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Tassazione del TFR: l’aliquota media è più bassa dell’IRPEF ordinaria

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Quando un lavoratore dipendente conclude un rapporto di lavoro — per pensionamento, licenziamento o dimissioni — riceve il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), la cosiddetta “liquidazione”. Molti si chiedono quanto di quella somma vada allo Stato e soprattutto come viene tassato il TFR. La risposta è sorprendente: grazie al meccanismo della tassazione separata con aliquota media, il TFR è spesso tassato meno di quanto ci si aspetti, in misura inferiore rispetto all’IRPEF ordinaria applicata sullo stipendio.

In questa guida completa spieghiamo il funzionamento dell’aliquota media sul TFR, come si calcola passo per passo, perché è vantaggiosa per il lavoratore, e forniamo esempi numerici concreti con tabelle di confronto.

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Cos’è il TFR e perché viene tassato in modo diverso

Il Trattamento di Fine Rapporto è una quota della retribuzione accantonata ogni anno dal datore di lavoro a favore del lavoratore, che verrà liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Si calcola dividendo la retribuzione annua lorda per 13,5 e rivalutando il fondo annualmente al tasso dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.

La normativa di riferimento è il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 per la destinazione del TFR ai fondi pensione, mentre la tassazione è disciplinata dagli articoli 17 e 19 del TUIR (DPR 917/1986). Il TFR rientra nella categoria dei redditi soggetti a tassazione separata, un regime fiscale speciale previsto per i redditi che si formano nell’arco di più anni ma vengono percepiti in un’unica soluzione.

La ratio della tassazione separata è proprio quella di evitare che un reddito pluriennale venga tassato con le aliquote più elevate dell’IRPEF progressiva, che si applicano alla somma di tutti i redditi dell’anno. Se il TFR venisse sommato al reddito ordinario dell’anno di percezione, il lavoratore potrebbe trovarsi in uno scaglione IRPEF molto più alto del normale, con un aggravio fiscale ingiusto.

Per approfondire il calcolo del TFR e le modalità di accantonamento, consulta la nostra Guida al TFR: calcolo, accantonamento e anticipo 2026.

Il meccanismo della tassazione separata: come funziona l’aliquota media

L’aliquota media applicata al TFR non è una percentuale fissa: viene calcolata individualmente per ogni lavoratore sulla base del suo reddito di riferimento degli anni precedenti. Il meccanismo, disciplinato dall’art. 19 del TUIR, prevede i seguenti passaggi:

Step 1: calcolo del TFR imponibile

Il TFR accantonato non è interamente imponibile. Si deve sottrarre:

  • L’imposta sostitutiva del 17% già versata annualmente sulle rivalutazioni del fondo TFR (art. 11, D.Lgs. 47/2000, come modificato dall’art. 1 c. 623 L. 190/2014 in vigore dal 2015)
  • Le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2000 godono di una deduzione di euro 309,87 per ogni anno di anzianità (arrotondata a mese), il che riduce ulteriormente la base imponibile

A partire dal 1° gennaio 2001, sull’intero TFR lordo non si applica più la deduzione ma si tiene conto dell’imposta già versata sulle rivalutazioni.

Step 2: determinazione del reddito di riferimento

Il reddito di riferimento è la base su cui viene calcolata l’aliquota media. Si ottiene con questa formula, stabilita dall’art. 19 TUIR:

Reddito di riferimento = TFR imponibile / anni di anzianità × 12

Questo importo rappresenta la quota annuale “virtuale” del TFR, come se fosse stato percepito in rate annuali invece che in un’unica soluzione. In questo modo si neutralizza l’effetto cumulativo pluriennale.

Step 3: calcolo dell’aliquota media IRPEF

Sull’importo del reddito di riferimento si calcola l’IRPEF teorica applicando le aliquote ordinarie per scaglioni. L’aliquota media si ottiene dividendo questa IRPEF teorica per il reddito di riferimento:

Aliquota media = IRPEF teorica sul reddito di riferimento / reddito di riferimento × 100

Questa aliquota viene poi applicata al TFR imponibile complessivo per determinare l’imposta dovuta. Il risultato è generalmente un’aliquota inferiore a quella che si applicherebbe sommando il TFR ai redditi ordinari.

Le aliquote IRPEF 2026 applicabili al calcolo

Per il calcolo dell’aliquota media si utilizzano gli scaglioni IRPEF vigenti. Dal 2024 (confermati per il 2025 dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024) gli scaglioni sono tre:

Scaglione di redditoAliquota IRPEF
Fino a 28.000 euro23%
Da 28.001 a 50.000 euro35%
Oltre 50.000 euro43%

Questi scaglioni valgono sia per l’IRPEF ordinaria sul reddito da lavoro dipendente, sia per il calcolo del reddito di riferimento su cui si determina l’aliquota media del TFR. Si tratta della riforma introdotta dal D.Lgs. 216/2023 (accorpamento dei primi due scaglioni da 15% e 27% in uno unico al 23%).

Puoi approfondire come queste aliquote impattano il tuo stipendio nell’articolo Detassazione lavoro dipendente: altri redditi fuori dalle soglie 2026.

Esempio pratico 1: lavoratore con TFR medio

Vediamo un caso concreto per capire come funziona l’aliquota media in pratica.

Dati del lavoratore

  • Anni di anzianità lavorativa: 20 anni
  • TFR lordo accantonato: 40.000 euro
  • Rivalutazioni già tassate al 17% (quota sottratta): 3.000 euro
  • TFR imponibile: 37.000 euro

Calcolo passo per passo

Reddito di riferimento:

37.000 euro / 20 anni × 12 = 22.200 euro

IRPEF teorica sul reddito di riferimento (22.200 euro, tutto nel primo scaglione al 23%):

22.200 × 23% = 5.106 euro

Aliquota media:

5.106 / 22.200 × 100 = 23%

Imposta dovuta sul TFR:

37.000 × 23% = 8.510 euro

In questo caso, il lavoratore pagherà il 23% sul TFR, la stessa aliquota del primo scaglione IRPEF. Il vantaggio rispetto alla tassazione ordinaria si manifesta quando il reddito annuo supera i 28.000 euro, poiché la quota eccedente verrebbe tassata al 35%, mentre il TFR mantiene l’aliquota media più bassa.

Esempio pratico 2: dirigente con TFR elevato

Il vantaggio della tassazione separata è ancora più evidente per chi ha redditi e TFR elevati.

Dati del dirigente

  • Anni di anzianità lavorativa: 30 anni
  • TFR lordo accantonato: 150.000 euro
  • Rivalutazioni già tassate al 17%: 15.000 euro
  • TFR imponibile: 135.000 euro
  • Reddito da lavoro annuo: 80.000 euro

Calcolo con aliquota media

Reddito di riferimento:

135.000 / 30 × 12 = 54.000 euro

IRPEF teorica su 54.000 euro:

  • Primo scaglione (0-28.000): 28.000 × 23% = 6.440 euro
  • Secondo scaglione (28.001-50.000): 22.000 × 35% = 7.700 euro
  • Terzo scaglione (50.001-54.000): 4.000 × 43% = 1.720 euro
  • Totale IRPEF teorica: 15.860 euro

Aliquota media:

15.860 / 54.000 × 100 = 29,37%

Imposta sul TFR:

135.000 × 29,37% = 39.650 euro circa

Confronto con tassazione ordinaria

Se il TFR fosse stato sommato al reddito ordinario dell’anno (80.000 euro), il reddito complessivo sarebbe stato 80.000 + 135.000 = 215.000 euro. L’aliquota marginale sarebbe stata il 43% su quasi tutto il TFR. L’imposta sul TFR a tassazione ordinaria sarebbe stata circa 58.050 euro, ovvero quasi 18.400 euro in più rispetto alla tassazione separata.

Modalità di tassazioneAliquota effettivaImposta dovuta sul TFR
Tassazione separata (aliquota media)29,37%circa 39.650 euro
Tassazione ordinaria IRPEF~43%circa 58.050 euro
Risparmio fiscale-13,63 ppcirca 18.400 euro

TFR in azienda vs TFR in fondo pensione: le differenze fiscali

Una scelta fondamentale per il lavoratore dipendente è se mantenere il TFR in azienda o destinarlo a un fondo pensione complementare. Dal punto di vista fiscale, le regole cambiano:

TFR mantenuto in azienda

  • Tassazione con aliquota media IRPEF (meccanismo art. 19 TUIR)
  • Imposta liquidata dal datore di lavoro in via provvisoria
  • Conguaglio definitivo effettuato dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
  • Eventuale rimborso o conguaglio a debito comunicato dal fisco

TFR destinato a fondo pensione

  • I contributi versati al fondo sono deducibili dal reddito fino a 5.164,57 euro annui
  • La prestazione finale (rendita o capitale) è tassata con aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° (fino a un minimo del 9%)
  • Fiscalità separata e generalmente più favorevole per chi ha lunghi periodi di contribuzione
CaratteristicaTFR in aziendaTFR in fondo pensione
Aliquota di tassazioneAliquota media IRPEF (variabile)15% (min 9% dopo 35 anni)
Rivalutazione annua1,5% + 75% inflazioneRendimento finanziario del fondo
Liquidità in caso di bisognoAnticipo TFR (limiti di legge)Riscatto anticipato (limiti)
Deduzione contributiNoSì, fino a 5.164,57 euro/anno

Per un’analisi approfondita sulle novità dei fondi pensione, leggi: Fondi pensione, nuove regole da luglio tra deduzione e nuove modalità di rendita.

Il conguaglio fiscale: quando e come interviene l’Agenzia delle Entrate

Il processo di tassazione del TFR non si esaurisce al momento del pagamento da parte del datore di lavoro. L’Agenzia delle Entrate effettua un conguaglio definitivo basato sui redditi effettivamente percepiti nei due anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro (o del pensionamento).

Come funziona il conguaglio

  • Tassazione provvisoria: il datore di lavoro applica in via provvisoria un’aliquota calcolata sulla base dei redditi degli anni precedenti disponibili
  • Conguaglio definitivo: l’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla cessazione, ricalcola l’aliquota media definitiva usando i redditi medi del biennio precedente la fine del rapporto
  • Esito del conguaglio: può risultare un credito da rimborsare al contribuente oppure un debito aggiuntivo da versare
  • Notifica: avviene tramite comunicazione bonaria o cartella di pagamento

Per i dipendenti pubblici, la gestione è affidata all’INPS (ex INPDAP) per le pensioni, con tempistiche analoghe. I conguagli in eccesso vengono rimborsati direttamente dall’Agenzia delle Entrate mediante rimborso IRPEF.

Tassazione separata: altri redditi che beneficiano dello stesso regime

Il TFR non è l’unico reddito soggetto a tassazione separata. L’art. 17 del TUIR elenca tutti i redditi che godono di questo regime agevolato, tra cui:

  • Indennità di mobilità e NASPI (in alcuni casi)
  • Indennità equipollenti al TFR (indennità di buonuscita del settore pubblico)
  • Plusvalenze da cessione di aziende possedute da più di 5 anni
  • Redditi a formazione pluriennale (es. arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti)
  • Indennità percepite da sportivi professionisti alla fine della carriera
  • Incentivi all’esodo (prepensionamento agevolato)

Per tutti questi redditi, il principio di calcolo dell’aliquota media è analogo a quello del TFR: si calcola il reddito di riferimento annualizzato e si applica l’aliquota media IRPEF corrispondente.

Confronto tabellare IRPEF ordinaria vs aliquota media TFR

Ecco una tabella riassuntiva che mostra, per diversi livelli di TFR e anzianità, l’aliquota media risultante e il confronto con l’aliquota marginale IRPEF ordinaria che si applicherebbe sommando il TFR al reddito annuo:

TFR imponibileAnni anzianitàReddito di riferimentoAliquota media TFRAliquota marginale IRPEF ordinaria (reddito 40.000 euro)Risparmio fiscale stimato
20.000 euro1516.000 euro23%23-35%0% – 12%
40.000 euro2024.000 euro23%35%12%
80.000 euro2538.400 euro26,6%35-43%8-16%
120.000 euro3048.000 euro28,7%43%14%
200.000 euro3568.571 euro32,4%43%10,6%

Nota: i valori sono approssimati. Il risparmio effettivo dipende dalla situazione individuale, dall’effettivo reddito del biennio precedente e dalle detrazioni spettanti.

Casi speciali: colf, badanti e lavoratori domestici

Un caso particolare riguarda i lavoratori domestici (colf, badanti, baby sitter). Anche per loro il TFR è soggetto alla tassazione separata con aliquota media. La Corte di Cassazione ha peraltro stabilito che il diritto al TFR spetta anche in assenza di contratto formale scritto, purché il rapporto di lavoro sia riconoscibile di fatto.

Per approfondire: Colf, Badanti e Baby Sitter senza contratto: il TFR spetta lo stesso.

Per i lavoratori domestici, il calcolo del TFR segue regole specifiche del CCNL Domestici: la retribuzione di riferimento include le mensilità aggiuntive (tredicesima) e l’indennità sostitutiva del vitto e alloggio, se prevista.

Dichiarazione dei redditi e TFR: cosa deve fare il lavoratore

Una domanda frequente è: devo dichiarare il TFR nella dichiarazione dei redditi? La risposta è: generalmente no, con alcune eccezioni.

Regola generale

Il TFR è soggetto a tassazione separata e non deve essere inserito nel 730 o nel Modello Redditi come reddito ordinario. Il datore di lavoro versa la ritenuta provvisoria all’Erario e comunica i dati all’Agenzia delle Entrate tramite la Certificazione Unica (CU).

Quando il lavoratore deve intervenire

  • Se si riceve una comunicazione di conguaglio dall’Agenzia delle Entrate
  • Se si vuole optare per la tassazione ordinaria (rarissimo, ma possibile se è più conveniente)
  • Se ci sono errori nella CU che devono essere corretti
  • Per i TFR corrisposti da soggetti privati (es. lavoro domestico non regolare – ipotesi residuale)

Il Quadro F del Modello 730 può essere utile per gestire alcune situazioni particolari legate ai redditi a tassazione separata. Per approfondire: Il Quadro F del Modello 730/2026: Acconti, Crediti e Novità del Rigo F15.

Come richiedere assistenza al CAF per il TFR

Se hai ricevuto il TFR e hai dubbi sulla tassazione applicata, sul conguaglio fiscale o su come comportarti nella dichiarazione dei redditi, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per:

  • Verificare la correttezza del calcolo dell’aliquota media applicata dal datore di lavoro
  • Analizzare la comunicazione di conguaglio dell’Agenzia delle Entrate
  • Valutare la convenienza tra TFR in azienda e fondo pensione
  • Assistenza nella compilazione della dichiarazione dei redditi se ci sono redditi a tassazione separata

Puoi prenotare un appuntamento presso la nostra sede di Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine, chiamarci al 0432 1638640 o scriverci su WhatsApp al 366 6018121.

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Domande frequenti (FAQ)

Il TFR viene sempre tassato meno dell’IRPEF ordinaria?

Non necessariamente. Se il reddito di riferimento calcolato sul TFR cade interamente nel primo scaglione IRPEF (fino a 28.000 euro), l’aliquota media sarà del 23%, uguale all’aliquota ordinaria per redditi bassi. Il vantaggio è massimo per chi ha redditi annui elevati (oltre 28.000 euro) e un TFR accumulato su molti anni: in questo caso l’aliquota media rimane inferiore all’aliquota marginale IRPEF ordinaria.

Cosa succede se scelgo la tassazione ordinaria sul TFR?

È possibile optare per la tassazione ordinaria del TFR in sede di dichiarazione dei redditi. Questa opzione può convenire solo in casi molto particolari, ad esempio se nell’anno di percezione si ha un reddito complessivo molto basso che porta l’aliquota media ordinaria ad essere inferiore all’aliquota media calcolata sul TFR. Nei casi ordinari, la tassazione separata è più conveniente.

L’anticipo del TFR viene tassato nello stesso modo?

Sì, anche l’anticipo del TFR (che può essere richiesto dopo 8 anni di lavoro per specifiche causali come acquisto prima casa o spese mediche) è soggetto a tassazione separata con aliquota media, con le stesse modalità di calcolo della liquidazione finale.

Quanto tempo ha l’Agenzia delle Entrate per fare il conguaglio?

L’Agenzia delle Entrate procede al conguaglio definitivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione definitiva è stata presentata (in via ordinaria). I tempi possono variare in base ai carichi di lavoro dell’amministrazione, ma la comunicazione arriva tipicamente entro 2-4 anni dalla cessazione del rapporto.

Il TFR percepito in caso di licenziamento è tassato diversamente?

No, la modalità di tassazione del TFR non cambia a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, pensionamento, scadenza contratto). In tutti i casi si applica la tassazione separata con aliquota media calcolata secondo l’art. 19 TUIR.

Come viene tassato il TFR per i dipendenti pubblici?

Per i dipendenti pubblici il TFR si chiama Buonuscita (TFS – Trattamento di Fine Servizio) o Indennità di Buonuscita (per alcune categorie). La tassazione segue principi analoghi ma con alcune specificità: la base imponibile è calcolata diversamente (1/12 della retribuzione annua contributiva per ogni anno di servizio) e la gestione è affidata all’INPS/INPDAP. Le tempistiche di erogazione per i dipendenti pubblici sono spesso più lunghe rispetto al settore privato.

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