CALCOLO DELLA PENSIONE E PENSIONAMENTO, PATRONATOTFR in Azienda o nel Fondo Pensione: Cosa Cambia Davvero e Dove Conviene nel 2026Ogni lavoratore dipendente, prima o poi, si trova davanti a una scelta che incide in modo significativo sul proprio futuro economico: lasciare il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in azienda oppure destinarlo a un fondo pensione complementare? Una decisione che, troppo spesso, viene presa senza le informazioni giuste — o, peggio ancora, senza scegliere affatto (e quindi lasciando tutto in azienda per inerzia).In questa guida analizziamo in dettaglio le due opzioni, confrontando tassazione, rendimento storico, liquidita’ in caso di necessita’ e vantaggi fiscali. Con esempi numerici reali e riferimenti alle normative vigenti nel 2026.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCos’è il TFR e come funzionaLe due scelte: lasciare il TFR o versarlo al fondo pensioneConfronto fiscale: tassazione TFR in azienda vs fondo pensioneVantaggi fiscali aggiuntivi del fondo pensione: la deducibilita’ dei contributiRendimento a confronto: TFR in azienda vs fondo pensioneAnticipazione e liquidabilita’: quando puoi accedere ai soldiIl contributo del datore di lavoro: il vantaggio nascosto dei fondi negozialiTabella riassuntiva: TFR in azienda vs fondo pensioneEsempio pratico con calcolo fiscale comparativoQuando conviene tenere il TFR in aziendaIl fondo pensione dopo la cessazione del rapporto di lavoroTFR e fondo pensione: le scadenze e i moduliDomande frequenti su TFR e fondo pensioneConclusioni: dove conviene davvero?Cos’è il TFR e come funzionaIl Trattamento di Fine Rapporto (TFR) — comunemente chiamato «liquidazione» — è una somma che il datore di lavoro accantona ogni anno per ogni lavoratore dipendente. La base normativa è l’articolo 2120 del Codice Civile, integrato dal D.Lgs. 252/2005 per quanto riguarda la destinazione ai fondi pensione.Ogni anno, il datore di lavoro accantona una quota pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5. Sulla somma accantonata ogni anno viene applicata una rivalutazione pari all’1,5% fisso + 75% dell’aumento dell’indice ISTAT (FOI – famiglie di operai e impiegati) (art. 2120 c.c.), con tassazione sostitutiva del 17% applicata annualmente sulla rivalutazione stessa.Questo meccanismo garantisce al lavoratore una somma certa, rivalutata nel tempo, che gli verrà corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro — per qualsiasi causa: licenziamento, dimissioni o pensionamento. TFR in azienda vs TFR al INPSPer le aziende con meno di 50 dipendenti, il TFR rimane fisicamente in azienda (fondo interno). Per le aziende con 50 o più dipendenti, invece, dal 2007 il TFR non destinato ai fondi pensione viene obbligatoriamente versato al Fondo di Tesoreria INPS (art. 1, c. 755-757, Legge 296/2006). In questo caso il lavoratore non vede differenze pratiche: il TFR viene ugualmente liquidato dall’azienda al momento della cessazione, ma la provvista è presso l’INPS.Le due scelte: lasciare il TFR o versarlo al fondo pensioneDal 1° gennaio 2007 (D.Lgs. 252/2005, pienamente operativo dal 2007), ogni lavoratore dipendente del settore privato che inizia un nuovo rapporto di lavoro ha 6 mesi per scegliere dove destinare il TFR futuro:Silenzio-assenso: se non si esprime entro 6 mesi, il TFR viene automaticamente destinato al fondo pensione negoziale di categoria (o, in assenza, al FondInps — il fondo residuale dell’INPS).Scelta esplicita di mantenere il TFR in azienda: il lavoratore compila il modulo TFR2 e il TFR resta in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS per le grandi imprese).Scelta esplicita di versare al fondo pensione: il TFR fluisce verso il fondo prescelto.Attenzione: la scelta è irreversibile per il TFR futuro. Una volta deciso di destinare il TFR al fondo, non si può tornare indietro (salvo cambio di datore di lavoro, che apre una nuova finestra di scelta). Chi ha già scelto di mantenere il TFR in azienda può invece decidere di destinarlo al fondo in qualsiasi momento. Confronto fiscale: tassazione TFR in azienda vs fondo pensioneQuesto e’ il punto piu’ critico — e spesso il piu’ frainteso. Vediamolo con precisione. Tassazione del TFR rimasto in aziendaIl TFR lasciato in azienda è tassato con il meccanismo della tassazione separata (artt. 17-21 TUIR, D.P.R. 917/1986). La logica è questa:Si calcola un’aliquota media riferita al reddito del quinquennio precedente alla maturazioneSu tale aliquota media si applica una riduzione di un terzo per ogni anno oltre il primo (incentivo alla lunga carriera)Il risultato e’ un’aliquota generalmente inferiore all’IRPEF ordinaria, con una soglia minima del 23% (primo scaglione IRPEF)In pratica: per un lavoratore con reddito medio di 28.000€ annui, l’aliquota media IRPEF sara’ intorno al 25-27%. Per chi ha redditi piu’ bassi (sotto i 15.000€), l’aliquota TFR si avvicina al minimo del 23%. Per redditi elevati (oltre 50.000€), puo’ salire fino al 35-40%.C’e’ pero’ una caratteristica importante: il datore di lavoro opera una ritenuta a titolo d’acconto al momento della liquidazione, e l’Agenzia delle Entrate ricalcola poi l’imposta definitiva entro i 4 anni successivi, eventualmente richiedendo un conguaglio o rimborsando la differenza.Tassazione del TFR versato al fondo pensioneLe prestazioni erogate dal fondo pensione (rendita o capitale) derivanti dai versamenti di TFR sono tassate con un’aliquota agevolata massima del 15%, che si riduce ulteriormente con gli anni di iscrizione:Anni di iscrizione al fondoAliquota fiscale sulla prestazioneFino a 15 anni15%Oltre 15 anni (riduzione 0,30%/anno dal 16° anno)dal 14,70% in giu’Con 35+ anni di iscrizione9% (minimo assoluto)Fonte: art. 11, c. 6, D.Lgs. 252/2005. La riduzione e’ di 0,30 punti percentuali per ogni anno oltre il 15°, fino al minimo del 9% raggiunto dopo 35 anni di partecipazione (15 + 20 anni aggiuntivi x 0,30% = 6% di riduzione, da 15% a 9%).Questo significa che un lavoratore che inizia a 25 anni e va in pensione a 67 anni, con 42 anni di contribuzione al fondo, beneficera’ dell’aliquota minima del 9% — contro il 23-40% del TFR lasciato in azienda. Un risparmio fiscale enorme.Vantaggi fiscali aggiuntivi del fondo pensione: la deducibilita’ dei contributiIl fondo pensione offre un ulteriore vantaggio fiscale che il TFR in azienda non ha: la deducibilita’ dei contributi volontari dal reddito imponibile.Ai sensi dell’art. 8, c. 4, D.Lgs. 252/2005, i contributi versati a forme pensionistiche complementari (sia dal lavoratore che dal datore di lavoro, escluso il TFR) sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF fino a un massimo di 5.164,57 euro annui.Esempio pratico: se un lavoratore con reddito di 30.000€ versa 2.000€ aggiuntivi al fondo pensione, il reddito imponibile scende a 28.000€. Con aliquota marginale IRPEF del 35% (scaglione 28.001-50.000€ nel 2026), il risparmio fiscale immediato e’ di 700€ (2.000 x 35%). E’ come se lo Stato co-finanziasse il proprio risparmio previdenziale.Chi e’ under 35 e inizia a versare al fondo nei primi 5 anni dalla prima occupazione ha un ulteriore beneficio: nei 20 anni successivi ai primi 5, puo’ dedurre fino a 7.746,86€ annui (5.164,57€ base + quota non dedotta nei primi 5 anni, max 2.582,29€ aggiuntivi — art. 8, c. 6, D.Lgs. 252/2005). Rendimento a confronto: TFR in azienda vs fondo pensione Rivalutazione TFR in aziendaIl TFR in azienda si rivaluta ogni anno del 1,5% fisso + 75% dell’aumento dell’indice ISTAT (FOI – famiglie di operai e impiegati) (indice FOI — famiglie di operai e impiegati). In anni di inflazione zero o bassa (come 2014-2019), la rivalutazione era minima (circa 1,5-1,7%). In anni di alta inflazione (2022: +8,1%; 2023: +5,9%), la rivalutazione del TFR e’ stata piu’ sostenuta, ma non ha comunque tenuto il passo con l’inflazione reale.Nel 2024 l’inflazione si e’ attestata intorno al 1,0-1,1% (dati ISTAT provvisori), portando la rivalutazione TFR a circa 1,575% lordo prima della tassazione del 17% sulla rivalutazione stessa, per un rendimento netto di circa 1,3%.Rendimento storico dei fondi pensioneI fondi pensione complementari italiani hanno registrato rendimenti molto variabili in base alla linea di investimento scelta. Secondo i dati COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), i rendimenti medi annui composti a lungo termine (15-20 anni) sono stati:Tipo di lineaRendimento medio annuo 10 anni (lordo)Rendimento medio annuo 20 anni (lordo)Garantita / Obbligazionaria1,5 – 2,5%2,0 – 3,0%Bilanciata3,0 – 5,0%4,0 – 5,5%Azionaria5,0 – 8,0%5,5 – 8,0%Fonte: Relazione annuale COVIP 2024. I dati storici mostrano che le linee bilanciate e azionarie, su orizzonti temporali lunghi (15-20 anni), hanno mediamente sovraperformato la rivalutazione del TFR in azienda — pur con volatilita’ negli anni di crisi (2008, 2020, 2022).Importante: i rendimenti passati non garantiscono risultati futuri. Per lavoratori con orizzonte temporale breve (meno di 10 anni alla pensione), la linea garantita — che tutela il capitale versato — puo’ essere preferibile a una azionaria.Anticipazione e liquidabilita’: quando puoi accedere ai soldiUno dei timori piu’ comuni e’: «ma se ho bisogno di soldi, posso prenderli?». La risposta e’ si’ per entrambe le opzioni, con regole diverse.Anticipazione TFR in azienda (art. 2120 c.c.)Il lavoratore con almeno 8 anni di anzianita’ nello stesso rapporto di lavoro puo’ richiedere un’anticipazione del TFR maturato, nei seguenti casi:Spese sanitarie straordinarie per se’ o familiari: fino al 70% del TFR maturato, senza limiti di frequenzaAcquisto o ristrutturazione prima casa: fino al 70% del TFR maturato, una volta sola nella vitaCongedo parentale / formazione (D.Lgs. 151/2001 e L. 53/2000): fino al 70% del TFR maturatoL’anticipazione per prima casa e’ concessa nel limite del 4% degli aventi diritto in azienda (limite di contingentamento), il che in pratica puo’ comportare attese.Anticipazione dal fondo pensione (art. 11, D.Lgs. 252/2005)I fondi pensione consentono anticipazioni secondo regole proprie, ma la legge prevede minima:Spese sanitarie straordinarie: in qualsiasi momento, fino al 75% della posizione individuale, tassate al 15% (riducibile al 9%) — nessun limite di anni di iscrizioneAcquisto o ristrutturazione prima casa: dopo 8 anni di iscrizione, fino al 75% della posizione, tassate al 23%Altre esigenze personali: dopo 8 anni di iscrizione, fino al 30% della posizione, tassate al 23%Le anticipazioni «per altre esigenze» sono particolarmente flessibili — non richiedono giustificazione specifica — ma sono tassate al 23%, piu’ del minimo del 15% sulle prestazioni previdenziali vere e proprie.Il contributo del datore di lavoro: il vantaggio nascosto dei fondi negozialiMolti lavoratori dipendenti non sanno che iscrivendosi al fondo pensione negoziale di categoria (es. Cometa per i metalmeccanici, Fonte per il commercio, Previmoda per il tessile, ecc.) ottengono un vantaggio ulteriore: il contributo del datore di lavoro.Se il lavoratore versa la quota minima prevista dal CCNL (generalmente tra lo 0,5% e l’1,5% della retribuzione), il datore di lavoro e’ obbligato a versare a sua volta una quota — tipicamente tra lo 0,55% e il 2% della retribuzione. Questo contributo datoriale e’ aggiuntivo rispetto al normale TFR e rappresenta di fatto una remunerazione extra esentasse (non concorre al reddito imponibile del lavoratore).Esempio: un lavoratore metalmeccanico con RAL di 28.000€ che aderisce a Cometa versando l’1% (280€/anno) riceve dal datore di lavoro il 2% (560€/anno). Questi 560€ aggiuntivi non avrebbe ricevuto in nessun altro modo — sono disponibili solo aderendo al fondo. Chi non aderisce li lascia semplicemente sul tavolo. Tabella riassuntiva: TFR in azienda vs fondo pensioneCaratteristicaTFR in aziendaFondo pensione complementareTassazione finaleTassazione separata, min. 23% (aliquota media IRPEF ridotta)15% (fino al 9% con 35+ anni)Rivalutazione annua1,5% + 75% inflazione ISTAT (lordo)Variabile: 1,5% – 8% per anno in base alla lineaDeducibilita’ contributiNoSi’, fino a 5.164,57€/annoContributo datorialeNoSi’ (solo fondi negoziali, se si versa la quota min.)Anticipazione prima casaDopo 8 anni, 70%, contingentata al 4%Dopo 8 anni, 75%, tassata al 23%Anticipazione spese sanitarieDopo 8 anni, 70%Subito, 75%, tassata al 15%Rischio perdita capitaleZero (garantito dall’azienda/INPS)Variabile: zero per linee garantite, presente per bilanciate/azionarieProtezione in caso di fallimento aziendaGarantita da INPS/Fondo di Garanzia INPSPatrimonio separato del fondo, non aggredibileEsempio pratico con calcolo fiscale comparativoFacciamo un esempio concreto per capire la differenza reale alla fine della carriera.Scenario: Marco, 30 anni, RAL 28.000€, lavora come dipendente privato per 35 anni fino a 65 anni. Il TFR annuale accantonato e’ circa 28.000 / 13,5 = 2.074€/anno. Ipotesi A — TFR rimane in aziendaTFR accantonato lordo in 35 anni (rivalutazione ipotetica 1,7% annuo): circa 88.000€Aliquota media IRPEF stimata (basata su reddito quinquennio): circa 25%TFR netto incassato: circa 66.000€Ipotesi B — TFR versato al fondo pensione (linea bilanciata)TFR versato al fondo: 2.074€/anno per 35 anniRendimento ipotetico 4% annuo composto (linea bilanciata storica): il montante lordo arriva a circa 155.000€Aliquota fiscale con 35 anni di iscrizione: 9%Montante netto incassato: circa 141.000€Differenza: circa 75.000€ in favore del fondo pensione, a parita’ di contribuzione. La differenza e’ dovuta sia al miglior rendimento della linea bilanciata rispetto alla rivalutazione TFR, sia alla tassazione finale nettamente inferiore (9% vs 25%).Questo calcolo e’ semplificativo e non tiene conto di inflazione, variazioni retributive e fluttuazioni di mercato. Tuttavia mostra chiaramente l’ordine di grandezza della differenza potenziale.Quando conviene tenere il TFR in aziendaNonostante il fondo pensione appaia vantaggioso nella maggior parte dei casi, ci sono situazioni in cui potrebbe essere preferibile mantenere il TFR in azienda:Orizzonte temporale breve: se si prevede di lasciare il lavoro o andare in pensione entro 5-8 anni, la flessibilita’ del TFR in azienda (incassabile subito alla cessazione senza vincoli pensionistici) puo’ essere piu’ utileNecessita’ di liquidita’ imminente: chi sa gia’ di dover accedere ai fondi per un’acquisto casa a breve preferira’ il TFR in azienda (nessun vincolo temporale dopo 8 anni) vs il fondo (serve iscriversi 8 anni prima)Redditi molto bassi: con redditi sotto 15.000€, l’aliquota TFR si avvicina al 23% e il risparmio fiscale della deducibilita’ e’ limitatoAvversione assoluta al rischio: chi non sopporta alcuna variabilita’ del proprio patrimonio potrebbe preferire la certezza della rivalutazione TFR rispetto ai fondi (anche se esistono linee garantite)Il fondo pensione dopo la cessazione del rapporto di lavoroUna domanda frequente: «Se cambio lavoro, cosa succede al fondo pensione?». La risposta e’ rassicurante: la posizione individuale rimane nel fondo e continua a rivalutarsi. Si hanno queste opzioni (art. 14, D.Lgs. 252/2005):Trasferimento ad altro fondo: si porta tutta la posizione al nuovo fondo senza costi e senza perdere l’anzianita’ di iscrizione (ai fini del conteggio degli anni per l’aliquota decrescente)Mantenimento della posizione nel fondo originario anche senza versare nuovi contributiRiscatto totale (in casi particolari: invalidita’, disoccupazione superiore a 12 mesi, ecc.) — tassato al 23%Riscatto parziale (50% della posizione) in caso di disoccupazione tra 12 e 48 mesi — tassato al 23%Per approfondire la comparazione tra fondo pensione e altre forme di investimento complementare, leggi anche: Fondo Pensione o Assicurazione Vita: quale conviene nel 2026? TFR e fondo pensione: le scadenze e i moduliSul piano operativo, ecco le cose pratiche da sapere:Modulo TFR1: per destinare il TFR a un fondo pensione specificoModulo TFR2: per mantenere il TFR in azienda (scelta esplicita)Finestra di scelta: 6 mesi dall’assunzione per i nuovi assuntiSilenzio-assenso: se non si compila nessun modulo entro 6 mesi → TFR destinato al fondo negoziale di categoria (o FondInps se non esiste fondo di categoria)Cambio di scelta: chi ha scelto di tenere il TFR in azienda puo’ successivamente scegliere di versarlo al fondo con una comunicazione scritta al datore di lavoroPer informazioni sulle pensioni e sul calcolo delle prestazioni previdenziali, puoi consultare anche: Tassazione del TFR: l’aliquota media e’ piu’ bassa dell’IRPEF ordinaria📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Domande frequenti su TFR e fondo pensione Posso versare solo il TFR al fondo pensione senza contributi aggiuntivi?Si’. Il TFR puo’ essere destinato al fondo senza che il lavoratore versi contributi aggiuntivi propri. In questo caso, pero’, il datore di lavoro non e’ obbligato a versare il proprio contributo (salvo diversa previsione del CCNL). Per ottenere il contributo datoriale, di norma serve versare almeno la quota minima prevista dal contratto.Il fondo pensione e’ sicuro se fallisce il gestore?Si’. I fondi pensione hanno un patrimonio separato e autonomo rispetto alla societa’ di gestione. In caso di insolvenza della SGR o dell’ente gestore, il patrimonio degli iscritti non e’ aggredibile dai creditori — a differenza del TFR in azienda che, per le piccole imprese, e’ esposto al rischio di insolvenza aziendale (anche se protetto dal Fondo di Garanzia INPS).Se prendo un’anticipazione dal fondo pensione, perdo gli anni ai fini dell’aliquota agevolata?No. L’anticipazione non interrompe il conteggio degli anni di iscrizione ai fini del calcolo dell’aliquota decrescente (15% → 9%). Gli anni continuano a maturare indipendentemente dall’avvenuta anticipazione.Qual e’ il limite di deducibilita’ dei contributi al fondo pensione nel 2026?Il limite rimane 5.164,57 euro annui (art. 8, c. 4, D.Lgs. 252/2005). Questo importo comprende sia i contributi volontari del lavoratore che quelli del datore di lavoro (escluso il TFR). Il TFR versato al fondo non rientra in questo limite e non e’ deducibile (perche’ non e’ mai stato tassato come reddito).Posso cambiare linea di investimento all’interno del fondo pensione?Si’. La maggior parte dei fondi pensione consente di cambiare linea (da garantita a bilanciata, da bilanciata ad azionaria) almeno una volta all’anno, senza costi o perdita di posizione. E’ consigliabile orientarsi verso linee piu’ aggressive nelle fasi iniziali (lontano dalla pensione) e progressivamente spostarsi su linee piu’ conservative avvicinandosi all’eta’ pensionabile.Cosa succede al fondo pensione in caso di morte dell’iscritto?In caso di morte dell’iscritto, la posizione individuale e’ trasferita agli eredi o ai beneficiari designati. Gli eredi ricevono il capitale senza dover pagare imposta di successione (la posizione del fondo pensione non rientra nell’attivo ereditario ai fini dell’imposta di successione — Cass. n. 11421/2022 per i fondi pensione complementari).Conclusioni: dove conviene davvero?La risposta, nella quasi totalita’ dei casi, e’: il fondo pensione complementare conviene di piu’. I motivi sono tre:Tassazione inferiore: si parte dal 15% e si arriva al 9% dopo 35 anni, contro il 23-40% del TFR in aziendaContributo datoriale gratuito: nei fondi negoziali, il datore versa una quota aggiuntiva che non si ottiene in nessun altro modoDeducibilita’ dei contributi: risparmio fiscale immediato sull’IRPEF, fino a 5.164,57€/annoL’unica vera eccezione e’ chi ha un orizzonte temporale brevissimo (meno di 5 anni al pensionamento) o chi necessita con certezza di liquidita’ a breve — ma anche in questi casi si possono scegliere linee garantite che tutelano il capitale.Se non hai ancora scelto dove destinare il tuo TFR, o vuoi valutare se cambiare scelta, il CAF Centro Fiscale di Udine ti offre una consulenza personalizzata. Prenota un appuntamento presso i nostri uffici in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, Udine — oppure chiamaci al 0432 1638640.Luglio 2, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/02/Pensione-INPS-1.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-02 05:31:352026-07-03 07:54:04TFR in Azienda o nel Fondo Pensione: Cosa Cambia Davvero e Dove Conviene nel 2026
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITITassazione del TFR: l’aliquota media è più bassa dell’IRPEF ordinariaQuando un lavoratore dipendente conclude un rapporto di lavoro — per pensionamento, licenziamento o dimissioni — riceve il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), la cosiddetta “liquidazione”. Molti si chiedono quanto di quella somma vada allo Stato e soprattutto come viene tassato il TFR. La risposta è sorprendente: grazie al meccanismo della tassazione separata con aliquota media, il TFR è spesso tassato meno di quanto ci si aspetti, in misura inferiore rispetto all’IRPEF ordinaria applicata sullo stipendio.In questa guida completa spieghiamo il funzionamento dell’aliquota media sul TFR, come si calcola passo per passo, perché è vantaggiosa per il lavoratore, e forniamo esempi numerici concreti con tabelle di confronto.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Cos’è il TFR e perché viene tassato in modo diversoIl Trattamento di Fine Rapporto è una quota della retribuzione accantonata ogni anno dal datore di lavoro a favore del lavoratore, che verrà liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Si calcola dividendo la retribuzione annua lorda per 13,5 e rivalutando il fondo annualmente al tasso dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.La normativa di riferimento è il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 per la destinazione del TFR ai fondi pensione, mentre la tassazione è disciplinata dagli articoli 17 e 19 del TUIR (DPR 917/1986). Il TFR rientra nella categoria dei redditi soggetti a tassazione separata, un regime fiscale speciale previsto per i redditi che si formano nell’arco di più anni ma vengono percepiti in un’unica soluzione.La ratio della tassazione separata è proprio quella di evitare che un reddito pluriennale venga tassato con le aliquote più elevate dell’IRPEF progressiva, che si applicano alla somma di tutti i redditi dell’anno. Se il TFR venisse sommato al reddito ordinario dell’anno di percezione, il lavoratore potrebbe trovarsi in uno scaglione IRPEF molto più alto del normale, con un aggravio fiscale ingiusto.Per approfondire il calcolo del TFR e le modalità di accantonamento, consulta la nostra Guida al TFR: calcolo, accantonamento e anticipo 2026. Il meccanismo della tassazione separata: come funziona l’aliquota mediaL’aliquota media applicata al TFR non è una percentuale fissa: viene calcolata individualmente per ogni lavoratore sulla base del suo reddito di riferimento degli anni precedenti. Il meccanismo, disciplinato dall’art. 19 del TUIR, prevede i seguenti passaggi: Step 1: calcolo del TFR imponibileIl TFR accantonato non è interamente imponibile. Si deve sottrarre:L’imposta sostitutiva del 17% già versata annualmente sulle rivalutazioni del fondo TFR (art. 11, D.Lgs. 47/2000, come modificato dall’art. 1 c. 623 L. 190/2014 in vigore dal 2015)Le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2000 godono di una deduzione di euro 309,87 per ogni anno di anzianità (arrotondata a mese), il che riduce ulteriormente la base imponibileA partire dal 1° gennaio 2001, sull’intero TFR lordo non si applica più la deduzione ma si tiene conto dell’imposta già versata sulle rivalutazioni.Step 2: determinazione del reddito di riferimentoIl reddito di riferimento è la base su cui viene calcolata l’aliquota media. Si ottiene con questa formula, stabilita dall’art. 19 TUIR:Reddito di riferimento = TFR imponibile / anni di anzianità × 12Questo importo rappresenta la quota annuale “virtuale” del TFR, come se fosse stato percepito in rate annuali invece che in un’unica soluzione. In questo modo si neutralizza l’effetto cumulativo pluriennale.Step 3: calcolo dell’aliquota media IRPEFSull’importo del reddito di riferimento si calcola l’IRPEF teorica applicando le aliquote ordinarie per scaglioni. L’aliquota media si ottiene dividendo questa IRPEF teorica per il reddito di riferimento:Aliquota media = IRPEF teorica sul reddito di riferimento / reddito di riferimento × 100Questa aliquota viene poi applicata al TFR imponibile complessivo per determinare l’imposta dovuta. Il risultato è generalmente un’aliquota inferiore a quella che si applicherebbe sommando il TFR ai redditi ordinari.Le aliquote IRPEF 2026 applicabili al calcoloPer il calcolo dell’aliquota media si utilizzano gli scaglioni IRPEF vigenti. Dal 2024 (confermati per il 2025 dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024) gli scaglioni sono tre:Scaglione di redditoAliquota IRPEFFino a 28.000 euro23%Da 28.001 a 50.000 euro35%Oltre 50.000 euro43%Questi scaglioni valgono sia per l’IRPEF ordinaria sul reddito da lavoro dipendente, sia per il calcolo del reddito di riferimento su cui si determina l’aliquota media del TFR. Si tratta della riforma introdotta dal D.Lgs. 216/2023 (accorpamento dei primi due scaglioni da 15% e 27% in uno unico al 23%).Puoi approfondire come queste aliquote impattano il tuo stipendio nell’articolo Detassazione lavoro dipendente: altri redditi fuori dalle soglie 2026. Esempio pratico 1: lavoratore con TFR medioVediamo un caso concreto per capire come funziona l’aliquota media in pratica. Dati del lavoratoreAnni di anzianità lavorativa: 20 anniTFR lordo accantonato: 40.000 euroRivalutazioni già tassate al 17% (quota sottratta): 3.000 euroTFR imponibile: 37.000 euroCalcolo passo per passoReddito di riferimento:37.000 euro / 20 anni × 12 = 22.200 euroIRPEF teorica sul reddito di riferimento (22.200 euro, tutto nel primo scaglione al 23%):22.200 × 23% = 5.106 euroAliquota media:5.106 / 22.200 × 100 = 23%Imposta dovuta sul TFR:37.000 × 23% = 8.510 euroIn questo caso, il lavoratore pagherà il 23% sul TFR, la stessa aliquota del primo scaglione IRPEF. Il vantaggio rispetto alla tassazione ordinaria si manifesta quando il reddito annuo supera i 28.000 euro, poiché la quota eccedente verrebbe tassata al 35%, mentre il TFR mantiene l’aliquota media più bassa.Esempio pratico 2: dirigente con TFR elevatoIl vantaggio della tassazione separata è ancora più evidente per chi ha redditi e TFR elevati. Dati del dirigenteAnni di anzianità lavorativa: 30 anniTFR lordo accantonato: 150.000 euroRivalutazioni già tassate al 17%: 15.000 euroTFR imponibile: 135.000 euroReddito da lavoro annuo: 80.000 euroCalcolo con aliquota mediaReddito di riferimento:135.000 / 30 × 12 = 54.000 euroIRPEF teorica su 54.000 euro:Primo scaglione (0-28.000): 28.000 × 23% = 6.440 euroSecondo scaglione (28.001-50.000): 22.000 × 35% = 7.700 euroTerzo scaglione (50.001-54.000): 4.000 × 43% = 1.720 euroTotale IRPEF teorica: 15.860 euroAliquota media:15.860 / 54.000 × 100 = 29,37%Imposta sul TFR:135.000 × 29,37% = 39.650 euro circaConfronto con tassazione ordinariaSe il TFR fosse stato sommato al reddito ordinario dell’anno (80.000 euro), il reddito complessivo sarebbe stato 80.000 + 135.000 = 215.000 euro. L’aliquota marginale sarebbe stata il 43% su quasi tutto il TFR. L’imposta sul TFR a tassazione ordinaria sarebbe stata circa 58.050 euro, ovvero quasi 18.400 euro in più rispetto alla tassazione separata.Modalità di tassazioneAliquota effettivaImposta dovuta sul TFRTassazione separata (aliquota media)29,37%circa 39.650 euroTassazione ordinaria IRPEF~43%circa 58.050 euroRisparmio fiscale-13,63 ppcirca 18.400 euroTFR in azienda vs TFR in fondo pensione: le differenze fiscaliUna scelta fondamentale per il lavoratore dipendente è se mantenere il TFR in azienda o destinarlo a un fondo pensione complementare. Dal punto di vista fiscale, le regole cambiano:TFR mantenuto in aziendaTassazione con aliquota media IRPEF (meccanismo art. 19 TUIR)Imposta liquidata dal datore di lavoro in via provvisoriaConguaglio definitivo effettuato dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre del secondo anno successivoEventuale rimborso o conguaglio a debito comunicato dal fiscoTFR destinato a fondo pensioneI contributi versati al fondo sono deducibili dal reddito fino a 5.164,57 euro annuiLa prestazione finale (rendita o capitale) è tassata con aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° (fino a un minimo del 9%)Fiscalità separata e generalmente più favorevole per chi ha lunghi periodi di contribuzioneCaratteristicaTFR in aziendaTFR in fondo pensioneAliquota di tassazioneAliquota media IRPEF (variabile)15% (min 9% dopo 35 anni)Rivalutazione annua1,5% + 75% inflazioneRendimento finanziario del fondoLiquidità in caso di bisognoAnticipo TFR (limiti di legge)Riscatto anticipato (limiti)Deduzione contributiNoSì, fino a 5.164,57 euro/annoPer un’analisi approfondita sulle novità dei fondi pensione, leggi: Fondi pensione, nuove regole da luglio tra deduzione e nuove modalità di rendita.Il conguaglio fiscale: quando e come interviene l’Agenzia delle EntrateIl processo di tassazione del TFR non si esaurisce al momento del pagamento da parte del datore di lavoro. L’Agenzia delle Entrate effettua un conguaglio definitivo basato sui redditi effettivamente percepiti nei due anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro (o del pensionamento). Come funziona il conguaglioTassazione provvisoria: il datore di lavoro applica in via provvisoria un’aliquota calcolata sulla base dei redditi degli anni precedenti disponibiliConguaglio definitivo: l’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla cessazione, ricalcola l’aliquota media definitiva usando i redditi medi del biennio precedente la fine del rapportoEsito del conguaglio: può risultare un credito da rimborsare al contribuente oppure un debito aggiuntivo da versareNotifica: avviene tramite comunicazione bonaria o cartella di pagamentoPer i dipendenti pubblici, la gestione è affidata all’INPS (ex INPDAP) per le pensioni, con tempistiche analoghe. I conguagli in eccesso vengono rimborsati direttamente dall’Agenzia delle Entrate mediante rimborso IRPEF.Tassazione separata: altri redditi che beneficiano dello stesso regimeIl TFR non è l’unico reddito soggetto a tassazione separata. L’art. 17 del TUIR elenca tutti i redditi che godono di questo regime agevolato, tra cui:Indennità di mobilità e NASPI (in alcuni casi)Indennità equipollenti al TFR (indennità di buonuscita del settore pubblico)Plusvalenze da cessione di aziende possedute da più di 5 anniRedditi a formazione pluriennale (es. arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti)Indennità percepite da sportivi professionisti alla fine della carrieraIncentivi all’esodo (prepensionamento agevolato)Per tutti questi redditi, il principio di calcolo dell’aliquota media è analogo a quello del TFR: si calcola il reddito di riferimento annualizzato e si applica l’aliquota media IRPEF corrispondente.Confronto tabellare IRPEF ordinaria vs aliquota media TFREcco una tabella riassuntiva che mostra, per diversi livelli di TFR e anzianità, l’aliquota media risultante e il confronto con l’aliquota marginale IRPEF ordinaria che si applicherebbe sommando il TFR al reddito annuo:TFR imponibileAnni anzianitàReddito di riferimentoAliquota media TFRAliquota marginale IRPEF ordinaria (reddito 40.000 euro)Risparmio fiscale stimato20.000 euro1516.000 euro23%23-35%0% – 12%40.000 euro2024.000 euro23%35%12%80.000 euro2538.400 euro26,6%35-43%8-16%120.000 euro3048.000 euro28,7%43%14%200.000 euro3568.571 euro32,4%43%10,6%Nota: i valori sono approssimati. Il risparmio effettivo dipende dalla situazione individuale, dall’effettivo reddito del biennio precedente e dalle detrazioni spettanti. Casi speciali: colf, badanti e lavoratori domesticiUn caso particolare riguarda i lavoratori domestici (colf, badanti, baby sitter). Anche per loro il TFR è soggetto alla tassazione separata con aliquota media. La Corte di Cassazione ha peraltro stabilito che il diritto al TFR spetta anche in assenza di contratto formale scritto, purché il rapporto di lavoro sia riconoscibile di fatto.Per approfondire: Colf, Badanti e Baby Sitter senza contratto: il TFR spetta lo stesso.Per i lavoratori domestici, il calcolo del TFR segue regole specifiche del CCNL Domestici: la retribuzione di riferimento include le mensilità aggiuntive (tredicesima) e l’indennità sostitutiva del vitto e alloggio, se prevista.Dichiarazione dei redditi e TFR: cosa deve fare il lavoratoreUna domanda frequente è: devo dichiarare il TFR nella dichiarazione dei redditi? La risposta è: generalmente no, con alcune eccezioni. Regola generaleIl TFR è soggetto a tassazione separata e non deve essere inserito nel 730 o nel Modello Redditi come reddito ordinario. Il datore di lavoro versa la ritenuta provvisoria all’Erario e comunica i dati all’Agenzia delle Entrate tramite la Certificazione Unica (CU).Quando il lavoratore deve intervenireSe si riceve una comunicazione di conguaglio dall’Agenzia delle EntrateSe si vuole optare per la tassazione ordinaria (rarissimo, ma possibile se è più conveniente)Se ci sono errori nella CU che devono essere correttiPer i TFR corrisposti da soggetti privati (es. lavoro domestico non regolare – ipotesi residuale)Il Quadro F del Modello 730 può essere utile per gestire alcune situazioni particolari legate ai redditi a tassazione separata. Per approfondire: Il Quadro F del Modello 730/2026: Acconti, Crediti e Novità del Rigo F15.Come richiedere assistenza al CAF per il TFRSe hai ricevuto il TFR e hai dubbi sulla tassazione applicata, sul conguaglio fiscale o su come comportarti nella dichiarazione dei redditi, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per:Verificare la correttezza del calcolo dell’aliquota media applicata dal datore di lavoroAnalizzare la comunicazione di conguaglio dell’Agenzia delle EntrateValutare la convenienza tra TFR in azienda e fondo pensioneAssistenza nella compilazione della dichiarazione dei redditi se ci sono redditi a tassazione separataPuoi prenotare un appuntamento presso la nostra sede di Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine, chiamarci al 0432 1638640 o scriverci su WhatsApp al 366 6018121.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Domande frequenti (FAQ) Il TFR viene sempre tassato meno dell’IRPEF ordinaria?Non necessariamente. Se il reddito di riferimento calcolato sul TFR cade interamente nel primo scaglione IRPEF (fino a 28.000 euro), l’aliquota media sarà del 23%, uguale all’aliquota ordinaria per redditi bassi. Il vantaggio è massimo per chi ha redditi annui elevati (oltre 28.000 euro) e un TFR accumulato su molti anni: in questo caso l’aliquota media rimane inferiore all’aliquota marginale IRPEF ordinaria.Cosa succede se scelgo la tassazione ordinaria sul TFR?È possibile optare per la tassazione ordinaria del TFR in sede di dichiarazione dei redditi. Questa opzione può convenire solo in casi molto particolari, ad esempio se nell’anno di percezione si ha un reddito complessivo molto basso che porta l’aliquota media ordinaria ad essere inferiore all’aliquota media calcolata sul TFR. Nei casi ordinari, la tassazione separata è più conveniente.L’anticipo del TFR viene tassato nello stesso modo?Sì, anche l’anticipo del TFR (che può essere richiesto dopo 8 anni di lavoro per specifiche causali come acquisto prima casa o spese mediche) è soggetto a tassazione separata con aliquota media, con le stesse modalità di calcolo della liquidazione finale.Quanto tempo ha l’Agenzia delle Entrate per fare il conguaglio?L’Agenzia delle Entrate procede al conguaglio definitivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione definitiva è stata presentata (in via ordinaria). I tempi possono variare in base ai carichi di lavoro dell’amministrazione, ma la comunicazione arriva tipicamente entro 2-4 anni dalla cessazione del rapporto.Il TFR percepito in caso di licenziamento è tassato diversamente?No, la modalità di tassazione del TFR non cambia a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, pensionamento, scadenza contratto). In tutti i casi si applica la tassazione separata con aliquota media calcolata secondo l’art. 19 TUIR.Come viene tassato il TFR per i dipendenti pubblici?Per i dipendenti pubblici il TFR si chiama Buonuscita (TFS – Trattamento di Fine Servizio) o Indennità di Buonuscita (per alcune categorie). La tassazione segue principi analoghi ma con alcune specificità: la base imponibile è calcolata diversamente (1/12 della retribuzione annua contributiva per ogni anno di servizio) e la gestione è affidata all’INPS/INPDAP. Le tempistiche di erogazione per i dipendenti pubblici sono spesso più lunghe rispetto al settore privato.Giugno 12, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-06-12 12:08:442026-06-12 08:48:23Tassazione del TFR: l’aliquota media è più bassa dell’IRPEF ordinaria