NOTIZIELavori su immobili di terzi: detrazione e rimborso IVA se il bene è strumentale all’attivitàIndice dei contenutiIl caso pratico: lavori su immobile non di proprietàQuando l’IVA è detraibile: la strumentalità come chiaveLa normativa di riferimento: art. 19-bis DPR 633/72Rimborso IVA su lavori su beni di terzi: quando spettaCosa cambia se il bene non è strumentaleFAQQuando un’impresa o un professionista esegue o commissiona lavori su un immobile che non è di sua proprietà, può detrarre o chiedere il rimborso dell’IVA pagata? La risposta dipende da un elemento centrale: la strumentalità del bene all’attività economica. Il Commercialista Telematico ha recentemente approfondito la questione, facendo luce su una casistica frequente ma spesso mal gestita nelle dichiarazioni IVA.Il caso pratico: lavori su immobile non di proprietàImmaginiamo un’azienda che ha in affitto o in comodato d’uso un immobile: uffici, magazzini, capannoni o locali commerciali. Per svolgere la propria attività, l’azienda sostiene spese di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ammodernamento di quell’immobile. Il titolare del contratto di locazione non è però il proprietario del bene.In questa situazione sorge un dubbio legittimo: l’IVA sulle fatture dei lavori può essere portata in detrazione? E in caso di eccedenza IVA, è possibile chiederne il rimborso all’Erario? Quando l’IVA è detraibile: la strumentalità come chiaveIl principio cardine è chiaro: l’IVA è detraibile quando l’acquisto o la spesa è inerente all’attività economica esercitata. Questo vale anche se i lavori vengono eseguiti su un immobile altrui, a condizione che quel bene sia strumentale all’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.La strumentalità si verifica quando l’immobile viene concretamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività produttiva di reddito imponibile ai fini IVA. Non è quindi rilevante chi sia il proprietario del bene, ma come e per quale scopo esso viene utilizzato da chi sostiene la spesa.Esempi pratici in cui la strumentalità sussiste:Lavori di ristrutturazione di un ufficio preso in affitto, in cui l’impresa svolge la propria attività amministrativa e commerciale;Ammodernamento di un capannone industriale in comodato d’uso, utilizzato per la produzione;Opere di adeguamento di un locale commerciale in locazione, destinato alla vendita al dettaglio. La normativa di riferimento: art. 19-bis DPR 633/72Il riferimento normativo centrale è l’articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (il Decreto IVA). Questa norma prevede limitazioni alla detraibilità dell’IVA per alcune categorie di beni e servizi. In particolare, per i fabbricati a uso abitativo e per i beni e i servizi destinati a uso promiscuo o non inerente all’attività, la detrazione è esclusa o ridotta proporzionalmente.Tuttavia, per i fabbricati strumentali per natura o per destinazione, la limitazione non si applica. Rientrano in questa categoria:Fabbricati strumentali per natura: immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni (capannoni, magazzini, opifici);Fabbricati strumentali per destinazione: immobili che, pur non avendo caratteristiche costruttive specifiche, vengono concretamente utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa (uffici, negozi, laboratori).Per questi beni, l’IVA sui lavori di manutenzione, ristrutturazione e miglioramento è pienamente detraibile, anche se il bene non è di proprietà di chi sostiene la spesa. Rimborso IVA su lavori su beni di terzi: quando spettaOltre alla detrazione, in certi casi il contribuente matura un credito IVA (quando l’IVA sugli acquisti supera quella sulle vendite) e può chiederne il rimborso all’Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso la strumentalità gioca un ruolo decisivo.L’articolo 30 del DPR 633/72 disciplina le ipotesi di rimborso del credito IVA. Tra queste rientra la situazione in cui il credito deriva da acquisti o importazioni di beni ammortizzabili, compresi i lavori di manutenzione straordinaria capitalizzati su immobili in affitto o comodato che costituiscono beni strumentali dell’impresa.Un aspetto pratico rilevante: quando i lavori migliorativi su un immobile di terzi vengono capitalizzati nello stato patrimoniale come “migliorie su beni di terzi” (voce B.II.7 dell’attivo), il relativo costo — e l’IVA a esso connessa — assume rilevanza ai fini sia della detrazione che del rimborso, purché il bene sia strumentale. Cosa cambia se il bene non è strumentaleSe i lavori vengono eseguiti su un immobile che non è strumentale all’attività — ad esempio un fabbricato a uso abitativo concesso in locazione a privati da parte di un soggetto IVA, oppure un immobile utilizzato per finalità personali dell’imprenditore — la situazione cambia radicalmente.In questo caso, ai sensi dell’art. 19-bis del DPR 633/72, l’IVA sulle spese sostenute per quei lavori non è detraibile e rappresenta un costo fiscalmente indeducibile ai fini IVA (anche se potrebbe essere deducibile ai fini delle imposte dirette secondo le regole TUIR).La distinzione tra strumentale e non strumentale deve essere documentata e dimostrabile in caso di controllo. Si consiglia di conservare:Il contratto di locazione o comodato che regola l’utilizzo del bene;La documentazione contabile che attesta la destinazione del bene all’attività;Le fatture dei lavori con descrizione dettagliata degli interventi.Per approfondimenti sulla detrazione IVA in ambito edilizio, puoi consultare la nostra guida sul Bonus Casa 2026 e il nostro articolo sulle detrazioni per le barriere architettoniche. FAQ Posso detrarre l’IVA su lavori fatti in un ufficio preso in affitto?Sì, se l’immobile è strumentale all’attività (cioè lo usi per svolgere la tua impresa o professione), puoi detrarre l’IVA sulle fatture dei lavori, indipendentemente dal fatto che il bene non sia di tua proprietà. Cosa si intende per ‘bene strumentale’ ai fini IVA?Un bene strumentale è un immobile utilizzato concretamente nell’esercizio dell’attività economica. Può essere strumentale per natura (capannoni, magazzini) o per destinazione (uffici, negozi, laboratori), purché impiegato nell’attività che genera reddito imponibile IVA. È possibile chiedere il rimborso IVA per lavori su immobili in comodato d’uso?Sì. Se i lavori generano un credito IVA e il bene è strumentale all’attività, è possibile richiedere il rimborso ai sensi dell’art. 30 DPR 633/72, in particolare quando i lavori vengono capitalizzati come migliorie su beni di terzi. Cosa succede se l’immobile non è strumentale all’attività?In questo caso l’IVA sulle spese dei lavori non è detraibile, ai sensi dell’art. 19-bis DPR 633/72. Diventa un costo non recuperabile ai fini IVA, anche se potrebbe rilevare ai fini delle imposte sui redditi secondo le regole del TUIR.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2021/12/comunicazione-inizio-lavori-asseverata-roma.jpg 450 800 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-28 07:06:002026-08-28 06:52:11Lavori su immobili di terzi: detrazione e rimborso IVA se il bene è strumentale all’attività