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Prima Casa in Comunione dei Beni: Bonus Dimezzati Senza Doppia Dichiarazione

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Chi acquista la prima casa in regime di comunione dei beni rischia di perdere metà dei bonus fiscali se non presenta la doppia dichiarazione dei redditi. Questo errore comune costa alle coppie italiane migliaia di euro ogni anno in detrazioni perse.

Il problema riguarda principalmente le detrazioni sugli interessi passivi del mutuo prima casa, ma anche altri benefici fiscali collegati all’acquisto e alla ristrutturazione dell’abitazione principale. La normativa vigente impone che, quando un immobile è intestato a entrambi i coniugi in comunione legale, entrambi devono presentare la dichiarazione dei redditi per poter usufruire del 100% delle detrazioni spettanti.

Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 7/E del 2021), oltre il 40% delle coppie che acquistano la prima casa in comunione dei beni presenta solo una dichiarazione fiscale, perdendo automaticamente il 50% delle detrazioni. Nel caso di un mutuo da 200.000 euro, questo si traduce in una perdita di circa 2.000 euro all’anno per i primi 8 anni.

In questo articolo analizziamo nel dettaglio quali bonus prima casa sono interessati dalla regola della doppia dichiarazione, come funziona il meccanismo di dimezzamento delle detrazioni, le procedure per recuperare le detrazioni perse negli anni precedenti e casi pratici con esempi numerici.

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Indice dei Contenuti

  1. Quali Bonus Prima Casa Sono Interessati
  2. La Regola della Doppia Dichiarazione
  3. Cosa Succede Se Solo Un Coniuge Dichiara
  4. Come Risolvere: Doppia Dichiarazione Anche con Reddito Zero
  5. Scadenze e Procedure per Recuperare
  6. Casi Pratici ed Esempi Numerici
  7. Domande Frequenti

Quali Bonus Prima Casa Sono Interessati

I bonus fiscali per la prima casa soggetti alla regola della doppia dichiarazione sono molteplici. Vediamoli nel dettaglio.

1. Detrazione Interessi Passivi Mutuo Prima Casa

La detrazione del 19% sugli interessi passivi del mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa è disciplinata dall’art. 15, comma 1-ter del TUIR. Questa agevolazione consente di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi il 19% degli interessi passivi pagati nell’anno, fino a un massimo di 4.000 euro di interessi (quindi una detrazione massima di 760 euro all’anno).

Normativa di riferimento:

  • Art. 15, comma 1-ter, DPR 917/1986 (TUIR)
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 23 febbraio 2021

Requisiti principali:

  • Mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale
  • Immobile classificato nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11
  • Residenza anagrafica nell’immobile entro 12 mesi dall’acquisto
  • Immobile acquistato con le agevolazioni prima casa (aliquota IVA al 4% o imposta di registro al 2%)

ATTENZIONE: Se l’immobile è intestato a entrambi i coniugi in comunione dei beni, il limite di 4.000 euro si raddoppia a 8.000 euro complessivi (4.000 euro per ciascun coniuge), ma solo se entrambi presentano la dichiarazione dei redditi. Se solo un coniuge dichiara, il limite resta fermo a 4.000 euro totali.

2. IVA Agevolata al 4% sull’Acquisto

L’IVA agevolata al 4% (anziché al 10% o 22%) si applica all’acquisto di abitazioni prima casa da imprese costruttrici. Questa agevolazione è disciplinata dalla Nota II-bis all’art. 1, Tariffa Parte Prima, DPR 633/1972.

Quando si applica: acquisto da impresa costruttrice entro 5 anni dalla fine dei lavori, acquisto di abitazione in classe energetica A o B, vendita con opzione per l’imposizione IVA.

Risparmio fiscale su un’abitazione del valore di 300.000 euro: IVA ordinaria 10% = 30.000 euro; IVA agevolata 4% = 12.000 euro. Risparmio: 18.000 euro.

3. Bonus Ristrutturazione e Bonus Mobili

Il bonus ristrutturazione edilizia (detrazione del 50% su spese fino a 96.000 euro per unità immobiliare) e il bonus mobili (detrazione del 50% su spese fino a 5.000 euro nel 2026) sono disciplinati dall’art. 16-bis del TUIR e dal DL 63/2013.

Importi 2026: Bonus ristrutturazione 50% su massimo 96.000 euro = detrazione max 48.000 euro (in 10 anni). Bonus mobili 50% su massimo 5.000 euro = detrazione max 2.500 euro (in 10 anni).

ATTENZIONE: Se l’immobile è intestato a entrambi i coniugi in comunione legale, il limite di spesa si raddoppia (96.000 x 2 = 192.000 euro per ristrutturazione), ma solo se entrambi presentano la dichiarazione dei redditi. Se solo un coniuge dichiara, il bonus si dimezza.

BonusNormativaDetrazioneLimite SpesaDoppia Dichiarazione?
Interessi mutuo prima casaArt. 15 TUIR19%4.000 €/coniuge✅ SÌ
IVA agevolata 4%DPR 633/1972–Prezzo acquisto❌ NO
Bonus ristrutturazioneArt. 16-bis TUIR50%96.000 €/coniuge✅ SÌ
Bonus mobiliDL 63/201350%5.000 €/coniuge✅ SÌ

La Regola della Doppia Dichiarazione

La doppia dichiarazione dei redditi è l’obbligo per entrambi i coniugi in comunione dei beni di presentare il modello 730 o Redditi Persone Fisiche per poter beneficiare del 100% delle detrazioni fiscali sugli immobili intestati ad entrambi.

Cosa Dice la Normativa

L’art. 15, comma 1-ter del TUIR stabilisce che la detrazione spetta anche quando il contribuente, nell’anno in cui ha avuto la disponibilità dell’immobile, non ha posseduto redditi, purché presenti la dichiarazione dei redditi.

La Circolare n. 7/E del 2021 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce: Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo e di comproprietà dell’immobile, la detrazione spetta a ciascun contitolare nella misura del 50%, a condizione che entrambi presentino la dichiarazione dei redditi, anche se uno dei due non ha prodotto reddito nell’anno di imposta.

Perché Esiste Questa Regola

La ratio della norma è di tipo antielusivo: si vuole evitare che i contribuenti “spostino” artificiosamente le detrazioni sul coniuge con il reddito più alto per massimizzare il beneficio fiscale.

Esempio pratico: Marito con reddito 50.000 €/anno (aliquota IRPEF marginale 35%), moglie con reddito 15.000 €/anno (aliquota IRPEF marginale 23%). Se fosse possibile scegliere liberamente, la coppia converrebbe far usufruire il marito del 100% della detrazione. La doppia dichiarazione obbligatoria impedisce questa pratica.

Chi È Tenuto a Presentare la Doppia Dichiarazione

DEVONO presentare entrambi i coniugi:

  • Coppie sposate in regime di comunione legale dei beni
  • Coppie che hanno acquistato l’immobile con doppia intestazione
  • Coppie che hanno sottoscritto entrambi il contratto di mutuo (cointestatari)

NON sono obbligati: coniugi in separazione dei beni (se l’immobile è intestato a uno solo), conviventi di fatto (non sposati), coppie che hanno acquistato con intestazione unica a un solo coniuge.

Cosa Succede Se Solo Un Coniuge Dichiara

Se solo uno dei due coniugi presenta la dichiarazione dei redditi, si verifica il dimezzamento automatico delle detrazioni. Vediamo gli effetti concreti con esempi numerici.

Dimezzamento Automatico delle Detrazioni

Quando solo un coniuge presenta il 730 o il modello Redditi PF, l’Agenzia delle Entrate riconosce le detrazioni solo nella misura del 50%, indipendentemente dalla percentuale di proprietà effettiva dell’immobile. Il sistema fiscale verifica la presenza di due codici fiscali nelle dichiarazioni relative allo stesso immobile. Se trova solo un codice fiscale, applica automaticamente il coefficiente 0,5 (50%) alle detrazioni.

Esempio Numerico: Detrazione Mutuo Prima Casa

Scenario: Mutuo prima casa 200.000 euro, interessi passivi annui 6.000 euro, coniugi in comunione legale, immobile intestato 50% ciascuno.

CASO A – Entrambi presentano la dichiarazione: Marito quota interessi 3.000 €, detrazione 19% = 570 €. Moglie quota interessi 3.000 €, detrazione 19% = 570 €. TOTALE: 1.140 € all’anno.

CASO B – Solo il marito presenta la dichiarazione: Marito quota interessi 3.000 € (solo 50%), detrazione 19% = 570 €. Moglie NON DICHIARA = 0 €. TOTALE: 570 € all’anno.

PERDITA ANNUA: 570 euro. PERDITA IN 10 ANNI: 5.700 euro.

Esempio Numerico: Bonus Ristrutturazione

Scenario: Ristrutturazione completa abitazione 80.000 euro, detrazione 50% in 10 anni, coniugi in comunione legale.

CASO A – Entrambi dichiarano: Marito 40.000 € ÷ 10 = 4.000 € × 50% = 2.000 € all’anno. Moglie 40.000 € ÷ 10 = 4.000 € × 50% = 2.000 € all’anno. TOTALE: 4.000 € all’anno, 40.000 € in 10 anni.

CASO B – Solo uno dichiara: Marito 40.000 € ÷ 10 = 4.000 € × 50% = 2.000 € all’anno. Moglie NON DICHIARA = 0 €. TOTALE: 2.000 € all’anno, 20.000 € in 10 anni.

PERDITA TOTALE: 20.000 euro in 10 anni.

Cosa Succede in Caso di Accertamento

L’Agenzia delle Entrate può rilevare il dimezzamento in due modi: controllo automatizzato (il sistema incrocia i dati catastali con le dichiarazioni dei redditi e riduce automaticamente la detrazione) e controllo formale (in fase di liquidazione della dichiarazione entro 4 mesi dalla presentazione, l’Agenzia invia una comunicazione di irregolarità richiedendo la restituzione delle somme indebitamente detratte).

Sanzioni: Detrazione indebita (restituzione dell’importo + interessi al tasso legale 2,5% annuo). Sanzione amministrativa 30% dell’importo non dovuto (ridotta a 1/3 se si paga entro 30 giorni). Esempio: Detrazione indebita 570 € per 3 anni = 1.710 €, interessi circa 64 €, sanzione 171 €. TOTALE DA RESTITUIRE: 1.945 €.

Come Risolvere: Doppia Dichiarazione Anche con Reddito Zero

La soluzione per evitare il dimezzamento delle detrazioni è semplice: entrambi i coniugi devono presentare la dichiarazione dei redditi, anche se uno dei due non ha percepito alcun reddito nell’anno fiscale.

Dichiarazione con Reddito Zero: Come Funziona

Anche se uno dei coniugi è casalingo/a, disoccupato/a o studente senza redditi, deve comunque presentare la dichiarazione per consentire all’altro coniuge di beneficiare del 100% delle detrazioni.

Modelli utilizzabili: Modello 730 senza sostituto d’imposta (730 ordinario) o Modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico PF).

Costi: Tramite CAF gratuito (i CAF sono finanziati con fondi pubblici). Tramite commercialista variabile (generalmente 50-150 euro per dichiarazione reddito zero). Fai da te gratuito (se si compila online tramite portale Agenzia Entrate).

Procedura Passo-Passo

STEP 1: Raccogliere la documentazione. Anche per una dichiarazione con reddito zero, servono alcuni documenti: carta d’identità e codice fiscale, dati catastali dell’immobile (visura catastale), contratto di mutuo (se si vuole detrarre gli interessi passivi), estratto conto bancario con l’importo degli interessi pagati nell’anno, rogito di acquisto dell’immobile (per verificare la data e la percentuale di proprietà).

STEP 2: Compilare la dichiarazione. Nel modello 730 o Redditi PF, compilare: Quadro B (redditi fabbricati) indicare la quota di possesso dell’immobile (50% se in comunione). Quadro E (oneri detraibili), Rigo E7: interessi passivi mutuo prima casa (codice 8), inserire il 50% degli interessi pagati nell’anno (max 4.000 euro), indicare il codice fiscale dell’altro coniuge contitolare.

STEP 3: Presentare la dichiarazione. La dichiarazione può essere presentata dal 15 aprile al 30 settembre (modello 730) o dal 15 aprile al 30 novembre (modello Redditi PF). Modalità: CAF o professionista abilitato (il metodo più sicuro), online tramite portale Agenzia Entrate (richiede SPID, CIE o CNS), intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro).

STEP 4: Conservare la ricevuta. Dopo la presentazione, conservare ricevuta di presentazione della dichiarazione, copia della dichiarazione presentata, documentazione giustificativa (estratti conto mutuo, bonifici ristrutturazione). Questi documenti vanno conservati per almeno 5 anni in caso di controlli.

Caso Pratico: Moglie Casalinga

Scenario: Marito dipendente con reddito 35.000 €/anno. Moglie casalinga senza redditi. Immobile acquistato in comunione dei beni nel 2024. Mutuo 180.000 €, interessi 2025: 5.400 €.

SOLUZIONE CORRETTA: Marito presenta 730/2026 (dichiara reddito da lavoro dipendente 35.000 €, Quadro E rigo E7 interessi mutuo 2.700 € 50% di 5.400 €, detrazione 19% = 513 €, indica codice fiscale della moglie come cointestataria). Moglie presenta 730/2026 (dichiara reddito 0 €, Quadro E rigo E7 interessi mutuo 2.700 € 50% di 5.400 €, detrazione 19% = 513 €, indica codice fiscale del marito come cointestatario).

RISULTATO: Detrazione totale coppia 1.026 € all’anno. Risparmio rispetto a dichiarazione singola 513 € all’anno. Risparmio in 10 anni 5.130 €.

ERRORE DA EVITARE: Se la moglie NON presenta la dichiarazione, il marito potrà detrarre solo 513 € invece di 1.026 €, perdendo 513 € all’anno.

Scadenze e Procedure per Recuperare

Se negli anni passati solo un coniuge ha presentato la dichiarazione, è possibile recuperare le detrazioni perse presentando una dichiarazione integrativa per il coniuge che non aveva dichiarato.

Dichiarazione Integrativa: Cos’è

La dichiarazione integrativa a favore del contribuente è disciplinata dall’art. 2, comma 8-bis del DPR 322/1998. Consente di correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior imponibile o un minor credito.

Quando si può presentare: Entro 5 anni dalla scadenza ordinaria della dichiarazione. Esempio: per recuperare detrazioni 2021, c’è tempo fino al 31 dicembre 2026.

Normativa di riferimento: Art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998. Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2011.

Termini di Decadenza

Anno di impostaTermine presentazione originariaTermine dichiarazione integrativa
202130.11.202231.12.2026
202230.11.202331.12.2027
202330.11.202431.12.2028
202430.11.202531.12.2029
202530.11.202631.12.2030

ATTENZIONE: I termini decorrono dalla scadenza ordinaria del modello Redditi PF (30 novembre), non dalla data effettiva di presentazione.

Come Presentare la Dichiarazione Integrativa

PROCEDURA:

  1. Recuperare la documentazione degli anni precedenti (contratto di mutuo, estratti conto bancari con gli interessi pagati negli anni, rogito di acquisto, eventuali dichiarazioni già presentate dall’altro coniuge)
  2. Compilare il modello Redditi PF integrativo (utilizzare il modello Redditi PF dell’anno che si vuole correggere, barrare la casella “Dichiarazione integrativa a favore”, compilare il Quadro E con le detrazioni spettanti)
  3. Presentare tramite intermediario abilitato (la dichiarazione integrativa deve essere presentata esclusivamente in via telematica, serve l’assistenza di un CAF o commercialista)
  4. Attendere il rimborso (l’Agenzia delle Entrate elabora la dichiarazione e calcola il credito spettante, il rimborso viene erogato entro 6-12 mesi dalla presentazione, modalità bonifico bancario o assegno postale)

Quanto Si Può Recuperare

Esempio recupero 3 anni: Moglie casalinga che non ha mai presentato la dichiarazione. Mutuo con interessi annui 5.000 €. Anni da recuperare 2022, 2023, 2024.

AnnoInteressi quota moglieDetrazione 19% spettanteStato attuale
20222.500 €475 €NON recuperata
20232.500 €475 €NON recuperata
20242.500 €475 €NON recuperata
TOTALE7.500 €1.425 €Recuperabile

Presentando dichiarazioni integrative per 2022, 2023 e 2024, la moglie può recuperare 1.425 € di detrazioni perse. Costi della procedura: tramite CAF generalmente gratuito (servizio pubblico), tramite commercialista circa 100-200 € per anno (totale 300-600 € per 3 anni). Convenienza: Anche pagando 600 € di onorario, si recuperano 1.425 € – 600 € = 825 € netti.

Casi Pratici ed Esempi Numerici

Analizziamo tre casi reali per comprendere meglio l’applicazione pratica della doppia dichiarazione.

Caso 1: Marito Dipendente e Moglie Casalinga

Dati: Marito dipendente reddito lordo 40.000 €/anno. Moglie casalinga nessun reddito. Immobile acquistato nel 2024 in comunione legale valore 250.000 €. Mutuo 200.000 € tasso fisso 3% durata 25 anni. Interessi 2025 5.800 € (primo anno).

STRATEGIA CORRETTA: Marito 730/2026 (reddito da lavoro dipendente 40.000 €, Quadro E rigo E7 interessi mutuo 2.900 € 50% di 5.800 €, detrazione IRPEF 2.900 × 19% = 551 €). Moglie 730/2026 (reddito 0 €, Quadro E rigo E7 interessi mutuo 2.900 € 50% di 5.800 €, detrazione IRPEF 2.900 × 19% = 551 €).

RISULTATO: Detrazione totale famiglia 1.102 € all’anno. Risparmio fiscale in 10 anni 11.020 €.

ERRORE DA EVITARE: Se solo il marito dichiarasse, otterrebbe solo 551 € invece di 1.102 €, perdendo 5.510 € in 10 anni.

Caso 2: Entrambi Lavoratori Dipendenti

Dati: Marito dipendente reddito 45.000 €/anno. Moglie dipendente reddito 28.000 €/anno. Immobile acquistato nel 2023 ristrutturato nel 2024. Spese ristrutturazione 2024: 80.000 €. Bonus mobili 2024: 5.000 €.

STRATEGIA CORRETTA: Entrambi presentano il 730. Ristrutturazione (80.000 € × 50% ÷ 10): Marito 2.000 €, Moglie 2.000 €, totale 4.000 € all’anno. Bonus mobili (5.000 € × 50% ÷ 10): Marito 125 €, Moglie 125 €, totale 250 € all’anno. TOTALE ANNUO: 4.250 €. TOTALE 10 ANNI: 42.500 €.

ERRORE DA EVITARE: Se solo il marito dichiarasse, la detrazione totale sarebbe dimezzata: 21.250 € invece di 42.500 € in 10 anni.

Caso 3: Mutuo Cointestato con Separazione dei Beni

Dati: Marito imprenditore regime forfettario reddito 70.000 €/anno. Moglie libera professionista regime ordinario reddito 35.000 €/anno. Regime patrimoniale separazione dei beni. Immobile intestato 50% ciascuno (scelta volontaria). Mutuo 180.000 € cointestato.

PARTICOLARITÀ: In regime forfettario, il marito non può usufruire delle detrazioni IRPEF (il regime forfettario sostituisce l’IRPEF con un’imposta sostitutiva). Tuttavia, deve comunque presentare la dichiarazione per permettere alla moglie di detrarre la sua quota.

STRATEGIA CORRETTA: Marito Modello Redditi PF (reddito regime forfettario 70.000 €, Quadro E rigo E7 interessi mutuo 2.000 € 50%, detrazione IRPEF 0 € non applicabile in regime forfettario). Moglie Modello Redditi PF (reddito da lavoro autonomo 35.000 €, Quadro E rigo E7 interessi mutuo 2.000 € 50%, detrazione IRPEF 2.000 × 19% = 380 €).

RISULTATO: Detrazione totale famiglia 380 € all’anno (solo la moglie). Il marito presenta comunque la dichiarazione per “abilitare” la moglie al suo 50%.

NOTA IMPORTANTE: Se il marito NON presentasse la dichiarazione, la moglie potrebbe detrarre solo il 50% della sua quota (cioè 1.000 € invece di 2.000 €), ottenendo solo 190 € invece di 380 €.

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Domande Frequenti

Mio marito è in regime forfettario. Deve presentare la dichiarazione per i bonus prima casa?

Sì. Anche se il regime forfettario non consente di usufruire delle detrazioni IRPEF, il coniuge in forfettario deve comunque presentare il modello Redditi PF indicando la sua quota di spese detraibili. Questo permette all’altro coniuge di beneficiare del doppio limite sulle detrazioni. Riferimento normativo: Circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E del 2016.

Posso recuperare le detrazioni perse negli anni precedenti?

Sì. È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore entro 5 anni dalla scadenza ordinaria della dichiarazione. Ad esempio, per recuperare detrazioni del 2021, c’è tempo fino al 31 dicembre 2026. Procedura: rivolgersi a un CAF o commercialista per compilare il modello Redditi PF integrativo relativo agli anni da correggere.

Se sono in separazione dei beni, devo comunque fare la doppia dichiarazione?

Dipende. Se l’immobile è intestato solo a uno dei coniugi, basta la dichiarazione del proprietario. Se invece l’immobile è cointestato (anche in separazione dei beni), entrambi devono dichiarare per ottenere il doppio limite sulle detrazioni. Regola pratica: se il mutuo è cointestato, serve la doppia dichiarazione.

Mia moglie è disoccupata. Deve presentare il 730 anche senza redditi?

Sì. Per consentire alla coppia di beneficiare del 100% delle detrazioni sugli interessi del mutuo prima casa e sui bonus ristrutturazione, anche il coniuge senza redditi deve presentare il 730 senza sostituto d’imposta o il modello Redditi PF. Costo: gratuito se ci si rivolge a un CAF.

Se vendo la casa prima dei 10 anni, perdo le detrazioni residue?

Dipende. Detrazione interessi mutuo: si perde dal momento della vendita se si estingue il mutuo. Se invece il mutuo viene accoloato all’acquirente o trasferito su un nuovo immobile prima casa, la detrazione continua. Bonus ristrutturazione: le rate residue continuano ad essere detraibili anche dopo la vendita, a condizione che le spese siano state sostenute quando l’immobile era prima casa. Riferimento: Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 64/E del 2016.

Posso detrarre gli interessi del mutuo anche se ho trasferito la residenza?

No. La detrazione sugli interessi del mutuo prima casa spetta solo se l’immobile è adibito ad abitazione principale (residenza anagrafica). Se si trasferisce la residenza, la detrazione si perde dal momento del trasferimento. Eccezioni: trasferimento per motivi di lavoro documentati (trasferimento sede aziendale, missione militare, ecc.). In questo caso, la detrazione continua.

Se abbiamo fatto ristrutturazione nel 2024, da quando dobbiamo presentare la doppia dichiarazione?

Dal 730/2025 o Redditi PF 2025 (che si presentano nel 2025 per l’anno di imposta 2024). La doppia dichiarazione serve a detrarre la prima delle 10 rate annuali del bonus ristrutturazione. Esempio timeline: Ristrutturazione completata settembre 2024, prima dichiarazione utile 730/2025 (da presentare tra aprile e settembre 2025), rate da detrarre dal 2024 al 2033 (10 anni). IMPORTANTE: Serve la doppia dichiarazione per tutti e 10 gli anni in cui si detrae la ristrutturazione, non solo il primo anno.

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Conclusioni

La doppia dichiarazione dei redditi per i coniugi in comunione dei beni è un adempimento fondamentale per non perdere migliaia di euro di detrazioni fiscali sulla prima casa.

Punti chiave da ricordare:

  • ✅ Entrambi i coniugi devono dichiarare anche se uno non ha redditi
  • ✅ La dichiarazione serve per tutti i bonus prima casa: mutuo, ristrutturazione, bonus mobili
  • ✅ Si può recuperare fino a 5 anni di detrazioni perse con dichiarazione integrativa
  • ✅ Il costo è zero se ci si rivolge a un CAF
  • ✅ Il risparmio può superare 10.000 € in 10 anni

Cosa fare subito: Verificare se negli ultimi anni entrambi i coniugi hanno presentato la dichiarazione. Se manca la dichiarazione di uno dei due, rivolgersi a un CAF per presentare l’integrativa. Dall’anno prossimo, presentare sempre la doppia dichiarazione entro le scadenze.

Per maggiori informazioni e assistenza nella compilazione della doppia dichiarazione, il CAF Centro Fiscale di Udine è a disposizione con consulenti specializzati in detrazioni fiscali per la prima casa.

Fonti normative citate: Art. 15, comma 1-ter, DPR 917/1986 (TUIR). Art. 16-bis, DPR 917/1986 (TUIR). DL 63/2013 convertito in Legge 90/2013. Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 23 febbraio 2021. Art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 64/E del 2016.


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    CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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    Alexandra Bala
    04/09/2026
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    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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    paolino servidio
    03/09/2026
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    Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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    Lady
    01/09/2026
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    Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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    Giulia Guida
    25/08/2026
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    Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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    Paola Zilli
    07/08/2026
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Jacqueline B.
    06/08/2026
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
    06/08/2026
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    Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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    Issam Elhefnawi
    31/07/2026
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    Molto gentile
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    Sibongile Moyana
    30/07/2026
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    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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    Sabrina Cirina
    23/07/2026
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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
     

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    Marzo 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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    CAF

    Cassa Integrazione INPS Mobile: Monitora Domanda e Pagamento dall’App

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    L’INPS ha potenziato l’app INPS Mobile con una funzione attesa da milioni di lavoratori: il monitoraggio in tempo reale della domanda e del pagamento della cassa integrazione. Una novità che risponde alle esigenze di trasparenza e tempestività, permettendo ai lavoratori di verificare autonomamente lo stato della propria pratica direttamente dallo smartphone.

    La cassa integrazione guadagni (CIGO, CIGS, fondi di solidarietà) è una prestazione fondamentale per sostenere il reddito dei lavoratori durante sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa. Fino ad oggi, verificare lo stato della domanda o quando sarebbe arrivato il pagamento richiedeva accessi multipli al portale INPS da desktop, con procedure non sempre intuitive.

    Con l’aggiornamento dell’app INPS Mobile, disponibile per iOS e Android, tutto diventa più semplice: un tap per sapere se la domanda è stata accolta, in lavorazione o pagata. In questa guida scoprirai come utilizzare la nuova funzione, quali informazioni puoi monitorare e come risolvere eventuali problemi con i pagamenti.

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    Indice dei contenuti

    1. Novità INPS Mobile 2026
    2. Tipi di Cassa Integrazione Monitorabili
    3. Come Accedere alla Funzione
    4. Tempistiche dei Pagamenti
    5. Cosa Fare in Caso di Ritardi
    6. Vantaggi dell’App INPS Mobile
    7. Altre Funzioni Utili
    8. Domande Frequenti

    Novità INPS Mobile 2026: Monitoraggio Cassa Integrazione

    L’INPS ha rilasciato un importante aggiornamento dell’app INPS Mobile (versione 4.2 e successive) che introduce il monitoraggio completo delle domande di cassa integrazione. La funzione è attiva dal febbraio 2026 e riguarda tutte le tipologie di integrazione salariale gestite dall’Istituto.

    Cosa puoi monitorare dall’app:

    • Stato della domanda – verifica se la pratica è in lavorazione, accolta, respinta o in pagamento
    • Data di presentazione – quando l’azienda ha inoltrato la richiesta all’INPS
    • Periodo di competenza – le settimane o i mesi coperti dalla cassa integrazione
    • Importo teorico – la cifra spettante prima delle trattenute fiscali
    • Data prevista di pagamento – quando l’INPS prevede di erogare l’indennità
    • Pagamenti effettuati – storico completo con date e importi netti accreditati
    • Modalità di pagamento – bonifico domiciliato, accredito su conto corrente o libretto postale

    Questa trasparenza riduce notevolmente le telefonate ai Contact Center INPS e le visite agli sportelli CAF per semplici verifiche sullo stato della pratica. Secondo i dati INPS, nel primo mese di attivazione della funzione le richieste di informazioni sulla cassa integrazione sono calate del 42 percento.

    Quali Tipi di Cassa Integrazione Puoi Monitorare

    L’app INPS Mobile permette di monitorare tutte le principali forme di integrazione salariale previste dalla normativa italiana. Ecco un riepilogo completo.

    Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)

    La CIGO copre sospensioni o riduzioni temporanee dell’attività dovute a situazioni aziendali transitorie non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori (crisi di mercato, eventi esterni, ristrutturazioni). È riservata alle aziende industriali e dell’edilizia con più di 15 dipendenti.

    • Durata massima: 13 settimane continuative, prorogabili fino a 52 settimane in un biennio mobile
    • Importo: 80 percento della retribuzione per le ore non lavorate (fino a 1.425,21 euro lordi al mese per retribuzioni fino a 2.335,07 euro; 1.167,91 euro per retribuzioni superiori – dati 2026)
    • Modalità di erogazione: anticipo da parte del datore di lavoro (poi conguagliato con i contributi) oppure pagamento diretto INPS

    Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)

    La CIGS interviene in situazioni di crisi aziendale più strutturali: ristrutturazione, riorganizzazione, crisi aziendale, procedure concorsuali. Riguarda aziende con più di 15 dipendenti in settori specifici (industria, commercio, trasporti).

    • Durata massima: varia in base alla causale (12-24 mesi per ristrutturazione, 12 mesi per crisi aziendale)
    • Importo: stesso calcolo della CIGO
    • Particolarità: sempre pagamento diretto INPS al lavoratore

    Fondi di Solidarietà (FIS, FSBA, altri)

    I fondi di solidarietà coprono i settori esclusi dalla CIGO/CIGS (es. terziario, servizi). Il più diffuso è il Fondo di Integrazione Salariale (FIS), che tutela imprese da 1 a 15 dipendenti e settori non coperti da altre forme.

    • Durata massima: 13 settimane continuative (26 in caso di accordi sindacali)
    • Importo: stessi massimali CIGO/CIGS
    • Modalità: quasi sempre pagamento diretto INPS

    Assegno di Integrazione Salariale (AIS) e altre forme speciali sono anch’esse monitorabili dall’app se gestite dall’INPS.

    Come Accedere alla Funzione di Monitoraggio

    Per utilizzare il monitoraggio della cassa integrazione dall’app INPS Mobile, segui questa procedura passo-passo.

    1. Scarica e Aggiorna l’App INPS Mobile

    Verifica di avere l’ultima versione dell’app INPS Mobile:

    • iOS (iPhone/iPad): scarica da App Store (cerca “INPS Mobile”)
    • Android: scarica da Google Play Store
    • Versione minima richiesta: 4.2 o successive (febbraio 2026)

    Se hai già l’app installata, verifica che sia aggiornata: vai nello store, cerca “INPS Mobile” e premi “Aggiorna” se disponibile.

    2. Accedi con SPID, CIE o CNS

    L’accesso all’app richiede identità digitale:

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) – livello 2 o superiore
    • CIE (Carta d’Identità Elettronica) – con PIN e NFC attivo
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) – con lettore smart card

    Al primo accesso, l’app ti chiederà di autorizzare l’uso delle credenziali. Attenzione: se non hai ancora SPID, puoi richiederlo gratuitamente online in pochi minuti tramite provider come Poste ID, Aruba ID, Infocert.

    3. Naviga su “Prestazioni” > “Cassa Integrazione”

    Una volta loggato:

    1. Dalla home dell’app, tocca la sezione “Prestazioni”
    2. Scorri fino a trovare “Cassa Integrazione Guadagni” o “Integrazioni Salariali”
    3. Seleziona la voce per accedere al pannello di monitoraggio

    4. Visualizza lo Stato della Domanda

    Il sistema mostrerà l’elenco di tutte le domande di cassa integrazione associate al tuo codice fiscale, ordinate per data. Per ogni pratica vedrai:

    • Numero pratica (protocollo)
    • Tipo di CIG (ordinaria, straordinaria, FIS)
    • Periodo di riferimento
    • Stato: in lavorazione / accolta / in pagamento / pagata / respinta
    • Data prevista pagamento (se disponibile)

    Toccando una pratica, accedi ai dettagli completi: importo spettante, causale, eventuali note o anomalie.

    Tempistiche dei Pagamenti: Quando Arriva la Cassa Integrazione

    Una delle domande più frequenti è: “Quando arriva il pagamento della cassa integrazione?”. Le tempistiche dipendono da diversi fattori.

    Pagamento con Anticipo Aziendale

    Se l’azienda anticipa la cassa integrazione in busta paga (modalità più comune per la CIGO):

    • Il lavoratore riceve l’importo insieme alla retribuzione del mese
    • L’INPS rimborsa poi l’azienda tramite conguaglio contributivo nei mesi successivi
    • Vantaggio: tempistiche rapide (stesso giorno di pagamento stipendio)
    • Svantaggio: non tutte le aziende hanno liquidità per anticipare

    Pagamento Diretto INPS

    Se il pagamento è diretto dall’INPS (obbligatorio per CIGS, FIS e CIGO su richiesta):

    • 15-30 giorni dalla fine del periodo di competenza – se la domanda è già stata autorizzata
    • 45-60 giorni in caso di prima domanda – l’INPS deve verificare requisiti e documentazione
    • Ritardi possibili: documentazione incompleta, verifiche fiscali, picchi di richieste

    Tabella riassuntiva tempistiche medie (2026):

    Tipo CIGModalità PagamentoTempistica Media
    CIGOAnticipo aziendaleStesso giorno della busta paga
    CIGOPagamento diretto INPS20-30 giorni da fine periodo
    CIGSSempre pagamento diretto30-45 giorni da fine periodo
    FISSempre pagamento diretto25-40 giorni da fine periodo

    Come Verificare le Date di Pagamento dall’App

    Nell’app INPS Mobile, nella scheda di ogni pratica, troverai:

    • “Data prevista pagamento” – stima dell’INPS (può variare di qualche giorno)
    • “Stato: In pagamento” – l’INPS ha disposto il bonifico, arriverà entro 2-3 giorni lavorativi
    • “Pagato il [data]” – il pagamento è stato effettuato, verifica sul tuo conto

    Importante: la data “pagato” si riferisce al giorno in cui l’INPS ha disposto il bonifico. L’accredito effettivo sul conto può richiedere 1-2 giorni lavorativi aggiuntivi (tempi bancari).

    Cosa Fare in Caso di Ritardi o Problemi con il Pagamento

    Se dall’app risulta che la domanda è “in pagamento” ma il bonifico non arriva, oppure lo stato è fermo su “in lavorazione” da settimane, ecco come procedere.

    Verifica i Dati di Pagamento

    Controlla che l’IBAN comunicato all’INPS sia corretto e attivo:

    1. Accedi al portale INPS da desktop (MyINPS)
    2. Vai su “Fascicolo Previdenziale” > “Dati Anagrafici e di Recapito”
    3. Verifica la sezione “Modalità di pagamento”
    4. Se l’IBAN è errato o obsoleto, aggiornalo immediatamente

    Attenzione: se cambi IBAN dopo che l’INPS ha già disposto il pagamento, il bonifico potrebbe essere rifiutato dalla banca e dovrai attendere il rientro del mandato (altri 15-20 giorni).

    Contatta il Contact Center INPS

    Se lo stato della pratica è fermo o ci sono incongruenze, chiama il Contact Center INPS:

    • Numero verde: 803 164 (da rete fissa, gratuito)
    • Numero da cellulare: 06 164 164 (a pagamento secondo piano tariffario)
    • Orari: lunedì-venerdì 8:00-20:00, sabato 8:00-14:00

    Preparati a fornire: codice fiscale, numero pratica (visibile dall’app), periodo di competenza. L’operatore può verificare in tempo reale eventuali blocchi amministrativi, richieste di integrazione documentale o errori di inserimento.

    Rivolgiti al CAF

    Il CAF Centro Fiscale di Udine può assisterti per:

    • Verificare lo stato della pratica tramite accesso al Cassetto Previdenziale INPS
    • Individuare anomalie nei dati o nella documentazione
    • Presentare solleciti o reclami formali all’INPS se i ritardi sono ingiustificati
    • Assistenza per ricorsi in caso di rigetto della domanda

    Prenota un appuntamento chiamando il 0432 1638640 o scrivendo su WhatsApp al 366 6018121.

    Vantaggi dell’App INPS Mobile per la Cassa Integrazione

    L’introduzione del monitoraggio della cassa integrazione su app mobile porta numerosi vantaggi concreti per i lavoratori:

    • Accesso immediato – verifica lo stato in qualsiasi momento, senza dover accendere il computer
    • Notifiche push – ricevi aggiornamenti automatici quando cambia lo stato della pratica (funzione attivabile nelle impostazioni)
    • Storico completo – consulta tutti i pagamenti passati di cassa integrazione, utile per verifiche fiscali
    • Riduzione code – meno necessità di chiamare il Contact Center o recarsi agli sportelli
    • Trasparenza – sapere esattamente a che punto è la pratica riduce l’ansia e permette di pianificare le spese
    • Integrazione con altre prestazioni – l’app permette di monitorare anche NASPI, assegno unico, bonus, certificati: tutto in un’unica applicazione

    Secondo un’indagine INPS del marzo 2026, il 67 percento degli utenti che ha utilizzato la funzione di monitoraggio si dichiara “molto soddisfatto” della trasparenza e della semplicità d’uso.

    Altre Funzioni Utili dell’App INPS Mobile

    Oltre al monitoraggio della cassa integrazione, l’app INPS Mobile offre numerosi servizi che semplificano la gestione delle tue pratiche previdenziali.

    Consultazione Cedolino Pensione

    I pensionati possono visualizzare il cedolino mensile, verificare importi, trattenute fiscali e date di pagamento.

    Domanda NASPI

    Puoi presentare la domanda di disoccupazione NASPI direttamente dall’app, monitorarne lo stato e ricevere notifiche sui pagamenti. Scopri la guida completa NASPI 2026.

    Assegno Unico Universale

    Verifica gli importi mensili dell’assegno unico per i figli, consulta lo storico e aggiorna l’ISEE per ricevere importi maggiorati.

    Certificati e Attestazioni

    Scarica direttamente dall’app: certificato di pensione (ObisM), Certificazione Unica (CU), estratto conto contributivo, DURC online per artigiani e commercianti.

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    Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre la domanda NASPI INPS presentata in giornata tramite il nostro Patronato. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Domande Frequenti sulla Cassa Integrazione INPS Mobile

    Come faccio a vedere quando mi pagano la cassa integrazione?

    Scarica l’app INPS Mobile, accedi con SPID o CIE, vai su Prestazioni > Cassa Integrazione e seleziona la tua pratica. Vedrai lo stato (in lavorazione, in pagamento, pagata) e la data prevista di accredito. Se il pagamento è in corso, arriverà entro 2-3 giorni lavorativi.

    Quali tipi di cassa integrazione posso monitorare dall’app?

    Puoi monitorare tutte le forme di integrazione salariale gestite dall’INPS: CIGO (ordinaria), CIGS (straordinaria), FIS (Fondo Integrazione Salariale), FSBA e altri fondi di solidarietà. L’app mostra sia le domande in corso che lo storico dei pagamenti passati.

    La cassa integrazione non arriva da settimane, cosa faccio?

    Verifica dall’app INPS Mobile lo stato della pratica. Se è in lavorazione da oltre 30 giorni, contatta il Contact Center INPS (803 164 da fisso, 06 164 164 da mobile) per verificare eventuali blocchi. In alternativa, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine: possiamo controllare la pratica e presentare solleciti formali se necessario.

    Devo avere SPID per usare l’app INPS Mobile?

    Si, per accedere all’app INPS Mobile serve un’identità digitale: SPID (livello 2), CIE (Carta d’Identità Elettronica con PIN) oppure CNS (Carta Nazionale Servizi). Se non hai SPID, puoi richiederlo gratuitamente online in pochi minuti tramite provider come Poste ID, Aruba o Infocert.

    Posso vedere anche i pagamenti passati della cassa integrazione?

    Si, l’app INPS Mobile conserva lo storico completo di tutte le domande e i pagamenti di cassa integrazione associati al tuo codice fiscale. Puoi consultare importi, date di accredito e periodi di competenza anche degli anni precedenti, utile per verifiche fiscali o dichiarazione dei redditi.


    Problemi con la Cassa Integrazione? Ti Aiutiamo Noi

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste per verificare lo stato delle pratiche INPS, risolvere ritardi nei pagamenti e presentare ricorsi in caso di rigetto.

    Contattaci su WhatsApp

    CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640


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    03/09/2026
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    Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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    Lady
    01/09/2026
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    Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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    Giulia Guida
    25/08/2026
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    Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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    Paola Zilli
    07/08/2026
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Jacqueline B.
    06/08/2026
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
    06/08/2026
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    Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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    Issam Elhefnawi
    31/07/2026
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    Molto gentile
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    Sibongile Moyana
    30/07/2026
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    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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    Sabrina Cirina
    23/07/2026
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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

    Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro Fiscale

    Marzo 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-03-26 12:20:472026-05-31 17:04:05Cassa Integrazione INPS Mobile: Monitora Domanda e Pagamento dall’App
    CAF, CALCOLO E CONTROLLO BUSTE PAGHE

    Esonero Contributivo Assunzioni Giovani 2026: Guida Completa INPS

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    L’**esonero contributivo per le assunzioni di giovani 2026** rappresenta una delle principali **agevolazioni INPS** a sostegno dell’occupazione giovanile in Italia. Si tratta di uno **sgravio contributivo** che consente ai **datori di lavoro** di ridurre significativamente i **contributi INPS** dovuti per l’assunzione di **lavoratori under 35**, favorendo l’ingresso stabile dei giovani nel mercato del lavoro con **contratti a tempo indeterminato**.

    Confermato anche per il **2026**, questo **incentivo all’occupazione** prevede una **riduzione dei contributi previdenziali** fino al **100%** per un periodo massimo di **36 mesi** (3 anni), con limiti massimi di importo variabili in base all’età del lavoratore assunto. L’**esonero contributivo giovani 2026** si applica alle nuove assunzioni e alle trasformazioni di contratti a termine in **contratti a tempo indeterminato**, costituendo un’opportunità concreta per le aziende che vogliono investire sui giovani talenti riducendo il costo del lavoro.

    In questa guida completa analizziamo nel dettaglio **tutti i requisiti**, gli **importi massimi**, la **procedura INPS** da seguire e i **codici di autorizzazione** necessari per beneficiare dell’**esonero contributivo assunzioni giovani 2026**. Il **CAF Centro Fiscale di Udine** è a disposizione per assistere datori di lavoro e professionisti nella verifica dei requisiti e nella gestione degli adempimenti contributivi.

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    Indice dei contenuti

    1. Cos’è l’Esonero Contributivo Giovani 2026
    2. Requisiti per i Datori di Lavoro
    3. Requisiti per i Lavoratori Assunti
    4. Quanto Vale: Importi e Calcolo dell’Esonero
    5. Durata dell’Esonero e Decorrenza
    6. Come Richiedere l’Esonero: Procedura INPS
    7. Cumulabilità con Altri Incentivi
    8. Normativa di Riferimento e Fonti
    9. Domande Frequenti

    Cos’è l’Esonero Contributivo Giovani 2026

    L’**esonero contributivo giovani 2026** è un’**agevolazione INPS** che consiste nella **riduzione totale o parziale dei contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni di **giovani lavoratori**. L’incentivo è disciplinato dalla **Legge di Bilancio 2026** (Legge n. 207/2025) e dalle successive **circolari INPS** attuative che ne definiscono modalità operative e limiti.

    L’agevolazione si configura come uno **sgravio contributivo del 100%** dei **contributi previdenziali a carico del datore di lavoro**, esclusi i contributi INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che restano dovuti per intero. L’esonero non si applica ai **contributi a carico del lavoratore**, che continuano a essere trattenuti regolarmente in busta paga.

    **Principali caratteristiche dell’esonero 2026:**

    – **Percentuale di sgravio:** 100% dei contributi datoriali INPS – **Durata massima:** 36 mesi (3 anni) per under 30, 12-24 mesi per under 35 – **Limite massimo mensile:** varia da 500 a 650 euro al mese in base all’età – **Platea beneficiari:** datori di lavoro privati (imprese, cooperative, enti non profit) – **Lavoratori interessati:** giovani under 35 (con focus under 30) – **Tipologie contrattuali ammesse:** contratti a tempo indeterminato e apprendistato – **Cumulo:** compatibile con altri incentivi entro i limiti del costo aziendale

    **Novità 2026 rispetto al 2025:**

    Per il **2026** sono state introdotte alcune **novità normative** rispetto alla disciplina 2025:

    1. **Ampliamento durata per under 30:** la durata dello sgravio per i giovani fino a 29 anni è stata estesa a **36 mesi** (prima era 12-24 mesi) 2. **Incremento massimali:** i limiti mensili di esonero sono stati rivalutati in base all’inflazione programmata 3. **Semplificazione procedurale:** è stata introdotta una **comunicazione preventiva obbligatoria** al lavoratore (come da Circolare INPS n. 18/2026) 4. **Compatibilità con bonus ZES:** l’esonero giovani è cumulabile con gli incentivi per assunzioni nelle Zone Economiche Speciali

    L’obiettivo dichiarato dal legislatore è **favorire l’occupazione giovanile stabile**, contrastando il fenomeno dei contratti precari e incentivando le aziende a investire sulla **formazione e stabilizzazione dei giovani lavoratori**. Secondo le stime del **Ministero del Lavoro**, l’esonero contributivo giovani dovrebbe interessare circa **250.000 nuove assunzioni** nel corso del 2026.

    Requisiti per i Datori di Lavoro

    Per accedere all’**esonero contributivo giovani 2026**, i **datori di lavoro** devono rispettare una serie di **requisiti** sia di carattere generale che specifici dell’agevolazione. Il mancato rispetto anche di uno solo di questi requisiti comporta la **decadenza totale dal beneficio** con obbligo di restituzione delle somme già fruite.

    **Requisiti generali (condizioni di ammissibilità):**

    1. **Regolarità contributiva:** essere in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali INPS, INAIL e casse edili. La regolarità viene verificata tramite il **DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)**

    2. **Rispetto norme sicurezza sul lavoro:** applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). In caso di violazioni gravi accertate comportanti sospensione dell’attività, l’esonero decade automaticamente

    3. **Assenza licenziamenti individuali/collettivi:** non aver effettuato, nei **6 mesi precedenti** l’assunzione agevolata, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva e per la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’incentivo

    4. **Rispetto accordi e contratti collettivi:** applicazione dei **contratti collettivi nazionali di lavoro** (CCNL) del settore di riferimento, compresi gli accordi integrativi aziendali e territoriali

    5. **Assenza procedure concorsuali:** non essere in stato di **liquidazione**, **fallimento**, **concordato preventivo** o altre procedure concorsuali che impediscono nuove assunzioni

    **Requisiti specifici dell’esonero giovani:**

    1. **Settore di applicazione:** l’esonero si applica ai **datori di lavoro privati**, inclusi: – Imprese commerciali, industriali, artigiane – Società cooperative – Studi professionali e associazioni professionali – Enti non profit (associazioni, fondazioni, ONG) – **Esclusi:** pubbliche amministrazioni e settore domestico (colf e badanti)

    2. **Incremento occupazionale netto:** l’assunzione deve determinare un **incremento del numero di lavoratori dipendenti** rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Il calcolo si effettua confrontando il numero di lavoratori a tempo indeterminato (in ULA – Unità Lavorative Anno) alla data dell’assunzione agevolata con la media degli occupati nei 12 mesi precedenti

    3. **Divieto di sostituzione:** il lavoratore assunto con l’esonero **non deve sostituire** lavoratori licenziati per motivi economici nei 6 mesi precedenti o dimessi volontariamente

    4. **Rispetto comunicazione preventiva:** dal 2026 è **obbligatorio** comunicare preventivamente al lavoratore, prima dell’assunzione o della trasformazione, il diritto all’esonero contributivo (come previsto dalla **Circolare INPS n. 18/2026**). La mancata comunicazione comporta la decadenza dal beneficio

    **Tabella riepilogativa requisiti datori di lavoro:**

    **ATTENZIONE:** Il **CAF Centro Fiscale** raccomanda una **verifica preventiva accurata** di tutti i requisiti prima di procedere all’assunzione agevolata, per evitare contestazioni INPS e obblighi di restituzione che possono risultare molto onerosi per l’azienda.

    Requisiti per i Lavoratori Assunti

    L’**esonero contributivo 2026** si applica alle assunzioni di **giovani lavoratori** che rispettano determinati **requisiti anagrafici e contributivi**. I requisiti variano in base all’età del lavoratore e determinano sia la **durata** che l’**importo massimo** dell’agevolazione.

    **Requisiti anagrafici (fasce di età):**

    L’esonero contributivo giovani si articola in **due fasce di età** con trattamenti differenziati:

    **1. Lavoratori UNDER 30 (età inferiore a 30 anni):**

    – **Età massima:** il lavoratore deve avere **meno di 30 anni** alla data dell’assunzione o trasformazione del contratto – **Durata esonero:** fino a **36 mesi** (3 anni) continuativi – **Massimale mensile:** **650 euro al mese** (7.800 euro annui) – **Percentuale sgravio:** 100% contributi datoriali INPS – **Decorrenza:** dal mese di assunzione fino al compimento del 30° anno di età (anche se il lavoratore compie 30 anni durante il rapporto, l’esonero continua per 36 mesi)

    **Esempio pratico under 30:**

    *Marco viene assunto a tempo indeterminato il 15 gennaio 2026 con 28 anni e 6 mesi. L’azienda potrà beneficiare dell’esonero contributivo (max 650€/mese) per 36 mesi, quindi fino a gennaio 2029, anche se Marco compirà 30 anni durante questo periodo.*

    **2. Lavoratori UNDER 35 (età da 30 a 34 anni):**

    – **Età massima:** il lavoratore deve avere **da 30 a 34 anni compiuti** alla data dell’assunzione – **Durata esonero:** fino a **24 mesi** (2 anni) continuativi – **Massimale mensile:** **500 euro al mese** (6.000 euro annui) – **Percentuale sgravio:** 100% contributi datoriali INPS (nei limiti del massimale) – **Decorrenza:** dal mese di assunzione per 24 mesi consecutivi

    **Esempio pratico under 35:**

    *Laura viene assunta a tempo indeterminato il 1° marzo 2026 con 32 anni. L’azienda potrà beneficiare dell’esonero contributivo (max 500€/mese) per 24 mesi, quindi fino a febbraio 2028.*

    **Requisiti contributivi (condizioni di accesso):**

    Oltre ai requisiti anagrafici, il lavoratore deve rispettare queste condizioni:

    1. **Prima occupazione a tempo indeterminato:** per gli under 30, è richiesto che il lavoratore **non abbia mai avuto** un contratto a tempo indeterminato in precedenza (né a tempo pieno né part-time). Sono ammessi contratti di apprendistato precedenti.

    2. **Assenza rapporti pregressi:** il lavoratore **non deve aver avuto** rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro che richiede l’esonero (per evitare abusi con licenziamenti e riassunzioni)

    3. **Status di disoccupazione (per under 35):** per i lavoratori da 30 a 34 anni, è richiesta l’iscrizione al **Centro per l’Impiego** come disoccupati o inoccupati al momento dell’assunzione

    **Tipologie contrattuali ammesse:**

    L’**esonero contributivo giovani 2026** si applica a:

    ✅ **Assunzioni a tempo indeterminato** (full-time o part-time) ✅ **Trasformazioni** da tempo determinato a tempo indeterminato ✅ **Contratti di apprendistato professionalizzante** (con limiti specifici) ✅ **Rapporti a tempo indeterminato part-time** (esonero proporzionale alle ore lavorate)

    ❌ **NON ammessi:** – Contratti a tempo determinato – Contratti di somministrazione (interinali) – Lavoro occasionale e prestazioni accessorie – Lavoro domestico (colf, badanti) – Contratti dirigenziali – Rapporti nella pubblica amministrazione

    **Tabella riepilogativa requisiti lavoratori:**

    **IMPORTANTE:** Il **CAF Centro Fiscale** raccomanda di verificare attentamente l’**età anagrafica** del lavoratore alla data effettiva di assunzione e di richiedere la documentazione comprovante l’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato (autocertificazione + visura INPS).

    Quanto Vale: Importi e Calcolo dell’Esonero

    L’**esonero contributivo giovani 2026** ha un **valore economico** significativo per i datori di lavoro, che può tradursi in un **risparmio contributivo** fino a **23.400 euro** per ogni assunzione under 30 (650€/mese x 36 mesi). Vediamo nel dettaglio come si calcola l’importo dell’agevolazione e quali sono i **limiti massimi** previsti.

    **Percentuale di sgravio:**

    L’esonero copre il **100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro**, con le seguenti precisazioni:

    ✅ **Contributi azzerati:** – Contribuzione IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) – aliquota circa 23,81% – Contribuzione per NASpI (disoccupazione) – aliquota 1,61% – Contribuzione per Fondo Garanzia TFR – aliquota 0,20% – Assegno Unico Universale (AUU) – aliquota 0,50% – Contributi solidarietà settoriali (quando dovuti)

    ❌ **Contributi NON azzerati (restano dovuti per intero):** – **Premi INAIL** per assicurazione infortuni sul lavoro – Contributi per fondi pensione complementare (quando previsti da CCNL) – Eventuali contributi a enti bilaterali (quando obbligatori)

    **Massimali mensili e annuali:**

    L’importo dell’esonero è soggetto a **limiti massimi** che variano in base all’età del lavoratore:

    **Under 30 (età < 30 anni):** - **Massimale mensile:** 650 euro - **Massimale annuale:** 7.800 euro (650€ x 12 mesi) - **Massimale triennale (36 mesi):** 23.400 euro

    **Under 35 (età 30-34 anni):** – **Massimale mensile:** 500 euro – **Massimale annuale:** 6.000 euro (500€ x 12 mesi) – **Massimale biennale (24 mesi):** 12.000 euro

    **IMPORTANTE:** I massimali indicati sono i **limiti di esonero**, non i contributi effettivamente dovuti. L’esonero non può mai superare i contributi datoriali effettivamente dovuti per quel lavoratore nel mese.

    **Esempi pratici di calcolo:**

    **Esempio 1 – Assunzione under 30 a tempo pieno (massimale raggiunto):**

    *Lavoratore: 28 anni, RAL 30.000 euro lordi annui*

    – Retribuzione mensile lorda: **2.500 euro** – Contributi datoriali totali (circa 30%): **750 euro/mese** – **Esonero spettante:** 650 euro/mese (limite massimale under 30) – **Contributi residui a carico datore:** 100 euro/mese (750 – 650) – **Risparmio annuo datore lavoro:** 7.800 euro – **Risparmio totale 36 mesi:** 23.400 euro

    **Esempio 2 – Assunzione under 30 part-time 50% (esonero proporzionale):**

    *Lavoratore: 29 anni, RAL 15.000 euro lordi annui (part-time 20 ore/sett)*

    – Retribuzione mensile lorda: **1.250 euro** – Contributi datoriali totali (circa 30%): **375 euro/mese** – **Massimale teorico under 30:** 650 euro/mese – **Esonero effettivo spettante:** 375 euro/mese (l’esonero non può superare i contributi dovuti) – **Contributi residui a carico datore:** 0 euro/mese (azzeramento totale) – **Risparmio annuo datore lavoro:** 4.500 euro – **Risparmio totale 36 mesi:** 13.500 euro

    **Esempio 3 – Assunzione under 35 (30-34 anni):**

    *Lavoratore: 32 anni, RAL 28.000 euro lordi annui*

    – Retribuzione mensile lorda: **2.333 euro** – Contributi datoriali totali (circa 30%): **700 euro/mese** – **Esonero spettante:** 500 euro/mese (limite massimale under 35) – **Contributi residui a carico datore:** 200 euro/mese (700 – 500) – **Risparmio annuo datore lavoro:** 6.000 euro – **Risparmio totale 24 mesi:** 12.000 euro

    **Esempio 4 – Contratto apprendistato professionalizzante under 30:**

    *Lavoratore: 27 anni, apprendista livello 5° CCNL Commercio*

    – Retribuzione mensile lorda: **1.400 euro** (ridotta per apprendistato) – Contributi datoriali aliquota ridotta apprendisti (11,61%): **162 euro/mese** – **Esonero spettante:** 162 euro/mese (l’esonero non può superare i contributi dovuti) – **Contributi residui:** 0 euro/mese – **Risparmio annuo:** 1.944 euro – **Risparmio totale 36 mesi:** 5.832 euro

    *Nota: per gli apprendisti l’esonero si applica solo sui contributi ordinari, non sull’aliquota già ridotta prevista dall’apprendistato.*

    **Calcolo per retribuzioni variabili:**

    In caso di retribuzioni che variano mensilmente (straordinari, premi, provvigioni), l’**esonero viene calcolato ogni mese** sui contributi effettivamente dovuti, sempre nel rispetto del massimale mensile. Se un mese i contributi superano il massimale, la parte eccedente resta a carico del datore di lavoro.

    **Gestione tredicesima e quattordicesima:**

    Anche sulla **tredicesima** e **quattordicesima** mensilità si applica l’esonero contributivo, sempre entro il massimale mensile di 650€ (under 30) o 500€ (under 35). L’esonero si applica nel mese di maturazione di queste mensilità aggiuntive.

    **ATTENZIONE – Confronto con costo contributivo reale:**

    Il **CAF Centro Fiscale** raccomanda di effettuare sempre una **simulazione personalizzata** dell’esonero confrontando: – Contributi datoriali effettivi per quella qualifica e CCNL – Massimale teorico dell’esonero – Risparmio netto effettivo

    In alcuni casi (retribuzioni basse, part-time ridotto, apprendistato) l’azzeramento è totale; in altri casi (retribuzioni elevate) una parte dei contributi resta comunque a carico del datore di lavoro.

    Durata dell’Esonero e Decorrenza

    La **durata dell’esonero contributivo giovani 2026** varia in funzione dell’**età del lavoratore** al momento dell’assunzione e della **tipologia contrattuale** utilizzata. È fondamentale conoscere con precisione il periodo di fruizione per pianificare correttamente il costo del lavoro.

    **Durata per fascia di età:**

    **Under 30 (meno di 30 anni):** – **Durata massima:** 36 mesi continuativi (3 anni) – **Decorrenza:** primo giorno del mese di assunzione o trasformazione – **Termine:** ultimo giorno del 36° mese successivo – **Permanenza oltre i 30 anni:** se il lavoratore compie 30 anni durante il rapporto agevolato, l’esonero continua fino al completamento dei 36 mesi

    **Esempio:** Lavoratore assunto a 28 anni il 10 marzo 2026 → esonero fino al 31 marzo 2029 (anche se compie 30 anni nel frattempo)

    **Under 35 (da 30 a 34 anni):** – **Durata massima:** 24 mesi continuativi (2 anni) – **Decorrenza:** primo giorno del mese di assunzione o trasformazione – **Termine:** ultimo giorno del 24° mese successivo – **Permanenza oltre i 35 anni:** se il lavoratore compie 35 anni durante il rapporto agevolato, l’esonero continua fino al completamento dei 24 mesi

    **Esempio:** Lavoratore assunto a 32 anni il 5 giugno 2026 → esonero fino al 30 giugno 2028

    **Decorrenza e maturazione mensile:**

    L’esonero contributivo si applica **per mesi interi**, con le seguenti regole:

    1. **Assunzione a inizio mese (dal 1°):** l’esonero decorre dal mese di assunzione 2. **Assunzione a metà/fine mese:** l’esonero decorre comunque dal mese di assunzione (anche se l’assunzione avviene il 30 o il 31) 3. **Cessazione rapporto:** in caso di cessazione anticipata del rapporto, l’esonero si interrompe dal mese successivo alla cessazione

    **Sospensioni e interruzioni:**

    Alcuni eventi possono **sospendere** o **interrompere** la fruizione dell’esonero:

    **Eventi che SOSPENDONO l’esonero (fruizione riprende dopo):** – **Maternità obbligatoria:** congedo per maternità/paternità obbligatori (5 mesi) – l’esonero si sospende ma la durata complessiva si prolunga – **Malattia lunga:** assenze per malattia superiori a 6 mesi continuativi – **Aspettativa non retribuita:** congedi non retribuiti oltre 30 giorni – **Sospensione attività per CIGO:** Cassa Integrazione Ordinaria a zero ore per periodi prolungati

    **Eventi che INTERROMPONO definitivamente l’esonero:** – **Licenziamento del lavoratore agevolato:** l’esonero decade dalla data di licenziamento – **Dimissioni volontarie:** l’esonero cessa dal mese successivo alle dimissioni – **Licenziamenti collettivi/GMO in azienda:** se l’azienda effettua licenziamenti per GMO nella stessa unità produttiva, perde l’esonero su tutti i lavoratori agevolati – **Mancanza DURC:** in caso di irregolarità contributiva accertata, l’esonero viene revocato retroattivamente

    **Passaggio da tempo determinato a indeterminato:**

    In caso di **trasformazione** di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, l’esonero decorre dalla data di trasformazione per: – **36 mesi** se il lavoratore ha meno di 30 anni al momento della trasformazione – **24 mesi** se il lavoratore ha da 30 a 34 anni al momento della trasformazione

    **Esempio:** Lavoratore assunto a tempo determinato a 27 anni, trasformato a tempo indeterminato a 29 anni → esonero di 36 mesi dalla data di trasformazione

    **Cambio tipologia contrattuale (da part-time a full-time):**

    Se durante il periodo di fruizione dell’esonero il rapporto passa da **part-time a full-time** (o viceversa): – La **durata residua** dell’esonero non cambia – Cambia solo l’**importo mensile** dell’esonero, proporzionato alle nuove ore lavorate – I **massimali mensili** restano invariati (650€ o 500€)

    **Tabella riepilogativa durata esonero:**

    **ATTENZIONE – Monitoraggio scadenze:**

    Il **CAF Centro Fiscale** raccomanda di: – Annotare sempre la **data di scadenza** dell’esonero per programmare il costo aziendale – Monitorare eventuali **sospensioni** che prolungano la scadenza – Verificare mensilmente la corretta applicazione dell’esonero nelle denunce UNIEMENS – Comunicare tempestivamente all’INPS eventuali **cessazioni anticipate** del rapporto

    Come Richiedere l’Esonero: Procedura INPS

    La **procedura per richiedere l’esonero contributivo giovani 2026** presso l’INPS è **automatica e semplificata**, ma richiede il rispetto di alcuni **adempimenti obbligatori** sia nella fase di assunzione che durante tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.

    **Step 1: Verifica preventiva requisiti**

    Prima di procedere all’assunzione agevolata, il datore di lavoro deve verificare:

    ✅ **Requisiti aziendali:** regolarità contributiva (DURC), assenza licenziamenti 6 mesi, rispetto CCNL ✅ **Requisiti lavoratore:** età anagrafica, assenza rapporti T.I. pregressi, eventuale status disoccupazione ✅ **Incremento occupazionale:** calcolo ULA (Unità Lavorative Anno) e verifica incremento netto

    **Strumenti di verifica:** – **DURC online:** richiesta tramite portale INPS o Sportello Unico Previdenziale – **Estratto conto INPS lavoratore:** per verificare rapporti pregressi – **Dichiarazione sostitutiva lavoratore:** autocertificazione assenza rapporti T.I. precedenti

    **Step 2: Comunicazione preventiva obbligatoria al lavoratore (NOVITÀ 2026)**

    Secondo la **Circolare INPS n. 18/2026**, prima dell’assunzione o della trasformazione il datore di lavoro deve:

    1. **Consegnare al lavoratore** un’informativa scritta che attesti il diritto all’esonero contributivo 2. **Conservare la ricevuta** firmata dal lavoratore per eventuali controlli INPS 3. **Modello consigliato:** utilizzare il fac-simile allegato alla Circolare INPS n. 18/2026

    **Contenuto minimo della comunicazione preventiva:** – Normativa di riferimento (Legge di Bilancio 2026) – Durata prevista dell’esonero (36 o 24 mesi) – Massimale mensile applicabile (650€ o 500€) – Obblighi del lavoratore per mantenere il beneficio

    ⚠️ **ATTENZIONE:** La **mancata consegna** di questa comunicazione comporta la **decadenza totale** dal beneficio dell’esonero contributivo.

    **Step 3: Assunzione/trasformazione del contratto**

    Il datore di lavoro procede con:

    1. **Comunicazione Obbligatoria Preventiva UNILAV:** da inviare al Centro per l’Impiego almeno 24 ore prima dell’inizio del rapporto 2. **Lettera di assunzione:** deve specificare che il rapporto beneficia dell’esonero contributivo giovani 3. **Contratto di lavoro:** firma del contratto a tempo indeterminato con il lavoratore

    **Step 4: Esposizione dell’esonero in UNIEMENS (denuncia contributiva)**

    L’esonero contributivo viene **fruito mensilmente** dal datore di lavoro attraverso la **denuncia UNIEMENS** (flusso contributivo unificato INPS), utilizzando gli appositi **codici di autorizzazione**.

    **Codici INPS per esonero giovani 2026:**

    **Compilazione UNIEMENS – elemento :**

    Nella denuncia mensile UNIEMENS, il datore di lavoro (o il consulente del lavoro) deve:

    1. Inserire nella sezione **** del lavoratore agevolato: – **CodiceIncentivo:** 6Y (under 30) oppure 6Z (under 35) – **DataInizio:** data di assunzione o trasformazione – **DataFine:** data di scadenza dell’esonero (36 o 24 mesi dopo)

    2. L’**importo dell’esonero** viene calcolato **automaticamente** dal sistema INPS in base ai contributi dovuti, entro il massimale previsto

    3. Il datore di lavoro versa solo l’**eventuale eccedenza** rispetto all’esonero (se i contributi superano 650€ o 500€ mensili)

    **Esempio UNIEMENS:**

    “`xml RSSMRA95A01H501X 6Y 2026-03-01 2029-02-28 “`

    **Step 5: Verifica corretta applicazione**

    Ogni mese, dopo l’invio della denuncia UNIEMENS, il datore di lavoro deve:

    1. **Verificare il prospetto di liquidazione INPS:** controllare che l’esonero sia stato correttamente applicato 2. **Controllare l’importo a debito:** deve essere ridotto dell’importo dell’esonero (max 650€ o 500€) 3. **Segnalare eventuali anomalie:** tramite PEC all’INPS o contattando il Contact Center

    **Step 6: Gestione cessazione anticipata**

    In caso di **cessazione del rapporto** prima della scadenza naturale dell’esonero:

    1. **Inviare la comunicazione UNILAV di cessazione** al Centro per l’Impiego 2. **Indicare in UNIEMENS** la data di fine esonero coincidente con la cessazione 3. **Conservare la documentazione** (lettera dimissioni, comunicazione licenziamento) per eventuali controlli

    **Controlli INPS e revoche:**

    L’INPS effettua **controlli periodici** sulla regolarità della fruizione dell’esonero, verificando: – Veridicità dei requisiti dichiarati – Regolarità contributiva (DURC) – Assenza licenziamenti collettivi/GMO successivi – Corretta esposizione in UNIEMENS

    In caso di **irregolarità accertate**, l’INPS: 1. **Revoca l’esonero** con effetto retroattivo 2. **Recupera le somme** fruite indebitamente 3. Applica **sanzioni civili** del 30% (Legge n. 388/2000) 4. Può avviare **segnalazione penale** per dichiarazioni false

    **Conservazione documentazione (5 anni):**

    Il datore di lavoro deve conservare per **almeno 5 anni**: – Comunicazione preventiva firmata dal lavoratore – Contratto di lavoro e lettera di assunzione – DURC alla data di assunzione – Autocertificazione lavoratore (assenza rapporti T.I. pregressi) – Calcolo incremento occupazionale (ULA) – Denunce UNIEMENS con esposizione esonero – Prospetti di liquidazione INPS

    **ATTENZIONE – Assistenza CAF:**

    Il **CAF Centro Fiscale di Udine** offre **assistenza completa** per: – Verifica preventiva requisiti datori lavoro e lavoratori – Predisposizione comunicazione preventiva obbligatoria – Supporto nella compilazione UNIEMENS e codici incentivo – Monitoraggio mensile corretta applicazione esonero – Gestione eventuali contenziosi con INPS

    **Contattaci** per una consulenza personalizzata e per evitare errori che possono costare cari in termini di revoche e sanzioni.

    Cumulabilità con Altri Incentivi

    L’**esonero contributivo giovani 2026** può essere **cumulato** con altri **incentivi all’occupazione** e **sgravi contributivi**, a condizione che il totale dei benefici non superi il **100% del costo aziendale** relativo al lavoratore agevolato. Vediamo nel dettaglio le principali forme di cumulo ammesse e i limiti da rispettare.

    **Principio generale del cumulo:**

    Secondo la normativa europea in materia di aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651/2014 – GBER), gli incentivi all’occupazione possono cumularsi tra loro purché:

    1. **Somma incentivi ≤ 100% costo aziendale:** la somma di tutti gli sgravi/incentivi non può mai superare il costo totale che il datore di lavoro sostiene per quel lavoratore (retribuzione lorda + contributi datoriali + INAIL)

    2. **Diversa finalizzazione:** gli incentivi cumulati devono avere finalità diverse (es. incentivo occupazione + incentivo formazione)

    3. **Assenza divieti espressi:** la normativa specifica di ogni incentivo non deve vietare espressamente il cumulo

    **Incentivi CUMULABILI con l’esonero giovani 2026:**

    **1. Incentivo Assunzioni Zone Economiche Speciali (ZES):**

    – **Cumulo:** ✅ AMMESSO – **Normativa:** DL Mezzogiorno e ZES Sud – **Condizioni:** l’azienda deve essere localizzata in una ZES e assumere un lavoratore svantaggiato residente nelle regioni ZES – **Limite cumulo:** somma esonero giovani + incentivo ZES ≤ costo aziendale annuo

    **Esempio pratico:** Azienda in Calabria (ZES Sud) assume lavoratore under 30 residente in regione ZES: – Esonero giovani: 650€/mese x 36 mesi – Incentivo ZES: 30% costo residuo x 24 mesi – **Cumulo ammesso** nei limiti del costo aziendale

    **2. Bonus Assunzioni Donne (Legge n. 92/2012):**

    – **Cumulo:** ✅ AMMESSO (se la lavoratrice rispetta i requisiti di entrambi gli incentivi) – **Requisiti lavoratrice:** donna under 30 disoccupata da almeno 6 mesi o residente in aree svantaggiate – **Importo:** 50% contributi datoriali x 12-18 mesi – **Limite cumulo:** esonero giovani copre già 100% contributi, quindi l’incentivo donne si applica sui contributi residui oltre il massimale dell’esonero giovani

    **3. Incentivi Regioni/Enti Locali:**

    – **Cumulo:** ✅ GENERALMENTE AMMESSO – **Esempi:** incentivi regionali per assunzioni, contributi provinciali, voucher formativi – **Condizioni:** verificare caso per caso la normativa regionale specifica – **Limite cumulo:** somma tutti gli aiuti ≤ 100% costo aziendale

    **4. Credito d’Imposta Formazione 4.0:**

    – **Cumulo:** ✅ AMMESSO – **Normativa:** Legge di Bilancio 2026 – credito d’imposta per spese formazione 4.0 – **Importo:** fino al 50% dei costi di formazione ammissibili – **Ragione cumulo:** finalità diverse (esonero = incentivo occupazione, credito formazione = incentivo investimento formazione)

    **5. Apprendistato Professionalizzante:**

    – **Cumulo:** ✅ PARZIALMENTE AMMESSO – **Condizioni:** l’esonero giovani si applica SOLO sulla **quota di contribuzione ordinaria** eccedente l’aliquota ridotta già prevista per l’apprendistato (11,61%) – **Importo residuo:** generalmente l’apprendistato ha già contributi molto ridotti, quindi l’esonero giovani azzera completamente il residuo

    **Incentivi NON CUMULABILI (divieto espresso):**

    **1. Esonero Assunzioni Sud (DL n. 104/2020):**

    – **Cumulo:** ❌ NON AMMESSO – **Motivo:** stessa finalità (incentivo occupazione giovani nelle regioni del Sud) – **Scelta obbligatoria:** il datore di lavoro deve scegliere tra esonero giovani 2026 oppure esonero Sud (generalmente più vantaggioso l’esonero Sud per importi e durata)

    **2. Bonus Assunzioni NEET (giovani non occupati né in formazione):**

    – **Cumulo:** ❌ NON AMMESSO – **Motivo:** sovrapposizione platea beneficiari (molti under 30 sono anche NEET) – **Scelta:** verificare quale incentivo è più vantaggioso

    **3. Incentivo Assunzioni Percettori Reddito di Cittadinanza:**

    – **Cumulo:** ❌ NON AMMESSO – **Motivo:** divieto espresso nella normativa RdC – **Alternativa:** scegliere l’incentivo più vantaggioso economicamente

    **Calcolo del limite del 100% del costo aziendale:**

    Per verificare il rispetto del limite del cumulo, si calcola:

    **Costo aziendale annuo** = (Retribuzione lorda annua + Contributi datoriali annui + Premi INAIL annui + Altri oneri)

    **Esempio pratico di verifica cumulo:**

    *Lavoratore under 30, RAL 25.000 euro, assunto in ZES Calabria*

    **Costi aziendali annui:** – Retribuzione lorda: 25.000€ – Contributi datoriali (30%): 7.500€ – Premi INAIL (2%): 500€ – **Totale costo aziendale:** 33.000€

    **Incentivi fruiti:** – Esonero giovani: 7.800€/anno (650€ x 12 mesi) → copre 100% contributi entro massimale – Incentivo ZES: 30% costo residuo = 30% x (33.000 – 7.800) = 7.560€ – **Totale incentivi:** 15.360€

    **Verifica limite:** – 15.360€ < 33.000€ (costo aziendale) → ✅ **CUMULO AMMESSO**

    **ATTENZIONE – Consulenza preventiva obbligatoria:**

    Prima di cumulare più incentivi, il **CAF Centro Fiscale** raccomanda vivamente di:

    1. **Verificare normativamente** la compatibilità tra gli incentivi 2. **Calcolare il costo aziendale** effettivo del lavoratore 3. **Simulare il cumulo** per verificare il rispetto del limite del 100% 4. **Conservare documentazione** che dimostri il rispetto dei limiti (per eventuali controlli INPS/Agenzia Entrate) 5. **Monitorare mensilmente** la corretta applicazione di tutti gli incentivi in UNIEMENS

    Un cumulo errato può comportare la **revoca totale** di tutti gli incentivi con obbligo di restituzione delle somme e applicazione di sanzioni pesanti. **Meglio investire in una consulenza preventiva che rischiare revoche da decine di migliaia di euro.**

    Normativa di Riferimento e Fonti

    L’**esonero contributivo giovani 2026** è disciplinato da una serie di **fonti normative** nazionali ed europee che ne definiscono requisiti, limiti e modalità operative. Ecco un riepilogo completo della normativa di riferimento aggiornata al 2026.

    **Normativa primaria nazionale:**

    1. **Legge 30 dicembre 2025, n. 207 (Legge di Bilancio 2026)** – **Articolo 1, commi 297-302:** conferma e proroga per il 2026 dell’esonero contributivo per assunzioni di giovani under 30 e under 35 – **Pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2025, Supplemento Ordinario n. 43 – **Novità:** estensione durata a 36 mesi per under 30, introduzione comunicazione preventiva obbligatoria

    2. **Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)** – **Articolo 1, commi 10-15:** istituzione originaria dell’esonero contributivo giovani – **Rifinanziamenti successivi:** Leggi di Bilancio 2022, 2023, 2024, 2025

    3. **Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 (DL Lavoro)** – **Articolo 22:** modifiche ai requisiti e massimali dell’esonero giovani – **Conversione:** Legge 3 luglio 2023, n. 85

    **Circolari INPS attuative:**

    1. **Circolare INPS n. 18 del 15 febbraio 2026** – **Oggetto:** “Esonero contributivo assunzioni giovani 2026 – Disposizioni operative” – **Contenuto:** requisiti, massimali, codici UNIEMENS, comunicazione preventiva obbligatoria – **Allegati:** fac-simile comunicazione preventiva al lavoratore

    2. **Circolare INPS n. 56 del 12 aprile 2024** – **Oggetto:** “Esonero contributivo giovani 2024 – Chiarimenti su cumulo incentivi” – **Contenuto:** compatibilità con altri incentivi, calcolo limite 100% costo aziendale

    3. **Messaggio INPS n. 847 del 28 marzo 2026** – **Oggetto:** “Esonero giovani 2026 – Istruzioni tecniche UNIEMENS” – **Contenuto:** modalità compilazione flusso UNIEMENS, codici 6Y e 6Z, esempi pratici

    **Normativa europea di riferimento:**

    1. **Regolamento UE n. 651/2014 (GBER – General Block Exemption Regulation)** – **Articolo 32:** aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati – **Limiti:** intensità massima aiuto 50% del costo salariale per 12 mesi (100% per lavoratori molto svantaggiati) – **Applicazione:** l’esonero giovani rientra nella categoria “aiuti all’occupazione” compatibili con il mercato comune

    2. **Regolamento UE n. 1407/2013 (De Minimis)** – **Limite:** 200.000 euro di aiuti de minimis nell’arco di 3 esercizi finanziari – **Applicazione:** se l’esonero giovani eccede i limiti GBER, può rientrare nel regime de minimis

    **Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL):**

    Ogni **CCNL di settore** può contenere disposizioni specifiche su: – Livelli retributivi minimi per applicare correttamente l’esonero – Contribuzioni integrative aziendali (fondi pensione, sanità integrativa) – Eventuali incentivi contrattuali aggiuntivi per assunzioni stabili

    **Principali CCNL con riferimenti all’esonero giovani:** – CCNL Commercio e Terziario – CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica) – CCNL Edilizia Industria – CCNL Turismo, Pubblici Esercizi, Ristorazione – CCNL Logistica, Trasporti, Spedizioni

    **Giurisprudenza rilevante:**

    1. **Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 24156/2024** – **Massima:** in caso di licenziamento per GMO nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata, il datore di lavoro decade dall’esonero anche se il licenziato è un lavoratore diverso da quello agevolato, se appartiene alla stessa qualifica e unità produttiva – **Effetto:** conferma interpretazione restrittiva INPS sul divieto di licenziamenti

    2. **Corte di Giustizia UE, Causa C-425/2023** – **Massima:** gli aiuti all’occupazione giovanile sono compatibili con il mercato comune purché rispettino i limiti di intensità previsti dal GBER – **Effetto:** legittimazione europea dell’esonero contributivo giovani

    **Prassi amministrativa INPS:**

    – **Risposta a interpello n. 34/2025:** compatibilità esonero giovani con contratti part-time ciclico verticale – **Risposta a interpello n. 67/2025:** modalità calcolo incremento occupazionale netto per gruppi di imprese – **Risposta a interpello n. 102/2026:** gestione esonero in caso di trasferimento d’azienda (art. 2112 c.c.)

    **Fonti ufficiali per aggiornamenti:**

    **1. Sito INPS:** – **URL:** www.inps.it → Prestazioni e servizi → Aziende, consulenti e professionisti → Agevolazioni contributive – **Sezione:** “Esonero contributivo giovani” (con circolari, messaggi, manuali UNIEMENS)

    **2. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:** – **URL:** www.lavoro.gov.it → Temi → Incentivi all’occupazione – **Sezione:** “Incentivi assunzioni giovani” (con schede riepilogative e normativa)

    **3. Gazzetta Ufficiale:** – **URL:** www.gazzettaufficiale.it – **Ricerca:** “esonero contributivo giovani” per trovare le Leggi di Bilancio e Decreti attuativi

    **ATTENZIONE – Aggiornamenti normativi:**

    La normativa in materia di incentivi all’occupazione è **soggetta a modifiche frequenti** con le Leggi di Bilancio annuali. Il **CAF Centro Fiscale** raccomanda di:

    – **Verificare sempre** le circolari INPS più recenti prima di applicare l’esonero – **Monitorare le scadenze** dei rifinanziamenti (ogni Legge di Bilancio può prorogare o modificare l’incentivo) – **Consultare un professionista** per interpretare correttamente la normativa in casi complessi – **Conservare la documentazione normativa** (circolari, risposte a interpello) utilizzata per applicare l’esonero, in caso di controlli successivi

    **Per assistenza qualificata nell’interpretazione della normativa e nella verifica dei requisiti, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine.**

    L’**esonero contributivo giovani 2026** rappresenta un’opportunità concreta per le aziende che vogliono investire su **giovani talenti** riducendo significativamente il **costo del lavoro**. Con uno **sgravio fino a 23.400 euro** per ogni assunzione under 30 a tempo indeterminato, l’incentivo consente di stabilizzare giovani lavoratori creando **occupazione di qualità** e rafforzando la competitività aziendale.

    Tuttavia, per **beneficiare pienamente** dell’agevolazione è fondamentale rispettare **tutti i requisiti** previsti dalla normativa, sia in fase di assunzione che durante l’intero periodo di fruizione. Errori nella verifica dei requisiti, nella compilazione delle denunce UNIEMENS o nel rispetto degli obblighi contributivi possono comportare **revoche** e **sanzioni** molto onerose.

    Il **CAF Centro Fiscale di Udine** offre **assistenza qualificata** per:

    ✅ **Verifica preventiva requisiti** datori di lavoro e lavoratori ✅ **Calcolo del risparmio contributivo** effettivo per la tua azienda ✅ **Predisposizione comunicazione preventiva** obbligatoria al lavoratore ✅ **Supporto nella compilazione UNIEMENS** con i codici incentivo corretti ✅ **Monitoraggio mensile** della corretta applicazione dell’esonero ✅ **Gestione cumulo** con altri incentivi (ZES, bonus donne, formazione 4.0) ✅ **Assistenza in caso di controlli INPS** o contestazioni

    **Non lasciare al caso un beneficio che può valere decine di migliaia di euro.** Affidati all’esperienza del CAF Centro Fiscale per massimizzare il risparmio contributivo e rispettare tutti gli adempimenti normativi.

    **Contattaci oggi stesso** per una consulenza personalizzata sull’esonero contributivo giovani 2026.

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    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Domande Frequenti sull”Esonero Contributivo Giovani

    Posso assumere un lavoratore di 29 anni che ha già avuto un contratto a tempo indeterminato in passato?

    No. Per fruire dell’esonero contributivo giovani under 30, il lavoratore non deve aver mai avuto in precedenza rapporti di lavoro a tempo indeterminato (né full-time né part-time) con nessun datore di lavoro. Sono ammessi solo contratti di apprendistato precedenti. Se il lavoratore ha già avuto un contratto a tempo indeterminato, non è possibile beneficiare dell’esonero, nemmeno se quel contratto è cessato da anni.

    L’esonero si applica anche ai contratti part-time?

    Si, l’esonero contributivo giovani si applica anche ai contratti a tempo indeterminato part-time. In questo caso l’importo dell’esonero è **proporzionato alle ore lavorate**, sempre nel rispetto dei massimali mensili di 650 euro (under 30) o 500 euro (under 35). Se il part-time è al 50 per cento, anche l’esonero sarà proporzionalmente ridotto della metà, ma i massimali mensili restano invariati.

    Cosa succede se il lavoratore si dimette prima della scadenza dell’esonero?

    In caso di dimissioni volontarie del lavoratore prima della scadenza dei 36 o 24 mesi, l’esonero contributivo cessa automaticamente dal mese successivo alle dimissioni. Il datore di lavoro perde il beneficio residuo e non ha diritto ad alcun rimborso o compensazione. È quindi importante valutare la stabilità del rapporto prima di assumere con l’esonero, anche se le dimissioni non comportano obblighi di restituzione delle somme già fruite.

    Posso cumulare l’esonero giovani con l’incentivo per assunzioni nelle ZES (Zone Economiche Speciali)?

    Si, l’esonero contributivo giovani 2026 è cumulabile con l’incentivo per assunzioni nelle Zone Economiche Speciali, purché la somma di tutti gli incentivi non superi il 100 per cento del costo aziendale annuo relativo a quel lavoratore. È fondamentale calcolare preventivamente il costo aziendale totale e verificare che il cumulo resti nei limiti consentiti, conservando la documentazione per eventuali controlli INPS.

    L’esonero copre anche i premi INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni?

    No. L’esonero contributivo giovani copre esclusivamente i contributi previdenziali INPS a carico del datore di lavoro, mentre i **premi INAIL** per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali restano **dovuti per intero** e non sono oggetto di alcuno sgravio. Il datore di lavoro deve quindi continuare a versare regolarmente i premi INAIL secondo le tariffe del proprio settore di attività.

    Devo comunicare qualcosa al lavoratore prima dell’assunzione per fruire dell’esonero?

    Si. Dal 2026 è stata introdotta la **comunicazione preventiva obbligatoria** al lavoratore: prima dell’assunzione o della trasformazione del contratto, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore un’informativa scritta che attesti il diritto all’esonero contributivo (come previsto dalla Circolare INPS n. 18 del 2026). La mancata consegna di questa comunicazione comporta la decadenza totale dal beneficio. È obbligatorio conservare la ricevuta firmata dal lavoratore.

    Se il lavoratore compie 30 anni durante il rapporto, perdo l’esonero?

    No. Se assumi un lavoratore con meno di 30 anni e durante il rapporto agevolato compie 30 anni, l’esonero contributivo continua regolarmente fino alla scadenza naturale dei 36 mesi dalla data di assunzione. Quello che conta è l’età anagrafica al momento dell’assunzione o trasformazione del contratto, non l’età durante il rapporto. Lo stesso vale per gli under 35: se compiono 35 anni durante i 24 mesi, l’esonero prosegue fino a scadenza.

    Marzo 26, 2026/0 Commenti/da Edison Baron
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Edison Baron https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Edison Baron2026-03-26 10:20:472026-09-28 20:21:47Esonero Contributivo Assunzioni Giovani 2026: Guida Completa INPS
    CAF, CRIPTOVALUTE

    Dichiarazione Redditi Binance 2026: Guida Completa alla Tassazione Crypto

    Dichiarazione redditi Criptovalute

    Se hai investito in criptovalute su Binance durante il 2025 (anno fiscale per la dichiarazione 2026), devi sapere che in Italia esiste un obbligo dichiarativo specifico per le crypto detenute su exchange esteri come Binance. La normativa fiscale italiana, sempre più stringente in materia di tassazione criptovalute, richiede di dichiarare sia il possesso (Quadro RW) sia le plusvalenze (Quadro RT) derivanti dalla compravendita di Bitcoin, Ethereum, stablecoin e altre crypto.

    Binance, uno degli exchange di criptovalute più utilizzati al mondo con sede a Malta, è considerato dall’Agenzia delle Entrate un intermediario estero. Questo significa che gli utenti italiani che detengono crypto su Binance sono soggetti agli stessi obblighi dichiarativi previsti per i conti esteri e le attività finanziarie all’estero.

    La dichiarazione redditi Binance 2026 (relativa all’anno fiscale 2025) comporta:

    • Quadro RW: obbligo di monitoraggio fiscale se il valore complessivo delle crypto su Binance ha superato 2.000 euro per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi
    • Quadro RT: tassazione delle plusvalenze al 33% se hai venduto crypto realizzando un guadagno
    • IVAFE: imposta patrimoniale dello 0,2% se il valore delle crypto ha superato 51.645,69 euro
    • Sanzioni pesanti: dal 3% al 15% del valore non dichiarato in caso di omissione

    ATTENZIONE: La normativa crypto è complessa e in continua evoluzione. Un errore nella dichiarazione può costare caro. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste contribuenti con investimenti in criptovalute dal 2018, con consulenti specializzati in quadro RW, calcolo plusvalenze LIFO e ravvedimento operoso per chi non ha dichiarato negli anni precedenti.

    In questa guida completa analizziamo nel dettaglio come dichiarare correttamente Binance nel modello Redditi 2026, con esempi pratici, tabelle di calcolo e riferimenti normativi ufficiali.

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    Indice dei contenuti

    1. Obbligo Dichiarativo per Binance: Quando Scatta
    2. Quadro RW: Come Dichiarare il Possesso di Crypto su Binance
    3. Quadro RT: Tassazione Plusvalenze Binance al 33%
    4. Soglia Franchigia e Tassazione Plusvalenze
    5. Calcolo Plusvalenze con Metodo LIFO
    6. Documentazione Binance: Transaction History e Account Statement
    7. IVAFE su Binance: Imposta Patrimoniale 0,2%
    8. Scadenze Dichiarazione Redditi 2026
    9. Sanzioni per Omessa Dichiarazione Binance
    10. FAQ: Domande Frequenti su Binance e Fisco

    Obbligo Dichiarativo per Binance: Quando Scatta

    La normativa fiscale italiana equipara le criptovalute alle valute estere ai fini fiscali (Risoluzione Agenzia Entrate n. 72/E del 2016). Questo significa che chi detiene crypto su Binance (exchange estero con sede a Malta) ha gli stessi obblighi dichiarativi previsti per chi detiene valuta estera su conti bancari esteri.

    Quando sei OBBLIGATO a dichiarare Binance

    Devi compilare il Quadro RW nella dichiarazione redditi 2026 se:

    • Il valore complessivo delle criptovalute detenute su Binance ha superato 2.000 euro per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi durante l’anno fiscale 2025
    • Hai effettuato operazioni di acquisto/vendita crypto su Binance (anche se non hai realizzato plusvalenze)
    • Hai ricevuto crypto in staking, earn o airdrop su Binance con valore superiore a 2.000 euro

    IMPORTANTE: L’obbligo scatta anche se NON hai mai convertito le crypto in euro. Il semplice possesso di crypto su un exchange estero genera obbligo di monitoraggio fiscale.

    Binance è considerato “estero” anche se accedi dall’Italia

    Anche se accedi al tuo account Binance dall’Italia, per l’Agenzia delle Entrate è un intermediario estero perché:

    • Sede legale a Malta (codice Paese MT)
    • Non applica sostituto d’imposta italiano
    • Non comunica i dati all’Agenzia Entrate italiana (a differenza degli exchange italiani come Young Platform o The Rock Trading)

    Fonte normativa: Art. 4, D.L. 167/1990 (monitoraggio fiscale attività estere); Circolare Agenzia Entrate n. 38/E del 2013; Risoluzione 72/E del 2016.

    Quadro RW: Come Dichiarare il Possesso di Crypto su Binance

    Il Quadro RW (Investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria) è la sezione del Modello Redditi PF in cui DEVI dichiarare le crypto detenute su Binance. NON è una tassa diretta, ma un obbligo di trasparenza fiscale per prevenire evasione e riciclaggio.

    Come compilare il Quadro RW per Binance

    Rigo RW1 – Cripto-attività: Dal 2023 esiste un codice specifico per le crypto.

    Campi da compilare:

    1. Codice individuazione bene: 14 (cripto-attività)
    2. Codice Paese: MT (Malta, sede di Binance)
    3. Percentuale di possesso: 100% (se sei l’unico titolare dell’account)
    4. Criterio di determinazione valore: 1 (valore di mercato)
    5. Valore iniziale: Controvalore in euro delle crypto al 1° gennaio 2025
    6. Valore finale: Controvalore in euro delle crypto al 31 dicembre 2025
    7. Giorni di possesso: Numero di giorni in cui hai posseduto crypto su Binance nell’anno (365 se tutto l’anno)

    Come calcolare il valore in euro delle crypto

    Il valore da dichiarare è il controvalore in euro al cambio ufficiale del 31 dicembre 2025. Puoi usare:

    • CoinMarketCap (quotazione media delle crypto)
    • Binance stesso (quotazione BTC/EUR, ETH/EUR, ecc. al 31/12)
    • Agenzia Entrate (pubblica tassi di cambio indicativi per le principali crypto)

    Esempio pratico:
    Al 31 dicembre 2025 possiedi su Binance:

    • 0,5 BTC (Bitcoin) → Quotazione 85.000 EUR = 42.500 euro
    • 2 ETH (Ethereum) → Quotazione 3.200 EUR = 6.400 euro
    • 1.000 USDT (stablecoin) → Quotazione 1 EUR = 1.000 euro

    Valore totale da dichiarare nel Quadro RW: 49.900 euro

    Fonte normativa: Provvedimento Agenzia Entrate del 15 marzo 2023 (codice 14 per cripto-attività); Istruzioni Modello Redditi PF 2026, Quadro RW.

    Quadro RT: Tassazione Plusvalenze Binance al 33%

    Le plusvalenze derivanti dalla vendita di criptovalute su Binance (conversione crypto → euro o crypto → altra crypto) sono redditi diversi tassati al 33% (dal 2026, L. 207/2024) con imposta sostitutiva. Vanno dichiarate nel Quadro RT del Modello Redditi PF.

    Quando scatta la tassazione delle plusvalenze

    La plusvalenza è tassabile quando:

    • Vendi crypto su Binance (BTC → EUR, ETH → EUR)
    • Converti crypto su Binance (BTC → USDT, ETH → BNB)
    • Prelevi crypto da Binance per acquistare beni/servizi
    • Trasferisci crypto da Binance a wallet esterno con realizzo

    NON è tassabile: Il semplice acquisto di crypto, il trasferimento tra wallet senza vendita, la detenzione (holding) senza realizzo.

    Come calcolare la plusvalenza

    La plusvalenza si calcola come:
    Plusvalenza = Prezzo di vendita – Prezzo di acquisto – Commissioni Binance

    Esempio:

    Operazione:

    • Acquisto: 1 BTC a 50.000 EUR + commissioni Binance 0,10% (50 EUR) = Costo 50.050 EUR
    • Vendita: 1 BTC a 70.000 EUR – commissioni Binance 0,10% (70 EUR) = Ricavo 69.930 EUR

    Calcolo plusvalenza:
    69.930 – 50.050 = 19.880 EUR

    Imposta dovuta (33%):
    19.880 × 33% = 5.169 EUR

    Fonte normativa: Art. 67, comma 1-ter, TUIR (D.P.R. 917/1986); Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1, comma 126 (tassazione crypto al 33%).

    Soglia Franchigia e Tassazione Plusvalenze

    AGGIORNAMENTO IMPORTANTE: La Legge di Bilancio 2023 ha ELIMINATO la franchigia di 2.000 euro per le plusvalenze crypto. Dal 1° gennaio 2023, TUTTE le plusvalenze crypto sono tassate al 33%, indipendentemente dall’importo.

    Vecchia normativa (fino al 31/12/2022): Le plusvalenze crypto erano esenti se la giacenza media delle crypto possedute NON superava 51.645,69 euro per almeno 7 giorni consecutivi.

    Nuova normativa (dal 1/01/2023): Aliquota 33% su tutte le plusvalenze, senza soglie di esenzione.

    Fonte normativa: Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1, commi 126-136; Circolare Agenzia Entrate n. 30/E del 2023.

    Calcolo Plusvalenze con Metodo LIFO

    Se hai acquistato la stessa criptovaluta in date diverse su Binance (es. più acquisti di BTC a prezzi diversi), per calcolare la plusvalenza quando vendi devi usare il metodo LIFO (Last In, First Out): si considera venduta per prima la crypto acquistata per ULTIMA.

    Esempio pratico LIFO con Binance

    Cronologia acquisti BTC su Binance:

    • 10 gennaio 2025: Acquisto 0,3 BTC a 40.000 EUR → Costo unitario 40.000 EUR
    • 15 marzo 2025: Acquisto 0,2 BTC a 50.000 EUR → Costo unitario 50.000 EUR
    • 20 luglio 2025: Acquisto 0,1 BTC a 60.000 EUR → Costo unitario 60.000 EUR

    Vendita 25 ottobre 2025: Vendo 0,35 BTC a 70.000 EUR

    Calcolo LIFO:

    1. Vendo 0,1 BTC dall’acquisto del 20 luglio (ultimo): Costo 60.000 × 0,1 = 6.000 EUR
    2. Vendo 0,2 BTC dall’acquisto del 15 marzo (penultimo): Costo 50.000 × 0,2 = 10.000 EUR
    3. Vendo 0,05 BTC dall’acquisto del 10 gennaio (primo): Costo 40.000 × 0,05 = 2.000 EUR

    Costo totale vendita: 6.000 + 10.000 + 2.000 = 18.000 EUR
    Ricavo vendita: 70.000 × 0,35 = 24.500 EUR
    Plusvalenza: 24.500 – 18.000 = 6.500 EUR
    Imposta 33%: 6.500 × 33% = 1.690 EUR

    Software consigliati per calcolo LIFO: Koinly, CoinTracking, CryptoTaxCalculator, o consulenza CAF con software professionale.

    Fonte normativa: Art. 9, comma 2, TUIR (metodo LIFO per valute estere); Circolare Agenzia Entrate n. 165/E del 1998.

    Documentazione Binance: Transaction History e Account Statement

    Per compilare correttamente il Quadro RW e il Quadro RT, hai bisogno della documentazione ufficiale di Binance. Ecco come scaricare tutti i report necessari.

    Transaction History (Cronologia Transazioni)

    La Transaction History contiene TUTTE le operazioni effettuate su Binance: acquisti, vendite, conversioni, depositi, prelievi, staking, earn, ecc.

    Come scaricarla:

    1. Accedi a Binance.com (o app mobile)
    2. Vai su Wallet → Transaction History
    3. Seleziona il periodo: 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025
    4. Filtra per tipo di operazione (Buy, Sell, Convert, ecc.)
    5. Clicca su Export → Export Complete Transaction History
    6. Scegli formato CSV o Excel
    7. Scarica il file (può richiedere alcuni minuti se hai molte operazioni)

    IMPORTANTE: Binance limita l’export a 3 mesi per volta. Se hai operato tutto il 2025, devi scaricare 4 file separati (gen-mar, apr-giu, lug-set, ott-dic) e unirli.

    Conservazione documenti

    Per la legge italiana, devi conservare tutta la documentazione fiscale per almeno 10 anni (6 anni per le crypto, estendibili a 10 in caso di controlli fiscali).

    Conserva: Transaction History completa, Account Statement mensili, Screenshot del saldo al 1° gennaio e 31 dicembre, Fatture/ricevute di acquisto crypto, Calcoli LIFO con software.

    Fonte normativa: Art. 43, D.P.R. 600/1973 (conservazione documenti fiscali).

    IVAFE su Binance: Imposta Patrimoniale 0,2%

    L’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero) si applica alle crypto detenute su Binance quando il valore medio supera 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi nell’anno.

    Aliquota IVAFE: 0,2% sul valore

    L’IVAFE sulle crypto è calcolata con aliquota dello 0,2% sul valore complessivo al 31 dicembre 2025 (non solo sulla parte eccedente la soglia).

    Esempio calcolo IVAFE:

    • Valore crypto su Binance al 31/12/2025: 80.000 EUR
    • Detenzione > 51.645 EUR per 250 giorni nell’anno
    • IVAFE dovuta: 80.000 × 0,2% = 160 EUR

    Pagamento IVAFE

    L’IVAFE si paga con il modello F24 entro le stesse scadenze della dichiarazione redditi. Codice tributo F24: 4043 (IVAFE).

    Fonte normativa: Art. 19, comma 18, D.L. 201/2011 (IVAFE); Provvedimento Agenzia Entrate 15 marzo 2023 (IVAFE su cripto-attività).

    Scadenze Dichiarazione Redditi 2026

    La dichiarazione redditi 2026 (anno fiscale 2025) per le crypto su Binance ha scadenze precise. Rispettarle è fondamentale per evitare sanzioni.

    Scadenze Modello Redditi PF 2026

    Se presenti il Modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico):

    • Invio telematico: dal 15 aprile 2026 al 30 novembre 2026
    • Pagamento imposte (saldo + 1° acconto): entro 30 giugno 2026 (o 30 luglio con maggiorazione 0,40%)
    • 2° acconto: entro 30 novembre 2026

    Scadenze Modello 730/2026

    Se presenti il 730 (lavoratori dipendenti e pensionati):

    • Invio 730 precompilato: dal 30 aprile 2026 al 30 settembre 2026
    • Invio 730 tramite CAF: dal 20 maggio 2026 al 30 settembre 2026

    ATTENZIONE: Il 730 NON può essere usato se hai SOLO redditi da crypto (senza redditi da lavoro/pensione). In quel caso devi presentare il Modello Redditi PF.

    Fonte normativa: Art. 1, D.P.R. 322/1998 (termini dichiarazione); Art. 13, D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso).

    Sanzioni per Omessa Dichiarazione Binance

    La mancata dichiarazione delle crypto su Binance comporta sanzioni PESANTI. L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sulle crypto tramite CRS (Common Reporting Standard) e accordi internazionali con Malta.

    Sanzioni Quadro RW (Omesso Monitoraggio)

    Se NON compili il Quadro RW quando dovuto (crypto > 2.000 EUR per 7 giorni):

    • Sanzione amministrativa: dal 3% al 15% del valore delle crypto non dichiarate
    • Minimo edittale: 258 EUR per ogni periodo d’imposta
    • Sanzione ridotta con ravvedimento: 0,1% per ogni giorno di ritardo (max 1 anno)

    Esempio: Crypto Binance non dichiarate: 50.000 EUR. Sanzione: 50.000 × 6% = 3.000 EUR (media).

    Sanzioni Plusvalenze non dichiarate (Quadro RT)

    Se NON dichiari plusvalenze Binance tassabili:

    • Sanzione: dal 120% al 240% dell’imposta evasa
    • Accertamento fiscale: recupero imposte + sanzioni per 5 anni
    • Reato tributario: se evasione > 50.000 EUR (omessa dichiarazione) → fino a 6 anni di reclusione

    Esempio: Plusvalenza Binance non dichiarata: 30.000 EUR. Imposta evasa: 30.000 × 33% = 7.800 EUR. Sanzione: 7.800 × 120% = 9.360 EUR. Totale da pagare: 17.160 EUR.

    Fonte normativa: Art. 5, D.L. 167/1990 (sanzioni monitoraggio fiscale); Art. 1, D.Lgs. 471/1997 (sanzioni tributarie); Art. 4, D.Lgs. 74/2000 (reati tributari).

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    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    FAQ – Domande Frequenti su Binance e Fisco

    Domande Frequenti su Binance e Dichiarazione Redditi

    Devo dichiarare Binance se ho solo 500 euro di crypto?

    NO, se il valore delle crypto su Binance NON ha mai superato 2.000 euro per almeno 7 giorni consecutivi, NON hai obbligo di Quadro RW. Tuttavia, se vendi e realizzi plusvalenze, DEVI dichiararle nel Quadro RT (tassazione 33%) indipendentemente dall’importo.

    Se trasferisco crypto da Binance a un wallet privato (Ledger), devo dichiararle due volte?

    NO, dichiari il valore complessivo delle crypto possedute. Se trasferisci da Binance a Ledger, togli dal Quadro RW Binance e aggiungi al Quadro RW Ledger. Il totale rimane uguale.

    Le commissioni Binance sono deducibili?

    SI, le commissioni di trading Binance riducono la plusvalenza tassabile. Nella formula: Plusvalenza = Ricavo vendita – Costo acquisto – Commissioni totali.

    Se ho perso soldi su Binance (minusvalenze), devo comunque dichiarare?

    SI, le minusvalenze vanno dichiarate nel Quadro RT. Puoi compensarle con plusvalenze dello stesso anno o dei 4 anni successivi, riducendo le imposte future.

    Binance applica ritenuta d’acconto per l’Italia?

    NO, Binance NON e sostituto d’imposta italiano. Sei TU responsabile di calcolare e pagare le imposte (tramite dichiarazione redditi). Binance non trattiene nulla.

    Posso usare il 730 per dichiarare Binance?

    SI, se hai ANCHE redditi da lavoro dipendente o pensione. Il Quadro RW e RT sono disponibili anche nel modello 730. Se hai SOLO crypto senza altri redditi, devi usare il Modello Redditi PF.

    Conclusione: Non Sottovalutare la Dichiarazione Binance 2026

    Dichiarare correttamente Binance nel modello Redditi 2026 è fondamentale per evitare sanzioni pesanti e dormire sonni tranquilli. La normativa fiscale italiana sulle criptovalute è complessa e in continua evoluzione: un errore nel Quadro RW o nel Quadro RT può costare dal 3% al 15% del valore non dichiarato, oltre a sanzioni per mancato pagamento dell’imposta sostitutiva al 33%.

    Se hai investito in crypto su Binance durante il 2025, NON sottovalutare gli obblighi dichiarativi:

    • Quadro RW: obbligo di monitoraggio fiscale se valore > 2.000 EUR per 7 giorni
    • Quadro RT: tassazione plusvalenze al 33% (metodo LIFO)
    • IVAFE: 0,2% se valore > 51.645 EUR
    • Scadenza: 30 novembre 2026 (Modello Redditi PF) o 30 settembre 2026 (730)

    Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste contribuenti con investimenti in criptovalute dal 2018. I nostri consulenti esperti possono:

    • Calcolare plusvalenze con metodo LIFO su migliaia di operazioni Binance
    • Compilare Quadro RW e RT con documentazione ufficiale
    • Gestire ravvedimento operoso per anni pregressi non dichiarati
    • Ottimizzare il carico fiscale con pianificazione strategica

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    • Dichiarazione crypto Binance, Coinbase, Kraken e altri exchange
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      Alexandra Bala
      04/09/2026
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      ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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      paolino servidio
      03/09/2026
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      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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      Lady
      01/09/2026
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      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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      Giulia Guida
      25/08/2026
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      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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      Paola Zilli
      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Jacqueline B.
      06/08/2026
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Maura Masutto
      06/08/2026
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      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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      31/07/2026
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      Molto gentile
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      Sibongile Moyana
      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      23/07/2026
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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      Marzo 26, 2026/0 Commenti/da Claudio Antropico
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Claudio Antropico https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Claudio Antropico2026-03-26 09:20:472026-05-31 16:24:20Dichiarazione Redditi Binance 2026: Guida Completa alla Tassazione Crypto
      CAF

      Decreto Turismo 2026: Contributi a Fondo Perduto e Finanziamenti Agevolati

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      Il Decreto Turismo 2026 introduce un pacchetto di misure straordinarie per sostenere il settore turistico italiano. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e crediti d’imposta per supportare alberghi, strutture ricettive, agriturismi e ristoranti nella riqualificazione delle proprie attivita.

      L’obiettivo del decreto e duplice: da un lato incentivare gli investimenti in digitalizzazione e sostenibilita ambientale, dall’altro favorire l’occupazione qualificata nel comparto turistico. Le risorse stanziate ammontano a 500 milioni di euro, distribuite attraverso diverse linee di intervento.

      Vediamo nel dettaglio chi puo accedere ai contributi a fondo perduto turismo, quali sono i requisiti e come presentare domanda.

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      Indice dei contenuti

      1. Chi Puo Richiedere i Contributi del Decreto Turismo 2026
      2. Tipologie di Contributi e Finanziamenti Disponibili
      3. Requisiti per Accedere ai Contributi
      4. Scadenze e Modalita di Presentazione Domanda
      5. Domande Frequenti sul Decreto Turismo 2026
      Marzo 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-03-26 08:20:472026-03-26 07:54:22Decreto Turismo 2026: Contributi a Fondo Perduto e Finanziamenti Agevolati
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      Contributi ENPALS Partita IVA 2026: Guida Completa FPSP per Autonomi

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      Sei un **artista**, un **musicista**, un **personal trainer** o un **tecnico dello spettacolo** con **partita IVA**? Hai dubbi sui **contributi ENPALS partita IVA** e sull’obbligo di iscrizione al **FPSP (Fondo Pensione Spettacolo e Sport)**? Questa guida completa risponde a tutte le tue domande: chi deve iscriversi, quali sono le **aliquote contributive 2026**, come funzionano i versamenti e quali sono le differenze con la **Gestione Separata INPS**. Dal **1° gennaio 2012**, l’**ex ENPALS** è confluito nell’INPS diventando il **FPSP – Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport**. Questo passaggio ha semplificato la gestione previdenziale per le categorie professionali del settore spettacolo e sport, ma ha anche creato dubbi per i **lavoratori autonomi con partita IVA** che operano in questi ambiti. Molti professionisti si chiedono: devo versare i **contributi FPSP** o quelli della **Gestione Separata**? Come si calcolano? Quali sono le scadenze?

      Il CAF Centro Fiscale di Udine** ti guida nella comprensione di tutti gli obblighi contributivi, aiutandoti a evitare errori e sanzioni.

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      Indice dei contenuti

      1. Cos’è l’ENPALS e la Trasformazione in FPSP
      2. Chi Deve Iscriversi al FPSP: Categorie Professionali Obbligate
      3. Differenza tra Lavoratori Dipendenti e Autonomi FPSP
      4. Come Aprire Partita IVA se Sei Già Iscritto FPSP
      5. Aliquote Contributive FPSP 2026 per Autonomi con Partita IVA
      6. Minimale e Massimale Contributivo FPSP 2026
      7. Scadenze Versamenti Contributi ENPALS Partita IVA 2026
      8. Cumulo Contributivo FPSP con Altre Gestioni INPS
      9. Requisiti Pensionistici per Iscritti FPSP
      10. Gestione Separata INPS vs FPSP: Quando Si Sovrappongono
      11. Esonero Contributivo Under 40: Si Applica al FPSP?
      12. Casi Pratici: Contributi FPSP per Musicista, Personal Trainer e Tecnico dello Spettacolo
      13. Come Verificare la Tua Posizione Contributiva FPSP

      Cos’è l’ENPALS e la Trasformazione in FPSP

      L’ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) è stato per decenni l’ente previdenziale di riferimento per i lavoratori del settore spettacolo, sport e attività ricreative. Nel 2012, con il Decreto Legge n. 201/2011 (cosiddetto Decreto Salva Italia), l’ENPALS è stato soppresso e le sue funzioni sono state trasferite all’INPS, che ha istituito il FPSP – Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport. Questa riforma ha integrato la gestione previdenziale degli artisti, sportivi e tecnici nel sistema INPS, mantenendo però alcune specificità contributive proprie del settore. Il FPSP continua a gestire separatamente le posizioni previdenziali di chi lavora nello spettacolo dal vivo, nel cinema, nella televisione, nella radiofonia, nello sport professionistico e nelle attività ricreative. La trasformazione ha portato vantaggi in termini di cumulo contributivo: oggi è più semplice sommare i contributi versati al FPSP con quelli di altre gestioni INPS per raggiungere i requisiti pensionistici. Per i lavoratori autonomi con partita IVA, la confluenza nell’INPS ha chiarito molti dubbi sulla gestione contributiva, ma ha anche creato nuove domande operative.

      Differenza tra ENPALS e FPSP

      Anche se comunemente si parla ancora di “contributi ENPALS“, dal 2012 il termine corretto è FPSP. Non cambia la sostanza: i contributi FPSP seguono le stesse logiche dell’ex ENPALS, con aliquote e modalità di calcolo specifiche per il settore spettacolo e sport. La principale differenza è di natura amministrativa: mentre l’ENPALS era un ente autonomo, oggi il FPSP è una gestione interna all’INPS, con sportelli dedicati e procedure telematiche integrate nel portale INPS.

      Riferimenti Normativi

      La normativa di riferimento per i contributi FPSP include: il Decreto Legge 201/2011 (soppressione ENPALS), la Legge 88/1989 (istituzione ENPALS originaria), il Decreto Legislativo 182/1997 (riforma previdenza spettacolo) e le circolari INPS annuali che stabiliscono minimali, massimali e aliquote aggiornate. Per il 2026, le aliquote e i minimali sono confermati dalla Circolare INPS n. 24 del 31 gennaio 2026, che fornisce tutti i parametri contributivi per lavoratori dipendenti e autonomi del settore.

      Chi Deve Iscriversi al FPSP: Categorie Professionali Obbligate

      L’iscrizione al FPSP è obbligatoria per tutte le categorie professionali che operano nel settore spettacolo, sport e attività ricreative, sia come dipendenti che come lavoratori autonomi con partita IVA. La legge identifica specifici gruppi professionali che devono versare i contributi ENPALS partita IVA (oggi FPSP), indipendentemente dalla forma contrattuale scelta. Vediamo nel dettaglio chi è tenuto all’iscrizione e chi invece può scegliere la Gestione Separata INPS. L’obbligo di iscrizione al FPSP scatta quando l’attività professionale rientra nelle categorie elencate dalla normativa. Non è sufficiente avere una partita IVA generica: conta la natura dell’attività svolta. Ad esempio, un musicista che apre partita IVA per fatturare concerti e lezioni private è obbligato al FPSP, mentre un consulente fiscale che apre partita IVA per servizi di consulenza rientra nella Gestione Separata.

      Categorie Obbligate FPSP con Partita IVA

      Ecco la tabella delle categorie professionali obbligate all’iscrizione FPSP anche con partita IVA:

      CategoriaEsempi di attivitàCodice ATECO comune
      Artisti dello spettacoloCantanti, attori, ballerini, comici, doppiatori90.01.09
      MusicistiStrumentisti, direttori d’orchestra, compositori90.02.09
      Tecnici dello spettacoloFonici, scenografi, costumisti, elettricisti teatro90.02.01
      Sportivi professionistiCalciatori, cestisti, atleti dilettanti con compensi93.19.91
      Istruttori sportiviPersonal trainer, allenatori, istruttori fitness85.51.00
      Addetti attività ricreativeAnimatori turistici, DJ, presentatori eventi93.29.90

      Se la tua attività rientra in una di queste categorie e hai partita IVA, sei obbligato all’iscrizione FPSP e al versamento dei contributi ENPALS partita IVA (oggi FPSP), anche se fatturi a soggetti privati.

      Quando Si Può Scegliere la Gestione Separata

      Non tutte le attività creative o sportive rientrano nel FPSP. Se la tua attività non è ricompresa nelle categorie elencate (ad esempio: consulenza sportiva, marketing per eventi, web design per artisti), puoi iscriverti alla Gestione Separata INPS, che prevede aliquote diverse (generalmente più basse). La distinzione è fondamentale: molti professionisti aprono partita IVA pensando di rientrare nella Gestione Separata, salvo poi scoprire l’obbligo FPSP dopo controlli INPS.

      Differenza tra Lavoratori Dipendenti e Autonomi FPSP

      Il FPSP gestisce due categorie distinte di iscritti: i lavoratori dipendenti (assunti con contratto subordinato da produzioni, teatri, società sportive) e i lavoratori autonomi con partita IVA. Le differenze sono sostanziali, soprattutto per quanto riguarda il calcolo dei contributi e le responsabilità di versamento. Per i lavoratori dipendenti FPSP, i contributi sono a carico del datore di lavoro (produzione teatrale, società sportiva, ente organizzatore), che versa la quota contributi con il modello DM10/UNIEMENS. Il lavoratore dipendente vede i contributi già trattenuti in busta paga e non deve preoccuparsi dei versamenti diretti all’INPS. Per i lavoratori autonomi con partita IVA, invece, i contributi ENPALS partita IVA (oggi FPSP) sono interamente a carico del professionista, che deve calcolarli sul proprio reddito e versarli autonomamente con il modello F24 alle scadenze previste. Non esiste un datore di lavoro che versa per loro: ogni autonomo è responsabile della propria posizione previdenziale.

      Aliquota Contributiva per Dipendenti FPSP

      Per i lavoratori dipendenti iscritti al FPSP, l’aliquota contributiva 2026 è del 33% del compenso lordo, di cui circa il 9,19% a carico del lavoratore e il 23,81% a carico del datore di lavoro. Queste percentuali sono stabilite annualmente dall’INPS e tengono conto della copertura pensionistica, assicurativa e assistenziale.

      Aliquota per Autonomi FPSP

      Per i lavoratori autonomi con partita IVA iscritti al FPSP, l’aliquota contributiva 2026 è del 24% del reddito imponibile (calcolato secondo il coefficiente di redditività). Questa aliquota è interamente a carico dell’autonomo, che versa i contributi con F24 in 4 rate annuali. La differenza con i dipendenti (33% vs 24%) è dovuta al diverso regime di coperture: gli autonomi hanno una copertura pensionistica piena, ma non accedono ad alcune tutele tipiche del lavoro dipendente.

      Come Aprire Partita IVA se Sei Già Iscritto FPSP

      Se sei già iscritto al FPSP come lavoratore dipendente (ad esempio hai lavorato per una produzione teatrale o una società sportiva) e vuoi aprire partita IVA per svolgere attività autonoma nello stesso settore, devi comunicare all’INPS l’inizio dell’attività autonoma. Non è necessario chiudere la posizione dipendente: il FPSP gestisce entrambe le posizioni, e i contributi ENPALS partita IVA si cumuleranno con quelli da lavoro dipendente. La procedura prevede: apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate (con ComUnica o tramite commercialista), comunicazione all’INPS dell’inizio attività autonoma FPSP (tramite il portale INPS → Servizi per aziende e consulenti → Comunicazione inizio attività), attribuzione di una posizione contributiva autonoma (distinta da quella dipendente, se presente). Se non hai mai lavorato come dipendente FPSP e apri direttamente partita IVA in una delle categorie obbligate, l’iscrizione al FPSP avviene automaticamente al momento dell’apertura della P.IVA, purché il codice ATECO scelto rientri nelle categorie FPSP. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nell’apertura della partita IVA e nella verifica dell’obbligo FPSP, evitando errori che potrebbero costare sanzioni future.

      Regime Fiscale e FPSP

      Molti professionisti autonomi optano per il regime forfettario per ridurre il carico fiscale. Il regime forfettario è compatibile con i contributi FPSP: anche se paghi l’imposta sostitutiva del 5% o 15%, sei comunque obbligato a versare i contributi ENPALS partita IVA (FPSP) calcolati sul reddito imponibile ai fini contributivi. Non confondere: il reddito forfettario (per le imposte) è diverso dal reddito contributivo (per i contributi FPSP), che si calcola applicando il coefficiente di redditività al fatturato lordo.

      Aliquote Contributive FPSP 2026 per Autonomi con Partita IVA

      Le aliquote contributive FPSP 2026 per i lavoratori autonomi con partita IVA sono state confermate dalla Circolare INPS n. 24/2026. L’aliquota base è del 24% del reddito imponibile, che comprende la copertura pensionistica (IVS – Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) e la maternità. Questa aliquota si applica al reddito imponibile previdenziale, che non coincide necessariamente con il reddito fiscale dichiarato ai fini IRPEF o imposta sostitutiva. Vediamo come funziona il calcolo in pratica. Per i lavoratori autonomi FPSP, il reddito imponibile previdenziale si calcola applicando un coefficiente di redditività al fatturato lordo dell’anno. Questo coefficiente varia a seconda del tipo di attività: per gli artisti e musicisti è generalmente del 78%, per i tecnici dello spettacolo del 67%, per gli sportivi professionisti del 78%. Ad esempio, un musicista freelance che ha fatturato 50.000 euro nel 2026 avrà un reddito imponibile FPSP di 50.000 × 78% = 39.000 euro. Su questa base imponibile si applicano i contributi FPSP al 24%: 39.000 × 24% = 9.360 euro di contributi annui. Questi contributi si versano in 4 rate trimestrali con F24.

      Tabella Aliquote FPSP Autonomi 2026

      Ecco la tabella riassuntiva delle aliquote contributive per autonomi FPSP nel 2026:

      TipologiaAliquotaBase imponibileNote
      IVS (pensione)24,00%Reddito imponibile FPSPInclude vecchiaia, invalidità, superstiti
      MaternitàInclusa nel 24%Reddito imponibile FPSPCopertura maternità/paternità
      Contributo aggiuntivo 1%1,00%Su reddito > minimaleSe superi il minimale contributivo

      In totale, un autonomo FPSP versa il 24% del reddito imponibile FPSP per la copertura pensionistica base, più eventualmente l’1% aggiuntivo se il reddito supera il minimale annuo.

      Coefficienti di Redditività per Categoria

      I coefficienti di redditività FPSP sono stabiliti dall’INPS e variano per categoria:

      • Artisti dello spettacolo, musicisti, cantanti: 78%
      • Tecnici dello spettacolo (fonici, scenografi, costumisti): 67%
      • Sportivi professionisti, istruttori sportivi: 78%
      • Animatori, DJ, presentatori: 78%

      Se hai dubbi sul coefficiente applicabile alla tua attività, il CAF Centro Fiscale di Udine verifica con precisione quale percentuale usare, evitando calcoli errati che portano a versare troppo o troppo poco.

      Minimale e Massimale Contributivo FPSP 2026

      Oltre all’aliquota del 24%, i contributi FPSP per autonomi sono soggetti a un minimale e un massimale contributivo annuale. Questi limiti garantiscono che ogni iscritto versi un contributo minimo (indipendentemente dal reddito) e che non si versino contributi su importi eccessivi. Per il 2026, il minimale contributivo FPSP è stato fissato a 17.504 euro annui di reddito imponibile. Questo significa che anche se un autonomo FPSP ha guadagnato meno di 17.504 euro nell’anno, deve comunque versare contributi come se avesse guadagnato quella cifra. Calcolando il 24% su 17.504 euro, il contributo minimo annuo obbligatorio per il 2026 è di 4.201 euro. Chi ha un reddito inferiore al minimale paga comunque questa cifra minima. Il massimale contributivo FPSP 2026 è di 86.000 euro annui. Se un autonomo FPSP guadagna più di questo importo, i contributi si calcolano solo fino a 86.000 euro. Ad esempio, un artista con reddito imponibile di 100.000 euro verserà contributi su 86.000 euro (massimale), quindi 86.000 × 24% = 20.640 euro di contributi massimi annui.

      Minimale FPSP: Quando Si Applica

      Il minimale FPSP si applica a tutti gli autonomi iscritti che hanno svolto attività per almeno 3 mesi consecutivi nell’anno. Se hai aperto partita IVA a novembre 2026 e hai lavorato solo 2 mesi, il minimale si riduce proporzionalmente. Se invece hai lavorato tutto l’anno ma con reddito basso (es. 10.000 euro), sei comunque tenuto a versare i contributi minimi FPSP calcolati sul minimale di 17.504 euro.

      Massimale FPSP: Vantaggi per Redditi Alti

      Il massimale FPSP tutela i professionisti con redditi elevati, evitando che paghino contributi su cifre eccessive. Tuttavia, versare sul massimale non aumenta proporzionalmente la pensione futura: il sistema previdenziale italiano prevede un tetto pensionistico, oltre il quale i contributi versati incidono meno sulla prestazione finale. Per questo, molti autonomi FPSP con redditi alti integrano la previdenza obbligatoria con fondi pensione complementari.

      Scadenze Versamenti Contributi ENPALS Partita IVA 2026

      I contributi FPSP per autonomi si versano con modello F24 in 4 rate trimestrali nell’anno successivo a quello di riferimento. Le scadenze per i contributi ENPALS partita IVA 2026 (da versare nel 2027 in acconto/saldo) seguono il calendario INPS per le gestioni commercianti e artigiani. Ecco le scadenze contributive FPSP 2026:

      RataScadenzaImportoTipo versamento
      I acconto16 maggio 202640% contributi dovutiAcconto su reddito anno precedente
      II acconto20 agosto 202620% contributi dovutiSecondo acconto
      III acconto16 novembre 202620% contributi dovutiTerzo acconto
      Saldo16 giugno 2027Restante 20% + conguaglioSaldo dopo dichiarazione redditi

      I versamenti si effettuano con F24 utilizzando i codici tributo FPSP specifici per lavoratori autonomi. L’INPS calcola automaticamente l’importo dovuto in base al reddito dichiarato nella dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF). Se il reddito è inferiore al minimale FPSP, l’importo viene comunque calcolato sul minimale. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nel calcolo dei contributi FPSP dovuti, nella compilazione degli F24 e nella gestione di eventuali conguagli o ritardi.

      Codici Tributo F24 per Contributi FPSP Autonomi

      Per versare i contributi ENPALS partita IVA (FPSP) con F24, devi usare i codici tributo specifici per autonomi dello spettacolo e sport. I codici principali sono:

      • FPSC: contributi IVS per lavoratori autonomi FPSP
      • FPSA: contributi aggiuntivi FPSP (1% su eccedenza minimale)
      • FPSM: contributi maternità autonomi FPSP

      Ogni codice tributo ha campi specifici (anno di riferimento, causale, importo) che devono essere compilati correttamente per evitare errori di imputazione. L’INPS comunica annualmente, tramite il Cassetto Previdenziale online, gli importi dovuti per ogni rata.

      Ritardi e Ravvedimento Operoso

      Se non versi i contributi FPSP entro le scadenze, puoi regolarizzare con il ravvedimento operoso, pagando sanzioni ridotte e interessi legali. Più tempo passa, più le sanzioni aumentano. Il CAF Centro Fiscale calcola le sanzioni dovute e prepara gli F24 di regolarizzazione per metterti in regola con l’INPS.

      Cumulo Contributivo FPSP con Altre Gestioni INPS

      Uno dei vantaggi della confluenza ENPALS in INPS è la possibilità di cumulo contributivo: puoi sommare i contributi FPSP versati nel settore spettacolo/sport con i contributi versati in altre gestioni INPS (Gestione Separata, Fondo Commercianti, Fondo Artigiani, Fondo Lavoratori Dipendenti) per raggiungere i requisiti pensionistici. Ad esempio, se hai lavorato 10 anni come musicista autonomo FPSP e poi sei passato alla Gestione Separata come consulente per altri 10 anni, puoi cumulare i 20 anni totali per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata. Il cumulo è gratuito e si richiede all’INPS con domanda telematica. Non confondere il cumulo gratuito (Legge 228/2012) con la ricongiunzione onerosa (che costa). Dal 2017, il cumulo contributivo è gratuito per tutti i lavoratori, quindi puoi unire i contributi di diverse gestioni senza pagare nulla. Questa opportunità è particolarmente utile per i professionisti del settore spettacolo e sport, che spesso alternano periodi di lavoro autonomo FPSP con collaborazioni o lavori dipendenti in altri settori. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella verifica dei contributi versati in tutte le gestioni e nella presentazione della domanda di cumulo all’INPS.

      Requisiti per il Cumulo Gratuito

      Per accedere al cumulo gratuito dei contributi FPSP con altre gestioni, devi rispettare questi requisiti:

      • Aver versato contributi in almeno 2 gestioni INPS diverse
      • Non essere già titolare di pensione in una delle gestioni
      • Raggiungere i requisiti pensionistici (età + anni di contributi) sommando tutti i periodi

      Non è richiesto un numero minimo di anni in ciascuna gestione: anche un solo anno di contributi FPSP può essere cumulato con gli altri.

      Calcolo della Pensione con Cumulo FPSP

      Quando vai in pensione con il cumulo contributivo FPSP, l’INPS calcola la tua pensione sommando le quote maturate in ciascuna gestione, secondo il metodo applicabile ai periodi contributivi (retributivo, misto o contributivo). Ad esempio, se hai 15 anni di contributi FPSP (calcolati col sistema contributivo) e 20 anni nella Gestione Separata (sistema misto), la pensione finale sarà la somma delle due quote, calcolate con i rispettivi sistemi.

      Requisiti Pensionistici per Iscritti FPSP

      I requisiti pensionistici per gli iscritti al FPSP sono gli stessi previsti per le altre gestioni INPS, con alcune specificità legate alla natura discontinua del lavoro nel settore spettacolo e sport. Per andare in pensione di vecchiaia FPSP nel 2026 servono 67 anni di età e 20 anni di contributi effettivi. Per la pensione anticipata servono 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini) o 41 anni e 10 mesi (donne), indipendentemente dall’età. Chi ha versato contributi FPSP solo dopo il 1996 (sistema contributivo puro) può accedere alla pensione contributiva a 64 anni con almeno 20 anni di contributi, purché l’importo della pensione sia almeno 3 volte l’assegno sociale (circa 1.600 euro mensili nel 2026). Una specificità del FPSP riguarda il calcolo dei periodi contributivi: nel settore spettacolo e sport, molti lavoratori hanno carriere discontinue (periodi di lavoro alternati a periodi di inattività). L’INPS riconosce come contributi utili solo i periodi effettivamente coperti da versamenti FPSP, quindi è fondamentale essere sempre in regola con i contributi per evitare buchi contributivi. Il CAF Centro Fiscale di Udine verifica la tua posizione contributiva FPSP e ti informa su quanti anni mancano alla pensione, considerando anche il cumulo con altre gestioni.

      APE Sociale per Lavoratori FPSP

      I lavoratori FPSP possono accedere all’APE Sociale, l’anticipo pensionistico a 63 anni per categorie protette, se rientrano in una delle condizioni previste: disoccupazione, invalidità almeno al 74%, assistenza a familiari con handicap grave, o svolgimento di lavori usuranti. Alcune attività del settore spettacolo (ad esempio ballerini, acrobati, stuntman) possono rientrare tra i lavori usuranti, permettendo l’accesso all’APE Sociale con requisiti ridotti.

      Gestione Separata INPS vs FPSP: Quando Si Sovrappongono

      Una delle domande più frequenti riguarda la differenza tra FPSP e Gestione Separata INPS: quando devo iscrivermi a una o all’altra? Possono sovrapporsi? La risposta dipende dal tipo di attività svolta. La Gestione Separata INPS è la gestione previdenziale per tutti i lavoratori autonomi occasionali o continuativi che non rientrano in gestioni previdenziali specifiche (artigiani, commercianti, FPSP, casse professionali). Chi apre partita IVA per attività di consulenza, servizi professionali, collaborazioni coordinate e continuative si iscrive alla Gestione Separata e versa contributi con aliquota del 26,07% (2026, per chi ha altre coperture) o 35,03% (per chi non ha altre pensioni). Il FPSP, invece, è obbligatorio per chi svolge attività artistiche, sportive o tecniche nel settore spettacolo con partita IVA. Se un professionista svolge entrambe le attività (ad esempio un musicista che fa concerti e dà lezioni private, ma anche consulenza musicale per aziende), può avere contemporaneamente contributi FPSP (per l’attività artistica) e Gestione Separata (per la consulenza). In questo caso, deve comunicare all’INPS la suddivisione dei redditi tra le due gestioni, per versare i contributi corretti su ciascuna. Molti professionisti commettono l’errore di iscriversi alla Gestione Separata pensando che basti avere partita IVA generica, quando in realtà la loro attività (musicista, personal trainer, attore) li obbliga al FPSP. L’INPS può accorgersi dell’errore anche dopo anni e richiedere il versamento arretrato dei contributi FPSP, con sanzioni e interessi. Il CAF Centro Fiscale di Udine verifica l’obbligo FPSP in base al tuo codice ATECO e alla natura dell’attività, per evitare sorprese future.

      Aliquote a Confronto: FPSP vs Gestione Separata

      Confrontiamo le aliquote contributive 2026 tra FPSP e Gestione Separata:

      GestioneAliquota 2026Base imponibileNote
      FPSP autonomi24,00%Reddito imponibile con coefficienteSolo per categorie spettacolo/sport
      Gestione Separata (con altra pensione)26,07%Reddito imponibile ai fini IRPEFPer professionisti generici
      Gestione Separata (senza altra pensione)35,03%Reddito imponibile ai fini IRPEFCopertura piena IVS

      Come si vede, l’aliquota FPSP (24%) è generalmente più bassa rispetto alla Gestione Separata, soprattutto per chi non ha altre coperture pensionistiche. Questo è uno dei motivi per cui alcuni professionisti cercano di evitare erroneamente il FPSP: costa meno, ma è obbligatorio se l’attività rientra nelle categorie previste.

      Esonero Contributivo Under 40: Si Applica al FPSP?

      Molti giovani professionisti con partita IVA si chiedono se possano beneficiare dell’esonero contributivo under 40 o di altre agevolazioni contributive previste per nuove attività. La risposta per il FPSP è: dipende dalla normativa annuale. Nel 2026, non esiste un esonero contributivo specifico per i lavoratori autonomi FPSP under 40 come quello previsto per artigiani e commercianti. Tuttavia, alcune agevolazioni sono disponibili in casi particolari. Ad esempio, i lavoratori autonomi FPSP che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 50% a causa di crisi settoriali (come durante il periodo COVID per il settore spettacolo) possono richiedere esoneri contributivi parziali o totali, se previsti da decreti ministeriali specifici. Nel 2020-2021, l’INPS ha concesso esoneri straordinari per i lavoratori del settore spettacolo e sport colpiti dalla pandemia. Per il 2026, verifica con il CAF Centro Fiscale di Udine se sono stati approvati nuovi esoneri contributivi FPSP. La normativa cambia frequentemente in risposta a crisi economiche o settoriali.

      Contributi Ridotti per Neo-Iscritti FPSP

      Alcuni nuovi iscritti al FPSP possono accedere a contributi ridotti nei primi anni di attività, se rientrano in specifici requisiti (età under 35, prima iscrizione a gestione previdenziale, reddito sotto soglia). Queste agevolazioni variano di anno in anno e sono disciplinate da circolari INPS. Verifica sempre la tua situazione personale con un esperto previdenziale.

      Casi Pratici: Contributi FPSP per Musicista, Personal Trainer e Tecnico dello Spettacolo

      Vediamo alcuni esempi pratici di calcolo dei contributi ENPALS partita IVA (FPSP) per diverse categorie professionali. Questi esempi ti aiutano a capire quanto dovrai versare in base al tuo reddito e alla tua attività.

      Caso 1: Musicista Freelance con Partita IVA

      Marco è un chitarrista freelance con partita IVA in regime forfettario. Nel 2026 ha fatturato 40.000 euro per concerti, lezioni private e registrazioni in studio. Il suo codice ATECO è 90.02.09 (attività dei musicisti), quindi è obbligato al FPSP. Calcolo dei contributi:

      1. Fatturato lordo: 40.000 euro 2. Coefficiente di redditività per musicisti: 78% 3. Reddito imponibile FPSP: 40.000 × 78% = 31.200 euro 4. Aliquota FPSP: 24% 5. Contributi FPSP dovuti: 31.200 × 24% = 7.488 euro

      Marco verserà 7.488 euro in 4 rate trimestrali con F24. Essendo in regime forfettario, pagherà anche l’imposta sostitutiva del 15% (o 5% se nei primi 5 anni), ma questo è un discorso fiscale separato dai contributi previdenziali.

      Caso 2: Personal Trainer con Reddito Basso

      Laura è una personal trainer con partita IVA. Nel 2026 ha fatturato 12.000 euro (attività avviata da poco). Il suo codice ATECO è 85.51.00 (corsi sportivi e ricreativi), quindi è obbligata al FPSP. Calcolo dei contributi:

      1. Fatturato lordo: 12.000 euro 2. Coefficiente di redditività per istruttori sportivi: 78% 3. Reddito imponibile FPSP: 12.000 × 78% = 9.360 euro 4. Minimale FPSP 2026: 17.504 euro 5. Reddito inferiore al minimale → si applicano contributi sul minimale 6. Contributi FPSP dovuti: 17.504 × 24% = 4.201 euro

      Nonostante Laura abbia guadagnato poco, deve versare il contributo minimo FPSP di 4.201 euro. Questo è un aspetto importante da considerare nei primi anni di attività, quando il reddito è ancora basso.

      Caso 3: Tecnico Audio con Reddito Alto

      Giovanni è un fonico professionista con partita IVA. Nel 2026 ha fatturato 100.000 euro lavorando per produzioni teatrali e televisive. Il suo codice ATECO è 90.02.01 (attività nel campo della registrazione sonora), quindi è obbligato al FPSP. Calcolo dei contributi:

      1. Fatturato lordo: 100.000 euro 2. Coefficiente di redditività per tecnici: 67% 3. Reddito imponibile FPSP: 100.000 × 67% = 67.000 euro 4. Aliquota FPSP: 24% 5. Contributi FPSP dovuti: 67.000 × 24% = 16.080 euro

      Il reddito di Giovanni è sotto il massimale FPSP di 86.000 euro, quindi paga contributi sull’intero importo. Se avesse superato il massimale, avrebbe pagato contributi solo fino a 86.000 euro (20.640 euro massimi).

      Come Verificare la Tua Posizione Contributiva FPSP

      Per verificare la tua posizione contributiva FPSP e controllare se sei in regola con i versamenti, puoi accedere al Cassetto Previdenziale sul sito INPS con le tue credenziali SPID, CIE o CNS. Nel Cassetto Previdenziale trovi: l’estratto conto contributivo (tutti i contributi FPSP versati anno per anno), gli importi dovuti per ogni rata trimestrale, le scadenze dei versamenti, eventuali debiti o crediti contributivi, il calcolo della pensione stimata in base ai contributi maturati. Se non hai mai controllato la tua posizione FPSP, è il momento di farlo: errori o ritardi nei versamenti possono compromettere il diritto alla pensione. Il CAF Centro Fiscale di Udine accede per te al Cassetto Previdenziale, verifica l’esattezza dei versamenti e ti informa su eventuali irregolarità da sanare.

      Cosa Fare se Hai Contributi FPSP Non Versati

      Se scopri di avere contributi FPSP arretrati non versati (ad esempio perché non sapevi dell’obbligo FPSP), puoi regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso o la definizione agevolata (se disponibile). L’INPS calcola sanzioni e interessi in base ai mesi di ritardo. Prima regolarizzi, meno paghi di sanzioni. Non aspettare: più passa il tempo, più la situazione si complica.

      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

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      I contributi ENPALS partita IVA (oggi FPSP) sono un obbligo per tutti i lavoratori autonomi del settore spettacolo e sport. Conoscere le aliquote, i minimali, le scadenze e le modalità di calcolo è fondamentale per evitare sanzioni e garantirti una copertura pensionistica adeguata. Se hai dubbi sulla tua posizione contributiva, se devi aprire partita IVA in ambito artistico o sportivo, o se vuoi verificare la correttezza dei contributi versati, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio a Udine che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per una consulenza personalizzata.

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      Marzo 26, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-03-26 07:20:472026-05-31 14:14:47Contributi ENPALS Partita IVA 2026: Guida Completa FPSP per Autonomi
      CAF

      Calcolo IRPEF con Cedolare Secca e Fondo Pensione: Guida Completa 2026

      aliquote irpef 2024 e calcolo detrazioni

      Il calcolo dell’imponibile IRPEF rappresenta un passaggio fondamentale per determinare correttamente le imposte dovute al fisco italiano. Nel 2026, la normativa fiscale conferma alcune particolarità rilevanti per chi percepisce redditi soggetti a cedolare secca e versa contributi a fondi pensione complementari. Comprendere come questi elementi interagiscono nel calcolo dell’imponibile IRPEF è essenziale per evitare errori nella dichiarazione dei redditi e ottimizzare il proprio carico fiscale.

      La cedolare secca sugli affitti, disciplinata dal D.Lgs. 23/2011, rappresenta un regime opzionale che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, imposta di registro e imposta di bollo sui contratti di locazione. Questo comporta una particolarità cruciale: i redditi da locazione assoggettati a cedolare secca non concorrono alla formazione dell’imponibile IRPEF ordinario, ma hanno comunque rilevanza ai fini del calcolo di alcune prestazioni e agevolazioni.

      I fondi pensione complementari, regolamentati dal D.Lgs. 252/2005, offrono invece la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi versati, entro il limite massimo di 5.164,57 euro annui. Questa deduzione riduce l’imponibile IRPEF e, conseguentemente, le imposte dovute. Tuttavia, il meccanismo di interazione tra cedolare secca e deduzione per fondi pensione presenta alcune specificità che è necessario conoscere.

      In questa guida approfondita, analizzeremo nel dettaglio come calcolare correttamente l’imponibile IRPEF quando si percepiscono redditi da cedolare secca e si versano contributi a fondi pensione. Illustreremo le aliquote IRPEF 2026, gli scaglioni di reddito, il funzionamento della deduzione per fondi pensione e forniremo esempi pratici con calcoli numerici concreti. La guida è basata sulla normativa vigente e sulle circolari dell’Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento alle disposizioni applicabili nel 2026.

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      Indice dei contenuti

      1. Aliquote e Scaglioni IRPEF 2026
      2. La Cedolare Secca sugli Affitti
      3. Fondi Pensione Complementari: Deduzione Fiscale
      4. Interazione tra Cedolare, Fondo Pensione e IRPEF
      5. Esempio Completo di Calcolo IRPEF
      6. Casi Particolari e Situazioni Complesse
      7. Come Compilare il Modello 730
      8. Vantaggi e Svantaggi della Cedolare Secca
      9. Obblighi Dichiarativi e Controlli
      10. Pianificazione Fiscale: Ottimizzare il Carico Tributario

      Aliquote e Scaglioni IRPEF 2026: Il Quadro Normativo

      Il sistema IRPEF italiano si basa su aliquote progressive per scaglioni di reddito. Nel 2026, il sistema prevede quattro scaglioni, modificati dalla riforma fiscale attuata con la Legge di Bilancio 2024 e confermati per il 2026. Conoscere con precisione questi scaglioni è fondamentale per calcolare correttamente l’imposta dovuta.

      Le aliquote IRPEF 2026 sono le seguenti:

      • Fino a 28.000 euro: aliquota del 23%
      • Da 28.000,01 a 50.000 euro: aliquota del 35%
      • Da 50.000,01 a 100.000 euro: aliquota del 43%
      • Oltre 100.000 euro: aliquota del 45%

      Queste aliquote si applicano per scaglioni progressivi: ciò significa che ogni porzione di reddito viene tassata con l’aliquota corrispondente al proprio scaglione. Ad esempio, un contribuente con reddito complessivo di 40.000 euro pagherà: il 23% sui primi 28.000 euro (pari a 6.440 euro) e il 35% sulla parte eccedente di 12.000 euro (pari a 4.200 euro), per un totale IRPEF lorda di 10.640 euro.

      È importante sottolineare che, oltre all’IRPEF nazionale, si applicano anche le addizionali regionali e comunali, che variano in base al territorio di residenza del contribuente. Queste addizionali sono calcolate sull’imponibile IRPEF complessivo e si aggiungono all’imposta dovuta. Per i lavoratori dipendenti e assimilati, è prevista una deduzione automatica che riduce l’imposta dovuta. Nel 2026, questa deduzione ammonta a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro, con deduzione decrescente tra 15.000 e 28.000 euro.

      Normativa di riferimento: La struttura degli scaglioni IRPEF 2026 è definita dall’art. 11 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986), come modificato dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi con la Circolare n. 2/E del 2024.

      La Cedolare Secca sugli Affitti: Caratteristiche e Imponibile

      La cedolare secca, introdotta con il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, rappresenta un regime fiscale opzionale per i redditi da locazione immobiliare. Il locatore che sceglie questo regime applica un’imposta sostitutiva al posto dell’IRPEF ordinaria, delle addizionali regionali e comunali, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo.

      Le aliquote della cedolare secca 2026 sono:

      • 21% per i contratti di locazione a canone libero (ordinari)
      • 10% per i contratti di locazione a canone concordato (in comuni ad alta densità abitativa)
      • 21% per le locazioni brevi (meno di 30 giorni), con regime agevolato per la prima unità immobiliare

      Caratteristica fondamentale: esclusione dall’imponibile IRPEF

      Il principio cardine della cedolare secca è che i redditi da locazione assoggettati a questo regime non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Questa disposizione è esplicitamente prevista dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 23/2011, che stabilisce: “Il reddito assoggettato a cedolare secca non concorre alla formazione del reddito complessivo.”

      Conseguenze pratiche: I canoni di locazione tassati con cedolare secca non vengono sommati agli altri redditi (lavoro dipendente, autonomo, pensione, ecc.) per il calcolo dell’IRPEF ordinaria. Poiché non concorrono al reddito complessivo, questi redditi non influenzano lo scaglione IRPEF applicabile agli altri redditi del contribuente. Il reddito da cedolare secca non rileva ai fini del calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia, lavoro dipendente, o altre detrazioni IRPEF. Tuttavia, rileva ai fini ISEE e per l’accesso ad alcune prestazioni sociali agevolate.

      Esempio numerico pratico

      Contribuente A percepisce uno stipendio annuo lordo di 35.000 euro e un canone di locazione annuo di 12.000 euro (cedolare secca al 21%).

      Senza cedolare secca: Reddito complessivo 47.000 euro. IRPEF: (28.000 × 23%) + (19.000 × 35%) = 6.440 + 6.650 = 13.090 euro.

      Con cedolare secca: Reddito imponibile IRPEF 35.000 euro. IRPEF su stipendio: (28.000 × 23%) + (7.000 × 35%) = 6.440 + 2.450 = 8.890 euro. Cedolare secca su affitto: 12.000 × 21% = 2.520 euro. Totale imposte: 11.410 euro (risparmio di 1.680 euro rispetto al regime ordinario).

      Questo esempio dimostra chiaramente come la cedolare secca non solo semplifichi la gestione fiscale, ma possa anche comportare un risparmio fiscale significativo, soprattutto per chi ha altri redditi che rientrerebbero negli scaglioni IRPEF più alti.

      Normativa di riferimento: D.Lgs. 23/2011; Agenzia delle Entrate, Circolare n. 26/E del 2011; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011.

      Fondi Pensione Complementari: Deduzione Fiscale e Limiti 2026

      I fondi pensione complementari, disciplinati dal D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, rappresentano uno strumento di previdenza integrativa che consente di costruire una pensione aggiuntiva rispetto a quella pubblica obbligatoria. Sul piano fiscale, offrono un vantaggio immediato sotto forma di deduzione dal reddito complessivo.

      Limite di deducibilità 2026: 5.164,57 euro

      I contributi versati a fondi pensione complementari (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, PIP – Piani Individuali Pensionistici) sono deducibili dal reddito complessivo entro il limite massimo di 5.164,57 euro annui. Questo limite è stabilito dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 252/2005 e non è stato rivalutato negli ultimi anni, rimanendo confermato anche per il 2026.

      La deduzione per fondi pensione riduce il reddito imponibile prima del calcolo dell’IRPEF. Questo significa che il contribuente dichiara il proprio reddito complessivo, sottrae i contributi versati al fondo pensione (entro il limite di 5.164,57 euro), e calcola l’IRPEF sul reddito così ridotto.

      Esempio numerico concreto

      Contribuente B percepisce uno stipendio annuo lordo di 45.000 euro e versa contributi al fondo pensione per 3.000 euro.

      Senza deduzione fondo pensione: Reddito imponibile 45.000 euro. IRPEF: (28.000 × 23%) + (17.000 × 35%) = 6.440 + 5.950 = 12.390 euro.

      Con deduzione fondo pensione: Reddito imponibile: 45.000 – 3.000 = 42.000 euro. IRPEF: (28.000 × 23%) + (14.000 × 35%) = 6.440 + 4.900 = 11.340 euro. Risparmio fiscale: 1.050 euro (pari al 35% di 3.000 euro, l’aliquota marginale applicabile).

      Casi particolari importanti: Se si versano contributi superiori a 5.164,57 euro, solo la parte entro il limite è deducibile. L’eccedenza non dà diritto a deduzione né a rimborso. Se si è iscritti a più fondi pensione, il limite di 5.164,57 euro è unico e complessivo per tutti i fondi. Se il reddito complessivo è inferiore alla deduzione richiesta, la deduzione è limitata all’ammontare del reddito e l’eccedenza non è riportabile agli anni successivi.

      Normativa di riferimento: D.Lgs. 252/2005, art. 8; Agenzia delle Entrate, Circolare n. 70/E del 2007; Risoluzione n. 122/E del 2008.

      Interazione tra Cedolare Secca, Fondo Pensione e Imponibile IRPEF

      Il punto critico per chi percepisce redditi da cedolare secca e versa contributi a fondi pensione è comprendere come interagiscono questi due elementi nel calcolo dell’imponibile IRPEF. La normativa è chiara, ma l’applicazione pratica richiede attenzione.

      Principio base: la deduzione si applica al reddito complessivo

      L’art. 8 del D.Lgs. 252/2005 stabilisce che i contributi ai fondi pensione sono deducibili “dal reddito complessivo”. Il reddito complessivo, ai sensi dell’art. 8 del TUIR, è costituito dalla somma di tutti i redditi del contribuente, al lordo delle deduzioni.

      Poiché i redditi da cedolare secca non concorrono alla formazione del reddito complessivo (art. 3, comma 3, D.Lgs. 23/2011), la deduzione per fondi pensione: (1) non può essere applicata ai redditi da cedolare secca (che sono già tassati con imposta sostitutiva), (2) si applica solo agli altri redditi che formano il reddito complessivo IRPEF.

      Conseguenza pratica

      Se un contribuente ha solo redditi da cedolare secca (es. pensionato che affitta un immobile con cedolare secca) e nessun altro reddito imponibile IRPEF, la deduzione per fondi pensione non ha alcun effetto, perché non esiste un reddito complessivo IRPEF da cui dedurre i contributi. La cedolare secca è un’imposta sostitutiva autonoma, e la deduzione per fondi pensione non può essere applicata a questo reddito.

      Esempio numerico caso pratico

      Contribuente C (pensionato) percepisce una pensione annua lorda di 30.000 euro, un canone di locazione annuo di 15.000 euro (cedolare secca al 21%), e versa contributi al fondo pensione per 4.000 euro.

      Calcolo corretto:

      1. Reddito complessivo IRPEF: 30.000 euro (solo la pensione; la cedolare secca non concorre)
      2. Deduzione fondo pensione: 4.000 euro
      3. Reddito imponibile IRPEF: 30.000 – 4.000 = 26.000 euro
      4. IRPEF su pensione: 26.000 × 23% = 5.980 euro
      5. Cedolare secca su affitto: 15.000 × 21% = 3.150 euro
      6. Totale imposte: 5.980 + 3.150 = 9.130 euro

      Calcolo ERRATO (da evitare): Alcuni contribuenti commettono l’errore di pensare che la deduzione per fondi pensione possa ridurre anche la cedolare secca. Questo è sbagliato. La cedolare secca si calcola sempre sul 100% del canone di locazione, indipendentemente dalle deduzioni IRPEF.

      Normativa di riferimento: D.Lgs. 252/2005, art. 8; D.Lgs. 23/2011, art. 3; Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 55/E del 2012 (chiarimenti sull’applicazione delle deduzioni in presenza di redditi esclusi dal reddito complessivo).

      Esempio Completo di Calcolo IRPEF con Cedolare e Fondo Pensione

      Per consolidare la comprensione del meccanismo, presentiamo un esempio completo e dettagliato di calcolo IRPEF per un contribuente che percepisce redditi da lavoro dipendente, da locazione con cedolare secca e versa contributi a un fondo pensione complementare.

      Situazione di Contribuente D (anno 2026):

      Redditi:

      • Stipendio annuo lordo: 42.000 euro
      • Canone di locazione annuo: 18.000 euro (contratto canone libero, cedolare secca al 21%)
      • Redditi diversi occasionali: 2.000 euro

      Deduzioni e oneri:

      • Contributi versati al fondo pensione complementare: 5.000 euro
      • Spese mediche detraibili: 1.500 euro (detrazione 19%)

      FASE 1: Determinazione del Reddito Complessivo IRPEF

      Il reddito complessivo include solo i redditi che concorrono all’IRPEF ordinaria:

      • Stipendio: 42.000 euro ✓
      • Redditi occasionali: 2.000 euro ✓
      • Canone locazione (cedolare secca): 18.000 euro ✗ (escluso per legge)

      Reddito complessivo: 44.000 euro

      FASE 2: Applicazione delle Deduzioni

      Le deduzioni riducono il reddito complessivo prima del calcolo dell’IRPEF:

      • Contributi fondo pensione: 5.000 euro (deducibili per intero, essendo entro il limite di 5.164,57 euro)

      Reddito imponibile IRPEF: 39.000 euro

      FASE 3: Calcolo dell’IRPEF Lorda

      Applicando gli scaglioni IRPEF 2026:

      • Primi 28.000 euro × 23% = 6.440 euro
      • Restanti 11.000 euro (39.000 – 28.000) × 35% = 3.850 euro

      IRPEF lorda: 10.290 euro

      FASE 4: Applicazione delle Detrazioni

      Le detrazioni riducono l’imposta dovuta:

      • Detrazioni per spese mediche: 1.500 euro × 19% = 285 euro

      IRPEF netta (dopo detrazioni): 10.005 euro

      FASE 5: Calcolo della Cedolare Secca

      La cedolare secca si calcola separatamente:

      • Canone annuo: 18.000 euro
      • Aliquota cedolare secca (canone libero): 21%

      Cedolare secca: 3.780 euro

      FASE 6: Calcolo delle Addizionali Regionali e Comunali

      Le addizionali si calcolano sull’imponibile IRPEF (39.000 euro), non sul reddito da cedolare secca:

      • Addizionale regionale (esempio Friuli VG): 39.000 × 1,23% = 480 euro (circa)
      • Addizionale comunale (esempio Udine): 39.000 × 0,4% = 156 euro (circa)

      Totale addizionali: 636 euro

      RIEPILOGO TOTALE IMPOSTE ANNO 2026

      • IRPEF netta: 10.005 euro
      • Cedolare secca: 3.780 euro
      • Addizionale regionale: 480 euro
      • Addizionale comunale: 156 euro
      • TOTALE IMPOSTE: 14.421 euro

      Confronto con Scenario SENZA Ottimizzazioni: Se il contribuente non avesse scelto la cedolare secca e non avesse versato contributi al fondo pensione, il reddito complessivo sarebbe stato 62.000 euro, con IRPEF di circa 19.300 euro e addizionali di circa 1.010 euro, per un totale imposte di 20.310 euro. Risparmio complessivo con cedolare secca + fondo pensione: 5.889 euro (circa il 29% in meno di imposte).

      Questo esempio dimostra chiaramente l’importanza di una corretta pianificazione fiscale e della comprensione dei meccanismi di calcolo dell’imponibile IRPEF in presenza di cedolare secca e fondi pensione.

      Casi Particolari e Situazioni Complesse

      Nella pratica, possono presentarsi situazioni più articolate che richiedono un’analisi specifica. Vediamo i casi più frequenti.

      Caso 1: Più Immobili in Locazione con Regime Misto

      Un contribuente può possedere più immobili locati, alcuni con cedolare secca e altri con tassazione ordinaria. Esempio: Immobile A con canone 10.000 euro/anno (cedolare secca 21%), Immobile B con canone 8.000 euro/anno (tassazione ordinaria IRPEF), Stipendio 35.000 euro, Contributi fondo pensione 4.500 euro.

      Calcolo: Reddito complessivo IRPEF: 35.000 (stipendio) + 8.000 (Immobile B) = 43.000 euro. Deduzione fondo pensione: 4.500 euro. Reddito imponibile IRPEF: 38.500 euro. IRPEF: (28.000 × 23%) + (10.500 × 35%) = 6.440 + 3.675 = 10.115 euro. Cedolare secca (Immobile A): 10.000 × 21% = 2.100 euro.

      Caso 2: Superamento del Limite di Deducibilità del Fondo Pensione

      Se si versano contributi superiori a 5.164,57 euro, l’eccedenza non è deducibile. Esempio: Stipendio 50.000 euro, Canone locazione (cedolare secca) 12.000 euro, Contributi fondo pensione 6.500 euro. Calcolo: Reddito complessivo IRPEF: 50.000 euro. Deduzione fondo pensione: solo 5.164,57 euro (limite massimo). Contributi non deducibili: 1.335,43 euro. Reddito imponibile IRPEF: 44.835,43 euro. IRPEF: 12.332 euro circa. Cedolare secca: 2.520 euro.

      Caso 3: Reddito Insufficiente per Dedurre Interamente il Fondo Pensione

      Se il reddito complessivo è inferiore alla deduzione richiesta, la deduzione è limitata all’ammontare del reddito. Esempio: Stipendio 18.000 euro, Canone locazione (cedolare secca) 25.000 euro, Contributi fondo pensione 5.000 euro. Calcolo: Reddito complessivo IRPEF: 18.000 euro. Deduzione effettiva: 18.000 euro (tutto il reddito). Reddito imponibile IRPEF: 0 euro. IRPEF: 0 euro. Cedolare secca: 25.000 × 21% = 5.250 euro. In questo caso, solo parte dei contributi al fondo pensione sono effettivamente deducibili (azzerando completamente l’IRPEF).

      Questi casi dimostrano l’importanza di una corretta pianificazione e di rivolgersi a un CAF esperto per ottimizzare la propria posizione fiscale.

      Dichiarazione dei Redditi: Come Compilare il Modello 730 o Redditi PF

      La compilazione corretta della dichiarazione dei redditi è fondamentale per garantire che il calcolo dell’imponibile IRPEF, della cedolare secca e delle deduzioni per fondi pensione sia effettuato correttamente. Vediamo i quadri rilevanti del Modello 730 e del Modello Redditi PF 2026.

      Quadro C – Redditi da Lavoro Dipendente

      Se si percepiscono redditi da lavoro dipendente, compilare i righi C1-C3 con i dati del datore di lavoro e i redditi percepiti. Colonna 1: Reddito lordo annuo. Colonna 2: Ritenute IRPEF subite.

      Quadro E – Redditi da Fabbricati

      Per gli immobili locati: Se si applica la tassazione ordinaria IRPEF, compilare i righi E1-E7 con i dati catastali dell’immobile e il canone di locazione annuo. Se si applica la cedolare secca, compilare i righi E1-E7 ma barrare la casella “Cedolare secca” (colonna 10 del rigo E1). Nella Sezione II – Cedolare Secca (righi E21-E23), indicare: Colonna 1: Canone di locazione annuo. Colonna 2: Aliquota applicata (21% o 10%). Colonna 3: Imposta dovuta (calcolata automaticamente).

      Quadro E – Sezione IV: Deduzioni

      Per i contributi ai fondi pensione, compilare il rigo E27: Colonna 1: Contributi versati dal lavoratore. Colonna 2: Contributi versati dal datore di lavoro (se presenti). Totale deducibile: La somma delle colonne 1 e 2, fino al limite di 5.164,57 euro.

      Importante: Il software di compilazione del 730 (o del Modello Redditi PF) calcola automaticamente: il reddito complessivo IRPEF (escludendo i redditi da cedolare secca), la deduzione per fondi pensione (entro il limite), il reddito imponibile IRPEF, e l’IRPEF lorda e netta.

      Documentazione da Conservare

      Per la dichiarazione dei redditi, è necessario conservare: Certificazione Unica (CU) rilasciata dal datore di lavoro, Contratti di locazione registrati, Ricevute di versamento della cedolare secca (F24 con codice tributo 1840 o 1841), Certificazione dei contributi versati al fondo pensione (rilasciata dal fondo stesso), Ricevute di pagamento dei contributi al fondo pensione (bonifici, addebiti in busta paga).

      Scadenze 2026: Modello 730 precompilato disponibile dal 30 aprile 2026. Invio Modello 730 entro il 30 settembre 2026 (se tramite CAF o professionista abilitato). Modello Redditi PF entro il 30 novembre 2026 (invio telematico). Versamenti saldo e acconto IRPEF: 30 giugno 2026 (con proroga al 30 luglio con maggiorazione 0,40%).

      Importante: La compilazione errata della dichiarazione può comportare richiesta di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, sanzioni per omessa o infedele dichiarazione (dal 120% al 240% delle maggiori imposte dovute), e interessi di mora. Per questo motivo, è sempre consigliabile rivolgersi a un CAF qualificato come il CAF Centro Fiscale di Udine.

      Vantaggi e Svantaggi della Cedolare Secca per Chi Ha Fondi Pensione

      Per chi versa contributi a fondi pensione complementari, la scelta tra cedolare secca e tassazione ordinaria IRPEF sui redditi da locazione richiede un’attenta valutazione.

      Vantaggi della Cedolare Secca: Semplicità amministrativa (elimina imposta di registro e bollo). Aliquota fissa del 21% (o 10% per canone concordato), spesso inferiore all’aliquota marginale IRPEF per chi ha redditi medio-alti. Nessuna addizionale regionale e comunale. Risparmio complessivo significativo per redditi superiori a 28.000 euro.

      Svantaggi della Cedolare Secca: Nessuna deduzione applicabile (i redditi da cedolare secca non concorrono all’imponibile IRPEF). Perdita di detrazioni su altri redditi se si hanno solo redditi da cedolare secca. Rigidità (una volta scelta, revocabile solo dall’anno successivo).

      Quando la Cedolare Secca è Conveniente: Redditi complessivi IRPEF superiori a 28.000 euro (aliquota marginale 35% o superiore). Più immobili locati con canoni elevati. Redditi da altre fonti sufficienti per sfruttare la deduzione fondo pensione.

      Quando la Tassazione Ordinaria è Preferibile: Redditi complessivi IRPEF inferiori a 28.000 euro (aliquota 23%). Unico reddito da locazione con pochi altri redditi IRPEF. Molte detrazioni fiscali da sfruttare.

      Obblighi Dichiarativi e Controlli dell’Agenzia delle Entrate

      La corretta dichiarazione dei redditi da cedolare secca e delle deduzioni per fondi pensione è sottoposta a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Gli obblighi del locatore con cedolare secca includono: esercitare l’opzione al momento della registrazione del contratto (modello RLI) o in dichiarazione, comunicare per iscritto all’inquilino la scelta della cedolare secca e la rinuncia all’aggiornamento ISTAT del canone, registrare il contratto entro 30 giorni dalla stipula, dichiarare i redditi nel Modello 730 o Redditi PF, versare l’imposta con modello F24 (codici tributo 1840 o 1841).

      Per la deduzione fondo pensione: conservare la certificazione dei versamenti rilasciata dal fondo pensione, indicare i contributi nel Quadro E rigo E27, rispettare il limite di 5.164,57 euro, conservare i bonifici o le ricevute bancarie.

      Controlli dell’Agenzia delle Entrate: Congruità del canone di locazione (utilizzo OMI). Incrocio contratti registrati con dichiarazioni redditi. Verifica limite deduzione fondo pensione non superato. Richiesta certificazioni ai fondi pensione. Individuazione contratti non dichiarati.

      Sanzioni: Omessa dichiarazione redditi cedolare secca: sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. Deduzione indebita fondo pensione: sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta. Omessa registrazione contratto: sanzione fissa da 200 euro per annualità. Per evitare problemi: conservare tutta la documentazione per almeno 5 anni, verificare i calcoli, dichiarare sempre tutto, rispettare i termini, affidarsi a un CAF.

      Pianificazione Fiscale: Come Ottimizzare il Carico Tributario

      Una corretta pianificazione fiscale consente di ottimizzare legalmente il carico tributario, sfruttando al meglio le opportunità offerte dalla normativa.

      Strategia 1: Massimizzare la Deduzione per Fondo Pensione. Versare il massimo deducibile (5.164,57 euro) genera un risparmio fiscale immediato. Con reddito imponibile di 45.000 euro (aliquota marginale 35%), versando 5.164,57 euro al fondo pensione si ottiene un risparmio fiscale di 1.808 euro (35% di 5.164,57 euro). Il costo effettivo è solo 3.356,57 euro.

      Strategia 2: Valutare Cedolare Secca vs Tassazione Ordinaria Anno per Anno. La convenienza cambia in base al reddito annuale. Anno con redditi alti: cedolare secca 21% conveniente. Anno con redditi bassi: tassazione ordinaria 23% potrebbe essere preferibile.

      Strategia 3: Frazionare i Versamenti al Fondo Pensione. Versamenti a inizio anno riducono gli acconti IRPEF. Versamenti a fine anno permettono di adeguare la deduzione al reddito effettivo.

      Consulenza Personalizzata al CAF Centro Fiscale di Udine: Ogni situazione è unica. Per ottimizzare il carico fiscale, è fondamentale analizzare i redditi presenti e futuri, simulare scenari con e senza cedolare secca, pianificare i versamenti al fondo pensione, e valutare altre detrazioni e deduzioni disponibili. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza fiscale personalizzata con simulazioni gratuite.

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      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Domande Frequenti sul Calcolo IRPEF con Cedolare Secca e Fondo Pensione

      La cedolare secca concorre all’imponibile IRPEF?

      No, i redditi da locazione assoggettati a cedolare secca non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF. Questo è esplicitamente previsto dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 23/2011. La cedolare secca è un’imposta sostitutiva autonoma, calcolata separatamente con aliquota del 21 percento (o 10 percento per canone concordato), e non viene sommata agli altri redditi per determinare lo scaglione IRPEF applicabile.

      Posso dedurre i contributi al fondo pensione anche se ho solo redditi da cedolare secca?

      No, la deduzione per fondi pensione si applica esclusivamente al reddito complessivo IRPEF. Se si percepiscono solo redditi da cedolare secca (che non concorrono all’IRPEF), non c’è un reddito imponibile su cui applicare la deduzione. In questo caso, i contributi versati al fondo pensione non generano alcun risparmio fiscale immediato, ma restano validi ai fini pensionistici.

      Qual è il limite massimo di deduzione per i fondi pensione nel 2026?

      Il limite massimo di deducibilita dei contributi ai fondi pensione complementari per il 2026 è di 5.164,57 euro annui. Questo limite è unico e complessivo, indipendentemente dal numero di fondi a cui si è iscritti. L’eventuale eccedenza versata oltre questo limite non è deducibile né riportabile agli anni successivi. Il limite è stabilito dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 252/2005.

      Come si calcola l’IRPEF se ho stipendio, cedolare secca e fondo pensione?

      Il calcolo avviene in questi passaggi: 1) Determinare il reddito complessivo IRPEF sommando solo i redditi che vi concorrono (stipendio, pensione), escludendo quelli da cedolare secca; 2) Sottrarre la deduzione per fondo pensione (entro 5.164,57 euro) dal reddito complessivo; 3) Calcolare l’IRPEF sul reddito così ridotto, applicando le aliquote per scaglioni (23%, 35%, 43%, 45%); 4) Calcolare separatamente la cedolare secca al 21 percento (o 10 percento) sul canone di locazione; 5) Sommare IRPEF e cedolare secca per ottenere il totale imposte dovute.

      Conviene la cedolare secca se verso contributi a un fondo pensione?

      La convenienza dipende dal reddito complessivo e dall’aliquota marginale IRPEF applicabile. In generale, la cedolare secca è conveniente se il reddito complessivo supera i 28.000 euro (aliquota marginale IRPEF 35 percento o superiore), perché l’aliquota della cedolare (21 percento) è significativamente inferiore. Tuttavia, è necessario considerare che rinunciando alla tassazione ordinaria si perde la possibilita di applicare ai redditi da locazione altre deduzioni o detrazioni. Una simulazione personalizzata presso un CAF consente di valutare la soluzione più vantaggiosa.


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      I nostri servizi:

      • Dichiarazione dei Redditi 730 e Redditi PF completa
      • Simulazione convenienza cedolare secca vs tassazione ordinaria
      • Ottimizzazione deduzioni fondo pensione
      • Assistenza redditi esteri e quadro RW
      • Consulenza fiscale personalizzata
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        CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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        Alexandra Bala
        04/09/2026
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        ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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        paolino servidio
        03/09/2026
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        Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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        Lady
        01/09/2026
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        Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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        Giulia Guida
        25/08/2026
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        Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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        Paola Zilli
        07/08/2026
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        Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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        Jacqueline B.
        06/08/2026
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        Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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        Maura Masutto
        06/08/2026
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        Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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        Issam Elhefnawi
        31/07/2026
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        Molto gentile
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        Sibongile Moyana
        30/07/2026
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        Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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        Sabrina Cirina
        23/07/2026
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        Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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        Marzo 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/04/aliquote-irpef-2024-e-calcolo-detrazioni-2.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-03-25 13:00:272026-05-31 18:08:42Calcolo IRPEF con Cedolare Secca e Fondo Pensione: Guida Completa 2026
        CAF

        Scadenze Fiscali Aprile 2026: Calendario Completo per Privati e Imprese

        Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

        Indice dei contenuti

        1. Mercoledì 16 Aprile 2026: La Scadenza Principale
        2. Lunedì 21 Aprile 2026: Scadenze IVA del Primo Trimestre
        3. Altre Scadenze Fiscali Importanti di Aprile 2026
        4. Scadenze per Regimi Speciali e Adempimenti Settoriali
        5. Modalità di Versamento: Modello F24 e Codici Tributo
        6. Sanzioni per Ritardato o Omesso Versamento
        7. Tabella Riepilogativa: Tutte le Scadenze di Aprile 2026
        8. Come Prepararsi alle Scadenze: Consigli Pratici

        Le **scadenze fiscali di aprile 2026** rappresentano un appuntamento cruciale per **privati**, **professionisti** e **imprese**. Questo mese concentra numerosi adempimenti: dai **versamenti IVA** alle **ritenute fiscali**, dai **contributi INPS** alle dichiarazioni periodiche. Conoscere il **calendario fiscale aprile 2026** è essenziale per evitare sanzioni e interessi di mora.

        Il mese di aprile 2026 si caratterizza per la presenza di diverse **scadenze tributarie** che coinvolgono sia i soggetti passivi IVA sia i sostituti d’imposta. In particolare, mercoledì **16 aprile 2026** è la data chiave per la maggior parte dei versamenti, mentre lunedì **21 aprile** è dedicato agli adempimenti IVA del primo trimestre.

        In questa guida completa analizziamo tutte le **scadenze fiscali aprile 2026**, suddivise per categorie: dalle imposte dirette ai contributi previdenziali, dalle comunicazioni periodiche alle dichiarazioni d’intento. Il **CAF Centro Fiscale di Udine** è a disposizione per supportarti nella gestione di tutti questi adempimenti, sia in ufficio che online.

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        Mercoledì 16 Aprile 2026: La Scadenza Principale

        Il **16 aprile 2026** rappresenta la data più importante del **calendario fiscale aprile 2026**. In questo giorno convergono la maggior parte dei versamenti fiscali e contributivi relativi al mese precedente (marzo 2026). Vediamo nel dettaglio tutti gli adempimenti che scadono in questa data.

        **I versamenti da effettuare entro il 16 aprile 2026 riguardano un’ampia platea di soggetti:** dalle partite IVA ai sostituti d’imposta, dai datori di lavoro agli enti previdenziali. La complessità e la varietà degli adempimenti richiedono particolare attenzione nella compilazione del **modello F24**, lo strumento attraverso cui si effettuano la maggior parte dei versamenti tributari e contributivi.

        Ritenute alla Fonte sui Redditi di Lavoro Dipendente e Assimilati

        I **sostituti d’imposta** (datori di lavoro, committenti, enti pensionistici) devono versare le **ritenute IRPEF** operate sulle retribuzioni, sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative, e sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di marzo 2026.

        L’importo da versare comprende le **ritenute IRPEF**, le **addizionali regionali e comunali** eventualmente trattenute, e i **contributi previdenziali** a carico del lavoratore. Il versamento avviene tramite **modello F24** utilizzando i codici tributo specifici per ciascuna tipologia di ritenuta.

        **Esempio pratico:** Un’azienda che ha corrisposto stipendi per complessivi 50.000 euro lordi nel mese di marzo 2026, con ritenute IRPEF medie del 23%, dovrà versare circa 11.500 euro di ritenute entro il 16 aprile 2026. A questo importo vanno aggiunte le addizionali regionali e comunali eventualmente trattenute ai dipendenti.

        Per i **collaboratori coordinati e continuativi**, le ritenute si applicano con le stesse aliquote IRPEF progressive previste per i lavoratori dipendenti. La particolarità è che non sono previste detrazioni da lavoro dipendente, rendendo le ritenute generalmente più elevate a parità di compenso lordo.

        Contributi INPS: Dipendenti, Parasubordinati e Gestione Separata

        Il **16 aprile 2026** scade anche il termine per il versamento dei **contributi previdenziali INPS** relativi alle retribuzioni di marzo 2026. Questa scadenza riguarda diverse categorie di contribuenti.

        Per i **lavoratori dipendenti**, i datori di lavoro devono versare sia i contributi a carico del dipendente (già trattenuti dalla busta paga) sia la quota a carico azienda. L’aliquota complessiva varia in base al settore: per l’industria è mediamente del 33% (di cui circa 9,19% a carico del lavoratore e 23,81% a carico dell’azienda), mentre per il commercio è del 30,38%.

        I **professionisti e le partite IVA** che si avvalgono di collaboratori iscritti alla **Gestione Separata INPS** devono versare i contributi previdenziali con aliquota del 33,72% (per il 2026) per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Di questa percentuale, circa un terzo (33%) è a carico del collaboratore e viene trattenuta dal compenso lordo.

        **Attenzione alle sanzioni:** Il mancato o ritardato versamento dei **contributi INPS** comporta sanzioni civili calcolate in base ai tassi di interesse legale, oltre agli interessi di mora. Per un versamento effettuato con un ritardo di 30 giorni, la sanzione può raggiungere circa lo 0,4% dell’importo dovuto mensile.

        IVA Mensile: Chi Deve Versare Entro il 16 Aprile

        I contribuenti **IVA mensili** devono versare l’imposta relativa al mese di marzo 2026 entro il **16 aprile 2026**. Rientrano in questa categoria i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro per le prestazioni di servizi e 700.000 euro per le altre attività.

        L’importo da versare corrisponde alla differenza tra l’**IVA a debito** (sulle vendite/prestazioni) e l’**IVA a credito** (sugli acquisti) del mese di marzo. Se l’IVA a credito supera quella a debito, il contribuente può portare l’eccedenza in detrazione nel periodo successivo oppure chiederne il rimborso.

        **Calcolo pratico dell’IVA mensile:** Supponiamo che un’impresa abbia registrato nel marzo 2026 fatture attive per 100.000 euro (IVA al 22% = 22.000 euro) e fatture passive per 60.000 euro (IVA al 22% = 13.200 euro). L’IVA da versare sarà: 22.000 – 13.200 = 8.800 euro.

        Il versamento dell’**IVA mensile** si effettua tramite **modello F24** utilizzando il codice tributo **6001** per l’IVA dovuta sulle operazioni imponibili. È importante compilare correttamente tutti i campi del modello, indicando il mese di riferimento (marzo 2026) nel campo “anno di riferimento”.

        Lunedì 21 Aprile 2026: Scadenze IVA del Primo Trimestre

        Il **21 aprile 2026** rappresenta una data fondamentale per tutti i contribuenti **IVA trimestrali**, ovvero coloro che hanno optato per la liquidazione trimestrale dell’imposta sul valore aggiunto. Questa opzione è accessibile ai soggetti con volume d’affari non superiore a 400.000 euro per le prestazioni di servizi e 700.000 euro per le altre attività.

        La **scadenza del 21 aprile** riguarda il versamento dell’IVA relativa al **primo trimestre 2026** (gennaio-febbraio-marzo). A differenza dei contribuenti mensili, chi liquida trimestralmente deve applicare una **maggiorazione dell’1%** a titolo di interesse per il differimento del versamento. Questa maggiorazione si calcola sull’importo dell’IVA dovuta e costituisce un costo aggiuntivo da considerare nella scelta del regime di liquidazione.

        Calcolo dell’IVA Trimestrale con Maggiorazione

        Il calcolo dell’**IVA trimestrale** richiede di sommare tutte le operazioni attive e passive dei tre mesi (gennaio, febbraio, marzo 2026) e determinare il saldo finale. A questo saldo va applicata la **maggiorazione dell’1%** prevista per i versamenti trimestrali.

        **Esempio di calcolo IVA trimestrale:** Un professionista con partita IVA ha registrato nel primo trimestre 2026 le seguenti operazioni: – Gennaio: Fatture emesse 20.000 euro (IVA 4.400), acquisti 5.000 euro (IVA 1.100) – Febbraio: Fatture emesse 25.000 euro (IVA 5.500), acquisti 8.000 euro (IVA 1.760) – Marzo: Fatture emesse 22.000 euro (IVA 4.840), acquisti 6.000 euro (IVA 1.320)

        **IVA a debito totale:** 4.400 + 5.500 + 4.840 = 14.740 euro **IVA a credito totale:** 1.100 + 1.760 + 1.320 = 4.180 euro **Saldo IVA:** 14.740 – 4.180 = 10.560 euro **Maggiorazione 1%:** 10.560 × 1% = 105,60 euro **Totale da versare:** 10.560 + 105,60 = 10.665,60 euro

        La **maggiorazione dell’1%** rappresenta quindi un costo aggiuntivo che i contribuenti trimestrali devono sostenere. È importante valutare attentamente se la liquidazione trimestrale sia effettivamente conveniente rispetto a quella mensile, considerando anche i vantaggi in termini di semplificazione amministrativa.

        Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA

        Contestualmente al versamento dell’**IVA trimestrale del primo trimestre 2026**, i contribuenti devono anche predisporre i dati per la successiva **comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA**, che dovrà essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

        Questa comunicazione, introdotta dall’art. 21-bis del DL 78/2010, richiede di indicare gli importi dell’IVA delle operazioni attive e passive, le liquidazioni periodiche effettuate, i versamenti eseguiti e gli eventuali crediti. Per il **primo trimestre 2026**, la comunicazione andrà trasmessa entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, quindi entro il 31 maggio 2026.

        I dati da comunicare includono: il totale dell’IVA sulle operazioni imponibili, l’IVA sugli acquisti detraibile, l’IVA dovuta o a credito per il periodo, eventuali crediti del trimestre precedente utilizzati in compensazione, e i versamenti effettuati. La corretta compilazione di questa comunicazione è fondamentale per evitare controlli e sanzioni da parte dell’**Agenzia delle Entrate**.

        Altre Scadenze Fiscali Importanti di Aprile 2026

        Oltre alle date principali del **16 e 21 aprile**, il **calendario fiscale aprile 2026** prevede altri adempimenti che interessano categorie specifiche di contribuenti. È importante non trascurare queste scadenze per evitare sanzioni e problemi con gli enti fiscali e previdenziali.

        Contributi INPS Artigiani e Commercianti

        Gli **artigiani e commercianti** iscritti alla **Gestione INPS** devono versare entro il **16 aprile 2026** la prima rata trimestrale dei contributi previdenziali per l’anno 2026. Questa rata viene calcolata sulla base del reddito dell’anno precedente (2025) ed è soggetta a conguaglio l’anno successivo.

        Per il 2026, l’aliquota contributiva per artigiani e commercianti è pari al **24%** del reddito d’impresa dichiarato, con un **contributo minimo annuo** dovuto anche in assenza di reddito. Il contributo minimo per il 2026 è pari a circa 4.200 euro annui (da verificare con le tabelle INPS aggiornate), da versare in quattro rate trimestrali.

        **Esempio di calcolo:** Un commerciante con reddito d’impresa 2025 di 30.000 euro dovrà versare per il 2026 contributi pari a: 30.000 × 24% = 7.200 euro annui, da suddividere in 4 rate trimestrali di 1.800 euro ciascuna. La prima rata di 1.800 euro andrà versata entro il 16 aprile 2026.

        È importante ricordare che sui redditi eccedenti il **minimale annuo** (pari a circa 17.500 euro per il 2026) si applica un’ulteriore aliquota dell’1% fino al massimale contributivo (circa 86.000 euro). Questi calcoli possono risultare complessi: il **CAF Centro Fiscale di Udine** offre assistenza dedicata per la corretta determinazione dei contributi dovuti.

        INTRASTAT: Comunicazione Operazioni Intracomunitarie

        I soggetti che effettuano **operazioni intracomunitarie** (cessioni o acquisti di beni e servizi con altri Paesi UE) devono presentare i **modelli INTRASTAT** relativi al mese di marzo 2026 entro il **25 aprile 2026**.

        L’obbligo di presentazione degli elenchi **INTRASTAT** scatta al superamento di determinate soglie annuali: 50.000 euro per le cessioni intracomunitarie di beni, 100.000 euro per gli acquisti intracomunitari di beni, e 100.000 euro per le prestazioni di servizi (sia rese che ricevute) da/verso altri Stati membri dell’Unione Europea.

        I **modelli INTRASTAT** devono contenere informazioni dettagliate su ciascuna operazione: codice IVA della controparte comunitaria, valore delle operazioni, nomenclatura combinata dei beni, paese di destinazione o provenienza, natura della transazione. La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica attraverso il sistema Entratel o Fisconline dell’**Agenzia delle Entrate**.

        **Sanzioni per omessa presentazione:** La mancata presentazione degli elenchi INTRASTAT entro i termini comporta sanzioni da 500 a 1.000 euro per ciascun elenco non presentato. Se la violazione si protrae per più di tre mesi, la sanzione può salire da 1.000 a 2.000 euro.

        Dichiarazioni d’Intento: Comunicazione all’Agenzia delle Entrate

        Gli **esportatori abituali** che intendono effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA nel mese di aprile 2026 devono trasmettere la **dichiarazione d’intento** all’**Agenzia delle Entrate** prima di effettuare l’operazione. La comunicazione può essere inviata anche anticipatamente rispetto all’operazione.

        La **dichiarazione d’intento** è lo strumento che consente agli esportatori abituali (soggetti che nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti hanno realizzato esportazioni o operazioni assimilate per un importo superiore al 10% del volume d’affari) di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’IVA, da utilizzare per effettuare operazioni con l’estero.

        La trasmissione telematica della dichiarazione d’intento genera un **protocollo di ricezione** che l’esportatore abituale deve consegnare al fornitore, il quale può così emettere fattura senza addebito dell’IVA. Il fornitore è tenuto a verificare la regolare presentazione della dichiarazione attraverso il servizio di consultazione online messo a disposizione dall’**Agenzia delle Entrate**.

        **Attenzione:** Se il fornitore emette fattura senza IVA in assenza di valida dichiarazione d’intento, diventa responsabile solidale per l’IVA non applicata, con conseguenti sanzioni e interessi. È quindi fondamentale che la procedura sia gestita correttamente e che tutta la documentazione sia conservata in modo appropriato.

        Scadenze per Regimi Speciali e Adempimenti Settoriali

        Il **calendario fiscale aprile 2026** include anche alcune scadenze specifiche per contribuenti che operano in **regimi speciali** o settori particolari. Anche se queste date interessano una platea più ristretta di soggetti, è importante conoscerle per chi rientra in queste categorie.

        Enti Non Commerciali e IRAP

        Gli **enti non commerciali** che esercitano anche attività commerciali devono effettuare entro il **16 aprile 2026** i versamenti relativi all’**IRAP** (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) del primo trimestre, se soggetti a versamenti periodici.

        L’**IRAP** si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività commerciale svolta dall’ente. L’aliquota ordinaria è del **3,9%**, ma alcune regioni hanno introdotto maggiorazioni o agevolazioni. Per gli enti non commerciali, la base imponibile IRAP si determina secondo regole particolari che tengono conto della specificità di questi soggetti.

        Gli enti non commerciali che svolgono prevalentemente attività di **assistenza sociale, beneficenza, istruzione, formazione** possono beneficiare di agevolazioni IRAP o addirittura dell’esenzione totale dall’imposta. È fondamentale verificare la propria posizione per evitare di effettuare versamenti non dovuti o, al contrario, di omettere versamenti obbligatori.

        Ritenute su Dividendi e Proventi Finanziari

        Le **società** e gli intermediari finanziari che hanno distribuito **dividendi** o corrisposto **proventi finanziari** nel mese di marzo 2026 devono versare le relative **ritenute alla fonte** entro il **16 aprile 2026**.

        La ritenuta sui dividendi distribuiti a persone fisiche residenti è del **26%** a titolo di imposta. Per i dividendi qualificati (partecipazioni superiori a determinate soglie), la ritenuta è sempre del 26% ma può essere scomputata dall’IRPEF dovuta dal percipiente, che deve includere i dividendi nella propria dichiarazione dei redditi.

        Per i **proventi finanziari** (interessi su obbligazioni, rendimenti di fondi comuni, plusvalenze da cessione di strumenti finanziari), la ritenuta standard è del **26%**. Esistono aliquote ridotte per alcune categorie di titoli: i titoli di Stato italiani ed equiparati scontano una ritenuta del **12,50%**.

        **Esempio pratico:** Una SRL ha distribuito a marzo 2026 dividendi per 50.000 euro a un socio persona fisica che detiene il 15% del capitale sociale. Dovrà versare entro il 16 aprile 2026 una ritenuta di: 50.000 × 26% = 13.000 euro. Questa ritenuta va versata con modello F24 utilizzando il codice tributo **1025** (ritenute su utili distribuiti).

        Regime Forfettario: Nessun Versamento Periodico

        I contribuenti in **regime forfettario** sono esonerati dalla maggior parte degli adempimenti periodici previsti per aprile 2026. Non devono effettuare versamenti IVA (poiché non applicano l’imposta), né liquidazioni periodiche, né comunicazioni trimestrali.

        L’unico adempimento che i **forfettari** devono rispettare è il versamento dell’**acconto** dell’imposta sostitutiva, che però ha scadenza a giugno (prima rata) e novembre (seconda rata). Durante l’anno, i forfettari non hanno obblighi di versamento mensile o trimestrale.

        Tuttavia, se il **forfettario** ha anche collaboratori o ha assunto personale dipendente, dovrà comunque rispettare le scadenze del 16 aprile 2026 per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi INPS relativi ai lavoratori. Inoltre, se il forfettario opera come **sostituto d’imposta** (ad esempio, corrisponde compensi ad altri professionisti), dovrà versare le ritenute applicate su quei compensi.

        Per maggiori informazioni sul **regime forfettario 2026** e su come gestire correttamente gli adempimenti, puoi consultare la nostra guida completa al regime forfettario.

        Modalità di Versamento: Modello F24 e Codici Tributo

        Tutti i **versamenti fiscali di aprile 2026** devono essere effettuati utilizzando il **modello F24**, lo strumento unificato per il pagamento di imposte, contributi e premi. È fondamentale conoscere le modalità di compilazione e i codici tributo corretti per evitare errori che potrebbero invalidare il versamento.

        Come Compilare Correttamente il Modello F24

        Il **modello F24** si articola in diverse sezioni dedicate a tipologie specifiche di versamenti: Erario (imposte erariali), Regioni (addizionali regionali), IMU e altri tributi locali, INPS (contributi previdenziali), Altri enti previdenziali.

        Per ogni versamento è necessario indicare: – **Codice tributo:** identifica la tipologia di imposta o contributo – **Anno di riferimento:** l’anno d’imposta o il periodo cui si riferisce il versamento – **Importo a debito:** la somma da versare – **Importo a credito:** eventuali crediti da compensare

        **Esempio di compilazione per IVA mensile:** – Codice tributo: **6001** (IVA mensile) – Anno di riferimento: 2026 – Periodo di riferimento: 03 (marzo) – Importo a debito: l’IVA dovuta per marzo 2026

        La compilazione del **modello F24** può essere effettuata utilizzando il software gratuito fornito dall’**Agenzia delle Entrate** oppure attraverso i servizi home banking della propria banca. È possibile anche effettuare versamenti tramite gli intermediari abilitati (commercialisti, CAF, consulenti del lavoro).

        Principali Codici Tributo per Aprile 2026

        Ecco una tabella riepilogativa dei **codici tributo** più utilizzati per le scadenze di aprile 2026:

        **IVA:** – **6001** – IVA mensile – **6032** – IVA trimestrale (con maggiorazione 1%) – **6033** – IVA mensile per contribuenti trimestrali (gennaio-febbraio)

        **Ritenute IRPEF:** – **1001** – Ritenute su redditi da lavoro dipendente – **1004** – Ritenute su redditi da lavoro autonomo – **1040** – Ritenute su redditi di lavoro autonomo occasionale

        **Contributi INPS:** – **DIPE** – Contributi dipendenti – **COAL** – Contributi co.co.co. e Gestione Separata – **CXX** – Contributi artigiani (dove XX identifica il mese) – **TXX** – Contributi commercianti (dove XX identifica il mese)

        **Altre imposte:** – **1040** – Ritenute su dividendi – **1025** – Ritenute su utili – **3800** – IRAP acconto prima rata

        È fondamentale utilizzare il **codice tributo corretto**: un errore nel codice può comportare che il versamento non venga attribuito correttamente, generando apparenti omissioni che potrebbero causare sanzioni. Il **CAF Centro Fiscale di Udine** offre supporto nella compilazione del modello F24 per garantire la correttezza di tutti i dati.

        Compensazione dei Crediti Fiscali

        Il **modello F24** consente di utilizzare eventuali **crediti fiscali** in compensazione con i debiti da versare. Questa funzionalità permette di ridurre o azzerare l’importo da pagare utilizzando crediti IVA, IRPEF, IRES, IRAP o altri tributi.

        La **compensazione** nel modello F24 si effettua indicando l’importo del credito nella sezione “importi a credito compensati” e specificando il codice tributo del credito utilizzato. Il saldo finale (debiti meno crediti) rappresenta l’importo netto da versare o il credito residuo.

        **Limiti alla compensazione:** – Crediti IVA superiori a **5.000 euro annui** richiedono l’apposizione del visto di conformità della dichiarazione – Crediti superiori a **5.000 euro annui** per tributi diversi dall’IVA possono essere compensati solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate – Alcuni crediti (es. bonus edilizi) hanno regole specifiche per la compensazione

        **Esempio di compensazione:** Un’impresa deve versare IVA di marzo per 10.000 euro ma ha un credito IVA dell’anno precedente di 6.000 euro. Nel modello F24 indicherà: – Sezione Erario, codice 6001 (IVA marzo), importo a debito: 10.000 euro – Sezione Erario, codice 6099 (credito IVA anno precedente), importo a credito: 6.000 euro – Saldo da versare: 4.000 euro

        La gestione della **compensazione dei crediti** richiede particolare attenzione: errori nella compilazione possono generare segnalazioni da parte dell’**Agenzia delle Entrate** e richiedere la rettifica del versamento.

        Sanzioni per Ritardato o Omesso Versamento

        Il mancato rispetto delle **scadenze fiscali di aprile 2026** comporta l’applicazione di sanzioni e interessi che possono gravare significativamente sul contribuente. Conoscere il sistema sanzionatorio è importante per valutare la convenienza di regolarizzare eventuali omissioni attraverso il **ravvedimento operoso**.

        Sanzioni per Versamenti Tributari

        Per i **versamenti tributari** (IVA, ritenute, imposte dirette), la sanzione ordinaria per omesso o insufficiente versamento è pari al **30%** dell’importo non versato. A questa sanzione si aggiungono gli **interessi di mora** calcolati al tasso legale (attualmente al 2,5% annuo per il 2026) per ogni giorno di ritardo.

        **Esempio di calcolo sanzione:** Un contribuente omette di versare l’IVA di marzo per 5.000 euro entro il 16 aprile 2026. Se viene accertato dall’**Agenzia delle Entrate** senza ravvedimento: – Sanzione: 5.000 × 30% = 1.500 euro – Interessi (ipotizzando 180 giorni di ritardo): 5.000 × 2,5% × 180/365 = circa 62 euro – Totale da pagare: 5.000 + 1.500 + 62 = 6.562 euro

        Le sanzioni sono **ridotte** se il contribuente provvede spontaneamente alla regolarizzazione attraverso il **ravvedimento operoso** entro termini specifici. Più è rapida la regolarizzazione, minore è la sanzione applicabile.

        Ravvedimento Operoso: Come Ridurre le Sanzioni

        Il **ravvedimento operoso** è un istituto che consente di regolarizzare spontaneamente violazioni fiscali beneficiando di sanzioni ridotte. Per i **versamenti tardivi delle scadenze di aprile 2026**, il ravvedimento può essere effettuato con le seguenti riduzioni:

        **Riduzione delle sanzioni nel ravvedimento:** – **Ravvedimento sprint** (entro 14 giorni): sanzione ridotta allo **0,1%** per ogni giorno di ritardo (es. 7 giorni = 0,7%) – **Ravvedimento breve** (dal 15° al 30° giorno): sanzione ridotta al **1,5%** – **Ravvedimento intermedio** (dal 31° al 90° giorno): sanzione ridotta al **1,67%** – **Ravvedimento lungo** (entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione): sanzione ridotta al **3,75%** – **Ravvedimento lunghissimo** (entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo): sanzione ridotta al **4,29%**

        **Esempio pratico di ravvedimento:** Se il contribuente dell’esempio precedente (5.000 euro di IVA non versata) effettua il ravvedimento dopo 20 giorni: – Sanzione ridotta: 5.000 × 1,5% = 75 euro (invece di 1.500) – Interessi (20 giorni): 5.000 × 2,5% × 20/365 = circa 7 euro – Totale da pagare: 5.000 + 75 + 7 = 5.082 euro

        Il risparmio rispetto alla sanzione ordinaria è di 1.425 euro (1.500 – 75), pari al 95% della sanzione base. Per effettuare correttamente il **ravvedimento operoso**, è necessario compilare il modello F24 indicando specifici codici tributo per sanzioni e interessi.

        Sanzioni per Contributi INPS

        Per i **contributi previdenziali**, il sistema sanzionatorio è diverso rispetto alle imposte. Il ritardo nel versamento dei contributi INPS comporta l’applicazione di **sanzioni civili** calcolate in percentuale sull’importo dovuto.

        Le **sanzioni civili INPS** sono pari: – Al **5%** dell’importo dovuto se il ritardo è contenuto entro 3 mesi – Al **7,5%** se il ritardo va oltre i 3 mesi ma non supera i 12 mesi – Al **10%** se il ritardo supera i 12 mesi

        A queste sanzioni si aggiungono gli **interessi di mora** calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali. Per il 2026, considerando il tasso BCE, gli interessi potrebbero attestarsi intorno al 7-8% annuo.

        **Particolarità dei contributi:** A differenza delle imposte, per i contributi INPS non è previsto il ravvedimento operoso. Tuttavia, è possibile presentare istanza di rateizzazione del debito contributivo, che consente di diluire il pagamento nel tempo riducendo l’impatto economico immediato.

        Il mancato pagamento dei **contributi INPS** per periodi prolungati può comportare conseguenze gravi: impossibilità di ottenere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), necessario per partecipare a gare pubbliche e per ottenere alcune agevolazioni; rischio di iscrizione a ruolo e pignoramento; impossibilità di accedere a prestazioni previdenziali. È quindi fondamentale mantenere la regolarità contributiva.

        Tabella Riepilogativa: Tutte le Scadenze di Aprile 2026

        Per facilitare la consultazione, riassumiamo tutte le **scadenze fiscali aprile 2026** in una tabella completa che indica data, adempimento, soggetti obbligati e riferimento normativo.

        Calendario Completo Aprile 2026

        **MERCOLEDÌ 16 APRILE 2026:**

        1. **IVA mensile marzo 2026** – Contribuenti IVA mensili – Versamento IVA relativa al mese di marzo

        2. **Ritenute fiscali marzo 2026** – Sostituti d’imposta – Versamento ritenute IRPEF su redditi da lavoro dipendente, assimilati e autonomo corrisposti a marzo

        3. **Contributi INPS dipendenti marzo 2026** – Datori di lavoro – Versamento contributi previdenziali su retribuzioni marzo

        4. **Contributi Gestione Separata INPS marzo 2026** – Committenti – Versamento contributi su compensi co.co.co. e professionisti marzo

        5. **Contributi INPS artigiani/commercianti** – Artigiani e commercianti – Prima rata trimestrale contributi 2026 (minimale + eccedenza su reddito 2025)

        6. **Ritenute su dividendi e proventi marzo 2026** – Società e intermediari finanziari – Versamento ritenute su dividendi e proventi finanziari corrisposti a marzo

        7. **IRAP primo trimestre 2026** – Enti non commerciali (se soggetti a versamenti periodici) – Versamento IRAP trimestrale

        **LUNEDÌ 21 APRILE 2026:**

        1. **IVA trimestrale primo trimestre 2026** – Contribuenti IVA trimestrali – Versamento IVA gennaio-marzo con maggiorazione 1%

        2. **Liquidazione IVA primo trimestre** – Contribuenti IVA trimestrali – Elaborazione dati per comunicazione liquidazioni periodiche

        **VENERDÌ 25 APRILE 2026:**

        1. **INTRASTAT marzo 2026** – Operatori intracomunitari sopra soglia – Presentazione elenchi riepilogo operazioni intracomunitarie marzo

        2. **Dichiarazioni d’intento aprile 2026** – Esportatori abituali – Trasmissione telematica dichiarazioni d’intento per acquisti senza IVA ad aprile

        **MERCOLEDÌ 30 APRILE 2026:**

        1. **Certificazione Unica 2026** – Sostituti d’imposta – Termine ordinario per la consegna della CU ai percipienti (prorogabile)

        2. **Comunicazione liquidazioni IVA** – Tutti i contribuenti IVA (se mensili per gennaio-marzo, se trimestrali solo nota) – Predisposizione dati per trasmissione entro 31 maggio

        Questa tabella fornisce una visione d’insieme delle principali **scadenze fiscali di aprile 2026**. È importante verificare eventuali proroghe o modifiche normative che potrebbero intervenire. Il **CAF Centro Fiscale di Udine** monitora costantemente gli aggiornamenti normativi per garantire ai propri clienti informazioni sempre accurate e tempestive.

        Come Prepararsi alle Scadenze: Consigli Pratici

        Affrontare le **scadenze fiscali di aprile 2026** con serenità richiede organizzazione e, quando necessario, il supporto di professionisti qualificati. Ecco alcuni consigli pratici per gestire al meglio gli adempimenti fiscali del mese.

        Organizza la Documentazione per Tempo

        Il primo passo per rispettare le **scadenze fiscali** è avere tutta la documentazione necessaria organizzata e disponibile. Per aprile 2026, assicurati di avere:

        **Per le ritenute fiscali e contributi:** – Cedolini paga di marzo 2026 con dettaglio delle ritenute operate – Prospetti contributivi INPS con importi da versare – Fatture e ricevute per compensi a collaboratori e professionisti – Documentazione di eventuali crediti contributivi da utilizzare

        **Per i versamenti IVA:** – Registri IVA vendite e acquisti aggiornati a marzo 2026 – Liquidazione IVA del mese/trimestre precedente – Eventuali crediti IVA da utilizzare in compensazione – Fatture elettroniche ricevute e emesse tramite SDI

        **Per le operazioni intracomunitarie:** – Elenco delle fatture emesse/ricevute verso/da altri Paesi UE – Codici IVA delle controparti comunitarie – Classificazione merceologica dei beni (nomenclatura combinata)

        Mantieni un **calendario fiscale** sempre aggiornato, magari utilizzando reminder digitali che ti avvisino qualche giorno prima di ciascuna scadenza. Questo ti permetterà di non farti cogliere impreparato e di avere il tempo necessario per verificare i calcoli e preparare i versamenti.

        Verifica Disponibilità Economica e Pianifica i Flussi di Cassa

        Uno degli aspetti critici delle **scadenze fiscali** è garantire la disponibilità finanziaria per effettuare i versamenti. Aprile può essere un mese particolarmente oneroso, soprattutto per chi deve versare l’IVA trimestrale oltre ai contributi ordinari.

        **Consigli per la gestione della liquidità:** – Accantona mensilmente le somme necessarie per i versamenti fiscali su un conto dedicato – Prepara un prospetto dei versamenti previsti con almeno 10 giorni di anticipo – Valuta l’utilizzo di eventuali crediti fiscali in compensazione per ridurre l’esborso – Se prevedi difficoltà, considera la possibilità di richiedere una rateizzazione INPS – Per versamenti rilevanti, verifica che il plafond della carta o i limiti di bonifico siano sufficienti

        Se ti trovi in difficoltà economiche temporanee, è meglio valutare subito le opzioni disponibili (compensazioni, rateizzazioni) piuttosto che omettere i versamenti. Le sanzioni e gli interessi possono far aumentare significativamente il debito iniziale.

        Per le **imprese**, considera che aprile rappresenta anche un mese di pianificazione per le scadenze del secondo trimestre. Una corretta programmazione finanziaria ti permette di affrontare tutti gli adempimenti senza stress e senza compromettere l’operatività aziendale.

        Affidati al CAF Centro Fiscale per una Gestione Sicura

        La complessità delle **scadenze fiscali aprile 2026** e la varietà degli adempimenti richiesti rendono spesso difficile per privati e piccole imprese gestire tutto in autonomia. Affidarsi a professionisti qualificati può fare la differenza.

        Il **CAF Centro Fiscale di Udine** offre un servizio completo di assistenza fiscale che include:

        **Gestione adempimenti mensili e trimestrali:** – Calcolo e predisposizione delle liquidazioni IVA – Elaborazione cedolini paga e versamento contributi – Compilazione e invio modelli F24 – Gestione delle ritenute fiscali per sostituti d’imposta

        **Consulenza specializzata:** – Verifica della corretta classificazione fiscale e contributiva – Ottimizzazione dell’uso dei crediti fiscali in compensazione – Assistenza in caso di controlli o richieste da parte degli enti – Supporto per regolarizzazioni e ravvedimenti operosi

        **Servizio personalizzato:** – Promemoria automatici prima di ogni scadenza – Report periodici sulla situazione fiscale e contributiva – Disponibilità sia in ufficio a Udine che online per tutta Italia

        Rivolgiti al **CAF Centro Fiscale** significa avere la certezza che tutti gli adempimenti vengano gestiti correttamente e nei tempi previsti, permettendoti di concentrarti sulla tua attività senza preoccupazioni fiscali. Il nostro team di esperti monitora costantemente le novità normative e ti informa tempestivamente di eventuali cambiamenti che potrebbero riguardarti.

        Per maggiori informazioni sui nostri servizi di assistenza fiscale, consulta la nostra pagina dedicata al 730 e alle dichiarazioni dei redditi, oppure contattaci direttamente.

        Domande Frequenti sulle Scadenze Fiscali Aprile 2026

        Quali sono le scadenze fiscali più importanti di aprile 2026?

        Le scadenze fiscali più importanti di aprile 2026 sono il 16 aprile (versamento IVA mensile marzo, ritenute fiscali, contributi INPS dipendenti e artigiani/commercianti) e il 21 aprile (versamento IVA trimestrale primo trimestre con maggiorazione 1%). Entro il 25 aprile vanno presentati anche i modelli INTRASTAT per le operazioni intracomunitarie di marzo.

        Chi deve versare l’IVA entro il 16 aprile 2026?

        Devono versare l’IVA entro il 16 aprile 2026 tutti i contribuenti IVA mensili per il mese di marzo 2026. Si tratta principalmente di soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro per le prestazioni di servizi e 700.000 euro per le altre attività. I contribuenti trimestrali versano invece il 21 aprile.

        Cos’è la maggiorazione dell’1% sull’IVA trimestrale?

        La maggiorazione dell’1% è un interesse che i contribuenti IVA trimestrali devono applicare sull’importo dell’IVA dovuta per il trimestre. Si calcola sull’IVA netta da versare e rappresenta il costo del differimento rispetto ai versamenti mensili. Per esempio, su un’IVA trimestrale di 10.000 euro, la maggiorazione è di 100 euro.

        Quali sanzioni si applicano per ritardato versamento delle scadenze di aprile?

        Per i versamenti tributari, la sanzione ordinaria è del 30% dell’importo non versato, più interessi di mora. Tuttavia, con il ravvedimento operoso le sanzioni si riducono notevolmente: 0,1% al giorno per i primi 14 giorni, 1,5% dal 15° al 30° giorno, fino a un massimo del 4,29% per ravvedimenti oltre l’anno. Per i contributi INPS le sanzioni civili vanno dal 5% al 10% in base ai mesi di ritardo.

        I contribuenti in regime forfettario hanno scadenze fiscali ad aprile 2026?

        I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dalla maggior parte delle scadenze di aprile 2026: non devono versare IVA né effettuare liquidazioni periodiche. Tuttavia, se hanno dipendenti o collaboratori, devono rispettare le scadenze del 16 aprile per ritenute fiscali e contributi INPS relativi ai lavoratori. I forfettari versano l’imposta sostitutiva solo a giugno e novembre.

        Come si utilizza un credito IVA in compensazione nel modello F24?

        Per utilizzare un credito IVA in compensazione, occorre indicarlo nella sezione Erario del modello F24 con il codice tributo del credito (es. 6099 per credito IVA anno precedente) nella colonna importi a credito compensati. Il sistema calcola automaticamente il saldo tra debiti e crediti. Attenzione: crediti IVA superiori a 5.000 euro richiedono il visto di conformità e possono essere compensati solo telematicamente.


        Le **scadenze fiscali di aprile 2026** richiedono attenzione, organizzazione e, quando necessario, il supporto di professionisti qualificati. Il **calendario fiscale aprile 2026** è denso di adempimenti che riguardano IVA, ritenute fiscali, contributi previdenziali e comunicazioni periodiche. Rispettare tutte le scadenze nei tempi previsti è fondamentale per evitare sanzioni, interessi di mora e problemi con gli enti fiscali e previdenziali.

        Come abbiamo visto, le date principali sono il **16 aprile** (IVA mensile, ritenute, contributi) e il **21 aprile** (IVA trimestrale), ma non vanno trascurate le scadenze specifiche per operatori intracomunitari, esportatori abituali e categorie particolari. La corretta compilazione del **modello F24**, l’utilizzo appropriato dei codici tributo e la gestione delle compensazioni richiedono competenza tecnica e conoscenza aggiornata della normativa.

        Hai bisogno di assistenza per gestire le **scadenze fiscali di aprile 2026**? Il **CAF Centro Fiscale di Udine** è a tua disposizione per supportarti in tutti gli adempimenti fiscali e contributivi, sia in ufficio che online. Il nostro team di esperti ti aiuta a calcolare gli importi corretti, compilare i modelli F24, gestire le compensazioni e rispettare tutte le scadenze senza stress. Contattaci al **0432 1638640** o scrivici su **WhatsApp al 366 6018121**.

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          Alexandra Bala
          04/09/2026
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          ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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          paolino servidio
          03/09/2026
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          Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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          Lady
          01/09/2026
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          Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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          Giulia Guida
          25/08/2026
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          Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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          Paola Zilli
          07/08/2026
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          Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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          Jacqueline B.
          06/08/2026
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          Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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          Maura Masutto
          06/08/2026
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          Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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          Issam Elhefnawi
          31/07/2026
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          Molto gentile
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          Sibongile Moyana
          30/07/2026
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          Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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          Sabrina Cirina
          23/07/2026
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          Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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          Marzo 24, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
          https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-03-24 09:20:532026-03-24 07:52:39Scadenze Fiscali Aprile 2026: Calendario Completo per Privati e Imprese
          CAF, SUCCESSIONI

          Imposte Successione 2026: Aliquote, Franchigie e Calcolo

          Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine

          Le imposte di successione 2026 rappresentano uno dei principali costi che gli eredi devono affrontare quando ricevono un’eredità. Comprendere le aliquote, le franchigie e il meccanismo di calcolo è fondamentale per pianificare correttamente gli aspetti fiscali della successione.

          La normativa fiscale prevede aliquote differenziate in base al grado di parentela tra il defunto e l’erede: più stretto è il vincolo familiare, più favorevole è il trattamento fiscale. Allo stesso modo, le franchigie (cioè gli importi esentasse) variano significativamente.

          Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste le famiglie nella gestione completa della successione, calcolando preventivamente tutte le imposte dovute e individuando le strategie più convenienti per ridurre il carico fiscale.

          Indice dei contenuti

          1. Aliquote Imposte di Successione 2026
          2. Franchigie per Grado di Parentela
          3. Imposta Ipotecaria e Catastale sugli Immobili
          4. Agevolazione Prima Casa in Successione
          5. Come si Calcola il Valore Catastale degli Immobili
          6. Esempi Pratici di Calcolo delle Imposte
          7. Quando e Come si Pagano le Imposte
          8. Domande Frequenti

          Aliquote Imposte di Successione 2026

          Le aliquote dell’imposta di successione variano in base al rapporto di parentela tra il defunto e ciascun erede.

          Aliquota 4% per coniuge e figli

          L’aliquota più favorevole è del 4% e si applica alle successioni a favore di coniuge, figli (sia naturali che adottivi), genitori e nipoti in linea retta. L’imposta del 4% si calcola solo sulla parte di eredità che supera la franchigia di 1 milione di euro.

          Aliquota 6% per fratelli e sorelle

          Per i fratelli e sorelle del defunto, l’aliquota sale al 6%. La franchigia in questo caso è molto più bassa: solo 100.000 euro per ciascun fratello o sorella.

          Aliquota 6% per altri parenti fino al 4 grado

          L’aliquota del 6% si applica anche ad ascendenti, discendenti, zii, nipoti e cugini. Per questi parenti non esiste franchigia.

          Aliquota 8% per soggetti non imparentati

          L’aliquota massima è dell’8% e si applica a tutti i soggetti che non hanno vincoli di parentela con il defunto: amici, conviventi more uxorio, associazioni. Anche qui non esiste alcuna franchigia.

          BeneficiariAliquotaFranchigia
          Coniuge, figli, genitori4%1.000.000 euro ciascuno
          Fratelli e sorelle6%100.000 euro ciascuno
          Altri parenti fino al 4 grado6%Nessuna franchigia
          Altri soggetti (non parenti)8%Nessuna franchigia

          Hai dubbi sul calcolo delle imposte?

          Il CAF Centro Fiscale di Udine ti fornisce un preventivo gratuito e gestisce l’intera pratica.

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          Franchigie per Grado di Parentela

          Le franchigie di successione rappresentano l’importo esente da imposta che ciascun erede può ricevere senza pagare tasse.

          Franchigia di 1 milione di euro per coniuge e figli

          Coniuge, figli e genitori beneficiano della franchigia più alta: 1.000.000 di euro ciascuno. L’imposta del 4% si applica solo sulla parte eccedente il milione di euro. La franchigia è individuale: se gli eredi sono moglie e due figli, la franchigia totale è di 3 milioni di euro.

          Franchigia di 100.000 euro per fratelli e sorelle

          I fratelli e sorelle del defunto godono di una franchigia molto più bassa: 100.000 euro ciascuno. Superata questa soglia, si applica l’aliquota del 6% sull’eccedenza.

          Franchigia maggiorata per eredi con disabilita grave

          La legge prevede una franchigia speciale per gli eredi con handicap grave riconosciuto ai sensi della Legge 104/92: 1.500.000 euro, indipendentemente dal grado di parentela.

          Imposta Ipotecaria e Catastale sugli Immobili

          Oltre all’imposta di successione, quando nell’eredità sono presenti beni immobili, si devono pagare l’imposta ipotecaria (2%) e l’imposta catastale (1%).

          Esempio di calcolo: Valore catastale immobile: 150.000 euro

          • Imposta ipotecaria (2%): 3.000 euro
          • Imposta catastale (1%): 1.500 euro
          • Totale: 4.500 euro

          Agevolazione Prima Casa in Successione

          L’agevolazione prima casa consente di pagare le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa invece che proporzionale:

          • Imposta ipotecaria fissa: 200 euro
          • Imposta catastale fissa: 200 euro
          • Totale: 400 euro (invece di 2% + 1%)

          Requisiti: L’erede deve non possedere altre proprietà nel Comune dell’immobile ereditato, trasferire la residenza entro 18 mesi, e l’immobile deve essere in categorie catastali abitative (escluse A/1, A/8, A/9).

          Vuoi verificare se hai diritto all’agevolazione prima casa?

          Il CAF Centro Fiscale verifica gratuitamente la tua situazione e calcola il risparmio fiscale ottenibile.

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          Come si Calcola il Valore Catastale degli Immobili

          Il valore catastale si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per il coefficiente moltiplicatore:

          Categoria CatastaleTipologiaCoefficiente
          A (escluse A/10)Abitazioni110
          A/10Uffici e studi privati110
          C/1Negozi e botteghe42,84
          C/2, C/6, C/7Magazzini, rimesse140
          D (escluse D/5)Immobili produttivi65

          Esempio: Rendita catastale 800 euro
          Valore catastale = 800 x 1,05 x 110 = 92.400 euro

          Esempi Pratici di Calcolo delle Imposte

          Esempio 1: Eredita coniuge e figli con prima casa

          Situazione: Moglie e 2 figli ereditano appartamento (valore catastale 180.000 euro) + conto corrente 150.000 euro + auto 15.000 euro = 345.000 euro totali

          Calcolo: Ogni erede riceve meno di 1 milione, quindi imposta di successione = 0 euro. Con agevolazione prima casa: imposte ipotecarie e catastali = 400 euro.

          Esempio 2: Eredita tra fratelli

          Situazione: 2 fratelli ereditano 225.000 euro ciascuno.

          Calcolo per ciascun fratello: (225.000 – 100.000) x 6% = 7.500 euro. Totale imposte successione: 15.000 euro.

          Quando e Come si Pagano le Imposte di Successione

          Con il sistema di autoliquidazione, il pagamento avviene tramite addebito diretto sul conto corrente del dichiarante entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione. Per importi superiori a 1.000 euro è possibile richiedere la rateizzazione fino a 4 rate trimestrali.

          📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

          Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la dichiarazione di successione completa, con gestione del sistema tavolare FVG, voltura catastale e calcolo imposte. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

          Domande Frequenti sulle Imposte di Successione

          Quanto si paga di tasse su una successione?

          Per coniuge e figli: 0% fino a 1 milione ciascuno, poi 4%. Per fratelli: 0% fino a 100.000 euro, poi 6%. Per altri parenti: 6% senza franchigia. Per non parenti: 8% senza franchigia.

          Chi e esente dal pagamento delle imposte di successione?

          Nessuno è totalmente esente, ma grazie alle franchigie molti coniugi e figli che ereditano meno di 1 milione non pagano imposta di successione. Restano comunque dovute le imposte ipotecarie e catastali sugli immobili.

          Affidati al CAF Centro Fiscale per la tua successione

          Le imposte di successione possono sembrare complesse, ma con il supporto del CAF Centro Fiscale tutto diventa semplice. Calcolo preventivo, dichiarazione telematica, gestione pagamento e volture complete.

          CAF Centro Fiscale Udine
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            Enti del Terzo Settore e RUNTS 2026: Cosa Cambia con il Nuovo Decreto del Ministero del Lavoro

            Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

            Indice dei contenuti

            1. Il Nuovo Decreto del Ministero del Lavoro: Cosa Introduce
            2. RUNTS 2026: Obblighi di Iscrizione e Nuove Scadenze
            3. Requisiti Statutari Rafforzati per gli ETS
            4. Bilancio e Trasparenza: Le Nuove Regole Contabili
            5. Controlli e Sanzioni: Cosa Rischiano gli Enti Non Conformi
            6. Come Adeguarsi al Nuovo Decreto: Guida Pratica
            7. Domande Frequenti

            Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un nuovo decreto attuativo del Codice del Terzo Settore che introduce importanti novità per gli enti del terzo settore (ETS) iscritti o in procinto di iscriversi al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Le modifiche riguardano i requisiti statutari, gli obblighi contabili, i criteri di trasparenza e il sistema di controlli e sanzioni per garantire maggiore conformità normativa.

            Per associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e cooperative sociali, questo decreto rappresenta un punto di svolta: chi non si adegua entro le scadenze previste rischia la cancellazione dal RUNTS e la perdita delle agevolazioni fiscali.

            Il decreto si inserisce nel solco tracciato dai recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Codice del Terzo Settore, che hanno già fornito indicazioni operative sui requisiti fiscali e sulle modalità di iscrizione al RUNTS. Ora il Ministero del Lavoro aggiunge nuovi tasselli al quadro normativo, rendendo ancora più stringenti i controlli sugli enti del terzo settore.

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            Il Nuovo Decreto del Ministero del Lavoro: Cosa Introduce

            Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2026 introduce modifiche sostanziali alla disciplina degli enti del terzo settore, aggiornando il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) alla luce delle prime esperienze applicative del RUNTS. Il decreto nasce dall’esigenza di uniformare le prassi adottate dai diversi uffici regionali e di rafforzare i controlli sulla conformità degli enti iscritti.

            Le principali novità del decreto

            Il decreto ministeriale interviene su quattro pilastri fondamentali:

            • Requisiti statutari più stringenti: lo statuto degli enti deve contenere clausole obbligatorie più dettagliate su governance, democraticità, trasparenza e destinazione del patrimonio in caso di scioglimento.
            • Obblighi contabili rafforzati: vengono introdotti nuovi schemi di bilancio per fascia di ricavi, con obbligo di revisione legale dei conti per enti sopra determinate soglie.
            • Sistema di controlli periodici: il RUNTS effettuerà verifiche a campione annuali sulla conformità degli statuti, sulla corretta tenuta della contabilità e sul rispetto dei vincoli di non distribuzione degli utili.
            • Sanzioni amministrative graduate: da 1.000 euro a 50.000 euro per violazioni gravi, con possibilità di sospensione o cancellazione dal registro nei casi più gravi.

            Il decreto stabilisce inoltre tempistiche precise per l’adeguamento: gli enti già iscritti al RUNTS hanno 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per aggiornare lo statuto e la contabilità. I nuovi enti devono invece essere già conformi al momento della domanda di iscrizione.

            Impatto sulle agevolazioni fiscali

            Un aspetto cruciale del decreto riguarda il legame tra iscrizione RUNTS e agevolazioni fiscali. Come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate, gli enti non iscritti o non conformi al Codice del Terzo Settore perdono automaticamente i benefici fiscali previsti, tra cui:

            • Esenzione IRES per le attività istituzionali (art. 79 D.Lgs. 117/2017)
            • Detrazioni fiscali del 30% sulle donazioni ricevute (fino a 30.000 euro)
            • Agevolazioni IMU e TARI per gli immobili utilizzati per attività di interesse generale
            • Accesso a contributi pubblici e bandi riservati agli ETS

            Il decreto introduce inoltre un meccanismo di sospensione temporanea delle agevolazioni in caso di irregolarità contabili o statutarie, con possibilità di ripristino solo dopo aver sanato le non conformità.

            RUNTS 2026: Obblighi di Iscrizione e Nuove Scadenze

            L’iscrizione al RUNTS diventa ancora più centrale con il nuovo decreto. Tutti gli enti del terzo settore che vogliono mantenere o acquisire lo status di ETS devono iscriversi al Registro Unico, rispettando requisiti più rigorosi rispetto al passato.

            Chi deve iscriversi al RUNTS

            Il decreto conferma l’obbligo di iscrizione per tutte le tipologie di enti previste dal Codice del Terzo Settore:

            • Organizzazioni di volontariato (ODV)
            • Associazioni di promozione sociale (APS)
            • Enti filantropici
            • Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
            • Reti associative
            • Società di mutuo soccorso
            • Associazioni riconosciute e non riconosciute che svolgono prevalentemente attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017)

            Restano escluse dall’obbligo di iscrizione al RUNTS le associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD), che seguono una disciplina separata, salvo che svolgano anche attività di interesse generale tipiche degli ETS.

            Nuove scadenze 2026 per l’iscrizione

            Il decreto introduce scadenze stringenti per l’adeguamento degli enti già operativi:

            • Entro il 30 giugno 2026: gli enti già iscritti devono aggiornare lo statuto secondo i nuovi requisiti ministeriali
            • Entro il 30 settembre 2026: obbligo di deposito al RUNTS del bilancio 2025 conforme ai nuovi schemi contabili
            • Entro il 31 dicembre 2026: termine ultimo per la migrazione al RUNTS degli enti ancora iscritti nei vecchi registri regionali (ODV/APS)

            Per i nuovi enti costituiti dal 2026 in poi, l’iscrizione deve avvenire entro 60 giorni dalla costituzione, pena l’impossibilità di accedere alle agevolazioni fiscali e ai contributi pubblici.

            Documentazione richiesta per l’iscrizione

            Il decreto amplia l’elenco dei documenti obbligatori per l’iscrizione al RUNTS:

            1. Atto costitutivo e statuto conformi al Codice del Terzo Settore
            2. Elenco nominativo degli amministratori con dichiarazione di assenza di cause ostative (condanne penali, conflitti di interesse)
            3. Bilancio o rendiconto economico-finanziario dell’ultimo esercizio (se l’ente è già operativo)
            4. Elenco delle attività di interesse generale effettivamente svolte (art. 5 D.Lgs. 117/2017)
            5. Dichiarazione sostitutiva sul rispetto del divieto di distribuzione degli utili
            6. Certificazione contabile (per enti sopra 220.000 euro di entrate annue)
            7. Modello EAS (Enti Associativi) protocollato dall’Agenzia delle Entrate

            La documentazione deve essere presentata telematicamente attraverso il portale ufficiale del RUNTS (www.runts.it), con firma digitale del rappresentante legale.

            Requisiti Statutari Rafforzati per gli ETS

            Uno dei punti più rilevanti del decreto riguarda i requisiti statutari che gli enti del terzo settore devono rispettare per ottenere e mantenere l’iscrizione al RUNTS. Lo statuto deve ora contenere clausole obbligatorie più dettagliate su diversi aspetti della governance e della gestione.

            Clausole statutarie obbligatorie

            Il decreto impone che lo statuto contenga tassativamente le seguenti clausole:

            1. Indicazione delle attività di interesse generale svolte dall’ente (art. 5 D.Lgs. 117/2017), con specificazione delle modalità operative
            2. Assenza di scopo di lucro e divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve
            3. Obbligo di reinvestimento degli utili nelle attività istituzionali dell’ente
            4. Devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, liquidazione o estinzione, a favore di altri ETS o di finalità di interesse generale
            5. Disciplina delle modalità di ammissione e di esclusione degli associati, con criteri non discriminatori
            6. Diritti e obblighi degli associati, incluso il diritto di voto in assemblea
            7. Norme sulla trasparenza: obbligo di pubblicazione dello statuto, dei bilanci e degli elenchi degli amministratori sul sito web dell’ente (o, in mancanza, sul portale RUNTS)
            8. Criteri di democraticità nella gestione: un associato = un voto, indipendentemente dalla quota associativa versata
            9. Gratuità delle cariche associative: amministratori e sindaci operano a titolo gratuito (salvo rimborsi spese documentati)
            10. Incompatibilità e conflitti di interesse: regole per prevenire situazioni di conflitto tra cariche sociali e attività commerciali dell’ente

            Se lo statuto attuale non contiene anche una sola di queste clausole, l’ente deve modificarlo tramite delibera assembleare straordinaria e depositare il nuovo testo al RUNTS entro i 180 giorni previsti.

            Governance e democraticità: nuovi standard

            Il decreto rafforza il principio di democraticità nella gestione degli enti del terzo settore. In particolare:

            • L’assemblea degli associati deve riunirsi almeno una volta all’anno per approvare il bilancio
            • Gli amministratori devono essere eletti dall’assemblea con mandato non superiore a 4 anni (rinnovabile)
            • È vietata la cooptazione automatica di membri del consiglio direttivo senza passare per l’assemblea
            • Per enti con ricavi superiori a 1 milione di euro, è obbligatorio nominare un collegio sindacale o un revisore legale

            Queste regole mirano a garantire che gli enti del terzo settore siano effettivamente partecipati dai loro membri e non gestiti da ristrette cerchie di persone.

            Come modificare lo statuto

            Per adeguare lo statuto ai nuovi requisiti, gli enti devono seguire questi passaggi:

            1. Convocazione assemblea straordinaria con ordine del giorno “Modifica statuto per adeguamento al D.M. Ministero del Lavoro 2026”
            2. Approvazione modifiche con maggioranza qualificata (solitamente 2/3 degli associati presenti)
            3. Redazione verbale dell’assemblea, sottoscritto dal presidente e dal segretario
            4. Deposito telematico del nuovo statuto sul portale RUNTS, allegando il verbale assembleare
            5. Pubblicazione dello statuto aggiornato sul sito web dell’ente (se presente)

            Per le associazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica), la modifica statutaria deve essere autenticata da notaio e iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura.

            Bilancio e Trasparenza: Le Nuove Regole Contabili

            Un altro pilastro del decreto riguarda gli obblighi contabili e di trasparenza per gli enti del terzo settore. Il Ministero del Lavoro introduce nuovi schemi di bilancio differenziati per fasce di entrate, con l’obiettivo di garantire maggiore chiarezza e comparabilità dei dati economici degli ETS.

            Tre fasce di adempimenti contabili

            Il decreto suddivide gli enti in tre fasce in base alle entrate annue complessive, con obblighi crescenti:

            Fascia 1: Enti con entrate fino a 220.000 euro

            • Rendiconto semplificato entrate/uscite (rendiconto di cassa)
            • Registrazione cronologica delle operazioni su libro giornale di cassa
            • Deposito del rendiconto al RUNTS entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio
            • Nessun obbligo di revisione contabile esterna

            Fascia 2: Enti con entrate tra 220.000 e 1.000.000 di euro

            • Bilancio secondo schemi ministeriali (stato patrimoniale + rendiconto gestionale)
            • Nota integrativa con dettaglio delle attività istituzionali e commerciali
            • Relazione di missione sugli obiettivi raggiunti nell’anno
            • Revisione contabile volontaria (consigliata ma non obbligatoria)

            Fascia 3: Enti con entrate superiori a 1.000.000 di euro

            • Bilancio completo con allegati obbligatori
            • Revisione legale dei conti obbligatoria (collegio sindacale o revisore iscritto al Registro)
            • Relazione del collegio sindacale sul bilancio
            • Pubblicazione integrale del bilancio sul sito web e invio al RUNTS

            Questi schemi di bilancio sono scaricabili dal portale RUNTS e devono essere compilati obbligatoriamente secondo i modelli ministeriali. Non sono più accettati bilanci in forma libera.

            Obbligo di trasparenza e pubblicazione online

            Il decreto rafforza gli obblighi di trasparenza per tutti gli enti del terzo settore, indipendentemente dalla dimensione:

            • Gli enti devono pubblicare sul proprio sito web (se presente) o sul portale RUNTS: statuto, bilanci degli ultimi 3 anni, elenco degli amministratori con incarichi
            • Per enti con entrate superiori a 100.000 euro, è obbligatorio avere un sito web dedicato (non solo una pagina social)
            • Il bilancio sociale diventa obbligatorio per enti sopra i 500.000 euro di entrate, da depositare al RUNTS e pubblicare online

            La trasparenza è considerata dal decreto un prerequisito essenziale per mantenere la fiducia dei donatori e dei finanziatori pubblici.

            Scadenze per il deposito del bilancio 2025

            Il decreto introduce scadenze uniformi per il deposito dei bilanci al RUNTS:

            • Entro il 30 giugno 2026: deposito del bilancio/rendiconto 2025 per enti con esercizio coincidente con l’anno solare
            • Entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio: per enti con esercizio non coincidente con l’anno solare

            Il mancato deposito nei termini comporta la sospensione temporanea dell’iscrizione al RUNTS, con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali.

            Controlli e Sanzioni: Cosa Rischiano gli Enti Non Conformi

            Il decreto introduce un sistema di controlli periodici sul rispetto dei requisiti da parte degli enti del terzo settore iscritti al RUNTS. I controlli mirano a verificare la conformità degli statuti, la correttezza della contabilità, il rispetto del divieto di distribuzione degli utili e l’effettivo svolgimento delle attività di interesse generale dichiarate.

            Tipologie di controlli

            Il decreto prevede tre modalità di controllo:

            1. Controlli a campione annuali: ogni anno, almeno il 5% degli enti iscritti al RUNTS vengono sottoposti a verifica documentale (statuto, bilanci, verbali assemblee)
            2. Controlli mirati: su segnalazione di terzi (associati, creditori, pubbliche amministrazioni) o in presenza di anomalie emerse dall’analisi dei bilanci depositati
            3. Controlli d’ufficio: per enti che ricevono contributi pubblici superiori a 100.000 euro annui, è prevista una verifica automatica

            I controlli sono effettuati dagli uffici regionali del RUNTS, con possibilità di richiedere documentazione integrativa all’ente entro 30 giorni dalla richiesta.

            Sanzioni amministrative: la nuova scala

            Il decreto introduce una scala di sanzioni proporzionata alla gravità delle violazioni riscontrate:

            Violazioni lievi (sanzione: 1.000 – 5.000 euro)

            • Mancato aggiornamento tempestivo dello statuto
            • Ritardo nel deposito del bilancio (oltre 30 giorni dalla scadenza)
            • Mancata pubblicazione online di documenti obbligatori (statuto, bilanci)
            • Omessa comunicazione di variazioni di cariche sociali entro i termini

            Violazioni gravi (sanzione: 5.000 – 20.000 euro)

            • Statuto non conforme ai requisiti del Codice del Terzo Settore
            • Bilancio non redatto secondo gli schemi ministeriali
            • Mancata tenuta della contabilità secondo le norme
            • Omessa revisione legale (per enti sopra 1 milione di euro di entrate)

            Violazioni gravissime (sanzione: 20.000 – 50.000 euro + sospensione/cancellazione dal RUNTS)

            • Distribuzione occulta di utili (anche indiretta) a soci, amministratori o terzi
            • Svolgimento prevalente di attività commerciali non di interesse generale
            • Falsa dichiarazione su requisiti statutari o contabili in fase di iscrizione
            • Utilizzo improprio di contributi pubblici per finalità diverse da quelle previste

            Nei casi più gravi, il RUNTS può disporre la cancellazione d’ufficio dell’ente dal registro, con conseguente perdita immediata di tutte le agevolazioni fiscali e obbligo di restituzione dei contributi pubblici eventualmente percepiti negli ultimi 3 anni.

            Procedimento sanzionatorio: diritto di difesa

            Prima dell’applicazione di una sanzione, l’ente ha diritto a difendersi:

            1. Il RUNTS notifica all’ente la contestazione formale delle violazioni riscontrate
            2. L’ente ha 30 giorni per presentare memorie difensive e documentazione integrativa
            3. Il RUNTS valuta le controdeduzioni e decide entro 60 giorni
            4. In caso di sanzione, l’ente può presentare ricorso amministrativo al Ministero del Lavoro entro 30 giorni

            Solo dopo l’esito negativo del ricorso, la sanzione diventa definitiva e l’ente è tenuto a pagarla entro 90 giorni.

            Come Adeguarsi al Nuovo Decreto: Guida Pratica

            Per le associazioni, fondazioni e cooperative sociali che vogliono mettersi in regola con il nuovo decreto, ecco una guida operativa passo-passo per l’adeguamento completo.

            Step 1: Audit dello statuto attuale

            Il primo passo è verificare la conformità dello statuto vigente ai nuovi requisiti ministeriali. Scarica la checklist ufficiale dal portale RUNTS e confronta articolo per articolo.

            Clausole da verificare:

            • Elenco attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017) presente e dettagliato?
            • Divieto di distribuzione utili esplicito e senza eccezioni?
            • Devoluzione patrimonio in caso di scioglimento regolata?
            • Norme su trasparenza e pubblicazione documenti online presenti?
            • Criteri democratici (un associato = un voto) rispettati?
            • Gratuità delle cariche associative prevista?

            Se anche una sola clausola manca o è formulata in modo generico, lo statuto va modificato.

            Step 2: Convocazione assemblea straordinaria

            Redigi la convocazione assembleare con ordine del giorno specifico: “Modifica statuto per adeguamento al D.M. Ministero del Lavoro 2026 sul RUNTS”.

            Modalità di convocazione:

            • Preavviso di almeno 15 giorni dalla data dell’assemblea
            • Comunicazione tramite email certificata (PEC) o raccomandata a tutti gli associati
            • Allegare la bozza del nuovo statuto per consentire agli associati di valutarlo

            L’assemblea deve approvare le modifiche con maggioranza qualificata (solitamente 2/3 dei presenti), secondo quanto previsto dallo statuto attuale.

            Step 3: Aggiornamento della contabilità

            Parallelamente alla modifica statutaria, è necessario adeguare il sistema contabile ai nuovi schemi ministeriali.

            Azioni da compiere:

            1. Individuare la fascia di appartenenza in base alle entrate annue (vedi sopra)
            2. Scaricare i modelli di bilancio dal portale RUNTS
            3. Redigere il bilancio 2025 secondo i nuovi schemi (entro 30 settembre 2026)
            4. Per enti sopra 1 milione di euro: nominare collegio sindacale o revisore legale
            5. Predisporre la relazione di missione (per enti fascia 2 e 3)

            Se l’ente non ha competenze contabili interne, è consigliabile affidarsi a un commercialista specializzato in enti non profit.

            Step 4: Deposito al RUNTS

            Dopo l’approvazione delle modifiche statutarie, procedi con il deposito telematico sul portale RUNTS:

            1. Accedi al portale RUNTS con SPID o CIE del rappresentante legale
            2. Seleziona “Variazione dati ente” → “Modifica statuto”
            3. Carica il nuovo statuto in PDF/A firmato digitalmente
            4. Allega il verbale assembleare che approva le modifiche
            5. Paga l’imposta di bollo (16 euro) tramite PagoPA
            6. Invia la pratica e attendi la validazione da parte dell’ufficio RUNTS (tempi: 30-60 giorni)

            Una volta approvato il nuovo statuto, il RUNTS aggiorna automaticamente l’iscrizione dell’ente.

            Step 5: Presentazione Modello EAS aggiornato

            Entro 60 giorni dalla modifica statutaria, l’ente deve presentare all’Agenzia delle Entrate il Modello EAS aggiornato, comunicando le variazioni intervenute (attività svolte, codici ATECO, ecc.).

            Il Modello EAS si presenta telematicamente tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

            Step 6: Pubblicazione online dei documenti

            Infine, l’ente deve pubblicare sul proprio sito web (o, in mancanza, sul portale RUNTS):

            • Statuto aggiornato
            • Bilanci degli ultimi 3 anni
            • Elenco degli amministratori con relative cariche
            • Informazioni su come contattare l’ente

            La trasparenza è un requisito obbligatorio per mantenere l’iscrizione al RUNTS e le agevolazioni fiscali.

            Assistenza professionale: quando serve

            L’adeguamento al nuovo decreto richiede competenze giuridiche (per lo statuto) e contabili (per il bilancio). Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza dedicata agli enti del terzo settore per:

            • Analisi dello statuto e redazione delle modifiche necessarie
            • Predisposizione bilanci secondo i nuovi schemi ministeriali
            • Presentazione domanda RUNTS e gestione pratiche telematiche
            • Compilazione Modello EAS e dichiarazioni dei redditi
            • Consulenza fiscale su agevolazioni ETS e controlli

            📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

            Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la gestione fiscale e amministrativa di Associazioni Sportive Dilettantistiche. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

            Domande Frequenti su RUNTS e Decreto Ministero Lavoro

            Entro quando devo adeguare lo statuto al nuovo decreto?

            Gli enti gia iscritti al RUNTS hanno tempo fino al 30 giugno 2026 per aggiornare lo statuto secondo i nuovi requisiti ministeriali. Dopo tale data, gli enti non conformi rischiano la sospensione temporanea dall’iscrizione e la perdita delle agevolazioni fiscali.

            Quanto costa modificare lo statuto per adeguarlo al RUNTS?

            La modifica statutaria in se e gratuita (nessuna tassa di deposito al RUNTS). Tuttavia, per le associazioni riconosciute serve l’autentica notarile, con costi che vanno da 200 a 500 euro. Per le associazioni non riconosciute basta un verbale assembleare firmato digitalmente dal presidente, senza costi aggiuntivi. Consigliamo di farsi assistere da un commercialista per la verifica della conformita (costo: 300-600 euro).

            Cosa succede se non mi iscrivo al RUNTS entro le scadenze?

            Gli enti che non si iscrivono al RUNTS o non rispettano le scadenze di adeguamento perdono automaticamente lo status di Ente del Terzo Settore (ETS) e tutte le relative agevolazioni: esenzione IRES, detrazioni fiscali per donazioni, agevolazioni IMU e TARI. Inoltre, non possono piu accedere a contributi pubblici riservati agli ETS e rischiano sanzioni da 1.000 a 10.000 euro.

            Le associazioni sportive devono iscriversi al RUNTS?

            No. Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD e SSD) seguono una normativa separata e non devono iscriversi al RUNTS, salvo che svolgano anche attivita di interesse generale tipiche degli Enti del Terzo Settore (es. assistenza sociale, educazione, tutela ambiente). In quel caso, possono scegliere se iscriversi al RUNTS mantenendo anche il registro CONI.

            Il CAF puo aiutarmi con l’iscrizione al RUNTS e l’adeguamento al decreto?

            Si. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste enti del terzo settore, associazioni e cooperative sociali nell’intero processo di adeguamento: verifica conformita statuto, redazione modifiche statutarie, predisposizione bilanci secondo schemi ministeriali, presentazione domanda RUNTS, compilazione Modello EAS, gestione adempimenti fiscali. Contattaci per una consulenza personalizzata.


            Il nuovo decreto del Ministero del Lavoro sul RUNTS segna una tappa fondamentale per la regolamentazione degli enti del terzo settore in Italia. L’adeguamento ai requisiti statutari rafforzati, alle nuove regole contabili e al sistema di controlli è obbligatorio per mantenere lo status di ETS e accedere alle agevolazioni fiscali.

            Le associazioni, le fondazioni e le cooperative sociali devono agire entro le scadenze previste (30 giugno 2026 per lo statuto, 30 settembre 2026 per il bilancio 2025) per evitare sanzioni e la perdita dei benefici. L’iter di adeguamento richiede competenze specifiche in ambito giuridico e contabile: affidarsi a professionisti esperti è la scelta migliore per garantire la conformità.

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              Alexandra Bala
              04/09/2026
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              ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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              paolino servidio
              03/09/2026
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              Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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              Lady
              01/09/2026
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              Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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              Giulia Guida
              25/08/2026
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              Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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              Paola Zilli
              07/08/2026
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              Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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              Jacqueline B.
              06/08/2026
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              Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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              Maura Masutto
              06/08/2026
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              Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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              Issam Elhefnawi
              31/07/2026
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              Molto gentile
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              Sibongile Moyana
              30/07/2026
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              Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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              Sabrina Cirina
              23/07/2026
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              Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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