CAF, SUCCESSIONIUsufrutto Vedovile 2026: Diritti del Coniuge, Durata e Come Funziona nella SuccessioneQuando si parla di usufrutto vedovile, molte persone immaginano ancora un diritto automatico del coniuge superstite sui beni del defunto. In realtà, l’usufrutto vedovile come istituto giuridico non esiste più dal 1975: è stato abolito dalla riforma del diritto di famiglia (Legge 151/1975) e sostituito dal diritto di abitazione sulla casa familiare previsto dall’articolo 540 del Codice Civile.Nonostante l’abolizione, l’espressione “usufrutto vedovile” è rimasta nel linguaggio comune e continua a generare confusione. In questa guida aggiornata al 2026 ti spieghiamo cosa spetta oggi al coniuge superstite, quali sono le differenze tra usufrutto e diritto di abitazione, come si calcola il valore dell’usufrutto ai fini fiscali con i coefficienti per età, e come pianificare al meglio la successione con un testamento strategico.Indice dei contenutiCos’è l’usufrutto vedovile e perché non esiste piùIl diritto di abitazione del coniuge superstite (art. 540 C.C.)Differenze tra usufrutto generale e diritto di abitazioneUsufrutto del coniuge su altri beni: serve testamentoUsufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minoriValore dell’usufrutto ai fini fiscali: coefficienti 2026Tabella coefficienti usufrutto 2026 per etàEsempio pratico di calcolo usufruttoImposta di successione con usufrutto e nuda proprietàCosa succede alla morte dell’usufruttuarioUsufrutto e IMU: chi paga?Come impostare l’usufrutto con testamentoVantaggi strategici del testamento con usufruttoQuando conviene rinunciare all’usufruttoDomande frequenti📄Scarica la Checklist Successione 2026PDF gratuito di 6 pagine: tutti i documenti necessari, le scadenze da rispettare e la guida specifica per il sistema tavolare FVG.✓ Checklist documenti ✓ Franchigie 2026 ✓ 10 errori da evitare ⇓ Scarica PDF gratis ✉ Scrivi una emailCos’è l’usufrutto vedovile e perché non esiste piùL’usufrutto vedovile era, nel vecchio Codice Civile italiano precedente al 1975, un diritto che spettava automaticamente al coniuge superstite sui beni ereditari del defunto. Si trattava di un usufrutto uxorio (termine tecnico) che conferiva al vedovo o alla vedova il diritto di godere dei beni ereditari per tutta la durata della propria vita, indipendentemente dalla presenza di altri eredi come i figli.Questo istituto è stato abolito dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151, la storica riforma del diritto di famiglia che ha rivoluzionato il Codice Civile italiano. Prima di quella data, il coniuge superstite non era considerato erede legittimario in senso pieno, ma riceveva solo un usufrutto sui beni del defunto. La riforma del 1975 ha completamente riequilibrato i diritti successori del coniuge, trasformandolo in erede legittimario a tutti gli effetti, con diritto a una quota di piena proprietà sull’eredità.Perché allora si continua a parlare di “usufrutto vedovile” nel 2026? Per abitudine linguistica e perché il coniuge superstite mantiene comunque un diritto vitalizio di godimento sulla casa familiare, che molte persone (e anche alcuni professionisti non aggiornati) continuano a chiamare impropriamente “usufrutto vedovile”. In realtà si tratta di un istituto giuridicamente diverso: il diritto di abitazione previsto dall’articolo 540 del Codice Civile. Il diritto di abitazione del coniuge superstite (art. 540 C.C.)L’articolo 540, secondo comma, del Codice Civile stabilisce che al coniuge superstite sono riservati, oltre alla quota ereditaria di piena proprietà, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni ai coniugi. Questi diritti gravano sulla porzione disponibile e, ove questa non basti, sulla quota di riserva del coniuge stesso.Le caratteristiche essenziali del diritto di abitazione del coniuge superstite sono:Durata vita natural durante: il coniuge superstite conserva il diritto fino alla propria morte, a prescindere dal tempo trascorso dalla successione.Limitato alla casa adibita a residenza familiare: riguarda esclusivamente l’immobile che al momento dell’apertura della successione era la residenza effettiva della coppia, non altre case di proprietà del defunto.Comprende l’arredo: il coniuge ha anche il diritto di uso sui mobili, elettrodomestici e oggetti di arredamento che corredano l’abitazione.Automatico e irrinunciabile per legge: spetta al coniuge superstite indipendentemente dal testamento e non può essere escluso dal de cuius, salvo rinuncia espressa del beneficiario.Solo uso personale: il coniuge può abitarci, ma non può concederla in locazione né in comodato a terzi.Non si perde con le nuove nozze: anche se il coniuge superstite si risposa, conserva il diritto di abitazione sulla casa familiare.Un aspetto importante: se la residenza familiare era in un immobile in comproprietà tra i coniugi, il diritto di abitazione si estende anche sulla quota del defunto. Se invece la casa era di proprietà di terzi (ad esempio ereditata dai genitori del defunto in vita) e solo il defunto ne aveva un diritto minore, la situazione va valutata caso per caso. Differenze tra usufrutto generale e diritto di abitazioneSpesso si confondono i termini, ma usufrutto e diritto di abitazione sono due istituti giuridici ben distinti, con contenuti ed effetti molto diversi. Comprendere la differenza è fondamentale per capire cosa spetta realmente al coniuge superstite e cosa si può ottenere con un testamento.L’usufrutto: un diritto più ampioL’usufrutto, disciplinato dagli articoli 978 e seguenti del Codice Civile, è il diritto reale di godere di un bene altrui traendone tutte le utilità, rispettandone la destinazione economica. L’usufruttuario può:Utilizzare personalmente il bene;Affittarlo o darlo in locazione a terzi, incassando i canoni;Concederlo in comodato gratuito;Percepirne i frutti naturali (prodotti agricoli, ad esempio) e civili (canoni di locazione, interessi su titoli);Cedere il proprio diritto di usufrutto ad altri (salvo diverso accordo);Godere anche di beni mobili, immobili, aziende, partecipazioni societarie.Il diritto di abitazione: più limitatoIl diritto di abitazione, disciplinato dagli articoli 1021-1026 del Codice Civile, è molto più ristretto. Chi ha il diritto di abitazione può:Abitare personalmente la casa con la propria famiglia (figli, conviventi);NON può affittarla né cederla a terzi;NON può darla in comodato gratuito a persone estranee al nucleo familiare;NON può venderla o trasferire il proprio diritto.Questa è la differenza chiave: il diritto di abitazione è un diritto personalissimo, finalizzato esclusivamente a garantire la continuità abitativa del coniuge superstite nella casa in cui ha vissuto con il defunto. Non può diventare fonte di reddito.Tabella di confrontoCaratteristicaUsufruttoDiritto di abitazioneUso personaleSiSiLocazione a terziSiNoComodato a terziSiNoPercezione fruttiSiNoCessione del dirittoSiNoBeni mobili e immobiliSiSolo casa di abitazioneDurataFino a 30 anni (persone giuridiche) o vita (persone fisiche)Vita natural durante Usufrutto del coniuge su altri beni: serve testamentoUna delle conseguenze più importanti dell’abolizione dell’usufrutto vedovile è che, oggi, il coniuge superstite non ha un usufrutto automatico su beni diversi dalla casa familiare. Se il defunto possedeva terreni agricoli, seconde case, aziende, titoli, conti bancari o altri beni, il coniuge può ottenere l’usufrutto su questi beni solo in due modi:Per disposizione testamentaria: il defunto può legare al coniuge l’usufrutto su specifici beni tramite testamento, rispettando le quote di riserva degli altri legittimari;Per accordo tra eredi: gli eredi (compresi i figli) possono accordarsi in sede di divisione ereditaria per attribuire al coniuge l’usufrutto su determinati beni, cedendo loro la nuda proprietà.Nella successione legittima (senza testamento), il coniuge riceve invece quote di piena proprietà sui beni del defunto, secondo queste percentuali:Coniuge + 1 figlio: 1/2 al coniuge, 1/2 al figlio (più diritto di abitazione sulla casa familiare);Coniuge + 2 o più figli: 1/3 al coniuge, 2/3 ai figli (più diritto di abitazione);Coniuge senza figli ma con genitori o fratelli del defunto: 2/3 al coniuge, 1/3 agli altri (più diritto di abitazione);Coniuge unico erede: tutto al coniuge.Per approfondire le quote spettanti, puoi consultare la nostra guida sui diritti del coniuge superstite nella successione. Usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minoriÈ importante non confondere l’usufrutto vedovile con un altro istituto tuttora vigente: l’usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori, disciplinato dall’articolo 324 del Codice Civile. Si tratta di un usufrutto che spetta di diritto a entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui beni del figlio minorenne.Caratteristiche principali:I genitori percepiscono i frutti dei beni del figlio minore (ad esempio canoni di locazione di un immobile ereditato dal nonno);I frutti devono essere destinati al mantenimento della famiglia e all’educazione e istruzione dei figli;Non riguarda beni acquistati dal figlio con proventi del proprio lavoro, né beni lasciati o donati al figlio con espressa esclusione dell’usufrutto legale;Cessa automaticamente al compimento dei 18 anni del figlio o con l’emancipazione.Questo istituto ha natura e funzione completamente diversa dall’usufrutto successorio: non è un diritto reale tipico, ma uno strumento di gestione del patrimonio familiare a beneficio del minore. Spesso entra in gioco proprio nelle successioni quando il defunto lascia beni a nipoti minori, per cui i genitori (eredi o meno) gestiscono i beni fino alla maggiore età. Valore dell’usufrutto ai fini fiscali: coefficienti 2026Quando l’usufrutto è oggetto di una successione o di una donazione, il suo valore fiscale va determinato secondo criteri stabiliti dal Testo Unico sull’imposta di registro (DPR 131/1986) e richiamati dal Testo Unico sulle successioni (D.Lgs. 346/1990). Il calcolo si basa su due elementi:Il valore della piena proprietà del bene (per gli immobili, generalmente il valore catastale);Il coefficiente di usufrutto, che dipende dall’età dell’usufruttuario al momento della successione o donazione e dal tasso legale di interesse vigente.Il principio è intuitivo: più giovane è l’usufruttuario, maggiore è il valore dell’usufrutto, perché si presume durerà più a lungo; viceversa, più anziano è l’usufruttuario, minore è il valore, perché l’aspettativa di vita residua è più breve.Il tasso legale di interesse viene aggiornato periodicamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dal 1° gennaio 2026 il tasso legale è fissato al 2%. In base a questo tasso, il Ministero pubblica la tabella aggiornata dei coefficienti.La formula generale è:Valore usufrutto = Valore piena proprietà × coefficiente (%)Valore nuda proprietà = Valore piena proprietà − Valore usufrutto Tabella coefficienti usufrutto 2026 per etàDi seguito la tabella dei coefficienti dell’usufrutto aggiornata al 2026, elaborata in base al tasso legale d’interesse del 2% vigente dal 1° gennaio 2026. Questi coefficienti rappresentano la percentuale del valore della piena proprietà che va attribuita all’usufrutto in base all’età dell’usufruttuario al momento del trasferimento (successione o donazione).Età dell’usufruttuarioCoefficiente usufruttoCoefficiente nuda proprietàda 0 a 20 anni95%5%da 21 a 30 anni90%10%da 31 a 40 anni85%15%da 41 a 45 anni80%20%da 46 a 50 anni75%25%da 51 a 53 anni70%30%da 54 a 56 anni65%35%da 57 a 60 anni60%40%da 61 a 63 anni55%45%da 64 a 66 anni50%50%da 67 a 69 anni45%55%da 70 a 72 anni40%60%da 73 a 75 anni35%65%da 76 a 78 anni30%70%da 79 a 82 anni25%75%da 83 a 86 anni20%80%da 87 a 92 anni15%85%da 93 a 99 anni10%90%Nota importante: questi coefficienti valgono per tutti i calcoli fiscali legati a usufrutto e nuda proprietà (successioni, donazioni, compravendite, imposta di registro). Il Ministero dell’Economia aggiorna la tabella quando varia il tasso legale d’interesse: è sempre consigliabile verificare l’ultima versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Esempio pratico di calcolo usufruttoVediamo un esempio concreto per comprendere come si applica la tabella dei coefficienti. Supponiamo il caso di una coppia con un figlio:Defunto: marito, proprietario di un appartamento del valore catastale di 200.000 euro;Coniuge superstite: moglie di 65 anni;Altro erede: figlio di 35 anni;Testamento: il defunto lascia l’usufrutto della casa alla moglie e la nuda proprietà al figlio.Il calcolo procede così:Età usufruttuaria (moglie): 65 anni → Coefficiente usufrutto (fascia 64-66 anni): 50% → Coefficiente nuda proprietà: 50% Valore piena proprietà: 200.000 euro Valore usufrutto alla moglie: 200.000 × 50% = 100.000 euro Valore nuda proprietà al figlio: 200.000 × 50% = 100.000 euroQuesti valori vengono utilizzati sia per calcolare l’imposta di successione, sia per determinare le quote catastali intestate. Se invece la moglie avesse avuto 75 anni, il coefficiente sarebbe stato del 35%, quindi il suo usufrutto sarebbe valso 70.000 euro e la nuda proprietà al figlio 130.000 euro.Lo stesso meccanismo si applica a tutti i tipi di beni (terreni, partecipazioni societarie, titoli), purché si conosca il loro valore pieno di riferimento. Per gli immobili, tipicamente si usa il valore catastale rivalutato; per le aziende si applica il valore contabile; per i titoli il prezzo di mercato alla data di successione. Imposta di successione con usufrutto e nuda proprietàQuando la successione prevede la costituzione di un usufrutto per il coniuge e della nuda proprietà per i figli (o altri eredi), l’imposta di successione viene calcolata separatamente sulle due quote, ma con le stesse aliquote e franchigie previste per il grado di parentela di ciascun beneficiario.Aliquote e franchigie 2026Coniuge e figli: aliquota 4%, con franchigia di 1.000.000 euro a testa;Fratelli e sorelle: aliquota 6%, con franchigia di 100.000 euro;Altri parenti fino al 4° grado: aliquota 6% senza franchigia;Altri soggetti: aliquota 8% senza franchigia.Esempio di calcolo imposta successione con usufruttoRiprendendo l’esempio precedente (casa 200.000 euro, moglie 65 anni usufruttuaria, figlio nudo proprietario):Moglie (usufrutto 100.000 euro): rientra nella franchigia di 1.000.000 euro coniuge → imposta di successione = 0 euro Figlio (nuda proprietà 100.000 euro): rientra nella franchigia di 1.000.000 euro figlio → imposta di successione = 0 euroIn entrambi i casi, grazie alle elevate franchigie per coniuge e figli, l’imposta di successione è nulla. Attenzione però: se il patrimonio complessivo del defunto supera la franchigia (ad esempio più immobili, titoli, conti), l’imposta va calcolata sul valore eccedente. Inoltre, anche se l’imposta di successione è zero, restano dovute:Imposta ipotecaria: 2% del valore catastale degli immobili (o 200 euro fissi con agevolazione prima casa);Imposta catastale: 1% del valore catastale degli immobili (o 200 euro fissi con prima casa);Imposta di bollo e tributi minori.Per un approfondimento sul calcolo delle imposte ipotecaria e catastale, consulta la nostra guida Imposta Ipotecaria e Catastale Successione 2026. Cosa succede alla morte dell’usufruttuarioUna delle caratteristiche più vantaggiose dell’usufrutto dal punto di vista fiscale è il cosiddetto consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà al momento della morte dell’usufruttuario. Quando l’usufruttuario decede:L’usufrutto si estingue automaticamente per morte;Il nudo proprietario diventa pieno proprietario del bene senza dover compiere alcun atto;Il consolidamento non è soggetto a nuova imposizione fiscale: niente imposta di successione, niente imposta di registro, niente imposta ipotecaria o catastale sulla riunificazione.Questo principio, sancito dall’articolo 7 del D.Lgs. 346/1990, rende l’usufrutto uno strumento di pianificazione successoria particolarmente efficace. Il passaggio finale dalla nuda proprietà alla piena proprietà avviene in modo “silente”, senza generare alcun carico fiscale aggiuntivo.Dal punto di vista pratico, gli adempimenti necessari dopo la morte dell’usufruttuario sono limitati a:Voltura catastale per aggiornare l’intestazione dell’immobile (dal solo nudo proprietario al pieno proprietario);Eventuale annotazione di estinzione dell’usufrutto nei registri immobiliari (da fare presso la Conservatoria);Aggiornamento delle utenze, dell’IMU (a carico ora del nuovo pieno proprietario) e di eventuali contratti legati all’immobile. Usufrutto e IMU: chi paga?Una domanda molto frequente riguarda la tassazione IMU in presenza di usufrutto e nuda proprietà. La regola è chiara e stabilita dall’articolo 1, comma 743, della Legge 160/2019 (che disciplina la Nuova IMU):L’IMU è dovuta interamente dall’usufruttuario, non dal nudo proprietario.Il nudo proprietario, infatti, non ha la disponibilità del bene né può goderne, quindi non è tenuto al pagamento dell’IMU. L’usufruttuario, invece, godendo del bene (potendolo abitare, affittare, utilizzare), è considerato il soggetto passivo dell’imposta e la paga sul valore pieno dell’immobile.Questa regola si applica però solo all’usufrutto vero e proprio, non al diritto di abitazione del coniuge. Anche nel caso del diritto di abitazione, comunque, l’IMU è dovuta dal titolare del diritto (il coniuge superstite), salvo che si tratti di abitazione principale: in quel caso, se l’immobile non è A/1, A/8 o A/9, l’IMU è esente.IMU prima casa e diritto di abitazioneSe la casa familiare su cui grava il diritto di abitazione è destinata ad abitazione principale del coniuge superstite (cioè vi risiede anagraficamente e dimora abitualmente), l’esenzione IMU prima casa si applica pienamente. Il nudo proprietario (tipicamente i figli) non deve pagare nulla su quell’immobile finché il coniuge è in vita e lo usa come abitazione principale.Per altre imposte sull’immobile (TARI, bollette, spese condominiali), la regola generale è che sono a carico del soggetto che utilizza effettivamente il bene, quindi dell’usufruttuario o del titolare del diritto di abitazione. Come impostare l’usufrutto con testamentoDato che oggi l’usufrutto non spetta più automaticamente al coniuge (salvo il diritto di abitazione), per garantirgli un godimento più ampio dei beni ereditari è necessario predisporre un testamento specifico. Le formule testamentarie più comuni sono tre:1. Usufrutto universale al coniuge, nuda proprietà ai figliQuesta è la clausola testamentaria più classica: il coniuge riceve l’usufrutto vitalizio su tutti i beni ereditari, mentre i figli ricevono la nuda proprietà. In questo modo il coniuge superstite può continuare a vivere nel tenore di vita precedente (utilizzando, locando o gestendo i beni) e i figli hanno la certezza di diventare pieni proprietari al momento della morte del genitore superstite, senza ulteriore tassazione.Esempio di clausola: “Lascio al mio coniuge l’usufrutto vitalizio su tutti i miei beni, mobili e immobili, con nuda proprietà ai miei figli in parti uguali”.2. Usufrutto su beni specificiÈ possibile attribuire al coniuge l’usufrutto solo su determinati beni, ad esempio la casa di vacanza, un portafoglio titoli, un’azienda. Gli altri beni vengono divisi in piena proprietà secondo le quote legittime.3. Legato di usufruttoIl testatore può istituire il coniuge come legatario dell’usufrutto su uno o più beni, separando completamente questa attribuzione dall’istituzione di erede. Il coniuge non acquista la qualità di erede ma solo quella di legatario, con diritti e obblighi più limitati.Attenzione alle quote di legittimaIn ogni caso, il testamento deve rispettare le quote di legittima spettanti ai legittimari (coniuge, figli, genitori). Un testamento che violi queste quote può essere impugnato con l’azione di riduzione. L’usufrutto attribuito al coniuge va computato in base al valore fiscale calcolato con i coefficienti sopra indicati. Vantaggi strategici del testamento con usufruttoLa scelta di impostare il testamento con usufrutto al coniuge e nuda proprietà ai figli offre numerosi vantaggi strategici, soprattutto per famiglie con patrimonio immobiliare rilevante:Protezione del coniuge superstite: il coniuge mantiene il godimento e la rendita dei beni per tutta la vita, evitando liti tra generazioni e garantendo sicurezza economica.Risparmio fiscale sul passaggio finale: quando l’usufrutto si consolida con la nuda proprietà alla morte del coniuge, non si paga alcuna imposta. Il patrimonio passa ai figli “tassato una sola volta”.Sfruttamento della franchigia del coniuge: la franchigia di 1 milione di euro per coniuge permette di abbattere l’imposta di successione; con solo la nuda proprietà ai figli, si utilizza meno della loro franchigia, preservandola per successioni future.Evitare divisioni anticipate tra figli: finché il coniuge è in vita e gode dei beni, non è necessario procedere a divisioni ereditarie complesse tra fratelli.Evitare vendite forzate: senza il testamento, i figli potrebbero costringere il genitore superstite a vendere beni per liquidare le loro quote di legittima; con l’usufrutto, questo rischio è neutralizzato.Pianificazione successiva: i figli possono già pianificare la propria situazione patrimoniale sapendo che diventeranno pieni proprietari senza oneri fiscali alla morte del genitore superstite.Possibili svantaggi da valutareManutenzione dei beni: l’usufruttuario è tenuto alle spese di manutenzione ordinaria (art. 1004 C.C.), mentre il nudo proprietario alle straordinarie. Conflitti possibili;Vendita difficoltosa: vendere un bene in nuda proprietà è più complicato e meno remunerativo rispetto alla piena proprietà;Rischio di deterioramento: se l’usufruttuario non manutiene bene il bene, il nudo proprietario può subire un danno patrimoniale;Anni di congelamento: se l’usufruttuario vive a lungo, la nuda proprietà può restare “congelata” per decenni. Quando conviene rinunciare all’usufruttoIn alcuni casi può essere conveniente per l’usufruttuario rinunciare al proprio diritto, in favore del nudo proprietario che diventa così pieno proprietario. La rinuncia all’usufrutto è un atto formale che va effettuato con atto notarile e comporta alcune conseguenze fiscali importanti:Imposta di donazione: la rinuncia in vita all’usufrutto è considerata fiscalmente una donazione al nudo proprietario, con applicazione di imposte e franchigie del rapporto di parentela;Imposta ipotecaria e catastale al 2% + 1% sul valore dell’usufrutto;Se l’usufrutto è a vita, va calcolato il suo valore residuo in base all’età dell’usufruttuario al momento della rinuncia.Casi in cui la rinuncia può essere vantaggiosaAnticipare il trasferimento della piena proprietà ai figli: se il coniuge superstite ha mezzi economici sufficienti e non ha bisogno del godimento o della rendita dei beni;Facilitare la vendita: se i figli vogliono vendere il bene, la rinuncia dell’usufruttuario rende il bene più facilmente commerciabile e aumenta il ricavo;Sfruttare la franchigia del coniuge: se il coniuge ha ancora ampia franchigia disponibile, la rinuncia può avvenire senza imposte;Evitare responsabilità patrimoniali: se il coniuge teme di dover affrontare creditori, la rinuncia all’usufrutto (se non in frode ai creditori) può alleggerire il patrimonio aggredibile;Ragioni personali o familiari: accordo tra i familiari per semplificare la gestione patrimoniale.Importante: la rinuncia al diritto di abitazione del coniuge (art. 540 C.C.) è diversa dalla rinuncia all’usufrutto e può avvenire anche con scrittura privata autenticata; tuttavia, per evitare contestazioni future, è sempre consigliato l’atto notarile. Domande frequenti sull’usufrutto vedovileL’usufrutto vedovile esiste ancora nel 2026?No, l’usufrutto vedovile come istituto giuridico è stato abolito dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (Legge 151/1975). Oggi al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sulla casa familiare ex articolo 540 C.C., che viene comunemente ma impropriamente chiamato “usufrutto vedovile” nel linguaggio popolare.Il coniuge superstite può affittare la casa su cui ha il diritto di abitazione?No, il diritto di abitazione è un diritto personale e non consente di locare il bene a terzi, né di concederlo in comodato a estranei. Serve esclusivamente a garantire la continuità abitativa del coniuge nella casa familiare. Se si vuole un diritto più ampio (con possibilità di locare), serve un testamento che attribuisca l’usufrutto.Il coniuge superstite che si risposa perde il diritto di abitazione?No, secondo la giurisprudenza prevalente il coniuge superstite non perde il diritto di abitazione anche in caso di nuove nozze. Il diritto è vitalizio e sussiste fino alla morte del beneficiario.Come si calcola il valore dell’usufrutto per una persona di 70 anni?A 70 anni il coefficiente dell’usufrutto (fascia 70-72 anni) è pari al 40% del valore della piena proprietà. Quindi, se un immobile vale 200.000 euro, l’usufrutto a favore di un settantenne vale 80.000 euro e la nuda proprietà 120.000 euro.Chi paga l’IMU sull’immobile in nuda proprietà?L’IMU è dovuta interamente dall’usufruttuario, non dal nudo proprietario (art. 1, comma 743, Legge 160/2019). Se l’immobile è abitazione principale non di lusso dell’usufruttuario, l’IMU è esente.Alla morte dell’usufruttuario si paga l’imposta di successione?No, il consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà è fiscalmente neutro: il nudo proprietario diventa pieno proprietario senza pagare imposta di successione, di registro, ipotecaria o catastale sull’estinzione dell’usufrutto. Occorre solo provvedere alla voltura catastale.Si può avere usufrutto e diritto di abitazione contemporaneamente?Sì. Il diritto di abitazione sulla casa familiare spetta al coniuge per legge (art. 540 C.C.), mentre con testamento è possibile attribuire anche l’usufrutto su altri beni (seconde case, terreni, titoli). I due istituti convivono senza problemi e su beni diversi.È possibile rinunciare al diritto di abitazione?Sì, il coniuge superstite può rinunciare al diritto di abitazione. La rinuncia deve essere espressa e, per motivi di sicurezza e opponibilità ai terzi, è fortemente consigliato farla con atto notarile. La rinuncia comporta il consolidamento anticipato della piena proprietà a favore degli altri eredi.Serve aiuto per pianificare la successione?La gestione della successione con usufrutto e nuda proprietà richiede competenze fiscali, catastali e giuridiche specifiche. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste famiglie e privati nella:Predisposizione della dichiarazione di successione con attribuzione corretta di usufrutto e nuda proprietà;Calcolo delle imposte di successione, ipotecaria e catastale;Valutazione strategica del testamento per ottimizzare la fiscalità e proteggere il coniuge superstite;Gestione del sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia per le volture catastali;Consulenza sul consolidamento dell’usufrutto e aggiornamento delle intestazioni.Contattaci per una consulenza personalizzata presso la nostra sede di Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, Udine. Chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per fissare un appuntamento. ADAndrea DamianiResponsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscaliIl CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse. 📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →Giugno 15, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-15 08:00:002026-04-24 23:48:25Usufrutto Vedovile 2026: Diritti del Coniuge, Durata e Come Funziona nella Successione
SUCCESSIONISuccessione Convivente Non Sposato 2026: Diritti, Unione Civile e Cosa SpettaLa successione del convivente non sposato è uno dei temi più delicati del diritto ereditario italiano. Contrariamente a quanto molti pensano, il convivente di fatto NON è erede legittimo: non riceve nulla in assenza di testamento e non ha diritto alla quota di legittima. La Legge Cirinnà del 2016 ha però introdotto alcune tutele importanti, e per le unioni civili i diritti sono equiparati a quelli del coniuge.In questa guida aggiornata al 2026 spieghiamo cosa spetta al convivente non sposato dopo la morte del partner, come tutelarlo attraverso il testamento, le differenze con l’unione civile, le aliquote dell’imposta di successione (8% senza franchigia) e tutti gli strumenti giuridici per proteggere il proprio compagno di vita.Indice dei contenutiConiuge, convivente di fatto e unione civile: le differenzeConvivente di fatto: cosa NON spetta secondo la leggeI diritti riconosciuti al convivente di fattoUnione civile: stessi diritti del coniugeCome tutelare il convivente: il testamentoImposta di successione per il convivente: 8% senza franchigiaPolizza vita: lo strumento fuori dall’asse ereditarioDonazioni al convivente: aliquota 8%Contratto di convivenza: regolare i patrimoniEsempio pratico di testamento pro-conviventeConfronto convivente vs coniuge: tabella completaDomande frequenti📄Scarica la Checklist Successione 2026PDF gratuito di 6 pagine: tutti i documenti necessari, le scadenze da rispettare e la guida specifica per il sistema tavolare FVG.✓ Checklist documenti ✓ Franchigie 2026 ✓ 10 errori da evitare ⇓ Scarica PDF gratis ✉ Scrivi una emailConiuge, convivente di fatto e unione civile: le differenze fondamentaliPrima di analizzare la successione, è essenziale chiarire la differenza tra le tre categorie di rapporti di coppia riconosciute dall’ordinamento italiano. La confusione tra “convivenza” e “unione civile” è la causa più frequente di aspettative errate in materia ereditaria.Coniuge (matrimonio)Il coniuge è la persona unita in matrimonio civile o concordatario. Ha tutti i diritti successori previsti dal Codice Civile: è erede legittimario, ha diritto alla quota di legittima (1/2, 1/3 o 1/4 a seconda di chi concorre), ha il diritto di abitazione sulla casa coniugale (illimitato) e franchigia fiscale di 1 milione di euro.Unione civile (coppie dello stesso sesso)Istituita dalla Legge Cirinnà n. 76/2016, l’unione civile è un vincolo formale tra persone maggiorenni dello stesso sesso, costituito davanti all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. Ai fini successori, la legge stabilisce espressamente che al partner unito civilmente si applicano le stesse norme del coniuge: quote di legittima identiche, diritto di abitazione illimitato sulla casa familiare, franchigia di 1 milione di euro sull’imposta di successione.Convivente di fatto (etero o omosessuale)La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni “unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” (art. 1, comma 36, Legge 76/2016), non vincolate da matrimonio, unione civile o parentela. Si costituisce con una dichiarazione anagrafica al Comune di residenza, che attesta la coabitazione stabile.A differenza di coniuge e unito civile, il convivente di fatto NON è erede legittimo, non ha quota di legittima e può ricevere qualcosa solo se il partner ha fatto testamento in suo favore, entro i limiti della quota disponibile. Convivente di fatto: cosa NON spetta secondo la leggeÈ fondamentale essere chiari: nel 2026, il convivente more uxorio (anche dopo 30 anni di vita insieme) non è considerato erede dal Codice Civile italiano. Questo significa che, in mancanza di testamento, il patrimonio del defunto andrà esclusivamente agli eredi legittimi: coniuge (se non divorziato), figli, genitori, fratelli e altri parenti fino al sesto grado.1. Il convivente NON è erede legittimoGli articoli 565 e seguenti del Codice Civile elencano tassativamente chi eredita in assenza di testamento: coniuge, figli, ascendenti, fratelli e sorelle, altri parenti entro il sesto grado. Il convivente non rientra in nessuna di queste categorie. Se il defunto non ha parenti entro il sesto grado, l’eredità va allo Stato (art. 586 c.c.), non al convivente.2. Il convivente NON ha quota di legittimaLa quota di legittima (o quota indisponibile) è la parte di patrimonio che il defunto non può sottrarre a determinati eredi (coniuge, figli, ascendenti in mancanza di figli). Il convivente di fatto non è legittimario: non ha diritto a una quota riservata e può essere totalmente escluso dal testamento senza possibilità di impugnazione.3. Il convivente NON rientra nella successione senza testamentoSe il partner muore senza testamento (successione intestata o “ab intestato”), il convivente non riceve alcuna quota del patrimonio. Tutto andrà ai parenti del defunto secondo l’ordine stabilito dal Codice Civile. Questo può generare situazioni drammatiche: la casa dove si è vissuti per decenni passa ai fratelli del defunto o a nipoti che il convivente non ha mai conosciuto.Attenzione: Se il partner convivente era anche sposato con un’altra persona (separato ma non divorziato), il coniuge legale rimane l’erede principale. Il convivente non ha diritti superiori a quelli dell’ex coniuge legalmente riconosciuto. I diritti riconosciuti al convivente di fatto dalla Legge CirinnàNonostante l’esclusione dalla successione legittima, la Legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) ha introdotto alcune importanti tutele per il convivente di fatto superstite. Si tratta di diritti autonomi, non ereditari, che operano indipendentemente dall’esistenza di un testamento.Diritto di abitazione sulla casa del defuntoL’articolo 1, comma 42 della Legge Cirinnà stabilisce che, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per:2 anni come minimo garantitoPer un periodo pari alla durata della convivenza, se questa è stata superiore a 2 anniMassimo 5 anni complessivi in ogni caso3 anni minimi se nella casa convivono figli minori o disabili del convivente superstiteQuesto diritto cessa anticipatamente se il convivente superstite convive stabilmente con un nuovo partner, contrae matrimonio o unione civile.Esempio pratico: Marco e Giulia convivono da 8 anni nella casa di proprietà di Marco. Marco muore senza testamento. Giulia ha diritto ad abitare la casa per 5 anni (durata massima), anche se la casa è ora di proprietà dei fratelli di Marco (eredi legittimi). Giulia NON diventa proprietaria, ha solo il diritto di continuare ad abitarla per quel periodo.Diritto di subentrare nel contratto di locazioneSe la casa era in affitto e il contratto era intestato al convivente deceduto, il convivente superstite ha diritto di subentrare nel contratto di locazione, proseguendo l’affitto alle stesse condizioni (art. 1, comma 44, Legge 76/2016). Questo diritto è riconosciuto indipendentemente dalla durata della convivenza.Altri diritti del convivente di fatto (non successori)Assistenza sanitaria: diritto di visita, informazioni mediche e decisioni in caso di incapacità del partnerRisarcimento danni: in caso di morte del convivente per fatto illecito altrui, diritto al risarcimento come il coniugeImpresa familiare: se il convivente partecipa all’attività dell’altro, ha diritto a partecipazione agli utiliOrdine di protezione: tutela in caso di condotte pregiudizievoliCasa popolare: subentro nelle graduatorie di assegnazione Unione civile: stessi diritti successori del coniugePer chi è unito civilmente (Legge Cirinnà, coppie dello stesso sesso), la situazione successoria è radicalmente diversa e molto più tutelante. L’articolo 1, comma 21 della Legge 76/2016 stabilisce che al partner dell’unione civile si applicano tutte le disposizioni del Codice Civile relative al coniuge in materia di successione.Quote di legittima identiche al coniugeIl partner unito civilmente ha quote di legittima identiche a quelle del coniuge:Situazione familiareQuota legittima partner unito civilmentePartner unico (no figli né ascendenti)1/2 del patrimonioPartner + 1 figlio1/3 partner + 1/3 figlioPartner + 2 o più figli1/4 partner + 1/2 figli (divisa in parti uguali)Partner + ascendenti (no figli)1/2 partner + 1/4 ascendentiDiritto di abitazione illimitatoIl partner unito civilmente ha il diritto di abitazione vita natural durante sulla casa adibita a residenza familiare (art. 540 c.c. richiamato per l’unione civile), esattamente come il coniuge superstite. Non ci sono limiti di 2 o 5 anni: è un diritto reale che dura fino alla morte.Franchigia fiscale di 1 milione di euroAi fini dell’imposta di successione, il partner unito civilmente beneficia della stessa franchigia del coniuge: 1.000.000 di euro esenti, con aliquota del 4% solo sulla parte eccedente. Questa è una delle differenze più consistenti rispetto al convivente di fatto, che paga invece l’8% senza franchigia.Reversibilità pensionistica e TFRPensione di reversibilità: 60% della pensione del partner decedutoTFR non riscosso: diritto a riscuotere il trattamento di fine rapporto maturatoIndennità sostitutive: pari a quelle riconosciute al coniuge Come tutelare il convivente non sposato: il testamentoPer il convivente di fatto, il testamento è l’unico strumento efficace per garantire una tutela patrimoniale adeguata dopo la morte del partner. Senza testamento, il convivente superstite rischia di essere escluso totalmente dal patrimonio, tranne per i limitati diritti di abitazione temporanei.Tipologie di testamento disponibiliTestamento olografo: scritto di proprio pugno, datato e firmato. Costo: zero. Rischio: smarrimento o impugnazioneTestamento pubblico: redatto da un notaio alla presenza di 2 testimoni. Costo: 300-800 euro. Massima sicurezza giuridicaTestamento segreto: scritto dal testatore (o da altri) e consegnato sigillato al notaio. Poco usatoQuanto si può lasciare al convivente: la quota disponibileIl testatore non può disporre liberamente di tutto il suo patrimonio se ha eredi legittimari (coniuge non divorziato, figli, ascendenti). Può disporre solo della quota disponibile, ovvero la parte che residua dopo aver rispettato le quote di legittima.Eredi legittimari presentiQuota disponibile per il conviventeNessuno (né coniuge, né figli, né ascendenti)100% del patrimonioSolo ascendenti (genitori)2/3 del patrimonioSolo coniuge1/2 del patrimonioConiuge + 1 figlio1/3 del patrimonioConiuge + 2 o più figli1/4 del patrimonio1 figlio (no coniuge)1/2 del patrimonio2 o più figli (no coniuge)1/3 del patrimonioIn pratica, se il defunto aveva 2 figli da precedente relazione, potrà lasciare al convivente attuale al massimo 1/3 del patrimonio: ogni disposizione eccedente sarà impugnabile dai figli con l’azione di riduzione.Suggerimento pratico: Se non hai eredi legittimari (no coniuge, no figli, no genitori), puoi lasciare al convivente il 100% del patrimonio. Questo è il caso più semplice e tutelante. Per chi ha figli, è consigliato valutare soluzioni miste: testamento + polizza vita + donazioni in vita. Imposta di successione per il convivente: 8% senza franchigiaDal punto di vista fiscale, la posizione del convivente di fatto è particolarmente onerosa. Il Testo Unico dell’Imposta di Successione (D.Lgs. 346/1990, come modificato dal D.Lgs. 139/2024 in vigore dal 2025) prevede una rigida gerarchia di aliquote e franchigie in base al grado di parentela.Tabella aliquote imposta di successione 2026CategoriaFranchigiaAliquotaConiuge e parenti in linea retta (figli, genitori)1.000.000 euro4%Partner unione civile1.000.000 euro4%Fratelli e sorelle100.000 euro6%Altri parenti fino al 4° grado e affiniNessuna6%Convivente di fattoNessuna8%Persone con handicap grave (L. 104)1.500.000 eurovariabileCalcolo pratico dell’impostaUn convivente che riceve tramite testamento un appartamento del valore catastale di 150.000 euro pagherà:Imposta di successione: 150.000 x 8% = 12.000 euroImposta ipotecaria: 2% del valore catastale = 3.000 euro (o 200 euro se prima casa)Imposta catastale: 1% del valore catastale = 1.500 euro (o 200 euro se prima casa)Totale senza agevolazioni: circa 16.500 euroTotale con agevolazioni prima casa: circa 12.400 euroPer confronto, un coniuge che riceve lo stesso appartamento pagherebbe zero imposta di successione (sotto franchigia di 1 milione). La differenza fiscale è enorme.Eccezione: franchigia 1,5 milioni per handicap graveL’unica eccezione alla regola dell’8% senza franchigia per il convivente riguarda il caso in cui il beneficiario sia persona con handicap grave riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992, art. 3 comma 3. In questo caso si applica una franchigia di 1.500.000 euro indipendentemente dal rapporto con il defunto, con aliquota variabile (8% solo sulla parte eccedente). Polizza vita: lo strumento fuori dall’asse ereditarioLa polizza vita caso morte è lo strumento più efficace per trasferire capitale al convivente non sposato, perché resta fuori dall’asse ereditario. Il capitale assicurato non è soggetto alle quote di legittima e non può essere aggredito dagli eredi legittimari con l’azione di riduzione (art. 1920 c.c.).Vantaggi della polizza vita a favore del conviventeSomma non rientra nell’eredità: non concorre alla formazione delle quote di legittimaEsenzione imposta di successione: i capitali assicurati sono esenti (art. 12 D.Lgs. 346/1990)Esenzione IRPEF: per la componente di rischio puro demograficoImpignorabile: non attaccabile da creditori del defunto (entro limiti di legge)Designazione modificabile: il beneficiario si può cambiare in qualsiasi momentoLimiti e attenzioniAnche se il capitale resta fuori dall’asse ereditario, è importante sapere che:I premi pagati possono essere oggetto di azione di riduzione se eccedono manifestamente la capacità economica del defuntoLe polizze “index linked” o “unit linked” con forte componente finanziaria possono essere riqualificate come investimenti (e rientrare nell’asse)Il beneficiario deve essere designato nominativamente (non “i miei eredi” generico)Strategia consigliata: Per un convivente di 50 anni con figli da precedente matrimonio, la soluzione ottimale può essere: testamento che lascia la quota disponibile al convivente + polizza vita caso morte di 200-500mila euro con convivente come beneficiario (fuori dall’asse, zero legittima, zero imposta successione). In questo modo si proteggono sia i figli (quota legittima) sia il convivente (capitale polizza).Donazioni al convivente: aliquota 8% e strategia anti-azione riduzioneUn altro strumento di tutela patrimoniale per il convivente è la donazione in vita. Anche qui, la disciplina fiscale è identica alla successione: aliquota 8% senza franchigia per il convivente di fatto.Vantaggi delle donazioni in vitaTrasferimento immediato: il convivente entra subito in possessoCertezza del titolo: atto pubblico notarile, non impugnabile dai familiari finché il donante è in vitaPianificazione fiscale: si può dilazionare il trasferimento in più anniAttenzione all’azione di riduzioneLe donazioni fatte al convivente possono essere oggetto di azione di riduzione da parte dei legittimari (figli, coniuge non divorziato, ascendenti) se ledono la quota di legittima. L’azione può essere esercitata entro 10 anni dall’apertura della successione, e le donazioni più recenti sono le prime ad essere ridotte.Una donazione fatta 25 anni prima del decesso, ad esempio, è molto meno impugnabile di una fatta poco prima della morte (in quest’ultimo caso si può ipotizzare anche l’azione di simulazione).Contratto di convivenza: regolare i patrimoni durante la vita in comuneLa Legge Cirinnà ha introdotto la possibilità di stipulare un contratto di convivenza (art. 1, commi 50-63, Legge 76/2016), che regola i rapporti patrimoniali tra i conviventi durante il rapporto. Non ha effetti successori diretti, ma è uno strumento complementare al testamento.Cosa può prevedere il contratto di convivenzaResidenza comune e contribuzione alle speseRegime patrimoniale: separazione o comunione dei beni (come per i coniugi)Modalità di partecipazione agli acquisti comuniObblighi di mantenimento in caso di cessazione della convivenzaAttività lavorative comuni (collaborazione impresa familiare)Come si stipulaRedazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocatoIscrizione all’anagrafe comunale di residenzaCosto: 300-800 euro in mediaPuò essere modificato o risolto in qualsiasi momentoDiritto agli alimenti in caso di cessazioneIn caso di cessazione della convivenza, il convivente che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento ha diritto a ricevere dall’altro gli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza (art. 1, comma 65, Legge 76/2016). Esempio pratico di testamento pro-conviventeVediamo un esempio concreto di testamento olografo a favore del convivente di fatto, utilizzabile come traccia per chi vuole tutelare il proprio partner non sposato. Il testamento olografo è valido se scritto interamente di proprio pugno, datato e firmato dal testatore.Caso: testatore senza eredi legittimariTESTAMENTO OLOGRAFOIo sottoscritto Mario Rossi, nato a Udine il 15 marzo 1960, residente in Udine Via Cavour 10, codice fiscale RSSMRA60C15L483X, nel pieno delle mie facoltà mentali, revocando ogni mia precedente disposizione testamentaria, dichiaro quanto segue.Non avendo né coniuge, né figli, né ascendenti in vita, dispongo che tutti i miei beni mobili e immobili, presenti e futuri, ovunque ubicati, siano devoluti in unica erede universale alla mia compagna Giulia Bianchi, nata a Trieste il 22 giugno 1965, codice fiscale BNCGLI65H62L424P, con la quale convivo stabilmente dal 2005.In particolare, lascio a Giulia Bianchi:L’appartamento sito in Udine, Via Cavour 10, di mia esclusiva proprietà;Tutti i depositi bancari, titoli, fondi di investimento di mia titolarità;Ogni altro bene mobile e arredo dell’abitazione comune.Dispongo altresì che Giulia Bianchi sia esecutrice testamentaria delle presenti volontà.Udine, 15 maggio 2026Firma: Mario RossiCaso: testatore con figli da precedente relazioneSe il testatore ha 2 figli da precedente matrimonio, la quota disponibile è 1/3 del patrimonio. Il testamento può disporre solo di quella parte a favore del convivente, lasciando i restanti 2/3 ai figli (1/3 ciascuno). Una clausola di tutela prevede anche la designazione del convivente come beneficiario di polizze vita e fondi pensione, che restano fuori asse.Importante: Il testamento olografo deve essere integralmente scritto a mano dal testatore. Non sono valide parti stampate o scritte da terzi. La data deve contenere giorno, mese e anno. La firma deve essere leggibile. In caso di dubbi, è consigliabile il testamento pubblico presso un notaio. Confronto convivente di fatto vs coniuge: tabella completaEcco una tabella riassuntiva che mette a confronto la posizione successoria delle tre categorie, per capire in modo immediato le differenze:AspettoConiugeUnione civileConvivente di fattoErede legittimo senza testamentoSISINOQuota di legittimaSI (1/2, 1/3, 1/4)SI (1/2, 1/3, 1/4)NODiritto abitazione casa familiareVita natural duranteVita natural durante2-5 anniSubentro contratto locazioneSISISIFranchigia imposta successione1.000.000 euro1.000.000 euroZeroAliquota imposta successione4%4%8%Pensione di reversibilità60%60%NO (salvo eccezioni)TFR del partner decedutoSISISolo se designatoPuò essere escluso dal testamento?No (quota legittima)No (quota legittima)Si totalmenteDomande frequenti sulla successione del convivente non sposato1. Il mio convivente è morto senza testamento: posso rivendicare qualcosa?No, senza testamento il convivente di fatto non ha diritto ad alcuna quota del patrimonio. Puoi solo esercitare il diritto di abitazione temporaneo (2-5 anni a seconda della durata della convivenza) sulla casa di comune residenza se era di proprietà del defunto, e il subentro nel contratto di locazione se la casa era in affitto.2. Dopo 25 anni di convivenza, non ho davvero diritto a nulla?Purtroppo la durata della convivenza non rileva ai fini successori: il convivente di fatto non è mai erede legittimo, neanche dopo 50 anni di vita in comune. L’unico effetto della durata è sul diritto di abitazione: se la convivenza è stata superiore a 2 anni, il diritto si estende fino a un massimo di 5 anni.3. Posso fare testamento a favore del mio convivente anche se ho figli?Sì, ma solo nei limiti della quota disponibile. Con 2 o più figli, puoi lasciare al convivente al massimo 1/4 del patrimonio. Con 1 solo figlio, fino a 1/3 (se c’è anche il coniuge) o 1/2 (solo figlio). Per quote superiori, i figli possono esercitare l’azione di riduzione.4. La polizza vita intestata al convivente paga l’imposta di successione?No, i capitali erogati da polizze vita caso morte sono esenti dall’imposta di successione (art. 12, lett. c, D.Lgs. 346/1990). Inoltre non concorrono a formare l’asse ereditario ai fini del calcolo delle quote di legittima, purché la polizza non sia di natura prevalentemente finanziaria (unit linked speculative).5. Il convivente ha diritto alla pensione di reversibilità?No, di regola il convivente di fatto NON ha diritto alla pensione di reversibilità INPS. Questo beneficio spetta solo a coniugi, uniti civilmente e, in alcuni casi, ex coniugi titolari di assegno divorzile. Esistono piccole eccezioni per fondi pensione integrativi privati che possono ammettere il convivente tra i beneficiari designati.6. Come faccio a dimostrare la convivenza di fatto?La prova principale è la dichiarazione anagrafica di convivenza rilasciata dall’ufficio anagrafe del Comune di residenza, che attesta la coabitazione. In mancanza, si possono utilizzare: certificato di stato di famiglia, dichiarazioni sostitutive, testimonianze di vicini, documenti di intestazioni comuni (utenze, contratti). Per certi diritti, basta la convivenza di fatto anche non dichiarata.7. Se ci sposiamo dopo anni di convivenza, i diritti successori cambiano?Sì, completamente. Dal momento del matrimonio, il convivente diventa coniuge a tutti gli effetti: erede legittimo, legittimario, diritto di abitazione vita natural durante, franchigia 1 milione e aliquota 4%. Non esiste una “gradualità” basata sugli anni precedenti: basta il matrimonio per acquisire pienamente i diritti del coniuge.8. I conviventi possono fare un testamento unico?No, il Codice Civile italiano vieta il testamento congiuntivo (art. 589 c.c.): non è possibile fare un solo testamento a nome di due persone. Ciascun convivente deve redigere il proprio testamento separatamente. Possono ovviamente nominarsi reciprocamente eredi con testamenti speculari.9. Il contratto di convivenza mi dà diritti successori?No, il contratto di convivenza NON genera diritti successori. Regola solo i rapporti patrimoniali durante la convivenza (contribuzione alle spese, regime dei beni acquistati insieme). Per trasferimenti mortis causa è sempre necessario il testamento.10. Posso contestare il testamento del mio convivente se mi esclude?In linea di principio no: il convivente di fatto non è legittimario, quindi non può impugnare il testamento per lesione di legittima. Restano però esperibili le azioni ordinarie (falso testamento, incapacità del testatore, vizi di forma), ma con oneri probatori molto gravosi.Hai bisogno di tutelare il tuo convivente?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella redazione del testamento, nella pianificazione successoria e nella dichiarazione di successione per il convivente superstite. Competenza locale sul sistema tavolare FVG e consulenza dedicata a coppie non sposate e unioni civili. Prenota un appuntamento 0432 1638640 WhatsApp 366 6018121 Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – UdineConclusioni: pianifica subito per proteggere il tuo conviventeLa posizione del convivente non sposato nell’ordinamento italiano resta debole: non è erede legittimo, non ha quota di legittima, paga l’8% di imposta di successione senza franchigia. Per le unioni civili, invece, la situazione è equiparata a quella del coniuge, con tutte le tutele successorie.La soluzione è la pianificazione successoria anticipata: testamento olografo o pubblico, polizza vita caso morte come beneficiario, eventuale contratto di convivenza, donazioni in vita ponderate. Ogni coppia non sposata dovrebbe affrontare questo tema prima che sia troppo tardi. Al CAF Centro Fiscale di Udine ti aiutiamo a costruire la strategia più adatta alla tua situazione familiare e patrimoniale, con particolare attenzione alle specificità del sistema tavolare friulano per gli immobili. ADAndrea DamianiResponsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscaliIl CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse. 📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →Giugno 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-05 08:00:002026-04-24 23:48:20Successione Convivente Non Sposato 2026: Diritti, Unione Civile e Cosa Spetta
CAF, SUCCESSIONIImposta di Successione 2026: Calcolo, Aliquote e ScadenzeL’imposta di successione è un tributo che colpisce il trasferimento dei beni per causa di morte dal defunto (de cuius) agli eredi e ai legatari. Disciplinata dal D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), questa imposta è stata più volte modificata nel corso degli anni, con una prima abolizione nel 2001 e il successivo ripristino nel 2006.Oggi l’imposta di successione rappresenta uno degli aspetti più delicati nella gestione delle eredità, con aliquote e franchigie differenziate in base al grado di parentela tra il defunto e il beneficiario. Comprendere come funziona il calcolo dell’imposta, quali sono le scadenze e come versarla correttamente è fondamentale per evitare sanzioni e gestire al meglio il patrimonio ereditato.In questa guida analizzeremo nel dettaglio tutti gli aspetti dell’imposta di successione 2026: dalla base imponibile alle aliquote, dalle franchigie alle scadenze di versamento, con esempi pratici e tabelle riassuntive per facilitare la comprensione.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCos’è l’Imposta di SuccessioneChi Deve Pagare l’ImpostaBase Imponibile: Come Si CalcolaAliquote e Franchigie per ParentelaMetodo di Calcolo: Esempi PraticiDichiarazione di SuccessioneScadenze di VersamentoRateizzazione dell’ImpostaSanzioni e RavvedimentoNovità Normative 2025-2026Cos’è l’Imposta di SuccessioneL’imposta di successione è un tributo indiretto che grava sul valore complessivo dei beni e dei diritti che vengono trasferiti per successione ereditaria. Si applica sia in caso di successione legittima (senza testamento) che di successione testamentaria.Natura GiuridicaL’imposta di successione ha natura di imposta personale e proporzionale:Personale: tiene conto del rapporto di parentela tra defunto ed eredeProporzionale: l’aliquota si applica in percentuale sul valore dell’asse ereditarioQuando Si ApplicaL’imposta di successione si applica quando si verifica il trasferimento mortis causa di:Immobili (abitazioni, terreni, fabbricati)Denaro e conti correntiTitoli, azioni, obbligazioniQuote societariePartecipazioni in aziendeDiritti reali (usufrutto, nuda proprietà)Beni mobili (auto, gioielli, opere d’arte)Riferimenti NormativiLa disciplina dell’imposta di successione è contenuta in:D.Lgs. 346/1990: Testo Unico Successioni e Donazioni (TUSD)Legge 286/2006: Ripristino dell’imposta dopo l’abolizioneCircolari Agenzia delle Entrate: interpretazioni e istruzioni operative Chi Deve Pagare l’Imposta di SuccessioneL’imposta di successione deve essere versata dagli eredi e dai legatari che ricevono beni per successione. La legge stabilisce una responsabilità solidale tra tutti gli eredi.Responsabilità SolidaleGli eredi sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta (art. 36 TUSD):L’Agenzia delle Entrate può richiedere l’intero importo a qualsiasi eredeOgni erede può poi chiedere agli altri il rimborso della quota proporzionaleIn caso di mancato pagamento di uno, gli altri devono coprire la sua quotaSoggetti PassiviSono tenuti al pagamento:Eredi legittimi: chiamati all’eredità per leggeEredi testamentari: nominati nel testamentoLegatari: beneficiari di beni specificiBeneficiari di trust: in caso di trust successoriDichiarante e ObbligatoÈ importante distinguere:Dichiarante: chi presenta la dichiarazione di successione (può essere uno solo degli eredi)Obbligato al pagamento: tutti gli eredi sono obbligati solidalmenteIl fatto che un solo erede presenti la dichiarazione non esonera gli altri dal pagamento della loro quota d’imposta. Base Imponibile: Come Si CalcolaLa base imponibile dell’imposta di successione è data dalla differenza tra l’attivo ereditario e il passivo deducibile.Attivo EreditarioNell’attivo ereditario rientrano:Immobili: valore catastale (rendita catastale × coefficiente)Denaro e conti correnti: saldi alla data del decessoTitoli e azioni: valore di mercato alla data del decessoAziende e partecipazioni: valore secondo periziaBeni mobili: stima o valore commercialeCrediti del defunto: importo nominalePassivo DeducibileDall’attivo si possono dedurre:Debiti del defunto: solo se esistenti alla data del decesso e documentatiSpese funerarie: fino a un massimo di 1.032,91 euroSpese mediche ultimi 6 mesi: documentate e pagateOneri deducibili: imposte dovute dal defuntoBeni EsentiNon concorrono alla base imponibile:Titoli di Stato italiani (BOT, BTP, CCT)Aziende familiari (con requisiti specifici)TFR e indennità di fine rapportoPolizze vita (in alcuni casi)Calcolo Valore ImmobiliPer gli immobili il valore si calcola:Abitazioni:Rendita catastale × 1,05 × 110 = Valore fiscaleTerreni agricoli:Reddito dominicale × 1,25 × 110 = Valore fiscaleEsempio pratico:Rendita catastale: 600 euroValore fiscale: 600 × 1,05 × 110 = 69.300 euro Aliquote e Franchigie per Grado di ParentelaL’imposta di successione viene applicata con aliquote e franchigie differenziate in base al grado di parentela tra il defunto e l’erede.Tabella Aliquote e Franchigie 2026Grado di ParentelaFranchigiaAliquotaConiuge e figli1.000.000 euro4%Fratelli e sorelle100.000 euro6%Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° gradoNessuna franchigia6%Estranei e altri soggettiNessuna franchigia8%Come Funzionano le FranchigieLa franchigia è la quota di eredità esente da imposta. L’imposta si applica solo sulla parte eccedente la franchigia.Regole importanti:La franchigia è individuale: vale per ciascun eredeSi calcola sulla quota netta spettante a ogni singolo beneficiarioSe l’eredità è inferiore alla franchigia, non si paga nullaEsempio coniuge e 2 figli:Eredità totale: 2.000.000 euroQuote: coniuge 50% (1.000.000), figli 25% ciascuno (500.000)Franchigia: 1.000.000 euro ciascunoImposta: zero per tutti (quote inferiori a franchigia)Franchigia Maggiorata Disabili GraviPer i beneficiari portatori di handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992) la franchigia è maggiorata a 1.500.000 euro, indipendentemente dal grado di parentela.Requisiti:Certificazione handicap grave ai sensi L. 104/1992Riconoscimento invalidità superiore al 67%Documentazione da allegare alla dichiarazione di successioneQuesta franchigia si cumula con quella ordinaria per grado di parentela. Metodo di Calcolo dell’Imposta: Esempi PraticiVediamo nel dettaglio come calcolare l’imposta di successione con esempi concreti per diverse situazioni.Esempio 1: Eredità a Figlio (Patrimonio Misto)Situazione:Defunto lascia a 1 figlio unicoImmobile (valore catastale): 300.000 euroConti correnti: 150.000 euroTitoli di Stato: 50.000 euro (esenti)Debiti: 20.000 euroCalcolo base imponibile:Attivo: 300.000 + 150.000 = 450.000 euroTitoli di Stato: esenti, non contanoPassivo deducibile: 20.000 euroBase imponibile: 450.000 – 20.000 = 430.000 euroCalcolo imposta:Quota figlio: 430.000 euroFranchigia: 1.000.000 euroEccedenza: zeroImposta di successione: 0 euroImposte ipotecarie e catastali:Immobile: 300.000 × 2% (ipotecaria) + 300.000 × 1% (catastale)Totale imposte immobiliari: 9.000 euroEsempio 2: Eredità a Fratello Oltre FranchigiaSituazione:Defunto lascia a 1 fratelloImmobile: 250.000 euroLiquidità: 100.000 euroNessun debitoCalcolo base imponibile:Attivo: 250.000 + 100.000 = 350.000 euroBase imponibile: 350.000 euroCalcolo imposta:Quota fratello: 350.000 euroFranchigia fratelli: 100.000 euroEccedenza tassabile: 350.000 – 100.000 = 250.000 euroAliquota fratelli: 6%Imposta di successione: 250.000 × 6% = 15.000 euroImposte immobiliari:Immobile: 250.000 × 3% (ipotecaria + catastale)Totale imposte immobiliari: 7.500 euroTotale da versare: 15.000 + 7.500 = 22.500 euroEsempio 3: Eredità a EstraneoSituazione:Defunto lascia tutto a un amico (estraneo)Patrimonio: 200.000 euroCalcolo imposta:Base imponibile: 200.000 euroFranchigia estranei: nessunaAliquota estranei: 8%Imposta di successione: 200.000 × 8% = 16.000 euroEsempio 4: Disabile Grave BeneficiarioSituazione:Defunto lascia a figlio disabile grave (L. 104/92 art. 3 c. 3)Patrimonio: 2.000.000 euroCalcolo imposta:Base imponibile: 2.000.000 euroFranchigia disabili: 1.500.000 euroEccedenza tassabile: 2.000.000 – 1.500.000 = 500.000 euroAliquota figli: 4%Imposta di successione: 500.000 × 4% = 20.000 euroSenza franchigia maggiorata avrebbe pagato:Eccedenza: 2.000.000 – 1.000.000 = 1.000.000Imposta: 1.000.000 × 4% = 40.000 euroRisparmio: 20.000 euro Dichiarazione di Successione: Termini e ModalitàLa dichiarazione di successione è l’adempimento obbligatorio per comunicare all’Agenzia delle Entrate il trasferimento dei beni ereditari e calcolare l’imposta dovuta.Termine di PresentazioneLa dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide con la data del decesso.Esempio:Decesso: 15 marzo 2025Scadenza: 15 marzo 2026Modalità Telematica ObbligatoriaDal 1° gennaio 2019 la dichiarazione di successione è obbligatoriamente telematica. Può essere presentata:Direttamente dagli eredi con SPID/CIE tramite il portale Agenzia EntrateTramite intermediari abilitati: CAF, commercialisti, notaiSoftware dedicato: applicazione “Dichiarazione di Successione e Domanda di Volture Catastali”Chi Deve PresentarlaSono obbligati alla presentazione:Gli eredi e legatariI curatori dell’eredità giacenteGli amministratori dell’ereditàGli esecutori testamentariÈ sufficiente che uno solo dei soggetti obbligati presenti la dichiarazione per conto di tutti.Casi di EsoneroNon è obbligatorio presentare la dichiarazione quando ricorrono contemporaneamente queste condizioni:Eredità devoluta al coniuge e/o parenti in linea retta (figli, genitori)Attivo ereditario non superiore a 100.000 euroAssenza di immobili o diritti reali immobiliariAttenzione: anche in presenza di un solo immobile, la dichiarazione è sempre obbligatoria.Documenti NecessariPer presentare la dichiarazione servono:Certificato di morteStato di famiglia del defuntoCertificati di stato di famiglia degli erediAutocertificazione vincoli di parentelaVisure catastali di tutti gli immobiliEstratti conti bancari alla data del decessoCertificati di proprietà veicoliDocumentazione titoli e partecipazioniEventuale testamento (con verbale pubblicazione)Atto di rinuncia all’eredità (se presente) Scadenze di Versamento dell’ImpostaIl versamento dell’imposta di successione segue regole e tempistiche precise stabilite dalla legge.Liquidazione dell’ImpostaDopo la presentazione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione dell’imposta verificando:La correttezza dei valori dichiaratiL’applicazione delle aliquoteIl calcolo delle franchigieLe imposte ipotecarie e catastaliAvviso di LiquidazioneEntro 3 anni dalla presentazione della dichiarazione, l’Agenzia notifica l’avviso di liquidazione con:L’importo dell’imposta dovutaLa scadenza per il pagamentoLe modalità di versamentoNota: in molti casi l’avviso arriva entro 6-12 mesi.Termine per il PagamentoL’imposta deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione.Esempio:Notifica avviso: 10 aprile 2026Scadenza pagamento: 9 giugno 2026 (60 giorni)Modalità di PagamentoL’imposta si versa tramite:Modello F24 con i codici tributo:1530: Imposta di successione1531: Sanzioni1532: InteressiTramite home banking (F24 online)Presso banche o Poste ItalianeTabella Scadenze Procedura SuccessioneAdempimentoTerminePresentazione dichiarazione12 mesi dal decessoLiquidazione Agenzia EntrateEntro 3 anni dalla dichiarazioneNotifica avviso liquidazioneVariabile (6-12 mesi in media)Pagamento imposta60 giorni dalla notificaVolture catastaliAutomatiche dopo la dichiarazioneRateizzazione dell’Imposta di SuccessioneQuando l’importo dell’imposta è elevato, la legge prevede la possibilità di pagare a rate.Condizioni per la RateizzazioneLa rateizzazione è concessa:Su richiesta degli eredi all’atto della presentazione della dichiarazione o successivamentePer importi superiori a 1.000 euroFino a un massimo di 4 anni (rate trimestrali)Come FunzionaLa rateizzazione prevede:Prima rata: da versare entro 60 giorni dalla notifica (almeno il 20% del totale)Rate successive: trimestrali di pari importoInteressi: calcolati al tasso legale in vigore (2026: 2,5% annuo)Calcolo Rate e InteressiEsempio:Imposta dovuta: 20.000 euroRateizzazione richiesta: 4 anni (16 rate trimestrali)Prima rata (20%): 4.000 euroResiduo da rateizzare: 16.000 euroRata trimestrale: 16.000 / 15 = 1.066,67 euroInteressi: calcolati sul debito residuo ad ogni rataCalcolo interessi sulla seconda rata:Debito residuo: 16.000 euroInteresse trimestrale: 16.000 × 2,5% × 3/12 = 100 euroRata totale: 1.066,67 + 100 = 1.166,67 euroDecadenza dalla RateizzazioneSi decade dal beneficio della rateizzazione in caso di:Mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenzaRitardo superiore a 7 giorni nel pagamentoIn caso di decadenza:L’intero importo residuo diventa immediatamente esigibileSi applicano sanzioni e interessi di moraGaranzie RichiestePer importi molto elevati (oltre 50.000 euro) l’Agenzia può richiedere:Ipoteca sugli immobili ereditatiFideiussione bancaria o assicurativaAltre garanzie reali Sanzioni e Ravvedimento OperosoIl mancato o tardivo versamento dell’imposta di successione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.Sanzioni per Omesso o Tardivo VersamentoSanzione base: dal 120% al 240% dell’imposta non versata o versata in ritardo.Riduzione con ravvedimento operoso:Se il contribuente regolarizza spontaneamente prima di un accertamento, la sanzione si riduce:Tipo RavvedimentoTermineSanzione RidottaSprintEntro 14 giorni0,1% per giornoBreveEntro 30 giorni1/9 del 120% = 13,33%IntermedioEntro 90 giorni1/8 del 120% = 15%LungoEntro 1 anno1/7 del 120% = 17,14%BiennaleEntro 2 anni1/6 del 120% = 20%Oltre 2 anniOltre 2 anni1/5 del 120% = 24%Esempio Calcolo RavvedimentoSituazione:Imposta dovuta: 10.000 euroRitardo: 45 giorni dalla scadenzaRavvedimento: intermedio (entro 90 giorni)Calcolo:Sanzione ordinaria: 10.000 × 120% = 12.000 euroSanzione ridotta: 12.000 × 1/8 = 1.500 euroInteressi moratori: 10.000 × 2,5% × 45/365 = 31 euroTotale da versare: 10.000 + 1.500 + 31 = 11.531 euroRisparmio: 12.000 – 1.500 = 10.500 euro di sanzioni risparmiateSanzioni per Dichiarazione OmessaSe non si presenta la dichiarazione di successione:Sanzione: dal 120% al 240% dell’imposta, minimo 250 euroAnche se non c’è imposta dovuta (eredità sotto franchigia)Sanzioni per Dichiarazione InfedeleSe si dichiara un valore inferiore al reale:Sanzione: dal 100% al 200% della maggiore imposta accertataPossibile accertamento di valore da parte dell’AgenziaNovità Normative 2025-2026Per il 2025-2026 non sono previste modifiche sostanziali all’imposta di successione. Le aliquote e franchigie rimangono invariate rispetto agli anni precedenti.Conferme 2026Aliquote confermate:Coniuge e figli: 4% (franchigia 1.000.000 euro)Fratelli: 6% (franchigia 100.000 euro)Altri parenti: 6% (nessuna franchigia)Estranei: 8% (nessuna franchigia)Franchigia disabili: confermata a 1.500.000 euroDigitalizzazioneProsegue il processo di digitalizzazione con:Dichiarazione telematica obbligatoriaVolture catastali automaticheFascicolo digitale dell’erede consultabile onlineComunicazioni via PECControlli AutomatizzatiL’Agenzia delle Entrate ha potenziato i controlli automatici su:Conti correnti (Anagrafe Rapporti Finanziari)Partecipazioni societarieImmobili (banca dati catastale integrata)Veicoli (archivio PRA)Questo rende più difficile omettere beni nella dichiarazione.Tasso di Interesse Legale 2026Per il calcolo di interessi su rateizzazione e ravvedimento, il tasso legale 2026 è fissato al 2,5% annuo (confermato rispetto al 2025).L’imposta di successione rappresenta un aspetto cruciale nella gestione delle eredità, con regole precise e tempistiche da rispettare. Comprendere il meccanismo di calcolo, le aliquote differenziate per grado di parentela e le franchigie disponibili è fondamentale per pianificare correttamente il trasferimento generazionale del patrimonio.Grazie alle franchigie elevate previste per coniuge e figli (1.000.000 euro), molte eredità in Italia risultano esenti da imposta. Tuttavia, la dichiarazione di successione resta obbligatoria in presenza di immobili o quando il patrimonio supera i 100.000 euro.Le sanzioni per ritardi o omissioni possono essere molto pesanti (dal 120% al 240%), ma il ravvedimento operoso consente riduzioni significative se si regolarizza spontaneamente.Per gestire correttamente una successione e ottimizzare il carico fiscale è sempre consigliabile affidarsi a professionisti esperti come i CAF, che possono assistere in tutti gli adempimenti: dal calcolo dell’imposta alla presentazione telematica della dichiarazione, fino alla gestione di eventuali contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la dichiarazione di successione completa, con gestione del sistema tavolare FVG, voltura catastale e calcolo imposte. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti sull’Imposta di SuccessioneQuando si paga l’imposta di successione?L’imposta di successione si paga entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate. L’avviso arriva dopo la presentazione della dichiarazione di successione, generalmente entro 6-12 mesi ma puo richiedere fino a 3 anni.Chi è esente dall’imposta di successione?Sono esenti dall’imposta i beneficiari la cui quota ereditaria rientra nella franchigia prevista per il loro grado di parentela: 1.000.000 euro per coniuge e figli, 100.000 euro per fratelli. Inoltre, alcuni beni sono esenti come i Titoli di Stato italiani e, in certi casi, le aziende familiari.Quanto paga un figlio di imposta di successione?Un figlio paga il 4% sulla parte di eredita eccedente 1.000.000 euro. Se l’eredita è inferiore a 1.000.000 euro, non paga nulla di imposta di successione (restano dovute le imposte ipotecarie e catastali sugli immobili).Come si calcola l’imposta di successione su un immobile?L’imposta si calcola sul valore catastale dell’immobile (rendita catastale × 1,05 × 110). Da questo valore si sottrae l’eventuale franchigia e si applica l’aliquota del 4%, 6% o 8% secondo il grado di parentela. Si aggiungono poi le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%).Si puo pagare a rate l’imposta di successione?Si, l’imposta puo essere rateizzata fino a 4 anni (rate trimestrali) con una prima rata pari ad almeno il 20% del totale. Sulle rate successive si applicano interessi al tasso legale (2,5% nel 2026). La rateizzazione va richiesta all’Agenzia delle Entrate.Cosa succede se non si presenta la dichiarazione di successione?La mancata presentazione comporta sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro anche se non è dovuta imposta. Inoltre, senza dichiarazione non è possibile vendere o disporre degli immobili ereditati. È sempre possibile regolarizzare con ravvedimento operoso.L’imposta di successione si paga anche sotto i 100.000 euro?Dipende dal grado di parentela. Per coniuge e figli la franchigia è di 1.000.000 euro, quindi sotto questa soglia non si paga. Per fratelli la franchigia è 100.000 euro. Per altri parenti ed estranei non c’è franchigia, quindi si paga anche su importi bassi. Le imposte ipotecarie e catastali si pagano sempre sugli immobili.Hai Bisogno di Assistenza per l’Imposta di Successione?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste per:Calcolo esatto dell’imposta di successionePresentazione telematica dichiarazioneGestione pratiche con Agenzia EntrateOttimizzazione carico fiscaleContattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATISUCCESSIONI Successione Immobili 2026: Tasse, Voltura e Adempimenti Catastali La successione immobili 2026 è una fase delicata che coinvolge molte famiglie quando si eredita una casa o un terreno. Quando viene a mancare un familiare che possedeva beni immobili, gli eredi devono affrontare una serie di adempimenti fiscali… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-07-21 09:00:002026-02-23 15:20:48Successione Immobili 2026: Tasse, Voltura e Adempimenti CatastaliCAF, SUCCESSIONI Intavolazione FVG: Guida Completa al Sistema Tavolare(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-07-21 09:00:002026-03-17 19:06:42Intavolazione FVG: Guida Completa al Sistema TavolareCAF, SUCCESSIONI Riunione Fiscale Successione 2026: Cos’è, Quando Serve e Come RichiederlaLa riunione fiscale evita la doppia imposizione quando due successioni avvengono entro 5 anni. Guida 2026: requisiti, procedura, esempi e come richiederla nella dichiarazione di successione. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/11/DOCUMENTI-NECESSARI-PER-LA-SUCCESSIONE-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-19 08:00:002026-04-24 23:48:37Riunione Fiscale Successione 2026: Cos’è, Quando Serve e Come RichiederlaCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Tresy Mia 02/01/2026 Esperienza ottima. Grazie al supporto whap con Roberta Pubblicato su Google Alessandra Capello 30/12/2025 Servizio ottimo!!!! Super efficiente!!!!! Operatore molto disponibile e gentile!!!! Soddisfattissima!!!!!! Pubblicato su Google Samuel R. 27/12/2025 Mi sono rivolto a loro online e Mirsada è riuscita a fare di tutto! Veramente estremamente preparata e competente oltre a professionale. Bravi davvero Pubblicato su Google Serhii Kovalchuk 22/12/2025 Professionalità e umanità: una combinazione rara. Grazie CAF! Essendo stranieri, affrontare le pratiche burocratiche in Italia può essere molto complesso, ma il vostro CAF è stata una piacevolissima eccezione. Siamo sinceri: io e mia moglie non abbiamo mai incontrato persone così disponibili e gentili come qui. Un ringraziamento speciale va a Sara. È una vera professionista: estremamente competente, precisa ed efficace in ogni questione che le abbiamo sottoposto. La sua disponibilità è stata straordinaria. Apprezziamo moltissimo anche la comodità della comunicazione via WhatsApp. Vivendo a 30 km da Udine, la possibilità di chiarire dubbi e ricevere consulenze rapide online è un enorme vantaggio che facilita tutto il processo. Grazie a tutto il centro per un'assistenza così preziosa e di qualità. Un grazie di cuore a Sara per il suo ottimo lavoro! Pubblicato su Google SILVIA P 22/12/2025 Ho conosciuto questo centro grazie a un collega per una pratica per mia madre, per la quale mia sorella aveva avuto ben 3 appuntamenti presso altro centro in altra regione, per sentirsi dire che mia madre non me aveva diritto. Qui non solo la pratica è stata evasa, ma in tempi record e senza dovermici recare personalmente. E, da sottolineare, a 3 gg da natale. Perciò grazie e super consigliato. Efficienza e velocità. Ah, non l'ho detto, pratica fatta in giornata. Bravi! Pubblicato su Google Noura Omrani 22/12/2025 Sono super bravi gentili e professionali consiglio Pubblicato su Google Moldovan Madalina Ancuta 22/12/2025 Bravissimi, molto cordiali e disponibili, e soprattutto molto veloci. Raccomando volentieri!!😀 Pubblicato su Google Valentina Simeoni 21/12/2025 Mi sono rivolta a questo patronato per risolvere una questione con il congedo maternità. Sono rimasta estremamente soddisfatta, mi hanno dato appuntamento in brevissimo tempo, il personale é giovane ,preparato e competente. Ho avuto il piacere di conoscere Sara che é stata gentilissima e velocissima nel darmi una mano. Sicuramente mi affiderò a loro per il prossimo ISEE e 730. Pubblicato su Google Xhoana Lika 19/12/2025 Ho avuto un’ottima esperienza al CAF grazie a Sara. È una ragazza molto preparata, disponibile e paziente, mi ha seguita passo dopo passo chiarendo ogni dubbio e aiutandomi con diverse pratiche in modo preciso e professionale. Si vede che lavora con competenza e attenzione verso le persone. Davvero consigliata! Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleApprofondimenti correlatiSuccessione e Donazioni: Riunione FittiziaGiugno 15, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-04-09 13:14:552026-05-31 16:49:26Imposta di Successione 2026: Calcolo, Aliquote e Scadenze
SUCCESSIONI Successione Immobili 2026: Tasse, Voltura e Adempimenti Catastali La successione immobili 2026 è una fase delicata che coinvolge molte famiglie quando si eredita una casa o un terreno. Quando viene a mancare un familiare che possedeva beni immobili, gli eredi devono affrontare una serie di adempimenti fiscali… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-07-21 09:00:002026-02-23 15:20:48Successione Immobili 2026: Tasse, Voltura e Adempimenti Catastali
CAF, SUCCESSIONI Intavolazione FVG: Guida Completa al Sistema Tavolare(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-07-21 09:00:002026-03-17 19:06:42Intavolazione FVG: Guida Completa al Sistema Tavolare
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CAF, SUCCESSIONIUsufrutto Vedovile 2026: Diritti del Coniuge, Durata e Come Funziona nella SuccessioneQuando si parla di usufrutto vedovile, molte persone immaginano ancora un diritto automatico del coniuge superstite sui beni del defunto. In realtà, l’usufrutto vedovile come istituto giuridico non esiste più dal 1975: è stato abolito dalla riforma del diritto di famiglia (Legge 151/1975) e sostituito dal diritto di abitazione sulla casa familiare previsto dall’articolo 540 del Codice Civile.Nonostante l’abolizione, l’espressione “usufrutto vedovile” è rimasta nel linguaggio comune e continua a generare confusione. In questa guida aggiornata al 2026 ti spieghiamo cosa spetta oggi al coniuge superstite, quali sono le differenze tra usufrutto e diritto di abitazione, come si calcola il valore dell’usufrutto ai fini fiscali con i coefficienti per età, e come pianificare al meglio la successione con un testamento strategico.Indice dei contenutiCos’è l’usufrutto vedovile e perché non esiste piùIl diritto di abitazione del coniuge superstite (art. 540 C.C.)Differenze tra usufrutto generale e diritto di abitazioneUsufrutto del coniuge su altri beni: serve testamentoUsufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minoriValore dell’usufrutto ai fini fiscali: coefficienti 2026Tabella coefficienti usufrutto 2026 per etàEsempio pratico di calcolo usufruttoImposta di successione con usufrutto e nuda proprietàCosa succede alla morte dell’usufruttuarioUsufrutto e IMU: chi paga?Come impostare l’usufrutto con testamentoVantaggi strategici del testamento con usufruttoQuando conviene rinunciare all’usufruttoDomande frequenti📄Scarica la Checklist Successione 2026PDF gratuito di 6 pagine: tutti i documenti necessari, le scadenze da rispettare e la guida specifica per il sistema tavolare FVG.✓ Checklist documenti ✓ Franchigie 2026 ✓ 10 errori da evitare ⇓ Scarica PDF gratis ✉ Scrivi una emailCos’è l’usufrutto vedovile e perché non esiste piùL’usufrutto vedovile era, nel vecchio Codice Civile italiano precedente al 1975, un diritto che spettava automaticamente al coniuge superstite sui beni ereditari del defunto. Si trattava di un usufrutto uxorio (termine tecnico) che conferiva al vedovo o alla vedova il diritto di godere dei beni ereditari per tutta la durata della propria vita, indipendentemente dalla presenza di altri eredi come i figli.Questo istituto è stato abolito dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151, la storica riforma del diritto di famiglia che ha rivoluzionato il Codice Civile italiano. Prima di quella data, il coniuge superstite non era considerato erede legittimario in senso pieno, ma riceveva solo un usufrutto sui beni del defunto. La riforma del 1975 ha completamente riequilibrato i diritti successori del coniuge, trasformandolo in erede legittimario a tutti gli effetti, con diritto a una quota di piena proprietà sull’eredità.Perché allora si continua a parlare di “usufrutto vedovile” nel 2026? Per abitudine linguistica e perché il coniuge superstite mantiene comunque un diritto vitalizio di godimento sulla casa familiare, che molte persone (e anche alcuni professionisti non aggiornati) continuano a chiamare impropriamente “usufrutto vedovile”. In realtà si tratta di un istituto giuridicamente diverso: il diritto di abitazione previsto dall’articolo 540 del Codice Civile. Il diritto di abitazione del coniuge superstite (art. 540 C.C.)L’articolo 540, secondo comma, del Codice Civile stabilisce che al coniuge superstite sono riservati, oltre alla quota ereditaria di piena proprietà, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni ai coniugi. Questi diritti gravano sulla porzione disponibile e, ove questa non basti, sulla quota di riserva del coniuge stesso.Le caratteristiche essenziali del diritto di abitazione del coniuge superstite sono:Durata vita natural durante: il coniuge superstite conserva il diritto fino alla propria morte, a prescindere dal tempo trascorso dalla successione.Limitato alla casa adibita a residenza familiare: riguarda esclusivamente l’immobile che al momento dell’apertura della successione era la residenza effettiva della coppia, non altre case di proprietà del defunto.Comprende l’arredo: il coniuge ha anche il diritto di uso sui mobili, elettrodomestici e oggetti di arredamento che corredano l’abitazione.Automatico e irrinunciabile per legge: spetta al coniuge superstite indipendentemente dal testamento e non può essere escluso dal de cuius, salvo rinuncia espressa del beneficiario.Solo uso personale: il coniuge può abitarci, ma non può concederla in locazione né in comodato a terzi.Non si perde con le nuove nozze: anche se il coniuge superstite si risposa, conserva il diritto di abitazione sulla casa familiare.Un aspetto importante: se la residenza familiare era in un immobile in comproprietà tra i coniugi, il diritto di abitazione si estende anche sulla quota del defunto. Se invece la casa era di proprietà di terzi (ad esempio ereditata dai genitori del defunto in vita) e solo il defunto ne aveva un diritto minore, la situazione va valutata caso per caso. Differenze tra usufrutto generale e diritto di abitazioneSpesso si confondono i termini, ma usufrutto e diritto di abitazione sono due istituti giuridici ben distinti, con contenuti ed effetti molto diversi. Comprendere la differenza è fondamentale per capire cosa spetta realmente al coniuge superstite e cosa si può ottenere con un testamento.L’usufrutto: un diritto più ampioL’usufrutto, disciplinato dagli articoli 978 e seguenti del Codice Civile, è il diritto reale di godere di un bene altrui traendone tutte le utilità, rispettandone la destinazione economica. L’usufruttuario può:Utilizzare personalmente il bene;Affittarlo o darlo in locazione a terzi, incassando i canoni;Concederlo in comodato gratuito;Percepirne i frutti naturali (prodotti agricoli, ad esempio) e civili (canoni di locazione, interessi su titoli);Cedere il proprio diritto di usufrutto ad altri (salvo diverso accordo);Godere anche di beni mobili, immobili, aziende, partecipazioni societarie.Il diritto di abitazione: più limitatoIl diritto di abitazione, disciplinato dagli articoli 1021-1026 del Codice Civile, è molto più ristretto. Chi ha il diritto di abitazione può:Abitare personalmente la casa con la propria famiglia (figli, conviventi);NON può affittarla né cederla a terzi;NON può darla in comodato gratuito a persone estranee al nucleo familiare;NON può venderla o trasferire il proprio diritto.Questa è la differenza chiave: il diritto di abitazione è un diritto personalissimo, finalizzato esclusivamente a garantire la continuità abitativa del coniuge superstite nella casa in cui ha vissuto con il defunto. Non può diventare fonte di reddito.Tabella di confrontoCaratteristicaUsufruttoDiritto di abitazioneUso personaleSiSiLocazione a terziSiNoComodato a terziSiNoPercezione fruttiSiNoCessione del dirittoSiNoBeni mobili e immobiliSiSolo casa di abitazioneDurataFino a 30 anni (persone giuridiche) o vita (persone fisiche)Vita natural durante Usufrutto del coniuge su altri beni: serve testamentoUna delle conseguenze più importanti dell’abolizione dell’usufrutto vedovile è che, oggi, il coniuge superstite non ha un usufrutto automatico su beni diversi dalla casa familiare. Se il defunto possedeva terreni agricoli, seconde case, aziende, titoli, conti bancari o altri beni, il coniuge può ottenere l’usufrutto su questi beni solo in due modi:Per disposizione testamentaria: il defunto può legare al coniuge l’usufrutto su specifici beni tramite testamento, rispettando le quote di riserva degli altri legittimari;Per accordo tra eredi: gli eredi (compresi i figli) possono accordarsi in sede di divisione ereditaria per attribuire al coniuge l’usufrutto su determinati beni, cedendo loro la nuda proprietà.Nella successione legittima (senza testamento), il coniuge riceve invece quote di piena proprietà sui beni del defunto, secondo queste percentuali:Coniuge + 1 figlio: 1/2 al coniuge, 1/2 al figlio (più diritto di abitazione sulla casa familiare);Coniuge + 2 o più figli: 1/3 al coniuge, 2/3 ai figli (più diritto di abitazione);Coniuge senza figli ma con genitori o fratelli del defunto: 2/3 al coniuge, 1/3 agli altri (più diritto di abitazione);Coniuge unico erede: tutto al coniuge.Per approfondire le quote spettanti, puoi consultare la nostra guida sui diritti del coniuge superstite nella successione. Usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minoriÈ importante non confondere l’usufrutto vedovile con un altro istituto tuttora vigente: l’usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori, disciplinato dall’articolo 324 del Codice Civile. Si tratta di un usufrutto che spetta di diritto a entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui beni del figlio minorenne.Caratteristiche principali:I genitori percepiscono i frutti dei beni del figlio minore (ad esempio canoni di locazione di un immobile ereditato dal nonno);I frutti devono essere destinati al mantenimento della famiglia e all’educazione e istruzione dei figli;Non riguarda beni acquistati dal figlio con proventi del proprio lavoro, né beni lasciati o donati al figlio con espressa esclusione dell’usufrutto legale;Cessa automaticamente al compimento dei 18 anni del figlio o con l’emancipazione.Questo istituto ha natura e funzione completamente diversa dall’usufrutto successorio: non è un diritto reale tipico, ma uno strumento di gestione del patrimonio familiare a beneficio del minore. Spesso entra in gioco proprio nelle successioni quando il defunto lascia beni a nipoti minori, per cui i genitori (eredi o meno) gestiscono i beni fino alla maggiore età. Valore dell’usufrutto ai fini fiscali: coefficienti 2026Quando l’usufrutto è oggetto di una successione o di una donazione, il suo valore fiscale va determinato secondo criteri stabiliti dal Testo Unico sull’imposta di registro (DPR 131/1986) e richiamati dal Testo Unico sulle successioni (D.Lgs. 346/1990). Il calcolo si basa su due elementi:Il valore della piena proprietà del bene (per gli immobili, generalmente il valore catastale);Il coefficiente di usufrutto, che dipende dall’età dell’usufruttuario al momento della successione o donazione e dal tasso legale di interesse vigente.Il principio è intuitivo: più giovane è l’usufruttuario, maggiore è il valore dell’usufrutto, perché si presume durerà più a lungo; viceversa, più anziano è l’usufruttuario, minore è il valore, perché l’aspettativa di vita residua è più breve.Il tasso legale di interesse viene aggiornato periodicamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dal 1° gennaio 2026 il tasso legale è fissato al 2%. In base a questo tasso, il Ministero pubblica la tabella aggiornata dei coefficienti.La formula generale è:Valore usufrutto = Valore piena proprietà × coefficiente (%)Valore nuda proprietà = Valore piena proprietà − Valore usufrutto Tabella coefficienti usufrutto 2026 per etàDi seguito la tabella dei coefficienti dell’usufrutto aggiornata al 2026, elaborata in base al tasso legale d’interesse del 2% vigente dal 1° gennaio 2026. Questi coefficienti rappresentano la percentuale del valore della piena proprietà che va attribuita all’usufrutto in base all’età dell’usufruttuario al momento del trasferimento (successione o donazione).Età dell’usufruttuarioCoefficiente usufruttoCoefficiente nuda proprietàda 0 a 20 anni95%5%da 21 a 30 anni90%10%da 31 a 40 anni85%15%da 41 a 45 anni80%20%da 46 a 50 anni75%25%da 51 a 53 anni70%30%da 54 a 56 anni65%35%da 57 a 60 anni60%40%da 61 a 63 anni55%45%da 64 a 66 anni50%50%da 67 a 69 anni45%55%da 70 a 72 anni40%60%da 73 a 75 anni35%65%da 76 a 78 anni30%70%da 79 a 82 anni25%75%da 83 a 86 anni20%80%da 87 a 92 anni15%85%da 93 a 99 anni10%90%Nota importante: questi coefficienti valgono per tutti i calcoli fiscali legati a usufrutto e nuda proprietà (successioni, donazioni, compravendite, imposta di registro). Il Ministero dell’Economia aggiorna la tabella quando varia il tasso legale d’interesse: è sempre consigliabile verificare l’ultima versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Esempio pratico di calcolo usufruttoVediamo un esempio concreto per comprendere come si applica la tabella dei coefficienti. Supponiamo il caso di una coppia con un figlio:Defunto: marito, proprietario di un appartamento del valore catastale di 200.000 euro;Coniuge superstite: moglie di 65 anni;Altro erede: figlio di 35 anni;Testamento: il defunto lascia l’usufrutto della casa alla moglie e la nuda proprietà al figlio.Il calcolo procede così:Età usufruttuaria (moglie): 65 anni → Coefficiente usufrutto (fascia 64-66 anni): 50% → Coefficiente nuda proprietà: 50% Valore piena proprietà: 200.000 euro Valore usufrutto alla moglie: 200.000 × 50% = 100.000 euro Valore nuda proprietà al figlio: 200.000 × 50% = 100.000 euroQuesti valori vengono utilizzati sia per calcolare l’imposta di successione, sia per determinare le quote catastali intestate. Se invece la moglie avesse avuto 75 anni, il coefficiente sarebbe stato del 35%, quindi il suo usufrutto sarebbe valso 70.000 euro e la nuda proprietà al figlio 130.000 euro.Lo stesso meccanismo si applica a tutti i tipi di beni (terreni, partecipazioni societarie, titoli), purché si conosca il loro valore pieno di riferimento. Per gli immobili, tipicamente si usa il valore catastale rivalutato; per le aziende si applica il valore contabile; per i titoli il prezzo di mercato alla data di successione. Imposta di successione con usufrutto e nuda proprietàQuando la successione prevede la costituzione di un usufrutto per il coniuge e della nuda proprietà per i figli (o altri eredi), l’imposta di successione viene calcolata separatamente sulle due quote, ma con le stesse aliquote e franchigie previste per il grado di parentela di ciascun beneficiario.Aliquote e franchigie 2026Coniuge e figli: aliquota 4%, con franchigia di 1.000.000 euro a testa;Fratelli e sorelle: aliquota 6%, con franchigia di 100.000 euro;Altri parenti fino al 4° grado: aliquota 6% senza franchigia;Altri soggetti: aliquota 8% senza franchigia.Esempio di calcolo imposta successione con usufruttoRiprendendo l’esempio precedente (casa 200.000 euro, moglie 65 anni usufruttuaria, figlio nudo proprietario):Moglie (usufrutto 100.000 euro): rientra nella franchigia di 1.000.000 euro coniuge → imposta di successione = 0 euro Figlio (nuda proprietà 100.000 euro): rientra nella franchigia di 1.000.000 euro figlio → imposta di successione = 0 euroIn entrambi i casi, grazie alle elevate franchigie per coniuge e figli, l’imposta di successione è nulla. Attenzione però: se il patrimonio complessivo del defunto supera la franchigia (ad esempio più immobili, titoli, conti), l’imposta va calcolata sul valore eccedente. Inoltre, anche se l’imposta di successione è zero, restano dovute:Imposta ipotecaria: 2% del valore catastale degli immobili (o 200 euro fissi con agevolazione prima casa);Imposta catastale: 1% del valore catastale degli immobili (o 200 euro fissi con prima casa);Imposta di bollo e tributi minori.Per un approfondimento sul calcolo delle imposte ipotecaria e catastale, consulta la nostra guida Imposta Ipotecaria e Catastale Successione 2026. Cosa succede alla morte dell’usufruttuarioUna delle caratteristiche più vantaggiose dell’usufrutto dal punto di vista fiscale è il cosiddetto consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà al momento della morte dell’usufruttuario. Quando l’usufruttuario decede:L’usufrutto si estingue automaticamente per morte;Il nudo proprietario diventa pieno proprietario del bene senza dover compiere alcun atto;Il consolidamento non è soggetto a nuova imposizione fiscale: niente imposta di successione, niente imposta di registro, niente imposta ipotecaria o catastale sulla riunificazione.Questo principio, sancito dall’articolo 7 del D.Lgs. 346/1990, rende l’usufrutto uno strumento di pianificazione successoria particolarmente efficace. Il passaggio finale dalla nuda proprietà alla piena proprietà avviene in modo “silente”, senza generare alcun carico fiscale aggiuntivo.Dal punto di vista pratico, gli adempimenti necessari dopo la morte dell’usufruttuario sono limitati a:Voltura catastale per aggiornare l’intestazione dell’immobile (dal solo nudo proprietario al pieno proprietario);Eventuale annotazione di estinzione dell’usufrutto nei registri immobiliari (da fare presso la Conservatoria);Aggiornamento delle utenze, dell’IMU (a carico ora del nuovo pieno proprietario) e di eventuali contratti legati all’immobile. Usufrutto e IMU: chi paga?Una domanda molto frequente riguarda la tassazione IMU in presenza di usufrutto e nuda proprietà. La regola è chiara e stabilita dall’articolo 1, comma 743, della Legge 160/2019 (che disciplina la Nuova IMU):L’IMU è dovuta interamente dall’usufruttuario, non dal nudo proprietario.Il nudo proprietario, infatti, non ha la disponibilità del bene né può goderne, quindi non è tenuto al pagamento dell’IMU. L’usufruttuario, invece, godendo del bene (potendolo abitare, affittare, utilizzare), è considerato il soggetto passivo dell’imposta e la paga sul valore pieno dell’immobile.Questa regola si applica però solo all’usufrutto vero e proprio, non al diritto di abitazione del coniuge. Anche nel caso del diritto di abitazione, comunque, l’IMU è dovuta dal titolare del diritto (il coniuge superstite), salvo che si tratti di abitazione principale: in quel caso, se l’immobile non è A/1, A/8 o A/9, l’IMU è esente.IMU prima casa e diritto di abitazioneSe la casa familiare su cui grava il diritto di abitazione è destinata ad abitazione principale del coniuge superstite (cioè vi risiede anagraficamente e dimora abitualmente), l’esenzione IMU prima casa si applica pienamente. Il nudo proprietario (tipicamente i figli) non deve pagare nulla su quell’immobile finché il coniuge è in vita e lo usa come abitazione principale.Per altre imposte sull’immobile (TARI, bollette, spese condominiali), la regola generale è che sono a carico del soggetto che utilizza effettivamente il bene, quindi dell’usufruttuario o del titolare del diritto di abitazione. Come impostare l’usufrutto con testamentoDato che oggi l’usufrutto non spetta più automaticamente al coniuge (salvo il diritto di abitazione), per garantirgli un godimento più ampio dei beni ereditari è necessario predisporre un testamento specifico. Le formule testamentarie più comuni sono tre:1. Usufrutto universale al coniuge, nuda proprietà ai figliQuesta è la clausola testamentaria più classica: il coniuge riceve l’usufrutto vitalizio su tutti i beni ereditari, mentre i figli ricevono la nuda proprietà. In questo modo il coniuge superstite può continuare a vivere nel tenore di vita precedente (utilizzando, locando o gestendo i beni) e i figli hanno la certezza di diventare pieni proprietari al momento della morte del genitore superstite, senza ulteriore tassazione.Esempio di clausola: “Lascio al mio coniuge l’usufrutto vitalizio su tutti i miei beni, mobili e immobili, con nuda proprietà ai miei figli in parti uguali”.2. Usufrutto su beni specificiÈ possibile attribuire al coniuge l’usufrutto solo su determinati beni, ad esempio la casa di vacanza, un portafoglio titoli, un’azienda. Gli altri beni vengono divisi in piena proprietà secondo le quote legittime.3. Legato di usufruttoIl testatore può istituire il coniuge come legatario dell’usufrutto su uno o più beni, separando completamente questa attribuzione dall’istituzione di erede. Il coniuge non acquista la qualità di erede ma solo quella di legatario, con diritti e obblighi più limitati.Attenzione alle quote di legittimaIn ogni caso, il testamento deve rispettare le quote di legittima spettanti ai legittimari (coniuge, figli, genitori). Un testamento che violi queste quote può essere impugnato con l’azione di riduzione. L’usufrutto attribuito al coniuge va computato in base al valore fiscale calcolato con i coefficienti sopra indicati. Vantaggi strategici del testamento con usufruttoLa scelta di impostare il testamento con usufrutto al coniuge e nuda proprietà ai figli offre numerosi vantaggi strategici, soprattutto per famiglie con patrimonio immobiliare rilevante:Protezione del coniuge superstite: il coniuge mantiene il godimento e la rendita dei beni per tutta la vita, evitando liti tra generazioni e garantendo sicurezza economica.Risparmio fiscale sul passaggio finale: quando l’usufrutto si consolida con la nuda proprietà alla morte del coniuge, non si paga alcuna imposta. Il patrimonio passa ai figli “tassato una sola volta”.Sfruttamento della franchigia del coniuge: la franchigia di 1 milione di euro per coniuge permette di abbattere l’imposta di successione; con solo la nuda proprietà ai figli, si utilizza meno della loro franchigia, preservandola per successioni future.Evitare divisioni anticipate tra figli: finché il coniuge è in vita e gode dei beni, non è necessario procedere a divisioni ereditarie complesse tra fratelli.Evitare vendite forzate: senza il testamento, i figli potrebbero costringere il genitore superstite a vendere beni per liquidare le loro quote di legittima; con l’usufrutto, questo rischio è neutralizzato.Pianificazione successiva: i figli possono già pianificare la propria situazione patrimoniale sapendo che diventeranno pieni proprietari senza oneri fiscali alla morte del genitore superstite.Possibili svantaggi da valutareManutenzione dei beni: l’usufruttuario è tenuto alle spese di manutenzione ordinaria (art. 1004 C.C.), mentre il nudo proprietario alle straordinarie. Conflitti possibili;Vendita difficoltosa: vendere un bene in nuda proprietà è più complicato e meno remunerativo rispetto alla piena proprietà;Rischio di deterioramento: se l’usufruttuario non manutiene bene il bene, il nudo proprietario può subire un danno patrimoniale;Anni di congelamento: se l’usufruttuario vive a lungo, la nuda proprietà può restare “congelata” per decenni. Quando conviene rinunciare all’usufruttoIn alcuni casi può essere conveniente per l’usufruttuario rinunciare al proprio diritto, in favore del nudo proprietario che diventa così pieno proprietario. La rinuncia all’usufrutto è un atto formale che va effettuato con atto notarile e comporta alcune conseguenze fiscali importanti:Imposta di donazione: la rinuncia in vita all’usufrutto è considerata fiscalmente una donazione al nudo proprietario, con applicazione di imposte e franchigie del rapporto di parentela;Imposta ipotecaria e catastale al 2% + 1% sul valore dell’usufrutto;Se l’usufrutto è a vita, va calcolato il suo valore residuo in base all’età dell’usufruttuario al momento della rinuncia.Casi in cui la rinuncia può essere vantaggiosaAnticipare il trasferimento della piena proprietà ai figli: se il coniuge superstite ha mezzi economici sufficienti e non ha bisogno del godimento o della rendita dei beni;Facilitare la vendita: se i figli vogliono vendere il bene, la rinuncia dell’usufruttuario rende il bene più facilmente commerciabile e aumenta il ricavo;Sfruttare la franchigia del coniuge: se il coniuge ha ancora ampia franchigia disponibile, la rinuncia può avvenire senza imposte;Evitare responsabilità patrimoniali: se il coniuge teme di dover affrontare creditori, la rinuncia all’usufrutto (se non in frode ai creditori) può alleggerire il patrimonio aggredibile;Ragioni personali o familiari: accordo tra i familiari per semplificare la gestione patrimoniale.Importante: la rinuncia al diritto di abitazione del coniuge (art. 540 C.C.) è diversa dalla rinuncia all’usufrutto e può avvenire anche con scrittura privata autenticata; tuttavia, per evitare contestazioni future, è sempre consigliato l’atto notarile. Domande frequenti sull’usufrutto vedovileL’usufrutto vedovile esiste ancora nel 2026?No, l’usufrutto vedovile come istituto giuridico è stato abolito dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (Legge 151/1975). Oggi al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sulla casa familiare ex articolo 540 C.C., che viene comunemente ma impropriamente chiamato “usufrutto vedovile” nel linguaggio popolare.Il coniuge superstite può affittare la casa su cui ha il diritto di abitazione?No, il diritto di abitazione è un diritto personale e non consente di locare il bene a terzi, né di concederlo in comodato a estranei. Serve esclusivamente a garantire la continuità abitativa del coniuge nella casa familiare. Se si vuole un diritto più ampio (con possibilità di locare), serve un testamento che attribuisca l’usufrutto.Il coniuge superstite che si risposa perde il diritto di abitazione?No, secondo la giurisprudenza prevalente il coniuge superstite non perde il diritto di abitazione anche in caso di nuove nozze. Il diritto è vitalizio e sussiste fino alla morte del beneficiario.Come si calcola il valore dell’usufrutto per una persona di 70 anni?A 70 anni il coefficiente dell’usufrutto (fascia 70-72 anni) è pari al 40% del valore della piena proprietà. Quindi, se un immobile vale 200.000 euro, l’usufrutto a favore di un settantenne vale 80.000 euro e la nuda proprietà 120.000 euro.Chi paga l’IMU sull’immobile in nuda proprietà?L’IMU è dovuta interamente dall’usufruttuario, non dal nudo proprietario (art. 1, comma 743, Legge 160/2019). Se l’immobile è abitazione principale non di lusso dell’usufruttuario, l’IMU è esente.Alla morte dell’usufruttuario si paga l’imposta di successione?No, il consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà è fiscalmente neutro: il nudo proprietario diventa pieno proprietario senza pagare imposta di successione, di registro, ipotecaria o catastale sull’estinzione dell’usufrutto. Occorre solo provvedere alla voltura catastale.Si può avere usufrutto e diritto di abitazione contemporaneamente?Sì. Il diritto di abitazione sulla casa familiare spetta al coniuge per legge (art. 540 C.C.), mentre con testamento è possibile attribuire anche l’usufrutto su altri beni (seconde case, terreni, titoli). I due istituti convivono senza problemi e su beni diversi.È possibile rinunciare al diritto di abitazione?Sì, il coniuge superstite può rinunciare al diritto di abitazione. La rinuncia deve essere espressa e, per motivi di sicurezza e opponibilità ai terzi, è fortemente consigliato farla con atto notarile. La rinuncia comporta il consolidamento anticipato della piena proprietà a favore degli altri eredi.Serve aiuto per pianificare la successione?La gestione della successione con usufrutto e nuda proprietà richiede competenze fiscali, catastali e giuridiche specifiche. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste famiglie e privati nella:Predisposizione della dichiarazione di successione con attribuzione corretta di usufrutto e nuda proprietà;Calcolo delle imposte di successione, ipotecaria e catastale;Valutazione strategica del testamento per ottimizzare la fiscalità e proteggere il coniuge superstite;Gestione del sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia per le volture catastali;Consulenza sul consolidamento dell’usufrutto e aggiornamento delle intestazioni.Contattaci per una consulenza personalizzata presso la nostra sede di Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, Udine. Chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per fissare un appuntamento. ADAndrea DamianiResponsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscaliIl CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse. 📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →Giugno 15, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-15 08:00:002026-04-24 23:48:25Usufrutto Vedovile 2026: Diritti del Coniuge, Durata e Come Funziona nella Successione
SUCCESSIONISuccessione Convivente Non Sposato 2026: Diritti, Unione Civile e Cosa SpettaLa successione del convivente non sposato è uno dei temi più delicati del diritto ereditario italiano. Contrariamente a quanto molti pensano, il convivente di fatto NON è erede legittimo: non riceve nulla in assenza di testamento e non ha diritto alla quota di legittima. La Legge Cirinnà del 2016 ha però introdotto alcune tutele importanti, e per le unioni civili i diritti sono equiparati a quelli del coniuge.In questa guida aggiornata al 2026 spieghiamo cosa spetta al convivente non sposato dopo la morte del partner, come tutelarlo attraverso il testamento, le differenze con l’unione civile, le aliquote dell’imposta di successione (8% senza franchigia) e tutti gli strumenti giuridici per proteggere il proprio compagno di vita.Indice dei contenutiConiuge, convivente di fatto e unione civile: le differenzeConvivente di fatto: cosa NON spetta secondo la leggeI diritti riconosciuti al convivente di fattoUnione civile: stessi diritti del coniugeCome tutelare il convivente: il testamentoImposta di successione per il convivente: 8% senza franchigiaPolizza vita: lo strumento fuori dall’asse ereditarioDonazioni al convivente: aliquota 8%Contratto di convivenza: regolare i patrimoniEsempio pratico di testamento pro-conviventeConfronto convivente vs coniuge: tabella completaDomande frequenti📄Scarica la Checklist Successione 2026PDF gratuito di 6 pagine: tutti i documenti necessari, le scadenze da rispettare e la guida specifica per il sistema tavolare FVG.✓ Checklist documenti ✓ Franchigie 2026 ✓ 10 errori da evitare ⇓ Scarica PDF gratis ✉ Scrivi una emailConiuge, convivente di fatto e unione civile: le differenze fondamentaliPrima di analizzare la successione, è essenziale chiarire la differenza tra le tre categorie di rapporti di coppia riconosciute dall’ordinamento italiano. La confusione tra “convivenza” e “unione civile” è la causa più frequente di aspettative errate in materia ereditaria.Coniuge (matrimonio)Il coniuge è la persona unita in matrimonio civile o concordatario. Ha tutti i diritti successori previsti dal Codice Civile: è erede legittimario, ha diritto alla quota di legittima (1/2, 1/3 o 1/4 a seconda di chi concorre), ha il diritto di abitazione sulla casa coniugale (illimitato) e franchigia fiscale di 1 milione di euro.Unione civile (coppie dello stesso sesso)Istituita dalla Legge Cirinnà n. 76/2016, l’unione civile è un vincolo formale tra persone maggiorenni dello stesso sesso, costituito davanti all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. Ai fini successori, la legge stabilisce espressamente che al partner unito civilmente si applicano le stesse norme del coniuge: quote di legittima identiche, diritto di abitazione illimitato sulla casa familiare, franchigia di 1 milione di euro sull’imposta di successione.Convivente di fatto (etero o omosessuale)La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni “unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” (art. 1, comma 36, Legge 76/2016), non vincolate da matrimonio, unione civile o parentela. Si costituisce con una dichiarazione anagrafica al Comune di residenza, che attesta la coabitazione stabile.A differenza di coniuge e unito civile, il convivente di fatto NON è erede legittimo, non ha quota di legittima e può ricevere qualcosa solo se il partner ha fatto testamento in suo favore, entro i limiti della quota disponibile. Convivente di fatto: cosa NON spetta secondo la leggeÈ fondamentale essere chiari: nel 2026, il convivente more uxorio (anche dopo 30 anni di vita insieme) non è considerato erede dal Codice Civile italiano. Questo significa che, in mancanza di testamento, il patrimonio del defunto andrà esclusivamente agli eredi legittimi: coniuge (se non divorziato), figli, genitori, fratelli e altri parenti fino al sesto grado.1. Il convivente NON è erede legittimoGli articoli 565 e seguenti del Codice Civile elencano tassativamente chi eredita in assenza di testamento: coniuge, figli, ascendenti, fratelli e sorelle, altri parenti entro il sesto grado. Il convivente non rientra in nessuna di queste categorie. Se il defunto non ha parenti entro il sesto grado, l’eredità va allo Stato (art. 586 c.c.), non al convivente.2. Il convivente NON ha quota di legittimaLa quota di legittima (o quota indisponibile) è la parte di patrimonio che il defunto non può sottrarre a determinati eredi (coniuge, figli, ascendenti in mancanza di figli). Il convivente di fatto non è legittimario: non ha diritto a una quota riservata e può essere totalmente escluso dal testamento senza possibilità di impugnazione.3. Il convivente NON rientra nella successione senza testamentoSe il partner muore senza testamento (successione intestata o “ab intestato”), il convivente non riceve alcuna quota del patrimonio. Tutto andrà ai parenti del defunto secondo l’ordine stabilito dal Codice Civile. Questo può generare situazioni drammatiche: la casa dove si è vissuti per decenni passa ai fratelli del defunto o a nipoti che il convivente non ha mai conosciuto.Attenzione: Se il partner convivente era anche sposato con un’altra persona (separato ma non divorziato), il coniuge legale rimane l’erede principale. Il convivente non ha diritti superiori a quelli dell’ex coniuge legalmente riconosciuto. I diritti riconosciuti al convivente di fatto dalla Legge CirinnàNonostante l’esclusione dalla successione legittima, la Legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) ha introdotto alcune importanti tutele per il convivente di fatto superstite. Si tratta di diritti autonomi, non ereditari, che operano indipendentemente dall’esistenza di un testamento.Diritto di abitazione sulla casa del defuntoL’articolo 1, comma 42 della Legge Cirinnà stabilisce che, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per:2 anni come minimo garantitoPer un periodo pari alla durata della convivenza, se questa è stata superiore a 2 anniMassimo 5 anni complessivi in ogni caso3 anni minimi se nella casa convivono figli minori o disabili del convivente superstiteQuesto diritto cessa anticipatamente se il convivente superstite convive stabilmente con un nuovo partner, contrae matrimonio o unione civile.Esempio pratico: Marco e Giulia convivono da 8 anni nella casa di proprietà di Marco. Marco muore senza testamento. Giulia ha diritto ad abitare la casa per 5 anni (durata massima), anche se la casa è ora di proprietà dei fratelli di Marco (eredi legittimi). Giulia NON diventa proprietaria, ha solo il diritto di continuare ad abitarla per quel periodo.Diritto di subentrare nel contratto di locazioneSe la casa era in affitto e il contratto era intestato al convivente deceduto, il convivente superstite ha diritto di subentrare nel contratto di locazione, proseguendo l’affitto alle stesse condizioni (art. 1, comma 44, Legge 76/2016). Questo diritto è riconosciuto indipendentemente dalla durata della convivenza.Altri diritti del convivente di fatto (non successori)Assistenza sanitaria: diritto di visita, informazioni mediche e decisioni in caso di incapacità del partnerRisarcimento danni: in caso di morte del convivente per fatto illecito altrui, diritto al risarcimento come il coniugeImpresa familiare: se il convivente partecipa all’attività dell’altro, ha diritto a partecipazione agli utiliOrdine di protezione: tutela in caso di condotte pregiudizievoliCasa popolare: subentro nelle graduatorie di assegnazione Unione civile: stessi diritti successori del coniugePer chi è unito civilmente (Legge Cirinnà, coppie dello stesso sesso), la situazione successoria è radicalmente diversa e molto più tutelante. L’articolo 1, comma 21 della Legge 76/2016 stabilisce che al partner dell’unione civile si applicano tutte le disposizioni del Codice Civile relative al coniuge in materia di successione.Quote di legittima identiche al coniugeIl partner unito civilmente ha quote di legittima identiche a quelle del coniuge:Situazione familiareQuota legittima partner unito civilmentePartner unico (no figli né ascendenti)1/2 del patrimonioPartner + 1 figlio1/3 partner + 1/3 figlioPartner + 2 o più figli1/4 partner + 1/2 figli (divisa in parti uguali)Partner + ascendenti (no figli)1/2 partner + 1/4 ascendentiDiritto di abitazione illimitatoIl partner unito civilmente ha il diritto di abitazione vita natural durante sulla casa adibita a residenza familiare (art. 540 c.c. richiamato per l’unione civile), esattamente come il coniuge superstite. Non ci sono limiti di 2 o 5 anni: è un diritto reale che dura fino alla morte.Franchigia fiscale di 1 milione di euroAi fini dell’imposta di successione, il partner unito civilmente beneficia della stessa franchigia del coniuge: 1.000.000 di euro esenti, con aliquota del 4% solo sulla parte eccedente. Questa è una delle differenze più consistenti rispetto al convivente di fatto, che paga invece l’8% senza franchigia.Reversibilità pensionistica e TFRPensione di reversibilità: 60% della pensione del partner decedutoTFR non riscosso: diritto a riscuotere il trattamento di fine rapporto maturatoIndennità sostitutive: pari a quelle riconosciute al coniuge Come tutelare il convivente non sposato: il testamentoPer il convivente di fatto, il testamento è l’unico strumento efficace per garantire una tutela patrimoniale adeguata dopo la morte del partner. Senza testamento, il convivente superstite rischia di essere escluso totalmente dal patrimonio, tranne per i limitati diritti di abitazione temporanei.Tipologie di testamento disponibiliTestamento olografo: scritto di proprio pugno, datato e firmato. Costo: zero. Rischio: smarrimento o impugnazioneTestamento pubblico: redatto da un notaio alla presenza di 2 testimoni. Costo: 300-800 euro. Massima sicurezza giuridicaTestamento segreto: scritto dal testatore (o da altri) e consegnato sigillato al notaio. Poco usatoQuanto si può lasciare al convivente: la quota disponibileIl testatore non può disporre liberamente di tutto il suo patrimonio se ha eredi legittimari (coniuge non divorziato, figli, ascendenti). Può disporre solo della quota disponibile, ovvero la parte che residua dopo aver rispettato le quote di legittima.Eredi legittimari presentiQuota disponibile per il conviventeNessuno (né coniuge, né figli, né ascendenti)100% del patrimonioSolo ascendenti (genitori)2/3 del patrimonioSolo coniuge1/2 del patrimonioConiuge + 1 figlio1/3 del patrimonioConiuge + 2 o più figli1/4 del patrimonio1 figlio (no coniuge)1/2 del patrimonio2 o più figli (no coniuge)1/3 del patrimonioIn pratica, se il defunto aveva 2 figli da precedente relazione, potrà lasciare al convivente attuale al massimo 1/3 del patrimonio: ogni disposizione eccedente sarà impugnabile dai figli con l’azione di riduzione.Suggerimento pratico: Se non hai eredi legittimari (no coniuge, no figli, no genitori), puoi lasciare al convivente il 100% del patrimonio. Questo è il caso più semplice e tutelante. Per chi ha figli, è consigliato valutare soluzioni miste: testamento + polizza vita + donazioni in vita. Imposta di successione per il convivente: 8% senza franchigiaDal punto di vista fiscale, la posizione del convivente di fatto è particolarmente onerosa. Il Testo Unico dell’Imposta di Successione (D.Lgs. 346/1990, come modificato dal D.Lgs. 139/2024 in vigore dal 2025) prevede una rigida gerarchia di aliquote e franchigie in base al grado di parentela.Tabella aliquote imposta di successione 2026CategoriaFranchigiaAliquotaConiuge e parenti in linea retta (figli, genitori)1.000.000 euro4%Partner unione civile1.000.000 euro4%Fratelli e sorelle100.000 euro6%Altri parenti fino al 4° grado e affiniNessuna6%Convivente di fattoNessuna8%Persone con handicap grave (L. 104)1.500.000 eurovariabileCalcolo pratico dell’impostaUn convivente che riceve tramite testamento un appartamento del valore catastale di 150.000 euro pagherà:Imposta di successione: 150.000 x 8% = 12.000 euroImposta ipotecaria: 2% del valore catastale = 3.000 euro (o 200 euro se prima casa)Imposta catastale: 1% del valore catastale = 1.500 euro (o 200 euro se prima casa)Totale senza agevolazioni: circa 16.500 euroTotale con agevolazioni prima casa: circa 12.400 euroPer confronto, un coniuge che riceve lo stesso appartamento pagherebbe zero imposta di successione (sotto franchigia di 1 milione). La differenza fiscale è enorme.Eccezione: franchigia 1,5 milioni per handicap graveL’unica eccezione alla regola dell’8% senza franchigia per il convivente riguarda il caso in cui il beneficiario sia persona con handicap grave riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992, art. 3 comma 3. In questo caso si applica una franchigia di 1.500.000 euro indipendentemente dal rapporto con il defunto, con aliquota variabile (8% solo sulla parte eccedente). Polizza vita: lo strumento fuori dall’asse ereditarioLa polizza vita caso morte è lo strumento più efficace per trasferire capitale al convivente non sposato, perché resta fuori dall’asse ereditario. Il capitale assicurato non è soggetto alle quote di legittima e non può essere aggredito dagli eredi legittimari con l’azione di riduzione (art. 1920 c.c.).Vantaggi della polizza vita a favore del conviventeSomma non rientra nell’eredità: non concorre alla formazione delle quote di legittimaEsenzione imposta di successione: i capitali assicurati sono esenti (art. 12 D.Lgs. 346/1990)Esenzione IRPEF: per la componente di rischio puro demograficoImpignorabile: non attaccabile da creditori del defunto (entro limiti di legge)Designazione modificabile: il beneficiario si può cambiare in qualsiasi momentoLimiti e attenzioniAnche se il capitale resta fuori dall’asse ereditario, è importante sapere che:I premi pagati possono essere oggetto di azione di riduzione se eccedono manifestamente la capacità economica del defuntoLe polizze “index linked” o “unit linked” con forte componente finanziaria possono essere riqualificate come investimenti (e rientrare nell’asse)Il beneficiario deve essere designato nominativamente (non “i miei eredi” generico)Strategia consigliata: Per un convivente di 50 anni con figli da precedente matrimonio, la soluzione ottimale può essere: testamento che lascia la quota disponibile al convivente + polizza vita caso morte di 200-500mila euro con convivente come beneficiario (fuori dall’asse, zero legittima, zero imposta successione). In questo modo si proteggono sia i figli (quota legittima) sia il convivente (capitale polizza).Donazioni al convivente: aliquota 8% e strategia anti-azione riduzioneUn altro strumento di tutela patrimoniale per il convivente è la donazione in vita. Anche qui, la disciplina fiscale è identica alla successione: aliquota 8% senza franchigia per il convivente di fatto.Vantaggi delle donazioni in vitaTrasferimento immediato: il convivente entra subito in possessoCertezza del titolo: atto pubblico notarile, non impugnabile dai familiari finché il donante è in vitaPianificazione fiscale: si può dilazionare il trasferimento in più anniAttenzione all’azione di riduzioneLe donazioni fatte al convivente possono essere oggetto di azione di riduzione da parte dei legittimari (figli, coniuge non divorziato, ascendenti) se ledono la quota di legittima. L’azione può essere esercitata entro 10 anni dall’apertura della successione, e le donazioni più recenti sono le prime ad essere ridotte.Una donazione fatta 25 anni prima del decesso, ad esempio, è molto meno impugnabile di una fatta poco prima della morte (in quest’ultimo caso si può ipotizzare anche l’azione di simulazione).Contratto di convivenza: regolare i patrimoni durante la vita in comuneLa Legge Cirinnà ha introdotto la possibilità di stipulare un contratto di convivenza (art. 1, commi 50-63, Legge 76/2016), che regola i rapporti patrimoniali tra i conviventi durante il rapporto. Non ha effetti successori diretti, ma è uno strumento complementare al testamento.Cosa può prevedere il contratto di convivenzaResidenza comune e contribuzione alle speseRegime patrimoniale: separazione o comunione dei beni (come per i coniugi)Modalità di partecipazione agli acquisti comuniObblighi di mantenimento in caso di cessazione della convivenzaAttività lavorative comuni (collaborazione impresa familiare)Come si stipulaRedazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocatoIscrizione all’anagrafe comunale di residenzaCosto: 300-800 euro in mediaPuò essere modificato o risolto in qualsiasi momentoDiritto agli alimenti in caso di cessazioneIn caso di cessazione della convivenza, il convivente che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento ha diritto a ricevere dall’altro gli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza (art. 1, comma 65, Legge 76/2016). Esempio pratico di testamento pro-conviventeVediamo un esempio concreto di testamento olografo a favore del convivente di fatto, utilizzabile come traccia per chi vuole tutelare il proprio partner non sposato. Il testamento olografo è valido se scritto interamente di proprio pugno, datato e firmato dal testatore.Caso: testatore senza eredi legittimariTESTAMENTO OLOGRAFOIo sottoscritto Mario Rossi, nato a Udine il 15 marzo 1960, residente in Udine Via Cavour 10, codice fiscale RSSMRA60C15L483X, nel pieno delle mie facoltà mentali, revocando ogni mia precedente disposizione testamentaria, dichiaro quanto segue.Non avendo né coniuge, né figli, né ascendenti in vita, dispongo che tutti i miei beni mobili e immobili, presenti e futuri, ovunque ubicati, siano devoluti in unica erede universale alla mia compagna Giulia Bianchi, nata a Trieste il 22 giugno 1965, codice fiscale BNCGLI65H62L424P, con la quale convivo stabilmente dal 2005.In particolare, lascio a Giulia Bianchi:L’appartamento sito in Udine, Via Cavour 10, di mia esclusiva proprietà;Tutti i depositi bancari, titoli, fondi di investimento di mia titolarità;Ogni altro bene mobile e arredo dell’abitazione comune.Dispongo altresì che Giulia Bianchi sia esecutrice testamentaria delle presenti volontà.Udine, 15 maggio 2026Firma: Mario RossiCaso: testatore con figli da precedente relazioneSe il testatore ha 2 figli da precedente matrimonio, la quota disponibile è 1/3 del patrimonio. Il testamento può disporre solo di quella parte a favore del convivente, lasciando i restanti 2/3 ai figli (1/3 ciascuno). Una clausola di tutela prevede anche la designazione del convivente come beneficiario di polizze vita e fondi pensione, che restano fuori asse.Importante: Il testamento olografo deve essere integralmente scritto a mano dal testatore. Non sono valide parti stampate o scritte da terzi. La data deve contenere giorno, mese e anno. La firma deve essere leggibile. In caso di dubbi, è consigliabile il testamento pubblico presso un notaio. Confronto convivente di fatto vs coniuge: tabella completaEcco una tabella riassuntiva che mette a confronto la posizione successoria delle tre categorie, per capire in modo immediato le differenze:AspettoConiugeUnione civileConvivente di fattoErede legittimo senza testamentoSISINOQuota di legittimaSI (1/2, 1/3, 1/4)SI (1/2, 1/3, 1/4)NODiritto abitazione casa familiareVita natural duranteVita natural durante2-5 anniSubentro contratto locazioneSISISIFranchigia imposta successione1.000.000 euro1.000.000 euroZeroAliquota imposta successione4%4%8%Pensione di reversibilità60%60%NO (salvo eccezioni)TFR del partner decedutoSISISolo se designatoPuò essere escluso dal testamento?No (quota legittima)No (quota legittima)Si totalmenteDomande frequenti sulla successione del convivente non sposato1. Il mio convivente è morto senza testamento: posso rivendicare qualcosa?No, senza testamento il convivente di fatto non ha diritto ad alcuna quota del patrimonio. Puoi solo esercitare il diritto di abitazione temporaneo (2-5 anni a seconda della durata della convivenza) sulla casa di comune residenza se era di proprietà del defunto, e il subentro nel contratto di locazione se la casa era in affitto.2. Dopo 25 anni di convivenza, non ho davvero diritto a nulla?Purtroppo la durata della convivenza non rileva ai fini successori: il convivente di fatto non è mai erede legittimo, neanche dopo 50 anni di vita in comune. L’unico effetto della durata è sul diritto di abitazione: se la convivenza è stata superiore a 2 anni, il diritto si estende fino a un massimo di 5 anni.3. Posso fare testamento a favore del mio convivente anche se ho figli?Sì, ma solo nei limiti della quota disponibile. Con 2 o più figli, puoi lasciare al convivente al massimo 1/4 del patrimonio. Con 1 solo figlio, fino a 1/3 (se c’è anche il coniuge) o 1/2 (solo figlio). Per quote superiori, i figli possono esercitare l’azione di riduzione.4. La polizza vita intestata al convivente paga l’imposta di successione?No, i capitali erogati da polizze vita caso morte sono esenti dall’imposta di successione (art. 12, lett. c, D.Lgs. 346/1990). Inoltre non concorrono a formare l’asse ereditario ai fini del calcolo delle quote di legittima, purché la polizza non sia di natura prevalentemente finanziaria (unit linked speculative).5. Il convivente ha diritto alla pensione di reversibilità?No, di regola il convivente di fatto NON ha diritto alla pensione di reversibilità INPS. Questo beneficio spetta solo a coniugi, uniti civilmente e, in alcuni casi, ex coniugi titolari di assegno divorzile. Esistono piccole eccezioni per fondi pensione integrativi privati che possono ammettere il convivente tra i beneficiari designati.6. Come faccio a dimostrare la convivenza di fatto?La prova principale è la dichiarazione anagrafica di convivenza rilasciata dall’ufficio anagrafe del Comune di residenza, che attesta la coabitazione. In mancanza, si possono utilizzare: certificato di stato di famiglia, dichiarazioni sostitutive, testimonianze di vicini, documenti di intestazioni comuni (utenze, contratti). Per certi diritti, basta la convivenza di fatto anche non dichiarata.7. Se ci sposiamo dopo anni di convivenza, i diritti successori cambiano?Sì, completamente. Dal momento del matrimonio, il convivente diventa coniuge a tutti gli effetti: erede legittimo, legittimario, diritto di abitazione vita natural durante, franchigia 1 milione e aliquota 4%. Non esiste una “gradualità” basata sugli anni precedenti: basta il matrimonio per acquisire pienamente i diritti del coniuge.8. I conviventi possono fare un testamento unico?No, il Codice Civile italiano vieta il testamento congiuntivo (art. 589 c.c.): non è possibile fare un solo testamento a nome di due persone. Ciascun convivente deve redigere il proprio testamento separatamente. Possono ovviamente nominarsi reciprocamente eredi con testamenti speculari.9. Il contratto di convivenza mi dà diritti successori?No, il contratto di convivenza NON genera diritti successori. Regola solo i rapporti patrimoniali durante la convivenza (contribuzione alle spese, regime dei beni acquistati insieme). Per trasferimenti mortis causa è sempre necessario il testamento.10. Posso contestare il testamento del mio convivente se mi esclude?In linea di principio no: il convivente di fatto non è legittimario, quindi non può impugnare il testamento per lesione di legittima. Restano però esperibili le azioni ordinarie (falso testamento, incapacità del testatore, vizi di forma), ma con oneri probatori molto gravosi.Hai bisogno di tutelare il tuo convivente?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella redazione del testamento, nella pianificazione successoria e nella dichiarazione di successione per il convivente superstite. Competenza locale sul sistema tavolare FVG e consulenza dedicata a coppie non sposate e unioni civili. Prenota un appuntamento 0432 1638640 WhatsApp 366 6018121 Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – UdineConclusioni: pianifica subito per proteggere il tuo conviventeLa posizione del convivente non sposato nell’ordinamento italiano resta debole: non è erede legittimo, non ha quota di legittima, paga l’8% di imposta di successione senza franchigia. Per le unioni civili, invece, la situazione è equiparata a quella del coniuge, con tutte le tutele successorie.La soluzione è la pianificazione successoria anticipata: testamento olografo o pubblico, polizza vita caso morte come beneficiario, eventuale contratto di convivenza, donazioni in vita ponderate. Ogni coppia non sposata dovrebbe affrontare questo tema prima che sia troppo tardi. Al CAF Centro Fiscale di Udine ti aiutiamo a costruire la strategia più adatta alla tua situazione familiare e patrimoniale, con particolare attenzione alle specificità del sistema tavolare friulano per gli immobili. ADAndrea DamianiResponsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscaliIl CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse. 📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →Giugno 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-05 08:00:002026-04-24 23:48:20Successione Convivente Non Sposato 2026: Diritti, Unione Civile e Cosa Spetta
CAF, SUCCESSIONIImposta di Successione 2026: Calcolo, Aliquote e ScadenzeL’imposta di successione è un tributo che colpisce il trasferimento dei beni per causa di morte dal defunto (de cuius) agli eredi e ai legatari. Disciplinata dal D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), questa imposta è stata più volte modificata nel corso degli anni, con una prima abolizione nel 2001 e il successivo ripristino nel 2006.Oggi l’imposta di successione rappresenta uno degli aspetti più delicati nella gestione delle eredità, con aliquote e franchigie differenziate in base al grado di parentela tra il defunto e il beneficiario. Comprendere come funziona il calcolo dell’imposta, quali sono le scadenze e come versarla correttamente è fondamentale per evitare sanzioni e gestire al meglio il patrimonio ereditato.In questa guida analizzeremo nel dettaglio tutti gli aspetti dell’imposta di successione 2026: dalla base imponibile alle aliquote, dalle franchigie alle scadenze di versamento, con esempi pratici e tabelle riassuntive per facilitare la comprensione.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCos’è l’Imposta di SuccessioneChi Deve Pagare l’ImpostaBase Imponibile: Come Si CalcolaAliquote e Franchigie per ParentelaMetodo di Calcolo: Esempi PraticiDichiarazione di SuccessioneScadenze di VersamentoRateizzazione dell’ImpostaSanzioni e RavvedimentoNovità Normative 2025-2026Cos’è l’Imposta di SuccessioneL’imposta di successione è un tributo indiretto che grava sul valore complessivo dei beni e dei diritti che vengono trasferiti per successione ereditaria. Si applica sia in caso di successione legittima (senza testamento) che di successione testamentaria.Natura GiuridicaL’imposta di successione ha natura di imposta personale e proporzionale:Personale: tiene conto del rapporto di parentela tra defunto ed eredeProporzionale: l’aliquota si applica in percentuale sul valore dell’asse ereditarioQuando Si ApplicaL’imposta di successione si applica quando si verifica il trasferimento mortis causa di:Immobili (abitazioni, terreni, fabbricati)Denaro e conti correntiTitoli, azioni, obbligazioniQuote societariePartecipazioni in aziendeDiritti reali (usufrutto, nuda proprietà)Beni mobili (auto, gioielli, opere d’arte)Riferimenti NormativiLa disciplina dell’imposta di successione è contenuta in:D.Lgs. 346/1990: Testo Unico Successioni e Donazioni (TUSD)Legge 286/2006: Ripristino dell’imposta dopo l’abolizioneCircolari Agenzia delle Entrate: interpretazioni e istruzioni operative Chi Deve Pagare l’Imposta di SuccessioneL’imposta di successione deve essere versata dagli eredi e dai legatari che ricevono beni per successione. La legge stabilisce una responsabilità solidale tra tutti gli eredi.Responsabilità SolidaleGli eredi sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta (art. 36 TUSD):L’Agenzia delle Entrate può richiedere l’intero importo a qualsiasi eredeOgni erede può poi chiedere agli altri il rimborso della quota proporzionaleIn caso di mancato pagamento di uno, gli altri devono coprire la sua quotaSoggetti PassiviSono tenuti al pagamento:Eredi legittimi: chiamati all’eredità per leggeEredi testamentari: nominati nel testamentoLegatari: beneficiari di beni specificiBeneficiari di trust: in caso di trust successoriDichiarante e ObbligatoÈ importante distinguere:Dichiarante: chi presenta la dichiarazione di successione (può essere uno solo degli eredi)Obbligato al pagamento: tutti gli eredi sono obbligati solidalmenteIl fatto che un solo erede presenti la dichiarazione non esonera gli altri dal pagamento della loro quota d’imposta. Base Imponibile: Come Si CalcolaLa base imponibile dell’imposta di successione è data dalla differenza tra l’attivo ereditario e il passivo deducibile.Attivo EreditarioNell’attivo ereditario rientrano:Immobili: valore catastale (rendita catastale × coefficiente)Denaro e conti correnti: saldi alla data del decessoTitoli e azioni: valore di mercato alla data del decessoAziende e partecipazioni: valore secondo periziaBeni mobili: stima o valore commercialeCrediti del defunto: importo nominalePassivo DeducibileDall’attivo si possono dedurre:Debiti del defunto: solo se esistenti alla data del decesso e documentatiSpese funerarie: fino a un massimo di 1.032,91 euroSpese mediche ultimi 6 mesi: documentate e pagateOneri deducibili: imposte dovute dal defuntoBeni EsentiNon concorrono alla base imponibile:Titoli di Stato italiani (BOT, BTP, CCT)Aziende familiari (con requisiti specifici)TFR e indennità di fine rapportoPolizze vita (in alcuni casi)Calcolo Valore ImmobiliPer gli immobili il valore si calcola:Abitazioni:Rendita catastale × 1,05 × 110 = Valore fiscaleTerreni agricoli:Reddito dominicale × 1,25 × 110 = Valore fiscaleEsempio pratico:Rendita catastale: 600 euroValore fiscale: 600 × 1,05 × 110 = 69.300 euro Aliquote e Franchigie per Grado di ParentelaL’imposta di successione viene applicata con aliquote e franchigie differenziate in base al grado di parentela tra il defunto e l’erede.Tabella Aliquote e Franchigie 2026Grado di ParentelaFranchigiaAliquotaConiuge e figli1.000.000 euro4%Fratelli e sorelle100.000 euro6%Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° gradoNessuna franchigia6%Estranei e altri soggettiNessuna franchigia8%Come Funzionano le FranchigieLa franchigia è la quota di eredità esente da imposta. L’imposta si applica solo sulla parte eccedente la franchigia.Regole importanti:La franchigia è individuale: vale per ciascun eredeSi calcola sulla quota netta spettante a ogni singolo beneficiarioSe l’eredità è inferiore alla franchigia, non si paga nullaEsempio coniuge e 2 figli:Eredità totale: 2.000.000 euroQuote: coniuge 50% (1.000.000), figli 25% ciascuno (500.000)Franchigia: 1.000.000 euro ciascunoImposta: zero per tutti (quote inferiori a franchigia)Franchigia Maggiorata Disabili GraviPer i beneficiari portatori di handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992) la franchigia è maggiorata a 1.500.000 euro, indipendentemente dal grado di parentela.Requisiti:Certificazione handicap grave ai sensi L. 104/1992Riconoscimento invalidità superiore al 67%Documentazione da allegare alla dichiarazione di successioneQuesta franchigia si cumula con quella ordinaria per grado di parentela. Metodo di Calcolo dell’Imposta: Esempi PraticiVediamo nel dettaglio come calcolare l’imposta di successione con esempi concreti per diverse situazioni.Esempio 1: Eredità a Figlio (Patrimonio Misto)Situazione:Defunto lascia a 1 figlio unicoImmobile (valore catastale): 300.000 euroConti correnti: 150.000 euroTitoli di Stato: 50.000 euro (esenti)Debiti: 20.000 euroCalcolo base imponibile:Attivo: 300.000 + 150.000 = 450.000 euroTitoli di Stato: esenti, non contanoPassivo deducibile: 20.000 euroBase imponibile: 450.000 – 20.000 = 430.000 euroCalcolo imposta:Quota figlio: 430.000 euroFranchigia: 1.000.000 euroEccedenza: zeroImposta di successione: 0 euroImposte ipotecarie e catastali:Immobile: 300.000 × 2% (ipotecaria) + 300.000 × 1% (catastale)Totale imposte immobiliari: 9.000 euroEsempio 2: Eredità a Fratello Oltre FranchigiaSituazione:Defunto lascia a 1 fratelloImmobile: 250.000 euroLiquidità: 100.000 euroNessun debitoCalcolo base imponibile:Attivo: 250.000 + 100.000 = 350.000 euroBase imponibile: 350.000 euroCalcolo imposta:Quota fratello: 350.000 euroFranchigia fratelli: 100.000 euroEccedenza tassabile: 350.000 – 100.000 = 250.000 euroAliquota fratelli: 6%Imposta di successione: 250.000 × 6% = 15.000 euroImposte immobiliari:Immobile: 250.000 × 3% (ipotecaria + catastale)Totale imposte immobiliari: 7.500 euroTotale da versare: 15.000 + 7.500 = 22.500 euroEsempio 3: Eredità a EstraneoSituazione:Defunto lascia tutto a un amico (estraneo)Patrimonio: 200.000 euroCalcolo imposta:Base imponibile: 200.000 euroFranchigia estranei: nessunaAliquota estranei: 8%Imposta di successione: 200.000 × 8% = 16.000 euroEsempio 4: Disabile Grave BeneficiarioSituazione:Defunto lascia a figlio disabile grave (L. 104/92 art. 3 c. 3)Patrimonio: 2.000.000 euroCalcolo imposta:Base imponibile: 2.000.000 euroFranchigia disabili: 1.500.000 euroEccedenza tassabile: 2.000.000 – 1.500.000 = 500.000 euroAliquota figli: 4%Imposta di successione: 500.000 × 4% = 20.000 euroSenza franchigia maggiorata avrebbe pagato:Eccedenza: 2.000.000 – 1.000.000 = 1.000.000Imposta: 1.000.000 × 4% = 40.000 euroRisparmio: 20.000 euro Dichiarazione di Successione: Termini e ModalitàLa dichiarazione di successione è l’adempimento obbligatorio per comunicare all’Agenzia delle Entrate il trasferimento dei beni ereditari e calcolare l’imposta dovuta.Termine di PresentazioneLa dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide con la data del decesso.Esempio:Decesso: 15 marzo 2025Scadenza: 15 marzo 2026Modalità Telematica ObbligatoriaDal 1° gennaio 2019 la dichiarazione di successione è obbligatoriamente telematica. Può essere presentata:Direttamente dagli eredi con SPID/CIE tramite il portale Agenzia EntrateTramite intermediari abilitati: CAF, commercialisti, notaiSoftware dedicato: applicazione “Dichiarazione di Successione e Domanda di Volture Catastali”Chi Deve PresentarlaSono obbligati alla presentazione:Gli eredi e legatariI curatori dell’eredità giacenteGli amministratori dell’ereditàGli esecutori testamentariÈ sufficiente che uno solo dei soggetti obbligati presenti la dichiarazione per conto di tutti.Casi di EsoneroNon è obbligatorio presentare la dichiarazione quando ricorrono contemporaneamente queste condizioni:Eredità devoluta al coniuge e/o parenti in linea retta (figli, genitori)Attivo ereditario non superiore a 100.000 euroAssenza di immobili o diritti reali immobiliariAttenzione: anche in presenza di un solo immobile, la dichiarazione è sempre obbligatoria.Documenti NecessariPer presentare la dichiarazione servono:Certificato di morteStato di famiglia del defuntoCertificati di stato di famiglia degli erediAutocertificazione vincoli di parentelaVisure catastali di tutti gli immobiliEstratti conti bancari alla data del decessoCertificati di proprietà veicoliDocumentazione titoli e partecipazioniEventuale testamento (con verbale pubblicazione)Atto di rinuncia all’eredità (se presente) Scadenze di Versamento dell’ImpostaIl versamento dell’imposta di successione segue regole e tempistiche precise stabilite dalla legge.Liquidazione dell’ImpostaDopo la presentazione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione dell’imposta verificando:La correttezza dei valori dichiaratiL’applicazione delle aliquoteIl calcolo delle franchigieLe imposte ipotecarie e catastaliAvviso di LiquidazioneEntro 3 anni dalla presentazione della dichiarazione, l’Agenzia notifica l’avviso di liquidazione con:L’importo dell’imposta dovutaLa scadenza per il pagamentoLe modalità di versamentoNota: in molti casi l’avviso arriva entro 6-12 mesi.Termine per il PagamentoL’imposta deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione.Esempio:Notifica avviso: 10 aprile 2026Scadenza pagamento: 9 giugno 2026 (60 giorni)Modalità di PagamentoL’imposta si versa tramite:Modello F24 con i codici tributo:1530: Imposta di successione1531: Sanzioni1532: InteressiTramite home banking (F24 online)Presso banche o Poste ItalianeTabella Scadenze Procedura SuccessioneAdempimentoTerminePresentazione dichiarazione12 mesi dal decessoLiquidazione Agenzia EntrateEntro 3 anni dalla dichiarazioneNotifica avviso liquidazioneVariabile (6-12 mesi in media)Pagamento imposta60 giorni dalla notificaVolture catastaliAutomatiche dopo la dichiarazioneRateizzazione dell’Imposta di SuccessioneQuando l’importo dell’imposta è elevato, la legge prevede la possibilità di pagare a rate.Condizioni per la RateizzazioneLa rateizzazione è concessa:Su richiesta degli eredi all’atto della presentazione della dichiarazione o successivamentePer importi superiori a 1.000 euroFino a un massimo di 4 anni (rate trimestrali)Come FunzionaLa rateizzazione prevede:Prima rata: da versare entro 60 giorni dalla notifica (almeno il 20% del totale)Rate successive: trimestrali di pari importoInteressi: calcolati al tasso legale in vigore (2026: 2,5% annuo)Calcolo Rate e InteressiEsempio:Imposta dovuta: 20.000 euroRateizzazione richiesta: 4 anni (16 rate trimestrali)Prima rata (20%): 4.000 euroResiduo da rateizzare: 16.000 euroRata trimestrale: 16.000 / 15 = 1.066,67 euroInteressi: calcolati sul debito residuo ad ogni rataCalcolo interessi sulla seconda rata:Debito residuo: 16.000 euroInteresse trimestrale: 16.000 × 2,5% × 3/12 = 100 euroRata totale: 1.066,67 + 100 = 1.166,67 euroDecadenza dalla RateizzazioneSi decade dal beneficio della rateizzazione in caso di:Mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenzaRitardo superiore a 7 giorni nel pagamentoIn caso di decadenza:L’intero importo residuo diventa immediatamente esigibileSi applicano sanzioni e interessi di moraGaranzie RichiestePer importi molto elevati (oltre 50.000 euro) l’Agenzia può richiedere:Ipoteca sugli immobili ereditatiFideiussione bancaria o assicurativaAltre garanzie reali Sanzioni e Ravvedimento OperosoIl mancato o tardivo versamento dell’imposta di successione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.Sanzioni per Omesso o Tardivo VersamentoSanzione base: dal 120% al 240% dell’imposta non versata o versata in ritardo.Riduzione con ravvedimento operoso:Se il contribuente regolarizza spontaneamente prima di un accertamento, la sanzione si riduce:Tipo RavvedimentoTermineSanzione RidottaSprintEntro 14 giorni0,1% per giornoBreveEntro 30 giorni1/9 del 120% = 13,33%IntermedioEntro 90 giorni1/8 del 120% = 15%LungoEntro 1 anno1/7 del 120% = 17,14%BiennaleEntro 2 anni1/6 del 120% = 20%Oltre 2 anniOltre 2 anni1/5 del 120% = 24%Esempio Calcolo RavvedimentoSituazione:Imposta dovuta: 10.000 euroRitardo: 45 giorni dalla scadenzaRavvedimento: intermedio (entro 90 giorni)Calcolo:Sanzione ordinaria: 10.000 × 120% = 12.000 euroSanzione ridotta: 12.000 × 1/8 = 1.500 euroInteressi moratori: 10.000 × 2,5% × 45/365 = 31 euroTotale da versare: 10.000 + 1.500 + 31 = 11.531 euroRisparmio: 12.000 – 1.500 = 10.500 euro di sanzioni risparmiateSanzioni per Dichiarazione OmessaSe non si presenta la dichiarazione di successione:Sanzione: dal 120% al 240% dell’imposta, minimo 250 euroAnche se non c’è imposta dovuta (eredità sotto franchigia)Sanzioni per Dichiarazione InfedeleSe si dichiara un valore inferiore al reale:Sanzione: dal 100% al 200% della maggiore imposta accertataPossibile accertamento di valore da parte dell’AgenziaNovità Normative 2025-2026Per il 2025-2026 non sono previste modifiche sostanziali all’imposta di successione. Le aliquote e franchigie rimangono invariate rispetto agli anni precedenti.Conferme 2026Aliquote confermate:Coniuge e figli: 4% (franchigia 1.000.000 euro)Fratelli: 6% (franchigia 100.000 euro)Altri parenti: 6% (nessuna franchigia)Estranei: 8% (nessuna franchigia)Franchigia disabili: confermata a 1.500.000 euroDigitalizzazioneProsegue il processo di digitalizzazione con:Dichiarazione telematica obbligatoriaVolture catastali automaticheFascicolo digitale dell’erede consultabile onlineComunicazioni via PECControlli AutomatizzatiL’Agenzia delle Entrate ha potenziato i controlli automatici su:Conti correnti (Anagrafe Rapporti Finanziari)Partecipazioni societarieImmobili (banca dati catastale integrata)Veicoli (archivio PRA)Questo rende più difficile omettere beni nella dichiarazione.Tasso di Interesse Legale 2026Per il calcolo di interessi su rateizzazione e ravvedimento, il tasso legale 2026 è fissato al 2,5% annuo (confermato rispetto al 2025).L’imposta di successione rappresenta un aspetto cruciale nella gestione delle eredità, con regole precise e tempistiche da rispettare. Comprendere il meccanismo di calcolo, le aliquote differenziate per grado di parentela e le franchigie disponibili è fondamentale per pianificare correttamente il trasferimento generazionale del patrimonio.Grazie alle franchigie elevate previste per coniuge e figli (1.000.000 euro), molte eredità in Italia risultano esenti da imposta. Tuttavia, la dichiarazione di successione resta obbligatoria in presenza di immobili o quando il patrimonio supera i 100.000 euro.Le sanzioni per ritardi o omissioni possono essere molto pesanti (dal 120% al 240%), ma il ravvedimento operoso consente riduzioni significative se si regolarizza spontaneamente.Per gestire correttamente una successione e ottimizzare il carico fiscale è sempre consigliabile affidarsi a professionisti esperti come i CAF, che possono assistere in tutti gli adempimenti: dal calcolo dell’imposta alla presentazione telematica della dichiarazione, fino alla gestione di eventuali contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la dichiarazione di successione completa, con gestione del sistema tavolare FVG, voltura catastale e calcolo imposte. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande Frequenti sull’Imposta di SuccessioneQuando si paga l’imposta di successione?L’imposta di successione si paga entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate. L’avviso arriva dopo la presentazione della dichiarazione di successione, generalmente entro 6-12 mesi ma puo richiedere fino a 3 anni.Chi è esente dall’imposta di successione?Sono esenti dall’imposta i beneficiari la cui quota ereditaria rientra nella franchigia prevista per il loro grado di parentela: 1.000.000 euro per coniuge e figli, 100.000 euro per fratelli. Inoltre, alcuni beni sono esenti come i Titoli di Stato italiani e, in certi casi, le aziende familiari.Quanto paga un figlio di imposta di successione?Un figlio paga il 4% sulla parte di eredita eccedente 1.000.000 euro. Se l’eredita è inferiore a 1.000.000 euro, non paga nulla di imposta di successione (restano dovute le imposte ipotecarie e catastali sugli immobili).Come si calcola l’imposta di successione su un immobile?L’imposta si calcola sul valore catastale dell’immobile (rendita catastale × 1,05 × 110). Da questo valore si sottrae l’eventuale franchigia e si applica l’aliquota del 4%, 6% o 8% secondo il grado di parentela. Si aggiungono poi le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%).Si puo pagare a rate l’imposta di successione?Si, l’imposta puo essere rateizzata fino a 4 anni (rate trimestrali) con una prima rata pari ad almeno il 20% del totale. Sulle rate successive si applicano interessi al tasso legale (2,5% nel 2026). La rateizzazione va richiesta all’Agenzia delle Entrate.Cosa succede se non si presenta la dichiarazione di successione?La mancata presentazione comporta sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro anche se non è dovuta imposta. Inoltre, senza dichiarazione non è possibile vendere o disporre degli immobili ereditati. È sempre possibile regolarizzare con ravvedimento operoso.L’imposta di successione si paga anche sotto i 100.000 euro?Dipende dal grado di parentela. Per coniuge e figli la franchigia è di 1.000.000 euro, quindi sotto questa soglia non si paga. Per fratelli la franchigia è 100.000 euro. Per altri parenti ed estranei non c’è franchigia, quindi si paga anche su importi bassi. Le imposte ipotecarie e catastali si pagano sempre sugli immobili.Hai Bisogno di Assistenza per l’Imposta di Successione?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste per:Calcolo esatto dell’imposta di successionePresentazione telematica dichiarazioneGestione pratiche con Agenzia EntrateOttimizzazione carico fiscaleContattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATISUCCESSIONI Successione Immobili 2026: Tasse, Voltura e Adempimenti Catastali La successione immobili 2026 è una fase delicata che coinvolge molte famiglie quando si eredita una casa o un terreno. Quando viene a mancare un familiare che possedeva beni immobili, gli eredi devono affrontare una serie di adempimenti fiscali… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-07-21 09:00:002026-02-23 15:20:48Successione Immobili 2026: Tasse, Voltura e Adempimenti CatastaliCAF, SUCCESSIONI Intavolazione FVG: Guida Completa al Sistema Tavolare(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-07-21 09:00:002026-03-17 19:06:42Intavolazione FVG: Guida Completa al Sistema TavolareCAF, SUCCESSIONI Riunione Fiscale Successione 2026: Cos’è, Quando Serve e Come RichiederlaLa riunione fiscale evita la doppia imposizione quando due successioni avvengono entro 5 anni. Guida 2026: requisiti, procedura, esempi e come richiederla nella dichiarazione di successione. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/11/DOCUMENTI-NECESSARI-PER-LA-SUCCESSIONE-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-19 08:00:002026-04-24 23:48:37Riunione Fiscale Successione 2026: Cos’è, Quando Serve e Come RichiederlaCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Tresy Mia 02/01/2026 Esperienza ottima. Grazie al supporto whap con Roberta Pubblicato su Google Alessandra Capello 30/12/2025 Servizio ottimo!!!! Super efficiente!!!!! Operatore molto disponibile e gentile!!!! Soddisfattissima!!!!!! Pubblicato su Google Samuel R. 27/12/2025 Mi sono rivolto a loro online e Mirsada è riuscita a fare di tutto! Veramente estremamente preparata e competente oltre a professionale. Bravi davvero Pubblicato su Google Serhii Kovalchuk 22/12/2025 Professionalità e umanità: una combinazione rara. 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Pubblicato su Google SILVIA P 22/12/2025 Ho conosciuto questo centro grazie a un collega per una pratica per mia madre, per la quale mia sorella aveva avuto ben 3 appuntamenti presso altro centro in altra regione, per sentirsi dire che mia madre non me aveva diritto. Qui non solo la pratica è stata evasa, ma in tempi record e senza dovermici recare personalmente. E, da sottolineare, a 3 gg da natale. Perciò grazie e super consigliato. Efficienza e velocità. Ah, non l'ho detto, pratica fatta in giornata. Bravi! Pubblicato su Google Noura Omrani 22/12/2025 Sono super bravi gentili e professionali consiglio Pubblicato su Google Moldovan Madalina Ancuta 22/12/2025 Bravissimi, molto cordiali e disponibili, e soprattutto molto veloci. Raccomando volentieri!!😀 Pubblicato su Google Valentina Simeoni 21/12/2025 Mi sono rivolta a questo patronato per risolvere una questione con il congedo maternità. Sono rimasta estremamente soddisfatta, mi hanno dato appuntamento in brevissimo tempo, il personale é giovane ,preparato e competente. Ho avuto il piacere di conoscere Sara che é stata gentilissima e velocissima nel darmi una mano. Sicuramente mi affiderò a loro per il prossimo ISEE e 730. Pubblicato su Google Xhoana Lika 19/12/2025 Ho avuto un’ottima esperienza al CAF grazie a Sara. È una ragazza molto preparata, disponibile e paziente, mi ha seguita passo dopo passo chiarendo ogni dubbio e aiutandomi con diverse pratiche in modo preciso e professionale. Si vede che lavora con competenza e attenzione verso le persone. Davvero consigliata! Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleApprofondimenti correlatiSuccessione e Donazioni: Riunione FittiziaAprile 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-04-09 13:14:552026-05-31 16:49:26Imposta di Successione 2026: Calcolo, Aliquote e Scadenze
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