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CAF, SUCCESSIONI

Successione Figli 2026: Quote, Diritti e Imposte – Guida Completa

Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine

La successione ai figli rappresenta la situazione più frequente e delicata nel diritto successorio italiano. Quando un genitore viene a mancare, è fondamentale conoscere le regole, i diritti dei figli legittimi e naturali, le quote ereditarie e gli adempimenti fiscali da rispettare.

In questa guida analizziamo tutti gli aspetti della successione ai figli nel 2026: quote di eredità, differenze tra successione legittima e testamentaria, calcolo delle imposte, documenti necessari e procedure.



Indice dei contenuti

  1. Diritti Successori dei Figli
  2. Quote Ereditarie 2026
  3. Successione Legittima
  4. Successione Testamentaria
  5. Dichiarazione di Successione
  6. Imposte e Tasse 2026
  7. Documenti Necessari
  8. Il Supporto del CAF
📚 Approfondisci: Leggi la nostra Guida completa Successioni 2026 per una panoramica completa.

Diritti Successori dei Figli

I figli sono eredi legittimari, con diritto per legge a una quota minima di eredità che non può essere ridotta nemmeno con testamento.

Parità tra Tutti i Figli

Dal 2013 non esistono distinzioni tra figli legittimi, naturali e adottivi: tutti hanno pari diritti successori.

Quota di Legittima

  • Figlio unico: minimo 1/2 del patrimonio
  • Due o più figli: minimo 2/3 del patrimonio diviso in parti uguali



Quote Ereditarie 2026

Successione Legittima (senza testamento)

Con coniuge superstite:

  • 1 figlio + coniuge: 1/2 al figlio, 1/2 al coniuge
  • 2+ figli + coniuge: 1/3 coniuge, 2/3 figli in parti uguali

Senza coniuge:

  • 1 figlio: 100% eredità
  • 2+ figli: diviso in parti uguali

Con Testamento

Il defunto può disporre della quota disponibile rispettando la legittima:

  • 1 figlio: legittima 1/2, disponibile 1/2
  • 2+ figli: legittima 2/3 ai figli, disponibile 1/3



Successione Legittima ai Figli

Senza testamento si applica la successione legittima del Codice Civile.

Accettazione dell’Eredità

I figli possono:

  • Accettare pura e semplice: con tutti i diritti e debiti
  • Accettare con beneficio inventario: debiti solo entro valore eredità (obbligatorio per minori)
  • Rinunciare: rinuncia totale all’eredità



Successione Testamentaria

Tipi di Testamento

  • Olografo: scritto, datato e firmato dal testatore
  • Pubblico: redatto da notaio con testimoni
  • Segreto: consegnato sigillato al notaio

Lesione della Legittima

Se il testamento lede la quota di legittima, i figli possono esercitare l’azione di riduzione entro 10 anni.



Dichiarazione di Successione

Entro 12 mesi dal decesso va presentata la dichiarazione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Documenti da Allegare

  • Certificato di morte
  • Stato di famiglia defunto ed eredi
  • Eventuale testamento (copia autentica)
  • Visure catastali immobili
  • Estratti conti bancari alla data del decesso
  • Titoli, azioni, partecipazioni



Imposte e Tasse 2026

Imposta di Successione

Per i figli:

  • Franchigia: 1.000.000 euro per figlio
  • Aliquota: 4% sulla parte eccedente

Esempio: Eredità 1.500.000 euro a 1 figlio
Imposta: (1.500.000 – 1.000.000) × 4% = 20.000 euro

Imposte Immobiliari

  • Prima casa: imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro ciascuna
  • Altri immobili: ipotecaria 2% + catastale 1%

Documenti Necessari

Documenti Anagrafici

  • Certificato di morte
  • Stato di famiglia storico defunto
  • Codice fiscale defunto ed eredi
  • Carta identità eredi

Documenti Patrimoniali

  • Visure catastali aggiornate
  • Atti di provenienza immobili
  • Estratti conti bancari
  • Certificazioni titoli e fondi
  • Polizze vita



Il Supporto del CAF Centro Fiscale

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per:

  • Raccolta e verifica documentazione
  • Calcolo quote ereditarie e imposte
  • Dichiarazione successione telematica
  • Volture catastali automatiche
  • Successioni con sistema tavolare FVG
  • Consulenza su beneficio inventario

Ti guidiamo in ogni fase garantendo il rispetto dei termini e l’ottimizzazione fiscale.

Fonti

  • Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), art. 537 – Riserva a favore dei figli
  • Codice civile, art. 581 – Concorso del coniuge con i figli nella successione legittima
  • Agenzia delle Entrate, Imposta di successione – Aliquote e franchigie
  • Agenzia delle Entrate, Dichiarazione di successione – Come pagare le imposte
  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 69, comma 3 – Imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per la prima casa ereditata

Domande Frequenti – Successione Figli

Quanto paga un figlio di successione?

Un figlio paga il 4% solo sulla parte eccedente 1.000.000 euro. Sotto tale soglia l’eredità è esente. Si aggiungono imposte ipotecarie e catastali sugli immobili.

I figli devono pagare i debiti del genitore?

Sì con accettazione pura e semplice. Con beneficio inventario rispondono solo entro il valore dei beni ereditati.

Entro quando va presentata la dichiarazione?

Entro 12 mesi dalla data del decesso. Il ritardo comporta sanzioni.

Come si divide l’eredità tra più figli?

Senza testamento in parti uguali. Con testamento rispettando la legittima (2/3 totale da dividere equamente).



Affidati al CAF Centro Fiscale

La successione ai figli richiede competenza e precisione. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste con esperienza trentennale in materia successoria.

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CAF Centro Fiscale – Udine

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-06 14:00:002026-09-29 07:43:44Successione Figli 2026: Quote, Diritti e Imposte – Guida Completa
NOTIZIE

Sicurezza sul lavoro, niente rateizzazione delle sanzioni: pagamento entro 30 giorni

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Arriva un chiarimento importante per i datori di lavoro e per tutti i soggetti destinatari di verbali in materia di sicurezza sul lavoro: le sanzioni sicurezza lavoro rateizzazione non sono ammesse. Secondo quanto precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026, la somma dovuta per estinguere la contravvenzione va versata in un’unica soluzione, entro il termine perentorio di 30 giorni dall’ammissione al pagamento disposta dall’organo di vigilanza.

La precisazione riguarda in particolare le somme collegate all’adempimento della prescrizione impartita dagli organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL, altri organi accertatori) in base al D.Lgs. 81/2008 e alle norme collegate. Non si tratta quindi di una sanzione qualsiasi, ma di un pagamento strettamente legato al meccanismo di estinzione della contravvenzione: se non viene versato per intero e nei tempi previsti, l’agevolazione decade e la procedura prosegue secondo le regole ordinarie.

Indice dei contenuti

  1. Cosa cambia sulle sanzioni sicurezza lavoro: niente rateizzazione
  2. Chi è interessato dalle sanzioni sicurezza lavoro
  3. Perché non è possibile rateizzare le sanzioni sicurezza lavoro
  4. Cosa succede se non si paga entro 30 giorni
  5. Domande frequenti sulle sanzioni sicurezza lavoro e la rateizzazione

Cosa cambia sulle sanzioni sicurezza lavoro: niente rateizzazione

Fino a oggi, in alcuni casi, i datori di lavoro destinatari di un verbale avevano provato a chiedere all’organo di vigilanza la possibilità di dilazionare il pagamento in più rate, magari per far fronte a somme non trascurabili. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha però chiarito che questa strada non è percorribile quando si tratta della somma che consente di estinguere la contravvenzione, cioè di chiudere la posizione senza che il procedimento prosegua sul piano penale.

Il punto centrale è che la possibilità di rateizzazione prevista in via generale dall’articolo 26 della legge 689/1981 per le sanzioni amministrative non può essere automaticamente estesa a queste somme. L’organo di vigilanza, quindi, non ha il potere di autorizzare un piano di pagamento a rate per la sanzione collegata alla prescrizione in materia di sicurezza sul lavoro: il versamento deve avvenire in un’unica soluzione, per l’intero importo, entro 30 giorni dall’ammissione al pagamento, che l’organo di vigilanza dispone dopo aver verificato l’adempimento della prescrizione.

Va detto che questo non significa che in materia di sanzioni amministrative in generale non esistano mai margini di dilazione: significa che, per lo specifico meccanismo estintivo legato alle violazioni in tema di sicurezza sul lavoro, il legislatore e la prassi applicativa richiedono il pagamento integrale e tempestivo come condizione stessa del beneficio.

Chi è interessato dalle sanzioni sicurezza lavoro

La platea dei soggetti coinvolti è ampia e comprende tutte le figure che, secondo il D.Lgs. 81/2008, hanno responsabilità in materia di prevenzione e protezione. In caso di ispezione con esito non conforme, il verbale può essere notificato a diverse figure aziendali, tra cui:

  • datori di lavoro, come principali responsabili degli obblighi di sicurezza in azienda;
  • dirigenti, quando hanno poteri organizzativi e gestionali delegati;
  • preposti, per gli aspetti di controllo e vigilanza sull’attività operativa quotidiana;
  • in alcuni casi, anche i lavoratori autonomi e i committenti nei cantieri temporanei o mobili.

Quando l’organo di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL o altro ente accertatore) riscontra una violazione, emette un verbale con una prescrizione da adempiere entro un termine stabilito. Una volta sanata l’irregolarità, al soggetto viene richiesto il pagamento di una somma in denaro: è proprio su questa somma che si applica il divieto di rateizzazione appena chiarito.

Perché non è possibile rateizzare le sanzioni sicurezza lavoro

La ragione di fondo riguarda la natura specifica di questo tipo di pagamento. A differenza di altre sanzioni amministrative, per cui la legge 689/1981 prevede in via generale la possibilità di pagamento in misura ridotta e, in alcuni casi compatibili, forme di dilazione, la somma legata alla prescrizione in materia di sicurezza sul lavoro rappresenta una condizione necessaria per l’estinzione della contravvenzione, secondo il meccanismo previsto dalla normativa di settore (in particolare gli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, richiamati dall’articolo 301 del D.Lgs. 81/2008 per le contravvenzioni punite con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, con l’effetto estintivo disciplinato dall’articolo 24 dello stesso D.Lgs. 758/1994).

In pratica, il beneficio dell’estinzione non è una semplice sanzione da pagare quando si vuole o come si può: è un’opportunità concessa a chi, oltre ad aver eliminato la situazione di pericolo o l’irregolarità contestata, versa per intero e nei tempi previsti quanto dovuto. Se il pagamento avviene in ritardo, solo parzialmente, o tramite un accordo di dilazione non previsto dalla norma, il beneficio dell’estinzione viene meno e il procedimento prosegue secondo le regole ordinarie, con conseguenze più onerose per l’interessato.

È una differenza importante rispetto, ad esempio, ai debiti fiscali iscritti a ruolo, per i quali esistono invece specifiche possibilità di rateizzazione presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Chi si trova a gestire scadenze fiscali di questo tipo può approfondire il tema della rateizzazione dei debiti fiscali derivanti dal 730, un ambito diverso ma che genera spesso confusione con le sanzioni amministrative.

Cosa succede se non si paga entro 30 giorni

Il termine di 30 giorni per il pagamento in sede amministrativa è considerato perentorio. Questo significa che, se il pagamento non avviene per intero entro questa finestra temporale, il soggetto interessato perde la possibilità di beneficiare dell’estinzione della contravvenzione tramite il meccanismo agevolato. Le conseguenze pratiche possono essere diverse a seconda della fase del procedimento:

  • l’organo di vigilanza comunica al pubblico ministero il mancato adempimento e il procedimento penale prosegue secondo le regole ordinarie;
  • un versamento tardivo o parziale non produce l’effetto estintivo del reato e, secondo le indicazioni dell’Ispettorato, non può essere utilizzato per compensare l’eventuale ammenda applicata in sede penale;
  • restano applicabili, nei casi e nei modi previsti dalla legge, gli strumenti di difesa e gli istituti deflattivi utilizzabili in sede penale, da valutare con l’assistenza di un professionista.

Va sottolineato che chiedere all’ispettore o all’organo di vigilanza di poter frazionare il pagamento in più soluzioni, anche se accettato informalmente, non garantisce il mantenimento del beneficio estintivo oltre il termine dei 30 giorni. Questo rende ancora più rilevante organizzarsi per tempo, non appena si riceve la notifica del verbale, per evitare di trovarsi senza la liquidità necessaria a coprire l’intero importo entro la scadenza.

Per i datori di lavoro e le imprese, il chiarimento sulle sanzioni sicurezza lavoro rateizzazione rappresenta quindi un invito a una gestione più attenta e tempestiva delle contestazioni ricevute in materia di sicurezza, evitando di confidare in soluzioni di pagamento dilazionato che, secondo quanto precisato, non sono applicabili a questa tipologia di somme.

Fonti

  • Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026, Esclusione della rateizzazione per il pagamento della somma prevista dall’art. 21 del d.lgs. n. 758/1994 (PDF)
  • Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 – artt. 20, 21 e 24, prescrizione ed estinzione delle contravvenzioni (Normattiva)
  • Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Normattiva)

Domande frequenti sulle sanzioni sicurezza lavoro e la rateizzazione

È possibile chiedere una dilazione all’Ispettorato del Lavoro?

No, secondo il chiarimento fornito, l’organo di vigilanza non ha il potere di autorizzare un pagamento a rate per la somma legata all’estinzione della contravvenzione in materia di sicurezza sul lavoro. Il versamento va effettuato in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’ammissione al pagamento in sede amministrativa.

Da quando decorrono i 30 giorni per il pagamento?

Il termine di 30 giorni decorre dall’ammissione al pagamento in sede amministrativa, disposta dall’organo di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL o altro ente accertatore) dopo la verifica dell’adempimento della prescrizione. Non va confuso con il termine assegnato nel verbale per regolarizzare la violazione.

Cosa succede se pago solo una parte della sanzione entro 30 giorni?

Il pagamento parziale non consente di beneficiare dell’estinzione della contravvenzione. È necessario versare l’intero importo dovuto entro il termine previsto per mantenere il beneficio.

Chi può ricevere un verbale per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro?

Possono essere destinatari del verbale i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e, in alcuni casi, altre figure con responsabilità specifiche previste dal D.Lgs. 81/2008, a seconda del ruolo ricoperto in azienda o in cantiere.

Esiste una differenza rispetto ad altre sanzioni amministrative rateizzabili?

Sì. Diverse sanzioni amministrative, incluse quelle iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, possono prevedere piani di rateizzazione secondo i termini ordinari. La somma collegata all’estinzione della contravvenzione in materia di sicurezza sul lavoro segue invece una disciplina specifica che non ammette dilazioni, proprio per la sua funzione di condizione necessaria al beneficio estintivo.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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NOTIZIE

Incentivi MIMIT compliance digitale: chi può ottenere i contributi fino al 50%

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  1. Cosa prevede il nuovo incentivo MIMIT per la compliance digitale
  2. Chi può accedere ai contributi MIMIT compliance digitale
  3. Come funziona il finanziamento: percentuali e importi in gioco
  4. La procedura in due fasi: domanda europea e domanda nazionale
  5. Le scadenze da rispettare per i contributi MIMIT

Cosa prevede il nuovo incentivo MIMIT per la compliance digitale

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha messo a punto un nuovo strumento agevolativo dedicato alle imprese e agli enti italiani che intendono sviluppare soluzioni digitali per la conformità normativa, la cosiddetta compliance. L’incentivo, disciplinato da un Decreto Direttoriale del 22 settembre 2026, non nasce però come misura autonoma: è collegato a un bando europeo già attivo, gestito dalla Direzione generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie (DG CONNECT) della Commissione Europea.

Secondo il decreto direttoriale MIMIT del 22 settembre 2026, il meccanismo funziona quindi su due livelli: da un lato la partecipazione al bando comunitario DIGITAL-2026-AI-DATA-10-COMPLIANCE, dall’altro una domanda di incentivo nazionale presentata al MIMIT, riservata ai soggetti italiani che risultano selezionati (o che partecipano) al bando europeo. Si tratta di un modello di cofinanziamento pensato per accompagnare le imprese italiane nella corsa ai fondi comunitari destinati all’innovazione digitale.

Chi può accedere ai contributi MIMIT compliance digitale

I destinatari dell’agevolazione sono i soggetti italiani, imprese ed enti di ricerca, che partecipano al bando europeo DIGITAL-2026-AI-DATA-10-COMPLIANCE nell’ambito del programma Digital Europe Programme. Non si tratta quindi di un incentivo aperto a chiunque voglia digitalizzare la propria attività, ma di una misura selettiva legata a un percorso specifico: prima l’ammissione (o la candidatura) al programma europeo, poi l’accesso al contributo nazionale complementare gestito dal MIMIT.

I progetti finanziabili riguardano attività di ricerca e innovazione orientate allo sviluppo di soluzioni digitali capaci di supportare la conformità normativa delle imprese, sfruttando le potenzialità dei dati e dell’intelligenza artificiale. In pratica, l’obiettivo del bando è favorire la nascita di strumenti tecnologici che aiutino le aziende a rispettare in modo più efficiente obblighi normativi sempre più complessi, dalla protezione dei dati alla sicurezza informatica, fino agli adempimenti settoriali.

Come funziona il finanziamento: percentuali e importi in gioco

Il punto che ha attirato maggiore attenzione tra gli operatori riguarda la misura del sostegno economico. Secondo il decreto direttoriale del 22 settembre 2026, il contributo nazionale MIMIT può coprire fino al 50% dei costi ammissibili del progetto, un livello di cofinanziamento significativo se paragonato ad altre misure agevolative rivolte alle imprese attive nel 2026.

Il MIMIT ha stanziato per questa misura un budget nazionale complessivo pari a un milione di euro, una dotazione che, come spesso accade per gli incentivi legati a bandi europei, viene distribuita in coerenza con l’esito della selezione comunitaria. Le voci di spesa ammissibili sono invece quelle individuate dall’articolo 12, comma 1, del DM 16 dicembre 2022 richiamato dal decreto direttoriale, che fissa in 36 mesi la durata massima del progetto e subordina la concessione al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.

La procedura in due fasi: domanda europea e domanda nazionale

Per accedere ai contributi MIMIT compliance digitale, le imprese interessate devono seguire un iter articolato in due passaggi distinti e sequenziali.

  • Presentare la proposta progettuale alla Commissione Europea attraverso il portale Funding & Tenders, nell’ambito del bando DIGITAL-2026-AI-DATA-10-COMPLIANCE.
  • Successivamente, inoltrare una domanda distinta al MIMIT per richiedere l’incentivo nazionale complementare, che si affianca (senza sostituirlo) al finanziamento europeo.

Non si tratta dunque di un click day né di un bando a sportello nel senso tradizionale, ma di un percorso amministrativo a doppio binario: prima l’interlocuzione con Bruxelles, poi quella con il Ministero italiano. Questo approccio è coerente con altre misure di raccordo tra fondi europei e cofinanziamenti nazionali già sperimentate dal MIMIT negli ultimi anni, e riflette la volontà di non disperdere le opportunità offerte dai programmi comunitari di ricerca e innovazione.

Le scadenze da rispettare per i contributi MIMIT

Le tempistiche indicate nel decreto sono strette e vincolanti per entrambe le fasi della procedura. La proposta al bando europeo doveva essere trasmessa entro il 1° ottobre 2026, alle ore 17:00, attraverso il portale ufficiale della Commissione Europea: questo termine è ormai scaduto. La domanda di incentivo nazionale al MIMIT, riservata a chi ha presentato la proposta europea, ha invece termine il 30 ottobre 2026, alle ore 17:00.

Il rispetto di queste finestre temporali è determinante: senza la partecipazione (o l’ammissione) al bando europeo entro la prima scadenza, la domanda di contributo nazionale perde infatti il proprio presupposto. Chi ha presentato la proposta europea deve quindi preparare per tempo la domanda nazionale e la documentazione richiesta, da inviare in via telematica tramite PEC con firma digitale, come prevede il decreto.

Il tema si inserisce in un anno particolarmente ricco di misure di sostegno alle imprese: nel corso del 2026 sono stati infatti attivati diversi incentivi e bonus dedicati alle aziende, segno di un’attenzione crescente verso la digitalizzazione e la sostenibilità dei processi produttivi, temi destinati a restare centrali anche nella prossima manovra di bilancio.

Fonti

  • Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Decreto direttoriale 22 settembre 2026 – Soluzioni digitali a supporto della conformità normativa, presentazione domande (call DIGITAL-2026-AI-DATA-10-COMPLIANCE)
  • Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pagina ufficiale dell’incentivo «Soluzioni digitali per la compliance normativa attraverso l’utilizzo dei dati»

Domande Frequenti sugli Incentivi MIMIT Compliance Digitale

Chi può richiedere gli incentivi MIMIT compliance digitale?

Possono accedervi i soggetti italiani, imprese ed enti di ricerca, che partecipano al bando europeo DIGITAL-2026-AI-DATA-10-COMPLIANCE promosso dalla Commissione Europea. Il contributo nazionale MIMIT è infatti complementare e legato alla partecipazione a quel bando comunitario.

Qual è la percentuale di contributo prevista dal MIMIT?

Secondo il decreto direttoriale MIMIT del 22 settembre 2026, il contributo nazionale può coprire fino al 50% dei costi ammissibili del progetto, nell’ambito di un budget complessivo stanziato dal MIMIT pari a un milione di euro.

Quali progetti sono finanziabili con questo incentivo?

Sono ammissibili i progetti di ricerca e innovazione orientati allo sviluppo di soluzioni digitali che, sfruttando dati e intelligenza artificiale, supportano le imprese nella conformità normativa.

Come si presenta la domanda per i contributi MIMIT compliance digitale?

La procedura prevede due fasi: prima l’invio della proposta progettuale alla Commissione Europea tramite il portale Funding & Tenders, poi la presentazione di una domanda distinta di incentivo nazionale al MIMIT.

Quali sono le scadenze per partecipare al bando MIMIT compliance digitale?

La proposta al bando europeo andava presentata entro il 1° ottobre 2026 alle ore 17:00 (termine scaduto), mentre la domanda di incentivo nazionale al MIMIT, riservata a chi ha presentato la proposta europea, scade il 30 ottobre 2026 alle ore 17:00.

Il contributo MIMIT si può ottenere senza partecipare al bando europeo?

No. L’incentivo nazionale è strutturato come misura complementare al bando europeo DIGITAL-2026-AI-DATA-10-COMPLIANCE: senza la partecipazione a quel bando la domanda nazionale non ha presupposto.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 6, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-06 10:00:002026-09-29 10:24:26Incentivi MIMIT compliance digitale: chi può ottenere i contributi fino al 50%
NOTIZIE

Acconto IRPEF 2026 a Novembre: Busta Paga Più Bassa, Ecco Perché

aliquote irpef 2024 e calcolo detrazioni

A novembre torna l’appuntamento con l’acconto IRPEF 2026 novembre: milioni di lavoratori dipendenti e pensionati troveranno in busta paga o nel cedolino della pensione una trattenuta in più del solito. Si tratta della seconda, o in alcuni casi unica, rata dell’acconto sull’imposta sul reddito delle persone fisiche. Non è un errore né una nuova tassa, ma un meccanismo ordinario con cui il Fisco anticipa parte delle imposte dell’anno in corso, attraverso il sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro o l’INPS per chi percepisce una pensione. Per molti l’effetto pratico è un netto più basso proprio nel mese di novembre. Capire come funziona l’acconto IRPEF 2026 novembre, quali sono le soglie sotto le quali non si paga nulla e come viene calcolata la trattenuta aiuta a non farsi cogliere di sorpresa.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è l’acconto IRPEF 2026 a novembre
  2. Come funziona la trattenuta in busta paga e in pensione
  3. Soglie 2026: quando non si paga e quando la rata è doppia
  4. Regime forfettario e partite IVA: un calendario diverso
  5. Come verificare l’importo dell’acconto IRPEF trattenuto

Cos’è l’acconto IRPEF 2026 a novembre

L’acconto IRPEF è un pagamento anticipato dell’imposta sul reddito, calcolato sulla base dell’imposta dichiarata per l’anno precedente. Per i lavoratori dipendenti e i pensionati non va versato di persona: ci pensa il sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro o l’INPS, trattenendo l’importo direttamente dalla retribuzione o dalla pensione. Il termine indica un soggetto che, per conto dello Stato, applica e versa le imposte al posto del contribuente. Quando si parla di acconto IRPEF 2026 novembre, quindi, ci si riferisce proprio alla trattenuta che compare nel cedolino di novembre, destinata a coprire in anticipo una parte dell’IRPEF dovuta per l’anno d’imposta in corso. Il meccanismo non è una novità: si ripete ogni anno secondo un calendario fissato dalla normativa fiscale, con la rata più consistente concentrata proprio a fine autunno.

Come funziona la trattenuta in busta paga e in pensione

Per chi lavora come dipendente, la trattenuta dell’acconto IRPEF 2026 novembre viene applicata direttamente in busta paga dal datore di lavoro, che agisce da sostituto d’imposta. Per i pensionati è l’INPS a occuparsene, applicando la trattenuta sul cedolino della pensione di novembre. In entrambi i casi il calcolo si basa sui dati della dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, elaborati dal sostituto a partire dal modello 730 o dalla Certificazione Unica. Chi ha avuto un’imposta più alta nel 2025, ad esempio per redditi aggiuntivi o altre voci di reddito, si troverà quindi una trattenuta più consistente a novembre 2026. Non è un aumento delle tasse, ma il completamento di un calcolo già impostato in precedenza e distribuito su più mesi.

Soglie 2026: quando non si paga e quando la rata è doppia

La normativa fiscale prevede alcune soglie che determinano se e come si versa l’acconto IRPEF 2026 novembre. In sintesi:

  • se l’imposta dichiarata per l’anno precedente (il cosiddetto rigo “differenza”) non supera 51,65 euro, l’acconto non è dovuto;
  • se l’importo è compreso tra 51,65 euro e 257,52 euro, l’acconto si versa in un’unica soluzione, interamente entro il 30 novembre;
  • se l’acconto raggiunge o supera i 257,52 euro, viene suddiviso in due rate: la prima, pari al 40%, entro il 30 giugno, la seconda, pari al 60%, entro il 30 novembre.

Per lavoratori dipendenti e pensionati con sostituto d’imposta, la prima rata è già stata trattenuta nei mesi scorsi, a partire dalla retribuzione di luglio per i dipendenti e dalla mensilità di agosto o settembre per i pensionati, mentre a novembre arriva il conto della seconda quota, quella più consistente. È proprio questa combinazione, un importo maggiore concentrato in un solo mese, a rendere la busta paga o la pensione di novembre percepibilmente più leggera.

Regime forfettario e partite IVA: un calendario diverso

Il discorso cambia per chi ha una partita IVA in regime forfettario o aderisce agli indici sintetici di affidabilità fiscale: per i forfettari l’acconto non riguarda l’IRPEF ma l’imposta sostitutiva, mentre i soggetti ISA restano in IRPEF; in entrambi i casi, però, l’acconto si versa in due rate del 50% (art. 58 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124) e non con la ripartizione 40%-60%, con soglie e scadenze che possono seguire un calendario differente rispetto a dipendenti e pensionati. Chi sta valutando il passaggio a questo regime agevolato può approfondire requisiti e novità nella guida su come passare al regime forfettario dal 2027. Per avere sott’occhio l’intero calendario degli adempimenti fiscali dei prossimi mesi, comprese le scadenze collegate agli acconti, è utile consultare anche l’articolo dedicato alle scadenze fiscali di settembre 2026, che riepiloga i principali appuntamenti con il Fisco.

Come verificare l’importo dell’acconto IRPEF trattenuto

Chi nota una trattenuta più alta del previsto può confrontare l’importo con i dati della propria Certificazione Unica o del modello 730 relativo ai redditi 2025. In caso di dubbi sul calcolo, o se si prevede un reddito più basso nell’anno in corso rispetto a quello preso a riferimento, esiste la possibilità di comunicare al sostituto d’imposta una riduzione dell’acconto IRPEF 2026 novembre, sulla base di una stima aggiornata dei redditi. Si tratta di una valutazione che richiede attenzione, perché un calcolo troppo prudente può comportare sanzioni se l’acconto versato risulta insufficiente rispetto a quanto effettivamente dovuto a saldo.

In sintesi, la trattenuta che molti lavoratori dipendenti e pensionati troveranno nella busta paga o nel cedolino di novembre 2026 non è un imprevisto, ma l’applicazione di una regola fiscale che si ripete ogni anno: il versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF 2026 novembre, calcolato sui redditi dichiarati per l’anno precedente. Le soglie di esenzione e di ripartizione restano quelle previste dalla normativa vigente, con un impatto sul netto percepito che varia molto da persona a persona. Resta da vedere se le prossime manovre di bilancio interverranno su questo meccanismo, un tema che periodicamente torna al centro del dibattito sulla semplificazione fiscale.

Fonti

  • Agenzia delle Entrate – Come si paga l’Irpef: acconto, soglia di 51,65 euro, rate 40%-60% e soglia di 257,52 euro
  • Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, art. 58 (acconti in due rate del 50% per i soggetti ISA e forfettari) – Normattiva

Domande Frequenti sull’Acconto IRPEF 2026 a Novembre

Cos’è l’acconto IRPEF che compare in busta paga a novembre?

È il pagamento anticipato di parte dell’IRPEF dovuta per l’anno in corso, calcolato sui redditi dichiarati per l’anno precedente. Per dipendenti e pensionati viene trattenuto automaticamente dal sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro o l’INPS.

Chi deve pagare l’acconto IRPEF 2026 a novembre?

Sono interessati lavoratori dipendenti e pensionati che, in base alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, hanno un’imposta dovuta superiore alle soglie previste dalla normativa. La trattenuta viene applicata direttamente dal sostituto d’imposta.

Qual è la soglia sotto la quale non si paga l’acconto IRPEF?

L’acconto non è dovuto se l’imposta dichiarata per l’anno precedente (rigo “differenza”) non supera 51,65 euro. Tra 51,65 e 257,52 euro l’acconto si versa in un’unica soluzione a novembre; dai 257,52 euro in su viene diviso in due rate, 40% a giugno e 60% a novembre.

Perché la pensione o lo stipendio di novembre risultano più bassi?

Perché in questo mese viene trattenuta la rata più consistente dell’acconto IRPEF, pari al 60% dell’importo totale quando l’acconto supera 257,52 euro, oppure l’intero importo se dovuto in unica soluzione.

Cosa fare se l’acconto IRPEF sembra calcolato in modo errato?

È possibile verificare l’importo confrontandolo con la Certificazione Unica o il modello 730 dell’anno precedente e, se necessario, comunicare al sostituto d’imposta una stima aggiornata dei redditi per correggere la trattenuta.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 5, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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730 scaduto il 30 settembre: come recuperare bonus e rimborso

Dichiarazione dei redditi 730

La scadenza per l’invio del modello 730/2026 era fissata al 30 settembre 2026, termine ormai superato. Chi ha già trasmesso la dichiarazione tramite CAF, professionista abilitato o sostituto d’imposta non deve fare nulla di urgente, ma se si accorge di aver dimenticato un bonus o una detrazione può ancora intervenire. Chi invece non ha inviato nulla entro il 30 settembre non ha perso la possibilità di dichiarare i redditi 2025: può utilizzare il Modello Redditi Persone Fisiche, il cui termine ordinario scade il 2 novembre 2026, e solo dopo quella data si entra nel campo della dichiarazione tardiva e delle relative sanzioni.

In sintesi

  • La scadenza ordinaria del 730/2026 era il 30 settembre 2026, ormai trascorsa.
  • Chi ha già inviato il 730 e ha dimenticato detrazioni può presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026.
  • Chi non ha presentato nulla può ancora dichiarare i redditi 2025 con il Modello Redditi Persone Fisiche entro il 2 novembre 2026, nei termini ordinari e senza sanzioni per il ritardo.
  • Oltre il 2 novembre resta la dichiarazione tardiva entro 90 giorni (fino al 1° febbraio 2027) con sanzione fissa ridotta; superato anche quel termine la dichiarazione si considera omessa, con sanzioni più pesanti ma riducibili in caso di regolarizzazione spontanea.
  • Il rimborso IRPEF per chi ha presentato in tempo arriva di norma nelle buste paga o nel cedolino pensione delle mensilità successive, indicativamente tra novembre e dicembre 2026.

Indice dei contenuti

  • Cosa succede se non ho inviato il 730 entro il 30 settembre?
  • Come funziona il 730 integrativo per chi ha già inviato la dichiarazione?
  • Dichiarazione tardiva entro 90 giorni: come funziona e quanto costa
  • Cosa rischia chi non presenta nulla (dichiarazione omessa)?
  • Quando arriva il rimborso IRPEF in busta paga o in pensione?
  • Domande frequenti
  • Fonti

Cosa succede se non ho inviato il 730 entro il 30 settembre?

Il canale del 730/2026 si chiude con la scadenza del 30 settembre: da questo momento non è più possibile trasmettere il modello 730, né tramite CAF né tramite il sostituto d’imposta, con l’unica eccezione del 730 integrativo di cui si parla più avanti. Chi non ha ancora presentato la dichiarazione dei redditi deve quindi utilizzare un modello diverso, il Modello Redditi Persone Fisiche, il cui termine ordinario di presentazione telematica per i redditi 2025 scade il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre cade di sabato). Fino a quella data la dichiarazione è a tutti gli effetti nei termini e non comporta sanzioni per il ritardo.

Non si tratta comunque di una situazione senza rimedio. Chi supera anche il termine del 2 novembre entra in uno dei due casi previsti dalla normativa: la dichiarazione tardiva, presentata entro 90 giorni da quel termine con una sanzione fissa ridotta, e la dichiarazione omessa, quando il termine dei 90 giorni viene superato. Per un approfondimento sulle regole e sui documenti necessari è utile consultare la nostra guida alla dichiarazione dei redditi tardiva 2026.

Come funziona il 730 integrativo per chi ha già inviato la dichiarazione?

Chi ha rispettato la scadenza del 30 settembre ma si accorge solo adesso di aver dimenticato una spesa detraibile, un bonus edilizio o un onere deducibile, non deve preoccuparsi: esiste il 730 integrativo, pensato proprio per correggere o completare una dichiarazione già trasmessa a favore del contribuente.

Il 730 integrativo va presentato entro il 25 ottobre 2026 e permette di aggiungere elementi che aumentano il rimborso o riducono l’imposta dovuta, come spese sanitarie, interessi sul mutuo, spese per ristrutturazioni o bonus per i figli. La correzione richiede di rivolgersi nuovamente a un CAF o a un professionista abilitato, perché occorre elaborare una nuova dichiarazione che tenga conto anche di quanto già trasmesso. Prima di arrivare a fine anno, può essere utile anche dare un’occhiata alla checklist di fine anno per il 730/2027, per non perdere altre occasioni di risparmio.

Dichiarazione tardiva entro 90 giorni: come funziona e quanto costa

Per chi non ha presentato nulla, il primo passo resta il Modello Redditi Persone Fisiche entro il 2 novembre 2026, senza sanzioni. Solo chi supera anche quel termine ricade nella dichiarazione tardiva. In base all’articolo 2, comma 7, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, una dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria è considerata valida a tutti gli effetti, anche se soggetta a una sanzione. Novanta giorni dopo il termine del 2 novembre 2026 portano al 1° febbraio 2027, data indicata dalla stessa Agenzia delle Entrate come ultimo giorno utile per la dichiarazione tardiva, ma è sempre consigliabile non aspettare gli ultimi giorni.

La sanzione prevista per la dichiarazione tardiva è di 250 euro in misura fissa. Ricorrendo al ravvedimento operoso, la sanzione può ridursi a circa 25 euro (un decimo del minimo), a cui si aggiungono gli interessi legali calcolati sui giorni di ritardo, se dalla dichiarazione emerge un’imposta da versare. In questi casi non si utilizza più il modello 730, ma il Modello Redditi Persone Fisiche. Per orientarsi tra le prossime date fiscali è utile consultare anche il calendario fiscale 2026.

Cosa rischia chi non presenta nulla (dichiarazione omessa)?

Superati i 90 giorni dal termine di presentazione, quindi dopo il 1° febbraio 2027 per i redditi 2025, la dichiarazione non presentata viene considerata omessa. Questo scenario è più penalizzante: la sanzione ordinaria è pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro, anche quando la dichiarazione viene comunque presentata tardivamente rispetto ai 90 giorni ma prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un controllo.

Dal 1° settembre 2024, per effetto del D.Lgs. 87/2024 di riforma del sistema sanzionatorio, la percentuale è stata fissata in misura fissa e non più a forbice (in precedenza si andava dal 120% al 240%). Se il contribuente regolarizza spontaneamente la propria posizione prima di ricevere un controllo, la sanzione può ridursi fino al 75% dell’imposta dovuta grazie al ravvedimento operoso. In assenza di imposta da versare, resta comunque dovuta la sanzione minima in misura fissa.

Quando arriva il rimborso IRPEF in busta paga o in pensione?

Per chi ha presentato il 730/2026 entro il 30 settembre, il meccanismo del rimborso passa attraverso il sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro o l’ente pensionistico. L’Agenzia delle Entrate elabora la dichiarazione e trasmette il risultato contabile al sostituto, che a quel punto applica il conguaglio in busta paga o nel cedolino pensione.

Per chi ha inviato il 730 nelle ultime settimane utili, a settembre, il conguaglio avviene solitamente nelle mensilità successive, in genere tra novembre e dicembre 2026 e comunque, di regola, entro le operazioni di fine anno, mentre chi ha presentato la dichiarazione nei mesi centrali della stagione dichiarativa ha di norma già ricevuto il conguaglio nei mesi estivi. I tempi effettivi dipendono in ogni caso dall’organizzazione del sostituto d’imposta e dai flussi con l’Agenzia delle Entrate. Chi ha presentato una dichiarazione tardiva o correttiva più avanti nell’anno vedrà il conguaglio slittare di conseguenza, poiché il sostituto può intervenire solo dopo aver ricevuto i dati elaborati. Chi utilizza il Modello Redditi Persone Fisiche, invece, riceve l’eventuale rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite bonifico, con tempi che seguono un iter separato rispetto al conguaglio in busta paga.

Per verificare lo stato delle proprie comunicazioni fiscali e i documenti trasmessi nel corso dell’anno può essere utile consultare il cassetto fiscale, dove restano disponibili anche le ricevute di invio delle dichiarazioni.

Domande frequenti

Posso ancora presentare il 730 dopo il 30 settembre?
No, il canale del modello 730 si chiude con la scadenza del 30 settembre, salvo il 730 integrativo. Dopo questa data, chi non ha presentato nulla deve utilizzare il Modello Redditi Persone Fisiche: entro il 2 novembre 2026 è ancora nei termini ordinari, poi come dichiarazione tardiva entro 90 giorni e, oltre, come dichiarazione omessa.

Che differenza c’è tra 730 integrativo e dichiarazione tardiva?
Il 730 integrativo riguarda chi ha già inviato la dichiarazione entro il 30 settembre e vuole aggiungere detrazioni dimenticate, con termine al 25 ottobre 2026. La dichiarazione tardiva riguarda invece chi non ha presentato nulla e supera anche il termine del 2 novembre 2026 previsto per il Modello Redditi Persone Fisiche.

Quanto costa la sanzione per la dichiarazione tardiva?
La sanzione fissa è di 250 euro, riducibile a circa 25 euro con il ravvedimento operoso, a cui vanno aggiunti eventuali interessi se risulta un’imposta da versare.

Il rimborso IRPEF arriva sempre in busta paga?
Per chi ha presentato il 730 sì, il rimborso arriva tramite conguaglio nelle mensilità successive gestito dal sostituto d’imposta. Chi presenta invece il Modello Redditi Persone Fisiche riceve l’eventuale rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Cosa succede se mi accorgo di un errore dopo il 25 ottobre?
Dopo la scadenza del 730 integrativo, per correggere la dichiarazione è necessario presentare una dichiarazione correttiva tramite Modello Redditi Persone Fisiche, con regole e termini differenti rispetto al 730.

Fonti

  • Agenzia delle Entrate, Quando e come presentare il 730/2026 – Cittadini, portale istituzionale: agenziaentrate.gov.it
  • Agenzia delle Entrate, Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2026 (approvazione modello 730/2026 e istruzioni): agenziaentrate.gov.it
  • Agenzia delle Entrate, Modello Redditi Persone fisiche 2026 – Quando e come presentare (termine del 2 novembre 2026 e dichiarazione tardiva entro il 1° febbraio 2027): agenziaentrate.gov.it
  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 7 (termini di presentazione delle dichiarazioni, dichiarazione tardiva): agenziaentrate.gov.it

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 5, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Anticipazione TFM amministratori: regole civilistiche e trattamento fiscale

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

L’anticipazione TFM amministratori è il pagamento, durante il mandato, di una parte del trattamento di fine mandato che la società ha accantonato per chi amministra. Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, il TFM segue il criterio di cassa: l’importo si tassa nel momento in cui l’amministratore lo incassa. La tassazione separata prevista dall’art. 17, comma 1, lettera c), del TUIR richiede però che il diritto al TFM risulti da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Aggiornato al 2 ottobre 2026.

In sintesi

  • Il TFM è un’indennità accantonata dalla società e pagata all’amministratore alla fine del mandato; l’anticipazione ne anticipa una parte.
  • Il codice civile (art. 2389) affida la determinazione dei compensi ad assemblea, statuto o consiglio di amministrazione, a seconda dei casi.
  • Fiscalmente il TFM è un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (o professionale) e si tassa per cassa.
  • La tassazione separata richiede un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
  • Per le anticipazioni conta il caso concreto: atti, importi e momento del pagamento vanno verificati prima di erogare.

Indice dei contenuti

  • Che cos’è l’anticipazione del TFM agli amministratori?
  • Cosa dice il codice civile sul TFM degli amministratori?
  • Come viene tassata l’anticipazione del TFM?
  • Quando si applica la tassazione separata al TFM?
  • Che cosa succede dal lato della società?
  • Domande frequenti
  • Fonti

Che cos’è l’anticipazione del TFM agli amministratori?

Il trattamento di fine mandato (TFM) è, come lo descrive l’Agenzia delle Entrate, un’indennità che le società possono corrispondere agli amministratori alla scadenza del mandato. Si forma accantonando ogni anno, in un apposito fondo, una quota del compenso spettante per la carica. In pratica funziona come il TFR dei dipendenti, ma per chi ricopre un incarico di amministratore. Per approfondire il meccanismo dei dipendenti puoi leggere la guida sul TFR e la previdenza complementare.

L’anticipazione del TFM si ha quando una parte di quell’importo viene pagata all’amministratore prima della cessazione della carica. Immagina che Marco, amministratore di una S.r.l. da otto anni, riceva una somma sul fondo accantonato mentre è ancora in carica: quella somma è un’anticipazione e non il saldo finale. Il saldo, con il relativo conguaglio, arriva quando il mandato termina.

Cosa dice il codice civile sul TFM degli amministratori?

Il riferimento civilistico è l’articolo 2389 del codice civile. Il comma 1 stabilisce che i compensi dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono fissati all’atto della nomina o dall’assemblea. Il comma 3 prevede invece che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, in conformità allo statuto, sia stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo consente, l’assemblea può fissare un importo complessivo per tutti gli amministratori, comprese le cariche speciali.

Per l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 124/E del 13 ottobre 2017, richiamata nella risposta n. 292/2021) l’ammontare dei compensi, TFM compreso, deve essere determinato secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell’impresa, tramite una specifica previsione statutaria oppure una delibera assembleare. Ne deriva un punto pratico: anche un’anticipazione dovrebbe poggiare su un atto della società che riconosca il diritto al TFM e ne disciplini l’importo, non su un semplice accordo informale.

Come viene tassata l’anticipazione del TFM?

Nella risposta a interpello n. 292 del 27 aprile 2021 l’Agenzia ricorda che il TFM è riconducibile ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera c-bis, del TUIR), cioè alle somme percepite in relazione all’ufficio di amministratore. Se l’incarico rientra invece nell’oggetto della professione svolta dal contribuente, i compensi seguono le regole dei redditi di lavoro autonomo. In entrambi i casi la tassazione segue il criterio di cassa, con imposizione al momento della percezione.

Ne consegue che una somma pagata a titolo di anticipazione è, di regola, tassata nel periodo d’imposta in cui l’amministratore la incassa. Quanto al trattamento delle anticipazioni nei rapporti di lavoro, l’articolo 19, comma 4, del TUIR prevede che, salvo conguaglio alla liquidazione definitiva, sulle anticipazioni relative al TFR e alle altre indennità si applichi l’aliquota determinata considerando l’importo accantonato, aumentato delle anticipazioni erogate (così è riportato nella risposta n. 177 del 16 marzo 2021, relativa a un caso di incentivo all’esodo). Per il TFM degli amministratori non abbiamo trovato in fonti ufficiali una regola specifica su aliquote e ritenute delle anticipazioni: per questo conviene verificare ogni caso prima di pagare.

Quando si applica la tassazione separata al TFM?

La tassazione separata è un regime in cui certe somme non si sommano al reddito dell’anno ma sono tassate a parte, con un calcolo dedicato. L’art. 17, comma 1, lettera c), del TUIR lo prevede per le indennità di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. L’Agenzia applica questa regola al TFM degli amministratori.

La data certa è una data che non può essere contestata. La circolare n. 10/E del 16 febbraio 2007 indica come esempi la formazione di un atto pubblico, l’autenticazione o la vidimazione notarile di un verbale, la registrazione presso un ufficio pubblico, il timbro postale e la protocollazione con sistemi che garantiscono l’immodificabilità. Nella risposta n. 292/2021 l’Agenzia ha chiarito che, limitatamente agli amministratori investiti di particolari cariche (art. 2389, comma 3, c.c.), basta un atto di data certa anteriore all’inizio dell’incarico che riconosca il diritto al TFM, anche se l’importo viene determinato dopo la nomina dal consiglio di amministrazione. Resta ferma la verifica sull’effettiva esistenza di quella data certa.

Che cosa succede dal lato della società?

Nel caso esaminato dalla risposta n. 292/2021 la società aveva dedotto le quote accantonate ai sensi dell’articolo 105, comma 4, del TUIR. La società, in qualità di sostituto d’imposta, è inoltre il soggetto che applica il regime fiscale corretto quando eroga il TFM: per questo la risposta è nata proprio dall’istanza di una società. Un errore nella qualificazione dell’importo, cioè tassazione ordinaria o separata, ricade quindi sul sostituto.

Dal punto di vista operativo, prima di pagare un’anticipazione è utile controllare tre cose: che esista un atto che riconosce il TFM, che questo atto abbia data certa anteriore all’inizio del mandato e che l’importo sia congruo rispetto alla realtà della società. Se uno di questi elementi manca, il rischio è perdere la tassazione separata e subire contestazioni sulla deduzione.

Domande frequenti

L’anticipazione del TFM è sempre tassata a parte?

No. Il TFM si tassa per cassa e la tassazione separata dipende dall’esistenza di un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Per l’anticipazione vanno verificati atti e importi nel caso concreto.

Serve indicare l’importo del TFM nell’atto di data certa?

Secondo la risposta n. 292/2021, per gli amministratori investiti di particolari cariche (art. 2389, comma 3, c.c.), è sufficiente che l’atto di data certa anteriore riconosca il diritto al TFM, anche se l’importo è fissato in seguito dal consiglio di amministrazione.

Il TFM spetta anche a chi non è socio?

Il diritto al TFM non dipende dalla qualifica di socio. Nel caso esaminato dall’Agenzia il vice presidente beneficiario non era mai stato socio della società e la tassazione separata è stata ritenuta applicabile, se esiste la data certa.

Fonti

  • Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 292 del 27 aprile 2021 (tassazione separata del TFM, art. 17 c. 1 lett. c TUIR)
  • Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 177 del 16 marzo 2021 (anticipazioni e art. 19 c. 4 TUIR)
  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 17, 19, 50 e 105
  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), art. 2389

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 4, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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Ecobonus 2027: il Governo valuta una detrazione al 65% per l’efficienza energetica

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

L’ecobonus 2027 potrebbe tornare a una detrazione del 65% per alcune spese di efficienza energetica. Lo ha ipotizzato il 1° ottobre 2026 il viceministro dell’Economia, parlando davanti alla giunta di un’associazione di categoria dell’artigianato. Si tratta però di una ipotesi allo studio, non di una norma approvata: oggi la detrazione per l’abitazione principale è al 50% e dipenderà dalle risorse della prossima legge di Bilancio.

L’ecobonus è la detrazione fiscale, cioè uno sconto sulle imposte da recuperare in dichiarazione dei redditi, per chi spende in lavori che fanno risparmiare energia: infissi, pompe di calore, cappotti e simili.

In sintesi

  • Il 1° ottobre 2026 è stata ipotizzata una detrazione al 65% per alcune spese di riqualificazione energetica nel 2027.
  • È una ipotesi, non una misura approvata: non esiste ancora un atto ufficiale che la contenga.
  • Oggi la disciplina vigente prevede 50% per l’abitazione principale e 36% per gli altri immobili (Legge di Bilancio 2026, L. 199/2025).
  • Per le spese del 2027, senza proroghe, le aliquote scendono a 36% (abitazione principale) e 30% (altri immobili).
  • Tutto dipenderà dalla legge di Bilancio 2027 e dalle risorse disponibili.

Indice dei contenuti

  1. Cosa è stato proposto per l’ecobonus 2027?
  2. Cosa prevede oggi la legge sull’ecobonus?
  3. Cosa cambia nel 2027 se non ci sono proroghe?
  4. Cosa succede adesso e quando ci saranno certezze?
  5. Domande frequenti sull’ecobonus 2027
  6. Fonti

Cosa è stato proposto per l’ecobonus 2027?

Durante un incontro pubblico a Roma, il viceministro dell’Economia ha indicato la possibilità di portare dal 50% al 65% la detrazione per alcune spese di riqualificazione energetica. Secondo quanto emerso, la misura potrebbe giovarsi degli spazi di flessibilità previsti a livello europeo, cioè dei margini concessi ai singoli Stati nei conti pubblici.

Tra gli interventi che potrebbero essere coinvolti vengono citati infissi, pompe di calore, sistemi ibridi, solare termico, schermature solari e cappotti termici. L’elenco è però indicativo: finché non c’è un testo di legge, non si sa quali lavori rientrerebbero davvero e con quali condizioni.

Un punto va chiarito subito: la dichiarazione è verbale. Non abbiamo trovato, sui siti istituzionali (Ministero dell’Economia, Governo, Camera, Senato, Agenzia delle Entrate), alcun atto ufficiale che contenga la proposta. Non è un disegno di legge, né un emendamento, né un decreto. È un’indicazione di intenti, che potrà essere confermata, modificata o abbandonata.

Cosa prevede oggi la legge sull’ecobonus?

La disciplina vigente è quella fissata dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 8/E del 19 giugno 2025 e prorogata per il 2026 dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). In pratica, la legge ha ridotto gli sconti rispetto al passato, quando per molti interventi si arrivava al 65%, e li ha differenziati in base all’immobile.

  • 50% per le spese sostenute su abitazione principale, da parte di proprietari o titolari di un diritto reale di godimento (per esempio l’usufrutto);
  • 36% per le spese sugli altri immobili;
  • recupero in 10 quote annuali di pari importo.

Le aliquote 50%/36% sono state prorogate per il 2026 dalla L. 199/2025 sia per l’ecobonus sia per il bonus ristrutturazioni. Per i soli lavori di ristrutturazione edilizia il massimale di spesa è di 96.000 euro per unità immobiliare. Per i massimali e i limiti dei singoli interventi di ecobonus, che variano a seconda del lavoro, trovi il dettaglio nella guida all’ecobonus 2026. Sul quadro dei bonus per la casa puoi leggere anche il nostro approfondimento sul bonus casa 2026, ultima chiamata prima del calo delle detrazioni.

Cosa cambia nel 2027 se non ci sono proroghe?

Se il Parlamento non interviene, per le spese sostenute nel 2027 la detrazione scende al 36% per l’abitazione principale e al 30% per gli altri immobili. È il calendario di riduzione graduale previsto dalla Legge di Bilancio 2025 e descritto dall’Agenzia delle Entrate.

Immagina che una famiglia sostituisca nel 2027 gli infissi della casa dove vive, spendendo 10.000 euro. Con le regole oggi previste per quell’anno recupererebbe 3.600 euro in dieci anni, cioè 360 euro l’anno. Se fosse confermata l’ipotesi del 65%, lo stesso lavoro darebbe 6.500 euro di detrazione, ma solo se la misura riguardasse quel tipo di intervento e quel tipo di immobile. L’esempio è puramente illustrativo: i dettagli della proposta non sono noti.

Anche la scheda su ecobonus, aliquote 2026 e manovra 2027 ricostruisce questo passaggio. Per il contesto della prossima legge di Bilancio, vedi anche l’articolo sulla manovra 2027.

Cosa succede adesso e quando ci saranno certezze?

La sede in cui l’ipotesi può diventare realtà è la legge di Bilancio 2027. Il Governo la prepara nei prossimi mesi e la presenta al Parlamento, che può modificarla prima dell’approvazione finale. Solo allora si saprà se l’ecobonus 2027 avrà un’aliquota più alta, e per quali interventi.

Nel frattempo vale la regola della prudenza: chi pianifica lavori di efficienza energetica non dovrebbe basare le proprie scelte su un’aliquota che non è ancora legge. Chi ha lavori già programmati nel 2026 resta invece nel quadro delle aliquote attuali. Anche un’eventuale misura 2027 potrebbe avere condizioni, limiti di spesa o requisiti tecnici diversi da quelli oggi in vigore.

Domande frequenti sull’ecobonus 2027

L’ecobonus al 65% nel 2027 è già legge?

No. È una ipotesi espressa il 1° ottobre 2026 e subordinata alle risorse della legge di Bilancio 2027. Non esiste ancora un testo ufficiale.

Quanto vale oggi la detrazione per l’efficienza energetica?

Per le spese del 2026, in base alla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), 50% per l’abitazione principale e 36% per gli altri immobili, da recuperare in 10 anni.

Cosa succede nel 2027 se non ci sono novità?

Le aliquote scendono al 36% per l’abitazione principale e al 30% per gli altri immobili, salvo proroghe o modifiche decise dal Parlamento.

Il 65% varrebbe per tutti i lavori?

Non si sa. L’ipotesi parla di alcune spese di riqualificazione energetica: l’elenco degli interventi, se la misura verrà approvata, sarà definito dalla norma.

Fonti

  • Agenzia delle Entrate, Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 (bonus edilizi, aliquote previste dalla L. 207/2024; per il 2026 superate dalla proroga della L. 199/2025).
  • Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 19 giugno 2025 sulla circolare bonus edilizi.
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), disciplina delle detrazioni per gli interventi edilizi e di efficienza energetica.
  • Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), proroga per il 2026 delle aliquote 50%/36% per bonus ristrutturazioni ed ecobonus.
  • Nessun atto ufficiale contenente la proposta del 65% è stato reperito sui siti istituzionali alla data del 2 ottobre 2026: si tratta di una dichiarazione resa il 1° ottobre 2026.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 4, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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CPB 2026-2027: adesione o rinnovo entro il 2 novembre, regole e vantaggi

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il concordato preventivo biennale 2026-2027 entra nella fase decisiva: il termine per aderire o rinnovare l’accordo con il Fisco scade il 2 novembre 2026. La data, fissata per il 2026 al 31 ottobre, slitta di due giorni perché il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre è festivo: la scadenza si sposta quindi al primo giorno lavorativo utile. Il CPB 2026-2027 riguarda i contribuenti soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale): dal 2025 il regime forfettario è infatti uscito dalla platea del concordato, e per centinaia di migliaia di imprese e professionisti si tratta comunque di una finestra temporale da non lasciarsi sfuggire.

Il meccanismo permette ai soggetti ISA di concordare in anticipo con l’Agenzia delle Entrate il reddito su cui calcolare le imposte per i prossimi due periodi d’imposta, ottenendo in cambio vantaggi su controlli e programmazione fiscale. Vediamo nel dettaglio chi può aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027, come funziona l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato e cosa sapere sul ravvedimento speciale collegato al rinnovo.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è il concordato preventivo biennale 2026-2027 e perché conta la scadenza del 2 novembre
  2. Chi può aderire al CPB 2026-2027: il ruolo degli ISA
  3. Vantaggi dell’adesione al concordato preventivo biennale: meno controlli e imposta sostitutiva
  4. Rinnovo del CPB per chi ha già aderito e ravvedimento speciale 2020-2023
  5. Domande frequenti sul CPB 2026-2027

Cos’è il concordato preventivo biennale 2026-2027 e perché conta la scadenza del 2 novembre

Il concordato preventivo biennale è uno strumento pensato per favorire il dialogo tra contribuenti e Amministrazione finanziaria: l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati dichiarati negli anni precedenti e del punteggio ISA, formula una proposta di reddito per i due periodi d’imposta successivi. Il contribuente può accettare o rifiutare la proposta, ma non può negoziarne l’importo. Una volta accettata, le imposte sui redditi si calcolano sul reddito concordato e l’IRAP sul valore della produzione netta concordato, indipendentemente dal fatto che i valori effettivamente realizzati risultino superiori o inferiori.

La scadenza del 2 novembre 2026 riguarda sia i contribuenti che aderiscono al CPB 2026-2027 per la prima volta, sia chi ha già partecipato al biennio precedente e deve decidere se rinnovare l’accordo. L’adesione avviene trasmettendo telematicamente l’apposito modello CPB, allegato al modello ISA all’interno della dichiarazione dei redditi, oppure tramite una comunicazione autonoma con il frontespizio del modello Redditi, barrando la casella dedicata alla comunicazione del concordato.

Chi può aderire al CPB 2026-2027: il ruolo degli ISA

Dal 1° gennaio 2025 il concordato preventivo biennale 2026-2027 è riservato esclusivamente ai contribuenti soggetti agli ISA. L’articolo 7 del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 ha infatti abrogato gli articoli 23-33 del D.Lgs. 13/2024, che disciplinavano il concordato per il regime forfettario: quella versione era rimasta in vigore solo per il 2024, in via sperimentale, e non è stata prorogata. Chi applica il regime forfettario, quindi, oggi non può aderire al CPB.

L’unico collegamento ammesso tra i due mondi riguarda chi è uscito dal regime forfettario nel corso del 2025, ad esempio per superamento della soglia di ricavi: se questi contribuenti sono diventati soggetti ISA, possono eventualmente rientrare nella platea del concordato preventivo biennale 2026-2027 come soggetti ISA a tutti gli effetti.

Per accedere al CPB 2026-2027, i soggetti ISA devono rispettare alcuni requisiti di affidabilità e regolarità fiscale:

  • Regolarità della posizione fiscale: assenza di debiti tributari o contributivi definitivamente accertati di importo pari o superiore a 5.000 euro, se non estinti o rateizzati entro il termine di adesione;
  • Assenza di condanne per reati tributari nei periodi d’imposta interessati;
  • Non aver omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi in nessuno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del concordato;
  • Applicazione degli ISA in relazione al periodo d’imposta 2025, che determina anche il punteggio di affidabilità fiscale rilevante ai fini della proposta.

Per un approfondimento sul funzionamento tecnico dello strumento e sulla compilazione del modello si può consultare la guida Modello Redditi 2026 e Concordato Preventivo Biennale. Resta inteso che il regime forfettario continua a essere escluso anche da altri meccanismi di premialità collegati agli ISA, come la riduzione dei termini di accertamento illustrata nell’approfondimento Forfettari e riduzione dei termini di accertamento.

Vantaggi dell’adesione al concordato preventivo biennale: meno controlli e imposta sostitutiva

Il principale incentivo ad aderire al CPB 2026-2027 riguarda la certezza fiscale: sapere in anticipo quale reddito farà da base per il calcolo delle imposte permette una migliore programmazione della gestione finanziaria dell’attività. A questo si aggiunge un vantaggio molto concreto legato all’eventuale maggior reddito effettivo: se il contribuente guadagna più di quanto concordato, quella eccedenza non viene tassata. È questo il beneficio tipico del concordato preventivo biennale, pensato per premiare chi supera le proprie previsioni.

Sul maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo d’imposta precedente, il contribuente può scegliere di applicare un’imposta sostitutiva opzionale, con aliquote parametrate al punteggio ISA ottenuto nel periodo d’imposta 2025:

  • 10% se il punteggio ISA è pari o superiore a 8;
  • 12% se il punteggio ISA è compreso tra 6 e 7,99;
  • 15% se il punteggio ISA è inferiore a 6.

Queste aliquote ridotte si applicano fino a un incremento di reddito di 85.000 euro rispetto al reddito dichiarato l’anno precedente. Sulla parte che eventualmente supera questa soglia si applica l’aliquota ordinaria: il 43% per i soggetti IRPEF e il 24% per i soggetti IRES.

Oltre al meccanismo dell’imposta sostitutiva, l’adesione al CPB 2026-2027 comporta altri vantaggi operativi:

  • Riduzione dei controlli fiscali: chi aderisce beneficia, salvo cause di decadenza, di una minore esposizione agli accertamenti analitico-induttivi sul reddito concordato;
  • Esclusione da alcuni accertamenti presuntivi sul reddito concordato, fatte salve le cause tassative di decadenza previste dalla normativa;
  • Pianificazione dei versamenti: conoscere in anticipo l’importo delle imposte dovute per i due periodi facilita la gestione della liquidità, un aspetto utile soprattutto per le piccole imprese.

Per un quadro completo degli adempimenti dichiarativi collegati, comprese le scadenze di 730, Redditi, IRAP e 770, è utile consultare anche l’articolo Modelli Dichiarativi 2026 Ufficiali: 730, Redditi, IRAP, 770 e CPB, che riepiloga il calendario fiscale dell’anno in corso.

Rinnovo del CPB per chi ha già aderito e ravvedimento speciale 2020-2023

Chi ha già aderito al primo ciclo del concordato preventivo biennale deve ora valutare il rinnovo per il biennio 2026-2027: la proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate per il nuovo periodo non è automatica, va accettata entro la medesima scadenza del 2 novembre 2026. In caso di mancato rinnovo, il contribuente torna al regime ordinario di tassazione basato sul reddito effettivamente dichiarato, e perde anche l’accesso al ravvedimento speciale collegato al rinnovo.

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (art. 29) ha infatti introdotto un ravvedimento speciale per le annualità 2020-2023, riservato esclusivamente ai soggetti ISA che rinnovano il concordato preventivo biennale per il 2026-2027 entro i termini previsti. Chi accede al CPB per la prima volta in questo biennio non può utilizzare questa misura, riservata a chi conferma l’adesione già avviata nel ciclo precedente.

  • La base imponibile di ciascuna annualità 2020-2023 viene incrementata da un minimo del 5% a un massimo del 50%, in funzione del punteggio ISA ottenuto in quell’anno;
  • Sull’incremento così determinato si applica un’imposta sostitutiva del 10%, 12% o 15%, sempre in base al punteggio ISA dell’annualità considerata; per il 2020 e il 2021 le aliquote sono ridotte del 30% (7%, 8,4% o 10,5%);
  • Si aggiunge un’IRAP sostitutiva del 3,9% per i soggetti tenuti al tributo regionale, ridotta al 2,73% per il 2020 e il 2021.

Il ravvedimento speciale consente quindi di mettere in sicurezza le annualità pregresse con un costo predeterminato, ma è condizionato al rinnovo del concordato entro il 2 novembre 2026: un motivo in più per valutare per tempo la convenienza dell’operazione.

Fonti

  • D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 (concordato preventivo biennale), artt. 9, 10, 11 e 20-bis – Normattiva
  • D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, art. 7-bis, comma 3 (termine di adesione per il biennio 2026-2027 differito al 31 ottobre 2026) – Normattiva
  • D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, art. 7 (abrogazione del concordato per i forfettari dal 1° gennaio 2025) – Normattiva
  • D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 29 (ravvedimento 2020-2023 per chi rinnova il concordato 2026-2027) – Normattiva

Domande frequenti sul CPB 2026-2027

Entro quando bisogna aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027?

Il termine ordinario del 31 ottobre 2026 slitta al 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato e il giorno successivo è festivo. La scadenza vale sia per la prima adesione sia per il rinnovo da parte di chi ha già partecipato al biennio precedente.

Chi può aderire al CPB 2026-2027?

Possono aderire solo i contribuenti soggetti agli ISA. Dal 2025 il regime forfettario è escluso dal concordato preventivo biennale; fa eccezione chi è uscito dal forfettario nel 2025 ed è diventato soggetto ISA, che può eventualmente rientrare nella platea del CPB.

Come funziona l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato?

Si applica in modo opzionale al maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato l’anno precedente, con aliquote del 10%, 12% o 15% in base al punteggio ISA, fino a un incremento di 85.000 euro. Se il reddito effettivo supera quello concordato, l’eccedenza non viene tassata: è questo il vantaggio tipico dello strumento.

Cosa succede se non si rinnova il concordato?

Il contribuente torna a essere tassato sul reddito effettivamente dichiarato secondo le regole ordinarie, senza accedere ai benefici di riduzione dei controlli collegati all’adesione al CPB, e perde anche l’accesso al ravvedimento speciale per le annualità 2020-2023.

Cos’è il ravvedimento speciale 2020-2023 e chi può utilizzarlo?

È una misura introdotta dal D.Lgs. 148/2026, riservata ai soggetti ISA che rinnovano il concordato preventivo biennale per il 2026-2027 entro i termini. Prevede l’incremento della base imponibile 2020-2023 dal 5% al 50% in base al punteggio ISA, un’imposta sostitutiva del 10/12/15% e un’IRAP sostitutiva del 3,9% (aliquote ridotte del 30% per il 2020 e il 2021). Non è accessibile a chi aderisce al CPB per la prima volta in questo biennio.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

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Bonus edilizi dopo il decesso: a quale erede passa la detrazione

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Un caso che negli ultimi anni si ripete spesso agli sportelli e negli studi professionali riguarda il decesso di un contribuente proprio a ridosso della fine dell’anno, magari il 29 dicembre. Quando il defunto aveva rate residue di bonus ristrutturazioni o ecobonus ancora da scontare in dichiarazione, il dubbio più comune è: chi ha diritto alla detrazione erede decesso bonus edilizi relativa proprio all’anno del decesso, e a chi passano le rate degli anni successivi? La risposta non dipende semplicemente dal grado di parentela o dalla quota di eredità, ma da una condizione precisa che la legge fiscale impone a chi vuole continuare a usufruire del beneficio.

Il tema è delicato perché riguarda importi anche consistenti, distribuiti su cinque o dieci anni a seconda del tipo di intervento. Capire subito la regola evita errori in dichiarazione e possibili contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate negli anni successivi al decesso.

Indice dei contenuti

  1. La regola generale: l’articolo 16-bis comma 8 del TUIR
  2. Il requisito chiave: la detenzione materiale e diretta dell’immobile
  3. Esempio pratico: tre eredi e la detrazione bonus edilizi
  4. Cosa fare in dichiarazione dei redditi
  5. Domande frequenti sulla detrazione erede decesso bonus edilizi

La regola generale: l’articolo 16-bis comma 8 del TUIR

La norma di riferimento è l’articolo 16-bis, comma 8, del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che disciplina le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. La disposizione stabilisce che, in caso di decesso dell’avente diritto, cioè del contribuente che aveva sostenuto la spesa e maturato il diritto alla detrazione, la fruizione del beneficio residuo si trasmette per intero esclusivamente all’erede che soddisfa una condizione ben precisa.

Questa regola vale sia per il classico bonus ristrutturazioni, sia per l’ecobonus e il sismabonus, cioè tutte le agevolazioni collegate a lavori edilizi che si scontano in più anni con quote fisse. Non si tratta quindi di un’eccezione limitata a un solo tipo di intervento, ma di un principio generale applicabile ogni volta che il titolare della detrazione muore prima di aver utilizzato tutte le rate. Per approfondire i casi più comuni legati a eredità e detrazioni edilizie, può essere utile leggere anche l’approfondimento Eredito Casa con Bonus: Perdo la Detrazione Fiscale?.

Nel caso pratico di un decesso avvenuto il 29 dicembre, quindi a pochissimi giorni dalla chiusura dell’anno fiscale, si applica comunque la stessa logica per la rata di competenza di quell’anno e per tutte quelle successive: non conta la data esatta del decesso all’interno dell’anno, ma la verifica, anno per anno, di chi ha detenuto materialmente e direttamente l’immobile per l’intero periodo d’imposta, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il requisito chiave: la detenzione materiale e diretta dell’immobile

Il punto centrale, spesso frainteso, è che non basta essere eredi per avere diritto alle rate residue della detrazione. La norma richiede che l’erede conservi la detenzione materiale e diretta del bene, cioè che utilizzi concretamente l’immobile, ad esempio abitandoci, e non lo conceda in locazione o in comodato a terzi. Chi riceve in eredità solo una quota di proprietà ma non ha la disponibilità della casa, perché ci abita stabilmente un altro coerede o perché l’immobile è dato in affitto, non ha diritto alla detrazione, anche se sulla carta risulta comproprietario a tutti gli effetti; se invece l’immobile resta a disposizione di tutti gli eredi, senza che nessuno lo occupi in via esclusiva, la detrazione spetta a ciascuno di loro in parti uguali.

Su questo aspetto è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate, chiarendo che la detenzione materiale e diretta va verificata anno per anno: non è necessario che l’erede abiti già l’immobile nel momento esatto dell’apertura della successione, ma deve acquisirne il possesso effettivo per poter beneficiare della quota di detrazione relativa a ciascun periodo d’imposta. In altre parole, il diritto alla detrazione non è automatico né definitivo al momento del decesso, ma va confermato di anno in anno in base a chi effettivamente vive nella casa.

Questo requisito serve a evitare che il beneficio fiscale venga sfruttato da chi, pur avendo diritti ereditari sull’immobile, non ne fa un uso diretto. Per un quadro più ampio su come le detrazioni edilizie possano andare perse in caso di vendita, usufrutto o successione, si può consultare la guida Bonus Ristrutturazioni 2026: Quando Si Perde per Vendita, Usufrutto e Successione.

Esempio pratico: tre eredi e la detrazione bonus edilizi

Per capire meglio come funziona nella pratica, immaginiamo il caso di un contribuente che muore il 29 dicembre lasciando tre figli come eredi in parti uguali su un appartamento su cui erano stati eseguiti lavori di ristrutturazione con detrazione residua per altri sei anni. Il primo figlio abita stabilmente nell’appartamento ereditato per l’intero anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, e continua a viverci dopo il decesso del genitore. Il secondo e il terzo figlio vivono altrove con le proprie famiglie e non utilizzano mai l’immobile, pur essendone comproprietari.

In questa situazione, solo il primo figlio, che ha la detenzione materiale e diretta dell’immobile perché ci abita davvero per l’intero periodo d’imposta, ha diritto a tutte le rate residue della detrazione, comprese quella dell’anno del decesso e quelle degli anni successivi. Gli altri due fratelli, pur essendo eredi a tutti gli effetti e comproprietari dell’immobile, non possono portare in detrazione nessuna quota delle rate residue, proprio perché non abitano né utilizzano direttamente la casa. La detrazione, come previsto dalla norma, si trasmette per intero a chi soddisfa il requisito, senza essere frazionata tra tutti gli eredi in base alle quote ereditarie. Attenzione però a un caso diverso, altrettanto frequente: se l’immobile ereditato viene concesso in locazione o in comodato a terzi, anche solo per una parte dell’anno, nessuno degli eredi può detrarre la rata di quell’annualità, nemmeno chi in astratto avrebbe la qualifica per farlo, perché viene meno la detenzione materiale e diretta dell’immobile per l’intero periodo d’imposta.

Se negli anni successivi la situazione cambia, ad esempio perché il figlio che abitava l’immobile si trasferisce e un altro fratello va a viverci, il diritto alla detrazione non passa automaticamente «dal momento del cambio»: nell’anno in cui avviene il passaggio, se nessuno dei due fratelli ha detenuto l’immobile per l’intero periodo d’imposta (1° gennaio – 31 dicembre), quella rata non spetta a nessuno. Il diritto alla detrazione si trasferisce al nuovo occupante solo a partire dai periodi d’imposta successivi, in cui la detenzione materiale e diretta viene mantenuta ininterrottamente per tutto l’anno. Per un quadro generale sulle regole della successione in Italia, anche al di là del tema specifico dei bonus edilizi, si può consultare la guida Come Funziona la Successione 2026: Guida Step-by-Step.

Cosa fare in dichiarazione dei redditi

Chi si trova nella condizione di avere diritto alla detrazione ereditata, in quanto unico erede che abita l’immobile, deve indicare correttamente le rate residue nel modello 730 o nel modello Redditi Persone Fisiche, riportando gli stessi dati e riferimenti già utilizzati dal de cuius per gli anni precedenti, come gli estremi catastali dell’immobile e il codice della tipologia di intervento agevolato.

È buona norma conservare la documentazione che dimostra la detenzione materiale e diretta dell’immobile, ad esempio la residenza anagrafica, le utenze intestate o altri elementi che attestano l’uso effettivo dell’abitazione, poiché in caso di controllo l’Agenzia delle Entrate può richiedere di dimostrare il possesso dei requisiti anno per anno. Un errore frequente è considerare la detrazione automaticamente ripartita tra tutti gli eredi in base alle quote di successione: come visto, questo non corrisponde a quanto previsto dalla normativa, ed è un errore che può generare recuperi d’imposta e sanzioni per chi porta in detrazione importi non spettanti.

Fonti

  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 16-bis, comma 8 – Normattiva
  • Agenzia delle Entrate, principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025 (erede che acquisisce la detenzione dopo l’apertura della successione)
  • Agenzia delle Entrate, “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026” – Recupero del patrimonio edilizio (paragrafo “Trasferimento dell’immobile mortis causa”)

Domande frequenti sulla detrazione erede decesso bonus edilizi

La rata dell’anno del decesso spetta comunque, anche se il de cuius muore il 31 dicembre?

Non automaticamente. La rata relativa all’anno in cui avviene il decesso spetta esclusivamente all’erede che ha avuto la detenzione materiale e diretta dell’immobile per l’intero periodo d’imposta, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre di quell’anno. Se invece, al momento dell’apertura della successione, nessun erede detiene materialmente e direttamente l’immobile (ad esempio perché concesso in locazione o comodato a terzi), la quota di detrazione di competenza dell’anno del decesso non è detraibile da nessuno.

Basta essere eredi per avere diritto alla detrazione delle rate residue?

No. La qualità di erede è necessaria ma non sufficiente: serve anche la detenzione materiale e diretta del bene, ossia l’utilizzo effettivo dell’immobile, ad esempio abitandoci stabilmente.

Cosa succede se l’immobile ereditato viene dato in affitto?

Se l’erede concede l’immobile in locazione o in comodato a terzi, perde il requisito della detenzione diretta e non può portare in detrazione le rate residue relative a quell’anno.

Se più eredi abitano insieme l’immobile ereditato, come si ripartisce la detrazione?

In questo caso, tutti gli eredi che convivono stabilmente nell’immobile e ne hanno quindi la detenzione materiale e diretta hanno diritto a una quota della detrazione, ripartita però in parti uguali tra i soli coeredi che detengono effettivamente l’immobile, indipendentemente dalle rispettive quote ereditarie e senza possibilità di accordi diversi tra le parti (che valgono solo in caso di vendita dell’immobile, non di successione). Se negli anni il numero di eredi che detengono l’immobile cambia, anche il diritto alla detrazione va ripartito in maniera consequenziale tra loro in ciascun anno: la rata di ogni annualità spetta soltanto ai coeredi che hanno mantenuto la detenzione materiale e diretta per l’intero periodo d’imposta.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

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Sanzione disciplinare ingiusta al lavoro: come contestarla

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Ricevere una sanzione disciplinare sul posto di lavoro può generare preoccupazione, soprattutto quando il lavoratore la ritiene ingiusta o sproporzionata rispetto ai fatti contestati. La legge, però, non lascia il datore di lavoro libero di agire come vuole: esistono regole precise che tutelano il dipendente, dalla fase della contestazione fino all’eventuale impugnazione davanti a un collegio arbitrale o al giudice del lavoro. Vediamo come funziona la procedura e cosa può fare chi si trova davanti a una sanzione disciplinare che ritiene ingiusta.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è una sanzione disciplinare e quando è ingiusta
  2. La procedura di contestazione disciplinare: le regole dell’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori
  3. Il principio di proporzionalità e le sanzioni conservative previste dai CCNL
  4. Come impugnare una sanzione disciplinare ritenuta ingiusta
  5. Consigli pratici per contestare una sanzione disciplinare ingiusta

Cos’è una sanzione disciplinare e quando è ingiusta

La sanzione disciplinare è la misura punitiva che il datore di lavoro può applicare al dipendente quando ritiene che quest’ultimo abbia violato i doveri previsti dal contratto o dal codice disciplinare aziendale. Può trattarsi di un ritardo ripetuto, di un comportamento scorretto verso colleghi o clienti, oppure della violazione di regole interne all’azienda.

Una sanzione può dirsi ingiusta quando manca di un presupposto essenziale: può essere sproporzionata rispetto alla mancanza commessa, può basarsi su fatti non provati o mal ricostruiti, oppure può essere stata applicata senza rispettare le garanzie procedurali previste dalla legge. In tutti questi casi il lavoratore ha strumenti concreti per difendersi, che vedremo nei prossimi paragrafi.

La procedura di contestazione disciplinare: le regole dell’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori

La procedura da seguire prima di applicare qualsiasi sanzione disciplinare è disciplinata dall’articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il cosiddetto Statuto dei Lavoratori. Questa norma impone al datore di lavoro di rispettare alcuni passaggi obbligatori, a pena di nullità della sanzione stessa.

Prima di tutto, il datore deve affiggere il codice disciplinare in un luogo accessibile a tutti i dipendenti: senza questa pubblicità, di regola la sanzione non è valida, salvo il caso in cui la condotta contestata violi doveri fondamentali del lavoratore o norme di legge (i cosiddetti minimi etici), per i quali la giurisprudenza non richiede l’affissione. Poi, quando ritiene che ci sia stata una mancanza, deve procedere con una contestazione disciplinare che rispetti requisiti precisi.

  • La contestazione deve essere scritta: una contestazione verbale non ha alcun valore legale.
  • Deve essere specifica: il lavoratore deve poter capire con chiarezza quali fatti gli vengono addebitati, con indicazione di data, luogo e circostanze.
  • Deve essere tempestiva: il datore non può aspettare mesi dal fatto contestato per muoversi, perché il ritardo ingiustificato può rendere nulla la contestazione.
  • Il lavoratore ha diritto di presentare le proprie giustificazioni entro un termine minimo di 5 giorni dalla contestazione, termine che il contratto collettivo (CCNL) applicabile può comunque prevedere più ampio.
  • Il lavoratore ha diritto di farsi assistere da un rappresentante sindacale nella fase delle giustificazioni.

Un punto fondamentale, spesso sottovalutato, è che la sanzione disciplinare più grave del rimprovero verbale non può essere applicata prima che siano trascorsi i 5 giorni dalla contestazione scritta. Se il datore applica la sanzione prima di questo termine, la procedura è viziata e la sanzione può essere contestata proprio per questo motivo, a prescindere dal merito dei fatti.

Il principio di proporzionalità e le sanzioni conservative previste dai CCNL

Anche quando la procedura viene rispettata, la sanzione disciplinare deve comunque essere proporzionata alla gravità della mancanza commessa. Questo principio, sancito dall’articolo 2106 del Codice Civile, impone che la misura punitiva sia adeguata ai fatti: un semplice ritardo, ad esempio, non può essere punito con una sospensione lunga o con misure sproporzionate.

I contratti collettivi nazionali di lavoro individuano di solito una scala graduale di sanzioni conservative, cioè sanzioni che non comportano la fine del rapporto di lavoro. Le più comuni sono:

  • Rimprovero verbale: la misura più lieve, un richiamo informale senza effetti sulla busta paga.
  • Rimprovero scritto (censura): un richiamo formale messo per iscritto, che resta agli atti del fascicolo personale.
  • Multa: una trattenuta economica che non può superare l’importo di 4 ore della retribuzione base.
  • Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione: può arrivare fino a un massimo di 10 giorni, durante i quali il lavoratore non presta servizio e non percepisce stipendio.

Quando la sanzione applicata non rispetta questa gradualità, ad esempio con una sospensione troppo lunga per una mancanza lieve, il lavoratore ha buoni argomenti per contestarla come ingiusta e sproporzionata.

Come impugnare una sanzione disciplinare ritenuta ingiusta

Se, nonostante le giustificazioni presentate, il datore di lavoro applica comunque la sanzione disciplinare e il lavoratore continua a ritenerla ingiusta, la legge prevede due strade per contestarla formalmente. La prima, il collegio di conciliazione e arbitrato, va promossa entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della sanzione; la seconda, il ricorso al giudice del lavoro, non è invece soggetta a questo termine breve e resta esperibile nei termini ordinari di prescrizione del diritto.

La prima possibilità è quella di promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato, rivolgendosi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), che ha sostituito le vecchie Direzioni Territoriali del Lavoro. Si tratta di un organismo composto da rappresentanti delle parti e da un membro terzo, che valuta la vicenda e decide se la sanzione debba essere confermata, ridotta o annullata.

Un aspetto molto importante riguarda le tempistiche: già con la richiesta del lavoratore la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del collegio; in più, se il datore di lavoro non nomina il proprio rappresentante in seno al collegio entro 10 giorni dall’invito rivoltogli dall’Ispettorato, la sanzione non ha effetto. In pratica, l’inerzia del datore gioca a favore del dipendente.

La seconda strada è quella tradizionale: rivolgersi direttamente al giudice del lavoro, che può valutare sia i vizi procedurali (mancato rispetto dei termini dell’articolo 7) sia il merito della vicenda, cioè se la mancanza contestata sia davvero avvenuta e se la sanzione sia proporzionata.

Vale la pena ricordare che le tutele dello Statuto dei Lavoratori si intrecciano spesso con altre situazioni delicate nel rapporto di lavoro. Ad esempio, può capitare che un datore minacci provvedimenti disciplinari per spingere il dipendente ad accettare condizioni sfavorevoli: in questi casi può essere utile approfondire cosa succede se si rifiuta un accordo proposto dall’azienda. Allo stesso modo, situazioni come i controlli durante la malattia sono regolate da norme specifiche, approfondite nell’articolo su cosa può fare il datore quando sospetta che un dipendente finga la malattia.

Consigli pratici per contestare una sanzione disciplinare ingiusta

Chi riceve una contestazione disciplinare che ritiene infondata o eccessiva può adottare alcuni accorgimenti utili per tutelarsi al meglio. Conservare sempre una copia della lettera di contestazione ricevuta è il primo passo, perché quel documento contiene i termini e le modalità della procedura che il datore dovrà rispettare.

È poi fondamentale redigere le giustificazioni in forma scritta e in modo dettagliato, ricostruendo con precisione i fatti, allegando eventuali prove (email, messaggi, testimonianze) e chiarendo ogni circostanza utile. Una risposta generica o tardiva rischia di indebolire la posizione del lavoratore.

Nei casi più complessi, soprattutto quando la sanzione riguarda periodi di assenza per motivi di salute o familiari, può essere utile informarsi anche su tutele collegate, come i permessi previsti dalla Legge 104, che in alcune situazioni possono incidere sulla valutazione della vicenda disciplinare. In generale, valutare l’assistenza di un patronato, di un consulente del lavoro o di un rappresentante sindacale può fare la differenza per impostare correttamente la difesa e rispettare tutti i termini previsti dalla legge.

Fonti

  • Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), art. 7 – Sanzioni disciplinari – Normattiva
  • Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), art. 2106 – Sanzioni disciplinari – Normattiva

Domande frequenti

Quanto tempo ho per fare ricorso contro una sanzione disciplinare?

Il lavoratore ha 20 giorni di tempo dalla comunicazione della sanzione disciplinare per promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il ricorso al giudice del lavoro, invece, non è soggetto a questo termine di 20 giorni e resta possibile anche in seguito, nei termini ordinari di prescrizione del diritto.

Cosa succede se non rispondo alla contestazione disciplinare?

Se il lavoratore non presenta giustificazioni entro il termine minimo di 5 giorni previsto dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (o quello più lungo indicato dal CCNL), il datore di lavoro può procedere con l’applicazione della sanzione, valutando comunque la gravità dei fatti contestati.

Posso essere licenziato per una sanzione conservativa?

No, le sanzioni conservative come il rimprovero scritto, la multa o la sospensione non comportano la fine del rapporto di lavoro. Il licenziamento è una sanzione espulsiva diversa, soggetta a regole procedurali proprie e non equiparabile alle sanzioni conservative.

La sanzione disciplinare può essere applicata subito dopo la contestazione?

No: per tutti i provvedimenti più gravi del rimprovero verbale la legge impone che debbano trascorrere almeno 5 giorni dalla contestazione scritta prima che il datore possa applicare la sanzione disciplinare. Se questo termine non viene rispettato, la sanzione può essere considerata viziata sul piano procedurale.

Chi può aiutarmi a contestare una sanzione disciplinare ingiusta?

Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale già nella fase delle giustificazioni, e successivamente può rivolgersi a un patronato o a un consulente del lavoro per valutare la fondatezza della sanzione e le modalità di impugnazione più adatte al caso.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 3, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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