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Tag Archivio per: certificazione unica

PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Ritenuta d’Acconto Regime Forfettario 2026: Quando Si Applica e Come Gestirla

regime forfettario partita iva

La ritenuta d’acconto in regime forfettario e una delle aree piu fraintese del fisco italiano. La regola di base e semplice: il contribuente forfettario non subisce ritenuta d’acconto sui compensi che riceve, perche al posto di IRPEF paga un’imposta sostitutiva del 5% o 15%. Cio significa che, in fattura, il forfettario incassa il 100% del compenso pattuito, senza alcun prelievo fiscale operato dal cliente.

Le cose pero si complicano in due situazioni. La prima: se in fattura non si indica la corretta dicitura di esonero, il cliente puo trattenere comunque la ritenuta del 20%, costringendo il forfettario a recuperarla in dichiarazione tramite il quadro LM. La seconda: quando il forfettario diventa lui stesso sostituto d’imposta, ad esempio se assume un dipendente o si avvale stabilmente di collaboratori. In questi casi nasce l’obbligo di trattenere la ritenuta, versarla con F24 e rilasciare la Certificazione Unica.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine aggiornata al 2026 vediamo, con esempi pratici, come gestire correttamente la ritenuta in tutti gli scenari: dalla fattura del forfettario verso azienda, al pagamento di un collaboratore occasionale, fino alla compilazione di F24, CU e modello 770.

Cos’e la ritenuta d’acconto e come funziona

La ritenuta d’acconto e un anticipo dell’IRPEF che il sostituto d’imposta (di solito un’azienda o un altro professionista) trattiene sui compensi corrisposti a un lavoratore autonomo o a un altro soggetto passivo IRPEF. Il sostituto poi versa quella somma allo Stato per conto del percipiente, che in dichiarazione la scomputera dall’imposta dovuta.

Si chiama “d’acconto” proprio perche non e l’imposta definitiva: il professionista, in sede di dichiarazione dei redditi, calcola quanto deve davvero pagare e detrae quanto gia trattenuto a titolo di ritenuta. Se ha versato troppo, ottiene un credito; se ha versato meno del dovuto, paga la differenza.

L’aliquota standard della ritenuta d’acconto sui compensi a professionisti e collaboratori autonomi e del 20% calcolata sull’imponibile fiscale (al netto, eventualmente, della rivalsa previdenziale del 4%, a seconda del tipo di Cassa). Per gli agenti e rappresentanti l’aliquota e del 23% applicato al 50% delle provvigioni (o al 20% in caso di collaboratori con dipendenti). Per altre fattispecie, come provvigioni di mediatori o redditi diversi, esistono aliquote dedicate.

Il meccanismo, in sostanza, funziona cosi: l’azienda paga 1.000 euro di compenso al professionista in regime ordinario, trattiene 200 euro (20%), versa al professionista 800 euro e versa allo Stato 200 euro tramite F24 entro il 16 del mese successivo. A fine anno rilascia la Certificazione Unica al professionista, che usera quel documento per compilare la dichiarazione dei redditi.

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Il forfettario come percettore: niente ritenuta in fattura

Il principio cardine del regime forfettario, introdotto dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 67), e che i compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Il motivo e logico: il forfettario non paga IRPEF, ma un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi cinque anni di attivita “start up”). Sarebbe quindi assurdo che il cliente trattenesse un anticipo IRPEF che il professionista non e mai chiamato a versare.

Concretamente: se sei in regime forfettario e fatturi 1.000 euro a un’azienda, l’azienda ti deve pagare l’intero importo di 1.000 euro, senza trattenere nulla. Non ti devono fornire la Certificazione Unica per ritenute (al massimo riceverai una CU “informativa” in alcuni casi specifici, ma senza ritenute applicate).

La dicitura obbligatoria in fattura

Per evitare equivoci con il cliente sostituto d’imposta, ogni fattura emessa dal forfettario verso un soggetto IVA italiano deve contenere una specifica dicitura di esonero dalla ritenuta. Il testo ufficialmente consigliato e:

“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario. Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014.”

Questa dicitura, insieme a quella sull’esclusione dell’IVA (art. 1, c. 58 L. 190/2014), va inserita nel campo “Causale” o “Note” della fattura elettronica. In molti software di fatturazione e gia precompilata se si imposta correttamente il regime fiscale come “RF19 – Regime forfettario” nel tracciato XML.

Comunicazione preventiva al cliente

Buona prassi e comunicare per iscritto al cliente, prima dell’emissione della prima fattura, di operare in regime forfettario. Questo evita che l’ufficio amministrativo, per abitudine, applichi comunque la ritenuta. La comunicazione puo essere inserita nel preventivo, nel contratto o in una semplice email con allegata la fotocopia del certificato di attribuzione partita IVA.

Cosa fare se la ritenuta viene applicata per errore

Capita spesso, soprattutto con i nuovi clienti, che il forfettario dimentichi di indicare la dicitura in fattura o che il cliente, per disattenzione, applichi comunque la ritenuta. Cosa succede in questi casi? La buona notizia e che la somma non e persa: si recupera in dichiarazione dei redditi.

Recupero tramite il quadro LM

Il forfettario, in dichiarazione, compila il quadro LM del modello Redditi PF, riservato proprio ai contribuenti in regime forfettario. All’interno del quadro LM esiste una sezione specifica (rigo LM41 nel modello 2026 per redditi 2025) dove indicare le ritenute d’acconto subite. Tale importo viene scomputato direttamente dall’imposta sostitutiva dovuta.

Esempio pratico: Mario, psicologo forfettario al 5% per nuova attivita, ha un fatturato di 30.000 euro nell’anno. Coefficiente di redditivita 78% = reddito imponibile di 23.400 euro. Imposta sostitutiva 5% = 1.170 euro. Su una fattura da 2.000 euro un cliente azienda ha trattenuto 400 euro di ritenuta per errore. Mario indica i 400 euro al rigo LM41: dovra versare solo 1.170 – 400 = 770 euro di imposta sostitutiva.

La Certificazione Unica come prova

Per recuperare la ritenuta in dichiarazione e indispensabile che il cliente sostituto d’imposta abbia rilasciato la Certificazione Unica (CU). La CU attesta i compensi corrisposti e le ritenute trattenute, con i relativi codici tributo. Senza CU non si puo dimostrare l’avvenuto versamento della ritenuta da parte del sostituto.

Se il cliente non rilascia spontaneamente la CU, va sollecitato per iscritto. La scadenza ordinaria per il rilascio al percipiente e il 16 marzo dell’anno successivo. La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate avviene entro la stessa data per i lavoratori autonomi.

Eccedenza rispetto all’imposta sostitutiva

Se le ritenute subite sono superiori all’imposta sostitutiva dovuta, l’eccedenza diventa un credito d’imposta. Il forfettario puo scegliere se chiederla a rimborso, riportarla all’anno successivo o utilizzarla in compensazione tramite F24 con altri tributi (codice tributo 1842).

Il forfettario come sostituto d’imposta: quando deve trattenere

Veniamo ora al lato opposto, spesso ignorato: il forfettario che paga qualcuno. Per regola generale (art. 1, c. 69 L. 190/2014), il contribuente forfettario non e sostituto d’imposta. Quindi, in linea di principio, quando paga un fornitore o un collaboratore non deve trattenere alcuna ritenuta.

Tuttavia esistono eccezioni rilevanti: il forfettario diventa sostituto d’imposta nei casi in cui paga somme considerate “lavoro dipendente” o assimilato. Vediamo le situazioni piu comuni.

Lavoratori dipendenti: si, sempre

Se il forfettario assume un dipendente con regolare contratto di lavoro subordinato, e tenuto a:

  • trattenere le ritenute IRPEF sulla busta paga (in base agli scaglioni IRPEF e alle detrazioni richieste dal dipendente);
  • versare le ritenute con F24, codice tributo 1001 entro il 16 del mese successivo;
  • rilasciare la Certificazione Unica al dipendente entro il 16 marzo;
  • presentare il modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo.

Co.co.co e collaborazioni assimilate

Anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), considerati redditi assimilati al lavoro dipendente, il forfettario diventa sostituto d’imposta. Si applicano le stesse regole dei dipendenti: ritenuta a scaglioni IRPEF, versamento con F24 codice 1001, CU annuale, modello 770.

Lavoratori autonomi occasionali e professionisti: no

Quando il forfettario paga un professionista non forfettario (in regime ordinario), un agente, un percettore di provvigioni o un lavoratore autonomo occasionale, non deve applicare la ritenuta del 20%. Il motivo e proprio l’art. 1, c. 69 L. 190/2014: il forfettario non e sostituto d’imposta per i pagamenti a lavoratori autonomi.

In questo caso pero esiste un obbligo di comunicazione: il forfettario deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RS, riga RS371-372) il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo dei compensi corrisposti. In questo modo l’Agenzia delle Entrate puo controllare che il professionista beneficiario abbia dichiarato correttamente quei redditi.

Casi pratici: quando il forfettario deve o non deve trattenere

Per chiarire definitivamente la materia, ecco una tabella riassuntiva dei casi piu frequenti, basata sull’esperienza del CAF Centro Fiscale di Udine.

Situazione del forfettario pagatoreBeneficiario del pagamentoApplica ritenuta?Adempimenti
Architetto forfettarioGeometra in regime ordinario per pratica catastaleNOIndicazione in quadro RS della dichiarazione
Commercialista forfettarioStagista con co.co.co.SI (a scaglioni IRPEF)F24 cod. 1001, CU, mod. 770
Psicologo forfettarioSegretaria con contratto di lavoro dipendenteSI (su busta paga)F24 cod. 1001, CU, mod. 770
Avvocato forfettarioPraticante con prestazione occasionaleNOQuadro RS dichiarazione
Consulente forfettarioAltro professionista forfettarioNONessun adempimento
Forfettario locatarioAmministratore condominio (compensi)DipendeGeneralmente no, salvo casi particolari

Esempio 1: psicologo forfettario che fattura azienda

Maria, psicologa forfettaria, eroga sessioni di counseling aziendale a un’azienda farmaceutica. Fattura 3.000 euro lordi. L’azienda le paga 3.000 euro pieni, senza ritenuta. In fattura Maria indica la dicitura “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014”. L’azienda non emettera CU per ritenute (eventualmente solo CU informativa in casi specifici).

Esempio 2: commercialista forfettario che paga uno stagista

Luca, commercialista forfettario, assume Sara come tirocinante con co.co.co. da 800 euro lordi al mese. Su quegli 800 euro Luca deve calcolare le ritenute IRPEF in base agli scaglioni e alle detrazioni di Sara (per esempio circa 130 euro di ritenuta). Luca versa 130 euro all’erario con F24 codice 1001 entro il 16 del mese successivo, paga 670 euro a Sara, a fine anno emette la CU e a ottobre presenta il 770. Pur essendo forfettario, qui Luca e sostituto d’imposta a tutti gli effetti.

Esempio 3: il cliente non si accorge della dicitura

Giorgio, web designer forfettario, fattura 1.500 euro a un’azienda. Per disattenzione l’ufficio amministrativo applica la ritenuta del 20% (300 euro) e versa solo 1.200 euro. Cosa puo fare Giorgio?

  • contattare l’azienda e chiedere di stornare la ritenuta versata erroneamente (difficile dopo che e stata gia versata in F24);
  • oppure, soluzione piu semplice, chiedere la CU all’azienda con i 300 euro indicati come ritenute, e recuperarli in dichiarazione compilando il quadro LM rigo LM41.

F24 e codici tributo per le ritenute

Quando il forfettario diventa sostituto d’imposta (per dipendenti o co.co.co.), deve versare le ritenute trattenute tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento. I codici tributo da utilizzare sono diversi a seconda del tipo di ritenuta.

Codice tributoDescrizioneQuando si usa
1001Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilatiDipendenti, co.co.co., tirocinanti
1004Ritenute su retribuzioni e pensioni mensilita aggiuntiveTredicesime, premi annuali
1040Ritenute su redditi di lavoro autonomoSolo se il forfettario, eccezionalmente, fa da sostituto su un autonomo (caso rarissimo, normalmente non dovuto)
1038Ritenute su provvigioniProvvigioni a agenti e rappresentanti

Va sottolineato che il codice 1040 e quello classico per le ritenute sui compensi dei lavoratori autonomi: il forfettario tipicamente non lo usa, perche per i pagamenti a professionisti non e sostituto d’imposta. Il codice 1040 puo apparire in F24 solo in scenari molto specifici (ad esempio in casi di ritenute su compensi assimilati a lavoro autonomo nei settori sport e spettacolo, ma sono casistiche residuali e poco frequenti per il forfettario medio).

Compilazione pratica F24

Nella sezione “Erario” del modello F24:

  • Codice tributo: 1001 (per ritenute lavoro dipendente);
  • Rateazione/regione/prov.: vuoto;
  • Anno di riferimento: l’anno della retribuzione (es. 2026);
  • Importi a debito: somma delle ritenute trattenute nel mese.

Modello 770: quando il forfettario lo deve presentare

Il modello 770 e la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta: certifica all’Agenzia delle Entrate tutte le ritenute operate e versate nell’anno. La regola generale per il forfettario e:

  • NO 770 se non ha dipendenti, co.co.co. o altri rapporti che lo rendano sostituto d’imposta;
  • SI 770 se ha trattenuto ritenute (es. ha un dipendente o un collaboratore co.co.co.).

La scadenza ordinaria per la presentazione del modello 770 e il 31 ottobre 2026 (in via telematica) per le ritenute relative ai redditi 2025. Il modello si compone di vari quadri (ST, SV, SX) che rendicontano nel dettaglio ritenute, compensazioni e versamenti.

Anche il forfettario che ha avuto solo per pochi mesi un dipendente o un co.co.co. e tenuto al 770 per quell’anno. La mancata presentazione comporta sanzioni da 250 a 2.000 euro, oltre a sanzioni proporzionali se sono state omesse anche le ritenute.

Certificazione Unica: chi la deve emettere

La Certificazione Unica (CU) e il documento che il sostituto d’imposta rilascia al percettore per certificare i compensi corrisposti e le ritenute eventualmente operate. La logica per il forfettario e duplice:

Forfettario come emittente CU

Se il forfettario ha trattenuto ritenute (perche ha dipendenti o collaboratori co.co.co.), deve rilasciare la CU al percipiente entro il 16 marzo dell’anno successivo. La CU sintetizza redditi corrisposti, ritenute trattenute, contributi versati. Va inoltre trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Forfettario come destinatario CU

Il cliente di un forfettario, normalmente, non deve emettere la CU per ritenute, dato che non ne ha trattenute. Tuttavia in alcuni casi (per esempio per la quadratura statistica o per i contributi previdenziali eventualmente trasferiti), il sostituto puo dover emettere una CU “informativa” indicando i compensi senza ritenute. Questa pratica e meno frequente ma corretta.

Se invece il cliente ha trattenuto la ritenuta per errore (caso visto sopra), la CU deve essere obbligatoriamente rilasciata, perche e l’unico documento che permettera al forfettario di recuperare l’importo nel quadro LM.

Compilazione corretta della fattura forfettaria

Vediamo, infine, come si presenta una fattura elettronica forfettaria ben fatta, completa di tutte le diciture obbligatorie. Gli elementi distintivi sono:

  • Regime fiscale: codice RF19 – Regime forfettario nel tracciato XML;
  • Natura operazione IVA: codice N2.2 (operazioni non soggette);
  • Aliquota IVA: 0% (l’IVA non si applica);
  • Imposta di bollo: 2 euro per fatture di importo superiore a 77,47 euro (a carico del cliente o del professionista, a seconda dell’accordo);
  • Dicitura esonero IVA: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014, regime forfettario”;
  • Dicitura esonero ritenuta: “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014”;
  • Cassa previdenziale: se dovuta (es. 4% ENPAP, 4% Cassa Forense, 4% INPS gestione separata), si aggiunge in fattura ed e essa stessa parte dell’imponibile.

Esempio numerico fattura forfettaria

Consulenza professionale: 1.000,00 euro
+ Cassa previdenza 4%: 40,00 euro
+ Imposta di bollo: 2,00 euro
Totale fattura: 1.042,00 euro

Il cliente paga 1.042 euro pieni. Nessuna ritenuta. Nessuna IVA. Il forfettario incassa l’intero importo (eventualmente al netto del bollo se a suo carico) e in dichiarazione paghera l’imposta sostitutiva sul reddito calcolato applicando il proprio coefficiente di redditivita.

Domande frequenti (FAQ)

Il forfettario puo chiedere al cliente di non applicare la ritenuta?

Si, anzi e obbligatorio. La regola dell’art. 1, c. 67 L. 190/2014 prevede espressamente che i compensi corrisposti al forfettario non sono soggetti a ritenuta. La fattura deve contenere la dicitura di esonero, e il cliente, una volta informato, e tenuto a non applicarla.

Cosa succede se il cliente trattiene comunque la ritenuta?

Il forfettario non perde la somma: il cliente la versa allo Stato e rilascia la CU. In dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF, quadro LM rigo LM41) si scomputa l’importo dall’imposta sostitutiva. Se eccedente, diventa credito riportabile, rimborsabile o compensabile.

Il forfettario che paga un altro professionista deve trattenere il 20%?

No. Per regola generale (art. 1, c. 69 L. 190/2014) il forfettario non e sostituto d’imposta sui pagamenti a lavoratori autonomi, professionisti o agenti. Deve pero indicare nel quadro RS della dichiarazione il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo dei compensi corrisposti.

Il forfettario con un dipendente deve presentare il 770?

Si. Se il forfettario ha avuto, anche solo per un periodo dell’anno, un dipendente o un collaboratore co.co.co., diventa sostituto d’imposta limitatamente a quei rapporti e deve presentare il modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo, oltre a versare le ritenute con F24 codice 1001 e a rilasciare la CU.

Il forfettario che paga un compenso per prestazione occasionale deve fare la ritenuta?

No. Anche per le prestazioni occasionali a soggetti non forfettari, il forfettario non opera ritenuta. L’unico adempimento e l’indicazione nel quadro RS in dichiarazione. Diverso e il caso del committente “ordinario” che paga un occasionale, dove invece va applicato il 20% di ritenuta.

Il forfettario deve indicare la dicitura anche verso clienti privati?

Verso privati consumatori (B2C) la dicitura sulla ritenuta e tecnicamente non necessaria, perche il privato non e sostituto d’imposta. Tuttavia, per uniformita e per evitare errori, e buona prassi inserirla comunque in tutte le fatture.

Cosa e il rigo LM41 della dichiarazione?

E il rigo del quadro LM del modello Redditi PF dove si indicano le ritenute d’acconto subite dal forfettario. Tali importi vengono direttamente scomputati dall’imposta sostitutiva del 5% o 15% dovuta sul reddito forfettario. La numerazione esatta puo cambiare di anno in anno: per il modello 2026 (redditi 2025) e LM41.

Conclusioni e contatti CAF Centro Fiscale

La gestione della ritenuta d’acconto in regime forfettario richiede attenzione su due fronti opposti: come percettore, ricordandosi sempre di indicare la dicitura di esonero in fattura per non subire trattenute indebite; come potenziale sostituto d’imposta, valutando attentamente la natura dei pagamenti effettuati per capire se scattano gli obblighi di ritenuta, F24, CU e modello 770.

Errori in questa materia possono costare cari: ritenute non recuperate, sanzioni per omessa CU, mancata presentazione del 770. Affidarsi a un consulente esperto e il modo piu sicuro per essere in regola e ottimizzare il carico fiscale.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste quotidianamente professionisti e partite IVA forfettarie nella gestione di fatturazione, dichiarazioni, F24 e adempimenti da sostituto d’imposta. Se hai dubbi sulla tua posizione, sui compensi che hai pagato a collaboratori o sul recupero di ritenute subite, prenota un appuntamento.

Contatti:
Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
Telefono: 0432 1638640
WhatsApp: 366 6018121
Email: info@centrofiscale.com

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Giugno 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-08 08:00:002026-05-24 09:54:46Ritenuta d’Acconto Regime Forfettario 2026: Quando Si Applica e Come Gestirla
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CU INPS Errate per 270mila Pensionati 2026: Scadenze, Cause e Come Correggere il 730

Pensione 2026 INPS

La Certificazione Unica INPS 2026, il documento che attesta i redditi da pensione percepiti nel 2025, è arrivata errata a circa 270mila pensionati italiani. Lo ha confermato l’INPS stessa con comunicazioni successive ai patronati e ai CAF nel corso di aprile e maggio 2026. Per chi ha già presentato o sta per presentare il modello 730/2026, questo significa una cosa precisa: serve intervenire entro scadenze ben definite per non ritrovarsi con conguagli IRPEF errati, rimborsi inesistenti o debiti improvvisi a fine anno.

In questa guida ti spieghiamo, in modo semplice, cosa è successo, come verificare se la tua CU rientra tra quelle sbagliate, quali sono le scadenze per correggere il 730 e come muoverti per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate. Se sei pensionato o ti occupi della dichiarazione di un familiare anziano, leggi con attenzione: ogni passaggio è importante.

Indice dei contenuti

  1. Cosa è successo: il caso delle 270mila CU INPS errate del 2026
  2. Chi sono i pensionati coinvolti dall’errore
  3. Perché le CU sono uscite errate: le cause tecniche e normative
  4. Come verificare se la propria CU INPS 2026 è corretta o errata
  5. Scadenze fondamentali per correggere il 730/2026
  6. Procedura per correggere il 730 passo passo
  7. Cosa rischia il pensionato che non corregge il 730
  8. Il ruolo del CAF nella correzione delle CU INPS errate
  9. Esempi pratici di conguaglio IRPEF sui pensionati
  10. Domande frequenti sulle CU INPS errate per pensionati

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Cosa è successo: il caso delle 270mila CU INPS errate del 2026

Ogni anno, entro il 16 marzo, l’INPS deve consegnare ai pensionati la Certificazione Unica (CU): è il documento che riepiloga la pensione lorda percepita nell’anno precedente, l’IRPEF trattenuta, le addizionali regionali e comunali, le detrazioni applicate. È il pilastro su cui poggia il modello 730 o il modello Redditi PF.

Nel 2026, però, qualcosa non ha funzionato. Secondo quanto comunicato dall’Istituto e ripreso da diverse testate specializzate, circa 270mila Certificazioni Uniche risultano contenere errori di varia natura: importi della pensione non aggiornati, IRPEF trattenuta calcolata su aliquote non corrette, detrazioni per lavoro non corretto, addizionali errate. Il dato è significativo: parliamo di una percentuale non trascurabile sui circa 16 milioni di pensionati italiani.

La conseguenza pratica è immediata: chi compila il 730/2026 usando i dati precaricati dall’INPS rischia di ritrovarsi con un calcolo IRPEF sbagliato, e quindi con un rimborso che non gli spetta o, peggio, con un debito che spunterà più avanti quando l’errore verrà corretto.

Chi sono i pensionati coinvolti dall’errore

Non tutti i pensionati italiani hanno ricevuto una CU sbagliata. L’errore si concentra in alcune categorie ben precise, che ti elenchiamo qui sotto. Verifica se rientri in una di queste situazioni:

  • Pensionati con più trattamenti previdenziali contemporanei (ad esempio pensione di vecchiaia INPS + pensione di reversibilità): il calcolo del cumulo non è stato sempre corretto.
  • Pensionati con redditi da lavoro accessori (collaborazioni occasionali, contratti a termine brevi nel 2025): le detrazioni potrebbero essere state applicate due volte o assegnate alla pensione invece che al lavoro.
  • Pensionati che hanno cambiato residenza nel 2025: addizionali regionali e comunali aggiornate solo parzialmente.
  • Pensionati esteri o con pensione mista Italia-estero: cumulo internazionale calcolato in modo non corretto.
  • Titolari di pensione di reversibilità con figli a carico: detrazioni familiari non sempre presenti in CU.
  • Pensionati con quattordicesima o tredicesima soggetta a tassazione separata: trattamento erroneamente equiparato a pensione corrente.

Se ti riconosci in una di queste situazioni, non aspettare: il primo passo è verificare la tua CU prima di firmare qualsiasi 730 precompilato.

Quali tipi di errori contiene la CU INPS 2026

Gli errori segnalati dai patronati e dai CAF nelle prime settimane di aprile 2026 si possono raggruppare in quattro grandi famiglie:

  1. Importo lordo della pensione non corretto: in alcune CU mancano arretrati pagati nel 2025 o, viceversa, sono inclusi importi che si riferiscono al 2024.
  2. IRPEF trattenuta calcolata in modo sbagliato: spesso per applicazione non corretta dei nuovi 3 scaglioni IRPEF introdotti dal DLgs 216/2023 (23% fino a 28.000 euro, 35% fino a 50.000 euro, 43% oltre).
  3. Detrazioni mancanti o doppie: detrazioni da lavoro autonomo applicate a pensione, oppure detrazioni familiari non riconosciute.
  4. Addizionali regionali e comunali errate: aliquote di Comuni diversi da quello di residenza al 1° gennaio 2025.

Perché le CU sono uscite errate: le cause tecniche e normative

Capire perché 270mila CU sono uscite sbagliate aiuta a sapere dove guardare per individuare gli errori. Le cause principali sono tre, e si intrecciano tra loro.

1. Aggiornamento ritardato delle aliquote IRPEF a 3 scaglioni

Dal 2024 il sistema IRPEF è passato da 4 a 3 scaglioni grazie al DLgs 216/2023. Gli scaglioni vigenti per il 2025 (e quindi rilevanti per la CU 2026) sono:

Scaglione di redditoAliquota IRPEF
Fino a 28.000 euro23%
Da 28.001 a 50.000 euro35%
Oltre 50.000 euro43%

In alcuni casi, i sistemi gestionali dell’INPS hanno continuato ad applicare gli scaglioni vecchi a 4 fasce (23% / 25% / 35% / 43%), generando trattenute IRPEF non perfettamente allineate. La differenza media è di alcune decine di euro, ma su scala annuale e moltiplicata per 270mila pensionati diventa rilevante.

2. Nuova no tax area per dipendenti e pensionati

La no tax area per i pensionati e per i lavoratori dipendenti è stata uniformata a 8.500 euro di reddito complessivo a partire dal 2025. Prima della riforma, la soglia era differenziata. Alcune CU INPS riportano detrazioni calcolate sulla vecchia no tax area da 8.174 euro, generando errori di importo di 50-150 euro l’anno.

3. Mancato allineamento delle addizionali regionali e comunali

Le addizionali IRPEF dipendono dal Comune di residenza al 1° gennaio 2025. I trasferimenti di residenza avvenuti nel 2024 non sono sempre stati intercettati dal sistema INPS, che ha continuato ad applicare le aliquote del vecchio Comune. È uno degli errori più frequenti tra i pensionati che si sono trasferiti per avvicinarsi ai figli o per ragioni di salute.

Come verificare se la propria CU INPS 2026 è corretta o errata

Verificare la propria CU è più semplice di quanto si pensi. Servono solo tre documenti: la CU 2026 (scaricabile dal sito INPS o ricevuta per posta), l’ultimo cedolino della pensione del 2025 (in genere quello di dicembre 2025 con il riepilogo annuale) e il modello ObisM 2026, il certificato che l’INPS rilascia ogni anno con il riepilogo della pensione.

I 5 controlli essenziali da fare

  1. Confronta il “totale pensione lorda” nel rigo 1 del Quadro LD della CU con la somma delle 12 mensilità più tredicesima riportata nei cedolini.
  2. Verifica l’IRPEF lorda applicando gli scaglioni 2025 al tuo imponibile e confrontando con il rigo 21 della CU.
  3. Controlla le detrazioni per pensione nel rigo 22: l’importo varia per reddito complessivo (fino a 8.500 euro è no tax area).
  4. Verifica l’addizionale regionale sul tuo Comune di residenza al 1° gennaio 2025, consultando il sito del Comune o della Regione.
  5. Controlla l’addizionale comunale con stessa logica della regionale.

Se anche solo uno di questi controlli evidenzia uno scostamento di oltre 30-50 euro, è molto probabile che la tua CU sia tra quelle sbagliate. In quel caso, è il momento di rivolgersi al CAF o al patronato.

Come scaricare la CU INPS 2026 online

La CU INPS si scarica gratuitamente in 3 passaggi:

  1. Accedi a inps.it con SPID, CIE o CNS.
  2. Nel menu cerca “Certificazione Unica – cittadino”.
  3. Seleziona l’anno 2026 e scarica il PDF.

Se non hai SPID e non sai usarlo, il CAF può scaricarla per te con delega.

Scadenze fondamentali per correggere il 730/2026

Ecco la tabella delle scadenze ufficiali che ogni pensionato con CU INPS potenzialmente errata deve segnarsi in calendario. Le date sono confermate dal calendario fiscale 2026 dell’Agenzia delle Entrate.

ScadenzaAdempimento
30 aprile 2026Disponibilità del 730 precompilato sul sito Agenzia delle Entrate
15 maggio 2026Apertura modifiche al 730 precompilato
30 settembre 2026Termine ultimo per invio definitivo del 730/2026
25 ottobre 2026Termine per presentare il 730 integrativo
30 novembre 2026Termine per il modello Redditi PF (alternativa al 730 in caso di correzioni complesse)

Le scadenze più importanti per chi ha una CU INPS sbagliata sono il 30 settembre 2026 (scadenza generale 730) e il 25 ottobre 2026 per il 730 integrativo. Entro queste date occorre comunicare all’INPS la richiesta di rettifica e presentare il 730 con i dati corretti, anche se diversi da quelli precaricati dal precompilato.

Cosa fare se hai già inviato il 730 con dati errati

Se hai già firmato e trasmesso il 730 precompilato con dati CU sbagliati, hai due strade:

  • 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026: se l’integrativa è a tuo favore (rimborso più alto o debito minore). Si presenta tramite CAF o intermediario abilitato.
  • Modello Redditi PF correttivo entro il 30 novembre 2026: se l’integrativa comporta un debito (devi versare di più). In questo caso il 730 integrativo non si può usare e occorre passare al modello Redditi.

Procedura per correggere il 730 passo passo

Correggere il 730 con CU INPS errata richiede 4 passaggi precisi. Eccoli, in ordine.

Passo 1 – Richiesta di rettifica della CU all’INPS

Per prima cosa devi chiedere all’INPS di emettere una CU rettificata. Si può fare in tre modi:

  • Online su inps.it con SPID, dalla sezione “Sportello pensionati”.
  • Per telefono al Contact Center INPS 803.164 (gratuito da rete fissa).
  • Tramite patronato o CAF, che inoltrano la richiesta per tuo conto e fanno da intermediari.

L’INPS, una volta verificato l’errore, emette una nuova CU sostitutiva entro 30-45 giorni. Il documento conterrà la dicitura “Sostituzione” in alto.

Passo 2 – Confronto con la CU precaricata nel precompilato

Quando arrivi al CAF o accedi al precompilato, devi confrontare la CU rettificata con i dati precaricati. Spesso il precompilato viene aggiornato in automatico se la rettifica arriva entro luglio. Se invece arriva dopo, devi inserire manualmente i dati corretti.

Passo 3 – Compilazione manuale del 730 con i dati corretti

Se i dati non si aggiornano da soli, occorre modificare manualmente il 730: si va su “Dichiarazione modificata” e si correggono gli importi del Quadro C (redditi da pensione), aggiornando IRPEF lorda, detrazioni e addizionali.

Passo 4 – Invio del 730 corretto entro le scadenze

Il 730 corretto va inviato entro le scadenze indicate sopra. Conserva sempre copia cartacea o PDF della CU rettificata e della ricevuta di invio del 730: in caso di controlli successivi dell’Agenzia delle Entrate, sarà la tua prova di buona fede.

Cosa rischia il pensionato che non corregge il 730

Ignorare l’errore non è una buona idea. L’Agenzia delle Entrate riceve i dati dall’INPS in modo automatico e prima o poi li riconcilia con il 730 presentato. Se ci sono incongruenze, scatta una comunicazione di irregolarità (la cosiddetta “cartolina” 36-bis), seguita eventualmente da accertamento.

Le sanzioni possibili

  • Omessa dichiarazione: se il 730 manca del tutto o è incompleto, sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (con minimo 250 euro).
  • Infedele dichiarazione: se hai dichiarato meno reddito di quello effettivo, sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta.
  • Ravvedimento operoso: presentando una dichiarazione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce drasticamente a 25 euro (1/10 di 250).

La buona notizia è che, se l’errore è dovuto a una CU INPS sbagliata e non a una tua omissione volontaria, le sanzioni sono in genere ridotte al minimo o annullate del tutto, a patto che tu dimostri di aver agito in buona fede e di aver provveduto a correggere appena possibile.

Il ruolo del CAF nella correzione delle CU INPS errate

Affrontare da soli il problema di una CU INPS sbagliata può essere complicato, soprattutto se si è in età avanzata o non si ha dimestichezza con SPID, portali web e gestione di documenti fiscali. Qui entra in gioco il CAF (Centro di Assistenza Fiscale).

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno migliaia di pensionati nella verifica della CU INPS e nella correzione del 730. In particolare:

  • Verifica gratuita della CU: controllo gratuito di importi, scaglioni IRPEF, detrazioni e addizionali.
  • Richiesta di rettifica all’INPS: invio della richiesta di nuova CU per tuo conto.
  • Predisposizione del 730 corretto: compilazione manuale con i dati esatti.
  • Invio telematico del 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026 se necessario.
  • Assistenza in caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate.

Il visto di conformità apposto dal CAF copre la correttezza formale del 730. È una garanzia in più: se l’errore deriva da dati INPS sbagliati e non da omissioni tue, sei tutelato.

Esempi pratici di conguaglio IRPEF sui pensionati

Per capire concretamente cosa significa avere una CU errata, vediamo due esempi pratici.

Esempio 1 – Maria, 72 anni, pensione di vecchiaia di 18.000 euro lordi

Maria ha ricevuto una CU che riporta detrazioni applicate sulla vecchia no tax area di 8.174 euro invece che sull’attuale 8.500. La differenza è di circa 75 euro di IRPEF in più trattenuti. Se Maria firma il 730 precompilato senza accorgersi dell’errore, riceverà comunque il rimborso, ma perderà 75 euro a cui aveva diritto.

Esempio 2 – Giovanni, 70 anni, pensione INPS + reversibilità per un totale di 32.000 euro

La CU di Giovanni applica IRPEF al 25% nello scaglione tra 15.000 e 28.000 euro (sistema vecchio a 4 scaglioni), invece del 23% (sistema nuovo a 3 scaglioni). Su 13.000 euro di reddito in quella fascia, la differenza è di 260 euro di IRPEF trattenuta in più. Senza correzione, Giovanni perderebbe 260 euro netti annui.

Questi esempi mostrano come anche errori apparentemente piccoli, su scala annuale e per centinaia di migliaia di pensionati, abbiano un impatto significativo sui bilanci familiari.

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📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande frequenti sulle CU INPS errate per pensionati

Come faccio a sapere se la mia CU INPS è tra le 270mila errate?

Confronta i dati riportati in CU con il riepilogo del cedolino di dicembre 2025 e con il modello ObisM 2026. Se trovi differenze sull’importo lordo della pensione, sull’IRPEF trattenuta, sulle detrazioni o sulle addizionali, è probabile che la tua CU sia errata. In caso di dubbio, rivolgiti al CAF per una verifica gratuita.

Entro quando devo correggere il 730/2026 se ho una CU sbagliata?

Le scadenze chiave sono: 30 settembre 2026 per l’invio del 730 ordinario e 25 ottobre 2026 per il 730 integrativo a tuo favore. Se invece la correzione comporta un debito a tuo carico, devi passare al modello Redditi PF entro il 30 novembre 2026.

L’INPS mi rimborsa l’IRPEF trattenuta in eccesso?

No, l’INPS non rimborsa direttamente. La maggiore imposta trattenuta a torto va recuperata tramite il 730 o il modello Redditi PF. Sarà l’Agenzia delle Entrate ad accreditare il rimborso, se spetta, sulla pensione o sul conto corrente.

Posso correggere il 730 da solo o devo passare dal CAF?

Tecnicamente puoi correggerlo da solo accedendo al precompilato con SPID. Tuttavia, se la CU è errata, serve anche chiedere all’INPS la rettifica del documento. Il CAF gestisce entrambi i passaggi e appone il visto di conformità, garanzia che tutela il pensionato.

Se non correggo il 730 cosa succede?

Possono arrivare comunicazioni di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate, con richiesta di restituzione di eventuali rimborsi non spettanti o di versamento di imposte non pagate. Le sanzioni vanno dal 90% al 240% dell’imposta dovuta, salvo ravvedimento operoso che riduce drasticamente l’importo.

Le CU errate riguardano solo le pensioni del 2025?

Sì, le 270mila CU sbagliate riguardano la Certificazione Unica 2026, quindi i redditi da pensione percepiti nel 2025. Per gli anni precedenti, eventuali errori vanno gestiti con dichiarazioni integrative entro i termini previsti dallo Statuto del Contribuente (in genere 5 anni).

Hai bisogno di aiuto con la CU INPS o il 730?

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti offre una verifica gratuita della tua CU e ti guida passo passo nella correzione del 730. Prenota subito un appuntamento.

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Maggio 22, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-22 07:44:012026-05-31 17:47:17CU INPS Errate per 270mila Pensionati 2026: Scadenze, Cause e Come Correggere il 730
CAF

Certificazione Unica Lavoratori Autonomi e Provvigioni 2026: Guida Completa

Modello 770 e certificazione unica

La Certificazione Unica per lavoratori autonomi è il documento fiscale fondamentale che attesta i compensi erogati e le ritenute d’acconto versate ai professionisti, collaboratori occasionali e percettori di provvigioni. Nel 2026, con le nuove scadenze e i controlli sempre più stringenti dell’Agenzia delle Entrate, è essenziale comprendere quando la CU deve essere rilasciata, cosa contiene e come utilizzarla correttamente nella dichiarazione dei redditi.

A differenza della Certificazione Unica per il lavoro dipendente, la CU per autonomi presenta particolarità legate alla natura del rapporto (occasionale o abituale), alla presenza di ritenute IRPEF del 20% e alla gestione dei contributi previdenziali. Questa guida completa analizza tutti gli aspetti: chi deve rilasciarla, i contenuti obbligatori, le scadenze 2026, le sanzioni per omissioni e come utilizzare correttamente la CU nel 730 o modello Redditi PF.

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Indice dei contenuti

  1. Cos’è la Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi
  2. Chi Deve Rilasciare la Certificazione Unica ai Lavoratori Autonomi
  3. Differenze tra Lavoro Autonomo Occasionale e Abituale
  4. Redditi da Provvigioni e Certificazione Unica
  5. Scadenze 2026 per il Rilascio della Certificazione Unica
  6. Contenuto della Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi
  7. Come Usare la Certificazione Unica nella Dichiarazione dei Redditi
  8. Errori Comuni nella Certificazione Unica e Come Correggerli
  9. Sanzioni per Mancato o Tardivo Rilascio della Certificazione Unica

Cos’è la Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi

La Certificazione Unica (CU) per lavoratori autonomi è il documento fiscale previsto dall’articolo 4 del D.P.R. 322/1998 che attesta:

  • Compensi lordi erogati nell’anno d’imposta precedente
  • Ritenute d’acconto IRPEF operate dal sostituto d’imposta (20%)
  • Addizionali regionali e comunali trattenute (se applicabili)
  • Contributi previdenziali versati alla Gestione Separata INPS o alla Cassa professionale

La CU sostituisce il vecchio CUD ed è obbligatoria per tutti i committenti (sostituti d’imposta) che hanno corrisposto compensi soggetti a ritenuta d’acconto del 20% a:

  • Professionisti con partita IVA (avvocati, commercialisti, architetti, consulenti)
  • Collaboratori occasionali senza partita IVA (entro i 5.000 euro annui)
  • Agenti e rappresentanti che percepiscono provvigioni
  • Percettori di diritti d’autore
  • Amministratori di società che non sono dipendenti

La CU è essenziale per il lavoratore autonomo perché:

  1. Documenta le ritenute subite, che costituiscono un credito d’imposta da recuperare in dichiarazione
  2. Serve per compilare il 730 o il modello Redditi PF (quadri D e RE)
  3. Certifica i contributi previdenziali versati, utili per il calcolo della pensione
  4. È richiesta per accedere a bonus e agevolazioni legate al reddito (ISEE, assegno unico, ecc.)

Secondo la circolare INPS n. 12/2022, la CU deve riportare anche i contributi alla Gestione Separata INPS versati dal committente per i collaboratori occasionali e i professionisti senza Cassa.

Chi Deve Rilasciare la Certificazione Unica ai Lavoratori Autonomi

L’obbligo di rilasciare la Certificazione Unica grava sul sostituto d’imposta, cioè sul committente che ha erogato compensi soggetti a ritenuta d’acconto. Sono obbligati a rilasciare la CU:

1. Imprese e società

Tutte le società di capitali (SRL, SPA, SAPA), le società di persone (SNC, SAS) e le ditte individuali che hanno corrisposto compensi a:

  • Professionisti con partita IVA
  • Collaboratori occasionali
  • Agenti e rappresentanti
  • Consulenti esterni

2. Enti pubblici

Comuni, Regioni, Università, ASL e altri enti della Pubblica Amministrazione che hanno conferito incarichi professionali o di collaborazione occasionale.

3. Professionisti con dipendenti o collaboratori

I professionisti (studi legali, di commercialisti, medici) che hanno assunto praticanti, stagisti o collaboratori occasionali devono rilasciare la CU per i compensi erogati.

4. Condomini

Gli amministratori di condominio devono rilasciare la CU ai professionisti (es. idraulici, elettricisti, manutentori) che hanno effettuato prestazioni occasionali per conto del condominio, se le ritenute sono state operate.

5. Privati cittadini (casi limitati)

I privati sono obbligati a rilasciare la CU solo se hanno versato contributi INPS per il collaboratore occasionale. Se il compenso è inferiore a 5.000 euro e non sono dovuti contributi, il privato non deve rilasciare la CU (fonte: risoluzione Agenzia Entrate n. 76/E/2016).

Esclusioni

Non sono tenuti a rilasciare la CU:

  • I committenti che hanno erogato compensi a professionisti in regime forfettario (che non subiscono ritenute d’acconto)
  • Chi ha corrisposto rimborsi spese non soggetti a tassazione
  • Le associazioni sportive dilettantistiche per i compensi a collaboratori sportivi (fino a 15.000 euro annui esentasse)

Differenze tra Lavoro Autonomo Occasionale e Abituale

La distinzione tra lavoro autonomo occasionale e abituale è fondamentale per comprendere gli obblighi fiscali e previdenziali, e di conseguenza il contenuto della Certificazione Unica.

Lavoro Autonomo Occasionale

Si definisce occasionale l’attività svolta in modo sporadico e non continuativo, senza organizzazione di mezzi e vincolo di subordinazione. Caratteristiche:

  • Non richiede partita IVA (fino a 5.000 euro annui complessivi da tutti i committenti)
  • Ritenuta d’acconto del 20% applicata dal committente
  • Contributi INPS alla Gestione Separata (33% nel 2026) dovuti solo se il compenso supera i 5.000 euro annui da un singolo committente
  • Non c’è iscrizione alla Camera di Commercio
  • Il compenso va dichiarato nel quadro D (redditi diversi) del modello Redditi PF o nel quadro D del 730

Esempio pratico: Un ingegnere dipendente svolge una consulenza occasionale per un’azienda, ricevendo 3.000 euro lordi. L’azienda applica la ritenuta del 20% (600 euro) e versa il netto (2.400 euro). Non sono dovuti contributi INPS perché sotto i 5.000 euro. La CU attesterà 3.000 euro di compenso e 600 euro di ritenute.

Lavoro Autonomo Abituale

È considerato abituale il lavoro autonomo svolto in modo continuativo, organizzato e professionale. Caratteristiche:

  • Richiede partita IVA (apertura obbligatoria entro 30 giorni dall’inizio attività)
  • Ritenuta d’acconto del 20% (salvo regime forfettario, che ne è esente)
  • Contributi previdenziali obbligatori:
    • Cassa professionale per gli iscritti agli Ordini (avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.)
    • Gestione Separata INPS (aliquota 26,07% nel 2026) per i professionisti senza Cassa
  • Il reddito va dichiarato nel quadro RE (redditi da lavoro autonomo) del modello Redditi PF
  • Obbligo di fatturazione elettronica (salvo regime forfettario sotto i 25.000 euro fino al 30/06/2022, poi obbligatoria per tutti)

Tabella comparativa:

CaratteristicaOccasionaleAbituale
Partita IVANo (fino a 5.000 €/anno)Sì, obbligatoria
Ritenuta d’acconto20%20% (no se forfettario)
Contributi INPSSolo oltre 5.000 € (33%)Sempre (26,07% GS o Cassa)
Quadro dichiarazioneD (redditi diversi)RE (lavoro autonomo)
ContinuitàSporadicaAbituale

La Cassazione (sentenza n. 4072/2020) ha chiarito che la differenza tra occasionale e abituale non dipende solo dal numero di prestazioni, ma dalla professionalità, organizzazione e continuità dell’attività.

Redditi da Provvigioni e Certificazione Unica

I redditi da provvigioni sono compensi variabili legati alle vendite o risultati commerciali ottenuti da agenti, rappresentanti, promotori finanziari e mediatori. Questi redditi hanno un trattamento fiscale specifico nella Certificazione Unica.

Chi percepisce provvigioni

  • Agenti di commercio con partita IVA (monomandatari o plurimandatari)
  • Rappresentanti che vendono prodotti per conto di aziende
  • Promotori finanziari (ex agenti assicurativi, consulenti bancari)
  • Mediatori immobiliari (agenti immobiliari)
  • Procacciatori d’affari senza organizzazione stabile

Ritenuta d’acconto sulle provvigioni

Le provvigioni sono soggette a ritenuta d’acconto del 20% (o 23% in alcuni casi specifici, come i diritti d’autore). La ritenuta si applica sull’imponibile netto, cioè al netto di eventuali contributi previdenziali a carico della casa mandante.

Esempio calcolo provvigione:

  • Provvigione lorda: 10.000 euro
  • Contributi ENASARCO a carico mandante (50% di 3%): 150 euro
  • Imponibile per ritenuta: 10.000 – 150 = 9.850 euro
  • Ritenuta d’acconto 20%: 9.850 × 20% = 1.970 euro
  • Netto percepito: 10.000 – 150 – 1.970 = 7.880 euro

Contributi previdenziali

Gli agenti e rappresentanti sono iscritti all’ENASARCO (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio). I contributi sono ripartiti:

  • 50% a carico dell’agente
  • 50% a carico della casa mandante

L’aliquota contributiva ENASARCO varia in base al minimale e massimale annuo. Nel 2026:

  • Minimale: 432 euro/anno (50% agente, 50% mandante)
  • Massimale: 8.526 euro/anno
  • Aliquota: 14,65% per monomandatari (17% per plurimandatari)

La Certificazione Unica per provvigioni deve indicare:

  1. Importo lordo delle provvigioni (punto 1 CU – redditi da lavoro autonomo)
  2. Contributi ENASARCO a carico mandante (punto 4 CU)
  3. Ritenute IRPEF operate (punto 5 e 6 CU)
  4. Addizionali regionali e comunali (se versate in acconto)

Come si dichiarano le provvigioni

Le provvigioni vanno dichiarate nel quadro RE del modello Redditi PF, nella sezione dedicata ai redditi da lavoro autonomo. Il reddito imponibile si calcola:

Provvigioni lorde – Contributi ENASARCO – Spese inerenti = Reddito netto

Le spese deducibili per gli agenti includono:

  • Carburante e pedaggi (se non in regime forfettario)
  • Ammortamento auto aziendale
  • Affitto ufficio/deposito
  • Telefono e internet
  • Spese di rappresentanza (entro limiti)

Secondo la circolare Agenzia Entrate n. 8/E/2017, gli agenti monomandatari possono dedurre le spese anche se operano in regime ordinario, mentre chi è in regime forfettario applica l’abbattimento forfettario del 33% (coefficiente di redditività 67%).

Scadenze 2026 per il Rilascio della Certificazione Unica

Le scadenze per il rilascio della Certificazione Unica nel 2026 (riferita ai redditi 2025) sono stabilite dal D.M. 4 dicembre 2020 e successive modifiche. È fondamentale rispettarle per evitare sanzioni.

Scadenza ordinaria: 16 marzo 2026

Entro il 16 marzo 2026 (lunedì), i sostituti d’imposta devono:

  1. Consegnare la CU al percipiente (lavoratore autonomo, collaboratore, agente)
  2. Trasmettere telematicamente la CU all’Agenzia delle Entrate (solo le CU ordinarie, non sintetiche)

La consegna può avvenire:

  • In formato cartaceo (consegna a mano con ricevuta)
  • Via email (PEC o email ordinaria con conferma di lettura)
  • Tramite area riservata del cassetto fiscale (se il percipiente è abilitato)

Importante: La CU deve essere firmata digitalmente dal sostituto d’imposta o dal suo delegato (CAF, commercialista) se trasmessa telematicamente.

Scadenza per CU sintetiche: 31 marzo 2026

Le Certificazioni Uniche sintetiche (quelle che non devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate perché i dati sono già noti) devono essere consegnate al percipiente entro il 31 marzo 2026. Rientrano in questa categoria:

  • CU per pensioni erogate da enti previdenziali (già comunicate dall’ente)
  • CU per compensi da banche e intermediari finanziari (già segnalati in Anagrafe Tributaria)

Per i lavoratori autonomi e provvigioni, la scadenza rimane il 16 marzo 2026.

Trasmissione telematica: modalità

I sostituti d’imposta devono trasmettere le CU telematicamente tramite:

  1. Entratel (per intermediari abilitati: commercialisti, CAF, consulenti del lavoro)
  2. Desktop telematico (per aziende di medie/grandi dimensioni)
  3. Sistema di Interscambio (SDI) (solo per le CU ordinarie dal 2024)

Il file da trasmettere è in formato XML conforme alle specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 294308/2021).

Calendario completo 2026

ScadenzaAdempimentoDestinatari
16 marzo 2026Consegna CU ordinarieLavoratori autonomi, agenti, collaboratori
16 marzo 2026Trasmissione telematica all’AdEAgenzia delle Entrate
31 marzo 2026Consegna CU sintetichePensionati, percettori di rendite finanziarie
31 ottobre 2026Invio dichiarazione Redditi PFProfessionisti e autonomi con quadro RE
30 novembre 2026Termine per 730 integrativoLavoratori con CU tardiva

Nota: Se la scadenza cade di sabato o festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo (articolo 2963 Codice Civile).

Proroga o sospensione

In caso di eventi eccezionali (calamità naturali, emergenze sanitarie), il Governo può disporre la proroga delle scadenze fiscali tramite Decreto del MEF. Nel 2020-2021, ad esempio, le scadenze furono prorogate per l’emergenza COVID-19.

Contenuto della Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi

La Certificazione Unica per lavoratori autonomi è articolata in diverse sezioni. È fondamentale conoscere il contenuto per verificare la correttezza dei dati e utilizzarla correttamente nella dichiarazione dei redditi.

Frontespizio

Contiene i dati identificativi di sostituto d’imposta e percipiente:

  • Dati del sostituto: denominazione, codice fiscale, partita IVA, indirizzo
  • Dati del percipiente: cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza
  • Anno di riferimento: 2025 (per CU rilasciata nel 2026)
  • Tipo CU: ordinaria o sintetica

Sezione 1: Dati fiscali

Riporta i compensi erogati e le ritenute operate:

PuntoDescrizioneEsempio
1Ammontare lordo corrisposto15.000 euro
2Ritenute IRPEF operate (20%)3.000 euro
3Addizionale regionale IRPEF trattenuta150 euro
4Addizionale comunale IRPEF trattenuta75 euro
5Contributi previdenziali a carico percipiente3.900 euro (26,07% GS)
6Contributi previdenziali a carico committente200 euro (ENASARCO mandante)

Attenzione: Il punto 1 riporta l’imponibile fiscale, che può differire dall’importo fatturato se ci sono contributi previdenziali non imponibili.

Sezione 2: Dati previdenziali

Indica i contributi versati alla Gestione Separata INPS o ad altre Casse:

  • Codice Ente: GS (Gestione Separata), ENASARCO, ENPAM, Cassa Forense, ecc.
  • Imponibile contributivo: base di calcolo dei contributi
  • Aliquota applicata: 26,07% per GS, 14,65% per ENASARCO, variabile per Casse professionali
  • Contributi versati: importo totale versato (quota committente + quota percipiente)

Esempio Gestione Separata INPS (2026):

  • Compenso lordo: 20.000 euro
  • Aliquota GS: 26,07% (se non iscritto ad altra Cassa e non pensionato)
  • Contributi totali: 20.000 × 26,07% = 5.214 euro
  • Quota committente: 5.214 × 55% = 2.868 euro (versata dal committente)
  • Quota percipiente: 5.214 × 45% = 2.346 euro (trattenuta dal compenso)

Sezione 3: Annotazioni

Eventuali note esplicative o codici specifici:

  • Codice 1: compensi non soggetti a ritenuta (es. forfettari)
  • Codice 2: ritenute sospese per eventi eccezionali
  • Codice 7: compensi a soggetti non residenti

Casistiche particolari

1. Professionista in regime forfettario

Se il percipiente è in regime forfettario, la CU non viene rilasciata perché non subisce ritenute d’acconto. Il professionista deve solo conservare le fatture emesse.

2. Collaboratore occasionale sotto 5.000 euro

Se il compenso annuo da un singolo committente è inferiore a 5.000 euro:

  • Non sono dovuti contributi INPS
  • La CU riporta solo compenso e ritenuta IRPEF (20%)
  • Il percipiente dichiara il reddito nel quadro D (redditi diversi)

3. Agente monomandatario ENASARCO

La CU deve riportare:

  • Provvigioni lorde (punto 1)
  • Contributi ENASARCO mandante (punto 6)
  • Contributi ENASARCO agente (punto 5, trattenuti)
  • Ritenuta IRPEF calcolata su (provvigioni – contributi mandante)

Secondo il provvedimento Agenzia Entrate n. 9217/2022, dal 2023 le CU devono riportare anche il codice fiscale dell’ente previdenziale per consentire controlli incrociati con le posizioni contributive.

Come Usare la Certificazione Unica nella Dichiarazione dei Redditi

La Certificazione Unica è il documento base per compilare la dichiarazione dei redditi. Vediamo come utilizzarla nel modello 730 e nel modello Redditi PF.

CU nel modello 730

Il 730 può essere utilizzato dai lavoratori autonomi solo per i redditi occasionali (quadro D – redditi diversi). I professionisti con partita IVA devono obbligatoriamente usare il modello Redditi PF.

Quadro D – Redditi diversi (collaborazioni occasionali):

  1. Righi D4/D5: Indicare i compensi da lavoro autonomo occasionale
    • Colonna 1: Codice 1 (redditi da attività occasionale)
    • Colonna 2: Importo lordo percepito (dalla CU, punto 1)
    • Colonna 4: Ritenute IRPEF subite (dalla CU, punto 2)
  2. Rigo D6: Indicare eventuali spese deducibili sostenute per l’attività occasionale (massimo 25% del compenso)

Esempio compilazione 730:

  • Compenso lordo CU: 4.500 euro
  • Ritenute subite: 900 euro (20%)
  • Spese deducibili documentate: 300 euro
  • Reddito imponibile: 4.500 – 300 = 4.200 euro

Il reddito imponibile (4.200 euro) concorrerà alla formazione del reddito complessivo su cui calcolare IRPEF e addizionali. Le ritenute subite (900 euro) saranno portate in detrazione e potrebbero generare un credito a rimborso se superiori all’IRPEF dovuta.

CU nel modello Redditi PF

I professionisti con partita IVA devono utilizzare il quadro RE (redditi da lavoro autonomo) del modello Redditi PF.

Quadro RE – Redditi da lavoro autonomo:

  1. Sezione I – Determinazione del reddito:
    • RE1: Compensi percepiti nell’anno (somma delle CU + fatture incassate)
    • RE2: Plusvalenze patrimoniali (se applicabili)
    • RE3: Rimanenze finali (per attività commerciali)
    • RE4: Totale ricavi/compensi
  2. Sezione II – Costi deducibili:
    • RE5-RE20: Spese per acquisto beni, collaboratori, auto, ufficio, consulenze, ecc.
    • RE21: Contributi previdenziali obbligatori (da CU, punto 5)
    • RE22: Altre spese
  3. Sezione III – Reddito netto:
    • RE23: Reddito/perdita (ricavi – costi)

Importante: I contributi previdenziali riportati nella CU (punto 5) sono interamente deducibili dal reddito professionale, riducendo la base imponibile IRPEF.

Quadro RN – Ritenute subite

Le ritenute d’acconto certificate dalla CU vanno indicate nel quadro RN (calcolo IRPEF e altre imposte):

  • RN20-RN23: Ritenute da lavoro autonomo (sommare tutte le CU ricevute, punto 2)
  • RN24-RN27: Acconti IRPEF versati nell’anno precedente
  • RN28: Altre ritenute a titolo d’acconto

Le ritenute costituiscono un credito d’imposta che riduce l’IRPEF dovuta. Se le ritenute superano l’imposta dovuta, si genera un credito a rimborso o da utilizzare in compensazione.

Addizionali regionali e comunali

Se la CU riporta addizionali IRPEF trattenute (punti 3 e 4), queste vanno indicate nel quadro RN:

  • RN30: Addizionale regionale trattenuta
  • RN37: Addizionale comunale trattenuta

Nota: Per i lavoratori autonomi, le addizionali sono generalmente versate in autoliquidazione (tramite F24) e non trattenute dal committente, salvo casi particolari.

Controlli e verifiche

Prima di inviare la dichiarazione, verificare sempre:

  1. Coerenza tra CU e dichiarazione: i compensi dichiarati devono corrispondere alle CU ricevute
  2. Ritenute correttamente riportate: sommare tutte le CU e verificare il totale
  3. Contributi previdenziali dedotti: devono coincidere con quanto versato e certificato
  4. Codice fiscale committente corretto: per consentire controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate esegue controlli automatici incrociando le CU trasmesse dai committenti con le dichiarazioni dei percipienti. Eventuali incongruenze generano comunicazioni di irregolarità (cosiddette lettere di compliance).

Errori Comuni nella Certificazione Unica e Come Correggerli

Gli errori nella Certificazione Unica sono frequenti e possono causare problemi nella dichiarazione dei redditi. Vediamo i più comuni e come correggerli.

1. Importo del compenso errato

Errore: Il committente ha indicato un importo inferiore o superiore a quello effettivamente corrisposto.

Conseguenze:

  • Dichiarazione incompleta o sovrastimata
  • Ritenute non corrispondenti ai compensi
  • Possibili sanzioni per infedele dichiarazione

Soluzione:

  1. Contattare immediatamente il committente e richiedere la CU sostitutiva
  2. Il committente deve inviare una CU rettificativa all’Agenzia delle Entrate (codice evento “S” per sostitutiva)
  3. Se il committente non collabora, conservare la documentazione probante (fatture, bonifici) e dichiarare l’importo corretto, annotando la difformità nella dichiarazione

2. Ritenute non operate o operate in misura errata

Errore: Il committente non ha applicato la ritenuta del 20% o l’ha calcolata male.

Esempio: Compenso 10.000 euro, ritenuta applicata 1.500 euro (15%) invece di 2.000 euro (20%).

Conseguenze:

  • Il percipiente perde il credito d’imposta sulle ritenute non operate
  • Il committente è solidalmente responsabile per le imposte non trattenute
  • Possibili sanzioni per il sostituto d’imposta (dal 20% al 50% delle ritenute non versate)

Soluzione:

  1. Richiedere al committente di regolarizzare le ritenute tramite ravvedimento operoso
  2. Il committente deve versare le ritenute mancanti con sanzioni ridotte (articolo 13 D.Lgs. 472/1997)
  3. Emettere CU sostitutiva con le ritenute corrette
  4. Se il committente non regolarizza, il percipiente può segnalare l’omissione all’Agenzia delle Entrate (modulo di compliance)

3. Contributi previdenziali errati o mancanti

Errore: La CU non riporta i contributi INPS versati o riporta importi sbagliati.

Conseguenze:

  • Perdita della deduzione fiscale sui contributi
  • Posizione contributiva INPS non aggiornata
  • Problemi futuri per il calcolo della pensione

Soluzione:

  1. Verificare l’estratto conto contributivo INPS (accessibile dal sito INPS con SPID)
  2. Se i contributi sono stati versati ma non indicati in CU, richiedere CU sostitutiva
  3. Se i contributi non sono stati versati dal committente, segnalare all’INPS tramite PEC o sportello. L’INPS può recuperarli dal committente con sanzioni e interessi

4. Codice fiscale errato

Errore: Il committente ha indicato un codice fiscale sbagliato del percipiente (errore di battitura).

Conseguenze:

  • La CU viene attribuita a un soggetto diverso
  • Il percipiente corretto non ha la CU nel cassetto fiscale
  • Impossibilità di utilizzare il 730 precompilato

Soluzione:

  1. Richiedere CU sostitutiva con codice fiscale corretto
  2. Il committente deve annullare la CU errata (codice evento “A” per annullamento) e trasmetterne una nuova

5. CU non pervenuta entro la scadenza

Errore: Il committente non consegna la CU entro il 16 marzo.

Conseguenze:

  • Il percipiente non può compilare correttamente la dichiarazione
  • Rischio di omessa o infedele dichiarazione
  • Impossibilità di accedere al 730 precompilato con dati completi

Soluzione:

  1. Sollecitare il committente via PEC o raccomandata A/R
  2. Se il committente non risponde, inviare una diffida formale con termine di 15 giorni
  3. In ultima istanza, segnalare l’inadempienza all’Agenzia delle Entrate tramite segnalazione online (servizio “Segnala un illecito fiscale”)
  4. Dichiarare comunque i compensi percepiti utilizzando la documentazione disponibile (fatture, bonifici, F24 dei contributi)

Secondo la risoluzione Agenzia Entrate n. 110/E/2018, il percipiente che non riceve la CU può comunque presentare la dichiarazione indicando i compensi effettivamente percepiti e le ritenute documentate, allegando copia delle fatture e dei bonifici.

CU sostitutiva: come funziona

La Certificazione Unica sostitutiva corregge errori materiali della CU originaria. Il committente deve:

  1. Compilare una nuova CU con i dati corretti
  2. Indicare nel frontespizio codice evento “S” (sostitutiva)
  3. Trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni dalla correzione
  4. Consegnare al percipiente la CU corretta

La CU sostitutiva sostituisce integralmente quella precedente. Il percipiente deve utilizzare solo l’ultima versione.

CU annullativa

Se la CU è stata emessa per errore (es. doppia emissione), il committente deve:

  1. Compilare una CU con codice evento “A” (annullamento)
  2. Trasmettere telematicamente l’annullamento
  3. Eventualmente emettere una nuova CU corretta (con codice “O” ordinaria)

Sanzioni per Mancato o Tardivo Rilascio della Certificazione Unica

Il mancato o tardivo rilascio della Certificazione Unica comporta sanzioni amministrative a carico del sostituto d’imposta. È importante conoscere le conseguenze per sollecitare correttamente il committente inadempiente.

Sanzioni per omesso rilascio (D.Lgs. 471/1997, art. 4)

Il sostituto d’imposta che non rilascia la CU è soggetto a una sanzione da 258 a 2.065 euro per ogni CU omessa (importi aggiornati al 2026).

Aggravanti:

  • Se l’omissione riguarda più di 50 CU, la sanzione può arrivare fino a 51.645 euro
  • Se l’omissione è reiterata (plurimi anni), l’Agenzia delle Entrate può applicare sanzioni cumulate

Riduzione con ravvedimento operoso:

Se il sostituto d’imposta si accorge dell’errore e provvede spontaneamente al rilascio tardivo, può beneficiare della riduzione delle sanzioni:

Tempistica ravvedimentoRiduzione sanzioneSanzione ridotta
Entro 90 giorni dalla scadenza1/10 del minimo (ravvedimento sprint)25,80 euro
Entro 1 anno dalla scadenza1/9 del minimo28,67 euro
Entro 2 anni dalla scadenza1/8 del minimo32,25 euro
Oltre 2 anni1/7 del minimo36,86 euro

Esempio: Un’azienda dimentica di rilasciare la CU a un collaboratore entro il 16 marzo 2026. Se regolarizza entro il 14 giugno 2026 (90 giorni), paga 25,80 euro invece di 258-2.065 euro.

Sanzioni per omessa trasmissione telematica (D.Lgs. 471/1997, art. 4)

Se il sostituto d’imposta consegna la CU al percipiente ma non la trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate, è soggetto a una sanzione da 258 a 2.065 euro.

Nota: La trasmissione telematica è obbligatoria per le CU ordinarie (lavoro autonomo, provvigioni), mentre le CU sintetiche (pensioni, rendite) possono essere solo consegnate al percipiente senza trasmissione.

Sanzioni per dati errati o incompleti (D.Lgs. 471/1997, art. 11)

Se la CU contiene dati inesatti o incompleti (es. importi sbagliati, codice fiscale errato), il sostituto d’imposta può essere sanzionato con una sanzione da 258 a 2.065 euro.

Tuttavia, se l’errore è di modesta entità (es. errore di pochi euro), l’Agenzia delle Entrate applica il principio di proporzionalità e può non sanzionare o applicare la sanzione minima.

Sanzioni per ritenute non versate

Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute ma non le ha versate all’Erario, le sanzioni sono molto più severe:

  • Sanzione amministrativa: dal 20% al 50% delle ritenute non versate (D.Lgs. 471/1997, art. 13)
  • Interessi moratori: calcolati dal giorno successivo alla scadenza del versamento
  • Responsabilità penale: se l’importo non versato supera 10.000 euro per periodo d’imposta, scatta il reato di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000), punito con reclusione da 6 mesi a 2 anni

Esempio: Un’azienda ha trattenuto 15.000 euro di ritenute d’acconto da lavoratori autonomi nel 2025 ma non le ha versate. Sanzioni:

  • Sanzione amministrativa (minimo 20%): 3.000 euro
  • Interessi moratori (2% annuo per 1 anno): 300 euro
  • Denuncia penale (importo > 10.000 euro)

Responsabilità solidale del percipiente

In caso di omesso versamento delle ritenute, l’Agenzia delle Entrate può rivalersi sul percipiente per recuperare le imposte non versate dal sostituto d’imposta (articolo 35, D.P.R. 600/1973).

Il percipiente può però:

  1. Dimostrare di aver subito la ritenuta (es. bonifico netto ricevuto)
  2. Rivalersi sul committente per il recupero delle somme pagate

Secondo la Cassazione (sentenza n. 18626/2019), la responsabilità solidale del percipiente è limitata ai casi in cui ha concorso nell’evasione o era a conoscenza dell’omesso versamento.

Come tutelare il percipiente

Per evitare di subire conseguenze dall’inadempienza del committente, il lavoratore autonomo deve:

  1. Conservare le fatture emesse e i bonifici ricevuti (prova del compenso netto percepito)
  2. Verificare che le ritenute siano state versate controllando il cassetto fiscale (sezione “Versamenti”)
  3. Sollecitare il committente per il rilascio della CU entro la scadenza
  4. Segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali omissioni o irregolarità

In caso di accertamento fiscale, il percipiente può dimostrare la buona fede allegando la documentazione e chiedendo lo sgravio delle sanzioni applicategli solidalmente.

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Domande Frequenti sulla Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi

Chi deve rilasciare la Certificazione Unica ai lavoratori autonomi?

La CU deve essere rilasciata dal sostituto d’imposta, cioè dal committente che ha erogato compensi soggetti a ritenuta d’acconto del 20%. Sono obbligati: imprese, società, enti pubblici, professionisti con collaboratori, amministratori di condominio. I privati sono obbligati solo se hanno versato contributi INPS per il collaboratore.

Entro quando deve essere rilasciata la CU 2026?

La Certificazione Unica 2026 (redditi 2025) deve essere rilasciata entro il 16 marzo 2026 per i lavoratori autonomi, collaboratori e agenti. Entro la stessa data deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Le CU sintetiche (pensioni, rendite) hanno scadenza 31 marzo 2026.

Un professionista in regime forfettario riceve la CU?

No. I professionisti in regime forfettario non subiscono ritenute d’acconto, quindi il committente non deve rilasciare la Certificazione Unica. Il forfettario conserva solo le fatture emesse e dichiara i compensi incassati nel modello Redditi PF.

Cosa fare se la CU contiene dati errati?

Contattare immediatamente il committente e richiedere una CU sostitutiva (codice evento S). Il committente deve correggere l’errore, trasmettere la nuova CU all’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni e consegnarla al percipiente. Se il committente non collabora, dichiarare l’importo corretto allegando la documentazione probante (fatture, bonifici).

Quali sanzioni rischia chi non rilascia la CU?

Il sostituto d’imposta che non rilascia la CU è soggetto a una sanzione da 258 a 2.065 euro per ogni CU omessa. Se l’omissione riguarda oltre 50 certificazioni, la sanzione può arrivare fino a 51.645 euro. Con il ravvedimento operoso entro 90 giorni la sanzione si riduce a 25,80 euro.

Come si usano le ritenute della CU nella dichiarazione dei redditi?

Le ritenute d’acconto certificate dalla CU (punto 2) vanno indicate nel quadro RN del modello Redditi PF o nei righi dedicati del 730. Costituiscono un credito d’imposta che riduce l’IRPEF dovuta. Se le ritenute superano l’imposta, si ottiene un rimborso o un credito da utilizzare in compensazione.


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    La ritenuta d’acconto in regime forfettario e una delle aree piu fraintese del fisco italiano. La regola di base e semplice: il contribuente forfettario non subisce ritenuta d’acconto sui compensi che riceve, perche al posto di IRPEF paga un’imposta sostitutiva del 5% o 15%. Cio significa che, in fattura, il forfettario incassa il 100% del compenso pattuito, senza alcun prelievo fiscale operato dal cliente.

    Le cose pero si complicano in due situazioni. La prima: se in fattura non si indica la corretta dicitura di esonero, il cliente puo trattenere comunque la ritenuta del 20%, costringendo il forfettario a recuperarla in dichiarazione tramite il quadro LM. La seconda: quando il forfettario diventa lui stesso sostituto d’imposta, ad esempio se assume un dipendente o si avvale stabilmente di collaboratori. In questi casi nasce l’obbligo di trattenere la ritenuta, versarla con F24 e rilasciare la Certificazione Unica.

    In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine aggiornata al 2026 vediamo, con esempi pratici, come gestire correttamente la ritenuta in tutti gli scenari: dalla fattura del forfettario verso azienda, al pagamento di un collaboratore occasionale, fino alla compilazione di F24, CU e modello 770.

    Cos’e la ritenuta d’acconto e come funziona

    La ritenuta d’acconto e un anticipo dell’IRPEF che il sostituto d’imposta (di solito un’azienda o un altro professionista) trattiene sui compensi corrisposti a un lavoratore autonomo o a un altro soggetto passivo IRPEF. Il sostituto poi versa quella somma allo Stato per conto del percipiente, che in dichiarazione la scomputera dall’imposta dovuta.

    Si chiama “d’acconto” proprio perche non e l’imposta definitiva: il professionista, in sede di dichiarazione dei redditi, calcola quanto deve davvero pagare e detrae quanto gia trattenuto a titolo di ritenuta. Se ha versato troppo, ottiene un credito; se ha versato meno del dovuto, paga la differenza.

    L’aliquota standard della ritenuta d’acconto sui compensi a professionisti e collaboratori autonomi e del 20% calcolata sull’imponibile fiscale (al netto, eventualmente, della rivalsa previdenziale del 4%, a seconda del tipo di Cassa). Per gli agenti e rappresentanti l’aliquota e del 23% applicato al 50% delle provvigioni (o al 20% in caso di collaboratori con dipendenti). Per altre fattispecie, come provvigioni di mediatori o redditi diversi, esistono aliquote dedicate.

    Il meccanismo, in sostanza, funziona cosi: l’azienda paga 1.000 euro di compenso al professionista in regime ordinario, trattiene 200 euro (20%), versa al professionista 800 euro e versa allo Stato 200 euro tramite F24 entro il 16 del mese successivo. A fine anno rilascia la Certificazione Unica al professionista, che usera quel documento per compilare la dichiarazione dei redditi.

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    Il forfettario come percettore: niente ritenuta in fattura

    Il principio cardine del regime forfettario, introdotto dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 67), e che i compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Il motivo e logico: il forfettario non paga IRPEF, ma un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi cinque anni di attivita “start up”). Sarebbe quindi assurdo che il cliente trattenesse un anticipo IRPEF che il professionista non e mai chiamato a versare.

    Concretamente: se sei in regime forfettario e fatturi 1.000 euro a un’azienda, l’azienda ti deve pagare l’intero importo di 1.000 euro, senza trattenere nulla. Non ti devono fornire la Certificazione Unica per ritenute (al massimo riceverai una CU “informativa” in alcuni casi specifici, ma senza ritenute applicate).

    La dicitura obbligatoria in fattura

    Per evitare equivoci con il cliente sostituto d’imposta, ogni fattura emessa dal forfettario verso un soggetto IVA italiano deve contenere una specifica dicitura di esonero dalla ritenuta. Il testo ufficialmente consigliato e:

    “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario. Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014.”

    Questa dicitura, insieme a quella sull’esclusione dell’IVA (art. 1, c. 58 L. 190/2014), va inserita nel campo “Causale” o “Note” della fattura elettronica. In molti software di fatturazione e gia precompilata se si imposta correttamente il regime fiscale come “RF19 – Regime forfettario” nel tracciato XML.

    Comunicazione preventiva al cliente

    Buona prassi e comunicare per iscritto al cliente, prima dell’emissione della prima fattura, di operare in regime forfettario. Questo evita che l’ufficio amministrativo, per abitudine, applichi comunque la ritenuta. La comunicazione puo essere inserita nel preventivo, nel contratto o in una semplice email con allegata la fotocopia del certificato di attribuzione partita IVA.

    Cosa fare se la ritenuta viene applicata per errore

    Capita spesso, soprattutto con i nuovi clienti, che il forfettario dimentichi di indicare la dicitura in fattura o che il cliente, per disattenzione, applichi comunque la ritenuta. Cosa succede in questi casi? La buona notizia e che la somma non e persa: si recupera in dichiarazione dei redditi.

    Recupero tramite il quadro LM

    Il forfettario, in dichiarazione, compila il quadro LM del modello Redditi PF, riservato proprio ai contribuenti in regime forfettario. All’interno del quadro LM esiste una sezione specifica (rigo LM41 nel modello 2026 per redditi 2025) dove indicare le ritenute d’acconto subite. Tale importo viene scomputato direttamente dall’imposta sostitutiva dovuta.

    Esempio pratico: Mario, psicologo forfettario al 5% per nuova attivita, ha un fatturato di 30.000 euro nell’anno. Coefficiente di redditivita 78% = reddito imponibile di 23.400 euro. Imposta sostitutiva 5% = 1.170 euro. Su una fattura da 2.000 euro un cliente azienda ha trattenuto 400 euro di ritenuta per errore. Mario indica i 400 euro al rigo LM41: dovra versare solo 1.170 – 400 = 770 euro di imposta sostitutiva.

    La Certificazione Unica come prova

    Per recuperare la ritenuta in dichiarazione e indispensabile che il cliente sostituto d’imposta abbia rilasciato la Certificazione Unica (CU). La CU attesta i compensi corrisposti e le ritenute trattenute, con i relativi codici tributo. Senza CU non si puo dimostrare l’avvenuto versamento della ritenuta da parte del sostituto.

    Se il cliente non rilascia spontaneamente la CU, va sollecitato per iscritto. La scadenza ordinaria per il rilascio al percipiente e il 16 marzo dell’anno successivo. La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate avviene entro la stessa data per i lavoratori autonomi.

    Eccedenza rispetto all’imposta sostitutiva

    Se le ritenute subite sono superiori all’imposta sostitutiva dovuta, l’eccedenza diventa un credito d’imposta. Il forfettario puo scegliere se chiederla a rimborso, riportarla all’anno successivo o utilizzarla in compensazione tramite F24 con altri tributi (codice tributo 1842).

    Il forfettario come sostituto d’imposta: quando deve trattenere

    Veniamo ora al lato opposto, spesso ignorato: il forfettario che paga qualcuno. Per regola generale (art. 1, c. 69 L. 190/2014), il contribuente forfettario non e sostituto d’imposta. Quindi, in linea di principio, quando paga un fornitore o un collaboratore non deve trattenere alcuna ritenuta.

    Tuttavia esistono eccezioni rilevanti: il forfettario diventa sostituto d’imposta nei casi in cui paga somme considerate “lavoro dipendente” o assimilato. Vediamo le situazioni piu comuni.

    Lavoratori dipendenti: si, sempre

    Se il forfettario assume un dipendente con regolare contratto di lavoro subordinato, e tenuto a:

    • trattenere le ritenute IRPEF sulla busta paga (in base agli scaglioni IRPEF e alle detrazioni richieste dal dipendente);
    • versare le ritenute con F24, codice tributo 1001 entro il 16 del mese successivo;
    • rilasciare la Certificazione Unica al dipendente entro il 16 marzo;
    • presentare il modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo.

    Co.co.co e collaborazioni assimilate

    Anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), considerati redditi assimilati al lavoro dipendente, il forfettario diventa sostituto d’imposta. Si applicano le stesse regole dei dipendenti: ritenuta a scaglioni IRPEF, versamento con F24 codice 1001, CU annuale, modello 770.

    Lavoratori autonomi occasionali e professionisti: no

    Quando il forfettario paga un professionista non forfettario (in regime ordinario), un agente, un percettore di provvigioni o un lavoratore autonomo occasionale, non deve applicare la ritenuta del 20%. Il motivo e proprio l’art. 1, c. 69 L. 190/2014: il forfettario non e sostituto d’imposta per i pagamenti a lavoratori autonomi.

    In questo caso pero esiste un obbligo di comunicazione: il forfettario deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RS, riga RS371-372) il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo dei compensi corrisposti. In questo modo l’Agenzia delle Entrate puo controllare che il professionista beneficiario abbia dichiarato correttamente quei redditi.

    Casi pratici: quando il forfettario deve o non deve trattenere

    Per chiarire definitivamente la materia, ecco una tabella riassuntiva dei casi piu frequenti, basata sull’esperienza del CAF Centro Fiscale di Udine.

    Situazione del forfettario pagatoreBeneficiario del pagamentoApplica ritenuta?Adempimenti
    Architetto forfettarioGeometra in regime ordinario per pratica catastaleNOIndicazione in quadro RS della dichiarazione
    Commercialista forfettarioStagista con co.co.co.SI (a scaglioni IRPEF)F24 cod. 1001, CU, mod. 770
    Psicologo forfettarioSegretaria con contratto di lavoro dipendenteSI (su busta paga)F24 cod. 1001, CU, mod. 770
    Avvocato forfettarioPraticante con prestazione occasionaleNOQuadro RS dichiarazione
    Consulente forfettarioAltro professionista forfettarioNONessun adempimento
    Forfettario locatarioAmministratore condominio (compensi)DipendeGeneralmente no, salvo casi particolari

    Esempio 1: psicologo forfettario che fattura azienda

    Maria, psicologa forfettaria, eroga sessioni di counseling aziendale a un’azienda farmaceutica. Fattura 3.000 euro lordi. L’azienda le paga 3.000 euro pieni, senza ritenuta. In fattura Maria indica la dicitura “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014”. L’azienda non emettera CU per ritenute (eventualmente solo CU informativa in casi specifici).

    Esempio 2: commercialista forfettario che paga uno stagista

    Luca, commercialista forfettario, assume Sara come tirocinante con co.co.co. da 800 euro lordi al mese. Su quegli 800 euro Luca deve calcolare le ritenute IRPEF in base agli scaglioni e alle detrazioni di Sara (per esempio circa 130 euro di ritenuta). Luca versa 130 euro all’erario con F24 codice 1001 entro il 16 del mese successivo, paga 670 euro a Sara, a fine anno emette la CU e a ottobre presenta il 770. Pur essendo forfettario, qui Luca e sostituto d’imposta a tutti gli effetti.

    Esempio 3: il cliente non si accorge della dicitura

    Giorgio, web designer forfettario, fattura 1.500 euro a un’azienda. Per disattenzione l’ufficio amministrativo applica la ritenuta del 20% (300 euro) e versa solo 1.200 euro. Cosa puo fare Giorgio?

    • contattare l’azienda e chiedere di stornare la ritenuta versata erroneamente (difficile dopo che e stata gia versata in F24);
    • oppure, soluzione piu semplice, chiedere la CU all’azienda con i 300 euro indicati come ritenute, e recuperarli in dichiarazione compilando il quadro LM rigo LM41.

    F24 e codici tributo per le ritenute

    Quando il forfettario diventa sostituto d’imposta (per dipendenti o co.co.co.), deve versare le ritenute trattenute tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento. I codici tributo da utilizzare sono diversi a seconda del tipo di ritenuta.

    Codice tributoDescrizioneQuando si usa
    1001Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilatiDipendenti, co.co.co., tirocinanti
    1004Ritenute su retribuzioni e pensioni mensilita aggiuntiveTredicesime, premi annuali
    1040Ritenute su redditi di lavoro autonomoSolo se il forfettario, eccezionalmente, fa da sostituto su un autonomo (caso rarissimo, normalmente non dovuto)
    1038Ritenute su provvigioniProvvigioni a agenti e rappresentanti

    Va sottolineato che il codice 1040 e quello classico per le ritenute sui compensi dei lavoratori autonomi: il forfettario tipicamente non lo usa, perche per i pagamenti a professionisti non e sostituto d’imposta. Il codice 1040 puo apparire in F24 solo in scenari molto specifici (ad esempio in casi di ritenute su compensi assimilati a lavoro autonomo nei settori sport e spettacolo, ma sono casistiche residuali e poco frequenti per il forfettario medio).

    Compilazione pratica F24

    Nella sezione “Erario” del modello F24:

    • Codice tributo: 1001 (per ritenute lavoro dipendente);
    • Rateazione/regione/prov.: vuoto;
    • Anno di riferimento: l’anno della retribuzione (es. 2026);
    • Importi a debito: somma delle ritenute trattenute nel mese.

    Modello 770: quando il forfettario lo deve presentare

    Il modello 770 e la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta: certifica all’Agenzia delle Entrate tutte le ritenute operate e versate nell’anno. La regola generale per il forfettario e:

    • NO 770 se non ha dipendenti, co.co.co. o altri rapporti che lo rendano sostituto d’imposta;
    • SI 770 se ha trattenuto ritenute (es. ha un dipendente o un collaboratore co.co.co.).

    La scadenza ordinaria per la presentazione del modello 770 e il 31 ottobre 2026 (in via telematica) per le ritenute relative ai redditi 2025. Il modello si compone di vari quadri (ST, SV, SX) che rendicontano nel dettaglio ritenute, compensazioni e versamenti.

    Anche il forfettario che ha avuto solo per pochi mesi un dipendente o un co.co.co. e tenuto al 770 per quell’anno. La mancata presentazione comporta sanzioni da 250 a 2.000 euro, oltre a sanzioni proporzionali se sono state omesse anche le ritenute.

    Certificazione Unica: chi la deve emettere

    La Certificazione Unica (CU) e il documento che il sostituto d’imposta rilascia al percettore per certificare i compensi corrisposti e le ritenute eventualmente operate. La logica per il forfettario e duplice:

    Forfettario come emittente CU

    Se il forfettario ha trattenuto ritenute (perche ha dipendenti o collaboratori co.co.co.), deve rilasciare la CU al percipiente entro il 16 marzo dell’anno successivo. La CU sintetizza redditi corrisposti, ritenute trattenute, contributi versati. Va inoltre trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

    Forfettario come destinatario CU

    Il cliente di un forfettario, normalmente, non deve emettere la CU per ritenute, dato che non ne ha trattenute. Tuttavia in alcuni casi (per esempio per la quadratura statistica o per i contributi previdenziali eventualmente trasferiti), il sostituto puo dover emettere una CU “informativa” indicando i compensi senza ritenute. Questa pratica e meno frequente ma corretta.

    Se invece il cliente ha trattenuto la ritenuta per errore (caso visto sopra), la CU deve essere obbligatoriamente rilasciata, perche e l’unico documento che permettera al forfettario di recuperare l’importo nel quadro LM.

    Compilazione corretta della fattura forfettaria

    Vediamo, infine, come si presenta una fattura elettronica forfettaria ben fatta, completa di tutte le diciture obbligatorie. Gli elementi distintivi sono:

    • Regime fiscale: codice RF19 – Regime forfettario nel tracciato XML;
    • Natura operazione IVA: codice N2.2 (operazioni non soggette);
    • Aliquota IVA: 0% (l’IVA non si applica);
    • Imposta di bollo: 2 euro per fatture di importo superiore a 77,47 euro (a carico del cliente o del professionista, a seconda dell’accordo);
    • Dicitura esonero IVA: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014, regime forfettario”;
    • Dicitura esonero ritenuta: “Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014”;
    • Cassa previdenziale: se dovuta (es. 4% ENPAP, 4% Cassa Forense, 4% INPS gestione separata), si aggiunge in fattura ed e essa stessa parte dell’imponibile.

    Esempio numerico fattura forfettaria

    Consulenza professionale: 1.000,00 euro
    + Cassa previdenza 4%: 40,00 euro
    + Imposta di bollo: 2,00 euro
    Totale fattura: 1.042,00 euro

    Il cliente paga 1.042 euro pieni. Nessuna ritenuta. Nessuna IVA. Il forfettario incassa l’intero importo (eventualmente al netto del bollo se a suo carico) e in dichiarazione paghera l’imposta sostitutiva sul reddito calcolato applicando il proprio coefficiente di redditivita.

    Domande frequenti (FAQ)

    Il forfettario puo chiedere al cliente di non applicare la ritenuta?

    Si, anzi e obbligatorio. La regola dell’art. 1, c. 67 L. 190/2014 prevede espressamente che i compensi corrisposti al forfettario non sono soggetti a ritenuta. La fattura deve contenere la dicitura di esonero, e il cliente, una volta informato, e tenuto a non applicarla.

    Cosa succede se il cliente trattiene comunque la ritenuta?

    Il forfettario non perde la somma: il cliente la versa allo Stato e rilascia la CU. In dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF, quadro LM rigo LM41) si scomputa l’importo dall’imposta sostitutiva. Se eccedente, diventa credito riportabile, rimborsabile o compensabile.

    Il forfettario che paga un altro professionista deve trattenere il 20%?

    No. Per regola generale (art. 1, c. 69 L. 190/2014) il forfettario non e sostituto d’imposta sui pagamenti a lavoratori autonomi, professionisti o agenti. Deve pero indicare nel quadro RS della dichiarazione il codice fiscale del percipiente e l’ammontare lordo dei compensi corrisposti.

    Il forfettario con un dipendente deve presentare il 770?

    Si. Se il forfettario ha avuto, anche solo per un periodo dell’anno, un dipendente o un collaboratore co.co.co., diventa sostituto d’imposta limitatamente a quei rapporti e deve presentare il modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo, oltre a versare le ritenute con F24 codice 1001 e a rilasciare la CU.

    Il forfettario che paga un compenso per prestazione occasionale deve fare la ritenuta?

    No. Anche per le prestazioni occasionali a soggetti non forfettari, il forfettario non opera ritenuta. L’unico adempimento e l’indicazione nel quadro RS in dichiarazione. Diverso e il caso del committente “ordinario” che paga un occasionale, dove invece va applicato il 20% di ritenuta.

    Il forfettario deve indicare la dicitura anche verso clienti privati?

    Verso privati consumatori (B2C) la dicitura sulla ritenuta e tecnicamente non necessaria, perche il privato non e sostituto d’imposta. Tuttavia, per uniformita e per evitare errori, e buona prassi inserirla comunque in tutte le fatture.

    Cosa e il rigo LM41 della dichiarazione?

    E il rigo del quadro LM del modello Redditi PF dove si indicano le ritenute d’acconto subite dal forfettario. Tali importi vengono direttamente scomputati dall’imposta sostitutiva del 5% o 15% dovuta sul reddito forfettario. La numerazione esatta puo cambiare di anno in anno: per il modello 2026 (redditi 2025) e LM41.

    Conclusioni e contatti CAF Centro Fiscale

    La gestione della ritenuta d’acconto in regime forfettario richiede attenzione su due fronti opposti: come percettore, ricordandosi sempre di indicare la dicitura di esonero in fattura per non subire trattenute indebite; come potenziale sostituto d’imposta, valutando attentamente la natura dei pagamenti effettuati per capire se scattano gli obblighi di ritenuta, F24, CU e modello 770.

    Errori in questa materia possono costare cari: ritenute non recuperate, sanzioni per omessa CU, mancata presentazione del 770. Affidarsi a un consulente esperto e il modo piu sicuro per essere in regola e ottimizzare il carico fiscale.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste quotidianamente professionisti e partite IVA forfettarie nella gestione di fatturazione, dichiarazioni, F24 e adempimenti da sostituto d’imposta. Se hai dubbi sulla tua posizione, sui compensi che hai pagato a collaboratori o sul recupero di ritenute subite, prenota un appuntamento.

    Contatti:
    Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
    Telefono: 0432 1638640
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    Giugno 8, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-08 08:00:002026-05-24 09:54:46Ritenuta d’Acconto Regime Forfettario 2026: Quando Si Applica e Come Gestirla
    Modello 770 e Certificazione Unica

    CU INPS Errate per 270mila Pensionati 2026: Scadenze, Cause e Come Correggere il 730

    Pensione 2026 INPS

    La Certificazione Unica INPS 2026, il documento che attesta i redditi da pensione percepiti nel 2025, è arrivata errata a circa 270mila pensionati italiani. Lo ha confermato l’INPS stessa con comunicazioni successive ai patronati e ai CAF nel corso di aprile e maggio 2026. Per chi ha già presentato o sta per presentare il modello 730/2026, questo significa una cosa precisa: serve intervenire entro scadenze ben definite per non ritrovarsi con conguagli IRPEF errati, rimborsi inesistenti o debiti improvvisi a fine anno.

    In questa guida ti spieghiamo, in modo semplice, cosa è successo, come verificare se la tua CU rientra tra quelle sbagliate, quali sono le scadenze per correggere il 730 e come muoverti per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate. Se sei pensionato o ti occupi della dichiarazione di un familiare anziano, leggi con attenzione: ogni passaggio è importante.

    Indice dei contenuti

    1. Cosa è successo: il caso delle 270mila CU INPS errate del 2026
    2. Chi sono i pensionati coinvolti dall’errore
    3. Perché le CU sono uscite errate: le cause tecniche e normative
    4. Come verificare se la propria CU INPS 2026 è corretta o errata
    5. Scadenze fondamentali per correggere il 730/2026
    6. Procedura per correggere il 730 passo passo
    7. Cosa rischia il pensionato che non corregge il 730
    8. Il ruolo del CAF nella correzione delle CU INPS errate
    9. Esempi pratici di conguaglio IRPEF sui pensionati
    10. Domande frequenti sulle CU INPS errate per pensionati

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    Cosa è successo: il caso delle 270mila CU INPS errate del 2026

    Ogni anno, entro il 16 marzo, l’INPS deve consegnare ai pensionati la Certificazione Unica (CU): è il documento che riepiloga la pensione lorda percepita nell’anno precedente, l’IRPEF trattenuta, le addizionali regionali e comunali, le detrazioni applicate. È il pilastro su cui poggia il modello 730 o il modello Redditi PF.

    Nel 2026, però, qualcosa non ha funzionato. Secondo quanto comunicato dall’Istituto e ripreso da diverse testate specializzate, circa 270mila Certificazioni Uniche risultano contenere errori di varia natura: importi della pensione non aggiornati, IRPEF trattenuta calcolata su aliquote non corrette, detrazioni per lavoro non corretto, addizionali errate. Il dato è significativo: parliamo di una percentuale non trascurabile sui circa 16 milioni di pensionati italiani.

    La conseguenza pratica è immediata: chi compila il 730/2026 usando i dati precaricati dall’INPS rischia di ritrovarsi con un calcolo IRPEF sbagliato, e quindi con un rimborso che non gli spetta o, peggio, con un debito che spunterà più avanti quando l’errore verrà corretto.

    Chi sono i pensionati coinvolti dall’errore

    Non tutti i pensionati italiani hanno ricevuto una CU sbagliata. L’errore si concentra in alcune categorie ben precise, che ti elenchiamo qui sotto. Verifica se rientri in una di queste situazioni:

    • Pensionati con più trattamenti previdenziali contemporanei (ad esempio pensione di vecchiaia INPS + pensione di reversibilità): il calcolo del cumulo non è stato sempre corretto.
    • Pensionati con redditi da lavoro accessori (collaborazioni occasionali, contratti a termine brevi nel 2025): le detrazioni potrebbero essere state applicate due volte o assegnate alla pensione invece che al lavoro.
    • Pensionati che hanno cambiato residenza nel 2025: addizionali regionali e comunali aggiornate solo parzialmente.
    • Pensionati esteri o con pensione mista Italia-estero: cumulo internazionale calcolato in modo non corretto.
    • Titolari di pensione di reversibilità con figli a carico: detrazioni familiari non sempre presenti in CU.
    • Pensionati con quattordicesima o tredicesima soggetta a tassazione separata: trattamento erroneamente equiparato a pensione corrente.

    Se ti riconosci in una di queste situazioni, non aspettare: il primo passo è verificare la tua CU prima di firmare qualsiasi 730 precompilato.

    Quali tipi di errori contiene la CU INPS 2026

    Gli errori segnalati dai patronati e dai CAF nelle prime settimane di aprile 2026 si possono raggruppare in quattro grandi famiglie:

    1. Importo lordo della pensione non corretto: in alcune CU mancano arretrati pagati nel 2025 o, viceversa, sono inclusi importi che si riferiscono al 2024.
    2. IRPEF trattenuta calcolata in modo sbagliato: spesso per applicazione non corretta dei nuovi 3 scaglioni IRPEF introdotti dal DLgs 216/2023 (23% fino a 28.000 euro, 35% fino a 50.000 euro, 43% oltre).
    3. Detrazioni mancanti o doppie: detrazioni da lavoro autonomo applicate a pensione, oppure detrazioni familiari non riconosciute.
    4. Addizionali regionali e comunali errate: aliquote di Comuni diversi da quello di residenza al 1° gennaio 2025.

    Perché le CU sono uscite errate: le cause tecniche e normative

    Capire perché 270mila CU sono uscite sbagliate aiuta a sapere dove guardare per individuare gli errori. Le cause principali sono tre, e si intrecciano tra loro.

    1. Aggiornamento ritardato delle aliquote IRPEF a 3 scaglioni

    Dal 2024 il sistema IRPEF è passato da 4 a 3 scaglioni grazie al DLgs 216/2023. Gli scaglioni vigenti per il 2025 (e quindi rilevanti per la CU 2026) sono:

    Scaglione di redditoAliquota IRPEF
    Fino a 28.000 euro23%
    Da 28.001 a 50.000 euro35%
    Oltre 50.000 euro43%

    In alcuni casi, i sistemi gestionali dell’INPS hanno continuato ad applicare gli scaglioni vecchi a 4 fasce (23% / 25% / 35% / 43%), generando trattenute IRPEF non perfettamente allineate. La differenza media è di alcune decine di euro, ma su scala annuale e moltiplicata per 270mila pensionati diventa rilevante.

    2. Nuova no tax area per dipendenti e pensionati

    La no tax area per i pensionati e per i lavoratori dipendenti è stata uniformata a 8.500 euro di reddito complessivo a partire dal 2025. Prima della riforma, la soglia era differenziata. Alcune CU INPS riportano detrazioni calcolate sulla vecchia no tax area da 8.174 euro, generando errori di importo di 50-150 euro l’anno.

    3. Mancato allineamento delle addizionali regionali e comunali

    Le addizionali IRPEF dipendono dal Comune di residenza al 1° gennaio 2025. I trasferimenti di residenza avvenuti nel 2024 non sono sempre stati intercettati dal sistema INPS, che ha continuato ad applicare le aliquote del vecchio Comune. È uno degli errori più frequenti tra i pensionati che si sono trasferiti per avvicinarsi ai figli o per ragioni di salute.

    Come verificare se la propria CU INPS 2026 è corretta o errata

    Verificare la propria CU è più semplice di quanto si pensi. Servono solo tre documenti: la CU 2026 (scaricabile dal sito INPS o ricevuta per posta), l’ultimo cedolino della pensione del 2025 (in genere quello di dicembre 2025 con il riepilogo annuale) e il modello ObisM 2026, il certificato che l’INPS rilascia ogni anno con il riepilogo della pensione.

    I 5 controlli essenziali da fare

    1. Confronta il “totale pensione lorda” nel rigo 1 del Quadro LD della CU con la somma delle 12 mensilità più tredicesima riportata nei cedolini.
    2. Verifica l’IRPEF lorda applicando gli scaglioni 2025 al tuo imponibile e confrontando con il rigo 21 della CU.
    3. Controlla le detrazioni per pensione nel rigo 22: l’importo varia per reddito complessivo (fino a 8.500 euro è no tax area).
    4. Verifica l’addizionale regionale sul tuo Comune di residenza al 1° gennaio 2025, consultando il sito del Comune o della Regione.
    5. Controlla l’addizionale comunale con stessa logica della regionale.

    Se anche solo uno di questi controlli evidenzia uno scostamento di oltre 30-50 euro, è molto probabile che la tua CU sia tra quelle sbagliate. In quel caso, è il momento di rivolgersi al CAF o al patronato.

    Come scaricare la CU INPS 2026 online

    La CU INPS si scarica gratuitamente in 3 passaggi:

    1. Accedi a inps.it con SPID, CIE o CNS.
    2. Nel menu cerca “Certificazione Unica – cittadino”.
    3. Seleziona l’anno 2026 e scarica il PDF.

    Se non hai SPID e non sai usarlo, il CAF può scaricarla per te con delega.

    Scadenze fondamentali per correggere il 730/2026

    Ecco la tabella delle scadenze ufficiali che ogni pensionato con CU INPS potenzialmente errata deve segnarsi in calendario. Le date sono confermate dal calendario fiscale 2026 dell’Agenzia delle Entrate.

    ScadenzaAdempimento
    30 aprile 2026Disponibilità del 730 precompilato sul sito Agenzia delle Entrate
    15 maggio 2026Apertura modifiche al 730 precompilato
    30 settembre 2026Termine ultimo per invio definitivo del 730/2026
    25 ottobre 2026Termine per presentare il 730 integrativo
    30 novembre 2026Termine per il modello Redditi PF (alternativa al 730 in caso di correzioni complesse)

    Le scadenze più importanti per chi ha una CU INPS sbagliata sono il 30 settembre 2026 (scadenza generale 730) e il 25 ottobre 2026 per il 730 integrativo. Entro queste date occorre comunicare all’INPS la richiesta di rettifica e presentare il 730 con i dati corretti, anche se diversi da quelli precaricati dal precompilato.

    Cosa fare se hai già inviato il 730 con dati errati

    Se hai già firmato e trasmesso il 730 precompilato con dati CU sbagliati, hai due strade:

    • 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026: se l’integrativa è a tuo favore (rimborso più alto o debito minore). Si presenta tramite CAF o intermediario abilitato.
    • Modello Redditi PF correttivo entro il 30 novembre 2026: se l’integrativa comporta un debito (devi versare di più). In questo caso il 730 integrativo non si può usare e occorre passare al modello Redditi.

    Procedura per correggere il 730 passo passo

    Correggere il 730 con CU INPS errata richiede 4 passaggi precisi. Eccoli, in ordine.

    Passo 1 – Richiesta di rettifica della CU all’INPS

    Per prima cosa devi chiedere all’INPS di emettere una CU rettificata. Si può fare in tre modi:

    • Online su inps.it con SPID, dalla sezione “Sportello pensionati”.
    • Per telefono al Contact Center INPS 803.164 (gratuito da rete fissa).
    • Tramite patronato o CAF, che inoltrano la richiesta per tuo conto e fanno da intermediari.

    L’INPS, una volta verificato l’errore, emette una nuova CU sostitutiva entro 30-45 giorni. Il documento conterrà la dicitura “Sostituzione” in alto.

    Passo 2 – Confronto con la CU precaricata nel precompilato

    Quando arrivi al CAF o accedi al precompilato, devi confrontare la CU rettificata con i dati precaricati. Spesso il precompilato viene aggiornato in automatico se la rettifica arriva entro luglio. Se invece arriva dopo, devi inserire manualmente i dati corretti.

    Passo 3 – Compilazione manuale del 730 con i dati corretti

    Se i dati non si aggiornano da soli, occorre modificare manualmente il 730: si va su “Dichiarazione modificata” e si correggono gli importi del Quadro C (redditi da pensione), aggiornando IRPEF lorda, detrazioni e addizionali.

    Passo 4 – Invio del 730 corretto entro le scadenze

    Il 730 corretto va inviato entro le scadenze indicate sopra. Conserva sempre copia cartacea o PDF della CU rettificata e della ricevuta di invio del 730: in caso di controlli successivi dell’Agenzia delle Entrate, sarà la tua prova di buona fede.

    Cosa rischia il pensionato che non corregge il 730

    Ignorare l’errore non è una buona idea. L’Agenzia delle Entrate riceve i dati dall’INPS in modo automatico e prima o poi li riconcilia con il 730 presentato. Se ci sono incongruenze, scatta una comunicazione di irregolarità (la cosiddetta “cartolina” 36-bis), seguita eventualmente da accertamento.

    Le sanzioni possibili

    • Omessa dichiarazione: se il 730 manca del tutto o è incompleto, sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (con minimo 250 euro).
    • Infedele dichiarazione: se hai dichiarato meno reddito di quello effettivo, sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta.
    • Ravvedimento operoso: presentando una dichiarazione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce drasticamente a 25 euro (1/10 di 250).

    La buona notizia è che, se l’errore è dovuto a una CU INPS sbagliata e non a una tua omissione volontaria, le sanzioni sono in genere ridotte al minimo o annullate del tutto, a patto che tu dimostri di aver agito in buona fede e di aver provveduto a correggere appena possibile.

    Il ruolo del CAF nella correzione delle CU INPS errate

    Affrontare da soli il problema di una CU INPS sbagliata può essere complicato, soprattutto se si è in età avanzata o non si ha dimestichezza con SPID, portali web e gestione di documenti fiscali. Qui entra in gioco il CAF (Centro di Assistenza Fiscale).

    Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno migliaia di pensionati nella verifica della CU INPS e nella correzione del 730. In particolare:

    • Verifica gratuita della CU: controllo gratuito di importi, scaglioni IRPEF, detrazioni e addizionali.
    • Richiesta di rettifica all’INPS: invio della richiesta di nuova CU per tuo conto.
    • Predisposizione del 730 corretto: compilazione manuale con i dati esatti.
    • Invio telematico del 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026 se necessario.
    • Assistenza in caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate.

    Il visto di conformità apposto dal CAF copre la correttezza formale del 730. È una garanzia in più: se l’errore deriva da dati INPS sbagliati e non da omissioni tue, sei tutelato.

    Esempi pratici di conguaglio IRPEF sui pensionati

    Per capire concretamente cosa significa avere una CU errata, vediamo due esempi pratici.

    Esempio 1 – Maria, 72 anni, pensione di vecchiaia di 18.000 euro lordi

    Maria ha ricevuto una CU che riporta detrazioni applicate sulla vecchia no tax area di 8.174 euro invece che sull’attuale 8.500. La differenza è di circa 75 euro di IRPEF in più trattenuti. Se Maria firma il 730 precompilato senza accorgersi dell’errore, riceverà comunque il rimborso, ma perderà 75 euro a cui aveva diritto.

    Esempio 2 – Giovanni, 70 anni, pensione INPS + reversibilità per un totale di 32.000 euro

    La CU di Giovanni applica IRPEF al 25% nello scaglione tra 15.000 e 28.000 euro (sistema vecchio a 4 scaglioni), invece del 23% (sistema nuovo a 3 scaglioni). Su 13.000 euro di reddito in quella fascia, la differenza è di 260 euro di IRPEF trattenuta in più. Senza correzione, Giovanni perderebbe 260 euro netti annui.

    Questi esempi mostrano come anche errori apparentemente piccoli, su scala annuale e per centinaia di migliaia di pensionati, abbiano un impatto significativo sui bilanci familiari.

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    📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Domande frequenti sulle CU INPS errate per pensionati

    Come faccio a sapere se la mia CU INPS è tra le 270mila errate?

    Confronta i dati riportati in CU con il riepilogo del cedolino di dicembre 2025 e con il modello ObisM 2026. Se trovi differenze sull’importo lordo della pensione, sull’IRPEF trattenuta, sulle detrazioni o sulle addizionali, è probabile che la tua CU sia errata. In caso di dubbio, rivolgiti al CAF per una verifica gratuita.

    Entro quando devo correggere il 730/2026 se ho una CU sbagliata?

    Le scadenze chiave sono: 30 settembre 2026 per l’invio del 730 ordinario e 25 ottobre 2026 per il 730 integrativo a tuo favore. Se invece la correzione comporta un debito a tuo carico, devi passare al modello Redditi PF entro il 30 novembre 2026.

    L’INPS mi rimborsa l’IRPEF trattenuta in eccesso?

    No, l’INPS non rimborsa direttamente. La maggiore imposta trattenuta a torto va recuperata tramite il 730 o il modello Redditi PF. Sarà l’Agenzia delle Entrate ad accreditare il rimborso, se spetta, sulla pensione o sul conto corrente.

    Posso correggere il 730 da solo o devo passare dal CAF?

    Tecnicamente puoi correggerlo da solo accedendo al precompilato con SPID. Tuttavia, se la CU è errata, serve anche chiedere all’INPS la rettifica del documento. Il CAF gestisce entrambi i passaggi e appone il visto di conformità, garanzia che tutela il pensionato.

    Se non correggo il 730 cosa succede?

    Possono arrivare comunicazioni di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate, con richiesta di restituzione di eventuali rimborsi non spettanti o di versamento di imposte non pagate. Le sanzioni vanno dal 90% al 240% dell’imposta dovuta, salvo ravvedimento operoso che riduce drasticamente l’importo.

    Le CU errate riguardano solo le pensioni del 2025?

    Sì, le 270mila CU sbagliate riguardano la Certificazione Unica 2026, quindi i redditi da pensione percepiti nel 2025. Per gli anni precedenti, eventuali errori vanno gestiti con dichiarazioni integrative entro i termini previsti dallo Statuto del Contribuente (in genere 5 anni).

    Hai bisogno di aiuto con la CU INPS o il 730?

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti offre una verifica gratuita della tua CU e ti guida passo passo nella correzione del 730. Prenota subito un appuntamento.

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    Maggio 22, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-22 07:44:012026-05-31 17:47:17CU INPS Errate per 270mila Pensionati 2026: Scadenze, Cause e Come Correggere il 730
    CAF

    Certificazione Unica Lavoratori Autonomi e Provvigioni 2026: Guida Completa

    Modello 770 e certificazione unica

    La Certificazione Unica per lavoratori autonomi è il documento fiscale fondamentale che attesta i compensi erogati e le ritenute d’acconto versate ai professionisti, collaboratori occasionali e percettori di provvigioni. Nel 2026, con le nuove scadenze e i controlli sempre più stringenti dell’Agenzia delle Entrate, è essenziale comprendere quando la CU deve essere rilasciata, cosa contiene e come utilizzarla correttamente nella dichiarazione dei redditi.

    A differenza della Certificazione Unica per il lavoro dipendente, la CU per autonomi presenta particolarità legate alla natura del rapporto (occasionale o abituale), alla presenza di ritenute IRPEF del 20% e alla gestione dei contributi previdenziali. Questa guida completa analizza tutti gli aspetti: chi deve rilasciarla, i contenuti obbligatori, le scadenze 2026, le sanzioni per omissioni e come utilizzare correttamente la CU nel 730 o modello Redditi PF.

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    Indice dei contenuti

    1. Cos’è la Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi
    2. Chi Deve Rilasciare la Certificazione Unica ai Lavoratori Autonomi
    3. Differenze tra Lavoro Autonomo Occasionale e Abituale
    4. Redditi da Provvigioni e Certificazione Unica
    5. Scadenze 2026 per il Rilascio della Certificazione Unica
    6. Contenuto della Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi
    7. Come Usare la Certificazione Unica nella Dichiarazione dei Redditi
    8. Errori Comuni nella Certificazione Unica e Come Correggerli
    9. Sanzioni per Mancato o Tardivo Rilascio della Certificazione Unica

    Cos’è la Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi

    La Certificazione Unica (CU) per lavoratori autonomi è il documento fiscale previsto dall’articolo 4 del D.P.R. 322/1998 che attesta:

    • Compensi lordi erogati nell’anno d’imposta precedente
    • Ritenute d’acconto IRPEF operate dal sostituto d’imposta (20%)
    • Addizionali regionali e comunali trattenute (se applicabili)
    • Contributi previdenziali versati alla Gestione Separata INPS o alla Cassa professionale

    La CU sostituisce il vecchio CUD ed è obbligatoria per tutti i committenti (sostituti d’imposta) che hanno corrisposto compensi soggetti a ritenuta d’acconto del 20% a:

    • Professionisti con partita IVA (avvocati, commercialisti, architetti, consulenti)
    • Collaboratori occasionali senza partita IVA (entro i 5.000 euro annui)
    • Agenti e rappresentanti che percepiscono provvigioni
    • Percettori di diritti d’autore
    • Amministratori di società che non sono dipendenti

    La CU è essenziale per il lavoratore autonomo perché:

    1. Documenta le ritenute subite, che costituiscono un credito d’imposta da recuperare in dichiarazione
    2. Serve per compilare il 730 o il modello Redditi PF (quadri D e RE)
    3. Certifica i contributi previdenziali versati, utili per il calcolo della pensione
    4. È richiesta per accedere a bonus e agevolazioni legate al reddito (ISEE, assegno unico, ecc.)

    Secondo la circolare INPS n. 12/2022, la CU deve riportare anche i contributi alla Gestione Separata INPS versati dal committente per i collaboratori occasionali e i professionisti senza Cassa.

    Chi Deve Rilasciare la Certificazione Unica ai Lavoratori Autonomi

    L’obbligo di rilasciare la Certificazione Unica grava sul sostituto d’imposta, cioè sul committente che ha erogato compensi soggetti a ritenuta d’acconto. Sono obbligati a rilasciare la CU:

    1. Imprese e società

    Tutte le società di capitali (SRL, SPA, SAPA), le società di persone (SNC, SAS) e le ditte individuali che hanno corrisposto compensi a:

    • Professionisti con partita IVA
    • Collaboratori occasionali
    • Agenti e rappresentanti
    • Consulenti esterni

    2. Enti pubblici

    Comuni, Regioni, Università, ASL e altri enti della Pubblica Amministrazione che hanno conferito incarichi professionali o di collaborazione occasionale.

    3. Professionisti con dipendenti o collaboratori

    I professionisti (studi legali, di commercialisti, medici) che hanno assunto praticanti, stagisti o collaboratori occasionali devono rilasciare la CU per i compensi erogati.

    4. Condomini

    Gli amministratori di condominio devono rilasciare la CU ai professionisti (es. idraulici, elettricisti, manutentori) che hanno effettuato prestazioni occasionali per conto del condominio, se le ritenute sono state operate.

    5. Privati cittadini (casi limitati)

    I privati sono obbligati a rilasciare la CU solo se hanno versato contributi INPS per il collaboratore occasionale. Se il compenso è inferiore a 5.000 euro e non sono dovuti contributi, il privato non deve rilasciare la CU (fonte: risoluzione Agenzia Entrate n. 76/E/2016).

    Esclusioni

    Non sono tenuti a rilasciare la CU:

    • I committenti che hanno erogato compensi a professionisti in regime forfettario (che non subiscono ritenute d’acconto)
    • Chi ha corrisposto rimborsi spese non soggetti a tassazione
    • Le associazioni sportive dilettantistiche per i compensi a collaboratori sportivi (fino a 15.000 euro annui esentasse)

    Differenze tra Lavoro Autonomo Occasionale e Abituale

    La distinzione tra lavoro autonomo occasionale e abituale è fondamentale per comprendere gli obblighi fiscali e previdenziali, e di conseguenza il contenuto della Certificazione Unica.

    Lavoro Autonomo Occasionale

    Si definisce occasionale l’attività svolta in modo sporadico e non continuativo, senza organizzazione di mezzi e vincolo di subordinazione. Caratteristiche:

    • Non richiede partita IVA (fino a 5.000 euro annui complessivi da tutti i committenti)
    • Ritenuta d’acconto del 20% applicata dal committente
    • Contributi INPS alla Gestione Separata (33% nel 2026) dovuti solo se il compenso supera i 5.000 euro annui da un singolo committente
    • Non c’è iscrizione alla Camera di Commercio
    • Il compenso va dichiarato nel quadro D (redditi diversi) del modello Redditi PF o nel quadro D del 730

    Esempio pratico: Un ingegnere dipendente svolge una consulenza occasionale per un’azienda, ricevendo 3.000 euro lordi. L’azienda applica la ritenuta del 20% (600 euro) e versa il netto (2.400 euro). Non sono dovuti contributi INPS perché sotto i 5.000 euro. La CU attesterà 3.000 euro di compenso e 600 euro di ritenute.

    Lavoro Autonomo Abituale

    È considerato abituale il lavoro autonomo svolto in modo continuativo, organizzato e professionale. Caratteristiche:

    • Richiede partita IVA (apertura obbligatoria entro 30 giorni dall’inizio attività)
    • Ritenuta d’acconto del 20% (salvo regime forfettario, che ne è esente)
    • Contributi previdenziali obbligatori:
      • Cassa professionale per gli iscritti agli Ordini (avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.)
      • Gestione Separata INPS (aliquota 26,07% nel 2026) per i professionisti senza Cassa
    • Il reddito va dichiarato nel quadro RE (redditi da lavoro autonomo) del modello Redditi PF
    • Obbligo di fatturazione elettronica (salvo regime forfettario sotto i 25.000 euro fino al 30/06/2022, poi obbligatoria per tutti)

    Tabella comparativa:

    CaratteristicaOccasionaleAbituale
    Partita IVANo (fino a 5.000 €/anno)Sì, obbligatoria
    Ritenuta d’acconto20%20% (no se forfettario)
    Contributi INPSSolo oltre 5.000 € (33%)Sempre (26,07% GS o Cassa)
    Quadro dichiarazioneD (redditi diversi)RE (lavoro autonomo)
    ContinuitàSporadicaAbituale

    La Cassazione (sentenza n. 4072/2020) ha chiarito che la differenza tra occasionale e abituale non dipende solo dal numero di prestazioni, ma dalla professionalità, organizzazione e continuità dell’attività.

    Redditi da Provvigioni e Certificazione Unica

    I redditi da provvigioni sono compensi variabili legati alle vendite o risultati commerciali ottenuti da agenti, rappresentanti, promotori finanziari e mediatori. Questi redditi hanno un trattamento fiscale specifico nella Certificazione Unica.

    Chi percepisce provvigioni

    • Agenti di commercio con partita IVA (monomandatari o plurimandatari)
    • Rappresentanti che vendono prodotti per conto di aziende
    • Promotori finanziari (ex agenti assicurativi, consulenti bancari)
    • Mediatori immobiliari (agenti immobiliari)
    • Procacciatori d’affari senza organizzazione stabile

    Ritenuta d’acconto sulle provvigioni

    Le provvigioni sono soggette a ritenuta d’acconto del 20% (o 23% in alcuni casi specifici, come i diritti d’autore). La ritenuta si applica sull’imponibile netto, cioè al netto di eventuali contributi previdenziali a carico della casa mandante.

    Esempio calcolo provvigione:

    • Provvigione lorda: 10.000 euro
    • Contributi ENASARCO a carico mandante (50% di 3%): 150 euro
    • Imponibile per ritenuta: 10.000 – 150 = 9.850 euro
    • Ritenuta d’acconto 20%: 9.850 × 20% = 1.970 euro
    • Netto percepito: 10.000 – 150 – 1.970 = 7.880 euro

    Contributi previdenziali

    Gli agenti e rappresentanti sono iscritti all’ENASARCO (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio). I contributi sono ripartiti:

    • 50% a carico dell’agente
    • 50% a carico della casa mandante

    L’aliquota contributiva ENASARCO varia in base al minimale e massimale annuo. Nel 2026:

    • Minimale: 432 euro/anno (50% agente, 50% mandante)
    • Massimale: 8.526 euro/anno
    • Aliquota: 14,65% per monomandatari (17% per plurimandatari)

    La Certificazione Unica per provvigioni deve indicare:

    1. Importo lordo delle provvigioni (punto 1 CU – redditi da lavoro autonomo)
    2. Contributi ENASARCO a carico mandante (punto 4 CU)
    3. Ritenute IRPEF operate (punto 5 e 6 CU)
    4. Addizionali regionali e comunali (se versate in acconto)

    Come si dichiarano le provvigioni

    Le provvigioni vanno dichiarate nel quadro RE del modello Redditi PF, nella sezione dedicata ai redditi da lavoro autonomo. Il reddito imponibile si calcola:

    Provvigioni lorde – Contributi ENASARCO – Spese inerenti = Reddito netto

    Le spese deducibili per gli agenti includono:

    • Carburante e pedaggi (se non in regime forfettario)
    • Ammortamento auto aziendale
    • Affitto ufficio/deposito
    • Telefono e internet
    • Spese di rappresentanza (entro limiti)

    Secondo la circolare Agenzia Entrate n. 8/E/2017, gli agenti monomandatari possono dedurre le spese anche se operano in regime ordinario, mentre chi è in regime forfettario applica l’abbattimento forfettario del 33% (coefficiente di redditività 67%).

    Scadenze 2026 per il Rilascio della Certificazione Unica

    Le scadenze per il rilascio della Certificazione Unica nel 2026 (riferita ai redditi 2025) sono stabilite dal D.M. 4 dicembre 2020 e successive modifiche. È fondamentale rispettarle per evitare sanzioni.

    Scadenza ordinaria: 16 marzo 2026

    Entro il 16 marzo 2026 (lunedì), i sostituti d’imposta devono:

    1. Consegnare la CU al percipiente (lavoratore autonomo, collaboratore, agente)
    2. Trasmettere telematicamente la CU all’Agenzia delle Entrate (solo le CU ordinarie, non sintetiche)

    La consegna può avvenire:

    • In formato cartaceo (consegna a mano con ricevuta)
    • Via email (PEC o email ordinaria con conferma di lettura)
    • Tramite area riservata del cassetto fiscale (se il percipiente è abilitato)

    Importante: La CU deve essere firmata digitalmente dal sostituto d’imposta o dal suo delegato (CAF, commercialista) se trasmessa telematicamente.

    Scadenza per CU sintetiche: 31 marzo 2026

    Le Certificazioni Uniche sintetiche (quelle che non devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate perché i dati sono già noti) devono essere consegnate al percipiente entro il 31 marzo 2026. Rientrano in questa categoria:

    • CU per pensioni erogate da enti previdenziali (già comunicate dall’ente)
    • CU per compensi da banche e intermediari finanziari (già segnalati in Anagrafe Tributaria)

    Per i lavoratori autonomi e provvigioni, la scadenza rimane il 16 marzo 2026.

    Trasmissione telematica: modalità

    I sostituti d’imposta devono trasmettere le CU telematicamente tramite:

    1. Entratel (per intermediari abilitati: commercialisti, CAF, consulenti del lavoro)
    2. Desktop telematico (per aziende di medie/grandi dimensioni)
    3. Sistema di Interscambio (SDI) (solo per le CU ordinarie dal 2024)

    Il file da trasmettere è in formato XML conforme alle specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 294308/2021).

    Calendario completo 2026

    ScadenzaAdempimentoDestinatari
    16 marzo 2026Consegna CU ordinarieLavoratori autonomi, agenti, collaboratori
    16 marzo 2026Trasmissione telematica all’AdEAgenzia delle Entrate
    31 marzo 2026Consegna CU sintetichePensionati, percettori di rendite finanziarie
    31 ottobre 2026Invio dichiarazione Redditi PFProfessionisti e autonomi con quadro RE
    30 novembre 2026Termine per 730 integrativoLavoratori con CU tardiva

    Nota: Se la scadenza cade di sabato o festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo (articolo 2963 Codice Civile).

    Proroga o sospensione

    In caso di eventi eccezionali (calamità naturali, emergenze sanitarie), il Governo può disporre la proroga delle scadenze fiscali tramite Decreto del MEF. Nel 2020-2021, ad esempio, le scadenze furono prorogate per l’emergenza COVID-19.

    Contenuto della Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi

    La Certificazione Unica per lavoratori autonomi è articolata in diverse sezioni. È fondamentale conoscere il contenuto per verificare la correttezza dei dati e utilizzarla correttamente nella dichiarazione dei redditi.

    Frontespizio

    Contiene i dati identificativi di sostituto d’imposta e percipiente:

    • Dati del sostituto: denominazione, codice fiscale, partita IVA, indirizzo
    • Dati del percipiente: cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza
    • Anno di riferimento: 2025 (per CU rilasciata nel 2026)
    • Tipo CU: ordinaria o sintetica

    Sezione 1: Dati fiscali

    Riporta i compensi erogati e le ritenute operate:

    PuntoDescrizioneEsempio
    1Ammontare lordo corrisposto15.000 euro
    2Ritenute IRPEF operate (20%)3.000 euro
    3Addizionale regionale IRPEF trattenuta150 euro
    4Addizionale comunale IRPEF trattenuta75 euro
    5Contributi previdenziali a carico percipiente3.900 euro (26,07% GS)
    6Contributi previdenziali a carico committente200 euro (ENASARCO mandante)

    Attenzione: Il punto 1 riporta l’imponibile fiscale, che può differire dall’importo fatturato se ci sono contributi previdenziali non imponibili.

    Sezione 2: Dati previdenziali

    Indica i contributi versati alla Gestione Separata INPS o ad altre Casse:

    • Codice Ente: GS (Gestione Separata), ENASARCO, ENPAM, Cassa Forense, ecc.
    • Imponibile contributivo: base di calcolo dei contributi
    • Aliquota applicata: 26,07% per GS, 14,65% per ENASARCO, variabile per Casse professionali
    • Contributi versati: importo totale versato (quota committente + quota percipiente)

    Esempio Gestione Separata INPS (2026):

    • Compenso lordo: 20.000 euro
    • Aliquota GS: 26,07% (se non iscritto ad altra Cassa e non pensionato)
    • Contributi totali: 20.000 × 26,07% = 5.214 euro
    • Quota committente: 5.214 × 55% = 2.868 euro (versata dal committente)
    • Quota percipiente: 5.214 × 45% = 2.346 euro (trattenuta dal compenso)

    Sezione 3: Annotazioni

    Eventuali note esplicative o codici specifici:

    • Codice 1: compensi non soggetti a ritenuta (es. forfettari)
    • Codice 2: ritenute sospese per eventi eccezionali
    • Codice 7: compensi a soggetti non residenti

    Casistiche particolari

    1. Professionista in regime forfettario

    Se il percipiente è in regime forfettario, la CU non viene rilasciata perché non subisce ritenute d’acconto. Il professionista deve solo conservare le fatture emesse.

    2. Collaboratore occasionale sotto 5.000 euro

    Se il compenso annuo da un singolo committente è inferiore a 5.000 euro:

    • Non sono dovuti contributi INPS
    • La CU riporta solo compenso e ritenuta IRPEF (20%)
    • Il percipiente dichiara il reddito nel quadro D (redditi diversi)

    3. Agente monomandatario ENASARCO

    La CU deve riportare:

    • Provvigioni lorde (punto 1)
    • Contributi ENASARCO mandante (punto 6)
    • Contributi ENASARCO agente (punto 5, trattenuti)
    • Ritenuta IRPEF calcolata su (provvigioni – contributi mandante)

    Secondo il provvedimento Agenzia Entrate n. 9217/2022, dal 2023 le CU devono riportare anche il codice fiscale dell’ente previdenziale per consentire controlli incrociati con le posizioni contributive.

    Come Usare la Certificazione Unica nella Dichiarazione dei Redditi

    La Certificazione Unica è il documento base per compilare la dichiarazione dei redditi. Vediamo come utilizzarla nel modello 730 e nel modello Redditi PF.

    CU nel modello 730

    Il 730 può essere utilizzato dai lavoratori autonomi solo per i redditi occasionali (quadro D – redditi diversi). I professionisti con partita IVA devono obbligatoriamente usare il modello Redditi PF.

    Quadro D – Redditi diversi (collaborazioni occasionali):

    1. Righi D4/D5: Indicare i compensi da lavoro autonomo occasionale
      • Colonna 1: Codice 1 (redditi da attività occasionale)
      • Colonna 2: Importo lordo percepito (dalla CU, punto 1)
      • Colonna 4: Ritenute IRPEF subite (dalla CU, punto 2)
    2. Rigo D6: Indicare eventuali spese deducibili sostenute per l’attività occasionale (massimo 25% del compenso)

    Esempio compilazione 730:

    • Compenso lordo CU: 4.500 euro
    • Ritenute subite: 900 euro (20%)
    • Spese deducibili documentate: 300 euro
    • Reddito imponibile: 4.500 – 300 = 4.200 euro

    Il reddito imponibile (4.200 euro) concorrerà alla formazione del reddito complessivo su cui calcolare IRPEF e addizionali. Le ritenute subite (900 euro) saranno portate in detrazione e potrebbero generare un credito a rimborso se superiori all’IRPEF dovuta.

    CU nel modello Redditi PF

    I professionisti con partita IVA devono utilizzare il quadro RE (redditi da lavoro autonomo) del modello Redditi PF.

    Quadro RE – Redditi da lavoro autonomo:

    1. Sezione I – Determinazione del reddito:
      • RE1: Compensi percepiti nell’anno (somma delle CU + fatture incassate)
      • RE2: Plusvalenze patrimoniali (se applicabili)
      • RE3: Rimanenze finali (per attività commerciali)
      • RE4: Totale ricavi/compensi
    2. Sezione II – Costi deducibili:
      • RE5-RE20: Spese per acquisto beni, collaboratori, auto, ufficio, consulenze, ecc.
      • RE21: Contributi previdenziali obbligatori (da CU, punto 5)
      • RE22: Altre spese
    3. Sezione III – Reddito netto:
      • RE23: Reddito/perdita (ricavi – costi)

    Importante: I contributi previdenziali riportati nella CU (punto 5) sono interamente deducibili dal reddito professionale, riducendo la base imponibile IRPEF.

    Quadro RN – Ritenute subite

    Le ritenute d’acconto certificate dalla CU vanno indicate nel quadro RN (calcolo IRPEF e altre imposte):

    • RN20-RN23: Ritenute da lavoro autonomo (sommare tutte le CU ricevute, punto 2)
    • RN24-RN27: Acconti IRPEF versati nell’anno precedente
    • RN28: Altre ritenute a titolo d’acconto

    Le ritenute costituiscono un credito d’imposta che riduce l’IRPEF dovuta. Se le ritenute superano l’imposta dovuta, si genera un credito a rimborso o da utilizzare in compensazione.

    Addizionali regionali e comunali

    Se la CU riporta addizionali IRPEF trattenute (punti 3 e 4), queste vanno indicate nel quadro RN:

    • RN30: Addizionale regionale trattenuta
    • RN37: Addizionale comunale trattenuta

    Nota: Per i lavoratori autonomi, le addizionali sono generalmente versate in autoliquidazione (tramite F24) e non trattenute dal committente, salvo casi particolari.

    Controlli e verifiche

    Prima di inviare la dichiarazione, verificare sempre:

    1. Coerenza tra CU e dichiarazione: i compensi dichiarati devono corrispondere alle CU ricevute
    2. Ritenute correttamente riportate: sommare tutte le CU e verificare il totale
    3. Contributi previdenziali dedotti: devono coincidere con quanto versato e certificato
    4. Codice fiscale committente corretto: per consentire controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate

    L’Agenzia delle Entrate esegue controlli automatici incrociando le CU trasmesse dai committenti con le dichiarazioni dei percipienti. Eventuali incongruenze generano comunicazioni di irregolarità (cosiddette lettere di compliance).

    Errori Comuni nella Certificazione Unica e Come Correggerli

    Gli errori nella Certificazione Unica sono frequenti e possono causare problemi nella dichiarazione dei redditi. Vediamo i più comuni e come correggerli.

    1. Importo del compenso errato

    Errore: Il committente ha indicato un importo inferiore o superiore a quello effettivamente corrisposto.

    Conseguenze:

    • Dichiarazione incompleta o sovrastimata
    • Ritenute non corrispondenti ai compensi
    • Possibili sanzioni per infedele dichiarazione

    Soluzione:

    1. Contattare immediatamente il committente e richiedere la CU sostitutiva
    2. Il committente deve inviare una CU rettificativa all’Agenzia delle Entrate (codice evento “S” per sostitutiva)
    3. Se il committente non collabora, conservare la documentazione probante (fatture, bonifici) e dichiarare l’importo corretto, annotando la difformità nella dichiarazione

    2. Ritenute non operate o operate in misura errata

    Errore: Il committente non ha applicato la ritenuta del 20% o l’ha calcolata male.

    Esempio: Compenso 10.000 euro, ritenuta applicata 1.500 euro (15%) invece di 2.000 euro (20%).

    Conseguenze:

    • Il percipiente perde il credito d’imposta sulle ritenute non operate
    • Il committente è solidalmente responsabile per le imposte non trattenute
    • Possibili sanzioni per il sostituto d’imposta (dal 20% al 50% delle ritenute non versate)

    Soluzione:

    1. Richiedere al committente di regolarizzare le ritenute tramite ravvedimento operoso
    2. Il committente deve versare le ritenute mancanti con sanzioni ridotte (articolo 13 D.Lgs. 472/1997)
    3. Emettere CU sostitutiva con le ritenute corrette
    4. Se il committente non regolarizza, il percipiente può segnalare l’omissione all’Agenzia delle Entrate (modulo di compliance)

    3. Contributi previdenziali errati o mancanti

    Errore: La CU non riporta i contributi INPS versati o riporta importi sbagliati.

    Conseguenze:

    • Perdita della deduzione fiscale sui contributi
    • Posizione contributiva INPS non aggiornata
    • Problemi futuri per il calcolo della pensione

    Soluzione:

    1. Verificare l’estratto conto contributivo INPS (accessibile dal sito INPS con SPID)
    2. Se i contributi sono stati versati ma non indicati in CU, richiedere CU sostitutiva
    3. Se i contributi non sono stati versati dal committente, segnalare all’INPS tramite PEC o sportello. L’INPS può recuperarli dal committente con sanzioni e interessi

    4. Codice fiscale errato

    Errore: Il committente ha indicato un codice fiscale sbagliato del percipiente (errore di battitura).

    Conseguenze:

    • La CU viene attribuita a un soggetto diverso
    • Il percipiente corretto non ha la CU nel cassetto fiscale
    • Impossibilità di utilizzare il 730 precompilato

    Soluzione:

    1. Richiedere CU sostitutiva con codice fiscale corretto
    2. Il committente deve annullare la CU errata (codice evento “A” per annullamento) e trasmetterne una nuova

    5. CU non pervenuta entro la scadenza

    Errore: Il committente non consegna la CU entro il 16 marzo.

    Conseguenze:

    • Il percipiente non può compilare correttamente la dichiarazione
    • Rischio di omessa o infedele dichiarazione
    • Impossibilità di accedere al 730 precompilato con dati completi

    Soluzione:

    1. Sollecitare il committente via PEC o raccomandata A/R
    2. Se il committente non risponde, inviare una diffida formale con termine di 15 giorni
    3. In ultima istanza, segnalare l’inadempienza all’Agenzia delle Entrate tramite segnalazione online (servizio “Segnala un illecito fiscale”)
    4. Dichiarare comunque i compensi percepiti utilizzando la documentazione disponibile (fatture, bonifici, F24 dei contributi)

    Secondo la risoluzione Agenzia Entrate n. 110/E/2018, il percipiente che non riceve la CU può comunque presentare la dichiarazione indicando i compensi effettivamente percepiti e le ritenute documentate, allegando copia delle fatture e dei bonifici.

    CU sostitutiva: come funziona

    La Certificazione Unica sostitutiva corregge errori materiali della CU originaria. Il committente deve:

    1. Compilare una nuova CU con i dati corretti
    2. Indicare nel frontespizio codice evento “S” (sostitutiva)
    3. Trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni dalla correzione
    4. Consegnare al percipiente la CU corretta

    La CU sostitutiva sostituisce integralmente quella precedente. Il percipiente deve utilizzare solo l’ultima versione.

    CU annullativa

    Se la CU è stata emessa per errore (es. doppia emissione), il committente deve:

    1. Compilare una CU con codice evento “A” (annullamento)
    2. Trasmettere telematicamente l’annullamento
    3. Eventualmente emettere una nuova CU corretta (con codice “O” ordinaria)

    Sanzioni per Mancato o Tardivo Rilascio della Certificazione Unica

    Il mancato o tardivo rilascio della Certificazione Unica comporta sanzioni amministrative a carico del sostituto d’imposta. È importante conoscere le conseguenze per sollecitare correttamente il committente inadempiente.

    Sanzioni per omesso rilascio (D.Lgs. 471/1997, art. 4)

    Il sostituto d’imposta che non rilascia la CU è soggetto a una sanzione da 258 a 2.065 euro per ogni CU omessa (importi aggiornati al 2026).

    Aggravanti:

    • Se l’omissione riguarda più di 50 CU, la sanzione può arrivare fino a 51.645 euro
    • Se l’omissione è reiterata (plurimi anni), l’Agenzia delle Entrate può applicare sanzioni cumulate

    Riduzione con ravvedimento operoso:

    Se il sostituto d’imposta si accorge dell’errore e provvede spontaneamente al rilascio tardivo, può beneficiare della riduzione delle sanzioni:

    Tempistica ravvedimentoRiduzione sanzioneSanzione ridotta
    Entro 90 giorni dalla scadenza1/10 del minimo (ravvedimento sprint)25,80 euro
    Entro 1 anno dalla scadenza1/9 del minimo28,67 euro
    Entro 2 anni dalla scadenza1/8 del minimo32,25 euro
    Oltre 2 anni1/7 del minimo36,86 euro

    Esempio: Un’azienda dimentica di rilasciare la CU a un collaboratore entro il 16 marzo 2026. Se regolarizza entro il 14 giugno 2026 (90 giorni), paga 25,80 euro invece di 258-2.065 euro.

    Sanzioni per omessa trasmissione telematica (D.Lgs. 471/1997, art. 4)

    Se il sostituto d’imposta consegna la CU al percipiente ma non la trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate, è soggetto a una sanzione da 258 a 2.065 euro.

    Nota: La trasmissione telematica è obbligatoria per le CU ordinarie (lavoro autonomo, provvigioni), mentre le CU sintetiche (pensioni, rendite) possono essere solo consegnate al percipiente senza trasmissione.

    Sanzioni per dati errati o incompleti (D.Lgs. 471/1997, art. 11)

    Se la CU contiene dati inesatti o incompleti (es. importi sbagliati, codice fiscale errato), il sostituto d’imposta può essere sanzionato con una sanzione da 258 a 2.065 euro.

    Tuttavia, se l’errore è di modesta entità (es. errore di pochi euro), l’Agenzia delle Entrate applica il principio di proporzionalità e può non sanzionare o applicare la sanzione minima.

    Sanzioni per ritenute non versate

    Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute ma non le ha versate all’Erario, le sanzioni sono molto più severe:

    • Sanzione amministrativa: dal 20% al 50% delle ritenute non versate (D.Lgs. 471/1997, art. 13)
    • Interessi moratori: calcolati dal giorno successivo alla scadenza del versamento
    • Responsabilità penale: se l’importo non versato supera 10.000 euro per periodo d’imposta, scatta il reato di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000), punito con reclusione da 6 mesi a 2 anni

    Esempio: Un’azienda ha trattenuto 15.000 euro di ritenute d’acconto da lavoratori autonomi nel 2025 ma non le ha versate. Sanzioni:

    • Sanzione amministrativa (minimo 20%): 3.000 euro
    • Interessi moratori (2% annuo per 1 anno): 300 euro
    • Denuncia penale (importo > 10.000 euro)

    Responsabilità solidale del percipiente

    In caso di omesso versamento delle ritenute, l’Agenzia delle Entrate può rivalersi sul percipiente per recuperare le imposte non versate dal sostituto d’imposta (articolo 35, D.P.R. 600/1973).

    Il percipiente può però:

    1. Dimostrare di aver subito la ritenuta (es. bonifico netto ricevuto)
    2. Rivalersi sul committente per il recupero delle somme pagate

    Secondo la Cassazione (sentenza n. 18626/2019), la responsabilità solidale del percipiente è limitata ai casi in cui ha concorso nell’evasione o era a conoscenza dell’omesso versamento.

    Come tutelare il percipiente

    Per evitare di subire conseguenze dall’inadempienza del committente, il lavoratore autonomo deve:

    1. Conservare le fatture emesse e i bonifici ricevuti (prova del compenso netto percepito)
    2. Verificare che le ritenute siano state versate controllando il cassetto fiscale (sezione “Versamenti”)
    3. Sollecitare il committente per il rilascio della CU entro la scadenza
    4. Segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali omissioni o irregolarità

    In caso di accertamento fiscale, il percipiente può dimostrare la buona fede allegando la documentazione e chiedendo lo sgravio delle sanzioni applicategli solidalmente.

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    Domande Frequenti sulla Certificazione Unica per Lavoratori Autonomi

    Chi deve rilasciare la Certificazione Unica ai lavoratori autonomi?

    La CU deve essere rilasciata dal sostituto d’imposta, cioè dal committente che ha erogato compensi soggetti a ritenuta d’acconto del 20%. Sono obbligati: imprese, società, enti pubblici, professionisti con collaboratori, amministratori di condominio. I privati sono obbligati solo se hanno versato contributi INPS per il collaboratore.

    Entro quando deve essere rilasciata la CU 2026?

    La Certificazione Unica 2026 (redditi 2025) deve essere rilasciata entro il 16 marzo 2026 per i lavoratori autonomi, collaboratori e agenti. Entro la stessa data deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Le CU sintetiche (pensioni, rendite) hanno scadenza 31 marzo 2026.

    Un professionista in regime forfettario riceve la CU?

    No. I professionisti in regime forfettario non subiscono ritenute d’acconto, quindi il committente non deve rilasciare la Certificazione Unica. Il forfettario conserva solo le fatture emesse e dichiara i compensi incassati nel modello Redditi PF.

    Cosa fare se la CU contiene dati errati?

    Contattare immediatamente il committente e richiedere una CU sostitutiva (codice evento S). Il committente deve correggere l’errore, trasmettere la nuova CU all’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni e consegnarla al percipiente. Se il committente non collabora, dichiarare l’importo corretto allegando la documentazione probante (fatture, bonifici).

    Quali sanzioni rischia chi non rilascia la CU?

    Il sostituto d’imposta che non rilascia la CU è soggetto a una sanzione da 258 a 2.065 euro per ogni CU omessa. Se l’omissione riguarda oltre 50 certificazioni, la sanzione può arrivare fino a 51.645 euro. Con il ravvedimento operoso entro 90 giorni la sanzione si riduce a 25,80 euro.

    Come si usano le ritenute della CU nella dichiarazione dei redditi?

    Le ritenute d’acconto certificate dalla CU (punto 2) vanno indicate nel quadro RN del modello Redditi PF o nei righi dedicati del 730. Costituiscono un credito d’imposta che riduce l’IRPEF dovuta. Se le ritenute superano l’imposta, si ottiene un rimborso o un credito da utilizzare in compensazione.


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      5. CU Precompilata: Come Accedervi
      6. FAQ – Domande Frequenti

      È marzo 2026 e ancora non hai ricevuto la Certificazione Unica (CU) dal tuo datore di lavoro o dall’INPS? Non sei solo. Ogni anno migliaia di contribuenti si trovano nella stessa situazione: la CU 2026 non ricevuta può creare disagi per la dichiarazione dei redditi e far perdere scadenze importanti.

      La scadenza per la consegna della CU da parte dei datori di lavoro è il 16 marzo 2026. Se dopo questa data non hai ancora ricevuto il documento, hai diritto a richiederlo e, in caso di inadempienza, esistono strumenti di tutela per far valere i tuoi diritti.

      In questa guida pratica del CAF Centro Fiscale di Udine scopri cosa fare subito se non hai ricevuto la CU 2026, dove e come recuperarla, quali sono le sanzioni per il datore di lavoro inadempiente e come accedere alla CU precompilata nell’Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate.

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      Perché Non Ho Ricevuto la CU 2026

      Cause più frequenti

      La mancata ricezione della Certificazione Unica può dipendere da diversi motivi:

      Ritardo amministrativo del datore di lavoro: Molte aziende, specialmente quelle di piccole dimensioni, inviano la CU a ridosso della scadenza del 16 marzo o addirittura in ritardo. Se il tuo datore di lavoro ha un ufficio paghe interno poco organizzato o si affida a consulenti esterni sovraccarichi, potresti ricevere il documento con alcuni giorni di ritardo.

      Errori nei recapiti o modalità di consegna: Se hai cambiato indirizzo email, residenza o numero di telefono senza comunicarlo all’ufficio del personale, la CU potrebbe essere stata inviata a recapiti obsoleti. Alcune aziende utilizzano PEC, posta ordinaria, email o portali aziendali dedicati: verifica sempre tutte le modalità di consegna previste dal tuo contratto.

      Azienda in difficoltà economica o liquidazione: Purtroppo, i datori di lavoro in crisi finanziaria tendono a ritardare anche gli adempimenti amministrativi come la CU. In caso di fallimento, liquidazione o procedure concorsuali, la gestione delle certificazioni può subire ulteriori rallentamenti.

      Rapporto di lavoro chiuso prima del 16 marzo: Se hai cessato il rapporto di lavoro nei primi mesi del 2026, il datore potrebbe non aver aggiornato i tuoi recapiti e inviarti la CU al domicilio indicato nel contratto originale, che potrebbe non essere più valido.

      Quando è obbligatorio ricevere la CU

      Il datore di lavoro è obbligato a consegnare la Certificazione Unica 2026 entro il 16 marzo 2026 a tutti i lavoratori dipendenti, collaboratori e pensionati che hanno percepito redditi nell’anno 2025.

      Questo obbligo vale anche per:

      • Rapporti di lavoro cessati durante l’anno 2025
      • Contratti a tempo determinato conclusi
      • Collaborazioni coordinate e continuative
      • Prestazioni occasionali sopra la franchigia minima
      • Pensioni erogate dall’INPS o da enti previdenziali

      La CU deve contenere: redditi lordi percepiti nel 2025, ritenute IRPEF operate, detrazioni applicate (per lavoro dipendente, familiari a carico), addizionali regionali e comunali, contributi previdenziali trattenuti.

      Dove e Come Richiedere la CU 2026

      Passo 1: Verifica le modalità di consegna del datore

      Prima di allarmarti, controlla tutte le possibili fonti da cui potresti aver ricevuto la CU:

      • Email aziendale e personale: Cerca nella casella di posta, incluse le cartelle spam e posta indesiderata. Usa parole chiave come “certificazione unica”, “CU 2026”, “dati fiscali”.
      • Portale dipendenti: Molte aziende medio-grandi mettono a disposizione un’area riservata online dove scaricare buste paga e CU.
      • PEC (Posta Elettronica Certificata): Se hai una PEC aziendale o personale registrata con il datore, controlla anche questa casella.
      • Bacheca aziendale o sindacale: In alcuni casi, specialmente nel pubblico impiego, la CU viene pubblicata in bacheca.
      • Consegna fisica: Alcune aziende consegnano ancora la CU in busta chiusa insieme all’ultima busta paga di febbraio o marzo.

      Passo 2: Contatta l’ufficio del personale o paghe

      Se dopo una verifica accurata non hai trovato la CU, contatta formalmente il datore di lavoro:

      Richiesta via email: Invia una email all’ufficio del personale specificando:

      • Nome, cognome e codice fiscale
      • Periodo di lavoro presso l’azienda (es. “dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025”)
      • Richiesta esplicita: “Vi chiedo cortesemente di inviarmi la Certificazione Unica 2026 relativa ai redditi percepiti nel 2025″
      • Indicazione del recapito preferito (email, PEC, indirizzo postale)

      Tempi di risposta: Normalmente, il datore ha l’obbligo di rispondere entro 10-15 giorni lavorativi. Se non ricevi risposta o il datore rifiuta di consegnare la CU, passa al passo successivo.

      Passo 3: Accedi all’Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate

      Dal 16 marzo in poi, tutti i datori di lavoro devono aver trasmesso telematicamente le CU all’Agenzia delle Entrate. Anche se non hai ricevuto la copia cartacea o digitale dal tuo datore, puoi scaricare la CU precompilata direttamente dal sito dell’Agenzia.

      Come accedere:

      1. Vai su www.agenziaentrate.gov.it
      2. Clicca su Area Riservata (in alto a destra)
      3. Effettua l’accesso con SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS
      4. Nella home dell’Area Riservata, cerca la sezione “Certificazione Unica”
      5. Seleziona l’anno 2026 (redditi 2025)
      6. Scarica il PDF della CU

      La CU precompilata contiene tutti i dati trasmessi dal datore di lavoro e ha piena validità per la presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi PF).

      Importante: Se nell’Area Riservata non compare la CU, significa che il datore di lavoro non ha trasmesso i dati all’Agenzia delle Entrate. In questo caso, passa al passo 4.

      Passo 4: Segnala l’inadempienza all’Ispettorato del Lavoro

      Se il datore di lavoro non consegna la CU e non l’ha trasmessa all’Agenzia delle Entrate, puoi presentare una segnalazione ufficiale all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

      Come fare la segnalazione:

      • Accedi al sito www.ispettorato.gov.it
      • Vai alla sezione “Servizi online” → “Segnala un problema”
      • Compila il modulo indicando: dati anagrafici tuoi e del datore di lavoro, periodo di lavoro, mancata consegna della CU 2026
      • Allegare copia della richiesta inviata (email o raccomandata)

      L’Ispettorato avvierà un’istruttoria e, se accerta l’inadempimento, applicherà sanzioni amministrative al datore (da 258 a 2.065 euro per ogni CU non consegnata).

      Scadenze Importanti della CU 2026

      Scadenza per i datori di lavoro

      I datori di lavoro, i committenti e gli enti pensionistici hanno due scadenze da rispettare:

      16 marzo 2026 – Consegna al lavoratore/pensionato: Entro questa data, il datore deve consegnare la CU al dipendente o pensionato con una delle modalità previste (cartacea, email, PEC, area riservata aziendale).

      16 marzo 2026 – Invio telematico all’Agenzia delle Entrate: Contestualmente alla consegna, il datore deve trasmettere i dati in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Questo invio è obbligatorio per legge e permette la precompilazione del 730.

      Sanzioni per ritardi: Il datore che non rispetta queste scadenze incorre in sanzioni da 100 euro per ogni CU omessa o tardiva (invio telematico) e da 258 a 2.065 euro per ogni CU non consegnata al lavoratore.

      Scadenza per la dichiarazione dei redditi

      Anche se non hai ricevuto la CU entro il 16 marzo, non perdi il diritto di presentare la dichiarazione dei redditi. Le scadenze per il contribuente sono:

      30 settembre 2026 – Modello 730 precompilato: Se presenti il 730 tramite CAF, commercialista o direttamente online, hai tempo fino al 30 settembre 2026. Il 730 precompilato viene messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate dall’inizio di maggio 2026.

      31 ottobre 2026 – Modello Redditi PF: Se presenti il Modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico), la scadenza è il 31 ottobre 2026 (con possibilità di proroga al 30 novembre con maggiorazione dello 0,4%).

      Puoi presentare la dichiarazione anche senza avere la CU cartacea, utilizzando: la CU precompilata scaricata dall’Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate, i cedolini mensili del 2025 (se disponibili), l’assistenza del CAF Centro Fiscale, che può recuperare i dati per te.

      Cosa Fare se il Datore Non Risponde

      Recuperare i dati dai cedolini

      Se il datore di lavoro non ti consegna la CU e non risponde alle tue richieste, puoi ricostruire i dati fiscali necessari utilizzando i cedolini mensili dell’anno 2025.

      Dati da estrarre dai cedolini:

      • Reddito lordo totale (somma di tutte le retribuzioni lorde mensili)
      • Ritenute IRPEF totali (somma delle ritenute mensili trattenute)
      • Addizionali regionali e comunali (se trattenute)
      • Contributi previdenziali (quota a carico del lavoratore)
      • Detrazioni applicate (per lavoro dipendente, familiari a carico)

      Come fare:

      1. Raccogli tutti i cedolini del 2025 (da gennaio a dicembre)
      2. Crea una tabella con le colonne: Mese | Lordo | IRPEF | Addizionale regionale | Addizionale comunale | Contributi
      3. Somma i totali di ogni colonna
      4. Riporta i dati nel Modello 730 o Redditi PF

      Questa operazione può essere complessa se non hai competenze fiscali. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza per recuperare e analizzare i cedolini, calcolare i totali corretti e compilare la dichiarazione dei redditi senza CU.

      Rivolgersi al sindacato o a un legale

      Se il datore di lavoro continua a non consegnare la CU nonostante solleciti e segnalazioni, puoi:

      Rivolgerti al sindacato: Se sei iscritto a un sindacato (CGIL, CISL, UIL, ecc.), i consulenti del lavoro possono intervenire formalmente presso l’azienda, inviare diffide e, se necessario, avviare contenziosi legali.

      Consultare un avvocato del lavoro: In casi estremi (aziende in liquidazione, datori irreperibili), puoi valutare un’azione legale per ottenere il rilascio della CU e il risarcimento per eventuali danni.

      Segnalare all’Agenzia delle Entrate: Puoi inviare una segnalazione all’Agenzia tramite PEC o raccomandata, allegando la documentazione che prova il rapporto di lavoro (contratto, cedolini). L’Agenzia può avviare controlli fiscali sul datore inadempiente.

      Il CAF Centro Fiscale ti assiste gratuitamente

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio completo per chi non ha ricevuto la CU:

      • Verifica nell’Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate: Accediamo per te e scarichiamo la CU precompilata (se disponibile)
      • Recupero dati dai cedolini: Analizziamo i tuoi cedolini 2025 e ricostruiamo i dati fiscali necessari
      • Compilazione della dichiarazione dei redditi: Presentiamo il 730 o il Modello Redditi anche in assenza di CU cartacea
      • Assistenza per contenziosi: Ti guidiamo nelle segnalazioni all’Ispettorato del Lavoro e nella tutela dei tuoi diritti

      Il servizio è gratuito per gli iscritti al CAF e prevede tariffe agevolate per chi necessita solo di consulenze puntuali.

      CU Precompilata: Come Accedervi

      Cos’è la CU precompilata

      Dal 2015, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la CU precompilata, cioè una versione digitale della Certificazione Unica trasmessa telematicamente dai datori di lavoro e dagli enti pensionistici.

      La CU precompilata contiene gli stessi dati della CU cartacea: redditi di lavoro dipendente, pensione o assimilati percepiti nel 2025, ritenute IRPEF operate, addizionali regionali e comunali, detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico, contributi previdenziali.

      Questa versione ha piena validità legale e può essere utilizzata per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

      Come scaricare la CU dall’Area Riservata

      Per accedere alla CU precompilata, segui questi passaggi:

      1. Vai sul sito www.agenziaentrate.gov.it
      2. Clicca su Area Riservata (angolo in alto a destra della home page)
      3. Effettua l’accesso con una delle seguenti credenziali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
      4. Una volta dentro l’Area Riservata, cerca la sezione “Certificazione Unica” o “Servizi fiscali”
      5. Seleziona l’anno di riferimento: 2026 (redditi 2025)
      6. Visualizza la CU in formato PDF
      7. Scarica e salva il file sul tuo computer

      La CU sarà visualizzata per ogni datore di lavoro o ente pensionistico che ha trasmesso i dati all’Agenzia.

      Quando è disponibile la CU precompilata

      La CU precompilata è disponibile nell’Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate dal 16 marzo 2026 in poi, dopo che i datori di lavoro hanno effettuato la trasmissione telematica.

      Tuttavia, molti datori inviano i dati con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza. È possibile che dal 10-12 marzo alcune CU siano già consultabili online.

      Se accedi all’Area Riservata e non trovi la tua CU, significa che il datore di lavoro: non ha ancora trasmesso i dati (se prima del 16 marzo), oppure non ha trasmesso i dati nonostante l’obbligo (se dopo il 16 marzo).

      In questo secondo caso, segui le procedure descritte nella Sezione 2 (Passo 4) per segnalare l’inadempienza.

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      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 730/Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      FAQ – Domande Frequenti

      La CU 2026 non è arrivata: devo preoccuparmi?

      No, se siamo ancora prima del 16 marzo 2026. Molti datori di lavoro inviano la CU a ridosso della scadenza. Dopo il 16 marzo, verifica nell’Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate se il datore ha trasmesso i dati telematicamente. Se sì, scarica la CU precompilata e procedi con la dichiarazione dei redditi.

      Posso fare il 730 senza la CU?

      Sì, puoi presentare il 730 anche senza la CU cartacea. Hai tre opzioni: scaricare la CU precompilata dall’Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate, utilizzare i cedolini mensili del 2025 per ricostruire i dati, oppure rivolgerti al CAF Centro Fiscale, che può recuperare i dati per te e compilare la dichiarazione.

      Il mio datore di lavoro non mi consegna la CU: cosa rischia?

      Il datore di lavoro che non consegna la CU entro il 16 marzo incorre in sanzioni amministrative da 258 a 2.065 euro per ogni lavoratore. Inoltre, se non trasmette i dati all’Agenzia delle Entrate, rischia sanzioni di 100 euro per ogni CU omessa, fino a un massimo di 50.000 euro. Puoi segnalare l’inadempienza all’Ispettorato del Lavoro, che avvierà controlli e applicherà le sanzioni.

      La CU dell’INPS quando è disponibile?

      L’INPS mette a disposizione la CU 2026 per i pensionati e i percettori di prestazioni (NASPI, indennità di disoccupazione, cassa integrazione) entro il 16 marzo 2026. Puoi scaricarla dall’Area Riservata del sito INPS (www.inps.it) con accesso SPID, CIE o CNS, oppure dall’Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate (precompilata). Se non la trovi, contatta il Contact Center INPS al numero 803.164 (da fisso) o 06 164164 (da mobile).

      Ho lavorato per più datori nel 2025: quante CU devo avere?

      Devi ricevere una CU per ogni datore di lavoro che ti ha corrisposto redditi nel 2025. Ad esempio, se hai cambiato lavoro a giugno, riceverai una CU dal primo datore (redditi gennaio-maggio) e una CU dal secondo datore (redditi giugno-dicembre). Verifica di avere tutte le CU necessarie per non omettere redditi nella dichiarazione.

      Posso recuperare la CU di anni precedenti?

      Sì, nell’Area Riservata dell’Agenzia delle Entrate puoi scaricare le CU degli anni precedenti (solitamente fino a 5 anni indietro). Questo è utile se devi presentare dichiarazioni integrative o correttive.


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      Modello 770 e Certificazione Unica, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

      CU 2026 e forfettari: la deroga per medici SSN e indennita non transitanti nello SdI

      La Certificazione Unica 2026 relativa ai redditi 2025 ha introdotto importanti novita per i contribuenti in regime forfettario. Con il D.Lgs. n. 1/2024, primo provvedimento attuativo della riforma fiscale, e stato abolito l’obbligo di invio della CU per i compensi erogati ai forfettari. Tuttavia, esistono eccezioni rilevanti che riguardano specificamente i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e le indennita non transitanti nel Sistema di Interscambio (SdI).

      In questa guida completa analizziamo nel dettaglio cosa cambia per la CU 2026, quando l’esonero non si applica, come compilare correttamente la certificazione per i medici forfettari e quali codici utilizzare.

      Indice dei contenuti

      1. L’esonero dalla CU per i forfettari: il quadro normativo
      2. La deroga per i medici convenzionati SSN
      3. Indennita e compensi fuori dal Sistema di Interscambio
      4. I codici da utilizzare nella CU 2026
      5. Il foglio di liquidazione: documento sostitutivo della fattura
      6. Come compilare la CU 2026 per i medici forfettari
      7. Scadenze per l’invio della CU 2026
      8. Esempi pratici: MMG, PLS e specialisti ambulatoriali
      9. Assistenza del CAF Centro Fiscale

      L’esonero dalla CU per i forfettari: il quadro normativo

      Il Decreto Legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, ha rappresentato una svolta significativa per i contribuenti in regime forfettario. L’articolo 3 del decreto, rubricato “Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio”, ha modificato l’articolo 4 del DPR 322/1998 inserendo il nuovo comma 6-septies.

      La norma stabilisce che, a decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano:

      • Il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014
      • Il regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011

      sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies del medesimo articolo 4, ovvero dalla predisposizione e invio della Certificazione Unica.

      La ratio dell’esonero

      La semplificazione trova fondamento in una considerazione pratica: dal 1 gennaio 2024, tutti i contribuenti in regime forfettario sono obbligati all’emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI). I dati reddituali di questi soggetti sono quindi gia a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, rendendo superflua la duplicazione delle informazioni attraverso la CU.

      In pratica, l’ultima Certificazione Unica inviata per i forfettari e stata quella 2024, relativa ai compensi corrisposti nel 2023. Per tutti i compensi erogati ai forfettari nell’anno d’imposta 2024 e successivi, non e piu dovuto l’invio della CU all’Agenzia delle Entrate.

      La deroga per i medici convenzionati SSN

      L’esonero dalla CU per i forfettari presenta una deroga fondamentale che riguarda i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. La Risposta a interpello n. 132 del 13 maggio 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito la questione.

      Il quesito dell’ASL e la risposta dell’Agenzia

      Un’Azienda Sanitaria Provinciale aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate se fosse legittimo non emettere la Certificazione Unica 2025 per i compensi erogati ai medici forfettari convenzionati nel corso del 2024. La risposta e stata inequivocabile: per le ASL che corrispondono compensi ai medici convenzionati con il SSN in regime forfettario o di vantaggio, permane l’obbligo di rilascio della CU.

      Perche i medici SSN sono esclusi dall’esonero

      La motivazione risiede nel mancato coordinamento normativo tra le disposizioni sulla CU e quelle sulla fatturazione elettronica. I medici convenzionati con il SSN rientrano tra i soggetti per i quali vige il divieto permanente di fatturazione elettronica tramite SdI.

      Il D.Lgs. n. 81/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025, ha reso definitivo il divieto di emissione di fattura elettronica via SdI per:

      • Soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
      • Soggetti che documentano prestazioni sanitarie verso persone fisiche

      Questo divieto, inizialmente introdotto nel 2019 per ragioni di privacy (tutela dei dati sanitari sensibili), e ora a regime dal 2026. Di conseguenza, i redditi dei medici convenzionati non transitano per il Sistema di Interscambio e non sono visibili telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

      Categorie di medici interessate dalla deroga

      L’obbligo di CU permane specificamente per i compensi erogati a:

      • Medici di Medicina Generale (MMG)
      • Pediatri di Libera Scelta (PLS)
      • Medici di Continuita Assistenziale (ex guardia medica) con rapporto a tempo determinato
      • Medici specialisti ambulatoriali convenzionati

      Per tutti questi professionisti, indipendentemente dall’adesione al regime forfettario, la CU resta obbligatoria.

      Indennita e compensi fuori dal Sistema di Interscambio

      Oltre ai medici SSN, esistono altre tipologie di compensi per cui l’esonero dalla CU non si applica. Si tratta delle indennita non assoggettate a ritenuta d’acconto che non richiedono l’emissione di fattura elettronica.

      Tipologie di indennita soggette a CU

      Le istruzioni alla Certificazione Unica 2026 specificano che restano soggette all’obbligo di certificazione:

      • Indennita di maternita corrisposte agli iscritti alla Gestione Separata INPS
      • Contributi di maternita erogati dalle casse previdenziali professionali
      • Indennita per malattia e infortunio non documentate da fattura
      • Altre indennita non assoggettate a ritenuta che non transitano per il SdI

      Queste somme devono essere indicate nei punti 4 e 7 della sezione dedicata al lavoro autonomo della Certificazione Unica, con l’indicazione dell’apposito codice nel punto 6.

      Esempio pratico: indennita di maternita forfettaria

      Una professionista in regime forfettario iscritta alla Gestione Separata INPS percepisce nel 2025 l’indennita di maternita. L’INPS, in qualita di sostituto d’imposta, e tenuto a rilasciare la CU 2026 indicando:

      • Punto 4: importo lordo dell’indennita
      • Punto 6: codice 25 (indennita non soggetta a ritenuta per forfettari)
      • Punto 7: importo netto corrisposto

      I codici da utilizzare nella CU 2026

      La Certificazione Unica 2026 prevede codici specifici per identificare le diverse tipologie di compensi erogati ai contribuenti forfettari. Le istruzioni hanno introdotto una novita importante rispetto all’anno precedente.

      Il nuovo codice 24 per i medici SSN forfettari

      Nel modello CU 2026, per i compensi erogati ai medici convenzionati con il SSN in regime forfettario si utilizza il codice 24. Questo codice sostituisce il codice 25 che era stato utilizzato in via transitoria nella CU 2025.

      Il codice 24 va indicato nel punto 6 della sezione redditi di lavoro autonomo e si applica a:

      • Medici di medicina generale forfettari
      • Pediatri di libera scelta forfettari
      • Medici di continuita assistenziale forfettari (rapporto a tempo determinato)
      • Specialisti ambulatoriali forfettari convenzionati SSN

      Il codice 25 per le indennita

      Il codice 25 torna alla sua funzione originaria: la certificazione delle indennita non soggette a ritenuta d’acconto erogate a contribuenti forfettari. Si utilizza per:

      • Indennita di maternita
      • Contributi di maternita da casse professionali
      • Altre indennita non assoggettate a ritenuta

      Tabella riepilogativa dei codici CU 2026

      CodiceDescrizioneSoggetti interessati
      24Compensi medici SSN non soggetti a ritenutaMMG, PLS, medici continuita assistenziale, specialisti SSN forfettari
      25Indennita non soggette a ritenutaForfettari che percepiscono indennita (es. maternita)
      26Indennita non soggette a ritenutaContribuenti in regime di vantaggio

      Il foglio di liquidazione: documento sostitutivo della fattura

      Per comprendere appieno la deroga prevista per i medici SSN, e fondamentale analizzare il foglio di liquidazione dei corrispettivi, documento centrale nel rapporto tra medici convenzionati e Aziende Sanitarie.

      Il fondamento normativo: DM 31 ottobre 1974

      L’articolo 2 del Decreto del Ministro delle Finanze del 31 ottobre 1974 stabilisce che “nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all’art. 21 del DPR 633/72″.

      Questa norma, mai abrogata, e stata confermata dalla prassi amministrativa attraverso:

      • Risoluzione n. 98/E/2015
      • Risposta all’interpello n. 558/2021
      • Risposta all’interpello n. 132/2025

      Contenuto del foglio di liquidazione

      Il foglio di liquidazione deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del DPR 633/72 per la fattura:

      • Dati identificativi dell’ASL emittente
      • Dati identificativi del medico percipiente
      • Data di emissione
      • Descrizione delle prestazioni
      • Importi lordi e netti
      • Eventuali trattenute

      Il documento deve essere prodotto in triplice copia: una per il medico, una per l’ASL e una per l’Agenzia delle Entrate competente.

      Perche il foglio di liquidazione non transita per il SdI

      A differenza delle fatture elettroniche dei forfettari, il foglio di liquidazione:

      • Non viene trasmesso al Sistema di Interscambio
      • Non e accessibile automaticamente dall’Agenzia delle Entrate
      • Contiene dati sensibili sanitari soggetti a tutela privacy

      Proprio questa “invisibilita telematica” giustifica il mantenimento dell’obbligo di CU per i medici convenzionati, anche se forfettari.

      Come compilare la CU 2026 per i medici forfettari

      Le Aziende Sanitarie Locali e Provinciali devono prestare particolare attenzione alla corretta compilazione della Certificazione Unica per i medici convenzionati in regime forfettario.

      Sezione Redditi di Lavoro Autonomo

      I compensi erogati ai medici forfettari vanno indicati nella sezione dedicata ai redditi di lavoro autonomo, non nella sezione lavoro dipendente (anche se il rapporto di convenzione presenta alcuni tratti para-subordinati).

      Campi da compilare

      Per la corretta compilazione della CU 2026 relativa ai medici SSN forfettari:

      • Punto 4: Ammontare lordo corrisposto
      • Punto 6: Codice 24 (compensi medici SSN non soggetti a ritenuta)
      • Punto 7: Ammontare delle somme non soggette a ritenuta (uguale al punto 4)
      • Punto 8: Non compilare (nessuna ritenuta effettuata)

      Attenzione: nessuna ritenuta d’acconto

      E fondamentale ricordare che sui compensi dei medici forfettari l’ASL non deve operare alcuna ritenuta d’acconto. I forfettari sono esonerati dalla ritenuta ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 190/2014. L’intero importo lordo corrisposto deve essere indicato sia al punto 4 che al punto 7.

      Scadenze per l’invio della CU 2026

      Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026 (prot. n. 15707/2026) ha approvato il modello CU 2026 e fissato le scadenze per l’anno corrente.

      Calendario scadenze CU 2026

      ScadenzaAdempimentoSoggetti interessati
      16 marzo 2026Trasmissione telematica CURedditi da lavoro dipendente e assimilati
      16 marzo 2026Consegna al percipienteTutti i percipienti (dipendenti e autonomi)
      30 aprile 2026Trasmissione telematica CURedditi da lavoro autonomo (inclusi medici forfettari)
      31 ottobre 2026Trasmissione telematica CURedditi esenti o non inseribili in precompilata

      Novita 2026: un mese in piu per i lavoratori autonomi

      Una novita rilevante per il 2026 e lo slittamento al 30 aprile della scadenza per la trasmissione delle CU relative ai redditi da lavoro autonomo. Questo comporta un mese aggiuntivo rispetto alla precedente scadenza del 31 marzo, dando piu tempo alle ASL per la predisposizione delle certificazioni dei medici convenzionati.

      Sanzioni per omessa o tardiva trasmissione

      A differenza del 2025, quando l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti tardivi (13 maggio) consentendo di fatto l’invio senza sanzioni, per il 2026 il regime sanzionatorio e pienamente operativo:

      • 100 euro per ogni CU omessa, tardiva o errata
      • Sanzione ridotta a 33,33 euro se la CU corretta viene trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza

      Esempi pratici: MMG, PLS e specialisti ambulatoriali

      Per chiarire l’applicazione concreta delle norme, analizziamo alcuni casi pratici relativi a diverse tipologie di medici convenzionati.

      Esempio 1: Medico di Medicina Generale in regime forfettario

      Situazione: Il Dott. Rossi e medico di medicina generale con 1.200 pazienti, convenzionato con l’ASL di Udine. Applica il regime forfettario dal 2020.

      Compensi 2025:

      • Quota capitaria annua: 55.000 euro
      • Indennita accessorie: 8.000 euro
      • Totale lordo: 63.000 euro

      CU 2026 dell’ASL:

      • Punto 4: 63.000 euro
      • Punto 6: Codice 24
      • Punto 7: 63.000 euro
      • Punto 8: 0 (nessuna ritenuta)

      L’ASL deve trasmettere la CU entro il 30 aprile 2026 e consegnarla al Dott. Rossi entro il 16 marzo 2026.

      Esempio 2: Pediatra di Libera Scelta forfettario

      Situazione: La Dott.ssa Bianchi e pediatra di libera scelta con 800 assistiti. Opera in regime forfettario.

      Compensi 2025:

      • Quota capitaria annua: 42.000 euro
      • Bilanci di salute e vaccinazioni: 6.500 euro
      • Totale lordo: 48.500 euro

      CU 2026: L’ASL compila la certificazione con codice 24, indicando l’intero importo di 48.500 euro come somma non soggetta a ritenuta.

      Esempio 3: Medico di Continuita Assistenziale

      Situazione: Il Dott. Verdi presta servizio di continuita assistenziale (ex guardia medica) con contratto a tempo determinato. Ha scelto il regime forfettario.

      Compensi 2025:

      • Compenso orario per 1.800 ore: 36.000 euro
      • Indennita notturna e festiva: 4.200 euro
      • Totale lordo: 40.200 euro

      CU 2026: Anche in questo caso l’ASL e obbligata all’invio della CU con codice 24, nonostante il regime forfettario del medico.

      Esempio 4: Specialista ambulatoriale con attivita mista

      Situazione: La Dott.ssa Neri e cardiologa specialista ambulatoriale convenzionata (18 ore settimanali) e svolge anche attivita privata. Applica il regime forfettario.

      Compensi 2025:

      • Compensi SSN: 45.000 euro (foglio di liquidazione)
      • Compensi attivita privata: 25.000 euro (fattura elettronica)

      Trattamento CU:

      • Compensi SSN (45.000 euro): l’ASL rilascia CU con codice 24
      • Compensi privati (25.000 euro): i clienti privati non devono rilasciare CU (compensi documentati da fattura elettronica)

      Assistenza del CAF Centro Fiscale

      La gestione della Certificazione Unica per i medici convenzionati in regime forfettario presenta complessita che richiedono competenza specifica. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza qualificata per:

      • Verifica della corretta compilazione delle CU ricevute
      • Assistenza nella dichiarazione dei redditi per medici forfettari
      • Consulenza sul regime forfettario per professionisti sanitari
      • Supporto per ASL e strutture sanitarie nella predisposizione delle CU

      Il nostro team di esperti fiscali e costantemente aggiornato sulle novita normative e sulla prassi dell’Agenzia delle Entrate in materia di certificazioni e regime forfettario per i professionisti del settore sanitario.

      Contattaci

      Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento:

      • Telefono: 0432 1638640
      • WhatsApp: 366 6018121
      • Email: info@centrofiscale.com
      • Sede: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine

      Articolo aggiornato a marzo 2026 con le ultime disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.

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      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 730/Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

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      Fonti normative e prassi

      • D.Lgs. n. 1/2024 – Razionalizzazione e semplificazione adempimenti tributari
      • D.Lgs. n. 81/2025 – Divieto permanente fatturazione elettronica prestazioni sanitarie
      • DM 31 ottobre 1974, art. 2 – Foglio di liquidazione corrispettivi
      • Risposta interpello n. 132/2025 – Agenzia delle Entrate
      • Risposta interpello n. 558/2021 – Agenzia delle Entrate
      • Provvedimento Direttore AdE n. 15707/2026 – Approvazione modello CU 2026
      • Legge n. 190/2014, art. 1, commi 54-89 – Regime forfettario
      Marzo 2, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-03-02 07:22:112026-05-31 22:34:50CU 2026 e forfettari: la deroga per medici SSN e indennita non transitanti nello SdI
      CAF

      Modello 770/2026: Guida Completa, Scadenze e Istruzioni di Compilazione

      Modello 770 e certificazione unica

      Il Modello 770/2026 è la dichiarazione che i sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate per comunicare le ritenute d’acconto operate nell’anno precedente, i compensi erogati e le relative imposte versate. Si tratta di un adempimento fondamentale per aziende, professionisti, condomini e tutti coloro che hanno effettuato pagamenti soggetti a ritenuta fiscale nel corso del 2025.

      La scadenza ordinaria per la presentazione del Modello 770/2026 è fissata al 31 ottobre 2026, mentre chi presenta con ritardo può avvalersi del ravvedimento operoso entro 90 giorni dalla scadenza, pagando le relative sanzioni ridotte. Il modello si compone di diverse sezioni (Quadro ST, Quadro SX, Quadro SV) che devono essere compilate con attenzione per evitare errori che potrebbero comportare sanzioni amministrative significative.

      Questa guida completa spiega chi deve presentare il Modello 770, quali dati inserire, come compilare correttamente ogni quadro e quali sono le sanzioni in caso di omissioni o ritardi. Inoltre, analizzeremo il collegamento tra il Modello 770 e la Certificazione Unica (CU), un documento strettamente correlato ma con finalità diverse.

      Scadenze 2026: Date da Ricordare

      La scadenza ordinaria per la presentazione del Modello 770/2026 (relativo all’anno d’imposta 2025) è il 31 ottobre 2026. Questa data è fissa e non subisce proroghe salvo disposizioni straordinarie emanate dal Governo.

      Calendario completo delle scadenze 2026:

      AdempimentoScadenzaNote
      Invio Certificazione Unica17 marzo 2026CU ordinaria ai percipienti e Agenzia Entrate
      CU per lavoro autonomo31 marzo 2026Solo per professionisti
      Presentazione Modello 770/202631 ottobre 2026Scadenza ordinaria
      Ravvedimento sprint (14 giorni)14 novembre 2026Sanzione ridotta 1/10
      Ravvedimento breve (90 giorni)29 gennaio 2027Sanzione ridotta 1/9

      È fondamentale rispettare la scadenza del 31 ottobre per evitare sanzioni. Chi non riesce a presentare entro questa data può ricorrere al ravvedimento operoso, pagando sanzioni ridotte proporzionali al ritardo.

      Dati da Dichiarare nel Modello 770

      Il Modello 770/2026 richiede la comunicazione di numerosi dati fiscali relativi all’anno d’imposta 2025. I principali elementi da dichiarare sono:

      1. Ritenute IRPEF operate su redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo
      2. Addizionali regionali e comunali IRPEF trattenute ai dipendenti
      3. Ritenute su dividendi e proventi da partecipazioni societarie (26% o 1,20%)
      4. Ritenute su interessi e altri redditi di capitale
      5. Ritenute su canoni di locazione (cedolare secca 21% o 10%)
      6. Compensi corrisposti a collaboratori, consulenti, agenti, mediatori
      7. Provvigioni erogate e relative ritenute del 23%
      8. Indennità di fine rapporto (TFR) e tassazione separata
      9. Crediti d’imposta utilizzati in compensazione dal sostituto
      10. Assistenza fiscale prestata (730 e relativi conguagli)

      Tutti questi dati devono essere riportati nei quadri specifici del modello 770, che analizzeremo nelle sezioni successive.

      Quadro ST: Ritenute Operate

      Il Quadro ST è il cuore del Modello 770. In questa sezione vanno riportate tutte le ritenute IRPEF operate dal sostituto d’imposta nel corso dell’anno d’imposta, suddivise per tipologia di reddito e periodo.

      Struttura del Quadro ST:

      • Sezione 1: Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati
      • Sezione 2: Ritenute su redditi di lavoro autonomo (professionisti, collaboratori occasionali)
      • Sezione 3: Ritenute su provvigioni erogate ad agenti e rappresentanti
      • Sezione 4: Ritenute su redditi di capitale (dividendi, interessi)
      • Sezione 5: Addizionali regionali e comunali IRPEF

      Per ogni sezione è necessario indicare:

      • Codice tributo (es. 1001 per IRPEF dipendenti, 1040 per autonomi)
      • Mese di riferimento
      • Importo delle ritenute operate
      • Importo versato tramite F24
      • Eventuali compensazioni effettuate

      Esempio di compilazione Quadro ST – Ritenute dipendenti:

      MeseCod. TributoRitenute OperateVersato F24Differenza
      Gennaio 202510015.200 euro5.200 euro0
      Febbraio 202510015.350 euro5.350 euro0
      Marzo 202510015.180 euro5.180 euro0
      … (altri mesi)…………

      In caso di discordanza tra ritenute operate e versamenti effettuati, il Modello 770 evidenzia automaticamente le anomalie che potrebbero generare richieste di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

      Quadro SX: Compensi e Redditi Diversi

      Il Quadro SX contiene i dati relativi ai compensi erogati a soggetti non residenti, a enti pubblici e privati, e altre tipologie di redditi soggetti a ritenuta particolare. Questo quadro include anche le informazioni sulle certificazioni uniche (CU) già trasmesse.

      Informazioni richieste nel Quadro SX:

      • Codice fiscale del percipiente
      • Tipologia di reddito corrisposto
      • Ammontare lordo erogato
      • Ritenuta applicata
      • Data di pagamento
      • Causale del pagamento (lavoro autonomo, provvigioni, diritti d’autore, ecc.)

      Un esempio tipico riguarda i compensi a professionisti:

      • Compenso lordo: 10.000 euro
      • Ritenuta d’acconto 20%: 2.000 euro
      • Netto erogato: 8.000 euro

      Il Quadro SX deve riportare sia il lordo (10.000 euro) che la ritenuta operata (2.000 euro), per permettere all’Agenzia delle Entrate di verificare la correttezza dell’adempimento.

      Quadro SV: Trattenute per Assistenza Fiscale

      Il Quadro SV è riservato ai sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti o pensionati, elaborando le dichiarazioni 730 e operando i relativi conguagli fiscali in busta paga.

      Dati da inserire nel Quadro SV:

      • Numero di modelli 730 elaborati
      • Importo totale dei rimborsi IRPEF erogati
      • Importo totale delle ritenute IRPEF trattenute a conguaglio
      • Crediti e debiti risultanti dai 730
      • Eventuali sospensioni o rateizzazioni concesse

      Il Quadro SV è particolarmente importante per le aziende di medie e grandi dimensioni che forniscono assistenza fiscale interna ai dipendenti, evitando così che questi si rivolgano a CAF o professionisti esterni.

      Esempio pratico: Un’azienda con 50 dipendenti elabora 45 modelli 730. Di questi, 30 risultano a credito (rimborso medio 800 euro) e 15 a debito (trattenuta media 350 euro). Il Quadro SV riporterà:

      • Rimborsi totali erogati: 24.000 euro (30 × 800)
      • Debiti totali trattenuti: 5.250 euro (15 × 350)
      • Saldo netto: -18.750 euro (a favore dei dipendenti)

      Differenza tra 770 Semplificato e Ordinario

      Fino al 2014, esistevano due versioni del Modello 770: il 770 Semplificato e il 770 Ordinario. Dal 2015, i due modelli sono stati unificati in un unico schema, ma è utile comprendere le differenze storiche per capire meglio la struttura attuale.

      770 Semplificato (ora integrato):

      • Ritenute su lavoro dipendente e assimilato
      • Ritenute su lavoro autonomo
      • Ritenute su provvigioni
      • Dati relativi alle Certificazioni Uniche

      770 Ordinario (ora integrato):

      • Ritenute su dividendi e proventi finanziari
      • Ritenute su redditi di capitale
      • Ritenute operate da condomini
      • Operazioni straordinarie (fusioni, scissioni)

      Oggi, il Modello 770 unificato contiene tutte queste informazioni in un’unica dichiarazione, semplificando (almeno in teoria) la gestione per i sostituti d’imposta.

      Certificazione Unica e Modello 770

      La Certificazione Unica (CU) e il Modello 770 sono due adempimenti strettamente collegati ma con finalità diverse. Entrambi devono essere presentati dai sostituti d’imposta, ma con scadenze e destinatari distinti.

      Certificazione Unica (CU):

      • Scadenza: 17 marzo 2026 (per CU ordinaria), 31 marzo 2026 (per lavoro autonomo)
      • Destinatari: Dipendenti, pensionati, collaboratori (consegnata al percipiente) + Agenzia delle Entrate
      • Contenuto: Redditi erogati, ritenute operate, detrazioni spettanti
      • Scopo: Permettere al contribuente di compilare la dichiarazione dei redditi (730 o Redditi PF)

      Modello 770:

      • Scadenza: 31 ottobre 2026
      • Destinatario: Solo Agenzia delle Entrate
      • Contenuto: Riepilogo annuale di tutte le ritenute operate, compensi erogati, versamenti effettuati
      • Scopo: Controllo fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria

      Relazione tra CU e 770: I dati contenuti nella CU vengono ripresi e sintetizzati nel Modello 770. In sostanza, il 770 è una dichiarazione complessiva che aggrega le informazioni già comunicate tramite le singole CU, aggiungendo dettagli sui versamenti F24 e sulle compensazioni effettuate.

      Un errore frequente è quello di considerare i due adempimenti alternativi: entrambi vanno presentati se si è operato ritenute d’acconto nel corso dell’anno.

      Compilazione Passo Passo

      La compilazione del Modello 770/2026 richiede attenzione e precisione. Ecco i passaggi fondamentali:

      1. Raccogliere la documentazione necessaria

      Prima di iniziare, assicurati di avere:

      • Libro Unico del Lavoro (LUL) con tutti i cedolini paga 2025
      • Deleghe F24 dei versamenti effettuati mensilmente
      • Fatture emesse a professionisti, collaboratori, agenti
      • Certificazioni Uniche 2026 già inviate
      • Documentazione su dividendi, interessi, canoni erogati

      2. Accedere al software di compilazione

      Il Modello 770 può essere compilato tramite:

      • Software Agenzia delle Entrate (gratuito, scaricabile dal sito ufficiale)
      • Software commerciali (TeamSystem, Zucchetti, Wolters Kluwer, ecc.)
      • Intermediari abilitati (commercialisti, CAF, consulenti del lavoro)

      3. Compilare i dati anagrafici del sostituto

      Nel frontespizio inserisci:

      • Codice fiscale e partita IVA
      • Denominazione o ragione sociale
      • Indirizzo della sede legale
      • Tipologia di sostituto (impresa, professionista, condominio, ecc.)

      4. Compilare il Quadro ST (ritenute operate)

      Inserisci mese per mese:

      • Ritenute IRPEF su dipendenti (codice tributo 1001)
      • Ritenute su lavoro autonomo (codice tributo 1040)
      • Addizionali regionali e comunali
      • Importi versati con F24

      5. Compilare il Quadro SX (compensi erogati)

      Riporta per ogni percipiente:

      • Codice fiscale
      • Importo lordo corrisposto
      • Ritenuta applicata
      • Causale del pagamento

      6. Verificare la coerenza dei dati

      Il software effettua controlli automatici di coerenza tra:

      • Ritenute dichiarate e versamenti F24
      • Dati del Quadro SX e CU già trasmesse
      • Totali dei quadri e somme algebriche

      7. Generare il file telematico e inviare

      Una volta completata la compilazione:

      • Genera il file XML in formato conforme alle specifiche tecniche
      • Firma digitalmente (se obbligatorio)
      • Invia tramite Entratel o Fisconline entro il 31 ottobre 2026
      • Conserva la ricevuta di avvenuta trasmissione

      Sanzioni per Omissioni e Ritardi

      La mancata presentazione o la presentazione tardiva del Modello 770 comporta l’applicazione di sanzioni amministrative significative, calcolate in base alla gravità dell’omissione.

      Tipologie di sanzioni:

      ViolazioneSanzioneRiferimento normativo
      Omessa presentazioneDa 258 a 2.065 euroArt. 11 D.Lgs. 471/1997
      Presentazione tardiva (entro 90 giorni)Sanzione ridotta con ravvedimentoArt. 13 D.Lgs. 472/1997
      Dati incompleti o inesattiDa 258 a 2.065 euroArt. 11 D.Lgs. 471/1997
      Ritenute non versate25% – 30% dell’importo non versatoArt. 13 D.Lgs. 471/1997

      Esempio di calcolo sanzione:

      Un condominio che non presenta il Modello 770 entro il 31 ottobre 2026 rischia una sanzione da 258 euro (importo minimo) fino a 2.065 euro (importo massimo). Se il ritardo è superiore a 90 giorni, la sanzione diventa fissa e non è più possibile beneficiare del ravvedimento operoso.

      Inoltre, se le ritenute dichiarate nel 770 non sono state versate puntualmente con F24, si applica una sanzione aggiuntiva del 30% sull’importo non versato, più gli interessi di mora.

      Ravvedimento Operoso

      Il ravvedimento operoso è uno strumento che consente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione fiscale in caso di ritardo nella presentazione del Modello 770, beneficiando di una riduzione significativa delle sanzioni.

      Tipologie di ravvedimento disponibili:

      Tipo di ravvedimentoTermineSanzione ridotta
      Ravvedimento sprintEntro 14 giorni dalla scadenza1/10 del minimo (25,80 euro)
      Ravvedimento breveEntro 30 giorni dalla scadenza1/9 del minimo (28,67 euro)
      Ravvedimento intermedioEntro 90 giorni dalla scadenza1/8 del minimo (32,25 euro)
      Ravvedimento lungoEntro 1 anno dalla scadenza1/7 del minimo (36,86 euro)
      Ravvedimento ultralungoEntro 2 anni dalla scadenza1/6 del minimo (43 euro)

      Come effettuare il ravvedimento:

      1. Presentare il Modello 770 in ritardo tramite i canali telematici
      2. Calcolare la sanzione ridotta in base al tipo di ravvedimento
      3. Versare la sanzione con F24 utilizzando il codice tributo 8911
      4. Conservare la ricevuta di pagamento e la prova di invio del modello

      Esempio pratico:

      Un’azienda presenta il Modello 770/2026 il 10 novembre 2026 (10 giorni dopo la scadenza del 31 ottobre). Rientra nel ravvedimento sprint, quindi pagherà una sanzione di 25,80 euro (1/10 del minimo di 258 euro), anziché l’intera sanzione ordinaria.

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      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 730/Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Domande Frequenti sul Modello 770/2026

      Quando si presenta il Modello 770/2026?

      Il Modello 770/2026 deve essere presentato entro il 31 ottobre 2026. Questa scadenza si riferisce alle ritenute operate nell’anno d’imposta 2025. Chi presenta in ritardo puo avvalersi del ravvedimento operoso entro 90 giorni.

      Chi deve presentare il Modello 770?

      Devono presentare il Modello 770 tutti i sostituti d’imposta che hanno operato ritenute fiscali: aziende con dipendenti, professionisti con collaboratori, condomini, societa che pagano dividendi, enti pubblici e privati.

      Qual e la differenza tra Modello 770 e Certificazione Unica?

      La Certificazione Unica va consegnata al percipiente entro marzo e comunica i redditi erogati. Il Modello 770 va presentato solo all’Agenzia delle Entrate entro ottobre e riepiloga tutte le ritenute operate e i versamenti effettuati nell’anno.

      Cosa succede se non presento il Modello 770?

      La mancata presentazione comporta sanzioni da 258 a 2.065 euro. Se le ritenute non sono state versate, si applica una sanzione aggiuntiva del 30 per cento sull’importo non versato piu interessi di mora.

      Posso correggere il Modello 770 dopo l’invio?

      Si, e possibile inviare un Modello 770 integrativo o sostitutivo in caso di errori. Se l’errore e stato rilevato dall’Agenzia delle Entrate, si applicano le sanzioni ridotte con ravvedimento operoso.


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      Condominio Senza Amministratore 770 e CU: Chi Li Presenta nel 2026

      Modello 770 e certificazione unica

      Il condominio senza amministratore pone interrogativi importanti sugli obblighi fiscali 770 e CU. Quando un edificio ha meno di 9 unità immobiliari, la nomina dell’amministratore non è obbligatoria per legge. Ma chi si occupa degli adempimenti fiscali in assenza di una figura formalmente incaricata? La questione del 770 condominio senza amministratore e della Certificazione Unica coinvolge direttamente tutti i condomini, che diventano responsabili in solido per eventuali omissioni o errori. In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine, analizziamo nel dettaglio chi presenta il Modello 770 e la CU per il condominio senza amministratore, quali sono le responsabilità dei condomini e come evitare sanzioni.

      Indice dei contenuti

      1. Quando il Condominio Può Essere Senza Amministratore
      2. Normativa del Condominio Minimo: Fino a 8 Unità
      3. Obblighi Fiscali del Condominio Senza Amministratore
      4. Chi Presenta il Modello 770 Senza Amministratore
      5. Chi Presenta la Certificazione Unica Senza Amministratore
      6. Delega a un Condomino: Come Funziona e Responsabilità
      7. Responsabilità Fiscale Solidale dei Condomini
      8. Rischi e Sanzioni per Mancati Adempimenti
      9. Affidati al CAF Anche per Condomini Piccoli
      10. Domande Frequenti

      Quando il Condominio Può Essere Senza Amministratore

      La normativa italiana consente ai condomini di piccole dimensioni di non nominare un amministratore. Questa possibilità rappresenta un’eccezione alla regola generale che impone la presenza di questa figura professionale per la gestione degli spazi comuni e degli adempimenti amministrativi e fiscali.

      La legge stabilisce che l’obbligo di nomina dell’amministratore scatta quando il numero di condomini supera le 8 unità. Al di sotto di questa soglia, i proprietari possono decidere di gestire autonomamente il condominio, anche se questo comporta l’assunzione diretta di tutte le responsabilità, comprese quelle fiscali. Anche nei condomini minimi (fino a 8 unità), i proprietari possono comunque scegliere volontariamente di nominare un amministratore se preferiscono delegare la gestione ordinaria e gli adempimenti fiscali.

      La mancata nomina di un amministratore non esonera il condominio dagli obblighi fiscali, che rimangono inalterati. La differenza fondamentale è che le responsabilità ricadono direttamente sui condomini invece che su un soggetto terzo incaricato. Questo aspetto spesso viene sottovalutato, con conseguenze potenzialmente gravi in caso di inadempimento degli obblighi 770 e CU.

      Normativa del Condominio Minimo: Fino a 8 Unità

      Il Codice Civile definisce chiaramente i limiti dimensionali entro cui un condominio può operare senza amministratore. L’articolo 1129 del Codice Civile stabilisce che fino a 8 condomini, l’assemblea può decidere di non procedere alla nomina dell’amministratore. Questa disposizione considera come unità immobiliare ogni appartamento, negozio o locale autonomo presente nell’edificio.

      È importante precisare che il calcolo delle unità si basa sul numero di proprietà distinte, non sul numero di proprietari. Un edificio con 6 appartamenti posseduti da 3 proprietari diversi conta comunque come condominio con 6 unità, rientrando quindi nella categoria dei condomini minimi senza obbligo di amministratore.

      Anche quando il condominio opera senza amministratore, rimangono validi tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione delle parti comuni, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e soprattutto agli adempimenti fiscali. La differenza principale rispetto ai condomini più grandi è che nel condominio senza amministratore 770 e CU devono essere gestiti direttamente dai condomini, tipicamente attraverso la delega a uno di loro o a un professionista esterno.

      La normativa prevede inoltre che, anche nei condomini sotto le 8 unità, l’assemblea possa deliberare la nomina di un amministratore se lo ritiene opportuno per una gestione più efficiente degli adempimenti, compresi quelli fiscali. Questa scelta volontaria diventa spesso necessaria quando il condominio ha spese comuni significative, impianti condivisi o personale dipendente come portieri o addetti alle pulizie.

      Obblighi Fiscali del Condominio Senza Amministratore

      Anche in assenza di amministratore, il condominio mantiene tutti gli obblighi fiscali previsti dalla normativa tributaria. La differenza fondamentale è che questi obblighi non vengono meno, ma cambiano il soggetto che deve occuparsene materialmente. Vediamo quali sono gli adempimenti fiscali che il condominio deve rispettare.

      Il Modello 770 deve essere presentato ogni anno se il condominio ha effettuato pagamenti soggetti a ritenuta d’acconto. Questo accade tipicamente quando vengono corrisposti compensi a professionisti per prestazioni occasionali, come l’imbianchino che ritinteggia le scale o il tecnico che verifica la caldaia condominiale. Il 770 condominio senza amministratore deve essere presentato entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti.

      La Certificazione Unica (CU) va rilasciata ai percettori di redditi da lavoro dipendente o assimilato. Nel contesto condominiale, questo riguarda principalmente il portiere, gli addetti alle pulizie o altri dipendenti del condominio. La CU deve essere consegnata agli interessati entro il 16 marzo dell’anno successivo e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro la stessa data.

      Oltre a 770 e CU, il condominio senza amministratore deve gestire anche il versamento delle ritenute fiscali entro i termini previsti, utilizzando il modello F24. Le ritenute operate sui compensi professionali vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento. Per i redditi da lavoro dipendente, le ritenute IRPEF vanno versate mensilmente sempre entro il 16 del mese successivo.

      Infine, se il condominio ha dipendenti, deve anche gestire gli adempimenti contributivi INPS e assicurativi INAIL, oltre alle comunicazioni obbligatorie come il Libro Unico del Lavoro e le denunce mensili. Tutti questi obblighi, normalmente gestiti dall’amministratore, ricadono sui condomini quando manca questa figura.

      Partita IVA e Codice Fiscale del Condominio

      Anche il condominio senza amministratore deve avere un codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Questo codice identifica fiscalmente il condominio come soggetto autonomo per gli adempimenti tributari. Il codice fiscale condominiale va utilizzato per tutte le operazioni fiscali, compresa la presentazione del 770 e della CU. Normalmente non è necessaria la partita IVA, salvo casi particolari in cui il condominio svolga attività commerciali.

      Chi Presenta il Modello 770 Senza Amministratore

      In assenza di amministratore, la responsabilità della presentazione del Modello 770 ricade formalmente su tutti i condomini in modo solidale. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate può rivalersi su qualsiasi condomino per eventuali inadempienze, indipendentemente da chi materialmente avrebbe dovuto occuparsene. Questa responsabilità solidale rappresenta un rischio concreto per tutti i proprietari dell’edificio.

      Nella pratica operativa, il condominio senza amministratore deve individuare un soggetto che si occupi materialmente della presentazione del 770. Le soluzioni più comuni sono essenzialmente tre: la delega a uno dei condomini, l’affidamento a un professionista esterno come commercialista o CAF, oppure la decisione assembleare di nominare comunque un amministratore anche se non obbligatorio.

      Quando viene delegato un condomino, questo assume il compito di raccogliere tutta la documentazione necessaria, compilare il modello e trasmetterlo telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, anche se materialmente se ne occupa una persona, la responsabilità fiscale rimane solidale tra tutti i condomini. Questo significa che in caso di errori, omissioni o ritardi nella presentazione del 770, le sanzioni possono essere richieste a tutti i proprietari.

      La soluzione più sicura per il condominio senza amministratore 770 è affidarsi a un professionista qualificato. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questo servizio specifico per i condomini minimi, occupandosi di tutti gli adempimenti fiscali con la stessa professionalità riservata ai condomini più grandi. Questo garantisce il rispetto delle scadenze, l’esattezza dei dati e la conformità normativa, proteggendo tutti i condomini da rischi di sanzioni.

      La presentazione del 770 condominio richiede competenze tecniche specifiche: conoscenza della normativa fiscale, capacità di utilizzo dei software di trasmissione telematica, e attenzione ai dettagli per evitare errori che potrebbero costare caro. Improvvisare questa attività senza le competenze adeguate espone il condominio a rischi evitabili.

      Chi Presenta la Certificazione Unica Senza Amministratore

      Anche per la Certificazione Unica, in assenza di amministratore la responsabilità ricade su tutti i condomini in modo solidale. La CU condominio senza amministratore deve essere compilata, consegnata ai dipendenti o collaboratori e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate rispettando le scadenze previste.

      La CU va rilasciata quando il condominio ha corrisposto redditi da lavoro dipendente o assimilato. Il caso più frequente è quello del portiere condominiale, ma può riguardare anche addetti alle pulizie, giardinieri o altro personale con contratto di lavoro subordinato. La certificazione deve riportare tutti i dati retributivi, le ritenute fiscali operate, i contributi previdenziali versati e le detrazioni applicate durante l’anno.

      La Certificazione Unica 2026 deve essere consegnata ai percettori entro il 16 marzo 2026 e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro la stessa data. Questo adempimento richiede l’utilizzo del sistema Entratel o Fisconline e la conoscenza delle specifiche tecniche dei tracciati telematici, aspetti che rendono problematica la gestione diretta da parte dei condomini non esperti.

      Come per il 770, anche per la CU del condominio senza amministratore la soluzione più prudente è la delega a un professionista. Il CAF Centro Fiscale gestisce integralmente questo adempimento: raccoglie i dati retributivi, compila la certificazione secondo gli standard normativi, la trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate e la consegna ai dipendenti nei termini previsti.

      La mancata presentazione della CU o la sua presentazione con dati errati comporta sanzioni amministrative che possono essere richieste a tutti i condomini. Per ogni certificazione omessa o trasmessa con dati incompleti, la sanzione va da 258 a 2.065 euro. Considerando che spesso ci sono più certificazioni da gestire, l’importo complessivo delle sanzioni può diventare significativo.

      Differenza tra 770 e CU per il Condominio

      È importante comprendere che 770 e CU sono due adempimenti distinti ma collegati. Il Modello 770 è la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta che riepiloga tutte le ritenute operate e versate durante l’anno. La Certificazione Unica è invece il documento che attesta i compensi corrisposti e le ritenute operate per ogni singolo percettore. In pratica, la CU certifica i dati individuali, mentre il 770 li riepiloga complessivamente per il sostituto d’imposta (in questo caso il condominio).

      Delega a un Condomino: Come Funziona e Responsabilità

      Quando il condominio senza amministratore decide di delegare uno dei condomini per la gestione degli adempimenti fiscali, è fondamentale formalizzare correttamente questa delega e comprenderne le implicazioni legali. La delega non trasferisce la responsabilità fiscale, che rimane solidale tra tutti i proprietari, ma individua chi materialmente si occuperà delle pratiche.

      La delega per il 770 e la CU deve essere deliberata in assemblea condominiale con la maggioranza prevista per le decisioni ordinarie. Il verbale assembleare deve indicare chiaramente il condomino delegato, le specifiche mansioni affidate e la durata dell’incarico. È consigliabile che il verbale preveda anche un eventuale compenso per il condomino che si assume questo onere, vista la complessità degli adempimenti.

      Il condomino delegato avrà il compito di raccogliere tutta la documentazione necessaria dagli altri condomini, compilare i modelli fiscali, effettuare le trasmissioni telematiche e conservare la documentazione. Per fare questo, dovrà ottenere le credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate intestate al codice fiscale del condominio, operazione che richiede procedure specifiche.

      Tuttavia, anche con una delega formalizzata, la responsabilità fiscale rimane di tutti i condomini. Se il delegato commette errori, omette adempimenti o non rispetta le scadenze, le sanzioni possono essere richieste a qualsiasi condomino, non solo al delegato. Questo aspetto viene spesso sottovalutato: delegare non significa liberarsi della responsabilità, significa solo individuare chi esegue materialmente gli adempimenti.

      Per questa ragione, molti condomini senza amministratore preferiscono affidarsi a professionisti esterni piuttosto che delegare un condomino. Un commercialista o un CAF specializzato non solo esegue correttamente gli adempimenti, ma assume anche una responsabilità professionale che tutela i condomini da eventuali errori. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre questo servizio con tariffe accessibili anche per i condomini piccoli.

      Responsabilità Fiscale Solidale dei Condomini

      La responsabilità solidale è il concetto chiave che tutti i condomini devono comprendere quando il condominio opera senza amministratore. Significa che ogni singolo condomino può essere chiamato a rispondere integralmente per gli obblighi fiscali dell’intero condominio, indipendentemente dalla quota di proprietà o dal fatto di essersi occupato materialmente degli adempimenti.

      Quando l’Agenzia delle Entrate accerta un’inadempienza fiscale del condominio senza amministratore, può notificare la richiesta di pagamento delle sanzioni a uno qualsiasi dei condomini. Il condomino che riceve la notifica non può difendersi affermando di non essere stato lui a occuparsi del 770 o della CU: la responsabilità è collettiva e solidale per legge.

      Questo principio vale per tutte le violazioni fiscali del condominio: mancata presentazione del Modello 770, omessa trasmissione della Certificazione Unica, errori nei dati comunicati, ritardi nei versamenti delle ritenute. In ognuno di questi casi, le sanzioni amministrative e gli interessi possono essere richiesti per intero a un singolo condomino, che poi dovrà eventualmente rivalersi sugli altri.

      La solidarietà opera anche nei rapporti con i dipendenti del condominio. Se il portiere o altro personale non riceve correttamente la CU o se le ritenute fiscali non vengono versate, può rivalersi su qualsiasi condomino per ottenere quanto dovuto. Questo espone i singoli proprietari a contenziosi anche significativi.

      Per tutelarsi da questa responsabilità solidale, i condomini hanno essenzialmente due strade: nominare un amministratore (anche se non obbligatorio) oppure affidarsi a un professionista esterno che gestisca correttamente tutti gli adempimenti fiscali. Entrambe le soluzioni hanno un costo, ma questo è sempre inferiore rispetto alle sanzioni e ai problemi che deriverebbero da una gestione improvvisata del 770 e della CU.

      Rischi e Sanzioni per Mancati Adempimenti

      Le sanzioni per le violazioni degli obblighi fiscali del condominio possono essere particolarmente gravose, soprattutto considerando che ricadono solidalmente su tutti i condomini. Vediamo nel dettaglio quali sono i rischi concreti legati alla mancata o errata presentazione del 770 e della CU.

      Per l’omessa presentazione del Modello 770, la sanzione amministrativa va da 258 a 2.065 euro per ogni modello non presentato. Se il 770 viene presentato in ritardo entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione può essere ridotta a 25 euro con il ravvedimento operoso. Oltre i 90 giorni, si applica la sanzione piena e non è più possibile il ravvedimento.

      La mancata trasmissione della Certificazione Unica comporta sanzioni da 258 a 2.065 euro per ogni certificazione omessa. Questo significa che se il condominio ha un portiere e due addetti alle pulizie, l’omissione della CU per tutti e tre comporta sanzioni che possono arrivare fino a 6.195 euro complessivi. Anche in questo caso è possibile il ravvedimento operoso se la regolarizzazione avviene entro termini brevi.

      Oltre alle sanzioni per omissioni, ci sono anche sanzioni per dati incompleti o inesatti nelle comunicazioni. Se il 770 o la CU contengono errori sostanziali, la sanzione va da 258 a 2.065 euro per ogni certificazione errata. Gli errori formali non rilevanti comportano invece sanzioni ridotte da 100 a 500 euro.

      Un rischio spesso sottovalutato riguarda il mancato versamento delle ritenute fiscali. Quando il condominio paga un professionista operando la ritenuta d’acconto ma poi non versa l’importo all’Erario, si configura non solo un illecito amministrativo ma potenzialmente anche un reato tributario se gli importi superano determinate soglie. La sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute va dal 20% al 40% dell’importo non versato, oltre agli interessi.

      Tutti questi rischi rendono evidente che la gestione del condominio senza amministratore 770 e CU richiede competenza e attenzione. Risparmiare il costo di un professionista può risultare una falsa economia se si considerano le sanzioni potenziali. Il CAF Centro Fiscale offre servizi di assistenza fiscale per condomini a tariffe contenute, garantendo la corretta gestione di tutti gli adempimenti.

      Affidati al CAF Anche per Condomini Piccoli

      Molti condomini piccoli, sotto le 8 unità, pensano erroneamente che la mancanza dell’obbligo di amministratore significhi anche semplicità nella gestione fiscale. In realtà, gli obblighi 770 e CU del condominio senza amministratore sono identici a quelli dei condomini più grandi, con la differenza che manca una figura professionale dedicata a gestirli.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio specifico per i condomini senza amministratore, occupandosi di tutti gli adempimenti fiscali con la stessa professionalità riservata agli edifici più grandi. Il servizio comprende la raccolta della documentazione, la compilazione del Modello 770, la predisposizione e trasmissione delle Certificazioni Uniche, il calcolo e versamento delle ritenute fiscali.

      Affidarsi al CAF significa eliminare completamente il rischio di sanzioni per errori od omissioni negli adempimenti fiscali. Il nostro team di esperti conosce perfettamente la normativa tributaria applicabile ai condomini e utilizza software professionali sempre aggiornati per la compilazione e trasmissione telematica dei modelli. Ogni adempimento viene eseguito nei termini previsti, garantendo la piena conformità normativa.

      Oltre all’aspetto della sicurezza fiscale, affidarsi al CAF libera i condomini da incombenze complesse e time-consuming. Raccogliere i dati, compilare modelli tecnici, gestire le trasmissioni telematiche richiede tempo e competenze specifiche che la maggior parte dei condomini non possiede. Delegare questi compiti a professionisti permette ai proprietari di concentrarsi sulla normale gestione del proprio immobile.

      Il costo del servizio è accessibile anche per i condomini piccoli e viene facilmente ripartito tra tutti i condomini. Considerando che le sanzioni per una sola omissione possono arrivare fino a 2.065 euro, l’investimento in una consulenza professionale si ripaga ampiamente già evitando un singolo errore. Per maggiori informazioni sui servizi fiscali per condomini, consulta la guida completa 770 e CU Condominio 2026 sul nostro sito.

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      Domande Frequenti

      Il condominio con 6 appartamenti deve avere l’amministratore?

      No, fino a 8 unità immobiliari il condominio non ha l’obbligo di nominare l’amministratore. Tuttavia, rimangono tutti gli obblighi fiscali come la presentazione del 770 e della CU, che devono essere gestiti direttamente dai condomini o tramite delega a un professionista.

      Chi presenta il Modello 770 se il condominio non ha amministratore?

      Nel condominio senza amministratore, la responsabilità della presentazione del 770 ricade su tutti i condomini in modo solidale. Nella pratica, i condomini possono delegare uno di loro o affidarsi a un professionista esterno come il CAF Centro Fiscale per gestire questo adempimento.

      Quali sanzioni rischia il condominio che non presenta la CU?

      La mancata presentazione della Certificazione Unica comporta sanzioni da 258 a 2.065 euro per ogni certificazione omessa. Le sanzioni possono essere richieste a qualsiasi condomino, dato che la responsabilità fiscale è solidale tra tutti i proprietari.

      Cosa succede se deleghiamo un condomino ma lui sbaglia?

      Anche se viene delegato un condomino per la gestione del 770 e della CU, la responsabilità fiscale rimane solidale tra tutti i proprietari. Eventuali sanzioni per errori od omissioni possono essere richieste a qualsiasi condomino, non solo al delegato.

      Conviene affidarsi al CAF anche per un condominio piccolo?

      Assolutamente sì. Il CAF Centro Fiscale gestisce professionalmente tutti gli adempimenti fiscali del condominio, eliminando il rischio di sanzioni e liberando i condomini da incombenze complesse. Il costo del servizio è accessibile ed è ampiamente ripagato dalla sicurezza e tranquillità che garantisce.

      Conclusione

      Gli obblighi fiscali del condominio senza amministratore non vanno sottovalutati. Anche quando non c’è l’obbligo di nominare un amministratore, il Modello 770 e la Certificazione Unica devono essere gestiti correttamente per evitare sanzioni che ricadono solidalmente su tutti i condomini. La responsabilità fiscale solidale espone ogni proprietario a rischi concreti in caso di inadempimenti.

      Affidarsi a professionisti esperti è la soluzione più prudente per proteggere il patrimonio di tutti i condomini. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre servizi specializzati per i condomini di ogni dimensione, gestendo tutti gli adempimenti fiscali con competenza e puntualità. Hai bisogno di assistenza per il 770 e la CU del tuo condominio? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

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      La Certificazione Unica (CU) per condomini è un documento fiscale fondamentale che l’amministratore di condominio deve rilasciare ogni anno ai percettori di compensi. La scadenza per la CU condominio 2026 è fissata al 17 marzo 2026: entro questa data, l’amministratore deve consegnare la certificazione a portieri, collaboratori, imprese e professionisti che hanno ricevuto pagamenti dal condominio nel 2025. Questo adempimento si affianca al Modello 770, che deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2026. Compilare correttamente la CU condominio 2026 è essenziale per evitare sanzioni e garantire che i percipienti possano utilizzare la certificazione per la propria dichiarazione dei redditi. In questa guida completa vedremo tutte le scadenze, i soggetti interessati, come compilare i campi obbligatori e quali sono gli errori più comuni da evitare nella certificazione unica 2026 per condomini.

      Indice dei contenuti

      1. Cos’è la Certificazione Unica per Condomini
      2. Scadenza CU Condominio 2026: 17 Marzo
      3. Chi Deve Ricevere la CU dal Condominio
      4. Come Compilare la CU Condominio: Codici e Campi Principali
      5. Consegna ai Percipienti: Modalità e Tempistiche
      6. Trasmissione Telematica all’Agenzia Entrate
      7. Errori Comuni nella Compilazione CU Condominio
      8. Domande Frequenti

      Cos’è la Certificazione Unica per Condomini

      La Certificazione Unica (CU) è il documento che attesta i compensi erogati dal condominio nel corso dell’anno precedente e le ritenute fiscali operate su tali somme. Per i condomini, la CU condominio 2026 certifica tutti i pagamenti effettuati nel 2025 a soggetti che hanno prestato servizi o eseguito lavori per conto della comunità condominiale. Questo documento è obbligatorio per legge e serve ai percettori (portieri, imprese di pulizia, manutentori, professionisti) per compilare la propria dichiarazione dei redditi 2026 relativa all’anno fiscale 2025. L’amministratore di condominio ha l’obbligo di rilasciare la certificazione unica entro la scadenza prevista e di trasmettere telematicamente i dati all’Agenzia delle Entrate tramite il Modello 770.

      Per gli amministratori, si tratta di un adempimento tecnico che richiede attenzione: è necessario indicare correttamente i codici tributo, le ritenute operate (tipicamente la ritenuta del 4% sui compensi per prestazioni di servizi) e i dati anagrafici e fiscali di ogni percipiente. La CU condominio si differenzia dalla certificazione unica dei lavoratori dipendenti perché riguarda principalmente collaboratori autonomi, professionisti e imprese che operano con il condominio.

      Leggi anche la guida completa: 770 e CU Condominio 2026: Guida per Amministratori

      Scadenza CU Condominio 2026: 17 Marzo

      La scadenza per la consegna della CU condominio 2026 è fissata al 17 marzo 2026. Entro questa data, l’amministratore di condominio deve rilasciare la certificazione unica a tutti i percettori di compensi relativi all’anno 2025. Questa scadenza è la stessa per tutte le certificazioni uniche, sia quelle dei lavoratori dipendenti che quelle dei lavoratori autonomi e dei collaboratori occasionali.

      Calendario completo degli adempimenti CU condominio:

      • 17 marzo 2026: consegna della CU ai percipienti (portieri, imprese, professionisti)
      • 31 ottobre 2026: trasmissione telematica del Modello 770/2026 all’Agenzia delle Entrate con i dati aggregati delle certificazioni

      È importante rispettare la scadenza del 17 marzo 2026 perché i percettori hanno bisogno della certificazione per preparare la propria dichiarazione dei redditi. In particolare, chi presenta il Modello Redditi o il 730 precompilato utilizza i dati della CU per dichiarare i compensi percepiti e le ritenute subite. Il mancato rispetto della scadenza può causare disagi ai percipienti e comportare sanzioni amministrative per il condominio, che vanno da 258 euro a 2.065 euro per ogni certificazione omessa o ritardata.

      Se il 17 marzo cade di sabato o domenica, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. Nel 2026, il 17 marzo è un martedì, quindi non ci sono proroghe automatiche.

      Chi Deve Ricevere la CU dal Condominio

      Non tutti i soggetti che ricevono pagamenti dal condominio devono ricevere la Certificazione Unica. La CU condominio 2026 va rilasciata solo ai percettori di compensi soggetti a ritenuta fiscale, ovvero coloro per i quali il condominio ha operato una ritenuta d’acconto sui pagamenti effettuati. Ecco i principali soggetti destinatari della certificazione:

      Portieri e custodi: Se il portiere è un lavoratore dipendente del condominio (assunto con contratto subordinato), riceve la CU come dipendente con i dati relativi a stipendi e contributi INPS. Se invece il portiere è un collaboratore autonomo (con partita IVA o prestazione occasionale), il condominio deve rilasciare la CU per i compensi erogati applicando la ritenuta del 4% prevista per le prestazioni di servizi.

      Imprese di pulizia, manutenzione e giardinaggio: Quando il condominio paga direttamente un’impresa individuale o una ditta per servizi continuativi (pulizie scale, manutenzione ascensore, giardinaggio), deve operare la ritenuta del 4% sui compensi e rilasciare la CU condominio. Questa regola vale per le imprese senza dipendenti o per le ditte individuali. Le società di capitali (srl, spa) sono invece esenti dalla ritenuta.

      Professionisti: Anche i professionisti che ricevono compensi dal condominio (avvocati, commercialisti, geometri, ingegneri) devono ricevere la certificazione unica 2026. In questo caso, il condominio applica la ritenuta del 20% sui compensi professionali, come previsto dalla normativa fiscale per i redditi di lavoro autonomo.

      Collaboratori occasionali: Se il condominio ha pagato collaboratori occasionali (ad esempio per piccoli lavori straordinari), e ha operato la ritenuta fiscale, deve rilasciare la CU anche a queste figure.

      Soggetti esclusi: Non ricevono la CU i fornitori di beni (ad esempio, chi vende materiali), le società di capitali (srl, spa), i soggetti che emettono fattura con reverse charge (inversione contabile) e chi non ha subito ritenute fiscali.

      Come Compilare la CU Condominio: Codici e Campi Principali

      La compilazione della CU condominio 2026 richiede attenzione ai dettagli, perché errori nei codici o negli importi possono causare problemi ai percettori nella dichiarazione dei redditi. La certificazione unica si compone di diverse sezioni (quadri) che devono essere compilate correttamente. Vediamo i principali:

      Quadro A – Dati anagrafici del sostituto d’imposta: In questa sezione, l’amministratore inserisce i dati del condominio che agisce come sostituto d’imposta. Occorre indicare il codice fiscale del condominio (rilasciato dall’Agenzia delle Entrate), la denominazione completa e l’indirizzo. Se il condominio non ha un proprio codice fiscale (condominii piccoli o privi di dipendenti), si utilizza il codice fiscale dell’amministratore.

      Quadro B – Dati anagrafici del percipiente: Qui vanno inseriti i dati del soggetto che riceve i compensi: nome, cognome (o denominazione per le imprese), codice fiscale o partita IVA, residenza o domicilio fiscale. È fondamentale verificare l’esattezza di questi dati, perché errori nel codice fiscale possono invalidare la certificazione.

      Quadro C – Dati fiscali: Questa è la sezione più importante, dove si indicano gli importi dei compensi erogati e le ritenute operate. I campi principali sono:

      • Punto 1 – Compensi erogati: l’importo totale lordo pagato al percipiente nel 2025
      • Punto 2 – Ritenute IRPEF operate: l’ammontare delle ritenute fiscali trattenute dal condominio (4% per prestazioni di servizi, 20% per compensi professionali)
      • Causale: il codice che identifica il tipo di reddito certificato (ad esempio, “A” per redditi di lavoro dipendente, “M” per prestazioni occasionali, “N” per prestazioni di lavoro autonomo)

      Per i compensi soggetti a ritenuta del 4% (portieri autonomi, imprese individuali), il codice causale è tipicamente “N” o “M“, a seconda della natura del rapporto. Per i professionisti, si usa il codice “N” per redditi di lavoro autonomo.

      Compilazione pratica – esempio:
      Supponiamo che il condominio abbia pagato 12.000 euro annui a un’impresa individuale di pulizie. La ritenuta del 4% ammonta a 480 euro. Nella CU si indica:

      • Compensi: 12.000 euro
      • Ritenute: 480 euro
      • Causale: N (prestazione di servizi)

      Attenzione: la CU condominio deve essere firmata dall’amministratore e può essere consegnata in formato cartaceo o digitale (PDF firmato).

      Consegna ai Percipienti: Modalità e Tempistiche

      Una volta compilata la Certificazione Unica 2026, l’amministratore di condominio deve provvedere alla consegna ai percipienti entro il 17 marzo 2026. La legge prevede diverse modalità di consegna, tutte ugualmente valide dal punto di vista normativo:

      Consegna cartacea: L’amministratore può stampare la CU e consegnarla direttamente al percipiente, facendosi firmare una ricevuta di consegna come prova dell’avvenuta trasmissione. Questa modalità è ancora diffusa, soprattutto per portieri e collaboratori che lavorano stabilmente presso il condominio.

      Invio tramite raccomandata A/R: Se il percipiente non è facilmente raggiungibile, la CU può essere inviata per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione fa fede per il rispetto della scadenza del 17 marzo.

      Invio via email (PEC o normale): La modalità più moderna e diffusa è l’invio digitale tramite email. L’amministratore può inviare la certificazione in formato PDF firmato digitalmente (con firma elettronica qualificata) oppure come semplice PDF allegato. Se il percipiente ha fornito un indirizzo PEC (posta elettronica certificata), è consigliabile utilizzarlo per avere prova legale della consegna. In alternativa, si può inviare via email normale, conservando la ricevuta di lettura come conferma.

      Messa a disposizione online: Alcuni amministratori utilizzano portali web dedicati dove i percipienti possono scaricare autonomamente la propria CU inserendo credenziali di accesso. Questa modalità richiede che il percipiente sia informato e acconsenta preventivamente.

      Tempistiche da rispettare:

      • Entro il 17 marzo 2026: consegna della CU a tutti i percipienti
      • Conservazione: l’amministratore deve conservare copia delle CU consegnate e delle ricevute per almeno 5 anni (termine di accertamento fiscale)

      Se un percipiente smarrisce la CU, ha diritto a richiedere un duplicato all’amministratore, che deve rilasciarlo gratuitamente. È buona prassi conservare anche una versione digitale per facilitare eventuali re-invii.

      Trasmissione Telematica all’Agenzia Entrate

      Oltre alla consegna della CU ai percipienti, l’amministratore di condominio ha l’obbligo di trasmettere i dati delle certificazioni all’Agenzia delle Entrate tramite il Modello 770/2026. Questa trasmissione è telematica e deve avvenire entro il 31 ottobre 2026, utilizzando i canali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

      Come funziona la trasmissione telematica:
      Il Modello 770 è una dichiarazione fiscale annuale che riepiloga tutte le ritenute d’acconto operate dal condominio nel corso dell’anno precedente. Nel modello vanno inseriti i dati aggregati delle CU rilasciate, suddivisi per tipologia di reddito e causale. La trasmissione avviene esclusivamente in formato digitale, utilizzando il software fornito gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate o tramite intermediari abilitati (commercialisti, CAF).

      Dati da trasmettere:

      • Informazioni anagrafiche del condominio (codice fiscale, denominazione)
      • Elenco completo dei percettori con codice fiscale e importi certificati
      • Ritenute operate e versate tramite modello F24
      • Eventuali conguagli o crediti d’imposta

      Scadenza 31 ottobre 2026: Questa data è improrogabile. Il mancato invio del Modello 770 entro il termine comporta sanzioni amministrative che partono da 258 euro e possono arrivare fino a 2.065 euro, a seconda della gravità e della durata del ritardo.

      Chi può trasmettere il 770:
      La trasmissione deve essere effettuata da un soggetto abilitato:

      • Amministratore con delega Entratel/Fisconline: se l’amministratore è abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, può trasmettere direttamente
      • Commercialista o CAF: la maggior parte degli amministratori si affida a professionisti per la compilazione e l’invio del 770, per evitare errori e garantire la conformità normativa

      Versamento delle ritenute: È importante ricordare che le ritenute operate devono essere versate mensilmente all’Erario tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 1040 (ritenute su lavoro autonomo). Il Modello 770 serve a riconciliare i versamenti effettuati con le certificazioni rilasciate.

      Errori Comuni nella Compilazione CU Condominio

      Compilare correttamente la CU condominio 2026 non è sempre semplice, e molti amministratori commettono errori che possono causare problemi ai percettori o generare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco gli errori più frequenti e come evitarli:

      1. Codice fiscale errato del percipiente: Uno degli errori più comuni è inserire un codice fiscale sbagliato nella CU. Questo può accadere per errori di trascrizione o perché il percipiente ha fornito dati obsoleti. Un codice fiscale errato rende la certificazione inutilizzabile per la dichiarazione dei redditi. Come evitarlo: verificare sempre il codice fiscale con un documento d’identità o tramite il servizio di controllo online dell’Agenzia delle Entrate.

      2. Importi delle ritenute non corrispondenti ai versamenti F24: Un altro errore frequente è indicare nella CU importi di ritenute che non corrispondono a quelli effettivamente versati con il modello F24. Questo disallineamento viene rilevato dall’Agenzia delle Entrate durante l’incrocio dei dati e può portare a contestazioni e richieste di chiarimenti. Come evitarlo: verificare che la somma delle ritenute certificate corrisponda esattamente ai versamenti F24 effettuati durante l’anno.

      3. Causale errata: Indicare la causale sbagliata (ad esempio, usare “M” invece di “N”) può alterare la natura del reddito certificato e creare problemi fiscali al percipiente. Ogni causale identifica una specifica tipologia di compenso e ha regole fiscali diverse. Come evitarlo: consultare le istruzioni ufficiali della CU e verificare quale causale corrisponde al tipo di rapporto con il percipiente.

      4. Omissione di percipienti: Può capitare che l’amministratore dimentichi di rilasciare la CU a un percipiente, magari perché ha lavorato solo per un breve periodo o per importi minimi. Anche per compensi di piccola entità, se è stata operata una ritenuta, la CU è obbligatoria. Come evitarlo: creare un elenco completo di tutti i pagamenti effettuati nel 2025 soggetti a ritenuta e verificare che ogni percipiente abbia ricevuto la certificazione.

      5. Firma mancante: La CU deve essere firmata dall’amministratore per essere valida. Molte certificazioni vengono inviate senza firma, rendendole contestabili. Come evitarlo: se si invia la CU in formato digitale, utilizzare la firma elettronica qualificata o almeno una scansione della firma autografa.

      6. Dati anagrafici del condominio incompleti: Se il condominio ha un proprio codice fiscale, deve essere indicato correttamente nella sezione del sostituto d’imposta. Indicare dati anagrafici errati del condominio può creare confusione e ritardi. Come evitarlo: conservare una scheda anagrafica del condominio con tutti i dati fiscali aggiornati.

      7. Non conservare le ricevute di consegna: Anche se la CU è stata consegnata nei tempi, senza una prova della consegna (ricevuta, email di conferma, PEC) l’amministratore rischia contestazioni. Come evitarlo: archiviare sempre una prova della consegna per ogni certificazione rilasciata.

      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 730/Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Domande Frequenti

      Cosa succede se l’amministratore di condominio non consegna la CU entro il 17 marzo 2026?

      Se l’amministratore non consegna la Certificazione Unica entro la scadenza del 17 marzo 2026, può incorrere in sanzioni amministrative che vanno da 258 euro a 2.065 euro per ogni certificazione omessa o consegnata in ritardo. Inoltre, il percipiente potrebbe avere difficoltà a compilare la propria dichiarazione dei redditi, non disponendo dei dati certificati delle ritenute subite. In caso di ritardo, è consigliabile consegnare comunque la CU il prima possibile e regolarizzare la posizione attraverso un professionista fiscale.

      La CU condominio può essere inviata via email normale o serve la PEC?

      La Certificazione Unica può essere inviata sia tramite email normale che tramite PEC (posta elettronica certificata). Non c’è obbligo di utilizzare la PEC, ma è consigliabile perché fornisce una prova legale dell’avvenuta consegna con data e ora certe. Se si invia tramite email normale, è importante conservare una ricevuta di lettura o una conferma di ricezione da parte del percipiente. In alternativa, si può consegnare la CU in formato cartaceo o inviarla tramite raccomandata A/R.

      Un condominio senza dipendenti deve comunque rilasciare la CU?

      Sì, anche un condominio senza dipendenti deve rilasciare la Certificazione Unica 2026 se ha pagato compensi soggetti a ritenuta fiscale durante il 2025. Ad esempio, se il condominio ha pagato un’impresa individuale per le pulizie, un professionista per consulenze, o un collaboratore occasionale, e ha operato la ritenuta d’acconto, ha l’obbligo di rilasciare la CU entro il 17 marzo. L’unica eccezione riguarda i pagamenti a società di capitali (srl, spa) o fornitori di beni, per i quali non si applica la ritenuta.

      Come si calcola la ritenuta del 4% per la CU condominio?

      La ritenuta del 4% si applica ai compensi per prestazioni di servizi rese da imprese individuali, professionisti senza cassa previdenziale obbligatoria e collaboratori occasionali. Il calcolo è semplice: si moltiplica l’importo lordo del compenso per 4%. Ad esempio, se il condominio paga 10.000 euro per un servizio, la ritenuta è 400 euro (10.000 x 4%). Il netto corrisposto al percipiente sarà 9.600 euro, mentre i 400 euro vanno versati all’Erario tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento. Nella CU si indica l’importo lordo (10.000) e la ritenuta operata (400).

      Chi può aiutare l’amministratore a compilare la CU condominio?

      La compilazione della Certificazione Unica condominio può essere complessa, soprattutto per chi non ha esperienza fiscale. L’amministratore può affidarsi a un commercialista, un consulente del lavoro o un CAF per essere assistito nella compilazione, nella consegna ai percipienti e nella trasmissione del Modello 770. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per amministratori di condominio: verifica dei dati, compilazione della CU, invio telematico e consulenza in caso di contestazioni. Rivolgiti a professionisti esperti per evitare errori e sanzioni.


      Conclusione

      La Certificazione Unica condominio 2026 è un adempimento fiscale fondamentale per gli amministratori di condominio, con scadenza fissata al 17 marzo 2026 per la consegna ai percipienti e al 31 ottobre 2026 per la trasmissione telematica del Modello 770. Compilare correttamente la CU, indicare i codici giusti, calcolare le ritenute in modo preciso e rispettare le scadenze è essenziale per evitare sanzioni e garantire la regolarità fiscale del condominio. Gli errori più comuni riguardano codici fiscali errati, causali sbagliate e mancata corrispondenza tra ritenute certificate e versamenti F24, ma con attenzione e l’assistenza di professionisti qualificati è possibile gestire l’adempimento senza problemi.

      Hai bisogno di assistenza per la compilazione e l’invio della Certificazione Unica condominio? Il CAF Centro Fiscale di Udine offre supporto completo agli amministratori di condominio, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. I nostri esperti ti guidano in ogni passaggio, dalla verifica dei dati alla trasmissione telematica del Modello 770, garantendo la conformità normativa e la tranquillità del tuo condominio.

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      La Certificazione Unica (CU) per le associazioni sportive 2026 rappresenta un adempimento fiscale fondamentale per le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche), le SSD (Società Sportive Dilettantistiche) e tutti gli enti sportivi dilettantistici che nel 2025 hanno corrisposto compensi a istruttori, allenatori o collaboratori. Con le novità introdotte dalla riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021), gli obblighi di certificazione sono cambiati: vediamo nel dettaglio quando la CU è obbligatoria, cosa deve essere certificato e quali sono le scadenze 2026 da rispettare.

      La CU associazioni sportive serve a certificare i compensi erogati ai collaboratori sportivi, applicando correttamente il regime fiscale agevolato previsto dalla riforma dello sport. L’obbligo riguarda le associazioni che operano come sostituti d’imposta, ovvero che hanno trattenuto imposte sui compensi corrisposti o che devono comunque certificare somme erogate nell’anno precedente. Comprendere correttamente gli obblighi permette di evitare sanzioni e gestire in modo trasparente i rapporti con collaboratori e Agenzia delle Entrate.

      Indice dei contenuti

      1. Quando è Obbligatoria la CU per Associazioni Sportive
      2. Cosa Certificare nella CU Associazioni Sportive 2026
      3. Novità Riforma Sport 2026 sulla Certificazione Unica
      4. Soglia Esenzione 15.000 Euro e Obblighi Fiscali
      5. Scadenza CU Associazioni Sportive 2026: 17 Marzo
      6. Come Compilare la CU per Compensi Sportivi

      Quando è Obbligatoria la CU per Associazioni Sportive

      L’obbligo di emettere la Certificazione Unica per le associazioni sportive scatta quando l’ente ha corrisposto nel 2025 compensi a collaboratori sportivi soggetti a ritenuta fiscale o che rientrano nel regime agevolato previsto dalla legge sullo sport dilettantistico.

      Le associazioni sportive dilettantistiche devono emettere la CU 2026 se nel 2025 hanno pagato:

      • Compensi a istruttori e allenatori che superano la soglia di esenzione di 15.000 euro annui
      • Rimborsi spese che eccedono i limiti previsti dalla normativa
      • Compensi a collaboratori sportivi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)
      • Compensi a professionisti esterni (commercialisti, consulenti, medici sportivi) con ritenuta d’acconto del 20%
      • Compensi per prestazioni occasionali soggette a ritenuta IRPEF

      Non è invece obbligatoria la CU per i rimborsi spese forfettari entro i limiti previsti dalla normativa sportiva (fino a 15.000 euro) che non costituiscono reddito imponibile per il percipiente.

      La riforma dello sport 2026 ha confermato il regime agevolato: i compensi sportivi fino a 15.000 euro annui restano esenti da tassazione IRPEF. Attenzione: i compensi tra 5.000 e 15.000 euro, pur essendo esenti IRPEF, sono soggetti a contributi INPS alla gestione separata e richiedono quindi la certificazione nella CU. Oltre i 15.000 euro scatta anche l’obbligo di ritenuta IRPEF progressiva.

      Cosa Certificare nella CU Associazioni Sportive 2026

      La Certificazione Unica delle associazioni sportive deve riportare con precisione tutti i compensi erogati nel 2025 ai collaboratori sportivi, distinguendo le diverse tipologie di pagamento secondo la normativa fiscale applicabile.

      Ecco cosa deve contenere la CU per le ASD e SSD:

      Compensi Sportivi Dilettantistici

      I compensi erogati a istruttori, allenatori e collaboratori sportivi vanno indicati specificando:

      • L’importo complessivo lordo corrisposto nell’anno 2025
      • La quota esente (fino a 15.000 euro) non soggetta a ritenuta
      • La quota eccedente i 15.000 euro, soggetta a ritenuta IRPEF progressiva
      • Le ritenute fiscali eventualmente operate dall’associazione

      Prestazioni Occasionali

      Per le prestazioni occasionali di natura sportiva occorre certificare:

      • Il compenso lordo erogato
      • La ritenuta d’acconto del 20% eventualmente applicata
      • I contributi INPS versati alla gestione separata (se dovuti)

      Collaborazioni Coordinate e Continuative Sportive

      I co.co.co. sportivi beneficiano delle stesse agevolazioni previste per i lavoratori sportivi dilettanti. In particolare:

      • Esenzione fiscale fino a 15.000 euro annui: i compensi entro questa soglia non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF (art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021)
      • Esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui: i compensi entro questa soglia non sono soggetti a contributi INPS alla gestione separata
      • Nessun obbligo INAIL: i co.co.co. sportivi sono esclusi dall’assicurazione INAIL e sono coperti dalla tutela assicurativa obbligatoria tramite tesseramento federale (art. 51, L. 289/2002, come confermato dal D.Lgs. 120/2023)

      Per i co.co.co. sportivi con compensi superiori alle soglie di esenzione, la CU deve certificare:

      • Compenso lordo annuo complessivo
      • Quota esente fiscale (fino a 15.000 euro) e quota imponibile IRPEF (eccedenza)
      • Ritenute IRPEF operate sull’eccedenza oltre i 15.000 euro
      • Contributi INPS versati alla gestione separata sull’eccedenza oltre i 5.000 euro (con riduzione del 50% dell’imponibile contributivo fino al 31 dicembre 2027)
      • Detrazioni fiscali riconosciute al collaboratore

      Nella CU 2026 delle associazioni sportive è fondamentale utilizzare i codici fiscali corretti per identificare la tipologia di reddito: il codice per i compensi sportivi dilettantistici è diverso da quello per le collaborazioni ordinarie, e l’uso del codice sbagliato può generare problemi al percipiente in fase di dichiarazione dei redditi.

      Novità Riforma Sport 2026 sulla Certificazione Unica

      La riforma dello sport introdotta con il D.Lgs. 36/2021 e i successivi decreti attuativi ha modificato in modo significativo il regime fiscale e contributivo dei compensi sportivi dilettantistici, con riflessi diretti sulla Certificazione Unica 2026.

      Le principali novità della riforma sport che impattano sulla CU delle associazioni sportive sono:

      Soglia di Esenzione Confermata a 15.000 Euro

      La soglia di 15.000 euro annui per l’esenzione fiscale dei compensi sportivi dilettantistici è stata confermata anche per il 2026. Fino a questo importo, i compensi corrisposti da ASD e SSD a istruttori e collaboratori sportivi (inclusi i co.co.co. sportivi) non sono soggetti a tassazione IRPEF e non generano obbligo di certificazione. Questa esenzione si applica a tutti i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, come previsto dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

      Nuova Classificazione dei Lavoratori Sportivi

      La riforma ha introdotto la distinzione tra:

      • Lavoratori sportivi professionisti – con contratto subordinato e contributi previdenziali obbligatori
      • Lavoratori sportivi dilettanti – con regime agevolato fino a 15.000 euro
      • Volontari sportivi – senza alcun compenso o con rimborsi spese documentati

      Questa classificazione determina quale tipo di CU deve essere emessa e quali obblighi fiscali e contributivi gravano sull’associazione.

      Gestione Separata INPS Estesa

      Dal 2024 (con la piena attuazione della riforma sport), i compensi sportivi oltre i 5.000 euro annui sono soggetti a contributi INPS alla gestione separata. Attenzione: la soglia contributiva INPS (5.000 euro) è diversa e inferiore rispetto alla soglia fiscale IRPEF (15.000 euro). L’associazione deve:

      • Versare i contributi con cadenza trimestrale
      • Certificare nella CU l’importo dei contributi versati
      • Indicare il codice fiscale INPS corretto per i versamenti sportivi
      • Applicare la riduzione del 50% dell’imponibile contributivo (prevista fino al 31 dicembre 2027 dal D.Lgs. 36/2021)

      L’aliquota contributiva 2026 per i collaboratori sportivi senza altra copertura previdenziale è pari al 25% circa, ripartita per 2/3 a carico dell’associazione e 1/3 a carico del collaboratore. Ricordiamo che questa aliquota si applica solo sull’eccedenza oltre i 5.000 euro e che, fino al 2027, l’imponibile contributivo è ridotto del 50%.

      Semplificazioni per Piccole ASD

      Le associazioni sportive dilettantistiche con ricavi inferiori a 400.000 euro annui possono beneficiare di alcune semplificazioni nella gestione degli adempimenti fiscali, ma restano comunque obbligate a emettere la CU per i compensi oltre soglia.

      Soglia Esenzione 15.000 Euro e Obblighi Fiscali

      La soglia di 15.000 euro rappresenta il limite fondamentale per determinare gli obblighi fiscali delle associazioni sportive in relazione ai compensi corrisposti a collaboratori, istruttori e allenatori.

      Vediamo come funziona nel dettaglio il regime di esenzione fiscale per i compensi sportivi dilettantistici.

      Entro i 15.000 Euro: Esenzione Totale

      I compensi sportivi erogati da ASD e SSD fino a 15.000 euro annui per ciascun collaboratore sono:

      • Esenti da tassazione IRPEF per il percipiente
      • Non soggetti a ritenuta d’acconto da parte dell’associazione
      • Non certificabili nella CU (non c’è obbligo di emissione)
      • Non imponibili ai fini contributivi INPS (fino a 5.000 euro; tra 5.000 e 15.000 euro sono esenti IRPEF ma soggetti a contributi INPS)

      Importante: con la riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021), l’esenzione fiscale fino a 15.000 euro si applica a tutti i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, indipendentemente dalla forma contrattuale (co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro autonomo sportivo). Non è più necessario qualificarli come “rimborsi spese forfettari” come nel vecchio regime.

      Nota sulle soglie: la soglia fiscale (15.000 euro) e la soglia contributiva INPS (5.000 euro) sono distinte. Un collaboratore sportivo che percepisce 10.000 euro annui non paga IRPEF (sotto i 15.000) ma deve versare contributi INPS sull’eccedenza oltre i 5.000 euro (con riduzione del 50% fino al 2027).

      Oltre i 15.000 Euro: Tassazione Progressiva

      Quando i compensi sportivi superano la soglia di 15.000 euro, l’associazione sportiva deve:

      1. Operare ritenuta IRPEF sull’eccedenza oltre i 15.000 euro, applicando le aliquote progressive (dal 23% al 43% secondo gli scaglioni)
      2. Emettere la CU certificando sia la quota esente (15.000 euro) che quella imponibile (eccedenza)
      3. Versare contributi INPS alla gestione separata sull’importo eccedente i 5.000 euro (soglia contributiva separata da quella fiscale)
      4. Presentare il modello 770 con i dati riepilogativi di tutte le CU emesse

      Esempio pratico: un istruttore percepisce 20.000 euro nel 2025 da un’ASD:

      • IRPEF: i primi 15.000 euro sono esenti fiscalmente. I restanti 5.000 euro sono soggetti a ritenuta IRPEF del 23% (primo scaglione) = 1.150 euro
      • INPS: i primi 5.000 euro sono esenti da contributi. I restanti 15.000 euro sono soggetti a contributi INPS gestione separata, ma con la riduzione del 50% l’imponibile contributivo diventa 7.500 euro. Contributi INPS = circa 1.875 euro (25% di 7.500, ripartiti 2/3 associazione e 1/3 collaboratore)
      • CU obbligatoria: deve certificare 15.000 euro esenti IRPEF + 5.000 euro imponibili IRPEF, e separatamente 5.000 euro esenti INPS + 15.000 euro imponibili INPS (con riduzione 50%)

      L’associazione deve trattenere la ritenuta dal compenso dell’istruttore e versarla mensilmente all’Erario tramite modello F24.

      Scadenza CU Associazioni Sportive 2026: 17 Marzo

      La scadenza per la trasmissione della Certificazione Unica 2026 da parte delle associazioni sportive dilettantistiche è fissata al 17 marzo 2026. Entro questa data, tutte le ASD, SSD ed enti sportivi che hanno corrisposto nel 2025 compensi soggetti a certificazione devono aver completato l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate.

      Il calendario degli adempimenti fiscali per le associazioni sportive nel 2026 prevede:

      Entro il 17 Marzo 2026

      • Trasmissione telematica della CU 2026 all’Agenzia delle Entrate tramite sistema Entratel o Fisconline
      • Consegna della copia della CU a ciascun collaboratore certificato

      Entro il 31 Ottobre 2026

      • Presentazione del modello 770/2026 (dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta) con i dati riepilogativi di tutte le ritenute operate e le CU emesse nel 2025

      La CU delle associazioni sportive deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica utilizzando:

      • Il portale Entratel (per intermediari abilitati: commercialisti, CAF)
      • Il servizio Fisconline (per invio diretto da parte dell’associazione)
      • Software gestionali certificati dall’Agenzia delle Entrate

      Sanzioni per Ritardo o Omissione

      Le associazioni sportive che non rispettano la scadenza del 17 marzo 2026 per la trasmissione della CU incorrono in sanzioni amministrative:

      • 100 euro per ogni CU omessa o trasmessa in ritardo (entro 60 giorni)
      • Raddoppio della sanzione (200 euro) se il ritardo supera i 60 giorni
      • Sanzioni ridotte se l’errore viene corretto spontaneamente con ravvedimento operoso

      Per le piccole ASD con poche certificazioni da emettere, la sanzione può sembrare contenuta, ma per società sportive con decine di collaboratori l’importo complessivo può diventare significativo.

      Consegna al Collaboratore

      Oltre all’invio telematico, l’associazione sportiva deve consegnare entro il 17 marzo una copia della CU anche al collaboratore certificato. La consegna può avvenire:

      • In formato cartaceo con firma di ricevuta
      • Via email certificata (PEC)
      • Tramite area riservata online (se l’associazione ha un portale)

      Il collaboratore utilizzerà la CU ricevuta per compilare la propria dichiarazione dei redditi 2026 (modello 730 o Redditi PF), indicando i compensi sportivi percepiti e le ritenute subite.

      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione della Certificazione Unica e del Modello 730/Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Come Compilare la CU per Compensi Sportivi

      La compilazione corretta della Certificazione Unica per le associazioni sportive richiede attenzione ai dettagli, perché errori nella certificazione possono generare problemi fiscali sia per l’associazione che per il collaboratore.

      La CU 2026 per i compensi sportivi dilettantistici si compone di diverse sezioni che devono essere compilate seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

      Dati Anagrafici dell’Associazione

      Nella sezione dedicata al sostituto d’imposta (l’associazione sportiva) occorre indicare:

      • Denominazione completa dell’ASD o SSD
      • Codice fiscale dell’associazione
      • Sede legale (indirizzo completo)
      • Codice fiscale del rappresentante legale

      Dati del Percipiente

      Per ciascun collaboratore certificato vanno inseriti:

      • Nome, cognome e codice fiscale
      • Residenza anagrafica
      • Data di nascita e luogo di nascita

      È fondamentale verificare l’esattezza del codice fiscale del collaboratore: un errore in questo campo invalida la certificazione.

      Tipologia di Reddito e Causale

      La sezione più delicata riguarda la tipologia di reddito certificato. Per i compensi sportivi dilettantistici oltre i 15.000 euro si utilizza:

      • Causale M – Redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche
      • Indicazione separata della quota esente (fino a 15.000 euro)
      • Indicazione della quota imponibile (eccedenza)

      Per i co.co.co. sportivi si usa invece:

      • Causale A – Redditi di lavoro dipendente e assimilati
      • Con specifica annotazione per il regime sportivo

      Ritenute e Contributi

      Deve essere certificato:

      • L’ammontare delle ritenute IRPEF operate dall’associazione sull’importo eccedente i 15.000 euro
      • I contributi INPS versati alla gestione separata (quota a carico collaboratore + quota a carico associazione)
      • Eventuali detrazioni fiscali riconosciute al collaboratore

      Nel caso di collaboratori sportivi che hanno anche altri redditi da lavoro dipendente, la CU dell’associazione riporta solo i compensi sportivi, mentre altre fonti di reddito saranno certificate separatamente.

      Controlli Prima dell’Invio

      Prima di trasmettere la CU 2026, l’associazione sportiva deve verificare:

      • Corrispondenza tra importi certificati e pagamenti effettivamente erogati
      • Correttezza dei codici fiscali di tutti i percipenti
      • Quadratura tra ritenute certificate e versamenti F24 effettuati nel 2025
      • Compilazione di tutti i campi obbligatori del modello

      Un controllo accurato riduce il rischio di comunicazioni di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate e di conseguenti sanzioni.

      Domande Frequenti

      Quando un’associazione sportiva deve fare la CU?

      L’associazione sportiva deve emettere la CU quando ha corrisposto nel 2025 compensi a collaboratori sportivi superiori a 15.000 euro annui, prestazioni occasionali con ritenuta d’acconto, o co.co.co. sportivi. La CU va trasmessa entro il 17 marzo 2026.

      Cosa succede se non si fa la CU per associazioni sportive?

      L’omessa o tardiva trasmissione della CU comporta sanzioni di 100 euro per ogni certificazione non presentata entro 60 giorni dalla scadenza, che raddoppiano a 200 euro se il ritardo supera i 60 giorni. Inoltre, l’associazione può subire accertamenti fiscali.

      I compensi sportivi sotto 15.000 euro vanno certificati?

      I compensi sportivi dilettantistici fino a 15.000 euro annui sono esenti da tassazione IRPEF. Tuttavia, se superano i 5.000 euro annui, sono soggetti a contributi INPS alla gestione separata e quindi richiedono la certificazione nella CU per la parte contributiva. Solo i compensi entro i 5.000 euro sono completamente esenti sia fiscalmente che contributivamente.

      Come si compila la CU per istruttori sportivi?

      Per gli istruttori sportivi la CU riporta: i dati anagrafici dell’istruttore, la causale M (redditi sportivi dilettantistici), la quota esente fino a 15.000 euro, l’eventuale eccedenza imponibile, le ritenute IRPEF operate e i contributi INPS versati.

      Chi può aiutare le ASD con la Certificazione Unica?

      Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste le associazioni sportive nella compilazione e trasmissione della CU, garantendo il rispetto delle scadenze e la correttezza dei dati certificati. Affidati ai nostri esperti per evitare errori e sanzioni.

      Conclusione

      La gestione corretta della Certificazione Unica per le associazioni sportive 2026 è fondamentale per rispettare gli obblighi fiscali e tutelare sia l’ente che i collaboratori da possibili contestazioni dell’Agenzia delle Entrate. Con le novità introdotte dalla riforma dello sport e la scadenza del 17 marzo 2026, è importante affidarsi a professionisti competenti.

      Hai bisogno di assistenza per la CU della tua associazione sportiva? Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato negli adempimenti fiscali di ASD e SSD, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per un supporto completo nella gestione delle Certificazioni Uniche e di tutti gli obblighi da sostituto d’imposta.

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      Gennaio 17, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-01-17 20:22:432026-05-31 09:42:50CU Associazioni Sportive 2026: Guida Completa agli Obblighi
      Pagina 1 di 212

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