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Tag Archivio per: MATERNITà

MATERNITA', PATRONATO

Maternità INPS: quando scatta la decadenza per il ricorso

Maternità INPS CAF Udine

Hai presentato domanda di indennità di maternità all’INPS e ti è stata negata? Oppure l’importo riconosciuto è inferiore a quello che ti spetta? In questi casi hai il diritto di contestare la decisione dell’ente, ma devi farlo entro termini precisi: superarli significa incorrere nella decadenza del ricorso, con la conseguente perdita definitiva del diritto a quella prestazione.

La materia è disciplinata principalmente dall’art. 47 del DPR 30 aprile 1970, n. 639, che fissa le regole fondamentali in tema di decadenza delle prestazioni previdenziali. Nel corso degli anni la Corte di Cassazione ha affinato l’interpretazione di questa norma, fornendo chiarimenti essenziali per chi si trova a dover contestare un provvedimento INPS in materia di maternità. Comprendere quando e come agire è fondamentale per non perdere tutele economiche che possono valere diverse migliaia di euro.

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Indice dei contenuti

  1. Cos’è la decadenza nel diritto previdenziale
  2. La norma di riferimento: art. 47 DPR 639/1970
  3. Il ricorso amministrativo: termini e procedura
  4. L’azione giudiziaria: quando e come presentarla
  5. Tipologie di provvedimenti contestabili
  6. Decadenza sui ratei e arretrati di maternità
  7. Cosa dice la Cassazione: sentenze chiave
  8. Sospensione e interruzione della decadenza
  9. Errori comuni che causano la decadenza
  10. Tabella riepilogativa dei termini
  11. Cosa fare concretamente: la guida passo per passo
  12. Domande frequenti sulla decadenza del ricorso

Cos’è la decadenza nel diritto previdenziale

Nel diritto previdenziale, la decadenza è l’estinzione di un diritto conseguente al mancato esercizio dello stesso entro un termine perentorio stabilito dalla legge. A differenza della prescrizione, la decadenza non è sospendibile né interrompibile (salvo eccezioni tassativamente previste dalla legge) e opera in modo automatico: superato il termine, il diritto si estingue definitivamente, senza possibilità di recupero.

In materia di prestazioni previdenziali INPS, compresa l’indennità di maternità, il tema della decadenza è di fondamentale importanza pratica. Una lavoratrice che riceve un provvedimento di diniego o di riconoscimento parziale dell’indennità di maternità deve sapere esattamente entro quando deve agire per non perdere il diritto a contestare quella decisione. Il legislatore ha fissato termini diversi a seconda del tipo di azione intrapresa: il ricorso amministrativo all’INPS ha tempi diversi rispetto all’azione giudiziaria davanti al giudice del lavoro.

È importante non confondere la decadenza dal diritto al ricorso con la prescrizione del diritto alla prestazione. Mentre la prima riguarda la possibilità di contestare un provvedimento già emesso, la seconda riguarda il termine entro cui fare valere il diritto alla prestazione non ancora riconosciuta. Entrambe le questioni sono cruciali per chi si trova in una situazione di contenzioso con l’INPS sulla maternità obbligatoria o facoltativa.

La norma di riferimento: art. 47 DPR 639/1970

Il cardine normativo in materia di decadenza delle prestazioni previdenziali è l’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, rubricato “Ricorsi”. Questa norma, che nel corso dei decenni è stata più volte interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, stabilisce le regole fondamentali per l’esercizio del diritto di contestare i provvedimenti degli enti previdenziali.

Il testo dell’art. 47, comma 1, DPR 639/1970 prevede che chi intende impugnare provvedimenti delle istituzioni previdenziali deve farlo entro termini precisi. Il comma 6 della stessa disposizione sancisce poi la decadenza: “Le controversie in materia di trattamenti pensionistici degli ex combattenti, delle vittime civili di guerra e dei profughi sono devolute alla competenza esclusiva del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove ha sede l’ufficio dell’ente che ha emesso il provvedimento impugnato.” Tuttavia, la norma che più interessa in tema di decadenza è il comma relativo all’impugnazione dei provvedimenti INPS sulle prestazioni temporanee, tra cui l’indennità di maternità.

La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito che l’art. 47 DPR 639/1970 si applica a tutte le prestazioni previdenziali erogate dall’INPS, incluse quelle di natura temporanea come la maternità obbligatoria e il congedo parentale. In particolare, la Cassazione ha ribadito (cfr. Cass. Sez. Lav., sent. n. 27997/2019; Cass. n. 5574/2018) che il termine decadenziale per il ricorso amministrativo è di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento, mentre per l’azione giudiziaria il termine è di 1 anno dalla stessa comunicazione.

Il ricorso amministrativo: termini e procedura

Il ricorso amministrativo all’INPS è il primo strumento che la lavoratrice deve considerare quando riceve un provvedimento sfavorevole sull’indennità di maternità. Si tratta di una fase pre-giudiziaria, in alcuni casi obbligatoria (cosiddetto “previo ricorso”), che consente all’ente di riesaminare la propria decisione prima che la questione appaia davanti a un giudice.

Il termine di 90 giorni: da quando decorre

Il termine perentorio per presentare ricorso amministrativo all’INPS è di 90 giorni. Questo termine decorre:

  • Dalla data di comunicazione del provvedimento di rigetto o di liquidazione parziale della prestazione, quando l’ente invia all’assicurata una comunicazione formale della propria decisione
  • Dalla data in cui l’assicurata ha avuto conoscenza del provvedimento, nei casi in cui la comunicazione non sia avvenuta in forma scritta o non sia pervenuta nella sfera di conoscibilità dell’interessata
  • Dalla scadenza del termine previsto per provvedere sulla domanda, quando l’INPS non risponde (silenzio-inadempimento): in questo caso, trascorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda senza risposta dell’ente, si forma il silenzio-rigetto e decorrono i 90 giorni

È fondamentale notare che il termine di 90 giorni è perentorio: il suo mancato rispetto comporta la decadenza dal ricorso amministrativo. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che la decadenza dall’impugnativa amministrativa non comporta automaticamente la decadenza dall’azione giudiziaria, che ha un termine autonomo.

Come presentare il ricorso amministrativo

Il ricorso amministrativo all’INPS per le prestazioni di maternità deve essere presentato attraverso uno dei seguenti canali:

  • Portale INPS online (MyINPS): accedendo con SPID, CIE o CNS, attraverso la sezione “Ricorsi” nell’area riservata
  • Patronato: tramite un CAF o patronato abilitato, che può presentare il ricorso per conto dell’assicurata e monitorarne l’esito
  • PEC o raccomandata A/R: inviando il ricorso scritto alla sede INPS competente per territorio (non è il metodo preferito, ma è ancora valido)

Il ricorso deve contenere: le generalità dell’assicurata, i riferimenti del provvedimento impugnato, le motivazioni del ricorso (sia in fatto che in diritto), e la richiesta specifica (annullamento del diniego, ricalcolo dell’importo, ecc.). È fortemente consigliato allegare tutta la documentazione utile a supporto delle proprie ragioni.

Il Comitato Provinciale INPS deve pronunciarsi sul ricorso entro 90 giorni dalla sua presentazione. Se non lo fa, si forma il silenzio-rigetto, e da quel momento decorrono i termini per l’eventuale ricorso giudiziario.

L’azione giudiziaria: quando e come presentarla

Quando il ricorso amministrativo viene rigettato, o quando l’INPS non risponde entro i termini (silenzio-rigetto), la lavoratrice può adire il Tribunale del Lavoro per ottenere il riconoscimento del proprio diritto all’indennità di maternità. Anche in questo caso, tuttavia, esistono termini perentori da rispettare per non incorrere nella decadenza.

Il termine di 1 anno per l’azione giudiziaria

L’art. 47 del DPR 639/1970, al comma 6, prevede un termine di decadenza di 1 anno (365 giorni) per proporre l’azione giudiziaria in materia di prestazioni previdenziali. Questo termine decorre:

  • Dalla comunicazione del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo da parte del Comitato Provinciale INPS
  • Dalla formazione del silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo (ovvero dal 91° giorno dalla presentazione del ricorso senza risposta dell’ente)
  • Dalla comunicazione diretta del provvedimento di diniego della prestazione, nei casi in cui non sia previsto (o non venga esercitato) il previo ricorso amministrativo

La decadenza dall’azione giudiziaria entro l’anno comporta la perdita definitiva e irreversibile del diritto a quella specifica prestazione. Non è possibile far rivivere il diritto con una nuova domanda, salvo che si tratti di un diritto periodicamente rinnovabile e per il quale la nuova domanda abbia una propria autonoma decorrenza.

La competenza territoriale

Il ricorso giudiziario per le prestazioni previdenziali INPS si propone davanti al Tribunale del Lavoro (sezione lavoro del Tribunale ordinario) competente per territorio. La competenza territoriale è determinata dalla residenza del lavoratore o dal luogo in cui è avvenuto il fatto che ha dato origine alla controversia (art. 413 c.p.c.). Non è quindi necessariamente la sede dell’ufficio INPS che ha emesso il provvedimento impugnato.

Tipologie di provvedimenti contestabili

Non tutti i provvedimenti INPS in materia di maternità hanno la stessa natura giuridica. Comprendere di fronte a quale tipo di atto ci si trova è essenziale per individuare il corretto strumento di impugnazione e i relativi termini. Vediamo le principali tipologie di provvedimenti che possono essere oggetto di contestazione.

Rigetto della domanda di indennità di maternità

Il rigetto della domanda è il caso più frequente: la lavoratrice presenta domanda di indennità di maternità obbligatoria o facoltativa e l’INPS la nega, motivando il diniego con la mancanza dei requisiti contributivi o assicurativi. In questi casi, la comunicazione del rigetto fa scattare il termine di 90 giorni per il ricorso amministrativo e, successivamente, quello di 1 anno per l’azione giudiziaria.

Liquidazione parziale o errata dell’indennità

In questo caso l’INPS riconosce l’indennità ma la calcola in modo errato, ad esempio applicando una base di calcolo sbagliata, non tenendo conto di alcuni periodi contributivi, o commettendo errori nell’identificazione del periodo indennizzabile. Anche qui scattano i termini dell’art. 47 DPR 639/1970, ma solo dalla data in cui la lavoratrice viene messa in condizione di conoscere l’errore.

Provvedimento di recupero di indennità indebitamente percepite

Si tratta del caso opposto: l’INPS ritiene che la lavoratrice abbia percepito indennità di maternità non spettanti e procede al recupero delle somme. Anche questo provvedimento può essere impugnato, ma con la peculiarità che l’assicurata può contestare sia il merito (il diritto alla prestazione) sia la modalità di recupero (ad esempio, l’applicazione errata degli interessi o la mancata considerazione dell’affidamento incolpevole della percipiente). Per questo tipo di provvedimento, i termini decorrono dalla notifica dell’atto di recupero.

Mancato riconoscimento del congedo parentale

Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) è distinto dalla maternità obbligatoria, ma rientra nello stesso ambito normativo di tutela della genitorialità. Il diniego o il riconoscimento parziale del diritto all’indennità di congedo parentale segue gli stessi termini dell’art. 47 DPR 639/1970. Anche le controversie sul congedo parentale esteso (fino a 12 anni del bambino, con indennità fino ai 6 anni) sono soggette agli stessi meccanismi di decadenza.

Decadenza sui ratei e arretrati di maternità

Un capitolo a sé riguarda la prescrizione dei ratei arretrati dell’indennità di maternità, che va tenuta distinta dalla decadenza dal ricorso. L’art. 2948, n. 4, del Codice Civile stabilisce che i crediti periodici si prescrivono in 5 anni. Questo significa che, anche se si vince il ricorso e si ottiene il riconoscimento dell’indennità di maternità, si possono recuperare al massimo gli arretrati degli ultimi 5 anni.

Tuttavia, la questione si complica quando si considera l’interazione tra la decadenza dall’azione di accertamento del diritto (termine di 1 anno dall’art. 47 DPR 639/1970) e la prescrizione quinquennale dei ratei. La Cassazione ha chiarito che:

  • La decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 riguarda il diritto ad agire in giudizio per far riconoscere la prestazione
  • La prescrizione quinquennale riguarda i singoli ratei già maturati di una prestazione il cui diritto è già stato accertato
  • Le due discipline operano su piani distinti e non si escludono reciprocamente

In pratica: se una lavoratrice ottiene dopo ricorso il riconoscimento del diritto all’indennità di maternità relativa a un parto avvenuto 6 anni prima, potrà recuperare solo gli arretrati degli ultimi 5 anni (quelli non ancora prescritti), ma non quelli più vecchi. Questa situazione rende ancora più urgente agire tempestivamente sia sul fronte del ricorso che su quello giudiziario.

Cosa dice la Cassazione: sentenze chiave

La Corte di Cassazione ha emesso nel corso degli anni numerose sentenze che hanno definito con precisione i contorni della decadenza in materia previdenziale. Conoscere questi orientamenti giurisprudenziali è utile non solo per gli avvocati, ma anche per le lavoratrici e i patronati che si trovano a gestire queste controversie.

La decadenza decorre dalla conoscenza effettiva del provvedimento

Con orientamento ormai consolidato, la Cassazione ha stabilito che il termine di decadenza dell’art. 47 DPR 639/1970 decorre dal momento in cui l’assicurata ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento, non dal momento in cui l’ente lo ha emesso o spedito. Questo è un principio fondamentale: se la comunicazione del diniego non è mai pervenuta alla lavoratrice (ad esempio perché inviata a un indirizzo errato), il termine di decadenza non inizia a decorrere.

La sentenza Cass. Sez. Lav. n. 10869/2018 ha affermato che: “In tema di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti degli enti previdenziali, il termine di decadenza di novanta giorni previsto dall’art. 47 del DPR n. 639 del 1970 decorre dalla comunicazione del provvedimento all’assicurato, non dalla sua emanazione da parte dell’ente.”

L’omessa comunicazione del provvedimento sospende la decadenza

Sempre la Cassazione ha chiarito che l’INPS ha l’obbligo di comunicare formalmente i propri provvedimenti all’assicurata. Se questo obbligo non viene rispettato, il termine di decadenza non può iniziare a decorrere, poiché l’assicurata non può essere penalizzata per l’inerzia dell’ente. Questo principio è stato ribadito in Cass. n. 5574/2018 e n. 11038/2017.

La decadenza non si applica ai diritti non ancora esercitati

Un aspetto importante riguarda le lavoratrici che non hanno mai presentato domanda di indennità di maternità. In questi casi, non c’è alcun provvedimento da impugnare, e quindi non decorre alcun termine di decadenza ex art. 47 DPR 639/1970. Si applica invece la prescrizione del diritto alla prestazione, che è di 5 anni per le prestazioni previdenziali a carattere periodico (art. 2948 c.c.) o di 10 anni per quelle aventi carattere risarcitorio. La Cassazione ha ribadito questo punto con la sentenza n. 17985/2016.

Il silenzio-inadempimento INPS e la decadenza

Quando l’INPS non risponde alla domanda di prestazione entro i termini di legge (di norma 120 giorni dalla presentazione della domanda), si forma il cosiddetto silenzio-inadempimento. La giurisprudenza prevalente (cfr. Cass. n. 27997/2019) ha chiarito che in caso di silenzio-inadempimento:

  • La lavoratrice può presentare direttamente ricorso giudiziario, senza la necessità di attendere o presentare un previo ricorso amministrativo
  • Il termine di decadenza per l’azione giudiziaria non decorre finché l’INPS non comunica formalmente la propria decisione (anche nel senso del silenzio-rigetto)
  • L’opzione del ricorso amministrativo resta comunque disponibile e può essere utile per ottenere una pronuncia senza ricorrere al giudice

Sospensione e interruzione della decadenza

Come già anticipato, la decadenza — a differenza della prescrizione — non è in linea di principio sospendibile né interrompibile, salvo specifiche previsioni normative. Tuttavia, la legge e la giurisprudenza hanno riconosciuto alcune ipotesi in cui il termine decadenziale può essere sospeso o differito.

Sospensione durante la negoziazione assistita

Il D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, ha introdotto la negoziazione assistita anche in materia di lavoro. Quando le parti avviano una procedura di negoziazione assistita, i termini di decadenza sono sospesi per tutta la durata del procedimento. Tuttavia, questa procedura è facoltativa e poco utilizzata in materia previdenziale.

Sospensione per forza maggiore

La giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di sospendere il termine di decadenza in casi di forza maggiore che abbiano impedito alla lavoratrice di esercitare il proprio diritto. Si tratta di un’ipotesi residuale, da dimostrare rigorosamente, che comprende ad esempio situazioni di grave malattia o incapacità temporanea dell’assicurata.

Sospensione durante la procedura conciliativa

In alcuni procedimenti previdenziali è previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione prima dell’azione giudiziaria. Durante questa fase, i termini di decadenza possono essere sospesi. È tuttavia necessario verificare caso per caso se la procedura conciliativa è obbligatoria per la specifica controversia in materia di maternità.

Errori comuni che causano la decadenza

L’esperienza pratica dei patronati e dei legali che si occupano di contenzioso previdenziale evidenzia alcuni errori ricorrenti che portano le lavoratrici a perdere il proprio diritto per decadenza. Conoscerli può aiutare a evitarli.

Aspettare troppo prima di agire

L’errore più frequente è quello di ricevere un provvedimento di diniego e non agire immediatamente, confidando nella possibilità di farlo “quando si trova il tempo”. I 90 giorni decorrono inesorabilmente dalla data di comunicazione del provvedimento, indipendentemente dall’impegno o dalla distrazione dell’assicurata. Si consiglia di segnare immediatamente sul calendario la data di scadenza del termine e di consultare un patronato entro le prime due settimane dalla ricezione del provvedimento.

Confondere il ricorso amministrativo con quello giudiziario

Molte lavoratrici credono che presentando il ricorso amministrativo all’INPS abbiano fatto tutto il necessario. In realtà, se il Comitato Provinciale respinge il ricorso (o non risponde entro 90 giorni), il termine di 1 anno per l’azione giudiziaria inizia a decorrere. Chi aspetta l’esito del ricorso amministrativo per decidere se andare davanti al giudice deve tenere questo termine sotto stretto controllo.

Non conservare la prova della presentazione del ricorso

In caso di contestazione sull’avvenuta presentazione del ricorso o sulla sua tempestività, è essenziale poter dimostrare quando e come il ricorso è stato presentato. Presentare ricorso tramite PEC o raccomandata A/R garantisce una prova certa della data di invio. Se si usa il portale INPS online, salvare o stampare la ricevuta di presentazione.

Non identificare correttamente il provvedimento impugnato

Il ricorso deve indicare con precisione il provvedimento che si intende impugnare: numero di protocollo, data di comunicazione, tipo di prestazione negata. Un ricorso generico o che non individua correttamente l’atto impugnato rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente perdita del termine.

Ignorare la comunicazione INPS perché ritenuta errata

Alcuni assicurati, convinti che l’INPS abbia torto, ignorano la comunicazione di diniego ritenendo che l’errore si risolverà da solo o che presenteranno una nuova domanda. Questo atteggiamento è pericoloso: i termini di decadenza decorrono dalla comunicazione, a prescindere dalla correttezza o meno del provvedimento. Chi ritiene di avere ragione deve agire entro i termini previsti, non aspettare.

Tabella riepilogativa dei termini

Per una visione d’insieme chiara e immediata, ecco la tabella riepilogativa dei termini di decadenza applicabili alle controversie in materia di indennità di maternità INPS:

Tipo di azioneTermineDecorrenzaNorma di riferimento
Ricorso amministrativo INPS90 giorniData comunicazione del provvedimentoArt. 47 DPR 639/1970
Pronuncia Comitato Prov. INPS sul ricorso90 giorniData presentazione ricorsoArt. 47 DPR 639/1970
Azione giudiziaria (Tribunale del Lavoro)1 annoRigetto ricorso amm. o silenzio-rigetto (91° giorno)Art. 47, c. 6, DPR 639/1970
Prescrizione ratei arretrati5 anniData di maturazione di ogni singolo rateoArt. 2948, n. 4, c.c.
Silenzio-inadempimento INPS su domanda120 giorniData presentazione domanda di prestazioneCirc. INPS n. 169/2003

Nota importante: I termini indicati sono di natura perentoria. Il loro superamento determina la decadenza definitiva dal diritto di impugnazione, che non può essere recuperata se non nei limitati casi di forza maggiore o omessa comunicazione del provvedimento da parte dell’INPS.

Cosa fare concretamente: la guida passo per passo

Se hai ricevuto un provvedimento sfavorevole dall’INPS sulla tua indennità di maternità, ecco i passi concreti da seguire per non perdere il tuo diritto per decadenza.

Step 1: Identifica il provvedimento e la data di comunicazione

Il primo passo è identificare con precisione quale provvedimento hai ricevuto e quando ti è stato comunicato. Cerca nella comunicazione INPS: la data di emissione, il numero di protocollo, la tipologia di prestazione negata (maternità obbligatoria, facoltativa, congedo parentale) e la motivazione del diniego. La data di comunicazione — ovvero il giorno in cui hai ricevuto la lettera o il messaggio INPS — è il punto di partenza per il calcolo dei termini.

Step 2: Calcola i termini di scadenza

Dalla data di comunicazione, calcola:

  • Scadenza ricorso amministrativo: data comunicazione + 90 giorni
  • Scadenza azione giudiziaria: data esito (o silenzio-rigetto) ricorso amministrativo + 1 anno

Segnati queste date sul calendario e imposta promemoria. Se il 90° giorno o il 365° giorno cadono in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Step 3: Contatta un patronato o un avvocato specializzato

Non affrontare da solo il ricorso INPS. Rivolgiti a un patronato abilitato (come il CAF Centro Fiscale di Udine) o a un avvocato specializzato in diritto del lavoro e previdenziale. Il patronato può:

  • Esaminare il provvedimento e valutare se ci sono i presupposti per il ricorso
  • Raccogliere la documentazione necessaria (buste paga, certificati di maternità, estratti contributivi)
  • Redigere e presentare il ricorso all’INPS nei termini previsti
  • Monitorare l’esito del ricorso amministrativo e avvisarti dei prossimi passi

Se il ricorso amministrativo non va a buon fine, il patronato può anche indirizzarti verso un avvocato per l’eventuale azione giudiziaria, fornendoti tutta la documentazione già raccolta.

Step 4: Raccogli tutta la documentazione

Per sostenere il ricorso, hai bisogno di documentazione completa. In materia di indennità di maternità, i documenti fondamentali sono:

  • Certificato di nascita del figlio (o certificato medico di gravidanza/nascita)
  • Estratto contributivo INPS aggiornato (scaricabile dal portale MyINPS)
  • Buste paga degli ultimi 12-24 mesi (per il calcolo della base imponibile)
  • Certificato di gravidanza del medico o dell’ostetrica (per maternità obbligatoria)
  • Contratto di lavoro o documentazione attestante il rapporto di lavoro
  • Ricevuta della domanda di maternità presentata all’INPS
  • Il provvedimento di diniego o di liquidazione parziale ricevuto dall’INPS

Step 5: Valuta il Bonus Mamme come tutela complementare

Mentre attendi l’esito del ricorso, verifica se hai diritto ad altre misure di sostegno alla maternità, come il Bonus Mamme (decontribuzione per le lavoratrici madri) o l’Assegno Unico Universale. Queste prestazioni hanno procedure e termini autonomi rispetto all’indennità di maternità tradizionale.

La decadenza per il ricorso INPS sull’indennità di maternità è una questione tecnica ma di enorme importanza pratica. I termini previsti dall’art. 47 DPR 639/1970 — 90 giorni per il ricorso amministrativo e 1 anno per l’azione giudiziaria — devono essere rispettati scrupolosamente, pena la perdita definitiva del diritto a contestare il provvedimento sfavorevole dell’INPS.

L’orientamento della Corte di Cassazione è chiaro e consolidato: i termini decorrono dalla conoscenza effettiva del provvedimento, l’INPS ha l’obbligo di comunicarlo formalmente, e il silenzio-inadempimento dell’ente non può tornare a danno dell’assicurata. Tuttavia, la tutela di questi principi richiede di agire in modo tempestivo e consapevole, preferibilmente con l’assistenza di un patronato o di un legale specializzato.

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Domande Frequenti sulla decadenza del ricorso per maternità INPS

Entro quando devo presentare il ricorso se l’INPS mi nega l’indennita di maternita?

Hai 90 giorni dalla data in cui hai ricevuto la comunicazione del diniego per presentare ricorso amministrativo all’INPS. Se il Comitato Provinciale non si pronuncia entro altri 90 giorni (o nega il ricorso), hai poi 1 anno per agire in giudizio davanti al Tribunale del Lavoro. Questi termini sono perentori: superarli significa perdere definitivamente il diritto a contestare.

Se non ho mai ricevuto comunicazione dall’INPS, i termini di decadenza decorrono lo stesso?

No. Secondo la Cassazione (sent. n. 10869/2018), il termine di decadenza decorre dalla data in cui hai avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Se l’INPS non ti ha comunicato il diniego, i termini non possono decorrere a tuo danno. E’ pero importante che tu possa dimostrare di non aver ricevuto la comunicazione. Contatta il patronato per verificare lo stato della tua domanda sul portale INPS.

Cosa succede se presento il ricorso amministrativo ma poi non vado davanti al giudice entro 1 anno?

Se il Comitato Provinciale INPS rigetta il tuo ricorso (o non risponde entro 90 giorni), hai 1 anno di tempo per proporre ricorso giudiziario al Tribunale del Lavoro. Se lasci trascorrere questo termine senza agire, decadi definitivamente dal diritto di contestare il provvedimento e perdi ogni possibilita di ottenere quella prestazione tramite vie legali.

Posso recuperare gli arretrati dell’indennita di maternita degli anni precedenti?

Si, ma con limiti. Se vinci il ricorso e ottieni il riconoscimento del diritto all’indennita di maternita, puoi recuperare al massimo gli arretrati degli ultimi 5 anni (prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.). Le somme piu vecchie di 5 anni sono prescritte e non piu recuperabili, anche se hai vinto il ricorso.

Un CAF puo presentare il ricorso INPS per la maternita al posto mio?

Si. I CAF e i patronati abilitati possono presentare ricorso amministrativo all’INPS per conto dell’assicurata, con delega. Il CAF raccoglie la documentazione, redige il ricorso e lo invia all’INPS, monitorando l’esito. Per il successivo ricorso giudiziario e invece necessario rivolgersi a un avvocato abilitato al patrocinio. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per i ricorsi in materia di maternita e patronato.


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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste con la presentazione del ricorso amministrativo INPS in materia di maternità, congedo parentale e tutte le prestazioni previdenziali a tutela della genitorialità.

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    CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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    Alexandra Bala
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    paolino servidio
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    Jacqueline B.
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    Issam Elhefnawi
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    Sibongile Moyana
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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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    Maggio 13, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/maternita.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-13 10:15:492026-05-31 17:53:05Maternità INPS: quando scatta la decadenza per il ricorso
    MATERNITA', PATRONATO

    Maternità INPS: quando scatta la decadenza per il ricorso

    Maternità INPS CAF Udine

    Hai presentato domanda di indennità di maternità all’INPS e ti è stata negata? Oppure l’importo riconosciuto è inferiore a quello che ti spetta? In questi casi hai il diritto di contestare la decisione dell’ente, ma devi farlo entro termini precisi: superarli significa incorrere nella decadenza del ricorso, con la conseguente perdita definitiva del diritto a quella prestazione.

    La materia è disciplinata principalmente dall’art. 47 del DPR 30 aprile 1970, n. 639, che fissa le regole fondamentali in tema di decadenza delle prestazioni previdenziali. Nel corso degli anni la Corte di Cassazione ha affinato l’interpretazione di questa norma, fornendo chiarimenti essenziali per chi si trova a dover contestare un provvedimento INPS in materia di maternità. Comprendere quando e come agire è fondamentale per non perdere tutele economiche che possono valere diverse migliaia di euro.

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    Indice dei contenuti

    1. Cos’è la decadenza nel diritto previdenziale
    2. La norma di riferimento: art. 47 DPR 639/1970
    3. Il ricorso amministrativo: termini e procedura
    4. L’azione giudiziaria: quando e come presentarla
    5. Tipologie di provvedimenti contestabili
    6. Decadenza sui ratei e arretrati di maternità
    7. Cosa dice la Cassazione: sentenze chiave
    8. Sospensione e interruzione della decadenza
    9. Errori comuni che causano la decadenza
    10. Tabella riepilogativa dei termini
    11. Cosa fare concretamente: la guida passo per passo
    12. Domande frequenti sulla decadenza del ricorso

    Cos’è la decadenza nel diritto previdenziale

    Nel diritto previdenziale, la decadenza è l’estinzione di un diritto conseguente al mancato esercizio dello stesso entro un termine perentorio stabilito dalla legge. A differenza della prescrizione, la decadenza non è sospendibile né interrompibile (salvo eccezioni tassativamente previste dalla legge) e opera in modo automatico: superato il termine, il diritto si estingue definitivamente, senza possibilità di recupero.

    In materia di prestazioni previdenziali INPS, compresa l’indennità di maternità, il tema della decadenza è di fondamentale importanza pratica. Una lavoratrice che riceve un provvedimento di diniego o di riconoscimento parziale dell’indennità di maternità deve sapere esattamente entro quando deve agire per non perdere il diritto a contestare quella decisione. Il legislatore ha fissato termini diversi a seconda del tipo di azione intrapresa: il ricorso amministrativo all’INPS ha tempi diversi rispetto all’azione giudiziaria davanti al giudice del lavoro.

    È importante non confondere la decadenza dal diritto al ricorso con la prescrizione del diritto alla prestazione. Mentre la prima riguarda la possibilità di contestare un provvedimento già emesso, la seconda riguarda il termine entro cui fare valere il diritto alla prestazione non ancora riconosciuta. Entrambe le questioni sono cruciali per chi si trova in una situazione di contenzioso con l’INPS sulla maternità obbligatoria o facoltativa.

    La norma di riferimento: art. 47 DPR 639/1970

    Il cardine normativo in materia di decadenza delle prestazioni previdenziali è l’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, rubricato “Ricorsi”. Questa norma, che nel corso dei decenni è stata più volte interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, stabilisce le regole fondamentali per l’esercizio del diritto di contestare i provvedimenti degli enti previdenziali.

    Il testo dell’art. 47, comma 1, DPR 639/1970 prevede che chi intende impugnare provvedimenti delle istituzioni previdenziali deve farlo entro termini precisi. Il comma 6 della stessa disposizione sancisce poi la decadenza: “Le controversie in materia di trattamenti pensionistici degli ex combattenti, delle vittime civili di guerra e dei profughi sono devolute alla competenza esclusiva del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove ha sede l’ufficio dell’ente che ha emesso il provvedimento impugnato.” Tuttavia, la norma che più interessa in tema di decadenza è il comma relativo all’impugnazione dei provvedimenti INPS sulle prestazioni temporanee, tra cui l’indennità di maternità.

    La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito che l’art. 47 DPR 639/1970 si applica a tutte le prestazioni previdenziali erogate dall’INPS, incluse quelle di natura temporanea come la maternità obbligatoria e il congedo parentale. In particolare, la Cassazione ha ribadito (cfr. Cass. Sez. Lav., sent. n. 27997/2019; Cass. n. 5574/2018) che il termine decadenziale per il ricorso amministrativo è di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento, mentre per l’azione giudiziaria il termine è di 1 anno dalla stessa comunicazione.

    Il ricorso amministrativo: termini e procedura

    Il ricorso amministrativo all’INPS è il primo strumento che la lavoratrice deve considerare quando riceve un provvedimento sfavorevole sull’indennità di maternità. Si tratta di una fase pre-giudiziaria, in alcuni casi obbligatoria (cosiddetto “previo ricorso”), che consente all’ente di riesaminare la propria decisione prima che la questione appaia davanti a un giudice.

    Il termine di 90 giorni: da quando decorre

    Il termine perentorio per presentare ricorso amministrativo all’INPS è di 90 giorni. Questo termine decorre:

    • Dalla data di comunicazione del provvedimento di rigetto o di liquidazione parziale della prestazione, quando l’ente invia all’assicurata una comunicazione formale della propria decisione
    • Dalla data in cui l’assicurata ha avuto conoscenza del provvedimento, nei casi in cui la comunicazione non sia avvenuta in forma scritta o non sia pervenuta nella sfera di conoscibilità dell’interessata
    • Dalla scadenza del termine previsto per provvedere sulla domanda, quando l’INPS non risponde (silenzio-inadempimento): in questo caso, trascorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda senza risposta dell’ente, si forma il silenzio-rigetto e decorrono i 90 giorni

    È fondamentale notare che il termine di 90 giorni è perentorio: il suo mancato rispetto comporta la decadenza dal ricorso amministrativo. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che la decadenza dall’impugnativa amministrativa non comporta automaticamente la decadenza dall’azione giudiziaria, che ha un termine autonomo.

    Come presentare il ricorso amministrativo

    Il ricorso amministrativo all’INPS per le prestazioni di maternità deve essere presentato attraverso uno dei seguenti canali:

    • Portale INPS online (MyINPS): accedendo con SPID, CIE o CNS, attraverso la sezione “Ricorsi” nell’area riservata
    • Patronato: tramite un CAF o patronato abilitato, che può presentare il ricorso per conto dell’assicurata e monitorarne l’esito
    • PEC o raccomandata A/R: inviando il ricorso scritto alla sede INPS competente per territorio (non è il metodo preferito, ma è ancora valido)

    Il ricorso deve contenere: le generalità dell’assicurata, i riferimenti del provvedimento impugnato, le motivazioni del ricorso (sia in fatto che in diritto), e la richiesta specifica (annullamento del diniego, ricalcolo dell’importo, ecc.). È fortemente consigliato allegare tutta la documentazione utile a supporto delle proprie ragioni.

    Il Comitato Provinciale INPS deve pronunciarsi sul ricorso entro 90 giorni dalla sua presentazione. Se non lo fa, si forma il silenzio-rigetto, e da quel momento decorrono i termini per l’eventuale ricorso giudiziario.

    L’azione giudiziaria: quando e come presentarla

    Quando il ricorso amministrativo viene rigettato, o quando l’INPS non risponde entro i termini (silenzio-rigetto), la lavoratrice può adire il Tribunale del Lavoro per ottenere il riconoscimento del proprio diritto all’indennità di maternità. Anche in questo caso, tuttavia, esistono termini perentori da rispettare per non incorrere nella decadenza.

    Il termine di 1 anno per l’azione giudiziaria

    L’art. 47 del DPR 639/1970, al comma 6, prevede un termine di decadenza di 1 anno (365 giorni) per proporre l’azione giudiziaria in materia di prestazioni previdenziali. Questo termine decorre:

    • Dalla comunicazione del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo da parte del Comitato Provinciale INPS
    • Dalla formazione del silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo (ovvero dal 91° giorno dalla presentazione del ricorso senza risposta dell’ente)
    • Dalla comunicazione diretta del provvedimento di diniego della prestazione, nei casi in cui non sia previsto (o non venga esercitato) il previo ricorso amministrativo

    La decadenza dall’azione giudiziaria entro l’anno comporta la perdita definitiva e irreversibile del diritto a quella specifica prestazione. Non è possibile far rivivere il diritto con una nuova domanda, salvo che si tratti di un diritto periodicamente rinnovabile e per il quale la nuova domanda abbia una propria autonoma decorrenza.

    La competenza territoriale

    Il ricorso giudiziario per le prestazioni previdenziali INPS si propone davanti al Tribunale del Lavoro (sezione lavoro del Tribunale ordinario) competente per territorio. La competenza territoriale è determinata dalla residenza del lavoratore o dal luogo in cui è avvenuto il fatto che ha dato origine alla controversia (art. 413 c.p.c.). Non è quindi necessariamente la sede dell’ufficio INPS che ha emesso il provvedimento impugnato.

    Tipologie di provvedimenti contestabili

    Non tutti i provvedimenti INPS in materia di maternità hanno la stessa natura giuridica. Comprendere di fronte a quale tipo di atto ci si trova è essenziale per individuare il corretto strumento di impugnazione e i relativi termini. Vediamo le principali tipologie di provvedimenti che possono essere oggetto di contestazione.

    Rigetto della domanda di indennità di maternità

    Il rigetto della domanda è il caso più frequente: la lavoratrice presenta domanda di indennità di maternità obbligatoria o facoltativa e l’INPS la nega, motivando il diniego con la mancanza dei requisiti contributivi o assicurativi. In questi casi, la comunicazione del rigetto fa scattare il termine di 90 giorni per il ricorso amministrativo e, successivamente, quello di 1 anno per l’azione giudiziaria.

    Liquidazione parziale o errata dell’indennità

    In questo caso l’INPS riconosce l’indennità ma la calcola in modo errato, ad esempio applicando una base di calcolo sbagliata, non tenendo conto di alcuni periodi contributivi, o commettendo errori nell’identificazione del periodo indennizzabile. Anche qui scattano i termini dell’art. 47 DPR 639/1970, ma solo dalla data in cui la lavoratrice viene messa in condizione di conoscere l’errore.

    Provvedimento di recupero di indennità indebitamente percepite

    Si tratta del caso opposto: l’INPS ritiene che la lavoratrice abbia percepito indennità di maternità non spettanti e procede al recupero delle somme. Anche questo provvedimento può essere impugnato, ma con la peculiarità che l’assicurata può contestare sia il merito (il diritto alla prestazione) sia la modalità di recupero (ad esempio, l’applicazione errata degli interessi o la mancata considerazione dell’affidamento incolpevole della percipiente). Per questo tipo di provvedimento, i termini decorrono dalla notifica dell’atto di recupero.

    Mancato riconoscimento del congedo parentale

    Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) è distinto dalla maternità obbligatoria, ma rientra nello stesso ambito normativo di tutela della genitorialità. Il diniego o il riconoscimento parziale del diritto all’indennità di congedo parentale segue gli stessi termini dell’art. 47 DPR 639/1970. Anche le controversie sul congedo parentale esteso (fino a 12 anni del bambino, con indennità fino ai 6 anni) sono soggette agli stessi meccanismi di decadenza.

    Decadenza sui ratei e arretrati di maternità

    Un capitolo a sé riguarda la prescrizione dei ratei arretrati dell’indennità di maternità, che va tenuta distinta dalla decadenza dal ricorso. L’art. 2948, n. 4, del Codice Civile stabilisce che i crediti periodici si prescrivono in 5 anni. Questo significa che, anche se si vince il ricorso e si ottiene il riconoscimento dell’indennità di maternità, si possono recuperare al massimo gli arretrati degli ultimi 5 anni.

    Tuttavia, la questione si complica quando si considera l’interazione tra la decadenza dall’azione di accertamento del diritto (termine di 1 anno dall’art. 47 DPR 639/1970) e la prescrizione quinquennale dei ratei. La Cassazione ha chiarito che:

    • La decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 riguarda il diritto ad agire in giudizio per far riconoscere la prestazione
    • La prescrizione quinquennale riguarda i singoli ratei già maturati di una prestazione il cui diritto è già stato accertato
    • Le due discipline operano su piani distinti e non si escludono reciprocamente

    In pratica: se una lavoratrice ottiene dopo ricorso il riconoscimento del diritto all’indennità di maternità relativa a un parto avvenuto 6 anni prima, potrà recuperare solo gli arretrati degli ultimi 5 anni (quelli non ancora prescritti), ma non quelli più vecchi. Questa situazione rende ancora più urgente agire tempestivamente sia sul fronte del ricorso che su quello giudiziario.

    Cosa dice la Cassazione: sentenze chiave

    La Corte di Cassazione ha emesso nel corso degli anni numerose sentenze che hanno definito con precisione i contorni della decadenza in materia previdenziale. Conoscere questi orientamenti giurisprudenziali è utile non solo per gli avvocati, ma anche per le lavoratrici e i patronati che si trovano a gestire queste controversie.

    La decadenza decorre dalla conoscenza effettiva del provvedimento

    Con orientamento ormai consolidato, la Cassazione ha stabilito che il termine di decadenza dell’art. 47 DPR 639/1970 decorre dal momento in cui l’assicurata ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento, non dal momento in cui l’ente lo ha emesso o spedito. Questo è un principio fondamentale: se la comunicazione del diniego non è mai pervenuta alla lavoratrice (ad esempio perché inviata a un indirizzo errato), il termine di decadenza non inizia a decorrere.

    La sentenza Cass. Sez. Lav. n. 10869/2018 ha affermato che: “In tema di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti degli enti previdenziali, il termine di decadenza di novanta giorni previsto dall’art. 47 del DPR n. 639 del 1970 decorre dalla comunicazione del provvedimento all’assicurato, non dalla sua emanazione da parte dell’ente.”

    L’omessa comunicazione del provvedimento sospende la decadenza

    Sempre la Cassazione ha chiarito che l’INPS ha l’obbligo di comunicare formalmente i propri provvedimenti all’assicurata. Se questo obbligo non viene rispettato, il termine di decadenza non può iniziare a decorrere, poiché l’assicurata non può essere penalizzata per l’inerzia dell’ente. Questo principio è stato ribadito in Cass. n. 5574/2018 e n. 11038/2017.

    La decadenza non si applica ai diritti non ancora esercitati

    Un aspetto importante riguarda le lavoratrici che non hanno mai presentato domanda di indennità di maternità. In questi casi, non c’è alcun provvedimento da impugnare, e quindi non decorre alcun termine di decadenza ex art. 47 DPR 639/1970. Si applica invece la prescrizione del diritto alla prestazione, che è di 5 anni per le prestazioni previdenziali a carattere periodico (art. 2948 c.c.) o di 10 anni per quelle aventi carattere risarcitorio. La Cassazione ha ribadito questo punto con la sentenza n. 17985/2016.

    Il silenzio-inadempimento INPS e la decadenza

    Quando l’INPS non risponde alla domanda di prestazione entro i termini di legge (di norma 120 giorni dalla presentazione della domanda), si forma il cosiddetto silenzio-inadempimento. La giurisprudenza prevalente (cfr. Cass. n. 27997/2019) ha chiarito che in caso di silenzio-inadempimento:

    • La lavoratrice può presentare direttamente ricorso giudiziario, senza la necessità di attendere o presentare un previo ricorso amministrativo
    • Il termine di decadenza per l’azione giudiziaria non decorre finché l’INPS non comunica formalmente la propria decisione (anche nel senso del silenzio-rigetto)
    • L’opzione del ricorso amministrativo resta comunque disponibile e può essere utile per ottenere una pronuncia senza ricorrere al giudice

    Sospensione e interruzione della decadenza

    Come già anticipato, la decadenza — a differenza della prescrizione — non è in linea di principio sospendibile né interrompibile, salvo specifiche previsioni normative. Tuttavia, la legge e la giurisprudenza hanno riconosciuto alcune ipotesi in cui il termine decadenziale può essere sospeso o differito.

    Sospensione durante la negoziazione assistita

    Il D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, ha introdotto la negoziazione assistita anche in materia di lavoro. Quando le parti avviano una procedura di negoziazione assistita, i termini di decadenza sono sospesi per tutta la durata del procedimento. Tuttavia, questa procedura è facoltativa e poco utilizzata in materia previdenziale.

    Sospensione per forza maggiore

    La giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di sospendere il termine di decadenza in casi di forza maggiore che abbiano impedito alla lavoratrice di esercitare il proprio diritto. Si tratta di un’ipotesi residuale, da dimostrare rigorosamente, che comprende ad esempio situazioni di grave malattia o incapacità temporanea dell’assicurata.

    Sospensione durante la procedura conciliativa

    In alcuni procedimenti previdenziali è previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione prima dell’azione giudiziaria. Durante questa fase, i termini di decadenza possono essere sospesi. È tuttavia necessario verificare caso per caso se la procedura conciliativa è obbligatoria per la specifica controversia in materia di maternità.

    Errori comuni che causano la decadenza

    L’esperienza pratica dei patronati e dei legali che si occupano di contenzioso previdenziale evidenzia alcuni errori ricorrenti che portano le lavoratrici a perdere il proprio diritto per decadenza. Conoscerli può aiutare a evitarli.

    Aspettare troppo prima di agire

    L’errore più frequente è quello di ricevere un provvedimento di diniego e non agire immediatamente, confidando nella possibilità di farlo “quando si trova il tempo”. I 90 giorni decorrono inesorabilmente dalla data di comunicazione del provvedimento, indipendentemente dall’impegno o dalla distrazione dell’assicurata. Si consiglia di segnare immediatamente sul calendario la data di scadenza del termine e di consultare un patronato entro le prime due settimane dalla ricezione del provvedimento.

    Confondere il ricorso amministrativo con quello giudiziario

    Molte lavoratrici credono che presentando il ricorso amministrativo all’INPS abbiano fatto tutto il necessario. In realtà, se il Comitato Provinciale respinge il ricorso (o non risponde entro 90 giorni), il termine di 1 anno per l’azione giudiziaria inizia a decorrere. Chi aspetta l’esito del ricorso amministrativo per decidere se andare davanti al giudice deve tenere questo termine sotto stretto controllo.

    Non conservare la prova della presentazione del ricorso

    In caso di contestazione sull’avvenuta presentazione del ricorso o sulla sua tempestività, è essenziale poter dimostrare quando e come il ricorso è stato presentato. Presentare ricorso tramite PEC o raccomandata A/R garantisce una prova certa della data di invio. Se si usa il portale INPS online, salvare o stampare la ricevuta di presentazione.

    Non identificare correttamente il provvedimento impugnato

    Il ricorso deve indicare con precisione il provvedimento che si intende impugnare: numero di protocollo, data di comunicazione, tipo di prestazione negata. Un ricorso generico o che non individua correttamente l’atto impugnato rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente perdita del termine.

    Ignorare la comunicazione INPS perché ritenuta errata

    Alcuni assicurati, convinti che l’INPS abbia torto, ignorano la comunicazione di diniego ritenendo che l’errore si risolverà da solo o che presenteranno una nuova domanda. Questo atteggiamento è pericoloso: i termini di decadenza decorrono dalla comunicazione, a prescindere dalla correttezza o meno del provvedimento. Chi ritiene di avere ragione deve agire entro i termini previsti, non aspettare.

    Tabella riepilogativa dei termini

    Per una visione d’insieme chiara e immediata, ecco la tabella riepilogativa dei termini di decadenza applicabili alle controversie in materia di indennità di maternità INPS:

    Tipo di azioneTermineDecorrenzaNorma di riferimento
    Ricorso amministrativo INPS90 giorniData comunicazione del provvedimentoArt. 47 DPR 639/1970
    Pronuncia Comitato Prov. INPS sul ricorso90 giorniData presentazione ricorsoArt. 47 DPR 639/1970
    Azione giudiziaria (Tribunale del Lavoro)1 annoRigetto ricorso amm. o silenzio-rigetto (91° giorno)Art. 47, c. 6, DPR 639/1970
    Prescrizione ratei arretrati5 anniData di maturazione di ogni singolo rateoArt. 2948, n. 4, c.c.
    Silenzio-inadempimento INPS su domanda120 giorniData presentazione domanda di prestazioneCirc. INPS n. 169/2003

    Nota importante: I termini indicati sono di natura perentoria. Il loro superamento determina la decadenza definitiva dal diritto di impugnazione, che non può essere recuperata se non nei limitati casi di forza maggiore o omessa comunicazione del provvedimento da parte dell’INPS.

    Cosa fare concretamente: la guida passo per passo

    Se hai ricevuto un provvedimento sfavorevole dall’INPS sulla tua indennità di maternità, ecco i passi concreti da seguire per non perdere il tuo diritto per decadenza.

    Step 1: Identifica il provvedimento e la data di comunicazione

    Il primo passo è identificare con precisione quale provvedimento hai ricevuto e quando ti è stato comunicato. Cerca nella comunicazione INPS: la data di emissione, il numero di protocollo, la tipologia di prestazione negata (maternità obbligatoria, facoltativa, congedo parentale) e la motivazione del diniego. La data di comunicazione — ovvero il giorno in cui hai ricevuto la lettera o il messaggio INPS — è il punto di partenza per il calcolo dei termini.

    Step 2: Calcola i termini di scadenza

    Dalla data di comunicazione, calcola:

    • Scadenza ricorso amministrativo: data comunicazione + 90 giorni
    • Scadenza azione giudiziaria: data esito (o silenzio-rigetto) ricorso amministrativo + 1 anno

    Segnati queste date sul calendario e imposta promemoria. Se il 90° giorno o il 365° giorno cadono in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

    Step 3: Contatta un patronato o un avvocato specializzato

    Non affrontare da solo il ricorso INPS. Rivolgiti a un patronato abilitato (come il CAF Centro Fiscale di Udine) o a un avvocato specializzato in diritto del lavoro e previdenziale. Il patronato può:

    • Esaminare il provvedimento e valutare se ci sono i presupposti per il ricorso
    • Raccogliere la documentazione necessaria (buste paga, certificati di maternità, estratti contributivi)
    • Redigere e presentare il ricorso all’INPS nei termini previsti
    • Monitorare l’esito del ricorso amministrativo e avvisarti dei prossimi passi

    Se il ricorso amministrativo non va a buon fine, il patronato può anche indirizzarti verso un avvocato per l’eventuale azione giudiziaria, fornendoti tutta la documentazione già raccolta.

    Step 4: Raccogli tutta la documentazione

    Per sostenere il ricorso, hai bisogno di documentazione completa. In materia di indennità di maternità, i documenti fondamentali sono:

    • Certificato di nascita del figlio (o certificato medico di gravidanza/nascita)
    • Estratto contributivo INPS aggiornato (scaricabile dal portale MyINPS)
    • Buste paga degli ultimi 12-24 mesi (per il calcolo della base imponibile)
    • Certificato di gravidanza del medico o dell’ostetrica (per maternità obbligatoria)
    • Contratto di lavoro o documentazione attestante il rapporto di lavoro
    • Ricevuta della domanda di maternità presentata all’INPS
    • Il provvedimento di diniego o di liquidazione parziale ricevuto dall’INPS

    Step 5: Valuta il Bonus Mamme come tutela complementare

    Mentre attendi l’esito del ricorso, verifica se hai diritto ad altre misure di sostegno alla maternità, come il Bonus Mamme (decontribuzione per le lavoratrici madri) o l’Assegno Unico Universale. Queste prestazioni hanno procedure e termini autonomi rispetto all’indennità di maternità tradizionale.

    La decadenza per il ricorso INPS sull’indennità di maternità è una questione tecnica ma di enorme importanza pratica. I termini previsti dall’art. 47 DPR 639/1970 — 90 giorni per il ricorso amministrativo e 1 anno per l’azione giudiziaria — devono essere rispettati scrupolosamente, pena la perdita definitiva del diritto a contestare il provvedimento sfavorevole dell’INPS.

    L’orientamento della Corte di Cassazione è chiaro e consolidato: i termini decorrono dalla conoscenza effettiva del provvedimento, l’INPS ha l’obbligo di comunicarlo formalmente, e il silenzio-inadempimento dell’ente non può tornare a danno dell’assicurata. Tuttavia, la tutela di questi principi richiede di agire in modo tempestivo e consapevole, preferibilmente con l’assistenza di un patronato o di un legale specializzato.

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    Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre tutte le pratiche INPS: NASPI, pensione, maternità, invalidità 104 e bonus famiglia. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Domande Frequenti sulla decadenza del ricorso per maternità INPS

    Entro quando devo presentare il ricorso se l’INPS mi nega l’indennita di maternita?

    Hai 90 giorni dalla data in cui hai ricevuto la comunicazione del diniego per presentare ricorso amministrativo all’INPS. Se il Comitato Provinciale non si pronuncia entro altri 90 giorni (o nega il ricorso), hai poi 1 anno per agire in giudizio davanti al Tribunale del Lavoro. Questi termini sono perentori: superarli significa perdere definitivamente il diritto a contestare.

    Se non ho mai ricevuto comunicazione dall’INPS, i termini di decadenza decorrono lo stesso?

    No. Secondo la Cassazione (sent. n. 10869/2018), il termine di decadenza decorre dalla data in cui hai avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Se l’INPS non ti ha comunicato il diniego, i termini non possono decorrere a tuo danno. E’ pero importante che tu possa dimostrare di non aver ricevuto la comunicazione. Contatta il patronato per verificare lo stato della tua domanda sul portale INPS.

    Cosa succede se presento il ricorso amministrativo ma poi non vado davanti al giudice entro 1 anno?

    Se il Comitato Provinciale INPS rigetta il tuo ricorso (o non risponde entro 90 giorni), hai 1 anno di tempo per proporre ricorso giudiziario al Tribunale del Lavoro. Se lasci trascorrere questo termine senza agire, decadi definitivamente dal diritto di contestare il provvedimento e perdi ogni possibilita di ottenere quella prestazione tramite vie legali.

    Posso recuperare gli arretrati dell’indennita di maternita degli anni precedenti?

    Si, ma con limiti. Se vinci il ricorso e ottieni il riconoscimento del diritto all’indennita di maternita, puoi recuperare al massimo gli arretrati degli ultimi 5 anni (prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.). Le somme piu vecchie di 5 anni sono prescritte e non piu recuperabili, anche se hai vinto il ricorso.

    Un CAF puo presentare il ricorso INPS per la maternita al posto mio?

    Si. I CAF e i patronati abilitati possono presentare ricorso amministrativo all’INPS per conto dell’assicurata, con delega. Il CAF raccoglie la documentazione, redige il ricorso e lo invia all’INPS, monitorando l’esito. Per il successivo ricorso giudiziario e invece necessario rivolgersi a un avvocato abilitato al patrocinio. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per i ricorsi in materia di maternita e patronato.


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    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste con la presentazione del ricorso amministrativo INPS in materia di maternità, congedo parentale e tutte le prestazioni previdenziali a tutela della genitorialità.

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      Alexandra Bala
      04/09/2026
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      ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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      paolino servidio
      03/09/2026
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      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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      Lady
      01/09/2026
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      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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      Giulia Guida
      25/08/2026
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      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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      Paola Zilli
      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Jacqueline B.
      06/08/2026
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Maura Masutto
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      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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      Molto gentile
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      Sibongile Moyana
      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Maggio 13, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/maternita.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-13 10:15:492026-05-31 17:53:05Maternità INPS: quando scatta la decadenza per il ricorso
      CAF

      Maternità Obbligatoria e Facoltativa 2026: Differenze e Importi

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      La maternità obbligatoria e la maternità facoltativa sono due tutele fondamentali per le lavoratrici che aspettano un figlio, ma funzionano in modo molto diverso. La prima garantisce 5 mesi di astensione retribuita all’80%, la seconda (chiamata tecnicamente congedo parentale) offre ulteriori mesi al 30% (con eccezioni nel 2026). In questa guida ti spieghiamo le differenze, gli importi aggiornati, come funziona la maternità anticipata e come fare domanda all’INPS.

      Indice dei contenuti

      1. Maternità obbligatoria: come funziona
      2. Flessibilità del congedo: formula 1+4 o 0+5
      3. Maternità facoltativa (congedo parentale)
      4. Maternità anticipata: gravidanza a rischio
      5. Tabella confronto obbligatoria vs facoltativa
      6. Importi e indennità 2026
      7. Come fare domanda INPS
      8. Maternità per autonome e libere professioniste
      9. Bonus e agevolazioni collegati alla maternità
      10. FAQ maternità obbligatoria e facoltativa

      Maternità obbligatoria: come funziona

      La maternità obbligatoria (o congedo di maternità) è il periodo di astensione dal lavoro che la legge impone a tutte le lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e dopo il parto. È disciplinata dal D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità) e ha una durata complessiva di 5 mesi.

      La formula standard prevede:

      • 2 mesi prima della data presunta del parto
      • 3 mesi dopo il parto

      Durante questo periodo, la lavoratrice ha diritto a un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera, pagata dall’INPS (molti contratti collettivi prevedono l’integrazione al 100% a carico del datore di lavoro). Il congedo è obbligatorio: il datore di lavoro non può far lavorare la dipendente durante questo periodo, e la lavoratrice non può rinunciarvi.

      Flessibilità del congedo: formula 1+4 o 0+5

      La legge offre alla lavoratrice la possibilità di spostare parte del congedo prima del parto al periodo successivo. Esistono due opzioni di flessibilità:

      Formula 1+4

      Con questa opzione, la lavoratrice si astiene 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo. Serve un certificato medico del ginecologo e del medico competente aziendale che attestino l’assenza di rischi per la salute della madre e del bambino.

      Formula 0+5

      Introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, questa formula permette di lavorare fino al giorno del parto e fruire di tutti i 5 mesi di congedo dopo la nascita. Anche in questo caso servono le certificazioni mediche che confermino l’idoneità al lavoro fino al termine della gravidanza.

      La scelta della formula va comunicata al datore di lavoro e all’INPS con la domanda di maternità. È una decisione personale che dipende dalle condizioni di salute e dalle esigenze lavorative.

      Maternità facoltativa (congedo parentale)

      Quella che comunemente viene chiamata “maternità facoltativa” è in realtà il congedo parentale, un’astensione facoltativa dal lavoro che spetta a entrambi i genitori (madre e padre) per prendersi cura del figlio nei primi anni di vita.

      Ecco le caratteristiche principali:

      • Durata: fino a 6 mesi per ciascun genitore (massimo 10 mesi complessivi per la coppia, elevabili a 11 se il padre ne fruisce almeno 3)
      • Età del figlio: fruibile fino ai 12 anni del bambino
      • Retribuzione base: 30% della retribuzione media giornaliera per un massimo di 6 mesi complessivi tra i due genitori (fino ai 6 anni del figlio)
      • Novità 2026: le prime 3 mensilità di congedo parentale sono indennizzate all’80% della retribuzione (2 mensilità all’80% già dal 2024, la terza aggiunta nel 2025 e confermata nel 2026)

      A differenza della maternità obbligatoria, il congedo parentale è facoltativo: la lavoratrice o il lavoratore può scegliere se e quando fruirne.

      Maternità anticipata: gravidanza a rischio

      La maternità anticipata è un’ulteriore forma di tutela che consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro prima dei canonici 2 mesi precedenti il parto. Può essere concessa in due casi:

      Gravidanza a rischio

      Se la gravidanza presenta complicazioni o patologie che mettono a rischio la salute della madre o del bambino, il medico della ASL (o la Direzione Territoriale del Lavoro) può disporre l’astensione anticipata. La domanda si presenta alla ASL con il certificato del ginecologo. L’indennità è sempre all’80%.

      Condizioni di lavoro a rischio

      Se le mansioni svolte sono pericolose o faticose (lavori che espongono a sostanze chimiche, lavoro notturno, trasporto pesi, lavoro in piedi per lungo tempo) e il datore di lavoro non può spostare la lavoratrice a mansioni compatibili, la Direzione Territoriale del Lavoro può disporre l’interdizione anticipata. Anche in questo caso l’indennità è all’80% della retribuzione.

      Tabella confronto obbligatoria vs facoltativa

      Per capire immediatamente le differenze tra maternità obbligatoria e facoltativa, ecco una tabella riepilogativa:

      CaratteristicaMaternità obbligatoriaMaternità facoltativa (congedo parentale)
      ObbligatorietàObbligatoria per leggeFacoltativa
      Durata5 mesiFino a 6 mesi per genitore (max 10-11 per coppia)
      Indennità80% della retribuzione30% (80% per le prime 3 mensilità nel 2026)
      QuandoPrima e dopo il partoFino ai 12 anni del figlio
      Chi ne ha dirittoSolo la madreEntrambi i genitori
      ContributiFigurativi pieniFigurativi ridotti
      DomandaObbligatoria INPSFacoltativa INPS

      Importi e indennità 2026

      Gli importi delle indennità di maternità nel 2026 sono calcolati sulla retribuzione media giornaliera dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo:

      • Maternità obbligatoria: 80% della retribuzione media giornaliera. Per le lavoratrici dipendenti, molti CCNL prevedono l’integrazione al 100% a carico del datore di lavoro
      • Congedo parentale – prime 3 mensilità: 80% della retribuzione (novità 2025-2026, prima era solo al 30%)
      • Congedo parentale – mensilità successive: 30% della retribuzione fino al sesto mese complessivo tra i genitori, poi senza indennità (salvo reddito basso)
      • Maternità anticipata: 80% della retribuzione, come la maternità obbligatoria

      Un esempio pratico: se la retribuzione lorda mensile è di 1.800 euro, durante la maternità obbligatoria percepirai circa 1.440 euro lordi al mese (80%). Durante il congedo parentale ordinario, l’indennità scende a circa 540 euro al mese (30%), ma per le prime 3 mensilità nel 2026 resta a 1.440 euro (80%).

      Come fare domanda INPS

      La domanda di maternità va presentata all’INPS prima dell’inizio del congedo. Ecco i passaggi:

      1. Accedi al portale INPS con SPID, CIE o CNS
      2. Cerca il servizio: “Domanda di maternità/paternità – congedo obbligatorio e parentale”
      3. Inserisci i dati della gravidanza: data presunta del parto, certificato medico, scelta della formula (2+3, 1+4 o 0+5)
      4. Indica il periodo richiesto: date di inizio e fine congedo
      5. Allega la documentazione: certificato del ginecologo
      6. Invia la domanda e conserva il numero di protocollo

      La domanda va presentata almeno 2 mesi prima della data presunta del parto. In alternativa al portale, puoi rivolgerti al Contact Center INPS (803 164) o a un patronato. Il CAF Centro Fiscale di Udine può assisterti nella compilazione della domanda.

      Dopo il parto, hai 30 giorni per comunicare all’INPS la data effettiva di nascita del bambino e gli estremi anagrafici.

      Maternità per autonome e libere professioniste

      Le tutele della maternità non riguardano solo le lavoratrici dipendenti. Anche le lavoratrici autonome e le libere professioniste hanno diritto a un’indennità di maternità, con alcune differenze:

      Lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici)

      • Indennità per 5 mesi (2 prima + 3 dopo il parto)
      • Importo: 80% del salario minimo giornaliero (non della retribuzione effettiva)
      • Non è obbligatorio astenersi dal lavoro
      • Domanda all’INPS

      Libere professioniste con cassa di previdenza

      • Indennità erogata dalla propria cassa professionale (es. ENPAM per medici, INARCASSA per architetti, Cassa Forense per avvocati)
      • Importo: generalmente l’80% di 5/12 del reddito professionale dichiarato
      • Durata: 5 mesi
      • Domanda alla propria cassa, non all’INPS

      Per le partite IVA in regime forfettario, l’indennità è calcolata sul reddito convenzionale (minimale INPS) e la domanda va presentata alla Gestione Separata INPS.

      Bonus e agevolazioni collegati alla maternità

      Oltre all’indennità di maternità, nel 2026 puoi accedere a diverse agevolazioni per i neo-genitori:

      • Bonus mamme: esonero contributivo per le lavoratrici madri con 2+ figli
      • Assegno unico universale: contributo mensile per ogni figlio a carico fino a 21 anni, importo variabile in base all’ISEE
      • Bonus nido: contributo fino a 3.600 euro annui per le rette degli asili nido
      • Detrazioni fiscali: detrazione per figli a carico nel modello 730

      Per una panoramica completa su tutti i congedi disponibili per i genitori, consulta la nostra guida al congedo parentale 2026.

      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre la presentazione di tutti i bonus famiglia (asilo nido, assegno unico, premio nascita) tramite il nostro Patronato. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      FAQ maternità obbligatoria e facoltativa

      La maternità obbligatoria spetta anche con contratto a tempo determinato?

      Sì, le lavoratrici con contratto a tempo determinato hanno gli stessi diritti. Se il contratto scade durante il congedo, l’indennità INPS continua fino al termine del periodo di maternità.

      Posso lavorare durante la maternità obbligatoria?

      No, è vietato. Il congedo di maternità è obbligatorio sia per la lavoratrice che per il datore di lavoro. L’unica eccezione è la formula 0+5, che permette di lavorare fino al giorno del parto con certificazione medica.

      Il padre ha diritto alla maternità obbligatoria?

      Il padre ha diritto al congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni (retribuiti al 100%), da fruire nei primi 5 mesi dalla nascita. In casi particolari (morte o grave malattia della madre, abbandono), il padre può fruire del congedo di maternità al posto della madre.

      La maternità facoltativa si può prendere a ore?

      Sì, dal 2013 il congedo parentale può essere fruito anche su base oraria (50% dell’orario giornaliero), oltre che a giornate intere o in modo continuativo. La modalità oraria va concordata con il datore di lavoro.

      Come si calcola l’indennità di maternità per chi ha più lavori?

      Se hai più rapporti di lavoro, l’indennità viene calcolata sulla retribuzione di ciascun rapporto. Devi presentare domanda separata per ogni datore di lavoro.

      Posso chiedere la NASPI dopo la maternità?

      Sì, se ti dimetti entro il primo anno di vita del figlio, le dimissioni sono considerate “per giusta causa” e hai diritto alla NASPI. Attenzione: le dimissioni in maternità devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro.

      Hai bisogno di aiuto con la domanda di maternità?

      Tra maternità obbligatoria, facoltativa, anticipata e le novità del 2026, orientarsi non è semplice. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella compilazione della domanda INPS, nella scelta della formula più conveniente e nella richiesta di tutti i bonus collegati alla maternità.

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        Maggio 4, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-04 09:00:002026-05-31 16:57:50Maternità Obbligatoria e Facoltativa 2026: Differenze e Importi
        MATERNITA', PATRONATO

        Sostituzione Maternità 2026: Sgravi Contributivi Anche nel Periodo di Affiancamento

        Maternità INPS CAF Udine

        Quando una lavoratrice dipendente va in congedo di maternità, il datore di lavoro ha spesso necessità di assumere un sostituto per garantire la continuità operativa. La legge italiana non solo consente questa possibilità, ma la incentiva con un significativo sgravio contributivo del 50% disciplinato dall’articolo 4 del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico a tutela della maternità e della paternità). La novità rilevante del 2026 riguarda l’estensione di questo beneficio al periodo di affiancamento, ovvero quella fase in cui il sostituto viene formato e lavora contemporaneamente alla lavoratrice assente o in procinto di assentarsi. Questa guida analizza nel dettaglio il funzionamento dello sgravio, i requisiti da rispettare, la procedura INPS per richiederlo e i vantaggi concreti per le aziende.

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        Indice dei contenuti

        1. Normativa di riferimento: art. 4 D.Lgs. 151/2001
        2. Novità 2026: lo sgravio si estende al periodo di affiancamento
        3. Requisiti aziendali: chi può beneficiare dello sgravio
        4. Durata massima dello sgravio: 12 mesi e proroghe
        5. Come si calcola il risparmio: esempi pratici e tabelle
        6. Procedura INPS per richiedere lo sgravio
        7. Cumulabilità con altri incentivi assuntivi
        8. Differenze rispetto alla normativa precedente
        9. Consigli pratici per datori di lavoro

        Normativa di riferimento: art. 4 D.Lgs. 151/2001

        Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — noto come Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità — costituisce la fonte normativa principale dello sgravio contributivo per assunzione di sostituti di maternità. L’articolo 4 di tale decreto prevede espressamente che i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti possano beneficiare di una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a proprio carico quando assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, congedo parentale, congedo per malattia del figlio o in altri casi di astensione obbligatoria e facoltativa previsti dalla legge.

        La norma si inserisce in un quadro legislativo più ampio orientato a tutelare sia le lavoratrici madri sia la continuità operativa delle piccole imprese, che spesso non dispongono delle risorse per coprire un’assenza prolungata senza supporto economico. Lo sgravio del 50% riguarda esclusivamente la quota contributiva a carico del datore di lavoro, mentre la quota a carico del lavoratore rimane invariata. Si tratta quindi di un beneficio rilevante soprattutto nelle aziende di piccole dimensioni dove il costo del lavoro incide in modo significativo sui bilanci.

        Il decreto è stato oggetto di numerosi interventi interpretativi da parte dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), che ha emanato circolari e messaggi per chiarire l’ambito applicativo della norma. In particolare, la circolare INPS n. 109/2000 e successivi messaggi amministrativi hanno precisato modalità di calcolo e procedure operative per la fruizione del beneficio.

        Novità 2026: lo sgravio si estende al periodo di affiancamento

        La principale novità del 2026 riguarda l’estensione dello sgravio contributivo al periodo di affiancamento, ovvero quella fase temporanea in cui il sostituto lavora contemporaneamente alla lavoratrice che si appresta ad assentarsi o che sta per rientrare. Questa possibilità, che in passato aveva generato incertezze interpretative, è ora espressamente riconosciuta e disciplinata.

        L’affiancamento è una prassi aziendale fondamentale: consente al nuovo assunto di apprendere le mansioni specifiche dall’esperienza diretta della lavoratrice uscente, riducendo i tempi di inserimento e garantendo una maggiore qualità del servizio. Dal punto di vista operativo, questo periodo si caratterizza per la compresenza in azienda sia della lavoratrice originaria sia del sostituto. La questione controversa era se, in questa fase, il datore di lavoro potesse già applicare lo sgravio contributivo sul contratto del sostituto.

        L’orientamento prevalente confermato per il 2026 è che lo sgravio contributivo del 50% si applica sin dal primo giorno di assunzione del sostituto, anche se questo avviene mentre la lavoratrice da sostituire è ancora in servizio per garantire il passaggio di consegne. Il presupposto fondamentale è che il contratto del sostituto sia esplicitamente stipulato “in sostituzione” della dipendente in procinto di assentarsi per congedo di maternità o congedo parentale, con indicazione del nome della lavoratrice sostituita e del periodo di astensione previsto.

        Questo chiarimento riveste una particolare importanza per le piccole imprese che, per garantire la produttività, devono formare il sostituto con congruo anticipo rispetto all’inizio effettivo dell’assenza. Prima di questa interpretazione estensiva, alcuni datori di lavoro rinunciavano all’affiancamento pur di non incorrere in contestazioni sulla legittimità dello sgravio.

        Requisiti aziendali: chi può beneficiare dello sgravio

        Per accedere allo sgravio contributivo per sostituzione maternità, il datore di lavoro deve soddisfare una serie di requisiti previsti dalla normativa. È fondamentale verificarli prima di procedere con l’assunzione del sostituto per evitare il rischio di dover restituire le agevolazioni fruite indebitamente.

        Dimensione aziendale: il limite dei 20 dipendenti

        Il requisito principale è la dimensione aziendale: meno di 20 dipendenti. Questo limite va calcolato al momento dell’assunzione del sostituto e si riferisce al numero medio di dipendenti occupati nell’unità produttiva o nell’azienda nel semestre precedente all’assunzione. È importante notare che:

        • Si contano tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dall’orario (full time e part time, con ponderazione proporzionale)
        • Sono esclusi dal computo apprendisti, lavoratori in congedo parentale, lavoratori assunti con contratti di inserimento e disabili
        • La lavoratrice sostituita è comunque conteggiata ai fini del calcolo della soglia dei 20 dipendenti
        • Superare la soglia dopo l’assunzione del sostituto non fa perdere il diritto allo sgravio già acquisito per il periodo corrente

        Tipo di contratto del sostituto

        Il sostituto deve essere assunto con contratto a tempo determinato stipulato “in sostituzione” della lavoratrice assente. Il contratto deve contenere obbligatoriamente:

        • La causale esplicita di sostituzione (“sostituisce la sig.ra X in congedo di maternità”)
        • Il nome della lavoratrice sostituita
        • Il periodo di riferimento dell’astensione prevista
        • La data di inizio del rapporto di lavoro e la durata prevista

        In alternativa al contratto a tempo determinato, è possibile stipulare un contratto a tempo indeterminato con il sostituto: in questo caso lo sgravio si applica comunque per il periodo effettivo di sostituzione, ma la sua gestione amministrativa è più complessa e richiede particolare attenzione nella comunicazione con l’INPS.

        Posizione contributiva e DURC regolare

        Il datore di lavoro deve essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. In particolare:

        • DURC regolare (Documento Unico di Regolarità Contributiva) al momento dell’assunzione e durante tutto il periodo di fruizione dello sgravio
        • Assenza di sanzioni amministrative definitive per violazioni in materia di lavoro e previdenza
        • Rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)

        Durata massima dello sgravio: 12 mesi e proroghe

        Lo sgravio contributivo del 50% ha una durata massima ben definita dalla normativa. Comprendere i limiti temporali è essenziale per pianificare correttamente la gestione del personale sostitutivo.

        Durata ordinaria: fino a 12 mesi

        Lo sgravio si applica per tutto il periodo di sostituzione con un limite massimo di 12 mesi. Il computo della durata tiene conto del periodo effettivo in cui il sostituto è in servizio in sostituzione della lavoratrice assente. Se la lavoratrice rientra anticipatamente, lo sgravio cessa con il suo rientro. Se invece l’assenza si prolunga (ad esempio perché la lavoratrice usufruisce prima del congedo obbligatorio e poi del congedo parentale facoltativo), lo sgravio può continuare fino al termine dei 12 mesi complessivi.

        Inclusione del periodo di affiancamento nel computo dei 12 mesi

        Con la chiarificazione per il 2026, il periodo di affiancamento è incluso nel computo dei 12 mesi massimi di sgravio. Questo significa che se il sostituto inizia a lavorare in affiancamento 30 giorni prima dell’inizio effettivo del congedo di maternità, quei 30 giorni vengono conteggiati nel periodo massimo di 12 mesi durante i quali si applica lo sgravio.

        Pertanto, il datore di lavoro deve calibrare attentamente il periodo di affiancamento in relazione alla durata prevista dell’assenza: un affiancamento troppo lungo potrebbe “ridurre” il periodo residuo durante il quale beneficiare dello sgravio durante l’assenza effettiva.

        Proroga in caso di congedo parentale consecutivo

        Una specificazione importante riguarda il caso in cui, al termine del congedo obbligatorio di maternità (5 mesi), la lavoratrice usufruisca anche del congedo parentale (fino a 6 mesi per la madre entro i primi 6 anni di vita del figlio). In questo scenario:

        • Lo sgravio si applica per tutto il periodo di sostituzione complessivo, fino al limite di 12 mesi
        • Non è necessaria una nuova assunzione o una nuova richiesta all’INPS per il periodo di congedo parentale consecutivo al congedo obbligatorio
        • È sufficiente comunicare all’INPS la proroga dell’assenza tramite gli strumenti telematici disponibili

        Come si calcola il risparmio: esempi pratici e tabelle

        Per comprendere il vantaggio economico concreto dello sgravio contributivo del 50%, è utile analizzare alcuni esempi pratici con calcoli dettagliati. Il risparmio effettivo dipende dalla retribuzione del sostituto e dal livello contrattuale applicato.

        Base di calcolo: i contributi previdenziali a carico del datore

        I principali contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel settore privato, applicabili alla generalità dei lavoratori dipendenti (CCNL commercio, terziario, servizi), includono indicativamente:

        Voce contributivaAliquota datoreNote
        IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti)~23,81%Principale voce previdenziale
        Disoccupazione NASpI1,61%Include contributo addizionale T.D.
        INAIL (infortuni)VariabileNon soggetto a sgravio
        Fondo Garanzia TFR0,20%Piccole imprese
        Maternità e sostegno al reddito~0,46%Incluse varie voci minori
        TOTALE contributi datore (approssimativo)~28-30%Senza INAIL

        Esempio 1: Impiegata amministrativa (livello C1 commercio)

        Supponiamo di assumere un sostituto per una impiegata amministrativa con questi parametri:

        VoceImporto mensile
        Retribuzione lorda mensile sostituto1.700 euro
        Contributi datore ordinari (~29%)493 euro
        Contributi datore con sgravio 50%246,50 euro
        Risparmio mensile246,50 euro
        Risparmio su 12 mesi2.958 euro

        Esempio 2: Addetta alle vendite (livello D commercio)

        VoceImporto mensile
        Retribuzione lorda mensile sostituto1.450 euro
        Contributi datore ordinari (~29%)420,50 euro
        Contributi datore con sgravio 50%210,25 euro
        Risparmio mensile210,25 euro
        Risparmio su 12 mesi2.523 euro

        Nota importante: I valori sopra indicati sono approssimativi e a titolo esemplificativo. Le aliquote contributive effettive variano in base al contratto collettivo applicato, alla qualifica del lavoratore, al settore produttivo e ad eventuali altre agevolazioni applicabili. Per un calcolo preciso, rivolgiti al CAF Centro Fiscale o a un consulente del lavoro.

        Procedura INPS per richiedere lo sgravio

        La fruizione dello sgravio contributivo per sostituzione maternità non richiede una domanda preventiva all’INPS: il datore di lavoro può applicare direttamente la riduzione contributiva del 50% a partire dal primo periodo di paga successivo all’assunzione del sostituto. Tuttavia, esistono adempimenti precisi che devono essere rispettati scrupolosamente.

        Step 1: comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego (COB)

        Prima di procedere con l’assunzione, il datore di lavoro deve trasmettere la comunicazione obbligatoria di assunzione (COB) tramite il portale regionale del lavoro o il sistema UNILAV, specificando la causale “sostituzione”. La comunicazione deve essere inviata entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro (o lo stesso giorno per urgenze documentate).

        Step 2: indicazione nel flusso UniEmens

        Lo sgravio si applica direttamente nella denuncia contributiva mensile UniEmens (ex DM10). Il datore di lavoro, o il consulente del lavoro che lo assiste, deve indicare nel flusso telematico il corretto codice di agevolazione per la sostituzione di maternità. I codici da utilizzare nel flusso UniEmens sono gestiti dall’INPS e possono variare: è indispensabile verificare il codice corretto con il patronato CAF o con un consulente del lavoro aggiornato sulle disposizioni vigenti al momento dell’assunzione.

        Step 3: documentazione da conservare

        Il datore di lavoro deve conservare tutta la documentazione a supporto dello sgravio per eventuali verifiche ispettive:

        • Contratto di assunzione del sostituto con causale esplicita di sostituzione
        • Certificato medico attestante la gravidanza o il periodo di congedo della lavoratrice sostituita
        • Domanda di congedo presentata dalla lavoratrice all’INPS
        • Provvedimento INPS di riconoscimento del congedo (se disponibile)
        • Comunicazioni COB di assunzione e cessazione del sostituto
        • Buste paga del sostituto con evidenza dello sgravio applicato
        • Flussi UniEmens relativi al periodo di fruizione dello sgravio

        Step 4: gestione della cessazione dello sgravio

        Al termine del periodo di sostituzione (rientro della lavoratrice, scadenza del contratto del sostituto o decorso dei 12 mesi), il datore di lavoro deve cessare di applicare il codice di sgravio nel flusso UniEmens. In caso di rientro anticipato della lavoratrice, è necessario:

        • Comunicare la variazione all’INPS tramite i canali telematici disponibili
        • Regolarizzare eventuali periodi già denunciati con lo sgravio in eccesso
        • Gestire il contratto del sostituto (proroga, trasformazione o risoluzione) secondo le disposizioni contrattuali

        Cumulabilità con altri incentivi assuntivi

        Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità di cumulare lo sgravio per sostituzione maternità con altri incentivi previsti dalla normativa vigente. La risposta varia a seconda dell’incentivo specifico e richiede una valutazione caso per caso.

        Principio generale di non cumulabilità

        In linea generale, la normativa prevede il divieto di cumulo di incentivi che abbiano la medesima natura (riduzione contributiva) sullo stesso lavoratore per lo stesso periodo. Pertanto, lo sgravio per sostituzione maternità non può essere cumulato con altri sgravi contributivi che operino sulla stessa base imponibile.

        Eccezioni e casi particolari

        IncentivoCumulabile con sgravio maternità?Note
        Esonero contributivo giovani under 35NOStesso tipo di agevolazione
        Incentivo assunzione disoccupati di lunga durataNOSgravio contributivo sovrapposto
        Incentivo assunzione lavoratori in mobilitàNODa verificare con INPS
        Deduzioni IRAP per lavoratrici madri/lavoratori giovaniSÌDiversa natura (deduzione fiscale)
        Bonus Mamme (decontribuzione lavoratrice)SÌRiguarda la lavoratrice, non il sostituto
        Crediti d’imposta formazione 4.0SÌDiversa natura

        Nota: il Bonus Mamme lavoratrici 2026 (decontribuzione per madri con 2 o più figli) riguarda la quota contributiva a carico della lavoratrice madre, non del sostituto. I due benefici operano su soggetti diversi e sono quindi pienamente cumulabili nel senso che possono coesistere nella stessa azienda.

        Differenze rispetto alla normativa precedente

        La chiarificazione 2026 in merito allo sgravio durante il periodo di affiancamento rappresenta un’evoluzione interpretativa rispetto alla prassi amministrativa precedente. È utile riepilogare le principali differenze per comprendere come questa novità cambi concretamente la gestione dei sostituti di maternità.

        AspettoPrima del 2026Dal 2026
        Sgravio durante affiancamentoIncerto / negato in alcuni casiRiconosciuto
        Decorrenza sgravioDalla data di inizio congedoDalla data di assunzione sostituto
        Compresenza lavoratrice e sostitutoProblematicaConsentita
        Durata massima sgravio12 mesi (solo congedo)12 mesi (affiancamento + congedo)
        Rischio contestazioni INPSAltoRidotto

        Questa evoluzione normativa è particolarmente apprezzata dalle piccole imprese artigiane, commerciali e di servizi che, in precedenza, si trovavano di fronte a un dilemma: o rinunciare all’affiancamento (con rischio di perdita di know-how) o rischiare contestazioni sullo sgravio. Il chiarimento del 2026 elimina questa incertezza e consente una pianificazione più serena della sostituzione.

        Consigli pratici per datori di lavoro

        Ecco una serie di raccomandazioni operative per i datori di lavoro che devono gestire una sostituzione di maternità nel 2026, sfruttando al massimo lo sgravio contributivo disponibile.

        1. Pianifica con anticipo il periodo di affiancamento

        Non aspettare gli ultimi giorni prima dell’inizio del congedo per cercare il sostituto. Una buona prassi è iniziare la ricerca del sostituto almeno 2 mesi prima del congedo previsto. Questo consente di:

        • Selezionare il profilo più adatto con più calma
        • Garantire un affiancamento efficace di 4-6 settimane
        • Trasferire tutte le competenze e i contatti necessari
        • Iniziare a beneficiare dello sgravio durante l’affiancamento stesso

        2. Redigi il contratto con la causale corretta

        Il contratto di assunzione del sostituto deve essere redatto con cura: la causale di sostituzione deve essere chiara e indicare espressamente il nome della lavoratrice sostituita e il periodo previsto di assenza. Un contratto mal redatto può portare alla revoca dello sgravio in caso di ispezione. Affidati a un consulente del lavoro o al patronato per la stesura del contratto.

        3. Verifica la tua posizione rispetto alla soglia dei 20 dipendenti

        Prima di procedere, conta attentamente i dipendenti e verifica di essere sotto la soglia dei 20 lavoratori. Ricorda che il calcolo va effettuato sul semestre precedente all’assunzione del sostituto, considerando la media mensile dei dipendenti occupati.

        4. Tieni aggiornato il DURC

        Un DURC irregolare comporta la perdita del diritto allo sgravio per tutto il periodo di irregolarità. Verifica regolarmente la tua posizione contributiva e intervieni tempestivamente in caso di scoperture o irregolarità.

        5. Coordina con il consulente del lavoro il flusso UniEmens

        L’applicazione dello sgravio nel flusso UniEmens richiede la conoscenza dei codici specifici e delle modalità di calcolo previste dall’INPS. È fondamentale che il consulente del lavoro che gestisce le paghe sia aggiornato sulle disposizioni in vigore per il 2026 ed inserisca correttamente i dati nel sistema.

        Se hai dubbi su questi adempimenti o hai bisogno di assistenza nella gestione della sostituzione maternità, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza. Per le pratiche INPS legate alla maternità, come la domanda di NASPI (se pertinente), l’ISEE per accedere ad altri benefici, o la gestione del 730, il nostro patronato offre assistenza completa.

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        Domande Frequenti sulla Sostituzione di Maternità

        Quanti dipendenti deve avere l’azienda per accedere allo sgravio sostituzione maternità?

        L’azienda deve avere meno di 20 dipendenti. Il calcolo viene effettuato sulla media mensile dei dipendenti occupati nel semestre precedente all’assunzione del sostituto. Sono esclusi dal computo apprendisti, disabili e lavoratori in congedo.

        Lo sgravio del 50% si applica anche durante il periodo di affiancamento?

        Si, dal 2026 lo sgravio contributivo del 50% si applica sin dal primo giorno di assunzione del sostituto, anche se questo avviene durante un periodo di affiancamento in cui la lavoratrice e ancora in servizio. E fondamentale che il contratto riporti esplicitamente la causale di sostituzione con il nome della lavoratrice da sostituire.

        Qual e la durata massima dello sgravio per sostituzione maternita?

        La durata massima e di 12 mesi. Questo periodo include sia il tempo di affiancamento che il periodo effettivo di assenza della lavoratrice. Se l’assenza si prolunga con il congedo parentale consecutivo al congedo obbligatorio, lo sgravio continua fino al raggiungimento dei 12 mesi complessivi.

        Come si richiede lo sgravio all’INPS?

        Non e richiesta una domanda preventiva all’INPS. Lo sgravio si applica direttamente nella denuncia contributiva mensile UniEmens inserendo il codice di agevolazione corretto. E fondamentale conservare tutta la documentazione (contratto del sostituto, certificato medico, domanda di congedo) per eventuali verifiche ispettive.

        Lo sgravio per sostituzione maternita e cumulabile con il Bonus Mamme 2026?

        Si, i due benefici sono compatibili perche operano su soggetti diversi. Lo sgravio maternita riguarda i contributi a carico del datore di lavoro sul sostituto; il Bonus Mamme riguarda i contributi a carico della lavoratrice madre. Possono quindi coesistere nella stessa azienda senza vincoli di cumulabilita.


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          https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/bonus-mamma.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-07 13:00:002026-08-07 07:54:05Bonus Mamme Lavoratrici 2 Figli 2026: Guida Completa ai 60 Euro

          CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

          ECCELLENTE
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          In base a 920 recensioni
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          Alexandra Bala
          04/09/2026
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          ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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          paolino servidio
          03/09/2026
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          Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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          Lady
          01/09/2026
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          Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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          Giulia Guida
          25/08/2026
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          Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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          Paola Zilli
          07/08/2026
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          Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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          Jacqueline B.
          06/08/2026
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          Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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          Maura Masutto
          06/08/2026
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          Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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          Issam Elhefnawi profile picture
          Issam Elhefnawi
          31/07/2026
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          Molto gentile
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          Sibongile Moyana
          30/07/2026
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          Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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          Sabrina Cirina
          23/07/2026
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          Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

          Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro Fiscale

          Maggio 1, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
          https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/maternita.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-01 07:47:082026-05-01 07:54:12Sostituzione Maternità 2026: Sgravi Contributivi Anche nel Periodo di Affiancamento
          CAF

          Congedo Parentale 2026: Guida Completa Durata e Retribuzione

          congedo parentale 2025

          Il congedo parentale 2026 rappresenta uno degli strumenti più importanti a disposizione dei genitori lavoratori dipendenti in Italia. Si tratta di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, riconosciuto sia alla madre che al padre, per prendersi cura del figlio nei primi anni di vita. Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, la normativa è stata ulteriormente potenziata: la retribuzione all’80% è stata confermata per 3 mesi e il limite di età del figlio è stato esteso fino a 14 anni. In questa guida completa scoprirai tutto quello che devi sapere su durata, retribuzione, come fare domanda all’INPS e le differenze con il congedo obbligatorio di maternità e paternità.

          Indice dei contenuti

          1. Cos’è il congedo parentale e chi ne ha diritto
          2. Durata del congedo parentale 2026
          3. Retribuzione del congedo parentale: quanto si prende
          4. Novità congedo parentale 2026
          5. Congedo obbligatorio di maternità: i 5 mesi all’80%
          6. Congedo obbligatorio di paternità: 10 giorni al 100%
          7. Come fare domanda di congedo parentale INPS online
          8. Congedo parentale a ore: come funziona
          9. Impatto sui contributi pensionistici
          10. Tabella riepilogativa durata e retribuzione
          11. Differenze tra congedo di maternità e congedo parentale
          12. FAQ sul congedo parentale 2026

          Cos’è il congedo parentale e chi ne ha diritto

          Il congedo parentale (noto anche come “astensione facoltativa”) è il diritto di entrambi i genitori lavoratori dipendenti di assentarsi dal lavoro per prendersi cura del figlio. A differenza del congedo obbligatorio di maternità, che è un obbligo di legge, il congedo parentale è una scelta volontaria del genitore.

          La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità), modificato più volte negli ultimi anni per ampliare le tutele.

          Chi ha diritto al congedo parentale nel 2026

          Hanno diritto al congedo parentale:

          • Lavoratori dipendenti (sia del settore pubblico che privato)
          • Madri e padri, anche contemporaneamente
          • Genitori adottivi e affidatari
          • Lavoratori agricoli a tempo determinato (con requisiti specifici)

          Non hanno diritto al congedo parentale i lavoratori autonomi e i liberi professionisti con partita IVA, per i quali esistono tutele diverse e più limitate previste dalla propria cassa previdenziale.

          Il congedo può essere fruito per ogni figlio fino al compimento dei 12 anni di età (o fino a 14 anni per la parte non retribuita, come vedremo più avanti con le novità 2026).

          Durata del congedo parentale 2026: quanti mesi spettano

          La durata del congedo parentale 2026 segue regole precise che è importante conoscere per pianificare al meglio l’assenza dal lavoro. Il periodo complessivo tra entrambi i genitori è di 10 mesi, che possono diventare 11 mesi in una condizione particolare.

          Ripartizione tra madre e padre

          Ecco come si suddivide il congedo parentale tra i due genitori:

          • Madre: massimo 6 mesi (continuativi o frazionati)
          • Padre: massimo 6 mesi (elevabili a 7 se ne fruisce almeno 3)
          • Totale tra i due genitori: massimo 10 mesi (elevabili a 11)
          • Genitore solo: massimo 10 mesi

          Quando si arriva a 11 mesi? Se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi, il limite massimo complessivo dei genitori è elevato a 11 mesi. Questa norma è pensata per incentivare la partecipazione attiva dei padri alla cura dei figli.

          Ad esempio, immagina che Marco e Laura abbiano un figlio di 2 anni. Laura ha già usato 5 mesi di congedo parentale. Marco decide di prendere 4 mesi. In questo caso, avendo Marco superato i 3 mesi, il tetto complessivo sale da 10 a 11 mesi, e la coppia può usufruire di tutti i 9 mesi (5+4) senza problemi.

          Retribuzione del congedo parentale 2026: quanto si prende

          La retribuzione durante il congedo parentale è una delle domande più frequenti tra i genitori. Nel 2026 il sistema prevede tre fasce di indennità, pagate dall’INPS:

          Le tre fasce di indennità

          1. 3 mesi all’80% della retribuzione – Si tratta di un mese spettante alla madre (non trasferibile) + un mese spettante al padre (non trasferibile) + un ulteriore mese spettante a uno dei due genitori (trasferibile). Questi 3 mesi all’80% sono la grande novità confermata per il 2026.
          2. 6 mesi al 30% della retribuzione – I restanti mesi di congedo (fino al nono mese indennizzabile complessivo tra i genitori) sono retribuiti al 30%, ma solo fino ai 12 anni del bambino.
          3. Mesi restanti senza retribuzione – Eventuali mesi residui (fino al tetto di 10/11 mesi totali) non sono retribuiti, a meno che il reddito individuale del genitore non sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.

          In pratica, se il tuo stipendio netto mensile è di 1.500 euro, durante i primi 3 mesi di congedo parentale riceverai circa 1.200 euro al mese (80%), mentre nei successivi mesi al 30% riceverai circa 450 euro al mese.

          Come si calcola la retribuzione

          L’indennità di congedo parentale si calcola sulla retribuzione media giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente l’inizio del congedo. Il calcolo include:

          • Retribuzione base
          • Contingenza e scatti di anzianità
          • Ratei di tredicesima e quattordicesima
          • Esclusi: straordinari, premi variabili, indennità occasionali

          Novità congedo parentale 2026: cosa cambia

          La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto importanti novità per il congedo parentale, potenziando le tutele economiche per i genitori lavoratori. Ecco le principali modifiche rispetto al 2025:

          Conferma dei 3 mesi all’80%

          La misura introdotta sperimentalmente nel 2024 è stata resa strutturale. I 3 mesi retribuiti all’80% (invece del 30%) sono ora una garanzia permanente, non più soggetta a rinnovo annuale. Questo significa un aumento significativo dell’indennità per le famiglie: su uno stipendio medio di 1.800 euro lordi, la differenza tra 80% e 30% è di circa 900 euro al mese.

          Estensione fino a 14 anni del figlio

          Una delle novità più rilevanti del 2026 riguarda l’ampliamento della finestra temporale. Il congedo parentale non retribuito è fruibile fino al compimento dei 14 anni del figlio (in precedenza il limite era 12 anni). Questo permette ai genitori di poter contare su periodi di astensione anche quando i figli sono più grandi, ad esempio durante l’adolescenza.

          Attenzione però: la parte retribuita (all’80% e al 30%) resta fruibile solo entro i 12 anni del bambino. L’estensione a 14 anni riguarda esclusivamente il periodo non indennizzato.

          Riepilogo novità 2026

          • 3 mesi all’80% resi strutturali (non più sperimentali)
          • Estensione a 14 anni per la parte non retribuita
          • Congedo di paternità obbligatorio confermato a 10 giorni al 100%
          • Semplificazione della domanda online INPS
          • Maggiore flessibilità nella fruizione a ore

          Congedo obbligatorio di maternità: i 5 mesi all’80%

          Prima di approfondire il congedo parentale (facoltativo), è fondamentale distinguerlo dal congedo obbligatorio di maternità, che è un diritto irrinunciabile della lavoratrice.

          Durata e modalità del congedo di maternità

          Il congedo obbligatorio di maternità dura complessivamente 5 mesi e può essere fruito in due modalità:

          • Formula tradizionale (2+3): 2 mesi prima del parto + 3 mesi dopo il parto
          • Flessibilità (1+4): 1 mese prima del parto + 4 mesi dopo il parto (serve certificato medico che attesti l’assenza di rischi)
          • Opzione post-parto (0+5): tutti i 5 mesi dopo il parto (introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, serve certificato medico)

          Retribuzione del congedo di maternità

          Durante il congedo obbligatorio di maternità, la lavoratrice riceve un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Molti contratti collettivi nazionali (CCNL) prevedono un’integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100%, quindi è importante verificare cosa prevede il proprio contratto.

          Chi ha diritto anche al bonus mamme lavoratrici può beneficiare di un ulteriore supporto economico durante questo periodo.

          Congedo obbligatorio di paternità 2026: 10 giorni al 100%

          Il congedo di paternità obbligatorio è un diritto relativamente recente, reso strutturale dal 2022. Nel 2026 le regole sono confermate e rafforzate.

          Come funziona il congedo di paternità

          • Durata: 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto gemellare)
          • Retribuzione: 100% della retribuzione
          • Quando: può essere fruito dai 2 mesi prima del parto fino ai 5 mesi successivi
          • Modalità: anche in modo non continuativo
          • Compatibilità: può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre

          Il congedo di paternità è obbligatorio: il datore di lavoro non può negarlo e il padre è tenuto a fruirne. In caso di mancata concessione, il datore rischia sanzioni amministrative da 516 a 2.582 euro.

          Questo congedo è indipendente dal congedo parentale facoltativo: i 10 giorni obbligatori non si scalano dai mesi di congedo parentale. Pertanto, un padre può usufruire di 10 giorni obbligatori + fino a 6 mesi (o 7) di congedo parentale facoltativo.

          Come fare domanda di congedo parentale INPS online

          La domanda di congedo parentale deve essere presentata all’INPS prima dell’inizio del periodo di astensione. Se presenti la domanda in ritardo, i giorni precedenti alla richiesta non saranno indennizzati.

          Procedura online sul portale INPS

          1. Accedi al portale INPS (www.inps.it) con SPID, CIE o CNS
          2. Cerca il servizio “Domanda di congedo parentale”
          3. Seleziona “Congedo parentale” nella tipologia di domanda
          4. Inserisci i dati del figlio (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale)
          5. Indica il periodo richiesto (data inizio e data fine)
          6. Specifica se vuoi il congedo a giornate intere o a ore
          7. Allega eventuale documentazione richiesta
          8. Invia la domanda e conserva il numero di protocollo

          Canali alternativi per la domanda

          Se non riesci a presentare la domanda online, puoi rivolgerti a:

          • Contact Center INPS: 803 164 (gratuito da fisso) o 06 164 164 (da mobile)
          • Patronato: il CAF Centro Fiscale di Udine può presentare la domanda per tuo conto gratuitamente, assistendoti nella compilazione e nel controllo di tutta la documentazione necessaria

          Documenti necessari

          • SPID, CIE o CNS per l’accesso
          • Codice fiscale del figlio
          • Certificato di nascita o riconoscimento del figlio
          • Dichiarazione del datore di lavoro (per alcune tipologie contrattuali)
          • In caso di adozione: provvedimento di adozione o affidamento

          Congedo parentale a ore: come funziona

          Dal 2015, i genitori possono fruire del congedo parentale anche su base oraria, non solo a giornate intere. Questa modalità offre una flessibilità preziosa per chi vuole conciliare lavoro e cura dei figli senza rinunciare del tutto alla retribuzione.

          Regole del congedo a ore

          • Misura minima: il congedo a ore spetta nella misura del 50% dell’orario giornaliero, salvo diverse previsioni del CCNL
          • Non frazionabile ulteriormente: non puoi chiedere, ad esempio, solo 1 ora se il tuo orario è di 8 ore (il minimo è 4 ore in quel caso)
          • Non cumulabile: nello stesso giorno non puoi cumulare congedo parentale a ore con permessi per allattamento o altri riposi
          • Retribuzione: segue le stesse regole del congedo a giornate (80% o 30% a seconda del mese utilizzato)

          Il congedo a ore è particolarmente utile per chi lavora part-time o per chi vuole mantenere un collegamento con l’ambiente lavorativo pur dedicando più tempo al figlio.

          Per la domanda online, nella procedura INPS selezionerai la voce “Fruizione a ore” e indicherai le ore giornaliere di congedo richieste.

          Impatto del congedo parentale sui contributi pensionistici

          Uno degli aspetti che preoccupa maggiormente i genitori è l’effetto del congedo parentale sulla futura pensione. Ecco cosa succede ai contributi previdenziali durante i periodi di astensione:

          Copertura contributiva durante il congedo

          • Congedo obbligatorio di maternità (5 mesi): copertura contributiva piena al 100% con contributi figurativi. Non c’è nessun impatto negativo sulla pensione.
          • Congedo parentale retribuito (fino a 9 mesi): i periodi retribuiti (all’80% o al 30%) sono coperti da contribuzione figurativa, calcolata sulla retribuzione convenzionale (pari al 200% dell’assegno sociale). Questo significa che i contributi versati saranno inferiori a quelli normali, ma comunque validi per il diritto e il calcolo della pensione.
          • Congedo parentale non retribuito: i periodi non retribuiti sono coperti da contributi figurativi solo fino al sesto anno di vita del bambino. Dopo questa età, il periodo non è coperto automaticamente.

          Come recuperare i contributi mancanti

          Se hai periodi scoperti, puoi ricorrere al riscatto o alla contribuzione volontaria. Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a verificare la tua situazione contributiva e valutare se conviene procedere con il riscatto dei periodi non coperti. Puoi approfondire il tema nella nostra guida alle pensioni 2026.

          Tabella riepilogativa durata e retribuzione congedo parentale 2026

          Per avere un quadro chiaro e immediato di tutte le tipologie di congedo a disposizione dei genitori nel 2026, ecco la tabella riepilogativa completa:

          Tipologia di congedoDurataRetribuzioneEtà massima figlioChi ne ha diritto
          Congedo obbligatorio maternità5 mesi80% (spesso integrato al 100% dal CCNL)Dalla nascitaMadre lavoratrice dipendente
          Congedo obbligatorio paternità10 giorni (20 per gemelli)100%Entro 5 mesi dalla nascitaPadre lavoratore dipendente
          Congedo parentale – 3 mesi all’80%3 mesi (1 madre + 1 padre + 1 alternativo)80%Entro 12 anniEntrambi i genitori
          Congedo parentale – al 30%Fino a 6 mesi aggiuntivi (tot. 9 mesi indennizzabili)30%Entro 12 anniEntrambi i genitori
          Congedo parentale – non retribuitoMesi residui fino a 10/11 totali0% (salvo basso reddito)Entro 14 anni (novità 2026)Entrambi i genitori

          Nota importante: i mesi indicati si intendono come tetto complessivo tra entrambi i genitori. Ad esempio, se la madre usa 6 mesi di congedo parentale, il padre potrà usarne al massimo 4 (per arrivare al tetto di 10), oppure 5 se ha già usato almeno 3 mesi propri (tetto elevato a 11).

          Differenze tra congedo di maternità e congedo parentale

          Molti genitori confondono il congedo di maternità con il congedo parentale. Si tratta di due istituti diversi, con regole distinte:

          CaratteristicaCongedo di maternitàCongedo parentale
          NaturaObbligatorioFacoltativo
          Chi ne fruisceSolo la madreMadre e/o padre
          Durata5 mesiFino a 10/11 mesi (totale genitori)
          Retribuzione80% (spesso 100% con CCNL)80% (3 mesi), 30% (6 mesi), 0%
          QuandoPrima e dopo il partoDopo il congedo obbligatorio, entro 12/14 anni
          DomandaObbligatoriaFacoltativa, su richiesta del genitore

          In sostanza, il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatorio intorno al parto, mentre il congedo parentale è un diritto facoltativo aggiuntivo che si può usare nei mesi e anni successivi. I due periodi si sommano: una madre può fruire di 5 mesi obbligatori + fino a 6 mesi di congedo parentale facoltativo.

          Se stai pianificando il ritorno al lavoro dopo la maternità, può essere utile anche valutare il bonus asilo nido 2026, che ti aiuta a coprire le spese per la cura del bambino quando riprendi l’attività lavorativa.

          📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

          Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre la presentazione di tutti i bonus famiglia (asilo nido, assegno unico, premio nascita) tramite il nostro Patronato. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

          FAQ sul congedo parentale 2026

          Il congedo parentale spetta anche ai genitori adottivi?

          Sì, il congedo parentale spetta anche ai genitori adottivi e affidatari. Il periodo decorre dalla data di ingresso del minore in famiglia (o in Italia, per le adozioni internazionali). Le regole sulla durata e sulla retribuzione sono le stesse dei genitori biologici.

          Posso prendere il congedo parentale se lavoro part-time?

          Sì, il diritto al congedo parentale spetta a tutti i lavoratori dipendenti, inclusi quelli part-time. La retribuzione sarà calcolata proporzionalmente all’orario effettivo di lavoro. Se lavori 4 ore al giorno, il congedo a ore sarà di 2 ore (50% dell’orario).

          Il datore di lavoro può rifiutare il congedo parentale?

          No. Il congedo parentale è un diritto soggettivo del lavoratore. Il datore di lavoro non può rifiutarlo né subordinarlo a esigenze aziendali. Deve però essere comunicato con un preavviso di almeno 5 giorni (o 2 giorni per il congedo a ore).

          Madre e padre possono prendere il congedo contemporaneamente?

          Sì, la legge consente ai genitori di fruire del congedo parentale nello stesso periodo. Entrambi possono assentarsi contemporaneamente dal lavoro, purché non venga superato il tetto complessivo di 10 mesi (o 11). Questa possibilità è particolarmente utile nei primi mesi di vita del bambino.

          Come si calcolano i 3 mesi all’80%?

          I 3 mesi all’80% sono così ripartiti: 1 mese è riservato alla madre (non trasferibile al padre), 1 mese è riservato al padre (non trasferibile alla madre), e il terzo mese può essere usato da uno dei due genitori in alternativa. Se il padre non usa il suo mese riservato, quel mese non passa alla madre e viceversa.

          Quanto tempo prima devo fare domanda all’INPS?

          La domanda va presentata prima dell’inizio del periodo di congedo. Non c’è un termine minimo di legge, ma è consigliabile presentarla con almeno 15-30 giorni di anticipo per evitare ritardi nella lavorazione. Ricorda che i giorni di congedo fruiti prima della presentazione della domanda non vengono indennizzati.


          Hai bisogno di assistenza per il congedo parentale?

          Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta gratuitamente con la domanda di congedo parentale all’INPS, il calcolo della retribuzione spettante e la verifica dei tuoi diritti. I nostri operatori di patronato sono specializzati in tutele per la maternità e paternità e possono seguirti in ogni passaggio.

          Scrivici su WhatsApp: 366 601 8121

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            Aprile 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
            https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/congedo-parentale.jpg 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-04-28 09:00:002026-05-31 16:16:09Congedo Parentale 2026: Guida Completa Durata e Retribuzione
            PATRONATO

            Congedo Parentale 14 Anni: Guida Completa 2026 per Dipendenti

            congedo parentale 2025

            Indice dei contenuti

            1. Cos’è il Congedo Parentale
            2. Congedo Parentale fino a 14 Anni: La Novità 2024-2026
            3. A Chi Spetta il Congedo Parentale
            4. Durata del Congedo Parentale: 10 Mesi Complessivi
            5. Indennità INPS: Quanto Spetta nel 2026
            6. Come Fare Domanda di Congedo Parentale
            7. Congedo Parentale a Ore: Come Funziona
            8. Casi Particolari: Adozione, Affidamento e Genitore Solo
            9. Diritti e Tutele durante il Congedo Parentale

            Il congedo parentale è un diritto fondamentale per i lavoratori dipendenti con figli, che consente di assentarsi dal lavoro per prendersi cura dei bambini nei primi anni di vita. Con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e confermate per il 2026, il limite di età del figlio è stato esteso fino a 14 anni, ampliando significativamente le possibilità per le famiglie.

            In questa guida completa scoprirai tutto quello che devi sapere sul congedo parentale 14 anni: a chi spetta, quanto dura, quale indennità INPS spetta (dal 30% all’80% della retribuzione), come presentare la domanda INPS e quali sono i tuoi diritti come genitore lavoratore.

            Cos’è il Congedo Parentale

            Il congedo parentale, precedentemente chiamato congedo di maternità facoltativo o astensione facoltativa, è un periodo di astensione dal lavoro che entrambi i genitori possono richiedere per accudire il proprio figlio.

            Si tratta di un diritto individuale di ciascun genitore, riconosciuto sia alle lavoratrici dipendenti che ai lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che privato.

            Differenza tra congedo di maternità e congedo parentale

            È importante non confondere il congedo parentale con il congedo di maternità obbligatorio:

            • Congedo di maternità obbligatorio: periodo di 5 mesi (2 mesi prima del parto + 3 mesi dopo, o altre combinazioni) con indennità al 100% della retribuzione, obbligatorio per la madre lavoratrice
            • Congedo parentale: periodo facoltativo fino a 10 mesi complessivi (per entrambi i genitori), con indennità variabile dal 30% all’80% della retribuzione, fruibile fino ai 14 anni del bambino

            Il congedo parentale si aggiunge quindi al congedo di maternità obbligatorio e permette di prolungare il periodo di cura del bambino con una copertura economica parziale.

            Congedo Parentale fino a 14 Anni: La Novità 2024-2026

            Una delle principali novità introdotte dalla riforma del congedo parentale è l’estensione del limite di età del figlio da 12 a 14 anni.

            Come funziona il limite di 14 anni

            I genitori lavoratori dipendenti possono ora fruire del congedo parentale fino al compimento dei 14 anni di età del figlio, rispetto ai precedenti 12 anni. Questo significa:

            • Maggiore flessibilità per le famiglie con figli in età scolare
            • Possibilità di gestire meglio le esigenze di cura anche oltre la prima infanzia
            • Supporto durante periodi critici come l’ingresso alle scuole medie

            Periodi retribuiti e non retribuiti

            Attenzione: l’estensione a 14 anni riguarda la possibilità di assentarsi dal lavoro, ma l’indennità INPS ha limiti di età diversi:

            • Congedo indennizzato al 30%: fino ai 6 anni del bambino (primi 6 mesi di congedo)
            • Congedo indennizzato all’80%: 1 mese aggiuntivo fino ai 6 anni del bambino (novità 2024-2026)
            • Congedo non retribuito: dai 6 ai 12 anni del bambino
            • Congedo non retribuito: dai 12 ai 14 anni del bambino

            Quindi, mentre puoi assentarti fino ai 14 anni del figlio, l’indennità INPS viene corrisposta solo per i periodi fruiti entro i 6 anni di età del bambino (o fino ai 12 anni per i primi 6 mesi al 30%).

            A Chi Spetta il Congedo Parentale

            Il congedo parentale spetta a entrambi i genitori lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che privato.

            Requisiti per i dipendenti

            Hanno diritto al congedo parentale:

            • Madri lavoratrici dipendenti (pubbliche o private)
            • Padri lavoratori dipendenti (pubblici o privati)
            • Genitori adottivi o affidatari (lavoratori dipendenti)

            Chi NON ha diritto

            Il congedo parentale per dipendenti non spetta a:

            • Lavoratori autonomi (hanno una disciplina separata con limiti diversi)
            • Genitori disoccupati o sospesi dal lavoro
            • Genitori con contratti di lavoro domestico (colf, badanti)

            Genitori single e famiglie monoparentali

            In caso di genitore solo (morte dell’altro genitore, abbandono, affidamento esclusivo), il genitore ha diritto all’intero periodo di 10 mesi di congedo parentale, senza riduzioni.

            Durata del Congedo Parentale: 10 Mesi Complessivi

            La durata massima complessiva del congedo parentale per entrambi i genitori è di 10 mesi, elevabili a 11 mesi in determinate condizioni.

            Ripartizione tra madre e padre

            Ciascun genitore ha diritto individualmente a:

            • Madre: massimo 6 mesi di congedo parentale
            • Padre: massimo 7 mesi di congedo parentale (se ne fruisce almeno 3 mesi continuativi o frazionati)
            • Limite complessivo: 10 mesi totali tra entrambi i genitori, elevabili a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi

            Esempi pratici di ripartizione

            Esempio 1: La madre prende 6 mesi, il padre prende 4 mesi → Totale: 10 mesi

            Esempio 2: La madre prende 6 mesi, il padre prende 5 mesi (di cui 3 continuativi) → Totale: 11 mesi

            Esempio 3: La madre prende 3 mesi, il padre prende 7 mesi (di cui 3 continuativi) → Totale: 10 mesi

            Flessibilità nella fruizione

            Il congedo parentale può essere fruito:

            • Continuativamente: in un unico periodo (es. 3 mesi consecutivi)
            • Frazionato: in più periodi separati (es. 1 mese + 2 settimane + 1 settimana)
            • A ore: su base oraria giornaliera (es. 2 ore al giorno per 30 giorni)

            Indennità INPS: Quanto Spetta nel 2026

            Durante il congedo parentale, l’INPS corrisponde un’indennità economica che varia in base al periodo fruito e all’età del bambino.

            Indennità al 30% della retribuzione

            Per i primi 6 mesi di congedo parentale complessivo (tra entrambi i genitori), fruiti fino ai 6 anni di età del bambino, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera.

            Caratteristiche:

            • Calcolata sul 30% della retribuzione media degli ultimi 3 mesi
            • Soggetta a contribuzione figurativa ai fini pensionistici
            • Non richiede requisiti contributivi minimi

            Indennità all’80% della retribuzione (Novità 2024-2026)

            Con la Legge di Bilancio 2024, confermata anche per il 2025 e il 2026, è stata introdotta una maggiorazione dell’indennità all’80% per un mese aggiuntivo di congedo parentale.

            Condizioni:

            • Valido per 1 mese (o 30 giorni) di congedo
            • Fruibile solo entro i 6 anni di età del bambino
            • Alternativo tra i genitori (non cumulabile)
            • Retribuzione all’80% invece del 30%

            Esempio pratico:

            • Madre prende 4 mesi al 30% + 1 mese all’80% = 5 mesi totali
            • Padre prende 1 mese al 30% = 1 mese
            • Totale: 6 mesi indennizzati (5+1), di cui 1 all’80%

            Congedo non retribuito dai 6 ai 14 anni

            Per i periodi di congedo fruiti:

            • Dai 6 ai 12 anni del bambino: nessuna indennità INPS, ma diritto all’astensione dal lavoro
            • Dai 12 ai 14 anni del bambino: nessuna indennità INPS, ma diritto all’astensione dal lavoro

            Questi periodi danno comunque diritto alla contribuzione figurativa ai fini pensionistici, ma senza retribuzione.

            Come Fare Domanda di Congedo Parentale

            La domanda di congedo parentale deve essere presentata prima dell’inizio del periodo di astensione dal lavoro, esclusivamente in via telematica all’INPS.

            Modalità di presentazione

            Ci sono tre modalità per presentare la domanda:

            1. Online tramite il sito INPS

            Accedi al portale INPS con le tue credenziali (SPID, CIE, CNS) e compila la domanda nella sezione “Domanda di Congedo Parentale“.

            2. Tramite Contact Center INPS

            Chiama il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 (da cellulare, a pagamento) per ricevere assistenza telefonica.

            3. Tramite Patronato CAF Centro Fiscale (GRATUITO)

            Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste gratuitamente nella compilazione e trasmissione della domanda INPS. Vantaggi:

            • Assistenza personalizzata da esperti
            • Verifica dei requisiti e della documentazione
            • Nessun costo per il servizio
            • Supporto in caso di problemi o integrazioni

            Documentazione necessaria

            Per presentare la domanda servono:

            • Codice fiscale del genitore richiedente
            • Codice fiscale del bambino
            • Data di nascita del bambino (o data di ingresso in famiglia per adozione/affidamento)
            • Periodo di congedo richiesto (date inizio e fine)
            • Eventuale documentazione del datore di lavoro (comunicazione di astensione)

            Tempi di presentazione

            La domanda va presentata:

            • Almeno 5 giorni prima dell’inizio del congedo (se continuativo)
            • Almeno 2 giorni prima (per congedi brevi o frazionati)
            • Entro il giorno stesso in casi eccezionali documentati

            È comunque consigliabile presentare la domanda con congruo anticipo per evitare problemi di lavorazione.

            Congedo Parentale a Ore: Come Funziona

            Oltre alla fruizione in giorni o mesi, il congedo parentale può essere richiesto anche su base oraria, offrendo maggiore flessibilità ai genitori.

            Modalità di fruizione oraria

            Il congedo parentale a ore consente di assentarsi per alcune ore della giornata lavorativa, anziché per intere giornate.

            Caratteristiche:

            • Fruibile in multipli di 1 ora
            • Limite giornaliero: metà della giornata lavorativa (es. 4 ore su 8 ore)
            • Non cumulabile nella stessa giornata con permessi retribuiti o altri congedi

            Conversione ore in giorni

            Le ore di congedo vengono computate ai fini del monte ore complessivo di 10 mesi (o 11 mesi). La conversione è:

            • 1 mese di congedo = circa 168 ore (per un orario full-time di 40 ore settimanali)
            • 1 giorno di congedo = circa 8 ore (per un orario full-time)

            Esempio: Se lavori 40 ore settimanali e prendi 80 ore di congedo parentale, hai utilizzato circa mezzo mese (80/168) del tuo monte ore.

            Vantaggi del congedo a ore

            • Maggiore flessibilità per conciliare lavoro e famiglia
            • Possibilità di restare presenti sul lavoro part-time
            • Riduzione dell’impatto economico rispetto al congedo continuativo

            Casi Particolari: Adozione, Affidamento e Genitore Solo

            Il congedo parentale è riconosciuto anche in situazioni familiari specifiche, con alcune particolarità.

            Congedo parentale per adozione e affidamento

            I genitori adottivi o affidatari hanno gli stessi diritti dei genitori biologici, ma con alcune differenze nei termini:

            • Il congedo può essere fruito entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia
            • In ogni caso non oltre il compimento della maggiore età del minore
            • Per adozioni internazionali, il congedo può essere fruito anche prima dell’ingresso in Italia del minore

            Genitore solo (vedovo, separato, non riconosciuto)

            In caso di:

            • Morte dell’altro genitore
            • Abbandono del nucleo familiare
            • Affidamento esclusivo a un solo genitore
            • Mancato riconoscimento da parte dell’altro genitore

            Il genitore rimasto ha diritto all’intero periodo di 10 mesi (o 11 mesi se ne fruisce almeno 3 continuativi), senza dover condividere il monte ore con l’altro genitore.

            Genitori con figli disabili

            Per genitori di figli con disabilità grave (L. 104/92), esistono ulteriori agevolazioni:

            • Prolungamento del congedo parentale fino ai 12 anni di età del figlio (oltre i normali 10-11 mesi), con indennità al 30%
            • Permessi retribuiti L. 104 cumulabili con il congedo parentale

            Diritti e Tutele durante il Congedo Parentale

            Durante il periodo di congedo parentale, il lavoratore gode di specifiche tutele per proteggere il rapporto di lavoro.

            Conservazione del posto di lavoro

            Il congedo parentale dà diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore che fruisce del congedo, salvo per:

            • Cessazione dell’attività aziendale
            • Colpa grave del lavoratore (non correlata al congedo)
            • Scadenza del contratto a termine

            Contribuzione figurativa

            Tutti i periodi di congedo parentale (anche quelli non retribuiti dai 6 ai 14 anni) sono coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. Questo significa:

            • I mesi di congedo vengono conteggiati per maturare i requisiti pensionistici
            • Vengono computati nell’anzianità contributiva
            • Non riducono l’importo della futura pensione (per i periodi indennizzati)

            Divieto di licenziamento

            Durante il congedo parentale vige il divieto di licenziamento, analogo a quello del congedo di maternità obbligatorio. Il licenziamento è nullo se:

            • Avviene durante il congedo parentale
            • È motivato dalla richiesta o fruizione del congedo

            Rientro al lavoro

            Al termine del congedo parentale, il lavoratore ha diritto a:

            • Rientrare nella stessa posizione o in una equivalente
            • Mantenere qualifica e mansioni precedenti
            • Ricevere eventuali aumenti retributivi maturati nel frattempo

            Il congedo parentale fino a 14 anni rappresenta un importante strumento di conciliazione vita-lavoro per i genitori lavoratori dipendenti. Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio, tra cui l’indennità all’80% per un mese e l’estensione del limite di età, le famiglie hanno maggiore flessibilità per prendersi cura dei figli.

            Ricorda che hai diritto a 10-11 mesi complessivi di congedo, con indennità INPS per i periodi fruiti entro i 6 anni del bambino, e che puoi fruirne anche a ore per adattarlo alle tue esigenze.

            Per presentare correttamente la domanda di congedo parentale ed evitare errori che potrebbero ritardare l’erogazione dell’indennità, affidati al Patronato CAF Centro Fiscale di Udine.

            📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

            Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre la presentazione di tutti i bonus famiglia (asilo nido, assegno unico, premio nascita) tramite il nostro Patronato. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

            Domande Frequenti sul Congedo Parentale 14 Anni

            Fino a quanti anni del figlio posso prendere il congedo parentale?

            I lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale fino al compimento dei 14 anni di eta del figlio. Tuttavia, l indennita INPS viene corrisposta solo per i periodi fruiti entro i 6 anni (al 30% per i primi 6 mesi, all 80% per 1 mese aggiuntivo). Dai 6 ai 14 anni il congedo e non retribuito ma da diritto alla contribuzione figurativa.

            Quanto spetta di indennita con il congedo parentale?

            L indennita INPS varia: 30% della retribuzione per i primi 6 mesi di congedo fruiti entro i 6 anni del bambino; 80% della retribuzione per 1 mese aggiuntivo (novita 2024-2026) fruibile entro i 6 anni; nessuna indennita per periodi fruiti dai 6 ai 14 anni del bambino, ma con contribuzione figurativa.

            Posso prendere il congedo parentale a ore?

            Si, il congedo parentale puo essere fruito anche su base oraria. Puoi assentarti per alcune ore della giornata lavorativa (fino a meta dell orario giornaliero), anziché per interi giorni. Le ore vengono computate nel monte ore complessivo di 10-11 mesi. Ad esempio, 80 ore di congedo equivalgono a circa mezzo mese.

            Come si fa domanda di congedo parentale?

            La domanda va presentata telematicamente all INPS prima dell inizio del congedo. Puoi utilizzare: il portale INPS online con SPID/CIE; il Contact Center INPS (803 164); oppure rivolgerti gratuitamente al Patronato CAF Centro Fiscale di Udine che ti assiste nella compilazione. La domanda va presentata almeno 5 giorni prima dell inizio del congedo.

            Che differenza c e tra congedo di maternita e congedo parentale?

            Il congedo di maternita obbligatorio e un periodo di 5 mesi (2 prima + 3 dopo il parto) con indennita al 100%, obbligatorio per la madre. Il congedo parentale e facoltativo, dura fino a 10-11 mesi complessivi per entrambi i genitori, con indennita dal 30% all 80%, fruibile fino ai 14 anni del bambino. Il congedo parentale si aggiunge alla maternita obbligatoria.

            Quanti mesi di congedo parentale spettano a ciascun genitore?

            La madre puo fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale. Il padre puo fruire di massimo 7 mesi (se ne prende almeno 3 continuativi o frazionati). Il limite complessivo tra entrambi i genitori e di 10 mesi, elevabile a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi.

            Il congedo parentale vale per la pensione?

            Si, tutti i periodi di congedo parentale (anche quelli non retribuiti dai 6 ai 14 anni) sono coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. I mesi di congedo vengono conteggiati per maturare i requisiti pensionistici e nell anzianita contributiva, senza ridurre l importo della futura pensione per i periodi indennizzati.

            Posso essere licenziato durante il congedo parentale?

            No, durante il congedo parentale vige il divieto di licenziamento. Il datore di lavoro non puo licenziarti, salvo casi eccezionali come cessazione dell attivita aziendale o colpa grave non correlata al congedo. Il licenziamento motivato dalla richiesta o fruizione del congedo e nullo. Hai diritto alla conservazione del posto di lavoro.


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            I nostri servizi:

            • Compilazione domanda INPS online
            • Verifica requisiti e documentazione
            • Calcolo indennità spettante (30% o 80%)
            • Assistenza in caso di problemi o integrazioni
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              Guida a tutti i Bonus maternità in fvg

              Bonus bebè -Bonus Nascita - Bonus Mamma Domani - ANF Assegni familiari

              Guida a tutti i Bonus maternità in fvg

              Abbiamo deciso di scrivere questo articolo per riassumere nella maniera più semplice e schematica come richiedere gli assegni familiari e tutti i bonus maternità e bonus nascita che si possono richiedere in FVG.

              1. BONUS NASCITA / BONUS MAMMA DOMANI

              I2. BONUS BEBE’

              3. BONUS 1200€/ANNO PER 1 ANNO

              4. ANF – ASSEGNI FAMILIARI

              BONUS MAMMA DOMANI

              Il bonus mamma domani è un contributo economico pari a 800€ per le donne che entrano nel 7° mese di gravidanza.

              Questo bonus verrà erogato in un’ unica soluzione, alla futura mamma, indipendentemente dal reddito.

              I requisiti per il Bonus Mamma Domani sono:

              • residenza in Italia
              • cittadinanza italiana o comunitaria
              • cittadine non comunitarie regolarmente residenti in Italia

              I documenti necessari per il Bonus Mamma Domani:

              • carta identità, codice fiscale e permesso di soggiorno;
              • certificato medico data presunta del parto,
              • codice iban

              La richiesta Bonus Mamma Domani viene fatta su appuntamento dal nostro CAF Centro Fiscale Udine

              BONUS BEBE’

              Il bonus bebè è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo. L’assegno è annuale ed è corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età.

              L’assegno è corrisposto mensilmente per un massimo di 12 mesi a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia. 

              I requisiti ISEE per richiedere il bonus bebè sono:

              • ISEE inferiore a 7.000 euro il bonus bebè è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo
              • ISEE superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, il bonus bebè è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo
              • ISEE superiore a 40.000 euro il bonus bebè è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo

              La  domanda del bonus bebè deve essere presentata da un genitore che rispecchia i seguenti requisiti:

              • convivenza con il figlio
              • cittadinanza italiana
              • di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea

              I documenti necessari per il bonus bebè sono:

              • carta identità, codice fiscale e permesso di soggiorno;
              • certificato di nascita,
              • codice fiscale bambino;
              • codice iban

              La richiesta Bonus Bebè viene fatta su appuntamento dal nostro CAF Centro Fiscale Udine

              BONUS 1200€/ANNO PER 1 ANNO

              E’ un incentivo Regionale per le nascite e le adozioni di minori nati o adottati.

              Il bonus dei 1.200 euro annui per 1 anni e decorre dal mese di nascita o di adozione.

              Per poter richiedere il bonus dei 1200€ è necessario:

              • Essere in possesso della Carta famiglia ed ha avuto o adottato uno o più figli.
              • Il nucleo familiare deve essere in possesso di ISEE minorenni pari o inferiore a 30.000 euro
              • Sia il richiedente che il figlio devono essere residenti in Friuli Venezia Giulia al momento della presentazione della domanda.

              La domanda del bonus nascita deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall’adozione al Comune di residenza o all’Ente gestore dei servizi sociale dei Comuni.

              La richiesta Bonus nascita 1200€ viene fatta su appuntamento dal nostro CAF Centro Fiscale Udine.

              ANF – ASSEGNI FAMILIARI

              L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.

              Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

              Se i genitori non sono sposati bisogna compilare un’autorizzazione nella quale viene dichiarato che l‘altro genitore non percepisce gli assegni familiari.

              Documenti necessari domanda di Autorizzazione:

              • dichiarazione compilata e sottoscritta dal genitore non richiedente;
              • carta d’identità e codice fiscale di entrambi i genitori;
              • busta paga.

              Documenti necessari domanda ANF:

              • carta d’identità e codice fiscale del richiedente, dell’altro genitore (se coniugati ) e del bambino;
              • busta paga;
              • data matrimonio (se coniugati);
              • 730 2020 redditi 2019 o cud 2020 redditi 2019.

              La richiesta di assegni familiari vengono svolti su appuntamento scrivendoci su whatsapp al numero 3666018121 o compilando la richiesta di appuntamento direttamente dalla nostra home page.

              📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

              Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre la presentazione di tutti i bonus famiglia (asilo nido, assegno unico, premio nascita) tramite il nostro Patronato. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

              Domande Frequenti

              Quanto costa aprire una Partita IVA a Udine?

              L’apertura della Partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate e gratuita. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per la procedura, la scelta del codice ATECO e del regime fiscale piu conveniente per la tua attivita.

              Quali documenti servono per aprire la Partita IVA?

              Per aprire la Partita IVA sono necessari: documento di identita, codice fiscale, e informazioni sull’attivita da svolgere. Il nostro CAF ti guida nella compilazione del modello AA9/12 per persone fisiche o AA7/10 per societa.

              Conviene il regime forfettario o ordinario?

              Il regime forfettario conviene se prevedi ricavi inferiori a 85.000 euro annui e non hai spese deducibili elevate. Il CAF Centro Fiscale analizza la tua situazione specifica per consigliarti la scelta migliore.

              Posso aprire Partita IVA online?

              Si, la Partita IVA si puo aprire online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per evitare errori nella scelta del codice ATECO e del regime fiscale, consigliamo di affidarti a professionisti esperti.

              Approfondimenti

              • Partita IVA Forfettaria a Udine: Guida Completa
              • Regime Forfettario 2025: Tutte le Novita
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              Settembre 16, 2020/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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