NOTIZIECrediti bonus edilizi ai professionisti: imposta sostitutiva al 26%Una novita normativa introduce un regime fiscale specifico per i professionisti che acquistano crediti d’imposta da bonus edilizi (superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni e simili) a un prezzo inferiore al loro valore nominale. In questi casi, invece della tassazione progressiva IRPEF, potra trovare applicazione una imposta sostitutiva del 26% sul solo differenziale positivo tra valore nominale del credito e prezzo pagato per acquistarlo. Vediamo nel dettaglio come funziona la nuova disciplina, chi puo applicarla e da quando.Indice dei contenutiCos’e l’imposta sostitutiva del 26% sui crediti da bonus ediliziChi puo applicare l’imposta sostitutiva del 26%Come si calcola il differenziale tassato al 26%Decorrenza e possibilita di applicazione retroattivaCosa cambia rispetto alla tassazione IRPEF ordinariaCos’e l’imposta sostitutiva del 26% sui crediti da bonus ediliziNegli ultimi anni si e diffusa la prassi, tra professionisti come commercialisti, avvocati e altri esercenti arti e professioni, di acquistare crediti d’imposta da bonus edilizi da soggetti terzi, pagandoli a un valore inferiore rispetto a quello nominale. Il credito viene poi utilizzato in compensazione nel modello F24 oppure ceduto ulteriormente, generando un guadagno pari alla differenza tra il valore nominale del credito e il prezzo effettivamente sostenuto per acquistarlo.Fino a oggi questo guadagno, secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, concorreva alla formazione del reddito di lavoro autonomo ed era quindi tassato con le aliquote IRPEF ordinarie, potenzialmente fino al 43% per gli scaglioni piu alti. La nuova disciplina introduce invece la possibilita di applicare una imposta sostitutiva del 26% sul solo differenziale positivo, cioe sulla parte di guadagno realizzata al momento dell’utilizzo o della cessione del credito. La norma e stata introdotta dal decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026), che con l’articolo 3 ha inserito nell’articolo 54 del TUIR i nuovi commi 3-quater e 3-quinquies, dedicati al trattamento fiscale di questi crediti. Chi puo applicare l’imposta sostitutiva del 26%La nuova imposta sostitutiva riguarda gli esercenti arti e professioni, sia che operino individualmente sia in forma associata (studi associati, associazioni professionali e societa tra professionisti), quando acquistano crediti d’imposta da bonus edilizi da soggetti terzi. E importante sottolineare che il regime agevolato si applica soltanto ai crediti effettivamente acquistati, cioe pagati con proprie risorse economiche.Restano invece esclusi dal nuovo regime i crediti d’imposta ricevuti dal professionista come corrispettivo per una prestazione professionale resa, ad esempio quando un commercialista o un tecnico accetta il credito d’imposta del cliente come forma di pagamento della propria parcella. In questa ipotesi il credito mantiene la natura di compenso professionale e continua a essere tassato secondo le regole ordinarie del reddito di lavoro autonomo, senza possibilita di optare per l’imposta sostitutiva del 26%. Come si calcola il differenziale tassato al 26%La base imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva non e l’intero valore del credito, ma solo il cosiddetto differenziale positivo. In pratica si tratta della differenza tra il valore nominale del credito d’imposta e il prezzo pagato dal professionista per acquistarlo.Facciamo un esempio pratico per capire meglio il meccanismo. Supponiamo che un professionista acquisti da un privato un credito d’imposta da bonus edilizi del valore nominale di 10.000 euro, pagandolo 8.500 euro. Il differenziale positivo e quindi pari a 1.500 euro. Su questo importo, e non sull’intero valore del credito, si applichera l’imposta sostitutiva del 26% nel momento in cui il credito viene utilizzato in compensazione oppure ceduto a terzi. Il differenziale, inoltre, non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo tassato con le aliquote IRPEF ordinarie: l’imposta sostitutiva si versa secondo le modalita previste per il saldo delle imposte sui redditi. Restano invece da chiarire gli effetti sulla base imponibile previdenziale, aspetto su cui si attendono indicazioni ufficiali. Decorrenza e possibilita di applicazione retroattivaIl nuovo regime dell’imposta sostitutiva al 26% si applica ai crediti d’imposta acquistati dai professionisti a partire dal 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del decreto correttivo, con il differenziale positivo realizzato tramite compensazione o cessione da quella data in avanti. La norma, tuttavia, prevede anche una possibilita di applicazione retroattiva: i professionisti che hanno acquistato crediti da bonus edilizi a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 possono scegliere di applicare comunque il nuovo regime, presentando se necessario una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del DPR 322/1998, senza pero avere diritto al rimborso delle maggiori imposte gia versate.Questo significa che chi ha gia dichiarato il differenziale come reddito ordinario negli anni scorsi potrebbe valutare, con l’assistenza di un professionista o di un CAF, la convenienza di rettificare la propria posizione tramite gli strumenti dichiarativi disponibili, come il modello Redditi PF. Va detto che i dettagli operativi su termini e modalita di esercizio dell’opzione retroattiva dovranno essere chiariti dai provvedimenti attuativi e dalle istruzioni ai modelli dichiarativi 2026. Cosa cambia rispetto alla tassazione IRPEF ordinariaLa differenza pratica tra il vecchio e il nuovo regime e sostanziale. Con la tassazione IRPEF ordinaria, il differenziale realizzato dal professionista si sommava agli altri redditi da lavoro autonomo e veniva tassato con le aliquote progressive, che possono arrivare fino al 43% per i redditi piu elevati, oltre alle addizionali regionali e comunali. Con l’imposta sostitutiva del 26%, invece, il differenziale viene tassato con un’aliquota fissa e separata, indipendentemente dal livello di reddito complessivo del professionista.Per i professionisti con redditi medio-alti, questo puo tradursi in un risparmio fiscale significativo. Resta pero fondamentale documentare correttamente la natura del credito, distinguendo tra crediti acquistati da terzi e crediti ricevuti come compenso professionale, poiche solo i primi possono beneficiare del nuovo regime agevolato al 26%. Domande frequenti sull’imposta sostitutiva al 26% sui crediti bonus ediliziCos’e l’imposta sostitutiva del 26% sui crediti da bonus edilizi?E un’imposta fissa che sostituisce la tassazione IRPEF ordinaria sul differenziale positivo (valore nominale meno prezzo di acquisto) realizzato dai professionisti quando utilizzano in compensazione o cedono crediti d’imposta da bonus edilizi acquistati da terzi.Chi puo scegliere di applicare l’imposta sostitutiva al 26%?Possono beneficiarne gli esercenti arti e professioni, sia in forma individuale sia associata, che acquistano crediti d’imposta da bonus edilizi da soggetti terzi pagandoli con risorse proprie. Sono esclusi i crediti ricevuti come compenso per una prestazione professionale.Da quando si applica la nuova norma?La nuova disciplina riguarda i crediti acquistati dai professionisti dal 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2026, con la possibilita di optare per l’applicazione del nuovo regime anche ai crediti acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.E possibile applicare l’imposta sostitutiva anche ai crediti acquistati in passato?Si, la norma prevede la possibilita di applicare il nuovo regime anche ai crediti acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, presentando eventualmente una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del DPR 322/1998, senza diritto al rimborso delle imposte gia versate.Cosa succede se il credito viene ricevuto come compenso professionale?In questo caso il credito non rientra nel nuovo regime agevolato: mantiene la natura di compenso per l’attivita professionale svolta e continua a essere tassato secondo le regole ordinarie del reddito di lavoro autonomo, con le aliquote IRPEF progressive.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-09 14:00:002026-09-08 11:46:19Crediti bonus edilizi ai professionisti: imposta sostitutiva al 26%
Guide Fatturazione ElettronicaFattura Elettronica Semplificata 2026: Quando Usarla, Limiti e VantaggiLa fattura elettronica semplificata e una versione “leggera” della fattura ordinaria, prevista dall’articolo 21-bis del DPR 633/72, che permette di emettere documenti fiscali con dati ridotti per operazioni di importo contenuto. Nel 2026 resta uno strumento prezioso per bar, ristoranti, negozi al dettaglio, artigiani e professionisti che fatturano piccoli importi: meno campi da compilare, stesso valore fiscale, integrazione completa con il Sistema di Interscambio (SDI).In questa guida pratica del CAF Centro Fiscale di Udine spieghiamo quando si puo usare la fattura semplificata, qual e la soglia 2026 (400 euro IVA inclusa), quali dati minimi sono obbligatori, le differenze rispetto alla fattura ordinaria, i tipi documento XML (TD07, TD08, TD09), i casi pratici per piccoli esercenti e artigiani, e quando invece conviene usare la fattura ordinaria.Indice dei contenutiCos’e la fattura elettronica semplificataDifferenza tra fattura semplificata e ordinariaQuando puo essere usata: soglia 400 euro 2026Dati minimi obbligatoriVantaggi della fattura semplificataLimiti e casi in cui non puo essere usataXML semplificata: TD07, TD08, TD09Quando non conviene usarlaSoftware che supportano la fattura semplificataDeducibilita per il clienteCasi pratici: bar, negozi, artigianiCome compilarla nel softwareDomande frequenti (FAQ)★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Cos’e la fattura elettronica semplificataLa fattura semplificata e un documento fiscale elettronico, introdotto dall’articolo 21-bis del DPR 633/1972, che permette di certificare cessioni di beni e prestazioni di servizi con un set ridotto di dati rispetto alla fattura ordinaria (art. 21 DPR 633/72). E pensata per operazioni di importo modesto, dove la compilazione completa risulterebbe sproporzionata rispetto al valore dell’operazione.Nel sistema della fatturazione elettronica B2B/B2C, la fattura semplificata si trasmette al Sistema di Interscambio (SDI) esattamente come una fattura ordinaria, ma utilizzando un tracciato XML differente e un tipo documento dedicato (TD07 per le fatture, TD08 per le note di credito, TD09 per le note di debito). Pur essendo “ridotta”, ha lo stesso valore fiscale della fattura ordinaria: e detraibile per il cliente che ha P.IVA, deducibile come costo, e si registra nei registri IVA. Differenza tra fattura semplificata e ordinariaLa principale differenza tra le due tipologie sta nella quantita di dati obbligatori e nella modalita di indicazione dell’imponibile e dell’IVA. Vediamo le differenze chiave nella tabella seguente.ElementoFattura ordinaria (art. 21)Fattura semplificata (art. 21-bis)Importo massimoNessun limite400 euro IVA inclusaTipo documento XMLTD01 (fattura), TD04 (NC), TD05 (ND)TD07, TD08, TD09Identificazione clienteNome, indirizzo, P.IVA + CFSolo P.IVA o solo CFImponibile e IVAScorporo obbligatorioSi puo indicare il solo totaleDescrizione operazioneDettagliata (natura, qualita, quantita)Anche genericaValidita fiscalePienaPiena (entro 400 euro)In sostanza, la fattura semplificata conserva la stessa efficacia probatoria della fattura ordinaria, ma riduce il numero di informazioni richieste per snellire l’operativita di chi emette molti documenti di piccolo importo (bar, tabaccherie, parrucchieri, idraulici, elettricisti).Quando puo essere usata: soglia 400 euro 2026Nel 2026 la fattura semplificata puo essere emessa nei seguenti casi:Operazioni di importo non superiore a 400 euro IVA inclusa: e questa la soglia generale stabilita dall’art. 21-bis comma 1 DPR 633/72, eventualmente elevabile con decreto ministeriale per specifiche categorie merceologiche.Note di variazione (note di credito o debito): indipendentemente dall’importo, le note di variazione (che rettificano fatture gia emesse) possono essere emesse in forma semplificata utilizzando i codici TD08 (NC semplificata) o TD09 (ND semplificata).Cliente B2C senza partita IVA: e la situazione tipica del piccolo commercio (bar, ristoranti, parrucchieri), dove il cliente e un privato e basta indicare il codice fiscale.Cliente B2B con P.IVA italiana: e ammessa anche verso aziende, purche l’importo non superi i 400 euro complessivi.Attenzione: la soglia dei 400 euro si riferisce al totale documento IVA inclusa, non all’imponibile. Quindi una fattura con imponibile 350 euro + IVA 22% (77 euro) = totale 427 euro non puo essere emessa come semplificata, perche supera la soglia. Dati minimi obbligatoriL’articolo 21-bis del DPR 633/72 elenca in modo tassativo i dati che la fattura semplificata deve contenere. Sono molto meno rispetto alla fattura ordinaria, ma la loro mancanza rende il documento irregolare e non valido ai fini fiscali.Data di emissione del documentoNumero progressivo univoco (la numerazione puo essere indipendente da quella delle fatture ordinarie o continuativa, a scelta dell’emittente)Dati del fornitore: ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome (per le persone fisiche), residenza o domicilio fiscale, partita IVAIdentificazione del cliente: e sufficiente indicare uno solo tra:Partita IVA del cessionario/committente, se soggetto IVA italianoCodice fiscale, se persona fisica privataNumero di identificazione IVA attribuito da altro Stato UEDescrizione della cessione di beni o prestazione di servizi (puo essere anche generica, es. “consumazione bar”, “prestazione professionale”)Corrispettivo totale (IVA inclusa)Aliquota IVA o imposta: in alternativa, si puo indicare la sola dicitura “corrispettivi comprensivi di IVA al [X]%”Importante: nella fattura semplificata NON e obbligatorio lo scorporo dell’IVA. Si puo indicare direttamente il totale comprensivo, specificando l’aliquota applicata. Questo semplifica notevolmente la compilazione manuale, soprattutto per chi emette fattura “al volo” presso il punto vendita.Vantaggi della fattura semplificataL’utilizzo della fattura semplificata, quando consentito, offre numerosi benefici operativi:Compilazione piu veloce: meno campi da inserire, ideale per chi fattura al banco (bar, panetterie, parrucchieri).Identificazione cliente semplificata: basta P.IVA o codice fiscale, senza dover chiedere indirizzo e dati completi.Nessun obbligo di scorporo IVA: il totale puo essere riportato gia comprensivo, accelerando l’emissione.Descrizione generica: ammessa una causale sintetica come “consumazione” o “prestazione professionale”.Riduzione errori: meno campi = meno rischio di errori formali in compilazione.Costi software inferiori: alcuni gestionali offrono piani dedicati alle semplificate con tariffe ridotte.Stesso valore fiscale: il cliente con P.IVA puo detrarre l’IVA e dedurre il costo, esattamente come con una fattura ordinaria. Limiti e casi in cui non puo essere usataNonostante i vantaggi, la fattura semplificata ha vincoli precisi: emetterla in casi non previsti dalla legge equivale a un’irregolarita formale sanzionabile.Importo superiore a 400 euro IVA inclusa: oltre la soglia bisogna obbligatoriamente usare la fattura ordinaria (TD01).Cessioni intracomunitarie: per le operazioni con clienti di altri Stati UE serve la fattura ordinaria con tutti i dati anagrafici e il numero di identificazione IVA estero (art. 41 DL 331/1993).Cessioni di beni a cessionari residenti o domiciliati nel territorio di un altro Stato membro (art. 41 DL 331/93): semplificata vietata.Operazioni verso la Pubblica Amministrazione: la PA accetta solo la fattura ordinaria con i tracciati FatturaPA standard, oltre al codice univoco ufficio (Codice IPA).Cessione di beni o prestazione di servizi non soggette a IVA per cui sono previste fatture con dicitura specifica (es. operazioni in inversione contabile complesse).Esigenza di tracciabilita dettagliata: se serve riportare quantita, lotti, scadenze, codici prodotto, e meglio la fattura ordinaria.In tutti questi casi, anche se l’importo fosse inferiore a 400 euro, la fattura semplificata non e ammessa e si deve emettere quella ordinaria.XML semplificata: TD07, TD08, TD09Anche la fattura semplificata transita attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) e segue le regole del tracciato XML FatturaPA versione 1.2.2 (in vigore nel 2026). I tipi documento dedicati alla forma semplificata sono tre:CodiceTipologiaQuando si usaTD07Fattura semplificataCessione/prestazione fino a 400 euro IVA inclusaTD08Nota di credito semplificataRettifica in diminuzione di una fattura semplificata o ordinariaTD09Nota di debito semplificataRettifica in aumento di una fattura gia emessaIl tracciato XML della fattura semplificata e diverso e ridotto rispetto a quello della fattura ordinaria. Le principali differenze nei tag XML:Blocco FatturaElettronicaBody contiene il sotto-blocco DatiBeniServizi con tag piu sintetici (es. DatiBeniServiziSemplificata).Tag Importo rappresenta il totale comprensivo di IVA, anziche separare imponibile e imposta.Possibilita di indicare l’IVA come Aliquota + Importo oppure tramite il tag DatiIVA con dicitura sintetica.Sezione CessionarioCommittente richiede solo IdFiscaleIVA oppure CodiceFiscale, non entrambi.I dati anagrafici completi del cliente (indirizzo, nome) sono opzionali.Esempio di blocco XML semplificato (frammento illustrativo):<DatiGeneraliDocumento> <TipoDocumento>TD07</TipoDocumento> <Divisa>EUR</Divisa> <Data>2026-09-09</Data> <Numero>2026/S/0123</Numero> <Importo>120.00</Importo> </DatiGeneraliDocumento> <DatiBeniServizi> <Descrizione>Consumazione bar</Descrizione> <Importo>120.00</Importo> <DatiIVA> <Aliquota>22.00</Aliquota> </DatiIVA> </DatiBeniServizi>Il file XML e firmato digitalmente (se richiesto) e trasmesso al SDI esattamente come una fattura ordinaria. La conservazione sostitutiva a norma e altrettanto obbligatoria, per 10 anni. Quando non conviene usarlaAnche quando la fattura semplificata sarebbe tecnicamente ammessa, in alcuni casi non e la scelta ottimale. Ecco le situazioni in cui conviene preferire la fattura ordinaria:Cliente UE con P.IVA estera: per le cessioni intracomunitarie e obbligatoria la fattura ordinaria con dati anagrafici completi del cessionario, indirizzo e identificativo IVA.Operazioni con la PA: la fattura PA richiede sempre il codice univoco ufficio (Codice IPA) e tracciato ordinario.Esigenza di gestione contabile dettagliata: chi tiene contabilita analitica con codici articolo, lotti, magazzino, preferisce la fattura ordinaria per integrare meglio i flussi.Cliente abituale B2B: anche sotto i 400 euro, se il cliente e un’azienda strutturata abituata a ricevere fatture ordinarie, e meglio uniformarsi al loro standard.Necessita di scorporo IVA per il cliente: alcune aziende preferiscono ricevere documenti con imponibile e IVA separati per facilitare la registrazione contabile.Operazioni con piu aliquote IVA: se la fattura include voci con aliquote diverse (4%, 10%, 22%), la fattura ordinaria gestisce meglio la separazione.Software che supportano la fattura semplificataTutti i principali gestionali e portali di fatturazione elettronica italiani supportano nativamente i tipi documento TD07, TD08 e TD09. Vediamo le opzioni piu diffuse nel 2026:Aruba Fattura Elettronica: pieno supporto a fattura semplificata. Si seleziona “Tipo documento: TD07” dal menu a tendina in fase di emissione. Disponibili anche nei piani base.Fatture in Cloud (TeamSystem): supporta TD07/TD08/TD09. La piattaforma propone automaticamente il tipo “semplificata” se il totale e inferiore a 400 euro.Servizio gratuito Agenzia Entrate (FatturaeCorrispettivi.it): sezione dedicata “Fattura semplificata” nel menu di emissione. Gratuito per tutti i contribuenti.Fatture24, Easyfatt (Danea), Tieni Conto, FattureGo: tutti supportano i tipi documento semplificati.App mobili (es. ZUCCHETTI, Aruba app): permettono di emettere fatture semplificate direttamente da smartphone, utile per artigiani e professionisti in mobilita.Nella maggior parte dei software, la procedura e la stessa: si seleziona il tipo documento “TD07 – Fattura semplificata”, si compilano i campi richiesti (data, numero, cliente, descrizione, importo) e il sistema genera automaticamente l’XML conforme al tracciato.Deducibilita per il clienteUna domanda frequente: il cliente che riceve una fattura semplificata puo detrarre l’IVA e dedurre il costo allo stesso modo della fattura ordinaria? La risposta e si, a condizione che il documento sia formalmente regolare.Detrazione IVA: il cliente con P.IVA puo detrarre l’IVA indicata in fattura, anche se espressa come totale comprensivo. L’importante e che sia indicata l’aliquota o l’IVA stessa.Deduzione del costo: il costo e deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, purche sia inerente all’attivita e documentato dalla fattura semplificata regolarmente registrata.Registrazione contabile: la fattura semplificata si registra nei registri IVA e nel libro giornale come una fattura ordinaria, con le stesse modalita.Conservazione decennale: anche le semplificate sono soggette all’obbligo di conservazione sostitutiva a norma per 10 anni.Eccezione importante: alcune categorie di costi (es. spese di rappresentanza, omaggi, spese auto) hanno regole di deducibilita specifiche che si applicano indipendentemente dalla forma del documento. Quindi una cena con un cliente fatturata come semplificata da 80 euro e deducibile al 75% (spesa di vitto e alloggio) come lo sarebbe con una fattura ordinaria. Casi pratici: bar, negozi, artigianiVediamo alcuni casi concreti che capitano ogni giorno nelle attivita commerciali e artigianali italiane, per capire quando la fattura semplificata e la scelta giusta.Caso 1: bar/ristorante con cliente azienda – consumazione 50 euroUn bar di Udine serve un caffe e tre cornetti a un piccolo gruppo aziendale: totale 12 euro. Il responsabile chiede fattura intestata alla sua S.r.l. perche e una colazione di lavoro. La fattura semplificata TD07 e perfetta:Importo ben sotto 400 euroCliente B2B italiano (basta indicare la P.IVA della S.r.l.)Descrizione: “consumazione bar”Totale: 12,00 euro IVA inclusa al 10%La S.r.l. detrae l’IVA al 10% (1,09 euro) e deduce il costo di 10,91 euro al 75% (regola spese vitto/alloggio).Caso 2: negozio con vendita 200 euro a privato con codice fiscaleUna boutique di abbigliamento vende un capo da 200 euro IVA inclusa a una cliente privata, che chiede la fattura per uso personale. Soluzione: TD07 semplificata:Importo 200 euro – sotto sogliaCliente privato: basta il codice fiscale (16 caratteri alfanumerici)Descrizione: “abbigliamento”Totale 200,00 euro IVA inclusa al 22%La cliente puo eventualmente utilizzare la fattura per detrazioni 730 (es. abbigliamento per professione, casi specifici) o semplicemente per garanzia.Caso 3: idraulico con piccola riparazione 100 euroUn idraulico friulano interviene per una perdita in una abitazione privata: 1 ora di lavoro + materiali = 100 euro IVA inclusa. Il cliente, persona fisica, chiede fattura. TD07 e perfetta:Importo sotto 400 euroCliente B2C: basta il CFDescrizione: “Riparazione impianto idraulico abitazione privata”Totale 100,00 euro IVA inclusa al 22%Importante: se l’intervento da’ diritto al bonus ristrutturazione o al bonus mobili, e necessario che il cliente paghi con bonifico parlante. La forma semplificata della fattura non incide sul diritto al bonus, ma assicurati che la descrizione richiami i lavori agevolabili.Caso 4: commercialista con consulenza 150 euroUn commercialista emette fattura a un cliente persona fisica per una consulenza di 150 euro. Anche qui e ammessa la TD07: descrizione “consulenza fiscale”, totale 150 euro inclusa cassa professionale e IVA.Caso NON ammesso: vendita 600 euro a privatoUn negozio vende un elettrodomestico da 600 euro IVA inclusa. Anche se il cliente e un privato, la semplificata NON puo essere usata perche supera la soglia. Va emessa fattura ordinaria TD01.Come compilarla nel softwareLa compilazione di una fattura semplificata in un qualsiasi software gestionale segue una procedura comune, sebbene l’interfaccia possa variare. Vediamo i passaggi standard:Apri il modulo “Nuova fattura” nel software (Aruba, Fatture in Cloud, AdE, ecc.).Seleziona il tipo documento: cerca “TD07 – Fattura semplificata” nella tendina dei tipi disponibili.Inserisci data emissione e numero progressivo: la numerazione puo essere indipendente (es. “2026/S/001”) o continuativa con le ordinarie.Compila i dati del cliente: cerca il cliente in anagrafica o inserisci ex novo. Basta uno solo tra: P.IVA italiana, codice fiscale, ID IVA estero (UE non ammessa).Inserisci la descrizione: e ammessa una causale generica (es. “consumazione”, “prestazione professionale”).Indica il totale e l’IVA: nella semplificata si puo indicare il solo totale comprensivo, specificando l’aliquota (es. 22%) o l’imposta. Il software calcola automaticamente lo scorporo per i registri IVA.Verifica il preview XML: prima di trasmettere, controlla l’anteprima dell’XML generato (Tipo Documento = TD07).Invia al SDI: clic su “Trasmetti” e attendi la ricevuta di consegna entro pochi minuti.Conserva: il software gestisce la conservazione sostitutiva (verifica che sia attiva nel piano sottoscritto).Suggerimento: configura nel gestionale un numeratore separato per le semplificate (es. serie “S”) per distinguere a colpo d’occhio le due tipologie nei report mensili. Domande frequenti (FAQ)Posso emettere fattura semplificata per un cliente UE?No. Per le cessioni intracomunitarie e necessaria la fattura ordinaria (TD01) con dati anagrafici completi del cessionario, indirizzo e numero di identificazione IVA estero, anche se l’importo e sotto i 400 euro.La numerazione delle semplificate puo essere separata dalle ordinarie?Si. Si puo adottare una serie distinta (es. “2026/S/001”, “2026/S/002”) oppure una numerazione continuativa con le ordinarie. L’importante e che la numerazione sia univoca, progressiva e cronologica all’interno della stessa serie.Cosa succede se emetto una semplificata sopra i 400 euro?Il SDI scarta il file XML perche il tipo documento TD07 e incompatibile con importi superiori alla soglia. Bisogna ri-emettere come TD01 (fattura ordinaria) con dati completi del cliente.La fattura semplificata si puo emettere in regime forfettario?Si. Anche i contribuenti in regime forfettario possono utilizzare TD07 per operazioni sotto i 400 euro. La descrizione include anche la dicitura tipica del forfettario: “Operazione senza applicazione dell’IVA art. 1 c. 54-89 L. 190/2014” e l’eventuale ritenuta non applicata.Devo conservare le fatture semplificate per 10 anni?Si, esattamente come le fatture ordinarie. La conservazione sostitutiva a norma decennale e obbligatoria per tutti i tipi documento elettronici (TD01-TD27), incluse semplificate e note di variazione (TD08, TD09).Posso emettere una nota di credito semplificata su una fattura ordinaria?Si, e ammesso. La nota di credito semplificata (TD08) puo rettificare una fattura ordinaria (TD01) precedente, purche l’importo della rettifica sia tale da rendere appropriato il documento semplificato (sotto i 400 euro o per importi minori).Lo scorporo dell’IVA e davvero facoltativo nella semplificata?Si. Si puo indicare il solo totale (IVA inclusa) e l’aliquota applicata, oppure scegliere di scorporare per chiarezza. Il SDI accetta entrambe le modalita. Il software del cliente, in fase di registrazione, scorpora autonomamente l’IVA per il registro acquisti.Quale codice destinatario uso se il cliente non ne ha uno?Per i privati senza P.IVA si usa il codice destinatario standard “0000000” (sette zeri). Il SDI rendera disponibile la fattura nell’area riservata del cliente sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.Hai bisogno di assistenza con la fatturazione elettronica?Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA, professionisti e piccole imprese del Friuli Venezia Giulia nella gestione completa della fatturazione elettronica: emissione, conservazione decennale, registri IVA, dichiarazioni periodiche. Se hai dubbi su quando usare la fattura semplificata, sui codici TD07/TD08/TD09 o su come configurare il tuo gestionale, siamo qui per aiutarti.Contattaci subito:Indirizzo: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – UdineTelefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Email: info@centrofiscale.comArticolo a cura del CAF Centro Fiscale – Udine. Riferimenti normativi: art. 21-bis DPR 633/72; Provvedimento Agenzia Entrate 30/04/2018 e successive modifiche; tracciato FatturaPA versione 1.2.2 in vigore nel 2026. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione; verifica sempre con il tuo consulente fiscale per casi specifici.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 9, 2026/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-09 14:00:002026-08-17 11:03:05Fattura Elettronica Semplificata 2026: Quando Usarla, Limiti e Vantaggi
Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, Software Fatturazione ElettronicaBollo Fattura Elettronica 2026: Quando Serve, Come si Paga (Scadenza 30 Settembre) e Chi lo Addebita al ClienteIl bollo fattura elettronica 2026 è uno degli adempimenti più sottovalutati da chi ha una partita IVA, e allo stesso tempo uno di quelli che genera più comunicazioni di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un’imposta da 2 euro che va applicata su alcune fatture elettroniche e versata ogni tre mesi. La prossima scadenza è imminente: il 30 settembre 2026 scade il termine per versare il bollo relativo alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2026 (aprile, maggio e giugno).In questa guida completa spieghiamo in parole semplici quando serve il bollo sulla fattura elettronica, chi deve pagarlo, come si versa, come si può addebitare al cliente e quali sono le sanzioni se ci si dimentica. Un capitolo a parte è dedicato ai forfettari, che sono i soggetti più coinvolti da questo obbligo e che devono fare attenzione a una regola poco conosciuta: il bollo riaddebitato al cliente fa reddito. Capire bene il funzionamento del bollo fattura elettronica 2026 ti evita errori, sanzioni e sorprese in dichiarazione dei redditi.📌 Approfondimenti correlati sulla fatturazione elettronicaMigliore Software Fatturazione Elettronica 2027: confronto tra soluzioni per forfettari e PMIConservazione Fattura Elettronica 10 Anni 2026: obblighi, software e come scegliereIndice dei contenutiCos’è il bollo sulla fattura elettronica 2026 e perché esisteQuando serve il bollo fattura elettronica 2026: la soglia di 77,47 euroScadenze bollo fattura elettronica 2026: il calendario trimestraleLa regola dei 5.000 euro: quando puoi rinviare il versamentoCome si paga il bollo fattura elettronica 2026: portale e F24Chi deve pagare il bollo e come addebitarlo al clienteIl campo DatiBollo nell’XML della fattura elettronicaSanzioni e ravvedimento operoso sul bolloIl bollo riaddebitato dai forfettari è reddito imponibileCome non sbagliare mai il calcolo del bolloDomande frequenti sul bollo fattura elettronica 2026 Cos’è il bollo sulla fattura elettronica 2026 e perché esisteL’imposta di bollo è una tassa antichissima che colpisce alcuni documenti scritti: contratti, ricevute, atti e, appunto, certe fatture. Fino a pochi anni fa si materializzava in un francobollo adesivo, la classica marca da bollo comprata in tabaccheria e incollata sul documento cartaceo. Con l’arrivo della fatturazione elettronica obbligatoria per tutti, quella marca fisica non ha più senso: non esiste un foglio di carta su cui incollarla.Da qui nasce il bollo virtuale. Il bollo fattura elettronica 2026 non è più un francobollo, ma un semplice dato inserito nel file XML della fattura, che poi viene versato allo Stato in modo cumulativo ogni trimestre. La logica dell’imposta però resta identica a quella di sempre: lo Stato chiede 2 euro ogni volta che viene emesso un documento che certifica un pagamento senza che su quell’importo venga applicata l’IVA.È proprio questo il punto chiave da capire, e spiega perché il tema tocca soprattutto i forfettari: l’imposta di bollo e l’IVA sono in un certo senso alternative tra loro. Dove c’è l’IVA, non c’è il bollo. Dove l’IVA manca, lo Stato recupera una piccola imposta fissa. Chi emette fatture in regime forfettario, che per definizione non applica mai l’IVA, si trova quindi a gestire il bollo praticamente su ogni fattura di importo non piccolissimo. La normativa di riferimento è il DPR 642/1972 (Tariffa, art. 13), mentre le regole operative per il versamento telematico derivano dal DM 17 giugno 2014 e successive modifiche. Quando serve il bollo fattura elettronica 2026: la soglia di 77,47 euroLa regola generale è semplice da memorizzare. Il bollo fattura elettronica 2026, pari a 2 euro, è dovuto quando ricorrono contemporaneamente due condizioni: la fattura contiene importi senza applicazione dell’IVA e la somma di questi importi supera 77,47 euro. Se manca anche solo una delle due condizioni, il bollo non si applica.La soglia di 77,47 euro va calcolata sull’imponibile, cioè sul valore della prestazione o della merce al netto dell’eventuale IVA. È un importo che sembra bizzarro, ma deriva dalla conversione in euro delle vecchie 150.000 lire. Attenzione: la soglia si valuta per singola fattura e non per cliente o per mese. Inoltre, va superata: se emetti una fattura da esattamente 77,47 euro, il bollo non è dovuto; se emetti una fattura da 77,50 euro, il bollo è dovuto. Il caso più diffuso: il regime forfettarioChi lavora in regime forfettario emette fatture senza IVA ai sensi dell’art. 1 comma 58 della L. 190/2014, indicando nel file XML il codice natura N2.2 (operazioni non soggette, altri casi). Di conseguenza, ogni fattura del forfettario con imponibile superiore a 77,47 euro è soggetta al bollo di 2 euro. È la situazione più frequente in assoluto: un professionista forfettario che emette 60 fatture l’anno sopra soglia versa 120 euro di bollo, suddivisi nei quattro trimestri.Esenti, fuori campo ed escluse: le differenze da conoscereOltre al forfettario, il bollo si applica ad altre categorie di operazioni senza IVA. Ecco le principali, spiegate in modo semplice:Operazioni esenti IVA (art. 10 DPR 633/72, natura N4): prestazioni sanitarie, didattiche, finanziarie e assicurative. Bollo dovuto sopra 77,47 euro.Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo, soggettivo o territoriale: bollo dovuto sopra soglia.Operazioni non soggette del regime forfettario e dei minimi (natura N2.2): bollo dovuto sopra soglia.Operazioni escluse ex art. 15 DPR 633/72 (natura N1): sono le anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, come i bolli e i diritti versati a un ente pubblico per una pratica intestata al cliente. Questi importi restano fuori dalla base di calcolo del bollo.Operazioni imponibili IVA (aliquota 4%, 5%, 10%, 22%): nessun bollo, qualunque sia l’importo.Su questo ultimo punto serve una precisazione importante e spesso fraintesa. Il fatto che un importo sia “escluso ex art. 15” non trasforma automaticamente tutta la fattura in una fattura senza bollo. Occorre distinguere due situazioni. Nel primo caso, la fattura contiene solo vere anticipazioni in nome e per conto documentate e intestate al cliente: in questa ipotesi il bollo non è dovuto, perché quelle somme non concorrono alla base di calcolo. Nel secondo caso, la fattura contiene sia un compenso senza IVA superiore a 77,47 euro sia importi esclusi art. 15: in questa ipotesi il bollo resta dovuto, perché la soglia viene superata dalla parte non soggetta a IVA. In situazioni miste o dubbie conviene sempre far verificare la fattura a un professionista, perché la qualificazione della singola voce cambia il risultato.Scadenze bollo fattura elettronica 2026: il calendario trimestraleIl bollo fattura elettronica 2026 non si paga fattura per fattura, ma a trimestri. Si sommano tutte le fatture soggette a bollo emesse nel trimestre, si moltiplica per 2 euro e si versa il totale entro la scadenza prevista. Ecco il calendario completo delle scadenze 2026.TrimestreFatture emesseScadenza versamentoI trimestre 2026gennaio – marzo 202631 maggio 2026 (slittato al 1° giugno 2026, cadendo di domenica)II trimestre 2026aprile – giugno 202630 settembre 2026 ⚠️ scadenza imminenteIII trimestre 2026luglio – settembre 202630 novembre 2026IV trimestre 2026ottobre – dicembre 202628 febbraio 2027, che cadendo di domenica slitta al 1° marzo 2027La scadenza che devi tenere d’occhio adesso è il 30 settembre 2026: entro quella data va versato il bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre 2026, cioè quelle emesse tra il 1° aprile e il 30 giugno. Non conta la data di incasso, ma la data di emissione del documento risultante dallo SdI (il Sistema di Interscambio, la “posta elettronica certificata” delle fatture gestita dall’Agenzia delle Entrate).Un dettaglio utile: entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi gli elenchi delle fatture che ha individuato come soggette a bollo (elenco A ed elenco B), modificabili entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre (per il secondo trimestre il termine slitta al 10 settembre); l’importo dell’imposta calcolata viene poi evidenziato nel portale entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. È un ottimo strumento di controllo, ma non è una garanzia: l’elenco va sempre verificato, perché può contenere sia fatture inserite per errore sia fatture mancanti. La regola dei 5.000 euro: quando puoi rinviare il versamentoEsiste una semplificazione molto comoda, pensata proprio per chi ha importi di bollo modesti, come la stragrande maggioranza dei forfettari e delle piccole partite IVA. Si chiama differimento cumulativo e si basa sulla soglia di 5.000 euro. Il principio è questo: se il bollo dovuto è piccolo, lo Stato ti permette di accorpare i versamenti invece di obbligarti a pagare pochi euro ogni tre mesi.Le due regole ufficiali sono le seguenti:Se l’imposta dovuta per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre, cioè insieme a quello del secondo trimestre.Se l’imposta dovuta complessivamente per il primo e il secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 novembre, cioè insieme a quello del terzo trimestre.Facciamo un esempio pratico. Immagina che Marco sia un consulente in regime forfettario. Nel primo trimestre 2026 ha emesso 12 fatture sopra soglia, quindi deve 24 euro di bollo. Nel secondo trimestre ne ha emesse 15, quindi altri 30 euro. Il totale dei due trimestri è 54 euro, ampiamente sotto i 5.000 euro: Marco può quindi rinviare entrambi i versamenti al 30 novembre 2026, pagando in un’unica soluzione 54 euro più il bollo del terzo trimestre. Se invece preferisce non accumulare, può tranquillamente versare i 54 euro entro il 30 settembre 2026: la facoltà di differire è un’opzione, non un obbligo.Attenzione a un punto delicato: il differimento riguarda solo il primo e il secondo trimestre. Il bollo del terzo e del quarto trimestre va sempre versato alle rispettive scadenze, senza possibilità di rinvio. Molti contribuenti si confondono e finiscono per pagare in ritardo proprio l’ultima rata. Come si paga il bollo fattura elettronica 2026: portale e F24Per il pagamento del bollo fattura elettronica 2026 la normativa prevede due strade alternative, entrambe telematiche. Il bollo non si può più pagare in tabaccheria né con bollettino postale.La prima modalità è l’addebito diretto su conto corrente attraverso il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. In pratica si conferma l’importo calcolato dal sistema e si indica l’IBAN del conto da cui prelevare la somma: l’Agenzia effettua il prelievo alla scadenza. È la strada più lineare, ma richiede che l’IBAN sia intestato o cointestato al contribuente e che l’importo confermato sia corretto.La seconda modalità è il modello F24 telematico, con i codici tributo dedicati. Il codice tributo è la sigla numerica che dice all’Erario a quale imposta e a quale periodo si riferisce il versamento: sbagliarlo significa pagare la somma giusta ma “nel cassetto sbagliato”, con conseguenti solleciti. Ecco la tabella completa dei codici tributo del bollo fattura elettronica 2026:Codice tributoCosa indica2521Imposta di bollo fatture elettroniche – I trimestre2522Imposta di bollo fatture elettroniche – II trimestre2523Imposta di bollo fatture elettroniche – III trimestre2524Imposta di bollo fatture elettroniche – IV trimestre2525Imposta di bollo fatture elettroniche – sanzioni2526Imposta di bollo fatture elettroniche – interessiI codici 2525 e 2526 si usano solo in caso di ravvedimento operoso, cioè quando si regolarizza spontaneamente un versamento dimenticato o tardivo. La procedura, apparentemente banale, nasconde diverse insidie: dalla verifica dell’elenco delle fatture soggette a bollo alla scelta del trimestre corretto. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue i propri clienti in tutti gli adempimenti della partita IVA, comprese le scadenze trimestrali del bollo, sia in ufficio che online in tutta Italia.Chi deve pagare il bollo e come addebitarlo al clienteQui va fatta una distinzione che genera moltissima confusione. L’obbligato al versamento del bollo nei confronti dello Stato è sempre e solo chi emette la fattura. Se sei un forfettario e ti dimentichi di versare il bollo, l’Agenzia delle Entrate chiederà i soldi a te, non al tuo cliente, anche se in fattura gli avevi addebitato i 2 euro.Detto questo, la legge consente all’emittente di rivalersi sul cliente, cioè di chiedergli il rimborso dei 2 euro aggiungendoli in fattura. È una prassi diffusissima e perfettamente legittima. L’importo del bollo riaddebitato va indicato come voce separata nel documento, con la stessa natura IVA dell’operazione principale (per il forfettario N2.2). Attenzione a un errore molto diffuso: il riaddebito del bollo non va indicato con natura N1 – escluse ex art. 15 DPR 633/72, perché secondo l’Agenzia delle Entrate l’imposta di bollo non è una somma anticipata in nome e per conto del cliente, ma parte integrante del compenso.Vediamo un mini-esempio pratico. Supponiamo che Giulia, grafica in regime forfettario, emetta una fattura per un lavoro da 500 euro. Poiché l’importo supera i 77,47 euro ed è senza IVA, scatta il bollo di 2 euro. Giulia può scegliere tra due strade:Non addebitare il bollo: il cliente paga 500 euro, Giulia versa i 2 euro di tasca propria alla scadenza trimestrale.Addebitare il bollo: la fattura riporta 500 euro di compenso più una riga separata “Imposta di bollo assolta in modo virtuale a carico del cliente – 2,00 euro” con natura N2.2, la stessa del compenso. Il cliente paga 502 euro.In entrambi i casi Giulia deve comunque versare i 2 euro all’Erario entro la scadenza del trimestre. La differenza è solo su chi sopporta economicamente il costo. Come vedremo più avanti, però, la seconda scelta ha una conseguenza fiscale importante per i forfettari. Il campo DatiBollo nell’XML della fattura elettronicaPerché il sistema dell’Agenzia delle Entrate sappia che una fattura è soggetta a bollo, il dato deve essere scritto dentro il file XML. Il file XML è il formato tecnico con cui viaggiano le fatture elettroniche: è un documento strutturato in campi, letto dai computer prima ancora che dalle persone. Il campo che interessa il bollo fattura elettronica 2026 si chiama DatiBollo e si trova nella sezione dei dati generali del documento.I due elementi da valorizzare sono:BolloVirtuale: va impostato su SI. È la spunta che dichiara allo SdI che su quella fattura è dovuto il bollo assolto in modo virtuale.ImportoBollo: va indicato 2.00, con il punto come separatore decimale secondo lo standard del tracciato FatturaPA.Nella pratica non devi scrivere il codice a mano: qualunque software di fatturazione elettronica serio ti mette una casella da spuntare, oppure applica il bollo in automatico quando riconosce le condizioni. È fondamentale però che la casella venga effettivamente valorizzata, perché è proprio da questo campo che l’Agenzia delle Entrate costruisce l’elenco A delle fatture soggette a bollo nel portale Fatture e Corrispettivi. Se dimentichi la spunta, il sistema può comunque intercettare la fattura e inserirla nell’elenco B (fatture che, secondo l’Agenzia, avrebbero dovuto riportare il bollo). Anche per questo motivo è buona abitudine conservare correttamente i documenti: trovi tutti i dettagli nella nostra guida sulla conservazione della fattura elettronica per 10 anni.Un caso particolare riguarda le note di variazione: se emetti una nota di credito che riduce l’importo di una fattura già bollata, il trattamento del bollo va valutato con attenzione. Ne parliamo nella guida dedicata alle note di credito e debito elettroniche 2026.Sanzioni e ravvedimento operoso sul bolloCosa succede se il bollo non viene versato, viene versato in ritardo o viene versato in misura insufficiente? Il meccanismo è particolare, e per certi versi più “morbido” di altri adempimenti, perché lo Stato ha già in mano tutti i dati delle fatture elettroniche.In base all’art. 12-novies del DL 34/2019, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento del bollo sulle fatture elettroniche l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l’importo dovuto, unitamente alla sanzione di cui all’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 471/1997 ridotta a un terzo e agli interessi. In pratica ricevi un avviso bonario nell’area riservata e puoi mettere tutto in regola pagando l’imposta più una sanzione ridotta.La soluzione più conveniente resta comunque il ravvedimento operoso, cioè la regolarizzazione spontanea prima che arrivi qualsiasi contestazione. Il ravvedimento permette di pagare la sanzione in misura fortemente ridotta, tanto più bassa quanto prima ci si muove. Dopo la riforma delle sanzioni introdotta dal D.Lgs. 87/2024 (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024) la sanzione base per omesso versamento è del 25% e le riduzioni da ravvedimento seguono percentuali fisse: si va dallo 0,0833% per ogni giorno di ritardo entro i primi 14 giorni, all’1,25% entro 30 giorni, fino al 3,125% entro un anno. A queste somme vanno aggiunti gli interessi legali calcolati giorno per giorno.Il versamento in ravvedimento si effettua con modello F24, usando il codice del trimestre di riferimento (2521-2524) per l’imposta, il codice 2525 per la sanzione e il codice 2526 per gli interessi. Per un approfondimento sul calcolo pratico di sanzioni e interessi puoi leggere la nostra guida al ravvedimento operoso per la fattura tardiva 2026. Se hai dimenticato uno o più trimestri, non serve andare nel panico: gli operatori del CAF Centro Fiscale ricostruiscono la posizione e predisponono il ravvedimento corretto. Il bollo riaddebitato dai forfettari è reddito imponibileArriviamo al punto più insidioso dell’intera materia, quello che moltissime partite IVA ignorano. Con la risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, quando il contribuente in regime forfettario riaddebita il bollo al cliente, quei 2 euro non sono un semplice rimborso spese: costituiscono parte integrante del compenso e quindi concorrono alla formazione del reddito imponibile.La logica dell’Agenzia è questa: l’imposta di bollo è dovuta dall’emittente della fattura, non dal cliente. Quindi, quando la addebiti al cliente, non stai anticipando una spesa “in nome e per conto” suo (che sarebbe davvero esclusa da tassazione ai sensi dell’art. 15 DPR 633/72), ma stai semplicemente aumentando il prezzo della tua prestazione di 2 euro. Successivi chiarimenti hanno confermato che l’imposta di bollo non può mai essere considerata una spesa anticipata in nome e per conto del cliente.Quali sono le conseguenze pratiche per un forfettario? Vediamole con ordine:I 2 euro riaddebitati vanno sommati ai ricavi/compensi incassati nell’anno e dichiarati nel quadro LM del Modello Redditi PF.Su quell’importo si applica il coefficiente di redditività della propria attività (la percentuale forfettaria che determina quanta parte degli incassi è considerata reddito) e poi l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% per le nuove attività.Quei 2 euro consumano il plafond degli 85.000 euro di ricavi che dà diritto a restare nel regime forfettario. Con 300 fatture bollate all’anno parliamo di 600 euro: irrilevante per la maggior parte, decisivo per chi è al limite.Sull’importo maggiorato si calcolano anche i contributi previdenziali, che nel forfettario seguono il reddito determinato forfettariamente.Da qui una domanda legittima: conviene ancora addebitare il bollo al cliente? Nella maggior parte dei casi sì, perché il costo fiscale aggiuntivo è di pochi centesimi per fattura a fronte di un recupero di 2 euro. Il vero problema non è la convenienza, ma la corretta contabilizzazione: se in dichiarazione dimentichi di includere i bolli riaddebitati, i tuoi incassi non quadreranno con quanto risulta all’Agenzia dalle fatture elettroniche. Il CAF Centro Fiscale di Udine gestisce ogni anno decine di posizioni forfettarie e verifica sempre questa quadratura.Come non sbagliare mai il calcolo del bolloGli errori sul bollo fattura elettronica 2026 nascono quasi sempre da tre cause molto banali: ci si dimentica di spuntare il bollo su una fattura, si perde il conto di quante fatture sono soggette a bollo nel trimestre, oppure si lascia passare la scadenza. Nessuna di queste tre cose dipende da una difficoltà tecnica: dipendono dal fatto che si tratta di un adempimento piccolo, ripetitivo e facilissimo da rimandare.La soluzione più efficace è automatizzare. Un buon software di fatturazione elettronica riconosce da solo quando la fattura è senza IVA e supera i 77,47 euro, applica automaticamente il bollo di 2 euro, valorizza correttamente il campo DatiBollo nell’XML e ti mostra in ogni momento l’elenco aggiornato delle fatture soggette a bollo del trimestre, con il totale già pronto per il versamento. In questo modo, quando arriva il 30 settembre o il 30 novembre, sai esattamente quanto devi versare senza rifare i conti a mano.Se stai valutando quale programma adottare, abbiamo messo a confronto le principali soluzioni del mercato nella guida al migliore software di fatturazione elettronica, con un occhio particolare alle esigenze di forfettari e piccole imprese. Domande frequenti sul bollo fattura elettronica 2026Il bollo va pagato anche sotto i 77,47 euro?No. Il bollo di 2 euro è dovuto solo se gli importi non assoggettati a IVA presenti in fattura superano 77,47 euro. Una fattura da 50 euro senza IVA non richiede il bollo; una da 80 euro sì. La soglia va verificata fattura per fattura, non sul totale annuo o sul totale per cliente.Cosa succede se dimentico di versare il bollo entro il 30 settembre?Non è un dramma, ma va sistemato in fretta. Puoi regolarizzare con il ravvedimento operoso, versando l’imposta più una sanzione ridotta e gli interessi: prima ti muovi, meno paghi. Se non intervieni, l’Agenzia delle Entrate ti invierà una comunicazione con l’importo dovuto e la sanzione ridotta a un terzo ai sensi dell’art. 12-novies del DL 34/2019.Il bollo pagato dal forfettario è deducibile?No. Nel regime forfettario il reddito si determina applicando un coefficiente di redditività ai ricavi incassati, senza possibilità di dedurre i costi effettivi (l’unica deduzione ammessa è quella dei contributi previdenziali obbligatori). Di conseguenza il bollo versato non è deducibile, mentre il bollo riaddebitato al cliente aumenta i ricavi imponibili come chiarito dall’interpello n. 428/2022.Devo pagare il bollo se il cliente non mi ha ancora pagato la fattura?Sì. Il bollo fattura elettronica 2026 segue la data di emissione del documento, non la data di incasso. Anche se la fattura resta insoluta, il bollo va versato entro la scadenza del trimestre in cui è stata emessa. È una differenza importante rispetto alla tassazione del reddito nel forfettario, che invece segue il principio di cassa (si dichiara ciò che si è effettivamente incassato).Posso fidarmi dell’elenco delle fatture soggette a bollo dell’Agenzia?È un ottimo punto di partenza, ma va sempre controllato. L’Agenzia costruisce due elenchi: quello delle fatture in cui hai indicato il bollo e quello delle fatture in cui, secondo i suoi criteri automatici, il bollo mancherebbe. Il secondo elenco è modificabile entro termini precisi, perché può contenere casi in cui il bollo non è realmente dovuto. Una verifica sbagliata o non fatta si traduce in un versamento errato.Il bollo va messo anche sulle fatture verso clienti esteri?Dipende dal tipo di operazione. In linea generale, l’imposta di bollo riguarda i documenti che rilevano nel territorio dello Stato: alcune operazioni non imponibili come le esportazioni e le cessioni intracomunitarie non scontano il bollo, mentre altre casistiche di operazioni senza IVA verso l’estero possono invece richiederlo. È una delle aree più tecniche della materia: prima di impostare la fatturazione estera conviene una verifica personalizzata con un professionista.Non sbagliare più un bollo: lascia che sia il software a calcolarloCon fatturazioneitalia.it il bollo fattura elettronica 2026 smette di essere un pensiero. Il software riconosce automaticamente quali fatture sono soggette a bollo, applica i 2 euro e valorizza il campo DatiBollo nell’XML senza che tu debba ricordarti nulla. In più tiene sempre aggiornato l’elenco delle fatture bollate del trimestre, con il totale pronto per il versamento: quando arriva il 30 settembre sai già quanto devi pagare, senza calcoli a mano e senza rischio di sanzioni.Il vantaggio in più: fatturazioneitalia.it offre il prezzo bloccato per 3 anni e lascia scegliere, fattura per fattura, se il bollo va a carico tuo o a carico del cliente. Ti abboni oggi e sai già che il canone non cambierà, senza aumenti a sorpresa al rinnovo.Prova fatturazioneitalia.it e attiva il prezzo bloccato 3 anniIl software ti mette al riparo dagli errori di calcolo, ma la gestione fiscale complessiva di una partita IVA richiede anche una consulenza umana: dalla scelta del regime forfettario alla dichiarazione dei redditi, dai contributi previdenziali alla verifica dei bolli riaddebitati. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue partite IVA, professionisti e famiglie sia in ufficio, in Viale Tullio 13, sia online in tutta Italia, con un preventivo personalizzato in base alla tua situazione.Hai bisogno di assistenza per il bollo sulle fatture elettroniche o per la gestione della tua partita IVA? 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NOTIZIEAgevolazioni IMU: devo dichiararle o le perdo se non lo faccio?Molti proprietari di casa si chiedono se le agevolazioni IMU spettino automaticamente oppure se vadano comunicate al Comune con un’apposita dichiarazione IMU. La risposta non è univoca: dipende dal tipo di beneficio. Alcune riduzioni vengono riconosciute in automatico perché il Comune dispone già dei dati necessari, mentre altre agevolazioni fiscali richiedono obbligatoriamente una comunicazione formale, pena la perdita del beneficio e il recupero della maggiore imposta con sanzioni e interessi.Capire in quale categoria rientra la propria situazione è fondamentale per non trovarsi, magari a distanza di anni, con un avviso di accertamento del Comune che chiede il pagamento dell’IMU non versata. Vediamo quindi quando la dichiarazione IMU è davvero necessaria, quali sono le agevolazioni automatiche e cosa succede in caso di dimenticanza.Indice dei contenutiAgevolazioni IMU automatiche e agevolazioni da dichiarareLa scadenza della dichiarazione IMUCosa succede se non si presenta la dichiarazione IMUImmobili ricevuti in eredità o donazioneDomande frequenti sulla dichiarazione IMUAgevolazioni IMU automatiche e agevolazioni da dichiarare La distinzione di base riguarda la disponibilità delle informazioni da parte del Comune. Se l’ente locale può verificare autonomamente la sussistenza dei requisiti attraverso le proprie banche dati (ad esempio l’anagrafe della popolazione residente), l’agevolazione IMU si applica senza bisogno di alcuna comunicazione da parte del contribuente.Il caso più comune è quello dell’esenzione IMU per l’abitazione principale non di lusso: se il proprietario vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente, il Comune lo sa già e applica l’esenzione senza che serva presentare nulla. Discorso diverso per le situazioni che il Comune non può ricostruire da solo, come un contratto di comodato tra parenti, lo stato di inagibilità di un fabbricato o il vincolo storico-artistico di un immobile: in questi casi la dichiarazione IMU diventa un passaggio obbligato.Quando è obbligatoria la dichiarazione IMUTra le situazioni che richiedono sempre l’invio della dichiarazione IMU per ottenere o mantenere il beneficio troviamo:Immobile concesso in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli), che consente la riduzione del 50% della base imponibile solo se ricorrono insieme tutti i requisiti dell’art. 1, comma 747, lett. c), legge 160/2019: contratto di comodato registrato, immobile non di lusso (escluse le categorie A/1, A/8, A/9) utilizzato dal parente come abitazione principale, comodante residente e dimorante abitualmente nello stesso Comune dell’immobile e proprietario di una sola abitazione in Italia (oltre, al massimo, alla propria abitazione principale situata nello stesso Comune);Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, anch’essi con riduzione del 50%;Immobili di interesse storico o artistico, soggetti a un regime di base imponibile ridotta;Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP);Immobili posseduti da enti non commerciali destinati ad attività assistenziali, culturali o religiose;Variazioni che incidono sul calcolo dell’imposta, come la perdita del diritto di abitazione o modifiche nella titolarità del diritto reale.In tutti questi casi non basta rispettare i requisiti sostanziali: senza la dichiarazione, il Comune non ha modo di sapere che l’immobile si trova in quella particolare condizione e, salvo diversa impostazione del regolamento comunale, continuerà a considerarlo tassato secondo le regole ordinarie.La scadenza della dichiarazione IMU La dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto che dà diritto all’agevolazione, salvo eventuali proroghe disposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ad esempio, se un immobile viene concesso in comodato a un figlio nel corso del 2026, la dichiarazione relativa dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2027.Una volta presentata, la dichiarazione IMU resta valida anche per gli anni successivi, a meno che non cambino i dati o le condizioni che hanno determinato l’agevolazione. Non è quindi necessario ripresentarla ogni anno, ma è indispensabile comunicare tempestivamente ogni variazione: ad esempio la fine del comodato, il recupero dell’agibilità dell’immobile o il cambio di conduzione di un terreno agricolo.Cosa succede se non si presenta la dichiarazione IMU Chi ha diritto a un’agevolazione IMU che richiede dichiarazione, ma non la presenta nei termini, rischia di vedersi negare il beneficio dal Comune. In pratica l’ente locale può notificare un avviso di accertamento chiedendo il pagamento della maggiore imposta calcolata senza considerare la riduzione, oltre a sanzioni e interessi.Attenzione a non confondere le due fattispecie. Per l’omessa presentazione della dichiarazione IMU la sanzione va dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro; per la dichiarazione infedele va dal 50% al 100%, sempre con un minimo di 50 euro (art. 1, comma 775, legge 160/2019). La sanzione del 25% (30% per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024) riguarda invece soltanto l’omesso o insufficiente versamento dell’imposta (comma 774). Dal 1° gennaio 2027, per effetto del D.Lgs. 147/2026, le sanzioni dichiarative diventano fisse: 100% per l’omessa dichiarazione e 40% per l’infedele, con minimo di 50 euro. In ogni caso, se il contribuente accetta l’accertamento entro il termine per il ricorso (acquiescenza) e paga imposta, sanzione e interessi, la sanzione si riduce a un terzo.Questo accade tipicamente quando il Comune, in fase di controllo, verifica che l’immobile risulta locato o utilizzato in modo diverso da quanto dichiarato ai fini catastali, oppure quando incrocia i dati con altre banche dati (ad esempio i contratti di comodato registrati) e non trova traccia della dichiarazione IMU necessaria per giustificare la riduzione applicata dal contribuente.È bene ricordare che presentare la dichiarazione in ritardo non preclude sempre la possibilità di recuperare il beneficio: se il Comune non ha ancora notificato un accertamento, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, versando l’eventuale imposta dovuta con sanzioni ridotte e interessi calcolati in base ai giorni di ritardo, e presentando comunque la dichiarazione tardiva. Più il ritardo è contenuto, minori saranno le sanzioni applicabili.Immobili ricevuti in eredità o donazione Un caso frequente riguarda gli immobili pervenuti per successione o donazione, situazioni in cui cambia il titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale (usufrutto, nuda proprietà). Anche in questi casi può rendersi necessaria una dichiarazione IMU per comunicare la nuova situazione, soprattutto quando cambiano le condizioni di utilizzo dell’immobile o quando si vuole beneficiare di specifiche agevolazioni legate alla prima casa. Per approfondire i rapporti tra fiscalità della prima casa e nuda proprietà, può essere utile consultare l’articolo su bonus prima casa e nuda proprietà, mentre per il calcolo delle imposte dovute in caso di eredità si può fare riferimento alla guida sul calcolo dell’imposta di successione 2026.In generale, ogni volta che cambia la situazione giuridica o di fatto di un immobile è opportuno verificare se questo comporti l’obbligo di presentare una nuova dichiarazione IMU, per evitare di perdere agevolazioni a cui si avrebbe diritto o, al contrario, di continuare a beneficiare indebitamente di una riduzione non più spettante.Domande frequenti sulla dichiarazione IMU L’esenzione IMU per l’abitazione principale va sempre dichiarata?No. Se l’immobile non rientra tra le categorie di lusso (A/1, A/8, A/9) e il proprietario vi ha residenza anagrafica e dimora abituale, l’esenzione si applica automaticamente perché il Comune verifica il requisito tramite l’anagrafe. La dichiarazione IMU serve invece per le agevolazioni che il Comune non può accertare da solo, come il comodato tra parenti o l’inagibilità del fabbricato.Cosa succede se dimentico di presentare la dichiarazione IMU per il comodato ai figli?Rischi che il Comune non riconosca la riduzione del 50% della base imponibile (che spetta solo con contratto registrato, comodante residente nello stesso Comune e proprietario di una sola abitazione in Italia, oltre eventualmente alla propria abitazione principale nello stesso Comune) e ti richieda la maggiore imposta dovuta, con la sanzione per omessa dichiarazione dal 100% al 200% del tributo non versato (minimo 50 euro) e gli interessi. Se non hai ancora ricevuto un accertamento, puoi valutare il ravvedimento operoso per sanare la posizione con sanzioni ridotte.Ogni anno devo ripresentare la dichiarazione IMU per la stessa agevolazione?In genere no: la dichiarazione IMU resta valida finché non cambiano i dati o i requisiti che danno diritto all’agevolazione. Va invece ripresentata, o integrata, ogni volta che si verifica una variazione rilevante ai fini del calcolo dell’imposta.Qual è la scadenza per presentare la dichiarazione IMU?La dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto che genera l’obbligo dichiarativo o il diritto all’agevolazione, salvo eventuali proroghe stabilite a livello nazionale.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-09 12:00:002026-09-09 12:00:00Agevolazioni IMU: devo dichiararle o le perdo se non lo faccio?
NOTIZIERisarcimento al figlio abbandonato dal padre: quando spetta e come funzionaUn padre che sparisce dalla vita di un figlio, senza mai occuparsi di lui né dal punto di vista economico né da quello affettivo, non commette soltanto una scorrettezza morale. Può trattarsi di un vero e proprio illecito civile, per cui la legge prevede la possibilità di un risarcimento al figlio abbandonato dal padre. Non è un automatismo: servono condizioni precise e una valutazione del giudice caso per caso. Vediamo cosa dice la normativa italiana e quali orientamenti ha espresso la Corte di Cassazione su questo tema, sempre più frequente nelle aule di tribunale.Indice dei contenutiIl dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figliMantenimento arretrato e risarcimento del danno: due cose diverseL’illecito endofamiliare: quando l’abbandono diventa un danno risarcibilePrescrizione e onere della prova: cosa deve dimostrare il figlioDomande frequenti sul risarcimento al figlio abbandonato dal padreIl dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figliLa responsabilità genitoriale non è solo un principio etico, ma un obbligo giuridico preciso. L’articolo 30 della Costituzione stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Questo principio è ripreso e specificato dal Codice Civile, in particolare dagli articoli 147 e 315-bis, che elencano in modo dettagliato i doveri verso i figli: assistenza morale, mantenimento economico, educazione e istruzione adeguate alle capacità e alle inclinazioni di ciascun figlio.Quando un genitore, in particolare il padre, si sottrae completamente a questi doveri, non compare mai, non contribuisce al mantenimento e non partecipa in alcun modo alla crescita del figlio, la conseguenza non riguarda solo il piano economico. Il figlio può infatti subire un danno più profondo, legato alla mancanza di una figura genitoriale fondamentale per la propria crescita psicologica ed emotiva. Mantenimento arretrato e risarcimento del danno: due cose diverseÈ importante non confondere due strumenti giuridici distinti. Da un lato c’è il mantenimento arretrato, cioè la richiesta delle somme che il padre avrebbe dovuto versare nel tempo per il sostentamento del figlio e che non ha mai corrisposto. Si tratta di un obbligo economico che nasce automaticamente dalla condizione di genitore, indipendentemente dal riconoscimento formale del figlio o da un giudizio di colpa.Dall’altro lato c’è il risarcimento del danno non patrimoniale, una voce completamente diversa che non riguarda le spese sostenute o da sostenere, ma il pregiudizio esistenziale subito dal figlio per essere stato privato della figura paterna. Questo secondo tipo di richiesta richiede la dimostrazione di un vero e proprio illecito, non basta il semplice disinteresse economico: occorre provare un comportamento gravemente omissivo e ingiustificato, protratto nel tempo, che abbia inciso in modo significativo sulla crescita e sull’equilibrio psicologico del figlio. L’illecito endofamiliare: quando l’abbandono diventa un danno risarcibileNegli ultimi decenni la giurisprudenza ha elaborato il concetto di illecito endofamiliare: la violazione dei doveri familiari, se particolarmente grave, può generare una responsabilità civile autonoma, risarcibile ai sensi dell’articolo 2059 del Codice Civile, del tutto indipendente dagli strumenti tipici del diritto di famiglia come la revoca della responsabilità genitoriale o la richiesta di mantenimento. In pratica, la famiglia non è più considerata un ambito “protetto” dove i comportamenti lesivi restano privi di conseguenze sul piano risarcitorio.La Corte di Cassazione si è espressa più volte su casi di abbandono genitoriale, confermando in diverse occasioni il diritto al risarcimento a favore di figli lasciati privi di ogni riferimento paterno fin dalla nascita o dalla prima infanzia. Tra le pronunce più note in materia figura l’ordinanza n. 15148 del 2022, con cui i giudici hanno respinto il ricorso di un padre che si era completamente disinteressato del figlio, confermando il diritto al risarcimento di tutti i danni conseguenti a questo comportamento.È bene chiarire subito un aspetto centrale: la legge non prevede un importo fisso o una tabella di riferimento per questo tipo di risarcimento. Il giudice quantifica il danno in via equitativa, cioè secondo il proprio prudente apprezzamento, tenendo conto delle circostanze concrete del caso: la durata dell’abbandono, l’età del figlio, la gravità della condotta del genitore e le conseguenze psicologiche accertate o presumibili. Diffidate quindi da chi promette cifre certe o range predefiniti: ogni causa fa storia a sé. Prescrizione e onere della prova: cosa deve dimostrare il figlioCome tutte le azioni di risarcimento da fatto illecito, anche questa è soggetta a un termine di prescrizione, generalmente quinquennale ai sensi dell’articolo 2947 del Codice Civile. Il punto delicato riguarda però il momento da cui questo termine inizia a decorrere: nei casi di abbandono genitoriale la giurisprudenza tende a valutare con attenzione quando il danno si sia effettivamente manifestato o quando il figlio abbia acquisito consapevolezza del pregiudizio subito, che può non coincidere con il raggiungimento della maggiore età. Si tratta di un aspetto tecnico che richiede sempre una valutazione specifica del singolo caso, affidata a un legale esperto in diritto di famiglia.Un altro elemento fondamentale riguarda l’onere della prova. Chi chiede il risarcimento, il figlio stesso una volta maggiorenne oppure il genitore che agisce nel suo interesse quando è ancora minore, deve dimostrare tre elementi: l’effettivo abbandono, cioè l’assenza totale o quasi totale di rapporti e di contributo genitoriale; il nesso causale tra questo comportamento e il danno lamentato; e infine l’esistenza concreta di un pregiudizio, che nei casi più gravi può essere presunto dal giudice anche senza una perizia psicologica, quando la condotta del genitore appare palesemente grave e ingiustificabile. Domande frequenti sul risarcimento al figlio abbandonato dal padre Il risarcimento spetta automaticamente se il padre non ha mai visto il figlio?No, non è automatico. Serve dimostrare in giudizio l’abbandono, il collegamento tra questo comportamento e il danno subito, oltre all’effettiva esistenza di un pregiudizio esistenziale a carico del figlio.Qual è la differenza tra mantenimento arretrato e risarcimento del danno?Il mantenimento arretrato riguarda le somme economiche mai versate per il sostentamento del figlio. Il risarcimento del danno riguarda invece il pregiudizio non patrimoniale, cioè psicologico ed esistenziale, causato dalla privazione della figura paterna.Esiste un importo fisso per questo tipo di risarcimento?No. Non esiste una tabella o una cifra predefinita: il giudice quantifica il danno in via equitativa, valutando le circostanze concrete di ogni singolo caso, come la durata dell’abbandono e le conseguenze accertate sul figlio.Entro quanto tempo si può chiedere il risarcimento?L’azione di risarcimento da fatto illecito si prescrive generalmente in cinque anni. Il momento da cui decorre questo termine, però, va valutato caso per caso, perché nei casi di abbandono genitoriale il danno può manifestarsi o essere percepito anche molto tempo dopo la maggiore età.Chi può presentare la richiesta di risarcimento?Può agire il figlio stesso, una volta raggiunta la maggiore età, oppure il genitore che si occupa di lui, in sua rappresentanza, quando è ancora minorenne.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-09 11:00:002026-09-05 20:17:04Risarcimento al figlio abbandonato dal padre: quando spetta e come funziona
NOTIZIEAssegno di Divorzio: Quando si Perde il Diritto?L’assegno di divorzio non è per sempre. Molti pensano che, una volta ottenuto dal giudice, resti dovuto a vita, ma non è così. La legge italiana prevede diverse situazioni in cui il diritto a percepire l’assegno divorzile viene meno, in tutto o in parte. Come riportato da La Legge per Tutti in un recente approfondimento, le cause principali di perdita del diritto sono le nuove nozze, la convivenza stabile con un nuovo partner, il raggiungimento dell’autosufficienza economica e il mutamento delle condizioni patrimoniali dell’ex coniuge obbligato. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa e cosa ha chiarito la Cassazione con una pronuncia diventata un punto di riferimento per tutti gli avvocati matrimonialisti.Indice dei contenutiQuando si perde il diritto all’assegno di divorzioNuove nozze: la perdita automatica per leggeConvivenza more uxorio: nessun automatismoAutosufficienza economica e mutamento delle condizioni economicheLa differenza con l’assegno di mantenimento per i figliDomande frequenti sull’assegno di divorzioQuando si perde il diritto all’assegno di divorzioL’articolo 5 della legge 898/1970, più volte modificata nel corso degli anni, disciplina i presupposti dell’assegno di divorzio. Si tratta di una somma che un ex coniuge può essere tenuto a versare all’altro quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati per vivere in autonomia e non può procurarseli per ragioni oggettive. Proprio perché legato a una condizione di squilibrio economico, l’assegno non è immutabile nel tempo: se cambiano le circostanze che lo hanno giustificato, può essere ridotto, sospeso o revocato del tutto.Le situazioni che, secondo la giurisprudenza più recente, incidono sul diritto all’assegno divorzile sono sostanzialmente quattro: le nuove nozze del beneficiario, l’instaurazione di una convivenza di fatto stabile, il raggiungimento di una condizione di autosufficienza economica e un peggioramento significativo della situazione economica dell’ex coniuge obbligato a versarlo. A queste si aggiunge il caso, meno discusso ma rilevante, del decesso di una delle parti. Nuove nozze: la perdita automatica per leggeIl caso più chiaro, e su cui la legge non lascia margini di interpretazione, riguarda le nuove nozze dell’ex coniuge beneficiario. Se la persona che riceve l’assegno si risposa, perde automaticamente il diritto a percepirlo. Non si tratta di un principio elaborato dalla giurisprudenza, ma di una regola scritta direttamente nella legge: l’articolo 5, comma 10, della legge 898/1970 stabilisce che “l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”.Questa cessazione è automatica, integrale e definitiva: decorre dal giorno stesso in cui vengono celebrate le nuove nozze, senza che sia necessaria una sentenza del giudice che la dichiari. Il tribunale, se interpellato, si limita ad accertare il nuovo matrimonio già avvenuto, ma non serve una pronuncia costitutiva perché l’effetto si produce già per legge. In pratica, dal giorno delle nuove nozze l’ex coniuge obbligato può smettere di versare l’assegno, fermo restando l’onere di provare, in caso di contestazione, che il nuovo matrimonio è stato effettivamente celebrato.È importante chiarire un punto spesso frainteso: una volta cessato l’assegno per nuove nozze, la legge non prevede alcun rimedio successivo come una “liquidazione una tantum” a favore del beneficiario. L’unica somma una tantum ammessa dalla normativa (articolo 5, comma 8, della legge 898/1970) è un’opzione che i due ex coniugi possono concordare al momento stesso del divorzio, in alternativa all’assegno periodico e soggetta al controllo di equità del tribunale. Non si tratta quindi di un beneficio richiedibile dopo le nuove nozze, ma di una modalità di liquidazione alternativa decisa una volta per tutte in sede di divorzio. Convivenza more uxorio: nessun automatismoDiverso, e più delicato, è il caso della convivenza more uxorio, cioè una convivenza stabile e continuativa con un nuovo partner senza un vero e proprio matrimonio. È proprio su questo tema che è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 32198 del 5 novembre 2021, chiarendo che l’assegno di divorzio è in realtà composto da due componenti distinte, che seguono regole diverse quando il beneficiario avvia una nuova convivenza.La componente assistenziale dell’assegno, quella legata al bisogno di sostentamento del beneficiario, si estingue quando viene accertata giudizialmente una convivenza di fatto stabile e continuativa: il nuovo assetto di vita, infatti, è considerato di per sé indice di un raggiunto equilibrio economico e di un progetto esistenziale alternativo al precedente matrimonio. La componente compensativa-perequativa, invece, quella che riconosce il contributo dato dall’ex coniuge alla vita familiare e alla costruzione del patrimonio comune durante il matrimonio, non si estingue automaticamente con la nuova convivenza.Chi convive con un nuovo partner può quindi continuare a percepire, o chiederne il riconoscimento, la quota compensativa dell’assegno, ma deve dimostrare, con l’onere della prova a proprio carico, di aver dato un contributo significativo alla vita familiare e al patrimonio comune durante il matrimonio, anche sacrificando aspettative professionali o di carriera per dedicarsi alla famiglia. Questa impostazione ha superato un precedente orientamento (Cassazione n. 6855/2015) che trattava la nuova convivenza come causa di estinzione automatica e integrale dell’intero assegno, sullo stesso piano delle nuove nozze: oggi, invece, la Cassazione richiede una valutazione distinta per ciascuna delle due componenti dell’assegno divorzile. Autosufficienza economica e mutamento delle condizioni economicheUn’altra causa frequente di revisione dell’assegno di divorzio riguarda il raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte del beneficiario. Se la persona che riceve l’assegno trova un lavoro stabile, riceve un’eredità consistente o comunque migliora la propria condizione patrimoniale al punto da non avere più bisogno di sostegno economico, l’ex coniuge obbligato può chiedere al giudice la revisione o la revoca dell’assegno.Vale anche il percorso opposto: se è l’ex coniuge obbligato a versare l’assegno ad avere un peggioramento significativo della propria situazione economica, ad esempio a causa della perdita del lavoro o di un grave problema di salute, può chiedere una riduzione dell’importo dovuto. In entrambi i casi occorre presentare una domanda di modifica delle condizioni di divorzio, supportata da prove concrete sulla nuova situazione reddituale e patrimoniale.È utile ricordare che situazioni di questo tipo, legate a cambiamenti di reddito o all’ingresso di nuove entrate patrimoniali, possono avere effetti anche su altre prestazioni economiche legate all’ISEE o al reddito familiare complessivo. Chi si trova a valutare la propria posizione dopo un divorzio può approfondire, ad esempio, come viene considerato il mantenimento nel calcolo dell’assegno sociale e nel reddito rilevante ai fini del mantenimento. La differenza con l’assegno di mantenimento per i figliÈ importante non confondere l’assegno di divorzio, destinato all’ex coniuge, con l’assegno di mantenimento per i figli, che segue regole completamente diverse. Il mantenimento dei figli minori o non ancora economicamente autosufficienti non si estingue per effetto delle nuove nozze o della nuova convivenza del genitore che li ha in affidamento prevalente. Il dovere di mantenere i figli, infatti, discende dalla responsabilità genitoriale e prescinde dalla situazione sentimentale dei genitori.Anche in questi casi, comunque, possono cambiare gli importi dovuti se cambiano le esigenze dei figli o le condizioni economiche dei genitori. Chi gestisce figli a carico dopo una separazione o un divorzio può inoltre avere diritto a specifiche detrazioni per i familiari a carico, un aspetto fiscale spesso sottovalutato ma rilevante nella gestione economica post-divorzio.Un ultimo aspetto riguarda il decesso di una delle parti. In linea generale l’assegno di divorzio si estingue con la morte di chi lo percepisce o di chi lo versa, ma possono sussistere diritti di reversibilità disciplinati da norme specifiche, oppure questioni legate alla successione dei beni, comprese le vicende della casa coniugale nelle famiglie separate o divorziate, un tema che in Friuli Venezia Giulia presenta ulteriori particolarità legate al sistema tavolare nella successione della casa coniugale. Domande frequenti sull’assegno di divorzioLe nuove nozze fanno perdere sempre l’assegno di divorzio?Sì, ma il fondamento è nella legge, non in una pronuncia della Cassazione: l’articolo 5, comma 10, della legge 898/1970 stabilisce che l’obbligo di versare l’assegno di divorzio cessa in modo automatico e integrale dal giorno delle nuove nozze del beneficiario, senza bisogno di una sentenza costitutiva del giudice. Non è previsto alcun rimedio successivo come una liquidazione una tantum: l’unica una tantum ammessa dalla legge può essere concordata soltanto in sede di divorzio, come alternativa all’assegno periodico.La convivenza con un nuovo compagno fa perdere l’assegno divorzile?Dipende dalla componente dell’assegno. Secondo la Cassazione a Sezioni Unite n. 32198/2021, la componente assistenziale si estingue quando viene accertata giudizialmente una convivenza di fatto stabile e continuativa. La componente compensativa, invece, non si perde automaticamente: il beneficiario può continuare a percepirla se dimostra di aver dato un contributo significativo alla vita familiare, anche sacrificando aspettative professionali, durante il matrimonio.Chi deve dimostrare l’autosufficienza economica dell’ex coniuge?In genere è l’ex coniuge obbligato a versare l’assegno a dover fornire al giudice le prove del raggiunto benessere economico dell’altra parte, ad esempio un nuovo impiego stabile o un’eredità, per chiedere la revisione o la revoca dell’assegno di divorzio.L’assegno di mantenimento per i figli si perde con le nuove nozze?No. L’assegno di mantenimento per i figli è indipendente dall’assegno di divorzio e non si estingue per effetto delle nuove nozze o della nuova convivenza del genitore, perché discende dalla responsabilità genitoriale verso i figli.Cosa succede all’assegno di divorzio in caso di decesso?In linea generale l’assegno di divorzio si estingue con il decesso di una delle parti, salvi eventuali diritti di reversibilità riconosciuti dalla legge a chi ne aveva diritto, disciplinati da norme specifiche distinte da quelle sull’assegno divorzile in vita.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-09 10:00:002026-09-05 20:06:06Assegno di Divorzio: Quando si Perde il Diritto?
NOTIZIEAvvocati Low Cost, Abbonamenti Vietati: la Stangata del CNF su Sconti e Tariffe BasseCambia il mercato dei servizi legali: gli avvocati low cost e gli abbonamenti vietati sono ormai al centro di un giro di vite deontologico che riguarda tutta la categoria forense. Il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito con forza che le proposte commerciali basate su sconti aggressivi, tariffe forfettarie fuori misura o formule in abbonamento non sono compatibili con la dignità della professione. Una stretta che tocca da vicino anche i cittadini, spesso attratti da promozioni legali apparentemente vantaggiose che, dietro il prezzo basso, possono nascondere prestazioni scadenti o un rapporto squilibrato tra costo e qualità del servizio. Vediamo che cosa prevede questo orientamento, quali pratiche commerciali sono ormai considerate scorrette per gli avvocati e quali conseguenze rischia chi non si adegua.Indice dei contenutiCosa significa il divieto per gli avvocati low cost e abbonamentiAbbonamenti legali e sconti aggressivi: cosa non si può più offrireEquo compenso e dignità della professione forense: il quadro normativoLe conseguenze disciplinari per gli avvocati che non si adeguanoCosa cambia per chi cerca un avvocatoDomande frequenti su avvocati low cost e abbonamenti vietatiCosa significa il divieto per gli avvocati low cost e abbonamentiIl Codice Deontologico Forense stabilisce da tempo che la pubblicità informativa dell’avvocato deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In pratica, questo significa che non è ammessa una comunicazione commerciale che punti solo sul prezzo più basso, ignorando la qualità e la complessità del lavoro da svolgere. Il tema degli avvocati low cost è tornato d’attualità perché diverse offerte sul mercato propongono compensi talmente ridotti da risultare, secondo l’orientamento degli organi forensi, sproporzionati rispetto all’attività effettivamente richiesta.Non si tratta di vietare la concorrenza sui prezzi in assoluto, ma di impedire che un compenso troppo basso diventi uno strumento di marketing scorretto, capace di attirare clienti con promesse che poi non trovano riscontro in un servizio adeguato. È qui che entra in gioco il concetto di equo compenso: la parcella deve sempre essere proporzionata al lavoro svolto, alla complessità della pratica e alla responsabilità assunta dal professionista. Abbonamenti legali e sconti aggressivi: cosa non si può più offrireUno dei punti più delicati riguarda proprio gli abbonamenti legali. Il modello contestato è quello in cui il cliente paga in anticipo una somma fissa, mensile o annuale, a fronte di consulenze che potrebbero anche non essere mai richieste. Gli organi forensi parlano in questi casi di rottura del cosiddetto sinallagma contrattuale, un termine tecnico che indica semplicemente l’equilibrio tra le prestazioni delle due parti: il cliente paga una cifra certa per un servizio incerto, mentre l’avvocato incassa comunque, anche senza lavorare davvero.Tra le pratiche che, secondo l’orientamento degli organi forensi, rischiano di essere considerate scorrette per un avvocato rientrano, in particolare:gli abbonamenti forfettari che promettono consulenze illimitate a fronte di un canone fisso, senza alcun collegamento con l’attività realmente svolta;gli sconti aggressivi del tipo “prima consulenza gratis più tariffa piatta per ogni pratica successiva”, indipendentemente dalla complessità del caso;i pacchetti “tutto incluso” che non tengono conto del valore della causa né del tempo necessario per seguirla;le promozioni a tempo, i coupon o le offerte last minute che trattano la prestazione legale come un prodotto da vetrina.In tutti questi casi il problema non è solo economico: un compenso troppo basso, secondo l’orientamento della categoria forense, può essere il sintomo di un servizio non adeguatamente seguito, con il rischio concreto che il cliente riceva un’assistenza superficiale proprio nel momento in cui ne avrebbe più bisogno. Equo compenso e dignità della professione forense: il quadro normativoIl punto di riferimento resta l’articolo 2233 del Codice Civile, secondo cui il compenso del professionista deve essere proporzionato all’importanza dell’opera svolta e commisurato al decoro della professione. È un principio antico, pensato proprio per evitare che la concorrenza sul prezzo trasformi le professioni intellettuali, come quella forense, in un mercato di massa senza garanzie di qualità.A questo principio generale si è aggiunta negli ultimi anni la disciplina sull’equo compenso, pensata soprattutto per tutelare gli avvocati (e altri professionisti) nei rapporti con controparti economicamente più forti, come banche, assicurazioni, grandi imprese e pubbliche amministrazioni. L’obiettivo è impedire che questi soggetti impongano tariffe talmente basse da risultare, appunto, non eque. Il Consiglio Nazionale Forense è intervenuto anche sul proprio Codice Deontologico per dare attuazione a questa disciplina, precisando però che il dovere deontologico di rispettare l’equo compenso riguarda proprio quei rapporti con imprese bancarie e assicurative, grandi imprese e pubbliche amministrazioni, e non i rapporti con i clienti privati o le piccole imprese. Resta invece valido, verso tutta la clientela, il principio generale per cui un compenso sproporzionato per difetto non è meno problematico di uno eccessivo: entrambi minano la dignità della professione e, in ultima analisi, la qualità del servizio reso ai cittadini.Va detto con chiarezza, senza inutili allarmismi: questo non significa che ogni avvocato che pratica tariffe contenute sia automaticamente scorretto. Il tema riguarda in particolare le pratiche commerciali sistematiche, gli abbonamenti vietati e gli sconti pubblicizzati in modo aggressivo, non il singolo caso in cui un professionista applica un prezzo equo e trasparente per una pratica semplice. Le conseguenze disciplinari per gli avvocati che non si adeguanoChi non rispetta i principi del Codice Deontologico Forense su compensi e pubblicità rischia un procedimento disciplinare davanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina competente. Le sanzioni possono variare in base alla gravità e alla reiterazione della condotta: si va da richiami e avvertimenti fino a misure più severe nei casi più gravi o ripetuti, quando la pratica commerciale scorretta abbia effettivamente danneggiato il cliente o leso in modo evidente il decoro della professione.Non si tratta quindi solo di un richiamo di principio: gli avvocati low cost che continuano a proporre abbonamenti forfettari o sconti aggressivi si espongono a un rischio professionale concreto, che può incidere sulla reputazione e sulla possibilità di continuare a esercitare determinate pratiche commerciali. Cosa cambia per chi cerca un avvocatoPer i cittadini, il messaggio principale è uno solo: il prezzo più basso non è più una garanzia di convenienza, anzi può essere un campanello d’allarme. Diffidare da abbonamenti legali troppo aggressivi o da sconti che sembrano irrealistici è una forma di tutela per sé stessi, non solo un tema che riguarda la categoria forense. Meglio sempre chiedere un preventivo scritto, chiaro e proporzionato alla complessità della pratica, così da capire fin da subito cosa comprende davvero il compenso richiesto.Vale la pena ricordare che questi principi di equità sui compensi valgono per tutti i professionisti forensi, indipendentemente dal regime fiscale con cui operano: anche gli avvocati che gestiscono la propria attività con una partita IVA in regime forfettario restano soggetti alle stesse regole deontologiche su dignità e proporzionalità del compenso, a prescindere dal proprio inquadramento fiscale. Domande frequenti su avvocati low cost e abbonamenti vietatiCosa si intende esattamente per “avvocati low cost”?Con questa espressione si indicano proposte commerciali che offrono servizi legali a prezzi molto ridotti, spesso senza alcun collegamento con la complessità reale della pratica, tramite sconti aggressivi o formule forfettarie.Un avvocato non può più fare nessuno sconto sulla parcella?Il problema non è lo sconto occasionale su un caso specifico, ma le pratiche commerciali sistematiche che propongono compensi sproporzionati per difetto, usati come strumento di marketing aggressivo.Gli abbonamenti legali forfettari sono vietati per tutti gli avvocati?Il modello dell’abbonamento con canone fisso per consulenze illimitate è considerato problematico perché rompe l’equilibrio tra le prestazioni delle parti, indipendentemente dalle dimensioni dello studio legale che lo propone.Cosa rischia un avvocato che non rispetta le regole sull’equo compenso?Rischia un procedimento disciplinare davanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina, con sanzioni che vanno dal richiamo fino a misure più severe nei casi gravi o ripetuti.Come faccio a capire se un preventivo legale è corretto?Un preventivo corretto deve essere scritto, chiaro e proporzionato alla complessità della pratica: diffida da cifre troppo basse rispetto al lavoro richiesto o da abbonamenti che sembrano troppo vantaggiosi per essere veri.Il divieto riguarda anche i servizi di consulenza legale online?Sì, il principio di proporzionalità del compenso e di rispetto della dignità professionale vale indipendentemente dal canale, fisico o digitale, con cui viene offerto il servizio legale.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-09 09:00:002026-09-05 19:50:04Avvocati Low Cost, Abbonamenti Vietati: la Stangata del CNF su Sconti e Tariffe Basse
NOTIZIEConcorso Aeronautica Militare 2026: 50 posti da Ufficiale, per tutti basta il diplomaIndice dei contenutiCosa prevede il concorso Aeronautica Militare 2026 per 50 postiRequisiti di studio: per tutti i 50 posti basta il diplomaLimiti di età e modalità di domanda per il concorso Aeronautica Militare 2026Cosa fanno gli Ufficiali dell’Aeronautica MilitareIl Ministero della Difesa ha pubblicato un nuovo concorso Aeronautica Militare 2026 per l’ammissione di 50 allievi ufficiali. Il bando, firmato dalla Direzione Generale per il Personale Militare e pubblicato su inPA l’11 agosto 2026, riguarda due percorsi distinti: il 133° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) e il 18° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP). La notizia interessa in particolare i giovani diplomati, perché per tutti e cinque i profili banditi non serve la laurea: basta il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Le domande si presentano esclusivamente online, con termine perentorio fissato al 10 settembre 2026. Vediamo nel dettaglio numero di posti, requisiti richiesti e modalità di partecipazione al concorso Aeronautica Militare 2026.Cosa prevede il concorso Aeronautica Militare 2026 per 50 postiIl bando mette a disposizione complessivamente 50 posti, suddivisi tra due corsi distinti. Il primo percorso è quello dei piloti di complemento: sono previsti 20 posti per il 133° corso AUPC, riservato a chi vuole diventare pilota militare, con obbligo di ferma di dodici anni decorrente dall’inizio del corso. Il secondo percorso riguarda invece gli ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, con 30 posti complessivi distribuiti sul 18° corso AUFP tra diversi settori.Nello specifico, i 30 posti AUFP si dividono così: 14 posti per le Armi dell’Arma Aeronautica, 6 posti per il Commissariato Aeronautico, 8 posti per il Genio Aeronautico – Infrastrutture e 2 posti per il Genio Aeronautico – Motorizzazione. Ogni candidato può presentare domanda per un solo Ruolo o Corpo tra quelli banditi, scegliendo il profilo più adatto al proprio titolo di studio e alle proprie aspirazioni professionali. Requisiti di studio: per tutti i 50 posti basta il diplomaL’aspetto più interessante del concorso Aeronautica Militare 2026 riguarda i requisiti di accesso: per tutti i cinque profili banditi, e quindi per tutti i 50 posti messi a concorso, è sufficiente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Non è richiesta alcuna laurea per partecipare, né per i posti da pilota, né per i posti del ruolo speciale AUFP.Per i posti AUPC (piloti) e per i 14 posti Armi dell’Arma Aeronautica vale il diploma di qualsiasi indirizzo, senza vincoli particolari sul tipo di istituto frequentato. Per i 6 posti del Commissariato Aeronautico basta allo stesso modo il diploma: non è necessaria, come si potrebbe pensare, una laurea in Giurisprudenza, Economia o Scienze Politiche. Per i 10 posti del Genio Aeronautico (Infrastrutture e Motorizzazione), invece, il diploma deve essere di un indirizzo tecnico specifico, coerente con la specializzazione.Per il Genio Aeronautico – Infrastrutture (8 posti) sono ammessi i diplomi di perito industriale in edilizia, termotecnica o elettronica e automazione, di geometra, oppure di istituto tecnico del settore tecnologico. Per il Genio Aeronautico – Motorizzazione (2 posti) sono ammessi il liceo scientifico e i diplomi di perito industriale in costruzioni aeronautiche, metalmeccanica, meccanica o meccanica di precisione, oltre ad altri indirizzi di istituto tecnico. Per questi 10 posti il bando prevede anche, in alternativa e non come obbligo, la possibilità di partecipare con una laurea triennale o magistrale in classi di laurea tecniche coerenti con la specializzazione: chi ha già un diploma tecnico adeguato, però, non ha bisogno di alcun titolo universitario. Limiti di età e modalità di domanda per il concorso Aeronautica Militare 2026Anche i limiti di età cambiano in base al corso scelto. Per candidarsi al 133° corso AUPC (piloti) bisogna avere almeno 17 anni compiuti e non oltre i 23 anni non compiuti. Per i profili del 18° corso AUFP il limite si allarga: si può partecipare avendo almeno 17 anni compiuti e non oltre i 38 anni non compiuti. Questa differenza rende il concorso accessibile anche a candidati con un percorso di studi più lungo o qualche anno di esperienza lavorativa alle spalle, purché scelgano un profilo compatibile con la propria età.La partecipazione al concorso Aeronautica Militare 2026 avviene esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale concorsi.difesa.it oppure attraverso il portale del reclutamento inPA, autenticandosi con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Non sono previste altre modalità di invio della candidatura. Il termine per l’invio della domanda è fissato al 10 settembre 2026: si tratta di una scadenza perentoria, pari a 30 giorni dalla pubblicazione del bando su inPA avvenuta l’11 agosto 2026, oltre la quale non sarà più possibile candidarsi. Ogni aspirante può presentare domanda per una sola categoria tra quelle bandite, quindi è importante scegliere con attenzione il profilo più coerente con il proprio titolo di studio e la propria età anagrafica. Cosa fanno gli Ufficiali dell’Aeronautica MilitareDiventare Ufficiale dell’Aeronautica Militare significa intraprendere una carriera nelle Forze Armate con responsabilità diverse a seconda del corso frequentato. Chi supera il concorso per pilota di complemento viene avviato alla formazione di volo, per operare successivamente su velivoli militari con un impegno di lungo periodo, coerente con l’obbligo di ferma dodicennale. Chi invece accede ai profili del ruolo speciale AUFP si occupa di settori tecnico-amministrativi essenziali per il funzionamento della Forza Armata: dalla gestione delle infrastrutture aeroportuali militari, alla manutenzione dei sistemi di motorizzazione, fino agli aspetti amministrativi e logistici legati al Commissariato Aeronautico.Si tratta in ogni caso di percorsi che uniscono la formazione post-diploma a un addestramento specifico, con la prospettiva di una carriera stabile all’interno delle Forze Armate italiane. Per questo il concorso Aeronautica Militare 2026 rappresenta un’opportunità concreta soprattutto per i neodiplomati, dato che il diploma è sufficiente per accedere a tutti i 50 posti messi a bando. ConclusioneIl concorso Aeronautica Militare 2026 offre quindi 50 possibilità di carriera nelle Forze Armate, tutte accessibili con il solo diploma di scuola secondaria di secondo grado. Chi fosse interessato dovrà muoversi rapidamente, considerando che la scadenza per l’invio della domanda è fissata al 10 settembre 2026. Per il testo integrale del bando e tutti i dettagli relativi alle prove di selezione, si rimanda ai portali ufficiali concorsi.difesa.it e inPA. Domande Frequenti sul Concorso Aeronautica Militare 2026Quanti posti mette a disposizione il concorso Aeronautica Militare 2026?Il bando prevede complessivamente 50 posti da allievo ufficiale: 20 per il 133° corso Piloti di Complemento (AUPC) e 30 per il 18° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), a loro volta suddivisi in 14 posti Armi dell’Arma Aeronautica, 6 posti Commissariato Aeronautico, 8 posti Genio Aeronautico Infrastrutture e 2 posti Genio Aeronautico Motorizzazione.Serve la laurea per partecipare al concorso Aeronautica Militare 2026?No. Per tutti i 50 posti banditi basta il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per i soli 10 posti del Genio Aeronautico il diploma deve essere di indirizzo tecnico specifico, ma anche in questo caso la laurea resta una possibilità alternativa, non un obbligo.Entro quando bisogna presentare la domanda per il concorso Aeronautica Militare 2026?Il termine perentorio per l’invio della domanda è il 10 settembre 2026, tramite il portale concorsi.difesa.it o il portale inPA con autenticazione SPID o CIE.Quali sono i limiti di età per partecipare al concorso?Per il corso AUPC (piloti) bisogna avere almeno 17 anni compiuti e non oltre 23 anni non compiuti. Per i profili del corso AUFP il limite va da 17 anni compiuti a 38 anni non compiuti.Si può partecipare a più profili contemporaneamente?No, ogni candidato può presentare domanda per un solo Ruolo o Corpo tra quelli banditi, quindi è necessario scegliere in anticipo il profilo più adatto al proprio titolo di studio e alla propria età.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-09 08:00:002026-09-05 19:37:24Concorso Aeronautica Militare 2026: 50 posti da Ufficiale, per tutti basta il diploma
NOTIZIEBonus energia macchinari salvavita: come funziona e come ottenerloChi utilizza a casa un macchinario elettromedicale salvavita, come un ventilatore polmonare, una macchina per la dialisi o un concentratore di ossigeno, sostiene ogni mese costi molto elevati in bolletta elettrica. Per alleviare questo peso esiste il bonus energia macchinari salvavita, un’agevolazione pensata per le famiglie che hanno tra i propri componenti una persona con gravi condizioni di salute. Si tratta di uno sconto diretto sulla bolletta della luce, riconosciuto dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) a prescindere dal reddito del nucleo familiare.A differenza di altre agevolazioni, infatti, il bonus energia per macchinari salvavita non richiede la presentazione dell’ISEE: ciò che conta è la certificazione medica che attesta la necessità di utilizzare l’apparecchiatura. Vediamo nel dettaglio come funziona, chi può richiederlo e quali sono i passaggi previsti per ottenerlo.Indice dei contenutiCos’è il bonus energia per chi usa macchinari salvavitaChi ha diritto al bonus energia macchinari salvavitaQuanto vale il bonus energia macchinari salvavitaCome ottenere il bonus energia macchinari salvavitaDomande frequenti sul bonus energia macchinari salvavitaCos’è il bonus energia per chi usa macchinari salvavitaIl bonus energia macchinari salvavita, noto anche come bonus per disagio fisico, rientra nel più ampio sistema dei bonus sociali sulle utenze domestiche. Mentre il bonus sociale per disagio economico dipende dal valore dell’ISEE, questa misura nasce per compensare i maggiori consumi elettrici generati da apparecchiature elettromedicali indispensabili alla sopravvivenza o alla cura di una persona.In pratica, lo Stato riconosce che chi ha bisogno di tenere accesi ventilatori polmonari, macchine per la dialisi o altri dispositivi salvavita anche per molte ore al giorno consuma molta più energia rispetto a una famiglia media. Per questo motivo è previsto uno sconto proporzionale, applicato direttamente sulla bolletta elettrica, che va a ridurre il costo dei consumi legati a questi apparecchi. Chi ha diritto al bonus energia macchinari salvavitaIl bonus energia macchinari salvavita spetta ai nuclei familiari in cui è presente una persona che, per la propria condizione di salute, deve utilizzare in modo continuativo un’apparecchiatura elettromedicale ad alto consumo energetico. Le apparecchiature elettromedicali che danno diritto al bonus sono individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011: tra quelle più diffuse rientrano:Ventilatori polmonari e apparecchi per la ventilazione assistita, compresi i dispositivi CPAPMacchine per la dialisi peritoneale o per l’emodialisi domiciliareConcentratori di ossigeno e apparecchi per l’ossigenoterapiaNutripompe utilizzate per l’alimentazione artificialeMaterassi antidecubito, carrozzine elettriche e sollevatori elettrici, mobili o fissiLa necessità di utilizzare uno di questi macchinari deve essere attestata dalla ASL di competenza, che rilascia una certificazione sanitaria da allegare alla domanda. Non basta quindi possedere l’apparecchio in casa: occorre una certificazione medica che confermi l’effettiva necessità terapeutica del suo utilizzo continuativo.Chi si trova ad affrontare situazioni di disabilità può inoltre valutare altre forme di tutela economica, come i bonus disabilità ottenibili anche tramite giudice e tribunale, spesso complementari a questa agevolazione sull’energia elettrica. Quanto vale il bonus energia macchinari salvavitaL’importo del bonus energia macchinari salvavita non è uguale per tutti, ma varia in base a tre elementi: la potenza impegnata del contratto di fornitura elettrica, la tipologia di apparecchiatura utilizzata e il numero di ore di utilizzo giornaliero del macchinario. In generale, più il dispositivo richiede energia e più a lungo resta acceso nell’arco della giornata, maggiore sarà lo sconto riconosciuto in bolletta.L’agevolazione viene calcolata su fasce di consumo aggiuntivo rispetto a un’utenza domestica standard e viene ripartita sulle bollette dei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda, così da distribuire il beneficio nel tempo anziché erogarlo in un’unica soluzione. Gli importi in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, definiti nelle tabelle ufficiali ARERA, vanno da 142,35 euro all’anno nella fascia minima (extra consumo fino a 600 kWh/anno e potenza fino a 3 kW) a 463,55 euro all’anno nella fascia massima (extra consumo oltre 1.200 kWh/anno e potenza da 4,5 kW in su); nella fascia media, tra 600 e 1.200 kWh/anno aggiuntivi, il bonus va da 284,70 a 335,80 euro annui a seconda della potenza impegnata. Per conoscere lo sconto esatto applicabile al proprio caso è quindi indispensabile fare riferimento alle tabelle in vigore al momento della domanda, che vengono periodicamente rivalutate. Come ottenere il bonus energia macchinari salvavitaPer ottenere il bonus energia macchinari salvavita è necessario presentare una domanda specifica, diversa da quella prevista per il bonus sociale legato al reddito. La richiesta va indirizzata al Comune di residenza, oppure a un altro ente indicato dal Comune stesso, utilizzando l’apposito modulo comunemente indicato come modulo B.Per completare la pratica servono in genere alcuni documenti fondamentali:Certificazione rilasciata dalla ASL che attesta la necessità del macchinario salvavitaModulo di richiesta compilato con i dati dell’utenza elettrica intestataDocumento di identità del richiedente e, se diverso, del beneficiario dell’apparecchiaturaCodice fiscale della persona che utilizza il macchinario elettromedicaleUna volta accolta la domanda, il fornitore di energia elettrica applica automaticamente lo sconto sulle bollette successive, senza che il beneficiario debba presentare ulteriori richieste per ogni fattura. Il bonus per disagio fisico, inoltre, non deve essere rinnovato: viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali. Se cambiano i macchinari utilizzati o le ore di utilizzo giornaliero è possibile presentare una domanda di variazione con lo stesso modulo B, mentre quando le apparecchiature non vengono più usate occorre informare tempestivamente il proprio venditore di energia elettrica. Domande frequenti sul bonus energia macchinari salvavitaIl bonus energia macchinari salvavita richiede l’ISEE?No. A differenza del bonus sociale per disagio economico, il bonus energia per macchinari salvavita non dipende dal reddito o dall’ISEE del nucleo familiare, ma dalla presenza di un componente che utilizza un’apparecchiatura elettromedicale salvavita.Quali documenti servono per richiedere il bonus energia macchinari salvavita?Servono principalmente la certificazione ASL che attesta la necessità del macchinario, il modulo di domanda con i dati dell’utenza elettrica e i documenti di identità del richiedente e del beneficiario.Il bonus energia macchinari salvavita va rinnovato ogni anno?No. ARERA chiarisce che il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato e viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali. Va invece presentata una domanda di variazione se cambiano le apparecchiature utilizzate o le ore di utilizzo giornaliero.Il bonus energia macchinari salvavita è cumulabile con altre agevolazioni?Sì, in linea generale può essere cumulato con il bonus sociale per disagio economico legato all’ISEE, poiché si tratta di due misure con presupposti diversi: una legata al reddito, l’altra alla condizione di salute.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/Bonus-Energia.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-08 19:00:002026-09-05 19:19:31Bonus energia macchinari salvavita: come funziona e come ottenerlo
NOTIZIECondominio, addio poteri: l’amministratore scaduto non può operareUn amministratore condominio scaduto non può più agire come se il suo incarico fosse ancora valido. Lo ha ribadito con chiarezza la giurisprudenza più recente, superando in modo netto una prassi che per anni ha creato confusione in migliaia di condomini italiani: quella della cosiddetta prorogatio, cioè la convinzione che l’amministratore potesse continuare a gestire il condominio anche dopo la scadenza del mandato, semplicemente perché l’assemblea non aveva ancora provveduto a nominare un successore.Oggi la situazione è diversa e le conseguenze pratiche per i condomini sono rilevanti. Vediamo che cosa prevede la legge, che cosa ha stabilito la Corte di Cassazione e, soprattutto, che cosa cambia in concreto quando il mandato dell’amministratore di condominio non viene rinnovato in tempo.Indice dei contenutiAmministratore condominio scaduto: cosa cambia per il condominioLa durata del mandato secondo l’art. 1129 del Codice CivileAddio alla prorogatio: la svolta della CassazioneCosa può fare (e cosa non può fare) l’amministratore condominio scadutoCosa devono fare i condomini per evitare problemiDomande frequenti sull’amministratore condominio scadutoAmministratore condominio scaduto: cosa cambia per il condominioQuando si parla di amministratore condominio scaduto ci si riferisce alla situazione in cui il mandato conferito dall’assemblea è arrivato al termine previsto e nessuna delibera successiva lo ha rinnovato o prorogato in modo esplicito. In questi casi, per lungo tempo si è ritenuto che l’amministratore potesse comunque continuare a occuparsi dell’ordinaria amministrazione, in attesa che i condomini si riunissero per decidere sul rinnovo o sulla nomina di un nuovo professionista.Questa impostazione, però, è stata progressivamente smontata dalla giurisprudenza. Il punto centrale è semplice da capire anche per chi non ha competenze giuridiche: l’amministratore agisce in nome e per conto del condominio in virtù di un mandato con una durata precisa. Scaduto quel termine, senza un rinnovo formale, viene meno anche il titolo che gli permette di rappresentare legalmente l’edificio, firmare contratti, gestire il conto corrente condominiale o agire in giudizio. La durata del mandato secondo l’art. 1129 del Codice CivileLa disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 1129 del Codice Civile, la norma che regola nomina, revoca e obblighi dell’amministratore di condominio. La legge stabilisce che l’incarico dura un anno e si intende rinnovato automaticamente per uguale durata, senza bisogno di una nuova delibera: di regola, quindi, la vera scadenza del mandato matura al termine del secondo anno, salvo revoca o sostituzione decisa dall’assemblea. Non si tratta quindi di un rapporto a tempo indeterminato: ogni anno l’assemblea condominiale è chiamata a fare il punto sull’operato dell’amministratore, approvare il rendiconto e decidere se confermarlo, sostituirlo o affidare l’incarico a un nuovo professionista.Proprio l’articolo 1129, all’ottavo comma, prevede inoltre che l’amministratore che cessa dall’incarico sia tenuto a compiere esclusivamente le attività urgenti, cioè quelle che non possono essere rinviate senza generare un danno per il condominio, al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni. È proprio questa previsione, per anni interpretata in modo estensivo, ad aver alimentato la teoria della prorogatio dei poteri. Addio alla prorogatio: la svolta della CassazionePer lungo tempo si è ritenuto che l’amministratore scaduto conservasse tutte le attribuzioni ordinarie previste dall’art. 1130 del Codice Civile, fino a quando l’assemblea non avesse nominato un successore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, 26 marzo 2026, n. 7247) ha però chiarito che questa interpretazione non è più sostenibile: superata la scadenza del mandato, per cessazione del termine, revoca o dimissioni, l’amministratore non può continuare a esercitare i poteri gestori ordinari, ma deve limitarsi alle sole attività urgenti e indifferibili, senza peraltro avere diritto a un compenso per l’attività eventualmente svolta oltre il termine.Su questo tema, del resto, abbiamo già approfondito perché la prorogatio è stata abolita, ricostruendo passo dopo passo l’evoluzione giurisprudenziale che ha portato a questo cambio di rotta. Il concetto di fondo resta lo stesso: l’assemblea non può più permettersi di rinviare la decisione sul rinnovo, perché ogni ritardo espone il condominio a rischi operativi concreti. Cosa può fare (e cosa non può fare) l’amministratore condominio scadutoUna volta scaduto il mandato senza rinnovo, i poteri dell’amministratore condominio scaduto si riducono drasticamente. Non si tratta di una zona grigia lasciata all’interpretazione del singolo professionista: la legge, così come confermata dalla Cassazione, traccia un confine netto tra ciò che resta consentito e ciò che invece diventa un atto privo di efficacia nei confronti del condominio.Attività ancora consentite: solo gli interventi urgenti e indifferibili, indispensabili per evitare danni al condominio (ad esempio una riparazione indispensabile per la sicurezza dello stabile).Attività non più consentite: firmare nuovi contratti, riscuotere le quote condominiali con effetti pienamente validi, rappresentare il condominio in giudizio, gestire in autonomia il conto corrente condominiale.Compenso: per l’attività svolta dopo la scadenza del mandato, al di fuori delle urgenze, l’amministratore non ha più diritto ad alcun compenso.Effetti sugli atti compiuti: i provvedimenti adottati dall’amministratore scaduto, al di fuori delle urgenze, possono essere contestati e privati di efficacia nei confronti dei condomini.Le conseguenze pratiche non sono trascurabili. Un condominio con un mandato amministratore condominio scaduto rischia di trovarsi bloccato proprio nei momenti in cui servirebbe maggiore tempestività, ad esempio davanti a una controversia con un fornitore, a una morosità da recuperare o a un intervento urgente da autorizzare. Cosa devono fare i condomini per evitare problemiPer evitare di trovarsi con un amministratore condominio scaduto e privo di poteri, la soluzione più semplice ed efficace resta una sola: convocare per tempo l’assemblea condominiale chiamata a deliberare sul rinnovo dell’incarico o sulla nomina di un nuovo amministratore, prima che il mandato in corso giunga a scadenza.Nella pratica, questo significa rispettare alcuni passaggi che tutelano sia i condomini sia lo stesso amministratore, evitando contestazioni successive sulla validità degli atti compiuti nel frattempo.Verificare con anticipo la data di scadenza del mandato, che decorre dall’anniversario della nomina originaria tenendo conto del rinnovo automatico per un ulteriore anno.Convocare l’assemblea in tempo utile per deliberare su conferma, sostituzione o proroga esplicita dell’incarico.Far verbalizzare in modo chiaro la delibera di rinnovo, indicando la nuova durata del mandato.In caso di mancato accordo tra i condomini, valutare per tempo alternative come la nomina di un nuovo amministratore, per evitare vuoti di rappresentanza.In assenza di una delibera assembleare tempestiva, il rischio concreto è quello di trovarsi con una gestione condominiale priva di una guida pienamente legittimata ad agire, proprio nel momento in cui potrebbero presentarsi le esigenze più delicate, dalle spese straordinarie alle controversie con terzi. Domande frequenti sull’amministratore condominio scadutoQuanto dura il mandato dell’amministratore di condominio?Secondo l’art. 1129 del Codice Civile, l’incarico dura un anno e si intende rinnovato automaticamente per la stessa durata: la scadenza effettiva matura quindi, di norma, dopo due anni, salvo revoca o sostituzione deliberata dall’assemblea.Che cosa può fare un amministratore condominio scaduto?Può occuparsi soltanto delle attività urgenti e indifferibili, necessarie per evitare pregiudizi agli interessi comuni del condominio, senza avere diritto a compenso per queste ultime.La prorogatio dell’amministratore esiste ancora?No. La giurisprudenza più recente ha superato questo istituto, chiarendo che l’amministratore scaduto non conserva automaticamente i poteri di gestione ordinaria previsti dall’art. 1130 del Codice Civile.Cosa succede agli atti firmati dall’amministratore dopo la scadenza del mandato?Gli atti compiuti al di fuori delle urgenze possono essere contestati dai condomini e considerati privi di efficacia, proprio perché mancano del titolo di rappresentanza necessario.Cosa deve fare l’assemblea per evitare il vuoto di rappresentanza?Deve essere convocata in tempo utile prima della scadenza del mandato, per deliberare sul rinnovo dell’amministratore in carica o sulla nomina di un nuovo professionista.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/04/logo-condominioamico.png 597 2201 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-08 18:00:002026-09-05 09:28:29Condominio, addio poteri: l’amministratore scaduto non può operare