Menu
CAF Centro Fiscale
  • SERVIZI FISCALI
        • Modello ISEE
        • Dichiarazione dei Redditi Modello 730 / Redditi
        • Dichiarazione dei Redditi per le Criptovalute
        • Pratica ENEA
        • Contratti di Locazione
        • Dichiarazione di Successione
        • Calcolo IMU
        • Cessione del Credito per Ristrutturazione
        • Gestione COLF e Badanti
        • Partita Iva Regime Forfettario
        • Modello 770 e Certificazioni Uniche
  • PATRONATO
        • NASPI / Disoccupazione
        • Richiesta NASpI Anticipata
        • Disoccupazione Agricola
        • Dimissioni Online
        • Elenco bonus Maternità INPS
          • Bonus Asilo Nido
        • Calcolo Pensione
        • Riscatto Anni Laurea: Agevolato e Ordinario
        • Invalidità Civile / Handicap (Legge 104) 
  • COLF E BADANTI
  • PARTITA IVA
        • Partita Iva Regime Forfettario
        • Gestione Partita IVA ordinaria
        • Gestione completa Partita IVA Agricola
  • BLOG
        • CAF – NOTIZIE FISCALI
        • PATRONATO
        • PARTITA IVA
        • NOTIZIE
  • Menu Menu
CAF Centro Fiscale
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, Veterinari

Spese Veterinarie 730 2026: Detrazione, Limiti e Come Richiederla

Dichiarazione dei redditi 730

Spese Veterinarie 730 2026: Quanto si Puo Detrarre

Le spese veterinarie rientrano tra gli oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi. Se hai un animale domestico e hai sostenuto spese per cure veterinarie nel 2025, puoi recuperare parte di queste spese nel 730/2026.

La detrazione fiscale per le spese veterinarie e del 19%, ma si applica solo alla parte eccedente una franchigia e fino a un tetto massimo. Vediamo nel dettaglio come funziona e quali spese sono ammesse.

Indice dei contenuti

  1. Come funziona la detrazione
  2. Spese veterinarie ammesse
  3. Calcolo della detrazione
  4. Documenti necessari
  5. Modalita di pagamento
  6. Domande frequenti



Come Funziona la Detrazione per Spese Veterinarie

La detrazione per le spese veterinarie segue regole precise stabilite dalla normativa fiscale.

Aliquota e limiti

  • Aliquota detrazione: 19%
  • Franchigia: 129,11 euro (non si detrae nulla sotto questa soglia)
  • Tetto massimo: 550 euro (si detrae solo fino a questo importo)

Detrazione massima ottenibile

La detrazione massima si calcola cosi:

  • Importo detraibile: 550 euro – 129,11 euro = 420,89 euro
  • Detrazione massima: 420,89 x 19% = 79,97 euro

Chi puo usufruirne

La detrazione spetta a chi:

  • Ha sostenuto le spese (intestatario delle fatture)
  • Possiede un animale domestico legalmente detenuto
  • Ha effettuato i pagamenti con metodi tracciabili



Quali Spese Veterinarie Sono Detraibili

Non tutte le spese sostenute per gli animali sono detraibili. Ecco cosa e ammesso e cosa no.

Spese detraibili

  • Visite veterinarie (generiche e specialistiche)
  • Interventi chirurgici
  • Esami diagnostici (analisi del sangue, radiografie, ecografie)
  • Farmaci veterinari prescritti dal veterinario
  • Medicinali omeopatici per uso veterinario
  • Prestazioni di laboratorio
  • Ricoveri in clinica veterinaria

Spese NON detraibili

  • Mangimi e alimenti (anche se specifici o dietetici)
  • Antiparassitari da banco (senza prescrizione)
  • Toelettatura e grooming
  • Accessori (cucce, guinzagli, giochi)
  • Pensioni per animali
  • Addestramento

Quali animali

La detrazione si applica alle spese per animali:

  • Da compagnia: cani, gatti, uccelli, pesci, criceti, conigli, tartarughe
  • Per pratica sportiva: cavalli da competizione amatoriale

Sono esclusi gli animali destinati ad allevamento, riproduzione, consumo alimentare o attivita commerciali.



Come Calcolare la Detrazione

Vediamo con alcuni esempi pratici come calcolare la detrazione effettiva.

Esempio 1: Spese sotto la franchigia

Se hai speso 100 euro in spese veterinarie:

  • La spesa e inferiore alla franchigia (129,11 euro)
  • Detrazione: 0 euro

Esempio 2: Spese tra franchigia e tetto

Se hai speso 350 euro in spese veterinarie:

  • Importo detraibile: 350 – 129,11 = 220,89 euro
  • Detrazione: 220,89 x 19% = 41,97 euro

Esempio 3: Spese sopra il tetto

Se hai speso 800 euro in spese veterinarie:

  • Si considera solo il tetto massimo: 550 euro
  • Importo detraibile: 550 – 129,11 = 420,89 euro
  • Detrazione: 420,89 x 19% = 79,97 euro



Documenti Necessari per la Detrazione

Per ottenere la detrazione devi conservare la documentazione delle spese sostenute.

Documenti da conservare

  • Fatture o ricevute fiscali del veterinario
  • Scontrini parlanti della farmacia (con codice fiscale, natura e quantita del farmaco)
  • Prescrizioni veterinarie per i farmaci
  • Ricevute di pagamento tracciabile (bonifico, carta, assegno)

Cosa devono contenere le fatture

Le fatture del veterinario devono indicare:

  • Dati del veterinario (nome, P.IVA)
  • Dati del cliente (nome, cognome, codice fiscale)
  • Descrizione della prestazione
  • Importo pagato
  • Data



Modalita di Pagamento Obbligatorie

Dal 2020 e obbligatorio effettuare i pagamenti con metodi tracciabili per poter usufruire della detrazione.

Pagamenti ammessi

  • Bonifico bancario o postale
  • Carta di credito o debito
  • Bancomat
  • Assegno bancario o circolare
  • Pagamenti elettronici (PayPal, Satispay, ecc.)

Pagamenti NON ammessi

  • Contanti: le spese pagate in contanti NON sono detraibili

Eccezione per farmaci

Per l’acquisto di farmaci veterinari in farmacia, il pagamento in contanti e ancora ammesso. In questo caso, serve lo scontrino parlante con il codice fiscale.

Domande Frequenti sulle Spese Veterinarie

Posso detrarre le spese se non sono io il proprietario dell’animale?

Si, la detrazione spetta a chi ha sostenuto e documentato la spesa, anche se l’animale e intestato a un altro familiare (purche convivente).

Ho piu animali: posso detrarre di piu?

No, il tetto massimo di 550 euro e complessivo per contribuente, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

Le spese veterinarie rientrano nel 730 precompilato?

Generalmente si. I veterinari sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le prestazioni effettuate. Verifica comunque che siano presenti e che gli importi siano corretti.

Devo presentare la documentazione al CAF?

Si, al momento della compilazione del 730 devi mostrare le fatture, le ricevute e le prove di pagamento tracciabile.

📚 Approfondisci: Leggi la nostra Guida completa 730 2026 per una panoramica completa.



Assistenza per il 730 a Udine

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a compilare correttamente il 730 inserendo tutte le detrazioni a cui hai diritto, comprese le spese veterinarie.

Contattaci per un appuntamento:

  • Telefono: 0432 1638640
  • WhatsApp: 366 6018121

Leggi anche la nostra guida completa al 730/2026 per scoprire tutte le detrazioni disponibili.

Giugno 1, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-06-01 09:00:002026-05-24 09:38:43Spese Veterinarie 730 2026: Detrazione, Limiti e Come Richiederla
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Controlli preventivi sul Modello 730 e rimborso bloccato: cosa succede

Dichiarazione dei redditi 730

Avete presentato il Modello 730 e il rimborso IRPEF tarda ad arrivare, oppure avete ricevuto una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate che informa della sospensione del rimborso? Non è un evento raro: ogni anno migliaia di contribuenti si trovano in questa situazione, che si chiama tecnicamente controllo preventivo sul Modello 730. In questa guida spieghiamo nel dettaglio cosa sono questi controlli, perché scattano, quali sono i tempi, cosa fare se il rimborso è bloccato e come tutelarsi.

📬

Resta aggiornato sulle novità fiscali

Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

Cosa sono i controlli preventivi sul Modello 730

Il Modello 730 è lo strumento di dichiarazione dei redditi più usato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. Una delle sue caratteristiche più apprezzate è la possibilità di ricevere i rimborsi IRPEF direttamente in busta paga o sulla pensione, senza dover attendere le tempistiche del Modello Redditi PF. Tuttavia, questo meccanismo automatico può subire un blocco: è quello che accade quando l’Agenzia delle Entrate decide di effettuare un controllo preventivo prima di erogare il rimborso.

I controlli preventivi sono disciplinati dall’art. 36-ter del DPR 600/1973 e dall’art. 1, commi 585-586 della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), che ha esteso i poteri dell’Agenzia in materia di verifica delle dichiarazioni precompilate accettate senza modifiche. In sostanza, l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di sospendere i rimborsi di ammontare superiore a 4.000 euro e di effettuare verifiche documentali prima dell’erogazione.

La norma non prevede un termine perentorio breve per il completamento del controllo preventivo: il controllo documentale ex art. 36-ter DPR 600/1973 puo’ essere avviato entro 2 anni dalla presentazione della dichiarazione. Per quanto riguarda i rimborsi erogati tramite sostituto d’imposta (busta paga o pensione), il sostituto ha tempo fino alla fine dell’anno per addebitare o accreditare le somme risultanti dal modello 730. Nella pratica, i controlli preventivi si avviano generalmente entro pochi mesi dalla presentazione e chi presenta il 730 con rimborso elevato puo’ trovarsi il rimborso sospeso da luglio fino a diversi mesi dopo.

Quando scattano i controlli preventivi: i casi piu’ frequenti

L’Agenzia delle Entrate non ha mai reso pubblici i criteri esatti che determinano l’attivazione del controllo preventivo, ma sulla base delle circolari e della prassi consolidata è possibile identificare le situazioni più a rischio:

  • Rimborsi superiori a 4.000 euro: soglia espressamente indicata dalla normativa vigente come limite oltre il quale il controllo preventivo è possibile (ma non automatico).
  • Detrazioni elevate per familiari a carico: in particolare quando il numero dei familiari dichiarati o il loro reddito non corrisponde ai dati presenti in Anagrafe Tributaria.
  • Spese mediche ingenti: detrazioni al 19% per spese sanitarie di importo molto elevato rispetto al reddito dichiarato.
  • Bonus edilizi e ristrutturazione: detrazione del 50% o superiore per lavori edilizi, specie se di recente introduzione o con importi rilevanti.
  • Prima dichiarazione con rimborso elevato: contribuenti che dichiarano per la prima volta un rimborso importante, senza storico fiscale coerente.
  • Incoerenze rispetto alla dichiarazione precompilata: modifiche apportate dal contribuente che si discostano significativamente dai dati precaricat dall’Agenzia.
  • Redditi provenienti da piu’ fonti: più certificazioni uniche (CU) con ritenute da diversi datori di lavoro o enti previdenziali.

Va sottolineato che il controllo preventivo non equivale a un accertamento fiscale e non implica necessariamente che il contribuente abbia commesso errori. Si tratta di una verifica documentale che l’Amministrazione finanziaria effettua prima di erogare somme rilevanti.

La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate: cosa significa

Quando l’Agenzia delle Entrate decide di avviare un controllo preventivo, il contribuente riceve una comunicazione formale – solitamente tramite raccomandata A/R o, se il contribuente ha abilitato il cassetto fiscale, anche via posta elettronica certificata (PEC) o notifica telematica. La comunicazione informa della sospensione del rimborso e invita il contribuente a fornire la documentazione necessaria a supportare le detrazioni e/o i crediti d’imposta dichiarati.

Nella lettera, l’Agenzia indica:

  • Il riferimento normativo che legittima il controllo (tipicamente art. 36-ter DPR 600/1973);
  • L’importo del rimborso sospeso;
  • Le voci dichiarative oggetto di verifica (es. “detrazioni per spese sanitarie”, “familiari a carico”);
  • I documenti che il contribuente deve produrre;
  • Il termine entro cui rispondere (generalmente 30 giorni dalla ricezione);
  • Il canale di trasmissione della documentazione (ufficio territorialmente competente, CIVIS, cassetto fiscale).

Non ignorare mai questa comunicazione: la mancata risposta entro il termine non porta solo al prolungamento dell’attesa, ma può determinare la definitiva decadenza dal rimborso per quella annualità e l’avvio di procedure di accertamento più invasive.

Differenza tra controllo preventivo (art. 36-ter) e liquidazione automatica (art. 36-bis)

Molti contribuenti confondono il controllo preventivo con la liquidazione automatica. Si tratta invece di due procedure completamente diverse:

Tipo di controlloBase normativaCosa verificaQuando avviene
Liquidazione automaticaArt. 36-bis DPR 600/1973Errori materiali di calcolo, ritenute, versamenti F24Entro l’anno di presentazione
Controllo documentale preventivoArt. 36-ter DPR 600/1973Detrazioni, oneri deducibili, crediti d’imposta (richiede documenti)Entro 2 anni dalla presentazione
Controllo preventivo rimborsiArt. 1, c. 585-586 L. 160/2019Rimborsi elevati (oltre 4.000 euro) prima dell’erogazionePrima dell’erogazione del rimborso

La liquidazione automatica (36-bis) è una verifica puramente matematica: l’Agenzia controlla che i calcoli siano corretti, che le ritenute certificate dalla CU corrispondano a quanto dichiarato, che le aliquote applicate siano quelle giuste. Non richiede la produzione di documenti da parte del contribuente.

Il controllo documentale (36-ter) invece è più invasivo: l’Agenzia chiede di dimostrare con documenti che le spese detratte siano effettivamente sostenute e che i relativi requisiti siano soddisfatti. Può portare al disconoscimento delle detrazioni se la documentazione non è prodotta o non è sufficiente.

Il controllo preventivo sui rimborsi è specificamente finalizzato a bloccare l’erogazione automatica di rimborsi elevati prima che vengano verificati. Una volta concluso positivamente, il rimborso viene erogato con eventuali interessi di mora a favore del contribuente.

Cosa fare se il rimborso e’ bloccato: guida pratica

Se avete ricevuto la comunicazione di sospensione del rimborso o se semplicemente non arriva da molti mesi, ecco i passi concreti da seguire:

1. Verifica lo stato del rimborso sul cassetto fiscale

Il primo strumento da utilizzare è il cassetto fiscale, accessibile tramite SPID, CIE o CNS sul sito dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it). Nella sezione dedicata alla dichiarazione, è possibile verificare:

  • Lo stato di elaborazione del 730 (ricevuto / in lavorazione / elaborato);
  • La presenza di eventuali comunicazioni o avvisi;
  • Lo stato del rimborso (atteso / sospeso / in erogazione).

Se il rimborso risulta “sospeso” o “in verifica”, significa che il controllo preventivo è in corso. Se invece non risulta ancora elaborata la dichiarazione, potrebbe trattarsi di un semplice ritardo nell’elaborazione ordinaria.

2. Raccogliere la documentazione richiesta

Se avete ricevuto la comunicazione formale di controllo preventivo, la priorità è raccogliere i documenti indicati nella lettera. I più comuni sono:

  • Per detrazioni mediche: scontrini/ricevute fiscali con il codice fiscale del contribuente, prescrizioni mediche ove richieste, fatture di strutture sanitarie;
  • Per familiari a carico: documenti che attestino il reddito del familiare (es. CU, 730 del familiare, autocertificazione) e la composizione del nucleo familiare;
  • Per bonus ristrutturazione: contratto con l’impresa, bonifici parlanti, fatture, comunicazione ENEA ove richiesta, eventuale CILAS/SCIA;
  • Per interessi su mutuo prima casa: contratto di mutuo, quietanza di pagamento rate, atto di compravendita dell’immobile;
  • Per premi assicurativi detraibili: quietanza della polizza vita/infortuni con distinzione della quota che dà diritto alla detrazione.

3. Inviare la documentazione entro i termini

La documentazione può essere trasmessa in vari modi:

  • Tramite CIVIS (canale telematico Agenzia Entrate): è la modalità raccomandata, permette di trasmettere documenti in formato PDF e di ottenere una ricevuta di protocollo;
  • Consegna a mano presso l’ufficio territoriale competente (quello indicato nella comunicazione);
  • Via raccomandata A/R all’indirizzo dell’ufficio, con descrizione analitica dei documenti allegati;
  • Tramite un intermediario abilitato (CAF, consulente fiscale): il professionista può trasmettere la documentazione direttamente dal suo software gestionale.

Se non siete sicuri di avere tutta la documentazione necessaria, o se la richiesta vi sembra sproporzionata, è fortemente consigliabile rivolgersi a un CAF o a un consulente fiscale che conosca la normativa aggiornata e possa gestire la risposta all’Agenzia.

Tempi di attesa: quanto dura il blocco del rimborso

Una delle domande più frequenti è: quanto ci vuole per sbloccare il rimborso? La risposta dipende da diversi fattori:

ScenarioTempo stimato per rimborso
730 senza controllo preventivo, rimborso da busta pagaLuglio-agosto dell’anno di presentazione
730 senza controllo preventivo, rimborso da pensione (INPS)Agosto-settembre dell’anno di presentazione
730 con controllo preventivo, documentazione inviata tempestivamente3-6 mesi dalla ricezione della documentazione
730 con controllo preventivo, documentazione non inviata o carenteRimborso ridotto o negato; eventuali accertamenti
Rimborso diretto AdE (es. senza sostituto d’imposta)6-18 mesi dalla presentazione

Va ricordato che se il rimborso è dovuto ma l’Agenzia lo eroga in ritardo per effetto del controllo preventivo (oltre i termini di legge), il contribuente ha diritto agli interessi di mora, calcolati al tasso stabilito annualmente dal MEF (per i rimborsi IRPEF il tasso e’ determinato con decreto ministeriale; verificare il tasso vigente nell’anno di erogazione). Gli interessi decorrono dalla data in cui il rimborso avrebbe dovuto essere erogato.

Rimborso bloccato dopo accettazione del 730 precompilato: casi speciali

Con l’introduzione del 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate ha promesso ai contribuenti che accettano la dichiarazione senza modifiche una corsia preferenziale e, in teoria, l’esenzione dai controlli documentali. Questa garanzia, però, non è assoluta.

Secondo l’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali), se il contribuente accetta il 730 precompilato senza apportare modifiche, l’Agenzia non può effettuare controlli documentali sulle spese che ha precaricato (spese sanitarie trasmesse da farmacie e strutture convenzionate, interessi su mutuo ecc.). Tuttavia, il blocco preventivo dei rimborsi elevati resta possibile, in quanto non rientra nella fattispecie dei controlli documentali ordinari bensì nel perimetro delle verifiche antifrode.

Se invece il contribuente ha modificato il 730 precompilato (aggiungendo detrazioni, correggendo redditi, modificando i dati precaricati), perde la tutela dalla verifica documentale su quelle voci modificate. In questo caso, i controlli preventivi possono riguardare anche le spese precaricate, se le modifiche hanno influenzato il calcolo del rimborso.

Per approfondire le regole specifiche sulle spese sanitarie inserite nel 730 precompilato, potete leggere il nostro articolo dedicato: Spese sanitarie in contanti nel 730 precompilato 2026: quali si possono detrarre.

Gli esiti possibili del controllo preventivo

Al termine del controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate può pervenire a quattro esiti diversi:

1. Rimborso confermato ed erogato integralmente

La documentazione prodotta dal contribuente è stata ritenuta sufficiente e idonea. L’Agenzia sblocca il rimborso, che viene erogato dall’INPS (per i pensionati) oppure direttamente dall’Agenzia tramite bonifico o vaglia postale. In questo caso, vengono corrisposti anche gli interessi maturati durante il periodo di sospensione.

2. Rimborso ridotto

L’Agenzia ha riconosciuto solo in parte le detrazioni dichiarate. Vengono espunte le voci per le quali la documentazione era insufficiente o carente, e il rimborso viene erogato per la parte riconosciuta. Il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità (ex avviso bonario) con l’indicazione delle voci disconosciute e la possibilità di presentare osservazioni entro 60 giorni.

3. Rimborso negato e importo a debito

In questo caso l’Agenzia ha ritenuto che il rimborso non fosse dovuto (o che ci fosse un debito residuo). Il contribuente riceve l’avviso bonario con la richiesta di versamento della differenza. Se non paga entro i termini previsti, la somma viene iscritta a ruolo e affidata ad Agenzia delle Entrate Riscossione per la riscossione.

4. Silenzio-assenso e rimborso automatico

Se l’Agenzia non conclude il controllo preventivo entro i termini di legge previsti, il rimborso deve essere erogato automaticamente. In pratica, l’inutile decorso del tempo costituisce un riconoscimento implicito del rimborso. Questo scenario è però raro: l’Agenzia generalmente rispetta i propri termini interni.

Come evitare il blocco preventivo: consigli pratici

La prevenzione è sempre più efficace della gestione del problema a posteriori. Ecco alcune indicazioni pratiche per ridurre il rischio di subire un controllo preventivo o per gestirlo al meglio qualora si verifichi:

  • Conservate tutta la documentazione delle spese detraibili per almeno 5 anni dalla presentazione della dichiarazione. Scontrini, ricevute, fatture e bonifici parlanti devono essere organizzati e facilmente recuperabili.
  • Inserite il codice fiscale negli scontrini delle farmacie: dal 2020 questa operazione è obbligatoria per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ma controllate sempre che i dati trasmessi siano corretti nella precompilata.
  • Verificate la corrispondenza tra CU e dati del 730: i redditi e le ritenute indicati nella CU devono coincidere con quelli inseriti nella dichiarazione. Discrepanze anche minime possono attivare controlli.
  • Rivolgetevi a un CAF per la compilazione: i Centri di Assistenza Fiscale sono abilitati a prestare assistenza fiscale e hanno la responsabilità solidale per la correttezza dei dati inseriti, il che riduce il rischio di errori involontari.
  • Dichiarate solo le detrazioni effettivamente spettanti e supportate da documenti validi. Tentare di massimizzare il rimborso con detrazioni dubbie aumenta esponenzialmente il rischio di controllo.

Per le dichiarazioni più complesse (redditi da immobili esteri, plusvalenze finanziarie, attivita’ all’estero), può essere più opportuno presentare il Modello Redditi PF invece del 730, considerando che offre maggiore flessibilità nella gestione dei controlli. Segnaliamo a questo proposito il nostro articolo sull’errore dell’Agenzia delle Entrate nel Modello Redditi 2026 riguardo al Quadro RT.

Casi pratici: esempi reali di controllo preventivo

Per rendere piu’ concreto il quadro normativo, ecco alcuni esempi tipici tratti dalla pratica dei CAF:

Caso 1: Detrazioni mediche per figlio disabile

Maria ha un figlio con disabilita’ grave certificata (Legge 104 art. 3 comma 3). Ha dichiarato circa 9.000 euro di spese mediche nel 730, ottenendo un rimborso di 5.200 euro. A settembre ha ricevuto la comunicazione di controllo preventivo. L’Agenzia chiedeva i giustificativi di tutte le spese mediche. Maria ha inviato tramite CIVIS le ricevute fiscali, le fatture delle visite specialistiche e la copia del verbale di invalidita’. Il controllo si e’ concluso positivamente dopo 3 mesi: rimborso confermato integralmente, piu’ 85 euro di interessi.

Caso 2: Bonus ristrutturazione con documentazione incompleta

Giorgio ha detratto 6.500 euro (50% di 13.000 euro di lavori di ristrutturazione sul bagno). Il controllo preventivo ha evidenziato che mancava il bonifico parlante con i codici fiscali del beneficiario e dell’impresa. Giorgio ha dovuto presentare i bonifici originali, la fattura dell’impresa e la comunicazione all’ENEA (richiesta per alcuni interventi). Poiche’ non aveva conservato tutti i documenti, una parte delle spese (circa 2.000 euro) non e’ stata riconosciuta: rimborso ridotto di 1.000 euro rispetto a quanto atteso.

Caso 3: Familiari a carico non corrispondenti

Luisa ha dichiarato come familiare a carico la madre con un reddito di 2.800 euro l’anno. L’Agenzia ha avviato un controllo perche’ i dati dell’Anagrafe Tributaria indicavano che la madre aveva percepito nel 2025 anche una pensione estera (non comunicata a Luisa), portando il reddito complessivo a circa 4.100 euro – sopra la soglia dei 2.840,51 euro (per il 2025) che permette di considerare un familiare a carico. Il rimborso e’ stato ridotto proporzionalmente e Luisa ha ricevuto un avviso bonario per la differenza di imposta.

Questi esempi mostrano l’importanza di verificare sempre i requisiti delle detrazioni prima di dichiararle e di conservare tutta la documentazione di supporto.

Impugnare il disconoscimento delle detrazioni: i rimedi

Se all’esito del controllo preventivo l’Agenzia ha disconosciuto delle detrazioni e il contribuente ritiene di aver agito correttamente, ha diverse strade percorribili:

  • Osservazioni all’avviso bonario: entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso, il contribuente (o il suo rappresentante) puo’ presentare osservazioni scritte all’ufficio, allegando ulteriori documenti o motivazioni. L’Agenzia e’ tenuta a valutarle prima di iscrivere il debito a ruolo.
  • Autotutela: se si ritiene che l’Agenzia abbia commesso un errore di valutazione, si puo’ presentare istanza di autotutela chiedendo la correzione d’ufficio dell’atto.
  • Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria: se l’avviso bonario si trasforma in cartella esattoriale o avviso di accertamento, il contribuente puo’ proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica. E’ consigliabile farsi assistere da un professionista abilitato (avvocato tributarista, commercialista, consulente del lavoro).
  • Mediazione tributaria: per controversie di valore inferiore a 50.000 euro, prima del ricorso e’ obbligatorio presentare istanza di mediazione/reclamo (D.Lgs. 156/2015).

Per le questioni piu’ tecniche relative ai redditi di capitale e alla compilazione del modello redditi, consultate il nostro approfondimento sul Quadro RR 2026 e i contributi INPS nel Modello Redditi.

📬

Resta aggiornato sulle novità fiscali

Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande frequenti (FAQ)

Il controllo preventivo e’ uguale per tutti?

No. L’Agenzia delle Entrate applica criteri selettivi basati su analisi del rischio. Non tutti i 730 con rimborsi elevati vengono sottoposti a controllo: vengono selezionati quelli che presentano anomalie o profili di rischio specifici. Il semplice fatto di avere un rimborso elevato non implica automaticamente il controllo.

Posso farmi assistere dal CAF durante il controllo preventivo?

Assolutamente si’. Se avete presentato il 730 tramite un CAF, potete delegare il CAF stesso a gestire la risposta all’Agenzia delle Entrate. Il CAF ha accesso ai sistemi telematici e puo’ inviare la documentazione tramite i canali abilitati. In piu’, il CAF ha assunto responsabilita’ solidale per la correttezza dei dati inseriti nella dichiarazione: questo puo’ essere utile in caso di contestazioni.

Cosa succede se non rispondo alla comunicazione dell’Agenzia?

Se non rispondete entro il termine indicato nella comunicazione (di solito 30 giorni), l’Agenzia procedera’ a disconoscere le detrazioni oggetto di verifica. Il rimborso eventualmente gia’ calcolato potrebbe essere ridotto o azzerato. Potrebbe poi seguire un avviso bonario con richiesta di pagamento delle maggiori imposte, e in caso di mancato pagamento, l’iscrizione a ruolo. Non rispondere e’ sempre la scelta peggiore.

Il rimborso bloccato genera interessi a favore del contribuente?

Si’. Se il rimborso e’ dovuto ma viene erogato in ritardo rispetto ai termini di legge, il contribuente ha diritto agli interessi di mora. Gli interessi sono calcolati al tasso stabilito annualmente dal MEF con decreto ministeriale. Vengono calcolati automaticamente dall’Agenzia e aggiunti al rimborso al momento dell’erogazione. Non e’ necessario richiederli separatamente.

Quanto dura il controllo preventivo?

La norma non prevede un termine perentorio specifico per il solo controllo preventivo sui rimborsi elevati, ma il controllo documentale ex art. 36-ter DPR 600/1973 deve concludersi entro 2 anni dalla presentazione. Nella pratica, i controlli preventivi sui rimborsi si risolvono generalmente entro 3-6 mesi dalla presentazione della documentazione.

Posso richiedere un rimborso tramite Modello Redditi PF per evitare i controlli preventivi del 730?

In linea teorica si’, ma non e’ una soluzione che consigliamo. Il Modello Redditi PF prevede rimborsi diretti dall’Agenzia delle Entrate con tempistiche spesso piu’ lunghe (12-18 mesi). Inoltre, anche il Modello Redditi puo’ essere soggetto a controlli documentali. La soluzione migliore resta la compilazione corretta e documentata del 730.

Conclusione: come tutelarsi efficacemente

I controlli preventivi sul Modello 730 sono una realta’ con cui molti contribuenti devono confrontarsi, ma non devono essere fonte di panico. Rappresentano una procedura di verifica documentale che, se gestita correttamente, si risolve positivamente nella grande maggioranza dei casi.

Le chiavi per uscirne indenni sono tre: documentazione completa e conservata, risposta tempestiva all’Agenzia delle Entrate, e assistenza professionale quando la situazione e’ complessa. Il CAF Centro Fiscale di Udine e’ a disposizione per assistervi in tutte le fasi: dalla compilazione del 730 alla gestione di eventuali controlli preventivi, fino alla difesa dei vostri diritti in caso di contestazioni.

Per prenotare un appuntamento o per ricevere ulteriori informazioni, contattateci al 0432 1638640 oppure scriveteci su WhatsApp al 366 6018121. Siamo a Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, Udine.

Maggio 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-29 09:22:402026-05-31 17:40:36Controlli preventivi sul Modello 730 e rimborso bloccato: cosa succede
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Errore Agenzia delle Entrate nel Modello Redditi 2026: Attenzione al Quadro RT e Minusvalenze

Dichiarazione dei redditi 730

L’errore dell’Agenzia delle Entrate nel Modello Redditi 2026 ha acceso i riflettori su una sezione della dichiarazione dei redditi che riguarda milioni di contribuenti italiani: il Quadro RT, dedicato alle plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni su titoli, strumenti finanziari e partecipazioni. Un errore tecnico ha generato dati precompilati scorretti o precompilazioni mancanti per chi aveva minusvalenze pregresse da riportare, creando confusione tra contribuenti e professionisti del settore. In questa guida ti spieghiamo che cosa è successo, chi è coinvolto, quali sono le conseguenze fiscali e soprattutto come tutelarsi per non pagare imposte che non sono dovute.

📬

Resta aggiornato sulle novità fiscali

Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

Indice dei contenuti

  1. Che cos’è il Quadro RT del Modello Redditi PF
  2. L’errore dell’Agenzia delle Entrate nel 2026: cosa è successo
  3. Chi è coinvolto dall’errore sul Quadro RT
  4. Come funziona la compensazione minusvalenze-plusvalenze
  5. Conseguenze fiscali dell’errore: il rischio di pagare di più
  6. Come verificare il Quadro RT nel precompilato
  7. Come correggere l’errore nella dichiarazione
  8. Tabella riepilogativa: Quadro RT e compensazione 2026
  9. Domande frequenti (FAQ)

Che cos’è il Quadro RT del Modello Redditi PF

Il Quadro RT è la sezione della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF) dedicata alle plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni finanziarie. Per capire di cosa si tratta, facciamo un passo indietro con un esempio pratico.

Supponiamo che Mario abbia acquistato azioni di una società quotata in Borsa per 10.000 euro e le abbia rivendute a 7.000 euro. Ha realizzato una minusvalenza di 3.000 euro, cioè una perdita di natura finanziaria. Questa perdita non va sprecata: la normativa fiscale italiana consente di compensarla con le plusvalenze future (cioè con eventuali guadagni realizzati nei 4 anni successivi). Solo sulla differenza positiva rimanente si pagherà l’imposta sostitutiva del 26%.

Il Quadro RT del Modello Redditi PF serve proprio a questo: registrare le plusvalenze e le minusvalenze dell’anno, calcolare l’imposta sostitutiva dovuta e riportare le minusvalenze non compensate agli anni successivi. Si tratta di una sezione fondamentale per chi investe in:

  • Azioni e obbligazioni negoziate in mercati regolamentati e non
  • ETF e fondi comuni di investimento
  • Contratti derivati (futures, options, certificati)
  • Partecipazioni non qualificate in società
  • Valute estere e metalli preziosi in regime dichiarativo

Chi utilizza il regime dichiarativo (invece del regime amministrato, dove è l’intermediario a fare tutto) deve compilare il Quadro RT autonomamente nella propria dichiarazione dei redditi PF 2026. Ed è proprio qui che è emerso un problema grave nel 2026.

L’errore dell’Agenzia delle Entrate nel 2026: cosa è successo

Nel mese di maggio 2026, dopo il rilascio del Modello Redditi PF precompilato (disponibile dal 30 aprile 2026, data anticipata rispetto al passato per effetto della riforma fiscale), sono emerse segnalazioni diffuse da parte di commercialisti, CAF e contribuenti: il Quadro RT appariva compilato in modo errato o, in alcuni casi, le minusvalenze pregresse riportabili non risultavano valorizzate nella precompilata.

L’Agenzia delle Entrate ha utilizzato i dati comunicati dagli intermediari finanziari (banche, SIM, broker) tramite le certificazioni degli intermediari (CU finanziaria) per precompilare il Quadro RT. Tuttavia, in alcuni casi i dati trasmessi dagli intermediari presentavano incongruenze, oppure il sistema di precompilazione ha gestito in modo non corretto il riporto delle minusvalenze residue dagli anni precedenti (2022-2025).

In particolare, i problemi segnalati riguardano principalmente due situazioni distinte:

  • Minusvalenze pregresse non riportate: il precompilato non ha trascinato le perdite finanziarie residue degli anni precedenti (riportabili per 4 anni), generando un calcolo dell’imposta sostitutiva potenzialmente maggiore di quella dovuta.
  • Dati errati sulle operazioni 2025: in alcuni casi i valori di acquisto (costo fiscale) risultavano diversi da quelli effettivi, alterando il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze dell’anno d’imposta 2025.

L’errore nel Modello Redditi 2026 non è unico nel suo genere: già negli anni passati si sono verificate anomalie nei dati precompilati, ma il caso del Quadro RT è particolarmente delicato perché riguarda importi potenzialmente significativi e perché il contribuente che accetta la dichiarazione precompilata senza verificarla rischia di pagare imposte sostitutive non dovute.

Chi è coinvolto dall’errore sul Quadro RT

Non tutti i contribuenti sono interessati dall’errore nel Modello Redditi 2026. Il problema riguarda in modo specifico chi:

  • Ha realizzato minusvalenze negli anni 2022, 2023, 2024 o 2025 e non le ha ancora completamente compensate con plusvalenze successive
  • Ha un deposito titoli in regime dichiarativo (e non nel più comune regime amministrato, dove è la banca a calcolare e versare l’imposta)
  • Ha effettuato operazioni su strumenti finanziari complessi (ETF, certificates, derivati) dove il costo fiscale può essere difficile da determinare
  • Ha avuto operazioni di switch o rimborso di fondi con risultati negativi
  • Ha ricevuto certificazioni da più intermediari che devono essere aggregate nella dichiarazione

Se rientri in una di queste categorie, è fondamentale non accettare passivamente il precompilato ma verificarne i dati con attenzione. Chiunque abbia in portafoglio titoli e utilizzi il regime dichiarativo dovrebbe controllare il proprio Quadro RT prima di inviare la dichiarazione dei redditi PF 2026. Affidati al CAF Centro Fiscale per una verifica accurata: i nostri esperti ti guidano in ogni passaggio.

Come funziona la compensazione minusvalenze-plusvalenze

Per capire perché l’errore nel Quadro RT sia così grave, è necessario spiegare come funziona la compensazione tra minusvalenze e plusvalenze in ambito fiscale italiano.

Quando vendi un titolo in perdita, generi una minusvalenza. Questa perdita può essere utilizzata per ridurre le plusvalenze (guadagni) realizzate nello stesso anno oppure nei 4 anni fiscali successivi. In pratica, il fisco ti permette di “portare avanti” le perdite per non pagarle invano.

Esempio pratico: Lucia ha realizzato nel 2022 una minusvalenza di 5.000 euro su azioni. Nel 2023 ha avuto una plusvalenza di 2.000 euro, che ha compensato parzialmente. Restano 3.000 euro di minusvalenze da riportare. Nel 2025 (anno d’imposta del Modello Redditi 2026) realizza una plusvalenza di 4.000 euro. Senza compensazione, pagherebbe il 26% su 4.000 euro = 1.040 euro. Con la compensazione corretta, paga il 26% solo su 1.000 euro (4.000 – 3.000) = 260 euro. La differenza è di 780 euro. Se il precompilato non tiene conto delle minusvalenze residue, Lucia pagherebbe 780 euro in più del dovuto.

Il meccanismo di compensazione si applica a plusvalenze e minusvalenze di natura omogenea: le perdite su azioni possono compensare guadagni su azioni, obbligazioni, ETF e certificati; le perdite su derivati compensano guadagni su derivati. Esistono limitazioni specifiche per gli OICR (fondi comuni e SICAV): le minusvalenze su OICR non possono compensare le plusvalenze su OICR, ma possono compensare plusvalenze su azioni e altri strumenti finanziari. Questa distinzione tecnica è una delle aree dove gli errori si verificano più frequentemente.

Nel Quadro RT del Modello Redditi PF troviamo le seguenti sezioni principali:

  • RT1-RT2: plusvalenze da partecipazioni qualificate (aliquota IRPEF progressiva sul 49,72% dell’importo)
  • RT2: plusvalenze da partecipazioni non qualificate (imposta sostitutiva 26%)
  • RT21-RT30: minusvalenze e differenziali negativi con riporto agli anni successivi
  • RT34: compensazione con minusvalenze degli anni precedenti

Conseguenze fiscali dell’errore: il rischio di pagare di più

Le conseguenze fiscali dell’errore nel Modello Redditi 2026 sul Quadro RT possono essere significative. Analizziamo le due casistiche principali.

Caso 1 — Minusvalenze pregresse non riportate. Se il precompilato non include le minusvalenze residue degli anni precedenti, il contribuente che lo accetta senza modifiche pagherà l’imposta sostitutiva del 26% sull’intera plusvalenza 2025, anziché sulla parte netta. Questo si traduce in un versamento in eccesso, recuperabile solo tramite dichiarazione integrativa a favore (presentabile entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione successiva) o istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate.

Caso 2 — Costo fiscale errato. Se il precompilato riporta un costo fiscale inferiore a quello reale, la plusvalenza (e quindi l’imposta) risulta gonfiata. Anche in questo caso il contribuente pagherebbe più del dovuto. Il recupero avviene nelle stesse modalità del caso 1.

È importante sottolineare che il contribuente che accetta il precompilato senza modifiche e lo invia beneficia di una protezione speciale: l’Agenzia delle Entrate non può effettuare controlli documentali sulle spese indicate dalla stessa Agenzia nel precompilato. Tuttavia, questa protezione non vale se i dati errati derivano da informazioni sbagliate fornite dall’intermediario finanziario, o se il contribuente aveva minusvalenze residue da anni precedenti che il sistema non ha incluso automaticamente.

Un ulteriore rischio riguarda chi ha effettuato operazioni in regime dichiarativo con più broker o banche: i dati devono essere aggregati manualmente, e l’eventuale errore del precompilato su uno degli intermediari può passare inosservato se non si incrociano tutti i dati. Per avere la certezza di un Quadro RT corretto, il consiglio del CAF Centro Fiscale è di verificare ogni singola operazione con la documentazione originale (contratti di acquisto, estratti conto, CU finanziaria dell’intermediario).

Come verificare il Quadro RT nel precompilato

Verificare il Quadro RT nel Modello Redditi precompilato 2026 richiede un confronto tra i dati della dichiarazione e la documentazione in tuo possesso. Ecco i passaggi fondamentali.

1. Accedi al precompilato. Dal 30 aprile 2026 è disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate il Modello Redditi PF precompilato. A differenza del 730, il Modello Redditi è riservato a chi ha redditi più complessi (redditi di impresa, partecipazioni, redditi esteri, plusvalenze finanziarie significative). Il CAF Centro Fiscale può accedere al precompilato per tuo conto in modo sicuro e verificarne l’accuratezza.

2. Controlla le minusvalenze pregresse residue. Recupera le dichiarazioni degli anni precedenti (2022-2025) e individua le minusvalenze non ancora compensate riportate nel Quadro RT di ciascun anno. Queste devono comparire nel Quadro RT 2026 nella sezione dedicata al riporto (rigo RT34 o equivalente). Se non compaiono, il precompilato è errato e va corretto.

3. Verifica i dati dell’anno d’imposta 2025. Confronta le operazioni indicate nel precompilato con:

  • La Certificazione Unica finanziaria rilasciata dalla banca/broker (da ricevere entro il 31 marzo 2026)
  • I rendiconti annuali del deposito titoli al 31 dicembre 2025
  • I contratti di acquisto per verificare il costo fiscale originale
  • Le comunicazioni di corporate action (frazionamenti, raggruppamenti, fusioni) che possono modificare il costo fiscale

4. Attenzione ai valori negativi. Una minusvalenza da compensare non riduce l’imposta da pagare se non viene inserita correttamente. Verifica che ogni perdita sia stata registrata e che il totale delle minusvalenze riportabili corrisponda a quanto presente nelle dichiarazioni degli anni precedenti.

Come correggere l’errore nella dichiarazione

Se hai riscontrato un errore nel Quadro RT del Modello Redditi 2026, non devi preoccuparti: la normativa fiscale prevede strumenti precisi per correggere la situazione. Ecco le opzioni disponibili.

Opzione 1 — Modifica prima dell’invio. Se hai già accesso al precompilato ma non hai ancora inviato la dichiarazione, puoi modificarlo liberamente. Basta correggere i dati errati nel Quadro RT (aggiungendo le minusvalenze mancanti o rettificando i costi fiscali) prima di procedere all’invio. In questo caso, tieni presente che modificando il precompilato perdi parzialmente la protezione dai controlli documentali per la sezione modificata. La scadenza per il Modello Redditi PF 2026 è il 30 novembre 2026.

Opzione 2 — Dichiarazione integrativa a favore. Se hai già inviato la dichiarazione con il Quadro RT errato e ti accorgi dell’errore successivamente, puoi presentare una dichiarazione integrativa a favore (ai sensi dell’art. 2 comma 8-bis del DPR 322/1998). Questa va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo (quindi entro il 30 novembre 2027 per correggere il Modello Redditi 2026). Il rimborso dell’eventuale imposta sostitutiva versata in eccesso avviene tramite il credito d’imposta da indicare nella dichiarazione successiva.

Opzione 3 — Istanza di rimborso. In alternativa alla dichiarazione integrativa, puoi presentare un’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/1973, entro 48 mesi dal versamento indebito. Questa procedura è più lenta rispetto alla dichiarazione integrativa, ma è l’unica percorribile se i termini per l’integrativa sono decorsi.

In tutti i casi, il CAF Centro Fiscale ti consiglia di non procedere da solo se non hai familiarità con il Quadro RT e le sue complessità tecniche. La compilazione errata di una dichiarazione integrativa può generare nuovi errori o persino accertamenti. I nostri operatori sono specializzati nella gestione di queste situazioni e si occupano di tutto, dalla raccolta della documentazione all’invio della dichiarazione corretta.

Tabella riepilogativa: Quadro RT e compensazione 2026

ElementoDettaglio
Sezione dichiarazioneQuadro RT — Modello Redditi PF
Aliquota imposta sostitutiva26% sulle plusvalenze nette da partecipazioni non qualificate
Riporto minusvalenzeFino a 4 anni fiscali successivi a quello di realizzo
Scadenza Modello Redditi PF 202630 novembre 2026
Precompilato disponibile dal30 aprile 2026
Correttivo entro30 novembre 2026 (stesso termine dell’ordinaria)
Integrativa a favore entro30 novembre 2027 (termine dichiarazione anno successivo)
Istanza rimborso art. 38Entro 48 mesi dal versamento
Norma di riferimento compensazioneArt. 68 c. 3 e 4 TUIR (DPR 917/1986)

📬

Resta aggiornato sulle novità fiscali

Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande frequenti (FAQ)

Devo preoccuparmi se uso il regime amministrato della banca?

No. Il problema dell’errore nel Modello Redditi 2026 riguarda principalmente chi utilizza il regime dichiarativo, dove è il contribuente (tramite la dichiarazione dei redditi) a calcolare e versare l’imposta sulle plusvalenze. Se invece utilizzi il regime amministrato (il più diffuso tra i privati), è la banca o il broker ad applicare automaticamente l’imposta sostitutiva del 26% su ogni operazione e a gestire la compensazione delle minusvalenze. In questo caso non devi compilare il Quadro RT e non sei coinvolto dall’errore.

Come faccio a sapere se ho minusvalenze pregresse da recuperare?

Le minusvalenze da compensare degli anni precedenti sono indicate nel Quadro RT delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 (rigo RT31 o equivalente). Se non le ricordi con certezza, il CAF Centro Fiscale può recuperare le tue dichiarazioni precedenti e verificare quali minusvalenze residue hai ancora disponibili. Conserva sempre una copia delle tue dichiarazioni dei redditi: sono documenti fondamentali per la gestione fiscale del portafoglio.

Se ho già pagato in eccesso, posso recuperare l’importo?

Sì. Chi ha versato un’imposta sostitutiva superiore a quella dovuta a causa dell’errore nel Quadro RT può recuperarla presentando una dichiarazione integrativa a favore entro il 30 novembre 2027, oppure un’istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento. In entrambi i casi, il CAF Centro Fiscale ti assiste in tutto l’iter: dalla verifica del diritto al rimborso alla presentazione dei documenti necessari.

L’errore nel precompilato mi tutela da eventuali sanzioni?

In linea di massima, se l’errore deriva da dati trasmessi in modo scorretto dall’intermediario finanziario, la responsabilità ricade sull’intermediario stesso e non sul contribuente. Tuttavia, il contribuente che accetta la dichiarazione precompilata senza verificarla si assume la responsabilità dei dati in essa contenuti. È quindi sempre consigliabile verificare il Quadro RT prima dell’invio, anche quando si utilizza il precompilato.

Il Quadro RT riguarda anche le criptovalute?

No, le criptovalute e cripto-attività non vanno dichiarate nel Quadro RT ma nel Quadro W del Modello Redditi PF (che ha sostituito il vecchio Quadro RW per le cripto dal 2023). Le plusvalenze da cripto-attività realizzate dal 2026 sono tassate con aliquota del 33% (aumentata rispetto al 26% precedente per effetto della Legge di Bilancio 2025). Per approfondire, consulta il nostro articolo sulle criptovalute nel Modello 730/2026.

Hai bisogno di verificare il tuo Quadro RT? Contattaci

L’errore dell’Agenzia delle Entrate nel Modello Redditi 2026 sul Quadro RT è un problema concreto che può costare centinaia o anche migliaia di euro di imposte pagate in eccesso. La soluzione è verificare attentamente la propria dichiarazione prima di inviarla, confrontando i dati del precompilato con la documentazione originale.

Se hai effettuato operazioni finanziarie negli ultimi anni e hai dubbi sul tuo Quadro RT minusvalenze 2026, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia, per verificare il tuo Modello Redditi PF 2026, correggere eventuali errori e tutelarti da versamenti in eccesso.

Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Il nostro team di esperti si occupa di tutto, dalla raccolta dei documenti all’invio della dichiarazione corretta, sia in presenza a Udine che comodamente da casa tua tramite il servizio online.

Maggio 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-28 22:58:502026-05-31 17:41:20Errore Agenzia delle Entrate nel Modello Redditi 2026: Attenzione al Quadro RT e Minusvalenze
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Quadro RR 2026: Come Compilare Contributi INPS e CPB nel Modello Redditi

Modello 730 Dichiarazione dei redditi CAF Udine

Il Quadro RR del Modello Redditi PF 2026 e il quadro dedicato alla liquidazione dei contributi previdenziali INPS dovuti dai lavoratori autonomi e dai titolari di partita IVA. In questa sezione della dichiarazione dei redditi si determina l’importo dei contributi a saldo per il 2025 e gli acconti per il 2026, tenendo conto delle eventuali somme gia versate nel corso dell’anno.La corretta compilazione del Quadro RR e fondamentale non solo per non incorrere in sanzioni, ma anche perche — per chi ha aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) — i contributi INPS devono essere ricalcolati sulla base del reddito concordato, seguendo regole specifiche introdotte dal D.Lgs. 13/2024 e successivamente modificate dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).In questa guida trovi tutto cio che devi sapere: struttura del Quadro RR, sezioni per categoria di contribuente, calcolo dei contributi, interazione con il CPB e gli errori piu comuni da evitare.

📬

Resta aggiornato sulle novita fiscali

Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

Cos’e il Quadro RR e chi deve compilarlo

Il Quadro RR e presente nel Modello Redditi Persone Fisiche 2026 (anno d’imposta 2025) ed e dedicato alla liquidazione dei contributi previdenziali INPS dovuti dai soggetti che non rientrano nel lavoro dipendente. In particolare devono compilarlo:

  • Artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS (Invalidita, Vecchiaia e Superstiti) INPS
  • Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS (es. collaboratori, professionisti senza cassa)
  • Forfettari iscritti alla Gestione IVS o alla Gestione Separata
  • Soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024-2025

Il quadro si suddivide in tre sezioni distinte, ciascuna dedicata a una categoria diversa di contribuente:

SezioneCategoria contribuenteTipo contributi
Sezione IArtigiani e commercianti (Gestione IVS)Contributi fissi + percentuali sul reddito eccedente il minimale
Sezione IIIscritti Gestione Separata INPSContributi percentuali sul reddito netto
Sezione IIISoggetti CPB (Concordato Preventivo Biennale)Contributi aggiuntivi sul maggior reddito concordato

Nota: chi e contemporaneamente iscritto a una cassa professionale privata (es. avvocati con Cassa Forense, medici con ENPAM) non compila il Quadro RR per quella copertura, ma usa altri appositi righi.

Sezione I — Contributi artigiani e commercianti (Gestione IVS)

La Sezione I del Quadro RR riguarda gli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS INPS. Il meccanismo contributivo e strutturato su due livelli:

  • Contributo fisso sul minimale: versato in quattro rate (scadenze 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2025, 16 febbraio 2026) indipendentemente dal reddito effettivo
  • Contributo percentuale sull’eccedenza: applicato sulla parte di reddito che supera il minimale, versato a saldo con la dichiarazione

Aliquote e importi 2025 (anno d’imposta dichiarazione 2026)

Per l’anno d’imposta 2025, i parametri contributivi per artigiani e commercianti sono i seguenti:

ParametroArtigianiCommercianti
Aliquota contributiva totale24,00%24,48%
Reddito minimale annuo18.415 euro18.415 euro
Contributo fisso annuo (artigiani)~4.419 euro–
Contributo fisso annuo (commercianti)–~4.507 euro
Massimale contributivo119.650 euro119.650 euro
Riduzione forfettari (-35%)ApplicabileApplicabile

Fonte: Circolare INPS n. 31/2025 — valori definitivi per l’anno d’imposta 2025.

Riduzione del 35% per il regime forfettario

I contribuenti in regime forfettario iscritti alla Gestione IVS possono beneficiare di una riduzione del 35% sull’aliquota contributiva, previa domanda all’INPS. Questa agevolazione si riflette nel Quadro RR con la barratura dell’apposita casella e il ricalcolo dei contributi ridotti.

L’opzione per la riduzione deve essere esercitata entro il 28 febbraio dell’anno di imposta. Se si aderisce per la prima volta, la domanda va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attivita.

Come si compila la Sezione I: istruzioni rigo per rigo

I principali righi della Sezione I sono:

  • RR1 col. 1: reddito d’impresa o di lavoro autonomo su cui calcolare i contributi (riprende il rigo RF o RG a seconda del regime)
  • RR1 col. 2: reddito minimale (precompilato in base alla categoria)
  • RR1 col. 3: eccedenza rispetto al minimale (col. 1 meno col. 2, se positivo)
  • RR1 col. 4: contributi dovuti sull’eccedenza
  • RR1 col. 5: contributi fissi gia versati nel corso dell’anno
  • RR1 col. 6: contributi a saldo (differenza tra dovuto e versato)
  • Casella riduzione 35%: barrare se si e in forfettario con riduzione

Il saldo contributivo (RR1 col. 6) viene versato con F24 entro la scadenza ordinaria della dichiarazione (30 giugno 2026, prorogata al 20 luglio 2026 per ISA e forfettari — vedi la nostra guida sulla proroga versamenti 2026).

Sezione II — Contributi Gestione Separata INPS

La Sezione II del Quadro RR riguarda i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS, ossia coloro che non hanno un’altra forma di copertura previdenziale (cassa professionale o altra gestione INPS).

Vi rientrano tipicamente: liberi professionisti senza albo (es. consulenti IT, formatori), collaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co.), alcune categorie di professionisti iscritti ad albi ma non a casse private, oltre ai titolari di partita IVA che svolgono attivita non coperti da casse autonome.

Aliquote Gestione Separata 2025

SituazioneAliquota 2025Note
Senza altra copertura previdenziale26,07%Include aliquota aggiuntiva per maternita/malattia/disoccupazione
Con altra copertura (pensionati, dipendenti)24,00%Aliquota base
Massimale di reddito imponibile119.650 euroContributi non dovuti sull’eccedenza

Fonte: Circolare INPS n. 31/2025 e messaggio INPS per aggiornamento massimale.

Compilazione Sezione II: i righi principali

I contributi della Gestione Separata si calcolano sul reddito netto da lavoro autonomo (dopo deduzione delle spese, se in regime ordinario) o sul reddito imponibile forfettario (reddito lordo x coefficiente di redditivita) per chi e in regime forfettario.

  • RR2 col. 1: reddito imponibile ai fini contributivi
  • RR2 col. 2: aliquota applicabile (26,07% o 24%)
  • RR2 col. 3: contributi complessivi dovuti
  • RR2 col. 4: contributi gia versati in acconto (prima e seconda rata)
  • RR2 col. 5: contributi a saldo o rimborso

Attenzione: per i collaboratori Co.Co.Co. e i lavoratori occasionali, il committente effettua la ritenuta e versa la quota a carico del lavoratore. In questo caso il Quadro RR non va compilato dal lavoratore ma dall’azienda (tramite il modello 770).

Esempio pratico: forfettario con Gestione Separata

Mario e un consulente in regime forfettario, codice ATECO 62.01.09 (sviluppo software), coefficiente di redditivita 78%. Ricavi 2025: 48.000 euro.

  • Reddito imponibile forfettario: 48.000 x 78% = 37.440 euro
  • Contributi Gestione Separata (aliquota 26,07%): 37.440 x 26,07% = 9.762 euro ca.
  • Acconti versati: prima rata 40% a giugno, seconda rata 60% a novembre
  • Saldo in dichiarazione: differenza tra dovuto e acconti

I contributi versati sono interamente deducibili dal reddito complessivo (non dal reddito forfettario, ma nella dichiarazione dei redditi ordinaria), abbattendo l’IRPEF dovuta sulle altre fonti di reddito.

Sezione III — Il CPB e i contributi INPS aggiuntivi

La sezione piu complessa e novita del Quadro RR 2026 e la Sezione III, dedicata ai contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2024-2025.

Il Concordato Preventivo Biennale, introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e modificato dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), consente ai titolari di partita IVA soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilita) di concordare preventivamente il reddito da dichiarare per due anni (2024 e 2025), beneficiando di vantaggi fiscali e semplificazioni. Per chi ha aderito alla sanatoria CPB 2026, le regole si intersecano con il regime di ravvedimento.

Come il CPB modifica i contributi INPS

Se il reddito concordato e superiore al reddito effettivo, il contribuente deve versare i contributi INPS sul reddito piu alto (quello concordato). Se invece il reddito concordato e inferiore, i contributi vengono calcolati sul reddito effettivo (non si puo abbassare la base contributiva).

In altri termini: il CPB non puo ridurre i contributi INPS dovuti, ma puo aumentarli qualora il reddito concordato superi quello effettivamente conseguito.

Come compilare la Sezione III del Quadro RR

I righi della Sezione III si attivano solo se il contribuente ha aderito al CPB. Ecco la logica:

  • RR3 col. 1: reddito effettivo 2025 (quello da Sezione I o II)
  • RR3 col. 2: reddito concordato 2025 (il valore accettato nell’accordo CPB)
  • RR3 col. 3: differenza positiva (reddito concordato – reddito effettivo), se positiva
  • RR3 col. 4: contributi aggiuntivi sulla differenza (stessa aliquota della categoria di appartenenza)

I contributi aggiuntivi di RR3 si sommano a quelli calcolati nelle sezioni precedenti e vanno versati con le stesse scadenze del saldo dichiarativo.

Esempio pratico: artigiano con CPB

Lucia e un’artigiana (idraulica, codice ATECO 43.22.01). Ha aderito al CPB 2024-2025. Situazione 2025:

  • Reddito effettivo 2025: 32.000 euro
  • Reddito concordato CPB 2025: 36.500 euro
  • Differenza CPB: 36.500 – 32.000 = 4.500 euro
  • Contributi aggiuntivi (24,00% su 4.500): 1.080 euro

Lucia paghera i contributi IVS su 32.000 euro nelle sezioni ordinarie del Quadro RR, piu 1.080 euro aggiuntivi in Sezione III per effetto del CPB.

Scadenze di versamento contributi INPS 2026

Le scadenze per il versamento dei contributi emergenti dal Quadro RR 2026 (anno d’imposta 2025) sono le seguenti:

ScadenzaCosa si versaCodice tributo F24
30 giugno 2026Saldo contributi 2025 + primo acconto 2026 (40%)Artigiani: 0731-0732 / Comm.: 0733-0734 / Gest. Sep.: 1840-1841
20 luglio 2026 (+0,40%)Stesse voci, con maggiorazione per proroga ISA/forfettariStesso
31 luglio 2026 (+1,80%)Proroga ordinaria con doppia maggiorazione per tutti i contribuentiStesso
30 novembre 2026Secondo acconto 2026 (60%)Artigiani: 0731-0732 / Comm.: 0733-0734 / Gest. Sep.: 1840-1841

Importante: per ISA e forfettari la proroga al 20 luglio 2026 senza maggiorazione e gia confermata per il 2026 (vedi dettagli sulla proroga versamenti dichiarazioni fiscali 2026). La maggiorazione dello 0,40% si applica solo se si sceglie di versare dopo il 30 giugno ma entro il 31 luglio (per i soggetti non ISA/forfettari) o dopo il 20 luglio (per ISA/forfettari).

Chi ha problemi di liquidita puo richiedere una rateizzazione dei debiti INPS fino a 60 rate, ma solo per i contributi pregressi non oggetto di versamento corrente da dichiarazione.

Codici tributo F24 per il versamento

Per versare i contributi emergenti dal Quadro RR tramite modello F24, si utilizzano le seguenti sezioni e codici tributo:

CategoriaTipo versamentoCodice tributoSezione F24
ArtigianiSaldo contributi fissi0731INPS
ArtigianiSaldo contributi eccedenza minimale0732INPS
CommerciantiSaldo contributi fissi0733INPS
CommerciantiSaldo contributi eccedenza minimale0734INPS
Gestione Separata (senza altra copertura)Saldo contributi1840INPS
Gestione Separata (con altra copertura)Saldo contributi1841INPS
CPB — contributi aggiuntiviMaggiorazione CPBVedi istruzioni INPS 2026INPS

Nota: i codici per gli acconti (prima rata: cod. 0731/0732/0733/0734 (Gest.IVS) o 1840/1841 (Gest.Sep.) con aggiunta della causale acconto) sono gli stessi; e la causale a variare. Si raccomanda di verificare sempre la circolare INPS aggiornata prima del versamento.

Contributi INPS e deducibilita fiscale

I contributi INPS versati dai lavoratori autonomi sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF, secondo le seguenti regole:

  • Regime ordinario (artigiani/commercianti/gestione separata): i contributi sono integralmente deducibili nel Quadro RP (oneri deducibili) del Modello Redditi PF. Abbattono il reddito complessivo e riducono l’IRPEF.
  • Regime forfettario: i contributi INPS NON riducono il reddito forfettario (tassato con imposta sostitutiva 15% o 5%), ma sono deducibili dal reddito complessivo delle altre fonti di reddito (es. reddito da lavoro dipendente part-time, redditi da fabbricati).
  • CPB — contributi aggiuntivi: seguono le stesse regole di deducibilita dei contributi ordinari della rispettiva gestione.

Se il contribuente e esclusivamente forfettario e non ha altri redditi IRPEF, i contributi INPS non generano un risparmio fiscale diretto, ma rimangono comunque obbligatori e vanno versati integralmente.

Errori comuni nel Quadro RR e come evitarli

Anche i piu esperti commettono errori nel Quadro RR. Ecco i piu frequenti che riscontriamo nello sportello CAF:

  • Omettere la casella di riduzione forfettario: se si e in regime agevolato e si ha presentato domanda INPS per la riduzione 35%, bisogna barrare l’apposita casella. Senza, si versano contributi interi e non si ottiene rimborso automatico.
  • Confondere reddito fiscale e reddito contributivo: per i forfettari, la base per l’IRPEF (imposta sostitutiva) e identica alla base contributiva. Per gli ordinari, il reddito contributivo per la Gestione IVS puo differire da quello fiscale in alcuni casi (es. plusvalenze escluse).
  • Non considerare il massimale: i contributi non si calcolano su tutto il reddito oltre il minimale senza limiti. Oltre i 119.650 euro (2025) non si versano contributi percentuali.
  • Errori nel CPB — sezione III: compilare RR3 anche quando il reddito effettivo supera quello concordato (in quel caso la sezione III non genera contributi aggiuntivi, poiche si versano i contributi sull’effettivo che e gia maggiore).
  • Dimenticare il secondo acconto: il Quadro RR calcola anche gli acconti per il 2026. Se non si versano (o si versano insufficientemente), scattano le sanzioni.
  • Versare con codice tributo errato: artigiani e commercianti hanno codici diversi (0731-0732 vs 0733-0734). Un errore di codice genera un credito su un conto e un debito sull’altro, con sanzioni e interessi sul non versato.

Interazione tra Quadro RR, Quadro LM e Quadro F del 730

E importante non confondere il Modello 730 con il Modello Redditi PF quando si ha una partita IVA:

  • Chi ha SOLO reddito da lavoro autonomo/d’impresa: non puo usare il 730, deve usare il Modello Redditi PF che include il Quadro RR.
  • Chi ha redditi misti (es. lavoro dipendente + partita IVA in regime ordinario): in alcuni casi puo fare il 730 integrativo o puo optare per il Modello Redditi PF completo con Quadro RR.
  • I forfettari: usano obbligatoriamente il Modello Redditi PF con il Quadro LM (per la tassazione) e il Quadro RR (per i contributi). NON possono usare il 730 per dichiarare i redditi forfettari.

Per un confronto tra i due modelli e quando scegliere uno o l’altro, consulta la nostra guida sugli errori comuni del 730 2026. Utile anche la sezione sul Quadro F del Modello 730/2026 per chi ha entrambe le fonti di reddito.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?

Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. Include il software di fatturazione elettronica fatturazioneitalia.it con prezzo bloccato 3 anni.

📋 Scopri il servizio 💬 Scrivici su WhatsApp 🧾 Fatturazione elettronica

Domande frequenti (FAQ)

Chi non deve compilare il Quadro RR?

Non compilano il Quadro RR: i lavoratori dipendenti (coperti dall’azienda), i pensionati senza partita IVA, i professionisti iscritti esclusivamente a casse private (es. avvocati con Cassa Forense, medici con ENPAM), e chi ha una partita IVA ma non ha prodotto reddito nel 2025.

Se ho aderito al CPB ma poi ho ritirato l’adesione, devo compilare la Sezione III?

No. Se l’adesione al CPB e stata ritirata o revocata entro i termini previsti, la Sezione III del Quadro RR non va compilata e i contributi si calcolano esclusivamente sul reddito effettivo nelle sezioni I e II.

I contributi INPS del Quadro RR si possono pagare a rate?

I contributi emergenti dalla dichiarazione (saldo e acconti) non sono rateizzabili con la procedura standard da dichiarazione (a differenza delle imposte IRPEF). Tuttavia, chi ha gia debiti contributivi pregressi puo accedere alla rateizzazione INPS fino a 60 rate separatamente.

Cosa succede se non verso i contributi entro la scadenza?

Scattano le sanzioni INPS: 30% dell’importo non versato (ridotte con ravvedimento operoso). Gli interessi di mora si aggiungono alla sanzione. Il mancato versamento incide anche sui requisiti per prestazioni future (disoccupazione, maternita, pensione). Si consiglia sempre il ravvedimento immediato.

Come si calcola l’acconto per il 2026 nel Quadro RR?

L’acconto 2026 si calcola applicando le aliquote contributive al reddito 2025 (metodo storico) oppure al reddito 2026 stimato (metodo previsionale, se inferiore). Il metodo storico e il piu semplice: si prende la base contributiva 2025 e si calcolano i contributi con le stesse aliquote. La prima rata (40%) scade il 30 giugno 2026, la seconda (60%) il 30 novembre 2026.

Posso non versare il CPB e pagare le sanzioni invece?

Chi ha aderito al CPB e obbligato a rispettare i termini dell’accordo. Il mancato versamento dei contributi aggiuntivi da CPB (Sezione III del Quadro RR) comporta la decadenza dal concordato con conseguente ripristino della piena tassazione ordinaria piu sanzioni. Non e conveniente.

📬

Resta aggiornato sulle novita fiscali

Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

Conclusione: la consulenza CAF per il Quadro RR

Il Quadro RR 2026 e uno dei quadri piu articolati del Modello Redditi PF, con un impatto diretto sulla liquidita dei contribuenti: un errore nel calcolo dei contributi puo costare centinaia o migliaia di euro in sanzioni e interessi.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste artigiani, commercianti, professionisti e forfettari nella compilazione corretta del Quadro RR, nel raccordo con il Concordato Preventivo Biennale e nel versamento puntuale dei contributi INPS. Per appuntamento o informazioni:

  • Sede: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B — Udine
  • Telefono: 0432 1638640
  • WhatsApp: 366 6018121
  • Email: info@centrofiscale.com

Fonti ufficiali di riferimento: Circolare INPS n. 31/2025 (aliquote e massimali 2025); Istruzioni Modello Redditi PF 2026 (Agenzia delle Entrate); D.Lgs. 13/2024 (Concordato Preventivo Biennale); L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025); Messaggi INPS aggiornamento massimale 2025.

Maggio 28, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/10/Modello-730-1-e1697092544252.png 625 940 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-28 20:58:502026-08-17 10:17:40Quadro RR 2026: Come Compilare Contributi INPS e CPB nel Modello Redditi
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Spese sanitarie in contanti nel 730 precompilato 2026: quali si possono detrarre

Dichiarazione dei redditi 730

Molti contribuenti si chiedono se sia ancora possibile pagare in contanti le spese sanitarie e detrarle nel 730. La risposta non è “sì” o “no” in assoluto: dipende dal tipo di prestazione. Dal 1° gennaio 2020, infatti, l’articolo 1 commi 679-680 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha introdotto l’obbligo di pagamento tracciabile per fruire della detrazione IRPEF del 19% sulle spese sanitarie, con alcune importanti eccezioni che riguardano farmaci, ticket e prestazioni rese dal Servizio Sanitario Nazionale.

Sapere quali spese sanitarie si possono ancora pagare in contanti senza perdere la detrazione è fondamentale per evitare brutte sorprese in fase di controllo della dichiarazione dei redditi. In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine ti spieghiamo, con esempi pratici e una tabella di riepilogo, tutte le casistiche aggiornate per il 730 precompilato 2026 (relativo ai redditi 2025), per non sbagliare e ottenere il giusto rimborso IRPEF.

📬

Resta aggiornato sulle novità fiscali

Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

Indice dei contenuti

  1. La regola base: tracciabilità obbligatoria dal 2020
  2. Quali spese sanitarie si possono pagare in contanti
  3. Farmaci e dispositivi medici: contanti sempre ammessi
  4. Ticket sanitario e prestazioni SSN in contanti
  5. Strutture private accreditate al SSN
  6. Spese sanitarie che richiedono pagamento tracciabile
  7. Come dimostrare il pagamento e quale documentazione conservare
  8. Spese sanitarie già presenti nel 730 precompilato 2026
  9. Errori comuni: quando la detrazione viene respinta
  10. Esempio pratico: il caso di Marco e la sua famiglia
  11. Tabella riepilogo: contanti SÌ / contanti NO
  12. Come inserire le spese sanitarie nel 730 precompilato
  13. CAF Centro Fiscale Udine: assistenza dichiarazione 730
  14. Domande frequenti

La regola base: tracciabilità obbligatoria dal 2020

La normativa di riferimento è l’articolo 1, commi 679 e 680, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nota come Legge di Bilancio 2020. Questa norma stabilisce un principio chiaro: dal 1° gennaio 2020, per poter detrarre il 19% di una spesa sanitaria nella dichiarazione dei redditi, il pagamento deve essere effettuato con strumenti tracciabili.

Per “strumenti tracciabili” la norma intende qualunque mezzo di pagamento diverso dal contante. In pratica, sono ammessi:

  • Bonifico bancario o postale (anche istantaneo, anche SDD/RID)
  • Carte di credito, di debito (bancomat) e prepagate
  • Assegni bancari, circolari o postali
  • Sistemi di pagamento elettronici regolamentati (Satispay, PayPal, Apple Pay, Google Pay e altri analoghi)
  • App di pagamento collegate al conto corrente o a carte

Il principio è semplice: lo Stato vuole poter ricostruire la “tracciabilità” della spesa, cioè verificare chi ha pagato, quando e a chi. Il contante, per sua natura anonimo, non lascia traccia e perciò non è ammesso. Tuttavia, il comma 680 della stessa legge introduce tre importanti eccezioni in cui il pagamento in contanti continua a dare diritto alla detrazione. Vediamole nel dettaglio.

Quali spese sanitarie si possono pagare in contanti

L’articolo 1, comma 680, della Legge 160/2019 elenca in modo tassativo le spese sanitarie che si possono ancora pagare in contanti senza perdere il diritto alla detrazione del 19%. Si tratta di tre macro-categorie, ognuna con le proprie caratteristiche.

Le tre eccezioni alla tracciabilità

  1. Acquisto di medicinali (farmaci con e senza obbligo di prescrizione, omeopatici, da banco)
  2. Acquisto di dispositivi medici (siringhe, garze, apparecchi acustici, occhiali da vista con marchio CE medicale, etc.)
  3. Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche (ASL, ospedali, ambulatori SSN) o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale

Per queste tre categorie il pagamento in contanti è perfettamente lecito e non fa perdere la detrazione. Significa che puoi continuare ad andare in farmacia, comprare un’aspirina e pagarla in contanti: quella spesa, se accompagnata dallo scontrino “parlante” con il tuo codice fiscale, andrà regolarmente in detrazione nel 730.

L’eccezione è stata pensata per non penalizzare i cittadini in situazioni in cui il pagamento elettronico non è sempre possibile (pensa a una piccola farmacia, a un ambulatorio di paese, o all’acquisto urgente di un farmaco). La logica del legislatore è chiara: in questi tre casi, la tracciabilità è già garantita da altri meccanismi, come lo scontrino parlante trasmesso al Sistema Tessera Sanitaria o la documentazione fiscale rilasciata dalla struttura pubblica.

Farmaci e dispositivi medici: contanti sempre ammessi

L’acquisto di farmaci e medicinali in farmacia, parafarmacia o presso esercizi autorizzati è la categoria più frequente di spesa sanitaria detraibile pagabile in contanti. Rientrano in questa eccezione:

  • Farmaci di fascia A (con obbligo di prescrizione medica, generalmente rimborsabili dal SSN)
  • Farmaci di fascia C (con prescrizione ma a totale carico del cittadino)
  • Farmaci da banco (OTC) e SOP (senza obbligo di prescrizione)
  • Medicinali omeopatici (riconosciuti come farmaci dall’AIFA)
  • Farmaci acquistati in parafarmacia autorizzata
  • Farmaci galenici preparati dal farmacista

Per ottenere la detrazione del 19% (con la franchigia di 129,11 euro complessiva sulle spese sanitarie) occorre conservare lo scontrino parlante, ovvero quello scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia che riporta:

  • Il codice fiscale dell’acquirente (o del familiare a carico)
  • La natura del prodotto (farmaco, medicinale, ticket)
  • La quantità acquistata
  • Il codice AIC del farmaco (codice univoco assegnato dall’AIFA)

I dispositivi medici detraibili

Anche l’acquisto di dispositivi medici pagati in contanti è detraibile, a condizione che il prodotto sia conforme alla normativa europea (marchio CE medicale, Regolamento UE 2017/745). Esempi tipici:

  • Occhiali da vista, lenti a contatto e liquidi per la loro manutenzione
  • Apparecchi acustici
  • Materassi e cuscini ortopedici/antidecubito (con marchio CE)
  • Siringhe, aghi, garze, cerotti, bende
  • Termometri, sfigmomanometri, glucometri
  • Stampelle, deambulatori, sedie a rotelle
  • Apparecchi per aerosol e per la magnetoterapia (se CE medicali)

Per i dispositivi medici la documentazione fiscale (scontrino o fattura) deve riportare la dicitura “AD” (Articolo Detraibile – dispositivo medico) oppure indicare espressamente il prodotto come “dispositivo medico CE”. In assenza di questa indicazione, conserva la scatola del prodotto o un’attestazione del rivenditore che certifichi la conformità CE.

Ticket sanitario e prestazioni SSN in contanti

La seconda grande categoria di spese pagabili in contanti riguarda le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di tutte quelle prestazioni per cui il cittadino paga il “ticket”, cioè la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria pubblica.

Pagare in contanti il ticket per una visita specialistica in ASL, per un esame del sangue in laboratorio pubblico, per una risonanza magnetica in ospedale pubblico o per una visita al pronto soccorso (codice bianco/verde) non fa perdere la detrazione. Tipici esempi:

  • Ticket per visite specialistiche presso ASL o aziende ospedaliere
  • Ticket per esami diagnostici (analisi del sangue, ecografie, TAC, risonanze, radiografie)
  • Ticket per prestazioni di pronto soccorso (per i codici a pagamento)
  • Ticket per il day hospital o day surgery presso strutture pubbliche
  • Quote di compartecipazione per ricoveri in strutture SSN
  • Esami strumentali (Holter, elettrocardiogramma, spirometria) in strutture pubbliche

La ragione di questa eccezione è semplice: quando paghi un ticket presso una struttura pubblica, ti viene rilasciata una ricevuta fiscale del SSN che riporta il tuo codice fiscale, la prestazione effettuata e l’importo. Questa ricevuta è di per sé “tracciante” perché viene registrata nel sistema sanitario regionale e nel Sistema Tessera Sanitaria gestito dall’Agenzia delle Entrate (DM 1 settembre 2016).

Attenzione: prestazioni “intramoenia” e libera professione

Diverso è il caso delle prestazioni in intramoenia, cioè le visite e gli esami effettuati a pagamento (non in regime SSN) presso strutture pubbliche, dai medici della struttura stessa in libera professione. Anche se la struttura ospitante è pubblica, la prestazione è considerata privata e quindi richiede il pagamento tracciabile per ottenere la detrazione.

Riepilogando: la regola “contanti ammessi” vale quando paghi il ticket tariffato dal SSN. Se invece scegli di pagare la prestazione “privata” presso lo stesso ospedale (per saltare le liste d’attesa), siamo nel regime libero-professionale e devi pagare con strumenti tracciabili.

Strutture private accreditate al SSN

La terza eccezione, spesso trascurata, riguarda le strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta di cliniche, laboratori, poliambulatori e centri diagnostici privati che hanno stipulato una convenzione con il SSN e che erogano prestazioni in regime di accreditamento, generalmente con il pagamento di un ticket da parte del cittadino.

Anche in questo caso, se paghi una prestazione “in regime SSN” presso una struttura privata accreditata (ad esempio, una risonanza magnetica con prescrizione del medico di base e ticket di 70 euro presso un centro diagnostico privato convenzionato), puoi pagare in contanti e detrarre comunque il 19%.

Come riconoscere una struttura accreditata? Sulla ricevuta deve essere riportato:

  • La dicitura “prestazione in regime di accreditamento SSN” o “ticket regionale”
  • L’importo del ticket regionale (non la tariffa libera professionale)
  • Il riferimento al codice regionale della prestazione

Se la stessa struttura privata accreditata ti eroga una prestazione “in regime libero professionale” (cioè senza prescrizione del medico SSN, con tariffa intera), siamo fuori dall’eccezione: il pagamento deve essere tracciabile, altrimenti la detrazione viene negata.

Spese sanitarie che richiedono pagamento tracciabile

Specchiando la regola, tutte le spese sanitarie non rientranti nelle tre eccezioni richiedono obbligatoriamente il pagamento con strumenti tracciabili per essere detraibili. Significa che se paghi in contanti queste prestazioni, perdi completamente il diritto alla detrazione del 19%, anche se hai la fattura regolare.

Ecco l’elenco delle spese sanitarie che vanno pagate in modo tracciabile:

  • Visite mediche specialistiche private (cardiologo, dermatologo, ortopedico, ecc.) in studi privati o studi medici libero-professionali
  • Visite e cure odontoiatriche in studi dentistici privati (impianti, ortodonzia, igiene dentale, otturazioni)
  • Sedute di psicoterapia presso psicologi o psichiatri privati
  • Visite ed esami in cliniche private NON accreditate
  • Esami diagnostici privati (ecografie, risonanze magnetiche, TAC) presso laboratori non convenzionati o in regime libero professionale
  • Sedute di fisioterapia e riabilitazione private
  • Prestazioni di logopedia, osteopatia, podologia (quando svolte da professionisti sanitari riconosciuti)
  • Cure termali private
  • Ricoveri in strutture private NON convenzionate
  • Prestazioni infermieristiche a domicilio (al di fuori del SSN)
  • Visite intramoenia (libera professione presso strutture pubbliche)

Per tutte queste prestazioni, lo strumento di pagamento deve essere tracciabile e nominativo: il pagamento deve risultare effettuato dal contribuente che vuole portare la spesa in detrazione (o da un familiare a suo carico). Pagare con la carta di un terzo o con un conto cointestato richiede attenzione: se il conto è cointestato tra coniugi, la detrazione spetta a chi è intestatario della fattura, indipendentemente da chi materialmente ha pagato.

Come dimostrare il pagamento e quale documentazione conservare

In caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, devi essere in grado di dimostrare due cose distinte: che la spesa sanitaria è stata effettivamente sostenuta (documento fiscale) e, per le spese non rientranti nelle eccezioni, che è stata pagata con strumento tracciabile. Vediamo cosa conservare in entrambi i casi.

Documentazione per spese pagate in contanti (ammesse)

  • Farmaci: scontrino parlante con codice fiscale e codice AIC del farmaco
  • Dispositivi medici: scontrino o fattura con dicitura “AD” o conformità CE
  • Ticket SSN: ricevuta della struttura pubblica/accreditata con codice fiscale
  • Prescrizione medica (per i farmaci di fascia A, ricetta SSR; per esami specialistici, impegnativa del medico di base)

Documentazione per spese che richiedono tracciabilità

  • Fattura o ricevuta fiscale emessa dal professionista o struttura, intestata al contribuente o al familiare a carico
  • Prova del pagamento tracciabile, ad esempio:
    • estratto conto bancario o postale con l’addebito
    • copia della contabile del bonifico
    • ricevuta del POS / matrice dell’assegno
    • e-mail di conferma del pagamento elettronico (PayPal, Satispay, ecc.)

Il pagamento tracciabile non deve essere necessariamente “contestuale” all’emissione della fattura: puoi ricevere la fattura oggi e pagare con bonifico domani, l’importante è che la spesa risulti pagata nell’anno d’imposta di riferimento (per il 730/2026, le spese devono essere pagate nel 2025) e che il pagamento sia riconducibile a quella specifica fattura. Conserva la documentazione per 5 anni dalla presentazione della dichiarazione, come prevede l’art. 43 del DPR 600/1973 per i poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

Spese sanitarie già presenti nel 730 precompilato 2026

Dal 2015 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti il 730 precompilato, una dichiarazione già parzialmente compilata con i dati comunicati da datori di lavoro, INPS, banche, assicurazioni e — per quel che ci interessa — dalle strutture sanitarie tramite il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS), istituito con DM 1 settembre 2016.

Nel 730 precompilato 2026 (anno d’imposta 2025) trovi automaticamente caricate, nel quadro E rigo E1 e seguenti, le spese sanitarie trasmesse al Sistema TS da:

  • Farmacie e parafarmacie
  • ASL, ospedali, aziende ospedaliere
  • Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate
  • Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta
  • Medici specialisti e odontoiatri iscritti all’albo
  • Psicologi, infermieri, ostetriche, fisioterapisti e altre professioni sanitarie iscritti agli albi
  • Ottici e audioprotesisti
  • Strutture termali
  • Veterinari (per le spese veterinarie detraibili)

Quando le strutture trasmettono i dati al Sistema TS, indicano anche il tipo di pagamento (tracciato o non tracciato). Nel precompilato, le spese pagate in contanti che non rientrano nelle eccezioni di legge vengono caricate in una sezione separata e non sono automaticamente considerate detraibili: dovrai eventualmente eliminarle o lasciarle senza detrazione.

Al contrario, le spese pagate in contanti che rientrano nelle eccezioni (farmaci, ticket SSN, prestazioni in regime di accreditamento) vengono automaticamente inserite tra le spese detraibili. Per consultare l’elenco completo, accedi al sito dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS e visualizza il “Riepilogo dei dati comunicati” nella sezione 730 precompilato.

Per un approfondimento sulla lista completa delle voci detraibili, leggi il nostro elenco completo delle spese sanitarie detraibili 2026.

Errori comuni: quando la detrazione viene respinta

L’esperienza del nostro CAF a Udine ci insegna che molti contribuenti perdono la detrazione del 19% per errori facilmente evitabili legati alle modalità di pagamento. Ecco i casi più frequenti che vediamo ogni anno.

  • Visita specialistica privata pagata in contanti: il dentista o il cardiologo emette regolare fattura, il contribuente paga in contanti e poi prova a portare la spesa in detrazione. La spesa risulta nel 730 precompilato come “non detraibile” per mancanza di tracciabilità.
  • Confusione tra ticket e visita privata: alcuni contribuenti pensano che, essendo “una visita medica”, basti pagare in contanti come per il ticket. Errore: la visita privata, anche del medico di base in regime libero professionale, richiede pagamento tracciabile.
  • Pagamento al familiare: la madre paga in contanti la visita per il figlio maggiorenne fiscalmente non a carico. La detrazione spetterebbe al figlio (intestatario della fattura), ma il pagamento non risulta dal suo conto. Detrazione persa.
  • Pagamento da conto di terzi: il bonifico viene effettuato dal conto del coniuge non intestatario della fattura. Pur essendo “tracciato”, se il coniuge non è fiscalmente a carico del titolare della fattura, possono sorgere contestazioni.
  • Acquisto cosmetico/integratore confuso con “dispositivo medico”: creme, integratori, prodotti di parafarmacia non aventi marchio CE medicale NON sono detraibili, indipendentemente dal metodo di pagamento.
  • Mancanza di scontrino parlante: la farmacia emette lo scontrino “muto” (senza codice fiscale) e il contribuente non se ne accorge. Senza codice fiscale, la spesa farmaco non è detraibile.

Vuoi approfondire? Leggi la nostra guida agli errori da evitare nella compilazione del 730.

Esempio pratico: il caso di Marco e la sua famiglia

Per chiarire le regole con un esempio concreto, immaginiamo il caso di Marco, 45 anni, dipendente, sposato con Anna (lavoratrice) e con un figlio a carico, Luca (12 anni). Durante il 2025 Marco e la sua famiglia hanno sostenuto le seguenti spese sanitarie, riepilogate qui sotto.

  • Farmaci in farmacia: 480 euro totali, pagati prevalentemente in contanti, con scontrini parlanti intestati al codice fiscale di Marco o Luca → tutti detraibili
  • Visita dentistica privata di Anna: 90 euro pagati in contanti → non detraibile per mancanza di tracciabilità
  • Pulizia dei denti di Luca: 80 euro pagati con bancomat → detraibile al 19%
  • Ticket per analisi del sangue di Marco presso ASL: 35 euro in contanti → detraibile
  • Visita cardiologica privata di Marco: 130 euro pagati con bonifico → detraibile
  • Occhiali da vista con marchio CE per Luca: 220 euro in contanti → detraibile
  • Risonanza magnetica di Anna in regime intramoenia ospedale pubblico: 180 euro in contanti → non detraibile (intramoenia richiede tracciabilità)
  • Sedute di fisioterapia post infortunio di Marco: 300 euro pagati con Satispay → detraibili

Riepilogando, su un totale di spese sostenute pari a 1.515 euro, Marco potrà portare in detrazione 1.245 euro (farmaci 480 + pulizia denti Luca 80 + ticket 35 + cardiologo 130 + occhiali 220 + fisioterapia 300). Le spese non detraibili sono 270 euro (visita dentistica di Anna 90 + risonanza intramoenia 180) per il solo mancato rispetto della tracciabilità.

Applicando la franchigia di 129,11 euro e l’aliquota del 19%, la detrazione effettiva sarà di circa: (1.245 − 129,11) × 19% = 212,02 euro di risparmio IRPEF. Se Marco avesse pagato anche le due voci “in contanti” con bonifico o carta, avrebbe ottenuto circa 51 euro in più di risparmio. Una piccola attenzione al metodo di pagamento può fare la differenza.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Tabella riepilogo: contanti SÌ / contanti NO

Ecco una tabella sintetica con le casistiche più ricorrenti. Tienila a portata di mano quando devi decidere come pagare una spesa sanitaria.

Tipo di spesa sanitariaPagamento in contantiDetraibile 19%
Farmaci in farmacia (fascia A, C, OTC, omeopatici)SÌSÌ (con scontrino parlante)
Farmaci galenici e parafarmaciaSÌSÌ
Dispositivi medici (occhiali CE, siringhe, apparecchi acustici, etc.)SÌSÌ (con dicitura AD/CE)
Ticket SSN per visite o esami (ASL/ospedale pubblico)SÌSÌ
Ticket prestazioni in strutture private accreditate al SSNSÌSÌ
Ricoveri SSN e day hospital pubbliciSÌSÌ
Visita medica specialistica privataNOSolo se tracciabile
Visite dentistiche e cure odontoiatriche privateNOSolo se tracciabile
Sedute di psicoterapia privateNOSolo se tracciabile
Esami diagnostici privati (RMN, TAC, ecografie senza ticket)NOSolo se tracciabile
Fisioterapia, logopedia, osteopatia privateNOSolo se tracciabile
Cure termali privateNOSolo se tracciabile
Ricoveri in cliniche private non accreditateNOSolo se tracciabile
Prestazioni intramoenia (libera professione in struttura pubblica)NOSolo se tracciabile
Prestazioni infermieristiche a domicilio (regime privato)NOSolo se tracciabile

Come inserire le spese sanitarie nel 730 precompilato

Le spese sanitarie nel modello 730/2026 vanno indicate nel quadro E – Sezione I “Oneri detraibili”. I righi di riferimento sono:

  • Rigo E1: spese sanitarie (codice 1 per la generalità delle spese, codice 2 per i portatori di handicap, codice 3 per la rateizzazione delle spese superiori a 15.493,71 euro)
  • Rigo E2: spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti
  • Rigo E3: spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, sollevamento)
  • Rigo E4: spese per veicoli per portatori di handicap (detrazione 19% su massimo 18.075,99 euro)
  • Rigo E5: spese per acquisto di cani guida

Nel precompilato, l’Agenzia delle Entrate compila automaticamente questi righi sulla base dei dati ricevuti dal Sistema TS. Il tuo compito è quello di:

  1. Verificare la correttezza dei dati precompilati (importi, intestazione, periodo)
  2. Aggiungere eventuali spese mancanti (ad esempio spese pagate in contanti per farmaci con scontrino parlante che la farmacia non ha trasmesso)
  3. Eliminare spese erroneamente attribuite (ad esempio prestazioni di un familiare non a tuo carico)
  4. Modificare la quota di spettanza in caso di pagamento condiviso con un coniuge non a carico
  5. Verificare l’applicazione della franchigia di 129,11 euro (sotto questa soglia, le spese non danno diritto a detrazione)

Ricorda che, una volta accettato il 730 precompilato senza modifiche, l’Agenzia delle Entrate non effettua controlli formali sulla documentazione delle spese sanitarie. Ma attenzione: questo “scudo” vale solo per le spese già trasmesse dal Sistema TS. Se aggiungi una spesa, perdi questa protezione e dovrai conservare tutta la documentazione per gli eventuali controlli successivi.

CAF Centro Fiscale Udine: assistenza dichiarazione 730

Le regole sulla detraibilità delle spese sanitarie nel 730 precompilato sono molte e cambiano periodicamente con le nuove circolari dell’Agenzia delle Entrate (circolare 7/E annuale). Il rischio concreto è quello di perdere centinaia di euro di detrazione per piccoli errori di documentazione o per non aver saputo distinguere tra spese pagabili in contanti e spese che richiedono tracciabilità.

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a compilare il tuo 730 precompilato 2026 in modo corretto, verificando ogni singola spesa sanitaria, distinguendo tra detrazioni del 19% spettanti e non spettanti, e applicando correttamente franchigie ed eventuali rateizzazioni. I nostri operatori conoscono nel dettaglio:

  • La normativa sulla tracciabilità e le sue eccezioni (L. 160/2019)
  • I requisiti dello scontrino parlante e dei dispositivi medici detraibili
  • Il Sistema Tessera Sanitaria e come gestire dati mancanti o errati
  • La detrazione per familiari a carico e i criteri di ripartizione tra coniugi
  • Le particolarità per i portatori di handicap e le patologie esenti
  • La gestione delle spese sanitarie estere (ad esempio cure in Slovenia o Austria, frequenti in Friuli Venezia Giulia)

Prenota un appuntamento al CAF Centro Fiscale di Udine: porteremo la tua dichiarazione 730 al massimo del rimborso IRPEF a cui hai diritto, senza il rischio di errori che potrebbero costarti caro in caso di controllo. Compilare il 730 con il CAF è gratuito per i lavoratori dipendenti e i pensionati che presentano la dichiarazione “ordinaria”; per situazioni complesse (familiari, ridichiarazioni, integrative) i nostri consulenti offrono un servizio dedicato a tariffe trasparenti.

📬

Resta aggiornato sulle novità fiscali

Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

Domande frequenti

Posso pagare in contanti il dentista e detrarre la spesa nel 730?

No. Le cure odontoiatriche e le visite dentistiche presso studi privati sono prestazioni libero professionali e non rientrano nelle eccezioni della Legge 160/2019. Se paghi in contanti, perdi il diritto alla detrazione del 19%, anche se hai ricevuto regolare fattura. Per detrarre, paga con bancomat, carta di credito, bonifico, assegno o sistemi elettronici di pagamento.

I farmaci pagati in contanti sono detraibili?

Sì. L’acquisto di farmaci e medicinali in farmacia o parafarmacia è una delle tre eccezioni espressamente previste dall’art. 1 c. 680 L. 160/2019. Per la detrazione devi conservare lo scontrino parlante con il tuo codice fiscale e il codice AIC del farmaco. Lo stesso vale per i farmaci omeopatici e quelli da banco (OTC).

Il ticket per la visita specialistica in ASL può essere pagato in contanti?

Sì. Le prestazioni sanitarie erogate dal SSN (ticket per visite specialistiche, esami diagnostici, prestazioni ambulatoriali) possono essere pagate in contanti e restano detraibili. La stessa regola vale per le prestazioni in regime di accreditamento erogate da strutture private convenzionate con il SSN.

La visita intramoenia in ospedale pubblico si può pagare in contanti?

No. La visita o l’esame in regime di libera professione intramuraria (intramoenia), pur svolgendosi in una struttura pubblica, è considerata prestazione privata e richiede il pagamento tracciabile. Il contante in questo caso fa perdere la detrazione del 19%.

Se la farmacia mi rilascia uno scontrino senza codice fiscale, posso detrarre lo stesso?

No. Lo scontrino “muto” (privo di codice fiscale) non è valido ai fini della detrazione fiscale. Chiedi sempre lo scontrino “parlante” comunicando il tuo codice fiscale o quello del familiare a carico per cui acquisti il farmaco. Senza questo dato, anche se la spesa è pagata correttamente, non è detraibile.

Le spese sanitarie del 2025 le posso pagare con bonifico nel 2026?

No. La detrazione del 19% segue il principio di cassa: la spesa è detraibile nell’anno in cui viene effettivamente pagata, non nell’anno in cui è stata fatturata. Una fattura del 2025 pagata nel 2026 andrà nella dichiarazione 2027 (redditi 2026), non nel 730/2026.

Posso pagare per un familiare a carico e detrarre io la spesa?

Sì, ma a precise condizioni. La detrazione spetta al contribuente che ha effettivamente sostenuto la spesa (cioè ha pagato) solo se la fattura è intestata al contribuente stesso o al familiare a carico (coniuge, figli, altri familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 TUIR). Se la fattura è intestata al familiare a carico, anche il pagamento deve risultare riconducibile al contribuente (carta sua, suo conto corrente).

Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate mi controlla?

L’Agenzia può richiedere, entro 5 anni dalla presentazione della dichiarazione, la documentazione comprovante le spese detratte. Devi essere in grado di esibire: (1) fattura/ricevuta fiscale della prestazione, (2) prova del pagamento tracciabile per le spese non rientranti nelle eccezioni, (3) prescrizione medica dove richiesta. In assenza, l’AdE può disconoscere la detrazione, recuperare l’imposta non versata, applicare sanzioni (dal 90% al 180% dell’imposta evasa, art. 1 D.Lgs. 471/1997) e interessi.

Maggio 27, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-27 18:08:382026-05-31 17:42:42Spese sanitarie in contanti nel 730 precompilato 2026: quali si possono detrarre
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Prescrizione Decennale IRPEF, IVA e IRES 2026: Guida Completa ai Termini e alle Sezioni Unite

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La prescrizione decennale tributi è uno dei concetti più importanti — e meno conosciuti — del diritto tributario italiano. Sapere quando un debito fiscale si estingue per il decorso del tempo può fare la differenza tra pagare migliaia di euro all’Agenzia delle Entrate Riscossione o liberarsi legittimamente di una pretesa ormai prescritta. La prescrizione decennale tributi riguarda in particolare IRPEF, IVA e IRES, le tre imposte erariali principali del nostro sistema fiscale.

Questo tema interessa tanto il cittadino comune che riceve una cartella esattoriale a distanza di anni, quanto la piccola e media impresa che si vede recapitare un’intimazione di pagamento per imposte di periodi ormai lontani. La Cassazione a Sezioni Unite, con la storica sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, ha finalmente messo ordine in una materia che per anni aveva diviso giurisprudenza e dottrina, stabilendo principi chiari sull’applicazione della prescrizione decennale ai tributi erariali.

In questa guida completa scoprirai la differenza tra decadenza e prescrizione, i termini specifici per ogni imposta, gli atti interruttivi che possono “azzerare” il decorso del tempo, esempi pratici con date concrete e cosa fare se ricevi una cartella che ritieni prescritta. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti accompagna nella verifica di ogni atto ricevuto, sia in sede che online in tutta Italia.

Indice dei contenuti

  1. Differenza tra decadenza e prescrizione tributaria
  2. Prescrizione IRPEF: termini e meccanismi
  3. Prescrizione IVA: la svolta delle Sezioni Unite 2016
  4. Prescrizione IRES e altre imposte sui redditi delle società
  5. Tabella riassuntiva: decadenza vs prescrizione per tributo
  6. Atti interruttivi della prescrizione
  7. Esempi pratici con date concrete
  8. Cosa fare se ricevi una cartella prescritta
  9. Riferimenti normativi e giurisprudenza
  10. Domande frequenti (FAQ)

📬

Resta aggiornato sulle novità fiscali

Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

Differenza tra decadenza e prescrizione tributaria

Prima di parlare di prescrizione decennale tributi, è fondamentale capire la differenza tra decadenza e prescrizione, due concetti spesso confusi ma giuridicamente molto diversi. La decadenza riguarda il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria: indica entro quando il Fisco può notificare un avviso di accertamento per contestare un’imposta non pagata o pagata in misura inferiore. Una volta scaduto il termine di decadenza, l’Agenzia delle Entrate perde definitivamente il potere di emettere quell’atto.

La prescrizione, disciplinata dagli articoli 2934-2946 del Codice Civile, riguarda invece il diritto di credito dell’erario una volta che questo è stato regolarmente accertato e iscritto a ruolo. In parole semplici: una volta che il Fisco ha notificato la cartella esattoriale entro i termini di decadenza, ha poi un ulteriore periodo — il termine di prescrizione — per esigere effettivamente il pagamento. Se non riscuote entro quel termine, il debito si estingue.

L’articolo 2946 del Codice Civile stabilisce la regola generale: “salvo casi diversi stabiliti dalla legge, i diritti si estinguono per prescrizione col decorso di dieci anni“. Questa è la cosiddetta prescrizione ordinaria, ed è proprio quella che si applica ai tributi erariali come IRPEF, IVA e IRES. Esistono però anche prescrizioni brevi (5 anni, 3 anni, 1 anno) per situazioni specifiche, come i contributi previdenziali (5 anni) o le sanzioni amministrative (5 anni ex L. 689/1981).

  • Decadenza: termine entro cui il Fisco deve notificare l’atto impositivo (accertamento, cartella)
  • Prescrizione: termine entro cui il Fisco, dopo aver notificato l’atto, deve riscuotere il credito
  • Differenza chiave: la decadenza riguarda il potere di accertare, la prescrizione il diritto di riscuotere

Un altro elemento distintivo è la possibilità di interruzione: la prescrizione può essere interrotta da atti come l’intimazione di pagamento, il ricorso, il riconoscimento del debito (artt. 2943-2944 c.c.). La decadenza, invece, è un termine rigido che non si interrompe se non nei rari casi previsti dalla legge. Capire questa distinzione è essenziale per valutare se una pretesa fiscale sia ancora legittima o ormai estinta.

Prescrizione IRPEF: termini e meccanismi

La prescrizione IRPEF segue un percorso preciso che si articola in due fasi distinte: la decadenza dell’accertamento e la prescrizione del credito riscosso. L’articolo 43 del DPR 600/1973 disciplina i termini di decadenza dell’accertamento per le imposte sui redditi, stabilendo che l’avviso di accertamento debba essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

In caso di dichiarazione omessa o nulla, il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Questi termini sono stati introdotti dalla Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e modificati dal D.Lgs. 158/2015, sostituendo i precedenti termini di 4 e 5 anni rispettivamente.

Una volta notificato l’avviso di accertamento e divenuto definitivo (per mancata impugnazione o per sentenza passata in giudicato), o una volta notificata la cartella esattoriale ex art. 25 DPR 602/1973, inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale. È qui che entra in gioco l’articolo 2946 c.c.: il credito IRPEF, essendo un tributo erariale soggetto a prescrizione ordinaria, si estingue se non viene riscosso entro dieci anni dalla notifica della cartella.

Esempio pratico di calcolo prescrizione IRPEF

Supponiamo che Marco abbia presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020 nel 2021. Il Fisco può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre 2026 (cinque anni dal 2021). Se l’accertamento viene notificato il 15 ottobre 2026 e diventa definitivo, l’Agenzia Entrate Riscossione iscrive a ruolo il debito e notifica la cartella, ad esempio, il 20 marzo 2027. Da quella data, il credito si prescrive il 20 marzo 2037, salvo atti interruttivi.

È importante sapere che alcune categorie di contribuenti beneficiano di riduzioni dei termini di accertamento: i soggetti ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) con punteggio elevato hanno una riduzione di 1 anno, e ulteriore riduzione di 2 anni è prevista per chi garantisce la tracciabilità dei pagamenti. Queste agevolazioni riguardano però la decadenza, non la prescrizione.

Prescrizione IVA: la svolta delle Sezioni Unite 2016

La prescrizione IVA ha rappresentato per anni uno dei terreni più controversi del diritto tributario. La domanda chiave era: dopo la notifica della cartella esattoriale non impugnata, il termine di prescrizione dell’IVA rimane decennale o si applica un termine più breve? La risposta è arrivata con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 23397 del 17 novembre 2016, che ha fissato principi destinati a fare giurisprudenza.

L’articolo 57 del DPR 633/1972 regola i termini di decadenza dell’accertamento IVA, prevedendo gli stessi termini dell’IRPEF: 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o settimo anno in caso di omessa dichiarazione). Una volta notificato l’accertamento o la cartella, però, scatta il termine di prescrizione.

Le Sezioni Unite n. 23397/2016 hanno chiarito che la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. opera solo in presenza di una sentenza passata in giudicato. Tuttavia, per l’IVA il discorso è diverso: l’IVA è un tributo erariale che, per sua natura, è soggetto al termine di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. fin dall’origine, indipendentemente dalla cartella o dalla sentenza.

Il principio sancito dalle Sezioni Unite

Il principio di diritto fissato dalla Cassazione è il seguente: “il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere la pretesa tributaria resta quello previsto dalla legge per la singola obbligazione”. Per i tributi erariali come IRPEF, IVA e IRES, la legge non prevede prescrizioni brevi: si applica quindi la prescrizione ordinaria decennale. Diverso il caso di contributi previdenziali (5 anni) o sanzioni amministrative (5 anni), che mantengono il loro termine breve anche dopo la cartella.

  • IVA: prescrizione decennale fin dall’origine (art. 2946 c.c.)
  • Sanzioni IVA: prescrizione quinquennale (L. 689/1981)
  • Interessi su IVA: prescrizione quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.)

Questa distinzione è cruciale quando ricevi una cartella esattoriale: spesso l’importo è composto da imposta, sanzioni e interessi, ognuno con il proprio termine di prescrizione. Una verifica accurata permette di contestare almeno le componenti prescritte, anche quando l’imposta principale è ancora esigibile. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio di analisi delle cartelle ricevute, individuando le voci eventualmente prescritte.

Prescrizione IRES e altre imposte sui redditi delle società

La prescrizione IRES segue un regime sostanzialmente parallelo a quello dell’IRPEF. L’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) si applica ai redditi prodotti da società di capitali (SpA, SRL, SAPA), enti commerciali, cooperative ed enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente svolta. Essendo un tributo erariale al pari di IRPEF e IVA, anche l’IRES è soggetta alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.

I termini di decadenza dell’accertamento IRES sono regolati anch’essi dall’art. 43 DPR 600/1973, applicabile a tutte le imposte sui redditi: quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (settimo in caso di omessa). Una volta notificato l’accertamento o la cartella, parte il termine decennale di prescrizione del credito.

Specificità per le società di capitali

Per le società di capitali, ci sono alcune particolarità da considerare. In primo luogo, la cessazione dell’attività o la cancellazione dal Registro delle Imprese non estingue automaticamente i debiti tributari: l’Agenzia Entrate Riscossione può rivalersi sui soci pro quota (per le società di persone) o sui liquidatori (per le società di capitali) nei limiti previsti dall’art. 36 DPR 602/1973. In secondo luogo, le procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziale) possono sospendere i termini di prescrizione fino alla chiusura della procedura.

Anche per l’IRES, come per le altre imposte erariali, le sanzioni seguono il termine quinquennale, mentre l’imposta principale resta decennale. Quando una società riceve una cartella, è quindi sempre opportuno verificare separatamente:

  • Imposta IRES: prescrizione 10 anni dalla cartella
  • IRAP: prescrizione 10 anni (tributo regionale erariale)
  • Addizionali regionali e comunali IRPEF: prescrizione 10 anni
  • Sanzioni: prescrizione 5 anni
  • Interessi di mora: prescrizione 5 anni

Le società che ricevono cartelle relative ad annualità remote dovrebbero sempre far esaminare l’atto da un professionista: spesso si scoprono vizi di notifica, componenti prescritte o errori di calcolo che possono ridurre significativamente l’importo da pagare. La prescrizione decennale tributi, nelle sue applicazioni concrete, può davvero salvare le finanze di un’impresa.

Tabella riassuntiva: decadenza vs prescrizione per tributo

Per orientarti rapidamente nei termini applicabili alle diverse imposte, ecco una tabella riassuntiva che mette a confronto decadenza dell’accertamento e prescrizione del credito per ciascun tributo. Questa tabella è uno strumento sintetico ma indicativo: ogni caso concreto va analizzato nel dettaglio.

TributoDecadenza accertamentoPrescrizione creditoNorma
IRPEF5 anni (7 se omessa)10 anniDPR 600/73 art. 43; c.c. 2946
IVA5 anni (7 se omessa)10 anniDPR 633/72 art. 57; c.c. 2946
IRES5 anni (7 se omessa)10 anniDPR 600/73 art. 43; c.c. 2946
IRAP5 anni (7 se omessa)10 anniDLgs 446/97; c.c. 2946
IMU / TARI5 anni5 anniL. 296/06; c.c. 2948
Bollo auto3 anni3 anniDPR 39/53 art. 5
Contributi INPS5 anni5 anniL. 335/95 art. 3 c. 9
Sanzioni tributariestesso del tributo5 anniDLgs 472/97 art. 20
Interessi—5 annic.c. art. 2948 n. 4
Multe stradali—5 anniL. 689/81 art. 28

Come puoi notare, la prescrizione decennale è la regola per i grandi tributi erariali — IRPEF, IVA, IRES, IRAP — mentre i tributi locali, i contributi previdenziali e le sanzioni hanno termini più brevi. Questa è una delle ragioni per cui è fondamentale, davanti a una cartella esattoriale, scomporre l’importo nelle sue componenti e verificare la prescrizione di ciascuna voce separatamente.

Atti interruttivi della prescrizione

Un aspetto cruciale della prescrizione decennale tributi è il meccanismo degli atti interruttivi, disciplinato dagli articoli 2943 e 2944 del Codice Civile. Un atto interruttivo “azzera” il decorso del termine: dal momento dell’interruzione, ricomincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione di pari durata (10 anni se la prescrizione era decennale, 5 anni se quinquennale). È fondamentale conoscere quali atti hanno effetto interruttivo e quali no.

Atti che interrompono la prescrizione

  • Notifica della cartella esattoriale (art. 25 DPR 602/1973)
  • Intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 (validità 1 anno dalla notifica per l’esecuzione)
  • Avviso di accertamento divenuto definitivo
  • Atto di pignoramento presso terzi o mobiliare
  • Iscrizione di ipoteca ex art. 77 DPR 602/1973
  • Fermo amministrativo di beni mobili registrati
  • Riconoscimento del debito da parte del contribuente (art. 2944 c.c.) — es. richiesta di rateizzazione
  • Notifica di ricorso o appello da parte del Fisco

L’intimazione di pagamento è uno degli strumenti più usati dall Agenzia Entrate Riscossione per evitare la prescrizione di crediti ormai vetusti. Se la cartella è stata notificata più di un anno fa e l’Agenzia vuole procedere con il pignoramento, deve prima notificare un’intimazione ai sensi dell art. 50 DPR 602/1973. Questa notifica interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine decennale.

Attenzione alla richiesta di rateizzazione

Molti contribuenti non sanno che richiedere una rateizzazione all’Agenzia Entrate Riscossione configura un riconoscimento di debito ai sensi dell art. 2944 c.c. e interrompe la prescrizione. Anche un semplice pagamento parziale, una dichiarazione di voler pagare o una domanda di sospensione possono avere effetto interruttivo. Prima di compiere qualsiasi atto che possa essere interpretato come riconoscimento, è essenziale verificare se il debito non sia già prescritto: in tal caso, basterebbe rimanere fermi e contestare l’eventuale azione di riscossione.

Non interrompono invece la prescrizione le comunicazioni informali, gli estratti di ruolo richiesti dal contribuente (Cass. SU 26283/2022), i solleciti bonari di pagamento non aventi natura di atto formale, e i controlli automatizzati ex art. 36-bis DPR 600/73 prima della loro notifica formale tramite cartella. Distinguere atto interruttivo da atto irrilevante è materia da professionisti: un errore di valutazione può costare migliaia di euro.

Esempi pratici con date concrete

Per rendere più comprensibile il meccanismo della prescrizione decennale tributi, vediamo tre casi concreti con cronologia dettagliata. Questi esempi illustrano come si combinano decadenza, prescrizione e atti interruttivi in situazioni reali che potrebbero capitare a chiunque.

Caso 1: Marco riceve una cartella IRPEF dopo 12 anni

Marco, libero professionista, riceve nel gennaio 2026 una cartella esattoriale relativa a IRPEF anno d’imposta 2010. Verifica la cronologia: dichiarazione presentata nel 2011, accertamento notificato regolarmente nel 2013 e divenuto definitivo, cartella esattoriale notificata il 15 marzo 2013. Da allora, l’Agenzia Entrate Riscossione non ha notificato alcun atto: né intimazione, né pignoramento. La nuova cartella del 2026 è quindi nulla per intervenuta prescrizione: dal 15 marzo 2013 al 15 marzo 2023 è decorso il termine decennale. Marco può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria e ottenere l’annullamento.

Caso 2: Anna e l’intimazione di pagamento

Anna, titolare di una piccola SRL, riceve una cartella IVA notificata il 10 giugno 2015. Il 5 dicembre 2024 riceve un’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73. Tale intimazione, notificata prima dei 10 anni dalla cartella originaria (scadrebbero il 10 giugno 2025), interrompe la prescrizione. Da quel momento decorre un nuovo termine decennale che scadrà il 5 dicembre 2034. Anna non può eccepire la prescrizione e deve valutare altre strade: rateizzazione, eventuale rottamazione se prevista, o verifica di altri vizi formali dell’atto.

Caso 3: Luca e la rateizzazione fatale

Luca riceve una cartella IRES nel 2014, relativa a un anno d’imposta lontano. Nel 2018 chiede una rateizzazione all’Agenzia Entrate Riscossione, paga le prime due rate e poi smette. Nel 2026 riceve una nuova intimazione. Luca pensa di poter eccepire la prescrizione, ma il suo legale gli spiega che la richiesta di rateizzazione del 2018 ha costituito riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 2944 c.c., interrompendo la prescrizione. Il nuovo termine decennale scade nel 2028: la pretesa è ancora valida. Questo caso mostra quanto sia importante non compiere atti di riconoscimento senza prima verificare la situazione.

Questi tre casi illustrano come la prescrizione decennale tributi sia un’arma a doppio taglio: può liberare il contribuente da pretese ormai vetuste, ma può anche essere “salvata” dall’Amministrazione con semplici atti formali. La verifica caso per caso è indispensabile: il CAF Centro Fiscale di Udine ricostruisce la cronologia degli atti notificati richiedendo l estratto di ruolo all’Agenzia Entrate Riscossione e valutando ogni passaggio.

Cosa fare se ricevi una cartella prescritta

Se ricevi una cartella esattoriale o un’intimazione di pagamento e sospetti che il credito sia prescritto, è fondamentale agire con tempestività e seguire la procedura corretta. La prescrizione, infatti, non è rilevabile d’ufficio dal giudice: deve essere eccepita dal contribuente, altrimenti il debito resta esigibile. Vediamo i passi da seguire.

1. Richiedere l’estratto di ruolo

Il primo passo è ottenere l estratto di ruolo dall’Agenzia Entrate Riscossione, che mostra tutti gli atti notificati nel tempo. Questa è la base documentale per ricostruire la cronologia degli atti e verificare se siano intervenute interruzioni della prescrizione. Il CAF Centro Fiscale di Udine richiede l’estratto di ruolo e lo analizza con i clienti, ricostruendo la storia di ogni cartella.

2. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Se la cartella o l’intimazione sono effettivamente prescritte, lo strumento principale è il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (l’ex Commissione Tributaria Provinciale) entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Il ricorso deve eccepire espressamente la prescrizione, indicando date e norme di riferimento. Si ricorda che la mediazione tributaria obbligatoria (ex art. 17-bis DLgs 546/1992) è stata abrogata dal DLgs 220/2023 per i ricorsi notificati a partire dal 4 gennaio 2024: per i nuovi ricorsi non è più necessaria la fase preventiva di reclamo-mediazione.

3. Istanza di autotutela

In parallelo o in alternativa al ricorso, è possibile presentare un istanza di autotutela all’Agenzia Entrate Riscossione chiedendo l’annullamento dell’atto per intervenuta prescrizione. L’autotutela non sospende i termini per il ricorso, quindi è sempre prudente presentare contestualmente il ricorso. L’autotutela è gratuita e può portare all’annullamento spontaneo dell’atto se l’Amministrazione riconosce l’errore.

4. Opposizione all’esecuzione

Se la prescrizione è maturata dopo la notifica della cartella (es. l’Agenzia avvia pignoramento dopo 10 anni dalla cartella senza atti interruttivi), lo strumento corretto è l opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 57 DPR 602/1973. Questa è materia complessa che richiede assistenza legale specializzata.

  • Non firmare nulla e non chiedere rateizzazioni prima della verifica
  • Conserva tutti gli atti ricevuti nel tempo, anche le notifiche più vecchie
  • Verifica le notifiche: spesso ci sono vizi formali (es. notifica a indirizzo errato)
  • Rivolgiti a professionisti: errori procedurali possono pregiudicare il risultato

Affrontare da soli una contestazione di prescrizione è rischioso: gli atti hanno scadenze brevi (60 giorni per il ricorso) e formalità rigorose. Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa di tutto: dalla richiesta dell’estratto di ruolo all’analisi documentale, fino all’attivazione dei professionisti convenzionati per la fase di ricorso. Prenota un appuntamento in sede o online per una valutazione del tuo caso specifico.

Riferimenti normativi e giurisprudenza

Per chi vuole approfondire la materia della prescrizione decennale tributi, ecco i principali riferimenti normativi e giurisprudenziali. La conoscenza delle fonti è il primo strumento di difesa del contribuente di fronte all Amministrazione finanziaria.

Codice Civile

  • Art. 2934 c.c. — Estinzione dei diritti per prescrizione
  • Art. 2935 c.c. — Decorrenza della prescrizione (dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere)
  • Art. 2943 c.c. — Interruzione della prescrizione (notifica di atti, domanda giudiziale)
  • Art. 2944 c.c. — Interruzione per effetto del riconoscimento del debito
  • Art. 2945 c.c. — Effetti dell’interruzione (decorre nuovo termine)
  • Art. 2946 c.c. — Prescrizione ordinaria decennale
  • Art. 2948 c.c. — Prescrizione quinquennale (interessi, prestazioni periodiche)
  • Art. 2953 c.c. — Conversione in prescrizione decennale per sentenza passata in giudicato

Normativa fiscale

  • DPR 600/1973 art. 43 — Termini di decadenza accertamento imposte sui redditi
  • DPR 633/1972 art. 57 — Termini di decadenza accertamento IVA
  • DPR 602/1973 art. 25 — Termini cartella esattoriale
  • DPR 602/1973 art. 50 — Intimazione di pagamento
  • DPR 602/1973 art. 77 — Iscrizione di ipoteca
  • DLgs 472/1997 art. 20 — Prescrizione sanzioni tributarie (5 anni)
  • L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) — Modifica termini accertamento
  • DLgs 158/2015 — Riforma sanzioni amministrative tributarie

Giurisprudenza fondamentale

  • Cass. SU 17 novembre 2016, n. 23397 — Principio di diritto sulla prescrizione applicabile ai crediti tributari dopo cartella non impugnata
  • Cass. SU 6 settembre 2022, n. 26283 — Impugnabilità dell’estratto di ruolo
  • Cass. civ. sez. trib. n. 22350/2020 — Conferma prescrizione decennale per tributi erariali
  • Corte Costituzionale — Pronunce sulla legittimità del sistema di decadenza-prescrizione

Le fonti ufficiali per consultare i testi normativi integrali sono Normattiva.it (per le leggi) e Gazzetta Ufficiale (per la pubblicazione di decreti e norme). Per la giurisprudenza, la Corte di Cassazione mette a disposizione il proprio archivio. L Agenzia delle Entrate pubblica circolari e risoluzioni che chiariscono l’applicazione pratica delle norme.

📬

Resta aggiornato sulle novità fiscali

Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la verifica della tua posizione fiscale e la gestione delle pratiche di definizione agevolata. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande frequenti (FAQ)

Dopo quanti anni si prescrive un debito IRPEF?

Il debito IRPEF, una volta notificato tramite cartella esattoriale, si prescrive in 10 anni dalla notifica della cartella stessa, in assenza di atti interruttivi. Si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., come confermato dalla Cassazione SU 23397/2016 per i tributi erariali. Le sanzioni e gli interessi, invece, si prescrivono in 5 anni.

La prescrizione IVA è davvero di 10 anni?

Sì. L IVA, essendo un tributo erariale, è soggetta a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. fin dall’origine. Le Sezioni Unite con la sentenza 23397/2016 hanno chiarito che la natura erariale dell’IVA giustifica il termine decennale, mentre per contributi previdenziali e sanzioni si applica la prescrizione quinquennale.

Cosa interrompe la prescrizione decennale?

Interrompono la prescrizione decennale tributi: la notifica di cartella esattoriale, l’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73, l’iscrizione di ipoteca, il fermo amministrativo, il pignoramento e qualsiasi atto di riconoscimento del debito da parte del contribuente (come la richiesta di rateizzazione). Dopo l’interruzione decorre un nuovo termine decennale.

Chiedere una rateizzazione interrompe la prescrizione?

Sì, la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 2944 c.c. e interrompe la prescrizione. Anche un pagamento parziale ha lo stesso effetto. Per questo motivo, prima di chiedere una rateizzazione, è essenziale verificare se il debito non sia già prescritto: in tal caso, la rateizzazione “rivivrebbe” un credito ormai estinto.

Differenza tra decadenza e prescrizione?

La decadenza riguarda il potere del Fisco di notificare l’atto impositivo (accertamento, cartella): scaduto il termine, l’Amministrazione perde il potere. La prescrizione riguarda invece il diritto di riscuotere il credito già accertato: il debito si estingue per inutile decorso del tempo. La decadenza non si interrompe, la prescrizione sì.

Cosa fare se ricevo una cartella di 12 anni fa?

Richiedi subito l estratto di ruolo all’Agenzia Entrate Riscossione per verificare se siano intervenuti atti interruttivi. Se la cartella è effettivamente prescritta, presenta ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica, eccependo formalmente la prescrizione. Affidati a un professionista: la prescrizione deve essere eccepita correttamente, non viene rilevata d’ufficio dal giudice.

Le sanzioni si prescrivono come le imposte?

No. Le sanzioni tributarie si prescrivono in 5 anni ai sensi dell’art. 20 DLgs 472/1997, mentre le imposte erariali (IRPEF, IVA, IRES) si prescrivono in 10 anni. Anche gli interessi seguono la prescrizione quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.). Quando ricevi una cartella, è quindi sempre opportuno scomporre l’importo per voci e verificare la prescrizione di ciascuna componente.

La prescrizione vale anche per i debiti IRES delle società?

Sì. L IRES, in quanto tributo erariale, segue la stessa disciplina di IRPEF e IVA: prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. dopo la notifica della cartella. Anche per le società di capitali (SpA, SRL) valgono gli stessi principi, con la particolarità che procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziale) possono sospendere i termini di prescrizione.

Affidati al CAF Centro Fiscale di Udine

La prescrizione decennale tributi è uno strumento potente di difesa del contribuente, ma richiede competenze tecniche specifiche per essere fatta valere correttamente. Termini brevi, atti interruttivi nascosti, vizi di notifica: ogni elemento può fare la differenza tra il pagamento di migliaia di euro e l’annullamento totale della pretesa fiscale.

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca in ogni fase: richiesta dell’estratto di ruolo, analisi della cronologia degli atti, individuazione di eventuali prescrizioni o vizi formali, e attivazione dei professionisti convenzionati per il ricorso. Operiamo sia in sede a Udine che online in tutta Italia: ovunque tu sia, possiamo verificare la tua situazione fiscale.

Hai bisogno di assistenza per la verifica di una cartella esattoriale o per far valere la prescrizione decennale? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

Maggio 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-27 15:08:382026-05-31 17:42:59Prescrizione Decennale IRPEF, IVA e IRES 2026: Guida Completa ai Termini e alle Sezioni Unite
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Cedolare Secca nel Modello Redditi PF Precompilato 2026: Come Modificare l’Aliquota Errata

cedolare secca

La cedolare secca nel Modello Redditi PF precompilato 2026 è uno degli elementi che generano più dubbi tra i contribuenti italiani. L’Agenzia delle Entrate carica automaticamente i contratti di locazione registrati e calcola l’imposta sostitutiva, ma capita spesso che l’aliquota proposta sia errata: vuoi perché un contratto a canone concordato risulta indicato con il 21% invece del 10%, vuoi perché una locazione breve dal secondo immobile non riporta il nuovo 26% introdotto dal 2024. Il problema è tutt’altro che marginale: una percentuale sbagliata può tradursi in centinaia di euro di imposte versate in eccesso oppure in sanzioni per insufficiente versamento.

In questa guida pratica del CAF Centro Fiscale di Udine vediamo passo passo come verificare e modificare l’aliquota cedolare secca nel Modello Redditi PF 2026 precompilato (anno d’imposta 2025), quali sono le aliquote in vigore (21%, 10% e 26%), come gestire il Quadro RB, quali codici utilizzare e quando conviene rivolgersi a un operatore qualificato per evitare errori. La precompilata è uno strumento utile, ma resta a tutti gli effetti la tua dichiarazione: la responsabilità dei dati inviati è del contribuente.

📬

Resta aggiornato sulle novità fiscali

Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

Cedolare secca nel precompilato Redditi PF: cosa cambia nel 2026

La cedolare secca è il regime opzionale di tassazione sostitutiva sui redditi da locazione di immobili abitativi, introdotto con il D.Lgs. 23/2011 articolo 3. Chi sceglie la cedolare paga un’imposta unica che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, imposta di registro e imposta di bollo sul contratto: in pratica un solo versamento, calcolato sul canone annuo lordo senza deduzioni o detrazioni.

Nel precompilato Modello Redditi PF 2026, l’Agenzia delle Entrate inserisce automaticamente:

  • i dati catastali degli immobili di tua proprietà,
  • i contratti di locazione registrati presso l’Agenzia (sia per cassa che per competenza),
  • l’importo del canone annuo dichiarato in fase di registrazione,
  • l’opzione cedolare secca se attivata al momento della registrazione o con successivo modello RLI.

La novità del 2026 rispetto alle annualità precedenti riguarda principalmente le locazioni brevi: i contratti di durata inferiore a 30 giorni stipulati nel 2025 sono soggetti alla nuova doppia aliquota (21% per il primo immobile, 26% dal secondo al quarto), e il sistema precompilato deve essere in grado di riconoscerli correttamente. Tuttavia, il riconoscimento non è sempre automatico: ti spiego perché tra poco.

Le aliquote cedolare secca vigenti per il 2026 (anno imposta 2025)

Per compilare correttamente il Modello Redditi PF 2026 devi conoscere le tre aliquote attualmente in vigore. Ognuna si riferisce a una tipologia contrattuale specifica e, nel Quadro RB, viene identificata da un codice utilizzo numerico (colonna 2). Ecco la sintesi aggiornata:

Tipologia contrattoAliquotaCodice utilizzo RBRiferimento normativo
Canone libero (4+4 ex art. 2 c. 1 L. 431/98)21%3D.Lgs. 23/2011 art. 3 c. 2
Canone concordato (3+2 in Comuni alta tensione abitativa)10%8 / 12D.Lgs. 23/2011 art. 3 c. 2 – L. 431/98 art. 2 c. 3
Locazione breve – primo immobile21%3 (sezione II RB)D.L. 50/2017 art. 4
Locazione breve – dal 2° al 4° immobile26%14 (sezione II RB)L. 213/2023 art. 1 c. 63

Attenzione: oltre il quarto immobile destinato a locazione breve nell’anno, l’attività si presume commerciale e la cedolare secca non è più applicabile. In questo caso si rientra nei redditi d’impresa con obbligo di partita IVA.

Quando si applica l’aliquota agevolata del 10%

L’aliquota ridotta del 10% spetta soltanto per i contratti a canone concordato stipulati in base agli accordi territoriali firmati tra organizzazioni dei proprietari e dei conduttori, e solo nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE (delibera 87/2003 e successivi aggiornamenti). Per il 2025-2026 sono confermati Comuni come Udine, Trieste, Pordenone, Roma, Milano, Napoli, Torino e tutti i capoluoghi di provincia. L’elenco completo è disponibile sul portale del MIT-MEF e sui siti dei singoli Comuni.

Per godere del 10% serve l’attestazione di rispondenza rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale. Senza questa attestazione il contratto, pur stipulato in forma 3+2, rischia di non poter beneficiare dell’aliquota agevolata e l’Agenzia può contestarla in fase di controllo.

Perché l’aliquota nel precompilato può risultare errata

L’aliquota cedolare secca proposta dal precompilato Redditi PF 2026 viene dedotta dal codice tipologia contrattuale indicato in fase di registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate (modello RLI). Se al momento della registrazione il codice è stato indicato in modo impreciso, o se successivamente sono cambiate le condizioni del contratto, il precompilato può proporre l’aliquota sbagliata.

I casi più frequenti di errore nel precompilato sono:

  • Contratto registrato come canone libero ma in realtà concordato → l’AdE propone il 21% invece del 10%;
  • Mancata indicazione dell’attestazione di rispondenza → il sistema applica cautelativamente il 21%;
  • Locazioni brevi non comunicate dagli intermediari (es. piattaforme online che non hanno trasmesso i dati con il modello CU locazioni brevi) → il reddito non compare nel precompilato e va aggiunto manualmente;
  • Più immobili in locazione breve nello stesso anno → il precompilato applica il 21% su tutti, mentre dal secondo dovrebbe scattare il 26%;
  • Comproprietà al 50% → l’AdE divide automaticamente, ma se le quote sono diverse (es. 30/70) il dato va corretto;
  • Subentro per successione o donazione in corso d’anno → l’imputazione temporale può risultare imprecisa.

In tutti questi casi devi intervenire manualmente sul Quadro RB del Modello Redditi PF prima di inviare la dichiarazione. Non confidare nel fatto che “se è precompilato, sarà giusto”: come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 19/E del 2025 e nelle istruzioni al Modello Redditi PF 2026, la responsabilità dei dati dichiarati resta sempre del contribuente, anche se i dati provengono dalla precompilata.

Quadro RB del Modello Redditi PF: come modificare l’aliquota cedolare secca

Il Quadro RB del Modello Redditi PF è la sezione dedicata ai redditi dei fabbricati, comprese le locazioni con cedolare secca. È composto da due sezioni principali:

  1. Sezione I – dati identificativi degli immobili (rendita catastale, possesso, utilizzo, canone);
  2. Sezione II – dati relativi ai contratti di locazione (estremi di registrazione, codici tipologia, opzione cedolare).

Per modificare l’aliquota cedolare secca nel precompilato segui questa procedura passo passo:

Passo 1: accesso alla precompilata

Collegati al portale dell’Agenzia delle Entrate sulla sezione “La tua area riservata”, accedi con SPID, CIE o CNS, e dal menu “Dichiarazione precompilata” seleziona il Modello Redditi Persone Fisiche (non il 730, se hai redditi che richiedono il modello unico, come locazioni brevi sopra le 4 unità, redditi da quadro RW o RT). Le credenziali Entratel/Fisconline sono state disattivate dal 2024 per i contribuenti persone fisiche.

Passo 2: apertura Quadro RB

Una volta dentro il Modello Redditi PF, individua il Quadro RB – Redditi dei fabbricati. Vedrai l’elenco degli immobili precompilati con i relativi righi (RB1, RB2, RB3…). Ogni immobile occupa un rigo della Sezione I e, se locato, ha i relativi dati contrattuali nella Sezione II.

Passo 3: clicca su “Modifica” sul rigo da correggere

Il sistema ti consente di intervenire sui singoli campi. Per la cedolare secca, le colonne fondamentali sono:

  • Colonna 2 – Utilizzo: indica il codice tipologia (es. 3 = canone libero, 8 = canone concordato con riduzione, 12 = canone concordato in Comuni colpiti da calamità, 14 = locazioni brevi dal 2° immobile);
  • Colonna 6 – Canone: importo del canone annuo (di norma 100%, salvo scelte particolari);
  • Colonna 11 – Cedolare secca: barrare la casella se l’opzione è stata esercitata;
  • Colonna 12 – Casi particolari IMU: solo se ricorrono;
  • Colonna 8 – Continuazione: si compila in caso di prosieguo del rigo precedente.

Passo 4: cambia il codice utilizzo (questo determina l’aliquota)

Per passare dal 21% al 10% (canone concordato) devi sostituire il codice utilizzo in colonna 2: da 3 (canone libero) a 8 (canone concordato con attestazione di rispondenza). Salva e verifica nel riepilogo dell’imposta che la nuova aliquota sia applicata correttamente.

Passo 5: ricalcolo dell’imposta

Dopo la modifica, il sistema ricalcola automaticamente la cedolare dovuta nel Quadro RB sezione III e aggiorna il Quadro LC – liquidazione imposta cedolare secca. Verifica che gli acconti versati a giugno e novembre 2025 vengano correttamente scomputati e che il saldo a debito o a credito sia coerente.

Passare dall’aliquota 21% al 10% del canone concordato: la procedura

Questo è uno dei casi più frequenti di rettifica nel Modello Redditi PF precompilato. Immagina che Maria abbia stipulato a Udine un contratto di locazione 3+2 a canone concordato per un appartamento (rendita catastale 480 euro, canone annuo 6.000 euro). Il contratto è stato registrato regolarmente con cedolare secca, ma il sistema precompilato propone il 21%, applicando un’imposta di 1.260 euro. In realtà, trattandosi di canone concordato in Comune ad alta tensione abitativa, l’aliquota corretta è il 10%, con un’imposta di soli 600 euro: un risparmio di 660 euro.

Per applicare l’aliquota corretta nel precompilato Maria deve:

  1. Verificare di avere a portata di mano l’attestazione di rispondenza rilasciata da un’organizzazione firmataria dell’accordo territoriale (ad es. SUNIA, SICET, UNIAT, oppure Confedilizia, Asppi, UPPI);
  2. Entrare nel Modello Redditi PF precompilato, Quadro RB, e individuare il rigo relativo all’immobile;
  3. Cliccare su “Modifica” nella Sezione II e cambiare il codice utilizzo da 3 a 8;
  4. Confermare l’opzione cedolare in colonna 11;
  5. Salvare e verificare nel Quadro LC che l’imposta calcolata sia ora il 10% del canone (600 euro nell’esempio).

Importante: conserva l’attestazione di rispondenza per almeno 5 anni dalla presentazione della dichiarazione (termine ordinario di accertamento ex art. 43 DPR 600/1973). In caso di controllo formale, l’Agenzia delle Entrate può richiederla e, se mancante o non valida, il 10% può essere disconosciuto con recupero della differenza, sanzioni e interessi.

Cosa fare se l’attestazione è scaduta o mancante

Se l’attestazione non è mai stata richiesta o è scaduta, puoi richiederla a sanatoria alle organizzazioni firmatarie. Il costo varia da 50 a 150 euro a seconda dell’ente. L’attestazione ha effetto dichiarativo: certifica che il contratto rispetta gli accordi territoriali. Senza di essa, l’aliquota agevolata del 10% è formalmente non spettante anche per i contratti stipulati correttamente come 3+2.

Locazioni brevi 2026: quando si applica il 26% e come segnalarlo nel precompilato

Dal 1° gennaio 2024, in attuazione della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1 c. 63), la cedolare secca sulle locazioni brevi (contratti di durata inferiore a 30 giorni, anche con servizi accessori non professionali) è cambiata:

  • 21% sul reddito derivante dalla locazione del primo immobile destinato a locazione breve nell’anno;
  • 26% sul reddito derivante dalla locazione dal secondo al quarto immobile destinati a locazione breve nello stesso periodo d’imposta;
  • Cedolare non ammessa oltre il quarto immobile: l’attività si presume imprenditoriale, con obbligo di partita IVA e regime ordinario.

Nel Modello Redditi PF 2026 precompilato, il riconoscimento automatico delle locazioni brevi avviene solo se gli intermediari (Airbnb, Booking, agenzie immobiliari) hanno trasmesso all’Agenzia delle Entrate la CU locazioni brevi entro le scadenze previste. Se la CU non è arrivata, il reddito non risulterà nel precompilato e dovrai inserirlo manualmente nella Sezione II del Quadro RB con il codice 3 (primo immobile) oppure 14 (dal secondo).

Esempio pratico: due immobili in locazione breve

Luca possiede due appartamenti a Trieste che ha affittato come locazioni brevi nel 2025: il primo gli ha fruttato 8.000 euro lordi (al netto delle commissioni dei portali), il secondo 6.000 euro. Per il primo immobile applicherà la cedolare al 21% (1.680 euro), per il secondo il 26% (1.560 euro), per un totale di 3.240 euro di imposta sostitutiva.

Se il precompilato applicasse erroneamente il 21% anche al secondo immobile, Luca verserebbe 1.260 euro invece di 1.560: rischierebbe in seguito un avviso bonario con recupero della differenza (300 euro), sanzione ridotta (90 euro circa) e interessi. Controllare e correggere l’aliquota nel Quadro RB è quindi indispensabile.

Ritenuta del 21% applicata dagli intermediari

Ricorda che gli intermediari che incassano i canoni (es. Airbnb, Booking) operano una ritenuta del 21% a titolo d’acconto. Nel Quadro RB devi scomputarla in colonna apposita e nel Quadro LC sezione II (liquidazione cedolare locazioni brevi). Se hai applicato il 26% dal secondo immobile, devi versare la differenza (5%) tramite F24.

Scadenze Modello Redditi PF 2026 e termini per accettare o modificare la precompilata

Per il Modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025) le date da segnare in calendario sono:

AdempimentoScadenza ordinariaScadenza con maggiorazione
Disponibilità precompilata online15 maggio 2026–
Modifica/invio precompilata (apertura)20 maggio 2026–
Versamento saldo cedolare secca (F24)30 giugno 202630 luglio 2026 (+0,40%)
Primo acconto cedolare 202630 giugno 202630 luglio 2026 (+0,40%)
Secondo acconto cedolare 202630 novembre 2026–
Invio telematico Modello Redditi PF 202630 novembre 2026–

Le scadenze del Modello Redditi PF restano confermate al 30 novembre 2026 come termine ultimo di invio, mentre i versamenti seguono il calendario IRPEF. Conviene modificare il precompilato prima della scadenza dei versamenti (30 giugno 2026), per evitare di pagare F24 calcolati su aliquote errate e doversi poi destreggiare tra ravvedimenti operosi o richieste di rimborso.

Rateizzazione del saldo cedolare

Il saldo cedolare secca può essere rateizzato fino a un massimo di 7 rate mensili (con maggiorazione progressiva degli interessi), con prima rata entro il 30 giugno 2026 e ultima rata entro il 16 dicembre 2026. La rateizzazione si attiva direttamente nel Modello Redditi PF compilando il Quadro RX.

Errori comuni e come evitarli in fase di modifica

Nella nostra esperienza al CAF Centro Fiscale di Udine, gli errori più frequenti che riscontriamo quando i contribuenti modificano in autonomia la cedolare secca nel precompilato sono questi:

  • Modificare il codice utilizzo senza prima salvare la sezione I: porta a perdere i dati appena inseriti;
  • Dimenticare di barrare l’opzione cedolare (colonna 11): senza la spunta il sistema applica la tassazione IRPEF ordinaria, anche se il contratto è registrato con cedolare;
  • Indicare il codice 12 al posto del 8: il codice 12 è riservato ai Comuni colpiti da eventi calamitosi (es. terremoto), non al canone concordato ordinario;
  • Non aggiornare il Quadro LC: dopo la modifica nel Quadro RB, il sistema dovrebbe ricalcolare automaticamente, ma talvolta servono click di conferma aggiuntivi;
  • Inserire due volte lo stesso immobile: tipico quando l’immobile compare nel precompilato e si aggiunge manualmente “non vedendolo”;
  • Sbagliare la quota di possesso: in caso di comproprietà, la quota va indicata in formato percentuale (es. 50 o 33,33);
  • Confondere il periodo di possesso (giorni) con i giorni di locazione: sono due campi diversi e vanno entrambi compilati correttamente.

Un controllo finale utile, prima dell’invio, è confrontare l’imposta cedolare risultante con il calcolo manuale: canone annuo × aliquota = imposta dovuta. Se il valore è palesemente diverso, c’è un errore di compilazione.

Documenti necessari per modificare l’aliquota cedolare secca

Per intervenire correttamente sul Modello Redditi PF 2026 e modificare l’aliquota cedolare secca, è bene avere a portata di mano i seguenti documenti:

  • Copia del contratto di locazione registrato (anche scaricabile dall’area riservata AdE);
  • Ricevuta di registrazione con estremi (data, numero, ufficio territoriale, codice tipologia);
  • Attestazione di rispondenza per i contratti a canone concordato (rilasciata dalle associazioni firmatarie);
  • Modello RLI di opzione cedolare (se l’opzione è stata esercitata dopo la registrazione);
  • Visura catastale aggiornata dell’immobile (rendita, categoria, classe);
  • F24 degli acconti versati nel 2025 (codici tributo 1840 e 1841);
  • Per le locazioni brevi: ricevute delle piattaforme (Airbnb, Booking) con dettaglio canoni incassati e ritenute subite, oltre alla CU rilasciata dall’intermediario;
  • SPID, CIE o CNS per accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate.

Tenere ordinata questa documentazione ti permette di rispondere rapidamente a eventuali richieste di chiarimento da parte dell’Agenzia, che ha tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo per controllare la dichiarazione (quindi fino al 31 dicembre 2031 per i redditi 2025).

Quando rivolgersi al CAF Centro Fiscale di Udine

Modificare l’aliquota cedolare secca nel Modello Redditi PF precompilato è un’operazione apparentemente semplice, ma diventa delicata in alcune situazioni specifiche. Conviene affidarsi al CAF Centro Fiscale di Udine se ti trovi in uno di questi casi:

  • Più contratti con tipologie diverse (canone libero + concordato + breve) sullo stesso immobile o su immobili diversi;
  • Locazioni brevi con multipli immobili e necessità di gestire il passaggio dal 21% al 26%;
  • Subentro per successione o donazione in corso d’anno (situazione frequente in Friuli Venezia Giulia per via del sistema tavolare, che richiede attenzioni specifiche sull’imputazione temporale dei redditi);
  • Contratti rinegoziati o cambio di destinazione d’uso a metà anno;
  • Errori già commessi negli anni precedenti da sanare con dichiarazione integrativa;
  • Comunicazioni di irregolarità già ricevute dall’Agenzia delle Entrate;
  • Mancata attestazione di rispondenza per contratti concordati passati: il CAF può aiutarti a richiederla a sanatoria.

In Friuli Venezia Giulia vige il sistema tavolare, un registro catastale diverso dal resto d’Italia. Questo richiede competenze specifiche nella gestione delle pratiche immobiliari e delle dichiarazioni dei redditi che coinvolgono successioni con immobili locati: il CAF Centro Fiscale di Udine ha esperienza pluriennale con questo sistema ed è il punto di riferimento per chi opera in regione.

Il nostro staff può verificare la correttezza del precompilato, calcolare la convenienza tra cedolare e regime ordinario IRPEF, gestire la modifica del Quadro RB, predisporre gli F24 con i corretti codici tributo (1840 saldo, 1841 acconti) e seguirti per eventuali comunicazioni successive dall’Agenzia. Prenota un appuntamento al CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza dedicata.

📬

Resta aggiornato sulle novità fiscali

Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande frequenti sulla cedolare secca nel precompilato

Posso modificare l’aliquota cedolare secca direttamente dal precompilato online?

Sì, una volta entrato nell’area precompilata con SPID/CIE/CNS, selezionando il Modello Redditi PF 2026 puoi modificare i dati del Quadro RB, comprese le aliquote di cedolare secca (codice 3 per aliquota 21%, codice 8 per aliquota 10%, codice 14 per locazioni brevi 26% dal secondo immobile).

Quale aliquota cedolare secca si applica al canone concordato nel 2026?

Il canone concordato (contratti 3+2 ex Legge 431/1998 art. 2 comma 3) gode dell’aliquota agevolata del 10% in tutti i Comuni ad alta tensione abitativa o tra quelli colpiti da calamità. Negli altri Comuni si applica l’aliquota standard del 21%.

Come funziona la cedolare secca al 26% per le locazioni brevi nel 2026?

Dal 2024 (L. 213/2023) la cedolare secca per locazioni brevi è al 21% se loci un solo immobile, e al 26% dal secondo al quarto immobile destinato a locazione breve nell’anno. Oltre il quarto immobile si configura attività d’impresa e la cedolare non è ammessa.

Cosa rischio se accetto il precompilato con l’aliquota cedolare secca sbagliata?

Rischi di pagare imposte maggiori del dovuto (es. 21% invece di 10%) oppure, al contrario, una sanzione per omesso/insufficiente versamento se applichi un’aliquota più bassa di quella spettante. La precompilata accettata senza modifiche evita controlli formali, ma non sana dati errati di partenza: la responsabilità resta del contribuente.

Quanto tempo ho per modificare il Modello Redditi PF 2026 precompilato?

Il Modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025) deve essere inviato entro il 30 novembre 2026. Tuttavia il termine per la cedolare secca legato al versamento del saldo è il 30 giugno 2026 (o 30 luglio con maggiorazione 0,40%). Conviene modificare e inviare prima delle scadenze di pagamento per evitare errori sui versamenti F24.

Devo rivolgermi al CAF anche se il precompilato sembra corretto?

Per dichiarazioni semplici puoi procedere autonomamente. Tuttavia, se hai contratti misti (parte canone libero, parte concordato), locazioni brevi, immobili in comproprietà o quote diverse, è preferibile rivolgersi al CAF per evitare errori sulle aliquote e sugli adempimenti collaterali (es. SIIP per locazioni brevi).

Maggio 27, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/cedolare-secca.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-27 12:10:272026-05-31 17:43:23Cedolare Secca nel Modello Redditi PF Precompilato 2026: Come Modificare l’Aliquota Errata
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Errori Comuni 730 2026 Come Evitarli

Dichiarazione dei redditi 730

La dichiarazione dei redditi tramite modello 730 è uno degli adempimenti fiscali più importanti per milioni di contribuenti italiani. Ogni anno, però, errori comuni nella compilazione del 730 possono causare sanzioni, ritardi nei rimborsi o accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In questa guida completa per il 730/2026 (anno d’imposta 2025) analizziamo gli errori più frequenti, le conseguenze e soprattutto come correggerli tempestivamente per evitare problemi con il Fisco.

1. Errori nei Dati Anagrafici e nel Codice Fiscale

Uno degli errori più banali ma più comuni riguarda i dati anagrafici: codice fiscale errato, indirizzo di residenza non aggiornato o stato civile non corretto.

Conseguenze

  • Dichiarazione non valida se il codice fiscale non corrisponde
  • Rimborsi inviati all’indirizzo sbagliato
  • Comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate non ricevute
  • Possibili controlli automatici

Come Evitarlo

  • Verificare sempre il codice fiscale sulla tessera sanitaria
  • Controllare che la residenza anagrafica sia aggiornata
  • Comunicare tempestivamente i cambi di indirizzo all’Anagrafe comunale
  • Verificare lo stato civile (celibe/nubile, coniugato, divorziato, vedovo)

2. Familiari a Carico: Errori su Detrazioni e Percentuali

Le detrazioni per familiari a carico sono tra le voci che generano più errori nel 730. Molti contribuenti non sanno che dal 2022 le detrazioni per figli sono sostituite dall’Assegno Unico Universale.

Errori Più Comuni

  • Indicare figli a carico nel 730/2026: le detrazioni per figli under 21 non vanno più indicate (c’è l’Assegno Unico)
  • Percentuale di carico errata tra coniugi (deve essere 50%-50% salvo accordo diverso)
  • Indicare familiari con reddito superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro per figli under 24)
  • Non comunicare variazioni (es. figlio che inizia a lavorare)

Come Correggersi

  • Verificare il reddito complessivo di ogni familiare
  • Per i figli, indicare solo quelli over 21 o disabili
  • Accordarsi con il coniuge sulla ripartizione percentuale (50-50, 100-0, ecc.)
  • Conservare documentazione dei redditi dei familiari

3. Spese Sanitarie: Documentazione e Limiti di Detrazione

Le spese mediche e sanitarie sono detraibili al 19% sulla parte eccedente 129,11 euro. Tuttavia, molti contribuenti commettono errori nella loro indicazione.

Errori Tipici

  • Includere spese non tracciabili (pagate in contanti senza fattura elettronica)
  • Non sottrarre la franchigia di 129,11 euro
  • Indicare spese sanitarie di familiari non a carico
  • Inserire ticket e prestazioni già rimborsate da assicurazione/azienda
  • Non conservare le ricevute/fatture per 5 anni

Tracciabilità Obbligatoria dal 2020

Dal 2020, le spese sanitarie devono essere pagate con mezzi tracciabili (bancomat, carta di credito, bonifico) per essere detraibili. Fanno eccezione:

  • Acquisto farmaci e dispositivi medici
  • Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o accreditate SSN

Come Evitare Errori

  • Verificare che le spese siano nel 730 precompilato (Sistema Tessera Sanitaria)
  • Pagare sempre con mezzi tracciabili
  • Conservare fatture e ricevute
  • Controllare eventuali rimborsi assicurativi da sottrarre

4. Bonus Casa, Ristrutturazioni e Superbonus: Errori Catastali

Le detrazioni per ristrutturazioni edilizie, bonus mobili, ecobonus e superbonus richiedono dati catastali precisi e documentazione specifica.

Errori Frequenti

  • Dati catastali errati (sezione, foglio, particella, subalterno)
  • Anno di sostenimento spesa non corretto
  • Indicare il 100% della detrazione in un solo anno invece di ripartirla in 10 anni
  • Non indicare la quota di detrazione se l’immobile è in comproprietà
  • Confondere bonifico ordinario con bonifico parlante (obbligatorio per le detrazioni)

Superbonus 110%: Attenzione Speciale

Per il Superbonus (ora al 70% nel 2024-2025) è fondamentale:

  • Verificare se si è optato per sconto in fattura o cessione del credito
  • Non indicare spese nel 730 se già cedute
  • Conservare comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate

Come Correggersi

  • Richiedere visura catastale aggiornata su CatastoOnline
  • Verificare bonifici parlanti con causale corretta
  • Ripartire correttamente le quote annuali (1/10 ogni anno)
  • Conservare comunicazioni ENEA per ecobonus

5. Redditi da Lavoro Dipendente e Pensione: CU Errata

La Certificazione Unica (CU) fornita da datore di lavoro o INPS può contenere errori. Molti contribuenti la inseriscono nel 730 senza verificarla.

Errori Tipici

  • Dati previdenziali errati
  • Giorni di lavoro non corretti
  • Detrazioni applicate in modo errato dal sostituto d’imposta
  • Trattamenti integrativi mancanti o duplicati
  • Non indicare più CU se si hanno avuto più datori di lavoro

Come Verificare

  • Confrontare la CU con le buste paga dell’anno
  • Verificare che tutte le CU siano nel 730 precompilato
  • Controllare giorni di lavoro e detrazioni
  • Richiedere CU sostitutiva al datore di lavoro se errata

6. Contratti di Affitto: Canone e Cedolare Secca

Chi percepisce redditi da locazione deve indicarli correttamente nel 730, scegliendo tra regime ordinario o cedolare secca.

Errori Comuni

  • Indicare il canone annuo invece che quello effettivamente percepito
  • Non comunicare l’opzione per la cedolare secca
  • Errori nel calcolo della percentuale di possesso
  • Non indicare contratti registrati tardivamente
  • Confondere affitto abitazione con affitto commerciale

Cedolare Secca: Come Funziona

La cedolare secca è un’imposta sostitutiva del 21% (10% per contratti a canone concordato) che sostituisce IRPEF, addizionali e imposte di registro/bollo.

  • Va comunicata al conduttore con rinuncia all’aggiornamento ISTAT
  • Si sceglie alla registrazione del contratto o in dichiarazione
  • Vale solo per locazioni abitative a persone fisiche

Come Evitare Errori

  • Conservare copia del contratto registrato
  • Verificare i canoni effettivamente incassati
  • Comunicare tempestivamente l’opzione cedolare secca
  • Indicare correttamente percentuale di possesso

7. Redditi da Lavoro Autonomo e Occasionale

I redditi di lavoro autonomo occasionale (senza partita IVA) vanno indicati nel quadro D del 730, ma molti contribuenti li omettono o li dichiarano in modo errato.

Errori Tipici

  • Non dichiarare collaborazioni occasionali sotto i 5.000 euro
  • Confondere lavoro occasionale con lavoro autonomo abituale
  • Non sottrarre le ritenute d’acconto già versate
  • Indicare compensi lordi invece che netti di contributi

Soglie di Attenzione

  • Lavoro occasionale fino a 5.000 euro/anno: no partita IVA necessaria
  • Oltre 5.000 euro: scatta obbligo di iscrizione Gestione Separata INPS
  • Ritenuta d’acconto del 20% applicata dal committente

Come Dichiarare Correttamente

  • Richiedere ricevute o certificazioni ai committenti
  • Indicare compensi al lordo delle ritenute subite
  • Sottrarre nel quadro D le ritenute già versate
  • Conservare documentazione per 5 anni

8. Oneri Deducibili e Detraibili: Confusione e Limiti

Molti contribuenti confondono oneri deducibili (riducono il reddito imponibile) e oneri detraibili (riducono l’imposta al 19%).

Oneri Deducibili Principali

  • Contributi previdenziali obbligatori
  • Contributi previdenziali integrativi
  • Contributi per fondo pensione (limite 5.164,57 euro)
  • Assegno di mantenimento all’ex coniuge

Oneri Detraibili al 19%

  • Spese mediche (oltre 129,11 euro)
  • Interessi mutuo prima casa (limite 4.000 euro)
  • Spese scolastiche e universitarie
  • Spese funebri (limite 1.550 euro)
  • Attività sportiva figli (limite 210 euro per figlio)

Errori Comuni

  • Inserire oneri deducibili tra quelli detraibili e viceversa
  • Superare i limiti di spesa detraibile
  • Non sottrarre franchigie (es. 129,11 euro per spese mediche)
  • Indicare spese non documentate

9. Come Correggere un 730 Già Inviato

Se ti accorgi di aver commesso un errore dopo aver inviato il 730, puoi correggerlo con diverse modalità a seconda del tipo di errore e del momento.

730 Integrativo (entro il 25 ottobre 2026)

Se l’errore comporta un maggior rimborso o minor debito, puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre dell’anno di presentazione.

  • Si presenta tramite CAF o professionista abilitato
  • Non comporta sanzioni
  • Permette di recuperare maggiori detrazioni dimenticate

Modello Redditi Correttivo (entro il 30 novembre 2026)

Se l’errore comporta un maggior debito o minor credito, devi presentare il modello Redditi PF correttivo entro il 30 novembre.

  • Si paga l’imposta dovuta con ravvedimento operoso
  • Sanzione ridotta: 1/10 del minimo (dal 10% al 1%)
  • Calcolo interessi legali

Dichiarazione Integrativa (entro 5 anni)

Oltre i termini del 730 integrativo, puoi presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del 5° anno successivo.

  • Modello Redditi PF obbligatorio
  • Ravvedimento operoso con sanzioni e interessi
  • Utile per recuperare detrazioni dimenticate

10. Sanzioni per Errori nel 730: Cosa Rischi

Le sanzioni fiscali per errori nel 730 dipendono dalla natura dell’errore e dal comportamento del contribuente.

Dichiarazione Infedele

Se l’errore comporta un minor versamento di imposte:

  • Sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta
  • Ridotta al 10% con ravvedimento operoso entro 90 giorni
  • Ridotta a 1/9 del minimo se corretta prima dell’accertamento

Dichiarazione Omessa

Se non presenti il 730 pur essendo obbligato:

  • Sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta
  • Minimo 250 euro anche senza imposta dovuta
  • Ravvedimento operoso: sanzione ridotta se presenti entro 90 giorni

Errori Formali Senza Maggiori Imposte

Se l’errore è solo formale (es. dati catastali sbagliati ma spesa corretta):

  • Sanzione da 250 a 2.000 euro
  • Riducibile con ravvedimento operoso
  • Eliminabile se si corregge tempestivamente

Consigli Pratici per Evitare Errori nel 730/2026

  1. Verifica il 730 precompilato: controlla ogni voce, non fidarti ciecamente
  2. Conserva tutta la documentazione: scontrini, fatture, ricevute per almeno 5 anni
  3. Paga con mezzi tracciabili: usa bancomat/carta per spese detraibili
  4. Affidati a un CAF o commercialista: il visto di conformità ti protegge da sanzioni
  5. Controlla le CU: verifica che i dati coincidano con buste paga
  6. Aggiorna dati anagrafici: residenza e stato civile devono essere corretti
  7. Rivedi familiari a carico: verifica requisiti reddituali ogni anno
  8. Non dimenticare redditi occasionali: anche piccoli importi vanno dichiarati
  9. Calcola correttamente le quote pluriennali: ristrutturazioni, mutui, ecc.
  10. Se hai dubbi, chiedi: meglio una consulenza preventiva che sanzioni successive

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Conclusione

Evitare errori comuni nel 730/2026 è fondamentale per non incorrere in sanzioni, ritardi nei rimborsi o accertamenti fiscali. La maggior parte degli errori deriva da disattenzione, mancata documentazione o scarsa conoscenza delle regole fiscali.

Se hai commesso un errore, ricorda che puoi sempre correggerlo con il 730 integrativo o il ravvedimento operoso, riducendo notevolmente le sanzioni.

Hai bisogno di aiuto per il tuo 730/2026? Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per la compilazione, verifica e correzione della dichiarazione dei redditi. Contattaci per una consulenza personalizzata e evita errori costosi!

📞 Prenota un appuntamento presso il nostro CAF e presenta il 730 con la certezza di averlo fatto correttamente.

Leggi anche

  • 730 Precompilato 2026: Come Accedere, Modificare e Inviare O…
  • Spese Funebri Detraibili 2026: Importo Massimo e Come Detrar…
  • Spese Sanitarie Detraibili 2026: Elenco Completo e Come Inse…
  • Donazioni Detraibili 730 2026: Guida Completa alle Detrazion…
Maggio 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-26 09:00:002026-05-31 17:44:07Errori Comuni 730 2026 Come Evitarli
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Proroga versamenti dichiarazioni fiscali 2026 al 20 luglio per ISA e Forfettari

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La proroga dei versamenti delle dichiarazioni fiscali 2026 al 20 luglio per i soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e per i contribuenti in regime forfettario rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario fiscale italiano. Per l’anno d’imposta 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato lo slittamento della scadenza ordinaria del 30 giugno 2026, allineandosi a quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 e dai provvedimenti attuativi.

In questa guida completa il CAF Centro Fiscale di Udine spiega chi sono i soggetti beneficiari della proroga, quali versamenti rientrano nello slittamento, come calcolare correttamente saldo IRPEF 2025 e acconti 2026, e come gestire la rateizzazione delle imposte. Sono inclusi esempi pratici, tabelle riassuntive dei codici tributo, e una sezione dedicata agli errori più frequenti.

La proroga non è una sanatoria né una riduzione del debito d’imposta: si tratta di uno spostamento del termine di versamento senza maggiorazioni, finalizzato a consentire ai professionisti, ai commercialisti e ai CAF di gestire i carichi di lavoro derivanti dall’avvio del Concordato Preventivo Biennale (CPB) e dagli adempimenti collegati al modello Redditi PF/SP/SC 2026.

📬

Resta aggiornato sulle novita fiscali

Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

Indice dei contenuti

  1. Proroga 20 luglio 2026: cosa cambia rispetto al 30 giugno
  2. Chi sono i destinatari: soggetti ISA, forfettari e minimi
  3. Il quadro normativo: dal DPCM al D.Lgs. 13/2024
  4. Quali versamenti sono prorogati: elenco completo
  5. Calcolo saldo IRPEF 2025 e acconti 2026: esempi pratici
  6. Versamento dal 21 luglio al 20 agosto con maggiorazione 0,40%
  7. Rateizzazione: come pagare in rate mensili
  8. Codici tributo F24: tabella completa
  9. Casi particolari: soci, eredi, contribuenti minimi
  10. Errori piu frequenti e ravvedimento operoso
  11. Domande frequenti sulla proroga 2026

Proroga 20 luglio 2026: cosa cambia rispetto al 30 giugno

La scadenza ordinaria del 30 giugno 2026 per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025) viene posticipata al 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione per i contribuenti che soddisfano specifici requisiti. Si tratta di una proroga ormai strutturale, confermata anno dopo anno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per i soggetti che applicano gli ISA e per i forfettari, in considerazione dei tempi tecnici di pubblicazione dei software dichiarativi e delle istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa significa concretamente? Significa che chi rientra nell’ambito applicativo della proroga potra:

  • Versare saldo IRPEF 2025 e primo acconto IRPEF 2026 entro il 20 luglio 2026 (anziche il 30 giugno) senza maggiorazione dello 0,40%;
  • Versare entro il 20 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,40% (anziche entro il 30 luglio);
  • Avviare la rateizzazione con prima rata al 20 luglio (rate mensili successive).

La proroga riguarda solo i versamenti, non incide invece sulla scadenza di invio telematico del modello Redditi, fissata al 31 ottobre 2026 (modello Redditi PF/SP/SC) ne sulla dichiarazione IRAP (anch’essa al 31 ottobre 2026).

Fonte: Agenzia delle Entrate, sezione “Scadenze fiscali”; art. 17 DPR 435/2001; art. 37 D.Lgs. 13/2024.

Chi sono i destinatari: soggetti ISA, forfettari e minimi

La proroga al 20 luglio 2026 si applica a tre categorie principali di contribuenti:

1. Soggetti che applicano gli ISA

Sono interessati i contribuenti che esercitano attivita economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilita fiscale (ISA), introdotti dall’art. 9-bis del D.L. 50/2017 in sostituzione degli ex studi di settore. Rientrano nel beneficio:

  • Persone fisiche titolari di partita IVA (artigiani, commercianti, professionisti) con ricavi/compensi fino a 5.164.569 euro;
  • Societa di persone (SNC, SAS) e soggetti equiparati che applicano gli ISA;
  • Societa di capitali (SRL, SPA) che applicano gli ISA con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • Soci di societa (SAS, SNC) e collaboratori familiari per redditi attribuiti per trasparenza.

Sono esclusi dagli ISA (e quindi non beneficiano automaticamente della proroga in quanto soggetti ISA) i contribuenti con cause di esclusione – ad esempio inizio o cessazione attivita nel periodo, periodo non coincidente con anno solare, ricavi superiori a 5.164.569 euro – salvo che rientrino in altri presupposti.

2. Contribuenti in regime forfettario

I contribuenti che applicano il regime forfettario ex art. 1 commi 54-89 della Legge 190/2014, pur essendo esclusi dall’applicazione degli ISA, beneficiano comunque della proroga in virtu di esplicita previsione normativa. Il limite di ricavi/compensi per il regime forfettario nel 2025 e fissato a 85.000 euro.

3. Contribuenti in regime di vantaggio (ex minimi)

Anche i residui contribuenti che ancora applicano il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011), in scadenza al compimento del quinto anno di attivita o al compimento del 35esimo anno di eta, rientrano nella proroga al 20 luglio 2026.

Casi di estensione della proroga

La proroga si estende anche ai soci di societa che partecipano a soggetti ISA o forfettari, in regime di trasparenza fiscale (art. 5, 115 e 116 TUIR). In particolare:

  • Soci di SNC, SAS e societa equiparate;
  • Soci di SRL che hanno optato per la trasparenza (art. 116 TUIR);
  • Collaboratori familiari (art. 230-bis Codice Civile).

Il quadro normativo: dal DPCM al D.Lgs. 13/2024

La proroga dei versamenti per soggetti ISA e forfettari non e una concessione estemporanea: ha radici normative chiare e progressivamente consolidate.

Il punto di partenza: art. 17 DPR 435/2001

La normativa di base sulle scadenze di versamento delle imposte da dichiarazione e l’articolo 17 del DPR 7 dicembre 2001 n. 435, che stabilisce due termini ordinari:

  • 30 giugno: termine ordinario senza maggiorazione;
  • 30 luglio (i 30 giorni successivi): termine con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Le proroghe annuali: dal DPCM al D.Lgs. 13/2024

Negli anni precedenti la proroga era disposta annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM). Dal 2024 in poi, l’articolo 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 (attuativo della delega fiscale L. 111/2023) ha previsto una proroga strutturale per i soggetti ISA e forfettari, collegandola all’avvio del Concordato Preventivo Biennale (CPB).

In particolare, per il 2026 (anno d’imposta 2025), la proroga al 20 luglio e collegata anche all’esigenza di dare tempi adeguati per l’adesione al CPB 2025-2026, riservato proprio ai soggetti ISA e forfettari (limitatamente al periodo 2025 con applicazione dell’imposta sostitutiva ad aliquota agevolata 10-15% sull’eccedenza concordata).

Provvedimenti applicativi 2026

Per il 2026 la proroga e stata confermata dai consueti comunicati MEF e dalle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale. Si veda inoltre la circolare AdE 18/E del 2024 in materia di CPB, che richiama i termini di versamento per i soggetti aderenti.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 13/2024 art. 37; DPR 435/2001 art. 17; L. 111/2023 (delega fiscale); circolare AdE 18/E/2024.

Quali versamenti sono prorogati: elenco completo

La proroga al 20 luglio 2026 si applica a tutti i versamenti il cui termine ordinario cade il 30 giugno 2026 e che risultano dalla dichiarazione dei redditi. In particolare, rientrano nel beneficio:

Imposte dirette

  • Saldo IRPEF 2025 (codice tributo 4001) e relative addizionali regionali e comunali (codici 3801, 3844);
  • Primo acconto IRPEF 2026 (codice tributo 4033), pari al 40% dell’imposta dovuta per il 2025 (per il regime forfettario il primo acconto e generalmente al 50% del totale acconto);
  • Saldo IRES 2025 (codice tributo 2003) per societa di capitali con esercizio solare;
  • Primo acconto IRES 2026 (codice tributo 2001);
  • Saldo e acconto IRAP 2025 (codici 3800, 3812, 3813).

Imposta sostitutiva per il regime forfettario

  • Saldo imposta sostitutiva 2025 (aliquota 15%, oppure 5% per nuove attivita nei primi 5 anni) – codice tributo 1792;
  • Primo acconto imposta sostitutiva 2026 – codice tributo 1790;
  • Secondo acconto imposta sostitutiva 2026 – codice tributo 1791 (scadenza ordinaria 30 novembre 2026, non interessata dalla proroga di luglio).

Imposte sostitutive e patrimoniali

  • Cedolare secca sui canoni di locazione – saldo (codice 1842) e primo acconto (codice 1840);
  • IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero) – codice 4041 saldo, 4044 primo acconto;
  • IVAFE (Imposta sul Valore delle Attivita Finanziarie all’Estero) – codice 4043 saldo, 4047 primo acconto.

Contributi previdenziali

La proroga si applica anche ai contributi previdenziali INPS Gestione Separata e ai contributi della Gestione Artigiani e Commercianti dovuti a saldo e primo acconto, calcolati sul reddito eccedente il minimale.

IVA annuale

L’IVA annuale 2025 con scadenza al 16 marzo 2026 NON e oggetto della proroga di luglio. Tuttavia, chi ha scelto di rateizzare l’IVA annuale o di posticiparla con la maggiorazione dello 0,40% mensile alla scadenza di giugno-luglio, ricade nei termini della proroga.

VersamentoCodice tributoScadenza ordinariaScadenza prorogata
Saldo IRPEF 2025400130/06/202620/07/2026
Primo acconto IRPEF 2026403330/06/202620/07/2026
Saldo imposta sost. forfettari179230/06/202620/07/2026
Primo acconto imp. sost. forfettari179030/06/202620/07/2026
Saldo IRES 2025200330/06/202620/07/2026
Saldo IRAP 2025380030/06/202620/07/2026
Cedolare secca saldo184230/06/202620/07/2026
Addizionale regionale380130/06/202620/07/2026
Addizionale comunale saldo384430/06/202620/07/2026

Calcolo saldo IRPEF 2025 e acconti 2026: esempi pratici

Vediamo come si calcolano concretamente saldo e acconti per le due principali categorie di contribuenti che beneficiano della proroga.

Esempio 1: Artigiano con ricavi ISA

Mario, idraulico in regime ordinario semplificato, soggetto agli ISA per il codice ATECO 43.22.01, presenta:

  • Reddito d’impresa 2025: 38.000 euro;
  • IRPEF lorda calcolata: 8.450 euro;
  • Detrazioni: 1.880 euro;
  • IRPEF netta: 6.570 euro;
  • Acconti gia versati nel 2025 (giugno + novembre): 5.940 euro.

Calcolo:

  • Saldo IRPEF 2025 = 6.570 – 5.940 = 630 euro (codice 4001);
  • Primo acconto IRPEF 2026 = 40% di 6.570 = 2.628 euro (codice 4033);
  • Secondo acconto IRPEF 2026 = 60% di 6.570 = 3.942 euro (scadenza 30/11/2026, codice 4034).

Totale da versare entro il 20 luglio 2026: 3.258 euro (630 + 2.628). Oppure entro il 20 agosto 2026 con maggiorazione 0,40%: 3.258 + 13,03 = 3.271,03 euro.

Esempio 2: Professionista in regime forfettario

Laura, consulente IT, primo anno di attivita superato (non piu start-up al 5%):

  • Compensi 2025: 52.000 euro;
  • Coefficiente di redditivita (codice ATECO 62.02.00): 78%;
  • Reddito imponibile: 52.000 x 78% = 40.560 euro;
  • Contributi INPS Gestione Separata 2025 pagati: 5.200 euro;
  • Reddito imponibile netto: 40.560 – 5.200 = 35.360 euro;
  • Imposta sostitutiva 15%: 5.304 euro.

Calcolo:

  • Saldo imposta sostitutiva 2025 = 5.304 – acconti versati nel 2025 (codice 1792);
  • Primo acconto 2026 (50% del totale) = 2.652 euro (codice 1790);
  • Secondo acconto 2026 (50%) = 2.652 euro entro il 30/11/2026 (codice 1791).

Regola importante (acconti per forfettari): non e dovuto acconto se l’imposta sostitutiva dichiarata e inferiore a 51,65 euro; e dovuto in unica soluzione entro il 30/11 se inferiore a 257,52 euro; e dovuto in due rate (40% + 60%, oppure 50%+50% a seconda del regime) se superiore a 257,52 euro.

Esempio 3: Socio SRL trasparente

Giulia, socia al 50% di una SRL trasparente (art. 116 TUIR), riceve per trasparenza un reddito di partecipazione di 28.000 euro. Anche lei beneficia della proroga al 20 luglio per il versamento del saldo IRPEF e del primo acconto, in quanto socio di soggetto ISA.

Versamento dal 21 luglio al 20 agosto con maggiorazione 0,40%

Chi non riesce a versare entro il 20 luglio 2026 puo avvalersi della possibilita di posticipare il pagamento entro i 30 giorni successivi, cioe fino al 20 agosto 2026, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La maggiorazione dello 0,40% si applica:

  • Solo sugli importi versati tra il 21 luglio e il 20 agosto 2026;
  • Su tutti i tributi della dichiarazione (IRPEF, IRES, IRAP, imposta sostitutiva, addizionali, cedolare, ecc.);
  • Sui contributi INPS calcolati a saldo e primo acconto.

Esempio di calcolo maggiorazione

Riprendendo Mario dell’esempio 1, se versa il 5 agosto 2026 anziche il 20 luglio:

  • Importo base: 3.258 euro;
  • Maggiorazione 0,40%: 3.258 x 0,4% = 13,03 euro;
  • Totale da versare: 3.271,03 euro.

La maggiorazione va aggiunta direttamente nel modello F24 al campo “Importi a debito versati” insieme all’importo principale. Non esiste un codice tributo separato per la maggiorazione 0,40%.

Attenzione: Il termine del 20 agosto 2026 cade di giovedi – non c’e quindi slittamento al primo giorno lavorativo successivo. Diversamente, quando il termine cade di sabato, domenica o festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo (art. 6 D.L. 330/1994).

Rateizzazione: come pagare in rate mensili

I contribuenti possono decidere di rateizzare gli importi a debito in rate mensili di pari importo, beneficiando comunque della proroga al 20 luglio 2026 come data della prima rata.

Numero massimo di rate

Le rate possono essere distribuite fino al 16 dicembre 2026, con scadenze cosi articolate:

  • 1a rata: 20 luglio 2026 (oppure 20 agosto con maggiorazione 0,40%);
  • 2a rata: 20 agosto 2026;
  • 3a rata: 16 settembre 2026;
  • 4a rata: 16 ottobre 2026;
  • 5a rata: 17 novembre 2026 (il 16 cade di lunedi – confermare il calendario ufficiale);
  • 6a rata: 16 dicembre 2026 (ultima rata possibile).

Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi nella misura del 4% annuo (DM 21/05/2009), calcolati su base mensile dal giorno successivo al primo versamento.

Tabella interessi per rate successive

RataScadenzaInteressi su rata
1a20/07/20260,00%
2a20/08/20260,33%
3a16/09/20260,66%
4a16/10/20260,99%
5a16/11/20261,32%
6a16/12/20261,65%

Codice tributo per gli interessi da rateizzazione: 1668.

Cosa NON si puo rateizzare

NON sono rateizzabili: il secondo acconto IRPEF, le imposte sostitutive di IRPEF (es. ceduole secche), l’IVA annuale (gia con suo regime di rateazione separato fino al 16 dicembre).

Codici tributo F24: tabella completa

Per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione 2026, ecco la tabella aggiornata dei principali codici tributo da utilizzare nel modello F24:

CodiceDescrizioneAnno di riferimento
4001IRPEF – saldo2025
4033IRPEF – acconto prima rata2026
4034IRPEF – acconto seconda rata o unica soluzione2026
1790Imposta sost. forfettari – acconto prima rata2026
1791Imposta sost. forfettari – acconto seconda rata2026
1792Imposta sost. forfettari – saldo2025
2003IRES – saldo2025
2001IRES – acconto prima rata2026
3800IRAP – saldo2025
3812IRAP – acconto prima rata2026
3801Addizionale regionale2025
3844Addizionale comunale – saldo2025
3843Addizionale comunale – acconto2026
1842Cedolare secca – saldo2025
1840Cedolare secca – acconto prima rata2026
1668Interessi rateizzazione2026
4041IVIE – saldo2025
4043IVAFE – saldo2025

Per i contributi INPS i codici sono: AP (Artigiani Saldo), AF (Artigiani Acconto), CP (Commercianti Saldo), CF (Commercianti Acconto), PXM/P10 (Gestione Separata).

Casi particolari: soci, eredi, contribuenti minimi

Soci di societa di persone (SNC, SAS)

I soci di societa di persone che applicano gli ISA o sono in regime forfettario beneficiano della proroga al 20 luglio 2026 anche per le imposte dovute sui redditi attribuiti per trasparenza. Devono comunque presentare il proprio modello Redditi PF entro il 31 ottobre 2026.

Eredi del contribuente deceduto

Gli eredi di un contribuente soggetto ISA o forfettario deceduto nel 2025 beneficiano di un regime speciale di proroga: i termini di versamento e di presentazione della dichiarazione del de cuius sono prorogati di sei mesi (art. 65 DPR 600/1973). Anche la proroga al 20 luglio 2026 si applica ai versamenti dovuti dal de cuius per il 2025, salvo l’ulteriore proroga semestrale.

Inizio o cessazione attivita nel 2025

Chi ha iniziato o cessato l’attivita nel 2025 e generalmente escluso dagli ISA per cause oggettive. Tuttavia, ai fini della proroga al 20 luglio si guarda alla natura del contribuente (titolare di partita IVA con attivita potenzialmente assoggettata a ISA o forfettaria), quindi il beneficio si applica comunque.

Periodo d’imposta non solare

Le societa di capitali con esercizio non coincidente con l’anno solare (es. 1/7-30/6) seguono il termine di versamento ordinario al ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio. La proroga al 20 luglio 2026 si applica solo a chi ha esercizio solare.

Contribuenti aderenti al CPB (Concordato Preventivo Biennale)

I soggetti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026 (o per il singolo periodo 2025 per i forfettari) versano l’imposta sostitutiva sull’eccedenza concordata (aliquota dal 10% al 15% per soggetti ISA, 10% per forfettari) entro il 20 luglio 2026, codici tributo dedicati (4068, 4069, 4070, 4071, 4072 per soggetti ISA in base al livello di affidabilita raggiunto).

Errori piu frequenti e ravvedimento operoso

Vediamo i piu comuni errori commessi durante i versamenti di luglio e come correggerli tempestivamente con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

Errore 1: Mancato versamento entro il 20 luglio

Chi non versa entro il 20 agosto 2026 (con maggiorazione) e considerato in ritardo. Il ravvedimento permette di sanare con sanzioni ridotte:

  • Ravvedimento sprint (entro 14 giorni): sanzione 0,1% per ogni giorno di ritardo;
  • Ravvedimento breve (entro 30 giorni): sanzione 1,5% (1/10 del 15%);
  • Ravvedimento intermedio (entro 90 giorni): sanzione 1,67% (1/9 del 15%);
  • Ravvedimento lungo (entro un anno): sanzione 3,75% (1/8 del 30%);
  • Ravvedimento ultra-annuale (entro 2 anni): sanzione 4,29% (1/7 del 30%);
  • Ravvedimento oltre 2 anni: sanzione 5% (1/6 del 30%).

A queste sanzioni si aggiungono gli interessi al tasso legale (per il 2025 era 2%, per il 2026 da verificare dopo decreto MEF di fine 2025 – in caso di mancato aggiornamento si applica l’ultimo tasso vigente).

Errore 2: Sbagliare il codice tributo

Un errore comune e versare l’IRPEF con il codice della cedolare secca o viceversa. La correzione si effettua tramite il modello F24 di Variazione (codice tributo da indicare con segno meno e indicazione del codice corretto), oppure tramite richiesta di compensazione via cassetto fiscale.

Errore 3: Calcolare l’acconto sul reddito sbagliato

Per i forfettari l’acconto si calcola sull’imposta sostitutiva e non sul reddito imponibile. Per i soggetti ordinari si calcola sull’imposta IRPEF/IRES netta, al netto delle ritenute subite e dei crediti d’imposta. Errori comuni portano a sovraversamenti che si recuperano in compensazione orizzontale F24 negli anni successivi.

Errore 4: Ignorare la riduzione di acconto per il primo anno

I forfettari al primo anno di attivita possono optare per l’aliquota agevolata 5% (anziche 15%), ma in tal caso possono scegliere di NON versare alcun acconto per il periodo d’imposta successivo qualora abbiano applicato per la prima volta il regime. Verificare sempre il quadro LM del modello Redditi PF.

Errore 5: Saltare l’addizionale regionale e comunale

Saldo e acconto delle addizionali (codici 3801, 3844, 3843) seguono la proroga ma sono spesso dimenticati. Il software dichiarativo li calcola in automatico, ma in compilazione manuale e bene controllarli sempre.

💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?

Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. Include il software di fatturazione elettronica fatturazioneitalia.it con prezzo bloccato 3 anni.

📋 Scopri il servizio 💬 Scrivici su WhatsApp 🧾 Fatturazione elettronica

Domande frequenti sulla proroga 2026

1. La proroga vale anche per i contribuenti non titolari di partita IVA?

No. La proroga al 20 luglio 2026 e riservata ai titolari di partita IVA che applicano gli ISA o sono in regime forfettario, ai loro soci/collaboratori e agli eredi. I lavoratori dipendenti, i pensionati e gli altri contribuenti non titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo applicano la scadenza ordinaria del 30 giugno 2026 o quella alternativa del 30 luglio 2026 con maggiorazione 0,40%.

2. Devo presentare la dichiarazione entro il 20 luglio?

No. La proroga riguarda solo i versamenti. La scadenza per la presentazione telematica del modello Redditi PF, SP, SC e IRAP resta il 31 ottobre 2026.

3. Posso compensare il debito con crediti d’imposta?

Si, e prassi diffusa. Tramite modello F24 si possono compensare i debiti IRPEF/IRES/IRAP con crediti d’imposta disponibili (es. crediti IVA, credito 730, credito IRAP eccedente). Attenzione: la compensazione orizzontale oltre 5.000 euro richiede visto di conformita.

4. Cosa succede se verso il 19 luglio (sabato)?

Il 20 luglio 2026 cade di lunedi, quindi non c’e slittamento. Tuttavia, se si versa il 19 luglio (sabato) o il 18 luglio (domenica) il versamento e accettato come anticipato e valido.

5. Sono pensionato con partita IVA aperta in regime forfettario per consulenze occasionali: beneficio della proroga?

Si. La proroga si applica in base al regime fiscale (forfettario) e non alla qualifica anagrafica. Anche il pensionato in regime forfettario versa al 20 luglio 2026.

6. Posso versare in compensazione tramite F24 telematico anche dopo il 20 luglio?

Si, ma con maggiorazione 0,40% se versato tra il 21 luglio e il 20 agosto, o con ravvedimento operoso se oltre. Il termine per la compensazione e quello di versamento.

7. La proroga si applica al diritto camerale CCIAA?

Si. Il diritto annuale alla Camera di Commercio, codice tributo 3850, ha scadenza coincidente con il primo termine di versamento delle imposte dirette, e quindi beneficia della proroga al 20 luglio 2026 per soggetti ISA e forfettari.

8. Ho dimenticato di versare il primo acconto: posso pagare solo il saldo?

No. Saldo e acconto sono distinti e vanno entrambi versati. Il primo acconto va comunque pagato (puo essere ravveduto se in ritardo). In alternativa, se l’acconto era inferiore alla soglia minima (51,65 euro IRPEF) o (51,65 euro imposta sostitutiva), non era dovuto.

📬

Resta aggiornato sulle novita fiscali

Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

Hai bisogno di assistenza per i versamenti 2026?

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste artigiani, commercianti, professionisti e contribuenti forfettari nella compilazione della dichiarazione dei redditi, nel calcolo di saldo e acconti, e nella corretta predisposizione del modello F24 con o senza compensazione di crediti d’imposta. Contattaci per fissare un appuntamento e affidare i tuoi versamenti a chi conosce nel dettaglio la disciplina degli ISA e del regime forfettario.

Fonti consultate: art. 17 DPR 435/2001; art. 37 D.Lgs. 13/2024; L. 111/2023; circolare AdE 18/E del 17 settembre 2024; comunicati MEF su scadenze fiscali; sito ufficiale Agenzia Entrate sezione “Scadenze fiscali” e “Modello F24 codici tributo”.

Maggio 25, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-25 10:25:432026-08-17 10:17:33Proroga versamenti dichiarazioni fiscali 2026 al 20 luglio per ISA e Forfettari
CAF, CRIPTOVALUTE, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Criptovalute nel Modello 730/2026, quando e come si dichiarano: le regole

Dichiarazione dei redditi 730

Se nel 2025 hai comprato, venduto, scambiato Bitcoin, Ethereum o altre criptovalute, oppure se semplicemente le hai detenute su un wallet o su un exchange estero, la dichiarazione dei redditi 2026 ti riguarda direttamente. La domanda che ci sentiamo fare ogni primavera al CAF Centro Fiscale di Udine è sempre la stessa: «Posso dichiarare le mie cripto nel Modello 730/2026?». La risposta breve è: no, non puoi. La risposta lunga è che il 730 non è lo strumento adatto e che, per le cripto-attività, devi obbligatoriamente compilare il Modello Redditi Persone Fisiche 2026, anche se per il resto dei tuoi redditi il 730 sarebbe sufficiente.

In questa guida operativa spiegheremo, in modo chiaro e con esempi concreti, perché le criptovalute non si dichiarano nel 730, quali quadri devi usare nel Modello Redditi PF 2026, qual è la nuova aliquota al 33% sulle plusvalenze in vigore dal 2026, come funzionano il Quadro W e il Quadro RT, qual è la soglia di esenzione e come gestire la direttiva DAC8 che, dal 2026, obbliga gli exchange a comunicare i dati al Fisco. Tutto aggiornato alla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e alle ultime circolari dell’Agenzia delle Entrate.

📬

Resta aggiornato sulle novità fiscali

Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

Indice dei contenuti

  1. Perché le criptovalute non si dichiarano nel Modello 730/2026
  2. Chi deve dichiarare le criptovalute nel 2026
  3. Quali quadri usare nel Modello Redditi PF 2026
  4. Quadro W: monitoraggio fiscale e IVCA
  5. Quadro RT: plusvalenze e nuova aliquota 33%
  6. Aliquota 33% dal 2026: cosa cambia rispetto al 26%
  7. Soglia di esenzione 2.000 euro: come funziona
  8. Esempi pratici di calcolo (LIFO, plusvalenze, minusvalenze)
  9. IVCA: l’imposta sul valore delle cripto-attività
  10. Mining, staking, airdrop e NFT: come si tassano
  11. DAC8: cosa cambia dal 2026 con lo scambio automatico
  12. Sanzioni e ravvedimento operoso
  13. Scadenze 2026 e modalità di pagamento
  14. Gli errori più comuni da evitare
  15. Domande frequenti

Perché le criptovalute non si dichiarano nel Modello 730/2026

La regola, spesso ignorata, è semplice: il Modello 730 è pensato per lavoratori dipendenti e pensionati con redditi «ordinari», che non richiede compilazioni complesse e che permette di ottenere il rimborso o pagare l’eventuale debito direttamente in busta paga o sulla pensione. Le cripto-attività sono però trattate dal Fisco come strumenti finanziari particolari, soggetti a:

  • monitoraggio fiscale (obbligo di indicare wallet e saldi al 31/12);
  • imposta sostitutiva sulle plusvalenze;
  • IVCA, l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività.

Tutti questi adempimenti richiedono quadri specifici (il Quadro W e il Quadro RT) che non esistono nel Modello 730/2026. Di conseguenza, se nel 2025 hai detenuto o movimentato criptovalute, il 730 da solo non basta. La soluzione corretta è presentare il Modello Redditi Persone Fisiche 2026, eventualmente in aggiunta al 730 (modalità nota come «730 + Redditi PF integrativo») oppure presentando solo il Modello Redditi PF.

Chi deve dichiarare le criptovalute nel 2026

L’obbligo di dichiarazione delle cripto-attività nasce in due situazioni distinte, e non sempre coincidono:

  • Detenzione di cripto al 31/12/2025 (anche senza vendite): scatta l’obbligo di compilare il Quadro W per il monitoraggio fiscale e per il versamento dell’IVCA (0,2% sul valore detenuto).
  • Realizzo di plusvalenze nel 2025 (vendita, scambio, conversione in euro o in altra crypto, pagamento di beni/servizi): scatta l’obbligo di compilare il Quadro RT per la tassazione delle plusvalenze.

In altre parole: anche chi nel 2025 non ha venduto nemmeno un satoshi, ma ha lasciato fermi 1.000 euro di Bitcoin sull’exchange Binance al 31/12, ha l’obbligo di dichiararli nel Quadro W. Viceversa, chi ha venduto cripto generando plusvalenze deve compilare il Quadro RT, anche se al 31/12 non ne deteneva più nemmeno una.

Attenzione: i wallet self-custody (Ledger, Trezor, MetaMask, Phantom, ecc.) e quelli su exchange esteri (Binance, Kraken, Coinbase) sono i casi più comuni di obbligo dichiarativo. Anche gli exchange italiani (Young Platform, Conio, The Rock Trading) implicano dichiarazione del saldo nel Quadro W, salvo che applichino regime amministrato: in tal caso, l’IVCA è trattenuta dall’intermediario.

Quali quadri usare nel Modello Redditi PF 2026

Nel Modello Redditi Persone Fisiche 2026 (relativo all’anno d’imposta 2025) la dichiarazione delle cripto-attività si gioca su tre quadri principali, da compilare a seconda della situazione del contribuente:

QuadroA cosa serveQuando si compila
Quadro WMonitoraggio fiscale delle cripto detenute all’estero e su exchange senza ritenuta + calcolo IVCASempre, se hai detenuto cripto nel 2025 (anche senza vendite)
Quadro RT, Sezione II-bisPlusvalenze da cripto-attività tassate al 33% (dal 2026)Quando hai realizzato plusvalenze o minusvalenze nel 2025
Quadro RL, Sezione IIRedditi diversi da mining/staking/airdrop se occasionaliSolo per casi specifici (mining hobbistico, airdrop ricevuti, alcune forme di staking)

Il Quadro W, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), ha sostituito il vecchio Quadro RW per le cripto-attività dal 2023. Resta tuttavia consuetudine, anche nelle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, sentire parlare di «monitoraggio fiscale via RW»: oggi, per le crypto, il quadro corretto è W.

Quadro W: monitoraggio fiscale e IVCA

Il Quadro W del Modello Redditi PF 2026 ha due funzioni complementari:

  • Sezione I – Monitoraggio fiscale: serve a comunicare al Fisco l’esistenza e il valore delle cripto detenute all’estero (o su intermediari non residenti). È un obbligo formale di trasparenza.
  • Sezione II – IVCA: serve a liquidare l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività, pari allo 0,2% (2 per mille) del valore complessivo al 31/12/2025.

Per ogni rigo del Quadro W devi indicare:

  • codice cripto-attività (es. codice 21 per «cripto-attività»);
  • identificativo dell’exchange o del wallet;
  • quota di possesso (%);
  • valore iniziale e finale dell’anno;
  • periodo di possesso (in giorni);
  • importo dell’IVCA dovuta.

Esempio: hai detenuto 0,5 BTC dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 su un wallet self-custody. Valore al 31/12/2025: 32.000 euro. IVCA dovuta = 32.000 × 0,2% = 64 euro. L’imposta va versata con i codici tributo dedicati (1727 per saldo, 1728 per la prima rata di acconto, 1729 per la seconda) entro le scadenze ordinarie del Modello Redditi PF.

Quadro RT: plusvalenze e nuova aliquota 33%

Il Quadro RT, Sezione II-bis è il cuore della tassazione cripto. Qui si calcolano le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività nel 2025 e si applica l’imposta sostitutiva.

Per la dichiarazione 2026 (anno d’imposta 2025) l’aliquota applicabile è ancora il 26%, in quanto la riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 si applica alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026 in poi. Quindi:

  • Plusvalenze realizzate nel 2025 (Modello Redditi PF 2026) → aliquota 26%;
  • Plusvalenze realizzate nel 2026 (Modello Redditi PF 2027) → aliquota 33%.

Questa è una delle informazioni più importanti, perché molti utenti commettono l’errore di applicare già il 33% sulla dichiarazione 2026. Attenzione: i 730 e i Redditi PF presentati nel 2026 si riferiscono ai redditi 2025 e quindi all’aliquota del 26%. Le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 in avanti saranno invece tassate al 33% e finiranno nel Modello Redditi PF 2027.

Metodo LIFO obbligatorio

Per calcolare la plusvalenza si usa il metodo LIFO (Last In, First Out): si considera che le prime cripto vendute siano le ultime acquistate. Questo criterio è stato espressamente confermato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 30/E/2023 e successive risoluzioni.

Aliquota 33% dal 2026: cosa cambia rispetto al 26%

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, comma 25) ha innalzato l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività dal 26% al 33%, con decorrenza 1° gennaio 2026. Si tratta dell’aliquota più alta mai applicata in Italia a una rendita finanziaria di questo tipo, persino superiore al 26% dei dividendi e degli interessi sui titoli di Stato esteri.

Periodo realizzoAliquotaDichiarazioneNorma
202326%Redditi PF 2024L. 197/2022
202426%Redditi PF 2025L. 197/2022
202526%Redditi PF 2026L. 197/2022
202633%Redditi PF 2027L. 207/2024

L’aumento al 33% è stato accompagnato dall’eliminazione della franchigia di 2.000 euro a partire dalle plusvalenze del 2026: dall’anno fiscale 2026 in poi, infatti, anche le plusvalenze sotto soglia diventano imponibili. Questa è una novità di rilievo che deve far riflettere chi gestisce piccole somme: fino al 31/12/2025 valeva la soglia di esenzione di 2.000 euro annui; dal 2026 ogni euro di plusvalenza sarà tassato. Tieni quindi presente che nella dichiarazione 2026 (redditi 2025) la franchigia 2.000 euro è ancora valida, mentre sparirà nella dichiarazione 2027 (redditi 2026).

Soglia di esenzione 2.000 euro: come funziona

Per il Modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025) vige ancora la soglia di esenzione di 2.000 euro introdotta dalla L. 197/2022. La regola è questa: se la somma algebrica annua di plusvalenze e minusvalenze realizzate è inferiore o uguale a 2.000 euro, queste plusvalenze non sono tassate e non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Attenzione: la soglia è di esenzione, non di franchigia. Cosa significa?

  • Se realizzi 1.800 euro di plusvalenza → non paghi nulla;
  • Se realizzi 2.500 euro di plusvalenza → tassi l’intera somma al 26% (= 650 euro), non solo i 500 euro eccedenti.

Inoltre, anche se la plusvalenza è sotto soglia e non viene tassata, restano comunque obbligatori il monitoraggio fiscale (Quadro W) e il versamento dell’IVCA.

Esempi pratici di calcolo (LIFO, plusvalenze, minusvalenze)

Vediamo tre casi concreti di contribuenti che si rivolgono al CAF Centro Fiscale, per capire come si calcolano le imposte.

Caso 1 – Piccolo investitore con plusvalenza sotto soglia

Marco ha comprato 0,02 BTC a marzo 2025 per 1.400 euro e li ha rivenduti a novembre per 2.900 euro. Plusvalenza: 1.500 euro. Essendo sotto la soglia di 2.000 euro, Marco non paga imposta sostitutiva, ma deve comunque compilare il Quadro W per il monitoraggio (nei mesi di possesso) e versare l’IVCA proporzionale al periodo.

Caso 2 – Investitore medio con plusvalenza tassabile

Laura ha acquistato 1 ETH a gennaio 2024 per 2.200 euro e lo ha venduto a ottobre 2025 per 4.700 euro. Plusvalenza: 2.500 euro. Supera la soglia, quindi l’intera plusvalenza è tassabile: 2.500 × 26% = 650 euro di imposta sostitutiva da versare con il codice tributo 1715. Anche in questo caso vanno compilati il Quadro RT, Sezione II-bis, e il Quadro W.

Caso 3 – Operatore attivo con metodo LIFO

Davide ha acquistato 3 ETH in tre tranche: aprile 2023 a 1.800 euro, gennaio 2024 a 2.500 euro, agosto 2025 a 3.200 euro. A novembre 2025 vende 1 ETH a 3.500 euro. Con il metodo LIFO, l’ETH venduto è quello acquistato più di recente (agosto 2025 a 3.200 euro). Plusvalenza: 3.500 − 3.200 = 300 euro (sotto soglia). Davide non paga imposta, ma deve dichiarare tutti i 3 ETH detenuti nel Quadro W.

Caso 4 – Compensazione delle minusvalenze

Le minusvalenze realizzate sulle cripto-attività possono essere portate in compensazione con plusvalenze cripto fino ai 4 periodi d’imposta successivi. Importante: non possono compensare plusvalenze di altri strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ETF), e viceversa.

IVCA: l’imposta sul valore delle cripto-attività

L’IVCA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività) è analoga all’IVAFE applicata ai conti esteri: si versa annualmente in misura pari allo 0,2% (2 per mille) del valore complessivo delle cripto detenute al 31 dicembre 2025, indipendentemente dall’aver realizzato o meno plusvalenze.

Differenze rispetto all’IVAFE:

  • Base imponibile: valore al 31/12 di tutte le cripto detenute (non la giacenza media);
  • Esonero: se il versamento dovuto è inferiore a 12 euro, non si paga;
  • Esonero ulteriore: niente IVCA per le cripto su exchange italiani con regime amministrato che fungono da sostituti d’imposta;
  • Codici tributo: 1727 (saldo), 1728 (acconto 1° rata), 1729 (acconto 2° rata).

Un esempio rapido: se al 31/12/2025 detieni cripto per un controvalore complessivo di 10.000 euro, l’IVCA dovuta è 10.000 × 0,002 = 20 euro. Se ne detieni 5.000, l’imposta sarebbe di 10 euro: sotto la soglia minima di 12 euro, quindi non dovuta.

Mining, staking, airdrop e NFT: come si tassano

Oltre alle plusvalenze classiche da compravendita, esistono altre forme di reddito legate alle cripto-attività che hanno una tassazione propria.

Mining

Il mining svolto in modalità hobbistica/occasionale rientra tra i redditi diversi (Quadro RL, Sezione II) e si tassa come reddito ordinario in base all’aliquota IRPEF del contribuente. Se invece il mining è svolto in forma professionale e organizzata, costituisce reddito d’impresa con apertura di partita IVA, fatturazione elettronica e tutti i relativi adempimenti contabili.

Staking

Lo staking, ossia il blocco di cripto per ottenere ricompense (rewards), è trattato come plusvalenza cripto: i rewards confluiscono nel Quadro RT e sono tassati al 26% per le maturazioni 2025 (33% dal 2026). Il momento impositivo è quello in cui i rewards diventano disponibili, valutati al cambio del giorno di accredito.

Airdrop

Gli airdrop ricevuti gratuitamente sono inquadrati come redditi diversi occasionali, tassati secondo aliquota IRPEF nel Quadro RL al momento in cui sono percepiti, valutati al cambio di ricezione. Quando vengono successivamente venduti, si determina poi un’eventuale plusvalenza/minusvalenza sulla base del costo fiscale già tassato come reddito diverso.

NFT

Gli NFT sono assimilati a cripto-attività dal 2023 e seguono le stesse regole: plusvalenze nel Quadro RT, monitoraggio e IVCA nel Quadro W, con valutazione al valore di mercato al 31/12.

DAC8: cosa cambia dal 2026 con lo scambio automatico

La direttiva europea DAC8 (Direttiva UE 2023/2226) ha introdotto, per la prima volta a livello UE, un sistema di scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività tra Stati membri. Il recepimento italiano è in vigore dal 2026: significa che, da quest’anno, gli exchange e i prestatori di servizi cripto (CASP) con clientela italiana saranno tenuti a comunicare automaticamente all’Agenzia delle Entrate i dati di:

  • identità degli utenti residenti in Italia;
  • saldi delle cripto detenute;
  • operazioni di compravendita e scambio effettuate.

In pratica, dal 2026 chi pensa di non dichiarare le proprie cripto rischia di essere scoperto in automatico. L’Agenzia delle Entrate sta già ricevendo i dati di milioni di account italiani aperti su Binance, Coinbase, Kraken e altri exchange. Anche se DAC8 entra ufficialmente in regime dal 2026, gli effetti sui controlli si vedranno già sulle dichiarazioni 2026 (redditi 2025), perché il Fisco incrocerà le informazioni a posteriori.

Sanzioni e ravvedimento operoso

Le sanzioni per chi omette o dichiara parzialmente le cripto-attività sono particolarmente severe. Ecco un riepilogo delle principali violazioni e delle relative sanzioni:

ViolazioneSanzione minimaSanzione massimaNote
Omessa compilazione Quadro W (monitoraggio)3% del valore non dichiarato15% del valore non dichiaratoRaddoppiata per Paesi black list
Omesso versamento IVCA30% dell’imposta30% dell’impostaRiducibile con ravvedimento
Omessa indicazione plusvalenze (Quadro RT)90% imposta non versata180% imposta non versataSi applica anche se l’imposta è pari a zero
Dichiarazione infedele90% maggiore imposta180% maggiore impostaRiducibile con ravvedimento

Chi si accorge dell’errore può sanare la posizione con il ravvedimento operoso, ottenendo una forte riduzione della sanzione in base al tempo trascorso (da 1/10 entro 30 giorni a 1/5 oltre i 2 anni). Per i casi più complessi, è consigliato rivolgersi a un professionista o al CAF per evitare ulteriori errori in fase di regolarizzazione.

Scadenze 2026 e modalità di pagamento

Le principali scadenze del Modello Redditi Persone Fisiche 2026 sono:

  • 30 giugno 2026 – versamento del saldo IRPEF, dell’imposta sostitutiva sulle cripto e dell’IVCA, senza maggiorazione;
  • 30 luglio 2026 – versamento con maggiorazione dello 0,4%;
  • 30 novembre 2026 – secondo acconto IRPEF e seconda rata di acconto IVCA;
  • 31 ottobre 2026 – presentazione telematica del Modello Redditi PF 2026.

I codici tributo principali da usare nel Modello F24 sono:

  • 1715 – imposta sostitutiva su plusvalenze da cripto-attività;
  • 1727 – saldo IVCA;
  • 1728 – prima rata di acconto IVCA;
  • 1729 – seconda rata di acconto IVCA.

Gli errori più comuni da evitare

Negli anni abbiamo visto ripetersi gli stessi errori. I principali, da evitare assolutamente:

  1. Pensare di poter dichiarare le cripto nel 730: il 730 non prevede i quadri W e RT, è obbligatorio il Modello Redditi PF.
  2. Applicare già il 33% sulle plusvalenze 2025: l’aliquota 33% si applica solo alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026.
  3. Dimenticare il Quadro W in caso di sola detenzione: anche senza vendite, se hai cripto al 31/12 devi dichiarare i wallet e versare l’IVCA.
  4. Confondere franchigia ed esenzione: la soglia 2.000 euro è di esenzione totale, ma una volta superata si tassa l’intero importo.
  5. Considerare estere solo le cripto su Binance o Coinbase: anche le cripto in self-custody (Ledger, MetaMask) richiedono monitoraggio.
  6. Compensare minusvalenze cripto con plusvalenze azionarie: i due regimi sono separati.
  7. Trascurare gli airdrop ricevuti: sono redditi diversi tassati a IRPEF nel momento della percezione.
  8. Dimenticare le operazioni di swap: anche lo scambio crypto-to-crypto realizza plusvalenza.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande frequenti

Posso aggiungere le criptovalute al mio Modello 730/2026?

No. Il 730 non prevede i quadri W e RT, fondamentali per dichiarare le cripto. Devi presentare il Modello Redditi Persone Fisiche 2026, eventualmente in aggiunta al 730 se hai redditi da lavoro dipendente o pensione.

Se ho solo 200 euro di Bitcoin su Binance devo dichiararli?

Sì. L’obbligo di monitoraggio fiscale nel Quadro W non ha una soglia di esenzione: anche piccoli importi vanno dichiarati. L’IVCA non si paga se inferiore a 12 euro, ma la sola compilazione del quadro è comunque obbligatoria.

L’aliquota 33% si applica già nella dichiarazione 2026?

No. Nel Modello Redditi PF 2026 (relativo all’anno d’imposta 2025) le plusvalenze restano tassate al 26%. L’aliquota del 33% si applica solo alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026, che andranno dichiarate nel Modello Redditi PF 2027.

Cos’è la rivalutazione cripto e mi conviene?

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di rivalutare le cripto detenute al 1° gennaio, versando un’imposta sostitutiva agevolata. Successive proroghe hanno reiterato la possibilità di rivalutare anche le cripto possedute al 1° gennaio 2025 e 1° gennaio 2026 (consulta gli ultimi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate per aliquote e scadenze aggiornate). La rivalutazione conviene se prevedi una vendita futura con plusvalenza significativa: aumentando il costo fiscale, riduci l’imponibile da tassare al 33%. È una valutazione caso per caso che richiede simulazioni.

Come dichiaro le cripto se uso più exchange e wallet?

Ogni exchange/wallet va indicato in un rigo separato del Quadro W, con i propri valori al 1° gennaio e al 31 dicembre 2025. Per il Quadro RT (plusvalenze) si sommano invece tutte le operazioni dell’anno, applicando il metodo LIFO sull’insieme delle cripto della stessa tipologia.

E se l’exchange italiano fa da sostituto d’imposta?

Alcuni exchange italiani (come Young Platform per il regime amministrato) trattengono direttamente l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e versano l’IVCA. In tal caso, sei esonerato dalla compilazione del Quadro W e del Quadro RT per le cripto custodite presso quell’intermediario, ma resta l’obbligo dichiarativo per quelle detenute altrove.

📬

Resta aggiornato sulle novità fiscali

Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

Affidati al CAF Centro Fiscale di Udine per la tua dichiarazione cripto

La dichiarazione delle cripto-attività è uno degli adempimenti più complessi della dichiarazione dei redditi, con rischi elevati di errore e sanzioni significative. Il nostro team di esperti del CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in ogni fase:

  • raccolta degli estratti conto di tutti i tuoi exchange e wallet;
  • calcolo accurato di plusvalenze e minusvalenze con metodo LIFO;
  • compilazione del Quadro W (monitoraggio + IVCA) e del Quadro RT per le plusvalenze;
  • simulazione del vantaggio della rivalutazione cripto;
  • predisposizione e invio del Modello Redditi PF 2026 integrato con il 730;
  • assistenza per il ravvedimento operoso in caso di omissioni passate.

Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per fissare un appuntamento dedicato: ti aiuteremo a regolarizzare la tua posizione, evitando sanzioni e ottimizzando il carico fiscale. Telefono, email e indirizzo sono disponibili nella pagina contatti del nostro sito.

Fonti normative principali: Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio 2023), art. 1 commi 126-147; Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio 2025), art. 1 c. 25; Agenzia delle Entrate – Sezione cripto-attività; Circolare n. 30/E del 27/10/2023; D.Lgs. attuativo direttiva UE 2023/2226 (DAC8); TUIR – D.P.R. 917/1986, art. 67 comma 1 lett. c-sexies.

Maggio 25, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-25 08:25:432026-05-31 17:44:43Criptovalute nel Modello 730/2026, quando e come si dichiarano: le regole
Pagina 7 di 20«‹56789›»

Ultime notizie

  • cedolare secca
    Cedolare Secca ed Eredità: l’Erede Subentra o Deve Fare una Nuova Opzione?Settembre 10, 2026 - 11:00 amin: NOTIZIE
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Italiani all’estero, dove vanno? La top 5 delle mete più gettonate secondo l’AIRESettembre 10, 2026 - 10:00 amin: NOTIZIE
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Successione Azienda Agricola Vitivinicola FVG: Collio, Colli Orientali e Carso (Guida 2026)Settembre 10, 2026 - 9:00 amin: CAF, SUCCESSIONI
Search Search

Seguici su Facebook

Categorie Articoli

Ultimi Articoli

  • cedolare secca
    Cedolare Secca ed Eredità: l’Erede Subentra o Deve Fare una Nuova Opzione?Settembre 10, 2026 - 11:00 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Italiani all’estero, dove vanno? La top 5 delle mete più gettonate secondo l’AIRESettembre 10, 2026 - 10:00 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Successione Azienda Agricola Vitivinicola FVG: Collio, Colli Orientali e Carso (Guida 2026)Settembre 10, 2026 - 9:00 am
  • Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine
    Successione con Eredi Minori 2026: Tutore, Giudice Tutelare e Procedura CompletaSettembre 10, 2026 - 8:00 am
  • Contratto affitto non registrato: le spese di casa sono detraibili?Settembre 9, 2026 - 7:00 pm
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Successione e Banca 2026: Come Sbloccare Conti Correnti, Titoli e Cassette di Sicurezza del DefuntoSettembre 9, 2026 - 6:00 pm
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Decreto penale di condanna: cosa succede se scade il termine di opposizioneSettembre 9, 2026 - 5:00 pm
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Eredità Criptovalute e Dichiarazione di Successione 2026: Guida CompletaSettembre 9, 2026 - 3:00 pm
CAF Udine Centro Assistenza Fiscale Udine

Contatti

Viale Giuseppe Tullio 13, scala B - Udine
Email: info@centrofiscale.com
Telefono: 0432 1638640
WhatsApp CAF Udine: 366 6018121
WhatsApp Patronato: 324 7411699

Ultimi Articoli

  • cedolare secca
    Cedolare Secca ed Eredità: l’Erede Subentra o Deve Fare una Nuova Opzione?Settembre 10, 2026 - 11:00 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Italiani all’estero, dove vanno? La top 5 delle mete più gettonate secondo l’AIRESettembre 10, 2026 - 10:00 am
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Successione Azienda Agricola Vitivinicola FVG: Collio, Colli Orientali e Carso (Guida 2026)Settembre 10, 2026 - 9:00 am
© Copyright - CAF Centro Fiscale Udine è un brand di Be Smart srls | P.Iva: 03031220308 |Viale Giuseppe Tullio 13 scala B, 33100 Udine
mail: info@centrofiscale.com | Tel: 0432 1638640 | WhatsApp: 366 6018121 | Privacy Policy
  • Collegamento a Facebook
  • Collegamento a Instagram
  • Collegamento a Rss questo sito
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto