CAFDetrazioni Figli Genitori Separati: Come Si Dividono nel 2026Le detrazioni per i figli rappresentano una delle questioni piu delicate per i genitori separati o divorziati. Come si dividono nel 2026? Chi ha diritto alla detrazione e in che misura? Con l’introduzione dell’Assegno Unico Universale, le regole sono cambiate profondamente. In questa guida spieghiamo come funziona la ripartizione delle detrazioni figli separati in modo chiaro e con esempi pratici. Indice dei contenutiRegole generali sulle detrazioni figli separatiFigli sotto i 21 anni: Assegno UnicoFigli sopra i 21 anni: detrazioni IRPEFAffidamento condiviso vs esclusivoSpese per i figli: come si dividonoDomande frequentiConclusioneDetrazioni Figli Separati: Le Regole Generali nel 2026 Il sistema delle detrazioni per i figli a carico e stato profondamente riformato con l’introduzione dell’Assegno Unico nel 2022 e successivi aggiornamenti. Per i genitori separati, le regole nel 2026 prevedono due binari distinti in base all’eta del figlio: sotto i 21 anni si applica l’Assegno Unico, sopra i 21 anni restano le detrazioni IRPEF tradizionali. Per una visione completa di tutti gli aspetti fiscali, consulta la guida alla separazione e divorzio 2026.In entrambi i casi, il principio cardine e che le agevolazioni vanno ripartite tra i genitori in base al tipo di affidamento stabilito dal giudice. La regola di default e la divisione al 50%, ma esistono importanti eccezioni che vedremo nel dettaglio.Figli sotto i 21 Anni: Come Funziona l’Assegno Unico per Genitori Separati Per i figli fino a 20 anni (21 non compiuti), le detrazioni IRPEF tradizionali sono state completamente sostituite dall’Assegno Unico Universale. Questo e un contributo mensile erogato dall’INPS, il cui importo varia in base all’ISEE del nucleo familiare.In caso di affidamento condiviso, l’Assegno Unico viene ripartito al 50% tra i due genitori. Ciascun genitore riceve la propria meta direttamente dall’INPS sul proprio conto corrente. In alternativa, i genitori possono accordarsi per far versare l’intero importo a uno solo di loro, indicandolo nella domanda.L’ISEE di riferimento per il calcolo dell’importo e quello del nucleo familiare in cui si trova il figlio. Dopo la separazione, il figlio fa parte del nucleo del genitore con cui convive (genitore collocatario). Se il genitore collocatario ha un ISEE basso, l’importo dell’Assegno Unico sara piu elevato. Per capire come cambia l’ISEE, leggi ISEE dopo separazione.Figli sopra i 21 Anni: Detrazioni IRPEF tra Genitori Separati Per i figli dai 21 anni in su che risultano ancora fiscalmente a carico (reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro, o 4.000 euro fino a 24 anni), continuano ad applicarsi le detrazioni IRPEF tradizionali. L’importo base della detrazione e di 950 euro per ciascun figlio a carico.Per i genitori separati con affidamento condiviso, la detrazione viene divisa al 50%, quindi 475 euro a testa. Tuttavia, i genitori possono accordarsi per attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito piu alto, in modo da massimizzare il vantaggio fiscale complessivo della famiglia. Questa scelta va indicata nella dichiarazione dei redditi.Affidamento Condiviso vs Esclusivo: Differenze sulle DetrazioniIl tipo di affidamento stabilito dal giudice incide direttamente sulla ripartizione delle detrazioni. Ecco le principali differenze:Affidamento condiviso (bigenitoriale): detrazioni al 50% per ciascun genitore, salvo diverso accordo. E la situazione piu comuneAffidamento esclusivo: la detrazione spetta al 100% al genitore affidatarioAffidamento condiviso con accordo: i genitori possono concordare che il 100% vada al genitore con reddito piu altoE importante sapere che anche il genitore non collocatario (quello con cui il figlio non vive abitualmente) mantiene il diritto alla detrazione al 50% in caso di affidamento condiviso, a prescindere da quanto tempo il figlio trascorre con lui.Spese per i Figli nella Separazione: Come Si Dividono le Detrazioni Oltre alle detrazioni base, i genitori separati devono gestire la ripartizione delle spese detraibili sostenute per i figli. Le principali categorie sono:Spese mediche: detraibili al 19% per la quota eccedente 129,11 euroSpese scolastiche e universitarie: detraibili al 19% fino a 800 euro per le scuoleSpese sportive (5-18 anni): detraibili al 19% fino a 210 euroCanoni di locazione per studenti universitari fuori sedeIn caso di affidamento condiviso, ciascun genitore detrae le spese che ha effettivamente sostenuto. La regola generale prevede che le spese vengano ripartite al 50%, ma il giudice puo stabilire percentuali diverse in base ai redditi rispettivi. E essenziale conservare le ricevute intestate al genitore che effettua la detrazione.Domande Frequenti sulle Detrazioni Figli SeparatiPosso prendere il 100% delle detrazioni se l’altro genitore non lavora?Si, se l’altro genitore ha un reddito cosi basso da non poter usufruire della detrazione (incapienza fiscale), il 100% della detrazione puo essere attribuito al genitore con reddito. Questa possibilita va verificata caso per caso e indicata nella dichiarazione dei redditi.Come funziona per i figli di genitori non sposati che si separano?Le stesse regole valgono anche per i genitori non sposati (conviventi) che si separano. Le detrazioni si dividono al 50% in caso di affidamento condiviso e al 100% per il genitore affidatario in caso di affidamento esclusivo.Devo comunicare all’INPS la separazione per l’Assegno Unico?Si, e necessario aggiornare la domanda di Assegno Unico comunicando la separazione, in modo che l’INPS possa erogare le due quote separate ai due genitori. In caso contrario, l’intero importo continuerebbe ad essere versato al richiedente originario.ConclusioneLe detrazioni figli per genitori separati nel 2026 richiedono attenzione nella gestione, soprattutto per la distinzione tra Assegno Unico e detrazioni IRPEF. Il CAF Centro Fiscale di Udine puo aiutarti a ottimizzare la ripartizione delle detrazioni e a compilare correttamente la dichiarazione dei redditi. Contattaci al 0432 1638640 o su WhatsApp al 366 6018121.Giugno 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-08 09:00:002026-04-08 09:35:22Detrazioni Figli Genitori Separati: Come Si Dividono nel 2026
CAF, COLF E BADANTIBadante in nero 2026: rischi e sanzioniBadante in nero 2026: rischi e sanzioniUna badante in nero e una lavoratrice domestica senza regolare contratto e versamento contributi INPS. Si configura lavoro nero anche se: pagamento solo in contanti, assenza di buste …Indice dei contenutiCosa significa badante in neroSanzioni per il datore di lavoroRischi per la badanteControlli e accertamentiCome regolarizzare una badanteCosa significa badante in neroUna badante in nero e una lavoratrice domestica senza regolare contratto e versamento contributi INPS. Si configura lavoro nero anche se: pagamento solo in contanti, assenza di buste paga, nessuna comunicazione INPS. Sanzioni per il datore di lavoroIl datore che assume badanti in nero rischia: sanzioni da 1.800 a 10.800 euro per ogni lavoratore (maggiorate del 20% per recidiva), recupero contributi INPS non versati con interessi e more, maxi-sanzione 3.000-18.000 euro per omessa comunicazione obbligatoria. Rischi per la badanteLa badante in nero non ha: contributi pensione, NASpI in caso di cessazione, tutela malattia/infortunio, TFR. In caso di incidente domestico, nessuna copertura INAIL. Controlli e accertamentiI controlli avvengono tramite: Ispettorato del Lavoro, segnalazioni di vicini o parenti, accertamenti INPS. Anche una sola visita ispettiva puo far emergere il lavoro nero. Come regolarizzare una badantePer regolarizzare: comunicazione assunzione INPS entro 24 ore, stipula contratto CCNL, versamento contributi arretrati con sanzioni ridotte (se procedura volontaria), contattare CAF o consulente del lavoro per assistenza. Domande frequenti (FAQ)Quanto costa il servizio?Il CAF Centro Fiscale di Udine offre: gestione buste paga badanti 25 euro/mese, consulenza contrattuale 50 euro, assistenza pratiche INPS.Assistenza badanti – CAF Centro Fiscale UdineServizi completi per badanti e datori di lavoro: contratti, buste paga 25 euro/mese, pratiche INPS 50 euro. Prenota consulenza gratuita Giugno 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/11/colf-e-badanti-2.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-08 06:00:002026-03-17 19:04:57Badante in nero 2026: rischi e sanzioniCAFAssegno di Mantenimento: Tassazione e Deduzione 2026L’assegno di mantenimento e uno degli aspetti economici piu importanti della separazione e del divorzio. Ma come funziona la sua tassazione? Chi deve pagare le imposte e chi puo ottenere la deduzione fiscale? In questa guida analizziamo nel dettaglio le regole fiscali dell’assegno di mantenimento nel 2026, con esempi pratici e importi aggiornati per aiutarti a gestire correttamente la tua situazione tributaria. Indice dei contenutiCos’e l’assegno di mantenimentoTassazione dell’assegno di mantenimentoDeduzione per chi paga l’assegnoAssegno per i figli: regole diverseCome dichiarare l’assegno nel 730Esempi pratici di tassazioneDomande frequentiConclusioneCos’e l’Assegno di Mantenimento e Come Funziona L’assegno di mantenimento e la somma periodica che un coniuge versa all’altro dopo la separazione, con lo scopo di garantire un tenore di vita adeguato a chi si trova in condizioni economiche piu deboli. L’importo viene stabilito dal giudice in sede di separazione, tenendo conto del reddito di entrambi i coniugi, della durata del matrimonio e del contributo dato da ciascuno alla vita familiare.E fondamentale distinguere tra l’assegno per il coniuge e l’assegno per i figli: le regole fiscali sono completamente diverse. L’assegno per il coniuge ha rilevanza fiscale sia per chi lo paga sia per chi lo riceve, mentre quello per i figli e fiscalmente neutro. Per una panoramica completa su tutti gli aspetti fiscali della separazione, consulta la nostra guida completa alla separazione e divorzio 2026.Tassazione dell’Assegno di Mantenimento: Chi Paga le Imposte La tassazione dell’assegno di mantenimento segue un principio chiaro: l’assegno e considerato reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per chi lo riceve (articolo 50, comma 1, lettera i del TUIR). Questo significa che il coniuge beneficiario deve includerlo nella propria dichiarazione dei redditi e pagare l’IRPEF secondo le aliquote ordinarie.Le aliquote IRPEF 2026 applicabili sono:23% fino a 28.000 euro di reddito35% da 28.001 a 50.000 euro43% oltre 50.000 euroSe ad esempio una ex moglie riceve un assegno di mantenimento di 12.000 euro annui e non ha altri redditi, pagherebbe un’IRPEF di circa 2.760 euro (23% di 12.000), al netto delle detrazioni spettanti. Se invece ha gia un reddito da lavoro di 25.000 euro, l’assegno si somma portando il reddito complessivo a 37.000 euro, con una tassazione marginale al 35% sulla parte eccedente.Deduzione Fiscale per Chi Paga l’Assegno di Mantenimento Per il coniuge obbligato al versamento, l’assegno di mantenimento e interamente deducibile dal reddito complessivo (articolo 10, comma 1, lettera c del TUIR). La deduzione e diversa dalla detrazione: l’importo viene sottratto dal reddito lordo prima del calcolo dell’imposta, riducendo la base imponibile.Per beneficiare della deduzione, devono essere rispettate queste condizioni:L’assegno deve essere stabilito dal giudice o dall’accordo di separazione omologatoI pagamenti devono essere tracciabili (bonifico, assegno bancario)Deve trattarsi dell’assegno per il coniuge, non per i figliL’importo deducibile e quello effettivamente versato, fino al massimo stabilito dal giudiceFacciamo un esempio pratico. Se Paolo guadagna 50.000 euro lordi e versa un assegno di mantenimento di 8.000 euro all’ex moglie, il suo reddito imponibile scende a 42.000 euro. Il risparmio fiscale e di circa 2.800 euro (considerando l’aliquota marginale del 35%).Assegno di Mantenimento per i Figli: Regole Fiscali Diverse Le somme destinate al mantenimento dei figli seguono un regime fiscale completamente diverso. L’assegno per i figli non e deducibile per chi lo paga e non e tassabile per chi lo riceve. Si tratta di una regola importante che incide notevolmente sulla pianificazione fiscale dopo la separazione.Un problema pratico frequente si presenta quando il provvedimento del giudice fissa un importo unico senza distinguere la quota per il coniuge da quella per i figli. In questo caso, secondo la giurisprudenza consolidata, l’intera somma e considerata destinata ai figli e quindi non deducibile. Per questo motivo, e sempre consigliabile chiedere al giudice di specificare separatamente le due componenti nell’accordo di separazione. Per le regole sulle detrazioni figli genitori separati, consulta la guida dedicata.Come Dichiarare l’Assegno di Mantenimento nel 730La corretta compilazione della dichiarazione dei redditi e fondamentale per evitare errori e sanzioni. Ecco come procedere per entrambi i coniugi.Chi riceve l’assegno deve indicare l’importo percepito nella Sezione I del Quadro C (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), utilizzando il codice 4. Non e necessaria alcuna certificazione da parte dell’ex coniuge, ma e consigliabile conservare le ricevute dei bonifici.Chi paga l’assegno indica l’importo nel Quadro E, Sezione II (oneri deducibili), al rigo E22. Deve specificare il codice fiscale dell’ex coniuge beneficiario e l’importo annuo effettivamente versato. E fondamentale conservare tutta la documentazione dei pagamenti per almeno 5 anni.Esempi Pratici di Tassazione dell’Assegno di Mantenimento Vediamo alcuni esempi concreti per capire l’impatto fiscale dell’assegno di mantenimento in diverse situazioni.Esempio 1 – Reddito medio: Anna ha un reddito da lavoro di 30.000 euro e riceve un assegno di 6.000 euro. Il suo reddito complessivo sale a 36.000 euro, con un’IRPEF aggiuntiva sull’assegno di circa 2.100 euro (35% sulla parte eccedente i 28.000 euro).Esempio 2 – Solo assegno: Francesca non ha redditi propri e riceve un assegno di 15.000 euro. L’IRPEF sara di circa 3.450 euro (23% di 15.000), ma grazie alle detrazioni per redditi assimilati il carico effettivo sara inferiore.Esempio 3 – Deduzione: Marco guadagna 60.000 euro e versa 10.000 euro di assegno. Il suo reddito imponibile scende a 50.000 euro, con un risparmio fiscale di circa 4.300 euro (aliquota marginale 43%).Domande Frequenti sull’Assegno di MantenimentoL’assegno divorzile ha le stesse regole fiscali?Si, l’assegno divorzile (stabilito dopo il divorzio) segue le stesse regole fiscali dell’assegno di mantenimento in separazione: e deducibile per chi lo paga e tassabile come reddito assimilato per chi lo riceve.L’assegno una tantum e deducibile?No, l’assegno una tantum (versamento in un’unica soluzione al posto dell’assegno periodico) non e deducibile dal reddito di chi lo paga e non e tassabile per chi lo riceve. La deducibilita e riservata esclusivamente ai versamenti periodici.Cosa succede se non pago l’assegno?Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento comporta conseguenze sia civili (esecuzione forzata, pignoramento dello stipendio) sia penali (reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, art. 570 c.p.). Sul piano fiscale, non si puo dedurre cio che non e stato effettivamente versato.ConclusioneLa tassazione dell’assegno di mantenimento e un aspetto cruciale da considerare nella separazione e nel divorzio. Capire chi deve dichiarare cosa e come ottenere la deduzione fiscale puo fare una differenza significativa sul bilancio familiare. Il CAF Centro Fiscale di Udine e a disposizione per assisterti nella compilazione della dichiarazione dei redditi e nella gestione di tutti gli aspetti fiscali post-separazione. Contattaci al 0432 1638640 o su WhatsApp al 366 6018121.Giugno 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-07 09:00:002026-04-08 09:35:21Assegno di Mantenimento: Tassazione e Deduzione 2026CAFSeparazione e Divorzio: Aspetti Fiscali e Agevolazioni 2026La separazione e il divorzio non rappresentano soltanto una fase emotivamente complessa, ma comportano anche importanti conseguenze fiscali che e fondamentale conoscere per tutelare i propri interessi economici. Quando una coppia decide di separarsi, cambiano radicalmente le regole su tassazione, detrazioni, ISEE e agevolazioni a cui si ha diritto. In questa guida completa analizziamo tutti gli aspetti fiscali della separazione e del divorzio nel 2026, dalle imposte sull’assegno di mantenimento alla ripartizione delle detrazioni per i figli, passando per le esenzioni previste dalla legge italiana. Indice dei contenutiAspetti fiscali della separazione e del divorzioAssegno di mantenimento: chi paga le tasseDetrazioni per i figli dopo la separazioneISEE dopo la separazione: come cambiaCasa coniugale: IMU e diritto di abitazioneEsenzioni da imposta di bollo e registroAgevolazioni prima casa nella separazioneTrasferimenti patrimoniali tra coniugiAssegno Unico per genitori separatiDichiarazione dei redditi dopo la separazioneDomande frequentiConclusioneAspetti Fiscali della Separazione e del Divorzio: Panoramica 2026 Quando una coppia affronta la separazione o il divorzio, il quadro fiscale subisce modifiche profonde che riguardano praticamente ogni aspetto della vita economica. Il legislatore italiano ha previsto un sistema articolato di regole che disciplinano le conseguenze tributarie della fine del matrimonio, con l’obiettivo di garantire equita tra i coniugi e tutela per i figli.Gli aspetti fiscali della separazione e del divorzio nel 2026 si possono raggruppare in cinque macro-aree fondamentali. La prima riguarda il trattamento dell’assegno di mantenimento, che e deducibile dal reddito per chi lo versa e costituisce reddito imponibile per chi lo riceve. La seconda area coinvolge le detrazioni per i figli a carico, che vengono ripartite tra i genitori secondo regole precise stabilite dal giudice o dall’accordo di separazione. La terza riguarda l’ISEE, il cui calcolo cambia radicalmente dopo la separazione perche il nucleo familiare si modifica. La quarta area tocca la casa coniugale e le relative imposte, in particolare l’IMU. Infine, la quinta riguarda le esenzioni fiscali che la legge riconosce per tutti gli atti legati alla separazione e al divorzio.Conoscere queste regole e essenziale per evitare errori nella dichiarazione dei redditi e per sfruttare tutte le agevolazioni disponibili. Vediamo nel dettaglio ciascun aspetto.Assegno di Mantenimento: Tassazione e Deduzione L’assegno di mantenimento rappresenta uno degli aspetti fiscali piu rilevanti della separazione e del divorzio. Si tratta dell’importo che un coniuge versa all’altro per garantire il mantenimento del tenore di vita, e il suo trattamento fiscale segue regole ben precise stabilite dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).Per il coniuge che paga l’assegno di mantenimento, la somma e interamente deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del TUIR. Questo significa che l’importo versato viene sottratto dal reddito lordo prima del calcolo dell’IRPEF, con un risparmio fiscale significativo. Ad esempio, se Marco guadagna 40.000 euro lordi e versa un assegno di mantenimento di 6.000 euro annui alla ex moglie, il suo reddito imponibile scende a 34.000 euro, con un risparmio di imposta che puo superare i 2.000 euro.Per il coniuge che riceve l’assegno, invece, la somma costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e va dichiarata nel modello 730 o nel modello Redditi PF. E importante sottolineare che questa regola vale solo per l’assegno destinato al coniuge: le somme destinate specificamente al mantenimento dei figli non sono ne deducibili per chi le paga ne tassabili per chi le riceve.Un aspetto fondamentale e che la deducibilita dell’assegno richiede che l’importo sia stabilito dal giudice con provvedimento dell’autorita giudiziaria o nell’accordo di separazione omologato. Le somme versate volontariamente, senza un provvedimento del giudice, non sono deducibili. Per approfondire questo tema, leggi la nostra guida dedicata sull’assegno di mantenimento: tassazione e deduzione 2026.Detrazioni per i Figli dopo la Separazione La ripartizione delle detrazioni per i figli a carico e una questione centrale per i genitori separati o divorziati. Con l’introduzione dell’Assegno Unico Universale, le regole sono cambiate significativamente, e nel 2026 il sistema prevede una distinzione netta in base all’eta dei figli.Per i figli fino a 20 anni, le detrazioni IRPEF tradizionali sono state sostituite dall’Assegno Unico, che viene erogato direttamente dall’INPS. In caso di affidamento condiviso (la situazione piu comune), l’assegno viene ripartito al 50% tra i due genitori, salvo diverso accordo. Se i genitori raggiungono un’intesa, possono decidere che l’intero importo venga versato a uno solo di loro.Per i figli dai 21 anni in su (se ancora a carico), restano in vigore le detrazioni fiscali IRPEF classiche. In caso di affidamento condiviso, queste detrazioni spettano nella misura del 50% a ciascun genitore. Tuttavia, i genitori possono accordarsi affinche la detrazione al 100% sia attribuita al genitore con il reddito complessivo piu elevato, per massimizzare il vantaggio fiscale della famiglia. Scopri tutti i dettagli nella guida detrazioni figli genitori separati 2026.ISEE dopo la Separazione: Come Cambia il Nucleo Familiare L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e lo strumento fondamentale per accedere a bonus, agevolazioni e prestazioni sociali. Dopo la separazione, il calcolo dell’ISEE cambia in modo significativo perche si modifica la composizione del nucleo familiare.Con la separazione legale (omologata dal tribunale o dalla negoziazione assistita), i due ex coniugi formano nuclei familiari distinti. Questo significa che i redditi e i patrimoni dell’ex coniuge non vengono piu conteggiati nel calcolo dell’ISEE, con un potenziale abbassamento significativo dell’indicatore. Un ISEE piu basso puo dare accesso a bonus e agevolazioni altrimenti non spettanti.Attenzione pero: e fondamentale che la separazione sia effettiva e formale. La semplice separazione di fatto, senza un provvedimento giudiziario, non e sufficiente per dividere il nucleo familiare ai fini ISEE. I figli minori restano nel nucleo del genitore con cui convivono, mentre per i figli maggiorenni non conviventi e non sposati, sotto i 26 anni, fanno parte del nucleo del genitore con cui risultano residenti. Per capire nel dettaglio tutte le casistiche, consulta la guida ISEE dopo separazione: come cambia il nucleo familiare.Casa Coniugale: IMU e Diritto di Abitazione La casa coniugale rappresenta spesso il bene di maggior valore nella separazione e nel divorzio, e il suo trattamento fiscale merita un’attenzione particolare, soprattutto per quanto riguarda l’IMU (Imposta Municipale Unica).Quando il giudice assegna la casa coniugale a uno dei coniugi (tipicamente il genitore collocatario dei figli), questo coniuge ottiene il cosiddetto diritto di abitazione. Ai fini IMU, l’immobile assegnato come abitazione principale e esente dal pagamento dell’IMU, a condizione che il coniuge assegnatario vi abbia la residenza e la dimora abituale. Questa esenzione si applica anche se l’immobile e di proprieta esclusiva dell’altro coniuge.Il coniuge proprietario che non risiede piu nell’immobile, invece, non deve pagare l’IMU su quella casa (perche grava sull’assegnatario in quanto titolare del diritto di abitazione). Tuttavia, se possiede altri immobili, su quelli dovra pagare l’IMU ordinaria, senza poter beneficiare dell’esenzione per abitazione principale. Un aspetto importante riguarda il caso in cui la casa sia in comproprieta: l’esenzione IMU spetta comunque interamente al coniuge assegnatario per l’intera quota. Per tutti i dettagli, leggi l’approfondimento sulla casa coniugale nella separazione: IMU e diritto di abitazione.Esenzioni da Imposta di Bollo e Registro per Atti di SeparazioneUna delle agevolazioni fiscali piu importanti previste per la separazione e il divorzio e l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili. Questa esenzione e prevista dall’articolo 19 della Legge n. 74/1987 e rappresenta un beneficio economico significativo.In pratica, tutti gli atti necessari per formalizzare la separazione o il divorzio sono completamente esenti da imposte. Questo include le sentenze del tribunale, gli accordi di negoziazione assistita, le convenzioni di separazione consensuale e tutti i documenti accessori. L’esenzione si estende anche ai trasferimenti immobiliari e patrimoniali tra coniugi che avvengono nell’ambito dell’accordo di separazione, un vantaggio fiscale che puo valere migliaia di euro.La Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno nel tempo ampliato l’ambito di applicazione di questa esenzione, riconoscendola anche per gli atti compiuti dopo la separazione ma comunque collegati alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi. Scopri tutte le esenzioni nella guida agevolazioni fiscali separazione e divorzio 2026.Agevolazioni Prima Casa nella Separazione Le agevolazioni prima casa nella separazione meritano un’analisi approfondita perche la normativa prevede regole speciali per i coniugi che si separano. In circostanze normali, chi possiede gia un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa non potrebbe acquistarne un altro con gli stessi benefici senza prima vendere il primo. Nella separazione, invece, esistono importanti eccezioni.Se nell’accordo di separazione un coniuge cede all’altro la propria quota dell’immobile acquistato come prima casa, non si verifica la decadenza dalle agevolazioni, anche se non sono trascorsi i 5 anni dall’acquisto. Inoltre, il coniuge che cede la propria quota puo acquistare un nuovo immobile beneficiando nuovamente delle agevolazioni prima casa, purche rispetti i requisiti previsti dalla legge (residenza, assenza di altri immobili nel comune, ecc.).Questo meccanismo e particolarmente vantaggioso dal punto di vista fiscale: il trasferimento nell’ambito della separazione e esente da imposte (come visto sopra), e il coniuge cedente puo riacquistare con le agevolazioni prima casa, risparmiando sull’imposta di registro (2% anziche 9%) o sull’IVA (4% anziche 10%).Trasferimenti Patrimoniali tra ConiugiNell’ambito della separazione e del divorzio, e frequente che i coniugi debbano regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso trasferimenti di beni. La legge italiana prevede un regime fiscale molto favorevole per queste operazioni, con l’obiettivo di agevolare la risoluzione pacifica delle questioni economiche.I trasferimenti immobiliari tra coniugi effettuati in esecuzione degli accordi di separazione o divorzio sono esenti da tutte le imposte: registro, ipotecaria, catastale, bollo e ogni altra tassa. Questo vale sia per il trasferimento della piena proprieta che per la cessione di quote di comproprieta. Ad esempio, se Luca trasferisce alla ex moglie Giulia la sua quota del 50% dell’appartamento coniugale come parte dell’accordo di separazione, l’operazione e completamente esente da imposte.Anche i trasferimenti di beni mobili (conti correnti, titoli, veicoli) godono della stessa esenzione quando sono disposti nell’accordo di separazione. E importante tuttavia che questi trasferimenti risultino espressamente dall’accordo omologato o dalla sentenza del tribunale, per poter beneficiare dell’esenzione fiscale.Assegno Unico per Genitori Separati nel 2026 L’Assegno Unico Universale e la prestazione economica erogata dall’INPS per i figli a carico fino a 21 anni. Per i genitori separati o divorziati, la gestione dell’Assegno Unico segue regole specifiche che e importante conoscere per non perdere il beneficio.In caso di affidamento condiviso, l’Assegno Unico viene ripartito al 50% tra i due genitori, con pagamento diretto a ciascuno. Se i genitori sono d’accordo, possono richiedere che l’intero importo sia erogato a uno solo di loro, indicandolo nella domanda. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta al 100% al genitore affidatario.Un aspetto importante riguarda l’ISEE di riferimento per il calcolo dell’importo. L’Assegno Unico viene calcolato sull’ISEE del nucleo familiare del figlio. Dopo la separazione, il figlio fa parte del nucleo del genitore con cui convive, quindi l’ISEE di riferimento sara quello di quel nucleo. Se l’ISEE non viene presentato, l’assegno viene erogato nell’importo minimo previsto dalla normativa.Dichiarazione dei Redditi dopo la SeparazioneDopo la separazione, ciascun coniuge presenta la propria dichiarazione dei redditi individualmente. Non e piu possibile presentare il 730 congiunto, che presuppone lo stato di coniugi non separati legalmente. Questo cambiamento comporta diverse conseguenze pratiche.Il coniuge che riceve l’assegno di mantenimento deve dichiararlo nella sezione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente del modello 730 o Redditi PF. Il coniuge che versa l’assegno lo indica nella sezione degli oneri deducibili, specificando il codice fiscale dell’ex coniuge e l’importo annuo versato. E fondamentale conservare le ricevute dei bonifici o degli altri mezzi di pagamento tracciabili come prova dei versamenti effettuati.Per quanto riguarda le spese detraibili dei figli (spese mediche, scolastiche, sportive), queste devono essere ripartite tra i genitori in base alla percentuale di spettanza delle detrazioni. In caso di affidamento condiviso al 50%, ciascun genitore detrae la propria meta delle spese sostenute. Il CAF Centro Fiscale puo assisterti nella corretta compilazione della dichiarazione dopo la separazione.Domande Frequenti su Separazione e Divorzio: Aspetti Fiscali L’assegno di mantenimento per i figli e deducibile?No, l’assegno di mantenimento per i figli non e deducibile dal reddito di chi lo versa e non e tassabile per chi lo riceve. La deducibilita riguarda esclusivamente l’assegno destinato al coniuge. Se il provvedimento del giudice stabilisce un importo unico senza distinguere la quota per il coniuge da quella per i figli, l’intera somma e considerata non deducibile.Dopo la separazione posso fare il 730 congiunto?No, dopo la separazione legale non e piu possibile presentare il 730 congiunto. Ciascun ex coniuge deve presentare la propria dichiarazione individuale. Il 730 congiunto e riservato ai coniugi non legalmente separati.Chi paga l’IMU sulla casa coniugale dopo la separazione?L’IMU sulla casa coniugale assegnata dal giudice e a carico del coniuge assegnatario, in quanto titolare del diritto di abitazione. Tuttavia, se la casa e utilizzata come abitazione principale, e esente da IMU. Il coniuge proprietario non assegnatario non deve pagare IMU su quell’immobile.Come si divide l’Assegno Unico tra genitori separati?In caso di affidamento condiviso, l’Assegno Unico viene ripartito al 50% tra i genitori, con pagamento diretto a ciascuno. I genitori possono accordarsi per il versamento integrale a uno solo. In caso di affidamento esclusivo, spetta al 100% al genitore affidatario.La separazione di fatto modifica il nucleo ISEE?No, la separazione di fatto non modifica il nucleo familiare ai fini ISEE. Per ottenere nuclei familiari distinti e necessaria la separazione legale (omologata dal tribunale, tramite negoziazione assistita o accordo in Comune). Solo con un provvedimento formale i due ex coniugi risultano in nuclei separati.I trasferimenti immobiliari nella separazione pagano imposte?No, i trasferimenti immobiliari tra coniugi disposti nell’ambito dell’accordo di separazione o divorzio sono completamente esenti da imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, ai sensi dell’articolo 19 della Legge 74/1987.Conclusione: Affrontare gli Aspetti Fiscali con il Giusto SupportoLa separazione e il divorzio comportano una serie di conseguenze fiscali che e fondamentale conoscere e gestire correttamente. Dall’assegno di mantenimento alle detrazioni per i figli, dall’ISEE all’IMU sulla casa coniugale, ogni aspetto richiede attenzione per evitare errori nella dichiarazione dei redditi e per non perdere le agevolazioni spettanti.Le esenzioni fiscali previste dalla legge per gli atti di separazione e divorzio rappresentano un importante vantaggio economico, cosi come le regole speciali per le agevolazioni prima casa e i trasferimenti patrimoniali. Tuttavia, applicare correttamente queste norme richiede competenza e esperienza specifica.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza qualificata per tutti gli aspetti fiscali della separazione e del divorzio. I nostri operatori possono aiutarti con la compilazione della dichiarazione dei redditi, il calcolo dell’ISEE post-separazione e la verifica delle agevolazioni a cui hai diritto. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per prenotare un appuntamento presso la nostra sede in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, a Udine.Giugno 6, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-06 09:00:002026-04-08 09:35:20Separazione e Divorzio: Aspetti Fiscali e Agevolazioni 2026CAF, IMU, TASI E MODELLO F24Acconto IMU 2026: scadenza 16 giugno, calcolo, aliquote e versamento F24Indice dei contenutiAcconto IMU 2026: la scadenza del 16 giugnoChi deve pagare l’acconto IMU 2026Esenzioni e riduzioni IMU 2026Come si calcola l’acconto IMU 2026Aliquote IMU 2026: base nazionale e variazioni comunaliCodici tributo F24 per il versamento dell’IMU 2026Esempio pratico: acconto IMU 2026 a UdineRavvedimento operoso se paghi l’IMU in ritardoDomande frequenti sull’acconto IMU 2026L’acconto IMU 2026 è una delle scadenze fiscali più importanti dell’anno per chi possiede immobili in Italia. Il prossimo 16 giugno 2026 milioni di proprietari dovranno versare la prima rata dell’Imposta Municipale Propria, pari al 50% dell’imposta annuale dovuta. Riguarda seconde case, fabbricati commerciali, terreni edificabili, capannoni e in alcuni casi anche immobili di lusso adibiti ad abitazione principale.In questa guida pratica vediamo nel dettaglio come calcolare l’acconto IMU 2026, quali sono le aliquote IMU 2026 applicabili, i codici tributo F24 da usare per il pagamento, le esenzioni previste e un esempio concreto per il Comune di Udine. Se hai dubbi su quanto devi versare, alla fine trovi l’invito a richiedere assistenza al CAF Centro Fiscale di Udine, che si occupa di calcolo e compilazione del modello F24 sia in sede che online.Acconto IMU 2026: la scadenza del 16 giugnoLa scadenza dell’acconto IMU 2026 è fissata per martedì 16 giugno 2026. Si tratta della prima delle due rate previste dalla legge: l’acconto a giugno e il saldo entro il 16 dicembre 2026. La regola generale è semplice: con l’acconto si versa il 50% dell’imposta annuale, calcolato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune nell’anno precedente. A dicembre, invece, si conguaglierà la differenza tenendo conto delle eventuali nuove aliquote 2026 approvate dal Comune entro il 28 ottobre.Questa regola è importante per evitare confusione: a giugno si paga sempre sulle aliquote 2025, anche se l’anno d’imposta è il 2026. Solo a dicembre si applicheranno le aliquote definitive del 2026, recuperando o restituendo eventuali differenze. Chi preferisce semplificare può anche versare l’intera IMU annuale in un’unica soluzione entro il 16 giugno, ma in questo caso si rinuncia alla possibilità di aggiornare i conti a fine anno.L’IMU si paga esclusivamente tramite modello F24, compilabile in forma cartacea (banca, posta) oppure telematica (home banking, portale Agenzia Entrate, intermediari abilitati come il CAF). Non sono ammessi altri canali di pagamento: niente bonifico diretto al Comune, niente bollettino postale. Solo F24, con i corretti codici tributo che vedremo più avanti. Chi deve pagare l’acconto IMU 2026L’acconto IMU 2026 riguarda tutti i soggetti che, al 1° gennaio 2026, risultano titolari di un diritto reale su un immobile soggetto all’imposta. Più precisamente, sono tenuti al versamento:i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli;i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;il locatario di immobili concessi in leasing (dalla data della stipula del contratto);il concessionario di aree demaniali;il coniuge superstite che ha ricevuto il diritto di abitazione per legge sulla casa coniugale.Un punto fondamentale dell’IMU prima casa 2026 è l’esenzione generale: chi possiede un’abitazione principale non di lusso non paga l’IMU. Le categorie catastali esentate sono tutte tranne A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi storici). Quindi se vivi nella tua casa di residenza in categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 o A/7, non devi versare nulla. L’esenzione si estende anche alle pertinenze (cantina, garage, soffitta) classificate C/2, C/6 o C/7, ma solo una per categoria.Diverso il discorso per la IMU seconda casa: qui l’imposta è sempre dovuta, indipendentemente dal fatto che sia una casa vacanza, un appartamento dato in affitto, una casa ereditata o un immobile sfitto. In caso di comproprietà, ogni comproprietario paga la propria quota in base alla percentuale di possesso e ai mesi dell’anno in cui è stato titolare. Ad esempio, se due fratelli ereditano una seconda casa al 50% ciascuno, ognuno pagherà metà dell’imposta totale. Esenzioni e riduzioni IMU 2026Oltre all’esenzione per l’abitazione principale non di lusso, la normativa prevede diverse casistiche di esenzione e riduzione dell’IMU. Conoscerle è importante perché permette di non pagare imposte che non sono dovute. Vediamo le principali.Immobili totalmente esentiAbitazione principale non di lusso (categorie A/2-A/7) e relative pertinenze;Terreni agricoli situati in zone montane o di collina svantaggiate;Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola;Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola;Immobili di interesse storico, artistico o culturale destinati a uso non commerciale;Fabbricati destinati a uso esclusivamente religioso da enti ecclesiastici;Immobili occupati abusivamente, a condizione che il proprietario abbia presentato regolare denuncia all’autorità giudiziaria.Casi di riduzione del 50% della base imponibileIn alcune situazioni la legge consente di dimezzare la base imponibile IMU, riducendo così sensibilmente l’importo da versare:Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, previa perizia tecnica;Fabbricati di interesse storico o artistico riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 42/2004;Unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), con contratto registrato e a condizione che il comodante possieda massimo un altro immobile destinato a propria abitazione principale nello stesso Comune.Riduzione del 25% per gli immobili in locazione a canone concordatoPer gli immobili concessi in locazione a canone concordato (legge 431/1998) l’imposta è ridotta al 75% (sconto del 25%). È una misura pensata per incentivare i proprietari a praticare canoni calmierati, soprattutto nelle aree ad alta tensione abitativa. Come si calcola l’acconto IMU 2026Il calcolo IMU 2026 segue una formula precisa che parte dalla rendita catastale dell’immobile (per i fabbricati) o dal reddito dominicale (per i terreni). La rendita catastale è il valore fiscale attribuito dal Catasto e si trova sulla visura catastale. Vediamo passo passo come si arriva all’importo da versare.Passaggio 1: rivalutazione della rendita catastaleIl primo step è rivalutare la rendita catastale del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni. È un coefficiente fisso previsto dalla legge che serve ad aggiornare il valore catastale all’inflazione. In pratica, se la rendita catastale del tuo appartamento è 600 euro, la rendita rivalutata sarà 600 × 1,05 = 630 euro.Passaggio 2: applicazione del moltiplicatore catastaleAl valore rivalutato si applica un moltiplicatore che varia in base alla categoria catastale dell’immobile. Il risultato è la base imponibile IMU su cui poi calcolare l’imposta. I principali moltiplicatori sono:160 per fabbricati abitativi (categoria A, escluso A/10), pertinenze (C/2, C/6, C/7) e magazzini;140 per collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici (categoria B) e laboratori (C/3, C/4, C/5);80 per banche, uffici e studi privati (A/10 e D/5);65 per immobili a destinazione produttiva categoria D (esclusi D/5);55 per negozi e botteghe (C/1);135 per terreni agricoli (sul reddito dominicale rivalutato del 25%).Continuando l’esempio precedente, se la rendita catastale rivalutata è 630 euro e l’immobile è in categoria A/3 (abitazione di tipo economico), la base imponibile IMU sarà 630 × 160 = 100.800 euro. Questo è il valore fiscale dell’immobile ai fini IMU, da non confondere con il valore di mercato.Passaggio 3: applicazione dell’aliquota comunaleSulla base imponibile si applica l’aliquota IMU 2026 deliberata dal Comune. La formula completa è quindi:IMU annuale = Rendita catastale × 1,05 × Moltiplicatore × Aliquota comunaleUna volta ottenuta l’IMU annuale, per calcolare l’acconto IMU 2026 basta dividere per due: a giugno si versa il 50% dell’imposta totale. Il risultato va inoltre proporzionato ai mesi di possesso: se hai posseduto l’immobile per meno di 12 mesi (ad esempio l’hai ereditato a marzo o venduto a settembre), devi calcolare l’IMU solo per i mesi in cui sei stato proprietario. Si considera il mese intero se il possesso supera i 15 giorni. Aliquote IMU 2026: base nazionale e variazioni comunaliLe aliquote IMU 2026 non sono uguali in tutti i Comuni d’Italia. La legge fissa un’aliquota base nazionale dello 0,86% (8,6 per mille), ma ogni Comune ha il potere di aumentarla fino a un massimo dell’1,06% (10,6 per mille) o di ridurla, anche fino allo zero. Per questo è fondamentale verificare la delibera del proprio Comune prima di fare il calcolo.Per l’acconto del 16 giugno 2026, come abbiamo già detto, si applicano le aliquote già deliberate nel 2025. Solo entro fine ottobre 2026 il Comune potrà pubblicare le nuove aliquote in vigore per l’anno corrente, di cui si terrà conto in sede di saldo a dicembre. Vediamo le principali aliquote di riferimento:Aliquota base fabbricati: 0,86% (modificabile dai Comuni tra 0% e 1,06%);Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9): 0,50% di base, fino allo 0,60% nei Comuni che decidono di aumentarla, con detrazione di 200 euro;Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola: 0,10% (riducibile fino allo zero, mai aumentabile);Fabbricati merce (costruiti dall’impresa per la vendita e non locati): esenti dal 2022;Immobili categoria D (capannoni industriali, alberghi): 0,86% di cui 0,76% destinato allo Stato e la parte eccedente al Comune.Le delibere comunali sono pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella sezione dedicata alla fiscalità locale. Per essere efficaci nell’anno in corso, devono essere approvate entro il 28 ottobre e pubblicate entro il 14 novembre. In assenza di delibera valida, si applicano le aliquote dell’anno precedente. Codici tributo F24 per il versamento dell’IMU 2026Per pagare l’acconto IMU 2026 serve compilare correttamente il modello F24, indicando il codice catastale del Comune, il codice tributo giusto per la tipologia di immobile e l’anno di riferimento (2026). Sbagliare codice tributo significa che il pagamento non viene attribuito correttamente e il Comune potrebbe segnalare un mancato versamento.Ecco la tabella dei principali codici tributo F24 IMU da utilizzare nel 2026:3912: IMU su abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze;3913: IMU su fabbricati rurali a uso strumentale;3914: IMU su terreni agricoli;3916: IMU su aree fabbricabili;3918: IMU su altri fabbricati (è il codice più usato: seconde case, uffici, negozi, garage non pertinenziali);3925: IMU su immobili a uso produttivo categoria D – quota Stato;3930: IMU su immobili categoria D – quota Comune (eccedenza rispetto allo 0,76%);3923: interessi da ravvedimento operoso;3924: sanzioni da ravvedimento operoso.Nella sezione “IMU e altri tributi locali” del modello F24, oltre al codice tributo, va indicato l’anno di riferimento (2026), il numero di immobili e va barrata la casella “Acconto”. Se versi in un’unica soluzione, va barrata sia “Acconto” sia “Saldo”. Va sempre inserito il codice catastale del Comune in cui si trova l’immobile (ad esempio L483 per Udine), reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.Importante: i contribuenti residenti all’estero (AIRE) e i titolari di partita IVA devono obbligatoriamente usare la modalità telematica del modello F24, mentre i privati cittadini possono ancora utilizzare il cartaceo presso banca o ufficio postale, ma solo se il saldo finale è positivo (cioè non ci sono compensazioni con crediti).Esempio pratico: acconto IMU 2026 a Udine Vediamo un caso pratico di IMU comune Udine 2026. Supponiamo che Mario possieda al 100% una seconda casa a Udine, categoria catastale A/3, con rendita catastale di 700 euro. Mario è residente altrove e usa questa casa come abitazione di villeggiatura. Vediamo passo passo come calcolare il suo acconto IMU 2026.Rendita rivalutata: 700 × 1,05 = 735 euro;Base imponibile IMU: 735 × 160 = 117.600 euro;Aliquota IMU altri fabbricati a Udine (ipotesi 10,6 per mille = 1,06%, da verificare sempre la delibera comunale aggiornata): 117.600 × 1,06% = 1.246,56 euro IMU annuale;Acconto IMU 2026 (50%): 1.246,56 / 2 = 623,28 euro, arrotondabili a 623 euro.Mario dovrà quindi versare entro il 16 giugno 2026, tramite modello F24, l’importo di 623 euro con codice tributo 3918 (altri fabbricati) e codice catastale L483 (Udine). Le aliquote effettive applicate dal Comune di Udine possono variare di anno in anno: è sempre prudente verificarle sul sito del MEF prima del versamento, oppure rivolgersi al CAF per il calcolo personalizzato.In Friuli Venezia Giulia, ricordiamo, vige il sistema tavolare per la registrazione degli immobili: si tratta di un sistema catastale diverso dal resto d’Italia, basato sul Libro Fondiario. Questo non incide direttamente sul calcolo dell’IMU (che si basa sulla rendita catastale), ma può creare difficoltà nei casi di successione recente, dove la voltura non è automatica e l’erede potrebbe non risultare ancora intavolato. Anche in questa situazione, comunque, l’IMU 2026 va comunque versata dall’erede, dal momento in cui è subentrato nel possesso.Il CAF Centro Fiscale di Udine conosce in modo approfondito le delibere dei Comuni del Friuli Venezia Giulia e gestisce ogni anno migliaia di pratiche IMU. Se non hai mai calcolato l’IMU da solo o se la tua situazione è complessa (più immobili, comproprietà, eredità, comodato d’uso), conviene affidarsi a un professionista per evitare errori e sanzioni.Ravvedimento operoso se paghi l’IMU in ritardoSe per qualunque motivo non riesci a versare l’acconto IMU 2026 entro il 16 giugno, hai la possibilità di sanare il ritardo con il ravvedimento operoso. Questa procedura consente di pagare l’imposta dovuta più una sanzione ridotta e gli interessi legali, in proporzione al ritardo. È sempre preferibile al lasciare la pratica scoperta, perché in caso di accertamento del Comune la sanzione ordinaria parte dal 25% dell’imposta non versata (sanzione ridotta dal 30% al 25% dal D.Lgs. 87/2024, in vigore dal 1° settembre 2024).Le riduzioni delle sanzioni con ravvedimento operoso sono articolate in base al ritardo:Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): sanzione pari a 0,0833% per ogni giorno di ritardo (1/10 di 1/30 del 25%);Ravvedimento breve (dal 15° al 30° giorno): sanzione del 1,25%;Ravvedimento medio (dal 31° al 90° giorno): sanzione del 1,39%;Ravvedimento lungo (entro 1 anno): sanzione del 3,125%;Ravvedimento biennale (entro 2 anni): sanzione del 3,572%;Ravvedimento ultra-biennale (oltre 2 anni): sanzione del 4,17%.A questi importi vanno aggiunti gli interessi legali calcolati al tasso annuo vigente (per il 2026 il tasso legale è cambiato rispetto agli anni precedenti: verifica sempre il valore aggiornato sul sito del Ministero dell’Economia). Il versamento del ravvedimento si fa sempre con F24, indicando il codice tributo dell’imposta dovuta (es. 3918) per la parte IMU, il codice 3924 per la sanzione e il codice 3923 per gli interessi.Il ravvedimento operoso non è ammesso se nel frattempo è già arrivato un avviso di accertamento dal Comune. Per questo, se sei in ritardo, conviene attivarsi subito: prima paghi, minore è la sanzione. Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a calcolare con precisione sanzioni e interessi, evitando errori che potrebbero invalidare il ravvedimento stesso.Domande frequenti sull’acconto IMU 2026 Devo pagare l’acconto IMU 2026 anche se la mia casa e’ la prima abitazione?Se la tua abitazione principale e’ in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 o A/7 e ci hai stabilito la residenza anagrafica e dimora abituale, sei esente dall’IMU. Non devi versare nulla ne’ a giugno ne’ a dicembre. L’esenzione si estende a una pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7. Se invece la tua casa e’ di lusso (A/1, A/8, A/9), devi pagare l’IMU con l’aliquota agevolata e detrazione di 200 euro.Cosa succede se non pago l’IMU entro il 16 giugno 2026?Se non paghi entro la scadenza, puoi sanare la posizione con il ravvedimento operoso, versando l’imposta dovuta piu’ una sanzione ridotta e gli interessi. Piu’ tardi paghi, maggiore e’ la sanzione. Se non sani la posizione, il Comune puo’ notificarti un avviso di accertamento con sanzione del 25% e interessi, oltre alle spese di notifica.Come faccio a sapere l’aliquota IMU 2026 del mio Comune?Le aliquote IMU sono pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Portale del Federalismo Fiscale) e sul sito istituzionale del tuo Comune. Per l’acconto IMU 2026 del 16 giugno si applicano le aliquote del 2025. Se non hai dimestichezza con il calcolo, il CAF puo’ fornirti l’importo esatto da versare in pochi minuti.Posso pagare tutto in un’unica soluzione invece di dividere in due rate?Si’, la legge consente di versare l’intera IMU annuale entro il 16 giugno 2026. In questo caso, sul modello F24 va barrata sia la casella Acconto sia Saldo. Attenzione pero’: pagando tutto a giugno si applicano le aliquote 2025. Se il Comune aumenta le aliquote nel 2026, non potrai piu’ recuperare la differenza in sede di saldo.L’IMU sulla casa data in affitto e’ dovuta?Si’, l’IMU sulla casa data in affitto e’ sempre dovuta dal proprietario, indipendentemente dal fatto che ci viva l’inquilino. Solo nel caso di locazione a canone concordato l’imposta e’ ridotta del 25%. Se l’affitto e’ a canone libero, si applica l’aliquota piena deliberata dal Comune per gli altri fabbricati.Assistenza CAF Centro Fiscale Udine per l’acconto IMU 2026Calcolare correttamente l’acconto IMU 2026 richiede attenzione: serve verificare le delibere comunali aggiornate, applicare il moltiplicatore catastale giusto, considerare riduzioni ed esenzioni, compilare correttamente il modello F24 con i codici tributo esatti. Un errore può comportare sanzioni anche pesanti. Per questo conviene affidarsi a chi gestisce queste pratiche tutti i giorni.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo di calcolo IMU e compilazione del modello F24, sia in ufficio in Viale Tullio 13 a Udine, sia online per chi preferisce non spostarsi. Conosciamo le delibere dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, gestiamo pratiche per proprietari di più immobili, eredi, comproprietari e situazioni complesse. Contattaci per fissare un appuntamento e ricevere un preventivo personalizzato.Hai bisogno di assistenza per il calcolo dell’acconto IMU 2026? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121: ti aiutiamo a calcolare l’importo esatto, scegliere i codici tributo corretti e versare in serenità entro il 16 giugno 2026.Richiedi Assistenza per il Calcolo IMU 2026Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con il calcolo dell’acconto IMU 2026, la compilazione del modello F24 e il ravvedimento operoso in caso di ritardo.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, IMU, TASI E MODELLO F24 Imposta di Soggiorno Comuni FVG 2026: Chi Paga, Quanto e Come Versarla Imposta di Soggiorno Comuni FVG 2026: Chi Paga, Quanto Costa e Come Versarla (Turisti e Strutture Ricettive)Se hai soggiornato in un hotel, B&B o casa vacanza in Friuli Venezia Giulia, probabilmente ti è stata addebitata un'imposta di… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-27 09:00:002026-08-17 11:03:53Imposta di Soggiorno Comuni FVG 2026: Chi Paga, Quanto e Come VersarlaCAF, IMU, TASI E MODELLO F24 IMU Seconda Rata 2026: Scadenza 16 Dicembre, Calcolo Saldo e Come Pagare La IMU seconda rata 2026 scade il 16 dicembre 2026 e rappresenta il momento in cui i proprietari di immobili devono versare il saldo dell'Imposta Municipale Unica. 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Dopo la prima rata del 31 luglio 2026, il calendario prosegue tra settembre… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/ROTTAMAZIONE-QUINQUIES-2026.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-23 09:00:002026-08-23 09:00:00Rottamazione Quinquies: Rate d’Autunno 2026 e Decadenza se Salti un PagamentoCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleGiugno 6, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/imu.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-06 08:02:072026-06-06 08:02:17Acconto IMU 2026: scadenza 16 giugno, calcolo, aliquote e versamento F24CAFDisoccupazione Agricola e NASpI: Differenze e CompatibilitàDisoccupazione agricola vs NASpI: qual è la differenza? Quale delle due prestazioni spetta a chi lavora in agricoltura? Sono cumulabili? Queste sono le domande più frequenti che i lavoratori agricoli rivolgono al CAF Centro Fiscale. In questa guida mettiamo a confronto le due indennità di disoccupazione erogate dall’INPS, analizzando requisiti, importi, tempistiche e compatibilità. Per la guida completa sulla prima, consulta il nostro articolo sulla disoccupazione agricola 2026. Indice dei contenutiCosa sono: due prestazioni diverseConfronto requisiti: agricola vs NASpIImporto e durata a confrontoDomanda e tempistiche: le differenze chiaveCompatibilità e cumulabilitàQuale conviene? Come scegliereDomande frequentiCosa sono: due prestazioni diverseLa disoccupazione agricola e la NASpI sono entrambe indennità di disoccupazione erogate dall’INPS, ma si rivolgono a platee di lavoratori completamente diverse. La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è destinata ai lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo che perdono involontariamente il lavoro. La disoccupazione agricola, invece, è riservata esclusivamente ai lavoratori del settore agricolo iscritti negli elenchi nominativi.Questa distinzione è fondamentale: un lavoratore agricolo non può richiedere la NASpI per i periodi di lavoro agricolo, così come un impiegato di un’azienda commerciale non può accedere alla disoccupazione agricola. Le due prestazioni hanno normative, requisiti e modalità di erogazione completamente diverse. Il CAF Centro Fiscale analizza la tua posizione per indicarti esattamente a quale prestazione hai diritto. Confronto requisiti: agricola vs NASpII requisiti della disoccupazione agricola e quelli della NASpI differiscono sotto diversi aspetti. Ecco un confronto diretto tra le due prestazioni:Per la disoccupazione agricola servono: almeno 102 giornate di lavoro agricolo nel biennio, 2 anni di iscrizione negli elenchi nominativi e la condizione di disoccupazione involontaria nel settore agricolo.Per la NASpI servono: almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la cessazione, 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti e la perdita involontaria del lavoro (licenziamento, scadenza contratto). La NASpI non richiede iscrizione in elenchi speciali.Come si nota, i requisiti sono strutturati in modo molto diverso: la disoccupazione agricola si basa su giornate e elenchi nominativi, la NASpI su settimane contributive e giornate di lavoro effettivo. Importo e durata a confrontoIl calcolo dell’importo è un’altra area in cui disoccupazione agricola e NASpI si differenziano significativamente. La disoccupazione agricola prevede il 40% della retribuzione media giornaliera per le giornate indennizzabili. La NASpI, invece, prevede il 75% della retribuzione media mensile fino a un tetto massimo, con una riduzione del 3% al mese a partire dal sesto mese.Per quanto riguarda la durata, la disoccupazione agricola copre un numero variabile di giornate nell’anno (la differenza tra parametro e giornate lavorate), mentre la NASpI dura un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni, fino a un massimo di 24 mesi.Sul fronte dell’erogazione, la disoccupazione agricola viene pagata in un’unica soluzione (solitamente tra giugno e settembre), mentre la NASpI viene corrisposta mensilmente per tutta la durata del periodo coperto. Questo significa che con la NASpI si riceve un supporto costante nel tempo, mentre con la disoccupazione agricola si riceve un importo complessivo tutto insieme. Domanda e tempistiche: le differenze chiaveLe tempistiche di presentazione della domanda sono radicalmente diverse tra le due prestazioni. La domanda di disoccupazione agricola va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento: si tratta di una domanda “a consuntivo”, che copre l’intero anno precedente.La domanda di NASpI, al contrario, va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. È una domanda “immediata”, legata a un evento specifico (il licenziamento o la scadenza del contratto). Questa differenza riflette la natura stessa delle due prestazioni: la disoccupazione agricola compensa i periodi di inattività tipici del settore, mentre la NASpI protegge dalla perdita improvvisa del lavoro.Compatibilità e cumulabilitàUno degli aspetti più importanti nel confronto tra disoccupazione agricola e NASpI riguarda la compatibilità. Le due prestazioni non sono cumulabili per lo stesso periodo di riferimento. Un lavoratore non può percepire sia la disoccupazione agricola che la NASpI per le stesse giornate.Tuttavia, esistono situazioni in cui un lavoratore potrebbe aver diritto a entrambe le prestazioni in periodi diversi. Ad esempio, un lavoratore che svolge lavoro agricolo stagionale in estate e un contratto a tempo determinato in un’azienda non agricola in inverno potrebbe, in teoria, accedere alla disoccupazione agricola per i periodi agricoli e alla NASpI per la cessazione del contratto non agricolo.In questi casi complessi, è essenziale rivolgersi al CAF Centro Fiscale per un’analisi approfondita. La scelta sbagliata potrebbe farti perdere una prestazione più vantaggiosa. I nostri operatori valutano entrambe le opzioni e ti consigliano la soluzione che massimizza il tuo beneficio economico, sia per la disoccupazione agricola che per la NASpI. Quale conviene? Come scegliereLa domanda “quale conviene tra disoccupazione agricola e NASpI?” non ha una risposta univoca: dipende dalla tua situazione lavorativa specifica. In generale, se il tuo lavoro principale è nel settore agricolo e sei iscritto negli elenchi nominativi, la prestazione a cui hai diritto è la disoccupazione agricola. Se invece hai perso un lavoro dipendente non agricolo, ti spetta la NASpI.Nei casi misti, dove hai lavorato in entrambi i settori, la scelta richiede un’analisi accurata di diversi fattori: l’importo potenziale di ciascuna prestazione, la durata, le tempistiche di erogazione e l’impatto sulla tua posizione previdenziale futura. Il CAF Centro Fiscale di Udine effettua questa analisi comparativa per aiutarti a prendere la decisione migliore.Domande frequentiPosso avere sia disoccupazione agricola che NASpI nello stesso anno?Sì, ma solo per periodi diversi e a condizione di avere i requisiti per entrambe. Le due prestazioni non si possono sovrapporre per le stesse giornate. Il CAF Centro Fiscale verifica la compatibilità nel tuo caso specifico.Se lavoro in agricoltura posso chiedere la NASpI?Per i periodi di lavoro agricolo, la prestazione prevista è la disoccupazione agricola, non la NASpI. Se però hai anche periodi di lavoro non agricolo, per quelli potresti avere diritto alla NASpI.Quale paga di più tra le due?Dipende dalla situazione individuale. La NASpI parte dal 75% della retribuzione (con tetto massimo), la disoccupazione agricola dal 40%. Però la NASpI decresce nel tempo, mentre la disoccupazione agricola ha una percentuale fissa. Per un confronto personalizzato, rivolgiti al CAF Centro Fiscale.Scopri quale prestazione ti spettaNon sai se hai diritto alla disoccupazione agricola o alla NASpI? Il CAF Centro Fiscale di Udine analizza la tua posizione contributiva e ti indica la prestazione più vantaggiosa. Servizio disponibile in ufficio a Udine e online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o su WhatsApp al 366 6018121.Scrivici su WhatsAppOppure compila il modulo per essere ricontattato:Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine | Tel. 0432 1638640Giugno 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/disoccupazione-agricola.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-05 09:00:002026-06-05 09:00:00Disoccupazione Agricola e NASpI: Differenze e CompatibilitàSUCCESSIONISuccessione Convivente Non Sposato 2026: Diritti, Unione Civile e Cosa SpettaLa successione del convivente non sposato è uno dei temi più delicati del diritto ereditario italiano. Contrariamente a quanto molti pensano, il convivente di fatto NON è erede legittimo: non riceve nulla in assenza di testamento e non ha diritto alla quota di legittima. La Legge Cirinnà del 2016 ha però introdotto alcune tutele importanti, e per le unioni civili i diritti sono equiparati a quelli del coniuge.In questa guida aggiornata al 2026 spieghiamo cosa spetta al convivente non sposato dopo la morte del partner, come tutelarlo attraverso il testamento, le differenze con l’unione civile, le aliquote dell’imposta di successione (8% senza franchigia) e tutti gli strumenti giuridici per proteggere il proprio compagno di vita.Indice dei contenutiConiuge, convivente di fatto e unione civile: le differenzeConvivente di fatto: cosa NON spetta secondo la leggeI diritti riconosciuti al convivente di fattoUnione civile: stessi diritti del coniugeCome tutelare il convivente: il testamentoImposta di successione per il convivente: 8% senza franchigiaPolizza vita: lo strumento fuori dall’asse ereditarioDonazioni al convivente: aliquota 8%Contratto di convivenza: regolare i patrimoniEsempio pratico di testamento pro-conviventeConfronto convivente vs coniuge: tabella completaDomande frequenti📄Scarica la Checklist Successione 2026PDF gratuito di 6 pagine: tutti i documenti necessari, le scadenze da rispettare e la guida specifica per il sistema tavolare FVG.✓ Checklist documenti ✓ Franchigie 2026 ✓ 10 errori da evitare ⇓ Scarica PDF gratis ✉ Scrivi una emailConiuge, convivente di fatto e unione civile: le differenze fondamentaliPrima di analizzare la successione, è essenziale chiarire la differenza tra le tre categorie di rapporti di coppia riconosciute dall’ordinamento italiano. La confusione tra “convivenza” e “unione civile” è la causa più frequente di aspettative errate in materia ereditaria.Coniuge (matrimonio)Il coniuge è la persona unita in matrimonio civile o concordatario. Ha tutti i diritti successori previsti dal Codice Civile: è erede legittimario, ha diritto alla quota di legittima (1/2, 1/3 o 1/4 a seconda di chi concorre), ha il diritto di abitazione sulla casa coniugale (illimitato) e franchigia fiscale di 1 milione di euro.Unione civile (coppie dello stesso sesso)Istituita dalla Legge Cirinnà n. 76/2016, l’unione civile è un vincolo formale tra persone maggiorenni dello stesso sesso, costituito davanti all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. Ai fini successori, la legge stabilisce espressamente che al partner unito civilmente si applicano le stesse norme del coniuge: quote di legittima identiche, diritto di abitazione illimitato sulla casa familiare, franchigia di 1 milione di euro sull’imposta di successione.Convivente di fatto (etero o omosessuale)La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni “unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” (art. 1, comma 36, Legge 76/2016), non vincolate da matrimonio, unione civile o parentela. Si costituisce con una dichiarazione anagrafica al Comune di residenza, che attesta la coabitazione stabile.A differenza di coniuge e unito civile, il convivente di fatto NON è erede legittimo, non ha quota di legittima e può ricevere qualcosa solo se il partner ha fatto testamento in suo favore, entro i limiti della quota disponibile. Convivente di fatto: cosa NON spetta secondo la leggeÈ fondamentale essere chiari: nel 2026, il convivente more uxorio (anche dopo 30 anni di vita insieme) non è considerato erede dal Codice Civile italiano. Questo significa che, in mancanza di testamento, il patrimonio del defunto andrà esclusivamente agli eredi legittimi: coniuge (se non divorziato), figli, genitori, fratelli e altri parenti fino al sesto grado.1. Il convivente NON è erede legittimoGli articoli 565 e seguenti del Codice Civile elencano tassativamente chi eredita in assenza di testamento: coniuge, figli, ascendenti, fratelli e sorelle, altri parenti entro il sesto grado. Il convivente non rientra in nessuna di queste categorie. Se il defunto non ha parenti entro il sesto grado, l’eredità va allo Stato (art. 586 c.c.), non al convivente.2. Il convivente NON ha quota di legittimaLa quota di legittima (o quota indisponibile) è la parte di patrimonio che il defunto non può sottrarre a determinati eredi (coniuge, figli, ascendenti in mancanza di figli). Il convivente di fatto non è legittimario: non ha diritto a una quota riservata e può essere totalmente escluso dal testamento senza possibilità di impugnazione.3. Il convivente NON rientra nella successione senza testamentoSe il partner muore senza testamento (successione intestata o “ab intestato”), il convivente non riceve alcuna quota del patrimonio. Tutto andrà ai parenti del defunto secondo l’ordine stabilito dal Codice Civile. Questo può generare situazioni drammatiche: la casa dove si è vissuti per decenni passa ai fratelli del defunto o a nipoti che il convivente non ha mai conosciuto.Attenzione: Se il partner convivente era anche sposato con un’altra persona (separato ma non divorziato), il coniuge legale rimane l’erede principale. Il convivente non ha diritti superiori a quelli dell’ex coniuge legalmente riconosciuto. I diritti riconosciuti al convivente di fatto dalla Legge CirinnàNonostante l’esclusione dalla successione legittima, la Legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) ha introdotto alcune importanti tutele per il convivente di fatto superstite. Si tratta di diritti autonomi, non ereditari, che operano indipendentemente dall’esistenza di un testamento.Diritto di abitazione sulla casa del defuntoL’articolo 1, comma 42 della Legge Cirinnà stabilisce che, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per:2 anni come minimo garantitoPer un periodo pari alla durata della convivenza, se questa è stata superiore a 2 anniMassimo 5 anni complessivi in ogni caso3 anni minimi se nella casa convivono figli minori o disabili del convivente superstiteQuesto diritto cessa anticipatamente se il convivente superstite convive stabilmente con un nuovo partner, contrae matrimonio o unione civile.Esempio pratico: Marco e Giulia convivono da 8 anni nella casa di proprietà di Marco. Marco muore senza testamento. Giulia ha diritto ad abitare la casa per 5 anni (durata massima), anche se la casa è ora di proprietà dei fratelli di Marco (eredi legittimi). Giulia NON diventa proprietaria, ha solo il diritto di continuare ad abitarla per quel periodo.Diritto di subentrare nel contratto di locazioneSe la casa era in affitto e il contratto era intestato al convivente deceduto, il convivente superstite ha diritto di subentrare nel contratto di locazione, proseguendo l’affitto alle stesse condizioni (art. 1, comma 44, Legge 76/2016). Questo diritto è riconosciuto indipendentemente dalla durata della convivenza.Altri diritti del convivente di fatto (non successori)Assistenza sanitaria: diritto di visita, informazioni mediche e decisioni in caso di incapacità del partnerRisarcimento danni: in caso di morte del convivente per fatto illecito altrui, diritto al risarcimento come il coniugeImpresa familiare: se il convivente partecipa all’attività dell’altro, ha diritto a partecipazione agli utiliOrdine di protezione: tutela in caso di condotte pregiudizievoliCasa popolare: subentro nelle graduatorie di assegnazione Unione civile: stessi diritti successori del coniugePer chi è unito civilmente (Legge Cirinnà, coppie dello stesso sesso), la situazione successoria è radicalmente diversa e molto più tutelante. L’articolo 1, comma 21 della Legge 76/2016 stabilisce che al partner dell’unione civile si applicano tutte le disposizioni del Codice Civile relative al coniuge in materia di successione.Quote di legittima identiche al coniugeIl partner unito civilmente ha quote di legittima identiche a quelle del coniuge:Situazione familiareQuota legittima partner unito civilmentePartner unico (no figli né ascendenti)1/2 del patrimonioPartner + 1 figlio1/3 partner + 1/3 figlioPartner + 2 o più figli1/4 partner + 1/2 figli (divisa in parti uguali)Partner + ascendenti (no figli)1/2 partner + 1/4 ascendentiDiritto di abitazione illimitatoIl partner unito civilmente ha il diritto di abitazione vita natural durante sulla casa adibita a residenza familiare (art. 540 c.c. richiamato per l’unione civile), esattamente come il coniuge superstite. Non ci sono limiti di 2 o 5 anni: è un diritto reale che dura fino alla morte.Franchigia fiscale di 1 milione di euroAi fini dell’imposta di successione, il partner unito civilmente beneficia della stessa franchigia del coniuge: 1.000.000 di euro esenti, con aliquota del 4% solo sulla parte eccedente. Questa è una delle differenze più consistenti rispetto al convivente di fatto, che paga invece l’8% senza franchigia.Reversibilità pensionistica e TFRPensione di reversibilità: 60% della pensione del partner decedutoTFR non riscosso: diritto a riscuotere il trattamento di fine rapporto maturatoIndennità sostitutive: pari a quelle riconosciute al coniuge Come tutelare il convivente non sposato: il testamentoPer il convivente di fatto, il testamento è l’unico strumento efficace per garantire una tutela patrimoniale adeguata dopo la morte del partner. Senza testamento, il convivente superstite rischia di essere escluso totalmente dal patrimonio, tranne per i limitati diritti di abitazione temporanei.Tipologie di testamento disponibiliTestamento olografo: scritto di proprio pugno, datato e firmato. Costo: zero. Rischio: smarrimento o impugnazioneTestamento pubblico: redatto da un notaio alla presenza di 2 testimoni. Costo: 300-800 euro. Massima sicurezza giuridicaTestamento segreto: scritto dal testatore (o da altri) e consegnato sigillato al notaio. Poco usatoQuanto si può lasciare al convivente: la quota disponibileIl testatore non può disporre liberamente di tutto il suo patrimonio se ha eredi legittimari (coniuge non divorziato, figli, ascendenti). Può disporre solo della quota disponibile, ovvero la parte che residua dopo aver rispettato le quote di legittima.Eredi legittimari presentiQuota disponibile per il conviventeNessuno (né coniuge, né figli, né ascendenti)100% del patrimonioSolo ascendenti (genitori)2/3 del patrimonioSolo coniuge1/2 del patrimonioConiuge + 1 figlio1/3 del patrimonioConiuge + 2 o più figli1/4 del patrimonio1 figlio (no coniuge)1/2 del patrimonio2 o più figli (no coniuge)1/3 del patrimonioIn pratica, se il defunto aveva 2 figli da precedente relazione, potrà lasciare al convivente attuale al massimo 1/3 del patrimonio: ogni disposizione eccedente sarà impugnabile dai figli con l’azione di riduzione.Suggerimento pratico: Se non hai eredi legittimari (no coniuge, no figli, no genitori), puoi lasciare al convivente il 100% del patrimonio. Questo è il caso più semplice e tutelante. Per chi ha figli, è consigliato valutare soluzioni miste: testamento + polizza vita + donazioni in vita. Imposta di successione per il convivente: 8% senza franchigiaDal punto di vista fiscale, la posizione del convivente di fatto è particolarmente onerosa. Il Testo Unico dell’Imposta di Successione (D.Lgs. 346/1990, come modificato dal D.Lgs. 139/2024 in vigore dal 2025) prevede una rigida gerarchia di aliquote e franchigie in base al grado di parentela.Tabella aliquote imposta di successione 2026CategoriaFranchigiaAliquotaConiuge e parenti in linea retta (figli, genitori)1.000.000 euro4%Partner unione civile1.000.000 euro4%Fratelli e sorelle100.000 euro6%Altri parenti fino al 4° grado e affiniNessuna6%Convivente di fattoNessuna8%Persone con handicap grave (L. 104)1.500.000 eurovariabileCalcolo pratico dell’impostaUn convivente che riceve tramite testamento un appartamento del valore catastale di 150.000 euro pagherà:Imposta di successione: 150.000 x 8% = 12.000 euroImposta ipotecaria: 2% del valore catastale = 3.000 euro (o 200 euro se prima casa)Imposta catastale: 1% del valore catastale = 1.500 euro (o 200 euro se prima casa)Totale senza agevolazioni: circa 16.500 euroTotale con agevolazioni prima casa: circa 12.400 euroPer confronto, un coniuge che riceve lo stesso appartamento pagherebbe zero imposta di successione (sotto franchigia di 1 milione). La differenza fiscale è enorme.Eccezione: franchigia 1,5 milioni per handicap graveL’unica eccezione alla regola dell’8% senza franchigia per il convivente riguarda il caso in cui il beneficiario sia persona con handicap grave riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992, art. 3 comma 3. In questo caso si applica una franchigia di 1.500.000 euro indipendentemente dal rapporto con il defunto, con aliquota variabile (8% solo sulla parte eccedente). Polizza vita: lo strumento fuori dall’asse ereditarioLa polizza vita caso morte è lo strumento più efficace per trasferire capitale al convivente non sposato, perché resta fuori dall’asse ereditario. Il capitale assicurato non è soggetto alle quote di legittima e non può essere aggredito dagli eredi legittimari con l’azione di riduzione (art. 1920 c.c.).Vantaggi della polizza vita a favore del conviventeSomma non rientra nell’eredità: non concorre alla formazione delle quote di legittimaEsenzione imposta di successione: i capitali assicurati sono esenti (art. 12 D.Lgs. 346/1990)Esenzione IRPEF: per la componente di rischio puro demograficoImpignorabile: non attaccabile da creditori del defunto (entro limiti di legge)Designazione modificabile: il beneficiario si può cambiare in qualsiasi momentoLimiti e attenzioniAnche se il capitale resta fuori dall’asse ereditario, è importante sapere che:I premi pagati possono essere oggetto di azione di riduzione se eccedono manifestamente la capacità economica del defuntoLe polizze “index linked” o “unit linked” con forte componente finanziaria possono essere riqualificate come investimenti (e rientrare nell’asse)Il beneficiario deve essere designato nominativamente (non “i miei eredi” generico)Strategia consigliata: Per un convivente di 50 anni con figli da precedente matrimonio, la soluzione ottimale può essere: testamento che lascia la quota disponibile al convivente + polizza vita caso morte di 200-500mila euro con convivente come beneficiario (fuori dall’asse, zero legittima, zero imposta successione). In questo modo si proteggono sia i figli (quota legittima) sia il convivente (capitale polizza).Donazioni al convivente: aliquota 8% e strategia anti-azione riduzioneUn altro strumento di tutela patrimoniale per il convivente è la donazione in vita. Anche qui, la disciplina fiscale è identica alla successione: aliquota 8% senza franchigia per il convivente di fatto.Vantaggi delle donazioni in vitaTrasferimento immediato: il convivente entra subito in possessoCertezza del titolo: atto pubblico notarile, non impugnabile dai familiari finché il donante è in vitaPianificazione fiscale: si può dilazionare il trasferimento in più anniAttenzione all’azione di riduzioneLe donazioni fatte al convivente possono essere oggetto di azione di riduzione da parte dei legittimari (figli, coniuge non divorziato, ascendenti) se ledono la quota di legittima. L’azione può essere esercitata entro 10 anni dall’apertura della successione, e le donazioni più recenti sono le prime ad essere ridotte.Una donazione fatta 25 anni prima del decesso, ad esempio, è molto meno impugnabile di una fatta poco prima della morte (in quest’ultimo caso si può ipotizzare anche l’azione di simulazione).Contratto di convivenza: regolare i patrimoni durante la vita in comuneLa Legge Cirinnà ha introdotto la possibilità di stipulare un contratto di convivenza (art. 1, commi 50-63, Legge 76/2016), che regola i rapporti patrimoniali tra i conviventi durante il rapporto. Non ha effetti successori diretti, ma è uno strumento complementare al testamento.Cosa può prevedere il contratto di convivenzaResidenza comune e contribuzione alle speseRegime patrimoniale: separazione o comunione dei beni (come per i coniugi)Modalità di partecipazione agli acquisti comuniObblighi di mantenimento in caso di cessazione della convivenzaAttività lavorative comuni (collaborazione impresa familiare)Come si stipulaRedazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocatoIscrizione all’anagrafe comunale di residenzaCosto: 300-800 euro in mediaPuò essere modificato o risolto in qualsiasi momentoDiritto agli alimenti in caso di cessazioneIn caso di cessazione della convivenza, il convivente che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento ha diritto a ricevere dall’altro gli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza (art. 1, comma 65, Legge 76/2016). Esempio pratico di testamento pro-conviventeVediamo un esempio concreto di testamento olografo a favore del convivente di fatto, utilizzabile come traccia per chi vuole tutelare il proprio partner non sposato. Il testamento olografo è valido se scritto interamente di proprio pugno, datato e firmato dal testatore.Caso: testatore senza eredi legittimariTESTAMENTO OLOGRAFOIo sottoscritto Mario Rossi, nato a Udine il 15 marzo 1960, residente in Udine Via Cavour 10, codice fiscale RSSMRA60C15L483X, nel pieno delle mie facoltà mentali, revocando ogni mia precedente disposizione testamentaria, dichiaro quanto segue.Non avendo né coniuge, né figli, né ascendenti in vita, dispongo che tutti i miei beni mobili e immobili, presenti e futuri, ovunque ubicati, siano devoluti in unica erede universale alla mia compagna Giulia Bianchi, nata a Trieste il 22 giugno 1965, codice fiscale BNCGLI65H62L424P, con la quale convivo stabilmente dal 2005.In particolare, lascio a Giulia Bianchi:L’appartamento sito in Udine, Via Cavour 10, di mia esclusiva proprietà;Tutti i depositi bancari, titoli, fondi di investimento di mia titolarità;Ogni altro bene mobile e arredo dell’abitazione comune.Dispongo altresì che Giulia Bianchi sia esecutrice testamentaria delle presenti volontà.Udine, 15 maggio 2026Firma: Mario RossiCaso: testatore con figli da precedente relazioneSe il testatore ha 2 figli da precedente matrimonio, la quota disponibile è 1/3 del patrimonio. Il testamento può disporre solo di quella parte a favore del convivente, lasciando i restanti 2/3 ai figli (1/3 ciascuno). Una clausola di tutela prevede anche la designazione del convivente come beneficiario di polizze vita e fondi pensione, che restano fuori asse.Importante: Il testamento olografo deve essere integralmente scritto a mano dal testatore. Non sono valide parti stampate o scritte da terzi. La data deve contenere giorno, mese e anno. La firma deve essere leggibile. In caso di dubbi, è consigliabile il testamento pubblico presso un notaio. Confronto convivente di fatto vs coniuge: tabella completaEcco una tabella riassuntiva che mette a confronto la posizione successoria delle tre categorie, per capire in modo immediato le differenze:AspettoConiugeUnione civileConvivente di fattoErede legittimo senza testamentoSISINOQuota di legittimaSI (1/2, 1/3, 1/4)SI (1/2, 1/3, 1/4)NODiritto abitazione casa familiareVita natural duranteVita natural durante2-5 anniSubentro contratto locazioneSISISIFranchigia imposta successione1.000.000 euro1.000.000 euroZeroAliquota imposta successione4%4%8%Pensione di reversibilità60%60%NO (salvo eccezioni)TFR del partner decedutoSISISolo se designatoPuò essere escluso dal testamento?No (quota legittima)No (quota legittima)Si totalmenteDomande frequenti sulla successione del convivente non sposato1. Il mio convivente è morto senza testamento: posso rivendicare qualcosa?No, senza testamento il convivente di fatto non ha diritto ad alcuna quota del patrimonio. Puoi solo esercitare il diritto di abitazione temporaneo (2-5 anni a seconda della durata della convivenza) sulla casa di comune residenza se era di proprietà del defunto, e il subentro nel contratto di locazione se la casa era in affitto.2. Dopo 25 anni di convivenza, non ho davvero diritto a nulla?Purtroppo la durata della convivenza non rileva ai fini successori: il convivente di fatto non è mai erede legittimo, neanche dopo 50 anni di vita in comune. L’unico effetto della durata è sul diritto di abitazione: se la convivenza è stata superiore a 2 anni, il diritto si estende fino a un massimo di 5 anni.3. Posso fare testamento a favore del mio convivente anche se ho figli?Sì, ma solo nei limiti della quota disponibile. Con 2 o più figli, puoi lasciare al convivente al massimo 1/4 del patrimonio. Con 1 solo figlio, fino a 1/3 (se c’è anche il coniuge) o 1/2 (solo figlio). Per quote superiori, i figli possono esercitare l’azione di riduzione.4. La polizza vita intestata al convivente paga l’imposta di successione?No, i capitali erogati da polizze vita caso morte sono esenti dall’imposta di successione (art. 12, lett. c, D.Lgs. 346/1990). Inoltre non concorrono a formare l’asse ereditario ai fini del calcolo delle quote di legittima, purché la polizza non sia di natura prevalentemente finanziaria (unit linked speculative).5. Il convivente ha diritto alla pensione di reversibilità?No, di regola il convivente di fatto NON ha diritto alla pensione di reversibilità INPS. Questo beneficio spetta solo a coniugi, uniti civilmente e, in alcuni casi, ex coniugi titolari di assegno divorzile. Esistono piccole eccezioni per fondi pensione integrativi privati che possono ammettere il convivente tra i beneficiari designati.6. Come faccio a dimostrare la convivenza di fatto?La prova principale è la dichiarazione anagrafica di convivenza rilasciata dall’ufficio anagrafe del Comune di residenza, che attesta la coabitazione. In mancanza, si possono utilizzare: certificato di stato di famiglia, dichiarazioni sostitutive, testimonianze di vicini, documenti di intestazioni comuni (utenze, contratti). Per certi diritti, basta la convivenza di fatto anche non dichiarata.7. Se ci sposiamo dopo anni di convivenza, i diritti successori cambiano?Sì, completamente. Dal momento del matrimonio, il convivente diventa coniuge a tutti gli effetti: erede legittimo, legittimario, diritto di abitazione vita natural durante, franchigia 1 milione e aliquota 4%. Non esiste una “gradualità” basata sugli anni precedenti: basta il matrimonio per acquisire pienamente i diritti del coniuge.8. I conviventi possono fare un testamento unico?No, il Codice Civile italiano vieta il testamento congiuntivo (art. 589 c.c.): non è possibile fare un solo testamento a nome di due persone. Ciascun convivente deve redigere il proprio testamento separatamente. Possono ovviamente nominarsi reciprocamente eredi con testamenti speculari.9. Il contratto di convivenza mi dà diritti successori?No, il contratto di convivenza NON genera diritti successori. Regola solo i rapporti patrimoniali durante la convivenza (contribuzione alle spese, regime dei beni acquistati insieme). Per trasferimenti mortis causa è sempre necessario il testamento.10. Posso contestare il testamento del mio convivente se mi esclude?In linea di principio no: il convivente di fatto non è legittimario, quindi non può impugnare il testamento per lesione di legittima. Restano però esperibili le azioni ordinarie (falso testamento, incapacità del testatore, vizi di forma), ma con oneri probatori molto gravosi.Hai bisogno di tutelare il tuo convivente?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella redazione del testamento, nella pianificazione successoria e nella dichiarazione di successione per il convivente superstite. Competenza locale sul sistema tavolare FVG e consulenza dedicata a coppie non sposate e unioni civili. Prenota un appuntamento 0432 1638640 WhatsApp 366 6018121 Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – UdineConclusioni: pianifica subito per proteggere il tuo conviventeLa posizione del convivente non sposato nell’ordinamento italiano resta debole: non è erede legittimo, non ha quota di legittima, paga l’8% di imposta di successione senza franchigia. Per le unioni civili, invece, la situazione è equiparata a quella del coniuge, con tutte le tutele successorie.La soluzione è la pianificazione successoria anticipata: testamento olografo o pubblico, polizza vita caso morte come beneficiario, eventuale contratto di convivenza, donazioni in vita ponderate. Ogni coppia non sposata dovrebbe affrontare questo tema prima che sia troppo tardi. Al CAF Centro Fiscale di Udine ti aiutiamo a costruire la strategia più adatta alla tua situazione familiare e patrimoniale, con particolare attenzione alle specificità del sistema tavolare friulano per gli immobili. ADAndrea DamianiResponsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscaliIl CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse. 📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →Giugno 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-05 08:00:002026-04-24 23:48:20Successione Convivente Non Sposato 2026: Diritti, Unione Civile e Cosa SpettaCAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITIRimborso 730 in Busta Paga 2026: Quando Arriva, Come Funziona e Cosa VerificareIl rimborso 730 in busta paga 2026 rappresenta il momento più atteso dell’anno per milioni di lavoratori dipendenti italiani. Dopo aver compilato e inviato la dichiarazione dei redditi 730, chi risulta a credito riceve il rimborso direttamente nella busta paga, senza dover fare nulla di particolare: è il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, a occuparsi di tutto. Ma quando arriva esattamente? Come si legge in busta paga? E cosa succede se cambi lavoro o sei in cassa integrazione?In questa guida completa sul rimborso 730 in busta paga 2026 troverai tutte le risposte: dalle tempistiche precise mese per mese, fino ai casi particolari come il rimborso incapiente, il cambio datore di lavoro e la differenza tra rimborso tramite sostituto e rimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate. Se vuoi sapere anche come funziona il rimborso 730 per i pensionati e le altre categorie, ti consigliamo di leggere anche la nostra guida dedicata al rimborso 730 quando arriva. Indice dei contenutiCome Funziona il Rimborso 730 in Busta PagaQuando Arriva il Rimborso 730 in Busta Paga nel 2026Tempistiche Precise: Mese di Invio 730 e Mese di RimborsoCome Leggere il Rimborso 730 in Busta PagaRimborso Incapiente: Cosa Succede se il Credito Supera le RitenuteCambio Lavoro e Rimborso 730: Cosa FareRimborso 730 e Cassa IntegrazioneTrattenute Invece di Rimborso: Quando il 730 Genera un DebitoRimborso con Sostituto vs Rimborso Diretto dall’Agenzia delle EntrateDomande Frequenti sul Rimborso 730 in Busta PagaCome Funziona il Rimborso 730 in Busta PagaIl meccanismo del rimborso 730 in busta paga è relativamente semplice, anche se spesso genera dubbi tra i lavoratori dipendenti. Quando presenti il modello 730 e dalla dichiarazione emerge un credito IRPEF a tuo favore (perché durante l’anno hai pagato più imposte del dovuto), il rimborso non arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate: è il tuo datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, a erogartelo.In pratica funziona così: l’Agenzia delle Entrate elabora la tua dichiarazione e trasmette il risultato contabile (il cosiddetto prospetto di liquidazione, modello 730-4) al tuo datore di lavoro. A quel punto, il datore è obbligato per legge a effettuare il conguaglio nella prima busta paga utile. Il rimborso viene compensato con le ritenute IRPEF che il datore trattiene normalmente ogni mese dalla tua retribuzione.Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che Mario abbia diritto a un rimborso 730 di 800 euro e che ogni mese il suo datore trattenga circa 350 euro di IRPEF dalla busta paga. Nella busta paga di luglio, invece di trattenere i 350 euro, il datore non solo non li trattiene ma aggiunge altri 450 euro allo stipendio netto. Il risultato è che Mario riceve 800 euro in più rispetto al solito. Se il rimborso fosse stato di 1.500 euro, il datore avrebbe azzerato le ritenute di luglio (350 euro) e aggiunto i restanti 1.150 euro, oppure avrebbe distribuito il rimborso su più mesi. Quando Arriva il Rimborso 730 in Busta Paga nel 2026La domanda che tutti si pongono è: quando arriva il rimborso 730 in busta paga nel 2026? La risposta dipende da quando hai inviato la dichiarazione dei redditi. La regola generale è che il rimborso 730 arriva nella busta paga del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro riceve il prospetto di liquidazione (modello 730-4) dall’Agenzia delle Entrate.Per chi invia il 730 entro fine maggio 2026, il rimborso arriva nella busta paga di luglio 2026. Questo è il primo mese utile e rappresenta il momento in cui la maggior parte dei lavoratori dipendenti riceve il credito. Chi invece invia il 730 più tardi, ad esempio a giugno o luglio, riceverà il rimborso ad agosto o settembre. Vediamo nel dettaglio le scadenze del calendario 730 2026.È importante ricordare che la scadenza ultima per l’invio del 730/2026 è il 30 settembre 2026. Chi invia la dichiarazione a ridosso della scadenza riceverà il rimborso tra ottobre e novembre, quindi con un ritardo significativo rispetto a chi presenta il 730 per primo. Per questo motivo, conviene sempre presentare la dichiarazione il prima possibile, soprattutto se si è a credito. Tempistiche Precise: Mese di Invio 730 e Mese di RimborsoPer capire esattamente quando arriva il rimborso 730 in busta paga, ecco la tabella con le tempistiche precise che collegano il mese di invio della dichiarazione al mese in cui riceverai il rimborso. Queste tempistiche valgono per i lavoratori dipendenti che hanno indicato il datore di lavoro come sostituto d’imposta nel modello 730/2026.Periodo di invio 730Ricezione 730-4 dal datoreRimborso in busta pagaEntro 31 maggio 2026Giugno 2026Luglio 20261-30 giugno 2026Luglio 2026Agosto 20261-23 luglio 2026Agosto 2026Agosto/Settembre 202624 luglio – 31 agosto 2026Settembre 2026Settembre/Ottobre 20261-30 settembre 2026Ottobre 2026Ottobre/Novembre 2026Come puoi notare, chi invia il 730 per primo (entro maggio) riceve il rimborso 730 già a luglio 2026, spesso insieme alla quattordicesima mensilità per chi ne ha diritto. Questo rende luglio un mese particolarmente ricco per i dipendenti. Chi invece aspetta fino a settembre potrebbe dover attendere fino a novembre per vedere il rimborso in busta paga. Ricorda che puoi preparare in anticipo tutti i documenti necessari per il 730 per velocizzare la presentazione. Come Leggere il Rimborso 730 in Busta PagaUno degli aspetti che genera più confusione è come leggere il rimborso 730 nella busta paga. Non sempre è immediato individuare la voce giusta, perché ogni azienda utilizza un software paghe diverso e le diciture possono variare. Tuttavia, ci sono alcune voci standard che compaiono nella maggior parte dei cedolini.Le voci più comuni che indicano il rimborso 730 in busta paga sono:Conguaglio 730 – è la dicitura più diffusa e indica il risultato complessivo della dichiarazioneCredito IRPEF da 730 – specifica che si tratta di un credito a favore del dipendenteRimb. IRPEF mod. 730 – abbreviazione di “rimborso IRPEF modello 730”Conguaglio fiscale 730 – altra variante comune nei software pagheCredito addizionale regionale/comunale – voci separate per i rimborsi delle addizionali IRPEFIn alcuni casi il rimborso 730 viene suddiviso in più voci distinte: una per il credito IRPEF vero e proprio, una per il credito addizionale regionale e una per il credito addizionale comunale. Questo accade perché il modello 730 calcola separatamente queste tre imposte. La somma di tutte le voci corrisponde al rimborso totale indicato nel prospetto di liquidazione. Se hai dubbi su come leggere il cedolino, verifica anche le detrazioni lavoro dipendente 2026 per confrontare le voci.Un consiglio pratico: confronta sempre l’importo indicato in busta paga con il risultato contabile del tuo 730 (rigo 161 o 163 del prospetto di liquidazione). Se i due importi coincidono, il conguaglio è stato effettuato correttamente in un’unica soluzione. Se l’importo in busta è inferiore, probabilmente il rimborso è stato spalmato su più mesi (situazione di incapienza, che vedremo tra poco). Rimborso Incapiente: Cosa Succede se il Credito Supera le RitenuteSi parla di rimborso 730 incapiente quando l’importo del credito IRPEF spettante al lavoratore è superiore alle ritenute che il datore di lavoro effettua normalmente in busta paga. In parole semplici: il datore non ha abbastanza “capienza” nelle trattenute mensili per rimborsarti tutto in una volta.Supponiamo che Laura abbia diritto a un rimborso 730 di 2.000 euro, ma che il suo datore ogni mese trattenga solo 250 euro di IRPEF. A luglio, il datore azzera completamente le ritenute (250 euro) e le restituisce come rimborso. Ma restano ancora 1.750 euro da rimborsare. A questo punto il datore prosegue nei mesi successivi: ad agosto azzera di nuovo le ritenute (altri 250 euro), e così via fino a esaurimento del credito. In questo caso, Laura riceverebbe il rimborso completo distribuito su circa 8 mesi.Cosa succede se entro dicembre 2026 il datore non riesce a completare il rimborso? La parte residua non va persa. Il datore la indica nella Certificazione Unica (CU) dell’anno successivo come credito non rimborsato, e il lavoratore potrà recuperarla nella dichiarazione 730/2027. In alternativa, il credito residuo può essere compensato direttamente dall’Agenzia delle Entrate se il lavoratore presenta il modello Redditi PF. Cambio Lavoro e Rimborso 730: Cosa FareSe hai cambiato lavoro durante l’anno 2025 o nei primi mesi del 2026, la gestione del rimborso 730 in busta paga richiede un’attenzione in più. Il punto fondamentale è: chi è il tuo sostituto d’imposta al momento della presentazione del 730? È il datore di lavoro attuale, non quello precedente.Quando compili il 730/2026, nel riquadro dedicato al sostituto d’imposta devi indicare i dati del tuo attuale datore di lavoro (quello che ti paga lo stipendio al momento dell’invio). Sarà lui a ricevere il modello 730-4 dall’Agenzia delle Entrate e a effettuare il conguaglio in busta paga. Non importa che il credito sia maturato con il precedente datore: il rimborso arriva comunque attraverso quello nuovo.Attenzione ai casi particolari:Cambio lavoro dopo l’invio del 730: se cambi datore dopo aver già inviato il 730, il modello 730-4 potrebbe arrivare al vecchio datore che non può più effettuare il conguaglio. In questo caso, dovrai presentare un 730 integrativo indicando il nuovo sostituto d’impostaPeriodo di disoccupazione tra i due lavori: se tra un impiego e l’altro sei stato disoccupato, puoi comunque indicare il nuovo datore. Se invece al momento dell’invio non hai un datore di lavoro, dovrai scegliere il 730 senza sostituto e il rimborso arriverà direttamente dall’Agenzia delle EntrateDue lavori contemporanei: se hai due rapporti di lavoro, indica come sostituto quello principale (con il reddito più alto)Rimborso 730 e Cassa IntegrazioneUn caso che genera molte domande è quello dei lavoratori in cassa integrazione (CIG). Se sei in cassa integrazione, hai comunque diritto al rimborso 730 in busta paga? La risposta è: dipende dalla tipologia di CIG e da chi eroga il trattamento.Se sei in cassa integrazione ordinaria (CIGO) con pagamento diretto dall’azienda, il tuo datore resta il sostituto d’imposta e il rimborso arriva normalmente nella busta paga. L’importo del conguaglio viene calcolato sulle ritenute IRPEF effettuate sulla retribuzione residua e sull’integrazione salariale.Se invece sei in cassa integrazione con pagamento diretto dall’INPS (come accade per la CIGS in alcuni casi), la situazione è più complessa. L’INPS trattiene l’IRPEF sulle somme che eroga, ma il conguaglio 730 resta a carico del datore di lavoro per la parte di sua competenza. In questo scenario, il rimborso potrebbe essere più basso del previsto perché la capienza delle ritenute in busta paga è ridotta (dato che parte dello stipendio è pagato dall’INPS). Il meccanismo del rimborso incapiente si applica con maggiore frequenza in queste situazioni.Se sei stato collocato in cassa integrazione a zero ore (cioè non lavori affatto e ricevi tutto dall’INPS), il datore di lavoro potrebbe non avere capienza sufficiente per effettuare alcun conguaglio. In tal caso, è consigliabile presentare il 730 senza sostituto d’imposta e ricevere il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate, come vedremo nella sezione dedicata. Trattenute Invece di Rimborso: Quando il 730 Genera un DebitoNon sempre il modello 730 genera un rimborso. In alcuni casi, il risultato della dichiarazione è un debito IRPEF: significa che durante l’anno hai pagato meno imposte di quelle dovute. In questo scenario, il datore di lavoro effettua una trattenuta aggiuntiva in busta paga, riducendo il tuo stipendio netto.Le situazioni più comuni in cui il 730 genera un debito sono:Due o più CU nello stesso anno: se hai avuto due datori di lavoro nel 2025, ciascuno ha calcolato le ritenute separatamente, senza considerare il reddito complessivo. Il 730 ricalcola l’IRPEF sul reddito totale, e spesso emerge un debitoRedditi aggiuntivi: affitti, redditi occasionali o altri redditi non soggetti a ritenuta d’acconto che aumentano l’imponibileDetrazioni ridotte: se durante l’anno hai beneficiato di detrazioni non spettanti (ad esempio detrazioni per lavoro dipendente calcolate su un reddito più basso)Acconti IRPEF: oltre al saldo, il 730 può calcolare anche gli acconti per l’anno successivo, che vengono trattenuti in busta paga (a giugno e novembre)Quando il 730 genera un debito, la trattenuta avviene con le stesse tempistiche del rimborso: nella busta paga di luglio per chi invia entro maggio, e via via nei mesi successivi. Se l’importo è elevato, il datore può rateizzarlo in più mesi. In caso di debito, è particolarmente importante verificare di aver indicato correttamente tutte le detrazioni per spese mediche e le altre spese detraibili per ridurre al minimo l’importo dovuto.Rimborso con Sostituto vs Rimborso Diretto dall’Agenzia delle EntrateQuando presenti il modello 730/2026 hai due opzioni per ricevere il rimborso 730: tramite il sostituto d’imposta (il datore di lavoro) oppure direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Questa seconda opzione si chiama 730 senza sostituto ed è disponibile dal 2014.Ecco le principali differenze tra le due modalità:CaratteristicaRimborso tramite sostitutoRimborso diretto AdETempisticaDa luglio (primo mese utile)Da dicembre in poi (entro 6 mesi)ModalitàIn busta pagaAccredito su IBANVelocitàPiù veloce (1-2 mesi dall’invio)Più lento (4-6 mesi dall’invio)Chi lo effettuaDatore di lavoroAgenzia delle EntrateRischio incapienzaSì (se credito > ritenute)No (importo pieno)Controlli preventiviNoPossibili controlli su rimborsi > 4.000 euroQuando sceglierloHai un lavoro stabileSei disoccupato, in CIG a zero ore, o il datore ha poca capienzaIl rimborso tramite sostituto d’imposta è la scelta migliore per la maggior parte dei lavoratori dipendenti, perché è decisamente più veloce. Il rimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate è invece consigliato quando non hai un datore di lavoro, quando il tuo rapporto di lavoro è precario, oppure quando il rimborso è molto elevato e il datore non ha capienza sufficiente.Un aspetto importante: se scegli il rimborso diretto dall’AdE e il credito supera i 4.000 euro, l’Agenzia delle Entrate potrebbe effettuare controlli preventivi prima di erogare il rimborso, allungando ulteriormente i tempi. Questo accade soprattutto in presenza di detrazioni per carichi di famiglia o eccedenze di imposta riportate da anni precedenti. Domande Frequenti sul Rimborso 730 in Busta PagaQuando arriva il rimborso 730 in busta paga nel 2026?Per chi invia il 730 entro maggio 2026, il rimborso 730 in busta paga arriva con la retribuzione di luglio 2026. Per invii successivi, il rimborso si sposta nei mesi seguenti: agosto per invii a giugno, settembre per invii a luglio, e così via fino a novembre per chi invia a settembre.Come si vede il rimborso 730 nella busta paga?Il rimborso 730 compare nella busta paga con diciture come “Conguaglio 730”, “Credito IRPEF da 730” o “Rimb. IRPEF mod. 730”. Può essere suddiviso in più voci (IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale). La somma di tutte le voci corrisponde al rimborso totale.Cosa succede se il rimborso 730 è superiore alle ritenute mensili?Si verifica la cosiddetta incapienza: il datore di lavoro azzera le ritenute IRPEF del mese e rimborsa quanto possibile. La parte restante viene distribuita nelle buste paga dei mesi successivi, fino a esaurimento del credito o fino a dicembre. L’eventuale residuo non rimborsato viene riportato nella CU dell’anno successivo.Posso ricevere il rimborso 730 senza datore di lavoro?Sì, puoi presentare il 730 senza sostituto d’imposta. In questo caso il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite accredito sull’IBAN che hai comunicato. I tempi sono più lunghi: generalmente da dicembre in poi, entro 6 mesi dalla presentazione della dichiarazione.Ho cambiato lavoro: chi mi rimborsa il 730?Il rimborso 730 in busta paga viene effettuato dal datore di lavoro che hai indicato come sostituto d’imposta nel modello 730. Se hai cambiato lavoro, devi indicare il datore attuale. Se al momento della presentazione sei disoccupato, scegli il 730 senza sostituto.Il rimborso 730 è tassato?No, il rimborso 730 non è tassato. Si tratta della restituzione di imposte già pagate in eccesso, quindi non costituisce reddito imponibile. L’importo che vedi indicato come “conguaglio 730” in busta paga è netto e non subisce ulteriori trattenute.Hai Bisogno di Aiuto con il 730? Contatta il CAF Centro FiscaleIl rimborso 730 in busta paga 2026 è un diritto di ogni lavoratore dipendente che risulta a credito dopo la dichiarazione dei redditi. Per massimizzare il tuo rimborso è fondamentale indicare correttamente tutte le spese detraibili, verificare le detrazioni spettanti e scegliere il momento giusto per inviare la dichiarazione.Se hai dubbi sul tuo rimborso 730, se non sai come leggere il conguaglio in busta paga o se hai cambiato lavoro durante l’anno, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per assisterti in ogni fase della dichiarazione dei redditi.Prenota il tuo appuntamento per il 730/2026I nostri esperti ti aiuteranno a compilare il 730 correttamente, massimizzare le detrazioni e ottenere il rimborso 730 in busta paga nel minor tempo possibile.Scrivici su WhatsApp: 366 6018121Oppure compila il modulo per essere ricontattato:Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine | Tel. 0432 1638640Giugno 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-05 08:00:002026-04-18 13:40:34Rimborso 730 in Busta Paga 2026: Quando Arriva, Come Funziona e Cosa VerificareCAF, COMUNICAZIONE ENEA, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIAConto Termico 3.0: Guida Completa alla Cumulabilita con Altri Incentivi (Ecobonus Escluso)Il Conto Termico 3.0 e uno degli incentivi piu interessanti per chi vuole migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione o di un edificio pubblico. Ma una delle domande piu frequenti che riceviamo al CAF e: il Conto Termico 3.0 e cumulabile con altri incentivi? E perche, invece, non si puo abbinare all’Ecobonus? In questa guida spieghiamo tutto in modo chiaro, con esempi pratici e riferimenti normativi aggiornati al 2026, cosi puoi sfruttare al massimo i contributi disponibili senza incorrere in errori che potrebbero costarti il rimborso.📬Resta aggiornato sulle novita fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi. Indice dei ContenutiCos’e il Conto Termico 3.0 e come funzionaCumulabilita Conto Termico 3.0: la regola generaleCon quali incentivi e cumulabile il Conto Termico 3.0Perche l’Ecobonus e escluso dalla cumulabilitaConto Termico e Superbonus: attenzione alle regoleEsempi pratici di cumulabilita: cosa conviene fareLa comunicazione ENEA nel Conto Termico 3.0Come richiedere il Conto Termico 3.0Domande FrequentiCos’e il Conto Termico 3.0 e come funzionaIl Conto Termico 3.0 e un incentivo gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), introdotto con il DM 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0) come successivamente modificato dal DM 23 giugno 2022. Si tratta di un contributo in conto capitale — ovvero una somma di denaro accreditata direttamente sul conto corrente del beneficiario — destinato a sostenere interventi di efficienza energetica e di produzione di calore da fonti rinnovabili.A differenza delle detrazioni fiscali come l’Ecobonus, il Conto Termico 3.0 non funziona come sconto sull’IRPEF: non scala dalle tasse che paghi ogni anno, ma ti da direttamente dei soldi in due o cinque rate annuali. Questo lo rende particolarmente utile per chi ha un’IRPEF bassa (come pensionati o contribuenti in regime forfettario) e non riuscirebbe a sfruttare appieno una detrazione fiscale.Gli interventi ammessi al Conto Termico 3.0 riguardano principalmente:Installazione di pompe di calore per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitariaInstallazione di caldaie a biomassa (pellet, legna) certificateSostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi a energia rinnovabileInstallazione di collettori solari termici per acqua calda sanitariaIsolamento termico dell’involucro edilizio (per la PA — Pubblica Amministrazione)Installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del caloreI soggetti ammessi sono sia le Pubbliche Amministrazioni sia i privati (persone fisiche, condomini, imprese, ONLUS). Per i privati, il contributo varia normalmente tra il 30% e il 65% della spesa ammissibile, a seconda del tipo di intervento e della zona climatica dell’edificio. Cumulabilita Conto Termico 3.0: la regola generaleLa cumulabilita del Conto Termico 3.0 con altri incentivi e regolata dall’articolo 11 del DM 16 febbraio 2016 (come successivamente modificato). La norma stabilisce un principio fondamentale: il Conto Termico 3.0 non e cumulabile con altre agevolazioni pubbliche che abbiano la stessa natura, ossia che riguardino le stesse spese ammissibili per lo stesso intervento. In parole semplici: non puoi prendere due contributi statali sullo stesso lavoro di ristrutturazione energetica, a meno che la norma specifica non lo consenta espressamente.Questo principio di non cumulabilita generale ha pero importanti eccezioni e distinzioni che e fondamentale conoscere. La regola si applica a:Incentivi statali che coprono le stesse spese ammissibiliDetrazioni fiscali energetiche (come l’Ecobonus) collegate ai medesimi interventiContributi europei in regime de minimis per lo stesso investimentoLa logica della norma e chiara: lo Stato non vuole finanziare due volte lo stesso intervento. Se ricevi il Conto Termico 3.0 per l’installazione di una pompa di calore, non puoi contemporaneamente detrarre la stessa spesa con l’Ecobonus al 65%. Questo perche entrambi gli incentivi andrebbero a ridurre il costo netto dello stesso intervento, creando una copertura superiore al 100% della spesa. Con quali incentivi e cumulabile il Conto Termico 3.0Nonostante le limitazioni, il Conto Termico 3.0 e cumulabile con una serie importante di agevolazioni, purche riguardino spese diverse o abbiano una natura diversa. Ecco le principali categorie di incentivi compatibili: 1. Bonus Ristrutturazione (detrazione 50%)Il Bonus Ristrutturazione al 50% (ex art. 16-bis TUIR) e cumulabile con il Conto Termico 3.0, a condizione che le spese siano separate e distinte. Se stai ristrutturando il bagno (Bonus Ristrutturazione) e allo stesso tempo installi una pompa di calore (Conto Termico 3.0), puoi accedere a entrambi gli incentivi perche riguardano lavori diversi. La chiave e la separazione delle fatture e la chiara distinzione degli interventi.2. Contributi regionali e comunaliI contributi regionali, provinciali e comunali a fondo perduto per l’efficienza energetica sono generalmente cumulabili con il Conto Termico 3.0, salvo diversa disposizione del singolo bando regionale. Molte Regioni, tra cui il Friuli Venezia Giulia, prevedono co-finanziamenti per installazioni di pannelli solari termici, pompe di calore e caldaie a biomassa che si sommano all’incentivo statale.3. Detrazioni per ristrutturazione edilizia non energeticaLe detrazioni fiscali ordinarie per ristrutturazione edilizia che non riguardano l’efficienza energetica sono pienamente cumulabili. Se abbini l’installazione di una pompa di calore (incentivata con il Conto Termico 3.0) al rifacimento del tetto per motivi strutturali, la detrazione del 50% per quest’ultimo intervento non e in conflitto con l’incentivo GSE sul primo.4. Bonus mobili ed elettrodomesticiIl Bonus Mobili (detrazione 50% per arredi e grandi elettrodomestici) non ha alcuna sovrapposizione con il Conto Termico 3.0, poiche riguarda spese completamente diverse. I due incentivi sono pertanto cumulabili senza alcuna limitazione.5. Incentivi per il fotovoltaico (con attenzione)Gli incentivi per il fotovoltaico riguardano la produzione di energia elettrica, mentre il Conto Termico 3.0 si occupa di energia termica (calore). Se installi sia pannelli solari fotovoltaici che un impianto solare termico per l’acqua calda, potresti accedere a incentivi distinti per ciascun impianto, poiche la natura degli interventi e diversa.6. Finanziamenti agevolati e mutui greenI finanziamenti agevolati — come mutui green o prestiti a tasso zero per la riqualificazione energetica — non sono considerati incentivi pubblici ai fini della cumulabilita, poiche costituiscono prestiti da restituire. Il Conto Termico 3.0 e quindi pienamente cumulabile con i finanziamenti agevolati, anche quelli promossi da Cassa Depositi e Prestiti o da fondi europei come il PNRR.Perche l’Ecobonus e escluso dalla cumulabilita con il Conto Termico 3.0L’Ecobonus e la detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici disciplinata dall’art. 14 del DL 63/2013. Prevede detrazioni dal 50% al 65% delle spese sostenute per interventi come:Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione o pompe di caloreInstallazione di pannelli solari per acqua caldaCoibentazione dell’involucro opaco (cappotto termico)Sostituzione di serramenti e infissiSistemi di schermatura solareIl problema e evidente: gli interventi ammessi all’Ecobonus e quelli ammessi al Conto Termico 3.0 si sovrappongono in modo quasi totale. Entrambi incentivano la sostituzione di impianti di riscaldamento con tecnologie piu efficienti, l’installazione di pompe di calore, i collettori solari termici. Trattandosi delle stesse spese per gli stessi interventi, l’art. 11 del DM 16 febbraio 2016 (come successivamente modificato) vieta esplicitamente la cumulabilita.Il GSE ha ribadito questo divieto in molteplici circolari interpretative. Il contributo del Conto Termico 3.0, sommato alla detrazione Ecobonus, potrebbe superare il 100% della spesa ammissibile, il che e contrario ai principi fondamentali degli aiuti di Stato in materia energetica.Ecco un esempio concreto. Supponiamo che Mario installi una pompa di calore per 10.000 euro. Se potesse cumulare entrambi gli incentivi:IncentivoPercentualeBeneficio nettoConto Termico 3.0 (contributo)65% su 10.000 euro6.500 euro cashEcobonus (detrazione IRPEF)65% su 10.000 euro6.500 euro in 10 anniTOTALE (se cumulabili)130%13.000 euro su 10.000 di spesaCome si vede dalla tabella, la cumulabilita porterebbe a un beneficio del 130% sulla spesa sostenuta — chiaramente inaccettabile. Per questo motivo, il beneficiario deve scegliere tra i due incentivi: o il Conto Termico 3.0 o l’Ecobonus, mai entrambi per lo stesso intervento.Come scegliere? Dipende dalla tua situazione:Se hai poca IRPEF da pagare (es. pensionato, forfettario, reddito basso): meglio il Conto Termico 3.0, che ti da soldi cash indipendentemente dalle tasseSe hai alta IRPEF e fai lavori importanti: l’Ecobonus puo essere piu conveniente per spese molto elevateSe hai bisogno di liquidita immediata: il Conto Termico 3.0 eroga il contributo in 1-5 anni, non spalma la detrazione in 10 anni Conto Termico e Superbonus: attenzione alle regoleIl Superbonus — nella sua versione conclusiva al 65% per il 2025 per i condomini con CILAS presentata entro il 31 dicembre 2023 (L. 207/2024, non prorogato oltre il 2025 per nuovi lavori) — pone questioni simili a quelle dell’Ecobonus. Anche in questo caso, gli interventi trainanti e trainati del Superbonus si sovrappongono con quelli ammessi al Conto Termico 3.0. La regola e la stessa: Conto Termico 3.0 e Superbonus non sono cumulabili sulle medesime spese.C’e pero una situazione particolare da considerare per i condomini. Nel caso in cui il condominio acceda al Superbonus per gli interventi trainanti (es. isolamento dell’involucro), il singolo condomino potrebbe in linea teorica accedere al Conto Termico 3.0 per un intervento distinto nella propria unita immobiliare (es. sostituzione della propria caldaia con una pompa di calore), purche tale intervento non sia gia incluso tra quelli incentivati dal Superbonus condominiale. Questa situazione e pero molto delicata e richiede un’analisi specifica caso per caso.Il CAF Centro Fiscale di Udine dispone di esperti che possono aiutarti a valutare la situazione specifica del tuo condominio e capire se esistono margini per accedere al Conto Termico 3.0 in parallelo con il Superbonus condominiale. Esempi pratici di cumulabilita: cosa conviene fare nel 2026Per rendere piu chiaro il funzionamento della cumulabilita del Conto Termico 3.0, vediamo alcuni scenari pratici che riceviamo spesso al CAF:Scenario A: Pompa di calore + ristrutturazione bagnoSituazione: Anna vuole installare una pompa di calore (10.000 euro) e ristrutturare il bagno (15.000 euro).Strategia: Per la pompa di calore, Anna accede al Conto Termico 3.0 (contributo fino al 65% = 6.500 euro cash). Per il bagno, utilizza il Bonus Ristrutturazione al 50% (detrazione 7.500 euro in 10 anni). I due incentivi riguardano spese completamente diverse, quindi sono cumulabili. Anna ottiene sia contributo in denaro che detrazione fiscale, massimizzando il risparmio complessivo.Scenario B: Caldaia a pellet + contributo regionale FVGSituazione: Luigi, residente in Friuli Venezia Giulia, vuole installare una caldaia a pellet (8.000 euro).Strategia: Luigi accede al Conto Termico 3.0 tramite GSE per il contributo statale. Verifica poi se la Regione FVG ha bandi attivi per biomasse. Se il bando regionale non esclude la cumulabilita con il Conto Termico, Luigi puo sommare i due contributi. Tuttavia, la somma dei contributi non puo superare il 100% della spesa ammissibile.Scenario C: Solare termico + fotovoltaico nella stessa abitazioneSituazione: Giulia vuole installare pannelli solari termici per l’acqua calda (5.000 euro) e un impianto fotovoltaico (12.000 euro).Strategia: Per il solare termico, Giulia accede al Conto Termico 3.0. Per il fotovoltaico, puo accedere alle detrazioni fiscali al 50% o agli eventuali incentivi GSE vigenti. Trattandosi di tecnologie diverse — termica vs elettrica — i due incentivi sono cumulabili sulle rispettive spese, purche le fatture siano separate.Scenario D: L’errore da evitareSituazione sbagliata: Marco installa una pompa di calore (12.000 euro) e chiede sia il Conto Termico 3.0 sia l’Ecobonus al 65% per la stessa spesa.Conseguenza: Il GSE rileva la duplicazione degli incentivi. Marco e tenuto alla restituzione di tutto il contributo ricevuto dal Conto Termico 3.0, oltre a potenziali sanzioni. Questo e uno degli errori piu gravi — e purtroppo comuni — proprio perche la norma sulla cumulabilita non e sempre chiara a chi non e esperto del settore.La comunicazione ENEA nel Conto Termico 3.0Per accedere al Conto Termico 3.0, una parte degli interventi richiede la comunicazione all’ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile). Questa comunicazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori tramite il portale dedicato del GSE.La comunicazione ENEA e un passaggio tecnico che richiede attenzione: raccoglie dati sull’intervento realizzato, sulla tipologia di impianto installato, sulla zona climatica dell’edificio e sulle caratteristiche energetiche prima e dopo i lavori. Un errore nella comunicazione puo comportare il diniego o la riduzione del contributo.Il CAF Centro Fiscale Udine si occupa della compilazione e trasmissione della comunicazione ENEA per i propri clienti, verificando che tutti i dati siano corretti e che l’intervento rispetti i requisiti tecnici richiesti dal GSE. Questo servizio e particolarmente utile per chi non ha dimestichezza con i portali telematici o con la documentazione tecnica richiesta. Come richiedere il Conto Termico 3.0 nel 2026La procedura per richiedere il Conto Termico 3.0 prevede diversi passaggi da seguire nell’ordine corretto:Verifica preliminare dei requisiti tecnici — Prima di avviare i lavori, assicurati che l’intervento rientri tra quelli ammessi dal DM 16 febbraio 2016 (come successivamente modificato) e che l’impianto rispetti i requisiti minimi di efficienza energetica.Realizzazione dell’intervento — Esegui i lavori affidandoti a installatori certificati. Conserva tutte le fatture, i libretti d’impianto, le schede tecniche e le certificazioni energetiche.Comunicazione ENEA (entro 90 giorni dalla fine lavori) — Per gli interventi che la richiedono, trasmetti la comunicazione ENEA tramite il portale GSE-ENEA.Registrazione sul portale GSE — Accedi al portale GSE (www.gse.it) e registrati come soggetto beneficiario.Invio della richiesta di incentivo (entro 60 giorni per Accesso Diretto) — Compila il modulo online caricando tutta la documentazione richiesta: fatture, schede tecniche, asseverazione tecnica.Attesa dell’istruttoria GSE — Il GSE verifica la domanda e, se tutto e regolare, emette il contratto di incentivazione. I tempi medi sono da 3 a 6 mesi.Erogazione del contributo — Il contributo viene erogato in un’unica soluzione (per importi fino a 5.000 euro) o in rate annuali (per importi superiori), sul conto corrente indicato.La procedura richiede attenzione in ogni fase, poiche errori nella documentazione possono comportare la decadenza dal beneficio. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta in tutte le fasi, dalla verifica iniziale dei requisiti alla predisposizione della documentazione, fino alla trasmissione della comunicazione ENEA. Contattaci per avere un preventivo personalizzato sul tuo intervento.📬Resta aggiornato sulle novita fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Domande Frequenti sul Conto Termico 3.0 e la CumulabilitaIl Conto Termico 3.0 e cumulabile con il Bonus Ristrutturazione?Si, il Conto Termico 3.0 e cumulabile con il Bonus Ristrutturazione purche le spese riguardino interventi diversi. Ad esempio, puoi usare il Conto Termico per l’installazione di una pompa di calore e il Bonus Ristrutturazione al 50% per il rifacimento del bagno. Le spese devono essere chiaramente distinte nelle fatture.Perche non posso usare sia il Conto Termico 3.0 che l’Ecobonus per la stessa pompa di calore?Perche entrambi gli incentivi coprono le stesse spese per lo stesso intervento. La normativa (art. 11 del DM 16 febbraio 2016, come successivamente modificato) vieta la cumulabilita di due agevolazioni pubbliche sulle medesime spese ammissibili. In caso di verifica, il GSE chiederebbe la restituzione del contributo ricevuto.Il Conto Termico 3.0 e cumulabile con contributi regionali?Generalmente si, ma dipende dalla specifica normativa regionale. Molte Regioni consentono la cumulabilita con il Conto Termico 3.0, talvolta imponendo un tetto massimo complessivo (es. non piu del 100% della spesa). Verifica sempre le condizioni del bando regionale o rivolgiti al CAF Centro Fiscale per un’analisi della tua situazione specifica.Conviene di piu il Conto Termico 3.0 o l’Ecobonus?Dipende dalla tua situazione fiscale. Il Conto Termico 3.0 eroga denaro cash direttamente sul conto corrente, ideale per chi ha poca IRPEF (pensionati, forfettari). L’Ecobonus e una detrazione fiscale spalmata in 10 anni, piu conveniente per chi ha un’IRPEF elevata. Per una valutazione personalizzata, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine.Quanto tempo ho per richiedere il Conto Termico 3.0 dopo aver fatto i lavori?Devi inviare la richiesta al GSE entro 60 giorni dalla fine dei lavori per gli interventi di piccole dimensioni (Accesso Diretto). La comunicazione ENEA, dove richiesta, deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla fine lavori. Rispettare queste scadenze e fondamentale per non perdere il diritto all’incentivo.Il Conto Termico 3.0 e ancora attivo nel 2026?Si, il Conto Termico 3.0 e attivo nel 2026. Il meccanismo incentivante del GSE non ha una scadenza fissa legata all’anno solare, ma e soggetto al raggiungimento del contingente di spesa previsto dal decreto. E comunque sempre consigliabile non rimandare la richiesta, considerando i tempi di istruttoria del GSE.Hai bisogno di assistenza per il Conto Termico 3.0 e la valutazione degli incentivi cumulabili? Il CAF Centro Fiscale di Udine e a tua disposizione, sia in ufficio che online. I nostri esperti ti guidano in ogni fase: dalla verifica preliminare dei requisiti, alla comunicazione ENEA, alla predisposizione di tutta la documentazione per il GSE. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Il servizio e disponibile sia in presenza a Udine che online in tutta Italia. Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Giugno 4, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-06-04 12:16:102026-06-04 11:49:28Conto Termico 3.0: Guida Completa alla Cumulabilita con Altri Incentivi (Ecobonus Escluso)CAF, IMU, TASI E MODELLO F24Come si calcola l’IMU 2026: formula, moltiplicatori, aliquote e acconto del 16 giugnoL’IMU 2026 (Imposta Municipale Propria) è uno degli adempimenti fiscali più attesi dell’anno: la prima rata, il cosiddetto acconto del 16 giugno 2026, si avvicina rapidamente e milioni di proprietari immobiliari devono sapere esattamente quanto versare. Ma come si calcola l’IMU? La formula può sembrare complicata a prima vista, eppure seguendo i passaggi giusti è assolutamente alla portata di tutti.In questa guida troverai la formula IMU passo per passo, i moltiplicatori catastali per ogni tipo di immobile, le aliquote di riferimento 2026, e due esempi pratici di calcolo. Saprai anche come pagare con il modello F24 e quali immobili sono esenti.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Che cos’è l’IMU e chi la deve pagare L’IMU è l’Imposta Municipale Propria istituita dalla Legge 160/2019 (art. 1, commi 738–783). Si tratta di un’imposta patrimoniale locale che colpisce il possesso di immobili: fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati in Italia.Chi deve pagarla? Il soggetto passivo è chiunque possieda — a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie — un immobile in Italia. In caso di comproprietà, ciascun comproprietario versa la propria quota in proporzione alla quota di possesso. In caso di decesso del proprietario, gli eredi sono tenuti al pagamento fin dalla data di apertura della successione (questo vale anche in Friuli Venezia Giulia, dove l’intavolazione catastale non è automatica).Chi NON la deve pagare? Il caso più importante è quello dell’abitazione principale non di lusso: se abiti nell’immobile di tua proprietà e non appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (ville, castelli e abitazioni signorili), sei completamente esente IMU. Stessa esenzione per le pertinenze dell’abitazione principale (una per categoria: C/2, C/6, C/7). Sono inoltre esenti i terreni agricoli in zone montane o collinari classificate svantaggiate, e gli immobili di interesse culturale o artistico inagibili.La formula IMU 2026: come si calcola passo per passo La formula per calcolare l’IMU si compone di tre ingredienti fondamentali: la rendita catastale rivalutata, il moltiplicatore catastale e l’aliquota. Vediamoli uno per uno.Formula IMU 2026 IMU = Rendita catastale × 1,05 × Moltiplicatore × AliquotaPoi si divide per i mesi di possesso (se < 12) e per la quota di proprietà (se < 100%)Analizziamo ogni termine:Rendita catastale: il valore attribuito al tuo immobile dall’Agenzia delle Entrate. La trovi sulla visura catastale o sul sito dell’Agenzia delle Entrate inserendo i dati dell’immobile.Rivalutazione del 5% (×1,05): per legge, la rendita catastale va sempre aumentata del 5% prima di qualsiasi altro calcolo. Se la tua rendita è 800 euro, la base di partenza diventa 840 euro.Moltiplicatore catastale: un coefficiente fisso che varia in base alla categoria catastale dell’immobile (vedi tabella sotto). Per le abitazioni ordinarie (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) il moltiplicatore è 160, che incluso già nella rivalutazione del 5% porta al valore finale di 168.Aliquota: la percentuale fissata dal Comune dove si trova l’immobile. Ogni Comune può scostarsi dall’aliquota base del 7,6 per mille (0,76%) entro i limiti di legge.Tabella moltiplicatori catastali IMU 2026Categoria catastaleTipologia immobileMoltiplicatore baseCon rivalutazione 5%A (eccetto A/10), C/2, C/6, C/7Abitazioni, cantine, garages160168A/10Uffici e studi privati8084BCollegi, conventi, ospizi, scuole140147C/1Negozi e botteghe5557,75C/3, C/4, C/5Laboratori, stabilimenti, magazzini140147D (eccetto D/5)Immobili industriali, alberghi, teatri6568,25D/5Istituti di credito, cambio, assicurazione8084Terreni agricoliReddito dominicale × 1,25135—Nota: per i terreni agricoli la rivalutazione del 5% si applica al reddito dominicale, e poi si moltiplica per 135.Aliquote IMU 2026: base e variazioni comunali Le aliquote IMU 2026 sono stabilite annualmente da ciascun Comune entro i limiti fissati dalla Legge 160/2019. Se il Comune non delibera nuove aliquote entro i termini di legge, si applicano quelle dell’anno precedente. I limiti nazionali sono:Tipologia immobileAliquota base (per mille)Minimo consentitoMassimo consentitoFabbricati diversi dall’abitazione principale7,6 ‰ (0,76%)4,6 ‰11,4 ‰Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9)4 ‰—6 ‰Aree edificabili7,6 ‰—11,4 ‰Terreni agricoli (zone non montane)7,6 ‰—11,4 ‰Come verificare l’aliquota del tuo Comune? Il Dipartimento delle Finanze del MEF pubblica le delibere comunali sul portale www.finanze.gov.it nella sezione “Fiscalità locale – IMU”. In alternativa, consulta il sito del tuo Comune o contatta il CAF. L’aliquota deliberata per il 2026 deve essere pubblicata entro il 28 ottobre 2025 per essere applicabile all’acconto di giugno 2026; in assenza di delibera, si usa quella 2025.Detrazione per abitazione principale di lusso: se la tua prima casa rientra nelle categorie A/1, A/8 o A/9, hai diritto a una detrazione fissa di 200 euro dall’IMU dovuta. L’imposta non può mai diventare negativa: se il calcolo dà un importo inferiore a 200 euro, l’IMU è pari a zero.Esempi pratici di calcolo IMU 2026 Vediamo come funziona la formula con due scenari reali, usando le aliquote base del 7,6 per mille (come riferimento — verifica sempre quella del tuo Comune).Esempio 1 — Appartamento A/3 in affitto (seconda casa)Marco possiede un appartamento in categoria A/3 (abitazione di tipo economico) che affitta come seconda casa. La rendita catastale è di 450 euro. Il Comune ha deliberato l’aliquota standard del 7,6 per mille. Marco è proprietario al 100% e possiede l’immobile per tutti e 12 i mesi.Passaggio 1 — Rivalutazione 5%:450 × 1,05 = 472,50 euroPassaggio 2 — Moltiplicatore A/3 (abitazioni):472,50 × 160 = 75.600 euro (base imponibile)Passaggio 3 — Applicazione aliquota 7,6‰:75.600 × 0,0076 = 574,56 euro (IMU annuale)Acconto 16 giugno 2026 (50%):574,56 / 2 = 287,28 euro (arrotondato a 287 euro)Esempio 2 — Garage C/6 di proprietà (pertinenza non collegata ad abitazione principale)Giulia ha un garage in categoria C/6 con rendita catastale di 120 euro. Non è pertinenza dell’abitazione principale (che è in affitto), quindi è soggetto a IMU. Il Comune ha deliberato un’aliquota del 8,6 per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale. Giulia è proprietaria al 50% (l’altra metà è del marito).Passaggio 1 — Rivalutazione 5%:120 × 1,05 = 126 euroPassaggio 2 — Moltiplicatore C/6 (pertinenze/garages, stesso gruppo A):126 × 160 = 20.160 euro (base imponibile)Passaggio 3 — Applicazione aliquota 8,6‰:20.160 × 0,0086 = 173,38 euro (IMU annuale piena)Quota Giulia (50%):173,38 × 0,50 = 86,69 euroAcconto 16 giugno 2026 (50% della quota):86,69 / 2 = 43,34 euro (arrotondato a 43 euro)Arrotondamento: l’IMU si arrotonda all’euro per difetto se i centesimi sono inferiori a 0,50 e per eccesso se superiori o uguali a 0,50. Se l’importo dovuto è inferiore a 12 euro, non si versa (il Comune può alzare questa soglia minima).Acconto IMU 16 giugno 2026: come funziona il calcolo a metà anno L’IMU si paga in due rate:Acconto: entro il 16 giugno 2026 (lunedì — la data non cade di sabato/domenica quindi rimane ferma)Saldo: entro il 16 dicembre 2026Come si calcola l’acconto? La regola generale è semplice: l’acconto è pari al 50% dell’IMU calcolata con le aliquote deliberate dal Comune per l’anno precedente (2025). Il saldo di dicembre è la differenza tra l’IMU totale dovuta per il 2026 (calcolata con le nuove aliquote, se modificate) e l’acconto già versato.In pratica: se il tuo Comune non ha cambiato le aliquote dal 2025, l’acconto di giugno e il saldo di dicembre saranno entrambi il 50% dell’IMU annuale (cifre identiche). Se invece il Comune ha alzato o abbassato le aliquote per il 2026, la differenza emerge solo al saldo di dicembre.Possesso per meno di 12 mesi: se hai acquistato l’immobile durante l’anno, l’IMU si calcola solo per i mesi effettivi di possesso. Il mese conta intero se il possesso dura almeno 15 giorni. Formula: IMU annuale × (mesi di possesso / 12). Ad esempio, se acquisti il 20 aprile 2026, il mese di aprile conta (15 o più giorni), e pagherai l’IMU per 9 mesi (aprile–dicembre). L’acconto di giugno coprirà i mesi gennaio–giugno calcolati sulla situazione 2025.Puoi consultare anche il nostro articolo sulle scadenze fiscali di giugno 2026 per un calendario completo di tutti gli adempimenti del mese.Come pagare l’IMU: modello F24 e codici tributo Il pagamento dell’IMU avviene esclusivamente tramite modello F24, disponibile presso qualsiasi banca, ufficio postale, CAF o compilabile direttamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate (servizio F24 web) o tramite home banking.Sezione da compilare: la sezione IMU e altri tributi locali. I campi principali sono: codice tributo, codice Comune (codice catastale a 4 caratteri), se si tratta di acconto o saldo, il numero di immobili, l’anno di riferimento e l’importo.Tabella codici tributo IMU 2026Codice tributoTipologia immobile3912Abitazione principale e pertinenze (categorie A/1, A/8, A/9)3918Altri fabbricati (seconda casa, affitti brevi, ecc.)3913Fabbricati rurali strumentali3914Terreni agricoli3916Aree fabbricabili3925Immobili categoria D — quota Stato3930Immobili categoria D — quota ComuneAttenzione agli immobili di categoria D (capannoni, alberghi, centri commerciali): il gettito si divide tra Stato e Comune. La quota Stato (7,6 per mille, codice 3925) va alla colonna “importi a debito versati allo Stato”; la quota Comune (eventuale maggiorazione deliberata dal Comune, codice 3930) va alla colonna “Sezione IMU e altri tributi locali”. Se il Comune non ha deliberato aumenti, si versa solo la quota Stato.Compensazione: l’IMU non può essere compensata con altri crediti fiscali (ad esempio crediti IRPEF) nel modello F24. Va versata per intero.Esenzioni e casi speciali IMU 2026 Oltre all’esenzione per l’abitazione principale non di lusso, esistono altri casi in cui l’IMU non si deve o si riduce:Immobili concessi in comodato d’uso gratuito a figli o genitori: riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato, il comodante non possieda altri immobili nello stesso Comune e abbia la residenza anagrafica nello stesso Comune.Immobili locati con contratto a canone concordato: riduzione del 25% dell’IMU dovuta (non della base imponibile, ma dell’imposta calcolata).Immobili inagibili o inabitabili: riduzione del 50% della base imponibile, previa dichiarazione del Comune o perizia giurata.Immobili di interesse storico-artistico: riduzione del 50% della base imponibile (art. 10 D.Lgs. 42/2004).Terreni agricoli in zone montane: esenzione totale per i terreni ubicati in Comuni montani o parzialmente montani indicati nella Circolare MEF del 14 giugno 1993.IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa: esenzione per gli alloggi assegnati ai soci.IMU e affitti brevi (Airbnb, case vacanze)Un immobile destinato agli affitti brevi (Airbnb, Booking, ecc.) è considerato a tutti gli effetti una “seconda casa” ai fini IMU: si paga l’aliquota ordinaria deliberata dal Comune per i fabbricati diversi dall’abitazione principale. Non è possibile fruire delle riduzioni per canone concordato (riservate ai contratti a uso abitativo con affitti 4+4 anni o 3+2 anni a canone concordato).IMU e coniugi con residenze separateDopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, in caso di coniugi con residenze anagrafiche in immobili diversi, l’esenzione per abitazione principale spetta a ciascun coniuge per il proprio immobile, purché entrambi vi risiedano effettivamente e abitualmente. Non è più necessario che la famiglia risieda nello stesso comune.La dichiarazione IMU: quando si presenta Il pagamento dell’IMU e la presentazione della dichiarazione IMU sono due adempimenti distinti. La dichiarazione non è obbligatoria ogni anno: va presentata solo quando si verificano variazioni che il Comune non può conoscere autonomamente dai dati in suo possesso. Ecco i casi principali:Acquisto o vendita di un immobile (di solito il Comune lo viene a sapere dalla voltura catastale, ma è buona norma verificare)Inizio o fine di un contratto di comodato d’uso gratuitoInizio o fine di un contratto di locazione a canone concordatoImmobile dichiarato inagibile o inabitabileVariazione di destinazione d’uso dell’immobileAcquisizione per successione (specialmente in Friuli Venezia Giulia dove l’intavolazione nel Libro Fondiario non è automatica)La scadenza per la dichiarazione IMU relativa all’anno 2025 è il 30 giugno 2026. Si presenta al Comune dove è situato l’immobile, utilizzando il modello approvato dal MEF con D.M. 29 luglio 2022.In Friuli Venezia Giulia, dove vige il sistema tavolare, chi eredita un immobile deve prestare particolare attenzione: la variazione di proprietà nel Libro Fondiario non avviene automaticamente come nel catasto ordinario. Gli eredi sono soggetti passivi IMU fin dalla data di apertura della successione, anche prima che l’intavolazione sia completata. Il CAF Centro Fiscale di Udine, con la sua esperienza specifica nel sistema tavolare, può assisterti nella corretta gestione di questi adempimenti.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Domande frequenti sul calcolo IMU 2026 Come trovo la rendita catastale del mio immobile?La rendita catastale è indicata nella visura catastale, ottenibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (servizio “Consultazione Catasto” con SPID, CIE o CNS) oppure presso qualsiasi CAF o ufficio dell’Agenzia. In alternativa, si trova nell’atto notarile di acquisto dell’immobile.Se ho acquistato casa a maggio 2026, pago l’acconto di giugno?Dipende dalla data esatta. Se hai acquistato prima del 16 giugno 2026, in linea teorica dovresti versare l’acconto per i mesi di possesso nel 2026 (da aprile o maggio in poi). Tuttavia, poiché l’acconto si calcola sulla base delle aliquote 2025 e del 50% dell’IMU annuale, molti contribuenti che acquistano nel corso dell’anno preferiscono effettuare un unico versamento a saldo a dicembre. Questa scelta è possibile se non si ritiene di dover versare un acconto specifico: la legge non prevede sanzioni per chi versa tutta l’IMU di un nuovo acquisto nel saldo di dicembre, purché l’importo totale sia corretto. Consigliamo di verificare con il vostro CAF la situazione specifica.L’IMU sulla seconda casa è detraibile in dichiarazione dei redditi?No. L’IMU sugli immobili non è detraibile dall’IRPEF nel modello 730 o Redditi PF. Fa eccezione l’IMU pagata su immobili che producono reddito d’impresa (per gli imprenditori). L’IRPEF sui fabbricati non locati non è più dovuta dal 2022 (era già ridotta al 50% nel biennio 2020-2021), confermando che l’IMU è l’unica imposizione patrimoniale su questi immobili.Cosa succede se non pago l’acconto IMU del 16 giugno?Il mancato pagamento nei termini comporta sanzioni e interessi. È possibile regolarizzare spontaneamente tramite il ravvedimento operoso: entro 14 giorni dalla scadenza la sanzione è solo dell’1,5% (0,1% per giorno di ritardo fino a 14 gg); entro 30 giorni è del 3%. Più passa il tempo, più la sanzione aumenta. Prima di arrivare alle sanzioni d’ufficio (dal 30% in su), è sempre meglio regolarizzare autonomamente.Il box auto è soggetto a IMU anche se è pertinenza dell’abitazione principale?Se il box (categoria C/6) è pertinenza della tua abitazione principale non di lusso, è esente IMU come l’abitazione principale, ma solo entro il limite di una pertinenza per categoria catastale. Quindi se hai un solo box auto, è esente. Se ne hai due (entrambi C/6), uno è esente e l’altro paga l’IMU come fabbricato ordinario.Come funziona il calcolo IMU per un immobile ereditato nel 2026?Gli eredi diventano soggetti passivi IMU dalla data di apertura della successione (data del decesso). L’imposta si calcola in proporzione ai mesi di possesso successivi al decesso. Se la successione si è aperta, per esempio, il 10 marzo 2026, marzo conta intero (più di 15 giorni) e l’IMU annuale si moltiplica per 10/12. L’acconto di giugno 2026 va versato se ci si trova già in una posizione di possesso a quella data. In FVG, non aspettare il completamento dell’intavolazione: il debito IMU decorre dalla data del decesso.Hai bisogno di aiuto con il calcolo IMU? Contatta il CAF Il calcolo IMU 2026 non è difficile una volta compresa la formula, ma ci sono molte variabili che possono complicare la situazione: aliquote comunali aggiornate, comproprietà, immobili ereditati, comodati d’uso, riduzioni per affitti concordati. Se vuoi essere sicuro di pagare l’importo giusto — né troppo né troppo poco — il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione.Il nostro team può verificare la tua situazione, calcolare con precisione l’IMU dovuta per ogni immobile, compilare il modello F24 e assicurarsi che tutte le esenzioni e riduzioni a cui hai diritto siano applicate correttamente.Prenota una consulenza IMU al CAF Centro FiscaleSede: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – UdineTelefono: 0432 1638640 | WhatsApp: 366 6018121Fonte normativa: Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), art. 1 commi 738–783; Dipartimento delle Finanze MEF – www.finanze.gov.it/it/fiscalita-locale/imposta-municipale-propria-imu/. Dati aggiornati a giugno 2026.Giugno 4, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/imu.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-06-04 11:16:102026-06-04 11:24:08Come si calcola l’IMU 2026: formula, moltiplicatori, aliquote e acconto del 16 giugnoPagina 22 di 74«‹2021222324›» Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto
CAFAssegno di Mantenimento: Tassazione e Deduzione 2026L’assegno di mantenimento e uno degli aspetti economici piu importanti della separazione e del divorzio. Ma come funziona la sua tassazione? Chi deve pagare le imposte e chi puo ottenere la deduzione fiscale? In questa guida analizziamo nel dettaglio le regole fiscali dell’assegno di mantenimento nel 2026, con esempi pratici e importi aggiornati per aiutarti a gestire correttamente la tua situazione tributaria. Indice dei contenutiCos’e l’assegno di mantenimentoTassazione dell’assegno di mantenimentoDeduzione per chi paga l’assegnoAssegno per i figli: regole diverseCome dichiarare l’assegno nel 730Esempi pratici di tassazioneDomande frequentiConclusioneCos’e l’Assegno di Mantenimento e Come Funziona L’assegno di mantenimento e la somma periodica che un coniuge versa all’altro dopo la separazione, con lo scopo di garantire un tenore di vita adeguato a chi si trova in condizioni economiche piu deboli. L’importo viene stabilito dal giudice in sede di separazione, tenendo conto del reddito di entrambi i coniugi, della durata del matrimonio e del contributo dato da ciascuno alla vita familiare.E fondamentale distinguere tra l’assegno per il coniuge e l’assegno per i figli: le regole fiscali sono completamente diverse. L’assegno per il coniuge ha rilevanza fiscale sia per chi lo paga sia per chi lo riceve, mentre quello per i figli e fiscalmente neutro. Per una panoramica completa su tutti gli aspetti fiscali della separazione, consulta la nostra guida completa alla separazione e divorzio 2026.Tassazione dell’Assegno di Mantenimento: Chi Paga le Imposte La tassazione dell’assegno di mantenimento segue un principio chiaro: l’assegno e considerato reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per chi lo riceve (articolo 50, comma 1, lettera i del TUIR). Questo significa che il coniuge beneficiario deve includerlo nella propria dichiarazione dei redditi e pagare l’IRPEF secondo le aliquote ordinarie.Le aliquote IRPEF 2026 applicabili sono:23% fino a 28.000 euro di reddito35% da 28.001 a 50.000 euro43% oltre 50.000 euroSe ad esempio una ex moglie riceve un assegno di mantenimento di 12.000 euro annui e non ha altri redditi, pagherebbe un’IRPEF di circa 2.760 euro (23% di 12.000), al netto delle detrazioni spettanti. Se invece ha gia un reddito da lavoro di 25.000 euro, l’assegno si somma portando il reddito complessivo a 37.000 euro, con una tassazione marginale al 35% sulla parte eccedente.Deduzione Fiscale per Chi Paga l’Assegno di Mantenimento Per il coniuge obbligato al versamento, l’assegno di mantenimento e interamente deducibile dal reddito complessivo (articolo 10, comma 1, lettera c del TUIR). La deduzione e diversa dalla detrazione: l’importo viene sottratto dal reddito lordo prima del calcolo dell’imposta, riducendo la base imponibile.Per beneficiare della deduzione, devono essere rispettate queste condizioni:L’assegno deve essere stabilito dal giudice o dall’accordo di separazione omologatoI pagamenti devono essere tracciabili (bonifico, assegno bancario)Deve trattarsi dell’assegno per il coniuge, non per i figliL’importo deducibile e quello effettivamente versato, fino al massimo stabilito dal giudiceFacciamo un esempio pratico. Se Paolo guadagna 50.000 euro lordi e versa un assegno di mantenimento di 8.000 euro all’ex moglie, il suo reddito imponibile scende a 42.000 euro. Il risparmio fiscale e di circa 2.800 euro (considerando l’aliquota marginale del 35%).Assegno di Mantenimento per i Figli: Regole Fiscali Diverse Le somme destinate al mantenimento dei figli seguono un regime fiscale completamente diverso. L’assegno per i figli non e deducibile per chi lo paga e non e tassabile per chi lo riceve. Si tratta di una regola importante che incide notevolmente sulla pianificazione fiscale dopo la separazione.Un problema pratico frequente si presenta quando il provvedimento del giudice fissa un importo unico senza distinguere la quota per il coniuge da quella per i figli. In questo caso, secondo la giurisprudenza consolidata, l’intera somma e considerata destinata ai figli e quindi non deducibile. Per questo motivo, e sempre consigliabile chiedere al giudice di specificare separatamente le due componenti nell’accordo di separazione. Per le regole sulle detrazioni figli genitori separati, consulta la guida dedicata.Come Dichiarare l’Assegno di Mantenimento nel 730La corretta compilazione della dichiarazione dei redditi e fondamentale per evitare errori e sanzioni. Ecco come procedere per entrambi i coniugi.Chi riceve l’assegno deve indicare l’importo percepito nella Sezione I del Quadro C (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), utilizzando il codice 4. Non e necessaria alcuna certificazione da parte dell’ex coniuge, ma e consigliabile conservare le ricevute dei bonifici.Chi paga l’assegno indica l’importo nel Quadro E, Sezione II (oneri deducibili), al rigo E22. Deve specificare il codice fiscale dell’ex coniuge beneficiario e l’importo annuo effettivamente versato. E fondamentale conservare tutta la documentazione dei pagamenti per almeno 5 anni.Esempi Pratici di Tassazione dell’Assegno di Mantenimento Vediamo alcuni esempi concreti per capire l’impatto fiscale dell’assegno di mantenimento in diverse situazioni.Esempio 1 – Reddito medio: Anna ha un reddito da lavoro di 30.000 euro e riceve un assegno di 6.000 euro. Il suo reddito complessivo sale a 36.000 euro, con un’IRPEF aggiuntiva sull’assegno di circa 2.100 euro (35% sulla parte eccedente i 28.000 euro).Esempio 2 – Solo assegno: Francesca non ha redditi propri e riceve un assegno di 15.000 euro. L’IRPEF sara di circa 3.450 euro (23% di 15.000), ma grazie alle detrazioni per redditi assimilati il carico effettivo sara inferiore.Esempio 3 – Deduzione: Marco guadagna 60.000 euro e versa 10.000 euro di assegno. Il suo reddito imponibile scende a 50.000 euro, con un risparmio fiscale di circa 4.300 euro (aliquota marginale 43%).Domande Frequenti sull’Assegno di MantenimentoL’assegno divorzile ha le stesse regole fiscali?Si, l’assegno divorzile (stabilito dopo il divorzio) segue le stesse regole fiscali dell’assegno di mantenimento in separazione: e deducibile per chi lo paga e tassabile come reddito assimilato per chi lo riceve.L’assegno una tantum e deducibile?No, l’assegno una tantum (versamento in un’unica soluzione al posto dell’assegno periodico) non e deducibile dal reddito di chi lo paga e non e tassabile per chi lo riceve. La deducibilita e riservata esclusivamente ai versamenti periodici.Cosa succede se non pago l’assegno?Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento comporta conseguenze sia civili (esecuzione forzata, pignoramento dello stipendio) sia penali (reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, art. 570 c.p.). Sul piano fiscale, non si puo dedurre cio che non e stato effettivamente versato.ConclusioneLa tassazione dell’assegno di mantenimento e un aspetto cruciale da considerare nella separazione e nel divorzio. Capire chi deve dichiarare cosa e come ottenere la deduzione fiscale puo fare una differenza significativa sul bilancio familiare. Il CAF Centro Fiscale di Udine e a disposizione per assisterti nella compilazione della dichiarazione dei redditi e nella gestione di tutti gli aspetti fiscali post-separazione. Contattaci al 0432 1638640 o su WhatsApp al 366 6018121.Giugno 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-07 09:00:002026-04-08 09:35:21Assegno di Mantenimento: Tassazione e Deduzione 2026
CAFSeparazione e Divorzio: Aspetti Fiscali e Agevolazioni 2026La separazione e il divorzio non rappresentano soltanto una fase emotivamente complessa, ma comportano anche importanti conseguenze fiscali che e fondamentale conoscere per tutelare i propri interessi economici. Quando una coppia decide di separarsi, cambiano radicalmente le regole su tassazione, detrazioni, ISEE e agevolazioni a cui si ha diritto. In questa guida completa analizziamo tutti gli aspetti fiscali della separazione e del divorzio nel 2026, dalle imposte sull’assegno di mantenimento alla ripartizione delle detrazioni per i figli, passando per le esenzioni previste dalla legge italiana. Indice dei contenutiAspetti fiscali della separazione e del divorzioAssegno di mantenimento: chi paga le tasseDetrazioni per i figli dopo la separazioneISEE dopo la separazione: come cambiaCasa coniugale: IMU e diritto di abitazioneEsenzioni da imposta di bollo e registroAgevolazioni prima casa nella separazioneTrasferimenti patrimoniali tra coniugiAssegno Unico per genitori separatiDichiarazione dei redditi dopo la separazioneDomande frequentiConclusioneAspetti Fiscali della Separazione e del Divorzio: Panoramica 2026 Quando una coppia affronta la separazione o il divorzio, il quadro fiscale subisce modifiche profonde che riguardano praticamente ogni aspetto della vita economica. Il legislatore italiano ha previsto un sistema articolato di regole che disciplinano le conseguenze tributarie della fine del matrimonio, con l’obiettivo di garantire equita tra i coniugi e tutela per i figli.Gli aspetti fiscali della separazione e del divorzio nel 2026 si possono raggruppare in cinque macro-aree fondamentali. La prima riguarda il trattamento dell’assegno di mantenimento, che e deducibile dal reddito per chi lo versa e costituisce reddito imponibile per chi lo riceve. La seconda area coinvolge le detrazioni per i figli a carico, che vengono ripartite tra i genitori secondo regole precise stabilite dal giudice o dall’accordo di separazione. La terza riguarda l’ISEE, il cui calcolo cambia radicalmente dopo la separazione perche il nucleo familiare si modifica. La quarta area tocca la casa coniugale e le relative imposte, in particolare l’IMU. Infine, la quinta riguarda le esenzioni fiscali che la legge riconosce per tutti gli atti legati alla separazione e al divorzio.Conoscere queste regole e essenziale per evitare errori nella dichiarazione dei redditi e per sfruttare tutte le agevolazioni disponibili. Vediamo nel dettaglio ciascun aspetto.Assegno di Mantenimento: Tassazione e Deduzione L’assegno di mantenimento rappresenta uno degli aspetti fiscali piu rilevanti della separazione e del divorzio. Si tratta dell’importo che un coniuge versa all’altro per garantire il mantenimento del tenore di vita, e il suo trattamento fiscale segue regole ben precise stabilite dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).Per il coniuge che paga l’assegno di mantenimento, la somma e interamente deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del TUIR. Questo significa che l’importo versato viene sottratto dal reddito lordo prima del calcolo dell’IRPEF, con un risparmio fiscale significativo. Ad esempio, se Marco guadagna 40.000 euro lordi e versa un assegno di mantenimento di 6.000 euro annui alla ex moglie, il suo reddito imponibile scende a 34.000 euro, con un risparmio di imposta che puo superare i 2.000 euro.Per il coniuge che riceve l’assegno, invece, la somma costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e va dichiarata nel modello 730 o nel modello Redditi PF. E importante sottolineare che questa regola vale solo per l’assegno destinato al coniuge: le somme destinate specificamente al mantenimento dei figli non sono ne deducibili per chi le paga ne tassabili per chi le riceve.Un aspetto fondamentale e che la deducibilita dell’assegno richiede che l’importo sia stabilito dal giudice con provvedimento dell’autorita giudiziaria o nell’accordo di separazione omologato. Le somme versate volontariamente, senza un provvedimento del giudice, non sono deducibili. Per approfondire questo tema, leggi la nostra guida dedicata sull’assegno di mantenimento: tassazione e deduzione 2026.Detrazioni per i Figli dopo la Separazione La ripartizione delle detrazioni per i figli a carico e una questione centrale per i genitori separati o divorziati. Con l’introduzione dell’Assegno Unico Universale, le regole sono cambiate significativamente, e nel 2026 il sistema prevede una distinzione netta in base all’eta dei figli.Per i figli fino a 20 anni, le detrazioni IRPEF tradizionali sono state sostituite dall’Assegno Unico, che viene erogato direttamente dall’INPS. In caso di affidamento condiviso (la situazione piu comune), l’assegno viene ripartito al 50% tra i due genitori, salvo diverso accordo. Se i genitori raggiungono un’intesa, possono decidere che l’intero importo venga versato a uno solo di loro.Per i figli dai 21 anni in su (se ancora a carico), restano in vigore le detrazioni fiscali IRPEF classiche. In caso di affidamento condiviso, queste detrazioni spettano nella misura del 50% a ciascun genitore. Tuttavia, i genitori possono accordarsi affinche la detrazione al 100% sia attribuita al genitore con il reddito complessivo piu elevato, per massimizzare il vantaggio fiscale della famiglia. Scopri tutti i dettagli nella guida detrazioni figli genitori separati 2026.ISEE dopo la Separazione: Come Cambia il Nucleo Familiare L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e lo strumento fondamentale per accedere a bonus, agevolazioni e prestazioni sociali. Dopo la separazione, il calcolo dell’ISEE cambia in modo significativo perche si modifica la composizione del nucleo familiare.Con la separazione legale (omologata dal tribunale o dalla negoziazione assistita), i due ex coniugi formano nuclei familiari distinti. Questo significa che i redditi e i patrimoni dell’ex coniuge non vengono piu conteggiati nel calcolo dell’ISEE, con un potenziale abbassamento significativo dell’indicatore. Un ISEE piu basso puo dare accesso a bonus e agevolazioni altrimenti non spettanti.Attenzione pero: e fondamentale che la separazione sia effettiva e formale. La semplice separazione di fatto, senza un provvedimento giudiziario, non e sufficiente per dividere il nucleo familiare ai fini ISEE. I figli minori restano nel nucleo del genitore con cui convivono, mentre per i figli maggiorenni non conviventi e non sposati, sotto i 26 anni, fanno parte del nucleo del genitore con cui risultano residenti. Per capire nel dettaglio tutte le casistiche, consulta la guida ISEE dopo separazione: come cambia il nucleo familiare.Casa Coniugale: IMU e Diritto di Abitazione La casa coniugale rappresenta spesso il bene di maggior valore nella separazione e nel divorzio, e il suo trattamento fiscale merita un’attenzione particolare, soprattutto per quanto riguarda l’IMU (Imposta Municipale Unica).Quando il giudice assegna la casa coniugale a uno dei coniugi (tipicamente il genitore collocatario dei figli), questo coniuge ottiene il cosiddetto diritto di abitazione. Ai fini IMU, l’immobile assegnato come abitazione principale e esente dal pagamento dell’IMU, a condizione che il coniuge assegnatario vi abbia la residenza e la dimora abituale. Questa esenzione si applica anche se l’immobile e di proprieta esclusiva dell’altro coniuge.Il coniuge proprietario che non risiede piu nell’immobile, invece, non deve pagare l’IMU su quella casa (perche grava sull’assegnatario in quanto titolare del diritto di abitazione). Tuttavia, se possiede altri immobili, su quelli dovra pagare l’IMU ordinaria, senza poter beneficiare dell’esenzione per abitazione principale. Un aspetto importante riguarda il caso in cui la casa sia in comproprieta: l’esenzione IMU spetta comunque interamente al coniuge assegnatario per l’intera quota. Per tutti i dettagli, leggi l’approfondimento sulla casa coniugale nella separazione: IMU e diritto di abitazione.Esenzioni da Imposta di Bollo e Registro per Atti di SeparazioneUna delle agevolazioni fiscali piu importanti previste per la separazione e il divorzio e l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili. Questa esenzione e prevista dall’articolo 19 della Legge n. 74/1987 e rappresenta un beneficio economico significativo.In pratica, tutti gli atti necessari per formalizzare la separazione o il divorzio sono completamente esenti da imposte. Questo include le sentenze del tribunale, gli accordi di negoziazione assistita, le convenzioni di separazione consensuale e tutti i documenti accessori. L’esenzione si estende anche ai trasferimenti immobiliari e patrimoniali tra coniugi che avvengono nell’ambito dell’accordo di separazione, un vantaggio fiscale che puo valere migliaia di euro.La Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno nel tempo ampliato l’ambito di applicazione di questa esenzione, riconoscendola anche per gli atti compiuti dopo la separazione ma comunque collegati alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi. Scopri tutte le esenzioni nella guida agevolazioni fiscali separazione e divorzio 2026.Agevolazioni Prima Casa nella Separazione Le agevolazioni prima casa nella separazione meritano un’analisi approfondita perche la normativa prevede regole speciali per i coniugi che si separano. In circostanze normali, chi possiede gia un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa non potrebbe acquistarne un altro con gli stessi benefici senza prima vendere il primo. Nella separazione, invece, esistono importanti eccezioni.Se nell’accordo di separazione un coniuge cede all’altro la propria quota dell’immobile acquistato come prima casa, non si verifica la decadenza dalle agevolazioni, anche se non sono trascorsi i 5 anni dall’acquisto. Inoltre, il coniuge che cede la propria quota puo acquistare un nuovo immobile beneficiando nuovamente delle agevolazioni prima casa, purche rispetti i requisiti previsti dalla legge (residenza, assenza di altri immobili nel comune, ecc.).Questo meccanismo e particolarmente vantaggioso dal punto di vista fiscale: il trasferimento nell’ambito della separazione e esente da imposte (come visto sopra), e il coniuge cedente puo riacquistare con le agevolazioni prima casa, risparmiando sull’imposta di registro (2% anziche 9%) o sull’IVA (4% anziche 10%).Trasferimenti Patrimoniali tra ConiugiNell’ambito della separazione e del divorzio, e frequente che i coniugi debbano regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso trasferimenti di beni. La legge italiana prevede un regime fiscale molto favorevole per queste operazioni, con l’obiettivo di agevolare la risoluzione pacifica delle questioni economiche.I trasferimenti immobiliari tra coniugi effettuati in esecuzione degli accordi di separazione o divorzio sono esenti da tutte le imposte: registro, ipotecaria, catastale, bollo e ogni altra tassa. Questo vale sia per il trasferimento della piena proprieta che per la cessione di quote di comproprieta. Ad esempio, se Luca trasferisce alla ex moglie Giulia la sua quota del 50% dell’appartamento coniugale come parte dell’accordo di separazione, l’operazione e completamente esente da imposte.Anche i trasferimenti di beni mobili (conti correnti, titoli, veicoli) godono della stessa esenzione quando sono disposti nell’accordo di separazione. E importante tuttavia che questi trasferimenti risultino espressamente dall’accordo omologato o dalla sentenza del tribunale, per poter beneficiare dell’esenzione fiscale.Assegno Unico per Genitori Separati nel 2026 L’Assegno Unico Universale e la prestazione economica erogata dall’INPS per i figli a carico fino a 21 anni. Per i genitori separati o divorziati, la gestione dell’Assegno Unico segue regole specifiche che e importante conoscere per non perdere il beneficio.In caso di affidamento condiviso, l’Assegno Unico viene ripartito al 50% tra i due genitori, con pagamento diretto a ciascuno. Se i genitori sono d’accordo, possono richiedere che l’intero importo sia erogato a uno solo di loro, indicandolo nella domanda. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta al 100% al genitore affidatario.Un aspetto importante riguarda l’ISEE di riferimento per il calcolo dell’importo. L’Assegno Unico viene calcolato sull’ISEE del nucleo familiare del figlio. Dopo la separazione, il figlio fa parte del nucleo del genitore con cui convive, quindi l’ISEE di riferimento sara quello di quel nucleo. Se l’ISEE non viene presentato, l’assegno viene erogato nell’importo minimo previsto dalla normativa.Dichiarazione dei Redditi dopo la SeparazioneDopo la separazione, ciascun coniuge presenta la propria dichiarazione dei redditi individualmente. Non e piu possibile presentare il 730 congiunto, che presuppone lo stato di coniugi non separati legalmente. Questo cambiamento comporta diverse conseguenze pratiche.Il coniuge che riceve l’assegno di mantenimento deve dichiararlo nella sezione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente del modello 730 o Redditi PF. Il coniuge che versa l’assegno lo indica nella sezione degli oneri deducibili, specificando il codice fiscale dell’ex coniuge e l’importo annuo versato. E fondamentale conservare le ricevute dei bonifici o degli altri mezzi di pagamento tracciabili come prova dei versamenti effettuati.Per quanto riguarda le spese detraibili dei figli (spese mediche, scolastiche, sportive), queste devono essere ripartite tra i genitori in base alla percentuale di spettanza delle detrazioni. In caso di affidamento condiviso al 50%, ciascun genitore detrae la propria meta delle spese sostenute. Il CAF Centro Fiscale puo assisterti nella corretta compilazione della dichiarazione dopo la separazione.Domande Frequenti su Separazione e Divorzio: Aspetti Fiscali L’assegno di mantenimento per i figli e deducibile?No, l’assegno di mantenimento per i figli non e deducibile dal reddito di chi lo versa e non e tassabile per chi lo riceve. La deducibilita riguarda esclusivamente l’assegno destinato al coniuge. Se il provvedimento del giudice stabilisce un importo unico senza distinguere la quota per il coniuge da quella per i figli, l’intera somma e considerata non deducibile.Dopo la separazione posso fare il 730 congiunto?No, dopo la separazione legale non e piu possibile presentare il 730 congiunto. Ciascun ex coniuge deve presentare la propria dichiarazione individuale. Il 730 congiunto e riservato ai coniugi non legalmente separati.Chi paga l’IMU sulla casa coniugale dopo la separazione?L’IMU sulla casa coniugale assegnata dal giudice e a carico del coniuge assegnatario, in quanto titolare del diritto di abitazione. Tuttavia, se la casa e utilizzata come abitazione principale, e esente da IMU. Il coniuge proprietario non assegnatario non deve pagare IMU su quell’immobile.Come si divide l’Assegno Unico tra genitori separati?In caso di affidamento condiviso, l’Assegno Unico viene ripartito al 50% tra i genitori, con pagamento diretto a ciascuno. I genitori possono accordarsi per il versamento integrale a uno solo. In caso di affidamento esclusivo, spetta al 100% al genitore affidatario.La separazione di fatto modifica il nucleo ISEE?No, la separazione di fatto non modifica il nucleo familiare ai fini ISEE. Per ottenere nuclei familiari distinti e necessaria la separazione legale (omologata dal tribunale, tramite negoziazione assistita o accordo in Comune). Solo con un provvedimento formale i due ex coniugi risultano in nuclei separati.I trasferimenti immobiliari nella separazione pagano imposte?No, i trasferimenti immobiliari tra coniugi disposti nell’ambito dell’accordo di separazione o divorzio sono completamente esenti da imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, ai sensi dell’articolo 19 della Legge 74/1987.Conclusione: Affrontare gli Aspetti Fiscali con il Giusto SupportoLa separazione e il divorzio comportano una serie di conseguenze fiscali che e fondamentale conoscere e gestire correttamente. Dall’assegno di mantenimento alle detrazioni per i figli, dall’ISEE all’IMU sulla casa coniugale, ogni aspetto richiede attenzione per evitare errori nella dichiarazione dei redditi e per non perdere le agevolazioni spettanti.Le esenzioni fiscali previste dalla legge per gli atti di separazione e divorzio rappresentano un importante vantaggio economico, cosi come le regole speciali per le agevolazioni prima casa e i trasferimenti patrimoniali. Tuttavia, applicare correttamente queste norme richiede competenza e esperienza specifica.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza qualificata per tutti gli aspetti fiscali della separazione e del divorzio. I nostri operatori possono aiutarti con la compilazione della dichiarazione dei redditi, il calcolo dell’ISEE post-separazione e la verifica delle agevolazioni a cui hai diritto. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per prenotare un appuntamento presso la nostra sede in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, a Udine.Giugno 6, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-06 09:00:002026-04-08 09:35:20Separazione e Divorzio: Aspetti Fiscali e Agevolazioni 2026
CAF, IMU, TASI E MODELLO F24Acconto IMU 2026: scadenza 16 giugno, calcolo, aliquote e versamento F24Indice dei contenutiAcconto IMU 2026: la scadenza del 16 giugnoChi deve pagare l’acconto IMU 2026Esenzioni e riduzioni IMU 2026Come si calcola l’acconto IMU 2026Aliquote IMU 2026: base nazionale e variazioni comunaliCodici tributo F24 per il versamento dell’IMU 2026Esempio pratico: acconto IMU 2026 a UdineRavvedimento operoso se paghi l’IMU in ritardoDomande frequenti sull’acconto IMU 2026L’acconto IMU 2026 è una delle scadenze fiscali più importanti dell’anno per chi possiede immobili in Italia. Il prossimo 16 giugno 2026 milioni di proprietari dovranno versare la prima rata dell’Imposta Municipale Propria, pari al 50% dell’imposta annuale dovuta. Riguarda seconde case, fabbricati commerciali, terreni edificabili, capannoni e in alcuni casi anche immobili di lusso adibiti ad abitazione principale.In questa guida pratica vediamo nel dettaglio come calcolare l’acconto IMU 2026, quali sono le aliquote IMU 2026 applicabili, i codici tributo F24 da usare per il pagamento, le esenzioni previste e un esempio concreto per il Comune di Udine. Se hai dubbi su quanto devi versare, alla fine trovi l’invito a richiedere assistenza al CAF Centro Fiscale di Udine, che si occupa di calcolo e compilazione del modello F24 sia in sede che online.Acconto IMU 2026: la scadenza del 16 giugnoLa scadenza dell’acconto IMU 2026 è fissata per martedì 16 giugno 2026. Si tratta della prima delle due rate previste dalla legge: l’acconto a giugno e il saldo entro il 16 dicembre 2026. La regola generale è semplice: con l’acconto si versa il 50% dell’imposta annuale, calcolato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune nell’anno precedente. A dicembre, invece, si conguaglierà la differenza tenendo conto delle eventuali nuove aliquote 2026 approvate dal Comune entro il 28 ottobre.Questa regola è importante per evitare confusione: a giugno si paga sempre sulle aliquote 2025, anche se l’anno d’imposta è il 2026. Solo a dicembre si applicheranno le aliquote definitive del 2026, recuperando o restituendo eventuali differenze. Chi preferisce semplificare può anche versare l’intera IMU annuale in un’unica soluzione entro il 16 giugno, ma in questo caso si rinuncia alla possibilità di aggiornare i conti a fine anno.L’IMU si paga esclusivamente tramite modello F24, compilabile in forma cartacea (banca, posta) oppure telematica (home banking, portale Agenzia Entrate, intermediari abilitati come il CAF). Non sono ammessi altri canali di pagamento: niente bonifico diretto al Comune, niente bollettino postale. Solo F24, con i corretti codici tributo che vedremo più avanti. Chi deve pagare l’acconto IMU 2026L’acconto IMU 2026 riguarda tutti i soggetti che, al 1° gennaio 2026, risultano titolari di un diritto reale su un immobile soggetto all’imposta. Più precisamente, sono tenuti al versamento:i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli;i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;il locatario di immobili concessi in leasing (dalla data della stipula del contratto);il concessionario di aree demaniali;il coniuge superstite che ha ricevuto il diritto di abitazione per legge sulla casa coniugale.Un punto fondamentale dell’IMU prima casa 2026 è l’esenzione generale: chi possiede un’abitazione principale non di lusso non paga l’IMU. Le categorie catastali esentate sono tutte tranne A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi storici). Quindi se vivi nella tua casa di residenza in categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 o A/7, non devi versare nulla. L’esenzione si estende anche alle pertinenze (cantina, garage, soffitta) classificate C/2, C/6 o C/7, ma solo una per categoria.Diverso il discorso per la IMU seconda casa: qui l’imposta è sempre dovuta, indipendentemente dal fatto che sia una casa vacanza, un appartamento dato in affitto, una casa ereditata o un immobile sfitto. In caso di comproprietà, ogni comproprietario paga la propria quota in base alla percentuale di possesso e ai mesi dell’anno in cui è stato titolare. Ad esempio, se due fratelli ereditano una seconda casa al 50% ciascuno, ognuno pagherà metà dell’imposta totale. Esenzioni e riduzioni IMU 2026Oltre all’esenzione per l’abitazione principale non di lusso, la normativa prevede diverse casistiche di esenzione e riduzione dell’IMU. Conoscerle è importante perché permette di non pagare imposte che non sono dovute. Vediamo le principali.Immobili totalmente esentiAbitazione principale non di lusso (categorie A/2-A/7) e relative pertinenze;Terreni agricoli situati in zone montane o di collina svantaggiate;Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola;Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola;Immobili di interesse storico, artistico o culturale destinati a uso non commerciale;Fabbricati destinati a uso esclusivamente religioso da enti ecclesiastici;Immobili occupati abusivamente, a condizione che il proprietario abbia presentato regolare denuncia all’autorità giudiziaria.Casi di riduzione del 50% della base imponibileIn alcune situazioni la legge consente di dimezzare la base imponibile IMU, riducendo così sensibilmente l’importo da versare:Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, previa perizia tecnica;Fabbricati di interesse storico o artistico riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 42/2004;Unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), con contratto registrato e a condizione che il comodante possieda massimo un altro immobile destinato a propria abitazione principale nello stesso Comune.Riduzione del 25% per gli immobili in locazione a canone concordatoPer gli immobili concessi in locazione a canone concordato (legge 431/1998) l’imposta è ridotta al 75% (sconto del 25%). È una misura pensata per incentivare i proprietari a praticare canoni calmierati, soprattutto nelle aree ad alta tensione abitativa. Come si calcola l’acconto IMU 2026Il calcolo IMU 2026 segue una formula precisa che parte dalla rendita catastale dell’immobile (per i fabbricati) o dal reddito dominicale (per i terreni). La rendita catastale è il valore fiscale attribuito dal Catasto e si trova sulla visura catastale. Vediamo passo passo come si arriva all’importo da versare.Passaggio 1: rivalutazione della rendita catastaleIl primo step è rivalutare la rendita catastale del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni. È un coefficiente fisso previsto dalla legge che serve ad aggiornare il valore catastale all’inflazione. In pratica, se la rendita catastale del tuo appartamento è 600 euro, la rendita rivalutata sarà 600 × 1,05 = 630 euro.Passaggio 2: applicazione del moltiplicatore catastaleAl valore rivalutato si applica un moltiplicatore che varia in base alla categoria catastale dell’immobile. Il risultato è la base imponibile IMU su cui poi calcolare l’imposta. I principali moltiplicatori sono:160 per fabbricati abitativi (categoria A, escluso A/10), pertinenze (C/2, C/6, C/7) e magazzini;140 per collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici (categoria B) e laboratori (C/3, C/4, C/5);80 per banche, uffici e studi privati (A/10 e D/5);65 per immobili a destinazione produttiva categoria D (esclusi D/5);55 per negozi e botteghe (C/1);135 per terreni agricoli (sul reddito dominicale rivalutato del 25%).Continuando l’esempio precedente, se la rendita catastale rivalutata è 630 euro e l’immobile è in categoria A/3 (abitazione di tipo economico), la base imponibile IMU sarà 630 × 160 = 100.800 euro. Questo è il valore fiscale dell’immobile ai fini IMU, da non confondere con il valore di mercato.Passaggio 3: applicazione dell’aliquota comunaleSulla base imponibile si applica l’aliquota IMU 2026 deliberata dal Comune. La formula completa è quindi:IMU annuale = Rendita catastale × 1,05 × Moltiplicatore × Aliquota comunaleUna volta ottenuta l’IMU annuale, per calcolare l’acconto IMU 2026 basta dividere per due: a giugno si versa il 50% dell’imposta totale. Il risultato va inoltre proporzionato ai mesi di possesso: se hai posseduto l’immobile per meno di 12 mesi (ad esempio l’hai ereditato a marzo o venduto a settembre), devi calcolare l’IMU solo per i mesi in cui sei stato proprietario. Si considera il mese intero se il possesso supera i 15 giorni. Aliquote IMU 2026: base nazionale e variazioni comunaliLe aliquote IMU 2026 non sono uguali in tutti i Comuni d’Italia. La legge fissa un’aliquota base nazionale dello 0,86% (8,6 per mille), ma ogni Comune ha il potere di aumentarla fino a un massimo dell’1,06% (10,6 per mille) o di ridurla, anche fino allo zero. Per questo è fondamentale verificare la delibera del proprio Comune prima di fare il calcolo.Per l’acconto del 16 giugno 2026, come abbiamo già detto, si applicano le aliquote già deliberate nel 2025. Solo entro fine ottobre 2026 il Comune potrà pubblicare le nuove aliquote in vigore per l’anno corrente, di cui si terrà conto in sede di saldo a dicembre. Vediamo le principali aliquote di riferimento:Aliquota base fabbricati: 0,86% (modificabile dai Comuni tra 0% e 1,06%);Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9): 0,50% di base, fino allo 0,60% nei Comuni che decidono di aumentarla, con detrazione di 200 euro;Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola: 0,10% (riducibile fino allo zero, mai aumentabile);Fabbricati merce (costruiti dall’impresa per la vendita e non locati): esenti dal 2022;Immobili categoria D (capannoni industriali, alberghi): 0,86% di cui 0,76% destinato allo Stato e la parte eccedente al Comune.Le delibere comunali sono pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella sezione dedicata alla fiscalità locale. Per essere efficaci nell’anno in corso, devono essere approvate entro il 28 ottobre e pubblicate entro il 14 novembre. In assenza di delibera valida, si applicano le aliquote dell’anno precedente. Codici tributo F24 per il versamento dell’IMU 2026Per pagare l’acconto IMU 2026 serve compilare correttamente il modello F24, indicando il codice catastale del Comune, il codice tributo giusto per la tipologia di immobile e l’anno di riferimento (2026). Sbagliare codice tributo significa che il pagamento non viene attribuito correttamente e il Comune potrebbe segnalare un mancato versamento.Ecco la tabella dei principali codici tributo F24 IMU da utilizzare nel 2026:3912: IMU su abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze;3913: IMU su fabbricati rurali a uso strumentale;3914: IMU su terreni agricoli;3916: IMU su aree fabbricabili;3918: IMU su altri fabbricati (è il codice più usato: seconde case, uffici, negozi, garage non pertinenziali);3925: IMU su immobili a uso produttivo categoria D – quota Stato;3930: IMU su immobili categoria D – quota Comune (eccedenza rispetto allo 0,76%);3923: interessi da ravvedimento operoso;3924: sanzioni da ravvedimento operoso.Nella sezione “IMU e altri tributi locali” del modello F24, oltre al codice tributo, va indicato l’anno di riferimento (2026), il numero di immobili e va barrata la casella “Acconto”. Se versi in un’unica soluzione, va barrata sia “Acconto” sia “Saldo”. Va sempre inserito il codice catastale del Comune in cui si trova l’immobile (ad esempio L483 per Udine), reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.Importante: i contribuenti residenti all’estero (AIRE) e i titolari di partita IVA devono obbligatoriamente usare la modalità telematica del modello F24, mentre i privati cittadini possono ancora utilizzare il cartaceo presso banca o ufficio postale, ma solo se il saldo finale è positivo (cioè non ci sono compensazioni con crediti).Esempio pratico: acconto IMU 2026 a Udine Vediamo un caso pratico di IMU comune Udine 2026. Supponiamo che Mario possieda al 100% una seconda casa a Udine, categoria catastale A/3, con rendita catastale di 700 euro. Mario è residente altrove e usa questa casa come abitazione di villeggiatura. Vediamo passo passo come calcolare il suo acconto IMU 2026.Rendita rivalutata: 700 × 1,05 = 735 euro;Base imponibile IMU: 735 × 160 = 117.600 euro;Aliquota IMU altri fabbricati a Udine (ipotesi 10,6 per mille = 1,06%, da verificare sempre la delibera comunale aggiornata): 117.600 × 1,06% = 1.246,56 euro IMU annuale;Acconto IMU 2026 (50%): 1.246,56 / 2 = 623,28 euro, arrotondabili a 623 euro.Mario dovrà quindi versare entro il 16 giugno 2026, tramite modello F24, l’importo di 623 euro con codice tributo 3918 (altri fabbricati) e codice catastale L483 (Udine). Le aliquote effettive applicate dal Comune di Udine possono variare di anno in anno: è sempre prudente verificarle sul sito del MEF prima del versamento, oppure rivolgersi al CAF per il calcolo personalizzato.In Friuli Venezia Giulia, ricordiamo, vige il sistema tavolare per la registrazione degli immobili: si tratta di un sistema catastale diverso dal resto d’Italia, basato sul Libro Fondiario. Questo non incide direttamente sul calcolo dell’IMU (che si basa sulla rendita catastale), ma può creare difficoltà nei casi di successione recente, dove la voltura non è automatica e l’erede potrebbe non risultare ancora intavolato. Anche in questa situazione, comunque, l’IMU 2026 va comunque versata dall’erede, dal momento in cui è subentrato nel possesso.Il CAF Centro Fiscale di Udine conosce in modo approfondito le delibere dei Comuni del Friuli Venezia Giulia e gestisce ogni anno migliaia di pratiche IMU. Se non hai mai calcolato l’IMU da solo o se la tua situazione è complessa (più immobili, comproprietà, eredità, comodato d’uso), conviene affidarsi a un professionista per evitare errori e sanzioni.Ravvedimento operoso se paghi l’IMU in ritardoSe per qualunque motivo non riesci a versare l’acconto IMU 2026 entro il 16 giugno, hai la possibilità di sanare il ritardo con il ravvedimento operoso. Questa procedura consente di pagare l’imposta dovuta più una sanzione ridotta e gli interessi legali, in proporzione al ritardo. È sempre preferibile al lasciare la pratica scoperta, perché in caso di accertamento del Comune la sanzione ordinaria parte dal 25% dell’imposta non versata (sanzione ridotta dal 30% al 25% dal D.Lgs. 87/2024, in vigore dal 1° settembre 2024).Le riduzioni delle sanzioni con ravvedimento operoso sono articolate in base al ritardo:Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): sanzione pari a 0,0833% per ogni giorno di ritardo (1/10 di 1/30 del 25%);Ravvedimento breve (dal 15° al 30° giorno): sanzione del 1,25%;Ravvedimento medio (dal 31° al 90° giorno): sanzione del 1,39%;Ravvedimento lungo (entro 1 anno): sanzione del 3,125%;Ravvedimento biennale (entro 2 anni): sanzione del 3,572%;Ravvedimento ultra-biennale (oltre 2 anni): sanzione del 4,17%.A questi importi vanno aggiunti gli interessi legali calcolati al tasso annuo vigente (per il 2026 il tasso legale è cambiato rispetto agli anni precedenti: verifica sempre il valore aggiornato sul sito del Ministero dell’Economia). Il versamento del ravvedimento si fa sempre con F24, indicando il codice tributo dell’imposta dovuta (es. 3918) per la parte IMU, il codice 3924 per la sanzione e il codice 3923 per gli interessi.Il ravvedimento operoso non è ammesso se nel frattempo è già arrivato un avviso di accertamento dal Comune. Per questo, se sei in ritardo, conviene attivarsi subito: prima paghi, minore è la sanzione. Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a calcolare con precisione sanzioni e interessi, evitando errori che potrebbero invalidare il ravvedimento stesso.Domande frequenti sull’acconto IMU 2026 Devo pagare l’acconto IMU 2026 anche se la mia casa e’ la prima abitazione?Se la tua abitazione principale e’ in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 o A/7 e ci hai stabilito la residenza anagrafica e dimora abituale, sei esente dall’IMU. Non devi versare nulla ne’ a giugno ne’ a dicembre. L’esenzione si estende a una pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7. Se invece la tua casa e’ di lusso (A/1, A/8, A/9), devi pagare l’IMU con l’aliquota agevolata e detrazione di 200 euro.Cosa succede se non pago l’IMU entro il 16 giugno 2026?Se non paghi entro la scadenza, puoi sanare la posizione con il ravvedimento operoso, versando l’imposta dovuta piu’ una sanzione ridotta e gli interessi. Piu’ tardi paghi, maggiore e’ la sanzione. Se non sani la posizione, il Comune puo’ notificarti un avviso di accertamento con sanzione del 25% e interessi, oltre alle spese di notifica.Come faccio a sapere l’aliquota IMU 2026 del mio Comune?Le aliquote IMU sono pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Portale del Federalismo Fiscale) e sul sito istituzionale del tuo Comune. Per l’acconto IMU 2026 del 16 giugno si applicano le aliquote del 2025. Se non hai dimestichezza con il calcolo, il CAF puo’ fornirti l’importo esatto da versare in pochi minuti.Posso pagare tutto in un’unica soluzione invece di dividere in due rate?Si’, la legge consente di versare l’intera IMU annuale entro il 16 giugno 2026. In questo caso, sul modello F24 va barrata sia la casella Acconto sia Saldo. Attenzione pero’: pagando tutto a giugno si applicano le aliquote 2025. Se il Comune aumenta le aliquote nel 2026, non potrai piu’ recuperare la differenza in sede di saldo.L’IMU sulla casa data in affitto e’ dovuta?Si’, l’IMU sulla casa data in affitto e’ sempre dovuta dal proprietario, indipendentemente dal fatto che ci viva l’inquilino. Solo nel caso di locazione a canone concordato l’imposta e’ ridotta del 25%. Se l’affitto e’ a canone libero, si applica l’aliquota piena deliberata dal Comune per gli altri fabbricati.Assistenza CAF Centro Fiscale Udine per l’acconto IMU 2026Calcolare correttamente l’acconto IMU 2026 richiede attenzione: serve verificare le delibere comunali aggiornate, applicare il moltiplicatore catastale giusto, considerare riduzioni ed esenzioni, compilare correttamente il modello F24 con i codici tributo esatti. Un errore può comportare sanzioni anche pesanti. Per questo conviene affidarsi a chi gestisce queste pratiche tutti i giorni.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo di calcolo IMU e compilazione del modello F24, sia in ufficio in Viale Tullio 13 a Udine, sia online per chi preferisce non spostarsi. Conosciamo le delibere dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, gestiamo pratiche per proprietari di più immobili, eredi, comproprietari e situazioni complesse. Contattaci per fissare un appuntamento e ricevere un preventivo personalizzato.Hai bisogno di assistenza per il calcolo dell’acconto IMU 2026? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121: ti aiutiamo a calcolare l’importo esatto, scegliere i codici tributo corretti e versare in serenità entro il 16 giugno 2026.Richiedi Assistenza per il Calcolo IMU 2026Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con il calcolo dell’acconto IMU 2026, la compilazione del modello F24 e il ravvedimento operoso in caso di ritardo.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, IMU, TASI E MODELLO F24 Imposta di Soggiorno Comuni FVG 2026: Chi Paga, Quanto e Come Versarla Imposta di Soggiorno Comuni FVG 2026: Chi Paga, Quanto Costa e Come Versarla (Turisti e Strutture Ricettive)Se hai soggiornato in un hotel, B&B o casa vacanza in Friuli Venezia Giulia, probabilmente ti è stata addebitata un'imposta di… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-27 09:00:002026-08-17 11:03:53Imposta di Soggiorno Comuni FVG 2026: Chi Paga, Quanto e Come VersarlaCAF, IMU, TASI E MODELLO F24 IMU Seconda Rata 2026: Scadenza 16 Dicembre, Calcolo Saldo e Come Pagare La IMU seconda rata 2026 scade il 16 dicembre 2026 e rappresenta il momento in cui i proprietari di immobili devono versare il saldo dell'Imposta Municipale Unica. 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Dopo la prima rata del 31 luglio 2026, il calendario prosegue tra settembre… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/ROTTAMAZIONE-QUINQUIES-2026.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-23 09:00:002026-08-23 09:00:00Rottamazione Quinquies: Rate d’Autunno 2026 e Decadenza se Salti un PagamentoCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleGiugno 6, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/imu.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-06 08:02:072026-06-06 08:02:17Acconto IMU 2026: scadenza 16 giugno, calcolo, aliquote e versamento F24
CAF, IMU, TASI E MODELLO F24 Imposta di Soggiorno Comuni FVG 2026: Chi Paga, Quanto e Come Versarla Imposta di Soggiorno Comuni FVG 2026: Chi Paga, Quanto Costa e Come Versarla (Turisti e Strutture Ricettive)Se hai soggiornato in un hotel, B&B o casa vacanza in Friuli Venezia Giulia, probabilmente ti è stata addebitata un'imposta di… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-27 09:00:002026-08-17 11:03:53Imposta di Soggiorno Comuni FVG 2026: Chi Paga, Quanto e Come Versarla
CAF, IMU, TASI E MODELLO F24 IMU Seconda Rata 2026: Scadenza 16 Dicembre, Calcolo Saldo e Come Pagare La IMU seconda rata 2026 scade il 16 dicembre 2026 e rappresenta il momento in cui i proprietari di immobili devono versare il saldo dell'Imposta Municipale Unica. A differenza dell'acconto di giugno, il saldo di dicembre potrebbe avere un… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/imu.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-20 08:00:002026-09-30 09:16:30IMU Seconda Rata 2026: Scadenza 16 Dicembre, Calcolo Saldo e Come Pagare
CAF, IMU, TASI E MODELLO F24 Rottamazione Quinquies: Rate d’Autunno 2026 e Decadenza se Salti un Pagamento Con l'arrivo dell'autunno, migliaia di contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quinquies devono fare i conti con le prossime scadenze del piano di pagamento. Dopo la prima rata del 31 luglio 2026, il calendario prosegue tra settembre… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/ROTTAMAZIONE-QUINQUIES-2026.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-23 09:00:002026-08-23 09:00:00Rottamazione Quinquies: Rate d’Autunno 2026 e Decadenza se Salti un Pagamento
CAFDisoccupazione Agricola e NASpI: Differenze e CompatibilitàDisoccupazione agricola vs NASpI: qual è la differenza? Quale delle due prestazioni spetta a chi lavora in agricoltura? Sono cumulabili? Queste sono le domande più frequenti che i lavoratori agricoli rivolgono al CAF Centro Fiscale. In questa guida mettiamo a confronto le due indennità di disoccupazione erogate dall’INPS, analizzando requisiti, importi, tempistiche e compatibilità. Per la guida completa sulla prima, consulta il nostro articolo sulla disoccupazione agricola 2026. Indice dei contenutiCosa sono: due prestazioni diverseConfronto requisiti: agricola vs NASpIImporto e durata a confrontoDomanda e tempistiche: le differenze chiaveCompatibilità e cumulabilitàQuale conviene? Come scegliereDomande frequentiCosa sono: due prestazioni diverseLa disoccupazione agricola e la NASpI sono entrambe indennità di disoccupazione erogate dall’INPS, ma si rivolgono a platee di lavoratori completamente diverse. La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è destinata ai lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo che perdono involontariamente il lavoro. La disoccupazione agricola, invece, è riservata esclusivamente ai lavoratori del settore agricolo iscritti negli elenchi nominativi.Questa distinzione è fondamentale: un lavoratore agricolo non può richiedere la NASpI per i periodi di lavoro agricolo, così come un impiegato di un’azienda commerciale non può accedere alla disoccupazione agricola. Le due prestazioni hanno normative, requisiti e modalità di erogazione completamente diverse. Il CAF Centro Fiscale analizza la tua posizione per indicarti esattamente a quale prestazione hai diritto. Confronto requisiti: agricola vs NASpII requisiti della disoccupazione agricola e quelli della NASpI differiscono sotto diversi aspetti. Ecco un confronto diretto tra le due prestazioni:Per la disoccupazione agricola servono: almeno 102 giornate di lavoro agricolo nel biennio, 2 anni di iscrizione negli elenchi nominativi e la condizione di disoccupazione involontaria nel settore agricolo.Per la NASpI servono: almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la cessazione, 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti e la perdita involontaria del lavoro (licenziamento, scadenza contratto). La NASpI non richiede iscrizione in elenchi speciali.Come si nota, i requisiti sono strutturati in modo molto diverso: la disoccupazione agricola si basa su giornate e elenchi nominativi, la NASpI su settimane contributive e giornate di lavoro effettivo. Importo e durata a confrontoIl calcolo dell’importo è un’altra area in cui disoccupazione agricola e NASpI si differenziano significativamente. La disoccupazione agricola prevede il 40% della retribuzione media giornaliera per le giornate indennizzabili. La NASpI, invece, prevede il 75% della retribuzione media mensile fino a un tetto massimo, con una riduzione del 3% al mese a partire dal sesto mese.Per quanto riguarda la durata, la disoccupazione agricola copre un numero variabile di giornate nell’anno (la differenza tra parametro e giornate lavorate), mentre la NASpI dura un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni, fino a un massimo di 24 mesi.Sul fronte dell’erogazione, la disoccupazione agricola viene pagata in un’unica soluzione (solitamente tra giugno e settembre), mentre la NASpI viene corrisposta mensilmente per tutta la durata del periodo coperto. Questo significa che con la NASpI si riceve un supporto costante nel tempo, mentre con la disoccupazione agricola si riceve un importo complessivo tutto insieme. Domanda e tempistiche: le differenze chiaveLe tempistiche di presentazione della domanda sono radicalmente diverse tra le due prestazioni. La domanda di disoccupazione agricola va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento: si tratta di una domanda “a consuntivo”, che copre l’intero anno precedente.La domanda di NASpI, al contrario, va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. È una domanda “immediata”, legata a un evento specifico (il licenziamento o la scadenza del contratto). Questa differenza riflette la natura stessa delle due prestazioni: la disoccupazione agricola compensa i periodi di inattività tipici del settore, mentre la NASpI protegge dalla perdita improvvisa del lavoro.Compatibilità e cumulabilitàUno degli aspetti più importanti nel confronto tra disoccupazione agricola e NASpI riguarda la compatibilità. Le due prestazioni non sono cumulabili per lo stesso periodo di riferimento. Un lavoratore non può percepire sia la disoccupazione agricola che la NASpI per le stesse giornate.Tuttavia, esistono situazioni in cui un lavoratore potrebbe aver diritto a entrambe le prestazioni in periodi diversi. Ad esempio, un lavoratore che svolge lavoro agricolo stagionale in estate e un contratto a tempo determinato in un’azienda non agricola in inverno potrebbe, in teoria, accedere alla disoccupazione agricola per i periodi agricoli e alla NASpI per la cessazione del contratto non agricolo.In questi casi complessi, è essenziale rivolgersi al CAF Centro Fiscale per un’analisi approfondita. La scelta sbagliata potrebbe farti perdere una prestazione più vantaggiosa. I nostri operatori valutano entrambe le opzioni e ti consigliano la soluzione che massimizza il tuo beneficio economico, sia per la disoccupazione agricola che per la NASpI. Quale conviene? Come scegliereLa domanda “quale conviene tra disoccupazione agricola e NASpI?” non ha una risposta univoca: dipende dalla tua situazione lavorativa specifica. In generale, se il tuo lavoro principale è nel settore agricolo e sei iscritto negli elenchi nominativi, la prestazione a cui hai diritto è la disoccupazione agricola. Se invece hai perso un lavoro dipendente non agricolo, ti spetta la NASpI.Nei casi misti, dove hai lavorato in entrambi i settori, la scelta richiede un’analisi accurata di diversi fattori: l’importo potenziale di ciascuna prestazione, la durata, le tempistiche di erogazione e l’impatto sulla tua posizione previdenziale futura. Il CAF Centro Fiscale di Udine effettua questa analisi comparativa per aiutarti a prendere la decisione migliore.Domande frequentiPosso avere sia disoccupazione agricola che NASpI nello stesso anno?Sì, ma solo per periodi diversi e a condizione di avere i requisiti per entrambe. Le due prestazioni non si possono sovrapporre per le stesse giornate. Il CAF Centro Fiscale verifica la compatibilità nel tuo caso specifico.Se lavoro in agricoltura posso chiedere la NASpI?Per i periodi di lavoro agricolo, la prestazione prevista è la disoccupazione agricola, non la NASpI. Se però hai anche periodi di lavoro non agricolo, per quelli potresti avere diritto alla NASpI.Quale paga di più tra le due?Dipende dalla situazione individuale. La NASpI parte dal 75% della retribuzione (con tetto massimo), la disoccupazione agricola dal 40%. Però la NASpI decresce nel tempo, mentre la disoccupazione agricola ha una percentuale fissa. Per un confronto personalizzato, rivolgiti al CAF Centro Fiscale.Scopri quale prestazione ti spettaNon sai se hai diritto alla disoccupazione agricola o alla NASpI? Il CAF Centro Fiscale di Udine analizza la tua posizione contributiva e ti indica la prestazione più vantaggiosa. Servizio disponibile in ufficio a Udine e online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o su WhatsApp al 366 6018121.Scrivici su WhatsAppOppure compila il modulo per essere ricontattato:Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine | Tel. 0432 1638640Giugno 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/disoccupazione-agricola.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-05 09:00:002026-06-05 09:00:00Disoccupazione Agricola e NASpI: Differenze e Compatibilità
SUCCESSIONISuccessione Convivente Non Sposato 2026: Diritti, Unione Civile e Cosa SpettaLa successione del convivente non sposato è uno dei temi più delicati del diritto ereditario italiano. Contrariamente a quanto molti pensano, il convivente di fatto NON è erede legittimo: non riceve nulla in assenza di testamento e non ha diritto alla quota di legittima. La Legge Cirinnà del 2016 ha però introdotto alcune tutele importanti, e per le unioni civili i diritti sono equiparati a quelli del coniuge.In questa guida aggiornata al 2026 spieghiamo cosa spetta al convivente non sposato dopo la morte del partner, come tutelarlo attraverso il testamento, le differenze con l’unione civile, le aliquote dell’imposta di successione (8% senza franchigia) e tutti gli strumenti giuridici per proteggere il proprio compagno di vita.Indice dei contenutiConiuge, convivente di fatto e unione civile: le differenzeConvivente di fatto: cosa NON spetta secondo la leggeI diritti riconosciuti al convivente di fattoUnione civile: stessi diritti del coniugeCome tutelare il convivente: il testamentoImposta di successione per il convivente: 8% senza franchigiaPolizza vita: lo strumento fuori dall’asse ereditarioDonazioni al convivente: aliquota 8%Contratto di convivenza: regolare i patrimoniEsempio pratico di testamento pro-conviventeConfronto convivente vs coniuge: tabella completaDomande frequenti📄Scarica la Checklist Successione 2026PDF gratuito di 6 pagine: tutti i documenti necessari, le scadenze da rispettare e la guida specifica per il sistema tavolare FVG.✓ Checklist documenti ✓ Franchigie 2026 ✓ 10 errori da evitare ⇓ Scarica PDF gratis ✉ Scrivi una emailConiuge, convivente di fatto e unione civile: le differenze fondamentaliPrima di analizzare la successione, è essenziale chiarire la differenza tra le tre categorie di rapporti di coppia riconosciute dall’ordinamento italiano. La confusione tra “convivenza” e “unione civile” è la causa più frequente di aspettative errate in materia ereditaria.Coniuge (matrimonio)Il coniuge è la persona unita in matrimonio civile o concordatario. Ha tutti i diritti successori previsti dal Codice Civile: è erede legittimario, ha diritto alla quota di legittima (1/2, 1/3 o 1/4 a seconda di chi concorre), ha il diritto di abitazione sulla casa coniugale (illimitato) e franchigia fiscale di 1 milione di euro.Unione civile (coppie dello stesso sesso)Istituita dalla Legge Cirinnà n. 76/2016, l’unione civile è un vincolo formale tra persone maggiorenni dello stesso sesso, costituito davanti all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. Ai fini successori, la legge stabilisce espressamente che al partner unito civilmente si applicano le stesse norme del coniuge: quote di legittima identiche, diritto di abitazione illimitato sulla casa familiare, franchigia di 1 milione di euro sull’imposta di successione.Convivente di fatto (etero o omosessuale)La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni “unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” (art. 1, comma 36, Legge 76/2016), non vincolate da matrimonio, unione civile o parentela. Si costituisce con una dichiarazione anagrafica al Comune di residenza, che attesta la coabitazione stabile.A differenza di coniuge e unito civile, il convivente di fatto NON è erede legittimo, non ha quota di legittima e può ricevere qualcosa solo se il partner ha fatto testamento in suo favore, entro i limiti della quota disponibile. Convivente di fatto: cosa NON spetta secondo la leggeÈ fondamentale essere chiari: nel 2026, il convivente more uxorio (anche dopo 30 anni di vita insieme) non è considerato erede dal Codice Civile italiano. Questo significa che, in mancanza di testamento, il patrimonio del defunto andrà esclusivamente agli eredi legittimi: coniuge (se non divorziato), figli, genitori, fratelli e altri parenti fino al sesto grado.1. Il convivente NON è erede legittimoGli articoli 565 e seguenti del Codice Civile elencano tassativamente chi eredita in assenza di testamento: coniuge, figli, ascendenti, fratelli e sorelle, altri parenti entro il sesto grado. Il convivente non rientra in nessuna di queste categorie. Se il defunto non ha parenti entro il sesto grado, l’eredità va allo Stato (art. 586 c.c.), non al convivente.2. Il convivente NON ha quota di legittimaLa quota di legittima (o quota indisponibile) è la parte di patrimonio che il defunto non può sottrarre a determinati eredi (coniuge, figli, ascendenti in mancanza di figli). Il convivente di fatto non è legittimario: non ha diritto a una quota riservata e può essere totalmente escluso dal testamento senza possibilità di impugnazione.3. Il convivente NON rientra nella successione senza testamentoSe il partner muore senza testamento (successione intestata o “ab intestato”), il convivente non riceve alcuna quota del patrimonio. Tutto andrà ai parenti del defunto secondo l’ordine stabilito dal Codice Civile. Questo può generare situazioni drammatiche: la casa dove si è vissuti per decenni passa ai fratelli del defunto o a nipoti che il convivente non ha mai conosciuto.Attenzione: Se il partner convivente era anche sposato con un’altra persona (separato ma non divorziato), il coniuge legale rimane l’erede principale. Il convivente non ha diritti superiori a quelli dell’ex coniuge legalmente riconosciuto. I diritti riconosciuti al convivente di fatto dalla Legge CirinnàNonostante l’esclusione dalla successione legittima, la Legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) ha introdotto alcune importanti tutele per il convivente di fatto superstite. Si tratta di diritti autonomi, non ereditari, che operano indipendentemente dall’esistenza di un testamento.Diritto di abitazione sulla casa del defuntoL’articolo 1, comma 42 della Legge Cirinnà stabilisce che, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per:2 anni come minimo garantitoPer un periodo pari alla durata della convivenza, se questa è stata superiore a 2 anniMassimo 5 anni complessivi in ogni caso3 anni minimi se nella casa convivono figli minori o disabili del convivente superstiteQuesto diritto cessa anticipatamente se il convivente superstite convive stabilmente con un nuovo partner, contrae matrimonio o unione civile.Esempio pratico: Marco e Giulia convivono da 8 anni nella casa di proprietà di Marco. Marco muore senza testamento. Giulia ha diritto ad abitare la casa per 5 anni (durata massima), anche se la casa è ora di proprietà dei fratelli di Marco (eredi legittimi). Giulia NON diventa proprietaria, ha solo il diritto di continuare ad abitarla per quel periodo.Diritto di subentrare nel contratto di locazioneSe la casa era in affitto e il contratto era intestato al convivente deceduto, il convivente superstite ha diritto di subentrare nel contratto di locazione, proseguendo l’affitto alle stesse condizioni (art. 1, comma 44, Legge 76/2016). Questo diritto è riconosciuto indipendentemente dalla durata della convivenza.Altri diritti del convivente di fatto (non successori)Assistenza sanitaria: diritto di visita, informazioni mediche e decisioni in caso di incapacità del partnerRisarcimento danni: in caso di morte del convivente per fatto illecito altrui, diritto al risarcimento come il coniugeImpresa familiare: se il convivente partecipa all’attività dell’altro, ha diritto a partecipazione agli utiliOrdine di protezione: tutela in caso di condotte pregiudizievoliCasa popolare: subentro nelle graduatorie di assegnazione Unione civile: stessi diritti successori del coniugePer chi è unito civilmente (Legge Cirinnà, coppie dello stesso sesso), la situazione successoria è radicalmente diversa e molto più tutelante. L’articolo 1, comma 21 della Legge 76/2016 stabilisce che al partner dell’unione civile si applicano tutte le disposizioni del Codice Civile relative al coniuge in materia di successione.Quote di legittima identiche al coniugeIl partner unito civilmente ha quote di legittima identiche a quelle del coniuge:Situazione familiareQuota legittima partner unito civilmentePartner unico (no figli né ascendenti)1/2 del patrimonioPartner + 1 figlio1/3 partner + 1/3 figlioPartner + 2 o più figli1/4 partner + 1/2 figli (divisa in parti uguali)Partner + ascendenti (no figli)1/2 partner + 1/4 ascendentiDiritto di abitazione illimitatoIl partner unito civilmente ha il diritto di abitazione vita natural durante sulla casa adibita a residenza familiare (art. 540 c.c. richiamato per l’unione civile), esattamente come il coniuge superstite. Non ci sono limiti di 2 o 5 anni: è un diritto reale che dura fino alla morte.Franchigia fiscale di 1 milione di euroAi fini dell’imposta di successione, il partner unito civilmente beneficia della stessa franchigia del coniuge: 1.000.000 di euro esenti, con aliquota del 4% solo sulla parte eccedente. Questa è una delle differenze più consistenti rispetto al convivente di fatto, che paga invece l’8% senza franchigia.Reversibilità pensionistica e TFRPensione di reversibilità: 60% della pensione del partner decedutoTFR non riscosso: diritto a riscuotere il trattamento di fine rapporto maturatoIndennità sostitutive: pari a quelle riconosciute al coniuge Come tutelare il convivente non sposato: il testamentoPer il convivente di fatto, il testamento è l’unico strumento efficace per garantire una tutela patrimoniale adeguata dopo la morte del partner. Senza testamento, il convivente superstite rischia di essere escluso totalmente dal patrimonio, tranne per i limitati diritti di abitazione temporanei.Tipologie di testamento disponibiliTestamento olografo: scritto di proprio pugno, datato e firmato. Costo: zero. Rischio: smarrimento o impugnazioneTestamento pubblico: redatto da un notaio alla presenza di 2 testimoni. Costo: 300-800 euro. Massima sicurezza giuridicaTestamento segreto: scritto dal testatore (o da altri) e consegnato sigillato al notaio. Poco usatoQuanto si può lasciare al convivente: la quota disponibileIl testatore non può disporre liberamente di tutto il suo patrimonio se ha eredi legittimari (coniuge non divorziato, figli, ascendenti). Può disporre solo della quota disponibile, ovvero la parte che residua dopo aver rispettato le quote di legittima.Eredi legittimari presentiQuota disponibile per il conviventeNessuno (né coniuge, né figli, né ascendenti)100% del patrimonioSolo ascendenti (genitori)2/3 del patrimonioSolo coniuge1/2 del patrimonioConiuge + 1 figlio1/3 del patrimonioConiuge + 2 o più figli1/4 del patrimonio1 figlio (no coniuge)1/2 del patrimonio2 o più figli (no coniuge)1/3 del patrimonioIn pratica, se il defunto aveva 2 figli da precedente relazione, potrà lasciare al convivente attuale al massimo 1/3 del patrimonio: ogni disposizione eccedente sarà impugnabile dai figli con l’azione di riduzione.Suggerimento pratico: Se non hai eredi legittimari (no coniuge, no figli, no genitori), puoi lasciare al convivente il 100% del patrimonio. Questo è il caso più semplice e tutelante. Per chi ha figli, è consigliato valutare soluzioni miste: testamento + polizza vita + donazioni in vita. Imposta di successione per il convivente: 8% senza franchigiaDal punto di vista fiscale, la posizione del convivente di fatto è particolarmente onerosa. Il Testo Unico dell’Imposta di Successione (D.Lgs. 346/1990, come modificato dal D.Lgs. 139/2024 in vigore dal 2025) prevede una rigida gerarchia di aliquote e franchigie in base al grado di parentela.Tabella aliquote imposta di successione 2026CategoriaFranchigiaAliquotaConiuge e parenti in linea retta (figli, genitori)1.000.000 euro4%Partner unione civile1.000.000 euro4%Fratelli e sorelle100.000 euro6%Altri parenti fino al 4° grado e affiniNessuna6%Convivente di fattoNessuna8%Persone con handicap grave (L. 104)1.500.000 eurovariabileCalcolo pratico dell’impostaUn convivente che riceve tramite testamento un appartamento del valore catastale di 150.000 euro pagherà:Imposta di successione: 150.000 x 8% = 12.000 euroImposta ipotecaria: 2% del valore catastale = 3.000 euro (o 200 euro se prima casa)Imposta catastale: 1% del valore catastale = 1.500 euro (o 200 euro se prima casa)Totale senza agevolazioni: circa 16.500 euroTotale con agevolazioni prima casa: circa 12.400 euroPer confronto, un coniuge che riceve lo stesso appartamento pagherebbe zero imposta di successione (sotto franchigia di 1 milione). La differenza fiscale è enorme.Eccezione: franchigia 1,5 milioni per handicap graveL’unica eccezione alla regola dell’8% senza franchigia per il convivente riguarda il caso in cui il beneficiario sia persona con handicap grave riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992, art. 3 comma 3. In questo caso si applica una franchigia di 1.500.000 euro indipendentemente dal rapporto con il defunto, con aliquota variabile (8% solo sulla parte eccedente). Polizza vita: lo strumento fuori dall’asse ereditarioLa polizza vita caso morte è lo strumento più efficace per trasferire capitale al convivente non sposato, perché resta fuori dall’asse ereditario. Il capitale assicurato non è soggetto alle quote di legittima e non può essere aggredito dagli eredi legittimari con l’azione di riduzione (art. 1920 c.c.).Vantaggi della polizza vita a favore del conviventeSomma non rientra nell’eredità: non concorre alla formazione delle quote di legittimaEsenzione imposta di successione: i capitali assicurati sono esenti (art. 12 D.Lgs. 346/1990)Esenzione IRPEF: per la componente di rischio puro demograficoImpignorabile: non attaccabile da creditori del defunto (entro limiti di legge)Designazione modificabile: il beneficiario si può cambiare in qualsiasi momentoLimiti e attenzioniAnche se il capitale resta fuori dall’asse ereditario, è importante sapere che:I premi pagati possono essere oggetto di azione di riduzione se eccedono manifestamente la capacità economica del defuntoLe polizze “index linked” o “unit linked” con forte componente finanziaria possono essere riqualificate come investimenti (e rientrare nell’asse)Il beneficiario deve essere designato nominativamente (non “i miei eredi” generico)Strategia consigliata: Per un convivente di 50 anni con figli da precedente matrimonio, la soluzione ottimale può essere: testamento che lascia la quota disponibile al convivente + polizza vita caso morte di 200-500mila euro con convivente come beneficiario (fuori dall’asse, zero legittima, zero imposta successione). In questo modo si proteggono sia i figli (quota legittima) sia il convivente (capitale polizza).Donazioni al convivente: aliquota 8% e strategia anti-azione riduzioneUn altro strumento di tutela patrimoniale per il convivente è la donazione in vita. Anche qui, la disciplina fiscale è identica alla successione: aliquota 8% senza franchigia per il convivente di fatto.Vantaggi delle donazioni in vitaTrasferimento immediato: il convivente entra subito in possessoCertezza del titolo: atto pubblico notarile, non impugnabile dai familiari finché il donante è in vitaPianificazione fiscale: si può dilazionare il trasferimento in più anniAttenzione all’azione di riduzioneLe donazioni fatte al convivente possono essere oggetto di azione di riduzione da parte dei legittimari (figli, coniuge non divorziato, ascendenti) se ledono la quota di legittima. L’azione può essere esercitata entro 10 anni dall’apertura della successione, e le donazioni più recenti sono le prime ad essere ridotte.Una donazione fatta 25 anni prima del decesso, ad esempio, è molto meno impugnabile di una fatta poco prima della morte (in quest’ultimo caso si può ipotizzare anche l’azione di simulazione).Contratto di convivenza: regolare i patrimoni durante la vita in comuneLa Legge Cirinnà ha introdotto la possibilità di stipulare un contratto di convivenza (art. 1, commi 50-63, Legge 76/2016), che regola i rapporti patrimoniali tra i conviventi durante il rapporto. Non ha effetti successori diretti, ma è uno strumento complementare al testamento.Cosa può prevedere il contratto di convivenzaResidenza comune e contribuzione alle speseRegime patrimoniale: separazione o comunione dei beni (come per i coniugi)Modalità di partecipazione agli acquisti comuniObblighi di mantenimento in caso di cessazione della convivenzaAttività lavorative comuni (collaborazione impresa familiare)Come si stipulaRedazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocatoIscrizione all’anagrafe comunale di residenzaCosto: 300-800 euro in mediaPuò essere modificato o risolto in qualsiasi momentoDiritto agli alimenti in caso di cessazioneIn caso di cessazione della convivenza, il convivente che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento ha diritto a ricevere dall’altro gli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza (art. 1, comma 65, Legge 76/2016). Esempio pratico di testamento pro-conviventeVediamo un esempio concreto di testamento olografo a favore del convivente di fatto, utilizzabile come traccia per chi vuole tutelare il proprio partner non sposato. Il testamento olografo è valido se scritto interamente di proprio pugno, datato e firmato dal testatore.Caso: testatore senza eredi legittimariTESTAMENTO OLOGRAFOIo sottoscritto Mario Rossi, nato a Udine il 15 marzo 1960, residente in Udine Via Cavour 10, codice fiscale RSSMRA60C15L483X, nel pieno delle mie facoltà mentali, revocando ogni mia precedente disposizione testamentaria, dichiaro quanto segue.Non avendo né coniuge, né figli, né ascendenti in vita, dispongo che tutti i miei beni mobili e immobili, presenti e futuri, ovunque ubicati, siano devoluti in unica erede universale alla mia compagna Giulia Bianchi, nata a Trieste il 22 giugno 1965, codice fiscale BNCGLI65H62L424P, con la quale convivo stabilmente dal 2005.In particolare, lascio a Giulia Bianchi:L’appartamento sito in Udine, Via Cavour 10, di mia esclusiva proprietà;Tutti i depositi bancari, titoli, fondi di investimento di mia titolarità;Ogni altro bene mobile e arredo dell’abitazione comune.Dispongo altresì che Giulia Bianchi sia esecutrice testamentaria delle presenti volontà.Udine, 15 maggio 2026Firma: Mario RossiCaso: testatore con figli da precedente relazioneSe il testatore ha 2 figli da precedente matrimonio, la quota disponibile è 1/3 del patrimonio. Il testamento può disporre solo di quella parte a favore del convivente, lasciando i restanti 2/3 ai figli (1/3 ciascuno). Una clausola di tutela prevede anche la designazione del convivente come beneficiario di polizze vita e fondi pensione, che restano fuori asse.Importante: Il testamento olografo deve essere integralmente scritto a mano dal testatore. Non sono valide parti stampate o scritte da terzi. La data deve contenere giorno, mese e anno. La firma deve essere leggibile. In caso di dubbi, è consigliabile il testamento pubblico presso un notaio. Confronto convivente di fatto vs coniuge: tabella completaEcco una tabella riassuntiva che mette a confronto la posizione successoria delle tre categorie, per capire in modo immediato le differenze:AspettoConiugeUnione civileConvivente di fattoErede legittimo senza testamentoSISINOQuota di legittimaSI (1/2, 1/3, 1/4)SI (1/2, 1/3, 1/4)NODiritto abitazione casa familiareVita natural duranteVita natural durante2-5 anniSubentro contratto locazioneSISISIFranchigia imposta successione1.000.000 euro1.000.000 euroZeroAliquota imposta successione4%4%8%Pensione di reversibilità60%60%NO (salvo eccezioni)TFR del partner decedutoSISISolo se designatoPuò essere escluso dal testamento?No (quota legittima)No (quota legittima)Si totalmenteDomande frequenti sulla successione del convivente non sposato1. Il mio convivente è morto senza testamento: posso rivendicare qualcosa?No, senza testamento il convivente di fatto non ha diritto ad alcuna quota del patrimonio. Puoi solo esercitare il diritto di abitazione temporaneo (2-5 anni a seconda della durata della convivenza) sulla casa di comune residenza se era di proprietà del defunto, e il subentro nel contratto di locazione se la casa era in affitto.2. Dopo 25 anni di convivenza, non ho davvero diritto a nulla?Purtroppo la durata della convivenza non rileva ai fini successori: il convivente di fatto non è mai erede legittimo, neanche dopo 50 anni di vita in comune. L’unico effetto della durata è sul diritto di abitazione: se la convivenza è stata superiore a 2 anni, il diritto si estende fino a un massimo di 5 anni.3. Posso fare testamento a favore del mio convivente anche se ho figli?Sì, ma solo nei limiti della quota disponibile. Con 2 o più figli, puoi lasciare al convivente al massimo 1/4 del patrimonio. Con 1 solo figlio, fino a 1/3 (se c’è anche il coniuge) o 1/2 (solo figlio). Per quote superiori, i figli possono esercitare l’azione di riduzione.4. La polizza vita intestata al convivente paga l’imposta di successione?No, i capitali erogati da polizze vita caso morte sono esenti dall’imposta di successione (art. 12, lett. c, D.Lgs. 346/1990). Inoltre non concorrono a formare l’asse ereditario ai fini del calcolo delle quote di legittima, purché la polizza non sia di natura prevalentemente finanziaria (unit linked speculative).5. Il convivente ha diritto alla pensione di reversibilità?No, di regola il convivente di fatto NON ha diritto alla pensione di reversibilità INPS. Questo beneficio spetta solo a coniugi, uniti civilmente e, in alcuni casi, ex coniugi titolari di assegno divorzile. Esistono piccole eccezioni per fondi pensione integrativi privati che possono ammettere il convivente tra i beneficiari designati.6. Come faccio a dimostrare la convivenza di fatto?La prova principale è la dichiarazione anagrafica di convivenza rilasciata dall’ufficio anagrafe del Comune di residenza, che attesta la coabitazione. In mancanza, si possono utilizzare: certificato di stato di famiglia, dichiarazioni sostitutive, testimonianze di vicini, documenti di intestazioni comuni (utenze, contratti). Per certi diritti, basta la convivenza di fatto anche non dichiarata.7. Se ci sposiamo dopo anni di convivenza, i diritti successori cambiano?Sì, completamente. Dal momento del matrimonio, il convivente diventa coniuge a tutti gli effetti: erede legittimo, legittimario, diritto di abitazione vita natural durante, franchigia 1 milione e aliquota 4%. Non esiste una “gradualità” basata sugli anni precedenti: basta il matrimonio per acquisire pienamente i diritti del coniuge.8. I conviventi possono fare un testamento unico?No, il Codice Civile italiano vieta il testamento congiuntivo (art. 589 c.c.): non è possibile fare un solo testamento a nome di due persone. Ciascun convivente deve redigere il proprio testamento separatamente. Possono ovviamente nominarsi reciprocamente eredi con testamenti speculari.9. Il contratto di convivenza mi dà diritti successori?No, il contratto di convivenza NON genera diritti successori. Regola solo i rapporti patrimoniali durante la convivenza (contribuzione alle spese, regime dei beni acquistati insieme). Per trasferimenti mortis causa è sempre necessario il testamento.10. Posso contestare il testamento del mio convivente se mi esclude?In linea di principio no: il convivente di fatto non è legittimario, quindi non può impugnare il testamento per lesione di legittima. Restano però esperibili le azioni ordinarie (falso testamento, incapacità del testatore, vizi di forma), ma con oneri probatori molto gravosi.Hai bisogno di tutelare il tuo convivente?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella redazione del testamento, nella pianificazione successoria e nella dichiarazione di successione per il convivente superstite. Competenza locale sul sistema tavolare FVG e consulenza dedicata a coppie non sposate e unioni civili. Prenota un appuntamento 0432 1638640 WhatsApp 366 6018121 Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – UdineConclusioni: pianifica subito per proteggere il tuo conviventeLa posizione del convivente non sposato nell’ordinamento italiano resta debole: non è erede legittimo, non ha quota di legittima, paga l’8% di imposta di successione senza franchigia. Per le unioni civili, invece, la situazione è equiparata a quella del coniuge, con tutte le tutele successorie.La soluzione è la pianificazione successoria anticipata: testamento olografo o pubblico, polizza vita caso morte come beneficiario, eventuale contratto di convivenza, donazioni in vita ponderate. Ogni coppia non sposata dovrebbe affrontare questo tema prima che sia troppo tardi. Al CAF Centro Fiscale di Udine ti aiutiamo a costruire la strategia più adatta alla tua situazione familiare e patrimoniale, con particolare attenzione alle specificità del sistema tavolare friulano per gli immobili. ADAndrea DamianiResponsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscaliIl CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse. 📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →Giugno 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-05 08:00:002026-04-24 23:48:20Successione Convivente Non Sposato 2026: Diritti, Unione Civile e Cosa Spetta
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITIRimborso 730 in Busta Paga 2026: Quando Arriva, Come Funziona e Cosa VerificareIl rimborso 730 in busta paga 2026 rappresenta il momento più atteso dell’anno per milioni di lavoratori dipendenti italiani. Dopo aver compilato e inviato la dichiarazione dei redditi 730, chi risulta a credito riceve il rimborso direttamente nella busta paga, senza dover fare nulla di particolare: è il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, a occuparsi di tutto. Ma quando arriva esattamente? Come si legge in busta paga? E cosa succede se cambi lavoro o sei in cassa integrazione?In questa guida completa sul rimborso 730 in busta paga 2026 troverai tutte le risposte: dalle tempistiche precise mese per mese, fino ai casi particolari come il rimborso incapiente, il cambio datore di lavoro e la differenza tra rimborso tramite sostituto e rimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate. Se vuoi sapere anche come funziona il rimborso 730 per i pensionati e le altre categorie, ti consigliamo di leggere anche la nostra guida dedicata al rimborso 730 quando arriva. Indice dei contenutiCome Funziona il Rimborso 730 in Busta PagaQuando Arriva il Rimborso 730 in Busta Paga nel 2026Tempistiche Precise: Mese di Invio 730 e Mese di RimborsoCome Leggere il Rimborso 730 in Busta PagaRimborso Incapiente: Cosa Succede se il Credito Supera le RitenuteCambio Lavoro e Rimborso 730: Cosa FareRimborso 730 e Cassa IntegrazioneTrattenute Invece di Rimborso: Quando il 730 Genera un DebitoRimborso con Sostituto vs Rimborso Diretto dall’Agenzia delle EntrateDomande Frequenti sul Rimborso 730 in Busta PagaCome Funziona il Rimborso 730 in Busta PagaIl meccanismo del rimborso 730 in busta paga è relativamente semplice, anche se spesso genera dubbi tra i lavoratori dipendenti. Quando presenti il modello 730 e dalla dichiarazione emerge un credito IRPEF a tuo favore (perché durante l’anno hai pagato più imposte del dovuto), il rimborso non arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate: è il tuo datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, a erogartelo.In pratica funziona così: l’Agenzia delle Entrate elabora la tua dichiarazione e trasmette il risultato contabile (il cosiddetto prospetto di liquidazione, modello 730-4) al tuo datore di lavoro. A quel punto, il datore è obbligato per legge a effettuare il conguaglio nella prima busta paga utile. Il rimborso viene compensato con le ritenute IRPEF che il datore trattiene normalmente ogni mese dalla tua retribuzione.Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che Mario abbia diritto a un rimborso 730 di 800 euro e che ogni mese il suo datore trattenga circa 350 euro di IRPEF dalla busta paga. Nella busta paga di luglio, invece di trattenere i 350 euro, il datore non solo non li trattiene ma aggiunge altri 450 euro allo stipendio netto. Il risultato è che Mario riceve 800 euro in più rispetto al solito. Se il rimborso fosse stato di 1.500 euro, il datore avrebbe azzerato le ritenute di luglio (350 euro) e aggiunto i restanti 1.150 euro, oppure avrebbe distribuito il rimborso su più mesi. Quando Arriva il Rimborso 730 in Busta Paga nel 2026La domanda che tutti si pongono è: quando arriva il rimborso 730 in busta paga nel 2026? La risposta dipende da quando hai inviato la dichiarazione dei redditi. La regola generale è che il rimborso 730 arriva nella busta paga del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro riceve il prospetto di liquidazione (modello 730-4) dall’Agenzia delle Entrate.Per chi invia il 730 entro fine maggio 2026, il rimborso arriva nella busta paga di luglio 2026. Questo è il primo mese utile e rappresenta il momento in cui la maggior parte dei lavoratori dipendenti riceve il credito. Chi invece invia il 730 più tardi, ad esempio a giugno o luglio, riceverà il rimborso ad agosto o settembre. Vediamo nel dettaglio le scadenze del calendario 730 2026.È importante ricordare che la scadenza ultima per l’invio del 730/2026 è il 30 settembre 2026. Chi invia la dichiarazione a ridosso della scadenza riceverà il rimborso tra ottobre e novembre, quindi con un ritardo significativo rispetto a chi presenta il 730 per primo. Per questo motivo, conviene sempre presentare la dichiarazione il prima possibile, soprattutto se si è a credito. Tempistiche Precise: Mese di Invio 730 e Mese di RimborsoPer capire esattamente quando arriva il rimborso 730 in busta paga, ecco la tabella con le tempistiche precise che collegano il mese di invio della dichiarazione al mese in cui riceverai il rimborso. Queste tempistiche valgono per i lavoratori dipendenti che hanno indicato il datore di lavoro come sostituto d’imposta nel modello 730/2026.Periodo di invio 730Ricezione 730-4 dal datoreRimborso in busta pagaEntro 31 maggio 2026Giugno 2026Luglio 20261-30 giugno 2026Luglio 2026Agosto 20261-23 luglio 2026Agosto 2026Agosto/Settembre 202624 luglio – 31 agosto 2026Settembre 2026Settembre/Ottobre 20261-30 settembre 2026Ottobre 2026Ottobre/Novembre 2026Come puoi notare, chi invia il 730 per primo (entro maggio) riceve il rimborso 730 già a luglio 2026, spesso insieme alla quattordicesima mensilità per chi ne ha diritto. Questo rende luglio un mese particolarmente ricco per i dipendenti. Chi invece aspetta fino a settembre potrebbe dover attendere fino a novembre per vedere il rimborso in busta paga. Ricorda che puoi preparare in anticipo tutti i documenti necessari per il 730 per velocizzare la presentazione. Come Leggere il Rimborso 730 in Busta PagaUno degli aspetti che genera più confusione è come leggere il rimborso 730 nella busta paga. Non sempre è immediato individuare la voce giusta, perché ogni azienda utilizza un software paghe diverso e le diciture possono variare. Tuttavia, ci sono alcune voci standard che compaiono nella maggior parte dei cedolini.Le voci più comuni che indicano il rimborso 730 in busta paga sono:Conguaglio 730 – è la dicitura più diffusa e indica il risultato complessivo della dichiarazioneCredito IRPEF da 730 – specifica che si tratta di un credito a favore del dipendenteRimb. IRPEF mod. 730 – abbreviazione di “rimborso IRPEF modello 730”Conguaglio fiscale 730 – altra variante comune nei software pagheCredito addizionale regionale/comunale – voci separate per i rimborsi delle addizionali IRPEFIn alcuni casi il rimborso 730 viene suddiviso in più voci distinte: una per il credito IRPEF vero e proprio, una per il credito addizionale regionale e una per il credito addizionale comunale. Questo accade perché il modello 730 calcola separatamente queste tre imposte. La somma di tutte le voci corrisponde al rimborso totale indicato nel prospetto di liquidazione. Se hai dubbi su come leggere il cedolino, verifica anche le detrazioni lavoro dipendente 2026 per confrontare le voci.Un consiglio pratico: confronta sempre l’importo indicato in busta paga con il risultato contabile del tuo 730 (rigo 161 o 163 del prospetto di liquidazione). Se i due importi coincidono, il conguaglio è stato effettuato correttamente in un’unica soluzione. Se l’importo in busta è inferiore, probabilmente il rimborso è stato spalmato su più mesi (situazione di incapienza, che vedremo tra poco). Rimborso Incapiente: Cosa Succede se il Credito Supera le RitenuteSi parla di rimborso 730 incapiente quando l’importo del credito IRPEF spettante al lavoratore è superiore alle ritenute che il datore di lavoro effettua normalmente in busta paga. In parole semplici: il datore non ha abbastanza “capienza” nelle trattenute mensili per rimborsarti tutto in una volta.Supponiamo che Laura abbia diritto a un rimborso 730 di 2.000 euro, ma che il suo datore ogni mese trattenga solo 250 euro di IRPEF. A luglio, il datore azzera completamente le ritenute (250 euro) e le restituisce come rimborso. Ma restano ancora 1.750 euro da rimborsare. A questo punto il datore prosegue nei mesi successivi: ad agosto azzera di nuovo le ritenute (altri 250 euro), e così via fino a esaurimento del credito. In questo caso, Laura riceverebbe il rimborso completo distribuito su circa 8 mesi.Cosa succede se entro dicembre 2026 il datore non riesce a completare il rimborso? La parte residua non va persa. Il datore la indica nella Certificazione Unica (CU) dell’anno successivo come credito non rimborsato, e il lavoratore potrà recuperarla nella dichiarazione 730/2027. In alternativa, il credito residuo può essere compensato direttamente dall’Agenzia delle Entrate se il lavoratore presenta il modello Redditi PF. Cambio Lavoro e Rimborso 730: Cosa FareSe hai cambiato lavoro durante l’anno 2025 o nei primi mesi del 2026, la gestione del rimborso 730 in busta paga richiede un’attenzione in più. Il punto fondamentale è: chi è il tuo sostituto d’imposta al momento della presentazione del 730? È il datore di lavoro attuale, non quello precedente.Quando compili il 730/2026, nel riquadro dedicato al sostituto d’imposta devi indicare i dati del tuo attuale datore di lavoro (quello che ti paga lo stipendio al momento dell’invio). Sarà lui a ricevere il modello 730-4 dall’Agenzia delle Entrate e a effettuare il conguaglio in busta paga. Non importa che il credito sia maturato con il precedente datore: il rimborso arriva comunque attraverso quello nuovo.Attenzione ai casi particolari:Cambio lavoro dopo l’invio del 730: se cambi datore dopo aver già inviato il 730, il modello 730-4 potrebbe arrivare al vecchio datore che non può più effettuare il conguaglio. In questo caso, dovrai presentare un 730 integrativo indicando il nuovo sostituto d’impostaPeriodo di disoccupazione tra i due lavori: se tra un impiego e l’altro sei stato disoccupato, puoi comunque indicare il nuovo datore. Se invece al momento dell’invio non hai un datore di lavoro, dovrai scegliere il 730 senza sostituto e il rimborso arriverà direttamente dall’Agenzia delle EntrateDue lavori contemporanei: se hai due rapporti di lavoro, indica come sostituto quello principale (con il reddito più alto)Rimborso 730 e Cassa IntegrazioneUn caso che genera molte domande è quello dei lavoratori in cassa integrazione (CIG). Se sei in cassa integrazione, hai comunque diritto al rimborso 730 in busta paga? La risposta è: dipende dalla tipologia di CIG e da chi eroga il trattamento.Se sei in cassa integrazione ordinaria (CIGO) con pagamento diretto dall’azienda, il tuo datore resta il sostituto d’imposta e il rimborso arriva normalmente nella busta paga. L’importo del conguaglio viene calcolato sulle ritenute IRPEF effettuate sulla retribuzione residua e sull’integrazione salariale.Se invece sei in cassa integrazione con pagamento diretto dall’INPS (come accade per la CIGS in alcuni casi), la situazione è più complessa. L’INPS trattiene l’IRPEF sulle somme che eroga, ma il conguaglio 730 resta a carico del datore di lavoro per la parte di sua competenza. In questo scenario, il rimborso potrebbe essere più basso del previsto perché la capienza delle ritenute in busta paga è ridotta (dato che parte dello stipendio è pagato dall’INPS). Il meccanismo del rimborso incapiente si applica con maggiore frequenza in queste situazioni.Se sei stato collocato in cassa integrazione a zero ore (cioè non lavori affatto e ricevi tutto dall’INPS), il datore di lavoro potrebbe non avere capienza sufficiente per effettuare alcun conguaglio. In tal caso, è consigliabile presentare il 730 senza sostituto d’imposta e ricevere il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate, come vedremo nella sezione dedicata. Trattenute Invece di Rimborso: Quando il 730 Genera un DebitoNon sempre il modello 730 genera un rimborso. In alcuni casi, il risultato della dichiarazione è un debito IRPEF: significa che durante l’anno hai pagato meno imposte di quelle dovute. In questo scenario, il datore di lavoro effettua una trattenuta aggiuntiva in busta paga, riducendo il tuo stipendio netto.Le situazioni più comuni in cui il 730 genera un debito sono:Due o più CU nello stesso anno: se hai avuto due datori di lavoro nel 2025, ciascuno ha calcolato le ritenute separatamente, senza considerare il reddito complessivo. Il 730 ricalcola l’IRPEF sul reddito totale, e spesso emerge un debitoRedditi aggiuntivi: affitti, redditi occasionali o altri redditi non soggetti a ritenuta d’acconto che aumentano l’imponibileDetrazioni ridotte: se durante l’anno hai beneficiato di detrazioni non spettanti (ad esempio detrazioni per lavoro dipendente calcolate su un reddito più basso)Acconti IRPEF: oltre al saldo, il 730 può calcolare anche gli acconti per l’anno successivo, che vengono trattenuti in busta paga (a giugno e novembre)Quando il 730 genera un debito, la trattenuta avviene con le stesse tempistiche del rimborso: nella busta paga di luglio per chi invia entro maggio, e via via nei mesi successivi. Se l’importo è elevato, il datore può rateizzarlo in più mesi. In caso di debito, è particolarmente importante verificare di aver indicato correttamente tutte le detrazioni per spese mediche e le altre spese detraibili per ridurre al minimo l’importo dovuto.Rimborso con Sostituto vs Rimborso Diretto dall’Agenzia delle EntrateQuando presenti il modello 730/2026 hai due opzioni per ricevere il rimborso 730: tramite il sostituto d’imposta (il datore di lavoro) oppure direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Questa seconda opzione si chiama 730 senza sostituto ed è disponibile dal 2014.Ecco le principali differenze tra le due modalità:CaratteristicaRimborso tramite sostitutoRimborso diretto AdETempisticaDa luglio (primo mese utile)Da dicembre in poi (entro 6 mesi)ModalitàIn busta pagaAccredito su IBANVelocitàPiù veloce (1-2 mesi dall’invio)Più lento (4-6 mesi dall’invio)Chi lo effettuaDatore di lavoroAgenzia delle EntrateRischio incapienzaSì (se credito > ritenute)No (importo pieno)Controlli preventiviNoPossibili controlli su rimborsi > 4.000 euroQuando sceglierloHai un lavoro stabileSei disoccupato, in CIG a zero ore, o il datore ha poca capienzaIl rimborso tramite sostituto d’imposta è la scelta migliore per la maggior parte dei lavoratori dipendenti, perché è decisamente più veloce. Il rimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate è invece consigliato quando non hai un datore di lavoro, quando il tuo rapporto di lavoro è precario, oppure quando il rimborso è molto elevato e il datore non ha capienza sufficiente.Un aspetto importante: se scegli il rimborso diretto dall’AdE e il credito supera i 4.000 euro, l’Agenzia delle Entrate potrebbe effettuare controlli preventivi prima di erogare il rimborso, allungando ulteriormente i tempi. Questo accade soprattutto in presenza di detrazioni per carichi di famiglia o eccedenze di imposta riportate da anni precedenti. Domande Frequenti sul Rimborso 730 in Busta PagaQuando arriva il rimborso 730 in busta paga nel 2026?Per chi invia il 730 entro maggio 2026, il rimborso 730 in busta paga arriva con la retribuzione di luglio 2026. Per invii successivi, il rimborso si sposta nei mesi seguenti: agosto per invii a giugno, settembre per invii a luglio, e così via fino a novembre per chi invia a settembre.Come si vede il rimborso 730 nella busta paga?Il rimborso 730 compare nella busta paga con diciture come “Conguaglio 730”, “Credito IRPEF da 730” o “Rimb. IRPEF mod. 730”. Può essere suddiviso in più voci (IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale). La somma di tutte le voci corrisponde al rimborso totale.Cosa succede se il rimborso 730 è superiore alle ritenute mensili?Si verifica la cosiddetta incapienza: il datore di lavoro azzera le ritenute IRPEF del mese e rimborsa quanto possibile. La parte restante viene distribuita nelle buste paga dei mesi successivi, fino a esaurimento del credito o fino a dicembre. L’eventuale residuo non rimborsato viene riportato nella CU dell’anno successivo.Posso ricevere il rimborso 730 senza datore di lavoro?Sì, puoi presentare il 730 senza sostituto d’imposta. In questo caso il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite accredito sull’IBAN che hai comunicato. I tempi sono più lunghi: generalmente da dicembre in poi, entro 6 mesi dalla presentazione della dichiarazione.Ho cambiato lavoro: chi mi rimborsa il 730?Il rimborso 730 in busta paga viene effettuato dal datore di lavoro che hai indicato come sostituto d’imposta nel modello 730. Se hai cambiato lavoro, devi indicare il datore attuale. Se al momento della presentazione sei disoccupato, scegli il 730 senza sostituto.Il rimborso 730 è tassato?No, il rimborso 730 non è tassato. Si tratta della restituzione di imposte già pagate in eccesso, quindi non costituisce reddito imponibile. L’importo che vedi indicato come “conguaglio 730” in busta paga è netto e non subisce ulteriori trattenute.Hai Bisogno di Aiuto con il 730? Contatta il CAF Centro FiscaleIl rimborso 730 in busta paga 2026 è un diritto di ogni lavoratore dipendente che risulta a credito dopo la dichiarazione dei redditi. Per massimizzare il tuo rimborso è fondamentale indicare correttamente tutte le spese detraibili, verificare le detrazioni spettanti e scegliere il momento giusto per inviare la dichiarazione.Se hai dubbi sul tuo rimborso 730, se non sai come leggere il conguaglio in busta paga o se hai cambiato lavoro durante l’anno, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per assisterti in ogni fase della dichiarazione dei redditi.Prenota il tuo appuntamento per il 730/2026I nostri esperti ti aiuteranno a compilare il 730 correttamente, massimizzare le detrazioni e ottenere il rimborso 730 in busta paga nel minor tempo possibile.Scrivici su WhatsApp: 366 6018121Oppure compila il modulo per essere ricontattato:Il tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine | Tel. 0432 1638640Giugno 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-05 08:00:002026-04-18 13:40:34Rimborso 730 in Busta Paga 2026: Quando Arriva, Come Funziona e Cosa Verificare
CAF, COMUNICAZIONE ENEA, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIAConto Termico 3.0: Guida Completa alla Cumulabilita con Altri Incentivi (Ecobonus Escluso)Il Conto Termico 3.0 e uno degli incentivi piu interessanti per chi vuole migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione o di un edificio pubblico. Ma una delle domande piu frequenti che riceviamo al CAF e: il Conto Termico 3.0 e cumulabile con altri incentivi? E perche, invece, non si puo abbinare all’Ecobonus? In questa guida spieghiamo tutto in modo chiaro, con esempi pratici e riferimenti normativi aggiornati al 2026, cosi puoi sfruttare al massimo i contributi disponibili senza incorrere in errori che potrebbero costarti il rimborso.📬Resta aggiornato sulle novita fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi. Indice dei ContenutiCos’e il Conto Termico 3.0 e come funzionaCumulabilita Conto Termico 3.0: la regola generaleCon quali incentivi e cumulabile il Conto Termico 3.0Perche l’Ecobonus e escluso dalla cumulabilitaConto Termico e Superbonus: attenzione alle regoleEsempi pratici di cumulabilita: cosa conviene fareLa comunicazione ENEA nel Conto Termico 3.0Come richiedere il Conto Termico 3.0Domande FrequentiCos’e il Conto Termico 3.0 e come funzionaIl Conto Termico 3.0 e un incentivo gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), introdotto con il DM 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0) come successivamente modificato dal DM 23 giugno 2022. Si tratta di un contributo in conto capitale — ovvero una somma di denaro accreditata direttamente sul conto corrente del beneficiario — destinato a sostenere interventi di efficienza energetica e di produzione di calore da fonti rinnovabili.A differenza delle detrazioni fiscali come l’Ecobonus, il Conto Termico 3.0 non funziona come sconto sull’IRPEF: non scala dalle tasse che paghi ogni anno, ma ti da direttamente dei soldi in due o cinque rate annuali. Questo lo rende particolarmente utile per chi ha un’IRPEF bassa (come pensionati o contribuenti in regime forfettario) e non riuscirebbe a sfruttare appieno una detrazione fiscale.Gli interventi ammessi al Conto Termico 3.0 riguardano principalmente:Installazione di pompe di calore per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitariaInstallazione di caldaie a biomassa (pellet, legna) certificateSostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi a energia rinnovabileInstallazione di collettori solari termici per acqua calda sanitariaIsolamento termico dell’involucro edilizio (per la PA — Pubblica Amministrazione)Installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del caloreI soggetti ammessi sono sia le Pubbliche Amministrazioni sia i privati (persone fisiche, condomini, imprese, ONLUS). Per i privati, il contributo varia normalmente tra il 30% e il 65% della spesa ammissibile, a seconda del tipo di intervento e della zona climatica dell’edificio. Cumulabilita Conto Termico 3.0: la regola generaleLa cumulabilita del Conto Termico 3.0 con altri incentivi e regolata dall’articolo 11 del DM 16 febbraio 2016 (come successivamente modificato). La norma stabilisce un principio fondamentale: il Conto Termico 3.0 non e cumulabile con altre agevolazioni pubbliche che abbiano la stessa natura, ossia che riguardino le stesse spese ammissibili per lo stesso intervento. In parole semplici: non puoi prendere due contributi statali sullo stesso lavoro di ristrutturazione energetica, a meno che la norma specifica non lo consenta espressamente.Questo principio di non cumulabilita generale ha pero importanti eccezioni e distinzioni che e fondamentale conoscere. La regola si applica a:Incentivi statali che coprono le stesse spese ammissibiliDetrazioni fiscali energetiche (come l’Ecobonus) collegate ai medesimi interventiContributi europei in regime de minimis per lo stesso investimentoLa logica della norma e chiara: lo Stato non vuole finanziare due volte lo stesso intervento. Se ricevi il Conto Termico 3.0 per l’installazione di una pompa di calore, non puoi contemporaneamente detrarre la stessa spesa con l’Ecobonus al 65%. Questo perche entrambi gli incentivi andrebbero a ridurre il costo netto dello stesso intervento, creando una copertura superiore al 100% della spesa. Con quali incentivi e cumulabile il Conto Termico 3.0Nonostante le limitazioni, il Conto Termico 3.0 e cumulabile con una serie importante di agevolazioni, purche riguardino spese diverse o abbiano una natura diversa. Ecco le principali categorie di incentivi compatibili: 1. Bonus Ristrutturazione (detrazione 50%)Il Bonus Ristrutturazione al 50% (ex art. 16-bis TUIR) e cumulabile con il Conto Termico 3.0, a condizione che le spese siano separate e distinte. Se stai ristrutturando il bagno (Bonus Ristrutturazione) e allo stesso tempo installi una pompa di calore (Conto Termico 3.0), puoi accedere a entrambi gli incentivi perche riguardano lavori diversi. La chiave e la separazione delle fatture e la chiara distinzione degli interventi.2. Contributi regionali e comunaliI contributi regionali, provinciali e comunali a fondo perduto per l’efficienza energetica sono generalmente cumulabili con il Conto Termico 3.0, salvo diversa disposizione del singolo bando regionale. Molte Regioni, tra cui il Friuli Venezia Giulia, prevedono co-finanziamenti per installazioni di pannelli solari termici, pompe di calore e caldaie a biomassa che si sommano all’incentivo statale.3. Detrazioni per ristrutturazione edilizia non energeticaLe detrazioni fiscali ordinarie per ristrutturazione edilizia che non riguardano l’efficienza energetica sono pienamente cumulabili. Se abbini l’installazione di una pompa di calore (incentivata con il Conto Termico 3.0) al rifacimento del tetto per motivi strutturali, la detrazione del 50% per quest’ultimo intervento non e in conflitto con l’incentivo GSE sul primo.4. Bonus mobili ed elettrodomesticiIl Bonus Mobili (detrazione 50% per arredi e grandi elettrodomestici) non ha alcuna sovrapposizione con il Conto Termico 3.0, poiche riguarda spese completamente diverse. I due incentivi sono pertanto cumulabili senza alcuna limitazione.5. Incentivi per il fotovoltaico (con attenzione)Gli incentivi per il fotovoltaico riguardano la produzione di energia elettrica, mentre il Conto Termico 3.0 si occupa di energia termica (calore). Se installi sia pannelli solari fotovoltaici che un impianto solare termico per l’acqua calda, potresti accedere a incentivi distinti per ciascun impianto, poiche la natura degli interventi e diversa.6. Finanziamenti agevolati e mutui greenI finanziamenti agevolati — come mutui green o prestiti a tasso zero per la riqualificazione energetica — non sono considerati incentivi pubblici ai fini della cumulabilita, poiche costituiscono prestiti da restituire. Il Conto Termico 3.0 e quindi pienamente cumulabile con i finanziamenti agevolati, anche quelli promossi da Cassa Depositi e Prestiti o da fondi europei come il PNRR.Perche l’Ecobonus e escluso dalla cumulabilita con il Conto Termico 3.0L’Ecobonus e la detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici disciplinata dall’art. 14 del DL 63/2013. Prevede detrazioni dal 50% al 65% delle spese sostenute per interventi come:Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione o pompe di caloreInstallazione di pannelli solari per acqua caldaCoibentazione dell’involucro opaco (cappotto termico)Sostituzione di serramenti e infissiSistemi di schermatura solareIl problema e evidente: gli interventi ammessi all’Ecobonus e quelli ammessi al Conto Termico 3.0 si sovrappongono in modo quasi totale. Entrambi incentivano la sostituzione di impianti di riscaldamento con tecnologie piu efficienti, l’installazione di pompe di calore, i collettori solari termici. Trattandosi delle stesse spese per gli stessi interventi, l’art. 11 del DM 16 febbraio 2016 (come successivamente modificato) vieta esplicitamente la cumulabilita.Il GSE ha ribadito questo divieto in molteplici circolari interpretative. Il contributo del Conto Termico 3.0, sommato alla detrazione Ecobonus, potrebbe superare il 100% della spesa ammissibile, il che e contrario ai principi fondamentali degli aiuti di Stato in materia energetica.Ecco un esempio concreto. Supponiamo che Mario installi una pompa di calore per 10.000 euro. Se potesse cumulare entrambi gli incentivi:IncentivoPercentualeBeneficio nettoConto Termico 3.0 (contributo)65% su 10.000 euro6.500 euro cashEcobonus (detrazione IRPEF)65% su 10.000 euro6.500 euro in 10 anniTOTALE (se cumulabili)130%13.000 euro su 10.000 di spesaCome si vede dalla tabella, la cumulabilita porterebbe a un beneficio del 130% sulla spesa sostenuta — chiaramente inaccettabile. Per questo motivo, il beneficiario deve scegliere tra i due incentivi: o il Conto Termico 3.0 o l’Ecobonus, mai entrambi per lo stesso intervento.Come scegliere? Dipende dalla tua situazione:Se hai poca IRPEF da pagare (es. pensionato, forfettario, reddito basso): meglio il Conto Termico 3.0, che ti da soldi cash indipendentemente dalle tasseSe hai alta IRPEF e fai lavori importanti: l’Ecobonus puo essere piu conveniente per spese molto elevateSe hai bisogno di liquidita immediata: il Conto Termico 3.0 eroga il contributo in 1-5 anni, non spalma la detrazione in 10 anni Conto Termico e Superbonus: attenzione alle regoleIl Superbonus — nella sua versione conclusiva al 65% per il 2025 per i condomini con CILAS presentata entro il 31 dicembre 2023 (L. 207/2024, non prorogato oltre il 2025 per nuovi lavori) — pone questioni simili a quelle dell’Ecobonus. Anche in questo caso, gli interventi trainanti e trainati del Superbonus si sovrappongono con quelli ammessi al Conto Termico 3.0. La regola e la stessa: Conto Termico 3.0 e Superbonus non sono cumulabili sulle medesime spese.C’e pero una situazione particolare da considerare per i condomini. Nel caso in cui il condominio acceda al Superbonus per gli interventi trainanti (es. isolamento dell’involucro), il singolo condomino potrebbe in linea teorica accedere al Conto Termico 3.0 per un intervento distinto nella propria unita immobiliare (es. sostituzione della propria caldaia con una pompa di calore), purche tale intervento non sia gia incluso tra quelli incentivati dal Superbonus condominiale. Questa situazione e pero molto delicata e richiede un’analisi specifica caso per caso.Il CAF Centro Fiscale di Udine dispone di esperti che possono aiutarti a valutare la situazione specifica del tuo condominio e capire se esistono margini per accedere al Conto Termico 3.0 in parallelo con il Superbonus condominiale. Esempi pratici di cumulabilita: cosa conviene fare nel 2026Per rendere piu chiaro il funzionamento della cumulabilita del Conto Termico 3.0, vediamo alcuni scenari pratici che riceviamo spesso al CAF:Scenario A: Pompa di calore + ristrutturazione bagnoSituazione: Anna vuole installare una pompa di calore (10.000 euro) e ristrutturare il bagno (15.000 euro).Strategia: Per la pompa di calore, Anna accede al Conto Termico 3.0 (contributo fino al 65% = 6.500 euro cash). Per il bagno, utilizza il Bonus Ristrutturazione al 50% (detrazione 7.500 euro in 10 anni). I due incentivi riguardano spese completamente diverse, quindi sono cumulabili. Anna ottiene sia contributo in denaro che detrazione fiscale, massimizzando il risparmio complessivo.Scenario B: Caldaia a pellet + contributo regionale FVGSituazione: Luigi, residente in Friuli Venezia Giulia, vuole installare una caldaia a pellet (8.000 euro).Strategia: Luigi accede al Conto Termico 3.0 tramite GSE per il contributo statale. Verifica poi se la Regione FVG ha bandi attivi per biomasse. Se il bando regionale non esclude la cumulabilita con il Conto Termico, Luigi puo sommare i due contributi. Tuttavia, la somma dei contributi non puo superare il 100% della spesa ammissibile.Scenario C: Solare termico + fotovoltaico nella stessa abitazioneSituazione: Giulia vuole installare pannelli solari termici per l’acqua calda (5.000 euro) e un impianto fotovoltaico (12.000 euro).Strategia: Per il solare termico, Giulia accede al Conto Termico 3.0. Per il fotovoltaico, puo accedere alle detrazioni fiscali al 50% o agli eventuali incentivi GSE vigenti. Trattandosi di tecnologie diverse — termica vs elettrica — i due incentivi sono cumulabili sulle rispettive spese, purche le fatture siano separate.Scenario D: L’errore da evitareSituazione sbagliata: Marco installa una pompa di calore (12.000 euro) e chiede sia il Conto Termico 3.0 sia l’Ecobonus al 65% per la stessa spesa.Conseguenza: Il GSE rileva la duplicazione degli incentivi. Marco e tenuto alla restituzione di tutto il contributo ricevuto dal Conto Termico 3.0, oltre a potenziali sanzioni. Questo e uno degli errori piu gravi — e purtroppo comuni — proprio perche la norma sulla cumulabilita non e sempre chiara a chi non e esperto del settore.La comunicazione ENEA nel Conto Termico 3.0Per accedere al Conto Termico 3.0, una parte degli interventi richiede la comunicazione all’ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile). Questa comunicazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori tramite il portale dedicato del GSE.La comunicazione ENEA e un passaggio tecnico che richiede attenzione: raccoglie dati sull’intervento realizzato, sulla tipologia di impianto installato, sulla zona climatica dell’edificio e sulle caratteristiche energetiche prima e dopo i lavori. Un errore nella comunicazione puo comportare il diniego o la riduzione del contributo.Il CAF Centro Fiscale Udine si occupa della compilazione e trasmissione della comunicazione ENEA per i propri clienti, verificando che tutti i dati siano corretti e che l’intervento rispetti i requisiti tecnici richiesti dal GSE. Questo servizio e particolarmente utile per chi non ha dimestichezza con i portali telematici o con la documentazione tecnica richiesta. Come richiedere il Conto Termico 3.0 nel 2026La procedura per richiedere il Conto Termico 3.0 prevede diversi passaggi da seguire nell’ordine corretto:Verifica preliminare dei requisiti tecnici — Prima di avviare i lavori, assicurati che l’intervento rientri tra quelli ammessi dal DM 16 febbraio 2016 (come successivamente modificato) e che l’impianto rispetti i requisiti minimi di efficienza energetica.Realizzazione dell’intervento — Esegui i lavori affidandoti a installatori certificati. Conserva tutte le fatture, i libretti d’impianto, le schede tecniche e le certificazioni energetiche.Comunicazione ENEA (entro 90 giorni dalla fine lavori) — Per gli interventi che la richiedono, trasmetti la comunicazione ENEA tramite il portale GSE-ENEA.Registrazione sul portale GSE — Accedi al portale GSE (www.gse.it) e registrati come soggetto beneficiario.Invio della richiesta di incentivo (entro 60 giorni per Accesso Diretto) — Compila il modulo online caricando tutta la documentazione richiesta: fatture, schede tecniche, asseverazione tecnica.Attesa dell’istruttoria GSE — Il GSE verifica la domanda e, se tutto e regolare, emette il contratto di incentivazione. I tempi medi sono da 3 a 6 mesi.Erogazione del contributo — Il contributo viene erogato in un’unica soluzione (per importi fino a 5.000 euro) o in rate annuali (per importi superiori), sul conto corrente indicato.La procedura richiede attenzione in ogni fase, poiche errori nella documentazione possono comportare la decadenza dal beneficio. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta in tutte le fasi, dalla verifica iniziale dei requisiti alla predisposizione della documentazione, fino alla trasmissione della comunicazione ENEA. Contattaci per avere un preventivo personalizzato sul tuo intervento.📬Resta aggiornato sulle novita fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Domande Frequenti sul Conto Termico 3.0 e la CumulabilitaIl Conto Termico 3.0 e cumulabile con il Bonus Ristrutturazione?Si, il Conto Termico 3.0 e cumulabile con il Bonus Ristrutturazione purche le spese riguardino interventi diversi. Ad esempio, puoi usare il Conto Termico per l’installazione di una pompa di calore e il Bonus Ristrutturazione al 50% per il rifacimento del bagno. Le spese devono essere chiaramente distinte nelle fatture.Perche non posso usare sia il Conto Termico 3.0 che l’Ecobonus per la stessa pompa di calore?Perche entrambi gli incentivi coprono le stesse spese per lo stesso intervento. La normativa (art. 11 del DM 16 febbraio 2016, come successivamente modificato) vieta la cumulabilita di due agevolazioni pubbliche sulle medesime spese ammissibili. In caso di verifica, il GSE chiederebbe la restituzione del contributo ricevuto.Il Conto Termico 3.0 e cumulabile con contributi regionali?Generalmente si, ma dipende dalla specifica normativa regionale. Molte Regioni consentono la cumulabilita con il Conto Termico 3.0, talvolta imponendo un tetto massimo complessivo (es. non piu del 100% della spesa). Verifica sempre le condizioni del bando regionale o rivolgiti al CAF Centro Fiscale per un’analisi della tua situazione specifica.Conviene di piu il Conto Termico 3.0 o l’Ecobonus?Dipende dalla tua situazione fiscale. Il Conto Termico 3.0 eroga denaro cash direttamente sul conto corrente, ideale per chi ha poca IRPEF (pensionati, forfettari). L’Ecobonus e una detrazione fiscale spalmata in 10 anni, piu conveniente per chi ha un’IRPEF elevata. Per una valutazione personalizzata, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine.Quanto tempo ho per richiedere il Conto Termico 3.0 dopo aver fatto i lavori?Devi inviare la richiesta al GSE entro 60 giorni dalla fine dei lavori per gli interventi di piccole dimensioni (Accesso Diretto). La comunicazione ENEA, dove richiesta, deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla fine lavori. Rispettare queste scadenze e fondamentale per non perdere il diritto all’incentivo.Il Conto Termico 3.0 e ancora attivo nel 2026?Si, il Conto Termico 3.0 e attivo nel 2026. Il meccanismo incentivante del GSE non ha una scadenza fissa legata all’anno solare, ma e soggetto al raggiungimento del contingente di spesa previsto dal decreto. E comunque sempre consigliabile non rimandare la richiesta, considerando i tempi di istruttoria del GSE.Hai bisogno di assistenza per il Conto Termico 3.0 e la valutazione degli incentivi cumulabili? Il CAF Centro Fiscale di Udine e a tua disposizione, sia in ufficio che online. I nostri esperti ti guidano in ogni fase: dalla verifica preliminare dei requisiti, alla comunicazione ENEA, alla predisposizione di tutta la documentazione per il GSE. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Il servizio e disponibile sia in presenza a Udine che online in tutta Italia. Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Giugno 4, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-06-04 12:16:102026-06-04 11:49:28Conto Termico 3.0: Guida Completa alla Cumulabilita con Altri Incentivi (Ecobonus Escluso)
CAF, IMU, TASI E MODELLO F24Come si calcola l’IMU 2026: formula, moltiplicatori, aliquote e acconto del 16 giugnoL’IMU 2026 (Imposta Municipale Propria) è uno degli adempimenti fiscali più attesi dell’anno: la prima rata, il cosiddetto acconto del 16 giugno 2026, si avvicina rapidamente e milioni di proprietari immobiliari devono sapere esattamente quanto versare. Ma come si calcola l’IMU? La formula può sembrare complicata a prima vista, eppure seguendo i passaggi giusti è assolutamente alla portata di tutti.In questa guida troverai la formula IMU passo per passo, i moltiplicatori catastali per ogni tipo di immobile, le aliquote di riferimento 2026, e due esempi pratici di calcolo. Saprai anche come pagare con il modello F24 e quali immobili sono esenti.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Che cos’è l’IMU e chi la deve pagare L’IMU è l’Imposta Municipale Propria istituita dalla Legge 160/2019 (art. 1, commi 738–783). Si tratta di un’imposta patrimoniale locale che colpisce il possesso di immobili: fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati in Italia.Chi deve pagarla? Il soggetto passivo è chiunque possieda — a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie — un immobile in Italia. In caso di comproprietà, ciascun comproprietario versa la propria quota in proporzione alla quota di possesso. In caso di decesso del proprietario, gli eredi sono tenuti al pagamento fin dalla data di apertura della successione (questo vale anche in Friuli Venezia Giulia, dove l’intavolazione catastale non è automatica).Chi NON la deve pagare? Il caso più importante è quello dell’abitazione principale non di lusso: se abiti nell’immobile di tua proprietà e non appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (ville, castelli e abitazioni signorili), sei completamente esente IMU. Stessa esenzione per le pertinenze dell’abitazione principale (una per categoria: C/2, C/6, C/7). Sono inoltre esenti i terreni agricoli in zone montane o collinari classificate svantaggiate, e gli immobili di interesse culturale o artistico inagibili.La formula IMU 2026: come si calcola passo per passo La formula per calcolare l’IMU si compone di tre ingredienti fondamentali: la rendita catastale rivalutata, il moltiplicatore catastale e l’aliquota. Vediamoli uno per uno.Formula IMU 2026 IMU = Rendita catastale × 1,05 × Moltiplicatore × AliquotaPoi si divide per i mesi di possesso (se < 12) e per la quota di proprietà (se < 100%)Analizziamo ogni termine:Rendita catastale: il valore attribuito al tuo immobile dall’Agenzia delle Entrate. La trovi sulla visura catastale o sul sito dell’Agenzia delle Entrate inserendo i dati dell’immobile.Rivalutazione del 5% (×1,05): per legge, la rendita catastale va sempre aumentata del 5% prima di qualsiasi altro calcolo. Se la tua rendita è 800 euro, la base di partenza diventa 840 euro.Moltiplicatore catastale: un coefficiente fisso che varia in base alla categoria catastale dell’immobile (vedi tabella sotto). Per le abitazioni ordinarie (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) il moltiplicatore è 160, che incluso già nella rivalutazione del 5% porta al valore finale di 168.Aliquota: la percentuale fissata dal Comune dove si trova l’immobile. Ogni Comune può scostarsi dall’aliquota base del 7,6 per mille (0,76%) entro i limiti di legge.Tabella moltiplicatori catastali IMU 2026Categoria catastaleTipologia immobileMoltiplicatore baseCon rivalutazione 5%A (eccetto A/10), C/2, C/6, C/7Abitazioni, cantine, garages160168A/10Uffici e studi privati8084BCollegi, conventi, ospizi, scuole140147C/1Negozi e botteghe5557,75C/3, C/4, C/5Laboratori, stabilimenti, magazzini140147D (eccetto D/5)Immobili industriali, alberghi, teatri6568,25D/5Istituti di credito, cambio, assicurazione8084Terreni agricoliReddito dominicale × 1,25135—Nota: per i terreni agricoli la rivalutazione del 5% si applica al reddito dominicale, e poi si moltiplica per 135.Aliquote IMU 2026: base e variazioni comunali Le aliquote IMU 2026 sono stabilite annualmente da ciascun Comune entro i limiti fissati dalla Legge 160/2019. Se il Comune non delibera nuove aliquote entro i termini di legge, si applicano quelle dell’anno precedente. I limiti nazionali sono:Tipologia immobileAliquota base (per mille)Minimo consentitoMassimo consentitoFabbricati diversi dall’abitazione principale7,6 ‰ (0,76%)4,6 ‰11,4 ‰Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9)4 ‰—6 ‰Aree edificabili7,6 ‰—11,4 ‰Terreni agricoli (zone non montane)7,6 ‰—11,4 ‰Come verificare l’aliquota del tuo Comune? Il Dipartimento delle Finanze del MEF pubblica le delibere comunali sul portale www.finanze.gov.it nella sezione “Fiscalità locale – IMU”. In alternativa, consulta il sito del tuo Comune o contatta il CAF. L’aliquota deliberata per il 2026 deve essere pubblicata entro il 28 ottobre 2025 per essere applicabile all’acconto di giugno 2026; in assenza di delibera, si usa quella 2025.Detrazione per abitazione principale di lusso: se la tua prima casa rientra nelle categorie A/1, A/8 o A/9, hai diritto a una detrazione fissa di 200 euro dall’IMU dovuta. L’imposta non può mai diventare negativa: se il calcolo dà un importo inferiore a 200 euro, l’IMU è pari a zero.Esempi pratici di calcolo IMU 2026 Vediamo come funziona la formula con due scenari reali, usando le aliquote base del 7,6 per mille (come riferimento — verifica sempre quella del tuo Comune).Esempio 1 — Appartamento A/3 in affitto (seconda casa)Marco possiede un appartamento in categoria A/3 (abitazione di tipo economico) che affitta come seconda casa. La rendita catastale è di 450 euro. Il Comune ha deliberato l’aliquota standard del 7,6 per mille. Marco è proprietario al 100% e possiede l’immobile per tutti e 12 i mesi.Passaggio 1 — Rivalutazione 5%:450 × 1,05 = 472,50 euroPassaggio 2 — Moltiplicatore A/3 (abitazioni):472,50 × 160 = 75.600 euro (base imponibile)Passaggio 3 — Applicazione aliquota 7,6‰:75.600 × 0,0076 = 574,56 euro (IMU annuale)Acconto 16 giugno 2026 (50%):574,56 / 2 = 287,28 euro (arrotondato a 287 euro)Esempio 2 — Garage C/6 di proprietà (pertinenza non collegata ad abitazione principale)Giulia ha un garage in categoria C/6 con rendita catastale di 120 euro. Non è pertinenza dell’abitazione principale (che è in affitto), quindi è soggetto a IMU. Il Comune ha deliberato un’aliquota del 8,6 per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale. Giulia è proprietaria al 50% (l’altra metà è del marito).Passaggio 1 — Rivalutazione 5%:120 × 1,05 = 126 euroPassaggio 2 — Moltiplicatore C/6 (pertinenze/garages, stesso gruppo A):126 × 160 = 20.160 euro (base imponibile)Passaggio 3 — Applicazione aliquota 8,6‰:20.160 × 0,0086 = 173,38 euro (IMU annuale piena)Quota Giulia (50%):173,38 × 0,50 = 86,69 euroAcconto 16 giugno 2026 (50% della quota):86,69 / 2 = 43,34 euro (arrotondato a 43 euro)Arrotondamento: l’IMU si arrotonda all’euro per difetto se i centesimi sono inferiori a 0,50 e per eccesso se superiori o uguali a 0,50. Se l’importo dovuto è inferiore a 12 euro, non si versa (il Comune può alzare questa soglia minima).Acconto IMU 16 giugno 2026: come funziona il calcolo a metà anno L’IMU si paga in due rate:Acconto: entro il 16 giugno 2026 (lunedì — la data non cade di sabato/domenica quindi rimane ferma)Saldo: entro il 16 dicembre 2026Come si calcola l’acconto? La regola generale è semplice: l’acconto è pari al 50% dell’IMU calcolata con le aliquote deliberate dal Comune per l’anno precedente (2025). Il saldo di dicembre è la differenza tra l’IMU totale dovuta per il 2026 (calcolata con le nuove aliquote, se modificate) e l’acconto già versato.In pratica: se il tuo Comune non ha cambiato le aliquote dal 2025, l’acconto di giugno e il saldo di dicembre saranno entrambi il 50% dell’IMU annuale (cifre identiche). Se invece il Comune ha alzato o abbassato le aliquote per il 2026, la differenza emerge solo al saldo di dicembre.Possesso per meno di 12 mesi: se hai acquistato l’immobile durante l’anno, l’IMU si calcola solo per i mesi effettivi di possesso. Il mese conta intero se il possesso dura almeno 15 giorni. Formula: IMU annuale × (mesi di possesso / 12). Ad esempio, se acquisti il 20 aprile 2026, il mese di aprile conta (15 o più giorni), e pagherai l’IMU per 9 mesi (aprile–dicembre). L’acconto di giugno coprirà i mesi gennaio–giugno calcolati sulla situazione 2025.Puoi consultare anche il nostro articolo sulle scadenze fiscali di giugno 2026 per un calendario completo di tutti gli adempimenti del mese.Come pagare l’IMU: modello F24 e codici tributo Il pagamento dell’IMU avviene esclusivamente tramite modello F24, disponibile presso qualsiasi banca, ufficio postale, CAF o compilabile direttamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate (servizio F24 web) o tramite home banking.Sezione da compilare: la sezione IMU e altri tributi locali. I campi principali sono: codice tributo, codice Comune (codice catastale a 4 caratteri), se si tratta di acconto o saldo, il numero di immobili, l’anno di riferimento e l’importo.Tabella codici tributo IMU 2026Codice tributoTipologia immobile3912Abitazione principale e pertinenze (categorie A/1, A/8, A/9)3918Altri fabbricati (seconda casa, affitti brevi, ecc.)3913Fabbricati rurali strumentali3914Terreni agricoli3916Aree fabbricabili3925Immobili categoria D — quota Stato3930Immobili categoria D — quota ComuneAttenzione agli immobili di categoria D (capannoni, alberghi, centri commerciali): il gettito si divide tra Stato e Comune. La quota Stato (7,6 per mille, codice 3925) va alla colonna “importi a debito versati allo Stato”; la quota Comune (eventuale maggiorazione deliberata dal Comune, codice 3930) va alla colonna “Sezione IMU e altri tributi locali”. Se il Comune non ha deliberato aumenti, si versa solo la quota Stato.Compensazione: l’IMU non può essere compensata con altri crediti fiscali (ad esempio crediti IRPEF) nel modello F24. Va versata per intero.Esenzioni e casi speciali IMU 2026 Oltre all’esenzione per l’abitazione principale non di lusso, esistono altri casi in cui l’IMU non si deve o si riduce:Immobili concessi in comodato d’uso gratuito a figli o genitori: riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato, il comodante non possieda altri immobili nello stesso Comune e abbia la residenza anagrafica nello stesso Comune.Immobili locati con contratto a canone concordato: riduzione del 25% dell’IMU dovuta (non della base imponibile, ma dell’imposta calcolata).Immobili inagibili o inabitabili: riduzione del 50% della base imponibile, previa dichiarazione del Comune o perizia giurata.Immobili di interesse storico-artistico: riduzione del 50% della base imponibile (art. 10 D.Lgs. 42/2004).Terreni agricoli in zone montane: esenzione totale per i terreni ubicati in Comuni montani o parzialmente montani indicati nella Circolare MEF del 14 giugno 1993.IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa: esenzione per gli alloggi assegnati ai soci.IMU e affitti brevi (Airbnb, case vacanze)Un immobile destinato agli affitti brevi (Airbnb, Booking, ecc.) è considerato a tutti gli effetti una “seconda casa” ai fini IMU: si paga l’aliquota ordinaria deliberata dal Comune per i fabbricati diversi dall’abitazione principale. Non è possibile fruire delle riduzioni per canone concordato (riservate ai contratti a uso abitativo con affitti 4+4 anni o 3+2 anni a canone concordato).IMU e coniugi con residenze separateDopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, in caso di coniugi con residenze anagrafiche in immobili diversi, l’esenzione per abitazione principale spetta a ciascun coniuge per il proprio immobile, purché entrambi vi risiedano effettivamente e abitualmente. Non è più necessario che la famiglia risieda nello stesso comune.La dichiarazione IMU: quando si presenta Il pagamento dell’IMU e la presentazione della dichiarazione IMU sono due adempimenti distinti. La dichiarazione non è obbligatoria ogni anno: va presentata solo quando si verificano variazioni che il Comune non può conoscere autonomamente dai dati in suo possesso. Ecco i casi principali:Acquisto o vendita di un immobile (di solito il Comune lo viene a sapere dalla voltura catastale, ma è buona norma verificare)Inizio o fine di un contratto di comodato d’uso gratuitoInizio o fine di un contratto di locazione a canone concordatoImmobile dichiarato inagibile o inabitabileVariazione di destinazione d’uso dell’immobileAcquisizione per successione (specialmente in Friuli Venezia Giulia dove l’intavolazione nel Libro Fondiario non è automatica)La scadenza per la dichiarazione IMU relativa all’anno 2025 è il 30 giugno 2026. Si presenta al Comune dove è situato l’immobile, utilizzando il modello approvato dal MEF con D.M. 29 luglio 2022.In Friuli Venezia Giulia, dove vige il sistema tavolare, chi eredita un immobile deve prestare particolare attenzione: la variazione di proprietà nel Libro Fondiario non avviene automaticamente come nel catasto ordinario. Gli eredi sono soggetti passivi IMU fin dalla data di apertura della successione, anche prima che l’intavolazione sia completata. Il CAF Centro Fiscale di Udine, con la sua esperienza specifica nel sistema tavolare, può assisterti nella corretta gestione di questi adempimenti.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Domande frequenti sul calcolo IMU 2026 Come trovo la rendita catastale del mio immobile?La rendita catastale è indicata nella visura catastale, ottenibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (servizio “Consultazione Catasto” con SPID, CIE o CNS) oppure presso qualsiasi CAF o ufficio dell’Agenzia. In alternativa, si trova nell’atto notarile di acquisto dell’immobile.Se ho acquistato casa a maggio 2026, pago l’acconto di giugno?Dipende dalla data esatta. Se hai acquistato prima del 16 giugno 2026, in linea teorica dovresti versare l’acconto per i mesi di possesso nel 2026 (da aprile o maggio in poi). Tuttavia, poiché l’acconto si calcola sulla base delle aliquote 2025 e del 50% dell’IMU annuale, molti contribuenti che acquistano nel corso dell’anno preferiscono effettuare un unico versamento a saldo a dicembre. Questa scelta è possibile se non si ritiene di dover versare un acconto specifico: la legge non prevede sanzioni per chi versa tutta l’IMU di un nuovo acquisto nel saldo di dicembre, purché l’importo totale sia corretto. Consigliamo di verificare con il vostro CAF la situazione specifica.L’IMU sulla seconda casa è detraibile in dichiarazione dei redditi?No. L’IMU sugli immobili non è detraibile dall’IRPEF nel modello 730 o Redditi PF. Fa eccezione l’IMU pagata su immobili che producono reddito d’impresa (per gli imprenditori). L’IRPEF sui fabbricati non locati non è più dovuta dal 2022 (era già ridotta al 50% nel biennio 2020-2021), confermando che l’IMU è l’unica imposizione patrimoniale su questi immobili.Cosa succede se non pago l’acconto IMU del 16 giugno?Il mancato pagamento nei termini comporta sanzioni e interessi. È possibile regolarizzare spontaneamente tramite il ravvedimento operoso: entro 14 giorni dalla scadenza la sanzione è solo dell’1,5% (0,1% per giorno di ritardo fino a 14 gg); entro 30 giorni è del 3%. Più passa il tempo, più la sanzione aumenta. Prima di arrivare alle sanzioni d’ufficio (dal 30% in su), è sempre meglio regolarizzare autonomamente.Il box auto è soggetto a IMU anche se è pertinenza dell’abitazione principale?Se il box (categoria C/6) è pertinenza della tua abitazione principale non di lusso, è esente IMU come l’abitazione principale, ma solo entro il limite di una pertinenza per categoria catastale. Quindi se hai un solo box auto, è esente. Se ne hai due (entrambi C/6), uno è esente e l’altro paga l’IMU come fabbricato ordinario.Come funziona il calcolo IMU per un immobile ereditato nel 2026?Gli eredi diventano soggetti passivi IMU dalla data di apertura della successione (data del decesso). L’imposta si calcola in proporzione ai mesi di possesso successivi al decesso. Se la successione si è aperta, per esempio, il 10 marzo 2026, marzo conta intero (più di 15 giorni) e l’IMU annuale si moltiplica per 10/12. L’acconto di giugno 2026 va versato se ci si trova già in una posizione di possesso a quella data. In FVG, non aspettare il completamento dell’intavolazione: il debito IMU decorre dalla data del decesso.Hai bisogno di aiuto con il calcolo IMU? Contatta il CAF Il calcolo IMU 2026 non è difficile una volta compresa la formula, ma ci sono molte variabili che possono complicare la situazione: aliquote comunali aggiornate, comproprietà, immobili ereditati, comodati d’uso, riduzioni per affitti concordati. Se vuoi essere sicuro di pagare l’importo giusto — né troppo né troppo poco — il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione.Il nostro team può verificare la tua situazione, calcolare con precisione l’IMU dovuta per ogni immobile, compilare il modello F24 e assicurarsi che tutte le esenzioni e riduzioni a cui hai diritto siano applicate correttamente.Prenota una consulenza IMU al CAF Centro FiscaleSede: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – UdineTelefono: 0432 1638640 | WhatsApp: 366 6018121Fonte normativa: Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), art. 1 commi 738–783; Dipartimento delle Finanze MEF – www.finanze.gov.it/it/fiscalita-locale/imposta-municipale-propria-imu/. Dati aggiornati a giugno 2026.Giugno 4, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/imu.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-06-04 11:16:102026-06-04 11:24:08Come si calcola l’IMU 2026: formula, moltiplicatori, aliquote e acconto del 16 giugno