Menu
CAF Centro Fiscale
  • SERVIZI FISCALI
        • Modello ISEE
        • Dichiarazione dei Redditi Modello 730 / Redditi
        • Dichiarazione dei Redditi per le Criptovalute
        • Pratica ENEA
        • Contratti di Locazione
        • Dichiarazione di Successione
        • Calcolo IMU
        • Cessione del Credito per Ristrutturazione
        • Gestione COLF e Badanti
        • Partita Iva Regime Forfettario
        • Modello 770 e Certificazioni Uniche
  • PATRONATO
        • NASPI / Disoccupazione
        • Richiesta NASpI Anticipata
        • Disoccupazione Agricola
        • Dimissioni Online
        • Elenco bonus Maternità INPS
          • Bonus Asilo Nido
        • Calcolo Pensione
        • Riscatto Anni Laurea: Agevolato e Ordinario
        • Invalidità Civile / Handicap (Legge 104) 
  • COLF E BADANTI
  • PARTITA IVA
        • Partita Iva Regime Forfettario
        • Gestione Partita IVA ordinaria
        • Gestione completa Partita IVA Agricola
  • BLOG
        • CAF – NOTIZIE FISCALI
        • PATRONATO
        • PARTITA IVA
        • NOTIZIE
  • Menu Menu
CAF Centro Fiscale
NOTIZIE

Manovra 2027: le tappe fino al 20 ottobre e le misure sul tavolo

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La manovra 2027 entra nella settimana decisiva: il Documento programmatico di bilancio (DPB) va trasmesso a Bruxelles entro il 15 ottobre 2026 e il disegno di legge di bilancio deve arrivare alle Camere entro il 20 ottobre 2026. Sul fronte delle misure, però, finora è deciso poco: il Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2026 ha approvato solo il quadro dei conti, non gli interventi per famiglie, pensionati e partite IVA.

Il DPB è il documento con cui l’Italia comunica alla Commissione europea le linee della legge di bilancio, cioè la legge che ogni anno fissa entrate, spese e agevolazioni fiscali dell’anno successivo. Ne parliamo ora per fare ordine: cosa è già stato approvato, quali sono le tappe e quali proposte restano ipotesi.

In sintesi

  • Deciso: il 2 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato il DPFP; nella stessa seduta il ministro dell’Economia ha illustrato la Relazione al Parlamento sullo scostamento per energia e sicurezza.
  • Tappe: DPB a Bruxelles entro il 15 ottobre 2026, ddl di bilancio alle Camere entro il 20 ottobre 2026.
  • Ipotesi: Irpef per il ceto medio, flat tax su parte del reddito, ecobonus al 65%, interventi sulle pensioni.
  • Attenzione: le misure non sono legge finché il testo non è approvato dal Parlamento, di norma entro fine dicembre.

Indice dei contenuti

  1. Cosa è stato deciso finora sulla manovra 2027?
  2. Quali sono le prossime tappe della manovra 2027?
  3. Quali misure della manovra 2027 sono solo ipotesi?
  4. Cosa cambia per famiglie, pensionati e partite IVA?
  5. Domande frequenti sulla manovra 2027
  6. Fonti

Cosa è stato deciso finora sulla manovra 2027?

L’unico atto ufficiale è quello del 2 ottobre 2026. Come risulta dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 191 pubblicato su governo.it, il Governo ha approvato, su proposta del ministro dell’Economia, il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP). È il documento che fotografa i conti pubblici e prepara la manovra 2027.

I numeri principali indicati nel comunicato sono questi: crescita 2026 rivista al rialzo all’1%, deficit al 2,9% del Pil nel 2026 e debito pubblico al 138,1% a fine anno, in lieve salita al 138,5% nel 2027. Il Pil, cioè il valore di tutto ciò che il Paese produce in un anno, dovrebbe crescere dello 0,8% nel 2027.

Nella stessa seduta il ministro Giorgetti ha illustrato la Relazione al Parlamento prevista dall’articolo 6 della legge n. 243/2012. È collegata alla richiesta di attivare la clausola nazionale di salvaguardia per le maggiori spese di energia e sicurezza, che il Governo ha presentato alla Commissione europea il 10 settembre 2026: fino a circa 29 miliardi nel biennio 2027-2028, pari a circa lo 0,3% del Pil l’anno per ciascuna delle due clausole. In parole semplici è il cosiddetto scostamento: la possibilità di spendere più di quanto previsto dal percorso concordato con l’Unione europea. Per autorizzarlo serve il voto del Parlamento a maggioranza assoluta.

Quali sono le prossime tappe della manovra 2027?

Il calendario ordinario della legge di bilancio prevede alcuni passaggi ravvicinati. Il primo è il DPB, da inviare alla Commissione europea e all’Eurogruppo entro il 15 ottobre 2026. Il secondo è la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio entro il 20 ottobre 2026: solo allora si vedrà il testo con le misure effettive.

  • Entro il 15 ottobre 2026: trasmissione del DPB a Bruxelles.
  • Entro il 20 ottobre 2026: deposito del ddl di bilancio alla Camera o al Senato.
  • Novembre-dicembre 2026: esame in commissione e in Aula, con emendamenti.
  • Entro il 31 dicembre 2026: approvazione definitiva, per evitare l’esercizio provvisorio.

Prima di queste scadenze è atteso un nuovo Consiglio dei ministri per dare il via libera al testo. È in quel passaggio che le ipotesi di queste settimane diventeranno proposte scritte, ancora modificabili in Parlamento. Per le scorse puntate puoi leggere anche l’approfondimento sulla manovra 2027 tra giovani e bonus ISEE.

Quali misure della manovra 2027 sono solo ipotesi?

Nessuna misura per i contribuenti è stata ancora approvata con un atto ufficiale. Le proposte che circolano sono ipotesi di lavoro, spesso legate alle richieste dei diversi partiti di maggioranza, e dipendono dalle risorse disponibili, che nelle stime restano limitate rispetto al numero di interventi proposti.

  • Irpef per il ceto medio: ipotesi di alleggerire l’imposta sui redditi intermedi. Nessuna aliquota o soglia è stata fissata.
  • Flat tax: si ragiona su un’imposta sostitutiva (un’aliquota unica al posto dell’Irpef) su alcune componenti di reddito, per esempio gli aumenti. Per i dettagli sul regime delle partite IVA vedi come passare al regime forfettario nel 2027.
  • Bonus casa ed ecobonus: la base di partenza è il mantenimento delle detrazioni attuali; si valuta un ecobonus al 65% per l’efficienza energetica. Approfondimento: ecobonus 2027 al 65%.
  • Pensioni: si discute di correttivi sulle uscite anticipate e sull’adeguamento all’aspettativa di vita.
  • ISEE e cedolare secca: temi citati nel dibattito, senza una proposta definita.

La regola pratica è semplice: finché una misura non compare nel testo del ddl di bilancio è un’ipotesi, e finché il ddl non è approvato definitivamente non è legge. Per ogni voce, quindi, conviene attendere il testo del ddl, atteso entro il 20 ottobre.

Cosa cambia per famiglie, pensionati e partite IVA?

Per ora, nulla di nuovo è in vigore: restano valide le regole attuali. Le famiglie guardano soprattutto a ISEE e bonus; per chi ristruttura casa vale la lettura di bonus casa 2027 tra proroga del 50% e calo al 36%, che mostra il percorso delle aliquote. I pensionati e i lavoratori vicini all’uscita possono confrontare le regole correnti sulla pensione anticipata a 64 anni.

Le partite IVA attendono di capire se la flat tax verrà estesa o modificata e se cambieranno i limiti del forfettario. Anche qui valgono le regole in vigore fino all’approvazione della legge. Noi aggiorneremo il quadro quando il testo del ddl sarà pubblico.

Domande frequenti sulla manovra 2027

Cos’è il Documento programmatico di bilancio?

È il documento sintetico che l’Italia invia a Bruxelles ogni autunno con le linee della manovra, prima che il testo di legge sia esaminato dal Parlamento. Per la manovra 2027 la scadenza è il 15 ottobre 2026.

La manovra 2027 è già legge?

No. È stato approvato solo il DPFP il 2 ottobre 2026. Il ddl di bilancio va presentato alle Camere entro il 20 ottobre 2026 e poi approvato dal Parlamento, di norma entro fine dicembre.

Il taglio dell’Irpef al ceto medio è confermato?

No, è un’ipotesi. Non sono state fissate aliquote, scaglioni o platea, e la disponibilità di risorse è limitata.

Cos’è lo scostamento di bilancio?

È l’autorizzazione a deviare temporaneamente dal percorso dei conti concordato con l’Unione europea, qui richiesta per maggiori spese di energia e sicurezza. Richiede il voto del Parlamento a maggioranza assoluta.

Fonti

  • Presidenza del Consiglio dei ministri, Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 191, 2 ottobre 2026 (DPFP e richiesta di scostamento).
  • Ministero dell’Economia e delle Finanze, sezione Documento programmatico di finanza pubblica.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 15, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-15 07:00:002026-10-13 21:22:59Manovra 2027: le tappe fino al 20 ottobre e le misure sul tavolo
Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Spese Anticipate per il Cliente in Fattura 2026 (Geometri e Architetti): Bolli, Diritti, Oneri Comunali e Codice N1

fatturazione elettronica CAF Udine

Capire come funzionano le spese anticipate fattura geometra (e architetto) è uno dei nodi più delicati della gestione quotidiana di uno studio tecnico. Ogni giorno un geometra paga marche da bollo, diritti di segreteria comunali, tributi speciali catastali e visure per conto dei propri clienti. Quelle somme non sono un guadagno: sono un semplice anticipo di cassa, che va restituito. Il problema è che, se vengono inserite nel documento nel modo sbagliato, si trasformano contabilmente in compenso professionale: con IVA, ritenuta d’acconto, contributi e — soprattutto — con un peso sulla soglia degli 85.000 euro del regime forfettario.

Nel 2026 la questione è ancora più rilevante per due motivi. Il primo è che la fattura elettronica non perdona gli errori: il codice che scegli nel file XML resta registrato e viene letto dall’Agenzia delle Entrate. Il secondo è che dal 2025, con la riforma del reddito di lavoro autonomo introdotta dal D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, le regole sui rimborsi spese sono cambiate: oggi i regimi da distinguere sono tre e non più due. In questa guida vediamo in modo semplice i requisiti dell’art. 15 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, la novità dell’art. 54 del TUIR, l’uso corretto del codice natura IVA N1, gli effetti su CIPAG e Inarcassa e gli errori che vediamo più spesso. Se vuoi mettere ordine nella tua fatturazione, il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti tecnici in tutta Italia.

Indice dei contenuti

  1. Spese anticipate fattura geometra: cosa dice l’art. 15 del DPR 633/1972
  2. I tre regimi dei rimborsi spese in fattura dal 2025
  3. I 4 requisiti inderogabili delle spese anticipate in fattura
  4. Casistica pratica: bolli, diritti catastali e oneri comunali
  5. Il codice natura IVA N1 nella fattura elettronica
  6. Spese anticipate e soglia 85.000 euro del regime forfettario
  7. CIPAG e Inarcassa: le anticipazioni restano fuori dai contributi
  8. Errori tipici sulle spese anticipate in fattura da evitare
  9. Approfondimenti per geometri e architetti con partita IVA
  10. Domande frequenti sulle spese anticipate in fattura
  11. Assistenza per la fatturazione di geometri e architetti

Spese anticipate fattura geometra: cosa dice l’art. 15 del DPR 633/1972

Il riferimento normativo delle spese anticipate fattura geometra è l’art. 15, comma 1, n. 3 del DPR 633/1972, la legge che disciplina l’IVA in Italia. La norma stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.

Tradotto in parole semplici: quando il geometra o l’architetto mette mano al portafoglio per pagare un tributo o un diritto che per legge è dovuto dal cliente, quella somma non è un suo ricavo. È un prestito tecnico, un’anticipazione di cassa. Per questo motivo l’importo entra in fattura solo come partita di giro: senza IVA, senza ritenuta e senza essere sommato al compenso.

Attenzione però a non fare di ogni rimborso un’anticipazione: l’art. 15 copre solo le somme pagate in nome e per conto del cliente. Le altre spese che il professionista sostiene per eseguire l’incarico seguono regole diverse, profondamente cambiate dal 2025. Vediamole una per una.

I tre regimi dei rimborsi spese in fattura dal 2025

Molti professionisti usano l’espressione “rimborso spese” per indicare situazioni profondamente diverse tra loro. Dopo la riforma del reddito di lavoro autonomo attuata dal D.Lgs. 192/2024, in vigore dal periodo d’imposta 2025, i regimi da conoscere sono tre. Capire in quale dei tre ricade ogni voce della fattura è la premessa per non sbagliare né IVA né ritenuta d’acconto, e per proteggere la soglia degli 85.000 euro.

1. Anticipazioni ex art. 15: niente IVA e niente reddito

Sono le spese anticipate di cui abbiamo parlato: somme pagate in nome e per conto del cliente, senza alcun ricarico, per tributi o diritti di cui il cliente è il vero debitore. Rientrano qui i bolli su istanze catastali e pratiche edilizie intestate al cliente, i diritti di segreteria comunali, gli oneri di urbanizzazione, le visure catastali e i tributi speciali catastali. Queste somme sono escluse sia dall’IVA sia dal reddito, non subiscono ritenuta d’acconto e non entrano nel volume d’affari. È il regime più consolidato: su questo punto non esistono dubbi interpretativi.

2. Rimborsi analitici ex art. 54 TUIR: fuori dal reddito, ma con IVA

Qui sta la novità che molti studi tecnici non hanno ancora recepito. L’art. 54, comma 2, lettera b) del TUIR, come riscritto dal D.Lgs. 192/2024 e in vigore dal periodo d’imposta 2025, stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di “rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente”. Specularmente, l’art. 54-ter del TUIR nega allo stesso professionista la deducibilità di quelle stesse spese riaddebitate: la norma è costruita per essere fiscalmente neutra.

In pratica: se il geometra sostiene spese di viaggio, vitto, alloggio o trasporto per eseguire l’incarico e le riaddebita al cliente voce per voce, in modo analitico e documentato, dal 2025 quelle somme non sono più reddito imponibile e quindi non subiscono la ritenuta d’acconto del 20%. Fino al 2024 la regola era esattamente opposta: tutto compenso, con ritenuta e contributi. Se il tuo gestionale o la tua abitudine di fatturazione risalgono a prima di quella data, è il momento di aggiornarli.

Due avvertenze fondamentali. La prima: l’esclusione riguarda solo il reddito (IRPEF) e non l’IVA. A differenza delle anticipazioni ex art. 15, questi rimborsi restano di norma soggetti a IVA, perché considerati accessori alla prestazione professionale, salvo che non integrino a pieno titolo i requisiti dell’art. 15. La seconda: il requisito dell’analiticità viene letto in modo restrittivo dall’Agenzia delle Entrate, che con la risposta n. 270 del 23 ottobre 2025 ha negato l’esclusione ai rimborsi chilometrici non documentati in modo analitico, anche quando commisurati ai chilometri effettivamente percorsi in base a una tariffa pattuita. Serve dunque il giustificativo di ogni singola spesa, non una cifra concordata a corpo.

Per voci più “di studio” come stampe, plotter, copie di elaborati, materiale di consumo, software e strumentazione la qualificazione va valutata caso per caso: si tratta spesso di costi propri dell’attività professionale, non di spese sostenute per un singolo incarico e addebitate analiticamente. In assenza di chiarimenti specifici, l’impostazione prudenziale è trattarle come compenso, deducendo il relativo costo secondo le regole ordinarie del proprio regime.

3. Rimborsi forfetari: compenso a tutti gli effetti

Il terzo regime raccoglie tutto ciò che non è analitico: diarie, rimborsi chilometrici non documentati, importi “a corpo” concordati con il cliente per coprire genericamente le trasferte. Queste somme restano pieno compenso professionale, con IVA al 22% (oppure natura N2.2 se sei forfettario), ritenuta d’acconto del 20% quando il cliente è sostituto d’imposta, contributi di cassa e piena rilevanza ai fini della soglia degli 85.000 euro. Su questo, nessun dubbio.

  • Anticipazioni ex art. 15 DPR 633/1972: no IVA, no reddito, no ritenuta, fuori dal volume d’affari → in fattura con codice natura N1
  • Rimborsi analitici ex art. 54 c. 2 lett. b) TUIR: IVA sì, reddito no, ritenuta no; effetto sulla soglia degli 85.000 euro ancora da chiarire
  • Rimborsi forfetari o non documentati: IVA sì, reddito sì, ritenuta sì, soglia sì

Come vedi, tutto si gioca su chi è il debitore della somma e su come la documenti. La stessa spesa, gestita in due modi diversi, produce conseguenze fiscali opposte. Se hai dubbi su una singola voce della tua fattura, farla valutare prima di emettere il documento costa molto meno che correggerla dopo: il CAF Centro Fiscale di Udine lo fa quotidianamente per geometri, architetti e ingegneri.

I 4 requisiti inderogabili delle spese anticipate in fattura

L’esclusione prevista dall’art. 15 DPR 633/1972 non è una scelta libera del professionista: è un regime che si applica solo se esistono tutte le condizioni previste dalla norma. Se ne manca una sola, la somma torna a essere compenso imponibile. Ecco i quattro requisiti da verificare ogni volta, prima di emettere il documento.

  1. Spesa documentata e intestata al cliente: la ricevuta, il bollettino, la quietanza o il giustificativo del pagamento devono riferirsi al committente, non allo studio. Un versamento di diritti di segreteria effettuato a nome di Mario Rossi, proprietario dell’immobile, è un’anticipazione; lo stesso versamento intestato allo studio tecnico è molto più difficile da difendere in caso di controllo.
  2. Mandato con rappresentanza: il professionista deve agire come rappresentante del cliente. Non serve un atto notarile: il mandato può essere implicito nell’incarico professionale, purché dal contratto o dalla lettera d’incarico risulti che il tecnico è autorizzato a presentare pratiche e anticipare tributi per conto del committente.
  3. Nessun ricarico né margine: la somma riaddebitata deve coincidere all’euro con quella pagata. Se applichi un ricarico, anche minimo, o arrotondi per eccesso “per il disturbo”, quella differenza è compenso a tutti gli effetti e l’intera voce rischia la riqualificazione.
  4. Mera anticipazione: il tecnico deve essere solo un tramite finanziario. Il servizio o il tributo deve essere reso al cliente, non al professionista. Il geometra non “acquista” il diritto catastale per rivenderlo: lo paga al posto del cliente, che ne è il vero debitore.

Il consiglio operativo è semplice: conserva sempre i giustificativi e allegali alla pratica. In caso di verifica, la prova documentale è ciò che distingue una corretta anticipazione ex art. 15 da un compenso non dichiarato. Chi lavora con molte pratiche edilizie e catastali dovrebbe tenere un registro interno delle somme anticipate, cliente per cliente.

Casistica pratica: bolli, diritti catastali e oneri comunali

Vediamo ora le voci che compaiono più spesso nelle fatture degli studi tecnici. Sono tutte spese che, se rispettano i quattro requisiti visti sopra, rientrano nelle spese anticipate escluse da IVA.

Marche da bollo e tributi speciali catastali

Le marche da bollo apposte su istanze catastali, domande di permesso di costruire, richieste di certificati e atti da presentare agli uffici sono un classico esempio di anticipazione. Lo stesso vale per i tributi speciali catastali dovuti per visure, estratti di mappa, planimetrie, volture e pratiche Docfa, e per i diritti di visura in Conservatoria (ipotecaria) nelle ricerche sui passaggi di proprietà. In tutti questi casi l’obbligo tributario nasce in capo al soggetto che presenta l’istanza, cioè il cliente: il tecnico si limita ad anticiparne il pagamento.

Diritti di segreteria comunali e oneri concessori

I diritti di segreteria richiesti dagli uffici comunali (SUE e SUAP) per l’istruttoria di CILA, SCIA, permessi di costruire, certificati di destinazione urbanistica e agibilità sono somme dovute dal titolare del titolo edilizio. Ancora più netto è il caso degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione: si tratta di importi che il Comune pretende dal proprietario, spesso di migliaia di euro. Se il geometra li anticipa per velocizzare la pratica, il riaddebito è una pura anticipazione ex art. 15 e non può in alcun modo confondersi con il compenso professionale.

Attenzione invece a una voce insidiosa: la marca da bollo di 2,00 euro applicata sulla propria fattura quando il documento è emesso senza IVA per un importo superiore a 77,47 euro (situazione tipica dei forfettari). Qui il soggetto obbligato è il professionista, non il cliente: l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022, ha chiarito che il riaddebito di quel bollo fa parte integrante del compenso e concorre alla formazione del reddito. Non è quindi una spesa anticipata ex art. 15, ed è uno degli errori più frequenti che correggiamo.

Il codice natura IVA N1 nella fattura elettronica

Nella fattura elettronica ogni riga deve avere un’aliquota IVA oppure, se l’IVA non si applica, un codice natura che spieghi il motivo. Il codice natura N1 significa esattamente “operazioni escluse ex art. 15 del DPR 633/1972“: è il codice da usare per le spese anticipate in nome e per conto del cliente. Non va confuso con gli altri codici, che rispondono a logiche diverse: N2.2 indica le operazioni non soggette (ed è il codice che i forfettari usano per il proprio compenso), N4 le operazioni esenti e N3 le non imponibili.

Un chiarimento importante: il codice N1 è riservato alle anticipazioni ex art. 15. I rimborsi analitici esclusi dal reddito ai sensi dell’art. 54 c. 2 lett. b) del TUIR seguono invece il trattamento IVA della prestazione principale: vanno quindi fatturati con IVA (o con la natura propria del tuo regime), pur restando fuori dal reddito e dalla base di calcolo della ritenuta d’acconto. Usare N1 per una trasferta è un errore che espone a un recupero di IVA.

Dal punto di vista pratico, nel file XML la spesa anticipata si inserisce come riga di dettaglio separata (blocco DettaglioLinee), con la descrizione dell’anticipazione, l’importo esatto, aliquota IVA 0,00 e il campo Natura valorizzato con N1. Tutti i principali gestionali di fatturazione elettronica permettono di impostare questa voce scegliendo la natura corretta dal menu delle aliquote. Ecco come dovrebbe apparire una fattura ben costruita di un geometra:

  • Riga 1 — Compenso professionale per pratica edilizia: imponibile con IVA 22% (oppure N2.2 se forfettario)
  • Riga 2 — Contributo integrativo di cassa: segue il trattamento previsto per la cassa di appartenenza
  • Riga 3 — Diritti di segreteria comunali anticipati: escluse art. 15 DPR 633/72 — natura N1
  • Riga 4 — Tributi speciali catastali anticipati: natura N1
  • Riga 5 — Eventuale rimborso analitico documentato di viaggio o alloggio: con IVA, ma fuori dalla base della ritenuta
  • Ritenuta d’acconto: calcolata solo sul compenso, mai sulle righe N1 né sui rimborsi analitici

Una descrizione chiara della riga (per esempio “anticipazione diritti di segreteria Comune di Udine, pratica SCIA n. …”) aiuta molto in caso di controllo. Se la gestione operativa del software di fatturazione ti crea difficoltà, il nostro team può accompagnarti anche nella configurazione: su fatturazioneitalia.it trovi la soluzione di fatturazione elettronica che utilizziamo con i nostri clienti professionisti. Nel piano Pro (89 € + IVA l’anno, 108,58 € IVA inclusa) la cassa previdenziale si applica riga per riga, così un rimborso spese resta fuori dal contributo, e il bollo si può mettere a carico del cliente o a carico tuo; si può provare gratis per 14 giorni, senza carta.

Spese anticipate e soglia 85.000 euro del regime forfettario

Qui arriviamo al punto che interessa più di tutti chi lavora in regime forfettario. Il limite di 85.000 euro si calcola sui ricavi e compensi percepiti nell’anno. Le spese anticipate ex art. 15, non essendo né compenso né operazioni rilevanti ai fini IVA, non concorrono a quel calcolo: su questo la posizione è pacifica. I rimborsi forfetari, al contrario, concorrono per intero, perché sono compenso a tutti gli effetti.

Facciamo un esempio numerico semplice. Immagina che il geometra Luca, forfettario, nel 2026 incassi 82.000 euro di compensi professionali. Durante l’anno ha anticipato per i suoi clienti 6.000 euro tra diritti di segreteria comunali, oneri comunali e marche da bollo su istanze intestate ai committenti, tutte somme documentate e riaddebitate senza ricarico. Se quelle anticipazioni sono state gestite correttamente con il codice N1, ai fini della soglia rilevano solo i compensi: 82.000 euro. Luca resta dentro il limite e conserva il regime agevolato.

Se invece le stesse anticipazioni fossero state inserite in fattura come compenso, il totale salirebbe a 88.000 euro: soglia superata, con le conseguenze del caso sul regime applicabile. Seimila euro di semplici partite di giro possono quindi fare la differenza tra restare forfettario e uscirne, senza che il professionista abbia guadagnato un euro in più.

Rimborsi analitici e soglia 85.000 euro: un dubbio ancora aperto

Molto più incerta è la posizione dei rimborsi analitici esclusi dal reddito ai sensi dell’art. 54 c. 2 lett. b) del TUIR. Al momento non esiste un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sul fatto che queste somme concorrano o no al calcolo della soglia degli 85.000 euro dei forfettari. Sul tema convivono due letture:

  • Tesi prudenziale (ad oggi prevalente, in attesa di chiarimenti): i rimborsi analitici continuano a concorrere alla soglia, perché si tratta comunque di somme incassate nell’anno e il limite guarda ai compensi percepiti.
  • Tesi minoritaria: i rimborsi analitici restano esclusi, in coerenza con il principio di neutralità voluto dalla nuova norma, che li considera meri ristorni di spesa e non ricchezza del professionista.

Cosa cambia in concreto? Torniamo a Luca e supponiamo che, oltre agli 82.000 euro di compensi, abbia riaddebitato 4.000 euro di trasferte e pernottamenti in modo analitico e documentato. Seguendo la tesi prudenziale il totale rilevante è 86.000 euro e la soglia risulta superata; seguendo la tesi minoritaria Luca resta a 82.000 euro e conserva il forfettario. Come si vede, la differenza è tutt’altro che teorica.

In assenza di indicazioni ufficiali non è possibile dare una risposta univoca: chi si trova vicino al limite dovrebbe far valutare la propria posizione da un consulente prima di chiudere l’anno, valutando anche il rischio di una lettura restrittiva da parte dell’Amministrazione finanziaria. Ricorda inoltre che il reddito imponibile del forfettario si determina applicando il coefficiente di redditività del 78% (la percentuale forfettaria che la legge considera reddito, il resto è considerato costo) sia per i geometri sia per gli architetti: gonfiare il compenso con voci che compenso non sono significa pagare imposta sostitutiva e contributi su somme mai guadagnate.

Per approfondire il calcolo della soglia con tutti i casi limite, gli esempi quantitativi e la gestione degli anni a cavallo, leggi il nostro articolo dedicato: Rimborsi spese e anticipazioni del geometra: diritti catastali, bolli e oneri comunali contano nella soglia degli 85.000 euro?. Questa guida, invece, resta focalizzata su normativa, requisiti, codice N1 ed errori tipici.

CIPAG e Inarcassa: le anticipazioni restano fuori dai contributi

Geometri e architetti non versano i contributi alla Gestione Separata INPS: hanno casse professionali autonome. Il geometra libero professionista è iscritto alla CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri), l’architetto a Inarcassa. Il principio, però, è lo stesso per entrambe: le spese anticipate ex art. 15, non essendo reddito professionale né corrispettivo di una prestazione, restano escluse dalla base di calcolo dei contributi.

  • Contributo soggettivo (si calcola sul reddito professionale netto): le anticipazioni non sono reddito, quindi non lo aumentano. Per la CIPAG l’aliquota 2026 è del 20% del reddito professionale netto fino a 183.550 euro, con il 3,5% sulla parte eccedente.
  • Contributo integrativo (si calcola sul volume d’affari, cioè sul fatturato rilevante ai fini IVA): 5% per la CIPAG, 4% per Inarcassa. Poiché le operazioni escluse ex art. 15 non entrano nel volume d’affari IVA, le anticipazioni non fanno crescere nemmeno questo contributo. Diverso è il caso dei rimborsi analitici soggetti a IVA, che nel volume d’affari invece rientrano.
  • Codici ATECO 2025: il geometra utilizza il codice 71.12.30, l’architetto il codice 71.11.09. Attenzione a non confondere il codice dell’architetto con il 71.11.00, che era il riferimento della precedente classificazione ATECO 2007, in vigore fino al 31 dicembre 2024.

Il ragionamento è lineare: una somma che attraversa lo studio senza fermarsi non può essere tassata né assoggettata a contribuzione. Ma vale solo se la fattura lo dimostra. Una riga generica del tipo “spese varie 1.200 euro” non prova nulla: in sede di verifica rischia di essere trattata come compenso, con recupero di imposte e contributi.

Errori tipici sulle spese anticipate in fattura da evitare

Dall’esperienza quotidiana con studi tecnici emergono sempre gli stessi sbagli. Riconoscerli in anticipo evita contestazioni, ricalcoli e note di credito.

I 5 errori più frequenti nelle fatture di geometri e architetti

  • Inserire i bolli pagati per le pratiche del cliente come compenso: anche pochi euro di marca da bollo, se sommati al compenso, diventano imponibili, contributivi e rilevanti per la soglia. Vanno indicati come riga autonoma con natura N1.
  • Applicare la ritenuta d’acconto sulle spese anticipate ex art. 15: la ritenuta del 20% si calcola solo sul compenso professionale, perché colpisce il reddito. Sulle anticipazioni non è mai dovuta. È un errore che fa incassare meno del dovuto e complica la dichiarazione.
  • Trattare tutti i rimborsi spese allo stesso modo: trasferte, vitto, alloggio e materiali di consumo non sono automaticamente compenso. Lo sono se il rimborso è forfetario (diaria, chilometrico non documentato): in quel caso pieno compenso, con IVA e ritenuta. Se invece la spesa sostenuta per eseguire l’incarico è riaddebitata analiticamente e documentata, dal 2025 è esclusa dal reddito ai sensi dell’art. 54 c. 2 lett. b) TUIR, quindi senza ritenuta, ma resta di norma soggetta a IVA: non va comunque etichettata con il codice N1, riservato alle anticipazioni ex art. 15.
  • Riaddebitare la marca da bollo di 2,00 euro della propria fattura come esclusa ex art. 15: secondo l’Agenzia delle Entrate (risposta n. 428/2022) quel riaddebito è parte del compenso, perché il soggetto obbligato al bollo è il professionista.
  • Non conservare i giustificativi o usare descrizioni vaghe: senza la prova che la spesa era intestata al cliente (per l’art. 15) o analiticamente documentata (per l’art. 54 TUIR), l’esclusione non è difendibile.

Un ultimo accorgimento: metti nero su bianco nella lettera d’incarico quali spese anticiperai per conto del cliente, quali riaddebiterai analiticamente e come verranno rimborsate. È una tutela sia fiscale che civilistica, utile anche per farsi pagare senza discussioni.

Approfondimenti per geometri e architetti con partita IVA

La gestione delle spese anticipate è solo un pezzo del puzzle fiscale di uno studio tecnico. Se stai organizzando (o riorganizzando) la tua attività, questi approfondimenti del CAF Centro Fiscale di Udine completano il quadro.

  • Rimborsi spese e anticipazioni del geometra: la soglia degli 85.000 euro — tutti i conteggi, caso per caso
  • Geometra CTU 2026: albo del tribunale e liquidazione dei compensi — come fatturare gli incarichi giudiziari
  • Geometra amministratore di condominio 2026 — doppia attività, adempimenti e ritenute
  • Aprire la partita IVA — codice ATECO, cassa di previdenza e regime fiscale

Fonti

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15: esclusione dalla base imponibile IVA delle anticipazioni in nome e per conto (Normattiva)
  • TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), art. 54: reddito di lavoro autonomo e rimborsi spese addebitati analiticamente (Normattiva)
  • D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192: riforma IRPEF-IRES e del reddito di lavoro autonomo (Normattiva)
  • Agenzia delle Entrate, risposta n. 270 del 23 ottobre 2025: rimborsi chilometrici non analitici
  • Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022: riaddebito dell’imposta di bollo in fattura

Domande frequenti sulle spese anticipate in fattura

Le spese anticipate vanno indicate in fattura?

Sì, ed è la soluzione più corretta e trasparente: vanno inserite in una o più righe distinte della fattura elettronica, con importo esatto e codice natura N1. In questo modo il documento è chiaro per il cliente, per il commercialista e per l’Agenzia delle Entrate. L’alternativa di chiedere il rimborso “fuori fattura” è sconsigliata, perché rende impossibile ricostruire la partita di giro.

I rimborsi di viaggio, vitto e alloggio sono sempre tassati?

No, non più. Dal periodo d’imposta 2025, per effetto del D.Lgs. 192/2024, l’art. 54 c. 2 lett. b) del TUIR esclude dal reddito di lavoro autonomo le spese sostenute per eseguire un incarico e riaddebitate analiticamente al committente: su queste somme non si applica la ritenuta d’acconto. Restano invece pieno compenso i rimborsi forfetari o non documentati analiticamente, come diarie e rimborsi chilometrici privi di giustificativi analitici (Agenzia delle Entrate, risposta n. 270 del 23 ottobre 2025). Attenzione: l’esclusione vale per il reddito, non per l’IVA, che di norma si applica comunque.

I rimborsi analitici contano nella soglia degli 85.000 euro?

Non c’è ancora una risposta ufficiale. In mancanza di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, la tesi prudenziale (oggi prevalente) ritiene che i rimborsi analitici concorrano alla soglia degli 85.000 euro, perché comunque incassati nell’anno; una tesi minoritaria, basata sulla neutralità fiscale della nuova norma, li considera esclusi. Se sei vicino al limite, conviene farsi assistere e valutare la posizione caso per caso. Sulle anticipazioni ex art. 15, invece, nessun dubbio: non concorrono.

Serve un mandato scritto per le spese anticipate?

La norma richiede che il professionista agisca in nome e per conto del cliente, quindi con rappresentanza. Il mandato può essere implicito nell’incarico professionale e non richiede forme particolari, ma averlo per iscritto nella lettera d’incarico è la scelta più prudente: in caso di verifica dimostra subito che l’anticipazione era autorizzata.

La marca da bollo sulla fattura del professionista chi la paga?

L’obbligo di versare l’imposta di bollo di 2,00 euro sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro è in capo a chi emette il documento, cioè al professionista. Può chiederne il rimborso al cliente, ma l’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 428/2022) ha precisato che quel riaddebito costituisce parte del compenso e concorre al reddito: non è quindi una spesa anticipata ex art. 15.

Le spese anticipate concorrono al volume d’affari IVA?

No. Essendo escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15 DPR 633/1972, non rientrano nel volume d’affari. Questo ha un effetto concreto anche sul contributo integrativo di CIPAG e Inarcassa, che si calcola proprio sul fatturato rilevante ai fini IVA. I rimborsi analitici soggetti a IVA, al contrario, nel volume d’affari rientrano.

Si applica la ritenuta d’acconto sulle spese anticipate?

No, mai. La ritenuta d’acconto colpisce i redditi di lavoro autonomo, cioè il compenso professionale. Le spese anticipate escluse ex art. 15 non sono reddito, quindi non subiscono alcuna trattenuta. Dal 2025 lo stesso vale per i rimborsi analitici documentati esclusi dal reddito ai sensi dell’art. 54 c. 2 lett. b) TUIR. Se il cliente applica la ritenuta anche su queste righe, la fattura o il pagamento vanno corretti.

Gli oneri di urbanizzazione anticipati dal geometra sono spese escluse?

Sì, se il versamento al Comune riguarda un titolo edilizio intestato al cliente ed è documentato. Gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione sono dovuti dal titolare del permesso: l’anticipo del tecnico è una pura anticipazione da indicare con natura N1, senza ricarichi. Data l’entità spesso rilevante di questi importi, è la voce su cui conviene essere più rigorosi.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Assistenza per la fatturazione di geometri e architetti

Gestire correttamente le spese anticipate fattura geometra e architetto significa pagare il giusto, proteggere la soglia degli 85.000 euro e presentarsi preparati a un eventuale controllo. Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca geometri, architetti e ingegneri nella gestione della partita IVA: impostazione delle fatture, distinzione tra anticipazioni ex art. 15, rimborsi analitici ex art. 54 TUIR e rimborsi forfetari, uso corretto del codice natura N1, dichiarazioni e adempimenti verso CIPAG e Inarcassa.

Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine (Viale Tullio 13) che online in tutta Italia: i nostri operatori analizzano la tua situazione e ti forniscono un preventivo personalizzato, senza sorprese. Vuoi capire se le tue fatture sono impostate bene? Contattaci per fissare un appuntamento: 0432 1638640 oppure WhatsApp 366 6018121.

Fonti normative: art. 15, comma 1, n. 3 del DPR 633/1972; art. 54, comma 2, lettera b) e art. 54-ter del TUIR come modificati dal D.Lgs. 192/2024 (in vigore dal periodo d’imposta 2025); art. 25 del DPR 600/1973; DPR 642/1972; Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022 e risposta n. 270 del 23 ottobre 2025. Codici ATECO 2025 e contribuzione CIPAG e Inarcassa aggiornati al 2026.

Ottobre 14, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-14 15:00:002026-10-11 22:34:31Spese Anticipate per il Cliente in Fattura 2026 (Geometri e Architetti): Bolli, Diritti, Oneri Comunali e Codice N1
NOTIZIE

Bonus casa 2027: scende al 36%, in Manovra si attende la proroga del 50%

detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia

Il bonus casa 2027, cioè la detrazione per le ristrutturazioni edilizie, secondo la legge oggi vigente scende al 36% per l’abitazione principale e al 30% per gli altri immobili. Una proroga del 50% anche per il 2027 è soltanto un’ipotesi in discussione: al 13 ottobre 2026 non risulta pubblicato un testo ufficiale del disegno di legge di bilancio che la preveda.

Il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP), il documento che apre la strada alla Manovra 2027, è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2026. Il Documento programmatico di bilancio (DPB) 2027 dovrà essere inviato alla Commissione europea entro il 15 ottobre 2026. Finché non c’è il testo di legge, ogni percentuale diversa da quelle vigenti resta una previsione.

In sintesi

  • Spese sostenute nel 2026: detrazione del 50% per l’abitazione principale e del 36% per gli altri immobili, su un massimo di 96.000 euro.
  • Spese sostenute nel 2027 (legge vigente): 36% per l’abitazione principale e 30% per gli altri immobili, sempre su 96.000 euro.
  • Dal 2028: 30% su un massimo di 48.000 euro.
  • La proroga del 50% per il 2027 è un’ipotesi: non è norma finché non entra nel testo approvato dal Parlamento.
  • Il DPFP è stato approvato il 2 ottobre 2026; il DPB va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre.

Indice dei contenuti

  1. Quanto vale il bonus casa 2027 con la legge attuale?
  2. Cosa significa “proroga del 50%” e perché oggi è solo un’ipotesi?
  3. A che punto è la Manovra 2027 al 13 ottobre 2026?
  4. Cosa succede se la proroga non arriva?
  5. E gli altri bonus casa per il 2027, come l’ecobonus?
  6. Domande frequenti sul bonus casa 2027
  7. Fonti

Quanto vale il bonus casa 2027 con la legge attuale?

Il bonus casa 2027 è la detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie: in pratica una parte della spesa sostenuta per i lavori si recupera come sconto sulle imposte, in dieci rate annuali di pari importo. Le percentuali sono fissate dall’articolo 16-bis del TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi) e dall’articolo 16 del DL 63/2013, come modificati dalla Legge di Bilancio 2026.

Secondo la scheda dell’Agenzia delle Entrate, per le spese del 2025 e del 2026 la detrazione è del 50% se i lavori riguardano l’abitazione principale di chi ne è proprietario o titolare di un diritto reale (ad esempio l’usufrutto) e del 36% negli altri casi. Per le spese del 2027 le aliquote scendono al 36% per l’abitazione principale e al 30% per tutti gli altri immobili. In entrambi i casi il tetto di spesa è di 96.000 euro per unità immobiliare. Dal 2028 l’aliquota è del 30% con un tetto di 48.000 euro.

Un esempio pratico: per lavori da 40.000 euro pagati nel 2026 sulla prima casa la detrazione è di 20.000 euro (50%), recuperati in dieci anni. La stessa spesa sostenuta nel 2027, con le regole oggi in vigore, darebbe diritto a 14.400 euro (36%).

Cosa significa “proroga del 50%” e perché oggi è solo un’ipotesi?

Prorogare significa estendere nel tempo una misura che sta per scadere. Nel caso del bonus casa 2027, l’ipotesi in discussione è mantenere anche l’anno prossimo le aliquote del 2026 (50% e 36%) invece di far scattare il calo al 36% e al 30% già previsto dalla legge. Per ottenerlo serve una norma nuova, da inserire nella legge di bilancio.

Una legge di bilancio nasce da un disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri, che poi viene discusso e modificato da Camera e Senato e deve essere approvato in via definitiva entro la fine dell’anno. Solo il testo finale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, crea diritti. Le anticipazioni su una possibile conferma del 50% sono quindi indicazioni politiche, non regole su cui basare oggi un contratto con l’impresa.

Lo stesso meccanismo si è già visto per il 2026: l’aliquota del 50% sull’abitazione principale per quell’anno è stata mantenuta con la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), approvata alla fine del 2025. Questo precedente non garantisce però l’esito del 2027.

A che punto è la Manovra 2027 al 13 ottobre 2026?

Il percorso è ancora nella fase preparatoria. Il 2 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato il DPFP, che fissa il quadro dei conti pubblici per il triennio 2027-2029 e include la richiesta di attivare la clausola nazionale di salvaguardia per spese legate a energia e sicurezza. Il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) parla di indebitamento netto al 2,8% del PIL nel 2027 (3,4% considerando la clausola di salvaguardia), senza entrare nel dettaglio delle detrazioni edilizie.

Il Documento programmatico di bilancio (DPB) 2027 è il documento che l’Italia invia alla Commissione europea entro il 15 ottobre. Alla data del 13 ottobre 2026 non abbiamo trovato su governo.it o mef.gov.it un testo ufficiale del disegno di legge di bilancio 2027 che contenga la proroga del 50%. Per questo motivo ogni indicazione sul contenuto delle misure edilizie va considerata provvisoria.

Cosa succede se la proroga non arriva?

Se nella Manovra non comparisse alcuna modifica, resterebbero valide le percentuali già scritte nella legge: 36% per l’abitazione principale e 30% per gli altri immobili sulle spese sostenute nel 2027. Il passaggio è automatico e non richiede alcun nuovo provvedimento.

Conta il momento del pagamento, non la data di inizio dei lavori: per i privati vale il principio di cassa, cioè la detrazione si calcola in base all’anno in cui la spesa viene effettivamente pagata con bonifico. Una fattura saldata entro il 31 dicembre 2026 rientra nelle aliquote 2026; il pagamento di gennaio 2027 segue le regole del 2027. Chi ha lavori in corso può quindi valutare con il proprio tecnico e il proprio consulente come distribuire i pagamenti, tenendo conto degli stati di avanzamento.

Un aspetto da non dimenticare riguarda le rate: la detrazione si recupera in dieci quote annuali e la dimenticanza della prima rata in dichiarazione ha regole di recupero specifiche.

E gli altri bonus casa per il 2027, come l’ecobonus?

La detrazione per le ristrutturazioni non è l’unica agevolazione sugli immobili. L’ecobonus, dedicato agli interventi di efficienza energetica, segue regole e aliquote proprie: ne abbiamo parlato nella guida all’ecobonus 2027 e all’ipotesi di una detrazione del 65% per l’efficienza energetica. Anche per queste misure valgono le stesse cautele: le novità diventano certe solo con il testo definitivo della legge di bilancio.

Chi ha già sostenuto spese nel 2026 deve inoltre conservare con cura bonifici e fatture, perché serviranno per la dichiarazione dei redditi. A questo proposito è utile consultare la checklist del 31 dicembre per il 730 del 2027, che elenca i pagamenti e i documenti da sistemare entro fine anno.

Domande frequenti sul bonus casa 2027

Nel 2027 il bonus casa sarà al 50%?

Con la legge vigente no: per le spese del 2027 le aliquote sono 36% (abitazione principale) e 30% (altri immobili). Il 50% potrebbe tornare solo se la Legge di Bilancio 2027 lo prevederà, ipotesi non ancora confermata da un testo ufficiale.

Qual è il tetto di spesa del bonus casa 2027?

Per le spese del 2027 il massimale resta di 96.000 euro per unità immobiliare. Dal 2028 scende a 48.000 euro.

Conta la data di inizio lavori o quella del pagamento?

Per i privati conta la data del pagamento (principio di cassa): l’aliquota applicabile è quella dell’anno in cui il bonifico viene effettuato.

Quando sapremo se la proroga ci sarà?

Il DPB 2027 va inviato alla Commissione europea entro il 15 ottobre 2026, ma la certezza arriverà solo con l’approvazione definitiva della legge di bilancio da parte del Parlamento, di norma entro fine dicembre.

Fonti

  • Agenzia delle Entrate, scheda “Ristrutturazioni edilizie – Che cos’è” (aliquote 2025, 2026, 2027 e dal 2028, massimali): agenziaentrate.gov.it
  • Ministero dell’Economia e delle Finanze, comunicato sul Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) approvato dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2026: mef.gov.it
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), articolo 1, comma 22: normattiva.it
  • Articolo 16-bis del DPR 917/1986 (TUIR) e articolo 16 del DL 4 giugno 2013, n. 63, come modificati dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dalla Legge n. 199/2025.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 14, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazione-edilizia.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-14 13:00:002026-10-13 21:08:30Bonus casa 2027: scende al 36%, in Manovra si attende la proroga del 50%
NOTIZIE

DURC INPS: come verificare in anticipo le irregolarità con Ve.R.A.

Pensione 2026 INPS

Il DURC INPS Ve.R.A. è lo strumento con cui un’impresa può controllare in anticipo se la propria posizione contributiva presenta irregolarità, prima di chiedere il DURC. Il servizio si chiama Ve.R.A. (Verifica Regolarità) e comprende la Simulazione DURC, che anticipa l’esito automatico della regolarità. In pratica si scoprono per tempo le criticità e si può intervenire prima di perdere un appalto o un finanziamento.

In sintesi

  • Ve.R.A. mostra le esposizioni debitorie e le altre evidenze che richiedono una regolarizzazione.
  • La Simulazione DURC anticipa l’esito automatico della regolarità contributiva.
  • Possono usarlo il titolare o legale rappresentante e l’intermediario con delega master.
  • L’atto di riferimento è il messaggio INPS n. 3662 del 5 novembre 2024.
  • Il DURC online resta il documento ufficiale, con validità di 120 giorni.

Indice dei contenuti

  1. Che cos’è Ve.R.A. e come funziona con il DURC INPS?
  2. Chi può usare la Simulazione DURC?
  3. Quali irregolarità si possono individuare in anticipo?
  4. Cosa fare se emergono irregolarità?
  5. Domande frequenti
  6. Fonti

Che cos’è Ve.R.A. e come funziona con il DURC INPS?

Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è il certificato che attesta che l’impresa è in regola con i versamenti a INPS, INAIL e, per l’edilizia, Casse edili. Serve ad esempio per partecipare ad appalti pubblici, ottenere contributi o incassare alcuni pagamenti. Le regole del DURC online sono fissate dal decreto del Ministero del Lavoro del 30 gennaio 2015.

Con il messaggio INPS n. 3662 del 5 novembre 2024 l’Istituto ha illustrato la Piattaforma unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva, disponibile sia in ambiente internet sia intranet. È composta da due sezioni. La prima, Verifica regolarità (Ve.R.A.), mostra le esposizioni debitorie e le altre evidenze, con il dettaglio della natura del credito contributivo e del suo stato. La seconda, Simulazione DURC, simula l’esito automatico della regolarità.

Il vantaggio è semplice da capire. Immagina che l’impresa edile di Marco debba presentare il DURC a una stazione appaltante tra tre settimane. Con la Simulazione DURC può vedere oggi se l’esito sarebbe regolare e, in caso contrario, quali posizioni vanno sistemate, senza aspettare l’esito negativo della richiesta.

Chi può usare la Simulazione DURC?

Secondo il messaggio INPS n. 3662/2024, la procedura Ve.R.A./Simulazione DURC consente al titolare o legale rappresentante dell’azienda, e al suo intermediario in possesso dello specifico profilo di delegato master, di consultare tutte le evidenze che richiedono un intervento di normalizzazione o regolarizzazione. La delega master è una delega di nuova istituzione con cui il titolare di posizioni contributive in più Gestioni INPS individua un unico intermediario abilitato (legge n. 12/1979) o una persona di fiducia, che può consultare le evidenze di tutte le Gestioni e avviare la regolarizzazione.

Questo significa che la verifica non è riservata alle sole sedi INPS: anche l’impresa e il suo consulente possono controllare la situazione in modo continuativo. Un controllo periodico, per esempio prima di ogni scadenza importante, riduce il rischio di sorprese. Fa parte della piattaforma anche la funzionalità Pre-DURC, presentata da INPS con il comunicato stampa del 28 giugno 2024: 30 o 15 giorni prima della scadenza di un DURC regolare invia al delegato master un ticket per controllare in Ve.R.A. eventuali irregolarità che ne impedirebbero il rinnovo.

Quali irregolarità si possono individuare in anticipo?

Ve.R.A. evidenzia le esposizioni debitorie verso INPS e gli altri elementi che potrebbero portare a un esito irregolare. Tra le situazioni tipiche della regolarità contributiva ci sono:

  • contributi dovuti e non versati;
  • denunce mensili o dichiarazioni mancanti o incomplete;
  • differenze tra quanto dovuto e quanto versato;
  • rateizzazioni non rispettate o non regolari.

Il decreto del 30 gennaio 2015 prevede inoltre che uno scostamento non grave tra versamenti dovuti e versati, pari o inferiore a 150 euro per ciascun Istituto e per ciascuna Cassa edile (comprensivi di eventuali accessori di legge), non pregiudichi la regolarità. Conviene però non fare affidamento su questa tolleranza: meglio sanare ogni differenza visibile in Ve.R.A.

Cosa fare se emergono irregolarità?

Se la Simulazione DURC segnala un esito non regolare, il primo passo è capire l’origine dell’irregolarità: un versamento omesso, un errore nella denuncia, una rata scaduta. Una volta individuata, si può provvedere al pagamento oppure, quando il debito è rilevante, valutare un piano di rientro. Se l’irregolarità emerge in una richiesta reale di DURC, il decreto 2015 prevede un invito a regolarizzare, con un termine di 15 giorni.

Per i debiti più consistenti esistono le dilazioni INPS fino a 60 mesi per i debiti contributivi, mentre una guida sul pagamento a rate dei debiti INPS e sul recupero dei contributi spiega come funziona il rientro. Un piano di rateizzazione regolare, rispettato nei pagamenti, è uno degli elementi che può mantenere la posizione in regola ai fini del DURC.

Dopo la regolarizzazione conviene ripetere la verifica, per accertare che l’evidenza sia scomparsa e che la simulazione dia esito positivo. Solo allora ha senso richiedere il DURC online, che ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica.

Domande frequenti

La Simulazione DURC sostituisce il DURC vero e proprio?

No. È una verifica preventiva che mostra l’esito automatico che si otterrebbe a quella data, ma non è un documento con valore certificativo. Il DURC online resta il documento da richiedere quando serve.

Quanto è valido un DURC online?

Il DURC online ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica, ai sensi dell’art. 7 del DM 30 gennaio 2015.

Un intermediario può consultare Ve.R.A. per conto dell’impresa?

Sì, se dispone dello specifico profilo di delegato master abilitato dall’impresa, come descritto nel messaggio INPS n. 3662 del 5 novembre 2024.

Si può rateizzare un debito contributivo emerso da Ve.R.A.?

In molti casi sì, secondo le regole sulle dilazioni dei debiti contributivi. Le condizioni vanno verificate sul caso concreto, perché il piano di rientro regolare incide sull’esito del DURC.

Fonti

  • INPS, messaggio n. 3662 del 5 novembre 2024, piattaforma unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva (Ve.R.A./Simulazione DURC).
  • INPS, notizia di novembre 2024 sulla procedura Ve.R.A./Simulazione DURC.
  • INPS, scheda del servizio DURC online.
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 30 gennaio 2015, semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 14, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-14 11:00:002026-10-13 16:56:44DURC INPS: come verificare in anticipo le irregolarità con Ve.R.A.
NOTIZIE

Assegno Unico ottobre 2026: pagamento il 21 e 22 ottobre, importi, conguagli e controlli ISEE

ASSEGNO UNICO UNIVERSALEASSEGNO UNICO UNIVERSALE

L’assegno unico ottobre 2026 viene accreditato dall’INPS il 21 e 22 ottobre 2026 per le famiglie che hanno già la domanda in corso e nessuna variazione. Gli importi restano quelli rivalutati del 2026: da 203,80 euro al mese per figlio con ISEE fino a 17.468,51 euro, fino a 58,30 euro con ISEE pari o superiore a 46.582,71 euro oppure senza ISEE.

Le date derivano dal calendario dei pagamenti 2026 pubblicato dall’INPS con il messaggio n. 3931 del 24 dicembre 2025. Chi ha una domanda nuova o una situazione cambiata segue invece tempi diversi, spiegati più sotto.

In sintesi

  • Pagamento ordinario: 21 e 22 ottobre 2026, per domande già attive e senza variazioni.
  • Importo massimo: 203,80 euro al mese per figlio con ISEE fino a 17.468,51 euro.
  • Importo minimo: 58,30 euro con ISEE pari o superiore a 46.582,71 euro o senza ISEE valido.
  • Conguagli: ricalcoli a credito o a debito dopo variazioni del nucleo, dell’ISEE o dei figli.
  • Arretrati ISEE: con DSU presentata entro il 30 giugno si recuperano i mesi da marzo; dopo quella data no.

Indice dei contenuti

  1. Quando viene pagato l’assegno unico a ottobre 2026?
  2. Quanto spetta con l’assegno unico nel 2026?
  3. Cosa sono i conguagli dell’assegno unico?
  4. Come funzionano le nuove domande e gli arretrati ISEE?
  5. Quali controlli sull’ISEE conviene fare prima del pagamento?
  6. Domande frequenti sull’assegno unico di ottobre 2026
  7. Fonti

Quando viene pagato l’assegno unico a ottobre 2026?

Il pagamento dell’assegno unico di ottobre 2026 è previsto il 21 e 22 ottobre 2026. Il calendario annuale dell’INPS fissa due giorni consecutivi ogni mese: l’accredito avviene su conto corrente, libretto o carta con IBAN, a seconda della modalità indicata nella domanda.

Questo calendario vale per chi ha una domanda già in corso e nessuna modifica rispetto al mese precedente. Se invece ci sono state variazioni o conguagli, la data può essere diversa, come vedremo nelle sezioni seguenti. Per il quadro complessivo delle altre prestazioni del mese puoi consultare la pagina dedicata ai pagamenti INPS di ottobre 2026.

Quanto spetta con l’assegno unico nel 2026?

L’assegno unico e universale è la prestazione mensile per i figli a carico, istituita dal D.Lgs. 230/2021. L’importo dipende dall’ISEE, cioè l’indicatore che misura la situazione economica della famiglia. Gli importi 2026, rivalutati dell’1,4%, sono indicati nella Circolare INPS n. 7/2026 (Allegato 1).

  • 203,80 euro al mese per figlio con ISEE fino a 17.468,51 euro.
  • 58,30 euro al mese per figlio con ISEE pari o superiore a 46.582,71 euro o in assenza di ISEE.
  • Tra le due soglie l’importo scende in modo progressivo, secondo la scala INPS.

Sono previste anche maggiorazioni. Per i figli con disabilità l’aumento è di 99,10, 110,60 o 122,30 euro a seconda della condizione accertata. Per le famiglie con almeno quattro figli si aggiungono 150 euro per nucleo. Quando entrambi i genitori lavorano, la maggiorazione arriva fino a 34,90 euro per ciascun figlio minorenne, mentre per le madri con meno di 21 anni è di 23,30 euro.

Supponiamo che una famiglia con due figli minorenni abbia un ISEE sotto i 17.468,51 euro: l’importo base è di 203,80 euro per ciascun figlio, a cui si sommano le eventuali maggiorazioni spettanti.

Cosa sono i conguagli dell’assegno unico?

Il conguaglio è un ricalcolo dell’importo già pagato. L’INPS lo effettua quando cambia qualcosa che incide sulla prestazione: un nuovo ISEE, la nascita di un figlio, una variazione della composizione del nucleo o del suo reddito. Il risultato può essere a credito, se ti spettava di più e ricevi la differenza, oppure a debito, se avevi ricevuto troppo e l’importo viene recuperato.

Nel messaggio INPS n. 3931 del 24 dicembre 2025 è precisato che gli importi delle rate interessate da un conguaglio, a credito o a debito, sono accreditati nella stessa data della prima rata delle nuove domande, cioè di norma nell’ultima settimana del mese. Per questo chi ha avuto variazioni potrebbe vedere l’accredito in un giorno diverso dal 21 o 22 ottobre.

Come funzionano le nuove domande e gli arretrati ISEE?

Per le nuove domande di assegno unico la prima rata viene pagata di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione. Una domanda inviata a settembre 2026, ad esempio, vede in genere il primo accredito nell’ultima settimana di ottobre 2026.

Un aspetto molto importante riguarda gli arretrati dell’assegno unico legati all’ISEE. Se la DSU (la Dichiarazione Sostitutiva Unica, il documento da cui nasce l’ISEE) viene presentata entro il 30 giugno, l’importo corretto viene riconosciuto con gli arretrati a partire da marzo. Se la DSU arriva dopo il 30 giugno, invece, l’adeguamento vale solo per il futuro e non sono previsti arretrati per i mesi precedenti. Nel frattempo, senza un ISEE valido, l’INPS paga l’importo minimo.

Quali controlli sull’ISEE conviene fare prima del pagamento?

Prima dell’accredito di ottobre è utile verificare alcuni punti legati all’ISEE. Sono controlli semplici, ma da cui dipende l’importo che ricevi ogni mese.

  • Che l’ISEE 2026 sia stato presentato e risulti valido: senza, l’assegno è calcolato al minimo.
  • Che la composizione del nucleo familiare corrisponda alla situazione reale (nascite, separazioni, cambi di residenza).
  • Che l’IBAN indicato per l’accredito sia corretto e ancora attivo.
  • Che eventuali maggiorazioni, come quella per figli con disabilità, risultino riconosciute.

Se l’ISEE è scaduto o non è stato rinnovato, conviene capire per tempo quando aggiornarlo: la guida su ISEE 2026: quando rinnovarlo chiarisce tempi e conseguenze sui bonus. Per chi ha anche altre prestazioni in pagamento, come la disoccupazione, è disponibile il riepilogo sul pagamento NASpI di ottobre 2026.

Domande frequenti sull’assegno unico di ottobre 2026

Quando arriva l’assegno unico a ottobre 2026?

Per le domande già in corso e senza variazioni, l’assegno unico di ottobre 2026 è pagato il 21 e 22 ottobre 2026, secondo il calendario INPS dei pagamenti 2026.

Quanto è l’assegno unico a ottobre 2026 con ISEE basso?

Con ISEE fino a 17.468,51 euro l’importo è di 203,80 euro al mese per figlio, al quale si sommano le eventuali maggiorazioni previste.

Cosa succede se non ho un ISEE valido?

Senza ISEE valido l’INPS paga l’importo minimo, pari a 58,30 euro al mese per figlio. Presentando la DSU entro il 30 giugno si recuperano gli arretrati da marzo; dopo quella data no.

Quando viene pagata la prima rata di una nuova domanda?

Di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nella stessa data sono accreditati anche gli eventuali conguagli.

Perché ricevo l’assegno unico in una data diversa dal 21 o 22 ottobre?

Può dipendere da una nuova domanda o da un conguaglio per variazioni di ISEE, nucleo o figli: in questi casi l’accredito avviene di norma nell’ultima settimana del mese.

Fonti

  • INPS, messaggio n. 3931 del 24 dicembre 2025, calendario dei pagamenti dell’Assegno unico e universale 2026: testo del messaggio; scheda INPS Assegno unico e universale per i figli a carico
  • INPS, Circolare n. 7/2026, importi 2026 dell’Assegno unico e universale (Allegato 1).
  • Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 14, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/ASSEGNO-UNICO-2023.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-14 07:00:002026-10-13 17:19:08Assegno Unico ottobre 2026: pagamento il 21 e 22 ottobre, importi, conguagli e controlli ISEE
CAF, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Detrazione Edilizia Pluriennale: Quando la Prima Rata Omessa si Perde o si Recupera

detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia

Hai sostenuto spese per la ristrutturazione della tua casa nel 2025 e hai diritto alla detrazione fiscale del 50% (36% se l’immobile non è la tua abitazione principale), ma ti sei accorto di non aver inserito la prima rata nel modello 730/2026. Cosa succede ora? La detrazione è persa per sempre o puoi recuperarla negli anni successivi?

Questa è una delle domande più frequenti che riceviamo al CAF Centro Fiscale di Udine. La risposta non è sempre scontata e dipende da diversi fattori: il tipo di bonus edilizio, il motivo dell’omissione e quando te ne sei accorto.

In questa guida completa analizziamo nel dettaglio quando la prima rata della detrazione edilizia pluriennale si perde definitivamente e quando invece si può recuperare negli anni successivi, con esempi pratici, tabelle riassuntive e i riferimenti normativi e di prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa troverai in questa guida: – Come funziona il meccanismo della detrazione pluriennale (10 anni) – Quali bonus edilizi seguono questo schema – Cosa succede se ometti la prima rata nel 730 – Le 3 casistiche principali: quando si perde e quando si recupera – Come recuperare le rate omesse: procedura pratica – Differenza tra prima rata e rate successive – Normativa di riferimento (TUIR, DPR 322/1998, DPR 600/1973 e guida AdE) – FAQ operative con risposte del CAF

📬

Resta aggiornato sulle novita fiscali

Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

Indice dei contenuti

  1. Come Funziona la Detrazione Edilizia Pluriennale (10 Anni)
  2. Quali Bonus Edilizi Hanno Detrazione in 10 Anni
  3. Cosa Succede Se Ometti la Prima Rata nel 730
  4. Quando la Prima Rata Si Perde Definitivamente
  5. Quando la Prima Rata Si Può Recuperare
  6. Come Recuperare la Prima Rata Omessa: Procedura Pratica
  7. Esempi Pratici con Cifre Reali
  8. Differenza Tra Omissione Prima Rata e Rate Successive
  9. Normativa di Riferimento e Circolari AdE
  10. Tabella Riepilogativa: Quando Si Perde e Quando Si Recupera
  11. Domande Frequenti (FAQ)

Come Funziona la Detrazione Edilizia Pluriennale (10 Anni)

La detrazione edilizia pluriennale è un’agevolazione fiscale che permette di recuperare una percentuale delle spese sostenute per interventi edilizi (ristrutturazione, efficientamento energetico, eliminazione barriere architettoniche) attraverso uno sconto sull’IRPEF da pagare.

La caratteristica principale è che la detrazione non viene restituita tutta in un anno, ma viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Questo significa che se hai diritto a una detrazione totale di 10.000 euro, recupererai 1.000 euro all’anno per 10 anni consecutivi attraverso la dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi).

Come funziona il meccanismo:

  1. Anno 1 (anno di sostenimento della spesa): Inserisci nel 730 la spesa totale sostenuta nell’anno precedente
  2. Il software calcola automaticamente: Detrazione totale spettante (es. 50% di 20.000 euro = 10.000 euro) e la divide in 10 rate annuali (10.000 / 10 = 1.000 euro/anno)
  3. Anni successivi (dal 2° al 10°): Il sistema precompila automaticamente le rate residue, che vengono scalate dall’IRPEF dovuta

Esempio pratico:

Mario ha speso 30.000 euro per ristrutturare il bagno della casa di proprietà in cui abita (abitazione principale) nel 2025 (spese pagate con bonifico parlante entro il 31/12/2025). Per le spese 2025 e 2026 l’aliquota del 50% spetta solo per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento; negli altri casi è del 36%. Negli esempi di questa guida, salvo diversa indicazione, si ipotizza sempre l’abitazione principale.

  • Detrazione totale spettante: 30.000 x 50% = 15.000 euro
  • Rata annuale: 15.000 / 10 = 1.500 euro
  • Nel 730/2026: Mario inserisce la spesa di 30.000 euro e recupera la prima rata di 1.500 euro
  • Dal 730/2027 al 730/2035: Le rate residue (1.500 euro/anno) vengono precompilate automaticamente

Nota importante: La detrazione riduce l’IRPEF lorda. Se in un anno la tua IRPEF dovuta è inferiore alla rata spettante, la parte eccedente si perde (non si trasferisce agli anni successivi). Per questo è importante verificare la capienza fiscale.

Quali Bonus Edilizi Hanno Detrazione in 10 Anni

Non tutti i bonus edilizi seguono il meccanismo della detrazione pluriennale in 10 anni. Ecco l’elenco completo aggiornato al 2026:

Bonus con detrazione in 10 rate annuali:

Bonus EdilizioAliquota 2026RateizzazioneTetto di spesa
Bonus Ristrutturazione (abitazione principale)50%10 anni96.000 euro
Bonus Ristrutturazione (altre abitazioni)36%10 anni96.000 euro
Ecobonus (efficientamento energetico)50% (abitazione principale) / 36%10 anniVariabile per intervento
Bonus Barriere Architettoniche (il 75% è scaduto il 31/12/2025)50% / 36% (rientra nel bonus ristrutturazioni)10 anni96.000 euro
Sismabonus50% (abitazione principale) / 36%10 anni96.000 euro
Bonus Mobili50%10 anni5.000 euro
Bonus VerdeNon prorogato: valeva per le spese fino al 31/12/2024 (36%)10 anni (solo rate residue)5.000 euro (fino al 2024)
Superbonus (spese 2024-2025)70% (2024), 65% (2025, solo casi ammessi)10 anniVariabile

Bonus con rateizzazione diversa:

  • Superbonus spese 2020-2023: 5 rate per le spese 2020-2021, 4 rate per quelle 2022-2023 (per le spese 2022 e 2023 la legge ha previsto, su opzione, il passaggio a 10 rate)
  • Bonus Facciate (non più attivo dal 2023): era 10 anni

Nota tecnica: La prima rata si considera sempre quella relativa all’anno in cui sono state sostenute le spese, non l’anno di compilazione del 730. Ad esempio, se hai pagato lavori nel 2025, la prima rata va nel 730/2026 (che dichiara i redditi 2025).

Cosa Succede Se Ometti la Prima Rata nel 730

L’omissione della prima rata della detrazione edilizia nel 730 può avere conseguenze diverse a seconda del motivo e del momento in cui ti accorgi dell’errore.

Casistiche principali:

1. Dimenticanza volontaria o errore di compilazione

Se hai diritto alla detrazione ma hai dimenticato di inserire la spesa nel 730, oppure l’hai inserita in modo errato (importo sbagliato, quadro sbagliato), puoi trovarti in una di queste situazioni:

  • Te ne accorgi entro il 25 ottobre dell’anno di presentazione del 730: Puoi presentare un 730 integrativo e recuperare la prima rata
  • Te ne accorgi dopo: Puoi presentare un Modello Redditi PF integrativo a favore (art. 2 c. 8 DPR 322/1998) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, recuperando anche la prima rata
  • Oltre quel termine: La rata di quell’anno è persa, ma le rate degli anni successivi restano utilizzabili, ciascuna nella dichiarazione del proprio anno

2. Scelta consapevole di non usufruire subito della detrazione

Alcuni contribuenti scelgono di non inserire la prima rata nel 730 per motivi personali (es. scarsa capienza fiscale nell’anno 1, preferenza di iniziare dal secondo anno). In questo caso:

  • Regola generale: Le 10 rate decorrono comunque dall’anno in cui hai sostenuto la spesa: non puoi “spostare” la partenza della detrazione. La rata non indicata non si somma a quelle degli anni seguenti
  • Recupero: Il motivo dell’omissione non conta: la rata non indicata si recupera con dichiarazione integrativa a favore entro i termini; se non lo fai, quella rata è persa (le successive no)

3. Impossibilità di usufruire della prima rata per incapienza

Se nell’anno di sostenimento della spesa non avevi reddito o avevi un reddito troppo basso (incapienza fiscale), la prima rata si perde ma le rate successive possono essere utilizzate normalmente se torni ad avere reddito.

Conseguenze immediate:

Quando ometti la prima rata: – Il sistema NON precompila automaticamente le rate successive negli anni seguenti – Devi “attivare” manualmente la detrazione con un 730 integrativo o inserendo i dati negli anni successivi – Rischi di perdere il beneficio se non intervieni entro i termini

Quando la Prima Rata Si Perde Definitivamente

Ci sono situazioni in cui la prima rata della detrazione edilizia si perde in modo definitivo e non può più essere recuperata. Vediamo i casi principali secondo le circolari dell’Agenzia delle Entrate.

CASO 1: Rata non indicata e mai recuperata

Regola: Se non inserisci la prima rata nel 730 (per scelta o per dimenticanza) e non la recuperi con una dichiarazione integrativa entro i termini, quella rata si perde definitivamente: non può essere aggiunta alle dichiarazioni degli anni successivi, perché ogni rata è legata al proprio anno.

Fonte normativa: art. 16-bis c. 7 TUIR (10 quote annuali a partire dall’anno di spesa); art. 2 c. 8 DPR 322/1998 (dichiarazione integrativa)

Esempio: Giulia ha speso 20.000 euro per ristrutturare la sua abitazione principale nel 2025. Nel 2026 decide di non inserire la detrazione nel 730 perché “tanto la recupero negli anni successivi”. Nel 2027 si presenta al CAF per inserire le rate residue.

  • Risultato: Nel 730/2027 può indicare la seconda rata (numero rata 2) e poi le successive. La prima rata di 1.000 euro (50% di 20.000 / 10) non può essere sommata alle altre: per non perderla deve presentare una dichiarazione integrativa a favore per il 2025 entro il 31 dicembre 2031. Se non lo fa, recupera solo 9 rate, per un totale di 9.000 euro invece di 10.000.

CASO 2: Scadenza del termine di presentazione della dichiarazione integrativa

Regola: Se non inserisci la spesa nella dichiarazione dell’anno di sostenimento e non presenti una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione (art. 43 DPR 600/1973), la prima rata è persa. Le rate degli anni successivi, invece, restano utilizzabili.

Termini: – 730 integrativo: Entro il 25 ottobre dell’anno di presentazione del 730 (rimborso tramite il sostituto d’imposta) – Modello Redditi integrativo a favore: Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (il maggior credito si usa in compensazione o nella dichiarazione successiva)

Esempio: Marco ha speso 30.000 euro nel 2025 per la sua abitazione principale. Presenta il 730/2026 ma non indica la spesa e non la indica neppure negli anni seguenti, pur presentando regolarmente le dichiarazioni. Si accorge dell’errore nel 2032.

  • Risultato: Per la rata 2025 (730 presentato nel 2026) il termine dell’integrativa è scaduto il 31 dicembre 2031: quei 1.500 euro (50% di 30.000 / 10) sono persi. Le altre rate no: quelle dal 2026 al 2030 si recuperano con dichiarazioni integrative (ciascuna entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla relativa presentazione, quindi dal 2032 al 2036), quelle dal 2031 al 2034 si indicano normalmente nei 730 dei rispettivi anni.

CASO 3: Incapienza fiscale senza reddito negli anni successivi

Regola: Se nel primo anno non avevi reddito (o reddito insufficiente) e negli anni successivi rimani senza reddito, la prima rata si perde perché non c’è IRPEF da cui detrarre.

Esempio: Anna era disoccupata nel 2025 (anno della spesa). Non presenta il 730/2026 perché non ha reddito. Nel 2026 trova lavoro e presenta il 730/2027.

  • Risultato: La prima rata relativa al 2025 è persa perché non c’era IRPEF da cui detrarla. Può però inserire le 9 rate residue dal 2027 in poi (se ha reddito sufficiente).

CASO 4: Vendita dell’immobile prima della fine del periodo di detrazione

Regola particolare: Se vendi l’immobile oggetto di ristrutturazione, le rate non ancora utilizzate passano automaticamente all’acquirente (persona fisica), salvo diverso accordo delle parti: se nel rogito si prevede che restino al venditore, le rate residue restano a lui. La rata di ciascun anno spetta a chi possiede l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.

Fonte: art. 16-bis c. 8 TUIR; Guida AdE “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”

Sintesi casi perdita definitiva:

✗ Rata non indicata e non recuperata con integrativa entro il 31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione ✗ Incapienza fiscale nell’anno della rata (la quota non capiente non si recupera) ✗ Per il venditore: vendita dell’immobile senza riserva nell’atto (le rate residue passano all’acquirente) ✗ Decesso del contribuente senza eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile

Quando la Prima Rata Si Può Recuperare

Fortunatamente, nella maggior parte dei casi l’omissione della prima rata può essere sanata e la detrazione può essere recuperata negli anni successivi. Vediamo quando e come.

CASO 1: Errore materiale di compilazione del 730

Regola: Se hai commesso un errore nella compilazione del 730 (importo sbagliato, quadro errato, dimenticanza), puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre dell’anno di presentazione del 730.

Procedura: 1. Presenta un 730 integrativo (al CAF o online) 2. Inserisci correttamente la spesa nel Quadro E, Sezione III-A (Sezione IV per l’ecobonus) 3. Il maggior credito ti viene rimborsato dal sostituto d’imposta (o dall’Agenzia delle Entrate, se non hai un sostituto)

Esempio: Luca ha speso 25.000 euro nel 2025 per la sua abitazione principale. Nel 730/2026 dimentica di inserire la spesa. A luglio 2026 se ne accorge.

  • Soluzione: Presenta un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026. Recupera la prima rata di 1.250 euro (50% di 25.000 / 10) con il conguaglio sulla retribuzione o sulla pensione di dicembre 2026.

CASO 2: Scoperta dell’errore dopo il 25 ottobre ma entro 5 anni

Regola: Se scopri l’errore dopo il termine del 730 integrativo, puoi presentare un Modello Redditi integrativo a favore (ex Unico) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Limitazioni: – NON otterrai un rimborso in busta paga – Il maggior credito risultante dall’integrativa si utilizza in compensazione con F24 o si riporta nella dichiarazione successiva (art. 2 c. 8-bis DPR 322/1998) – Le rate successive (dal 2° anno in poi) possono essere inserite normalmente nel 730

Procedura: 1. Presenta Modello Redditi PF integrativo tramite CAF o commercialista 2. Indica la spesa omessa nel Quadro RP, Sezione III-A (Sezione IV per l’ecobonus) 3. Nei 730 successivi verifica che le rate residue siano presenti: se mancano, vanno indicate con anno di spesa e numero di rata

Esempio: Sara ha speso 20.000 euro nel 2025 per la sua abitazione principale. Presenta il 730/2026 ma non indica la spesa. A marzo 2027 scopre di aver diritto alla detrazione.

  • Soluzione: Presenta il Modello Redditi 2026 integrativo entro il 31 dicembre 2031. Recupera un credito di 1.000 euro (prima rata) da usare in compensazione o nella dichiarazione successiva. Le altre 9 rate (1.000 euro/anno) vengono inserite nei 730 dal 2027 al 2035.

CASO 3: Incapienza nel primo anno ma reddito negli anni successivi

Regola: Se nel primo anno eri incapiente (reddito troppo basso o assente) ma negli anni successivi hai reddito, puoi recuperare le rate residue (ma non la prima).

Procedura: 1. Nel primo anno con reddito, inserisci manualmente la detrazione nel 730 2. Indica: anno di sostenimento spesa, importo totale, numero di rate residue 3. Il CAF calcolerà le rate dal 2° anno in poi

Esempio: Marta era disoccupata nel 2025 (spesa 15.000 euro). Nel 2026 trova lavoro e presenta il 730/2027.

  • Soluzione: Nel 730/2027 inserisce la spesa di 15.000 euro indicando “anno 2025”. Il sistema calcola 9 rate residue (dal 2° al 10° anno) da 750 euro ciascuna. La prima rata (anno 2025) è persa perché non c’era IRPEF da detrarre.

CASO 4: Errore del CAF o del sostituto d’imposta

Regola: Se l’omissione è causata da un errore del CAF, del commercialista o del sostituto d’imposta, puoi recuperare la rata con gli stessi strumenti (730 integrativo o integrativa a favore) e negli stessi termini.

Tutela: – Il recupero non dipende dal motivo dell’errore: valgono gli stessi strumenti e gli stessi termini – Puoi sanare l’errore con dichiarazione integrativa – Eventuali danni (per esempio una rata non più recuperabile) si valutano secondo le regole della responsabilità professionale

CASO 5: Superbonus e altri bonus “speciali”

Regola particolare: Anche per il Superbonus valgono le regole generali: la rata non indicata si recupera con dichiarazione integrativa a favore nei termini ordinari (art. 43 DPR 600/1973). Non esistono proroghe dei termini per le difficoltà legate al visto di conformità. Per le spese sostenute dal 2024 la detrazione va ripartita in 10 rate; per le spese 2023 la legge di bilancio 2025 ha consentito il passaggio a 10 rate con un’integrativa da presentare entro il 31 ottobre 2025.

Fonte: art. 119 c. 8-sexies DL 34/2020; Circolare AdE 8/E del 19 giugno 2025

Sintesi casi recupero possibile:

✓ Errore materiale con 730 integrativo entro 25 ottobre ✓ Errore scoperto dopo, con integrativa a favore entro il 31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione ✓ Incapienza primo anno, reddito anni successivi (solo rate residue) ✓ Errore del CAF/professionista: stessi strumenti e stessi termini ✓ Superbonus: stesse regole e stessi termini degli altri bonus

Come Recuperare la Prima Rata Omessa: Procedura Pratica

Se ti sei accorto di aver omesso la prima rata della detrazione edilizia, ecco la procedura passo-passo da seguire per recuperarla.

STEP 1: Verifica i termini

Prima di tutto, controlla quando hai sostenuto la spesa e quando hai presentato (o dovevi presentare) il 730.

Quando te ne sei accortoCosa puoi fareTermine
Entro il 25 ottobre dell’anno di presentazione del 730730 integrativo25 ottobre
Dopo il 25 ottobreModello Redditi PF integrativo a favore (o correttivo, se sei ancora entro il termine ordinario del Modello Redditi)31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione
Oltre il termineNessuna azione possibile per quella rata (le rate degli anni seguenti restano utilizzabili)Termine scaduto

STEP 2: Raccogli i documenti

Devi avere con te: – ✓ Fatture o ricevute delle spese sostenute – ✓ Bonifici parlanti (per bonus ristrutturazione/ecobonus) – ✓ Abilitazioni amministrative (CILA, SCIA, permesso di costruire) – ✓ Asseverazioni tecniche (per ecobonus, sismabonus, barriere architettoniche) – ✓ Copia del 730 originario (quello senza la detrazione)

STEP 3: Calcola l’importo della prima rata

Devi sapere a quanto ammonta la prima rata che vuoi recuperare.

Formula:

Prima rata = (Spesa totale × Aliquota detrazione) / 10

Esempi: – Spesa 20.000 euro, bonus ristrutturazione 50% (abitazione principale): (20.000 × 50%) / 10 = 1.000 euro – Spesa 30.000 euro, ecobonus 50% (abitazione principale, spese 2025-2026): (30.000 × 50%) / 10 = 1.500 euro – Spesa 15.000 euro, bonus ristrutturazione 36% (seconda casa): (15.000 × 36%) / 10 = 540 euro

STEP 4A: Presenta 730 integrativo (se sei nei termini)

Se sei entro il 25 ottobre:

  1. Prenota un appuntamento al CAF Centro Fiscale
  2. Porta tutti i documenti elencati sopra
  3. Il CAF compilerà il 730 integrativo con la detrazione omessa
  4. Firma e invia telematicamente
  5. Riceverai il rimborso della prima rata con la retribuzione o la pensione di dicembre (se non hai un sostituto d’imposta, lo eroga l’Agenzia delle Entrate)

Costo: per la compilazione del 730 integrativo chiedi un preventivo personalizzato al CAF.

STEP 4B: Presenta Modello Redditi integrativo (se oltre il termine del 730)

Se è scaduto il termine del 730 integrativo ma sei entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione:

  1. Contatta un CAF o un commercialista
  2. Presenta il Modello Redditi PF integrativo
  3. Compila il Quadro RP, Sezione III-A (Sezione IV per l’ecobonus), indicando:
  4. – Anno di sostenimento della spesa (es. 2025)
  5. – Importo totale spesa (es. 20.000 euro)
  6. – Numero della rata e gli eventuali codici richiesti dalle istruzioni del modello
  7. – Se l’immobile è la tua abitazione principale (determina l’aliquota del 50% o del 36%)
  8. L’integrativa ricalcola l’IRPEF: la rata recuperata riduce l’imposta e genera un maggior credito
  9. Questo credito può essere:
  10. – Compensato con altre imposte (F24)
  11. – Riportato nella dichiarazione dei redditi successiva
  12. – Se l’integrativa è presentata dopo il termine della dichiarazione dell’anno successivo, compensato solo con debiti maturati dal periodo d’imposta seguente (art. 2 c. 8-bis DPR 322/1998)

Costo: anche per il Modello Redditi integrativo chiedi un preventivo personalizzato.

STEP 5: Inserisci le rate residue negli anni successivi

Una volta “attivata” la detrazione con la dichiarazione integrativa:

  1. Dal 730 successivo: Le rate residue (dal 2° al 10° anno) dovrebbero essere precompilate automaticamente
  2. Verifica sempre: Controlla che l’importo sia corretto (rata annuale × numero rate residue)
  3. Se non sono precompilate: Inseriscile manualmente indicando:
  4. – Anno inizio detrazione
  5. – Numero rata (2/10, 3/10, ecc.)
  6. – Importo complessivo della spesa (la rata viene calcolata dal software)

ATTENZIONE: Se hai presentato Modello Redditi integrativo, le rate successive potrebbero NON comparire nel 730 precompilato. Dovrai inserirle tu ogni anno fino alla decima.

Consiglio del CAF: Conserva sempre copia della dichiarazione integrativa e una tabella con le rate da inserire ogni anno (dal 2° al 10°).

Esempi Pratici con Cifre Reali

Per chiarire meglio i concetti, vediamo alcuni esempi pratici con cifre reali e casistiche comuni.

ESEMPIO 1: Recupero con 730 integrativo entro i termini

Situazione: Paolo ha speso 25.000 euro per ristrutturare la cucina della sua abitazione principale nel 2025 (spese pagate a dicembre 2025). A maggio 2026 presenta il 730/2026 ma dimentica di inserire la spesa. A luglio 2026 il CAF se ne accorge durante una revisione.

Calcoli: – Detrazione totale: 25.000 × 50% = 12.500 euro – Rata annuale: 12.500 / 10 = 1.250 euro – Prima rata omessa: 1.250 euro (anno 2025, da recuperare nel 730/2026)

Azione: 1. Paolo presenta un 730 integrativo a luglio 2026 (entro il termine del 25 ottobre) 2. Inserisce la spesa di 25.000 euro nel Quadro E, Sezione III A 3. A dicembre 2026 riceve un rimborso di 1.250 euro (la prima rata) in busta paga 4. Dal 2027 al 2035, le rate successive (1.250 euro/anno) vengono precompilate automaticamente

Risultato: ✓ Prima rata recuperata integralmente. Nessuna perdita.

ESEMPIO 2: Recupero con Modello Redditi dopo il termine

Situazione: Laura ha speso 30.000 euro nel 2025 per installare un cappotto termico sulla sua abitazione principale (ecobonus 50%). Presenta il 730/2026 ma non indica la spesa, convinta che “tanto la detrazione viene caricata in automatico”. A marzo 2027 scopre l’errore.

Calcoli: – Detrazione totale: 30.000 × 50% = 15.000 euro – Rata annuale: 15.000 / 10 = 1.500 euro – Prima rata omessa: 1.500 euro (anno 2025)

Azione: 1. Laura non può più fare il 730 integrativo (è passato il 25 ottobre 2026) 2. Presenta il Modello Redditi 2026 integrativo a marzo 2027 (ha tempo fino a dicembre 2031) 3. Nel Modello Redditi indica la spesa di 30.000 euro (anno 2025) nella Sezione IV del quadro RP 4. Ottiene un credito di 1.500 euro (la prima rata) che può: – Compensare con F24 (es. per pagare IMU, TARI) – Utilizzare nei 730 futuri come sconto IRPEF 5. Dal 730/2027 al 730/2035 inserisce manualmente le 9 rate residue (1.500 euro/anno)

Risultato: ✓ Prima rata recuperata come credito (da compensare o riportare nella dichiarazione successiva). Rate successive da inserire manualmente.

ESEMPIO 3: Incapienza nel primo anno

Situazione: Marco era disoccupato nel 2025 (nessun reddito). Ha speso 15.000 euro per rifare il bagno della sua abitazione principale (spese pagate con i suoi risparmi, con bonifico parlante a lui intestato). Nel 2026 trova lavoro con reddito 25.000 euro e presenta il 730/2027.

Calcoli: – Detrazione totale: 15.000 × 50% = 7.500 euro – Rata annuale: 7.500 / 10 = 750 euro – Prima rata (anno 2025): 750 euro → PERSA perché nessun reddito nel 2025 – Rate residue (anni 2026-2034): 9 × 750 = 6.750 euro → RECUPERABILI

Azione: 1. Nel 730/2027 (redditi 2026), Marco inserisce la spesa di 15.000 euro indicando anno sostenimento 2025 2. Il CAF calcola che: – Prima rata 2025: non spettante (no reddito) – Dal 2° anno (2026) in poi: 9 rate da 750 euro 3. Dal 2027 al 2035, Marco recupera 750 euro/anno

Risultato: ✗ Prima rata persa (750 euro). Recuperate solo 9 rate su 10 (totale 6.750 euro invece di 7.500).

ESEMPIO 4: Reddito sopra 75.000 euro

Situazione: Anna ha un reddito complessivo di 80.000 euro nel 2025 e nessun figlio a carico. Ha speso 40.000 euro per ristrutturare la sua abitazione principale. Con il limite alle detrazioni per redditi oltre 75.000 euro (art. 16-ter TUIR, introdotto dalla legge di bilancio 2025), le rate di spese sostenute dal 2025 entrano nel tetto complessivo degli oneri detraibili.

Calcoli: – Rata annua di spesa: 40.000 / 10 = 4.000 euro (detrazione al 50% = 2.000 euro/anno) – Tetto di oneri e spese detraibili: 14.000 euro (importo base per redditi tra 75.000 e 100.000 euro) × 0,50 (nessun figlio) = 7.000 euro – La rata di spesa (4.000 euro) rientra nel tetto: prima rata piena, 2.000 euro

Azione: 1. Anna inserisce correttamente la spesa nel 730/2026 2. Recupera la prima rata per intero (2.000 euro), perché non ha altri oneri che facciano superare il tetto di 7.000 euro (le spese sanitarie non contano) 3. Se in un anno la somma degli oneri rilevanti supera il tetto, la parte eccedente non è detraibile e non si recupera negli anni successivi

Risultato: ✓ Prima rata recuperata per intero: il limite dei 75.000 euro non riduce in automatico la rata, ma fissa un tetto complessivo agli oneri detraibili.

ESEMPIO 5: Vendita immobile con trasferimento detrazione

Situazione: Giovanni ha speso 50.000 euro nel 2024 (detrazione totale 25.000 euro, rata 2.500 euro/anno). Inserisce correttamente la prima rata nel 730/2025 e la seconda nel 730/2026. Nel 2026 vende l’immobile e nell’atto non è prevista alcuna clausola sulle detrazioni.

Calcoli: – Rate godute: 2 (anni 2024 e 2025, nei 730/2025 e 730/2026) – Rate residue: 8 (dal 2026 al 2033, 2.500 euro/anno ciascuna) – Valore residuo detrazione: 8 × 2.500 = 20.000 euro

Azione: 1. In assenza di clausole nell’atto, il diritto alle 8 rate residue passa automaticamente all’acquirente 2. Dal 730/2027 (redditi 2026) in poi, sarà l’acquirente a inserire le rate residue (2.500 euro/anno), perché al 31 dicembre 2026 è lui il proprietario 3. Giovanni non può più usufruire delle rate residue

Risultato: ✓ Prime due rate fruite da Giovanni. Rate residue trasferite all’acquirente.

Se invece nell’atto le parti avessero pattuito che le detrazioni restano al venditore: – Giovanni continuerebbe a fruire delle 8 rate residue (20.000 euro) – L’acquirente non avrebbe diritto ad alcuna rata

Differenza Tra Omissione Prima Rata e Rate Successive

È importante distinguere tra l’omissione della prima rata e l’omissione di rate successive (dalla 2° alla 10°), perché le conseguenze e le modalità di recupero sono diverse.

OMISSIONE PRIMA RATA (anno di sostenimento spesa)

Caratteristiche: – È la rata più “critica” perché attiva la detrazione decennale – Se omessa, il sistema NON precompila automaticamente le rate successive – Richiede un intervento manuale (integrativa) per recuperare – Se non recuperata nei termini, si perde quella rata, ma le rate degli anni successivi restano utilizzabili

Conseguenze: – ✗ Nessuna precompilazione automatica rate 2-10 – ✗ Rischio di perdere le rate degli anni non dichiarati, se non recuperate nei termini – ✗ Necessaria dichiarazione integrativa per sanare

Come recuperare: 1. 730 integrativo entro 25 ottobre → recupero integrale + rimborso 2. Integrativa a favore entro il 31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione → maggior credito + inserimento manuale rate residue

OMISSIONE RATA SUCCESSIVA (dal 2° al 10° anno)

Caratteristiche: – La detrazione è già stata “attivata” con la prima rata – Se ometti una rata intermedia (es. la 5°), non perdi le successive (6°, 7°, ecc.) – La rata omessa non si può sommare a quelle degli anni successivi: si recupera solo con integrativa della dichiarazione di quell’anno

Conseguenze: – ✓ Le rate successive continuano a essere precompilate – ✓ La rata omessa si recupera con integrativa entro il 31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione – ✗ Oltre quel termine quella rata è persa

Come recuperare: 1. Entro il 25 ottobre: 730 integrativo per l’anno in cui hai omesso la rata 2. Dopo: Modello Redditi PF integrativo a favore per quell’anno. Non è possibile inserire nel 730 dell’anno dopo una “rata doppia”

TABELLA COMPARATIVA

AspettoPrima RataRate Successive
ImportanzaCritica (attiva la detrazione)Normale
Se omessa, rate successiveNON precompilateContinuano a essere precompilate
Termine recupero31/12 del 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione in cui andava indicataStesso termine, calcolato per ciascuna rata
Modalità recupero730 integrativo o integrativa a favoreStessa: integrativa dell’anno di competenza (non si somma a rate future)
Complessità recuperoAlta (le rate successive vanno impostate a mano)Bassa (le altre rate restano precompilate)
Rischio perdita totaleNo: si perde solo la rata non recuperata nei terminiNo (solo quella specifica rata)

ESEMPIO PRATICO COMPARATIVO

Caso A: Omissione prima rata

Luca ha speso 20.000 euro nel 2025 (detrazione 10.000 euro, rata 1.000 euro/anno). Non inserisce nulla nel 730/2026 né nel 730/2027. Nel 2028 se ne accorge.

  • Risultato: Deve presentare due integrative a favore (Modello Redditi 2026 e Modello Redditi 2027) per recuperare la prima e la seconda rata (1.000 euro ciascuna, termini 31 dicembre 2031 e 31 dicembre 2032). Dal 730/2028 al 730/2035 deve inserire manualmente le 8 rate residue (1.000 euro/anno).

Caso B: Omissione rata successiva

Maria ha inserito correttamente la prima rata nel 730/2026 (1.000 euro). Nel 2028 dimentica di inserire la 3° rata. Nel 2029 se ne accorge.

  • Risultato: Nel 730/2029 indica solo la 4° rata (1.000 euro): la 3° rata non si somma. Per recuperarla presenta un Modello Redditi 2028 integrativo a favore entro il 31 dicembre 2033. Le rate successive (dal 2030 al 2035) continuano normalmente.

CONSIGLIO DEL CAF: La prima rata è fondamentale. Se hai dubbi, fatti sempre assistere da un CAF per il primo 730 dopo aver sostenuto spese edilizie. Una volta attivata correttamente la detrazione, gli anni successivi sono molto più semplici (il sistema precompila tutto automaticamente).

Normativa di Riferimento e Circolari AdE

La disciplina delle detrazioni edilizie pluriennali e il recupero delle rate omesse è regolata da diverse fonti normative e chiarita dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Ecco i riferimenti principali aggiornati al 2026.

FONTI NORMATIVE PRIMARIE

1. Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) – DPR 917/1986 – Art. 16-bis, commi 1 e 7: interventi di recupero del patrimonio edilizio e ripartizione della detrazione in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi – Art. 16-bis, comma 8: trasferimento delle rate residue in caso di vendita (all’acquirente persona fisica, salvo diverso accordo delle parti) e di decesso (solo all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile) – Art. 16-ter: limite agli oneri detraibili per redditi complessivi superiori a 75.000 euro

2. Decreto Legge 63/2013 (convertito in Legge 90/2013) – Art. 16, comma 1: detrazione maggiorata rispetto all’aliquota ordinaria del TUIR e tetto di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare – Art. 16, comma 2: bonus mobili ed elettrodomestici

3. Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) e Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) – Spese 2025: 50% per l’abitazione principale (proprietari e titolari di un diritto reale di godimento), 36% negli altri casi, per bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus – La Legge 199/2025 conferma le stesse aliquote (50%/36%) per le spese 2026 – Bonus verde non prorogato oltre il 2024; bonus barriere architettoniche al 75% terminato il 31/12/2025

4. Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) – convertito in Legge 77/2020 – Art. 119: Superbonus, con ripartizione in 5 quote (spese 2020-2021), 4 quote (spese 2022-2023, con facoltà di passare a 10) e 10 quote per le spese dal 2024

5. Dichiarazione integrativa e termini – Art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR 322/1998: la dichiarazione può essere integrata per correggere errori od omissioni, anche a favore del contribuente; il maggior credito si utilizza in compensazione – Art. 43 DPR 600/1973: termine per l’integrativa, cioè il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

PRASSI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” – ripartizione della detrazione

> “La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.”

Interpretazione: Le rate seguono sempre il calendario che parte dall’anno della spesa. Se salti un anno, puoi continuare con la rata successiva indicandone il numero; la rata saltata si recupera solo con dichiarazione integrativa di quell’anno.

Stessa guida – incapienza

> “Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.”

Stessa guida – vendita dell’immobile

> “In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile. Per stabilire chi può fruire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.”

Circolare 8/E del 19 giugno 2025 – novità della legge di bilancio 2025: aliquote 50%/36% legate all’abitazione principale e facoltà di ripartire in 10 rate il Superbonus delle spese 2023.

FONTI UFFICIALI

  • Agenzia delle Entrate – Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”
  • Agenzia delle Entrate – Circolare 8/E del 19 giugno 2025
  • Normattiva – Art. 2 DPR 322/1998 (dichiarazione integrativa)
  • Normattiva – Art. 16-bis TUIR

SINTESI NORMATIVA

✓ Termine recupero di una rata omessa: 31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione (art. 43 DPR 600/1973) ✓ Modalità: 730 integrativo (entro il 25 ottobre) o dichiarazione integrativa a favore (art. 2 c. 8 DPR 322/1998) ✓ Effetto: Le rate seguono sempre il calendario che parte dall’anno della spesa ✓ Oltre il termine: si perde la singola rata, non le successive ✓ Trasferimento: In caso di vendita, automatico all’acquirente salvo diverso accordo nell’atto

Tabella Riepilogativa: Quando Si Perde e Quando Si Recupera

Per facilitare la comprensione, ecco una tabella riepilogativa di tutti i casi principali, con indicazione chiara di quando la prima rata si perde definitivamente e quando si può recuperare.

CASOQUANDO SI VERIFICAPRIMA RATARATE RESIDUEAZIONE NECESSARIATERMINE
Errore compilazione 730Dimentichi di inserire la spesa✓ Recuperabile✓ Recuperabili730 integrativo25 ottobre dell’anno di presentazione
Scoperta dopo termine 730Te ne accorgi a dicembre✓ Recuperabile come credito✓ Inserimento manualeModello Redditi integrativo31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione
Omissione volontariaScegli di non inserirla✓ Recuperabile con integrativa (altrimenti persa)✓ Recuperabili (9 rate)Integrativa a favore per l’anno della spesa31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione
Incapienza fiscale anno 1Nessun reddito nell’anno spesa✗ Persa✓ Recuperabili (9 rate)Inserimento dal 2° anno–
Vendita immobile (atto senza clausole)Vendi l’immobile ristrutturato✓ A chi possiede l’immobile al 31/12 dell’anno di spesa✓ Trasferite all’acquirenteNessuna: il passaggio è automatico–
Vendita immobile (riserva al venditore)Clausola espressa nell’atto✓ Resta al venditore✓ Restano al venditorePrevisione espressa nell’atto di vendita–
Decesso contribuente (con erede che detiene immobile)Muore prima di 1° rata✓ Trasferita erede✓ Trasferite eredeAccettazione eredità + detenzione materiale e diretta dell’immobile–
Decesso contribuente (senza erede detentore)Muore, immobile venduto eredi✗ Persa✗ PerseNessuna–
Termine integrativa scadutoNon intervieni entro il 31/12 del 5° anno successivo alla presentazione✗ Persa✓ Utilizzabili quelle degli anni successiviNessuna per la rata scaduta–
Errore del CAF dimostrabileIl CAF sbaglia compilazione✓ Recuperabile✓ Recuperabili730 integrativo o integrativa a favore25 ottobre / 31 dicembre del 5° anno successivo
SuperbonusRata non indicata in dichiarazione✓ Recuperabile✓ RecuperabiliIntegrativa a favoreTermini ordinari (nessuna proroga)
Rateizzazione iniziata, ometti rata intermedia (es. 5°)Inserisci 1°, salti 5°, continui con 6°✓ Già fruita✓ 5° recuperabile + altre normaliIntegrativa per l’anno della rata omessa (non si somma)31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione

LEGENDA:

  • ✓ = Recuperabile / Trasferibile
  • ✗ = Persa / Non recuperabile
  • Prima Rata = Rata relativa all’anno di sostenimento della spesa
  • Rate Residue = Rate dal 2° al 10° anno

NOTE IMPORTANTI:

  1. Termine 5 anni si calcola dalla data di presentazione della dichiarazione originaria (es. 730/2026 presentato a giugno 2026 → termine 31 dicembre 2031)
  2. Recupero come credito (Modello Redditi integrativo) significa che NON ricevi un rimborso in denaro, ma un credito da compensare con F24 o utilizzare in dichiarazioni future
  3. Inserimento manuale rate residue significa che il 730 precompilato NON le inserirà automaticamente: dovrai aggiungerle tu ogni anno o tramite il CAF
  4. Trasferimento per vendita/successione: in caso di vendita il passaggio all’acquirente è automatico e serve una clausola nell’atto solo se il venditore vuole tenere le rate residue; in caso di decesso le rate passano solo all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile

CASI PARTICOLARI NON IN TABELLA:

Contribuente incapiente persistente (10 anni senza reddito): – Tutte le 10 rate si perdono (nessuna IRPEF da cui detrarre)

Contribuente con reddito variabile (alcuni anni sopra soglia 75.000 euro): – Il limite dell’art. 16-ter TUIR si verifica anno per anno e riguarda solo le rate di spese sostenute dal 2025 – Negli anni sopra 75.000 euro la rata di spesa concorre al tetto complessivo degli oneri detraibili (vedi limite 75.000 euro): se il tetto è superato, la parte eccedente non è detraibile – Negli anni sotto soglia la rata spetta senza questo limite

Contribuente emigrato all’estero (non residente fiscale): – La detrazione spetta ai contribuenti IRPEF residenti o meno nel territorio dello Stato: il trasferimento all’estero non fa perdere il diritto alle rate residue – Per usarle, però, serve un’IRPEF dovuta in Italia (per esempio sui canoni di un immobile italiano affittato): senza imposta italiana, le rate si perdono per incapienza

Domande Frequenti (FAQ)

Ho dimenticato di inserire la prima rata nel 730. Posso recuperarla l’anno prossimo?

Non nel 730 dell’anno prossimo: ogni rata è legata al proprio anno e non si somma a quella successiva. Se sei entro il 25 ottobre dell’anno di presentazione del 730, puoi presentare un 730 integrativo e ricevere il rimborso tramite il sostituto d’imposta. Se te ne accorgi dopo, devi presentare un Modello Redditi integrativo a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione: la rata recuperata genera un credito da usare in compensazione con F24 o nella dichiarazione successiva. Dall’anno dopo puoi comunque indicare normalmente le rate successive. Se non intervieni entro il termine, la prima rata è persa (le successive no).

Se nel primo anno non avevo reddito, posso recuperare la prima rata negli anni successivi?

No. La prima rata è legata all’anno di sostenimento della spesa. Se in quell’anno eri incapiente (nessun reddito o reddito troppo basso), la prima rata si perde definitivamente. Puoi però recuperare le 9 rate successive (dal 2° al 10° anno) se negli anni seguenti hai reddito sufficiente. In questo caso, dovrai inserire manualmente la detrazione nel primo 730 con reddito, indicando l’anno di sostenimento spesa e il numero di rate residue.

Ho venduto casa dopo aver fatto i lavori ma prima di usufruire della detrazione. La prima rata si perde?

Non necessariamente. In caso di vendita le rate non ancora utilizzate passano automaticamente all’acquirente persona fisica, salvo che nell’atto sia previsto che restino al venditore. La rata di ciascun anno spetta a chi possiede l’immobile al 31 dicembre di quell’anno: se vendi nello stesso anno in cui hai pagato i lavori, senza clausole nell’atto, anche la prima rata spetta all’acquirente. Se vuoi conservare le detrazioni, devi farlo scrivere nel rogito.

Quanto tempo ho per recuperare la prima rata omessa?

Hai tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui hai presentato la dichiarazione originaria. Ad esempio, se hai presentato il 730/2026 a giugno 2026 senza la detrazione, hai tempo fino al 31 dicembre 2031 per presentare un Modello Redditi integrativo. Se presenti un 730 integrativo entro il 25 ottobre dello stesso anno (ottobre 2026), ottieni il rimborso tramite il sostituto d’imposta. Oltre quel termine la rata di quell’anno è persa, ma le rate successive restano utilizzabili.

Se ometto una rata successiva (non la prima), cosa succede?

Le rate successive continuano a essere precompilate normalmente, ma la rata omessa non può essere sommata a quella di un anno successivo né indicata come “rata di anni precedenti”. Per recuperarla devi presentare, per l’anno in cui l’hai omessa, un 730 integrativo (entro il 25 ottobre) oppure un Modello Redditi integrativo a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione. Oltre quel termine si perde solo quella rata.

Il CAF ha sbagliato e non ha inserito la prima rata. Posso recuperarla?

Sì. Il recupero funziona come in qualsiasi altro caso: 730 integrativo entro il 25 ottobre oppure dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione. Se, a causa dell’errore, una rata non è più recuperabile, il danno si valuta secondo le regole della responsabilità professionale. Conserva la documentazione che dimostra l’errore e segnalalo per iscritto al CAF.

📬

Resta aggiornato sulle novita fiscali

Bonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email.

🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.

Conclusioni

La gestione delle detrazioni edilizie pluriennali richiede attenzione, soprattutto per la prima rata: un errore o una dimenticanza può costare caro, fino alla perdita definitiva di migliaia di euro di benefici fiscali.

Come abbiamo visto in questa guida, la prima rata si può recuperare nella maggior parte dei casi, purché tu intervenga con una dichiarazione integrativa entro i termini previsti (25 ottobre per il 730 integrativo, 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione per l’integrativa a favore).

Tuttavia, ci sono situazioni in cui una rata si perde definitivamente: mancato recupero entro i termini dell’integrativa, incapienza nell’anno della rata e, per le rate residue, la vendita dell’immobile senza riserva nell’atto (passano all’acquirente) o il decesso senza un erede che conservi la detenzione dell’immobile.

Consigli pratici del CAF Centro Fiscale:

  1. Non rimandare: Se hai fatto lavori edilizi, inserisci sempre la detrazione nel primo 730 utile
  2. Chiedi assistenza al CAF: La compilazione del Quadro E può essere complessa, meglio farsi aiutare
  3. Conserva i documenti: Fatture, bonifici, CILA/SCIA fino alla scadenza dei termini di accertamento dell’ultima dichiarazione in cui usi la detrazione (oltre 15 anni dalla spesa)
  4. Verifica il 730 precompilato: Le rate successive dovrebbero comparire automaticamente, ma controlla sempre
  5. Se hai dubbi, intervieni subito: Meglio un 730 integrativo in più che una detrazione persa

Se ti sei accorto di aver omesso la prima rata della detrazione edilizia, non perdere tempo: contatta subito il CAF Centro Fiscale di Udine per valutare la tua situazione e presentare la dichiarazione integrativa nei termini.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Hai bisogno di assistenza per la tua dichiarazione dei redditi?

Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per verificare la tua situazione e recuperare le detrazioni spettanti.

📞 Telefono: 0432 1638640 | 📱 WhatsApp: 366 6018121

Ottobre 13, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazione-edilizia.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-13 16:00:002026-10-07 17:38:15Detrazione Edilizia Pluriennale: Quando la Prima Rata Omessa si Perde o si Recupera
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari, Psicologi

Commercialista Psicologi o CAF? Guida 2026 alla Partita IVA Forfettaria

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Se sei uno psicologo o una psicoterapeuta e stai per aprire la partita IVA, probabilmente hai cercato su Google commercialista psicologi. È una ricerca del tutto naturale: la gestione fiscale di una libera professione sanitaria sembra complicata, tra regime forfettario, ENPAP, fatture ai pazienti e Sistema Tessera Sanitaria. La prima idea è affidarsi a un commercialista, ma non è l’unica strada possibile.

In questo articolo ti spieghiamo con onestà la differenza tra un commercialista per psicologi e un CAF come il CAF Centro Fiscale: chi sono, cosa fanno, quanto costano e in quali casi uno è più adatto dell’altro. Non vogliamo convincerti che il commercialista sia superfluo: in alcune situazioni è la scelta giusta. Vogliamo però mostrarti che, per molti psicologi in partita IVA forfettaria con una contabilità semplice, esiste un’alternativa strutturata, a prezzo fisso e disponibile anche online.

Alla fine della lettura avrai tutti gli elementi per decidere se cercare un commercialista psicologi oppure se il servizio di gestione della partita IVA forfettaria del CAF è sufficiente per le tue esigenze.

Indice dei contenuti

  1. Commercialista psicologi: chi è e cosa fa davvero
  2. Cos’è il CAF e perché non è uno studio di commercialisti
  3. Cosa deve gestire uno psicologo con partita IVA forfettaria
  4. Quanto costa: commercialista per psicologi o servizio del CAF
  5. Quando basta il CAF e quando serve un commercialista per psicologi
  6. Gestione della partita IVA per psicologi online, anche lontano da Udine
  7. Commercialista psicologi o CAF: come scegliere
  8. Domande frequenti sul commercialista per psicologi

Commercialista psicologi: chi è e cosa fa davvero

Partiamo dalle basi. Il commercialista è un libero professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Si tratta quindi di una professione ordinistica: per esercitarla servono una laurea specifica, un periodo di tirocinio, un esame di Stato e l’iscrizione a un albo. È lo stesso percorso che conosci bene, visto che anche gli psicologi hanno il loro Ordine professionale.

Il vero valore del commercialista sta nella consulenza fiscale personalizzata. Non si limita a compilare modelli: studia la tua situazione, ti propone strategie e valuta scelte che hanno effetti su più anni. Inoltre può assisterti in situazioni che richiedono competenze specialistiche, ad esempio:

  • contenziosi con il Fisco e ricorsi davanti alla giustizia tributaria;
  • operazioni straordinarie, come la trasformazione dello studio in società o la cessione di un’attività;
  • passaggi di regime complessi, ad esempio l’uscita dal forfettario verso il regime ordinario;
  • pianificazione fiscale e patrimoniale su misura;
  • gestione di più attività o di redditi di natura diversa.

Quando cerchi un commercialista per psicologi, quindi, stai cercando un professionista che possa seguirti a 360 gradi. Le sue tariffe sono libere e variano molto da studio a studio, in base al tipo di incarico e alla complessità della pratica. È un servizio di grande valore, ma non sempre coincide con ciò di cui uno psicologo forfettario ha effettivamente bisogno.

Cos’è il CAF e perché non è uno studio di commercialisti

Il CAF (Centro di Assistenza Fiscale) è una struttura autorizzata a fornire assistenza fiscale a cittadini e contribuenti. Molte persone lo conoscono per il modello 730 o per l’ISEE, ma diversi CAF offrono anche servizi dedicati a chi ha una partita IVA.

Su un punto vogliamo essere molto chiari: il CAF Centro Fiscale non è uno studio di commercialisti e non si presenta come tale. È un ente diverso, con un’impostazione diversa. Invece di una consulenza costruita caso per caso, offre un servizio strutturato di gestione della partita IVA forfettaria: un pacchetto con attività definite, procedure standard e un prezzo fisso e trasparente, comunicato prima di iniziare.

Immagina la differenza tra un sarto e un buon negozio di abbigliamento. Il sarto, cioè il commercialista, prende le misure e crea un abito su misura, perfetto anche per corporature particolari. Il negozio, cioè il CAF, offre capi pensati per le taglie più comuni: se la tua situazione rientra nella “taglia standard”, trovi ciò che ti serve a un costo più contenuto e senza sorprese.

Per uno psicologo in regime forfettario la situazione rientra spesso proprio nella taglia standard: una sola attività, nessun dipendente, nessuna operazione straordinaria e adempimenti che si ripetono ogni anno allo stesso modo. È qui che il servizio del CAF diventa un’alternativa valida al commercialista, spesso anche più economica.

Cosa deve gestire uno psicologo con partita IVA forfettaria

Per capire se il CAF ti basta, è utile avere un quadro degli adempimenti di uno psicologo con partita IVA forfettaria. Qui trovi solo una panoramica: per gli aspetti tecnici (requisiti, calcolo delle imposte, regole di fatturazione) ti consigliamo la nostra guida completa alla partita IVA per psicologi. In sintesi, gli elementi principali da tenere sotto controllo sono questi:

  • codice ATECO: quello attualmente in vigore è 86.93.00 “Attività di psicologia” della classificazione ATECO 2025; il codice 86.90.30 era quello dell’ATECO 2007, precedente al raccordo 2025;
  • coefficiente di redditività del 78%: il Fisco considera reddito il 78% di quanto incassi, mentre il restante 22% vale come deduzione forfettaria dei costi;
  • imposta sostitutiva: un’unica imposta che prende il posto di IRPEF e addizionali, con aliquota del 15% oppure del 5% per le nuove attività che rispettano determinati requisiti;
  • contributi ENPAP, la cassa previdenziale obbligatoria degli psicologi;
  • dichiarazione dei redditi annuale;
  • trasmissione dei dati delle prestazioni al Sistema Tessera Sanitaria.

Per il calcolo del coefficiente, l’allegato normativo del forfettario è ancora espresso con i codici ATECO 2007: fino al nuovo decreto resta il riferimento il codice 2007 corrispondente, che per lo psicologo porta comunque al 78%. Se vuoi vedere i codici delle altre professioni sanitarie, consulta la tabella dei codici ATECO per le professioni sanitarie 2026.

ENPAP: la cassa previdenziale degli psicologi

Gli psicologi non versano i contributi all’INPS, ma all’ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi). È la cassa previdenziale obbligatoria della categoria, quella che un giorno ti pagherà la pensione. I contributi principali per il 2026 sono tre:

  • contributo soggettivo: 10% del reddito, con un minimo di 856 euro;
  • contributo integrativo: 2% del volume d’affari, con un minimo di 66 euro, che normalmente si addebita al paziente in fattura;
  • contributo di maternità: circa 135 euro all’anno.

Le scadenze di versamento sono il 1° marzo e il 1° ottobre. Per i neoiscritti è prevista una riduzione nei primi anni di iscrizione, verificabile sul sito ENPAP. C’è anche una buona notizia: il contributo soggettivo e quello di maternità versati sono sempre deducibili, cioè si sottraggono dal reddito su cui calcoli le imposte, sia nel regime forfettario sia nel regime ordinario. Il contributo integrativo, che addebiti al paziente, invece non è deducibile.

Fatture ai pazienti e Sistema Tessera Sanitaria

Le prestazioni sanitarie verso i pazienti privati hanno regole particolari. La fattura intestata a una persona fisica non passa dal Sistema di Interscambio, il canale della fattura elettronica: per tutelare la riservatezza dei dati sanitari, emetterla in formato elettronico è vietato. I dati delle spese, però, vanno comunicati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS), la banca dati usata dall’Agenzia delle Entrate per precompilare il 730 dei tuoi pazienti.

L’invio al Sistema TS è annuale e va fatto entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Sono adempimenti semplici, ma richiedono regolarità e precisione: un errore nei dati trasmessi, ad esempio, si riflette direttamente sulla dichiarazione dei tuoi pazienti.

Quanto costa: commercialista per psicologi o servizio del CAF

Veniamo alla domanda che interessa di più: quanto costa farsi seguire? Come abbiamo visto, le tariffe di un commercialista per psicologi sono libere e dipendono dallo studio, dalla città e dal tipo di incarico. Per questo un confronto diretto è difficile, ed è sempre consigliabile chiedere un preventivo scritto che indichi con precisione quali attività sono comprese.

Il CAF Centro Fiscale ha scelto invece un listino fisso e pubblico. La gestione della partita IVA forfettaria costa 350 euro all’anno IVA inclusa, con la dichiarazione dei redditi compresa. Se la partita IVA è ancora da aprire, l’apertura per i professionisti costa tra 120 e 150 euro IVA inclusa. Nessun costo a sorpresa a fine anno: sai fin dall’inizio quanto spenderai.

Cosa comprende il servizio P.IVA forfettario del CAF

Il servizio è pensato proprio per chi ha una contabilità semplice e vuole delegare gli adempimenti fiscali ricorrenti a un team esperto. In concreto, le attività principali sono:

  • verifica dei requisiti del regime forfettario, all’apertura e negli anni successivi;
  • predisposizione e invio della dichiarazione dei redditi annuale;
  • calcolo dell’imposta sostitutiva e preparazione dei modelli F24 per acconti e saldo;
  • supporto negli adempimenti ricorrenti della partita IVA forfettaria;
  • un referente a cui rivolgerti per i dubbi fiscali di tutti i giorni.

Tutti i dettagli sono descritti nella pagina del servizio partita IVA forfettario.

Il software di fatturazione si sceglie a parte

Un aspetto da sapere subito: il software di fatturazione non fa parte della gestione del CAF e va scelto separatamente. Per chi cerca uno strumento semplice e pensato per i forfettari c’è Fatturazione Italia, con due piani principali:

  • piano Start: 49 € + IVA all’anno (59,78 € IVA inclusa), fino a 150 fatture;
  • piano Pro: 89 € + IVA all’anno (108,58 € IVA inclusa), fino a 500 fatture, con il Sistema TS incluso nel piano Pro;
  • prezzo bloccato 3 anni per contratto, solo abbonamento annuale;
  • prova gratuita di 14 giorni, senza inserire la carta di credito.

Per uno psicologo, che ha a che fare con il Sistema Tessera Sanitaria, il piano Pro è quello più indicato. Da ottobre 2026 il portale ha anche alcune funzioni pensate per psicologi e psicoterapeuti:

  • Bonus Psicologo: al Sistema TS la quota coperta dal bonus va con la voce AA e il resto con SP, con le diciture in fattura;
  • seduta resa a un’altra persona: la fattura si intesta al genitore e al Sistema TS va il codice fiscale del figlio;
  • contributo ENPAP compreso nel prezzo: se la tua tariffa è “tutto compreso”, la seduta da 70 € resta 70 € (68,63 € di prestazione + 1,37 € di contributo), oppure scegli di aggiungerlo (70 € + 2% = 71,40 €);
  • catalogo delle prestazioni tipiche già pronto e numero della marca da bollo riportato sul PDF;
  • import da PsicoGest: dal file .xls arrivano pazienti, fatture e fornitori, con il contributo ENPAP e il numero della marca da bollo. Nessuna fattura importata viene rimandata allo SDI o al Sistema TS.

Puoi provare Fatturazione Italia gratis per 14 giorni e valutare con calma se fa per te.

Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che Chiara, psicologa con partita IVA forfettaria, non voglia occuparsi di nulla e scelga il pacchetto completo con il CAF: il CAF Centro Fiscale si occupa di dichiarazione dei redditi, F24 di tasse e contributi, Sistema TS e consulenza fiscale, e il software di fatturazione è compreso. Chiara paga un unico canone annuale, noto fin dal primo giorno, dopo un preventivo fatto in una telefonata di 10 minuti (si chiede con il modulo “Ti chiamiamo noi” su fatturazioneitalia.it/contatti). A questo costo si aggiungono naturalmente l’imposta sostitutiva e i contributi ENPAP, che sono dovuti in ogni caso, qualunque sia il professionista o l’ente a cui ti affidi.

Psicologo in regime forfettario? Ti seguiamo noi

Gestione della partita IVA forfettaria a 350 euro all’anno IVA inclusa, dichiarazione dei redditi compresa. Assistenza in ufficio a Udine oppure online in tutta Italia.

Scopri il servizio P.IVA forfettario

Scrivici su WhatsApp al 366 6018121 oppure compila il modulo di contatto.

Quando basta il CAF e quando serve un commercialista per psicologi

Ecco il cuore della questione. Non esiste una risposta valida per tutti: tutto dipende dalla tua situazione concreta. Proviamo a fare chiarezza con due elenchi, così puoi capire rapidamente in quale ti riconosci.

Il servizio del CAF è spesso sufficiente se…

  • sei in regime forfettario e intendi restarci;
  • lavori da solo, senza dipendenti né collaboratori;
  • hai un’unica attività, come psicologo o psicoterapeuta;
  • i tuoi adempimenti sono quelli standard: fatture, dichiarazione, contributi ENPAP, Sistema TS;
  • non hai contenziosi aperti con il Fisco.

Meglio rivolgersi a un commercialista se…

  • hai ricevuto un avviso di accertamento o devi presentare un ricorso;
  • vuoi trasformare lo studio in una società o in un’associazione professionale;
  • stai per uscire dal forfettario con una situazione articolata;
  • hai più attività, redditi esteri o investimenti rilevanti da pianificare;
  • ti serve una consulenza strategica continuativa e personalizzata.

Nei casi del secondo elenco, il valore aggiunto del commercialista giustifica pienamente il suo costo. Pensa ad esempio a chi sta valutando di unirsi ad alcuni colleghi in una società tra professionisti: è una scelta che merita una consulenza su misura. Se invece ti riconosci nel primo elenco, pagare una consulenza personalizzata per adempimenti che si ripetono sempre uguali potrebbe non essere necessario.

Ricorda anche che la scelta non è definitiva. Puoi iniziare con il servizio strutturato del CAF e, se un giorno la tua attività cresce o cambia forma, rivolgerti a un commercialista per gli aspetti più complessi. L’importante è avere sempre al tuo fianco chi è adatto alla fase che stai vivendo.

Gestione della partita IVA per psicologi online, anche lontano da Udine

Molti psicologi lavorano anche online, con sedute in videochiamata e pazienti in tutta Italia. La gestione della partita IVA può funzionare allo stesso modo. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue i professionisti sia in ufficio, in Viale Tullio 13 a Udine, sia online in tutta Italia: documenti e comunicazioni viaggiano in digitale e il tuo referente resta lo stesso.

Il percorso è lineare. Ci contatti, facciamo il punto sulla tua situazione e, se necessario, ci occupiamo dell’apertura della partita IVA con il codice ATECO corretto. Da quel momento gestiamo la dichiarazione dei redditi e gli adempimenti ricorrenti del forfettario, mentre tu puoi concentrarti sui tuoi pazienti. La procedura richiede attenzione per evitare errori che potrebbero costarti sanzioni: i nostri operatori verificano ogni passaggio.

Ti stai chiedendo quanto potrai guadagnare al netto di imposte e contributi? Trovi alcuni riferimenti utili nell’articolo su quanto guadagna un professionista sanitario nel 2026. Se invece stai per inaugurare uno studio con locali tuoi, leggi anche la guida su come aprire uno studio sanitario.

Commercialista psicologi o CAF: come scegliere

Riassumendo, cercare un commercialista psicologi ha senso quando ti serve una consulenza su misura, un’assistenza in un contenzioso o il supporto in operazioni straordinarie. Il commercialista è un professionista ordinistico e in questi casi è la figura giusta. Se invece sei uno psicologo in partita IVA forfettaria con adempimenti standard, il servizio strutturato del CAF Centro Fiscale ti offre quello che serve a un prezzo fisso e trasparente: 350 euro all’anno IVA inclusa, dichiarazione dei redditi compresa, con il software di fatturazione da scegliere a parte. In alternativa c’è il pacchetto completo con il CAF, con il software compreso in un unico canone annuale, su preventivo.

Hai bisogno di assistenza per la tua partita IVA forfettaria da psicologo? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640, scrivici su WhatsApp al 366 6018121 oppure prenota un appuntamento.

Fonti

  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 – Regime forfetario (coefficienti nell’allegato 4)
  • Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, art. 2 – Divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie inviate al Sistema TS
  • Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, art. 5 – Termine annuale di invio al Sistema Tessera Sanitaria
  • Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, art. 8 – Contributo integrativo a carico dell’utenza
  • Agenzia delle Entrate, Regime forfetario
  • ENPAP, Versare i contributi (soggettivo, integrativo e maternità 2026)

Partita IVA forfettaria per psicologi: gestione e fatturazione

Affida al CAF Centro Fiscale la gestione del regime forfettario e scegli il software di fatturazione più adatto: con il piano Pro di Fatturazione Italia il Sistema TS è incluso, insieme al Bonus Psicologo e al contributo ENPAP compreso nel prezzo.

Richiedi il servizio P.IVA forfettario Prova Fatturazione Italia 14 giorni gratis

Preferisci parlarne subito? WhatsApp 366 6018121 oppure modulo di contatto.

Domande frequenti sul commercialista per psicologi

Il CAF è la stessa cosa di un commercialista?

No. Il commercialista è un professionista iscritto a un albo che offre consulenza fiscale personalizzata e può assisterti in contenziosi e operazioni straordinarie. Il CAF Centro Fiscale è un ente diverso, non è uno studio di commercialisti, e offre un servizio strutturato di gestione della partita IVA forfettaria a prezzo fisso.

Quanto costa la gestione della partita IVA forfettaria di uno psicologo al CAF?

La gestione costa 350 euro all’anno IVA inclusa, con la dichiarazione dei redditi compresa. L’apertura della partita IVA per i professionisti costa tra 120 e 150 euro IVA inclusa. Il software di fatturazione va scelto a parte. Se preferisci un’unica soluzione, il pacchetto completo con il CAF comprende anche il software: un unico canone annuale, con preventivo in una telefonata di 10 minuti.

Qual è il codice ATECO dello psicologo nel 2026?

Il codice attualmente in vigore è 86.93.00 “Attività di psicologia” della classificazione ATECO 2025. Il vecchio 86.90.30 apparteneva all’ATECO 2007. Il coefficiente di redditività nel forfettario è del 78%.

Uno psicologo forfettario versa i contributi all’INPS?

No, gli psicologi versano i contributi alla propria cassa, l’ENPAP: contributo soggettivo del 10% del reddito (minimo 856 euro nel 2026), integrativo del 2% del volume d’affari (minimo 66 euro) e contributo di maternità di circa 135 euro. Il contributo soggettivo e quello di maternità sono deducibili, l’integrativo no.

Posso affidarmi al CAF Centro Fiscale anche se non abito a Udine?

Sì. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia: documenti e comunicazioni si scambiano in digitale e hai sempre un referente dedicato.

Quale software di fatturazione serve a uno psicologo?

Serve un software che emetta le fatture ai pazienti fuori dallo SDI e trasmetta le spese al Sistema TS. Con Fatturazione Italia il Sistema TS è incluso nel piano Pro (89 € + IVA all’anno, 108,58 € IVA inclusa), che gestisce anche il Bonus Psicologo, la seduta resa a un’altra persona e il contributo ENPAP compreso nel prezzo. Chi arriva da PsicoGest può importare pazienti, fatture e fornitori dal file .xls.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 13, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-13 14:00:002026-10-11 22:33:48Commercialista Psicologi o CAF? Guida 2026 alla Partita IVA Forfettaria
NOTIZIE

Ferie non godute dei dipendenti pubblici: quando la PA deve pagarle dal 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Sì, per le ferie non godute dei dipendenti pubblici la regola è cambiata: l’articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, in vigore dall’8 agosto 2026, ha tolto il divieto assoluto di pagarle. Alla fine del rapporto di lavoro spetta ora un’indennità sostitutiva, cioè una somma in denaro al posto dei giorni di riposo non usati. Non spetta, però, se l’amministrazione dimostra che il lavoratore, messo in condizione di fruirne e informato delle conseguenze, ha rinunciato in modo consapevole.

La novità vale solo per le ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la legge 5 ottobre 2026, n. 174, in vigore dal 7 ottobre 2026. Vediamo i dettagli.

In sintesi

  • Il DL 144/2026 (art. 1) modifica l’art. 5, comma 8, del DL 95/2012 e ammette l’indennità per ferie non godute alla cessazione del rapporto.
  • L’indennità non è dovuta se il lavoratore, messo in condizione di usare le ferie e informato, vi ha rinunciato consapevolmente.
  • Spetta all’amministrazione garantire la possibilità di fruire delle ferie, invitare formalmente il dipendente a usarle e, se nega l’indennità, provare che la mancata fruizione dipende da una sua scelta consapevole.
  • Le nuove regole si applicano alle ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione (L. 174/2026, in vigore dal 7 ottobre 2026).
  • La nuova formulazione riprende i criteri indicati dalla Corte di giustizia UE (causa C-218/22, sentenza del 18 gennaio 2024).

Indice dei contenuti

  1. Cosa prevedeva prima il divieto di pagare le ferie non godute?
  2. Cosa cambia con l’articolo 1 del DL 144/2026?
  3. Quando la PA deve pagare le ferie non godute?
  4. Quando si perde il diritto all’indennità per ferie non godute?
  5. Da quando si applicano le nuove regole sulle ferie dei dipendenti pubblici?
  6. Perché la novità riguarda il diritto europeo?
  7. Domande frequenti sulle ferie non godute dei dipendenti pubblici
  8. Fonti

Cosa prevedeva prima il divieto di pagare le ferie non godute?

Dal 2012 l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 95/2012 (la cosiddetta spending review, cioè la revisione della spesa pubblica) stabiliva che le ferie, i riposi e i permessi del personale pubblico dovessero essere fruiti secondo le regole di ciascun ordinamento e che la loro mancata fruizione non desse luogo in alcun caso a trattamenti economici sostitutivi. In pratica, chi lasciava il servizio con giorni di ferie residui li perdeva, senza alcun rimborso.

Il divieto era nato per contenere la spesa pubblica e per spingere le amministrazioni a far usare le ferie nei tempi giusti. Nel tempo, però, ha creato molto contenzioso, perché in diversi casi il lavoratore non aveva potuto usare i giorni residui per ragioni non dipendenti da lui, come una malattia lunga o un’esigenza di servizio.

Cosa cambia con l’articolo 1 del DL 144/2026?

Il decreto-legge 144/2026, intitolato “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2026 ed è entrato in vigore il giorno successivo. L’articolo 1, modificato in sede di conversione dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, interviene sull’articolo 5, comma 8, del DL 95/2012.

Sono state eliminate le parole che escludevano in ogni caso il trattamento economico sostitutivo. Al loro posto è previsto che sia il datore di lavoro pubblico a dover assicurare al dipendente la possibilità concreta di usare tutte le ferie spettanti. Il datore di lavoro deve inoltre invitare formalmente il dipendente a fruire delle ferie, informandolo in tempo utile che, se non usate, andranno perse al termine del periodo di riferimento (o dell’eventuale periodo di riporto autorizzato) e non potranno essere sostituite da denaro. L’indennità alla cessazione del rapporto è esclusa solo se il mancato godimento dipende da una scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro.

Quando la PA deve pagare le ferie non godute?

La pubblica amministrazione deve pagare l’indennità sostitutiva quando il rapporto di lavoro cessa (ad esempio per pensionamento, dimissioni o fine di un contratto a termine) e restano ferie non godute che il dipendente non ha scelto volontariamente di lasciare inutilizzate. Il punto decisivo è proprio questo: a chi non ha potuto usare le ferie, o non è stato messo nelle condizioni di farlo, la somma spetta.

Immagina che Marco, dipendente di un ente locale, vada in pensione con dodici giorni di ferie residui maturati dopo il 7 ottobre 2026. Se l’ente non gli ha mai chiesto formalmente di usarli né lo ha avvertito che sarebbero andati persi, Marco ha diritto all’indennità. Se invece l’ente dimostra di averlo invitato formalmente e informato in tempo utile, e Marco ha scelto consapevolmente di non usarli, il pagamento non è dovuto.

Per i dettagli sui singoli comparti (scuola, sanità, enti locali, ministeri) conviene sempre verificare le regole del proprio contratto collettivo, che disciplina durata e modalità di fruizione delle ferie.

Quando si perde il diritto all’indennità per ferie non godute?

L’indennità non è dovuta se il lavoratore, messo in condizione di fruire delle ferie e informato delle conseguenze, vi ha rinunciato consapevolmente. La norma pone l’onere della prova a carico del datore di lavoro: è l’amministrazione a dover dimostrare l’invito formale a usare le ferie, l’avviso dato in tempo utile sulla perdita del diritto e la scelta consapevole del lavoratore.

Restano rilevanti, quindi, tre elementi pratici: la forma dell’invito (meglio se scritta e tracciabile), la tempestività rispetto alla scadenza delle ferie e l’effettiva possibilità di fruirne. Se uno di questi manca, la rinuncia difficilmente può dirsi consapevole. Anche i giorni di assenza per cause che impediscono di usare le ferie, come una lunga malattia, vanno valutati caso per caso.

Da quando si applicano le nuove regole sulle ferie dei dipendenti pubblici?

Il comma 2 dell’articolo 1 chiarisce che la nuova disciplina si applica solo alle ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il decreto è stato convertito dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026 e in vigore dal 7 ottobre 2026. Le ferie maturate fino a quella data restano quindi fuori dalla nuova regola.

Questo non significa, però, che per il passato non esista alcuna tutela. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 18 gennaio 2024 (causa C-218/22) ha escluso che il diritto all’indennità possa essere negato per esigenze di contenimento della spesa pubblica quando il lavoratore non è stato messo in condizione di fruire delle ferie. Per le ferie pregresse la valutazione resta quindi legata al singolo caso.

Perché la novità riguarda il diritto europeo?

La direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro riconosce a ogni lavoratore un periodo minimo di ferie annuali retribuite e prevede che, alla fine del rapporto, il diritto non usato si trasformi in un’indennità economica. La Corte di giustizia UE, nella causa C-218/22 (Comune di Copertino), ha affermato che una norma nazionale che esclude sempre il pagamento, anche quando il lavoratore non ha potuto usare le ferie per ragioni a lui non imputabili, contrasta con questo principio.

Il decreto del 2026 riprende questi criteri nella legge italiana: le ferie vanno godute, ma alla cessazione del rapporto quelle non fruite si pagano, salvo che il mancato godimento dipenda da una scelta consapevole del lavoratore, che l’amministrazione deve provare.

Per altri istituti legati all’assenza dal lavoro, puoi leggere anche la nostra guida ai permessi della Legge 104 e al superamento del limite dei 3 giorni mensili e l’approfondimento sul periodo di prova nel contratto a termine.

Domande frequenti sulle ferie non godute dei dipendenti pubblici

Le ferie non godute dei dipendenti pubblici ora si pagano sempre?

No. L’indennità sostitutiva è ammessa alla fine del rapporto di lavoro, ma non è dovuta se il lavoratore, messo in condizione di usare le ferie e informato delle conseguenze, vi ha rinunciato consapevolmente.

Chi deve dimostrare che il dipendente ha rinunciato alle ferie?

Spetta al datore di lavoro pubblico: la norma pone a suo carico l’onere di provare che la mancata fruizione dipende da una scelta consapevole del lavoratore, dopo averlo invitato formalmente a usare le ferie e informato in tempo utile che, se non usate, andrebbero perse.

Le nuove regole valgono per le ferie già maturate?

Il comma 2 dell’articolo 1 del DL 144/2026 prevede che la nuova disciplina si applichi alle ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (legge 5 ottobre 2026, n. 174, in vigore dal 7 ottobre 2026). Per le ferie precedenti resta rilevante la giurisprudenza, caso per caso.

Da quando è in vigore il decreto-legge 144/2026?

Il decreto-legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2026 ed è in vigore dall’8 agosto 2026.

Fonti

  • Decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”, art. 1 e art. 26 – Normattiva
  • Legge 5 ottobre 2026, n. 174, conversione con modificazioni del DL 144/2026 (GU n. 232 del 6 ottobre 2026) – Normattiva
  • Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 182 del 7 agosto 2026
  • Camera dei deputati, dossier sul DL 144/2026 (XIX Legislatura)
  • Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8 (testo previgente sul divieto di trattamenti economici sostitutivi per ferie non godute)
  • Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 18 gennaio 2024, causa C-218/22 (Comune di Copertino); direttiva 2003/88/CE

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 12, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-12 13:00:002026-10-11 22:03:22Ferie non godute dei dipendenti pubblici: quando la PA deve pagarle dal 2026
NOTIZIE

Bonus trasporti 2027: ISEE fino a 20.000 euro e contributi da 100 a 400 euro, cosa si sa e cosa manca

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il bonus trasporti 2027 dovrebbe essere riservato alle famiglie con ISEE fino a 20.000 euro, con contributi da 100 a 400 euro all’anno. Sono i parametri indicati nel Piano sociale per il clima approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026 e trasmesso alla Commissione europea il 6 agosto: per diventare operativi serve però un decreto attuativo, che il Piano colloca entro marzo 2027. Le regole definitive non sono ancora state pubblicate.

La misura è collegata al Piano sociale per il clima, lo strumento previsto dal Regolamento (UE) 2023/955 per usare le risorse del Fondo sociale per il clima europeo. Fino alla pubblicazione del decreto, importi, requisiti e modalità di domanda vanno considerati provvisori.

In sintesi

  • Ufficiale: il Regolamento (UE) 2023/955 istituisce il Fondo sociale per il clima per il periodo 2026-2032 e prevede i piani nazionali.
  • Previsto dal Piano nazionale (in attesa di valutazione UE): ISEE non superiore a 20.000 euro e contributo annuo di 100, 200 o 400 euro in base a un indice di vulnerabilità.
  • Previsto dal Piano: credito digitale personale nel “conto di mobilità”, al posto del voucher per il singolo acquisto del vecchio Bonus trasporti, dal 2027 al 2032.
  • Manca: il decreto attuativo, previsto dal Piano entro marzo 2027, con requisiti definitivi, metodologia dell’indice e procedura di richiesta.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il bonus trasporti 2027 e da quale atto nasce?
  2. Quali requisiti e importi sono riportati per il bonus trasporti 2027?
  3. Come funzionerebbe il nuovo credito rispetto al vecchio bonus trasporti?
  4. Cosa manca e quando arriva il decreto attuativo?
  5. Cosa è ufficiale e cosa è soltanto annunciato?
  6. Domande frequenti sul bonus trasporti 2027
  7. Fonti

Cos’è il bonus trasporti 2027 e da quale atto nasce?

Il bonus trasporti 2027 è un sostegno alla spesa per gli spostamenti, pensato per le famiglie con redditi più bassi. Non nasce da una nuova legge nazionale già in vigore, ma si inserisce nel quadro europeo del Fondo sociale per il clima.

Il Regolamento (UE) 2023/955 istituisce questo fondo per gli anni 2026-2032, con una dotazione massima di 65 miliardi di euro a livello europeo. Ogni Stato membro presenta alla Commissione un Piano sociale per il clima, cioè un documento che indica misure e investimenti per ridurre l’impatto dei prezzi del carbonio su edilizia e trasporto stradale per famiglie, microimprese e utenti vulnerabili dei trasporti. Il regolamento ammette anche il sostegno diretto al reddito, ma solo se temporaneo e decrescente nel tempo, entro il limite del 37,5% dei costi stimati del piano.

Quali requisiti e importi sono riportati per il bonus trasporti 2027?

Il Piano sociale per il clima, non ancora tradotto in un decreto pubblicato, descrive un contributo accessibile con ISEE non superiore a 20.000 euro. L’ISEE è l’indicatore che misura la situazione economica del nucleo familiare, tenendo conto di redditi, patrimonio e composizione della famiglia. Per approfondire come si calcola, puoi leggere la guida sull’ISEE 2027.

Il solo valore ISEE non dovrebbe però garantire l’importo massimo. La graduatoria sarebbe definita da un Indice di Vulnerabilità, espresso su una scala da 0 a 100 punti. In base al Piano, l’importo cambierebbe così:

  • da 35 a 54 punti: contributo da 100 euro;
  • da 55 a 79 punti: contributo da 200 euro;
  • da 80 punti in su: contributo massimo da 400 euro.

Il Piano indica anche i criteri dell’indice: fino a 60 punti per l’ISEE (oltre 20.000 euro si è esclusi), fino a 20 punti per la distanza da lavoro o studio, 10 punti per un abbonamento recente al trasporto pubblico e 10 punti se il nucleo non ha auto. Caregiver familiari, persone con disabilità certificata e chi segue cure continuative ricevono 100 punti. La metodologia di dettaglio sarà fissata dal decreto attuativo: per questo, oggi, una stima per la singola famiglia resta indicativa.

Come funzionerebbe il nuovo credito rispetto al vecchio bonus trasporti?

Secondo il Piano, il voucher legato al singolo acquisto del Bonus trasporti 2022-2023 (oggi non più in vigore) verrebbe sostituito da un credito personale su un portafoglio digitale intestato al beneficiario, il cosiddetto “conto di mobilità”. Il credito, fino a 400 euro, sarebbe spendibile in 12 mesi, e la misura coprirebbe il periodo 2027-2032.

Il Piano indica che il credito servirà per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, compresi i servizi a chiamata, e che non sarà cumulabile con incentivi analoghi di Regioni, Province e Comuni. Restano da chiarire nel dettaglio le offerte ammesse e come verrà gestita la domanda. Sul fronte fiscale resta invece in vigore, per le spese già sostenute, la detrazione per i trasporti pubblici nel 730/2026, che segue regole proprie e non dipende dal nuovo bonus.

Cosa manca e quando arriva il decreto attuativo?

Per rendere operativo il bonus trasporti 2027 serve il decreto attuativo, cioè l’atto che traduce il Piano sociale per il clima in regole concrete per i cittadini. Il Piano fissa come primo traguardo l’adozione di questo atto entro marzo 2027 (primo trimestre): è un obiettivo di programma, non un termine di legge, e il Piano deve ancora essere valutato dalla Commissione europea.

Nel frattempo non è aperta alcuna domanda. Mancano infatti: la metodologia definitiva dell’indice di vulnerabilità, l’elenco delle offerte ammesse, il periodo di presentazione e le istruzioni operative. Il Piano indica comunque l’attuazione affidata al Ministero dell’ambiente (MASE), con MIT, MIMIT, Ministero del lavoro e MEF, e una dotazione di 1.740 milioni di euro per il periodo 2027-2032. Chi ha bisogno di un ISEE aggiornato può comunque tenere presente che il valore dipende dalla DSU in corso di validità; per un’altra misura a sostegno delle famiglie con requisiti analoghi si può consultare la guida al bonus libri di testo 2026.

Cosa è ufficiale e cosa è soltanto annunciato?

È ufficiale l’impianto europeo: il Regolamento (UE) 2023/955, il Fondo sociale per il clima 2026-2032 e l’obbligo per gli Stati di presentare un piano. È ufficiale anche il Piano sociale per il clima italiano, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026 e trasmesso alla Commissione: lì compaiono la soglia ISEE di 20.000 euro, le tre fasce da 100, 200 e 400 euro, l’indice di vulnerabilità, il conto di mobilità e la tempistica di marzo 2027. Sono però previsioni di programma, non ancora regole applicabili: il Piano deve essere valutato dalla Commissione europea e serve il decreto attuativo. Finché il decreto non sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale o sui canali istituzionali competenti, questi elementi possono cambiare.

Domande frequenti sul bonus trasporti 2027

Il bonus trasporti 2027 è già richiedibile?

No. Non risulta aperta alcuna procedura di domanda: servono prima il decreto attuativo e le istruzioni operative.

L’ISEE a 20.000 euro garantisce 400 euro?

No, in base al Piano l’ISEE sarebbe solo la soglia di accesso. L’importo (100, 200 o 400 euro) dipenderebbe dal punteggio dell’indice di vulnerabilità.

Che cos’è il Piano sociale per il clima?

È il documento che ogni Stato membro presenta alla Commissione europea per accedere al Fondo sociale per il clima, con misure a favore di famiglie, microimprese e utenti vulnerabili dei trasporti.

Il nuovo bonus sostituisce la detrazione per gli abbonamenti?

Non risulta. La detrazione fiscale per i trasporti pubblici è una misura distinta, con regole proprie; eventuali interazioni con il nuovo bonus dipenderanno dal decreto.

Fonti

  • Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16 maggio 2023): eur-lex.europa.eu
  • Piano sociale per il clima dell’Italia (MASE), trasmesso alla Commissione europea il 6 agosto 2026, misura C2.M.T.1 “Il mio conto di mobilità”: mase.gov.it
  • Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 185 del 4 agosto 2026: governo.it
  • Decreto attuativo sul bonus trasporti 2027: non ancora pubblicato alla data dell’11 ottobre 2026. Importi, soglia ISEE e tempistiche citati nell’articolo sono quelli del Piano, in attesa della valutazione UE e del decreto.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 12, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-12 11:00:002026-10-11 17:41:35Bonus trasporti 2027: ISEE fino a 20.000 euro e contributi da 100 a 400 euro, cosa si sa e cosa manca
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Chiusura Partita IVA a Udine: Quando e Come Farla

regime forfettario partita iva

Chiudere la partita IVA è una decisione importante che richiede attenzione ai tempi, ai costi e alle procedure burocratiche. Se hai cessato l’attività o stai valutando di farlo, è fondamentale conoscere tutti gli adempimenti necessari per evitare sanzioni e problemi con Agenzia delle Entrate e INPS. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste in tutte le fasi della chiusura partita IVA, occupandosi della comunicazione di cessazione, della cancellazione INPS e di tutti gli adempimenti fiscali necessari. Affidati ai nostri professionisti per una chiusura regolare e senza stress.

Indice dei contenuti

  1. Quando Chiudere la Partita IVA
  2. Documenti Necessari per Chiusura P.IVA a Udine
  3. Procedura Chiusura: Step by Step
  4. Costi Chiusura Partita IVA a Udine
  5. Tempistiche Chiusura P.IVA
  6. Cancellazione INPS e Gestione Contributiva
  7. Cosa Succede Dopo la Chiusura
  8. Alternative alla Chiusura (sospensione temporanea)
  9. Fonti
  10. FAQ Chiusura Partita IVA Udine

Quando Chiudere la Partita IVA

La chiusura della partita IVA va comunicata quando l’attività cessa davvero, come nelle seguenti situazioni:

  • Cessazione definitiva dell’attività: hai interrotto completamente l’attività professionale o imprenditoriale
  • Passaggio a lavoro dipendente: hai trovato un’occupazione come lavoratore subordinato e non eserciti più attività autonoma
  • Pensionamento: hai raggiunto l’età pensionabile e deciso di cessare l’attività
  • Perdita dei requisiti del regime forfettario: superare i limiti di ricavi o compensi non obbliga a chiudere (si passa al regime ordinario); la chiusura è dovuta solo se cessi effettivamente l’attività
  • Trasferimento all’estero: hai spostato residenza e attività fuori dall’Italia
  • Cambio forma giuridica: sei passato da ditta individuale a società (SRL, SNC, ecc.)

La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data effettiva di chiusura dell’attività (art. 35, comma 3, DPR 633/1972). Se la comunicazione non viene presentata si rischia una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro (art. 5, comma 6, D.Lgs. 471/1997, nella versione modificata dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024), riducibile con il ravvedimento operoso.

Se stai valutando se chiudere o mantenere aperta la partita IVA, il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a valutare la soluzione migliore in base alla tua situazione.

Documenti Necessari per Chiusura P.IVA a Udine

Per procedere con la chiusura della partita IVA a Udine, dovrai preparare i seguenti documenti:

DocumentoDescrizioneObbligatorietà
Documento d’identitàCarta d’identità o passaporto in corso di validitàObbligatorio
Codice fiscaleTessera sanitaria o codice fiscaleObbligatorio
Certificato di attribuzione P.IVADocumento rilasciato al momento dell’aperturaConsigliato
Visura cameraleSe iscritto alla Camera di CommercioSe applicabile
PEC o emailPer ricevere comunicazioni ufficialiObbligatorio
Data cessazione attivitàData esatta in cui hai cessato l’attivitàObbligatorio

Il CAF Centro Fiscale si occupa di raccogliere tutta la documentazione necessaria e di verificare che sia completa prima di procedere con l’invio telematico.

Procedura Chiusura: Step by Step

La chiusura della partita IVA segue una procedura precisa articolata in diverse fasi:

1. Comunicazione di cessazione all’Agenzia delle Entrate

La prima operazione consiste nell’invio telematico del modello AA9/12 (per persone fisiche) o AA7/10 (per società e altri soggetti diversi dalle persone fisiche) tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline; in alternativa il modello può essere inviato via PEC, per raccomandata o consegnato a un ufficio dell’Agenzia. Se sei iscritto al Registro delle Imprese, la cessazione ai fini IVA si comunica direttamente all’interno della ComUnica (vedi punto 2). Il modello deve contenere:

  • Dati anagrafici del titolare
  • Numero di partita IVA
  • Data di cessazione effettiva dell’attività
  • Codice ATECO dell’attività cessata
  • Eventuale motivo della cessazione

2. Comunicazione alla Camera di Commercio

Se eri iscritto al Registro delle Imprese (artigiani, commercianti, imprese), devi presentare la ComUnica di cessazione alla Camera di Commercio Pordenone-Udine entro 30 giorni dalla cessazione. La ComUnica trasmette la cessazione anche all’Agenzia delle Entrate e, per artigiani e commercianti, all’INPS. Per la cancellazione di un’impresa individuale dal Registro delle Imprese è dovuta l’imposta di bollo di 17,50 euro, mentre secondo le schede camerali i diritti di segreteria non sono dovuti; per società e altre pratiche gli importi sono diversi.

3. Cancellazione INPS

Per artigiani e commercianti la cancellazione dalla Gestione INPS avviene con la stessa ComUnica, da presentare entro 30 giorni dalla cessazione: è fondamentale per non continuare a ricevere richieste di contributi minimi. Per chi è iscritto alla Gestione Separata non serve una domanda di cancellazione, perché i contributi sono dovuti solo sul reddito effettivamente prodotto.

4. Ultima dichiarazione dei redditi

Nell’anno successivo alla chiusura dovrai presentare l’ultima dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF: il 730 non si può usare per dichiarare redditi d’impresa o di lavoro autonomo con partita IVA) indicando i redditi prodotti fino alla data di cessazione.

5. Saldo imposte e contributi

Entro le scadenze fiscali ordinarie dovrai versare tramite F24:

  • Saldo IRPEF/imposte sostitutive dell’anno di cessazione
  • IVA a debito dell’ultimo periodo (trimestre o anno)
  • Contributi INPS dovuti fino alla data di chiusura
  • Eventuali acconti già versati verranno compensati

Se hai aperto la partita IVA in regime forfettario a Udine, il CAF può aiutarti anche nella fase di chiusura gestendo tutti gli adempimenti fiscali.

Costi Chiusura Partita IVA a Udine

I costi per chiudere la partita IVA a Udine variano in base al professionista scelto e alla complessità della pratica:

ModalitàCostiVantaggiSvantaggi
Fai da teNessun compenso
(restano solo gli eventuali costi camerali)
Costo zero o minimoRischio errori, tempo, competenze tecniche
CAF Centro Fiscale UdinePreventivo personalizzatoAssistenza completa, zero errori, rapiditàCompenso per il servizio
CommercialistaPreventivo personalizzatoConsulenza personalizzataCompenso per il servizio

Costi aggiuntivi da considerare:

  • Comunicazione all’Agenzia delle Entrate (modello AA9/12 o AA7/10): nessun costo
  • Imposta di bollo camerale: 17,50 euro per la cancellazione dell’impresa individuale dal Registro delle Imprese (se iscritto alla Camera di Commercio); i diritti di segreteria, per questa pratica, non sono dovuti secondo le schede camerali
  • Ultima dichiarazione: presentazione del modello Redditi PF, obbligatoria anche per chi era in regime forfettario
  • Saldo contributi INPS: variabile in base ai contributi dovuti

Presso il CAF Centro Fiscale di Udine offriamo un servizio completo di chiusura partita IVA con preventivo personalizzato. Contattaci per richiederlo senza impegno.

Tempistiche Chiusura P.IVA

Le tempistiche per la chiusura completa della partita IVA sono articolate in diverse fasi:

FaseTempiNote
Comunicazione cessazione Agenzia EntrateEntro 30 giorni dalla cessazioneTermine tassativo, sanzioni per ritardi
Comunicazione CCIAAEntro 30 giorni dalla cessazioneSolo se iscritto al Registro Imprese
Cancellazione INPSEntro 30 giorni dalla cessazioneArtigiani e commercianti, tramite ComUnica; non serve per la Gestione Separata
Ultima dichiarazione redditiEntro scadenze ordinarie (anno successivo)Es: cessazione 2026 → modello Redditi PF entro il termine ordinario del 31 ottobre 2027 (che, cadendo di domenica, slitta al primo giorno lavorativo successivo)
Saldo imposte/contributiSecondo calendario fiscaleVerificare con CAF scadenze precise
Chiusura definitivaVariabileRicevuta dell’Agenzia delle Entrate dopo l’invio; Registro Imprese e INPS secondo i tempi di lavorazione degli uffici

Il CAF Centro Fiscale gestisce tutte le tempistiche per te, assicurando che ogni adempimento venga effettuato nei termini di legge.

Cancellazione INPS e Gestione Contributiva

La cancellazione dalla gestione INPS è un passaggio cruciale della chiusura partita IVA. Ecco cosa devi sapere:

Gestioni INPS interessate

  • Gestione Artigiani: se svolgevi attività artigianale
  • Gestione Commercianti: se avevi un’attività commerciale
  • Gestione Separata: per professionisti e collaboratori (nessuna domanda di cancellazione: i contributi si pagano solo sul reddito prodotto)

Procedura di cancellazione

Per artigiani e commercianti la cancellazione passa dalla ComUnica presentata al Registro delle Imprese, che la trasmette all’INPS. Puoi procedere:

  • In autonomia, con firma digitale, tramite i servizi telematici delle Camere di Commercio
  • CAF o intermediario abilitato (consigliato)
  • Per verifiche sulla posizione contributiva: portale INPS con SPID/CIE/CNS o sede INPS territoriale di Udine

Contributi dovuti dopo la chiusura

Attenzione: anche dopo la chiusura della partita IVA, dovrai versare:

  • Contributi fissi minimali fino alla data di cessazione effettiva (artigiani e commercianti)
  • Saldo contributi anno in corso (calcolati in base al reddito dichiarato)
  • Eventuale conguaglio dell’anno precedente

Il CAF verifica il corretto calcolo dei contributi dovuti e ti assiste nella presentazione delle istanze INPS.

Cosa Succede Dopo la Chiusura

Una volta completata la chiusura della partita IVA, ecco cosa cambia:

Effetti immediati

  • Non puoi più emettere fatture con quella partita IVA
  • Cessano gli obblighi di versamento IVA periodica
  • Non sei più tenuto alla fatturazione elettronica
  • Restano gli obblighi di conservazione di scritture, registri e fatture (anche elettroniche): ai fini fiscali fino alla definizione degli accertamenti sui periodi d’imposta interessati (art. 22 DPR 600/1973), per le imprese per 10 anni (art. 2220 c.c.)

Adempimenti residui

  • Ultima dichiarazione IVA (se prevista)
  • Dichiarazione dei redditi dell’anno successivo
  • Saldo imposte e contributi
  • Conservazione documentale per eventuali controlli fiscali

Possibilità di riapertura

Chiudere la partita IVA non è irreversibile. Puoi riaprirne una nuova in qualsiasi momento seguendo la normale procedura di apertura. Se hai chiuso e vuoi riaprire, consulta la nostra guida su come aprire partita IVA a Udine.

Alternative alla Chiusura (sospensione temporanea)

Prima di chiudere definitivamente la partita IVA, valuta se una sospensione temporanea potrebbe essere la soluzione migliore:

CaratteristicaChiusura definitivaSospensione temporanea
Partita IVACancellata definitivamenteRimane attiva ma inattiva
Contributi INPSCessano definitivamenteArtigiani e commercianti: minimali dovuti finché resta l’iscrizione; Gestione Separata: solo sul reddito prodotto
Dichiarazione redditiSolo ultima dichiarazioneDichiarazione annuale con reddito zero
RiattivazioneNuova apertura necessariaNessuna pratica: la partita IVA è rimasta aperta
Quando convieneCessazione definitiva attivitàPausa temporanea (malattia, maternità)

Nota importante: Non esiste una vera “sospensione” formale della partita IVA. In realtà si tratta di mantenere aperta la posizione senza esercitare attività. In questo caso:

  • Devi continuare a presentare dichiarazione dei redditi annuale (anche a zero)
  • Potresti dover pagare contributi minimi INPS
  • Mantieni tutti gli obblighi formali (fatturazione elettronica, conservazione documenti)
  • Se per tre annualità non risulta esercitata alcuna attività, l’Agenzia delle Entrate può chiudere d’ufficio la partita IVA, informandoti con una comunicazione (art. 35, comma 15-quinquies, DPR 633/1972)

Il CAF Centro Fiscale può aiutarti a valutare quale soluzione è più conveniente nel tuo caso specifico.

Fonti

  • Agenzia delle Entrate – Come variare o chiudere la partita IVA (modello AA9/12)
  • Agenzia delle Entrate – La chiusura d’ufficio della partita IVA
  • Normattiva – D.Lgs. 471/1997, art. 5 (sanzioni dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività)

FAQ Chiusura Partita IVA Udine

Quanto costa chiudere partita IVA a Udine?

Il costo dipende dalla tua situazione (professionista o impresa iscritta in Camera di Commercio, regime fiscale, adempimenti residui). Presso il CAF Centro Fiscale di Udine ti forniamo un preventivo personalizzato per il servizio completo, che comprende comunicazione all’Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio e cancellazione INPS. A parte restano solo gli eventuali costi pubblici, come l’imposta di bollo di 17,50 euro per la cancellazione dell’impresa individuale dal Registro delle Imprese.

Quanto tempo serve per chiudere P.IVA?

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate si considera presentata il giorno dell’invio e ricevi la ricevuta di cessazione; la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall’INPS segue i tempi di lavorazione degli uffici. In ogni caso devi rispettare il termine di 30 giorni dalla cessazione effettiva dell’attività per presentare la pratica. Gli adempimenti successivi (ultima dichiarazione, saldo imposte) si protraggono fino all’anno fiscale successivo.

Posso chiudere partita IVA da solo?

Sì, è possibile chiudere la partita IVA autonomamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o via PEC; se sei iscritto al Registro delle Imprese serve invece la ComUnica, con firma digitale. Tuttavia, la procedura richiede competenze tecniche, credenziali di accesso e attenzione per evitare errori. Affidarsi a un CAF garantisce rapidità, sicurezza e conformità normativa.

Cosa succede se non chiudo la P.IVA?

Se non chiudi la partita IVA dopo aver cessato l’attività, continuerai a essere soggetto a tutti gli obblighi fiscali e contributivi: dichiarazioni annuali, contributi INPS minimi, fatturazione elettronica. Inoltre, il mancato invio della comunicazione di cessazione comporta una sanzione da 500 a 2.000 euro (art. 5, comma 6, D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024). Per artigiani e commercianti, inoltre, finché resta l’iscrizione l’INPS continua a richiedere i contributi minimi. Se per tre annualità non risulta alcuna attività, l’Agenzia delle Entrate può chiudere la partita IVA d’ufficio.

Devo pagare contributi INPS dopo chiusura?

Sì, dovrai versare i contributi INPS fino alla data di cessazione effettiva dell’attività. Inoltre, nell’anno successivo potrebbe essere richiesto il saldo contributivo in base al reddito dichiarato. Una corretta cancellazione dalla gestione INPS entro 30 giorni evita l’addebito di contributi non dovuti per i periodi successivi alla chiusura.

Posso riaprire partita IVA dopo chiusura?

Sì, puoi riaprire una nuova partita IVA in qualsiasi momento seguendo la normale procedura di apertura. Non ci sono vincoli temporali per riaprire. Attenzione però al regime forfettario: l’aliquota agevolata del 5% per le nuove attività spetta solo se nei tre anni precedenti non hai esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare (art. 1, comma 65, L. 190/2014); altrimenti si applica l’aliquota ordinaria del 15%.

Il CAF di Udine fa anche la chiusura P.IVA?

Sì, il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per la chiusura della partita IVA. Ci occupiamo di:

  • Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate (modello AA9/12 o AA7/10)
  • Comunicazione Camera di Commercio (se applicabile)
  • Cancellazione gestione INPS
  • Consulenza su ultima dichiarazione redditi e saldo imposte
  • Verifica adempimenti fiscali residui

Contattaci per un preventivo gratuito e senza impegno.

Devo presentare l’ultima dichiarazione IVA?

Dipende dal regime fiscale in cui operavi. Se eri in regime ordinario IVA, dovrai presentare l’ultima dichiarazione IVA annuale relativa all’anno di cessazione. Se eri in regime forfettario, non sei tenuto alla dichiarazione IVA. In ogni caso, dovrai presentare la dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF) nell’anno successivo alla chiusura.

Posso chiudere la partita IVA se ho debiti fiscali?

Sì, puoi chiudere la partita IVA anche in presenza di debiti fiscali o contributivi. La chiusura non cancella i debiti pregressi: dovrai comunque saldare tutte le imposte, contributi e sanzioni dovute. L’Agenzia delle Entrate e l’INPS continueranno a richiedere il pagamento tramite cartelle esattoriali anche dopo la chiusura della posizione IVA.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Hai bisogno di assistenza per chiudere la partita IVA?

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti offre un servizio completo e professionale per la chiusura della partita IVA, occupandosi di tutti gli adempimenti necessari: comunicazione Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, cancellazione INPS e verifica ultima dichiarazione.

I nostri vantaggi:

  • Preventivo personalizzato e trasparente
  • Assistenza in tutte le fasi della chiusura
  • Gestione telematica rapida e sicura
  • Consulenza fiscale personalizzata
  • Zero rischi di errori o sanzioni

Contattaci:
📍 Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
📞 0432 1638640
💬 WhatsApp: 393 666 018 121

Compila il form per essere ricontattato

Un nostro consulente ti ricontatterà entro 24 ore per fornirti tutte le informazioni sulla chiusura partita IVA e un preventivo personalizzato gratuito.

    Il tuo nome (*)

    La tua email (*)

    Il tuo telefono (*)

    Richiesta (eventuale)

    Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.m

    Servizi correlati del CAF Centro Fiscale

    Oltre alla chiusura partita IVA, il nostro CAF di Udine offre assistenza completa per:

    • Apertura partita IVA a Udine – Nuove attività e regime forfettario
    • Gestione regime forfettario – Dichiarazioni e consulenza fiscale
    • Assistenza fiscale continuativa – Dichiarazioni redditi, 730, ISEE
    • Pratiche INPS – Contributi, pensioni, NASPI
    • Successioni e sistema tavolare – Competenza specifica per il Friuli Venezia Giulia

    Vieni a trovarci in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B a Udine o contattaci per informazioni!

    Ottobre 12, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-12 09:00:002026-10-07 17:35:09Chiusura Partita IVA a Udine: Quando e Come Farla
    Pagina 1 di 193123›»

    Ultime notizie

    • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
      Manovra 2027: le tappe fino al 20 ottobre e le misure sul tavoloOttobre 15, 2026 - 7:00 amin: NOTIZIE
    • fatturazione elettronica CAF Udine
      Spese Anticipate per il Cliente in Fattura 2026 (Geometri e Architetti): Bolli, Diritti, Oneri Comunali e Codice N1Ottobre 14, 2026 - 3:00 pmin: Geometri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO
    • detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia
      Bonus casa 2027: scende al 36%, in Manovra si attende la proroga del 50%Ottobre 14, 2026 - 1:00 pmin: NOTIZIE
    Search Search

    Seguici su Facebook

    Categorie Articoli

    Ultimi Articoli

    • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
      Manovra 2027: le tappe fino al 20 ottobre e le misure sul tavoloOttobre 15, 2026 - 7:00 am
    • fatturazione elettronica CAF Udine
      Spese Anticipate per il Cliente in Fattura 2026 (Geometri e Architetti): Bolli, Diritti, Oneri Comunali e Codice N1Ottobre 14, 2026 - 3:00 pm
    • detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia
      Bonus casa 2027: scende al 36%, in Manovra si attende la proroga del 50%Ottobre 14, 2026 - 1:00 pm
    • Pensione 2026 INPS
      DURC INPS: come verificare in anticipo le irregolarità con Ve.R.A.Ottobre 14, 2026 - 11:00 am
    • ASSEGNO UNICO UNIVERSALEASSEGNO UNICO UNIVERSALE
      Assegno Unico ottobre 2026: pagamento il 21 e 22 ottobre, importi, conguagli e controlli ISEEOttobre 14, 2026 - 7:00 am
    • detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia
      Detrazione Edilizia Pluriennale: Quando la Prima Rata Omessa si Perde o si RecuperaOttobre 13, 2026 - 4:00 pm
    • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
      Commercialista Psicologi o CAF? Guida 2026 alla Partita IVA ForfettariaOttobre 13, 2026 - 2:00 pm
    • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
      Ferie non godute dei dipendenti pubblici: quando la PA deve pagarle dal 2026Ottobre 12, 2026 - 1:00 pm
    CAF Udine Centro Assistenza Fiscale Udine

    Contatti

    Viale Giuseppe Tullio 13, scala B - Udine
    Email: info@centrofiscale.com
    Telefono: 0432 1638640
    WhatsApp CAF Udine: 366 6018121
    WhatsApp Patronato: 324 7411699

    Ultimi Articoli

    • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
      Manovra 2027: le tappe fino al 20 ottobre e le misure sul tavoloOttobre 15, 2026 - 7:00 am
    • fatturazione elettronica CAF Udine
      Spese Anticipate per il Cliente in Fattura 2026 (Geometri e Architetti): Bolli, Diritti, Oneri Comunali e Codice N1Ottobre 14, 2026 - 3:00 pm
    • detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia
      Bonus casa 2027: scende al 36%, in Manovra si attende la proroga del 50%Ottobre 14, 2026 - 1:00 pm
    © Copyright - CAF Centro Fiscale Udine è un brand di Be Smart srls | P.Iva: 03031220308 |Viale Giuseppe Tullio 13 scala B, 33100 Udine
    mail: info@centrofiscale.com | Tel: 0432 1638640 | WhatsApp: 366 6018121 | Privacy Policy
    • Collegamento a Facebook
    • Collegamento a Instagram
    • Collegamento a Rss questo sito
    Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto