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CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Mutuo Prima Casa Cointestato: Detrazione Interessi Solo per la Propria Quota?

Hai acquistato casa insieme al tuo partner o a un familiare e avete stipulato un mutuo cointestato per la prima casa? In fase di dichiarazione dei redditi, una delle domande più frequenti che riceviamo al CAF Centro Fiscale di Udine è proprio questa: ciascun cointestatario può detrarre il 100% degli interessi passivi o solo la propria quota?

La risposta, nel caso generale, è netta: ognuno detrae esclusivamente la propria quota di interessi passivi, in proporzione alla sua percentuale di intestazione del mutuo. Ma esistono eccezioni importanti, in particolare per il coniuge fiscalmente a carico, che permettono di ottimizzare la detrazione complessiva del nucleo familiare. Conoscere queste regole con precisione può fare una differenza concreta sul rimborso IRPEF.

In questa guida aggiornata al 2026 analizziamo nel dettaglio la normativa (art. 15 del TUIR), i casi pratici con esempi numerici, le eccezioni previste dalla legge e i documenti necessari per non perdere nemmeno un euro di detrazione.

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Indice dei contenuti

  1. La detrazione interessi passivi sul mutuo: il principio generale
  2. Mutuo cointestato: la regola della quota proporzionale
  3. Eccezione: coniuge fiscalmente a carico
  4. Esempi pratici con calcoli numerici
  5. Casi particolari: intestazioni asimmetriche
  6. Spese accessorie detraibili
  7. Documenti necessari per la detrazione
  8. Il termine dei 12 mesi tra acquisto e mutuo
  9. Come indicare il mutuo cointestato nel 730/2026
  10. Domande frequenti

La detrazione interessi passivi sul mutuo: il principio generale

Il diritto alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo per la prima casa trova il suo fondamento nell’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986). La norma prevede una detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi e gli oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale.

Il limite massimo degli interessi detraibili è fissato a 4.000 euro per anno fiscale. Questo significa che la detrazione massima ottenibile è pari a 760 euro (il 19% di 4.000 euro). Questo tetto riguarda ciascun contribuente individualmente, non il nucleo familiare nel suo insieme: un punto fondamentale da tenere a mente quando il mutuo è cointestato.

Per avere diritto alla detrazione, è necessario che ricorrano contemporaneamente queste condizioni:

  • Il mutuo deve essere di tipo ipotecario (con garanzia ipotecaria sull’immobile)
  • Il mutuo deve essere stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale (quella dove il contribuente ha la residenza anagrafica e dimora abitualmente)
  • L’acquisto dell’immobile deve avvenire nell’anno in cui è stipulato il mutuo oppure nell’anno precedente o successivo (entro 12 mesi)
  • Il contribuente deve utilizzare l’immobile come abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto
  • L’immobile deve rimanere abitazione principale per tutta la durata del godimento della detrazione

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per la costruzione dell’abitazione principale, con un limite però distinto di 2.582,28 euro di interessi detraibili (art. 15, comma 1-ter TUIR).

Mutuo cointestato: la regola della quota proporzionale

Quando il mutuo per la prima casa è cointestato tra più soggetti (tipicamente due coniugi, conviventi di fatto, familiari o soci), si applica il principio della titolarità proporzionale: ciascun cointestatario può detrarre solo gli interessi passivi riferiti alla propria quota di partecipazione al contratto di mutuo.

Questa regola è confermata dall’Agenzia delle Entrate in numerose circolari e risoluzioni, tra cui la Circolare n. 7/E del 2021 e le istruzioni al modello 730. Il criterio è chiaro: la detrazione spetta pro quota in base alla percentuale di intestazione del contratto di mutuo.

Nel caso più comune di mutuo cointestato al 50% tra due persone, ciascuna detrae il 50% degli interessi pagati nell’anno, nel limite del proprio tetto di 2.000 euro di interessi (che corrisponde al 50% del limite massimo di 4.000 euro). La detrazione massima individuale sarà quindi di 380 euro (il 19% di 2.000 euro).

Attenzione: il tetto dei 4.000 euro è per singolo contribuente, non per singolo immobile. Quindi se entrambi i cointestatari hanno redditi propri e dichiarano ciascuno la propria quota, il limite massimo aggregato della coppia è di 8.000 euro di interessi detraibili, con una detrazione complessiva massima di 1.520 euro.

ScenarioQuota mutuoLimite interessi detraibiliDetrazione max (19%)
Cointestatario A (50%)50%2.000 euro380 euro
Cointestatario B (50%)50%2.000 euro380 euro
Totale coppia100%4.000 euro760 euro

Eccezione: coniuge fiscalmente a carico

La regola della quota proporzionale prevede una importante eccezione quando uno dei cointestatari del mutuo è fiscalmente a carico dell’altro. Questa eccezione è espressamente prevista dall’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR e interpretata dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 15/E del 2005 e successivamente confermata nelle istruzioni annuali al modello 730.

Il meccanismo funziona così: se il coniuge cointestatario del mutuo è fiscalmente a carico del dichiarante (cioè ha un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro lordi annui, ovvero 4.000 euro per i figli fino a 24 anni), allora il coniuge con reddito può detrarre l’intera quota di interessi passivi di competenza del coniuge a carico, in aggiunta alla propria.

In pratica, se il mutuo è cointestato 50/50 e uno dei due coniugi non ha redditi propri significativi (o li ha molto bassi), il coniuge “capofamiglia” con reddito può detrarre fino a 4.000 euro di interessi complessivi nel proprio 730, invece dei soli 2.000 euro della sua quota.

Questa eccezione è molto rilevante nella pratica: molte coppie in cui uno dei partner lavora part-time, è disoccupato o percepisce solo piccoli redditi possono beneficiarne per massimizzare il risparmio fiscale complessivo. Il limite resta comunque di 4.000 euro totali (la quota propria + quella del coniuge a carico), per una detrazione massima di 760 euro.

Situazione coniugeChi detraeLimite interessiDetrazione max
Entrambi con reddito autonomoCiascuno la propria quota2.000 euro ciascuno380 euro ciascuno
Coniuge B fiscalmente a carico di ASolo il coniuge A4.000 euro totali760 euro (solo A)
Coniuge B con reddito minimo (es. 1.000 euro)A detrae la quota di B, B non detrae4.000 euro totali per A760 euro (solo A)

Attenzione: L’eccezione si applica solo al coniuge (anche unito civilmente), non ai conviventi di fatto o ad altri cointestatari (es. genitore e figlio). In quei casi si applica sempre e solo la regola della quota proporzionale, senza possibilità di trasferire la detrazione tra i cointestatari.

Esempi pratici con calcoli numerici

Vediamo alcuni scenari reali con calcoli precisi per capire come applicare le regole nella compilazione del modello 730.

Esempio 1: Coppia cointestata 50/50, entrambi con reddito

Marco e Giulia hanno un mutuo cointestato al 50% per l’acquisto della prima casa nel 2020. Il mutuo è di 200.000 euro, durata 25 anni. Nel 2025 hanno pagato complessivamente 6.500 euro di interessi passivi alla banca.

  • Quota Marco (50%): 6.500 x 50% = 3.250 euro di interessi di sua competenza. Poiché supera il limite di 2.000 euro (50% del tetto 4.000), Marco detrae al massimo 2.000 euro → detrazione = 19% x 2.000 = 380 euro
  • Quota Giulia (50%): stessa situazione → detrazione = 380 euro
  • Risparmio fiscale totale della coppia: 380 + 380 = 760 euro

Esempio 2: Coppia cointestata 50/50, interessi bassi

Anna e Luigi, mutuo cointestato al 50%. Nel 2025 hanno pagato solo 2.400 euro di interessi complessivi (mutuo quasi estinto o a tasso basso).

  • Quota Anna (50%): 2.400 x 50% = 1.200 euro → detrazione = 19% x 1.200 = 228 euro
  • Quota Luigi (50%): stessa situazione → detrazione = 228 euro
  • Risparmio fiscale totale: 456 euro

Esempio 3: Coniuge a carico – massimizzazione della detrazione

Roberto e Chiara, mutuo cointestato 50/50. Nel 2025 interessi totali: 5.200 euro. Chiara lavora part-time con reddito complessivo di 2.100 euro annui (sotto il limite di 2.840,51 euro: risulta fiscalmente a carico di Roberto).

  • Scenario A (senza applicare l’eccezione): Roberto detrae 19% x 2.000 = 380 euro. Chiara non ha capienza IRPEF, perde la detrazione. Totale coppia: 380 euro
  • Scenario B (con eccezione coniuge a carico): Roberto detrae la propria quota (2.000 euro) + la quota di Chiara (2.000 euro) = 4.000 euro totali. Detrazione = 19% x 4.000 = 760 euro
  • Risparmio aggiuntivo applicando l’eccezione: 380 euro in più nel rimborso IRPEF di Roberto

Questo terzo esempio mostra chiaramente perché è fondamentale verificare la situazione reddituale del coniuge cointestatario prima di compilare il 730. La differenza tra applicare o non applicare l’eccezione può valere centinaia di euro.

Casi particolari: intestazioni asimmetriche

Non sempre il mutuo e la proprietà dell’immobile coincidono perfettamente. Esistono situazioni particolari che meritano un’analisi specifica.

Caso A: Mutuo cointestato ma immobile di proprietà di uno solo

Succede talvolta che il mutuo venga stipulato da due persone (es. coppia non sposata o genitore e figlio), ma l’immobile acquistato risulti intestato a uno solo dei mutuatari. In questo caso, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione spetta solo a chi è proprietario dell’immobile, anche se il contratto di mutuo è cointestato.

Il soggetto che paga le rate del mutuo ma non è proprietario dell’immobile non può detrarre gli interessi passivi di sua competenza, poiché manca il requisito della “destinazione ad abitazione principale” in capo a lui. Questa situazione crea un’inefficienza fiscale significativa.

Caso B: Immobile cointestato ma mutuo solo a nome di uno dei comproprietari

La situazione inversa è quella in cui l’immobile è acquistato in comproprietà (es. 50/50) ma il mutuo è stipulato da uno solo dei comproprietari. In questo caso, la detrazione spetta solo a chi ha sottoscritto il contratto di mutuo e paga effettivamente le rate, nel limite del 100% del tetto (4.000 euro), poiché lui è l’unico titolare del contratto.

L’altro comproprietario, che è proprietario dell’immobile ma non è parte del contratto di mutuo, non ha diritto ad alcuna detrazione sugli interessi passivi, anche se contribuisce informalmente al pagamento delle rate.

Caso C: Quote asimmetriche (es. 70/30 o 80/20)

Se il mutuo è cointestato in quote diverse dal 50/50 (ad esempio 70% e 30%), la detrazione segue proporzionalmente le quote. Con interessi totali di 5.000 euro:

  • Cointestatario 70%: interessi di competenza = 5.000 x 70% = 3.500 euro. Limite applicabile: min(3.500, 4.000 x 70%) = min(3.500, 2.800) = 2.800 euro. Detrazione = 19% x 2.800 = 532 euro
  • Cointestatario 30%: interessi di competenza = 5.000 x 30% = 1.500 euro. Limite: min(1.500, 4.000 x 30%) = min(1.500, 1.200) = 1.200 euro. Detrazione = 19% x 1.200 = 228 euro

Nota importante: Il limite di 4.000 euro deve essere applicato proporzionalmente alla quota di ciascuno, non come limite fisso per ognuno. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni al modello 730: il tetto massimo di interessi detraibili per ciascun cointestatario è pari a 4.000 euro moltiplicato per la propria quota percentuale di partecipazione al mutuo.

Spese accessorie detraibili

Oltre agli interessi passivi in senso stretto, la detrazione fiscale del 19% si applica anche agli oneri accessori strettamente connessi all’ottenimento del mutuo ipotecario. Anche queste spese, se il mutuo è cointestato, seguono la regola della quota proporzionale.

Le principali spese accessorie detraibili insieme agli interessi passivi sono:

  • Spese di istruttoria bancaria: le commissioni pagate alla banca per la pratica di mutuo
  • Perizia tecnica: il costo della perizia sull’immobile richiesta dalla banca
  • Spese notarili per l’atto di mutuo (non per il rogito di compravendita): l’onorario del notaio per la stipula dell’atto di mutuo ipotecario rientra tra gli oneri accessori detraibili
  • Imposta sostitutiva sul mutuo: l’imposta pagata alla banca al momento dell’erogazione del mutuo (pari allo 0,25% o al 2% a seconda del regime agevolato)
  • Polizza vita e polizza incendio: le polizze assicurative obbligatorie o richieste dalla banca come condizione per l’erogazione del mutuo rientrano negli oneri accessori detraibili
  • Spese di mediazione creditizia: se ci si è avvalsi di un mediatore creditizio (broker mutui), la sua parcella è detraibile

Non detraibili invece le spese notarili per il rogito di compravendita dell’immobile, le imposte di registro, ipotecaria e catastale pagate sull’acquisto, e le spese di intermediazione immobiliare (agenzia).

Tutte le spese accessorie detraibili vengono sommate agli interessi passivi e il totale è soggetto al medesimo limite di 4.000 euro (applicato pro quota in caso di mutuo cointestato).

Documenti necessari per la detrazione

Per beneficiare correttamente della detrazione interessi passivi mutuo prima casa nel modello 730 o nel modello Redditi PF, è fondamentale conservare e presentare al CAF tutta la documentazione richiesta. In caso di mutuo cointestato, ciascun dichiarante dovrà avere la propria copia dei documenti o almeno i dati rilevanti per la propria quota.

  • Contratto di mutuo: l’atto notarile originale con indicazione dell’importo, della durata, dei soggetti cointestatari e delle rispettive quote
  • Quietanze di pagamento delle rate: i documenti bancari che attestano il pagamento delle rate (estratto conto bancario, o il documento rilasciato annualmente dalla banca denominato “comunicazione interessi passivi”)
  • Certificazione degli interessi (documento rilasciato dalla banca entro il 28 febbraio dell’anno successivo): attesta l’importo totale degli interessi passivi pagati nell’anno, suddivisi per cointestatario se la banca lo indica
  • Atto di compravendita (rogito): per verificare che l’immobile sia effettivamente la prima casa e la data di acquisto
  • Certificato di residenza o altra documentazione che attesti l’utilizzo dell’immobile come abitazione principale
  • Fatture notarili e bancarie per le spese accessorie (istruttoria, perizia, polizze obbligatorie)

Il documento più importante nella pratica quotidiana del CAF è la certificazione degli interessi passivi rilasciata dalla banca. Le banche sono obbligate a inviarla entro il 28 febbraio di ogni anno (art. 7 del D.P.R. 600/1973) e riporta il totale degli interessi passivi pagati nell’anno precedente, con il nome del/i intestatario/i del contratto.

Il termine dei 12 mesi tra acquisto e mutuo

Una condizione fondamentale per accedere alla detrazione è il rispetto del termine temporale di 12 mesi tra la stipula del contratto di mutuo e l’acquisto dell’immobile. Questo requisito è indicato esplicitamente nell’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR.

Le due situazioni ammesse sono:

  • Mutuo stipulato PRIMA dell’acquisto: il rogito di compravendita deve avvenire entro i 12 mesi successivi alla stipula del mutuo. Questa situazione si verifica ad esempio con le compravendite di immobili in costruzione, dove il mutuo viene erogato prima del completamento e della consegna
  • Mutuo stipulato DOPO l’acquisto: il contratto di mutuo deve essere stipulato entro i 12 mesi successivi alla data del rogito di compravendita. Questa è la situazione più comune: si acquista l’immobile con atto notarile e successivamente si stipula il mutuo ipotecario

Se il mutuo viene stipulato oltre 12 mesi dall’acquisto (o viceversa), il contribuente perde il diritto alla detrazione degli interessi passivi. In tal caso, il mutuo è considerato per “altri scopi” e non per l’acquisto della prima casa.

Altrettanto importante è il requisito che l’immobile acquistato divenga l’abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto. Il contribuente deve trasferire la residenza anagrafica nell’immobile entro questo termine. Eccezioni sono previste per motivi di lavoro documentati o per impedimenti di forza maggiore (es. lavori di ristrutturazione dell’immobile).

Come indicare il mutuo cointestato nel 730/2026

Nella dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025), la detrazione interessi passivi mutuo prima casa si inserisce nel Rigo E7 del quadro E (Oneri e Spese).

Per il mutuo cointestato, ogni contribuente deve compilare il proprio rigo E7 indicando:

  • Colonna 1 (Tipo): inserire il codice “1” per mutui stipulati dal 1° gennaio 1993 per acquisto abitazione principale
  • Colonna 2 (Soggetto): lasciare vuoto se il dichiarante è il solo titolare della propria quota; inserire “1” se si sta detraendo anche la quota del coniuge a carico
  • Colonna 3 (Interessi passivi): inserire l’importo degli interessi passivi di propria competenza (la propria quota del totale indicato nella certificazione bancaria)

Esempio pratico di compilazione: Mutuo cointestato 50/50 con interessi totali 2025 pari a 3.800 euro (attestati dalla banca). Ogni cointestatario riporta nel proprio rigo E7 colonna 3 l’importo di 1.900 euro (il 50% di 3.800 euro), non 3.800 euro.

Con il coniuge a carico: Se il coniuge B è a carico, il coniuge A riporta nel rigo E7 l’intero importo degli interessi proporzionali a entrambe le quote, ma non può superare il limite di 4.000 euro. Con interessi totali di 3.800 euro, A indica 3.800 euro (il 100%), nel limite di 4.000 euro. La detrazione spettante ad A sarà 19% x 3.800 = 722 euro.

Affidarsi a un CAF abilitato per la compilazione del modello 730 garantisce che questi calcoli vengano eseguiti correttamente, massimizzando il rimborso IRPEF spettante. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno migliaia di contribuenti nella corretta applicazione delle detrazioni fiscali.

Sintesi e punti chiave da ricordare

Ricapitolando le regole fondamentali sul mutuo prima casa cointestato e la detrazione degli interessi passivi:

  • Regola generale: ogni cointestatario detrae SOLO la propria quota di interessi (proporzionale alla quota di intestazione del mutuo)
  • Limite individuale: 4.000 euro di interessi detraibili per ciascun contribuente, da applicarsi pro quota (es. 2.000 euro per una quota 50%)
  • Eccezione coniuge a carico: il coniuge con reddito può detrarre fino a 4.000 euro totali se l’altro coniuge è fiscalmente a carico (reddito sotto 2.840,51 euro)
  • Proprietà e mutuo devono coincidere: chi non è proprietario dell’immobile non detrae, chi non è intestatario del mutuo non detrae
  • Termine 12 mesi: l’acquisto dell’immobile deve avvenire entro/dopo 12 mesi dalla stipula del mutuo
  • Spese accessorie incluse nel tetto: istruttoria, perizia, notarile mutuo, imposta sostitutiva, polizze obbligatorie

La corretta applicazione di queste regole richiede attenzione e conoscenza normativa. Per non perdere nemmeno un euro di detrazione a cui hai diritto, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine: i nostri esperti verificheranno la tua situazione specifica e compileranno il 730 nel modo più vantaggioso possibile.

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Domande Frequenti sul Mutuo Cointestato e la Detrazione Interessi

Con un mutuo cointestato al 50%, ognuno puo detrarre fino a 4.000 euro di interessi?

No. Il limite di 4.000 euro e il massimo complessivo per singolo contribuente, ma nel mutuo cointestato va applicato proporzionalmente alla quota. Con quota 50%, il limite individuale e di 2.000 euro di interessi detraibili, per una detrazione massima di 380 euro (19% di 2.000 euro). L’altro cointestatario ha lo stesso limite di 2.000 euro. Solo se il coniuge e a carico fiscale, l’altro puo detrarre fino a 4.000 euro totali.

Il convivente non sposato puo beneficiare dell’eccezione del coniuge a carico?

No. L’eccezione del coniuge fiscalmente a carico si applica esclusivamente ai coniugi (unioni civili incluse), non ai conviventi di fatto. Per le coppie non sposate, si applica sempre e solo la regola della quota proporzionale: ognuno detrae la propria quota di interessi, senza possibilita di trasferire la detrazione all’altro convivente.

Cosa succede se la banca non rilascia la certificazione degli interessi passivi?

La banca e obbligata per legge a rilasciare la certificazione degli interessi passivi entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Se non la ricevi, puoi richiederla direttamente alla banca (allo sportello o via homebanking nella sezione documenti fiscali). In mancanza, puoi usare l’estratto conto bancario che riporta il dettaglio delle rate pagate con la quota di interessi. Il CAF puo aiutarti a calcolare correttamente la quota interessi dalla certificazione ricevuta.

Se l’immobile viene venduto e acquisto una nuova prima casa con nuovo mutuo, posso detrarre?

Si, ma la detrazione sul vecchio mutuo cessa dall’anno successivo alla vendita. Se entro un anno dalla vendita acquisti una nuova abitazione principale e stipuli un nuovo mutuo ipotecario, puoi detrarre gli interessi sul nuovo mutuo. Se il nuovo mutuo e per riscatto o rinegoziazione del precedente, continuano le stesse regole. Il CAF Centro Fiscale puo verificare la tua situazione specifica, specialmente in caso di mutuo cointestato e separazione o divorzio.

In caso di separazione, chi puo detrarre gli interessi del mutuo cointestato?

In caso di separazione legale o divorzio, le regole cambiano. Se uno dei coniugi lascia l’immobile, perde il requisito dell’abitazione principale e non puo piu detrarre (salvo eccezioni per la casa assegnata ai figli). Il coniuge che rimane nell’immobile come abitazione principale e intestatario del mutuo puo detrarre la propria quota. Per le situazioni di separazione con mutuo cointestato, e fortemente consigliato rivolgersi al CAF per una verifica personalizzata, data la complessita delle casistiche.

Le spese del notaio per il rogito sono detraibili insieme agli interessi del mutuo?

No. Le spese notarili per il rogito di compravendita dell’immobile NON sono detraibili come oneri accessori del mutuo. Sono invece detraibili le spese notarili per l’atto di mutuo ipotecario (documento separato dal rogito). Anche le imposte di registro, ipotecaria e catastale pagate sull’acquisto non sono detraibili. Sono invece detraibili: istruttoria bancaria, perizia, imposta sostitutiva sul mutuo, polizze obbligatorie richieste dalla banca, spese di mediazione creditizia.


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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a compilare correttamente il 730/2026, verificando che tutte le detrazioni sul mutuo prima casa cointestato vengano applicate nel modo piu vantaggioso per te e il tuo nucleo familiare.

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    Alexandra Bala
    04/09/2026
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    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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    paolino servidio
    03/09/2026
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    Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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    Lady
    01/09/2026
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    Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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    Giulia Guida
    25/08/2026
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    Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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    Paola Zilli
    07/08/2026
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Jacqueline B.
    06/08/2026
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
    06/08/2026
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    Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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    Issam Elhefnawi
    31/07/2026
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    Molto gentile
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    Sibongile Moyana
    30/07/2026
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    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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    Sabrina Cirina
    23/07/2026
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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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    Maggio 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/03/bonus-acquisto-prima-casa-fondo-prima-casa-2020-giovani-coppie-agevolazioni.jpg 500 850 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-09 00:44:142026-05-31 17:55:31Mutuo Prima Casa Cointestato: Detrazione Interessi Solo per la Propria Quota?
    CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

    Cedolare Secca al 26%: Sublocazione e Comodato per Aggirare la Tassa

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Indice dei contenuti

    1. Cedolare secca al 26%: cos’e e quando si applica
    2. La normativa sulle locazioni brevi: Legge di Bilancio 2024
    3. Prima abitazione: l’esenzione dall’aliquota maggiorata
    4. Sublocazione: funzionamento, rischi fiscali e posizione AdE
    5. Comodato d’uso: lo strumento per “aggirare” la cedolare?
    6. Il confine tra pianificazione fiscale legittima ed elusione
    7. Sanzioni e controlli: cosa rischiano proprietario e affittuario
    8. Tabella riassuntiva: confronto aliquote e scenari
    9. Come dichiarare correttamente i redditi da locazione breve
    10. Domande frequenti

    Con la Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), il legislatore ha introdotto una svolta significativa nella tassazione delle locazioni brevi: l’aliquota della cedolare secca sale al 26% per tutti gli immobili affittati brevemente al di la del primo. In pratica, chi affitta due o piu appartamenti tramite piattaforme come Airbnb, Booking o contratti diretti di durata inferiore a 30 giorni, applica il 21% solo sul primo immobile e il 26% su tutti gli altri. Una pressione fiscale rilevante, che ha spinto molti contribuenti a chiedersi se esistano strumenti leciti — o al limite — per contenere il carico tributario. In questa guida approfondiamo la normativa, i meccanismi della sublocazione e del comodato d’uso, la posizione dell’Agenzia delle Entrate e i rischi concreti per chi cerca di aggirare l’imposta.

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    Cedolare secca al 26%: cos’e e quando si applica

    La cedolare secca e un regime opzionale di tassazione sostitutiva dell’IRPEF che si applica ai redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo. L’aliquota ordinaria e del 21%, ma con la Legge di Bilancio 2024 e stato introdotto un doppio binario: il 21% rimane valido solo per il primo immobile locato con contratto breve (durata non superiore a 30 giorni), mentre dal secondo immobile in poi l’aliquota sale al 26%.

    La norma di riferimento e l’art. 4 del D.L. 50/2017 (convertito con Legge 96/2017), modificato dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), in vigore dal 1° gennaio 2024. Le locazioni brevi sono contratti di locazione di unita immobiliari a uso abitativo stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita d’impresa, di durata non superiore a 30 giorni. Rientrano in questa categoria anche i contratti che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali.

    Chi gestisce piu di quattro appartamenti in locazione breve nell’arco di un anno rischia peraltro di vedere qualificata la propria attivita come imprenditoriale, con conseguente applicazione dell’IVA e dei regimi reddituali d’impresa. Questo limite e stato confermato dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E del 2017 e dalla prassi piu recente dell’amministrazione finanziaria.

    La normativa sulle locazioni brevi: Legge di Bilancio 2024

    La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1 commi 63-67) ha modificato in modo sostanziale la disciplina fiscale delle locazioni brevi, con l’obiettivo dichiarato di disincentivare la proliferazione degli affitti turistici a scapito del mercato residenziale ordinario. Le principali novita sono:

    • Aliquota cedolare secca dal 21% al 26% per le locazioni brevi a partire dal secondo immobile;
    • Obbligo per i soggetti residenti all’estero (operatori economici che gestiscono piattaforme digitali) di nominare un rappresentante fiscale in Italia;
    • Rafforzamento degli obblighi di ritenuta a carico degli intermediari (agenzie immobiliari, piattaforme digitali) che raccolgono i pagamenti: la ritenuta del 21% deve essere versata all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo;
    • Codice identificativo nazionale (CIN) obbligatorio per tutti gli immobili destinati a locazione breve, introdotto dalla Legge n. 191/2023 (art. 13-ter D.L. 145/2023).

    Il Codice Identificativo Nazionale e diventato operativo nella seconda meta del 2024, con l’attivazione della piattaforma BDSR (Banca Dati delle Strutture Ricettive) gestita dal Ministero del Turismo. Dal 1° settembre 2024, ogni immobile locato brevemente deve esporre il CIN nell’annuncio e all’esterno della struttura, pena sanzioni amministrative fino a 8.000 euro.

    Prima abitazione: l’esenzione dall’aliquota maggiorata

    Il meccanismo del “primo immobile al 21%” merita un approfondimento, perche la norma presenta aspetti tecnici rilevanti. L’aliquota agevolata del 21% si applica a un solo immobile per anno d’imposta, a scelta del contribuente. Questo significa che:

    • Chi affitta brevemente un solo appartamento per tutto l’anno: aliquota 21%;
    • Chi affitta brevemente due appartamenti: 21% su uno (a scelta), 26% sull’altro;
    • Chi affitta brevemente tre o piu appartamenti: 21% su uno, 26% su tutti gli altri;
    • La scelta dell’immobile a cui applicare il 21% viene effettuata in sede di dichiarazione dei redditi (quadro RB del Modello 730 o del Modello Redditi PF).

    La norma si applica indipendentemente dalla residenza anagrafica del proprietario nell’immobile. Non e sufficiente che l’immobile sia la “prima casa” in senso catastale o ai fini IMU: cio che conta e quanti immobili vengono concessi in locazione breve nell’anno. E’ possibile consultare la guida alla cedolare secca 2026 per un quadro completo delle aliquote e della convenienza rispetto all’IRPEF ordinaria.

    Un aspetto particolarmente delicato riguarda la gestione tramite intermediari e piattaforme digitali: quando il pagamento transita attraverso un portale come Airbnb, la piattaforma e obbligata ad applicare la ritenuta del 21%. Se il contribuente ha piu immobili e un immobile dovrebbe scontare il 26%, la differenza tra il 21% trattenuto dalla piattaforma e il 26% dovuto deve essere versata dal contribuente direttamente tramite il modello 730 o Modello Redditi.

    Sublocazione: funzionamento, rischi fiscali e posizione AdE

    La sublocazione e il contratto con cui il conduttore (inquilino) di un immobile concede a sua volta, in tutto o in parte, il bene in godimento a un terzo soggetto. Sul piano civilistico, la sublocazione totale di un immobile richiede il consenso esplicito del proprietario (art. 1594 c.c.), mentre quella parziale e ammessa salvo divieto contrattuale. Ma quali sono le implicazioni fiscali?

    Dal punto di vista tributario, il reddito da sublocazione non e un reddito fondiario (perche il subconduttore non e il proprietario dell’immobile) ma un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h) del TUIR (DPR 917/1986). Questo comporta differenze significative rispetto alla cedolare secca:

    • La cedolare secca NON e applicabile ai redditi di sublocazione: il conduttore che subloca non puo optare per la cedolare, che e un regime riservato ai soli proprietari di immobili;
    • Il reddito da sublocazione concorre alla formazione del reddito complessivo ed e soggetto a IRPEF ordinaria con le aliquote progressive;
    • Il reddito e determinato come differenza tra i canoni percepiti e le spese sostenute (es. il canone pagato al proprietario, spese per servizi aggiuntivi);
    • Non e dovuta l’imposta di registro sulla sublocazione se la durata e inferiore a 30 giorni, ma l’omissione della dichiarazione dei redditi relativa configura evasione fiscale.

    La posizione dell’Agenzia delle Entrate in tema di sublocazione e chiaramente espressa nella Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017: i redditi derivanti dalla sublocazione di immobili (anche tramite piattaforme digitali) sono redditi diversi, soggetti a IRPEF ordinaria, e le piattaforme online che raccolgono i pagamenti sono tenute ad applicare la ritenuta del 21% anche su tali somme. La ritenuta, pero, in questo caso e a titolo d’acconto (non d’imposta come per la cedolare) e il contribuente dovra poi conguagliare nella dichiarazione dei redditi.

    Attenzione allo schema di elusione “proprietario-conduttore-sublocazione”: alcuni contribuenti hanno tentato di strutturare l’operazione nel seguente modo: il proprietario di piu immobili trasferisce formalmente il possesso di uno di essi a un familiare tramite un contratto di locazione a lungo termine (ad es. un canone di mercato), e il familiare/conduttore provvede poi a subaffittare brevemente l’immobile. In questo modo il proprietario percepirebbe solo il canone ordinario (soggetto a cedolare secca al 21% con contratto a canone libero o concordato), mentre il familiare dichiarerebbe il reddito da sublocazione come reddito diverso. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza valutano questi schemi con estrema attenzione: se i contratti mancano di consistenza economica reale (es. canone troppo basso, familiari conviventi, assenza di effettivo godimento), possono essere requalificati come operazioni in elusione o simulazione.

    Comodato d’uso: lo strumento per “aggirare” la cedolare?

    Il comodato d’uso e un contratto con cui una persona (comodante) consegna gratuitamente a un’altra (comodatario) un bene affinche se ne serva per un tempo determinato o per un uso specifico. E’ disciplinato dagli artt. 1803-1812 del Codice Civile. La domanda che molti si pongono e: se il proprietario concede l’immobile in comodato a un figlio o a un familiare, e questi poi lo affitta brevemente, chi paga le imposte e con quale aliquota?

    Sul piano fiscale, il meccanismo funziona cosi:

    • Il comodante (proprietario) non percepisce reddito e non deve dichiarare il canone; deve tuttavia indicare nel quadro RB del 730 che l’immobile e concesso in comodato (codice utilizzo 4 o 10);
    • Il comodatario (chi riceve il bene gratuitamente) puo affittare brevemente l’immobile ottenendo un reddito proprio. Pero, come per la sublocazione, il reddito del comodatario che affitta un immobile ricevuto in comodato NON e un reddito fondiario del proprietario: la situazione giuridica e diversa dalla locazione;
    • Il comodatario che affitta brevemente l’immobile ricevuto in comodato produce, secondo l’interpretazione fiscale consolidata, un reddito diverso (art. 67 TUIR) soggetto a IRPEF ordinaria, non cedolare secca.

    Tuttavia, la Risposta all’interpello n. 379 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto cruciale: se il comodatario usa l’immobile ricevuto in comodato come propria abitazione principale e contemporaneamente lo affitta brevemente per periodi limitati (ad es. durante le vacanze), il reddito da locazione breve puo essere qualificato come reddito fondiario e il regime della cedolare secca al 21% puo applicarsi, perche si tratta della sua “prima casa” in uso. Ma se il comodatario non abita nell’immobile e lo affitta solo brevemente con scopo lucrativo, la qualificazione come reddito diverso rimane la piu probabile.

    Schema pratico frequente e i suoi rischi: Il proprietario di tre appartamenti concede due di essi in comodato ai propri figli, che poi li affittano su Airbnb. In questo modo il proprietario applica la cedolare al 21% solo sul primo immobile che affitta direttamente, mentre i figli dichiarano redditi diversi con aliquote IRPEF che — nei casi di redditi bassi — potrebbero essere inferiori al 26%. Questo schema non e automaticamente illecito, ma presenta rischi elevati se:

    • I figli sono privi di redditi propri e il comodato appare finalizzato esclusivamente all’elusione fiscale;
    • Il comodato non viene registrato (e obbligatorio registrare i comodati di immobili urbani anche se gratuiti, quando durano piu di 30 giorni continuativi);
    • I proventi delle locazioni brevi confluiscono, di fatto, nelle casse del proprietario originario;
    • L’amministrazione finanziaria accerta una “interposizione fittizia di persona”.

    Il confine tra pianificazione fiscale legittima ed elusione

    La distinzione tra lecita pianificazione fiscale ed elusione (o abuso del diritto) e uno dei temi piu delicati del diritto tributario italiano. L’art. 10-bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 128/2015) definisce l’abuso del diritto come quella condotta che, pur non violando norme fiscali specifiche, realizza “vantaggi fiscali indebiti” attraverso operazioni “prive di sostanza economica” che, pur formalmente rispettose delle norme, sono essenzialmente preordinate al risparmio d’imposta.

    Applicando questi principi al contesto delle locazioni brevi, l’Agenzia delle Entrate puo contestare come elusivi quegli schemi in cui:

    • Il comodato o la sublocazione mancano di un reale motivo economico diverso dal risparmio fiscale;
    • Le operazioni non hanno sostanza: il proprietario continua a gestire gli immobili, a incassare i proventi, a fare le pulizie, mentre il “comodatario” o “subconduttore” e solo nominale;
    • I contratti sono registrati solo dopo l’accertamento o non sono registrati affatto;
    • I flussi di denaro dimostrano che il reale beneficiario economico rimane il proprietario originario.

    Cosa NON e elusione: Il proprietario che concede in comodato un immobile a un figlio per permettergli di abitarvi, e il figlio che — abitandovi — affitta la stanza che non usa durante le vacanze estive, compie un’operazione pienamente legittima. Cosi come il conduttore che, con il consenso del proprietario, subaffitta legalmente una stanza non occupata non realizza alcuna elusione, anche se cio produce un risparmio rispetto all’applicazione della cedolare.

    La Corte di Cassazione, con varie pronunce in tema di abuso del diritto (fra cui la sentenza n. 405/2015 delle Sezioni Unite), ha ribadito che l’abuso richiede la dimostrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria sia dell’assenza di ragioni extrafiscali, sia del vantaggio fiscale indebito. Il contribuente puo controbattere dimostrando la genuinita dell’operazione.

    Sanzioni e controlli: cosa rischiano proprietario e affittuario

    Chi non dichiara correttamente i redditi da locazione breve o utilizza schemi elusivi rischia conseguenze molto pesanti. Vediamo il quadro sanzionatorio applicabile.

    Omessa dichiarazione dei redditi da locazione breve: Si tratta di evasione fiscale tout court. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 471/1997 per omessa o infedele dichiarazione vanno dal 90% al 180% dell’imposta evasa, con possibilita di raddoppio in caso di violazioni gravi. Le sanzioni si riducono significativamente in caso di ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

    Interposizione fittizia (comodato o sublocazione simulati): Se l’Agenzia delle Entrate dimostra che il comodato o la sublocazione sono fittizie e che il reale percettore del reddito e il proprietario, l’intero reddito viene imputato a questi con:

    • Imposte evase piu interessi legali;
    • Sanzioni dal 90% al 180% sull’imposta non versata;
    • In caso di importi rilevanti, rischio di rilevanza penale (art. 4 D.Lgs. 74/2000 — dichiarazione infedele — per evasione superiore a 150.000 euro per periodo d’imposta e con imposta evasa superiore al 10% dell’imposta dichiarata).

    Come avvengono i controlli: Dal 2024, l’Agenzia delle Entrate ha accesso diretto ai dati trasmessi dalle piattaforme digitali (Airbnb, Booking, Vrbo ecc.) ai sensi della Direttiva DAC7 (recepita con D.Lgs. 32/2023), che impone agli operatori di piattaforma di segnalare all’Amministrazione finanziaria i proventi percepiti dagli host. L’incrocio di questi dati con le dichiarazioni dei redditi permette di individuare automaticamente le incongruenze. Anche la Guardia di Finanza effettua ispezioni mirate sulle strutture ricettive, verificando la corrispondenza tra le prenotazioni registrate e i redditi dichiarati.

    L’obbligo di Codice Identificativo Nazionale introdotto dalla Legge 191/2023 facilita ulteriormente i controlli: ogni immobile e tracciabile, ogni annuncio deve riportare il CIN, e il Ministero del Turismo puo trasmettere le informazioni all’Agenzia delle Entrate. Verificare correttamente la propria situazione mediante la registrazione del contratto di affitto e fondamentale per evitare contestazioni.

    Tabella riassuntiva: confronto aliquote e scenari

    Per avere un quadro chiaro, ecco una tabella con i principali scenari di tassazione per le locazioni brevi nel 2026:

    ScenarioSoggetto che dichiaraTipo di redditoAliquota
    Proprietario, 1 immobile in locazione breveProprietarioReddito fondiario21% (cedolare)
    Proprietario, 2+ immobili in locazione breve (dal 2°)ProprietarioReddito fondiario26% (cedolare)
    Conduttore che subaffitta brevementeConduttoreReddito diverso (art. 67 TUIR)IRPEF progressiva
    Comodatario che affitta brevemente (non abita nell’immobile)ComodatarioReddito diverso (art. 67 TUIR)IRPEF progressiva
    Comodatario che abita nell’immobile e lo affitta saltuariamenteComodatarioReddito fondiario21% (cedolare, primo immobile)
    Piu di 4 immobili gestiti: attivita d’impresaImprenditoreReddito d’impresaIRPEF + IVA

    Come dichiarare correttamente i redditi da locazione breve

    La dichiarazione dei redditi da locazione breve segue procedure precise a seconda della tipologia di reddito. Ecco le istruzioni operative per il 2026 (redditi 2025).

    Proprietari (reddito fondiario)

    I redditi fondiarii da locazione breve vanno indicati nel Quadro RB del Modello Redditi PF (o nel Quadro B del Modello 730). Per ogni immobile:

    • Colonna “Codice utilizzo”: 3 per locazione ordinaria; per locazione breve non esiste un codice specifico, si usa il codice 3 indicando anche l’opzione per la cedolare secca;
    • Per la cedolare secca: flaggare l’opzione “cedolare secca” e indicare l’aliquota (21% per il primo immobile, 26% per gli altri);
    • Il canone da dichiarare e il canone lordo pattuito nel contratto (o percepito), non decurtato delle spese;
    • Le ritenute operate dagli intermediari (21%) sono accreditate come credito d’imposta e compensate con l’imposta dovuta; l’eventuale differenza (tra il 26% dovuto e il 21% trattenuto) va versata con F24.

    Conduttori e comodatari (reddito diverso)

    I redditi da sublocazione e da comodato-con-affitto vanno dichiarati nel Quadro RL del Modello Redditi PF (o nel Quadro D del Modello 730), sezione dedicata agli “altri redditi”. Il reddito imponibile e dato dalla differenza tra i canoni percepiti e le spese documentate (quota del canone pagato al proprietario, servizi forniti, spese di pulizia, ecc.). Su questo importo netto si applicano le aliquote IRPEF progressive. Valuta sempre il supporto di un professionista per la compilazione: una consulenza del CAF o di un commercialista puo evitare errori costosi.

    Scadenze 2026

    • Modello 730/2026: presentazione entro il 30 settembre 2026 (per redditi 2025);
    • Modello Redditi PF 2026: presentazione online entro il 31 ottobre 2026;
    • Acconto IRPEF novembre 2026: il 30 novembre 2026 per il secondo acconto;
    • Ravvedimento operoso per omissioni: possibile fino alla scadenza del termine di accertamento (quinto anno successivo), con sanzioni ridotte.

    Per i contratti di locazione breve non intermediati da piattaforme, ricorda che la registrazione del contratto non e obbligatoria se la durata e inferiore a 30 giorni, ma e comunque consigliata per avere certezza della data certa del contratto in caso di controversie.

    Gestire correttamente la fiscalita delle locazioni brevi e sempre piu complesso: la normativa evolve rapidamente, i controlli si intensificano e i rischi per chi sbaglia — anche in buona fede — sono elevati. Affidarsi a un professionista del settore e la scelta piu sicura per evitare sanzioni e contenziosi con il Fisco.

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    Domande frequenti sulla cedolare secca al 26%

    Dal secondo immobile in locazione breve si paga sempre il 26%?

    Si, dal 1° gennaio 2024, per effetto della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), il proprietario che affitta brevemente (contratti fino a 30 giorni) piu di un immobile applica la cedolare secca al 26% dal secondo immobile in poi. Solo il primo immobile, a scelta del contribuente, beneficia dell’aliquota agevolata al 21%.

    Chi subaffitta un immobile puo usare la cedolare secca al 21%?

    No. La cedolare secca e riservata ai soli proprietari di immobili che concedono in locazione. Il conduttore che subaffitta dichiara un reddito diverso (art. 67 TUIR), soggetto a IRPEF ordinaria con aliquote progressive. Non e possibile optare per la cedolare secca sul reddito da sublocazione.

    Il comodato d’uso a un figlio permette di evitare la cedolare al 26%?

    Dipende dalla situazione concreta. Se il figlio abita effettivamente nell’immobile e lo affitta saltuariamente, puo applicare la cedolare al 21% come prima casa. Se il figlio non abita nell’immobile ma lo affitta su Airbnb, il reddito e classificato come reddito diverso soggetto a IRPEF. Se il comodato e simulato (il figlio e solo nominale), l’AdE puo riqualificarlo come operazione elusiva e imputare il reddito al proprietario originario.

    Airbnb applica sempre la ritenuta del 21%: come funziona se devo pagare il 26%?

    Le piattaforme come Airbnb applicano la ritenuta del 21% su tutti i pagamenti, indipendentemente dal numero di immobili. Se per uno o piu immobili e dovuta l’aliquota del 26%, la differenza (5% in piu) deve essere versata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi tramite F24. La ritenuta del 21% viene accreditata come credito d’imposta.

    Quanti immobili si possono affittare brevemente prima di fare impresa?

    La soglia indicata dalla Circolare AdE n. 24/E del 2017 e di quattro appartamenti: da cinque in su, l’attivita e presunta come imprenditoriale, con obbligo di apertura di partita IVA e assoggettamento a IVA e imposte sui redditi d’impresa. Sotto questa soglia, il regime delle persone fisiche con cedolare secca (o IRPEF) rimane applicabile.


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      CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

      ECCELLENTE
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      In base a 920 recensioni
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      Alexandra Bala
      04/09/2026
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      ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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      paolino servidio
      03/09/2026
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      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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      Lady
      01/09/2026
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      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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      Giulia Guida
      25/08/2026
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      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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      Paola Zilli
      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Jacqueline B.
      06/08/2026
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Maura Masutto
      06/08/2026
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      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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      Issam Elhefnawi
      31/07/2026
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      Molto gentile
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      Sibongile Moyana
      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Sabrina Cirina
      23/07/2026
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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      Maggio 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-08 23:44:142026-05-31 17:55:40Cedolare Secca al 26%: Sublocazione e Comodato per Aggirare la Tassa
      DICHIARAZIONE DEI REDDITI

      Spese Mediche Detraibili 730 2026: Checklist Completa

      Dichiarazione dei redditi 730

      Ogni anno, con la dichiarazione dei redditi tramite modello 730, i contribuenti italiani possono recuperare una parte significativa delle spese sanitarie sostenute. La detrazione del 19% sulle spese mediche rappresenta uno dei benefici fiscali più importanti per le famiglie italiane, permettendo di alleggerire il carico delle spese sanitarie che, spesso, pesano in modo considerevole sul bilancio familiare.

      In questa guida completa per il 730 del 2026, troverai una checklist dettagliata di tutte le spese mediche e sanitarie che puoi portare in detrazione, le regole da rispettare, i documenti necessari e le novità introdotte dalla normativa fiscale più recente.

      Indice dei contenuti

      1. Introduzione: Detrazioni Sanitarie al 19%
      2. Regole Generali per la Detrazione
      3. Franchigia di 129,11 Euro
      4. Tracciabilità dei Pagamenti
      5. Checklist Completa Spese Detraibili
      6. Visite Mediche Specialistiche
      7. Esami Diagnostici e Analisi
      8. Farmaci e Medicinali
      9. Cure Odontoiatriche
      10. Protesi e Dispositivi Medici
      11. Spese Ospedaliere e Ricoveri
      12. Cure Termali
      13. Assistenza Sanitaria (Badanti, Infermieri)
      14. Altre Spese Sanitarie Detraibili
      15. Documenti da Conservare
      16. Novità 2026 per le Detrazioni Sanitarie
      17. Come Inserire le Spese nel 730 Precompilato
      18. Domande Frequenti

      Introduzione: Detrazioni Sanitarie al 19%

      Le spese mediche e sanitarie sostenute nel corso dell’anno d’imposta 2025 (da dichiarare nel 730/2026) possono essere portate in detrazione nella misura del 19% dell’importo complessivo. Questo significa che per ogni 1.000 euro di spese mediche detraibili, potrai recuperare 190 euro di IRPEF.

      La detrazione si applica sulla parte di spesa che eccede la franchigia di 129,11 euro. Solo le spese superiori a questa soglia danno diritto al beneficio fiscale.

      Regole Generali per la Detrazione

      Per poter beneficiare della detrazione del 19% sulle spese sanitarie, è necessario rispettare alcune regole fondamentali:

      • Documentazione: Ogni spesa deve essere documentata con scontrino parlante, fattura o ricevuta fiscale
      • Codice fiscale: Il documento deve riportare il codice fiscale del beneficiario della prestazione
      • Tracciabilità: I pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili (carte, bonifici, assegni)
      • Periodo di competenza: Le spese devono essere state sostenute nell’anno d’imposta di riferimento (2025 per il 730/2026)

      Franchigia di 129,11 Euro

      La franchigia di 129,11 euro rappresenta la soglia minima di spesa sanitaria. Solo l’importo eccedente questa cifra è detraibile al 19%.

      Esempio pratico:

      • Spese mediche totali: 2.000 euro
      • Franchigia da sottrarre: 129,11 euro
      • Base imponibile detrazione: 1.870,89 euro
      • Detrazione 19%: 355,47 euro

      Tracciabilità dei Pagamenti

      Dal 2020, le spese sanitarie devono essere pagate con strumenti tracciabili per poter essere portate in detrazione. Sono ammessi:

      • Carte di credito o debito
      • Bancomat
      • Bonifici bancari o postali
      • Assegni bancari o circolari
      • App di pagamento digitale (Satispay, PayPal, etc.)

      Eccezioni: Il pagamento in contanti è ancora ammesso per:

      • Acquisto di farmaci e medicinali
      • Dispositivi medici
      • Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN

      Checklist Completa Spese Detraibili

      Di seguito trovi la checklist completa di tutte le spese mediche e sanitarie che puoi portare in detrazione nel 730/2026, organizzate per categorie.

      ✓ Visite Mediche Specialistiche

      • ☑ Visite mediche generiche e specialistiche (cardiologo, ortopedico, dermatologo, etc.)
      • ☑ Consulti medici anche telefonici (telemedicina)
      • ☑ Certificati medici sportivi
      • ☑ Prestazioni chirurgiche
      • ☑ Visite psicologiche e psicoterapeutiche
      • ☑ Visite fisiatriche e fisioterapiche
      • ☑ Visite ginecologiche e ostetriche
      • ☑ Prestazioni rese da osteopati e chiropratici (se in possesso di laurea)

      ✓ Esami Diagnostici e Analisi

      • ☑ Esami del sangue e analisi cliniche
      • ☑ Radiografie, TAC, risonanze magnetiche
      • ☑ Ecografie
      • ☑ Elettrocardiogrammi
      • ☑ Mammografie e screening oncologici
      • ☑ Esami endoscopici (gastroscopia, colonscopia)
      • ☑ Test diagnostici genetici
      • ☑ Esami di laboratorio specialistici

      ✓ Farmaci e Medicinali

      • ☑ Farmaci da banco (OTC)
      • ☑ Farmaci con ricetta medica
      • ☑ Farmaci omeopatici
      • ☑ Farmaci veterinari per animali da compagnia (detraibili solo se con prescrizione veterinaria e per terapie specifiche)
      • ☑ Integratori alimentari prescritti dal medico

      Nota importante: Per i farmaci è sufficiente lo scontrino parlante della farmacia che riporti il codice fiscale e la natura del prodotto (farmaco).

      ✓ Cure Odontoiatriche

      • ☑ Visite odontoiatriche
      • ☑ Otturazioni e devitalizzazioni
      • ☑ Estrazioni dentarie
      • ☑ Pulizia dentale (ablazione tartaro)
      • ☑ Cure ortodontiche (apparecchi dentali)
      • ☑ Implantologia dentale
      • ☑ Protesi dentarie fisse e mobili
      • ☑ Sbiancamento dentale se prescritto per motivi terapeutici
      • ☑ Radiografie panoramiche dentali

      ✓ Protesi e Dispositivi Medici

      • ☑ Occhiali da vista e lenti a contatto
      • ☑ Lenti oftalmiche progressive
      • ☑ Apparecchi acustici
      • ☑ Protesi ortopediche
      • ☑ Tutori e bendaggi
      • ☑ Stampelle e deambulatori
      • ☑ Sedie a rotelle e ausili per la mobilità
      • ☑ Materassi ortopedici e antidecubito (con prescrizione medica)
      • ☑ Parrucche per pazienti oncologici
      • ☑ Apparecchi per aerosol e per misurazione pressione

      ✓ Spese Ospedaliere e Ricoveri

      • ☑ Ricoveri ospedalieri
      • ☑ Day hospital
      • ☑ Interventi chirurgici
      • ☑ Degenze in strutture sanitarie
      • ☑ Ticket sanitari
      • ☑ Prestazioni di pronto soccorso
      • ☑ Trasporto in ambulanza

      ✓ Cure Termali

      • ☑ Cicli di cure termali prescritte dal medico di base o specialista
      • ☑ Fanghi, bagni e inalazioni termali
      • ☑ Prestazioni fisioterapiche presso centri termali

      Attenzione: Non sono detraibili le spese per vitto e alloggio durante le cure termali.

      ✓ Assistenza Sanitaria (Badanti, Infermieri)

      • ☑ Assistenza infermieristica domiciliare
      • ☑ Prestazioni di fisioterapia a domicilio
      • ☑ Assistenza specifica per disabili
      • ☑ Prestazioni rese da operatori socio-sanitari (OSS)
      • ☑ Servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI)

      ✓ Altre Spese Sanitarie Detraibili

      • ☑ Esami e test diagnostici pre-intervento
      • ☑ Prestazioni di logopedia
      • ☑ Terapie riabilitative
      • ☑ Spese per diagnosi e cura di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento)
      • ☑ Prestazioni di podologia
      • ☑ Visite dietologiche
      • ☑ Prestazioni rese da biologi nutrizionisti
      • ☑ Interventi di chirurgia estetica ricostruttiva post-traumatica o oncologica
      • ☑ Circolazione extracorporea
      • ☑ Emodiálisi

      Documenti da Conservare

      Per poter portare in detrazione le spese mediche è fondamentale conservare tutta la documentazione comprovante le spese sostenute. Ecco cosa ti serve:

      Scontrini Parlanti

      Gli scontrini parlanti della farmacia devono riportare:

      • Codice fiscale del paziente
      • Descrizione del prodotto (farmaco, dispositivo medico)
      • Importo pagato
      • Data di acquisto

      Fatture e Ricevute Fiscali

      Le fatture e ricevute per visite mediche, esami e prestazioni sanitarie devono contenere:

      • Dati anagrafici del paziente e codice fiscale
      • Descrizione dettagliata della prestazione
      • Importo e modalità di pagamento
      • Dati del professionista o della struttura sanitaria
      • Partita IVA o codice fiscale del professionista

      Ricevute di Pagamento Tracciato

      Conserva anche:

      • Estratti conto bancari o delle carte che attestano il pagamento
      • Ricevute di bonifico
      • Ricevute di pagamento POS

      Novità 2026 per le Detrazioni Sanitarie

      Per il 730/2026 (anno d’imposta 2025), ci sono alcune novità importanti da tenere presente:

      Sistema TS (Tessera Sanitaria)

      Il Sistema Tessera Sanitaria trasmette automaticamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie sostenute presso strutture pubbliche e private accreditate. Questo significa che molte spese saranno già precompilate nel tuo 730.

      Spese Veterinarie

      Anche le spese veterinarie per animali da compagnia sono detraibili al 19%, con un limite massimo di 550 euro annui e una franchigia di 129,11 euro.

      Obbligo di Tracciabilità Esteso

      L’obbligo di pagamento tracciabile si conferma anche per il 2025, con le eccezioni già indicate (farmaci, dispositivi medici e prestazioni SSN).

      Come Inserire le Spese nel 730 Precompilato

      Le spese sanitarie vanno inserite nel quadro E del modello 730, nella sezione dedicata alle “Spese sanitarie”.

      Procedura passo-passo:

      1. Accedi al tuo 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate
      2. Verifica le spese già precompilate dal Sistema TS
      3. Integra manualmente le spese non presenti (es. spese pagate in contanti per farmaci)
      4. Inserisci l’importo totale delle spese mediche nel rigo E1
      5. Il sistema calcolerà automaticamente la detrazione sottraendo la franchigia di 129,11 euro
      6. Controlla che tutte le spese siano correttamente documentate

      Consiglio del CAF: Prima di inviare il 730, fai verificare tutte le spese sanitarie da un professionista del CAF Centro Fiscale di Udine. Potremmo individuare spese detraibili che hai dimenticato o correggere eventuali errori che potrebbero causare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Domande Frequenti (FAQ)

      1. Posso detrarre le spese mediche sostenute per i miei familiari?

      Sì, puoi portare in detrazione le spese mediche sostenute per i familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli, genitori, etc.). Le spese devono essere documentate con fatture o ricevute intestate al familiare, ma possono essere pagate da te.

      2. Gli occhiali da vista sono sempre detraibili?

      Sì, le spese per occhiali da vista e lenti a contatto sono detraibili al 19%, purché documentate con fattura o scontrino parlante che riporti il codice fiscale. Non è necessaria la prescrizione medica.

      3. Posso pagare in contanti le visite mediche private?

      No, dal 2020 le visite mediche private devono essere pagate con strumenti tracciabili (carta, bonifico, assegno). Il pagamento in contanti non consente la detrazione, tranne per le prestazioni rese da strutture pubbliche o accreditate SSN.

      4. Le prestazioni del fisioterapista sono detraibili?

      Sì, le prestazioni fisioterapiche sono detraibili se rese da professionisti abilitati (iscritti all’albo). È necessaria la fattura con descrizione della prestazione e pagamento tracciabile.

      5. Posso detrarre le spese per la palestra o piscina?

      No, le spese per attività sportive generiche (abbonamento palestra, piscina) non sono detraibili come spese sanitarie, salvo che si tratti di prestazioni riabilitative prescritte dal medico e rese da strutture sanitarie autorizzate.

      6. Cosa succede se dimentico di inserire una spesa nel 730?

      Puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre dell’anno successivo, oppure un modello Redditi integrativo entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno seguente. In alternativa, puoi riportare la spesa negli anni successivi se si tratta di oneri pluriennali.


      Hai Bisogno di Aiuto con il tuo 730?

      Compilare correttamente il modello 730 e massimizzare le detrazioni fiscali può essere complesso. Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per:

      • Verificare tutte le spese sanitarie detraibili
      • Compilare e inviare il tuo 730 in modo corretto
      • Individuare tutte le detrazioni e deduzioni a cui hai diritto
      • Evitare errori che potrebbero causare accertamenti fiscali

      Prenota un appuntamento presso il CAF Centro Fiscale di Udine:

      • 📍 Indirizzo: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
      • 📞 Telefono: 0432 1638640
      • 📱 WhatsApp: 366 6018121
      • ✉️ Email: info@centrofiscale.com

      Il nostro team di esperti fiscalisti ti aiuterà a ottenere il massimo rimborso fiscale e a compilare il 730 in totale sicurezza e tranquillità.

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      CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

      Rimborsi IRPEF da Modello 730/2026: il calendario dei pagamenti, caso per caso

      Dichiarazione dei redditi 730

      Indice dei contenuti

      1. Quando arriva il rimborso IRPEF dal 730?
      2. Calendario rimborsi per dipendenti con sostituto d’imposta
      3. Calendario rimborsi per pensionati (INPS sostituto)
      4. Rimborso 730 senza sostituto d’imposta: cosa succede
      5. 730 senza sostituto attivo: la procedura Agenzia delle Entrate
      6. Rimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate: quando e come
      7. Soglie e importi minimi per il rimborso in busta paga
      8. Il rimborso non arriva: cosa fare
      9. Come verificare lo stato del rimborso
      10. Domande frequenti sui rimborsi IRPEF

      Hai presentato il Modello 730/2026 e stai aspettando il rimborso IRPEF? Le tempistiche variano sensibilmente in base alla tua situazione: se sei un lavoratore dipendente, un pensionato o un contribuente senza sostituto d’imposta. Questo articolo ti fornisce il calendario completo dei pagamenti caso per caso, con le date ufficiali, le soglie di rimborso diretto e le procedure da seguire se l’accredito non dovesse arrivare nei tempi previsti. Tutte le informazioni sono aggiornate alle normative vigenti per l’anno fiscale 2025 (dichiarazione 2026).

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      Quando arriva il rimborso IRPEF dal 730?

      Il rimborso IRPEF derivante dal Modello 730 non segue un’unica data fissa: il momento dell’accredito dipende da chi funge da sostituto d’imposta e dalla data in cui il contribuente ha trasmesso la dichiarazione. Il meccanismo e disciplinato dal D.P.R. 600/1973 e dalle istruzioni annuali dell’Agenzia delle Entrate.

      Il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) riceve i dati del 730 elaborato dal CAF o dal professionista abilitato, effettua i calcoli e riversa nel cedolino stipendio o nel rateo di pensione le somme a credito o a debito del contribuente. Quando invece il contribuente non ha un sostituto d’imposta attivo, entra in gioco l’Agenzia delle Entrate, che eroga il rimborso direttamente sul conto corrente bancario o postale.

      I tre scenari principali da conoscere:

      • Lavoratore dipendente con sostituto attivo: il rimborso arriva in busta paga, tipicamente da luglio a dicembre, in base alla data di trasmissione del 730.
      • Pensionato (sostituto INPS o altro ente): il rimborso arriva nel rateo di pensione, con un calendario che parte da agosto.
      • Contribuente senza sostituto o con sostituto non attivo: il rimborso e erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, con accredito bancario o postale entro il mese di dicembre dell’anno di presentazione.

      Calendario rimborsi per dipendenti con sostituto d’imposta

      Per i lavoratori dipendenti che presentano il 730 tramite CAF o professionista abilitato, il calendario dei rimborsi segue le scadenze di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Il sostituto d’imposta riceve le risultanze entro determinate date e provvede al conguaglio nel cedolino successivo.

      Secondo le istruzioni ministeriali e il D.M. 31 maggio 1999 (e successive modifiche), il calendario standard prevede:

      Data trasmissione 730 dal CAFMese rimborso in busta pagaNote
      Entro il 15 giugno 2026Luglio 2026Cedolino di luglio
      Dal 16 al 23 luglio 2026Agosto 2026Cedolino di agosto o settembre
      Dal 24 luglio al 15 settembre 2026Settembre 2026Cedolino di settembre
      Dal 16 settembre al 15 ottobre 2026Ottobre 2026Cedolino di ottobre
      Dal 16 ottobre al 15 novembre 2026Novembre 2026Cedolino di novembre
      Dal 16 novembre al 30 novembre 2026Dicembre 2026Cedolino di dicembre

      Importante: il sostituto d’imposta che riceve le risultanze del 730 entro il 30 novembre e tenuto ad effettuare il rimborso (o la trattenuta, in caso di saldo a debito) nella prima retribuzione utile successiva alla ricezione dei dati. Se il credito supera i 4.000 euro, il sostituto puo effettuare i controlli necessari prima di procedere all’erogazione, con possibile slittamento dei tempi.

      Nel caso di dichiarazione congiunta, il rimborso viene liquidato al dichiarante principale attraverso il suo sostituto d’imposta, mentre le ritenute aggiuntive eventualmente dovute dal coniuge dichiarante vengono trattenute dal sostituto del coniuge stesso.

      Calendario rimborsi per pensionati (INPS sostituto)

      I pensionati che presentano il 730 con l’INPS (o altro ente previdenziale) come sostituto d’imposta seguono un calendario leggermente differente rispetto ai lavoratori dipendenti. L’INPS elabora i dati e riversa il rimborso nel rateo mensile di pensione.

      Le date indicative per i pensionati sono:

      Data trasmissione 730Mese rimborso nella pensioneNote
      Entro il 15 giugno 2026Agosto 2026Rateo agosto (slittamento di 1 mese rispetto ai dipendenti)
      Dal 16 al 23 luglio 2026Settembre 2026Rateo settembre
      Dal 24 luglio al 15 settembre 2026Ottobre 2026Rateo ottobre
      Dal 16 settembre al 15 ottobre 2026Novembre 2026Rateo novembre
      Dal 16 ottobre al 30 novembre 2026Dicembre 2026Rateo dicembre

      Lo slittamento di un mese rispetto ai dipendenti e dovuto ai tempi tecnici necessari all’INPS per elaborare le risultanze e aggiungerle al trattamento pensionistico. In caso di credito superiore a 4.000 euro, anche l’INPS puo effettuare verifiche supplementari prima di procedere all’accredito.

      Esempio pratico: un pensionato che consegna la documentazione al CAF entro il 10 giugno 2026 ricevera il rimborso IRPEF nel rateo di pensione di agosto 2026. Se invece consegna i documenti il 20 luglio, dovra attendere settembre 2026.

      Rimborso 730 senza sostituto d’imposta: cosa succede

      Una categoria che spesso si trova in difficolta con i rimborsi e quella dei contribuenti che presentano il 730 senza sostituto d’imposta oppure con un sostituto d’imposta che al momento del conguaglio non e piu attivo (ad esempio perche si e cessato il rapporto di lavoro). In questi casi, il meccanismo ordinario non e applicabile e il rimborso segue una procedura alternativa.

      Le situazioni piu frequenti che portano a questa condizione sono:

      • Lavoratori che hanno perso il lavoro tra la presentazione del 730 e il periodo del conguaglio (luglio-agosto).
      • Lavoratori con contratti a termine scaduti prima del conguaglio.
      • Contribuenti con redditi da lavoro autonomo occasionale che non hanno un sostituto che trattiene le ritenute d’acconto.
      • Eredi che dichiarano i redditi del de cuius tramite 730.
      • Lavoratori trasferiti all’estero senza un sostituto italiano attivo.

      In tutti questi casi, il contribuente deve indicare nel 730 il codice fiscale del sostituto d’imposta che non effettuera il conguaglio (campo apposito nel frontespizio) oppure indicare che non ha un sostituto d’imposta. Il rimborso sara allora erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

      730 senza sostituto attivo: la procedura Agenzia delle Entrate

      Quando il sostituto d’imposta non puo effettuare il conguaglio, l’Agenzia delle Entrate riceve le risultanze del 730 direttamente dal CAF o dal professionista e provvede a erogare il rimborso in autonomia. Questa procedura e disciplinata dall’articolo 37, comma 2-bis del D.Lgs. 241/1997.

      Il contribuente in questa situazione deve assicurarsi di:

      • Avere un conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate tramite i servizi telematici (IBAN).
      • Verificare che l’IBAN sia correttamente registrato nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate (servizio “Rimborsi fiscali”).
      • In mancanza di IBAN comunicato, l’Agenzia delle Entrate invia un vaglia postale all’indirizzo di residenza del contribuente.

      Tempistiche: i rimborsi diretti dell’Agenzia delle Entrate vengono elaborati generalmente entro il mese di dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione. Tuttavia, per crediti di importo significativo o in presenza di anomalie, i tempi possono estendersi fino al primo semestre dell’anno successivo.

      Se hai spese mediche detraibili o altre detrazioni rilevanti che generano un credito IRPEF consistente, e particolarmente importante comunicare tempestivamente l’IBAN all’Agenzia delle Entrate per velocizzare l’accredito.

      Rimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate: quando e come

      Anche per i contribuenti che hanno un sostituto d’imposta regolarmente attivo, esistono casi in cui il rimborso e erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate anziche attraverso il cedolino. Questo accade quando:

      • Il credito IRPEF e superiore a 4.000 euro e il sostituto ha effettuato i controlli richiesti per legge, decidendo di non anticipare il rimborso.
      • La dichiarazione e stata presentata con 730 precompilato modificato che presenta elementi che richiedono verifica da parte dell’Agenzia.
      • Il sostituto ha comunicato all’Agenzia delle Entrate di non poter effettuare il rimborso entro i termini previsti.

      In questi casi, l’Agenzia delle Entrate emette il rimborso entro 6 mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione o, se la dichiarazione e presentata entro tale termine, entro 6 mesi dalla data di presentazione stessa. Il rimborso e accreditato direttamente sul conto corrente del contribuente (se l’IBAN e registrato) o inviato tramite vaglia postale.

      Come comunicare l’IBAN all’Agenzia delle Entrate:

      • Accedendo all’area riservata del portale agenziaentrate.gov.it con SPID, CIE o CNS.
      • Tramite il servizio “Rimborsi fiscali” disponibile nell’area riservata.
      • Recandosi presso uno sportello CAF abilitato che puo effettuare la comunicazione in delega.

      Il Quadro F del Modello 730 contiene le informazioni sugli acconti gia versati e sui crediti residui: una lettura attenta di questo quadro ti permette di capire anticipatamente se il tuo credito supera le soglie che determinano l’intervento diretto dell’Agenzia delle Entrate.

      Soglie e importi minimi per il rimborso in busta paga

      Non tutti i crediti IRPEF vengono rimborsati secondo le stesse modalita. La normativa fiscale prevede alcune soglie minime e massime che determinano le modalita e le tempistiche di rimborso.

      Crediti fino a 4.000 euro

      Per i crediti IRPEF fino a 4.000 euro, il sostituto d’imposta e tenuto a rimborsare l’intera somma direttamente in busta paga (o nel rateo di pensione) secondo il calendario standard. Non sono previsti controlli aggiuntivi e il rimborso avviene automaticamente nel mese di conguaglio.

      Crediti superiori a 4.000 euro

      Per i crediti superiori a 4.000 euro, l’articolo 1, comma 586 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilita 2014) e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 14 maggio 2013 prevedono che il sostituto d’imposta possa sospendere l’erogazione del rimborso per effettuare le verifiche del caso. In questo scenario:

      • Il sostituto comunica la sospensione all’Agenzia delle Entrate entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
      • L’Agenzia delle Entrate effettua le verifiche e, se non emergono irregolarita, eroga direttamente il rimborso entro 6 mesi dalla comunicazione del sostituto.
      • In caso di verifiche piu approfondite, i tempi possono estendersi ulteriormente.

      Crediti di importo minimo (sotto i 12 euro)

      L’articolo 1, comma 1 del D.P.R. n. 542/1999 stabilisce che non si da luogo al rimborso di crediti d’imposta di importo inferiore a 12 euro. Questo importo costituisce la soglia minima sotto la quale il rimborso non viene effettuato ne dal sostituto ne dall’Agenzia delle Entrate. Il credito si azzera senza rimborso.

      Il rimborso non arriva: cosa fare

      Se il rimborso IRPEF non arriva entro i termini previsti, e necessario seguire una procedura precisa per sbloccare la situazione. Ecco le azioni consigliate in ordine cronologico:

      1. Verifica il cedolino paga o il rateo di pensione

      Il primo passo e controllare attentamente il proprio cedolino stipendio o il prospetto pensione del mese in cui il rimborso avrebbe dovuto essere accreditato. Il rimborso compare come voce specifica “Conguaglio fiscale a credito” o similare. In alcuni casi e gia stato erogato ma non immediatamente riconoscibile.

      2. Contatta il sostituto d’imposta

      Se il cedolino non riporta alcun conguaglio positivo, contatta l’ufficio paghe del tuo datore di lavoro o il patronato INPS (se sei pensionato). Chiedi conferma di aver ricevuto il risultato contabile del tuo 730 e di aver effettuato (o pianificato) il conguaglio.

      3. Contatta il CAF o il professionista che ha elaborato il 730

      Il CAF o il professionista abilitato che ha presentato il tuo 730 puo verificare la data di trasmissione telematica della dichiarazione e confermare che sia avvenuta correttamente. Puo anche verificare se il risultato contabile e stato correttamente trasmesso al sostituto d’imposta.

      4. Verifica il Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate

      Accedendo al Cassetto Fiscale sul portale agenziaentrate.gov.it con SPID, CIE o CNS, puoi visualizzare lo stato del tuo rimborso nella sezione “Rimborsi”. Il sistema mostra se il rimborso e stato emesso, la data prevista di accredito e l’eventuale stato di lavorazione.

      5. Presenta istanza di rimborso

      Se sono trascorsi tutti i termini previsti e il rimborso non e ancora arrivato, puoi presentare una istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate tramite:

      • Il modello telematico disponibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate.
      • Presentazione cartacea presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (quello della provincia di domicilio fiscale).
      • Tramite il proprio CAF con delega all’assistenza post-dichiarativa.

      Come verificare lo stato del rimborso

      L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti diversi strumenti per monitorare lo stato dei rimborsi fiscali in tempo reale. Ecco come utilizzarli:

      Area riservata portale Agenzia delle Entrate

      Accedendo con SPID, CIE o CNS al portale agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Rimborsi” trovi:

      • L’elenco di tutti i rimborsi richiesti o in elaborazione.
      • Lo stato attuale (in elaborazione, da pagare, pagato).
      • La data prevista o effettiva di accredito.
      • L’eventuale richiesta di integrazione documentale da parte dell’Agenzia.

      App IO e Fatture e Corrispettivi

      Tramite l’App IO (quella del Governo) e l’app Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, e possibile ricevere notifiche in tempo reale sullo stato del rimborso e sull’accredito bancario, previa registrazione e abbinamento del proprio IBAN.

      Numero verde Agenzia delle Entrate

      Il numero verde 800.909.696 dell’Agenzia delle Entrate (gratuito da rete fissa) e il 06 96668907 (da cellulare, a pagamento) permettono di parlare con un operatore che puo fornire informazioni sullo stato del proprio rimborso, previa identificazione con codice fiscale.

      Il servizio telefonico e attivo dal lunedi al venerdi, dalle 9:00 alle 17:00.

      Sportello CAF

      Il tuo CAF di riferimento puo effettuare verifiche nell’area riservata in tua delega e comunicarti lo stato del rimborso. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questo servizio di assistenza post-dichiarativa a tutti i propri assistiti che hanno presentato il 730 tramite il nostro sportello.

      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Riepilogo: il calendario completo caso per caso

      Riepiloghiamo in una tabella unica il calendario completo dei rimborsi IRPEF da 730/2026 per tutti i casi possibili, cosi da avere un riferimento chiaro e immediato:

      Tipologia contribuenteSostituto d’impostaData consegna 730Mese rimborso
      Lavoratore dipendenteDatore di lavoroEntro 15 giugno 2026Luglio 2026
      Lavoratore dipendenteDatore di lavoro16 giugno – 23 luglio 2026Agosto/Settembre 2026
      Lavoratore dipendenteDatore di lavoro24 luglio – 15 settembre 2026Settembre 2026
      Lavoratore dipendenteDatore di lavoro16 settembre – 15 ottobre 2026Ottobre 2026
      Lavoratore dipendenteDatore di lavoro16 ottobre – 30 novembre 2026Novembre/Dicembre 2026
      PensionatoINPS/Ente prev.Entro 15 giugno 2026Agosto 2026
      PensionatoINPS/Ente prev.16 giugno – 23 luglio 2026Settembre 2026
      PensionatoINPS/Ente prev.24 luglio – 30 novembre 2026Ottobre/Dicembre 2026
      Senza sostituto / sostituto non attivoAgenzia delle EntrateQualsiasi dataEntro dicembre 2026
      Credito > 4.000 euro (qualsiasi)AE (dopo verifica)Qualsiasi dataEntro 6 mesi dalla sospensione

      Presentare il Modello 730/2026 il prima possibile, possibilmente entro il 15 giugno, garantisce di ricevere il rimborso nel mese di luglio (per i dipendenti) o agosto (per i pensionati), evitando attese prolungate. Un CAF qualificato come il CAF Centro Fiscale di Udine puo aiutarti a ottimizzare la dichiarazione e a raccogliere tutta la documentazione necessaria per massimizzare le detrazioni e velocizzare i tempi di rimborso.

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      Domande Frequenti sui Rimborsi IRPEF dal 730/2026

      Quando arriva il rimborso IRPEF per un lavoratore dipendente che consegna il 730 entro giugno?

      Un lavoratore dipendente che consegna la documentazione al CAF entro il 15 giugno 2026 riceve il rimborso IRPEF gia nel cedolino paga di luglio 2026. E il caso piu veloce e si ottiene presentando la dichiarazione il prima possibile.

      I pensionati ricevono il rimborso 730 nello stesso mese dei lavoratori?

      No, i pensionati ricevono il rimborso con uno slittamento di un mese rispetto ai dipendenti. Se un dipendente riceve il conguaglio a luglio, il pensionato lo riceve ad agosto. Questo e dovuto ai tempi tecnici di elaborazione dell’INPS o dell’ente previdenziale sostituto.

      Cosa succede se il rimborso supera 4.000 euro?

      Se il credito IRPEF supera i 4.000 euro, il sostituto d’imposta puo sospendere il rimborso e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima effettua le verifiche necessarie e, se non emergono irregolarita, eroga direttamente il rimborso entro 6 mesi dalla comunicazione del sostituto. Il rimborso arriva quindi sul conto corrente comunicato all’Agenzia.

      Ho perso il lavoro dopo aver presentato il 730: come ricevo il rimborso?

      Se al momento del conguaglio non hai piu un sostituto d’imposta attivo, il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul tuo conto corrente. Devi assicurarti di aver comunicato il tuo IBAN all’Agenzia tramite il portale agenziaentrate.gov.it oppure tramite il CAF. Il rimborso arriva generalmente entro dicembre dell’anno di presentazione.

      Come posso verificare se l’Agenzia delle Entrate ha gia emesso il mio rimborso?

      Puoi verificare lo stato del rimborso accedendo all’area riservata del portale agenziaentrate.gov.it con SPID, CIE o CNS, nella sezione Rimborsi. In alternativa, puoi chiamare il numero verde 800.909.696 (gratuito da rete fissa) oppure rivolgerti al CAF che ha elaborato il tuo 730, che puo effettuare la verifica in tua delega.


      Hai bisogno di aiuto con il Modello 730/2026?

      Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in tutte le fasi della dichiarazione dei redditi: dalla raccolta documenti alla trasmissione telematica, fino alla verifica dei rimborsi IRPEF.

      I nostri servizi per il Modello 730/2026:

      • Elaborazione dichiarazione dei redditi con verifica di tutte le detrazioni spettanti
      • Assistenza per contribuenti senza sostituto e comunicazione IBAN ad Agenzia delle Entrate
      • Verifica stato rimborsi e assistenza post-dichiarativa
      • Dichiarazione congiunta per coppie e conviventi
      • Gestione spese detraibili: mediche, universitarie, ristrutturazioni, mutui

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        Alexandra Bala
        04/09/2026
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        ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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        paolino servidio
        03/09/2026
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        Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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        Lady
        01/09/2026
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        Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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        Giulia Guida
        25/08/2026
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        Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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        Paola Zilli
        07/08/2026
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        Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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        Jacqueline B.
        06/08/2026
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        Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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        Maura Masutto
        06/08/2026
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        Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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        Issam Elhefnawi
        31/07/2026
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        Molto gentile
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        Sibongile Moyana
        30/07/2026
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        Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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        Sabrina Cirina
        23/07/2026
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        Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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        Maggio 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-07 13:00:442026-05-31 14:12:41Rimborsi IRPEF da Modello 730/2026: il calendario dei pagamenti, caso per caso
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        Spese Scolastiche e Universitarie 730 2026: Guida Completa alle Detrazioni

        Dichiarazione dei redditi 730

        La dichiarazione dei redditi 730 del 2026 offre importanti opportunità di risparmio fiscale per le famiglie con figli che studiano. Le spese scolastiche e universitarie sostenute nel 2025 possono essere portate in detrazione al 19%, permettendo di recuperare una parte significativa dei costi affrontati per l’istruzione.Comprendere quali spese scolastiche e universitarie sono detraibili nel 730 2026, quali sono i limiti di spesa per ciascuna tipologia, cosa si può detrarre per asilo nido, scuola dell’infanzia, primaria, secondaria e università, e come funziona la detrazione per l’affitto degli studenti fuori sede è fondamentale per massimizzare il risparmio fiscale.In questa guida completa alle spese scolastiche e universitarie detraibili nel 730 2026, analizziamo in dettaglio tutte le tipologie di spese per l’istruzione che danno diritto alla detrazione, i limiti di importo previsti, le modalità di pagamento tracciabile richieste, i documenti necessari da conservare e presentare al CAF. Include inoltre esempi pratici di calcolo e risposte alle domande più frequenti sui bonus e le agevolazioni per le famiglie.

        Indice dei contenuti

        1. Detrazione Spese Scolastiche 2026: Come Funziona
        2. Spese Asilo Nido Detraibili 730 2026
        3. Spese Scuola Materna, Elementare, Media e Superiore: Limiti 2026
        4. Mensa Scolastica: Detraibile nel 730 2026?
        5. Spese Universitarie Detraibili: Limiti 2026 per Statali e Private
        6. Affitto Studenti Fuori Sede: Detrazione 730 2026
        7. Gite Scolastiche, Libri e Trasporto: Cosa è Detraibile
        8. Corsi Post-Laurea, Master e Dottorati: Detrazione 730
        9. Documenti Necessari per Detrarre le Spese Scolastiche
        10. Esempi di Calcolo Detrazione Spese Scolastiche e Universitarie
        11. Domande Frequenti (FAQ) su Spese Scolastiche e Universitarie

        Detrazione Spese Scolastiche 2026: Come Funziona

        La detrazione per le spese scolastiche nel 730 2026 consente di recuperare il 19% delle spese sostenute nel 2025 per la frequenza di scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, sia pubbliche che private paritarie.

        La normativa fiscale prevede un limite massimo di spesa detraibile che varia in base al tipo di istituto. Per il 730 del 2026, riferito alle spese sostenute nel 2025, il limite di detrazione per le spese di istruzione è fissato a 800 euro per studente. Questo significa che la detrazione massima ottenibile è di 152 euro per figlio (19% di 800 euro).

        La detrazione del 19% si applica alle seguenti tipologie di spese scolastiche:

        • Tasse di iscrizione e frequenza – rette per la frequenza scolastica presso istituti pubblici e privati paritari
        • Contributi volontari – erogazioni liberali richieste dall’istituto per l’ampliamento dell’offerta formativa
        • Mensa scolastica – servizio di refezione fornito dalla scuola o da soggetti terzi convenzionati
        • Servizi scolastici integrativi – pre-scuola, post-scuola, assistenza al pasto
        • Gite scolastiche – viaggi di istruzione organizzati dalla scuola nell’ambito dell’offerta formativa
        • Assicurazione scolastica – polizze obbligatorie richieste dall’istituto

        È importante sottolineare che la detrazione spetta per ogni figlio: se una famiglia ha tre figli che frequentano la scuola, potrà detrarre fino a 800 euro per ciascun figlio, per un massimo totale di 2.400 euro di spesa, ottenendo una detrazione complessiva di 456 euro.

        Per approfondire tutte le agevolazioni fiscali previste nella dichiarazione dei redditi, consulta la nostra guida completa alla [dichiarazione 730 2026](https://centrofiscale.com/dichiarazione-730-2026-guida-completa/).

        Spese Asilo Nido Detraibili 730 2026

        Le spese per l’asilo nido hanno una disciplina specifica e separata rispetto alle altre spese scolastiche. La detrazione per l’asilo nido nel 730 2026 consente di recuperare il 19% delle rette pagate nel 2025, con un limite massimo di 632 euro per bambino.

        Questo significa che per ciascun figlio che frequenta l’asilo nido, pubblico o privato, è possibile detrarre fino a 120,08 euro (19% di 632 euro). Il limite di 632 euro è annuale per bambino e vale indipendentemente dal fatto che il nido sia pubblico, privato o convenzionato.

        Rientrano nella detrazione per l’asilo nido le seguenti spese sostenute per bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni:

        • Rette mensili di frequenza all’asilo nido pubblico o privato autorizzato
        • Iscrizione annuale presso la struttura
        • Servizi di refezione inclusi nella retta o fatturati separatamente
        • Servizi aggiuntivi come prolungamento orario, se compresi nella convenzione

        Non sono invece detraibili le spese per:

        • Materiale didattico o di consumo (pannolini, salviette, creme)
        • Pasti extra non inclusi nella retta ordinaria
        • Servizi di trasporto privato verso l’asilo

        La detrazione per l’asilo nido è alternativa al bonus asilo nido INPS erogato direttamente alle famiglie con ISEE basso. Chi ha già ricevuto il contributo INPS per l’anno 2025 non potrà detrarre le stesse spese nel 730 del 2026, per evitare doppio beneficio. Tuttavia, se l’importo delle rette sostenute supera il bonus INPS ricevuto, la parte eccedente può essere portata in detrazione nel limite dei 632 euro.

        Esempio pratico: una famiglia ha pagato 2.500 euro di rette per l’asilo nido nel 2025 e ha ricevuto 1.500 euro di bonus INPS. Può detrarre la differenza (1.000 euro) fino al limite di 632 euro, ottenendo una detrazione di 120 euro.

        Spese Scuola Materna, Elementare, Media e Superiore: Limiti 2026

        Per le spese scolastiche relative a scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, il 730 del 2026 prevede un limite massimo di detrazione di 800 euro per studente, applicabile alle spese sostenute nel 2025 per la frequenza di:

        • Scuola dell’infanzia (ex scuola materna) – dai 3 ai 6 anni
        • Scuola primaria (scuola elementare) – dai 6 agli 11 anni
        • Scuola secondaria di primo grado (scuola media) – dagli 11 ai 14 anni
        • Scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) – dai 14 ai 19 anni

        Il limite di 800 euro per studente si applica cumulativamente a tutte le spese sostenute per ciascun figlio nell’anno 2025. Ad esempio, se una famiglia ha speso 600 euro per la retta scolastica e 300 euro per la mensa, potrà detrarre solo 800 euro, non l’intero importo di 900 euro.

        Le scuole ammesse alla detrazione sono:

        • Scuole statali – istituti pubblici del sistema nazionale di istruzione
        • Scuole paritarie private – istituti riconosciuti dal MIUR e inseriti nell’elenco delle scuole paritarie
        • Scuole paritarie comunali – istituti gestiti da enti locali ma con riconoscimento paritario

        Non sono ammesse alla detrazione le spese per:

        • Scuole private non paritarie – istituti senza riconoscimento ministeriale
        • Corsi di formazione privati – corsi extrascolastici di lingue, musica, sport non organizzati dalla scuola
        • Ripetizioni private – lezioni individuali con insegnanti esterni

        Le spese ammesse in detrazione all’interno del limite di 800 euro per studente includono:

        • Tasse di iscrizione e frequenza – contributo obbligatorio richiesto dall’istituto per l’anno scolastico
        • Contributi volontari finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa – solo se deliberati dagli organi scolastici e tracciabili
        • Mensa scolastica – servizio di refezione obbligatorio o facoltativo organizzato dalla scuola
        • Servizi di pre-scuola e post-scuola – assistenza prima e dopo l’orario curriculare
        • Gite scolastiche e viaggi di istruzione – purché organizzati dalla scuola nell’ambito del POF (Piano Offerta Formativa)
        • Assicurazione scolastica – polizza obbligatoria richiesta per la frequenza

        È fondamentale che le modalità di pagamento siano tracciabili: bonifico bancario, carta di credito o debito, assegno bancario intestato alla scuola. I pagamenti in contante non sono detraibili se superano i limiti di legge per la tracciabilità.

        Mensa Scolastica: Detraibile nel 730 2026?

        La mensa scolastica è detraibile nel 730 2026, ma con alcune precisazioni importanti. Il servizio di refezione scolastica rientra tra le spese scolastiche detraibili al 19% all’interno del limite complessivo di 800 euro per studente.

        La detrazione per la mensa scolastica spetta per:

        • Mensa fornita direttamente dalla scuola – servizio gestito internamente dall’istituto scolastico
        • Mensa fornita da soggetti terzi convenzionati – servizi di catering esterni appaltati dalla scuola o dal Comune
        • Buoni pasto – ticket mensa acquistati dalle famiglie per il servizio di refezione scolastica

        La detrazione spetta anche quando il servizio di mensa è pagato al Comune o a società esterne, purché il servizio sia organizzato nell’ambito dell’attività scolastica e sia documentato con fattura, ricevuta fiscale o attestazione dell’ente erogatore.

        È importante conservare la documentazione che attesti:

        • Numero pasti fruiti dal figlio nell’anno 2025
        • Importo pagato per ciascun pasto o per il servizio nel periodo
        • Attestazione della scuola o del Comune che certifichi l’avvenuto pagamento del servizio mensa

        In molti casi, le famiglie pagano la mensa tramite:

        • Bollettino postale intestato al Comune o alla scuola
        • Bonifico bancario sul conto corrente dell’istituto o dell’ente fornitore
        • Addebito su conto corrente (SDD) – domiciliazione bancaria automatica
        • Carta prepagata mensa – ricariche tracciabili su carta dedicata al servizio

        Tutte queste modalità sono valide, purché tracciabili. Il pagamento in contanti non è ammesso per importi superiori ai limiti di legge.

        Esempio pratico: una famiglia ha pagato 50 euro al mese per 10 mesi di mensa scolastica nel 2025, per un totale di 500 euro. Ha inoltre speso 300 euro di retta scolastica. Il totale di 800 euro rientra nel limite detraibile, quindi la detrazione sarà di 152 euro (19% di 800 euro).

        Spese Universitarie Detraibili: Limiti 2026 per Statali e Private

        Le spese universitarie sostenute nel 2025 per la frequenza di corsi di laurea, laurea magistrale, master universitari e dottorati di ricerca sono detraibili nel 730 del 2026 con un meccanismo specifico che differenzia tra università statali e università private.

        Per le università statali, non esiste un limite massimo di detrazione: è possibile detrarre il 19% dell’intero importo delle tasse universitarie pagate, comprensive di:

        • Tassa di iscrizione annuale
        • Contributi universitari obbligatori (contributo onnicomprensivo annuale)
        • Tasse per esami di profitto
        • Tassa di laurea o di esame finale
        • Soprattasse per ritardato pagamento (se dovute)

        Per le università private, telematiche e non statali, invece, il limite di detrazione è stabilito annualmente con un Decreto del MIUR che fissa importi massimi detraibili per area geografica e per area disciplinare (facoltà).

        I limiti per il 2025 (detraibili nel 730 del 2026) sono i seguenti:

        Area Medica • Nord Italia: 3.900 euro • Centro Italia: 3.100 euro • Sud e Isole: 2.900 euro

        Area Scientifico-Tecnologica (Ingegneria, Architettura, Scienze) • Nord Italia: 3.700 euro • Centro Italia: 2.900 euro • Sud e Isole: 2.400 euro

        Area Umanistico-Sociale (Giurisprudenza, Economia, Lettere, Scienze Politiche) • Nord Italia: 3.500 euro • Centro Italia: 2.800 euro • Sud e Isole: 2.300 euro

        Area Sanitaria (Professioni sanitarie, Fisioterapia, Infermieristica) • Nord Italia: 3.200 euro • Centro Italia: 2.600 euro • Sud e Isole: 2.100 euro

        L’area geografica è determinata dalla sede dell’università, non dalla residenza dello studente. Se uno studente del Sud frequenta un’università privata a Milano, dovrà applicare i limiti del Nord Italia.

        Le spese universitarie detraibili includono:

        • Tasse di iscrizione e frequenza ai corsi di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico
        • Contributi per esami e prove di accertamento
        • Tasse per master universitari di I e II livello organizzati dall’ateneo
        • Tasse per corsi di dottorato di ricerca
        • Tasse per corsi di specializzazione post-laurea abilitanti (medicina, psicoterapia)
        • Test di ammissione ai corsi a numero chiuso

        Non sono invece detraibili:

        • Contributi per alloggio in residenze universitarie (trattati separatamente come affitto studenti fuori sede)
        • Mensa universitaria e servizi ristorazione
        • Trasporti e abbonamenti mezzi pubblici
        • Materiale didattico (libri, dispense, attrezzature)
        • Corsi di formazione post-laurea privati non organizzati dall’università

        Esempio pratico: uno studente di Ingegneria (area scientifico-tecnologica) frequenta un’università privata a Roma (Centro Italia) e ha pagato 4.500 euro di tasse nel 2025. Potrà detrarre solo 2.900 euro (limite Centro per area scientifica), ottenendo una detrazione di 551 euro (19% di 2.900).

        Affitto Studenti Fuori Sede: Detrazione 730 2026

        Gli studenti universitari fuori sede che risiedono in un Comune diverso da quello di residenza della famiglia per motivi di studio possono beneficiare della detrazione del 19% sui canoni di affitto pagati nel 2025, da indicare nel 730 del 2026.

        La detrazione per l’affitto degli studenti universitari fuori sede prevede un limite massimo di 2.633 euro di spesa detraibile, che corrisponde a una detrazione massima di 500,27 euro all’anno.

        Requisiti per la detrazione affitto studenti fuori sede:

        • Lo studente deve essere iscritto a un corso di laurea presso un’università statale o non statale
        • L’università deve essere situata in un Comune diverso da quello di residenza dello studente
        • La distanza tra il Comune di residenza e quello dell’università deve essere almeno 100 km, oppure il Comune universitario deve essere in una Provincia diversa (anche se distante meno di 100 km)
        • Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate
        • Lo studente deve essere fiscalmente a carico del genitore che dichiara la spesa (reddito dello studente inferiore a 4.000 euro, o 2.840,51 euro se maggiorenne)

        Le tipologie di contratto ammesse alla detrazione sono:

        • Contratto di locazione – affitto di un appartamento intero o di una stanza presso privati
        • Contratto di ospitalità – alloggio presso residenze universitarie, collegi, pensionati gestiti da enti pubblici o privati
        • Contratto di assegnazione in godimento – alloggi in housing studentesco convenzionato
        • Atti di assegnazione in godimento stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari

        La detrazione del 19% si applica sui seguenti importi:

        • Canone mensile di affitto pagato per i mesi di effettiva locazione nel 2025
        • Spese di registrazione del contratto (imposta di registro, marca da bollo)
        • Caparra confirmatoria versata al momento della stipula (solo se trattenuta dal locatore a copertura dei canoni)

        Non sono invece detraibili:

        • Spese condominiali – riscaldamento, acqua, amministrazione stabile
        • Utenze – luce, gas, internet, telefono
        • Spese di intermediazione – commissioni agenzia immobiliare per la ricerca dell’alloggio
        • Deposito cauzionale – se restituito al termine del contratto

        È importante che il contratto di affitto sia intestato allo studente o al genitore che dichiara la spesa. Se intestato al genitore, la detrazione spetta comunque se lo studente è a carico. Se lo studente è fiscalmente autonomo, la detrazione spetterà a lui nella propria dichiarazione dei redditi.

        Esempio pratico: uno studente di Udine si iscrive all’Università di Bologna (oltre 100 km di distanza) e affitta una stanza per 400 euro al mese. Nel 2025 paga 10 mesi di affitto, per un totale di 4.000 euro. Potrà detrarre solo il limite di 2.633 euro, ottenendo una detrazione di 500 euro. Lo studente deve essere fiscalmente a carico dei genitori.

        Documenti necessari per la detrazione:

        • Contratto di locazione registrato – copia con timbro dell’Agenzia delle Entrate
        • Ricevute di pagamento – bonifico bancario con causale specifica o ricevute di affitto
        • Certificato di iscrizione universitaria – attestato rilasciato dall’ateneo per l’anno accademico 2024/2025
        • Attestazione di residenza – per dimostrare la distanza tra Comune di residenza e Comune universitario

        Gite Scolastiche, Libri e Trasporto: Cosa è Detraibile

        Quando si parla di spese scolastiche detraibili, molte famiglie si chiedono se sia possibile portare in detrazione anche gite scolastiche, libri di testo e trasporto. La normativa fiscale prevede regole specifiche per ciascuna di queste voci.

        Gite scolastiche e viaggi di istruzione: detraibili

        Le spese per gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola sono detraibili al 19% nel limite complessivo di 800 euro per studente. Rientrano in questa categoria:

        • Viaggi di istruzione – visite didattiche plurigiornaliere organizzate dalla scuola
        • Uscite didattiche – visite giornaliere a musei, mostre, siti culturali
        • Settimane bianche o verdi – soggiorni organizzati dall’istituto con finalità formativa
        • Scambi culturali – programmi di studio all’estero nell’ambito del POF (Piano Offerta Formativa)

        È fondamentale che l’organizzazione sia a cura della scuola e che il viaggio sia inserito nel programma formativo. Le gite private organizzate autonomamente dalla famiglia, anche se legate a motivi didattici, non sono detraibili.

        Il pagamento deve essere effettuato direttamente alla scuola o all’agenzia di viaggi convenzionata dall’istituto, con modalità tracciabili (bonifico, carta, assegno). La ricevuta deve indicare chiaramente che si tratta di “viaggio di istruzione” e il nome dello studente partecipante.

        Libri scolastici: non detraibili

        Purtroppo, le spese per l’acquisto di libri di testo non sono detraibili nel 730. Questo vale sia per i libri obbligatori previsti dal programma ministeriale, sia per i testi consigliati dagli insegnanti. Non importa se i libri sono acquistati nuovi, usati o in formato digitale: nessuna di queste spese può essere portata in detrazione fiscale.

        Esistono tuttavia agevolazioni alternative per i libri scolastici:

        • Contributi comunali – alcuni Comuni erogano buoni libro o rimborsi parziali per famiglie con ISEE basso
        • Comodato d’uso gratuito – molte scuole offrono libri in prestito agli studenti meno abbienti
        • Borse di studio regionali – alcune Regioni prevedono contributi che includono anche i libri di testo

        Queste agevolazioni non sono automatiche e vanno richieste presentando domanda agli enti competenti entro le scadenze stabilite. Il CAF Centro Fiscale di Udine può assisterti nella verifica dei requisiti e nella presentazione delle domande per i contributi comunali o regionali.

        Trasporto scolastico: non detraibile

        Anche le spese per il trasporto scolastico (scuolabus, abbonamenti autobus urbani o extraurbani per recarsi a scuola) non sono detraibili nel 730. Questo vale sia per il trasporto pubblico che per eventuali servizi di scuolabus privati organizzati dalla scuola o dal Comune.

        L’unica eccezione riguarda i servizi di trasporto organizzati direttamente dalla scuola e fatturati come parte integrante dell’offerta formativa: in questo caso, se il servizio è incluso nella retta scolastica o nei contributi volontari deliberati dagli organi scolastici, potrebbe rientrare nel limite degli 800 euro detraibili. Tuttavia, questa situazione è piuttosto rara e va verificata caso per caso con la documentazione fornita dall’istituto.

        In sintesi:

        • ✅ Detraibili: gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola (nel limite 800 euro)
        • ❌ Non detraibili: libri di testo, materiale didattico, zaini, cancelleria
        • ❌ Non detraibili: trasporto pubblico, abbonamenti bus, scuolabus (salvo casi eccezionali)

        Corsi Post-Laurea, Master e Dottorati: Detrazione 730

        Le spese per corsi di formazione post-laurea hanno una disciplina specifica all’interno del 730 del 2026. È importante distinguere tra i corsi organizzati direttamente dalle università (master universitari, dottorati, scuole di specializzazione) e i corsi di formazione professionale privati.

        Master universitari: detraibili al 19%

        I master universitari di I e II livello organizzati dalle università, sia statali che private, sono detraibili al 19% con gli stessi limiti previsti per le spese universitarie ordinarie:

        • Master presso università statali: detrazione del 19% sull’intero importo delle tasse pagate, senza limite massimo
        • Master presso università private: detrazione del 19% fino ai limiti stabiliti per area geografica e area disciplinare (gli stessi delle lauree)

        Ad esempio, un master in Management presso un’università privata del Nord Italia rientra nell’area umanistico-sociale con limite di 3.500 euro detraibili.

        Le spese detraibili includono:

        • Tassa di iscrizione al master universitario
        • Retta annuale o contributo unico per la frequenza
        • Esami di profitto e prova finale
        • Tassa di conseguimento del titolo

        Non sono invece detraibili:

        • Spese di vitto e alloggio durante il corso (salvo detrazione affitto studenti fuori sede se applicabile)
        • Materiale didattico e dispense fornite a pagamento
        • Viaggi e trasferte per seguire le lezioni

        Dottorati di ricerca: detraibili al 19%

        I corsi di dottorato di ricerca presso università italiane o estere sono detraibili al 19% senza limiti di importo, anche se organizzati da università private. Questo vale per:

        • Dottorati senza borsa di studio – tasse interamente a carico dello studente
        • Dottorati con borsa parziale – se le tasse superano l’importo della borsa
        • Dottorati presso università estere – purché il titolo sia riconosciuto in Italia

        Se il dottorando riceve una borsa di studio completa che copre tutte le tasse, non ci saranno spese da detrarre (ma la borsa stessa potrebbe essere esente da tassazione entro certi limiti).

        Scuole di specializzazione post-laurea: detraibili

        Le scuole di specializzazione necessarie per l’abilitazione professionale sono detraibili al 19%. Rientrano in questa categoria:

        • Scuole di specializzazione in medicina – scuole di specializzazione medica e chirurgica
        • Scuole di psicoterapia – corsi quadriennali di specializzazione post-laurea per psicologi
        • Scuole di specializzazione forense – per l’abilitazione alla professione di avvocato (dove previste)
        • Corsi di specializzazione per l’insegnamento – TFA (Tirocinio Formativo Attivo) per docenti

        Anche in questo caso, si applicano i limiti per università statali (senza tetto) o private (con limiti per area disciplinare).

        Corsi di formazione professionale privati: non detraibili

        Purtroppo, i corsi di formazione professionale organizzati da enti privati (non universitari) non sono detraibili nel 730, anche se rilasciano certificazioni riconosciute. Non sono quindi detraibili:

        • Corsi di alta formazione – business school, corsi executive privati
        • Corsi di lingua – scuole di lingue private, anche se certificati
        • Corsi di informatica – certificazioni IT, coding bootcamp
        • Corsi professionali – corsi per parrucchieri, estetisti, cuochi, etc.
        • Corsi di aggiornamento professionale – anche se obbligatori per l’esercizio della professione

        L’unica eccezione riguarda i corsi di formazione obbligatoria per legge: se un professionista è obbligato per legge a frequentare corsi di aggiornamento per mantenere l’abilitazione, tali spese potrebbero essere deducibili come spese professionali (non detraibili, ma deducibili dal reddito d’impresa o professionale). Questa opzione vale solo per i titolari di partita IVA, non per i lavoratori dipendenti.

        Esempio pratico: un medico specializzando paga 3.000 euro all’anno per la scuola di specializzazione presso l’Università di Padova (statale). Può detrarre il 19% di 3.000 euro, ottenendo 570 euro di detrazione. Se invece frequentasse un master executive privato in Healthcare Management da 8.000 euro, questa spesa non sarebbe detraibile.

        Documenti Necessari per Detrarre le Spese Scolastiche

        Per detrarre le spese scolastiche e universitarie nel 730 2026, è fondamentale conservare tutta la documentazione fiscale relativa alle spese sostenute nel 2025. L’Agenzia delle Entrate può richiedere i documenti giustificativi in sede di controllo, anche a distanza di anni.

        Documenti obbligatori per le spese scolastiche:

        • Ricevuta di pagamento – quietanza rilasciata dalla scuola o dall’ente erogatore del servizio, con timbro e firma
        • Fattura – documento fiscale emesso dalla scuola o dal fornitore del servizio (mensa, gite)
        • Attestazione della scuola – certificato che specifica l’importo pagato, il servizio fornito, il nome dello studente
        • Bonifico bancario – estratto conto che attesta il pagamento con causale specifica (es. “retta scolastica a.s. 2024/2025 – nome studente”)
        • Ricevuta carta di credito/debito – scontrino POS o estratto conto carta con evidenza del pagamento
        • Bollettino postale – copia del bollettino pagato per tasse, mensa, contributi

        Ogni documento deve riportare:

        • Nome e cognome dello studente per cui la spesa è sostenuta
        • Anno scolastico di riferimento (a.s. 2024/2025 per le spese 2025)
        • Tipologia di spesa – specificare se si tratta di retta, mensa, gita, assicurazione
        • Importo pagato
        • Data del pagamento
        • Codice fiscale della scuola o dell’ente che ha emesso la ricevuta

        Se la scuola non emette ricevute dettagliate, è possibile richiedere una certificazione annuale che riepiloghi tutte le spese sostenute nell’anno. Molti istituti forniscono questo documento automaticamente a fine anno scolastico, da utilizzare per la dichiarazione dei redditi.

        Documenti obbligatori per le spese universitarie:

        • Ricevuta di pagamento MAV – bollettino MAV pagato per le tasse universitarie
        • Quietanza università – certificato rilasciato dalla segreteria studenti con riepilogo tasse pagate
        • Attestazione ISEE universitario – se richiesto dall’ateneo per determinare l’importo delle tasse
        • Certificato di iscrizione – documento che attesta l’iscrizione all’anno accademico 2024/2025

        Documenti obbligatori per l’affitto studenti fuori sede:

        • Contratto di locazione registrato – copia con timbro dell’Agenzia delle Entrate o codice di registrazione telematica
        • Ricevuta di registrazione del contratto – attestazione del pagamento dell’imposta di registro
        • Ricevute canoni di affitto – bonifici mensili con causale “canone locazione mese X/2025” e estremi del contratto
        • Certificato di iscrizione universitaria – con indicazione della sede dell’ateneo
        • Certificato di residenza – per dimostrare la distanza tra residenza e università

        Documenti per l’asilo nido:

        • Ricevute rette asilo nido – documenti mensili o trimestrali rilasciati dall’asilo
        • Fatture – se l’asilo nido è privato e emette fattura
        • Attestazione pagamento – certificato annuale rilasciato dall’asilo con riepilogo rette pagate
        • Dichiarazione mancata percezione bonus INPS – se si dichiara di non aver ricevuto il bonus asilo nido

        Modalità di pagamento tracciabili obbligatorie:

        Dal 1° gennaio 2020, per poter detrarre le spese è obbligatorio utilizzare modalità di pagamento tracciabili. Sono ammesse:

        • Bonifico bancario o postale – con causale che specifica la natura della spesa
        • Carta di credito, debito o prepagata – qualsiasi circuito (Visa, Mastercard, ecc.)
        • Assegno bancario o circolare – intestato alla scuola o all’ente
        • Bollettino postale – pagamento tramite conto corrente postale
        • PagoPA – sistema di pagamento elettronico per PA e scuole pubbliche
        • Addebito diretto (SDD) – domiciliazione bancaria

        Non sono ammessi:

        • Pagamenti in contanti – neanche se accompagnati da ricevuta
        • Vaglia postale
        • Assegni non bancari

        L’unica eccezione per il contante riguarda le spese di importo unitario inferiore a determinate soglie, ma è consigliabile sempre pagare con modalità tracciabili per evitare contestazioni.

        Conservazione dei documenti:

        Tutti i documenti giustificativi devono essere conservati per almeno 5 anni dalla data di presentazione del 730. L’Agenzia delle Entrate può richiedere la documentazione in sede di controllo anche diversi anni dopo.

        Il CAF Centro Fiscale di Udine non trattiene i documenti originali: ti vengono restituiti dopo la verifica, con l’obbligo di conservarli da parte tua. Ti consigliamo di fare anche copie digitali (scansioni o foto) da archiviare come backup.

        Esempi di Calcolo Detrazione Spese Scolastiche e Universitarie

        Per comprendere meglio come funziona la detrazione delle spese scolastiche e universitarie nel 730 2026, vediamo alcuni esempi pratici di calcolo con situazioni familiari comuni.

        Esempio 1: Famiglia con un figlio alla scuola elementare

        La famiglia Rossi ha un figlio di 8 anni che frequenta la scuola primaria. Nel 2025 hanno sostenuto:

        • Retta scolastica: 600 euro
        • Mensa scolastica: 450 euro (50 euro/mese per 9 mesi)
        • Gita scolastica: 80 euro
        • Assicurazione: 20 euro

        Totale spese: 1.150 euro

        Spese detraibili: 800 euro (limite massimo per studente)

        Detrazione ottenuta: 800 euro × 19% = 152 euro

        La famiglia Rossi recupera 152 euro nella dichiarazione dei redditi del 2026.

        Esempio 2: Famiglia con due figli (materna e superiori)

        La famiglia Bianchi ha due figli:

        • Figlia di 4 anni (scuola materna): retta 700 euro, mensa 300 euro = totale 1.000 euro → detraibili 800 euro
        • Figlio di 16 anni (liceo): retta 500 euro, gita 150 euro, mensa 200 euro = totale 850 euro → detraibili 800 euro

        Spese detraibili totali: 800 + 800 = 1.600 euro

        Detrazione totale: 1.600 euro × 19% = 304 euro

        Ogni figlio ha un limite separato di 800 euro, quindi la famiglia può detrarre fino a 304 euro complessivi.

        Esempio 3: Famiglia con figlio all’asilo nido

        La famiglia Verdi ha un bambino di 2 anni all’asilo nido. Nel 2025 hanno pagato:

        • Rette asilo nido: 2.400 euro (200 euro/mese per 12 mesi)
        • Bonus INPS asilo nido ricevuto: 1.500 euro

        Spese nette sostenute: 2.400 – 1.500 = 900 euro

        Spese detraibili: 632 euro (limite massimo asilo nido)

        Detrazione ottenuta: 632 euro × 19% = 120 euro

        La famiglia può detrarre solo la parte eccedente il bonus INPS, fino al limite di 632 euro.

        Esempio 4: Studente universitario fuori sede (università statale)

        Marco, studente di Ingegneria a Bologna (università statale), è fiscalmente a carico dei genitori residenti a Udine (oltre 100 km). Nel 2025:

        • Tasse universitarie: 1.800 euro
        • Affitto stanza: 400 euro/mese × 10 mesi = 4.000 euro

        Detrazione tasse universitarie: 1.800 euro × 19% = 342 euro (università statale, no limiti)

        Detrazione affitto: 2.633 euro (limite max) × 19% = 500 euro

        Detrazione totale: 342 + 500 = 842 euro

        I genitori di Marco ottengono un rimborso fiscale complessivo di 842 euro.

        Esempio 5: Studente università privata (area medica, Nord Italia)

        Giulia frequenta Medicina presso un’università privata a Milano. Nel 2025:

        • Tasse università privata: 12.000 euro
        • Limite detraibile area medica Nord: 3.900 euro

        Detrazione ottenuta: 3.900 euro × 19% = 741 euro

        Anche se Giulia ha pagato 12.000 euro, può detrarre solo il limite di 3.900 euro previsto per la sua area disciplinare e geografica.

        Esempio 6: Famiglia con tre figli (asilo, elementare, università)

        La famiglia Neri ha tre figli:

        • Figlio 1 (asilo nido): rette 1.800 euro → detraibili 632 euro → detrazione 120 euro
        • Figlia 2 (scuola primaria): retta 600 euro, mensa 400 euro = 1.000 euro → detraibili 800 euro → detrazione 152 euro
        • Figlio 3 (università statale): tasse 1.500 euro → detraibili 1.500 euro → detrazione 285 euro

        Detrazione totale famiglia: 120 + 152 + 285 = 557 euro

        La famiglia Neri recupera complessivamente 557 euro grazie alle detrazioni per spese di istruzione dei tre figli.

        Nota importante: le detrazioni riducono l’imposta IRPEF dovuta o aumentano il rimborso. Se l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni spettanti, il contribuente riceve la differenza come rimborso (nei limiti delle ritenute già pagate). Per approfondire il meccanismo di calcolo delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi, consulta la guida completa alla [dichiarazione 730 2026](https://centrofiscale.com/dichiarazione-730-2026-guida-completa/).

        📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

        Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

        Domande Frequenti (FAQ) su Spese Scolastiche e Universitarie

        Domande Frequenti (FAQ) su Spese Scolastiche e Universitarie

        Posso detrarre le spese scolastiche se mio figlio frequenta una scuola privata non paritaria?

        No, le spese per scuole private non paritarie (prive di riconoscimento ministeriale) non sono detraibili. Solo le scuole paritarie riconosciute dal MIUR, inserite nell’elenco ufficiale, danno diritto alla detrazione del 19% nel limite di 800 euro per studente.

        Se ho pagato le rette scolastiche in contanti, posso detrarle nel 730?

        No, dal 1° gennaio 2020 è obbligatorio utilizzare modalità di pagamento tracciabili (bonifico, carta, assegno bancario, bollettino). I pagamenti in contanti non sono ammessi per le detrazioni fiscali, anche se accompagnati da ricevuta.

        Il limite di 800 euro è per figlio o per famiglia?

        Il limite di 800 euro di spesa detraibile è per figlio. Se hai tre figli che frequentano la scuola, puoi detrarre fino a 800 euro per ciascuno, quindi 2.400 euro totali, ottenendo una detrazione complessiva di 456 euro (19% di 2.400).

        Posso detrarre le spese per libri scolastici e materiale didattico?

        No, le spese per l’acquisto di libri di testo, zaini, quaderni, penne e altro materiale didattico non sono detraibili nel 730. Sono detraibili solo le rette, la mensa, i servizi scolastici integrativi e le gite organizzate dalla scuola.

        Se ho ricevuto il bonus asilo nido dall’INPS, posso comunque detrarre le rette nel 730?

        Puoi detrarre solo la parte di spesa eccedente il bonus INPS ricevuto, fino al limite di 632 euro. Ad esempio, se hai pagato 2.000 euro e ricevuto 1.200 euro di bonus, puoi detrarre 632 euro (il limite massimo), ottenendo 120 euro di detrazione.

        Quali spese universitarie sono detraibili per le università private?

        Per le università private sono detraibili le tasse di iscrizione, i contributi universitari, le tasse per esami e per il conseguimento del titolo. Tuttavia, la detrazione è limitata a importi massimi stabiliti per area geografica (Nord, Centro, Sud) e area disciplinare (medica, scientifica, umanistica, sanitaria). Gli importi variano da 2.100 a 3.900 euro a seconda della combinazione.

        Conclusione

        Le spese scolastiche e universitarie rappresentano un investimento importante per il futuro dei figli, ma possono beneficiare di significative agevolazioni fiscali nel 730 del 2026. Detrarre correttamente le spese sostenute nel 2025 per rette scolastiche, asilo nido, università e affitto studenti fuori sede consente di recuperare una parte consistente dei costi affrontati.È fondamentale conservare tutta la documentazione fiscale, utilizzare modalità di pagamento tracciabili e rispettare i limiti di detrazione previsti per ciascuna tipologia di spesa. Ogni errore o omissione può comportare la perdita del diritto alla detrazione o contestazioni in sede di controllo.Hai bisogno di assistenza per la compilazione del 730 2026 e la verifica delle detrazioni per spese scolastiche e universitarie? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online, per garantire la massimizzazione del tuo risparmio fiscale.Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

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        Alexandra Bala
        04/09/2026
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        ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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        paolino servidio
        03/09/2026
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        Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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        Lady
        01/09/2026
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        Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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        Giulia Guida
        25/08/2026
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        Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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        Paola Zilli
        07/08/2026
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        Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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        Jacqueline B.
        06/08/2026
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        Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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        Maura Masutto
        06/08/2026
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        Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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        31/07/2026
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        Molto gentile
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        30/07/2026
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        Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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        Sabrina Cirina
        23/07/2026
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        Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
        Maggio 7, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-07 09:00:002026-05-31 16:51:45Spese Scolastiche e Universitarie 730 2026: Guida Completa alle Detrazioni
        CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

        Dichiarazione Congiunta 730/2026: Guida Completa per Coniugi e Conviventi

        Dichiarazione dei redditi 730

        Indice dei contenuti

        1. Cos’è la dichiarazione congiunta 730/2026
        2. Chi può presentare il 730 congiunto
        3. Vantaggi della dichiarazione congiunta
        4. Svantaggi e rischi: quando NON conviene
        5. Come si compila il 730 congiunto: istruzioni pratiche
        6. Scadenze 730/2026 per la dichiarazione congiunta
        7. Casi particolari: separazione, divorzio, convivenza
        8. Figli a carico e detrazione IRPEF nella dichiarazione congiunta
        9. Responsabilità solidale: cosa significa per i coniugi
        10. Esempi pratici con calcoli IRPEF
        11. Domande frequenti sulla dichiarazione congiunta

        La dichiarazione congiunta 730/2026 è una delle opzioni disponibili per le coppie sposate (e in alcuni casi per le coppie di fatto) che devono presentare la propria dichiarazione dei redditi. In questa guida completa ti spieghiamo in dettaglio come funziona, chi può presentarla, quando conviene farlo e quando invece è preferibile optare per dichiarazioni separate, con esempi pratici e riferimenti alle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2026.

        Capire se presentare il modello 730 congiunto o separato è una scelta che può influire notevolmente sull’importo delle detrazioni recuperabili, sulla gestione dei figli a carico e sull’entità del rimborso (o del debito) IRPEF finale. La scelta non è automatica: richiede una valutazione attenta della situazione reddituale di entrambi i coniugi.

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        Cos’è la dichiarazione congiunta 730/2026

        La dichiarazione congiunta è la possibilità, prevista dall’articolo 17 del D.P.R. 600/1973, di presentare un unico modello 730 per entrambi i coniugi. Uno dei due coniugi assume il ruolo di dichiarante (intestatario del modello) e l’altro quello di coniuge dichiarante. Entrambi i redditi, le detrazioni e le deduzioni dei due coniugi vengono riportati nello stesso documento fiscale.

        Il 730 congiunto 2026 non è una novità: questa modalità esiste da molti anni e le regole per il 2026 restano sostanzialmente invariate rispetto agli anni precedenti. Ciò che cambia ogni anno sono le aliquote IRPEF, i limiti di reddito per alcune detrazioni, e le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate che vengono aggiornate con la pubblicazione del nuovo modello.

        Secondo le istruzioni ufficiali del modello 730/2026 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione congiunta può essere presentata dai coniugi che non siano legalmente ed effettivamente separati, anche se uno dei due non possiede redditi propri. La normativa di riferimento principale è il D.P.R. 917/1986 (TUIR) e il D.P.R. 600/1973.

        Chi può presentare il 730 congiunto

        Non tutte le coppie possono scegliere la dichiarazione congiunta. Esistono precisi requisiti soggettivi che devono essere rispettati. Vediamo chi può e chi non può optare per questa modalità.

        Requisiti per presentare il 730 congiunto

        Possono presentare la dichiarazione congiunta 730/2026 i coniugi che, al momento della presentazione, soddisfano tutti questi requisiti:

        • Sono legalmente sposati (matrimonio civile o religioso con effetti civili)
        • Non sono legalmente separati né di fatto separati alla data di presentazione del modello
        • Almeno uno dei due ha un sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) che può effettuare il conguaglio
        • Entrambi hanno redditi che rientrano nelle categorie compatibili con il modello 730 (lavoro dipendente, pensione, redditi assimilati, redditi fondiari, ecc.)

        Chi NON può presentare il 730 congiunto

        Ci sono situazioni in cui la dichiarazione congiunta non è ammessa. In particolare, non possono presentare il 730 congiunto:

        • I coniugi legalmente separati (con sentenza del tribunale o con omologazione della separazione consensuale)
        • I conviventi more uxorio (coppie di fatto non sposate, anche se registrate come coppia di fatto o unione civile ai sensi della Legge 76/2016 – per le unioni civili vedi nota sotto)
        • I coniugi in divorzio o con procedura di divorzio in corso (anche se non ancora definitiva)
        • Le coppie in cui nessuno dei due ha un sostituto d’imposta (in questo caso entrambi devono presentare il Modello Redditi PF)
        • Chi ha redditi derivanti da attività d’impresa o da lavoro autonomo con partita IVA (incompatibili con il 730)

        Nota sulle unioni civili: Secondo la Legge 76/2016 (“Legge Cirinnà”), le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono equiparate al matrimonio ai fini fiscali. Pertanto, anche le parti di un’unione civile possono presentare la dichiarazione congiunta alle stesse condizioni dei coniugi sposati.

        Vantaggi della dichiarazione congiunta

        La scelta del 730 congiunto comporta diversi vantaggi pratici e, in certi casi, anche vantaggi economici. Ecco i principali benefici:

        1. Semplificazione burocratica

        Il vantaggio più immediato è la praticità: si presenta un unico documento per entrambi i coniugi, con una sola procedura, un solo appuntamento al CAF e un solo iter di conguaglio. Questo riduce i tempi e i costi di assistenza, soprattutto quando la situazione fiscale di uno dei due coniugi è molto semplice (ad esempio, un coniuge con solo reddito da pensione e poche detrazioni).

        2. Trasferimento del bonus fiscale tra coniugi

        Uno dei vantaggi economici più rilevanti riguarda la possibilità di trasferire le eccedenze di detrazioni non capiente dal coniuge con reddito inferiore a quello con reddito più elevato. Questo meccanismo si applica in particolare alle detrazioni per carichi di famiglia.

        Ad esempio: se un coniuge non lavora o ha un reddito molto basso, non può usufruire pienamente delle detrazioni per i figli a carico perché la sua imposta è già zero. Con la dichiarazione congiunta, le detrazioni non utilizzate da un coniuge possono essere trasferite all’altro coniuge nella misura prevista dalla legge.

        3. Gestione unitaria delle spese detraibili condivise

        Le spese sostenute per i figli (spese mediche, scolastiche, sportive) e quelle per l’abitazione comune (interessi sul mutuo, spese condominiali, interventi edilizi) vengono gestite in modo unitario. In caso di dichiarazione separata, è necessario documentare e ripartire le spese tra i due coniugi, con un rischio maggiore di errori o di perdita di detrazioni.

        4. Rimborso unico e più rapido

        Con la dichiarazione congiunta, il rimborso IRPEF (o la trattenuta) viene calcolato su un unico importo e gestito dal sostituto d’imposta del coniuge dichiarante. Questo può semplificare la gestione del conguaglio, evitando che i due coniugi abbiano situazioni di rimborso e di debito che si compenserebbero se gestite separatamente. Per approfondire come funzionano i rimborsi, leggi la nostra guida su 730 congiunto: rimborsi e detrazioni 2026.

        Svantaggi e rischi: quando NON conviene

        Nonostante i vantaggi, la dichiarazione congiunta può presentare rischi significativi che è importante conoscere prima di scegliere questa opzione. In alcuni casi, dichiarare separatamente è la scelta più prudente.

        1. Responsabilità solidale per le imposte dovute

        Il rischio principale della dichiarazione congiunta è la responsabilità solidale: se dalla dichiarazione risultano imposte a debito (perché uno dei due coniugi ha avuto troppo poca ritenuta), entrambi i coniugi rispondono solidalmente per l’intera somma dovuta. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate può richiedere il pagamento anche integralmente a uno solo dei due coniugi.

        Questo aspetto è particolarmente rilevante in caso di redditi non dichiarati o di situazioni fiscali irregolari di uno dei due coniugi: scegliendo la dichiarazione congiunta, l’altro coniuge si espone a conseguenze che non dipendono dalle proprie scelte fiscali.

        2. Impossibilità di separare le posizioni in caso di crisi coniugale

        Se la coppia sta attraversando un periodo difficile o ha già avviato una procedura di separazione, scegliere la dichiarazione congiunta può complicare la gestione dei rapporti fiscali futuri. In caso di separazione legale avvenuta dopo la presentazione del 730 congiunto, le eventuali conseguenze (rimborsi, cartelle esattoriali) restano condivise.

        3. Redditi molto diversi tra i coniugi

        In alcune situazioni specifiche, in particolare quando i redditi dei due coniugi sono molto diversi e uno dei due ha numerose detrazioni non capibili, la dichiarazione congiunta può risultare meno vantaggiosa di quanto sembri. È sempre consigliabile effettuare una simulazione comparativa prima di scegliere.

        Come si compila il 730 congiunto: istruzioni pratiche

        La compilazione del modello 730/2026 congiunto segue regole precise stabilite dalle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo come si struttura il documento e cosa deve fare ciascun coniuge.

        Il frontespizio del 730 congiunto

        Nel frontespizio del modello 730, il coniuge che assume il ruolo di dichiarante principale (o “dichiarante”) inserisce i propri dati anagrafici nella sezione “Dati del contribuente”. Il secondo coniuge (il “coniuge dichiarante”) inserisce i propri dati nell’apposita sezione “Coniuge dichiarante” che si trova sempre nel frontespizio.

        Per indicare che si tratta di una dichiarazione congiunta, occorre barrare la casella “Dichiarazione congiunta” presente nel frontespizio. Questa semplice spunta attiva la modalità congiunta e abilita i campi per il secondo contribuente.

        Chi assume il ruolo di dichiarante principale

        La scelta di quale coniuge assume il ruolo di dichiarante principale non è irrilevante, perché il conguaglio fiscale viene effettuato dal sostituto d’imposta del dichiarante principale. Pertanto, conviene in genere che assuma questo ruolo il coniuge:

        • Con il sostituto d’imposta che eroga lo stipendio o la pensione più capiente
        • Con il reddito più elevato (per poter assorbire meglio eventuali debiti IRPEF)
        • La cui busta paga o pensione consenta di recuperare eventuali rimborsi in modo più agevole

        I quadri del modello 730 congiunto

        Nel 730 congiunto, i quadri si duplicano: ci sono i quadri relativi al dichiarante principale (indicati con la lettera corrispondente, es. Quadro A, B, C, D, E, G, ecc.) e i quadri del coniuge (indicati con gli stessi quadri ma con il prefisso “C” o con una sezione dedicata al coniuge). Le istruzioni del 730/2026 specificano in dettaglio come devono essere riportati i dati.

        In particolare:

        • Quadro C (redditi da lavoro dipendente): compilato sia dal dichiarante che dal coniuge, ciascuno per i propri redditi
        • Quadro E (oneri detraibili e deducibili): le spese possono essere ripartite tra i due coniugi secondo le quote effettivamente sostenute da ciascuno, oppure attribuite interamente a uno dei due se l’altro non ha capienza fiscale
        • Quadro F (acconti, crediti e altri dati): per approfondire la gestione degli acconti e dei crediti d’imposta nel 730/2026, consulta la nostra guida al Quadro F del 730/2026

        Scadenze 730/2026 per la dichiarazione congiunta

        Le scadenze del modello 730/2026 sono le stesse sia per la dichiarazione singola che per quella congiunta. Non esistono scadenze diverse o agevolate per le coppie che scelgono la modalità congiunta. Ecco il calendario ufficiale per il 2026:

        Modalità di presentazioneScadenza 2026Note
        Tramite sostituto d’imposta30 giugno 2026Consegna al datore di lavoro entro il 30 giugno
        Tramite CAF o professionista30 settembre 2026Termine per la presentazione tramite intermediario abilitato
        Online (730 precompilato)30 settembre 2026Accesso con SPID, CIE o CNS
        Dichiarazione tardivaentro 90 giorniPresenta entro i 90 giorni successivi con sanzione ridotta

        Importante: per la dichiarazione congiunta presentata tramite CAF, il termine è il 30 settembre 2026. Entrambi i coniugi devono conferire delega al CAF, fornendo la documentazione di entrambi (CU, spese, ecc.). Il CAF elabora il modello unico e lo trasmette all’Agenzia delle Entrate entro il termine di legge.

        Conguaglio e rimborsi per la dichiarazione congiunta

        Il conguaglio fiscale avviene sulla busta paga o sulla pensione del coniuge dichiarante principale. Se risulta un rimborso, questo viene erogato nella busta paga di luglio o agosto (per le dichiarazioni presentate entro il 30 giugno) oppure nelle mensilità successive (per quelle presentate entro il 30 settembre). Se risulta un debito, viene trattenuto nelle stesse mensilità, eventualmente con rateizzazione.

        Casi particolari: separazione, divorzio, convivenza

        Esistono situazioni particolari che influenzano la possibilità di presentare (o meno) la dichiarazione congiunta 730/2026. Esaminiamo i casi più frequenti.

        Separazione in corso durante l’anno d’imposta

        Se la separazione legale è avvenuta nel corso del 2025 (anno d’imposta per il 730/2026), la dichiarazione congiunta non è più possibile dall’anno in cui la separazione è divenuta efficace. In caso di separazione consensuale omologata dal tribunale, il momento rilevante è la data dell’omologazione. In caso di separazione giudiziale, è la data della sentenza (o del provvedimento presidenziale) che accerta la separazione.

        Se invece la separazione è avvenuta dopo il 31 dicembre 2025 (e quindi dopo la fine dell’anno d’imposta), i coniugi possono ancora presentare la dichiarazione congiunta per il 2025, anche se al momento della presentazione sono già separati di fatto (ma non ancora legalmente).

        Coniuge deceduto durante l’anno

        Se uno dei coniugi è deceduto durante il 2025, il coniuge superstite non può presentare il 730 congiunto per l’anno in cui è avvenuto il decesso. Per il coniuge deceduto, gli eredi (generalmente il coniuge superstite) devono presentare una dichiarazione separata (Modello Redditi o 730, a seconda della situazione) nei termini previsti per le dichiarazioni degli eredi.

        Conviventi di fatto (coppie non sposate)

        Le coppie di fatto non sposate (conviventi more uxorio) non possono presentare la dichiarazione congiunta, anche se convivono da anni e hanno figli in comune. La dichiarazione congiunta è riservata esclusivamente ai coniugi (o alle parti di un’unione civile). Tuttavia, le coppie di fatto possono comunque ottimizzare la ripartizione delle spese detraibili per i figli a carico, concordando chi dichiara cosa.

        Coniuge residente all’estero

        Se uno dei coniugi è fiscalmente residente all’estero, la dichiarazione congiunta non è in genere praticabile, perché i redditi prodotti all’estero da un non residente non rientrano nella tassazione italiana. In questi casi, il coniuge residente in Italia presenta il proprio 730 individualmente, riportando i dati del coniuge a carico (se applicabile) nella sezione “Familiari a carico”.

        Figli a carico e detrazione IRPEF nella dichiarazione congiunta

        La gestione dei figli a carico è uno dei temi più rilevanti quando si deve scegliere tra dichiarazione congiunta e separata. Con la riforma IRPEF 2024-2026, la maggior parte delle detrazioni per i figli è stata assorbita dall’Assegno Unico Universale, ma alcune detrazioni restano applicabili nel 730.

        Detrazione per figli a carico nel 730/2026

        A partire dal 2022, con l’introduzione dell’Assegno Unico Universale (D.Lgs. 230/2021), le detrazioni per figli a carico under 21 sono state quasi completamente sostituite dall’Assegno Unico erogato direttamente dall’INPS. Nel 730/2026, le detrazioni per figli a carico nel Quadro C riguardano principalmente:

        • Figli di età pari o superiore a 21 anni ancora a carico (con reddito inferiore a 2.840,51 euro, o 4.000 euro per i figli under 24 a carico)
        • Altri familiari a carico (genitori, suoceri, fratelli) che soddisfano i requisiti di reddito

        Ripartizione delle detrazioni tra i coniugi

        Le detrazioni per familiari a carico possono essere ripartite al 50% tra i due coniugi oppure attribuite al 100% al coniuge con il reddito più elevato (o al solo coniuge con capienza fiscale). Questa scelta deve essere indicata esplicitamente nella dichiarazione. La dichiarazione congiunta semplifica notevolmente questa gestione, perché il calcolo avviene in modo unitario all’interno dello stesso modello.

        Attenzione: in caso di genitori separati, la detrazione per i figli a carico segue regole specifiche stabilite dall’accordo di separazione o dal provvedimento del tribunale. Se non diversamente stabilito, la detrazione si ripartisce al 50% tra i due genitori.

        Spese per i figli detraibili al 19% nel 730/2026

        Oltre alle detrazioni per carico familiare, nel Quadro E del 730 si inseriscono le spese mediche detraibili e altre spese sostenute per i figli che danno diritto a detrazione al 19%, tra cui:

        • Spese scolastiche e universitarie (rette, tasse universitarie, mense scolastiche)
        • Spese sportive per ragazzi tra 5 e 18 anni (fino a 210 euro per figlio)
        • Spese mediche e di assistenza per figli con disabilità
        • Interessi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale (detrazione al 19% sul Quadro E, riga E7) – per approfondire, leggi la guida sulla detrazione mutuo nel 730/2026

        Responsabilità solidale: cosa significa per i coniugi

        La responsabilità solidale è l’aspetto più delicato della dichiarazione congiunta e quello che più spesso viene sottovalutato. Capire esattamente cosa comporta è fondamentale per fare una scelta consapevole.

        Come funziona la responsabilità solidale nel 730 congiunto

        Secondo l’articolo 17, comma 4, del D.P.R. 600/1973, nella dichiarazione congiunta dei coniugi, ciascun coniuge risponde solidalmente delle imposte, delle sanzioni e degli interessi derivanti dall’intera dichiarazione. Questo significa che:

        • Se il coniuge A ha dichiarato redditi inferiori al reale e dall’accertamento emergono ulteriori imposte, l’Agenzia delle Entrate può richiedere il pagamento anche al coniuge B
        • Le sanzioni per infedele dichiarazione si applicano a entrambi i coniugi, non solo a quello che ha commesso l’irregolarità
        • In caso di procedura esecutiva (pignoramenti, iscrizioni a ruolo), il coniuge “innocente” può essere coinvolto se il coniuge inadempiente non ha beni sufficienti

        Quando è più rischioso scegliere il 730 congiunto

        Il rischio della responsabilità solidale è maggiore nelle seguenti situazioni:

        • Uno dei coniugi ha redditi da lavoro autonomo o da attività commerciali con maggiori margini di irregolarità (in questi casi, però, spesso non è nemmeno possibile usare il 730)
        • Uno dei coniugi ha redditi da locazione non dichiarati o dichiarati in modo errato
        • Uno dei coniugi ha redditi esteri complessi (conti esteri, immobili all’estero) che richiedono la compilazione del Quadro W/RW
        • La coppia è in una situazione di crisi coniugale e non vi è piena fiducia reciproca sulla correttezza delle rispettive posizioni fiscali

        In tutte queste situazioni, il CAF Centro Fiscale consiglia di valutare attentamente la dichiarazione separata, anche se comporta un costo leggermente maggiore in termini di assistenza.

        Esempi pratici con calcoli IRPEF

        Per comprendere meglio quando conviene la dichiarazione congiunta e quando no, vediamo alcuni esempi pratici con calcoli semplificati.

        Esempio 1: coniuge con reddito zero e figli a carico

        Situazione: Mario (reddito da lavoro dipendente: 35.000 euro) e Laura (nessun reddito), con 2 figli di 8 e 12 anni.

        Senza dichiarazione congiunta: Laura non può presentare il 730 (non ha redditi). Mario presenta il 730 individuale e inserisce i figli a carico al 100% nel proprio modello. La detrazione per figli a carico (per i figli over 21 o per altri familiari) spetta a Mario per intero, ma solo se i figli hanno più di 21 anni (per i minorenni l’Assegno Unico sostituisce le detrazioni).

        Con dichiarazione congiunta: Laura viene inclusa nel modello come coniuge dichiarante. Le spese sostenute per i figli (mediche, scolastiche) sono gestite unitariamente. Il risparmio burocratico è evidente, ma il vantaggio fiscale dipende dalla natura delle spese.

        Conclusione: In questo caso specifico, la dichiarazione congiunta offre principalmente vantaggi pratici (un solo modello) ma non cambia significativamente il carico fiscale di Mario, che dovrebbe dichiarare i redditi e le detrazioni allo stesso modo anche senza il congiunto.

        Esempio 2: entrambi con redditi e spese rilevanti

        Situazione: Anna (reddito da lavoro dipendente: 28.000 euro, spese mediche: 2.000 euro) e Paolo (reddito da pensione: 18.000 euro, interessi sul mutuo: 3.000 euro), senza figli a carico.

        Calcolo semplificato con dichiarazione separata:

        • Anna: IRPEF lorda 28.000 euro ≈ 7.520 euro. Detrazioni lavoro dipendente ≈ 1.665 euro. Detrazione spese mediche (2.000 – 129,11 = 1.870,89 euro × 19%) ≈ 355 euro. IRPEF netta ≈ 5.500 euro
        • Paolo: IRPEF lorda 18.000 euro ≈ 4.040 euro. Detrazione pensione ≈ 1.265 euro. Detrazione interessi mutuo (3.000 × 19%) ≈ 570 euro. IRPEF netta ≈ 2.205 euro
        • Totale coppia: circa 7.705 euro

        Calcolo con dichiarazione congiunta: I redditi e le spese vengono gestiti unitariamente. Il risultato fiscale complessivo è sostanzialmente lo stesso, ma la gestione del conguaglio è unica. In questo caso, la scelta tra congiunta e separata dipende principalmente da considerazioni pratiche, non economiche.

        Esempio 3: uno dei coniugi ha un debito IRPEF e l’altro un rimborso

        Situazione: Lucia (dipendente con troppe ritenute, rimborso atteso: 800 euro) e Marco (pensionato con ritenute insufficienti, debito previsto: 600 euro).

        Con dichiarazioni separate: Lucia riceve 800 euro di rimborso in busta paga, Marco deve pagare 600 euro. La coppia guadagna 200 euro netti.

        Con dichiarazione congiunta: Il saldo globale è + 800 – 600 = +200 euro. La coppia riceve 200 euro di rimborso netto tramite la busta paga di Lucia (che è il coniuge dichiarante principale). Il risultato economico finale è identico.

        Conclusione: In questo caso, la dichiarazione congiunta semplifica la gestione (un solo conguaglio invece di due) senza alterare il risultato economico finale.

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        Domande frequenti sulla dichiarazione congiunta 730/2026

        I conviventi di fatto possono fare la dichiarazione congiunta?

        No. La dichiarazione congiunta 730 e riservata esclusivamente ai coniugi (uniti in matrimonio civile o religioso con effetti civili) e alle parti di un’unione civile ai sensi della Legge 76/2016. Le coppie di fatto non sposate, anche se convivono da anni o hanno figli in comune, non possono presentare il 730 congiunto e devono presentare dichiarazioni separate.

        Se ci separiamo dopo aver presentato il 730 congiunto, cosa succede?

        Se la separazione avviene dopo la presentazione del 730 congiunto, il modello rimane valido e il conguaglio viene completato normalmente. Le conseguenze fiscali (rimborsi, debiti, eventuali accertamenti futuri) restano tuttavia condivise, in base alla responsabilita solidale prevista dalla legge. E consigliabile, in caso di crisi coniugale imminente, valutare con un professionista se sia opportuno optare per dichiarazioni separate.

        Quale coniuge deve essere il dichiarante principale nel 730 congiunto?

        La legge non impone un criterio fisso, ma conviene in genere che assuma il ruolo di dichiarante principale il coniuge con il sostituto d’imposta piu capiente (datore di lavoro o ente pensionistico che eroga la retribuzione o la pensione piu alta), perche e il sostituto del dichiarante principale che effettua il conguaglio fiscale. Se dalla dichiarazione risulta un debito IRPEF, il coniuge con la busta paga piu alta puo assorbire la trattenuta in modo piu agevole.

        Posso passare dalla dichiarazione congiunta a quella separata l’anno successivo?

        Si, la scelta tra dichiarazione congiunta e separata viene fatta anno per anno. Non c’e nessun vincolo che obblighi a mantenere la stessa modalita degli anni precedenti. Ogni anno, al momento della dichiarazione, i coniugi possono scegliere liberamente se presentare il 730 congiunto o in modo separato, in base alla situazione fiscale di quell’anno.

        Il 730 congiunto costa di piu al CAF rispetto al 730 individuale?

        Dipende dal CAF. Il CAF Centro Fiscale di Udine applica tariffe specifiche che puoi verificare contattandoci direttamente. In genere, la dichiarazione congiunta comporta un costo leggermente inferiore rispetto a due dichiarazioni separate, perche si tratta di un unico documento. Tuttavia, la complessita della situazione fiscale di ciascun coniuge influisce sul costo finale dell’assistenza.


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          Settembre 3, 2026
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          https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-03 09:00:002026-08-17 11:02:46Superbonus 2026: Cosa Resta e Nuove Aliquote Ridotte

          CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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          Alexandra Bala
          04/09/2026
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          ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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          paolino servidio
          03/09/2026
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          Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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          Lady
          01/09/2026
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          Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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          Giulia Guida
          25/08/2026
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          Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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          Paola Zilli
          07/08/2026
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          Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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          Jacqueline B.
          06/08/2026
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          Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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          Maura Masutto
          06/08/2026
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          Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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          Issam Elhefnawi profile picture
          Issam Elhefnawi
          31/07/2026
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          Molto gentile
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          Sibongile Moyana
          30/07/2026
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          Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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          Sabrina Cirina
          23/07/2026
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          Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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          Maggio 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
          https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-06 11:19:342026-05-31 16:29:18Dichiarazione Congiunta 730/2026: Guida Completa per Coniugi e Conviventi
          CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

          Il Quadro F del Modello 730/2026: Acconti, Crediti e Novità del Rigo F15

          Dichiarazione dei redditi 730

          Il Quadro F del modello 730/2026 è una delle sezioni più tecniche e spesso trascurate della dichiarazione dei redditi. Eppure, una compilazione errata di questa parte può determinare il versamento di acconti d’imposta sbagliati, la perdita di crediti o sanzioni per omissioni. Il Quadro F raccoglie informazioni fondamentali: gli acconti IRPEF versati nell’anno precedente, i crediti d’imposta residui, gli acconti sulla cedolare secca, l’imposta sostitutiva sul TFR e, novità del 2026, il rigo F15 dedicato a situazioni specifiche legate alla revisione del calendario fiscale. In questa guida completa spieghiamo ogni rigo, con esempi pratici, tabelle e indicazioni per evitare gli errori più frequenti.

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          Indice dei contenuti

          1. Cos’è il Quadro F del 730/2026: panoramica
          2. Rigo F1: acconti IRPEF versati nel 2025
          3. Righi F2, F3, F4: addizionali e acconti cedolare
          4. Rigo F5: eccedenza IRPEF e utilizzo del credito
          5. Rigo F6: acconti cedolare secca 2025
          6. Righi F7 e F8: crediti d’imposta e detrazioni non fruite
          7. Righi F9–F12: ritenute, imposte sostitutive e rimborsi
          8. Rigo F13: imposta sostitutiva sul TFR e rivalutazioni
          9. Rigo F14: imposta sostitutiva locazioni brevi
          10. Rigo F15: la novità del 730/2026 — compensazione e revisione acconti
          11. Compilazione del Quadro F passo per passo
          12. Errori comuni e come evitarli
          13. Casi pratici: esempi di compilazione

          Cos’è il Quadro F del 730/2026: panoramica

          Il Quadro F del modello 730/2026 è la sezione riservata alle informazioni che il contribuente deve fornire in merito agli acconti d’imposta già versati, ai crediti maturati negli anni precedenti e ad alcune situazioni particolari che incidono sul calcolo dell’imposta finale. Si tratta di una sezione cruciale perché i dati inseriti qui vengono utilizzati dal CAF o dal sostituto d’imposta per calcolare l’eventuale rimborso o saldo da pagare.

          Secondo le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2026, il Quadro F è strutturato in più righi numerati da F1 a F15, ciascuno con una funzione specifica. La novità più rilevante dell’anno è il rigo F15, introdotto dalla legge di bilancio 2026 per gestire situazioni legate alla revisione del calendario fiscale e alla possibilità di compensare determinate imposte sostitutive. Vediamo ogni rigo nel dettaglio.

          Rigo F1: acconti IRPEF versati nel 2025

          Il rigo F1 è probabilmente il rigo più importante del Quadro F. In questo rigo vanno indicate le somme versate a titolo di acconto IRPEF nel corso del 2025, sia la prima che la seconda o unica rata. Queste somme vengono automaticamente portate in deduzione dell’imposta dovuta per l’anno di riferimento (2025).

          Chi ha presentato il modello 730/2025 o il modello Redditi PF 2025 e ha versato gli acconti tramite modello F24, deve riportare tali importi qui. L’Agenzia delle Entrate evidenzia che gli acconti IRPEF 2025 ammontavano generalmente al 100% dell’imposta risultante dalla dichiarazione precedente, con la prima rata pari al 40% entro il 30 giugno 2025 e la seconda rata del 60% entro il 30 novembre 2025.

          Tipologia accontoPercentualeScadenza 2025Codice tributo F24
          Prima rata acconto IRPEF40%30 giugno 20254033
          Seconda rata acconto IRPEF60%1° dicembre 20254034
          Unica rata acconto IRPEF100%1° dicembre 20254034

          Attenzione: chi ha optato per il pagamento rateizzato tramite sostituto d’imposta (mediante trattenuta dalla busta paga o dalla pensione) non deve compilare questo rigo, in quanto le trattenute sono già conteggiate dal sostituto. Il rigo F1 riguarda esclusivamente i versamenti diretti tramite F24.

          Per i contribuenti che nel 2025 hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), gli acconti IRPEF possono differire da quelli standard, in quanto determinati sulla base del reddito concordato. In questo caso, è necessario verificare attentamente i versamenti effettuati prima di compilare F1. Consulta la nostra guida completa al 730 2026 per un quadro d’insieme sulla dichiarazione.

          Righi F2, F3, F4: addizionali regionali, comunali e acconti

          I righi F2, F3 e F4 riguardano rispettivamente l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF, le eccedenze di addizionale regionale e comunale, e ulteriori situazioni di acconto specifiche. Ecco nel dettaglio cosa indicare in ciascun rigo.

          Rigo F2: acconto addizionale comunale

          Nel rigo F2 si indica l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF versato nell’anno precedente. L’addizionale comunale viene calcolata sul reddito imponibile IRPEF con aliquote che variano da comune a comune (generalmente comprese tra lo 0,1% e lo 0,9%). L’acconto per il 2025 era pari al 30% dell’addizionale comunale dovuta nell’anno precedente (per la sola quota che non sia già stata trattenuta dal sostituto).

          I lavoratori dipendenti e pensionati che hanno il sostituto d’imposta non devono compilare questo rigo poiché l’addizionale è già stata trattenuta in busta paga. Il rigo F2 è rilevante per chi ha presentato il 730 senza sostituto o il modello Redditi PF. L’addizionale regionale IRPEF segue invece un meccanismo diverso e si calcola con aliquote determinate dalla propria Regione di residenza.

          Righi F3 e F4: eccedenze e acconti diversi

          Il rigo F3 accoglie le eccedenze di addizionale regionale che risultano dal prospetto di liquidazione della dichiarazione precedente e che il contribuente non ha potuto compensare. Il rigo F4 è utilizzato per indicare l’acconto del 20% sulla tassazione separata versato autonomamente, quando non è stato operato dal sostituto d’imposta.

          Rigo F5: eccedenza IRPEF e utilizzo del credito

          Il rigo F5 riguarda l’eccedenza IRPEF risultante dal prospetto di liquidazione del 730 dell’anno precedente. Quando nella dichiarazione dei redditi precedente è emerso un credito IRPEF (importo a rimborso), e il contribuente ha optato per il riporto in compensazione invece del rimborso immediato, tale importo viene indicato nel rigo F5.

          Questa eccedenza può essere utilizzata in tre modi alternativi:

          • A scomputo dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno corrente (casella 1 del rigo F5)
          • A rimborso, chiedendone la restituzione tramite il modello 730 (casella 2)
          • In compensazione tramite modello F24 per altri tributi dovuti (casella 3)

          È fondamentale indicare la scelta corretta, perché una selezione errata può portare a versamenti duplicati o a crediti non utilizzati. Chi, per esempio, ha un credito IRPEF di 300 euro dalla dichiarazione 2025 e nel 2026 prevede di dover versare un acconto significativo, può convenire optare per il riporto a scomputo dell’acconto (casella 1), riducendo così il versamento F24 di novembre 2026.

          Rigo F6: acconti cedolare secca versati nel 2025

          Il rigo F6 è dedicato ai proprietari di immobili che hanno optato per la cedolare secca sulle locazioni e che hanno versato gli acconti relativi all’anno 2025. La cedolare secca 2026 si applica con aliquota ordinaria del 21% per i contratti a canone libero e del 10% per i contratti a canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa (ridotta al 10% anche per alcune tipologie di contratti transitori).

          Gli acconti cedolare secca 2025 erano dovuti nella misura del 100% dell’imposta risultante dal precedente periodo d’imposta, con le stesse scadenze dell’acconto IRPEF: prima rata (40%) a giugno 2025 e seconda rata (60%) a novembre 2025. Chi aveva un’imposta cedolare secca 2024 inferiore a 257,52 euro versava un’unica rata a novembre 2025.

          Aliquota cedolare seccaTipologia contrattoCodice tributo F24
          21%Contratti a canone libero (4+4)1840
          10%Canone concordato, comuni alta tensione1842
          21%Locazioni brevi (Airbnb, ecc.)1919

          Importante per il 2026: la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha confermato che le locazioni brevi continuano ad applicare la cedolare secca al 26% per i proprietari che affittano più di un immobile. Chi affitta un solo immobile in locazione breve mantiene l’aliquota del 21%. Per approfondire, consulta la nostra guida su cedolare secca o IRPEF: quando conviene.

          Righi F7 e F8: crediti d’imposta e detrazioni non fruite

          I righi F7 e F8 sono riservati a specifici crediti d’imposta maturati dal contribuente che non sono stati ancora interamente utilizzati. Si tratta di crediti “capaci” di ridurre direttamente l’imposta lorda dovuta, non semplici detrazioni.

          Rigo F7: credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

          Nel rigo F7 si indica il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Questo credito spetta a chi ha venduto un’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e ne ha acquistata un’altra entro un anno, versando in precedenza l’imposta di registro ordinaria (9%) sull’immobile ceduto. Il credito è pari alla minore tra l’imposta di registro pagata sull’immobile venduto e quella pagata sul nuovo acquisto.

          Rigo F8: altri crediti d’imposta

          Il rigo F8 comprende un insieme eterogeneo di crediti d’imposta residui, tra cui:

          • Credito d’imposta per immobili colpiti da calamità naturali (sisma, alluvioni)
          • Crediti per investimenti in startup o PMI innovative non ancora compensati
          • Credito d’imposta per ricerca e sviluppo maturato da lavoratori autonomi
          • Credito per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi nei casi previsti
          • Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro derivanti dal periodo COVID ancora residui

          Ogni credito riportato nel rigo F8 deve essere documentato e tracciabile: è indispensabile conservare la documentazione che attesta la spesa sostenuta e il diritto al credito. L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su questi crediti, in particolare su quelli legati a misure di incentivo straordinario come il bonus ristrutturazioni e spese mediche detraibili.

          Righi F9–F12: ritenute, imposte sostitutive e rimborsi

          I righi F9, F10, F11 e F12 riguardano ritenute d’acconto subite, rimborsi da ripartire tra più soggetti e altre situazioni che richiedono rettifiche al calcolo dell’imposta finale.

          Rigo F9: ritenute su redditi a tassazione separata

          Il rigo F9 accoglie le ritenute subite su redditi soggetti a tassazione separata che non sono stati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta (definitiva). Tipici esempi sono: le ritenute su arretrati di lavoro dipendente, le ritenute su somme da precedenti rapporti di lavoro (TFR anticipato in casi particolari), le ritenute su indennità di fine rapporto non gestite completamente dal sostituto.

          Righi F10, F11, F12: acconti tassazione separata e rettifiche

          Il rigo F10 riguarda l’acconto del 20% sulla tassazione separata già versato autonomamente (distinto dall’acconto gestito dal sostituto). Questo rigo interessa principalmente chi ha percepito TFR da datori privati e deve autonomamente versare l’acconto in attesa della liquidazione definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.

          Il rigo F11 è usato per indicare le rate del trattamento integrativo 2022 (ex Bonus Renzi/Gualtieri) da restituire, qualora il sostituto non abbia già effettuato il recupero. Il rigo F12 raccoglie invece i rimborsi da ripartire tra più soggetti in caso di dichiarazione congiunta o di crediti condivisi tra coobbligati.

          Rigo F13: imposta sostitutiva sul TFR e rivalutazioni

          Il rigo F13 è dedicato all’imposta sostitutiva dell’11% sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR) lasciato in azienda. Questa imposta grava sulla quota di TFR rivalutata annualmente (secondo gli indici ISTAT dell’inflazione), ed è dovuta ogni anno indipendentemente dalla presenza di un acconto versato nell’anno precedente.

          Il meccanismo funziona così: il datore di lavoro calcola la rivalutazione del TFR maturata nell’anno (applicando il coefficiente pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT) e versa l’imposta sostitutiva dell’11% tramite modello F24 (codice tributo 1712). L’importo versato deve essere indicato nel rigo F13 del 730 del dipendente solo se il dipendente ha gestito autonomamente questo versamento (caso raro) o se emergono differenze da regolarizzare.

          VoceDettaglio
          Imposta sostitutiva TFR11% sulla rivalutazione annua del TFR
          Base di calcoloRivalutazione = 1,5% + 75% inflazione ISTAT
          Codice tributo F241712
          Scadenza versamento datore16 dicembre di ciascun anno

          Per i lavoratori con TFR conferito ai fondi di previdenza complementare, l’imposta sostitutiva sull’11% non è dovuta sul TFR trasferito al fondo, ma eventualmente sulle quote maturate nella fase di accumulo nel fondo stesso (tassazione del rendimento al 20%). Questo aspetto non confluisce nel rigo F13 ma nei quadri dedicati alla previdenza complementare.

          Rigo F14: imposta sostitutiva locazioni brevi

          Il rigo F14, consolidato nelle istruzioni 730/2026, riguarda l’imposta sostitutiva sulle locazioni brevi (contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni, stipulati anche tramite piattaforme come Airbnb, Booking, Vrbo). Questo rigo è stato oggetto di revisione in seguito alle modifiche apportate dal D.L. 145/2023 (convertito con modificazioni) e dalle relative circolari ministeriali.

          Chi utilizza la cedolare secca per le locazioni brevi e ha già subito ritenute dalla piattaforma intermediaria (nel caso di Airbnb Italia S.r.l., la ritenuta del 21% è operata automaticamente) deve riportare in F14 l’eventuale differenza tra l’imposta dovuta e le ritenute già subite, oppure il credito emergente in caso di eccedenza. Per approfondire la cedolare secca 2026 e tutte le sue implicazioni, ti consigliamo la nostra guida dedicata.

          Rigo F15: la novità del 730/2026 — compensazione e revisione acconti

          Il rigo F15 rappresenta la principale novità del Quadro F nel modello 730/2026. Introdotto in attuazione delle disposizioni contenute nella legge delega fiscale (L. 111/2023) e dei relativi decreti attuativi, questo rigo gestisce situazioni specifiche legate alla revisione del sistema degli acconti d’imposta e alla possibilità di compensare determinate somme derivanti da imposte sostitutive speciali.

          Cosa indica il rigo F15

          Il rigo F15 si articola in più colonne e serve a gestire le seguenti casistiche:

          • Colonna 1 — Acconto ridotto per riduzione previsionale del reddito: il contribuente che prevede una significativa riduzione del proprio reddito nel 2026 rispetto al 2025 può indicare nel rigo F15, colonna 1, la quota di acconto IRPEF che intende versare in misura ridotta rispetto a quanto risulta dalla dichiarazione. È necessario conservare documentazione idonea a dimostrare la previsione di riduzione (ad esempio, situazione lavorativa mutata, cassa integrazione, riduzione attività professionale).
          • Colonna 2 — Imposta sostitutiva per rivalutazione di partecipazioni o terreni: chi ha rivalutato partecipazioni societarie o terreni (ai sensi delle proroghe periodiche delle leggi di bilancio) e ha versato l’imposta sostitutiva prevista indica in questa colonna il relativo importo già corrisposto, ai fini del corretto conteggio in sede di liquidazione 730.
          • Colonna 3 — Residui imposta sostitutiva concordato preventivo biennale (CPB): i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025 e hanno versato acconti di imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato possono indicare eventuali residui o eccedenze da riportare nel calcolo del saldo 2025.
          • Colonna 4 — Codice situazione speciale: un codice numerico da 1 a 5 che identifica la casistica applicabile, secondo la tabella prevista nelle istruzioni ministeriali del 730/2026.

          Istruzioni operative per il rigo F15

          Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2026 (pagina 87 del fascicolo istruzioni, versione aggiornata marzo 2026) chiariscono che:

          • Il rigo F15 NON va compilato se il contribuente non rientra in nessuna delle casistiche previste: la maggior parte dei contribuenti ordinari (lavoratori dipendenti, pensionati senza particolari situazioni) lascerà il rigo F15 in bianco.
          • La compilazione errata del rigo F15, in particolare l’inserimento di importi non dovuti nella colonna 1 (riduzione previsionale), può determinare l’applicazione di sanzioni per infedele dichiarazione e interessi sugli acconti non versati.
          • Per i contribuenti che aderiscono al CPB e indicano residui in colonna 3, il valore deve corrispondere esattamente agli importi risultanti dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al concordato accettato.

          Esempio pratico rigo F15 — concordato preventivo biennale: Marco è un artigiano con reddito concordato per il 2024-2025. Nel 2025 ha versato un acconto di imposta sostitutiva CPB di 1.200 euro (codice tributo 4068). Nell’elaborare il 730/2026, questo importo confluirà nel rigo F15, colonna 3, riducendo l’eventuale saldo a debito IRPEF risultante dalla liquidazione finale.

          Compilazione del Quadro F passo per passo

          Ecco una guida operativa alla compilazione del Quadro F del 730/2026, rigo per rigo, pensata per il contribuente che compila autonomamente o si reca al CAF:

          Fase 1: raccogliere i documenti necessari

          Prima di compilare il Quadro F, occorre reperire i seguenti documenti:

          • Ricevute F24 di tutti i versamenti di acconto effettuati a giugno e novembre 2025 (codici 4033, 4034, 1840, 1842)
          • Prospetto di liquidazione del 730/2025 (il “modello 730-3”) per verificare acconti, eccedenze e crediti riportati
          • Certificazione Unica 2026 (CU) rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico, per controllare le ritenute già operate
          • Eventuali comunicazioni del concordato preventivo biennale (per i soggetti ISA)
          • Contratti di locazione con cedolare secca e relativi F24 per la cedolare

          Fase 2: compilare i righi nell’ordine corretto

          L’ordine logico di compilazione del Quadro F è il seguente:

          1. F1: inserire il totale degli acconti IRPEF versati con F24 a giugno e novembre 2025 (sommare la prima e la seconda rata)
          2. F2: inserire l’acconto addizionale comunale versato autonomamente (se applicabile)
          3. F5: indicare l’eccedenza IRPEF riportata dal 730 precedente e scegliere la modalità di utilizzo (scomputo/rimborso/compensazione)
          4. F6: inserire il totale degli acconti cedolare secca versati a giugno e novembre 2025
          5. F7/F8: indicare i crediti d’imposta specifici se si è nella casistica prevista
          6. F13: indicare l’imposta sostitutiva sul TFR se non già gestita dal sostituto
          7. F15: compilare solo se si è in una delle casistiche specifiche previste (CPB, riduzione previsionale, rivalutazioni)

          Fase 3: verifica con il modello 730-3

          Una volta compilato il Quadro F, il CAF o il sostituto d’imposta produce il modello 730-3 (prospetto di liquidazione) che riporta il calcolo finale dell’imposta. Il contribuente deve verificare che:

          • Gli acconti indicati in F1 siano integralmente sottratti all’imposta lorda dovuta
          • L’eventuale credito F5 sia stato correttamente applicato secondo la modalità scelta
          • Il risultato finale (rimborso o debito) sia ragionevole e coerente con la propria situazione fiscale

          Errori comuni e come evitarli

          La compilazione del Quadro F è soggetta ad errori frequenti che possono avere conseguenze spiacevoli. Ecco i principali errori e come evitarli:

          ErroreConseguenzaCome evitarlo
          Omettere una rata di acconto IRPEF versataImposta risultante maggiorata, rimborso ridottoControllare tutti gli F24 pagati a giugno e novembre
          Compilare F15 senza rientrare nella casisticaSanzione + interessi su acconto insufficienteVerificare attentamente le istruzioni AdE
          Indicare in F6 acconto cedolare mai versatoReato di dichiarazione infedeleVerificare i versamenti cedolare secca con F24
          Non indicare eccedenza IRPEF da anno precedente (F5)Credito non utilizzato, doppio pagamentoControllare il prospetto 730-3 dell’anno scorso
          Scegliere rimborso in F5 ma avere debiti verso AdECompensazione automatica da AdE, rimborso ridottoVerificare la propria posizione sul cassetto fiscale
          Confondere acconto cedolare (F6) con IRPEF (F1)Duplicazione o omissione di importiTenere separate le ricevute per tipologia di tributo

          Casi pratici: esempi di compilazione del Quadro F

          Per rendere concreta la compilazione del Quadro F, presentiamo tre casi tipici con i relativi dati da inserire.

          Caso 1 — Lavoratore dipendente standard

          Luca è un impiegato. Il suo sostituto d’imposta (datore di lavoro) ha già trattenuto tutto il necessario dalla busta paga nel corso del 2025. Non ha effettuato versamenti autonomi tramite F24. Non ha immobili in locazione con cedolare secca. Non rientra nel CPB.

          Compilazione Quadro F: tutti i righi F1–F15 rimangono in bianco o a zero. Gli acconti sono stati trattenuti dal sostituto d’imposta e risultano già nella CU 2026. Il 730 verrà liquidato senza intervenire sul Quadro F.

          Caso 2 — Pensionato con immobile locato a cedolare secca

          Maria è pensionata INPS. Ha un appartamento affittato con contratto 4+4 a canone libero e ha optato per la cedolare secca al 21%. Nel 2025 ha versato autonomamente: acconto cedolare secca prima rata (giugno 2025): 420 euro; seconda rata (novembre 2025): 630 euro. Totale acconto cedolare versato: 1.050 euro. Eccedenza IRPEF dalla dichiarazione 2025: 180 euro (sceglie rimborso).

          Compilazione Quadro F:

          • F1: 0 (INPS ha trattenuto gli acconti IRPEF pensione)
          • F5: 180 euro — casella rimborso selezionata
          • F6: 1.050 euro (totale acconti cedolare secca versati con F24)

          Caso 3 — Professionista con CPB e riduzione previsionale del reddito

          Federica è una consulente fiscale con regime ISA che ha aderito al concordato preventivo biennale. Nel 2025 ha versato un acconto IRPEF ordinario (F1) di 3.200 euro (prima + seconda rata) e un acconto di imposta sostitutiva CPB (codice tributo 4068) di 900 euro. Per il 2026 prevede una significativa riduzione del reddito a causa di un’interruzione del principale mandato professionale.

          Compilazione Quadro F:

          • F1: 3.200 euro (acconti IRPEF versati con F24)
          • F15, colonna 3: 900 euro (imposta sostitutiva CPB)
          • F15, colonna 1: importo ridotto acconto 2026 (da calcolare sulla base del reddito previsionale 2026)
          • F15, colonna 4: codice situazione speciale CPB (secondo tabella istruzioni AdE)

          Attenzione: per Federica è essenziale farsi assistere da un CAF o da un consulente fiscale abilitato, poiché la compilazione del rigo F15 richiede una valutazione precisa e documentata per evitare sanzioni. Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza personalizzata sul 730/2026 e sulle implicazioni del concordato preventivo biennale. Leggi anche la nostra guida sulla detrazione del mutuo nel 730/2026 per ottimizzare ulteriormente la tua dichiarazione.

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          Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

          Domande Frequenti sul Quadro F del 730/2026

          Cosa succede se dimentico di indicare un acconto IRPEF versato nel rigo F1?

          Se dimentichi di indicare un acconto IRPEF nel rigo F1, il calcolo finale risultera errato e potrebbe emergere un debito d’imposta che in realta non esiste. Questo errore comporta un rimborso inferiore al dovuto o un versamento non necessario. Puoi correggere presentando un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026 oppure, in alternativa, presentare il modello Redditi PF entro il 30 novembre 2026.

          Il rigo F15 va compilato da tutti i contribuenti?

          No. Il rigo F15 va compilato solo da chi rientra in specifiche casistiche: contribuenti in regime ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale, chi ha rivalutato partecipazioni o terreni e versato la relativa imposta sostitutiva, o chi prevede una riduzione significativa documentabile del reddito 2026. La grande maggioranza dei lavoratori dipendenti e pensionati lascia il rigo F15 completamente in bianco.

          Posso indicare in F6 l’acconto cedolare secca anche se l’ho versato in ritardo?

          Si, l’acconto cedolare secca versato tardivamente (con ravvedimento operoso) puo comunque essere indicato nel rigo F6, a patto che sia stato effettivamente versato prima della presentazione del modello 730. Il versamento tardivo con ravvedimento non preclude l’indicazione dell’importo, ma le sanzioni e gli interessi del ravvedimento non sono recuperabili tramite la dichiarazione.

          Cosa significa ‘eccedenza IRPEF’ nel rigo F5 e quando conviene scegliere il rimborso?

          L’eccedenza IRPEF nel rigo F5 e il credito IRPEF emerso dalla dichiarazione dell’anno precedente che non e stato ancora utilizzato. Conviene scegliere il rimborso diretto quando non si prevedono debiti futuri significativi o quando si ha urgenza della liquidita. Conviene invece optare per il riporto a scomputo dell’acconto se si prevede di dover versare acconti IRPEF a novembre 2026 (si riduce il versamento F24). Non conviene scegliere la compensazione F24 se non si hanno altri tributi da compensare.

          Gli acconti trattenuti in busta paga vanno indicati nel Quadro F?

          No. Gli acconti IRPEF e di addizionale comunale trattenuti dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico attraverso la busta paga NON vanno indicati nel Quadro F. Questi importi sono gia ricompresi nelle ritenute certificate dalla Certificazione Unica (CU 2026) e vengono automaticamente considerati dal CAF o dal sostituto d’imposta in fase di liquidazione. Il Quadro F riguarda solo i versamenti autonomi effettuati tramite modello F24.

          Cosa fare se ho commesso un errore nel Quadro F del 730 già presentato?

          Se hai gia presentato il 730/2026 e ti accorgi di un errore nel Quadro F (ad esempio un acconto omesso o un importo errato), puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026. Il 730 integrativo sostituisce completamente il precedente. Se scopri l’errore dopo tale data, devi presentare il modello Redditi PF 2026 (ex Unico) entro il 30 novembre 2026 oppure, nei casi piu gravi, procedere con la dichiarazione integrativa nei termini di legge.


          Hai bisogno di assistenza per compilare il 730/2026?

          Il CAF Centro Fiscale di Udine ti offre assistenza qualificata per compilare il modello 730/2026 in ogni sua parte, incluso il Quadro F con acconti, crediti e rigo F15.

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            Alexandra Bala
            04/09/2026
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            ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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            paolino servidio
            03/09/2026
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            Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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            Lady
            01/09/2026
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            Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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            Giulia Guida
            25/08/2026
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            Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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            Paola Zilli
            07/08/2026
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            Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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            Jacqueline B.
            06/08/2026
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            Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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            Maura Masutto
            06/08/2026
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            Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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            Issam Elhefnawi
            31/07/2026
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            Molto gentile
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            Sibongile Moyana
            30/07/2026
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            Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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            Sabrina Cirina
            23/07/2026
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            Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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            Maggio 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
            https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-06 09:19:342026-05-31 16:26:56Il Quadro F del Modello 730/2026: Acconti, Crediti e Novità del Rigo F15
            CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

            Spese Mediche Detraibili 730 2026: Guida Completa

            Dichiarazione dei redditi 730

            La dichiarazione dei redditi 730 del 2026 rappresenta un’importante opportunità per ottenere un rimborso fiscale significativo grazie alla detrazione delle spese mediche sostenute nel 2025. Comprendere quali spese sanitarie sono detraibili, come calcolare correttamente l’importo deducibile e quali documenti conservare è fondamentale per massimizzare il risparmio fiscale.

            In questa guida completa sulle spese mediche detraibili nel 730 2026, analizziamo in dettaglio tutte le tipologie di spese sanitarie che danno diritto alla detrazione del 19%, la franchigia di 129,11 euro, l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e i documenti necessari. Include inoltre esempi pratici di calcolo e risposte alle domande più frequenti.

            Per una visione completa di tutte le detrazioni fiscali disponibili e del processo di compilazione, consulta la nostra guida completa alla dichiarazione 730 2026.



            Indice dei contenuti

            1. Come funziona la detrazione delle spese mediche
            2. Percentuale di detrazione e franchigia
            3. Elenco completo delle spese mediche detraibili
            4. Spese mediche NON detraibili
            5. Obbligo di tracciabilità dei pagamenti
            6. Documenti da conservare
            7. Limiti e massimali di spesa
            8. Esempi pratici di calcolo della detrazione
            9. FAQ – Domande frequenti

            Come funziona la detrazione delle spese mediche

            La detrazione delle spese sanitarie nel modello 730 consente ai contribuenti di ridurre l’imposta IRPEF dovuta in misura pari al 19% delle spese mediche sostenute durante l’anno fiscale precedente (2025 per il 730 del 2026).

            Il meccanismo di detrazione funziona applicando la percentuale del 19% alla parte di spesa che eccede la franchigia di 129,11 euro. Questo significa che solo l’importo superiore a questa soglia minima può essere portato in detrazione.

            Chi può beneficiare della detrazione

            Possono beneficiare della detrazione delle spese mediche nel 730:

            • Il contribuente per le spese sostenute per sé stesso
            • Familiari a carico fiscalmente (coniuge, figli, genitori, suoceri, fratelli/sorelle)
            • Familiari non a carico solo in casi specifici previsti dalla legge

            Per i familiari a carico, il reddito complessivo annuo non deve superare i 2.840,51 euro (4.000 euro per figli fino a 24 anni).

            Quando si applica la detrazione

            La detrazione viene applicata:

            • In fase di conguaglio fiscale tramite il datore di lavoro (se si presenta il 730 tramite sostituto d’imposta)
            • Come rimborso diretto dall’Agenzia delle Entrate (se si presenta il 730 senza sostituto o il modello Redditi)
            • In compensazione con altre imposte dovute

            La detrazione riduce direttamente l’imposta da pagare, non il reddito imponibile, risultando particolarmente vantaggiosa per chi ha sostenuto spese sanitarie significative.



            Percentuale di detrazione e franchigia

            Il sistema di detrazione delle spese mediche nel 730 2026 si basa su due elementi fondamentali: la percentuale di detrazione e la franchigia minima.

            Percentuale di detrazione: 19%

            La percentuale di detrazione applicata alle spese sanitarie è del 19%. Questo significa che per ogni 100 euro di spesa detraibile (oltre la franchigia), il contribuente recupera 19 euro di imposte.

            La percentuale del 19% si applica a:

            • Tutte le spese mediche e sanitarie ammesse
            • Farmaci e medicinali con prescrizione medica
            • Dispositivi medici
            • Prestazioni specialistiche
            • Ricoveri e interventi chirurgici

            Franchigia di 129,11 euro

            La franchigia è l’importo minimo di spesa che non dà diritto ad alcuna detrazione. Solo le spese che superano questa soglia possono essere detratte.

            Importo franchigia 2026: 129,11 euro

            Esempio pratico:

            • Spese mediche totali 2025: 800 euro
            • Franchigia da sottrarre: -129,11 euro
            • Importo detraibile: 670,89 euro
            • Detrazione effettiva (19%): 127,47 euro

            Quando non si applica la franchigia

            Esistono alcune categorie di spese mediche per le quali non si applica la franchigia di 129,11 euro, e la detrazione del 19% si calcola sull’intero importo:

            • Spese sanitarie per persone con disabilità (certificata ai sensi della Legge 104/1992)
            • Acquisto di veicoli per disabili
            • Spese per assistenza personale in caso di non autosufficienza

            In questi casi, la detrazione del 19% viene calcolata sull’intero importo sostenuto, senza alcuna franchigia da sottrarre.



            Elenco completo delle spese mediche detraibili

            L’Agenzia delle Entrate prevede un’ampia gamma di spese sanitarie detraibili nel 730. Di seguito l’elenco dettagliato delle principali categorie ammesse alla detrazione del 19%.

            1. Visite mediche e prestazioni specialistiche

            Sono detraibili le spese per:

            • Visite mediche generiche (medico di base a pagamento)
            • Visite specialistiche (cardiologo, dermatologo, ortopedico, etc.)
            • Esami diagnostici (analisi del sangue, radiografie, ecografie, TAC, risonanza magnetica)
            • Prestazioni chirurgiche
            • Ricoveri ospedalieri (ticket e spese sanitarie)

            2. Farmaci e medicinali

            Sono detraibili:

            • Farmaci con ricetta medica
            • Farmaci da banco (anche senza ricetta, purché documentati con scontrino parlante)
            • Medicinali omeopatici regolarmente autorizzati
            • Integratori alimentari solo se qualificati come dispositivi medici

            Nota: Lo scontrino deve riportare natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario.

            3. Dispositivi medici

            Sono detraibili le spese per:

            • Occhiali da vista e lenti a contatto
            • Apparecchi acustici
            • Protesi e ausili ortopedici (stampelle, busti, tutori)
            • Apparecchi per aerosol
            • Misuratori di pressione, glicemia
            • Ausili per incontinenza

            4. Prestazioni odontoiatriche

            Sono detraibili le spese per:

            • Visite odontoiatriche
            • Otturazioni, devitalizzazioni, estrazioni
            • Impianti dentali
            • Apparecchi ortodontici (anche per minori)
            • Protesi dentarie
            • Igiene dentale professionale

            5. Fisioterapia e riabilitazione

            Sono detraibili:

            • Sedute di fisioterapia (prescritte da medico)
            • Terapie riabilitative
            • Logopedia
            • Psicomotricità
            • Terapie occupazionali

            Attenzione: Il fisioterapista deve essere regolarmente iscritto all’albo professionale.

            6. Prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche

            Sono detraibili:

            • Sedute con psicologo (iscritto all’Ordine degli Psicologi)
            • Psicoterapia individuale e di gruppo
            • Terapie psichiatriche

            7. Altre prestazioni sanitarie

            Sono inoltre detraibili:

            • Prestazioni infermieristiche
            • Assistenza domiciliare per anziani (solo quota sanitaria)
            • Interventi chirurgici e day hospital
            • Cure termali (con prescrizione medica)
            • Trapianti di organi
            • Analisi genetiche
            • Esami diagnostici prenatali

            8. Spese veterinarie

            Anche le spese veterinarie sono detraibili al 19%, con le seguenti specificità:

            • Franchigia di 129,11 euro
            • Limite massimo di spesa detraibile: 550 euro
            • Devono essere documentate con fattura o ricevuta fiscale

            Per un quadro completo delle detrazioni fiscali disponibili nel 730 2026, consulta la guida ufficiale alla dichiarazione dei redditi.

            Spese mediche NON detraibili

            Non tutte le spese sanitarie possono essere portate in detrazione nel 730. L’Agenzia delle Entrate esclude specifiche categorie di spese che non danno diritto alla detrazione del 19%.

            1. Prodotti cosmetici e di bellezza

            Non sono detraibili:

            • Cosmetici (creme, trucchi, profumi)
            • Prodotti per l’igiene personale (saponi, shampoo, dentifrici)
            • Integratori alimentari generici (non qualificati come dispositivi medici)
            • Chirurgia estetica (salvo casi di ricostruzione post-trauma o malattia)

            2. Prestazioni non sanitarie

            Non sono detraibili:

            • Massaggi estetici o rilassanti (non prescritti da medico)
            • Trattamenti benessere (spa, saune, centri estetici)
            • Diete dimagranti (salvo prescrizione medica per patologie specifiche)
            • Personal trainer e corsi fitness

            3. Spese rimborsate

            Non possono essere detratte le spese per le quali:

            • Si è ottenuto rimborso da assicurazione privata
            • Si è ottenuto rimborso dal datore di lavoro
            • Si è ottenuto rimborso dal SSN

            Importante: Se il rimborso è parziale, può essere detratta solo la quota rimasta a carico del contribuente.

            4. Spese pagate in contanti (dal 2020)

            Dal 1° gennaio 2020, non sono detraibili le spese sanitarie pagate in contanti, ad eccezione di:

            • Acquisto di farmaci (anche in contanti)
            • Acquisto di dispositivi medici (anche in contanti)
            • Prestazioni erogate da strutture pubbliche o convenzionate con il SSN

            Per tutte le altre spese (visite private, prestazioni odontoiatriche, fisioterapia, etc.), è obbligatorio il pagamento tracciabile.

            5. Altre spese non ammesse

            Non sono detraibili:

            • Ticket sanitari già detratti in busta paga
            • Spese per accompagnatori (salvo casi di disabilità grave)
            • Spese di viaggio per raggiungere strutture sanitarie (salvo casi specifici di ambulanze)
            • Alimenti speciali (salvo se qualificati come dispositivi medici)

            Verificare sempre che la spesa sia documentata correttamente e rientri nelle categorie ammesse dall’Agenzia delle Entrate.

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            Obbligo di tracciabilità dei pagamenti

            Dal 1° gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per poter detrarre le spese sanitarie nel modello 730. Questa norma mira a contrastare l’evasione fiscale e garantire la trasparenza delle transazioni.

            Cosa significa tracciabilità

            Un pagamento è considerato tracciabile quando viene effettuato con uno strumento che lascia una traccia documentabile dell’operazione, consentendo all’Agenzia delle Entrate di verificare l’effettivo sostenimento della spesa.

            Metodi di pagamento tracciabili ammessi

            Sono considerati tracciabili i pagamenti effettuati con:

            • Carta di credito o debito (bancomat)
            • Bonifico bancario o postale
            • Assegno bancario o postale (non trasferibile)
            • Carta prepagata ricaricabile (es. PostePay)
            • App di pagamento digitale (Satispay, PayPal, Apple Pay, Google Pay)
            • Addebito diretto su conto corrente (SDD)

            Eccezioni: quando il contante è ancora ammesso

            L’obbligo di tracciabilità non si applica alle seguenti categorie di spese, che possono essere pagate anche in contanti:

            • Farmaci e medicinali acquistati in farmacia
            • Dispositivi medici (occhiali, apparecchi acustici, etc.)
            • Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche (ospedali, ASL)
            • Prestazioni erogate da strutture private accreditate o convenzionate con il SSN

            Per tutte queste categorie, lo scontrino o la ricevuta fiscale rimangono validi anche se il pagamento è stato effettuato in contanti.

            Cosa succede se pago in contanti

            Se hai pagato in contanti una prestazione sanitaria privata (ad esempio una visita specialistica, una seduta dal dentista, una terapia fisioterapica), non potrai portare quella spesa in detrazione nel 730, a meno che non rientri nelle eccezioni sopra indicate.

            Esempio:

            • Visita odontoiatrica privata pagata in contanti: NON detraibile
            • Visita odontoiatrica privata pagata con carta: Detraibile
            • Farmaci pagati in contanti: Detraibili (eccezione alla regola)

            Documenti da conservare per la tracciabilità

            Per dimostrare la tracciabilità del pagamento, è necessario conservare:

            • Fattura o ricevuta fiscale della prestazione sanitaria
            • Ricevuta del pagamento tracciabile (estratto conto, scontrino POS, ricevuta bonifico)
            • Eventualmente, copia dell’assegno con indicazione del beneficiario

            L’Agenzia delle Entrate può richiedere la documentazione in caso di controlli, quindi è fondamentale conservare tutte le prove di pagamento per almeno 5 anni.

            Consigli pratici

            • Paga sempre con carta o bonifico le prestazioni sanitarie private
            • Richiedi sempre fattura intestata con il tuo codice fiscale
            • Conserva estratti conto bancari/carta che documentano il pagamento
            • In caso di dubbi, consulta il CAF Centro Fiscale di Udine per verificare la detraibilità
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            Documenti da conservare

            Per poter detrarre correttamente le spese mediche nel 730 2026, è fondamentale conservare la documentazione fiscale adeguata. L’Agenzia delle Entrate può richiedere questi documenti in caso di controlli, anche a distanza di anni.

            1. Scontrini parlanti (per farmaci e dispositivi medici)

            Gli scontrini fiscali “parlanti” sono obbligatori per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici. Devono contenere:

            • Codice fiscale del destinatario
            • Natura dei prodotti acquistati (descrizione del farmaco o dispositivo)
            • Quantità
            • Importo pagato
            • Indicazione che si tratta di un prodotto farmaceutico o dispositivo medico

            Attenzione: Gli scontrini generici “non parlanti” (senza codice fiscale e descrizione dettagliata) non sono validi per la detrazione.

            2. Fatture e ricevute fiscali

            Per tutte le altre prestazioni sanitarie (visite mediche, odontoiatria, fisioterapia, analisi, etc.), è necessaria una fattura o ricevuta fiscale che contenga:

            • Dati anagrafici completi del paziente (nome, cognome, codice fiscale)
            • Descrizione dettagliata della prestazione
            • Importo pagato
            • Data di erogazione della prestazione
            • Dati del professionista o della struttura (nome, partita IVA, indirizzo)
            • Numero di iscrizione all’albo professionale (per medici, odontoiatri, fisioterapisti, psicologi)

            3. Prescrizioni mediche

            Per alcune spese è richiesta anche la prescrizione medica, in particolare per:

            • Cure termali
            • Dispositivi medici complessi (apparecchi acustici, protesi)
            • Fisioterapia e riabilitazione

            La prescrizione deve essere conservata insieme alla fattura della prestazione.

            4. Certificazioni per familiari a carico

            Se si portano in detrazione spese mediche sostenute per familiari a carico, è necessario conservare:

            • Documentazione che attesta il carico fiscale (dichiarazione dei redditi del familiare, stato di famiglia)
            • Autocertificazione del reddito del familiare (se inferiore a 2.840,51 euro o 4.000 euro per figli under 24)

            5. Documentazione pagamenti tracciabili

            Dal 2020, per le spese soggette all’obbligo di tracciabilità, è necessario conservare anche:

            • Estratto conto bancario o carta che documenta il pagamento
            • Ricevuta POS (scontrino carta di credito/debito)
            • Ricevuta bonifico bancario
            • Copia dell’assegno non trasferibile

            6. Documentazione per disabilità

            Per le spese sanitarie relative a persone con disabilità (che non hanno franchigia), è necessario conservare:

            • Certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992
            • Verbale di invalidità civile
            • Certificazione di handicap grave

            Per quanto tempo conservare i documenti

            I documenti fiscali devono essere conservati per almeno 5 anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, in quanto l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli entro questo termine.

            Esempio: Per le spese mediche 2025 detratte nel 730/2026, i documenti vanno conservati fino al 31 dicembre 2031.

            Consigli pratici

            • Crea una cartella dedicata (fisica o digitale) per ogni anno fiscale
            • Scannerizza tutti gli scontrini (possono sbiadire nel tempo)
            • Ordina i documenti per categoria (farmaci, visite, dentista, etc.)
            • Verifica sempre che lo scontrino/fattura contenga tutti i dati richiesti
            • In caso di dubbi, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine per assistenza
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            Limiti e massimali di spesa

            Sebbene la maggior parte delle spese mediche non preveda un limite massimo di detrazione, esistono alcune categorie specifiche per le quali l’Agenzia delle Entrate ha stabilito dei tetti massimi o requisiti particolari.

            Spese mediche generiche: nessun limite

            Per le seguenti categorie non esiste un limite massimo di spesa detraibile:

            • Visite mediche e specialistiche
            • Esami diagnostici e analisi
            • Interventi chirurgici e ricoveri
            • Farmaci e medicinali
            • Prestazioni odontoiatriche
            • Dispositivi medici (occhiali, protesi, etc.)
            • Fisioterapia

            Per tutte queste spese, la detrazione del 19% si applica all’intero importo sostenuto (al netto della franchigia di 129,11 euro).

            Spese veterinarie: limite massimo 550 euro

            Le spese veterinarie hanno un limite massimo di detrazione di 550 euro, con franchigia di 129,11 euro.

            Esempio di calcolo:

            • Spese veterinarie sostenute: 1.200 euro
            • Limite massimo detraibile: 550 euro
            • Franchigia: -129,11 euro
            • Base imponibile detrazione: 420,89 euro
            • Detrazione effettiva (19%): 79,97 euro

            Spese per assistenza personale: limite 2.100 euro

            Per le spese di assistenza personale di persone non autosufficienti (badanti, assistenza domiciliare), il limite massimo di detrazione è 2.100 euro, con le seguenti condizioni:

            • Il contribuente deve avere un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro
            • La persona assistita deve essere certificata come non autosufficiente
            • La detrazione si applica solo alla quota assistenziale, non alle spese sanitarie vere e proprie

            Veicoli per disabili: limiti specifici

            Per l’acquisto di veicoli adattati per persone con disabilità, esistono limiti specifici:

            • Limite massimo di spesa: 18.075,99 euro
            • Detrazione del 19% sull’intero importo (senza franchigia)
            • Possibilità di detrazione una sola volta in 4 anni (salvo casi eccezionali)

            Cumulo con altre detrazioni

            Le spese mediche possono essere cumulate con altre detrazioni fiscali previste nel 730, quali:

            • Spese per ristrutturazione edilizia (bonus casa)
            • Interessi mutuo prima casa
            • Spese scolastiche e universitarie
            • Spese funebri (limite 1.550 euro)
            • Contributi previdenziali e assistenziali

            Non esistono limiti al cumulo delle detrazioni, purché ogni spesa sia documentata correttamente e rientri nelle categorie ammesse.

            Incapienza fiscale: cosa succede

            Se la somma delle detrazioni fiscali (spese mediche + altre detrazioni) supera l’imposta lorda dovuta, si verifica la cosiddetta incapienza fiscale. In questo caso:

            • Le detrazioni vengono applicate fino a azzerare l’imposta
            • L’eventuale eccedenza non viene rimborsata (salvo casi specifici previsti dalla legge)
            • Non è possibile riportare le detrazioni inutilizzate agli anni successivi

            Per ottimizzare le detrazioni ed evitare l’incapienza, è consigliabile rivolgersi a un CAF o commercialista per una pianificazione fiscale accurata.

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            Esempi pratici di calcolo della detrazione

            Per comprendere meglio come funziona la detrazione delle spese mediche nel 730, analizziamo alcuni esempi pratici di calcolo con situazioni reali.

            Esempio 1: Spese mediche moderate

            Situazione: Famiglia con 2 figli a carico, spese mediche moderate.

            Spese sostenute nel 2025:

            • Farmaci: 250 euro
            • Visite specialistiche: 180 euro
            • Occhiali da vista (figlio): 150 euro
            • Analisi del sangue: 80 euro

            Totale spese mediche: 660 euro

            Calcolo detrazione:

            • Spese totali: 660 euro
            • Franchigia: -129,11 euro
            • Base imponibile: 530,89 euro
            • Detrazione (19%): 100,87 euro

            Risparmio fiscale effettivo: circa 101 euro

            Esempio 2: Spese odontoiatriche significative

            Situazione: Contribuente che ha sostenuto spese dentistiche importanti.

            Spese sostenute nel 2025:

            • Impianto dentale: 3.500 euro (pagato con carta)
            • Visite odontoiatriche: 200 euro (pagato con bonifico)
            • Farmaci post-operatori: 80 euro

            Totale spese: 3.780 euro

            Calcolo detrazione:

            • Spese totali: 3.780 euro
            • Franchigia: -129,11 euro
            • Base imponibile: 3.650,89 euro
            • Detrazione (19%): 693,67 euro

            Risparmio fiscale effettivo: circa 694 euro

            Esempio 3: Persona con disabilità (senza franchigia)

            Situazione: Familiare a carico con certificazione Legge 104/1992.

            Spese sostenute nel 2025:

            • Assistenza domiciliare (quota sanitaria): 5.000 euro
            • Farmaci specifici: 800 euro
            • Fisioterapia riabilitativa: 1.200 euro
            • Ausili ortopedici: 600 euro

            Totale spese: 7.600 euro

            Calcolo detrazione (senza franchigia):

            • Base imponibile: 7.600 euro (nessuna franchigia)
            • Detrazione (19%): 1.444 euro

            Risparmio fiscale effettivo: circa 1.444 euro

            Esempio 4: Spese veterinarie (con limite massimo)

            Situazione: Proprietario di animale domestico con spese veterinarie elevate.

            Spese sostenute nel 2025:

            • Intervento chirurgico cane: 1.500 euro
            • Visite veterinarie: 200 euro

            Totale spese veterinarie: 1.700 euro

            Calcolo detrazione:

            • Spese totali: 1.700 euro
            • Limite massimo applicabile: 550 euro
            • Franchigia: -129,11 euro
            • Base imponibile: 420,89 euro
            • Detrazione (19%): 79,97 euro

            Risparmio fiscale effettivo: circa 80 euro (anche se le spese reali erano molto superiori)

            Esempio 5: Spese pagate in contanti (errore comune)

            Situazione: Contribuente che ha pagato una visita specialistica in contanti.

            Spese sostenute nel 2025:

            • Visita ortopedica privata: 120 euro (pagata in contanti) ❌
            • Farmaci prescritti: 60 euro (pagati in contanti) ✅
            • Fisioterapia: 300 euro (pagata con carta) ✅

            Calcolo detrazione:

            • Spese detraibili (farmaci + fisioterapia): 360 euro
            • Visita ortopedica in contanti: NON detraibile
            • Franchigia: -129,11 euro
            • Base imponibile: 230,89 euro
            • Detrazione (19%): 43,87 euro

            Risparmio fiscale effettivo: circa 44 euro

            Nota: Se la visita ortopedica fosse stata pagata con carta, la detrazione sarebbe stata di circa 66 euro.

            Esempio 6: Spese rimborsate parzialmente

            Situazione: Dipendente con assicurazione sanitaria integrativa.

            Spese sostenute nel 2025:

            • Ricovero ospedaliero: 2.000 euro
            • Rimborso da assicurazione: -1.200 euro
            • Spesa rimasta a carico: 800 euro

            Calcolo detrazione:

            • Spesa effettivamente a carico: 800 euro
            • Franchigia: -129,11 euro
            • Base imponibile: 670,89 euro
            • Detrazione (19%): 127,47 euro

            Risparmio fiscale effettivo: circa 127 euro

            Riepilogo consigli per massimizzare le detrazioni

            • Paga sempre con metodi tracciabili (carta, bonifico)
            • Raccogli e conserva tutti gli scontrini e fatture
            • Verifica che gli scontrini siano “parlanti” (con CF e descrizione)
            • Porta in detrazione anche le spese dei familiari a carico
            • Rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine per ottimizzare le detrazioni

            Per ulteriori informazioni su tutte le detrazioni disponibili nel 730 2026, consulta la guida completa alla dichiarazione dei redditi.

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            FAQ – Domande frequenti sulle spese mediche detraibili

            1. Posso detrarre le spese mediche pagate in contanti?

            Dal 1° gennaio 2020, le spese mediche pagate in contanti non sono detraibili, ad eccezione di:

            • Farmaci e dispositivi medici
            • Prestazioni erogate da strutture pubbliche o convenzionate con il SSN

            Tutte le altre spese (visite private, dentista, fisioterapia, etc.) devono essere pagate con metodi tracciabili (carta, bonifico, assegno non trasferibile).

            2. Qual è la percentuale di detrazione delle spese mediche?

            La percentuale di detrazione è del 19% sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro.

            3. La franchigia di 129,11 euro si applica a tutte le spese?

            No, la franchigia non si applica alle spese mediche sostenute per persone con disabilità certificata (Legge 104/1992). In questi casi, la detrazione del 19% si calcola sull’intero importo.

            4. Posso detrarre le spese mediche dei miei genitori?

            Sì, puoi detrarre le spese mediche sostenute per i tuoi genitori se sono fiscalmente a tuo carico, ovvero se il loro reddito annuo non supera i 2.840,51 euro.

            5. Gli integratori alimentari sono detraibili?

            Gli integratori alimentari sono detraibili solo se qualificati come dispositivi medici e riportano sulla confezione il marchio CE. Gli integratori generici non sono detraibili.

            6. Le spese per occhiali da vista sono detraibili?

            Sì, le spese per occhiali da vista e lenti a contatto sono detraibili al 19%, anche se non prescritti da un medico. È sufficiente la fattura o ricevuta fiscale.

            7. Posso detrarre le spese per il dentista?

            Sì, tutte le prestazioni odontoiatriche (visite, otturazioni, impianti, apparecchi ortodontici, protesi) sono detraibili al 19%, purché pagate con metodi tracciabili.

            8. Le spese per lo psicologo sono detraibili?

            Sì, le sedute con uno psicologo regolarmente iscritto all’Ordine sono detraibili al 19%. È necessaria fattura intestata e pagamento tracciabile.

            9. Cosa succede se ricevo un rimborso dall’assicurazione?

            Se ricevi un rimborso parziale o totale da assicurazione privata, puoi detrarre solo la quota di spesa rimasta effettivamente a tuo carico.

            10. Gli scontrini della farmacia devono essere “parlanti”?

            Sì, gli scontrini per farmaci e dispositivi medici devono essere “parlanti”, ovvero contenere:

            • Codice fiscale del destinatario
            • Descrizione dettagliata del prodotto
            • Quantità e importo

            11. Posso detrarre le spese veterinarie?

            Sì, le spese veterinarie sono detraibili al 19% con:

            • Franchigia di 129,11 euro
            • Limite massimo di spesa detraibile: 550 euro

            12. Le analisi del sangue private sono detraibili?

            Sì, tutte le analisi di laboratorio (esami del sangue, urine, etc.) sono detraibili, sia se eseguite privatamente che in strutture pubbliche.

            13. Devo presentare i documenti insieme al 730?

            No, i documenti non vanno allegati al 730, ma devono essere conservati per 5 anni in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

            14. Posso portare in detrazione le spese del 2024 nel 730/2026?

            No, nel 730/2026 puoi detrarre solo le spese sostenute nell’anno 2025. Le spese del 2024 andavano dichiarate nel 730/2025.

            15. Chi mi può aiutare con la dichiarazione dei redditi?

            Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per la compilazione del 730, verifica della documentazione sanitaria e ottimizzazione delle detrazioni fiscali.

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            Hai bisogno di assistenza per il 730 2026?

            Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a:

            • Verificare la documentazione delle spese mediche
            • Calcolare correttamente tutte le detrazioni fiscali
            • Compilare e inviare il modello 730/2026
            • Massimizzare il rimborso fiscale

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            • 📧 Email: info@centrofiscale.com
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            Maggio 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
            https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-06 09:00:002026-03-17 19:03:31Spese Mediche Detraibili 730 2026: Guida Completa
            CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

            Detrazione Mutuo nel 730/2026: Nuovi Codici e Tetto per i Redditi Alti

            Dichiarazione dei redditi 730

            La detrazione mutuo nel 730/2026 porta con sé importanti novità che ogni contribuente deve conoscere prima di compilare la dichiarazione dei redditi. La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha introdotto il nuovo articolo 16-ter del TUIR, che stabilisce un tetto massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Questo cambiamento impatta direttamente sulla detrazione degli interessi passivi del mutuo per la prima casa, da sempre uno degli oneri detraibili più utilizzati dagli italiani. Scopriamo insieme come funziona il nuovo sistema, quali codici usare nel quadro E del modello 730 e come calcolare l’importo effettivamente detraibile nel 2026.

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            Indice dei contenuti

            1. Detrazione interessi mutuo prima casa: importo e regole 2026
            2. Art. 16-ter TUIR: il tetto alle detrazioni per redditi alti
            3. Come si calcola il tetto alle detrazioni: formula e quoziente familiare
            4. I codici del quadro E del 730: guida pratica per il mutuo
            5. Detrazioni per mutuo di costruzione e ristrutturazione
            6. Esempi pratici di calcolo: quanto si detrae nel 2026
            7. Novità 2026: tabella riepilogativa dei cambiamenti
            8. Errori da evitare nella compilazione del quadro E
            9. Domande frequenti sulla detrazione mutuo

            Detrazione interessi mutuo prima casa: importo e regole 2026

            La detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa è disciplinata dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986). Per il periodo d’imposta 2025 (dichiarazione 730/2026), le regole di base rimangono invariate rispetto al passato, ma si aggiunge il nuovo vincolo del tetto reddituale introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.

            Importo massimo detraibile: La detrazione è pari al 19% degli interessi passivi pagati nell’anno, calcolata su un importo massimo di 4.000 euro. Il beneficio fiscale massimo teorico è quindi di 760 euro (4.000 × 19%). Questo importo si riferisce alla quota di interessi passivi, che include anche gli oneri accessori del mutuo (spese di istruttoria, perizia, polizza assicurativa obbligatoria per legge).

            I requisiti fondamentali per accedere alla detrazione mutuo prima casa nel 2026 sono:

            • Mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’unità immobiliare (non per altri scopi)
            • Immobile adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto (o dalla stipula del mutuo)
            • Il mutuo deve essere stipulato nell’anno in cui si acquista l’immobile o nell’anno precedente o successivo
            • L’immobile deve essere prima casa del contribuente (dimora abituale)
            • Il contribuente deve essere intestatario del mutuo (anche in quota pro-indiviso)

            Oneri accessori includi: Oltre agli interessi passivi in senso stretto, sono detraibili anche le spese accessorie pagate alla banca: perizia tecnica, spese notarili per la stipula del mutuo, quota della polizza incendio obbligatoria. Non sono invece detraibili le spese notarili per il contratto di compravendita. Tutti questi dati si trovano nel certificato annuale che la banca invia entro il 28 febbraio di ogni anno. Consulta il nostro articolo sugli interessi passivi mutuo 730 per un approfondimento sulle modalità di calcolo.

            Art. 16-ter TUIR: il tetto alle detrazioni per redditi alti

            La principale novità per la detrazione mutuo 730/2026 è l’introduzione dell’articolo 16-ter del TUIR, inserito dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, art. 1, commi 10-12). Questa norma stabilisce un limite massimo complessivo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con reddito elevato, in attuazione del principio del quoziente familiare introdotto dalla delega fiscale (L. 111/2023).

            Il meccanismo funziona su due soglie di reddito:

            Reddito complessivoTetto massimo detrazioni (oneri)Impatto sulla detrazione mutuo
            Fino a 75.000 euroNessun limite (regole ordinarie)Fino a 760 euro di detrazione piena
            Da 75.001 a 100.000 euro14.000 euro × coefficiente familiarePotenzialmente ridotta
            Oltre 100.000 euro8.000 euro × coefficiente familiareUlteriormente ridotta

            Importante: Il tetto non riguarda tutte le detrazioni ma soltanto quelle degli “oneri” ex art. 15 e 16 TUIR. Rimangono escluse dall’applicazione del limite:

            • Le detrazioni per carichi di famiglia (figli, coniuge)
            • Le detrazioni da lavoro (lavoratori dipendenti, pensionati, autonomi)
            • Il bonus edilizio al 110% (Superbonus) per le spese già sostenute e rateizzate
            • Le detrazioni per canoni di locazione come conduttore
            • Le detrazioni spettanti ai sensi di leggi speciali non ricondotte all’art. 15 TUIR

            La detrazione degli interessi passivi del mutuo prima casa (art. 15, co. 1, lett. b) TUIR), invece, è espressamente inclusa tra gli oneri soggetti al tetto dell’art. 16-ter. Per i contribuenti con reddito oltre i 75.000 euro, questo significa che la detrazione mutuo concorre al raggiungimento del plafond massimo consentito insieme ad altre detrazioni (spese mediche, istruzione, assicurazioni, ecc.).

            Come si calcola il tetto alle detrazioni: la formula e il quoziente familiare

            Il calcolo del tetto massimo alle detrazioni previsto dall’art. 16-ter TUIR si basa su un coefficiente familiare che tiene conto del numero di figli a carico. Questo coefficiente, ispirato al quoziente familiare francese, mira a non penalizzare le famiglie numerose nella fruizione delle detrazioni fiscali.

            Situazione familiareCoefficienteLimite spese (reddito 75.001-100.000 euro)Limite spese (reddito oltre 100.000 euro)
            Nessun figlio a carico0,507.000 euro4.000 euro
            1 figlio a carico0,709.800 euro5.600 euro
            2 figli a carico0,8511.900 euro6.800 euro
            3 o più figli a carico1,0014.000 euro8.000 euro
            Figlio con disabilità grave1,0014.000 euro8.000 euro

            Come si legge la tabella: Per un contribuente con reddito 82.000 euro e nessun figlio, il limite di spesa detraibile complessivo è di 7.000 euro (14.000 × 0,50). Se gli oneri totali (mutuo + spese mediche + altro) superano 7.000 euro, la detrazione del 19% si applica solo ai primi 7.000 euro. Per chi ha 3 o più figli, invece, il tetto non opera mai poiché il coefficiente 1,00 lascia invariati i limiti ordinari.

            Esempio concreto con figli: Contribuente con reddito 90.000 euro, 2 figli a carico. Oneri: interessi mutuo 4.000 euro + spese mediche 4.500 euro + spese istruzione 2.000 euro = totale 10.500 euro. Il limite è 11.900 euro (14.000 × 0,85). Poiché 10.500 < 11.900, la detrazione è piena: 10.500 × 19% = 1.995 euro. Il tetto non opera.

            Riordino progressivo delle detrazioni: L’art. 16-ter TUIR prevede anche un meccanismo di riduzione progressiva per chi supera i 75.000 euro: il taglio non è “tutto o niente” ma graduale. Per redditi compresi tra 75.001 e 100.000 euro, si applica la formula che usa il coefficiente familiare sulle spese base di 14.000 euro. Per redditi oltre 100.000 euro, il limite base scende a 8.000 euro e si applica il medesimo coefficiente familiare.

            I codici del quadro E del 730: guida pratica per il mutuo

            Il quadro E del modello 730/2026 raccoglie tutti gli oneri e le spese detraibili o deducibili. Per quanto riguarda il mutuo, esistono codici specifici che variano a seconda della tipologia di mutuo e dell’utilizzo dell’immobile. Compilare il codice sbagliato comporta il rischio di un controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate con richiesta di chiarimenti o rettifica.

            Di seguito la tabella completa dei codici quadro E per la detrazione mutuo nel modello 730/2026:

            CodiceTipologia mutuoAliquotaLimite di spesaDetrazione max
            7Mutuo ipotecario acquisto abitazione principale, stipulato dal 1° gennaio 199319%4.000 euro760 euro
            8Mutui ipotecari acquisto altri immobili, stipulati prima del 199319%2.065,83 euro392,51 euro
            9Mutui ipotecari costruzione/ristrutturazione abitazione principale19%2.582,28 euro490,63 euro
            10Interessi passivi per mutui agrari in essere19%Reddito del terrenoVariabile
            11Interessi passivi su prestiti e mutui agrari stipulati prima del 199319%Reddito del terrenoVariabile

            Codice 7 — il più utilizzato: Si applica ai mutui ipotecari stipulati dal 1993 in poi per l’acquisto della prima casa destinata ad abitazione principale. È il codice usato dalla stragrande maggioranza dei mutuatari italiani. L’importo da indicare include:

            • Gli interessi passivi riportati nel certificato bancario annuale
            • Le quote di rivalutazione (per mutui con indicizzazione)
            • Gli oneri accessori indicati nella certificazione bancaria: perizia, istruttoria, polizza incendio obbligatoria per legge

            Dove trovare l’importo esatto: La banca invia ogni anno (entro il 28 febbraio) la certificazione degli interessi passivi, oppure la rende disponibile nell’area clienti online. Dal 14 maggio 2026 il 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate contiene già questi dati, comunicati direttamente dalla banca. Prima di accettare il precompilato, è consigliabile verificare la corrispondenza con la certificazione bancaria.

            Mutuo cointestato: Se il mutuo è cointestato tra due persone (es. coniugi), ciascun cointestatario riporta nel proprio modello 730 la propria quota di interessi (tipicamente il 50%). Il limite di 4.000 euro si intende per ciascun mutuatario: la coppia può quindi detrarre complessivamente interessi fino a 8.000 euro totali, con un beneficio di 1.520 euro.

            Detrazioni per mutuo di costruzione e ristrutturazione

            Oltre al classico mutuo per acquisto prima casa, esistono specifiche detrazioni per i mutui stipulati per costruire o ristrutturare l’abitazione principale. Queste fattispecie utilizzano il codice 9 del quadro E e prevedono un limite di spesa diverso rispetto al codice 7.

            Mutuo per costruzione (codice 9)

            • Limite di spesa: 2.582,28 euro (non 4.000 euro come per l’acquisto)
            • Aliquota: 19%, quindi detrazione massima di 490,63 euro
            • Il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi precedenti o 18 mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione
            • L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori
            • I lavori devono riguardare l’unità immobiliare risultante dalla costruzione
            • È necessario il permesso di costruire (o DIA/SCIA equivalente) come documentazione

            Mutuo per ristrutturazione (codice 9)

            • Stessi limiti e aliquota del mutuo costruzione
            • L’immobile deve diventare abitazione principale entro 1 anno dal termine lavori
            • La ristrutturazione deve riguardare l’unità destinata ad abitazione principale
            • I lavori devono essere di ristrutturazione significativa (non mera manutenzione ordinaria)

            Surrogazione del mutuo: Se si è effettuata una surroga del mutuo (portabilità verso un’altra banca), la detrazione continua senza interruzioni. L’importante è che l’immobile resti abitazione principale e che il nuovo mutuo non superi il debito residuo del precedente. Eventuali somme aggiuntive ottenute con la surroga (liquidità extra) non danno diritto alla detrazione. La surroga si documenta con il contratto originario e quello di surroga.

            Rinegoziazione vs surroga: La rinegoziazione con la stessa banca non interrompe la detrazione. La surroga presso un’altra banca nemmeno, a patto che il saldo del nuovo mutuo non ecceda quello residuo del vecchio. In entrambi i casi, la detrazione prosegue regolarmente con il codice 7 o 9 nel quadro E della dichiarazione dei redditi 730.

            Esempi pratici di calcolo: quanto si detrae nel 2026

            Per comprendere concretamente l’impatto delle novità 2026, analizziamo quattro scenari tipici di contribuenti con diverse situazioni reddituali e familiari. Questi esempi ti aiuteranno a stimare l’effetto del tetto dell’art. 16-ter sulla tua detrazione mutuo.

            Scenario 1: Reddito 55.000 euro — nessun impatto del tetto

            Dati: Contribuente con reddito complessivo 55.000 euro, interessi mutuo prima casa pagati nel 2025: 3.800 euro. Nessun figlio.

            • Reddito: 55.000 euro → sotto la soglia dei 75.000 euro
            • Nessun tetto ex art. 16-ter TUIR applicabile
            • Interessi detraibili: 3.800 euro (inferiori al limite di 4.000 euro)
            • Detrazione: 3.800 × 19% = 722 euro
            • Nessuna modifica rispetto agli anni precedenti

            Scenario 2: Reddito 82.000 euro, nessun figlio — tetto attivo

            Dati: Contribuente con reddito 82.000 euro, interessi mutuo 4.000 euro, spese mediche 3.200 euro, polizza vita 1.200 euro. Nessun figlio a carico.

            • Reddito: 82.000 euro → fascia 75.001-100.000 euro
            • Coefficiente familiare (nessun figlio): 0,50
            • Limite spese detraibili: 14.000 × 0,50 = 7.000 euro
            • Totale oneri: 4.000 + 3.200 + 1.200 = 8.400 euro → superiore al limite
            • Si detrae solo sui primi 7.000 euro
            • Detrazione complessiva massima: 7.000 × 19% = 1.330 euro (invece di 1.596 euro)
            • Taglio effettivo: -266 euro

            Scenario 3: Reddito 82.000 euro, 2 figli — tetto non scatta

            Dati: Come lo Scenario 2, ma con 2 figli a carico.

            • Reddito: 82.000 euro → fascia 75.001-100.000 euro
            • Coefficiente familiare (2 figli): 0,85
            • Limite spese detraibili: 14.000 × 0,85 = 11.900 euro
            • Totale oneri: 8.400 euro → inferiore al limite di 11.900 euro
            • Il tetto non produce tagli: detrazione piena
            • Detrazione: 8.400 × 19% = 1.596 euro

            Scenario 4: Reddito 110.000 euro, 1 figlio — taglio significativo

            Dati: Contribuente con reddito 110.000 euro, interessi mutuo 4.000 euro, spese mediche 4.500 euro, spese istruzione universitaria 3.000 euro, polizza vita 1.000 euro. Un figlio a carico.

            • Reddito: 110.000 euro → oltre la soglia dei 100.000 euro
            • Coefficiente familiare (1 figlio): 0,70
            • Limite spese detraibili: 8.000 × 0,70 = 5.600 euro
            • Totale oneri: 4.000 + 4.500 + 3.000 + 1.000 = 12.500 euro → largamente superiore al limite
            • Si detrae solo sui primi 5.600 euro
            • Detrazione complessiva massima: 5.600 × 19% = 1.064 euro (invece di 2.375 euro)
            • Taglio effettivo: -1.311 euro

            Come distribuire il tetto tra le detrazioni disponibili? La legge non stabilisce un criterio obbligatorio di priorità. Il contribuente (o il CAF che compila il 730) può scegliere quali oneri “sacrificare” per rispettare il limite. In pratica, conviene ottimizzare la distribuzione partendo dagli oneri con importi fissi (come gli interessi mutuo) e riducendo quelli più flessibili. Il CAF Centro Fiscale effettua questa analisi personalizzata per ogni cliente.

            Novità 2026: tabella riepilogativa dei cambiamenti

            Ecco un riepilogo schematico di tutte le novità che impattano sulla detrazione mutuo nel 730/2026, per avere un quadro completo e immediato delle differenze rispetto agli anni precedenti:

            AspettoRegola fino al 2024Novità dal 2025 (dichiarazione 730/2026)
            Limite spesa mutuo prima casa (codice 7)4.000 euro4.000 euro (invariato)
            Aliquota detrazione19%19% (invariata)
            Detrazione massima teorica760 euro760 euro (invariata se reddito sotto 75.000 euro)
            Tetto complessivo per redditi oltre 75.000 euroNessunoIntrodotto dall’art. 16-ter TUIR (L. 207/2024)
            Tetto per redditi 75.001-100.000 euroN/A14.000 euro × coefficiente familiare
            Tetto per redditi oltre 100.000 euroN/A8.000 euro × coefficiente familiare
            Coefficiente (nessun figlio)N/A0,50
            Coefficiente (1 figlio)N/A0,70
            Coefficiente (2 figli)N/A0,85
            Coefficiente (3+ figli o figlio disabile)N/A1,00 (nessun taglio effettivo)
            Codici quadro E (7, 8, 9, 10, 11)InvariatiInvariati
            Superbonus 110% rateizzatoN/AESCLUSO dal tetto art. 16-ter
            Detrazioni lavoro e familiariN/AESCLUSE dal tetto art. 16-ter

            Attenzione al 730 precompilato: Nel 730 precompilato 2026, l’Agenzia delle Entrate calcolerà automaticamente il tetto dell’art. 16-ter per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro. Tuttavia, il calcolo del coefficiente familiare dipende dai dati sui figli a carico già presenti nell’anagrafe tributaria. Se la situazione familiare è cambiata (nascita di un figlio, figlio che ha perso la condizione di figlio a carico), è fondamentale verificare che il precompilato rifletta la realtà e, se necessario, modificarlo con l’assistenza del CAF.

            Errori da evitare nella compilazione del quadro E

            La compilazione del quadro E del modello 730 per gli interessi del mutuo è una delle operazioni apparentemente semplici che nasconde insidie frequenti. Ecco gli errori più comuni che il CAF Centro Fiscale riscontra durante la stagione dichiarativa e come evitarli.

            1. Inserire l’importo del rateo invece degli interessi

            L’errore più diffuso: molti contribuenti indicano nel quadro E la rata mensile del mutuo (o il totale delle rate annue) invece dei soli interessi passivi. La rata è composta da quota capitale + quota interessi: va indicata solo la quota interessi riportata nella certificazione bancaria annuale.

            2. Usare il codice sbagliato

            Usare il codice 8 (mutui ante 1993) invece del codice 7 (mutui post 1993 prima casa) porta a calcolare la detrazione su un limite dimezzato (2.065,83 euro invece di 4.000 euro), perdendo parte del beneficio fiscale spettante. Verificare sempre la data di stipula del contratto di mutuo e la destinazione dell’immobile.

            3. Non dichiarare correttamente la cointestazione

            Se il mutuo è cointestato, ogni cointestatario ha diritto alla detrazione sulla propria quota. Chi compila il 730 individuale deve indicare solo la propria quota di interessi (es. 50%), non l’importo totale. Se entrambi i cointestatari indicano il 100%, si verifica una doppia deduzione illecita che può essere contestata dall’Agenzia delle Entrate in sede di controllo.

            4. Dimenticare gli oneri accessori

            Molti contribuenti includono solo gli interessi passivi e dimenticano gli oneri accessori detraibili (spese di perizia, istruttoria, polizza incendio obbligatoria). Questi importi sono indicati nella certificazione bancaria annuale e aumentano la base imponibile su cui calcolare il 19%, incrementando il beneficio fiscale.

            5. Non verificare il tetto art. 16-ter per redditi oltre 75.000 euro

            Dal periodo d’imposta 2025 (730/2026), i contribuenti con reddito oltre 75.000 euro devono calcolare il tetto dell’art. 16-ter prima di compilare il quadro E. Se si sommano tutti gli oneri e si supera il limite calcolato con il coefficiente familiare, è necessario ridurre proporzionalmente gli importi nel quadro E. Il 730 precompilato lo fa automaticamente, ma chi compila manualmente deve verificare il calcolo.

            6. Detrarre il mutuo sulla seconda casa come fosse la prima

            La detrazione piena (codice 7, limite 4.000 euro) spetta solo per la prima casa effettivamente adibita ad abitazione principale. Se il contribuente ha cambiato residenza o ha acquistato un’altra abitazione principale, deve verificare la detraibilità del mutuo sulla vecchia abitazione. In generale, la detrazione cessa quando l’immobile non è più abitazione principale, salvo specifiche eccezioni previste dal TUIR (trasferimento per motivi di lavoro, ricovero in case di cura con utilizzo gratuito da parte di familiari).

            Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno centinaia di contribuenti nella compilazione del modello 730, verificando la corretta applicazione di tutte le detrazioni incluse quelle sul mutuo. Grazie all’esperienza pluriennale, il nostro team individua gli errori nel 730 precompilato e ottimizza il beneficio fiscale spettante a ciascun contribuente. Puoi richiedere assistenza per il tuo 730/2026 comodamente online o di persona presso la nostra sede di Udine.

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            Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

            Domande Frequenti sulla Detrazione Mutuo 730/2026

            Qual e il limite massimo di detrazione per gli interessi del mutuo prima casa nel 2026?

            Il limite rimane 4.000 euro di interessi passivi detraibili al 19%, per una detrazione massima di 760 euro. Tuttavia, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro si applica il tetto complessivo dell’art. 16-ter TUIR (introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024), che puo ridurre l’importo effettivamente detraibile in base al reddito e al numero di figli a carico.

            Che codice devo usare nel quadro E del 730 per gli interessi del mutuo prima casa?

            Il codice corretto per i mutui ipotecari stipulati dal 1993 per l’acquisto dell’abitazione principale e il codice 7. Per i mutui costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale si usa il codice 9 (limite 2.582,28 euro). Per mutui ante 1993 su altri immobili si usa il codice 8 (limite 2.065,83 euro). Il codice sbagliato comporta una detrazione ridotta o un controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

            Il tetto dell’art. 16-ter TUIR si applica anche al Superbonus 110%?

            No. Le detrazioni Superbonus 110% gia avviate e rateizzate in 10 anni (per spese sostenute fino al 2023) sono escluse dal tetto dell’art. 16-ter TUIR. Questa esclusione e prevista espressamente per non penalizzare chi aveva gia avviato i lavori in buona fede con le vecchie regole. Le istruzioni del modello 730/2026 dell’Agenzia delle Entrate confermano questa esclusione.

            Se ho rifinanziato il mutuo con la surroga, perdo la detrazione?

            No. In caso di surroga del mutuo (portabilita verso un’altra banca), la detrazione continua senza interruzioni, purche l’immobile resti adibito ad abitazione principale e il debito residuo non aumenti. Se con la surroga si ottiene liquidita aggiuntiva, gli interessi su questa quota extra non sono detraibili. E importante conservare la documentazione della surroga e la certificazione degli interessi della nuova banca.

            Posso detrarre gli interessi del mutuo se l’immobile non e la mia abitazione principale?

            In generale no. La detrazione piena (codice 7, 4.000 euro) spetta solo per l’abitazione principale. Esistono pero eccezioni: se si e trasferiti per lavoro (purche l’immobile non sia locato a terzi), se si e ricoverati in case di cura con l’immobile occupato gratuitamente da un familiare, o se si acquista un immobile da affittare entro 3 anni dall’acquisto. Rivolgersi al CAF per verificare la situazione specifica.


            Hai bisogno di assistenza per la detrazione mutuo nel 730?

            Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a compilare il quadro E correttamente, verificare il tetto dell’art. 16-ter e ottimizzare tutte le detrazioni del tuo 730/2026.

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              Alexandra Bala
              04/09/2026
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              ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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              paolino servidio
              03/09/2026
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              Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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              Lady
              01/09/2026
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              Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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              Giulia Guida
              25/08/2026
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              Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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              Paola Zilli
              07/08/2026
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              Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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              Jacqueline B.
              06/08/2026
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              Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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              Maura Masutto
              06/08/2026
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              Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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              Issam Elhefnawi
              31/07/2026
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              Molto gentile
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              Sibongile Moyana
              30/07/2026
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              Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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              Sabrina Cirina
              23/07/2026
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              Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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              Maggio 5, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
              https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-05 08:22:322026-05-31 14:10:43Detrazione Mutuo nel 730/2026: Nuovi Codici e Tetto per i Redditi Alti
              CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

              Addizionale Regionale IRPEF nel 730: Aliquote, Esenzioni e Calcolo per Ogni Regione 2025

              Dichiarazione dei redditi 730

              L'addizionale regionale IRPEF nel 730 è una delle voci fiscali che riguarda praticamente tutti i contribuenti italiani, eppure rimane spesso poco compresa. Si tratta di un'imposta aggiuntiva all'IRPEF che ogni regione italiana applica in misura variabile, con aliquote e soglie di esenzione diverse da territorio a territorio. Capire come funziona l'addizionale regionale IRPEF 730, dove si dichiara e quanto si paga è fondamentale per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi ed evitare brutte sorprese in busta paga o in fase di conguaglio fiscale.

              In questa guida completa trovi tutto quello che ti serve sapere sull'addizionale regionale IRPEF 2025: cos'è, come si calcola, dove si inserisce nel modello 730, le aliquote aggiornate per tutte e 20 le regioni italiane, le soglie di esenzione e gli esempi pratici per capire quanto pagherai davvero.

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              Indice dei contenuti

              1. Cos'è l'addizionale regionale IRPEF
              2. Come si calcola: base imponibile e aliquote
              3. Il Quadro RV nel modello 730
              4. Aliquote 2025 per tutte le Regioni italiane
              5. Esenzioni: chi non paga l'addizionale regionale
              6. Addizionale regionale e comunale: le differenze
              7. Acconto, saldo e conguaglio in busta paga
              8. Esempi pratici di calcolo
              9. Domande Frequenti

              Cos'è l'addizionale regionale IRPEF

              L'addizionale regionale IRPEF è un'imposta locale sul reddito delle persone fisiche che si aggiunge all'IRPEF statale. È istituita dal Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e deve essere versata da tutti i contribuenti che risiedono in una regione italiana e che hanno prodotto un reddito imponibile positivo ai fini IRPEF. In parole semplici: se paghi l'IRPEF, con ogni probabilità paghi anche l'addizionale regionale.

              A differenza dell'IRPEF statale, che segue scaglioni e aliquote uguali per tutti i cittadini italiani, l'addizionale regionale IRPEF varia da regione a regione. Ogni amministrazione regionale ha la facoltà di stabilire la propria aliquota, nel rispetto di un tetto minimo fissato per legge. L'aliquota base è pari all'1,23% del reddito imponibile, ma le regioni possono maggiorarla fino a un massimo di 2,33% (ovvero fino a 1,1 punti percentuali in più rispetto all'aliquota base, in base a quanto consentito dalla normativa vigente).

              Le regioni possono anche prevedere aliquote differenziate per scaglioni di reddito, analogamente all'IRPEF statale, oppure esenzioni per i redditi più bassi. Questo significa che, a parità di reddito, un contribuente residente in Lombardia potrebbe pagare un'addizionale regionale diversa rispetto a uno residente in Sicilia o in Friuli Venezia Giulia.

              Come si calcola: base imponibile e aliquote

              Il calcolo dell'addizionale regionale IRPEF parte dalla stessa base imponibile dell'IRPEF ordinaria. Non si tratta del reddito lordo, ma del reddito complessivo al netto delle deduzioni ammesse dalla legge (come i contributi previdenziali, le spese per addetti alla cura di familiari, ecc.). In sostanza, la formula è:

              Addizionale regionale = Reddito imponibile IRPEF × Aliquota regionale

              Le detrazioni IRPEF (per lavoro dipendente, per carichi familiari, per spese sanitarie, ecc.) non riducono la base imponibile dell'addizionale regionale: vengono sottratte solo dall'IRPEF statale, non dall'addizionale. Questo è un aspetto spesso fonte di confusione: le detrazioni fiscali che ottieni nel 730 abbattono l'IRPEF che devi allo Stato, ma non abbattono l'addizionale regionale che devi alla tua regione.

              Alcune regioni hanno adottato un sistema di aliquote progressive a scaglioni, simile a quello dell'IRPEF nazionale. In questi casi, il reddito imponibile viene suddiviso in fasce e a ciascuna fascia si applica un'aliquota diversa. Ad esempio, la regione Lazio applica aliquote differenti per chi guadagna fino a 15.000 euro, tra 15.000 e 28.000 euro, tra 28.000 e 55.000 euro, e oltre 55.000 euro. Altre regioni invece applicano un'aliquota unica (flat) su tutto il reddito imponibile.

              Il Quadro RV nel modello 730

              Nel modello 730, l'addizionale regionale IRPEF viene gestita nel Quadro RV (denominato anche “Addizionale regionale all'IRPEF” nelle istruzioni ministeriali). In questo quadro il contribuente — o il CAF che compila il modello per conto del contribuente — inserisce i dati relativi all'addizionale dovuta e agli eventuali acconti già versati.

              Nella dichiarazione dei redditi 730, il Quadro RV svolge una funzione di liquidazione: sulla base del reddito imponibile e dell'aliquota applicabile nella regione di residenza, viene calcolato l'importo totale dovuto, viene confrontato con quanto già versato (acconto) e si determina se il contribuente deve ancora versare qualcosa (saldo a debito) oppure ha diritto a un rimborso (saldo a credito).

              Per i lavoratori dipendenti, il sostituto d'imposta (il datore di lavoro) gestisce automaticamente le trattenute in busta paga e il conguaglio di fine anno. Per i pensionati, è l'INPS a effettuare le trattenute direttamente dalla pensione. Per i lavoratori autonomi o per chi ha redditi diversi, l'addizionale viene versata tramite modello F24, con scadenze specifiche legate alla presentazione del 730 o del Modello Redditi PF.

              Dati fondamentali nel Quadro RV:

              • Codice regione di residenza al 31 dicembre dell'anno d'imposta (non quella attuale, se diversa)
              • Reddito imponibile su cui calcolare l'addizionale
              • Aliquota applicabile (determinata automaticamente dal software del CAF sulla base della regione)
              • Addizionale totale dovuta
              • Acconto già versato (trattenuto dal datore di lavoro o versato con F24)
              • Saldo a debito o credito

              Aliquote addizionale regionale IRPEF 2025 per tutte le Regioni italiane

              Ecco le aliquote dell'addizionale regionale IRPEF 2025 per tutte le 20 regioni italiane, comprese le regioni a statuto speciale. I dati si riferiscono all'anno d'imposta 2025 (quello che dichiari nel 730 presentato nel 2026). Le aliquote sono quelle deliberate dalle singole regioni e aggiornate in base alle ultime normative disponibili.

              Regioni a Statuto Ordinario:

              RegioneAliquota / ScaglioniSoglia esenzione
              Piemonte1,62% (fino a 15.000€) → 2,13% (15.001-28.000€) → 2,33% (oltre 28.000€)Reddito ≤ 15.000 euro: 1,62%
              Valle d’Aosta1,23% (aliquota unica)Esenzione per redditi ≤ 7.500 euro
              Lombardia1,23% (fino a 15.000€) → 1,58% (15.001-28.000€) → 1,72% (28.001-55.000€) → 1,73% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
              Liguria1,23% (fino a 15.000€) → 2,33% (oltre 15.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
              Veneto1,23% (aliquota unica)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro (con figli a carico)
              Emilia-Romagna1,33% (fino a 15.000€) → 2,03% (15.001-28.000€) → 2,23% (28.001-50.000€) → 2,33% (oltre 50.000€)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro
              Toscana1,42% (fino a 15.000€) → 1,92% (15.001-28.000€) → 2,12% (28.001-55.000€) → 2,33% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 15.000 euro
              Umbria1,23% (fino a 15.000€) → 1,63% (15.001-28.000€) → 1,93% (28.001-55.000€) → 2,13% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro
              Marche1,23% (fino a 15.000€) → 1,53% (15.001-28.000€) → 1,73% (28.001-55.000€) → 1,73% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 10.000 euro
              Lazio1,23% (fino a 15.000€) → 1,73% (15.001-28.000€) → 2,03% (28.001-55.000€) → 2,33% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro
              Abruzzo1,23% (fino a 15.000€) → 1,73% (15.001-28.000€) → 2,03% (28.001-55.000€) → 2,33% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
              Molise1,23% (fino a 15.000€) → 2,03% (15.001-28.000€) → 2,23% (oltre 28.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
              Campania2,03% (fino a 15.000€) → 2,13% (15.001-28.000€) → 2,23% (28.001-50.000€) → 2,33% (oltre 50.000€)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro
              Puglia1,23% (fino a 15.000€) → 2,03% (15.001-28.000€) → 2,33% (oltre 28.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
              Basilicata1,23% (fino a 15.000€) → 1,73% (15.001-28.000€) → 2,23% (oltre 28.000€)Esenzione per redditi ≤ 8.000 euro
              Calabria1,73% (fino a 15.000€) → 2,03% (15.001-28.000€) → 2,23% (28.001-55.000€) → 2,33% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 15.000 euro

              Regioni e Province a Statuto Speciale:

              Regione / Provincia AutonomaAliquota / ScaglioniSoglia esenzione
              Sicilia1,23% (fino a 15.000€) → 1,83% (15.001-28.000€) → 2,03% (28.001-55.000€) → 2,23% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 10.000 euro
              Sardegna1,23% (aliquota unica)Esenzione per redditi ≤ 12.000 euro
              Friuli Venezia Giulia1,23% (fino a 15.000€) → 1,43% (15.001-28.000€) → 1,63% (28.001-55.000€) → 1,63% (oltre 55.000€)Esenzione per redditi ≤ 11.000 euro
              Trentino-Alto Adige / Prov. Aut. Trento1,23% (aliquota base provinciale)Esenzione per redditi ≤ 15.000 euro (Trento), variabile Bolzano

              Nota bene: Le aliquote indicate sono quelle deliberate dalle regioni per l'anno d'imposta 2025. Le regioni in piano di rientro dal deficit sanitario (come la Calabria e la Campania) applicano le maggiorazioni massime consentite dalla legge. Verifica sempre le delibere regionali aggiornate o affidati al CAF Centro Fiscale per la compilazione del 730: i nostri esperti applicano automaticamente l'aliquota corretta per la tua regione di residenza.

              Esenzioni: chi non paga l'addizionale regionale IRPEF

              Non tutti i contribuenti sono tenuti a versare l'addizionale regionale IRPEF. La legge nazionale e le delibere regionali prevedono alcune esenzioni importanti che riguardano principalmente i redditi più bassi e alcune categorie particolari. Conoscere queste esenzioni può fare una differenza concreta nel calcolo finale della tua dichiarazione dei redditi.

              La prima e più importante esenzione è quella legata alla soglia minima di reddito. Quasi tutte le regioni italiane prevedono che i contribuenti con un reddito imponibile al di sotto di una certa soglia non paghino l'addizionale regionale. Queste soglie variano significativamente da regione a regione: si va dagli 8.000 euro di alcune regioni meridionali fino ai 15.000 euro di regioni come Toscana e Calabria.

              Oltre alla soglia di reddito, alcune regioni prevedono ulteriori esenzioni o agevolazioni per specifiche categorie:

              • Famiglie con figli a carico: Alcune regioni (come Veneto e Lombardia) prevedono soglie di esenzione più elevate o riduzioni dell'addizionale per i contribuenti con figli fiscalmente a carico. Il numero di figli e l'importo dell'ISEE del nucleo familiare possono incidere sul calcolo.
              • Pensionati con redditi bassi: I pensionati con reddito da pensione inferiore alle soglie regionali di esenzione non pagano l'addizionale regionale. Per un pensionato con pensione minima INPS, l'addizionale regionale è tipicamente pari a zero.
              • Redditi assimilati esenti: Alcune tipologie di reddito che concorrono a formare il reddito complessivo IRPEF possono essere escluse dalla base di calcolo dell'addizionale regionale in specifiche regioni (ad esempio, alcune indennità di mobilità o integrazioni salariali).
              • Contribuenti incapienti: Chi ha un'IRPEF lorda pari a zero (perché le detrazioni eccedono l'imposta lorda) non produce un'addizionale regionale dovuta.

              È importante ricordare che le esenzioni si applicano in base alla regione di residenza al 31 dicembre dell'anno d'imposta. Se ti sei trasferito da una regione all'altra durante l'anno, la tua addizionale si calcola in base alla regione in cui risiedevi a fine anno, indipendentemente da dove abitavi a inizio anno.

              Addizionale regionale e comunale: le differenze essenziali

              L'addizionale regionale IRPEF non va confusa con l'addizionale comunale IRPEF: sono due imposte distinte, entrambe previste nel 730, ma con caratteristiche e importi differenti. Capire la differenza tra le due è fondamentale per leggere correttamente il tuo 730 e comprendere quanto stai pagando di tasse locali.

              CaratteristicaAddizionale RegionaleAddizionale Comunale
              Chi la stabilisceRegione di residenzaComune di residenza
              Aliquota minima1,23%0% (alcuni comuni non la applicano)
              Aliquota massima2,33%0,80% (in generale)
              Numero soggetti deliberanti20 regioniCirca 7.900 comuni
              Quadro nel 730Quadro RVQuadro RV (sezione distinta)
              Acconto previstoSì (30% dell'addizionale dell'anno precedente)Sì (30% dell'addizionale dell'anno precedente)
              Base imponibileReddito imponibile IRPEFReddito imponibile IRPEF

              La principale differenza pratica è che l'addizionale regionale è generalmente più elevata in termini assoluti rispetto all'addizionale comunale, perché le aliquote regionali sono significativamente superiori a quelle comunali. Per un lavoratore dipendente con reddito di 28.000 euro residente in una grande città, l'addizionale regionale può ammontare a diverse centinaia di euro, mentre quella comunale è solitamente inferiore a 100 euro.

              Acconto, saldo e conguaglio in busta paga

              L'addizionale regionale IRPEF segue una modalità di pagamento in due fasi: un acconto e un saldo. Questo meccanismo riguarda sia i lavoratori dipendenti (che vedono le trattenute in busta paga) sia i contribuenti che versano autonomamente tramite F24.

              L'acconto sull'addizionale regionale è pari al 30% dell'addizionale dovuta sull'anno precedente. Per i lavoratori dipendenti, il datore di lavoro trattiene questo acconto a novembre, contestualmente al conguaglio di fine anno IRPEF. Per i contribuenti che presentano il 730 tramite CAF (o il Modello Redditi PF), l'acconto va versato entro novembre tramite modello F24.

              Il saldo dell'addizionale regionale rappresenta la differenza tra il totale dovuto per l'anno d'imposta e l'acconto già versato. Per i lavoratori dipendenti con 730, il saldo viene trattenuto in busta paga a partire da luglio (o agosto) dell'anno successivo, suddiviso in rate mensili fino a novembre. Per i contribuenti senza sostituto d'imposta, il saldo si versa tramite F24 entro giugno o luglio.

              Il conguaglio fiscale di fine anno, effettuato dal datore di lavoro a novembre-dicembre, ricalcola l'addizionale regionale tenendo conto del reddito effettivo dell'intero anno. Se durante l'anno il datore di lavoro ha trattenuto un importo inferiore a quanto dovuto (ad esempio perché il reddito finale è risultato superiore alle previsioni), il dipendente si troverà un importo aggiuntivo trattenuto in busta paga. Al contrario, se sono state trattenute più somme del dovuto, avrà diritto a un rimborso in busta paga.

              Per i pensionati, il meccanismo è analogo: l'INPS gestisce le trattenute sulla pensione e il conguaglio annuale, liquidando l'addizionale regionale direttamente sull'assegno mensile. Anche per questo motivo, la dichiarazione dei redditi 730 dei pensionati deve essere compilata con attenzione, poiché le trattenute INPS potrebbero non corrispondere perfettamente a quanto dovuto, generando saldi a debito o credito.

              Esempi pratici di calcolo dell'addizionale regionale IRPEF

              Per capire concretamente quanto incide l'addizionale regionale IRPEF sul carico fiscale complessivo, vediamo alcuni esempi pratici con redditi e regioni diversi. Questi esempi ti aiuteranno a orientarti prima di presentare il 730.

              Esempio 1: Lavoratore dipendente in Lombardia, reddito 30.000 euro

              Supponiamo che Marco lavori come impiegato a Milano e abbia un reddito imponibile IRPEF di 30.000 euro nell'anno d'imposta 2025. La Lombardia applica l'aliquota dell'1,72% per il terzo scaglione (28.001-55.000 euro), ma con un sistema progressivo.

              • Primi 15.000 euro al 1,23% = 184,50 euro
              • Da 15.001 a 28.000 euro (13.000 euro) al 1,58% = 205,40 euro
              • Da 28.001 a 30.000 euro (2.000 euro) al 1,72% = 34,40 euro
              • Addizionale regionale totale: circa 424 euro

              Esempio 2: Pensionato in Friuli Venezia Giulia, reddito 18.000 euro

              Anna è pensionata a Udine e riceve una pensione con reddito imponibile di 18.000 euro. Il Friuli Venezia Giulia applica l'aliquota dell'1,23% fino a 15.000 euro e dell'1,43% per la fascia 15.001-28.000 euro.

              • Primi 15.000 euro al 1,23% = 184,50 euro
              • Da 15.001 a 18.000 euro (3.000 euro) al 1,43% = 42,90 euro
              • Addizionale regionale totale: circa 227 euro

              Il Friuli Venezia Giulia ha tra le aliquote regionali più basse d'Italia, il che rappresenta un vantaggio fiscale concreto per i residenti nella regione.

              Esempio 3: Lavoratore in Campania, reddito 22.000 euro

              Giuseppe lavora a Napoli e ha un reddito imponibile di 22.000 euro. La Campania, essendo in piano di rientro dal deficit sanitario, applica aliquote tra le più elevate d'Italia: 2,03% per i redditi fino a 15.000 euro e 2,13% per la fascia successiva.

              • Primi 15.000 euro al 2,03% = 304,50 euro
              • Da 15.001 a 22.000 euro (7.000 euro) al 2,13% = 149,10 euro
              • Addizionale regionale totale: circa 454 euro

              Il confronto tra questi tre esempi mostra chiaramente come la residenza regionale possa fare una differenza sostanziale nel carico fiscale: a parità di reddito, un residente in Campania paga significativamente di più rispetto a uno in Friuli Venezia Giulia o in Lombardia.

              Se vuoi verificare l'importo esatto della tua addizionale regionale IRPEF 2025, il CAF Centro Fiscale di Udine può calcolarla con precisione durante la compilazione del tuo 730. Il servizio è disponibile sia in sede a Udine che online per tutta Italia: i nostri esperti si occupano di tutto, dalla raccolta dei documenti al calcolo definitivo e alla presentazione della dichiarazione.

              Come gestire l'addizionale regionale nel 730: il ruolo del CAF

              L'addizionale regionale IRPEF nel 730 è un'imposta che, pur non essendo elevata in termini assoluti per redditi bassi e medi, richiede attenzione nella compilazione della dichiarazione. Un errore nel codice regione, nell'aliquota applicata o nel calcolo dell'acconto può generare sanzioni o un versamento insufficiente con successivi avvisi di accertamento.

              Affidare la compilazione del modello 730 al CAF Centro Fiscale di Udine significa avere la certezza che l'addizionale regionale venga calcolata correttamente per la tua specifica regione di residenza, con le aliquote aggiornate e le eventuali esenzioni a cui hai diritto. I nostri operatori conoscono le delibere di tutte le regioni italiane e aggiornano i software di calcolo ogni anno in base alle variazioni normative.

              Hai bisogno di assistenza per la dichiarazione dei redditi 2025? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online, in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121: il nostro team ti guida in ogni fase della compilazione del 730, garantendo la massima precisione nel calcolo di IRPEF, addizionali regionali e comunali, detrazioni e rimborsi.

              Cos’è l’addizionale regionale IRPEF nel 730?

              L’addizionale regionale IRPEF è un’imposta locale che si aggiunge all’IRPEF statale. Si calcola applicando l’aliquota deliberata dalla propria regione di residenza al reddito imponibile IRPEF. Nel modello 730, viene liquidata nel Quadro RV e può essere trattenuta direttamente in busta paga (per i lavoratori dipendenti) o versata tramite F24.

              Quanto è l’aliquota base dell’addizionale regionale IRPEF?

              L’aliquota base minima dell’addizionale regionale IRPEF è pari all’1,23% del reddito imponibile IRPEF. Tuttavia, le regioni possono maggiorarla fino a un massimo del 2,33%. Le regioni in piano di rientro dal deficit sanitario applicano tipicamente le aliquote più elevate.

              Chi non paga l’addizionale regionale IRPEF?

              Non pagano l’addizionale regionale i contribuenti il cui reddito imponibile è inferiore alla soglia di esenzione deliberata dalla propria regione (che varia da 7.500 a 15.000 euro a seconda della regione), i contribuenti con IRPEF lorda pari a zero, e alcune categorie particolari previste dalle delibere regionali (es. famiglie con figli a carico in alcune regioni).

              La regione di residenza per l’addizionale regionale qual è?

              L’addizionale regionale si calcola in base alla regione in cui il contribuente risulta iscritto all’anagrafe al 31 dicembre dell’anno d’imposta. Anche se ti sei trasferito durante l’anno, fa fede la residenza a fine anno.

              Come viene pagata l’addizionale regionale per i lavoratori dipendenti?

              Per i lavoratori dipendenti, l’addizionale regionale viene trattenuta automaticamente in busta paga dal datore di lavoro. L’acconto (30%) viene trattenuto a novembre, mentre il saldo viene rateizzato nei mesi successivi alla presentazione del 730 (luglio-novembre). Non è necessario alcun versamento autonomo tramite F24.


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                Dichiarazione dei redditi 730
                DICHIARAZIONE DEI REDDITI

                Superbonus 2026: Cosa Resta e Nuove Aliquote Ridotte

                Superbonus 2026: Cosa Resta e Nuove Aliquote Ridotte
                Settembre 3, 2026
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                https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-03 09:00:002026-08-17 11:02:46Superbonus 2026: Cosa Resta e Nuove Aliquote Ridotte

                CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

                ECCELLENTE
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                Alexandra Bala
                04/09/2026
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                ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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                paolino servidio
                03/09/2026
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                Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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                Lady profile picture
                Lady
                01/09/2026
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                Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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                Giulia Guida
                25/08/2026
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                Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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                Paola Zilli
                07/08/2026
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                Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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                Jacqueline B.
                06/08/2026
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                Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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                Maura Masutto
                06/08/2026
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                Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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                Issam Elhefnawi
                31/07/2026
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                Molto gentile
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                Sibongile Moyana
                30/07/2026
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                Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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                Sabrina Cirina
                23/07/2026
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                Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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                Maggio 5, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
                https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-05 07:22:322026-05-31 16:14:56Addizionale Regionale IRPEF nel 730: Aliquote, Esenzioni e Calcolo per Ogni Regione 2025
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