PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIORegime Forfettario, Operazioni con l’Estero e Fuori Campo IVA: Guida Completa agli AdempimentiIl regime forfettario rappresenta uno dei regimi fiscali agevolati più diffusi tra i lavoratori autonomi e le piccole partite IVA in Italia. Tuttavia, quando un contribuente forfettario si trova a operare con soggetti esteri — sia all’interno dell’Unione Europea che con paesi terzi — emergono obblighi e adempimenti specifici che non sono sempre chiari. A differenza dei contribuenti ordinari, il forfettario non addebita IVA sulle proprie prestazioni, ma questo non lo esime dall’applicare le regole IVA quando acquista beni o servizi dall’estero o quando effettua operazioni verso soggetti UE.In questa guida completa analizziamo nel dettaglio tutte le operazioni con l’estero per i forfettari: dalle cessioni e dagli acquisti di beni intra-UE alle prestazioni di servizi B2B verso clienti europei, dal reverse charge sugli acquisti di servizi esteri alle operazioni fuori campo IVA ai sensi degli articoli 2, 3 e 7 del DPR 633/1972. Affrontiamo anche gli obblighi legati a VIES e INTRASTAT, due strumenti di controllo delle transazioni comunitarie spesso sottovalutati dai piccoli contribuenti.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiForfettario e IVA: perché l’estero è diversoCessioni di beni intra-UE dal forfettarioAcquisti di beni intra-UE: soglia 10.000 euro e obblighiPrestazioni di servizi B2B verso clienti UE (art. 7-ter)Servizi ricevuti da soggetti UE: reverse chargeOperazioni con paesi extra-UEOperazioni fuori campo IVA: artt. 2, 3, 7 DPR 633/72VIES: cos’è, iscrizione e quando è obbligatorioINTRASTAT per forfettari: quando è dovutoEsempi pratici: designer, e-commerce, consulente SaaSTabella riepilogativa adempimentiForfettario e IVA: perché l’estero è diversoIl regime forfettario prevede che il contribuente non addebiti IVA sulle fatture emesse ai propri clienti italiani, né la detragga sugli acquisti. Questa regola semplifica enormemente la gestione ordinaria, ma introduce complessità non appena si entra in contatto con l’economia internazionale. La ragione è semplice: le regole IVA sulle operazioni con l’estero trovano la loro fonte nel diritto comunitario (Direttiva 2006/112/CE) e nel DPR 633/1972, e si applicano a prescindere dal regime fiscale adottato dal contribuente.Concretamente, un forfettario che acquista servizi da un fornitore UE (ad esempio un software in cloud da un’azienda tedesca) deve comunque applicare il reverse charge e versare l’IVA all’Erario italiano. Analogamente, chi supera determinate soglie di acquisto intra-UE di beni deve iscriversi al VIES e presentare i modelli INTRASTAT. Ignorare questi obblighi espone il contribuente a sanzioni anche significative da parte dell’Agenzia delle Entrate.La normativa di riferimento principale è la Legge 190/2014 (che ha introdotto il regime forfettario), integrata dalla Legge 197/2022 (che ha elevato la soglia di ricavi a 85.000 euro), nonché dalle circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate, in particolare la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 e la Circolare n. 32/E del 2023 sui chiarimenti relativi alle operazioni internazionali dei minimi e forfettari. Per il regime forfettario 2026 con tutti i requisiti e le aliquote vi rimandiamo alla guida completa.Cessioni di beni intra-UE dal forfettarioQuando un contribuente in regime forfettario vende beni a un soggetto passivo IVA di un altro Stato membro UE, la disciplina applicabile dipende dal volume delle vendite e dal fatto che il forfettario sia o meno iscritto al VIES.Regola generale — cessioni a privati UE (B2C): Le vendite di beni a privati consumatori di altri Stati UE (non soggetti passivi) seguono la regola della tassazione nel Paese del cedente. Il forfettario emette fattura senza IVA (in quanto escluso dal regime ordinario) e la cessione rientra nell’ambito delle operazioni non soggette.Cessioni a soggetti IVA UE (B2B) — forfettario NON iscritto al VIES: Se il forfettario non ha richiesto l’iscrizione al VIES, le vendite di beni a soggetti IVA di altri Stati UE vengono trattate come vendite interne. Il regime forfettario non prevede addebito di IVA, quindi la fattura viene emessa con la consueta dicitura “operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89 della Legge 190/2014”.Cessioni a soggetti IVA UE (B2B) — forfettario iscritto al VIES: Con l’iscrizione al VIES, le cessioni di beni verso soggetti passivi UE diventano cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell’art. 41 del DL 331/1993. In questo caso occorre emettere fattura senza IVA con dicitura “non imponibile ai sensi dell’art. 41 DL 331/1993” e presentare il modello INTRASTAT per le cessioni (modello INTRA-1-bis). È importante conservare tutta la documentazione che provi il trasporto dei beni nello Stato membro acquirente.Attenzione alla soglia per l’e-commerce B2C (OSS): I forfettari che vendono beni online a privati UE tramite marketplace devono verificare se superano la soglia comunitaria di 10.000 euro annui di vendite a distanza verso altri Stati UE. Al superamento, scatta l’obbligo di applicare l’IVA del Paese del consumatore, con possibilità di aderire al regime OSS (One Stop Shop). Tuttavia, i forfettari non sono soggetti passivi IVA per le operazioni interne, per cui l’applicazione dell’OSS ai forfettari presenta complessità che richiedono una valutazione caso per caso con un professionista.Acquisti di beni intra-UE: soglia 10.000 euro e obblighiGli acquisti di beni da soggetti passivi UE rappresentano uno degli aspetti più delicati per i forfettari. La normativa (art. 38, comma 5, lett. c del DL 331/1993) prevede che i contribuenti in regime forfettario, al pari dei soggetti privati, siano esonerati dall’applicazione delle regole sugli acquisti intracomunitari fino a una determinata soglia. Tuttavia, al superamento di tale soglia, scattano obblighi precisi.Soglia di 10.000 euro: I forfettari che, nell’anno precedente o in quello in corso, effettuano acquisti di beni da soggetti UE per un importo non superiore a 10.000 euro (IVA esclusa), non sono tenuti ad applicare le regole IVA sugli acquisti intracomunitari. La cessione si considera effettuata nel Paese del cedente e il fornitore europeo applica la propria IVA nazionale.Superamento della soglia di 10.000 euro: Quando gli acquisti intra-UE superano i 10.000 euro annui — oppure quando il forfettario ha optato volontariamente per l’applicazione delle regole ordinarie — scattano i seguenti obblighi:Iscrizione al VIES: il forfettario deve richiedere l’iscrizione nell’archivio VIES tramite il proprio cassetto fiscale o tramite l’Agenzia delle EntrateNumero identificativo IVA intracomunitario: il proprio codice fiscale preceduto dal prefisso IT viene utilizzato come identificativo IVA per le operazioni intracomunitarieIntegrazione della fattura: la fattura ricevuta dal fornitore UE (emessa senza IVA) deve essere integrata dal forfettario con l’indicazione dell’IVA italiana, secondo le aliquote ordinarie applicabili a quel tipo di bene o servizioVersamento dell’IVA: entro il 16 del mese successivo all’acquisto, il forfettario deve versare l’IVA integrata tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 6099 (acquisti intracomunitari)Presentazione INTRASTAT acquisti: il forfettario è tenuto a presentare il modello INTRA-2-bis (acquisti di beni) con periodicità mensile o trimestrale in base ai volumiEsempio pratico: Un grafico forfettario acquista materiale di stampa da un fornitore tedesco per 3.000 euro nel corso dell’anno 2025. Poi, nel 2026, effettua un ulteriore acquisto di 8.500 euro dallo stesso fornitore. A questo punto il totale supera i 10.000 euro: scatta l’obbligo di iscrizione al VIES e di applicazione dell’IVA italiana (22%) sull’acquisto. Dovrà versare 1.870 euro di IVA entro il 16 del mese successivo e presentare l’INTRASTAT per l’acquisto.Prestazioni di servizi B2B verso clienti UE (art. 7-ter DPR 633/72)Le prestazioni di servizi verso soggetti passivi IVA di altri Stati UE (B2B) sono disciplinate dall’art. 7-ter del DPR 633/1972, che recepisce la Direttiva 2008/8/CE sul luogo di tassazione dei servizi. Secondo questa norma, le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi si considerano effettuate nel luogo in cui il committente ha stabilito la sede della propria attività economica.In pratica, questo significa che se un forfettario italiano presta un servizio a un’azienda tedesca (soggetto passivo IVA tedesco), la prestazione si considera territoriamente rilevante in Germania, e non in Italia. Di conseguenza:Il forfettario emette fattura senza IVA con la dicitura “inversione contabile — art. 7-ter DPR 633/72” oppure “reverse charge — art. 196 Direttiva 2006/112/CE”Non è necessario addebitare l’IVA italiana perché la prestazione non è territorialmente rilevante in ItaliaIl cliente UE applica autonomamente l’IVA del proprio Paese (meccanismo del reverse charge a carico del committente)Obbligo INTRASTAT servizi: il forfettario che emette fatture verso soggetti IVA UE per prestazioni di servizi è tenuto alla presentazione del modello INTRA-1-quater (prestazioni di servizi rese) in via telematica all’Agenzia delle DoganeIscrizione al VIES: Per emettere fatture verso soggetti IVA UE per servizi, il forfettario dovrebbe verificare l’iscrizione al VIES del proprio numero di partita IVA. Pur non essendo tecnicamente obbligatoria per le prestazioni di servizi (a differenza degli acquisti di beni oltre soglia), è fortemente consigliata per permettere al cliente estero di verificare la validità del numero IVA italiano e beneficiare del corretto meccanismo di reverse charge nel proprio Paese.Servizi esclusi dall’art. 7-ter: Alcune tipologie di servizi hanno regole specifiche di territorialità e non seguono il principio generale B2B. Tra questi: i servizi relativi a beni immobili (tassati dove è ubicato l’immobile), le prestazioni nel settore artistico e culturale (tassate dove vengono materialmente eseguite), il trasporto di persone (proporzionale ai percorsi effettuati). In questi casi, il forfettario deve applicare le regole speciali previste dagli artt. 7-quater e seguenti del DPR 633/1972.Servizi ricevuti da soggetti UE: il reverse charge obbligatorioQuesto è forse l’aspetto più insidioso per i forfettari: quando si acquistano servizi da un fornitore UE (soggetto passivo IVA), si è obbligati ad applicare il meccanismo del reverse charge (inversione contabile), versando l’IVA italiana anche se normalmente il forfettario non gestisce IVA. La base normativa è l’art. 17, comma 2 del DPR 633/1972 in combinato con l’art. 7-ter per la territorialità.Come funziona il reverse charge per il forfettario:Il fornitore UE emette fattura senza IVA (poiché il servizio è territorialmente rilevante in Italia, deve essere il committente italiano a versare l’IVA)Il forfettario integra la fattura ricevuta con l’aliquota IVA applicabile (es. 22% per la maggior parte dei servizi generici), indicando l’importo dell’impostaVersamento tramite F24: l’IVA integrata deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, usando il codice tributo 6033 (acquisti servizi da non residenti)Nessuna detrazione: a differenza di un soggetto IVA ordinario che compenserebbe l’IVA a debito con quella a credito, il forfettario versa l’IVA “secca” senza possibilità di detrarne alcuna parte, costituendo un costo aggiuntivo effettivoINTRASTAT acquisti servizi: per gli acquisti di servizi da soggetti UE, il forfettario può essere tenuto alla presentazione del modello INTRA-2-quaterEsempi comuni di servizi UE soggetti a reverse charge per i forfettari: abbonamenti a software (Adobe, Google Workspace, Microsoft 365 acquistati da società UE), servizi di pubblicità online (Meta Ads, Google Ads se fatturati da società irlandesi), servizi di consulenza da professionisti europei, piattaforme e-commerce, servizi di hosting e CDN, iscrizioni a piattaforme di formazione europee.Per una corretta gestione dell’IVA nel regime forfettario 2026 e delle sue casistiche particolari, inclusa l’esigibilità differita, si raccomanda di consultare la nostra guida dedicata.Operazioni con paesi extra-UE: importazioni, esportazioni e serviziOltre alle operazioni intracomunitarie, i forfettari si trovano spesso a operare con soggetti di paesi terzi (extra-UE): clienti americani, fornitori cinesi, piattaforme digitali con sede in USA o UK post-Brexit. Le regole sono diverse da quelle intra-UE.Esportazioni di beni verso paesi extra-UEQuando un forfettario vende beni a clienti di paesi extra-UE, la cessione costituisce una esportazione ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/1972. Le esportazioni sono operazioni non imponibili, in quanto il bene lascia il territorio doganale comunitario. Il forfettario deve emettere fattura con dicitura “non imponibile ex art. 8, comma 1, lett. a) DPR 633/72” e conservare la prova dell’uscita delle merci dal territorio UE (bolla doganale di esportazione, DAE — Documento di Accompagnamento Esportazione). Non è necessaria l’iscrizione al VIES per le esportazioni extra-UE.Importazioni di beni da paesi extra-UEQuando un forfettario importa beni da paesi extra-UE (es. acquista prodotti dalla Cina o dagli USA), l’IVA viene applicata in dogana al momento dell’importazione. La procedura è la seguente: l’Agenzia delle Dogane calcolerà l’IVA dovuta sul valore doganale della merce (valore CIF: costo del bene + assicurazione + nolo) e il forfettario la pagherà direttamente in dogana. Non vi sono obblighi INTRASTAT per le importazioni da paesi terzi (che vengono invece tracciate tramite la dichiarazione doganale di importazione — modello DAU/MRN).Prestazioni di servizi verso clienti extra-UEI servizi resi a soggetti passivi extra-UE seguono la regola generale B2B dell’art. 7-ter (luogo del committente), ma essendo il committente fuori dal territorio comunitario, la prestazione è fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale. Il forfettario emette fattura senza IVA con la dicitura “operazione fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale — art. 7-ter DPR 633/72”. Non vi sono obblighi INTRASTAT per i servizi resi a soggetti extra-UE.Servizi ricevuti da fornitori extra-UEQuando il forfettario acquista servizi da un fornitore extra-UE (es. abbonamento a un software americano, servizi di pubblicità su piattaforme USA), la prestazione è territorialmente rilevante in Italia (luogo del committente) e si applica il meccanismo del reverse charge, con le stesse modalità viste per i servizi UE: integrazione della fattura estera, versamento IVA tramite F24 (codice tributo 6033), nessuna detrazione. Questo vale anche per i servizi resi da piattaforme digitali quali Amazon Web Services, Shopify, Etsy, Fiverr (se fatturate da società extra-UE).Operazioni fuori campo IVA: artt. 2, 3 e 7 DPR 633/72Un’ulteriore categoria di operazioni che il forfettario può incontrare sono le cosiddette operazioni fuori campo IVA, cioè operazioni che non integrano i presupposti dell’IVA stabiliti dal DPR 633/1972. I presupposti dell’IVA sono tre: soggettivo (operatore economico), oggettivo (cessione di beni o prestazione di servizi), territoriale (operazione effettuata nel territorio dello Stato). Se uno solo di questi presupposti manca, l’operazione è fuori campo IVA.Fuori campo per carenza del presupposto oggettivo (artt. 2 e 3 DPR 633/72): Non costituiscono cessioni di beni le operazioni che non comportano trasferimento di proprietà o diritti reali — ad esempio i versamenti di caparre confirmatorie, il passaggio di denaro tra soci e società, le cessioni di aziende (escluse per legge). Non costituiscono prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3 le attività effettuate in forma diversa da contratti obbligatori o reali di fare, non fare, permettere. Esempi pratici: le penali per inadempimento contrattuale non sono soggette a IVA se non remunerate un servizio; i rimborsi spese “a piede di lista” (documentati al centesimo) non costituiscono corrispettivo imponibile.Fuori campo per carenza del presupposto territoriale (artt. 7 e ss. DPR 633/72): Come abbiamo già visto per i servizi verso clienti extra-UE, molte operazioni con l’estero sono fuori campo IVA per carenza di territorialità. Gli articoli 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies del DPR 633/1972 disciplinano il luogo di tassazione rispettivamente per: cessioni di beni, beni immobili, servizi generici B2B e B2C, servizi relativi a immobili, lavorazioni, trasporti, ristorazione, ecc.Obbligo di fatturazione per operazioni fuori campo IVA verso soggetti passivi: Il Decreto Crescita (DL 34/2019) ha modificato l’art. 21 del DPR 633/1972, stabilendo che il forfettario è tenuto a emettere fattura anche per le operazioni fuori campo IVA rese verso soggetti passivi UE o extra-UE, quando la prestazione non è territorialmente rilevante in Italia. La fattura deve riportare la dicitura “inversione contabile” o “operazione non soggetta” con il riferimento normativo specifico.VIES: cos’è, come iscriversi e quando è obbligatorioIl VIES (VAT Information Exchange System) è un sistema informatico europeo che consente la verifica della validità dei numeri di partita IVA dei soggetti registrati negli Stati membri dell’Unione Europea. In Italia, l’iscrizione al VIES consiste nell’autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie: senza di essa, il numero di partita IVA italiano non risulta valido per operazioni comunitarie nel sistema europeo.Come iscriversi al VIESIn Italia l’iscrizione al VIES è la regola: dal 2020, con il recepimento della Direttiva 2018/1910/UE (c.d. “Quick Fixes”), l’iscrizione al VIES avviene automaticamente all’apertura della partita IVA se nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12 o AA7/10) si spunta la casella relativa alle operazioni intracomunitarie. Se il forfettario non ha indicato tale opzione all’apertura, può aggiungerla in seguito mediante:Variazione dati tramite il cassetto fiscale sul portale dell’Agenzia delle Entrate (servizio “Variazione dati attività IVA”)Presentazione del modello AA9/12 di variazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenteTramite intermediario abilitato (CAF, commercialista, consulente del lavoro)Effetti dell’iscrizione: Una volta iscritti al VIES, il proprio numero di partita IVA (con prefisso IT) risulterà valido per operazioni intracomunitarie. I fornitori esteri potranno verificare la validità del numero sul portale ec.europa.eu/taxation_customs/vies. L’iscrizione ha effetto immediato o entro 30 giorni dalla richiesta (l’Agenzia delle Entrate può effettuare verifiche preventive).Quando è obbligatorio per i forfettari:Acquisti di beni intra-UE oltre la soglia di 10.000 euro: iscrizione obbligatoriaCessioni di beni intra-UE a soggetti IVA UE (se si vuole applicare la non imponibilità): fortemente consigliataPrestazioni di servizi B2B verso soggetti IVA UE: consigliata per permettere al cliente di verificare il numero italianoAcquisti di servizi da soggetti IVA UE: non strettamente obbligatoria ma consigliataINTRASTAT per forfettari: quando è dovuto e come si presentaI modelli INTRASTAT sono dichiarazioni statistiche e fiscali che i soggetti iscritti al VIES devono presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per comunicare le operazioni intracomunitarie effettuate. Anche i forfettari iscritti al VIES possono essere tenuti alla loro presentazione, seppur con alcune semplificazioni rispetto ai soggetti ordinari.Tipologie di modelli INTRASTATI modelli INTRASTAT si suddividono in:INTRA-1-bis: cessioni di beni verso soggetti UE (da compilare se si effettuano cessioni intracomunitarie)INTRA-1-quater: prestazioni di servizi rese a soggetti UE (da compilare per servizi B2B verso UE)INTRA-2-bis: acquisti di beni da soggetti UE (da compilare oltre la soglia di 10.000 euro)INTRA-2-quater: acquisti di servizi da soggetti UE (da compilare per servizi B2B ricevuti da UE)Soglie e periodicità per i forfettariPer i forfettari, valgono le regole generali sulla periodicità degli INTRASTAT, basate sui volumi di operazioni:Periodicità mensile: se le operazioni intracomunitarie negli ultimi quattro trimestri superano i 50.000 euro (per cessioni o acquisti di beni) o i 100.000 euro (per servizi)Periodicità trimestrale: se le operazioni rimangono al di sotto delle soglie sopra indicateEsonero: i forfettari che effettuano esclusivamente acquisti di beni sotto la soglia di 10.000 euro non sono tenuti alla presentazione degli INTRASTATCome si presenta: I modelli INTRASTAT si presentano in via telematica tramite il portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it), utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o tramite un intermediario abilitato. Il termine di presentazione è il 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mensile o trimestrale).Esempi pratici: designer, e-commerce, consulente SaaSCaso 1: Designer forfettario che fattura a cliente tedescoSituazione: Marco è un designer grafico in regime forfettario con partita IVA italiana. Riceve un incarico da una GmbH tedesca (soggetto passivo IVA in Germania) per la creazione di un logo aziendale. Compenso: 3.500 euro.Adempimenti:La prestazione rientra nell’art. 7-ter DPR 633/72: il luogo di tassazione è la Germania (dove ha sede il committente)Marco emette fattura per 3.500 euro senza IVA, con dicitura “Inversione contabile / Reverse charge — art. 7-ter DPR 633/72 — art. 196 Direttiva 2006/112/CE”La GmbH tedesca provvederà autonomamente ad applicare l’IVA tedesca tramite il proprio meccanismo di reverse chargeMarco deve presentare il modello INTRA-1-quater per la prestazione di servizi resaÈ consigliata ma non obbligatoria l’iscrizione al VIES (consigliata per la verifica da parte del cliente tedesco)Il compenso di 3.500 euro concorre al reddito forfettario e alla soglia degli 85.000 euro annuiCaso 2: E-commerce forfettario che vende su Amazon UESituazione: Laura gestisce un piccolo e-commerce di prodotti artigianali in regime forfettario. Vende attraverso Amazon Europe e nel corso del 2026 realizza vendite per 4.200 euro verso privati consumatori francesi e spagnoli.Adempimenti:Le vendite a privati UE (B2C) non superano la soglia OSS di 10.000 euro: la tassazione avviene in Italia (regola del cedente)Laura, in quanto forfettaria, non applica IVA sulle proprie vendite; le transazioni sono trattate come operazioni non soggette a IVAAmazon potrebbe applicare automaticamente l’IVA del Paese del consumatore (per le piattaforme “deemed supplier” ex art. 14-bis Direttiva IVA): in questo caso Laura deve verificare le condizioni del contratto con AmazonSe le vendite superano 10.000 euro annui verso UE, la situazione si complica e richiede consulenza specificaCaso 3: Consulente IT che acquista servizi SaaS da fornitori USA e UESituazione: Giulia è una consulente IT in regime forfettario. Utilizza per la propria attività: Adobe Creative Cloud (fatturato da Adobe Systems Software Ireland Ltd — fornitore UE), AWS (Amazon Web Services EMEA SARL Luxembourg — fornitore UE), Zoom (Zoom Video Communications Inc. — fornitore USA). Spende complessivamente 2.400 euro/anno in abbonamenti.Adempimenti:Tutti e tre i servizi (Adobe, AWS, Zoom) sono acquistati da soggetti passivi esteri e sono territorialmente rilevanti in Italia per il principio del “luogo del committente” (art. 7-ter)Per tutti e tre scatta l’obbligo di reverse charge: Giulia deve integrare ogni fattura ricevuta con l’IVA italiana del 22%Per Adobe (680 euro/anno × 22% = 149,60 euro di IVA) e AWS (960 euro × 22% = 211,20 euro) → versamento mensile tramite F24 codice tributo 6033Per Zoom (fornitore USA): stessa procedura di reverse chargeL’IVA versata costituisce un costo aggiuntivo reale per Giulia (non recuperabile come credito, a differenza dei soggetti IVA ordinari)Per i servizi UE (Adobe, AWS): obbligo di presentazione INTRA-2-quater (acquisti servizi da UE)Per Zoom (USA): nessun INTRASTAT ma stesso obbligo di reverse chargeTabella riepilogativa: adempimenti del forfettario per operazioni estereDi seguito una tabella riepilogativa dei principali adempimenti del contribuente in regime forfettario a seconda del tipo di operazione con l’estero.Tipo di operazioneFatturaIVA da versareVIES necessarioINTRASTATServizi resi a soggetto IVA UE (B2B)Sì, senza IVA (art. 7-ter)NoConsigliatoINTRA-1-quaterServizi ricevuti da soggetto IVA UE (B2B)Integrazione fattura esteraSì (reverse charge, F24 cod. 6033)ConsigliatoINTRA-2-quaterAcquisti beni intra-UE (oltre 10.000 euro)Integrazione fattura esteraSì (F24 cod. 6099)ObbligatorioINTRA-2-bisAcquisti beni intra-UE (fino a 10.000 euro)Nessuna integrazioneNo (IVA del cedente)NoNoCessioni beni a soggetto IVA UE (con VIES)Sì, non imponibile (art. 41 DL 331/93)NoObbligatorioINTRA-1-bisServizi resi a soggetto extra-UE (B2B)Sì, fuori campo IVA (art. 7-ter)NoNoNoServizi ricevuti da soggetto extra-UEIntegrazione fattura esteraSì (reverse charge, F24 cod. 6033)NoNoEsportazioni beni extra-UESì, non imponibile (art. 8 DPR 633/72)NoNoNoImportazioni beni extra-UEDichiarazione doganale (DAU)Sì (in dogana)NoNoPer approfondire le cause ostative al regime forfettario 2026, tra cui i requisiti soggettivi e i limiti alle attività con l’estero, consulta la nostra guida dedicata. Ricorda che svolgere stabilmente attività con soggetti esteri può in alcuni casi determinare il superamento dei requisiti del regime o rientrare nelle cause di esclusione (ad esempio, il criterio del controllo societario).Conclusioni: Operare con l’estero in regime forfettario non significa essere esenti da tutti gli adempimenti IVA. Al contrario, le operazioni internazionali attivano specifici obblighi di integrazione fattura, versamento IVA tramite reverse charge, iscrizione al VIES e presentazione dei modelli INTRASTAT. La corretta gestione di queste operazioni è fondamentale per evitare sanzioni e per mantenere la conformità fiscale. Se hai dubbi sulla tua situazione specifica, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. Per le fatture elettroniche ti consigliamo fatturazioneitalia.it: da 49 € l’anno IVA inclusa con prezzo bloccato 3 anni, Sistema Tessera Sanitaria nel piano Pro e 30 giorni di prova gratuita senza carta. 📋 Scopri il servizio 💬 Scrivici su WhatsApp 🧾 Prova gratis 30 giorniDomande Frequenti sul Regime Forfettario e Operazioni con l’EsteroUn forfettario che riceve una fattura da Google o Meta Ads (soggetto UE) deve pagare IVA?Si. Google Ireland Ltd e Meta Platforms Ireland sono soggetti passivi UE. Le fatture per servizi pubblicitari ricevuti da un forfettario italiano sono soggette a reverse charge: il forfettario deve integrare la fattura con l’IVA italiana (22%) e versarla tramite F24 con codice tributo 6033 entro il 16 del mese successivo. Non puo detrarre l’IVA versata, che costituisce un costo aggiuntivo.Il forfettario deve presentare INTRASTAT se presta servizi a un cliente francese?Si. Se emette fattura per prestazioni di servizi B2B verso un soggetto passivo IVA francese (art. 7-ter DPR 633/72), il forfettario e tenuto a presentare il modello INTRA-1-quater (prestazioni di servizi rese) all’Agenzia delle Dogane, con periodicita trimestrale se i volumi sono contenuti (sotto 100.000 euro annui).Cosa succede se un forfettario supera la soglia di 10.000 euro di acquisti intra-UE?Superata la soglia di 10.000 euro di acquisti di beni da soggetti UE (nell’anno precedente o in quello corrente), il forfettario deve: iscriversi al VIES, integrare le fatture ricevute con l’IVA italiana applicabile, versare l’IVA tramite F24 (codice 6099) entro il 16 del mese successivo all’acquisto, e presentare il modello INTRASTAT INTRA-2-bis per gli acquisti di beni.Un forfettario che vende servizi a un cliente americano deve fare qualcosa di particolare?La prestazione di servizi B2B verso un soggetto passivo extra-UE (es. azienda americana) e fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale (art. 7-ter DPR 633/72). Il forfettario emette fattura senza IVA con dicitura ‘operazione fuori campo IVA — art. 7-ter DPR 633/72’. Non vi sono obblighi INTRASTAT per le operazioni con paesi extra-UE. Il compenso concorre normalmente al reddito forfettario.Il regime forfettario comporta cause ostative legate all’attivita con l’estero?Si. Una delle cause ostative al regime forfettario riguarda il possesso di partecipazioni di controllo in societa di capitali estere che svolgono attivita economiche riconducibili a quella del forfettario (art. 1, comma 57, lett. d della Legge 190/2014). Inoltre, chi percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilato all’estero sopra determinate soglie puo incorrere in cause ostative. Si consiglia sempre una verifica preliminare con un professionista.Hai Bisogno di Assistenza per il Regime Forfettario e le Operazioni con l’Estero?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella gestione di partita IVA forfettaria, reverse charge, VIES, INTRASTAT e tutte le operazioni con soggetti esteri.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATIPARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari Partita IVA Igienista Dentale 2026: Guida Completa in 7 PuntiCome aprire la partita IVA da igienista dentale nel 2026: codice ATECO 2025 86.99.09, iscrizione alla Gestione Separata INPS, regime forfettario con coefficiente 78%, esenzione IVA art. 10 e regole per collaborare correttamente con lo studio odontoiatrico. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 19:00:002026-09-22 10:07:24Partita IVA Igienista Dentale 2026: Guida Completa in 7 PuntiLogopedisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari Partita IVA Logopedista e Dietista 2026: Guida Completa al Nuovo Codice ATECO 86.99.09Guida 2026 alla partita IVA per logopedista e dietista: il codice ATECO 2025 corretto è 86.99.09 e non più il vecchio 86.90.29, contributi in Gestione Separata INPS (26,07% o 24%), regime forfettario con coefficiente 78%, esenzione IVA art. 10 n. 18 e invio annuale al Sistema Tessera Sanitaria. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 18:00:002026-09-22 09:51:08Partita IVA Logopedista e Dietista 2026: Guida Completa al Nuovo Codice ATECO 86.99.09PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Scadenze forfettario 2026: calendario 2026-2027 e doppia botta del primo anno Le scadenze forfettario 2026 sono il vero punto debole di chi lavora con la partita IVA in regime forfettario. Il regime in sé è semplice: niente IVA sulle fatture, una sola imposta sostitutiva e pochi adempimenti. Proprio per questo molti… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-28 15:00:002026-09-27 11:04:36Scadenze forfettario 2026: calendario 2026-2027 e doppia botta del primo annoCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleDicembre 6, 2025/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-09 01:44:142026-09-27 09:19:17Regime Forfettario, Operazioni con l’Estero e Fuori Campo IVA: Guida Completa agli Adempimenti
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari Partita IVA Igienista Dentale 2026: Guida Completa in 7 PuntiCome aprire la partita IVA da igienista dentale nel 2026: codice ATECO 2025 86.99.09, iscrizione alla Gestione Separata INPS, regime forfettario con coefficiente 78%, esenzione IVA art. 10 e regole per collaborare correttamente con lo studio odontoiatrico. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 19:00:002026-09-22 10:07:24Partita IVA Igienista Dentale 2026: Guida Completa in 7 Punti
Logopedisti, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari Partita IVA Logopedista e Dietista 2026: Guida Completa al Nuovo Codice ATECO 86.99.09Guida 2026 alla partita IVA per logopedista e dietista: il codice ATECO 2025 corretto è 86.99.09 e non più il vecchio 86.90.29, contributi in Gestione Separata INPS (26,07% o 24%), regime forfettario con coefficiente 78%, esenzione IVA art. 10 n. 18 e invio annuale al Sistema Tessera Sanitaria. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 18:00:002026-09-22 09:51:08Partita IVA Logopedista e Dietista 2026: Guida Completa al Nuovo Codice ATECO 86.99.09
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO Scadenze forfettario 2026: calendario 2026-2027 e doppia botta del primo anno Le scadenze forfettario 2026 sono il vero punto debole di chi lavora con la partita IVA in regime forfettario. Il regime in sé è semplice: niente IVA sulle fatture, una sola imposta sostitutiva e pochi adempimenti. Proprio per questo molti… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-28 15:00:002026-09-27 11:04:36Scadenze forfettario 2026: calendario 2026-2027 e doppia botta del primo anno