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Tag Archivio per: dichiarazione IVA 2026

NOTIZIE

Omessa dichiarazione IVA: come funziona la nuova liquidazione automatizzata dell’Agenzia

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Indice dei contenuti

  • Come si paga con F24 la comunicazione sull’omessa dichiarazione IVA?
  • Cos’è la liquidazione automatizzata IVA
  • Chi riguarda la procedura
  • Come funziona la procedura passo per passo
  • Sanzioni applicabili
  • Cosa fare se si riceve la comunicazione
  • Domande frequenti
  • Aggiornamenti
  • Fonti

Chi riceve dall’Agenzia delle Entrate una comunicazione per l’omessa dichiarazione IVA deve pagare con il modello F24 usando il codice tributo 9005 (pagamento dell’intero importo) oppure i codici 95AA, 95BB e 95CC (pagamento parziale), istituiti dalla risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026. Non si possono usare crediti in compensazione e non è ammessa la rateazione. Vediamo come funziona la liquidazione automatizzata dell’IVA, chi coinvolge e cosa fare.

In sintesi

  • La risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026 istituisce i codici tributo F24 per pagare le somme richieste con le comunicazioni dell’art. 54-bis.1 del d.P.R. 633/1972.
  • Codice 9005 per l’importo complessivo; 95AA (imposta), 95BB (interessi), 95CC (sanzioni) per un pagamento parziale.
  • Dalla comunicazione si hanno 60 giorni per segnalare dati non considerati o pagare imposta, interessi e sanzioni.
  • Nessuna compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/1997) e nessuna rateazione (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997).

Come si paga con F24 la comunicazione sull’omessa dichiarazione IVA?

La procedura è prevista dall’art. 54-bis.1 del d.P.R. n. 633/1972, introdotto dall’art. 1, comma 111, lett. a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Le disposizioni di attuazione sono state approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 239129 del 28 agosto 2026. Con la risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026 l’Agenzia ha poi istituito i codici tributo per il versamento tramite F24.

Il codice tributo 9005, denominato «ART. 54-BIS.1 DPR 633-72 LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE», serve per pagare l’importo complessivo, indicato anche nel modello F24 precompilato allegato alla comunicazione. Se invece si vuole versare solo una quota, si usano tre codici distinti, tutti con la stessa denominazione di base seguita dalla voce specifica:

  • 95AA: «… LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – IMPOSTA»;
  • 95BB: «… LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – INTERESSI»;
  • 95CC: «… LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONI IVA OMESSE – SANZIONI».

Tutti i codici vanno indicati nella sezione «Erario» del modello F24, solo nella colonna «importi a debito versati». Nei campi appositi vanno riportati il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato «AAAA») che si leggono nella comunicazione ricevuta. Per il pagamento non si può usare la compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e non si può chiedere la rateazione dell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997. In pratica: le somme si versano con denaro, non con crediti d’imposta, e senza piano di rateazione.

Cos’è la liquidazione automatizzata IVA

La liquidazione automatizzata dell’IVA è una procedura con cui l’Agenzia delle Entrate calcola l’IVA dovuta dal contribuente che non ha presentato la dichiarazione annuale, anche con procedure automatizzate. Si basa sulle fatture elettroniche emesse e ricevute, sui corrispettivi telematici trasmessi e sugli elementi desumibili dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE).

In pratica, l’Agenzia comunica al contribuente l’esito dei controlli e l’imposta che risulta da versare. Il contribuente ha la possibilità di segnalare dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, oppure di pagare.

Il fondamento normativo è l’art. 54-bis.1 del d.P.R. n. 633/1972, introdotto dall’art. 1, comma 111, lett. a), della legge n. 199 del 30 dicembre 2025. Non è quindi il D.Lgs. n. 87/2024, che riguarda la riforma delle sanzioni tributarie e non questa procedura.

Chi riguarda la procedura

La procedura riguarda i titolari di partita IVA (professionisti, ditte individuali, società) tenuti alla dichiarazione annuale IVA che:

  • Non hanno presentato la dichiarazione annuale IVA nei termini previsti;
  • Hanno però fornito all’Agenzia, con fatture elettroniche, corrispettivi telematici o liquidazioni periodiche IVA (LIPE), i dati per ricostruire l’imposta dovuta;
  • Non rientrano nei casi di esonero dalla dichiarazione IVA (ad esempio i contribuenti in regime forfettario, esonerati dalla dichiarazione annuale IVA).

Non si tratta, quindi, di una procedura che riguarda chi ha commesso errori in una dichiarazione presentata (dichiarazione infedele): in quel caso si applicano regole diverse. Qui si parla di chi la dichiarazione non l’ha presentata affatto o l’ha presentata senza i quadri necessari per liquidare l’imposta, che la norma considera comunque omessa (art. 54-bis.1, comma 1).

Come funziona la procedura passo per passo

Il processo si articola in fasi precise:

  1. Controllo: l’Agenzia individua i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione annuale IVA.
  2. Ricostruzione dell’imposta: sulla base di fatture elettroniche, corrispettivi telematici e LIPE, calcola l’IVA da versare.
  3. Comunicazione al contribuente: quando emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione viene comunicato. Dalla comunicazione decorrono 60 giorni.
  4. Risposta o pagamento: entro i 60 giorni il contribuente può segnalare dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, e fornire chiarimenti, oppure versare l’imposta con interessi e sanzioni tramite F24 (codici 9005 oppure 95AA, 95BB, 95CC).

Il pagamento va fatto con F24 senza compensazione e senza rateazione. Se entro i 60 giorni il contribuente non risponde e non paga, oppure se i chiarimenti forniti non modificano l’importo, imposta, sanzioni e interessi sono iscritti direttamente a ruolo a titolo definitivo (art. 54-bis.1, comma 2).

Sanzioni applicabili

Chi paga dopo la comunicazione versa l’imposta insieme a interessi e sanzioni, nella misura prevista dal comma 3 dell’art. 54-bis.1 del d.P.R. 633/1972. Per questo il pagamento parziale prevede codici separati per imposta (95AA), interessi (95BB) e sanzioni (95CC). È la sanzione per omessa dichiarazione IVA dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 (120% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024), calcolata sull’imposta liquidata e ridotta a un terzo se si paga entro i 60 giorni. Per l’importo esatto fa fede la comunicazione ricevuta.

Resta ferma la rilevanza penale dei casi più gravi: il reato di omessa dichiarazione del D.Lgs. n. 74/2000 scatta quando l’imposta evasa supera 50.000 euro per periodo d’imposta.

Cosa fare se si riceve la comunicazione

Se si riceve una comunicazione relativa all’omessa dichiarazione IVA, è fondamentale non ignorarla e agire entro i 60 giorni:

  1. Verificare se la dichiarazione è stata effettivamente omessa: controllare il cassetto fiscale e l’archivio dell’intermediario (commercialista/CAF).
  2. Controllare i dati: se fatture, corrispettivi o LIPE non sono stati considerati o sono stati valutati male, vanno segnalati entro i 60 giorni.
  3. Pagare con il codice giusto: 9005 per l’intero importo, 95AA/95BB/95CC per un versamento parziale, senza compensazione.
  4. Rivolgersi a un professionista: data la complessità delle implicazioni, è opportuno farsi assistere da un commercialista o da un CAF abilitato.

Domande frequenti

La liquidazione automatizzata è uguale all’accertamento?

No. La liquidazione automatizzata è una procedura semplificata basata sui dati già in possesso dell’Agenzia (fatture elettroniche, corrispettivi, LIPE). L’accertamento è un procedimento distinto e più complesso, che resta comunque possibile: la liquidazione avviene «senza pregiudizio dell’azione accertatrice» ed entro lo stesso termine previsto per l’accertamento in caso di dichiarazione omessa (art. 57, comma 2, del d.P.R. 633/1972).

Quanto tempo ho per rispondere o pagare?

Dalla comunicazione decorrono 60 giorni, secondo l’art. 54-bis.1, comma 2, del d.P.R. 633/1972. In questo periodo si possono segnalare dati non considerati oppure versare imposta, interessi e sanzioni.

Posso pagare a rate o compensare con i crediti?

No. La compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/1997) è esclusa dalla norma stessa (art. 54-bis.1, comma 2); la rateazione (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997) è esclusa dal provvedimento del 28 agosto 2026, come ricorda la risoluzione n. 34/E.

Il regime forfettario è interessato dalla procedura?

No, finché applicano il regime: i contribuenti in regime forfettario sono esonerati dalla dichiarazione annuale IVA (art. 1, comma 59, L. 190/2014). Chi supera i 100.000 euro di ricavi o compensi esce dal regime in corso d’anno e da quel momento torna soggetto agli obblighi IVA.

Aggiornamenti

05/10/2026 – Con la risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo F24 9005, 95AA, 95BB e 95CC per pagare le somme richieste con le comunicazioni dell’art. 54-bis.1 del d.P.R. 633/1972. Corretti il fondamento normativo (art. 54-bis.1, introdotto dalla legge 199/2025, e non D.Lgs. 87/2024) e il termine per rispondere (60 giorni); aggiornate le sanzioni (art. 54-bis.1, comma 3: sanzione dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997, ridotta a un terzo se si paga entro 60 giorni).

Fonti

  • Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 34/E del 30 settembre 2026: istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni ex art. 54-bis.1 del d.P.R. 633/1972.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis.1 (Normattiva).
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 111, lett. a) (Normattiva).

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Agosto 31, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-31 11:00:002026-10-05 08:56:48Omessa dichiarazione IVA: come funziona la nuova liquidazione automatizzata dell’Agenzia
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Dichiarazione IVA 2025: Scadenza 30 Aprile 2026 e Come Compilarla

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La dichiarazione IVA annuale 2025 deve essere presentata entro il 30 aprile 2026. Questo adempimento riguarda tutti i soggetti passivi IVA che hanno esercitato attività d’impresa, arte o professione nel corso del 2025. In questa guida completa analizziamo chi deve presentarla, chi è esonerato, come compilare il modello IVA 2026 e quali sono le sanzioni in caso di ritardo o omissione.

Indice dei Contenuti

  1. Cos’è la Dichiarazione IVA Annuale
  2. Scadenza: 30 Aprile 2026
  3. Chi Deve Presentare la Dichiarazione IVA
  4. Chi È Esonerato
  5. Modello IVA 2026: Struttura e Quadri
  6. Come Compilare la Dichiarazione
  7. Invio Telematico: Modalità
  8. Sanzioni per Ritardo o Omissione
  9. Domande Frequenti

Cos’è la Dichiarazione IVA Annuale

La dichiarazione IVA annuale è il documento con cui i soggetti passivi IVA comunicano all’Agenzia delle Entrate il riepilogo di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nell’anno d’imposta precedente. In particolare, vengono riepilogate:

  • Operazioni attive: cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate (IVA a debito)
  • Operazioni passive: acquisti di beni e servizi ricevuti (IVA a credito)
  • Liquidazioni periodiche: riepilogo delle liquidazioni IVA mensili o trimestrali già effettuate
  • Saldo annuale: differenza tra IVA a debito e IVA a credito, con eventuale conguaglio

La dichiarazione IVA 2025 si presenta utilizzando il Modello IVA 2026, approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Scadenza: 30 Aprile 2026

La dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2025 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026. Il termine è perentorio e non sono previste proroghe automatiche.

Date importanti da ricordare:

  • 1° febbraio 2026: apertura del periodo di presentazione
  • 28 febbraio 2026: scadenza per la comunicazione LIPE del 4° trimestre 2025 (in alternativa, compilazione del quadro VP nella dichiarazione IVA)
  • 16 marzo 2026: termine per il versamento del saldo IVA 2025 in unica soluzione (senza maggiorazione)
  • 30 aprile 2026: termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA

Chi Deve Presentare la Dichiarazione IVA

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale tutti i soggetti passivi IVA che nell’anno 2025 hanno esercitato:

  • Attività d’impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali)
  • Attività di lavoro autonomo (professionisti con partita IVA in regime ordinario)
  • Attività agricola (imprenditori agricoli non esonerati)
  • Enti non commerciali con attività commerciale
  • Società ed enti non residenti con rappresentante fiscale o identificazione diretta in Italia

Chi È Esonerato dalla Dichiarazione IVA

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA:

  • Contribuenti in regime forfettario: chi aderisce al regime forfettario (legge 190/2014) non è tenuto a presentare la dichiarazione IVA, poiché non addebita né detrae l’IVA
  • Contribuenti in regime di vantaggio: ex minimi (DL 98/2011), stesso esonero del forfettario
  • Produttori agricoli esonerati: con volume d’affari non superiore a 7.000 euro e composto per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli
  • Soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti: chi ha realizzato esclusivamente operazioni esenti IVA (art. 10 DPR 633/72), salvo obbligo di rettifica della detrazione
  • Soggetti con dispensa dagli obblighi di fatturazione: per operazioni esenti (art. 36-bis)

Modello IVA 2026: Struttura e Quadri Principali

Il Modello IVA 2026 (per il periodo d’imposta 2025) è composto dai seguenti quadri principali:

QuadroContenuto
VAInformazioni sull’attività (codice attività, tipo contribuente)
VBDati relativi a liquidazioni di gruppo
VCEsportatori abituali (plafond)
VEOperazioni attive (vendite, prestazioni – IVA a debito)
VFOperazioni passive (acquisti – IVA a credito)
VJReverse charge e acquisti intracomunitari
VH/VPLiquidazioni periodiche (VP in alternativa alla LIPE Q4)
VLLiquidazione dell’imposta annuale
VNDichiarazioni integrative a favore
VXDeterminazione IVA da versare o credito d’imposta

Come Compilare la Dichiarazione IVA

La compilazione della dichiarazione IVA richiede attenzione e precisione. Ecco i passaggi fondamentali:

  1. Raccolta documenti: registri IVA acquisti e vendite, fatture emesse e ricevute, corrispettivi, liquidazioni periodiche IVA
  2. Verifica coerenza dati: confronta i dati dei registri IVA con le fatture elettroniche nel cassetto fiscale
  3. Compilazione quadri VE e VF: inserisci le operazioni attive (vendite) nel quadro VE e quelle passive (acquisti) nel quadro VF, suddivise per aliquota IVA
  4. Quadro VL: riepilogo delle liquidazioni periodiche e calcolo del saldo annuale
  5. Quadro VX: determinazione dell’IVA a debito da versare o del credito IVA da compensare/chiedere a rimborso
  6. Controllo e invio: utilizza il software dell’Agenzia delle Entrate per il controllo formale e l’invio telematico

Invio Telematico: Modalità

La dichiarazione IVA può essere presentata esclusivamente in via telematica. Le modalità sono:

  • Direttamente dal contribuente: tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline (ora accorpati nel Portale dell’Agenzia delle Entrate)
  • Tramite intermediario abilitato: commercialista, consulente del lavoro, CAF impresa, associazione di categoria. L’intermediario rilascia una ricevuta di trasmissione e l’impegno alla presentazione

La ricevuta di avvenuta presentazione viene resa disponibile entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione telematica.

Sanzioni per Ritardo o Omissione

Le sanzioni per la dichiarazione IVA variano in base al tipo di violazione:

ViolazioneSanzioneRavvedimento
Presentazione tardiva (entro 90 gg)Da 250 a 2.000 euro25 euro (1/10 del minimo)
Omessa presentazioneDal 120% al 240% dell’imposta dovuta (min. 250 euro)Non ravvedibile dopo 90 gg
Dichiarazione infedeleDal 90% al 180% della maggiore impostaRavvedimento con riduzioni progressive

Consiglio: in caso di impossibilità a rispettare la scadenza del 30 aprile, presenta comunque la dichiarazione il prima possibile. Entro 90 giorni (29 luglio 2026) la sanzione è ridotta a soli 25 euro con ravvedimento operoso.

Domande Frequenti sulla Dichiarazione IVA 2025

Chi ha il regime forfettario deve presentare la dichiarazione IVA?

No, i contribuenti in regime forfettario sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, in quanto non addebitano IVA sulle fatture e non detraggono l’IVA sugli acquisti.

Posso presentare la dichiarazione IVA insieme al 730?

No, la dichiarazione IVA è un adempimento separato dalla dichiarazione dei redditi. Ha un proprio modello (Modello IVA) e una propria scadenza (30 aprile). Il 730 riguarda i redditi delle persone fisiche e ha scadenza 30 settembre.

Ho già versato il saldo IVA il 16 marzo. Devo comunque presentare la dichiarazione?

Sì, il versamento del saldo IVA e la presentazione della dichiarazione sono due adempimenti distinti. Il versamento scadeva il 16 marzo 2026, ma la dichiarazione va comunque presentata entro il 30 aprile 2026.

Posso compensare il credito IVA con altri tributi?

Sì, il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale può essere utilizzato in compensazione orizzontale nel modello F24. Per crediti fino a 5.000 euro la compensazione è libera; per importi superiori serve il visto di conformità di un professionista abilitato.

Hai bisogno di assistenza per la dichiarazione IVA 2025? Il CAF Centro Fiscale di Udine offre supporto completo per la compilazione e l’invio della dichiarazione IVA. Contattaci al 0432 1638640 o su WhatsApp al 366 6018121. Siamo in Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, Udine.

Aprile 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-04-07 09:00:002026-03-30 08:19:51Dichiarazione IVA 2025: Scadenza 30 Aprile 2026 e Come Compilarla
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IVA 2026: Novità nei Modelli Dichiarativi e Nuovi Obblighi

regime forfettario partita iva

Indice dei contenuti

  1. Novità nei Modelli TR
  2. Dichiarazione Annuale IVA 2026
  3. Nuovi Obblighi per le Partite IVA
  4. Scadenze IVA 2026
  5. Domande Frequenti

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto importanti novità in materia di IVA che si riflettono nei nuovi modelli dichiarativi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate. Le modifiche riguardano sia il modello TR (comunicazione liquidazioni periodiche) che la dichiarazione annuale IVA, con nuovi campi, codici tributo aggiornati e obblighi informativi rafforzati. Vediamo nel dettaglio cosa cambia per partite IVA e aziende dal 2026.

Novità nei Modelli TR (Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA)

Il modello TR, utilizzato per comunicare le liquidazioni periodiche IVA, è stato aggiornato con l’introduzione di nuovi quadri e campi obbligatori.

Principali modifiche:

  • Nuovo quadro VP6: dedicato alle operazioni con l’estero soggette a reverse charge interno (es. energia elettrica, gas, servizi da piattaforme digitali)
  • Campo “Operazioni con split payment”: ora obbligatorio indicare separatamente le operazioni con scissione dei pagamenti verso PA e società pubbliche
  • Dettaglio IVA ad esigibilità differita: nuovo rigo per indicare le fatture con IVA differita oltre 12 mesi
  • Aggiornamento codici tributo: alcuni codici sono stati sostituiti per allinearsi alle nuove causali

Le modifiche sono operative dal primo trimestre 2026, quindi la prima comunicazione TR con i nuovi campi andrà presentata entro il 16 maggio 2026 (per il I trimestre).

Dichiarazione Annuale IVA 2026: Cosa Cambia

La dichiarazione annuale IVA, da presentare entro il 30 aprile 2026 (per l’anno d’imposta 2025), presenta anch’essa diverse novità.

Modifiche principali:

  • Sezione VE (Operazioni intracomunitarie): nuovi campi per dettagliare le triangolazioni UE e le operazioni con operatori OSS (One Stop Shop)
  • Quadro VJ (Acquisti da San Marino): ampliato per includere anche le operazioni con la Città del Vaticano soggette a IVA
  • Rigo VF50 (Ventilazione IVA): ora obbligatorio per tutti i contribuenti in regime speciale (non solo agricoltura)
  • Dettaglio crediti compensati: obbligo di indicare l’ammontare esatto del credito IVA compensato in F24 durante l’anno

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni aggiornate e i software di compilazione sono disponibili dal 15 gennaio 2026.

Nuovi Obblighi per le Partite IVA dal 2026

Oltre alle modifiche ai modelli, la normativa 2026 introduce nuovi obblighi dichiarativi per alcune categorie di contribuenti.

Novità operative:

  • Operatori e-commerce: obbligo di dettagliare nel TR le vendite a distanza intra-UE sopra la soglia di 10.000 euro annui
  • Prestatori di servizi digitali: nuova sezione dedicata nel modello annuale per chi utilizza il regime OSS
  • Operazioni con criptovalute: per la prima volta, i contribuenti che effettuano operazioni rilevanti IVA con pagamenti in crypto devono indicarle in un apposito quadro
  • Ravvedimento operoso semplificato: possibilità di sanare errori nei TR trimestrali con il nuovo quadro “Rettifiche volontarie”

Queste novità mirano a rafforzare il contrasto all’evasione IVA e ad allineare l’Italia alle direttive europee sul commercio digitale.

Scadenze IVA 2026 da Ricordare

Per non incorrere in sanzioni, è fondamentale rispettare le scadenze IVA 2026:

  • 16 febbraio 2026: versamento IVA annuale 2025 (oppure rateizzazione)
  • 16 marzo 2026: primo acconto IVA 2026 (metodo storico)
  • 30 aprile 2026: presentazione dichiarazione annuale IVA 2025
  • 16 maggio 2026: comunicazione TR I trimestre 2026 (con nuovi campi obbligatori)
  • 16 agosto 2026: comunicazione TR II trimestre 2026
  • 16 novembre 2026: comunicazione TR III trimestre 2026
  • 16 dicembre 2026: versamento secondo acconto IVA (metodo effettivo o storico)

Attenzione: Il mancato invio del modello TR o della dichiarazione IVA comporta sanzioni da 250 euro a 2.000 euro, oltre agli interessi.

Domande Frequenti sulle Novità IVA 2026

Quando entrano in vigore le novità IVA 2026?

Le modifiche ai modelli TR sono operative dal primo trimestre 2026. La dichiarazione annuale IVA con i nuovi campi va presentata entro il 30 aprile 2026 per l’anno d’imposta 2025.

Il modello TR è obbligatorio per tutti?

Il modello TR (comunicazione liquidazioni periodiche IVA) è obbligatorio per tutti i contribuenti IVA trimestrali e mensili, salvo chi applica regimi speciali esonerati. I forfettari non devono presentarlo.

Cosa succede se sbaglio a compilare il nuovo modello TR?

Puoi utilizzare il nuovo quadro Rettifiche volontarie per correggere errori nei TR precedenti tramite ravvedimento operoso semplificato, riducendo le sanzioni.

Le novità IVA 2026 riguardano anche i forfettari?

No, i contribuenti in regime forfettario sono esonerati dagli obblighi IVA e non devono presentare ne modello TR ne dichiarazione annuale IVA.

Le novità IVA 2026 richiedono attenzione nella compilazione dei modelli dichiarativi e nel rispetto delle nuove scadenze. I nuovi campi nei modelli TR e nella dichiarazione annuale comportano un maggiore carico amministrativo, soprattutto per le partite IVA che operano con l’estero o nel settore digitale.

Affidarsi a un CAF esperto come il CAF Centro Fiscale di Udine permette di evitare errori, sanzioni e garantire la piena conformità normativa.


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CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640

Gennaio 17, 2026/0 Commenti/da mirsada boci
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 mirsada boci https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png mirsada boci2026-01-17 15:01:012026-02-25 03:45:03IVA 2026: Novità nei Modelli Dichiarativi e Nuovi Obblighi

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