PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariCodice ATECO 2025 Professioni Sanitarie: Tabella Completa con Cassa e Coefficienti (Aggiornata)Il codice ATECO 2025 professioni sanitarie è il primo dato che un fisioterapista, uno psicologo, un infermiere o un biologo deve indicare quando apre la partita IVA. Non è una formalità: da quel codice a sei cifre dipendono l’inquadramento dell’attività presso l’Agenzia delle Entrate, l’accesso al regime forfettario, l’eventuale obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e, indirettamente, la coerenza di tutta la posizione fiscale.Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Molti codici storicamente usati dai sanitari, come il vecchio 86.90.29, non esistono più: chi continua a citarli come codici attuali rischia di comunicare un dato superato. In questa guida trovi la tabella completa del codice ATECO 2025 professioni sanitarie, con la corrispondenza al vecchio codice ATECO 2007, la cassa previdenziale di riferimento e il coefficiente di redditività applicabile nel forfettario.Spiegheremo ogni passaggio con parole semplici, perché il codice ATECO 2025 professioni sanitarie è un tema che genera molta confusione, soprattutto sul rapporto (inesistente) tra codice attività e cassa di previdenza.Indice dei contenutiCos’è il codice ATECO 2025 professioni sanitarie e perché contaATECO 2007 e ATECO 2025: cosa è cambiato davveroTabella completa: codice ATECO 2025 professioni sanitarie, cassa e coefficienteLa cassa previdenziale dipende dall’albo, non dal codice ATECOGestione Separata INPS: aliquote e l’equivoco della riduzione del 35%Coefficiente di redditività 78% e Allegato 4 della L. 190/2014Forfettario: il limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendenteSistema Tessera Sanitaria: invio annuale e fattura cartaceaErrori frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarieDomande frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarieAssistenza per la tua partita IVA sanitariaCos’è il codice ATECO 2025 professioni sanitarie e perché contaIl codice ATECO è una sigla numerica che classifica l’attività economica svolta. In parole semplici, è l’etichetta con cui lo Stato registra che cosa fai: chi cura i pazienti con esercizi di riabilitazione avrà un codice diverso da chi svolge sedute di psicoterapia o da chi esegue esami radiologici. L’acronimo sta per “ATtività ECOnomiche” e la classificazione è curata dall’ISTAT, poi recepita da Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio e INPS.Conoscere il codice ATECO 2025 professioni sanitarie corretto è importante per almeno quattro motivi molto concreti:Apertura della partita IVA: il codice va indicato nel modello di inizio attività e determina come l’Agenzia delle Entrate “vede” la tua professione.Regime forfettario: al codice è associato il coefficiente di redditività, cioè la percentuale di incassi su cui si calcolano le imposte.Sistema Tessera Sanitaria: l’obbligo di trasmettere le spese sanitarie dei pazienti riguarda categorie individuate anche tramite l’inquadramento dell’attività.Coerenza dei controlli: un codice incoerente con le fatture emesse è un classico campanello d’allarme in caso di verifica.Un esempio pratico. Immagina che Giulia, fisioterapista, apra la partita IVA indicando un codice generico da “altri servizi alla persona”: le fatture parleranno di sedute riabilitative, ma il codice dirà tutt’altro. È una disallineamento che può creare problemi con il Sistema TS e con le detrazioni sanitarie dei suoi pazienti. Per questo la scelta del codice ATECO 2025 professioni sanitarie va fatta con attenzione, meglio se con il supporto di un professionista. Trovi un approfondimento generale nella nostra guida alla Partita IVA per Professionisti Sanitari. ATECO 2007 e ATECO 2025: cosa è cambiato davveroFino al 2024 la classificazione vigente era l’ATECO 2007. Dal 1° gennaio 2025 quella ufficiale è l’ATECO 2025, che ha sostituito integralmente la precedente versione del 2007 e il suo aggiornamento 2022. Per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate la nuova codifica è operativa dal 1° aprile 2025, come chiarito dalla Risoluzione AdE n. 24/E del 2025.Il punto che interessa più da vicino i sanitari è questo: l’area delle “altre attività paramediche” è stata smontata e ricostruita. Il vecchio contenitore 86.90.29, dentro cui finivano quasi tutte le professioni sanitarie non mediche, è stato sostituito da codici molto più specifici. Stesso discorso per i precedenti 86.90.30 (psicologi) e 86.90.21 (fisioterapisti), oggi entrambi sostituiti.Chi aveva già la partita IVA aperta non deve allarmarsi: la riclassificazione è avvenuta d’ufficio, cioè l’amministrazione ha convertito automaticamente i vecchi codici nei nuovi. La variazione volontaria resta però possibile, ed è consigliata quando il codice attribuito automaticamente non rappresenta bene l’attività realmente svolta.Attenzione quindi a una cosa: se leggi ancora oggi articoli o moduli che indicano i codici superati 86.90.29, 86.90.30, 86.90.21 o 72.11.00 come “codice attuale”, stai leggendo un’informazione superata. Quei codici hanno valore solo come riferimento storico e vanno citati con la formula “ex ATECO 2007”. Il codice ATECO 2025 professioni sanitarie da usare oggi è quello della tabella che segue. Tabella completa: codice ATECO 2025 professioni sanitarie, cassa e coefficienteEcco la tabella di raccordo aggiornata. Per ogni professione trovi il codice ATECO 2025 da utilizzare, il codice precedente (ex ATECO 2007, citato solo come riferimento storico), l’ente previdenziale di iscrizione e il coefficiente di redditività del regime forfettario. La fonte è la tavola di raccordo ISTAT ATECO 2025, integrata dalla nota ISTAT alla FNO TSRM-PSTRP (circolare 12/2025) e dalle indicazioni degli Ordini professionali.ProfessioneCodice ATECO 2025Codice precedente (ex ATECO 2007)Cassa previdenzialeCoefficienteFisioterapista86.95.00ex 86.90.21Gestione Separata INPS78%Terapista occupazionale86.95.00ex 86.90.21Gestione Separata INPS78%Massofisioterapista86.95.00ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Psicologo / psicoterapeuta86.93.00ex 86.90.30ENPAP78%Infermiere86.94.01ex 86.90.29ENPAPI78%Ostetrica86.94.02ex 86.90.29Posizione dibattuta (vedi nota)78%Dietista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Logopedista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Podologo86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Ortottista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%TSRM (tecnico di radiologia)86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Igienista dentale86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Audiometrista / audioprotesista86.99.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%TNPEE (neuro e psicomotricità)86.99.03ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Osteopata86.96.09ex 86.90.29Gestione Separata INPS78%Biologo / biologo nutrizionista72.10.10ex 72.11.00ENPAB78%Medico di medicina generale86.21.00ex 86.21.00ENPAM78%Medico specialista (studio indipendente)86.22.02ex 86.22.09ENPAM78%Odontoiatra86.23.00ex 86.23.00ENPAM78%Veterinario75.00.00ex 75.00.00ENPAV78%Due precisazioni doverose, perché su questi punti preferiamo essere prudenti anziché dare certezze che non esistono.Ostetrica: il codice ATECO 2025 è 86.94.02 e su questo non ci sono dubbi. Diverso il discorso previdenziale: sulla base della L. 249/1990 art. 2 comma 1, l’INPS ha in più occasioni ricondotto le ostetriche libere professioniste alla Gestione Commercianti, ma la FNOPO (la Federazione degli Ordini della professione) contesta questa impostazione. La posizione va quindi valutata caso per caso con un consulente, evitando iscrizioni affrettate.Educatore professionale: qui il codice ATECO 2025 non è univocamente determinabile. La nota ISTAT indica “a titolo di esempio” i codici 85.69.01 o 88.99.04, a seconda del contesto in cui si svolge l’attività. Il coefficiente resta comunque 78% (divisioni 85-88). In questo caso la scelta va concordata con il proprio consulente sulla base dell’attività concreta. La cassa previdenziale dipende dall’albo, non dal codice ATECOÈ l’equivoco più diffuso in assoluto e vale la pena chiarirlo una volta per tutte: il codice ATECO non determina la cassa previdenziale. Sono due mondi separati. Il codice ATECO serve all’Agenzia delle Entrate per classificare l’attività economica; l’iscrizione previdenziale dipende invece dall’albo o ordine professionale di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria (principio ricavabile dall’art. 2 comma 26 della L. 335/1995 e dal D.Lgs. 103/1996).Tradotto in pratica: se la tua professione ha una cassa privata di categoria, ti iscrivi a quella. Se non ce l’ha, confluisci nella Gestione Separata INPS. Il codice ATECO, in tutto questo, non c’entra nulla.ENPAM → medici e odontoiatriENPAP → psicologi e psicoterapeutiENPAPI → solo infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitariENPAB → biologi (compresi i biologi nutrizionisti)ENPAV → veterinariGestione Separata INPS → fisioterapisti, logopedisti, dietisti, podologi, TSRM, igienisti dentali, osteopati e tutte le professioni sanitarie prive di cassaMerita un’annotazione specifica il caso dei fisioterapisti, perché circola da anni un’informazione errata secondo cui dovrebbero iscriversi a ENPAPI. Non è così: ENPAPI è la cassa degli infermieri e non ha mai esteso la copertura ai fisioterapisti. La L. 3/2018 ha riordinato gli albi professionali, non le casse previdenziali. Il fisioterapista libero professionista si iscrive alla Gestione Separata INPS. Unica eccezione: chi ha una doppia abilitazione (per esempio è anche infermiere) versa a ENPAPI per l’attività infermieristica e alla Gestione Separata per quella fisioterapica. Gestione Separata INPS: aliquote e l’equivoco della riduzione del 35%La Gestione Separata INPS è il fondo previdenziale in cui confluiscono i professionisti senza cassa di categoria. Funziona in modo diverso dalle casse private: non ci sono contributi fissi da versare a prescindere dal fatturato, ma una percentuale calcolata sul reddito effettivamente prodotto, versata con il modello F24 insieme alle imposte.Per il 2026 l’aliquota è fissata al 26,07% per chi non ha altra tutela pensionistica, e scende al 24% per chi è già assicurato altrove (ad esempio un dipendente che svolge anche libera professione) o per chi è già titolare di pensione. Il riferimento è la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026. Il minimale di reddito, cioè la soglia utile per l’accredito dell’intero anno contributivo, è pari a 18.808 euro (non è un contributo minimo da versare: in Gestione Separata si paga sempre e solo in percentuale sul reddito effettivo), mentre il massimale imponibile è di 122.295 euro.Va poi smontato un mito molto insidioso: in Gestione Separata NON esiste la riduzione contributiva del 35%. Quella agevolazione, prevista dall’art. 1 comma 77 della L. 190/2014, è riservata esclusivamente ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS dell’INPS che aderiscono al regime forfettario. Un fisioterapista o un logopedista in Gestione Separata, per quanto forfettario, versa l’aliquota piena. Chi promette il contrario sta facendo un calcolo sbagliato del netto.Un ultimo dettaglio utile: il professionista in Gestione Separata può addebitare in fattura la rivalsa del 4% a carico del cliente. È una facoltà, non un obbligo, e va valutata anche in base al tipo di clientela. Coefficiente di redditività 78% e Allegato 4 della L. 190/2014Nel regime forfettario non si deducono le spese una per una: si applica al fatturato un coefficiente di redditività, cioè una percentuale forfettaria che rappresenta il guadagno presunto. Per tutte le professioni sanitarie il coefficiente è del 78%. Significa che il restante 22% è considerato “spesa” in modo automatico, senza bisogno di documentarla.Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che Marco, logopedista forfettario, incassi 40.000 euro in un anno. Il reddito imponibile sarà 40.000 × 78% = 31.200 euro. Da questo importo si sottraggono i contributi previdenziali effettivamente versati, e sul risultato si calcola l’imposta sostitutiva, cioè l’unica tassa che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali: 15% in via ordinaria, 5% per i primi cinque anni in presenza dei requisiti di nuova attività.Qui va segnalata una particolarità tecnica che genera parecchia confusione. L’Allegato 4 della L. 190/2014, cioè la tabella che associa ogni attività al proprio coefficiente, è ancora espresso in codici ATECO 2007. Il D.Lgs. 81/2025 art. 1 prevede un decreto attuativo che aggiornerà i coefficienti su base ATECO 2025, ma al momento non è stato ancora emanato.Cosa comporta in pratica? Che si continua ad applicare il coefficiente del corrispondente codice ATECO 2007. Detto in altri termini: si dichiara il nuovo codice ATECO 2025 professioni sanitarie, ma per il calcolo delle imposte si guarda al coefficiente del vecchio codice di raccordo. Per i sanitari il risultato non cambia, perché la percentuale resta 78% in entrambe le letture. Approfondimenti sul funzionamento generale li trovi nella guida al regime forfettario del CAF Centro Fiscale di Udine.Forfettario: il limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendenteMoltissimi professionisti sanitari lavorano come dipendenti in ospedale o in struttura e affiancano un’attività libero professionale. Per loro il tema più delicato non è il codice ATECO 2025 professioni sanitarie, ma un limite reddituale specifico del forfettario.La regola è questa: non può accedere o restare nel regime forfettario chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (comprese le pensioni) superiori a 35.000 euro. La soglia di 35.000 euro vale sia per il 2025 sia per il 2026, in forza dell’art. 1 comma 12 della L. 207/2024, successivamente prorogato dalla L. 199/2025. Il testo base della norma (comma 57 lettera d-ter) parla ancora di 30.000 euro: è il motivo per cui si trovano in giro informazioni discordanti.Due chiarimenti pratici che valgono oro:Il limite non si applica se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell’anno precedente e non ne è iniziato un altro.Si guarda al reddito dell’anno precedente, non a quello in corso: chi supera la soglia nel 2026 uscirà dal forfettario dal 2027.Restano poi gli altri requisiti generali: 85.000 euro di ricavi o compensi annui, con uscita immediata dal regime in caso di superamento dei 100.000 euro, e massimo 20.000 euro di spese per lavoro dipendente e collaboratori. Per la situazione specifica del sanitario che cumula dipendenza e libera professione abbiamo dedicato una guida a parte: Sanitario dipendente con partita IVA. Sistema Tessera Sanitaria: invio annuale e fattura cartaceaIl Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la banca dati che raccoglie le spese sanitarie sostenute dai cittadini e le riversa nella dichiarazione precompilata, permettendo ai pazienti di ottenere la detrazione del 19%. I professionisti sanitari obbligati devono trasmettere i dati delle fatture emesse verso persone fisiche.La novità che più spesso viene riportata in modo errato riguarda la periodicità. Dal periodo d’imposta 2025 l’invio è diventato annuale: non più semestrale né mensile, ma una sola trasmissione entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 5 del D.Lgs. 81/2025 e DM MEF del 29 ottobre 2025). Le spese relative al 2026, ad esempio, vanno trasmesse entro il 1° febbraio 2027, poiché il 31 gennaio cade di domenica.Resta inoltre strutturale il divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 2 del D.Lgs. 81/2025). In pratica, il fisioterapista o lo psicologo emette al paziente una fattura cartacea o PDF, mai una fattura elettronica via SdI: è una misura a tutela dei dati sanitari, considerati particolarmente sensibili. Tra i soggetti obbligati all’invio rientrano anche biologi e dietisti, in base al DM 22 novembre 2019.Per la gestione operativa degli invii e della fatturazione trovi indicazioni dettagliate nella guida Fatturazione e Sistema TS per fisioterapisti e psicologi e, per chi lavora in ambito odontoiatrico, in Partita IVA odontoiatra e Sistema TS.Errori frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarieNel lavoro quotidiano con i professionisti sanitari incontriamo sempre le stesse imprecisioni. Conoscerle in anticipo evita perdite di tempo e correzioni successive. Ecco le più ricorrenti in tema di codice ATECO 2025 professioni sanitarie:Indicare 86.90.29 come codice attuale: è un codice ATECO 2007 superato, oggi sostituito da 86.99.09, 86.95.00, 86.94.01 o altri a seconda della professione.Usare il vecchio 86.90.21 per il fisioterapista: il codice corretto è 86.95.00.Usare il vecchio 86.90.30 per lo psicologo: oggi si usa 86.93.00.Indicare il vecchio 72.11.00 per il biologo: il codice ATECO 2025 è 72.10.10.Confondere 86.22.01 con 86.22.02: in ATECO 2025 il primo identifica i trattamenti di chirurgia estetica, non la medicina specialistica generica.Citare sigle come 86.94.00, 86.23.01 o 86.21.09: sono codici mai esistiti o comunque superati. Caso a parte è 88.99.09: non era presente in ATECO 2007, mentre in ATECO 2025 esiste e identifica il tecnico della riabilitazione psichiatrica, quindi va usato solo per quella figura.Un’ultima segnalazione riguarda l’ottico, figura spesso accostata all’area sanitaria: quando svolge commercio al dettaglio di articoli di ottica, il codice ATECO 2025 è 47.74.01 (ex 47.78.20) e il coefficiente di redditività è quello delle attività commerciali, quindi diverso dal 78% dei sanitari. È un caso in cui la verifica puntuale sull’Allegato 4 è indispensabile prima di fare qualsiasi calcolo di convenienza.Un aspetto collegato, spesso sottovalutato, è il trattamento IVA: le prestazioni sanitarie rese alla persona sono in genere esenti IVA, ma le eccezioni non mancano. Ne parliamo nel dettaglio nella guida all’IVA sulle prestazioni sanitarie. Domande frequenti sul codice ATECO 2025 professioni sanitarieQual è il codice ATECO 2025 per il fisioterapista?Il codice ATECO 2025 del fisioterapista è 86.95.00, corrispondente alle “Attività di fisioterapia”. Ha sostituito il precedente 86.90.21 (ex ATECO 2007). Dal punto di vista previdenziale il fisioterapista si iscrive alla Gestione Separata INPS, mai a ENPAPI, e applica il coefficiente di redditività del 78%.Qual è il codice ATECO 2025 per l’infermiere?L’infermiere libero professionista utilizza il codice 86.94.01. Attenzione: il codice 86.94.00 non esiste, quindi va indicata la versione completa a sei cifre. La cassa di riferimento è ENPAPI e il coefficiente forfettario è del 78%.Qual è il codice ATECO 2025 per lo psicologo?Lo psicologo e lo psicoterapeuta usano il codice 86.93.00, “Attività di psicologia”, che sostituisce l’ex 86.90.30. L’iscrizione previdenziale avviene presso l’ENPAP, la cassa di categoria degli psicologi, con coefficiente di redditività del 78%.Il biologo è una professione sanitaria e che codice usa?Sì, il biologo è a tutti gli effetti una professione sanitaria: la L. 3/2018 art. 4 comma 1 include l’Ordine dei biologi tra gli Ordini delle professioni sanitarie, vigilati dal Ministero della Salute. Il codice ATECO 2025 indicato dall’Ordine è 72.10.10 (ex 72.11.00), la cassa è ENPAB e il coefficiente è del 78%. Il biologo rientra inoltre tra i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema TS.Devo cambiare il codice ATECO se ho aperto la partita IVA prima del 2025?Di regola no: la riclassificazione dai precedenti codici ATECO 2007 ai nuovi codici ATECO 2025 è avvenuta d’ufficio per le posizioni già aperte. La variazione volontaria resta però opportuna quando il codice attribuito automaticamente non descrive correttamente l’attività svolta, ad esempio in caso di cambio di specializzazione. È una verifica che conviene fare con l’assistenza di un consulente prima di inviare qualsiasi comunicazione.Il codice ATECO determina a quale cassa devo iscrivermi?No, ed è un equivoco molto diffuso. L’iscrizione a una cassa privata o alla Gestione Separata INPS dipende dall’albo professionale di appartenenza e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO 2025 professioni sanitarie indicato all’Agenzia delle Entrate. Due professionisti con lo stesso codice possono avere enti previdenziali diversi.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Assistenza per la tua partita IVA sanitariaScegliere il codice ATECO 2025 professioni sanitarie corretto, individuare la cassa previdenziale giusta e valutare la reale convenienza del regime forfettario sono decisioni che condizionano anni di attività. Un errore iniziale, come un codice incoerente o un’iscrizione previdenziale sbagliata, si trascina a lungo e costa tempo e denaro per essere corretto.Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti sanitari di tutta Italia: apertura della partita IVA, scelta del codice attività, inquadramento previdenziale, gestione del Sistema TS e dichiarazioni annuali. Il servizio è disponibile sia in ufficio a Udine sia online, con la stessa assistenza e gli stessi tempi. Ti forniamo un preventivo personalizzato dopo una valutazione della tua situazione, senza impegno.Hai bisogno di assistenza per l’apertura della partita IVA o per l’inquadramento fiscale della tua professione sanitaria? Contattaci per prenotare un appuntamento: chiamaci al 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121. I nostri operatori si occupano di tutta la procedura, dalla raccolta dei documenti alla presentazione delle pratiche. Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 11:53:292026-09-19 11:13:54Codice ATECO 2025 Professioni Sanitarie: Tabella Completa con Cassa e Coefficienti (Aggiornata)
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOPartita IVA Commercialista 2026: Guida Completa Regime Forfettario, Cassa Ragionieri e TasseAprire la partita IVA come commercialista nel 2026 significa avviare un percorso professionale ricco di opportunità ma anche di adempimenti specifici. Dalla scelta del codice ATECO (69.20.11 per i dottori commercialisti o 69.20.12 per ragionieri e periti) alla valutazione del regime forfettario con coefficiente al 78%, passando per l’iscrizione alla CNPADC o alla CNPR fino alla gestione della fatturazione elettronica: ogni scelta iniziale ha conseguenze importanti sulla tua operatività e sul carico fiscale.In questa guida completa aggiornata al 2026, pensata per i giovani dottori commercialisti e i ragionieri che stanno aprendo il proprio studio, trovi tutti i passaggi per avviare correttamente l’attività: dai requisiti di iscrizione all’Albo ODCEC, al praticantato, all’esame di Stato, fino al calcolo concreto di tasse e contributi con esempi su redditi di 40.000, 60.000 e 85.000 euro.Indice dei contenutiRequisiti per aprire la Partita IVA come commercialistaCodice ATECO commercialista: 69.20.11 e 69.20.12Regime forfettario commercialista: limiti e coefficiente 78%Quando NON si può accedere al forfettarioCassa previdenziale: CNPADC o CNPRContributi CNPADC 2026: aliquote e minimiContributi CNPR 2026: soggettivo e integrativoContribuzione ridotta per neoiscrittiQuanto costa aprire lo studioFatturazione: codici natura IVA e marca da bolloCodici ATECO secondari per commercialistiContributi al Consiglio nazionale e all’Ordine territorialeTassazione: esempi con redditi 40K, 60K, 85KAssicurazione RC professionale obbligatoriaFatturazione elettronica B2B e B2CDomande frequenti★ Scelta in evidenza · SponsorQonto: il conto business per Partita IVATra le opzioni piu complete sul mercato per liberi professionisti e PMI: IBAN italiano, fatturazione elettronica integrata, supporto in italiano e categorizzazione automatica delle spese.✓ Apertura 100% online in 10 minuti✓ Da 9 euro al mese – Prova gratuita disponibile✓ IBAN italiano (utile per F24 e Agenzia Entrate)✓ Integrazione con Fatture in Cloud, Aruba e altri software Visita Qonto e prova gratis →Link affiliato: aprendo il conto tramite questo link, il CAF puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Requisiti per aprire la Partita IVA come commercialistaPer esercitare la professione di dottore commercialista o di ragioniere ed esperto contabile è obbligatorio essere iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC). L’iscrizione richiede un percorso articolato che unisce formazione universitaria, tirocinio ed esame di Stato.Titolo di studio richiestoSezione A (Dottori commercialisti): laurea magistrale (LM-56 Scienze dell’economia, LM-77 Scienze economico-aziendali o equipollenti) oppure laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in materie economiche, giuridiche o aziendali;Sezione B (Esperti contabili): laurea triennale (L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale o L-33 Scienze economiche).Praticantato (tirocinio professionale)Dopo la laurea è obbligatorio svolgere un tirocinio di 18 mesi presso lo studio di un commercialista iscritto da almeno cinque anni. Durante il praticantato vanno seguiti anche i corsi di formazione professionale previsti dal Consiglio Nazionale. Il tirocinio può essere anticipato: si possono svolgere gli ultimi sei mesi durante il percorso di laurea magistrale, riducendo così i tempi di accesso alla professione.Esame di StatoL’esame di Stato per l’abilitazione si sostiene nelle sessioni di giugno e novembre organizzate dalle università convenzionate. È composto da tre prove scritte (ragioneria e bilancio, diritto tributario, diritto commerciale e societario) e una prova orale. Superato l’esame, entro 60 giorni è possibile richiedere l’iscrizione all’Albo ODCEC della provincia di residenza professionale. Codice ATECO commercialista: 69.20.11 e 69.20.12Il codice ATECO identifica l’attività economica ai fini fiscali, statistici e previdenziali. Per i commercialisti esistono due codici principali, in base al titolo abilitativo:69.20.11 – Servizi forniti da dottori commercialisti;69.20.12 – Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali.Entrambi i codici rientrano nella categoria ATECO 2025 “Attività degli studi di contabilità e consulenza fiscale” e prevedono un coefficiente di redditività del 78% ai fini del regime forfettario. La scelta tra 69.20.11 e 69.20.12 dipende esclusivamente dall’iscrizione in sezione A o B dell’Albo: non si tratta di un’opzione libera, ma del riconoscimento del proprio titolo professionale.Il codice ATECO va dichiarato all’Agenzia delle Entrate al momento dell’apertura della partita IVA tramite il modello AA9/12 (persone fisiche) presentabile online tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Anche un errore nella scelta del codice può creare problemi con INPS o con la Cassa di categoria: un controllo con il CAF o con un collega esperto è sempre consigliato. Regime forfettario commercialista: limiti e coefficiente 78%Il regime forfettario è la soluzione fiscale più scelta dai giovani commercialisti che aprono lo studio. Offre una tassazione agevolata, adempimenti ridotti e nessun obbligo di IVA. Per accedervi è necessario rispettare il limite di 85.000 euro di compensi annui (ragguagliato all’anno in caso di apertura in corso d’anno) e non incorrere in una delle cause ostative previste dalla normativa.Coefficiente di redditività al 78%Per i commercialisti (codici ATECO 69.20.11 e 69.20.12) il coefficiente di redditività è del 78%. Significa che il reddito imponibile si calcola così:Reddito imponibile = Compensi incassati × 78% − Contributi previdenziali versatiIl restante 22% è considerato forfettariamente come “costi di produzione”: non rileva quanto hai speso effettivamente per software, affitto studio o collaboratori, perché l’abbattimento è automatico.Aliquota 5% per i primi 5 anniChi apre la prima partita IVA in regime forfettario beneficia di un’aliquota sostitutiva ridotta al 5% per i primi cinque anni, al posto del 15% ordinario. Le condizioni per accedere al 5% sono tre:Non aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività professionale analoga (nemmeno come praticante retribuito oltre determinate soglie);L’attività da intraprendere non deve costituire mera prosecuzione di un’attività svolta come lavoro dipendente o autonomo;Se si prosegue l’attività di un altro soggetto, i ricavi dell’anno precedente non devono superare gli 85.000 euro. Quando NON si può accedere al forfettarioEsistono diverse cause ostative che impediscono l’accesso al regime forfettario anche se si rispetta il limite di 85.000 euro. Per i commercialisti le più rilevanti sono:Cliente prevalente ex datore di lavoro: se più del 50% dei compensi deriva da un soggetto che è stato tuo datore di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, il forfettario è precluso. Attenzione tipica per chi apre studio dopo il praticantato retribuito: se il “dominus” diventa il tuo principale cliente, rischi la causa ostativa.Partecipazione a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;Controllo diretto o indiretto di SRL con attività economica riconducibile a quella svolta come forfettario;Aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro (salvo rapporti di lavoro cessati);Sostenere spese per collaboratori superiori a 20.000 euro lordi annui.Verifica sempre la tua posizione prima di aprire la partita IVA: un errore sulle cause ostative può costare la fuoriuscita retroattiva dal regime e il ricalcolo delle imposte in regime ordinario. La guida completa alle cause ostative del regime forfettario 2026 ti aiuta a inquadrare tutti i casi. Cassa previdenziale: CNPADC o CNPRIl commercialista non è iscritto alla Gestione separata INPS, ma a una Cassa di previdenza privata, obbligatoriamente in base alla sezione dell’Albo:CNPADC – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (sezione A);CNPR – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (sezione A “ragionieri” e sezione B).L’iscrizione alla Cassa è automatica e contestuale all’iscrizione all’Albo: entro 30 giorni dall’inizio attività occorre comunicare alla Cassa i propri dati anagrafici e fiscali. Non è possibile scegliere di non iscriversi, né sostituire la Cassa con la Gestione separata INPS.Contributi CNPADC 2026: aliquote e minimiLa CNPADC, per i dottori commercialisti, prevede tre componenti contributive:Contributo soggettivo: 12% del reddito professionale netto dichiarato (aliquota base), con possibilità di optare per aliquote più elevate (fino al 26%) per aumentare la futura pensione;Contributo integrativo: 4% sul volume d’affari IVA, addebitato in fattura al cliente e interamente a suo carico (per i forfettari l’integrativo è dovuto anche se in fattura non si indica IVA);Contributo di maternità: quota fissa annuale modesta (circa 70-80 euro).Contributi minimi CNPADC 2026Anche chi non raggiunge una certa soglia di reddito deve versare i contributi minimi. Per il 2026 si attestano attorno a:Minimo soggettivo: circa 2.800 euro;Minimo integrativo: circa 800 euro;Totale minimo: circa 3.100 euro annui (al netto dei minimi ridotti per neoiscritti).Gli importi esatti vengono pubblicati ogni anno sul sito ufficiale CNPADC e comunicati con il MAV annuale. Per i forfettari, i contributi previdenziali sono deducibili dal reddito imponibile e rappresentano una leva importante per ridurre la tassazione effettiva. Contributi CNPR 2026: soggettivo e integrativoLa CNPR, per ragionieri e periti commerciali, ha una struttura simile ma con aliquote leggermente diverse:Contributo soggettivo: 18% del reddito professionale netto (aliquota base, con possibilità di scegliere aliquota ridotta al 9% per redditi inferiori o aliquote maggiorate per incrementare la pensione);Contributo integrativo: 4% sul volume d’affari IVA, addebitato in fattura al cliente;Contributo di maternità: quota fissa annuale.Il contributo minimo CNPR si aggira intorno ai 2.900-3.200 euro annui, con riduzioni specifiche per i neoiscritti. La Cassa pubblica ogni anno le quote definitive entro gennaio, consultabili nell’area riservata degli iscritti.Importante: mentre il contributo soggettivo è a carico esclusivo del professionista e deducibile dal reddito, il contributo integrativo del 4% viene addebitato al cliente in fattura. Per i clienti privati (consumatori finali) il 4% è un costo effettivo che si aggiunge al compenso; per clienti soggetti passivi IVA diventa normalmente detraibile.Contribuzione ridotta per neoiscrittiSia CNPADC che CNPR prevedono agevolazioni specifiche per i neoiscritti nei primi anni di attività, per alleggerire l’impatto dei contributi minimi su redditi ancora bassi.CNPADC – Riduzioni neoiscrittiNei primi tre anni: riduzione del 50% sul contributo soggettivo minimo, a condizione di essere iscritti per la prima volta prima del compimento dei 35 anni;Possibilità di rateizzare i contributi in quote trimestrali.CNPR – Riduzioni neoiscrittiNei primi anni di attività, su richiesta: aliquota soggettiva ridotta al 9% per i redditi entro determinate soglie;Possibilità di versare il contributo minimo ridotto per i primi tre anni, con successivo recupero in percentuale o rinuncia definitiva (con conseguente riduzione dell’anzianità contributiva).Le agevolazioni vanno richieste espressamente alla Cassa con apposito modulo: non sono automatiche. Pianificare bene questo passaggio, magari con il supporto di un commercialista esperto in previdenza professionale o del CAF, è fondamentale per non perdere i benefici previsti. Quanto costa aprire lo studioI costi di avvio dello studio di un commercialista dipendono dalla scelta di lavorare in proprio o in condivisione, ma una stima realistica per i primi 12 mesi si colloca tra 8.000 e 20.000 euro. Ecco le voci principali:Iscrizione all’Albo ODCEC: tassa di prima iscrizione variabile per Ordine (in media 200-400 euro);Quota annuale Ordine territoriale: 250-450 euro l’anno, con quota ridotta per i neoiscritti;Contributo Consiglio Nazionale: circa 90-130 euro l’anno;Software gestionale e contabilità: 500-2.000 euro/anno (TeamSystem, Zucchetti, Buffetti, Profis, ecc.);Software fatturazione elettronica: spesso incluso nel gestionale o SdI gratuito dell’Agenzia Entrate;Firma digitale e PEC: 50-100 euro l’anno;Cassetto fiscale, delega Entratel: gratuiti, richiedono tempo di attivazione;Arredo ufficio (scrivania, libreria, cassettiera, sedute clienti): da 1.500 euro per soluzione essenziale;Affitto studio: variabile da zero (coworking o condivisione con colleghi) a 500-1.200 euro/mese per studio indipendente in città medio-grandi;Assicurazione RC professionale: da 350 a 900 euro annui per massimali da 250.000 a 1.000.000 euro;Marketing e sito web: 500-2.000 euro una tantum + gestione annuale.Molti giovani colleghi iniziano con una condivisione studio presso un collega già strutturato: soluzione ottimale per ridurre i costi fissi nei primi due-tre anni e costruire la prima clientela senza grandi investimenti iniziali. Fatturazione: codici natura IVA e marca da bolloI commercialisti in regime forfettario non applicano l’IVA in fattura. Il riferimento normativo da indicare è l’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014. Il codice natura IVA da utilizzare nell’XML della fattura elettronica è N2.2 – “Operazioni non soggette – altri casi”.Marca da bollo da 2 euroSulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro. Per i forfettari e per tutte le fatture emesse senza addebito IVA (anche con altri regimi particolari) la regola è sempre questa: se l’imponibile supera 77,47 euro, scatta il bollo.Per la fatturazione elettronica, il bollo non si applica più fisicamente sulla fattura cartacea: viene assolto in modo virtuale trimestralmente tramite F24, con importi calcolati automaticamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle fatture trasmesse al Sistema di Interscambio. Puoi scegliere di:Addebitare il bollo al cliente in fattura (prassi corretta e più diffusa): in tal caso l’importo diventa ricavo imponibile ai fini del forfettario;Lasciare il bollo a tuo carico, riducendo la marginalità.Per approfondire aspetti pratici della fatturazione vedi la guida Fatturazione avvocato 2026, che tratta meccanismi analoghi, e termini di emissione fattura elettronica 2026.Codici ATECO secondari per commercialistiMolti commercialisti svolgono attività connesse che possono essere identificate con codici ATECO secondari. Le più frequenti:69.20.13 – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;69.10.10 – Attività degli studi legali (solo se svolte in qualità di avvocato abilitato: non alternativa al commercialista);74.90.99 – Altre attività professionali, scientifiche e tecniche NCA;66.19.21 – Promotori finanziari e consulenti finanziari iscritti in apposito Albo;70.22.09 – Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.L’aggiunta di un ATECO secondario si comunica all’Agenzia delle Entrate con modello AA9/12. Attenzione: nel regime forfettario i diversi codici ATECO possono avere coefficienti di redditività differenti. In caso di pluralità di attività, il reddito si calcola applicando i relativi coefficienti ai compensi di ciascuna, sommando poi i risultati per determinare il reddito imponibile complessivo. Contributi al Consiglio nazionale e all’Ordine territorialeOltre ai contributi previdenziali versati alla Cassa, ogni commercialista iscritto all’Albo paga due quote associative annuali:Contributo al Consiglio Nazionale (CNDCEC): quota unica deliberata annualmente, in genere tra 90 e 130 euro;Quota Ordine territoriale: variabile per Ordine provinciale (in genere tra 250 e 450 euro annui, con riduzioni per neoiscritti nei primi 3-5 anni di iscrizione).Entrambe le quote sono deducibili dal reddito professionale in regime ordinario (come spese inerenti all’attività). In regime forfettario, invece, non sono deducibili perché l’abbattimento del 22% (cioè il 100% meno il coefficiente del 78%) copre forfettariamente ogni spesa di produzione, incluse quote e contributi associativi.Il mancato pagamento delle quote all’Ordine è causa di procedimento disciplinare e, in caso di inadempienza prolungata, di sospensione dall’Albo.Tassazione: esempi con redditi 40K, 60K, 85KVediamo tre esempi concreti di tassazione per un giovane commercialista iscritto CNPADC, in regime forfettario con aliquota al 5% (primi 5 anni) e coefficiente 78%. I dati contributivi sono puramente indicativi (riduzioni neoiscritti escluse per semplicità).Esempio 1 – Compensi 40.000 euroReddito lordo (78% × 40.000) = 31.200 euro;Contributi CNPADC (12% soggettivo + integrativo addebitato al cliente): stimabile circa 3.750 euro;Reddito imponibile dopo deduzione contributi: 31.200 − 3.750 = 27.450 euro;Imposta sostitutiva 5%: ≈ 1.370 euro;Totale tasse + contributi: circa 5.120 euro (pari a circa il 12,8% dei compensi).Esempio 2 – Compensi 60.000 euroReddito lordo (78% × 60.000) = 46.800 euro;Contributi CNPADC soggettivi: ≈ 5.620 euro;Reddito imponibile: 46.800 − 5.620 = 41.180 euro;Imposta sostitutiva 5%: ≈ 2.060 euro;Totale tasse + contributi soggettivi: circa 7.680 euro (circa 12,8% dei compensi).Esempio 3 – Compensi 85.000 euro (soglia massima)Reddito lordo (78% × 85.000) = 66.300 euro;Contributi CNPADC soggettivi: ≈ 7.960 euro;Reddito imponibile: 66.300 − 7.960 = 58.340 euro;Imposta sostitutiva 5%: ≈ 2.920 euro;Totale tasse + contributi soggettivi: circa 10.880 euro (circa 12,8% dei compensi).Dopo il quinto anno, passando all’aliquota al 15%, per 85.000 euro di compensi l’imposta sostitutiva sale a circa 8.750 euro, con un incremento di circa 5.800 euro annui: motivo per cui molti colleghi valutano l’uscita dal forfettario verso il regime ordinario quando il carico fiscale e le esigenze di dedurre costi reali superano il vantaggio del 15%. Assicurazione RC professionale obbligatoriaLa legge 148/2011 e il DPR 137/2012 impongono a tutti i professionisti iscritti ad Albi, inclusi i commercialisti, di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale. L’obbligo è funzionale a garantire i clienti in caso di errori professionali.Caratteristiche della polizza RC professionaleMassimale minimo consigliato: 250.000 euro (molti Ordini territoriali hanno convenzioni con compagnie che offrono massimali più elevati a prezzi calmierati);Retroattività: deve coprire anche eventuali errori commessi in passato, se non coperti da altra polizza;Ultrattività (postuma): copre richieste di risarcimento che pervengono dopo la cessazione dell’attività per fatti avvenuti durante la vigenza della polizza;Comunicazione al cliente: estremi di polizza, massimale e compagnia vanno indicati al cliente al momento del primo incarico (art. 9 DPR 137/2012).Il costo medio per un giovane commercialista in regime forfettario si aggira sui 350-500 euro annui per massimali fino a 500.000 euro. Molti Ordini convenzionati con broker specializzati offrono condizioni a partire da poche centinaia di euro per i neoiscritti.Fatturazione elettronica B2B e B2CDal 2024 tutti i contribuenti, compresi i forfettari, sono obbligati a emettere fattura elettronica via SdI per tutte le prestazioni rese sia verso soggetti passivi IVA (B2B) sia verso privati consumatori (B2C). Non esistono più soglie di ricavi che esonerano dall’obbligo.Fatturazione verso aziende (B2B)Fattura elettronica trasmessa al codice destinatario o PEC del cliente;Codice natura IVA N2.2 per forfettari;Possibilità di addebitare marca da bollo 2 euro se imponibile > 77,47 euro;Contributo integrativo 4% addebitato al cliente (detraibile per il cliente soggetto IVA).Fatturazione verso clienti privati (B2C)Fattura elettronica trasmessa tramite SdI con codice destinatario “0000000” e inserimento del codice fiscale del cliente;Copia di cortesia (PDF) da consegnare al cliente via email o cartacea;Le stesse regole su bollo e contributo integrativo si applicano anche alle prestazioni verso privati.Per i commercialisti, praticamente tutte le prestazioni rientrano in fattura elettronica: consulenze fiscali, redazione dichiarazioni, bilanci, contabilità, consulenza societaria, CTU, ecc. Le prestazioni sanitarie (trasmesse al Sistema TS) sono l’unica eccezione comune, ma non riguardano la categoria dei commercialisti. 📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.💼 Hai bisogno di gestire la tua Partita IVA forfettario?Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. 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Prima dell’abilitazione si può lavorare come praticante presso uno studio, con compenso o a titolo di rimborso spese a seconda del tipo di contratto.Quanto paga di tasse un commercialista forfettario con 50.000 euro di compensi?Con 50.000 euro di compensi e coefficiente 78%, il reddito lordo è 39.000 euro. Detratti circa 4.680 euro di contributi soggettivi CNPADC (12%), il reddito imponibile scende a 34.320 euro. Con aliquota 5% (primi 5 anni), l’imposta sostitutiva è di circa 1.715 euro, oltre ai contributi: totale circa 6.400 euro, pari al 12,8% dei compensi.Il praticante commercialista può diventare cliente nel forfettario dopo l’abilitazione?Sì, ma con cautela. Se il “dominus” (titolare dello studio) era il tuo datore di lavoro o ti retribuiva in modo assimilabile al lavoro dipendente, e i suoi compensi dopo l’abilitazione superano il 50% del totale dei tuoi ricavi, si configura la causa ostativa da cliente prevalente ex datore di lavoro e il forfettario è precluso. Il divieto opera per i due periodi d’imposta successivi alla cessazione del rapporto.Devo aprire la Partita IVA prima o dopo l’esame di Stato?Dopo l’iscrizione all’Albo. L’apertura con codice 69.20.11 o 69.20.12 presuppone il diritto all’esercizio della professione. Puoi però aprire partita IVA con altro codice ATECO (es. 74.90.99) per attività di consulenza aziendale o amministrativa prima dell’abilitazione, senza qualificarti come commercialista.CNPADC o CNPR: posso scegliere?No. L’iscrizione alla Cassa è determinata dalla sezione dell’Albo cui si appartiene e dal titolo conseguito. I dottori commercialisti si iscrivono alla CNPADC, i ragionieri e periti commerciali alla CNPR. Gli esperti contabili (sezione B) seguono le stesse regole del ramo d’origine.La marca da bollo di 2 euro è obbligatoria in forfettario?Sì, sempre quando la fattura è emessa senza IVA e l’imponibile supera 77,47 euro. Per le fatture elettroniche si assolve virtualmente con F24 trimestrale. È prassi comune e legittima addebitare il bollo al cliente in una riga a parte della fattura: l’importo addebitato concorre a formare il reddito forfettario.Posso lavorare come dipendente e aprire partita IVA come commercialista?Dipende dal contratto di lavoro e dal datore di lavoro. Nel lavoro pubblico (salvo part-time ≤ 50%) l’esercizio della libera professione è generalmente incompatibile. Nel privato la compatibilità va verificata con il contratto aziendale e il CCNL. In ogni caso, se l’anno precedente hai percepito redditi di lavoro dipendente > 30.000 euro (con rapporto ancora in essere), il forfettario è precluso.I contributi CNPADC o CNPR si versano anche senza reddito?Sì. Sia CNPADC che CNPR prevedono contributi minimi dovuti anche in assenza di reddito professionale o con ricavi bassi. Per i neoiscritti sono previste riduzioni fino al 50% nei primi tre anni. È possibile chiedere rateizzazioni o, in casi particolari, la sospensione temporanea (maternità, malattia).L’RC professionale è davvero obbligatoria dal primo giorno?Sì. La polizza RC professionale deve essere attiva dal momento in cui si inizia a svolgere attività per clienti. Gli estremi della polizza (compagnia, massimale, scadenza) vanno comunicati al cliente al primo incarico. La mancanza di copertura può dar luogo a sanzione disciplinare e, in caso di errore professionale, a responsabilità personale illimitata.Conclusioni: il CAF al tuo fianco per aprire lo studioAprire la partita IVA come commercialista richiede di orchestrare scelte tecniche (codice ATECO, regime fiscale, cassa) con la realtà operativa dello studio (software, arredo, clientela, polizze). La strada più frequente per i giovani colleghi è il regime forfettario con aliquota al 5% nei primi cinque anni: tassazione effettiva intorno al 12-13% dei compensi, pochi adempimenti e tempo per costruire la clientela.Non sottovalutare le cause ostative (in particolare il cliente prevalente ex datore di lavoro) e pianifica da subito i contributi CNPADC o CNPR chiedendo le riduzioni previste per neoiscritti. Una buona assicurazione RC e un software gestionale adeguato completano la dotazione di base.Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i professionisti nella fase di avvio e nella gestione ordinaria dello studio: apertura partita IVA, scelta del regime fiscale, fatturazione elettronica, dichiarazioni dei redditi, pianificazione contributiva. Contattaci per una consulenza dedicata e per pianificare l’apertura del tuo studio con serenità.★ Scelta in evidenza · SponsorApri un conto business con QontoUna soluzione completa per freelance, professionisti e PMI: gestisci fatturazione, spese e contabilita in un unico posto.🇮🇹IBAN italiano⚡Apertura in 10 min📄Fattura elettronica💳Carta Mastercard 🚀 Visita Qonto e apri il conto →Link affiliato. Aprendo il conto tramite questo link, il CAF Centro Fiscale puo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.Maggio 6, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-06 08:00:002026-09-27 00:05:41Partita IVA Commercialista 2026: Guida Completa Regime Forfettario, Cassa Ragionieri e Tasse