Regime forfettario 2026: tutto sui limiti e i controlli automatici

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Regime forfettario 2026: rischi e controlli automatici

Per le partite IVA in regime forfettario il mese di dicembre è il momento cruciale per effettuare tutti i
controlli di fine anno e capire se sarà possibile continuare ad applicare la flat tax nel 2026.
I verifiche riguardano in particolare ricavi e compensi, redditi da lavoro dipendente e pensione,
oltre alle spese per dipendenti e collaboratori e alle diverse cause ostative che possono
far perdere il regime agevolato.

Un’attenta analisi dei dati entro il 31 dicembre consente di evitare errori e brutte sorprese, come l’uscita forzata dal
regime forfettario con passaggio alla tassazione ordinaria, spesso molto più onerosa
per i professionisti e le piccole imprese.

Limite di ricavi e compensi per il regime forfettario: soglia 85.000 e 100.000 euro

Il primo controllo da effettuare a fine anno per le partite IVA in regime forfettario riguarda il
limite di ricavi e compensi percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
Per poter applicare il regime forfettario nel 2026, occorre rispettare la soglia di
85.000 euro.

Se il totale di ricavi e compensi supera questo limite, si presentano due scenari distinti:

  • Se il totale è superiore a 85.000 euro ma inferiore a 100.000 euro,
    si perde il regime forfettario a partire dall’anno successivo, cioè dal 2026.
    In pratica, il contribuente potrà usare ancora il forfettario per il 2025, ma dal 1° gennaio 2026 passerà
    al regime ordinario.
  • Se invece nel corso dell’anno si supera la soglia “antielusione” di
    100.000 euro, la fuoriuscita dal regime forfettario è
    immediata e la flat tax cessa di applicarsi già nel 2025.

Per questo è fondamentale monitorare con precisione l’andamento di fatturato e
incassi durante tutto l’anno, con un controllo puntuale a dicembre, così da non oltrepassare
inavvertitamente le soglie che determinano l’accesso o l’uscita dalla flat tax 2026.

Regime forfettario e criterio di cassa: contano solo gli incassi

Nella verifica della soglia di 85.000 euro, il regime forfettario segue il
criterio di cassa. Questo significa che, ai fini del conteggio, rilevano esclusivamente i
ricavi e compensi effettivamente incassati nell’anno, indipendentemente dalla data di emissione della fattura.

Ad esempio, una fattura emessa il 28 dicembre 2025 ma incassata nel gennaio 2026
non verrà considerata ai fini del limite di 85.000 euro per il 2025, ma peserà sul
calcolo del limite per il 2026. Viceversa, una fattura emessa a fine 2024 e incassata nel 2025 rientra
nel conteggio dei ricavi 2025.

Capire bene la logica del criterio di cassa è essenziale per evitare errori nella stima del
fatturato utile a mantenere il regime forfettario e la flat tax.

Redditi da lavoro dipendente e pensione: limite 35.000 euro per la flat tax 2026

Oltre ai ricavi e compensi della partita IVA, è necessario verificare anche la presenza di
redditi da lavoro dipendente o di pensione. Per mantenere il
regime forfettario nel 2026, il contribuente non deve superare il limite di
35.000 euro di redditi da lavoro o pensione percepiti nell’anno precedente.

Il limite ordinario dei 30.000 euro è stato infatti elevato a 35.000 euro e la soglia
risulta confermata anche per il 2026. Il riferimento è ai redditi da lavoro dipendente e pensione
percepiti nell’anno, al netto degli oneri deducibili, ma senza tenere conto delle somme
sottoposte a tassazione separata.

La verifica non è necessaria se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso del 2025 e nel medesimo
anno non sono stati percepiti ulteriori redditi di lavoro dipendente o redditi di pensione. In tutti gli altri casi,
il superamento del limite comporta la perdita della flat tax e l’uscita dal
regime forfettario.

Spese per dipendenti e collaboratori: tetto massimo 20.000 euro

Un altro controllo fondamentale di fine anno riguarda le spese per dipendenti e collaboratori.
Il regime forfettario prevede infatti un limite massimo di 20.000 euro annui per le
spese sostenute per forza lavoro, superato il quale non è più possibile mantenere la
flat tax nell’anno successivo.

Nel calcolo rientrano tutte le somme corrisposte a:

  • dipendenti;
  • collaboratori a vario titolo;
  • lavoratori a progetto;
  • altri soggetti che prestano la propria attività con forme assimilabili al lavoro dipendente.

Questa regola serve a garantire che il regime forfettario resti uno strumento pensato per
micro imprese e professionisti con una struttura ridotta, escludendo realtà con
organizzazione complessa e costi del personale elevati.

Cause ostative al regime forfettario: ex datore di lavoro, società e partecipazioni

I controlli di fine anno per la flat tax 2026 non si fermano ai limiti numerici di
ricavi, redditi e spese, ma riguardano anche le cause ostative previste dalla normativa.

Tra le principali:

  • La prevalenza dei compensi derivanti da attività svolta nei confronti dell’ex datore di lavoro
    (o soggetti a esso riconducibili) nei due anni precedenti. Se oltre il 50 per cento dei compensi
    della partita IVA deriva dall’ex datore di lavoro, di norma non si può applicare il regime forfettario.
  • La partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari con attività
    riconducibili a quella svolta come persona fisica.
  • Il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata (SRL) o associazioni in
    partecipazione che svolgono attività economiche riconducibili a quella esercitata individualmente.

Questi elementi vanno monitorati con attenzione, perché possono determinare l’esclusione dal
regime forfettario anche in presenza di limiti di ricavi e spese formalmente rispettati.

Checklist pratica dei controlli di fine anno per il regime forfettario

Per gestire correttamente i controlli di fine anno e verificare la possibilità di applicare la
flat tax nel 2026, è utile seguire una semplice checklist operativa:

  • Calcolare tutti i ricavi e compensi incassati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e verificare
    il rispetto del limite di 85.000 euro e della soglia 100.000 euro “antielusione”.
  • Controllare i redditi da lavoro dipendente e pensione percepiti nell’anno precedente,
    verificando il limite di 35.000 euro.
  • Sommare tutte le spese per dipendenti e collaboratori sostenute nel 2025 e verificare la soglia
    di 20.000 euro.
  • Analizzare eventuali rapporti con ex datori di lavoro per verificare la prevalenza dei compensi.
  • Verificare la presenza di partecipazioni in società o il controllo di SRL con attività
    riconducibili a quella svolta a titolo individuale.

Questi passaggi permettono di avere un quadro completo e aggiornato della propria posizione rispetto al
regime forfettario e alla flat tax.

Rischi, sanzioni e conseguenze in caso di errori

Ignorare o sottovalutare i controlli di fine anno può comportare conseguenze rilevanti in
termini di accertamenti fiscali, sanzioni e recupero imposte. L’applicazione del
regime forfettario in assenza dei requisiti può portare l’Agenzia delle Entrate a:

  • recuperare le imposte non versate applicando la tassazione ordinaria in luogo della
    flat tax;
  • irrogare sanzioni e interessi per utilizzo indebito del regime agevolato;
  • effettuare controlli incrociati su fatturato, rapporti di lavoro, partecipazioni societarie e
    flussi bancari.

Per questo è opportuno muoversi in modo prudente e documentato, mantenendo sempre traccia delle verifiche
effettuate su ricavi, redditi e spese.

Consigli finali e importanza della consulenza fiscale

I controlli di fine anno sul regime forfettario sono un passaggio fondamentale per chi
vuole continuare ad applicare la flat tax nel 2026 in sicurezza. Le regole su
ricavi e compensi, redditi da lavoro dipendente, pensione,
spese per dipendenti e collaboratori e cause ostative sono numerose e in continua evoluzione.

Per evitare errori nella gestione del regime forfettario e ridurre il rischio di
accertamenti fiscali, è spesso consigliabile affidarsi a una consulenza fiscale specializzata,
in grado di:

  • verificare il rispetto di tutti i requisiti per la flat tax 2026;
  • simulare il confronto tra regime forfettario e regime ordinario in ottica di risparmio fiscale;
  • supportare il contribuente nella corretta gestione di fatture, incassi e adempimenti fiscali.

Un controllo accurato oggi permette di affrontare il 2026 con maggiore serenità, evitando di perdere i vantaggi della flat tax e mantenendo la propria attività in un contesto di piena
regolarità fiscale.

Regime Forfettario 2026 limiti e controlli

Il regime forfettario rappresenta uno dei regimi fiscali agevolati più diffusi tra i lavoratori autonomi e le piccole partite IVA in Italia. Tuttavia, quando un contribuente forfettario si trova a operare con soggetti esteri — sia all’interno dell’Unione Europea che con paesi terzi — emergono obblighi e adempimenti specifici che non sono sempre chiari. A differenza dei contribuenti ordinari, il forfettario non addebita IVA sulle proprie prestazioni, ma questo non lo esime dall’applicare le regole IVA quando acquista beni o servizi dall’estero o quando effettua operazioni verso soggetti UE.

In questa guida completa analizziamo nel dettaglio tutte le operazioni con l’estero per i forfettari: dalle cessioni e dagli acquisti di beni intra-UE alle prestazioni di servizi B2B verso clienti europei, dal reverse charge sugli acquisti di servizi esteri alle operazioni fuori campo IVA ai sensi degli articoli 2, 3 e 7 del DPR 633/1972. Affrontiamo anche gli obblighi legati a VIES e INTRASTAT, due strumenti di controllo delle transazioni comunitarie spesso sottovalutati dai piccoli contribuenti.

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Forfettario e IVA: perché l’estero è diverso

Il regime forfettario prevede che il contribuente non addebiti IVA sulle fatture emesse ai propri clienti italiani, né la detragga sugli acquisti. Questa regola semplifica enormemente la gestione ordinaria, ma introduce complessità non appena si entra in contatto con l’economia internazionale. La ragione è semplice: le regole IVA sulle operazioni con l’estero trovano la loro fonte nel diritto comunitario (Direttiva 2006/112/CE) e nel DPR 633/1972, e si applicano a prescindere dal regime fiscale adottato dal contribuente.

Concretamente, un forfettario che acquista servizi da un fornitore UE (ad esempio un software in cloud da un’azienda tedesca) deve comunque applicare il reverse charge e versare l’IVA all’Erario italiano. Analogamente, chi supera determinate soglie di acquisto intra-UE di beni deve iscriversi al VIES e presentare i modelli INTRASTAT. Ignorare questi obblighi espone il contribuente a sanzioni anche significative da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La normativa di riferimento principale è la Legge 190/2014 (che ha introdotto il regime forfettario), integrata dalla Legge 197/2022 (che ha elevato la soglia di ricavi a 85.000 euro), nonché dalle circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate, in particolare la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 e la Circolare n. 32/E del 2023 sui chiarimenti relativi alle operazioni internazionali dei minimi e forfettari. Per il regime forfettario 2026 con tutti i requisiti e le aliquote vi rimandiamo alla guida completa.

Cessioni di beni intra-UE dal forfettario

Quando un contribuente in regime forfettario vende beni a un soggetto passivo IVA di un altro Stato membro UE, la disciplina applicabile dipende dal volume delle vendite e dal fatto che il forfettario sia o meno iscritto al VIES.

Regola generale — cessioni a privati UE (B2C): Le vendite di beni a privati consumatori di altri Stati UE (non soggetti passivi) seguono la regola della tassazione nel Paese del cedente. Il forfettario emette fattura senza IVA (in quanto escluso dal regime ordinario) e la cessione rientra nell’ambito delle operazioni non soggette.

Cessioni a soggetti IVA UE (B2B) — forfettario NON iscritto al VIES: Se il forfettario non ha richiesto l’iscrizione al VIES, le vendite di beni a soggetti IVA di altri Stati UE vengono trattate come vendite interne. Il regime forfettario non prevede addebito di IVA, quindi la fattura viene emessa con la consueta dicitura “operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89 della Legge 190/2014”.

Cessioni a soggetti IVA UE (B2B) — forfettario iscritto al VIES: Con l’iscrizione al VIES, le cessioni di beni verso soggetti passivi UE diventano cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell’art. 41 del DL 331/1993. In questo caso occorre emettere fattura senza IVA con dicitura “non imponibile ai sensi dell’art. 41 DL 331/1993” e presentare il modello INTRASTAT per le cessioni (modello INTRA-1-bis). È importante conservare tutta la documentazione che provi il trasporto dei beni nello Stato membro acquirente.

Attenzione alla soglia per l’e-commerce B2C (OSS): I forfettari che vendono beni online a privati UE tramite marketplace devono verificare se superano la soglia comunitaria di 10.000 euro annui di vendite a distanza verso altri Stati UE. Al superamento, scatta l’obbligo di applicare l’IVA del Paese del consumatore, con possibilità di aderire al regime OSS (One Stop Shop). Tuttavia, i forfettari non sono soggetti passivi IVA per le operazioni interne, per cui l’applicazione dell’OSS ai forfettari presenta complessità che richiedono una valutazione caso per caso con un professionista.

Acquisti di beni intra-UE: soglia 10.000 euro e obblighi

Gli acquisti di beni da soggetti passivi UE rappresentano uno degli aspetti più delicati per i forfettari. La normativa (art. 38, comma 5, lett. c del DL 331/1993) prevede che i contribuenti in regime forfettario, al pari dei soggetti privati, siano esonerati dall’applicazione delle regole sugli acquisti intracomunitari fino a una determinata soglia. Tuttavia, al superamento di tale soglia, scattano obblighi precisi.

Soglia di 10.000 euro: I forfettari che, nell’anno precedente o in quello in corso, effettuano acquisti di beni da soggetti UE per un importo non superiore a 10.000 euro (IVA esclusa), non sono tenuti ad applicare le regole IVA sugli acquisti intracomunitari. La cessione si considera effettuata nel Paese del cedente e il fornitore europeo applica la propria IVA nazionale.

Superamento della soglia di 10.000 euro: Quando gli acquisti intra-UE superano i 10.000 euro annui — oppure quando il forfettario ha optato volontariamente per l’applicazione delle regole ordinarie — scattano i seguenti obblighi:

  • Iscrizione al VIES: il forfettario deve richiedere l’iscrizione nell’archivio VIES tramite il proprio cassetto fiscale o tramite l’Agenzia delle Entrate
  • Numero identificativo IVA intracomunitario: il proprio codice fiscale preceduto dal prefisso IT viene utilizzato come identificativo IVA per le operazioni intracomunitarie
  • Integrazione della fattura: la fattura ricevuta dal fornitore UE (emessa senza IVA) deve essere integrata dal forfettario con l’indicazione dell’IVA italiana, secondo le aliquote ordinarie applicabili a quel tipo di bene o servizio
  • Versamento dell’IVA: entro il 16 del mese successivo all’acquisto, il forfettario deve versare l’IVA integrata tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 6099 (acquisti intracomunitari)
  • Presentazione INTRASTAT acquisti: il forfettario è tenuto a presentare il modello INTRA-2-bis (acquisti di beni) con periodicità mensile o trimestrale in base ai volumi

Esempio pratico: Un grafico forfettario acquista materiale di stampa da un fornitore tedesco per 3.000 euro nel corso dell’anno 2025. Poi, nel 2026, effettua un ulteriore acquisto di 8.500 euro dallo stesso fornitore. A questo punto il totale supera i 10.000 euro: scatta l’obbligo di iscrizione al VIES e di applicazione dell’IVA italiana (22%) sull’acquisto. Dovrà versare 1.870 euro di IVA entro il 16 del mese successivo e presentare l’INTRASTAT per l’acquisto.

Prestazioni di servizi B2B verso clienti UE (art. 7-ter DPR 633/72)

Le prestazioni di servizi verso soggetti passivi IVA di altri Stati UE (B2B) sono disciplinate dall’art. 7-ter del DPR 633/1972, che recepisce la Direttiva 2008/8/CE sul luogo di tassazione dei servizi. Secondo questa norma, le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi si considerano effettuate nel luogo in cui il committente ha stabilito la sede della propria attività economica.

In pratica, questo significa che se un forfettario italiano presta un servizio a un’azienda tedesca (soggetto passivo IVA tedesco), la prestazione si considera territoriamente rilevante in Germania, e non in Italia. Di conseguenza:

  • Il forfettario emette fattura senza IVA con la dicitura “inversione contabile — art. 7-ter DPR 633/72” oppure “reverse charge — art. 196 Direttiva 2006/112/CE”
  • Non è necessario addebitare l’IVA italiana perché la prestazione non è territorialmente rilevante in Italia
  • Il cliente UE applica autonomamente l’IVA del proprio Paese (meccanismo del reverse charge a carico del committente)
  • Obbligo INTRASTAT servizi: il forfettario che emette fatture verso soggetti IVA UE per prestazioni di servizi è tenuto alla presentazione del modello INTRA-1-quater (prestazioni di servizi rese) in via telematica all’Agenzia delle Dogane

Iscrizione al VIES: Per emettere fatture verso soggetti IVA UE per servizi, il forfettario dovrebbe verificare l’iscrizione al VIES del proprio numero di partita IVA. Pur non essendo tecnicamente obbligatoria per le prestazioni di servizi (a differenza degli acquisti di beni oltre soglia), è fortemente consigliata per permettere al cliente estero di verificare la validità del numero IVA italiano e beneficiare del corretto meccanismo di reverse charge nel proprio Paese.

Servizi esclusi dall’art. 7-ter: Alcune tipologie di servizi hanno regole specifiche di territorialità e non seguono il principio generale B2B. Tra questi: i servizi relativi a beni immobili (tassati dove è ubicato l’immobile), le prestazioni nel settore artistico e culturale (tassate dove vengono materialmente eseguite), il trasporto di persone (proporzionale ai percorsi effettuati). In questi casi, il forfettario deve applicare le regole speciali previste dagli artt. 7-quater e seguenti del DPR 633/1972.

Servizi ricevuti da soggetti UE: il reverse charge obbligatorio

Questo è forse l’aspetto più insidioso per i forfettari: quando si acquistano servizi da un fornitore UE (soggetto passivo IVA), si è obbligati ad applicare il meccanismo del reverse charge (inversione contabile), versando l’IVA italiana anche se normalmente il forfettario non gestisce IVA. La base normativa è l’art. 17, comma 2 del DPR 633/1972 in combinato con l’art. 7-ter per la territorialità.

Come funziona il reverse charge per il forfettario:

  • Il fornitore UE emette fattura senza IVA (poiché il servizio è territorialmente rilevante in Italia, deve essere il committente italiano a versare l’IVA)
  • Il forfettario integra la fattura ricevuta con l’aliquota IVA applicabile (es. 22% per la maggior parte dei servizi generici), indicando l’importo dell’imposta
  • Versamento tramite F24: l’IVA integrata deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, usando il codice tributo 6033 (acquisti servizi da non residenti)
  • Nessuna detrazione: a differenza di un soggetto IVA ordinario che compenserebbe l’IVA a debito con quella a credito, il forfettario versa l’IVA “secca” senza possibilità di detrarne alcuna parte, costituendo un costo aggiuntivo effettivo
  • INTRASTAT acquisti servizi: per gli acquisti di servizi da soggetti UE, il forfettario può essere tenuto alla presentazione del modello INTRA-2-quater

Esempi comuni di servizi UE soggetti a reverse charge per i forfettari: abbonamenti a software (Adobe, Google Workspace, Microsoft 365 acquistati da società UE), servizi di pubblicità online (Meta Ads, Google Ads se fatturati da società irlandesi), servizi di consulenza da professionisti europei, piattaforme e-commerce, servizi di hosting e CDN, iscrizioni a piattaforme di formazione europee.

Per una corretta gestione dell’IVA nel regime forfettario 2026 e delle sue casistiche particolari, inclusa l’esigibilità differita, si raccomanda di consultare la nostra guida dedicata.

Operazioni con paesi extra-UE: importazioni, esportazioni e servizi

Oltre alle operazioni intracomunitarie, i forfettari si trovano spesso a operare con soggetti di paesi terzi (extra-UE): clienti americani, fornitori cinesi, piattaforme digitali con sede in USA o UK post-Brexit. Le regole sono diverse da quelle intra-UE.

Esportazioni di beni verso paesi extra-UE

Quando un forfettario vende beni a clienti di paesi extra-UE, la cessione costituisce una esportazione ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/1972. Le esportazioni sono operazioni non imponibili, in quanto il bene lascia il territorio doganale comunitario. Il forfettario deve emettere fattura con dicitura “non imponibile ex art. 8, comma 1, lett. a) DPR 633/72” e conservare la prova dell’uscita delle merci dal territorio UE (bolla doganale di esportazione, DAE — Documento di Accompagnamento Esportazione). Non è necessaria l’iscrizione al VIES per le esportazioni extra-UE.

Importazioni di beni da paesi extra-UE

Quando un forfettario importa beni da paesi extra-UE (es. acquista prodotti dalla Cina o dagli USA), l’IVA viene applicata in dogana al momento dell’importazione. La procedura è la seguente: l’Agenzia delle Dogane calcolerà l’IVA dovuta sul valore doganale della merce (valore CIF: costo del bene + assicurazione + nolo) e il forfettario la pagherà direttamente in dogana. Non vi sono obblighi INTRASTAT per le importazioni da paesi terzi (che vengono invece tracciate tramite la dichiarazione doganale di importazione — modello DAU/MRN).

Prestazioni di servizi verso clienti extra-UE

I servizi resi a soggetti passivi extra-UE seguono la regola generale B2B dell’art. 7-ter (luogo del committente), ma essendo il committente fuori dal territorio comunitario, la prestazione è fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale. Il forfettario emette fattura senza IVA con la dicitura “operazione fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale — art. 7-ter DPR 633/72”. Non vi sono obblighi INTRASTAT per i servizi resi a soggetti extra-UE.

Servizi ricevuti da fornitori extra-UE

Quando il forfettario acquista servizi da un fornitore extra-UE (es. abbonamento a un software americano, servizi di pubblicità su piattaforme USA), la prestazione è territorialmente rilevante in Italia (luogo del committente) e si applica il meccanismo del reverse charge, con le stesse modalità viste per i servizi UE: integrazione della fattura estera, versamento IVA tramite F24 (codice tributo 6033), nessuna detrazione. Questo vale anche per i servizi resi da piattaforme digitali quali Amazon Web Services, Shopify, Etsy, Fiverr (se fatturate da società extra-UE).

Operazioni fuori campo IVA: artt. 2, 3 e 7 DPR 633/72

Un’ulteriore categoria di operazioni che il forfettario può incontrare sono le cosiddette operazioni fuori campo IVA, cioè operazioni che non integrano i presupposti dell’IVA stabiliti dal DPR 633/1972. I presupposti dell’IVA sono tre: soggettivo (operatore economico), oggettivo (cessione di beni o prestazione di servizi), territoriale (operazione effettuata nel territorio dello Stato). Se uno solo di questi presupposti manca, l’operazione è fuori campo IVA.

Fuori campo per carenza del presupposto oggettivo (artt. 2 e 3 DPR 633/72): Non costituiscono cessioni di beni le operazioni che non comportano trasferimento di proprietà o diritti reali — ad esempio i versamenti di caparre confirmatorie, il passaggio di denaro tra soci e società, le cessioni di aziende (escluse per legge). Non costituiscono prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3 le attività effettuate in forma diversa da contratti obbligatori o reali di fare, non fare, permettere. Esempi pratici: le penali per inadempimento contrattuale non sono soggette a IVA se non remunerate un servizio; i rimborsi spese “a piede di lista” (documentati al centesimo) non costituiscono corrispettivo imponibile.

Fuori campo per carenza del presupposto territoriale (artt. 7 e ss. DPR 633/72): Come abbiamo già visto per i servizi verso clienti extra-UE, molte operazioni con l’estero sono fuori campo IVA per carenza di territorialità. Gli articoli 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies del DPR 633/1972 disciplinano il luogo di tassazione rispettivamente per: cessioni di beni, beni immobili, servizi generici B2B e B2C, servizi relativi a immobili, lavorazioni, trasporti, ristorazione, ecc.

Obbligo di fatturazione per operazioni fuori campo IVA verso soggetti passivi: Il Decreto Crescita (DL 34/2019) ha modificato l’art. 21 del DPR 633/1972, stabilendo che il forfettario è tenuto a emettere fattura anche per le operazioni fuori campo IVA rese verso soggetti passivi UE o extra-UE, quando la prestazione non è territorialmente rilevante in Italia. La fattura deve riportare la dicitura “inversione contabile” o “operazione non soggetta” con il riferimento normativo specifico.

VIES: cos’è, come iscriversi e quando è obbligatorio

Il VIES (VAT Information Exchange System) è un sistema informatico europeo che consente la verifica della validità dei numeri di partita IVA dei soggetti registrati negli Stati membri dell’Unione Europea. In Italia, l’iscrizione al VIES consiste nell’autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie: senza di essa, il numero di partita IVA italiano non risulta valido per operazioni comunitarie nel sistema europeo.

Come iscriversi al VIES

In Italia l’iscrizione al VIES è la regola: dal 2020, con il recepimento della Direttiva 2018/1910/UE (c.d. “Quick Fixes”), l’iscrizione al VIES avviene automaticamente all’apertura della partita IVA se nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12 o AA7/10) si spunta la casella relativa alle operazioni intracomunitarie. Se il forfettario non ha indicato tale opzione all’apertura, può aggiungerla in seguito mediante:

  • Variazione dati tramite il cassetto fiscale sul portale dell’Agenzia delle Entrate (servizio “Variazione dati attività IVA”)
  • Presentazione del modello AA9/12 di variazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente
  • Tramite intermediario abilitato (CAF, commercialista, consulente del lavoro)

Effetti dell’iscrizione: Una volta iscritti al VIES, il proprio numero di partita IVA (con prefisso IT) risulterà valido per operazioni intracomunitarie. I fornitori esteri potranno verificare la validità del numero sul portale ec.europa.eu/taxation_customs/vies. L’iscrizione ha effetto immediato o entro 30 giorni dalla richiesta (l’Agenzia delle Entrate può effettuare verifiche preventive).

Quando è obbligatorio per i forfettari:

  • Acquisti di beni intra-UE oltre la soglia di 10.000 euro: iscrizione obbligatoria
  • Cessioni di beni intra-UE a soggetti IVA UE (se si vuole applicare la non imponibilità): fortemente consigliata
  • Prestazioni di servizi B2B verso soggetti IVA UE: consigliata per permettere al cliente di verificare il numero italiano
  • Acquisti di servizi da soggetti IVA UE: non strettamente obbligatoria ma consigliata

INTRASTAT per forfettari: quando è dovuto e come si presenta

I modelli INTRASTAT sono dichiarazioni statistiche e fiscali che i soggetti iscritti al VIES devono presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per comunicare le operazioni intracomunitarie effettuate. Anche i forfettari iscritti al VIES possono essere tenuti alla loro presentazione, seppur con alcune semplificazioni rispetto ai soggetti ordinari.

Tipologie di modelli INTRASTAT

I modelli INTRASTAT si suddividono in:

  • INTRA-1-bis: cessioni di beni verso soggetti UE (da compilare se si effettuano cessioni intracomunitarie)
  • INTRA-1-quater: prestazioni di servizi rese a soggetti UE (da compilare per servizi B2B verso UE)
  • INTRA-2-bis: acquisti di beni da soggetti UE (da compilare oltre la soglia di 10.000 euro)
  • INTRA-2-quater: acquisti di servizi da soggetti UE (da compilare per servizi B2B ricevuti da UE)

Soglie e periodicità per i forfettari

Per i forfettari, valgono le regole generali sulla periodicità degli INTRASTAT, basate sui volumi di operazioni:

  • Periodicità mensile: se le operazioni intracomunitarie negli ultimi quattro trimestri superano i 50.000 euro (per cessioni o acquisti di beni) o i 100.000 euro (per servizi)
  • Periodicità trimestrale: se le operazioni rimangono al di sotto delle soglie sopra indicate
  • Esonero: i forfettari che effettuano esclusivamente acquisti di beni sotto la soglia di 10.000 euro non sono tenuti alla presentazione degli INTRASTAT

Come si presenta: I modelli INTRASTAT si presentano in via telematica tramite il portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it), utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o tramite un intermediario abilitato. Il termine di presentazione è il 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mensile o trimestrale).

Esempi pratici: designer, e-commerce, consulente SaaS

Caso 1: Designer forfettario che fattura a cliente tedesco

Situazione: Marco è un designer grafico in regime forfettario con partita IVA italiana. Riceve un incarico da una GmbH tedesca (soggetto passivo IVA in Germania) per la creazione di un logo aziendale. Compenso: 3.500 euro.

Adempimenti:

  • La prestazione rientra nell’art. 7-ter DPR 633/72: il luogo di tassazione è la Germania (dove ha sede il committente)
  • Marco emette fattura per 3.500 euro senza IVA, con dicitura “Inversione contabile / Reverse charge — art. 7-ter DPR 633/72 — art. 196 Direttiva 2006/112/CE”
  • La GmbH tedesca provvederà autonomamente ad applicare l’IVA tedesca tramite il proprio meccanismo di reverse charge
  • Marco deve presentare il modello INTRA-1-quater per la prestazione di servizi resa
  • È consigliata ma non obbligatoria l’iscrizione al VIES (consigliata per la verifica da parte del cliente tedesco)
  • Il compenso di 3.500 euro concorre al reddito forfettario e alla soglia degli 85.000 euro annui

Caso 2: E-commerce forfettario che vende su Amazon UE

Situazione: Laura gestisce un piccolo e-commerce di prodotti artigianali in regime forfettario. Vende attraverso Amazon Europe e nel corso del 2026 realizza vendite per 4.200 euro verso privati consumatori francesi e spagnoli.

Adempimenti:

  • Le vendite a privati UE (B2C) non superano la soglia OSS di 10.000 euro: la tassazione avviene in Italia (regola del cedente)
  • Laura, in quanto forfettaria, non applica IVA sulle proprie vendite; le transazioni sono trattate come operazioni non soggette a IVA
  • Amazon potrebbe applicare automaticamente l’IVA del Paese del consumatore (per le piattaforme “deemed supplier” ex art. 14-bis Direttiva IVA): in questo caso Laura deve verificare le condizioni del contratto con Amazon
  • Se le vendite superano 10.000 euro annui verso UE, la situazione si complica e richiede consulenza specifica

Caso 3: Consulente IT che acquista servizi SaaS da fornitori USA e UE

Situazione: Giulia è una consulente IT in regime forfettario. Utilizza per la propria attività: Adobe Creative Cloud (fatturato da Adobe Systems Software Ireland Ltd — fornitore UE), AWS (Amazon Web Services EMEA SARL Luxembourg — fornitore UE), Zoom (Zoom Video Communications Inc. — fornitore USA). Spende complessivamente 2.400 euro/anno in abbonamenti.

Adempimenti:

  • Tutti e tre i servizi (Adobe, AWS, Zoom) sono acquistati da soggetti passivi esteri e sono territorialmente rilevanti in Italia per il principio del “luogo del committente” (art. 7-ter)
  • Per tutti e tre scatta l’obbligo di reverse charge: Giulia deve integrare ogni fattura ricevuta con l’IVA italiana del 22%
  • Per Adobe (680 euro/anno × 22% = 149,60 euro di IVA) e AWS (960 euro × 22% = 211,20 euro) → versamento mensile tramite F24 codice tributo 6033
  • Per Zoom (fornitore USA): stessa procedura di reverse charge
  • L’IVA versata costituisce un costo aggiuntivo reale per Giulia (non recuperabile come credito, a differenza dei soggetti IVA ordinari)
  • Per i servizi UE (Adobe, AWS): obbligo di presentazione INTRA-2-quater (acquisti servizi da UE)
  • Per Zoom (USA): nessun INTRASTAT ma stesso obbligo di reverse charge

Tabella riepilogativa: adempimenti del forfettario per operazioni estere

Di seguito una tabella riepilogativa dei principali adempimenti del contribuente in regime forfettario a seconda del tipo di operazione con l’estero.

Tipo di operazioneFatturaIVA da versareVIES necessarioINTRASTAT
Servizi resi a soggetto IVA UE (B2B)Sì, senza IVA (art. 7-ter)NoConsigliatoINTRA-1-quater
Servizi ricevuti da soggetto IVA UE (B2B)Integrazione fattura esteraSì (reverse charge, F24 cod. 6033)ConsigliatoINTRA-2-quater
Acquisti beni intra-UE (oltre 10.000 euro)Integrazione fattura esteraSì (F24 cod. 6099)ObbligatorioINTRA-2-bis
Acquisti beni intra-UE (fino a 10.000 euro)Nessuna integrazioneNo (IVA del cedente)NoNo
Cessioni beni a soggetto IVA UE (con VIES)Sì, non imponibile (art. 41 DL 331/93)NoObbligatorioINTRA-1-bis
Servizi resi a soggetto extra-UE (B2B)Sì, fuori campo IVA (art. 7-ter)NoNoNo
Servizi ricevuti da soggetto extra-UEIntegrazione fattura esteraSì (reverse charge, F24 cod. 6033)NoNo
Esportazioni beni extra-UESì, non imponibile (art. 8 DPR 633/72)NoNoNo
Importazioni beni extra-UEDichiarazione doganale (DAU)Sì (in dogana)NoNo

Per approfondire le cause ostative al regime forfettario 2026, tra cui i requisiti soggettivi e i limiti alle attività con l’estero, consulta la nostra guida dedicata. Ricorda che svolgere stabilmente attività con soggetti esteri può in alcuni casi determinare il superamento dei requisiti del regime o rientrare nelle cause di esclusione (ad esempio, il criterio del controllo societario).

Conclusioni: Operare con l’estero in regime forfettario non significa essere esenti da tutti gli adempimenti IVA. Al contrario, le operazioni internazionali attivano specifici obblighi di integrazione fattura, versamento IVA tramite reverse charge, iscrizione al VIES e presentazione dei modelli INTRASTAT. La corretta gestione di queste operazioni è fondamentale per evitare sanzioni e per mantenere la conformità fiscale. Se hai dubbi sulla tua situazione specifica, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata.

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Domande Frequenti sul Regime Forfettario e Operazioni con l’Estero

Un forfettario che riceve una fattura da Google o Meta Ads (soggetto UE) deve pagare IVA?

Si. Google Ireland Ltd e Meta Platforms Ireland sono soggetti passivi UE. Le fatture per servizi pubblicitari ricevuti da un forfettario italiano sono soggette a reverse charge: il forfettario deve integrare la fattura con l’IVA italiana (22%) e versarla tramite F24 con codice tributo 6033 entro il 16 del mese successivo. Non puo detrarre l’IVA versata, che costituisce un costo aggiuntivo.

Il forfettario deve presentare INTRASTAT se presta servizi a un cliente francese?

Si. Se emette fattura per prestazioni di servizi B2B verso un soggetto passivo IVA francese (art. 7-ter DPR 633/72), il forfettario e tenuto a presentare il modello INTRA-1-quater (prestazioni di servizi rese) all’Agenzia delle Dogane, con periodicita trimestrale se i volumi sono contenuti (sotto 100.000 euro annui).

Cosa succede se un forfettario supera la soglia di 10.000 euro di acquisti intra-UE?

Superata la soglia di 10.000 euro di acquisti di beni da soggetti UE (nell’anno precedente o in quello corrente), il forfettario deve: iscriversi al VIES, integrare le fatture ricevute con l’IVA italiana applicabile, versare l’IVA tramite F24 (codice 6099) entro il 16 del mese successivo all’acquisto, e presentare il modello INTRASTAT INTRA-2-bis per gli acquisti di beni.

Un forfettario che vende servizi a un cliente americano deve fare qualcosa di particolare?

La prestazione di servizi B2B verso un soggetto passivo extra-UE (es. azienda americana) e fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale (art. 7-ter DPR 633/72). Il forfettario emette fattura senza IVA con dicitura ‘operazione fuori campo IVA — art. 7-ter DPR 633/72’. Non vi sono obblighi INTRASTAT per le operazioni con paesi extra-UE. Il compenso concorre normalmente al reddito forfettario.

Il regime forfettario comporta cause ostative legate all’attivita con l’estero?

Si. Una delle cause ostative al regime forfettario riguarda il possesso di partecipazioni di controllo in societa di capitali estere che svolgono attivita economiche riconducibili a quella del forfettario (art. 1, comma 57, lett. d della Legge 190/2014). Inoltre, chi percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilato all’estero sopra determinate soglie puo incorrere in cause ostative. Si consiglia sempre una verifica preliminare con un professionista.


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    CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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    Alexandra Bala
    04/09/2026
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    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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    paolino servidio
    03/09/2026
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    Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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    Lady
    01/09/2026
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    Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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    Giulia Guida
    25/08/2026
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    Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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    Paola Zilli
    07/08/2026
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Jacqueline B.
    06/08/2026
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
    06/08/2026
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    Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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    Issam Elhefnawi
    31/07/2026
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    Molto gentile
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    Sibongile Moyana
    30/07/2026
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    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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    Sabrina Cirina
    23/07/2026
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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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    04/09/2026
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    07/08/2026
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    06/08/2026
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