NOTIZIEDebiti previdenziali: nell’opposizione al merito basta citare l’ente creditore, non l’Agenzia delle Entrate-RiscossioneQuando un contribuente riceve una richiesta di pagamento per debiti previdenziali e ritiene che il debito sia in realtà estinto, magari perché la cartella esattoriale o l’avviso di addebito non gli sono mai stati notificati, la prima domanda da porsi non riguarda subito il merito della vicenda, ma un aspetto tecnico spesso sottovalutato: chi bisogna citare in giudizio? Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Catanzaro (sentenza n. 425 del 14 maggio 2026) ha ribadito un principio consolidato in materia di opposizione debiti previdenziali: quando la contestazione riguarda il merito della pretesa, va citato in giudizio soltanto l’ente creditore, cioè l’ente previdenziale titolare del credito, come l’INPS. Non è invece necessario coinvolgere l’agente della riscossione, ossia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR). Vediamo perché, e cosa rischia chi sbaglia strategia processuale. Un problema per certi versi affine riguarda anche i contributi INPS, per cui di recente sono aumentati gli interessi su rateazioni e sanzioni civili: anche in quel contesto, individuare correttamente il soggetto legittimato a ricevere la contestazione fa la differenza tra un’opposizione fondata e una respinta in partenza.Indice dei contenutiChi va citato in giudizio nei debiti previdenziali: l’ente creditore, non l’agente della riscossionePerché non c’è litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossioneL’eccezione dei giudizi misti: quando serve citare anche l’agente della riscossioneCosa succede se si sbaglia il soggetto da citare: le conseguenze praticheChi va citato in giudizio nei debiti previdenziali: l’ente creditore, non l’agente della riscossionePer capire la regola bisogna prima distinguere due soggetti che spesso vengono confusi dal cittadino comune. Da un lato c’è l’ente creditore, cioè l’ente previdenziale (ad esempio l’INPS) che è titolare del credito contributivo e che decide se e quanto è dovuto. Dall’altro lato c’è l’agente della riscossione, oggi identificato con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che si limita a eseguire materialmente il recupero delle somme già accertate, notificando cartelle e avvisi di addebito e attivando, se necessario, le procedure esecutive. Quando l’opposizione debiti previdenziali riguarda il merito della pretesa, ad esempio perché si sostiene che il debito non è mai esistito o che è caduto in prescrizione per mancata notifica degli atti prodromici, la controversia riguarda esclusivamente il rapporto sostanziale con l’ente impositore. L’agente della riscossione resta del tutto estraneo a questo tipo di contestazione, perché non ha alcun potere di decidere sull’esistenza o meno del debito: si limita a incassare quanto l’ente gli ha ordinato di riscuotere. Perché non c’è litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossioneUn concetto tecnico centrale in questa vicenda è quello di litisconsorzio necessario: si parla di litisconsorzio necessario quando la legge impone che più soggetti debbano essere citati insieme nello stesso processo, perché la decisione non potrebbe altrimenti produrre effetti utili. Nel caso dei debiti previdenziali contestati nel merito, la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato che questo litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione non esiste. Il giudice può quindi accertare validamente l’inesistenza del debito, o la sua prescrizione, nei soli confronti dell’ente impositore, senza che sia necessario coinvolgere anche l’AdeR. Dal punto di vista civilistico, l’agente della riscossione viene definito adiectus solutionis causa, un’espressione latina che significa semplicemente “soggetto delegato a ricevere il pagamento”: è autorizzato solo a incassare, non a discutere sull’esistenza del credito. Per questo, se il giudice annulla la cartella per vizi sostanziali del debito, la decisione produce effetti automaticamente anche nei confronti dell’agente della riscossione, anche se quest’ultimo non ha partecipato al processo. L’eventuale comunicazione della pendenza della lite all’AdeR ha quindi un valore solo marginale, accessorio, utile giusto per estendere gli effetti del giudicato. L’eccezione dei giudizi misti: quando serve citare anche l’agente della riscossioneEsiste però un’eccezione a questa regola generale, prevista dalle norme sulla cosiddetta doppia contestazione. Queste disposizioni impongono al concessionario, cioè all’agente della riscossione, di chiamare in causa l’ente creditore, ma solo in una situazione specifica: quando il debitore propone un giudizio misto, contestando contemporaneamente sia vizi formali degli atti esecutivi (ad esempio errori nella procedura di notifica materiale imputabili all’agente della riscossione) sia il merito della pretesa contributiva, imputabile invece all’ente creditore. In questo scenario, avendo l’azione due anime diverse, diventa necessario coinvolgere entrambi i soggetti perché ciascuno risponde della propria parte di responsabilità. Se invece, come accade nella maggior parte dei casi di opposizione debiti previdenziali per prescrizione o insussistenza del credito, la contestazione riguarda solo ed esclusivamente il merito del debito, questa eccezione semplicemente non si applica, e resta valida la regola generale: basta citare l’ente creditore. Cosa succede se si sbaglia il soggetto da citare: le conseguenze praticheLa distinzione non è solo teorica, perché sbagliare il soggetto da citare può costare l’intera causa. Se il contribuente cita in giudizio soltanto l’agente della riscossione, contestando però il merito del debito (ad esempio la prescrizione per omessa notifica della cartella o dell’avviso di addebito), l’azione fallisce per difetto di legittimazione passiva del soggetto citato. La legittimazione passiva è, in parole semplici, il requisito che permette a un soggetto di essere validamente chiamato a rispondere in giudizio di una determinata pretesa: se manca, quel soggetto non è quello giusto da citare per quella specifica contestazione. In questi casi, secondo quanto confermato dalla Corte d’Appello di Catanzaro con la sentenza n. 425/2026, il tribunale non attiva alcuna integrazione del contraddittorio per correggere l’errore, ma rigetta direttamente il ricorso. Per questo, prima di avviare un’opposizione debiti previdenziali, è fondamentale individuare con precisione se si sta contestando solo il merito (e allora si cita l’ente creditore) oppure anche vizi formali degli atti esecutivi (e allora può rendersi necessario coinvolgere anche l’agente della riscossione). Va inoltre ricordato che un errore di questo tipo non sospende automaticamente le procedure esecutive già avviate: se il debito risulta iscritto a ruolo, il rischio è che si arrivi comunque a misure come il pignoramento della pensione, per cui nel 2026 è stata innalzata la soglia minima intoccabile, prima ancora che il giudizio di merito si sia concluso.La vicenda decisa dalla Corte d’Appello di Catanzaro ribadisce un principio che il sistema della riscossione dei debiti previdenziali mantiene da tempo: l’ente creditore risponde del merito del debito, l’agente della riscossione si occupa solo di riscuotere quanto già accertato. Resta fondamentale, prima di avviare un’opposizione, individuare correttamente il soggetto da citare in giudizio per non vedere respinta la propria azione per un semplice errore di impostazione processuale. Anche in altri ambiti del contenzioso con il Fisco, come l’omesso versamento IVA, dove la rateizzazione sopra i 75.000 euro sposta l’onere della prova sul contribuente, la corretta individuazione del soggetto e delle regole procedurali applicabili resta decisiva per l’esito della controversia. FontiDecreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico versamenti e riscossione), art. 228 – Chiamata in causa dell’ente creditore (già art. 39 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112)Domande Frequenti sull’Opposizione ai Debiti PrevidenzialiDevo citare anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il debito INPS è prescritto?No. Se l’opposizione riguarda il merito del debito, ad esempio la prescrizione per mancata notifica della cartella o dell’avviso di addebito, va citato in giudizio solo l’ente creditore, cioè l’ente previdenziale titolare del credito (come l’INPS). L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non deve essere necessariamente coinvolta, secondo quanto confermato dalla Corte d’Appello di Catanzaro con la sentenza n. 425/2026.Cosa succede se cito solo l’agente della riscossione per errore?L’azione rischia di fallire per difetto di legittimazione passiva: l’agente della riscossione non è il soggetto competente a rispondere del merito del debito, quindi il giudice può rigettare direttamente il ricorso senza attivare l’integrazione del contraddittorio con l’ente creditore.Cos’è la legittimazione passiva?È il requisito che stabilisce se un determinato soggetto è quello corretto da citare in giudizio per una specifica pretesa. Nei debiti previdenziali, la legittimazione passiva sul merito appartiene all’ente creditore, non all’agente della riscossione, che si occupa solo dell’esecuzione materiale del recupero delle somme.Quando invece serve citare anche l’agente della riscossione?Solo nei cosiddetti giudizi misti, quando si contestano contemporaneamente sia vizi formali degli atti esecutivi (di competenza dell’agente della riscossione) sia il merito della pretesa contributiva (di competenza dell’ente creditore). In questo caso specifico le norme sulla doppia contestazione impongono il coinvolgimento di entrambi i soggetti.Cos’è il litisconsorzio necessario e perché non si applica in questi casi?Il litisconsorzio necessario è l’obbligo, previsto dalla legge, di citare più soggetti insieme nello stesso processo perché la sentenza produca effetti validi. Nell’opposizione al merito dei debiti previdenziali questo obbligo non esiste tra ente creditore e agente della riscossione: il giudice può decidere validamente accertando l’inesistenza del debito nei soli confronti dell’ente creditore, e la decisione produrrà comunque effetti anche verso l’agente della riscossione.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Ottobre 2, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-02 07:00:002026-09-30 08:11:07Debiti previdenziali: nell’opposizione al merito basta citare l’ente creditore, non l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
NOTIZIERottamazione quinquies, Comuni e Regioni aderenti: dove si cancellano sanzioni e interessiLa rottamazione quinquies torna al centro dell’attenzione non solo per i debiti verso lo Stato, ma anche per i tributi locali. Sempre più cittadini si chiedono se il proprio Comune di residenza abbia aderito alla rottamazione quinquies e se sia quindi possibile cancellare sanzioni e interessi su multe, IMU, TARI o altre entrate comunali. A differenza dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per i tributi erariali, l’adesione degli enti locali alla rottamazione quinquies non è automatica: ogni Comune, ogni Regione e ogni ente territoriale deve decidere autonomamente se partecipare, tramite una delibera formale.Questo significa che la stessa persona, con debiti sia verso l’Agenzia delle Entrate sia verso il proprio Comune, potrebbe trovarsi con un trattamento diverso a seconda dell’ente creditore. Vediamo come funziona la rottamazione quinquies per Comuni e Regioni, quali informazioni servono per verificare l’adesione del proprio ente e cosa prevede in concreto lo stralcio di sanzioni e interessi sui tributi locali.Indice dei contenutiCos’è la rottamazione quinquiesDifferenza tra rottamazione statale e rottamazione localeCome sapere se il proprio Comune ha aderitoCosa prevede lo stralcio per i tributi localiQuali Comuni e Regioni risultano aderentiCos’è la rottamazione quinquiesLa rottamazione quinquies è la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, l’ultima di una serie di misure che negli anni hanno permesso ai contribuenti di chiudere debiti con il Fisco versando solo il capitale dovuto, senza sanzioni e interessi di mora. In pratica, chi aderisce paga l’importo originario del debito, mentre le somme aggiuntive maturate per sanzioni e interessi vengono azzerate o fortemente ridotte.La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, quindi cartelle e avvisi relativi ad annualità pregresse. Per i debiti verso lo Stato — imposte erariali, contributi INPS, sanzioni gestite direttamente dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione — la rottamazione quinquies segue le regole nazionali, con un calendario di adesione e pagamento definito a livello centrale. Il punto delicato riguarda invece i tributi locali: IMU, TARI, multe stradali comunali, bollo auto regionale e altre entrate di Comuni, Province e Regioni non rientrano automaticamente nella procedura, come vedremo nella prossima sezione. Differenza tra rottamazione statale e rottamazione localeLa differenza principale tra la rottamazione quinquies statale e quella riferita agli enti locali sta nel meccanismo di adesione. Per i carichi erariali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la sanatoria si applica secondo le regole della normativa nazionale, senza bisogno di un atto specifico da parte di un ente terzo.Per i tributi locali la situazione è diversa: quando un Comune o una Regione ha affidato la riscossione delle proprie entrate (IMU, TARI, multe, canone unico patrimoniale, tassa automobilistica) all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sta a quell’ente decidere se aderire alla rottamazione quinquies. L’adesione richiede una delibera dell’organo competente dell’ente, da approvare entro il termine fissato dalla normativa nazionale (art. 10-quinquies del DL 38/2026, convertito dalla L. 88/2026): la scadenza, inizialmente prevista al 30 giugno 2026, è stata poi prorogata al 31 luglio 2026, con successiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo le modalità previste.Solo dopo questo passaggio i carichi locali di quell’ente diventano definibili in via agevolata. Se il Comune non delibera entro il termine, i cittadini con debiti verso quell’amministrazione non potranno beneficiare dello stralcio di sanzioni e interessi, anche se altri debiti — per esempio verso l’Agenzia delle Entrate — rientrano regolarmente nella misura nazionale. Come sapere se il proprio Comune ha aderitoPer capire se il proprio Comune ha aderito alla rottamazione quinquies esiste ora un riferimento ufficiale: il 25 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale l’elenco delle Regioni e degli enti locali che hanno comunicato l’adozione del provvedimento. Resta comunque utile incrociare il dato con le fonti ufficiali del proprio ente. Le informazioni più affidabili si trovano in questi punti.Albo pretorio online del Comune, dove viene pubblicata la delibera di adesioneSito istituzionale del Comune o della Regione, nella sezione tributi o riscossioneComunicati e avvisi pubblicati dall’ufficio tributi comunaleElenco degli enti aderenti pubblicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione il 25 settembre 2026 sul sito agenziaentrateriscossione.gov.it, con la denominazione degli enti e l’indicazione degli eventuali soggetti terzi che hanno affidato i carichiUfficio tributi del Comune o concessionario locale della riscossione: se l’ente non ha affidato i carichi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quei debiti non rientrano in questa procedura e va verificata l’eventuale presenza di una sanatoria locale autonomaÈ importante ricordare che l’adesione riguarda l’ente creditore, non il singolo contribuente: se il proprio Comune ha aderito, tutti i cittadini con carichi locali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 possono in linea di principio beneficiare della definizione agevolata, sempre nel rispetto delle scadenze e delle modalità di domanda previste. Cosa prevede lo stralcio per i tributi localiQuando un Comune o una Regione aderisce alla rottamazione quinquies, lo stralcio segue la stessa logica prevista per i carichi statali, con una distinzione importante. Per i tributi locali veri e propri — IMU, TARI, canone unico patrimoniale, tassa automobilistica — il contribuente paga il capitale non versato, mentre vengono azzerate le sanzioni e gli interessi di mora maturati nel tempo. Per le multe stradali, invece, l’importo base della sanzione resta integralmente dovuto (è esso stesso il capitale del debito) e lo sgravio riguarda le sole componenti accessorie: interessi, maggiorazione semestrale e aggio di riscossione. Restano inoltre dovute le somme per le spese di notifica e per le procedure esecutive già sostenute.Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o con un piano di rate, secondo le condizioni stabilite dalla normativa di riferimento. Per i contribuenti con carichi affidati da enti che hanno comunicato l’adesione, la domanda di definizione agevolata si presenta dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, con le procedure telematiche che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rende disponibili sul proprio portale entro il 15 ottobre 2026. Resta comunque prudente verificare le indicazioni aggiornate dell’Agenzia e del proprio Comune, perché i termini possono essere modificati da successivi interventi normativi. Quali Comuni e Regioni risultano aderentiL’elenco ufficiale degli enti aderenti è disponibile: il 25 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito la lista delle Regioni e degli enti locali che hanno comunicato l’adozione del provvedimento di rottamazione quinquies per le proprie entrate. Si tratta di circa 1.500 enti, con carichi affidati all’agente della riscossione relativi a IMU, TARI, tassa automobilistica e multe stradali. Molti altri Comuni, anche di grandi dimensioni, non hanno invece deliberato l’adesione entro il 31 luglio 2026: per i loro carichi la definizione agevolata non è accessibile.Proprio per questa eterogeneità, generalizzare su scala nazionale non è utile: la scelta di aderire dipende dalle valutazioni di bilancio di ciascun ente e può riguardare Comuni piccoli come grandi città, Province e Regioni. Il modo più affidabile per sapere con certezza se il proprio ente ha aderito è consultare l’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e, in caso di dubbio, rivolgersi all’ufficio tributi del proprio Comune di residenza o di domicilio fiscale. Domande frequenti sulla rottamazione quinquies per Comuni e RegioniLa rottamazione quinquies per i tributi locali è automatica?No. Per i tributi locali (IMU, TARI, multe, tributi regionali) l’adesione dipende da una delibera specifica del Comune o della Regione. Senza questa delibera, i carichi locali di quell’ente non rientrano nella definizione agevolata, anche se i debiti verso l’Agenzia delle Entrate seguono le regole nazionali.Come faccio a sapere se il mio Comune ha aderito alla rottamazione quinquies?Dal 25 settembre 2026 è consultabile l’elenco degli enti aderenti pubblicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio portale; in alternativa si possono verificare l’albo pretorio online e il sito istituzionale del Comune, nella sezione tributi, oppure contattare direttamente l’ufficio tributi.Cosa succede se il Comune non aderisce entro la scadenza?Se l’ente non ha deliberato l’adesione entro il termine del 31 luglio 2026, i carichi locali — per esempio multe o tributi comunali — restano esclusi dalla rottamazione quinquies e continuano a essere dovuti secondo le regole ordinarie, comprese sanzioni e interessi.Cosa viene cancellato con la rottamazione quinquies per i tributi locali?Per i tributi locali restano dovuti il capitale e, in genere, le spese di notifica e di procedura, mentre vengono stralciate sanzioni e interessi di mora. Per le multe stradali, invece, l’importo della sanzione resta integralmente dovuto e lo sgravio riguarda solo interessi, maggiorazione semestrale e aggio di riscossione.Quando si può presentare la domanda per i carichi locali rottamati?La finestra va dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, con le procedure telematiche disponibili sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 15 ottobre 2026. Resta consigliabile verificare le scadenze aggiornate, perché possono subire modifiche normative.Con la chiusura del termine per le delibere e la pubblicazione dell’elenco, il quadro degli enti che partecipano alla rottamazione quinquies per Comuni e Regioni è ormai definito: ora la partita passa ai contribuenti, che dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 possono presentare la domanda. Per i cittadini interessati il primo passo è verificare la presenza del proprio ente nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e, in caso di dubbio, rivolgersi all’ufficio tributi del Comune di residenza.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/ROTTAMAZIONE-QUINQUIES-2026.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-28 19:22:492026-09-28 18:40:20Rottamazione quinquies, Comuni e Regioni aderenti: dove si cancellano sanzioni e interessi
NOTIZIEIpoteca Esattoriale e Fondo Patrimoniale: la Cassazione Fa il PuntoIl fondo patrimoniale è uno degli strumenti più utilizzati dalle famiglie italiane per proteggere la casa e gli altri beni destinati ai bisogni domestici. Ma cosa succede quando su questi beni l’Agenzia delle Entrate-Riscossione vuole iscrivere un’ipoteca esattoriale per un debito fiscale non pagato? Il tema è tornato d’attualità con l’ordinanza n. 25114 depositata l’8 settembre 2026 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, che ha ripercorso i principi ormai consolidati sul rapporto tra ipoteca esattoriale e fondo patrimoniale.La risposta, in sintesi, è che il fondo patrimoniale non è uno scudo automatico contro il Fisco, ma non è nemmeno un vincolo irrilevante: i limiti dell’articolo 170 del Codice Civile valgono anche per l’ipoteca iscritta dall’Agente della Riscossione, a condizione però che sia il contribuente a dimostrare che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore lo sapeva. Vediamo cosa significa in pratica.Indice dei contenutiCos’è il fondo patrimoniale e cosa prevede l’articolo 170 del Codice CivileIpoteca esattoriale, articolo 77 del DPR 602/1973: come funzionaIl punto della Cassazione: l’articolo 170 si applica anche all’ipoteca esattorialeOnere della prova e bisogni della famiglia: cosa deve dimostrare il contribuenteCosa fare se arriva la comunicazione di iscrizione ipotecaria sui beni del fondoDomande frequenti su ipoteca esattoriale e fondo patrimonialeCos’è il fondo patrimoniale e cosa prevede l’articolo 170 del Codice CivileIl fondo patrimoniale è disciplinato dagli articoli 167-171 del Codice Civile. I coniugi, o anche un terzo (ad esempio un genitore), possono destinare determinati beni, come la casa di abitazione, altri immobili, beni mobili registrati o titoli di credito, a un vincolo di destinazione: quei beni e i loro frutti possono essere impiegati soltanto per far fronte ai bisogni della famiglia.La conseguenza più importante riguarda i creditori. L’articolo 170 del Codice Civile stabilisce che “la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. La protezione, quindi, scatta solo se ricorrono insieme due condizioni: il debito deve essere estraneo ai bisogni familiari e il creditore doveva esserne consapevole quando il debito è sorto.Perché il fondo sia opponibile ai terzi, inoltre, deve essere stato costituito con atto pubblico e annotato a margine dell’atto di matrimonio, oltre che trascritto nei registri immobiliari se riguarda immobili. Senza questi passaggi formali il vincolo non produce effetti verso i creditori, compreso l’Agente della Riscossione. Ipoteca esattoriale, articolo 77 del DPR 602/1973: come funzionaL’ipoteca esattoriale è prevista dall’articolo 77 del DPR 602/1973. Trascorso inutilmente il termine per pagare la cartella (60 giorni dalla notifica, secondo l’articolo 50 dello stesso decreto), il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati, per un importo pari al doppio del credito per cui si procede. Non serve passare da un giudice: l’iscrizione avviene direttamente su iniziativa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.La norma prevede alcune garanzie per il contribuente. L’ipoteca può essere iscritta, anche al solo fine di tutelare il credito e prima che ci siano le condizioni per l’espropriazione, soltanto se il debito complessivo non è inferiore a 20.000 euro (comma 1-bis). Inoltre l’Agente della Riscossione deve prima notificare al proprietario una comunicazione preventiva, avvisandolo che, se non paga entro 30 giorni, l’ipoteca sarà iscritta (comma 2-bis).Sul piano giuridico, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 19667/2014) hanno chiarito che l’iscrizione ipotecaria ex articolo 77 non è un atto dell’espropriazione forzata in senso stretto, ma un atto con funzione di garanzia e cautela, preordinato all’eventuale esecuzione. È proprio su questa natura “cautelare” che, per anni, alcuni contribuenti e alcuni uffici hanno costruito tesi opposte: la Cassazione ha però fissato un punto fermo. Il punto della Cassazione: l’articolo 170 si applica anche all’ipoteca esattorialeSecondo l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, il fatto che l’ipoteca esattoriale sia una misura cautelare e non esecutiva non la sottrae ai limiti dell’articolo 170. Lo hanno affermato, tra le altre, le ordinanze n. 5017 del 25 febbraio 2020, n. 6380 dell’8 marzo 2021, la sentenza n. 32525 del 4 novembre 2022 e l’ordinanza n. 7177 del 18 marzo 2025, e lo ribadisce ora l’ordinanza n. 25114/2026.Il principio è espresso con chiarezza nell’ordinanza n. 6380/2021: l’articolo 170 del Codice Civile, “nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del DPR 602/1973”. Di conseguenza, l’ipoteca sui beni del fondo è ammissibile solo alle condizioni dell’articolo 170: è legittima se il debito tributario è strumentale ai bisogni della famiglia, oppure se l’Agente della Riscossione non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni.In altre parole, ipoteca e pignoramento seguono le stesse regole quando riguardano beni vincolati in un fondo patrimoniale: non esiste una “corsia preferenziale” per l’iscrizione ipotecaria in quanto atto cautelare. Se il contribuente prova che il debito era estraneo ai bisogni familiari e che il creditore lo sapeva, l’iscrizione va annullata; se non ci riesce, il vincolo non lo protegge.Il caso deciso con l’ordinanza n. 25114/2026 è emblematico. Una contribuente ligure si era vista iscrivere ipoteca su alcuni immobili a garanzia di crediti erariali (IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni 2006-2009) per oltre 278.000 euro. Dopo un primo grado a lei favorevole, la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La Cassazione, chiamata a pronunciarsi anche sulla prova della notifica delle cartelle, ha ribadito che l’articolo 170 si applica all’ipoteca esattoriale ma “non opera come uno scudo automatico”: tutto dipende dalla prova sulla natura del debito. Onere della prova e bisogni della famiglia: cosa deve dimostrare il contribuenteL’aspetto decisivo nelle controversie tra contribuenti e Agenzia delle Entrate-Riscossione è l’onere della prova. Per la giurisprudenza di legittimità (ordinanze n. 5017/2020, n. 6380/2021 e n. 7177/2025, confermate dalla n. 25114/2026) spetta al debitore, o al coniuge che intende opporsi, dimostrare tre elementi:che il fondo patrimoniale sia stato costituito regolarmente e sia opponibile al creditore (atto pubblico, annotazione, trascrizione);che il debito tributario per cui si procede sia effettivamente estraneo ai bisogni della famiglia;che il creditore, nel momento in cui il debito è sorto, fosse consapevole di tale estraneità.La nozione di bisogni della famiglia usata dai giudici è volutamente ampia. Non comprende solo le necessità essenziali del nucleo, ma anche quelle legate al tenore di vita prescelto dai coniugi, allo sviluppo e al benessere della famiglia e all’incremento della sua posizione economica. Restano fuori solo le esigenze voluttuarie o gli interessi puramente speculativi.Per questo motivo i debiti fiscali derivanti da un’attività d’impresa o professionale non sono considerati, di per sé, estranei ai bisogni familiari: se i proventi dell’attività contribuivano al mantenimento e allo sviluppo del nucleo, il debito tributario collegato può rientrare nei bisogni della famiglia. L’ordinanza n. 7177/2025 ha annullato per questo una decisione di merito che si era limitata a osservare la natura tributaria del debito, senza indagare il suo rapporto con la vita familiare; e l’ordinanza n. 25114/2026 ha precisato che nemmeno il fatto che l’impresa “andasse male” basta a provare l’estraneità.Il quadro che emerge conferma un principio ormai stabile: il fondo patrimoniale protegge la famiglia, ma entro limiti precisi, e la valutazione avviene caso per caso, soprattutto quando entrano in gioco debiti legati ad attività economiche. Cosa fare se arriva la comunicazione di iscrizione ipotecaria sui beni del fondoSe si riceve la comunicazione preventiva prevista dall’articolo 77, comma 2-bis, del DPR 602/1973, si hanno 30 giorni per pagare le somme dovute o per regolarizzare la posizione (ad esempio con una rateizzazione) ed evitare l’iscrizione.Una volta iscritta, l’ipoteca esattoriale è un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario: lo prevede espressamente l’articolo 19, comma 1, lettera e-bis, del D.Lgs. 546/1992. Il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (articolo 21 del D.Lgs. 546/1992). Chi lascia decorrere il termine perde la possibilità di far valere il vincolo del fondo patrimoniale in quella sede.Nel ricorso, alla luce dell’orientamento della Cassazione, il contribuente deve documentare la regolare costituzione e opponibilità del fondo, la natura del debito (quando è sorto, per quale attività, con quali redditi) e gli elementi da cui risulta che il creditore conosceva la sua estraneità ai bisogni della famiglia. Contestare soltanto la natura “cautelare” dell’ipoteca, o la semplice natura tributaria del debito, non è sufficiente. Domande frequenti su ipoteca esattoriale e fondo patrimonialeIl fondo patrimoniale protegge sempre la casa dai debiti fiscali?No. La protezione dell’articolo 170 del Codice Civile opera solo se il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e se il creditore era consapevole di tale estraneità quando il debito è sorto. Entrambe le condizioni devono essere provate dal contribuente.L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può iscrivere ipoteca su un immobile in fondo patrimoniale?Sì, ma solo alle condizioni dell’articolo 170 del Codice Civile. Per la Cassazione (ordinanze n. 5017/2020, n. 6380/2021, n. 7177/2025 e n. 25114/2026) i limiti del fondo patrimoniale si applicano anche all’ipoteca esattoriale ex articolo 77 del DPR 602/1973, nonostante la sua natura cautelare: l’iscrizione è legittima se il debito tributario è strumentale ai bisogni della famiglia o se il creditore non ne conosceva l’estraneità.Cosa significa “bisogni della famiglia” nella giurisprudenza sul fondo patrimoniale?Non riguarda solo le necessità essenziali, ma anche le esigenze legate al tenore di vita prescelto, allo sviluppo e al benessere della famiglia, comprese in molti casi le attività lavorative o d’impresa che contribuiscono al suo mantenimento. Restano escluse solo le esigenze voluttuarie o speculative.Chi deve dimostrare che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia?L’onere della prova ricade sul debitore o sul coniuge che si oppone all’ipoteca: deve dimostrare la regolare costituzione e opponibilità del fondo, l’estraneità del debito ai bisogni familiari e la consapevolezza del creditore di tale estraneità.Ipoteca e pignoramento sui beni del fondo patrimoniale seguono regole diverse?No. Sono atti diversi (l’ipoteca è una misura cautelare che precede l’esecuzione, il pignoramento è l’atto esecutivo vero e proprio), ma per la Cassazione i presupposti dell’articolo 170 del Codice Civile sono gli stessi per entrambi: la natura cautelare dell’ipoteca non le consente di aggirare i limiti del fondo patrimoniale.Entro quando si può contestare l’ipoteca esattoriale sui beni del fondo?L’iscrizione di ipoteca ex articolo 77 del DPR 602/1973 è impugnabile davanti al giudice tributario (articolo 19, comma 1, lettera e-bis, del D.Lgs. 546/1992) entro 60 giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità (articolo 21 del D.Lgs. 546/1992).Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-23 09:00:002026-09-23 09:00:00Ipoteca Esattoriale e Fondo Patrimoniale: la Cassazione Fa il Punto
NOTIZIECartella di pagamento: senza attestazione di conformità la prova della notifica può essere inutilizzabileCartella di pagamento: senza attestazione di conformità la prova della notifica può essere inutilizzabileQuando l’agente della riscossione notifica una cartella di pagamento in modalità digitale, è tenuto a produrre anche l’attestazione di conformità della copia informatica. Se questo documento manca, la prova della notifica potrebbe essere considerata inutilizzabile dal giudice. Lo chiarisce una recente analisi della prassi applicativa dell’art. 25-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal D.Lgs. 26 ottobre 2023, n. 219 (decreto di revisione dello Statuto del Contribuente).La questione riguarda migliaia di contribuenti italiani che ogni anno ricevono cartelle esattoriali e che spesso non sanno come difendersi. Capire come funziona la notifica digitale — e quali vizi formali possono renderla inefficace — è fondamentale per tutelare i propri diritti.Indice dei contenutiCos’è l’attestazione di conformitàL’art. 25-bis DPR 602/1973: la norma in dettaglioQuando la prova della notifica è inutilizzabileCome difendersi: il ricorso alla Corte di Giustizia TributariaCosa fare se ricevi una cartella di pagamentoDomande frequenti Cos’è l’attestazione di conformitàQuando un documento originale esiste solo in formato cartaceo, o quando si deve trasmettere una copia digitale di un atto, è necessario garantire che quella copia sia identica all’originale. L’attestazione di conformità è proprio questo: una dichiarazione — apposta da un soggetto abilitato — che certifica che la copia informatica (cioè il file digitale) corrisponde fedelmente al documento originale.In parole semplici: immagina di ricevere via email la fotocopia di un contratto importante. Come fai a sapere che quella fotocopia è identica all’originale e che non è stata modificata? Serve qualcuno — un notaio, un avvocato, o in questo caso l’agente della riscossione — che dichiari formalmente: «Questa copia digitale è conforme all’originale». Questo è il ruolo dell’attestazione di conformità.Nel contesto delle cartelle di pagamento, l’attestazione di conformità diventa rilevante quando la notifica avviene tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o attraverso altri canali digitali. L’agente della riscossione — oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) — deve attestare che la cartella inviata digitalmente corrisponde a quella originalmente formata. L’art. 25-bis DPR 602/1973: la norma in dettaglioL’articolo 25-bis è stato introdotto nel DPR 29 settembre 1973, n. 602 (il testo di riferimento sulla riscossione delle imposte sul reddito) dal D.Lgs. 26 ottobre 2023, n. 219, il decreto attuativo della delega fiscale che ha revisionato lo Statuto del Contribuente.La norma disciplina le modalità di notifica della cartella di pagamento tramite sistemi informatici, stabilendo in particolare che:La notifica può avvenire tramite PEC o attraverso il domicilio digitale del contribuente;Quando l’agente della riscossione trasmette la copia informatica della cartella, deve rilasciare l’attestazione di conformità ai sensi del Codice del Processo Amministrativo Digitale (CAD) o delle norme processuali applicabili;La prova della notifica si costituisce attraverso la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore PEC, accompagnata dall’attestazione di conformità della copia inviata.Il punto cruciale evidenziato dai commentatori — inclusa l’analisi pubblicata da Commercialista Telematico — riguarda il valore probatorio della notifica: se l’agente della riscossione produce in giudizio solo la ricevuta PEC senza l’attestazione di conformità, il giudice tributario potrebbe ritenere inutilizzabile quella prova, con conseguenze significative per la posizione del fisco. Quando la prova della notifica è inutilizzabileIl ragionamento giuridico alla base è il seguente. Il processo tributario — regolato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — prevede che ciascuna parte debba provare i fatti che afferma. Se il contribuente contesta di aver ricevuto la cartella, spetta all’agente della riscossione dimostrare che la notifica è andata a buon fine.Ora, la sola ricevuta di avvenuta consegna PEC prova che qualcosa è stato consegnato alla casella di posta del destinatario. Ma da sola non prova che quel qualcosa era la cartella di pagamento autentica, integra e corrispondente all’originale. Per questo serve l’attestazione di conformità: essa completa il quadro probatorio dimostrando che il file recapitato via PEC era effettivamente identico alla cartella originale.Se l’attestazione manca, il giudice si trova davanti a una prova incompleta. Alcuni orientamenti della giurisprudenza tributaria di merito hanno già ritenuto che, in assenza di questo documento, la prova della notifica sia inutilizzabile: di conseguenza, la cartella potrebbe considerarsi come mai notificata, con effetti importanti sui termini di prescrizione e decadenza del credito.Va precisato che non si tratta ancora di un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, ma la questione è aperta e oggetto di crescente attenzione da parte dei giudici tributari e dei professionisti del settore. Come difendersi: il ricorso alla Corte di Giustizia TributariaSe hai ricevuto una cartella di pagamento tramite PEC e intendi contestarla — o semplicemente vuoi verificare se la notifica è regolare — il percorso da seguire è quello del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale), entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica.Nel ricorso, il contribuente (o il suo difensore abilitato, che nel processo tributario può essere anche un dottore commercialista, un ragioniere commercialista o un consulente del lavoro) può eccepire:L’assenza dell’attestazione di conformità nella documentazione prodotta dall’agente della riscossione;L’inutilizzabilità della prova della notifica per incompletezza documentale;L’eventuale prescrizione o decadenza del credito tributario, se la cartella risulta non ritualmente notificata entro i termini.È importante agire nei tempi previsti: il termine di 60 giorni è perentorio e, se non rispettato, la cartella diventa definitiva anche se viziata formalmente. Pertanto, in caso di dubbi sulla regolarità della notifica, è essenziale rivolgersi tempestivamente a un professionista qualificato. Cosa fare se ricevi una cartella di pagamentoRicevere una cartella esattoriale può essere fonte di preoccupazione, ma è fondamentale non ignorarla e agire con metodo. Ecco i passi da seguire:Leggi attentamente la cartella: verifica l’importo richiesto, la data di notifica e l’ente creditore (cioè chi ha chiesto ad ADER di riscuotere il credito: Agenzia delle Entrate, INPS, Comune, ecc.).Controlla come è avvenuta la notifica: se hai ricevuto la cartella via PEC, verifica che nella tua casella sia presente anche la comunicazione completa con l’attestazione di conformità o che questa sia comunque producibile dall’agente riscossore.Valuta se il debito è fondato: la cartella potrebbe riguardare imposte effettivamente dovute, oppure potrebbe essere il risultato di un errore (contribuente sbagliato, importi già pagati, prescrizione del credito).Rispetta i termini: hai 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso, oppure puoi valutare il pagamento agevolato attraverso eventuali misure di rottamazione delle cartelle attive.Rivolgiti a un professionista: per una valutazione completa della tua situazione, rivolgiti a un commercialista, a un avvocato tributarista o a un CAF con esperienza in materia.Domande frequenti L’attestazione di conformità rende automaticamente nulla la cartella?No. La mancanza dell’attestazione di conformità non rende la cartella nulla di per sé. Rende potenzialmente inutilizzabile la prova della notifica in sede giudiziale, se il contribuente la contesta. La cartella rimane in essere; è la prova del corretto perfezionamento della notifica che può risultare carente.Vale anche per le notifiche cartacee tramite raccomandata?No. L’art. 25-bis DPR 602/1973 riguarda specificamente le notifiche effettuate tramite canali informatici (PEC, domicilio digitale). Per le notifiche cartacee tradizionali valgono le regole ordinarie sull’avviso di ricevimento della raccomandata.Entro quanto tempo devo presentare ricorso contro una cartella?Il termine generale per il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria è di 60 giorni dalla data di notifica della cartella. Questo termine è tassativo: superato il 60° giorno, la cartella diventa definitiva e non è più impugnabile nel merito.Il contribuente può richiedere copia dell’attestazione di conformità?Sì. Il contribuente — o il suo difensore — può richiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la produzione dell’attestazione di conformità, sia in sede amministrativa (prima del ricorso) sia in sede processuale (durante il giudizio tributario). È buona prassi farlo il prima possibile per valutare la solidità della posizione dell’ente riscossore.Cosa succede se la cartella non risulta notificata?Se il giudice accerta che la notifica non si è perfezionata regolarmente, la cartella non produce effetti nei confronti del contribuente da quella data. Ciò può avere conseguenze sui termini di prescrizione del credito tributario: se il credito si è nel frattempo prescritto, l’Amministrazione non potrà più riscuoterlo.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 1, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-01 12:00:002026-08-31 09:03:34Cartella di pagamento: senza attestazione di conformità la prova della notifica può essere inutilizzabile
NOTIZIERateizzazione cartelle esattoriali fino a 8 anni: le novità sulla riscossione al via dal 2027Cosa cambia dalla rateizzazione delle cartelle esattoriali dal 2027La riforma della riscossione fiscale in Italia compie un passo decisivo: a partire dal 2027 sarà possibile rateizzare le cartelle esattoriali fino a 96 rate mensili, corrispondenti a 8 anni di dilazione. Una misura che amplia significativamente le possibilità di gestione dei debiti con il fisco, allontanando lo spettro di azioni esecutive per i contribuenti in difficoltà.Ma la novità non si ferma qui: il percorso di allargamento progressivo dei piani di rateizzazione è già in atto, con tappe intermedie nel 2025 e nel 2026 che stanno modificando radicalmente il rapporto tra contribuenti e Agenzia delle Entrate-Riscossione. Indice dei contenutiCosa cambia dalla rateizzazione delle cartelle esattoriali dal 2027Il percorso progressivo: da 72 a 96 rateCome fare domanda di rateizzazioneSoglie, importi e documentazione richiestaDecadenza dal piano di rate: quando si perde il beneficioDomande frequenti Il percorso progressivo: da 72 a 96 rateLa riforma della riscossione, introdotta con il D.Lgs. n. 110/2024 in attuazione della delega fiscale (L. 111/2023), ha ridisegnato il sistema di dilazione dei debiti iscritti a ruolo seguendo un calendario a tappe:PeriodoRate massimeAnni di dilazioneFino al 15 luglio 202572 rate6 anniDal 16 luglio 2025 al 31 dicembre 202684 rate7 anniDal 1° gennaio 202796 rate8 anniIl legislatore ha scelto un approccio graduale per permettere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di adeguare i propri sistemi e al contempo evitare uno shock nel numero di richieste. Ogni fase del piano rispetta le scadenze stabilite dalla norma e si applica alle istanze presentate a partire dalla data indicata, non retroattivamente ai piani già in corso. Come fare domanda di rateizzazioneLa procedura per richiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali avviene attraverso i canali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER). Esistono due modalità principali:Online: tramite l’area riservata del portale agenziaentrateriscossione.gov.it, accessibile con SPID, CIE o CNS. Il servizio è disponibile 24 ore su 24 e permette di ottenere il piano di rateizzazione in tempo reale per importi fino a 120.000 euro senza dover dimostrare la situazione di difficoltà economica.Allo sportello o per posta: per importi superiori a 120.000 euro o nei casi in cui sia richiesta documentazione ISEE, la domanda va presentata fisicamente o via raccomandata all’ADER.Una delle novità introdotte dalla riforma riguarda proprio la semplificazione della procedura per importi fino a 120.000 euro: il contribuente non deve più dimostrare la propria situazione di difficoltà economica. È sufficiente presentare la richiesta e viene concesso automaticamente il piano di dilazione. Soglie, importi e documentazione richiestaLe regole variano in base all’importo totale della cartella o delle cartelle per cui si chiede la dilazione:Fino a 120.000 euro: la rateizzazione è concessa in automatico, senza necessità di documentazione ISEE o altra prova di difficoltà economica. Il contribuente sceglie il numero di rate (fino al massimo previsto per il periodo in cui presenta la domanda).Superiore a 120.000 euro: è necessario dimostrare la temporanea situazione di difficoltà. Per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regime semplificato si usa l’ISEE; per gli altri soggetti (società, enti) si utilizza l’indice di liquidità e il rapporto tra debito e valore della produzione.La riforma ha anche introdotto la possibilità di richiedere un numero di rate proporzionale alla difficoltà economica documentata: più grave è la situazione, più rate potranno essere concesse, fino al massimo di legge. Questo rappresenta un cambio di paradigma rispetto al passato, dove la durata massima era fissa indipendentemente dalle circostanze. Decadenza dal piano di rate: quando si perde il beneficioIl piano di rateizzazione decade — e il debito residuo torna immediatamente esigibile per intero — quando il contribuente non paga un numero di rate stabilito dalla normativa. La riforma ha modificato anche questa soglia:Prima della riforma: la decadenza scattava dopo il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.Con la nuova disciplina (D.Lgs. 110/2024): la soglia è stata elevata a 8 rate anche non consecutive. Questo dà più margine di manovra ai contribuenti in caso di temporanea impossibilità di pagamento.In caso di decadenza, il contribuente perde la rateizzazione e può subire azioni esecutive (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramento). È per questo che è fondamentale valutare attentamente la sostenibilità del piano prima di presentare la domanda.Domande frequenti sulla rateizzazione cartelle esattoriali 2027 Dal 2027 quante rate massime sono previste per le cartelle esattoriali?Dal 1° gennaio 2027 il numero massimo di rate mensili sale a 96, pari a 8 anni di dilazione. Si tratta dell’ultima tappa del piano di allargamento progressivo introdotto dal D.Lgs. 110/2024.Devo dimostrare difficoltà economica per chiedere la rateizzazione?No, per debiti fino a 120.000 euro la rateizzazione viene concessa automaticamente senza dover dimostrare alcuna difficoltà economica. Per importi superiori è invece necessario presentare documentazione (ISEE per persone fisiche, indici di bilancio per società).Cosa succede se non pago alcune rate?Con la nuova normativa, la decadenza dal piano di rateizzazione scatta dopo il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive (prima erano 5). Superata questa soglia, il debito residuo torna esigibile nella sua totalità e l’ADER può avviare azioni esecutive.Le nuove regole si applicano ai piani di rateizzazione già in corso?No, le nuove soglie massime di rate si applicano alle domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore di ciascuna fase. I piani già in essere restano regolati dalle norme vigenti al momento della loro concessione.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 31, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-31 18:00:002026-08-31 08:39:19Rateizzazione cartelle esattoriali fino a 8 anni: le novità sulla riscossione al via dal 2027
NOTIZIEFisco, stop alla tregua: da settembre tornano cartelle e scadenzeCon la fine di agosto si chiude la parentesi estiva che ogni anno rallenta l’attività del fisco. A partire da settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riprende a pieno ritmo la notifica di cartelle esattoriali e gli uffici tributari tornano operativi con tutte le scadenze fiscali ordinarie. Per milioni di contribuenti italiani, i prossimi mesi saranno un periodo cruciale da non sottovalutare.Indice dei contenutiCos’è la tregua fiscale estivaDa settembre riprendono le cartelle esattorialiLe principali scadenze fiscali di settembre 2026Cosa fare se si riceve una cartellaDomande frequenti Cos’è la tregua fiscale estivaOgni anno, nel periodo estivo compreso tra agosto e la prima settimana di settembre, il sistema fiscale italiano osserva una sorta di sospensione informale delle attività più pressanti. Non si tratta di una vera e propria “tregua” normativa fissata per legge in modo unitario, ma di un rallentamento operativo che coinvolge sia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella notifica degli atti, sia gli uffici tributari nell’elaborazione delle pratiche.Questo periodo di relativa calma è storicamente associato alle ferie estive e alla minore produttività degli uffici pubblici. Per i contribuenti significa meno lettere dal fisco, meno notifiche di cartelle e, in genere, meno pressione immediata. Tuttavia, è una pausa temporanea: non cancella i debiti, non azzera le pendenze e non proroga automaticamente le scadenze. Da settembre riprendono le cartelle esattorialiCon settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riprende a piena capacità l’invio delle cartelle esattoriali, dei solleciti di pagamento e delle comunicazioni di irregolarità. I contribuenti che hanno posizioni aperte — debiti non pagati, rateizzazioni in corso, avvisi bonari inevasi — potrebbero ricevere corrispondenza dal fisco già nelle prime settimane del mese.In particolare, tornano operative le notifiche relative a:Cartelle di pagamento per tributi non versati (IRPEF, IVA, contributi INPS);Avvisi di accertamento e comunicazioni di irregolarità da controlli automatizzati;Solleciti per rate di piani di rateizzazione eventualmente saltate;Atti di pignoramento su conti correnti o stipendi per debiti già consolidati.Chi ha in sospeso una domanda di rateizzazione o ha presentato ricorso dovrebbe verificare lo stato della propria posizione attraverso il portale AdeR o rivolgendosi a un professionista fiscale. Le principali scadenze fiscali di settembre 2026Settembre è tradizionalmente uno dei mesi più impegnativi per il calendario fiscale italiano. Tra le scadenze ordinarie che tornano in primo piano nel mese:16 settembre: versamento dell’acconto IVA per i contribuenti trimestrali, saldo ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo (F24), contributi INPS artigiani e commercianti;30 settembre: termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 730 (Modello 730 precompilato e ordinario) per l’anno d’imposta 2025. Chi non ha presentato entro luglio può ancora farlo con il modello ordinario entro questa data;Ravvedimento operoso: chi ha saltato scadenze estive può regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte, ma i tempi stringono.Per i contribuenti in regime forfettario, settembre porta anche la scadenza per eventuali versamenti contributivi legati al calendario INPS Gestione Separata e alle gestioni artigiani/commercianti. Cosa fare se si riceve una cartellaRicevere una cartella esattoriale non è motivo di panico, ma richiede attenzione e tempestività. Ecco i passi principali da seguire:Verificare la correttezza della cartella: controllare importo, tributo di riferimento, anno e codice fiscale. Gli errori non sono rari.Rispettare i termini: dalla notifica si hanno in genere 60 giorni per pagare, chiedere la rateizzazione o presentare ricorso (se si ritiene la cartella illegittima).Valutare la rateizzazione: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente di rateizzare i debiti fino a 120 rate mensili (10 anni) per importi superiori a 120.000 euro, con domanda online o tramite sportello.Verificare eventuali definizioni agevolate: prima di pagare l’intero importo, è opportuno verificare se sono in vigore misure di rottamazione o saldo e stralcio applicabili alla propria posizione.Rivolgersi a un professionista: in caso di importi rilevanti o situazioni complesse, un CAF o un commercialista può aiutare a valutare le opzioni disponibili. Domande frequentiLa tregua fiscale estiva sospende davvero le cartelle?Non esiste una norma che imponga una sospensione generale delle notifiche in agosto. In pratica l’attività rallenta per via delle ferie, ma non si ferma del tutto. Dal 1° settembre si torna a piena operatività.Entro quando devo presentare il 730 se non l’ho ancora fatto?Il termine per la presentazione del Modello 730 ordinario (tramite CAF o intermediario abilitato) è il 30 settembre 2026. Dopo questa data si può ancora presentare il Modello Redditi PF entro il 31 ottobre 2026, ma con eventuali sanzioni se si è in ritardo sul versamento.Posso rateizzare una cartella ricevuta a settembre?Sì. La rateizzazione è possibile entro i 60 giorni dalla notifica della cartella. Per debiti fino a 120.000 euro si può ottenere fino a 72 rate mensili senza dover dimostrare difficoltà economiche; per importi superiori si può arrivare a 120 rate documentando la situazione.Cosa succede se non pago la cartella entro 60 giorni?Se non si paga e non si chiede la rateizzazione entro i 60 giorni, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avviare le procedure esecutive: pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione, e iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo sui beni.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-28 17:00:002026-08-28 10:36:00Fisco, stop alla tregua: da settembre tornano cartelle e scadenze
NOTIZIEIl Fisco può “inseguire” l’immobile anche senza ipoteca: cosa cambia per i contribuentiIndice dei contenutiCosa significa che il Fisco può agire senza ipotecaGli strumenti del Fisco sugli immobiliQuando scatta il pignoramento immobiliareDifferenza tra ipoteca e pignoramentoCome tutelarsi dai debiti fiscaliDomande frequentiUna recente pronuncia giurisprudenziale torna ad accendere i riflettori su un tema che riguarda da vicino chi ha debiti col Fisco e possiede un immobile: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere contro un bene immobile anche senza aver preventivamente iscritto ipoteca. Una notizia che, nel panorama delle misure di recupero crediti erariali, ha un peso significativo per i contribuenti.Cosa significa che il Fisco può agire senza ipotecaNella prassi comune si tende a pensare che il percorso del Fisco per aggredire un immobile segua sempre una sequenza precisa: prima l’iscrizione di ipoteca esattoriale, poi — se il debito non viene saldato — il pignoramento. Ma questa visione non sempre corrisponde alla realtà giuridica.In base al quadro normativo vigente (D.P.R. 602/1973 e successive modifiche), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dispone di poteri ampi nella riscossione coattiva. Alcune interpretazioni giurisprudenziali hanno chiarito che, in presenza di determinati presupposti, è possibile procedere direttamente al pignoramento immobiliare senza passare obbligatoriamente per l’ipoteca come fase preliminare.In parole semplici: il Fisco ha più di uno strumento per “inseguire” il tuo immobile, e non è detto che tu riceva prima un segnale d’allarme sotto forma di ipoteca. Gli strumenti del Fisco sugli immobiliQuando un contribuente ha cartelle esattoriali non pagate, l’Agente della Riscossione può avvalersi di diversi strumenti per recuperare il credito erariale. In relazione agli immobili, i principali sono:Ipoteca esattoriale: iscritta ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 602/1973, scatta quando il debito supera i 20.000 euro. Rappresenta una garanzia sul bene ma non ne impedisce il possesso al debitore. Deve essere comunicata al contribuente con apposita raccomandata.Pignoramento immobiliare: misura esecutiva vera e propria, disciplinata dall’art. 76 del D.P.R. 602/1973. Prevede soglie minime di debito (in genere almeno 120.000 euro, con ulteriori requisiti per l’abitazione principale).Fermo amministrativo: agisce sui beni mobili registrati (auto, moto), non sugli immobili, ma spesso precede le misure sui beni immobili.Misure cautelari: il Fisco può richiedere al giudice misure preventive in casi urgenti, anche prima dell’iscrizione a ruolo definitiva.Il punto chiave emerso dalla pronuncia del Commercialista Telematico è che la sequenza ipoteca → pignoramento non è sempre obbligatoria: in determinati casi il Fisco può saltare la fase cautelare e procedere direttamente all’esecuzione. Quando scatta il pignoramento immobiliareLa normativa fissa soglie precise perché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione possa procedere al pignoramento di un immobile. Ecco le condizioni principali previste dal D.P.R. 602/1973:Debito complessivo superiore a 120.000 euro per poter procedere al pignoramento di qualsiasi immobile.Abitazione principale: il pignoramento dell’unico immobile adibito ad abitazione principale del debitore persona fisica è vietato, a condizione che si tratti di immobile non di lusso (categorie catastali A/8, A/9 escluse) e che il debitore vi risieda.Preavviso e termini: prima del pignoramento, il debitore deve aver ricevuto la cartella esattoriale e deve essere decorso il termine di 60 giorni senza pagamento.Tuttavia — ed è questo il punto sottolineato dalla pronuncia — l’assenza di ipoteca preventiva non esclude automaticamente la possibilità di procedere all’esecuzione. Il Fisco può quindi agire in modo più rapido e diretto di quanto molti contribuenti si aspettino. Differenza tra ipoteca e pignoramentoMolti tendono a confondere i due istituti. Chiarire la differenza è fondamentale per capire cosa sta accadendo con i propri beni:CaratteristicaIpoteca esattorialePignoramento immobiliareNaturaMisura cautelare (garanzia)Misura esecutiva (vendita forzata)Effetto sul possessoNessuno: il debitore resta nel beneIl bene entra in procedura di venditaSoglia debito20.000 euro120.000 euro (con eccezioni)ComunicazioneRaccomandata preventivaAtto notificato dall’ufficiale giudiziarioRimedioEstinzione debito o rateizzazioneEstinzione prima della vendita all’astaLa pronuncia commentata dal Commercialista Telematico chiarisce che l’ipoteca è una facoltà, non sempre un obbligo preliminare. Questo espone il contribuente al rischio di trovarsi in una fase esecutiva avanzata senza aver ricevuto il “segnale d’allarme” dell’ipoteca. Come tutelarsi dai debiti fiscaliAlla luce di questa interpretazione, diventa ancora più importante per i contribuenti con debiti fiscali pendenti agire tempestivamente. Ecco le principali strade percorribili:Rateizzazione ordinaria: è possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la dilazione del pagamento fino a 96 rate mensili (D.Lgs. 110/2024, vigente dal 2026), estendibili fino a 120 in caso di comprovata difficoltà economica. La rateizzazione blocca le misure esecutive in corso.Saldo e stralcio / rottamazione cartelle: periodicamente vengono aperte finestre di definizione agevolata. Chi aderisce ottiene l’estinzione del debito con sgravi su sanzioni e interessi.Ricorso tributario: se la cartella è contestata nel merito (importi sbagliati, prescrizione, vizi formali), è possibile presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica.Sospensione dell’atto: in caso di ricorso, si può chiedere la sospensione in via cautelare dell’esecutività dell’atto impugnato.Monitoraggio dello stato dei debiti: verificare periodicamente la propria posizione sul portale ilmioprofilo.agenziaentrateriscossione.gov.it permette di evitare sorprese.La lezione principale di questa pronuncia è che aspettare non paga: chi ha debiti col Fisco deve agire prima che le procedure esecutive prendano il via, perché — come confermato dalla giurisprudenza — il meccanismo può scattare anche senza i segnali d’allarme a cui si è abituati. Domande frequentiIl Fisco può pignorare la mia casa senza aver prima iscritto ipoteca?In linea di principio sì, secondo l’interpretazione giurisprudenziale più recente. L’ipoteca è uno strumento cautelare che il Fisco può utilizzare, ma non è sempre obbligatoria come passo preliminare al pignoramento. Tuttavia, restano ferme le soglie minime di debito (120.000 euro) e il divieto di pignoramento dell’abitazione principale non di lusso.Qual è la soglia minima di debito per l’ipoteca esattoriale?L’ipoteca esattoriale può essere iscritta quando il debito complessivo supera i 20.000 euro. Prima di iscriverla, l’Agenzia deve comunicarlo al contribuente con preavviso di almeno 30 giorni.La mia abitazione principale è al sicuro dal pignoramento?In linea generale sì, a determinate condizioni: l’immobile deve essere l’unico di proprietà, adibito ad abitazione principale, non di lusso (non categoria catastale A/8 o A/9), e il debitore deve avervi la residenza anagrafica. In presenza di tutti questi requisiti, il pignoramento dell’abitazione principale è vietato per legge.Cosa posso fare se ricevo un atto di pignoramento immobiliare?È fondamentale agire rapidamente. Le opzioni principali sono: pagare il debito integralmente (blocca la procedura), richiedere la rateizzazione del debito fino a 96 rate (sospende l’esecuzione), presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria se l’atto è illegittimo o errato, oppure chiedere la sospensione cautelare dell’atto impugnato. I tempi sono stretti: è essenziale rivolgersi subito a un professionista fiscale.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-28 08:02:442026-08-28 08:03:44Il Fisco può “inseguire” l’immobile anche senza ipoteca: cosa cambia per i contribuenti
NOTIZIERottamazione quater, rata in scadenza il 31 maggio: pagamento posticipato a giugnoI contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quater devono tenere a mente una data importante: il 31 maggio 2026 scade la prossima rata della rateazione decennale. Si tratta della dodicesima rata complessiva per chi ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) e ha optato per il piano di pagamento dilazionato fino al 2027. La buona notizia per chi si trova in difficoltà o ha dimenticato la scadenza arriva direttamente dalla normativa: grazie ai 5 giorni di tolleranza previsti dall articolo 3, comma 14-bis del D.L. 119/2018, il versamento può essere effettuato senza decadenza entro il 5 giugno 2026, posticipando di fatto la scadenza operativa al primo giorno utile della settimana successiva.In questa guida completa analizziamo nel dettaglio cosa cambia per i contribuenti, come calcolare correttamente l importo della rata, quali sono i canali di pagamento disponibili, cosa succede in caso di ritardo e come funziona la riammissione alla rottamazione quater introdotta dal decreto Milleproroghe 2025 (D.L. 202/2024 convertito in legge 15/2025). Vedremo anche le differenze tra la rottamazione quater e la nuova rottamazione quinquies introdotta nel 2026, per orientarsi tra le diverse misure di pace fiscale ancora attive.Indice dei contenutiScadenza del 31 maggio: cosa cambia con il posticipo a giugnoI 5 giorni di tolleranza: la normativa che salva il contribuenteCalendario completo delle rate 2026 della rottamazione quaterChi deve pagare la rata in scadenza il 31 maggio 2026Come pagare: modello F24, PagoPA e canali digitaliDecadenza dalla rottamazione: cosa rischia chi non pagaRiammessi alla rottamazione quater: il quadro post MilleprorogheEsempio pratico: come calcolare l importo della rataCosa fare in caso di difficoltà nel pagamentoRottamazione quater e quinquies: le differenze fondamentaliIl ruolo del CAF nell assistenza alla rateazioneFAQ sulla rata della rottamazione quater di maggio 2026📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Scadenza del 31 maggio: cosa cambia con il posticipo a giugnoLa rata della rottamazione quater in scadenza il 31 maggio 2026 rappresenta una delle scadenze più importanti dell anno per chi ha aderito alla definizione agevolata 2023 introdotta dalla legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Si tratta di un appuntamento ricorrente per i contribuenti che hanno scelto il piano massimo di rateazione, articolato in 18 rate distribuite dal 2023 al 2027 secondo lo schema previsto dalla norma.Il punto centrale di questa scadenza riguarda la scivolata operativa al mese di giugno. Tecnicamente la rata scade il 31 maggio, ma per due ragioni concorrenti il pagamento effettivo può essere posticipato senza alcuna penalità al primo giorno utile di giugno:I 5 giorni di tolleranza previsti dall articolo 3, comma 14-bis del decreto-legge 119/2018, convertito in legge 136/2018, che si applicano a tutte le rate delle definizioni agevolateLa possibile coincidenza del quinto giorno con un giorno festivo o prefestivo, che fa scivolare ulteriormente il termine al primo giorno feriale successivoNel concreto, il 31 maggio 2026 cade di domenica. Questa circostanza, di per sé, già sposta il termine ordinario al 1° giugno (lunedì). Considerando poi i 5 giorni di tolleranza, il termine effettivo entro cui versare senza decadere dal beneficio si attesta al 5 giugno 2026. Si tratta di una previsione strutturale del meccanismo della rottamazione, non di una proroga eccezionale: il legislatore ha voluto riconoscere uno spazio di flessibilità per evitare che ritardi minimi facciano perdere ai contribuenti il beneficio dell agevolazione.Una scadenza che riguarda milioni di contribuentiSecondo i dati pubblicati da Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), le domande di adesione alla rottamazione quater hanno coinvolto una platea molto ampia di contribuenti, una larga parte dei quali ha optato per il piano di rateazione massima. La scadenza di maggio 2026 riguarda quindi una platea molto ampia, composta da:Contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quater entro il 30 giugno 2023Soggetti che hanno presentato la domanda integrativa entro il 30 settembre 2023 per ulteriori carichiDecaduti riammessi grazie alla riapertura introdotta dal decreto Milleproroghe 2025 I 5 giorni di tolleranza: la normativa che salva il contribuenteLa regola dei 5 giorni di tolleranza è uno degli elementi più importanti da conoscere per chi ha aderito alla rottamazione quater. Si tratta di una previsione normativa strutturale, non di una concessione discrezionale: il termine entro cui pagare per non perdere il beneficio è quello ordinario aumentato di 5 giorni.La base normativaIl riferimento è l articolo 3, comma 14-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. La norma stabilisce che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, dell unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, determina la decadenza dai benefici della definizione agevolata se superiore a cinque giorni.In parole semplici: pagare entro il quinto giorno successivo alla scadenza ordinaria è come pagare il giorno stesso. Non si tratta quindi di una proroga o di un favore, ma di una franchigia legale che il legislatore ha inserito per evitare effetti decadenziali sproporzionati rispetto a ritardi minimi.Come si calcolano i 5 giorniIl calcolo dei 5 giorni segue le regole generali del computo dei termini di diritto civile (art. 2963 del codice civile): si conta a partire dal giorno successivo a quello della scadenza ordinaria. Se il quinto giorno cade in un giorno festivo o di sabato/domenica, il termine slitta automaticamente al primo giorno feriale successivo.Ad esempio, per la scadenza del 31 maggio 2026 (domenica) il calcolo è il seguente:Scadenza ordinaria: domenica 31 maggio 2026Conteggio 5 giorni di tolleranza a partire dalla scadenza: dal 1° al 5 giugno 2026Termine ultimo per pagare senza decadenza: venerdì 5 giugno 2026 (giorno feriale, nessun ulteriore slittamento)La prassi consolidata di Agenzia delle Entrate-Riscossione è di computare i 5 giorni a partire dal giorno stesso della scadenza nominale; qualora il quinto giorno cadesse di sabato, domenica o festivo, il termine slitterebbe ulteriormente al primo giorno feriale successivo. Nel caso della rata del 31 maggio 2026 il quinto giorno cade di venerdì, quindi il termine resta fissato al 5 giugno.Attenzione: la lettura prudenziale che AdER suggerisce ai contribuenti è di considerare la scadenza del 31 maggio come termine ordinario, ricorrendo alla tolleranza solo in caso di reale necessità. Programmare il pagamento già in scadenza tolleranza, infatti, espone a rischi operativi (errori bancari, ritardi di sportello) che possono determinare la perdita irreversibile dell agevolazione. Calendario completo delle rate 2026 della rottamazione quaterPer chi ha aderito al piano massimo di rateazione previsto dalla rottamazione quater, il 2026 prevede quattro rate trimestrali, secondo lo schema stabilito dall articolo 1, comma 232 della legge 197/2022. Ecco il calendario completo:Numero rataScadenza ordinariaTermine con tolleranzaNoteRata 11 (di 18)28 febbraio 20269 marzo 2026 (lunedì)Slitta per festività e tolleranzaRata 12 (di 18)31 maggio 20265 giugno 2026 (venerdì)Slitta per domenica + tolleranzaRata 13 (di 18)31 luglio 20265 agosto 2026 (mercoledì)Tolleranza 5 giorniRata 14 (di 18)30 novembre 20267 dicembre 2026 (lunedì)Slitta per domenica + tolleranzaSchema generale del piano fino al 2027Il piano di rateazione completo della rottamazione quater prevede 18 rate distribuite secondo lo schema seguente:2023: 2 rate (31 ottobre e 30 novembre)2024-2027: 4 rate annuali (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre)La rata di maggio 2026 rappresenta dunque la dodicesima delle 18 rate complessive e segna il superamento dei due terzi del percorso di pagamento dilazionato. Per chi sta rispettando il piano, ogni rata pagata regolarmente consolida l agevolazione fiscale ottenuta con la rottamazione, eliminando definitivamente sanzioni e interessi di mora.Chi deve pagare la rata in scadenza il 31 maggio 2026La rata in scadenza il 31 maggio 2026 riguarda tutti i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quater entro i termini stabiliti e hanno optato per il piano di rateazione massima. Vediamo nel dettaglio le diverse categorie interessate.Aderenti originari della rottamazione quaterSono i contribuenti che hanno presentato domanda di adesione entro il termine originario del 30 giugno 2023, successivamente prorogato per i ritardatari. Per questa categoria la rata di maggio 2026 rappresenta la prosecuzione regolare del piano scelto al momento dell adesione.Aderenti tramite domanda integrativaUna circostanza meno nota riguarda chi ha presentato una domanda integrativa entro il 30 settembre 2023 per includere ulteriori carichi nella rottamazione quater. Anche per questi soggetti la rata di maggio 2026 corrisponde a una scadenza ordinaria del piano di pagamento.Decaduti riammessi dal decreto Milleproroghe 2025La novità più rilevante riguarda i contribuenti riammessi alla rottamazione quater grazie al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (decreto Milleproroghe), convertito in legge 21 febbraio 2025, n. 15. La norma ha previsto la possibilità per i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024 di rientrare nel piano, presentando apposita istanza entro il 30 aprile 2025.I riammessi seguono un piano di pagamento ad hoc che può prevedere il versamento integrale entro il 31 luglio 2025 oppure in 10 rate di pari importo con scadenze a partire dal 31 luglio 2025. Per chi ha aderito al piano rateale, la rata di maggio 2026 rientra in questo nuovo calendario. Come pagare: modello F24, PagoPA e canali digitaliPer il versamento della rata della rottamazione quater i contribuenti hanno a disposizione diversi canali di pagamento. La scelta del canale dipende dalle preferenze personali, dalla disponibilità di strumenti digitali e dall importo da versare.Modello F24 con bollettini precompilatiIl canale tradizionale è rappresentato dai bollettini precompilati inviati dall Agenzia delle Entrate-Riscossione al momento dell adesione. I bollettini riportano:L importo esatto della rataI codici tributo specifici per la definizione agevolataLa scadenza di ogni singola rataI dati identificativi del contribuente e della praticaI bollettini possono essere utilizzati per il pagamento presso banche, uffici postali, sportelli bancomat abilitati, ricevitorie convenzionate (Sisal, Lottomatica) e tabaccai che offrono servizi di pagamento.Pagamento online tramite area riservata AdERSul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione (agenziaentrateriscossione.gov.it) è possibile accedere all area riservata con SPID, CIE o CNS per visualizzare il piano di pagamento, scaricare i bollettini, monitorare i versamenti effettuati e pagare direttamente online con carta di credito, bonifico online o addebito su conto corrente tramite il circuito PagoPA.App EquiClick e canali mobileL Agenzia delle Entrate-Riscossione ha sviluppato anche un app mobile che consente di gestire i pagamenti delle rate da smartphone, ricevere notifiche sulle scadenze e visualizzare lo stato del piano in modo immediato. Questi canali digitali sono particolarmente utili per chi viaggia o per chi vuole avere sempre sotto controllo la propria situazione.Domiciliazione bancariaUna soluzione molto comoda per non rischiare di dimenticare le scadenze è l attivazione della domiciliazione bancaria tramite il modulo SDD (Sepa Direct Debit). Una volta attivato, il pagamento avviene automaticamente alla scadenza, senza necessità di intervento da parte del contribuente. La richiesta di domiciliazione deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della scadenza della rata per essere operativa.Decadenza dalla rottamazione: cosa rischia chi non pagaIl mancato pagamento della rata di maggio 2026 entro il termine di tolleranza del 5 giugno 2026 comporta conseguenze gravi e irreversibili per il contribuente. La normativa è chiara: la decadenza dalla rottamazione quater è automatica e produce effetti molto pesanti.Effetti immediati della decadenzaQuando un contribuente decade dalla rottamazione, si verificano i seguenti effetti automatici:Riemerge il debito originario comprensivo di sanzioni e interessi di mora, che la rottamazione aveva eliminato o ridottoLe somme già versate vengono considerate a titolo di acconto e vengono scomputate dal debito complessivoRiprendono le procedure di riscossione coattiva (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche)Non si può più rateizzare il debito residuo con la dilazione ordinaria di AdER (art. 19 D.P.R. 602/1973), salvo eccezioniCosa significa nella praticaImmaginiamo un contribuente che ha aderito alla rottamazione quater per un debito originario di 30.000 euro, ridotto a 18.000 euro grazie alla cancellazione di sanzioni e interessi. Ha già pagato 5 rate per un totale di 5.000 euro. Se non paga la rata di maggio 2026 entro il 5 giugno, la situazione cambia drasticamente:Il debito torna a 30.000 euro (importo originario)Vengono scomputati i 5.000 euro già versatiRestano dovuti 25.000 euroSu questa somma riprendono a maturare interessi di moraAdER può avviare immediatamente le azioni di recupero coattivoPossibilità di rateizzazione ordinaria post-decadenzaUna volta decaduto dalla rottamazione, il contribuente può comunque richiedere la rateizzazione ordinaria ad AdER per il debito riemerso. La dilazione ordinaria può arrivare fino a 84 rate mensili (84 mesi = 7 anni) per debiti fino a 120.000 euro, o fino a 120 rate per importi superiori, secondo le regole vigenti nel 2026 introdotte dal D.Lgs. 110/2024 in attuazione della riforma fiscale.Tuttavia, va sottolineato che la rateizzazione ordinaria non comporta lo sconto su sanzioni e interessi previsto dalla rottamazione. Il contribuente paga l importo pieno con interessi di dilazione, perdendo definitivamente il beneficio fiscale ottenuto con la pace fiscale 2023. Riammessi alla rottamazione quater: il quadro post MilleprorogheIl decreto Milleproroghe 2025 (D.L. 202/2024 convertito in legge 15/2025) ha introdotto una novità di grande rilievo per i contribuenti che erano decaduti dalla rottamazione quater: la riapertura dei termini per la riammissione al piano.Chi può riammettersiIl decreto ha consentito la riammissione ai contribuenti che, al 31 dicembre 2024, erano decaduti dai benefici della rottamazione quater per il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una o più rate. La riammissione doveva essere richiesta presentando apposita istanza entro il 30 aprile 2025 tramite i canali telematici di Agenzia delle Entrate-Riscossione.Modalità di pagamento per i riammessiI contribuenti riammessi hanno potuto scegliere tra due modalità di pagamento:Pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025Pagamento dilazionato in un massimo di 10 rate di pari importo con le seguenti scadenze: 31 luglio e 30 novembre 2025; 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2026; 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2027Per i riammessi che hanno scelto il piano in 10 rate, la rata in scadenza il 31 maggio 2026 rappresenta la quarta delle 10 rate complessive. Anche a questa categoria si applicano regolarmente i 5 giorni di tolleranza, con possibilità di versare entro il 5 giugno 2026.Importanza di non perdere la seconda chancePer i riammessi la rata di maggio 2026 assume un significato particolare: si tratta della seconda opportunità concessa dal legislatore per beneficiare della rottamazione. Una nuova decadenza preclude definitivamente l accesso alla rottamazione quater e impone il pagamento integrale del debito secondo le procedure ordinarie. Per questo motivo è fondamentale rispettare le scadenze e, in caso di difficoltà, valutare per tempo le alternative disponibili con il supporto di un consulente fiscale o di un CAF.Esempio pratico: come calcolare l importo della rataPer comprendere meglio come funziona il piano di pagamento della rottamazione quater, vediamo un esempio pratico con numeri concreti.Il caso di Marco, artigiano di UdineMarco è un artigiano friulano con sede a Udine. Nel 2023 aveva accumulato debiti con il fisco per un totale di 40.000 euro di cartelle esattoriali, così composti:Tributo iscritto a ruolo: 25.000 euroSanzioni: 10.000 euroInteressi di mora: 4.500 euroAggio della riscossione: 500 euroAderendo alla rottamazione quater, Marco ha potuto beneficiare della cancellazione integrale di sanzioni, interessi di mora e aggio. L importo da versare si è quindi ridotto al solo tributo, più le spese esecutive e di notifica delle cartelle (di solito poche decine di euro).Calcolo dell importo da rateizzarePer Marco l importo definitivo da pagare con la rottamazione è di circa 25.300 euro (25.000 euro di tributo + 300 euro di spese). Avendo optato per il piano massimo di rateazione in 18 rate, il calcolo è il seguente:Rate del 2023 (2 rate, ciascuna pari al 5% del totale, per il 10% complessivo): 1.265 euro a rata = 2.530 euro complessiviRate dal 2024 al 2027 (16 rate del restante 90%): circa 1.423 euro a rataLa rata di maggio 2026 per Marco ammonta dunque a circa 1.423 euro, da versare entro il 31 maggio (o entro il 5 giugno sfruttando la tolleranza). Su questo importo va aggiunto l interesse del 2% annuo previsto dalla legge 197/2022 per le rate successive alla prima.Confronto con la situazione senza rottamazioneSenza rottamazione, Marco avrebbe dovuto pagare l intero importo di 40.000 euro, oltre agli interessi di mora che continuavano a maturare nel tempo. Con la rottamazione quater Marco ha ottenuto un risparmio di circa 14.700 euro, pari al 37% del debito originario. È evidente come il rispetto delle scadenze sia fondamentale per non perdere questo importante beneficio.Cosa fare in caso di difficoltà nel pagamentoPuò capitare che, per circostanze impreviste, un contribuente si trovi in difficoltà nel versare una rata della rottamazione quater alla scadenza prevista. Vediamo quali sono le opzioni disponibili.Utilizzare i 5 giorni di tolleranzaLa prima opzione è ovviamente quella di sfruttare appieno i 5 giorni di tolleranza, organizzandosi per reperire la liquidità necessaria. Per la rata di maggio 2026 questo significa avere fino al 5 giugno per provvedere al versamento senza alcuna penalità.Pagamento parziale: cosa succedeUn errore comune è pensare che un pagamento parziale possa evitare la decadenza. Non è così: la normativa è chiara nel prevedere che il versamento insufficiente (oltre i 5 giorni di tolleranza) determina la decadenza, esattamente come il mancato pagamento. Per evitare la decadenza è necessario versare l intero importo della rata, non somme parziali.Verificare il piano di pagamentoPrima della scadenza è sempre opportuno verificare il proprio piano di pagamento accedendo all area riservata di AdER. Può capitare che vi siano stati versamenti già effettuati in eccesso che possono compensare la rata in scadenza, oppure che il piano abbia subito modifiche di cui non si era consapevoli.Quando rivolgersi al CAFSe la difficoltà nel pagamento non è transitoria ma strutturale, è importante rivolgersi tempestivamente a un consulente fiscale o a un CAF per valutare le alternative. Più ci si rivolge per tempo, più ampia è la gamma di soluzioni esplorabili: dalla pianificazione dei pagamenti residui, all eventuale adesione alla nuova rottamazione quinquies (se applicabile al caso specifico), fino alla richiesta di rateazione ordinaria post-decadenza.Rottamazione quater e quinquies: le differenze fondamentaliCon l introduzione della rottamazione quinquies nel 2026 (Legge di Bilancio 2026), molti contribuenti si trovano confusi sulle differenze tra le due misure e su quale convenga in caso di scelta. Chiariamo i punti principali.Periodo dei carichi rottamabiliLa differenza più importante riguarda il periodo dei carichi affidati all agente della riscossione:Rottamazione quater (legge 197/2022): carichi affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022Rottamazione quinquies (legge di bilancio 2026): carichi affidati ad AdER successivamente, secondo il perimetro temporale stabilito dalla nuova normaConvenienza economicaEntrambe le rottamazioni prevedono la cancellazione di sanzioni e interessi di mora, lasciando dovuti solo il tributo, le spese di notifica e quelle esecutive. Tuttavia, la quinquies introduce piani di rateazione potenzialmente diversi e modalità di pagamento differenziate.Possibilità di cumuloUn contribuente può aderire contemporaneamente alla rottamazione quater (per i debiti precedenti già in piano di pagamento) e alla rottamazione quinquies (per i debiti rientranti nel nuovo perimetro temporale), trattandosi di due procedure distinte. È però importante valutare la sostenibilità complessiva dei pagamenti, perché le scadenze possono sovrapporsi. Il ruolo del CAF nell assistenza alla rateazioneIl CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza qualificata a tutti i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quater e si trovano a gestire le scadenze di pagamento. La nostra esperienza pluriennale sul territorio friulano ci consente di seguire ogni pratica con la massima cura, garantendo il rispetto delle scadenze e l ottimizzazione fiscale.I servizi offertiPer la gestione della rottamazione quater il CAF Centro Fiscale fornisce:Verifica del piano di pagamento e dello stato delle rate pagatePredisposizione dei modelli F24 e supporto per il versamentoAttivazione della domiciliazione bancaria SDD per i pagamenti automaticiCalendario personalizzato delle scadenze con promemoriaConsulenza sulle alternative in caso di difficoltà (rottamazione quinquies, rateazione ordinaria, ecc.)Assistenza per i riammessi dal decreto Milleproroghe 2025Perché rivolgersi a un CAFLa rottamazione quater è una procedura tecnicamente complessa che richiede attenzione e precisione. Un errore nel pagamento o una scadenza dimenticata possono comportare la perdita definitiva di un beneficio fiscale anche di migliaia di euro. Affidarsi a un CAF significa avere un punto di riferimento competente che monitora le scadenze, predispone la documentazione e assiste in caso di problematiche.Il CAF Centro Fiscale di Udine, in particolare, vanta una conoscenza approfondita delle problematiche fiscali del territorio friulano e una rete consolidata di rapporti con gli uffici locali di AdER, che ci consente di gestire con efficacia anche le situazioni più complesse.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la verifica della tua posizione fiscale e la gestione delle pratiche di definizione agevolata. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.FAQ sulla rata della rottamazione quater di maggio 2026Quando scade esattamente la rata della rottamazione quater di maggio 2026?La scadenza ordinaria è il 31 maggio 2026. Tuttavia, cadendo di domenica, il termine slitta automaticamente al 1° giugno 2026. Considerando i 5 giorni di tolleranza previsti dall art. 3, comma 14-bis del D.L. 119/2018, il termine ultimo per pagare senza decadere è il 5 giugno 2026.Cosa succede se pago il 6 giugno 2026?Pagare il 6 giugno 2026 significa pagare oltre i 5 giorni di tolleranza e comporta la decadenza automatica dalla rottamazione quater. Il debito originario riemerge integralmente, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, scomputando le somme già versate.Posso pagare in più tranche entro il 5 giugno?No. La rata deve essere versata in un unica soluzione entro il termine di tolleranza. Un pagamento parziale, anche se effettuato entro i 5 giorni, equivale a un mancato pagamento e produce la decadenza.Come faccio a sapere l importo esatto della mia rata?L importo della rata è indicato nel piano di pagamento trasmesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione al momento dell adesione alla rottamazione. Puoi consultarlo nell area riservata del sito AdER accedendo con SPID, CIE o CNS, oppure utilizzando l app EquiClick. In caso di smarrimento dei bollettini puoi richiederne copia all AdER o al tuo CAF di fiducia.Quali sono i codici tributo per il modello F24?I codici tributo per la rottamazione quater sono stati istituiti con specifica risoluzione dell Agenzia delle Entrate. I codici sono riportati direttamente sui bollettini precompilati inviati da AdER. Per chi prepara il modello F24 manualmente è necessario fare riferimento alla risoluzione AdE pertinente o richiedere assistenza al proprio CAF.Posso aderire alla rottamazione quinquies se sono ancora in rottamazione quater?Sì, ma per carichi diversi. La rottamazione quater riguarda i carichi dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La rottamazione quinquies riguarda carichi successivi, secondo il perimetro stabilito dalla legge di bilancio 2026. Le due procedure sono indipendenti e possono coesistere per posizioni debitorie diverse.Cosa succede se la mia banca esegue il bonifico in ritardo?Ai fini della rottamazione quater fa fede la data di esecuzione del pagamento, non la data di valuta. Se il bonifico viene disposto in tempo utile ma la banca lo esegue con ritardo per ragioni tecniche, il contribuente non è in colpa, ma rischia comunque la decadenza. Per questo motivo è sempre consigliato pagare con qualche giorno di anticipo rispetto al termine di tolleranza.La rata di maggio è sempre uguale alle altre rate?Dipende dal piano scelto. Nel piano massimo di 18 rate, le prime 2 rate del 2023 corrispondevano al 10% del totale (5% ciascuna), mentre le 16 rate successive (dal 2024 al 2027) corrispondono al restante 90% diviso equamente. La rata di maggio 2026 ha quindi lo stesso importo delle altre 15 rate del periodo 2024-2027, aumentato dell interesse del 2% annuo previsto dalla legge.Cosa devo fare se non riesco a pagare la rata?Se prevedi di non riuscire a pagare la rata, non aspettare la scadenza. Contatta tempestivamente il tuo CAF di fiducia per valutare le alternative: dalla pianificazione dei pagamenti, alla verifica dell adesione alla rottamazione quinquies (se applicabile), fino alla rateazione ordinaria post-decadenza. Più ci si muove in anticipo, più ampie sono le possibilità di trovare una soluzione sostenibile.Conclusione: il supporto del CAF Centro Fiscale di UdineLa rata della rottamazione quater in scadenza il 31 maggio 2026 rappresenta un appuntamento importante per migliaia di contribuenti che hanno aderito alla pace fiscale 2023. Grazie ai 5 giorni di tolleranza previsti dalla normativa, il termine effettivo per pagare senza decadere si sposta al 5 giugno 2026, offrendo uno spazio di flessibilità utile a chi avesse necessità di organizzare la liquidità.Ricordiamo però che la tolleranza non è una proroga: la scadenza ordinaria resta il 31 maggio e l ideale è pianificare il pagamento con largo anticipo, riservando la tolleranza solo a situazioni di reale necessità. Una rata pagata in ritardo oltre i 5 giorni comporta la decadenza definitiva dal beneficio e la perdita dello sconto su sanzioni e interessi di mora.Il CAF Centro Fiscale di Udine è al fianco dei contribuenti per la gestione completa della rottamazione quater: dalla verifica del piano di pagamento alla predisposizione dei modelli F24, dall attivazione della domiciliazione bancaria fino alla consulenza sulle alternative in caso di difficoltà. La nostra esperienza pluriennale e la conoscenza approfondita del territorio friulano ci permettono di seguire ogni cliente con la massima professionalità.Hai dubbi sulla rata della rottamazione quater di maggio 2026? Prenota un appuntamento presso il CAF Centro Fiscale di Udine in viale Giuseppe Tullio 13, scala B, chiamaci al numero 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Ti aiuteremo a verificare la tua posizione, calcolare correttamente l importo dovuto e individuare la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze.Maggio 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/ROTTAMAZIONE-QUINQUIES-2026.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-27 14:10:272026-05-31 17:43:07Rottamazione quater, rata in scadenza il 31 maggio: pagamento posticipato a giugno
NOTIZIERottamazione quater: per la Cassazione basta la prima rata per perfezionare la sanatoriaUna nuova pronuncia della Corte di Cassazione riapre il dibattito sulla rottamazione quater, la “definizione agevolata” prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022). Secondo i giudici di legittimità, per perfezionare la sanatoria e mettere al riparo il contribuente dalla riscossione coattiva è sufficiente il pagamento della prima rata entro la scadenza prevista. Una lettura che potrebbe avere ricadute concrete su migliaia di contribuenti decaduti dal beneficio per il mancato pagamento delle rate successive.In questa guida ti spieghiamo, in modo semplice e con esempi pratici, cosa ha stabilito la Cassazione, cosa cambia per chi è in difficoltà con le rate, quali sono i riferimenti normativi (art. 1 commi 231-252 della Legge 197/2022 e successive modifiche tramite il DL 145/2023 convertito nella L. 191/2023) e quali strade restano aperte oggi, nel 2026, tra riammissione e nuova rottamazione quinquies.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCosa ha detto la Cassazione: il principio della “prima rata”Rottamazione quater: cos’è e come funzionaPerfezionamento vs decadenza: la distinzione chiaveEffetti pratici per i contribuentiRiferimenti normativi: L. 197/2022 e DL 145/2023Cosa rischia chi decade dalle rate successiveLa riammissione introdotta dal DL 202/2024Rottamazione quinquies 2026: la nuova definizione agevolataEsempi pratici e simulazioniTabella di confronto tra le rottamazioniCosa fare oggi se sei decadutoIl supporto del CAF Centro Fiscale di UdineDomande frequenti (FAQ)Cosa ha detto la Cassazione: il principio della “prima rata”La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, ha chiarito un punto delicato che da tempo divide contribuenti e Agenzia delle Entrate-Riscossione: cosa succede se il contribuente paga la prima rata della rottamazione e poi salta una rata successiva?Secondo i giudici di legittimità, occorre distinguere due momenti diversi: il perfezionamento della definizione agevolata e la successiva decadenza dal piano di pagamento rateale. Il pagamento della prima rata (o dell’unica rata, in caso di pagamento in soluzione unica) entro la scadenza prevista perfeziona la sanatoria, producendo effetti immediati: in particolare, blocca le procedure esecutive in corso e impedisce all’agente della riscossione di avviare nuove azioni cautelari (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti) basate sui carichi rottamati.Se poi il contribuente non paga le rate successive, scatta la decadenza dal beneficio: il debito residuo torna esigibile per intero, con sanzioni e interessi di mora. Ma — ed è qui il punto innovativo — gli effetti del perfezionamento già prodotti non vengono cancellati retroattivamente. In particolare, le somme già versate restano acquisite definitivamente dall’Erario a titolo di acconto sul debito originario. Rottamazione quater: cos’è e come funzionaLa rottamazione quater è la quarta edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia). È stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), articolo 1, commi da 231 a 252.In parole semplici, si tratta di una sanatoria che permette al contribuente di chiudere i debiti con il fisco pagando solo l’imposta, senza sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione. Le uniche somme dovute, oltre al capitale, sono:le spese per le procedure esecutive eventualmente sostenute;i diritti di notifica;per le multe stradali e altre sanzioni amministrative non tributarie: rimangono dovuti il capitale (la sanzione) e gli interessi, ma vengono cancellate le maggiorazioni e gli interessi di mora.Quali carichi sono “rottamabili”La rottamazione quater riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il termine originario per presentare domanda era fissato al 30 aprile 2023, poi prorogato al 30 giugno 2023.Modalità di pagamentoIl contribuente che ha aderito ha potuto scegliere tra:Pagamento in soluzione unica: scadenza originaria 31 ottobre 2023, poi prorogata.Pagamento rateale: fino a 18 rate in 5 anni. Le prime due rate (di importo pari al 10% del totale ciascuna) scadevano il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023; le successive 16 rate, di pari importo, con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2027.Sulle rate successive alla prima si applicano interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023. Perfezionamento vs decadenza: la distinzione chiaveLa differenza tra perfezionamento e decadenza è il cuore della pronuncia della Cassazione. Vediamola nel dettaglio.Perfezionamento della sanatoriaIl perfezionamento è il momento in cui la definizione agevolata diventa “efficace”: il contribuente ha aderito (presentando la domanda entro i termini) e ha versato la prima rata (o l’unica rata, se ha scelto la soluzione unica) entro la scadenza. Da quel momento:le procedure esecutive in corso restano sospese e non possono proseguire;l’Agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche sui carichi rottamati;il contribuente risulta in regola ai fini del rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva, se applicabile);il contribuente può ottenere il certificato dei carichi pendenti “pulito” per le posizioni in rottamazione.Decadenza dal beneficio ratealeLa decadenza è invece la perdita del beneficio della rateazione e si verifica quando il contribuente, dopo aver perfezionato, salta il pagamento di una o più rate (o paga in ritardo oltre i 5 giorni di tolleranza). Le conseguenze sono:il debito residuo torna esigibile per intero;vengono ripristinati sanzioni, interessi di mora e aggio sulle somme non ancora versate;l’Agente della riscossione può riprendere o avviare le procedure esecutive;le somme già versate restano acquisite a titolo di acconto sul debito originario.Il principio espresso dalla Cassazione è che il perfezionamento non viene “annullato” dalla decadenza successiva: gli effetti della rottamazione si producono al momento del pagamento della prima rata, anche se poi il contribuente non riesce a portare a termine il piano. Questo principio ha rilevanza soprattutto per le procedure esecutive eventualmente avviate o aggravate dopo il perfezionamento e prima della decadenza, che possono essere considerate illegittime. Effetti pratici per i contribuentiLa pronuncia della Cassazione ha effetti molto concreti. Vediamo i principali.1. Tutela dalle azioni esecutive nel periodo “intermedio”Se hai pagato la prima rata e poi sei decaduto, il periodo che va dal versamento della prima rata fino alla decadenza è coperto dagli effetti del perfezionamento. Quindi se l’Agente della riscossione ha avviato un’azione esecutiva (ad esempio un pignoramento) in quel periodo, puoi contestarla davanti al giudice tributario o ordinario, perché in quel momento la rottamazione era pienamente efficace.2. Acquisizione definitiva delle somme versateLe rate già pagate non vanno perdute: vengono imputate a riduzione del debito complessivo. In pratica, se hai versato 1.000 euro su un debito di 5.000 e poi sei decaduto, il debito residuo non sarà più 5.000 ma 4.000 (al netto del ripristino di sanzioni e interessi sulla parte non pagata).3. Possibilità di accedere a soluzioni alternativeAnche dopo la decadenza, restano aperte alcune strade:la rateazione ordinaria con l’Agente della riscossione (fino a 120 rate in casi di grave difficoltà economica);l’eventuale riammissione alla rottamazione quater per chi ne ha avuto diritto (vedi paragrafo dedicato);l’adesione alla nuova rottamazione quinquies, prevista dalla normativa più recente. Riferimenti normativi: L. 197/2022 e DL 145/2023Il quadro normativo della rottamazione quater è articolato. Ecco i principali riferimenti.Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)L’articolo 1, commi 231-252, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha istituito la “definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”. I commi rilevanti sono:Comma 231: definisce l’ambito applicativo e i carichi rottamabili;Comma 232: disciplina cosa si paga (capitale, spese, diritti di notifica) e cosa è abbuonato (sanzioni, interessi di mora, aggio);Comma 233: stabilisce le modalità di pagamento (unica soluzione o rateale fino a 18 rate);Comma 234: disciplina la sospensione delle procedure esecutive a seguito del perfezionamento;Comma 244: stabilisce la decadenza in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, anche di una sola rata, oltre cinque giorni dalla scadenza.DL 145/2023 (Decreto Anticipi)Il Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni nella Legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha introdotto importanti correttivi:ha differito i termini di pagamento delle prime rate al 18 dicembre 2023 (cumulando le prime due rate inizialmente previste per il 31 ottobre e il 30 novembre 2023);ha previsto specifiche regole per i contribuenti dei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana.DL 202/2024 (Milleproroghe)Il Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe), convertito nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha introdotto la riammissione alla rottamazione quater per i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024, riaprendo i termini fino al 30 aprile 2025 (per dettagli vedi paragrafo dedicato). Cosa rischia chi decade dalle rate successiveLa decadenza dalla rottamazione comporta conseguenze rilevanti. Il comma 244 della L. 197/2022 prevede espressamente che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento — oltre la tolleranza di 5 giorni rispetto alla scadenza della rata — la definizione agevolata diventa inefficace e:il debito residuo torna ad essere costituito dalle somme originarie (capitale, sanzioni, interessi di mora, aggio), al netto di quanto già versato;l’Agente della riscossione può riprendere o avviare tutte le azioni cautelari ed esecutive (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche);non è più possibile ottenere una nuova rateazione sui carichi decaduti se non a determinate condizioni;il contribuente non può presentare una nuova domanda di rottamazione per gli stessi carichi (se non in caso di riapertura dei termini per legge).Tuttavia, come ha chiarito la Cassazione, la decadenza ha effetti ex nunc (cioè “da ora in poi”), non ex tunc (“da allora”, quindi retroattivamente): gli effetti del perfezionamento prodotti prima della decadenza restano efficaci.La riammissione introdotta dal DL 202/2024Il legislatore, consapevole delle difficoltà incontrate da molti contribuenti, ha previsto una riammissione alla rottamazione quater. Il DL 202/2024 (art. 3-bis, introdotto in sede di conversione) ha consentito ai contribuenti decaduti entro il 31 dicembre 2024 di rientrare nella definizione agevolata, presentando una nuova istanza entro il 30 aprile 2025 tramite l’area riservata o l’area pubblica del sito di Agenzia Entrate-Riscossione.Modalità di pagamento per i riammessiI contribuenti riammessi hanno potuto scegliere tra:Pagamento in soluzione unica entro il 31 luglio 2025;Pagamento rateale in massimo 10 rate di pari importo, con scadenze a luglio 2025, novembre 2025, febbraio 2026, maggio 2026, luglio 2026, novembre 2026, febbraio 2027, maggio 2027, luglio 2027 e novembre 2027.Anche per i riammessi vale il tasso di interesse del 2% annuo sulle rate successive alla prima, decorrente dal 1° novembre 2023.Chi non è stato riammessoNon hanno potuto accedere alla riammissione i contribuenti decaduti dopo il 31 dicembre 2024. Per loro, le strade aperte sono la rateazione ordinaria o l’eventuale adesione alla rottamazione quinquies. Rottamazione quinquies 2026: la nuova definizione agevolataNel 2026 si parla con sempre maggiore insistenza di una rottamazione quinquies, la quinta edizione della definizione agevolata. Le ipotesi sul tavolo prevedono:ambito esteso ai carichi affidati all’Agente della riscossione in un periodo da definire (presumibilmente dal 1° gennaio 2000 fino a una data più recente rispetto al 30 giugno 2022 della quater);abbuono di sanzioni, interessi di mora e aggio, secondo lo schema collaudato delle precedenti rottamazioni;piano di rateazione esteso (ipotesi di fino a 120 rate mensili per le situazioni più complesse);regole più flessibili sulla decadenza (con possibile reintegrazione automatica in caso di pagamento entro tempi più ampi).Al momento in cui scriviamo, i dettagli operativi sono in via di definizione. Per restare aggiornato sulle novità ti consigliamo di iscriverti alla nostra newsletter o di contattare il CAF Centro Fiscale di Udine, che monitora costantemente l’evoluzione normativa.Esempi pratici e simulazioniVediamo alcuni esempi pratici per capire concretamente cosa cambia con il principio espresso dalla Cassazione.Esempio 1: Mario, decaduto dopo la prima rataMario ha aderito alla rottamazione quater per un debito complessivo di 10.000 euro (importo originario con sanzioni e interessi: 14.000 euro). Ha pagato la prima rata di 1.000 euro il 18 dicembre 2023, ma poi non è riuscito a pagare le rate successive ed è decaduto.Conseguenze:il debito residuo torna a essere quello originario (14.000 euro), ma Mario può detrarre i 1.000 euro già versati: debito netto residuo 13.000 euro;l’Agente della riscossione può riprendere le procedure esecutive sui 13.000 euro;ma Mario era protetto dal perfezionamento dal 18 dicembre 2023 fino alla decadenza: se in quel periodo è stato iscritto un fermo amministrativo o un’ipoteca, Mario può contestarlo;Mario può valutare la riammissione (se decaduto entro il 31 dicembre 2024) o attendere la rottamazione quinquies.Esempio 2: Lucia, pagamento in unica soluzioneLucia ha un debito di 5.000 euro (originario 7.500 con sanzioni e interessi). Ha scelto il pagamento in unica soluzione e ha versato i 5.000 euro entro il 18 dicembre 2023.Conseguenze:la rottamazione si è perfezionata definitivamente;il debito è chiuso, non c’è alcun rischio di decadenza;Lucia ha risparmiato 2.500 euro tra sanzioni e interessi.Esempio 3: Giuseppe, riammesso nel 2025Giuseppe è decaduto dalla rottamazione quater a fine 2024 per non aver pagato due rate consecutive. Ha presentato istanza di riammissione il 15 marzo 2025 ed è stato riammesso per il debito residuo di 8.000 euro (al netto delle rate già pagate).Conseguenze:Giuseppe paga in 10 rate di 800 euro ciascuna, con scadenze tra luglio 2025 e novembre 2027;sulla seconda e successive rate paga il 2% di interessi annui;se rispetta il piano, chiude definitivamente il debito senza ulteriori sanzioni.Tabella di confronto tra le rottamazioniPer orientarti tra le varie definizioni agevolate che si sono susseguite, ecco una tabella riepilogativa.EdizioneNormaCarichi inclusiCosa si pagaNumero rateRottamazione (prima)DL 193/20162000-2016Capitale + spese, no sanzioni e interessi5Rottamazione bisDL 148/20172000-2017Capitale + spese5Rottamazione terDL 119/20182000-2017Capitale + spese18Rottamazione quaterL. 197/2022 (commi 231-252)2000-2022 (30 giugno)Capitale + spese, no sanzioni, interessi e aggio18 (in 5 anni)Riammissione quaterDL 202/2024 art. 3-bisDecaduti entro 31/12/2024Debito residuo, sempre senza sanzioni e interessi10 (in circa 2,5 anni)Rottamazione quinquiesIn via di definizioneDa definireProbabilmente capitale + speseIpotesi fino a 120 mensili Cosa fare oggi se sei decadutoSe hai aderito alla rottamazione quater e poi sei decaduto per il mancato pagamento di una o più rate, ecco i passi concreti che puoi fare oggi, alla luce della pronuncia della Cassazione e delle norme vigenti nel 2026.1. Richiedi un estratto di ruolo aggiornatoAccedi all’area riservata di Agenzia Entrate-Riscossione (con SPID, CIE o CNS) e scarica l’estratto di ruolo aggiornato. Verifica:quali carichi sono ancora attivi a tuo nome;l’importo residuo dopo le rate già versate;se ci sono procedure esecutive in corso (pignoramenti, fermi, ipoteche).2. Verifica se sei stato riammessoSe hai presentato domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025, controlla nell’area riservata di Agenzia Entrate-Riscossione la comunicazione di accoglimento e il nuovo piano di pagamento.3. Valuta la rateazione ordinariaSe non sei stato riammesso, puoi richiedere una rateazione ordinaria al di fuori della rottamazione (con sanzioni e interessi pieni). Le rateazioni possono arrivare fino a 120 rate mensili per i debiti più ingenti o in caso di comprovata difficoltà economica documentata dall’ISEE.4. Controlla le azioni esecutiveAlla luce del principio della Cassazione, se hai subito una procedura esecutiva (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento) nel periodo tra il perfezionamento e la decadenza, puoi valutare con un professionista la possibilità di contestarla in giudizio.5. Monitora la rottamazione quinquiesSe la rottamazione quinquies verrà effettivamente approvata, potrai aderire e includere anche i carichi sui quali sei decaduto dalla quater (sempre nei limiti previsti dalla nuova norma). Il supporto del CAF Centro Fiscale di UdineDistricarsi tra rottamazioni, decadenze, riammissioni ed estratti di ruolo può essere complicato. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per:verifica della tua posizione presso Agenzia Entrate-Riscossione;lettura e interpretazione dell’estratto di ruolo;valutazione della convenienza tra rottamazione, riammissione e rateazione ordinaria;presentazione delle domande di rateazione e definizione agevolata;assistenza nei rapporti con l’Agente della riscossione per la gestione delle procedure esecutive;monitoraggio del rispetto dei piani di pagamento per evitare nuove decadenze.I nostri consulenti ti aiuteranno a scegliere la soluzione più adatta alla tua situazione personale, valutando attentamente i pro e i contro di ogni strada disponibile. Contattaci per prenotare un appuntamento: la prima consulenza è il primo passo per riprendere il controllo della tua situazione fiscale.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la verifica della tua posizione fiscale e la gestione delle pratiche di definizione agevolata. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequenti (FAQ)Cosa significa “perfezionare” la rottamazione quater?Perfezionare significa rendere efficace la definizione agevolata: serve aver presentato la domanda entro il termine (originariamente 30 giugno 2023) e aver pagato la prima rata (o l’unica rata, in caso di pagamento in soluzione unica) entro la scadenza, beneficiando dei 5 giorni di tolleranza. Da quel momento si bloccano le procedure esecutive e l’Agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche sui carichi rottamati.Se pago solo la prima rata e poi salto le altre, perdo tutto?No. Secondo il principio della Cassazione, gli effetti del perfezionamento prodotti dal pagamento della prima rata restano efficaci fino alla decadenza. Le somme versate sono acquisite definitivamente dall’Erario e vengono detratte dal debito residuo, che torna alla cifra originaria (con sanzioni e interessi) al netto di quanto già pagato.Posso ancora aderire alla riammissione alla rottamazione quater?No. La riammissione introdotta dal DL 202/2024 (Milleproroghe) era riservata ai contribuenti decaduti entro il 31 dicembre 2024 e la finestra per presentare istanza si è chiusa il 30 aprile 2025. Chi è decaduto successivamente o non ha presentato istanza in tempo non può più rientrare nella quater.Quanto tempo ho di tolleranza per pagare una rata?Il comma 244 della L. 197/2022 prevede una tolleranza di 5 giorni rispetto alla scadenza della rata. Oltre questo termine, scatta automaticamente la decadenza dalla rottamazione.Le procedure esecutive avviate dopo la decadenza sono legittime?Sì. Dopo la decadenza, l’Agente della riscossione recupera pienamente i propri poteri di azione esecutiva sui carichi sui quali era stata aperta la rottamazione. Le procedure avviate nel periodo successivo alla decadenza sono pienamente legittime. La pronuncia della Cassazione riguarda invece le procedure avviate nel periodo tra il perfezionamento e la decadenza, che possono essere contestate.Cosa rischio se ignoro le cartelle dopo la decadenza?Rischi tutte le azioni cautelari ed esecutive previste dalla legge: pignoramento dello stipendio o della pensione (fino a un quinto), pignoramento del conto corrente, iscrizione di ipoteca sugli immobili (per debiti superiori a 20.000 euro), fermo amministrativo di veicoli a motore (notificato con preavviso di 30 giorni, scaduto il quale il fermo viene iscritto al PRA). Il consiglio è di rivolgersi subito a un CAF per valutare le alternative.Quando arriverà la rottamazione quinquies?Al momento (maggio 2026) la rottamazione quinquies è in fase di definizione politica e tecnica. I dettagli operativi — periodo dei carichi inclusi, modalità di pagamento, numero di rate — saranno chiariti con la pubblicazione del provvedimento normativo. Ti invitiamo a iscriverti alla nostra newsletter o a contattare il CAF Centro Fiscale per essere aggiornato in tempo reale.ConclusioniLa pronuncia della Cassazione sulla rottamazione quater rappresenta un’importante chiarificazione a favore dei contribuenti: il pagamento della prima rata perfeziona la sanatoria e produce effetti immediati di tutela, anche se poi il piano non viene completato. Si tratta di un principio coerente con la ratio della definizione agevolata, che vuole favorire il rientro del contribuente nella legalità fiscale e non punire chi prova a mettersi in regola.Se sei un contribuente decaduto dalla rottamazione quater, oggi hai diverse opzioni: dalla rateazione ordinaria (fino a 120 rate per i casi più gravi) all’attesa della rottamazione quinquies, passando per l’eventuale contestazione di procedure esecutive avviate quando la rottamazione era ancora efficace. La scelta migliore dipende dalla tua situazione personale, dall’entità del debito e dalle tue capacità di pagamento.Per una valutazione personalizzata, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine: i nostri consulenti analizzeranno la tua posizione e ti indicheranno la strada più conveniente. Prenota un appuntamento oggi stesso e riprendi il controllo della tua situazione fiscale.Maggio 22, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/ROTTAMAZIONE-QUINQUIES-2026.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-22 21:55:042026-05-31 17:46:12Rottamazione quater: per la Cassazione basta la prima rata per perfezionare la sanatoria
ESTRATTO CONTRIBUTIVODilazioni INPS fino a 60 mesi: le nuove regole per chi ha debiti contributiviSe hai accumulato debiti contributivi verso l’INPS, sappi che esistono soluzioni concrete per ripianare la situazione senza dover pagare tutto in un’unica soluzione. Le dilazioni INPS fino a 60 mesi rappresentano oggi uno degli strumenti più utilizzati da artigiani, commercianti, professionisti iscritti alla Gestione Separata e datori di lavoro per regolarizzare la propria posizione previdenziale senza compromettere la continuità dell’attività. Con la Riforma della Riscossione 2024-2026 (D.Lgs. 110/2024) il quadro normativo è cambiato in maniera significativa, ampliando le possibilità di rateazione anche per i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. In questa guida ti spieghiamo chi può ottenere la dilazione, quali sono i nuovi limiti di rate, come calcolare gli interessi e quali documenti servono per presentare la domanda nel 2026.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCosa sono le dilazioni INPS e a chi si rivolgonoI due binari della dilazione: fase amministrativa e ruoloDilazione amministrativa INPS fino a 60 mesi: regole 2026Dilazione cartelle esattoriali INPS: la riforma D.Lgs. 110/2024Requisiti soggettivi: chi può accedere alla rateazioneCalcolo degli interessi di dilazione e importo della rataCome presentare la domanda di dilazioneDecadenza dalla rateazione: cosa succede se salti una rataEsempi pratici di calcolo della rataConsigli pratici e ruolo del CAFDomande frequentiCosa sono le dilazioni INPS e a chi si rivolgonoLa dilazione INPS è uno strumento che consente al contribuente moroso di pagare in più rate mensili i contributi previdenziali e assistenziali non versati alle scadenze ordinarie. In parole semplici: anziché saldare tutto il debito in un’unica soluzione, l’INPS (o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, se il debito è già stato iscritto a ruolo) ti concede di spalmare l’importo su un piano di rateizzazione che può arrivare fino a 60 rate mensili in fase amministrativa e fino a 120 rate mensili per i carichi affidati alla riscossione coattiva.Lo strumento è pensato per chi attraversa una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e non riesce a far fronte all’intero importo dovuto in un’unica soluzione. Possono richiedere la dilazione:Artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS che non hanno versato la “fissa” o gli acconti/saldi sul reddito eccedente il minimaleProfessionisti iscritti alla Gestione Separata INPS con contributi a percentuale non versatiDatori di lavoro (imprese, studi professionali, condomini) che non hanno pagato i contributi UniEmens per i propri dipendentiCommittenti che non hanno versato i contributi sui compensi a collaboratoriDatori di lavoro domestico con omissioni contributive su colf e badantiLavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, IAP) con debiti sulla Gestione speciale CD-CMLa dilazione, oltre a evitare l’aggravarsi delle sanzioni civili, è una condizione essenziale per ottenere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): senza DURC regolare, un’impresa non può partecipare ad appalti pubblici, ricevere pagamenti dalla Pubblica Amministrazione, accedere a bonus edilizi o utilizzare crediti d’imposta in compensazione. I due binari della dilazione: fase amministrativa e ruoloPer capire quale tipo di dilazione richiedere, è fondamentale sapere in quale fase si trova il tuo debito contributivo. La distinzione è cruciale perché cambiano l’ente competente, i limiti massimi di rate e gli interessi applicati.Fase amministrativa (debito gestito dall’INPS)Il debito contributivo è “in fase amministrativa” finché l’INPS non lo ha ancora iscritto a ruolo e affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In questa fase la gestione spetta direttamente alla sede INPS competente per territorio e la dilazione è disciplinata dalla Circolare INPS n. 108 del 12 luglio 2013 e successivi aggiornamenti.In sintesi: in fase amministrativa puoi chiedere fino a 24 rate mensili direttamente al Direttore della sede INPS, oppure fino a 60 rate mensili con autorizzazione del Direttore Regionale o del Comitato Amministratore della gestione di riferimento nei casi più complessi.Fase di riscossione coattiva (debito iscritto a ruolo)Quando l’INPS, decorsi i termini di pagamento, iscrive il debito a ruolo, la gestione passa ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R). Riceverai quindi una cartella esattoriale o un avviso di addebito. In questa fase si applica la disciplina dell’art. 19 del DPR 602/1973, come riformata dal D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 (“Riforma della Riscossione”), che ha rivoluzionato i limiti di rateazione introducendo un meccanismo progressivo fino a 108 rate (su semplice richiesta) e fino a 120 rate (con documentazione). Dilazione amministrativa INPS fino a 60 mesi: regole 2026Concentriamoci ora sulla dilazione amministrativa, quella che ti permette di rateizzare il debito quando è ancora gestito direttamente dall’INPS, prima che venga iscritto a ruolo.Rateazione fino a 24 mesi (competenza ordinaria)La regola di base prevede che il Direttore della sede INPS competente possa concedere una dilazione fino a un massimo di 24 rate mensili. Questa è la modalità più diffusa e si applica alla maggior parte dei contribuenti che si trovano in difficoltà temporanea. Non è richiesta documentazione particolarmente complessa: basta dimostrare la temporanea impossibilità di pagare in unica soluzione e l’INPS valuta l’esistenza dei requisiti formali (anzianità del debito, regolarità delle ultime denunce, assenza di precedenti decadenze).Rateazione fino a 60 mesi (competenza superiore)Per dilazioni più lunghe, fino a un massimo di 60 rate mensili, la competenza si sposta a livelli superiori. In particolare:Per importi più consistenti o per situazioni complesse, decide il Direttore Regionale INPSPer importi ancora maggiori e per contribuenti in situazioni di crisi documentata, può intervenire il Comitato Amministratore della Gestione di riferimento (Artigiani, Commercianti, Gestione Separata, Lavoratori Dipendenti)Nei casi più gravi e in presenza di particolari condizioni (calamità naturali, eventi straordinari, procedure concorsuali) si può arrivare alla dilazione massimaPer ottenere una dilazione superiore a 24 mesi è necessario presentare una documentazione più articolata: bilanci aggiornati, situazione contabile, business plan di rientro, eventuali certificazioni di crisi (es. accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, composizione negoziata della crisi).Tabella riassuntiva: chi decide e quante rateOrgano competenteNumero massimo rateTipologia di casoDirettore di Sede INPSFino a 24 rateDifficoltà ordinaria documentataDirettore Regionale INPSFino a 36 rateImporti rilevanti, crisi documentataComitato Amministratore della GestioneFino a 60 rateCrisi grave, eventi eccezionali, procedure concorsualiNota importante: i valori e le soglie possono essere aggiornati periodicamente con messaggi INPS. Per la situazione aggiornata alla tua specifica richiesta, ti consigliamo di chiedere conferma al CAF o di consultare la sede INPS competente. Dilazione cartelle esattoriali INPS: la riforma D.Lgs. 110/2024Se il tuo debito contributivo è già stato iscritto a ruolo e hai ricevuto una cartella esattoriale o un avviso di addebito INPS, devi rivolgerti ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R). La novità più importante è arrivata con il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2024, che ha riformato in profondità il sistema della riscossione.Le nuove regole progressive 2025-2029Il legislatore ha previsto un aumento progressivo del numero massimo di rate concedibili, calibrato in base all’anno di presentazione della domanda. Le nuove regole valgono per qualsiasi tipo di debito iscritto a ruolo, comprese le cartelle INPS.Dilazione su semplice richiesta (importi fino a 120.000 euro)Per debiti complessivi fino a 120.000 euro, è sufficiente una dichiarazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, senza necessità di documentazione. I limiti progressivi sono:Anno di presentazione domandaRate massime (importi ≤ 120.000 €)2025 – 2026Fino a 84 rate mensili (7 anni)2027 – 2028Fino a 96 rate mensili (8 anni)Dal 1° gennaio 2029Fino a 108 rate mensili (9 anni)Dilazione con documentazione (situazione comprovata)Se invece documenti la tua temporanea situazione di difficoltà economico-finanziaria (anche per importi pari o inferiori a 120.000 euro), puoi accedere a piani più lunghi, fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni). Le rate disponibili crescono progressivamente:Anni 2025-2026: da 85 a 120 rate mensiliAnni 2027-2028: da 97 a 120 rate mensiliDal 1° gennaio 2029: da 109 a 120 rate mensiliPer importi superiori a 120.000 euro, è sempre obbligatoria la documentazione e il limite è fisso a 120 rate mensili, indipendentemente dall’anno di presentazione della domanda.Quali documenti servono per la dilazione documentataI parametri di valutazione della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” sono individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Per imprese e persone giuridiche si guarda generalmente all’indice di liquidità e al rapporto tra debito complessivo e valore della produzione. Per le persone fisiche e le ditte individuali a contabilità semplificata si considera invece l’ISEE del nucleo familiare e il rapporto tra debito e reddito. Requisiti soggettivi: chi può accedere alla rateazioneNon basta avere un debito contributivo per ottenere automaticamente la dilazione. L’INPS verifica una serie di requisiti soggettivi prima di concedere il piano. Vediamo i principali.Regolarità delle denunce contributiveIl primo requisito è la regolarità formale delle denunce. In pratica, devi aver presentato correttamente UniEmens (per i datori di lavoro), il modello Redditi/Unico (per artigiani, commercianti e professionisti) e tutte le comunicazioni telematiche obbligatorie. Se hai omesso denunce, l’INPS può chiederti di regolarizzarle prima di concedere il piano di dilazione.Assenza di precedenti decadenzeSe in passato hai già beneficiato di una dilazione e sei decaduto (cioè non hai pagato regolarmente le rate), l’INPS può rifiutare una nuova domanda o concederla con condizioni più restrittive. La decadenza è infatti un campanello d’allarme per l’Istituto, che valuta con maggior rigore la nuova richiesta.Situazione di temporanea difficoltàBisogna dimostrare (o, per i piccoli importi, dichiarare) di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. La parola chiave è “temporanea”: la dilazione non è uno strumento per chi è in stato di insolvenza definitiva, ma per chi ha problemi di cassa contingenti e ha prospettive concrete di rientro.Limiti per crediti contributivi specificiAlcuni debiti hanno limiti specifici o esclusioni dalla dilazione amministrativa. Ad esempio, i contributi trattenuti ai dipendenti (quota a carico del lavoratore non versata) hanno regole più severe perché si tratta tecnicamente di somme che il datore di lavoro ha già incassato dal dipendente e dovrebbe versare per suo conto. In questi casi spesso è richiesto il versamento immediato di una quota prima dell’avvio della rateazione.Calcolo degli interessi di dilazione e importo della rataUna dilazione non è gratuita: oltre al capitale, devi pagare anche gli interessi di dilazione. Le regole di calcolo cambiano a seconda che ti trovi in fase amministrativa o in fase di riscossione coattiva.Interessi in fase amministrativa INPSIn fase amministrativa, gli interessi di dilazione sono pari al tasso ufficiale di riferimento BCE maggiorato di 6 punti percentuali, come previsto dall’art. 116 della Legge 388/2000. Si tratta dello stesso tasso applicato alle sanzioni civili ridotte per omissione contributiva. Il tasso può variare nel corso del piano di dilazione perché segue le decisioni della Banca Centrale Europea sui tassi.Esempio: se il tasso ufficiale BCE è al 3%, gli interessi di dilazione INPS in fase amministrativa saranno pari al 9% annuo.Interessi in fase di riscossione (AdE-R)Quando il debito è iscritto a ruolo, sulle somme rateizzate si applicano gli interessi di dilazione previsti dall’art. 21 del DPR 602/1973, attualmente fissati al 4,5% annuo. Questo tasso è generalmente più favorevole rispetto a quello applicato in fase amministrativa, ma attenzione: sui ruoli si pagano anche gli aggi e i compensi di riscossione, che incrementano l’importo finale.Formula di calcolo della rata mensilePer calcolare l’importo della rata mensile si usa la formula della rata costante (sistema francese), simile a quella dei mutui bancari: Rata = C × [i × (1+i)^n] / [(1+i)^n – 1] dove: C = capitale (debito iniziale) i = tasso di interesse mensile (tasso annuo / 12) n = numero di rateNella pratica, sia INPS sia AdE-R mettono a disposizione simulatori online nell’area riservata del proprio portale (con SPID, CIE o CNS), che calcolano automaticamente il piano di ammortamento con le rate effettive. Come presentare la domanda di dilazioneLa procedura per ottenere una dilazione è interamente telematica e cambia a seconda dell’ente competente. Vediamo i due canali.Domanda di dilazione amministrativa INPSPer presentare la domanda all’INPS in fase amministrativa devi:Accedere al portale INPS (www.inps.it) con SPID, CIE o CNSCercare il servizio “Rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa”Selezionare la gestione di riferimento (Artigiani, Commercianti, Gestione Separata, UniEmens, lavoratori domestici, agricoli)Indicare il numero di rate richieste (fino a 24 per la competenza ordinaria, oltre con motivazione)Allegare la documentazione richiesta in caso di piani superiori a 24 rateConfermare l’invio e attendere il provvedimento di accoglimento o diniegoIl piano viene generalmente comunicato entro pochi giorni, con indicazione delle scadenze mensili e degli importi delle rate. Il pagamento avviene con F24 precompilato o con MAV.Domanda di dilazione per cartelle esattoriali (AdE-R)Se il debito è già stato iscritto a ruolo e ti è arrivata una cartella o un avviso di addebito, devi rivolgerti ad Agenzia delle Entrate-Riscossione:Accedi all’area riservata di AdE-R (agenziaentrateriscossione.gov.it) con SPID, CIE o CNSSeleziona “Rateizza il debito” e individua le cartelle/avvisi da rateizzarePer importi fino a 120.000 euro: scegli la dilazione “semplice” (sola dichiarazione) o quella “documentata” (con prova della difficoltà)Per importi superiori a 120.000 euro: solo dilazione documentataCarica i documenti richiesti (ISEE, bilanci, indici di bilancio)Conferma la richiesta: il piano è generalmente concesso entro pochi giorniUna volta accolta la richiesta, il piano viene caricato nell’area riservata. Le rate si pagano con i bollettini PagoPA inviati da AdE-R, oppure con addebito SEPA automatico (consigliato per evitare dimenticanze).Decadenza dalla rateazione: cosa succede se salti una rataLa decadenza dalla dilazione è una delle situazioni più temute dai contribuenti, perché comporta conseguenze pesanti. Le regole sono diverse tra fase amministrativa INPS e fase di riscossione AdE-R.Decadenza in fase amministrativa INPSSi decade dalla dilazione amministrativa INPS quando si omette il pagamento di una sola rata alla scadenza prevista. La conseguenza è l’iscrizione immediata a ruolo dell’intero residuo del debito (capitale + sanzioni + interessi maturati), con perdita del beneficio della rateazione e passaggio al sistema più costoso della riscossione coattiva.Decadenza nella riscossione AdE-RCon la riforma del D.Lgs. 110/2024 sono cambiate anche le regole sulla decadenza. Per i piani concessi dall’AdE-R, la decadenza scatta in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, durante l’intero piano. Si tratta di una soglia più tollerante rispetto al passato, pensata proprio per dare maggior flessibilità al contribuente che attraversa fasi di difficoltà.Attenzione: in caso di decadenza dalla rateizzazione AdE-R, le somme residue non possono più essere oggetto di una nuova dilazione, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge (per esempio per i debiti diversi da quelli oggetto del piano decaduto). Esempi pratici di calcolo della rataVediamo ora alcuni esempi numerici per renderti più concreto il funzionamento delle dilazioni.Esempio 1: artigiano con debito IVS in fase amministrativaSituazione: Marco, artigiano idraulico di Udine, non ha versato 4 rate fisse della Gestione Artigiani per un totale di 18.000 euro. Riceve un avviso bonario INPS prima dell’iscrizione a ruolo. Chiede una dilazione a 24 mesi al Direttore della sede INPS di Udine.Capitale: 18.000 €Rate: 24 mensiliTasso di riferimento (esempio): 9% annuo (BCE 3% + 6 punti)Rata mensile stimata: circa 822 €Totale rimborsato: circa 19.728 € (interessi di circa 1.728 €)Esempio 2: srl con cartella esattoriale INPSSituazione: Bianchi Srl, piccola impresa edile di Tavagnacco (UD), riceve nel 2026 una cartella esattoriale per 95.000 euro di contributi UniEmens non versati. Chiede ad AdE-R una dilazione “su semplice richiesta” (debito sotto 120.000 €) per il massimo consentito: 84 rate.Capitale: 95.000 €Rate: 84 mensili (7 anni)Tasso di interesse di dilazione: 4,5% annuoRata mensile stimata: circa 1.320 €Totale rimborsato: circa 110.880 €Esempio 3: professionista Gestione Separata in crisi graveSituazione: Laura, psicologa libero professionista iscritta alla Gestione Separata, ha accumulato 32.000 euro di contributi non versati negli ultimi 3 anni a causa di una grave malattia. Ottiene, con il supporto del CAF, una dilazione a 60 rate dal Comitato Amministratore della Gestione Separata.Capitale: 32.000 €Rate: 60 mensili (5 anni)Tasso di riferimento (esempio): 9% annuoRata mensile stimata: circa 664 €Totale rimborsato: circa 39.840 €Gli esempi sopra sono indicativi e basati su tassi di riferimento ipotetici. Gli importi effettivi delle rate dipendono dal tasso BCE vigente al momento della concessione e dalle modalità di calcolo applicate dall’ente competente.Consigli pratici e ruolo del CAFLe dilazioni INPS sono uno strumento utile ma vanno gestite con attenzione. Ecco i consigli che diamo ai nostri clienti del CAF Centro Fiscale di Udine.Non aspettare l’iscrizione a ruoloLa fase amministrativa INPS è quasi sempre più conveniente della riscossione coattiva, perché evita aggi, compensi di riscossione e le sanzioni piene. Se hai un avviso bonario o un avviso di addebito non ancora notificato come cartella, attivati subito per la dilazione amministrativa prima che il debito venga affidato ad AdE-R.Calibra il numero di rateChiedere il numero massimo di rate sembra sempre la scelta migliore (rata più bassa, più sostenibile), ma comporta maggiori interessi totali. Valuta con attenzione: se hai una rata di 1.000 euro a 24 mesi e una di 600 euro a 60 mesi, nel secondo caso pagherai più interessi sull’intero periodo. Il CAF può aiutarti a fare la simulazione e scegliere l’opzione migliore.Attiva l’addebito automatico SEPAUna rata saltata in fase amministrativa INPS comporta la decadenza immediata. Per evitare questo rischio, attiva l’addebito SEPA automatico sul conto corrente: in questo modo le rate vengono prelevate alle scadenze previste senza che tu debba ricordartene. Verifica però sempre che il conto abbia disponibilità sufficiente.Pianifica i flussi di cassaPrima di firmare un piano di rateazione, fai una proiezione realistica dei tuoi flussi di cassa per tutta la durata del piano. Includi anche i contributi correnti (continuano a maturare durante la dilazione!) e le imposte. Un piano sostenibile sulla carta ma troppo aggressivo nella pratica porta inevitabilmente a decadenza.Affidati al CAF per la praticaLa normativa in materia di dilazioni INPS è in continua evoluzione, soprattutto dopo la Riforma della Riscossione 2024-2026. Le competenze interne dell’INPS (Direttore di sede, Direttore Regionale, Comitato Amministratore), la documentazione da produrre per i piani lunghi, il coordinamento con AdE-R per i carichi già iscritti a ruolo richiedono esperienza specifica. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste artigiani, commercianti, professionisti e datori di lavoro di tutto il Friuli Venezia Giulia nella predisposizione delle domande di dilazione, nella scelta del piano più conveniente e nella gestione del rapporto con INPS e Agenzia delle Entrate-Riscossione.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.Il Patronato CAF Centro Fiscale di Udine offre tutte le pratiche INPS: NASPI, pensione, maternità, invalidità 104 e bonus famiglia. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.Domande frequentiPosso chiedere la dilazione anche se non ho ancora ricevuto un avviso di addebito?Sì, è possibile presentare istanza di rateazione anche su debiti contributivi non ancora oggetto di formale richiesta di pagamento, purché siano scaduti e iscritti nella tua posizione contributiva. Anzi, agire tempestivamente è raccomandato per evitare l’aggravarsi delle sanzioni civili.Durante la dilazione devo continuare a pagare i contributi correnti?Assolutamente sì. La dilazione riguarda solo i debiti pregressi indicati nel piano. I contributi correnti (le rate fisse trimestrali per artigiani e commercianti, l’UniEmens mensile per i datori di lavoro, i contributi a percentuale per professionisti) vanno comunque versati alle ordinarie scadenze. Omettere i contributi correnti durante la dilazione genera nuovi debiti e può compromettere il DURC.La dilazione INPS mi permette di ottenere il DURC regolare?Sì. Uno dei principali vantaggi della dilazione è il mantenimento del DURC regolare a condizione che paghi regolarmente le rate del piano. Per le imprese che lavorano con la PA o che vogliono usufruire di bonus edilizi e crediti d’imposta, è un requisito essenziale.Posso estinguere anticipatamente la dilazione?Sì. In qualsiasi momento puoi versare l’intero importo residuo (capitale + interessi maturati al momento dell’estinzione) e chiudere il piano. L’estinzione anticipata ti fa risparmiare sugli interessi delle rate future.Se sono in regime forfettario posso rateizzare i contributi INPS Gestione Separata?Sì, i contributi della Gestione Separata INPS (26,07% nel 2026 per i professionisti senza altra copertura previdenziale, 24% per chi è iscritto ad altre gestioni o pensionati) possono essere rateizzati come qualsiasi altro debito contributivo. Le regole della dilazione amministrativa e di quella sui ruoli sono le stesse.Cosa succede se decado dalla rateazione?In caso di decadenza, l’intero residuo del debito (capitale, sanzioni e interessi) diventa immediatamente esigibile. In fase amministrativa, il debito viene iscritto a ruolo e affidato ad AdE-R. In fase di riscossione, partono le procedure esecutive (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento). Inoltre, di norma non è più possibile chiedere una nuova rateazione sullo stesso debito.Posso chiedere la dilazione a 60 mesi solo se sono in grave crisi?In fase amministrativa, le dilazioni più lunghe (fino a 60 rate) sono concesse solo in casi di particolare gravità e richiedono documentazione. In fase di riscossione AdE-R, invece, già nel 2025-2026 puoi chiedere fino a 84 rate su semplice dichiarazione (per importi sotto 120.000 €) e fino a 120 rate con documentazione, senza necessità di essere in crisi grave.Conclusioni e prossimi passiLe dilazioni INPS rappresentano un’opportunità concreta per uscire da una situazione di debito contributivo senza compromettere la continuità della propria attività o della propria vita professionale. Con la Riforma della Riscossione 2024-2026 il quadro normativo è oggi più favorevole rispetto al passato, soprattutto per i debiti iscritti a ruolo, dove le rate possono arrivare fino a 84 (su semplice richiesta) o 120 (con documentazione).Tuttavia, ottenere una dilazione richiede attenzione: documentazione corretta, scelta del numero di rate adeguato ai propri flussi di cassa, gestione puntuale dei pagamenti per evitare decadenze. Affidarsi a un CAF esperto come Centro Fiscale di Udine ti permette di valutare la soluzione migliore per la tua situazione specifica, gestire al meglio la documentazione e mantenere il DURC sempre regolare.Se hai debiti contributivi INPS e vuoi capire quale dilazione ti conviene davvero, prenota un appuntamento presso il CAF Centro Fiscale di Udine: i nostri consulenti analizzeranno la tua posizione contributiva, simuleranno i piani di rateazione possibili e ti accompagneranno passo dopo passo nella presentazione della domanda. Chiamaci allo 0432 1638640, scrivici su WhatsApp al 366 6018121 o scrivi a info@centrofiscale.com.Fonti normative principali: D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 (Riforma della Riscossione); art. 19 DPR 602/1973 come modificato dal D.Lgs. 110/2024; art. 116 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (sanzioni civili e interessi di dilazione); Circolare INPS n. 108 del 12 luglio 2013 e successive integrazioni in materia di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa.Maggio 22, 2026/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/03/contributi-INPS-artigiani-e-commercianti.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-22 17:44:562026-05-31 17:46:29Dilazioni INPS fino a 60 mesi: le nuove regole per chi ha debiti contributivi