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Tag Archivio per: studio associato

PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Società tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026: Guida Completa in 8 Punti

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  1. Cos’è la Società tra Professionisti (STP) e a cosa serve
  2. STP, Studio Associato e Associazione Professionale: le differenze
  3. Come si costituisce una Società tra Professionisti nel 2026
  4. Tassazione della Società tra Professionisti: IRES, IRAP e trasparenza
  5. Studio Associato: tassazione per trasparenza ex art. 5 TUIR
  6. Contributi e casse previdenziali nella Società tra Professionisti
  7. Società tra professionisti e regime forfettario: la causa ostativa
  8. Soglie del regime forfettario 2026: 85.000, 100.000 e 35.000 euro
  9. Quando conviene uscire dal forfettario e aprire una STP
  10. Adempimenti pratici dopo l’uscita dal regime forfettario

La società tra professionisti (in sigla STP) è la forma organizzata con cui due o più professionisti iscritti a un albo possono esercitare insieme la propria attività, condividendo struttura, costi, clienti e responsabilità. Per molti architetti, geometri, medici, psicologi e consulenti rappresenta lo step successivo naturale quando lo studio individuale cresce e il regime forfettario comincia a stare stretto. Il punto è che STP, studio associato e associazione professionale non sono la stessa cosa: cambiano la forma giuridica, la tassazione, gli adempimenti e perfino il rapporto con la cassa previdenziale. In questa guida completa spieghiamo, con parole semplici e senza gergo burocratico, come funziona la società tra professionisti nel 2026: come si costituisce, quanto e come si paga di imposte, cosa succede ai contributi previdenziali e — soprattutto — quando conviene davvero uscire dal forfettario per aggregarsi. Troverai anche le soglie aggiornate del regime agevolato (85.000 euro, 100.000 euro e 35.000 euro) e le cause che impediscono di restare forfettari una volta entrati in una società tra professionisti.

Cos’è la Società tra Professionisti (STP) e a cosa serve

La società tra professionisti è una vera e propria società, iscritta al Registro delle Imprese, che ha per oggetto esclusivo l’esercizio in forma associata di attività professionali regolamentate, cioè quelle per cui serve l’iscrizione a un albo. È stata introdotta dall’art. 10 della Legge 183/2011 e disciplinata in dettaglio dal DM Giustizia 34/2013.

Detto in parole semplici: invece di avere cinque partite IVA individuali che si dividono l’affitto dello studio, i professionisti creano un unico soggetto che fattura ai clienti, assume dipendenti, acquista attrezzature e distribuisce poi il risultato economico ai soci. Il cliente firma il contratto con la società tra professionisti, non con il singolo iscritto all’albo, anche se l’incarico deve sempre essere eseguito da un socio professionista personalmente individuato e comunicato al cliente per iscritto.

I vantaggi che spingono verso questa forma sono soprattutto tre:

  • Struttura e volumi: si possono gestire commesse più grandi, gare pubbliche e clienti che richiedono un’organizzazione stabile
  • Condivisione dei costi: segreteria, software, sede, assicurazione professionale e collaboratori pesano su più soci
  • Immagine e continuità: la società sopravvive all’uscita di un singolo socio e appare più solida agli occhi del mercato

Attenzione però a un punto che genera molta confusione: la società tra professionisti non nasce per fare sconti fiscali. Nella maggior parte dei casi la tassazione è diversa, non automaticamente più bassa, rispetto a una partita IVA individuale. La convenienza va valutata caso per caso, con numeri alla mano, come vedremo nella sezione dedicata al confronto con il regime forfettario.

STP, Studio Associato e Associazione Professionale: le differenze

Questi tre termini vengono usati come sinonimi nel linguaggio comune, ma dal punto di vista fiscale e giuridico sono tre cose diverse. Capire la differenza è il primo passo per scegliere bene.

La società tra professionisti (STP) è una società a tutti gli effetti: si costituisce con una delle forme previste dal Codice Civile (srl, snc, sas, spa, cooperativa), si iscrive al Registro delle Imprese e in una sezione speciale dell’albo professionale. Produce reddito d’impresa.

Lo studio associato (o associazione professionale: sono la stessa cosa, il nome cambia solo nell’uso comune) è invece un contratto di associazione tra professionisti, disciplinato dall’art. 5 del TUIR, che non è una società commerciale. Non si iscrive al Registro delle Imprese, ha un proprio codice fiscale e partita IVA e produce reddito di lavoro autonomo, non reddito d’impresa. È la forma storicamente più diffusa tra commercialisti, avvocati, geometri e architetti.

Ecco il confronto sintetico:

  • Società tra professionisti: società di capitali o di persone, reddito d’impresa, iscrizione albo in sezione speciale, contabilità ordinaria
  • Studio associato / associazione professionale: contratto associativo ex art. 5 TUIR, reddito di lavoro autonomo, tassazione per trasparenza sugli associati
  • Partita IVA individuale (anche forfettaria): unico titolare, nessuna condivisione della responsabilità professionale

Un esempio pratico. Immagina che Marco e Luca, due geometri, decidano di lavorare insieme. Se scelgono lo studio associato, ciascuno dichiarerà nella propria dichiarazione dei redditi la quota di utile che gli spetta, come reddito di lavoro autonomo. Se invece costituiscono una società tra professionisti in forma di srl, sarà la società a pagare l’IRES e poi i soci gestiranno separatamente compensi e distribuzione degli utili. Due mondi diversi, con costi di gestione e adempimenti differenti. Per orientarti tra le due strade puoi leggere anche la nostra guida su come aprire uno studio di geometra.

Come si costituisce una Società tra Professionisti nel 2026

La costituzione di una società tra professionisti segue le regole ordinarie del tipo societario scelto, con alcune condizioni aggiuntive obbligatorie previste dalla normativa di settore. Le forme societarie ammesse sono quelle del Codice Civile:

  • Società di persone: società semplice, società in nome collettivo (snc) e società in accomandita semplice (sas)
  • Società di capitali: società a responsabilità limitata (srl) e società per azioni (spa)
  • Società cooperativa, che deve però avere almeno tre soci

Il primo requisito da rispettare riguarda la composizione della compagine sociale. Nella società tra professionisti possono entrare anche soci non professionisti, ma solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento: la legge impone che i soci professionisti iscritti all’albo rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale e dei diritti di voto. Se questa proporzione viene meno e non viene ripristinata entro sei mesi, la società perde i requisiti e viene cancellata dall’albo.

Il secondo requisito è l’iscrizione in una sezione speciale dell’albo professionale di riferimento (l’Ordine degli Architetti, il Collegio dei Geometri, l’Ordine dei Medici e così via). L’iscrizione è obbligatoria e serve a garantire che la società resti soggetta al codice deontologico e al potere disciplinare dell’Ordine.

L’atto costitutivo, redatto da un notaio, deve indicare espressamente:
  • L’oggetto sociale esclusivo: l’esercizio in via esclusiva delle attività professionali dei soci iscritti
  • I criteri di designazione del socio incaricato di eseguire la prestazione
  • Le modalità di esclusione del socio cancellato dall’albo
  • La polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità professionale

Sul fronte amministrativo, la società apre la partita IVA e comunica i propri codici attività secondo la classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Un chiarimento importante: l’iscrizione all’albo e alla cassa previdenziale dipende dalla professione e dall’albo di appartenenza, non dal codice ATECO. Il codice serve a classificare statisticamente l’attività, non a stabilire a quale ente versare i contributi.

Tassazione della Società tra Professionisti: IRES, IRAP e trasparenza

La tassazione della società tra professionisti dipende dalla forma giuridica scelta. È il tema più delicato dell’intera materia, quindi procediamo con ordine.

Se la STP è costituita in forma di srl o di spa, produce reddito d’impresa e sconta l’IRES, l’imposta sul reddito delle società, con aliquota del 24%, a cui si aggiunge l’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive, la cui aliquota ordinaria varia in base alla Regione. In pratica la società calcola il proprio utile, deduce tutti i costi documentati (stipendi, affitti, software, ammortamenti, consulenze) e paga le imposte su quanto resta. Solo in un secondo momento gli utili eventualmente distribuiti ai soci vengono tassati in capo a loro.

Se invece la società tra professionisti assume la forma di società di persone (snc o sas), il reddito prodotto — sempre qualificato come reddito d’impresa — viene imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. “Per trasparenza” significa che la società non paga l’imposta sul reddito: è come se il risultato attraversasse la società e arrivasse direttamente ai soci, che lo dichiarano nel proprio modello Redditi e vi applicano l’IRPEF secondo gli scaglioni personali. La società resta comunque soggetta all’IRAP e agli obblighi contabili.

Un aspetto spesso frainteso riguarda il profilo previdenziale: anche quando la STP è una srl che paga IRES, il reddito prodotto dall’attività professionale resta collegato al singolo socio professionista per la parte di sua competenza ai fini dei contributi dovuti alla cassa di categoria. In altre parole, la schermatura societaria vale sul piano delle imposte, ma non cancella il legame tra il professionista e la propria previdenza obbligatoria.

Cosa significa tutto questo in concreto? Che valutare la convenienza di una società tra professionisti richiede una simulazione personalizzata: contano il livello di reddito, i costi reali sostenuti, il numero di soci, la presenza di dipendenti e la politica di distribuzione degli utili. Per una valutazione sui tuoi numeri puoi richiedere un preventivo personalizzato al CAF Centro Fiscale di Udine.

Studio Associato: tassazione per trasparenza ex art. 5 TUIR

Lo studio associato merita un discorso a parte, perché a differenza della società tra professionisti non produce reddito d’impresa. L’associazione professionale è equiparata dall’art. 5 del TUIR alle società semplici e genera reddito di lavoro autonomo, che viene imputato per trasparenza ai singoli associati in proporzione alle quote di partecipazione risultanti dall’atto costitutivo.

Il meccanismo è lineare. Lo studio associato tiene la propria contabilità, emette fatture con la propria partita IVA, deduce i costi inerenti e determina il reddito complessivo dell’anno. Quel reddito non viene tassato in capo allo studio, ma viene spalmato sugli associati, ciascuno dei quali lo dichiara nel proprio modello Redditi e paga l’IRPEF secondo i propri scaglioni personali, insieme alle addizionali regionale e comunale.

Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che uno studio associato tra tre architetti produca un reddito di 120.000 euro e che le quote siano rispettivamente del 50%, 30% e 20%. Il primo associato dichiarerà 60.000 euro, il secondo 36.000 euro e il terzo 24.000 euro. Ciascuno pagherà l’IRPEF sulla propria quota, sommandola agli altri eventuali redditi personali.

Due precisazioni importanti:

  • Le quote di partecipazione devono risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta entro la presentazione della dichiarazione dei redditi; in mancanza si presumono uguali per tutti
  • Il reddito è imputato agli associati a prescindere dall’effettivo prelievo: si paga l’imposta anche sugli utili lasciati nello studio

Rispetto alla società tra professionisti in forma di srl, lo studio associato è più leggero da gestire (niente Registro delle Imprese, niente bilancio da depositare, contabilità semplificata in molti casi) ma non consente di “trattenere” utili tassati al 24% come avviene con l’IRES. È la soluzione tipica per aggregazioni di due o tre professionisti che vogliono condividere struttura e clientela senza costruire un’organizzazione complessa.

Contributi e casse previdenziali nella Società tra Professionisti

Uno degli equivoci più frequenti riguarda la previdenza: molti pensano che entrando in una società tra professionisti si smetta di versare alla propria cassa. Non è così. Il socio professionista resta iscritto alla cassa di previdenza della propria categoria, esattamente come quando esercitava da solo, perché l’obbligo contributivo nasce dall’iscrizione all’albo e non dalla forma con cui si esercita l’attività.

Le casse di riferimento più comuni sono:

  • Inarcassa per architetti e ingegneri liberi professionisti
  • Cassa Geometri (CIPAG) per i geometri
  • ENPAM per medici e odontoiatri
  • ENPAP per gli psicologi
  • Gestione Separata INPS per le professioni sanitarie e non che non hanno una cassa di categoria (ad esempio fisioterapisti, logopedisti, podologi)

Sul piano operativo il punto centrale è il contributo integrativo. Si tratta di una percentuale che il professionista addebita in fattura al cliente e che riversa alla propria cassa: non è una tassa sul professionista, ma una maggiorazione a carico di chi riceve la prestazione. Nella società tra professionisti, sulle fatture emesse dalla società si applica il contributo integrativo della cassa di appartenenza del socio che ha materialmente eseguito la prestazione. Se l’incarico è stato svolto da un architetto, si applicherà l’integrativo Inarcassa; se da un geometra, quello della Cassa Geometri. Ecco perché l’atto costitutivo deve prevedere criteri chiari per designare il socio incaricato.

Anche il contributo soggettivo, cioè quello che alimenta la pensione futura del professionista, segue la quota di reddito professionale attribuibile al socio. Il reddito ai fini previdenziali resta quindi collegato alla partecipazione individuale, con regole di dichiarazione annuale che ogni cassa disciplina in modo autonomo.

Un chiarimento tecnico che vale la pena fare: per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS non esiste alcuna riduzione contributiva del 35%. Quella agevolazione è riservata esclusivamente ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS. Se qualcuno ti ha detto il contrario, la notizia è sbagliata. Per approfondire i contributi delle singole categorie puoi leggere le nostre guide su Inarcassa 2026 e i contributi degli architetti e sulla Cassa Geometri 2026.

Società tra professionisti e regime forfettario: la causa ostativa

Arriviamo al nodo che interessa più da vicino chi oggi lavora come partita IVA agevolata: si può restare nel regime forfettario ed essere contemporaneamente socio di una società tra professionisti o di uno studio associato? La risposta, nella quasi totalità dei casi, è no.

La norma di riferimento è l’art. 1, comma 57, lettera d) della Legge 190/2014, che esclude dal regime forfettario i soggetti che contemporaneamente:

  • Partecipano a società di persone (snc, sas, società semplici)
  • Partecipano ad associazioni professionali o studi associati di cui all’art. 5 del TUIR
  • Partecipano a imprese familiari
  • Controllano, direttamente o indirettamente, una srl o un’associazione in partecipazione che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte come forfettari

Tradotto in pratica: se apri o entri in uno studio associato insieme ad altri colleghi, la partecipazione è di per sé incompatibile con il forfettario individuale, indipendentemente dall’attività svolta. La partecipazione a una società di persone o a un’associazione professionale è una causa ostativa assoluta.

Per la società tra professionisti in forma di srl il ragionamento è leggermente più articolato, perché l’esclusione scatta quando ricorrono entrambe le condizioni: il controllo della società (diretto o indiretto, anche tramite familiari) e la riconducibilità dell’attività della srl a quella esercitata in proprio come forfettario. Poiché la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo proprio l’attività professionale dei soci, il requisito della riconducibilità è quasi sempre soddisfatto: il punto da verificare resta quindi il controllo.

Due regole pratiche da ricordare:
  • La causa ostativa va verificata durante l’anno di applicazione del regime, non nell’anno precedente: se la partecipazione si acquisisce in corso d’anno e non viene rimossa entro il 31 dicembre, il forfettario decade dall’anno successivo
  • La semplice nuda proprietà di una quota, senza diritti di voto, non integra la causa ostativa, ma ogni situazione va analizzata nel concreto

Vista la delicatezza della verifica, è opportuno farsi assistere prima di firmare qualsiasi atto: sbagliare qui significa dover ricalcolare IVA e imposte su un intero anno. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti in questa fase di passaggio.

Soglie del regime forfettario 2026: 85.000, 100.000 e 35.000 euro

Prima di decidere se aggregarsi in una società tra professionisti è essenziale sapere esattamente dove si collocano i limiti del regime forfettario 2026. Sono tre numeri, e vanno tenuti distinti perché producono conseguenze molto diverse.

Il primo è il limite di ricavi e compensi pari a 85.000 euro annui. Se lo superi restando sotto la seconda soglia, mantieni il regime forfettario per tutto l’anno in corso e passi al regime ordinario dall’anno successivo. Hai quindi il tempo di organizzare il passaggio con calma.

Il secondo è la soglia di uscita immediata di 100.000 euro. Se superi questo importo, l’uscita dal regime avviene nello stesso anno, con effetto immediato: da quel momento devi applicare l’IVA sulle operazioni e sei tenuto al ricalcolo dell’IVA sull’intero periodo. È lo scenario più scomodo, ed è anche il più frequente campanello d’allarme che spinge un professionista a strutturarsi.

Il terzo numero riguarda i redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente: il limite è di 35.000 euro per il 2025 e per il 2026. Se nell’anno precedente hai percepito più di 35.000 euro di stipendio o pensione, non puoi accedere né restare nel forfettario (salvo che il rapporto di lavoro sia cessato). Attenzione: molte fonti online riportano ancora 30.000 euro, che era il limite in vigore fino al 2024 ed è oggi superato per questi due anni.

Ricordiamo infine i parametri di calcolo:

  • Imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di nuova attività al ricorrere dei requisiti di legge. L’imposta sostitutiva è una tassa unica che prende il posto di IRPEF, addizionali e IRAP
  • Coefficiente di redditività del 78% per le attività professionali: si tassa il 78% dei compensi incassati, il restante 22% è considerato forfettariamente come costi
  • Limite di 20.000 euro lordi per spese di lavoro dipendente e collaboratori

Se vuoi un quadro completo delle regole del regime agevolato, trovi tutti i dettagli nella nostra guida al commercialista online per il forfettario 2026 e nell’approfondimento sul regime forfettario per il geometra.

Quando conviene uscire dal forfettario e aprire una STP

Non esiste una risposta valida per tutti, ma esistono segnali chiari che indicano quando la partita IVA individuale in regime agevolato ha esaurito la sua funzione e conviene valutare una società tra professionisti o uno studio associato.

Il primo segnale è la vicinanza alle soglie: se i compensi si stanno avvicinando agli 85.000 euro e la tendenza è in crescita, è il momento di pianificare, non di aspettare. Il secondo è il peso dei costi reali. Nel forfettario le spese non si deducono: si applica il coefficiente di redditività del 78% e basta. Se tra affitto dello studio, collaboratori, software, attrezzature e assicurazione i costi effettivi superano stabilmente il 22% dei compensi, il regime agevolato sta lavorando contro di te.

I vantaggi del passaggio a una struttura associata sono principalmente:

  • Deducibilità dei costi reali, senza forfetizzazioni: ogni euro documentato abbatte il reddito imponibile
  • Detrazione dell’IVA sugli acquisti, che nel forfettario resta un costo puro
  • Capacità di gestire volumi elevati, commesse complesse e appalti pubblici
  • Condivisione di costi e responsabilità con gli altri soci e continuità dello studio nel tempo
  • Immagine professionale più solida verso clienti aziendali e pubbliche amministrazioni

Gli svantaggi, però, vanno messi sul piatto con altrettanta onestà. Sui redditi bassi la tassazione ordinaria è più alta: un forfettario con imposta sostitutiva al 5% o al 15% difficilmente troverà convenienza immediata nel passaggio. Aumentano poi gli adempimenti contabili (registri IVA, liquidazioni periodiche, bilancio per le società di capitali), i costi di gestione e la complessità dei rapporti tra soci, che vanno regolati contrattualmente per evitare conflitti.

Un esempio concreto aiuta. Supponiamo che Giulia, architetto, incassi 90.000 euro con 30.000 euro di costi reali documentati. Nel forfettario — dove comunque non potrebbe più restare — sarebbe tassata sul 78% dei compensi, cioè su circa 70.000 euro, ignorando del tutto i 30.000 euro di spese. In una struttura ordinaria quei costi verrebbero dedotti per intero. La società tra professionisti, in questi casi, non è una complicazione: è la risposta corretta a un’attività cresciuta. Se sei un architetto under 35 puoi confrontare la tua posizione anche con la guida su forfettario e Inarcassa per gli under 35.

Adempimenti pratici dopo l’uscita dal regime forfettario

Il passaggio dal forfettario a una società tra professionisti o a uno studio associato comporta una serie di adempimenti che è bene conoscere in anticipo, perché si concentrano tutti nei primi mesi.

Il primo è il passaggio al regime IVA ordinario. Da quel momento ogni fattura emessa espone l’IVA al 22% (salvo le prestazioni esenti, come molte prestazioni sanitarie) e si acquisisce il diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti. Vanno tenuti i registri IVA e vanno effettuate le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, con relativo versamento tramite modello F24.

Il secondo riguarda la fatturazione elettronica, ormai obbligatoria per tutti dal 2024, forfettari compresi. Cambia però la struttura dei documenti: niente più codice natura N2.2 e dicitura del regime agevolato, ma imponibile, aliquota IVA, contributo integrativo di cassa ed eventuale ritenuta. Per gestire questa fase in modo ordinato può essere utile un software dedicato come fatturazioneitalia.it, che semplifica l’emissione e la conservazione a norma.

Il terzo punto è la ritenuta d’acconto, e qui c’è una differenza sostanziale. Il forfettario non subisce ritenute sui propri compensi; nello studio associato, invece, le prestazioni rese verso imprese, professionisti e sostituti d’imposta scontano la ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’art. 25 del DPR 600/1973, che il committente trattiene e versa per conto del percipiente. La società tra professionisti, al contrario, non subisce la ritenuta: qualunque sia la forma societaria adottata (srl, spa, snc o sas) produce reddito d’impresa e le sue fatture restano fuori dall’ambito dell’art. 25 del DPR 600/1973, come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 7 maggio 2018. La ritenuta è un anticipo di imposta: non un costo, ma una liquidità che resta ferma fino alla dichiarazione.

Restano poi gli adempimenti strutturali:

  • Iscrizione o conferma presso la cassa di categoria (Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ENPAP) oppure alla Gestione Separata INPS per chi non ha una cassa
  • Tenuta della contabilità, ordinaria o semplificata secondo i limiti di legge, e conservazione dei documenti
  • Comunicazioni all’albo professionale per la sezione speciale, in caso di STP
  • Eventuale rettifica della detrazione IVA sui beni e servizi acquistati nel periodo forfettario

Sono passaggi tecnici in cui un errore di impostazione iniziale si trascina per anni. Farsi seguire da un professionista fin dalla costituzione evita di dover rimettere mano a tutto dopo il primo controllo. Il nostro team assiste i professionisti del Friuli Venezia Giulia sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia: Contattaci per fissare un appuntamento.

Passare da una partita IVA individuale a una società tra professionisti o a uno studio associato è una scelta strategica che incide su imposte, contributi, adempimenti e sul modo stesso di lavorare nei prossimi anni. Non esiste una soluzione migliore in assoluto: esiste quella giusta per i tuoi numeri, per la tua professione e per il tuo progetto di crescita. Le soglie del regime forfettario 2026 — 85.000 euro, 100.000 euro e 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente — sono il punto di partenza, ma la valutazione vera si fa confrontando tassazione ordinaria, costi reali deducibili, contributi di cassa e obiettivi dello studio.

Se stai valutando di costituire una società tra professionisti, di entrare in uno studio associato o semplicemente di capire se e quando uscire dal forfettario, non affidarti a calcoli approssimativi: una simulazione fatta bene può valere migliaia di euro all’anno. I nostri esperti analizzano la tua situazione, confrontano gli scenari e ti accompagnano in tutti i passaggi, dalla costituzione agli adempimenti IVA e previdenziali. Ti forniamo un preventivo personalizzato senza impegno.

Hai bisogno di assistenza per la società tra professionisti o per l’uscita dal regime forfettario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per prenotare un appuntamento.

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Domande Frequenti sulla Società tra Professionisti

Un socio di società tra professionisti può restare in regime forfettario?

Nella quasi totalità dei casi no. L’art. 1, comma 57, lettera d) della L. 190/2014 esclude dal forfettario chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure controlla una srl con attività riconducibile a quella svolta in proprio. Poiché la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l’attività dei soci, la riconducibilità è quasi sempre verificata. Prima di entrare in una STP è indispensabile una verifica personalizzata della tua posizione.

Qual è la differenza tra STP e studio associato dal punto di vista fiscale?

La società tra professionisti produce reddito d’impresa: se è una srl o una spa paga l’IRES al 24% più IRAP, se è una società di persone imputa il reddito ai soci per trasparenza. Lo studio associato, invece, non è una società commerciale: ai sensi dell’art. 5 del TUIR produce reddito di lavoro autonomo, imputato per trasparenza agli associati in base alle quote e tassato con l’IRPEF personale.

Chi paga il contributo integrativo nelle fatture di una STP?

Sulle fatture emesse dalla società tra professionisti si applica il contributo integrativo della cassa di appartenenza del socio che ha eseguito la prestazione: Inarcassa per architetti e ingegneri, Cassa Geometri (CIPAG) per i geometri, ENPAM per i medici, ENPAP per gli psicologi. Il contributo è addebitato al cliente in fattura e riversato alla cassa. Per questo l’atto costitutivo deve indicare chiari criteri di designazione del socio incaricato.

Quali sono le soglie del regime forfettario 2026?

Il limite di ricavi e compensi è di 85.000 euro: superandolo si esce dal regime dall’anno successivo. Oltre 100.000 euro l’uscita è immediata nello stesso anno, con ricalcolo dell’IVA. Il limite di redditi da lavoro dipendente o assimilati dell’anno precedente è di 35.000 euro per il 2025 e per il 2026 (non 30.000, valore ormai superato). L’imposta sostitutiva è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di nuova attività.

Quanti soci professionisti servono in una società tra professionisti?

Non è previsto un numero minimo fisso di soci (salvo per la cooperativa, che ne richiede almeno tre), ma è obbligatorio che i soci professionisti iscritti all’albo rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. I soci non professionisti possono partecipare solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Se la proporzione viene meno e non si ripristina entro sei mesi, la società viene cancellata dall’albo.

Il codice ATECO determina a quale cassa previdenziale iscriversi?

No. La classificazione oggi in vigore è l’ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025, e serve a inquadrare statisticamente l’attività. L’iscrizione all’albo e alla cassa di previdenza dipende dalla professione esercitata e dall’albo di appartenenza, non dal codice comunicato all’Agenzia delle Entrate. Un professionista senza cassa di categoria versa alla Gestione Separata INPS, dove non esiste alcuna riduzione contributiva del 35%.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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    Alexandra Bala
    04/09/2026
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    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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    paolino servidio
    03/09/2026
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    Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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    Lady
    01/09/2026
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    Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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    Giulia Guida
    25/08/2026
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    Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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    Paola Zilli
    07/08/2026
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Jacqueline B.
    06/08/2026
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
    06/08/2026
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    Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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    Issam Elhefnawi
    31/07/2026
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    Molto gentile
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    Sibongile Moyana
    30/07/2026
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    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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    Sabrina Cirina
    23/07/2026
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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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    Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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    Indice dei contenuti

    1. Cos’è la Società tra Professionisti (STP) e a cosa serve
    2. STP, Studio Associato e Associazione Professionale: le differenze
    3. Come si costituisce una Società tra Professionisti nel 2026
    4. Tassazione della Società tra Professionisti: IRES, IRAP e trasparenza
    5. Studio Associato: tassazione per trasparenza ex art. 5 TUIR
    6. Contributi e casse previdenziali nella Società tra Professionisti
    7. Società tra professionisti e regime forfettario: la causa ostativa
    8. Soglie del regime forfettario 2026: 85.000, 100.000 e 35.000 euro
    9. Quando conviene uscire dal forfettario e aprire una STP
    10. Adempimenti pratici dopo l’uscita dal regime forfettario

    La società tra professionisti (in sigla STP) è la forma organizzata con cui due o più professionisti iscritti a un albo possono esercitare insieme la propria attività, condividendo struttura, costi, clienti e responsabilità. Per molti architetti, geometri, medici, psicologi e consulenti rappresenta lo step successivo naturale quando lo studio individuale cresce e il regime forfettario comincia a stare stretto. Il punto è che STP, studio associato e associazione professionale non sono la stessa cosa: cambiano la forma giuridica, la tassazione, gli adempimenti e perfino il rapporto con la cassa previdenziale. In questa guida completa spieghiamo, con parole semplici e senza gergo burocratico, come funziona la società tra professionisti nel 2026: come si costituisce, quanto e come si paga di imposte, cosa succede ai contributi previdenziali e — soprattutto — quando conviene davvero uscire dal forfettario per aggregarsi. Troverai anche le soglie aggiornate del regime agevolato (85.000 euro, 100.000 euro e 35.000 euro) e le cause che impediscono di restare forfettari una volta entrati in una società tra professionisti.

    Cos’è la Società tra Professionisti (STP) e a cosa serve

    La società tra professionisti è una vera e propria società, iscritta al Registro delle Imprese, che ha per oggetto esclusivo l’esercizio in forma associata di attività professionali regolamentate, cioè quelle per cui serve l’iscrizione a un albo. È stata introdotta dall’art. 10 della Legge 183/2011 e disciplinata in dettaglio dal DM Giustizia 34/2013.

    Detto in parole semplici: invece di avere cinque partite IVA individuali che si dividono l’affitto dello studio, i professionisti creano un unico soggetto che fattura ai clienti, assume dipendenti, acquista attrezzature e distribuisce poi il risultato economico ai soci. Il cliente firma il contratto con la società tra professionisti, non con il singolo iscritto all’albo, anche se l’incarico deve sempre essere eseguito da un socio professionista personalmente individuato e comunicato al cliente per iscritto.

    I vantaggi che spingono verso questa forma sono soprattutto tre:

    • Struttura e volumi: si possono gestire commesse più grandi, gare pubbliche e clienti che richiedono un’organizzazione stabile
    • Condivisione dei costi: segreteria, software, sede, assicurazione professionale e collaboratori pesano su più soci
    • Immagine e continuità: la società sopravvive all’uscita di un singolo socio e appare più solida agli occhi del mercato

    Attenzione però a un punto che genera molta confusione: la società tra professionisti non nasce per fare sconti fiscali. Nella maggior parte dei casi la tassazione è diversa, non automaticamente più bassa, rispetto a una partita IVA individuale. La convenienza va valutata caso per caso, con numeri alla mano, come vedremo nella sezione dedicata al confronto con il regime forfettario.

    STP, Studio Associato e Associazione Professionale: le differenze

    Questi tre termini vengono usati come sinonimi nel linguaggio comune, ma dal punto di vista fiscale e giuridico sono tre cose diverse. Capire la differenza è il primo passo per scegliere bene.

    La società tra professionisti (STP) è una società a tutti gli effetti: si costituisce con una delle forme previste dal Codice Civile (srl, snc, sas, spa, cooperativa), si iscrive al Registro delle Imprese e in una sezione speciale dell’albo professionale. Produce reddito d’impresa.

    Lo studio associato (o associazione professionale: sono la stessa cosa, il nome cambia solo nell’uso comune) è invece un contratto di associazione tra professionisti, disciplinato dall’art. 5 del TUIR, che non è una società commerciale. Non si iscrive al Registro delle Imprese, ha un proprio codice fiscale e partita IVA e produce reddito di lavoro autonomo, non reddito d’impresa. È la forma storicamente più diffusa tra commercialisti, avvocati, geometri e architetti.

    Ecco il confronto sintetico:

    • Società tra professionisti: società di capitali o di persone, reddito d’impresa, iscrizione albo in sezione speciale, contabilità ordinaria
    • Studio associato / associazione professionale: contratto associativo ex art. 5 TUIR, reddito di lavoro autonomo, tassazione per trasparenza sugli associati
    • Partita IVA individuale (anche forfettaria): unico titolare, nessuna condivisione della responsabilità professionale

    Un esempio pratico. Immagina che Marco e Luca, due geometri, decidano di lavorare insieme. Se scelgono lo studio associato, ciascuno dichiarerà nella propria dichiarazione dei redditi la quota di utile che gli spetta, come reddito di lavoro autonomo. Se invece costituiscono una società tra professionisti in forma di srl, sarà la società a pagare l’IRES e poi i soci gestiranno separatamente compensi e distribuzione degli utili. Due mondi diversi, con costi di gestione e adempimenti differenti. Per orientarti tra le due strade puoi leggere anche la nostra guida su come aprire uno studio di geometra.

    Come si costituisce una Società tra Professionisti nel 2026

    La costituzione di una società tra professionisti segue le regole ordinarie del tipo societario scelto, con alcune condizioni aggiuntive obbligatorie previste dalla normativa di settore. Le forme societarie ammesse sono quelle del Codice Civile:

    • Società di persone: società semplice, società in nome collettivo (snc) e società in accomandita semplice (sas)
    • Società di capitali: società a responsabilità limitata (srl) e società per azioni (spa)
    • Società cooperativa, che deve però avere almeno tre soci

    Il primo requisito da rispettare riguarda la composizione della compagine sociale. Nella società tra professionisti possono entrare anche soci non professionisti, ma solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento: la legge impone che i soci professionisti iscritti all’albo rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale e dei diritti di voto. Se questa proporzione viene meno e non viene ripristinata entro sei mesi, la società perde i requisiti e viene cancellata dall’albo.

    Il secondo requisito è l’iscrizione in una sezione speciale dell’albo professionale di riferimento (l’Ordine degli Architetti, il Collegio dei Geometri, l’Ordine dei Medici e così via). L’iscrizione è obbligatoria e serve a garantire che la società resti soggetta al codice deontologico e al potere disciplinare dell’Ordine.

    L’atto costitutivo, redatto da un notaio, deve indicare espressamente:
    • L’oggetto sociale esclusivo: l’esercizio in via esclusiva delle attività professionali dei soci iscritti
    • I criteri di designazione del socio incaricato di eseguire la prestazione
    • Le modalità di esclusione del socio cancellato dall’albo
    • La polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità professionale

    Sul fronte amministrativo, la società apre la partita IVA e comunica i propri codici attività secondo la classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Un chiarimento importante: l’iscrizione all’albo e alla cassa previdenziale dipende dalla professione e dall’albo di appartenenza, non dal codice ATECO. Il codice serve a classificare statisticamente l’attività, non a stabilire a quale ente versare i contributi.

    Tassazione della Società tra Professionisti: IRES, IRAP e trasparenza

    La tassazione della società tra professionisti dipende dalla forma giuridica scelta. È il tema più delicato dell’intera materia, quindi procediamo con ordine.

    Se la STP è costituita in forma di srl o di spa, produce reddito d’impresa e sconta l’IRES, l’imposta sul reddito delle società, con aliquota del 24%, a cui si aggiunge l’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive, la cui aliquota ordinaria varia in base alla Regione. In pratica la società calcola il proprio utile, deduce tutti i costi documentati (stipendi, affitti, software, ammortamenti, consulenze) e paga le imposte su quanto resta. Solo in un secondo momento gli utili eventualmente distribuiti ai soci vengono tassati in capo a loro.

    Se invece la società tra professionisti assume la forma di società di persone (snc o sas), il reddito prodotto — sempre qualificato come reddito d’impresa — viene imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. “Per trasparenza” significa che la società non paga l’imposta sul reddito: è come se il risultato attraversasse la società e arrivasse direttamente ai soci, che lo dichiarano nel proprio modello Redditi e vi applicano l’IRPEF secondo gli scaglioni personali. La società resta comunque soggetta all’IRAP e agli obblighi contabili.

    Un aspetto spesso frainteso riguarda il profilo previdenziale: anche quando la STP è una srl che paga IRES, il reddito prodotto dall’attività professionale resta collegato al singolo socio professionista per la parte di sua competenza ai fini dei contributi dovuti alla cassa di categoria. In altre parole, la schermatura societaria vale sul piano delle imposte, ma non cancella il legame tra il professionista e la propria previdenza obbligatoria.

    Cosa significa tutto questo in concreto? Che valutare la convenienza di una società tra professionisti richiede una simulazione personalizzata: contano il livello di reddito, i costi reali sostenuti, il numero di soci, la presenza di dipendenti e la politica di distribuzione degli utili. Per una valutazione sui tuoi numeri puoi richiedere un preventivo personalizzato al CAF Centro Fiscale di Udine.

    Studio Associato: tassazione per trasparenza ex art. 5 TUIR

    Lo studio associato merita un discorso a parte, perché a differenza della società tra professionisti non produce reddito d’impresa. L’associazione professionale è equiparata dall’art. 5 del TUIR alle società semplici e genera reddito di lavoro autonomo, che viene imputato per trasparenza ai singoli associati in proporzione alle quote di partecipazione risultanti dall’atto costitutivo.

    Il meccanismo è lineare. Lo studio associato tiene la propria contabilità, emette fatture con la propria partita IVA, deduce i costi inerenti e determina il reddito complessivo dell’anno. Quel reddito non viene tassato in capo allo studio, ma viene spalmato sugli associati, ciascuno dei quali lo dichiara nel proprio modello Redditi e paga l’IRPEF secondo i propri scaglioni personali, insieme alle addizionali regionale e comunale.

    Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che uno studio associato tra tre architetti produca un reddito di 120.000 euro e che le quote siano rispettivamente del 50%, 30% e 20%. Il primo associato dichiarerà 60.000 euro, il secondo 36.000 euro e il terzo 24.000 euro. Ciascuno pagherà l’IRPEF sulla propria quota, sommandola agli altri eventuali redditi personali.

    Due precisazioni importanti:

    • Le quote di partecipazione devono risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta entro la presentazione della dichiarazione dei redditi; in mancanza si presumono uguali per tutti
    • Il reddito è imputato agli associati a prescindere dall’effettivo prelievo: si paga l’imposta anche sugli utili lasciati nello studio

    Rispetto alla società tra professionisti in forma di srl, lo studio associato è più leggero da gestire (niente Registro delle Imprese, niente bilancio da depositare, contabilità semplificata in molti casi) ma non consente di “trattenere” utili tassati al 24% come avviene con l’IRES. È la soluzione tipica per aggregazioni di due o tre professionisti che vogliono condividere struttura e clientela senza costruire un’organizzazione complessa.

    Contributi e casse previdenziali nella Società tra Professionisti

    Uno degli equivoci più frequenti riguarda la previdenza: molti pensano che entrando in una società tra professionisti si smetta di versare alla propria cassa. Non è così. Il socio professionista resta iscritto alla cassa di previdenza della propria categoria, esattamente come quando esercitava da solo, perché l’obbligo contributivo nasce dall’iscrizione all’albo e non dalla forma con cui si esercita l’attività.

    Le casse di riferimento più comuni sono:

    • Inarcassa per architetti e ingegneri liberi professionisti
    • Cassa Geometri (CIPAG) per i geometri
    • ENPAM per medici e odontoiatri
    • ENPAP per gli psicologi
    • Gestione Separata INPS per le professioni sanitarie e non che non hanno una cassa di categoria (ad esempio fisioterapisti, logopedisti, podologi)

    Sul piano operativo il punto centrale è il contributo integrativo. Si tratta di una percentuale che il professionista addebita in fattura al cliente e che riversa alla propria cassa: non è una tassa sul professionista, ma una maggiorazione a carico di chi riceve la prestazione. Nella società tra professionisti, sulle fatture emesse dalla società si applica il contributo integrativo della cassa di appartenenza del socio che ha materialmente eseguito la prestazione. Se l’incarico è stato svolto da un architetto, si applicherà l’integrativo Inarcassa; se da un geometra, quello della Cassa Geometri. Ecco perché l’atto costitutivo deve prevedere criteri chiari per designare il socio incaricato.

    Anche il contributo soggettivo, cioè quello che alimenta la pensione futura del professionista, segue la quota di reddito professionale attribuibile al socio. Il reddito ai fini previdenziali resta quindi collegato alla partecipazione individuale, con regole di dichiarazione annuale che ogni cassa disciplina in modo autonomo.

    Un chiarimento tecnico che vale la pena fare: per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS non esiste alcuna riduzione contributiva del 35%. Quella agevolazione è riservata esclusivamente ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS. Se qualcuno ti ha detto il contrario, la notizia è sbagliata. Per approfondire i contributi delle singole categorie puoi leggere le nostre guide su Inarcassa 2026 e i contributi degli architetti e sulla Cassa Geometri 2026.

    Società tra professionisti e regime forfettario: la causa ostativa

    Arriviamo al nodo che interessa più da vicino chi oggi lavora come partita IVA agevolata: si può restare nel regime forfettario ed essere contemporaneamente socio di una società tra professionisti o di uno studio associato? La risposta, nella quasi totalità dei casi, è no.

    La norma di riferimento è l’art. 1, comma 57, lettera d) della Legge 190/2014, che esclude dal regime forfettario i soggetti che contemporaneamente:

    • Partecipano a società di persone (snc, sas, società semplici)
    • Partecipano ad associazioni professionali o studi associati di cui all’art. 5 del TUIR
    • Partecipano a imprese familiari
    • Controllano, direttamente o indirettamente, una srl o un’associazione in partecipazione che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte come forfettari

    Tradotto in pratica: se apri o entri in uno studio associato insieme ad altri colleghi, la partecipazione è di per sé incompatibile con il forfettario individuale, indipendentemente dall’attività svolta. La partecipazione a una società di persone o a un’associazione professionale è una causa ostativa assoluta.

    Per la società tra professionisti in forma di srl il ragionamento è leggermente più articolato, perché l’esclusione scatta quando ricorrono entrambe le condizioni: il controllo della società (diretto o indiretto, anche tramite familiari) e la riconducibilità dell’attività della srl a quella esercitata in proprio come forfettario. Poiché la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo proprio l’attività professionale dei soci, il requisito della riconducibilità è quasi sempre soddisfatto: il punto da verificare resta quindi il controllo.

    Due regole pratiche da ricordare:
    • La causa ostativa va verificata durante l’anno di applicazione del regime, non nell’anno precedente: se la partecipazione si acquisisce in corso d’anno e non viene rimossa entro il 31 dicembre, il forfettario decade dall’anno successivo
    • La semplice nuda proprietà di una quota, senza diritti di voto, non integra la causa ostativa, ma ogni situazione va analizzata nel concreto

    Vista la delicatezza della verifica, è opportuno farsi assistere prima di firmare qualsiasi atto: sbagliare qui significa dover ricalcolare IVA e imposte su un intero anno. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti in questa fase di passaggio.

    Soglie del regime forfettario 2026: 85.000, 100.000 e 35.000 euro

    Prima di decidere se aggregarsi in una società tra professionisti è essenziale sapere esattamente dove si collocano i limiti del regime forfettario 2026. Sono tre numeri, e vanno tenuti distinti perché producono conseguenze molto diverse.

    Il primo è il limite di ricavi e compensi pari a 85.000 euro annui. Se lo superi restando sotto la seconda soglia, mantieni il regime forfettario per tutto l’anno in corso e passi al regime ordinario dall’anno successivo. Hai quindi il tempo di organizzare il passaggio con calma.

    Il secondo è la soglia di uscita immediata di 100.000 euro. Se superi questo importo, l’uscita dal regime avviene nello stesso anno, con effetto immediato: da quel momento devi applicare l’IVA sulle operazioni e sei tenuto al ricalcolo dell’IVA sull’intero periodo. È lo scenario più scomodo, ed è anche il più frequente campanello d’allarme che spinge un professionista a strutturarsi.

    Il terzo numero riguarda i redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente: il limite è di 35.000 euro per il 2025 e per il 2026. Se nell’anno precedente hai percepito più di 35.000 euro di stipendio o pensione, non puoi accedere né restare nel forfettario (salvo che il rapporto di lavoro sia cessato). Attenzione: molte fonti online riportano ancora 30.000 euro, che era il limite in vigore fino al 2024 ed è oggi superato per questi due anni.

    Ricordiamo infine i parametri di calcolo:

    • Imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di nuova attività al ricorrere dei requisiti di legge. L’imposta sostitutiva è una tassa unica che prende il posto di IRPEF, addizionali e IRAP
    • Coefficiente di redditività del 78% per le attività professionali: si tassa il 78% dei compensi incassati, il restante 22% è considerato forfettariamente come costi
    • Limite di 20.000 euro lordi per spese di lavoro dipendente e collaboratori

    Se vuoi un quadro completo delle regole del regime agevolato, trovi tutti i dettagli nella nostra guida al commercialista online per il forfettario 2026 e nell’approfondimento sul regime forfettario per il geometra.

    Quando conviene uscire dal forfettario e aprire una STP

    Non esiste una risposta valida per tutti, ma esistono segnali chiari che indicano quando la partita IVA individuale in regime agevolato ha esaurito la sua funzione e conviene valutare una società tra professionisti o uno studio associato.

    Il primo segnale è la vicinanza alle soglie: se i compensi si stanno avvicinando agli 85.000 euro e la tendenza è in crescita, è il momento di pianificare, non di aspettare. Il secondo è il peso dei costi reali. Nel forfettario le spese non si deducono: si applica il coefficiente di redditività del 78% e basta. Se tra affitto dello studio, collaboratori, software, attrezzature e assicurazione i costi effettivi superano stabilmente il 22% dei compensi, il regime agevolato sta lavorando contro di te.

    I vantaggi del passaggio a una struttura associata sono principalmente:

    • Deducibilità dei costi reali, senza forfetizzazioni: ogni euro documentato abbatte il reddito imponibile
    • Detrazione dell’IVA sugli acquisti, che nel forfettario resta un costo puro
    • Capacità di gestire volumi elevati, commesse complesse e appalti pubblici
    • Condivisione di costi e responsabilità con gli altri soci e continuità dello studio nel tempo
    • Immagine professionale più solida verso clienti aziendali e pubbliche amministrazioni

    Gli svantaggi, però, vanno messi sul piatto con altrettanta onestà. Sui redditi bassi la tassazione ordinaria è più alta: un forfettario con imposta sostitutiva al 5% o al 15% difficilmente troverà convenienza immediata nel passaggio. Aumentano poi gli adempimenti contabili (registri IVA, liquidazioni periodiche, bilancio per le società di capitali), i costi di gestione e la complessità dei rapporti tra soci, che vanno regolati contrattualmente per evitare conflitti.

    Un esempio concreto aiuta. Supponiamo che Giulia, architetto, incassi 90.000 euro con 30.000 euro di costi reali documentati. Nel forfettario — dove comunque non potrebbe più restare — sarebbe tassata sul 78% dei compensi, cioè su circa 70.000 euro, ignorando del tutto i 30.000 euro di spese. In una struttura ordinaria quei costi verrebbero dedotti per intero. La società tra professionisti, in questi casi, non è una complicazione: è la risposta corretta a un’attività cresciuta. Se sei un architetto under 35 puoi confrontare la tua posizione anche con la guida su forfettario e Inarcassa per gli under 35.

    Adempimenti pratici dopo l’uscita dal regime forfettario

    Il passaggio dal forfettario a una società tra professionisti o a uno studio associato comporta una serie di adempimenti che è bene conoscere in anticipo, perché si concentrano tutti nei primi mesi.

    Il primo è il passaggio al regime IVA ordinario. Da quel momento ogni fattura emessa espone l’IVA al 22% (salvo le prestazioni esenti, come molte prestazioni sanitarie) e si acquisisce il diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti. Vanno tenuti i registri IVA e vanno effettuate le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, con relativo versamento tramite modello F24.

    Il secondo riguarda la fatturazione elettronica, ormai obbligatoria per tutti dal 2024, forfettari compresi. Cambia però la struttura dei documenti: niente più codice natura N2.2 e dicitura del regime agevolato, ma imponibile, aliquota IVA, contributo integrativo di cassa ed eventuale ritenuta. Per gestire questa fase in modo ordinato può essere utile un software dedicato come fatturazioneitalia.it, che semplifica l’emissione e la conservazione a norma.

    Il terzo punto è la ritenuta d’acconto, e qui c’è una differenza sostanziale. Il forfettario non subisce ritenute sui propri compensi; nello studio associato, invece, le prestazioni rese verso imprese, professionisti e sostituti d’imposta scontano la ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’art. 25 del DPR 600/1973, che il committente trattiene e versa per conto del percipiente. La società tra professionisti, al contrario, non subisce la ritenuta: qualunque sia la forma societaria adottata (srl, spa, snc o sas) produce reddito d’impresa e le sue fatture restano fuori dall’ambito dell’art. 25 del DPR 600/1973, come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 7 maggio 2018. La ritenuta è un anticipo di imposta: non un costo, ma una liquidità che resta ferma fino alla dichiarazione.

    Restano poi gli adempimenti strutturali:

    • Iscrizione o conferma presso la cassa di categoria (Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ENPAP) oppure alla Gestione Separata INPS per chi non ha una cassa
    • Tenuta della contabilità, ordinaria o semplificata secondo i limiti di legge, e conservazione dei documenti
    • Comunicazioni all’albo professionale per la sezione speciale, in caso di STP
    • Eventuale rettifica della detrazione IVA sui beni e servizi acquistati nel periodo forfettario

    Sono passaggi tecnici in cui un errore di impostazione iniziale si trascina per anni. Farsi seguire da un professionista fin dalla costituzione evita di dover rimettere mano a tutto dopo il primo controllo. Il nostro team assiste i professionisti del Friuli Venezia Giulia sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia: Contattaci per fissare un appuntamento.

    Passare da una partita IVA individuale a una società tra professionisti o a uno studio associato è una scelta strategica che incide su imposte, contributi, adempimenti e sul modo stesso di lavorare nei prossimi anni. Non esiste una soluzione migliore in assoluto: esiste quella giusta per i tuoi numeri, per la tua professione e per il tuo progetto di crescita. Le soglie del regime forfettario 2026 — 85.000 euro, 100.000 euro e 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente — sono il punto di partenza, ma la valutazione vera si fa confrontando tassazione ordinaria, costi reali deducibili, contributi di cassa e obiettivi dello studio.

    Se stai valutando di costituire una società tra professionisti, di entrare in uno studio associato o semplicemente di capire se e quando uscire dal forfettario, non affidarti a calcoli approssimativi: una simulazione fatta bene può valere migliaia di euro all’anno. I nostri esperti analizzano la tua situazione, confrontano gli scenari e ti accompagnano in tutti i passaggi, dalla costituzione agli adempimenti IVA e previdenziali. Ti forniamo un preventivo personalizzato senza impegno.

    Hai bisogno di assistenza per la società tra professionisti o per l’uscita dal regime forfettario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per prenotare un appuntamento.

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    Domande Frequenti sulla Società tra Professionisti

    Un socio di società tra professionisti può restare in regime forfettario?

    Nella quasi totalità dei casi no. L’art. 1, comma 57, lettera d) della L. 190/2014 esclude dal forfettario chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure controlla una srl con attività riconducibile a quella svolta in proprio. Poiché la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l’attività dei soci, la riconducibilità è quasi sempre verificata. Prima di entrare in una STP è indispensabile una verifica personalizzata della tua posizione.

    Qual è la differenza tra STP e studio associato dal punto di vista fiscale?

    La società tra professionisti produce reddito d’impresa: se è una srl o una spa paga l’IRES al 24% più IRAP, se è una società di persone imputa il reddito ai soci per trasparenza. Lo studio associato, invece, non è una società commerciale: ai sensi dell’art. 5 del TUIR produce reddito di lavoro autonomo, imputato per trasparenza agli associati in base alle quote e tassato con l’IRPEF personale.

    Chi paga il contributo integrativo nelle fatture di una STP?

    Sulle fatture emesse dalla società tra professionisti si applica il contributo integrativo della cassa di appartenenza del socio che ha eseguito la prestazione: Inarcassa per architetti e ingegneri, Cassa Geometri (CIPAG) per i geometri, ENPAM per i medici, ENPAP per gli psicologi. Il contributo è addebitato al cliente in fattura e riversato alla cassa. Per questo l’atto costitutivo deve indicare chiari criteri di designazione del socio incaricato.

    Quali sono le soglie del regime forfettario 2026?

    Il limite di ricavi e compensi è di 85.000 euro: superandolo si esce dal regime dall’anno successivo. Oltre 100.000 euro l’uscita è immediata nello stesso anno, con ricalcolo dell’IVA. Il limite di redditi da lavoro dipendente o assimilati dell’anno precedente è di 35.000 euro per il 2025 e per il 2026 (non 30.000, valore ormai superato). L’imposta sostitutiva è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di nuova attività.

    Quanti soci professionisti servono in una società tra professionisti?

    Non è previsto un numero minimo fisso di soci (salvo per la cooperativa, che ne richiede almeno tre), ma è obbligatorio che i soci professionisti iscritti all’albo rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. I soci non professionisti possono partecipare solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Se la proporzione viene meno e non si ripristina entro sei mesi, la società viene cancellata dall’albo.

    Il codice ATECO determina a quale cassa previdenziale iscriversi?

    No. La classificazione oggi in vigore è l’ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025, e serve a inquadrare statisticamente l’attività. L’iscrizione all’albo e alla cassa di previdenza dipende dalla professione esercitata e dall’albo di appartenenza, non dal codice comunicato all’Agenzia delle Entrate. Un professionista senza cassa di categoria versa alla Gestione Separata INPS, dove non esiste alcuna riduzione contributiva del 35%.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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      Alexandra Bala
      04/09/2026
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      ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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      paolino servidio
      03/09/2026
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      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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      01/09/2026
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      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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      25/08/2026
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      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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      Paola Zilli
      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      06/08/2026
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      La società tra professionisti (più conosciuta con la sigla STP) è lo strumento con cui due o più professionisti iscritti a un albo possono esercitare la propria attività in forma societaria, invece di lavorare ognuno con la propria partita IVA individuale. Insieme allo studio associato, rappresenta il passo successivo naturale per chi cresce: più clienti, più collaboratori, più fatturato e, spesso, l’uscita dal regime forfettario dopo il superamento della soglia di 85.000 euro di compensi.

      Il problema è che questo passaggio viene quasi sempre affrontato in ritardo e senza calcoli. Molti professionisti scoprono di essere usciti dal regime forfettario solo a dichiarazione fatta, con l’IVA da ricalcolare e i contributi da rivedere. Altri costituiscono una S.r.l. convinti di risparmiare imposte, e si ritrovano con una doppia tassazione e costi di gestione che il loro volume d’affari non giustifica.

      In questa guida completa spieghiamo, con parole semplici, cos’è una società tra professionisti, in che cosa si differenzia dallo studio associato, come funziona la tassazione (IRES, IRAP, dividendi, trasparenza fiscale), cosa cambia per la cassa previdenziale e soprattutto quando conviene davvero fare il salto. Trovi anche una tabella comparativa tra le quattro strade possibili e una sezione dedicata alle singole professioni.

      Indice dei contenuti

      1. Cos’è la società tra professionisti (STP) e come funziona
      2. Società tra professionisti o studio associato: tutte le differenze
      3. Quando conviene passare dalla partita IVA individuale alla società tra professionisti
      4. Uscita dal regime forfettario: le soglie 85.000 e 100.000 euro
      5. Forme societarie ammesse e requisiti dei soci della STP
      6. Tassazione della società tra professionisti: IRES, IRAP e dividendi
      7. Tassazione dello studio associato: trasparenza fiscale e IRPEF
      8. Casse professionali e contributi: cosa cambia con la STP
      9. Vantaggi e svantaggi della società tra professionisti
      10. Come si costituisce una società tra professionisti: la procedura
      11. Fatturazione elettronica, IVA e adempimenti della STP
      12. Tabella comparativa: forfettario, ordinario, studio associato e STP
      13. Per quale professione conviene la società tra professionisti
      14. Domande frequenti sulla società tra professionisti
      15. Consulenza CAF per scegliere tra STP, studio associato e forfettario

      Cos’è la società tra professionisti (STP) e come funziona

      La società tra professionisti è stata introdotta dall’articolo 10 della Legge 183/2011 (la cosiddetta Legge di Stabilità 2012) e resa operativa dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013. In pratica, la norma ha permesso una cosa che prima era vietata: esercitare una professione protetta da albo (commercialista, avvocato, medico, architetto, geometra, psicologo e così via) usando una forma societaria ordinaria, come una S.r.l. o una S.n.c.

      Detto in modo ancora più semplice: la STP è una società a tutti gli effetti, che però ha come oggetto sociale esclusivo l’esercizio di una o più attività professionali. Non è una scatola per fare commercio o consulenza generica: le prestazioni devono essere eseguite dai soci professionisti iscritti all’albo, e il cliente conserva sempre il diritto di scegliere quale professionista seguirà la sua pratica.

      Ci sono alcune regole formali che caratterizzano ogni società tra professionisti e che è importante conoscere prima di partire:

      • la denominazione sociale deve contenere l’indicazione “società tra professionisti” (o la sigla STP);
      • l’oggetto sociale esclusivo è l’esercizio dell’attività professionale;
      • è obbligatoria una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i clienti;
      • la società va iscritta in una sezione speciale dell’albo professionale di riferimento, oltre che al Registro delle Imprese;
      • un professionista può partecipare a una sola società tra professionisti.

      Esistono poi discipline speciali per alcune categorie: gli avvocati, per esempio, hanno le società tra avvocati (STA) previste dall’articolo 4-bis della Legge 247/2012. La logica di fondo, però, resta la stessa: mettere una struttura organizzata al servizio di un’attività che resta, giuridicamente, professionale.

      Società tra professionisti o studio associato: tutte le differenze

      Prima della società tra professionisti, chi voleva lavorare insieme ad altri colleghi aveva una sola strada: lo studio associato, cioè un’associazione professionale disciplinata dalla vecchia Legge 1815/1939. È la formula che ancora oggi vediamo negli studi con la targa “Studio legale associato” o “Studio tecnico associato”.

      La differenza sostanziale è questa: lo studio associato non è una società e non ha personalità giuridica. Non c’è un patrimonio separato che protegge i soci, non si deposita un bilancio e non esiste un “capitale sociale”. È un contratto con cui più professionisti mettono in comune locali, personale, spese e clientela, continuando a produrre reddito di lavoro autonomo. La STP, invece, è una società vera e propria, con tutti gli obblighi (e le tutele) che ne derivano.

      Le conseguenze pratiche si vedono su quattro fronti:

      • Responsabilità: nello studio associato risponde il professionista (e in certi casi l’associazione); nella STP costituita come S.r.l. il patrimonio personale è separato da quello sociale, salvo la responsabilità professionale personale, che resta sempre.
      • Tassazione: lo studio associato è tassato per trasparenza in capo ai soci con l’IRPEF; la STP in forma di S.r.l. paga l’IRES.
      • Contabilità: registri semplificati per l’associazione, contabilità ordinaria e bilancio per la S.r.l.
      • Costituzione: per lo studio associato basta una scrittura privata registrata; per la STP di capitali serve l’atto notarile.

      Non esiste una formula migliore in assoluto. Lo studio associato è più leggero e flessibile, ideale per due o tre colleghi che condividono struttura e clientela. La società tra professionisti è più adatta a chi vuole crescere, assumere, far entrare soci e organizzarsi come un’azienda di servizi professionali.

      Quando conviene passare dalla partita IVA individuale alla società tra professionisti

      La domanda che ci sentiamo rivolgere più spesso è: “mi conviene aprire una società tra professionisti?”. La risposta onesta è che dipende da tre variabili, e nessuna delle tre è il semplice fatturato: il reddito effettivo, quanto denaro prelevi davvero per vivere e quanto invece lasci in azienda per reinvestire.

      Immagina che Marco, ingegnere, fatturi 90.000 euro con 20.000 euro di costi reali. Come professionista individuale in regime ordinario paga IRPEF progressiva su circa 70.000 euro di reddito, arrivando sugli scaglioni più alti. Se invece opera con una STP S.r.l., può decidere di prelevare come compenso solo la parte che gli serve per vivere e lasciare gli utili in società, tassati con IRES al 24%. È qui che la società tra professionisti può diventare fiscalmente interessante.

      I segnali tipici che indicano che è arrivato il momento di valutare seriamente una STP o uno studio associato sono questi:

      • hai superato (o stai per superare) gli 85.000 euro di compensi e devi lasciare il regime forfettario;
      • lavori stabilmente con altri colleghi e vi dividete clienti, costi e collaboratori;
      • hai dipendenti o collaboratori e una struttura fissa da mantenere;
      • vuoi acquisire commesse da enti pubblici o grandi aziende, che spesso preferiscono controparti strutturate;
      • stai pensando al passaggio generazionale dello studio o all’ingresso di nuovi soci;
      • reinvesti una parte importante degli utili in attrezzature, software, formazione, sede.

      Se invece lavori da solo, con pochi costi e prelevi tutto quello che incassi, la società tra professionisti rischia di essere solo un costo in più. In questi casi la scelta corretta è spesso il passaggio al regime ordinario come professionista individuale, mantenendo una gestione snella. Prima di decidere, il confronto numerico va fatto sui tuoi dati reali: per questo il CAF Centro Fiscale di Udine elabora una simulazione personalizzata prima di qualunque scelta.

      Uscita dal regime forfettario: le soglie 85.000 e 100.000 euro

      Il momento in cui si comincia a parlare di società tra professionisti è quasi sempre lo stesso: quando il regime forfettario non è più utilizzabile. La normativa (articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014) prevede una doppia soglia, e la differenza tra le due è tutt’altro che teorica.

      • Compensi tra 85.001 e 100.000 euro: resti nel forfettario per l’anno in corso ed esci dal 1° gennaio dell’anno successivo.
      • Compensi oltre 100.000 euro: l’uscita è immediata, nello stesso anno, con obbligo di applicare l’IVA a partire dall’operazione che fa superare il limite.

      È la seconda ipotesi quella che crea i problemi più seri. Superare i 100.000 euro significa dover gestire l’IVA in corso d’anno, ricostruire la contabilità, determinare il reddito in modo analitico (ricavi meno costi effettivi) e non più con il coefficiente di redditività, cioè la percentuale forfettaria che per le attività professionali è pari al 78% dei compensi.

      Attenzione anche a un secondo aspetto: la partecipazione a società è una causa ostativa del forfettario. Chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari non può applicare il regime agevolato; il divieto vale anche per chi controlla una S.r.l. che svolge attività riconducibile a quella del professionista. In altre parole: nel momento in cui entri in uno studio associato o in una società tra professionisti, il forfettario individuale non è più compatibile.

      Ricordiamo infine la terza soglia, spesso dimenticata: chi nell’anno precedente ha percepito più di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o da pensione non può accedere al forfettario (limite confermato per il 2025 e per il 2026). Molti professionisti part-time inciampano proprio qui.

      Forme societarie ammesse e requisiti dei soci della STP

      La società tra professionisti non è un tipo di società a sé stante: si “appoggia” ai modelli già esistenti nel codice civile. Puoi quindi costituire una STP scegliendo tra:

      • S.r.l. (società a responsabilità limitata), la forma più diffusa;
      • S.n.c. (società in nome collettivo);
      • S.a.s. (società in accomandita semplice);
      • S.p.a., per strutture di dimensioni rilevanti;
      • società cooperativa tra professionisti, che deve avere almeno tre soci.

      La regola più importante riguarda la composizione dei soci. Nella società tra professionisti possono entrare anche soggetti che non sono iscritti ad albi: i cosiddetti soci di capitale (che apportano solo denaro, per finalità di investimento) oppure soci che svolgono prestazioni tecniche. La loro presenza, però, non può prendere il sopravvento.

      La legge richiede infatti che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale siano tali da garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni dei soci. Se questo equilibrio viene meno e non viene ripristinato entro sei mesi, la conseguenza è pesante: scioglimento della società e cancellazione dall’albo professionale.

      Una STP può inoltre essere multidisciplinare, cioè riunire professionisti iscritti ad albi diversi: pensa a uno studio che mette insieme un architetto, un geometra e un ingegnere, oppure a un poliambulatorio con più specialisti. In questo caso l’atto costitutivo deve indicare quali attività professionali vengono esercitate e ciascun socio resta soggetto alle regole deontologiche del proprio ordine.

      Tassazione della società tra professionisti: IRES, IRAP e dividendi

      Questo è il punto che genera più confusione, quindi andiamo per ordine. Per l’Agenzia delle Entrate la società tra professionisti costituita in forma di società commerciale produce reddito d’impresa e non reddito di lavoro autonomo. Lo hanno confermato numerosi documenti di prassi, fino alla risposta a interpello n. 21 del 2026, che ribadisce che la STP consegue solo redditi d’impresa.

      La conseguenza è che conta il criterio di competenza (i compensi rilevano quando la prestazione è ultimata, non quando viene incassata) e non il criterio di cassa tipico del lavoro autonomo. Cambia anche la modalità di calcolo delle imposte:

      • STP in forma di S.r.l. o S.p.a.: paga l’IRES al 24% sull’utile fiscale, più l’IRAP (aliquota ordinaria 3,9%, con possibili variazioni regionali);
      • STP in forma di S.n.c. o S.a.s.: il reddito d’impresa viene imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle quote e tassato con l’IRPEF personale;
      • utili distribuiti dalla S.r.l. al socio persona fisica: ritenuta a titolo d’imposta del 26% sui dividendi.

      Ecco perché si parla di doppia tassazione nella STP S.r.l.: prima l’IRES sull’utile della società, poi il 26% quando quell’utile finisce nelle tasche del socio. Sommando le due, il carico complessivo sull’utile distribuito si avvicina al 44%. Se però il professionista preleva gran parte del reddito come compenso (deducibile per la società e tassato come reddito di lavoro autonomo o assimilato in capo a lui), lo schema può risultare più leggero della sola IRPEF progressiva, che sui redditi alti arriva al 43% più addizionali regionali e comunali.

      Una novità molto importante riguarda chi trasforma il proprio studio. Con il D.Lgs. 192/2024 è stato introdotto l’articolo 177-bis del TUIR, che garantisce la neutralità fiscale ai conferimenti e alle operazioni di aggregazione degli studi professionali: il passaggio da studio individuale o associato a società tra professionisti avviene in continuità di valori fiscali, senza far emergere plusvalenze tassabili sulla clientela e sui beni. Prima della riforma questa era una delle barriere più costose al passaggio.

      Tassazione dello studio associato: trasparenza fiscale e IRPEF

      Lo studio associato segue una logica completamente diversa dalla società tra professionisti di capitali. L’associazione professionale determina un reddito di lavoro autonomo (compensi incassati meno spese sostenute, con il criterio di cassa) e poi lo imputa ai soci in base alle quote di partecipazione agli utili. Questo meccanismo si chiama trasparenza fiscale: l’associazione non paga imposte sui redditi, le pagano i singoli associati con la propria IRPEF.

      In pratica ogni socio riceve la sua quota di reddito e la dichiara nel proprio modello Redditi, sommandola agli altri redditi personali. Non esistono dividendi e non c’è doppia tassazione: il reddito viene tassato una sola volta, ma integralmente, anche se il socio non lo ha materialmente prelevato. È il rovescio della medaglia: nello studio associato non puoi “parcheggiare” utili non distribuiti a tassazione ridotta, come accade nella STP S.r.l. con l’IRES.

      Attenzione a un aspetto spesso sottovalutato: l’IRAP. Dal 2022 l’imposta non è più dovuta dalle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ma associazioni professionali e società restano soggetti passivi. Chi passa da partita IVA individuale a studio associato deve quindi mettere in conto il ritorno dell’IRAP tra i costi fiscali.

      Sul piano contabile, invece, lo studio associato resta molto più leggero: registri IVA, registro degli incassi e dei pagamenti, nessun bilancio da depositare al Registro delle Imprese, nessun atto notarile per la costituzione. Per molti professionisti che vogliono unirsi in due o tre, è la soluzione con il miglior rapporto tra benefici e complessità.

      Casse professionali e contributi: cosa cambia con la STP

      Qui bisogna essere molto chiari, perché è l’area in cui circolano più informazioni sbagliate. L’iscrizione alla cassa di previdenza dipende dall’albo o ordine professionale a cui sei iscritto e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO e non dalla forma giuridica con cui lavori. Costituire una società tra professionisti non ti fa cambiare cassa e non ti “libera” dagli obblighi previdenziali personali.

      Il quadro, in sintesi, è questo:

      • professioni con cassa autonoma: medici e odontoiatri (ENPAM), avvocati (Cassa Forense), commercialisti (CNPADC), architetti e ingegneri (Inarcassa), geometri (CIPAG), psicologi (ENPAP), infermieri (ENPAPI), veterinari (ENPAV), biologi (ENPAB), consulenti del lavoro (ENPACL);
      • professioni senza cassa di categoria (per esempio fisioterapisti, logopedisti, dietisti, podologi, tecnici di radiologia, osteopati): iscrizione alla Gestione Separata INPS, con aliquota 26,07% per il 2026 (ridotta al 24% per chi ha già un’altra copertura pensionistica obbligatoria).

      Nella Gestione Separata INPS non esiste alcuna riduzione contributiva del 35%: quell’agevolazione riguarda esclusivamente gli artigiani e i commercianti iscritti alle gestioni INPS. È un errore molto diffuso, e conoscerlo ti evita di fare previsioni di cassa sbagliate.

      Con una società tra professionisti entra in gioco un ulteriore elemento: il contributo integrativo, cioè la maggiorazione percentuale che il professionista addebita in fattura al cliente e versa alla propria cassa. Molti regolamenti prevedono che la STP applichi il contributo integrativo sul proprio volume d’affari e che il reddito prodotto dalla società sia imputato ai soci professionisti ai fini previdenziali. Le regole variano da cassa a cassa: per gli architetti e gli ingegneri, per esempio, trovi il dettaglio nella nostra guida ai contributi Inarcassa 2026. Prima di costituire la società è indispensabile verificare il regolamento aggiornato del proprio ente.

      Vantaggi e svantaggi della società tra professionisti

      Mettiamo ora sui due piatti della bilancia i pro e i contro. Partiamo dai vantaggi della società tra professionisti, che non sono soltanto fiscali ma soprattutto organizzativi:

      • limitazione della responsabilità patrimoniale nelle STP di capitali (resta sempre la responsabilità professionale personale, coperta dalla polizza obbligatoria);
      • pianificazione fiscale: possibilità di modulare compensi e utili non distribuiti, con IRES al 24% sulla parte reinvestita;
      • crescita e ingresso di nuovi soci, anche soci di capitale, con quote facilmente trasferibili;
      • continuità dello studio nel passaggio generazionale: la società sopravvive al singolo professionista;
      • immagine e capacità commerciale verso aziende, banche ed enti pubblici;
      • deducibilità piena dei costi aziendali, a differenza del forfettario dove i costi non si scaricano.

      Gli svantaggi, però, vanno guardati con altrettanta lucidità. Il primo è la complessità contabile: contabilità ordinaria obbligatoria, bilancio d’esercizio, deposito al Registro delle Imprese, adempimenti societari come le assemblee. Il secondo sono i costi di costituzione e gestione: atto notarile per la S.r.l., versamento del capitale, diritti camerali annuali, consulenza continuativa.

      Poi c’è la già citata doppia tassazione degli utili distribuiti, il ritorno dell’IRAP e la perdita definitiva di ogni possibilità di usare il regime forfettario per quell’attività. Infine, un aspetto psicologico ma concreto: la società tra professionisti impone una gestione più rigorosa, con scadenze e formalità che non si possono improvvisare. Chi non ha una struttura in grado di sostenerla rischia di pagare costi fissi senza ottenere benefici.

      Come si costituisce una società tra professionisti: la procedura

      La costituzione di una società tra professionisti segue un percorso ordinato, in cui ogni passaggio dipende da quello precedente. Vediamo le tappe principali, tenendo presente che ogni ordine professionale può avere regole di dettaglio proprie.

      1. Scelta della forma giuridica e definizione degli accordi tra i soci: quote, ruoli, criteri di ripartizione degli utili, clausole di uscita.
      2. Atto costitutivo e statuto davanti al notaio (obbligatorio per S.r.l., S.p.a. e cooperative), con denominazione che contiene l’indicazione “società tra professionisti” e oggetto sociale esclusivo.
      3. Iscrizione al Registro delle Imprese, nella sezione speciale prevista per le società tra professionisti.
      4. Apertura della partita IVA e attribuzione del codice ATECO 2025 corrispondente all’attività professionale esercitata.
      5. Iscrizione nella sezione speciale dell’albo professionale del circondario in cui si trova la sede legale, con deposito dell’atto costitutivo e dell’elenco dei soci.
      6. Stipula della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i clienti.
      7. Adempimenti previdenziali: comunicazioni alla cassa professionale di riferimento e, se ci sono dipendenti, posizione INPS e INAIL.

      Sul codice ATECO serve una precisazione tecnica: la classificazione in vigore è l’ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Ogni professione ha il suo codice (per esempio 69.20.01 per i commercialisti, 71.11.09 per gli architetti, 71.12.30 per i geometri, 86.23.00 per gli odontoiatri, 86.93.00 per gli psicologi, 86.95.00 per i fisioterapisti). Il codice serve a classificare l’attività: non determina la cassa previdenziale né il regime fiscale.

      Si tratta di una procedura che intreccia diritto societario, fiscale e deontologico: un errore nello statuto o nella composizione dei soci può costare la cancellazione dall’albo. Per questo il nostro team affianca il professionista in tutti i passaggi, dalla valutazione preliminare fino alle comunicazioni all’ordine, sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia. Se vuoi capire prima come funziona l’assistenza continuativa, puoi leggere la guida al commercialista online per forfettari e come aprire la partita IVA nel modo corretto.

      Fatturazione elettronica, IVA e adempimenti della STP

      Una società tra professionisti è un soggetto IVA ordinario, quindi applica l’IVA al 22% sulle prestazioni imponibili, liquida l’imposta con periodicità mensile o trimestrale, presenta la dichiarazione IVA annuale e la comunicazione della liquidazione periodica. È un cambio di passo notevole rispetto al forfettario, dove l’IVA non si applica e non si detrae.

      La fattura elettronica passa dal Sistema di Interscambio (SdI) e riporta i dati della società, non del singolo professionista. Le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche seguono invece la regola speciale: il divieto di trasmettere la fattura elettronica via SdI verso i pazienti persone fisiche è diventato strutturale, e i dati vengono inviati al Sistema Tessera Sanitaria con periodicità annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alle spese.

      Gli altri adempimenti ricorrenti di una STP comprendono:

      • modello Redditi SC (per le società di capitali) o SP (per le società di persone) e dichiarazione IRAP;
      • bilancio d’esercizio con deposito telematico al Registro delle Imprese per le S.r.l.;
      • ruolo di sostituto d’imposta con Certificazioni Uniche e modello 770 se ci sono dipendenti o collaboratori;
      • F24 periodici per imposte, ritenute e contributi;
      • tenuta della contabilità ordinaria con libro giornale, inventari e registri IVA.

      Un punto tecnico utile: poiché la società tra professionisti produce reddito d’impresa, sulle sue fatture non si applica la ritenuta d’acconto del 20% tipica del lavoro autonomo. Se un cliente la applica per errore, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società può recuperarla; è comunque preferibile prevenire il problema indicando chiaramente la natura societaria in fattura. Per la parte dichiarativa personale dei soci resta utile un confronto sul modello Redditi e sulla dichiarazione dei redditi.

      Tabella comparativa: forfettario, ordinario, studio associato e STP

      Per orientarti, ecco un confronto sintetico tra le quattro strade che un professionista può percorrere. La tabella serve a inquadrare le differenze strutturali: la scelta finale dipende sempre dai numeri personali.

      ParametroP.IVA forfettariaP.IVA ordinariaStudio associatoSTP S.r.l.
      Tipo di redditoLavoro autonomo forfetizzatoLavoro autonomoLavoro autonomo per trasparenzaReddito d’impresa
      ImposteImposta sostitutiva 15% (5% start-up)IRPEF progressiva + addizionaliIRPEF dei soci + IRAPIRES 24% + IRAP 3,9% + 26% sui dividendi
      Deduzione dei costiNo (coefficiente 78% per i professionisti)Sì, analiticaSì, analiticaSì, analitica
      IVANon applicataApplicata e detrattaApplicata e detrattaApplicata e detratta
      ContabilitàMinimaSemplificataSemplificataOrdinaria con bilancio
      ResponsabilitàIllimitataIllimitataPersonale e dell’associazioneLimitata al capitale (salvo responsabilità professionale)
      PrevidenzaCassa di categoria o Gestione SeparataCassa di categoria o Gestione SeparataCassa di categoria dei sociCassa dei soci + contributo integrativo della società
      Costi di gestioneMolto contenutiContenutiMediElevati (notaio, bilancio, diritti camerali)
      Quando convieneFino a 85.000 euro con pochi costiOltre soglia, lavoro individuale2-3 colleghi, struttura leggeraStudio strutturato, utili reinvestiti, più soci

      Come vedi, la società tra professionisti vince sui parametri organizzativi e di crescita, mentre il forfettario resta imbattibile sulla semplicità. Lo studio associato si colloca a metà strada e per molte realtà è il compromesso più equilibrato.

      Per quale professione conviene la società tra professionisti

      La convenienza di una società tra professionisti cambia molto a seconda dell’albo di appartenenza, perché cambiano i regolamenti delle casse, il peso dei costi di struttura e il tipo di clientela. Vediamo i casi più frequenti che incontriamo allo sportello.

      STP per commercialisti e consulenti del lavoro

      È la categoria che ha adottato per prima la STP, perché lavora con volumi ricorrenti, molti collaboratori e software costosi. La struttura societaria permette di dividere le aree (fiscale, paghe, revisione) e di far crescere i giovani professionisti. La cassa resta la CNPADC per i commercialisti e l’ENPACL per i consulenti del lavoro, con le regole sul contributo integrativo applicate alla società.

      STP e STA per avvocati

      Gli avvocati hanno una disciplina dedicata, la società tra avvocati (STA) dell’articolo 4-bis della Legge 247/2012, che consente le forme di società di persone, di capitali e cooperative. Anche qui i soci professionisti devono detenere i due terzi del capitale e dei diritti di voto. La Cassa Forense disciplina il contributo integrativo dovuto sul volume d’affari della società.

      STP per medici, dentisti, psicologi e professionisti sanitari

      È il settore in cui la società tra professionisti cresce più rapidamente, perché studi dentistici, poliambulatori e centri di fisioterapia hanno investimenti in attrezzature molto alti e beneficiano della deduzione analitica dei costi e degli ammortamenti. Occhio però al doppio binario: medici e odontoiatri versano all’ENPAM, gli psicologi all’ENPAP, gli infermieri all’ENPAPI, mentre fisioterapisti, logopedisti, dietisti, podologi e tecnici sanitari senza cassa restano iscritti alla Gestione Separata INPS. Per un esempio concreto di adempimenti e codici ATECO puoi leggere la guida alla partita IVA per odontoiatri.

      STP per architetti, geometri e ingegneri

      Nel mondo tecnico la STP multidisciplinare è particolarmente efficace: un solo soggetto può seguire progettazione, direzione lavori, pratiche catastali e sicurezza. La forma societaria aiuta anche nei bandi pubblici, dove contano requisiti di struttura e fatturato. Architetti e ingegneri versano a Inarcassa, i geometri alla CIPAG: prima di costituire la società conviene verificare gli effetti sull’obbligo contributivo minimo e sul contributo integrativo.

      Domande frequenti sulla società tra professionisti

      Una società tra professionisti può applicare il regime forfettario?

      No. Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche: nessuna società tra professionisti e nessuno studio associato può applicarlo. Inoltre la partecipazione a società di persone o associazioni professionali è una causa ostativa che impedisce al singolo socio di usare il forfettario per la sua attività individuale.

      Se supero 85.000 euro devo aprire subito una STP?

      Assolutamente no: superare gli 85.000 euro comporta solo l’uscita dal forfettario, non l’obbligo di costituire una società. Puoi restare professionista individuale in regime ordinario. La società tra professionisti è un’opzione da valutare con una simulazione su reddito, costi e prelievi, non una conseguenza automatica.

      Posso trasformare il mio studio associato in una società tra professionisti?

      Sì, ed è oggi molto più conveniente rispetto al passato. L’articolo 177-bis del TUIR, introdotto dal D.Lgs. 192/2024, garantisce la neutralità fiscale alle operazioni di conferimento, trasformazione, fusione e scissione degli studi professionali: non emergono plusvalenze tassabili e i valori fiscali restano in continuità.

      Nella STP possono entrare soci non professionisti?

      Sì, come soci di capitale o per prestazioni tecniche, ma in posizione minoritaria: i soci professionisti devono garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni. Se questo equilibrio viene meno e non si ripristina entro sei mesi, la società viene sciolta e cancellata dall’albo.

      Con una STP cambio cassa previdenziale?

      No. L’iscrizione dipende dall’albo professionale e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dalla forma giuridica né dal codice ATECO. Se non esiste una cassa per la tua professione, resti in Gestione Separata INPS (aliquota 26,07% nel 2026, oppure 24% con altra copertura pensionistica obbligatoria), dove non è prevista alcuna riduzione del 35%.

      La STP subisce la ritenuta d’acconto in fattura?

      No, perché la società tra professionisti produce reddito d’impresa e non reddito di lavoro autonomo: sui suoi compensi non va applicata la ritenuta del 20%. Se il cliente la trattiene per errore, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società può recuperarla in dichiarazione.

      Quanto tempo serve per costituire una società tra professionisti?

      I tempi tecnici dell’atto notarile e dell’iscrizione al Registro delle Imprese sono rapidi, nell’ordine di pochi giorni. A pesare sono la fase preliminare (analisi di convenienza, accordi tra soci, statuto) e l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo, che dipende dai tempi del singolo ordine professionale.

      Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


      Consulenza CAF per scegliere tra STP, studio associato e forfettario

      Scegliere tra società tra professionisti, studio associato, partita IVA ordinaria e permanenza nel regime forfettario non è una decisione da prendere leggendo una tabella: serve un confronto sui tuoi numeri reali, sul regolamento della tua cassa e sui tuoi obiettivi dei prossimi anni. Una scelta sbagliata si paga per diversi esercizi, tra imposte, contributi e costi di struttura.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca i professionisti in tutto il percorso: analisi di convenienza con simulazione delle imposte nelle diverse forme giuridiche, gestione della fuoriuscita dal forfettario, costituzione della STP o dello studio associato, adempimenti IVA e previdenziali, assistenza continuativa. Il servizio è disponibile sia in ufficio, in Viale Tullio 13 a Udine, sia online in tutta Italia, con preventivo personalizzato in base alla tua situazione.

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      Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 17:00:002026-09-13 08:29:16Società tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026: Guida Completa in 10 Punti

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