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Tag Archivio per: aliquote successione

CAF, SUCCESSIONI

Usufrutto Vedovile 2026: Diritti del Coniuge, Durata e Come Funziona nella Successione

Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine

Quando si parla di usufrutto vedovile, molte persone immaginano ancora un diritto automatico del coniuge superstite sui beni del defunto. In realtà, l’usufrutto vedovile come istituto giuridico non esiste più dal 1975: è stato abolito dalla riforma del diritto di famiglia (Legge 151/1975) e sostituito dal diritto di abitazione sulla casa familiare previsto dall’articolo 540 del Codice Civile.

Nonostante l’abolizione, l’espressione “usufrutto vedovile” è rimasta nel linguaggio comune e continua a generare confusione. In questa guida aggiornata al 2026 ti spieghiamo cosa spetta oggi al coniuge superstite, quali sono le differenze tra usufrutto e diritto di abitazione, come si calcola il valore dell’usufrutto ai fini fiscali con i coefficienti per età, e come pianificare al meglio la successione con un testamento strategico.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è l’usufrutto vedovile e perché non esiste più
  2. Il diritto di abitazione del coniuge superstite (art. 540 C.C.)
  3. Differenze tra usufrutto generale e diritto di abitazione
  4. Usufrutto del coniuge su altri beni: serve testamento
  5. Usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori
  6. Valore dell’usufrutto ai fini fiscali: coefficienti 2026
  7. Tabella coefficienti usufrutto 2026 per età
  8. Esempio pratico di calcolo usufrutto
  9. Imposta di successione con usufrutto e nuda proprietà
  10. Cosa succede alla morte dell’usufruttuario
  11. Usufrutto e IMU: chi paga?
  12. Come impostare l’usufrutto con testamento
  13. Vantaggi strategici del testamento con usufrutto
  14. Quando conviene rinunciare all’usufrutto
  15. Domande frequenti
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Cos’è l’usufrutto vedovile e perché non esiste più

L’usufrutto vedovile era, nel vecchio Codice Civile italiano precedente al 1975, un diritto che spettava automaticamente al coniuge superstite sui beni ereditari del defunto. Si trattava di un usufrutto uxorio (termine tecnico) che conferiva al vedovo o alla vedova il diritto di godere dei beni ereditari per tutta la durata della propria vita, indipendentemente dalla presenza di altri eredi come i figli.

Questo istituto è stato abolito dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151, la storica riforma del diritto di famiglia che ha rivoluzionato il Codice Civile italiano. Prima di quella data, il coniuge superstite non era considerato erede legittimario in senso pieno, ma riceveva solo un usufrutto sui beni del defunto. La riforma del 1975 ha completamente riequilibrato i diritti successori del coniuge, trasformandolo in erede legittimario a tutti gli effetti, con diritto a una quota di piena proprietà sull’eredità.

Perché allora si continua a parlare di “usufrutto vedovile” nel 2026? Per abitudine linguistica e perché il coniuge superstite mantiene comunque un diritto vitalizio di godimento sulla casa familiare, che molte persone (e anche alcuni professionisti non aggiornati) continuano a chiamare impropriamente “usufrutto vedovile”. In realtà si tratta di un istituto giuridicamente diverso: il diritto di abitazione previsto dall’articolo 540 del Codice Civile.

Il diritto di abitazione del coniuge superstite (art. 540 C.C.)

L’articolo 540, secondo comma, del Codice Civile stabilisce che al coniuge superstite sono riservati, oltre alla quota ereditaria di piena proprietà, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni ai coniugi. Questi diritti gravano sulla porzione disponibile e, ove questa non basti, sulla quota di riserva del coniuge stesso.

Le caratteristiche essenziali del diritto di abitazione del coniuge superstite sono:

  • Durata vita natural durante: il coniuge superstite conserva il diritto fino alla propria morte, a prescindere dal tempo trascorso dalla successione.
  • Limitato alla casa adibita a residenza familiare: riguarda esclusivamente l’immobile che al momento dell’apertura della successione era la residenza effettiva della coppia, non altre case di proprietà del defunto.
  • Comprende l’arredo: il coniuge ha anche il diritto di uso sui mobili, elettrodomestici e oggetti di arredamento che corredano l’abitazione.
  • Automatico e irrinunciabile per legge: spetta al coniuge superstite indipendentemente dal testamento e non può essere escluso dal de cuius, salvo rinuncia espressa del beneficiario.
  • Solo uso personale: il coniuge può abitarci, ma non può concederla in locazione né in comodato a terzi.
  • Non si perde con le nuove nozze: anche se il coniuge superstite si risposa, conserva il diritto di abitazione sulla casa familiare.

Un aspetto importante: se la residenza familiare era in un immobile in comproprietà tra i coniugi, il diritto di abitazione si estende anche sulla quota del defunto. Se invece la casa era di proprietà di terzi (ad esempio ereditata dai genitori del defunto in vita) e solo il defunto ne aveva un diritto minore, la situazione va valutata caso per caso.

Differenze tra usufrutto generale e diritto di abitazione

Spesso si confondono i termini, ma usufrutto e diritto di abitazione sono due istituti giuridici ben distinti, con contenuti ed effetti molto diversi. Comprendere la differenza è fondamentale per capire cosa spetta realmente al coniuge superstite e cosa si può ottenere con un testamento.

L’usufrutto: un diritto più ampio

L’usufrutto, disciplinato dagli articoli 978 e seguenti del Codice Civile, è il diritto reale di godere di un bene altrui traendone tutte le utilità, rispettandone la destinazione economica. L’usufruttuario può:

  • Utilizzare personalmente il bene;
  • Affittarlo o darlo in locazione a terzi, incassando i canoni;
  • Concederlo in comodato gratuito;
  • Percepirne i frutti naturali (prodotti agricoli, ad esempio) e civili (canoni di locazione, interessi su titoli);
  • Cedere il proprio diritto di usufrutto ad altri (salvo diverso accordo);
  • Godere anche di beni mobili, immobili, aziende, partecipazioni societarie.

Il diritto di abitazione: più limitato

Il diritto di abitazione, disciplinato dagli articoli 1021-1026 del Codice Civile, è molto più ristretto. Chi ha il diritto di abitazione può:

  • Abitare personalmente la casa con la propria famiglia (figli, conviventi);
  • NON può affittarla né cederla a terzi;
  • NON può darla in comodato gratuito a persone estranee al nucleo familiare;
  • NON può venderla o trasferire il proprio diritto.

Questa è la differenza chiave: il diritto di abitazione è un diritto personalissimo, finalizzato esclusivamente a garantire la continuità abitativa del coniuge superstite nella casa in cui ha vissuto con il defunto. Non può diventare fonte di reddito.

Tabella di confronto

CaratteristicaUsufruttoDiritto di abitazione
Uso personaleSiSi
Locazione a terziSiNo
Comodato a terziSiNo
Percezione fruttiSiNo
Cessione del dirittoSiNo
Beni mobili e immobiliSiSolo casa di abitazione
DurataFino a 30 anni (persone giuridiche) o vita (persone fisiche)Vita natural durante

Usufrutto del coniuge su altri beni: serve testamento

Una delle conseguenze più importanti dell’abolizione dell’usufrutto vedovile è che, oggi, il coniuge superstite non ha un usufrutto automatico su beni diversi dalla casa familiare. Se il defunto possedeva terreni agricoli, seconde case, aziende, titoli, conti bancari o altri beni, il coniuge può ottenere l’usufrutto su questi beni solo in due modi:

  1. Per disposizione testamentaria: il defunto può legare al coniuge l’usufrutto su specifici beni tramite testamento, rispettando le quote di riserva degli altri legittimari;
  2. Per accordo tra eredi: gli eredi (compresi i figli) possono accordarsi in sede di divisione ereditaria per attribuire al coniuge l’usufrutto su determinati beni, cedendo loro la nuda proprietà.

Nella successione legittima (senza testamento), il coniuge riceve invece quote di piena proprietà sui beni del defunto, secondo queste percentuali:

  • Coniuge + 1 figlio: 1/2 al coniuge, 1/2 al figlio (più diritto di abitazione sulla casa familiare);
  • Coniuge + 2 o più figli: 1/3 al coniuge, 2/3 ai figli (più diritto di abitazione);
  • Coniuge senza figli ma con genitori o fratelli del defunto: 2/3 al coniuge, 1/3 agli altri (più diritto di abitazione);
  • Coniuge unico erede: tutto al coniuge.

Per approfondire le quote spettanti, puoi consultare la nostra guida sui diritti del coniuge superstite nella successione.

Usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori

È importante non confondere l’usufrutto vedovile con un altro istituto tuttora vigente: l’usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori, disciplinato dall’articolo 324 del Codice Civile. Si tratta di un usufrutto che spetta di diritto a entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui beni del figlio minorenne.

Caratteristiche principali:

  • I genitori percepiscono i frutti dei beni del figlio minore (ad esempio canoni di locazione di un immobile ereditato dal nonno);
  • I frutti devono essere destinati al mantenimento della famiglia e all’educazione e istruzione dei figli;
  • Non riguarda beni acquistati dal figlio con proventi del proprio lavoro, né beni lasciati o donati al figlio con espressa esclusione dell’usufrutto legale;
  • Cessa automaticamente al compimento dei 18 anni del figlio o con l’emancipazione.

Questo istituto ha natura e funzione completamente diversa dall’usufrutto successorio: non è un diritto reale tipico, ma uno strumento di gestione del patrimonio familiare a beneficio del minore. Spesso entra in gioco proprio nelle successioni quando il defunto lascia beni a nipoti minori, per cui i genitori (eredi o meno) gestiscono i beni fino alla maggiore età.

Valore dell’usufrutto ai fini fiscali: coefficienti 2026

Quando l’usufrutto è oggetto di una successione o di una donazione, il suo valore fiscale va determinato secondo criteri stabiliti dal Testo Unico sull’imposta di registro (DPR 131/1986) e richiamati dal Testo Unico sulle successioni (D.Lgs. 346/1990). Il calcolo si basa su due elementi:

  1. Il valore della piena proprietà del bene (per gli immobili, generalmente il valore catastale);
  2. Il coefficiente di usufrutto, che dipende dall’età dell’usufruttuario al momento della successione o donazione e dal tasso legale di interesse vigente.

Il principio è intuitivo: più giovane è l’usufruttuario, maggiore è il valore dell’usufrutto, perché si presume durerà più a lungo; viceversa, più anziano è l’usufruttuario, minore è il valore, perché l’aspettativa di vita residua è più breve.

Il tasso legale di interesse viene aggiornato periodicamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dal 1° gennaio 2026 il tasso legale è fissato al 2%. In base a questo tasso, il Ministero pubblica la tabella aggiornata dei coefficienti.

La formula generale è:

Valore usufrutto = Valore piena proprietà × coefficiente (%)
Valore nuda proprietà = Valore piena proprietà − Valore usufrutto

Tabella coefficienti usufrutto 2026 per età

Di seguito la tabella dei coefficienti dell’usufrutto aggiornata al 2026, elaborata in base al tasso legale d’interesse del 2% vigente dal 1° gennaio 2026. Questi coefficienti rappresentano la percentuale del valore della piena proprietà che va attribuita all’usufrutto in base all’età dell’usufruttuario al momento del trasferimento (successione o donazione).

Età dell’usufruttuarioCoefficiente usufruttoCoefficiente nuda proprietà
da 0 a 20 anni95%5%
da 21 a 30 anni90%10%
da 31 a 40 anni85%15%
da 41 a 45 anni80%20%
da 46 a 50 anni75%25%
da 51 a 53 anni70%30%
da 54 a 56 anni65%35%
da 57 a 60 anni60%40%
da 61 a 63 anni55%45%
da 64 a 66 anni50%50%
da 67 a 69 anni45%55%
da 70 a 72 anni40%60%
da 73 a 75 anni35%65%
da 76 a 78 anni30%70%
da 79 a 82 anni25%75%
da 83 a 86 anni20%80%
da 87 a 92 anni15%85%
da 93 a 99 anni10%90%

Nota importante: questi coefficienti valgono per tutti i calcoli fiscali legati a usufrutto e nuda proprietà (successioni, donazioni, compravendite, imposta di registro). Il Ministero dell’Economia aggiorna la tabella quando varia il tasso legale d’interesse: è sempre consigliabile verificare l’ultima versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Esempio pratico di calcolo usufrutto

Vediamo un esempio concreto per comprendere come si applica la tabella dei coefficienti. Supponiamo il caso di una coppia con un figlio:

  • Defunto: marito, proprietario di un appartamento del valore catastale di 200.000 euro;
  • Coniuge superstite: moglie di 65 anni;
  • Altro erede: figlio di 35 anni;
  • Testamento: il defunto lascia l’usufrutto della casa alla moglie e la nuda proprietà al figlio.

Il calcolo procede così:

Età usufruttuaria (moglie): 65 anni
→ Coefficiente usufrutto (fascia 64-66 anni): 50%
→ Coefficiente nuda proprietà: 50%

Valore piena proprietà: 200.000 euro
Valore usufrutto alla moglie: 200.000 × 50% = 100.000 euro
Valore nuda proprietà al figlio: 200.000 × 50% = 100.000 euro

Questi valori vengono utilizzati sia per calcolare l’imposta di successione, sia per determinare le quote catastali intestate. Se invece la moglie avesse avuto 75 anni, il coefficiente sarebbe stato del 35%, quindi il suo usufrutto sarebbe valso 70.000 euro e la nuda proprietà al figlio 130.000 euro.

Lo stesso meccanismo si applica a tutti i tipi di beni (terreni, partecipazioni societarie, titoli), purché si conosca il loro valore pieno di riferimento. Per gli immobili, tipicamente si usa il valore catastale rivalutato; per le aziende si applica il valore contabile; per i titoli il prezzo di mercato alla data di successione.

Imposta di successione con usufrutto e nuda proprietà

Quando la successione prevede la costituzione di un usufrutto per il coniuge e della nuda proprietà per i figli (o altri eredi), l’imposta di successione viene calcolata separatamente sulle due quote, ma con le stesse aliquote e franchigie previste per il grado di parentela di ciascun beneficiario.

Aliquote e franchigie 2026

  • Coniuge e figli: aliquota 4%, con franchigia di 1.000.000 euro a testa;
  • Fratelli e sorelle: aliquota 6%, con franchigia di 100.000 euro;
  • Altri parenti fino al 4° grado: aliquota 6% senza franchigia;
  • Altri soggetti: aliquota 8% senza franchigia.

Esempio di calcolo imposta successione con usufrutto

Riprendendo l’esempio precedente (casa 200.000 euro, moglie 65 anni usufruttuaria, figlio nudo proprietario):

Moglie (usufrutto 100.000 euro): rientra nella franchigia di 1.000.000 euro coniuge → imposta di successione = 0 euro

Figlio (nuda proprietà 100.000 euro): rientra nella franchigia di 1.000.000 euro figlio → imposta di successione = 0 euro

In entrambi i casi, grazie alle elevate franchigie per coniuge e figli, l’imposta di successione è nulla. Attenzione però: se il patrimonio complessivo del defunto supera la franchigia (ad esempio più immobili, titoli, conti), l’imposta va calcolata sul valore eccedente. Inoltre, anche se l’imposta di successione è zero, restano dovute:

  • Imposta ipotecaria: 2% del valore catastale degli immobili (o 200 euro fissi con agevolazione prima casa);
  • Imposta catastale: 1% del valore catastale degli immobili (o 200 euro fissi con prima casa);
  • Imposta di bollo e tributi minori.

Per un approfondimento sul calcolo delle imposte ipotecaria e catastale, consulta la nostra guida Imposta Ipotecaria e Catastale Successione 2026.

Cosa succede alla morte dell’usufruttuario

Una delle caratteristiche più vantaggiose dell’usufrutto dal punto di vista fiscale è il cosiddetto consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà al momento della morte dell’usufruttuario. Quando l’usufruttuario decede:

  • L’usufrutto si estingue automaticamente per morte;
  • Il nudo proprietario diventa pieno proprietario del bene senza dover compiere alcun atto;
  • Il consolidamento non è soggetto a nuova imposizione fiscale: niente imposta di successione, niente imposta di registro, niente imposta ipotecaria o catastale sulla riunificazione.

Questo principio, sancito dall’articolo 7 del D.Lgs. 346/1990, rende l’usufrutto uno strumento di pianificazione successoria particolarmente efficace. Il passaggio finale dalla nuda proprietà alla piena proprietà avviene in modo “silente”, senza generare alcun carico fiscale aggiuntivo.

Dal punto di vista pratico, gli adempimenti necessari dopo la morte dell’usufruttuario sono limitati a:

  1. Voltura catastale per aggiornare l’intestazione dell’immobile (dal solo nudo proprietario al pieno proprietario);
  2. Eventuale annotazione di estinzione dell’usufrutto nei registri immobiliari (da fare presso la Conservatoria);
  3. Aggiornamento delle utenze, dell’IMU (a carico ora del nuovo pieno proprietario) e di eventuali contratti legati all’immobile.

Usufrutto e IMU: chi paga?

Una domanda molto frequente riguarda la tassazione IMU in presenza di usufrutto e nuda proprietà. La regola è chiara e stabilita dall’articolo 1, comma 743, della Legge 160/2019 (che disciplina la Nuova IMU):

L’IMU è dovuta interamente dall’usufruttuario, non dal nudo proprietario.

Il nudo proprietario, infatti, non ha la disponibilità del bene né può goderne, quindi non è tenuto al pagamento dell’IMU. L’usufruttuario, invece, godendo del bene (potendolo abitare, affittare, utilizzare), è considerato il soggetto passivo dell’imposta e la paga sul valore pieno dell’immobile.

Questa regola si applica però solo all’usufrutto vero e proprio, non al diritto di abitazione del coniuge. Anche nel caso del diritto di abitazione, comunque, l’IMU è dovuta dal titolare del diritto (il coniuge superstite), salvo che si tratti di abitazione principale: in quel caso, se l’immobile non è A/1, A/8 o A/9, l’IMU è esente.

IMU prima casa e diritto di abitazione

Se la casa familiare su cui grava il diritto di abitazione è destinata ad abitazione principale del coniuge superstite (cioè vi risiede anagraficamente e dimora abitualmente), l’esenzione IMU prima casa si applica pienamente. Il nudo proprietario (tipicamente i figli) non deve pagare nulla su quell’immobile finché il coniuge è in vita e lo usa come abitazione principale.

Per altre imposte sull’immobile (TARI, bollette, spese condominiali), la regola generale è che sono a carico del soggetto che utilizza effettivamente il bene, quindi dell’usufruttuario o del titolare del diritto di abitazione.

Come impostare l’usufrutto con testamento

Dato che oggi l’usufrutto non spetta più automaticamente al coniuge (salvo il diritto di abitazione), per garantirgli un godimento più ampio dei beni ereditari è necessario predisporre un testamento specifico. Le formule testamentarie più comuni sono tre:

1. Usufrutto universale al coniuge, nuda proprietà ai figli

Questa è la clausola testamentaria più classica: il coniuge riceve l’usufrutto vitalizio su tutti i beni ereditari, mentre i figli ricevono la nuda proprietà. In questo modo il coniuge superstite può continuare a vivere nel tenore di vita precedente (utilizzando, locando o gestendo i beni) e i figli hanno la certezza di diventare pieni proprietari al momento della morte del genitore superstite, senza ulteriore tassazione.

Esempio di clausola: “Lascio al mio coniuge l’usufrutto vitalizio su tutti i miei beni, mobili e immobili, con nuda proprietà ai miei figli in parti uguali”.

2. Usufrutto su beni specifici

È possibile attribuire al coniuge l’usufrutto solo su determinati beni, ad esempio la casa di vacanza, un portafoglio titoli, un’azienda. Gli altri beni vengono divisi in piena proprietà secondo le quote legittime.

3. Legato di usufrutto

Il testatore può istituire il coniuge come legatario dell’usufrutto su uno o più beni, separando completamente questa attribuzione dall’istituzione di erede. Il coniuge non acquista la qualità di erede ma solo quella di legatario, con diritti e obblighi più limitati.

Attenzione alle quote di legittima

In ogni caso, il testamento deve rispettare le quote di legittima spettanti ai legittimari (coniuge, figli, genitori). Un testamento che violi queste quote può essere impugnato con l’azione di riduzione. L’usufrutto attribuito al coniuge va computato in base al valore fiscale calcolato con i coefficienti sopra indicati.

Vantaggi strategici del testamento con usufrutto

La scelta di impostare il testamento con usufrutto al coniuge e nuda proprietà ai figli offre numerosi vantaggi strategici, soprattutto per famiglie con patrimonio immobiliare rilevante:

  1. Protezione del coniuge superstite: il coniuge mantiene il godimento e la rendita dei beni per tutta la vita, evitando liti tra generazioni e garantendo sicurezza economica.
  2. Risparmio fiscale sul passaggio finale: quando l’usufrutto si consolida con la nuda proprietà alla morte del coniuge, non si paga alcuna imposta. Il patrimonio passa ai figli “tassato una sola volta”.
  3. Sfruttamento della franchigia del coniuge: la franchigia di 1 milione di euro per coniuge permette di abbattere l’imposta di successione; con solo la nuda proprietà ai figli, si utilizza meno della loro franchigia, preservandola per successioni future.
  4. Evitare divisioni anticipate tra figli: finché il coniuge è in vita e gode dei beni, non è necessario procedere a divisioni ereditarie complesse tra fratelli.
  5. Evitare vendite forzate: senza il testamento, i figli potrebbero costringere il genitore superstite a vendere beni per liquidare le loro quote di legittima; con l’usufrutto, questo rischio è neutralizzato.
  6. Pianificazione successiva: i figli possono già pianificare la propria situazione patrimoniale sapendo che diventeranno pieni proprietari senza oneri fiscali alla morte del genitore superstite.

Possibili svantaggi da valutare

  • Manutenzione dei beni: l’usufruttuario è tenuto alle spese di manutenzione ordinaria (art. 1004 C.C.), mentre il nudo proprietario alle straordinarie. Conflitti possibili;
  • Vendita difficoltosa: vendere un bene in nuda proprietà è più complicato e meno remunerativo rispetto alla piena proprietà;
  • Rischio di deterioramento: se l’usufruttuario non manutiene bene il bene, il nudo proprietario può subire un danno patrimoniale;
  • Anni di congelamento: se l’usufruttuario vive a lungo, la nuda proprietà può restare “congelata” per decenni.

Quando conviene rinunciare all’usufrutto

In alcuni casi può essere conveniente per l’usufruttuario rinunciare al proprio diritto, in favore del nudo proprietario che diventa così pieno proprietario. La rinuncia all’usufrutto è un atto formale che va effettuato con atto notarile e comporta alcune conseguenze fiscali importanti:

  • Imposta di donazione: la rinuncia in vita all’usufrutto è considerata fiscalmente una donazione al nudo proprietario, con applicazione di imposte e franchigie del rapporto di parentela;
  • Imposta ipotecaria e catastale al 2% + 1% sul valore dell’usufrutto;
  • Se l’usufrutto è a vita, va calcolato il suo valore residuo in base all’età dell’usufruttuario al momento della rinuncia.

Casi in cui la rinuncia può essere vantaggiosa

  1. Anticipare il trasferimento della piena proprietà ai figli: se il coniuge superstite ha mezzi economici sufficienti e non ha bisogno del godimento o della rendita dei beni;
  2. Facilitare la vendita: se i figli vogliono vendere il bene, la rinuncia dell’usufruttuario rende il bene più facilmente commerciabile e aumenta il ricavo;
  3. Sfruttare la franchigia del coniuge: se il coniuge ha ancora ampia franchigia disponibile, la rinuncia può avvenire senza imposte;
  4. Evitare responsabilità patrimoniali: se il coniuge teme di dover affrontare creditori, la rinuncia all’usufrutto (se non in frode ai creditori) può alleggerire il patrimonio aggredibile;
  5. Ragioni personali o familiari: accordo tra i familiari per semplificare la gestione patrimoniale.

Importante: la rinuncia al diritto di abitazione del coniuge (art. 540 C.C.) è diversa dalla rinuncia all’usufrutto e può avvenire anche con scrittura privata autenticata; tuttavia, per evitare contestazioni future, è sempre consigliato l’atto notarile.

Domande frequenti sull’usufrutto vedovile

L’usufrutto vedovile esiste ancora nel 2026?

No, l’usufrutto vedovile come istituto giuridico è stato abolito dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (Legge 151/1975). Oggi al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sulla casa familiare ex articolo 540 C.C., che viene comunemente ma impropriamente chiamato “usufrutto vedovile” nel linguaggio popolare.

Il coniuge superstite può affittare la casa su cui ha il diritto di abitazione?

No, il diritto di abitazione è un diritto personale e non consente di locare il bene a terzi, né di concederlo in comodato a estranei. Serve esclusivamente a garantire la continuità abitativa del coniuge nella casa familiare. Se si vuole un diritto più ampio (con possibilità di locare), serve un testamento che attribuisca l’usufrutto.

Il coniuge superstite che si risposa perde il diritto di abitazione?

No, secondo la giurisprudenza prevalente il coniuge superstite non perde il diritto di abitazione anche in caso di nuove nozze. Il diritto è vitalizio e sussiste fino alla morte del beneficiario.

Come si calcola il valore dell’usufrutto per una persona di 70 anni?

A 70 anni il coefficiente dell’usufrutto (fascia 70-72 anni) è pari al 40% del valore della piena proprietà. Quindi, se un immobile vale 200.000 euro, l’usufrutto a favore di un settantenne vale 80.000 euro e la nuda proprietà 120.000 euro.

Chi paga l’IMU sull’immobile in nuda proprietà?

L’IMU è dovuta interamente dall’usufruttuario, non dal nudo proprietario (art. 1, comma 743, Legge 160/2019). Se l’immobile è abitazione principale non di lusso dell’usufruttuario, l’IMU è esente.

Alla morte dell’usufruttuario si paga l’imposta di successione?

No, il consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà è fiscalmente neutro: il nudo proprietario diventa pieno proprietario senza pagare imposta di successione, di registro, ipotecaria o catastale sull’estinzione dell’usufrutto. Occorre solo provvedere alla voltura catastale.

Si può avere usufrutto e diritto di abitazione contemporaneamente?

Sì. Il diritto di abitazione sulla casa familiare spetta al coniuge per legge (art. 540 C.C.), mentre con testamento è possibile attribuire anche l’usufrutto su altri beni (seconde case, terreni, titoli). I due istituti convivono senza problemi e su beni diversi.

È possibile rinunciare al diritto di abitazione?

Sì, il coniuge superstite può rinunciare al diritto di abitazione. La rinuncia deve essere espressa e, per motivi di sicurezza e opponibilità ai terzi, è fortemente consigliato farla con atto notarile. La rinuncia comporta il consolidamento anticipato della piena proprietà a favore degli altri eredi.

Serve aiuto per pianificare la successione?

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Andrea Damiani

Responsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscali

Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse.

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Giugno 15, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-15 08:00:002026-04-24 23:48:25Usufrutto Vedovile 2026: Diritti del Coniuge, Durata e Come Funziona nella Successione
SUCCESSIONI

Successione Convivente Non Sposato 2026: Diritti, Unione Civile e Cosa Spetta

Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine

La successione del convivente non sposato è uno dei temi più delicati del diritto ereditario italiano. Contrariamente a quanto molti pensano, il convivente di fatto NON è erede legittimo: non riceve nulla in assenza di testamento e non ha diritto alla quota di legittima. La Legge Cirinnà del 2016 ha però introdotto alcune tutele importanti, e per le unioni civili i diritti sono equiparati a quelli del coniuge.

In questa guida aggiornata al 2026 spieghiamo cosa spetta al convivente non sposato dopo la morte del partner, come tutelarlo attraverso il testamento, le differenze con l’unione civile, le aliquote dell’imposta di successione (8% senza franchigia) e tutti gli strumenti giuridici per proteggere il proprio compagno di vita.

Indice dei contenuti

  1. Coniuge, convivente di fatto e unione civile: le differenze
  2. Convivente di fatto: cosa NON spetta secondo la legge
  3. I diritti riconosciuti al convivente di fatto
  4. Unione civile: stessi diritti del coniuge
  5. Come tutelare il convivente: il testamento
  6. Imposta di successione per il convivente: 8% senza franchigia
  7. Polizza vita: lo strumento fuori dall’asse ereditario
  8. Donazioni al convivente: aliquota 8%
  9. Contratto di convivenza: regolare i patrimoni
  10. Esempio pratico di testamento pro-convivente
  11. Confronto convivente vs coniuge: tabella completa
  12. Domande frequenti
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Coniuge, convivente di fatto e unione civile: le differenze fondamentali

Prima di analizzare la successione, è essenziale chiarire la differenza tra le tre categorie di rapporti di coppia riconosciute dall’ordinamento italiano. La confusione tra “convivenza” e “unione civile” è la causa più frequente di aspettative errate in materia ereditaria.

Coniuge (matrimonio)

Il coniuge è la persona unita in matrimonio civile o concordatario. Ha tutti i diritti successori previsti dal Codice Civile: è erede legittimario, ha diritto alla quota di legittima (1/2, 1/3 o 1/4 a seconda di chi concorre), ha il diritto di abitazione sulla casa coniugale (illimitato) e franchigia fiscale di 1 milione di euro.

Unione civile (coppie dello stesso sesso)

Istituita dalla Legge Cirinnà n. 76/2016, l’unione civile è un vincolo formale tra persone maggiorenni dello stesso sesso, costituito davanti all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. Ai fini successori, la legge stabilisce espressamente che al partner unito civilmente si applicano le stesse norme del coniuge: quote di legittima identiche, diritto di abitazione illimitato sulla casa familiare, franchigia di 1 milione di euro sull’imposta di successione.

Convivente di fatto (etero o omosessuale)

La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni “unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” (art. 1, comma 36, Legge 76/2016), non vincolate da matrimonio, unione civile o parentela. Si costituisce con una dichiarazione anagrafica al Comune di residenza, che attesta la coabitazione stabile.

A differenza di coniuge e unito civile, il convivente di fatto NON è erede legittimo, non ha quota di legittima e può ricevere qualcosa solo se il partner ha fatto testamento in suo favore, entro i limiti della quota disponibile.

Convivente di fatto: cosa NON spetta secondo la legge

È fondamentale essere chiari: nel 2026, il convivente more uxorio (anche dopo 30 anni di vita insieme) non è considerato erede dal Codice Civile italiano. Questo significa che, in mancanza di testamento, il patrimonio del defunto andrà esclusivamente agli eredi legittimi: coniuge (se non divorziato), figli, genitori, fratelli e altri parenti fino al sesto grado.

1. Il convivente NON è erede legittimo

Gli articoli 565 e seguenti del Codice Civile elencano tassativamente chi eredita in assenza di testamento: coniuge, figli, ascendenti, fratelli e sorelle, altri parenti entro il sesto grado. Il convivente non rientra in nessuna di queste categorie. Se il defunto non ha parenti entro il sesto grado, l’eredità va allo Stato (art. 586 c.c.), non al convivente.

2. Il convivente NON ha quota di legittima

La quota di legittima (o quota indisponibile) è la parte di patrimonio che il defunto non può sottrarre a determinati eredi (coniuge, figli, ascendenti in mancanza di figli). Il convivente di fatto non è legittimario: non ha diritto a una quota riservata e può essere totalmente escluso dal testamento senza possibilità di impugnazione.

3. Il convivente NON rientra nella successione senza testamento

Se il partner muore senza testamento (successione intestata o “ab intestato”), il convivente non riceve alcuna quota del patrimonio. Tutto andrà ai parenti del defunto secondo l’ordine stabilito dal Codice Civile. Questo può generare situazioni drammatiche: la casa dove si è vissuti per decenni passa ai fratelli del defunto o a nipoti che il convivente non ha mai conosciuto.

Attenzione: Se il partner convivente era anche sposato con un’altra persona (separato ma non divorziato), il coniuge legale rimane l’erede principale. Il convivente non ha diritti superiori a quelli dell’ex coniuge legalmente riconosciuto.

I diritti riconosciuti al convivente di fatto dalla Legge Cirinnà

Nonostante l’esclusione dalla successione legittima, la Legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) ha introdotto alcune importanti tutele per il convivente di fatto superstite. Si tratta di diritti autonomi, non ereditari, che operano indipendentemente dall’esistenza di un testamento.

Diritto di abitazione sulla casa del defunto

L’articolo 1, comma 42 della Legge Cirinnà stabilisce che, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per:

  • 2 anni come minimo garantito
  • Per un periodo pari alla durata della convivenza, se questa è stata superiore a 2 anni
  • Massimo 5 anni complessivi in ogni caso
  • 3 anni minimi se nella casa convivono figli minori o disabili del convivente superstite

Questo diritto cessa anticipatamente se il convivente superstite convive stabilmente con un nuovo partner, contrae matrimonio o unione civile.

Esempio pratico: Marco e Giulia convivono da 8 anni nella casa di proprietà di Marco. Marco muore senza testamento. Giulia ha diritto ad abitare la casa per 5 anni (durata massima), anche se la casa è ora di proprietà dei fratelli di Marco (eredi legittimi). Giulia NON diventa proprietaria, ha solo il diritto di continuare ad abitarla per quel periodo.

Diritto di subentrare nel contratto di locazione

Se la casa era in affitto e il contratto era intestato al convivente deceduto, il convivente superstite ha diritto di subentrare nel contratto di locazione, proseguendo l’affitto alle stesse condizioni (art. 1, comma 44, Legge 76/2016). Questo diritto è riconosciuto indipendentemente dalla durata della convivenza.

Altri diritti del convivente di fatto (non successori)

  • Assistenza sanitaria: diritto di visita, informazioni mediche e decisioni in caso di incapacità del partner
  • Risarcimento danni: in caso di morte del convivente per fatto illecito altrui, diritto al risarcimento come il coniuge
  • Impresa familiare: se il convivente partecipa all’attività dell’altro, ha diritto a partecipazione agli utili
  • Ordine di protezione: tutela in caso di condotte pregiudizievoli
  • Casa popolare: subentro nelle graduatorie di assegnazione

Unione civile: stessi diritti successori del coniuge

Per chi è unito civilmente (Legge Cirinnà, coppie dello stesso sesso), la situazione successoria è radicalmente diversa e molto più tutelante. L’articolo 1, comma 21 della Legge 76/2016 stabilisce che al partner dell’unione civile si applicano tutte le disposizioni del Codice Civile relative al coniuge in materia di successione.

Quote di legittima identiche al coniuge

Il partner unito civilmente ha quote di legittima identiche a quelle del coniuge:

Situazione familiareQuota legittima partner unito civilmente
Partner unico (no figli né ascendenti)1/2 del patrimonio
Partner + 1 figlio1/3 partner + 1/3 figlio
Partner + 2 o più figli1/4 partner + 1/2 figli (divisa in parti uguali)
Partner + ascendenti (no figli)1/2 partner + 1/4 ascendenti

Diritto di abitazione illimitato

Il partner unito civilmente ha il diritto di abitazione vita natural durante sulla casa adibita a residenza familiare (art. 540 c.c. richiamato per l’unione civile), esattamente come il coniuge superstite. Non ci sono limiti di 2 o 5 anni: è un diritto reale che dura fino alla morte.

Franchigia fiscale di 1 milione di euro

Ai fini dell’imposta di successione, il partner unito civilmente beneficia della stessa franchigia del coniuge: 1.000.000 di euro esenti, con aliquota del 4% solo sulla parte eccedente. Questa è una delle differenze più consistenti rispetto al convivente di fatto, che paga invece l’8% senza franchigia.

Reversibilità pensionistica e TFR

  • Pensione di reversibilità: 60% della pensione del partner deceduto
  • TFR non riscosso: diritto a riscuotere il trattamento di fine rapporto maturato
  • Indennità sostitutive: pari a quelle riconosciute al coniuge

Come tutelare il convivente non sposato: il testamento

Per il convivente di fatto, il testamento è l’unico strumento efficace per garantire una tutela patrimoniale adeguata dopo la morte del partner. Senza testamento, il convivente superstite rischia di essere escluso totalmente dal patrimonio, tranne per i limitati diritti di abitazione temporanei.

Tipologie di testamento disponibili

  • Testamento olografo: scritto di proprio pugno, datato e firmato. Costo: zero. Rischio: smarrimento o impugnazione
  • Testamento pubblico: redatto da un notaio alla presenza di 2 testimoni. Costo: 300-800 euro. Massima sicurezza giuridica
  • Testamento segreto: scritto dal testatore (o da altri) e consegnato sigillato al notaio. Poco usato

Quanto si può lasciare al convivente: la quota disponibile

Il testatore non può disporre liberamente di tutto il suo patrimonio se ha eredi legittimari (coniuge non divorziato, figli, ascendenti). Può disporre solo della quota disponibile, ovvero la parte che residua dopo aver rispettato le quote di legittima.

Eredi legittimari presentiQuota disponibile per il convivente
Nessuno (né coniuge, né figli, né ascendenti)100% del patrimonio
Solo ascendenti (genitori)2/3 del patrimonio
Solo coniuge1/2 del patrimonio
Coniuge + 1 figlio1/3 del patrimonio
Coniuge + 2 o più figli1/4 del patrimonio
1 figlio (no coniuge)1/2 del patrimonio
2 o più figli (no coniuge)1/3 del patrimonio

In pratica, se il defunto aveva 2 figli da precedente relazione, potrà lasciare al convivente attuale al massimo 1/3 del patrimonio: ogni disposizione eccedente sarà impugnabile dai figli con l’azione di riduzione.

Suggerimento pratico: Se non hai eredi legittimari (no coniuge, no figli, no genitori), puoi lasciare al convivente il 100% del patrimonio. Questo è il caso più semplice e tutelante. Per chi ha figli, è consigliato valutare soluzioni miste: testamento + polizza vita + donazioni in vita.

Imposta di successione per il convivente: 8% senza franchigia

Dal punto di vista fiscale, la posizione del convivente di fatto è particolarmente onerosa. Il Testo Unico dell’Imposta di Successione (D.Lgs. 346/1990, come modificato dal D.Lgs. 139/2024 in vigore dal 2025) prevede una rigida gerarchia di aliquote e franchigie in base al grado di parentela.

Tabella aliquote imposta di successione 2026

CategoriaFranchigiaAliquota
Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori)1.000.000 euro4%
Partner unione civile1.000.000 euro4%
Fratelli e sorelle100.000 euro6%
Altri parenti fino al 4° grado e affiniNessuna6%
Convivente di fattoNessuna8%
Persone con handicap grave (L. 104)1.500.000 eurovariabile

Calcolo pratico dell’imposta

Un convivente che riceve tramite testamento un appartamento del valore catastale di 150.000 euro pagherà:

  • Imposta di successione: 150.000 x 8% = 12.000 euro
  • Imposta ipotecaria: 2% del valore catastale = 3.000 euro (o 200 euro se prima casa)
  • Imposta catastale: 1% del valore catastale = 1.500 euro (o 200 euro se prima casa)
  • Totale senza agevolazioni: circa 16.500 euro
  • Totale con agevolazioni prima casa: circa 12.400 euro

Per confronto, un coniuge che riceve lo stesso appartamento pagherebbe zero imposta di successione (sotto franchigia di 1 milione). La differenza fiscale è enorme.

Eccezione: franchigia 1,5 milioni per handicap grave

L’unica eccezione alla regola dell’8% senza franchigia per il convivente riguarda il caso in cui il beneficiario sia persona con handicap grave riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992, art. 3 comma 3. In questo caso si applica una franchigia di 1.500.000 euro indipendentemente dal rapporto con il defunto, con aliquota variabile (8% solo sulla parte eccedente).

Polizza vita: lo strumento fuori dall’asse ereditario

La polizza vita caso morte è lo strumento più efficace per trasferire capitale al convivente non sposato, perché resta fuori dall’asse ereditario. Il capitale assicurato non è soggetto alle quote di legittima e non può essere aggredito dagli eredi legittimari con l’azione di riduzione (art. 1920 c.c.).

Vantaggi della polizza vita a favore del convivente

  • Somma non rientra nell’eredità: non concorre alla formazione delle quote di legittima
  • Esenzione imposta di successione: i capitali assicurati sono esenti (art. 12 D.Lgs. 346/1990)
  • Esenzione IRPEF: per la componente di rischio puro demografico
  • Impignorabile: non attaccabile da creditori del defunto (entro limiti di legge)
  • Designazione modificabile: il beneficiario si può cambiare in qualsiasi momento

Limiti e attenzioni

Anche se il capitale resta fuori dall’asse ereditario, è importante sapere che:

  • I premi pagati possono essere oggetto di azione di riduzione se eccedono manifestamente la capacità economica del defunto
  • Le polizze “index linked” o “unit linked” con forte componente finanziaria possono essere riqualificate come investimenti (e rientrare nell’asse)
  • Il beneficiario deve essere designato nominativamente (non “i miei eredi” generico)

Strategia consigliata: Per un convivente di 50 anni con figli da precedente matrimonio, la soluzione ottimale può essere: testamento che lascia la quota disponibile al convivente + polizza vita caso morte di 200-500mila euro con convivente come beneficiario (fuori dall’asse, zero legittima, zero imposta successione). In questo modo si proteggono sia i figli (quota legittima) sia il convivente (capitale polizza).

Donazioni al convivente: aliquota 8% e strategia anti-azione riduzione

Un altro strumento di tutela patrimoniale per il convivente è la donazione in vita. Anche qui, la disciplina fiscale è identica alla successione: aliquota 8% senza franchigia per il convivente di fatto.

Vantaggi delle donazioni in vita

  • Trasferimento immediato: il convivente entra subito in possesso
  • Certezza del titolo: atto pubblico notarile, non impugnabile dai familiari finché il donante è in vita
  • Pianificazione fiscale: si può dilazionare il trasferimento in più anni

Attenzione all’azione di riduzione

Le donazioni fatte al convivente possono essere oggetto di azione di riduzione da parte dei legittimari (figli, coniuge non divorziato, ascendenti) se ledono la quota di legittima. L’azione può essere esercitata entro 10 anni dall’apertura della successione, e le donazioni più recenti sono le prime ad essere ridotte.

Una donazione fatta 25 anni prima del decesso, ad esempio, è molto meno impugnabile di una fatta poco prima della morte (in quest’ultimo caso si può ipotizzare anche l’azione di simulazione).

Contratto di convivenza: regolare i patrimoni durante la vita in comune

La Legge Cirinnà ha introdotto la possibilità di stipulare un contratto di convivenza (art. 1, commi 50-63, Legge 76/2016), che regola i rapporti patrimoniali tra i conviventi durante il rapporto. Non ha effetti successori diretti, ma è uno strumento complementare al testamento.

Cosa può prevedere il contratto di convivenza

  • Residenza comune e contribuzione alle spese
  • Regime patrimoniale: separazione o comunione dei beni (come per i coniugi)
  • Modalità di partecipazione agli acquisti comuni
  • Obblighi di mantenimento in caso di cessazione della convivenza
  • Attività lavorative comuni (collaborazione impresa familiare)

Come si stipula

  • Redazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato
  • Iscrizione all’anagrafe comunale di residenza
  • Costo: 300-800 euro in media
  • Può essere modificato o risolto in qualsiasi momento

Diritto agli alimenti in caso di cessazione

In caso di cessazione della convivenza, il convivente che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento ha diritto a ricevere dall’altro gli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza (art. 1, comma 65, Legge 76/2016).

Esempio pratico di testamento pro-convivente

Vediamo un esempio concreto di testamento olografo a favore del convivente di fatto, utilizzabile come traccia per chi vuole tutelare il proprio partner non sposato. Il testamento olografo è valido se scritto interamente di proprio pugno, datato e firmato dal testatore.

Caso: testatore senza eredi legittimari

TESTAMENTO OLOGRAFO

Io sottoscritto Mario Rossi, nato a Udine il 15 marzo 1960, residente in Udine Via Cavour 10, codice fiscale RSSMRA60C15L483X, nel pieno delle mie facoltà mentali, revocando ogni mia precedente disposizione testamentaria, dichiaro quanto segue.

Non avendo né coniuge, né figli, né ascendenti in vita, dispongo che tutti i miei beni mobili e immobili, presenti e futuri, ovunque ubicati, siano devoluti in unica erede universale alla mia compagna Giulia Bianchi, nata a Trieste il 22 giugno 1965, codice fiscale BNCGLI65H62L424P, con la quale convivo stabilmente dal 2005.

In particolare, lascio a Giulia Bianchi:

  • L’appartamento sito in Udine, Via Cavour 10, di mia esclusiva proprietà;
  • Tutti i depositi bancari, titoli, fondi di investimento di mia titolarità;
  • Ogni altro bene mobile e arredo dell’abitazione comune.

Dispongo altresì che Giulia Bianchi sia esecutrice testamentaria delle presenti volontà.

Udine, 15 maggio 2026

Firma: Mario Rossi

Caso: testatore con figli da precedente relazione

Se il testatore ha 2 figli da precedente matrimonio, la quota disponibile è 1/3 del patrimonio. Il testamento può disporre solo di quella parte a favore del convivente, lasciando i restanti 2/3 ai figli (1/3 ciascuno). Una clausola di tutela prevede anche la designazione del convivente come beneficiario di polizze vita e fondi pensione, che restano fuori asse.

Importante: Il testamento olografo deve essere integralmente scritto a mano dal testatore. Non sono valide parti stampate o scritte da terzi. La data deve contenere giorno, mese e anno. La firma deve essere leggibile. In caso di dubbi, è consigliabile il testamento pubblico presso un notaio.

Confronto convivente di fatto vs coniuge: tabella completa

Ecco una tabella riassuntiva che mette a confronto la posizione successoria delle tre categorie, per capire in modo immediato le differenze:

AspettoConiugeUnione civileConvivente di fatto
Erede legittimo senza testamentoSISINO
Quota di legittimaSI (1/2, 1/3, 1/4)SI (1/2, 1/3, 1/4)NO
Diritto abitazione casa familiareVita natural duranteVita natural durante2-5 anni
Subentro contratto locazioneSISISI
Franchigia imposta successione1.000.000 euro1.000.000 euroZero
Aliquota imposta successione4%4%8%
Pensione di reversibilità60%60%NO (salvo eccezioni)
TFR del partner decedutoSISISolo se designato
Può essere escluso dal testamento?No (quota legittima)No (quota legittima)Si totalmente

Domande frequenti sulla successione del convivente non sposato

1. Il mio convivente è morto senza testamento: posso rivendicare qualcosa?

No, senza testamento il convivente di fatto non ha diritto ad alcuna quota del patrimonio. Puoi solo esercitare il diritto di abitazione temporaneo (2-5 anni a seconda della durata della convivenza) sulla casa di comune residenza se era di proprietà del defunto, e il subentro nel contratto di locazione se la casa era in affitto.

2. Dopo 25 anni di convivenza, non ho davvero diritto a nulla?

Purtroppo la durata della convivenza non rileva ai fini successori: il convivente di fatto non è mai erede legittimo, neanche dopo 50 anni di vita in comune. L’unico effetto della durata è sul diritto di abitazione: se la convivenza è stata superiore a 2 anni, il diritto si estende fino a un massimo di 5 anni.

3. Posso fare testamento a favore del mio convivente anche se ho figli?

Sì, ma solo nei limiti della quota disponibile. Con 2 o più figli, puoi lasciare al convivente al massimo 1/4 del patrimonio. Con 1 solo figlio, fino a 1/3 (se c’è anche il coniuge) o 1/2 (solo figlio). Per quote superiori, i figli possono esercitare l’azione di riduzione.

4. La polizza vita intestata al convivente paga l’imposta di successione?

No, i capitali erogati da polizze vita caso morte sono esenti dall’imposta di successione (art. 12, lett. c, D.Lgs. 346/1990). Inoltre non concorrono a formare l’asse ereditario ai fini del calcolo delle quote di legittima, purché la polizza non sia di natura prevalentemente finanziaria (unit linked speculative).

5. Il convivente ha diritto alla pensione di reversibilità?

No, di regola il convivente di fatto NON ha diritto alla pensione di reversibilità INPS. Questo beneficio spetta solo a coniugi, uniti civilmente e, in alcuni casi, ex coniugi titolari di assegno divorzile. Esistono piccole eccezioni per fondi pensione integrativi privati che possono ammettere il convivente tra i beneficiari designati.

6. Come faccio a dimostrare la convivenza di fatto?

La prova principale è la dichiarazione anagrafica di convivenza rilasciata dall’ufficio anagrafe del Comune di residenza, che attesta la coabitazione. In mancanza, si possono utilizzare: certificato di stato di famiglia, dichiarazioni sostitutive, testimonianze di vicini, documenti di intestazioni comuni (utenze, contratti). Per certi diritti, basta la convivenza di fatto anche non dichiarata.

7. Se ci sposiamo dopo anni di convivenza, i diritti successori cambiano?

Sì, completamente. Dal momento del matrimonio, il convivente diventa coniuge a tutti gli effetti: erede legittimo, legittimario, diritto di abitazione vita natural durante, franchigia 1 milione e aliquota 4%. Non esiste una “gradualità” basata sugli anni precedenti: basta il matrimonio per acquisire pienamente i diritti del coniuge.

8. I conviventi possono fare un testamento unico?

No, il Codice Civile italiano vieta il testamento congiuntivo (art. 589 c.c.): non è possibile fare un solo testamento a nome di due persone. Ciascun convivente deve redigere il proprio testamento separatamente. Possono ovviamente nominarsi reciprocamente eredi con testamenti speculari.

9. Il contratto di convivenza mi dà diritti successori?

No, il contratto di convivenza NON genera diritti successori. Regola solo i rapporti patrimoniali durante la convivenza (contribuzione alle spese, regime dei beni acquistati insieme). Per trasferimenti mortis causa è sempre necessario il testamento.

10. Posso contestare il testamento del mio convivente se mi esclude?

In linea di principio no: il convivente di fatto non è legittimario, quindi non può impugnare il testamento per lesione di legittima. Restano però esperibili le azioni ordinarie (falso testamento, incapacità del testatore, vizi di forma), ma con oneri probatori molto gravosi.

Hai bisogno di tutelare il tuo convivente?

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella redazione del testamento, nella pianificazione successoria e nella dichiarazione di successione per il convivente superstite. Competenza locale sul sistema tavolare FVG e consulenza dedicata a coppie non sposate e unioni civili.

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Conclusioni: pianifica subito per proteggere il tuo convivente

La posizione del convivente non sposato nell’ordinamento italiano resta debole: non è erede legittimo, non ha quota di legittima, paga l’8% di imposta di successione senza franchigia. Per le unioni civili, invece, la situazione è equiparata a quella del coniuge, con tutte le tutele successorie.

La soluzione è la pianificazione successoria anticipata: testamento olografo o pubblico, polizza vita caso morte come beneficiario, eventuale contratto di convivenza, donazioni in vita ponderate. Ogni coppia non sposata dovrebbe affrontare questo tema prima che sia troppo tardi. Al CAF Centro Fiscale di Udine ti aiutiamo a costruire la strategia più adatta alla tua situazione familiare e patrimoniale, con particolare attenzione alle specificità del sistema tavolare friulano per gli immobili.

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Andrea Damiani

Responsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscali

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CAF, SUCCESSIONI

Imposta di Successione 2026: Calcolo, Aliquote e Scadenze

Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine

L’imposta di successione è un tributo che colpisce il trasferimento dei beni per causa di morte dal defunto (de cuius) agli eredi e ai legatari. Disciplinata dal D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), questa imposta è stata più volte modificata nel corso degli anni, con una prima abolizione nel 2001 e il successivo ripristino nel 2006.

Oggi l’imposta di successione rappresenta uno degli aspetti più delicati nella gestione delle eredità, con aliquote e franchigie differenziate in base al grado di parentela tra il defunto e il beneficiario. Comprendere come funziona il calcolo dell’imposta, quali sono le scadenze e come versarla correttamente è fondamentale per evitare sanzioni e gestire al meglio il patrimonio ereditato.

In questa guida analizzeremo nel dettaglio tutti gli aspetti dell’imposta di successione 2026: dalla base imponibile alle aliquote, dalle franchigie alle scadenze di versamento, con esempi pratici e tabelle riassuntive per facilitare la comprensione.

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Indice dei contenuti

  1. Cos’è l’Imposta di Successione
  2. Chi Deve Pagare l’Imposta
  3. Base Imponibile: Come Si Calcola
  4. Aliquote e Franchigie per Parentela
  5. Metodo di Calcolo: Esempi Pratici
  6. Dichiarazione di Successione
  7. Scadenze di Versamento
  8. Rateizzazione dell’Imposta
  9. Sanzioni e Ravvedimento
  10. Novità Normative 2025-2026

Cos’è l’Imposta di Successione

L’imposta di successione è un tributo indiretto che grava sul valore complessivo dei beni e dei diritti che vengono trasferiti per successione ereditaria. Si applica sia in caso di successione legittima (senza testamento) che di successione testamentaria.

Natura Giuridica

L’imposta di successione ha natura di imposta personale e proporzionale:

  • Personale: tiene conto del rapporto di parentela tra defunto ed erede
  • Proporzionale: l’aliquota si applica in percentuale sul valore dell’asse ereditario

Quando Si Applica

L’imposta di successione si applica quando si verifica il trasferimento mortis causa di:

  • Immobili (abitazioni, terreni, fabbricati)
  • Denaro e conti correnti
  • Titoli, azioni, obbligazioni
  • Quote societarie
  • Partecipazioni in aziende
  • Diritti reali (usufrutto, nuda proprietà)
  • Beni mobili (auto, gioielli, opere d’arte)

Riferimenti Normativi

La disciplina dell’imposta di successione è contenuta in:

  • D.Lgs. 346/1990: Testo Unico Successioni e Donazioni (TUSD)
  • Legge 286/2006: Ripristino dell’imposta dopo l’abolizione
  • Circolari Agenzia delle Entrate: interpretazioni e istruzioni operative

Chi Deve Pagare l’Imposta di Successione

L’imposta di successione deve essere versata dagli eredi e dai legatari che ricevono beni per successione. La legge stabilisce una responsabilità solidale tra tutti gli eredi.

Responsabilità Solidale

Gli eredi sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta (art. 36 TUSD):

  • L’Agenzia delle Entrate può richiedere l’intero importo a qualsiasi erede
  • Ogni erede può poi chiedere agli altri il rimborso della quota proporzionale
  • In caso di mancato pagamento di uno, gli altri devono coprire la sua quota

Soggetti Passivi

Sono tenuti al pagamento:

  • Eredi legittimi: chiamati all’eredità per legge
  • Eredi testamentari: nominati nel testamento
  • Legatari: beneficiari di beni specifici
  • Beneficiari di trust: in caso di trust successori

Dichiarante e Obbligato

È importante distinguere:

  • Dichiarante: chi presenta la dichiarazione di successione (può essere uno solo degli eredi)
  • Obbligato al pagamento: tutti gli eredi sono obbligati solidalmente

Il fatto che un solo erede presenti la dichiarazione non esonera gli altri dal pagamento della loro quota d’imposta.

Base Imponibile: Come Si Calcola

La base imponibile dell’imposta di successione è data dalla differenza tra l’attivo ereditario e il passivo deducibile.

Attivo Ereditario

Nell’attivo ereditario rientrano:

  • Immobili: valore catastale (rendita catastale × coefficiente)
  • Denaro e conti correnti: saldi alla data del decesso
  • Titoli e azioni: valore di mercato alla data del decesso
  • Aziende e partecipazioni: valore secondo perizia
  • Beni mobili: stima o valore commerciale
  • Crediti del defunto: importo nominale

Passivo Deducibile

Dall’attivo si possono dedurre:

  • Debiti del defunto: solo se esistenti alla data del decesso e documentati
  • Spese funerarie: fino a un massimo di 1.032,91 euro
  • Spese mediche ultimi 6 mesi: documentate e pagate
  • Oneri deducibili: imposte dovute dal defunto

Beni Esenti

Non concorrono alla base imponibile:

  • Titoli di Stato italiani (BOT, BTP, CCT)
  • Aziende familiari (con requisiti specifici)
  • TFR e indennità di fine rapporto
  • Polizze vita (in alcuni casi)

Calcolo Valore Immobili

Per gli immobili il valore si calcola:

Abitazioni:
Rendita catastale × 1,05 × 110 = Valore fiscale

Terreni agricoli:
Reddito dominicale × 1,25 × 110 = Valore fiscale

Esempio pratico:

  • Rendita catastale: 600 euro
  • Valore fiscale: 600 × 1,05 × 110 = 69.300 euro

Aliquote e Franchigie per Grado di Parentela

L’imposta di successione viene applicata con aliquote e franchigie differenziate in base al grado di parentela tra il defunto e l’erede.

Tabella Aliquote e Franchigie 2026

Grado di ParentelaFranchigiaAliquota
Coniuge e figli1.000.000 euro4%
Fratelli e sorelle100.000 euro6%
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° gradoNessuna franchigia6%
Estranei e altri soggettiNessuna franchigia8%

Come Funzionano le Franchigie

La franchigia è la quota di eredità esente da imposta. L’imposta si applica solo sulla parte eccedente la franchigia.

Regole importanti:

  • La franchigia è individuale: vale per ciascun erede
  • Si calcola sulla quota netta spettante a ogni singolo beneficiario
  • Se l’eredità è inferiore alla franchigia, non si paga nulla

Esempio coniuge e 2 figli:

  • Eredità totale: 2.000.000 euro
  • Quote: coniuge 50% (1.000.000), figli 25% ciascuno (500.000)
  • Franchigia: 1.000.000 euro ciascuno
  • Imposta: zero per tutti (quote inferiori a franchigia)

Franchigia Maggiorata Disabili Gravi

Per i beneficiari portatori di handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992) la franchigia è maggiorata a 1.500.000 euro, indipendentemente dal grado di parentela.

Requisiti:

  • Certificazione handicap grave ai sensi L. 104/1992
  • Riconoscimento invalidità superiore al 67%
  • Documentazione da allegare alla dichiarazione di successione

Questa franchigia si cumula con quella ordinaria per grado di parentela.

Metodo di Calcolo dell’Imposta: Esempi Pratici

Vediamo nel dettaglio come calcolare l’imposta di successione con esempi concreti per diverse situazioni.

Esempio 1: Eredità a Figlio (Patrimonio Misto)

Situazione:

  • Defunto lascia a 1 figlio unico
  • Immobile (valore catastale): 300.000 euro
  • Conti correnti: 150.000 euro
  • Titoli di Stato: 50.000 euro (esenti)
  • Debiti: 20.000 euro

Calcolo base imponibile:

  • Attivo: 300.000 + 150.000 = 450.000 euro
  • Titoli di Stato: esenti, non contano
  • Passivo deducibile: 20.000 euro
  • Base imponibile: 450.000 – 20.000 = 430.000 euro

Calcolo imposta:

  • Quota figlio: 430.000 euro
  • Franchigia: 1.000.000 euro
  • Eccedenza: zero
  • Imposta di successione: 0 euro

Imposte ipotecarie e catastali:

  • Immobile: 300.000 × 2% (ipotecaria) + 300.000 × 1% (catastale)
  • Totale imposte immobiliari: 9.000 euro

Esempio 2: Eredità a Fratello Oltre Franchigia

Situazione:

  • Defunto lascia a 1 fratello
  • Immobile: 250.000 euro
  • Liquidità: 100.000 euro
  • Nessun debito

Calcolo base imponibile:

  • Attivo: 250.000 + 100.000 = 350.000 euro
  • Base imponibile: 350.000 euro

Calcolo imposta:

  • Quota fratello: 350.000 euro
  • Franchigia fratelli: 100.000 euro
  • Eccedenza tassabile: 350.000 – 100.000 = 250.000 euro
  • Aliquota fratelli: 6%
  • Imposta di successione: 250.000 × 6% = 15.000 euro

Imposte immobiliari:

  • Immobile: 250.000 × 3% (ipotecaria + catastale)
  • Totale imposte immobiliari: 7.500 euro

Totale da versare: 15.000 + 7.500 = 22.500 euro

Esempio 3: Eredità a Estraneo

Situazione:

  • Defunto lascia tutto a un amico (estraneo)
  • Patrimonio: 200.000 euro

Calcolo imposta:

  • Base imponibile: 200.000 euro
  • Franchigia estranei: nessuna
  • Aliquota estranei: 8%
  • Imposta di successione: 200.000 × 8% = 16.000 euro

Esempio 4: Disabile Grave Beneficiario

Situazione:

  • Defunto lascia a figlio disabile grave (L. 104/92 art. 3 c. 3)
  • Patrimonio: 2.000.000 euro

Calcolo imposta:

  • Base imponibile: 2.000.000 euro
  • Franchigia disabili: 1.500.000 euro
  • Eccedenza tassabile: 2.000.000 – 1.500.000 = 500.000 euro
  • Aliquota figli: 4%
  • Imposta di successione: 500.000 × 4% = 20.000 euro

Senza franchigia maggiorata avrebbe pagato:

  • Eccedenza: 2.000.000 – 1.000.000 = 1.000.000
  • Imposta: 1.000.000 × 4% = 40.000 euro
  • Risparmio: 20.000 euro

Dichiarazione di Successione: Termini e Modalità

La dichiarazione di successione è l’adempimento obbligatorio per comunicare all’Agenzia delle Entrate il trasferimento dei beni ereditari e calcolare l’imposta dovuta.

Termine di Presentazione

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide con la data del decesso.

Esempio:

  • Decesso: 15 marzo 2025
  • Scadenza: 15 marzo 2026

Modalità Telematica Obbligatoria

Dal 1° gennaio 2019 la dichiarazione di successione è obbligatoriamente telematica. Può essere presentata:

  • Direttamente dagli eredi con SPID/CIE tramite il portale Agenzia Entrate
  • Tramite intermediari abilitati: CAF, commercialisti, notai
  • Software dedicato: applicazione “Dichiarazione di Successione e Domanda di Volture Catastali”

Chi Deve Presentarla

Sono obbligati alla presentazione:

  • Gli eredi e legatari
  • I curatori dell’eredità giacente
  • Gli amministratori dell’eredità
  • Gli esecutori testamentari

È sufficiente che uno solo dei soggetti obbligati presenti la dichiarazione per conto di tutti.

Casi di Esonero

Non è obbligatorio presentare la dichiarazione quando ricorrono contemporaneamente queste condizioni:

  • Eredità devoluta al coniuge e/o parenti in linea retta (figli, genitori)
  • Attivo ereditario non superiore a 100.000 euro
  • Assenza di immobili o diritti reali immobiliari

Attenzione: anche in presenza di un solo immobile, la dichiarazione è sempre obbligatoria.

Documenti Necessari

Per presentare la dichiarazione servono:

  • Certificato di morte
  • Stato di famiglia del defunto
  • Certificati di stato di famiglia degli eredi
  • Autocertificazione vincoli di parentela
  • Visure catastali di tutti gli immobili
  • Estratti conti bancari alla data del decesso
  • Certificati di proprietà veicoli
  • Documentazione titoli e partecipazioni
  • Eventuale testamento (con verbale pubblicazione)
  • Atto di rinuncia all’eredità (se presente)

Scadenze di Versamento dell’Imposta

Il versamento dell’imposta di successione segue regole e tempistiche precise stabilite dalla legge.

Liquidazione dell’Imposta

Dopo la presentazione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione dell’imposta verificando:

  • La correttezza dei valori dichiarati
  • L’applicazione delle aliquote
  • Il calcolo delle franchigie
  • Le imposte ipotecarie e catastali

Avviso di Liquidazione

Entro 3 anni dalla presentazione della dichiarazione, l’Agenzia notifica l’avviso di liquidazione con:

  • L’importo dell’imposta dovuta
  • La scadenza per il pagamento
  • Le modalità di versamento

Nota: in molti casi l’avviso arriva entro 6-12 mesi.

Termine per il Pagamento

L’imposta deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione.

Esempio:

  • Notifica avviso: 10 aprile 2026
  • Scadenza pagamento: 9 giugno 2026 (60 giorni)

Modalità di Pagamento

L’imposta si versa tramite:

  • Modello F24 con i codici tributo:
    • 1530: Imposta di successione
    • 1531: Sanzioni
    • 1532: Interessi
  • Tramite home banking (F24 online)
  • Presso banche o Poste Italiane

Tabella Scadenze Procedura Successione

AdempimentoTermine
Presentazione dichiarazione12 mesi dal decesso
Liquidazione Agenzia EntrateEntro 3 anni dalla dichiarazione
Notifica avviso liquidazioneVariabile (6-12 mesi in media)
Pagamento imposta60 giorni dalla notifica
Volture catastaliAutomatiche dopo la dichiarazione

Rateizzazione dell’Imposta di Successione

Quando l’importo dell’imposta è elevato, la legge prevede la possibilità di pagare a rate.

Condizioni per la Rateizzazione

La rateizzazione è concessa:

  • Su richiesta degli eredi all’atto della presentazione della dichiarazione o successivamente
  • Per importi superiori a 1.000 euro
  • Fino a un massimo di 4 anni (rate trimestrali)

Come Funziona

La rateizzazione prevede:

  • Prima rata: da versare entro 60 giorni dalla notifica (almeno il 20% del totale)
  • Rate successive: trimestrali di pari importo
  • Interessi: calcolati al tasso legale in vigore (2026: 2,5% annuo)

Calcolo Rate e Interessi

Esempio:

  • Imposta dovuta: 20.000 euro
  • Rateizzazione richiesta: 4 anni (16 rate trimestrali)
  • Prima rata (20%): 4.000 euro
  • Residuo da rateizzare: 16.000 euro
  • Rata trimestrale: 16.000 / 15 = 1.066,67 euro
  • Interessi: calcolati sul debito residuo ad ogni rata

Calcolo interessi sulla seconda rata:

  • Debito residuo: 16.000 euro
  • Interesse trimestrale: 16.000 × 2,5% × 3/12 = 100 euro
  • Rata totale: 1.066,67 + 100 = 1.166,67 euro

Decadenza dalla Rateizzazione

Si decade dal beneficio della rateizzazione in caso di:

  • Mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza
  • Ritardo superiore a 7 giorni nel pagamento

In caso di decadenza:

  • L’intero importo residuo diventa immediatamente esigibile
  • Si applicano sanzioni e interessi di mora

Garanzie Richieste

Per importi molto elevati (oltre 50.000 euro) l’Agenzia può richiedere:

  • Ipoteca sugli immobili ereditati
  • Fideiussione bancaria o assicurativa
  • Altre garanzie reali

Sanzioni e Ravvedimento Operoso

Il mancato o tardivo versamento dell’imposta di successione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.

Sanzioni per Omesso o Tardivo Versamento

Sanzione base: dal 120% al 240% dell’imposta non versata o versata in ritardo.

Riduzione con ravvedimento operoso:

Se il contribuente regolarizza spontaneamente prima di un accertamento, la sanzione si riduce:

Tipo RavvedimentoTermineSanzione Ridotta
SprintEntro 14 giorni0,1% per giorno
BreveEntro 30 giorni1/9 del 120% = 13,33%
IntermedioEntro 90 giorni1/8 del 120% = 15%
LungoEntro 1 anno1/7 del 120% = 17,14%
BiennaleEntro 2 anni1/6 del 120% = 20%
Oltre 2 anniOltre 2 anni1/5 del 120% = 24%

Esempio Calcolo Ravvedimento

Situazione:

  • Imposta dovuta: 10.000 euro
  • Ritardo: 45 giorni dalla scadenza
  • Ravvedimento: intermedio (entro 90 giorni)

Calcolo:

  • Sanzione ordinaria: 10.000 × 120% = 12.000 euro
  • Sanzione ridotta: 12.000 × 1/8 = 1.500 euro
  • Interessi moratori: 10.000 × 2,5% × 45/365 = 31 euro
  • Totale da versare: 10.000 + 1.500 + 31 = 11.531 euro

Risparmio: 12.000 – 1.500 = 10.500 euro di sanzioni risparmiate

Sanzioni per Dichiarazione Omessa

Se non si presenta la dichiarazione di successione:

  • Sanzione: dal 120% al 240% dell’imposta, minimo 250 euro
  • Anche se non c’è imposta dovuta (eredità sotto franchigia)

Sanzioni per Dichiarazione Infedele

Se si dichiara un valore inferiore al reale:

  • Sanzione: dal 100% al 200% della maggiore imposta accertata
  • Possibile accertamento di valore da parte dell’Agenzia

Novità Normative 2025-2026

Per il 2025-2026 non sono previste modifiche sostanziali all’imposta di successione. Le aliquote e franchigie rimangono invariate rispetto agli anni precedenti.

Conferme 2026

Aliquote confermate:

  • Coniuge e figli: 4% (franchigia 1.000.000 euro)
  • Fratelli: 6% (franchigia 100.000 euro)
  • Altri parenti: 6% (nessuna franchigia)
  • Estranei: 8% (nessuna franchigia)

Franchigia disabili: confermata a 1.500.000 euro

Digitalizzazione

Prosegue il processo di digitalizzazione con:

  • Dichiarazione telematica obbligatoria
  • Volture catastali automatiche
  • Fascicolo digitale dell’erede consultabile online
  • Comunicazioni via PEC

Controlli Automatizzati

L’Agenzia delle Entrate ha potenziato i controlli automatici su:

  • Conti correnti (Anagrafe Rapporti Finanziari)
  • Partecipazioni societarie
  • Immobili (banca dati catastale integrata)
  • Veicoli (archivio PRA)

Questo rende più difficile omettere beni nella dichiarazione.

Tasso di Interesse Legale 2026

Per il calcolo di interessi su rateizzazione e ravvedimento, il tasso legale 2026 è fissato al 2,5% annuo (confermato rispetto al 2025).

L’imposta di successione rappresenta un aspetto cruciale nella gestione delle eredità, con regole precise e tempistiche da rispettare. Comprendere il meccanismo di calcolo, le aliquote differenziate per grado di parentela e le franchigie disponibili è fondamentale per pianificare correttamente il trasferimento generazionale del patrimonio.

Grazie alle franchigie elevate previste per coniuge e figli (1.000.000 euro), molte eredità in Italia risultano esenti da imposta. Tuttavia, la dichiarazione di successione resta obbligatoria in presenza di immobili o quando il patrimonio supera i 100.000 euro.

Le sanzioni per ritardi o omissioni possono essere molto pesanti (dal 120% al 240%), ma il ravvedimento operoso consente riduzioni significative se si regolarizza spontaneamente.

Per gestire correttamente una successione e ottimizzare il carico fiscale è sempre consigliabile affidarsi a professionisti esperti come i CAF, che possono assistere in tutti gli adempimenti: dal calcolo dell’imposta alla presentazione telematica della dichiarazione, fino alla gestione di eventuali contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.

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Domande Frequenti sull’Imposta di Successione

Quando si paga l’imposta di successione?

L’imposta di successione si paga entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate. L’avviso arriva dopo la presentazione della dichiarazione di successione, generalmente entro 6-12 mesi ma puo richiedere fino a 3 anni.

Chi è esente dall’imposta di successione?

Sono esenti dall’imposta i beneficiari la cui quota ereditaria rientra nella franchigia prevista per il loro grado di parentela: 1.000.000 euro per coniuge e figli, 100.000 euro per fratelli. Inoltre, alcuni beni sono esenti come i Titoli di Stato italiani e, in certi casi, le aziende familiari.

Quanto paga un figlio di imposta di successione?

Un figlio paga il 4% sulla parte di eredita eccedente 1.000.000 euro. Se l’eredita è inferiore a 1.000.000 euro, non paga nulla di imposta di successione (restano dovute le imposte ipotecarie e catastali sugli immobili).

Come si calcola l’imposta di successione su un immobile?

L’imposta si calcola sul valore catastale dell’immobile (rendita catastale × 1,05 × 110). Da questo valore si sottrae l’eventuale franchigia e si applica l’aliquota del 4%, 6% o 8% secondo il grado di parentela. Si aggiungono poi le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%).

Si puo pagare a rate l’imposta di successione?

Si, l’imposta puo essere rateizzata fino a 4 anni (rate trimestrali) con una prima rata pari ad almeno il 20% del totale. Sulle rate successive si applicano interessi al tasso legale (2,5% nel 2026). La rateizzazione va richiesta all’Agenzia delle Entrate.

Cosa succede se non si presenta la dichiarazione di successione?

La mancata presentazione comporta sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro anche se non è dovuta imposta. Inoltre, senza dichiarazione non è possibile vendere o disporre degli immobili ereditati. È sempre possibile regolarizzare con ravvedimento operoso.

L’imposta di successione si paga anche sotto i 100.000 euro?

Dipende dal grado di parentela. Per coniuge e figli la franchigia è di 1.000.000 euro, quindi sotto questa soglia non si paga. Per fratelli la franchigia è 100.000 euro. Per altri parenti ed estranei non c’è franchigia, quindi si paga anche su importi bassi. Le imposte ipotecarie e catastali si pagano sempre sugli immobili.


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    Usufrutto Vedovile 2026: Diritti del Coniuge, Durata e Come Funziona nella Successione

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    Quando si parla di usufrutto vedovile, molte persone immaginano ancora un diritto automatico del coniuge superstite sui beni del defunto. In realtà, l’usufrutto vedovile come istituto giuridico non esiste più dal 1975: è stato abolito dalla riforma del diritto di famiglia (Legge 151/1975) e sostituito dal diritto di abitazione sulla casa familiare previsto dall’articolo 540 del Codice Civile.

    Nonostante l’abolizione, l’espressione “usufrutto vedovile” è rimasta nel linguaggio comune e continua a generare confusione. In questa guida aggiornata al 2026 ti spieghiamo cosa spetta oggi al coniuge superstite, quali sono le differenze tra usufrutto e diritto di abitazione, come si calcola il valore dell’usufrutto ai fini fiscali con i coefficienti per età, e come pianificare al meglio la successione con un testamento strategico.

    Indice dei contenuti

    1. Cos’è l’usufrutto vedovile e perché non esiste più
    2. Il diritto di abitazione del coniuge superstite (art. 540 C.C.)
    3. Differenze tra usufrutto generale e diritto di abitazione
    4. Usufrutto del coniuge su altri beni: serve testamento
    5. Usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori
    6. Valore dell’usufrutto ai fini fiscali: coefficienti 2026
    7. Tabella coefficienti usufrutto 2026 per età
    8. Esempio pratico di calcolo usufrutto
    9. Imposta di successione con usufrutto e nuda proprietà
    10. Cosa succede alla morte dell’usufruttuario
    11. Usufrutto e IMU: chi paga?
    12. Come impostare l’usufrutto con testamento
    13. Vantaggi strategici del testamento con usufrutto
    14. Quando conviene rinunciare all’usufrutto
    15. Domande frequenti
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    Cos’è l’usufrutto vedovile e perché non esiste più

    L’usufrutto vedovile era, nel vecchio Codice Civile italiano precedente al 1975, un diritto che spettava automaticamente al coniuge superstite sui beni ereditari del defunto. Si trattava di un usufrutto uxorio (termine tecnico) che conferiva al vedovo o alla vedova il diritto di godere dei beni ereditari per tutta la durata della propria vita, indipendentemente dalla presenza di altri eredi come i figli.

    Questo istituto è stato abolito dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151, la storica riforma del diritto di famiglia che ha rivoluzionato il Codice Civile italiano. Prima di quella data, il coniuge superstite non era considerato erede legittimario in senso pieno, ma riceveva solo un usufrutto sui beni del defunto. La riforma del 1975 ha completamente riequilibrato i diritti successori del coniuge, trasformandolo in erede legittimario a tutti gli effetti, con diritto a una quota di piena proprietà sull’eredità.

    Perché allora si continua a parlare di “usufrutto vedovile” nel 2026? Per abitudine linguistica e perché il coniuge superstite mantiene comunque un diritto vitalizio di godimento sulla casa familiare, che molte persone (e anche alcuni professionisti non aggiornati) continuano a chiamare impropriamente “usufrutto vedovile”. In realtà si tratta di un istituto giuridicamente diverso: il diritto di abitazione previsto dall’articolo 540 del Codice Civile.

    Il diritto di abitazione del coniuge superstite (art. 540 C.C.)

    L’articolo 540, secondo comma, del Codice Civile stabilisce che al coniuge superstite sono riservati, oltre alla quota ereditaria di piena proprietà, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni ai coniugi. Questi diritti gravano sulla porzione disponibile e, ove questa non basti, sulla quota di riserva del coniuge stesso.

    Le caratteristiche essenziali del diritto di abitazione del coniuge superstite sono:

    • Durata vita natural durante: il coniuge superstite conserva il diritto fino alla propria morte, a prescindere dal tempo trascorso dalla successione.
    • Limitato alla casa adibita a residenza familiare: riguarda esclusivamente l’immobile che al momento dell’apertura della successione era la residenza effettiva della coppia, non altre case di proprietà del defunto.
    • Comprende l’arredo: il coniuge ha anche il diritto di uso sui mobili, elettrodomestici e oggetti di arredamento che corredano l’abitazione.
    • Automatico e irrinunciabile per legge: spetta al coniuge superstite indipendentemente dal testamento e non può essere escluso dal de cuius, salvo rinuncia espressa del beneficiario.
    • Solo uso personale: il coniuge può abitarci, ma non può concederla in locazione né in comodato a terzi.
    • Non si perde con le nuove nozze: anche se il coniuge superstite si risposa, conserva il diritto di abitazione sulla casa familiare.

    Un aspetto importante: se la residenza familiare era in un immobile in comproprietà tra i coniugi, il diritto di abitazione si estende anche sulla quota del defunto. Se invece la casa era di proprietà di terzi (ad esempio ereditata dai genitori del defunto in vita) e solo il defunto ne aveva un diritto minore, la situazione va valutata caso per caso.

    Differenze tra usufrutto generale e diritto di abitazione

    Spesso si confondono i termini, ma usufrutto e diritto di abitazione sono due istituti giuridici ben distinti, con contenuti ed effetti molto diversi. Comprendere la differenza è fondamentale per capire cosa spetta realmente al coniuge superstite e cosa si può ottenere con un testamento.

    L’usufrutto: un diritto più ampio

    L’usufrutto, disciplinato dagli articoli 978 e seguenti del Codice Civile, è il diritto reale di godere di un bene altrui traendone tutte le utilità, rispettandone la destinazione economica. L’usufruttuario può:

    • Utilizzare personalmente il bene;
    • Affittarlo o darlo in locazione a terzi, incassando i canoni;
    • Concederlo in comodato gratuito;
    • Percepirne i frutti naturali (prodotti agricoli, ad esempio) e civili (canoni di locazione, interessi su titoli);
    • Cedere il proprio diritto di usufrutto ad altri (salvo diverso accordo);
    • Godere anche di beni mobili, immobili, aziende, partecipazioni societarie.

    Il diritto di abitazione: più limitato

    Il diritto di abitazione, disciplinato dagli articoli 1021-1026 del Codice Civile, è molto più ristretto. Chi ha il diritto di abitazione può:

    • Abitare personalmente la casa con la propria famiglia (figli, conviventi);
    • NON può affittarla né cederla a terzi;
    • NON può darla in comodato gratuito a persone estranee al nucleo familiare;
    • NON può venderla o trasferire il proprio diritto.

    Questa è la differenza chiave: il diritto di abitazione è un diritto personalissimo, finalizzato esclusivamente a garantire la continuità abitativa del coniuge superstite nella casa in cui ha vissuto con il defunto. Non può diventare fonte di reddito.

    Tabella di confronto

    CaratteristicaUsufruttoDiritto di abitazione
    Uso personaleSiSi
    Locazione a terziSiNo
    Comodato a terziSiNo
    Percezione fruttiSiNo
    Cessione del dirittoSiNo
    Beni mobili e immobiliSiSolo casa di abitazione
    DurataFino a 30 anni (persone giuridiche) o vita (persone fisiche)Vita natural durante

    Usufrutto del coniuge su altri beni: serve testamento

    Una delle conseguenze più importanti dell’abolizione dell’usufrutto vedovile è che, oggi, il coniuge superstite non ha un usufrutto automatico su beni diversi dalla casa familiare. Se il defunto possedeva terreni agricoli, seconde case, aziende, titoli, conti bancari o altri beni, il coniuge può ottenere l’usufrutto su questi beni solo in due modi:

    1. Per disposizione testamentaria: il defunto può legare al coniuge l’usufrutto su specifici beni tramite testamento, rispettando le quote di riserva degli altri legittimari;
    2. Per accordo tra eredi: gli eredi (compresi i figli) possono accordarsi in sede di divisione ereditaria per attribuire al coniuge l’usufrutto su determinati beni, cedendo loro la nuda proprietà.

    Nella successione legittima (senza testamento), il coniuge riceve invece quote di piena proprietà sui beni del defunto, secondo queste percentuali:

    • Coniuge + 1 figlio: 1/2 al coniuge, 1/2 al figlio (più diritto di abitazione sulla casa familiare);
    • Coniuge + 2 o più figli: 1/3 al coniuge, 2/3 ai figli (più diritto di abitazione);
    • Coniuge senza figli ma con genitori o fratelli del defunto: 2/3 al coniuge, 1/3 agli altri (più diritto di abitazione);
    • Coniuge unico erede: tutto al coniuge.

    Per approfondire le quote spettanti, puoi consultare la nostra guida sui diritti del coniuge superstite nella successione.

    Usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori

    È importante non confondere l’usufrutto vedovile con un altro istituto tuttora vigente: l’usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori, disciplinato dall’articolo 324 del Codice Civile. Si tratta di un usufrutto che spetta di diritto a entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui beni del figlio minorenne.

    Caratteristiche principali:

    • I genitori percepiscono i frutti dei beni del figlio minore (ad esempio canoni di locazione di un immobile ereditato dal nonno);
    • I frutti devono essere destinati al mantenimento della famiglia e all’educazione e istruzione dei figli;
    • Non riguarda beni acquistati dal figlio con proventi del proprio lavoro, né beni lasciati o donati al figlio con espressa esclusione dell’usufrutto legale;
    • Cessa automaticamente al compimento dei 18 anni del figlio o con l’emancipazione.

    Questo istituto ha natura e funzione completamente diversa dall’usufrutto successorio: non è un diritto reale tipico, ma uno strumento di gestione del patrimonio familiare a beneficio del minore. Spesso entra in gioco proprio nelle successioni quando il defunto lascia beni a nipoti minori, per cui i genitori (eredi o meno) gestiscono i beni fino alla maggiore età.

    Valore dell’usufrutto ai fini fiscali: coefficienti 2026

    Quando l’usufrutto è oggetto di una successione o di una donazione, il suo valore fiscale va determinato secondo criteri stabiliti dal Testo Unico sull’imposta di registro (DPR 131/1986) e richiamati dal Testo Unico sulle successioni (D.Lgs. 346/1990). Il calcolo si basa su due elementi:

    1. Il valore della piena proprietà del bene (per gli immobili, generalmente il valore catastale);
    2. Il coefficiente di usufrutto, che dipende dall’età dell’usufruttuario al momento della successione o donazione e dal tasso legale di interesse vigente.

    Il principio è intuitivo: più giovane è l’usufruttuario, maggiore è il valore dell’usufrutto, perché si presume durerà più a lungo; viceversa, più anziano è l’usufruttuario, minore è il valore, perché l’aspettativa di vita residua è più breve.

    Il tasso legale di interesse viene aggiornato periodicamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dal 1° gennaio 2026 il tasso legale è fissato al 2%. In base a questo tasso, il Ministero pubblica la tabella aggiornata dei coefficienti.

    La formula generale è:

    Valore usufrutto = Valore piena proprietà × coefficiente (%)
    Valore nuda proprietà = Valore piena proprietà − Valore usufrutto

    Tabella coefficienti usufrutto 2026 per età

    Di seguito la tabella dei coefficienti dell’usufrutto aggiornata al 2026, elaborata in base al tasso legale d’interesse del 2% vigente dal 1° gennaio 2026. Questi coefficienti rappresentano la percentuale del valore della piena proprietà che va attribuita all’usufrutto in base all’età dell’usufruttuario al momento del trasferimento (successione o donazione).

    Età dell’usufruttuarioCoefficiente usufruttoCoefficiente nuda proprietà
    da 0 a 20 anni95%5%
    da 21 a 30 anni90%10%
    da 31 a 40 anni85%15%
    da 41 a 45 anni80%20%
    da 46 a 50 anni75%25%
    da 51 a 53 anni70%30%
    da 54 a 56 anni65%35%
    da 57 a 60 anni60%40%
    da 61 a 63 anni55%45%
    da 64 a 66 anni50%50%
    da 67 a 69 anni45%55%
    da 70 a 72 anni40%60%
    da 73 a 75 anni35%65%
    da 76 a 78 anni30%70%
    da 79 a 82 anni25%75%
    da 83 a 86 anni20%80%
    da 87 a 92 anni15%85%
    da 93 a 99 anni10%90%

    Nota importante: questi coefficienti valgono per tutti i calcoli fiscali legati a usufrutto e nuda proprietà (successioni, donazioni, compravendite, imposta di registro). Il Ministero dell’Economia aggiorna la tabella quando varia il tasso legale d’interesse: è sempre consigliabile verificare l’ultima versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

    Esempio pratico di calcolo usufrutto

    Vediamo un esempio concreto per comprendere come si applica la tabella dei coefficienti. Supponiamo il caso di una coppia con un figlio:

    • Defunto: marito, proprietario di un appartamento del valore catastale di 200.000 euro;
    • Coniuge superstite: moglie di 65 anni;
    • Altro erede: figlio di 35 anni;
    • Testamento: il defunto lascia l’usufrutto della casa alla moglie e la nuda proprietà al figlio.

    Il calcolo procede così:

    Età usufruttuaria (moglie): 65 anni
    → Coefficiente usufrutto (fascia 64-66 anni): 50%
    → Coefficiente nuda proprietà: 50%

    Valore piena proprietà: 200.000 euro
    Valore usufrutto alla moglie: 200.000 × 50% = 100.000 euro
    Valore nuda proprietà al figlio: 200.000 × 50% = 100.000 euro

    Questi valori vengono utilizzati sia per calcolare l’imposta di successione, sia per determinare le quote catastali intestate. Se invece la moglie avesse avuto 75 anni, il coefficiente sarebbe stato del 35%, quindi il suo usufrutto sarebbe valso 70.000 euro e la nuda proprietà al figlio 130.000 euro.

    Lo stesso meccanismo si applica a tutti i tipi di beni (terreni, partecipazioni societarie, titoli), purché si conosca il loro valore pieno di riferimento. Per gli immobili, tipicamente si usa il valore catastale rivalutato; per le aziende si applica il valore contabile; per i titoli il prezzo di mercato alla data di successione.

    Imposta di successione con usufrutto e nuda proprietà

    Quando la successione prevede la costituzione di un usufrutto per il coniuge e della nuda proprietà per i figli (o altri eredi), l’imposta di successione viene calcolata separatamente sulle due quote, ma con le stesse aliquote e franchigie previste per il grado di parentela di ciascun beneficiario.

    Aliquote e franchigie 2026

    • Coniuge e figli: aliquota 4%, con franchigia di 1.000.000 euro a testa;
    • Fratelli e sorelle: aliquota 6%, con franchigia di 100.000 euro;
    • Altri parenti fino al 4° grado: aliquota 6% senza franchigia;
    • Altri soggetti: aliquota 8% senza franchigia.

    Esempio di calcolo imposta successione con usufrutto

    Riprendendo l’esempio precedente (casa 200.000 euro, moglie 65 anni usufruttuaria, figlio nudo proprietario):

    Moglie (usufrutto 100.000 euro): rientra nella franchigia di 1.000.000 euro coniuge → imposta di successione = 0 euro

    Figlio (nuda proprietà 100.000 euro): rientra nella franchigia di 1.000.000 euro figlio → imposta di successione = 0 euro

    In entrambi i casi, grazie alle elevate franchigie per coniuge e figli, l’imposta di successione è nulla. Attenzione però: se il patrimonio complessivo del defunto supera la franchigia (ad esempio più immobili, titoli, conti), l’imposta va calcolata sul valore eccedente. Inoltre, anche se l’imposta di successione è zero, restano dovute:

    • Imposta ipotecaria: 2% del valore catastale degli immobili (o 200 euro fissi con agevolazione prima casa);
    • Imposta catastale: 1% del valore catastale degli immobili (o 200 euro fissi con prima casa);
    • Imposta di bollo e tributi minori.

    Per un approfondimento sul calcolo delle imposte ipotecaria e catastale, consulta la nostra guida Imposta Ipotecaria e Catastale Successione 2026.

    Cosa succede alla morte dell’usufruttuario

    Una delle caratteristiche più vantaggiose dell’usufrutto dal punto di vista fiscale è il cosiddetto consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà al momento della morte dell’usufruttuario. Quando l’usufruttuario decede:

    • L’usufrutto si estingue automaticamente per morte;
    • Il nudo proprietario diventa pieno proprietario del bene senza dover compiere alcun atto;
    • Il consolidamento non è soggetto a nuova imposizione fiscale: niente imposta di successione, niente imposta di registro, niente imposta ipotecaria o catastale sulla riunificazione.

    Questo principio, sancito dall’articolo 7 del D.Lgs. 346/1990, rende l’usufrutto uno strumento di pianificazione successoria particolarmente efficace. Il passaggio finale dalla nuda proprietà alla piena proprietà avviene in modo “silente”, senza generare alcun carico fiscale aggiuntivo.

    Dal punto di vista pratico, gli adempimenti necessari dopo la morte dell’usufruttuario sono limitati a:

    1. Voltura catastale per aggiornare l’intestazione dell’immobile (dal solo nudo proprietario al pieno proprietario);
    2. Eventuale annotazione di estinzione dell’usufrutto nei registri immobiliari (da fare presso la Conservatoria);
    3. Aggiornamento delle utenze, dell’IMU (a carico ora del nuovo pieno proprietario) e di eventuali contratti legati all’immobile.

    Usufrutto e IMU: chi paga?

    Una domanda molto frequente riguarda la tassazione IMU in presenza di usufrutto e nuda proprietà. La regola è chiara e stabilita dall’articolo 1, comma 743, della Legge 160/2019 (che disciplina la Nuova IMU):

    L’IMU è dovuta interamente dall’usufruttuario, non dal nudo proprietario.

    Il nudo proprietario, infatti, non ha la disponibilità del bene né può goderne, quindi non è tenuto al pagamento dell’IMU. L’usufruttuario, invece, godendo del bene (potendolo abitare, affittare, utilizzare), è considerato il soggetto passivo dell’imposta e la paga sul valore pieno dell’immobile.

    Questa regola si applica però solo all’usufrutto vero e proprio, non al diritto di abitazione del coniuge. Anche nel caso del diritto di abitazione, comunque, l’IMU è dovuta dal titolare del diritto (il coniuge superstite), salvo che si tratti di abitazione principale: in quel caso, se l’immobile non è A/1, A/8 o A/9, l’IMU è esente.

    IMU prima casa e diritto di abitazione

    Se la casa familiare su cui grava il diritto di abitazione è destinata ad abitazione principale del coniuge superstite (cioè vi risiede anagraficamente e dimora abitualmente), l’esenzione IMU prima casa si applica pienamente. Il nudo proprietario (tipicamente i figli) non deve pagare nulla su quell’immobile finché il coniuge è in vita e lo usa come abitazione principale.

    Per altre imposte sull’immobile (TARI, bollette, spese condominiali), la regola generale è che sono a carico del soggetto che utilizza effettivamente il bene, quindi dell’usufruttuario o del titolare del diritto di abitazione.

    Come impostare l’usufrutto con testamento

    Dato che oggi l’usufrutto non spetta più automaticamente al coniuge (salvo il diritto di abitazione), per garantirgli un godimento più ampio dei beni ereditari è necessario predisporre un testamento specifico. Le formule testamentarie più comuni sono tre:

    1. Usufrutto universale al coniuge, nuda proprietà ai figli

    Questa è la clausola testamentaria più classica: il coniuge riceve l’usufrutto vitalizio su tutti i beni ereditari, mentre i figli ricevono la nuda proprietà. In questo modo il coniuge superstite può continuare a vivere nel tenore di vita precedente (utilizzando, locando o gestendo i beni) e i figli hanno la certezza di diventare pieni proprietari al momento della morte del genitore superstite, senza ulteriore tassazione.

    Esempio di clausola: “Lascio al mio coniuge l’usufrutto vitalizio su tutti i miei beni, mobili e immobili, con nuda proprietà ai miei figli in parti uguali”.

    2. Usufrutto su beni specifici

    È possibile attribuire al coniuge l’usufrutto solo su determinati beni, ad esempio la casa di vacanza, un portafoglio titoli, un’azienda. Gli altri beni vengono divisi in piena proprietà secondo le quote legittime.

    3. Legato di usufrutto

    Il testatore può istituire il coniuge come legatario dell’usufrutto su uno o più beni, separando completamente questa attribuzione dall’istituzione di erede. Il coniuge non acquista la qualità di erede ma solo quella di legatario, con diritti e obblighi più limitati.

    Attenzione alle quote di legittima

    In ogni caso, il testamento deve rispettare le quote di legittima spettanti ai legittimari (coniuge, figli, genitori). Un testamento che violi queste quote può essere impugnato con l’azione di riduzione. L’usufrutto attribuito al coniuge va computato in base al valore fiscale calcolato con i coefficienti sopra indicati.

    Vantaggi strategici del testamento con usufrutto

    La scelta di impostare il testamento con usufrutto al coniuge e nuda proprietà ai figli offre numerosi vantaggi strategici, soprattutto per famiglie con patrimonio immobiliare rilevante:

    1. Protezione del coniuge superstite: il coniuge mantiene il godimento e la rendita dei beni per tutta la vita, evitando liti tra generazioni e garantendo sicurezza economica.
    2. Risparmio fiscale sul passaggio finale: quando l’usufrutto si consolida con la nuda proprietà alla morte del coniuge, non si paga alcuna imposta. Il patrimonio passa ai figli “tassato una sola volta”.
    3. Sfruttamento della franchigia del coniuge: la franchigia di 1 milione di euro per coniuge permette di abbattere l’imposta di successione; con solo la nuda proprietà ai figli, si utilizza meno della loro franchigia, preservandola per successioni future.
    4. Evitare divisioni anticipate tra figli: finché il coniuge è in vita e gode dei beni, non è necessario procedere a divisioni ereditarie complesse tra fratelli.
    5. Evitare vendite forzate: senza il testamento, i figli potrebbero costringere il genitore superstite a vendere beni per liquidare le loro quote di legittima; con l’usufrutto, questo rischio è neutralizzato.
    6. Pianificazione successiva: i figli possono già pianificare la propria situazione patrimoniale sapendo che diventeranno pieni proprietari senza oneri fiscali alla morte del genitore superstite.

    Possibili svantaggi da valutare

    • Manutenzione dei beni: l’usufruttuario è tenuto alle spese di manutenzione ordinaria (art. 1004 C.C.), mentre il nudo proprietario alle straordinarie. Conflitti possibili;
    • Vendita difficoltosa: vendere un bene in nuda proprietà è più complicato e meno remunerativo rispetto alla piena proprietà;
    • Rischio di deterioramento: se l’usufruttuario non manutiene bene il bene, il nudo proprietario può subire un danno patrimoniale;
    • Anni di congelamento: se l’usufruttuario vive a lungo, la nuda proprietà può restare “congelata” per decenni.

    Quando conviene rinunciare all’usufrutto

    In alcuni casi può essere conveniente per l’usufruttuario rinunciare al proprio diritto, in favore del nudo proprietario che diventa così pieno proprietario. La rinuncia all’usufrutto è un atto formale che va effettuato con atto notarile e comporta alcune conseguenze fiscali importanti:

    • Imposta di donazione: la rinuncia in vita all’usufrutto è considerata fiscalmente una donazione al nudo proprietario, con applicazione di imposte e franchigie del rapporto di parentela;
    • Imposta ipotecaria e catastale al 2% + 1% sul valore dell’usufrutto;
    • Se l’usufrutto è a vita, va calcolato il suo valore residuo in base all’età dell’usufruttuario al momento della rinuncia.

    Casi in cui la rinuncia può essere vantaggiosa

    1. Anticipare il trasferimento della piena proprietà ai figli: se il coniuge superstite ha mezzi economici sufficienti e non ha bisogno del godimento o della rendita dei beni;
    2. Facilitare la vendita: se i figli vogliono vendere il bene, la rinuncia dell’usufruttuario rende il bene più facilmente commerciabile e aumenta il ricavo;
    3. Sfruttare la franchigia del coniuge: se il coniuge ha ancora ampia franchigia disponibile, la rinuncia può avvenire senza imposte;
    4. Evitare responsabilità patrimoniali: se il coniuge teme di dover affrontare creditori, la rinuncia all’usufrutto (se non in frode ai creditori) può alleggerire il patrimonio aggredibile;
    5. Ragioni personali o familiari: accordo tra i familiari per semplificare la gestione patrimoniale.

    Importante: la rinuncia al diritto di abitazione del coniuge (art. 540 C.C.) è diversa dalla rinuncia all’usufrutto e può avvenire anche con scrittura privata autenticata; tuttavia, per evitare contestazioni future, è sempre consigliato l’atto notarile.

    Domande frequenti sull’usufrutto vedovile

    L’usufrutto vedovile esiste ancora nel 2026?

    No, l’usufrutto vedovile come istituto giuridico è stato abolito dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (Legge 151/1975). Oggi al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sulla casa familiare ex articolo 540 C.C., che viene comunemente ma impropriamente chiamato “usufrutto vedovile” nel linguaggio popolare.

    Il coniuge superstite può affittare la casa su cui ha il diritto di abitazione?

    No, il diritto di abitazione è un diritto personale e non consente di locare il bene a terzi, né di concederlo in comodato a estranei. Serve esclusivamente a garantire la continuità abitativa del coniuge nella casa familiare. Se si vuole un diritto più ampio (con possibilità di locare), serve un testamento che attribuisca l’usufrutto.

    Il coniuge superstite che si risposa perde il diritto di abitazione?

    No, secondo la giurisprudenza prevalente il coniuge superstite non perde il diritto di abitazione anche in caso di nuove nozze. Il diritto è vitalizio e sussiste fino alla morte del beneficiario.

    Come si calcola il valore dell’usufrutto per una persona di 70 anni?

    A 70 anni il coefficiente dell’usufrutto (fascia 70-72 anni) è pari al 40% del valore della piena proprietà. Quindi, se un immobile vale 200.000 euro, l’usufrutto a favore di un settantenne vale 80.000 euro e la nuda proprietà 120.000 euro.

    Chi paga l’IMU sull’immobile in nuda proprietà?

    L’IMU è dovuta interamente dall’usufruttuario, non dal nudo proprietario (art. 1, comma 743, Legge 160/2019). Se l’immobile è abitazione principale non di lusso dell’usufruttuario, l’IMU è esente.

    Alla morte dell’usufruttuario si paga l’imposta di successione?

    No, il consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà è fiscalmente neutro: il nudo proprietario diventa pieno proprietario senza pagare imposta di successione, di registro, ipotecaria o catastale sull’estinzione dell’usufrutto. Occorre solo provvedere alla voltura catastale.

    Si può avere usufrutto e diritto di abitazione contemporaneamente?

    Sì. Il diritto di abitazione sulla casa familiare spetta al coniuge per legge (art. 540 C.C.), mentre con testamento è possibile attribuire anche l’usufrutto su altri beni (seconde case, terreni, titoli). I due istituti convivono senza problemi e su beni diversi.

    È possibile rinunciare al diritto di abitazione?

    Sì, il coniuge superstite può rinunciare al diritto di abitazione. La rinuncia deve essere espressa e, per motivi di sicurezza e opponibilità ai terzi, è fortemente consigliato farla con atto notarile. La rinuncia comporta il consolidamento anticipato della piena proprietà a favore degli altri eredi.

    Serve aiuto per pianificare la successione?

    La gestione della successione con usufrutto e nuda proprietà richiede competenze fiscali, catastali e giuridiche specifiche. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste famiglie e privati nella:

    • Predisposizione della dichiarazione di successione con attribuzione corretta di usufrutto e nuda proprietà;
    • Calcolo delle imposte di successione, ipotecaria e catastale;
    • Valutazione strategica del testamento per ottimizzare la fiscalità e proteggere il coniuge superstite;
    • Gestione del sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia per le volture catastali;
    • Consulenza sul consolidamento dell’usufrutto e aggiornamento delle intestazioni.

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    Andrea Damiani

    Responsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscali

    Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse.

    📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →
    Giugno 15, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-15 08:00:002026-04-24 23:48:25Usufrutto Vedovile 2026: Diritti del Coniuge, Durata e Come Funziona nella Successione
    SUCCESSIONI

    Successione Convivente Non Sposato 2026: Diritti, Unione Civile e Cosa Spetta

    Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine

    La successione del convivente non sposato è uno dei temi più delicati del diritto ereditario italiano. Contrariamente a quanto molti pensano, il convivente di fatto NON è erede legittimo: non riceve nulla in assenza di testamento e non ha diritto alla quota di legittima. La Legge Cirinnà del 2016 ha però introdotto alcune tutele importanti, e per le unioni civili i diritti sono equiparati a quelli del coniuge.

    In questa guida aggiornata al 2026 spieghiamo cosa spetta al convivente non sposato dopo la morte del partner, come tutelarlo attraverso il testamento, le differenze con l’unione civile, le aliquote dell’imposta di successione (8% senza franchigia) e tutti gli strumenti giuridici per proteggere il proprio compagno di vita.

    Indice dei contenuti

    1. Coniuge, convivente di fatto e unione civile: le differenze
    2. Convivente di fatto: cosa NON spetta secondo la legge
    3. I diritti riconosciuti al convivente di fatto
    4. Unione civile: stessi diritti del coniuge
    5. Come tutelare il convivente: il testamento
    6. Imposta di successione per il convivente: 8% senza franchigia
    7. Polizza vita: lo strumento fuori dall’asse ereditario
    8. Donazioni al convivente: aliquota 8%
    9. Contratto di convivenza: regolare i patrimoni
    10. Esempio pratico di testamento pro-convivente
    11. Confronto convivente vs coniuge: tabella completa
    12. Domande frequenti
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    Coniuge, convivente di fatto e unione civile: le differenze fondamentali

    Prima di analizzare la successione, è essenziale chiarire la differenza tra le tre categorie di rapporti di coppia riconosciute dall’ordinamento italiano. La confusione tra “convivenza” e “unione civile” è la causa più frequente di aspettative errate in materia ereditaria.

    Coniuge (matrimonio)

    Il coniuge è la persona unita in matrimonio civile o concordatario. Ha tutti i diritti successori previsti dal Codice Civile: è erede legittimario, ha diritto alla quota di legittima (1/2, 1/3 o 1/4 a seconda di chi concorre), ha il diritto di abitazione sulla casa coniugale (illimitato) e franchigia fiscale di 1 milione di euro.

    Unione civile (coppie dello stesso sesso)

    Istituita dalla Legge Cirinnà n. 76/2016, l’unione civile è un vincolo formale tra persone maggiorenni dello stesso sesso, costituito davanti all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. Ai fini successori, la legge stabilisce espressamente che al partner unito civilmente si applicano le stesse norme del coniuge: quote di legittima identiche, diritto di abitazione illimitato sulla casa familiare, franchigia di 1 milione di euro sull’imposta di successione.

    Convivente di fatto (etero o omosessuale)

    La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni “unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” (art. 1, comma 36, Legge 76/2016), non vincolate da matrimonio, unione civile o parentela. Si costituisce con una dichiarazione anagrafica al Comune di residenza, che attesta la coabitazione stabile.

    A differenza di coniuge e unito civile, il convivente di fatto NON è erede legittimo, non ha quota di legittima e può ricevere qualcosa solo se il partner ha fatto testamento in suo favore, entro i limiti della quota disponibile.

    Convivente di fatto: cosa NON spetta secondo la legge

    È fondamentale essere chiari: nel 2026, il convivente more uxorio (anche dopo 30 anni di vita insieme) non è considerato erede dal Codice Civile italiano. Questo significa che, in mancanza di testamento, il patrimonio del defunto andrà esclusivamente agli eredi legittimi: coniuge (se non divorziato), figli, genitori, fratelli e altri parenti fino al sesto grado.

    1. Il convivente NON è erede legittimo

    Gli articoli 565 e seguenti del Codice Civile elencano tassativamente chi eredita in assenza di testamento: coniuge, figli, ascendenti, fratelli e sorelle, altri parenti entro il sesto grado. Il convivente non rientra in nessuna di queste categorie. Se il defunto non ha parenti entro il sesto grado, l’eredità va allo Stato (art. 586 c.c.), non al convivente.

    2. Il convivente NON ha quota di legittima

    La quota di legittima (o quota indisponibile) è la parte di patrimonio che il defunto non può sottrarre a determinati eredi (coniuge, figli, ascendenti in mancanza di figli). Il convivente di fatto non è legittimario: non ha diritto a una quota riservata e può essere totalmente escluso dal testamento senza possibilità di impugnazione.

    3. Il convivente NON rientra nella successione senza testamento

    Se il partner muore senza testamento (successione intestata o “ab intestato”), il convivente non riceve alcuna quota del patrimonio. Tutto andrà ai parenti del defunto secondo l’ordine stabilito dal Codice Civile. Questo può generare situazioni drammatiche: la casa dove si è vissuti per decenni passa ai fratelli del defunto o a nipoti che il convivente non ha mai conosciuto.

    Attenzione: Se il partner convivente era anche sposato con un’altra persona (separato ma non divorziato), il coniuge legale rimane l’erede principale. Il convivente non ha diritti superiori a quelli dell’ex coniuge legalmente riconosciuto.

    I diritti riconosciuti al convivente di fatto dalla Legge Cirinnà

    Nonostante l’esclusione dalla successione legittima, la Legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) ha introdotto alcune importanti tutele per il convivente di fatto superstite. Si tratta di diritti autonomi, non ereditari, che operano indipendentemente dall’esistenza di un testamento.

    Diritto di abitazione sulla casa del defunto

    L’articolo 1, comma 42 della Legge Cirinnà stabilisce che, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per:

    • 2 anni come minimo garantito
    • Per un periodo pari alla durata della convivenza, se questa è stata superiore a 2 anni
    • Massimo 5 anni complessivi in ogni caso
    • 3 anni minimi se nella casa convivono figli minori o disabili del convivente superstite

    Questo diritto cessa anticipatamente se il convivente superstite convive stabilmente con un nuovo partner, contrae matrimonio o unione civile.

    Esempio pratico: Marco e Giulia convivono da 8 anni nella casa di proprietà di Marco. Marco muore senza testamento. Giulia ha diritto ad abitare la casa per 5 anni (durata massima), anche se la casa è ora di proprietà dei fratelli di Marco (eredi legittimi). Giulia NON diventa proprietaria, ha solo il diritto di continuare ad abitarla per quel periodo.

    Diritto di subentrare nel contratto di locazione

    Se la casa era in affitto e il contratto era intestato al convivente deceduto, il convivente superstite ha diritto di subentrare nel contratto di locazione, proseguendo l’affitto alle stesse condizioni (art. 1, comma 44, Legge 76/2016). Questo diritto è riconosciuto indipendentemente dalla durata della convivenza.

    Altri diritti del convivente di fatto (non successori)

    • Assistenza sanitaria: diritto di visita, informazioni mediche e decisioni in caso di incapacità del partner
    • Risarcimento danni: in caso di morte del convivente per fatto illecito altrui, diritto al risarcimento come il coniuge
    • Impresa familiare: se il convivente partecipa all’attività dell’altro, ha diritto a partecipazione agli utili
    • Ordine di protezione: tutela in caso di condotte pregiudizievoli
    • Casa popolare: subentro nelle graduatorie di assegnazione

    Unione civile: stessi diritti successori del coniuge

    Per chi è unito civilmente (Legge Cirinnà, coppie dello stesso sesso), la situazione successoria è radicalmente diversa e molto più tutelante. L’articolo 1, comma 21 della Legge 76/2016 stabilisce che al partner dell’unione civile si applicano tutte le disposizioni del Codice Civile relative al coniuge in materia di successione.

    Quote di legittima identiche al coniuge

    Il partner unito civilmente ha quote di legittima identiche a quelle del coniuge:

    Situazione familiareQuota legittima partner unito civilmente
    Partner unico (no figli né ascendenti)1/2 del patrimonio
    Partner + 1 figlio1/3 partner + 1/3 figlio
    Partner + 2 o più figli1/4 partner + 1/2 figli (divisa in parti uguali)
    Partner + ascendenti (no figli)1/2 partner + 1/4 ascendenti

    Diritto di abitazione illimitato

    Il partner unito civilmente ha il diritto di abitazione vita natural durante sulla casa adibita a residenza familiare (art. 540 c.c. richiamato per l’unione civile), esattamente come il coniuge superstite. Non ci sono limiti di 2 o 5 anni: è un diritto reale che dura fino alla morte.

    Franchigia fiscale di 1 milione di euro

    Ai fini dell’imposta di successione, il partner unito civilmente beneficia della stessa franchigia del coniuge: 1.000.000 di euro esenti, con aliquota del 4% solo sulla parte eccedente. Questa è una delle differenze più consistenti rispetto al convivente di fatto, che paga invece l’8% senza franchigia.

    Reversibilità pensionistica e TFR

    • Pensione di reversibilità: 60% della pensione del partner deceduto
    • TFR non riscosso: diritto a riscuotere il trattamento di fine rapporto maturato
    • Indennità sostitutive: pari a quelle riconosciute al coniuge

    Come tutelare il convivente non sposato: il testamento

    Per il convivente di fatto, il testamento è l’unico strumento efficace per garantire una tutela patrimoniale adeguata dopo la morte del partner. Senza testamento, il convivente superstite rischia di essere escluso totalmente dal patrimonio, tranne per i limitati diritti di abitazione temporanei.

    Tipologie di testamento disponibili

    • Testamento olografo: scritto di proprio pugno, datato e firmato. Costo: zero. Rischio: smarrimento o impugnazione
    • Testamento pubblico: redatto da un notaio alla presenza di 2 testimoni. Costo: 300-800 euro. Massima sicurezza giuridica
    • Testamento segreto: scritto dal testatore (o da altri) e consegnato sigillato al notaio. Poco usato

    Quanto si può lasciare al convivente: la quota disponibile

    Il testatore non può disporre liberamente di tutto il suo patrimonio se ha eredi legittimari (coniuge non divorziato, figli, ascendenti). Può disporre solo della quota disponibile, ovvero la parte che residua dopo aver rispettato le quote di legittima.

    Eredi legittimari presentiQuota disponibile per il convivente
    Nessuno (né coniuge, né figli, né ascendenti)100% del patrimonio
    Solo ascendenti (genitori)2/3 del patrimonio
    Solo coniuge1/2 del patrimonio
    Coniuge + 1 figlio1/3 del patrimonio
    Coniuge + 2 o più figli1/4 del patrimonio
    1 figlio (no coniuge)1/2 del patrimonio
    2 o più figli (no coniuge)1/3 del patrimonio

    In pratica, se il defunto aveva 2 figli da precedente relazione, potrà lasciare al convivente attuale al massimo 1/3 del patrimonio: ogni disposizione eccedente sarà impugnabile dai figli con l’azione di riduzione.

    Suggerimento pratico: Se non hai eredi legittimari (no coniuge, no figli, no genitori), puoi lasciare al convivente il 100% del patrimonio. Questo è il caso più semplice e tutelante. Per chi ha figli, è consigliato valutare soluzioni miste: testamento + polizza vita + donazioni in vita.

    Imposta di successione per il convivente: 8% senza franchigia

    Dal punto di vista fiscale, la posizione del convivente di fatto è particolarmente onerosa. Il Testo Unico dell’Imposta di Successione (D.Lgs. 346/1990, come modificato dal D.Lgs. 139/2024 in vigore dal 2025) prevede una rigida gerarchia di aliquote e franchigie in base al grado di parentela.

    Tabella aliquote imposta di successione 2026

    CategoriaFranchigiaAliquota
    Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori)1.000.000 euro4%
    Partner unione civile1.000.000 euro4%
    Fratelli e sorelle100.000 euro6%
    Altri parenti fino al 4° grado e affiniNessuna6%
    Convivente di fattoNessuna8%
    Persone con handicap grave (L. 104)1.500.000 eurovariabile

    Calcolo pratico dell’imposta

    Un convivente che riceve tramite testamento un appartamento del valore catastale di 150.000 euro pagherà:

    • Imposta di successione: 150.000 x 8% = 12.000 euro
    • Imposta ipotecaria: 2% del valore catastale = 3.000 euro (o 200 euro se prima casa)
    • Imposta catastale: 1% del valore catastale = 1.500 euro (o 200 euro se prima casa)
    • Totale senza agevolazioni: circa 16.500 euro
    • Totale con agevolazioni prima casa: circa 12.400 euro

    Per confronto, un coniuge che riceve lo stesso appartamento pagherebbe zero imposta di successione (sotto franchigia di 1 milione). La differenza fiscale è enorme.

    Eccezione: franchigia 1,5 milioni per handicap grave

    L’unica eccezione alla regola dell’8% senza franchigia per il convivente riguarda il caso in cui il beneficiario sia persona con handicap grave riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992, art. 3 comma 3. In questo caso si applica una franchigia di 1.500.000 euro indipendentemente dal rapporto con il defunto, con aliquota variabile (8% solo sulla parte eccedente).

    Polizza vita: lo strumento fuori dall’asse ereditario

    La polizza vita caso morte è lo strumento più efficace per trasferire capitale al convivente non sposato, perché resta fuori dall’asse ereditario. Il capitale assicurato non è soggetto alle quote di legittima e non può essere aggredito dagli eredi legittimari con l’azione di riduzione (art. 1920 c.c.).

    Vantaggi della polizza vita a favore del convivente

    • Somma non rientra nell’eredità: non concorre alla formazione delle quote di legittima
    • Esenzione imposta di successione: i capitali assicurati sono esenti (art. 12 D.Lgs. 346/1990)
    • Esenzione IRPEF: per la componente di rischio puro demografico
    • Impignorabile: non attaccabile da creditori del defunto (entro limiti di legge)
    • Designazione modificabile: il beneficiario si può cambiare in qualsiasi momento

    Limiti e attenzioni

    Anche se il capitale resta fuori dall’asse ereditario, è importante sapere che:

    • I premi pagati possono essere oggetto di azione di riduzione se eccedono manifestamente la capacità economica del defunto
    • Le polizze “index linked” o “unit linked” con forte componente finanziaria possono essere riqualificate come investimenti (e rientrare nell’asse)
    • Il beneficiario deve essere designato nominativamente (non “i miei eredi” generico)

    Strategia consigliata: Per un convivente di 50 anni con figli da precedente matrimonio, la soluzione ottimale può essere: testamento che lascia la quota disponibile al convivente + polizza vita caso morte di 200-500mila euro con convivente come beneficiario (fuori dall’asse, zero legittima, zero imposta successione). In questo modo si proteggono sia i figli (quota legittima) sia il convivente (capitale polizza).

    Donazioni al convivente: aliquota 8% e strategia anti-azione riduzione

    Un altro strumento di tutela patrimoniale per il convivente è la donazione in vita. Anche qui, la disciplina fiscale è identica alla successione: aliquota 8% senza franchigia per il convivente di fatto.

    Vantaggi delle donazioni in vita

    • Trasferimento immediato: il convivente entra subito in possesso
    • Certezza del titolo: atto pubblico notarile, non impugnabile dai familiari finché il donante è in vita
    • Pianificazione fiscale: si può dilazionare il trasferimento in più anni

    Attenzione all’azione di riduzione

    Le donazioni fatte al convivente possono essere oggetto di azione di riduzione da parte dei legittimari (figli, coniuge non divorziato, ascendenti) se ledono la quota di legittima. L’azione può essere esercitata entro 10 anni dall’apertura della successione, e le donazioni più recenti sono le prime ad essere ridotte.

    Una donazione fatta 25 anni prima del decesso, ad esempio, è molto meno impugnabile di una fatta poco prima della morte (in quest’ultimo caso si può ipotizzare anche l’azione di simulazione).

    Contratto di convivenza: regolare i patrimoni durante la vita in comune

    La Legge Cirinnà ha introdotto la possibilità di stipulare un contratto di convivenza (art. 1, commi 50-63, Legge 76/2016), che regola i rapporti patrimoniali tra i conviventi durante il rapporto. Non ha effetti successori diretti, ma è uno strumento complementare al testamento.

    Cosa può prevedere il contratto di convivenza

    • Residenza comune e contribuzione alle spese
    • Regime patrimoniale: separazione o comunione dei beni (come per i coniugi)
    • Modalità di partecipazione agli acquisti comuni
    • Obblighi di mantenimento in caso di cessazione della convivenza
    • Attività lavorative comuni (collaborazione impresa familiare)

    Come si stipula

    • Redazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato
    • Iscrizione all’anagrafe comunale di residenza
    • Costo: 300-800 euro in media
    • Può essere modificato o risolto in qualsiasi momento

    Diritto agli alimenti in caso di cessazione

    In caso di cessazione della convivenza, il convivente che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento ha diritto a ricevere dall’altro gli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza (art. 1, comma 65, Legge 76/2016).

    Esempio pratico di testamento pro-convivente

    Vediamo un esempio concreto di testamento olografo a favore del convivente di fatto, utilizzabile come traccia per chi vuole tutelare il proprio partner non sposato. Il testamento olografo è valido se scritto interamente di proprio pugno, datato e firmato dal testatore.

    Caso: testatore senza eredi legittimari

    TESTAMENTO OLOGRAFO

    Io sottoscritto Mario Rossi, nato a Udine il 15 marzo 1960, residente in Udine Via Cavour 10, codice fiscale RSSMRA60C15L483X, nel pieno delle mie facoltà mentali, revocando ogni mia precedente disposizione testamentaria, dichiaro quanto segue.

    Non avendo né coniuge, né figli, né ascendenti in vita, dispongo che tutti i miei beni mobili e immobili, presenti e futuri, ovunque ubicati, siano devoluti in unica erede universale alla mia compagna Giulia Bianchi, nata a Trieste il 22 giugno 1965, codice fiscale BNCGLI65H62L424P, con la quale convivo stabilmente dal 2005.

    In particolare, lascio a Giulia Bianchi:

    • L’appartamento sito in Udine, Via Cavour 10, di mia esclusiva proprietà;
    • Tutti i depositi bancari, titoli, fondi di investimento di mia titolarità;
    • Ogni altro bene mobile e arredo dell’abitazione comune.

    Dispongo altresì che Giulia Bianchi sia esecutrice testamentaria delle presenti volontà.

    Udine, 15 maggio 2026

    Firma: Mario Rossi

    Caso: testatore con figli da precedente relazione

    Se il testatore ha 2 figli da precedente matrimonio, la quota disponibile è 1/3 del patrimonio. Il testamento può disporre solo di quella parte a favore del convivente, lasciando i restanti 2/3 ai figli (1/3 ciascuno). Una clausola di tutela prevede anche la designazione del convivente come beneficiario di polizze vita e fondi pensione, che restano fuori asse.

    Importante: Il testamento olografo deve essere integralmente scritto a mano dal testatore. Non sono valide parti stampate o scritte da terzi. La data deve contenere giorno, mese e anno. La firma deve essere leggibile. In caso di dubbi, è consigliabile il testamento pubblico presso un notaio.

    Confronto convivente di fatto vs coniuge: tabella completa

    Ecco una tabella riassuntiva che mette a confronto la posizione successoria delle tre categorie, per capire in modo immediato le differenze:

    AspettoConiugeUnione civileConvivente di fatto
    Erede legittimo senza testamentoSISINO
    Quota di legittimaSI (1/2, 1/3, 1/4)SI (1/2, 1/3, 1/4)NO
    Diritto abitazione casa familiareVita natural duranteVita natural durante2-5 anni
    Subentro contratto locazioneSISISI
    Franchigia imposta successione1.000.000 euro1.000.000 euroZero
    Aliquota imposta successione4%4%8%
    Pensione di reversibilità60%60%NO (salvo eccezioni)
    TFR del partner decedutoSISISolo se designato
    Può essere escluso dal testamento?No (quota legittima)No (quota legittima)Si totalmente

    Domande frequenti sulla successione del convivente non sposato

    1. Il mio convivente è morto senza testamento: posso rivendicare qualcosa?

    No, senza testamento il convivente di fatto non ha diritto ad alcuna quota del patrimonio. Puoi solo esercitare il diritto di abitazione temporaneo (2-5 anni a seconda della durata della convivenza) sulla casa di comune residenza se era di proprietà del defunto, e il subentro nel contratto di locazione se la casa era in affitto.

    2. Dopo 25 anni di convivenza, non ho davvero diritto a nulla?

    Purtroppo la durata della convivenza non rileva ai fini successori: il convivente di fatto non è mai erede legittimo, neanche dopo 50 anni di vita in comune. L’unico effetto della durata è sul diritto di abitazione: se la convivenza è stata superiore a 2 anni, il diritto si estende fino a un massimo di 5 anni.

    3. Posso fare testamento a favore del mio convivente anche se ho figli?

    Sì, ma solo nei limiti della quota disponibile. Con 2 o più figli, puoi lasciare al convivente al massimo 1/4 del patrimonio. Con 1 solo figlio, fino a 1/3 (se c’è anche il coniuge) o 1/2 (solo figlio). Per quote superiori, i figli possono esercitare l’azione di riduzione.

    4. La polizza vita intestata al convivente paga l’imposta di successione?

    No, i capitali erogati da polizze vita caso morte sono esenti dall’imposta di successione (art. 12, lett. c, D.Lgs. 346/1990). Inoltre non concorrono a formare l’asse ereditario ai fini del calcolo delle quote di legittima, purché la polizza non sia di natura prevalentemente finanziaria (unit linked speculative).

    5. Il convivente ha diritto alla pensione di reversibilità?

    No, di regola il convivente di fatto NON ha diritto alla pensione di reversibilità INPS. Questo beneficio spetta solo a coniugi, uniti civilmente e, in alcuni casi, ex coniugi titolari di assegno divorzile. Esistono piccole eccezioni per fondi pensione integrativi privati che possono ammettere il convivente tra i beneficiari designati.

    6. Come faccio a dimostrare la convivenza di fatto?

    La prova principale è la dichiarazione anagrafica di convivenza rilasciata dall’ufficio anagrafe del Comune di residenza, che attesta la coabitazione. In mancanza, si possono utilizzare: certificato di stato di famiglia, dichiarazioni sostitutive, testimonianze di vicini, documenti di intestazioni comuni (utenze, contratti). Per certi diritti, basta la convivenza di fatto anche non dichiarata.

    7. Se ci sposiamo dopo anni di convivenza, i diritti successori cambiano?

    Sì, completamente. Dal momento del matrimonio, il convivente diventa coniuge a tutti gli effetti: erede legittimo, legittimario, diritto di abitazione vita natural durante, franchigia 1 milione e aliquota 4%. Non esiste una “gradualità” basata sugli anni precedenti: basta il matrimonio per acquisire pienamente i diritti del coniuge.

    8. I conviventi possono fare un testamento unico?

    No, il Codice Civile italiano vieta il testamento congiuntivo (art. 589 c.c.): non è possibile fare un solo testamento a nome di due persone. Ciascun convivente deve redigere il proprio testamento separatamente. Possono ovviamente nominarsi reciprocamente eredi con testamenti speculari.

    9. Il contratto di convivenza mi dà diritti successori?

    No, il contratto di convivenza NON genera diritti successori. Regola solo i rapporti patrimoniali durante la convivenza (contribuzione alle spese, regime dei beni acquistati insieme). Per trasferimenti mortis causa è sempre necessario il testamento.

    10. Posso contestare il testamento del mio convivente se mi esclude?

    In linea di principio no: il convivente di fatto non è legittimario, quindi non può impugnare il testamento per lesione di legittima. Restano però esperibili le azioni ordinarie (falso testamento, incapacità del testatore, vizi di forma), ma con oneri probatori molto gravosi.

    Hai bisogno di tutelare il tuo convivente?

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella redazione del testamento, nella pianificazione successoria e nella dichiarazione di successione per il convivente superstite. Competenza locale sul sistema tavolare FVG e consulenza dedicata a coppie non sposate e unioni civili.

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    Conclusioni: pianifica subito per proteggere il tuo convivente

    La posizione del convivente non sposato nell’ordinamento italiano resta debole: non è erede legittimo, non ha quota di legittima, paga l’8% di imposta di successione senza franchigia. Per le unioni civili, invece, la situazione è equiparata a quella del coniuge, con tutte le tutele successorie.

    La soluzione è la pianificazione successoria anticipata: testamento olografo o pubblico, polizza vita caso morte come beneficiario, eventuale contratto di convivenza, donazioni in vita ponderate. Ogni coppia non sposata dovrebbe affrontare questo tema prima che sia troppo tardi. Al CAF Centro Fiscale di Udine ti aiutiamo a costruire la strategia più adatta alla tua situazione familiare e patrimoniale, con particolare attenzione alle specificità del sistema tavolare friulano per gli immobili.

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    Andrea Damiani

    Responsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscali

    Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse.

    📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →
    Giugno 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-05 08:00:002026-04-24 23:48:20Successione Convivente Non Sposato 2026: Diritti, Unione Civile e Cosa Spetta
    CAF, SUCCESSIONI

    Imposta di Successione 2026: Calcolo, Aliquote e Scadenze

    Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine

    L’imposta di successione è un tributo che colpisce il trasferimento dei beni per causa di morte dal defunto (de cuius) agli eredi e ai legatari. Disciplinata dal D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), questa imposta è stata più volte modificata nel corso degli anni, con una prima abolizione nel 2001 e il successivo ripristino nel 2006.

    Oggi l’imposta di successione rappresenta uno degli aspetti più delicati nella gestione delle eredità, con aliquote e franchigie differenziate in base al grado di parentela tra il defunto e il beneficiario. Comprendere come funziona il calcolo dell’imposta, quali sono le scadenze e come versarla correttamente è fondamentale per evitare sanzioni e gestire al meglio il patrimonio ereditato.

    In questa guida analizzeremo nel dettaglio tutti gli aspetti dell’imposta di successione 2026: dalla base imponibile alle aliquote, dalle franchigie alle scadenze di versamento, con esempi pratici e tabelle riassuntive per facilitare la comprensione.

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    Indice dei contenuti

    1. Cos’è l’Imposta di Successione
    2. Chi Deve Pagare l’Imposta
    3. Base Imponibile: Come Si Calcola
    4. Aliquote e Franchigie per Parentela
    5. Metodo di Calcolo: Esempi Pratici
    6. Dichiarazione di Successione
    7. Scadenze di Versamento
    8. Rateizzazione dell’Imposta
    9. Sanzioni e Ravvedimento
    10. Novità Normative 2025-2026

    Cos’è l’Imposta di Successione

    L’imposta di successione è un tributo indiretto che grava sul valore complessivo dei beni e dei diritti che vengono trasferiti per successione ereditaria. Si applica sia in caso di successione legittima (senza testamento) che di successione testamentaria.

    Natura Giuridica

    L’imposta di successione ha natura di imposta personale e proporzionale:

    • Personale: tiene conto del rapporto di parentela tra defunto ed erede
    • Proporzionale: l’aliquota si applica in percentuale sul valore dell’asse ereditario

    Quando Si Applica

    L’imposta di successione si applica quando si verifica il trasferimento mortis causa di:

    • Immobili (abitazioni, terreni, fabbricati)
    • Denaro e conti correnti
    • Titoli, azioni, obbligazioni
    • Quote societarie
    • Partecipazioni in aziende
    • Diritti reali (usufrutto, nuda proprietà)
    • Beni mobili (auto, gioielli, opere d’arte)

    Riferimenti Normativi

    La disciplina dell’imposta di successione è contenuta in:

    • D.Lgs. 346/1990: Testo Unico Successioni e Donazioni (TUSD)
    • Legge 286/2006: Ripristino dell’imposta dopo l’abolizione
    • Circolari Agenzia delle Entrate: interpretazioni e istruzioni operative

    Chi Deve Pagare l’Imposta di Successione

    L’imposta di successione deve essere versata dagli eredi e dai legatari che ricevono beni per successione. La legge stabilisce una responsabilità solidale tra tutti gli eredi.

    Responsabilità Solidale

    Gli eredi sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta (art. 36 TUSD):

    • L’Agenzia delle Entrate può richiedere l’intero importo a qualsiasi erede
    • Ogni erede può poi chiedere agli altri il rimborso della quota proporzionale
    • In caso di mancato pagamento di uno, gli altri devono coprire la sua quota

    Soggetti Passivi

    Sono tenuti al pagamento:

    • Eredi legittimi: chiamati all’eredità per legge
    • Eredi testamentari: nominati nel testamento
    • Legatari: beneficiari di beni specifici
    • Beneficiari di trust: in caso di trust successori

    Dichiarante e Obbligato

    È importante distinguere:

    • Dichiarante: chi presenta la dichiarazione di successione (può essere uno solo degli eredi)
    • Obbligato al pagamento: tutti gli eredi sono obbligati solidalmente

    Il fatto che un solo erede presenti la dichiarazione non esonera gli altri dal pagamento della loro quota d’imposta.

    Base Imponibile: Come Si Calcola

    La base imponibile dell’imposta di successione è data dalla differenza tra l’attivo ereditario e il passivo deducibile.

    Attivo Ereditario

    Nell’attivo ereditario rientrano:

    • Immobili: valore catastale (rendita catastale × coefficiente)
    • Denaro e conti correnti: saldi alla data del decesso
    • Titoli e azioni: valore di mercato alla data del decesso
    • Aziende e partecipazioni: valore secondo perizia
    • Beni mobili: stima o valore commerciale
    • Crediti del defunto: importo nominale

    Passivo Deducibile

    Dall’attivo si possono dedurre:

    • Debiti del defunto: solo se esistenti alla data del decesso e documentati
    • Spese funerarie: fino a un massimo di 1.032,91 euro
    • Spese mediche ultimi 6 mesi: documentate e pagate
    • Oneri deducibili: imposte dovute dal defunto

    Beni Esenti

    Non concorrono alla base imponibile:

    • Titoli di Stato italiani (BOT, BTP, CCT)
    • Aziende familiari (con requisiti specifici)
    • TFR e indennità di fine rapporto
    • Polizze vita (in alcuni casi)

    Calcolo Valore Immobili

    Per gli immobili il valore si calcola:

    Abitazioni:
    Rendita catastale × 1,05 × 110 = Valore fiscale

    Terreni agricoli:
    Reddito dominicale × 1,25 × 110 = Valore fiscale

    Esempio pratico:

    • Rendita catastale: 600 euro
    • Valore fiscale: 600 × 1,05 × 110 = 69.300 euro

    Aliquote e Franchigie per Grado di Parentela

    L’imposta di successione viene applicata con aliquote e franchigie differenziate in base al grado di parentela tra il defunto e l’erede.

    Tabella Aliquote e Franchigie 2026

    Grado di ParentelaFranchigiaAliquota
    Coniuge e figli1.000.000 euro4%
    Fratelli e sorelle100.000 euro6%
    Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° gradoNessuna franchigia6%
    Estranei e altri soggettiNessuna franchigia8%

    Come Funzionano le Franchigie

    La franchigia è la quota di eredità esente da imposta. L’imposta si applica solo sulla parte eccedente la franchigia.

    Regole importanti:

    • La franchigia è individuale: vale per ciascun erede
    • Si calcola sulla quota netta spettante a ogni singolo beneficiario
    • Se l’eredità è inferiore alla franchigia, non si paga nulla

    Esempio coniuge e 2 figli:

    • Eredità totale: 2.000.000 euro
    • Quote: coniuge 50% (1.000.000), figli 25% ciascuno (500.000)
    • Franchigia: 1.000.000 euro ciascuno
    • Imposta: zero per tutti (quote inferiori a franchigia)

    Franchigia Maggiorata Disabili Gravi

    Per i beneficiari portatori di handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992) la franchigia è maggiorata a 1.500.000 euro, indipendentemente dal grado di parentela.

    Requisiti:

    • Certificazione handicap grave ai sensi L. 104/1992
    • Riconoscimento invalidità superiore al 67%
    • Documentazione da allegare alla dichiarazione di successione

    Questa franchigia si cumula con quella ordinaria per grado di parentela.

    Metodo di Calcolo dell’Imposta: Esempi Pratici

    Vediamo nel dettaglio come calcolare l’imposta di successione con esempi concreti per diverse situazioni.

    Esempio 1: Eredità a Figlio (Patrimonio Misto)

    Situazione:

    • Defunto lascia a 1 figlio unico
    • Immobile (valore catastale): 300.000 euro
    • Conti correnti: 150.000 euro
    • Titoli di Stato: 50.000 euro (esenti)
    • Debiti: 20.000 euro

    Calcolo base imponibile:

    • Attivo: 300.000 + 150.000 = 450.000 euro
    • Titoli di Stato: esenti, non contano
    • Passivo deducibile: 20.000 euro
    • Base imponibile: 450.000 – 20.000 = 430.000 euro

    Calcolo imposta:

    • Quota figlio: 430.000 euro
    • Franchigia: 1.000.000 euro
    • Eccedenza: zero
    • Imposta di successione: 0 euro

    Imposte ipotecarie e catastali:

    • Immobile: 300.000 × 2% (ipotecaria) + 300.000 × 1% (catastale)
    • Totale imposte immobiliari: 9.000 euro

    Esempio 2: Eredità a Fratello Oltre Franchigia

    Situazione:

    • Defunto lascia a 1 fratello
    • Immobile: 250.000 euro
    • Liquidità: 100.000 euro
    • Nessun debito

    Calcolo base imponibile:

    • Attivo: 250.000 + 100.000 = 350.000 euro
    • Base imponibile: 350.000 euro

    Calcolo imposta:

    • Quota fratello: 350.000 euro
    • Franchigia fratelli: 100.000 euro
    • Eccedenza tassabile: 350.000 – 100.000 = 250.000 euro
    • Aliquota fratelli: 6%
    • Imposta di successione: 250.000 × 6% = 15.000 euro

    Imposte immobiliari:

    • Immobile: 250.000 × 3% (ipotecaria + catastale)
    • Totale imposte immobiliari: 7.500 euro

    Totale da versare: 15.000 + 7.500 = 22.500 euro

    Esempio 3: Eredità a Estraneo

    Situazione:

    • Defunto lascia tutto a un amico (estraneo)
    • Patrimonio: 200.000 euro

    Calcolo imposta:

    • Base imponibile: 200.000 euro
    • Franchigia estranei: nessuna
    • Aliquota estranei: 8%
    • Imposta di successione: 200.000 × 8% = 16.000 euro

    Esempio 4: Disabile Grave Beneficiario

    Situazione:

    • Defunto lascia a figlio disabile grave (L. 104/92 art. 3 c. 3)
    • Patrimonio: 2.000.000 euro

    Calcolo imposta:

    • Base imponibile: 2.000.000 euro
    • Franchigia disabili: 1.500.000 euro
    • Eccedenza tassabile: 2.000.000 – 1.500.000 = 500.000 euro
    • Aliquota figli: 4%
    • Imposta di successione: 500.000 × 4% = 20.000 euro

    Senza franchigia maggiorata avrebbe pagato:

    • Eccedenza: 2.000.000 – 1.000.000 = 1.000.000
    • Imposta: 1.000.000 × 4% = 40.000 euro
    • Risparmio: 20.000 euro

    Dichiarazione di Successione: Termini e Modalità

    La dichiarazione di successione è l’adempimento obbligatorio per comunicare all’Agenzia delle Entrate il trasferimento dei beni ereditari e calcolare l’imposta dovuta.

    Termine di Presentazione

    La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide con la data del decesso.

    Esempio:

    • Decesso: 15 marzo 2025
    • Scadenza: 15 marzo 2026

    Modalità Telematica Obbligatoria

    Dal 1° gennaio 2019 la dichiarazione di successione è obbligatoriamente telematica. Può essere presentata:

    • Direttamente dagli eredi con SPID/CIE tramite il portale Agenzia Entrate
    • Tramite intermediari abilitati: CAF, commercialisti, notai
    • Software dedicato: applicazione “Dichiarazione di Successione e Domanda di Volture Catastali”

    Chi Deve Presentarla

    Sono obbligati alla presentazione:

    • Gli eredi e legatari
    • I curatori dell’eredità giacente
    • Gli amministratori dell’eredità
    • Gli esecutori testamentari

    È sufficiente che uno solo dei soggetti obbligati presenti la dichiarazione per conto di tutti.

    Casi di Esonero

    Non è obbligatorio presentare la dichiarazione quando ricorrono contemporaneamente queste condizioni:

    • Eredità devoluta al coniuge e/o parenti in linea retta (figli, genitori)
    • Attivo ereditario non superiore a 100.000 euro
    • Assenza di immobili o diritti reali immobiliari

    Attenzione: anche in presenza di un solo immobile, la dichiarazione è sempre obbligatoria.

    Documenti Necessari

    Per presentare la dichiarazione servono:

    • Certificato di morte
    • Stato di famiglia del defunto
    • Certificati di stato di famiglia degli eredi
    • Autocertificazione vincoli di parentela
    • Visure catastali di tutti gli immobili
    • Estratti conti bancari alla data del decesso
    • Certificati di proprietà veicoli
    • Documentazione titoli e partecipazioni
    • Eventuale testamento (con verbale pubblicazione)
    • Atto di rinuncia all’eredità (se presente)

    Scadenze di Versamento dell’Imposta

    Il versamento dell’imposta di successione segue regole e tempistiche precise stabilite dalla legge.

    Liquidazione dell’Imposta

    Dopo la presentazione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate procede alla liquidazione dell’imposta verificando:

    • La correttezza dei valori dichiarati
    • L’applicazione delle aliquote
    • Il calcolo delle franchigie
    • Le imposte ipotecarie e catastali

    Avviso di Liquidazione

    Entro 3 anni dalla presentazione della dichiarazione, l’Agenzia notifica l’avviso di liquidazione con:

    • L’importo dell’imposta dovuta
    • La scadenza per il pagamento
    • Le modalità di versamento

    Nota: in molti casi l’avviso arriva entro 6-12 mesi.

    Termine per il Pagamento

    L’imposta deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione.

    Esempio:

    • Notifica avviso: 10 aprile 2026
    • Scadenza pagamento: 9 giugno 2026 (60 giorni)

    Modalità di Pagamento

    L’imposta si versa tramite:

    • Modello F24 con i codici tributo:
      • 1530: Imposta di successione
      • 1531: Sanzioni
      • 1532: Interessi
    • Tramite home banking (F24 online)
    • Presso banche o Poste Italiane

    Tabella Scadenze Procedura Successione

    AdempimentoTermine
    Presentazione dichiarazione12 mesi dal decesso
    Liquidazione Agenzia EntrateEntro 3 anni dalla dichiarazione
    Notifica avviso liquidazioneVariabile (6-12 mesi in media)
    Pagamento imposta60 giorni dalla notifica
    Volture catastaliAutomatiche dopo la dichiarazione

    Rateizzazione dell’Imposta di Successione

    Quando l’importo dell’imposta è elevato, la legge prevede la possibilità di pagare a rate.

    Condizioni per la Rateizzazione

    La rateizzazione è concessa:

    • Su richiesta degli eredi all’atto della presentazione della dichiarazione o successivamente
    • Per importi superiori a 1.000 euro
    • Fino a un massimo di 4 anni (rate trimestrali)

    Come Funziona

    La rateizzazione prevede:

    • Prima rata: da versare entro 60 giorni dalla notifica (almeno il 20% del totale)
    • Rate successive: trimestrali di pari importo
    • Interessi: calcolati al tasso legale in vigore (2026: 2,5% annuo)

    Calcolo Rate e Interessi

    Esempio:

    • Imposta dovuta: 20.000 euro
    • Rateizzazione richiesta: 4 anni (16 rate trimestrali)
    • Prima rata (20%): 4.000 euro
    • Residuo da rateizzare: 16.000 euro
    • Rata trimestrale: 16.000 / 15 = 1.066,67 euro
    • Interessi: calcolati sul debito residuo ad ogni rata

    Calcolo interessi sulla seconda rata:

    • Debito residuo: 16.000 euro
    • Interesse trimestrale: 16.000 × 2,5% × 3/12 = 100 euro
    • Rata totale: 1.066,67 + 100 = 1.166,67 euro

    Decadenza dalla Rateizzazione

    Si decade dal beneficio della rateizzazione in caso di:

    • Mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza
    • Ritardo superiore a 7 giorni nel pagamento

    In caso di decadenza:

    • L’intero importo residuo diventa immediatamente esigibile
    • Si applicano sanzioni e interessi di mora

    Garanzie Richieste

    Per importi molto elevati (oltre 50.000 euro) l’Agenzia può richiedere:

    • Ipoteca sugli immobili ereditati
    • Fideiussione bancaria o assicurativa
    • Altre garanzie reali

    Sanzioni e Ravvedimento Operoso

    Il mancato o tardivo versamento dell’imposta di successione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.

    Sanzioni per Omesso o Tardivo Versamento

    Sanzione base: dal 120% al 240% dell’imposta non versata o versata in ritardo.

    Riduzione con ravvedimento operoso:

    Se il contribuente regolarizza spontaneamente prima di un accertamento, la sanzione si riduce:

    Tipo RavvedimentoTermineSanzione Ridotta
    SprintEntro 14 giorni0,1% per giorno
    BreveEntro 30 giorni1/9 del 120% = 13,33%
    IntermedioEntro 90 giorni1/8 del 120% = 15%
    LungoEntro 1 anno1/7 del 120% = 17,14%
    BiennaleEntro 2 anni1/6 del 120% = 20%
    Oltre 2 anniOltre 2 anni1/5 del 120% = 24%

    Esempio Calcolo Ravvedimento

    Situazione:

    • Imposta dovuta: 10.000 euro
    • Ritardo: 45 giorni dalla scadenza
    • Ravvedimento: intermedio (entro 90 giorni)

    Calcolo:

    • Sanzione ordinaria: 10.000 × 120% = 12.000 euro
    • Sanzione ridotta: 12.000 × 1/8 = 1.500 euro
    • Interessi moratori: 10.000 × 2,5% × 45/365 = 31 euro
    • Totale da versare: 10.000 + 1.500 + 31 = 11.531 euro

    Risparmio: 12.000 – 1.500 = 10.500 euro di sanzioni risparmiate

    Sanzioni per Dichiarazione Omessa

    Se non si presenta la dichiarazione di successione:

    • Sanzione: dal 120% al 240% dell’imposta, minimo 250 euro
    • Anche se non c’è imposta dovuta (eredità sotto franchigia)

    Sanzioni per Dichiarazione Infedele

    Se si dichiara un valore inferiore al reale:

    • Sanzione: dal 100% al 200% della maggiore imposta accertata
    • Possibile accertamento di valore da parte dell’Agenzia

    Novità Normative 2025-2026

    Per il 2025-2026 non sono previste modifiche sostanziali all’imposta di successione. Le aliquote e franchigie rimangono invariate rispetto agli anni precedenti.

    Conferme 2026

    Aliquote confermate:

    • Coniuge e figli: 4% (franchigia 1.000.000 euro)
    • Fratelli: 6% (franchigia 100.000 euro)
    • Altri parenti: 6% (nessuna franchigia)
    • Estranei: 8% (nessuna franchigia)

    Franchigia disabili: confermata a 1.500.000 euro

    Digitalizzazione

    Prosegue il processo di digitalizzazione con:

    • Dichiarazione telematica obbligatoria
    • Volture catastali automatiche
    • Fascicolo digitale dell’erede consultabile online
    • Comunicazioni via PEC

    Controlli Automatizzati

    L’Agenzia delle Entrate ha potenziato i controlli automatici su:

    • Conti correnti (Anagrafe Rapporti Finanziari)
    • Partecipazioni societarie
    • Immobili (banca dati catastale integrata)
    • Veicoli (archivio PRA)

    Questo rende più difficile omettere beni nella dichiarazione.

    Tasso di Interesse Legale 2026

    Per il calcolo di interessi su rateizzazione e ravvedimento, il tasso legale 2026 è fissato al 2,5% annuo (confermato rispetto al 2025).

    L’imposta di successione rappresenta un aspetto cruciale nella gestione delle eredità, con regole precise e tempistiche da rispettare. Comprendere il meccanismo di calcolo, le aliquote differenziate per grado di parentela e le franchigie disponibili è fondamentale per pianificare correttamente il trasferimento generazionale del patrimonio.

    Grazie alle franchigie elevate previste per coniuge e figli (1.000.000 euro), molte eredità in Italia risultano esenti da imposta. Tuttavia, la dichiarazione di successione resta obbligatoria in presenza di immobili o quando il patrimonio supera i 100.000 euro.

    Le sanzioni per ritardi o omissioni possono essere molto pesanti (dal 120% al 240%), ma il ravvedimento operoso consente riduzioni significative se si regolarizza spontaneamente.

    Per gestire correttamente una successione e ottimizzare il carico fiscale è sempre consigliabile affidarsi a professionisti esperti come i CAF, che possono assistere in tutti gli adempimenti: dal calcolo dell’imposta alla presentazione telematica della dichiarazione, fino alla gestione di eventuali contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.

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    Domande Frequenti sull’Imposta di Successione

    Quando si paga l’imposta di successione?

    L’imposta di successione si paga entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate. L’avviso arriva dopo la presentazione della dichiarazione di successione, generalmente entro 6-12 mesi ma puo richiedere fino a 3 anni.

    Chi è esente dall’imposta di successione?

    Sono esenti dall’imposta i beneficiari la cui quota ereditaria rientra nella franchigia prevista per il loro grado di parentela: 1.000.000 euro per coniuge e figli, 100.000 euro per fratelli. Inoltre, alcuni beni sono esenti come i Titoli di Stato italiani e, in certi casi, le aziende familiari.

    Quanto paga un figlio di imposta di successione?

    Un figlio paga il 4% sulla parte di eredita eccedente 1.000.000 euro. Se l’eredita è inferiore a 1.000.000 euro, non paga nulla di imposta di successione (restano dovute le imposte ipotecarie e catastali sugli immobili).

    Come si calcola l’imposta di successione su un immobile?

    L’imposta si calcola sul valore catastale dell’immobile (rendita catastale × 1,05 × 110). Da questo valore si sottrae l’eventuale franchigia e si applica l’aliquota del 4%, 6% o 8% secondo il grado di parentela. Si aggiungono poi le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%).

    Si puo pagare a rate l’imposta di successione?

    Si, l’imposta puo essere rateizzata fino a 4 anni (rate trimestrali) con una prima rata pari ad almeno il 20% del totale. Sulle rate successive si applicano interessi al tasso legale (2,5% nel 2026). La rateizzazione va richiesta all’Agenzia delle Entrate.

    Cosa succede se non si presenta la dichiarazione di successione?

    La mancata presentazione comporta sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro anche se non è dovuta imposta. Inoltre, senza dichiarazione non è possibile vendere o disporre degli immobili ereditati. È sempre possibile regolarizzare con ravvedimento operoso.

    L’imposta di successione si paga anche sotto i 100.000 euro?

    Dipende dal grado di parentela. Per coniuge e figli la franchigia è di 1.000.000 euro, quindi sotto questa soglia non si paga. Per fratelli la franchigia è 100.000 euro. Per altri parenti ed estranei non c’è franchigia, quindi si paga anche su importi bassi. Le imposte ipotecarie e catastali si pagano sempre sugli immobili.


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