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Tag Archivio per: professionisti sanitari

PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti Sanitari

Telemedicina 2026: Come Fatturare le Visite Online (Esenzione IVA, Sistema TS e Detraibilità)

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Sapere come fatturare le visite online è diventato un adempimento quotidiano per medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri e dietisti: la telemedicina non è più un’eccezione legata all’emergenza, ma una modalità ordinaria di esercizio della professione sanitaria. Il problema è che, dal punto di vista fiscale, una televisita apre tre questioni diverse che vanno risolte insieme: l’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) e la tracciabilità del pagamento, indispensabile perché il paziente possa portare la spesa in detrazione.

In questa guida aggiornata al 2026 vediamo, con parole semplici e qualche esempio concreto, quando la prestazione a distanza è esente IVA e quando invece va fatturata con imposta, quali sono le scadenze del Sistema TS, perché per molte prestazioni sanitarie la fattura elettronica via SdI è vietata e quali errori costano sanzioni. Se vuoi capire una volta per tutte come fatturare le visite online senza rischiare contestazioni, sei nel posto giusto.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è la telemedicina ai fini fiscali
  2. Fatturare le visite online: quando la prestazione è esente IVA
  3. Quando invece la visita online va fatturata con IVA
  4. Sistema TS e telemedicina: obbligo di invio e scadenze
  5. Tracciabilità del pagamento e detraibilità per il paziente
  6. Come fatturare le visite online in pratica
  7. Errori comuni da evitare quando fatturi le visite online
  8. Domande frequenti sulla fatturazione in telemedicina
  9. Affidati al CAF Centro Fiscale per la tua partita IVA sanitaria

Cos’è la telemedicina ai fini fiscali

Dal punto di vista sanitario il perimetro è definito dal Decreto del Ministero della Salute del 21 settembre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022), che ha approvato le linee guida per i servizi di telemedicina. Il decreto distingue diverse tipologie di prestazione a distanza, ciascuna con regole organizzative proprie.

  • Televisita: l’atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il paziente, in sostituzione della visita in presenza.
  • Teleconsulto e teleconsulenza: il confronto a distanza tra professionisti sanitari su un caso clinico.
  • Telemonitoraggio: il controllo a distanza di parametri clinici tramite dispositivi.
  • Teleassistenza: l’assistenza a distanza erogata da professioni sanitarie come infermieri, fisioterapisti e logopedisti.

Ai fini fiscali, però, c’è un punto fondamentale da capire subito: non esiste un “regime fiscale della telemedicina”. Il Fisco non guarda al canale con cui eroghi la prestazione (studio, videochiamata, piattaforma dedicata), ma a che cosa fai e chi sei. In altre parole, il collegamento video è solo lo strumento: la prestazione resta quella che sarebbe stata in presenza. Questo significa che, per capire come fatturare le visite online, devi applicare esattamente le stesse regole che useresti per una visita in ambulatorio.

La conseguenza è duplice e va tenuta a mente per tutto l’articolo: se una prestazione in presenza è esente IVA, lo resta anche in televisita; se in presenza va inviata al Sistema TS, va inviata anche quando il paziente è collegato da casa. Il digitale non crea nuovi obblighi, ma nemmeno ne cancella.

Stai valutando l’apertura di una partita IVA come professionista sanitario? Prima di occuparti della fatturazione in telemedicina, consulta la nostra guida completa: Partita IVA per Professionisti Sanitari 2026: codici ATECO, casse previdenziali, forfettario e Sistema TS.

Fatturare le visite online: quando la prestazione è esente IVA

La norma di riferimento per fatturare le visite online senza applicare l’imposta è l’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, che dichiara esenti da IVA le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”. Esente significa che l’operazione rientra nel campo IVA ma la legge non la assoggetta all’imposta: in fattura, quindi, non trovi il 22%, ma la dicitura dell’esenzione.

Perché l’esenzione si applichi devono esistere contemporaneamente due requisiti. Manca uno dei due? L’esenzione salta.

  • Requisito oggettivo: la prestazione deve avere una finalità di diagnosi, cura o riabilitazione, cioè deve servire a tutelare la salute della persona.
  • Requisito soggettivo: deve essere resa da un professionista sanitario abilitato, appartenente a una professione o arte sanitaria soggetta a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del R.D. 1265/1934 (il Testo unico delle leggi sanitarie).

Questa doppia condizione è stata chiarita già dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005 e viene ribadita nella prassi più recente. La buona notizia per chi lavora a distanza è che l’Agenzia ha riconosciuto l’esenzione anche a servizi erogati da remoto: con la Risposta a interpello n. 215 del 26 marzo 2021 ha considerato esente IVA un servizio di teleassistenza infermieristica, confermando che la modalità telematica non altera la natura sanitaria della prestazione.

Facciamo un esempio. Marco è un fisioterapista iscritto all’albo e segue un paziente post-operatorio con sedute di teleriabilitazione in videochiamata, con esercizi guidati e valutazione dei progressi. La finalità è riabilitativa e il professionista è abilitato: entrambi i requisiti ci sono, quindi la fattura è esente IVA ex art. 10 n. 18. Se invece lo stesso Marco vendesse online un pacchetto di allenamento generico per il benessere, senza finalità terapeutica, il discorso cambierebbe radicalmente.

Attenzione se sei in regime forfettario

Molti professionisti sanitari confondono due cose diverse. Chi applica il regime forfettario emette fattura senza IVA non perché la prestazione è esente, ma per natura del regime agevolato: nella fattura elettronica il codice natura corretto è N2.2 (operazioni non soggette), non N4 (operazioni esenti), che è invece il codice usato da chi opera in regime ordinario per le prestazioni sanitarie esenti. Il risultato per il paziente è lo stesso (non paga IVA), ma la qualificazione fiscale e i riflessi sugli adempimenti sono diversi. Per un quadro completo puoi leggere il nostro approfondimento su IVA sulle prestazioni sanitarie 2026: quando sono esenti.

Quando invece la visita online va fatturata con IVA

Applicare l’esenzione IVA in modo automatico a tutto ciò che si fa “in video” è uno degli errori più frequenti e più costosi. Ci sono infatti diverse situazioni in cui, anche in telemedicina, la prestazione va fatturata con IVA al 22%.

  • Prestazioni senza finalità di cura: consulenze informative generiche, percorsi di coaching o benessere, servizi di prevenzione non riconducibili a diagnosi o terapia.
  • Attività peritali e medico-legali svolte per finalità assicurative o giudiziali, in cui lo scopo principale non è curare la persona ma fornire una valutazione a un terzo.
  • Servizi tecnologici e di piattaforma: se a fatturare è una società che mette a disposizione software, infrastruttura o servizi di intermediazione, non siamo davanti a una prestazione sanitaria resa da un professionista abilitato.
  • Corsi, webinar, abbonamenti e contenuti digitali venduti al pubblico: sono cessioni di servizi ordinari, non prestazioni di diagnosi e cura.
  • Prestazioni rese da figure che non rientrano tra le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del R.D. 1265/1934: è il caso, secondo la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026, di osteopati, chiropratici e chinesiologi, le cui prestazioni sono imponibili IVA al 22% in regime ordinario, anche quando hanno finalità terapeutica, per mancanza del requisito soggettivo; per queste prestazioni la fattura elettronica via SdI resta obbligatoria anche verso i pazienti persone fisiche.

Un caso che merita attenzione è quello delle prestazioni miste. Immagina che uno psicologo offra un pacchetto che comprende sedute di psicoterapia online (sanitarie, quindi esenti) e, separatamente, la partecipazione a un corso di formazione registrato. In questi casi occorre distinguere i due elementi e verificare la corretta qualificazione di ciascuno: accorpare tutto in un’unica riga “esente” espone al rischio di rettifica. Prima di impostare il listino dei tuoi servizi online, conviene farsi affiancare da un professionista: è molto più economico impostare bene la fattura oggi che gestire un accertamento domani.

Ricorda infine un dettaglio pratico spesso dimenticato: sulle fatture esenti IVA di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro, che il professionista può addebitare al paziente. È una piccola somma, ma la sua omissione sistematica è una delle irregolarità più facili da individuare in sede di controllo.

Sistema TS e telemedicina: obbligo di invio e scadenze

Il secondo pilastro da governare quando devi fatturare le visite online è il Sistema Tessera Sanitaria, cioè la banca dati attraverso cui le spese sanitarie dei cittadini confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata. In parole semplici: se invii correttamente i dati, il tuo paziente si ritrova la spesa già indicata nel 730 precompilato e può detrarla senza rincorrere le ricevute.

L’obbligo riguarda i soggetti individuati dai decreti ministeriali che si sono succeduti negli anni (tra gli altri medici, odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, fisioterapisti, dietisti, biologi, tecnici sanitari, farmacie e strutture autorizzate). Anche qui vale la regola d’oro della telemedicina: se la prestazione è soggetta all’invio quando è resa in presenza, lo è anche quando è resa in televisita. Non esiste alcuna esclusione per il fatto che la visita sia avvenuta in videocollegamento.

La scadenza: invio annuale dal periodo d’imposta 2025

Questa è la novità che molti professionisti non hanno ancora assimilato. La trasmissione dei dati al Sistema TS, che in passato era semestrale, è diventata annuale a partire dal periodo d’imposta 2025: i dati vanno inviati entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa (riferimenti: D.Lgs. 81/2025 e DM MEF del 29 ottobre 2025). In concreto, le spese incassate nel 2026 vanno trasmesse entro il 1° febbraio 2027, perché il 31 gennaio cade di domenica.

Il cambio di cadenza sembra una semplificazione, ma nasconde un’insidia: concentrare in un unico invio dodici mesi di fatture significa che eventuali errori di anagrafica, codici fiscali sbagliati o documenti mancanti emergono tutti insieme, a ridosso della scadenza. Per questo è opportuno tenere la contabilità allineata mese per mese e affidare la gestione dell’adempimento a chi lo fa di mestiere. Trovi tutti i dettagli operativi nella nostra guida al Sistema TS per professionisti sanitari.

L’opposizione del paziente va annotata in fattura

Il paziente ha il diritto di opporsi all’invio dei dati della sua spesa sanitaria all’Agenzia delle Entrate, per ragioni di riservatezza. Quando esercita questa facoltà al momento della prestazione, il professionista deve annotare l’opposizione sul documento fiscale e non trasmettere i dati di quella fattura. È un passaggio delicato: se il paziente si oppone e tu invii comunque i dati, commetti un trattamento non consentito; se non si oppone e tu non invii, sei tu a essere inadempiente. Anche in telemedicina è quindi buona prassi raccogliere la volontà del paziente in modo tracciabile prima di emettere la fattura.

Tracciabilità del pagamento e detraibilità per il paziente

Puoi fatturare le visite online in modo impeccabile e vanificare tutto con un incasso sbagliato. Dal 1° gennaio 2020, infatti, l’articolo 1, comma 679, della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che gli oneri detraibili al 19% previsti dall’articolo 15 del TUIR — tra cui le spese sanitarie — danno diritto alla detrazione solo se pagati con strumenti tracciabili.

  • Bonifico bancario o postale
  • Carte di debito, di credito e prepagate
  • Assegni bancari e circolari
  • Altri sistemi di pagamento elettronici che consentano di ricostruire il flusso del denaro

Il comma 680 della stessa legge prevede però alcune eccezioni: l’obbligo di tracciabilità non si applica all’acquisto di medicinali e dispositivi medici, né alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, che restano detraibili anche se pagate in contanti.

Traduciamo il tutto nel mondo della telemedicina. Se la televisita è resa da un libero professionista o da una struttura privata non accreditata — la situazione più frequente — il pagamento deve essere tracciabile, altrimenti il paziente perde la detrazione. Supponiamo che Giulia paghi 80 euro per una visita online con una psicologa: se salda con bonifico o carta, potrà indicare la spesa nel modello 730 e recuperare il 19% sulla parte eccedente la franchigia prevista per le spese sanitarie; se paga in contanti, la detrazione non spetta.

Nella pratica, la telemedicina gioca a favore: gli incassi avvengono quasi sempre tramite bonifico, carta o sistemi di pagamento digitali, quindi il requisito è soddisfatto in automatico. Il rischio si annida nei casi ibridi, ad esempio quando la prima visita è online e il saldo viene consegnato in contanti in un secondo incontro in studio. Indicare in fattura la modalità di pagamento è una tutela sia per il professionista sia per il paziente.

Come fatturare le visite online in pratica

Veniamo al lato operativo. Per fatturare le visite online correttamente occorre tenere insieme tre elementi: il formato del documento, il suo contenuto e i tempi di emissione.

Partiamo dal punto che genera più confusione: il formato. Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche vige un divieto di emissione della fattura elettronica via SdI, introdotto per tutelare la riservatezza dei dati sanitari e reso strutturale dall’articolo 2 del D.Lgs. 81/2025. Il divieto riguarda sia i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018), sia chi non è tenuto a quella trasmissione ma documenta comunque prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 9-bis, comma 2, del DL 135/2018). In questi casi la fattura va emessa in formato analogico (cartaceo o PDF consegnato al paziente): non è una scelta, è un obbligo. Approfondiamo il tema nell’articolo dedicato alla fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie.

Ne deriva una conseguenza pratica: molti professionisti sanitari emettono documenti di due tipi, fatture analogiche per le prestazioni sanitarie e fatture elettroniche via SdI per tutto il resto (consulenze a società, docenze, prestazioni non sanitarie). In questo scenario la numerazione deve restare unica e progressiva nell’arco dell’anno, in modo da identificare in modo univoco ogni documento emesso, come richiesto dall’articolo 21 del DPR 633/1972.

Cosa scrivere nella fattura della televisita

Una fattura per televisita ben fatta contiene, oltre ai dati anagrafici di professionista e paziente (codice fiscale incluso, indispensabile per il Sistema TS), alcuni elementi che è bene non trascurare.

  • La descrizione della prestazione, con indicazione che è stata erogata in modalità di telemedicina (ad esempio “televisita specialistica del…”).
  • Il titolo di esenzione: “operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18, DPR 633/1972” oppure, per i forfettari, la dicitura propria del regime.
  • L’imposta di bollo, quando dovuta, con l’eventuale addebito al paziente.
  • La modalità di pagamento tracciabile utilizzata.
  • L’eventuale annotazione dell’opposizione all’invio dei dati al Sistema TS espressa dal paziente.

Quanto ai tempi, la fattura immediata va emessa entro 12 giorni dalla data dell’operazione, cioè dal momento del pagamento del compenso. Sul fronte del codice ATECO, infine, non esiste un codice specifico per la telemedicina: si utilizza quello della professione sanitaria effettivamente esercitata secondo la classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025 (ad esempio 86.93.00 per lo psicologo, 86.95.00 per il fisioterapista, 86.94.01 per l’infermiere).

Se eserciti in regime forfettario, ricorda che l’assenza di IVA in fattura non ti esonera dagli altri adempimenti sanitari: Sistema TS, divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche e bollo restano pienamente applicabili. Per la gestione ordinata della posizione fiscale puoi affidarti al CAF Centro Fiscale di Udine, che segue quotidianamente partite IVA forfettarie del settore sanitario.

Errori comuni da evitare quando fatturi le visite online

Dall’esperienza quotidiana con i professionisti sanitari emergono alcuni errori ricorrenti nel modo di fatturare le visite online. Conoscerli in anticipo è il modo più semplice per non commetterli.

  • Applicare l’esenzione IVA a tutto ciò che avviene in video, comprese consulenze generiche o attività di benessere prive di finalità terapeutica.
  • Emettere fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria resa a una persona fisica, violando il divieto posto a tutela della privacy sanitaria.
  • Dimenticare l’invio al Sistema TS delle fatture per televisite, credendo erroneamente che l’obbligo riguardi solo le prestazioni in presenza.
  • Incassare in contanti una prestazione che il paziente vorrebbe detrarre, facendogli perdere il beneficio fiscale.
  • Usare numerazioni separate e sovrapposte tra fatture cartacee ed elettroniche, generando duplicati e incoerenze nei registri.
  • Omettere il bollo sulle fatture esenti sopra la soglia di legge o non indicare il codice fiscale del paziente, rendendo impossibile la trasmissione dei dati.

C’è poi un errore meno evidente ma altrettanto insidioso: non aggiornarsi. Il quadro normativo della telemedicina e delle prestazioni sanitarie è in rapido movimento, tra la periodicità dell’invio al Sistema TS, l’evoluzione della fatturazione elettronica e la prassi dell’Agenzia delle Entrate su singole categorie professionali. Delegare la parte amministrativa a chi segue queste materie tutto l’anno ti permette di concentrarti sui pazienti, che è il motivo per cui hai aperto lo studio.

Domande frequenti sulla fatturazione in telemedicina

La televisita è esente IVA?

Sì, a condizione che ricorrano entrambi i requisiti dell’art. 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972: finalità di diagnosi, cura o riabilitazione e prestazione resa da un professionista sanitario abilitato soggetto a vigilanza. La modalità a distanza, da sola, non fa perdere l’esenzione IVA: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate riconoscendo l’esenzione a un servizio di teleassistenza infermieristica.

Devo inviare al Sistema TS anche la fattura di una visita online?

Sì. Se rientri tra i soggetti obbligati alla trasmissione, l’obbligo vale indipendentemente dal canale con cui è stata erogata la prestazione. Dal periodo d’imposta 2025 l’invio è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo: le spese del 2026 vanno trasmesse entro il 1° febbraio 2027. Fa eccezione soltanto il caso in cui il paziente abbia esercitato l’opposizione, da annotare in fattura.

Il paziente può detrarre la visita in telemedicina?

Sì, se la prestazione è una spesa sanitaria detraibile e il pagamento è avvenuto con strumenti tracciabili (bonifico, carta, assegno). La detraibilità della visita online segue le stesse regole della visita in presenza: detrazione del 19% sulla parte eccedente la franchigia prevista per le spese sanitarie. I nostri operatori verificano la documentazione in fase di dichiarazione dei redditi.

Posso emettere fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria?

No, quando la prestazione sanitaria è resa a una persona fisica: il divieto vale sia se i dati vanno al Sistema TS, sia se il professionista non è tenuto a trasmetterli. In questi casi vige il divieto di fatturazione elettronica via SdI, diventato strutturale, e la fattura va emessa in formato analogico o PDF. La fattura elettronica resta invece obbligatoria per le prestazioni non sanitarie e per quelle rese a imprese ed enti.

Serve un codice ATECO specifico per la telemedicina?

No. Si utilizza il codice della professione sanitaria esercitata secondo la classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025. La telemedicina è una modalità di erogazione della stessa attività, non una nuova attività economica. Se hai dubbi sul codice corretto, è preferibile una verifica prima dell’apertura della partita IVA.

Se sono in regime forfettario cambia qualcosa per fatturare le visite online?

Sì, ma non nel senso che molti immaginano. Nel regime forfettario non esponi l’IVA per natura del regime (codice N2.2) e non per esenzione sanitaria, mentre tutti gli altri obblighi restano: Sistema TS, divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche, imposta di bollo e corretta numerazione dei documenti.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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Gestire una professione sanitaria in telemedicina significa muoversi tra esenzione IVA, Sistema TS, divieto di fattura elettronica e tracciabilità dei pagamenti: quattro regole diverse che devono convivere nello stesso documento. Sapere come fatturare le visite online non è un dettaglio burocratico, è ciò che protegge il tuo studio da sanzioni e i tuoi pazienti dalla perdita delle detrazioni.

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Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Sistema TS 2027 per Professionisti Sanitari: Guida Completa a Invio, Obblighi e Sanzioni

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Il Sistema TS 2027 (Sistema Tessera Sanitaria) rappresenta uno degli adempimenti fiscali più rilevanti per i professionisti sanitari che esercitano la libera professione. Medici, odontoiatri, fisioterapisti, psicologi, infermieri, ottici, veterinari e decine di altre categorie sanitarie hanno l’obbligo di trasmettere al sistema i dati delle spese sostenute dai propri pazienti. Ma cosa si deve inviare esattamente? Entro quando? E cosa succede se si sbaglia o si omette la trasmissione? Questa guida risponde a tutte le domande sul sistema TS 2027, raccogliendo in un unico riferimento obblighi, scadenze, procedure di opposizione e sanzioni.

Che tu sia un medico di base con pazienti privati, un fisioterapista in regime forfettario o un odontoiatra con studio avviato, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ti riguarda direttamente. Ignorare questo obbligo espone a sanzioni significative, mentre una gestione corretta contribuisce a semplificare la dichiarazione dei redditi dei tuoi pazienti attraverso il 730 precompilato.

Indice dei contenuti

Argomenti trattati:

  1. Cos’è il Sistema TS e perché riguarda tutti i sanitari
  2. Chi è obbligato a trasmettere al Sistema TS nel 2027
  3. Cosa si deve trasmettere: tipologie di spesa e importi
  4. Scadenze e modalità di invio 2027
  5. Come gestire l’opposizione del paziente
  6. Sanzioni per omessa o errata trasmissione
  7. Sistema TS e il 730 precompilato: il collegamento
  8. Novità 2027: cosa cambia rispetto agli anni precedenti
  9. Come il CAF Centro Fiscale può aiutarti
  10. Domande Frequenti sul Sistema TS 2027

Cos’è il Sistema TS e perché riguarda tutti i sanitari

Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è una piattaforma informatica gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con il Ministero della Salute. Nasce con un obiettivo preciso: raccogliere i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini italiani per alimentare automaticamente il modello 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate.

In pratica, quando un paziente paga una visita medica, una seduta di fisioterapia o un’otturazione dal dentista, il professionista sanitario che ha erogato la prestazione deve comunicare al Sistema TS l’importo pagato. Quel dato viene poi trasmesso all’Agenzia delle Entrate, che lo inserisce nel 730 precompilato del paziente come spesa medica potenzialmente detraibile al 19%.

La base normativa del sistema TS 2027 è il D.Lgs. 175/2014 art. 3 (Decreto Semplificazioni fiscali), che ha istituito l’obbligo di trasmissione, e il DM 31 luglio 2015, che ne definisce le modalità operative. La norma è stata progressivamente estesa a sempre più categorie di professionisti sanitari: oggi l’obbligo coinvolge praticamente chiunque eroghi prestazioni sanitarie a titolo privato o in regime misto pubblico-privato.

Perché questa guida pillar è importante? Perché il sistema TS non riguarda solo i medici di medicina generale: è un adempimento trasversale a tutte le figure della sanità privata, e le sanzioni per chi non trasmette o trasmette in modo errato possono essere significative. Vediamo in dettaglio chi è coinvolto e cosa deve fare.

Chi è obbligato a trasmettere al Sistema TS nel 2027

L’obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria 2027 riguarda una platea molto ampia di soggetti. Non si tratta solo dei medici in senso stretto: l’elenco comprende tutte le figure iscritte agli ordini e alle casse professionali sanitarie che erogano prestazioni a persone fisiche, incluse quelle esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972.

Ecco le principali categorie obbligate:

  • Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (anche in convenzione SSN, per le prestazioni private)
  • Medici specialisti (chirurghi, cardiologi, dermatologi, ortopedici, ecc.) con attività privata
  • Odontoiatri e dentisti — categoria con il più alto volume di dati trasmessi al Sistema TS
  • Fisioterapisti e terapisti della riabilitazione iscritti all’albo (i laureati in Scienze Motorie non sono professionisti sanitari e non sono tenuti all’invio)
  • Psicologi e psicoterapeuti
  • Infermieri professionali con attività libero-professionale
  • Veterinari — limitatamente alle prestazioni su animali domestici di proprietà di persone fisiche
  • Ottici e optometristi per la vendita di occhiali da vista e lenti a contatto
  • Logopedisti, biologi nutrizionisti, dietisti e gli altri iscritti agli albi delle professioni sanitarie indicati dal DM 22 novembre 2019 (l’osteopata, invece, ad oggi non è tra i soggetti obbligati)
  • Farmacie e parafarmacie per medicinali e dispositivi medici
  • Laboratori di analisi cliniche e centri diagnostici
  • Strutture sanitarie private accreditate e non accreditate che emettono ricevute o fatture a privati

Un punto importante: l’obbligo vale indipendentemente dal regime fiscale adottato. Che il professionista sia in regime forfettario o in regime ordinario, l’obbligo di trasmissione al sistema TS rimane invariato. Il regime fiscale incide sulla fatturazione e sull’IVA, ma non esenta dalla comunicazione delle spese al Sistema Tessera Sanitaria.

Sono invece esonerati dall’obbligo i soggetti che erogano prestazioni esclusivamente a enti, aziende o persone giuridiche (B2B puro), dove il paziente/fruitore non è una persona fisica. Se invece si serve anche un solo paziente privato persona fisica, l’obbligo scatta.

Cosa si deve trasmettere: tipologie di spesa e importi

Non tutte le voci che compaiono su una ricevuta o fattura sanitaria vanno trasmesse al sistema TS. Esistono regole precise su cosa comunicare e come classificarlo. Vediamo le principali tipologie di spesa.

Tipologie di documento sanitario trasmissibile

I documenti di spesa che devono essere comunicati al sistema TS sono:

  • Fatture emesse per prestazioni sanitarie a persone fisiche
  • Documenti commerciali (che dal 2021 hanno sostituito ricevute e scontrini fiscali), ad esempio quelli emessi da ottici e altri esercenti
  • Scontrini parlanti (farmacia) — contenenti codice fiscale del paziente e natura del prodotto
  • Ricevute di pagamento per prestazioni erogate da strutture sanitarie

Un aspetto spesso trascurato: per le prestazioni esenti IVA ex art. 10 DPR 633/1972 (tipiche dei professionisti sanitari: visite mediche, sedute di fisioterapia, prestazioni psicologiche), la fattura elettronica tramite SDI è espressamente vietata se il paziente è una persona fisica non titolare di partita IVA. In questi casi si usa la ricevuta o la fattura cartacea/PDF, che però va ugualmente trasmessa al Sistema TS. Per approfondire questo aspetto consulta la nostra guida sulla fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie 2026.

Dati da includere nella trasmissione

Per ciascun documento da trasmettere al sistema tessera sanitaria, il professionista deve comunicare:

  • Codice fiscale del paziente — elemento indispensabile per il collegamento al 730 precompilato
  • Data del pagamento (non dell’emissione della fattura, ma dell’incasso effettivo)
  • Importo pagato dal paziente
  • Tipologia di spesa — classificata secondo il catalogo previsto dal sistema (SP = prestazioni sanitarie, FC = farmaci, SV = spese veterinarie, ecc.)
  • Modalità di pagamento: indicazione se il pagamento è avvenuto con strumenti tracciabili o in contanti, ed eventuale flag di opposizione del paziente
  • Codice fiscale del soggetto trasmittente (il professionista o la struttura)

Il codice fiscale del paziente è il dato più critico: senza di esso, la spesa non può essere abbinata al 730 precompilato del paziente. Il professionista deve sempre richiedere il codice fiscale prima di emettere la ricevuta. In caso di rifiuto del paziente, si configura la fattispecie dell’opposizione, di cui parliamo nella sezione dedicata.

Scadenze e modalità di invio 2027

Dalle spese sostenute nel 2025 la trasmissione al sistema TS è annuale: i dati delle spese di un intero anno vanno inviati entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 5 del D.Lgs. 81/2025 e DM MEF 29 ottobre 2025). Se il 31 gennaio cade di sabato o di domenica, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo. Nel calendario che ti interessa ci sono quindi due date:

  • Entro il 1° febbraio 2027 — per tutte le spese sostenute dai pazienti nel 2026 (gennaio-dicembre), perché il 31 gennaio 2027 cade di domenica
  • Entro il 31 gennaio 2028 — per tutte le spese sostenute dai pazienti nel 2027 (gennaio-dicembre)

Attenzione: le vecchie finestre semestrali non esistono più, quindi nel 2027 non c’è alcun invio a luglio o a settembre. Puoi comunque trasmettere i dati anche durante l’anno, man mano che incassi le prestazioni: è il modo più semplice per non arrivare a gennaio con tutto l’arretrato.

Come accedere al portale Sistema TS

La trasmissione avviene tramite il portale ufficiale sistemats.sanita.finanze.it. I professionisti possono accedere con:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) — il metodo più diffuso
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) — con lettore di smart card
  • CIE (Carta d’Identità Elettronica)
  • Tramite intermediario abilitato (CAF, commercialista, consulente del lavoro) con delega

Una volta autenticato, il professionista può caricare i dati manualmente (per volumi ridotti) oppure tramite file XML (per volumi elevati di prestazioni, tipico di studi medici strutturati o centri diagnostici). Molti software di fatturazione per sanitari generano automaticamente il file XML nel formato richiesto dal sistema: per una panoramica degli strumenti disponibili, consulta la nostra guida ai software di fatturazione per professionisti sanitari 2026.

Inoltre, è possibile delegare la trasmissione al CAF Centro Fiscale di Udine, che gestisce il processo per conto del professionista. Questa opzione è particolarmente conveniente per chi ha un numero limitato di prestazioni o preferisce concentrarsi sulla clinica lasciando gli adempimenti fiscali agli esperti.

Come gestire l’opposizione del paziente

La normativa sul sistema tessera sanitaria riconosce al paziente il diritto di opporsi alla trasmissione dei propri dati. Si tratta di una tutela della privacy: il paziente può non voler che i suoi dati sanitari confluiscano nel 730 precompilato, per esempio per motivi di riservatezza sulla natura delle prestazioni ricevute.

Cosa deve fare il professionista in caso di opposizione? La procedura è chiara:

  • Il paziente manifesta l’opposizione prima del pagamento, comunicandola verbalmente o per iscritto al professionista
  • Il professionista annota l’opposizione sulla fattura e conserva l’informazione
  • Nella fase di trasmissione, la spesa viene comunque inviata al sistema TS con il flag opposizione attivo e senza il codice fiscale del paziente: in questo modo non può essere usata per il 730 precompilato
  • Se il professionista trasmette correttamente la spesa con il flag di opposizione, non commette alcuna violazione

Un errore frequente è pensare che l’opposizione esenti completamente dalla trasmissione. Non è così: la spesa va comunque inviata al sistema TS con il flag corretto, ma senza il codice fiscale del paziente, e quindi resta fuori dal 730 precompilato. In caso di opposizione il codice fiscale del paziente non va indicato nella trasmissione.

È importante anche sapere che l’opposizione può essere manifestata dal paziente anche successivamente al pagamento: chiedendo all’Agenzia delle Entrate di escludere un tipo di spesa (per le spese 2025 dal 1° ottobre 2025 al 2 febbraio 2026) oppure, dopo la scadenza di trasmissione, escludendo le singole spese dal portale del Sistema TS con SPID, CIE o TS-CNS (per le spese 2025 dal 9 febbraio al 9 marzo 2026). In quel caso, il professionista ha già trasmesso il dato correttamente: non si configura alcuna violazione da parte sua.

Sanzioni per omessa o errata trasmissione

Le sanzioni per il sistema TS 2027 sono stabilite dal D.Lgs. 175/2014 e successive modificazioni. Si tratta di sanzioni amministrative che possono raggiungere importi significativi, motivo per cui è fondamentale rispettare le scadenze e le modalità di trasmissione previste.

Sanzioni principali

Le principali violazioni sanzionate sono:

  • Omessa trasmissione — mancato invio dei dati entro la scadenza annuale (per le spese 2026: 1° febbraio 2027). La sanzione è pari a 100 euro per ogni comunicazione omessa, con un massimo di 50.000 euro
  • Trasmissione con dati errati o incompleti — invio di dati non corretti (importo sbagliato, codice fiscale errato, data errata). La sanzione è pari a 100 euro per ogni comunicazione errata, ma non si applica se i dati corretti vengono trasmessi entro i cinque giorni successivi alla scadenza (o alla segnalazione dell’Agenzia delle Entrate)
  • Trasmissione tardiva — invio dopo la scadenza annuale. Se la comunicazione corretta avviene entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo (33,33 euro per comunicazione), con un massimo di 20.000 euro

Esiste anche la possibilità di ravvedimento operoso: se il professionista si accorge di un errore o di un’omissione e procede spontaneamente alla correzione prima di ricevere una notifica dall’Amministrazione finanziaria, le sanzioni sono ridotte. La riduzione dipende dalla tempistica del ravvedimento e segue le regole generali previste dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, aggiornate dalla riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 87/2024).

Un aspetto meno noto: la sanzione si applica per singola comunicazione, non per un importo globale. Questo significa che un professionista che ha omesso di trasmettere i dati di 50 pazienti potrebbe trovarsi di fronte a 50 sanzioni da 100 euro ciascuna, per un totale di 5.000 euro. È una delle ragioni per cui conviene gestire l’adempimento con regolarità e affidarsi a strumenti automatizzati o a un supporto professionale.

Quando le sanzioni non si applicano

La normativa prevede alcune esimenti: le sanzioni non si applicano quando l’omessa trasmissione è dovuta a causa di forza maggiore debitamente documentata (es. interruzione prolungata del servizio informatico del Sistema TS) o quando il professionista ha trasmesso correttamente ma il sistema ha generato un errore tecnico documentato. In questi casi è necessario conservare la documentazione che attesti l’impedimento.

Sistema TS e il 730 precompilato: il collegamento

Il sistema TS e il 730 precompilato sono strettamente connessi: i dati trasmessi dai professionisti sanitari vengono elaborati dall’Agenzia delle Entrate e inseriti direttamente nella dichiarazione precompilata del paziente come spese detraibili al 19%.

Questo meccanismo ha due implicazioni importanti per il professionista sanitario:

  • Responsabilità nella qualità dei dati: se il professionista trasmette un importo errato (più alto del reale), il paziente potrebbe portare in detrazione una spesa maggiore di quella effettivamente sostenuta. L’Agenzia delle Entrate in caso di controllo potrebbe risalire al professionista. È quindi fondamentale trasmettere importi precisi.
  • Vantaggio per i pazienti: una trasmissione puntuale e corretta significa che i pazienti trovano già precaricate le proprie spese mediche nel 730, senza dover raccogliere e conservare manualmente le ricevute. Questo migliora il servizio percepito e la relazione con il paziente.

Per i pazienti che si rivolgono al CAF Centro Fiscale di Udine per la compilazione del 730, il sistema funziona così: il CAF accede al 730 precompilato del cliente, verifica le spese sanitarie già caricate dal sistema TS e controlla se vi sono spese da aggiungere manualmente (per esempio quelle di professionisti che non hanno ancora trasmesso correttamente). È un processo integrato che beneficia di dati di qualità.

Novità 2027: cosa cambia rispetto agli anni precedenti

Il sistema TS 2027 non presenta stravolgimenti rispetto all’anno precedente: la novità più importante resta il passaggio dall’invio semestrale a quello annuale, operativo dalle spese 2025 (D.Lgs. 81/2025 e DM MEF 29 ottobre 2025). Ci sono poi alcune evoluzioni operative che i professionisti sanitari devono conoscere.

Estensione delle categorie obbligate

Nel corso degli anni l’elenco delle figure sanitarie soggette all’obbligo è stato ampliato con decreti del Ministero dell’Economia (DM 31 luglio 2015, DM 1° settembre 2016 e DM 22 novembre 2019, che ha incluso gli iscritti agli albi delle professioni sanitarie come fisioterapisti, logopedisti, biologi e dietisti). L’osteopata, pur essendo oggi una professione sanitaria, ad oggi non rientra tra i soggetti obbligati, e la naturopatia non è una professione sanitaria. Eventuali nuove inclusioni richiederanno un apposito decreto: fino ad allora l’elenco resta quello attuale.

Interoperabilità con la fattura elettronica

Una delle novità più significative degli ultimi anni è il progressivo avanzamento verso l’interoperabilità tra sistema TS e fatturazione elettronica. Per i professionisti sanitari che emettono fatture B2B (a strutture, a imprese), la fattura elettronica tramite SDI è obbligatoria. Il sistema TS raccoglie invece i dati delle prestazioni B2C (verso persone fisiche).

Le discussioni normative in corso puntano a semplificare ulteriormente il processo: si parla di un futuro in cui le ricevute per prestazioni sanitarie a privati potrebbero essere automaticamente acquisite dal sistema TS tramite un canale dedicato, riducendo il lavoro di trasmissione manuale. Ad oggi, però, l’obbligo di trasmissione attiva resta in capo al professionista.

Nuovi controlli e incrocio dati

L’Agenzia delle Entrate ha incrementato i controlli sui dati trasmessi al sistema TS, incrociandoli con le dichiarazioni dei redditi dei pazienti e con i versamenti dei professionisti sanitari. Chi trasmette in modo sistematicamente incompleto o scorretto può essere oggetto di segnalazione automatica. Questo rende ancora più importante una gestione ordinata dell’adempimento.

Come il CAF Centro Fiscale può aiutarti

Gestire gli adempimenti fiscali da professionista sanitario richiede tempo e attenzione: tra sistema TS, fatturazione (elettronica e non), contributi previdenziali alla propria cassa professionale e dichiarazione dei redditi, il rischio di dimenticare qualcosa o sbagliare una scadenza è concreto.

Il CAF Centro Fiscale offre un supporto completo ai professionisti sanitari di Udine e del Friuli Venezia Giulia, nonché in tutta Italia tramite il servizio online:

  • Gestione della trasmissione al Sistema TS per conto del professionista (con delega)
  • Verifica e correzione dei dati già trasmessi in caso di errori
  • Consulenza fiscale per la scelta del regime più conveniente (forfettario vs ordinario)
  • Dichiarazione dei redditi del professionista sanitario, incluse le deduzioni per contributi previdenziali alla cassa professionale
  • Assistenza in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate

Per un professionista sanitario che vuole approfondire la propria situazione fiscale individuale, ad esempio le regole della propria partita IVA medico ENPAM o della partita IVA infermiere ENPAPI, il CAF Centro Fiscale offre anche consulenza specifica per categoria.

Hai bisogno di supporto per il Sistema TS 2027?

Il CAF Centro Fiscale di Udine è a disposizione dei professionisti sanitari per la gestione del Sistema Tessera Sanitaria e di tutti gli adempimenti fiscali correlati. Offriamo il servizio sia in ufficio a Udine (Viale Giuseppe Tullio 13, scala B) sia online in tutta Italia.

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    Domande Frequenti sul Sistema TS 2027


    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

    Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 14:00:002026-10-12 08:09:09Sistema TS 2027 per Professionisti Sanitari: Guida Completa a Invio, Obblighi e Sanzioni

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