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Colf e Badanti: NASPI anche dopo Dimissioni in Maternità – La Sentenza che Cambia Tutto

colf e badanti CAF Udine

Una recente pronuncia giurisprudenziale ha chiarito un aspetto fondamentale per le lavoratrici domestiche: anche le colf e le badanti che si dimettono durante il periodo di maternità hanno diritto all’indennità di disoccupazione NASPI. Questa sentenza rappresenta una svolta importante per migliaia di lavoratrici del settore domestico, che finora si trovavano spesso escluse da questa tutela.

La questione riguarda un principio cruciale: le dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità sono equiparate, ai fini del diritto alla NASPI, alle cessazioni involontarie del rapporto di lavoro. Questo significa che una badante o una colf che si dimette nei primi tre anni di vita del bambino (o nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento) non perde il diritto all’indennità di disoccupazione.

In questa guida completa analizziamo nel dettaglio cosa stabilisce la giurisprudenza, quali sono i requisiti per accedere alla NASPI, come presentare domanda e quali importi spettano alle lavoratrici domestiche.

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La Tutela delle Dimissioni in Maternità

Il Decreto Legislativo 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità) stabilisce che le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino devono essere convalidate presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

Questa procedura di convalida ha una funzione protettiva: garantisce che la decisione sia libera e consapevole, non frutto di pressioni da parte del datore di lavoro. Ma ha anche un importante effetto collaterale: le dimissioni convalidate in questo periodo sono equiparate, per legge, a una cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Cosa significa in pratica?

Significa che la lavoratrice che si dimette durante questo periodo protetto ha diritto alle stesse tutele di chi viene licenziato, compresa l’indennità di disoccupazione NASPI. Questo principio, già consolidato per i lavoratori subordinati ordinari, è stato esteso alle colf e alle badanti grazie alle recenti pronunce giurisprudenziali.

Periodo tutelato

  • Dalla comunicazione dello stato di gravidanza
  • Fino al compimento del terzo anno di età del bambino
  • In caso di adozione/affidamento: primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia

Casi particolari

Se la lavoratrice domestica ha più figli, il periodo protetto si calcola sul figlio più piccolo. Quindi, se una badante ha un bambino di 2 anni e uno di 5, potrà presentare dimissioni tutelate ancora per un anno (fino al compimento del terzo anno del figlio minore).

Requisiti per la NASPI delle Lavoratrici Domestiche

Per accedere all’indennità NASPI, le colf e le badanti devono soddisfare gli stessi requisiti previsti per tutti i lavoratori dipendenti, con alcune specificità legate al settore del lavoro domestico.

Requisiti contributivi

  1. Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione
  2. Almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione

Per le lavoratrici domestiche, il calcolo delle settimane contributive tiene conto dei versamenti effettuati dal datore di lavoro tramite i bollettini MAV trimestrali. Ogni trimestre con contributi regolarmente versati vale 13 settimane.

Come si contano le 13 settimane

Se una badante ha lavorato per 4 trimestri consecutivi con contributi regolari, ha accumulato 52 settimane di contribuzione, ben oltre il minimo richiesto. Anche un anno di lavoro continuativo è sufficiente per maturare il diritto.

Le 30 giornate di lavoro effettivo

Questa condizione è fondamentale. Non si tratta di 30 giorni di contribuzione, ma di 30 giorni in cui la lavoratrice ha effettivamente lavorato. Per le colf e badanti con contratto part-time, si applicano le seguenti regole:

  • Se il contratto prevede almeno 4 ore giornaliere: ogni giorno conta come una giornata
  • Se il contratto prevede meno di 4 ore: occorrono più giorni per raggiungere una giornata intera

Esempio pratico

Maria è una colf assunta con contratto di 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni). Ha lavorato per 18 mesi continuativi e si dimette durante la maternità (il bambino ha 2 anni). Maria ha:

  • 72 settimane di contribuzione (18 mesi x 4 settimane)
  • Più di 30 giornate di lavoro effettivo

Maria ha tutti i requisiti per richiedere la NASPI.

Requisiti soggettivi

  • Stato di disoccupazione (non avere altri rapporti di lavoro attivi)
  • Dimissioni durante il periodo tutelato di maternità con convalida ITL
  • Rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro presso il Centro per l’Impiego

Importo e Durata della NASPI per Colf e Badanti

L’importo della NASPI per le lavoratrici domestiche viene calcolato sulla base della retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni. Il metodo di calcolo è lo stesso applicato a tutti i lavoratori dipendenti.

Calcolo dell’importo mensile

L’INPS somma tutte le retribuzioni imponibili degli ultimi 4 anni e le divide per il numero di settimane contributive, moltiplicando il risultato per 4,33 (coefficiente per ottenere l’importo mensile).

Sul risultato si applica:

  • Il 75% della retribuzione mensile se questa è inferiore a 1.352,19 euro (importo 2026)
  • Il 75% di 1.352,19 euro + il 25% della differenza se la retribuzione supera questa soglia

Importo massimo: 1.550,42 euro mensili (importo 2026)
Importo minimo: Non esiste un importo minimo fisso, ma l’indennità non può essere inferiore all’assegno sociale (534,41 euro nel 2026).

Esempio di calcolo

Anna è una badante con contratto convivente. La sua retribuzione mensile media negli ultimi 4 anni è stata di 1.100 euro.

Importo NASPI = 1.100 x 75% = 825 euro mensili

Se invece la retribuzione media fosse stata di 1.600 euro:

Importo NASPI = (1.352,19 x 75%) + [(1.600 – 1.352,19) x 25%]
Importo NASPI = 1.014,14 + 61,95 = 1.076,09 euro mensili

Durata della prestazione

La NASPI viene erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive accumulate negli ultimi 4 anni, con un massimo di 24 mesi.

Esempi:

  • 52 settimane contributive → 26 settimane di NASPI (6 mesi)
  • 104 settimane contributive → 52 settimane di NASPI (12 mesi)
  • 208 settimane o più → 104 settimane di NASPI (24 mesi)

Riduzione progressiva

Dal quarto mese di fruizione, l’importo della NASPI si riduce del 3% ogni mese. Questa decurtazione serve a incentivare la ricerca attiva di un nuovo impiego.

Dopo 6 mesi di NASPI da 825 euro:

  • Mesi 1-3: 825 euro
  • Mese 4: 800,25 euro (-3%)
  • Mese 5: 776,24 euro (-3%)
  • Mese 6: 752,95 euro (-3%)

Procedura per Richiedere la NASPI

La richiesta della NASPI per le lavoratrici domestiche che si dimettono durante la maternità richiede alcuni passaggi specifici. È fondamentale seguire l’ordine corretto per non perdere il diritto alla prestazione.

Step 1: Convalida delle dimissioni presso l’ITL

Prima ancora di presentare le dimissioni al datore di lavoro, la lavoratrice deve recarsi presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro per convalidare la propria volontà di dimettersi. Questa procedura è obbligatoria per legge.

Documenti necessari per la convalida:

  • Documento d’identità valido
  • Codice fiscale
  • Lettera di dimissioni datata e firmata
  • Certificato di nascita del bambino (o documentazione adozione/affidamento)
  • Copia del contratto di lavoro

L’ITL convoca la lavoratrice per un colloquio e verifica che la decisione sia libera e consapevole. Al termine, rilascia il verbale di convalida.

Step 2: Comunicazione al datore di lavoro

Dopo aver ottenuto la convalida ITL, la lavoratrice deve comunicare formalmente le dimissioni al datore di lavoro, rispettando il preavviso previsto dal CCNL del lavoro domestico:

  • Fino a 5 anni di anzianità: 15 giorni di preavviso
  • Oltre 5 anni di anzianità: 30 giorni di preavviso

Il datore di lavoro deve versare l’ultima contribuzione trimestrale e rilasciare il CUD (Certificazione Unica).

Step 3: Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)

Entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto, la lavoratrice deve recarsi presso il Centro per l’Impiego e rilasciare la DID, dichiarandosi immediatamente disponibile a lavorare. Questo passaggio è fondamentale: senza DID non si può accedere alla NASPI.

La DID può essere rilasciata:

  • Di persona presso il CPI
  • Online tramite il portale ANPAL
  • Tramite i patronati abilitati

Step 4: Domanda NASPI all’INPS

La domanda di NASPI va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Modalità di presentazione:

  1. Online sul sito INPS (con SPID, CIE o CNS)
    – Accedere al portale www.inps.it
    – Sezione “Prestazioni e servizi” → “NASPI”
    – Compilare il modulo online
  2. Tramite Contact Center INPS
    – Numero verde 803 164 (da rete fissa)
    – Numero 06 164 164 (da cellulare)
  3. Tramite CAF o Patronato
    – Portare la documentazione necessaria
    – Il CAF compila e trasmette la domanda per conto della lavoratrice

Documenti da allegare:

  • Verbale di convalida dimissioni ITL
  • Certificato di nascita del figlio
  • CUD del datore di lavoro
  • IBAN per l’accredito
  • Eventuale documentazione di altri rapporti di lavoro (per escludere attività in corso)

Tempi di risposta

L’INPS istruisce la pratica entro 30 giorni e, se tutto è in regola, inizia a erogare la NASPI dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo di preavviso (o dal giorno della domanda, se successivo).

Casi Pratici ed Esempi Concreti

Per comprendere meglio come funziona il diritto alla NASPI per le dimissioni in maternità, analizziamo alcuni casi concreti che rispecchiano situazioni reali.

Caso 1: Badante convivente con bimbo di 1 anno

Situazione:
Giulia lavora come badante convivente da 3 anni. Ha un bambino di 1 anno e decide di dimettersi perché non riesce più a conciliare l’assistenza al bambino con il lavoro.

Retribuzione mensile: 1.400 euro netti (circa 1.750 euro lordi)
Contributi: Versati regolarmente ogni trimestre per 3 anni

Analisi:

  • Giulia ha 156 settimane di contribuzione (3 anni)
  • Ha lavorato più di 30 giornate negli ultimi 12 mesi
  • Il bambino ha 1 anno: rientra nel periodo tutelato

Soluzione:
Giulia ha pieno diritto alla NASPI. Deve:

  1. Recarsi all’ITL per convalidare le dimissioni
  2. Dare preavviso di 15 giorni
  3. Fare la DID al Centro per l’Impiego
  4. Presentare domanda NASPI entro 68 giorni

Importo NASPI stimato: circa 1.080 euro/mese per 18 mesi (metà delle 156 settimane)

Caso 2: Colf part-time con due bambini

Situazione:
Maria lavora come colf 20 ore settimanali presso due famiglie diverse (10 ore ciascuna). Ha due bambini: uno di 5 anni e uno di 2 anni. Si dimette da entrambi i lavori.

Retribuzione complessiva: 900 euro mensili
Contributi: Versati regolarmente per 2 anni

Analisi:

  • Maria ha 104 settimane di contribuzione (2 anni)
  • Ha lavorato più di 30 giornate
  • Il figlio minore ha 2 anni: rientra nel periodo tutelato

Particolarità:
Maria deve convalidare le dimissioni per entrambi i rapporti di lavoro, presentando all’ITL due lettere di dimissioni separate. Può farlo nello stesso appuntamento.

Importo NASPI stimato: circa 675 euro/mese per 12 mesi

Caso 3: Badante con contratto da 6 mesi

Situazione:
Luisa ha iniziato a lavorare come badante 6 mesi fa (2 trimestri). Ha un bambino di 6 mesi. Vorrebbe dimettersi.

Retribuzione mensile: 1.200 euro
Contributi: Versati per 2 trimestri (26 settimane)

Analisi:

  • Luisa ha 26 settimane di contribuzione
  • Ha lavorato più di 30 giornate
  • Il bambino ha 6 mesi: rientra nel periodo tutelato

Attenzione:
Luisa ha appena raggiunto il requisito minimo delle 13 settimane. Se si dimette ora, avrà diritto alla NASPI ma per un periodo molto breve (13 settimane, cioè 3 mesi circa).

Consiglio:
Potrebbe essere conveniente continuare a lavorare ancora qualche mese per accumulare più contributi e avere una NASPI di durata maggiore, visto che il periodo tutelato dura fino ai 3 anni del bambino.

Caso 4: Dimissioni oltre il terzo anno

Situazione:
Sofia lavora come colf da 4 anni. Ha un bambino di 3 anni e 2 mesi. Si dimette.

Analisi:
Il bambino ha superato i 3 anni: Sofia non rientra più nel periodo tutelato. Le sue dimissioni sono ordinarie, non convalidabili dall’ITL.

Conseguenza:
Sofia NON ha diritto alla NASPI, perché le dimissioni volontarie ordinarie non danno accesso all’indennità di disoccupazione.

Alternativa:
Se Sofia ha un valido motivo (es. molestie sul lavoro, mancato pagamento, modifica peggiorativa delle condizioni), può presentare dimissioni per giusta causa, che danno diritto alla NASPI anche fuori dal periodo di maternità.

Compatibilità della NASPI con Altri Redditi

Una domanda frequente riguarda la possibilità di percepire la NASPI mentre si hanno altri redditi o si svolgono altre attività.

NASPI e lavoro occasionale

È possibile svolgere lavori occasionali mentre si percepisce la NASPI, ma con limiti precisi:

  • Reddito annuo da lavoro occasionale non superiore a 5.000 euro
  • Obbligo di comunicazione all’INPS prima di iniziare l’attività
  • La NASPI viene ridotta dell’80% del reddito previsto

Esempio:
Se una ex badante percepisce 800 euro/mese di NASPI e inizia a fare pulizie occasionali per 200 euro/mese:

  • Riduzione: 200 x 80% = 160 euro
  • NASPI residua: 800 – 160 = 640 euro

NASPI e lavoro subordinato

Se si viene assunti con un nuovo contratto subordinato, la NASPI:

  • Si sospende automaticamente per tutta la durata del rapporto
  • Riprende al termine, se ci sono ancora mesi residui
  • Decade definitivamente se il rapporto dura oltre 6 mesi

NASPI e assegno unico figli

La NASPI è pienamente compatibile con l’Assegno Unico Universale per i figli. Sono due prestazioni diverse e non si influenzano a vicenda. Anzi, percepire la NASPI (che è un reddito) può aumentare leggermente l’importo dell’Assegno Unico, rispetto a chi non ha alcun reddito.

NASPI e maternità INPS

Se una lavoratrice percepisce la NASPI e rimane nuovamente incinta, ha diritto all’indennità di maternità INPS, che sostituisce temporaneamente la NASPI per il periodo di astensione obbligatoria (2 mesi prima + 3 mesi dopo il parto). Al termine della maternità, la NASPI riprende per i mesi residui.

NASPI e partita IVA

Aprire una partita IVA mentre si percepisce la NASPI è possibile, ma con regole precise:

  • Obbligo di comunicazione all’INPS prima dell’apertura
  • Se il reddito previsto supera 5.000 euro annui: la NASPI decade
  • Se il reddito previsto è inferiore a 5.000 euro: la NASPI si riduce dell’80% del reddito

Obblighi del Percettore di NASPI

Chi percepisce la NASPI ha specifici obblighi da rispettare. La violazione di questi obblighi può portare alla decadenza della prestazione.

1. Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)

È l’obbligo più importante. La lavoratrice deve dichiararsi disponibile a:

  • Accettare offerte di lavoro congrue
  • Partecipare a misure di politica attiva del lavoro
  • Partecipare a iniziative di orientamento e formazione

Cosa significa “offerta congrua”?

Nei primi 12 mesi di NASPI, un’offerta è congrua se:

  • La retribuzione è almeno pari all’80% della retribuzione precedente
  • Il luogo di lavoro è raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici (o 100 km se si ha auto)
  • La qualifica è coerente con le competenze della lavoratrice

Dopo 12 mesi, i criteri si allentano: diventa congrua qualsiasi offerta con retribuzione superiore alla NASPI percepita.

2. Patto di Servizio Personalizzato

Entro 90 giorni dalla DID, il Centro per l’Impiego convoca la lavoratrice per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato. In questo incontro si definiscono:

  • Il profilo professionale
  • Gli obiettivi di reinserimento lavorativo
  • Le attività da svolgere (formazione, tirocini, colloqui)

La mancata presentazione all’appuntamento senza giustificato motivo comporta la perdita di un mese di NASPI.

3. Comunicazione di variazioni reddituali

Ogni variazione della situazione reddituale o lavorativa va comunicata all’INPS entro 30 giorni:

  • Inizio di un lavoro (anche occasionale)
  • Apertura partita IVA
  • Cessazione di un’attività
  • Variazione di redditi previsti

La comunicazione va fatta online sul portale INPS (sezione “NASPI-COM”) oppure tramite patronato.

4. Residenza e domicilio

Ogni cambio di residenza o domicilio va comunicato tempestivamente all’INPS e al Centro per l’Impiego. Questo è importante perché il CPI convoca per attività formative o offerte di lavoro in base al domicilio dichiarato.

Sanzioni per violazione degli obblighi

  • Prima violazione: Decurtazione di 1/4 dell’importo mensile per 2 mesi
  • Seconda violazione: Decurtazione di 1/4 dell’importo per 4 mesi
  • Terza violazione: Decadenza totale dalla NASPI

Casi di decadenza immediata

  • Mancata comunicazione di inizio lavoro
  • Rifiuto di un’offerta congrua senza giustificato motivo
  • Perdita dello stato di disoccupazione
  • Raggiungimento dell’età pensionabile
  • Acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità (salvo opzione per la NASPI)

NASPI e Diritti Previdenziali Futuri

Un aspetto spesso trascurato è l’impatto della NASPI sui contributi previdenziali e, quindi, sulla futura pensione.

Contribuzione figurativa durante la NASPI

Mentre si percepisce la NASPI, l’INPS accredita automaticamente contributi figurativi utili ai fini pensionistici. Questo significa che i mesi di NASPI contano per:

  • Il diritto alla pensione (requisito contributivo)
  • Il calcolo dell’importo della pensione

Attenzione: I contributi figurativi da NASPI sono calcolati su una retribuzione convenzionale, che corrisponde all’importo della NASPI percepita. Se la NASPI è inferiore alla precedente retribuzione (come di solito accade), anche i contributi accreditati saranno proporzionalmente inferiori.

Esempio

Maria lavorava come badante con retribuzione di 1.400 euro. Percepisce NASPI di 1.050 euro per 12 mesi.

  • Contributi versati durante il lavoro: calcolati su 1.400 euro
  • Contributi figurativi durante NASPI: calcolati su 1.050 euro

Quindi i 12 mesi di NASPI “valgono” meno, ai fini pensionistici, rispetto a 12 mesi di lavoro effettivo.

Integrazione volontaria dei contributi

Le lavoratrici domestiche che percepiscono la NASPI possono valutare, al termine della prestazione, di versare contributi volontari per coprire eventuali periodi scoperti o per raggiungere prima i requisiti pensionistici.

I contributi volontari per il lavoro domestico si versano tramite:

  • Domanda all’INPS di autorizzazione
  • Versamento trimestrale con bollettini MAV
  • Importo calcolato sulla retribuzione media dell’ultimo anno di lavoro

Maternità e contributi

I periodi di maternità obbligatoria sono sempre coperti da contribuzione figurativa, anche se la lavoratrice si è dimessa. Quindi:

  • Maternità INPS: contributi figurativi su retribuzione piena
  • NASPI dopo dimissioni: contributi figurativi su importo NASPI

Entrambi i periodi contano per la pensione.

Totalizzazione dei contributi

Per le lavoratrici che hanno contributi in diverse gestioni (ad esempio, hanno lavorato come dipendente prima di diventare colf), la totalizzazione permette di sommare tutti i contributi per raggiungere il diritto alla pensione, anche se ogni gestione singolarmente non raggiungerebbe i requisiti.

La totalizzazione è gratuita e può essere richiesta quando si fa domanda di pensione.

Conclusioni

Il riconoscimento del diritto alla NASPI per le colf e le badanti che si dimettono durante il periodo di maternità rappresenta un’importante tutela per migliaia di lavoratrici. Questa interpretazione giurisprudenziale conferma che il periodo tutelato di maternità ha effetti concreti anche sul diritto all’indennità di disoccupazione.

È fondamentale seguire correttamente la procedura: convalidare le dimissioni presso l’ITL, rispettare i termini per la DID e per la domanda NASPI, comunicare tempestivamente ogni variazione all’INPS. La mancata osservanza di questi adempimenti può comportare la perdita del diritto alla prestazione.

Per le lavoratrici domestiche, spesso caratterizzate da rapporti di lavoro frammentati e irregolarità contributive, il supporto di un CAF è particolarmente importante. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste le colf e le badanti nella verifica dei requisiti, nella compilazione della domanda e in tutte le comunicazioni con l’INPS.

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Domande Frequenti sulla NASPI per Dimissioni in Maternità

Posso richiedere la NASPI se mi dimetto volontariamente come colf?

Sì, ma solo se ti dimetti durante il periodo tutelato di maternità (dalla gravidanza fino ai 3 anni di età del bambino) e le dimissioni vengono convalidate dall’Ispettorato del Lavoro. In questo caso, le dimissioni sono equiparate a una cessazione involontaria e danno diritto alla NASPI.

Quanto tempo ho per presentare domanda di NASPI dopo le dimissioni?

Hai 68 giorni di tempo dalla cessazione effettiva del rapporto di lavoro (quindi dalla fine del preavviso). Se presenti la domanda oltre questo termine, perdi il diritto alla prestazione.

La NASPI si riduce ogni mese?

La NASPI rimane costante per i primi 3 mesi. Dal quarto mese in poi si riduce del 3 percento ogni mese. Questa riduzione serve a incentivare la ricerca attiva di un nuovo lavoro.

Posso lavorare mentre percepisco la NASPI?

Sì, puoi svolgere lavori occasionali con reddito fino a 5.000 euro annui, comunicandolo preventivamente all’INPS. La NASPI verrà ridotta dell’80 percento del reddito occasionale. Se trovi un lavoro subordinato, la NASPI si sospende per la durata del rapporto.

Cosa succede se il datore di lavoro non ha versato i contributi?

Se i contributi non sono stati versati regolarmente, potresti non raggiungere i requisiti per la NASPI (13 settimane negli ultimi 4 anni). In questo caso devi denunciare l’omissione contributiva all’INPS, che può procedere al recupero dei contributi dovuti. Il CAF può assisterti in questa procedura.

La NASPI è compatibile con l’Assegno Unico per i figli?

Sì, sono pienamente compatibili. Puoi percepire contemporaneamente la NASPI e l’Assegno Unico Universale per i tuoi figli. Sono due prestazioni diverse che non si influenzano.

Se ho due rapporti di lavoro part-time e mi dimetto da entrambi?

Devi presentare due domande di convalida dimissioni separate presso l’ITL (puoi farlo nello stesso appuntamento). Poi presenti un’unica domanda NASPI all’INPS, che calcolerà l’indennità sommando le retribuzioni di entrambi i rapporti.


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