Fisioterapisti, Osteopati, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariOsteopata vs fisioterapista: differenze e regime fiscale 2026Aggiornamento del 4 settembre 2026 – RettificaAliquota della Gestione Separata INPS 2026 rettificata: 26,07% (24% per pensionati o già assicurati altrove), circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026; una versione precedente riportava il 26,23%. Corretto anche il codice ATECO del fisioterapista: 86.95.00 (ATECO 2025, dal 1° aprile 2025). Vedi la guida ai contributi previdenziali dei fisioterapisti (Gestione Separata INPS).Osteopata vs fisioterapista: differenze e regime fiscale 2026Osteopata e fisioterapista sono due figure professionali spesso confuse dai pazienti, ma con profili normativi, albi professionali, codici ATECO e gestione fiscale distinti. Con l’entrata in vigore della Legge 3/2018 (che ha riconosciuto l’osteopatia come professione sanitaria) e le evoluzioni normative successive, le differenze si sono chiarite ulteriormente. Questa guida analizza le due figure dal punto di vista fiscale e previdenziale per il 2026.Il fisioterapista: professione sanitaria storicaIl fisioterapista e’ una delle professioni sanitarie piu’ consolidate in Italia, regolamentata dal DM Sanita’ 14 settembre 1994 n. 741 (profilo professionale del fisioterapista). E’ iscritto all’Ordine TSRM e PSTRP (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione).Albo: Ordine TSRM e PSTRP – sezione FisioterapistiLaurea: Fisioterapia L/SNT2 (triennale abilitante)Codice ATECO: 86.90.21 – Attivita’ dei fisioterapistiCassa previdenziale: Gestione Separata INPS (nessuna cassa autonoma per fisioterapisti)Competenza: riabilitazione fisica, trattamento delle disfunzioni del movimento con tecniche manuali, strumentali e fisicheL’osteopata: professione riconosciuta dalla Legge 3/2018L’osteopatia e’ stata riconosciuta come professione sanitaria dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonche’ disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie”), all’art. 4 e seguenti. Il relativo Ordine professionale degli osteopati e’ stato istituito successivamente.Prima del riconoscimento, gli osteopati erano iscritti a vario titolo in elenchi speciali o esercitavano senza albo specifico. Con la Legge 3/2018 e i decreti attuativi:Albo: Ordine professionale degli osteopati (istituito con DM attuativi della L. 3/2018)Requisiti formativi: percorso formativo universitario o riconosciuto equivalente definito dai decreti attuativiCodice ATECO: 86.90.29 – Altre attivita’ paramediche indipendenti NCA (nella classificazione vigente)Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS (in assenza di cassa autonoma riconosciuta a pieno regime)Competenza: approccio osteopatico alla salute, manipolazioni del sistema muscolo-scheletrico, fasciale e visceraleDifferenze nei codici ATECOIl codice ATECO determina il coefficiente di redditivita’ nel regime forfettario e, in parte, l’appartenenza alla gestione previdenziale:FiguraCodice ATECODescrizioneCoefficiente forfettarioFisioterapista86.90.21Attivita’ dei fisioterapisti78%Osteopata86.90.29Altre attivita’ paramediche indipendenti NCA78%Entrambi applicano il coefficiente del 78% nell’allegato alla Legge 190/2014 per le attivita’ sanitarie paramediche.Sistema Tessera Sanitaria: obblighi per osteopata e fisioterapistaIl fisioterapista e’ tenuto alla trasmissione dei dati al Sistema TS (Tessera Sanitaria) per le prestazioni erogate a pazienti privati, detraibili al 19% (spese sanitarie, art. 15 TUIR): l’obbligo per gli iscritti agli albi TSRM-PSTRP deriva dal DM MEF 22 novembre 2019. L’osteopata, invece, nel 2026 non e’ tenuto all’invio: non compare tra i soggetti individuati dai decreti MEF e la Risoluzione AdE n. 9/E del 24 febbraio 2026 esclude le sue prestazioni dalle spese sanitarie detraibili.Scadenza (fisioterapista): dalle spese del 2025 l’invio e’ annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo (spese 2026: entro il 1° febbraio 2027, perche’ il 31 gennaio cade di domenica), ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 81/2025 e del DM MEF 29 ottobre 2025; fino al 2024 l’invio era semestraleDati da trasmettere: codice fiscale paziente, data documento fiscale, importo, tipo spesaPortale: sistemats.it con credenziali SPID/CNS/CIEFattura elettronica: il fisioterapista, per le prestazioni sanitarie verso pazienti privati, non trasmette la fattura allo SdI (divieto art. 10-bis D.L. 119/2018, reso strutturale dal D.Lgs. 81/2025) ed emette fattura cartacea o PDF; l’osteopata, che non invia dati al Sistema TS, deve emettere fattura elettronica via SdI anche verso i pazienti privati (codice destinatario 0000000), forfettari compresi (Ris. AdE 9/E/2026)Regime forfettario per osteopati e fisioterapistiLe condizioni di accesso al regime forfettario sono le stesse per entrambe le figure:Ricavi annui non superiori a 85.000 euroAssenza delle cause di esclusione previste dalla Legge 190/2014Esenzione IVA per prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/1972 per i fisioterapisti; per l’osteopata le prestazioni sono imponibili al 22% (Ris. AdE 9/E/2026), ma nel forfettario la fattura e’ comunque senza IVA per effetto del regimeCalcolo imposta per fisioterapista forfettario (esempio)Ricavi: 45.000 euroReddito imponibile: 45.000 x 78% = 35.100 euroImposta sostitutiva 15%: 35.100 x 15% = 5.265 euroContributi GS INPS 26,07%: 35.100 x 26,07% = 9.151 euro (circa)Deduzione contributi da reddito: si (i contributi previdenziali abbassano la base imponibile del forfettario)Contributi previdenziali: Gestione Separata INPS per entrambiSia osteopati che fisioterapisti liberi professionisti versano alla Gestione Separata INPS:Aliquota 2026: 26,07% (circolare INPS n. 8/2026) per professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria (es. dipendenti che hanno gia’ copertura INPS da lavoro subordinato pagano aliquota ridotta)Base di calcolo: reddito imponibile (per forfettari: ricavi x 78%)Scadenze: acconto 40% entro 30 giugno; acconto 60% entro 30 novembre; saldo con dichiarazioneRiepilogo comparativoCaratteristicaFisioterapistaOsteopataAlbo professionaleOrdine TSRM e PSTRPOrdine Osteopati (ex L. 3/2018)LaureaL/SNT2 triennale abilitantePercorso ex decreti attuativi L. 3/2018ATECO86.95.00 (dal 1° aprile 2025; prima 86.90.21)86.90.29Coefficiente forfettario78%78%Cassa previdenzialeGestione Separata INPSGestione Separata INPSAliquota GS INPS 202626,07%26,07%Sistema TSObbligatorioNon obbligato nel 2026 (Ris. AdE 9/E/2026)IVA prestazioni sanitarieEsente art. 10 DPR 633/72Imponibile 22% (Ris. AdE 9/E/2026); nel forfettario senza IVA per il regimeFAQL’osteopata puo’ anche essere fisioterapista?Si’. Molti professionisti hanno entrambe le qualifiche: laurea in fisioterapia (L/SNT2) e formazione osteopatica riconosciuta. In questo caso sono iscritti a entrambi gli albi e possono scegliere il codice ATECO piu’ appropriato alla loro attivita’ prevalente.Le sedute di osteopatia sono detraibili al 19%?No, allo stato attuale. La Risoluzione AdE n. 9/E del 24 febbraio 2026 ha chiarito che le prestazioni dell’osteopata, anche con finalita’ terapeutica, non rientrano tra le spese sanitarie detraibili e non vanno trasmesse al Sistema TS. Il quadro potrebbe cambiare con l’attuazione della Legge 3/2018 (elenchi speciali presso gli Ordini TSRM-PSTRP, domande dal 14 settembre 2026): si consiglia di verificare i chiarimenti piu’ recenti dell’Agenzia delle Entrate sul tema.Un fisioterapista dipendente del SSN puo’ anche fare il libero professionista?Si’, se non ci sono clausole di esclusiva nel contratto collettivo applicato. In questo caso versera’ contributi INPS sia come dipendente (tramite il datore di lavoro) sia come libero professionista alla Gestione Separata (con aliquota ridotta, di solito intorno al 24% per chi ha gia’ copertura previdenziale obbligatoria).ConclusioneOsteopata e fisioterapista condividono alcuni aspetti fiscali (coefficiente 78%, Gestione Separata INPS), ma si differenziano per albo professionale, codice ATECO, obblighi verso il Sistema TS (obbligatorio solo per il fisioterapista) e trattamento IVA (per l’osteopata prestazioni imponibili al 22%, Ris. AdE 9/E/2026). Con il riconoscimento della Legge 3/2018, gli osteopati hanno ora un quadro normativo piu’ chiaro che consente una gestione fiscale pienamente regolare.Luglio 19, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-19 17:00:002026-10-12 08:08:42Osteopata vs fisioterapista: differenze e regime fiscale 2026