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Tag Archivio per: osteopata fisioterapista differenze

Fisioterapisti, Osteopati, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

Osteopata vs fisioterapista: differenze e regime fiscale 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Aggiornamento del 4 settembre 2026 – Rettifica

Aliquota della Gestione Separata INPS 2026 rettificata: 26,07% (24% per pensionati o già assicurati altrove), circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026; una versione precedente riportava il 26,23%. Corretto anche il codice ATECO del fisioterapista: 86.95.00 (ATECO 2025, dal 1° aprile 2025). Vedi la guida ai contributi previdenziali dei fisioterapisti (Gestione Separata INPS).

Osteopata vs fisioterapista: differenze e regime fiscale 2026

Osteopata e fisioterapista sono due figure professionali spesso confuse dai pazienti, ma con profili normativi, albi professionali, codici ATECO e gestione fiscale distinti. Con l’entrata in vigore della Legge 3/2018 (che ha riconosciuto l’osteopatia come professione sanitaria) e le evoluzioni normative successive, le differenze si sono chiarite ulteriormente. Questa guida analizza le due figure dal punto di vista fiscale e previdenziale per il 2026.

Il fisioterapista: professione sanitaria storica

Il fisioterapista e’ una delle professioni sanitarie piu’ consolidate in Italia, regolamentata dal DM Sanita’ 14 settembre 1994 n. 741 (profilo professionale del fisioterapista). E’ iscritto all’Ordine TSRM e PSTRP (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione).

  • Albo: Ordine TSRM e PSTRP – sezione Fisioterapisti
  • Laurea: Fisioterapia L/SNT2 (triennale abilitante)
  • Codice ATECO: 86.90.21 – Attivita’ dei fisioterapisti
  • Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS (nessuna cassa autonoma per fisioterapisti)
  • Competenza: riabilitazione fisica, trattamento delle disfunzioni del movimento con tecniche manuali, strumentali e fisiche

L’osteopata: professione riconosciuta dalla Legge 3/2018

L’osteopatia e’ stata riconosciuta come professione sanitaria dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonche’ disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie”), all’art. 4 e seguenti. Il relativo Ordine professionale degli osteopati e’ stato istituito successivamente.

Prima del riconoscimento, gli osteopati erano iscritti a vario titolo in elenchi speciali o esercitavano senza albo specifico. Con la Legge 3/2018 e i decreti attuativi:

  • Albo: Ordine professionale degli osteopati (istituito con DM attuativi della L. 3/2018)
  • Requisiti formativi: percorso formativo universitario o riconosciuto equivalente definito dai decreti attuativi
  • Codice ATECO: 86.90.29 – Altre attivita’ paramediche indipendenti NCA (nella classificazione vigente)
  • Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS (in assenza di cassa autonoma riconosciuta a pieno regime)
  • Competenza: approccio osteopatico alla salute, manipolazioni del sistema muscolo-scheletrico, fasciale e viscerale

Differenze nei codici ATECO

Il codice ATECO determina il coefficiente di redditivita’ nel regime forfettario e, in parte, l’appartenenza alla gestione previdenziale:

FiguraCodice ATECODescrizioneCoefficiente forfettario
Fisioterapista86.90.21Attivita’ dei fisioterapisti78%
Osteopata86.90.29Altre attivita’ paramediche indipendenti NCA78%

Entrambi applicano il coefficiente del 78% nell’allegato alla Legge 190/2014 per le attivita’ sanitarie paramediche.

Sistema Tessera Sanitaria: obblighi per osteopata e fisioterapista

Entrambe le figure sono tenute alla trasmissione dei dati al Sistema TS (Tessera Sanitaria) per le prestazioni erogate a pazienti privati che sono detraibili al 19% (spese sanitarie, art. 15 TUIR):

  • Scadenze semestrali: 31 gennaio (per secondo semestre anno precedente) e 30 settembre (per primo semestre anno corrente)
  • Dati da trasmettere: codice fiscale paziente, data documento fiscale, importo, tipo spesa
  • Portale: sistemats.it con credenziali SPID/CNS/CIE
  • Esonero fattura elettronica: per i forfettari che trasmettono al sistema TS, le ricevute/fatture verso pazienti privati possono restare in forma cartacea

Regime forfettario per osteopati e fisioterapisti

Le condizioni di accesso al regime forfettario sono le stesse per entrambe le figure:

  • Ricavi annui non superiori a 85.000 euro
  • Assenza delle cause di esclusione previste dalla Legge 190/2014
  • Esenzione IVA per prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/1972 (applicabile sia a fisioterapisti che a osteopati riconosciuti)

Calcolo imposta per fisioterapista forfettario (esempio)

  • Ricavi: 45.000 euro
  • Reddito imponibile: 45.000 x 78% = 35.100 euro
  • Imposta sostitutiva 15%: 35.100 x 15% = 5.265 euro
  • Contributi GS INPS 26,07%: 35.100 x 26,07% = 9.151 euro (circa)
  • Deduzione contributi da reddito: si (i contributi previdenziali abbassano la base imponibile del forfettario)

Contributi previdenziali: Gestione Separata INPS per entrambi

Sia osteopati che fisioterapisti liberi professionisti versano alla Gestione Separata INPS:

  • Aliquota 2026: 26,07% (circolare INPS n. 8/2026) per professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria (es. dipendenti che hanno gia’ copertura INPS da lavoro subordinato pagano aliquota ridotta)
  • Base di calcolo: reddito imponibile (per forfettari: ricavi x 78%)
  • Scadenze: acconto 40% entro 30 giugno; acconto 60% entro 30 novembre; saldo con dichiarazione

Riepilogo comparativo

CaratteristicaFisioterapistaOsteopata
Albo professionaleOrdine TSRM e PSTRPOrdine Osteopati (ex L. 3/2018)
LaureaL/SNT2 triennale abilitantePercorso ex decreti attuativi L. 3/2018
ATECO86.95.00 (dal 1° aprile 2025; prima 86.90.21)86.90.29
Coefficiente forfettario78%78%
Cassa previdenzialeGestione Separata INPSGestione Separata INPS
Aliquota GS INPS 202626,07%26,07%
Sistema TSObbligatorioObbligatorio (se prestazioni detraibili)
IVA prestazioni sanitarieEsente art. 10 DPR 633/72Esente art. 10 DPR 633/72 (se riconosciuto)

FAQ

L’osteopata puo’ anche essere fisioterapista?

Si’. Molti professionisti hanno entrambe le qualifiche: laurea in fisioterapia (L/SNT2) e formazione osteopatica riconosciuta. In questo caso sono iscritti a entrambi gli albi e possono scegliere il codice ATECO piu’ appropriato alla loro attivita’ prevalente.

Le sedute di osteopatia sono detraibili al 19%?

Dipende. Con il riconoscimento ex Legge 3/2018, le prestazioni di osteopati iscritti all’albo riconosciuto con finalita’ terapeutiche rientrano tra le spese sanitarie detraibili, a condizione che i dati vengano trasmessi al Sistema TS. Si consiglia di verificare i chiarimenti piu’ recenti dell’Agenzia delle Entrate sul tema.

Un fisioterapista dipendente del SSN puo’ anche fare il libero professionista?

Si’, se non ci sono clausole di esclusiva nel contratto collettivo applicato. In questo caso versera’ contributi INPS sia come dipendente (tramite il datore di lavoro) sia come libero professionista alla Gestione Separata (con aliquota ridotta, di solito intorno al 24% per chi ha gia’ copertura previdenziale obbligatoria).

Conclusione

Osteopata e fisioterapista condividono molti aspetti fiscali (coefficiente 78%, Gestione Separata INPS, sistema TS, esenzione IVA), ma si differenziano per albo professionale e codice ATECO. Con il riconoscimento della Legge 3/2018, gli osteopati hanno ora un quadro normativo piu’ chiaro che consente una gestione fiscale pienamente regolare.

Luglio 19, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-19 17:00:002026-09-04 12:15:31Osteopata vs fisioterapista: differenze e regime fiscale 2026

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