NOTIZIEReverse charge omesso o tardivo: la sanzione è autonoma, non quella per omessa fatturazioneChi gestisce una partita IVA sa bene che il reverse charge (o inversione contabile) è uno degli adempimenti IVA più delicati: se si omette o si effettua in ritardo l’integrazione della fattura ricevuta, si rischia una sanzione. Ma quale sanzione, esattamente? La risposta non era scontata, fino a quando la Corte di Cassazione non ha fatto chiarezza: si applica una sanzione autonoma e specifica, non quella generica per omessa fatturazione. Una distinzione fondamentale che può fare la differenza in sede di accertamento fiscale.Indice dei contenutiCos’è il reverse charge e come funzionaCosa succede se si omette l’integrazioneLa sentenza della Cassazione: sanzione autonomaLa sanzione applicabile: importi e riferimenti normativiCome regolarizzarsi: il ravvedimento operosoDomande frequenti (FAQ)Cos’è il reverse charge e come funzionaIl reverse charge, o inversione contabile, è un meccanismo IVA disciplinato dall’art. 17 del DPR 633/1972 (il decreto che regola l’IVA in Italia). In pratica, anziché essere il fornitore a versare l’IVA all’Erario, è il cessionario o committente (cioè chi riceve la prestazione o acquista il bene) a dover integrare la fattura ricevuta con l’IVA dovuta e a registrarla sia nel registro degli acquisti sia in quello delle vendite.In parole semplici: immagina che un’azienda edile riceva una fattura da un subappaltatore senza IVA (perché si applica il reverse charge). L’azienda deve aggiungere l’IVA da sola sulla fattura ricevuta, annotarla come acquisto e come vendita, e poi versare la differenza. Se non lo fa — o lo fa in ritardo — scatta la sanzione.Il reverse charge si applica in diversi settori, tra cui:Subappalto edile (art. 17, comma 6, lett. a, DPR 633/1972)Cessione di fabbricati in determinati casiSettore energetico (cessioni di gas, energia elettrica)Prestazioni di servizi rese da soggetti non residenti (reverse charge “estero” o intra-UE)Acquisti intracomunitari di beni (art. 46 D.L. 331/1993)Cessioni di rottami, oro industriale, telefoni cellulari e microprocessori Cosa succede se si omette l’integrazioneL’omissione o il ritardo nell’integrazione della fattura in regime di reverse charge è una violazione formale che può avere conseguenze concrete in sede di verifica fiscale. I casi più comuni sono:Omessa integrazione: il cessionario non annota l’IVA sulla fattura ricevuta e non la registra nei registri IVAIntegrazione tardiva: l’integrazione viene effettuata oltre i termini previsti dalla normativaIntegrazione errata: l’aliquota IVA applicata è sbagliata oppure la base imponibile non è correttaIl punto controverso — e che ha generato anni di incertezza applicativa — era: quale norma sanzionatoria si applica? L’Agenzia delle Entrate aveva talvolta contestato l’omessa integrazione come se si trattasse di una omessa fatturazione, applicando la sanzione più severa prevista per quella violazione. La Cassazione ha ora chiarito definitivamente che questo approccio non è corretto. La sentenza della Cassazione: sanzione autonomaLa Corte di Cassazione ha stabilito con chiarezza che, in caso di omessa o tardiva integrazione della fattura soggetta a reverse charge, la sanzione applicabile è quella specifica e autonoma prevista dall’art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. 471/1997 (decreto sulle sanzioni tributarie in materia di IVA), e non quella per omessa fatturazione prevista dall’art. 6, comma 1, dello stesso decreto.Perché è importante questa distinzione? La sanzione per omessa fatturazione (art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997) è strutturalmente più pesante, essendo calibrata su chi non documenta un’operazione imponibile sottraendo IVA all’Erario. La sanzione specifica per il reverse charge omesso (art. 6, comma 9-bis) tiene invece conto del fatto che spesso l’IVA omessa verrebbe comunque recuperata in detrazione dallo stesso soggetto, con un danno erariale limitato o nullo — e prevede un trattamento sanzionatorio differenziato e più favorevole.La ratio della decisione della Cassazione è coerente con il principio di neutralità dell’IVA: nel reverse charge, l’IVA viene addebitata e detratta dallo stesso soggetto. Se l’omissione non genera un danno erariale effettivo (perché l’IVA sarebbe comunque totalmente detraibile), la sanzione non può essere equiparata a quella per chi evade l’imposta senza versarla.Questa posizione è in linea con l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha più volte ribadito la necessità di proporzionalità delle sanzioni IVA rispetto all’effettivo pregiudizio arrecato all’Erario. La riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024, in vigore dal 1° settembre 2024) ha del resto rafforzato in chiave generale il principio di proporzionalità nell’intero sistema sanzionatorio tributario italiano. La sanzione applicabile: importi e riferimenti normativiL’art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. 471/1997 disciplina le sanzioni per le violazioni in materia di reverse charge, distinguendo due situazioni principali: 1. Reverse charge omesso senza danno erarialeSe il cessionario omette l’integrazione della fattura ma avrebbe comunque diritto alla detrazione integrale dell’IVA (il mancato versamento non ha causato un danno all’Erario), si applica una sanzione in misura fissa. È il caso più frequente nelle operazioni tra soggetti passivi IVA che operano in settori con detraibilità piena, dove l’operazione è stata comunque correttamente contabilizzata sotto il profilo economico.2. Reverse charge omesso con danno erarialeSe invece l’omissione ha causato un effettivo danno all’Erario (ad esempio perché il cessionario non aveva piena detraibilità dell’IVA, oppure perché l’imposta è rimasta effettivamente non assolta), la sanzione è proporzionale all’imposta non assolta. Anche in questo caso, tuttavia, il riferimento normativo è il comma 9-bis dell’art. 6 — non la sanzione per omessa fatturazione — con un regime complessivamente più favorevole per il contribuente.Per i valori esatti delle sanzioni aggiornate dopo la riforma del D.Lgs. 87/2024, è necessario fare riferimento al testo in vigore dell’art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997, disponibile sul sito ufficiale di Normattiva, oppure verificare con un professionista abilitato l’entità della sanzione nel caso concreto.Come regolarizzarsi: il ravvedimento operosoSe ti accorgi di aver omesso o ritardato l’integrazione di una fattura in reverse charge, puoi regolarizzare spontaneamente la posizione utilizzando il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Il ravvedimento consente di ridurre sensibilmente la sanzione, a patto che la regolarizzazione avvenga prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un’attività di controllo nei tuoi confronti.Le riduzioni dipendono dal momento in cui si effettua la regolarizzazione:Entro 30 giorni dalla violazione: sanzione ridotta a 1/10 del minimoEntro 90 giorni: sanzione ridotta a 1/9 del minimoEntro 1 anno (o entro la dichiarazione annuale successiva): sanzione ridotta a 1/7 del minimoEntro 2 anni: sanzione ridotta a 1/6 del minimoOltre 2 anni: sanzione ridotta a 1/5 del minimoPer effettuare il ravvedimento operoso relativo a omissioni in materia di reverse charge occorre generalmente:Procedere all’integrazione tardiva della fattura con annotazione sui registri IVAPresentare una dichiarazione IVA integrativa se la violazione riguarda un periodo già dichiaratoVersare tramite modello F24 l’eventuale imposta non assolta (se vi è stato danno erariale) e la sanzione ridotta, con i relativi interessi legali maturatiData la complessità tecnica di queste operazioni, è sempre consigliabile affidarsi a un professionista abilitato per calcolare correttamente gli importi e predisporre i documenti necessari. Per capire come le rettifiche IVA si inseriscono nel quadro complessivo degli adempimenti fiscali, puoi consultare anche la nostra guida sulle codici natura IVA per la fattura elettronica e la sezione dedicata alle sanzioni e ravvedimento operoso. Domande frequenti (FAQ)Il reverse charge si applica solo alle imprese edili?No. Il reverse charge si applica a diversi settori: subappalto edile, cessioni di rottami e metalli, acquisti intracomunitari, servizi resi da soggetti non residenti, cessioni di gas ed energia elettrica, cessioni di dispositivi elettronici. L’elenco completo è contenuto nell’art. 17 del DPR 633/1972 e nell’art. 46 del D.L. 331/1993.Se regolarizzo con il ravvedimento, il problema è chiuso?In linea generale sì, se non vi è danno erariale: integrando correttamente i registri IVA e pagando la sanzione ridotta tramite ravvedimento operoso, la violazione è regolarizzata. Se invece vi è stato un danno erariale effettivo, occorre anche versare l’imposta non assolta con i relativi interessi.Qual è la differenza tra omessa integrazione e omessa fatturazione?L’omessa fatturazione riguarda il soggetto che emette la fattura (o non la emette): è una violazione del cedente/prestatore che non documenta l’operazione. L’omessa integrazione in reverse charge riguarda invece il soggetto che riceve la fattura: è una violazione del cessionario/committente che non adempie all’obbligo di autofatturazione o integrazione. Sono violazioni diverse, disciplinate da norme diverse, con sanzioni diverse.Cosa cambia con la riforma delle sanzioni tributarie del 2024?Il D.Lgs. 87/2024 (in vigore dal 1° settembre 2024) ha razionalizzato il sistema sanzionatorio tributario, introducendo un criterio di maggiore proporzionalità e riducendo alcune sanzioni. Per il reverse charge, il principio dell’autonomia della sanzione specifica (art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997) rispetto a quella per omessa fatturazione è confermato e rafforzato da questa riforma. Per i valori aggiornati, fare riferimento al testo normativo vigente o a un professionista.Il fornitore è responsabile se il cessionario non integra la fattura?In linea generale no: nel regime di reverse charge l’obbligo di integrare la fattura e di versare l’IVA spetta al cessionario/committente. Il cedente/prestatore ha emesso la fattura senza IVA correttamente. Fa eccezione il caso in cui il cedente abbia applicato erroneamente il reverse charge a un’operazione che non lo prevede: in quel caso possono sorgere responsabilità solidali.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 08:52:002026-08-28 08:15:21Reverse charge omesso o tardivo: la sanzione è autonoma, non quella per omessa fatturazione
Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, Software Fatturazione ElettronicaCodici Natura IVA Fattura Elettronica 2026: Tabella Completa N1-N7Codici Natura IVA Fattura Elettronica 2026: Tabella Completa N1-N7 con Esempi PraticiQuando si emette una fattura elettronica senza IVA, o con IVA gestita in modo non ordinario, il campo «Natura» nel file XML è obbligatorio. Scegliere il codice sbagliato può causare il rigetto della fattura da parte dell’SDI, sanzioni o problemi in sede di controllo fiscale. Questa guida illustra tutti i codici natura IVA previsti dal Provvedimento AdE del 30 aprile 2018, aggiornato per il 2026, con tabella riepilogativa ed esempi pratici per ciascun codice.Indice dei contenutiCosa Sono i Codici Natura e Quando UsarliTabella Riepilogativa Codici Natura IVA 2026N1 — Escluse ex Art. 15 DPR 633/1972N2 — Non Soggette: N2.1 e N2.2N3 — Non Imponibili: Da N3.1 a N3.6N4 — Esenti (Art. 10 DPR 633/1972)N5 — Regime del Margine / IVA Non EspostaN6 — Inversione Contabile (Reverse Charge): Da N6.1 a N6.9N7 — IVA Assolta in Altro Stato UE (OSS/IOSS)Errori Comuni e Come EvitarliCodici Natura nel Software di FatturazioneFAQ — Domande Frequenti sui Codici Natura IVAConclusioneCosa Sono i Codici Natura e Quando Usarli Nel tracciato FatturaPA (formato XML v1.2.2 obbligatorio dal 2023), per ogni riga di dettaglio il campo Natura va compilato quando l’aliquota IVA è pari a zero (AliquotaIVA = 0.00). Se l’aliquota è superiore a zero (es. 22%, 10%, 4%) il campo Natura non si utilizza: l’aliquota stessa indica il trattamento IVA ordinario.I codici natura comunicano all’Agenzia delle Entrate perché non è stata applicata l’IVA. La scelta del codice corretto ha rilevanza fiscale: è diverso emettere una fattura con N4 (esente) rispetto a N2.2 (fuori campo per forfettari), perché le due categorie hanno implicazioni diverse sul pro-rata IVA, sulla detrazione dell’imposta a credito e sulla comunicazione dei dati all’SDI.Tabella Riepilogativa Codici Natura IVA 2026 CodiceDescrizione sinteticaNorma di riferimentoUso tipicoN1Escluse ex art. 15DPR 633/1972 art. 15Rimborsi spese anticipate, bolli, diritti CCIAAN2.1Non soggette — fuori campo territoriale (art. 7-7septies)DPR 633/1972 art. 7-7septiesServizi a privati extra-UE (es. consulenza a soggetto USA)N2.2Non soggette — altri casi (regime forfettario)L. 190/2014 art. 1 c. 54-89Tutte le fatture dei contribuenti forfettariN3.1Non imponibili — esportazioniDPR 633/1972 art. 8Cessioni di beni fuori UEN3.2Non imponibili — cessioni intracomunitarieDL 331/1993 art. 41Cessioni beni a soggetti IVA in altri Stati UEN3.3Non imponibili — cessioni verso San MarinoDM 24/12/1993Cessioni beni verso San MarinoN3.4Non imponibili — operazioni assimilate alle esportazioniDPR 633/1972 art. 8-bis, 9, 72Forniture a diplomatici, forze armate NATON3.5Non imponibili — dichiarazione di intentoDL 746/1983 art. 1 lett. c)Operazioni con esportatori abituali in plafondN3.6Non imponibili — altre operazioniDPR 633/1972 varieNon imponibili residuali non rientranti in N3.1-N3.5N4EsentiDPR 633/1972 art. 10Prestazioni sanitarie, finanziarie, didattiche, immobili abitativiN5Regime del margine / IVA non esposta in fatturaDL 41/1995 art. 36-40Beni usati, oggetti d’arte, antiquariato (regime speciale)N6.1Inversione contabile — rottamiDPR 633/1972 art. 74 c. 7-8Cessione di rottami, cascami, carta da maceroN6.2Inversione contabile — oro e argentoL. 7/2000 art. 17Cessione oro industriale, argento semilavoratoN6.3Inversione contabile — subappalto edilizioDPR 633/1972 art. 17 c. 6 lett. a)Servizi di manodopera in subappalto nel settore edileN6.4Inversione contabile — fabbricatiDPR 633/1972 art. 17 c. 6 lett. a-bis)Cessione fabbricati imponibili per opzioneN6.5Inversione contabile — cellulariDPR 633/1972 art. 17 c. 6 lett. b)Cessione telefoni cellulari B2BN6.6Inversione contabile — prodotti elettroniciDPR 633/1972 art. 17 c. 6 lett. c)Cessione PC, tablet, console, componenti B2BN6.7Inversione contabile — prestazioni edili settore serviziDPR 633/1972 art. 17 c. 6 lett. a-ter)Servizi edili resi a imprese del settore costruzioniN6.8Inversione contabile — settore energeticoDPR 633/1972 art. 17 c. 6 lett. d-bis), d-ter), d-quater)Cessione gas, energia elettrica, certificati verdiN6.9Inversione contabile — altri casiVarieReverse charge residuale non codificato in N6.1-N6.8N7IVA assolta in altro Stato UE (OSS/IOSS)Dir. 2006/112/CE, L. 15/2021E-commerce B2C transfrontaliero con IVA assolta nel paese consumatoreN1 — Escluse ex Art. 15 DPR 633/1972 Il codice N1 si usa per le somme che non concorrono alla base imponibile IVA perché escluse ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/1972. Sono tipicamente somme che rappresentano rimborsi di spese anticipate in nome e per conto del cliente, o importi che non sono corrispettivi ma oneri accessori:Rimborsi di spese anticipate in nome e per conto del cliente (es. spese notarili, bolli, imposte di registro anticipate dal professionista)Imposta di bollo addebitata in fatturaDiritti CCIAA e altri oneri fiscali anticipatiInteressi di mora e penali contrattualiEsempio pratico: un commercialista anticipa 500 euro di imposta di registro per conto del cliente, poi li addebita in fattura come voce separata con N1. La sua prestazione professionale va invece con aliquota IVA ordinaria 22%.N2 — Non Soggette: N2.1 e N2.2N2.1 — Operazioni Fuori Campo Territoriale (Art. 7-7septies)Il codice N2.1 identifica le operazioni che non sono soggette a IVA italiana perché, in base alle regole di territorialità degli artt. 7-7septies del DPR 633/1972, si considerano effettuate fuori dal territorio italiano. In pratica riguarda i servizi resi a privati consumatori (B2C) con sede fuori dall’Unione Europea.Esempio pratico: un consulente informatico italiano fattura un servizio a una persona fisica residente negli USA. La prestazione è N2.1 perché il luogo di tassazione IVA segue il domicilio del committente privato extra-UE (art. 7-septies c. 1 lett. a)).N2.2 — Non Soggette: Regime Forfettario (L. 190/2014)Il codice N2.2 è il codice di riferimento per tutti i contribuenti in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014). I forfettari non addebitano IVA ai clienti e non la detraggono sugli acquisti: le loro fatture hanno sempre aliquota 0% e codice N2.2.La dicitura obbligatoria in fattura per i forfettari è:«Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, c. 58 della L. 190/2014, regime forfettario — operazione senza applicazione di IVA»Per approfondire la fatturazione forfettaria con N2.2 e tutti gli adempimenti SDI, consulta il nostro articolo dedicato: Fatturazione elettronica forfettario 2026: codice natura N2.2 e adempimenti.N3 — Non Imponibili: Da N3.1 a N3.6I codici N3.x identificano le operazioni non imponibili, cioè quelle che rientrano nel campo IVA ma alle quali si applica aliquota zero in quanto connesse con operazioni internazionali o regimi speciali di non imponibilità.N3.1 — Esportazioni (Art. 8 DPR 633/1972)Si usa per le cessioni di beni esportati fuori dall’Unione Europea. È la non imponibilità classica delle esportazioni: il bene esce fisicamente dal territorio UE e il cedente italiano non applica IVA. Occorre documentare l’avvenuta esportazione con la prova doganale (MRN/DAE).Esempio: azienda italiana vende macchinari a un’impresa brasiliana e li spedisce in Brasile → N3.1.N3.2 — Cessioni Intracomunitarie (DL 331/1993 art. 41)Si usa per le cessioni di beni verso soggetti IVA registrati in altri Stati UE. Il cessionario riceve i beni e integra la fattura nel proprio paese con il meccanismo dell’autofattura intracomunitaria. Il cedente italiano non applica IVA ma deve verificare la partita IVA comunitaria del cliente via VIES.N3.3 — Cessioni verso San MarinoSan Marino, pur non essendo UE, ha un accordo doganale specifico con l’Italia. Le cessioni verso San Marino con trasferimento fisico del bene seguono un regime assimilato alle esportazioni con invio telematico delle fatture all’Ufficio Tributario sanmarinese.N3.4 — Operazioni Assimilate alle Esportazioni (Art. 8-bis, 9, 72)Operazioni non imponibili che la legge assimila alle esportazioni senza che ci sia effettiva uscita dal territorio UE: forniture a diplomatici, organismi internazionali, forze armate NATO, cessioni di navi e aerei adibiti alla navigazione internazionale.N3.5 — Dichiarazione di Intento (DL 746/1983)Gli esportatori abituali (chi ha esportato oltre il 10% del fatturato nell’anno precedente) possono acquistare beni e servizi senza IVA fino a concorrenza del proprio «plafond». Lo fanno inviando una dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, che il fornitore deve ricevere prima di emettere la fattura senza IVA con N3.5.N3.6 — Altre Non ImponibiliCodice residuale per operazioni non imponibili non classificabili nei precedenti N3.1-N3.5. Usato raramente: solo quando la non imponibilità deriva da norme speciali non contemplate altrove.N4 — Esenti (Art. 10 DPR 633/1972) Il codice N4 identifica le operazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972. L’esenzione si differenzia dalla non imponibilità: le operazioni esenti rientrano nel campo IVA ma vengono esonerate dall’applicazione dell’imposta per ragioni di politica fiscale. La principale conseguenza è che chi esegue prevalentemente operazioni esenti ha un pro-rata IVA ridotto e può detrarre solo in parte l’IVA sugli acquisti.Le categorie principali di operazioni esenti N4:Prestazioni sanitarie (art. 10 n. 18): medici, dentisti, fisioterapisti, psicologi, laboratori di analisi — tutte le prestazioni finalizzate alla tutela della salute fisica e psichicaPrestazioni didattiche (art. 10 n. 20): scuole, università, corsi di formazione riconosciutiOperazioni finanziarie e assicurative (art. 10 nn. 1-9): concessione di crediti, operazioni su valute, raccolta fondiLocazioni e cessioni di fabbricati abitativi (art. 10 n. 8): locazione di immobili ad uso abitativo in regime di esenzione (salvo opzione per l’imponibilità)Servizi postali universali (Poste Italiane)Esempio pratico: uno psicologo emette fattura per una seduta psicoterapeutica → N4. Un medico di base riceve compenso per visita privatistica → N4. Un fisioterapista fattura seduta di riabilitazione → N4.N5 — Regime del Margine / IVA Non EspostaIl codice N5 si usa nel regime del margine per i beni usati (DL 41/1995 artt. 36-40): beni d’occasione, oggetti d’arte, da collezione, d’antiquariato. In questo regime, l’IVA si calcola solo sul «margine» (differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto) e non viene esposta in fattura. Il compratore non può detrarre l’IVA che però è inclusa nel prezzo.Esempio: un commerciante di auto usate vende un’auto acquistata da un privato. Emette fattura con N5 — il compratore business non vede IVA esposta ma il venditore versa l’imposta sul margine.N6 — Inversione Contabile (Reverse Charge): Da N6.1 a N6.9I codici N6.x identificano le operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge): il cedente/prestatore emette fattura senza IVA, e l’acquirente/committente (soggetto passivo IVA) integra la fattura con l’aliquota IVA dovuta e la registra sia in acquisto sia in vendita. L’IVA non viene «girata» ma autoassolta dall’acquirente.I Sottocodici N6 più UtilizzatiN6.3 — Subappalto Edilizio: prestazioni di sola manodopera (subappalti) nel settore edile rese a imprese di costruzione o ristrutturazione. Il committente integra e autofattura.N6.5 e N6.6 — Elettronico (cellulari, PC): cessioni B2B (tra soggetti IVA) di smartphone, tablet, PC, console, circuiti integrati. L’acquirente applica il reverse charge. Attenzione: non si applica nel B2C (al consumatore finale).N6.7 — Prestazioni Edili (Settore Servizi): servizi di pulizia, demolizione, completamento e installazione resi nel settore edile. Diverso dal N6.3 (subappalto manodopera pura).N6.8 — Energia: cessioni di gas, energia elettrica, certificati verdi, unità di emissione tra operatori del settore energetico.Regola generale N6: il cedente emette fattura con importo ma aliquota 0% e codice N6.x. La fattura deve riportare la dicitura «inversione contabile» o «reverse charge» e la norma di riferimento. L’acquirente integra con IVA e registra sia come acquisto che come vendita fittizia.N7 — IVA Assolta in Altro Stato UE (OSS/IOSS)Il codice N7 è entrato in uso con la riforma dell’IVA sull’e-commerce (luglio 2021, recepita con L. 15/2021). Si usa per le vendite a distanza B2C verso consumatori UE, quando l’IVA viene assolta nel paese del consumatore tramite il regime OSS (One Stop Shop) o IOSS (Import One Stop Shop per beni extra-UE).Esempio: un’azienda italiana vende articoli online a un consumatore francese per 200 euro. Superate le soglie OSS, addebita IVA francese (20%) tramite il regime OSS, registrata nel portale MOSS italiano. La fattura italiana mostra N7 + importo IVA assolta in Francia.Errori Comuni e Come EvitarliN4 vs N2.2: l’Errore dei Professionisti Sanitari in ForfettarioUn medico o fisioterapista in regime forfettario deve usare N2.2, non N4. L’esenzione sanitaria N4 è per i soggetti IVA ordinari: il codice N4 implica pro-rata IVA che non si applica a chi è fuori campo IVA per regime agevolato. Il forfettario usa N2.2 indipendentemente dal tipo di prestazione.N3.2 vs N7 per l’E-commerce B2C UELe cessioni intracomunitarie N3.2 sono per operazioni B2B (tra soggetti IVA). Per le vendite a distanza B2C (consumatori finali UE) si usa N7 se si aderisce all’OSS. Confondere i due codici espone al rischio di versare l’IVA nel paese sbagliato.N6 solo tra Soggetti IVAIl reverse charge (N6.x) si applica solo nelle operazioni B2B. Se il cessionario è un privato consumatore (B2C), si applica l’aliquota IVA ordinaria, non il reverse charge. L’errore di emettere N6.5 (cellulari) verso un privato espone a sanzioni pesanti.Codici Natura nel Software di FatturazioneI software di fatturazione elettronica gestiscono l’inserimento dei codici natura in modo automatico o semiautomatico. Il gestore del software dovrebbe configurare i codici natura come predefiniti per ciascun tipo di cliente o servizio. Per confrontare le funzionalità dei migliori software sul mercato, leggi: Migliori software fatturazione elettronica 2026.La guida hub completa sulla fatturazione elettronica 2026 — obblighi, adempimenti e scadenze — è disponibile qui: Fatturazione elettronica 2026: guida completa.FAQ — Domande Frequenti sui Codici Natura IVACosa succede se uso il codice natura sbagliato?L’SDI potrebbe rifiutare la fattura (se la combinazione codice+aliquota è incoerente) oppure accettarla ma la dichiarazione IVA risulterà errata. In caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate può contestare l’omessa o errata applicazione dell’IVA con sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta. La rettifica si può fare con nota di credito e nuova fattura.I forfettari devono sempre usare N2.2?Sì, sempre, indipendentemente dal tipo di prestazione. Anche il forfettario che presta servizi sanitari usa N2.2 (non N4), perché è il regime forfettario — non l’esenzione sanitaria — la ragione per cui non addebita IVA.Il codice N1 si usa anche per la marca da bollo in fattura?Sì. L’imposta di bollo di 2 euro addebitata in fattura (quando la fattura è esente o non soggetta IVA e imponibile oltre 77,47 euro) va indicata con N1 sulla riga di bollo virtuale. Non si tratta di un corrispettivo ma di un’imposta addebitata al cliente.Come si indica il codice natura nel file XML FatturaPA?Nel tracciato XML v1.2.2 il campo si chiama Natura ed è contenuto nel blocco DettaglioLinee. Va compilato solo quando AliquotaIVA è «0.00». Esempio: <Natura>N2.2</Natura>. Se il software non lo compila automaticamente, verificare la configurazione del profilo cliente o della tipologia di servizio.ConclusioneLa scelta del codice natura IVA corretto nella fattura elettronica non è un dettaglio burocratico: ha rilevanza fiscale, impatta il pro-rata IVA, e in caso di controllo è uno dei primi elementi verificati dall’Agenzia delle Entrate. I codici più usati nel quotidiano sono N2.2 (forfettari), N4 (esenti sanitari/finanziari/didattici), N3.2 (cessioni intraUE B2B) e N6.x (reverse charge). Per qualsiasi dubbio sulla classificazione delle proprie operazioni, il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza fiscale specializzata con accesso diretto agli esperti in materia IVA e fatturazione elettronica.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-20 10:00:002026-08-17 11:02:13Codici Natura IVA Fattura Elettronica 2026: Tabella Completa N1-N7
Guide Fatturazione ElettronicaReverse Charge Interno 2026: Guida Fatturazione con IVA al 0% per Edilizia, Rottami e CellulariIl reverse charge interno e’ una procedura IVA che si applica in alcuni settori specifici per evitare frodi fiscali. Nel 2026, le regole sono aggiornate e i codici natura da indicare in fattura elettronica vanno dal N6.1 al N6.9, ognuno per una categoria diversa: rottami, oro, edilizia, cellulari, console, energia. Capire quando applicare il reverse charge e’ fondamentale per chi opera in questi settori, perche’ un errore nel codice puo’ costare sanzioni importanti.In questa guida completa scoprirai cos’e’ il reverse charge interno, in quali settori si applica nel 2026, come compilare correttamente la fattura elettronica con IVA al 0%, quali sono i codici natura corretti e cosa cambia per i forfettari. Trovi anche esempi pratici e XML compilato per non sbagliare.Hai dubbi sull’applicazione del reverse charge alla tua attivita’? Il CAF Centro Fiscale di Udine ti supporta nella gestione corretta della fatturazione e dei codici natura.Indice dei contenutiCos’e’ il reverse charge interno e come funzionaDifferenza tra reverse charge interno ed esternoBase normativa: art. 17 DPR 633/1972Settori con reverse charge interno 2026 e codici natura N6Come emettere una fattura con reverse charge internoEsempio pratico di XML compilatoCosa deve fare il committente che riceve la fatturaReverse charge e regime forfettarioEsempi pratici di reverse charge internoCosa succede se sbagli il codice naturaReverse charge solo B2B: attenzione ai privatiDifferenza tra reverse charge e split paymentDomande frequenti sul reverse charge interno★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Cos’e’ il reverse charge interno e come funzionaIl reverse charge interno, chiamato anche inversione contabile, e’ un meccanismo IVA particolare. In una vendita normale, il venditore applica l’IVA sulla fattura, la incassa dal cliente e poi la versa allo Stato. Con il reverse charge, invece, succede l’opposto: il venditore non applica l’IVA sulla fattura, e l’obbligo di gestire l’imposta passa al compratore.In pratica, il cliente che riceve una fattura in reverse charge deve auto-fatturarsi l’IVA: la calcola, la registra nel registro IVA acquisti (per portarla in detrazione) e contemporaneamente nel registro IVA vendite (per versarla in liquidazione). L’operazione e’ neutra sul piano dell’imposta dovuta, ma serve a tracciare il movimento e a evitare frodi.Perche’ lo Stato ha introdotto questo meccanismo? Semplice: in alcuni settori particolarmente esposti a frodi (rottami, edilizia, cellulari) capitava che il venditore incassasse l’IVA dal cliente e poi non la versasse allo Stato, sparendo. Spostando l’obbligo sul compratore – che di solito e’ un’azienda strutturata – il rischio si azzera. Riassunto del meccanismo del reverse chargeVenditore: emette fattura senza IVA con causale specificaCompratore: riceve fattura, integra l’IVA, la versa e la detraeEffetto fiscale netto: zero (operazione neutra)Tracciabilita’: totale, perche’ l’operazione passa due volte nei registriDifferenza tra reverse charge interno ed esternoEsistono due tipi di reverse charge ed e’ importante non confonderli, perche’ si applicano in situazioni diverse e con codici natura diversi.Il reverse charge esterno riguarda le operazioni con soggetti esteri: fornitori UE o extra-UE che vendono beni o prestano servizi a un’azienda italiana. In questo caso, il fornitore estero emette fattura senza IVA e l’azienda italiana deve integrare l’imposta italiana tramite autofattura o integrazione (codici natura N6 generici e N3.X). Per approfondire come funziona quando sei tu a fatturare all’estero, leggi la guida su come fatturare all’estero in regime forfettario.Il reverse charge interno, invece, riguarda operazioni che avvengono tutte in Italia, tra due soggetti italiani con partita IVA. Si applica solo a settori specifici elencati dall’art. 17 commi 5 e 6 del DPR 633/1972, e ognuno ha un codice natura preciso (da N6.1 a N6.9).Tabella riassuntiva delle differenzeCaratteristicaReverse charge internoReverse charge esternoSoggettiEntrambi italianiUno italiano, uno esteroSettoriSolo elencatiGenerale per import servizi/beni UECodice naturaN6.1 – N6.9N6 generico o N3.XNormaArt. 17 c. 5 e 6 DPR 633/72Art. 17 c. 2 DPR 633/72Base normativa: art. 17 DPR 633/1972La normativa di riferimento per il reverse charge interno e’ contenuta nell’articolo 17 commi 5 e 6 del DPR 633/1972, il decreto che disciplina l’IVA in Italia. Negli anni questi commi sono stati ampliati con vari provvedimenti per includere nuovi settori a rischio frode.Art. 17 c. 5: introduce il reverse charge per cessioni di oro da investimentoArt. 17 c. 6 lett. a: subappalto edilizioArt. 17 c. 6 lett. a-bis: cessione di fabbricati strumentaliArt. 17 c. 6 lett. a-ter: prestazioni edili nel settore serviziArt. 17 c. 6 lett. b: cessioni di telefoni cellulari B2BArt. 17 c. 6 lett. c: cessioni di console giochi, PC e laptop B2BArt. 17 c. 6 lett. d-bis, d-ter, d-quater: settore energeticoArt. 74 c. 7-8: rottami e materiali di recuperoUna novita’ importante per il 2026 e’ la conferma dell’estensione del reverse charge ai contratti di appalto e subappalto nel settore della logistica e del trasporto merci, gia’ introdotta nel 2024 dalla Legge di Bilancio (L. 213/2023) e operativa per i committenti che svolgono attivita’ di logistica, movimentazione e trasporto. Settori con reverse charge interno 2026 e codici natura N6Vediamo nel dettaglio i nove settori in cui si applica il reverse charge interno nel 2026, ognuno con il proprio codice natura da indicare nella fattura elettronica.N6.1 – Cessione di rottami e materiali di recuperoDisciplinata dall’art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72, riguarda la vendita di rottami ferrosi, cascami, sottoprodotti, carta da macero, plastica e altri materiali destinati al riciclo. E’ uno dei settori storicamente piu’ colpiti da frodi IVA, motivo per cui il legislatore ha introdotto il reverse charge gia’ molti anni fa.N6.2 – Cessione di oro da investimentoRiguarda la cessione di oro da investimento (lingotti, monete) ai sensi dell’art. 17 c. 5 del DPR 633/72. Si applica quando il cedente ha optato per il regime di imponibilita’. L’obiettivo e’ contrastare le frodi nel settore dei metalli preziosi.N6.3 – Subappalto edilizioE’ uno dei casi piu’ frequenti di applicazione del reverse charge interno. Si applica quando un subappaltatore emette fattura nei confronti dell’appaltatore principale per lavori edili. Attenzione: il reverse charge si applica solo nel rapporto subappaltatore-appaltatore, non quando l’appaltatore fattura al committente finale.Esempio: un’impresa edile vince l’appalto per costruire un capannone. Affida l’impianto idraulico a un idraulico subappaltatore. L’idraulico fattura all’impresa edile in reverse charge (codice N6.3). L’impresa edile, a sua volta, fattura al committente finale con IVA ordinaria (perche’ tra appaltatore e committente non c’e’ reverse charge).N6.4 – Cessione di fabbricati strumentaliRiguarda la cessione di fabbricati strumentali (capannoni, uffici, negozi) tra soggetti IVA quando il cedente ha optato per l’imponibilita’ IVA. Anche in questo caso, l’acquirente integra la fattura con IVA al 22% (o aliquota applicabile).N6.5 – Cessione di telefoni cellulari B2BSi applica alle cessioni di telefoni cellulari tra soggetti IVA (B2B). Importante: non si applica nelle vendite al consumatore finale. Il reverse charge scatta solo se acquisti cellulari per rivenderli o per uso aziendale.N6.6 – Cessione di console giochi, PC, laptop B2BStessa logica del codice N6.5, ma applicato a console videogiochi, PC desktop, laptop, tablet e microprocessori. Vale solo per cessioni B2B effettuate nelle fasi precedenti la vendita al dettaglio. Quando un negozio vende un PC al consumatore finale, applica IVA ordinaria.N6.7 – Prestazioni edili nel settore serviziRiguarda le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici. Si applica nei rapporti tra imprese del settore edile, anche al di fuori del subappalto. Esempio classico: un’impresa di pulizie che lavora per un’impresa edile durante un cantiere. N6.8 – Cessioni nel settore energeticoSi applica alle cessioni di gas e energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, ai certificati verdi, ai titoli di efficienza energetica e ai certificati similari (art. 17 c. 6 lett. d-bis, d-ter, d-quater). E’ un settore esposto a frodi carosello, motivo per cui il legislatore ha applicato il reverse charge.N6.9 – Altri casi specificiCodice generico per altri casi specifici di reverse charge interno previsti da normative speciali, come ad esempio il reverse charge applicato in via sperimentale ad alcuni settori particolari o le operazioni introdotte da decreti ministeriali successivi.Tabella riepilogativa codici natura N6CodiceSettoreNormaN6.1Rottami e materiali di recuperoArt. 74 c. 7-8N6.2Oro da investimentoArt. 17 c. 5N6.3Subappalto edilizioArt. 17 c. 6 lett. aN6.4Fabbricati strumentaliArt. 17 c. 6 lett. a-bisN6.5Telefoni cellulari B2BArt. 17 c. 6 lett. bN6.6PC, console, laptop B2BArt. 17 c. 6 lett. cN6.7Servizi edili (pulizia, demolizione)Art. 17 c. 6 lett. a-terN6.8Settore energetico (gas, energia)Art. 17 c. 6 lett. d-bisN6.9Altri casi specificiNorme specialiCome emettere una fattura con reverse charge internoEmettere una fattura con reverse charge interno e’ piu’ semplice di quanto sembri, basta seguire alcuni passaggi precisi e indicare i codici corretti nella fattura elettronica.I 5 passi per la fattura correttaVendi senza IVA: non addebitare IVA al clienteIndica la dicitura in fattura: “Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17 c. X DPR 633/72” (sostituisci X con il comma corretto)Inserisci il codice natura: N6.1, N6.2, N6.3… a seconda del settoreImponibile: indica l’importo nettoIVA: 0% (campo aliquota = 0,00)Tutti i principali software di fatturazione elettronica (Aruba, Fattura24, FatturaInCloud, Libero SiStudio) gestiscono automaticamente questi codici: basta selezionare il tipo di operazione e il programma compila correttamente i campi XML.Cosa scrivere nel corpo della fatturaDescrizione operazione: precisa e dettagliataImponibile: importo nettoAliquota IVA: 0%IVA: 0,00 EURRiferimento normativo: in calce o nella descrizioneCodice natura: N6.X (selezionato automaticamente dal software)Esempio pratico di XML compilatoVediamo concretamente come si presenta una fattura elettronica in reverse charge interno a livello di file XML. Supponiamo che un idraulico subappaltatore (Mario Rossi, P.IVA 12345678901) emetta fattura a un’impresa edile (Costruzioni SpA, P.IVA 98765432109) per 5.000 EUR di lavori di subappalto.<DatiBeniServizi> <DettaglioLinee> <NumeroLinea>1</NumeroLinea> <Descrizione>Lavori di subappalto impianto idraulico</Descrizione> <PrezzoUnitario>5000.00</PrezzoUnitario> <PrezzoTotale>5000.00</PrezzoTotale> <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA> <Natura>N6.3</Natura> <RiferimentoNormativo>Art. 17 c. 6 lett. a) DPR 633/72</RiferimentoNormativo> </DettaglioLinee> <DatiRiepilogo> <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA> <Natura>N6.3</Natura> <ImponibileImporto>5000.00</ImponibileImporto> <Imposta>0.00</Imposta> <RiferimentoNormativo>Reverse charge ex art. 17 c. 6 lett. a) DPR 633/72</RiferimentoNormativo> </DatiRiepilogo> </DatiBeniServizi>I campi fondamentali sono tre: AliquotaIVA a 0,00 (zero), Natura con il codice corretto (N6.3 in questo caso) e RiferimentoNormativo con la base giuridica precisa. Se uno solo di questi campi e’ compilato male, la fattura risulta scartata dallo SDI o passa controlli successivi dell’Agenzia Entrate. Cosa deve fare il committente che riceve la fatturaQuando ricevi una fattura in reverse charge interno, hai degli obblighi precisi da rispettare entro pochi giorni. Vediamo cosa devi fare passo per passo.Ricevi la fattura dal fornitore tramite SDIAuto-fatturati l’IVA (procedura di integrazione): calcola l’IVA dovuta applicando l’aliquota corretta (di solito 22%) sull’imponibileRegistra la fattura sia nel registro IVA acquisti (per detrarre) sia nel registro IVA vendite (per versare)Versa l’IVA in liquidazione mensile o trimestraleDetrai la stessa IVA nella stessa liquidazione: l’effetto e’ neutroL’integrazione si fa generando un documento di tipo TD16 – Integrazione fattura reverse charge interno, con i dati del fornitore originale e l’aggiunta dell’IVA calcolata. Il documento va trasmesso allo SDI.Tempi per l’integrazioneTermine massimo: entro il mese successivo a quello di ricezioneLiquidazione: nella liquidazione del periodo di registrazioneDetrazione: contestuale, nello stesso periodoReverse charge e regime forfettarioI forfettari hanno regole particolari quando interagiscono con il reverse charge interno. Vediamo i due scenari principali.Forfettario che VENDE in reverse chargeIl regime forfettario prevede normalmente che il forfettario non addebiti IVA in fattura, indicando il codice natura N2.2 (operazione non soggetta – altri casi). Ma cosa succede se il forfettario vende in un settore soggetto a reverse charge interno (es. un idraulico forfettario che subappalta a un’impresa edile)?In questo caso il forfettario emette comunque fattura senza IVA, ma deve usare il codice natura specifico del reverse charge (N6.3 per il subappalto edilizio, N6.7 per i servizi edili) invece di N2.2. La sostanza non cambia (niente IVA in fattura), ma e’ importante per la tracciabilita’ fiscale.Forfettario che RICEVE fattura reverse chargeSe il forfettario riceve una fattura in reverse charge da un fornitore (caso meno comune, ma possibile), NON deve auto-fatturarsi l’IVA nel modo classico, perche’ non ha una posizione IVA aperta da gestire. Tuttavia, deve versare l’IVA dovuta tramite F24 entro il 16 del mese successivo, usando il codice tributo specifico.I forfettari sono esonerati dalla LIPE (Liquidazione Periodica IVA) e dalla dichiarazione IVA annuale, ma il versamento dell’IVA per le operazioni in reverse charge ricevute resta obbligatorio. E’ un punto spesso trascurato che puo’ costare sanzioni.Esempi pratici di reverse charge internoVediamo tre esempi concreti di applicazione del reverse charge interno, con il codice natura corretto da usare in ciascun caso.Esempio 1 – Idraulico subappalta a impresa edileMarco e’ un idraulico in regime forfettario e lavora in subappalto per un’impresa edile (Costruzioni Friuli SpA) che sta ristrutturando una casa privata. Marco fattura 3.500 EUR per i lavori di impianto idraulico.Codice natura corretto: N6.3 (subappalto edile)Norma: Art. 17 c. 6 lett. a) DPR 633/72IVA in fattura: 0% (Marco e’ forfettario E in reverse charge)Cosa fa Costruzioni Friuli: integra fattura, calcola IVA al 22% (770 EUR), la versa in liquidazione e la detraeEsempio 2 – Vendita di cellulari B2BTechShop Srl rivende cellulari business a un’azienda di logistica (Trasporti Veloci Srl) che li distribuira’ ai dipendenti. Importo: 12.000 EUR per 30 smartphone.Codice natura corretto: N6.5 (cellulari B2B)Norma: Art. 17 c. 6 lett. b) DPR 633/72IVA in fattura: 0%Cosa fa Trasporti Veloci: integra fattura con IVA al 22% (2.640 EUR), versa e detraeEsempio 3 – Demolitore vende rottami metalliciUna ditta di demolizione (Demolizioni Udine Srl) vende 8.000 EUR di rottami ferrosi a un’acciaieria (Ferriere Friulane SpA).Codice natura corretto: N6.1 (rottami)Norma: Art. 74 c. 7-8 DPR 633/72IVA in fattura: 0%Cosa fa Ferriere Friulane: integra con IVA al 22% (1.760 EUR), versa e detrae Cosa succede se sbagli il codice naturaSbagliare il codice natura nel reverse charge interno non e’ un errore banale. Le conseguenze possono essere pesanti, sia per chi emette fattura sia per chi la riceve.Possibili contestazioni dell’Agenzia EntrateRecupero dell’IVA non applicata: se l’AdE riqualifica l’operazione come non soggetta a reverse chargeSanzioni amministrative: dal 90% al 180% dell’imposta non applicata correttamenteSanzione fissa per errore formale: da 250 EUR a 2.000 EUR per fatture irregolariIndetraibilita’: il committente potrebbe non poter detrarre l’IVAL’Agenzia Entrate ha intensificato i controlli sulla corretta applicazione dei codici natura grazie ai dati delle fatture elettroniche, che permettono incroci automatici. Un codice natura sbagliato puo’ attivare un alert nei sistemi dell’AdE.Come evitare erroriVerifica sempre il settore della tua attivita’ e quale codice natura si applicaUsa software di fatturazione aggiornati che gestiscono automaticamente i codiciIn caso di dubbio, chiedi al CAF o al commercialista PRIMA di emettere fatturaConserva la documentazione che giustifica l’applicazione del reverse charge (contratto di subappalto, ordine, ecc.)Reverse charge solo B2B: attenzione ai privatiUna regola fondamentale del reverse charge interno: si applica solo nelle operazioni B2B, cioe’ tra due soggetti con partita IVA. Mai con i privati.Esempio: un imbianchino fa lavori di tinteggiatura in un appartamento di un cliente privato. Anche se l’attivita’ e’ “edile”, il reverse charge non si applica perche’ il cliente non ha partita IVA. L’imbianchino emette fattura con IVA ordinaria (10% per ristrutturazione, 22% in altri casi).Stessa cosa per la vendita di cellulari: in un negozio al dettaglio, quando un cliente privato compra un telefono, l’IVA si applica normalmente al 22%. Il codice N6.5 si usa solo nelle vendite B2B nelle fasi precedenti la vendita al consumatore finale.Caso particolare: cliente con partita IVA che compra per uso privatoCosa succede se un imprenditore con partita IVA compra un cellulare per uso personale? Il reverse charge si applica solo se l’acquisto rientra nell’attivita’ d’impresa. Se e’ uso strettamente personale, l’operazione torna a essere assimilata a B2C e si applica IVA ordinaria. La distinzione si basa sull’intestazione della fattura: se intestata alla persona fisica come privato, no reverse charge; se intestata alla P.IVA come imprenditore, si’.Differenza tra reverse charge e split paymentSpesso il reverse charge interno viene confuso con lo split payment, ma sono due meccanismi diversi pensati per situazioni diverse.Lo split payment (scissione dei pagamenti) si applica quando un fornitore privato fattura alla Pubblica Amministrazione o a societa’ a controllo pubblico. Il fornitore emette fattura con IVA addebitata, ma la PA paga al fornitore solo l’imponibile e versa direttamente l’IVA allo Stato. Codice nei dati di pagamento: “S” o “I”.Il reverse charge invece, come abbiamo visto, prevede che il fornitore emetta fattura senza IVA e che il cliente integri l’imposta. Si applica tra privati B2B in settori specifici.Tabella di confronto reverse charge vs split paymentCaratteristicaReverse charge internoSplit paymentSoggettiB2B privatiPrivato vs PAIVA in fattura0% (non addebitata)Addebitata normalmenteChi versa l’IVAIl cliente (in liquidazione)La PA direttamenteEffettoOperazione neutraSolo gestione del pagamentoCodice naturaN6.XN/A (IVA addebitata) Domande frequenti sul reverse charge internoIl reverse charge interno si applica anche tra forfettari?Si’, se il settore rientra tra quelli previsti (subappalto edile, rottami, ecc.) e l’operazione e’ tra due soggetti IVA, anche se entrambi sono forfettari. Il forfettario venditore usa il codice natura specifico (es. N6.3) invece di N2.2. Il forfettario acquirente dovra’ versare l’IVA con F24, anche se non gestisce normalmente la liquidazione.Come si compila la LIPE con operazioni in reverse charge?Le operazioni in reverse charge ricevute vanno indicate nella LIPE sia tra le operazioni passive (per la detrazione) sia tra le attive (per il versamento dell’imposta integrata). Per chi e’ soggetto a LIPE, il software gestionale di solito fa tutto in automatico se i codici natura sono corretti.Cosa rischio se applico il reverse charge in un settore non previsto?Rischi che l’AdE riqualifichi l’operazione come imponibile IVA ordinaria. Devi quindi versare l’IVA non applicata, piu’ sanzioni dal 90% al 180% e interessi. Per evitare il problema, applica il reverse charge solo nei casi tassativamente elencati dall’art. 17 c. 5-6 e art. 74 del DPR 633/72.Posso emettere una nota di credito su una fattura in reverse charge?Si’, con le stesse modalita’ della fattura originaria: nota di credito senza IVA, codice natura N6.X, riferimento normativo all’art. 17 DPR 633/72. Il committente dovra’ rettificare anche l’integrazione IVA effettuata in precedenza.Il reverse charge si applica al noleggio di attrezzature edili?No. Il reverse charge edile (N6.3 e N6.7) si applica alle prestazioni di lavori (subappalto, pulizia, demolizione, installazione impianti), non al semplice noleggio di attrezzature o macchinari. Per il noleggio si applica IVA ordinaria al 22%.Quale codice TipoDocumento usare per l’integrazione?Il codice corretto per l’integrazione di una fattura ricevuta in reverse charge interno e’ TD16 – Integrazione fattura reverse charge interno. Per il reverse charge esterno (UE) si usa TD17 (servizi UE) o TD18 (cessioni intra-UE).Affidati al CAF Centro Fiscale di UdineIl reverse charge interno e’ uno dei meccanismi IVA piu’ tecnici e piu’ soggetti a errori. Tra 9 codici natura diversi, settori specifici, regole speciali per i forfettari e differenze con lo split payment, e’ facile sbagliare. E gli errori, come abbiamo visto, possono costare sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta.Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta nella corretta applicazione del reverse charge: dalla verifica della tua attivita’ alla compilazione delle fatture, dalla gestione della LIPE alla risoluzione di eventuali contestazioni dell’Agenzia Entrate.Servizi correlati: apertura partita IVA, consulenza regime forfettario, gestione fatturazione elettronica, dichiarazione IVA annuale.Contattaci per una consulenza personalizzata sul tuo settore e sull’applicazione corretta del reverse charge interno.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. 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Guide Fatturazione ElettronicaCodici Natura IVA Fattura Elettronica 2026: Guida N1-N7 con EsempiCompilare correttamente il codice Natura nella fattura elettronica e una delle operazioni piu critiche per imprese, partite IVA forfettarie, esportatori e professionisti. Un errore in questo campo XML determina lo scarto della fattura da parte del Sistema di Interscambio (SdI), con conseguenze che vanno dalle sanzioni ai mancati pagamenti. In questa guida aggiornata al 2026 trovi la tabella completa dei codici N1-N7, esempi pratici per ogni casistica e indicazioni operative per i principali software di fatturazione (Aruba, Fatture in Cloud, software gestionali).La guida copre tutti i sotto-codici introdotti dall’Agenzia delle Entrate: dalle operazioni escluse ex art. 15 (N1) alle vendite intracomunitarie (N3.2), dal reverse charge edilizio (N6.7) al regime del margine per auto usate (N5). Trovi inoltre un esempio XML completo del tag <Natura> e una sezione FAQ con i casi piu controversi.Indice dei contenutiCodice Natura nella fattura elettronica: cos’eDove si trova il codice Natura nell’XMLQuando si deve usare il codice NaturaTabella completa codici Natura 2026 (N1-N7)N1 – Operazioni escluse ex art. 15N2 – Operazioni non soggette (N2.1, N2.2)N3 – Operazioni non imponibili (N3.1-N3.6)N4 – Operazioni esentiN5 – Regime del margineN6 – Reverse charge (N6.1-N6.9)N7 – IVA assolta in altro Stato UEEsempi pratici per categoria professionaleErrore comune: aliquota 0% invece del codice NaturaCosa succede se sbagli: scarto SDICompilazione nei principali softwareAggiornamenti normativi 2026Esempio XML completo con tag NaturaDomande frequenti★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Codice Natura nella fattura elettronica: cos’eIl codice Natura e un identificativo alfanumerico (da N1 a N7, con sotto-codici come N2.2, N3.1, N6.7) che indica il regime IVA dell’operazione fatturata quando questa non prevede l’applicazione dell’aliquota ordinaria (4%, 5%, 10%, 22%). E stato introdotto dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018 e successivi aggiornamenti, in attuazione dell’obbligo di fatturazione elettronica fra privati.Il codice Natura serve al Sistema di Interscambio e all’Agenzia delle Entrate per classificare correttamente le operazioni ai fini IVA: distinguere ad esempio una vendita esente (medico) da una vendita non imponibile (esportatore) o da un’operazione fuori campo IVA (forfettario). Senza questa classificazione l’incrocio dei dati nelle dichiarazioni precompilate (LIPE, dichiarazione IVA annuale) non sarebbe possibile. Dove si trova il codice Natura nell’XMLNel tracciato XML della fattura elettronica (formato FatturaPA versione 1.2.2 o successive), il codice Natura si inserisce nel tag <Natura> all’interno del blocco <DatiBeniServizi>/<DettaglioLinee> e/o nel blocco <DatiRiepilogo>.La regola fondamentale e questa: il tag <Natura> e alternativo al tag <AliquotaIVA> con valore diverso da zero. In pratica:Se l’operazione e imponibile al 4%, 5%, 10% o 22% → compili solo <AliquotaIVA>, NON compili <Natura>Se l’operazione e non imponibile, esente, non soggetta o in reverse charge → compili <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA> E <Natura> con il codice correttoMettere insieme un’aliquota positiva e un codice Natura, oppure dichiarare aliquota 0,00 senza specificare la Natura, genera scarto SDI con codice di errore 00400 o 00401.Quando si deve usare il codice NaturaIl codice Natura va indicato solo per le operazioni che non scontano IVA con aliquota ordinaria. Le casistiche sono cinque macro-categorie, che corrispondono ai codici N1-N7:Operazioni escluse da IVA ex art. 15 DPR 633/72 (rimborsi spese, anticipazioni in nome e per conto)Operazioni non soggette per mancanza di un presupposto IVA (territoriale, soggettivo)Operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie, San Marino)Operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/72 (sanitarie, didattiche, finanziarie)Operazioni in reverse charge o regime speciale (margine, autotrasportatori, IVA per cassa)Se sei una partita IVA in regime ordinario e fatturi 100 euro + IVA 22% a un cliente italiano, NON devi mettere alcun codice Natura. Compili semplicemente <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA> e l’imposta di 22 euro. Il codice Natura sarebbe un errore. Tabella completa codici Natura 2026 (N1-N7)Ecco la tabella ufficiale dei codici Natura validi nel 2026, comprensiva di tutti i sotto-codici. La tabella e conforme alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica.CodiceDescrizioneEsempio tipicoN1Escluse ex art. 15 DPR 633/72Rimborso bollo, anticipazione spese in nome e per contoN2.1Non soggette ad IVA art. 7-bis e seguentiServizio prestato a privato extra-UEN2.2Non soggette – altri casiForfettario verso cliente italiano, marca da bollo 2 euroN3.1Non imponibili – esportazioniVendita beni a cliente USAN3.2Non imponibili – cessioni intracomunitarieVendita beni a P.IVA tedesca con VIES attivoN3.3Non imponibili – cessioni verso San MarinoVendita beni a societa sammarineseN3.4Non imponibili – operazioni assimilate alle esportazioniForniture a navi e aeromobili (art. 8-bis)N3.5Non imponibili – dichiarazione di intentoVendita a esportatore abituale (lettera di intento)N3.6Non imponibili – altre operazioniOperazioni con Citta del Vaticano, depositi IVAN4Esenti ex art. 10 DPR 633/72Visita medica, lezioni private, locazione abitativaN5Regime del margine / IVA non espostaVendita auto usata, opera d’arte, antiquariatoN6.1Reverse charge – cessione rottamiVendita rottami ferrosi a recuperatoreN6.2Reverse charge – cessione oro e argentoVendita oro da investimentoN6.3Reverse charge – subappalto edilizioSubappaltatore verso appaltatore principaleN6.4Reverse charge – cessione fabbricatiVendita immobile strumentale tra impreseN6.5Reverse charge – cessione cellulariVendita ingrosso smartphone tra impreseN6.6Reverse charge – cessione PC, consoleVendita ingrosso PC, tablet, consoleN6.7Reverse charge – prestazioni edili settore serviziPulizie, demolizioni, installazione impianti ediliN6.8Reverse charge – settore energeticoCessione gas, energia elettrica certificati verdiN6.9Reverse charge – altri casiCasi residuali introdotti da decreti successiviN7IVA assolta in altro Stato UEVendite a distanza B2C, servizi telecomunicazioni OSSN1 – Operazioni escluse ex art. 15Il codice N1 identifica le operazioni escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell’articolo 15 del DPR 633/1972. Si tratta di importi che, pur transitando in fattura, non costituiscono corrispettivo di una cessione di beni o prestazione di servizi.Anticipazioni in nome e per conto del cliente: tipico esempio sono i bolli, i diritti camerali, le imposte di registro pagate dal commercialista per conto del clienteInteressi di mora per ritardato pagamentoPenalita contrattualiImballaggi a rendere con cauzioneCessioni di beni in transito sul territorio dello StatoEsempio pratico: un commercialista anticipa per il cliente 50 euro di tassa di concessione governativa. In fattura, oltre al proprio compenso (con IVA 22%), inserisce una riga separata di 50 euro con codice N1 e nessuna IVA. Anche il bollo da 2 euro applicato alle fatture in regime di esenzione/non imponibilita, quando addebitato al cliente, va con codice N1.N2 – Operazioni non soggette (N2.1, N2.2)Il codice N2 riguarda le operazioni non soggette ad IVA per mancanza di un presupposto (territoriale o soggettivo). Dal 2021 e suddiviso in due sotto-codici obbligatori.N2.1 – Non soggette ad IVA art. 7-bis e seguentiSi usa per le operazioni che non rispettano il presupposto della territorialita IVA. I casi tipici sono:Servizi resi a privati consumatori extra-UE (es. consulenza online a cliente svizzero)Servizi B2B con cliente UE/extra-UE (per i quali il debitore d’imposta e il cliente)Cessioni di beni gia esistenti all’esteroN2.2 – Non soggette – altri casi (incluso forfettario)Questo e il codice piu utilizzato in Italia, perche e quello che devono indicare tutti i contribuenti in regime forfettario quando emettono fattura a clienti italiani. Il forfettario non addebita IVA in rivalsa, ma deve comunque emettere fattura elettronica con codice N2.2.Altri casi che rientrano in N2.2:Regime di vantaggio (vecchi minimi ancora attivi)Cessioni di denaro e creditiConferimenti d’azienda o di rami d’aziendaPassaggi di beni tra societa fuse o scisse N3 – Operazioni non imponibili (N3.1-N3.6)Il codice N3 raggruppa le operazioni non imponibili IVA: cessioni che hanno il presupposto IVA ma per le quali la legge prevede l’esenzione da imposta per ragioni di neutralita fiscale (esportazioni) o di armonizzazione comunitaria (cessioni intra-UE). Dal 2021 e obbligatorio specificare il sotto-codice esatto.N3.1 – EsportazioniCessioni di beni a clienti residenti in Paesi extra-UE (USA, Cina, UK post-Brexit, Svizzera, Canada). Richiedono prova dell’avvenuta uscita dei beni (bolletta doganale MRN). Esempio: azienda di mobili italiana vende un container di sedie a un importatore di New York. Codice N3.1.N3.2 – Cessioni intracomunitarieVendite di beni a soggetti passivi IVA di altri Stati membri UE, con partita IVA registrata al VIES. Esempio: produttore di parmigiano vende a distributore tedesco con P.IVA DE. Codice N3.2.N3.3 – Cessioni verso San MarinoVendite di beni verso operatori sammarinesi. Dal 2022 anche queste fatture transitano via SdI con tracciato dedicato. Codice N3.3.N3.4 – Operazioni assimilate alle esportazioniForniture a navi che effettuano traffico internazionale, aeromobili, sedi diplomatiche, organismi internazionali (art. 8-bis e 72 DPR 633/72). Codice N3.4.N3.5 – Dichiarazione di intento (esportatori abituali)Vendita a un cliente italiano che ha lo status di esportatore abituale e ha trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione di intento. In fattura va riportato anche il protocollo della dichiarazione di intento. Codice N3.5.N3.6 – Altre operazioni non imponibiliCasi residuali: operazioni con la Citta del Vaticano, depositi IVA, prestazioni connesse a beni in deposito, alcune operazioni triangolari. Codice N3.6.N4 – Operazioni esentiIl codice N4 identifica le operazioni esenti da IVA ex articolo 10 del DPR 633/72. La differenza con le operazioni non imponibili e fondamentale: le operazioni esenti non danno diritto alla detrazione IVA sugli acquisti correlati, mentre quelle non imponibili si.I casi piu frequenti che richiedono codice N4:Prestazioni sanitarie: medici, dentisti, fisioterapisti, psicologi, infermieri, ostetrichePrestazioni didattiche: scuole, lezioni private (con limiti), corsi di formazione professionale riconosciutiOperazioni finanziarie e assicurative: gestione finanziamenti, polizze assicurative, intermediazioneLocazioni di immobili abitativi (con eccezioni per le imprese costruttrici che hanno optato per il regime imponibile)Cessioni di immobili abitativi da soggetti diversi dai costruttori entro 5 anniPrestazioni di trasporto urbano con mezzi pubbliciServizi postali universaliEsempio: un medico di base emette fattura al paziente per una visita di 80 euro. La fattura riporta 80 euro con codice N4 e marca da bollo da 2 euro (se l’importo supera 77,47 euro) addebitata con codice N1.N5 – Regime del margine / IVA non espostaIl codice N5 e riservato al regime speciale del margine previsto dal DL 41/1995, applicabile a:Auto usate e altri beni mobili usati acquistati da privatiOpere d’arte, oggetti di antiquariato e da collezione (francobolli, monete, libri rari)Agenzie di viaggio (regime speciale art. 74-ter)Editoria (regime monofase)In questo regime l’IVA si applica solo sul margine (differenza fra prezzo di vendita e prezzo di acquisto) e non viene esposta separatamente in fattura. Esempio: un concessionario d’auto vende un’auto usata acquistata da privato per 8.000 euro a 10.000 euro. La fattura riporta 10.000 euro con codice N5, mentre l’IVA viene calcolata internamente sul margine di 2.000 euro.N6 – Reverse charge (N6.1-N6.9)Il codice N6 identifica le operazioni in inversione contabile (reverse charge), ossia quei casi in cui il debitore dell’IVA non e il fornitore ma il cliente. Dal 2021 e obbligatorio indicare il sotto-codice specifico fra N6.1 e N6.9. CodiceCasisticaEsempioN6.1Cessione rottami e materiali di recuperoVendita di rottami ferrosi tra operatoriN6.2Cessione oro e argento puroVendita oro da investimento (purezza > 325/1000 per argento, > 995/1000 per oro)N6.3Subappalto in ediliziaImpresa edile subappalta a impresa edileN6.4Cessione fabbricati strumentaliVendita capannone industriale tra imprese (con opzione)N6.5Cessione cellulari e dispositiviVendita all’ingrosso smartphoneN6.6Cessione PC, tablet, consoleVendita all’ingrosso microprocessori e PCN6.7Prestazioni edili e settore serviziPulizie, demolizioni, installazione impianti su edificiN6.8Settore energeticoCessione gas, energia elettrica, certificati verdiN6.9Altri casi residualiCasi specifici introdotti da decreti successiviIn tutti i casi N6 il fornitore emette fattura senza IVA con codice Natura, e il cliente integra la fattura applicando l’IVA con doppia annotazione (vendite e acquisti).N7 – IVA assolta in altro Stato UEIl codice N7 si applica alle operazioni per le quali l’IVA e dovuta in un altro Stato membro UE, tipicamente attraverso il regime speciale OSS/IOSS (One Stop Shop / Import One Stop Shop). Casi tipici:Vendite a distanza B2C intra-UE oltre la soglia di 10.000 euro annualiServizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) verso privati UEServizi digitali (software, e-book, streaming) verso consumatori UEEsempio: un e-commerce italiano vende a un consumatore privato francese tramite il regime OSS. Sulla fattura italiana indica codice N7, mentre l’IVA francese viene versata trimestralmente tramite la dichiarazione OSS unificata.Esempi pratici per categoria professionaleVediamo i casi piu ricorrenti per categoria, con il codice Natura corretto da inserire nella fattura elettronica.Categoria / OperazioneCodice NaturaNoteForfettario verso cliente italianoN2.2Bollo da 2 euro se importo > 77,47 euroForfettario verso privato extra-UEN2.1Mancanza presupposto territorialeEsportatore vende beni in USA/CinaN3.1Serve prova uscita beni (MRN)Vendita a P.IVA tedesca con VIESN3.2Modello Intrastat obbligatorioVendita a societa di San MarinoN3.3Trasmissione SdI obbligatoria dal 2022Architetto B2B verso cliente UEN2.1Reverse charge nel paese del committenteMedico/dentista fattura pazienteN4Esente art. 10 n.18 DPR 633/72Idraulico in subappalto edileN6.7Reverse charge prestazioni servizi ediliConcessionario vende auto usataN5Regime del margineLocazione abitativa privatiN4Esente, con eccezione costruttoriVendita rottami a recuperatoreN6.1Sempre reverse chargeE-commerce verso privato francese (OSS)N7Oltre soglia 10.000 euroInsegnante lezioni private riconosciuteN4Solo per discipline scolastiche/universitarieEsportatore abituale (lett. intento)N3.5Indicare protocollo dichiarazioneCommercialista anticipa bolliN1Solo riga anticipazioneErrore comune: aliquota 0% invece del codice NaturaL’errore piu frequente riscontrato dal Sistema di Interscambio e dichiarare aliquota IVA pari a zero senza specificare il codice Natura. Il software di compilazione (specialmente quelli generici, non dedicati alla fatturazione elettronica) accetta apparentemente la fattura, ma SDI la scarta entro 5 giorni con codice di errore.Errore concettuale di base: l’aliquota 0% non esiste nell’ordinamento IVA italiano. Le operazioni che non scontano IVA hanno una qualificazione giuridica precisa (escluse, non soggette, non imponibili, esenti, in reverse charge) e devono essere identificate con il codice Natura corrispondente. Diversamente l’Agenzia delle Entrate non puo distinguere fra un’esportazione e una prestazione esente.L’unica eccezione che usa l’aliquota 0% sono alcune fatture in regime di franchigia all’importazione, ma anche in quel caso va sempre accompagnata dal codice Natura corretto.Cosa succede se sbagli: scarto SDISe il codice Natura e mancante o errato, SDI scarta la fattura entro 5 giorni dalla trasmissione con uno dei seguenti codici di errore:Codice erroreDescrizioneCausa frequente004002.2.1.14 Aliquota IVA non valida o non coerenteAliquota e Natura entrambi presenti o entrambi assenti004012.2.1.14 Natura con AliquotaIVA diversa da zeroIndicato codice Natura con aliquota 22%004202.2.2.1 Natura non presente a fronte di AliquotaIVA pari a zeroAliquota 0 senza codice Natura004212.2.2.1 Natura con AliquotaIVA diversa da zero (riepilogo)Codice N esposto in DatiRiepilogo con IVA non zero00444Tipo documento non coerente con codice NaturaCodice TD17/TD18/TD19 con N non coerenteIn caso di scarto la fattura e considerata come non emessa: occorre correggere il file XML e ritrasmetterlo entro 5 giorni dalla notifica per evitare sanzioni per omessa fatturazione (dal 90% al 180% dell’IVA). Se hai gia trasmesso al cliente una copia di cortesia, devi avvisarlo che la versione fiscale e quella ritrasmessa. Compilazione nei principali softwareVediamo come si imposta il codice Natura nei software di fatturazione elettronica piu diffusi in Italia.Aruba Fatturazione ElettronicaNel pannello di compilazione fattura, sezione “Riga di dettaglio”, trovi un menu a tendina dedicato ai codici Natura. Selezionato il codice (es. N2.2), il sistema disabilita automaticamente il campo aliquota IVA. Aruba offre anche template precompilati per forfettari (N2.2 default) e esportatori (N3.1 default).Fatture in Cloud (TeamSystem)Per i forfettari l’impostazione e automatica: in fase di onboarding selezioni il regime e il software applica N2.2 a tutte le fatture verso clienti italiani. Per altri codici Natura li puoi associare a singoli articoli/servizi del catalogo o impostarli manualmente per ciascuna fattura.Software Agenzia Entrate (gratuito)L’app web “Fatture e Corrispettivi” del portale Fatture e Corrispettivi prevede campi guidati: nella riga “Aliquota IVA / Natura” si seleziona la natura dal menu, e il campo aliquota viene azzerato automaticamente.Compilazione manuale dell’XMLSe compili l’XML manualmente o lo generi via gestionale, il tag corretto e:<Natura>N2.2</Natura>Va inserito sia nel <DettaglioLinee> sia nel <DatiRiepilogo>. Attento a usare il punto (“.”) come separatore decimale del sotto-codice e non la virgola.Aggiornamenti normativi 2026Per il 2026 i codici Natura sono confermati invariati nella loro struttura N1-N7. Le specifiche tecniche di riferimento restano quelle del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate aggiornate da ultimo a fine 2024. Le novita riguardano:Ampliamento casistiche reverse charge introdotte dal decreto legislativo 2025 in materia di IVA, con nuove fattispecie che rientrano nel codice N6.9 (casi residuali)Conferma del regime forfettario con codice N2.2 e soglia 85.000 euroAggiornamento dei controlli SDI sui codici di errore 00400-00444 con maggiore severita su incongruenze tipo documento/NaturaNuovi tipi documento (TD28 per estrazione da deposito IVA) gia operativi dal 2024 e confermati nel 2026OSS e IOSS: confermato il codice N7 per le operazioni transfrontaliere B2C, con piattaforme che effettuano controllo automatico sulla soglia 10.000 euroPer i forfettari del 2026 nessuna novita: continuano a emettere fattura elettronica con codice N2.2 verso clienti italiani, indipendentemente dal volume d’affari.Esempio XML completo con tag NaturaEcco un estratto del tracciato XML di una fattura elettronica emessa da un forfettario italiano verso un cliente italiano (codice N2.2). Include i blocchi rilevanti.<FatturaElettronicaBody> <DatiGenerali> <DatiGeneraliDocumento> <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento> <Divisa>EUR</Divisa> <Data>2026-06-23</Data> <Numero>2026/0042</Numero> <ImportoTotaleDocumento>500.00</ImportoTotaleDocumento> <Causale>Operazione effettuata in regime forfettario art. 1 commi 54-89 L. 190/2014</Causale> </DatiGeneraliDocumento> </DatiGenerali> <DatiBeniServizi> <DettaglioLinee> <NumeroLinea>1</NumeroLinea> <Descrizione>Consulenza fiscale mese giugno 2026</Descrizione> <Quantita>1.00</Quantita> <PrezzoUnitario>500.00</PrezzoUnitario> <PrezzoTotale>500.00</PrezzoTotale> <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA> <Natura>N2.2</Natura> </DettaglioLinee> <DatiRiepilogo> <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA> <Natura>N2.2</Natura> <ImponibileImporto>500.00</ImponibileImporto> <Imposta>0.00</Imposta> <RiferimentoNormativo>Operazione non soggetta IVA art. 1 c. 54-89 L. 190/2014</RiferimentoNormativo> </DatiRiepilogo> </DatiBeniServizi> </FatturaElettronicaBody>Nota come <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA> sia sempre accompagnato da <Natura>N2.2</Natura> sia nella riga di dettaglio sia nel riepilogo. Il <RiferimentoNormativo> completa l’informazione richiesta dalle specifiche.Domande frequenti sui codici NaturaSono forfettario, devo sempre usare N2.2?Si, nella maggior parte dei casi. Verso clienti italiani usi sempre N2.2. Verso clienti UE B2B usi N2.1 (servizi) o N3.2 (beni). Verso clienti extra-UE usi N2.1 (servizi) o N3.1 (beni). Per le anticipazioni in nome e per conto del cliente (bolli, registri) usi N1.Differenza fra N3 (non imponibile) e N4 (esente)?Sostanziale. Le operazioni N3 (non imponibili: esportazioni, intra-UE) danno diritto alla detrazione IVA sugli acquisti e contribuiscono alla formazione del plafond per gli esportatori abituali. Le operazioni N4 (esenti: sanitarie, didattiche) non danno diritto a detrazione e generano il problema del pro-rata IVA per chi svolge sia operazioni esenti sia imponibili.Posso usare il vecchio codice N6 senza sotto-codice?No. Dal 1 gennaio 2021 e obbligatorio specificare i sotto-codici per N2 (N2.1, N2.2), N3 (N3.1-N3.6) e N6 (N6.1-N6.9). I codici generici N2, N3, N6 senza sotto-codice provocano scarto SDI.Cosa succede se metto il codice Natura sbagliato ma SDI accetta la fattura?SDI fa controlli formali, non sostanziali. Se il codice e formalmente valido (es. N2.2) ma errato per la specifica operazione (es. dovevi usare N3.1), la fattura passa il controllo SDI ma resta errata ai fini fiscali. L’errore puo emergere in fase di dichiarazione IVA o di controllo dell’Agenzia. Sanzione minima: dal 90% al 180% dell’IVA dovuta o non dovuta, con possibilita di ravvedimento operoso.Architetto fattura cliente UE B2B: N2.1 o reverse charge?L’architetto italiano che fattura una prestazione a un cliente B2B UE applica il codice N2.1 (operazione non soggetta per mancanza del presupposto territoriale, art. 7-ter). E il cliente UE che applica l’IVA del proprio Stato in reverse charge. La fattura italiana riporta inoltre la dicitura “Inversione contabile” come riferimento normativo. Questa fattura va anche nel modello Intrastat servizi.Bollo da 2 euro in fattura forfettaria: che codice Natura?Quando il forfettario addebita al cliente il bollo di 2 euro (per fatture > 77,47 euro), la riga del bollo va con codice N1 (esclusa ex art. 15) perche e una rivalsa di un’imposta. Il corpo della fattura resta con N2.2.Ho una fattura con piu codici Natura: e ammesso?Si. Una fattura puo contenere righe con codici Natura diversi (es. una riga N2.2 per la prestazione del forfettario e una riga N1 per il bollo addebitato). Nel <DatiRiepilogo> il sistema crea automaticamente blocchi separati per ciascun codice Natura.Le fatture verso PA con split payment hanno codice Natura?No. Lo split payment (scissione dei pagamenti) verso PA non si identifica con un codice Natura, ma con il campo <EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA>. La fattura ha aliquota IVA ordinaria normalmente esposta, ma il pagamento dell’IVA viene fatto direttamente dalla PA all’erario.Conclusione: sicurezza e correttezza nella fatturazione elettronicaLa corretta indicazione del codice Natura in fattura elettronica non e solo un adempimento formale: e l’elemento che permette all’Agenzia delle Entrate di classificare correttamente le tue operazioni e di non contestarti errori in fase di controllo. Per i forfettari basta ricordare N2.2 verso clienti italiani; per gli esportatori la sequenza e N3.1 per extra-UE e N3.2 per intra-UE; per il reverse charge attenzione sempre al sotto-codice corretto da N6.1 a N6.9.Se hai dubbi su quale codice Natura applicare alla tua specifica operazione, oppure hai gia ricevuto uno scarto SDI e non sai come correggere la fattura, il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella corretta compilazione delle fatture elettroniche, nella gestione delle dichiarazioni di intento e nelle pratiche di reverse charge. Contattaci per una consulenza personalizzata sulla tua situazione fiscale.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. 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