NOTIZIEGiustizia tributaria: proroga a 75 anni per i giudici nel 2026Una delle novità più rilevanti per il sistema della giustizia tributaria italiana nel 2026 riguarda la proroga del limite di età dei giudici delle Corti di giustizia tributaria fino a 75 anni. Una misura nata per rispondere alla cronica carenza di magistrati tributari e all’arretrato record che affligge i tribunali fiscali italiani.La misura è contenuta in un decreto correttivo alla riforma della giustizia tributaria avviata nel 2022 (D.Lgs. 156/2022), che ha trasformato le vecchie Commissioni tributarie provinciali e regionali nelle attuali Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.Indice dei contenutiCosa prevede la proroga a 75 anniPerché nasce questo provvedimentoCome funziona la giustizia tributaria in ItaliaImpatto per i contribuenti e i ricorsi pendentiFAQCosa prevede la proroga a 75 anniIl provvedimento consente ai giudici tributari che hanno già raggiunto o stanno per raggiungere il limite ordinario dei 70 anni (introdotto dalla riforma del 2022) di continuare a esercitare le proprie funzioni fino al compimento dei 75 anni.Si tratta di una misura derogatoria rispetto alla regola generale, applicabile su richiesta del giudice interessato e previa valutazione da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT), organo di autogoverno della magistratura tributaria.In concreto, la proroga mira a trattenere in servizio i magistrati più esperti, proprio quelli capaci di gestire le controversie fiscali più complesse — spesso legate a contenziosi con l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane o altri enti impositori. Perché nasce questo provvedimentoLa giustizia tributaria italiana soffre da anni di un problema strutturale: il numero di ricorsi depositati supera costantemente quello dei procedimenti definiti. Il risultato è un arretrato cronico che in alcune Corti raggiunge gli anni di attesa per una sentenza di primo grado.La riforma del 2022 aveva introdotto importanti novità, tra cui:La professionalizzazione parziale della magistratura tributaria (con giudici togati a tempo pieno)La riduzione del limite di età da 75 a 70 anni per i giudici onorariIl rafforzamento della sezione tributaria della Corte di Cassazione come giudice di legittimità per le controversie fiscali di maggiore rilevanzaTuttavia, l’abbassamento del limite di età ha prodotto un effetto non previsto: l’uscita anticipata di numerosi giudici esperti, aggravando ulteriormente la carenza di organico. La proroga a 75 anni nasce quindi come misura emergenziale per stabilizzare il sistema. Come funziona la giustizia tributaria in ItaliaPer comprendere l’impatto della notizia, è utile ricordare come è strutturato il sistema del contenzioso tributario italiano dopo la riforma del 2022:Corti di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissioni tributarie provinciali): giudicano i ricorsi contro gli atti dell’Amministrazione finanziaria (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, dinieghi di rimborso)Corti di giustizia tributaria di secondo grado (ex Commissioni tributarie regionali): giudicano gli appelli contro le sentenze di primo gradoSezione tributaria della Corte di Cassazione: giudice di legittimità, decide sui ricorsi per cassazione su questioni di diritto nelle controversie fiscaliI giudici tributari sono in larga parte giudici onorari, ovvero professionisti (avvocati, commercialisti, professori) che svolgono questa funzione a latere della propria attività principale. Il decreto correttivo con la proroga a 75 anni si rivolge prevalentemente a questa categoria.Per approfondire il tema dei rapporti tra fisco e giurisprudenza, puoi leggere anche il nostro articolo su quando il Fisco tarda ad adeguarsi alle sentenze della Cassazione. Impatto per i contribuenti e i ricorsi pendentiPer i contribuenti che hanno controversie fiscali pendenti, la proroga ha un impatto indiretto ma rilevante: più giudici in servizio significa — almeno in teoria — tempi di trattazione più rapidi dei ricorsi.Questo vale in particolare per:Chi ha impugnato un avviso di accertamento dell’Agenzia delle EntrateChi attende il giudizio su una cartella esattoriale contestataChi ha presentato appello contro una sentenza di primo grado sfavorevoleImprese con contenziosi IVA o IRES pendenti da anniVa sottolineato che la misura non risolve strutturalmente il problema dell’arretrato, ma rappresenta una misura tampone in attesa che entrino a regime le nuove assunzioni di giudici tributari professionali previste dalla riforma del 2022. Domande frequenti (FAQ) Cosa sono le Corti di giustizia tributaria?Sono gli organi giurisdizionali competenti a decidere le controversie tra contribuenti (privati, imprese, professionisti) e Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Comuni, ecc.). Hanno sostituito le vecchie Commissioni tributarie con la riforma del D.Lgs. 156/2022.Chi sono i giudici tributari?Attualmente il corpo giudicante è composto da giudici onorari (professionisti come avvocati, commercialisti e docenti universitari che svolgono la funzione in parallelo alla propria attività) e da una componente crescente di giudici togati a tempo pieno, introdotti dalla riforma del 2022.Qual era il limite di età prima della proroga?La riforma del 2022 aveva fissato il limite a 70 anni per i giudici onorari. La proroga in esame porta questo limite a 75 anni per coloro che ne facciano richiesta e ricevano l’approvazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.La proroga è automatica o bisogna fare domanda?Non è automatica. Il giudice tributario che intende avvalersi della proroga deve presentare apposita istanza al CPGT, che valuterà la richiesta tenendo conto delle esigenze del servizio e delle condizioni del richiedente.Questa misura cambia qualcosa per chi ha un ricorso pendente?Direttamente no: non cambia le procedure né i termini processuali. Indirettamente, se la misura contribuisce a ridurre la carenza di organico, potrebbe tradursi in tempi di attesa leggermente più brevi, ma l’effetto concreto dipenderà da quanti giudici effettivamente richiederanno e otterranno la proroga.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 05:06:002026-08-28 06:40:52Giustizia tributaria: proroga a 75 anni per i giudici nel 2026
NOTIZIEIncentivi Imprese 2026: Bonus e Bandi per PMI e Partite IVAIl 2026 si conferma un anno ricco di opportunità per le imprese italiane. PMI, professionisti e titolari di Partita IVA hanno ancora a disposizione un ventaglio di incentivi, bonus e bandi — a fondo perduto o sotto forma di crediti d’imposta — pensati per sostenere investimenti, nuove assunzioni e la transizione digitale. In questo articolo raccogliamo le principali misure ancora operative ad agosto 2026, con indicazioni su come accedervi.Indice dei contenutiPanoramica sugli incentivi 2026Credito d’imposta per investimenti (Transizione 4.0 e 5.0)Incentivi per le assunzioni: decontribuzioni e bonusZES Unica e agevolazioni territorialiFondo perduto e bandi attivi per PMIDomande frequenti Panoramica sugli incentivi 2026Il quadro degli incentivi per le imprese nel 2026 si articola su più livelli: misure nazionali gestite dal MIMIT e dall’Agenzia delle Entrate, bandi regionali e fondi europei del PNRR. L’obiettivo comune è incentivare la competitività delle PMI italiane e sostenere la crescita occupazionale.Le categorie principali di agevolazione disponibili nel 2026 sono:Crediti d’imposta per investimenti in macchinari, digitale e innovazioneContributi a fondo perduto da bandi MIMIT, regionali e PNRRDecontribuzioni per nuove assunzioni di categorie svantaggiateAgevolazioni fiscali territoriali (ZES Unica Sud, Zone Franche Urbane)Finanziamenti agevolati tramite Fondo Centrale di Garanzia e SACE Credito d’imposta per investimenti (Transizione 4.0 e 5.0)Il Piano Transizione 5.0, introdotto dal D.L. 19/2024 e prorogato fino al 31 dicembre 2025 (con fruizione del credito nel 2026), rappresenta l’evoluzione del precedente Piano Transizione 4.0. Si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime fiscale adottato, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi.Le aliquote del credito d’imposta variano in base alla tipologia di investimento e al risparmio energetico conseguito:Beni 4.0 (ex Industria 4.0): credito d’imposta dal 5% al 20% sull’investimento, in base alla fascia dimensionaleBeni Transizione 5.0: aliquote potenziate (fino al 45%) per investimenti che riducono i consumi energetici del processo produttivo di almeno il 3%Software e formazione 4.0: credito d’imposta dal 10% al 50% per spese in software qualificati e formazione del personale su tecnologie 4.0Per le Partite IVA in regime forfettario, il credito d’imposta per investimenti 4.0 non è applicabile in quanto questi soggetti non determinano l’IVA e non possono utilizzare i crediti d’imposta maturati in compensazione F24 in modo efficiente. Tuttavia, possono accedere ad altre forme di agevolazione come i bandi a fondo perduto. Incentivi per le assunzioni: decontribuzioni e bonusSul fronte occupazionale, la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha confermato e potenziato diversi incentivi per le assunzioni nel 2026. Le misure più rilevanti per le PMI riguardano:Decontribuzione Sud: le imprese che operano nelle regioni meridionali (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise) possono beneficiare di una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La misura, autorizzata dalla Commissione Europea, prevede sgravi contributivi in percentuale decrescente fino al 2029.Bonus Giovani e Donne: le imprese che assumono a tempo indeterminato under 35 alla prima occupazione stabile o donne in condizioni di svantaggio lavorativo hanno diritto a uno sgravio contributivo del 100% per i primi 24 mesi (nel limite di 8.000 euro annui per lavoratore). Le domande per questa agevolazione vanno presentate tramite INPS entro il 30 settembre 2026. Puoi approfondire sul nostro articolo dedicato al Bonus Giovani, Donne e ZES: domanda INPS entro il 30 settembre 2026.Bonus stabilizzazione under 35: per i datori di lavoro che trasformano un rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato con lavoratori under 35, è previsto lo sgravio contributivo del 100% per i primi 12 mesi. Leggi il nostro approfondimento sul Bonus INPS per la stabilizzazione degli under 35. ZES Unica e agevolazioni territorialiLa Zona Economica Speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno, istituita dal D.L. 124/2023 e operativa dal 1° gennaio 2024, riunisce le precedenti otto ZES regionali in un’unica struttura nazionale. Le imprese che investono nella ZES Unica possono beneficiare di un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Sud Italia.Il credito d’imposta ZES per il 2026 è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 e si applica agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature relativi a strutture produttive già esistenti o di nuova istituzione. L’aliquota varia in base alla dimensione dell’impresa e alla regione di insediamento. Fondo perduto e bandi attivi per PMITra i bandi e le misure a fondo perduto ancora operativi o in fase di apertura nel secondo semestre 2026, i più rilevanti per le PMI e le Partite IVA sono:Nuova Sabatini (MIMIT): finanziamento agevolato per l’acquisto o il leasing di beni strumentali, con contributo in conto interessi a fondo perduto. Attiva per domande fino ad esaurimento fondi.Smart&Start Italia (Invitalia): finanziamento agevolato fino al 100% per startup innovative. Prevede una quota a fondo perduto fino al 30% per le imprese del Mezzogiorno.Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ (UIBM/MIMIT): contributi a fondo perduto per la valorizzazione della proprietà intellettuale delle PMI (fino al 70% delle spese ammissibili).Bandi regionali: molte Regioni italiane hanno aperto o stanno aprendo bandi con fondi FESR 2021-2027 per sostenere la digitalizzazione, l’internazionalizzazione e la transizione green delle PMI locali.Fondo Garanzia PMI: il Fondo Centrale di Garanzia (gestito da MCC) garantisce fino all’80% del finanziamento bancario, abbattendo i requisiti di accesso al credito per micro e piccole imprese.Per i professionisti con Partita IVA in regime forfettario, molti bandi MIMIT e regionali prevedono espressamente l’ammissibilità anche dei lavoratori autonomi e delle ditte individuali, purché in possesso dei requisiti dimensionali (classificazione PMI ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE). Leggi anche il nostro articolo sulle agevolazioni in scadenza nel 2026 da non perdere.Domande frequenti Le Partite IVA in regime forfettario possono accedere agli incentivi imprese 2026?Sì, ma con limitazioni. I forfettari non possono usufruire dei crediti d’imposta 4.0 tramite compensazione F24 nel modo più efficiente. Possono però accedere a bandi a fondo perduto (MIMIT, regionali, PNRR) e al Fondo Centrale di Garanzia PMI, purché soddisfino i requisiti dimensionali previsti dal bando specifico.Cosa si intende per ZES Unica del Mezzogiorno?È la Zona Economica Speciale unica per il Sud Italia, operativa dal 1° gennaio 2024. Comprende le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise. Le imprese che investono in queste aree ottengono un credito d’imposta sugli acquisti di beni strumentali, con aliquote differenziate per dimensione aziendale.Entro quando scade la domanda per il Bonus Giovani e Donne 2026?Le domande per il Bonus Giovani, Donne e ZES (sgravio contributivo del 100% per 24 mesi) vanno presentate tramite INPS entro il 30 settembre 2026. Le assunzioni o trasformazioni devono essere avvenute tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.Cos’è la Nuova Sabatini e come funziona?La Nuova Sabatini è una misura del MIMIT che agevola l’acquisto o il leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI. Prevede un finanziamento bancario a tasso agevolato e un contributo in conto interessi a fondo perduto erogato in più rate. È sempre attiva salvo esaurimento fondi: le domande si presentano tramite la piattaforma online del MIMIT.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-28 04:06:002026-08-28 06:34:15Incentivi Imprese 2026: Bonus e Bandi per PMI e Partite IVA
NOTIZIERitenute e utili grandi gruppi energetici: versamenti anticipati 2026I grandi gruppi del settore energetico sono chiamati a effettuare versamenti anticipati di somme commisurate alle ritenute sugli utili deliberati. Una misura che incide direttamente sulla gestione finanziaria delle società energetiche e che riflette la volontà del legislatore di anticipare il gettito fiscale legato alla distribuzione degli utili. Ecco tutto quello che c’è da sapere.Indice dei contenutiCosa sono i versamenti anticipati sulle ritenuteChi sono i grandi gruppi energetici coinvoltiCome funziona la norma: meccanismo e base imponibileScadenze e modalità di versamentoDomande frequenti Cosa sono i versamenti anticipati sulle ritenuteQuando una società distribuisce utili ai propri soci o azionisti, deve applicare una ritenuta fiscale sull’importo distribuito e versarla all’Erario. In condizioni ordinarie questo versamento avviene nel momento in cui gli utili vengono effettivamente erogati.La normativa introdotta per i grandi gruppi energetici prevede invece un meccanismo diverso: l’obbligo di versare anticipatamente somme commisurate alle ritenute su utili che sono stati già deliberati dall’assemblea dei soci, ma non ancora materialmente corrisposti. In parole semplici: la società deve pagare le tasse sugli utili prima ancora di distribuirli effettivamente.Questo meccanismo di anticipo del gettito fiscale è stato introdotto per assicurare allo Stato risorse in tempi più rapidi, sfruttando la capacità finanziaria dei grandi operatori del comparto energia. Chi sono i grandi gruppi energetici coinvoltiLa norma si rivolge specificamente ai grandi gruppi societari del settore energetico. Non riguarda, quindi, le piccole imprese o i singoli professionisti, ma le realtà aziendali di dimensioni rilevanti che operano nella produzione, distribuzione e commercializzazione di energia (elettrica, gas e altri combustibili).Rientrano tipicamente nell’ambito di applicazione le società che:Fanno parte di un gruppo consolidato ai sensi della normativa fiscale e civilistica italianaOperano prevalentemente nel settore energetico (codici ATECO del comparto energia, gas, vapore)Superano determinate soglie dimensionali in termini di fatturato o utili deliberatiDeliberano la distribuzione di utili significativi ai propri sociPer i privati cittadini e le piccole partite IVA che investono in titoli energetici quotati, le regole ordinarie sulla tassazione dei dividendi restano invariate: la ritenuta del 26% viene applicata dalla banca o dall’intermediario finanziario al momento dell’accredito degli utili. Come funziona la norma: meccanismo e base imponibileIl meccanismo del versamento anticipato funziona in modo abbastanza tecnico, ma proviamo a spiegarlo in modo semplice. Immagina che una grande società energetica decida, in assemblea, di distribuire 100 milioni di euro di utili ai propri azionisti.In condizioni normali, la ritenuta verrebbe versata all’Erario quando gli utili vengono effettivamente pagati agli azionisti (ad esempio entro 30 giorni dalla delibera). Con la nuova norma, invece, la società deve procedere al versamento anticipato già al momento della delibera, o entro termini molto ravvicinati rispetto ad essa.La base imponibile su cui calcolare le somme da versare in anticipo è rappresentata dall’ammontare complessivo degli utili deliberati. Le aliquote applicabili sono quelle ordinarie previste dalla normativa italiana sulle ritenute alla fonte:26% sulla quota di utili distribuiti a soci persone fisiche non imprenditori (ritenuta a titolo d’imposta)1,20% sulla quota di utili distribuiti a società residenti in Italia soggette a IRES (ritenuta d’acconto)Aliquote specifiche per soggetti non residenti, in base alle convenzioni internazionali contro la doppia imposizioneIl versamento anticipato viene poi scomputato dall’imposta dovuta al momento della distribuzione effettiva. In pratica funziona come un acconto: la società non paga due volte, ma anticipa semplicemente i tempi. Scadenze e modalità di versamentoLe modalità operative per il versamento anticipato prevedono l’utilizzo del modello F24, con codici tributo specifici indicati dall’Agenzia delle Entrate per questa tipologia di pagamento.In linea generale, il versamento anticipato deve essere effettuato entro termini ravvicinati rispetto alla data della delibera assembleare di distribuzione degli utili. Le società energetiche coinvolte devono quindi prestare particolare attenzione alla pianificazione finanziaria, coordinando i tempi delle assemblee con quelli dei flussi di cassa necessari per l’anticipazione fiscale.Per i gruppi con strutture societarie articolate (holding, subholding, società operative), è fondamentale individuare con precisione il soggetto obbligato al versamento anticipato e i relativi importi, evitando duplicazioni o omissioni che potrebbero generare sanzioni. Domande frequentiI versamenti anticipati riguardano anche le piccole imprese energetiche?No. La norma si applica specificamente ai grandi gruppi energetici che superano determinate soglie dimensionali. Le piccole e medie imprese del settore, come pure i singoli professionisti, non sono soggetti a questi obblighi di versamento anticipato.Il versamento anticipato è un’imposta aggiuntiva?No, non si tratta di un’imposta aggiuntiva. Il versamento anticipato è un anticipo delle ritenute che la società sarebbe comunque tenuta a versare al momento della distribuzione effettiva degli utili. Viene poi scomputato dall’importo dovuto, quindi la società non subisce un aggravio fiscale complessivo, ma solo uno spostamento temporale del pagamento.Come vengono calcolate le ritenute sugli utili distribuiti dai gruppi energetici?Le aliquote applicabili sono quelle ordinarie previste dalla normativa italiana. Per i soci persone fisiche si applica generalmente la ritenuta del 26% a titolo d’imposta. Per le società residenti soggette a IRES la ritenuta è dell’1,20% a titolo d’acconto. Per i soggetti non residenti si applicano le aliquote previste dalle convenzioni internazionali.Cosa succede se il versamento anticipato non viene effettuato nei termini?Il mancato o tardivo versamento del tributo anticipato può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e interessi di mora, analogamente a quanto previsto per gli altri tributi. È quindi essenziale che le società coinvolte monitorino attentamente le scadenze previste dalla normativa.Dove trovare le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate?L’Agenzia delle Entrate pubblica periodicamente circolari e risoluzioni con le istruzioni operative. È consigliabile consultare il portale ufficiale agenziaentrate.gov.it o rivolgersi a un professionista abilitato per l’applicazione corretta della norma nel caso specifico.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/11/Bonus-Energia.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 02:06:002026-08-28 00:30:58Ritenute e utili grandi gruppi energetici: versamenti anticipati 2026
NOTIZIEBollo auto in scadenza ad agosto 2026: chi deve pagare e cosa succede in caso di ritardoIl bollo auto e’ una delle tasse piu’ comuni per i proprietari di veicoli in Italia: si paga ogni anno e la sua scadenza dipende dal mese di immatricolazione o di ultimo pagamento. Per molti automobilisti la scadenza di agosto 2026 si avvicina — e ignorarla significa incorrere in sanzioni che possono aggravare l’importo dovuto. Ecco tutto quello che c’e’ da sapere: chi e’ obbligato a pagare, come calcolare l’importo, i canali disponibili e le conseguenze del mancato pagamento.Indice dei contenutiQuando scade il bollo auto ad agosto 2026Chi deve pagare il bollo autoCome calcolare l’importo del bollo autoCome pagare il bollo auto 2026Cosa succede se non si paga il bollo autoRavvedimento operoso: come regolarizzarsiDomande frequenti Quando scade il bollo auto ad agosto 2026La scadenza del bollo auto non e’ uguale per tutti: dipende dal mese in cui si e’ immatricolato il veicolo o in cui si e’ effettuato l’ultimo pagamento. Il bollo si paga entro il mese successivo a quello di scadenza. Chi ha la scadenza fissata a luglio 2026 deve quindi versare entro il 31 agosto 2026; chi ha scadenza ad agosto 2026 dispone invece fino al 30 settembre 2026 per regolarizzarsi.Un dettaglio importante: il bollo auto e’ una tassa regionale. Le Regioni — ad eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano che lo gestiscono autonomamente — si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione, ma ogni Regione puo’ applicare maggiorazioni o riduzioni nei limiti di legge. Chi deve pagare il bollo autoIl soggetto obbligato al pagamento del bollo auto e’ il proprietario del veicolo risultante al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) al momento della scadenza. Non conta chi guida il veicolo abitualmente, ma chi ne e’ intestatario. Valgono le seguenti regole:Proprietario persona fisica: paga il bollo in base alla Regione di residenza anagrafica.Societa’ e ditte individuali: pagano in base alla Regione in cui ha sede legale.Leasing: il soggetto obbligato e’ la societa’ concedente, anche se il conducente (utilizzatore) puo’ essere chiamato a rimborsarla contrattualmente.Noleggio a lungo termine: il pagamento spetta al proprietario (societa’ di noleggio), non al noleggiatore.Sono esenti dal bollo auto alcune categorie:Veicoli intestati a persone con handicap grave (L. 104/1992 art. 3 comma 3), con cilindrata fino a 2.000 cc per benzina/2.800 cc per diesel, o fino a 150 kW per elettrici/ibridi.Veicoli di eta’ superiore a 30 anni (storico d’interesse) iscritti negli appositi registri.Veicoli elettrici, per i quali molte Regioni prevedono esenzione totale o parziale (verificare la propria Regione).Veicoli d’epoca (oltre 30 anni) che non circolano e risultano fermati. Come calcolare l’importo del bollo autoL’importo del bollo auto si calcola in base alla potenza del veicolo in kilowatt (kW) e alla Regione di residenza del proprietario. La tariffa base nazionale (fissata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) e’ di circa 2,58 euro per kW per le auto fino a 100 kW e 3,87 euro per kW per i kW eccedenti i 100. Le Regioni possono aumentare o ridurre queste tariffe entro il 10-20% rispetto al parametro base.Per calcolare il proprio bollo e’ sufficiente:Verificare i kW del proprio veicolo sul libretto di circolazione.Moltiplicare i kW per la tariffa regionale applicabile.Verificare eventuali maggiorazioni (es. veicoli diesel Euro 0-1-2 in alcune Regioni).Sul portale dell’ACI e su quello dell’Agenzia delle Entrate e’ disponibile un simulatore gratuito che calcola automaticamente l’importo inserendo la targa del veicolo. Come pagare il bollo auto 2026Il bollo auto si paga attraverso diversi canali ufficiali:PagoPA tramite il sito della propria Regione o di ACI.Sportelli bancari e ATM abilitati (tramite home banking o sportello fisico).Tabaccherie e ricevitorie convenzionate Lottomatica o Sisal.Uffici postali (Poste Italiane).App IO e altri servizi digitali abilitati al circuito PagoPA.Sito ACI (aci.it) con pagamento tramite carta di credito/debito.Il pagamento e’ considerato tempestivo se effettuato entro il giorno di scadenza: non e’ necessario che la ricevuta pervenga alla Regione entro tale data, ma che la transazione risulti eseguita. Cosa succede se non si paga il bollo autoNon pagare il bollo auto nei termini previsti comporta l’applicazione di sanzioni amministrative calcolate in percentuale sull’importo dovuto, a cui si aggiungono interessi di mora giornalieri. La Regione (o l’ente delegato) puo’ inviare un avviso di accertamento entro i termini di decadenza, che in genere e’ di tre anni dalla scadenza originaria.Per la tassa automobilistica, le sanzioni per omesso o tardivo pagamento si articolano come segue (D.L. 953/1982 e normativa regionale applicabile):RitardoSanzione baseCon ravvedimento operosoFino a 14 giorni30% (ridotto a 1/15 per ogni giorno: ~2%/giorno)Sanzione ridotta a 1/1015-30 giorni30% dell’importoSanzione ridotta a 1/931-90 giorni30%Sanzione ridotta a 1/891 giorni – 1 anno30%Sanzione ridotta a 1/7Oltre 1 anno30%Sanzione ridotta a 1/6Dopo notifica avviso30%Sanzione ridotta a 1/5Agli importi sopra indicati si aggiungono gli interessi legali di mora, calcolati al tasso legale annuo vigente (fissato al 2% per il 2026 con D.M. 10 gennaio 2026). Se il debito non viene sanato nemmeno dopo l’avviso di accertamento, l’ente puo’ procedere con il fermo amministrativo del veicolo e, nei casi piu’ gravi, con il pignoramento.Ravvedimento operoso: come regolarizzarsiSe si e’ dimenticato di pagare il bollo auto, la soluzione piu’ conveniente e’ il ravvedimento operoso: un istituto che consente di regolarizzare la propria posizione pagando una sanzione ridotta, purche’ lo si faccia prima di ricevere un atto di accertamento o di liquidazione da parte dell’ente creditore.Per effettuare il ravvedimento occorre versare:L’importo originario del bollo non pagato.La sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo (vedi tabella sopra).Gli interessi legali di mora calcolati giornalmente sull’importo dovuto (tasso 2% annuo per il 2026).Il calcolo puo’ essere effettuato tramite il portale della propria Regione o tramite i servizi ACI e PagoPA. Alcune Regioni mettono a disposizione moduli specifici per il ravvedimento del bollo auto. E’ fondamentale conservare la ricevuta di pagamento come prova dell’avvenuta regolarizzazione. Domande frequenti sul bollo autoPosso pagare il bollo auto in ritardo senza sanzioni?No. Qualsiasi ritardo rispetto alla scadenza comporta l’applicazione di sanzioni e interessi. Tuttavia, con il ravvedimento operoso e’ possibile ridurre significativamente l’entita’ della sanzione, soprattutto se ci si regolarizza entro i 14 giorni dalla scadenza (sanzione ridottissima).Entro quanto tempo la Regione puo’ mandarmi un avviso di accertamento?In genere entro tre anni dalla scadenza originaria del bollo. Trascorso questo termine senza che sia stato notificato un atto, il debito si prescrive. Attenzione pero’: la prescrizione si interrompe con qualsiasi atto ufficiale (avviso bonario, accertamento, cartella).Cosa succede se vendo l’auto a luglio ma il bollo scade ad agosto?Se la vendita (con trasferimento di proprieta’ al PRA) avviene prima della scadenza del bollo, il nuovo proprietario sara’ responsabile del pagamento. Se invece il veicolo passa di mano dopo la scadenza ma non e’ ancora stato pagato, potrebbe sorgere una questione di responsabilita’ tra le parti: da regolarsi contrattualmente.Il bollo auto si detrae dalle tasse?Per i privati il bollo auto non e’ detraibile ne’ deducibile ai fini IRPEF. Per liberi professionisti e societa’ puo’ essere deducibile come costo d’esercizio se il veicolo e’ utilizzato per l’attivita’, nei limiti stabiliti dal TUIR (art. 164) in base alla percentuale di utilizzo aziendale.Ho un’auto elettrica: sono esente dal bollo?Dipende dalla Regione. Molte Regioni italiane prevedono l’esenzione totale per i veicoli elettrici per i primi 5 anni dall’immatricolazione, e poi una riduzione dell’importo (spesso del 75%). E’ necessario verificare la normativa specifica della Regione di residenza.Questo articolo e’ stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e’ responsabile dei contenuti.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-28 01:06:002026-08-28 00:21:57Bollo auto in scadenza ad agosto 2026: chi deve pagare e cosa succede in caso di ritardo
CAF, CRIPTOVALUTE, SUCCESSIONISuccessione Digitale 2026: Conti Online, Criptovalute e Wallet in EreditaIndice dei contenutiCos'e la successione digitale e cosa cambia nel 2026Conti correnti online e fintech nell'ereditaCriptovalute e wallet: Bitcoin, Ethereum e exchangeAccount digitali: Google, Apple ID, Facebook e cloudDocumentazione necessaria per la dichiarazione di successioneAspetti fiscali: imposta di successione e plusvalenze cryptoErrori da evitare: wallet inaccessibili e exchange esteriCome pianificare la successione digitale in vitaIl ruolo del CAF nella gestione della successione digitaleFAQ: domande frequenti sulla successione digitaleQuando una persona scompare, lascia dietro di se non solo beni materiali, immobili e conti correnti tradizionali: nel 2026, il patrimonio digitale di ogni individuo vale quanto quello fisico. Conti Revolut, portafogli Bitcoin, credenziali Apple ID, abbonamenti cloud e migliaia di euro in criptovalute: tutto questo rientra nell'asse ereditario e deve essere gestito con precisione negli adempimenti successori.Eppure la maggior parte delle famiglie scopre questo problema solo dopo il decesso del congiunto, spesso quando e gia troppo tardi per recuperare seed phrase smarrite o sbloccare account bloccati dagli exchange. La successione digitale e la risposta a questa sfida: un insieme di adempimenti legali, fiscali e pratici che ogni erede deve conoscere.In questa guida completa spieghiamo come funziona la successione digitale nel 2026, quali obblighi fiscali comporta (con le nuove aliquote crypto al 33% introdotte dalla Legge di Bilancio 2025), come dichiarare correttamente i beni digitali all'Agenzia delle Entrate e perche il supporto di un CAF qualificato puo fare la differenza.Cos'e la successione digitale e cosa cambia nel 2026 La successione digitale e il complesso di procedure legali e fiscali che regola il trasferimento agli eredi dei beni e dei diritti di natura digitale appartenuti al defunto. Non si tratta di una categoria distinta dalla successione ordinaria: i beni digitali con valore economico sono parte integrante dell'asse ereditario ai sensi del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico sulle Successioni) e devono essere inclusi nella dichiarazione di successione.Il 2026 segna una svolta decisiva per tre ragioni principali:Aliquota crypto al 33%: dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), le plusvalenze da cripto-attivita sono tassate al 33% (anziche il precedente 26%). Questo impatta anche la valorizzazione fiscale del patrimonio crypto ereditato.DAC8 e scambio automatico dati: dal 2026 e operativo il regime di scambio automatico di informazioni tra exchange europei e Agenzia delle Entrate. Gli exchange comunicano automaticamente i dati degli utenti italiani, rendendo impossibile omettere i saldi crypto dalla dichiarazione di successione.IVCA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attivita): pari allo 0,2% del valore al 31 dicembre delle cripto-attivita detenute, deve essere considerata anche nel calcolo del patrimonio ereditato.I beni digitali soggetti a successione si dividono in tre grandi categorie: beni con valore economico diretto (conti fintech, criptovalute, piattaforme di investimento), beni con valore economico indiretto (account social monetizzati, domini web, portfolio fotografici professionali) e beni personali (foto, email, messaggi). La guida si concentra sulla prima categoria, quella che genera obblighi fiscali concreti.Conti correnti online e fintech nell'eredita I conti correnti online — Revolut, N26, Hype, BBVA, Satispay, Postepay Evolution — sono giuridicamente equivalenti ai conti bancari tradizionali. Il saldo al momento del decesso entra nell'asse ereditario e va dichiarato nella successione esattamente come un conto Unicredit o Intesa.Come funziona il blocco del conto alla morte del titolareAlla notizia del decesso, gli istituti fintech procedono al blocco del conto e al congelamento delle somme. Il processo per sbloccarle richiede:Comunicazione ufficiale del decesso all'istituto fintech (di solito tramite email certificata o modulo online dedicato, allegando il certificato di morte)Dimostrazione della qualita di erede: certificato di morte, documento d'identita, e in genere la dichiarazione di successione gia presentata all'Agenzia delle Entrate o, in alternativa, un atto di notorietaCompletamento del processo KYC dell'istituto per gli eredi (spesso piu lungo rispetto alle banche tradizionali)Il problema principale con i conti fintech e la giurisdizione. Revolut e registrata in Lituania, N26 in Germania, BBVA in Spagna: questo significa che le procedure di successione possono essere soggette al diritto del paese di registrazione dell'istituto. In molti casi e necessario produrre documentazione tradotta e apostillata.Come dichiarare i conti fintech nella successioneNella dichiarazione di successione (modello online dell'Agenzia delle Entrate), i conti correnti online vanno indicati nel Quadro C insieme agli altri conti bancari. Occorre riportare:Denominazione dell'istituto e numero IBANSaldo al giorno del decesso (occorre richiedere certificato saldo al fintech)Paese di registrazione dell'istituto (rilevante per eventuali obblighi IVAFE se il conto e presso istituto estero)Attenzione: i conti fintech con sede all'estero (N26 Germania, Revolut Lituania) possono essere soggetti anche all'IVAFE (Imposta sul Valore delle Attivita Finanziarie all'Estero), pari a 34,20 euro fissi per conto in capo alla persona fisica. Questo obbligo cessa con il decesso ma puo essere rilevante per il calcolo del patrimonio netto ereditato.Criptovalute e wallet: Bitcoin, Ethereum e exchange Le criptovalute sono beni digitali con valore economico e come tali fanno parte dell'asse ereditario. In caso di decesso, Bitcoin, Ethereum, stablecoin e qualsiasi altra cripto-attivita detenuta dal defunto devono essere dichiarate agli eredi e inserite nella dichiarazione di successione.Exchange centralizzati (Coinbase, Binance, Kraken, Young Platform)Le criptovalute custodite su exchange centralizzati sono le piu facili da recuperare in caso di successione. L'erede deve contattare l'exchange comunicando il decesso e producendo:Certificato di morte in originale (spesso richiesta traduzione giurata per exchange esteri)Documento che prova la qualita di erede (testamento, atto di notorieta, dichiarazione di successione)Documento d'identita dell'eredeIn alcuni casi: codice fiscale del defunto e prova di residenzaGli exchange italiani regolamentati (come Young Platform) hanno procedure piu semplici. Gli exchange esteri (Binance, Coinbase, Kraken) richiedono spesso documentazione apostillata e tempi piu lunghi.Hardware wallet e software wallet: il rischio della seed phraseIl caso piu critico e quello dei wallet self-custody (hardware wallet come Ledger o Trezor, o software wallet come MetaMask): in questi casi le criptovalute non sono custodite da un intermediario ma direttamente dal titolare tramite una seed phrase (frase di recupero di 12 o 24 parole).Se la seed phrase non e stata trasmessa agli eredi e il dispositivo e andato perso o bloccato, le criptovalute sono irrecuperabili. Non esiste un'autorita che possa sbloccare un wallet self-custody: la blockchain e per natura decentralizzata e nessuno puo accedere ai fondi senza la chiave privata o la seed phrase.Per la dichiarazione di successione, se le cripto sono irrecuperabili, occorre documentarne l'irrecuperabilita (ad esempio con perizia tecnica) e indicare il valore stimato al momento del decesso comunque nell'asse ereditario, salvo casi eccezionali valutati dall'Agenzia delle Entrate.Come valorizzare le criptovalute per la successioneIl valore delle criptovalute da inserire nella dichiarazione di successione e il valore di mercato al giorno del decesso, espresso in euro. Si calcola moltiplicando la quantita detenuta per il prezzo di mercato in quel momento (consultabile su CoinMarketCap, CoinGecko o direttamente sull'exchange).Dal punto di vista fiscale, le criptovalute ereditate non generano plusvalenza tassabile al momento del trasferimento: l'imposta di successione si applica al valore complessivo dell'asse ereditario (con le franchigie vigenti). Le plusvalenze tassabili si applicheranno eventualmente quando gli eredi decideranno di vendere le criptovalute, con il prezzo di carico fiscale pari al valore al momento dell'eredita (step-up basis).Account digitali: Google, Apple ID, Facebook e cloud A differenza dei conti fintech e delle criptovalute, gli account digitali personali (Google, Apple ID, Facebook, iCloud, Dropbox, email) non sono tecnicamente trasferibili agli eredi. I termini di servizio di quasi tutte le piattaforme prevedono che l'account sia personale e non ereditabile.Gestore degli account inattivi GoogleGoogle permette di designare in vita un contatto fidato (Inactive Account Manager) che, dopo un periodo di inattivita definito dall'utente, riceve accesso ai dati o viene notificato. Non si tratta di un trasferimento dell'account, ma di un accesso ai contenuti (Gmail, Drive, Foto). E la soluzione piu avanzata disponibile nel panorama Big Tech.Account commemorativo Facebook/MetaFacebook permette di trasformare il profilo di una persona deceduta in un profilo commemorativo, affidando la gestione a un contatto erede designato in vita. Il contatto erede puo scrivere messaggi, aggiornare la foto profilo e rispondere alle richieste di amicizia pendenti, ma non puo accedere ai messaggi privati.Apple Digital LegacyApple ha introdotto il programma Digital Legacy che permette di designare fino a cinque persone come contatti legacy. Dopo il decesso, possono richiedere l'accesso a foto, messaggi, note e altri dati iCloud per un periodo limitato. L'accesso non include gli acquisti dell'App Store, le password del portachiavi o i contenuti protetti da DRM.Dal punto di vista fiscale, questi account non hanno generalmente valore economico diretto. Fanno eccezione gli account collegati ad attivita monetizzate (canale YouTube monetizzato, account Amazon FBA, portfolio professionale con entrate). In questi casi il valore va stimato e incluso nell'asse ereditario.Documentazione necessaria per la dichiarazione di successione La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data del decesso all'Agenzia delle Entrate. Dal 2018 e obbligatoria la presentazione telematica tramite il software SuccessioniOnline o tramite CAF e professionisti abilitati.Per includere correttamente i beni digitali, oltre alla documentazione standard, occorre raccogliere:Tipo di bene digitaleDocumento richiestoCome ottenerloConto fintech (Revolut, N26, Hype)Estratto conto o certificato saldo alla data del decessoRichiedere all'istituto comunicando il decessoCriptovalute su exchangeReport storico posizione con valore al giorno del decessoRichiedere all'exchange o estrarre da reportisticaCriptovalute su wallet self-custodyPerizia tecnica del saldo on-chain alla data del decessoConsulente crypto o esplorazione blockchain tramite block explorerPayPal / SatispayEstratto conto con saldo alla data del decessoRichiedere al servizio tramite documentazione successoriaPiattaforme di investimento (Trading212, eToro)Report posizioni aperte con valorizzazioneRichiedere alla piattaformaDove inserire i beni digitali nel modello di successioneQuadro C: conti correnti online, conti fintech, conti di pagamentoQuadro W: criptovalute (dal 2023 ha sostituito il vecchio Quadro RW per le cripto-attivita), attivita finanziarie detenute all'esteroQuadro D: altri beni (crediti, aziende digitali, partecipazioni in piattaforme)Aspetti fiscali: imposta di successione e plusvalenze crypto Il regime fiscale della successione digitale si compone di due livelli distinti: l'imposta di successione sul trasferimento dei beni e le eventuali imposte sui redditi (in particolare le plusvalenze crypto) che gli eredi genereranno in futuro vendendo i beni ereditati.Imposta di successione 2026: franchigie e aliquoteL'imposta di successione si applica sull'asse ereditario complessivo (beni fisici + beni digitali), al netto delle franchigie previste dal D.Lgs. 346/1990, aggiornato dal D.Lgs. 139/2024:Rapporto con il defuntoFranchigiaAliquota oltre franchigiaConiuge e figli1.000.000 euro a testa4%Fratelli e sorelle100.000 euro a testa6%Altri parenti fino al 4 gradoNessuna6%EstraneiNessuna8%Persone con handicap grave1.500.000 euroAliquota in base al grado di parentelaI beni digitali (criptovalute, saldi fintech) concorrono alla formazione dell'asse ereditario. Se un figlio eredita 50.000 euro in Bitcoin e altri beni per un totale inferiore a 1.000.000 euro, non paga imposta di successione (rientra nella franchigia). Se il totale supera 1.000.000 euro, paga il 4% sull'eccedenza.Plusvalenze crypto per gli eredi: la nuova aliquota 33%La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha innalzato l'aliquota sulle plusvalenze da cripto-attivita al 33% (dal precedente 26%), con effetto dal 1 gennaio 2026. E un elemento critico per gli eredi che intendono vendere le criptovalute ricevute in eredita.Come funziona il calcolo per le criptovalute ereditate:Prezzo di carico fiscale: il valore delle criptovalute al momento del decesso (il valore dichiarato in successione) diventa il costo fiscale di riferimento per gli erediPlusvalenza tassabile: vendita a prezzo superiore al valore di successione, differenza tassata al 33%Minusvalenza deducibile: vendita sotto il valore di successione, minusvalenza compensabile con plusvalenze dello stesso annoMetodo LIFO: si applica il criterio Last In First Out per il calcolo delle plusvalenzeNessuna soglia di esenzione: dal 1 gennaio 2025 ogni plusvalenza e tassabile dal primo euro (eliminata la precedente soglia di 2.000 euro)Eccezione importante: i token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi MiCAR (Regolamento UE 2023/1114) restano soggetti all'aliquota del 26%, non al 33%. Si tratta di stablecoin euro come Stasis Euro (EURS) o simili.Errori da evitare: wallet inaccessibili e exchange esteriLa gestione della successione digitale nasconde insidie concrete che possono causare la perdita definitiva di patrimonio o l'esposizione a sanzioni fiscali. Ecco i principali errori e come evitarli.Errore 1: Non comunicare la seed phrase agli erediE il rischio piu grave della successione digitale. Se il defunto deteneva criptovalute su hardware wallet (Ledger, Trezor, Coldcard) senza aver trasmesso la seed phrase agli eredi, quelle criptovalute sono perse per sempre. Non esiste recupero tecnico possibile senza la chiave privata.Soluzione: pianificare in vita la conservazione della seed phrase in luogo sicuro (cassetta di sicurezza notarile, busta sigillata con avvocato, soluzione di custodia specializzata come Cryptosteel), indicandone la posizione in un testamento.Errore 2: Omettere i beni digitali dalla dichiarazione di successioneCon l'entrata in vigore del regime DAC8 nel 2026, l'Agenzia delle Entrate riceve automaticamente i dati dai principali exchange europei. Omettere le criptovalute dalla dichiarazione di successione espone a:Sanzioni per omessa dichiarazione: dal 3% al 15% degli importi non dichiarati (per monitoraggio fiscale)Imposta IVCA omessa: sanzione del 30% dell'imposta non versata + interessiRecupero dell'imposta di successione con sanzioni e interessiErrore 3: Confondere Quadro W con Quadro RW per le cryptoDal 2023 le cripto-attivita si dichiarano nel Quadro W del Modello Redditi PF, non piu nel Quadro RW (che esisteva fino al 2022). Molti articoli online ancora indicano il vecchio quadro. Il Quadro W serve anche per la dichiarazione del patrimonio crypto ai fini IVCA.Errore 4: Applicare l'aliquota crypto sbagliataDal 2026 l'aliquota sulle plusvalenze crypto e il 33%, non piu il 26%. Applicare l'aliquota vecchia espone a recuperi d'imposta. Unica eccezione: EMT in euro conformi MiCAR restano al 26%.Errore 5: Tentare di accedere agli account senza autorizzazioneAccedere ai conti o agli account digitali del defunto senza autorizzazione — anche se si e eredi — puo configurare il reato di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.). E necessario seguire sempre le procedure ufficiali degli istituti fintech e degli exchange.Come pianificare la successione digitale in vitaLa successione digitale si gestisce al meglio prima che si renda necessaria. Pianificare in vita significa proteggere il patrimonio digitale degli eredi e semplificare enormemente gli adempimenti successori. Ecco le azioni concrete da compiere.1. Redigere un inventario del patrimonio digitaleCreare un documento riservato con l'elenco di tutti i beni digitali: exchange utilizzati, tipo e quantita di criptovalute, conti fintech con IBAN, piattaforme di investimento, abbonamenti con saldo. Il documento deve essere aggiornato periodicamente e conservato in luogo sicuro.2. Gestire la seed phrase in modo sicuroLa seed phrase dei wallet self-custody va conservata su supporto fisico (mai digitale, mai in foto o cloud) e custodita in cassetta di sicurezza o affidata a un notaio in busta sigillata. Soluzioni in acciaio inox (Cryptosteel, Bilodeau) proteggono da incendio e acqua. Il testamento deve indicare dove trovare la seed phrase senza riportarla nel testo.3. Testamento digitale e clausole specificheIl testamento olografo o notarile puo contenere clausole specifiche per i beni digitali: indicazione degli exchange su cui sono detenute criptovalute, delle istituzioni fintech, dei soggetti autorizzati ad accedere e delle modalita di recupero. Non e consigliabile inserire password o seed phrase nel testo del testamento (che diventa pubblico in caso di deposito).4. Designare i contatti legacy sulle piattaformeDove disponibile (Google Inactive Account Manager, Apple Digital Legacy, Facebook contatto erede), designare in vita le persone che potranno accedere ai dati o gestire l'account dopo il decesso. Questa operazione richiede pochi minuti e puo evitare la perdita definitiva di contenuti importanti.5. Considerare soluzioni specializzateEsistono servizi specializzati (come password manager con funzionalita di successione digitale, o servizi notarili dedicati ai beni digitali) che permettono di trasmettere in modo sicuro le credenziali agli eredi designati in caso di decesso confermato. In Italia questa pratica e ancora poco diffusa ma in rapida crescita.Il ruolo del CAF nella gestione della successione digitaleIl CAF Centro Fiscale di Udine assiste le famiglie in tutte le fasi della dichiarazione di successione, inclusa la corretta inclusione dei beni digitali nell'asse ereditario. Il servizio comprende:Assistenza nella raccolta della documentazione: guidiamo gli eredi nel richiedere agli istituti fintech e agli exchange i certificati di saldo necessariValorizzazione corretta dei beni digitali: calcoliamo il valore di mercato delle criptovalute alla data del decesso con la documentazione appropriataCompilazione del modello di successione: inseriamo correttamente i beni digitali nei quadri appropriati (C per i conti, W per le cripto)Calcolo dell'imposta di successione: verifichiamo l'applicazione corretta delle franchigie e delle aliquote 2026Consulenza sulle plusvalenze future: informiamo gli eredi sulle implicazioni fiscali della vendita delle criptovalute ereditate con la nuova aliquota 33%Sistema tavolare FVG: per le successioni in Friuli Venezia Giulia, gestiamo le specificita del sistema tavolare che NON prevede la voltura catastale automatica ma richiede l'intavolazione al Libro FondiarioIl CAF Centro Fiscale e abilitato alla presentazione telematica delle dichiarazioni di successione tramite il servizio SuccessioniOnline dell'Agenzia delle Entrate. Il nostro team e aggiornato sulle novita normative 2026, comprese le nuove regole sulle cripto-attivita introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.FAQ: domande frequenti sulla successione digitale Le criptovalute vanno dichiarate nella successione?Si, assolutamente. Le criptovalute (Bitcoin, Ethereum, stablecoin e qualsiasi altra cripto-attivita) fanno parte dell'asse ereditario e devono essere dichiarate nella dichiarazione di successione. Vanno inserite nel Quadro W con il valore di mercato al giorno del decesso. Omettere le crypto espone a sanzioni che possono raggiungere il 15% degli importi non dichiarati.Cosa succede al conto Revolut o N26 alla morte del titolare?Il conto viene bloccato e il saldo congelato. Gli eredi devono contattare l'istituto producendo il certificato di morte e la documentazione che prova la qualita di erede (atto di notorieta o dichiarazione di successione gia presentata). I tempi possono essere piu lunghi rispetto alle banche tradizionali, specialmente per istituti con sede all'estero come Revolut (Lituania) o N26 (Germania).Se non trovo la seed phrase del wallet del defunto, le crypto sono perse?Purtroppo si. Se non si dispone della seed phrase o della chiave privata del wallet self-custody, le criptovalute sono irrecuperabili. Non esiste autorita in grado di sbloccare un wallet decentralizzato. Per questo e fondamentale pianificare in vita la trasmissione sicura della seed phrase agli eredi.Quale aliquota si applica alla vendita di crypto ereditate nel 2026?Il 33%, applicato alla plusvalenza calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il valore al momento dell'eredita (che diventa il nuovo costo fiscale di riferimento). Fa eccezione la vendita di token di moneta elettronica (EMT) in euro conformi al Regolamento MiCAR, soggetti all'aliquota del 26%.Entro quando va presentata la dichiarazione di successione?Entro 12 mesi dalla data del decesso. La presentazione avviene telematicamente tramite il software SuccessioniOnline dell'Agenzia delle Entrate, oppure tramite CAF o altri soggetti abilitati. Il ritardo espone a sanzioni calcolate sull'imposta dovuta.Gli account Google, Facebook o iCloud si ereditano?In senso stretto no: i termini di servizio non prevedono il trasferimento degli account agli eredi. Alcune piattaforme offrono pero soluzioni alternative: Google con l'Inactive Account Manager permette ai contatti fidati di accedere ai dati; Apple con Digital Legacy e Facebook con il profilo commemorativo gestito dal contatto erede. In tutti i casi, occorre averli designati in vita.Il CAF puo aiutarmi con la dichiarazione di successione digitale?Si. Il CAF Centro Fiscale di Udine e abilitato alla presentazione telematica delle dichiarazioni di successione e offre assistenza specifica per l'inclusione corretta dei beni digitali (criptovalute, conti fintech, piattaforme di investimento). Siamo aggiornati sulle normative 2026 e sulle specificita del sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia.Questo articolo e stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e responsabile dei contenuti.Hai bisogno di assistenza per la dichiarazione di successione?Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste le famiglie in tutte le fasi della successione, inclusa la gestione dei beni digitali come criptovalute e conti fintech. Chiedi un preventivo personalizzato per la tua situazione.Richiedi preventivo personalizzatoAgosto 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/04/checklist-successione-2026-pdf.jpg 1497 1058 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-28 00:12:302026-08-28 00:12:53Successione Digitale 2026: Conti Online, Criptovalute e Wallet in Eredita
NOTIZIEAssegno d’invalidita’, niente trattenuta con 40 anni di contributiChi percepisce l’assegno ordinario di invalidita’ (AOI) dell’INPS e continua a lavorare puo’ trovarsi di fronte a trattenute che riducono l’importo mensile accreditato. Esiste pero’ un caso preciso in cui questa trattenuta non si applica: quando il lavoratore ha maturato almeno 40 anni di contribuzione.Indice dei contenutiCos’e’ l’assegno ordinario di invalidita’Come funziona la trattenuta sui redditi da lavoroL’esenzione con 40 anni di contributiChi ne beneficia concretamenteCome verificare la propria posizione INPSDomande frequenti Cos’e’ l’assegno ordinario di invalidita’L’assegno ordinario di invalidita’ (AOI) e’ una prestazione previdenziale erogata dall’INPS ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) che presentano una riduzione permanente della capacita’ lavorativa a meno di un terzo, a causa di infermita’ fisica o mentale.A differenza della pensione di inabilita’ totale, l’AOI non presuppone l’impossibilita’ assoluta di lavorare: il beneficiario puo’ continuare a svolgere un’attivita’ lavorativa. Questa caratteristica e’ al centro della questione delle trattenute.Per ottenere l’assegno ordinario di invalidita’ occorre:almeno 5 anni di contributi versati, di cui 3 negli ultimi 5 anni;il riconoscimento medico-legale dello stato di invalidita’ da parte della Commissione INPS.L’assegno ha durata triennale, rinnovabile su domanda del beneficiario. Come funziona la trattenuta sui redditi da lavoroLa legge n. 222 del 1984, che disciplina l’assegno ordinario di invalidita’, prevede un meccanismo di riduzione della prestazione quando il beneficiario percepisce anche redditi da lavoro. In sostanza, se il titolare dell’AOI lavora e guadagna oltre una certa soglia, l’INPS applica una trattenuta che riduce l’assegno erogato.La logica e’ che chi continua a lavorare con una capacita’ ridotta (ma non azzerata) puo’ cumulare redditi da lavoro e prestazione previdenziale solo entro determinati limiti. Quando la somma dei redditi da lavoro supera la soglia stabilita, l’INPS opera una riduzione proporzionale dell’assegno:25% di riduzione se i redditi da lavoro superano il trattamento minimo INPS di quattro volte;50% di riduzione se i redditi da lavoro superano il trattamento minimo di cinque volte.Queste percentuali vengono applicate sull’importo dell’assegno ordinario di invalidita’, con l’effetto di ridurre sensibilmente quanto il lavoratore riceve mensilmente dall’INPS. L’articolo su Assegno Ordinario di Invalidita’ e Redditi da Lavoro: Trattenute e Adempimenti 2026 approfondisce il meccanismo complessivo delle trattenute. L’esenzione con 40 anni di contributiLa svolta normativa rilevante e’ contenuta nell’articolo 8 della legge n. 222 del 1984: quando il titolare dell’assegno ordinario di invalidita’ ha maturato almeno 40 anni di contribuzione, l’INPS non applica alcuna trattenuta sui redditi da lavoro, indipendentemente dal loro importo.Il fondamento della norma e’ logico: con 40 anni di contributi versati, il lavoratore ha sostanzialmente maturato i requisiti per accedere alla pensione anticipata. L’ordinamento non penalizza chi, pur potendo andare in pensione, sceglie di continuare a lavorare in condizioni di ridotta capacita’ lavorativa.Il principio e’ stato piu’ volte ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimita’, nonche’ confermato nelle prassi operative dell’INPS: una volta raggiunti i 40 anni di contributi, il cumulo integrale tra assegno AOI e redditi da lavoro e’ pienamente legittimo senza riduzioni.Questo significa che il lavoratore-invalido con lunga carriera contributiva puo’:percepire l’assegno ordinario di invalidita’ per intero;continuare a lavorare e incassare il pieno reddito da lavoro;non subire alcuna decurtazione dall’INPS per via del cumulo. Chi ne beneficia concretamenteL’esenzione dalla trattenuta si applica ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO (regime generale INPS) che cumulano due condizioni:essere titolari dell’assegno ordinario di invalidita’ riconosciuto dall’INPS;aver maturato almeno 40 anni di contribuzione complessiva (anche con contributi figurativi, da riscatto o da periodi esteri in regime di totalizzazione).E’ importante precisare che i 40 anni di contributi non devono necessariamente essere consecutivi: contano tutti i periodi assicurativi accreditati, compresi quelli relativi a malattia, maternita’, cassa integrazione e altri periodi coperti da contribuzione figurativa.Chi si trova in questa situazione puo’ verificare la propria posizione assicurativa tramite il proprio estratto contributivo INPS, disponibile online sul portale previdenziale. Analogamente, si rinvia all’articolo su Pensioni settembre 2026: calendario pagamenti, cedolino e trattenute per un quadro aggiornato delle comunicazioni INPS sulla gestione dei cedolini pensionistici. Come verificare la propria posizione INPSPer verificare se si ha diritto all’esenzione dalla trattenuta sull’AOI e’ necessario controllare il proprio estratto contributivo INPS. Ecco come procedere:accedere al portale INPS (inps.it) con SPID, CIE o CNS;selezionare “La mia pensione futura” o “Estratto conto contributivo”;verificare il totale degli anni di contribuzione accreditati.Se dall’estratto risulta aver maturato almeno 40 anni di contributi, l’INPS non dovrebbe applicare trattenute sull’AOI. Se invece l’ente previdenziale continua ad applicare trattenute nonostante la soglia dei 40 anni sia stata raggiunta, e’ possibile presentare una richiesta di riesame o un ricorso amministrativo.Domande frequenti Con 40 anni di contributi posso lavorare e percepire l’AOI senza decurtazioni?Si’. La legge n. 222/1984 art. 8 prevede espressamente che chi ha maturato 40 anni di contribuzione non subisce trattenute sull’assegno ordinario di invalidita’ per effetto dei redditi da lavoro percepiti.I contributi figurativi contano per raggiungere i 40 anni?Si’. Tutti i periodi contributivi accreditati dall’INPS concorrono al raggiungimento dei 40 anni: contributi obbligatori, volontari, figurativi (malattia, maternita’, CIG) e da riscatto (es. laurea).Se ho 38 anni di contributi quanto viene ridotto l’AOI?Al di sotto dei 40 anni di contributi si applicano le riduzioni standard previste dalla legge: 25% se il reddito da lavoro supera 4 volte il minimo INPS, 50% se supera 5 volte il minimo. La soglia esatta varia in base all’importo del trattamento minimo aggiornato annualmente dall’INPS.Come posso contestare una trattenuta applicata erroneamente?E’ possibile presentare istanza di riesame alla sede INPS competente, allegando documentazione sull’estratto contributivo che attesta i 40 anni di contribuzione. In caso di diniego, e’ esperibile il ricorso al Comitato provinciale INPS o, in via giudiziale, al Tribunale del lavoro.Questo articolo e’ stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e’ responsabile dei contenuti.Agosto 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/invalidita-1.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-27 22:13:352026-08-28 00:14:33Assegno d’invalidita’, niente trattenuta con 40 anni di contributi
NOTIZIEIRPEF, arriva la stretta “su misura”: le Regioni potranno azzerare l’addizionaleUna delle novità più rilevanti della riforma fiscale in corso riguarda l’addizionale IRPEF regionale: con le nuove norme che stanno prendendo forma, le Regioni italiane potrebbero ottenere la facoltà di abbassare – fino ad azzerare – questa voce che pesa ogni anno sulle buste paga e sui redditi dei contribuenti. Una flessibilità finora mai concessa, che apre scenari inediti nell’autonomia tributaria territoriale.Indice dei contenutiChe cos’è l’addizionale regionale IRPEFCosa prevede la nuova riformaChi ci guadagna e chi rischiaQuando entreranno in vigore le modificheDomande e risposte Che cos’è l’addizionale regionale IRPEFL’addizionale regionale all’IRPEF è un’imposta che si aggiunge all’IRPEF nazionale e viene pagata dai contribuenti a favore della propria Regione di residenza. In parole semplici: oltre alle tasse che versate allo Stato per il vostro reddito, ne versate un’altra quota alla Regione dove vivete.L’aliquota base è fissata per legge all’1,23% del reddito imponibile, ma ogni Regione può applicare una maggiorazione aggiuntiva fino a 2,10 punti percentuali (aliquota massima complessiva: 3,33%). Nella pratica, quasi tutte le Regioni applicano aliquote superiori al minimo, con alcune che arrivano vicino al tetto. Per sapere quanta addizionale state pagando oggi, potete consultare la nostra guida completa: Addizionali IRPEF 2026: Guida Completa a Regionale e Comunale. Cosa prevede la nuova riformaSecondo quanto riportato da Commercialista Telematico il 27 agosto 2026, il processo di riforma fiscale in atto sta ridisegnando i rapporti tra Stato centrale e Regioni in materia di IRPEF. La novità chiave è la seguente: alle Regioni verrebbe attribuita la facoltà di modulare l’addizionale IRPEF in modo più flessibile rispetto ad oggi, inclusa la possibilità – mai prevista finora – di portarla fino a zero.In sostanza, una Regione potrebbe decidere di non applicare alcuna addizionale IRPEF ai propri residenti, rinunciando a questa entrata fiscale in cambio di altri vantaggi competitivi (attrazione di residenti, investimenti, lavoratori). Si tratta di una logica di competizione fiscale tra territori, analoga a quella già esistente in altri Paesi europei con sistemi federali.La riforma prevede anche la possibilità di differenziare le aliquote per scaglioni di reddito a livello regionale, creando una vera e propria IRPEF “su misura” per ogni territorio. Questo significa che una Regione potrebbe scegliere di azzerare l’addizionale per i redditi bassi e mantenerla (o alzarla) per i redditi più alti, oppure viceversa. Chi ci guadagna e chi rischiaL’impatto di questa riforma dipenderà in larga misura dalle scelte che ogni singola Regione farà. Possiamo individuare due scenari principali:Regioni che abbassano (o azzerano) l’addizionale: i contribuenti residenti avranno un beneficio diretto in busta paga o nel conguaglio fiscale annuale. Per un reddito medio di 25.000 euro, ogni punto percentuale di addizionale vale circa 250 euro l’anno. Un azzeramento completo potrebbe quindi tradursi in un risparmio significativo.Regioni che mantengono o alzano l’addizionale: non cambierà nulla per i contribuenti, oppure potrebbero subire un aggravio se la Regione decide di sfruttare la nuova flessibilità al rialzo.Il rischio principale della riforma è quello di aumentare le disparità territoriali: i contribuenti residenti in Regioni ricche e con bilanci in ordine potrebbero godere di sgravi fiscali, mentre quelli in Regioni con deficit sanitari o sociali potrebbero trovarsi con addizionali più alte. Un tema molto dibattuto nel contesto del più ampio progetto di autonomia differenziata.Per chi è pensionato, il discorso è rilevante: l’addizionale regionale viene trattenuta sulla pensione e incide sull’importo netto mensile. Se siete curiosi di capire quante tasse pagate sulla pensione, leggete: Pensione e Tasse: Quanto Resta in Tasca Davvero nel 2026. Quando entreranno in vigore le modificheAl momento, la riforma è ancora in fase di definizione legislativa. Le norme dovranno essere recepite con appositi decreti attuativi e, successivamente, ogni Regione dovrà adottare le proprie delibere per modificare le aliquote dell’addizionale. I tempi non sono ancora certi, ma è ragionevole ipotizzare che gli effetti concreti sui contribuenti potrebbero arrivare non prima del 2027, con delibere regionali da adottare entro le scadenze previste dalla legge.Nel frattempo, per il 2026, le aliquote dell’addizionale regionale restano quelle già deliberate da ciascuna Regione. Se volete sapere cosa state pagando oggi nella vostra Regione, il punto di riferimento rimane la nostra guida: Addizionali IRPEF 2026: tutte le aliquote aggiornate. Domande e risposte Le Regioni possono davvero azzerare l’addizionale IRPEF?Con la riforma fiscale in corso, sì: alle Regioni verrebbe attribuita la facoltà di portare l’addizionale IRPEF anche a zero. Finora questa possibilità non era prevista: il minimo era l’aliquota base dell’1,23%. La nuova norma è ancora in fase di approvazione definitiva.Quando potrei vedere meno trattenute in busta paga?Non prima del 2027, e solo se la tua Regione decide di ridurre o azzerare l’addizionale. Per il 2026 le aliquote restano invariate rispetto a quelle già deliberate.Come si calcola l’addizionale regionale IRPEF?L’addizionale si calcola applicando l’aliquota deliberata dalla tua Regione al reddito imponibile IRPEF. Ad esempio, con un reddito di 25.000 euro e un’aliquota del 2%, l’addizionale regionale annua è di 500 euro.Tutte le Regioni azzereranno l’addizionale?Non necessariamente. La riforma dà la facoltà, non l’obbligo. Le Regioni con bilanci in difficoltà potrebbero mantenere o addirittura aumentare l’addizionale per non perdere entrate fondamentali destinate a sanità e servizi sociali.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 27, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-27 19:08:002026-08-27 18:25:57IRPEF, arriva la stretta “su misura”: le Regioni potranno azzerare l’addizionale
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariFatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDILa fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie è uno degli ambiti più delicati e spesso fraintesi della normativa fiscale italiana. Se sei un medico, psicologo, fisioterapista, infermiere, dentista o veterinario con partita IVA, devi conoscere con precisione le regole che si applicano alla tua attività: non tutte le fatture possono essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SDI), e ignorare questo divieto espone a sanzioni significative.In questo articolo troverai una guida completa e aggiornata sulla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie nel 2026: dall’esenzione IVA prevista dall’art. 10 n. 18 del DPR 633/72 al divieto di invio a SDI stabilito dall’art. 10-bis del DL 119/2018, passando per gli obblighi del Sistema Tessera Sanitaria (STS) e le regole per la fatturazione verso soggetti B2B.Se hai dubbi sulla tua situazione specifica o vuoi mettere in regola il tuo studio professionale, il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza dedicata ai professionisti sanitari, sia in ufficio che online.Indice dei contenutiEsenzione IVA per Prestazioni Sanitarie: Cosa Dice l’art. 10 DPR 633/72Il Divieto di Invio a SDI: art. 10-bis DL 119/2018 e Proroga 2026Chi È Soggetto al Divieto SDI: Professionisti Sanitari e CategorieCome Emettere la Fattura Elettronica verso Privati (Persone Fisiche)Fatturazione Elettronica B2B: Quando Si Può Inviare a SDISistema Tessera Sanitaria (STS): Obbligo di Invio SeparatoPrestazioni Miste: Con e Senza Dati SanitariSanzioni per Invio Errato a SDISoftware di Fatturazione Consigliati per Professionisti SanitariDomande FrequentiEsenzione IVA per Prestazioni Sanitarie: Cosa Dice l’art. 10 DPR 633/72Il punto di partenza è capire perché le prestazioni sanitarie sono trattate diversamente rispetto ad altri servizi professionali. L’art. 10, n. 18 del DPR 633/72 — la legge IVA italiana — stabilisce che sono esenti da IVA “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie”. In parole semplici: se la tua prestazione ha finalità terapeutica o diagnostica nei confronti di una persona fisica, non applichi l’IVA in fattura.Questa esenzione IVA per le prestazioni sanitarie si applica a una vasta categoria di professionisti della salute: medici di base e specialisti, odontoiatri e dentisti, psicologi e psicoterapeuti, fisioterapisti e osteopati (quest’ultimi con alcune specificità), infermieri professionali, dietisti, logopedisti, ottici e optometristi, veterinari (per le prestazioni su animali da compagnia e da reddito). Vale la pena sottolineare che l’esenzione si applica alla natura terapeutica della prestazione, non semplicemente alla qualifica del professionista: se un medico emette fattura per una consulenza aziendale senza finalità di cura individuale, quella prestazione potrebbe non essere esente.L’esenzione IVA comporta una conseguenza fiscale importante: le fatture emesse per prestazioni esenti ai sensi dell’art. 10 n. 18 non riportano l’IVA e la dicitura da inserire in fattura è “Operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/72”. Non si tratta di un errore o di una scelta facoltativa: è un obbligo normativo, e applicare l’IVA su queste prestazioni sarebbe fiscalmente scorretto. Nella fatturazione elettronica SDI (per i casi in cui sia ammessa, es. B2B senza dati sanitari personali), il codice natura da usare è N4 (operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72). Il Divieto di Invio a SDI: art. 10-bis DL 119/2018 e Proroga 2026Veniamo al cuore della questione che riguarda quasi tutti i professionisti sanitari: il divieto di emettere fattura elettronica tramite SDI per le fatture che contengono dati sanitari relativi a persone fisiche.L’art. 10-bis del DL 119/2018 (convertito con modificazioni dalla L. 136/2018) ha introdotto questo divieto specificatamente per tutelare la privacy dei pazienti. La logica è semplice: il Sistema di Interscambio gestisce e archivia le fatture elettroniche e, sebbene i dati siano protetti, il legislatore ha ritenuto che le informazioni sanitarie — incluse diagnosi, terapie, farmaci prescritti — non debbano transitare attraverso quel canale per le prestazioni rese a persone fisiche.Il divieto è stato oggetto di numerose proroghe nel corso degli anni, a dimostrazione della sua stabilità normativa: il sistema è rimasto invariato anche per il 2026, con la proroga confermata attraverso la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e i successivi provvedimenti attuativi. I professionisti sanitari che emettono fatture a persone fisiche NON devono e NON possono inviarle tramite SDI se contengono dati sanitari. Farlo costituisce una violazione della normativa sulla privacy oltre che un’irregolarità fiscale. Il divieto è ulteriormente rafforzato dall’art. 9-bis c. 2 del DL 135/2018 (convertito con modificazioni dalla L. 12/2019), che ha chiarito l’ambito applicativo escludendo dall’obbligo di fattura elettronica le prestazioni sanitarie verso persone fisiche soggette all’invio al STS. Chi È Soggetto al Divieto SDI: Professionisti Sanitari e CategorieIl divieto di invio a SDI riguarda i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Si tratta di tutti i professionisti che erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche e che sono tenuti, per legge, a trasmettere le spese mediche sostenute dai pazienti al STS ai fini del 730 precompilato.Nello specifico, il divieto si applica a:Medici di medicina generale e specialisti (cardiologi, dermatologi, neurologi, ortopedici, ecc.)Odontoiatri e dentistiPsicologi e psicoterapeutiFisioterapisti (se iscritti agli albi professionali)Infermieri liberi professionistiVeterinari per le prestazioni sanitarie su animali domestici (che danno diritto alla detrazione)Ottici e optometristiFarmacisti per le prestazioni (non la vendita di farmaci)I veterinari meritano un chiarimento: il divieto SDI si applica per le prestazioni su animali da compagnia (per le quali il cliente può portare in detrazione la spesa nel 730). Per le prestazioni su animali da reddito o allevamento, il trattamento è diverso e occorre valutare caso per caso.I professionisti NON sanitari che occasionalmente erogano servizi con codice ATECO sanitario non sono automaticamente soggetti al divieto: la norma si applica ai professionisti abilitati e iscritti agli albi delle professioni sanitarie. Se hai dubbi sulla tua specifica categoria, il CAF Centro Fiscale può analizzare la tua situazione e fornirti un parere personalizzato. Come Emettere la Fattura Elettronica verso Privati (Persone Fisiche)Se il divieto vieta l’invio a SDI, come si emette correttamente la fattura elettronica per prestazioni sanitarie verso privati? La soluzione normativa prevede due passaggi distinti:1. Emissione della fattura in formato cartaceo o digitale (non elettronico SDI) La fattura per la prestazione sanitaria verso una persona fisica può essere emessa in formato cartaceo tradizionale oppure come documento PDF (o altro formato digitale) consegnato o inviato direttamente al paziente via email. NON deve transitare dal SDI. Questo documento deve contenere tutti i dati fiscali obbligatori: codice fiscale del paziente, data, descrizione della prestazione, importo, dicitura di esenzione IVA art. 10 n. 18.2. Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (STS) I dati della spesa sanitaria devono però essere trasmessi telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria entro i termini previsti (vedi sezione dedicata). È tramite il STS — e non tramite SDI — che i dati arrivano all’Agenzia delle Entrate per la compilazione del 730 precompilato del paziente.In sintesi: due sistemi separati, due finalità diverse. SDI serve per la fatturazione elettronica tra soggetti IVA e per l’Amministrazione Finanziaria. STS serve per la trasmissione delle spese sanitarie detraibili dei cittadini. Per le prestazioni sanitarie verso privati, si usa solo il secondo. Fatturazione Elettronica B2B: Quando Si Può Inviare a SDIFin qui abbiamo parlato delle fatture verso persone fisiche (privati). Ma cosa accade quando il professionista sanitario eroga prestazioni a soggetti B2B — cioè ad aziende, società, enti, o altri professionisti con partita IVA?In questo caso il divieto di invio a SDI non si applica, a condizione che la fattura non contenga dati sanitari riferibili a persone fisiche identificabili. Vediamo alcuni esempi pratici.Un medico del lavoro che eroga visite di idoneità per conto di un’azienda e fattura all’azienda (non al lavoratore) può inviare la fattura tramite SDI, purché il documento non riporti i nomi dei singoli lavoratori visitati né diagnosi individuali. La descrizione può essere generica: “Visite mediche periodiche di idoneità — periodo XX”.Uno psicologo che tiene corsi di formazione o consulenza organizzativa per un’azienda (attività non sanitaria in senso stretto) fattura regolarmente tramite SDI, applicando eventualmente IVA se la prestazione non ha finalità terapeutica.Un fisioterapista convenzionato con una clinica privata che fattura alla struttura per le sessioni erogate ai pazienti può inviare tramite SDI, senza dati nominativi dei singoli pazienti.La regola d’oro per la fatturazione B2B è: puoi inviare a SDI se il destinatario è un soggetto IVA E se la fattura non contiene dati sanitari personali di pazienti/pazienti identificabili. Quando hai dubbi sulla corretta impostazione delle tue fatture, affidati al CAF Centro Fiscale di Udine per una verifica della tua documentazione fiscale. Sistema Tessera Sanitaria (STS): Obbligo di Invio SeparatoIl Sistema Tessera Sanitaria (STS) è la piattaforma del Ministero dell’Economia attraverso cui i professionisti sanitari devono trasmettere i dati delle spese mediche sostenute dai pazienti. Questi dati alimentano il 730 precompilato e consentono ai cittadini di detrarre le spese mediche in dichiarazione dei redditi.Chi deve inviare i dati al STS: tutti i professionisti soggetti al divieto SDI elencati nella sezione precedente sono anche obbligati a trasmettere i dati al STS. I due obblighi — divieto SDI e invio STS — vanno di pari passo.Cosa trasmettere: per ogni fattura emessa a una persona fisica, occorre trasmettere al STS i dati essenziali: codice fiscale del paziente, data della prestazione, tipologia della spesa (codice tipo spesa), importo pagato, modalità di pagamento (contanti, bancomat, bonifico, ecc.). Non si trasmette la diagnosi né il dettaglio clinico.Quando trasmettere: le scadenze per l’invio al STS sono fissate per legge. In via ordinaria, i dati delle spese del primo semestre devono essere inviati entro il 30 settembre dell’anno di riferimento, e i dati del secondo semestre entro il 28/29 febbraio dell’anno successivo. Tuttavia, è sempre consigliabile verificare le scadenze aggiornate sul portale STS o rivolgersi al CAF Centro Fiscale, poiché i termini possono subire modifiche annuali.Come si accede al STS: il portale Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) richiede credenziali specifiche. I professionisti devono registrarsi e accreditarsi. Molti software gestionali e di fatturazione per professionisti sanitari integrano direttamente il modulo di invio al STS, semplificando notevolmente il processo (vedi la sezione sui software consigliati).Prestazioni Miste: Con e Senza Dati SanitariUna situazione frequente che genera confusione riguarda i professionisti sanitari che svolgono attività miste: alcune prestazioni con dati sanitari (verso privati, soggette al divieto SDI) e altre senza dati sanitari o verso soggetti B2B (inviabili tramite SDI).Per esempio, uno psicologo che segue sia pazienti privati in terapia individuale, sia aziende per cui fa selezione del personale o formazione. Oppure un medico che ha sia pazienti privati che contratti di medico competente con aziende.In questi casi la soluzione è operare con una doppia gestione delle fatture:Per le prestazioni sanitarie verso privati: fattura cartacea o PDF, trasmissione al STS (dove obbligatorio), NO SDI.Per le prestazioni B2B senza dati sanitari personali: fattura elettronica tramite SDI, con o senza IVA a seconda della natura della prestazione.Il punto critico è la corretta classificazione di ogni prestazione: non è la qualità del professionista a determinare il regime, ma il tipo di prestazione e il destinatario. Un buon software gestionale per professionisti sanitari ti permette di configurare questa distinzione e applicarla automaticamente. Il CAF Centro Fiscale può aiutarti a impostare correttamente il tuo regime di fatturazione evitando errori che potrebbero costare caro. Sanzioni per Invio Errato a SDICosa succede se un professionista sanitario invia erroneamente a SDI una fattura contenente dati sanitari di persone fisiche? Le conseguenze si articolano su due fronti distinti.Sul fronte della privacy (Garante per la Protezione dei Dati Personali): l’invio di dati sanitari — che sono dati particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR (Reg. UE 2016/679) — attraverso un canale non autorizzato (SDI) costituisce una violazione del trattamento dei dati personali. Il Garante Privacy può comminare sanzioni amministrative significative. Per i singoli professionisti, le sanzioni possono arrivare fino al 4% del fatturato annuo globale o a importi fissi elevati, a seconda della gravità della violazione. In ogni caso, anche sanzioni più contenute rappresentano un costo rilevante e un rischio reputazionale.Sul fronte fiscale: l’invio a SDI di fatture che non avrebbero dovuto transitare da quel canale può generare anomalie nella posizione fiscale del professionista e del paziente, con conseguenti richieste di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Può inoltre comportare il mancato riconoscimento della detrazione fiscale per il paziente, con possibili reclami e conseguenze civili.La prevenzione è la strada più saggia: strutturare correttamente il proprio sistema di fatturazione fin dall’inizio, con l’aiuto di professionisti esperti, è molto meno costoso di dover gestire contestazioni a posteriori.Software di Fatturazione Consigliati per Professionisti SanitariLa complessità delle regole di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rende essenziale l’uso di un software gestionale adeguato. Un buon programma deve essere in grado di distinguere automaticamente tra fatture da inviare a SDI e fatture da trasmettere al STS, applicare correttamente l’esenzione IVA art. 10 n. 18, generare la documentazione corretta per ogni tipo di prestazione e garantire la conformità normativa aggiornata.Sul mercato esistono diverse soluzioni dedicate ai professionisti sanitari. Fatturazione Italia, il servizio SaaS sviluppato da Be Smart SRLS, è pensato anche per i professionisti sanitari e integra le funzionalità di gestione delle fatture esenti con la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, inclusa nel piano Pro (89 euro l’anno IVA inclusa, 500 fatture, codice destinatario unico JKKZDGR). Puoi approfondire le caratteristiche del servizio su fatturazioneitalia.it, con prezzo bloccato per 3 anni dal primo pagamento.Tra le altre soluzioni disponibili per i professionisti della salute troviamo software specifici per odontoiatri e dentisti che integrano già la gestione del STS e dei codici spesa corretti. La scelta del software giusto dipende dalla dimensione dello studio, dal volume di fatture mensili e dalla necessità di integrazione con software gestionali della cartella clinica.Il CAF Centro Fiscale di Udine può guidarti nella scelta della soluzione più adatta alla tua attività professionale. Domande FrequentiQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.La fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie è un ambito in cui la correttezza formale e normativa è fondamentale. Sbagliare le modalità di emissione delle fatture può esporre a sanzioni sia fiscali che in materia di privacy, con conseguenze economiche e reputazionali significative per il professionista.I punti chiave da ricordare sono: le prestazioni sanitarie verso privati sono esenti IVA (art. 10 n. 18 DPR 633/72) e non devono transitare da SDI (art. 10-bis DL 119/2018, prorogato al 2026); i dati delle spese sanitarie vanno invece trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria; per le prestazioni B2B senza dati sanitari individuali, la fatturazione elettronica tramite SDI è invece ammessa e obbligatoria.Hai bisogno di assistenza per la fatturazione delle tue prestazioni sanitarie? Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio dedicato ai professionisti sanitari per impostare correttamente il regime fiscale, la gestione delle fatture e gli adempimenti al Sistema Tessera Sanitaria, sia in ufficio che online.Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per un appuntamento, anche online. Agosto 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-27 18:19:152026-09-27 08:16:30Fatturazione Elettronica Prestazioni Sanitarie 2026: Esenzione IVA art. 10 e Divieto SDI
NOTIZIEIMU e TARI, sanzioni soft dal 2027: avvisi bonari e multe ridotte prima del ravvedimentoDal 2027 pagare in ritardo IMU e TARI costeà meno. Una riforma in corso di approvazione introduce sanzioni ridotte per i tributi locali e, soprattutto, una novità attesa da anni: l’avviso bonario preventivo prima che scatti l’iter sanzionatorio ordinario. La notizia segna un cambio di rotta significativo nel rapporto tra contribuenti e Comuni: prima di applicare le multe massime, l’ente locale dovrà avvertire il cittadino e dargli la possibilità di regolarizzare la propria posizione. Il focus keyword IMU TARI sanzioni 2027 è al centro di questa riforma attesa.Indice dei contenutiCosa cambia con la riforma delle sanzioni IMU e TARIAvvisi bonari: come funziona il nuovo meccanismoLe sanzioni attuali per IMU e TARI: il quadro vigenteCosa cambia per IMU e TARI dal 2027: le sanzioni ridotteQuando entra in vigore e come prepararsiDomande frequentiCosa cambia con la riforma delle sanzioni IMU e TARILa riforma in discussione prevede una riorganizzazione della disciplina sanzionatoria per i tributi comunali, con particolare riguardo all’IMU (Imposta Municipale Propria) e alla TARI (Tassa Rifiuti). Due delle voci più comuni nelle bollette e nelle scadenze fiscali degli italiani, spesso fonte di errori e dimenticanze.Il cuore della novità è l’introduzione di un doppio binario: da un lato sanzioni base più contenute rispetto all’attuale regime, dall’altro la previsione obbligatoria dell’avviso bonario come passaggio intermedio tra l’omissione del pagamento e l’attivazione della piena procedura sanzionatoria.In pratica, il Comune che rileva un mancato o insufficiente versamento di IMU e TARI sanzioni 2027 dovrà notificare al contribuente un avviso soft, con la possibilità di sanare la posizione pagando una sanzione ridotta. Solo in caso di mancata risposta a questo avviso scatterà la procedura ordinaria con le sanzioni più elevate.Si tratta di un modello già consolidato per le imposte erariali (come avviene per l’Agenzia delle Entrate con le comunicazioni automatizzate da controllo formale), che ora viene esteso ai tributi locali. Avvisi bonari: come funziona il nuovo meccanismoL’avviso bonario è uno strumento già noto ai contribuenti italiani nell’ambito delle imposte sui redditi. Si tratta di una comunicazione inviata dall’ente impositore per segnalare una possibile irregolarità, prima ancora di emettere un accertamento formale. Il contribuente che riceve l’avviso ha la possibilità di pagare l’importo indicato con la sanzione ridotta, fornire chiarimenti documentali se ritiene l’avviso infondato, oppure avvalersi del ravvedimento operoso per ridurre ulteriormente le sanzioni.Con l’estensione ai tributi locali, anche per IMU e TARI sarà possibile ricevere questo tipo di comunicazione prima di trovarsi con un accertamento pieno o una cartella di pagamento. Il meccanismo è pensato per ridurre il contenzioso e favorire la compliance spontanea dei contribuenti.La riforma prevede che i Comuni abbiano l’obbligo di emettere l’avviso bonario prima di procedere con la notifica degli avvisi di accertamento, almeno per le irregolarità di minor entità. Si tratta di una tutela importante, perché l’accertamento IMU porta con sé sanzioni ben più pesanti rispetto alla regolarizzazione spontanea. Le sanzioni attuali per IMU e TARI: il quadro vigentePer capire la portata della riforma, è utile ricordare come funziona oggi la disciplina sanzionatoria per i tributi locali. In caso di omesso o insufficiente versamento si applicano sanzioni che variano in base al comportamento del contribuente. Il ravvedimento operoso entro 14 giorni comporta una sanzione dello 0,0833% per giorno (aggiornata post D.Lgs. 87/2024); entro 30 giorni la sanzione è del 1,25%; entro 90 giorni dell’1,39%; entro 1 anno del 3,125%. In caso di accertamento pieno, la sanzione ordinaria era del 30% dell’importo non versato, ridotta al 25% con la riforma del D.Lgs. 87/2024 per violazioni commesse dal 1° settembre 2024.Il ravvedimento operoso IMU consente già oggi di sanare spontaneamente la propria posizione con importi molto contenuti. La novità del 2027 è che, prima ancora che il contribuente debba attivarsi autonomamente, il Comune gli invierà un avviso che segnala l’irregolarità e indica come regolarizzare. Cosa cambia per IMU e TARI dal 2027: le sanzioni ridotteLa riforma punta a introdurre un regime sanzionatorio più favorevole rispetto all’attuale, con sanzioni base inferiori rispetto al 25% previsto in caso di accertamento (sanzione già ridotta dal 30% originario con il D.Lgs. 87/2024). L’obiettivo è quello di allineare la disciplina dei tributi comunali alla logica della recente riforma delle sanzioni tributarie erariali.Per la TARI, la riforma prevede un intervento specifico sulle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione, spesso più frequenti rispetto all’IMU: la tassa sui rifiuti dipende da dichiarazioni del contribuente (superficie, categoria d’uso, ecc.) più soggette a errori involontari.Le nuove aliquote sanzionatorie definitive saranno stabilite con il decreto attuativo, ma l’orientamento è quello di un abbassamento generalizzato che rende la regolarizzazione spontanea ancora più conveniente rispetto al rischio di subire un accertamento pieno. Per i proprietari di immobili e per chi paga la TARI ogni anno, la novità più concreta è questa: se si commette un errore nel versamento, ci sarà una seconda possibilità a costo ridotto prima che scatti la sanzione piena. Quando entra in vigore e come prepararsiLa riforma delle sanzioni IMU e TARI è prevista per l’entrata in vigore dal 2027. I decreti attuativi devono ancora essere pubblicati, quindi i dettagli operativi (importi esatti delle sanzioni ridotte, modalità di notifica degli avvisi bonari, termini di risposta) saranno definiti nei prossimi mesi.Nel frattempo, per chi ha pendenze relative a IMU e TARI degli anni precedenti, il consiglio è di non attendere la nuova normativa: il ravvedimento operoso è già disponibile e consente di regolarizzare pagando sanzioni molto ridotte. Più si aspetta, più la sanzione cresce.Se non si è sicuri di aver pagato correttamente l’IMU sugli immobili di propria proprietà, o si hanno dubbi sulla superficie dichiarata per la TARI, è il momento giusto per verificare la propria posizione. Ricorda che le scadenze ordinarie 2026 per l’IMU sono il 16 giugno (acconto) e il 16 dicembre (saldo). L’CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a verificare il corretto calcolo dell’IMU e a capire se la tua posizione è regolare, prima che arrivino comunicazioni dal Comune. Domande frequentiQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze e detrazioni: una email a settimana con tutto quello che ti serve sapere. Iscriviti GratisNiente spam. Cancellati quando vuoi.Agosto 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-27 18:18:352026-08-27 18:20:26IMU e TARI, sanzioni soft dal 2027: avvisi bonari e multe ridotte prima del ravvedimento
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIORegime Forfettario a Rischio nel 2027? 5 Fatti da SapereIl regime forfettario a rischio nel 2027 è uno degli argomenti più cercati dalle partite IVA italiane negli ultimi mesi, e la preoccupazione è comprensibile: chi lavora con questo regime fiscale agevolato ha costruito il proprio equilibrio economico su regole precise e teme di vederle sparire da un giorno all’altro. Andiamo subito al punto, perché è la risposta che stai cercando: ad oggi non esiste alcuna legge approvata che abolisca il regime forfettario. Nel 2026 il regime è pienamente in vigore, con la soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi e l’imposta sostitutiva al 15% (ridotta al 5% per le nuove attività). Detto questo, sarebbe disonesto raccontarti che non si stia discutendo di nulla: organismi internazionali come la Commissione europea e il Fondo Monetario Internazionale hanno effettivamente chiesto all’Italia di rivedere questa agevolazione. In questa guida ti spieghiamo con precisione cosa è successo, che peso giuridico hanno queste richieste e perché parlare di regime forfettario a rischio immediato è, oggi, prematuro.Indice dei contenutiPerché si parla di regime forfettario a rischio: cosa è successo davveroIl regime forfettario oggi (2026) è pienamente in vigoreCosa si discute per il 2027: ipotesi, non normeCosa fare adesso se sei in regime forfettarioRegime forfettario a rischio: il punto per le partite IVAAssistenza per la tua partita IVA forfettaria a Udine e onlineDomande frequenti sul regime forfettario a rischioConclusione: nessun panico, solo attenzione informataPerché si parla di regime forfettario a rischio: cosa è successo davveroL’allarme sul regime forfettario a rischio non nasce dal nulla, ma nemmeno da una legge. Nasce da due documenti internazionali pubblicati nella primavera del 2026, entrambi privi di efficacia vincolante per l’Italia. Le date e i contenuti che seguono sono ricostruiti sulla base di quanto riportato da fonti giornalistiche e da pubblicazioni specializzate in materia fiscale. Il primo è il rapporto del Fondo Monetario Internazionale diffuso il 27 maggio 2026, nel quale il FMI suggerisce all’Italia di abolire il regime forfettario, rivedere le rendite catastali e ampliare la base imponibile del sistema fiscale. Il secondo è il Country Report della Commissione europea del 3 giugno 2026, che chiede all’Italia di rendere il sistema tributario più favorevole alla crescita, intervenendo anche sulle agevolazioni considerate distorsive.È fondamentale capire una cosa: una raccomandazione non è una norma. Quando il FMI o Bruxelles pubblicano un documento di questo tipo, stanno esprimendo un’opinione tecnica ed economica su come, secondo loro, un Paese dovrebbe muoversi. Il governo italiano non è obbligato a seguirla. Nella storia recente moltissime raccomandazioni internazionali all’Italia sono rimaste lettera morta, mentre altre sono state recepite solo in parte e dopo anni di discussione parlamentare.C’è poi un dettaglio spesso trascurato nel racconto mediatico che alimenta l’idea di un regime forfettario a rischio: la Commissione europea non ha chiesto l’abolizione del regime. Ha chiesto una revisione volta a ridurre la differenza di trattamento fiscale tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi con redditi comparabili. Il FMI è stato più netto, parlando esplicitamente di eliminazione dell’aliquota preferenziale. Ma anche in questo caso siamo nel campo del suggerimento tecnico, non dell’obbligo. Un dibattito che torna a ogni manovra di bilancioSe segui il mondo fiscale da qualche anno, avrai notato un fenomeno ricorrente: ogni autunno, quando il Governo inizia a costruire la legge di bilancio, circolano voci su possibili modifiche o restrizioni del regime forfettario. È un classico. Da un lato ci sono proposte per ampliare il regime (si è parlato più volte di alzare la soglia da 85.000 a 100.000 euro), dall’altro pressioni per ridurlo o eliminarlo in nome dell’equità fiscale tra dipendenti e autonomi.Il risultato, negli ultimi anni, è stato quasi sempre lo stesso: il regime è rimasto in piedi, con qualche aggiustamento tecnico su soglie e cause di esclusione. Questo non significa che sarà così per sempre, ma aiuta a mettere le voci del 2027 nella giusta prospettiva storica invece di leggerle come una condanna già scritta.Il regime forfettario oggi (2026) è pienamente in vigorePrima di preoccuparti per il futuro, è utile fissare bene il presente. Nel 2026 il regime forfettario funziona esattamente come prima e nulla è cambiato per effetto delle raccomandazioni internazionali. Chi oggi opera in regime forfettario continua ad applicare le regole ordinarie previste dalla Legge 190/2014, senza alcuna sospensione o modifica dovuta al dibattito in corso.Ecco i pilastri del regime attualmente vigenti:Soglia di ricavi e compensi: 85.000 euro annui. Superata questa cifra, si esce dal regime dall’anno successivo.Uscita immediata a 100.000 euro: se si supera questa soglia nel corso dell’anno, si esce subito, con ricalcolo dell’IVA.Imposta sostitutiva ordinaria: 15%. È una tassa unica che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP: invece di pagare più imposte separate, ne paghi una sola.Aliquota agevolata: 5% per i primi 5 anni di attività, in presenza dei requisiti di novità dell’attività (non aver esercitato attività simili nei tre anni precedenti).Reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente: massimo 35.000 euro, altrimenti scatta la causa ostativa che impedisce l’accesso al regime. Attenzione: questa soglia e’ una deroga temporanea prevista per il 2025 e prorogata al 2026 dalla Legge di Bilancio 2026; in assenza di un nuovo intervento normativo, dal 2027 il limite ordinario torna a 30.000 euro.Il reddito imponibile, poi, non si calcola sottraendo i costi reali ma applicando ai ricavi un coefficiente di redditività, cioè una percentuale forfettaria stabilita per legge in base al codice ATECO dell’attività. Ad esempio, per le attività professionali il coefficiente è del 78%: significa che il fisco considera reddito il 78% di quanto hai incassato, presumendo che il restante 22% sia stato assorbito dai costi. Se vuoi il quadro completo delle regole attualmente applicabili, abbiamo raccolto tutto nella guida sulle novità del regime forfettario 2026 introdotte dalla Legge di Bilancio. Cosa si discute per il 2027: ipotesi, non normeVeniamo al cuore della questione regime forfettario a rischio: che cosa potrebbe realisticamente succedere con la manovra di bilancio 2027? La risposta onesta è che, alla data di pubblicazione di questo articolo, non risulta alcuna norma approvata né alcun testo ufficiale che preveda l’abolizione del regime forfettario. Quello che esiste è un dibattito politico ed economico, alimentato da tre elementi concreti.Il primo elemento è il costo per le casse dello Stato: secondo le stime che circolano nel dibattito pubblico, l’agevolazione vale diversi miliardi di euro l’anno di minor gettito rispetto alla tassazione IRPEF ordinaria. In una manovra che deve finanziare altre priorità, ogni agevolazione costosa finisce sul tavolo delle valutazioni. Il secondo elemento è il tema dell’equità fiscale tra dipendenti e autonomi, che è esattamente il punto sollevato da Bruxelles. Il terzo è la pressione internazionale di cui abbiamo parlato, che dà argomenti a chi vorrebbe intervenire.Dall’altro lato della bilancia, però, ci sono forze politiche che spingono nella direzione opposta, cioè verso un ampliamento del regime: è stata avanzata più volte la proposta di innalzare la soglia dagli attuali 85.000 euro a 100.000 euro. Anche questa, va detto con chiarezza, è un’ipotesi ancora allo studio e non una misura approvata. Come distinguere un’ipotesi da una norma vigentePer orientarti tra i titoli allarmistici, tieni presente questa scala di attendibilità, che va dal più debole al più solido:Dichiarazione politica o raccomandazione internazionale: nessun effetto giuridico, è solo un’opinione autorevole.Proposta o emendamento: un testo scritto che qualcuno ha depositato, ma che può essere respinto o modificato.Bozza o disegno di legge di bilancio: un testo del Governo, ancora modificabile durante l’esame parlamentare.Legge approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale: solo a questo punto la regola esiste davvero e produce effetti.Oggi, tutto ciò che riguarda l’abolizione del regime forfettario 2027 si colloca nel primo gradino della scala. Per approfondire quali modifiche tecniche si stanno realmente ipotizzando sul fronte degli adempimenti, puoi leggere il nostro approfondimento sulle anticipazioni sulla fatturazione dei forfettari nel 2027.Cosa fare adesso se sei in regime forfettarioLa domanda pratica che si pone chi legge di regime forfettario a rischio è sempre la stessa: devo cambiare qualcosa nella mia attività? La risposta, oggi, è no. Non c’è alcun motivo razionale per abbandonare il regime forfettario, rinunciare a nuove opportunità di lavoro o passare al regime ordinario sulla base di un dibattito che non ha ancora prodotto alcuna norma. Anzi, decisioni affrettate prese sull’onda dell’ansia rischiano di costarti molto più di qualsiasi riforma futura.Immagina che Marco, grafico freelance con 40.000 euro di compensi annui, decida oggi di uscire dal forfettario per «anticipare» una riforma che forse non arriverà mai: passerebbe da un’imposta sostitutiva del 15% a una tassazione IRPEF progressiva, con costi di gestione contabile più alti, e tutto questo per un rischio ipotetico. Sarebbe una scelta economicamente dannosa oggi, in cambio di un vantaggio che potrebbe non esistere domani.Quello che ha senso fare, invece, è un atteggiamento di attenzione informata:Continua a operare normalmente applicando le regole 2026 vigenti (soglia 85.000 euro, aliquota 15% o 5%).Monitora l’iter della manovra di bilancio, che si costruisce tipicamente tra l’autunno e la fine dell’anno.Tieni sotto controllo i tuoi numeri: ricavi progressivi, coefficiente di redditività applicabile, contributi previdenziali dovuti.Verifica la tua posizione con un professionista, soprattutto se sei vicino alle soglie o hai situazioni particolari (redditi da lavoro dipendente, partecipazioni societarie).Diffida dei titoli sensazionalistici e verifica sempre se si parla di proposta o di legge già approvata.Se una riforma dovesse davvero arrivare, storicamente il legislatore italiano ha quasi sempre previsto regimi transitori e tempi di adeguamento, proprio per non travolgere chi ha già impostato la propria attività su regole diverse. È un’ulteriore ragione per non farsi prendere dal panico. Regime forfettario a rischio: il punto per le partite IVARiassumendo, quando leggi che il regime forfettario è a rischio nel 2027, la traduzione corretta è questa: organismi internazionali hanno raccomandato all’Italia di rivederlo, il tema è entrato nel dibattito politico in vista della prossima legge di bilancio, ma nessuna norma è stata approvata e il regime resta pienamente operativo con le regole che conosci.Vale la pena aggiungere una considerazione di realismo politico: il regime forfettario interessa, secondo le stime disponibili, oltre due milioni di contribuenti in Italia, tra professionisti, artigiani, commercianti e piccole attività. Una sua abolizione secca avrebbe un impatto sociale ed elettorale molto rilevante, il che rende improbabile un intervento drastico e immediato. Sono invece più plausibili, storicamente, aggiustamenti graduali: modifiche alle cause ostative, ritocchi ai coefficienti di redditività, nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica e tracciabilità.Questo non equivale a dire che il tema sia chiuso: significa distinguere tra un rischio reale ma remoto e graduale e un rischio imminente e catastrofico, che è quello raccontato da certi titoli. La differenza, per chi deve pianificare la propria attività, è enorme. Assistenza per la tua partita IVA forfettaria a Udine e onlineIl modo migliore per gestire l’incertezza normativa non è leggere decine di articoli contrastanti, ma avere qualcuno che segue la tua posizione nel concreto. Ogni situazione è diversa: chi è vicino alla soglia degli 85.000 euro, chi ha anche un reddito da lavoro dipendente, chi sta valutando l’apertura di una nuova partita IVA e vuole capire se conviene ancora partire con l’aliquota agevolata al 5%, chi ha ricevuto proposte di collaborazione che potrebbero far scattare una causa ostativa.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti e piccole attività in regime forfettario, sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia. I nostri operatori verificano i requisiti, calcolano l’imposta sostitutiva e i contributi previdenziali dovuti, gestiscono la fatturazione elettronica e, soprattutto, ti avvisano tempestivamente quando una novità normativa riguarda davvero la tua posizione, distinguendo le regole approvate dalle semplici ipotesi di dibattito.Domande frequenti sul regime forfettario a rischioQuesto articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Conclusione: nessun panico, solo attenzione informataParlare di regime forfettario a rischio nel 2027 significa oggi parlare di un dibattito, non di una decisione. Le raccomandazioni di FMI e Commissione europea esistono davvero e vanno prese sul serio come segnale di un tema che tornerà nelle discussioni sulla manovra di bilancio, ma non hanno alcun valore vincolante e non hanno modificato nemmeno una virgola delle regole applicabili. Il regime forfettario 2026 resta pienamente operativo con la soglia di 85.000 euro e l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività).Il consiglio più utile è quindi semplice: continua a lavorare serenamente, tieni sotto controllo i tuoi numeri e affidati a chi può segnalarti tempestivamente ciò che cambia davvero, filtrando il rumore di fondo. Se vuoi una verifica della tua posizione o valutare la convenienza del regime per la tua attività, il CAF Centro Fiscale di Udine ti offre un preventivo personalizzato e un’analisi su misura, in ufficio o comodamente online.Hai bisogno di assistenza per il regime forfettario o vuoi capire come proteggere la tua posizione dalle prossime novità normative? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online in tutta Italia. Contattaci per fissare un appuntamento e richiedere un preventivo personalizzato, oppure chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.Agosto 27, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Regime-Forfettario-2026-limiti-e-controlli.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-27 09:00:002026-08-20 10:55:44Regime Forfettario a Rischio nel 2027? 5 Fatti da Sapere