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Tag Archivio per: agenzia entrate

Guide Fatturazione Elettronica

Cassetto Fiscale Fatture Elettroniche 2026: Come Accedere, Consultare e Scaricarle

fatturazione elettronica CAF Udine

Il Cassetto Fiscale è l’area personale online dell’Agenzia delle Entrate dove ogni contribuente, privato o titolare di partita IVA, può consultare in qualsiasi momento la propria posizione fiscale: fatture elettroniche emesse e ricevute, versamenti F24, dichiarazioni dei redditi, comunicazioni dell’AdE, cartelle di pagamento, crediti d’imposta e molto altro. Dal 2019, con l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, il Cassetto Fiscale è diventato lo strumento operativo principale per gestire le fatture, scaricarle in formato XML o PDF di cortesia, verificare le ricevute SDI e archiviarle gratuitamente per 15 anni.

In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine ti spieghiamo passo passo come accedere al Cassetto Fiscale, come navigare la sezione “Fatture e Corrispettivi”, come consultare e scaricare le fatture elettroniche emesse e ricevute, come delegare il commercialista o il CAF e come usare il servizio di conservazione gratuita dell’AdE. Tutto aggiornato al 2026.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il Cassetto Fiscale
  2. Cosa si trova nel Cassetto Fiscale
  3. Come accedere al Cassetto Fiscale
  4. Interfaccia Fatture e Corrispettivi
  5. Come consultare le fatture emesse
  6. Come consultare le fatture ricevute
  7. Come scaricare le fatture
  8. Delega a CAF e commercialisti
  9. Servizio di conservazione gratuito AdE
  10. Dichiarazioni e comunicazioni annuali
  11. Cassetto Fiscale per forfettari
  12. Problemi frequenti e soluzioni
  13. App AdE e App IO
  14. Come delegare il CAF Centro Fiscale
  15. Vantaggi rispetto ai software privati
  16. Limitazioni del Cassetto Fiscale
  17. Domande frequenti (FAQ)

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Cos’è il Cassetto Fiscale

Il Cassetto Fiscale è un servizio telematico gratuito gestito dall’Agenzia delle Entrate che consente al contribuente di accedere via web alla propria “posizione fiscale”. È il punto di accesso digitale unico a tutti i dati fiscali registrati dall’Amministrazione finanziaria sul singolo soggetto: persona fisica, ditta individuale, professionista, società, ente.

L’area è disponibile sul portale ufficiale agenziaentrate.gov.it ed è raggiungibile dopo autenticazione con identità digitale (SPID, CIE o CNS). Una volta entrati, l’utente vede una dashboard riassuntiva e può navigare in sottosezioni specializzate, tra cui la più importante per chi gestisce partita IVA è “Fatture e Corrispettivi”.

Il Cassetto Fiscale ha tre funzioni principali:

  • Consultazione: visualizzare dichiarazioni, versamenti, fatture, comunicazioni;
  • Download: scaricare documenti ufficiali in formato XML, PDF o ricevute;
  • Operatività limitata: aderire a servizi (es. conservazione gratuita), gestire deleghe, comunicare canali telematici.

Il Cassetto Fiscale non serve per emettere fatture: per emetterle è necessario utilizzare la specifica utility “Fatturazione elettronica” all’interno della stessa area “Fatture e Corrispettivi”, oppure un software gestionale privato collegato al Sistema di Interscambio (SDI).

Cosa si trova nel Cassetto Fiscale

All’interno del Cassetto Fiscale il contribuente trova un quadro completo della propria storia fiscale degli ultimi anni. Ecco l’elenco dettagliato dei contenuti disponibili nel 2026:

Fatture elettroniche emesse e ricevute

È la sezione più consultata. Contiene tutte le fatture elettroniche transitate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) sia in uscita (emesse verso clienti) sia in entrata (ricevute dai fornitori). I dati sono disponibili a partire dal 2019 per i forfettari obbligati dal 2024 si vedono solo dal momento dell’obbligo, ma in pratica oggi praticamente tutte le partite IVA hanno dati storici di almeno 5-7 anni.

Versamenti F24

Tutti i modelli F24 presentati telematicamente dal contribuente o dal suo intermediario, con dettaglio di tributi pagati, codici, importi, date di scadenza e di pagamento, eventuali compensazioni. Si possono filtrare per anno e tipologia.

Dichiarazioni dei redditi

Sono archiviate le dichiarazioni presentate (Modello Redditi PF, 730, 770, IRAP, IVA, CU) con possibilità di scaricare la copia originale firmata digitalmente, le ricevute di trasmissione e gli esiti dei controlli formali e automatizzati.

Comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Avvisi bonari (art. 36-bis), comunicazioni di irregolarità, richieste di documentazione, esiti dei controlli formali (art. 36-ter), comunicazioni relative a crediti d’imposta. È fondamentale controllarle periodicamente per non perdere scadenze importanti.

Cartelle di pagamento e atti

Il Cassetto Fiscale si integra con il sistema dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per mostrare cartelle, intimazioni, rateizzazioni in corso e situazione complessiva del debito. Per operazioni complete (rateizzazioni, sospensioni) si rimanda al portale dedicato Riscossione.

Crediti d’imposta

Tutti i crediti d’imposta spettanti e utilizzati: bonus edilizi, credito ricerca e sviluppo, credito investimenti 4.0/5.0, crediti energia. Si vedono importi maturati, importi compensati in F24 e residui ancora utilizzabili.

Liquidazioni periodiche IVA (LIPE)

Le LIPE trimestrali dei soggetti IVA ordinari sono visibili in apposita sezione, sia quelle inviate dal contribuente sia eventuali esiti di controllo incrociato.

Servizio di conservazione fatture gratuita

L’AdE offre la conservazione a norma delle sole fatture elettroniche transitate per SDI, gratuita e per 15 anni. L’adesione si attiva proprio dal Cassetto Fiscale (vedi sezione dedicata più avanti).

Come accedere al Cassetto Fiscale

L’accesso al Cassetto Fiscale è esclusivamente online, tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate. Non esistono modalità alternative su carta o telefono.

Sito ufficiale

L’unico sito ufficiale è agenziaentrate.gov.it. Diffida di siti che chiedono pagamenti per accedere o scaricare fatture: l’accesso è sempre gratuito e non richiede intermediari.

Login con SPID, CIE o CNS

Dal 1° ottobre 2021 non esistono più credenziali “Fisconline/Entratel” per le persone fisiche: l’accesso avviene esclusivamente con uno dei tre metodi di identità digitale:

  • SPID (livello 2): credenziali rilasciate da uno dei provider abilitati (Poste, Aruba, InfoCert, Lepida, Namirial, Register, Sielte, TIM, Tim id, Etna ID, Intesa, FederID);
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica): la CIE 3.0 con PIN e app CieID o lettore NFC;
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi): tessera sanitaria attivata o smart card con certificato di firma.

Le società e gli enti accedono invece tramite il legale rappresentante (con propria identità digitale) oppure tramite intermediario abilitato Entratel/Fisconline opportunamente delegato.

Sezione “Fatture e Corrispettivi”

Una volta autenticati, dalla home dell’area riservata si raggiunge la sezione fatture seguendo questo percorso:

  • Menu “Servizi” → “Fatturazione” → “Fatture e Corrispettivi“;
  • oppure ricerca diretta del servizio nella barra di ricerca dell’area riservata.

L’utility “Fatture e Corrispettivi” è in realtà un portale separato integrato con il Cassetto Fiscale: dopo il primo accesso si può scegliere il ruolo (incaricato per sé stessi, per soggetto delegante, o intermediario).

Interfaccia Fatture e Corrispettivi

Il portale “Fatture e Corrispettivi” è strutturato come una dashboard operativa. È diviso in macro-aree, ciascuna con sotto-menu specializzati. Conoscere la struttura aiuta a non perdersi.

Dashboard riepilogativa

La home page mostra un riepilogo grafico con il numero di fatture emesse, ricevute, messe a disposizione e scartate nell’ultimo periodo, con indicatori a colpo d’occhio (icone, numeri, link diretti). Da qui si accede in un clic alle aree principali.

Sezione “Consultazione”

È la sezione che consente di visualizzare l’elenco completo delle fatture. È divisa in due tab principali:

  • Fatture emesse: tutte le fatture inviate al SDI con il proprio codice fiscale/partita IVA come cedente;
  • Fatture ricevute: tutte le fatture intestate al proprio codice fiscale/partita IVA come cessionario.

Filtri di ricerca

Per ogni tab sono disponibili filtri avanzati per restringere la ricerca:

  • Periodo: intervallo di date (giorno, mese, trimestre, anno);
  • Fornitore/cliente: ricerca per partita IVA o codice fiscale o ragione sociale;
  • Importo: range minimo-massimo;
  • Stato: consegnata, mancata consegna, scartata, messa a disposizione;
  • Tipo documento: TD01 (fattura), TD04 (nota credito), TD17/18/19 (autofattura/integrativa), ecc.

Visualizzazione PDF di cortesia

Cliccando sulla singola fattura si apre una scheda con i dati principali e un’anteprima PDF “di cortesia” generata dall’AdE a partire dal file XML originale, basata sul foglio di stile ufficiale. Questo PDF è leggibile da chiunque ed è il formato più pratico per archiviazione visiva o stampa.

Download XML originale

Il file XML è il documento fiscalmente valido: è quello firmato digitalmente dall’emittente e protocollato dal SDI. Ai fini della conservazione e di eventuali contenziosi, l’XML prevale sempre sul PDF di cortesia.

Come consultare le fatture emesse

Le fatture emesse sono quelle che il contribuente, in qualità di cedente/prestatore, ha trasmesso al SDI verso clienti italiani (B2B, B2C) o, nei casi previsti, verso pubbliche amministrazioni e operatori esteri tramite i tracciati FatturaPA o esterometro/integrato.

Accesso alla sezione “Fatture Emesse”

Dal portale “Fatture e Corrispettivi” → Consultazione → Fatture Emesse. Si apre l’elenco di tutte le fatture inviate al SDI. Di default sono mostrate quelle dell’ultimo trimestre, ma è possibile estendere la ricerca a periodi precedenti.

Filtri specifici per le fatture emesse

  • Anno e mese di emissione;
  • Cliente (per partita IVA o codice fiscale);
  • Tipologia documento (fattura ordinaria, semplificata, nota credito, ecc.);
  • Stato della trasmissione SDI.

Ricevute SDI: cosa significano

Per ogni fattura emessa è disponibile la ricevuta del Sistema di Interscambio. È un file che certifica l’esito della trasmissione. I tre stati principali sono:

  • Consegna: la fattura è stata regolarmente consegnata al destinatario tramite codice destinatario o PEC;
  • Mancata consegna: il SDI non è riuscito a recapitare la fattura (es. casella PEC piena, codice destinatario non più attivo) ma la fattura è comunque valida fiscalmente e viene messa a disposizione del cliente nel suo Cassetto Fiscale; il cedente deve avvisare il cliente con altri mezzi;
  • Scarto: la fattura è stata respinta per errori formali (es. partita IVA inesistente, importi negativi, codici tributo errati). In caso di scarto la fattura non esiste fiscalmente e va corretta e ritrasmessa entro 5 giorni mantenendo lo stesso numero/data se possibile.

La ricevuta è un file XML firmato dall’AdE e va conservata insieme alla fattura. Il portale consente il download dell’intero “kit” (fattura + ricevuta).

Come consultare le fatture ricevute

Le fatture ricevute sono quelle emesse dai fornitori e indirizzate alla partita IVA del contribuente. Tutte transitano dal SDI: il portale le raccoglie automaticamente nella sezione “Fatture Ricevute”.

Accesso alla sezione “Fatture Ricevute”

Dal portale “Fatture e Corrispettivi” → Consultazione → Fatture Ricevute. Vengono mostrate tutte le fatture intestate al cessionario/committente, indipendentemente dal canale di recapito utilizzato dal fornitore.

Codice destinatario, PEC, “messa a disposizione”

Una delle confusioni più frequenti è il rapporto tra codice destinatario, PEC e Cassetto Fiscale:

  • Se il cliente ha comunicato un codice destinatario (7 caratteri) il SDI invia la fattura al canale telematico associato (gestionale, software conservazione);
  • Se ha comunicato una PEC, il SDI la invia all’indirizzo PEC indicato in fattura;
  • Se non ci sono entrambi (codice “0000000” e PEC mancante o errata) la fattura viene messa a disposizione nel Cassetto Fiscale del cliente: è valida fiscalmente, ma il cliente deve attivamente accedere al portale per scaricarla.

In tutti e tre i casi, però, la fattura è anche archiviata nel Cassetto Fiscale del destinatario: anche chi ha codice destinatario o PEC funzionanti ritrova nel Cassetto la copia di backup di tutte le fatture ricevute. Questo rende il Cassetto un punto di verifica utilissimo (es. controllo a fine anno se mancano fatture in contabilità).

Tempi di disponibilità

Una fattura inviata al SDI compare nel Cassetto del destinatario di norma entro 24-48 ore dall’accettazione. Nei picchi di fine mese o fine trimestre i tempi possono allungarsi leggermente. Se dopo 72 ore una fattura attesa non compare, è il caso di chiedere al fornitore conferma della trasmissione e copia della ricevuta SDI.

Come scaricare le fatture

Il download delle fatture dal Cassetto Fiscale è una delle operazioni più frequenti, soprattutto per chi tiene la contabilità in proprio o vuole un backup personale. Esistono due modalità: download singolo e download massivo (bulk).

Download singolo

Cliccando sull’icona di download accanto a ciascuna fattura nell’elenco si apre un menu che consente di scaricare:

  • File XML originale: il documento fiscalmente valido firmato digitalmente;
  • PDF di cortesia: rendering visuale leggibile dell’XML;
  • Ricevuta SDI: file XML che attesta consegna/scarto/mancata consegna;
  • Notifica di esito (per fatture verso PA): l’eventuale accettazione/rifiuto da parte dell’amministrazione.

Download massivo (bulk)

Per scaricare grandi quantità di fatture in un’unica operazione il portale offre la funzione “Massivo” o “Esportazione“. Si seleziona un periodo (es. mese o anno), si applicano i filtri e si avvia la generazione di un archivio ZIP. Il portale prepara il file in background: una volta pronto compare nella sezione “Esportazione” o “Download” da cui può essere scaricato.

I limiti del bulk sono:

  • numero massimo di fatture per singolo download (di norma 1.000-2.000);
  • periodo massimo (di solito un anno per richiesta);
  • scadenza del file: l’archivio è disponibile per 15 giorni, poi va rigenerato.

Formati: XML vs PDF

Per la tenuta della contabilità e ai fini probatori serve sempre il file XML firmato. Il PDF di cortesia è utile solo per consultazione visiva e per condivisione con soggetti che non possono aprire l’XML. Importante: non basta archiviare il PDF, va conservato anche l’XML. Per questo l’AdE offre il servizio gratuito di conservazione (vedi sezione dedicata).

Delega a CAF e commercialisti

Molti contribuenti preferiscono non gestire personalmente il Cassetto Fiscale: in questo caso possono delegare un intermediario abilitato (CAF, commercialista, consulente del lavoro). La delega è uno strumento ufficiale dell’AdE, regolamentato e tracciabile.

Tipologie di delega

  • Delega al Cassetto Fiscale (servizi base): consente all’intermediario di consultare dichiarazioni, F24, comunicazioni;
  • Delega Consultazione e acquisizione fatture: consente di vedere e scaricare le fatture elettroniche emesse e ricevute;
  • Delega di Conservazione: autorizza l’intermediario ad aderire al servizio di conservazione gratuita per conto del contribuente;
  • Deleghe specifiche per servizi separati (es. dichiarazione precompilata, certificazione unica).

Come si conferisce la delega

  • Online: dal proprio Cassetto Fiscale, sezione “Deleghe”, inserendo i dati dell’intermediario e firmando elettronicamente;
  • In ufficio: presso qualsiasi sportello dell’Agenzia delle Entrate con modulo cartaceo;
  • Tramite intermediario: il delegato compila la richiesta e il contribuente la ratifica con SPID/CIE/CNS o firma autografa con copia documento.

Tempi e durata

  • Attivazione: 24-48 ore dall’invio della delega telematica;
  • Durata: in genere 4 anni (rinnovabili);
  • Revoca: in qualsiasi momento dal Cassetto Fiscale o presso uno sportello AdE.

Il contribuente conserva sempre la possibilità di accedere personalmente: la delega non blocca l’accesso del titolare.

Servizio di conservazione gratuito AdE

La conservazione digitale a norma è un obbligo per le fatture elettroniche: ogni fattura emessa o ricevuta deve essere conservata in modo tale da garantire integrità, autenticità e leggibilità per 10 anni civilistici (e 15 ai fini fiscali nei casi di accertamento prolungato).

Adesione gratuita al servizio AdE

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente un servizio di conservazione a norma di tutte le fatture elettroniche transitate per SDI. L’adesione si fa una sola volta dal portale “Fatture e Corrispettivi”, sezione “Conservazione” o “Adesione al servizio“.

Caratteristiche del servizio

  • Costo: zero (totalmente gratuito);
  • Durata: 15 anni;
  • Oggetto: solo fatture elettroniche transitate per SDI (emesse e ricevute);
  • Modalità: automatica, senza necessità di azioni periodiche;
  • Esibizione: in caso di controllo è sufficiente esibire l’accordo di adesione e l’AdE può recuperare direttamente le fatture conservate.

Cosa NON copre

Il servizio gratuito AdE conserva solo le fatture. Restano fuori:

  • Documenti di trasporto (DDT);
  • Contratti, ordini, preventivi;
  • Libri contabili e registri IVA;
  • Corrispettivi telematici (se non transitati come “documenti commerciali” specifici);
  • Email e PEC.

Per conservare a norma tutti gli altri documenti fiscali serve un servizio commerciale dedicato (es. forniti da CAF, commercialisti o software di conservazione). Per chi gestisce solo le fatture, però, il servizio gratuito dell’AdE copre il 90% delle esigenze di una piccola partita IVA o di un forfettario.

Dichiarazioni e comunicazioni annuali

Oltre alle fatture, il Cassetto Fiscale è il luogo dove sono archiviate tutte le dichiarazioni presentate dal contribuente direttamente o tramite intermediario.

Dichiarazione IVA

La dichiarazione IVA annuale (escluso il caso dei forfettari, esonerati) è disponibile nel Cassetto con tutte le ricevute di trasmissione, gli esiti dei controlli automatici (art. 54-bis DPR 633/72) e le eventuali richieste di rimborso o compensazione.

Modello Redditi PF

Il Modello Redditi PF presentato da partite IVA, professionisti e contribuenti con redditi non gestibili tramite 730 è archiviato in formato PDF/A insieme alla ricevuta firmata. Da qui si può anche accedere alla dichiarazione precompilata con i dati che l’AdE ha pre-caricato (interessi mutui, spese sanitarie, contributi previdenziali, ecc.).

Modello 730

Per dipendenti e pensionati è disponibile il 730 precompilato e l’archivio dei 730 presentati negli anni precedenti, con prospetti di liquidazione, esiti dei controlli e conguagli operati dal sostituto d’imposta.

Modello 770 e Certificazioni Uniche

I sostituti d’imposta (datori di lavoro, committenti) trovano nel Cassetto le Certificazioni Uniche trasmesse e il 770 annuale. Anche i lavoratori dipendenti e i percettori di compensi possono consultare la propria CU per scaricare il PDF da utilizzare per la dichiarazione.

Comunicazioni e avvisi bonari

È fondamentale controllare almeno una volta al mese la sezione “Comunicazioni”: gli avvisi bonari (art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73) hanno termini stretti per la regolarizzazione (di norma 30-90 giorni) con sanzioni ridotte. Ignorarli porta al passaggio in cartella esattoriale.

Cassetto Fiscale per forfettari

Dal 1° gennaio 2024 tutti i contribuenti in regime forfettario (anche con ricavi sotto 25.000 euro, dal 2024) sono obbligati alla fatturazione elettronica. Anche i forfettari quindi hanno un Cassetto Fiscale operativo a tutti gli effetti, con qualche specificità.

Stessi servizi base

Il forfettario accede al Cassetto Fiscale come qualsiasi partita IVA: vede le fatture emesse e ricevute, può scaricarle, può aderire alla conservazione gratuita, può consultare F24 e dichiarazioni. Non vede la sezione LIPE (non essendo soggetto a liquidazione periodica IVA).

Sezione specifica per il regime forfettario

Nel Cassetto del forfettario sono presenti riepiloghi specifici utili per il monitoraggio della soglia di ricavi (85.000 euro): l’AdE elabora i totali delle fatture emesse e li mette a disposizione per controllare in tempo reale se si rischia il superamento del tetto e quindi la fuoriuscita dal regime.

Comunicazioni AdE specifiche

I forfettari ricevono frequentemente comunicazioni mirate dall’AdE:

  • Lettere di compliance per discrepanze tra fatture emesse e dichiarazione redditi;
  • Comunicazioni di superamento soglia 85.000 euro;
  • Avvisi su corretto utilizzo della dicitura “operazione in franchigia art. 1 c. 58 L. 190/2014”;
  • Inviti alla regolarizzazione di errori formali.

Per approfondire vedi la nostra guida dedicata al regime forfettario 2026.

Problemi frequenti e soluzioni

Anche se il Cassetto Fiscale è uno strumento maturo, capita spesso di incappare in piccoli problemi tecnici. Ecco i più diffusi e come risolverli.

Login non funziona

  • SPID scaduto: controlla la validità delle credenziali presso il provider e rinnova;
  • SMS non arrivano per OTP: usa l’app del provider SPID al posto degli SMS;
  • CIE PIN dimenticato: serve il PUK ricevuto al momento del rilascio per sbloccarla; in alternativa nuova CIE in Comune;
  • Browser bloccato: svuota cache e cookie, prova in modalità incognito o cambia browser.

Manca una fattura ricevuta

Se un fornitore dichiara di averti emesso fattura ma non la trovi:

  • Verifica con il fornitore il codice destinatario indicato (deve essere il tuo, non quello del suo gestionale);
  • Controlla che la partita IVA del cessionario sia esatta (errori in una cifra causano scarto SDI);
  • Chiedi al fornitore copia della ricevuta SDI: se è “Consegna” e non vedi nulla è un caso AdE da segnalare; se è “Scarto” la fattura non esiste e va riemessa.

PDF non leggibile

Talvolta il PDF di cortesia non si apre o appare illeggibile. Soluzioni:

  • Usa il visualizzatore integrato dell’AdE direttamente nel browser;
  • Scarica l’XML e usa il foglio di stile ufficiale “SdiPA.xsl” disponibile sul sito AdE per generare il PDF da te;
  • Aggiorna Adobe Reader o usa un altro lettore PDF (es. browser come Edge/Chrome aprono PDF nativamente).

Tempi di aggiornamento

Il portale aggiorna i dati con uno sfasamento di 24-48 ore dalla trasmissione SDI. Nei picchi di fine anno (massiva emissione fatture al 31/12) i tempi possono superare le 72 ore. Se cerchi una fattura emessa “in tempo reale” non è il posto giusto: usa il tuo gestionale o il portale di emissione.

App AdE e App IO

L’esperienza desktop del Cassetto Fiscale è completa, ma per la consultazione veloce in mobilità l’AdE offre due app ufficiali.

App “AgenziaEntrate”

L’app ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, disponibile per iOS e Android, consente di:

  • Accedere al Cassetto Fiscale con SPID/CIE;
  • Consultare fatture emesse e ricevute;
  • Visualizzare F24, dichiarazioni, comunicazioni;
  • Pagare F24 via PagoPA;
  • Gestire la dichiarazione precompilata.

L’app è gratuita e non sostituisce un gestionale, ma è perfetta per controlli rapidi.

App IO

L’App IO dei servizi pubblici riceve notifiche dall’AdE e da altre PA: avvisi bonari, esiti di liquidazione, scadenze di pagamento. Non sostituisce il Cassetto Fiscale ma avvisa quando c’è qualcosa di nuovo, evitando di dover controllare il portale ogni giorno. È fortemente consigliato installarla per non perdere comunicazioni urgenti.

Come delegare il CAF Centro Fiscale

Per privati e partite IVA del Friuli-Venezia Giulia, il CAF Centro Fiscale di Udine offre il servizio completo di gestione del Cassetto Fiscale: consultazione, scarico fatture, pagamento F24, presentazione dichiarazioni, conservazione fatture.

La procura

La procura al CAF è una delega specifica firmata dal contribuente che autorizza l’intermediario a operare nel Cassetto Fiscale. Si predispone in formato cartaceo (con firma autografa e copia documento) o telematico (con SPID).

Documentazione necessaria

  • Documento d’identità in corso di validità;
  • Codice fiscale (tessera sanitaria);
  • Certificato di attribuzione partita IVA (per titolari di P.IVA);
  • Modulo di delega firmato (fornito dal CAF);
  • Eventuale visura camerale per società.

Cosa fa il CAF al posto tuo

  • Scarica e classifica mensilmente fatture emesse e ricevute;
  • Verifica le ricevute SDI e segnala scarti o mancate consegne;
  • Aderisce al servizio di conservazione gratuita per tuo conto;
  • Tiene aggiornato lo scadenzario fiscale e ti avvisa di F24 e adempimenti;
  • Predispone e trasmette 730, Modello Redditi, dichiarazione IVA, LIPE, Esterometro;
  • Gestisce comunicazioni AdE e avvisi bonari.

Vantaggi rispetto ai software privati

Esistono numerosi software privati di fatturazione elettronica (a pagamento o freemium). Il Cassetto Fiscale e l’utility “Fatture e Corrispettivi” dell’AdE hanno alcuni vantaggi specifici rispetto alla concorrenza commerciale.

Gratuità totale

Tutti i servizi (consultazione, download, conservazione, emissione tramite l’utility “Fatturazione elettronica”) sono gratuiti. Per chi emette poche fatture all’anno (es. forfettari con clientela ridotta) è la soluzione più economica in assoluto.

Sempre aggiornato

Quando cambia la normativa fiscale (codici TipoDocumento, formati, soglie) il portale AdE è il primo a essere aggiornato: i software privati arrivano dopo. Inoltre il portale è sempre integrato con le ultime versioni del tracciato SDI.

Ufficiale e legalmente riconosciuto

Le ricevute SDI scaricate dal portale AdE sono documenti ufficiali: in caso di contenzioso fanno fede. La conservazione AdE è conforme al CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e non richiede ulteriori certificazioni.

Limitazioni del Cassetto Fiscale

Nonostante i vantaggi, il Cassetto Fiscale ha anche limiti operativi che vanno conosciuti per non avere brutte sorprese.

Solo lettura per la consultazione

Il Cassetto Fiscale è uno strumento di consultazione: per emettere fatture serve l’utility specifica “Fatturazione elettronica” all’interno di “Fatture e Corrispettivi”, oppure un software gestionale di terze parti. Anche dentro l’utility AdE, per emissione massiva, l’esperienza è meno fluida rispetto ai gestionali professionali.

Niente integrazione contabilità

Il portale AdE non offre funzionalità di contabilità integrata: niente scadenzario clienti/fornitori, niente registrazione automatica in prima nota, niente report personalizzati. Per la gestione contabile completa serve sempre un software gestionale o un commercialista/CAF.

Limiti tecnici download

  • Download massivo limitato per quantità;
  • Disponibilità degli archivi ZIP solo per 15 giorni;
  • Tempi di latenza 24-48 ore;
  • Browser supportati: solo le versioni recenti (Chrome, Edge, Firefox, Safari).

Manutenzioni e fermi

Il portale è soggetto a manutenzioni programmate (di solito notturne nel weekend) durante le quali alcuni servizi non sono raggiungibili. Le date sono comunicate sul sito: per scadenze critiche (es. invio LIPE) è meglio non aspettare l’ultimo giorno.

Domande frequenti (FAQ)

Quanto costa accedere al Cassetto Fiscale?

L’accesso e tutti i servizi base (consultazione, download fatture, conservazione, deleghe) sono completamente gratuiti. Servono solo le credenziali SPID/CIE/CNS, anch’esse gratuite (lo SPID base e la CIE) o a costo modesto (alcuni provider SPID a pagamento).

Posso scaricare le fatture di un anno passato?

Sì, le fatture sono disponibili nel Cassetto Fiscale dal 2019 (anno di entrata a regime della fatturazione elettronica). Per anni più remoti l’accesso è limitato, ma la conservazione AdE garantisce 15 anni dall’adesione.

Quanto tempo passa tra emissione fattura e visualizzazione nel Cassetto?

Generalmente 24-48 ore. Nei picchi di fine mese o trimestre i tempi possono allungarsi a 72 ore. Se dopo 3 giorni la fattura non compare, vale la pena verificare la ricevuta SDI direttamente con l’emittente.

Le fatture nel Cassetto sono conservate a norma?

Solo se hai aderito al servizio di conservazione gratuita. La semplice presenza in consultazione non equivale a conservazione a norma: il portale conserva i dati per alcuni anni, ma la conservazione “fiscalmente valida” richiede l’adesione esplicita al servizio dedicato (gratuito) o un servizio di conservazione di terzi.

Posso accedere al Cassetto Fiscale di mio marito/moglie/figlio?

No, ognuno accede solo al proprio. Per accedere al Cassetto di un familiare serve una delega formale (cartacea o telematica) registrata dall’AdE. Non bastano le credenziali SPID condivise.

Cosa fare se vedo una fattura ricevuta che non riconosco?

Possibili cause: errore di partita IVA da parte di un emittente, frode (rara, ma possibile), fattura legittima dimenticata. Non devi accettarla né registrarla in contabilità: contatta l’emittente per chiarire e, se non ti compete, chiedi una nota di credito con stesso imponibile, IVA e segno opposto. Se sospetti frode segnala all’AdE.

Devo conservare le fatture anche se aderisco al servizio gratuito AdE?

Tecnicamente no, perché il servizio AdE assolve l’obbligo. Tuttavia molti fiscalisti consigliano di tenere comunque un backup proprio (es. cartelle organizzate per anno/mese con XML e PDF) come ridondanza in caso di problemi tecnici o per consultazioni rapide senza accesso al portale.

Il Cassetto Fiscale serve anche per chi non ha partita IVA?

Sì! Anche un privato senza partita IVA ha un Cassetto Fiscale dove vede 730 precompilato, F24 pagati, comunicazioni AdE, eventuali fatture ricevute (es. dal medico, dal dentista) trasmesse al Sistema TS. È utile per la dichiarazione precompilata e per controllare la propria situazione fiscale.

Cosa cambia tra “Fatture Emesse” e “Dati rilevanti ai fini IVA”?

“Fatture Emesse” è l’archivio dei documenti fiscali trasmessi al SDI. “Dati rilevanti ai fini IVA” (sezione separata) è una elaborazione AdE che aggrega i dati fiscali per pre-compilare LIPE e dichiarazione IVA. Non sono la stessa cosa, anche se le fonti coincidono.

Il CAF Centro Fiscale può gestire il mio Cassetto?

Sì, con la procura di delega il CAF Centro Fiscale di Udine accede al tuo Cassetto Fiscale, scarica le fatture, gestisce la conservazione e ti assiste nei controlli AdE e nelle dichiarazioni annuali. Contattaci per attivare il servizio.

Conclusioni: affidati al CAF Centro Fiscale

Il Cassetto Fiscale è oggi lo strumento di lavoro quotidiano per chi gestisce fatture elettroniche: gratuito, ufficiale, sempre aggiornato e integrato con tutti gli altri servizi dell’Agenzia delle Entrate. Imparare a usarlo significa avere il pieno controllo della propria posizione fiscale, evitare brutte sorprese e ridurre la dipendenza da software a pagamento.

Tuttavia, fra deleghe, conservazione, ricevute SDI da interpretare, scarti da gestire, comunicazioni AdE da non perdere e dichiarazioni annuali da presentare, il Cassetto Fiscale richiede comunque un minimo di competenza tecnica e tempo dedicato. Se preferisci concentrarti sulla tua attività e affidare a un professionista la gestione fiscale, il CAF Centro Fiscale di Udine è al tuo fianco.

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Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 16, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-16 14:00:002026-08-17 11:03:24Cassetto Fiscale Fatture Elettroniche 2026: Come Accedere, Consultare e Scaricarle
NOTIZIE

Omessa dichiarazione IVA: come funziona la nuova liquidazione automatizzata dell’Agenzia

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  • Come si paga con F24 la comunicazione sull’omessa dichiarazione IVA?
  • Cos’è la liquidazione automatizzata IVA
  • Chi riguarda la procedura
  • Come funziona la procedura passo per passo
  • Sanzioni applicabili
  • Cosa fare se si riceve la comunicazione
  • Domande frequenti
  • Aggiornamenti
  • Fonti

Chi riceve dall’Agenzia delle Entrate una comunicazione per l’omessa dichiarazione IVA deve pagare con il modello F24 usando il codice tributo 9005 (pagamento dell’intero importo) oppure i codici 95AA, 95BB e 95CC (pagamento parziale), istituiti dalla risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026. Non si possono usare crediti in compensazione e non è ammessa la rateazione. Vediamo come funziona la liquidazione automatizzata dell’IVA, chi coinvolge e cosa fare.

In sintesi

  • La risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026 istituisce i codici tributo F24 per pagare le somme richieste con le comunicazioni dell’art. 54-bis.1 del d.P.R. 633/1972.
  • Codice 9005 per l’importo complessivo; 95AA (imposta), 95BB (interessi), 95CC (sanzioni) per un pagamento parziale.
  • Dalla comunicazione si hanno 60 giorni per segnalare dati non considerati o pagare imposta, interessi e sanzioni.
  • Nessuna compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/1997) e nessuna rateazione (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997).

Come si paga con F24 la comunicazione sull’omessa dichiarazione IVA?

La procedura è prevista dall’art. 54-bis.1 del d.P.R. n. 633/1972, introdotto dall’art. 1, comma 111, lett. a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Le disposizioni di attuazione sono state approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 239129 del 28 agosto 2026. Con la risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026 l’Agenzia ha poi istituito i codici tributo per il versamento tramite F24.

Il codice tributo 9005, denominato «ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE», serve per pagare l’importo complessivo, indicato anche nel modello F24 precompilato allegato alla comunicazione. Se invece si vuole versare solo una quota, si usano tre codici distinti, tutti con la stessa denominazione di base seguita dalla voce specifica:

  • 95AA: «… LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – IMPOSTA»;
  • 95BB: «… LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – INTERESSI»;
  • 95CC: «… LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – SANZIONI».

Tutti i codici vanno indicati nella sezione «Erario» del modello F24, solo nella colonna «importi a debito versati». Nei campi appositi vanno riportati il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato «AAAA») che si leggono nella comunicazione ricevuta. Per il pagamento non si può usare la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e non si può chiedere la rateazione dell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997. In pratica: le somme si versano con denaro, non con crediti d’imposta, e senza piano di rateazione.

Cos’è la liquidazione automatizzata IVA

La liquidazione automatizzata dell’IVA è una procedura con cui l’Agenzia delle Entrate calcola l’IVA dovuta dal contribuente che non ha presentato la dichiarazione annuale, anche con procedure automatizzate. Si basa sulle fatture elettroniche emesse e ricevute, sui corrispettivi telematici trasmessi e sugli elementi desumibili dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE).

In pratica, l’Agenzia comunica al contribuente l’esito dei controlli e l’imposta che risulta da versare. Il contribuente ha la possibilità di segnalare dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, oppure di pagare.

Il fondamento normativo è l’art. 54-bis.1 del d.P.R. n. 633/1972, introdotto dall’art. 1, comma 111, lett. a), della legge n. 199 del 30 dicembre 2025. Non è quindi il D.Lgs. n. 87/2024, che riguarda la riforma delle sanzioni tributarie e non questa procedura.

Chi riguarda la procedura

La procedura riguarda i titolari di partita IVA (professionisti, ditte individuali, società) tenuti alla dichiarazione annuale IVA che:

  • Non hanno presentato la dichiarazione annuale IVA nei termini previsti;
  • Hanno però fornito all’Agenzia, con fatture elettroniche, corrispettivi telematici o liquidazioni periodiche IVA (LIPE), i dati per ricostruire l’imposta dovuta;
  • Non rientrano nei casi di esonero dalla dichiarazione IVA (ad esempio i contribuenti in regime forfettario, esonerati dalla dichiarazione annuale IVA).

Non si tratta, quindi, di una procedura che riguarda chi ha commesso errori in una dichiarazione presentata (dichiarazione infedele): in quel caso si applicano regole diverse. Qui si parla di chi la dichiarazione non l’ha presentata affatto o l’ha presentata senza i quadri necessari per liquidare l’imposta, che la norma considera comunque omessa (art. 54-bis.1, comma 1).

Come funziona la procedura passo per passo

Il processo si articola in fasi precise:

  1. Controllo: l’Agenzia individua i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione annuale IVA.
  2. Ricostruzione dell’imposta: sulla base di fatture elettroniche, corrispettivi telematici e LIPE, calcola l’IVA da versare.
  3. Comunicazione al contribuente: quando emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione viene comunicato. Dalla comunicazione decorrono 60 giorni.
  4. Risposta o pagamento: entro i 60 giorni il contribuente può segnalare dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, e fornire chiarimenti, oppure versare l’imposta con interessi e sanzioni tramite F24 (codici 9005 oppure 95AA, 95BB, 95CC).

Il pagamento va fatto con F24 senza compensazione e senza rateazione. Se entro i 60 giorni il contribuente non risponde e non paga, oppure se i chiarimenti forniti non modificano l’importo, imposta, sanzioni e interessi sono iscritti direttamente a ruolo a titolo definitivo (art. 54-bis.1, comma 2).

Sanzioni applicabili

Chi paga dopo la comunicazione versa l’imposta insieme a interessi e sanzioni, nella misura prevista dal comma 3 dell’art. 54-bis.1 del d.P.R. 633/1972. Per questo il pagamento parziale prevede codici separati per imposta (95AA), interessi (95BB) e sanzioni (95CC). È la sanzione per omessa dichiarazione IVA dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 (120% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024), calcolata sull’imposta liquidata e ridotta a un terzo se si paga entro i 60 giorni. Per l’importo esatto fa fede la comunicazione ricevuta.

Resta ferma la rilevanza penale dei casi più gravi: il reato di omessa dichiarazione del D.Lgs. n. 74/2000 scatta quando l’imposta evasa supera 50.000 euro per periodo d’imposta.

Cosa fare se si riceve la comunicazione

Se si riceve una comunicazione relativa all’omessa dichiarazione IVA, è fondamentale non ignorarla e agire entro i 60 giorni:

  1. Verificare se la dichiarazione è stata effettivamente omessa: controllare il cassetto fiscale e l’archivio dell’intermediario (commercialista/CAF).
  2. Controllare i dati: se fatture, corrispettivi o LIPE non sono stati considerati o sono stati valutati male, vanno segnalati entro i 60 giorni.
  3. Pagare con il codice giusto: 9005 per l’intero importo, 95AA/95BB/95CC per un versamento parziale, senza compensazione.
  4. Rivolgersi a un professionista: data la complessità delle implicazioni, è opportuno farsi assistere da un commercialista o da un CAF abilitato.

Domande frequenti

La liquidazione automatizzata è uguale all’accertamento?

No. La liquidazione automatizzata è una procedura semplificata basata sui dati già in possesso dell’Agenzia (fatture elettroniche, corrispettivi, LIPE). L’accertamento è un procedimento distinto e più complesso, che resta comunque possibile: la liquidazione avviene «senza pregiudizio dell’azione accertatrice» ed entro lo stesso termine previsto per l’accertamento in caso di dichiarazione omessa (art. 57, comma 2, del d.P.R. 633/1972).

Quanto tempo ho per rispondere o pagare?

Dalla comunicazione decorrono 60 giorni, secondo l’art. 54-bis.1, comma 2, del d.P.R. 633/1972. In questo periodo si possono segnalare dati non considerati oppure versare imposta, interessi e sanzioni.

Posso pagare a rate o compensare con i crediti?

No. La compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/1997) è esclusa dalla norma stessa (art. 54-bis.1, comma 2); la rateazione (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997) è esclusa dal provvedimento del 28 agosto 2026, come ricorda la risoluzione n. 34/E.

Il regime forfettario è interessato dalla procedura?

No, finché applicano il regime: i contribuenti in regime forfettario sono esonerati dalla dichiarazione annuale IVA (art. 1, comma 59, L. 190/2014). Chi supera i 100.000 euro di ricavi o compensi esce dal regime in corso d’anno e da quel momento torna soggetto agli obblighi IVA.

Aggiornamenti

05/10/2026 – Con la risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo F24 9005, 95AA, 95BB e 95CC per pagare le somme richieste con le comunicazioni dell’art. 54-bis.1 del d.P.R. 633/1972. Corretti il fondamento normativo (art. 54-bis.1, introdotto dalla legge 199/2025, e non D.Lgs. 87/2024) e il termine per rispondere (60 giorni); aggiornate le sanzioni (art. 54-bis.1, comma 3: sanzione dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997, ridotta a un terzo se si paga entro 60 giorni).

Fonti

  • Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026: istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni ex art. 54-bis.1 del d.P.R. 633/1972.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis.1 (Normattiva).
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 111, lett. a) (Normattiva).

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 31, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-31 11:00:002026-10-05 08:56:48Omessa dichiarazione IVA: come funziona la nuova liquidazione automatizzata dell’Agenzia
NOTIZIE

Nuova liquidazione automatica IVA: cosa cambia per chi non presenta la dichiarazione

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Una novità importante per i contribuenti IVA che non hanno presentato la dichiarazione annuale: l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un meccanismo di liquidazione automatica IVA che consente all’ente di calcolare e notificare il debito d’imposta anche in assenza della dichiarazione del contribuente. Ecco come funziona, chi riguarda e quali sono le conseguenze previste dalla normativa vigente.

Indice dei contenuti

  • Cos’è la liquidazione automatica IVA
  • Chi è coinvolto: i soggetti passivi IVA
  • Come funziona il meccanismo di accertamento
  • Sanzioni previste per la dichiarazione omessa
  • Come regolarizzarsi: il ravvedimento operoso
  • Domande frequenti

Cos’è la liquidazione automatica IVA

La liquidazione automatica IVA è un istituto che permette all’Agenzia delle Entrate di determinare autonomamente il debito IVA di un contribuente che non ha presentato la dichiarazione annuale. In pratica, quando un soggetto obbligato non deposita il modello IVA entro i termini previsti dalla legge, il Fisco può procedere in modo autonomo alla quantificazione dell’imposta dovuta, basandosi sui dati in suo possesso: le liquidazioni periodiche trasmesse (LIPE), le fatture elettroniche acquisite tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e altri elementi informativi già disponibili nelle banche dati tributarie.

Questa procedura rappresenta un passo significativo verso la semplificazione e l’automazione del controllo fiscale. L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione finanziaria è ridurre i tempi di recupero del gettito IVA evaso e incentivare i contribuenti a regolarizzare spontaneamente la propria posizione prima che scatti l’accertamento formale. Il meccanismo, introdotto nell’ambito del più ampio processo di digitalizzazione fiscale avviato con la fatturazione elettronica obbligatoria, si fonda sull’incrocio dei dati già in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

Chi è coinvolto: i soggetti passivi IVA

Il nuovo meccanismo di liquidazione automatica IVA riguarda tutti i soggetti passivi IVA che risultano obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA ma che non l’hanno depositata nei termini di legge. Si tratta in particolare di:

  • Imprenditori individuali (ditte individuali, artigiani, commercianti)
  • Società di persone e di capitali che esercitano attività commerciali
  • Lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita IVA in regime ordinario
  • Enti non commerciali che svolgono anche attività commerciali soggette a IVA

Sono invece esclusi dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, e quindi non soggetti a questa procedura, i contribuenti che applicano il regime forfettario (che sono esonerati dagli adempimenti IVA) e coloro che hanno realizzato esclusivamente operazioni esenti. Per chi ha una partita IVA in regime forfettario, la questione non si pone: questo regime prevede l’esonero dalla liquidazione e dalla dichiarazione IVA.

Come funziona il meccanismo di accertamento

Quando l’Agenzia delle Entrate rileva che un contribuente non ha presentato la dichiarazione IVA entro il termine ordinario (di norma il 30 aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento), attiva una procedura automatizzata che si articola in più fasi. Il punto di partenza è l’incrocio delle informazioni già in possesso del Fisco: le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) inviate trimestralmente dal contribuente stesso, i dati delle fatture elettroniche transitati tramite il Sistema di Interscambio, e i movimenti finanziari desumibili da altri archivi tributari.

Sulla base di questi dati, l’Agenzia elabora un calcolo della IVA dovuta per il periodo e, in assenza di dichiarazione, procede alla notifica di un avviso al contribuente. Questo avviso contiene l’ammontare dell’imposta liquidata automaticamente, le sanzioni applicate per l’omessa dichiarazione IVA e gli interessi di mora maturati. Si tratta di un avviso di accertamento vero e proprio, impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Il contribuente ha però la facoltà di regolarizzare la propria posizione anche prima della notifica formale, presentando la dichiarazione tardiva e avvalendosi del ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni. Correlato a questo tema è il recente intervento normativo sulla detrazione IVA e il decreto Omnibus, che ha ridisegnato alcuni aspetti delle tempistiche di recupero dell’imposta.

Sanzioni previste per la dichiarazione omessa

Le sanzioni per l’omessa dichiarazione IVA sono significative e disciplinate dall’art. 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (D.Lgs. 471/1997), come modificato dalla riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024). In caso di dichiarazione non presentata, la sanzione base è pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro (confermato dalla riforma del 2024). Se dall’omessa dichiarazione non emerge IVA da versare, la sanzione è fissa e va da 250 a 2.000 euro.

A queste sanzioni si aggiungono gli interessi legali sull’imposta non versata, calcolati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. È importante precisare che la presentazione della dichiarazione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza originaria configura una violazione meno grave rispetto all’omessa dichiarazione: in questo caso si parla di dichiarazione tardiva (non di omessa dichiarazione in senso stretto), con sanzioni ridotte e maggiori possibilità di ravvedimento. Questa distinzione è cruciale per valutare la convenienza dell’intervento spontaneo.

Come regolarizzarsi: il ravvedimento operoso

Per i contribuenti che si accorgono di aver omesso la dichiarazione IVA, lo strumento principale per ridurre le sanzioni è il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, come aggiornato dalla riforma D.Lgs. 87/2024. Questo istituto consente di regolarizzare spontaneamente la violazione, versando l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione ridotta in base al tempo trascorso dalla violazione.

Le riduzioni sanzionatorie previste dal ravvedimento operoso variano in modo inversamente proporzionale al tempo impiegato per regolarizzare: prima si interviene, maggiore è lo sconto sulla sanzione. Una volta ricevuto l’avviso di liquidazione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, le possibilità di ravvedimento si restringono notevolmente, poiché l’istituto non è più applicabile quando la violazione è già stata constatata formalmente. È quindi fondamentale agire prima di ricevere l’avviso automatico.

Chi è obbligato a presentare la dichiarazione IVA annuale?

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale tutti i soggetti passivi IVA che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in regime ordinario. Sono esonerati, tra gli altri, i contribuenti in regime forfettario e chi ha effettuato solo operazioni esenti.

Entro quando va presentata la dichiarazione IVA?

La dichiarazione IVA annuale va presentata ordinariamente entro il 30 aprile dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento. La trasmissione è telematica, tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediari abilitati.

Cosa succede se non presento la dichiarazione IVA entro la scadenza?

Se non si presenta la dichiarazione IVA nei termini, l’Agenzia delle Entrate può attivare la procedura di liquidazione automatica, calcolando autonomamente il debito IVA sulla base dei dati disponibili (LIPE, fatture elettroniche) e notificando un avviso di accertamento con sanzioni e interessi.

Posso ancora fare il ravvedimento operoso dopo aver ricevuto l’avviso di liquidazione automatica?

No. Una volta che l’Agenzia delle Entrate ha formalmente constatato la violazione notificando l’avviso di liquidazione automatica, il ravvedimento operoso non è più applicabile. È possibile invece aderire all’accertamento con adesione o presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica.

I contribuenti forfettari sono soggetti alla liquidazione automatica IVA?

No. I contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e dichiarazione IVA. La procedura di liquidazione automatica riguarda esclusivamente i soggetti in regime IVA ordinario.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 30, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-30 11:00:002026-08-29 14:27:41Nuova liquidazione automatica IVA: cosa cambia per chi non presenta la dichiarazione
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Adempimento Collaborativo 2026: Guida Completa ai Chiarimenti Operativi dell’Agenzia delle Entrate

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Il regime di adempimento collaborativo (in inglese cooperative compliance) rappresenta uno degli strumenti più innovativi del diritto tributario italiano degli ultimi anni. Introdotto dal D.Lgs. 128/2015 e profondamente riformato dal D.Lgs. 221/2023, questo regime si propone di trasformare il rapporto tra Agenzia delle Entrate e grandi contribuenti: da un controllo ex post (dopo la presentazione della dichiarazione) a un dialogo preventivo e trasparente sui rischi fiscali.

Con i chiarimenti operativi del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente definito le regole del gioco nel quadro del percorso di progressivo abbassamento delle soglie di ricavi per ampliare la platea dei soggetti ammissibili, e ha dettagliato i requisiti del Tax Control Framework (TCF), il sistema interno di controllo del rischio fiscale che ogni azienda deve adottare per accedere al regime.

In questa guida completa ti spieghiamo tutto quello che devi sapere sull’adempimento collaborativo nel 2026: chi può aderire, quali vantaggi offre, come funziona il Tax Control Framework e quali sono le novità operative introdotte dall’Agenzia delle Entrate.

Indice dei contenuti

  • Cos’è il regime di adempimento collaborativo
  • La normativa: D.Lgs. 128/2015 e le modifiche del D.Lgs. 221/2023
  • Soglie di ricavi: il percorso 2024-2028
  • Il Tax Control Framework (TCF): cos’è e come funziona
  • Requisiti per l’ammissione al regime
  • I benefici del regime: sanzioni, non punibilità e sospensione
  • Chiarimenti operativi 2026 dell’Agenzia delle Entrate
  • Come aderire: procedura passo dopo passo
  • Tabella riepilogativa: adempimento collaborativo in sintesi
  • Domande frequenti (FAQ)

Cos’è il regime di adempimento collaborativo

Il regime di adempimento collaborativo è un accordo volontario tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate basato sulla trasparenza, la buona fede e la comunicazione preventiva dei rischi fiscali. In sostanza, invece di aspettare che il Fisco controlli la dichiarazione dei redditi (spesso anni dopo), l’azienda comunica in anticipo le operazioni o le interpretazioni normative su cui potrebbe esserci incertezza.

Immagina che la tua azienda stia valutando un’operazione di riorganizzazione societaria complessa. Con il regime ordinario, presenteresti la dichiarazione, e solo dopo 3-5 anni potrebbe arrivare un eventuale accertamento. Con l’adempimento collaborativo, invece, discuti preventivamente la questione con l’Agenzia delle Entrate, che ti fornisce una risposta certa prima ancora che l’operazione sia completata.

Questo cambio di paradigma si ispira ai modelli di cooperative compliance già adottati in altri Paesi europei (Olanda, Irlanda, Spagna) e nei modelli OCSE. L’obiettivo è duplice: ridurre il contenzioso tributario e garantire alle imprese maggiore certezza del diritto.

La normativa: D.Lgs. 128/2015 e le modifiche del D.Lgs. 221/2023

Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 ha introdotto per la prima volta in Italia il regime di adempimento collaborativo (artt. 3-7), attuando la delega fiscale della Legge 23/2014. Inizialmente, il regime era riservato solo alle grandissime imprese con volume d’affari superiore a 10 miliardi di euro, rendendolo praticamente inaccessibile alla maggior parte delle aziende italiane.

La svolta è arrivata con il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 221, che ha riformato profondamente il regime nell’ambito della più ampia riforma fiscale avviata dalla Legge delega 9 agosto 2023, n. 111. Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 221/2023 sono:

  • Abbassamento progressivo delle soglie di ricavi dal 2024 al 2028 (vedi sezione dedicata)
  • Definizione dettagliata del Tax Control Framework (TCF) e dei requisiti che deve possedere
  • Estensione dei benefici, con l’introduzione di cause di non punibilità per reati tributari in caso di comportamento collaborativo
  • Potenziamento della certezza preventiva: l’Agenzia deve rispondere alle istanze del contribuente entro termini certi
  • Istituzione del Registro dei certificatori del TCF, con la possibilità di avvalersi di soggetti terzi accreditati per certificare il sistema di controllo
  • Introduzione di obblighi di comunicazione più strutturati e del colloquio preventivo obbligatorio

I decreti attuativi del 2024 hanno poi definito nel dettaglio i requisiti del TCF, il processo di certificazione e le modalità operative del regime, completando il quadro normativo che il 2026 consolida con i nuovi chiarimenti operativi dell’Agenzia.

Soglie di ricavi: il percorso 2024-2028

Uno degli aspetti più significativi della riforma è l’abbassamento graduale delle soglie di volume d’affari o ricavi che consentono di accedere al regime. L’obiettivo del legislatore è ampliare progressivamente la platea dei soggetti ammissibili, fino a includere le imprese di medie dimensioni entro il 2028.

Le soglie sono state fissate direttamente dall’art. 7 del D.Lgs. 221/2023, che ha modificato il D.Lgs. 128/2015:

Periodo di impostaSoglia minima di ricavi/volume d’affariNote
Fino al 2023Oltre 1 miliardo di euroSoglia ante-riforma (pre D.Lgs. 221/2023)
Dal 2024750 milioni di euroPrima riduzione – D.Lgs. 221/2023 art. 7, c. 1-bis lett. a)
Dal 2026500 milioni di euroSeconda riduzione – D.Lgs. 221/2023 art. 7, c. 1-bis lett. b)
Dal 2028100 milioni di euroTerza riduzione – D.Lgs. 221/2023 art. 7, c. 1-bis lett. c)

Nel 2026, quindi, possono accedere al regime le imprese con ricavi superiori a 500 milioni di euro. Il grande salto verso le imprese di dimensioni medie (100 milioni) avverrà dal 2028, rendendo il regime accessibile a una platea molto più ampia di aziende italiane. I requisiti dimensionali si calcolano sul valore più elevato tra i ricavi degli ultimi tre esercizi.

Il Tax Control Framework (TCF): cos’è e come funziona

Il Tax Control Framework (TCF) è il cuore del regime di adempimento collaborativo. Si tratta di un sistema strutturato di rilevazione, gestione e controllo del rischio fiscale che l’azienda deve adottare e mantenere operativo per poter aderire al regime. In termini semplici, è un insieme di procedure, controlli interni e strumenti che permettono all’impresa di identificare preventivamente le aree di rischio fiscale e gestirle in modo trasparente.

Pensa al TCF come a un sistema di allarme interno per i rischi fiscali: così come un’azienda ha procedure per gestire i rischi operativi o finanziari, il TCF serve a presidiare il rischio che vengano commessi errori o adottate posizioni fiscali aggressive non dichiarate al Fisco.

Elementi essenziali del TCF secondo i decreti attuativi 2024

I decreti attuativi del 2024 hanno definito i requisiti minimi che il TCF deve possedere per essere considerato idoneo:

  1. Strategia fiscale: l’azienda deve dotarsi di una strategia fiscale approvata dal Consiglio di Amministrazione (o organo equivalente), che definisca i principi guida nella gestione degli adempimenti tributari e l’approccio al rischio fiscale.
  2. Mappatura dei rischi fiscali: identificazione sistematica di tutti i processi aziendali che generano obblighi o rischi fiscali (ciclo attivo, ciclo passivo, operazioni straordinarie, transfer pricing, ecc.).
  3. Sistema di controllo: procedure specifiche per prevenire, rilevare e gestire i rischi fiscali identificati. Include sia controlli preventivi (prima dell’operazione) che successivi (verifica della corretta applicazione).
  4. Monitoraggio continuo: meccanismi di aggiornamento del sistema in risposta ai cambiamenti normativi, alle operazioni straordinarie o alle evoluzioni del business.
  5. Comunicazione e formazione: diffusione della cultura della compliance fiscale all’interno dell’organizzazione, con programmi di formazione per il personale rilevante.
  6. Revisione periodica: valutazione regolare dell’efficacia del TCF, con reporting all’organo di gestione e, se certificato, al certificatore terzo.

La certificazione del TCF

Il D.Lgs. 221/2023 ha introdotto la possibilità di ottenere la certificazione del TCF da parte di un soggetto terzo accreditato, iscritto nel Registro dei certificatori del TCF tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Rientrano tra i potenziali certificatori le società di revisione e i professionisti abilitati che hanno superato uno specifico processo di accreditamento.

La certificazione attesta che il TCF adottato dall’impresa rispetta i requisiti minimi previsti dalla normativa ed è effettivamente operativo. Non è una garanzia che l’impresa non commetta mai errori fiscali, ma è la dimostrazione che esiste un sistema strutturato per prevenirli e gestirli. La certificazione deve essere rinnovata periodicamente e aggiornata in caso di modifiche significative al TCF o alla struttura aziendale.

Requisiti per l’ammissione al regime

Per essere ammessi al regime di adempimento collaborativo nel 2026, un’impresa deve soddisfare contemporaneamente i seguenti requisiti:

  1. Soglia dimensionale: ricavi o volume d’affari superiori a 500 milioni di euro (soglia vigente per i nuovi ingressi dal 2026, come stabilito dall’art. 7 del D.Lgs. 221/2023). Dal 2028 la soglia scenderà a 100 milioni.
  2. Tax Control Framework adeguato: il contribuente deve disporre di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale conforme ai requisiti minimi previsti dalla normativa.
  3. Assenza di cause ostative: non essere stati condannati con sentenza definitiva per reati tributari nei 5 anni precedenti la domanda; non avere in corso procedimenti penali per reati tributari di particolare gravità (frode fiscale, emissione di fatture false, ecc.).
  4. Comportamento collaborativo pregresso: non aver tenuto comportamenti sistematicamente non collaborativi nei confronti del Fisco negli anni precedenti. Questo requisito viene valutato caso per caso dall’Agenzia.
  5. Istanza di ammissione: presentazione di apposita istanza secondo le modalità telematiche definite dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline), corredata dalla documentazione sul TCF.

Possono accedere al regime sia le imprese residenti in Italia (comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) che i gruppi societari, in quest’ultimo caso con la possibilità di presentare un TCF di gruppo che copra le principali entità. Per i gruppi, la soglia di ricavi si calcola a livello di singola entità, ma l’ammissione avviene entità per entità.

I benefici del regime: sanzioni, non punibilità e sospensione

I benefici del regime di adempimento collaborativo sono stati ampliati e precisati dal D.Lgs. 221/2023 e dai successivi chiarimenti del 2025-2026. Ecco i principali vantaggi per le imprese aderenti:

1. Riduzione delle sanzioni amministrative

Le imprese in regime di adempimento collaborativo beneficiano di una riduzione delle sanzioni amministrative in caso di violazioni tributarie. In particolare:

  • Riduzione alla metà delle sanzioni previste per le violazioni che riguardano rischi comunicati preventivamente all’Agenzia delle Entrate, quando l’Agenzia abbia espresso un parere che il contribuente ha seguito in buona fede.
  • Esclusione dall’applicazione delle sanzioni per le violazioni che riguardano rischi classificati come “certi” nel TCF e comunicati all’Agenzia entro i termini, quando l’impresa abbia adottato la posizione suggerita dall’Agenzia stessa.
  • In tutti i casi, per i rischi comunicati e valutati preventivamente, le sanzioni non possono comunque superare il 50% del minimo edittale.

2. Benefici in materia penale tributaria

Una delle novità più rilevanti del D.Lgs. 221/2023 riguarda i benefici in materia penale. Per i contribuenti in regime di adempimento collaborativo, in caso di rischi fiscali comunicati preventivamente all’Agenzia delle Entrate e trattati con trasparenza, possono essere riconosciuti benefici sulle conseguenze penali di eventuali violazioni tributarie, quando:

  • Il rischio fiscale era stato preventivamente comunicato all’Agenzia delle Entrate.
  • L’impresa ha adottato la condotta indicata dall’Agenzia nelle proprie risposte o pareri.
  • La violazione è conseguenza di incertezze interpretative genuine, non di comportamenti fraudolenti.

Questi benefici non coprono comportamenti fraudolenti, l’occultamento di redditi o le operazioni simulate. Riguardano esclusivamente le situazioni di genuina incertezza normativa affrontate in modo trasparente con il Fisco.

3. Sospensione della riscossione

Per i rischi fiscali comunicati preventivamente e oggetto di confronto con l’Agenzia delle Entrate, la riscossione delle somme eventualmente dovute può essere sospesa fino alla conclusione del procedimento di valutazione. Questo è un vantaggio significativo rispetto al regime ordinario, dove il contribuente può essere chiamato a pagare anche in fase di accertamento, con oneri finanziari rilevanti.

4. Interlocuzione privilegiata con l’Agenzia delle Entrate

Oltre ai benefici sanzionatori, le imprese in regime di adempimento collaborativo godono di un canale di comunicazione diretto e prioritario con l’Agenzia delle Entrate. Questo include:

  • Risposte entro termini certi alle istanze di interpello, con tempistiche più rapide rispetto agli interpelli ordinari.
  • Colloqui preventivi obbligatori prima dell’avvio di qualsiasi attività di controllo che riguardi periodi d’imposta in cui l’impresa era nel regime.
  • Assenza di accertamenti a sorpresa: prima di emettere un avviso di accertamento, l’Agenzia deve attivare il contraddittorio preventivo.
  • Riduzione dei termini di accertamento: per i soggetti in regime, i termini ordinari di decadenza dell’accertamento sono ridotti della metà rispetto al regime ordinario.

Chiarimenti operativi 2026 dell’Agenzia delle Entrate

Il 2026 ha portato importanti chiarimenti operativi da parte dell’Agenzia delle Entrate, che hanno riguardato sia le modalità di accesso al regime per i nuovi soggetti ammissibili (in virtù della soglia scesa a 500 milioni), sia aspetti applicativi che si erano rivelati problematici nelle prime fasi di attuazione della riforma del 2023. Ecco i principali chiarimenti:

Chiarimento 1: Calcolo della soglia di ricavi per i gruppi

L’Agenzia ha chiarito che, per i gruppi societari, la soglia di ricavi si calcola a livello di singola entità, non a livello consolidato. Questo significa che ogni società del gruppo deve individualmente superare la soglia per poter aderire al regime. Tuttavia, i TCF di gruppo sono ammessi, a condizione che coprano in modo adeguato le specificità di ciascuna entità e che per ciascuna sia redatta una mappatura dei rischi specifica.

Chiarimento 2: Retroattività parziale e decorrenza dei benefici

Un tema molto dibattuto riguardava la decorrenza dei benefici per le imprese che ottengono la certificazione del TCF dopo l’avvio dell’istanza. L’Agenzia ha chiarito che i benefici del regime decorrono dalla data di ammissione, non dalla data di presentazione dell’istanza. Per i periodi d’imposta antecedenti all’ammissione, i benefici non si applicano retroattivamente.

Chiarimento 3: Comunicazione dei rischi “rilevanti”

L’Agenzia ha fornito indicazioni più precise su cosa si intende per rischio fiscale “rilevante” ai fini dell’obbligo di comunicazione. Vengono considerati rilevanti i rischi che, se materializzati, potrebbero comportare una maggiore imposta significativa, oppure che riguardano questioni di interpretazione normativa incerta su cui non esistono ancora orientamenti consolidati (circolari, risoluzioni, pronunce di Cassazione).

Chiarimento 4: Esclusione dal regime e cause ostative

I chiarimenti del 2026 hanno precisato le modalità di esclusione dal regime. L’Agenzia può escludere un’impresa dal regime in caso di:

  • Comportamento non collaborativo ripetuto (omessa comunicazione di rischi rilevanti).
  • Deterioramento significativo del TCF (accertato in sede di verifica).
  • Venire meno dei requisiti soggettivi (ricavi scesi sotto la soglia minima).
  • Sopravvenienza di cause ostative penali.

L’esclusione è preceduta da un contraddittorio obbligatorio di almeno 30 giorni, durante il quale l’impresa può presentare memorie e documenti. L’esclusione produce effetti dall’inizio del periodo d’imposta in cui si verifica la causa ostativa, con conseguente perdita dei benefici per quel periodo.

Chiarimento 5: Tempistiche di risposta alle istanze

Per le imprese in adempimento collaborativo, l’Agenzia ha ribadito e precisato le tempistiche per la valutazione delle istanze presentate. La norma prevede termini più rapidi rispetto agli interpelli ordinari, con l’obiettivo di garantire la certezza preventiva che è la ragione d’essere del regime. In caso di complessità tecnica, l’Agenzia comunica al contribuente la necessità di tempi aggiuntivi motivati.

Chiarimento 6: Regime transitorio per le imprese già ammesse

Le imprese già ammesse al regime con la soglia precedente possono continuare ad applicarlo senza dover adeguare immediatamente il proprio TCF ai nuovi standard evolutivi. Tuttavia, l’Agenzia ha indicato che è attesa una revisione periodica del TCF per mantenere l’ammissione al regime, in modo da assicurare che il sistema di controllo rimanga effettivo e aggiornato rispetto alla crescita e all’evoluzione del business aziendale.

Come aderire: procedura passo dopo passo

Se la tua impresa supera la soglia di 500 milioni di euro di ricavi (soglia 2026) e sei interessato ad aderire al regime di adempimento collaborativo, ecco la procedura da seguire:

  1. Verifica i requisiti soggettivi: controlla che l’impresa superi la soglia di ricavi vigente (500 milioni per i nuovi ingressi nel 2026) e che non vi siano cause ostative penali o comportamentali.
  2. Valuta o implementa il TCF: se non hai già un sistema di controllo del rischio fiscale strutturato, avvialo con il supporto di consulenti specializzati. Il TCF deve essere operativo e documentato prima della presentazione dell’istanza.
  3. Valuta la certificazione del TCF: la certificazione, pur non obbligatoria per tutti i soggetti, è fortemente raccomandata e necessaria per determinati benefici aggiuntivi. Seleziona un soggetto iscritto nel Registro dei certificatori del TCF tenuto dal MEF.
  4. Presenta l’istanza di ammissione: invia l’istanza in via telematica tramite il canale dedicato dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline), allegando la documentazione sul TCF. L’istanza non ha scadenza periodica ma è presentata su base continuativa.
  5. Colloquio introduttivo: dopo la presentazione dell’istanza, l’Agenzia convoca di norma un colloquio con i referenti del contribuente per approfondire la struttura del TCF e le principali aree di rischio fiscale.
  6. Ammissione al regime: l’Agenzia adotta un provvedimento di ammissione. Dal momento dell’ammissione, l’impresa può beneficiare di tutti i vantaggi del regime.
  7. Comunicazione annuale dei rischi: ogni anno, entro i termini stabiliti, l’impresa deve comunicare all’Agenzia i rischi fiscali rilevanti identificati nel corso del periodo d’imposta e le posizioni adottate.

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Tabella riepilogativa: adempimento collaborativo in sintesi

AspettoDettaglio 2026
Normativa baseD.Lgs. 128/2015, riformato da D.Lgs. 221/2023
Soglia ricavi dal 2026Superiore a 500 milioni di euro
Soglia ricavi dal 2028Superiore a 100 milioni di euro
TCF certificatoFacoltativo (fortemente raccomandato); obbligatorio per accedere a specifici benefici aggiuntivi
Riduzione sanzioniFino al 50% del minimo edittale per rischi comunicati preventivamente
Benefici penali tributariPer rischi comunicati preventivamente e trattati in trasparenza
Sospensione riscossionePer rischi oggetto di confronto con AdE
Termini accertamentoRidotti della metà rispetto al regime ordinario
Registro certificatori TCFTenuto dal MEF; accreditamento specifico richiesto
Contraddittorio esclusioneObbligatorio, almeno 30 giorni

Domande frequenti (FAQ)

Chi può aderire al regime di adempimento collaborativo nel 2026?

Dal 2026, possono aderire le imprese con ricavi superiori a 500 milioni di euro, come stabilito dall’art. 7 del D.Lgs. 221/2023. La soglia scenderà ulteriormente a 100 milioni di euro a partire dal 2028, rendendo il regime accessibile a una platea più ampia di imprese italiane.

Cos’è il Tax Control Framework e chi può certificarlo?

Il TCF è il sistema di controllo interno del rischio fiscale dell’impresa. Può certificarlo un soggetto terzo (società di revisione, professionista abilitato) iscritto nel Registro dei certificatori del TCF tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’elenco dei certificatori accreditati è pubblicato sul sito del MEF.

Quali vantaggi offre l’adempimento collaborativo in termini di sanzioni?

Le imprese in adempimento collaborativo beneficiano di una riduzione delle sanzioni fino al 50% del minimo edittale per i rischi fiscali comunicati preventivamente. Per i rischi valutati dall’Agenzia che il contribuente ha affrontato seguendo le indicazioni ricevute, le sanzioni possono essere ridotte ulteriormente. Sono previsti anche benefici in materia penale tributaria per le violazioni conseguenti a incertezze interpretative genuine comunicate in anticipo.

La soglia di 500 milioni di euro si calcola sui ricavi lordi?

Sì. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 221/2023 (comma 1-ter), la soglia si calcola sul valore più elevato tra i ricavi degli ultimi tre esercizi. Si fa riferimento ai ricavi indicati nel bilancio redatto secondo corretti principi contabili e al volume di affari IVA. I requisiti dimensionali si valutano su un orizzonte triennale per evitare che oscillazioni temporanee dei ricavi escludano dal regime imprese strutturalmente idonee.

L’adempimento collaborativo riduce la probabilità di subire accertamenti?

Non elimina del tutto la possibilità di accertamenti, ma li rende molto meno probabili e comunque meno traumatici. I termini di decadenza dell’accertamento si dimezzano rispetto al regime ordinario. Soprattutto, prima di emettere qualsiasi avviso di accertamento, l’Agenzia deve attivare un contraddittorio preventivo obbligatorio, dando all’impresa la possibilità di chiarire la propria posizione.

Dal 2028 il regime sarà accessibile anche alle medie imprese?

Sì. A partire dal 2028, la soglia di ricavi scenderà a 100 milioni di euro, rendendo il regime accessibile a un numero molto maggiore di imprese italiane. Per le medie imprese che si stanno avvicinando a quella soglia, è consigliabile iniziare fin d’ora a strutturare un sistema di controllo del rischio fiscale adeguato, sia per essere pronti all’ammissione nel 2028, sia perché un buon TCF è un vantaggio gestionale indipendentemente dall’adempimento collaborativo.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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Agosto 11, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Riaprire Partita IVA dopo Chiusura 2026: Regole, Tempi e Procedura

regime forfettario partita iva

Hai chiuso la tua partita IVA in passato e ora stai pensando di riaprirla nel 2026? La buona notizia è che riaprire partita IVA dopo chiusura è sempre possibile, ma ci sono regole precise da rispettare, soprattutto se vuoi accedere al regime forfettario. Esistono limiti temporali, requisiti specifici e una norma anti-elusione che molti contribuenti non conoscono. In questa guida ti spieghiamo passo dopo passo come riaprire la partita IVA, quanto tempo aspettare, quali sono i costi e perché in alcuni casi non potrai più beneficiare dell’aliquota agevolata al 5%.

Ultimo aggiornamento: luglio 2026 — fonti: Agenzia delle Entrate, INPS, Legge di Bilancio 2026.

Indice dei contenuti

  1. Si può riaprire partita IVA dopo averla chiusa?
  2. Tempi di attesa per la riapertura
  3. Regola anti-elusione del regime forfettario
  4. Procedura: come riaprire partita IVA con modello AA9/12
  5. Costi della riapertura
  6. Scelta del regime fiscale alla riapertura
  7. Requisiti forfettario per chi riapre
  8. Aliquota 5% primi 5 anni: quando spetta
  9. Casi particolari: NASPI, fallimento, doppia iscrizione
  10. Esempi pratici di riapertura
  11. Conseguenze fiscali della riapertura
  12. Documenti necessari e tempistiche
  13. Domande frequenti

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Si può riaprire partita IVA dopo averla chiusa?

La risposta è sì, sempre. Chi ha cessato la partita IVA in passato — per pensionamento, cambio attività, periodo di lavoro dipendente o semplicemente perché l’attività non era più sostenibile — può riaprire partita IVA dopo chiusura in qualsiasi momento. Non esiste un divieto assoluto né un numero massimo di volte in cui si può aprire e chiudere una posizione fiscale.

Tuttavia, riaprire una partita IVA non è un’operazione del tutto libera. Esistono regole precise sui tempi minimi di attesa (in alcuni casi), sulla scelta del regime fiscale e — soprattutto — sull’aliquota agevolata al 5% che spetta solo a chi apre la partita IVA per la prima volta. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto controlli specifici per evitare comportamenti elusivi, ovvero pratiche fraudolente di chi chiude e riapre la partita IVA solo per ottenere benefici fiscali indebiti.

In pratica, la riapertura è possibile, ma va pianificata con attenzione, soprattutto se hai intenzione di entrare nel regime forfettario. Vediamo quali sono le regole da rispettare.

Tempi di attesa per la riapertura

Una delle domande più frequenti è: quanto tempo devo aspettare per riaprire partita IVA dopo chiusura? La risposta dipende da un fattore chiave: se cambi o meno l’attività.

Nessun limite minimo se cambi attività

Se la nuova partita IVA che vuoi aprire ha un codice ATECO diverso da quello precedente, puoi riaprirla anche il giorno dopo la chiusura. Ad esempio, se chiudi una partita IVA come web designer (ATECO 74.10.21) e vuoi riaprirla come fotografo (ATECO 74.20.19), non c’è alcun periodo di attesa imposto dalla normativa.

6 mesi minimo se l’attività è identica

Se invece vuoi riaprire la stessa identica attività con lo stesso codice ATECO, è opportuno attendere almeno 6 mesi. Questo non è tanto un divieto formale, quanto una cautela anti-elusione: l’Agenzia delle Entrate considera sospette le riaperture immediate con stesso ATECO, soprattutto se finalizzate a “trucchi” sul regime forfettario.

Immagina questo scenario: un professionista nel 2025 supera gli 85.000 euro di compensi. Per non uscire dal forfettario, chiude la partita IVA il 31 dicembre e la riapre il 2 gennaio 2026 con lo stesso codice ATECO, sperando di “azzerare” i compensi superati. Questa pratica è considerata elusiva e può essere contestata in sede di controllo, con perdita del beneficio forfettario.

Regola anti-elusione del regime forfettario

Questo è uno dei punti più delicati per chi vuole riaprire partita IVA in regime forfettario. La normativa fiscale italiana prevede una specifica disciplina anti-elusione (basata sull’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente) che permette all’Agenzia delle Entrate di disconoscere i benefici ottenuti tramite operazioni “abusive”.

Quando scatta la contestazione

Le situazioni considerate a rischio sono principalmente:

  • Chi ha una partita IVA in regime ordinario con compensi superiori a 85.000 euro e la chiude per riaprirla immediatamente in regime forfettario
  • Chi chiude e riapre la stessa attività entro 6 mesi senza un valido motivo economico
  • Chi cambia formalmente il codice ATECO ma di fatto continua a svolgere la medesima prestazione per gli stessi clienti

Sanzioni e conseguenze

Se l’Agenzia delle Entrate accerta un comportamento elusivo, le conseguenze sono pesanti:

  • Perdita del beneficio forfettario per il periodo contestato
  • Ricalcolo delle imposte con tassazione ordinaria (IRPEF, addizionali, IVA)
  • Sanzioni amministrative dal 90% al 180% dell’imposta non versata
  • Interessi di mora sulle somme dovute

Per evitare questi rischi, è fondamentale che la riapertura abbia valide ragioni economiche e sostanziali: un cambio reale di attività, una nuova clientela, una diversa modalità operativa. In caso di dubbi, è sempre consigliabile rivolgersi a un consulente prima di procedere.

Procedura: come riaprire partita IVA con modello AA9/12

Per riaprire partita IVA dopo chiusura, la procedura è la stessa che si segue per una nuova apertura. Lo strumento è il modello AA9/12, da inviare all’Agenzia delle Entrate. Ti spieghiamo nel dettaglio come funziona.

Modello AA9/12: cos’è e come si compila

Il modello AA9/12 è il modulo ufficiale per la dichiarazione di inizio, variazione o cessazione attività per le persone fisiche con partita IVA. Per riaprire devi indicare:

  • Dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, residenza
  • Codice ATECO principale: il codice che identifica la nuova attività che vuoi svolgere
  • Codice ATECO secondario (se applicabile): per attività multiple
  • Data di inizio attività: la data effettiva da cui partono gli adempimenti fiscali
  • Volume d’affari presunto: stima dei compensi annui
  • Regime fiscale prescelto: forfettario, semplificato o ordinario

Invio online tramite SPID

L’invio del modello AA9/12 può essere effettuato in tre modi:

  • Online tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID, CIE o CNS (modalità più veloce e gratuita)
  • Tramite intermediario abilitato: commercialista, CAF o consulente fiscale
  • In presenza presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, con appuntamento

Aggiornamento residenza e cassa previdenziale

Se nel frattempo è cambiata la tua residenza, devi aggiornarla in fase di riapertura. Inoltre, ricorda di:

  • Iscriverti alla Camera di Commercio (CCIAA) se sei artigiano o commerciante
  • Iscriverti alla cassa previdenziale se sei un professionista con cassa propria (es. Inarcassa per architetti, Cassa Forense per avvocati, ENPAM per medici)
  • Iscriverti alla Gestione Separata INPS se sei un professionista senza cassa specifica

Costi della riapertura

Un aspetto che molti contribuenti sottovalutano sono i costi della riapertura partita IVA. Vediamoli nel dettaglio.

Apertura partita IVA: gratuita

L’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate è completamente gratuita. Non sono previsti diritti né bolli per la presentazione del modello AA9/12. Anche tramite SPID online non si paga nulla.

Camera di Commercio: circa 120 euro l’anno

Se l’attività richiede l’iscrizione alla Camera di Commercio (artigiani, commercianti, alcune categorie di liberi professionisti), il costo medio annuo è di circa 120 euro per il diritto annuale CCIAA. A questo si aggiungono eventuali diritti di segreteria per l’iscrizione iniziale (sui 30-50 euro).

Cassa previdenziale: variabile

I contributi alla cassa previdenziale variano molto in base alla professione:

  • Gestione Separata INPS: 26,07% sul reddito (2026), con minimo non previsto
  • Gestione Artigiani/Commercianti INPS: contributi fissi minimi attorno ai 4.500 euro l’anno + percentuale sul reddito eccedente
  • Casse private (Forense, Inarcassa, ENPAM, ecc.): contributi minimi specifici, generalmente tra 2.000 e 5.000 euro l’anno

Scelta del regime fiscale alla riapertura

Al momento della riapertura puoi scegliere tra diversi regimi fiscali. La scelta è cruciale perché incide su tasse, adempimenti contabili e gestione dell’attività.

Regime forfettario

Il regime forfettario è l’opzione preferita da chi riapre la partita IVA, soprattutto per professionisti e piccoli imprenditori. Vantaggi principali:

  • Imposta sostitutiva al 15% (5% per i primi 5 anni se è la prima apertura)
  • Esonero IVA sulle fatture emesse
  • Contabilità semplificata (basta conservare le fatture)
  • No applicazione di studi di settore o ISA

Per accedervi devi rispettare alcuni requisiti, che vedremo a breve.

Regime ordinario semplificato

È il regime “standard” per chi non rientra nel forfettario. Si applica IRPEF a scaglioni (dal 23% al 43%), IVA al 22% e si tengono i registri contabili semplificati. Adatto a chi ha compensi superiori a 85.000 euro o non rispetta le cause ostative del forfettario.

Regime ordinario

Obbligatorio per chi supera i 500.000 euro di ricavi (servizi) o 800.000 euro (cessioni di beni). Comporta contabilità completa con bilancio. Raramente è la scelta di chi riapre partita IVA in piccola scala.

Requisiti forfettario per chi riapre

Se vuoi riaprire partita IVA in regime forfettario, devi rispettare i seguenti requisiti, che valgono al momento dell’apertura e di anno in anno per il mantenimento del regime.

  • Compensi anno precedente sotto 85.000 euro: il limite si calcola sui ricavi/compensi totali dell’anno precedente, anche di altre attività esercitate
  • Reddito da lavoro dipendente o pensione sotto 30.000 euro: chi ha un reddito da dipendente o pensionato superiore a questa soglia non può accedere al forfettario
  • Cause ostative non presenti: ad esempio, non si può lavorare prevalentemente per il proprio ex datore di lavoro, non si possono possedere quote di società di persone, ecc.
  • Non aver chiuso e riaperto la stessa attività entro 6 mesi per beneficiare del forfettario in modo elusivo
  • Spese per dipendenti sotto 20.000 euro: limite per chi ha collaboratori

È importante valutare con attenzione le cause ostative: sono il motivo più frequente di esclusione dal forfettario per chi riapre la partita IVA. Per approfondire, ti consigliamo di rivolgerti a un consulente fiscale o al CAF.

Aliquota 5% primi 5 anni: quando spetta a chi riapre

Una delle agevolazioni più note del regime forfettario è l’aliquota agevolata al 5% per i primi 5 anni di attività. Ma chi riapre partita IVA dopo chiusura ha diritto a questo beneficio? La risposta è: nella maggior parte dei casi no.

L’aliquota 5% si applica solo alle “nuove iniziative produttive”

L’aliquota agevolata del 5% è riservata a chi apre per la prima volta una partita IVA. Significa che chi ha già avuto una partita IVA in passato — anche chiusa molti anni fa — non può beneficiarne: dovrà applicare la normale aliquota del 15%.

L’eccezione: attività completamente diversa

C’è un’unica eccezione: se la nuova attività è completamente diversa da quella precedente — sia per codice ATECO, sia per natura della prestazione — alcuni interpelli dell’Agenzia delle Entrate hanno riconosciuto l’aliquota agevolata. Tuttavia, si tratta di un’interpretazione restrittiva e va valutata caso per caso, possibilmente con un parere preventivo (interpello).

Quindi, riassumendo:

  • Mai aperto una partita IVA prima → aliquota 5% per 5 anni
  • Già aperta in passato, anche con attività diversa → aliquota 15% (regola generale)
  • Già aperta in passato ma cambio settore radicale → valutazione caso per caso, eventualmente con interpello

Casi particolari: NASPI, fallimento, doppia iscrizione

Esistono situazioni specifiche in cui la riapertura della partita IVA richiede attenzioni aggiuntive.

Riapertura dopo fallimento personale

Chi è stato dichiarato fallito (o ha subito una procedura di sovraindebitamento) può riaprire la partita IVA solo dopo la chiusura formale della procedura e ottenuta la riabilitazione. In alcuni casi possono esistere limitazioni temporanee all’esercizio di attività commerciali.

Riapertura dopo NASPI percepita

Se hai percepito la NASPI dopo la chiusura della partita IVA precedente (o di un rapporto di lavoro dipendente) e vuoi riaprire, devi comunicare all’INPS l’inizio della nuova attività entro 30 giorni. Se non lo fai, rischi di dover restituire le mensilità percepite. È possibile inoltre richiedere la NASPI anticipata in unica soluzione per finanziare l’avvio della nuova attività.

Riapertura come artigiano dopo libera professione

Se prima esercitavi come libero professionista (es. consulente) e ora vuoi riaprire come artigiano, devi sapere che potresti dover gestire una doppia iscrizione: alla Gestione Artigiani INPS per la nuova attività e — se mantieni anche la professione precedente — alla Gestione Separata. La gestione contributiva può diventare complessa e va pianificata con cura.

Esempi pratici di riapertura partita IVA

Per rendere più concrete le regole che abbiamo visto, ecco tre casi pratici di riapertura partita IVA dopo chiusura.

Caso 1: web designer che riapre come fotografo

Marco aveva una partita IVA come web designer (ATECO 74.10.21), chiusa nel 2020 per dedicarsi al lavoro dipendente. Nel 2026 vuole riaprire come fotografo (ATECO 74.20.19). Risultato:

  • Cambio attività con ATECO diverso → nessun limite di tempo
  • Può accedere al forfettario se rispetta i requisiti
  • Niente aliquota 5%: ha già avuto una partita IVA in passato. Si applica il 15%

Caso 2: medico in pensione che riapre come consulente

La dottoressa Anna ha chiuso la partita IVA come medico di base nel 2024 per andare in pensione. Nel 2026 vuole riaprire come consulente sanitario. Da valutare:

  • Pensione superiore a 30.000 euro? Se sì, esclusione dal forfettario
  • Verificare causa ostativa relativa al lavoro precedente (collaborazioni con ex strutture sanitarie pubbliche)
  • Necessaria iscrizione ENPAM (cassa medici) anche per attività di consulenza
  • Aliquota 15%: già aperta partita IVA in passato

Caso 3: artigiano che riapre con stesso ATECO dopo un anno

Luca, idraulico, ha chiuso la partita IVA nel 2025 per cessazione attività. Dopo un anno (2026), decide di riaprire con lo stesso codice ATECO. Risultato:

  • Pausa di oltre 6 mesi → nessun problema anti-elusione
  • Stesso ATECO non è un problema dopo un anno effettivo di interruzione
  • Riapertura serena, può accedere al forfettario se rispetta i requisiti
  • Aliquota 15% (non è prima apertura)

Conseguenze fiscali della riapertura

Una preoccupazione comune di chi riapre la partita IVA è: devo pagare qualcosa per gli anni “di vacanza”? La risposta è rassicurante: no.

  • Per gli anni in cui non hai avuto la partita IVA non si applicano imposte retroattive
  • I redditi percepiti come lavoratore dipendente o pensionato in quegli anni sono già stati tassati separatamente
  • Eventuali contributi previdenziali non versati negli anni di chiusura non sono dovuti (la partita IVA non era attiva)
  • Solo l’esercizio in corso al momento della riapertura genera nuovi obblighi fiscali

L’unica accortezza: se hai eventuali debiti fiscali pregressi non saldati al momento della chiusura precedente (es. cartelle dell’Agenzia Entrate Riscossione), questi restano dovuti e potranno essere oggetto di compensazione o pignoramento. La riapertura non li cancella.

Documenti necessari e tempistiche

Per riaprire partita IVA dopo chiusura, prepara questi documenti.

Documenti da raccogliere

  • Documento d’identità in corso di validità
  • Codice fiscale
  • Indirizzo di residenza aggiornato
  • SPID, CIE o CNS per l’invio online
  • Eventuale certificato di chiusura precedente (raramente richiesto, ma utile per ricostruire la propria storia fiscale)
  • Indicazione del codice ATECO della nuova attività (se non lo conosci, puoi consultarlo sul sito ISTAT o farti aiutare dal CAF)

Tempistiche di attivazione

Una volta inviata la pratica, i tempi di attivazione sono in genere rapidi:

  • Apertura partita IVA presso Agenzia Entrate: immediata, entro 1-2 giorni lavorativi
  • Iscrizione INPS (Gestione Separata o Artigiani/Commercianti): 3-5 giorni
  • Iscrizione CCIAA: 7-10 giorni (per artigiani e commercianti)
  • Iscrizione cassa privata (Forense, ENPAM, Inarcassa, ecc.): variabile, da 1 a 4 settimane

Una volta ottenuta la nuova partita IVA, puoi iniziare a fatturare immediatamente, anche prima del completamento delle iscrizioni accessorie. Ricorda però di adempiere a tutti gli obblighi previdenziali entro i termini per evitare sanzioni.

Domande frequenti sulla riapertura della partita IVA

Posso riaprire la partita IVA il giorno dopo averla chiusa?

Sì, se cambi codice ATECO. Se invece mantieni la stessa attività, è opportuno attendere almeno 6 mesi per evitare contestazioni anti-elusive da parte dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto se vuoi entrare in regime forfettario.

Quanto costa riaprire la partita IVA?

L’apertura presso l’Agenzia delle Entrate è gratuita. Costi variabili sono legati all’iscrizione CCIAA (circa 120 euro l’anno), ai contributi previdenziali (variabili in base al regime e all’attività) ed eventualmente al supporto di un consulente o CAF per la pratica.

Posso entrare in regime forfettario riaprendo la partita IVA?

Sì, se rispetti i requisiti: compensi anno precedente sotto 85.000 euro, reddito da dipendente o pensione sotto 30.000 euro, assenza di cause ostative e nessuna riapertura sospetta entro 6 mesi con stessa attività. Verifica sempre prima di optare per il regime.

Ho diritto all’aliquota 5% se ho già avuto una partita IVA?

Generalmente no. L’aliquota agevolata al 5% per i primi 5 anni spetta solo a chi apre partita IVA per la prima volta. Chi ha già avuto una partita IVA in passato si applica il 15%. Esistono eccezioni se la nuova attività è radicalmente diversa, ma vanno valutate con interpello.

Devo pagare arretrati per gli anni in cui non avevo la partita IVA?

No. La riapertura non comporta tassazione retroattiva. I redditi degli anni in cui non avevi partita IVA sono già stati tassati separatamente (es. come dipendente o pensionato). Solo l’esercizio in corso al momento della riapertura genera nuovi obblighi fiscali.

Cosa succede se chiudo e riapro per non superare gli 85.000 euro?

Si tratta di una pratica considerata elusiva. L’Agenzia delle Entrate può contestare l’operazione e farti perdere il beneficio forfettario, applicando le imposte ordinarie più sanzioni dal 90% al 180% e interessi. È un comportamento da evitare assolutamente.

Serve aiuto per riaprire la partita IVA?

Riaprire una partita IVA dopo chiusura sembra semplice sulla carta, ma nasconde insidie: la scelta del regime fiscale, le cause ostative del forfettario, la gestione delle iscrizioni previdenziali, l’eventuale doppia iscrizione e — soprattutto — l’attenzione alle regole anti-elusione.

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta in tutte le fasi: dalla scelta del regime più conveniente alla compilazione del modello AA9/12, dalle iscrizioni INPS e CCIAA all’analisi preventiva delle cause ostative. Evita errori che possono costarti caro: contattaci per una consulenza personalizzata e affronta la riapertura della tua partita IVA con la sicurezza di chi è seguito da professionisti.

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Luglio 6, 2026/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-06 08:00:002026-05-24 09:54:35Riaprire Partita IVA dopo Chiusura 2026: Regole, Tempi e Procedura
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Controlli preventivi sul Modello 730 e rimborso bloccato: cosa succede

Dichiarazione dei redditi 730

Avete presentato il Modello 730 e il rimborso IRPEF tarda ad arrivare, oppure avete ricevuto una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate che informa della sospensione del rimborso? Non è un evento raro: ogni anno migliaia di contribuenti si trovano in questa situazione, che si chiama tecnicamente controllo preventivo sul Modello 730. In questa guida spieghiamo nel dettaglio cosa sono questi controlli, perché scattano, quali sono i tempi, cosa fare se il rimborso è bloccato e come tutelarsi.

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Cosa sono i controlli preventivi sul Modello 730

Il Modello 730 è lo strumento di dichiarazione dei redditi più usato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. Una delle sue caratteristiche più apprezzate è la possibilità di ricevere i rimborsi IRPEF direttamente in busta paga o sulla pensione, senza dover attendere le tempistiche del Modello Redditi PF. Tuttavia, questo meccanismo automatico può subire un blocco: è quello che accade quando l’Agenzia delle Entrate decide di effettuare un controllo preventivo prima di erogare il rimborso.

I controlli preventivi sono disciplinati dall’art. 36-ter del DPR 600/1973 e dall’art. 1, commi 585-586 della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), che ha esteso i poteri dell’Agenzia in materia di verifica delle dichiarazioni precompilate accettate senza modifiche. In sostanza, l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di sospendere i rimborsi di ammontare superiore a 4.000 euro e di effettuare verifiche documentali prima dell’erogazione.

La norma non prevede un termine perentorio breve per il completamento del controllo preventivo: il controllo documentale ex art. 36-ter DPR 600/1973 puo’ essere avviato entro 2 anni dalla presentazione della dichiarazione. Per quanto riguarda i rimborsi erogati tramite sostituto d’imposta (busta paga o pensione), il sostituto ha tempo fino alla fine dell’anno per addebitare o accreditare le somme risultanti dal modello 730. Nella pratica, i controlli preventivi si avviano generalmente entro pochi mesi dalla presentazione e chi presenta il 730 con rimborso elevato puo’ trovarsi il rimborso sospeso da luglio fino a diversi mesi dopo.

Quando scattano i controlli preventivi: i casi piu’ frequenti

L’Agenzia delle Entrate non ha mai reso pubblici i criteri esatti che determinano l’attivazione del controllo preventivo, ma sulla base delle circolari e della prassi consolidata è possibile identificare le situazioni più a rischio:

  • Rimborsi superiori a 4.000 euro: soglia espressamente indicata dalla normativa vigente come limite oltre il quale il controllo preventivo è possibile (ma non automatico).
  • Detrazioni elevate per familiari a carico: in particolare quando il numero dei familiari dichiarati o il loro reddito non corrisponde ai dati presenti in Anagrafe Tributaria.
  • Spese mediche ingenti: detrazioni al 19% per spese sanitarie di importo molto elevato rispetto al reddito dichiarato.
  • Bonus edilizi e ristrutturazione: detrazione del 50% o superiore per lavori edilizi, specie se di recente introduzione o con importi rilevanti.
  • Prima dichiarazione con rimborso elevato: contribuenti che dichiarano per la prima volta un rimborso importante, senza storico fiscale coerente.
  • Incoerenze rispetto alla dichiarazione precompilata: modifiche apportate dal contribuente che si discostano significativamente dai dati precaricat dall’Agenzia.
  • Redditi provenienti da piu’ fonti: più certificazioni uniche (CU) con ritenute da diversi datori di lavoro o enti previdenziali.

Va sottolineato che il controllo preventivo non equivale a un accertamento fiscale e non implica necessariamente che il contribuente abbia commesso errori. Si tratta di una verifica documentale che l’Amministrazione finanziaria effettua prima di erogare somme rilevanti.

La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate: cosa significa

Quando l’Agenzia delle Entrate decide di avviare un controllo preventivo, il contribuente riceve una comunicazione formale – solitamente tramite raccomandata A/R o, se il contribuente ha abilitato il cassetto fiscale, anche via posta elettronica certificata (PEC) o notifica telematica. La comunicazione informa della sospensione del rimborso e invita il contribuente a fornire la documentazione necessaria a supportare le detrazioni e/o i crediti d’imposta dichiarati.

Nella lettera, l’Agenzia indica:

  • Il riferimento normativo che legittima il controllo (tipicamente art. 36-ter DPR 600/1973);
  • L’importo del rimborso sospeso;
  • Le voci dichiarative oggetto di verifica (es. “detrazioni per spese sanitarie”, “familiari a carico”);
  • I documenti che il contribuente deve produrre;
  • Il termine entro cui rispondere (generalmente 30 giorni dalla ricezione);
  • Il canale di trasmissione della documentazione (ufficio territorialmente competente, CIVIS, cassetto fiscale).

Non ignorare mai questa comunicazione: la mancata risposta entro il termine non porta solo al prolungamento dell’attesa, ma può determinare la definitiva decadenza dal rimborso per quella annualità e l’avvio di procedure di accertamento più invasive.

Differenza tra controllo preventivo (art. 36-ter) e liquidazione automatica (art. 36-bis)

Molti contribuenti confondono il controllo preventivo con la liquidazione automatica. Si tratta invece di due procedure completamente diverse:

Tipo di controlloBase normativaCosa verificaQuando avviene
Liquidazione automaticaArt. 36-bis DPR 600/1973Errori materiali di calcolo, ritenute, versamenti F24Entro l’anno di presentazione
Controllo documentale preventivoArt. 36-ter DPR 600/1973Detrazioni, oneri deducibili, crediti d’imposta (richiede documenti)Entro 2 anni dalla presentazione
Controllo preventivo rimborsiArt. 1, c. 585-586 L. 160/2019Rimborsi elevati (oltre 4.000 euro) prima dell’erogazionePrima dell’erogazione del rimborso

La liquidazione automatica (36-bis) è una verifica puramente matematica: l’Agenzia controlla che i calcoli siano corretti, che le ritenute certificate dalla CU corrispondano a quanto dichiarato, che le aliquote applicate siano quelle giuste. Non richiede la produzione di documenti da parte del contribuente.

Il controllo documentale (36-ter) invece è più invasivo: l’Agenzia chiede di dimostrare con documenti che le spese detratte siano effettivamente sostenute e che i relativi requisiti siano soddisfatti. Può portare al disconoscimento delle detrazioni se la documentazione non è prodotta o non è sufficiente.

Il controllo preventivo sui rimborsi è specificamente finalizzato a bloccare l’erogazione automatica di rimborsi elevati prima che vengano verificati. Una volta concluso positivamente, il rimborso viene erogato con eventuali interessi di mora a favore del contribuente.

Cosa fare se il rimborso e’ bloccato: guida pratica

Se avete ricevuto la comunicazione di sospensione del rimborso o se semplicemente non arriva da molti mesi, ecco i passi concreti da seguire:

1. Verifica lo stato del rimborso sul cassetto fiscale

Il primo strumento da utilizzare è il cassetto fiscale, accessibile tramite SPID, CIE o CNS sul sito dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it). Nella sezione dedicata alla dichiarazione, è possibile verificare:

  • Lo stato di elaborazione del 730 (ricevuto / in lavorazione / elaborato);
  • La presenza di eventuali comunicazioni o avvisi;
  • Lo stato del rimborso (atteso / sospeso / in erogazione).

Se il rimborso risulta “sospeso” o “in verifica”, significa che il controllo preventivo è in corso. Se invece non risulta ancora elaborata la dichiarazione, potrebbe trattarsi di un semplice ritardo nell’elaborazione ordinaria.

2. Raccogliere la documentazione richiesta

Se avete ricevuto la comunicazione formale di controllo preventivo, la priorità è raccogliere i documenti indicati nella lettera. I più comuni sono:

  • Per detrazioni mediche: scontrini/ricevute fiscali con il codice fiscale del contribuente, prescrizioni mediche ove richieste, fatture di strutture sanitarie;
  • Per familiari a carico: documenti che attestino il reddito del familiare (es. CU, 730 del familiare, autocertificazione) e la composizione del nucleo familiare;
  • Per bonus ristrutturazione: contratto con l’impresa, bonifici parlanti, fatture, comunicazione ENEA ove richiesta, eventuale CILAS/SCIA;
  • Per interessi su mutuo prima casa: contratto di mutuo, quietanza di pagamento rate, atto di compravendita dell’immobile;
  • Per premi assicurativi detraibili: quietanza della polizza vita/infortuni con distinzione della quota che dà diritto alla detrazione.

3. Inviare la documentazione entro i termini

La documentazione può essere trasmessa in vari modi:

  • Tramite CIVIS (canale telematico Agenzia Entrate): è la modalità raccomandata, permette di trasmettere documenti in formato PDF e di ottenere una ricevuta di protocollo;
  • Consegna a mano presso l’ufficio territoriale competente (quello indicato nella comunicazione);
  • Via raccomandata A/R all’indirizzo dell’ufficio, con descrizione analitica dei documenti allegati;
  • Tramite un intermediario abilitato (CAF, consulente fiscale): il professionista può trasmettere la documentazione direttamente dal suo software gestionale.

Se non siete sicuri di avere tutta la documentazione necessaria, o se la richiesta vi sembra sproporzionata, è fortemente consigliabile rivolgersi a un CAF o a un consulente fiscale che conosca la normativa aggiornata e possa gestire la risposta all’Agenzia.

Tempi di attesa: quanto dura il blocco del rimborso

Una delle domande più frequenti è: quanto ci vuole per sbloccare il rimborso? La risposta dipende da diversi fattori:

ScenarioTempo stimato per rimborso
730 senza controllo preventivo, rimborso da busta pagaLuglio-agosto dell’anno di presentazione
730 senza controllo preventivo, rimborso da pensione (INPS)Agosto-settembre dell’anno di presentazione
730 con controllo preventivo, documentazione inviata tempestivamente3-6 mesi dalla ricezione della documentazione
730 con controllo preventivo, documentazione non inviata o carenteRimborso ridotto o negato; eventuali accertamenti
Rimborso diretto AdE (es. senza sostituto d’imposta)6-18 mesi dalla presentazione

Va ricordato che se il rimborso è dovuto ma l’Agenzia lo eroga in ritardo per effetto del controllo preventivo (oltre i termini di legge), il contribuente ha diritto agli interessi di mora, calcolati al tasso stabilito annualmente dal MEF (per i rimborsi IRPEF il tasso e’ determinato con decreto ministeriale; verificare il tasso vigente nell’anno di erogazione). Gli interessi decorrono dalla data in cui il rimborso avrebbe dovuto essere erogato.

Rimborso bloccato dopo accettazione del 730 precompilato: casi speciali

Con l’introduzione del 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate ha promesso ai contribuenti che accettano la dichiarazione senza modifiche una corsia preferenziale e, in teoria, l’esenzione dai controlli documentali. Questa garanzia, però, non è assoluta.

Secondo l’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali), se il contribuente accetta il 730 precompilato senza apportare modifiche, l’Agenzia non può effettuare controlli documentali sulle spese che ha precaricato (spese sanitarie trasmesse da farmacie e strutture convenzionate, interessi su mutuo ecc.). Tuttavia, il blocco preventivo dei rimborsi elevati resta possibile, in quanto non rientra nella fattispecie dei controlli documentali ordinari bensì nel perimetro delle verifiche antifrode.

Se invece il contribuente ha modificato il 730 precompilato (aggiungendo detrazioni, correggendo redditi, modificando i dati precaricati), perde la tutela dalla verifica documentale su quelle voci modificate. In questo caso, i controlli preventivi possono riguardare anche le spese precaricate, se le modifiche hanno influenzato il calcolo del rimborso.

Per approfondire le regole specifiche sulle spese sanitarie inserite nel 730 precompilato, potete leggere il nostro articolo dedicato: Spese sanitarie in contanti nel 730 precompilato 2026: quali si possono detrarre.

Gli esiti possibili del controllo preventivo

Al termine del controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate può pervenire a quattro esiti diversi:

1. Rimborso confermato ed erogato integralmente

La documentazione prodotta dal contribuente è stata ritenuta sufficiente e idonea. L’Agenzia sblocca il rimborso, che viene erogato dall’INPS (per i pensionati) oppure direttamente dall’Agenzia tramite bonifico o vaglia postale. In questo caso, vengono corrisposti anche gli interessi maturati durante il periodo di sospensione.

2. Rimborso ridotto

L’Agenzia ha riconosciuto solo in parte le detrazioni dichiarate. Vengono espunte le voci per le quali la documentazione era insufficiente o carente, e il rimborso viene erogato per la parte riconosciuta. Il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità (ex avviso bonario) con l’indicazione delle voci disconosciute e la possibilità di presentare osservazioni entro 60 giorni.

3. Rimborso negato e importo a debito

In questo caso l’Agenzia ha ritenuto che il rimborso non fosse dovuto (o che ci fosse un debito residuo). Il contribuente riceve l’avviso bonario con la richiesta di versamento della differenza. Se non paga entro i termini previsti, la somma viene iscritta a ruolo e affidata ad Agenzia delle Entrate Riscossione per la riscossione.

4. Silenzio-assenso e rimborso automatico

Se l’Agenzia non conclude il controllo preventivo entro i termini di legge previsti, il rimborso deve essere erogato automaticamente. In pratica, l’inutile decorso del tempo costituisce un riconoscimento implicito del rimborso. Questo scenario è però raro: l’Agenzia generalmente rispetta i propri termini interni.

Come evitare il blocco preventivo: consigli pratici

La prevenzione è sempre più efficace della gestione del problema a posteriori. Ecco alcune indicazioni pratiche per ridurre il rischio di subire un controllo preventivo o per gestirlo al meglio qualora si verifichi:

  • Conservate tutta la documentazione delle spese detraibili per almeno 5 anni dalla presentazione della dichiarazione. Scontrini, ricevute, fatture e bonifici parlanti devono essere organizzati e facilmente recuperabili.
  • Inserite il codice fiscale negli scontrini delle farmacie: dal 2020 questa operazione è obbligatoria per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ma controllate sempre che i dati trasmessi siano corretti nella precompilata.
  • Verificate la corrispondenza tra CU e dati del 730: i redditi e le ritenute indicati nella CU devono coincidere con quelli inseriti nella dichiarazione. Discrepanze anche minime possono attivare controlli.
  • Rivolgetevi a un CAF per la compilazione: i Centri di Assistenza Fiscale sono abilitati a prestare assistenza fiscale e hanno la responsabilità solidale per la correttezza dei dati inseriti, il che riduce il rischio di errori involontari.
  • Dichiarate solo le detrazioni effettivamente spettanti e supportate da documenti validi. Tentare di massimizzare il rimborso con detrazioni dubbie aumenta esponenzialmente il rischio di controllo.

Per le dichiarazioni più complesse (redditi da immobili esteri, plusvalenze finanziarie, attivita’ all’estero), può essere più opportuno presentare il Modello Redditi PF invece del 730, considerando che offre maggiore flessibilità nella gestione dei controlli. Segnaliamo a questo proposito il nostro articolo sull’errore dell’Agenzia delle Entrate nel Modello Redditi 2026 riguardo al Quadro RT.

Casi pratici: esempi reali di controllo preventivo

Per rendere piu’ concreto il quadro normativo, ecco alcuni esempi tipici tratti dalla pratica dei CAF:

Caso 1: Detrazioni mediche per figlio disabile

Maria ha un figlio con disabilita’ grave certificata (Legge 104 art. 3 comma 3). Ha dichiarato circa 9.000 euro di spese mediche nel 730, ottenendo un rimborso di 5.200 euro. A settembre ha ricevuto la comunicazione di controllo preventivo. L’Agenzia chiedeva i giustificativi di tutte le spese mediche. Maria ha inviato tramite CIVIS le ricevute fiscali, le fatture delle visite specialistiche e la copia del verbale di invalidita’. Il controllo si e’ concluso positivamente dopo 3 mesi: rimborso confermato integralmente, piu’ 85 euro di interessi.

Caso 2: Bonus ristrutturazione con documentazione incompleta

Giorgio ha detratto 6.500 euro (50% di 13.000 euro di lavori di ristrutturazione sul bagno). Il controllo preventivo ha evidenziato che mancava il bonifico parlante con i codici fiscali del beneficiario e dell’impresa. Giorgio ha dovuto presentare i bonifici originali, la fattura dell’impresa e la comunicazione all’ENEA (richiesta per alcuni interventi). Poiche’ non aveva conservato tutti i documenti, una parte delle spese (circa 2.000 euro) non e’ stata riconosciuta: rimborso ridotto di 1.000 euro rispetto a quanto atteso.

Caso 3: Familiari a carico non corrispondenti

Luisa ha dichiarato come familiare a carico la madre con un reddito di 2.800 euro l’anno. L’Agenzia ha avviato un controllo perche’ i dati dell’Anagrafe Tributaria indicavano che la madre aveva percepito nel 2025 anche una pensione estera (non comunicata a Luisa), portando il reddito complessivo a circa 4.100 euro – sopra la soglia dei 2.840,51 euro (per il 2025) che permette di considerare un familiare a carico. Il rimborso e’ stato ridotto proporzionalmente e Luisa ha ricevuto un avviso bonario per la differenza di imposta.

Questi esempi mostrano l’importanza di verificare sempre i requisiti delle detrazioni prima di dichiararle e di conservare tutta la documentazione di supporto.

Impugnare il disconoscimento delle detrazioni: i rimedi

Se all’esito del controllo preventivo l’Agenzia ha disconosciuto delle detrazioni e il contribuente ritiene di aver agito correttamente, ha diverse strade percorribili:

  • Osservazioni all’avviso bonario: entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso, il contribuente (o il suo rappresentante) puo’ presentare osservazioni scritte all’ufficio, allegando ulteriori documenti o motivazioni. L’Agenzia e’ tenuta a valutarle prima di iscrivere il debito a ruolo.
  • Autotutela: se si ritiene che l’Agenzia abbia commesso un errore di valutazione, si puo’ presentare istanza di autotutela chiedendo la correzione d’ufficio dell’atto.
  • Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria: se l’avviso bonario si trasforma in cartella esattoriale o avviso di accertamento, il contribuente puo’ proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica. E’ consigliabile farsi assistere da un professionista abilitato (avvocato tributarista, commercialista, consulente del lavoro).
  • Mediazione tributaria: per controversie di valore inferiore a 50.000 euro, prima del ricorso e’ obbligatorio presentare istanza di mediazione/reclamo (D.Lgs. 156/2015).

Per le questioni piu’ tecniche relative ai redditi di capitale e alla compilazione del modello redditi, consultate il nostro approfondimento sul Quadro RR 2026 e i contributi INPS nel Modello Redditi.

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Domande frequenti (FAQ)

Il controllo preventivo e’ uguale per tutti?

No. L’Agenzia delle Entrate applica criteri selettivi basati su analisi del rischio. Non tutti i 730 con rimborsi elevati vengono sottoposti a controllo: vengono selezionati quelli che presentano anomalie o profili di rischio specifici. Il semplice fatto di avere un rimborso elevato non implica automaticamente il controllo.

Posso farmi assistere dal CAF durante il controllo preventivo?

Assolutamente si’. Se avete presentato il 730 tramite un CAF, potete delegare il CAF stesso a gestire la risposta all’Agenzia delle Entrate. Il CAF ha accesso ai sistemi telematici e puo’ inviare la documentazione tramite i canali abilitati. In piu’, il CAF ha assunto responsabilita’ solidale per la correttezza dei dati inseriti nella dichiarazione: questo puo’ essere utile in caso di contestazioni.

Cosa succede se non rispondo alla comunicazione dell’Agenzia?

Se non rispondete entro il termine indicato nella comunicazione (di solito 30 giorni), l’Agenzia procedera’ a disconoscere le detrazioni oggetto di verifica. Il rimborso eventualmente gia’ calcolato potrebbe essere ridotto o azzerato. Potrebbe poi seguire un avviso bonario con richiesta di pagamento delle maggiori imposte, e in caso di mancato pagamento, l’iscrizione a ruolo. Non rispondere e’ sempre la scelta peggiore.

Il rimborso bloccato genera interessi a favore del contribuente?

Si’. Se il rimborso e’ dovuto ma viene erogato in ritardo rispetto ai termini di legge, il contribuente ha diritto agli interessi di mora. Gli interessi sono calcolati al tasso stabilito annualmente dal MEF con decreto ministeriale. Vengono calcolati automaticamente dall’Agenzia e aggiunti al rimborso al momento dell’erogazione. Non e’ necessario richiederli separatamente.

Quanto dura il controllo preventivo?

La norma non prevede un termine perentorio specifico per il solo controllo preventivo sui rimborsi elevati, ma il controllo documentale ex art. 36-ter DPR 600/1973 deve concludersi entro 2 anni dalla presentazione. Nella pratica, i controlli preventivi sui rimborsi si risolvono generalmente entro 3-6 mesi dalla presentazione della documentazione.

Posso richiedere un rimborso tramite Modello Redditi PF per evitare i controlli preventivi del 730?

In linea teorica si’, ma non e’ una soluzione che consigliamo. Il Modello Redditi PF prevede rimborsi diretti dall’Agenzia delle Entrate con tempistiche spesso piu’ lunghe (12-18 mesi). Inoltre, anche il Modello Redditi puo’ essere soggetto a controlli documentali. La soluzione migliore resta la compilazione corretta e documentata del 730.

Conclusione: come tutelarsi efficacemente

I controlli preventivi sul Modello 730 sono una realta’ con cui molti contribuenti devono confrontarsi, ma non devono essere fonte di panico. Rappresentano una procedura di verifica documentale che, se gestita correttamente, si risolve positivamente nella grande maggioranza dei casi.

Le chiavi per uscirne indenni sono tre: documentazione completa e conservata, risposta tempestiva all’Agenzia delle Entrate, e assistenza professionale quando la situazione e’ complessa. Il CAF Centro Fiscale di Udine e’ a disposizione per assistervi in tutte le fasi: dalla compilazione del 730 alla gestione di eventuali controlli preventivi, fino alla difesa dei vostri diritti in caso di contestazioni.

Per prenotare un appuntamento o per ricevere ulteriori informazioni, contattateci al 0432 1638640 oppure scriveteci su WhatsApp al 366 6018121. Siamo a Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, Udine.

Maggio 29, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-29 09:22:402026-05-31 17:40:36Controlli preventivi sul Modello 730 e rimborso bloccato: cosa succede
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Redditi PF 2026 Online: Si Può Già Modificare la Dichiarazione Precompilata

Dichiarazione dei redditi 730

I **Redditi PF 2026 online** sono già disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate e, novità di quest’anno, **si possono già modificare**. Dal **30 aprile 2026** il contribuente può accedere alla **dichiarazione precompilata 2026** del modello Redditi Persone Fisiche, visualizzarla, integrarla e correggerla prima dell’invio definitivo. Si tratta di un passo importante che valorizza il ruolo del contribuente come protagonista attivo della propria dichiarazione dei redditi. In questa guida del **CAF Centro Fiscale di Udine** spieghiamo cosa contiene la **precompilata**, come modificarla, quali sono le scadenze del **modello Redditi PF 2026** e perché conviene farsi assistere da un CAF per evitare errori. Vedremo anche le differenze rispetto al **modello 730 precompilato** e quando conviene scegliere l’uno o l’altro.

Indice dei contenuti

  1. Redditi PF 2026 Online: Cos’è la Precompilata e Cosa Cambia
  2. Quando è Disponibile e Chi Può Accedere ai Redditi PF 2026 Online
  3. Cosa Contiene il Modello Redditi PF 2026 Precompilato
  4. Come Modificare e Integrare i Redditi PF 2026 Online
  5. Termini di Invio dei Redditi PF 2026
  6. Redditi PF 2026 vs 730 Precompilato: Quale Scegliere
  7. Il Ruolo del CAF Centro Fiscale nella Dichiarazione Redditi PF 2026
  8. Cosa Fare Dopo l’Invio della Dichiarazione Redditi PF 2026
  9. Domande frequenti

Redditi PF 2026 Online: Cos’è la Precompilata e Cosa Cambia

Il **modello Redditi PF** è la dichiarazione dei redditi che devono presentare le **persone fisiche** che non possono utilizzare il 730 oppure scelgono di non utilizzarlo: titolari di **partita IVA**, contribuenti con **redditi esteri**, eredi che dichiarano per il de cuius, soggetti con plusvalenze finanziarie o **redditi da criptovalute**, lavoratori senza sostituto d’imposta. Dal 2026 anche questo modello è disponibile in versione **precompilata** sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La principale novità è che l’apertura della precompilata è slittata al **30 aprile 2026**, due settimane più tardi rispetto agli anni passati (era il 15 aprile fino al 2025). Lo spostamento serve all’Agenzia per integrare meglio i dati ricevuti dai sostituti d’imposta e dagli enti esterni. Il **modello Redditi PF 2026** precompilato non è una semplice bozza: contiene già la maggior parte dei dati fiscali del contribuente, recuperati automaticamente da fonti certificate. Il contribuente deve verificarli, eventualmente correggerli e poi confermare l’invio.

Quando è Disponibile e Chi Può Accedere ai Redditi PF 2026 Online

Il calendario ufficiale dell’Agenzia delle Entrate per i **Redditi PF 2026 online** prevede tre date chiave. Dal **30 aprile 2026** la precompilata è consultabile in modalità solo visualizzazione e da pochi giorni dopo è già possibile **modificare e integrare** i dati. La trasmissione definitiva del modello Redditi PF deve avvenire **entro il 30 novembre 2026**, salvo proroghe ufficiali. Possono accedere alla precompilata tutti i contribuenti dotati di credenziali digitali. L’accesso è possibile con **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2, **CIE** (Carta d’Identità Elettronica con PIN) o **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi, ad esempio la Tessera Sanitaria attivata). In alternativa è possibile delegare un **CAF** o un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro) che accede per conto del cittadino tramite il proprio canale Entratel. Per chi non ha familiarità con i portali pubblici, il **CAF Centro Fiscale di Udine** offre l’accesso assistito gratuito alla propria dichiarazione.

Credenziali Necessarie per Accedere

Per entrare nella tua area riservata sul sito dell’**Agenzia delle Entrate** servono credenziali digitali valide. **SPID** è la soluzione più diffusa: si ottiene gratuitamente o a basso costo da gestori accreditati (Poste, Aruba, InfoCert, Namirial e altri). La **CIE** richiede il PIN consegnato al momento del rilascio della carta e un lettore NFC oppure uno smartphone abilitato. La **CNS** è la Tessera Sanitaria attivata presso uno sportello regionale: dopo l’attivazione si usa con lettore smart card. Senza una di queste credenziali non è possibile visualizzare i **Redditi PF 2026 online** in autonomia.

Cosa Contiene il Modello Redditi PF 2026 Precompilato

Il **modello Redditi PF 2026** precompilato contiene un patrimonio di informazioni già raccolte dall’Agenzia delle Entrate. Tra i dati pre-inseriti rientrano i redditi da lavoro dipendente e assimilati (trasmessi dai datori di lavoro con la **CU 2026**), i redditi da pensione (comunicati da INPS e altri enti), i redditi da locazione registrati. Sul fronte degli oneri deducibili e detraibili, sono già caricati interessi sui mutui, premi assicurativi vita e infortuni, contributi previdenziali obbligatori e volontari, contributi versati a forme di previdenza complementare. Sono presenti anche le **spese sanitarie** comunicate al Sistema Tessera Sanitaria (visite mediche, farmaci, prestazioni specialistiche), le spese per istruzione, gli oneri per attività sportive dei figli e le erogazioni liberali. Sono inserite le spese funebri e quelle di ristrutturazione e risparmio energetico che danno diritto a **detrazioni fiscali**. Il contribuente trova precompilati anche i versamenti F24 effettuati nel corso del 2025, gli acconti già pagati e le **compensazioni** richieste. Una sezione importante riguarda i redditi soggetti a tassazione separata, le plusvalenze finanziarie e i redditi di capitale per i quali è stata operata una ritenuta. Per chi ha posizioni in **criptovalute** o conti esteri, restano da compilare manualmente i quadri W e RM in molti casi, perché l’Agenzia non sempre ha informazioni complete in via automatica.

Come Modificare e Integrare i Redditi PF 2026 Online

Modificare i **Redditi PF 2026 online** è più semplice di quanto si possa pensare, ma richiede attenzione. Dopo l’accesso all’area riservata con SPID, CIE o CNS, il contribuente trova la sezione dedicata alla dichiarazione precompilata. Da lì può scegliere se accettare il modello senza modifiche oppure se procedere con modifiche o integrazioni. Le **modifiche** consistono nella correzione di dati già inseriti (ad esempio un reddito da locazione errato), mentre le **integrazioni** aggiungono informazioni mancanti (ad esempio detrazioni non comunicate dagli enti esterni). Dopo ogni modifica il sistema ricalcola automaticamente l’imposta dovuta o il rimborso spettante, mostrando una sintesi aggiornata. È sempre possibile salvare la bozza e tornare in un secondo momento. Una volta soddisfatti del risultato, si procede con l’invio definitivo tramite il pulsante apposito. È fondamentale ricordare che chi modifica la precompilata potrebbe perdere alcune semplificazioni sui controlli formali previste per chi la accetta senza modifiche, soprattutto per il 730. Per il modello Redditi PF questo aspetto è meno rilevante, ma è comunque utile saperlo.

Documenti da Tenere a Portata di Mano

Prima di iniziare a modificare la **dichiarazione precompilata 2026**, conviene avere a portata di mano alcuni documenti chiave. Servono la **CU 2026** ricevuta dal datore di lavoro o dall’INPS, le fatture delle **spese sanitarie** non comunicate al Sistema TS, le ricevute di donazioni e contributi associativi, gli estratti conto bancari per i bonifici di ristrutturazione e gli attestati delle polizze assicurative. Per chi ha posizioni complesse (redditi esteri, partite IVA, eredità) il consiglio è di rivolgersi al **CAF Centro Fiscale di Udine** che verifica la coerenza di tutti i dati.

Errori Più Frequenti da Evitare

Gli errori più comuni nella modifica del **modello Redditi PF 2026** sono dimenticare di indicare redditi esteri o cripto-attività, inserire detrazioni senza la documentazione di supporto, sbagliare il calcolo degli acconti dovuti per l’anno successivo, non riportare correttamente le perdite pregresse. Un errore frequente è anche presentare il modello Redditi quando si poteva utilizzare un 730 più semplice, oppure viceversa presentare un 730 quando la propria situazione richiedeva il modello Redditi PF. In caso di dubbio, una consulenza preventiva al CAF evita problemi successivi.

Termini di Invio dei Redditi PF 2026

La scadenza ordinaria per l’invio del **modello Redditi PF 2026** è fissata al **30 novembre 2026**. Si tratta di una scadenza significativamente più lunga rispetto a quella del modello 730, che invece deve essere trasmesso entro il **30 settembre 2026**. Questa differenza temporale offre più respiro a chi presenta il modello Redditi, ma attenzione: non significa che si possano rimandare i pagamenti. I saldi e gli acconti seguono il calendario classico dei versamenti fiscali, con scadenze a giugno e luglio per il saldo IRPEF e per il primo acconto, e a novembre per il secondo acconto. Chi presenta la dichiarazione tardivamente, entro 90 giorni dalla scadenza, deve versare una sanzione ridotta tramite **ravvedimento operoso**. Oltre i 90 giorni la dichiarazione si considera omessa, con conseguenze ben più gravi che possono arrivare al 120-240% dell’imposta dovuta. Il consiglio operativo è quindi quello di non aspettare gli ultimi giorni: gli uffici del CAF, a fine novembre, sono solitamente affollati e il rischio di non riuscire a inviare in tempo è concreto.

Redditi PF 2026 vs 730 Precompilato: Quale Scegliere

Una delle domande più ricorrenti è la differenza tra il **modello Redditi PF 2026** e il **modello 730**. La distinzione è importante perché determina anche i tempi e le modalità del rimborso o del versamento. Il **730** è riservato a lavoratori dipendenti, pensionati e contribuenti con redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (collaborazioni coordinate, indennità di disoccupazione). Permette di ricevere il rimborso direttamente in busta paga o nella pensione, oppure di pagare le imposte dovute con trattenuta automatica dal sostituto d’imposta. Il **modello Redditi PF** è obbligatorio in altri casi: titolari di partita IVA, contribuenti senza sostituto d’imposta, eredi, soggetti con redditi esteri da quadro W (ex RW), residenti all’estero. Anche chi ha redditi di natura particolare (plusvalenze finanziarie, criptovalute, redditi diversi) deve presentare il modello Redditi PF, eventualmente in aggiunta al 730. Una regola pratica: se il 730 non basta a coprire tutti i redditi, si presenta il modello Redditi PF in alternativa o in aggiunta. Per i casi misti è fortemente consigliata l’assistenza di un CAF o di un professionista.

Il Ruolo del CAF Centro Fiscale nella Dichiarazione Redditi PF 2026

Affrontare in autonomia il **modello Redditi PF 2026** non è impossibile, ma richiede tempo, attenzione e una buona dimestichezza con i quadri della dichiarazione. Il **CAF Centro Fiscale di Udine** offre assistenza completa per chi sceglie di farsi seguire da professionisti del settore. Il servizio comprende la verifica della precompilata, l’inserimento corretto degli oneri deducibili e detraibili, il controllo degli acconti dovuti, la gestione dei quadri speciali per redditi esteri o **criptovalute**, l’assistenza in caso di rimborsi o pagamenti rateizzati. Una particolare attenzione è dedicata ai casi complessi: eredi che presentano la dichiarazione per conto del de cuius, contribuenti con redditi prodotti all’estero, partite IVA che integrano il modello con i quadri RE, LM o RG. Il CAF Centro Fiscale presta anche assistenza specifica per i contribuenti del Friuli Venezia Giulia, una regione con peculiarità fiscali e catastali rilevanti soprattutto per chi gestisce immobili ereditati nel **sistema tavolare**.

Cosa Fare Dopo l’Invio della Dichiarazione Redditi PF 2026

Una volta inviati i **Redditi PF 2026 online**, il contribuente riceve una ricevuta telematica di avvenuta trasmissione. È fondamentale conservarla: in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, è la prova dell’adempimento. Nei giorni successivi viene generata anche la ricevuta di esito, che conferma l’accettazione formale o segnala eventuali errori. Se la dichiarazione comporta un rimborso, l’Agenzia provvede al pagamento secondo i tempi previsti (di solito entro 6 mesi). Se invece risulta un debito, è necessario versare tramite **F24**: in proprio se la dichiarazione è stata inviata in autonomia, oppure tramite addebito sul conto se è stata gestita dal CAF. Per gli importi a debito è possibile la rateazione automatica fino a un certo numero di rate mensili, soluzione utile per chi non può versare tutto in un’unica soluzione. Ricorda che, in caso di errori scoperti dopo l’invio, è possibile presentare una **dichiarazione integrativa** entro determinati termini: il CAF può supportare anche in questa fase.

Domande Frequenti sui Redditi PF 2026 Online

Da quando posso modificare i Redditi PF 2026 online?

I **Redditi PF 2026 online** sono visualizzabili dal **30 aprile 2026** sul sito dell’Agenzia delle Entrate e nei giorni immediatamente successivi è possibile modificarli e integrarli. L’apertura, dal 2026, è slittata di due settimane rispetto al 15 aprile degli anni precedenti.

Quali credenziali servono per accedere alla precompilata 2026?

Servono SPID di livello 2, CIE (Carta d’Identità Elettronica con PIN), oppure CNS (Tessera Sanitaria attivata). In alternativa è possibile delegare un CAF o un commercialista che accede tramite Entratel.

Qual è la scadenza per inviare il modello Redditi PF 2026?

Il **modello Redditi PF 2026** deve essere trasmesso entro il **30 novembre 2026**. Dopo questa data scattano sanzioni: entro 90 giorni si può rimediare con ravvedimento operoso, oltre la dichiarazione è considerata omessa.

Posso usare la precompilata se ho una partita IVA?

Sì, anche i titolari di partita IVA possono accedere ai **Redditi PF 2026 online**, ma molti quadri (RE, LM, RG) devono essere compilati manualmente. Per i titolari di partita IVA è fortemente consigliata l’assistenza di un CAF o di un commercialista.

Qual è la differenza tra Redditi PF 2026 e modello 730?

Il **modello 730** è riservato a lavoratori dipendenti e pensionati con redditi semplici; il **modello Redditi PF** è obbligatorio per partite IVA, contribuenti con redditi esteri, eredi, plusvalenze, criptovalute. Il 730 si invia entro il 30 settembre, il modello Redditi PF entro il 30 novembre.

Cosa succede se modifico la precompilata 2026?

Modificare la **precompilata 2026** è un diritto del contribuente. Per il 730 modificato cambiano alcuni controlli formali; per il modello Redditi PF la modifica non comporta penalizzazioni particolari. L’importante è inserire correttamente tutti i dati.

Conclusione: Affidati al CAF Centro Fiscale

I **Redditi PF 2026 online** rappresentano un’opportunità importante per il contribuente, che può finalmente controllare, modificare e integrare la propria dichiarazione prima dell’invio definitivo. Le tre date da ricordare sono il **30 aprile 2026** per l’apertura della precompilata, il **30 settembre 2026** per il 730 e il **30 novembre 2026** per il modello Redditi PF. Per evitare errori e cogliere tutte le opportunità di **detrazioni fiscali** e **deduzioni**, il **CAF Centro Fiscale di Udine** mette a disposizione la propria esperienza pluriennale. Prenota subito un appuntamento per la tua **dichiarazione precompilata 2026**: ti assistiamo in ogni fase, dalla raccolta dei documenti fino all’invio telematico, con la garanzia di un servizio professionale e personalizzato.

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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti segue dalla raccolta dei documenti fino all’invio della tua dichiarazione.

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Maggio 21, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-21 22:29:572026-05-21 22:30:35Redditi PF 2026 Online: Si Può Già Modificare la Dichiarazione Precompilata
SUCCESSIONI

Dichiarazione Successione Telematica 2026: Guida Online Agenzia Entrate Step-by-Step

Dichiarazione di successione telematica online Agenzia Entrate - guida 2026

La dichiarazione di successione telematica è diventata l’unica modalità valida per adempiere a questo obbligo fiscale: dal 1° gennaio 2019, infatti, tutte le dichiarazioni di successione devono essere presentate online all’Agenzia delle Entrate. Non esiste più la possibilità di presentare il vecchio modello cartaceo in ufficio, salvo rarissime eccezioni.

In questa guida pratica ti spieghiamo passo dopo passo come fare la successione online: quale software usare, come accedere ai servizi dell’Agenzia delle Entrate, quali documenti digitali preparare e come compilare correttamente la dichiarazione. Vedremo anche quando il fai-da-te è sconsigliato e conviene affidarsi al CAF, soprattutto in Friuli Venezia Giulia dove il sistema tavolare richiede procedure specifiche.

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Indice dei contenuti

  1. Cos’è la dichiarazione di successione telematica
  2. Chi può presentare la successione online
  3. Come accedere ai servizi Agenzia Entrate
  4. Il software SuccessioniOnLine
  5. Documenti digitali da preparare
  6. Compilazione step-by-step della dichiarazione
  7. Calcolo imposte e pagamento F24
  8. Invio telematico e ricevuta
  9. Voltura catastale automatica
  10. Errori comuni da evitare
  11. Tempi di presentazione e sanzioni
  12. Quando conviene affidarsi al CAF
  13. FAQ: domande frequenti

Cos’è la dichiarazione di successione telematica

La dichiarazione di successione telematica è il documento fiscale con cui gli eredi comunicano all’Agenzia delle Entrate il patrimonio lasciato dal defunto. Serve a calcolare e pagare l’imposta di successione, oltre alle imposte ipotecaria e catastale sugli immobili caduti in successione. Dal 1° gennaio 2019 la presentazione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il modello unico informatico approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Prima di questa data era ancora possibile consegnare il modello cartaceo presso lo sportello territoriale. Oggi il canale digitale è l’unico ammesso. Questo cambiamento ha portato diversi vantaggi pratici: non bisogna più fare code in ufficio, il sistema calcola automaticamente le imposte, genera il modello F24 precompilato e trasmette i dati al catasto per la voltura automatica degli immobili.

Tuttavia, la digitalizzazione non ha semplificato i contenuti della dichiarazione. La compilazione resta complessa perché richiede di inserire correttamente dati catastali, rapporti di parentela, valori di mercato, quote ereditarie e passività. Un errore può costare caro in termini di sanzioni o di imposte calcolate male.

Chi può presentare la successione online

La dichiarazione di successione telematica può essere presentata da diversi soggetti, non solo dagli eredi in prima persona. Ecco chi è autorizzato a trasmetterla:

  • Gli eredi: chiunque sia chiamato all’eredità, con SPID, CIE o CNS, può accedere all’area riservata di Agenzia Entrate e presentare la dichiarazione
  • I legatari: chi riceve un bene specifico per testamento (un appartamento, una somma di denaro)
  • I rappresentanti legali degli eredi (genitori di minori, tutori, curatori)
  • Gli esecutori testamentari e gli amministratori dell’eredità
  • Intermediari abilitati: CAF, commercialisti, avvocati tributaristi, consulenti del lavoro
  • Notai, quando richiesto nell’ambito di atti di loro competenza

Quando ci sono più eredi, basta che uno solo presenti la dichiarazione per conto di tutti. Gli altri sono tenuti a fornire i propri dati, ma la trasmissione è unica. Attenzione: chi presenta la dichiarazione ne è responsabile di fronte all’Agenzia delle Entrate, quindi deve assicurarsi che i dati siano corretti e completi.

Se scegli di affidarti a un intermediario, come il CAF Centro Fiscale di Udine, dovrai firmare una delega con cui lo autorizzi a trasmettere la dichiarazione per tuo conto. L’intermediario rilascia poi una copia della ricevuta di trasmissione, che costituisce la prova dell’avvenuta presentazione.

Come accedere ai servizi Agenzia Entrate

Per presentare la successione online devi accedere all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. L’accesso avviene tramite identità digitale. Dal 2021 non è più possibile ottenere credenziali Fisconline “fai-da-te” per nuovi utenti privati: servono uno dei seguenti sistemi.

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

Lo SPID è l’identità digitale unica per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. Si ottiene gratuitamente o a pagamento presso uno degli Identity Provider accreditati (Poste Italiane, InfoCert, Aruba, Sielte, TIM, Lepida, Namirial). Per accedere a Fisconline serve almeno lo SPID di livello 2, che richiede un codice OTP generato da app o SMS oltre alla password.

CIE (Carta d’Identità Elettronica)

La CIE è la carta d’identità in formato tessera con microchip che viene rilasciata da tutti i Comuni italiani. Per usarla come strumento di autenticazione serve un lettore NFC (o uno smartphone compatibile NFC) e l’app CieID. È la soluzione più sicura ma richiede un minimo di setup tecnico la prima volta.

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

La CNS è un dispositivo con certificato digitale, di solito sotto forma di chiavetta USB o smart card. È molto usata da professionisti, imprese e amministratori. Richiede il lettore smart card e il software di gestione del dispositivo.

Credenziali Fisconline/Entratel (solo utenti già registrati)

Chi possiede già credenziali Fisconline o Entratel rilasciate prima dell’entrata in vigore dell’obbligo SPID può continuare a usarle fino al loro termine di validità. Entratel è il canale riservato agli intermediari abilitati (CAF, commercialisti), mentre Fisconline era quello per i privati.

Il software SuccessioniOnLine

Per compilare la dichiarazione hai due strade: utilizzare il servizio web disponibile direttamente nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, oppure scaricare il software desktop “SuccessioniOnLine”. Entrambi producono lo stesso file telematico valido, ma hanno caratteristiche diverse.

Servizio web diretto (via area riservata)

Accedendo a Fisconline con SPID/CIE/CNS, trovi nella sezione Servizi > Successioni la possibilità di compilare la dichiarazione direttamente online. È la soluzione più comoda per successioni semplici, con pochi beni e pochi eredi. Tuttavia il servizio web ha funzionalità ridotte rispetto al software desktop.

Software desktop SuccessioniOnLine

Il software SuccessioniOnLine è l’applicazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate da installare sul computer. Offre funzionalità più complete e gestisce meglio le dichiarazioni con molti beni o situazioni complesse. Vediamo come installarlo:

  1. Vai sul sito agenziaentrate.gov.it e cerca “SuccessioniOnLine download”
  2. Scarica il pacchetto di installazione (versione per Windows, macOS o Linux)
  3. Scarica anche il software di controllo, che verifica la correttezza del file prima dell’invio
  4. Assicurati di avere installato Java, necessario per il funzionamento dell’applicazione
  5. Installa il software seguendo la procedura guidata
  6. Al primo avvio, il software propone l’aggiornamento alle ultime tabelle ufficiali: accetta sempre
  7. Apri il software: trovi l’area di lavoro con le varie sezioni da compilare

Il software viene aggiornato periodicamente dall’Agenzia delle Entrate: quando entri in una nuova sessione di lavoro, controlla sempre che ci sia l’ultima versione installata. Un file prodotto con una versione obsoleta potrebbe essere scartato dal sistema al momento dell’invio.

Documenti digitali da preparare

Prima di iniziare la compilazione devi raccogliere tutti i documenti in formato digitale (PDF). Alcuni sono obbligatori, altri si allegano solo se presenti nella situazione specifica. Ogni documento va scansionato a risoluzione adeguata (minimo 200 dpi) e in formato PDF. Ecco l’elenco completo:

  • Certificato di morte (in carta libera, rilasciato dall’anagrafe del Comune)
  • Autocertificazione di stato di famiglia alla data del decesso
  • Copia dei documenti di identità del defunto e di tutti gli eredi
  • Codici fiscali del defunto e degli eredi
  • Testamento pubblicato, se presente (copia autentica o pubblicata dal notaio)
  • Atto di rinuncia all’eredità, se qualcuno ha rinunciato
  • Visure catastali aggiornate di tutti gli immobili (scaricabili gratuitamente dal Cassetto Fiscale)
  • Planimetrie catastali, richieste per gli immobili urbani
  • Atti di provenienza degli immobili (rogiti di acquisto, precedenti dichiarazioni di successione)
  • Documentazione bancaria: estratti conto alla data del decesso, saldi dei conti correnti, titoli, libretti, cassette di sicurezza
  • Dichiarazione sostitutiva della banca con i saldi al giorno della morte
  • Polizze vita (solo quelle oggetto di successione)
  • Documentazione su crediti e debiti del defunto
  • Eventuali dichiarazioni di successione precedenti (es. successioni in linea, coniuge defunto in precedenza)

Le visure catastali e le planimetrie sono scaricabili gratuitamente dal Cassetto Fiscale se gli immobili erano intestati al defunto e il richiedente è un erede. Basta entrare nella propria area riservata di Agenzia Entrate, sezione Consultazione > Consultazioni Catastali. Nel caso in cui non si riesca a reperire le visure dal Cassetto, è possibile richiederle a pagamento tramite il servizio Consultazioni ipotecarie.

Attenzione alla documentazione bancaria: gli istituti di credito rilasciano, su richiesta degli eredi, un documento ufficiale con i saldi alla data del decesso. Serve per indicare con precisione i valori delle disponibilità liquide nell’asse ereditario. Senza questo documento si rischia di indicare valori errati, con conseguente contestazione in fase di controllo.

Compilazione step-by-step della dichiarazione

Una volta preparati tutti i documenti e aperto il software SuccessioniOnLine (o il servizio web), la compilazione procede per sezioni logiche. Vediamole una per una.

Sezione 1: Dati del defunto

È la prima sezione da compilare e raccoglie i dati anagrafici del de cuius:

  • Codice fiscale, nome e cognome
  • Data e luogo di nascita e di morte
  • Ultima residenza
  • Stato civile al momento del decesso
  • Se il defunto era imprenditore individuale o titolare di partita IVA
  • Presenza o meno di testamento

La data di morte è cruciale perché da essa decorrono i 12 mesi di tempo per presentare la dichiarazione e da essa si calcolano i valori dei beni.

Sezione 2: Eredi e chiamati all’eredità

Qui elenchi tutti i chiamati all’eredità, cioè le persone indicate dalla legge o dal testamento. Per ciascuno devi indicare:

  • Dati anagrafici completi
  • Rapporto di parentela con il defunto (coniuge, figlio, fratello, ecc.)
  • Quota ereditaria (frazionaria, es. 1/2, 1/4)
  • Stato: accettazione, rinuncia, eredità giacente
  • Se è un legatario (ha ricevuto un bene specifico per testamento)

Il rapporto di parentela influisce sulle franchigie e sulle aliquote dell’imposta di successione. Ad esempio, coniuge e figli hanno franchigia di 1 milione di euro ciascuno e aliquota del 4%; fratelli e sorelle hanno franchigia di 100.000 euro e aliquota del 6%; altri parenti hanno aliquota del 6% senza franchigia; estranei pagano l’8%.

Sezione 3: Asse ereditario attivo

È la sezione più corposa e raccoglie tutti i beni lasciati dal defunto. Si suddivide in sotto-quadri:

  • Quadro EB – Beni immobili: terreni e fabbricati, con dati catastali (Comune, sezione, foglio, particella, subalterno), rendita o reddito dominicale, valore rivalutato
  • Quadro EC – Beni mobili e titoli: conti correnti, libretti, titoli, obbligazioni, azioni non quotate
  • Quadro ED – Rendite, pensioni, crediti
  • Quadro EE – Aziende e partecipazioni: imprese individuali, quote di SRL, partecipazioni in società di persone
  • Quadro EF – Aeromobili, navi, imbarcazioni
  • Quadro EG – Altri beni

Per gli immobili il valore da indicare è quello catastale rivalutato (rendita × 1,05 × coefficiente in base alla categoria catastale). Per la prima casa degli eredi esistono agevolazioni specifiche. Per le partecipazioni societarie esistono regole particolari sulla continuità d’impresa.

Sezione 4: Passività

Nella sezione Passività si indicano i debiti del defunto deducibili dall’asse ereditario. I più comuni sono:

  • Mutui ipotecari sui beni caduti in successione
  • Debiti tributari
  • Spese mediche sostenute negli ultimi 6 mesi di vita
  • Spese funebri entro il limite di 1.550 euro
  • Debiti verso fornitori, condomini, artigiani risultanti da documenti certi

Le passività vanno documentate: serve avere fatture, estratti conto, documenti bancari. Non si possono dedurre debiti generici o non documentati.

Sezione 5: Imposte

È la sezione finale in cui il software calcola automaticamente le imposte dovute:

  • Imposta di successione (variabile in base al rapporto di parentela)
  • Imposta ipotecaria (2% sul valore degli immobili)
  • Imposta catastale (1% sul valore degli immobili)
  • Imposte di bollo e tassa ipotecaria in misura fissa
  • Tributi speciali (per la volturazione catastale)

Sulla prima casa degli eredi si applicano le agevolazioni prima casa anche in successione: ipotecaria e catastale scendono a 200 euro ciascuna (misura fissa) se almeno uno degli eredi dichiara di volerla destinare a propria abitazione principale.

Calcolo imposte e pagamento F24

Uno dei vantaggi della dichiarazione telematica è il calcolo automatico delle imposte. Una volta compilate tutte le sezioni e lanciato il controllo, il software restituisce l’importo esatto dovuto per ciascun tributo e genera un modello F24 precompilato.

È fondamentale ricordare che il pagamento dell’imposta ipotecaria, catastale, bolli e tributi speciali va effettuato PRIMA dell’invio, tramite addebito sul conto corrente dell’erede che presenta la dichiarazione. Il sistema chiede l’IBAN e prevede l’addebito contestuale all’invio. Se non c’è provvista sul conto o l’IBAN è errato, la dichiarazione viene scartata.

L’imposta di successione vera e propria (quella che colpisce il patrimonio in base al rapporto di parentela) viene invece liquidata dall’Agenzia delle Entrate dopo l’invio. L’Agenzia notifica all’erede un avviso di liquidazione entro 3 anni, con la somma da pagare e i termini (60 giorni dalla notifica). È possibile richiedere la rateizzazione: il 20% entro 60 giorni e il restante 80% in 8 rate trimestrali (o 12 se l’importo supera certi limiti).

Chi ha diritto alle agevolazioni prima casa vede il calcolo aggiornato automaticamente, a patto che abbia correttamente indicato nella dichiarazione la volontà di avvalersene e i requisiti.

Invio telematico e ricevuta di protocollo

Completata la compilazione e passato il controllo formale del software, si procede con la generazione del file telematico e con l’invio. La procedura è la seguente:

  1. Nel software, lanciare il controllo formale: vengono segnalati errori bloccanti e warning
  2. Correggere tutti gli errori bloccanti (il file non si genera se ce ne sono)
  3. Generare il file telematico in formato compresso
  4. Accedere all’area riservata di Agenzia Entrate
  5. Sezione Successioni > Invio file successione
  6. Caricare il file, inserire l’IBAN per l’addebito, confermare
  7. Ricevere la prima ricevuta: conferma dell’accettazione del file
  8. Entro pochi giorni arriva la ricevuta di avvenuta protocollazione, con numero di protocollo, data e codice identificativo univoco

La ricevuta di protocollo è il documento più importante: costituisce la prova ufficiale dell’avvenuta presentazione. Va conservata con cura, perché serve per tutti gli adempimenti successivi (svincolo conti bancari, voltura immobili, accesso alle agevolazioni).

La dichiarazione protocollata è consultabile in qualsiasi momento dal Cassetto Fiscale del dichiarante, nella sezione Consultazioni > Successioni. Da qui è possibile scaricare una copia completa in PDF, utile quando banche, enti previdenziali o altri soggetti chiedono la documentazione della successione.

Voltura catastale automatica

Una delle novità più apprezzate della dichiarazione telematica è la voltura catastale automatica. Nella versione cartacea, dopo aver presentato la successione, bisognava fare una pratica a parte presso l’Agenzia del Territorio per aggiornare il catasto con i nuovi intestatari.

Oggi il sistema trasmette automaticamente al catasto i dati relativi agli immobili e procede alla voltura. Nel software si trova un’apposita casella da spuntare per attivare la volturazione automatica. Il pagamento dei tributi speciali catastali viene incluso nel conteggio complessivo.

Attenzione in Friuli Venezia Giulia: il sistema tavolare

In Friuli Venezia Giulia (e in alcune zone del Veneto e del Trentino-Alto Adige) vige il sistema tavolare, un registro catastale di origine austriaca diverso da quello nazionale. Questo comporta una differenza importante: la voltura automatica del sistema telematico NON funziona nel territorio tavolare.

Gli eredi di immobili situati in Friuli Venezia Giulia devono presentare, oltre alla dichiarazione di successione telematica, una domanda tavolare di intavolazione presso il Tribunale competente (a Udine, Pordenone, Gorizia o Trieste). La domanda richiede:

  • Atto notorio o certificato di eredità
  • Copia della dichiarazione di successione telematica protocollata
  • Accettazione espressa dell’eredità
  • Pagamento dei diritti tavolari e dei bolli

La domanda viene esaminata dal Giudice Tavolare che, dopo i controlli, emette un decreto di intavolazione. Solo da quel momento gli eredi risultano ufficialmente intestatari dell’immobile nei libri tavolari. Si tratta di una procedura tecnica che richiede competenze giuridiche specifiche: senza un professionista esperto è molto facile commettere errori formali che bloccano l’intavolazione.

Il CAF Centro Fiscale di Udine ha esperienza pluriennale nel sistema tavolare ed è in grado di seguire gli eredi dall’inizio alla fine del percorso: dalla dichiarazione telematica fino alla domanda tavolare, evitando i tipici ritardi e sospensioni che si verificano quando la pratica è gestita da professionisti esterni al territorio.

Errori comuni da evitare

Ecco gli errori più frequenti che si commettono nella compilazione della dichiarazione di successione telematica. Conoscerli in anticipo ti aiuta a non cadere in trappole costose.

  • Dati catastali non aggiornati: se il defunto aveva effettuato variazioni catastali non ancora registrate, la dichiarazione può essere scartata
  • Valori immobili errati: usare il valore di mercato invece del valore catastale rivalutato è uno sbaglio tipico
  • Omissione di beni: dimenticare conti correnti, libretti, titoli o partecipazioni comporta sanzioni e imposta aggiuntiva
  • Indicazione errata delle quote: confondere la successione legittima con quella testamentaria porta a quote sbagliate
  • Errori sulle franchigie: applicare franchigie non spettanti per parentela errata
  • Passività non documentate: dedurre debiti senza supporto documentale genera contestazioni
  • IBAN errato o conto senza fondi: causa scarto della dichiarazione al momento dell’invio
  • Sistema tavolare ignorato: in FVG, presentare solo la successione telematica senza l’intavolazione lascia gli eredi senza titolo di proprietà nei libri tavolari
  • Agevolazioni prima casa richieste senza requisiti: porta a revoca dell’agevolazione con sanzioni e interessi
  • Mancata presentazione di dichiarazioni integrative quando emergono nuovi beni

Quando l’Agenzia delle Entrate scopre errori o omissioni (anche a distanza di anni), invia un avviso di liquidazione con imposte aggiuntive, sanzioni (dal 120% al 240% dell’imposta) e interessi. Il recupero può essere molto oneroso.

Tempi di presentazione e sanzioni

La dichiarazione di successione va presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide con la data di morte del defunto. Il termine può essere sospeso solo in casi particolari, come la pendenza di una causa sull’eredità o l’eredità giacente.

Sanzioni per ritardo o omissione

  • Omessa presentazione: sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro
  • Presentazione tardiva entro 30 giorni: sanzione dal 60% al 120% (con un minimo di 150 euro)
  • Presentazione tardiva oltre 30 giorni: si applica la sanzione piena
  • Dichiarazione infedele (valori errati o beni omessi): sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta
  • Dichiarazione irregolare (errori formali): sanzione da 258 a 1.032 euro

Se ti accorgi di un errore o di un’omissione, puoi usare il ravvedimento operoso presentando una dichiarazione integrativa e pagando una sanzione ridotta. Le riduzioni variano in base al momento del ravvedimento: prima si interviene, più la sanzione è contenuta (anche 1/10 o 1/8 del minimo).

Nel caso di dichiarazione dei redditi del defunto (ultimo 730 o modello Redditi), il termine è diverso: va presentata entro i termini ordinari dell’anno in cui cade il decesso, ma possono essere prorogati se la morte avviene negli ultimi mesi dell’anno.

Quando conviene affidarsi al CAF invece del fai-da-te

La dichiarazione di successione telematica fai-da-te è teoricamente alla portata di chiunque abbia SPID e un minimo di dimestichezza informatica. In pratica, però, ci sono situazioni in cui l’autonomia si rivela molto rischiosa. Ecco quando è fortemente consigliato rivolgersi a un CAF o a un professionista.

  • Presenza di immobili in Friuli Venezia Giulia: il sistema tavolare richiede competenze giuridiche specifiche che il software non sostituisce
  • Beni di notevole valore: patrimoni importanti giustificano l’intervento di un professionista per ottimizzare il calcolo
  • Aziende, partecipazioni, quote societarie: la valutazione è complessa e richiede conoscenze contabili
  • Testamenti complessi: presenza di legati, sostituzioni, usufrutto, oneri
  • Rinunce o accettazioni con beneficio di inventario: procedure giuridiche da gestire con un avvocato
  • Immobili con situazioni catastali problematiche: abusi edilizi, variazioni non aggiornate, comunioni
  • Eredi minori o incapaci: serve autorizzazione del giudice tutelare
  • Successioni con contenzioso tra eredi
  • Agevolazioni prima casa: errori costano in termini di imposte future e decadenza
  • Presenza di conti esteri o beni all’estero: complica notevolmente la pratica

Il costo di una successione tramite CAF parte da qualche centinaio di euro e varia in base alla complessità. Si tratta di un investimento che nella maggior parte dei casi si ripaga in minore imposta dovuta, assenza di sanzioni e tranquillità per gli eredi. Il CAF assume la responsabilità professionale della pratica, offrendo una garanzia che il fai-da-te non può dare.

Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato in successioni con immobili in Friuli Venezia Giulia. Gestisce l’intero percorso: raccolta documenti, compilazione telematica, invio, pagamento imposte, domanda tavolare, volture bancarie. Gli eredi si rivolgono a un unico interlocutore dall’inizio alla fine.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la dichiarazione di successione completa, con gestione del sistema tavolare FVG, voltura catastale e calcolo imposte. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

FAQ: domande frequenti sulla successione telematica

Si può ancora presentare la successione cartacea?

No, dal 1° gennaio 2019 la presentazione è obbligatoriamente telematica. La dichiarazione cartacea è ammessa solo in casi residuali e molto specifici (es. residenza del dichiarante all’estero per defunti deceduti prima di determinate date), da valutare con un professionista.

Posso presentare la successione senza SPID?

Per presentarla personalmente serve SPID, CIE o CNS. Se non hai nessuno di questi strumenti, puoi delegare il CAF o un commercialista che la trasmetterà con le proprie credenziali Entratel.

Quanto costa presentare la successione online fai-da-te?

Il software SuccessioniOnLine è gratuito. I costi sono solo quelli delle imposte dovute (ipotecaria, catastale, bolli, tributi speciali, imposta di successione se applicabile). Nessun costo di “pratica” è previsto per l’autocompilazione.

Serve il notaio per la successione?

Il notaio non è obbligatorio per la successione in sé. Diventa indispensabile se c’è un testamento da pubblicare, se gli eredi vogliono fare un atto notorio di successione, o se occorre un atto di accettazione tacita con trascrizione. Nel sistema tavolare del FVG, l’atto notarile serve spesso come base per l’intavolazione.

Cosa succede se non presento la dichiarazione entro 12 mesi?

Scattano le sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (minimo 250 euro) più interessi. Se ti accorgi del ritardo, presentala comunque il prima possibile con ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni.

Se il defunto non aveva immobili, devo comunque fare la successione?

La dichiarazione di successione è obbligatoria quando l’asse ereditario supera i 100.000 euro o comprende immobili o diritti reali immobiliari. Se l’eredità è inferiore e composta solo da mobili e conti correnti al di sotto di quella soglia, non è obbligatoria ma può essere richiesta dalle banche per lo svincolo.

Come scarico le visure catastali gratis?

Accedi all’area riservata di Agenzia Entrate con SPID/CIE/CNS, vai in Consultazione > Consultazioni catastali. Sono gratuite le visure degli immobili in proprio o del defunto (se sei erede). Serve anche l’ispezione ipotecaria gratuita una tantum.

Si possono rateizzare le imposte?

L’imposta di successione liquidata dall’Agenzia può essere rateizzata: 20% entro 60 giorni dalla notifica e 80% in 8 rate trimestrali (o 12 se l’importo supera 20.000 euro). Le imposte ipotecaria e catastale pagate in sede di dichiarazione, invece, non sono rateizzabili.

Come funziona la voltura catastale nel sistema tavolare FVG?

La voltura automatica del sistema telematico non opera nel territorio tavolare. Occorre presentare una domanda tavolare di intavolazione al Tribunale competente, allegando la dichiarazione di successione protocollata e gli altri documenti richiesti. La pratica richiede competenze specifiche: meglio affidarsi a un professionista che conosca il sistema tavolare.

Posso modificare una dichiarazione già presentata?

Sì, si può presentare una dichiarazione sostitutiva (entro i 12 mesi dall’apertura della successione) oppure una dichiarazione integrativa (dopo i 12 mesi, con pagamento delle eventuali sanzioni ridotte tramite ravvedimento).

Conclusione: affronta la successione con serenità

La dichiarazione di successione telematica è certamente più comoda del vecchio modello cartaceo: niente code agli sportelli, calcolo automatico delle imposte, ricevute digitali, voltura automatica. Ma la procedura resta complessa e un errore può costare caro in termini di sanzioni e contenzioso.

Se la tua situazione è semplice (un piccolo patrimonio, pochi eredi, nessun immobile complicato), il fai-da-te con il software SuccessioniOnLine è assolutamente alla tua portata. Se invece ci sono immobili in Friuli Venezia Giulia, aziende, partecipazioni, testamenti articolati o situazioni catastali problematiche, affidarti a un CAF specializzato è la scelta più saggia.

Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata: valutiamo insieme la complessità della tua successione e ti indichiamo il percorso più adatto. Gestiamo la dichiarazione telematica, l’intavolazione nel sistema tavolare, le volture bancarie e tutti gli adempimenti correlati. Prenota un appuntamento presso la nostra sede in Viale Giuseppe Tullio 13 a Udine, chiama lo 0432 1638640 o scrivi su WhatsApp al 366 6018121. Siamo qui per aiutarti.

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Andrea Damiani

Responsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscali

Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse.

📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →
Maggio 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2018/12/Successione-telematica.jpg 321 843 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-20 08:00:002026-05-31 17:48:21Dichiarazione Successione Telematica 2026: Guida Online Agenzia Entrate Step-by-Step
NOTIZIE

Scadenze fiscali 18-24 maggio 2026: il calendario dell’Agenzia delle Entrate

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La settimana fiscale dal 18 al 24 maggio 2026 rappresenta uno dei momenti piu intensi del calendario tributario italiano. Il 16 maggio 2026 cade di sabato e, in base alla regola generale prevista dall’art. 7, comma 1, lett. h) del DL 70/2011 (cosi come dall’art. 18, comma 1, del DPR 600/1973), tutte le scadenze fiscali e contributive previste per il sabato slittano automaticamente al primo giorno lavorativo successivo, ossia lunedi 18 maggio 2026.

Per i contribuenti, le partite IVA, i sostituti d’imposta e i datori di lavoro domestico significa che la giornata di lunedi concentra praticamente tutti gli adempimenti mensili: versamento dell’IVA del mese di aprile, delle ritenute IRPEF su lavoro dipendente e autonomo, dei contributi INPS (gestione dipendenti, separata, artigiani e commercianti per la quota mensile) e degli adempimenti specifici come quello previsto per gli intermediari degli affitti brevi.

In questa guida trovi il calendario fiscale giorno per giorno della settimana 18-24 maggio 2026, con le tabelle dei codici tributo F24 da utilizzare, le sanzioni applicabili in caso di omesso versamento dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. 87/2024 e le percentuali aggiornate del ravvedimento operoso 2026.

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Indice dei contenuti

  1. Calendario fiscale 18-24 maggio 2026: panoramica della settimana
  2. Lunedi 18 maggio 2026: la giornata piu importante del mese
  3. Martedi 19 maggio 2026: comunicazioni e adempimenti residuali
  4. Mercoledi 20 e giovedi 21 maggio 2026: la fase intermedia
  5. Venerdi 22 maggio 2026: ultime scadenze settimanali
  6. Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026: scadenze posticipate
  7. Modello F24 e codici tributo principali da utilizzare
  8. Sanzioni e ravvedimento operoso 2026: percentuali aggiornate
  9. Come il CAF Centro Fiscale puo aiutarti negli adempimenti
  10. Domande frequenti

Calendario fiscale 18-24 maggio 2026: panoramica della settimana

La settimana dal 18 al 24 maggio 2026 e dominata dalle scadenze che, ordinariamente fissate al 16 del mese, sono state posticipate al lunedi 18 a causa della coincidenza con il fine settimana. La tabella sottostante riassume in modo schematico i principali adempimenti che ricadono nei sette giorni in oggetto, distinguendo per soggetto obbligato e tipologia di tributo o contributo.

DataAdempimentoSoggetti obbligati
Lun 18 maggioVersamento IVA aprile 2026 (mensili)Contribuenti IVA mensili
Lun 18 maggioRitenute IRPEF (lavoro dipendente e autonomo)Sostituti d’imposta
Lun 18 maggioContributi INPS lavoro dipendente (DM10/UniEmens)Datori di lavoro
Lun 18 maggioContributi INPS Gestione SeparataCommittenti collaboratori
Lun 18 maggioRitenute 21% affitti brevi intermediariIntermediari immobiliari (anche portali)
Lun 18 maggioImposta sostitutiva rivalutazione TFRDatori di lavoro
Lun 18 maggioAddizionale comunale e regionale IRPEFSostituti d’imposta
Mar 19 maggioComunicazioni residuali e regolarizzazioniVari
Mer 20 maggioConai dichiarazione periodicaProduttori imballaggi
Gio 21 maggioPredisposizione 730 e Redditi PF in corsoContribuenti
Ven 22 maggioNessuna scadenza fissa rilevante—
Sab 23 – Dom 24Eventuali scadenze slittate al 25 maggio (lunedi)—

Va sottolineato come tutti gli adempimenti del 16 maggio (data ordinaria) siano stati uniformemente trasferiti al 18 maggio: una circostanza che si verifica regolarmente quando il 16 cade nel fine settimana, generando di fatto una concentrazione di scadenze in una sola giornata. Il fenomeno e analogo a quello osservato negli anni precedenti, da ultimo nel maggio 2025, e richiede una pianificazione anticipata da parte di consulenti, commercialisti e CAF.

Lunedi 18 maggio 2026: la giornata piu importante del mese

Il 18 maggio 2026 e, a tutti gli effetti, la giornata fiscale piu impegnativa dell’intero mese. Vediamo nel dettaglio quali adempimenti devono essere assolti entro le ore 24 di quel giorno, distinguendo le diverse tipologie di contribuenti coinvolti.

Versamento dell’IVA mensile relativa ad aprile 2026

I contribuenti che hanno optato per il regime IVA mensile (in luogo del trimestrale) devono versare l’imposta a debito risultante dalla liquidazione del mese di aprile 2026. Il versamento si effettua tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 6004 (versamento IVA mensile – aprile), specificando come anno di riferimento il 2026.

I contribuenti trimestrali che hanno scelto il regime IVA per opzione (art. 7 DPR 542/1999) NON devono versare nulla in questa data: il loro prossimo appuntamento e il 20 maggio per il versamento del primo trimestre 2026 (codice 6031, con maggiorazione 1% per interessi), salvo che si tratti di soggetti rientranti nel cd. “trimestrale per natura” (autotrasportatori, distributori di carburante, ecc.).

Versamento delle ritenute IRPEF su redditi di lavoro

I sostituti d’imposta (datori di lavoro pubblici e privati, committenti di lavoro autonomo, condomini in qualita di sostituti) devono versare entro il 18 maggio 2026 le ritenute IRPEF operate ad aprile 2026 su:

  • Redditi di lavoro dipendente (codice tributo F24: 1001 per dipendenti, 1002 per pensioni)
  • Redditi assimilati a lavoro dipendente (codice 1004)
  • Redditi di lavoro autonomo professionale (codice 1040)
  • Provvigioni (codici 1038 per agenti monomandatari)
  • Addizionale regionale all’IRPEF (codice 3802)
  • Addizionale comunale all’IRPEF (codice 3848 a saldo, 3847 in acconto)

Contributi INPS per il lavoro dipendente

I datori di lavoro pubblici e privati devono versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni di aprile 2026, tramite modello F24 con i codici “DM10” generati attraverso la denuncia UniEmens. La scadenza ordinaria del 16 e quindi posticipata al 18 maggio.

Ricordiamo che, dal 2026, l’aliquota contributiva ordinaria per il lavoro dipendente del settore privato e pari al 33,06% (8,89% a carico lavoratore + 23,81% datore di lavoro, con variazioni per settore), e che per i nuovi assunti a tempo indeterminato continuano a operare gli sgravi previsti dalle leggi di bilancio piu recenti.

Affitti brevi: ritenuta 21% degli intermediari

Per gli intermediari immobiliari e i portali telematici (Airbnb, Booking, ecc.) che operano nel settore degli affitti brevi, il 18 maggio 2026 e la scadenza per il versamento delle ritenute del 21% operate ad aprile sui canoni di locazione breve, secondo quanto previsto dall’art. 4 del DL 50/2017 (convertito con modificazioni dalla L. 96/2017).

Il codice tributo F24 da utilizzare e il 1919 (ritenute su redditi derivanti da locazioni brevi). Tale obbligo riguarda anche i contratti per i quali il proprietario ha optato per il regime opzionale della cedolare secca.

Contributi INPS Gestione Separata

I committenti che hanno corrisposto compensi a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali, amministratori di societa, professionisti senza cassa devono versare entro il 18 maggio 2026 i contributi alla Gestione Separata INPS relativi ad aprile (codice tributo F24: C10 o equivalenti UniEmens).

L’aliquota Gestione Separata 2026 per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale e fissata al 33,72% (33% IVS + 0,72% per maternita, ANF e malattia), mentre per chi e gia iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria l’aliquota e 24%.

Imposta sostitutiva su rivalutazione del TFR

I sostituti d’imposta devono versare il saldo dell’imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2025, al netto dell’acconto gia versato il 16 dicembre 2025. Il codice tributo F24 e il 1713.

Martedi 19 maggio 2026: comunicazioni e adempimenti residuali

Il 19 maggio 2026 non presenta scadenze fiscali di portata generale, ma costituisce un giorno utile per regolarizzare gli adempimenti che non sono stati assolti il giorno precedente, eventualmente avvalendosi del ravvedimento operoso “sprint” (di cui parleremo nel dettaglio piu avanti) per ridurre al minimo le sanzioni.

E inoltre il momento per verificare la corretta esecuzione dei versamenti F24 effettuati il 18 maggio, controllando in particolare l’esito degli addebiti diretti su conto corrente. In caso di F24 scartato dall’Agenzia delle Entrate (per esempio per mancanza di disponibilita sul conto), il contribuente ha 5 giorni di tempo per la regolarizzazione senza applicazione di sanzioni, secondo quanto chiarito dalla Circolare 27/E del 2017 dell’Agenzia delle Entrate.

Comunicazioni IVA OSS e IOSS

Gli operatori che hanno aderito al regime opzionale OSS (One Stop Shop) o IOSS (Import One Stop Shop) per le vendite a distanza intracomunitarie B2C e per i beni importati di valore inferiore a 150 euro possono utilizzare i giorni intermedi della settimana per finalizzare le dichiarazioni periodiche, in vista della scadenza del 31 maggio per la presentazione del trimestrale.

Mercoledi 20 e giovedi 21 maggio 2026: la fase intermedia

Tradizionalmente, il 20 di ogni mese e la data fissata per due specifici adempimenti:

Versamento IVA trimestrale (primo trimestre 2026) – regime opzionale

I contribuenti che hanno optato per la liquidazione IVA trimestrale (art. 7 DPR 542/1999) devono versare entro il 20 maggio 2026 l’IVA a debito relativa al primo trimestre 2026, maggiorata dell’1% a titolo di interessi (codice tributo F24: 6031). Tale obbligo non si applica ai trimestrali “per natura” (autotrasportatori, distributori di carburante, ecc.) per i quali valgono scadenze specifiche.

CONAI – dichiarazione periodica

I produttori e gli utilizzatori di imballaggi soggetti al Contributo Ambientale CONAI devono presentare entro il 20 maggio 2026 la dichiarazione mensile relativa al mese di aprile (per chi e in regime mensile) oppure la dichiarazione trimestrale (per chi rientra nelle soglie quantitative inferiori).

Giovedi 21 maggio: nessuna scadenza fiscale fissa

Il 21 maggio 2026 non presenta scadenze fiscali ricorrenti di portata generale. E pero un giorno strategico per i contribuenti che devono ancora completare la raccolta della documentazione per la dichiarazione dei redditi 2026 (modello 730 o modello Redditi PF, relativi all’anno d’imposta 2025), considerato che il 730 precompilato e disponibile dal 30 aprile 2026 sul portale dell’Agenzia delle Entrate (la data di rilascio e stata posticipata dal 15 al 30 aprile a partire dal 2026, come previsto dal D.Lgs. 1/2024).

Venerdi 22 maggio 2026: ultime scadenze settimanali

Il 22 maggio 2026 chiude la settimana lavorativa senza scadenze fiscali di rilievo nazionale. Si tratta tuttavia di un’ottima occasione per:

  • verificare lo stato delle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) nei giorni precedenti, intercettando eventuali notifiche di scarto
  • predisporre la liquidazione IVA periodica (LIPE) del primo trimestre 2026, la cui comunicazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 31 maggio 2026
  • aggiornare il registro dei corrispettivi per i commercianti al minuto e per chi effettua attivita assimilate
  • raccogliere la documentazione utile per il modello 770/2026, in vista della scadenza ordinaria del 31 ottobre 2026

Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026: scadenze posticipate

Il fine settimana del 23 e 24 maggio 2026 non ospita scadenze fiscali dirette, ma rappresenta il fisiologico spostamento al lunedi successivo (25 maggio 2026) di qualunque adempimento che ordinariamente fosse fissato per sabato o domenica.

La regola del posticipo, come anticipato in apertura, e generale e si applica indistintamente a:

  • versamenti unitari mediante F24
  • comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate
  • denuncie contributive INPS
  • presentazione di dichiarazioni fiscali

Per il 25 maggio 2026 (lunedi) non sono previste scadenze fisse di particolare rilievo a livello nazionale, ma e bene verificare sempre il calendario del contribuente dell’Agenzia delle Entrate, costantemente aggiornato.

Modello F24 e codici tributo principali da utilizzare

Tutti i versamenti fiscali e contributivi descritti si effettuano tramite il modello F24 unificato, presentato esclusivamente in modalita telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) dai titolari di partita IVA, e tramite home banking o canali Entratel/Fisconline dai soggetti privati.

La tabella sottostante raccoglie i principali codici tributo F24 da utilizzare per gli adempimenti del 18 maggio 2026.

CodiceDescrizionePeriodo riferimento
6004Versamento IVA mensile – aprile04/2026
6031Versamento IVA primo trimestre01/2026 (trim.)
1001Ritenute IRPEF lavoro dipendente04/2026
1002Ritenute IRPEF pensioni04/2026
1004Ritenute IRPEF redditi assimilati04/2026
1040Ritenute IRPEF lavoro autonomo04/2026
1038Ritenute su provvigioni04/2026
1919Ritenute 21% locazioni brevi04/2026
1713Imposta sostitutiva rivalutazione TFR (saldo)2025
3802Addizionale regionale IRPEF04/2026
3848Addizionale comunale IRPEF (saldo)04/2026
3847Addizionale comunale IRPEF (acconto)04/2026

I codici tributo INPS per i contributi previdenziali si articolano invece nella codifica specifica della denuncia UniEmens (per dipendenti) o tramite codici alfanumerici come C10 per la Gestione Separata. Per gli artigiani e commercianti la rata fissa trimestrale ha codici AP/CP con specifica del periodo di competenza.

Sanzioni e ravvedimento operoso 2026: percentuali aggiornate

Una delle novita piu importanti per il 2026 riguarda il quadro sanzionatorio amministrativo, profondamente modificato dal D.Lgs. 87/2024, in attuazione della delega prevista dalla L. 111/2023 (Riforma fiscale). Le nuove misure si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024.

Sanzione per omesso o tardivo versamento

La sanzione ordinaria per l’omesso o tardivo versamento di tributi e ridotta dal 30% al 25% dell’imposta non versata. Si tratta di una riduzione strutturale che riguarda tutti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione e applicata in misura ridotta alla meta (12,5%).

Ravvedimento operoso aggiornato

Il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente la violazione, beneficiando di riduzioni significative della sanzione. Con il nuovo regime, applicato alle violazioni del 1° settembre 2024 in poi, le percentuali sono le seguenti (calcolate sulla sanzione base del 25%):

Tempo dal versamento omessoRiduzione sanzioneSanzione effettiva
Ravvedimento sprint (entro 14 giorni)1/10 della sanzione minima, ridotta di 1/15 per ogni giornoda 0,083% (1° giorno) a circa 1,17% (14° giorno)
Ravvedimento breve (15-30 giorni)1/10 della sanzione ordinaria al 12,5%1,25%
Ravvedimento trimestrale (31-90 giorni)1/9 della sanzione al 12,5%1,39%
Ravvedimento annuale (entro 1 anno)1/8 della sanzione del 25%3,125%
Ravvedimento biennale (entro 2 anni)1/7 della sanzione del 25%3,571%
Ravvedimento oltre 2 anni1/6 della sanzione del 25%4,167%

Oltre alla sanzione ridotta, il ravvedimento richiede il versamento dell’imposta dovuta piu gli interessi legali, calcolati al tasso annuo del 2% in vigore dal 1° gennaio 2026 (DM 11 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2025), calcolati giorno per giorno fino alla data di effettivo versamento.

Codici tributo F24 per il ravvedimento

Per il versamento delle sanzioni da ravvedimento si utilizzano codici tributo specifici, generalmente costituiti dal codice tributo originario seguito da una variazione. Ad esempio, per ravvedere il versamento dell’IVA mensile si utilizza il codice tributo originario (6004), affiancato dal codice 8904 per la sanzione ridotta e dal codice 1991 per gli interessi legali (con la stessa indicazione del mese/anno di competenza).

Come il CAF Centro Fiscale puo aiutarti negli adempimenti

La gestione delle scadenze fiscali settimanali richiede precisione, conoscenza della normativa e capacita di pianificazione: anche un piccolo ritardo nella trasmissione di un F24 o nell’invio di una comunicazione puo generare sanzioni e interessi, oltre al rischio di accertamenti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine mette a disposizione di privati cittadini, partite IVA in regime forfettario e ordinario, datori di lavoro domestico e amministratori di condominio un servizio completo che comprende:

  • Compilazione e trasmissione del modello 730/2026 (anno d’imposta 2025) con il sistema precompilato
  • Elaborazione del modello Redditi PF 2026 per chi non puo utilizzare il 730 (titolari di partita IVA, soci di societa, ecc.)
  • Calcolo e versamento di F24 IMU, addizionali, acconti IRPEF e imposte sostitutive
  • Gestione completa della contabilita partita IVA forfettaria, con fatturazione elettronica inclusa
  • Gestione del rapporto di lavoro domestico (colf e badanti): denuncia, buste paga, MAV INPS trimestrali, TFR e CU annuale
  • Servizio di ravvedimento operoso: ricalcolo della sanzione, calcolo degli interessi legali giorno per giorno e predisposizione dell’F24 corretto
  • Consulenza su cripto-attivita: dichiarazione quadro RW (oggi quadro W), imposta sostitutiva sulle plusvalenze

Per fissare un appuntamento o per richiedere informazioni sui servizi disponibili, e possibile contattare il CAF Centro Fiscale di Udine attraverso il sito ufficiale, dove sono indicati anche gli orari di apertura delle sedi.

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Domande frequenti sulle scadenze fiscali 18-24 maggio 2026

Perche le scadenze del 16 maggio 2026 slittano al 18 maggio?

Il 16 maggio 2026 cade di sabato e, in base alla regola generale dell’art. 7 comma 1 lett. h) del DL 70/2011 e dell’art. 18 comma 1 DPR 600/1973, tutti i versamenti unitari F24 e gli adempimenti tributari che ricadono in giorno festivo o di sabato sono automaticamente posticipati al primo giorno lavorativo successivo, cioe lunedi 18 maggio 2026.

Cosa succede se non riesco a versare l’IVA mensile entro il 18 maggio 2026?

In caso di omesso o tardivo versamento, e possibile ricorrere al ravvedimento operoso. Se ti accorgi dell’errore entro 14 giorni, la sanzione e ridottissima (ravvedimento sprint, da 0,083% a circa 1,17%); entro 30 giorni applicheresti l’1,25%; entro 90 giorni l’1,39%; entro 1 anno il 3,125%. Vanno sempre aggiunti l’imposta non versata e gli interessi legali al 2% annuo.

Quali codici tributo F24 devo usare per le ritenute IRPEF di aprile 2026?

I codici principali sono: 1001 per ritenute lavoro dipendente, 1002 per ritenute su pensioni, 1004 per redditi assimilati, 1040 per ritenute su lavoro autonomo, 1038 per provvigioni di agenti monomandatari. Il periodo di riferimento e sempre il mese in cui le ritenute sono state operate (04/2026 per le ritenute di aprile).

Anche gli affitti brevi sono soggetti a una scadenza il 18 maggio 2026?

Si, ma l’obbligo riguarda solo gli intermediari immobiliari (agenzie tradizionali, portali online come Airbnb e Booking) che hanno operato la ritenuta del 21% sui canoni di locazione breve pagati ai proprietari ad aprile 2026. Il versamento si effettua con il codice tributo F24 1919. Il singolo proprietario di immobile non e direttamente coinvolto in questo adempimento.

Quando scade la dichiarazione 730/2026?

Il modello 730 precompilato e disponibile dal 30 aprile 2026 (la data e cambiata dal 15 al 30 aprile a partire da quest’anno, in attuazione del D.Lgs. 1/2024). La scadenza per la presentazione definitiva e fissata al 30 settembre 2026, mentre per la presentazione del 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026. Il modello Redditi PF 2026 va invece presentato entro il 31 ottobre 2026.

Quanto vale oggi l’interesse legale per il ravvedimento operoso?

Dal 1° gennaio 2026, l’interesse legale e stabilito al 2% annuo dal DM 11 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2025. Si calcola giorno per giorno dalla data dell’omesso versamento a quella dell’effettivo pagamento, da indicare nell’F24 con il codice 1991 (interessi su ravvedimento – IVA) o codice analogo per gli altri tributi.

Maggio 19, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-19 14:28:382026-05-19 08:58:06Scadenze fiscali 18-24 maggio 2026: il calendario dell’Agenzia delle Entrate
IMU, TASI E MODELLO F24, NOTIZIE

Scadenze fiscali 18-24 maggio 2026: il calendario dell’Agenzia delle Entrate

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La settimana dal 18 al 24 maggio 2026 rappresenta uno degli snodi piu’ importanti del calendario fiscale dell’anno: lunedi’ 18 maggio, infatti, scatta la scadenza unificata mensile (slittata dal 16 maggio, che cade di sabato) per il versamento di ritenute, IVA e contributi previdenziali. In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutte le scadenze previste dal calendario del contribuente dell’Agenzia delle Entrate, con codici tributo F24 e sanzioni in caso di ritardo.

Indice dei contenuti

  1. Scadenze della settimana 18-24 maggio 2026 a colpo d’occhio
  2. Lunedi’ 18 maggio 2026: la scadenza unificata mensile
  3. Ritenute IRPEF: codici tributo F24 da utilizzare
  4. IVA mensile relativa ad aprile 2026
  5. Contributi INPS Gestione Separata
  6. Casse previdenziali professionisti
  7. Bollo virtuale sulle fatture elettroniche
  8. Ravvedimento operoso 2026: come rimediare
  9. Cosa NON scade tra il 18 e il 24 maggio 2026
  10. Consigli pratici per il contribuente
  11. FAQ – Domande frequenti

Scadenze della settimana 18-24 maggio 2026 a colpo d’occhio

Prima di entrare nel dettaglio dei singoli adempimenti, ecco una panoramica sinottica delle scadenze fiscali piu’ rilevanti previste nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026. La data piu’ importante e’ senza dubbio lunedi’ 18 maggio, giorno in cui si concentra la quasi totalita’ degli obblighi mensili.

DataAdempimentoSoggetti interessati
Lun 18/05/2026Versamento ritenute IRPEF lavoro dipendente e autonomo (aprile 2026)Sostituti d’imposta
Lun 18/05/2026Versamento IVA mensile (mese di aprile 2026)Partite IVA in regime mensile
Lun 18/05/2026Contributi INPS Gestione Separata (collaboratori e committenti)Committenti e collaboratori
Lun 18/05/2026Contributi INPS lavoratori dipendenti (UniEmens aprile 2026)Datori di lavoro
Lun 18/05/2026Bollo virtuale fatture elettroniche I trimestre 2026 (importo > 5.000 euro)Partite IVA
18-24/05/2026Trasmissione UniEmens periodo aprile 2026 (entro 31/05)Datori di lavoro

Importante: il 16 maggio 2026 cade di sabato, quindi tutti gli adempimenti previsti a quella data slittano automaticamente al primo giorno lavorativo successivo, ossia lunedi’ 18 maggio 2026, in applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. 241/1997.

Lunedi’ 18 maggio 2026: la scadenza unificata mensile

La scadenza fiscale del 18 maggio 2026 (in luogo del 16 maggio, sabato) e’ una di quelle “centrali” del calendario fiscale italiano. In un’unica data si concentrano gli adempimenti relativi al mese precedente per quanto riguarda:

  • Versamento delle ritenute IRPEF operate dai sostituti d’imposta su stipendi, pensioni, compensi a professionisti e collaboratori (riferimento: redditi corrisposti ad aprile 2026)
  • Versamento dell’IVA mensile di aprile 2026 da parte dei contribuenti in regime mensile
  • Versamento dei contributi previdenziali INPS a carico di datori di lavoro, committenti e collaboratori della Gestione Separata
  • Pagamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre 2026 (se l’importo cumulato supera 5.000 euro)
  • Versamento delle addizionali regionali e comunali trattenute sui redditi di lavoro dipendente

Tutti i versamenti si effettuano con modello F24, esclusivamente in modalita’ telematica (canali Entratel/Fisconline, home banking convenzionato o intermediario abilitato come il CAF).

Ritenute IRPEF: codici tributo F24 da utilizzare

I sostituti d’imposta (datori di lavoro, enti pensionistici, committenti di lavoro autonomo) devono versare entro il 18 maggio 2026 le ritenute IRPEF trattenute sui compensi erogati nel mese di aprile 2026. I principali codici tributo F24 da indicare nella sezione “Erario” sono:

Codice tributoDescrizione
1001Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte e mensilita’ aggiuntive
1002Ritenute su emolumenti arretrati
1004Ritenute su redditi assimilati a lavoro dipendente
1040Ritenute su redditi di lavoro autonomo (compensi a professionisti)
1038Ritenute su provvigioni di agenti, rappresentanti, mediatori
3802Addizionale regionale IRPEF trattenuta dai sostituti
3848Addizionale comunale IRPEF – saldo
3847Addizionale comunale IRPEF – acconto

Il mese di riferimento da indicare nel modello F24 e’ “04” (aprile) e l’anno di riferimento e’ “2026”. Per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo (codice 1040), il calcolo standard e’ del 20% a titolo di acconto IRPEF, da operarsi sul compenso lordo al netto della rivalsa previdenziale (es. 4% Gestione Separata o 4% Cassa Forense).

IVA mensile relativa ad aprile 2026

I contribuenti che hanno optato per la liquidazione mensile dell’IVA (regime ordinario obbligatorio per chi supera certi volumi d’affari) devono versare entro lunedi’ 18 maggio 2026 l’IVA a debito risultante dalla liquidazione del mese di aprile 2026.

I principali codici tributo per il versamento dell’IVA mensile sono quelli della serie 6001-6012, dove le ultime due cifre indicano il mese di riferimento. Per la liquidazione di aprile 2026 si usa quindi il codice 6004.

  • 6004 – Versamento IVA mensile aprile
  • 1668 – Interessi pagamento dilazionato (in caso di rateazione)
  • 6099 – Saldo IVA annuale

Per i contribuenti che hanno scelto la liquidazione trimestrale (opzione vincolante per almeno un anno solare, possibile per chi nell’anno precedente ha realizzato un volume d’affari non superiore a 500.000 euro per i servizi o 800.000 euro per altre attivita’), la prossima scadenza utile sara’ invece il 31 maggio 2026 per la LIPE del I trimestre (slittata al 1° giugno 2026, lunedi’) e successivamente il 20 agosto 2026 per il versamento del II trimestre.

Contributi INPS Gestione Separata

Entro lunedi’ 18 maggio 2026 i committenti devono versare i contributi INPS della Gestione Separata trattenuti sui compensi corrisposti nel mese di aprile 2026 a collaboratori coordinati e continuativi, occasionali con compensi superiori a 5.000 euro annui, amministratori e sindaci di societa’.

Le aliquote 2026 della Gestione Separata, da ripartire 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore, sono indicativamente le seguenti (in attesa di eventuali aggiornamenti nella circolare INPS annuale di riferimento):

  • 33,72% circa per i collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (33% IVS + 0,72% maternita’/malattia/DIS-COLL)
  • 24% circa per i collaboratori gia’ iscritti ad altra cassa previdenziale o pensionati

I principali codici causale F24 sono CXX (codice azienda) e C10 per Gestione Separata; il riferimento e’ “04/2026”. Il versamento si effettua nella sezione INPS del modello F24, indicando il codice sede INPS competente.

Casse previdenziali professionisti

Anche se la scadenza generale e’ fissata al 18 maggio 2026, ricordiamo che le casse previdenziali private dei professionisti (Cassa Forense per avvocati, Inarcassa per architetti e ingegneri, ENPAM per medici, ENPAP per psicologi, ENPAB per biologi, CNPADC per commercialisti) hanno scadenze proprie spesso indipendenti dal calendario fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

Nel periodo dal 18 al 24 maggio 2026 segnaliamo in particolare:

  • Trasmissione telematica del modello UniEmens relativo ad aprile 2026 (scadenza ordinaria 31/05/2026)
  • Eventuali rate periodiche dei contributi minimi delle casse di previdenza professionali, ciascuna con propria scadenza interna (verificare il calendario della propria cassa di appartenenza)
  • Versamento di eventuali contributi volontari per il riscatto di periodi non coperti

Per i versamenti delle casse private si utilizzano modelli e canali dedicati (M-Avv, GP-Inarcassa), distinti dal modello F24 ordinario. Si consiglia di consultare sempre l’area riservata della propria cassa per il prospetto delle scadenze personalizzate.

Bollo virtuale sulle fatture elettroniche

Il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel I trimestre 2026 (gennaio-marzo) deve essere effettuato entro il termine del 31 maggio 2026 (slittato a lunedì 1° giugno 2026 in quanto il 31 maggio cade di domenica), oppure puo’ essere differito se l’importo dovuto e’ inferiore alle soglie previste dalla normativa.

Attenzione: dal 2023 sono cambiate le regole sulla cumulabilita’ tra trimestri. Il versamento del bollo del I trimestre puo’ essere differito al II trimestre se l’importo dovuto non supera 5.000 euro; in caso contrario va versato entro la scadenza ordinaria.

I codici tributo F24 per il bollo sulle fatture elettroniche sono:

  • 2521 – Bollo fatture elettroniche I trimestre
  • 2522 – Bollo fatture elettroniche II trimestre
  • 2523 – Bollo fatture elettroniche III trimestre
  • 2524 – Bollo fatture elettroniche IV trimestre

L’importo dovuto e’ calcolato e proposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, in base alle fatture transitate dal Sistema di Interscambio (SdI).

Ravvedimento operoso 2026: come rimediare

Chi non riesce a versare entro il 18 maggio 2026 puo’ regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso, beneficiando di sanzioni ridotte in funzione del tempo trascorso dalla scadenza. Le percentuali sono state riviste dal D.Lgs. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, che ha sostituito la sanzione standard del 30% con una nuova misura base del 25%.

Tempo dalla scadenzaSanzione ridottaFrazione della sanzione base
Entro 14 giorni0,083% al giorno (ravvedimento “sprint”)1/10 della sanzione base, ridotta a 1/15 per giorno
Da 15 a 30 giorni1,25%1/10 della sanzione base (25%)
Da 31 a 90 giorni1,39%1/9 della sanzione base
Entro 1 anno (o termine dichiarazione)3,125%1/8 della sanzione base
Entro 2 anni (o termine successivo)3,572%1/7 della sanzione base
Oltre 2 anni4,167%1/6 della sanzione base

Oltre alla sanzione ridotta, vanno versati gli interessi legali al tasso annuo vigente (per il 2026 occorre verificare il decreto del MEF di fine 2025 che fissa il nuovo tasso) e l’imposta omessa, indicando nel modello F24 il codice tributo dell’imposta originaria insieme ai codici tributo della sanzione (8901 per IRPEF, 8904 per IVA) e degli interessi (1989 per IRPEF, 1991 per IVA).

Cosa NON scade tra il 18 e il 24 maggio 2026

Per evitare confusioni, riepiloghiamo brevemente le principali scadenze che NON cadono nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026, ma che molti contribuenti potrebbero erroneamente attendersi:

  • Il saldo IRPEF 2025 e il primo acconto IRPEF 2026 scadono il 16 giugno 2026 (con possibilita’ di differimento al 30 giugno con maggiorazione dello 0,40%, oppure entro il 30 luglio 2026 con ulteriore +0,40%)
  • L’acconto IMU 2026 scade il 16 giugno 2026
  • L’invio del 730 precompilato e’ aperto dal 30 aprile 2026 (data modificata rispetto al 15 aprile dei precedenti anni) ed e’ possibile inviarlo fino al 30 settembre 2026
  • La LIPE (Liquidazione Periodica IVA) del I trimestre 2026 scade il 31 maggio 2026 (slitta a lunedi’ 1° giugno 2026 perche’ il 31 cade di domenica)
  • La dichiarazione IVA annuale 2025 e’ gia’ scaduta il 30 aprile 2026

Consigli pratici per il contribuente

Per affrontare al meglio la scadenza del 18 maggio 2026 e gli altri adempimenti della settimana, ecco alcuni consigli pratici dal CAF Centro Fiscale di Udine:

  1. Prepara il modello F24 con anticipo: predisporlo gia’ nei primi giorni di maggio consente di verificare eventuali compensazioni con crediti d’imposta disponibili (es. credito IVA, credito IRPEF da 730).
  2. Verifica i crediti compensabili: dal 1° luglio 2024 sono in vigore nuove regole sulla compensazione orizzontale dei crediti tramite F24. Per importi superiori a 5.000 euro annui e’ obbligatoria la presentazione esclusiva tramite canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
  3. Controlla la capienza del conto: il modello F24 viene addebitato il giorno della scadenza; un addebito respinto comporta sanzioni e ricalcolo del ravvedimento.
  4. Conserva la ricevuta telematica: la quietanza F24 va conservata per almeno 10 anni in caso di contestazioni.
  5. Affidati al CAF per le scadenze complesse: in particolare per i sostituti d’imposta, la corretta gestione delle ritenute richiede competenze specifiche.

FAQ – Domande frequenti

Perche’ la scadenza del 16 maggio 2026 e’ spostata al 18 maggio?

Il 16 maggio 2026 cade di sabato. In base all’art. 18 del D.Lgs. 241/1997, quando una scadenza fiscale cade di sabato o di giorno festivo, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso specifico, lunedi’ 18 maggio 2026.

Posso pagare il modello F24 in banca senza intermediario?

I titolari di partita IVA sono obbligati al versamento telematico tramite Fisconline/Entratel o intermediario abilitato. I privati senza partita IVA possono utilizzare l’home banking convenzionato o pagare allo sportello bancario solo se il modello F24 non contiene compensazioni.

Cosa succede se sbaglio il codice tributo nel modello F24?

L’errore nel codice tributo non comporta sanzioni se l’imposta complessivamente versata e’ corretta. E’ sufficiente presentare un’istanza di correzione del modello F24 presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate o tramite i servizi telematici, con il modello F24 originario e il dettaglio della corretta imputazione.

Le partite IVA in regime forfettario devono versare il 18 maggio 2026?

I forfettari non addebitano IVA sulle fatture e non hanno liquidazioni periodiche IVA, quindi non hanno scadenze IVA mensili. Tuttavia, se hanno corrisposto compensi a professionisti soggetti a ritenuta o se hanno dipendenti, possono essere tenuti a versare le ritenute. Inoltre, se hanno emesso fatture elettroniche soggette a bollo, devono il bollo nei termini ordinari.

Quali sanzioni rischio se non verso il 18 maggio?

La sanzione base per omesso o tardivo versamento e’ stata ridotta dal 30% al 25% dell’imposta dovuta a seguito del D.Lgs. 87/2024. Con il ravvedimento operoso si ottengono sconti significativi: ad esempio, ravvedendosi entro 30 giorni si paga solo l’1,25% oltre interessi legali e all’imposta originaria.

Dove trovo il calendario fiscale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate?

Il calendario del contribuente aggiornato e’ pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate alla pagina Calendario del contribuente, con filtri per mese, tipologia di contribuente e categoria di adempimento.

Hai bisogno di assistenza per le scadenze fiscali?

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella gestione di tutti gli adempimenti previsti dal calendario fiscale: compilazione e trasmissione del modello F24, gestione delle ritenute, liquidazioni IVA periodiche e annuali, ravvedimento operoso e regolarizzazione di posizioni pregresse.

Contattaci per fissare un appuntamento e per ricevere il prospetto personalizzato delle tue scadenze fiscali 2026.

Maggio 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-19 11:48:492026-05-30 00:20:12Scadenze fiscali 18-24 maggio 2026: il calendario dell’Agenzia delle Entrate
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