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Tag Archivio per: bonus ristrutturazione

NOTIZIE

Fattura per Bonus Ristrutturazione: Sopra 70.000 Euro Scatta il DURC di Congruità con CCNL Edile

detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia

Chi affronta lavori importanti di ristrutturazione edilizia e vuole usufruire della detrazione fiscale, il cosiddetto bonus ristrutturazione, deve prestare attenzione a un aspetto spesso sottovalutato: quando l’importo dei lavori sale, la semplice fattura ristrutturazione emessa dall’impresa potrebbe non essere sufficiente. Secondo quanto riportano fonti giornalistiche specializzate in fisco e contabilità, per interventi che raggiungono o superano i 70.000 euro entra in gioco un meccanismo distinto ma collegato, quello del DURC di congruità, che impone di verificare come e con chi viene formalizzato il rapporto con l’impresa edile.

Indice dei contenuti

  1. Cosa cambia per i lavori sopra i 70.000 euro
  2. Il DURC di congruità e il CCNL edile
  3. Contratto di appalto vs fattura diretta
  4. Rischi in caso di irregolarità
  5. Cosa fare in pratica
  6. Domande frequenti sul bonus ristrutturazione e l’appalto con CCNL edile

Cosa cambia per i lavori sopra i 70.000 euro

Il tema del bonus ristrutturazione appalto CCNL edile nasce dall’incrocio tra due piani normativi diversi: da una parte la disciplina fiscale della detrazione per i lavori edilizi (art. 16-bis del TUIR e art. 16 del DL 63/2013), dall’altra la normativa sul lavoro che regola la regolarità dei cantieri edili. Quando il valore complessivo dell’intervento raggiunge la soglia dei 70.000 euro, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro n. 143/2021, scatta l’obbligo di verifica della congruità della manodopera impiegata nel cantiere.

In pratica, non si tratta di una regola scritta esplicitamente nella normativa del bonus ristrutturazione che vieti la detrazione sopra questa cifra. Si tratta piuttosto di due obblighi che, sopra questa soglia, tendono a intrecciarsi: da un lato la necessità di rispettare le regole sulla manodopera edile ai fini del DURC di congruità, dall’altro l’opportunità di avere una documentazione solida e tracciabile della spesa, utile in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione fiscale ristrutturazioni.

Il DURC di congruità e il CCNL edile

Il DURC di congruità è un documento introdotto dal Decreto Interministeriale n. 143 del 25 giugno 2021, applicabile ai cantieri la cui denuncia di inizio lavori è effettuata dal 1° novembre 2021, che serve a verificare se l’incidenza della manodopera impiegata in un cantiere edile è coerente con le tabelle ministeriali di settore, elaborate sulla base del CCNL edile. In parole semplici, l’ente preposto controlla che il numero di ore di lavoro dichiarate, e i relativi contributi versati, siano proporzionati al valore economico dell’opera realizzata: un modo per contrastare il lavoro irregolare nel comparto edile.

Il rilascio del DURC di congruità spetta alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del committente attraverso il portale nazionale CNCE_EdilConnect, e riguarda i lavori edili privati di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro, oltre che gli appalti pubblici di qualsiasi importo. La verifica si applica indipendentemente dal fatto che l’impresa affidataria sia iscritta o meno alla Cassa Edile, e concorrono al calcolo della soglia anche le lavorazioni non strettamente edili collegate al cantiere.

Per questo motivo, quando si affida un intervento di ristrutturazione di importo rilevante, diventa importante sapere con quale inquadramento contrattuale lavorano gli operai in cantiere. L’applicazione del CCNL edile, o comunque di una contrattazione collettiva coerente con il settore, non è quindi solo una questione di correttezza verso i lavoratori, ma un elemento che può incidere sulla regolarità complessiva del cantiere e, di riflesso, sulla solidità della pratica agli occhi di eventuali controlli.

Contratto di appalto vs fattura diretta

Per lavori di piccola entità, è prassi comune limitarsi a richiedere un preventivo e poi la fattura ristrutturazione a fine lavori, magari accompagnata da un semplice scambio di email o da un ordine sottoscritto. Quando però il valore dell’intervento sale, avvicinandosi o superando i 70.000 euro, gli esperti del settore consigliano di formalizzare un vero e proprio contratto di appalto edile, che descriva in modo puntuale l’oggetto dei lavori, i tempi di esecuzione, i costi della manodopera e i riferimenti al CCNL edile applicato dall’impresa.

Un contratto di appalto strutturato, rispetto alla sola fattura, permette di:

  • documentare in modo chiaro il rapporto tra committente e impresa, utile sia ai fini lavoristici sia fiscali;
  • dare evidenza dell’inquadramento della manodopera secondo il CCNL edile o la contrattazione di settore;
  • facilitare l’ottenimento del DURC di congruità quando richiesto, evitando blocchi nei pagamenti o negli stati di avanzamento lavori (SAL);
  • rafforzare la tracciabilità della spesa, insieme al bonifico parlante già previsto per la detrazione fiscale ristrutturazioni.

Va precisato che la legge non impone in modo esplicito un contratto scritto come condizione automatica per ottenere il bonus ristrutturazione: la detrazione fiscale resta ancorata ai requisiti previsti dalla normativa tributaria, in primis fattura regolare e pagamento con bonifico parlante. Tuttavia, avere un contratto di appalto solido, coerente con le regole sul DURC di congruità, riduce sensibilmente il rischio di contestazioni incrociate tra il fronte del lavoro e quello fiscale.

Rischi in caso di irregolarità

Se il cantiere non rispetta i parametri del DURC di congruità, le conseguenze si vedono prima di tutto sul piano lavoristico: la Cassa Edile può non rilasciare il documento, con la conseguenza pratica che i pagamenti degli stati di avanzamento lavori, o il saldo finale, possono subire blocchi o ritardi fino alla regolarizzazione della posizione. Per il committente che ha già effettuato i bonifici parlanti in vista della detrazione fiscale ristrutturazioni, questo tipo di irregolarità può generare complicazioni ulteriori.

Sul fronte fiscale, in caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate può chiedere di dimostrare la regolarità del rapporto con l’impresa esecutrice e la coerenza della spesa sostenuta. Una fattura non accompagnata da un contratto chiaro, in presenza di importi elevati e di un cantiere che avrebbe dovuto rispettare le regole sul CCNL edile, rischia di essere più difficile da difendere qualora emergano dubbi sulla regolarità della manodopera impiegata. Non significa automaticamente perdere il diritto al bonus ristrutturazione, ma significa dover fornire prove aggiuntive per dimostrare la correttezza dell’operazione.

Cosa fare in pratica

Chi sta pianificando un intervento di ristrutturazione di importo elevato dovrebbe verificare, già in fase di scelta dell’impresa, alcuni elementi chiave legati al tema bonus ristrutturazione appalto CCNL edile. In particolare conviene controllare che l’impresa applichi correttamente il CCNL edile o un contratto collettivo coerente con il settore, che il valore complessivo dei lavori venga valutato correttamente ai fini della soglia dei 70.000 euro prevista per il DURC di congruità, e che il rapporto con l’impresa venga formalizzato con un contratto di appalto scritto, oltre alla fattura.

È utile inoltre conservare con cura tutta la documentazione delle fatture elettroniche ricevute dall’impresa, che possono essere consultate e archiviate tramite il Cassetto Fiscale delle Fatture Elettroniche, insieme alle ricevute dei bonifici parlanti effettuati per ciascun stato di avanzamento lavori. Una raccolta ordinata di questi documenti costituisce la base per sostenere, in caso di verifica, sia la regolarità del cantiere sia la correttezza della detrazione fiscale ristrutturazioni richiesta in dichiarazione dei redditi.

Domande frequenti sul bonus ristrutturazione e l’appalto con CCNL edile

Sopra i 70.000 euro perdo automaticamente il bonus ristrutturazione se non ho un contratto di appalto?

No, non esiste una norma fiscale che colleghi in modo automatico la perdita della detrazione all’assenza di un contratto di appalto scritto. La soglia dei 70.000 euro riguarda in modo diretto il DURC di congruità, previsto dalla normativa sul lavoro. Formalizzare un contratto di appalto resta però una scelta prudente per avere una documentazione solida in caso di controllo.

Cos’è esattamente il DURC di congruità?

È un documento previsto dal Decreto Interministeriale n. 143/2021 che verifica se l’incidenza della manodopera impiegata in un cantiere edile è coerente con le tabelle del CCNL edile. Viene rilasciato dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, tramite il portale CNCE_EdilConnect, per i lavori privati di importo pari o superiore a 70.000 euro.

Cosa succede se la Cassa Edile non rilascia il DURC di congruità?

Il mancato rilascio può comportare il blocco dei pagamenti relativi agli stati di avanzamento lavori o al saldo finale, in attesa che l’impresa regolarizzi la propria posizione contributiva e l’inquadramento della manodopera secondo il CCNL edile.

Conviene sempre chiedere un contratto di appalto anche per lavori sotto i 70.000 euro?

Anche se l’obbligo del DURC di congruità scatta dalla soglia dei 70.000 euro, avere un contratto scritto con l’impresa, anche per importi inferiori, resta una buona prassi per documentare in modo chiaro i lavori svolti e agevolare la gestione della detrazione fiscale ristrutturazioni.

Il tema resta in evoluzione, con chiarimenti che periodicamente arrivano dalle Casse Edili e dagli enti previdenziali di settore. Chi ha in programma lavori di ristrutturazione di importo rilevante farà bene a monitorare eventuali aggiornamenti sulle regole del DURC di congruità e sulla loro interazione con la disciplina del bonus ristrutturazione.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazione-edilizia.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 17:00:002026-09-17 15:47:43Fattura per Bonus Ristrutturazione: Sopra 70.000 Euro Scatta il DURC di Congruità con CCNL Edile
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Vetrate Panoramiche sulla Veranda: Spetta il Bonus Mobili 2026? Cosa Dice Davvero l’Agenzia delle Entrate

Bonus Mobili

Chiudere una veranda o un balcone con vetrate panoramiche amovibili (le cosiddette VEPA) è una delle soluzioni più richieste da chi vuole guadagnare spazio vivibile senza affrontare una ristrutturazione vera e propria. Molte famiglie le installano proprio in vista dell’arredo della nuova zona living e si chiedono se possano contare anche sul bonus mobili 2026. Su questo punto circolano risposte troppo ottimistiche: la tesi secondo cui le vetrate sarebbero “manutenzione straordinaria” e aprirebbero automaticamente al bonus mobili non trova conferma nei documenti dell’Agenzia delle Entrate.

In questa guida vediamo cosa prevede davvero la normativa: quale detrazione spetta per le VEPA, perché il collegamento tra bonus mobili e vetrate panoramiche sulla veranda non è automatico, e quali documenti servono per non rischiare un recupero d’imposta.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il bonus mobili 2026 e come funziona
  2. Cosa sono le vetrate panoramiche amovibili (VEPA) e perché sono edilizia libera
  3. Quale detrazione spetta per le VEPA: il bonus ristrutturazioni
  4. Bonus mobili e vetrate panoramiche: perché non è automatico
  5. Documenti e condizioni da rispettare per non perdere la detrazione
  6. Domande frequenti sul bonus mobili e le vetrate panoramiche

Cos’è il bonus mobili 2026 e come funziona

Il bonus mobili (art. 16, comma 2, del DL 63/2013) è una detrazione IRPEF riservata a chi acquista mobili nuovi e grandi elettrodomestici destinati a un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio. Non è un’agevolazione autonoma: esiste solo se collegata a lavori agevolati già avviati sull’abitazione o sulle sue pertinenze, come balconi, logge e verande.

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 22, della L. 199/2025) ha prorogato il bonus senza modifiche. Per gli acquisti effettuati nel 2026 la detrazione è del 50% su un tetto massimo di 5.000 euro per unità immobiliare, pertinenze comprese: il risparmio massimo è quindi di 2.500 euro, recuperati in 10 quote annuali nella dichiarazione dei redditi. Sul fronte delle tempistiche, i lavori devono essere iniziati prima dell’acquisto dei mobili e, per gli acquisti 2026, devono risultare avviati a partire dal 1° gennaio 2025. Non è invece necessario aver già pagato le spese dei lavori prima di quelle per l’arredo.

Rientrano tra i beni agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, divani, poltrone, materassi e apparecchi di illuminazione, oltre ai grandi elettrodomestici con classe energetica minima richiesta (classe A per i forni, E per lavatrici e lavastoviglie, F per frigoriferi e congelatori). Restano esclusi porte, pavimentazioni come il parquet, tende e tendaggi e gli altri complementi d’arredo.

Cosa sono le vetrate panoramiche amovibili (VEPA) e perché sono edilizia libera

Le vetrate panoramiche amovibili sono strutture in vetro completamente trasparenti che si installano su balconi aggettanti, logge rientranti o porticati già esistenti. Servono a proteggere lo spazio dagli agenti atmosferici, migliorare le prestazioni acustiche ed energetiche e ridurre le dispersioni termiche, senza trasformare l’area in un ambiente stabilmente chiuso.

Dal punto di vista urbanistico sono espressamente inserite tra gli interventi di edilizia libera dall’art. 6, comma 1, lettera b-bis, del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), introdotta dal Decreto Aiuti-bis del 2022 e ampliata dal Decreto Salva Casa (DL 69/2024). Significa che, se rispettano i requisiti di legge, non richiedono né permesso di costruire né CILA. È bene chiarire un equivoco frequente: l’edilizia libera non ha alcun tetto di spesa. I 96.000 euro che spesso si leggono sono il massimale per unità immobiliare del bonus ristrutturazioni, un limite fiscale che nulla ha a che vedere con la qualificazione dell’intervento.

  • Le vetrate devono essere amovibili e totalmente trasparenti: apribili, scorrevoli o rimovibili, non fisse in modo permanente.
  • Vanno installate su balconi aggettanti, logge rientranti o porticati, esclusi i porticati su fronti pubblici o gravati da uso pubblico.
  • Non devono creare spazi stabilmente chiusi con aumento di volumi o superfici, né un cambio di destinazione d’uso (ad esempio da superficie accessoria a superficie utile).
  • Devono garantire una naturale microaerazione e avere un impatto visivo minimo, senza modificare le linee architettoniche dell’edificio.

Se la struttura è invece fissa e chiude in modo permanente il balcone, non si è più nell’edilizia libera: l’intervento può configurare un ampliamento volumetrico, con titoli abilitativi specifici e conseguenze diverse anche sul piano fiscale.

Quale detrazione spetta per le VEPA: il bonus ristrutturazioni

L’unica presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate sulle VEPA reperita è la risposta a interpello n. 906-209/2022 di una Direzione Regionale: la detrazione per il recupero edilizio spetta perché le vetrate, se realizzate con vetri antisfondamento, rientrano tra le opere finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi, previste dall’art. 16-bis, comma 1, lettera f), del TUIR. È la stessa categoria in cui la circolare 13/E/2001 colloca i vetri antisfondamento e che la circolare 28/E/2022 riferisce ai reati come furto e aggressione.

Per il 2026 il bonus ristrutturazioni vale il 50% delle spese se l’intervento riguarda l’abitazione principale di chi ne è proprietario o titolare di un diritto reale, e il 36% negli altri casi, su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, in 10 quote annuali (art. 16-bis, comma 3-ter, del TUIR e art. 16 del DL 63/2013, prorogati dalla L. 199/2025; circolare 8/E del 19 giugno 2025). Trattandosi di lavori in edilizia libera, la data di inizio si documenta con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come vedremo più avanti.

Un punto va sottolineato: la circolare 8/E/2025, spesso citata in rete a sostegno delle VEPA, non menziona affatto le vetrate panoramiche. Le uniche fonti che le qualificano come manutenzione straordinaria sono articoli divulgativi, non documenti ufficiali.

Bonus mobili e vetrate panoramiche: perché non è automatico

Qui sta il nodo della questione. Secondo la Guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni della dichiarazione 2026, per beneficiare del bonus mobili l’intervento sull’abitazione deve essere riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b, del DPR 380/2001). Sulle singole unità immobiliari valgono anche restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; la manutenzione ordinaria conta solo sulle parti comuni condominiali.

La stessa Guida, richiamando la circolare 10/E/2014 (risposta 7.1), elenca tra gli interventi che non danno diritto al bonus mobili proprio “gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”, cioè quelli della lettera f), tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro o ristrutturazione. Sono esclusi anche i lavori agevolati con l’Ecobonus e la realizzazione di box e posti auto.

Mettendo insieme i due tasselli, il quadro è chiaro: le VEPA sono agevolate in quanto misura anti-intrusione, e questa categoria da sola non apre al bonus mobili. Il bonus può spettare solo se l’installazione è qualificabile anche come manutenzione straordinaria, ma su questo punto specifico non esiste alcun chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Chi acquista arredi contando sulla detrazione senza questo presupposto rischia, in caso di controllo, il recupero di fino a 2.500 euro oltre a sanzioni e interessi.

In pratica, il bonus mobili collegato alle vetrate panoramiche è sostenibile in due situazioni:

  • quando un tecnico abilitato qualifica per iscritto l’intervento come manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b, del Testo Unico dell’Edilizia, e la dichiarazione sostitutiva di inizio lavori lo attesta;
  • quando le vetrate sono parte di un intervento più ampio di manutenzione straordinaria o ristrutturazione dell’immobile già agevolato, che di per sé dà accesso al bonus mobili.

In tutti gli altri casi la scelta prudente è non contare sul bonus mobili oppure presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate prima dell’acquisto. Resta comunque fermo il bonus ristrutturazioni sulle vetrate, che è l’agevolazione sicura.

Documenti e condizioni da rispettare per non perdere la detrazione

Anche quando l’intervento rientra nell’edilizia libera e non richiede una pratica edilizia, resta necessario conservare una documentazione adeguata per dimostrare, in caso di controllo, la natura dei lavori e la loro data di inizio.

RequisitoCosa serve
Pagamento dei lavoriBonifico parlante (modello per detrazioni edilizie predisposto da banche e Poste)
Pagamento di mobili ed elettrodomesticiBonifico anche ordinario, carta di credito o carta di debito; esclusi contanti e assegni
Fatture e documentiFatture dei lavori e degli acquisti di arredo con i dati dell’acquirente
Data di inizio lavori (edilizia libera)Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con data di avvio e attestazione che i lavori sono agevolabili (provv. AdE n. 149646/2011)
Qualificazione dell’interventoRelazione o attestazione del tecnico sulla natura dei lavori (manutenzione straordinaria o misura anti-intrusione)
Comunicazione ENEAEntro 90 giorni dalla fine dei lavori per gli elettrodomestici; l’omissione non fa perdere il bonus mobili (ris. 46/E/2019)

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la tracciabilità dei pagamenti: per i lavori serve il bonifico parlante, mentre per mobili ed elettrodomestici sono ammessi anche carta di credito e carta di debito, oltre al bonifico anche ordinario (circolare 7/E/2016). I pagamenti in contanti o con assegno non danno diritto ad alcuna detrazione. Le detrazioni si fanno valere nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello della spesa.

Situazioni come questa, a metà tra edilizia libera e recupero edilizio, sono tra le più esposte a interpretazioni discordanti: prima di acquistare mobili contando sulla detrazione conviene farsi qualificare l’intervento da un tecnico e conservare tutta la documentazione.

Domande frequenti sul bonus mobili e le vetrate panoramiche

Le vetrate panoramiche amovibili richiedono una pratica edilizia?

No. Se sono amovibili, totalmente trasparenti, installate su balconi aggettanti, logge rientranti o porticati e non creano spazi stabilmente chiusi, rientrano nell’edilizia libera (art. 6, comma 1, lettera b-bis del DPR 380/2001): non servono né CILA né permesso di costruire. L’edilizia libera non prevede alcun tetto di spesa.

Le VEPA danno diritto al bonus ristrutturazioni?

Sì, secondo l’unica prassi dell’Agenzia delle Entrate reperita (risposta a interpello n. 906-209/2022), a condizione che le vetrate siano in vetro antisfondamento: l’intervento è inquadrato tra le misure di prevenzione degli atti illeciti (art. 16-bis, comma 1, lettera f del TUIR). Nel 2026 la detrazione è del 50% sull’abitazione principale e del 36% sugli altri immobili, su un massimo di 96.000 euro.

Installare le vetrate panoramiche dà automaticamente il bonus mobili?

No. La Guida dell’Agenzia delle Entrate richiede un intervento riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria ed esclude espressamente le misure anti-intrusione (lettera f), salvo che siano anche inquadrabili come manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro o ristrutturazione. Nessun documento ufficiale qualifica le VEPA come manutenzione straordinaria: il bonus mobili va valutato caso per caso con un tecnico.

Qual è il massimale di spesa per il bonus mobili nel 2026?

Il tetto è di 5.000 euro per unità immobiliare, pertinenze comprese, con detrazione IRPEF del 50% (massimo 2.500 euro) in 10 quote annuali. Per gli acquisti 2026 i lavori devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio 2025 e comunque prima dell’acquisto dei mobili.

Come si prova la data di inizio lavori se non serve la CILA?

Con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000) che indica la data di inizio dei lavori e attesta che rientrano tra quelli agevolabili, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011.

Cosa succede se non invio la comunicazione ENEA?

Per il bonus mobili la mancata o tardiva trasmissione dei dati all’ENEA non comporta la perdita della detrazione, come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 18 aprile 2019.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 18, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2016/11/bonus-mobili-640x342.jpg 342 640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-18 10:00:002026-09-13 00:07:32Vetrate Panoramiche sulla Veranda: Spetta il Bonus Mobili 2026? Cosa Dice Davvero l’Agenzia delle Entrate
CAF, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Cessione Crediti Superbonus e Sismabonus 2026: Cosa Resta e Come Funziona

assistenza fiscale e legale superbonus e ristrutturazioni CAF Udine

Indice dei contenuti

  • Il quadro attuale: cosa e’ ancora possibile nel 2026
  • Il blocco della cessione e dello sconto in fattura
  • Le eccezioni ancora valide nel 2026
  • Sismabonus: regole specifiche per la cessione
  • La detrazione diretta: come recuperare i crediti in 730 o Modello Redditi
  • Comunicazione all’Agenzia delle Entrate: adempimenti 2026
  • Errori da evitare e trappole normative
  • Domande frequenti (FAQ)

Se hai eseguito lavori con il Superbonus o il Sismabonus negli anni scorsi e ti stai chiedendo cosa fare con i crediti fiscali maturati, questa guida fa per te. Dopo il blocco generalizzato della cessione del credito e dello sconto in fattura introdotto nel 2023-2024, molte famiglie e condomini si trovano oggi in una situazione di incertezza: il credito c’è, ma le strade per utilizzarlo si sono ristrette. In questo articolo spieghiamo cosa resta concretamente possibile nel 2026, quali eccezioni sopravvivono e come recuperare la detrazione in dichiarazione dei redditi.

Il quadro attuale: cosa e’ ancora possibile nel 2026

Il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi — Superbonus 110% (poi 90%, 70%, 65%) e Sismabonus — è stato progressivamente smantellato attraverso una serie di provvedimenti legislativi tra il 2023 e il 2024:

  • D.L. 11/2023 (febbraio 2023): primo blocco generalizzato per le nuove comunicazioni di cessione e sconto in fattura;
  • D.L. 212/2023 (dicembre 2023): chiusura dei cantieri Superbonus con SAL non completati entro fine 2023;
  • D.L. 39/2024 (marzo 2024): ulteriore stretta, eliminazione delle ultime deroghe residue e introduzione del divieto di compensazione per crediti da cessione oltre determinate soglie.

Nel 2026, quindi, la situazione normativa è la seguente: non è più possibile cedere il credito o chiedere lo sconto in fattura per nuovi lavori avviati dopo il blocco, salvo le eccezioni tassative descritte di seguito. I crediti già acquisiti prima del blocco restano utilizzabili, ma seguono regole diverse a seconda di quando e come sono stati generati.

Il blocco della cessione e dello sconto in fattura

Prima del blocco, il contribuente aveva tre strade per sfruttare il Superbonus:

  • Detrazione diretta: in 4 o 10 rate nella dichiarazione dei redditi;
  • Sconto in fattura: l’impresa esecutrice applicava uno sconto pari alla detrazione spettante, recuperandolo poi come credito d’imposta;
  • Cessione del credito: il contribuente cedeva il credito maturato a banche, intermediari finanziari o altri soggetti terzi (incluse le imprese).

Con il D.L. 11/2023, sconto in fattura e cessione del credito sono stati bloccati per le spese sostenute dal 17 febbraio 2023 in poi, con pochissime eccezioni. Il blocco definitivo è arrivato con il D.L. 39/2024 che ha eliminato anche le ultime finestre residue.

Questo significa che chi ha avviato lavori agevolati dopo quelle date può utilizzare la detrazione solo in modo diretto, portandola in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Un problema concreto per chi ha redditi bassi o insufficienti a capienza fiscale.

Le eccezioni ancora valide nel 2026

Non tutte le porte sono chiuse. La normativa vigente nel 2026 mantiene alcune eccezioni al blocco della cessione:

1. Crediti maturati prima del 17 febbraio 2023

I crediti fiscali generati da spese Superbonus sostenute entro il 16 febbraio 2023 e correttamente comunicati all’Agenzia delle Entrate entro i termini possono ancora essere ceduti — ma solo se non è già avvenuta una prima cessione. Dal 2023 la regola è che la cessione è consentita una sola volta (con possibilità di una sola ulteriore cessione a banche o intermediari vigilati dalla Banca d’Italia).

2. IACP, cooperative, terzo settore ed edilizia sociale

Gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le ONLUS e gli enti del Terzo Settore che realizzano interventi su immobili adibiti ad abitazione principale di soggetti svantaggiati hanno mantenuto la facoltà di optare per cessione o sconto in fattura anche dopo il blocco del 2023, a condizione che i lavori rispettino i requisiti SAL (stato avanzamento lavori) documentati.

3. Zone sismiche 1 e 2: cantieri avanzati

Per interventi antisismici in zone classificate sismiche 1 e 2, con CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il Superbonus) presentata prima del 17 febbraio 2023, era prevista una deroga specifica che consentiva di completare le opzioni di cessione anche successivamente. Tuttavia, con il D.L. 39/2024 questa finestra si è ulteriormente ristretta: verifica sempre la posizione specifica del tuo cantiere con un professionista abilitato.

Sismabonus: regole specifiche per la cessione

Il Sismabonus è un’agevolazione distinta dal Superbonus, disciplinata dall’art. 16 del D.L. 63/2013. Nel 2026 permane in forma ridotta:

Tipo di interventoAliquota detrazioneTetto spesaCessione/Sconto possibile?
Riduzione 1 classe di rischio (prima casa)50%96.000 euro per unita’No (spese post-17/02/2023)
Riduzione 2 classi di rischio (prima casa)70%96.000 euro per unita’No (spese post-17/02/2023)
Parti comuni condominio — 1 classe75%96.000 euro per unita’No (spese post-17/02/2023)
Parti comuni condominio — 2 classi85%96.000 euro per unita’No (spese post-17/02/2023)
Acquisto case antisismiche (sismabonus acquisti)75-85%96.000 euroNo (spese post-17/02/2023)

Per il Sismabonus, analogamente al Superbonus, la cessione del credito e lo sconto in fattura sono bloccati per spese sostenute dopo il 17 febbraio 2023. I crediti da Sismabonus maturati prima di tale data seguono le stesse regole di circolazione dei crediti Superbonus: una sola cessione possibile, con eventuale ulteriore cessione limitata a banche e intermediari vigilati.

Il Sismabonus acquisti (acquisto di case costruite ex-novo da impresa su zona sismica con riduzione classi rischio) merita un’attenzione particolare: alcune interpretazioni normative hanno sostenuto che, trattandosi di atto di compravendita e non di lavori edilizi in senso stretto, le limitazioni alla cessione potrebbero applicarsi diversamente. Sul punto è consigliabile una verifica con il proprio CAF o commercialista.

La detrazione diretta: come recuperare i crediti in 730 o Modello Redditi

Per chi non puo’ piu’ cedere il credito, la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi rimane l’unica opzione. Ecco come funziona concretamente nel 2026:

Rateizzazione: 4 o 10 anni?

La detrazione Superbonus si spalma su 10 anni a partire dall’anno di sostenimento della spesa (la riforma da 5 a 10 anni è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022). Ciò significa che una spesa sostenuta nel 2022 andrà in detrazione fino al 2031. Una spesa del 2023 fino al 2032, e così via.

Il Sismabonus ordinario, invece, si detrae in 5 anni (salvo il componente che rientra nel Superbonus 110%, che segue le regole del Superbonus).

Il problema della capienza fiscale

La detrazione non è rimborsabile: se la rata annua supera l’imposta lorda dovuta (IRPEF), la quota eccedente va persa. Non si riporta all’anno successivo. Questo è il principale problema per pensionati con redditi bassi, giovani lavoratori o chi ha poca IRPEF da pagare: rischia di perdere quote di detrazione ogni anno.

Esempio pratico: spesa Superbonus 2022 di 50.000 euro, detrazione 110% = 55.000 euro, rata annua = 5.500 euro/anno per 10 anni. Se la tua IRPEF lorda è 3.000 euro/anno, perdi 2.500 euro di detrazione ogni anno = 25.000 euro totali non recuperati su 10 anni. In questi casi era essenziale la cessione, che ora non è più disponibile per le spese recenti.

Come indicare la detrazione nel 730 2026

Nel 730/2026 (dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2025), le detrazioni per interventi edilizi si indicano nel quadro E, sezione III-A e III-B. Il CAF compila automaticamente queste sezioni sulla base della documentazione che fornisci (fatture, bonifici parlanti, asseverazioni, visto di conformità).

Documenti necessari per portare in detrazione il Superbonus nel 730:

  • Fatture dei lavori agevolati;
  • Bonifici parlanti (con causale specifica che cita la norma di riferimento);
  • Asseverazione del tecnico abilitato (APE ante e post operam per l’ecobonus);
  • Visto di conformità del CAF o professionista abilitato;
  • Per i condomini: delibera assembleare, tabelle millesimali, rendiconto spese.

Se il tuo CAF ha gia’ gestito la pratica negli anni scorsi, molto probabilmente ha gia’ tutta la documentazione. Aggiorna i dati se ci sono state variazioni nei lavori o nei SAL.

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate: adempimenti 2026

Anche se hai scelto (o sei costretto a scegliere) la detrazione diretta, in alcuni casi hai obblighi comunicativi verso l’Agenzia delle Entrate:

  • Comunicazione opzione (modello cessione/sconto): obbligatoria solo se hai optato per cessione o sconto in fattura, non per la detrazione diretta;
  • CILAS o CILA: comunicazione al Comune già avvenuta all’avvio dei lavori;
  • Comunicazione SAL: per cantieri a SAL, ogni stato di avanzamento lavori rilevante ai fini della cessione richiedeva una comunicazione separata;
  • Pratiche di correzione: se hai errori nelle comunicazioni già inviate (ad es. importi errati), è possibile presentare una comunicazione sostitutiva o annullamento entro i termini.

Nel 2026, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un’apposita funzionalita’ nell’area riservata del portale per consultare le comunicazioni di cessione già trasmesse e lo stato dei crediti ceduti. Accedendo con SPID o CIE puoi verificare se il credito risulta correttamente registrato e se ci sono anomalie da correggere.

Errori da evitare e trappole normative

Dopo anni di continui cambiamenti normativi, il rischio di errori è concreto. Ecco i piu’ frequenti:

1. Doppia cessione non consentita

Dal 2023 la cessione è consentita una sola volta (prima cessione dal beneficiario) + eventuale ulteriore cessione solo a banche o intermediari vigilati Banca d’Italia. Una seconda cessione a soggetti diversi è nulla e può comportare il recupero del credito con sanzioni.

2. Crediti bloccati per mancanza di documentazione

L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui crediti ceduti. Crediti privi di corretta asseverazione, visto di conformità o con difformita’ nella documentazione possono essere sospesi o recuperati anche anni dopo la cessione. Conserva tutta la documentazione per almeno 10 anni.

3. Frode nella cessione: responsabilità del cedente

Se il credito ceduto è inesistente o fondato su documentazione falsa, il cedente (cioè tu, il beneficiario) risponde in solido con i cessionari — a meno che non dimostri di aver agito in buona fede e con diligenza. Il D.L. 11/2023 ha introdotto la disciplina specifica sulla responsabilità in solido.

4. Sconto in fattura con impresa poi fallita

Se l’impresa che ti ha applicato lo sconto in fattura è poi fallita senza aver correttamente ceduto o compensato il credito, potresti ritrovarti senza detraibilita’ della spesa. In questi casi è necessaria un’analisi case by case con il CAF o un commercialista.

Per approfondire le agevolazioni bonus casa ancora disponibili nel 2026, consulta anche il nostro articolo sui bonus in scadenza 2026: 8 agevolazioni da sfruttare subito.

Domande frequenti (FAQ)

Posso ancora cedere il credito Superbonus nel 2026?

Solo se il credito deriva da spese sostenute entro il 16 febbraio 2023 e la comunicazione di cessione non è ancora avvenuta, oppure si tratta di una prima cessione da soggetto cedente originario. Per spese successive a quella data, la cessione non è più consentita.

Cosa succede se ho poca IRPEF e non riesco a capire tutta la detrazione?

Purtroppo la quota di detrazione che eccede l’IRPEF lorda dovuta va perduta: non è rimborsabile e non si riporta all’anno successivo. È una delle principali criticità del sistema attuale, che penalizza i contribuenti a basso reddito. Non esistono attualmente meccanismi di compensazione alternativa per questi casi, salvo le eccezioni per IACP e soggetti vulnerabili.

Il Sismabonus è ancora valido per nuovi lavori nel 2026?

Si, il Sismabonus ordinario (non il componente Superbonus) è ancora in vigore nel 2026, con aliquote dal 50% all’85% in base alla riduzione delle classi di rischio sismico. Tuttavia, anche per il Sismabonus non è possibile optare per cessione o sconto in fattura per spese successive al 17 febbraio 2023: si può solo detrarre direttamente in 5 anni.

Ho un credito Superbonus ceduto che la banca non vuole. Cosa posso fare?

Se la banca cessionaria non utilizza o non vuole acquistare il credito, il cedente si trova in una situazione difficile: il credito rimane “intrappolato” nella piattaforma. Dal 2023 è stata introdotta la possibilità di utilizzare i crediti incagliati in compensazione con le ritenute sui redditi da lavoro dipendente operate dai datori di lavoro. Per i privati, le opzioni restano limitate: consulta un professionista per valutare eventuali vie di recupero.

Posso portare in detrazione il Superbonus nel 730/2026?

Si. Se hai sostenuto spese Superbonus nel 2025 o negli anni precedenti senza aver optato per cessione o sconto in fattura, la rata annua della detrazione va indicata nel quadro E del 730/2026 (dichiarazione per l’anno d’imposta 2025). Il tuo CAF puo’ assisterti nella compilazione.

Qual è la differenza tra cessione del credito e sconto in fattura nel Superbonus?

Con lo sconto in fattura, l’impresa esecutrice dei lavori applica uno sconto al costo dei lavori pari alla detrazione spettante: tu paghi meno e l’impresa recupera il credito. Con la cessione del credito, tu ricevi la detrazione come credito d’imposta e lo cedi a un terzo (banca, intermediario) ricevendo liquidita’ in cambio. Entrambe le opzioni sono bloccate per spese successive al 17 febbraio 2023.


Questo articolo e’ stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e’ responsabile dei contenuti.


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Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2022/11/Progetto-senza-titolo.png 500 2000 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 18:00:002026-08-28 10:36:01Cessione Crediti Superbonus e Sismabonus 2026: Cosa Resta e Come Funziona
Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Bonus Ristrutturazione 2026 per Architetti: Asseverazioni, Sconto in Fattura e Responsabilità Professionale

detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia

Il bonus ristrutturazione 2026 continua ad essere uno degli strumenti più utilizzati in edilizia, e per gli architetti rappresenta sia un’opportunità professionale sia un terreno ricco di insidie normative. Asseverazioni tecniche, sconto in fattura, visto di conformità: ogni passaggio ha implicazioni dirette sulla responsabilità professionale. In questa guida spieghiamo tutto quello che un architetto deve sapere per lavorare con i bonus edilizi senza rischi.

Se sei un architetto con partita IVA e vuoi capire anche come ottimizzare il tuo regime fiscale mentre gestisci le pratiche dei tuoi clienti, ti consigliamo di leggere anche la nostra guida su quanto guadagna un architetto nel 2026.

In questa pagina:
  • Bonus ristrutturazione 2026: cosa cambia per gli architetti
  • Asseverazione tecnica: obblighi e responsabilità
  • Sconto in fattura 2026: come funziona ancora
  • Cessione del credito e visto di conformità
  • Detrazione 50%: massimali e regole 2026
  • Responsabilità professionale dell’architetto
  • Aspetti fiscali: architetto in regime forfettario
  • Errori da evitare nelle pratiche di bonus edilizi
  • Domande frequenti

Bonus ristrutturazione 2026: cosa cambia per gli architetti

Il bonus ristrutturazione — la detrazione IRPEF per lavori di recupero del patrimonio edilizio — è confermato nel 2026 con aliquote differenziate in base al tipo di immobile. La Legge di Bilancio 2026 ha mantenuto il sistema di agevolazioni per il recupero edilizio, pur inserendolo in un contesto di progressiva riduzione post-Superbonus.

Ecco il quadro aggiornato per il 2026:

  • Prima abitazione (abitazione principale): detrazione del 50% sulle spese sostenute, con un massimale di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare
  • Altri immobili (seconde case, immobili locati, uso gratuito): detrazione del 36% con lo stesso massimale di 96.000 euro per unità immobiliare
  • Ripartizione: la detrazione si recupera in 10 quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi

Attenzione: le aliquote esatte e i massimali applicabili dipendono dal tipo di immobile e dalla situazione reddituale del committente. Per le pratiche in corso è fondamentale verificare la normativa vigente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, non solo al momento dell’avvio del cantiere.

Per una panoramica completa su tutti i bonus ancora attivi, consulta anche il nostro articolo sui bonus in scadenza nel 2026.

Asseverazione tecnica: obblighi e responsabilità

L’asseverazione tecnica è il documento con cui un professionista abilitato — come un architetto — certifica che i lavori realizzati rispettano i requisiti previsti dalla normativa per ottenere il bonus. Si tratta di una dichiarazione che ha valore legale e che espone il professionista firmatario a responsabilità civile e, in alcuni casi, penale.

Per il bonus ristrutturazione ordinario (detrazione 36-50%), l’asseverazione tecnica non è obbligatoria nella forma strutturata prevista per il Superbonus. Tuttavia, per specifici bonus collegati — in particolare il Sismabonus e le detrazioni per interventi di efficienza energetica (Ecobonus) — l’asseverazione è un requisito imprescindibile.

Quando l’asseverazione è obbligatoria

  • Sismabonus (detrazione 70-85%): obbligatoria asseverazione sismica da parte di un professionista abilitato alla progettazione strutturale, attestante la riduzione di una o due classi di rischio sismico dell’edificio
  • Ecobonus (detrazione 50-65%): obbligatoria asseverazione energetica con attestato APE ante e post intervento, da depositare all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori
  • Sconto in fattura / cessione del credito: obbligatorio il visto di conformità rilasciato da un CAF o da un professionista abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, etc.)

Immagina che il tuo cliente voglia realizzare un cappotto termico e contestualmente rinforzare la struttura di un vecchio edificio anni ’70. Tu come architetto dovrai produrre:

  • La documentazione tecnica di progetto (permessi, CILA, ecc.)
  • L’asseverazione sismica (se si richiede il Sismabonus)
  • La comunicazione ENEA per l’intervento energetico
  • L’attestato APE post-intervento

Ogni documento firmato è una tua responsabilità professionale diretta.

Sconto in fattura 2026: come funziona ancora

Lo sconto in fattura è una modalità alternativa alla detrazione IRPEF: invece di recuperare il bonus in 10 anni nella dichiarazione dei redditi, il committente ottiene uno sconto immediato sul corrispettivo dovuto all’impresa esecutrice. Quest’ultima poi cede il credito corrispondente alle banche o ad altri intermediari finanziari.

Dal 2023, la normativa (D.L. 11/2023, il cosiddetto Decreto Blocca Cessioni) ha fortemente limitato l’accesso a sconto in fattura e cessione del credito. Nel 2026, questa modalità è residuale e riservata solo a specifiche categorie di interventi:

  • Superbonus residuale: solo per cantieri con CILAS presentata entro il 16 febbraio 2023 (o entro il 31 dicembre 2023 per condomini con delibera entro il 18 novembre 2022)
  • Barriere architettoniche (bonus 75%): la cessione del credito e lo sconto in fattura sono ancora consentiti per questi interventi specifici
  • Calamità naturali: soggetti colpiti da eventi sismici e catastrofali con dichiarazione di stato di emergenza
  • Case popolari (IACP): istituti autonomi case popolari e cooperative di abitazione

Per gli interventi ordinari di ristrutturazione (detrazione 36-50%) lo sconto in fattura non è più disponibile dal 17 febbraio 2023. Il committente può usufruire solo della detrazione pluriennale in dichiarazione dei redditi.

Questo è un aspetto cruciale da comunicare correttamente ai tuoi clienti: chi si aspettasse di poter ancora applicare lo sconto in fattura su una ristrutturazione ordinaria rimarrebbe deluso — e potenzialmente potrebbe rivalersi sul progettista che non l’ha informato adeguatamente.

Cessione del credito e visto di conformità

Dove la cessione del credito è ancora consentita (barriere architettoniche, Superbonus residuale), entra in gioco il visto di conformità. Si tratta di un controllo formale sulla documentazione fiscale, rilasciato esclusivamente da soggetti autorizzati:

  • CAF (Centri di Assistenza Fiscale)
  • Dottori commercialisti e ragionieri abilitati
  • Consulenti del lavoro
  • Responsabili dei Centri di Assistenza Fiscale

L’architetto non può rilasciare il visto di conformità. Questa è una distinzione fondamentale: il professionista tecnico (architetto, ingegnere, geometra) produce l’asseverazione tecnica, mentre il professionista fiscale (CAF, commercialista) produce il visto di conformità. Sono due documenti distinti e complementari.

Per le pratiche che ancora prevedono la cessione del credito, dovrai quindi lavorare in sinergia con un CAF o un commercialista. Il CAF Centro Fiscale di Udine supporta professionisti tecnici e i loro clienti nell’ottenimento del visto di conformità per le pratiche edilizie con cessione del credito ancora ammessa.

Puoi approfondire il tema leggendo anche la nostra guida sul visto di conformità 2026.

Detrazione 50%: massimali e regole 2026

La detrazione 50% sugli interventi sull’abitazione principale e il 36% sugli altri immobili sono le aliquote confermate per il 2026. Il limite massimo di spesa è fissato a 96.000 euro per unità immobiliare in entrambi i casi, da recuperare in 10 quote annuali di pari importo.

Questo significa, in concreto:

  • Prima abitazione: 50% su max 96.000 euro = detrazione massima 48.000 euro, recuperata in 10 anni (4.800 euro/anno)
  • Altri immobili: 36% su max 96.000 euro = detrazione massima 34.560 euro, recuperata in 10 anni (3.456 euro/anno)
  • Il massimale di 96.000 euro si applica per ciascuna unità immobiliare, indipendentemente dal numero di comproprietari

Supponiamo che il tuo cliente Luca sia proprietario di un appartamento non adibito ad abitazione principale e voglia ristrutturare il bagno e la cucina per un totale di 30.000 euro di lavori. Nel 2026, potrà detrarre il 36% di 30.000 euro = 10.800 euro, spalmato in 10 anni (1.080 euro/anno in riduzione IRPEF).

Consulta anche la nostra guida alle detrazioni fiscali 2026 per un quadro completo di tutte le agevolazioni disponibili.

Responsabilità professionale dell’architetto

Lavorare sui bonus edilizi implica per l’architetto un livello di responsabilità professionale più elevato rispetto al normale incarico di progettazione. Le conseguenze di un errore documentale possono essere gravi: dalla decadenza del bonus per il cliente, alle sanzioni amministrative, fino alla responsabilità penale per falso in atto pubblico nei casi più gravi.

Le tre aree di rischio principali

  • Responsabilità civile verso il cliente: se a causa di un errore nell’asseverazione il cliente perde il diritto alla detrazione o subisce un accertamento fiscale, può rivalersi sull’architetto per i danni subiti. Qui entra in gioco la polizza RC professionale, che deve coprire esplicitamente i danni derivanti da errori nelle pratiche di bonus edilizi
  • Responsabilità amministrativa verso l’Agenzia delle Entrate: le sanzioni per asseverazioni false o incomplete vanno da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna asseverazione irregolare (art. 119 c. 14 D.L. 34/2020). Nei casi più gravi, l’architetto viene inserito nella lista dei soggetti non abilitati a rilasciare asseverazioni
  • Responsabilità penale: nei casi di falso ideologico o truffa aggravata (es. asseverazioni rilasciate per lavori mai eseguiti o non conformi), le conseguenze possono essere molto serie, con procedimenti penali a carico del professionista

Come tutelarsi

  • Verifica sempre lo stato dei lavori prima di asseverare: sopralluoghi documentati con foto e relazioni tecniche
  • Conserva tutta la documentazione: per almeno 10 anni dall’ultimazione dei lavori (termine di accertamento fiscale)
  • Aggiorna la polizza RC professionale: verifica che copra esplicitamente le attività legate ai bonus edilizi e aumenta il massimale se necessario
  • Forma il team: se lavori con collaboratori di studio, assicurati che conoscano le norme aggiornate — la tua firma è quella che conta
  • Non improvvisare il fiscale: per la parte tributaria (visto di conformità, dichiarazioni) rivolgiti sempre a un CAF o commercialista abilitato

Aspetti fiscali: architetto in regime forfettario

Molti architetti lavorano in regime forfettario (fino a 85.000 euro di compensi annui). Questo regime ha caratteristiche specifiche che impattano sulla gestione delle pratiche di bonus edilizi.

In regime forfettario:

  • Non si applica IVA sulle fatture emesse ai clienti (la tariffa professionale è esente IVA). Attenzione: questo significa che nella gestione dello sconto in fattura (dove ancora ammesso), il meccanismo si complica perché il calcolo del credito cedibile considera anche l’IVA dei lavori — gestita dall’impresa edile, non dall’architetto
  • Non si beneficia delle detrazioni IRPEF in dichiarazione dei redditi: l’architetto forfettario paga un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi 5 anni di attività) e non porta in detrazione spese come quelle per ristrutturazione della propria abitazione tramite il modello 730
  • Il coefficiente di redditività per i professionisti tecnici è 78%: significa che su 100 euro di compensi, 78 sono considerati reddito imponibile su cui si paga l’imposta sostitutiva

Se sei un architetto che opera principalmente sui bonus edilizi e stai valutando se mantenere o abbandonare il regime forfettario, ti consigliamo di confrontarti con un professionista fiscale. Il regime più conveniente dipende dal volume dei compensi, dalla composizione delle spese e dalla situazione personale.

Per approfondire il regime forfettario per i professionisti tecnici, leggi anche il nostro articolo su architetto forfettario e INARCASSA 2026.

Errori da evitare nelle pratiche di bonus edilizi

L’esperienza maturata in anni di gestione delle pratiche di detrazione edilizia ci permette di identificare gli errori più comuni che possono invalidare il beneficio o generare responsabilità per l’architetto:

  • Pagamenti non tracciabili: il committente deve pagare i lavori tramite bonifico bancario parlante (con causale specifica), MAI in contanti. Un pagamento errato invalida la detrazione — e se l’architetto non ha avvertito il cliente, può essere ritenuto corresponsabile
  • CILA o permessi presentati tardivamente: la comunicazione di inizio lavori deve precedere l’avvio del cantiere. Avviare i lavori prima delle comunicazioni obbligatorie può compromettere il diritto alla detrazione
  • Confondere le categorie di lavori: gli interventi di manutenzione ordinaria (tinteggiature, piccole riparazioni) non danno diritto alla detrazione 36-50%; solo la manutenzione straordinaria, il restauro e i lavori strutturali la consentono sulle parti comuni; per le singole unità abitative, invece, anche la manutenzione ordinaria è detraibile. Una classificazione errata espone al recupero dell’imposta con sanzioni
  • Fatture intestate male: le fatture dei fornitori devono essere intestate al committente che usufruisce della detrazione, non all’architetto o all’impresa. Un errore di intestazione può essere corretto, ma va fatto in tempi rapidi
  • Asseverazione energetica tardiva: la comunicazione all’ENEA per l’Ecobonus deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Un ritardo comporta la perdita del bonus energetico
  • Trascurare i massimali: se un immobile è già stato oggetto di interventi detraibili in anni precedenti, il massimale di spesa detraibile potrebbe essere già parzialmente o totalmente esaurito. Verifica sempre la situazione storica del bene

Domande frequenti

L’architetto può rilasciare il visto di conformità per la cessione del credito?

No. Il visto di conformità può essere rilasciato solo da soggetti fiscalmente abilitati: CAF, dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro iscritti ai rispettivi albi. L’architetto può produrre l’asseverazione tecnica (verifica dei lavori e dei requisiti), che è un documento diverso e complementare al visto di conformità fiscale.

Lo sconto in fattura è ancora disponibile nel 2026 per le ristrutturazioni?

No, non per le ristrutturazioni ordinarie. Dal 17 febbraio 2023 (D.L. 11/2023) lo sconto in fattura e la cessione del credito sono stati aboliti per la maggior parte degli interventi edilizi. Nel 2026 rimangono disponibili solo per il Superbonus residuale (cantieri con CILAS presentata prima del 17 febbraio 2023) e per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche (bonus 75%).

Quale aliquota di detrazione si applica nel 2026 per le ristrutturazioni?

Nel 2026 si applica il 50% per la prima abitazione e il 36% per gli altri immobili (seconde case, immobili locati). Il massimale di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare in entrambi i casi. La detrazione si recupera in 10 quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi.

Cosa rischia un architetto che firma un’asseverazione falsa?

Le sanzioni amministrative per asseverazioni irregolari vanno da 2.000 a 15.000 euro per ciascun documento (art. 119 c. 14 D.L. 34/2020). Nei casi più gravi (lavori mai eseguiti, frodi organizzate) si può configurare il reato di falso ideologico o truffa aggravata ai danni dello Stato, con conseguenze penali per il professionista firmatario. È fondamentale asseverare solo ciò che si può personalmente verificare e documentare.

Un architetto in regime forfettario può detrarre il bonus ristrutturazione sulla propria abitazione?

No. Chi è in regime forfettario paga un’imposta sostitutiva e non compila il modello 730 né il quadro RP del Modello Redditi PF dove si riportano le detrazioni per spese edilizie. Di conseguenza, non può usufruire della detrazione per le ristrutturazioni della propria abitazione. Tuttavia, se il coniuge non forfettario ha redditi IRPEF sufficienti, potrebbe detrarre lui la spesa a proprio carico.


Hai bisogno di supporto fiscale per le pratiche di bonus edilizi?

Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca architetti e studi tecnici nella gestione degli aspetti fiscali delle pratiche edilizie: visto di conformità, assistenza nelle detrazioni, verifica della documentazione fiscale. Contattaci per una consulenza personalizzata.

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Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazione-edilizia.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-26 08:31:002026-08-26 07:51:14Bonus Ristrutturazione 2026 per Architetti: Asseverazioni, Sconto in Fattura e Responsabilità Professionale
CAF, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Bonus Condizionatori 2026: Detrazione fino al 50% con e senza Ristrutturazione

detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia

Il bonus condizionatori 2026 permette di detrarre dal reddito IRPEF una quota significativa della spesa per l’acquisto e l’installazione di un impianto di climatizzazione. A seconda della situazione, si può accedere a: la detrazione del 36% (abitazione principale) o del 30% con il Bonus Ristrutturazione Edilizia, oppure la detrazione del 50% o 65% tramite l’Ecobonus per interventi di efficienza energetica. Questa guida riporta tutte le regole aggiornate al 2026: requisiti, limiti di spesa, documenti e istruzioni per non perdere il beneficio fiscale.

Novità 2026: la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha ridotto le aliquote del Bonus Ristrutturazione. Nel 2025 l’aliquota per l’abitazione principale era al 50%; nel 2026 scende al 36% per la prima casa e al 30% per gli altri immobili. Per i condizionatori ad alta efficienza, l’Ecobonus (50-65%) rimane la via più conveniente.

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Indice dei contenuti

  1. Cos’è il Bonus Condizionatori 2026 e Quali Incentivi Esistono
  2. Bonus Ristrutturazione 2026 per Condizionatori: Aliquote Aggiornate
  3. Ecobonus Condizionatori 2026: Detrazione al 50% o 65%
  4. Bonus Condizionatori Senza Ristrutturazione: È Possibile nel 2026?
  5. Tabella Riepilogativa: Confronto Bonus Condizionatori 2026
  6. Esempi Pratici: Quanto Risparmi con il Bonus Condizionatori 2026
  7. Documenti Necessari per il Bonus Condizionatori 2026
  8. Come Inserire il Bonus nella Dichiarazione dei Redditi
  9. Conto Termico 3.0: L’Alternativa per Chi Non Paga IRPEF
  10. Bonus Condizionatori in Condominio: Regole Speciali
  11. Domande Frequenti (FAQ)
  12. Vuoi Recuperare il Massimo dalla Detrazione? Il CAF Centro Fiscale ti Aiuta

Cos’è il Bonus Condizionatori 2026 e Quali Incentivi Esistono

Con l’espressione “bonus condizionatori 2026” si intende un insieme di agevolazioni fiscali che permettono di recuperare parte della spesa per l’acquisto, l’installazione o la sostituzione di un impianto di climatizzazione. Le principali misure attive nel 2026 sono:

  • Bonus Ristrutturazione Edilizia (art. 16-bis TUIR): detrazione IRPEF del 36% sull’abitazione principale (30% per altri immobili) su spese fino a 96.000 euro. Include i condizionatori con pompa di calore. Nota: nel 2025 l’aliquota era del 50% per l’abitazione principale.
  • Ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013): detrazione del 50% o 65% per la sostituzione di impianti con sistemi ad alta efficienza energetica (classe A o superiore con pompa di calore). Le aliquote Ecobonus sono confermate anche per il 2026.
  • Conto Termico 3.0: incentivo diretto gestito dal GSE per la sostituzione di generatori di calore con pompe di calore. Non è una detrazione fiscale ma un contributo in conto energia erogato direttamente.

Le norme di riferimento per il 2026 sono stabilite dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), che ha rimodulato il Bonus Ristrutturazione con aliquote ridotte, e dai decreti attuativi sull’efficienza energetica che confermano le aliquote Ecobonus invariate.

Bonus Ristrutturazione 2026 per Condizionatori: Aliquote Aggiornate

Il Bonus Ristrutturazione, disciplinato dall’art. 16-bis TUIR (DPR 917/1986), consente di detrarre le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, tra cui l’installazione di impianti di climatizzazione. La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto un sistema a scalare delle aliquote:

AnnoAliquota — Ab. PrincipaleAliquota — Altri ImmobiliSpesa Massima
2024 (storico)50%50%96.000 euro
202550%36%96.000 euro
202636%30%96.000 euro

Fonte: art. 16-bis TUIR, come modificato dalla L. 207/2024.

Requisiti per accedere al Bonus Ristrutturazione 2026

  • L’immobile deve essere a uso residenziale (abitazione principale, seconda casa, pertinenza).
  • Il contribuente deve essere titolare di diritto reale sull’immobile oppure detentore legittimo (locatario, comodatario) con consenso scritto del proprietario.
  • Il pagamento deve avvenire tramite bonifico parlante con causale: “Detrazione art. 16-bis DPR 917/1986”, codice fiscale del beneficiario e P.IVA/CF del fornitore.
  • Importo massimo detraibile su una spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
  • La detrazione viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Quali Condizionatori Rientrano nel Bonus Ristrutturazione

Rientrano nella detrazione i condizionatori che svolgono anche funzione di riscaldamento: i sistemi pompa di calore reversibili. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel tempo che i condizionatori con pompa di calore, essendo sistemi di climatizzazione invernale, sono assimilabili agli impianti di riscaldamento e detraibili come intervento autonomo. I condizionatori solo raffreddamento (split estivo) rientrano solo se parte di un più ampio intervento di recupero edilizio.

Tipo di impiantoRientra nel Bonus Ristrutturazione 2026?
Condizionatore con pompa di calore (reversibile)Sì, anche come intervento autonomo (36% 1a casa / 30% altri)
Condizionatore solo freddo (split estivo)Solo se abbinato a interventi di ristrutturazione più ampi
Climatizzatore con pompa di calore classe A+Sì (conviene valutare Ecobonus 65% come alternativa)
Fancoil, sistemi centralizzatiSì, se parte di intervento complessivo

Ecobonus Condizionatori 2026: Detrazione al 50% o 65%

L’Ecobonus, introdotto dal D.L. 63/2013 (art. 14) e prorogato con aliquote invariate anche per il 2026, è la misura più vantaggiosa per chi sostituisce un vecchio impianto con uno nuovo ad alta efficienza. A differenza del Bonus Ristrutturazione — le cui aliquote sono state ridotte nel 2026 — l’Ecobonus mantiene percentuali più elevate per gli interventi di efficienza energetica certificata.

Quando si applica il 50% e quando il 65%

  • 65%: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza (classe A o superiore, con valori EER/COP adeguati alle soglie ministeriali). Spesa massima: 46.154 euro (beneficio massimo 30.000 euro).
  • 50%: acquisto e installazione di pompe di calore in sostituzione di impianti esistenti (classe A minima). Spesa massima: 60.000 euro (beneficio massimo 30.000 euro).

Requisiti tecnici per l’Ecobonus condizionatori

  • L’impianto deve avere una classe energetica minima A (classificazione SEER/SCOP per sistemi reversibili).
  • Obbligatoria la Comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori sul portale enea.it.
  • L’immobile deve essere già esistente e in possesso di regolare titolo edilizio.
  • La fattura deve indicare il costo della manodopera separatamente dai materiali.
  • Pagamento con bonifico parlante con causale: “Pagamento per intervento di riqualificazione energetica art. 14 D.L. 63/2013”.

Nota: la Comunicazione ENEA è obbligatoria per l’Ecobonus. Per il Bonus Ristrutturazione su impianti di climatizzazione invernale (pompe di calore) la comunicazione ENEA è anch’essa obbligatoria entro 90 giorni. Per i sistemi di sola climatizzazione estiva la comunicazione ENEA non è richiesta.

Bonus Condizionatori Senza Ristrutturazione: È Possibile nel 2026?

Una delle domande più frequenti è se sia possibile usufruire del bonus senza effettuare altri lavori di ristrutturazione. La risposta dipende dal tipo di impianto e dal bonus scelto:

  • Condizionatore con pompa di calore (reversibile) — Bonus Ristrutturazione 2026: Sì, è possibile detrarre il 36% (ab. principale) o 30% (altri immobili) anche senza contestuali lavori di ristrutturazione, purché il sistema sostituisca un vecchio impianto.
  • Condizionatore con pompa di calore ad alta efficienza — Ecobonus: Sì, la detrazione del 50% o 65% si applica senza bisogno di altri lavori, come intervento autonomo di sostituzione.
  • Condizionatore split solo freddo: No, non rientra come intervento autonomo. Può essere incluso nella spesa detraibile se installato insieme ad altri interventi di recupero edilizio.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato nel tempo che i condizionatori con pompa di calore, essendo sistemi di climatizzazione invernale, rientrano tra gli impianti di riscaldamento detraibili anche come intervento indipendente.

Tabella Riepilogativa: Confronto Bonus Condizionatori 2026

ParametroBonus Ristrutturazione (ab. princ.)Bonus Ristrutturazione (altri imm.)Ecobonus 65%Ecobonus 50%
Detrazione36%30%65%50%
Spesa massima96.000 euro96.000 euro46.154 euro60.000 euro
Beneficio massimo34.560 euro28.800 euro30.000 euro30.000 euro
Rate10 anni10 anni10 anni10 anni
Comunicazione ENEASì (riscaldamento)Sì (riscaldamento)ObbligatoriaObbligatoria
Impianto minimoPompa di calorePompa di caloreClasse A+ alta eff.Classe A
Intervento autonomoSìSìSìSì

Esempi Pratici: Quanto Risparmi con il Bonus Condizionatori 2026

Per capire concretamente il risparmio ottenibile, ecco tre scenari pratici:

Esempio 1: Installazione Monosplit Pompa di Calore — Abitazione Principale

  • Spesa totale (apparecchio + installazione): 2.500 euro
  • Bonus Ristrutturazione al 36% (prima casa 2026): 900 euro da recuperare (90 euro/anno per 10 anni)
  • Alternativa Ecobonus 50% (se classe A): 1.250 euro da recuperare — 125 euro/anno. Converebbe scegliere l’Ecobonus.

Esempio 2: Sostituzione Impianto Centralizzato con Pompa di Calore Classe A+

  • Spesa totale: 15.000 euro
  • Ecobonus al 65%: 9.750 euro da recuperare (975 euro/anno per 10 anni)
  • Alternativa Bonus Ristrutturazione 36%: solo 5.400 euro — l’Ecobonus conviene nettamente.

Esempio 3: Multisplit in Appartamento con Ristrutturazione in Corso

  • Spesa totale ristrutturazione (incluso impianto): 40.000 euro
  • Bonus Ristrutturazione al 36% (prima casa): 14.400 euro da recuperare (1.440 euro/anno per 10 anni)

Documenti Necessari per il Bonus Condizionatori 2026

Per usufruire del bonus condizionatori 2026, è necessario conservare i seguenti documenti:

Documenti per Bonus Ristrutturazione (36%/30%)

  • Fattura dell’impresa installatrice con descrizione del lavoro
  • Ricevuta del bonifico parlante con causale “Detrazione art. 16-bis DPR 917/1986”
  • Visura catastale dell’immobile
  • Per lavori condominiali: delibera assembleare e tabella millesimale
  • Dichiarazione di consenso del proprietario (se inquilini o comodatari)

Documenti Aggiuntivi per Ecobonus

  • Scheda tecnica del condizionatore con indicazione della classe energetica
  • Certificazione del produttore che attesti i valori SEER e SCOP
  • Ricevuta di invio Comunicazione ENEA (entro 90 giorni dalla fine lavori — termine perentorio)
  • Asseverazione del tecnico abilitato (per interventi sopra le soglie previste)
  • Eventuale attestato di prestazione energetica (APE)

Il bonifico parlante è il documento più importante: la causale deve riportare esplicitamente il riferimento normativo corretto. Senza bonifico parlante corretto, la detrazione viene negata in sede di controllo fiscale.

Come Inserire il Bonus nella Dichiarazione dei Redditi

Il bonus condizionatori viene recuperato tramite la dichiarazione dei redditi annuale (Modello 730 o Modello Redditi PF). La detrazione è ripartita in 10 rate annuali, a partire dall’anno in cui si è sostenuta la spesa.

  • Modello 730: quadro E, sezione II per il Bonus Ristrutturazione; sezione IV per l’Ecobonus.
  • Modello Redditi PF: quadro RP, sezione III-A (ristrutturazione) o III-B (risparmio energetico).
  • Chi presenta il 730 precompilato troverà spesso i dati già precaricati, ma deve verificarli attentamente.

Attenzione per chi ha reddito basso o incapienza fiscale: la detrazione è di tipo IRPEF e riduce solo l’imposta dovuta. Se l’IRPEF dovuta è inferiore alla rata annua di detrazione, la parte eccedente non viene rimborsata: va persa. In questi casi può convenire il Conto Termico, che prevede un contributo diretto in denaro.

Conto Termico 3.0: L’Alternativa per Chi Non Paga IRPEF

Il Conto Termico 3.0, gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), non è una detrazione fiscale ma un contributo diretto in denaro, erogato in 2 o 5 anni sul conto corrente del beneficiario. Con gli aggiornamenti del 2025, le aliquote di incentivo per le pompe di calore sono state migliorate. È particolarmente vantaggioso per:

  • Pensionati con reddito basso (che pagano poco o nulla di IRPEF)
  • Chi non ha capienza fiscale sufficiente per recuperare la detrazione
  • Aziende ed enti pubblici (il Conto Termico copre anche le persone giuridiche)

L’incentivo copre fino al 65% della spesa per la sostituzione con pompe di calore ad alta efficienza. La domanda si presenta sul portale GSE dopo la conclusione dei lavori. Il Conto Termico non è cumulabile con l’Ecobonus per lo stesso intervento, ma è cumulabile con contributi regionali o comunali nei limiti di legge. Per approfondire: Conto Termico 3.0 e la sua cumulabilità con altri incentivi.

Bonus Condizionatori in Condominio: Regole Speciali

Quando l’intervento riguarda le parti comuni condominiali (ad esempio sostituzione del sistema centralizzato), le regole cambiano leggermente:

  • La delibera assembleare deve approvare l’intervento con la maggioranza richiesta dal Codice Civile (art. 1136).
  • Ogni condomino può detrarre la propria quota di spesa proporzionale ai millesimi di proprietà.
  • Il tetto dei 96.000 euro si applica per ciascuna unità abitativa.
  • L’amministratore deve certificare a ogni condomino la quota di spesa sostenuta.

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Domande Frequenti (FAQ)

Il bonus condizionatori è al 50% nel 2026?

Il Bonus Ristrutturazione nel 2026 è stato ridotto dalla Legge di Bilancio 2025: 36% per l’abitazione principale e 30% per gli altri immobili. Il 50% era in vigore nel 2025 solo per la prima casa. Tuttavia, tramite l’Ecobonus, è ancora possibile ottenere il 50% (classe A) o addirittura il 65% (classe A+/alta efficienza) per condizionatori con pompe di calore efficienti.

Posso detrarre un condizionatore split solo freddo?

Uno split solo freddo non rientra nel Bonus Ristrutturazione come intervento autonomo. Può essere incluso nella spesa detraibile se installato contestualmente ad altri lavori di recupero edilizio. Per l’Ecobonus è escluso: occorre che l’impianto abbia anche funzione di riscaldamento (pompa di calore reversibile).

Qual è la differenza tra Ecobonus e Bonus Ristrutturazione 2026?

Nel 2026 l’Ecobonus è la scelta più conveniente per i condizionatori ad alta efficienza: garantisce il 50% o 65% contro il 36%/30% del Bonus Ristrutturazione. Il Bonus Ristrutturazione ha un tetto di spesa più alto (96.000 euro) ma l’aliquota ridotta lo rende meno competitivo per interventi di valore medio-basso. Scegli l’Ecobonus se l’impianto è classe A o superiore con pompa di calore.

Posso detrarre anche le spese di installazione?

Sì. Le spese detraibili includono sia il costo dell’apparecchio sia le spese di installazione (manodopera), a condizione che siano riportate in fattura. Non sono detraibili le spese di manutenzione ordinaria o pulizia del filtro.

Se l’immobile è in affitto, posso detrarre il condizionatore?

Sì. L’inquilino può usufruire della detrazione con il consenso scritto del proprietario, sostenendo e pagando la spesa. Il proprietario che effettua i lavori per la proprietà locata può a sua volta detrarre, ma non entrambi per la stessa spesa.

C’è una scadenza per inviare la Comunicazione ENEA?

Sì. Per l’Ecobonus la Comunicazione ENEA deve essere inviata entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Il termine è perentorio: in caso di invio tardivo si perde il diritto all’Ecobonus. Per il Bonus Ristrutturazione su impianti di climatizzazione invernale con pompa di calore, la comunicazione ENEA è anch’essa obbligatoria entro 90 giorni.

Vuoi Recuperare il Massimo dalla Detrazione? Il CAF Centro Fiscale ti Aiuta

Gestire correttamente il bonus condizionatori 2026 richiede attenzione: il tipo di impianto, la causale del bonifico, la comunicazione ENEA, la scelta tra Ecobonus e Bonus Ristrutturazione. Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, è ancora più importante valutare quale incentivo conviene per la tua situazione specifica.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per la compilazione del Modello 730, la gestione di tutte le detrazioni edilizie e il calcolo preciso del beneficio fiscale. Per approfondire le detrazioni correlate, consulta anche:

  • Bonus Ristrutturazione Casa 2026: Detrazioni e Limiti (aliquote aggiornate 2026)
  • Bonus Mobili 2026: Detrazione 50% e Importo Massimo 5.000 Euro
  • Come Inserire il Bonus Mobili nel Modello 730/2026
  • Conto Termico 3.0: Cumulabilità con Altri Incentivi

Contattaci: Viale Giuseppe Tullio 13, Udine | Tel. 0432 1638640 | WhatsApp 366 6018121 | info@centrofiscale.com

Giugno 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazione-edilizia.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-23 22:23:482026-06-28 00:09:16Bonus Condizionatori 2026: Detrazione fino al 50% con e senza Ristrutturazione
CAF

Bonus Ristrutturazione Casa 2026: Detrazioni e Limiti

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il bonus ristrutturazione 2026 consente di detrarre dall’IRPEF una percentuale delle spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli immobili residenziali. Nel 2026 le aliquote sono cambiate rispetto al 2025: la detrazione scende al 36% per la prima casa e al 30% per le altre abitazioni, su un massimo di 96.000 euro di spesa. In questa guida vediamo nel dettaglio come funziona, quali lavori sono ammessi e come ottenere la detrazione.

Questa guida fa parte del nostro approfondimento su tutti i bonus e agevolazioni per le famiglie nel 2026.

Indice dei contenuti

  1. Cos’e il Bonus Ristrutturazione
  2. Aliquote e Limiti di Spesa 2026
  3. Lavori Ammessi
  4. Chi Puo Richiederlo
  5. Come Pagare: Il Bonifico Parlante
  6. Documenti da Conservare
  7. Come Inserire la Detrazione in Dichiarazione
  8. Altri Bonus Casa 2026
  9. Domande Frequenti
  10. Assistenza CAF

Cos’e il Bonus Ristrutturazione

Il bonus ristrutturazione e una detrazione fiscale IRPEF sulle spese sostenute per lavori edilizi su immobili residenziali. Non si tratta di un contributo diretto, ma di un risparmio sulle tasse: l’importo detraibile viene suddiviso in 10 rate annuali di pari importo e scalato dall’IRPEF dovuta in sede di dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Redditi PF).

Aliquote e Limiti di Spesa nel 2026

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto un decalage progressivo delle aliquote di detrazione per il triennio 2025-2027:

AnnoPrima CasaAltre AbitazioniTetto di Spesa
202550%36%96.000 euro
202636%30%96.000 euro
202736%30%96.000 euro

Esempio pratico: se nel 2026 spendi 50.000 euro per ristrutturare la tua prima casa, la detrazione sara del 36%, cioe 18.000 euro, suddivisa in 10 rate annuali da 1.800 euro ciascuna.

Lavori Ammessi al Bonus Ristrutturazione

Rientrano nel bonus ristrutturazione i seguenti interventi:

Manutenzione straordinaria

  • Sostituzione di infissi e serramenti
  • Rifacimento dell’impianto elettrico o idraulico
  • Installazione di ascensori o scale di sicurezza
  • Sostituzione della caldaia
  • Realizzazione di servizi igienici

Restauro e risanamento conservativo

  • Consolidamento strutturale dell’edificio
  • Ripristino dell’aspetto storico-architettonico
  • Adeguamento delle altezze dei solai

Ristrutturazione edilizia

  • Demolizione e ricostruzione con stessa volumetria
  • Modifica della facciata
  • Cambio di destinazione d’uso
  • Realizzazione di una mansarda o di un soppalco

Altri interventi ammessi

  • Eliminazione delle barriere architettoniche
  • Bonifica dall’amianto
  • Interventi per prevenire atti illeciti (inferriate, porte blindate, allarmi)
  • Cablatura e contenimento dell’inquinamento acustico

Chi Puo Richiedere il Bonus Ristrutturazione

Possono beneficiare della detrazione:

  • Proprietari dell’immobile
  • Nudi proprietari
  • Usufruttuari
  • Inquilini (locatari) con contratto regolare
  • Comodatari
  • Familiari conviventi del proprietario (coniuge, parenti entro il terzo grado)

Non e richiesto un limite di reddito o di ISEE: la detrazione spetta a chiunque sostenga la spesa e abbia un titolo sull’immobile.

Come Pagare: Il Bonifico Parlante

Per usufruire della detrazione, i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico parlante (bancario o postale), che deve contenere:

  • Causale del versamento: riferimento alla norma (art. 16-bis del DPR 917/1986)
  • Codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • Codice fiscale o Partita IVA del destinatario del pagamento (impresa/professionista)

Attenzione: i pagamenti in contanti, con assegni o con carte di credito non danno diritto alla detrazione (fanno eccezione gli oneri di urbanizzazione, le ritenute d’acconto e l’imposta di bollo, che possono essere pagati con modalita diverse).

Documenti da Conservare

  • Ricevute dei bonifici parlanti
  • Fatture o ricevute fiscali delle imprese
  • Titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA, CILA) o dichiarazione sostitutiva per lavori in edilizia libera
  • Comunicazione preventiva all’ASL (se richiesta per motivi di sicurezza)
  • Comunicazione ENEA (solo per interventi che comportano risparmio energetico)

Come Inserire la Detrazione in Dichiarazione dei Redditi

La detrazione per ristrutturazione si inserisce nel Modello 730 (Quadro E, Sezione III A) o nel Modello Redditi PF (Quadro RP). E necessario indicare:

  • Anno di sostenimento della spesa
  • Importo totale della spesa
  • Numero della rata (da 1 a 10)
  • Dati catastali dell’immobile

Il CAF Centro Fiscale inserisce automaticamente i dati della ristrutturazione nella compilazione del 730, verificando la correttezza della documentazione.

Altri Bonus Casa 2026

Oltre al bonus ristrutturazione, nel 2026 sono disponibili altre agevolazioni per la casa:

  • Ecobonus: detrazione dal 50% al 65% per interventi di efficientamento energetico (cappotto termico, pannelli solari, pompe di calore)
  • Sismabonus: detrazione dal 50% all’85% per interventi antisismici nelle zone a rischio
  • Bonus mobili: detrazione al 50% su un massimo di 5.000 euro per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’immobile ristrutturato
  • Bonus verde: detrazione al 36% su un massimo di 5.000 euro per la sistemazione di giardini e aree verdi

Domande Frequenti sul Bonus Ristrutturazione 2026

Il bonus vale anche per la manutenzione ordinaria?

Per le singole unita abitative, no: la manutenzione ordinaria (tinteggiatura, sostituzione di piastrelle, ecc.) non e detraibile. Lo e invece per le parti comuni condominiali.

Posso cedere il credito o usare lo sconto in fattura?

Dal 2025, la cessione del credito e lo sconto in fattura sono stati eliminati per il bonus ristrutturazione ordinario. La detrazione e fruibile solo in dichiarazione dei redditi.

Come si calcola la detrazione per la seconda casa?

Per le abitazioni diverse dalla prima casa, nel 2026 la detrazione e al 30%. Su una spesa di 50.000 euro, la detrazione sara di 15.000 euro in 10 rate da 1.500 euro.

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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nell’inserimento delle detrazioni per ristrutturazione nel Modello 730, verificando la completezza della documentazione e il rispetto dei requisiti.

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    Giugno 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-23 09:00:002026-04-08 10:19:44Bonus Ristrutturazione Casa 2026: Detrazioni e Limiti
    CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

    Bonus Mobili nel Modello 730/2026: Come Richiedere la Detrazione al 50%

    Bonus Mobili

    Con la stagione della dichiarazione dei redditi ormai nel vivo, molti contribuenti si chiedono se e come e’ possibile detrarre le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nel Modello 730/2026. La risposta e’ si: il bonus mobili consente di recuperare il 50% delle spese sostenute nel 2025 per arredare un’abitazione ristrutturata. In questa guida completa scoprirai tutto cio’ che devi sapere: requisiti, limite massimo di spesa, quali beni sono ammessi, come compilare il 730 e a quanto ammonta il risparmio fiscale effettivo.

    Cos’e’ il Bonus Mobili 2026 (spese 2025)

    Il bonus mobili e’ un’agevolazione fiscale che permette ai contribuenti italiani di detrarre dall’IRPEF il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili nuovi e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia.

    Nel Modello 730/2026 si inseriscono le spese effettivamente sostenute nell’anno d’imposta 2025. L’agevolazione e’ prorogata di anno in anno dalla Legge di Bilancio: per il 2025 e’ stata confermata dalla Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), con un’importante novita’ rispetto all’anno precedente: la riduzione del limite massimo di spesa detraibile da 8.000 a 5.000 euro per unita’ immobiliare.

    Quanto si Detrae: Percentuale e Importo Massimo

    Ecco i numeri chiave del bonus mobili per le spese 2025 (Modello 730/2026):

    • Aliquota di detrazione: 50%
    • Limite massimo di spesa detraibile: 5.000 euro per unita’ immobiliare
    • Detrazione massima ottenibile: 2.500 euro (il 50% di 5.000 euro)
    • Numero di rate annuali: 10 rate di pari importo
    • Detrazione massima per anno: 250 euro (2.500 euro diviso 10)

    Il limite di 5.000 euro si riferisce alla singola unita’ immobiliare, non al nucleo familiare. Cio’ significa che se hai ristrutturato piu’ immobili, puoi richiedere il bonus per ciascuno di essi separatamente, entro i rispettivi limiti.

    Requisito Fondamentale: Il Collegamento con la Ristrutturazione Edilizia

    Il requisito piu’ importante e spesso trascurato e’ che il bonus mobili non e’ autonomo: e’ indissolubilmente legato all’esecuzione di un intervento di ristrutturazione edilizia sull’immobile in questione, che beneficia della detrazione del 50% (ex art. 16-bis del TUIR).

    • Devi aver avviato lavori di ristrutturazione a partire dal 1 gennaio 2024 o successivamente (la data di inizio lavori deve essere anteriore all’acquisto dei mobili)
    • I lavori devono rientrare tra quelli ammessi al bonus ristrutturazione (manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia)
    • L’acquisto dei mobili deve essere destinato all’immobile ristrutturato
    • Non e’ necessario che i lavori siano terminati al momento dell’acquisto dei mobili

    Attenzione: la semplice manutenzione ordinaria (tinteggiatura, piccole riparazioni) non e’ sufficiente. Occorre un intervento qualificato di manutenzione straordinaria o superiore.

    Quali Beni Sono Ammessi al Bonus Mobili

    Non tutti gli acquisti rientrano nel bonus. Ecco cosa e’ ammesso e cosa non e’ ammesso:

    Beni Ammessi

    • Mobili nuovi: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze
    • Cucine componibili (anche cucine complete)
    • Grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica A o superiore (dove esiste la classificazione energetica): frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, ventilatori elettrici
    • Materassi e apparecchi di illuminazione purche’ acquistati insieme ai mobili per completare l’arredo

    Beni NON Ammessi

    • Pavimenti, tende, infissi (questi rientrano semmai nel bonus ristrutturazione)
    • Porte interne (non considerate mobili)
    • Piccoli elettrodomestici (aspirapolvere, ferro da stiro, frullatori)
    • Elettrodomestici di classe energetica inferiore ad A (dove esiste la classificazione)
    • Mobili usati

    Modalita’ di Pagamento Obbligatorie

    Per accedere al bonus mobili e’ obbligatorio pagare con mezzi tracciabili. I pagamenti in contanti non sono ammessi. Le modalita’ valide sono:

    • Bonifico bancario o postale (non necessariamente quello “parlante” previsto per l’ecobonus; per il bonus mobili e’ sufficiente un bonifico ordinario)
    • Carte di credito o debito
    • Assegno bancario

    Come Si Compila il Modello 730/2026: Quadro E, Riga E57

    Nel Modello 730/2026, il bonus mobili si inserisce nel Quadro E (Oneri e Spese), alla riga E57, dedicata specificamente alle spese per mobili ed elettrodomestici.

    • Colonna 1: il codice identificativo dell’immobile ristrutturato (lo stesso utilizzato nel quadro del bonus ristrutturazione, sezione IV del Quadro E)
    • Colonna 2: l’importo delle spese sostenute nel 2025 (massimo 5.000 euro)

    Il software dell’Agenzia delle Entrate (sia il 730 precompilato disponibile dal 30 aprile 2026, sia i software CAF) calcolera’ automaticamente la detrazione del 50% da ripartire in 10 rate annuali.

    Collegamento con il bonus ristrutturazione: prima di inserire la riga E57, assicurati di aver correttamente inserito i dati del bonus ristrutturazione nella sezione IV del Quadro E (righe da E41 a E43). Senza questa correlazione, il 730 non accettera’ la detrazione per il bonus mobili.

    Documenti da Conservare (Non da Allegare)

    Per il bonus mobili non e’ necessario allegare alcun documento alla dichiarazione dei redditi. Tuttavia, devi conservare la seguente documentazione per almeno 5 anni (termine di accertamento fiscale), da esibire in caso di controllo:

    • Fatture o ricevute fiscali degli acquisti di mobili/elettrodomestici
    • Estratti conto bancari o ricevute dei pagamenti tracciabili
    • Documentazione dei lavori di ristrutturazione (fatture, bonifici parlanti, comunicazione all’ENEA se applicabile)
    • Titolo abilitativo edilizio (CILA, SCIA, permesso di costruire) o dichiarazione sostitutiva per lavori che non richiedono titolo

    Chi Puo’ Richiedere il Bonus Mobili nel 730

    • Proprietari dell’immobile che hanno eseguito i lavori di ristrutturazione
    • Titolari di un diritto reale sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione)
    • Inquilini e comodatari se hanno eseguito essi stessi i lavori di manutenzione straordinaria o superiore e il contratto lo consente
    • Familiari conviventi del possessore/detentore dell’immobile, se hanno sostenuto le spese
    • Acquirenti di immobili ristrutturati da imprese (l’acquisto deve avvenire entro 18 mesi dal termine dei lavori)

    Il bonus si applica sia agli immobili destinati a prima casa che a seconda casa. Non ci sono limiti ISEE o reddituali.

    Confronto Storico dei Limiti: Non Confondere gli Anni

    Il limite di spesa detraibile e’ cambiato nel tempo. Ecco il riepilogo storico per non fare errori:

    • Spese 2023 (730/2024): limite 8.000 euro
    • Spese 2024 (730/2025): limite 5.000 euro
    • Spese 2025 (730/2026): limite 5.000 euro (confermato dalla L. 207/2024)

    Esempi Pratici di Calcolo del Risparmio

    Esempio 1: Cucina da 4.500 euro

    • Spesa 2025: 4.500 euro
    • Detrazione totale: 2.250 euro (50%)
    • Risparmio annuo per 10 anni: 225 euro/anno

    Esempio 2: Mobili per 6.000 euro (sopra il limite)

    • Spesa 2025: 6.000 euro
    • Limite detraibile: 5.000 euro
    • Detrazione totale: 2.500 euro (50% di 5.000)
    • Risparmio annuo per 10 anni: 250 euro/anno (massimo)

    Il CAF Puo’ Aiutarti a Compilare il 730 con il Bonus Mobili

    La compilazione corretta del Modello 730 con il bonus mobili richiede attenzione ai dettagli: dal collegamento con il bonus ristrutturazione alla corretta indicazione delle spese nel quadro E. Il CAF Centro Fiscale ti assiste nella compilazione del Modello 730/2026, verificando che tutte le detrazioni siano inserite correttamente e supportate dalla documentazione necessaria.

    Per prenotare un appuntamento o richiedere un preventivo personalizzato, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine: siamo a tua disposizione per rispondere a qualsiasi domanda sulla tua dichiarazione dei redditi.

    Domande Frequenti sul Bonus Mobili nel 730/2026

    Si puo’ richiedere il bonus mobili senza fare la ristrutturazione?

    No. Il bonus mobili e’ subordinato all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria o di interventi di livello superiore sull’immobile. Senza ristrutturazione non si puo’ accedere a questa agevolazione.

    Il bonus mobili vale anche per gli inquilini?

    Si’, a condizione che l’inquilino abbia eseguito direttamente i lavori di ristrutturazione (con il consenso del proprietario) e che le spese per i mobili siano sostenute dallo stesso inquilino.

    Cosa succede se ho acquistato mobili a fine 2024 e inizio 2025?

    Le spese si considerano detraibili nell’anno in cui sono state effettivamente sostenute (principio di cassa). Per il 730/2026 si inseriscono solo le spese pagate nel 2025.

    Il limite di 5.000 euro e’ per persona o per immobile?

    Il limite di 5.000 euro e’ per singola unita’ immobiliare. Se l’immobile e’ intestato a piu’ soggetti (es. coniugi comproprietari), il limite si riferisce all’immobile nel suo complesso, e la detrazione si ripartisce tra i comproprietari in proporzione alle spese sostenute.

    Cosa succede se vendo l’immobile prima di aver fruito di tutte le 10 rate?

    In caso di vendita dell’immobile, le rate residue del bonus mobili vengono trasferite automaticamente all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti indicato nell’atto di compravendita.

    Riepilogo: Checklist Bonus Mobili 730/2026

    • Effettuati lavori di ristrutturazione qualificati sull’immobile (avviati prima dell’acquisto dei mobili)
    • Acquistati mobili nuovi e/o grandi elettrodomestici di classe A o superiore nel 2025
    • Pagato con mezzi tracciabili (bonifico, carta, assegno)
    • Conservate fatture e prove di pagamento
    • Codice immobile presente nella sezione IV del Quadro E (bonus ristrutturazione)
    • Spese totali entro il limite di 5.000 euro per unita’ immobiliare
    • Inserimento corretto alla riga E57 del Quadro E del 730

    Ricorda: la detrazione si recupera in 10 anni, con rate annuali uguali. Il risparmio fiscale massimo per il 2026 (prima rata per spese 2025) e’ di 250 euro (su un massimo di 5.000 euro spesi). Per qualsiasi dubbio, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine: ti offriremo assistenza personalizzata e professionale per ottimizzare la tua dichiarazione dei redditi nel rispetto della normativa vigente.

    Giugno 1, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2016/11/bonus-mobili-640x342.jpg 342 640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-01 22:36:262026-06-01 22:36:26Bonus Mobili nel Modello 730/2026: Come Richiedere la Detrazione al 50%
    CAF, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

    Bonus Barriere Architettoniche 2026: Stop al 75%, Detrazione al 50% e 36%

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Il bonus barriere architettoniche 2026 ha subito una trasformazione radicale rispetto agli anni precedenti. La detrazione del 75% introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 119-ter del DL 34/2020) non e piu applicabile alle spese sostenute dopo il 31 dicembre 2025, salvo casi particolari legati a lavori gia avviati con specifiche condizioni. Per il 2026, chi vuole eliminare le barriere architettoniche nella propria abitazione deve orientarsi su percorsi alternativi: principalmente la detrazione del 50% prevista dall’art. 16-bis del TUIR per le ristrutturazioni edilizie, oppure la detrazione ridotta al 36% valida per immobili diversi dalla prima casa. Questa guida aggiornata spiega nel dettaglio cosa e ancora possibile, quali interventi rientrano, come calcolare il risparmio fiscale e quali documenti preparare.

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    Indice dei contenuti

    1. Cosa e cambiato dal 2024 al 2026: addio al bonus 75%
    2. Detrazione 50% e 36%: come funziona nel 2026
    3. Quali interventi sono ammessi nel 2026
    4. Limiti di spesa e tetti agevolabili
    5. Requisiti tecnici: il DM 236/1989
    6. Cessione del credito e sconto in fattura nel 2026
    7. Esempi pratici di calcolo del risparmio fiscale
    8. Documenti necessari: asseverazione, bonifico e fatture parlanti
    9. Tabella riepilogativa: confronto tra le detrazioni disponibili
    10. Domande frequenti sul bonus barriere architettoniche 2026

    Cosa e cambiato dal 2024 al 2026: addio al bonus 75%

    Il bonus barriere architettoniche al 75% e stato introdotto dall’articolo 119-ter del Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio), in origine previsto per le spese sostenute nel 2022. Successivamente prorogato e modificato, ha subito un drastico ridimensionamento attraverso due interventi legislativi fondamentali:

    • Decreto Legge 212/2023 (convertito con Legge 17/2024): ha introdotto per la prima volta paletti significativi, limitando la cessione del credito e lo sconto in fattura per il bonus 75% e restringendo il perimetro degli interventi ammissibili.
    • Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024): ha sancito la definitiva scadenza del bonus 75% al 31 dicembre 2025, senza proroghe. Dal 1° gennaio 2026, la detrazione del 75% non e piu applicabile per le nuove spese, salvo lavori in corso con condizioni specifiche.

    In pratica, nessuna spesa sostenuta nel 2026 per l’eliminazione di barriere architettoniche puo beneficiare della detrazione al 75%. Chi ha avviato lavori entro il 31 dicembre 2025 e li ha completati (con relativa spesa sostenuta entro tale data) puo ancora fruire del vecchio incentivo in dichiarazione dei redditi. Per tutti gli altri, la strada obbligata passa per la detrazione ordinaria sulle ristrutturazioni edilizie, disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

    Detrazione 50% e 36%: come funziona nel 2026

    Dal 2026, l’agevolazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche si articola su due aliquote principali, entrambe previste dall’art. 16-bis del TUIR e dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024):

    Detrazione del 50% (prima casa)

    La detrazione del 50% si applica alle spese per interventi di ristrutturazione edilizia sostenute su unita immobiliari adibite ad abitazione principale (prima casa). Questa aliquota e valida per il 2025 e il 2026 grazie alla Legge di Bilancio 2025, che ha confermato il mantenimento del 50% (anziche il ritorno al 36% previsto dalla normativa base) per le abitazioni principali. Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche rientrano pienamente tra le ristrutturazioni edilizie agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettera e) del TUIR.

    Detrazione del 36% (altri immobili)

    La detrazione del 36% si applica invece alle spese sostenute su immobili diversi dall’abitazione principale: seconde case, immobili locati, immobili di proprieta non utilizzati come dimora abituale. Questa aliquota e quella “base” prevista dall’art. 16-bis del TUIR, tornata applicabile per tutti gli immobili diversi dalla prima casa a partire dal 2025, con la fine delle proroghe che storicamente avevano mantenuto il 50% per tutte le tipologie.

    In entrambi i casi, la detrazione si porta in dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF) in 10 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui la spesa e sostenuta.

    Quali interventi sono ammessi nel 2026

    Gli interventi ammessi dalla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis TUIR) comprendono tutte le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, vale a dire quegli ostacoli fisici che impediscono o rendono difficoltosa la vita quotidiana a persone con disabilita motoria, sensoriale o cognitiva. Non e necessario che il richiedente sia portatore di handicap: la detrazione spetta a tutti i contribuenti che eseguono tali lavori.

    Gli interventi piu comuni agevolabili nel 2026 comprendono:

    • Installazione di ascensori e montacarichi: installazione ex novo o ampliamento di impianti elevatori in edifici privi di ascensore o con cabine non conformi alle norme di accessibilita.
    • Installazione di servoscala e montascale: dispositivi elettromeccanici che permettono la salita e la discesa lungo scale esistenti a persone con difficolta motorie.
    • Costruzione di rampe di accesso: realizzazione di percorsi in pendenza che sostituiscono gradini all’ingresso dell’edificio o all’accesso ai vari locali.
    • Adeguamento dei bagni: installazione di maniglioni antipanico, allargamento delle porte, realizzazione di docce a pavimento (walk-in shower), sostituzione di vasca con box doccia accessibile.
    • Allargamento di porte e varchi: ampliamento di porte o finestre-porta per consentire il passaggio di carrozzine (larghezza minima 75-80 cm).
    • Modifica di pavimentazioni: realizzazione di pavimenti antisdrucciolo, rimozione di dislivelli, installazione di segnaletica tattile a pavimento.
    • Adeguamento degli spazi interni: modifiche agli ambienti domestici per rendere i percorsi fruibili da persone su sedia a rotelle (corridoi, cucine, camere).
    • Impianti di automazione: sistemi domotici per l’apertura automatica di porte, finestre, tapparelle, a vantaggio di chi ha limitazioni motorie agli arti superiori.

    Limiti di spesa e tetti agevolabili

    I limiti di spesa per la detrazione ex art. 16-bis TUIR sono unici per tutte le tipologie di intervento e si applicano per unita immobiliare. Il tetto massimo di spesa agevolabile e pari a 96.000 euro per unita immobiliare per ciascun anno solare. Questo limite si riferisce all’importo complessivo di tutte le spese di ristrutturazione edilizia sostenute nell’anno sull’immobile: se hai gia eseguito altri lavori (es. rifacimento bagno, tinteggiatura, cambio infissi), le spese per le barriere architettoniche si sommano agli altri interventi fino al raggiungimento del tetto.

    Riepilogo limiti e detrazioni massime ottenibili:

    Tipologia immobileAliquota detrazioneSpesa massima agevolabileDetrazione massima totaleDetrazione annua (10 anni)
    Prima casa (abitazione principale)50%96.000 euro48.000 euro4.800 euro/anno
    Seconda casa / altri immobili36%96.000 euro34.560 euro3.456 euro/anno

    Nota importante: il limite di 96.000 euro e per unita immobiliare e per anno. Se l’immobile e in comproprietà, ogni comproprietario puo detrarre le spese in proporzione alla sua quota di proprieta. Ad esempio, due coniugi comproprietari al 50% che spendono 60.000 euro possono detrarre ciascuno il 50% di spesa, cio 30.000 euro, con una detrazione del 50% pari a 15.000 euro a testa (1.500 euro/anno per 10 anni).

    Requisiti tecnici: il DM 236/1989

    Per beneficiare della detrazione fiscale, gli interventi devono essere conformi ai requisiti tecnici minimi previsti dal Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilita, l’adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”). Questo decreto, ancora in vigore e applicabile anche nel 2026, stabilisce le misure minime per la piena accessibilita delle abitazioni.

    I requisiti tecnici principali da rispettare riguardano:

    • Porte: larghezza minima di 75 cm per le porte interne, 80 cm per la porta d’ingresso. Lo spazio di manovra laterale alla porta deve essere almeno 60 cm sul lato maniglia e 15 cm sul lato cerniere.
    • Corridoi e disimpegni: larghezza minima di 100 cm; punti di allargamento a 150 cm ogni 10 metri per consentire l’inversione di marcia della carrozzina.
    • Rampe: pendenza massima dell’8%, larghezza minima 90 cm, con corrimani su entrambi i lati a 90 cm di altezza. Per rampe oltre i 10 metri, obbligo di ripiani orizzontali intermedi.
    • Ascensori: cabina minima di 130 cm di profondita e 95 cm di larghezza. La porta deve avere una luce di almeno 80 cm. Pulsantiera entro 120 cm da terra, preferibilmente con Braille.
    • Bagni accessibili: spazio di manovra antistante wc e doccia di almeno 80×150 cm, maniglioni di sostegno a 80 cm da terra, doccia a livello del pavimento senza piatto rialzato.
    • Pavimentazioni: materiali antisdrucciolo certificati con coefficiente di attrito dinamico non inferiore a 0,40 in condizioni asciutte.

    L’agenzia delle Entrate, con varie circolari (tra cui la Circolare 43/E del 2016 e i successivi chiarimenti), ha confermato che il mancato rispetto dei requisiti tecnici del DM 236/1989 comporta la decadenza dal beneficio fiscale. E quindi fondamentale che l’impresa esecutrice rilasci un’asseverazione tecnica che attesti la conformita dei lavori al decreto.

    Cessione del credito e sconto in fattura nel 2026

    La cessione del credito e lo sconto in fattura per gli interventi di ristrutturazione edilizia ordinaria (compresa l’eliminazione di barriere architettoniche in regime 50%/36%) sono stati definitivamente bloccati dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 538, Legge 197/2022) e confermati nella loro impossibilita di utilizzo anche per il 2026.

    In sostanza, nel 2026 per gli interventi di eliminazione barriere architettoniche agevolati al 50% o 36%:

    • NON e possibile cedere il credito fiscale a banche, intermediari o altri soggetti terzi.
    • NON e possibile optare per lo sconto diretto in fattura applicato dall’impresa edile.
    • L’unica modalita e la fruizione diretta in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali.

    Questo rappresenta un cambiamento sostanziale rispetto al vecchio bonus 75%, per il quale era ancora possibile (in specifici casi) la cessione del credito fino alla sua scadenza. Nel 2026, chi non ha sufficiente capienza fiscale per utilizzare la detrazione puo rischiare di perdere in parte il beneficio: la detrazione, infatti, non e rimborsabile se supera l’imposta dovuta.

    Eccezione importante per i soggetti IRPEF a basso reddito: le persone con redditi molto bassi o esenti (es. chi percepisce solo pensione minima o redditi inferiori alla no-tax area) potrebbero non riuscire a sfruttare appieno la detrazione. In questi casi, e opportuno valutare con attenzione il costo/beneficio dell’intervento prima di procedere, oppure optare per finanziamenti agevolati.

    Esempi pratici di calcolo del risparmio fiscale

    Vediamo in concreto quanto si risparmia con la detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche nel 2026, attraverso esempi numerici su diverse tipologie di intervento e di immobile.

    Esempio 1: installazione montascale su prima casa (spesa 15.000 euro)

    Un contribuente proprietario della propria prima casa installa un servoscala per l’accesso all’appartamento al primo piano. La spesa complessiva, comprensiva di installazione e materiali, e di 15.000 euro.

    • Aliquota applicabile: 50% (prima casa)
    • Detrazione totale: 15.000 x 50% = 7.500 euro
    • Quota annua detraibile: 7.500 / 10 = 750 euro/anno per 10 anni
    • Risparmio fiscale immediato (primo anno): 750 euro in meno di IRPEF

    Esempio 2: installazione ascensore su seconda casa (spesa 50.000 euro)

    Un proprietario installa un ascensore in un edificio bifamiliare che non e la propria abitazione principale. La spesa complessiva e di 50.000 euro.

    • Aliquota applicabile: 36% (immobile non prima casa)
    • Detrazione totale: 50.000 x 36% = 18.000 euro
    • Quota annua detraibile: 18.000 / 10 = 1.800 euro/anno per 10 anni

    Esempio 3: ristrutturazione bagno e rampe su prima casa (spesa 30.000 euro)

    Intervento combinato: adeguamento del bagno (doccia walk-in, maniglioni, allargamento porta) + costruzione rampa di accesso esterno. Spesa totale: 30.000 euro sulla prima casa.

    • Aliquota applicabile: 50% (prima casa)
    • Detrazione totale: 30.000 x 50% = 15.000 euro
    • Quota annua detraibile: 15.000 / 10 = 1.500 euro/anno per 10 anni

    Esempio 4: spesa al limite massimo su prima casa (spesa 96.000 euro)

    Intervento complesso che esaurisce il tetto massimo agevolabile: ristrutturazione totale dell’immobile con ascensore, rifacimento totale dei bagni, rampe, allargamento porte e sistema domotico. Spesa: 96.000 euro (limite massimo).

    • Aliquota applicabile: 50% (prima casa)
    • Detrazione totale massima: 96.000 x 50% = 48.000 euro
    • Quota annua detraibile: 48.000 / 10 = 4.800 euro/anno per 10 anni

    Documenti necessari: asseverazione, bonifico e fatture parlanti

    Per fruire della detrazione fiscale per le barriere architettoniche nel 2026, e indispensabile conservare e produrre una serie di documenti obbligatori. La loro assenza o irregolarita puo comportare il disconoscimento della detrazione in sede di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    1. Bonifico bancario “parlante” (obbligatorio)

    Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale specificamente dedicato alle ristrutturazioni edilizie (il cosiddetto “bonifico parlante”). Il bonifico deve contenere obbligatoriamente:

    • Causale di versamento con riferimento esplicito all’art. 16-bis del DPR 917/1986 (o art. 1, L. 449/1997 – la dicitura dipende dal software bancario)
    • Codice fiscale del beneficiario della detrazione (chi paga)
    • Codice fiscale o P.IVA dell’impresa esecutrice che riceve il pagamento

    Le banche e le Poste applicano su questo tipo di bonifico una ritenuta d’acconto dell’8% (ex art. 25 DL 78/2010) sull’importo corrisposto all’impresa. Questo importo viene poi portato in compensazione dall’impresa stessa in sede di dichiarazione. E importante sapere che la ritenuta e automatica e non influenza il calcolo della detrazione, che si applica sull’intero importo pagato (al lordo della ritenuta).

    2. Fatture “parlanti”

    Le fatture emesse dall’impresa devono specificare chiaramente la natura dei lavori eseguiti e l’indirizzo dell’immobile oggetto degli interventi. Le fatture generiche che indicano solo “lavori edili” o “prestazioni varie” non sono sufficienti: devono descrivere in modo inequivocabile che si tratta di interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

    3. Asseverazione tecnica

    L’asseverazione tecnica e un documento firmato da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere o architetto) che attesta la conformita dei lavori eseguiti ai requisiti tecnici del DM 236/1989. Non e richiesta la presentazione all’Agenzia delle Entrate in via preventiva, ma deve essere conservata dal contribuente per esibirla in caso di controllo. Per installazioni di ascensori o impianti elevatori, serve anche il collaudo dell’ENEA e la dichiarazione di conformita dell’impianto.

    4. Altri documenti da conservare

    • Titolo abilitativo: DIA (Dichiarazione di Inizio Attivita), SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attivita) o permesso di costruire, a seconda della tipologia di intervento e del comune. Per interventi di manutenzione straordinaria, normalmente basta la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).
    • Comunicazione al Comune (se richiesta dalla normativa locale)
    • Contratto con l’impresa esecutrice e preventivo dettagliato
    • Estratti conto bancari che attestano i pagamenti tramite bonifico parlante
    • Documentazione fotografica prima/dopo i lavori (utile in caso di contestazioni)

    Tutti questi documenti devono essere conservati per almeno 10 anni dalla data della dichiarazione dei redditi in cui si porta la prima quota di detrazione. In caso di trasferimento dell’immobile, il diritto alla detrazione (per le quote non ancora utilizzate) si trasferisce automaticamente all’acquirente.

    Tabella riepilogativa: confronto tra le detrazioni disponibili

    Di seguito un confronto schematico tra il vecchio bonus 75% e le detrazioni disponibili nel 2026, per avere un quadro chiaro della situazione attuale:

    CaratteristicaBonus 75% (scaduto 31/12/2025)Detrazione 50% (prima casa 2026)Detrazione 36% (altri immobili 2026)
    Base normativaArt. 119-ter DL 34/2020Art. 16-bis TUIR + L. 207/2024Art. 16-bis TUIR
    Aliquota75%50%36%
    Limite spesa50.000 euro (singolo), 40.000 (condominio), 30.000 (condominii >8 unita)96.000 euro per unita96.000 euro per unita
    Cessione del creditoBloccata dal 17/02/2023Non disponibileNon disponibile
    Sconto in fatturaBloccato dal 17/02/2023Non disponibileNon disponibile
    Quote di detrazione5 anni10 anni10 anni
    Applicabile nel 2026NO (scaduto)SI (prima casa)SI (altri immobili)
    Requisiti DM 236/1989SiSiSi

    Come si vede chiaramente dalla tabella, il bonus 75% e definitivamente scaduto per le spese del 2026. Il vantaggio fiscale massimo ottenibile ora e la detrazione del 50%, spalmata pero su 10 anni anziche 5. Dal punto di vista del valore attuale netto (VAN) del beneficio fiscale, la differenza tra il vecchio 75% in 5 anni e il nuovo 50% in 10 anni dipende molto dall’aliquota fiscale individuale e dal tasso di sconto applicato.

    Come si inserisce la detrazione nella dichiarazione dei redditi

    La detrazione per le barriere architettoniche si inserisce nella dichiarazione dei redditi – sia nel modello 730 che nel modello Redditi PF – nel quadro dedicato alle spese detraibili. In particolare:

    • Nel modello 730: nel quadro E, sezione III-A (“Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio”), con il codice spesa specifico per ristrutturazioni edilizie art. 16-bis TUIR.
    • Nel modello Redditi PF: nel quadro RP, con le stesse modalita.

    Se l’immobile e in condominio e i lavori sono stati deliberati dall’assemblea condominiale, spetta all’amministratore di condominio comunicare ai singoli condomini la quota di spesa di loro pertinenza tramite la Certificazione Unica o apposita comunicazione scritta. Il condomino inserisce poi la propria quota nella dichiarazione dei redditi. Per i lavori su parti comuni condominiali, il tetto di 96.000 euro si moltiplica per il numero di unita abitative presenti nell’edificio.

    📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Domande frequenti sul bonus barriere architettoniche 2026

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    Il bonus barriere architettoniche 75% esiste ancora nel 2026?

    No. Il bonus barriere architettoniche al 75% (art. 119-ter DL 34/2020) e scaduto il 31 dicembre 2025. Non e stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2025. Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2026 in poi, non e piu possibile applicare questa aliquota. Chi ha effettuato e pagato lavori entro il 31/12/2025 puo ancora fruire del 75% nelle dichiarazioni dei redditi relative a quegli anni.

    Cosa posso detrarre per le barriere architettoniche nel 2026?

    Nel 2026 puoi detrarre le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche con l’aliquota del 50% se l’immobile e la tua prima casa (abitazione principale), oppure con l’aliquota del 36% per seconde case e altri immobili. La detrazione avviene in 10 quote annuali con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro per unita immobiliare. Non sono piu disponibili la cessione del credito ne lo sconto in fattura.

    Quali lavori rientrano nella detrazione barriere architettoniche 2026?

    Rientrano ascensori, montascale, servoscala, rampe di accesso, adeguamento dei bagni (doccia a livello pavimento, maniglioni, allargamento porte), allargamento di porte e corridoi, pavimentazioni antisdrucciolo, sistemi domotici per l’apertura automatica di porte e finestre. I lavori devono rispettare i requisiti tecnici minimi del DM 236/1989 per poter beneficiare della detrazione.

    Devo avere una disabilita per accedere alla detrazione barriere architettoniche?

    No. La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche spetta a tutti i contribuenti che eseguono questi interventi, indipendentemente dalla presenza di persone con disabilita in famiglia. E sufficiente che i lavori siano funzionali all’eliminazione di ostacoli fisici e rispettino i requisiti tecnici del DM 236/1989.

    Come pago per ottenere la detrazione barriere architettoniche 2026?

    Il pagamento deve avvenire esclusivamente con bonifico bancario o postale parlante, contenente: causale con riferimento all’art. 16-bis DPR 917/1986, codice fiscale del beneficiario della detrazione, codice fiscale o P.IVA dell’impresa esecutrice. Non sono ammessi pagamenti in contanti, assegni o carte di credito. Le banche applicano automaticamente una ritenuta d’acconto dell’8% sull’importo del bonifico.


    Hai bisogno di assistenza per detrarre le barriere architettoniche?

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a verificare se i tuoi lavori rientrano nella detrazione, a predisporre tutta la documentazione necessaria e a inserire correttamente le spese nella dichiarazione dei redditi. Ti affianchiamo anche nella valutazione dell’ISEE e di altri bonus abbinabili.

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      CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640


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      Alexandra Bala
      04/09/2026
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      ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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      paolino servidio
      03/09/2026
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      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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      Lady
      01/09/2026
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      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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      Giulia Guida
      25/08/2026
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      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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      Paola Zilli
      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Jacqueline B.
      06/08/2026
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Maura Masutto
      06/08/2026
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      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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      Issam Elhefnawi
      31/07/2026
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      Molto gentile
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      Sibongile Moyana
      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Sabrina Cirina
      23/07/2026
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
       

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      Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-12 06:48:342026-05-31 17:53:52Bonus Barriere Architettoniche 2026: Stop al 75%, Detrazione al 50% e 36%
      NOTIZIE

      Fattura per Bonus Ristrutturazione: Sopra 70.000 Euro Scatta il DURC di Congruità con CCNL Edile

      detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia

      Chi affronta lavori importanti di ristrutturazione edilizia e vuole usufruire della detrazione fiscale, il cosiddetto bonus ristrutturazione, deve prestare attenzione a un aspetto spesso sottovalutato: quando l’importo dei lavori sale, la semplice fattura ristrutturazione emessa dall’impresa potrebbe non essere sufficiente. Secondo quanto riportano fonti giornalistiche specializzate in fisco e contabilità, per interventi che raggiungono o superano i 70.000 euro entra in gioco un meccanismo distinto ma collegato, quello del DURC di congruità, che impone di verificare come e con chi viene formalizzato il rapporto con l’impresa edile.

      Indice dei contenuti

      1. Cosa cambia per i lavori sopra i 70.000 euro
      2. Il DURC di congruità e il CCNL edile
      3. Contratto di appalto vs fattura diretta
      4. Rischi in caso di irregolarità
      5. Cosa fare in pratica
      6. Domande frequenti sul bonus ristrutturazione e l’appalto con CCNL edile

      Cosa cambia per i lavori sopra i 70.000 euro

      Il tema del bonus ristrutturazione appalto CCNL edile nasce dall’incrocio tra due piani normativi diversi: da una parte la disciplina fiscale della detrazione per i lavori edilizi (art. 16-bis del TUIR e art. 16 del DL 63/2013), dall’altra la normativa sul lavoro che regola la regolarità dei cantieri edili. Quando il valore complessivo dell’intervento raggiunge la soglia dei 70.000 euro, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro n. 143/2021, scatta l’obbligo di verifica della congruità della manodopera impiegata nel cantiere.

      In pratica, non si tratta di una regola scritta esplicitamente nella normativa del bonus ristrutturazione che vieti la detrazione sopra questa cifra. Si tratta piuttosto di due obblighi che, sopra questa soglia, tendono a intrecciarsi: da un lato la necessità di rispettare le regole sulla manodopera edile ai fini del DURC di congruità, dall’altro l’opportunità di avere una documentazione solida e tracciabile della spesa, utile in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione fiscale ristrutturazioni.

      Il DURC di congruità e il CCNL edile

      Il DURC di congruità è un documento introdotto dal Decreto Interministeriale n. 143 del 25 giugno 2021, applicabile ai cantieri la cui denuncia di inizio lavori è effettuata dal 1° novembre 2021, che serve a verificare se l’incidenza della manodopera impiegata in un cantiere edile è coerente con le tabelle ministeriali di settore, elaborate sulla base del CCNL edile. In parole semplici, l’ente preposto controlla che il numero di ore di lavoro dichiarate, e i relativi contributi versati, siano proporzionati al valore economico dell’opera realizzata: un modo per contrastare il lavoro irregolare nel comparto edile.

      Il rilascio del DURC di congruità spetta alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del committente attraverso il portale nazionale CNCE_EdilConnect, e riguarda i lavori edili privati di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro, oltre che gli appalti pubblici di qualsiasi importo. La verifica si applica indipendentemente dal fatto che l’impresa affidataria sia iscritta o meno alla Cassa Edile, e concorrono al calcolo della soglia anche le lavorazioni non strettamente edili collegate al cantiere.

      Per questo motivo, quando si affida un intervento di ristrutturazione di importo rilevante, diventa importante sapere con quale inquadramento contrattuale lavorano gli operai in cantiere. L’applicazione del CCNL edile, o comunque di una contrattazione collettiva coerente con il settore, non è quindi solo una questione di correttezza verso i lavoratori, ma un elemento che può incidere sulla regolarità complessiva del cantiere e, di riflesso, sulla solidità della pratica agli occhi di eventuali controlli.

      Contratto di appalto vs fattura diretta

      Per lavori di piccola entità, è prassi comune limitarsi a richiedere un preventivo e poi la fattura ristrutturazione a fine lavori, magari accompagnata da un semplice scambio di email o da un ordine sottoscritto. Quando però il valore dell’intervento sale, avvicinandosi o superando i 70.000 euro, gli esperti del settore consigliano di formalizzare un vero e proprio contratto di appalto edile, che descriva in modo puntuale l’oggetto dei lavori, i tempi di esecuzione, i costi della manodopera e i riferimenti al CCNL edile applicato dall’impresa.

      Un contratto di appalto strutturato, rispetto alla sola fattura, permette di:

      • documentare in modo chiaro il rapporto tra committente e impresa, utile sia ai fini lavoristici sia fiscali;
      • dare evidenza dell’inquadramento della manodopera secondo il CCNL edile o la contrattazione di settore;
      • facilitare l’ottenimento del DURC di congruità quando richiesto, evitando blocchi nei pagamenti o negli stati di avanzamento lavori (SAL);
      • rafforzare la tracciabilità della spesa, insieme al bonifico parlante già previsto per la detrazione fiscale ristrutturazioni.

      Va precisato che la legge non impone in modo esplicito un contratto scritto come condizione automatica per ottenere il bonus ristrutturazione: la detrazione fiscale resta ancorata ai requisiti previsti dalla normativa tributaria, in primis fattura regolare e pagamento con bonifico parlante. Tuttavia, avere un contratto di appalto solido, coerente con le regole sul DURC di congruità, riduce sensibilmente il rischio di contestazioni incrociate tra il fronte del lavoro e quello fiscale.

      Rischi in caso di irregolarità

      Se il cantiere non rispetta i parametri del DURC di congruità, le conseguenze si vedono prima di tutto sul piano lavoristico: la Cassa Edile può non rilasciare il documento, con la conseguenza pratica che i pagamenti degli stati di avanzamento lavori, o il saldo finale, possono subire blocchi o ritardi fino alla regolarizzazione della posizione. Per il committente che ha già effettuato i bonifici parlanti in vista della detrazione fiscale ristrutturazioni, questo tipo di irregolarità può generare complicazioni ulteriori.

      Sul fronte fiscale, in caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate può chiedere di dimostrare la regolarità del rapporto con l’impresa esecutrice e la coerenza della spesa sostenuta. Una fattura non accompagnata da un contratto chiaro, in presenza di importi elevati e di un cantiere che avrebbe dovuto rispettare le regole sul CCNL edile, rischia di essere più difficile da difendere qualora emergano dubbi sulla regolarità della manodopera impiegata. Non significa automaticamente perdere il diritto al bonus ristrutturazione, ma significa dover fornire prove aggiuntive per dimostrare la correttezza dell’operazione.

      Cosa fare in pratica

      Chi sta pianificando un intervento di ristrutturazione di importo elevato dovrebbe verificare, già in fase di scelta dell’impresa, alcuni elementi chiave legati al tema bonus ristrutturazione appalto CCNL edile. In particolare conviene controllare che l’impresa applichi correttamente il CCNL edile o un contratto collettivo coerente con il settore, che il valore complessivo dei lavori venga valutato correttamente ai fini della soglia dei 70.000 euro prevista per il DURC di congruità, e che il rapporto con l’impresa venga formalizzato con un contratto di appalto scritto, oltre alla fattura.

      È utile inoltre conservare con cura tutta la documentazione delle fatture elettroniche ricevute dall’impresa, che possono essere consultate e archiviate tramite il Cassetto Fiscale delle Fatture Elettroniche, insieme alle ricevute dei bonifici parlanti effettuati per ciascun stato di avanzamento lavori. Una raccolta ordinata di questi documenti costituisce la base per sostenere, in caso di verifica, sia la regolarità del cantiere sia la correttezza della detrazione fiscale ristrutturazioni richiesta in dichiarazione dei redditi.

      Domande frequenti sul bonus ristrutturazione e l’appalto con CCNL edile

      Sopra i 70.000 euro perdo automaticamente il bonus ristrutturazione se non ho un contratto di appalto?

      No, non esiste una norma fiscale che colleghi in modo automatico la perdita della detrazione all’assenza di un contratto di appalto scritto. La soglia dei 70.000 euro riguarda in modo diretto il DURC di congruità, previsto dalla normativa sul lavoro. Formalizzare un contratto di appalto resta però una scelta prudente per avere una documentazione solida in caso di controllo.

      Cos’è esattamente il DURC di congruità?

      È un documento previsto dal Decreto Interministeriale n. 143/2021 che verifica se l’incidenza della manodopera impiegata in un cantiere edile è coerente con le tabelle del CCNL edile. Viene rilasciato dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, tramite il portale CNCE_EdilConnect, per i lavori privati di importo pari o superiore a 70.000 euro.

      Cosa succede se la Cassa Edile non rilascia il DURC di congruità?

      Il mancato rilascio può comportare il blocco dei pagamenti relativi agli stati di avanzamento lavori o al saldo finale, in attesa che l’impresa regolarizzi la propria posizione contributiva e l’inquadramento della manodopera secondo il CCNL edile.

      Conviene sempre chiedere un contratto di appalto anche per lavori sotto i 70.000 euro?

      Anche se l’obbligo del DURC di congruità scatta dalla soglia dei 70.000 euro, avere un contratto scritto con l’impresa, anche per importi inferiori, resta una buona prassi per documentare in modo chiaro i lavori svolti e agevolare la gestione della detrazione fiscale ristrutturazioni.

      Il tema resta in evoluzione, con chiarimenti che periodicamente arrivano dalle Casse Edili e dagli enti previdenziali di settore. Chi ha in programma lavori di ristrutturazione di importo rilevante farà bene a monitorare eventuali aggiornamenti sulle regole del DURC di congruità e sulla loro interazione con la disciplina del bonus ristrutturazione.

      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

      Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazione-edilizia.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 17:00:002026-09-17 15:47:43Fattura per Bonus Ristrutturazione: Sopra 70.000 Euro Scatta il DURC di Congruità con CCNL Edile
      NOTIZIE

      Vetrate Panoramiche sulla Veranda: Spetta il Bonus Mobili 2026? Cosa Dice Davvero l’Agenzia delle Entrate

      Bonus Mobili

      Chiudere una veranda o un balcone con vetrate panoramiche amovibili (le cosiddette VEPA) è una delle soluzioni più richieste da chi vuole guadagnare spazio vivibile senza affrontare una ristrutturazione vera e propria. Molte famiglie le installano proprio in vista dell’arredo della nuova zona living e si chiedono se possano contare anche sul bonus mobili 2026. Su questo punto circolano risposte troppo ottimistiche: la tesi secondo cui le vetrate sarebbero “manutenzione straordinaria” e aprirebbero automaticamente al bonus mobili non trova conferma nei documenti dell’Agenzia delle Entrate.

      In questa guida vediamo cosa prevede davvero la normativa: quale detrazione spetta per le VEPA, perché il collegamento tra bonus mobili e vetrate panoramiche sulla veranda non è automatico, e quali documenti servono per non rischiare un recupero d’imposta.

      Indice dei contenuti

      1. Cos’è il bonus mobili 2026 e come funziona
      2. Cosa sono le vetrate panoramiche amovibili (VEPA) e perché sono edilizia libera
      3. Quale detrazione spetta per le VEPA: il bonus ristrutturazioni
      4. Bonus mobili e vetrate panoramiche: perché non è automatico
      5. Documenti e condizioni da rispettare per non perdere la detrazione
      6. Domande frequenti sul bonus mobili e le vetrate panoramiche

      Cos’è il bonus mobili 2026 e come funziona

      Il bonus mobili (art. 16, comma 2, del DL 63/2013) è una detrazione IRPEF riservata a chi acquista mobili nuovi e grandi elettrodomestici destinati a un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio. Non è un’agevolazione autonoma: esiste solo se collegata a lavori agevolati già avviati sull’abitazione o sulle sue pertinenze, come balconi, logge e verande.

      La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 22, della L. 199/2025) ha prorogato il bonus senza modifiche. Per gli acquisti effettuati nel 2026 la detrazione è del 50% su un tetto massimo di 5.000 euro per unità immobiliare, pertinenze comprese: il risparmio massimo è quindi di 2.500 euro, recuperati in 10 quote annuali nella dichiarazione dei redditi. Sul fronte delle tempistiche, i lavori devono essere iniziati prima dell’acquisto dei mobili e, per gli acquisti 2026, devono risultare avviati a partire dal 1° gennaio 2025. Non è invece necessario aver già pagato le spese dei lavori prima di quelle per l’arredo.

      Rientrano tra i beni agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, divani, poltrone, materassi e apparecchi di illuminazione, oltre ai grandi elettrodomestici con classe energetica minima richiesta (classe A per i forni, E per lavatrici e lavastoviglie, F per frigoriferi e congelatori). Restano esclusi porte, pavimentazioni come il parquet, tende e tendaggi e gli altri complementi d’arredo.

      Cosa sono le vetrate panoramiche amovibili (VEPA) e perché sono edilizia libera

      Le vetrate panoramiche amovibili sono strutture in vetro completamente trasparenti che si installano su balconi aggettanti, logge rientranti o porticati già esistenti. Servono a proteggere lo spazio dagli agenti atmosferici, migliorare le prestazioni acustiche ed energetiche e ridurre le dispersioni termiche, senza trasformare l’area in un ambiente stabilmente chiuso.

      Dal punto di vista urbanistico sono espressamente inserite tra gli interventi di edilizia libera dall’art. 6, comma 1, lettera b-bis, del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), introdotta dal Decreto Aiuti-bis del 2022 e ampliata dal Decreto Salva Casa (DL 69/2024). Significa che, se rispettano i requisiti di legge, non richiedono né permesso di costruire né CILA. È bene chiarire un equivoco frequente: l’edilizia libera non ha alcun tetto di spesa. I 96.000 euro che spesso si leggono sono il massimale per unità immobiliare del bonus ristrutturazioni, un limite fiscale che nulla ha a che vedere con la qualificazione dell’intervento.

      • Le vetrate devono essere amovibili e totalmente trasparenti: apribili, scorrevoli o rimovibili, non fisse in modo permanente.
      • Vanno installate su balconi aggettanti, logge rientranti o porticati, esclusi i porticati su fronti pubblici o gravati da uso pubblico.
      • Non devono creare spazi stabilmente chiusi con aumento di volumi o superfici, né un cambio di destinazione d’uso (ad esempio da superficie accessoria a superficie utile).
      • Devono garantire una naturale microaerazione e avere un impatto visivo minimo, senza modificare le linee architettoniche dell’edificio.

      Se la struttura è invece fissa e chiude in modo permanente il balcone, non si è più nell’edilizia libera: l’intervento può configurare un ampliamento volumetrico, con titoli abilitativi specifici e conseguenze diverse anche sul piano fiscale.

      Quale detrazione spetta per le VEPA: il bonus ristrutturazioni

      L’unica presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate sulle VEPA reperita è la risposta a interpello n. 906-209/2022 di una Direzione Regionale: la detrazione per il recupero edilizio spetta perché le vetrate, se realizzate con vetri antisfondamento, rientrano tra le opere finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi, previste dall’art. 16-bis, comma 1, lettera f), del TUIR. È la stessa categoria in cui la circolare 13/E/2001 colloca i vetri antisfondamento e che la circolare 28/E/2022 riferisce ai reati come furto e aggressione.

      Per il 2026 il bonus ristrutturazioni vale il 50% delle spese se l’intervento riguarda l’abitazione principale di chi ne è proprietario o titolare di un diritto reale, e il 36% negli altri casi, su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, in 10 quote annuali (art. 16-bis, comma 3-ter, del TUIR e art. 16 del DL 63/2013, prorogati dalla L. 199/2025; circolare 8/E del 19 giugno 2025). Trattandosi di lavori in edilizia libera, la data di inizio si documenta con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come vedremo più avanti.

      Un punto va sottolineato: la circolare 8/E/2025, spesso citata in rete a sostegno delle VEPA, non menziona affatto le vetrate panoramiche. Le uniche fonti che le qualificano come manutenzione straordinaria sono articoli divulgativi, non documenti ufficiali.

      Bonus mobili e vetrate panoramiche: perché non è automatico

      Qui sta il nodo della questione. Secondo la Guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni della dichiarazione 2026, per beneficiare del bonus mobili l’intervento sull’abitazione deve essere riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b, del DPR 380/2001). Sulle singole unità immobiliari valgono anche restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; la manutenzione ordinaria conta solo sulle parti comuni condominiali.

      La stessa Guida, richiamando la circolare 10/E/2014 (risposta 7.1), elenca tra gli interventi che non danno diritto al bonus mobili proprio “gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”, cioè quelli della lettera f), tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro o ristrutturazione. Sono esclusi anche i lavori agevolati con l’Ecobonus e la realizzazione di box e posti auto.

      Mettendo insieme i due tasselli, il quadro è chiaro: le VEPA sono agevolate in quanto misura anti-intrusione, e questa categoria da sola non apre al bonus mobili. Il bonus può spettare solo se l’installazione è qualificabile anche come manutenzione straordinaria, ma su questo punto specifico non esiste alcun chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Chi acquista arredi contando sulla detrazione senza questo presupposto rischia, in caso di controllo, il recupero di fino a 2.500 euro oltre a sanzioni e interessi.

      In pratica, il bonus mobili collegato alle vetrate panoramiche è sostenibile in due situazioni:

      • quando un tecnico abilitato qualifica per iscritto l’intervento come manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b, del Testo Unico dell’Edilizia, e la dichiarazione sostitutiva di inizio lavori lo attesta;
      • quando le vetrate sono parte di un intervento più ampio di manutenzione straordinaria o ristrutturazione dell’immobile già agevolato, che di per sé dà accesso al bonus mobili.

      In tutti gli altri casi la scelta prudente è non contare sul bonus mobili oppure presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate prima dell’acquisto. Resta comunque fermo il bonus ristrutturazioni sulle vetrate, che è l’agevolazione sicura.

      Documenti e condizioni da rispettare per non perdere la detrazione

      Anche quando l’intervento rientra nell’edilizia libera e non richiede una pratica edilizia, resta necessario conservare una documentazione adeguata per dimostrare, in caso di controllo, la natura dei lavori e la loro data di inizio.

      RequisitoCosa serve
      Pagamento dei lavoriBonifico parlante (modello per detrazioni edilizie predisposto da banche e Poste)
      Pagamento di mobili ed elettrodomesticiBonifico anche ordinario, carta di credito o carta di debito; esclusi contanti e assegni
      Fatture e documentiFatture dei lavori e degli acquisti di arredo con i dati dell’acquirente
      Data di inizio lavori (edilizia libera)Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con data di avvio e attestazione che i lavori sono agevolabili (provv. AdE n. 149646/2011)
      Qualificazione dell’interventoRelazione o attestazione del tecnico sulla natura dei lavori (manutenzione straordinaria o misura anti-intrusione)
      Comunicazione ENEAEntro 90 giorni dalla fine dei lavori per gli elettrodomestici; l’omissione non fa perdere il bonus mobili (ris. 46/E/2019)

      Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la tracciabilità dei pagamenti: per i lavori serve il bonifico parlante, mentre per mobili ed elettrodomestici sono ammessi anche carta di credito e carta di debito, oltre al bonifico anche ordinario (circolare 7/E/2016). I pagamenti in contanti o con assegno non danno diritto ad alcuna detrazione. Le detrazioni si fanno valere nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello della spesa.

      Situazioni come questa, a metà tra edilizia libera e recupero edilizio, sono tra le più esposte a interpretazioni discordanti: prima di acquistare mobili contando sulla detrazione conviene farsi qualificare l’intervento da un tecnico e conservare tutta la documentazione.

      Domande frequenti sul bonus mobili e le vetrate panoramiche

      Le vetrate panoramiche amovibili richiedono una pratica edilizia?

      No. Se sono amovibili, totalmente trasparenti, installate su balconi aggettanti, logge rientranti o porticati e non creano spazi stabilmente chiusi, rientrano nell’edilizia libera (art. 6, comma 1, lettera b-bis del DPR 380/2001): non servono né CILA né permesso di costruire. L’edilizia libera non prevede alcun tetto di spesa.

      Le VEPA danno diritto al bonus ristrutturazioni?

      Sì, secondo l’unica prassi dell’Agenzia delle Entrate reperita (risposta a interpello n. 906-209/2022), a condizione che le vetrate siano in vetro antisfondamento: l’intervento è inquadrato tra le misure di prevenzione degli atti illeciti (art. 16-bis, comma 1, lettera f del TUIR). Nel 2026 la detrazione è del 50% sull’abitazione principale e del 36% sugli altri immobili, su un massimo di 96.000 euro.

      Installare le vetrate panoramiche dà automaticamente il bonus mobili?

      No. La Guida dell’Agenzia delle Entrate richiede un intervento riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria ed esclude espressamente le misure anti-intrusione (lettera f), salvo che siano anche inquadrabili come manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro o ristrutturazione. Nessun documento ufficiale qualifica le VEPA come manutenzione straordinaria: il bonus mobili va valutato caso per caso con un tecnico.

      Qual è il massimale di spesa per il bonus mobili nel 2026?

      Il tetto è di 5.000 euro per unità immobiliare, pertinenze comprese, con detrazione IRPEF del 50% (massimo 2.500 euro) in 10 quote annuali. Per gli acquisti 2026 i lavori devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio 2025 e comunque prima dell’acquisto dei mobili.

      Come si prova la data di inizio lavori se non serve la CILA?

      Con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000) che indica la data di inizio dei lavori e attesta che rientrano tra quelli agevolabili, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011.

      Cosa succede se non invio la comunicazione ENEA?

      Per il bonus mobili la mancata o tardiva trasmissione dei dati all’ENEA non comporta la perdita della detrazione, come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 18 aprile 2019.

      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

      Settembre 18, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2016/11/bonus-mobili-640x342.jpg 342 640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-18 10:00:002026-09-13 00:07:32Vetrate Panoramiche sulla Veranda: Spetta il Bonus Mobili 2026? Cosa Dice Davvero l’Agenzia delle Entrate
      CAF, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

      Cessione Crediti Superbonus e Sismabonus 2026: Cosa Resta e Come Funziona

      assistenza fiscale e legale superbonus e ristrutturazioni CAF Udine

      Indice dei contenuti

      • Il quadro attuale: cosa e’ ancora possibile nel 2026
      • Il blocco della cessione e dello sconto in fattura
      • Le eccezioni ancora valide nel 2026
      • Sismabonus: regole specifiche per la cessione
      • La detrazione diretta: come recuperare i crediti in 730 o Modello Redditi
      • Comunicazione all’Agenzia delle Entrate: adempimenti 2026
      • Errori da evitare e trappole normative
      • Domande frequenti (FAQ)

      Se hai eseguito lavori con il Superbonus o il Sismabonus negli anni scorsi e ti stai chiedendo cosa fare con i crediti fiscali maturati, questa guida fa per te. Dopo il blocco generalizzato della cessione del credito e dello sconto in fattura introdotto nel 2023-2024, molte famiglie e condomini si trovano oggi in una situazione di incertezza: il credito c’è, ma le strade per utilizzarlo si sono ristrette. In questo articolo spieghiamo cosa resta concretamente possibile nel 2026, quali eccezioni sopravvivono e come recuperare la detrazione in dichiarazione dei redditi.

      Il quadro attuale: cosa e’ ancora possibile nel 2026

      Il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi — Superbonus 110% (poi 90%, 70%, 65%) e Sismabonus — è stato progressivamente smantellato attraverso una serie di provvedimenti legislativi tra il 2023 e il 2024:

      • D.L. 11/2023 (febbraio 2023): primo blocco generalizzato per le nuove comunicazioni di cessione e sconto in fattura;
      • D.L. 212/2023 (dicembre 2023): chiusura dei cantieri Superbonus con SAL non completati entro fine 2023;
      • D.L. 39/2024 (marzo 2024): ulteriore stretta, eliminazione delle ultime deroghe residue e introduzione del divieto di compensazione per crediti da cessione oltre determinate soglie.

      Nel 2026, quindi, la situazione normativa è la seguente: non è più possibile cedere il credito o chiedere lo sconto in fattura per nuovi lavori avviati dopo il blocco, salvo le eccezioni tassative descritte di seguito. I crediti già acquisiti prima del blocco restano utilizzabili, ma seguono regole diverse a seconda di quando e come sono stati generati.

      Il blocco della cessione e dello sconto in fattura

      Prima del blocco, il contribuente aveva tre strade per sfruttare il Superbonus:

      • Detrazione diretta: in 4 o 10 rate nella dichiarazione dei redditi;
      • Sconto in fattura: l’impresa esecutrice applicava uno sconto pari alla detrazione spettante, recuperandolo poi come credito d’imposta;
      • Cessione del credito: il contribuente cedeva il credito maturato a banche, intermediari finanziari o altri soggetti terzi (incluse le imprese).

      Con il D.L. 11/2023, sconto in fattura e cessione del credito sono stati bloccati per le spese sostenute dal 17 febbraio 2023 in poi, con pochissime eccezioni. Il blocco definitivo è arrivato con il D.L. 39/2024 che ha eliminato anche le ultime finestre residue.

      Questo significa che chi ha avviato lavori agevolati dopo quelle date può utilizzare la detrazione solo in modo diretto, portandola in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Un problema concreto per chi ha redditi bassi o insufficienti a capienza fiscale.

      Le eccezioni ancora valide nel 2026

      Non tutte le porte sono chiuse. La normativa vigente nel 2026 mantiene alcune eccezioni al blocco della cessione:

      1. Crediti maturati prima del 17 febbraio 2023

      I crediti fiscali generati da spese Superbonus sostenute entro il 16 febbraio 2023 e correttamente comunicati all’Agenzia delle Entrate entro i termini possono ancora essere ceduti — ma solo se non è già avvenuta una prima cessione. Dal 2023 la regola è che la cessione è consentita una sola volta (con possibilità di una sola ulteriore cessione a banche o intermediari vigilati dalla Banca d’Italia).

      2. IACP, cooperative, terzo settore ed edilizia sociale

      Gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le ONLUS e gli enti del Terzo Settore che realizzano interventi su immobili adibiti ad abitazione principale di soggetti svantaggiati hanno mantenuto la facoltà di optare per cessione o sconto in fattura anche dopo il blocco del 2023, a condizione che i lavori rispettino i requisiti SAL (stato avanzamento lavori) documentati.

      3. Zone sismiche 1 e 2: cantieri avanzati

      Per interventi antisismici in zone classificate sismiche 1 e 2, con CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il Superbonus) presentata prima del 17 febbraio 2023, era prevista una deroga specifica che consentiva di completare le opzioni di cessione anche successivamente. Tuttavia, con il D.L. 39/2024 questa finestra si è ulteriormente ristretta: verifica sempre la posizione specifica del tuo cantiere con un professionista abilitato.

      Sismabonus: regole specifiche per la cessione

      Il Sismabonus è un’agevolazione distinta dal Superbonus, disciplinata dall’art. 16 del D.L. 63/2013. Nel 2026 permane in forma ridotta:

      Tipo di interventoAliquota detrazioneTetto spesaCessione/Sconto possibile?
      Riduzione 1 classe di rischio (prima casa)50%96.000 euro per unita’No (spese post-17/02/2023)
      Riduzione 2 classi di rischio (prima casa)70%96.000 euro per unita’No (spese post-17/02/2023)
      Parti comuni condominio — 1 classe75%96.000 euro per unita’No (spese post-17/02/2023)
      Parti comuni condominio — 2 classi85%96.000 euro per unita’No (spese post-17/02/2023)
      Acquisto case antisismiche (sismabonus acquisti)75-85%96.000 euroNo (spese post-17/02/2023)

      Per il Sismabonus, analogamente al Superbonus, la cessione del credito e lo sconto in fattura sono bloccati per spese sostenute dopo il 17 febbraio 2023. I crediti da Sismabonus maturati prima di tale data seguono le stesse regole di circolazione dei crediti Superbonus: una sola cessione possibile, con eventuale ulteriore cessione limitata a banche e intermediari vigilati.

      Il Sismabonus acquisti (acquisto di case costruite ex-novo da impresa su zona sismica con riduzione classi rischio) merita un’attenzione particolare: alcune interpretazioni normative hanno sostenuto che, trattandosi di atto di compravendita e non di lavori edilizi in senso stretto, le limitazioni alla cessione potrebbero applicarsi diversamente. Sul punto è consigliabile una verifica con il proprio CAF o commercialista.

      La detrazione diretta: come recuperare i crediti in 730 o Modello Redditi

      Per chi non puo’ piu’ cedere il credito, la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi rimane l’unica opzione. Ecco come funziona concretamente nel 2026:

      Rateizzazione: 4 o 10 anni?

      La detrazione Superbonus si spalma su 10 anni a partire dall’anno di sostenimento della spesa (la riforma da 5 a 10 anni è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022). Ciò significa che una spesa sostenuta nel 2022 andrà in detrazione fino al 2031. Una spesa del 2023 fino al 2032, e così via.

      Il Sismabonus ordinario, invece, si detrae in 5 anni (salvo il componente che rientra nel Superbonus 110%, che segue le regole del Superbonus).

      Il problema della capienza fiscale

      La detrazione non è rimborsabile: se la rata annua supera l’imposta lorda dovuta (IRPEF), la quota eccedente va persa. Non si riporta all’anno successivo. Questo è il principale problema per pensionati con redditi bassi, giovani lavoratori o chi ha poca IRPEF da pagare: rischia di perdere quote di detrazione ogni anno.

      Esempio pratico: spesa Superbonus 2022 di 50.000 euro, detrazione 110% = 55.000 euro, rata annua = 5.500 euro/anno per 10 anni. Se la tua IRPEF lorda è 3.000 euro/anno, perdi 2.500 euro di detrazione ogni anno = 25.000 euro totali non recuperati su 10 anni. In questi casi era essenziale la cessione, che ora non è più disponibile per le spese recenti.

      Come indicare la detrazione nel 730 2026

      Nel 730/2026 (dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2025), le detrazioni per interventi edilizi si indicano nel quadro E, sezione III-A e III-B. Il CAF compila automaticamente queste sezioni sulla base della documentazione che fornisci (fatture, bonifici parlanti, asseverazioni, visto di conformità).

      Documenti necessari per portare in detrazione il Superbonus nel 730:

      • Fatture dei lavori agevolati;
      • Bonifici parlanti (con causale specifica che cita la norma di riferimento);
      • Asseverazione del tecnico abilitato (APE ante e post operam per l’ecobonus);
      • Visto di conformità del CAF o professionista abilitato;
      • Per i condomini: delibera assembleare, tabelle millesimali, rendiconto spese.

      Se il tuo CAF ha gia’ gestito la pratica negli anni scorsi, molto probabilmente ha gia’ tutta la documentazione. Aggiorna i dati se ci sono state variazioni nei lavori o nei SAL.

      Comunicazione all’Agenzia delle Entrate: adempimenti 2026

      Anche se hai scelto (o sei costretto a scegliere) la detrazione diretta, in alcuni casi hai obblighi comunicativi verso l’Agenzia delle Entrate:

      • Comunicazione opzione (modello cessione/sconto): obbligatoria solo se hai optato per cessione o sconto in fattura, non per la detrazione diretta;
      • CILAS o CILA: comunicazione al Comune già avvenuta all’avvio dei lavori;
      • Comunicazione SAL: per cantieri a SAL, ogni stato di avanzamento lavori rilevante ai fini della cessione richiedeva una comunicazione separata;
      • Pratiche di correzione: se hai errori nelle comunicazioni già inviate (ad es. importi errati), è possibile presentare una comunicazione sostitutiva o annullamento entro i termini.

      Nel 2026, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un’apposita funzionalita’ nell’area riservata del portale per consultare le comunicazioni di cessione già trasmesse e lo stato dei crediti ceduti. Accedendo con SPID o CIE puoi verificare se il credito risulta correttamente registrato e se ci sono anomalie da correggere.

      Errori da evitare e trappole normative

      Dopo anni di continui cambiamenti normativi, il rischio di errori è concreto. Ecco i piu’ frequenti:

      1. Doppia cessione non consentita

      Dal 2023 la cessione è consentita una sola volta (prima cessione dal beneficiario) + eventuale ulteriore cessione solo a banche o intermediari vigilati Banca d’Italia. Una seconda cessione a soggetti diversi è nulla e può comportare il recupero del credito con sanzioni.

      2. Crediti bloccati per mancanza di documentazione

      L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui crediti ceduti. Crediti privi di corretta asseverazione, visto di conformità o con difformita’ nella documentazione possono essere sospesi o recuperati anche anni dopo la cessione. Conserva tutta la documentazione per almeno 10 anni.

      3. Frode nella cessione: responsabilità del cedente

      Se il credito ceduto è inesistente o fondato su documentazione falsa, il cedente (cioè tu, il beneficiario) risponde in solido con i cessionari — a meno che non dimostri di aver agito in buona fede e con diligenza. Il D.L. 11/2023 ha introdotto la disciplina specifica sulla responsabilità in solido.

      4. Sconto in fattura con impresa poi fallita

      Se l’impresa che ti ha applicato lo sconto in fattura è poi fallita senza aver correttamente ceduto o compensato il credito, potresti ritrovarti senza detraibilita’ della spesa. In questi casi è necessaria un’analisi case by case con il CAF o un commercialista.

      Per approfondire le agevolazioni bonus casa ancora disponibili nel 2026, consulta anche il nostro articolo sui bonus in scadenza 2026: 8 agevolazioni da sfruttare subito.

      Domande frequenti (FAQ)

      Posso ancora cedere il credito Superbonus nel 2026?

      Solo se il credito deriva da spese sostenute entro il 16 febbraio 2023 e la comunicazione di cessione non è ancora avvenuta, oppure si tratta di una prima cessione da soggetto cedente originario. Per spese successive a quella data, la cessione non è più consentita.

      Cosa succede se ho poca IRPEF e non riesco a capire tutta la detrazione?

      Purtroppo la quota di detrazione che eccede l’IRPEF lorda dovuta va perduta: non è rimborsabile e non si riporta all’anno successivo. È una delle principali criticità del sistema attuale, che penalizza i contribuenti a basso reddito. Non esistono attualmente meccanismi di compensazione alternativa per questi casi, salvo le eccezioni per IACP e soggetti vulnerabili.

      Il Sismabonus è ancora valido per nuovi lavori nel 2026?

      Si, il Sismabonus ordinario (non il componente Superbonus) è ancora in vigore nel 2026, con aliquote dal 50% all’85% in base alla riduzione delle classi di rischio sismico. Tuttavia, anche per il Sismabonus non è possibile optare per cessione o sconto in fattura per spese successive al 17 febbraio 2023: si può solo detrarre direttamente in 5 anni.

      Ho un credito Superbonus ceduto che la banca non vuole. Cosa posso fare?

      Se la banca cessionaria non utilizza o non vuole acquistare il credito, il cedente si trova in una situazione difficile: il credito rimane “intrappolato” nella piattaforma. Dal 2023 è stata introdotta la possibilità di utilizzare i crediti incagliati in compensazione con le ritenute sui redditi da lavoro dipendente operate dai datori di lavoro. Per i privati, le opzioni restano limitate: consulta un professionista per valutare eventuali vie di recupero.

      Posso portare in detrazione il Superbonus nel 730/2026?

      Si. Se hai sostenuto spese Superbonus nel 2025 o negli anni precedenti senza aver optato per cessione o sconto in fattura, la rata annua della detrazione va indicata nel quadro E del 730/2026 (dichiarazione per l’anno d’imposta 2025). Il tuo CAF puo’ assisterti nella compilazione.

      Qual è la differenza tra cessione del credito e sconto in fattura nel Superbonus?

      Con lo sconto in fattura, l’impresa esecutrice dei lavori applica uno sconto al costo dei lavori pari alla detrazione spettante: tu paghi meno e l’impresa recupera il credito. Con la cessione del credito, tu ricevi la detrazione come credito d’imposta e lo cedi a un terzo (banca, intermediario) ricevendo liquidita’ in cambio. Entrambe le opzioni sono bloccate per spese successive al 17 febbraio 2023.


      Questo articolo e’ stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e’ responsabile dei contenuti.


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      Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2022/11/Progetto-senza-titolo.png 500 2000 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 18:00:002026-08-28 10:36:01Cessione Crediti Superbonus e Sismabonus 2026: Cosa Resta e Come Funziona
      Architetti e Ingegneri, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

      Bonus Ristrutturazione 2026 per Architetti: Asseverazioni, Sconto in Fattura e Responsabilità Professionale

      detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia

      Il bonus ristrutturazione 2026 continua ad essere uno degli strumenti più utilizzati in edilizia, e per gli architetti rappresenta sia un’opportunità professionale sia un terreno ricco di insidie normative. Asseverazioni tecniche, sconto in fattura, visto di conformità: ogni passaggio ha implicazioni dirette sulla responsabilità professionale. In questa guida spieghiamo tutto quello che un architetto deve sapere per lavorare con i bonus edilizi senza rischi.

      Se sei un architetto con partita IVA e vuoi capire anche come ottimizzare il tuo regime fiscale mentre gestisci le pratiche dei tuoi clienti, ti consigliamo di leggere anche la nostra guida su quanto guadagna un architetto nel 2026.

      In questa pagina:
      • Bonus ristrutturazione 2026: cosa cambia per gli architetti
      • Asseverazione tecnica: obblighi e responsabilità
      • Sconto in fattura 2026: come funziona ancora
      • Cessione del credito e visto di conformità
      • Detrazione 50%: massimali e regole 2026
      • Responsabilità professionale dell’architetto
      • Aspetti fiscali: architetto in regime forfettario
      • Errori da evitare nelle pratiche di bonus edilizi
      • Domande frequenti

      Bonus ristrutturazione 2026: cosa cambia per gli architetti

      Il bonus ristrutturazione — la detrazione IRPEF per lavori di recupero del patrimonio edilizio — è confermato nel 2026 con aliquote differenziate in base al tipo di immobile. La Legge di Bilancio 2026 ha mantenuto il sistema di agevolazioni per il recupero edilizio, pur inserendolo in un contesto di progressiva riduzione post-Superbonus.

      Ecco il quadro aggiornato per il 2026:

      • Prima abitazione (abitazione principale): detrazione del 50% sulle spese sostenute, con un massimale di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare
      • Altri immobili (seconde case, immobili locati, uso gratuito): detrazione del 36% con lo stesso massimale di 96.000 euro per unità immobiliare
      • Ripartizione: la detrazione si recupera in 10 quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi

      Attenzione: le aliquote esatte e i massimali applicabili dipendono dal tipo di immobile e dalla situazione reddituale del committente. Per le pratiche in corso è fondamentale verificare la normativa vigente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, non solo al momento dell’avvio del cantiere.

      Per una panoramica completa su tutti i bonus ancora attivi, consulta anche il nostro articolo sui bonus in scadenza nel 2026.

      Asseverazione tecnica: obblighi e responsabilità

      L’asseverazione tecnica è il documento con cui un professionista abilitato — come un architetto — certifica che i lavori realizzati rispettano i requisiti previsti dalla normativa per ottenere il bonus. Si tratta di una dichiarazione che ha valore legale e che espone il professionista firmatario a responsabilità civile e, in alcuni casi, penale.

      Per il bonus ristrutturazione ordinario (detrazione 36-50%), l’asseverazione tecnica non è obbligatoria nella forma strutturata prevista per il Superbonus. Tuttavia, per specifici bonus collegati — in particolare il Sismabonus e le detrazioni per interventi di efficienza energetica (Ecobonus) — l’asseverazione è un requisito imprescindibile.

      Quando l’asseverazione è obbligatoria

      • Sismabonus (detrazione 70-85%): obbligatoria asseverazione sismica da parte di un professionista abilitato alla progettazione strutturale, attestante la riduzione di una o due classi di rischio sismico dell’edificio
      • Ecobonus (detrazione 50-65%): obbligatoria asseverazione energetica con attestato APE ante e post intervento, da depositare all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori
      • Sconto in fattura / cessione del credito: obbligatorio il visto di conformità rilasciato da un CAF o da un professionista abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, etc.)

      Immagina che il tuo cliente voglia realizzare un cappotto termico e contestualmente rinforzare la struttura di un vecchio edificio anni ’70. Tu come architetto dovrai produrre:

      • La documentazione tecnica di progetto (permessi, CILA, ecc.)
      • L’asseverazione sismica (se si richiede il Sismabonus)
      • La comunicazione ENEA per l’intervento energetico
      • L’attestato APE post-intervento

      Ogni documento firmato è una tua responsabilità professionale diretta.

      Sconto in fattura 2026: come funziona ancora

      Lo sconto in fattura è una modalità alternativa alla detrazione IRPEF: invece di recuperare il bonus in 10 anni nella dichiarazione dei redditi, il committente ottiene uno sconto immediato sul corrispettivo dovuto all’impresa esecutrice. Quest’ultima poi cede il credito corrispondente alle banche o ad altri intermediari finanziari.

      Dal 2023, la normativa (D.L. 11/2023, il cosiddetto Decreto Blocca Cessioni) ha fortemente limitato l’accesso a sconto in fattura e cessione del credito. Nel 2026, questa modalità è residuale e riservata solo a specifiche categorie di interventi:

      • Superbonus residuale: solo per cantieri con CILAS presentata entro il 16 febbraio 2023 (o entro il 31 dicembre 2023 per condomini con delibera entro il 18 novembre 2022)
      • Barriere architettoniche (bonus 75%): la cessione del credito e lo sconto in fattura sono ancora consentiti per questi interventi specifici
      • Calamità naturali: soggetti colpiti da eventi sismici e catastrofali con dichiarazione di stato di emergenza
      • Case popolari (IACP): istituti autonomi case popolari e cooperative di abitazione

      Per gli interventi ordinari di ristrutturazione (detrazione 36-50%) lo sconto in fattura non è più disponibile dal 17 febbraio 2023. Il committente può usufruire solo della detrazione pluriennale in dichiarazione dei redditi.

      Questo è un aspetto cruciale da comunicare correttamente ai tuoi clienti: chi si aspettasse di poter ancora applicare lo sconto in fattura su una ristrutturazione ordinaria rimarrebbe deluso — e potenzialmente potrebbe rivalersi sul progettista che non l’ha informato adeguatamente.

      Cessione del credito e visto di conformità

      Dove la cessione del credito è ancora consentita (barriere architettoniche, Superbonus residuale), entra in gioco il visto di conformità. Si tratta di un controllo formale sulla documentazione fiscale, rilasciato esclusivamente da soggetti autorizzati:

      • CAF (Centri di Assistenza Fiscale)
      • Dottori commercialisti e ragionieri abilitati
      • Consulenti del lavoro
      • Responsabili dei Centri di Assistenza Fiscale

      L’architetto non può rilasciare il visto di conformità. Questa è una distinzione fondamentale: il professionista tecnico (architetto, ingegnere, geometra) produce l’asseverazione tecnica, mentre il professionista fiscale (CAF, commercialista) produce il visto di conformità. Sono due documenti distinti e complementari.

      Per le pratiche che ancora prevedono la cessione del credito, dovrai quindi lavorare in sinergia con un CAF o un commercialista. Il CAF Centro Fiscale di Udine supporta professionisti tecnici e i loro clienti nell’ottenimento del visto di conformità per le pratiche edilizie con cessione del credito ancora ammessa.

      Puoi approfondire il tema leggendo anche la nostra guida sul visto di conformità 2026.

      Detrazione 50%: massimali e regole 2026

      La detrazione 50% sugli interventi sull’abitazione principale e il 36% sugli altri immobili sono le aliquote confermate per il 2026. Il limite massimo di spesa è fissato a 96.000 euro per unità immobiliare in entrambi i casi, da recuperare in 10 quote annuali di pari importo.

      Questo significa, in concreto:

      • Prima abitazione: 50% su max 96.000 euro = detrazione massima 48.000 euro, recuperata in 10 anni (4.800 euro/anno)
      • Altri immobili: 36% su max 96.000 euro = detrazione massima 34.560 euro, recuperata in 10 anni (3.456 euro/anno)
      • Il massimale di 96.000 euro si applica per ciascuna unità immobiliare, indipendentemente dal numero di comproprietari

      Supponiamo che il tuo cliente Luca sia proprietario di un appartamento non adibito ad abitazione principale e voglia ristrutturare il bagno e la cucina per un totale di 30.000 euro di lavori. Nel 2026, potrà detrarre il 36% di 30.000 euro = 10.800 euro, spalmato in 10 anni (1.080 euro/anno in riduzione IRPEF).

      Consulta anche la nostra guida alle detrazioni fiscali 2026 per un quadro completo di tutte le agevolazioni disponibili.

      Responsabilità professionale dell’architetto

      Lavorare sui bonus edilizi implica per l’architetto un livello di responsabilità professionale più elevato rispetto al normale incarico di progettazione. Le conseguenze di un errore documentale possono essere gravi: dalla decadenza del bonus per il cliente, alle sanzioni amministrative, fino alla responsabilità penale per falso in atto pubblico nei casi più gravi.

      Le tre aree di rischio principali

      • Responsabilità civile verso il cliente: se a causa di un errore nell’asseverazione il cliente perde il diritto alla detrazione o subisce un accertamento fiscale, può rivalersi sull’architetto per i danni subiti. Qui entra in gioco la polizza RC professionale, che deve coprire esplicitamente i danni derivanti da errori nelle pratiche di bonus edilizi
      • Responsabilità amministrativa verso l’Agenzia delle Entrate: le sanzioni per asseverazioni false o incomplete vanno da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna asseverazione irregolare (art. 119 c. 14 D.L. 34/2020). Nei casi più gravi, l’architetto viene inserito nella lista dei soggetti non abilitati a rilasciare asseverazioni
      • Responsabilità penale: nei casi di falso ideologico o truffa aggravata (es. asseverazioni rilasciate per lavori mai eseguiti o non conformi), le conseguenze possono essere molto serie, con procedimenti penali a carico del professionista

      Come tutelarsi

      • Verifica sempre lo stato dei lavori prima di asseverare: sopralluoghi documentati con foto e relazioni tecniche
      • Conserva tutta la documentazione: per almeno 10 anni dall’ultimazione dei lavori (termine di accertamento fiscale)
      • Aggiorna la polizza RC professionale: verifica che copra esplicitamente le attività legate ai bonus edilizi e aumenta il massimale se necessario
      • Forma il team: se lavori con collaboratori di studio, assicurati che conoscano le norme aggiornate — la tua firma è quella che conta
      • Non improvvisare il fiscale: per la parte tributaria (visto di conformità, dichiarazioni) rivolgiti sempre a un CAF o commercialista abilitato

      Aspetti fiscali: architetto in regime forfettario

      Molti architetti lavorano in regime forfettario (fino a 85.000 euro di compensi annui). Questo regime ha caratteristiche specifiche che impattano sulla gestione delle pratiche di bonus edilizi.

      In regime forfettario:

      • Non si applica IVA sulle fatture emesse ai clienti (la tariffa professionale è esente IVA). Attenzione: questo significa che nella gestione dello sconto in fattura (dove ancora ammesso), il meccanismo si complica perché il calcolo del credito cedibile considera anche l’IVA dei lavori — gestita dall’impresa edile, non dall’architetto
      • Non si beneficia delle detrazioni IRPEF in dichiarazione dei redditi: l’architetto forfettario paga un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi 5 anni di attività) e non porta in detrazione spese come quelle per ristrutturazione della propria abitazione tramite il modello 730
      • Il coefficiente di redditività per i professionisti tecnici è 78%: significa che su 100 euro di compensi, 78 sono considerati reddito imponibile su cui si paga l’imposta sostitutiva

      Se sei un architetto che opera principalmente sui bonus edilizi e stai valutando se mantenere o abbandonare il regime forfettario, ti consigliamo di confrontarti con un professionista fiscale. Il regime più conveniente dipende dal volume dei compensi, dalla composizione delle spese e dalla situazione personale.

      Per approfondire il regime forfettario per i professionisti tecnici, leggi anche il nostro articolo su architetto forfettario e INARCASSA 2026.

      Errori da evitare nelle pratiche di bonus edilizi

      L’esperienza maturata in anni di gestione delle pratiche di detrazione edilizia ci permette di identificare gli errori più comuni che possono invalidare il beneficio o generare responsabilità per l’architetto:

      • Pagamenti non tracciabili: il committente deve pagare i lavori tramite bonifico bancario parlante (con causale specifica), MAI in contanti. Un pagamento errato invalida la detrazione — e se l’architetto non ha avvertito il cliente, può essere ritenuto corresponsabile
      • CILA o permessi presentati tardivamente: la comunicazione di inizio lavori deve precedere l’avvio del cantiere. Avviare i lavori prima delle comunicazioni obbligatorie può compromettere il diritto alla detrazione
      • Confondere le categorie di lavori: gli interventi di manutenzione ordinaria (tinteggiature, piccole riparazioni) non danno diritto alla detrazione 36-50%; solo la manutenzione straordinaria, il restauro e i lavori strutturali la consentono sulle parti comuni; per le singole unità abitative, invece, anche la manutenzione ordinaria è detraibile. Una classificazione errata espone al recupero dell’imposta con sanzioni
      • Fatture intestate male: le fatture dei fornitori devono essere intestate al committente che usufruisce della detrazione, non all’architetto o all’impresa. Un errore di intestazione può essere corretto, ma va fatto in tempi rapidi
      • Asseverazione energetica tardiva: la comunicazione all’ENEA per l’Ecobonus deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Un ritardo comporta la perdita del bonus energetico
      • Trascurare i massimali: se un immobile è già stato oggetto di interventi detraibili in anni precedenti, il massimale di spesa detraibile potrebbe essere già parzialmente o totalmente esaurito. Verifica sempre la situazione storica del bene

      Domande frequenti

      L’architetto può rilasciare il visto di conformità per la cessione del credito?

      No. Il visto di conformità può essere rilasciato solo da soggetti fiscalmente abilitati: CAF, dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro iscritti ai rispettivi albi. L’architetto può produrre l’asseverazione tecnica (verifica dei lavori e dei requisiti), che è un documento diverso e complementare al visto di conformità fiscale.

      Lo sconto in fattura è ancora disponibile nel 2026 per le ristrutturazioni?

      No, non per le ristrutturazioni ordinarie. Dal 17 febbraio 2023 (D.L. 11/2023) lo sconto in fattura e la cessione del credito sono stati aboliti per la maggior parte degli interventi edilizi. Nel 2026 rimangono disponibili solo per il Superbonus residuale (cantieri con CILAS presentata prima del 17 febbraio 2023) e per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche (bonus 75%).

      Quale aliquota di detrazione si applica nel 2026 per le ristrutturazioni?

      Nel 2026 si applica il 50% per la prima abitazione e il 36% per gli altri immobili (seconde case, immobili locati). Il massimale di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare in entrambi i casi. La detrazione si recupera in 10 quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi.

      Cosa rischia un architetto che firma un’asseverazione falsa?

      Le sanzioni amministrative per asseverazioni irregolari vanno da 2.000 a 15.000 euro per ciascun documento (art. 119 c. 14 D.L. 34/2020). Nei casi più gravi (lavori mai eseguiti, frodi organizzate) si può configurare il reato di falso ideologico o truffa aggravata ai danni dello Stato, con conseguenze penali per il professionista firmatario. È fondamentale asseverare solo ciò che si può personalmente verificare e documentare.

      Un architetto in regime forfettario può detrarre il bonus ristrutturazione sulla propria abitazione?

      No. Chi è in regime forfettario paga un’imposta sostitutiva e non compila il modello 730 né il quadro RP del Modello Redditi PF dove si riportano le detrazioni per spese edilizie. Di conseguenza, non può usufruire della detrazione per le ristrutturazioni della propria abitazione. Tuttavia, se il coniuge non forfettario ha redditi IRPEF sufficienti, potrebbe detrarre lui la spesa a proprio carico.


      Hai bisogno di supporto fiscale per le pratiche di bonus edilizi?

      Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca architetti e studi tecnici nella gestione degli aspetti fiscali delle pratiche edilizie: visto di conformità, assistenza nelle detrazioni, verifica della documentazione fiscale. Contattaci per una consulenza personalizzata.

      Prenota un appuntamento presso il CAF Centro Fiscale di Udine. I nostri consulenti sono a tua disposizione per analizzare la tua situazione specifica e guidarti attraverso le opportunità ancora disponibili nel 2026.

      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

      Agosto 26, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazione-edilizia.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-26 08:31:002026-08-26 07:51:14Bonus Ristrutturazione 2026 per Architetti: Asseverazioni, Sconto in Fattura e Responsabilità Professionale
      CAF, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

      Bonus Condizionatori 2026: Detrazione fino al 50% con e senza Ristrutturazione

      detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia

      Il bonus condizionatori 2026 permette di detrarre dal reddito IRPEF una quota significativa della spesa per l’acquisto e l’installazione di un impianto di climatizzazione. A seconda della situazione, si può accedere a: la detrazione del 36% (abitazione principale) o del 30% con il Bonus Ristrutturazione Edilizia, oppure la detrazione del 50% o 65% tramite l’Ecobonus per interventi di efficienza energetica. Questa guida riporta tutte le regole aggiornate al 2026: requisiti, limiti di spesa, documenti e istruzioni per non perdere il beneficio fiscale.

      Novità 2026: la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha ridotto le aliquote del Bonus Ristrutturazione. Nel 2025 l’aliquota per l’abitazione principale era al 50%; nel 2026 scende al 36% per la prima casa e al 30% per gli altri immobili. Per i condizionatori ad alta efficienza, l’Ecobonus (50-65%) rimane la via più conveniente.

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      Indice dei contenuti

      1. Cos’è il Bonus Condizionatori 2026 e Quali Incentivi Esistono
      2. Bonus Ristrutturazione 2026 per Condizionatori: Aliquote Aggiornate
      3. Ecobonus Condizionatori 2026: Detrazione al 50% o 65%
      4. Bonus Condizionatori Senza Ristrutturazione: È Possibile nel 2026?
      5. Tabella Riepilogativa: Confronto Bonus Condizionatori 2026
      6. Esempi Pratici: Quanto Risparmi con il Bonus Condizionatori 2026
      7. Documenti Necessari per il Bonus Condizionatori 2026
      8. Come Inserire il Bonus nella Dichiarazione dei Redditi
      9. Conto Termico 3.0: L’Alternativa per Chi Non Paga IRPEF
      10. Bonus Condizionatori in Condominio: Regole Speciali
      11. Domande Frequenti (FAQ)
      12. Vuoi Recuperare il Massimo dalla Detrazione? Il CAF Centro Fiscale ti Aiuta

      Cos’è il Bonus Condizionatori 2026 e Quali Incentivi Esistono

      Con l’espressione “bonus condizionatori 2026” si intende un insieme di agevolazioni fiscali che permettono di recuperare parte della spesa per l’acquisto, l’installazione o la sostituzione di un impianto di climatizzazione. Le principali misure attive nel 2026 sono:

      • Bonus Ristrutturazione Edilizia (art. 16-bis TUIR): detrazione IRPEF del 36% sull’abitazione principale (30% per altri immobili) su spese fino a 96.000 euro. Include i condizionatori con pompa di calore. Nota: nel 2025 l’aliquota era del 50% per l’abitazione principale.
      • Ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013): detrazione del 50% o 65% per la sostituzione di impianti con sistemi ad alta efficienza energetica (classe A o superiore con pompa di calore). Le aliquote Ecobonus sono confermate anche per il 2026.
      • Conto Termico 3.0: incentivo diretto gestito dal GSE per la sostituzione di generatori di calore con pompe di calore. Non è una detrazione fiscale ma un contributo in conto energia erogato direttamente.

      Le norme di riferimento per il 2026 sono stabilite dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), che ha rimodulato il Bonus Ristrutturazione con aliquote ridotte, e dai decreti attuativi sull’efficienza energetica che confermano le aliquote Ecobonus invariate.

      Bonus Ristrutturazione 2026 per Condizionatori: Aliquote Aggiornate

      Il Bonus Ristrutturazione, disciplinato dall’art. 16-bis TUIR (DPR 917/1986), consente di detrarre le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, tra cui l’installazione di impianti di climatizzazione. La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto un sistema a scalare delle aliquote:

      AnnoAliquota — Ab. PrincipaleAliquota — Altri ImmobiliSpesa Massima
      2024 (storico)50%50%96.000 euro
      202550%36%96.000 euro
      202636%30%96.000 euro

      Fonte: art. 16-bis TUIR, come modificato dalla L. 207/2024.

      Requisiti per accedere al Bonus Ristrutturazione 2026

      • L’immobile deve essere a uso residenziale (abitazione principale, seconda casa, pertinenza).
      • Il contribuente deve essere titolare di diritto reale sull’immobile oppure detentore legittimo (locatario, comodatario) con consenso scritto del proprietario.
      • Il pagamento deve avvenire tramite bonifico parlante con causale: “Detrazione art. 16-bis DPR 917/1986”, codice fiscale del beneficiario e P.IVA/CF del fornitore.
      • Importo massimo detraibile su una spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
      • La detrazione viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

      Quali Condizionatori Rientrano nel Bonus Ristrutturazione

      Rientrano nella detrazione i condizionatori che svolgono anche funzione di riscaldamento: i sistemi pompa di calore reversibili. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel tempo che i condizionatori con pompa di calore, essendo sistemi di climatizzazione invernale, sono assimilabili agli impianti di riscaldamento e detraibili come intervento autonomo. I condizionatori solo raffreddamento (split estivo) rientrano solo se parte di un più ampio intervento di recupero edilizio.

      Tipo di impiantoRientra nel Bonus Ristrutturazione 2026?
      Condizionatore con pompa di calore (reversibile)Sì, anche come intervento autonomo (36% 1a casa / 30% altri)
      Condizionatore solo freddo (split estivo)Solo se abbinato a interventi di ristrutturazione più ampi
      Climatizzatore con pompa di calore classe A+Sì (conviene valutare Ecobonus 65% come alternativa)
      Fancoil, sistemi centralizzatiSì, se parte di intervento complessivo

      Ecobonus Condizionatori 2026: Detrazione al 50% o 65%

      L’Ecobonus, introdotto dal D.L. 63/2013 (art. 14) e prorogato con aliquote invariate anche per il 2026, è la misura più vantaggiosa per chi sostituisce un vecchio impianto con uno nuovo ad alta efficienza. A differenza del Bonus Ristrutturazione — le cui aliquote sono state ridotte nel 2026 — l’Ecobonus mantiene percentuali più elevate per gli interventi di efficienza energetica certificata.

      Quando si applica il 50% e quando il 65%

      • 65%: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza (classe A o superiore, con valori EER/COP adeguati alle soglie ministeriali). Spesa massima: 46.154 euro (beneficio massimo 30.000 euro).
      • 50%: acquisto e installazione di pompe di calore in sostituzione di impianti esistenti (classe A minima). Spesa massima: 60.000 euro (beneficio massimo 30.000 euro).

      Requisiti tecnici per l’Ecobonus condizionatori

      • L’impianto deve avere una classe energetica minima A (classificazione SEER/SCOP per sistemi reversibili).
      • Obbligatoria la Comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori sul portale enea.it.
      • L’immobile deve essere già esistente e in possesso di regolare titolo edilizio.
      • La fattura deve indicare il costo della manodopera separatamente dai materiali.
      • Pagamento con bonifico parlante con causale: “Pagamento per intervento di riqualificazione energetica art. 14 D.L. 63/2013”.

      Nota: la Comunicazione ENEA è obbligatoria per l’Ecobonus. Per il Bonus Ristrutturazione su impianti di climatizzazione invernale (pompe di calore) la comunicazione ENEA è anch’essa obbligatoria entro 90 giorni. Per i sistemi di sola climatizzazione estiva la comunicazione ENEA non è richiesta.

      Bonus Condizionatori Senza Ristrutturazione: È Possibile nel 2026?

      Una delle domande più frequenti è se sia possibile usufruire del bonus senza effettuare altri lavori di ristrutturazione. La risposta dipende dal tipo di impianto e dal bonus scelto:

      • Condizionatore con pompa di calore (reversibile) — Bonus Ristrutturazione 2026: Sì, è possibile detrarre il 36% (ab. principale) o 30% (altri immobili) anche senza contestuali lavori di ristrutturazione, purché il sistema sostituisca un vecchio impianto.
      • Condizionatore con pompa di calore ad alta efficienza — Ecobonus: Sì, la detrazione del 50% o 65% si applica senza bisogno di altri lavori, come intervento autonomo di sostituzione.
      • Condizionatore split solo freddo: No, non rientra come intervento autonomo. Può essere incluso nella spesa detraibile se installato insieme ad altri interventi di recupero edilizio.

      L’Agenzia delle Entrate ha confermato nel tempo che i condizionatori con pompa di calore, essendo sistemi di climatizzazione invernale, rientrano tra gli impianti di riscaldamento detraibili anche come intervento indipendente.

      Tabella Riepilogativa: Confronto Bonus Condizionatori 2026

      ParametroBonus Ristrutturazione (ab. princ.)Bonus Ristrutturazione (altri imm.)Ecobonus 65%Ecobonus 50%
      Detrazione36%30%65%50%
      Spesa massima96.000 euro96.000 euro46.154 euro60.000 euro
      Beneficio massimo34.560 euro28.800 euro30.000 euro30.000 euro
      Rate10 anni10 anni10 anni10 anni
      Comunicazione ENEASì (riscaldamento)Sì (riscaldamento)ObbligatoriaObbligatoria
      Impianto minimoPompa di calorePompa di caloreClasse A+ alta eff.Classe A
      Intervento autonomoSìSìSìSì

      Esempi Pratici: Quanto Risparmi con il Bonus Condizionatori 2026

      Per capire concretamente il risparmio ottenibile, ecco tre scenari pratici:

      Esempio 1: Installazione Monosplit Pompa di Calore — Abitazione Principale

      • Spesa totale (apparecchio + installazione): 2.500 euro
      • Bonus Ristrutturazione al 36% (prima casa 2026): 900 euro da recuperare (90 euro/anno per 10 anni)
      • Alternativa Ecobonus 50% (se classe A): 1.250 euro da recuperare — 125 euro/anno. Converebbe scegliere l’Ecobonus.

      Esempio 2: Sostituzione Impianto Centralizzato con Pompa di Calore Classe A+

      • Spesa totale: 15.000 euro
      • Ecobonus al 65%: 9.750 euro da recuperare (975 euro/anno per 10 anni)
      • Alternativa Bonus Ristrutturazione 36%: solo 5.400 euro — l’Ecobonus conviene nettamente.

      Esempio 3: Multisplit in Appartamento con Ristrutturazione in Corso

      • Spesa totale ristrutturazione (incluso impianto): 40.000 euro
      • Bonus Ristrutturazione al 36% (prima casa): 14.400 euro da recuperare (1.440 euro/anno per 10 anni)

      Documenti Necessari per il Bonus Condizionatori 2026

      Per usufruire del bonus condizionatori 2026, è necessario conservare i seguenti documenti:

      Documenti per Bonus Ristrutturazione (36%/30%)

      • Fattura dell’impresa installatrice con descrizione del lavoro
      • Ricevuta del bonifico parlante con causale “Detrazione art. 16-bis DPR 917/1986”
      • Visura catastale dell’immobile
      • Per lavori condominiali: delibera assembleare e tabella millesimale
      • Dichiarazione di consenso del proprietario (se inquilini o comodatari)

      Documenti Aggiuntivi per Ecobonus

      • Scheda tecnica del condizionatore con indicazione della classe energetica
      • Certificazione del produttore che attesti i valori SEER e SCOP
      • Ricevuta di invio Comunicazione ENEA (entro 90 giorni dalla fine lavori — termine perentorio)
      • Asseverazione del tecnico abilitato (per interventi sopra le soglie previste)
      • Eventuale attestato di prestazione energetica (APE)

      Il bonifico parlante è il documento più importante: la causale deve riportare esplicitamente il riferimento normativo corretto. Senza bonifico parlante corretto, la detrazione viene negata in sede di controllo fiscale.

      Come Inserire il Bonus nella Dichiarazione dei Redditi

      Il bonus condizionatori viene recuperato tramite la dichiarazione dei redditi annuale (Modello 730 o Modello Redditi PF). La detrazione è ripartita in 10 rate annuali, a partire dall’anno in cui si è sostenuta la spesa.

      • Modello 730: quadro E, sezione II per il Bonus Ristrutturazione; sezione IV per l’Ecobonus.
      • Modello Redditi PF: quadro RP, sezione III-A (ristrutturazione) o III-B (risparmio energetico).
      • Chi presenta il 730 precompilato troverà spesso i dati già precaricati, ma deve verificarli attentamente.

      Attenzione per chi ha reddito basso o incapienza fiscale: la detrazione è di tipo IRPEF e riduce solo l’imposta dovuta. Se l’IRPEF dovuta è inferiore alla rata annua di detrazione, la parte eccedente non viene rimborsata: va persa. In questi casi può convenire il Conto Termico, che prevede un contributo diretto in denaro.

      Conto Termico 3.0: L’Alternativa per Chi Non Paga IRPEF

      Il Conto Termico 3.0, gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), non è una detrazione fiscale ma un contributo diretto in denaro, erogato in 2 o 5 anni sul conto corrente del beneficiario. Con gli aggiornamenti del 2025, le aliquote di incentivo per le pompe di calore sono state migliorate. È particolarmente vantaggioso per:

      • Pensionati con reddito basso (che pagano poco o nulla di IRPEF)
      • Chi non ha capienza fiscale sufficiente per recuperare la detrazione
      • Aziende ed enti pubblici (il Conto Termico copre anche le persone giuridiche)

      L’incentivo copre fino al 65% della spesa per la sostituzione con pompe di calore ad alta efficienza. La domanda si presenta sul portale GSE dopo la conclusione dei lavori. Il Conto Termico non è cumulabile con l’Ecobonus per lo stesso intervento, ma è cumulabile con contributi regionali o comunali nei limiti di legge. Per approfondire: Conto Termico 3.0 e la sua cumulabilità con altri incentivi.

      Bonus Condizionatori in Condominio: Regole Speciali

      Quando l’intervento riguarda le parti comuni condominiali (ad esempio sostituzione del sistema centralizzato), le regole cambiano leggermente:

      • La delibera assembleare deve approvare l’intervento con la maggioranza richiesta dal Codice Civile (art. 1136).
      • Ogni condomino può detrarre la propria quota di spesa proporzionale ai millesimi di proprietà.
      • Il tetto dei 96.000 euro si applica per ciascuna unità abitativa.
      • L’amministratore deve certificare a ogni condomino la quota di spesa sostenuta.

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      Domande Frequenti (FAQ)

      Il bonus condizionatori è al 50% nel 2026?

      Il Bonus Ristrutturazione nel 2026 è stato ridotto dalla Legge di Bilancio 2025: 36% per l’abitazione principale e 30% per gli altri immobili. Il 50% era in vigore nel 2025 solo per la prima casa. Tuttavia, tramite l’Ecobonus, è ancora possibile ottenere il 50% (classe A) o addirittura il 65% (classe A+/alta efficienza) per condizionatori con pompe di calore efficienti.

      Posso detrarre un condizionatore split solo freddo?

      Uno split solo freddo non rientra nel Bonus Ristrutturazione come intervento autonomo. Può essere incluso nella spesa detraibile se installato contestualmente ad altri lavori di recupero edilizio. Per l’Ecobonus è escluso: occorre che l’impianto abbia anche funzione di riscaldamento (pompa di calore reversibile).

      Qual è la differenza tra Ecobonus e Bonus Ristrutturazione 2026?

      Nel 2026 l’Ecobonus è la scelta più conveniente per i condizionatori ad alta efficienza: garantisce il 50% o 65% contro il 36%/30% del Bonus Ristrutturazione. Il Bonus Ristrutturazione ha un tetto di spesa più alto (96.000 euro) ma l’aliquota ridotta lo rende meno competitivo per interventi di valore medio-basso. Scegli l’Ecobonus se l’impianto è classe A o superiore con pompa di calore.

      Posso detrarre anche le spese di installazione?

      Sì. Le spese detraibili includono sia il costo dell’apparecchio sia le spese di installazione (manodopera), a condizione che siano riportate in fattura. Non sono detraibili le spese di manutenzione ordinaria o pulizia del filtro.

      Se l’immobile è in affitto, posso detrarre il condizionatore?

      Sì. L’inquilino può usufruire della detrazione con il consenso scritto del proprietario, sostenendo e pagando la spesa. Il proprietario che effettua i lavori per la proprietà locata può a sua volta detrarre, ma non entrambi per la stessa spesa.

      C’è una scadenza per inviare la Comunicazione ENEA?

      Sì. Per l’Ecobonus la Comunicazione ENEA deve essere inviata entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Il termine è perentorio: in caso di invio tardivo si perde il diritto all’Ecobonus. Per il Bonus Ristrutturazione su impianti di climatizzazione invernale con pompa di calore, la comunicazione ENEA è anch’essa obbligatoria entro 90 giorni.

      Vuoi Recuperare il Massimo dalla Detrazione? Il CAF Centro Fiscale ti Aiuta

      Gestire correttamente il bonus condizionatori 2026 richiede attenzione: il tipo di impianto, la causale del bonifico, la comunicazione ENEA, la scelta tra Ecobonus e Bonus Ristrutturazione. Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, è ancora più importante valutare quale incentivo conviene per la tua situazione specifica.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per la compilazione del Modello 730, la gestione di tutte le detrazioni edilizie e il calcolo preciso del beneficio fiscale. Per approfondire le detrazioni correlate, consulta anche:

      • Bonus Ristrutturazione Casa 2026: Detrazioni e Limiti (aliquote aggiornate 2026)
      • Bonus Mobili 2026: Detrazione 50% e Importo Massimo 5.000 Euro
      • Come Inserire il Bonus Mobili nel Modello 730/2026
      • Conto Termico 3.0: Cumulabilità con Altri Incentivi

      Contattaci: Viale Giuseppe Tullio 13, Udine | Tel. 0432 1638640 | WhatsApp 366 6018121 | info@centrofiscale.com

      Giugno 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/detrazioni-fiscali-per-ristrutturazione-edilizia.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-23 22:23:482026-06-28 00:09:16Bonus Condizionatori 2026: Detrazione fino al 50% con e senza Ristrutturazione
      CAF

      Bonus Ristrutturazione Casa 2026: Detrazioni e Limiti

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      Il bonus ristrutturazione 2026 consente di detrarre dall’IRPEF una percentuale delle spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli immobili residenziali. Nel 2026 le aliquote sono cambiate rispetto al 2025: la detrazione scende al 36% per la prima casa e al 30% per le altre abitazioni, su un massimo di 96.000 euro di spesa. In questa guida vediamo nel dettaglio come funziona, quali lavori sono ammessi e come ottenere la detrazione.

      Questa guida fa parte del nostro approfondimento su tutti i bonus e agevolazioni per le famiglie nel 2026.

      Indice dei contenuti

      1. Cos’e il Bonus Ristrutturazione
      2. Aliquote e Limiti di Spesa 2026
      3. Lavori Ammessi
      4. Chi Puo Richiederlo
      5. Come Pagare: Il Bonifico Parlante
      6. Documenti da Conservare
      7. Come Inserire la Detrazione in Dichiarazione
      8. Altri Bonus Casa 2026
      9. Domande Frequenti
      10. Assistenza CAF

      Cos’e il Bonus Ristrutturazione

      Il bonus ristrutturazione e una detrazione fiscale IRPEF sulle spese sostenute per lavori edilizi su immobili residenziali. Non si tratta di un contributo diretto, ma di un risparmio sulle tasse: l’importo detraibile viene suddiviso in 10 rate annuali di pari importo e scalato dall’IRPEF dovuta in sede di dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Redditi PF).

      Aliquote e Limiti di Spesa nel 2026

      La Legge di Bilancio 2025 ha previsto un decalage progressivo delle aliquote di detrazione per il triennio 2025-2027:

      AnnoPrima CasaAltre AbitazioniTetto di Spesa
      202550%36%96.000 euro
      202636%30%96.000 euro
      202736%30%96.000 euro

      Esempio pratico: se nel 2026 spendi 50.000 euro per ristrutturare la tua prima casa, la detrazione sara del 36%, cioe 18.000 euro, suddivisa in 10 rate annuali da 1.800 euro ciascuna.

      Lavori Ammessi al Bonus Ristrutturazione

      Rientrano nel bonus ristrutturazione i seguenti interventi:

      Manutenzione straordinaria

      • Sostituzione di infissi e serramenti
      • Rifacimento dell’impianto elettrico o idraulico
      • Installazione di ascensori o scale di sicurezza
      • Sostituzione della caldaia
      • Realizzazione di servizi igienici

      Restauro e risanamento conservativo

      • Consolidamento strutturale dell’edificio
      • Ripristino dell’aspetto storico-architettonico
      • Adeguamento delle altezze dei solai

      Ristrutturazione edilizia

      • Demolizione e ricostruzione con stessa volumetria
      • Modifica della facciata
      • Cambio di destinazione d’uso
      • Realizzazione di una mansarda o di un soppalco

      Altri interventi ammessi

      • Eliminazione delle barriere architettoniche
      • Bonifica dall’amianto
      • Interventi per prevenire atti illeciti (inferriate, porte blindate, allarmi)
      • Cablatura e contenimento dell’inquinamento acustico

      Chi Puo Richiedere il Bonus Ristrutturazione

      Possono beneficiare della detrazione:

      • Proprietari dell’immobile
      • Nudi proprietari
      • Usufruttuari
      • Inquilini (locatari) con contratto regolare
      • Comodatari
      • Familiari conviventi del proprietario (coniuge, parenti entro il terzo grado)

      Non e richiesto un limite di reddito o di ISEE: la detrazione spetta a chiunque sostenga la spesa e abbia un titolo sull’immobile.

      Come Pagare: Il Bonifico Parlante

      Per usufruire della detrazione, i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico parlante (bancario o postale), che deve contenere:

      • Causale del versamento: riferimento alla norma (art. 16-bis del DPR 917/1986)
      • Codice fiscale del beneficiario della detrazione
      • Codice fiscale o Partita IVA del destinatario del pagamento (impresa/professionista)

      Attenzione: i pagamenti in contanti, con assegni o con carte di credito non danno diritto alla detrazione (fanno eccezione gli oneri di urbanizzazione, le ritenute d’acconto e l’imposta di bollo, che possono essere pagati con modalita diverse).

      Documenti da Conservare

      • Ricevute dei bonifici parlanti
      • Fatture o ricevute fiscali delle imprese
      • Titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA, CILA) o dichiarazione sostitutiva per lavori in edilizia libera
      • Comunicazione preventiva all’ASL (se richiesta per motivi di sicurezza)
      • Comunicazione ENEA (solo per interventi che comportano risparmio energetico)

      Come Inserire la Detrazione in Dichiarazione dei Redditi

      La detrazione per ristrutturazione si inserisce nel Modello 730 (Quadro E, Sezione III A) o nel Modello Redditi PF (Quadro RP). E necessario indicare:

      • Anno di sostenimento della spesa
      • Importo totale della spesa
      • Numero della rata (da 1 a 10)
      • Dati catastali dell’immobile

      Il CAF Centro Fiscale inserisce automaticamente i dati della ristrutturazione nella compilazione del 730, verificando la correttezza della documentazione.

      Altri Bonus Casa 2026

      Oltre al bonus ristrutturazione, nel 2026 sono disponibili altre agevolazioni per la casa:

      • Ecobonus: detrazione dal 50% al 65% per interventi di efficientamento energetico (cappotto termico, pannelli solari, pompe di calore)
      • Sismabonus: detrazione dal 50% all’85% per interventi antisismici nelle zone a rischio
      • Bonus mobili: detrazione al 50% su un massimo di 5.000 euro per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’immobile ristrutturato
      • Bonus verde: detrazione al 36% su un massimo di 5.000 euro per la sistemazione di giardini e aree verdi

      Domande Frequenti sul Bonus Ristrutturazione 2026

      Il bonus vale anche per la manutenzione ordinaria?

      Per le singole unita abitative, no: la manutenzione ordinaria (tinteggiatura, sostituzione di piastrelle, ecc.) non e detraibile. Lo e invece per le parti comuni condominiali.

      Posso cedere il credito o usare lo sconto in fattura?

      Dal 2025, la cessione del credito e lo sconto in fattura sono stati eliminati per il bonus ristrutturazione ordinario. La detrazione e fruibile solo in dichiarazione dei redditi.

      Come si calcola la detrazione per la seconda casa?

      Per le abitazioni diverse dalla prima casa, nel 2026 la detrazione e al 30%. Su una spesa di 50.000 euro, la detrazione sara di 15.000 euro in 10 rate da 1.500 euro.

      Compila il 730 con il CAF Centro Fiscale

      Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nell’inserimento delle detrazioni per ristrutturazione nel Modello 730, verificando la completezza della documentazione e il rispetto dei requisiti.

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        Giugno 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-23 09:00:002026-04-08 10:19:44Bonus Ristrutturazione Casa 2026: Detrazioni e Limiti
        CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

        Bonus Mobili nel Modello 730/2026: Come Richiedere la Detrazione al 50%

        Bonus Mobili

        Con la stagione della dichiarazione dei redditi ormai nel vivo, molti contribuenti si chiedono se e come e’ possibile detrarre le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nel Modello 730/2026. La risposta e’ si: il bonus mobili consente di recuperare il 50% delle spese sostenute nel 2025 per arredare un’abitazione ristrutturata. In questa guida completa scoprirai tutto cio’ che devi sapere: requisiti, limite massimo di spesa, quali beni sono ammessi, come compilare il 730 e a quanto ammonta il risparmio fiscale effettivo.

        Cos’e’ il Bonus Mobili 2026 (spese 2025)

        Il bonus mobili e’ un’agevolazione fiscale che permette ai contribuenti italiani di detrarre dall’IRPEF il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili nuovi e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia.

        Nel Modello 730/2026 si inseriscono le spese effettivamente sostenute nell’anno d’imposta 2025. L’agevolazione e’ prorogata di anno in anno dalla Legge di Bilancio: per il 2025 e’ stata confermata dalla Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), con un’importante novita’ rispetto all’anno precedente: la riduzione del limite massimo di spesa detraibile da 8.000 a 5.000 euro per unita’ immobiliare.

        Quanto si Detrae: Percentuale e Importo Massimo

        Ecco i numeri chiave del bonus mobili per le spese 2025 (Modello 730/2026):

        • Aliquota di detrazione: 50%
        • Limite massimo di spesa detraibile: 5.000 euro per unita’ immobiliare
        • Detrazione massima ottenibile: 2.500 euro (il 50% di 5.000 euro)
        • Numero di rate annuali: 10 rate di pari importo
        • Detrazione massima per anno: 250 euro (2.500 euro diviso 10)

        Il limite di 5.000 euro si riferisce alla singola unita’ immobiliare, non al nucleo familiare. Cio’ significa che se hai ristrutturato piu’ immobili, puoi richiedere il bonus per ciascuno di essi separatamente, entro i rispettivi limiti.

        Requisito Fondamentale: Il Collegamento con la Ristrutturazione Edilizia

        Il requisito piu’ importante e spesso trascurato e’ che il bonus mobili non e’ autonomo: e’ indissolubilmente legato all’esecuzione di un intervento di ristrutturazione edilizia sull’immobile in questione, che beneficia della detrazione del 50% (ex art. 16-bis del TUIR).

        • Devi aver avviato lavori di ristrutturazione a partire dal 1 gennaio 2024 o successivamente (la data di inizio lavori deve essere anteriore all’acquisto dei mobili)
        • I lavori devono rientrare tra quelli ammessi al bonus ristrutturazione (manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia)
        • L’acquisto dei mobili deve essere destinato all’immobile ristrutturato
        • Non e’ necessario che i lavori siano terminati al momento dell’acquisto dei mobili

        Attenzione: la semplice manutenzione ordinaria (tinteggiatura, piccole riparazioni) non e’ sufficiente. Occorre un intervento qualificato di manutenzione straordinaria o superiore.

        Quali Beni Sono Ammessi al Bonus Mobili

        Non tutti gli acquisti rientrano nel bonus. Ecco cosa e’ ammesso e cosa non e’ ammesso:

        Beni Ammessi

        • Mobili nuovi: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze
        • Cucine componibili (anche cucine complete)
        • Grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica A o superiore (dove esiste la classificazione energetica): frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, ventilatori elettrici
        • Materassi e apparecchi di illuminazione purche’ acquistati insieme ai mobili per completare l’arredo

        Beni NON Ammessi

        • Pavimenti, tende, infissi (questi rientrano semmai nel bonus ristrutturazione)
        • Porte interne (non considerate mobili)
        • Piccoli elettrodomestici (aspirapolvere, ferro da stiro, frullatori)
        • Elettrodomestici di classe energetica inferiore ad A (dove esiste la classificazione)
        • Mobili usati

        Modalita’ di Pagamento Obbligatorie

        Per accedere al bonus mobili e’ obbligatorio pagare con mezzi tracciabili. I pagamenti in contanti non sono ammessi. Le modalita’ valide sono:

        • Bonifico bancario o postale (non necessariamente quello “parlante” previsto per l’ecobonus; per il bonus mobili e’ sufficiente un bonifico ordinario)
        • Carte di credito o debito
        • Assegno bancario

        Come Si Compila il Modello 730/2026: Quadro E, Riga E57

        Nel Modello 730/2026, il bonus mobili si inserisce nel Quadro E (Oneri e Spese), alla riga E57, dedicata specificamente alle spese per mobili ed elettrodomestici.

        • Colonna 1: il codice identificativo dell’immobile ristrutturato (lo stesso utilizzato nel quadro del bonus ristrutturazione, sezione IV del Quadro E)
        • Colonna 2: l’importo delle spese sostenute nel 2025 (massimo 5.000 euro)

        Il software dell’Agenzia delle Entrate (sia il 730 precompilato disponibile dal 30 aprile 2026, sia i software CAF) calcolera’ automaticamente la detrazione del 50% da ripartire in 10 rate annuali.

        Collegamento con il bonus ristrutturazione: prima di inserire la riga E57, assicurati di aver correttamente inserito i dati del bonus ristrutturazione nella sezione IV del Quadro E (righe da E41 a E43). Senza questa correlazione, il 730 non accettera’ la detrazione per il bonus mobili.

        Documenti da Conservare (Non da Allegare)

        Per il bonus mobili non e’ necessario allegare alcun documento alla dichiarazione dei redditi. Tuttavia, devi conservare la seguente documentazione per almeno 5 anni (termine di accertamento fiscale), da esibire in caso di controllo:

        • Fatture o ricevute fiscali degli acquisti di mobili/elettrodomestici
        • Estratti conto bancari o ricevute dei pagamenti tracciabili
        • Documentazione dei lavori di ristrutturazione (fatture, bonifici parlanti, comunicazione all’ENEA se applicabile)
        • Titolo abilitativo edilizio (CILA, SCIA, permesso di costruire) o dichiarazione sostitutiva per lavori che non richiedono titolo

        Chi Puo’ Richiedere il Bonus Mobili nel 730

        • Proprietari dell’immobile che hanno eseguito i lavori di ristrutturazione
        • Titolari di un diritto reale sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione)
        • Inquilini e comodatari se hanno eseguito essi stessi i lavori di manutenzione straordinaria o superiore e il contratto lo consente
        • Familiari conviventi del possessore/detentore dell’immobile, se hanno sostenuto le spese
        • Acquirenti di immobili ristrutturati da imprese (l’acquisto deve avvenire entro 18 mesi dal termine dei lavori)

        Il bonus si applica sia agli immobili destinati a prima casa che a seconda casa. Non ci sono limiti ISEE o reddituali.

        Confronto Storico dei Limiti: Non Confondere gli Anni

        Il limite di spesa detraibile e’ cambiato nel tempo. Ecco il riepilogo storico per non fare errori:

        • Spese 2023 (730/2024): limite 8.000 euro
        • Spese 2024 (730/2025): limite 5.000 euro
        • Spese 2025 (730/2026): limite 5.000 euro (confermato dalla L. 207/2024)

        Esempi Pratici di Calcolo del Risparmio

        Esempio 1: Cucina da 4.500 euro

        • Spesa 2025: 4.500 euro
        • Detrazione totale: 2.250 euro (50%)
        • Risparmio annuo per 10 anni: 225 euro/anno

        Esempio 2: Mobili per 6.000 euro (sopra il limite)

        • Spesa 2025: 6.000 euro
        • Limite detraibile: 5.000 euro
        • Detrazione totale: 2.500 euro (50% di 5.000)
        • Risparmio annuo per 10 anni: 250 euro/anno (massimo)

        Il CAF Puo’ Aiutarti a Compilare il 730 con il Bonus Mobili

        La compilazione corretta del Modello 730 con il bonus mobili richiede attenzione ai dettagli: dal collegamento con il bonus ristrutturazione alla corretta indicazione delle spese nel quadro E. Il CAF Centro Fiscale ti assiste nella compilazione del Modello 730/2026, verificando che tutte le detrazioni siano inserite correttamente e supportate dalla documentazione necessaria.

        Per prenotare un appuntamento o richiedere un preventivo personalizzato, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine: siamo a tua disposizione per rispondere a qualsiasi domanda sulla tua dichiarazione dei redditi.

        Domande Frequenti sul Bonus Mobili nel 730/2026

        Si puo’ richiedere il bonus mobili senza fare la ristrutturazione?

        No. Il bonus mobili e’ subordinato all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria o di interventi di livello superiore sull’immobile. Senza ristrutturazione non si puo’ accedere a questa agevolazione.

        Il bonus mobili vale anche per gli inquilini?

        Si’, a condizione che l’inquilino abbia eseguito direttamente i lavori di ristrutturazione (con il consenso del proprietario) e che le spese per i mobili siano sostenute dallo stesso inquilino.

        Cosa succede se ho acquistato mobili a fine 2024 e inizio 2025?

        Le spese si considerano detraibili nell’anno in cui sono state effettivamente sostenute (principio di cassa). Per il 730/2026 si inseriscono solo le spese pagate nel 2025.

        Il limite di 5.000 euro e’ per persona o per immobile?

        Il limite di 5.000 euro e’ per singola unita’ immobiliare. Se l’immobile e’ intestato a piu’ soggetti (es. coniugi comproprietari), il limite si riferisce all’immobile nel suo complesso, e la detrazione si ripartisce tra i comproprietari in proporzione alle spese sostenute.

        Cosa succede se vendo l’immobile prima di aver fruito di tutte le 10 rate?

        In caso di vendita dell’immobile, le rate residue del bonus mobili vengono trasferite automaticamente all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti indicato nell’atto di compravendita.

        Riepilogo: Checklist Bonus Mobili 730/2026

        • Effettuati lavori di ristrutturazione qualificati sull’immobile (avviati prima dell’acquisto dei mobili)
        • Acquistati mobili nuovi e/o grandi elettrodomestici di classe A o superiore nel 2025
        • Pagato con mezzi tracciabili (bonifico, carta, assegno)
        • Conservate fatture e prove di pagamento
        • Codice immobile presente nella sezione IV del Quadro E (bonus ristrutturazione)
        • Spese totali entro il limite di 5.000 euro per unita’ immobiliare
        • Inserimento corretto alla riga E57 del Quadro E del 730

        Ricorda: la detrazione si recupera in 10 anni, con rate annuali uguali. Il risparmio fiscale massimo per il 2026 (prima rata per spese 2025) e’ di 250 euro (su un massimo di 5.000 euro spesi). Per qualsiasi dubbio, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine: ti offriremo assistenza personalizzata e professionale per ottimizzare la tua dichiarazione dei redditi nel rispetto della normativa vigente.

        Giugno 1, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2016/11/bonus-mobili-640x342.jpg 342 640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-01 22:36:262026-06-01 22:36:26Bonus Mobili nel Modello 730/2026: Come Richiedere la Detrazione al 50%
        CAF, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

        Bonus Barriere Architettoniche 2026: Stop al 75%, Detrazione al 50% e 36%

        Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

        Il bonus barriere architettoniche 2026 ha subito una trasformazione radicale rispetto agli anni precedenti. La detrazione del 75% introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 119-ter del DL 34/2020) non e piu applicabile alle spese sostenute dopo il 31 dicembre 2025, salvo casi particolari legati a lavori gia avviati con specifiche condizioni. Per il 2026, chi vuole eliminare le barriere architettoniche nella propria abitazione deve orientarsi su percorsi alternativi: principalmente la detrazione del 50% prevista dall’art. 16-bis del TUIR per le ristrutturazioni edilizie, oppure la detrazione ridotta al 36% valida per immobili diversi dalla prima casa. Questa guida aggiornata spiega nel dettaglio cosa e ancora possibile, quali interventi rientrano, come calcolare il risparmio fiscale e quali documenti preparare.

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        Indice dei contenuti

        1. Cosa e cambiato dal 2024 al 2026: addio al bonus 75%
        2. Detrazione 50% e 36%: come funziona nel 2026
        3. Quali interventi sono ammessi nel 2026
        4. Limiti di spesa e tetti agevolabili
        5. Requisiti tecnici: il DM 236/1989
        6. Cessione del credito e sconto in fattura nel 2026
        7. Esempi pratici di calcolo del risparmio fiscale
        8. Documenti necessari: asseverazione, bonifico e fatture parlanti
        9. Tabella riepilogativa: confronto tra le detrazioni disponibili
        10. Domande frequenti sul bonus barriere architettoniche 2026

        Cosa e cambiato dal 2024 al 2026: addio al bonus 75%

        Il bonus barriere architettoniche al 75% e stato introdotto dall’articolo 119-ter del Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio), in origine previsto per le spese sostenute nel 2022. Successivamente prorogato e modificato, ha subito un drastico ridimensionamento attraverso due interventi legislativi fondamentali:

        • Decreto Legge 212/2023 (convertito con Legge 17/2024): ha introdotto per la prima volta paletti significativi, limitando la cessione del credito e lo sconto in fattura per il bonus 75% e restringendo il perimetro degli interventi ammissibili.
        • Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024): ha sancito la definitiva scadenza del bonus 75% al 31 dicembre 2025, senza proroghe. Dal 1° gennaio 2026, la detrazione del 75% non e piu applicabile per le nuove spese, salvo lavori in corso con condizioni specifiche.

        In pratica, nessuna spesa sostenuta nel 2026 per l’eliminazione di barriere architettoniche puo beneficiare della detrazione al 75%. Chi ha avviato lavori entro il 31 dicembre 2025 e li ha completati (con relativa spesa sostenuta entro tale data) puo ancora fruire del vecchio incentivo in dichiarazione dei redditi. Per tutti gli altri, la strada obbligata passa per la detrazione ordinaria sulle ristrutturazioni edilizie, disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

        Detrazione 50% e 36%: come funziona nel 2026

        Dal 2026, l’agevolazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche si articola su due aliquote principali, entrambe previste dall’art. 16-bis del TUIR e dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024):

        Detrazione del 50% (prima casa)

        La detrazione del 50% si applica alle spese per interventi di ristrutturazione edilizia sostenute su unita immobiliari adibite ad abitazione principale (prima casa). Questa aliquota e valida per il 2025 e il 2026 grazie alla Legge di Bilancio 2025, che ha confermato il mantenimento del 50% (anziche il ritorno al 36% previsto dalla normativa base) per le abitazioni principali. Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche rientrano pienamente tra le ristrutturazioni edilizie agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettera e) del TUIR.

        Detrazione del 36% (altri immobili)

        La detrazione del 36% si applica invece alle spese sostenute su immobili diversi dall’abitazione principale: seconde case, immobili locati, immobili di proprieta non utilizzati come dimora abituale. Questa aliquota e quella “base” prevista dall’art. 16-bis del TUIR, tornata applicabile per tutti gli immobili diversi dalla prima casa a partire dal 2025, con la fine delle proroghe che storicamente avevano mantenuto il 50% per tutte le tipologie.

        In entrambi i casi, la detrazione si porta in dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF) in 10 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui la spesa e sostenuta.

        Quali interventi sono ammessi nel 2026

        Gli interventi ammessi dalla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis TUIR) comprendono tutte le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, vale a dire quegli ostacoli fisici che impediscono o rendono difficoltosa la vita quotidiana a persone con disabilita motoria, sensoriale o cognitiva. Non e necessario che il richiedente sia portatore di handicap: la detrazione spetta a tutti i contribuenti che eseguono tali lavori.

        Gli interventi piu comuni agevolabili nel 2026 comprendono:

        • Installazione di ascensori e montacarichi: installazione ex novo o ampliamento di impianti elevatori in edifici privi di ascensore o con cabine non conformi alle norme di accessibilita.
        • Installazione di servoscala e montascale: dispositivi elettromeccanici che permettono la salita e la discesa lungo scale esistenti a persone con difficolta motorie.
        • Costruzione di rampe di accesso: realizzazione di percorsi in pendenza che sostituiscono gradini all’ingresso dell’edificio o all’accesso ai vari locali.
        • Adeguamento dei bagni: installazione di maniglioni antipanico, allargamento delle porte, realizzazione di docce a pavimento (walk-in shower), sostituzione di vasca con box doccia accessibile.
        • Allargamento di porte e varchi: ampliamento di porte o finestre-porta per consentire il passaggio di carrozzine (larghezza minima 75-80 cm).
        • Modifica di pavimentazioni: realizzazione di pavimenti antisdrucciolo, rimozione di dislivelli, installazione di segnaletica tattile a pavimento.
        • Adeguamento degli spazi interni: modifiche agli ambienti domestici per rendere i percorsi fruibili da persone su sedia a rotelle (corridoi, cucine, camere).
        • Impianti di automazione: sistemi domotici per l’apertura automatica di porte, finestre, tapparelle, a vantaggio di chi ha limitazioni motorie agli arti superiori.

        Limiti di spesa e tetti agevolabili

        I limiti di spesa per la detrazione ex art. 16-bis TUIR sono unici per tutte le tipologie di intervento e si applicano per unita immobiliare. Il tetto massimo di spesa agevolabile e pari a 96.000 euro per unita immobiliare per ciascun anno solare. Questo limite si riferisce all’importo complessivo di tutte le spese di ristrutturazione edilizia sostenute nell’anno sull’immobile: se hai gia eseguito altri lavori (es. rifacimento bagno, tinteggiatura, cambio infissi), le spese per le barriere architettoniche si sommano agli altri interventi fino al raggiungimento del tetto.

        Riepilogo limiti e detrazioni massime ottenibili:

        Tipologia immobileAliquota detrazioneSpesa massima agevolabileDetrazione massima totaleDetrazione annua (10 anni)
        Prima casa (abitazione principale)50%96.000 euro48.000 euro4.800 euro/anno
        Seconda casa / altri immobili36%96.000 euro34.560 euro3.456 euro/anno

        Nota importante: il limite di 96.000 euro e per unita immobiliare e per anno. Se l’immobile e in comproprietà, ogni comproprietario puo detrarre le spese in proporzione alla sua quota di proprieta. Ad esempio, due coniugi comproprietari al 50% che spendono 60.000 euro possono detrarre ciascuno il 50% di spesa, cio 30.000 euro, con una detrazione del 50% pari a 15.000 euro a testa (1.500 euro/anno per 10 anni).

        Requisiti tecnici: il DM 236/1989

        Per beneficiare della detrazione fiscale, gli interventi devono essere conformi ai requisiti tecnici minimi previsti dal Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilita, l’adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”). Questo decreto, ancora in vigore e applicabile anche nel 2026, stabilisce le misure minime per la piena accessibilita delle abitazioni.

        I requisiti tecnici principali da rispettare riguardano:

        • Porte: larghezza minima di 75 cm per le porte interne, 80 cm per la porta d’ingresso. Lo spazio di manovra laterale alla porta deve essere almeno 60 cm sul lato maniglia e 15 cm sul lato cerniere.
        • Corridoi e disimpegni: larghezza minima di 100 cm; punti di allargamento a 150 cm ogni 10 metri per consentire l’inversione di marcia della carrozzina.
        • Rampe: pendenza massima dell’8%, larghezza minima 90 cm, con corrimani su entrambi i lati a 90 cm di altezza. Per rampe oltre i 10 metri, obbligo di ripiani orizzontali intermedi.
        • Ascensori: cabina minima di 130 cm di profondita e 95 cm di larghezza. La porta deve avere una luce di almeno 80 cm. Pulsantiera entro 120 cm da terra, preferibilmente con Braille.
        • Bagni accessibili: spazio di manovra antistante wc e doccia di almeno 80×150 cm, maniglioni di sostegno a 80 cm da terra, doccia a livello del pavimento senza piatto rialzato.
        • Pavimentazioni: materiali antisdrucciolo certificati con coefficiente di attrito dinamico non inferiore a 0,40 in condizioni asciutte.

        L’agenzia delle Entrate, con varie circolari (tra cui la Circolare 43/E del 2016 e i successivi chiarimenti), ha confermato che il mancato rispetto dei requisiti tecnici del DM 236/1989 comporta la decadenza dal beneficio fiscale. E quindi fondamentale che l’impresa esecutrice rilasci un’asseverazione tecnica che attesti la conformita dei lavori al decreto.

        Cessione del credito e sconto in fattura nel 2026

        La cessione del credito e lo sconto in fattura per gli interventi di ristrutturazione edilizia ordinaria (compresa l’eliminazione di barriere architettoniche in regime 50%/36%) sono stati definitivamente bloccati dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 538, Legge 197/2022) e confermati nella loro impossibilita di utilizzo anche per il 2026.

        In sostanza, nel 2026 per gli interventi di eliminazione barriere architettoniche agevolati al 50% o 36%:

        • NON e possibile cedere il credito fiscale a banche, intermediari o altri soggetti terzi.
        • NON e possibile optare per lo sconto diretto in fattura applicato dall’impresa edile.
        • L’unica modalita e la fruizione diretta in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali.

        Questo rappresenta un cambiamento sostanziale rispetto al vecchio bonus 75%, per il quale era ancora possibile (in specifici casi) la cessione del credito fino alla sua scadenza. Nel 2026, chi non ha sufficiente capienza fiscale per utilizzare la detrazione puo rischiare di perdere in parte il beneficio: la detrazione, infatti, non e rimborsabile se supera l’imposta dovuta.

        Eccezione importante per i soggetti IRPEF a basso reddito: le persone con redditi molto bassi o esenti (es. chi percepisce solo pensione minima o redditi inferiori alla no-tax area) potrebbero non riuscire a sfruttare appieno la detrazione. In questi casi, e opportuno valutare con attenzione il costo/beneficio dell’intervento prima di procedere, oppure optare per finanziamenti agevolati.

        Esempi pratici di calcolo del risparmio fiscale

        Vediamo in concreto quanto si risparmia con la detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche nel 2026, attraverso esempi numerici su diverse tipologie di intervento e di immobile.

        Esempio 1: installazione montascale su prima casa (spesa 15.000 euro)

        Un contribuente proprietario della propria prima casa installa un servoscala per l’accesso all’appartamento al primo piano. La spesa complessiva, comprensiva di installazione e materiali, e di 15.000 euro.

        • Aliquota applicabile: 50% (prima casa)
        • Detrazione totale: 15.000 x 50% = 7.500 euro
        • Quota annua detraibile: 7.500 / 10 = 750 euro/anno per 10 anni
        • Risparmio fiscale immediato (primo anno): 750 euro in meno di IRPEF

        Esempio 2: installazione ascensore su seconda casa (spesa 50.000 euro)

        Un proprietario installa un ascensore in un edificio bifamiliare che non e la propria abitazione principale. La spesa complessiva e di 50.000 euro.

        • Aliquota applicabile: 36% (immobile non prima casa)
        • Detrazione totale: 50.000 x 36% = 18.000 euro
        • Quota annua detraibile: 18.000 / 10 = 1.800 euro/anno per 10 anni

        Esempio 3: ristrutturazione bagno e rampe su prima casa (spesa 30.000 euro)

        Intervento combinato: adeguamento del bagno (doccia walk-in, maniglioni, allargamento porta) + costruzione rampa di accesso esterno. Spesa totale: 30.000 euro sulla prima casa.

        • Aliquota applicabile: 50% (prima casa)
        • Detrazione totale: 30.000 x 50% = 15.000 euro
        • Quota annua detraibile: 15.000 / 10 = 1.500 euro/anno per 10 anni

        Esempio 4: spesa al limite massimo su prima casa (spesa 96.000 euro)

        Intervento complesso che esaurisce il tetto massimo agevolabile: ristrutturazione totale dell’immobile con ascensore, rifacimento totale dei bagni, rampe, allargamento porte e sistema domotico. Spesa: 96.000 euro (limite massimo).

        • Aliquota applicabile: 50% (prima casa)
        • Detrazione totale massima: 96.000 x 50% = 48.000 euro
        • Quota annua detraibile: 48.000 / 10 = 4.800 euro/anno per 10 anni

        Documenti necessari: asseverazione, bonifico e fatture parlanti

        Per fruire della detrazione fiscale per le barriere architettoniche nel 2026, e indispensabile conservare e produrre una serie di documenti obbligatori. La loro assenza o irregolarita puo comportare il disconoscimento della detrazione in sede di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

        1. Bonifico bancario “parlante” (obbligatorio)

        Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale specificamente dedicato alle ristrutturazioni edilizie (il cosiddetto “bonifico parlante”). Il bonifico deve contenere obbligatoriamente:

        • Causale di versamento con riferimento esplicito all’art. 16-bis del DPR 917/1986 (o art. 1, L. 449/1997 – la dicitura dipende dal software bancario)
        • Codice fiscale del beneficiario della detrazione (chi paga)
        • Codice fiscale o P.IVA dell’impresa esecutrice che riceve il pagamento

        Le banche e le Poste applicano su questo tipo di bonifico una ritenuta d’acconto dell’8% (ex art. 25 DL 78/2010) sull’importo corrisposto all’impresa. Questo importo viene poi portato in compensazione dall’impresa stessa in sede di dichiarazione. E importante sapere che la ritenuta e automatica e non influenza il calcolo della detrazione, che si applica sull’intero importo pagato (al lordo della ritenuta).

        2. Fatture “parlanti”

        Le fatture emesse dall’impresa devono specificare chiaramente la natura dei lavori eseguiti e l’indirizzo dell’immobile oggetto degli interventi. Le fatture generiche che indicano solo “lavori edili” o “prestazioni varie” non sono sufficienti: devono descrivere in modo inequivocabile che si tratta di interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

        3. Asseverazione tecnica

        L’asseverazione tecnica e un documento firmato da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere o architetto) che attesta la conformita dei lavori eseguiti ai requisiti tecnici del DM 236/1989. Non e richiesta la presentazione all’Agenzia delle Entrate in via preventiva, ma deve essere conservata dal contribuente per esibirla in caso di controllo. Per installazioni di ascensori o impianti elevatori, serve anche il collaudo dell’ENEA e la dichiarazione di conformita dell’impianto.

        4. Altri documenti da conservare

        • Titolo abilitativo: DIA (Dichiarazione di Inizio Attivita), SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attivita) o permesso di costruire, a seconda della tipologia di intervento e del comune. Per interventi di manutenzione straordinaria, normalmente basta la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).
        • Comunicazione al Comune (se richiesta dalla normativa locale)
        • Contratto con l’impresa esecutrice e preventivo dettagliato
        • Estratti conto bancari che attestano i pagamenti tramite bonifico parlante
        • Documentazione fotografica prima/dopo i lavori (utile in caso di contestazioni)

        Tutti questi documenti devono essere conservati per almeno 10 anni dalla data della dichiarazione dei redditi in cui si porta la prima quota di detrazione. In caso di trasferimento dell’immobile, il diritto alla detrazione (per le quote non ancora utilizzate) si trasferisce automaticamente all’acquirente.

        Tabella riepilogativa: confronto tra le detrazioni disponibili

        Di seguito un confronto schematico tra il vecchio bonus 75% e le detrazioni disponibili nel 2026, per avere un quadro chiaro della situazione attuale:

        CaratteristicaBonus 75% (scaduto 31/12/2025)Detrazione 50% (prima casa 2026)Detrazione 36% (altri immobili 2026)
        Base normativaArt. 119-ter DL 34/2020Art. 16-bis TUIR + L. 207/2024Art. 16-bis TUIR
        Aliquota75%50%36%
        Limite spesa50.000 euro (singolo), 40.000 (condominio), 30.000 (condominii >8 unita)96.000 euro per unita96.000 euro per unita
        Cessione del creditoBloccata dal 17/02/2023Non disponibileNon disponibile
        Sconto in fatturaBloccato dal 17/02/2023Non disponibileNon disponibile
        Quote di detrazione5 anni10 anni10 anni
        Applicabile nel 2026NO (scaduto)SI (prima casa)SI (altri immobili)
        Requisiti DM 236/1989SiSiSi

        Come si vede chiaramente dalla tabella, il bonus 75% e definitivamente scaduto per le spese del 2026. Il vantaggio fiscale massimo ottenibile ora e la detrazione del 50%, spalmata pero su 10 anni anziche 5. Dal punto di vista del valore attuale netto (VAN) del beneficio fiscale, la differenza tra il vecchio 75% in 5 anni e il nuovo 50% in 10 anni dipende molto dall’aliquota fiscale individuale e dal tasso di sconto applicato.

        Come si inserisce la detrazione nella dichiarazione dei redditi

        La detrazione per le barriere architettoniche si inserisce nella dichiarazione dei redditi – sia nel modello 730 che nel modello Redditi PF – nel quadro dedicato alle spese detraibili. In particolare:

        • Nel modello 730: nel quadro E, sezione III-A (“Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio”), con il codice spesa specifico per ristrutturazioni edilizie art. 16-bis TUIR.
        • Nel modello Redditi PF: nel quadro RP, con le stesse modalita.

        Se l’immobile e in condominio e i lavori sono stati deliberati dall’assemblea condominiale, spetta all’amministratore di condominio comunicare ai singoli condomini la quota di spesa di loro pertinenza tramite la Certificazione Unica o apposita comunicazione scritta. Il condomino inserisce poi la propria quota nella dichiarazione dei redditi. Per i lavori su parti comuni condominiali, il tetto di 96.000 euro si moltiplica per il numero di unita abitative presenti nell’edificio.

        📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

        Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

        Domande frequenti sul bonus barriere architettoniche 2026

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        Il bonus barriere architettoniche 75% esiste ancora nel 2026?

        No. Il bonus barriere architettoniche al 75% (art. 119-ter DL 34/2020) e scaduto il 31 dicembre 2025. Non e stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2025. Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2026 in poi, non e piu possibile applicare questa aliquota. Chi ha effettuato e pagato lavori entro il 31/12/2025 puo ancora fruire del 75% nelle dichiarazioni dei redditi relative a quegli anni.

        Cosa posso detrarre per le barriere architettoniche nel 2026?

        Nel 2026 puoi detrarre le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche con l’aliquota del 50% se l’immobile e la tua prima casa (abitazione principale), oppure con l’aliquota del 36% per seconde case e altri immobili. La detrazione avviene in 10 quote annuali con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro per unita immobiliare. Non sono piu disponibili la cessione del credito ne lo sconto in fattura.

        Quali lavori rientrano nella detrazione barriere architettoniche 2026?

        Rientrano ascensori, montascale, servoscala, rampe di accesso, adeguamento dei bagni (doccia a livello pavimento, maniglioni, allargamento porte), allargamento di porte e corridoi, pavimentazioni antisdrucciolo, sistemi domotici per l’apertura automatica di porte e finestre. I lavori devono rispettare i requisiti tecnici minimi del DM 236/1989 per poter beneficiare della detrazione.

        Devo avere una disabilita per accedere alla detrazione barriere architettoniche?

        No. La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche spetta a tutti i contribuenti che eseguono questi interventi, indipendentemente dalla presenza di persone con disabilita in famiglia. E sufficiente che i lavori siano funzionali all’eliminazione di ostacoli fisici e rispettino i requisiti tecnici del DM 236/1989.

        Come pago per ottenere la detrazione barriere architettoniche 2026?

        Il pagamento deve avvenire esclusivamente con bonifico bancario o postale parlante, contenente: causale con riferimento all’art. 16-bis DPR 917/1986, codice fiscale del beneficiario della detrazione, codice fiscale o P.IVA dell’impresa esecutrice. Non sono ammessi pagamenti in contanti, assegni o carte di credito. Le banche applicano automaticamente una ritenuta d’acconto dell’8% sull’importo del bonifico.


        Hai bisogno di assistenza per detrarre le barriere architettoniche?

        Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a verificare se i tuoi lavori rientrano nella detrazione, a predisporre tutta la documentazione necessaria e a inserire correttamente le spese nella dichiarazione dei redditi. Ti affianchiamo anche nella valutazione dell’ISEE e di altri bonus abbinabili.

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          CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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          Alexandra Bala
          04/09/2026
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          ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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          paolino servidio
          03/09/2026
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          Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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          Lady
          01/09/2026
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          Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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          Giulia Guida
          25/08/2026
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          Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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          Paola Zilli
          07/08/2026
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          Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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          Jacqueline B.
          06/08/2026
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          Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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          Maura Masutto
          06/08/2026
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          Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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          Issam Elhefnawi
          31/07/2026
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          Molto gentile
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          Sibongile Moyana
          30/07/2026
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          Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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          Sabrina Cirina
          23/07/2026
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          Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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          Maggio 12, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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          Bonus Mobili 2026: Detrazione 50%, Importo Massimo 5.000 Euro, Requisiti e Come Ottenerlo

          Bonus Mobili

          Il bonus mobili 2026 è una delle agevolazioni fiscali più interessanti per chi sta ristrutturando casa. Si tratta di una detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fino a un importo massimo di 5.000 euro. In questa guida completa ti spieghiamo cos’è, quali sono i requisiti per ottenerlo, quali mobili ed elettrodomestici rientrano nell’agevolazione, come pagare correttamente e come inserire la detrazione nel modello 730/2026.

          Indice dei contenuti

          1. Cos’è il Bonus Mobili 2026
          2. Importo Massimo e Detrazione
          3. Requisiti per il Bonus Mobili 2026
          4. Quali Mobili Sono Ammessi
          5. Quali Elettrodomestici Sono Ammessi
          6. Come Pagare: Metodi di Pagamento Ammessi
          7. Documenti Necessari per la Detrazione
          8. Come Inserire il Bonus Mobili nel 730/2026
          9. Differenza tra Bonus Mobili e Bonus Ristrutturazione
          10. Esempi Pratici di Calcolo
          11. Errori Comuni da Evitare
          12. Domande Frequenti (FAQ)
          13. Assistenza del CAF Centro Fiscale

          Cos’è il Bonus Mobili 2026

          Il bonus mobili è un’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 16, comma 2, del D.L. 63/2013 e prorogata dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) anche per il 2026. Consiste in una detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia.

          In parole semplici, se stai facendo lavori di ristrutturazione a casa tua, puoi ottenere un rimborso del 50% su quello che spendi per comprare mobili e grandi elettrodomestici nuovi, fino a un tetto di spesa di 5.000 euro. Questo rimborso avviene direttamente nella tua dichiarazione dei redditi 730, distribuito in 10 rate annuali di pari importo.

          È importante sottolineare che il bonus mobili non è un contributo a fondo perduto: si tratta di una detrazione dall’IRPEF, cioè riduce l’importo delle tasse che devi pagare. Per questo motivo, ne beneficia solo chi ha un reddito soggetto a IRPEF (non è utile, ad esempio, per chi è in regime forfettario, che paga un’imposta sostitutiva).

          Importo Massimo e Detrazione: Quanto Si Risparmia

          L’importo massimo di spesa detraibile per il bonus mobili 2026 è pari a 5.000 euro. Questo significa che la detrazione massima ottenibile è di 2.500 euro (il 50% di 5.000), ripartita in 10 rate annuali da 250 euro ciascuna.

          Ecco come è cambiato il tetto di spesa negli ultimi anni:

          AnnoImporto massimo di spesaDetrazione massima (50%)
          202116.000 euro8.000 euro
          202210.000 euro5.000 euro
          20238.000 euro4.000 euro
          20245.000 euro2.500 euro
          20255.000 euro2.500 euro
          20265.000 euro2.500 euro

          Il limite di 5.000 euro si riferisce alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione. Se stai ristrutturando due appartamenti diversi, puoi beneficiare del bonus mobili per ciascuno di essi, fino a 5.000 euro per immobile.

          Requisiti per il Bonus Mobili 2026

          Per ottenere il bonus mobili 2026 è necessario rispettare alcuni requisiti fondamentali. Il più importante è che l’acquisto dei mobili deve essere collegato a interventi di ristrutturazione edilizia.

          Requisito principale: la ristrutturazione

          Il bonus mobili spetta solo a chi ha in corso (o ha completato) lavori di ristrutturazione sull’immobile dove andranno i nuovi mobili o elettrodomestici. I lavori che danno diritto al bonus includono:

          • Manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari (rifacimento bagno, sostituzione impianto elettrico o idraulico, installazione scala interna)
          • Restauro e risanamento conservativo (interventi su edifici storici o degradati)
          • Ristrutturazione edilizia vera e propria (demolizioni e ricostruzioni, modifiche strutturali)
          • Manutenzione ordinaria e straordinaria su parti comuni condominiali (tinteggiatura facciate, sostituzione portone, rifacimento tetto)

          Attenzione: la semplice manutenzione ordinaria su un singolo appartamento (come tinteggiare le pareti o sostituire i pavimenti senza modificare la struttura) non dà diritto al bonus mobili. Serve un intervento di manutenzione straordinaria come minimo.

          Tempistica: date dei lavori e degli acquisti

          Per il bonus mobili 2026, la data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere non anteriore al 1° gennaio 2025. La data di inizio lavori deve risultare da eventuali abilitazioni amministrative (CILA, SCIA, permesso di costruire), comunicazione preventiva all’ASL o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

          Importante: non è necessario che le spese per i mobili siano sostenute dopo quelle per la ristrutturazione. L’acquisto dei mobili può avvenire anche prima del pagamento dei lavori, purché i lavori siano già iniziati.

          Quali Mobili Sono Ammessi al Bonus Mobili

          Il bonus mobili copre l’acquisto di mobili nuovi (non usati) destinati ad arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione. Ecco l’elenco completo:

          • Letti (singoli, matrimoniali, a castello, divani letto)
          • Armadi e guardaroba
          • Cassettiere e comò
          • Librerie e scaffalature
          • Scrivanie e tavoli
          • Sedie e poltrone
          • Comodini
          • Divani
          • Materassi
          • Credenze e madie
          • Cucine (la struttura e i mobili della cucina)
          • Mobili da bagno
          • Apparecchi di illuminazione che costituiscono arredo (lampadari, applique, piantane)

          Non sono ammessi: porte, pavimenti e rivestimenti (rientrano nella ristrutturazione), tende e complementi tessili, mobili usati o di seconda mano, oggetti di antiquariato.

          Quali Elettrodomestici Sono Ammessi e Classi Energetiche Minime

          Oltre ai mobili, il bonus copre anche l’acquisto di grandi elettrodomestici nuovi, purché rispettino determinate classi energetiche minime. Dal 1° marzo 2021 l’Unione Europea ha introdotto nuove etichette energetiche (da A a G).

          ElettrodomesticoClasse energetica minima
          Forni e forni a microondeClasse A
          LavatriciClasse E
          LavasciugaClasse E
          LavastoviglieClasse E
          AsciugatriciClasse A
          Frigoriferi e congelatoriClasse F
          Apparecchi di cottura (piani cottura)Nessuna classe richiesta
          Stufe elettriche e radiatoriNessuna classe richiesta
          Ventilatori e condizionatoriNessuna classe richiesta

          Consiglio pratico: prima di acquistare un grande elettrodomestico, verifica sempre l’etichetta energetica. Se la classe non rispetta il minimo richiesto, non potrai portare la spesa in detrazione. Conserva l’etichetta come prova.

          Come Pagare: Metodi di Pagamento Ammessi

          Per ottenere il bonus mobili 2026 è fondamentale pagare con i metodi corretti. L’Agenzia delle Entrate accetta esclusivamente i seguenti metodi di pagamento:

          • Bonifico bancario o postale (anche non “parlante”)
          • Carta di credito
          • Carta di debito (bancomat)
          • Finanziamento a rate, a condizione che la società finanziaria paghi con le modalità sopra indicate

          Non sono ammessi: contanti, assegni bancari o circolari, altri mezzi di pagamento non tracciabili.

          Nota importante: per il bonus mobili, a differenza del bonus ristrutturazione, non è obbligatorio utilizzare il “bonifico parlante” (quello con causale specifica, codice fiscale e partita IVA). Va bene anche un bonifico ordinario. La data del pagamento è quella che fa fede: per il bonifico conta la data di effettuazione, per la carta conta la data della transazione (non quella dell’addebito sul conto).

          Documenti Necessari per la Detrazione nel 730

          Per ottenere la detrazione nel 730/2026, devi conservare e presentare al CAF una serie di documenti. Ecco la checklist completa:

          • Fattura o scontrino fiscale di acquisto dei mobili/elettrodomestici, con indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e i dati del compratore
          • Ricevuta del bonifico bancario o postale (se pagato con bonifico)
          • Ricevuta di avvenuta transazione con carta di credito/debito e relativo estratto conto
          • Documentazione della ristrutturazione: CILA, SCIA o permesso di costruire
          • Comunicazione all’ASL (se obbligatoria per il tipo di lavori)
          • Dichiarazione sostitutiva con data di inizio lavori e dati catastali dell’immobile
          • Etichetta energetica degli elettrodomestici

          Consiglio: crea una cartellina dedicata dove raccogliere tutti questi documenti man mano che fai gli acquisti. Al momento della dichiarazione dei redditi avrai tutto pronto.

          Come Inserire il Bonus Mobili nel 730/2026

          La detrazione per il bonus mobili si inserisce nel modello 730/2026 (relativo ai redditi 2025) nella sezione dedicata alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio:

          1. Le spese vanno indicate nel Quadro E, Sezione III C – “Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati”
          2. Nella Riga E57 devi indicare il numero della riga della Sezione III A o III B dove hai indicato le spese di ristrutturazione collegate, e l’importo delle spese sostenute
          3. Il software calcola automaticamente la detrazione del 50% e la divide in 10 rate annuali

          Se utilizzi il 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate potrebbe aver già inserito alcune spese. È comunque consigliabile verificare e, se necessario, integrare i dati con l’aiuto di un professionista del CAF.

          Differenza tra Bonus Mobili e Bonus Ristrutturazione

          È fondamentale non confondere il bonus mobili con il bonus ristrutturazione, anche se sono strettamente collegati. Ecco le principali differenze:

          CaratteristicaBonus MobiliBonus Ristrutturazione
          OggettoMobili e grandi elettrodomesticiLavori di ristrutturazione edilizia
          Aliquota50%50% (prima casa 2025-2026) / 36% (altre)
          Tetto di spesa5.000 euro96.000 euro (2025) / variabile
          Rate annuali1010
          PagamentoBonifico ordinario o cartaBonifico parlante obbligatorio
          CollegamentoRichiede ristrutturazione in corsoAutonomo

          In sintesi: i due bonus sono complementari e si possono sommare. Puoi ottenere fino a 2.500 euro di detrazione per i mobili in aggiunta alla detrazione per i lavori di ristrutturazione.

          Esempi Pratici di Calcolo della Detrazione

          Esempio 1: Marco ristruttura il bagno

          Marco sta rifacendo il bagno (manutenzione straordinaria, lavori iniziati a marzo 2025). Acquista un mobile bagno sospeso (800 euro), una lavatrice classe E (600 euro) e un materasso nuovo (500 euro).

          Totale spesa: 1.900 euro | Detrazione 50%: 950 euro | Rata annuale: 95 euro per 10 anni

          Esempio 2: Laura arreda la cucina

          Laura ha ristrutturato la cucina (rifacimento impianti). Acquista cucina completa (3.200 euro), frigorifero classe F (700 euro), lavastoviglie classe E (500 euro) e forno classe A (400 euro).

          Totale spesa: 4.800 euro | Detrazione 50%: 2.400 euro | Rata annuale: 240 euro per 10 anni

          Esempio 3: Paolo supera il tetto

          Paolo acquista mobili per 7.000 euro. Poiché il tetto è 5.000 euro: importo detraibile 5.000 euro, detrazione 2.500 euro, rata annuale 250 euro per 10 anni. I restanti 2.000 euro non sono detraibili.

          Errori Comuni da Evitare

          Ecco gli errori più frequenti che possono farti perdere il diritto alla detrazione del bonus mobili:

          1. Pagare in contanti o con assegno: il pagamento deve essere tracciabile
          2. Acquistare mobili senza ristrutturazione: senza un intervento edilizio in corso, non hai diritto al bonus
          3. Non conservare i documenti: fatture, ricevute e CILA devono essere conservate per almeno 15 anni
          4. Comprare elettrodomestici con classe energetica troppo bassa: verifica sempre l’etichetta
          5. Superare il limite pensando di detrarre tutto: il tetto è 5.000 euro
          6. Acquistare mobili usati: il bonus vale solo per mobili nuovi
          7. Non collegare le spese alla pratica di ristrutturazione: nel 730 devi indicare il riferimento

          📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

          Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

          Domande Frequenti (FAQ) sul Bonus Mobili 2026

          Posso ottenere il bonus mobili senza ristrutturazione?

          No. Il bonus mobili è strettamente collegato a interventi di ristrutturazione edilizia. Senza una pratica di ristrutturazione in corso (almeno manutenzione straordinaria), non puoi accedere al bonus.

          Il bonus mobili vale anche per la seconda casa?

          Sì. Il bonus mobili si applica a qualsiasi immobile residenziale oggetto di ristrutturazione, incluse seconde case e case vacanza. Il limite di 5.000 euro vale per ogni singola unità immobiliare ristrutturata.

          Posso comprare i mobili prima di iniziare la ristrutturazione?

          No. La data di inizio dei lavori deve essere antecedente o coincidente con la data di acquisto dei mobili. Puoi però acquistare i mobili prima di aver pagato i lavori, purché i lavori siano già formalmente iniziati.

          Il materasso rientra nel bonus mobili?

          Sì. I materassi rientrano tra i beni ammessi al bonus mobili. Anche letti, divani letto e reti a doghe sono inclusi. Devono essere nuovi e il pagamento deve essere tracciabile.

          Come funziona il bonus mobili per chi ha una partita IVA forfettaria?

          Chi è in regime forfettario paga un’imposta sostitutiva e non l’IRPEF ordinaria. Poiché il bonus mobili è una detrazione IRPEF, i forfettari non possono beneficiarne direttamente. Tuttavia, se il forfettario ha anche altri redditi soggetti a IRPEF (lavoro dipendente, fabbricati), può sfruttare la detrazione su quei redditi.

          Cosa succede se cambio casa dopo aver ottenuto il bonus?

          Se vendi l’immobile ristrutturato, le rate residue della detrazione restano a te (non si trasferiscono al nuovo proprietario), a meno che non concordiate diversamente nell’atto di vendita. In caso di decesso, le rate si trasferiscono all’erede che conserva la detenzione dell’immobile.

          Hai Bisogno di Assistenza per il Bonus Mobili? Contatta il CAF Centro Fiscale

          Gestire correttamente la detrazione per il bonus mobili richiede attenzione ai documenti, ai metodi di pagamento e alla compilazione del 730. Se vuoi essere sicuro di non commettere errori e ottenere il massimo rimborso possibile, affidati ai professionisti del CAF Centro Fiscale di Udine.

          I nostri operatori ti aiuteranno a verificare che i tuoi acquisti rientrino nel bonus, controllare la documentazione necessaria, compilare correttamente il modello 730 con la detrazione e gestire il bonus in combinazione con la detrazione per ristrutturazione.

          Scrivici su WhatsApp: 366 6018121

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            Aprile 18, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
            https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2016/11/bonus-mobili-640x342.jpg 342 640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-04-18 08:00:002026-05-31 18:02:20Bonus Mobili 2026: Detrazione 50%, Importo Massimo 5.000 Euro, Requisiti e Come Ottenerlo
            CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

            Bonus Edilizi 2026: i 5 Errori che Fanno Perdere Tutte le Detrazioni Fiscali

            Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

            I bonus edilizi 2026 rappresentano un’opportunità significativa per ridurre il carico fiscale legato a ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche e interventi sulla casa. Tuttavia, un errore anche minimo può costare l’intera detrazione fiscale, con perdite che possono arrivare a decine di migliaia di euro. In questa guida analizziamo i 5 errori più gravi e frequenti che portano alla perdita totale delle detrazioni, con esempi concreti, riferimenti normativi aggiornati e le soluzioni per evitarli.

            Se stai pianificando lavori in casa o hai già avviato cantieri, questa guida ti salverà da errori irreversibili che costano migliaia di euro. Dal bonifico errato alla documentazione mancante, dalla mancata comunicazione ENEA ai massimali superati: ogni dettaglio conta quando si tratta di bonus ristrutturazione, ecobonus, bonus facciate e superbonus.

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            Marzo 8, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
            https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-03-08 21:14:332026-03-17 15:57:18Bonus Edilizi 2026: i 5 Errori che Fanno Perdere Tutte le Detrazioni Fiscali
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