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Tag Archivio per: forfettario 2026

Osteopati, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Partita IVA Osteopata 2026: Apertura, Regime Forfettario, Ruolo Sanitario e Fatturazione

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Aprire la partita IVA come osteopata nel 2026 significa entrare a pieno titolo in una professione sanitaria riconosciuta dallo Stato italiano. Dal 2017, con la Legge 3/2018 (Legge Lorenzin) e successivamente con il DPCM 7 luglio 2021, l’osteopatia è stata istituita come professione sanitaria autonoma, con percorso universitario dedicato (Laurea L/SNT in Osteopatia) e iscrizione obbligatoria all’elenco speciale TSRM-PSTRP.

Questa guida affronta in modo completo tutti gli aspetti fiscali, previdenziali e operativi che riguardano l’osteopata libero professionista: codice ATECO 86.90.29, regime forfettario al 5% o 15%, Gestione Separata INPS, Sistema Tessera Sanitaria, esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972, fatturazione elettronica e calcoli pratici delle tasse.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste osteopati su tutto il territorio nazionale nell’apertura della partita IVA, nella scelta del regime fiscale più conveniente e nella gestione completa di fatturazione e dichiarazione redditi.

Osteopata: professione sanitaria riconosciuta dal 2017

L’osteopatia è una professione sanitaria autonoma riconosciuta in Italia con l’articolo 7 della Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 (cosiddetta “Legge Lorenzin”), che ha modificato il D.lgs. 502/1992 istituendo nuove professioni sanitarie. Successivamente, il DPCM 7 luglio 2021 ha definito ufficialmente il profilo dell’osteopata, le competenze professionali e l’ordinamento didattico universitario.

L’osteopata è il professionista sanitario che, con autonomia di giudizio e responsabilità diretta, applica la manipolazione osteopatica finalizzata al trattamento delle disfunzioni di carattere muscolo-scheletrico, viscerale e cranio-sacrale. L’osteopata non somministra farmaci, non esegue diagnosi mediche e non sostituisce la figura del medico, ma opera come professionista sanitario complementare nel campo del benessere muscolo-scheletrico.

Tappe principali del riconoscimento

  • 2017: la Legge 3/2018 istituisce l’osteopatia tra le professioni sanitarie
  • 2020: avvio del percorso transitorio con il Decreto interministeriale 7 luglio 2020
  • 2021: DPCM 7 luglio 2021 individua il profilo professionale dell’osteopata
  • 2023: avviati i corsi di laurea triennale e magistrale in Osteopatia
  • 2024: prime lauree, ingresso nel Sistema Tessera Sanitaria e detraibilità delle prestazioni come spese sanitarie

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Differenze tra osteopata, fisioterapista, chiropratico e massofisioterapista

Una delle confusioni più frequenti riguarda le differenze tra l’osteopata e altre figure professionali che operano sul corpo. Ecco un confronto chiaro:

FiguraRiconoscimentoPercorso formativoAmbito
OsteopataProfessione sanitaria (Legge 3/2018)Laurea L/SNT Osteopatia o percorso transitorio ESO+EPManipolazione osteopatica muscolo-scheletrica, viscerale e cranio-sacrale
FisioterapistaProfessione sanitaria (D.M. 741/1994)Laurea L/SNT2 FisioterapiaRiabilitazione motoria su prescrizione medica
ChiropraticoRiconosciuto dalla Legge 244/2007 ma senza ordinamento didatticoLaurea estera (es. UK, USA)Manipolazioni vertebrali
MassofisioterapistaOperatore sanitario (anteriore al 1999)Diploma triennale regionaleMassaggio terapeutico

L’osteopata, a differenza del fisioterapista, non opera necessariamente su prescrizione medica ed è abilitato alla valutazione osteopatica autonoma. Rispetto al chiropratico, gode di un percorso universitario italiano strutturato. Rispetto al massofisioterapista, ha un riconoscimento sanitario pieno con elenco speciale presso l’ordine TSRM-PSTRP.

Requisiti formativi: laurea o percorso transitorio

Per esercitare la professione di osteopata in Italia con partita IVA è necessario possedere uno dei seguenti titoli:

Percorso ordinario: laurea L/SNT Osteopatia

Dal 2024 è attivo il Corso di Laurea triennale in Osteopatia (Classe L/SNT – Professioni sanitarie) presso varie università italiane, con accesso a numero programmato. Il percorso prevede:

  • 3 anni di laurea triennale (180 CFU) con esame finale abilitante
  • Possibilità di proseguire con laurea magistrale L/SNT2/MAG (2 anni, 120 CFU)
  • Tirocinio clinico obbligatorio in strutture convenzionate
  • Esame di Stato abilitante alla professione

Percorso transitorio (ad esaurimento)

Per chi ha conseguito il diploma osteopatico prima dell’entrata in vigore del DPCM 2021, è previsto un percorso transitorio con doppio canale:

  • Canale A: laureati in professioni sanitarie (es. fisioterapisti) con diploma osteopatico ESO o equivalente di scuola privata accreditata
  • Canale B: diplomati osteopati con percorso di studio T1 (a tempo pieno, 5 anni) o T2 (part-time, 6 anni) presso scuole riconosciute (ESO, EP, AIMO, ecc.)

I professionisti del percorso transitorio devono superare una prova di valutazione nazionale per essere inseriti nell’elenco speciale ad esaurimento dell’albo TSRM-PSTRP.

Iscrizione all’elenco speciale TSRM-PSTRP

Tutti gli osteopati abilitati devono iscriversi all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM-PSTRP) presso l’ordine territoriale della provincia di residenza o di esercizio.

Documenti necessari per l’iscrizione

  • Domanda di iscrizione (modulo dell’ordine territoriale)
  • Titolo di studio in originale o copia autenticata
  • Documento di identità e codice fiscale
  • Certificato di residenza o domicilio professionale
  • Quietanza di pagamento tassa di concessione governativa (€ 168) e quota di iscrizione
  • Due fototessere

La quota annuale è variabile per ordine territoriale ma generalmente si attesta tra 120 e 180 euro all’anno. È integralmente deducibile come spesa professionale (anche per i forfettari, in modo indiretto tramite coefficiente di redditività).

Obbligo ECM

Come professione sanitaria, l’osteopata è soggetto all’obbligo formativo ECM (Educazione Continua in Medicina): 150 crediti ogni triennio (50 crediti l’anno). I corsi ECM sono interamente deducibili come spese di aggiornamento professionale.

Codice ATECO osteopata 2026: 86.90.29

Il codice ATECO da utilizzare in fase di apertura partita IVA per l’osteopata è:

86.90.29 — Altri servizi di assistenza sanitaria n.c.a. (non classificati altrove)

Questo codice include le prestazioni sanitarie erogate da professionisti abilitati al di fuori delle categorie specifiche (medici, infermieri, fisioterapisti, ecc.). È lo stesso codice ATECO utilizzato per altri professionisti sanitari come dietisti, podologi e logopedisti.

Coefficiente di redditività e regime forfettario

Nel regime forfettario, il codice ATECO 86.90.29 ha un coefficiente di redditività del 78% (settore “Servizi professionali e sanitari”). Questo significa che, sul fatturato lordo, il 78% è considerato reddito imponibile e il restante 22% è la quota forfettaria di costi deducibili.

Esempio: se l’osteopata fattura 30.000 € in un anno, il reddito imponibile sarà 30.000 × 78% = 23.400 €, su cui si calcolano sia le tasse che i contributi INPS Gestione Separata.

Regime forfettario per osteopata: aliquote e limiti

Il regime forfettario è la scelta più conveniente per la maggior parte degli osteopati che avviano l’attività. Le condizioni per il 2026 sono:

  • Limite di ricavi: 85.000 € annui
  • Aliquota imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni di attività (start-up), poi 15%
  • Coefficiente di redditività: 78% (ATECO 86.90.29)
  • No IRPEF, no addizionali, no IRAP: tutto sostituito dall’imposta sostitutiva
  • No IVA: nessun obbligo di applicazione, nessuna detrazione
  • No studi di settore / ISA

Requisiti per l’aliquota agevolata al 5%

Per accedere all’aliquota ridotta al 5% (start-up), l’osteopata deve:

  • Non aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni precedenti
  • Non proseguire un’attività precedentemente svolta come dipendente o collaboratore (con limitate eccezioni per il tirocinio)
  • Se prosegue un’attività esistente, i ricavi del periodo precedente non devono superare il limite forfettario

Cause di esclusione

  • Reddito da lavoro dipendente o pensione superiore a 30.000 € nell’anno precedente
  • Spese per personale dipendente superiori a 20.000 €
  • Partecipazione in società di persone, SRL trasparenti o associazioni professionali
  • Fatturazione prevalente verso ex datore di lavoro (o aziende collegate) negli ultimi 2 anni

Contributi INPS: Gestione Separata 2026

L’osteopata non ha una cassa previdenziale dedicata (a differenza di medici-ENPAM, infermieri-ENPAPI, psicologi-ENPAP, biologi-ENPAB). Deve quindi iscriversi alla Gestione Separata INPS, ai sensi della Legge 335/1995.

Aliquote Gestione Separata 2026

  • 26,07%: aliquota piena per professionisti senza altra copertura previdenziale (25% IVS + 1,07% maternità/malattia/ANF)
  • 24%: aliquota ridotta per professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (es. lavoratori dipendenti) o titolari di pensione

Massimale e minimale

  • Massimale 2026: circa 119.650 € (oltre questa soglia non si versano contributi)
  • Minimale: la Gestione Separata NON ha contributi minimi obbligatori; si paga in proporzione al reddito effettivo

Iscrizione alla Gestione Separata

L’iscrizione si effettua online sul portale INPS (con SPID/CIE) entro il primo pagamento dei contributi. È contestuale all’apertura della partita IVA e non prevede oneri di iscrizione iniziali.

Versamento contributi

I contributi si versano con F24, calcolati sul reddito dichiarato (per i forfettari sul 78% del fatturato). Le scadenze coincidono con quelle delle imposte:

  • 30 giugno: saldo anno precedente + primo acconto (50% del dovuto)
  • 30 novembre: secondo acconto (50% del dovuto)

Sistema Tessera Sanitaria: obbligo dal 2024

Dal 1° gennaio 2024, in seguito al riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria, l’osteopata è obbligato all’invio dei dati delle proprie fatture al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del DPR 600/1973 e successivi provvedimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Cosa prevede l’obbligo STS

  • Trasmissione di tutte le fatture emesse a persone fisiche residenti in Italia
  • Frequenza: mensile o semestrale a scelta del professionista
  • Informazioni richieste: codice fiscale del paziente, importo, data, tipologia di spesa
  • Sanzioni in caso di omissione: da 100 a 50.000 € in base alla gravità

Detraibilità per il paziente

Le prestazioni dell’osteopata, inviate al Sistema TS, sono detraibili al 19% come spese sanitarie ex articolo 15 del TUIR per il paziente, sempre che siano superiori alla franchigia di 129,11 € annui complessivi e siano pagate con strumenti tracciabili (bancomat, carta di credito, bonifico, app di pagamento).

Questa novità rappresenta un vantaggio competitivo enorme per gli osteopati: le prestazioni costano “meno” al paziente grazie alla detrazione, fidelizzando la clientela.

Diritto di opposizione del paziente

Il paziente può opporsi all’invio dei dati al Sistema TS. In questo caso, l’osteopata indica nella fattura “Paziente che si oppone all’invio dei dati al Sistema TS” e la fattura non viene trasmessa, ma il paziente perde il diritto alla detrazione automatica nella precompilata (può comunque dichiararla manualmente).

Esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972 e fatturazione

Le prestazioni dell’osteopata, in quanto erogate da professionista sanitario, beneficiano dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, che esenta da IVA le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona” da parte di professionisti sanitari abilitati.

Conseguenze dell’esenzione IVA

  • NO addebito IVA al paziente (la fattura non riporta IVA)
  • L’osteopata non può detrarre l’IVA sugli acquisti professionali
  • Imposta di bollo di 2 € per fatture di importo superiore a 77,47 € (carico legale del cliente, ma in genere a carico dell’osteopata per prassi commerciale)
  • In fattura va indicata la dicitura: “Operazione esente da IVA art. 10, comma 1, n. 18 DPR 633/1972”

Fatturazione elettronica B2C

Per le prestazioni sanitarie a privati cittadini, è previsto un regime particolare:

  • I forfettari sotto la soglia di 25.000 € di fatturato sono esenti dall’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2024 (dal 2025 obbligo per tutti)
  • Per le prestazioni inviate al Sistema TS, vige il divieto di fatturazione elettronica via SDI per motivi di privacy: la fattura va emessa solo in formato cartaceo o PDF al paziente, e i dati trasmessi al portale STS
  • Codice destinatario: “0000000” (sette zeri) per cliente privato senza PEC

Esempio fattura osteopata (forfettario)

Trattamento osteopatico: 70,00 €
Operazione esente IVA art. 10, c. 1, n. 18 DPR 633/1972
Operazione effettuata da soggetto in regime forfettario art. 1 c. 54-89 L. 190/2014
Imposta di bollo: 2,00 € (assolta in modo virtuale)
Totale fattura: 72,00 €

Prestazioni tipiche e tariffe medie

Le tariffe dell’osteopata sono libere (non esiste un tariffario nazionale), ma in Italia si attestano su valori abbastanza standard:

PrestazioneDurataTariffa media
Prima visita osteopatica + valutazione posturale60-75 min70 – 100 €
Trattamento osteopatico standard (follow-up)45-60 min60 – 80 €
Trattamento pediatrico (neonati / bambini)30-45 min60 – 90 €
Trattamento sportivo specifico45-60 min70 – 100 €
Visita osteopatica donna in gravidanza45-60 min70 – 90 €
Pacchetto 5 sedute—250 – 400 €

Le tariffe variano considerevolmente per area geografica: nelle grandi città del Nord (Milano, Torino, Bologna) si arriva facilmente a 90-110 € a seduta, mentre nelle zone del Sud Italia si parte spesso da 50-60 €.

Studio professionale: SCIA, assicurazione e attrezzature

SCIA sanitaria

L’osteopata che apre uno studio professionale autonomo deve presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) sanitaria al Comune di riferimento. La SCIA attesta:

  • Idoneità dei locali (superficie minima, areazione, illuminazione, servizi igienici)
  • Rispetto delle norme igienico-sanitarie (DPR 14 gennaio 1997)
  • Possesso del titolo abilitante
  • Direttore sanitario (può essere lo stesso osteopata)

I requisiti dei locali sono dettati dalla normativa regionale: in genere si richiedono almeno 12-15 mq per la sala trattamenti, sala d’attesa e bagno separato.

Assicurazione RC professionale obbligatoria

In quanto professionista sanitario, l’osteopata deve sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi della Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco). Costi indicativi:

  • Polizza base: 180-300 € all’anno per coperture fino a 1.000.000 €
  • Polizza professionale completa: 300-500 € all’anno con tutela legale

Attrezzature: lettino osteopatico e altri strumenti

L’investimento iniziale tipico di uno studio osteopatico include:

  • Lettino osteopatico elettrico professionale: 1.200 – 3.500 €
  • Lettino osteopatico portatile (per visite domiciliari): 400 – 800 €
  • Negativoscopio per lettura RX: 100 – 250 €
  • Pedana propriocettiva e materiale per valutazione posturale: 200 – 600 €
  • Software gestionale per appuntamenti e fatturazione: 200 – 500 € l’anno

Attenzione: nel regime forfettario non si deducono analiticamente le spese, perché il coefficiente del 78% include forfettariamente i costi. Il 22% del fatturato è già la quota di costi presunti. Pertanto, le spese del lettino e degli arredi non sono ulteriormente deducibili in regime forfettario.

Solo passando al regime ordinario (semplificato o ordinario con contabilità) è possibile dedurre analiticamente le spese e ammortizzare i beni strumentali (lettino al 12,5% all’anno).

Esempi di calcolo tasse osteopata in regime forfettario

Vediamo tre scenari pratici di osteopata in regime forfettario, con coefficiente di redditività del 78% e aliquota Gestione Separata 26,07% (professionista senza altra copertura).

Scenario 1: fatturato 25.000 € (start-up)

  • Reddito imponibile: 25.000 × 78% = 19.500 €
  • Imposta sostitutiva 5% (start-up): 19.500 × 5% = 975 €
  • Contributi INPS Gestione Separata: 19.500 × 26,07% = 5.083,65 €
  • Totale tasse + contributi: 6.058,65 € (24,2% del fatturato)
  • Netto in tasca: 25.000 – 6.058,65 = 18.941,35 €

Scenario 2: fatturato 40.000 € (consolidato)

  • Reddito imponibile: 40.000 × 78% = 31.200 €
  • Imposta sostitutiva 15% (oltre 5° anno): 31.200 × 15% = 4.680 €
  • Contributi INPS Gestione Separata: 31.200 × 26,07% = 8.133,84 €
  • Totale tasse + contributi: 12.813,84 € (32,0% del fatturato)
  • Netto in tasca: 40.000 – 12.813,84 = 27.186,16 €

Scenario 3: fatturato 60.000 € (professionista esperto)

  • Reddito imponibile: 60.000 × 78% = 46.800 €
  • Imposta sostitutiva 15%: 46.800 × 15% = 7.020 €
  • Contributi INPS Gestione Separata: 46.800 × 26,07% = 12.200,76 €
  • Totale tasse + contributi: 19.220,76 € (32,0% del fatturato)
  • Netto in tasca: 60.000 – 19.220,76 = 40.779,24 €

Nota: i contributi INPS versati nell’anno sono integralmente deducibili dal reddito imponibile dell’anno successivo (per chi è in forfettario, riducono la base imponibile dell’imposta sostitutiva).

Osteopata dipendente con partita IVA: si può?

Sì, è perfettamente compatibile essere lavoratore dipendente e avere partita IVA come osteopata, sia in regime forfettario che ordinario, purché:

  • Il contratto di lavoro dipendente non vieti espressamente la libera professione (verificare clausole di esclusiva)
  • Per il pubblico impiego vige il regime di esclusiva (occorre passare a part-time o richiedere autorizzazione)
  • Se il reddito da lavoro dipendente è superiore a 30.000 €, scatta l’esclusione dal regime forfettario
  • Per la Gestione Separata si applica l’aliquota ridotta 24% (anziché 26,07%) perché già coperti previdenzialmente

Tipica situazione: osteopata assunto in una clinica come fisioterapista o operatore sanitario e contemporaneamente libero professionista nel proprio studio. È una soluzione molto diffusa nei primi anni di attività.

Collaborazioni con medici, fisioterapisti e centri

L’osteopata può collaborare con altri professionisti sanitari attraverso diverse forme contrattuali:

  • Affitto di camera all’interno di studi medici o poliambulatori (con regolare contratto di locazione e suddivisione spese)
  • Contratto di prestazione professionale con clinica/poliambulatorio (l’osteopata fattura direttamente alla struttura)
  • Collaborazione con fisioterapisti per casi che richiedono sia trattamento osteopatico sia riabilitativo
  • Convenzioni con assicurazioni sanitarie integrative (UniSalute, RBM, FASI, ecc.)

Le strutture sanitarie convenzionate possono fatturare direttamente al paziente e poi liquidare l’osteopata con compenso netto, oppure l’osteopata fattura direttamente al paziente e versa una quota fissa di affitto alla clinica. La seconda opzione è generalmente più conveniente fiscalmente.

Pubblicità sanitaria: limiti della Legge Boldi (Boldi-Lorenzin)

La Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), articolo 1, commi 525-526, ha introdotto severe limitazioni alla pubblicità sanitaria, applicabili anche all’osteopata in quanto professionista sanitario.

Cosa è permesso

  • Comunicazioni informative funzionali alla scelta consapevole del paziente
  • Indicazione di prestazioni, qualifiche, titoli di studio
  • Recapiti, orari e tariffe
  • Sito web e pagina social a contenuto informativo

Cosa è vietato

  • Promesse di guarigione o risultati garantiti
  • Sconti e promozioni di tipo commerciale (es. “2×1”, “porta un amico”, “scontistica del 50%”)
  • Testimonianze cliniche di pazienti con immagini “before/after”
  • Pubblicità ingannevole o suggestiva

L’ordine TSRM-PSTRP vigila sul rispetto delle norme deontologiche pubblicitarie e può applicare sanzioni disciplinari in caso di violazione, fino alla sospensione dall’albo.

Apertura partita IVA osteopata: passo per passo

Ecco la sequenza ottimale per aprire la partita IVA come osteopata:

  1. Iscrizione all’albo TSRM-PSTRP: prerequisito indispensabile
  2. Apertura partita IVA: invio modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (online tramite intermediario abilitato come il CAF, o tramite il proprio cassetto fiscale). ATECO 86.90.29, regime forfettario
  3. Iscrizione Gestione Separata INPS: tramite il portale INPS con SPID/CIE
  4. Iscrizione al Sistema Tessera Sanitaria: via SPID, profilo “operatore sanitario” sul portale STS
  5. SCIA sanitaria: per chi apre uno studio (al SUAP del Comune)
  6. Sottoscrizione assicurazione RC professionale obbligatoria
  7. Acquisto software gestionale per fatturazione e gestione appuntamenti
  8. Comunicazione del codice destinatario e indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate

Il tempo medio per completare l’intero iter è di 15-30 giorni. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste in tutti i passaggi, dalla compilazione del modello AA9/12 fino alla registrazione al Sistema TS.

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FAQ: domande frequenti su partita IVA osteopata

Posso lavorare come osteopata senza partita IVA?

No, l’attività di osteopata è qualificata come libera professione abituale e richiede l’apertura della partita IVA. Solo prestazioni del tutto occasionali (limite 5.000 € lordi anno) possono essere svolte con prestazione occasionale, ma di fatto l’osteopata non può rientrare in questo regime perché si tratta di attività professionale continuativa.

Quanto guadagna in media un osteopata?

Le statistiche del Registro Italiano Osteopati (ROI) e del comitato professione osteopatica indicano un fatturato medio di 35.000 – 50.000 € lordi per osteopata libero professionista, con un netto medio in tasca tra 24.000 e 34.000 €. I professionisti più affermati nelle grandi città superano i 70.000 € di fatturato.

L’osteopata può fare diagnosi mediche?

No, l’osteopata non è un medico e non può fare diagnosi mediche né prescrivere farmaci. L’osteopata effettua una valutazione osteopatica finalizzata al trattamento manipolativo e, se necessario, indirizza il paziente al medico per accertamenti diagnostici.

Le prestazioni dell’osteopata sono detraibili al 19%?

Sì, dal 2024 le prestazioni dell’osteopata iscritto all’albo TSRM-PSTRP sono detraibili al 19% come spese sanitarie ai fini IRPEF, purché pagate con strumenti tracciabili e superiori complessivamente alla franchigia di 129,11 € annui.

Quali sono i costi annuali fissi per un osteopata libero professionista?

  • Quota albo TSRM-PSTRP: 120 – 180 €
  • Assicurazione RC professionale: 200 – 400 €
  • Software gestionale: 200 – 500 €
  • Affitto studio o quota struttura: 3.000 – 12.000 €
  • Aggiornamento ECM: 200 – 800 €
  • Totale costi fissi: 4.000 – 14.000 € l’anno

L’osteopata può lavorare anche a domicilio?

Sì, l’osteopata può effettuare visite a domicilio del paziente. Per le visite domiciliari non è necessaria SCIA del Comune (perché lo studio è il domicilio professionale dell’osteopata), ma vige sempre l’obbligo di assicurazione RC e l’invio fattura al Sistema TS.

Posso lavorare con minori e neonati?

Sì, l’osteopata può trattare anche neonati, bambini e adolescenti, previa autorizzazione e firma del consenso informato da parte di entrambi i genitori (o tutore legale). I trattamenti pediatrici richiedono però una formazione specifica post-laurea, oggi prevista nei master di II livello.

Cosa succede se supero gli 85.000 € di fatturato?

Se nel corso dell’anno l’osteopata supera 85.000 € di fatturato ma resta entro 100.000 €, conclude l’anno in regime forfettario e dal 1° gennaio successivo passa al regime ordinario. Se invece supera i 100.000 € in corso d’anno, esce immediatamente dal forfettario e deve applicare l’IVA dal momento del superamento (con conseguente obbligo di rifatturazione delle operazioni successive con IVA).

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Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nell’assistenza fiscale ai professionisti sanitari e assiste osteopati in tutta Italia, sia in presenza presso le sedi di Udine, sia online. I servizi includono:

  • Apertura partita IVA con scelta del regime fiscale ottimale
  • Gestione fatturazione elettronica e invio dati al Sistema TS
  • Versamento contributi INPS Gestione Separata e calcolo F24
  • Dichiarazione redditi annuale (Modello Redditi PF)
  • Consulenza per il passaggio dal forfettario al regime ordinario
  • Tenuta contabilità per chi sceglie il regime ordinario
  • Consulenza su SCIA sanitaria e adempimenti studio

Per una consulenza personalizzata gratuita sull’apertura della tua partita IVA da osteopata, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine: 0432 1845053 oppure via email a info@centrofiscale.com.

Nota legale: questo articolo ha finalità divulgative. Le aliquote, i limiti e le scadenze possono variare in base alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e della normativa vigente al momento. Per situazioni personali specifiche, è sempre consigliato rivolgersi al CAF di fiducia o a un commercialista abilitato.

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Maggio 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-21 08:00:002026-09-27 00:04:58Partita IVA Osteopata 2026: Apertura, Regime Forfettario, Ruolo Sanitario e Fatturazione
GESTIONE PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Excel Calcolo Tasse Forfettario 2026: Tool Gratuito Scaricabile per Simulazione Imposte

regime forfettario partita iva

Stai cercando un Excel calcolo tasse forfettario 2026 per simulare quanto pagherai di imposte e contributi prima di aprire la partita IVA o per pianificare gli acconti del prossimo anno? In questa guida ti spieghiamo passo passo cosa deve calcolare un foglio Excel forfettario ben fatto, ti mettiamo a disposizione un tool interattivo gratuito per il calcolo immediato e ti diamo la possibilità di richiedere il file Excel scaricabile personalizzato dal CAF Centro Fiscale di Udine.

Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato preferito dalle partite IVA italiane fino a 85.000 euro di compensi annui. Ma per pianificare bene il tuo lavoro autonomo serve sapere in anticipo quanto pagherai tra imposta sostitutiva, contributi previdenziali e acconti. Un Excel ben costruito ti aiuta a fare proprio questo.

Cosa trovi in questa guida

  • Tool interattivo per calcolo immediato tasse forfettario 2026
  • Tabella completa coefficienti redditività per tutti i codici ATECO
  • 4 scenari pre-calcolati per professionisti (20K, 35K, 50K, 75K euro)
  • Come si calcolano gli acconti per l’anno successivo
  • Errori comuni da evitare nel calcolo fai-da-te
  • File Excel gratuito su richiesta via email

Indice dei contenuti

  1. Perché serve un Excel calcolo tasse forfettario
  2. Cosa deve calcolare un Excel forfettario completo
  3. Tabella coefficienti redditività 2026 per codice ATECO
  4. Tool interattivo: calcola subito le tue tasse
  5. Scenari pre-calcolati per professionisti (coefficiente 78%)
  6. Come si calcolano gli acconti del forfettario
  7. Errori comuni nei calcoli fai-da-te
  8. Limiti dell’Excel: quando serve il commercialista
  9. Scarica il file Excel gratuito
  10. FAQ: domande frequenti

Perché serve un Excel calcolo tasse forfettario

Avere un Excel di calcolo tasse forfettario non è solo questione di curiosità fiscale: è uno strumento operativo di pianificazione che ti permette di prendere decisioni economiche più consapevoli. Vediamo i tre casi d’uso principali.

1. Pianificare le tasse durante l’anno

Nel regime forfettario non c’è ritenuta d’acconto sui compensi (eccetto il caso del “non sostituto d’imposta”): incassi al lordo e devi accantonare tu le somme per pagare le imposte a giugno e novembre. Senza un Excel preciso rischi di trovarti scoperto al momento dei pagamenti F24.

Mese per mese, sapere quanto stai accumulando di “debito fiscale” potenziale ti permette di tenere i soldi su un conto separato e arrivare alle scadenze tranquillo.

2. Simulare scenari prima di aprire la partita IVA

Stai pensando di passare da dipendente a libero professionista? Un Excel ti permette di rispondere a domande critiche:

  • Con 35.000 euro di compensi annui, quanto mi resta netto?
  • I primi 5 anni con aliquota startup al 5% quanto mi fanno risparmiare?
  • Conviene davvero passare al forfettario o resto da dipendente?
  • Con il mio codice ATECO (coefficiente 78%) quanta parte del fatturato è “tassata”?

3. Calcolare gli acconti per evitare sorprese

A novembre 2026 dovrai pagare il secondo acconto sull’imposta del 2026, calcolato sulla base di quanto hai versato nel 2025 (metodo storico) oppure su una stima del 2026 stesso (metodo previsionale). Un Excel aggiornato ti dice subito qual è la scelta più conveniente.

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Cosa deve calcolare un Excel forfettario completo

Un Excel calcolo tasse forfettario 2026 ben costruito deve elaborare in sequenza queste 6 grandezze fiscali, partendo dai compensi lordi fino al totale dovuto al fisco. Ti spieghiamo ogni passaggio con la formula corretta.

Step 1: Reddito imponibile lordo

Il primo calcolo del foglio Excel applica il coefficiente di redditività ai compensi incassati nell’anno (principio di cassa). La formula è:

Reddito imponibile = Compensi annui × Coefficiente redditività

Esempio: un consulente professionista (coefficiente 78%) con 30.000 euro di compensi ha un reddito imponibile lordo di 30.000 × 0,78 = 23.400 euro. Il restante 22% (6.600 euro) è considerato “spesa forfettaria” e non si tassa, indipendentemente dalle spese reali sostenute.

Step 2: Contributi previdenziali deducibili

I contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno (Gestione Separata INPS, Artigiani, Commercianti, casse private come Cassa Forense, ENPACL, ENPAM, INARCASSA, ecc.) sono integralmente deducibili dal reddito imponibile.

Attenzione: vale il principio di cassa, quindi vanno considerati solo i contributi effettivamente pagati nell’anno (anche se di competenza di anni precedenti). Se a gennaio 2026 paghi il saldo INPS 2025, quel versamento è deducibile dal reddito 2026.

Step 3: Reddito imponibile netto

Reddito netto = Reddito imponibile lordo − Contributi versati

Tornando al consulente con 23.400 euro di reddito lordo: se ha versato 5.500 euro di contributi alla Gestione Separata, il reddito netto su cui calcolerà l’imposta è 17.900 euro.

Step 4: Imposta sostitutiva (5% o 15%)

Sul reddito netto si applica l’imposta sostitutiva che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP. Le aliquote sono due:

  • 5% per i primi 5 anni di attività se ricorrono i requisiti “startup” (no attività precedente nei 3 anni, no continuazione di lavoro dipendente, ecc.)
  • 15% in tutti gli altri casi (regime ordinario forfettario)

Imposta sostitutiva = Reddito netto × 0,05 (o 0,15)

Step 5: Acconti per l’anno successivo

Se l’imposta sostitutiva supera 51,65 euro, il forfettario deve versare anche gli acconti per l’anno successivo:

  • Primo acconto (40%) entro il 30 giugno (50% se aliquota è 5%? No: l’acconto è sempre 100% diviso in 40+60, ma il primo acconto è obbligatorio solo se l’imposta dell’anno precedente supera 257,52 euro)
  • Secondo acconto (60%) entro il 30 novembre

Regola pratica: se l’imposta dovuta per il 2026 è ad esempio 3.000 euro, gli acconti per il 2027 saranno 100% di 3.000 = 3.000 euro, divisi in 1.200 (giugno) + 1.800 (novembre).

Step 6: Totale tasse da pagare

Totale F24 = Saldo imposta anno corrente + Acconti anno successivo + Contributi INPS

Attenzione: è proprio in questo passaggio che molti forfettari “saltano sulla sedia”. A giugno dell’anno N si paga il saldo dell’anno N-1 + il primo acconto dell’anno N, che spesso supera l’imposta annuale stessa. Un Excel ben fatto ti mostra questo “doppio impatto” in chiaro.

Tabella coefficienti redditività 2026 per codice ATECO

Il coefficiente di redditività è il cuore del calcolo forfettario: determina quale percentuale dei tuoi compensi è considerata “reddito” da tassare. La legge 190/2014 (art. 1 commi 54-89) li raggruppa in 9 categorie, dal 40% all’86%. Ecco la tabella completa aggiornata al 2026.

CoefficienteSettore di attivitàCodici ATECO
40%Industrie alimentari e delle bevande10.1, 10.2, 11
40%Commercio all’ingrosso e al dettaglio45, 46, 47 (escluso 47.81, 47.82, 47.89)
40%Commercio ambulante prodotti alimentari e bevande47.81
54%Commercio ambulante altri prodotti47.82, 47.89
62%Intermediari del commercio (agenti, rappresentanti)46.1
67%Servizi di alloggio e ristorazione55, 56
78%Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, finanziarie, assicurativeM, N (parz.), Q, P, K (parz.)
86%Costruzioni e attività immobiliariF, L
67%Altre attività economiche (non comprese nelle precedenti)Categoria residuale

Importante: nel tuo Excel devi indicare con precisione il coefficiente che corrisponde al tuo codice ATECO principale. Se hai più codici ATECO con coefficienti diversi, devi calcolare il reddito imponibile separatamente per ciascuna attività e poi sommare.

I coefficienti più diffusi nel 2026

Le partite IVA forfettarie italiane si concentrano per oltre il 60% nei servizi professionali (78%): consulenti, freelance digitali, designer, traduttori, formatori, psicologi, architetti, avvocati, commercialisti, ingegneri. Subito dopo: commercianti (40%) e artigiani edili (86%).

Tool interattivo: calcola subito le tue tasse forfettario 2026

Inserisci i tuoi dati nel simulatore qui sotto e ottieni in tempo reale il calcolo del reddito imponibile, dell’imposta sostitutiva e delle tasse totali da pagare. Il tool è gratuito, non richiede registrazione e funziona direttamente nel browser.

Simulatore Tasse Forfettario 2026

Compila i campi e visualizza istantaneamente il calcolo

Massimo 85.000 euro per restare nel forfettario
INPS Gestione Separata, Artigiani, Commercianti o cassa professionale
Spunta solo se rispetti tutti i requisiti per l’aliquota agevolata

Risultato del calcolo

Reddito imponibile lordo23.400,00 €
Contributi deducibili– 5.500,00 €
Reddito imponibile netto17.900,00 €
Aliquota applicata15%
Imposta sostitutiva2.685,00 €
Acconti per l’anno successivo (100%)2.685,00 €
TOTALE F24 (saldo + acconti)5.370,00 €

Il calcolo non include i contributi INPS dell’anno in corso che si aggiungono al totale F24.

Prenota una consulenza con il CAF di Udine

Come usare il simulatore: modifica uno qualsiasi dei campi per vedere aggiornarsi in tempo reale il risultato. Prova ad esempio a confrontare lo scenario con/senza aliquota startup spuntando la casella “Primi 5 anni”: vedrai immediatamente quanto vale il regime agevolato (-66% di imposta).

Scenari pre-calcolati per professionisti (coefficiente 78%)

Per i professionisti (consulenti, freelance, sanitari, architetti, ingegneri, avvocati, ecc.) che applicano il coefficiente 78%, ecco quattro scenari tipo che ti danno un’idea immediata del carico fiscale per fasce di compensi.

Compensi annuiReddito imponibile (78%)AliquotaImposta sostitutivaPressione effettiva
20.000 €15.600 €5% (startup)780 €3,9%
35.000 €27.300 €15%4.095 €11,7%
50.000 €39.000 €15%5.850 €11,7%
75.000 €58.500 €15%8.775 €11,7%

Lettura della tabella: gli scenari mostrano l’imposta sostitutiva al lordo dei contributi previdenziali deducibili. Nella realtà, sottraendo dal reddito imponibile i contributi versati (di solito tra il 24% e il 26% del reddito), l’imposta scende ulteriormente. Esempio pratico: con compensi 50.000 euro e contributi 7.000 euro, l’imposta sostitutiva passa da 5.850 a (39.000 – 7.000) × 15% = 4.800 euro.

Confronto startup 5% vs ordinario 15%

Per chi è nei primi 5 anni di attività e rispetta i requisiti dell’aliquota agevolata, il risparmio è notevole. Esempio per un professionista con 35.000 euro di compensi:

  • Aliquota 5% startup: 27.300 × 5% = 1.365 euro di imposta
  • Aliquota 15% ordinaria: 27.300 × 15% = 4.095 euro di imposta
  • Risparmio: 2.730 euro all’anno (= 66,7% in meno)

Come si calcolano gli acconti del forfettario

Il calcolo degli acconti è uno degli aspetti che genera più dubbi tra i forfettari, perché richiede di “anticipare” allo Stato un’imposta su un reddito non ancora maturato. Vediamo le due metodologie ammesse e quale conviene.

Metodo storico

Si calcolano gli acconti dell’anno N sul 100% dell’imposta sostitutiva pagata nell’anno N-1. È il metodo automatico, quello che ti propone il commercialista o il software gestionale “in default”.

  • Se imposta 2025 = 4.000 euro → acconti 2026 = 4.000 euro totali
  • Primo acconto (40%): 1.600 euro entro 30 giugno 2026
  • Secondo acconto (60%): 2.400 euro entro 30 novembre 2026

Eccezione: se l’imposta dell’anno precedente è inferiore a 257,52 euro, l’acconto si versa in un’unica soluzione a novembre. Se inferiore a 51,65 euro, non si versa alcun acconto.

Metodo previsionale

Si calcolano gli acconti su una stima del reddito che si presume di realizzare nell’anno in corso. È utile quando sai già che il 2026 sarà nettamente peggiore (o migliore) del 2025.

Attenzione: con il metodo previsionale, se a fine anno l’imposta effettiva supera quella stimata e gli acconti versati sono insufficienti, scattano sanzioni e interessi per insufficiente versamento (sanzione 30% ridotta con ravvedimento operoso). Quindi il previsionale conviene solo se sei certo che il reddito 2026 sarà più basso del 2025.

Esempio pratico di calcolo acconti

Maria, consulente psicologa (coefficiente 78%, aliquota 15%) ha avuto nel 2025:

  • Compensi: 38.000 euro
  • Reddito imponibile lordo: 38.000 × 78% = 29.640 euro
  • Contributi ENPAP versati: 6.500 euro
  • Reddito netto: 23.140 euro
  • Imposta 2025: 23.140 × 15% = 3.471 euro

Nel 2026 Maria dovrà versare:

  • 30 giugno 2026: saldo 2025 (3.471 €) + primo acconto 2026 (40% di 3.471 = 1.388,40 €) = 4.859,40 euro
  • 30 novembre 2026: secondo acconto 2026 (60% di 3.471 = 2.082,60 euro) = 2.082,60 euro

Totale tasse 2026: 6.942 euro (escluso INPS e contributi cassa). Un Excel ben fatto deve mostrarti questa “doppia stretta” di giugno (saldo + acconto) per evitare sorprese a metà anno.

Errori comuni nei calcoli fai-da-te con Excel

Se costruisci da solo il tuo Excel calcolo tasse forfettario, evita questi 7 errori frequenti che possono portare a versamenti errati e sanzioni dell’Agenzia delle Entrate.

1. Confondere fatturato e compensi incassati

Nel forfettario vale il principio di cassa: tassi solo i compensi effettivamente incassati nell’anno, non quelli fatturati ma non ancora pagati dal cliente. Una fattura emessa a dicembre 2025 e incassata a gennaio 2026 è reddito 2026, non 2025.

2. Includere il bollo in fattura come compenso

I 2 euro di marca da bollo addebitati in fattura sopra i 77,47 euro non sono compenso: sono un rimborso spese che non concorre al reddito. Vanno scorporati dai compensi imponibili.

3. Dimenticare i contributi pagati nell’anno

I contributi previdenziali deducibili sono quelli versati nell’anno, non quelli di competenza. Se nel 2026 paghi anche il saldo INPS 2025, quel versamento è deducibile dal reddito 2026. Molti dimenticano questa “extra deduzione” e pagano più imposta del dovuto.

4. Applicare l’aliquota startup senza requisiti

L’aliquota 5% si applica solo se rispetti tutti e tre i requisiti: nessuna attività professionale o d’impresa nei 3 anni precedenti, attività non in continuazione di precedente lavoro dipendente (salvo eccezioni), compensi sotto le soglie ATECO. Sbagliare l’aliquota porta a sanzioni dal 90% al 180% sull’imposta evasa.

5. Sbagliare il coefficiente per attività miste

Se hai più codici ATECO con coefficienti diversi (es. consulenza 78% + commercio online 40%), devi calcolare il reddito separatamente per ogni attività. Applicare un unico coefficiente medio è un errore comune che falsa il calcolo.

6. Calcolare l’INPS sul reddito netto

I contributi INPS dei forfettari (Gestione Separata, Artigiani, Commercianti) si calcolano sul reddito imponibile forfettario (compensi × coefficiente), al lordo dei contributi stessi. Calcolarli sul netto è un errore che porta a versamenti insufficienti.

7. Ignorare la riduzione contributiva 35%

Gli artigiani e commercianti forfettari possono richiedere la riduzione del 35% sui contributi INPS. Va espressamente domandata entro il 28 febbraio dell’anno di applicazione. Un Excel ben fatto deve avere un’opzione “applica riduzione 35%” da spuntare.

Limiti dell’Excel: quando serve il commercialista

Un foglio Excel di calcolo tasse forfettario è uno strumento eccellente per la pianificazione di base e la simulazione, ma non sostituisce la consulenza fiscale professionale in alcuni scenari critici.

Casi in cui l’Excel non basta

  • Cause ostative: superamento soglia 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente, partecipazioni in società, controllo di SRL con attività riconducibile
  • Soglia 100.000 euro: uscita immediata dal regime con conseguenze IVA da gestire correttamente
  • Operazioni con l’estero: clienti UE, reverse charge, esportazioni, prestazioni servizi B2B intracomunitarie
  • Acquisti intracomunitari: superamento soglia 10.000 euro che obbliga a iscriversi al VIES e applicare l’IVA
  • Passaggio dal regime ordinario al forfettario (o viceversa) con rettifiche IVA da gestire
  • Attività professionali con cassa privata: Cassa Forense, INARCASSA, ENPAM, ENPAP hanno regole specifiche di contribuzione minima e massima
  • Errori dell’anno precedente da correggere: ravvedimento operoso, dichiarazione integrativa

Attenzione alle simulazioni semplificate: gli Excel scaricati da blog generalisti spesso non aggiornano i parametri (coefficienti, soglie, aliquote contributive) e non considerano le specificità del tuo settore. Un errore di calcolo del 5% su 50.000 euro di compensi significa 375 euro di tasse sbagliate.

Quando affidarsi a un CAF

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre un servizio dedicato alle partite IVA forfettarie con:

  • Verifica annuale della permanenza nel regime e cause ostative
  • Calcolo preciso di imposta sostitutiva, INPS e acconti
  • Compilazione e invio modello Redditi PF (quadro LM)
  • Pianificazione fiscale personalizzata in base al tuo codice ATECO
  • Predisposizione F24 con codici tributo corretti (1790 per saldo, 1791 e 1792 per acconti)
  • Supporto in caso di richieste documentali dall’Agenzia delle Entrate

Scarica il file Excel calcolo tasse forfettario gratuito

Hai utilizzato il simulatore qui sopra e vuoi avere il file Excel completo offline per le tue simulazioni personalizzate? Il CAF Centro Fiscale di Udine mette a disposizione gratuitamente, su richiesta via email, un file Excel pronto all’uso con:

  • Calcolo automatico imposta sostitutiva (5% e 15%)
  • Tabella interattiva con tutti i coefficienti redditività ATECO
  • Calcolo acconti con metodo storico e previsionale a confronto
  • Stima contributi INPS Gestione Separata / Artigiani / Commercianti
  • Pianificazione mensile flussi di cassa per accantonamento tasse
  • Confronto multi-scenario startup 5% vs ordinario 15%

Richiedi gratis l’Excel calcolo tasse forfettario 2026

Invia una email con oggetto “Richiesta Excel forfettario” all’indirizzo:

info@centrofiscale.com

Riceverai il file entro 24 ore lavorative direttamente sulla tua casella di posta. Nessun costo, nessuna registrazione.

Specifica nel testo della mail il tuo codice ATECO principale (o il settore di attività): ti invieremo la versione dell’Excel pre-impostata con il coefficiente redditività corretto per il tuo caso.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

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FAQ: domande frequenti su Excel calcolo tasse forfettario

Posso usare l’Excel anche se ho aperto la partita IVA da meno di un anno?

Sì, ma con un’avvertenza: nel primo anno di attività non avrai un’imposta dell’anno precedente da utilizzare per gli acconti, quindi gli acconti per l’anno successivo si calcoleranno sull’imposta del primo anno completo. Inoltre, se rispetti i requisiti startup, applica l’aliquota agevolata 5% per i primi 5 periodi d’imposta.

L’Excel calcola anche i contributi INPS Gestione Separata?

Il file Excel completo che scarichi dal CAF include anche il calcolo dei contributi Gestione Separata INPS al 26,07% (per il 2026, aliquota da confermare con tabelle ufficiali) sul reddito forfettario, con possibilità di rateizzazione e applicazione del massimale annuo (circa 119.650 euro). Il simulatore online qui sopra si limita all’imposta sostitutiva.

Come faccio se ho compensi sopra 85.000 euro a metà anno?

Se superi 85.000 euro durante l’anno ma rimani sotto 100.000, esci dal regime forfettario dall’anno successivo. Se superi i 100.000 euro, esci immediatamente dal regime e devi applicare l’IVA su tutte le operazioni dal momento dello sforamento. In entrambi i casi, l’Excel di calcolo va sostituito con un foglio per il regime ordinario semplificato (calcolo IRPEF + addizionali).

Il simulatore considera la flat tax incrementale?

No, il simulatore di questa pagina è dedicato al regime forfettario standard. La flat tax incrementale (introdotta nel 2023, prorogata e modificata negli anni successivi) si applica solo a chi è in regime ordinario, non ai forfettari. Per simulare entrambi i regimi a confronto, rivolgiti al CAF.

Quanto risparmio passando dal regime ordinario al forfettario?

Dipende dai tuoi compensi e dalle tue spese reali. Indicativamente, un professionista con 40.000 euro di compensi e poche spese reali (under 5.000 euro) risparmia tra 3.000 e 5.000 euro all’anno con il forfettario rispetto all’ordinario. Se invece hai spese reali alte (ad esempio 15.000 euro), il regime ordinario potrebbe essere più conveniente. L’Excel completo permette il confronto diretto.

Perché l’imposta calcolata nel mio Excel è diversa da quella del commercialista?

I motivi più frequenti: hai dimenticato di sottrarre i contributi previdenziali pagati nell’anno, hai applicato un coefficiente sbagliato, hai tassato compensi non incassati (errore principio di cassa), oppure hai applicato erroneamente l’aliquota startup. Confronta i passaggi nel tuo Excel con i 6 step indicati in questa guida.

I codici tributo da usare in F24 per pagare le tasse forfettario?

I codici tributo principali per il regime forfettario sono:

  • 1790: imposta sostitutiva forfettario – Saldo
  • 1791: imposta sostitutiva forfettario – Acconto prima rata
  • 1792: imposta sostitutiva forfettario – Acconto seconda rata

L’Excel completo del CAF integra questi codici nei modelli F24 pre-compilati per facilitarti la vita al momento dei versamenti.

In sintesi: pianifica le tasse forfettario senza sorprese

Un buon Excel calcolo tasse forfettario 2026 deve seguire i 6 step fiscali (compensi → reddito imponibile lordo → contributi → reddito netto → imposta → acconti), applicare il coefficiente redditività corretto per il tuo codice ATECO, considerare la doppia stretta di giugno con saldo + primo acconto, ed evitare i 7 errori di calcolo più frequenti. Il simulatore interattivo di questa pagina ti dà una stima immediata; il file Excel scaricabile gratuitamente via email è lo strumento operativo per la pianificazione mensile.

Vuoi pianificare le tue tasse forfettario senza errori?

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza fiscale specializzata per partite IVA in regime forfettario. Calcolo imposte, acconti, F24 e pianificazione contributiva personalizzata.

Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
Telefono: 0432 1638640
WhatsApp: 366 6018121
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Maggio 15, 2026/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-15 14:00:002026-09-27 00:05:16Excel Calcolo Tasse Forfettario 2026: Tool Gratuito Scaricabile per Simulazione Imposte
GESTIONE PARTITA IVA, Guide Fatturazione Elettronica, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Modello Fattura Regime Forfettario 2026: Template Word ed Esempi Pratici

fatturazione elettronica CAF Udine

Cercare un modello di fattura per il regime forfettario 2026 in formato Word, Excel o PDF è una delle ricerche più frequenti tra le partite IVA forfettarie italiane. La motivazione è chiara: ogni fattura forfettaria ha una struttura specifica, con diciture obbligatorie, codici natura IVA particolari e regole sul bollo che, se sbagliate, possono portare a sanzioni o contestazioni fiscali.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutto quello che serve: la struttura completa della fattura forfettaria 2026, gli elementi obbligatori, la dicitura corretta dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, le regole sull’imposta di bollo da 2 euro, tre esempi pratici compilati (B2B, B2C e fattura sotto 77,47 euro) e l’indicazione su come ottenere il modello Word/PDF gratuito.

Premessa: dal 2024 anche i forfettari fanno fattura elettronica

La prima cosa da chiarire è fondamentale: dal 1° gennaio 2024 anche le partite IVA in regime forfettario sono obbligate a emettere fattura elettronica (art. 18 D.L. 36/2022), senza eccezioni di fatturato. Fino al 2023 esisteva una soglia minima (25.000 euro di ricavi) sotto la quale era ancora possibile emettere fattura cartacea, ma nel 2026 questa esenzione non esiste più: tutti i forfettari, anche chi fattura 1.000 euro l’anno, devono usare il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

Questo significa che il classico “modello Word” o “modello PDF” della fattura forfettaria non ha più valore fiscale: il documento da emettere e trasmettere al cliente deve essere un file XML con firma digitale, inviato tramite SDI con codice destinatario o PEC.

A cosa serve allora un modello Word o PDF di fattura forfettaria? Ha tre utilità concrete:

  • Riferimento per compilare il software di fatturazione: avere sotto mano un esempio compilato aiuta a riempire correttamente i campi del software (Fatture e Corrispettivi, Aruba, Fatture in Cloud, ecc.) senza dimenticare la dicitura del regime, il codice natura N2.2 o l’imposta di bollo.
  • Uso interno e preventivi: per un preventivo da inviare a un cliente prima dell’incarico, oppure per archivio interno, il formato Word/PDF rimane comodo e veloce.
  • Imparare la struttura corretta: per chi ha appena aperto la partita IVA forfettaria, vedere un modello compilato è il modo più rapido per capire come deve essere fatta una fattura senza IVA con regime agevolato.

Quindi sì, il modello Word/PDF serve ancora, ma per uso pratico e didattico, non come documento fiscale ufficiale. La fattura “vera” deve sempre passare dal SDI in formato XML.

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Elementi obbligatori della fattura forfettaria 2026

Una fattura forfettaria, sia in formato XML che in modello cartaceo di riferimento, deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, con alcune specificità tipiche del regime agevolato. Ecco la lista completa degli elementi obbligatori:

  1. Numero progressivo: numerazione univoca crescente nell’anno solare (es. 1/2026, 2/2026…). È ammessa anche la numerazione per sezionali (es. 1A/2026, 1B/2026).
  2. Data di emissione: la data in cui la fattura viene emessa e trasmessa al SDI (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per fattura immediata, entro il 15 del mese successivo per fattura differita).
  3. Dati emittente: nome e cognome (o ragione sociale), partita IVA, codice fiscale, indirizzo completo (via, CAP, città, provincia).
  4. Dati cliente: nome e cognome o denominazione, P.IVA o codice fiscale, indirizzo, codice destinatario (7 caratteri per chi ha SDI proprio, “0000000” per privati senza PEC) oppure indirizzo PEC.
  5. Descrizione dei beni o servizi: indicare in modo chiaro la natura, qualità e quantità della prestazione (es. “Consulenza fiscale per l’anno 2026” o “Corso online di marketing digitale – 8 ore”).
  6. Quantità e prezzo unitario: per ogni voce, indicare quante unità e il prezzo singolo.
  7. Imponibile: l’importo totale della prestazione, che per il forfettario coincide con il totale lordo (non c’è IVA da scorporare).
  8. Codice natura IVA N2.2: nel campo IVA del file XML va indicato “0,00%” e nel campo “Natura” il codice N2.2 – Non soggette – altri casi.
  9. Dicitura obbligatoria del regime forfettario: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA”.
  10. Imposta di bollo da 2 euro: se l’imponibile supera 77,47 euro, è obbligatoria l’imposta di bollo. Va indicata in fattura con la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014”.
  11. Totale fattura: somma dell’imponibile più il bollo (se dovuto).
  12. Modalità di pagamento e IBAN: indicare se il pagamento è a vista, a 30 giorni, ecc., e includere l’IBAN per bonifico bancario.
  13. Firma: non obbligatoria per legge nella fattura elettronica (la firma digitale del SDI ha valore legale), ma consigliata nei modelli Word/PDF di riferimento.

Mancare uno di questi elementi può comportare il rigetto della fattura da parte del SDI (con scarto), oppure problemi in caso di controllo fiscale. La dicitura del regime forfettario è fondamentale: senza quella, la fattura potrebbe essere considerata “ordinaria” e teoricamente assoggettata a IVA.

Codice natura IVA N2.2: cos’è e perché si usa nel forfettario

Quando si compila la fattura elettronica forfettaria nel software, il sistema chiede sempre di indicare un codice natura IVA. Per il regime forfettario il codice corretto è N2.2 – Non soggette – altri casi.

Questo codice serve a comunicare al Sistema di Interscambio che l’operazione non è soggetta a IVA non perché esente o fuori campo, ma perché rientra in un regime speciale agevolato. Attenzione: il vecchio codice N2 generico è stato eliminato dal 1° gennaio 2021, sostituito da N2.1 (operazioni non soggette a IVA per mancanza di territorialità) e N2.2 (altri casi, tra cui il regime forfettario).

Nei principali software di fatturazione (Fatture e Corrispettivi, Aruba, Fatture in Cloud, Subito Fatture, ecc.) il codice N2.2 è di solito già preimpostato come default per gli utenti che dichiarano di essere in regime forfettario in fase di configurazione. È comunque sempre buona norma verificare prima dell’invio che nel campo “Natura” della fattura compaia esattamente “N2.2”.

Per approfondire la disciplina IVA del forfettario, leggi anche la nostra guida sull’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026, che spiega tutti i casi particolari (reverse charge, acquisti UE, importazioni, OSS).

Imposta di bollo da 2 euro: quando va applicata e come

Una delle peculiarità della fattura forfettaria è l’imposta di bollo da 2 euro. Si tratta di un’imposta sostitutiva (in luogo dell’IVA) che il forfettario deve applicare quando l’imponibile della singola fattura supera 77,47 euro.

Quando si applica il bollo da 2 euro

  • Fattura con imponibile superiore a 77,47 euro: bollo da 2 euro obbligatorio.
  • Fattura con imponibile pari o inferiore a 77,47 euro: bollo non dovuto.
  • La soglia si calcola sul singolo documento, non sul totale annuo.
  • Il bollo si applica anche alle ricevute fiscali e quietanze rilasciate dal forfettario.

Bollo virtuale e versamento trimestrale con F24

Dal 2019, con l’arrivo della fattura elettronica obbligatoria, il bollo si applica in modalità virtuale: non si attacca più la marca da bollo cartacea sulla fattura, ma si versa cumulativamente all’Agenzia delle Entrate con modello F24 ogni trimestre.

I codici tributo F24 da utilizzare per il versamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche sono:

  • 2521 – Imposta di bollo fatture elettroniche – 1° trimestre (gennaio-marzo)
  • 2522 – Imposta di bollo fatture elettroniche – 2° trimestre (aprile-giugno)
  • 2523 – Imposta di bollo fatture elettroniche – 3° trimestre (luglio-settembre)
  • 2524 – Imposta di bollo fatture elettroniche – 4° trimestre (ottobre-dicembre)

Le scadenze di versamento sono il 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Se l’importo trimestrale è inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere posticipato al trimestre successivo.

Indicazione obbligatoria in fattura

Quando si emette una fattura con bollo, in fattura va sempre indicata la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014”. Nel software di fatturazione c’è di solito un flag dedicato che, se attivato, inserisce automaticamente sia l’importo (2 euro) che la dicitura nel file XML.

Il bollo viene addebitato al cliente: il forfettario lo incassa insieme al corrispettivo della prestazione e poi lo riversa all’erario. Quindi se la prestazione è 1.500 euro, il cliente paga 1.502 euro (1.500 + 2 di bollo).

Esempio pratico 1: fattura B2B per consulenza professionale

Vediamo ora un esempio concreto di fattura forfettaria B2B (cliente azienda con partita IVA), che è il caso più frequente per consulenti, commercialisti, avvocati, formatori e professionisti in genere.

Scenario: Mario Rossi, dottore commercialista in regime forfettario, emette fattura a “Alfa SRL” per un incarico di consulenza fiscale per l’anno 2026.

FATTURA N. 12/2026

Data emissione: 11/05/2026

EMITTENTE
Mario Rossi
Dottore Commercialista
Via Roma 12 – 33100 Udine (UD)
P.IVA: 02345678901
C.F.: RSSMRA80A01L483Z
Cassa: CNPADC
CLIENTE
Alfa SRL
Via Garibaldi 45 – 33100 Udine (UD)
P.IVA: 03456789012
C.F.: 03456789012
Codice destinatario: ABCDEF1
DescrizioneQ.tàPrezzo unit.Imponibile
Consulenza fiscale e tributaria – Anno 2026
(servizio continuativo gennaio-dicembre 2026)
1€ 1.500,00€ 1.500,00
Imponibile€ 1.500,00
IVA (Natura N2.2)€ 0,00
Imposta di bollo€ 2,00
TOTALE FATTURA€ 1.502,00

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 – regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014.

Modalità di pagamento: Bonifico bancario a 30 giorni data fattura

IBAN: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 – Banca Friuli

Punti chiave dell’esempio:

  • Cliente con partita IVA → cliente “soggetto IVA” (B2B)
  • Codice destinatario di 7 caratteri perché Alfa SRL ha SDI proprio
  • Imponibile 1.500 euro > 77,47 → bollo 2 euro obbligatorio
  • Totale fattura: 1.500 + 2 = 1.502 euro
  • Codice natura IVA: N2.2 (compilato nel software, non visibile sulla rappresentazione cartacea)
  • Dicitura art. 1 c. 58 L. 190/2014 sempre presente

Esempio pratico 2: fattura B2C a un privato (corso online)

Vediamo ora il caso B2C: il forfettario emette fattura a un cliente privato (consumatore finale), che non ha partita IVA né codice destinatario.

Scenario: Giulia Bianchi, formatrice in regime forfettario, vende un corso online di marketing digitale a Luca Verdi, privato cittadino.

FATTURA N. 5/2026

Data emissione: 11/05/2026

EMITTENTE
Giulia Bianchi
Formatrice / Consulente marketing
Via Mazzini 8 – 33100 Udine (UD)
P.IVA: 02567891234
C.F.: BNCGLI85B41L483K
Cassa: Gestione Separata INPS
CLIENTE
Luca Verdi
Via Dante 22 – 33170 Pordenone (PN)
C.F.: VRDLCU90C15G888J
Codice destinatario: 0000000
(privato senza PEC)
DescrizioneQ.tàPrezzo unit.Imponibile
Corso online “Marketing digitale per piccole imprese” – 8 ore
Accesso piattaforma e materiale didattico
1€ 200,00€ 200,00
Imponibile€ 200,00
IVA (Natura N2.2)€ 0,00
Imposta di bollo€ 2,00
TOTALE FATTURA€ 202,00

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 – regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014.

Modalità di pagamento: Bonifico bancario / PayPal anticipato

IBAN: IT45 K030 6909 6061 0000 0098 765

Punti chiave dell’esempio B2C:

  • Cliente privato → si indica solo il codice fiscale, non la P.IVA
  • Codice destinatario 0000000 (sette zeri): obbligatorio per privati senza PEC
  • La fattura passa comunque dal SDI: il privato la riceve come copia analogica via email o cartacea, oppure può scaricarla dal proprio cassetto fiscale
  • Imponibile 200 euro > 77,47 → bollo 2 euro obbligatorio
  • Totale: 200 + 2 = 202 euro

Importante: per i clienti privati, oltre alla trasmissione SDI, è buona norma consegnare anche una copia analogica (PDF via email, oppure stampata) al momento del pagamento. Il SDI riconsegna la fattura nel cassetto fiscale del privato, ma molti consumatori non sanno come accedervi.

Esempio pratico 3: fattura sotto 77,47 euro (senza bollo)

Terzo caso: fattura di piccolo importo, sotto la soglia dei 77,47 euro. È il classico esempio di una piccola prestazione occasionale o di un acconto, dove l’imposta di bollo NON va applicata.

Scenario: Andrea Costa, grafico freelance in regime forfettario, fattura un piccolo lavoro (logo veloce) a un cliente privato.

FATTURA N. 18/2026

Data emissione: 11/05/2026

EMITTENTE
Andrea Costa
Grafico freelance
Via Aquileia 33 – 33100 Udine (UD)
P.IVA: 02789012345
C.F.: CSTNDR92D10L483W
Cassa: Gestione Separata INPS
CLIENTE
Sara Neri
Via Cavour 7 – 33100 Udine (UD)
C.F.: NRESRA88E55L483B
Codice destinatario: 0000000
DescrizioneQ.tàPrezzo unit.Imponibile
Realizzazione logo personale base
(consegna 1 file PNG + 1 file vettoriale)
1€ 50,00€ 50,00
Imponibile€ 50,00
IVA (Natura N2.2)€ 0,00
Imposta di bollonon dovuta (imp. < 77,47 €)
TOTALE FATTURA€ 50,00

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 – regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA.

Modalità di pagamento: Bonifico immediato

IBAN: IT78 P020 0805 3640 0000 0654 321

Punti chiave:

  • Imponibile 50 euro < 77,47 → nessuna imposta di bollo
  • Totale fattura = imponibile = 50 euro
  • La dicitura del regime forfettario è comunque obbligatoria
  • Nel software di fatturazione il flag “Imposta di bollo” va lasciato disattivato

Attenzione: la soglia di 77,47 euro si applica al singolo documento. Quindi se nello stesso giorno emetti due fatture da 50 euro ciascuna, in nessuna delle due c’è bollo (anche se la somma è 100 euro). Se invece emetti un’unica fattura da 100 euro, il bollo è dovuto.

Download modello fattura forfettaria Word/PDF gratuito

Il CAF Centro Fiscale di Udine mette a disposizione gratuitamente un modello di fattura forfettaria 2026 in formato Word e PDF, già strutturato con tutti gli elementi obbligatori, le diciture corrette dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 e i campi pre-impostati per imposta di bollo e codice destinatario.

Cosa contiene il modello scaricabile:

  • Modello Word editabile (.docx) per uso interno e preventivi
  • Modello PDF compilabile (.pdf) come traccia di riferimento
  • Versione con bollo (per fatture > 77,47 euro)
  • Versione senza bollo (per fatture < 77,47 euro)
  • Esempio compilato B2B e B2C
  • Mini-guida con istruzioni di compilazione

Come riceverlo: invia una richiesta via email a successioni@centrofiscale.com indicando nome, cognome e città di residenza. Il modello viene inviato gratuitamente in allegato entro 24-48 ore.

Ricorda: questo modello è valido come strumento di riferimento e per uso interno. Per la fattura ufficiale verso un cliente devi sempre usare un software di fatturazione elettronica che invii il file XML al SDI.

Software gratuiti per fattura elettronica forfettaria

Per emettere fatture elettroniche valide nel 2026, ecco i principali software disponibili sul mercato, con un focus su quelli adatti ai forfettari:

1. “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate (gratuito)

È il portale ufficiale e gratuito dell’Agenzia delle Entrate, accessibile dall’area riservata con SPID/CIE/CNS. Permette di:

  • Compilare e inviare fatture elettroniche con interfaccia web
  • Conservare a norma le fatture emesse e ricevute
  • Visualizzare il proprio cassetto fiscale
  • Calcolare automaticamente il bollo virtuale dovuto

Pro: totalmente gratuito, ufficiale, integrato con SDI.
Contro: interfaccia spartana, poche funzioni di gestione (no scadenzario, no numerazione automatica progettata).

2. Software a pagamento (più completi)

  • Fatturazione Italia – Piano Start 49€ l’anno IVA inclusa (150 fatture SDI), prezzo bloccato 3 anni. Sette layout PDF personalizzabili e possibilità di mettere il bollo virtuale a carico proprio o del cliente.
  • Fatture in Cloud (TeamSystem) – 48€ + IVA il primo anno (poi 96€ + IVA dal rinnovo) per il piano forfettari. Numerazione automatica, scadenzario, gestione bollo, conservazione decennale a norma inclusa.
  • Aruba Fatturazione Elettronica – 29,90€ + IVA l’anno (promo 1€ per i primi 3 mesi), molto economico ma senza Sistema Tessera Sanitaria. Buona integrazione con i servizi PEC Aruba.
  • Subito Fatture, FattureGratis, Fattura24 – Altre alternative valide, con prezzi e funzionalità variabili.

Per chi è agli inizi e fattura poco, il portale gratuito dell’Agenzia delle Entrate è più che sufficiente. Quando il volume di fatture cresce, conviene passare a un software dedicato per risparmiare tempo nella gestione.

Errori comuni nella fattura forfettaria (e come evitarli)

Nella nostra esperienza al CAF Centro Fiscale, ecco gli errori più frequenti che troviamo sulle fatture dei forfettari, soprattutto chi ha appena aperto la P.IVA:

  1. Dimenticare la dicitura art. 1 c. 58 L. 190/2014: senza questa frase, la fattura potrebbe essere riqualificata come operazione ordinaria con IVA.
  2. Indicare aliquota IVA invece di N2.2: alcuni software, se non configurati correttamente, mettono di default l’aliquota 22%. Verificare sempre che il campo “Natura” sia N2.2 e l’aliquota 0%.
  3. Bollo non applicato sopra 77,47 euro: dimenticare il bollo significa dover comunque versare l’imposta in F24 più la sanzione (30% dell’imposta non versata).
  4. Bollo applicato anche sotto 77,47 euro: errore opposto, meno grave ma scorretto.
  5. Numerazione non progressiva: ogni fattura deve avere numero univoco crescente. Saltare numeri (es. 1, 2, 4, 5…) o ripetere lo stesso numero è una violazione formale.
  6. Codice destinatario sbagliato: per privati va sempre “0000000” (sette zeri); per imprese, va il codice di 7 caratteri o la PEC del cliente.
  7. Indicare ritenuta d’acconto: il forfettario non è soggetto a ritenuta (art. 1 c. 67 L. 190/2014). Se il cliente la trattiene per errore, va richiesta la riemissione.
  8. Errore sul codice fiscale del cliente privato: 16 caratteri obbligatori. Un errore qui può far scartare la fattura dal SDI.
  9. Mancato versamento bollo trimestrale: dimenticare la scadenza del 31 maggio (1° trim.) o successive comporta sanzioni.
  10. Non conservare le fatture: anche le fatture emesse via SDI vanno conservate per 10 anni a norma. Il portale gratuito Agenzia Entrate include questa conservazione.

Un controllo periodico delle fatture emesse, ancora meglio se affidato a un CAF o a un commercialista, evita la maggior parte di questi errori.

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Domande frequenti sulla fattura forfettaria 2026

Posso ancora emettere fattura cartacea nel 2026 se sono forfettario?

No. Dal 1° gennaio 2024 tutti i forfettari, anche con ricavi sotto 25.000 euro, devono emettere fattura elettronica via SDI. La fattura cartacea o il PDF non hanno più valore fiscale come documento ufficiale.

Cosa succede se mando per errore una fattura cartacea?

La fattura non emessa via SDI è considerata “non emessa” ai fini fiscali. La sanzione amministrativa va dal 90% al 180% dell’imposta non documentata, con minimo 250 euro per fattura. È sempre possibile sanare la situazione con il ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni.

Quale codice natura IVA usare in fattura forfettaria?

Sempre N2.2 – Non soggette – altri casi. Il vecchio codice N2 generico è stato eliminato dal 2021 e non è più valido.

Devo applicare la ritenuta d’acconto sulle mie fatture?

No. I contribuenti in regime forfettario non sono soggetti a ritenuta d’acconto (art. 1 c. 67 L. 190/2014). Va indicato in fattura: “Non si applica ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014”. Se il cliente la trattiene per errore, va richiesta la riemissione corretta.

Come faccio a sapere il codice destinatario del mio cliente?

Per le aziende: si chiede direttamente al cliente, che lo comunica al momento della prima fattura. Per i privati: usa “0000000” (sette zeri). Se il cliente fornisce solo la PEC, va inserita nel campo “PEC destinatario” e il codice destinatario va a “0000000”.

Quando devo versare il bollo da 2 euro all’Agenzia delle Entrate?

Il versamento è trimestrale, con questi codici tributo F24: 2521 (1° trim.), 2522 (2° trim.), 2523 (3° trim.), 2524 (4° trim.). Le scadenze sono il 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Se l’importo dovuto nel trimestre è inferiore a 5.000 euro, si può rinviare al trimestre successivo.

Se il cliente paga in ritardo, quando devo versare il bollo?

Il bollo si versa in base alla data di emissione della fattura, non alla data di pagamento. Quindi anche se il cliente paga a 90 giorni, il bollo va comunque versato nei termini trimestrali in base a quando è stata emessa la fattura.

Posso usare un modello Word personalizzato come fattura ufficiale?

No. La fattura ufficiale deve essere in formato XML e transitare dal SDI. Il modello Word può servire come bozza interna, preventivo o documento di lavoro, ma non sostituisce la fattura elettronica obbligatoria.

Il CAF può aiutarmi a emettere le fatture?

Sì. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per partite IVA forfettarie: configurazione del software di fatturazione, controllo periodico delle fatture emesse, calcolo e versamento del bollo trimestrale, conservazione a norma. Contatta il CAF per un preventivo personalizzato.

Hai bisogno di aiuto con la fattura forfettaria? Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine

Hai aperto da poco la partita IVA in regime forfettario e non sai come configurare il software di fatturazione? Vuoi un controllo delle fatture emesse per essere sicuro di non aver sbagliato la dicitura, il codice natura o il bollo? Vuoi ricevere il modello Word/PDF gratuito con esempi compilati?

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno centinaia di partite IVA forfettarie nella gestione della fatturazione elettronica, dei versamenti trimestrali del bollo e della dichiarazione dei redditi annuale. Il nostro team segue il forfettario in tutte le sue fasi: dall’apertura della P.IVA alla configurazione del software, dall’emissione corretta della prima fattura al monitoraggio dei limiti di 85.000 e 100.000 euro.

Contattaci per:

  • Ricevere il modello fattura forfettaria 2026 Word/PDF gratuito
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CAF Centro Fiscale Udine
Email: successioni@centrofiscale.com
Sito: centrofiscale.com

Ultimo aggiornamento: maggio 2026. Le informazioni contenute in questo articolo sono basate sulla normativa fiscale italiana vigente al momento della pubblicazione (art. 1 c. 54-89 L. 190/2014, D.M. 17/06/2014, Provvedimento Agenzia Entrate n. 89757/2018). Per situazioni specifiche è sempre consigliato richiedere un parere personalizzato.

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Maggio 11, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-11 08:00:002026-09-27 08:38:52Modello Fattura Regime Forfettario 2026: Template Word ed Esempi Pratici
GESTIONE PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Esigibilita IVA nel Regime Forfettario 2026: Come Funziona e Casi Particolari

regime forfettario partita iva

L’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026 è uno dei temi più cercati e meno chiari da chi gestisce una partita IVA agevolata, soprattutto nei momenti delicati di passaggio da o verso il regime ordinario. La domanda è ricorrente: il forfettario, che non addebita IVA in fattura, deve preoccuparsi dell’esigibilità? E cosa succede in casi particolari come reverse charge, acquisti intracomunitari, importazioni o superamento delle soglie di 85.000 e 100.000 euro?

In questa guida completa del CAF Centro Fiscale di Udine analizziamo il concetto di esigibilità immediata e differita, la regola generale per il forfettario (esonero da addebito IVA ex art. 1 comma 58 della Legge 190/2014), tutti i casi particolari in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA, e cosa accade quando si esce dal regime agevolato. Con esempi pratici, calcoli e una sezione FAQ finale.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica
  2. Emissione fattura vs esigibilità: la differenza
  3. Esigibilità immediata: la regola generale
  4. Esigibilità differita e IVA per cassa
  5. Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale
  6. Casi particolari di IVA per i forfettari
  7. Reverse charge interno: come si comporta il forfettario
  8. Acquisti intracomunitari e prestazioni UE
  9. Importazioni extra-UE: IVA in dogana
  10. Vendite a privati UE: regime OSS
  11. Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro
  12. Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita
  13. Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti
  14. Esempi pratici con calcoli
  15. FAQ – Domande frequenti

Cos’è l’esigibilità IVA: la definizione tecnica

L’esigibilità IVA è il momento in cui l’imposta sul valore aggiunto diventa “dovuta” all’erario. È il punto temporale preciso in cui sorge il debito IVA del cedente/prestatore verso lo Stato e, contemporaneamente, il diritto alla detrazione per il cessionario/committente. La disciplina è contenuta nell’art. 6 del DPR 633/1972 (Decreto IVA), modificato più volte negli ultimi quindici anni.

Capire l’esigibilità è fondamentale perché determina:

  • Quando l’IVA va versata all’Agenzia delle Entrate (con F24)
  • In quale liquidazione periodica (mensile o trimestrale) far confluire l’operazione
  • Quando il cliente può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti
  • Quale anno fiscale “vede” l’operazione ai fini della dichiarazione IVA

Esistono due grandi famiglie di esigibilità: esigibilità immediata (la regola generale) ed esigibilità differita (l’eccezione, legata all’incasso). Una terza categoria, l’esigibilità “split payment” verso la PA, è rilevante solo per chi fattura alla Pubblica Amministrazione e i forfettari ne sono esclusi.

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Emissione fattura vs esigibilità: la differenza

Molti contribuenti, anche esperti, confondono il momento di emissione della fattura con il momento di esigibilità dell’IVA. Sono due concetti distinti, anche se nella maggior parte dei casi coincidono.

Il momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 DPR 633/72) è:

  • Beni mobili: consegna o spedizione
  • Beni immobili: stipula del contratto/atto
  • Prestazioni di servizi: pagamento del corrispettivo

La fattura deve essere emessa (in formato elettronico via SDI dal 2024 per quasi tutti, forfettari inclusi) entro 12 giorni dall’effettuazione per le fatture immediate, oppure entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differite. L’esigibilità IVA coincide, di regola, con il momento di effettuazione dell’operazione, non con la data di emissione della fattura.

Esempio: se consegno una merce il 28 maggio 2026 e fatturo l’8 giugno 2026, l’IVA è esigibile a maggio 2026, non a giugno. Per i forfettari, come vedremo, questa distinzione è in gran parte irrilevante perché non addebitano IVA, ma diventa cruciale in caso di reverse charge o uscita dal regime.

Esigibilità immediata: la regola generale

L’esigibilità immediata è il regime ordinario applicato alla stragrande maggioranza delle operazioni IVA in Italia. Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento stesso in cui l’operazione è effettuata, indipendentemente dal fatto che il cliente abbia pagato o meno.

In pratica, il fornitore in regime ordinario:

  1. Emette fattura con IVA (per esempio 22%)
  2. Inserisce l’IVA nella liquidazione periodica del mese/trimestre di emissione
  3. Versa l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo (mensili) o entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (trimestrali)
  4. Lo deve fare anche se il cliente non ha ancora pagato

Questo crea il classico problema di finanza d’impresa: anticipare al fisco un’IVA che non è ancora stata incassata dal cliente. Per mitigare il problema, il legislatore ha introdotto due eccezioni: l’esigibilità differita per le fatture verso enti pubblici e il regime di IVA per cassa (cash accounting).

Esigibilità differita e IVA per cassa

L’esigibilità differita sposta il momento di versamento dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo. È il principio di “cassa” applicato all’IVA. In Italia, esistono due forme principali:

Esigibilità differita “automatica” (art. 6 c. 5 DPR 633/72)

Si applica obbligatoriamente alle cessioni e prestazioni effettuate verso enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni, ASL, Università, ecc.). L’IVA diventa esigibile al pagamento, non all’emissione della fattura. Tuttavia, dal 2015 lo “split payment” ha sostituito in larga parte questa disciplina per la PA. I forfettari, comunque, non addebitano IVA neanche verso la PA, quindi la questione li riguarda marginalmente.

IVA per cassa – Cash accounting (art. 32-bis DL 83/2012)

Introdotto dal Decreto Crescita 2012, il regime di IVA per cassa consente di posticipare:

  • Il versamento dell’IVA a debito al momento dell’incasso della fattura
  • La detrazione dell’IVA a credito al momento del pagamento al fornitore

L’opzione è disponibile per i contribuenti con volume d’affari fino a 2 milioni di euro annui e va esercitata in dichiarazione IVA. Esiste un limite temporale: trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa comunque esigibile, anche se la fattura non è stata pagata (salvo procedure concorsuali).

I forfettari non possono optare per l’IVA per cassa, semplicemente perché non applicano IVA in fattura. Il regime per cassa è pensato per i contribuenti ordinari semplificati o i piccoli professionisti che vogliono allineare obblighi fiscali e flussi di cassa.

Forfettario: nessuna IVA in fattura, nessuna esigibilità tradizionale

Veniamo al cuore della questione. Il regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, modificato dalla Legge di Bilancio 2023 e successive) prevede un esonero generalizzato dall’addebito dell’IVA. Lo stabilisce in modo cristallino il comma 58:

“I contribuenti che applicano il regime forfettario non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.”

Questo significa, per il forfettario:

  • Niente IVA in fattura verso il cliente (no rivalsa)
  • Niente detrazione IVA sugli acquisti effettuati
  • Nessun obbligo di liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale)
  • Nessun obbligo di versamento IVA con F24
  • Nessuna dichiarazione annuale IVA (modello IVA)
  • Nessuna comunicazione LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA)

In sostanza, per il forfettario “puro” il concetto di esigibilità IVA non esiste. Le fatture devono però riportare la dicitura obbligatoria:

Dicitura obbligatoria in fattura forfettaria:
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 – regime forfettario. Non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 1 comma 58 L. 190/2014.”

Nel formato XML della fattura elettronica, il forfettario indica come natura IVA il codice “N2.2” (operazioni non soggette – altri casi). La marca da bollo da 2 euro va apposta sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro.

Casi particolari di IVA per i forfettari

Detto questo, esistono almeno cinque situazioni in cui anche il forfettario “incontra” l’IVA e deve gestirne il versamento. È fondamentale conoscerle, perché in questi casi il debito IVA esiste eccome, e va versato.

  1. Reverse charge interno (cessione di rottami, edilizia in subappalto, fabbricati strumentali)
  2. Reverse charge UE (acquisti intracomunitari di beni e servizi)
  3. Importazioni extra-UE (IVA dovuta in dogana)
  4. Operazioni con autofattura (prestazioni da soggetti extra-UE)
  5. Vendite a privati UE oltre soglia 10.000 euro (regime OSS)

In tutti questi casi il forfettario, pur restando nel regime agevolato per i ricavi nazionali, deve versare l’IVA con F24 e in alcuni casi presentare comunicazioni specifiche. Vediamoli uno per uno.

Reverse charge interno: come si comporta il forfettario

Il reverse charge interno (inversione contabile) è disciplinato dall’art. 17 commi 5 e 6 del DPR 633/72. Si applica a operazioni come:

  • Cessione di rottami, cascami ferrosi e non ferrosi
  • Cessione di fabbricati strumentali in opzione IVA
  • Subappalti in edilizia (settore costruzioni)
  • Cessione di console, tablet, PC, microprocessori (cessione B2B)
  • Cessione di oro industriale
  • Servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti in edifici

La regola del reverse charge è semplice: l’IVA è assolta dal cessionario/committente, non dal cedente/prestatore. Per il forfettario, le situazioni si dividono in due:

Forfettario come cedente/prestatore

Se il forfettario emette una fattura per un’operazione in reverse charge (per esempio, un piccolo edile forfettario in subappalto), non addebita IVA (come sempre) e indica nella fattura la natura “N2.2” (forfettario). Non scatta l’inversione contabile, perché il forfettario non è soggetto IVA. Il cliente quindi non deve integrare la fattura.

Forfettario come cessionario/committente

Caso completamente diverso: se il forfettario riceve una fattura senza IVA in reverse charge (ad esempio, acquista rottami o riceve un servizio in edilizia subappalto), deve:

  1. Integrare la fattura con l’IVA (di regola 22%, salvo aliquote specifiche)
  2. Versare l’IVA all’erario con F24, codice tributo specifico
  3. Non detrarla (perché il forfettario non ha diritto a detrazione)
  4. L’IVA versata diventa costo deducibile ai fini del coefficiente di redditività

Il versamento avviene entro il 16 del mese successivo all’operazione. Va indicato nel quadro VJ del modello IVA (che il forfettario deve presentare se ha avuto reverse charge). Il codice tributo F24 dipende dalla tipologia (es. 6099 per IVA mensile reverse charge).

Attenzione: in caso di reverse charge ricevuto, il forfettario è tenuto a presentare la dichiarazione IVA annuale (modello IVA) limitatamente alle operazioni con reverse charge. Va compilato il quadro VJ e versato l’IVA in F24.

Acquisti intracomunitari e prestazioni UE

Il forfettario che acquista beni o servizi da soggetti UE deve gestire il reverse charge intracomunitario. La disciplina è contenuta nell’art. 7-bis e seguenti del DPR 633/72, integrati dal DL 331/1993.

Acquisti di beni intracomunitari

Se il forfettario acquista beni da un fornitore UE, esistono due regimi a seconda della soglia annua di 10.000 euro:

  • Sotto i 10.000 euro/anno: il fornitore UE addebita la propria IVA (es. IVA tedesca al 19%). Il forfettario paga e basta. Non integra né versa IVA italiana.
  • Oltre i 10.000 euro/anno: il forfettario deve iscriversi al VIES, comunicare al fornitore di voler acquistare in regime intracomunitario, e integrare la fattura con IVA italiana, da versare con F24 entro il 16 del mese successivo.

Servizi ricevuti da soggetti UE

Per i servizi B2B (es. abbonamento software cloud da Irlanda, Google Ads, hosting estero), si applica sempre il reverse charge ex art. 7-ter, indipendentemente dalla soglia. Il forfettario deve:

  1. Iscriversi al VIES (Modello AA9/12 o online)
  2. Comunicare la propria partita IVA italiana al fornitore
  3. Ricevere fattura senza IVA
  4. Integrare con IVA italiana (22% standard)
  5. Versare l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo
  6. Presentare modello INTRA mensile o trimestrale (acquisti)

L’IVA versata in reverse charge UE è un costo per il forfettario, non recuperabile, ma “assorbito” dal coefficiente di redditività che riconosce un costo forfettizzato.

Importazioni extra-UE: IVA in dogana

Quando un forfettario importa beni da Paesi extra-UE (Cina, USA, UK post-Brexit, Svizzera, ecc.), l’IVA è dovuta in dogana, calcolata sul valore del bene + dazi + spese di trasporto. Si tratta di un’IVA esigibile immediatamente al momento dell’introduzione del bene nel territorio italiano.

Il forfettario:

  • Paga l’IVA in dogana (di solito tramite spedizioniere)
  • Non può detrarla
  • L’IVA versata è un costo incluso nel valore del bene importato
  • Non deve presentare alcuna dichiarazione IVA per la sola importazione

Per i piccoli importatori (es. acquisti su Alibaba, AliExpress) che superano la soglia di 150 euro per spedizione, l’IVA è calcolata e riscossa in dogana. Sotto la soglia, dal 2021 vige il regime IOSS (Import One Stop Shop) gestito direttamente dal venditore.

Vendite a privati UE: regime OSS oltre 10.000 euro

Caso meno noto ma sempre più rilevante per e-commerce e creator: il forfettario che vende beni o servizi digitali a privati consumatori UE. La disciplina è il regime OSS (One Stop Shop), attivo dal 1° luglio 2021.

  • Sotto i 10.000 euro/anno di vendite UE B2C: si applica l’IVA italiana (per il forfettario, niente IVA – dicitura N2.2)
  • Oltre i 10.000 euro/anno: si applica l’IVA del Paese di destinazione del consumatore. Il forfettario deve:
  1. Iscriversi al regime OSS tramite portale Agenzia Entrate
  2. Applicare l’IVA del Paese del cliente (es. 19% Germania, 20% Francia)
  3. Versare l’IVA trimestralmente tramite OSS
  4. Presentare dichiarazione OSS trimestrale

In questo caso, il forfettario perde di fatto l’agevolazione IVA italiana ma resta nel regime forfettario per i ricavi (purché entro 85.000 euro). L’IVA OSS versata è un costo, non un’imposta sostitutiva.

Uscita dal forfettario: 85.000 e 100.000 euro

Veniamo al tema più delicato: quando il forfettario diventa contribuente IVA “vero”, cioè inizia ad addebitare IVA in fattura e a gestirne l’esigibilità in modo ordinario. Le due soglie chiave sono 85.000 e 100.000 euro.

Soglia 85.000 euro: uscita dall’anno successivo

Se il forfettario, in un anno, supera 85.000 euro di ricavi/compensi ma resta sotto i 100.000 euro, esce dal regime dall’anno successivo. Esempio:

  • Anno 2026: ricavi 90.000 euro (forfettario)
  • Anno 2027: passa al regime ordinario dal 1° gennaio
  • Le fatture 2026 restano senza IVA
  • Dal 1° gennaio 2027 le fatture si emettono con IVA al 22% (o aliquota applicabile)

Soglia 100.000 euro: uscita immediata stesso anno

Se invece i ricavi superano 100.000 euro nello stesso anno, l’uscita è immediata e retroattiva al momento del superamento. È la novità più impattante introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e confermata negli anni successivi.

  • Tutte le operazioni effettuate fino alla fattura che fa superare la soglia (esclusa) restano forfettarie
  • La fattura che determina lo “sforo” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA
  • Se il superamento avviene a metà anno, il contribuente deve attivarsi immediatamente: aprire i registri IVA, iscriversi a INPS Gestione Separata o gestione artigiani/commercianti come “ordinario”, presentare LIPE

Esempio pratico: Mario, forfettario, a settembre 2026 emette fattura di 8.000 euro che fa superare i 100.000 euro complessivi. Quella fattura va emessa con IVA al 22% (1.760 euro). Tutte le fatture successive devono avere IVA. Le fatture pregresse del 2026 restano senza IVA. Da settembre 2026 Mario diventa contribuente IVA ordinario “trimestrale” di norma.

Calcolo IVA pro-rata in caso di uscita

Quando si esce dal forfettario, scatta una norma poco conosciuta ma importante: il diritto alla detrazione “retroattiva” dell’IVA sui beni strumentali e sulle rimanenze, prevista dall’art. 1 c. 61 L. 190/2014.

In pratica, il contribuente che passa al regime ordinario può detrarre l’IVA assolta in regime forfettario su:

  • Rimanenze finali di beni acquistati e non venduti
  • Beni strumentali ammortizzabili acquistati negli ultimi 5 anni (10 anni per immobili)
  • Servizi non ancora utilizzati alla data di uscita (es. canoni anticipati)

Il calcolo è pro-rata temporis per i beni ammortizzabili: si recupera la quota di IVA proporzionale al periodo residuo di ammortamento. Esempio:

  • PC acquistato nel 2024 a 1.220 euro (1.000 + IVA 220)
  • Periodo ammortamento PC: 5 anni (quote del 20%)
  • Uscita dal forfettario: 1° gennaio 2027
  • Quote residue: 2027, 2028 (2 anni su 5)
  • IVA detraibile: 220 × (2/5) = 88 euro

La detrazione si effettua nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime, presentando una rettifica ai sensi dell’art. 19-bis2 DPR 633/72. È un’operazione delicata che richiede di conservare le fatture di acquisto degli anni precedenti.

Comunicazioni LIPE per i forfettari uscenti

Una volta usciti dal regime forfettario, il contribuente è tenuto a tutti gli adempimenti IVA ordinari, tra cui le LIPE – Liquidazioni Periodiche IVA. Si tratta di comunicazioni trimestrali (telematiche) che riepilogano le operazioni IVA del trimestre.

Scadenze LIPE 2026-2027:

  • I trimestre (gen-mar): entro 31 maggio
  • II trimestre (apr-giu): entro 30 settembre
  • III trimestre (lug-set): entro 30 novembre
  • IV trimestre (ott-dic): entro fine febbraio dell’anno successivo (oppure dichiarazione IVA annuale presentata entro fine febbraio)

Per chi esce dal forfettario per superamento dei 100.000 euro a metà anno, la prima LIPE deve essere presentata per il trimestre di superamento. Esempio: superamento il 15 settembre 2026, prima LIPE per il III trimestre 2026 entro il 30 novembre 2026.

Esempi pratici con calcoli

Esempio 1: Forfettario “puro” senza casi particolari

Anna, copywriter forfettaria, fattura nel 2026 a clienti italiani per 35.000 euro. Tutte le fatture sono senza IVA con dicitura N2.2.

  • IVA da versare: 0 euro
  • LIPE: non dovute
  • Modello IVA: non dovuto
  • Esigibilità IVA: concetto non applicabile

Esempio 2: Forfettario con servizio UE (Google Ads)

Marco, web designer forfettario, nel 2026 spende 2.000 euro in Google Ads (Irlanda). Riceve fattura senza IVA con reverse charge UE.

  • Integrazione fattura: 2.000 × 22% = 440 euro IVA
  • F24 codice 6099 entro il 16 del mese successivo: 440 euro
  • Modello INTRA acquisti servizi: dovuto
  • Modello IVA annuale (quadro VJ): dovuto
  • I 440 euro versati sono un costo “assorbito” dal coefficiente forfettario

Esempio 3: Forfettario edile con reverse charge interno

Giuseppe, idraulico forfettario in Friuli, lavora in subappalto per 8.000 euro per un’impresa edile. Emette fattura senza IVA (forfettario) ma non scatta il reverse charge: la fattura riporta solo la dicitura forfettaria N2.2.

Diversamente: se Giuseppe acquista materiale di rottame da 1.500 euro per 1.000 euro di valore reale, la fattura del rivenditore è in reverse charge. Giuseppe deve integrare con IVA al 22% (220 euro) e versarla.

Esempio 4: Uscita per superamento 100.000 euro

Laura, consulente forfettaria, nel 2026 ha già fatturato 95.000 euro al 30 giugno. A luglio emette una fattura da 8.000 euro: ricavi totali 103.000 euro = uscita immediata.

  • Fattura di luglio: 8.000 + IVA 22% (1.760) = 9.760 euro
  • Tutte le fatture successive con IVA
  • Apertura registri IVA con effetto dal 1° luglio (o dalla data della fattura “sforo”)
  • Prima LIPE: III trimestre 2026, entro 30 novembre 2026
  • Modello IVA 2027 con quadro VJ e VL
  • Possibile rettifica IVA su beni strumentali e rimanenze (art. 19-bis2)

Esempio 5: Vendita digitale a privati UE oltre soglia

Sara, content creator forfettaria, vende corsi online a privati UE per 15.000 euro nel 2026. Supera la soglia di 10.000 euro: deve iscriversi a OSS.

  • Vendite a francesi: IVA francese 20%
  • Vendite a tedeschi: IVA tedesca 19%
  • Versamento OSS trimestrale tramite portale Agenzia Entrate
  • I ricavi (al netto IVA OSS) restano nel forfettario, purché totali sotto 85.000 euro

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FAQ – Domande frequenti

Il forfettario deve preoccuparsi dell’esigibilità IVA?

Per le operazioni “ordinarie” (cessioni e prestazioni B2B e B2C in Italia), no: il forfettario non addebita IVA in fattura ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, quindi il concetto di esigibilità non si applica. Diventa rilevante in caso di reverse charge, acquisti UE, importazioni, vendite OSS o uscita dal regime.

Cosa significa “esigibilità immediata” sulla fattura?

Significa che l’IVA è dovuta all’erario nel momento in cui l’operazione è effettuata (consegna del bene o pagamento del servizio), indipendentemente dall’incasso effettivo. È la regola standard per i contribuenti ordinari. Il forfettario, non addebitando IVA, riporta in fattura “esigibilità immediata” come campo formale ma senza imposta dovuta.

Posso scegliere l’IVA per cassa se sono forfettario?

No. L’IVA per cassa (art. 32-bis DL 83/2012) è disponibile solo per chi addebita IVA in fattura. Il forfettario, esonerato dall’addebito IVA, non può optare per il regime cash accounting. Se vuoi la “logica per cassa” anche sui ricavi, il forfettario è già di per sé un regime di cassa per le imposte sui redditi.

Cosa succede se ricevo una fattura in reverse charge come forfettario?

Devi integrare la fattura con l’IVA italiana (di solito 22%), versarla con F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo specifico) e presentare la dichiarazione IVA annuale con il quadro VJ compilato. Non puoi detrarre l’IVA versata, che diventa un costo. Esempi tipici: acquisto rottami, lavori in subappalto edile ricevuti, console/PC B2B.

Devo iscrivermi al VIES se sono forfettario e compro su Amazon Business?

Se acquisti da Amazon Business sotto i 10.000 euro/anno da fornitori UE, no: paghi l’IVA del Paese di origine. Se superi i 10.000 euro/anno o ricevi servizi B2B da fornitori UE (es. AWS, Microsoft Ireland, Google Ads Ireland), sì: devi iscriverti al VIES e gestire il reverse charge intracomunitario, con integrazione e versamento IVA italiana.

Se supero 100.000 euro a metà anno, devo riemettere le fatture precedenti con IVA?

No. Le fatture emesse prima di quella che determina il superamento restano senza IVA (forfettarie). Solo la fattura che fa “sforare” e tutte quelle successive devono essere emesse con IVA. È una novità della Legge di Bilancio 2023 che ha eliminato la “retroattività” piena dell’uscita immediata.

Posso recuperare l’IVA pagata in regime forfettario quando passo all’ordinario?

Sì, parzialmente. L’art. 19-bis2 DPR 633/72 consente la rettifica della detrazione per beni strumentali ammortizzabili (entro 5 anni dall’acquisto, 10 anni per immobili) e per le rimanenze finali. Si calcola pro-rata temporis e si fa valere nella prima dichiarazione IVA del nuovo regime. È un’operazione tecnica, conviene farsi assistere da un commercialista o CAF.

Devo presentare LIPE se sono forfettario?

No, il forfettario “puro” non presenta LIPE perché non liquida IVA. Eccezione: se hai operazioni in reverse charge (interno o UE) o vendite OSS, devi presentare il modello IVA annuale con i quadri specifici (VJ, ecc.), ma non le LIPE trimestrali. Le LIPE diventano obbligatorie solo se esci dal forfettario e passi al regime ordinario.

L’IVA in dogana sulle importazioni è recuperabile?

No, il forfettario non può recuperare l’IVA versata in dogana sulle importazioni extra-UE. È un costo definitivo, che entra nel valore d’acquisto del bene. Solo passando al regime ordinario potresti detrarre l’IVA su acquisti futuri, ma non su quelli pregressi (salvo la rettifica per beni strumentali ex art. 19-bis2).

Cosa devo fare se ho dubbi sul mio regime IVA come forfettario?

Il consiglio è di rivolgersi a un CAF o commercialista esperto in regime forfettario. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste partite IVA forfettarie su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia per fatturazione elettronica, gestione casi particolari, passaggio al regime ordinario e adempimenti IVA. Prima visita gratuita su appuntamento al 0432 1638640.

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Maggio 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-07 08:00:002026-09-27 00:05:38Esigibilita IVA nel Regime Forfettario 2026: Come Funziona e Casi Particolari
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Regime Forfettario a Udine 2026: Requisiti, Limiti e Vantaggi per Professionisti

regime forfettario partita iva

Sei un professionista a Udine e stai valutando se aprire una partita IVA in regime forfettario? In questa guida completa scoprirai tutto quello che devi sapere: dai requisiti di accesso 2026 ai limiti di ricavi, dal calcolo delle imposte ai vantaggi concreti rispetto al regime ordinario.

Il regime forfettario a Udine e la scelta ideale per professionisti, consulenti, freelance e piccole partite IVA che fatturano fino a 85.000 euro all’anno. Offre una tassazione agevolata con aliquota del 5% per i primi 5 anni (nuove attivita) o del 15% a regime, contabilita semplificata e niente IVA.

Indice dei contenuti

  1. Requisiti di Accesso al Regime Forfettario 2026
  2. Limite di 85.000 Euro e Cause di Esclusione
  3. Coefficienti di Redditivita per Attivita
  4. Calcolo Imposte: 5% vs 15%
  5. Vantaggi del Forfettario
  6. Svantaggi e Limiti
  7. Come Richiedere il Regime Forfettario
  8. Casi Pratici per Professionisti Udinesi
  9. Errori Comuni da Evitare
  10. Domande Frequenti

Requisiti di Accesso al Regime Forfettario 2026

Per accedere al regime forfettario nel 2026, i professionisti udinesi devono rispettare tutti i seguenti requisiti:

Requisiti Obbligatori

  1. Ricavi o compensi: non superiori a 85.000 euro nell’anno precedente (per chi e gia in attivita) o previsti per l’anno di apertura (per nuove partite IVA)
  2. Spese per personale: non superiori a 20.000 euro lordi annui per lavoro dipendente, collaboratori, accessori
  3. Reddito da lavoro dipendente: non aver percepito nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro (salvo cessazione rapporto)
  4. Beni strumentali: costo complessivo non superiore a 20.000 euro (esclusi immobili)
  5. Partecipazioni societarie: non essere soci di societa di persone, associazioni professionali, o controllare SRL che esercitano attivita economica analoga
  6. Ex datore di lavoro: non esercitare attivita prevalentemente verso datori di lavoro con cui erano in essere rapporti di lavoro nei 2 anni precedenti

IMPORTANTE: Tutti i requisiti devono essere verificati ogni anno. Se nel corso dell’anno superi uno dei limiti, potresti decadere dal regime forfettario dall’anno successivo.

Limite di 85.000 Euro e Cause di Esclusione

Il limite di ricavi del regime forfettario e di 85.000 euro annui. Cosa succede se lo superi?

Superamento del Limite

  • Ricavi tra 85.001 e 100.000 euro: decadi dal forfettario dall’anno successivo. Nell’anno corrente rimani forfettario.
  • Ricavi oltre 100.000 euro: decadi dal forfettario immediatamente (dallo stesso anno fiscale). Dovrai applicare IVA retroattivamente.

Cause di Esclusione dal Forfettario

Non possono accedere al regime forfettario coloro che:

  • Si avvalgono di regimi speciali IVA
  • Non sono residenti in Italia (salvo residenti UE/SEE con 75% dei redditi in Italia)
  • Effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi
  • Esercitano attivita che costituiscono mera prosecuzione di attivita svolte in precedenza come lavoro dipendente (salvo praticantato obbligatorio)
  • Partecipano a societa di persone, associazioni professionali o controllano SRL con attivita analoghe
  • Nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente/assimilato superiori a 30.000 euro

Per maggiori dettagli sul regime forfettario nazionale, consulta la nostra guida completa al regime forfettario 2026.

Coefficienti di Redditivita per Attivita

Nel regime forfettario, il reddito imponibile non si calcola sui costi effettivi, ma applicando un coefficiente di redditivita ai ricavi. Il coefficiente varia in base al codice ATECO dell’attivita.

Coefficienti per Professionisti a Udine

Attivita ProfessionaleCodice ATECOCoefficiente
Consulente aziendale/gestionale70.22.0978%
Avvocato69.10.1078%
Commercialista69.20.1178%
Architetto71.11.0078%
Ingegnere71.12.1078%
Fisioterapista86.95.0078%
Psicologo86.90.3078%
Programmatore software62.01.0067%
Web designer/grafico74.10.1067%
Social media manager73.11.0278%
Traduttore/interprete74.30.0078%
Commercio online (e-commerce)47.91.1040%
Agente di commercio46.19.0162%

ESEMPIO: Un consulente con ricavi di 50.000 euro avra un reddito imponibile di: 50.000 x 78% = 39.000 euro.

Calcolo Imposte: Aliquota 5% vs 15%

L’imposta sostitutiva del regime forfettario sostituisce IRPEF, addizionali regionali/comunali e IRAP. Le aliquote sono:

Aliquota 5% (Start-up)

L’aliquota agevolata del 5% si applica per i primi 5 anni di attivita se:

  • Non hai esercitato nei 3 anni precedenti attivita artistica, professionale o d’impresa (anche in forma associata o familiare)
  • L’attivita non costituisce mera prosecuzione di attivita precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo
  • Se prosegui un’attivita di altro soggetto, i ricavi dell’attivita precedente non devono aver superato i limiti del forfettario

Aliquota 15% (Ordinaria)

L’aliquota del 15% si applica:

  • Dal 6° anno di attivita (dopo i 5 anni agevolati)
  • Se non si rispettano i requisiti per l’aliquota del 5%

Formula di Calcolo

Imposta sostitutiva = Ricavi x Coefficiente x Aliquota (5% o 15%)

Esempio pratico:

  • Ricavi: 50.000 euro
  • Coefficiente (consulente): 78%
  • Reddito imponibile: 50.000 x 78% = 39.000 euro
  • Contributi INPS deducibili: 10.000 euro
  • Base imponibile: 39.000 – 10.000 = 29.000 euro
  • Imposta al 5%: 29.000 x 5% = 1.450 euro
  • Imposta al 15%: 29.000 x 15% = 4.350 euro

Vantaggi del Forfettario Rispetto all Ordinario

Ecco i principali vantaggi del regime forfettario per i professionisti a Udine:

1. Tassazione Ridotta

L’imposta sostitutiva del 5-15% e nettamente inferiore all’IRPEF progressivo (23%-43%) del regime ordinario. Un professionista con 40.000 euro di reddito paga circa 6.000 euro in meno di imposte in forfettario.

2. Niente IVA

I forfettari non addebitano IVA in fattura. Questo rende i loro servizi piu competitivi per i clienti privati (che non possono detrarre l’IVA). Non devi versare liquidazioni IVA trimestrali/mensili.

3. Contabilita Semplificata

Non serve tenere registri IVA, libro giornale o bilancio. Basta un registro cronologico delle fatture. Risparmio di tempo e costi del commercialista.

4. Niente Ritenuta d’Acconto

I forfettari non subiscono ritenuta d’acconto sui compensi. Incassi il 100% della fattura (non l’80% come in regime ordinario).

5. Esenzione IRAP

I forfettari sono esenti da IRAP (imposta regionale sulle attivita produttive), che nel regime ordinario pesa circa il 3,9% del reddito.

6. Minori Adempimenti Burocratici

Meno scadenze fiscali, niente studi di settore, niente ISA (Indici Sintetici di Affidabilita). Piu tempo per lavorare, meno per la burocrazia.

7. Costi del CAF/Commercialista Ridotti

La gestione fiscale semplificata comporta costi professionali ridotti. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre pacchetti forfettari a partire da 300 euro/anno per la gestione completa.

Svantaggi e Limiti da Considerare

Il regime forfettario non e sempre la scelta migliore. Ecco gli svantaggi da considerare:

1. Impossibilita di Dedurre i Costi Effettivi

Nel forfettario non puoi dedurre le spese effettive (affitto studio, attrezzature, auto, formazione). Se i tuoi costi reali superano il 22-33% dei ricavi, il regime ordinario potrebbe essere piu conveniente.

2. Limite di 85.000 Euro

Se prevedi di fatturare oltre 85.000 euro, devi passare al regime ordinario. Il limite puo essere un freno alla crescita.

3. Niente Detrazione IVA sugli Acquisti

Non puoi detrarre l’IVA sugli acquisti. Se acquisti attrezzature costose (es. macchinari, auto), perdi il beneficio della detrazione IVA (22%).

4. Impossibilita di Assumere Molti Dipendenti

Il limite di 20.000 euro di spese per personale rende difficile assumere dipendenti o collaboratori stabili.

5. Niente Detrazioni IRPEF Personali

Non hai un’imposta IRPEF su cui applicare le detrazioni personali (spese mediche, ristrutturazioni, interessi mutuo, familiari a carico). Se hai molte detrazioni potenziali, le perdi.

6. Meno Attraente per Clienti Aziende

Le aziende preferiscono fornitori in regime ordinario perche possono detrarre l’IVA sulle fatture ricevute. Con un forfettario, pagano il lordo senza recupero IVA.

7. Contributi INPS Non Ridotti

I contributi INPS (Gestione Separata 26,07%) restano invariati. Solo artigiani e commercianti hanno una riduzione del 35% sui contributi fissi.

CONSIGLIO: Prima di scegliere il regime, chiedi una simulazione fiscale comparativa al CAF Centro Fiscale di Udine per capire quale regime conviene nel tuo caso specifico.

Come Richiedere il Regime Forfettario a Udine

Ecco come richiedere il regime forfettario se sei un professionista a Udine:

Per Chi Apre una Nuova Partita IVA

Se apri una nuova partita IVA a Udine, il regime forfettario si sceglie direttamente nel modello AA9/12 al momento dell’apertura. Basta barrare la casella che indica l’adesione al regime forfettario.

Per Chi Ha Gia Partita IVA in Regime Ordinario

Se hai gia una partita IVA in regime ordinario e vuoi passare al forfettario, devi:

  1. Verificare di rispettare tutti i requisiti
  2. Comunicare l’opzione entro il 31 dicembre dell’anno precedente tramite comportamento concludente (inizi a emettere fatture senza IVA)
  3. Oppure presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Il passaggio ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Procedura con il CAF Centro Fiscale

Il CAF Centro Fiscale di Udine gestisce per te l’intera procedura:

  • Verifica dei requisiti di accesso
  • Simulazione fiscale comparativa (forfettario vs ordinario)
  • Compilazione e invio del modello AA9/12
  • Comunicazione cambio regime (se necessaria)
  • Assistenza per fatturazione e dichiarazione redditi

Casi Pratici: Esempi di Calcolo per Professionisti Udinesi

Ecco alcuni esempi pratici di calcolo per professionisti udinesi in regime forfettario:

Caso 1: Consulente Marketing (Nuova Attivita – Aliquota 5%)

  • Ricavi annui: 40.000 euro
  • Coefficiente redditivita: 78%
  • Reddito imponibile: 40.000 x 78% = 31.200 euro
  • Contributi INPS deducibili (26,07%): 8.134 euro
  • Base imponibile: 31.200 – 8.134 = 23.066 euro
  • Imposta 5%: 1.153 euro
  • Totale imposte + contributi: 9.287 euro
  • Netto annuo: 30.713 euro (~2.560 euro/mese)

Caso 2: Architetto (Dal 6° Anno – Aliquota 15%)

  • Ricavi annui: 60.000 euro
  • Coefficiente redditivita: 78%
  • Reddito imponibile: 60.000 x 78% = 46.800 euro
  • Contributi INARCASSA (~18%): 8.424 euro
  • Base imponibile: 46.800 – 8.424 = 38.376 euro
  • Imposta 15%: 5.756 euro
  • Totale imposte + contributi: 14.180 euro
  • Netto annuo: 45.820 euro (~3.818 euro/mese)

Caso 3: Web Designer (Nuova Attivita – Aliquota 5%)

  • Ricavi annui: 35.000 euro
  • Coefficiente redditivita: 67%
  • Reddito imponibile: 35.000 x 67% = 23.450 euro
  • Contributi INPS (26,07%): 6.113 euro
  • Base imponibile: 23.450 – 6.113 = 17.337 euro
  • Imposta 5%: 867 euro
  • Totale imposte + contributi: 6.980 euro
  • Netto annuo: 28.020 euro (~2.335 euro/mese)

Caso 4: Psicologo (Aliquota 15%)

  • Ricavi annui: 50.000 euro
  • Coefficiente redditivita: 78%
  • Reddito imponibile: 50.000 x 78% = 39.000 euro
  • Contributi ENPAP (~12%): 4.680 euro
  • Base imponibile: 39.000 – 4.680 = 34.320 euro
  • Imposta 15%: 5.148 euro
  • Totale imposte + contributi: 9.828 euro
  • Netto annuo: 40.172 euro (~3.348 euro/mese)

Errori Comuni nell Accesso al Forfettario

Ecco gli errori piu comuni che i professionisti commettono con il regime forfettario:

1. Non Verificare i Requisiti Ogni Anno

I requisiti vanno verificati ogni anno. Molti dimenticano e scoprono tardi di essere decaduti dal forfettario.

2. Sottovalutare il Limite dei 30.000 Euro da Dipendente

Se nell’anno precedente hai guadagnato oltre 30.000 euro come dipendente, non puoi accedere al forfettario. Molti lo dimenticano.

3. Fatturare Prevalentemente all’Ex Datore di Lavoro

Se lasci un lavoro dipendente e apri P.IVA, non puoi fatturare prevalentemente al tuo ex datore per i primi 2 anni. Pena: esclusione dal forfettario.

4. Ignorare le Partecipazioni Societarie

Se sei socio di una SNC, SAS o controlli una SRL con attivita analoga, non puoi accedere al forfettario. Verifica sempre le tue partecipazioni.

5. Non Monitorare i Ricavi Durante l’Anno

Se superi 100.000 euro, decadi immediatamente dal forfettario. Monitora costantemente i tuoi ricavi.

6. Pensare che il Forfettario Convenga Sempre

Non e vero! Se hai molti costi deducibili (affitto, auto, attrezzature), il regime ordinario puo essere piu conveniente. Fai sempre una simulazione comparativa.

7. Non Considerare le Detrazioni Perse

Nel forfettario perdi le detrazioni IRPEF personali. Se hai mutuo, spese mediche elevate o ristrutturazioni, valuta l’impatto.

CONSIGLIO: Affidati al CAF Centro Fiscale di Udine per evitare questi errori e ottimizzare la tua posizione fiscale.

Domande Frequenti

Qual e il limite di fatturato per il regime forfettario 2026?

Il limite di ricavi e di 85.000 euro annui. Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000, decadi dall’anno successivo. Se superi 100.000, decadi immediatamente.

Quanto si paga di tasse nel regime forfettario?

L’imposta sostitutiva e del 5% per i primi 5 anni (nuove attivita) o del 15% a regime. Si calcola sul reddito imponibile (ricavi x coefficiente di redditivita).

Posso passare dal regime ordinario al forfettario?

Si, se rispetti tutti i requisiti. Il passaggio ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo e si comunica tramite comportamento concludente o comunicazione all’Agenzia Entrate.

Nel forfettario pago l’IVA?

No. I forfettari non applicano IVA in fattura e non devono versare liquidazioni IVA. Non possono pero detrarre l’IVA sugli acquisti.

Posso avere dipendenti nel regime forfettario?

Si, ma con il limite di 20.000 euro lordi annui di spese per personale dipendente e collaboratori. Oltre questo limite, decadi dal forfettario.

Conviene sempre il forfettario rispetto all’ordinario?

Non sempre. Se hai costi elevati (oltre il 30-40% dei ricavi), acquisti importanti con IVA da detrarre, o molte detrazioni personali, il regime ordinario potrebbe essere piu conveniente. Chiedi una simulazione al CAF.

Come faccio a sapere se rispetto i requisiti del forfettario?

Il CAF Centro Fiscale di Udine effettua una verifica gratuita dei requisiti di accesso al forfettario e una simulazione fiscale comparativa per aiutarti a scegliere il regime migliore.

Cosa succede se supero il limite di 85.000 euro?

Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000 euro, decadi dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro, decadi immediatamente e devi applicare IVA retroattivamente.

Posso avere il forfettario se sono anche dipendente?

Si, ma solo se nell’anno precedente il tuo reddito da lavoro dipendente non ha superato 30.000 euro lordi. Oltre questa soglia, sei escluso dal forfettario.

Conclusione

Il regime forfettario a Udine rappresenta un’opportunita eccellente per professionisti, consulenti e freelance che vogliono beneficiare di una tassazione agevolata (5-15%) e di una gestione fiscale semplificata. E importante pero verificare attentamente i requisiti di accesso e valutare se nel tuo caso specifico sia effettivamente la scelta piu conveniente.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per il regime forfettario:

  • Verifica gratuita dei requisiti di accesso
  • Simulazione fiscale comparativa (forfettario vs ordinario)
  • Apertura partita IVA in regime forfettario
  • Gestione contabilita annuale e dichiarazione redditi
  • Assistenza continua per dubbi e domande fiscali

Vuoi sapere se il forfettario conviene nel tuo caso?
Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza gratuita:

Telefono: 0432 1638640
WhatsApp: 366 6018121
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    Gennaio 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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    NOTIZIE

    Forfettari 2026: Chi Guadagna e Chi Perde con le Nuove Regole della Manovra

    regime forfettario partita iva

    Indice dei contenuti

    1. I Vincitori: Chi Guadagna con le Nuove Regole
    2. I Perdenti: Chi Viene Penalizzato
    3. Requisiti e Limiti Aggiornati 2026
    4. Cosa Fare Ora
    5. Domande Frequenti

    La Legge di Bilancio 2026 porta novità significative per i forfettari. Mentre alcuni contribuenti beneficeranno di agevolazioni, altri vedranno restringersi l’accesso al regime agevolato. Vediamo chi sono i vincitori e i perdenti.

    I Vincitori: Chi Guadagna con le Nuove Regole

    La Manovra 2026 premia alcune categorie di forfettari con vantaggi concreti:

    1. Giovani under 35 con aliquota 5%

    Confermata e ampliata la flat tax agevolata al 5% per i primi 5 anni di attività. La novità: ora vale anche per chi apre nel 2026 con ricavi previsti fino a 85.000 euro.

    Un giovane professionista under 35 che avvia un’attività può risparmiare migliaia di euro rispetto al regime ordinario.

    2. Professionisti con spese documentate

    Introdotta una deduzione forfettaria del 3% per spese di aggiornamento professionale certificate, fino a 2.500 euro annui. Beneficiano soprattutto consulenti, formatori e professionisti tecnici.

    Esempio: con 50.000 euro di ricavi, la deduzione vale 1.500 euro, riducendo l’imposta di circa 225 euro.

    3. Artigiani e commercianti con investimenti

    Nuovo bonus del 20% sugli investimenti in macchinari e attrezzature fino a 20.000 euro. L’agevolazione riduce l’imposta sostitutiva dovuta.

    Un artigiano che investe 15.000 euro in attrezzature ottiene un credito di 3.000 euro da scontare dall’imposta.

    I Perdenti: Chi Viene Penalizzato

    Non tutti i forfettari traggono vantaggio dalle novità:

    1. Chi supera i 100.000 euro di ricavi

    Il nuovo limite anti-elusione scatta a 100.000 euro (prima 85.000). Superata questa soglia, si decade automaticamente dal regime forfettario dal 1° gennaio dell’anno successivo, passando al regime ordinario con aliquote IRPEF fino al 43%.

    Chi fattura tra 85.000 e 100.000 euro deve prestare massima attenzione per evitare la decadenza improvvisa.

    2. Chi ha rapporti con datori di lavoro recenti

    Stretta sui forfettari che lavorano con ex datori di lavoro. La causa di esclusione ora vale per 3 anni (prima 2) dalla cessazione del rapporto. Colpisce soprattutto ex dipendenti diventati consulenti.

    Chi lavora prevalentemente con l’ex datore di lavoro rischia la riqualificazione del rapporto come dipendenza mascherata.

    3. Forfettari con collaboratori

    Ridotto il limite di spesa per collaboratori e dipendenti: da 20.000 a 15.000 euro lordi annui. Chi supera questa cifra deve passare al regime ordinario.

    Un forfettario con un collaboratore part-time a 1.500 euro/mese supera il limite e decade dal regime.

    Requisiti e Limiti Aggiornati 2026

    Ecco il quadro completo dei requisiti per accedere al regime forfettario nel 2026:

    Limiti di ricavi

    • Massimo 85.000 euro annui per restare nel regime
    • Massimo 100.000 euro (nuova soglia di decadenza automatica)

    Cause di esclusione

    • Partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari
    • Controllo (diretto o indiretto) di SRL o SPA
    • Spese per dipendenti/collaboratori superiori a 15.000 euro
    • Ricavi da ex datore di lavoro per 3 anni

    Aliquote applicate

    • 5% per under 35 nei primi 5 anni
    • 15% per tutti gli altri forfettari

    Cosa Fare Ora

    Se sei un forfettario o stai valutando di aprire Partita IVA nel 2026, questi sono i passi da seguire:

    Verifica i requisiti aggiornati

    Controlla se rientri nei nuovi limiti, soprattutto per collaboratori e rapporti con ex datori di lavoro. Un errore può costarti la decadenza dal regime.

    Valuta le opportunità

    Se sei under 35 o prevedi investimenti, potresti beneficiare delle nuove agevolazioni. Calcola il risparmio effettivo con un CAF.

    Pianifica il passaggio al regime ordinario

    Se prevedi di superare i 100.000 euro, preparati per tempo al cambio di regime: liquidazioni IVA, contabilità ordinaria, commercialista.

    Le nuove regole del regime forfettario 2026 premiano i giovani professionisti e chi investe, ma penalizzano chi supera certi limiti o ha rapporti con ex datori. La valutazione va fatta caso per caso.

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    Domande Frequenti sui Forfettari 2026

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    Posso restare forfettario se supero gli 85.000 euro?

    Si, fino a 100.000 euro di ricavi annui puoi restare nel regime forfettario per l’anno in corso. Superati i 100.000 euro, decadi automaticamente dal 1 gennaio dell’anno successivo e devi passare al regime ordinario.

    La flat tax al 5% vale anche per chi apre nel 2026?

    Si, la flat tax agevolata al 5% per under 35 vale anche per chi apre Partita IVA nel 2026, purche si rispettino i requisiti: eta inferiore a 35 anni e ricavi previsti entro 85.000 euro annui.

    Quanto posso spendere per collaboratori nel 2026?

    Il limite massimo di spesa per dipendenti e collaboratori nel regime forfettario 2026 e di 15.000 euro lordi annui. Superata questa cifra, si decade dal regime e si passa al regime ordinario.

    Posso lavorare con il mio ex datore di lavoro?

    Dal 2026 non puoi lavorare prevalentemente con l’ex datore di lavoro per 3 anni dalla cessazione del rapporto (prima erano 2 anni). Se lo fai, non puoi accedere o perdi il regime forfettario.

    Come funziona il bonus investimenti per forfettari?

    Il bonus investimenti 2026 per forfettari prevede un credito del 20% sugli acquisti di macchinari e attrezzature fino a 20.000 euro. Il credito si detrae dall’imposta sostitutiva dovuta, riducendo il carico fiscale.


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