NOTIZIEDigital Tax: via libera alla dichiarazione integrativa, cosa cambia per il creditoL’Agenzia delle Entrate è intervenuta con un chiarimento importante sulla digital tax, l’imposta italiana sui servizi digitali che colpisce i grandi gruppi tecnologici attivi nella pubblicità online e nelle piattaforme digitali. Con il principio di diritto n. 2 del 22 settembre 2026, l’Amministrazione finanziaria ha stabilito che è ammessa anche per questo tributo la dichiarazione integrativa, cioè la possibilità per il contribuente di correggere una dichiarazione già presentata, sia a proprio favore sia a favore del Fisco.Si tratta di una precisazione attesa dagli operatori del settore, perché fino a questo momento non era del tutto chiaro se le regole generali sulle dichiarazioni integrative, valide per la maggior parte delle imposte, si applicassero anche alla digital service tax. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate colma quindi un vuoto interpretativo e fornisce alle imprese soggette all’imposta uno strumento concreto per rimediare a errori o omissioni commessi nella dichiarazione originaria.La novità riguarda in particolare le modalità con cui un eventuale credito d’imposta emerso dalla correzione può essere utilizzato. Su questo punto l’Agenzia ha fissato paletti precisi, che è utile conoscere per evitare errori nella gestione della pratica.Indice dei contenutiCosa prevede la novità sulla dichiarazione integrativaCome cambia il meccanismo del credito d’impostaCosa devono fare le imprese interessate dalla digital taxDomande frequenti sulla digital tax e la dichiarazione integrativaCosa prevede la novità sulla dichiarazione integrativaIl punto centrale del chiarimento è semplice da riassumere: anche per l’imposta sui servizi digitali si applicano, in quanto compatibili, le regole generali previste dal DPR 322/1998, il decreto che disciplina la presentazione delle dichiarazioni fiscali in Italia. Questo significa che un soggetto passivo della digital tax può presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori, omissioni o infedeltà commessi nella dichiarazione originaria, sia entro i termini ordinari sia, in alcuni casi, oltre tale scadenza.Ricordiamo che la digital tax italiana, introdotta con la Legge n. 145/2018 e resa operativa dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021, colpisce i ricavi generati in Italia da alcuni servizi digitali specifici. Rientrano nel perimetro dell’imposta, ad esempio, i ricavi da pubblicità mirata veicolata su interfacce digitali, quelli derivanti dalla messa a disposizione di piattaforme multilaterali che facilitano l’interazione tra utenti, e i proventi legati alla trasmissione di dati raccolti dagli utenti stessi e generati dall’uso di un’interfaccia digitale.Sono soggetti alla digital tax solo i gruppi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato ovunque nel mondo ricavi complessivi non inferiori a 750 milioni di euro: dal periodo d’imposta 2025 la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha infatti soppresso la seconda soglia, quella dei 5,5 milioni di euro di ricavi da servizi digitali realizzati in Italia. Si tratta quindi di una platea di contribuenti piuttosto ristretta, composta prevalentemente da grandi operatori tecnologici internazionali. Proprio per la complessità del calcolo della base imponibile, non era raro che emergessero successivamente errori o dati da rettificare, da qui l’esigenza di un chiarimento sulla possibilità di correggere la dichiarazione. Come cambia il meccanismo del credito d’impostaL’aspetto più delicato riguarda le ipotesi in cui dalla correzione emerga un credito d’imposta a favore del contribuente, ad esempio perché in origine era stata versata un’imposta superiore al dovuto. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito che scaturisce dalla dichiarazione integrativa non può essere utilizzato in compensazione orizzontale tramite modello F24, cioè non può essere impiegato per pagare altri tributi o contributi.Questa limitazione è coerente con la natura particolare della digital tax, un’imposta che non rientra nel circuito ordinario delle compensazioni previsto per la maggior parte dei tributi erariali. Le uniche strade percorribili per il contribuente che matura un credito sono quindi due:chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso, seguendo le procedure ordinarie previste per le istanze di rimborso;riportare l’eccedenza al periodo d’imposta successivo, scomputandola dai versamenti dovuti negli anni seguenti.Questa impostazione riduce la flessibilità nella gestione del credito rispetto a quanto avviene per altre imposte, dove la compensazione in F24 è la via più immediata. Per le imprese soggette alla digital tax diventa quindi fondamentale pianificare con attenzione i tempi e le modalità di recupero delle somme versate in eccesso, valutando caso per caso se convenga chiedere il rimborso oppure attendere il riporto al periodo successivo. Cosa devono fare le imprese interessate dalla digital taxPer le imprese che rientrano nel perimetro della digital tax, il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un’indicazione operativa da tenere presente ogni volta che si riscontra un errore nella dichiarazione già trasmessa. È importante ricostruire correttamente i ricavi imponibili, verificare il superamento della soglia di applicazione dell’imposta e, in caso di correzione, valutare con attenzione l’impatto sul piano finanziario, dato che un eventuale credito non potrà essere usato liberamente in compensazione.Va inoltre ricordato che la corretta gestione della fiscalità internazionale, del monitoraggio dei redditi e degli investimenti esteri è un tema che riguarda anche i contribuenti privati, non solo le grandi società. Chi detiene attività finanziarie o immobiliari all’estero, ad esempio, deve prestare attenzione al quadro W del modello 730, dedicato proprio al monitoraggio fiscale e al calcolo di imposte come IVIE e IVAFE.Allo stesso modo, i professionisti e le piccole imprese che operano nel settore digitale, pur non rientrando tra i soggetti passivi della digital tax, devono comunque gestire con attenzione i propri adempimenti fiscali ordinari: chi opera in regime forfettario, ad esempio, può trovare utile il supporto di un commercialista online per il regime forfettario per la gestione della propria contabilità. Domande frequenti sulla digital tax e la dichiarazione integrativaCos’è la digital tax italiana?È l’imposta sui servizi digitali introdotta dalla Legge n. 145/2018, che colpisce i ricavi generati in Italia da servizi come la pubblicità mirata online, le piattaforme multilaterali di interazione tra utenti e la trasmissione di dati raccolti dagli utenti. Sono soggetti solo i gruppi che nell’anno solare precedente hanno realizzato ovunque ricavi complessivi non inferiori a 750 milioni di euro; la soglia dei 5,5 milioni di euro di ricavi digitali in Italia è stata soppressa dalla Legge di Bilancio 2025.Chi può presentare la dichiarazione integrativa per la digital tax?Possono presentarla i soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali che devono correggere errori, omissioni o dati infedeli contenuti nella dichiarazione originaria, applicando le regole generali previste dal DPR 322/1998.Il credito che nasce dalla dichiarazione integrativa può essere usato in F24?No. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta emerso dalla correzione della dichiarazione digital tax non può essere utilizzato in compensazione orizzontale tramite modello F24 per pagare altri tributi o contributi.Quali alternative restano per recuperare il credito?Il contribuente può chiedere il rimborso della somma versata in eccesso oppure riportare l’eccedenza al periodo d’imposta successivo, scomputandola dai versamenti futuri della digital tax.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 09:28:202026-09-23 08:58:07Digital Tax: via libera alla dichiarazione integrativa, cosa cambia per il credito
NOTIZIERitenuta d’acconto Presidenza della Repubblica: il Provvedimento del 10 settembre 2026L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del 10 settembre 2026, che disciplina le modalità di trasmissione degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo d’imposta 2025 dall’Amministrazione della Presidenza della Repubblica. Si tratta di un adempimento tecnico che rientra negli obblighi periodici a carico dei sostituti d’imposta, ma che ha un impatto concreto sul funzionamento del sistema fiscale italiano, in particolare sulla dichiarazione precompilata e sui controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate.Anche se il provvedimento riguarda in modo specifico la Presidenza della Repubblica, comprendere il meccanismo della ritenuta d’acconto Presidenza della Repubblica aiuta a inquadrare come funzionano, più in generale, gli obblighi di comunicazione di tutti i sostituti d’imposta italiani, dalle grandi amministrazioni pubbliche alle piccole imprese private.Indice dei contenutiCos’è il Provvedimento del 10 settembre 2026 dell’Agenzia delle EntrateCosa si intende per ritenuta d’accontoSostituti d’imposta e percipienti: i soggetti coinvoltiPerché la trasmissione degli elenchi è importante per il fiscoDomande frequentiCos’è il Provvedimento del 10 settembre 2026 dell’Agenzia delle EntrateIl provvedimento in questione stabilisce le regole tecniche con cui la Presidenza della Repubblica, in qualità di sostituto d’imposta, deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei percipienti a cui, nel corso del 2025, sono state corrisposte somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto. In pratica, si tratta di una comunicazione ufficiale che riepiloga chi ha ricevuto pagamenti soggetti a tassazione alla fonte e quali importi sono stati trattenuti.Questo tipo di adempimento si collega direttamente agli strumenti già noti ai cittadini e ai professionisti, come il modello 770 e la Certificazione Unica, entrambi utilizzati dai sostituti d’imposta per comunicare al Fisco i compensi erogati e le relative ritenute operate: la trasmissione avviene infatti utilizzando le specifiche tecniche del modello 770/2026, mentre i dati fiscali e contributivi dei percipienti viaggiano attraverso la Certificazione Unica. La differenza è che, in questo caso, il provvedimento riguarda in modo specifico un ente istituzionale, la Presidenza della Repubblica, che applica le ritenute come qualsiasi altro sostituto d’imposta, ma assolve gli obblighi di comunicazione con termini e modalità definiti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 6-bis, del D.P.R. 322/1998 e dell’articolo 29, comma 3, del D.P.R. 600/1973. Cosa si intende per ritenuta d’accontoPer capire meglio la portata di questa notizia, è utile spiegare in parole semplici cosa significa ritenuta d’acconto. Quando un soggetto (ad esempio un ente pubblico, un’azienda o un professionista) paga un compenso a un altro soggetto per una prestazione di lavoro autonomo, una collaborazione o altre tipologie di reddito previste dalla normativa, non versa l’intera somma al percipiente. Trattiene una parte dell’importo e la versa direttamente allo Stato, a titolo di anticipo sulle imposte che il percipiente dovrà pagare in sede di dichiarazione dei redditi.In pratica, la ritenuta d’acconto funziona come un pagamento anticipato delle tasse: chi riceve il compenso vedrà una cifra già decurtata, ma potrà poi scomputare quanto già versato dal totale delle imposte dovute nella propria dichiarazione dei redditi. Questo meccanismo, disciplinato dalla normativa vigente sulle ritenute d’acconto, serve a garantire allo Stato un flusso costante di entrate e a ridurre il rischio di evasione fiscale, perché il prelievo avviene già al momento dell’erogazione del compenso. Sostituti d’imposta e percipienti: i soggetti coinvoltiNel linguaggio fiscale si parla di sostituti d’imposta per indicare i soggetti che, per legge, sono tenuti a trattenere e versare le ritenute d’acconto per conto di chi riceve il pagamento. I percipienti, invece, sono proprio coloro che ricevono le somme soggette a ritenuta: possono essere lavoratori autonomi, professionisti, collaboratori o altri soggetti individuati dalla normativa fiscale.Nel caso specifico del provvedimento del 10 settembre 2026, il sostituto d’imposta è l’Amministrazione della Presidenza della Repubblica, che nel corso del 2025 ha erogato compensi e valori soggetti a ritenuta a diversi percipienti. Tra i principali obblighi che gravano sui sostituti d’imposta, in generale, rientrano:Operare correttamente la ritenuta d’acconto al momento del pagamentoVersare le somme trattenute all’Erario nei termini previstiRilasciare la Certificazione Unica ai percipientiTrasmettere gli elenchi e le dichiarazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate, come previsto dal modello 770 e dai provvedimenti attuativiQuesti adempimenti valgono per qualsiasi sostituto d’imposta, non solo per gli enti pubblici: anche le aziende private e i professionisti che erogano compensi soggetti a ritenuta sono tenuti a rispettare le stesse regole generali. Perché la trasmissione degli elenchi è importante per il fiscoProvvedimenti come quello del 10 settembre 2026 possono sembrare puramente burocratici, ma svolgono una funzione importante nel sistema fiscale italiano. La trasmissione puntuale degli elenchi dei percipienti consente all’Agenzia delle Entrate di incrociare i dati dichiarati dai sostituti d’imposta con quelli riportati dai contribuenti nelle proprie dichiarazioni dei redditi.Questo incrocio di informazioni è alla base di diversi strumenti che i cittadini utilizzano ogni anno, come la dichiarazione precompilata, che viene costruita proprio a partire dai dati trasmessi dai sostituti d’imposta. Più le comunicazioni sono precise e tempestive, più la precompilata risulta affidabile e completa, riducendo il rischio di errori o dimenticanze da parte del contribuente.Inoltre, la raccolta sistematica di questi dati rappresenta uno strumento di controllo antievasione: permette all’Agenzia delle Entrate di verificare che i redditi dichiarati dai contribuenti corrispondano effettivamente alle somme percepite e alle ritenute subite, individuando eventuali anomalie o omissioni. Domande frequentiCosa riguarda il Provvedimento del 10 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate?Il provvedimento disciplina la trasmissione degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel 2025 dall’Amministrazione della Presidenza della Repubblica, in qualità di sostituto d’imposta.Cosa si intende per ritenuta d’acconto?È una trattenuta anticipata di imposta operata dal sostituto d’imposta al momento del pagamento di un compenso, poi versata all’Erario e scomputabile dal percipiente in sede di dichiarazione dei redditi.Chi sono i sostituti d’imposta?Sono i soggetti, pubblici o privati, tenuti per legge a trattenere e versare le ritenute d’acconto per conto dei percipienti, oltre a comunicare periodicamente questi dati all’Agenzia delle Entrate tramite Certificazione Unica e modello 770.Perché questi adempimenti sono importanti per il contribuente?Perché alimentano i dati utilizzati per la dichiarazione precompilata e permettono all’Agenzia delle Entrate di effettuare controlli incrociati, contribuendo a un sistema fiscale più trasparente e tracciabile.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 13:00:002026-09-11 15:49:43Ritenuta d’acconto Presidenza della Repubblica: il Provvedimento del 10 settembre 2026
NOTIZIERitenuta d’Acconto Senato 2025: Nuovo Provvedimento AELa ritenuta d’acconto Senato 2025 torna al centro dell’attenzione grazie a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 10 settembre 2026. Il documento disciplina le modalità e i termini con cui l’Amministrazione del Senato della Repubblica trasmette al Fisco gli elenchi dei percipienti di somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel corso del periodo d’imposta 2025.Si tratta di un adempimento che sostituisce, per il Senato, l’ordinaria presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (il cosiddetto modello 770): in base all’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998, i soggetti indicati dall’articolo 29, terzo comma, del DPR 600/1973 comunicano al Fisco i dati dei percipienti tramite appositi elenchi. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il provvedimento e cosa significa per chi ha ricevuto compensi dal Senato lo scorso anno.Indice dei contenutiCosa Prevede il Provvedimento del 10 Settembre 2026Chi Sono i Percipienti CoinvoltiPerché Esiste un Regime Speciale per gli Organi CostituzionaliCosa Cambia per Chi Ha Percepito Somme dal Senato nel 2025Domande Frequenti sulla Ritenuta d’Acconto Senato 2025Cosa Prevede il Provvedimento del 10 Settembre 2026Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2026 (prot. n. 249041/2026) definisce nel dettaglio come e quando l’Amministrazione del Senato deve trasmettere gli elenchi dei percipienti relativi al 2025: l’invio telematico deve avvenire entro il 31 ottobre 2026, utilizzando le specifiche tecniche approvate per il modello 770/2026. Per ritenuta d’acconto si intende la trattenuta che un sostituto d’imposta applica su compensi, redditi da lavoro o prestazioni professionali, versandola poi direttamente all’Erario per conto del percipiente.Normalmente, i datori di lavoro e i committenti che operano ritenute devono presentare ogni anno il modello 770, la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta. Il Senato della Repubblica, però, non è tenuto a questo adempimento nella forma ordinaria: il provvedimento stabilisce infatti che la trasmissione avvenga tramite appositi elenchi, con contenuto, termini e modalità definiti d’intesa con l’Amministrazione del Senato, in attuazione dell’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998. Oggetto dell’invio sono i dati fiscali dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni contenuti nei prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY del modello 770/2026. Chi Sono i Percipienti CoinvoltiQuando si parla di percipienti, ci si riferisce a tutte le persone fisiche o i soggetti che nel 2025 hanno ricevuto dal Senato somme o valori soggetti a ritenuta d’acconto. Non si tratta quindi soltanto dei dipendenti dell’istituzione, ma di una platea più ampia.Tra i soggetti coinvolti rientrano generalmente:dipendenti e collaboratori dell’Amministrazione del Senato;collaboratori occasionali e continuativi;professionisti esterni incaricati di prestazioni specifiche;fornitori e altri soggetti che hanno percepito compensi soggetti a ritenuta nel corso dell’anno.I dati di dettaglio riferiti al singolo percipiente (dati anagrafici, importi corrisposti e ritenute operate) viaggiano, come per qualsiasi altro sostituto d’imposta, attraverso la Certificazione Unica, già trasmessa entro il 16 marzo 2026 (30 aprile 2026 per le certificazioni di lavoro autonomo abituale e per le provvigioni). Gli elenchi oggetto del provvedimento riguardano invece i dati riepilogativi dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni relativi alle ritenute operate. Perché Esiste un Regime Speciale per gli Organi CostituzionaliIl regime applicato al Senato non è una novità isolata. Un meccanismo analogo è già in vigore da tempo per altri organi costituzionali, come la Camera dei Deputati, la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale. Questi enti godono infatti di una particolare autonomia contabile e amministrativa, riconosciuta a livello normativo dall’articolo 29, terzo comma, del DPR 600/1973, che li individua espressamente tra i soggetti che operano le ritenute e provvedono direttamente ai relativi versamenti.In pratica, invece di seguire pedissequamente le stesse procedure previste per un’azienda privata o una pubblica amministrazione ordinaria, questi organi assolvono gli adempimenti che spettano loro in qualità di sostituti d’imposta attraverso canali dedicati, definiti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento del 10 settembre 2026 si inserisce quindi in una prassi consolidata, aggiornando le regole tecniche per il periodo d’imposta 2025. Cosa Cambia per Chi Ha Percepito Somme dal Senato nel 2025La domanda più frequente riguarda naturalmente le conseguenze pratiche per chi, nel 2025, ha ricevuto compensi dal Senato soggetti a ritenuta d’acconto. La risposta è rassicurante: non è richiesta alcuna azione da parte del percipiente.Il meccanismo funziona come per qualsiasi altro sostituto d’imposta ordinario. I compensi e le ritenute del singolo percipiente sono già stati certificati con la Certificazione Unica trasmessa nella primavera 2026: sono questi i dati che alimentano la dichiarazione precompilata, così come avviene per i redditi certificati da un datore di lavoro privato o da un altro ente pubblico. Gli elenchi inviati entro il 31 ottobre 2026 completano invece il quadro dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni dell’Amministrazione. Chi ha lavorato o collaborato con il Senato nel 2025 trova quindi questi importi e le relative ritenute già inseriti nella propria posizione fiscale, pronti per essere verificati in fase di dichiarazione dei redditi.È comunque sempre opportuno controllare con attenzione i dati precompilati, verificando che importi e ritenute corrispondano a quanto effettivamente percepito, prima di procedere con l’invio della dichiarazione. Domande Frequenti sulla Ritenuta d’Acconto Senato 2025Cosa stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2026?Disciplina modalità e termini con cui l’Amministrazione del Senato trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2026, gli elenchi dei percipienti di somme soggette a ritenuta d’acconto corrisposte nel 2025, in luogo dell’ordinaria presentazione del modello 770.Perché il Senato non presenta il modello 770 come le altre aziende?Perché l’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998 consente ai soggetti indicati dall’articolo 29, terzo comma, del DPR 600/1973 – tra cui l’Amministrazione del Senato – di comunicare i dati al Fisco tramite appositi elenchi, con termini e modalità definiti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate.Chi sono i percipienti interessati dal provvedimento?Dipendenti, collaboratori, professionisti esterni e fornitori dell’Amministrazione del Senato che nel 2025 hanno ricevuto compensi soggetti a ritenuta d’acconto.Devo fare qualcosa se ho percepito somme dal Senato nel 2025?No, nessuna azione è richiesta. I compensi e le ritenute sono già certificati dalla Certificazione Unica e confluiscono nella dichiarazione precompilata, come avviene con qualsiasi altro sostituto d’imposta.Esistono altri organi costituzionali con lo stesso regime?Sì, un meccanismo simile è già previsto per Camera dei Deputati, Presidenza della Repubblica e Corte Costituzionale, in virtù della loro analoga autonomia amministrativa.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 11:00:002026-09-11 15:37:20Ritenuta d’Acconto Senato 2025: Nuovo Provvedimento AE
NOTIZIEInterpelli Fiscali a Pagamento 2026: Chi Paga e Chi è EsoneratoGli interpelli fiscali a pagamento sono al centro di una riforma che sta cambiando il rapporto tra contribuenti e Agenzia delle Entrate. Il contributo da versare per presentare alcune tipologie di istanze di interpello è stato previsto dal D.Lgs. 219/2023, che ha riscritto l’articolo 11 dello Statuto del contribuente, ed è stato ridefinito dal D.Lgs. 192/2025, che lo circoscrive alle fattispecie particolarmente complesse. Nella pratica, però, gli interpelli sono finora rimasti gratuiti, perché manca ancora il regolamento che stabilisce gli importi. La novità non riguarda tutti gli interpelli: resta la gratuità per le richieste di chiarimento più comuni, mentre il pagamento riguarda le istanze più complesse, come quelle antiabuso o probatorie. Lo schema di regolamento attuativo è già stato esaminato dal Consiglio di Stato, che ha chiesto correttivi prima della pubblicazione definitiva. Vediamo nel dettaglio quali interpelli fiscali a pagamento sono previsti, quanto potrebbero costare e chi resta escluso dall’obbligo.Indice dei contenutiCosa sono gli interpelli fiscali a pagamentoQuali interpelli sono soggetti al contributoQuanto costano gli interpelli fiscali a pagamentoChi è esonerato dal pagamento del contributo per interpelloIter normativo degli interpelli fiscali a pagamentoCosa sono gli interpelli fiscali a pagamentoL’interpello è lo strumento con cui un contribuente chiede in anticipo all’Agenzia delle Entrate un parere su come applicare una norma fiscale al proprio caso concreto, prima di compiere un’operazione che potrebbe avere conseguenze tributarie rilevanti. Immagina un’azienda che sta valutando una riorganizzazione societaria e vuole sapere se il Fisco considererà l’operazione elusiva prima di realizzarla: presentare un interpello le permette di avere una risposta ufficiale e di tutelarsi da future contestazioni. Fino a oggi questo servizio è rimasto di fatto gratuito, indipendentemente dal tipo di istanza o dalle dimensioni di chi la presentava, perché il contributo già previsto dal D.Lgs. 219/2023 non è mai diventato operativo. Con il D.Lgs. 192/2025, che ha riscritto l’articolo 11, comma 3, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), il quadro cambia: il contributo viene circoscritto alle istanze relative a fattispecie particolarmente complesse, mentre le istanze più diffuse restano senza costi. Quali interpelli sono soggetti al contributoLa riforma non estende l’obbligo di pagamento a tutte le tipologie di interpello, ma lo circoscrive alle fattispecie considerate di maggiore complessità istruttoria per l’Agenzia delle Entrate. Restano invece gratuiti gli interpelli di uso più comune tra privati e piccole partite IVA, cioè quelli interpretativi e qualificatori, con cui si chiede semplicemente come si applica una norma a una situazione specifica. Istanze soggette al contributoSecondo quanto emerso dallo schema di regolamento attuativo, il contributo per interpello riguarderebbe:gli interpelli antiabuso, con cui si verifica se un’operazione configura un abuso del diritto tributariogli interpelli disapplicativi, usati per chiedere di non applicare una norma antielusiva in casi particolarigli interpelli probatori, con cui si dimostra la sussistenza di specifici requisiti previsti dalla leggele istanze collegate a nuovi investimentile istanze legate al regime dei neo-residentiQuanto costano gli interpelli fiscali a pagamentoSul fronte degli importi, lo schema di regolamento affida la misura del contributo a una tabella allegata, che incrocia i tre parametri indicati dalla norma: la tipologia di contribuente, il suo volume d’affari o di ricavi e la tipologia di interpello presentata. Per la dimensione economica è stata individuata una soglia di 100 milioni di euro di fatturato o ricavi, che separa i contribuenti in due fasce con tariffe differenziate. Gli importi precisi della tabella non sono a oggi conoscibili: il testo definitivo del regolamento non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e il parere del Consiglio di Stato non riporta i valori delle tariffe. Va inoltre segnalato che il Consiglio di Stato, con il parere n. 1204/2026, ha invitato il Ministero dell’Economia a introdurre una progressività più equa tra le due fasce, per evitare di trattare allo stesso modo imprese di dimensioni molto diverse tra loro. Chi è esonerato dal pagamento del contributo per interpelloNon tutti i contribuenti che presentano un’istanza rientrante tra quelle a pagamento dovranno versare il contributo. Lo schema di regolamento prevede infatti alcune esclusioni. Sono esonerati i soggetti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo (D.Lgs. 128/2015), il rapporto rafforzato e volontario tra grandi contribuenti e Agenzia delle Entrate basato su trasparenza e dialogo preventivo: chi partecipa a questo regime ha già un canale diretto con il Fisco e non deve pagare per ottenere chiarimenti tramite interpello. È il caso di ricordare che il tema dell’adempimento collaborativo è stato oggetto di recenti chiarimenti operativi da parte dell’Agenzia delle Entrate, approfonditi nell’articolo Adempimento Collaborativo 2026: Guida Completa ai Chiarimenti Operativi. Sono esonerate anche le pubbliche amministrazioni. Per tutte le altre categorie di contribuenti, invece, resta da chiarire con precisione l’eventuale applicazione di riduzioni o franchigie per i soggetti di dimensioni più piccole, aspetto su cui il regolamento definitivo dovrà fare chiarezza. Iter normativo degli interpelli fiscali a pagamentoAl momento la riforma sugli interpelli fiscali a pagamento non è ancora pienamente operativa. Il D.Lgs. 192/2025 ha riscritto l’articolo 11, comma 3, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) ponendo le basi della nuova disciplina, ma serve un regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, per definire nel dettaglio tariffe, modalità di pagamento e adempimenti procedurali. Su questo schema di regolamento il Consiglio di Stato ha già reso il proprio parere, segnalando la necessità di correttivi sulla progressività degli importi. I prossimi passaggi previsti sono la pubblicazione del testo definitivo del regolamento e, successivamente, uno o più provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate che stabiliranno in concreto come e quando versare il contributo. Fino a quel momento, gli interpelli restano sostanzialmente regolati dalle norme oggi vigenti.La riforma degli interpelli fiscali a pagamento segna un cambio di approccio nel rapporto tra contribuenti e Agenzia delle Entrate: le istanze più complesse, come quelle antiabuso, disapplicative e probatorie, diventeranno a pagamento, mentre resteranno gratuite le richieste interpretative più diffuse. Restano da definire gli importi precisi e alcuni dettagli applicativi, in attesa della pubblicazione del regolamento definitivo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nei prossimi mesi si attendono ulteriori chiarimenti sulle modalità operative di versamento del contributo. Domande Frequenti sugli Interpelli Fiscali a PagamentoCosa sono gli interpelli fiscali a pagamento?Sono le istanze di interpello per le quali è previsto il versamento di un contributo all’Agenzia delle Entrate: il contributo è stato introdotto dal D.Lgs. 219/2023 nell’articolo 11 dello Statuto del contribuente ed è stato ridefinito dal D.Lgs. 192/2025, che lo limita alle fattispecie particolarmente complesse. Riguardano in particolare interpelli antiabuso, disapplicativi, probatori e alcune istanze su nuovi investimenti o regime dei neo-residenti.Quali interpelli restano gratuiti?Restano gratuiti gli interpelli interpretativi e qualificatori, cioè le istanze più comuni con cui si chiede come applicare una norma fiscale a un caso concreto.Chi è esonerato dal pagamento del contributo per interpello?Secondo lo schema di regolamento attuativo sono esonerati i soggetti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo e le pubbliche amministrazioni. Per le altre categorie si attendono chiarimenti definitivi.Quanto costa presentare un interpello a pagamento?Gli importi esatti non sono ancora stati pubblicati in via definitiva: saranno fissati da una tabella allegata al regolamento del MEF, che incrocia tipologia di contribuente, volume d’affari o ricavi (con una soglia di 100 milioni di euro) e tipologia di interpello.Quando entra in vigore il contributo per gli interpelli fiscali a pagamento?La norma non è ancora pienamente operativa: manca la pubblicazione del regolamento attuativo definitivo del MEF, dopo il parere del Consiglio di Stato, e i successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di pagamento.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 14, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-14 14:00:002026-09-09 14:48:54Interpelli Fiscali a Pagamento 2026: Chi Paga e Chi è Esonerato
NOTIZIEComunicazioni di anomalia ISA 2024: i 25 casi e come rispondereLe comunicazioni di anomalia ISA 2024 sono arrivate nei cassetti fiscali di migliaia di partite IVA italiane. Con il provvedimento n. 208057 del 14 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui vengono messe a disposizione di imprese e professionisti gli elementi relativi a possibili incongruenze nei dati dichiarati ai fini degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2024. Le tipologie di anomalia individuate sono 25, elencate nell’allegato tecnico al provvedimento. Vediamo in parole semplici che cosa sono queste comunicazioni di anomalia ISA 2024, perché vengono inviate e in che modo il contribuente può rispondere.Indice dei contenutiCosa sono le comunicazioni di anomalia ISA 2024Perché l’Agenzia invia le comunicazioni di anomalia ISA 2024I 25 casi di anomalia: quali categorie riguardanoDove si consultano le comunicazioni di anomalia ISA 2024Come rispondere alle comunicazioni di anomalia ISA 2024Cosa succede se si ignora la comunicazioneDomande frequenti sulle comunicazioni di anomalia ISA 2024Cosa sono le comunicazioni di anomalia ISA 2024Gli ISA, cioè gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, sono lo strumento che ha sostituito i vecchi studi di settore. In pratica assegnano a ogni impresa o professionista un voto da 1 a 10 che misura quanto i dati dichiarati appaiono coerenti con quelli attesi per quel tipo di attività. Più il punteggio è alto, più il contribuente accede ai cosiddetti benefici premiali, come l’esclusione da alcuni controlli o rimborsi più rapidi.Le comunicazioni di anomalia ISA 2024 non sono accertamenti e non sono cartelle di pagamento. Si tratta di lettere di compliance, cioè messaggi informativi con cui l’Agenzia delle Entrate segnala al contribuente che, incrociando le proprie banche dati, ha rilevato informazioni che appaiono incoerenti tra loro. Il termine “compliance” indica proprio questo approccio collaborativo: prima di controllare, l’Amministrazione avvisa e lascia spazio alla correzione spontanea. Un meccanismo simile a quello che abbiamo visto per lo sconto sui tributi locali collegato alle lettere di compliance. Perché l’Agenzia invia le comunicazioni di anomalia ISA 2024L’obiettivo dichiarato delle comunicazioni di anomalia ISA 2024 è favorire l’adempimento spontaneo. L’Agenzia mette a confronto quanto indicato nel modello ISA con le informazioni già in suo possesso, che provengono da fonti diverse: il modello Redditi, le Certificazioni Uniche trasmesse dai sostituti d’imposta, le dichiarazioni IVA, il modello RLI per i contratti di locazione e le fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio.Quando questi flussi non combaciano, scatta la segnalazione. L’analisi non si ferma al singolo anno: le anomalie relative al periodo d’imposta 2024 vengono valutate guardando anche al comportamento del triennio 2022-2024, così da distinguere l’errore occasionale dalla situazione che si ripete nel tempo. Va sottolineato un aspetto importante: la comunicazione non dimostra che il contribuente abbia evaso qualcosa. Segnala soltanto che i dati, così come sono stati inseriti, generano una discordanza che merita un chiarimento. I 25 casi di anomalia: quali categorie riguardanoIl provvedimento individua 25 tipologie di anomalia, descritte nel dettaglio nell’allegato tecnico. Pur nella loro varietà, le casistiche possono essere ricondotte ad alcune famiglie ricorrenti, che aiutano a capire dove nascono di solito i problemi:Incongruenze tra ricavi o compensi dichiarati e dati strutturali dell’attività, come numero di addetti, beni strumentali, mezzi impiegati o superficie dei locali.Disallineamenti tra il modello ISA e le altre dichiarazioni presentate dallo stesso contribuente, tipicamente tra ISA, Redditi e dichiarazione IVA.Mancata o incompleta indicazione di dati rilevanti nel modello ISA, ad esempio quadri lasciati vuoti che invece risultano valorizzati altrove.Scostamenti rispetto ai dati di fonte esterna, come le fatture elettroniche emesse, le Certificazioni Uniche ricevute o i canoni di locazione registrati.Cause di esclusione o di inapplicabilità indicate senza i presupposti che le giustificano, oppure valori anomali che si ripetono per più annualità.Un dettaglio operativo utile: ogni contribuente non riceve necessariamente l’elenco completo. La comunicazione riporta al massimo le tre anomalie ritenute più rilevanti tra quelle rilevate sulla sua posizione. Chi vuole conoscere la descrizione puntuale di ciascuno dei 25 casi deve fare riferimento all’allegato del provvedimento pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Dove si consultano le comunicazioni di anomalia ISA 2024Le comunicazioni di anomalia ISA 2024 non viaggiano per posta ordinaria né, di regola, tramite raccomandata cartacea. Vengono rese disponibili in modalità telematica nel cassetto fiscale, cioè la sezione dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate in cui confluiscono dichiarazioni, versamenti e comunicazioni del contribuente. Contestualmente viene inviato un avviso via PEC all’indirizzo risultante dall’indice nazionale dei domicili digitali, quando presente.Le stesse informazioni vengono messe a disposizione anche dell’intermediario abilitato incaricato dal contribuente, se è stata attivata la delega alla consultazione del cassetto fiscale. Chi si è affidato a un professionista per l’invio della dichiarazione, quindi, riceve normalmente la segnalazione anche per quel canale. Il fatto che la notifica sia digitale non ne riduce il peso: come accade per la raccomandata non ritirata che si considera comunque conosciuta, l’onere di controllare i propri canali ufficiali resta in capo al destinatario. Come rispondere alle comunicazioni di anomalia ISA 2024Ricevere una segnalazione non comporta automaticamente un pagamento. Di fronte alle comunicazioni di anomalia ISA 2024 il contribuente ha sostanzialmente tre strade, che vanno valutate caso per caso in base alla situazione concreta.Fornire chiarimenti: se l’anomalia dipende da elementi non noti all’Amministrazione (un evento straordinario, una particolarità dell’attività, una circostanza che spiega lo scostamento), è possibile trasmettere le proprie osservazioni per via telematica, attraverso l’applicativo dedicato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure tramite un intermediario abilitato.Correggere l’errore: quando la segnalazione è fondata e deriva da un dato inserito male o dimenticato, si può presentare una dichiarazione integrativa, cioè una nuova dichiarazione che sostituisce quella già trasmessa correggendone i contenuti.Regolarizzare con ravvedimento operoso: se dalla correzione emergono maggiori imposte dovute, il ravvedimento operoso permette di versare il dovuto con sanzioni ridotte, tanto più ridotte quanto prima ci si mette in regola rispetto alla scadenza originaria.C’è poi una quarta possibilità, spesso trascurata: l’anomalia può semplicemente non essere fondata. Capita che l’incrocio automatico delle banche dati produca un falso positivo, ad esempio per un codice attività registrato in modo impreciso o per operazioni soggette a regimi particolari. In quel caso non serve integrare nulla, ma è comunque opportuno documentare la propria posizione e conservare le prove a supporto, in vista di eventuali controlli successivi. Prima di scegliere come muoversi conviene sempre far esaminare la propria situazione da un professionista abilitato, perché gli effetti di una integrativa o di un ravvedimento vanno ponderati nel loro insieme, esattamente come accade quando si valuta la detraibilità delle assicurazioni nel 730/2026 o qualsiasi altra scelta dichiarativa. Cosa succede se si ignora la comunicazioneNon esiste una sanzione immediata per il solo fatto di non rispondere alle comunicazioni di anomalia ISA 2024. Restare in silenzio, però, comporta due conseguenze concrete. La prima è che il contribuente perde l’occasione di sanare la posizione a costi ridotti tramite il ravvedimento, che risulta tanto più conveniente quanto più si agisce tempestivamente.La seconda è che le anomalie segnalate e non chiarite alimentano le liste selettive utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per programmare i controlli. In altre parole, una posizione che risulta ripetutamente incoerente nel triennio ha più probabilità di essere selezionata per un’attività di accertamento vera e propria. Per questo motivo la comunicazione, pur non essendo un atto impositivo, merita di essere letta con attenzione e non archiviata come una semplice informativa.Domande frequenti sulle comunicazioni di anomalia ISA 2024 Le comunicazioni di anomalia ISA 2024 sono un accertamento fiscale?No. Si tratta di comunicazioni di compliance, cioè avvisi informativi che segnalano possibili incoerenze nei dati dichiarati. Non contengono richieste di pagamento e non sono atti impositivi impugnabili come un avviso di accertamento: servono a dare al contribuente la possibilità di chiarire o correggere prima di eventuali controlli.Quante anomalie possono essere segnalate in una singola comunicazione?Le tipologie complessive individuate dal provvedimento sono 25, ma ogni singola comunicazione riporta al massimo le tre anomalie ritenute più rilevanti per quella specifica posizione. Non è detto quindi che il contribuente veda tutte le incoerenze eventualmente presenti sulla propria annualità.È obbligatorio rispondere alla comunicazione di anomalia ISA?Non c’è un obbligo formale di replica né una sanzione automatica per il silenzio. Rispondere o regolarizzare, però, evita che l’anomalia resti aperta e alimenti le liste selettive per i controlli futuri, oltre a consentire l’accesso alle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.Cosa fare se l’anomalia segnalata sembra sbagliata?Se l’incoerenza dipende da un falso positivo o da elementi non conosciuti dall’Amministrazione, è possibile trasmettere chiarimenti per via telematica tramite l’applicativo dedicato o un intermediario abilitato, conservando la documentazione che dimostra la correttezza della propria posizione.L’anomalia ISA 2024 riguarda solo l’anno d’imposta 2024?Le segnalazioni si riferiscono al periodo d’imposta 2024, ma l’analisi dell’Agenzia tiene conto anche del comportamento nel triennio 2022-2024. Le anomalie che si ripetono per più annualità vengono considerate più rilevanti rispetto a uno scostamento isolato.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 13, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-13 18:00:002026-09-09 11:53:19Comunicazioni di anomalia ISA 2024: i 25 casi e come rispondere
NOTIZIERitenuta d’Acconto Corte Costituzionale 2025: l’Elenco Sostitutivo del 770 all’Agenzia delle EntrateL’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 10 settembre 2026 il provvedimento Prot. 249042/2026, che disciplina la trasmissione dell’elenco dei percipienti di somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo d’imposta 2025 dall’Amministrazione della Corte Costituzionale. Si tratta di una misura tecnica che riguarda un solo soggetto, la Corte Costituzionale appunto, ma che vale la pena spiegare bene perché genera spesso confusione tra CU e modello 770. Chiariamo subito un punto: la Certificazione Unica non cambia affatto, mentre l’unica novità riguarda la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta.Indice dei contenutiCorte Costituzionale sostituto d’imposta: cosa significaLa Certificazione Unica resta invariata: è lei ad alimentare la precompilataLa vera novità: l’elenco che sostituisce il modello 770Perché la differenza tra CU e 770 conta per i cittadiniDomande frequenti sulla ritenuta d’acconto Corte CostituzionaleCorte Costituzionale sostituto d’imposta: cosa significaLa Corte Costituzionale, come qualsiasi datore di lavoro, ente pubblico o soggetto che eroga compensi soggetti a ritenuta, agisce come sostituto d’imposta a tutti gli effetti di legge. Questo significa che, quando paga somme a consulenti, collaboratori o altri percipienti, trattiene una parte dell’importo a titolo di ritenuta d’acconto e la versa allo Stato per conto del beneficiario, secondo il meccanismo previsto dall’articolo 29, comma 3, del DPR 600/1973. In pratica, il percipiente riceve già l’importo al netto delle imposte dovute, mentre la Corte Costituzionale si occupa di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati di ogni pagamento effettuato.Questo meccanismo non è diverso da quello applicato da un’azienda privata o da una pubblica amministrazione qualsiasi: cambia soltanto la modalità con cui l’ente comunica i dati alla fine dell’anno, come vedremo tra poco. La Certificazione Unica resta invariata: è lei ad alimentare la precompilataÈ importante sottolineare che il provvedimento del 10 settembre 2026 non tocca in alcun modo la Certificazione Unica. La Corte Costituzionale, come ogni altro sostituto d’imposta, continua a rilasciare e trasmettere la CU con le scadenze ordinarie valide per tutti: il 16 marzo 2026 per la generalità dei redditi, oppure il 30 aprile 2026 per i redditi di lavoro autonomo abituale e le provvigioni.È proprio la Certificazione Unica, e non l’elenco oggetto di questo provvedimento, a confluire nella dichiarazione precompilata messa a disposizione dei contribuenti dall’Agenzia delle Entrate. Chi ha percepito compensi dalla Corte Costituzionale nel 2025 troverà quindi questi redditi già indicati nella propria precompilata sulla base della CU ricevuta, esattamente come accade con qualsiasi altro sostituto d’imposta italiano. La vera novità: l’elenco che sostituisce il modello 770L’unica particolarità introdotta dal provvedimento riguarda il modello 770, cioè la dichiarazione annuale che i sostituti d’imposta devono normalmente presentare per riepilogare tutte le ritenute operate durante l’anno. Per la sola Amministrazione della Corte Costituzionale, questa dichiarazione non viene presentata nella forma ordinaria del modello 770, ma sostituita da un apposito elenco dei percipienti, trasmesso telematicamente con le stesse specifiche tecniche previste per il modello 770/2026, comprensive dei prospetti ST, SV, SX e SY.Questa modalità sostitutiva trova la sua base normativa nell’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998, che consente a determinati organi di adottare procedure di comunicazione semplificate rispetto agli adempimenti dichiarativi standard. Il termine per la trasmissione dell’elenco è fissato al 31 ottobre 2026: una data che, cadendo di sabato, slitta al primo giorno lavorativo successivo, cioè lunedì 2 novembre 2026, secondo le regole ordinarie di proroga degli adempimenti fiscali. Perché la differenza tra CU e 770 conta per i cittadiniPer chi non lavora quotidianamente con la fiscalità, la distinzione tra CU e modello 770 può sembrare un dettaglio tecnico irrilevante. In realtà capire questa differenza aiuta a evitare confusione: la CU è il documento che riguarda direttamente il singolo percipiente e che serve per la dichiarazione dei redditi, mentre il 770 è una dichiarazione riepilogativa che il sostituto d’imposta presenta all’Agenzia delle Entrate, senza alcun impatto diretto sulla posizione fiscale personale del contribuente.Chi ha ricevuto compensi dalla Corte Costituzionale nel 2025, quindi, non deve preoccuparsi di questo provvedimento: la propria situazione fiscale dipende esclusivamente dalla Certificazione Unica ricevuta, non dall’elenco che sostituisce il modello 770. Va inoltre ricordato che, negli ultimi tempi, anche altri organi costituzionali hanno adottato modalità di comunicazione analoghe verso l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della semplificazione degli adempimenti fiscali riservati a queste particolari amministrazioni.Chi gestisce anche una propria attività con partita IVA e vuole tenersi aggiornato sugli obblighi di comunicazione verso l’Agenzia delle Entrate può approfondire anche il tema della fattura elettronica semplificata 2026, altra novità che semplifica gli adempimenti per i contribuenti. Domande frequenti sulla ritenuta d’acconto Corte Costituzionale Il provvedimento del 10 settembre 2026 modifica la Certificazione Unica?No. La CU resta invariata e viene trasmessa con le scadenze ordinarie del 16 marzo 2026, o del 30 aprile 2026 per i redditi di lavoro autonomo abituale e le provvigioni. Il provvedimento riguarda esclusivamente la sostituzione del modello 770.Cosa cambia realmente per la Corte Costituzionale come sostituto d’imposta?Cambia soltanto la modalità di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta: al posto del modello 770, la Corte Costituzionale trasmette un elenco dei percipienti con le stesse specifiche tecniche, entro il 31 ottobre 2026.Qual è la base normativa di questa modalità sostitutiva?L’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998, che consente questa procedura semplificata in luogo della presentazione ordinaria del modello 770.Questo provvedimento alimenta la dichiarazione precompilata?No. È la Certificazione Unica, trasmessa con le scadenze ordinarie, ad alimentare la precompilata. L’elenco sostitutivo del 770 non ha alcun impatto su questo processo.Chi ha ricevuto compensi dalla Corte Costituzionale nel 2025 deve fare qualcosa di diverso?No, la posizione fiscale del percipiente dipende dalla Certificazione Unica ricevuta, esattamente come per qualsiasi altro sostituto d’imposta. Il provvedimento riguarda solo gli adempimenti interni della Corte Costituzionale verso l’Agenzia delle Entrate.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 12, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-12 09:00:002026-09-11 16:34:55Ritenuta d’Acconto Corte Costituzionale 2025: l’Elenco Sostitutivo del 770 all’Agenzia delle Entrate
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITIErrore Agenzia delle Entrate nel Modello Redditi 2026: Attenzione al Quadro RT e MinusvalenzeL’Agenzia delle Entrate ha recentemente ammesso un errore nelle istruzioni ufficiali del Modello Redditi 2026, in particolare per quanto riguarda il Quadro RT, dedicato alle plusvalenze e minusvalenze da investimenti finanziari (capital gain). Si tratta di un problema tecnico che coinvolge milioni di contribuenti che hanno effettuato operazioni su titoli, fondi, ETF e altri strumenti finanziari nel 2025, e che ora si trovano a dover compilare correttamente la dichiarazione dei redditi evitando di incorrere in errori fiscali che potrebbero costare caro. In questa guida completa analizziamo cosa è successo, quali contribuenti sono coinvolti, come compilare correttamente il Quadro RT e come tutelare le proprie minusvalenze pregreg.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCos’e’ il Quadro RT del Modello Redditi 2026Qual e’ l’Errore dell’Agenzia delle Entrate nelle Istruzioni 2026Chi e’ Coinvolto: I Contribuenti a RischioCome Funziona la Compensazione Plusvalenze e MinusvalenzeCome Compilare Correttamente il Quadro RT 2026: Guida ai Righi ChiaveCriptovalute e Quadro RT 2026: Novita’ e InterazioneCosa Fare se Hai Gia’ Presentato il Modello Redditi 2026Regime Dichiarativo vs Regime Amministrato: Quale ScegliereIl Ruolo del CAF nella Corretta Compilazione del Quadro RTFAQ: Domande Frequenti su Quadro RT e Minusvalenze 2026Cos’e’ il Quadro RT del Modello Redditi 2026Il Quadro RT (“Plusvalenze di natura finanziaria”) e’ la sezione del Modello Redditi Persone Fisiche destinata alla dichiarazione dei redditi diversi di natura finanziaria, ovvero i guadagni e le perdite derivanti da:Cessione di azioni, obbligazioni e titoli di StatoCompravendita di ETF e fondi comuni di investimentoOperazioni su valute estere, criptovalute e derivatiCessione di quote di partecipazione in societa’ (qualificate e non qualificate)Operazioni su contratti a termine e opzioniIl Quadro RT si divide in diverse sezioni: la Sezione I riguarda le plusvalenze soggette all’imposta sostitutiva del 26% (aliquota standard dal 2019); la Sezione II riguarda le plusvalenze da partecipazioni qualificate; la Sezione III riguarda le plusvalenze da partecipazioni non qualificate in societa’ residenti in Paesi a fiscalita’ privilegiata; la Sezione IV riguarda le plusvalenze da opzioni e altri strumenti finanziari.Per i contribuenti che utilizzano il regime dichiarativo (cioe’ che non si affidano a un intermediario finanziario con regime amministrato), la compilazione del Quadro RT e’ obbligatoria per rendicontare ogni operazione realizzata nel corso dell’anno fiscale 2025. Qual e’ l’Errore dell’Agenzia delle Entrate nelle Istruzioni 2026Le istruzioni ufficiali del Modello Redditi PF 2026, nella versione inizialmente pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, contenevano indicazioni imprecise o fuorvianti in merito alla sezione dedicata alle minusvalenze pregresse nel Quadro RT. In particolare, il problema riguardava le modalita’ di riporto delle minusvalenze non compensate negli anni precedenti (2021-2024) e la loro corretta indicazione nei righi RT93/RT94 del modello.L’errore, segnalato da numerosi professionisti fiscali e associazioni di categoria, consisteva in una discrepanza tra le istruzioni cartacee e il software di compilazione: le istruzioni indicavano una modalita’ di calcolo delle minusvalenze da riportare che non corrispondeva a quella effettivamente implementata nel programma informatico “Redditi PF” messo a disposizione dall’Agenzia. Questo ha generato confusione tra i contribuenti e i CAF, portando in alcuni casi a dichiarazioni compilate in modo errato.Il problema e’ stato formalmente riconosciuto con la pubblicazione di una versione aggiornata delle istruzioni e di un comunicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, che ha invitato i contribuenti a verificare le dichiarazioni gia’ presentate e, dove necessario, a procedere con la dichiarazione integrativa.Attenzione: L’errore non riguarda solo la compilazione formale, ma puo’ avere impatti economici concreti: una corretta gestione delle minusvalenze puo’ comportare un significativo risparmio fiscale, dal momento che le perdite pregresse possono essere compensate con le plusvalenze degli anni successivi entro il limite di 4 anni. Chi e’ Coinvolto: I Contribuenti a RischioNon tutti i contribuenti che compilano il Quadro RT sono coinvolti dall’errore nelle stesse misura. Ecco una panoramica dei profili piu’ esposti:Profilo contribuenteLivello di rischioCosa verificareInvestitori con minusvalenze pregresse 2021-2024 non compensateALTORighi RT93/RT94: importi riportati correttamenteContribuenti che hanno cambiato regime (da amministrato a dichiarativo o viceversa)ALTOCertificazione dei valori in ingresso al nuovo regimeInvestitori con operazioni su ETF armonizzati e non armonizzatiMEDIODistinzione tra redditi da capitale e redditi diversiContribuenti con criptovalute 2025 (plus/minus sopra 2000 euro)MEDIONuovo quadro W integrato con RTInvestitori con solo plusvalenze compensate nell’annoBASSOVerifica aliquota applicata (26%)Contribuenti con regime amministrato (dossier bancario)NULLONessuna compilazione RT necessariaCome si evince dalla tabella, i soggetti piu’ esposti sono quelli che hanno accumulato minusvalenze negli anni precedenti e che ora cercano di recuperarle compensandole con le plusvalenze del 2025. Una compilazione errata del Quadro RT potrebbe portare a perdere definitivamente il diritto a questa compensazione, con conseguente maggiore imposta da versare. Come Funziona la Compensazione Plusvalenze e MinusvalenzePer comprendere l’impatto dell’errore nelle istruzioni, e’ fondamentale capire come funziona il meccanismo di compensazione delle perdite finanziarie nel sistema fiscale italiano. La Regola dei 4 AnniIn base all’articolo 68, comma 5, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), le minusvalenze finanziarie realizzate possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei 4 periodi d’imposta successivi. Questo significa che:Minusvalenze 2021 → utilizzabili fino al 2025 (Modello Redditi 2026)Minusvalenze 2022 → utilizzabili fino al 2026Minusvalenze 2023 → utilizzabili fino al 2027Minusvalenze 2024 → utilizzabili fino al 2028Attenzione critica: Le minusvalenze 2021 non utilizzate nel Modello Redditi 2026 (anno di imposta 2025) scadono definitivamente. Non potranno essere recuperate in alcun modo nelle dichiarazioni successive. Questo rende la corretta compilazione del Quadro RT 2026 particolarmente urgente per chi ha subito perdite nel 2021.Il Limite della Compensazione: Solo Redditi DiversiUn aspetto fondamentale spesso frainteso e’ che le minusvalenze da capital gain possono compensare solo redditi diversi di natura finanziaria, NON i redditi da capitale. Questa distinzione e’ cruciale, ad esempio, per gli ETF:ETF armonizzati (UCITS): i proventi da cessione sono redditi diversi (compensabili con minusvalenze); i proventi da distribuzione sono redditi da capitale (non compensabili)Azioni e obbligazioni: plusvalenze da cessione = redditi diversi (compensabili)Fondi comuni italiani: i proventi sono redditi da capitale (non compensabili con minusvalenze da capital gain)Questo regime asimmetrico e’ al centro di un lungo dibattito politico-fiscale, e potrebbe essere oggetto di riforma nei prossimi anni, ma ad oggi rimane invariato.Esempio Pratico di CompensazioneMario ha realizzato nel 2025 una plusvalenza di 5.000 euro dalla vendita di azioni Enel. Negli anni precedenti aveva accumulato le seguenti minusvalenze non compensate:2021: minusvalenza di 2.000 euro (ultima chance per recuperarla!)2022: minusvalenza di 1.500 euro2023: minusvalenza di 800 euroCompilando correttamente il Quadro RT, Mario potra’ compensare 4.300 euro di minusvalenze pregresse contro la plusvalenza 2025 di 5.000 euro, pagando l’imposta del 26% solo su 700 euro (= 182 euro) invece che sui 5.000 euro (= 1.300 euro). Risparmio fiscale: 1.118 euro.Se a causa dell’errore nelle istruzioni Mario non riportasse correttamente le minusvalenze 2021 nel rigo RT93, perderebbe definitivamente 2.000 euro di minusvalenza, pagando un’imposta aggiuntiva di 520 euro (il 26% di 2.000 euro) non dovuta.Come Compilare Correttamente il Quadro RT 2026: Guida ai Righi ChiaveEcco una guida pratica ai righi piu’ rilevanti del Quadro RT nella versione corretta delle istruzioni 2026: Sezione I: Plusvalenze e Minusvalenze Soggette ad Imposta Sostitutiva 26%RT1: Corrispettivi (totale dei proventi da cessione di titoli nel 2025)RT2: Costo o valore d’acquisto dei titoli ceduti (deducibile)RT3: Plusvalenza/minusvalenza dell’anno (RT1 – RT2)RT5: Minusvalenze degli anni precedenti da utilizzare in compensazioneRT6: Plusvalenza imponibile al netto delle minusvalenze (RT3 – RT5, se positivo)RT7: Imposta sostitutiva dovuta (RT6 x 26%)Righi RT93/RT94: Il Punto Critico dell’ErroreI righi RT93 e RT94 sono dedicati al riporto delle minusvalenze non compensate nell’anno corrente agli anni successivi. L’errore nelle istruzioni originali dell’AdE riguardava la corretta indicazione del periodo di maturazione delle minusvalenze nei campi di questi righi.Nella versione corretta delle istruzioni:Colonna 1 di RT93: anno di formazione della minusvalenza (es. 2022, 2023, 2024)Colonna 2 di RT93: importo della minusvalenza residua da riportareRT94: totale delle minusvalenze riportabili agli anni successiviNella versione errata delle istruzioni, i riferimenti alle colonne erano invertiti o descritti in modo ambiguo, portando alcuni contribuenti a indicare i valori nei campi sbagliati. Il software di compilazione, invece, seguiva correttamente la logica attesa, creando un disallineamento tra quanto scritto nelle istruzioni e quanto richiesto dal programma.Tabella Riepilogativa dei Righi RT PrincipaliRigoDenominazioneCosa indicareNoteRT1CorrispettiviTotale vendite titoli 2025Lordo, prima della deduzione dei costiRT2Costo di acquistoTotale costi di acquisto titoli cedutiInclude commissioni di acquisto/venditaRT3Plus/minusvalenza annoRT1 – RT2Se negativo = minusvalenza 2025RT5Minusvalenze pregresseMinusvalenze 2021-2024 da compensareMax uguale a RT3 se positivoRT6Plus imponibileRT3 – RT5 (se positivo)Base imponibile per imposta 26%RT7Imposta dovutaRT6 x 26%Versamento con F24 codice 1100RT21Acc.to/SaldoAcconto/saldo impostaSaldo entro 30/06/2026 o 31/07/2026 (+0,40%)RT93Minus riportabiliMinusvalenze 2025 non compensate per annoPUNTO CRITICO ERRORE AdERT94Totale minus riportabiliTotale RT93PUNTO CRITICO ERRORE AdECriptovalute e Quadro RT 2026: Novita’ e InterazioneIl Modello Redditi 2026 introduce importanti novita’ anche per le criptovalute, con riflessi diretti sul Quadro RT. A partire dall’anno di imposta 2025, le criptovalute sono inquadrate come attivita’ finanziarie ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR (come modificato dalla Legge di Bilancio 2023 e successive disposizioni attuative dell’AdE).Le plusvalenze da criptovalute sono imponibili al 33% (aliquota in vigore dal 1 gennaio 2026 ai sensi della Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024) solo se superano la soglia di 2.000 euro nel periodo d’imposta. Sotto tale soglia, non c’e’ obbligo dichiarativo nel Quadro RT. Sopra la soglia, le plus/minusvalenze da crypto si dichiarano nella Sezione I del Quadro RT, insieme alle altre plusvalenze finanziarie.Un aspetto delicato riguarda la compensazione tra minusvalenze da criptovalute e plusvalenze da altri strumenti finanziari (e viceversa): secondo l’interpretazione dell’AdE, essendo entrambe riconducibili all’art. 67 comma 1 lettera c-sexies (per le crypto) e c-bis/ter/quater (per gli altri strumenti), la compensazione tra le diverse categorie e’ consentita nella Sezione I del Quadro RT.Anche in questo ambito, l’errore nelle istruzioni originali ha generato confusione: alcune indicazioni sembravano escludere la possibilita’ di compensazione incrociata, mentre la versione corretta delle istruzioni e il software di compilazione la consentono esplicitamente.Cosa Fare se Hai Gia’ Presentato il Modello Redditi 2026Se hai gia’ inviato il tuo Modello Redditi PF 2026 prima della correzione delle istruzioni da parte dell’AdE, hai due possibili situazioni: 1. Hai Usato il Software Ufficiale AdESe hai compilato la dichiarazione usando il programma “Redditi PF” messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (o i software dei principali CAF/commercialisti che si basano sullo stesso motore di calcolo), probabilmente la tua dichiarazione e’ formalmente corretta: il software, come detto, seguiva la logica corretta anche quando le istruzioni cartacee erano errate. In questo caso non devi fare nulla.2. Hai Compilato Manualmente o con Software TerzoSe hai compilato manualmente il modello PDF o hai usato un software che seguiva pedissequamente le istruzioni errate, potresti aver inserito valori scorretti nei righi RT93/RT94. In questo caso e’ opportuno:Verificare il file della dichiarazione confrontando i valori inseriti nei righi RT93/RT94 con la versione aggiornata delle istruzioniConsultare un CAF o un commercialista per valutare se la differenza e’ sostanziale (impatto fiscale reale) o meramente formaleSe necessario, presentare una dichiarazione integrativa entro i termini previstiLa Dichiarazione Integrativa: Quando e ComeLa dichiarazione integrativa consente di correggere errori o omissioni nella dichiarazione originaria. Per il Modello Redditi 2026:Integrativa a favore del contribuente (per recuperare un credito d’imposta o ridurre l’imposta pagata): puo’ essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione (quindi fino al 31/12/2031 per il 2026)Integrativa a sfavore del contribuente (per correggere un errore che ha portato a pagare meno imposte del dovuto): va presentata nel piu’ breve tempo possibile per beneficiare del ravvedimento operoso e ridurre le sanzioniNel caso dell’errore AdE sul Quadro RT, la situazione tipica e’ quella di un contribuente che, seguendo le istruzioni errate, non ha riportato correttamente le minusvalenze pregresse, pagando di piu’ rispetto al dovuto. Si tratta quindi di un caso di integrativa a favore, con ampio margine di tempo per presentarla.Regime Dichiarativo vs Regime Amministrato: Quale ScegliereUna delle questioni che spesso si intrecciano con i problemi del Quadro RT e’ la scelta tra regime dichiarativo e regime amministrato per la tassazione delle plusvalenze finanziarie.CaratteristicaRegime AmministratoRegime DichiarativoChi gestisce la tassazioneL’intermediario (banca/broker)Il contribuente nel Modello RedditiQuadro RT necessarioNo (salvo casi eccezionali)Si, sempreCompensazione plus/minusAutomatica nell’ambito del medesimo dossierManuale, con possibilita’ di ottimizzazioneTrasferimento minus a altro brokerNo (resta nello stesso dossier)Si, gestibile dal contribuenteVersamento impostaA ogni operazione (in tempo reale)A saldo in sede di dichiarazioneVantaggio principaleSemplicita’, nessun adempimentoFlessibilita’, ottimizzazione fiscaleSvantaggio principaleRigidita’, compensazione solo intra-dossierComplessita’ dichiarativa, rischio erroriChi opera con broker esteri (es. Interactive Brokers, DeGiro, eToro, Revolut) e’ quasi sempre in regime dichiarativo, poiche’ questi intermediari non operano come sostituti d’imposta in Italia. Per questi contribuenti la corretta compilazione del Quadro RT e’ quindi assolutamente obbligatoria e l’errore nelle istruzioni AdE e’ particolarmente rilevante.Il Ruolo del CAF nella Corretta Compilazione del Quadro RTDi fronte a queste complessita’ tecniche, affidarsi a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o a un commercialista esperto diventa particolarmente importante. I professionisti dei CAF sono aggiornati sulle ultime modifiche alle istruzioni dell’AdE e possono garantire la corretta compilazione del Quadro RT, evitando errori che potrebbero costare caro al contribuente.Un consulente fiscale esperto puo’ aiutarti a:Verificare le minusvalenze pregresse e assicurarsi che siano correttamente riportate nei righi RT93/RT94Ottimizzare la compensazione tra plusvalenze e minusvalenze, massimizzando il risparmio fiscaleGestire le criptovalute nel Quadro RT e nel nuovo quadro W con le regole aggiornateValutare l’opportunita’ di una dichiarazione integrativa se la dichiarazione originaria contiene erroriAssistere in caso di controllo dell’Agenzia delle EntrateHai bisogno di assistenza per la compilazione del Quadro RT o per verificare la tua dichiarazione dei redditi 2026? Il Centro Fiscale CAF mette a disposizione consulenti esperti che possono assisterti in ogni fase del processo. Contattaci per un appuntamento.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi. FAQ: Domande Frequenti su Quadro RT e Minusvalenze 2026Le minusvalenze del 2021 scadono definitivamente con il Modello Redditi 2026?Si. Le minusvalenze realizzate nel 2021 possono essere utilizzate entro l’anno di imposta 2025, che si dichiara nel Modello Redditi 2026. Se non vengono compensate in questa dichiarazione, si perdono definitivamente. E’ quindi urgente verificare se hai minusvalenze del 2021 ancora non utilizzate e compilare correttamente il Quadro RT.Come faccio a sapere quante minusvalenze pregresse ho?Se sei in regime dichiarativo, trovi i dati nelle dichiarazioni degli anni precedenti (righi RT93/RT94 del Modello Redditi di ogni anno). Se sei in regime amministrato, la banca o il broker ti fornira’ un certificato con i dati fiscali, incluse eventuali minusvalenze non compensate nel dossier.Posso compensare le minusvalenze da azioni con i dividendi ricevuti?No. I dividendi sono redditi da capitale, mentre le minusvalenze da cessione di azioni sono redditi diversi. In base alla normativa vigente, queste due categorie non possono essere compensate tra loro. Le minusvalenze possono compensare solo plusvalenze della stessa categoria (redditi diversi di natura finanziaria).Cosa succede se non dichiaro una plusvalenza nel Quadro RT?L’omessa dichiarazione di plusvalenze finanziarie costituisce una violazione fiscale soggetta a sanzioni. L’Agenzia delle Entrate ha accesso ai dati forniti dagli intermediari finanziari italiani e, attraverso lo scambio automatico di informazioni con i Paesi esteri, anche ai dati di broker e banche estere. Le sanzioni per dichiarazione infedele vanno dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta.Il Quadro RT si compila anche per le criptovalute sotto i 2.000 euro?No. Per le criptovalute, se le plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta non superano complessivamente i 2.000 euro, non c’e’ obbligo di dichiarazione nel Quadro RT (ne’ di versamento dell’imposta sostitutiva). Tuttavia, potrebbe comunque essere necessario compilare il Quadro W per la dichiarazione del possesso di cripto-attivita’ (monitoraggio fiscale) se il valore a fine anno supera determinate soglie.Come si calcola la plusvalenza se ho acquistato titoli in piu’ tranche a prezzi diversi?Per i titoli della stessa specie acquistati in momenti diversi, il costo di acquisto si determina con il metodo LIFO (Last In, First Out) o con il criterio del costo medio ponderato, a seconda del tipo di strumento e del regime fiscale. Per azioni e obbligazioni il metodo standard e’ il LIFO; per le criptovalute, la norma vigente adotta il LIFO. E’ importante documentare accuratamente tutti gli acquisti per calcolare correttamente il costo fiscale.Giugno 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/12/dichiarazione-dei-redditi-modello-730-agenzia-delle-entrate-caf-centro-fiscale-udine.jpg 339 706 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-06-23 14:23:482026-06-28 00:09:26Errore Agenzia delle Entrate nel Modello Redditi 2026: Attenzione al Quadro RT e Minusvalenze
CAFScadenze Fiscali 11-17 Maggio 2026: Calendario Agenzia delle EntrateLa settimana dall’11 al 17 maggio 2026 concentra una serie di scadenze fiscali importanti che riguardano contribuenti, imprese, professionisti e sostituti d’imposta. Il calendario dell’Agenzia delle Entrate prevede adempimenti per versamenti IVA, ritenute alla fonte, contributi INPS e INAIL, accise e molto altro. Conoscere in anticipo queste scadenze fiscali maggio 2026 ti permette di organizzare i pagamenti ed evitare sanzioni.In questa guida troverai il quadro completo e aggiornato di tutti gli adempimenti della settimana, con istruzioni pratiche su chi deve pagare, cosa versare e come compilare i modelli F24. Se hai dubbi su un adempimento specifico, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per assisterti.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiPanoramica della settimana 11-17 maggio 2026Scadenza 16 maggio: il giorno più intensoVersamenti IVA: chi deve pagare e quantoRitenute alla fonte e sostituti d’impostaContributi INPS: lavoratori dipendenti e autonomiContributi INAIL e premi assicurativiAccise e imposta sui tabacchiAdempimenti speciali della settimanaTabella riepilogativa scadenze 11-17 maggio 2026Sanzioni e ravvedimento operosoDomande frequenti sulle scadenze fiscali di maggio 2026Panoramica della settimana 11-17 maggio 2026La settimana dall’11 al 17 maggio 2026 è una delle più impegnative del calendario fiscale di primavera. Il giorno chiave è il 16 maggio 2026, che concentra la maggior parte degli adempimenti mensili obbligatori: dai versamenti IVA mensili delle imprese con volume d’affari superiore alle soglie, ai contributi INPS per lavoratori dipendenti, alle ritenute sui redditi da lavoro operate nel mese di aprile 2026.È importante ricordare che la scadenza del 16 di ogni mese rappresenta il termine ordinario per la maggior parte dei versamenti periodici. Qualora il 16 cadesse di domenica o in un giorno festivo, il termine slitterebbe al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso del 16 maggio 2026, trattandosi di un sabato, i versamenti si intendono regolarmente eseguiti entro lunedì 18 maggio 2026, primo giorno lavorativo utile.Oltre ai versamenti standard del 16, nella settimana 11-17 maggio 2026 si segnalano anche adempimenti specifici per alcune categorie di contribuenti: dai produttori di tabacchi e degli olii minerali, ai concessionari e importatori, fino agli operatori che hanno adottato il regime speciale IVA per le vendite a distanza (OSS). Scadenza 16 maggio: il giorno più intenso del calendario fiscaleIl 16 maggio 2026 (con proroga al 18 maggio per la regola festivi/sabato) è il termine entro cui devono essere effettuati i principali versamenti mensili mediante modello F24. Questa data accomuna contribuenti di ogni tipo: dipendenti, autonomi, partite IVA, imprese e sostituti d’imposta.Tra i principali adempimenti concentrati in questa data si segnalano:IVA mensile aprile 2026: versamento dell’IVA dovuta per il mese di aprile 2026 per i contribuenti mensili.Ritenute IRPEF: versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d’imposta su redditi da lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di aprile 2026.Ritenute su redditi di lavoro autonomo: versamento delle ritenute su compensi a professionisti, agenti e mediatori corrisposti nel mese precedente.Contributi INPS lavoratori dipendenti: versamento della quota a carico del dipendente e del datore di lavoro (o committente) per aprile 2026.Contributi INPS gestione separata: per collaboratori e co.co.co., versamento della quota relativa ai compensi di aprile.INAIL premi assicurativi: versamento della terza o seconda rata del premio INAIL per i datori di lavoro che hanno optato per il pagamento rateale.Il modello F24 può essere utilizzato anche per la compensazione di crediti fiscali con i debiti da versare, riducendo l’esborso effettivo. Per chi ha crediti IVA, IRPEF o contributi INPS risultanti dalla dichiarazione annuale, la compensazione orizzontale consente di non versare l’intero importo dovuto, con significativi vantaggi di liquidità. Per assistenza nella compilazione del modello F24 e nella gestione delle scadenze, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione. Versamenti IVA: chi deve pagare e quantoIl versamento IVA mensile è uno degli adempimenti più rilevanti per le imprese e i professionisti con partita IVA che adottano il regime mensile. Entro il 16 maggio 2026 (spostato al 18 maggio essendo sabato), i contribuenti IVA mensili devono versare l’imposta relativa al mese di aprile 2026.Chi è tenuto al versamento mensile IVA?Sono obbligati alla liquidazione e al versamento mensile dell’IVA i soggetti passivi che nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato un volume d’affari superiore a:400.000 euro per i soggetti che esercitano attività di prestazione di servizi;700.000 euro per i soggetti che esercitano attività diverse (commercio, industria, ecc.).Chi supera queste soglie non può optare per il regime trimestrale e deve obbligatoriamente versare l’IVA ogni mese. I soggetti al di sotto di queste soglie possono invece scegliere il regime trimestrale, con versamenti il 16 maggio (per il I trimestre), il 20 agosto (II trimestre), il 16 novembre (III trimestre) e il 16 marzo dell’anno successivo (saldo annuale).Come si calcola l’IVA da versare ad aprile 2026Il calcolo del versamento IVA mensile si basa sulla differenza tra:IVA sulle vendite (a debito): somma dell’IVA addebitata ai clienti nelle fatture emesse durante il mese di aprile 2026.IVA sugli acquisti (a credito): somma dell’IVA addebitata dai fornitori nelle fatture ricevute e registrate in aprile 2026.Se il risultato è positivo (debito IVA), va versato tramite modello F24 con il codice tributo 6004 (IVA mensile aprile – mensili). Se il risultato è negativo (credito IVA), non si versa nulla e il credito viene riportato al mese successivo.Esempio pratico: Un’impresa di servizi con IVA a debito di 8.500 euro e IVA a credito di 3.200 euro per aprile 2026 dovrà versare entro il 18 maggio 2026 la somma di 5.300 euro (8.500 – 3.200), utilizzando il codice tributo 6004 nel modello F24.Per i contribuenti in regime forfettario o in regime di vantaggio, non è previsto alcun versamento IVA, in quanto questi regimi prevedono l’esenzione dall’IVA. Scopri di più sul regime forfettario e le sue condizioni di accesso. Ritenute alla fonte e sostituti d’impostaEntro il 16 maggio 2026 (prorogato al 18 per la caduta di sabato), tutti i sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di aprile 2026 sulle somme corrisposte a dipendenti, collaboratori e professionisti. L’obbligo riguarda datori di lavoro, enti pubblici, imprese, professionisti che impiegano collaboratori, condomini che pagano compensi agli amministratori.Ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilatiIl datore di lavoro deve versare le ritenute IRPEF trattenute sulle retribuzioni di aprile 2026 ai propri dipendenti. I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono:Codice 1001: ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati (es. collaborazioni coordinate e continuative).Codice 1002: ritenute su redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (ad es. indennità di trasferta, borse di studio).Codice 1012: ritenute su conguaglio IRPEF effettuato in aprile 2026 (conguaglio di fine anno o in corso d’anno).Le aliquote IRPEF applicabili nel 2026 per la determinazione delle ritenute sono le stesse previste dalle fasce di reddito ordinarie: 23% per redditi fino a 28.000 euro annui, 35% per redditi tra 28.001 e 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro (con possibili ulteriori aggiornamenti normativi in corso d’anno).Ritenute su redditi da lavoro autonomo e provvigioniOgni soggetto che nel mese di aprile 2026 ha corrisposto compensi a professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri, consulenti) deve versare entro il 18 maggio 2026 la relativa ritenuta d’acconto. I codici tributo sono:Codice 1040: ritenute su redditi da lavoro autonomo (aliquota 20%).Codice 1038: ritenute su provvigioni corrisposte ad agenti e rappresentanti di commercio (aliquota ordinaria 23% sul 50% dell’imponibile, ovvero 11,50% effettivo; ridotta al 23% sul 20% per agenti con collaboratori, cioè 4,60% effettivo).Codice 1030: ritenute su premi e vincite corrisposte in aprile 2026.Esempio pratico: Studio professionale che ha pagato a un consulente informatico il compenso di 2.000 euro in aprile 2026. La ritenuta del 20% è pari a 400 euro, da versare con il codice tributo 1040 entro il 18 maggio 2026.Per approfondire il tema delle ritenute nella dichiarazione dei redditi 730 o per ricevere assistenza nella compilazione del modello F24, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine. Contributi INPS: lavoratori dipendenti, autonomi e gestione separataIl 16 maggio 2026 (18 maggio per la regola festivi) è il termine ordinario per il versamento dei contributi previdenziali INPS relativi al mese di aprile 2026. L’adempimento riguarda tre principali categorie di soggetti: datori di lavoro per i dipendenti, lavoratori autonomi artigiani e commercianti, e committenti per i collaboratori in gestione separata.Contributi INPS per lavoratori dipendentiI datori di lavoro devono versare entro il 18 maggio 2026 i contributi previdenziali INPS per i lavoratori dipendenti relativi ad aprile 2026. I contributi comprendono:Quota a carico del datore di lavoro: circa il 23,81% della retribuzione lorda (variabile in base a tipologia contrattuale e settore ATECO).Quota a carico del lavoratore: 9,19% della retribuzione lorda (trattenuta in busta paga dal datore di lavoro).Aliquota totale complessiva: circa il 33% della retribuzione lorda, con variazioni per settori specifici (edilizia, agricoltura, commercio).Il versamento avviene tramite modello F24 con codice tributo differenziato per settore (ad es. DM10/2 per i contributi dipendenti, con vari sottocodici per FPLD, IVSS, DIS, ecc.).Contributi INPS gestione separata (co.co.co. e liberi professionisti senza cassa)I committenti che hanno corrisposto compensi a collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) o a professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS nel mese di aprile 2026 devono versare entro il 18 maggio 2026 i relativi contributi. Le aliquote per il 2026 sono:33,72% per collaboratori e co.co.co. non assicurati altrove (di cui 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore).24% per professionisti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria.24% per i pensionati o soggetti con altra copertura previdenziale.Il codice tributo per il versamento gestione separata co.co.co. è CXX (con varianti per la quota a carico del committente e del collaboratore).Artigiani e commercianti: contributi fissi e variabiliPer gli artigiani e i commercianti, i contributi INPS fissi vengono versati in quattro rate annuali (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio dell’anno successivo). La rata di maggio 2026 corrisponde al primo acconto sui redditi stimati per l’anno. Per il 2026, l’importo del contributo fisso annuale per la gestione artigiani è di circa 4.460 euro annui (in quattro rate da circa 1.115 euro ciascuna).La quota variabile, calcolata sull’eccedenza rispetto al minimale di reddito, viene invece versata in sede di saldo con la dichiarazione dei redditi. Per chi è in regime forfettario, l’aliquota contributiva è ridotta al 35% del contributo ordinario. Contributi INAIL e premi assicurativiMaggio è il mese cruciale per i versamenti INAIL. I premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali vengono rateizzati in due o quattro soluzioni nel corso dell’anno. Il 16 maggio 2026 (18 maggio per il calendario effettivo) rappresenta la scadenza per alcune specifiche categorie di contribuenti.Autoliquidazione INAIL: chi deve versare a maggioI datori di lavoro che hanno effettuato l’autoliquidazione INAIL entro il 16 febbraio 2026 e hanno scelto il pagamento rateale in due rate devono versare la seconda rata del premio INAIL entro il 16 maggio 2026. L’importo è pari al 50% del premio annuale complessivo, aumentato degli interessi di rateizzazione.Chi invece ha optato per il pagamento in un’unica soluzione aveva già assolto l’obbligo entro il 16 febbraio 2026. Per i nuovi datori di lavoro che hanno avviato l’attività tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026, il primo versamento INAIL è dovuto entro il 16 maggio 2026.Come si calcola il premio INAILIl premio INAIL si calcola applicando la tariffa di rischio (espressa per mille) alla massa retributiva annua dei lavoratori assicurati. La tariffa varia in base alla voce di tariffa INAIL, che dipende dall’attività svolta (codice ATECO). Per un’impresa manifatturiera con 5 dipendenti e una massa retributiva annua di 150.000 euro, con una tariffa media del 20 per mille, il premio annuo sarebbe di 3.000 euro, con una seconda rata (a maggio) di 1.500 euro più interessi di rateizzazione. Accise, imposta sui tabacchi e altri tributi specialiLa settimana 11-17 maggio 2026 include anche scadenze per i tributi speciali che riguardano operatori economici di settori specifici. Questi adempimenti, pur riguardando una platea limitata di contribuenti, hanno importi e formalità precise.Scadenza 14 maggio: imposta sul valore aggiunto per vendite a distanza (OSS)Entro il 20 di ogni mese del trimestre successivo, gli operatori registrati al regime OSS (One Stop Shop) per le vendite a distanza di beni e servizi verso consumatori finali nell’Unione Europea devono presentare la dichiarazione trimestrale e versare l’IVA. Tuttavia, maggio 2026 non presenta scadenze OSS specifiche per questo trimestre (la scadenza trimestrale cade il 20 luglio per il II trimestre 2026).Accise sugli oli minerali: scadenza 16 maggioEntro il 16 maggio 2026 (18 maggio effettivo), i depositari autorizzati e gli operatori registrati che hanno immesso in consumo prodotti soggetti ad accisa nel mese di aprile 2026 devono:Presentare la dichiarazione mensile delle accise sugli oli minerali (benzina, gasolio, GPL, kerosene, ecc.).Versare l’importo delle accise dovute per le immissioni in consumo di aprile 2026.Imposta sui tabacchi lavorati: scadenza 16 maggioI rivenditori e i depositari di tabacchi lavorati (sigarette, tabacco da pipa, sigari, prodotti da riscaldamento) devono versare entro il 16 maggio 2026 (18 maggio effettivo) l’imposta di consumo relativa alle vendite di aprile 2026. L’imposta sui tabacchi comprende l’accisa e l’IVA incorporata, calcolate in base alle tabelle dei prezzi di vendita al pubblico.Imposta sugli intrattenimenti e apparecchi da gioco: scadenza 16 maggioGli operatori del settore dell’intrattenimento e dello spettacolo (discoteche, sale da ballo, gestori di apparecchi da gioco leciti, impianti sportivi) devono versare entro il 16 maggio 2026 (18 maggio effettivo) l’imposta sugli intrattenimenti relativa al mese di aprile 2026, secondo le aliquote previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640. Adempimenti speciali della settimana 11-17 maggio 2026Oltre ai versamenti ordinari già descritti, nella settimana 11-17 maggio 2026 si segnalano alcuni adempimenti speciali che meritano particolare attenzione.Modello 730/2026: apertura della stagione dichiarativaSebbene la scadenza del modello 730/2026 (dichiarazione dei redditi anno 2025) sia fissata al 30 settembre 2026, maggio è il mese in cui si apre formalmente la campagna dichiarativa. Dal 2 maggio 2026 è possibile accedere al 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti possono verificare i dati pre-inseriti, apportare modifiche e inviare il modello sia in autonomia (tramite il sito AdE) sia tramite un CAF o intermediario abilitato.Per i lavoratori dipendenti che presentano il 730 tramite CAF, i rimborsi o i debiti vengono gestiti direttamente dal datore di lavoro in busta paga, a partire dal mese di luglio 2026 (rimborsi) o agosto 2026 (pagamenti). Affidarsi al CAF Centro Fiscale di Udine garantisce assistenza professionale e verifiche accurate su detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta. Consulta la nostra guida alla dichiarazione dei redditi da affitto nel 730 per esempi pratici.Rottamazione-quinquies: rate in scadenzaPer i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-quinquies delle cartelle esattoriali, maggio 2026 potrebbe rientrare tra i mesi di scadenza delle rate del piano di rateizzazione concordato. Chi ha debiti iscritti a ruolo con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e ha aderito alla rottamazione deve rispettare scrupolosamente le scadenze delle rate, poiché il mancato pagamento anche di una sola rata entro 5 giorni dalla scadenza comporta la decadenza dal beneficio della rottamazione e il ripristino dei debiti originari con sanzioni e interessi.Per verificare le scadenze della tua rottamazione e ricevere assistenza, consulta la nostra guida completa sulla rottamazione-quinquies: FAQ e guida 2026.Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (LIPE): scadenza 31 maggioPur non rientrando strettamente nella settimana 11-17 maggio, è opportuno ricordare che entro il 31 maggio 2026 i contribuenti IVA mensili e trimestrali devono trasmettere la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relativa al I trimestre 2026, tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione è distinta dal versamento e ha carattere puramente informativo-obbligatorio. Tabella riepilogativa scadenze 11-17 maggio 2026Ecco il riepilogo completo di tutti gli adempimenti fiscali della settimana 11-17 maggio 2026, ordinati per data e soggetto obbligato. Si ricorda che le scadenze del 16 maggio (sabato) slittano al 18 maggio 2026, primo giorno lavorativo utile.Data effettivaAdempimentoSoggetti obbligatiCodice tributo / Modello18 mag 2026Versamento IVA mensile aprile 2026Contribuenti IVA mensiliF24 – codice 600418 mag 2026Ritenute IRPEF lavoro dipendente aprile 2026Datori di lavoro (sostituti d’imposta)F24 – codice 100118 mag 2026Ritenute su lavoro autonomo e provvigioni aprile 2026Committenti e aziende che usano professionistiF24 – codice 1040 / 103818 mag 2026Contributi INPS dipendenti aprile 2026Datori di lavoroF24 – DM10/218 mag 2026Contributi INPS gestione separata (co.co.co.) aprile 2026Committenti, aziende con collaboratoriF24 – codice CXX18 mag 2026Contributi INPS artigiani e commercianti (I rata 2026)Artigiani, commercianti, lavoratori autonomi INPSF24 – codice INPS18 mag 2026II rata premio INAIL (autoliquidazione)Datori di lavoro con pagamento ratealeF24 – codici INAIL18 mag 2026Accise oli minerali – immissioni aprile 2026Depositari autorizzati, operatori registratiF24 accise18 mag 2026Imposta sui tabacchi lavorati – vendite aprile 2026Rivenditori e depositari tabacchiVersamento tramite concessionario18 mag 2026Imposta sugli intrattenimenti – aprile 2026Gestori sale da ballo, apparecchi da giocoF24 – codice 672818 mag 2026Versamento canone RAI mensile (aziende)Imprese con abbonamento RAI specialeF24 – codice 6099Fonte: Calendario Agenzia delle Entrate 2026, Circolare INPS, INAIL – Dati aggiornati a maggio 2026. Sanzioni per omesso versamento e ravvedimento operosoCosa succede se non si rispettano le scadenze fiscali di maggio 2026? L’omesso o tardivo versamento dei tributi comporta l’applicazione automatica di sanzioni amministrative e interessi di mora. Tuttavia, esiste uno strumento prezioso per regolarizzare la propria posizione in modo agevolato: il ravvedimento operoso.Sanzioni per omesso versamentoLa sanzione base per l’omesso versamento è pari al 30% dell’importo non versato (ridotta al 15% per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza). A questi si aggiungono gli interessi legali, il cui tasso è fissato dalla Banca d’Italia annualmente (per il 2026 si attesta intorno al 2,5% annuo).In caso di versamento tardivo, la sanzione viene ridotta automaticamente se il contribuente ricorre al ravvedimento operoso prima che l’Amministrazione Finanziaria avvii un controllo o notifichi un atto impositivo.Ravvedimento operoso: le aliquote ridotteIl ravvedimento operoso consente di regolarizzare spontaneamente un omesso o tardivo versamento, versando il tributo dovuto più una sanzione ridotta e gli interessi. Le aliquote della sanzione ridotta dipendono dalla tempestività della regolarizzazione:0,1% per ogni giorno di ritardo, fino al 14° giorno (cd. ravvedimento “sprint”): applicabile entro 14 giorni dalla scadenza.1,5% dal 15° al 30° giorno di ritardo (1/10 del 15%).1,67% dal 31° al 90° giorno (1/9 del 15%).3,75% dopo 90 giorni ma entro 1 anno dalla scadenza (1/8 del 30%).4,29% tra 1 e 2 anni dalla scadenza (1/7 del 30%).5% oltre 2 anni dalla scadenza (1/6 del 30%).Esempio pratico: Un’impresa dimentica di versare l’IVA di aprile 2026 (5.300 euro dovuti entro il 18 maggio 2026). Si accorge dell’omissione il 25 maggio 2026 (7 giorni di ritardo). Applicando il ravvedimento sprint (0,1% per giorno): sanzione = 5.300 x 0,1% x 7 = 37,10 euro. Interessi legali: 5.300 x 2,5% / 365 x 7 = 2,54 euro. Totale da versare: 5.300 + 37,10 + 2,54 = 5.339,64 euro.Il ravvedimento si effettua tramite modello F24, versando con appositi codici tributo per le sanzioni (es. 8904 per sanzione IVA) e per gli interessi (es. 1991 per interessi IVA). Per assistenza nel calcolo e nella compilazione, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione. Come organizzarsi per non perdere le scadenze fiscaliGestire correttamente le scadenze fiscali di maggio 2026 richiede organizzazione e pianificazione. Ecco alcuni consigli pratici per non farti cogliere impreparato:Usa un calendario fiscale: annota tutte le scadenze che ti riguardano con qualche giorno di anticipo (almeno 3-5 giorni) per avere tempo di raccogliere i dati e compilare i modelli.Prepara i dati a fine mese: entro il 30 aprile, calcola e annota l’IVA a debito e a credito di aprile, le retribuzioni erogate e le ritenute operate, i compensi corrisposti a professionisti.Utilizza il modello F24 telematico: tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) o mediante intermediario abilitato, potendo così sfruttare la compensazione con eventuali crediti.Tieni un registro compensazioni: se hai crediti d’imposta (IVA a credito, crediti IRPEF, ecc.), monitorane l’utilizzo per evitare di dimenticare compensazioni vantaggiose.Affidati a un professionista: il CAF Centro Fiscale di Udine può gestire per te tutti gli adempimenti mensili, garantendo precisione ed evitando sanzioni.La settimana 11-17 maggio 2026 si conclude con la certezza che, rispettando le scadenze o ricorrendo tempestivamente al ravvedimento operoso, è possibile mantenere una posizione fiscale regolare ed evitare conseguenze negative. Per qualsiasi dubbio sulle scadenze che ti riguardano, contatta il CAF Centro Fiscale.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Domande Frequenti sulle Scadenze Fiscali 11-17 Maggio 2026Il 16 maggio 2026 cade di sabato: entro quando devo versare?Poiche il 16 maggio 2026 cade di sabato, il termine e prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo, cioe lunedi 18 maggio 2026. Questa regola si applica a tutti i versamenti con scadenza il 16 di ogni mese quando questa data coincide con un giorno non lavorativo (sabato, domenica o festivita nazionale).Devo versare l’IVA mensile se sono in regime forfettario?No. I contribuenti in regime forfettario sono esenti dall’IVA e non devono effettuare alcun versamento IVA mensile. Il regime forfettario prevede l’esclusione dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, che non viene addebitata ai clienti ne versata all’Erario. Non sono quindi interessati dalla scadenza IVA del 18 maggio 2026.Cosa succede se dimentico di versare i contributi INPS entro il 18 maggio 2026?In caso di omesso versamento dei contributi INPS, si applicano sanzioni del 30% dell’importo non versato piu interessi di mora. E pero possibile regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso, versando il dovuto piu una sanzione ridotta (che va dallo 0,1% al giorno per i primi 14 giorni fino al 5% oltre i 2 anni). Si consiglia di provvedere il prima possibile per minimizzare l’onere.Posso compensare l’IVA da versare con un credito IRPEF?Si, e possibile utilizzare la compensazione orizzontale nel modello F24 per compensare il debito IVA con crediti di altre imposte, inclusa l’IRPEF, entro i limiti previsti dalla legge. Per crediti superiori a 5.000 euro annui, la compensazione deve essere preceduta dalla presentazione della dichiarazione IVA e puo essere effettuata solo tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel).Come posso verificare se devo versare la seconda rata INAIL a maggio 2026?Se in sede di autoliquidazione INAIL (presentata entro il 16 febbraio 2026) hai scelto il pagamento rateale in due rate, la seconda rata e dovuta entro il 16 maggio 2026 (18 maggio effettivo). Puoi verificare l’importo sul prospetto di autoliquidazione che hai conservato o tramite il portale INAIL Imprese. Se hai scelto il pagamento in unica soluzione, non hai rate in scadenza a maggio.Hai Bisogno di Assistenza per le Scadenze Fiscali?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella gestione di tutte le scadenze fiscali mensili: versamenti IVA, ritenute, contributi INPS e INAIL, compilazione modelli F24 e ravvedimento operoso.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, SUCCESSIONI Successione Transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria: Regolamento UE, Legge Applicabile e Certificato Europeo (Guida 2026) Successione Transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria: Regolamento UE, Legge Applicabile e Certificato Europeo (Guida 2026)Il Friuli Venezia Giulia è l'unica regione italiana che confina contemporaneamente con Slovenia e Austria. Questa posizione… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-24 09:00:002026-08-17 11:03:48Successione Transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria: Regolamento UE, Legge Applicabile e Certificato Europeo (Guida 2026)CAF, SUCCESSIONI Successione Opere d’Arte, Preziosi e Antiquariato 2026: Perizia, Valutazione e TassazioneGuida completa 2026 alla successione di opere d'arte, gioielli, monete, orologi, antiquariato e auto d'epoca: presunzione del 10%, dichiarazione analitica, perizia tecnica, tassazione, beni culturali vincolati e cessione allo Stato. Consulenza CAF Udine. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-24 08:00:002026-08-17 11:03:45Successione Opere d’Arte, Preziosi e Antiquariato 2026: Perizia, Valutazione e TassazioneCAF, SUCCESSIONI Successione Azienda 2026: Trasferimento Impresa agli Eredi(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Questo articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-24 06:00:002026-08-17 11:03:44Successione Azienda 2026: Trasferimento Impresa agli ErediCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleSettembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-10 11:24:382026-05-10 09:50:58Scadenze Fiscali 11-17 Maggio 2026: Calendario Agenzia delle Entrate
CAF, SUCCESSIONI Successione Transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria: Regolamento UE, Legge Applicabile e Certificato Europeo (Guida 2026) Successione Transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria: Regolamento UE, Legge Applicabile e Certificato Europeo (Guida 2026)Il Friuli Venezia Giulia è l'unica regione italiana che confina contemporaneamente con Slovenia e Austria. Questa posizione… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-24 09:00:002026-08-17 11:03:48Successione Transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria: Regolamento UE, Legge Applicabile e Certificato Europeo (Guida 2026)
CAF, SUCCESSIONI Successione Opere d’Arte, Preziosi e Antiquariato 2026: Perizia, Valutazione e TassazioneGuida completa 2026 alla successione di opere d'arte, gioielli, monete, orologi, antiquariato e auto d'epoca: presunzione del 10%, dichiarazione analitica, perizia tecnica, tassazione, beni culturali vincolati e cessione allo Stato. Consulenza CAF Udine. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-24 08:00:002026-08-17 11:03:45Successione Opere d’Arte, Preziosi e Antiquariato 2026: Perizia, Valutazione e Tassazione
CAF, SUCCESSIONI Successione Azienda 2026: Trasferimento Impresa agli Eredi(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Questo articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-24 06:00:002026-08-17 11:03:44Successione Azienda 2026: Trasferimento Impresa agli Eredi
NOTIZIEDigital Tax: via libera alla dichiarazione integrativa, cosa cambia per il creditoL’Agenzia delle Entrate è intervenuta con un chiarimento importante sulla digital tax, l’imposta italiana sui servizi digitali che colpisce i grandi gruppi tecnologici attivi nella pubblicità online e nelle piattaforme digitali. Con il principio di diritto n. 2 del 22 settembre 2026, l’Amministrazione finanziaria ha stabilito che è ammessa anche per questo tributo la dichiarazione integrativa, cioè la possibilità per il contribuente di correggere una dichiarazione già presentata, sia a proprio favore sia a favore del Fisco.Si tratta di una precisazione attesa dagli operatori del settore, perché fino a questo momento non era del tutto chiaro se le regole generali sulle dichiarazioni integrative, valide per la maggior parte delle imposte, si applicassero anche alla digital service tax. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate colma quindi un vuoto interpretativo e fornisce alle imprese soggette all’imposta uno strumento concreto per rimediare a errori o omissioni commessi nella dichiarazione originaria.La novità riguarda in particolare le modalità con cui un eventuale credito d’imposta emerso dalla correzione può essere utilizzato. Su questo punto l’Agenzia ha fissato paletti precisi, che è utile conoscere per evitare errori nella gestione della pratica.Indice dei contenutiCosa prevede la novità sulla dichiarazione integrativaCome cambia il meccanismo del credito d’impostaCosa devono fare le imprese interessate dalla digital taxDomande frequenti sulla digital tax e la dichiarazione integrativaCosa prevede la novità sulla dichiarazione integrativaIl punto centrale del chiarimento è semplice da riassumere: anche per l’imposta sui servizi digitali si applicano, in quanto compatibili, le regole generali previste dal DPR 322/1998, il decreto che disciplina la presentazione delle dichiarazioni fiscali in Italia. Questo significa che un soggetto passivo della digital tax può presentare una dichiarazione integrativa per correggere errori, omissioni o infedeltà commessi nella dichiarazione originaria, sia entro i termini ordinari sia, in alcuni casi, oltre tale scadenza.Ricordiamo che la digital tax italiana, introdotta con la Legge n. 145/2018 e resa operativa dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021, colpisce i ricavi generati in Italia da alcuni servizi digitali specifici. Rientrano nel perimetro dell’imposta, ad esempio, i ricavi da pubblicità mirata veicolata su interfacce digitali, quelli derivanti dalla messa a disposizione di piattaforme multilaterali che facilitano l’interazione tra utenti, e i proventi legati alla trasmissione di dati raccolti dagli utenti stessi e generati dall’uso di un’interfaccia digitale.Sono soggetti alla digital tax solo i gruppi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato ovunque nel mondo ricavi complessivi non inferiori a 750 milioni di euro: dal periodo d’imposta 2025 la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha infatti soppresso la seconda soglia, quella dei 5,5 milioni di euro di ricavi da servizi digitali realizzati in Italia. Si tratta quindi di una platea di contribuenti piuttosto ristretta, composta prevalentemente da grandi operatori tecnologici internazionali. Proprio per la complessità del calcolo della base imponibile, non era raro che emergessero successivamente errori o dati da rettificare, da qui l’esigenza di un chiarimento sulla possibilità di correggere la dichiarazione. Come cambia il meccanismo del credito d’impostaL’aspetto più delicato riguarda le ipotesi in cui dalla correzione emerga un credito d’imposta a favore del contribuente, ad esempio perché in origine era stata versata un’imposta superiore al dovuto. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito che scaturisce dalla dichiarazione integrativa non può essere utilizzato in compensazione orizzontale tramite modello F24, cioè non può essere impiegato per pagare altri tributi o contributi.Questa limitazione è coerente con la natura particolare della digital tax, un’imposta che non rientra nel circuito ordinario delle compensazioni previsto per la maggior parte dei tributi erariali. Le uniche strade percorribili per il contribuente che matura un credito sono quindi due:chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso, seguendo le procedure ordinarie previste per le istanze di rimborso;riportare l’eccedenza al periodo d’imposta successivo, scomputandola dai versamenti dovuti negli anni seguenti.Questa impostazione riduce la flessibilità nella gestione del credito rispetto a quanto avviene per altre imposte, dove la compensazione in F24 è la via più immediata. Per le imprese soggette alla digital tax diventa quindi fondamentale pianificare con attenzione i tempi e le modalità di recupero delle somme versate in eccesso, valutando caso per caso se convenga chiedere il rimborso oppure attendere il riporto al periodo successivo. Cosa devono fare le imprese interessate dalla digital taxPer le imprese che rientrano nel perimetro della digital tax, il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un’indicazione operativa da tenere presente ogni volta che si riscontra un errore nella dichiarazione già trasmessa. È importante ricostruire correttamente i ricavi imponibili, verificare il superamento della soglia di applicazione dell’imposta e, in caso di correzione, valutare con attenzione l’impatto sul piano finanziario, dato che un eventuale credito non potrà essere usato liberamente in compensazione.Va inoltre ricordato che la corretta gestione della fiscalità internazionale, del monitoraggio dei redditi e degli investimenti esteri è un tema che riguarda anche i contribuenti privati, non solo le grandi società. Chi detiene attività finanziarie o immobiliari all’estero, ad esempio, deve prestare attenzione al quadro W del modello 730, dedicato proprio al monitoraggio fiscale e al calcolo di imposte come IVIE e IVAFE.Allo stesso modo, i professionisti e le piccole imprese che operano nel settore digitale, pur non rientrando tra i soggetti passivi della digital tax, devono comunque gestire con attenzione i propri adempimenti fiscali ordinari: chi opera in regime forfettario, ad esempio, può trovare utile il supporto di un commercialista online per il regime forfettario per la gestione della propria contabilità. Domande frequenti sulla digital tax e la dichiarazione integrativaCos’è la digital tax italiana?È l’imposta sui servizi digitali introdotta dalla Legge n. 145/2018, che colpisce i ricavi generati in Italia da servizi come la pubblicità mirata online, le piattaforme multilaterali di interazione tra utenti e la trasmissione di dati raccolti dagli utenti. Sono soggetti solo i gruppi che nell’anno solare precedente hanno realizzato ovunque ricavi complessivi non inferiori a 750 milioni di euro; la soglia dei 5,5 milioni di euro di ricavi digitali in Italia è stata soppressa dalla Legge di Bilancio 2025.Chi può presentare la dichiarazione integrativa per la digital tax?Possono presentarla i soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali che devono correggere errori, omissioni o dati infedeli contenuti nella dichiarazione originaria, applicando le regole generali previste dal DPR 322/1998.Il credito che nasce dalla dichiarazione integrativa può essere usato in F24?No. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta emerso dalla correzione della dichiarazione digital tax non può essere utilizzato in compensazione orizzontale tramite modello F24 per pagare altri tributi o contributi.Quali alternative restano per recuperare il credito?Il contribuente può chiedere il rimborso della somma versata in eccesso oppure riportare l’eccedenza al periodo d’imposta successivo, scomputandola dai versamenti futuri della digital tax.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-23 09:28:202026-09-23 08:58:07Digital Tax: via libera alla dichiarazione integrativa, cosa cambia per il credito
NOTIZIERitenuta d’acconto Presidenza della Repubblica: il Provvedimento del 10 settembre 2026L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del 10 settembre 2026, che disciplina le modalità di trasmissione degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo d’imposta 2025 dall’Amministrazione della Presidenza della Repubblica. Si tratta di un adempimento tecnico che rientra negli obblighi periodici a carico dei sostituti d’imposta, ma che ha un impatto concreto sul funzionamento del sistema fiscale italiano, in particolare sulla dichiarazione precompilata e sui controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate.Anche se il provvedimento riguarda in modo specifico la Presidenza della Repubblica, comprendere il meccanismo della ritenuta d’acconto Presidenza della Repubblica aiuta a inquadrare come funzionano, più in generale, gli obblighi di comunicazione di tutti i sostituti d’imposta italiani, dalle grandi amministrazioni pubbliche alle piccole imprese private.Indice dei contenutiCos’è il Provvedimento del 10 settembre 2026 dell’Agenzia delle EntrateCosa si intende per ritenuta d’accontoSostituti d’imposta e percipienti: i soggetti coinvoltiPerché la trasmissione degli elenchi è importante per il fiscoDomande frequentiCos’è il Provvedimento del 10 settembre 2026 dell’Agenzia delle EntrateIl provvedimento in questione stabilisce le regole tecniche con cui la Presidenza della Repubblica, in qualità di sostituto d’imposta, deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei percipienti a cui, nel corso del 2025, sono state corrisposte somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto. In pratica, si tratta di una comunicazione ufficiale che riepiloga chi ha ricevuto pagamenti soggetti a tassazione alla fonte e quali importi sono stati trattenuti.Questo tipo di adempimento si collega direttamente agli strumenti già noti ai cittadini e ai professionisti, come il modello 770 e la Certificazione Unica, entrambi utilizzati dai sostituti d’imposta per comunicare al Fisco i compensi erogati e le relative ritenute operate: la trasmissione avviene infatti utilizzando le specifiche tecniche del modello 770/2026, mentre i dati fiscali e contributivi dei percipienti viaggiano attraverso la Certificazione Unica. La differenza è che, in questo caso, il provvedimento riguarda in modo specifico un ente istituzionale, la Presidenza della Repubblica, che applica le ritenute come qualsiasi altro sostituto d’imposta, ma assolve gli obblighi di comunicazione con termini e modalità definiti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 6-bis, del D.P.R. 322/1998 e dell’articolo 29, comma 3, del D.P.R. 600/1973. Cosa si intende per ritenuta d’accontoPer capire meglio la portata di questa notizia, è utile spiegare in parole semplici cosa significa ritenuta d’acconto. Quando un soggetto (ad esempio un ente pubblico, un’azienda o un professionista) paga un compenso a un altro soggetto per una prestazione di lavoro autonomo, una collaborazione o altre tipologie di reddito previste dalla normativa, non versa l’intera somma al percipiente. Trattiene una parte dell’importo e la versa direttamente allo Stato, a titolo di anticipo sulle imposte che il percipiente dovrà pagare in sede di dichiarazione dei redditi.In pratica, la ritenuta d’acconto funziona come un pagamento anticipato delle tasse: chi riceve il compenso vedrà una cifra già decurtata, ma potrà poi scomputare quanto già versato dal totale delle imposte dovute nella propria dichiarazione dei redditi. Questo meccanismo, disciplinato dalla normativa vigente sulle ritenute d’acconto, serve a garantire allo Stato un flusso costante di entrate e a ridurre il rischio di evasione fiscale, perché il prelievo avviene già al momento dell’erogazione del compenso. Sostituti d’imposta e percipienti: i soggetti coinvoltiNel linguaggio fiscale si parla di sostituti d’imposta per indicare i soggetti che, per legge, sono tenuti a trattenere e versare le ritenute d’acconto per conto di chi riceve il pagamento. I percipienti, invece, sono proprio coloro che ricevono le somme soggette a ritenuta: possono essere lavoratori autonomi, professionisti, collaboratori o altri soggetti individuati dalla normativa fiscale.Nel caso specifico del provvedimento del 10 settembre 2026, il sostituto d’imposta è l’Amministrazione della Presidenza della Repubblica, che nel corso del 2025 ha erogato compensi e valori soggetti a ritenuta a diversi percipienti. Tra i principali obblighi che gravano sui sostituti d’imposta, in generale, rientrano:Operare correttamente la ritenuta d’acconto al momento del pagamentoVersare le somme trattenute all’Erario nei termini previstiRilasciare la Certificazione Unica ai percipientiTrasmettere gli elenchi e le dichiarazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate, come previsto dal modello 770 e dai provvedimenti attuativiQuesti adempimenti valgono per qualsiasi sostituto d’imposta, non solo per gli enti pubblici: anche le aziende private e i professionisti che erogano compensi soggetti a ritenuta sono tenuti a rispettare le stesse regole generali. Perché la trasmissione degli elenchi è importante per il fiscoProvvedimenti come quello del 10 settembre 2026 possono sembrare puramente burocratici, ma svolgono una funzione importante nel sistema fiscale italiano. La trasmissione puntuale degli elenchi dei percipienti consente all’Agenzia delle Entrate di incrociare i dati dichiarati dai sostituti d’imposta con quelli riportati dai contribuenti nelle proprie dichiarazioni dei redditi.Questo incrocio di informazioni è alla base di diversi strumenti che i cittadini utilizzano ogni anno, come la dichiarazione precompilata, che viene costruita proprio a partire dai dati trasmessi dai sostituti d’imposta. Più le comunicazioni sono precise e tempestive, più la precompilata risulta affidabile e completa, riducendo il rischio di errori o dimenticanze da parte del contribuente.Inoltre, la raccolta sistematica di questi dati rappresenta uno strumento di controllo antievasione: permette all’Agenzia delle Entrate di verificare che i redditi dichiarati dai contribuenti corrispondano effettivamente alle somme percepite e alle ritenute subite, individuando eventuali anomalie o omissioni. Domande frequentiCosa riguarda il Provvedimento del 10 settembre 2026 dell’Agenzia delle Entrate?Il provvedimento disciplina la trasmissione degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel 2025 dall’Amministrazione della Presidenza della Repubblica, in qualità di sostituto d’imposta.Cosa si intende per ritenuta d’acconto?È una trattenuta anticipata di imposta operata dal sostituto d’imposta al momento del pagamento di un compenso, poi versata all’Erario e scomputabile dal percipiente in sede di dichiarazione dei redditi.Chi sono i sostituti d’imposta?Sono i soggetti, pubblici o privati, tenuti per legge a trattenere e versare le ritenute d’acconto per conto dei percipienti, oltre a comunicare periodicamente questi dati all’Agenzia delle Entrate tramite Certificazione Unica e modello 770.Perché questi adempimenti sono importanti per il contribuente?Perché alimentano i dati utilizzati per la dichiarazione precompilata e permettono all’Agenzia delle Entrate di effettuare controlli incrociati, contribuendo a un sistema fiscale più trasparente e tracciabile.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 13:00:002026-09-11 15:49:43Ritenuta d’acconto Presidenza della Repubblica: il Provvedimento del 10 settembre 2026
NOTIZIERitenuta d’Acconto Senato 2025: Nuovo Provvedimento AELa ritenuta d’acconto Senato 2025 torna al centro dell’attenzione grazie a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 10 settembre 2026. Il documento disciplina le modalità e i termini con cui l’Amministrazione del Senato della Repubblica trasmette al Fisco gli elenchi dei percipienti di somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel corso del periodo d’imposta 2025.Si tratta di un adempimento che sostituisce, per il Senato, l’ordinaria presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (il cosiddetto modello 770): in base all’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998, i soggetti indicati dall’articolo 29, terzo comma, del DPR 600/1973 comunicano al Fisco i dati dei percipienti tramite appositi elenchi. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il provvedimento e cosa significa per chi ha ricevuto compensi dal Senato lo scorso anno.Indice dei contenutiCosa Prevede il Provvedimento del 10 Settembre 2026Chi Sono i Percipienti CoinvoltiPerché Esiste un Regime Speciale per gli Organi CostituzionaliCosa Cambia per Chi Ha Percepito Somme dal Senato nel 2025Domande Frequenti sulla Ritenuta d’Acconto Senato 2025Cosa Prevede il Provvedimento del 10 Settembre 2026Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2026 (prot. n. 249041/2026) definisce nel dettaglio come e quando l’Amministrazione del Senato deve trasmettere gli elenchi dei percipienti relativi al 2025: l’invio telematico deve avvenire entro il 31 ottobre 2026, utilizzando le specifiche tecniche approvate per il modello 770/2026. Per ritenuta d’acconto si intende la trattenuta che un sostituto d’imposta applica su compensi, redditi da lavoro o prestazioni professionali, versandola poi direttamente all’Erario per conto del percipiente.Normalmente, i datori di lavoro e i committenti che operano ritenute devono presentare ogni anno il modello 770, la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta. Il Senato della Repubblica, però, non è tenuto a questo adempimento nella forma ordinaria: il provvedimento stabilisce infatti che la trasmissione avvenga tramite appositi elenchi, con contenuto, termini e modalità definiti d’intesa con l’Amministrazione del Senato, in attuazione dell’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998. Oggetto dell’invio sono i dati fiscali dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni contenuti nei prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY del modello 770/2026. Chi Sono i Percipienti CoinvoltiQuando si parla di percipienti, ci si riferisce a tutte le persone fisiche o i soggetti che nel 2025 hanno ricevuto dal Senato somme o valori soggetti a ritenuta d’acconto. Non si tratta quindi soltanto dei dipendenti dell’istituzione, ma di una platea più ampia.Tra i soggetti coinvolti rientrano generalmente:dipendenti e collaboratori dell’Amministrazione del Senato;collaboratori occasionali e continuativi;professionisti esterni incaricati di prestazioni specifiche;fornitori e altri soggetti che hanno percepito compensi soggetti a ritenuta nel corso dell’anno.I dati di dettaglio riferiti al singolo percipiente (dati anagrafici, importi corrisposti e ritenute operate) viaggiano, come per qualsiasi altro sostituto d’imposta, attraverso la Certificazione Unica, già trasmessa entro il 16 marzo 2026 (30 aprile 2026 per le certificazioni di lavoro autonomo abituale e per le provvigioni). Gli elenchi oggetto del provvedimento riguardano invece i dati riepilogativi dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni relativi alle ritenute operate. Perché Esiste un Regime Speciale per gli Organi CostituzionaliIl regime applicato al Senato non è una novità isolata. Un meccanismo analogo è già in vigore da tempo per altri organi costituzionali, come la Camera dei Deputati, la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale. Questi enti godono infatti di una particolare autonomia contabile e amministrativa, riconosciuta a livello normativo dall’articolo 29, terzo comma, del DPR 600/1973, che li individua espressamente tra i soggetti che operano le ritenute e provvedono direttamente ai relativi versamenti.In pratica, invece di seguire pedissequamente le stesse procedure previste per un’azienda privata o una pubblica amministrazione ordinaria, questi organi assolvono gli adempimenti che spettano loro in qualità di sostituti d’imposta attraverso canali dedicati, definiti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento del 10 settembre 2026 si inserisce quindi in una prassi consolidata, aggiornando le regole tecniche per il periodo d’imposta 2025. Cosa Cambia per Chi Ha Percepito Somme dal Senato nel 2025La domanda più frequente riguarda naturalmente le conseguenze pratiche per chi, nel 2025, ha ricevuto compensi dal Senato soggetti a ritenuta d’acconto. La risposta è rassicurante: non è richiesta alcuna azione da parte del percipiente.Il meccanismo funziona come per qualsiasi altro sostituto d’imposta ordinario. I compensi e le ritenute del singolo percipiente sono già stati certificati con la Certificazione Unica trasmessa nella primavera 2026: sono questi i dati che alimentano la dichiarazione precompilata, così come avviene per i redditi certificati da un datore di lavoro privato o da un altro ente pubblico. Gli elenchi inviati entro il 31 ottobre 2026 completano invece il quadro dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni dell’Amministrazione. Chi ha lavorato o collaborato con il Senato nel 2025 trova quindi questi importi e le relative ritenute già inseriti nella propria posizione fiscale, pronti per essere verificati in fase di dichiarazione dei redditi.È comunque sempre opportuno controllare con attenzione i dati precompilati, verificando che importi e ritenute corrispondano a quanto effettivamente percepito, prima di procedere con l’invio della dichiarazione. Domande Frequenti sulla Ritenuta d’Acconto Senato 2025Cosa stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2026?Disciplina modalità e termini con cui l’Amministrazione del Senato trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2026, gli elenchi dei percipienti di somme soggette a ritenuta d’acconto corrisposte nel 2025, in luogo dell’ordinaria presentazione del modello 770.Perché il Senato non presenta il modello 770 come le altre aziende?Perché l’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998 consente ai soggetti indicati dall’articolo 29, terzo comma, del DPR 600/1973 – tra cui l’Amministrazione del Senato – di comunicare i dati al Fisco tramite appositi elenchi, con termini e modalità definiti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate.Chi sono i percipienti interessati dal provvedimento?Dipendenti, collaboratori, professionisti esterni e fornitori dell’Amministrazione del Senato che nel 2025 hanno ricevuto compensi soggetti a ritenuta d’acconto.Devo fare qualcosa se ho percepito somme dal Senato nel 2025?No, nessuna azione è richiesta. I compensi e le ritenute sono già certificati dalla Certificazione Unica e confluiscono nella dichiarazione precompilata, come avviene con qualsiasi altro sostituto d’imposta.Esistono altri organi costituzionali con lo stesso regime?Sì, un meccanismo simile è già previsto per Camera dei Deputati, Presidenza della Repubblica e Corte Costituzionale, in virtù della loro analoga autonomia amministrativa.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 17, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-17 11:00:002026-09-11 15:37:20Ritenuta d’Acconto Senato 2025: Nuovo Provvedimento AE
NOTIZIEInterpelli Fiscali a Pagamento 2026: Chi Paga e Chi è EsoneratoGli interpelli fiscali a pagamento sono al centro di una riforma che sta cambiando il rapporto tra contribuenti e Agenzia delle Entrate. Il contributo da versare per presentare alcune tipologie di istanze di interpello è stato previsto dal D.Lgs. 219/2023, che ha riscritto l’articolo 11 dello Statuto del contribuente, ed è stato ridefinito dal D.Lgs. 192/2025, che lo circoscrive alle fattispecie particolarmente complesse. Nella pratica, però, gli interpelli sono finora rimasti gratuiti, perché manca ancora il regolamento che stabilisce gli importi. La novità non riguarda tutti gli interpelli: resta la gratuità per le richieste di chiarimento più comuni, mentre il pagamento riguarda le istanze più complesse, come quelle antiabuso o probatorie. Lo schema di regolamento attuativo è già stato esaminato dal Consiglio di Stato, che ha chiesto correttivi prima della pubblicazione definitiva. Vediamo nel dettaglio quali interpelli fiscali a pagamento sono previsti, quanto potrebbero costare e chi resta escluso dall’obbligo.Indice dei contenutiCosa sono gli interpelli fiscali a pagamentoQuali interpelli sono soggetti al contributoQuanto costano gli interpelli fiscali a pagamentoChi è esonerato dal pagamento del contributo per interpelloIter normativo degli interpelli fiscali a pagamentoCosa sono gli interpelli fiscali a pagamentoL’interpello è lo strumento con cui un contribuente chiede in anticipo all’Agenzia delle Entrate un parere su come applicare una norma fiscale al proprio caso concreto, prima di compiere un’operazione che potrebbe avere conseguenze tributarie rilevanti. Immagina un’azienda che sta valutando una riorganizzazione societaria e vuole sapere se il Fisco considererà l’operazione elusiva prima di realizzarla: presentare un interpello le permette di avere una risposta ufficiale e di tutelarsi da future contestazioni. Fino a oggi questo servizio è rimasto di fatto gratuito, indipendentemente dal tipo di istanza o dalle dimensioni di chi la presentava, perché il contributo già previsto dal D.Lgs. 219/2023 non è mai diventato operativo. Con il D.Lgs. 192/2025, che ha riscritto l’articolo 11, comma 3, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), il quadro cambia: il contributo viene circoscritto alle istanze relative a fattispecie particolarmente complesse, mentre le istanze più diffuse restano senza costi. Quali interpelli sono soggetti al contributoLa riforma non estende l’obbligo di pagamento a tutte le tipologie di interpello, ma lo circoscrive alle fattispecie considerate di maggiore complessità istruttoria per l’Agenzia delle Entrate. Restano invece gratuiti gli interpelli di uso più comune tra privati e piccole partite IVA, cioè quelli interpretativi e qualificatori, con cui si chiede semplicemente come si applica una norma a una situazione specifica. Istanze soggette al contributoSecondo quanto emerso dallo schema di regolamento attuativo, il contributo per interpello riguarderebbe:gli interpelli antiabuso, con cui si verifica se un’operazione configura un abuso del diritto tributariogli interpelli disapplicativi, usati per chiedere di non applicare una norma antielusiva in casi particolarigli interpelli probatori, con cui si dimostra la sussistenza di specifici requisiti previsti dalla leggele istanze collegate a nuovi investimentile istanze legate al regime dei neo-residentiQuanto costano gli interpelli fiscali a pagamentoSul fronte degli importi, lo schema di regolamento affida la misura del contributo a una tabella allegata, che incrocia i tre parametri indicati dalla norma: la tipologia di contribuente, il suo volume d’affari o di ricavi e la tipologia di interpello presentata. Per la dimensione economica è stata individuata una soglia di 100 milioni di euro di fatturato o ricavi, che separa i contribuenti in due fasce con tariffe differenziate. Gli importi precisi della tabella non sono a oggi conoscibili: il testo definitivo del regolamento non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e il parere del Consiglio di Stato non riporta i valori delle tariffe. Va inoltre segnalato che il Consiglio di Stato, con il parere n. 1204/2026, ha invitato il Ministero dell’Economia a introdurre una progressività più equa tra le due fasce, per evitare di trattare allo stesso modo imprese di dimensioni molto diverse tra loro. Chi è esonerato dal pagamento del contributo per interpelloNon tutti i contribuenti che presentano un’istanza rientrante tra quelle a pagamento dovranno versare il contributo. Lo schema di regolamento prevede infatti alcune esclusioni. Sono esonerati i soggetti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo (D.Lgs. 128/2015), il rapporto rafforzato e volontario tra grandi contribuenti e Agenzia delle Entrate basato su trasparenza e dialogo preventivo: chi partecipa a questo regime ha già un canale diretto con il Fisco e non deve pagare per ottenere chiarimenti tramite interpello. È il caso di ricordare che il tema dell’adempimento collaborativo è stato oggetto di recenti chiarimenti operativi da parte dell’Agenzia delle Entrate, approfonditi nell’articolo Adempimento Collaborativo 2026: Guida Completa ai Chiarimenti Operativi. Sono esonerate anche le pubbliche amministrazioni. Per tutte le altre categorie di contribuenti, invece, resta da chiarire con precisione l’eventuale applicazione di riduzioni o franchigie per i soggetti di dimensioni più piccole, aspetto su cui il regolamento definitivo dovrà fare chiarezza. Iter normativo degli interpelli fiscali a pagamentoAl momento la riforma sugli interpelli fiscali a pagamento non è ancora pienamente operativa. Il D.Lgs. 192/2025 ha riscritto l’articolo 11, comma 3, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) ponendo le basi della nuova disciplina, ma serve un regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 400/1988, per definire nel dettaglio tariffe, modalità di pagamento e adempimenti procedurali. Su questo schema di regolamento il Consiglio di Stato ha già reso il proprio parere, segnalando la necessità di correttivi sulla progressività degli importi. I prossimi passaggi previsti sono la pubblicazione del testo definitivo del regolamento e, successivamente, uno o più provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate che stabiliranno in concreto come e quando versare il contributo. Fino a quel momento, gli interpelli restano sostanzialmente regolati dalle norme oggi vigenti.La riforma degli interpelli fiscali a pagamento segna un cambio di approccio nel rapporto tra contribuenti e Agenzia delle Entrate: le istanze più complesse, come quelle antiabuso, disapplicative e probatorie, diventeranno a pagamento, mentre resteranno gratuite le richieste interpretative più diffuse. Restano da definire gli importi precisi e alcuni dettagli applicativi, in attesa della pubblicazione del regolamento definitivo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nei prossimi mesi si attendono ulteriori chiarimenti sulle modalità operative di versamento del contributo. Domande Frequenti sugli Interpelli Fiscali a PagamentoCosa sono gli interpelli fiscali a pagamento?Sono le istanze di interpello per le quali è previsto il versamento di un contributo all’Agenzia delle Entrate: il contributo è stato introdotto dal D.Lgs. 219/2023 nell’articolo 11 dello Statuto del contribuente ed è stato ridefinito dal D.Lgs. 192/2025, che lo limita alle fattispecie particolarmente complesse. Riguardano in particolare interpelli antiabuso, disapplicativi, probatori e alcune istanze su nuovi investimenti o regime dei neo-residenti.Quali interpelli restano gratuiti?Restano gratuiti gli interpelli interpretativi e qualificatori, cioè le istanze più comuni con cui si chiede come applicare una norma fiscale a un caso concreto.Chi è esonerato dal pagamento del contributo per interpello?Secondo lo schema di regolamento attuativo sono esonerati i soggetti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo e le pubbliche amministrazioni. Per le altre categorie si attendono chiarimenti definitivi.Quanto costa presentare un interpello a pagamento?Gli importi esatti non sono ancora stati pubblicati in via definitiva: saranno fissati da una tabella allegata al regolamento del MEF, che incrocia tipologia di contribuente, volume d’affari o ricavi (con una soglia di 100 milioni di euro) e tipologia di interpello.Quando entra in vigore il contributo per gli interpelli fiscali a pagamento?La norma non è ancora pienamente operativa: manca la pubblicazione del regolamento attuativo definitivo del MEF, dopo il parere del Consiglio di Stato, e i successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di pagamento.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 14, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-14 14:00:002026-09-09 14:48:54Interpelli Fiscali a Pagamento 2026: Chi Paga e Chi è Esonerato
NOTIZIEComunicazioni di anomalia ISA 2024: i 25 casi e come rispondereLe comunicazioni di anomalia ISA 2024 sono arrivate nei cassetti fiscali di migliaia di partite IVA italiane. Con il provvedimento n. 208057 del 14 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui vengono messe a disposizione di imprese e professionisti gli elementi relativi a possibili incongruenze nei dati dichiarati ai fini degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2024. Le tipologie di anomalia individuate sono 25, elencate nell’allegato tecnico al provvedimento. Vediamo in parole semplici che cosa sono queste comunicazioni di anomalia ISA 2024, perché vengono inviate e in che modo il contribuente può rispondere.Indice dei contenutiCosa sono le comunicazioni di anomalia ISA 2024Perché l’Agenzia invia le comunicazioni di anomalia ISA 2024I 25 casi di anomalia: quali categorie riguardanoDove si consultano le comunicazioni di anomalia ISA 2024Come rispondere alle comunicazioni di anomalia ISA 2024Cosa succede se si ignora la comunicazioneDomande frequenti sulle comunicazioni di anomalia ISA 2024Cosa sono le comunicazioni di anomalia ISA 2024Gli ISA, cioè gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, sono lo strumento che ha sostituito i vecchi studi di settore. In pratica assegnano a ogni impresa o professionista un voto da 1 a 10 che misura quanto i dati dichiarati appaiono coerenti con quelli attesi per quel tipo di attività. Più il punteggio è alto, più il contribuente accede ai cosiddetti benefici premiali, come l’esclusione da alcuni controlli o rimborsi più rapidi.Le comunicazioni di anomalia ISA 2024 non sono accertamenti e non sono cartelle di pagamento. Si tratta di lettere di compliance, cioè messaggi informativi con cui l’Agenzia delle Entrate segnala al contribuente che, incrociando le proprie banche dati, ha rilevato informazioni che appaiono incoerenti tra loro. Il termine “compliance” indica proprio questo approccio collaborativo: prima di controllare, l’Amministrazione avvisa e lascia spazio alla correzione spontanea. Un meccanismo simile a quello che abbiamo visto per lo sconto sui tributi locali collegato alle lettere di compliance. Perché l’Agenzia invia le comunicazioni di anomalia ISA 2024L’obiettivo dichiarato delle comunicazioni di anomalia ISA 2024 è favorire l’adempimento spontaneo. L’Agenzia mette a confronto quanto indicato nel modello ISA con le informazioni già in suo possesso, che provengono da fonti diverse: il modello Redditi, le Certificazioni Uniche trasmesse dai sostituti d’imposta, le dichiarazioni IVA, il modello RLI per i contratti di locazione e le fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio.Quando questi flussi non combaciano, scatta la segnalazione. L’analisi non si ferma al singolo anno: le anomalie relative al periodo d’imposta 2024 vengono valutate guardando anche al comportamento del triennio 2022-2024, così da distinguere l’errore occasionale dalla situazione che si ripete nel tempo. Va sottolineato un aspetto importante: la comunicazione non dimostra che il contribuente abbia evaso qualcosa. Segnala soltanto che i dati, così come sono stati inseriti, generano una discordanza che merita un chiarimento. I 25 casi di anomalia: quali categorie riguardanoIl provvedimento individua 25 tipologie di anomalia, descritte nel dettaglio nell’allegato tecnico. Pur nella loro varietà, le casistiche possono essere ricondotte ad alcune famiglie ricorrenti, che aiutano a capire dove nascono di solito i problemi:Incongruenze tra ricavi o compensi dichiarati e dati strutturali dell’attività, come numero di addetti, beni strumentali, mezzi impiegati o superficie dei locali.Disallineamenti tra il modello ISA e le altre dichiarazioni presentate dallo stesso contribuente, tipicamente tra ISA, Redditi e dichiarazione IVA.Mancata o incompleta indicazione di dati rilevanti nel modello ISA, ad esempio quadri lasciati vuoti che invece risultano valorizzati altrove.Scostamenti rispetto ai dati di fonte esterna, come le fatture elettroniche emesse, le Certificazioni Uniche ricevute o i canoni di locazione registrati.Cause di esclusione o di inapplicabilità indicate senza i presupposti che le giustificano, oppure valori anomali che si ripetono per più annualità.Un dettaglio operativo utile: ogni contribuente non riceve necessariamente l’elenco completo. La comunicazione riporta al massimo le tre anomalie ritenute più rilevanti tra quelle rilevate sulla sua posizione. Chi vuole conoscere la descrizione puntuale di ciascuno dei 25 casi deve fare riferimento all’allegato del provvedimento pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Dove si consultano le comunicazioni di anomalia ISA 2024Le comunicazioni di anomalia ISA 2024 non viaggiano per posta ordinaria né, di regola, tramite raccomandata cartacea. Vengono rese disponibili in modalità telematica nel cassetto fiscale, cioè la sezione dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate in cui confluiscono dichiarazioni, versamenti e comunicazioni del contribuente. Contestualmente viene inviato un avviso via PEC all’indirizzo risultante dall’indice nazionale dei domicili digitali, quando presente.Le stesse informazioni vengono messe a disposizione anche dell’intermediario abilitato incaricato dal contribuente, se è stata attivata la delega alla consultazione del cassetto fiscale. Chi si è affidato a un professionista per l’invio della dichiarazione, quindi, riceve normalmente la segnalazione anche per quel canale. Il fatto che la notifica sia digitale non ne riduce il peso: come accade per la raccomandata non ritirata che si considera comunque conosciuta, l’onere di controllare i propri canali ufficiali resta in capo al destinatario. Come rispondere alle comunicazioni di anomalia ISA 2024Ricevere una segnalazione non comporta automaticamente un pagamento. Di fronte alle comunicazioni di anomalia ISA 2024 il contribuente ha sostanzialmente tre strade, che vanno valutate caso per caso in base alla situazione concreta.Fornire chiarimenti: se l’anomalia dipende da elementi non noti all’Amministrazione (un evento straordinario, una particolarità dell’attività, una circostanza che spiega lo scostamento), è possibile trasmettere le proprie osservazioni per via telematica, attraverso l’applicativo dedicato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure tramite un intermediario abilitato.Correggere l’errore: quando la segnalazione è fondata e deriva da un dato inserito male o dimenticato, si può presentare una dichiarazione integrativa, cioè una nuova dichiarazione che sostituisce quella già trasmessa correggendone i contenuti.Regolarizzare con ravvedimento operoso: se dalla correzione emergono maggiori imposte dovute, il ravvedimento operoso permette di versare il dovuto con sanzioni ridotte, tanto più ridotte quanto prima ci si mette in regola rispetto alla scadenza originaria.C’è poi una quarta possibilità, spesso trascurata: l’anomalia può semplicemente non essere fondata. Capita che l’incrocio automatico delle banche dati produca un falso positivo, ad esempio per un codice attività registrato in modo impreciso o per operazioni soggette a regimi particolari. In quel caso non serve integrare nulla, ma è comunque opportuno documentare la propria posizione e conservare le prove a supporto, in vista di eventuali controlli successivi. Prima di scegliere come muoversi conviene sempre far esaminare la propria situazione da un professionista abilitato, perché gli effetti di una integrativa o di un ravvedimento vanno ponderati nel loro insieme, esattamente come accade quando si valuta la detraibilità delle assicurazioni nel 730/2026 o qualsiasi altra scelta dichiarativa. Cosa succede se si ignora la comunicazioneNon esiste una sanzione immediata per il solo fatto di non rispondere alle comunicazioni di anomalia ISA 2024. Restare in silenzio, però, comporta due conseguenze concrete. La prima è che il contribuente perde l’occasione di sanare la posizione a costi ridotti tramite il ravvedimento, che risulta tanto più conveniente quanto più si agisce tempestivamente.La seconda è che le anomalie segnalate e non chiarite alimentano le liste selettive utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per programmare i controlli. In altre parole, una posizione che risulta ripetutamente incoerente nel triennio ha più probabilità di essere selezionata per un’attività di accertamento vera e propria. Per questo motivo la comunicazione, pur non essendo un atto impositivo, merita di essere letta con attenzione e non archiviata come una semplice informativa.Domande frequenti sulle comunicazioni di anomalia ISA 2024 Le comunicazioni di anomalia ISA 2024 sono un accertamento fiscale?No. Si tratta di comunicazioni di compliance, cioè avvisi informativi che segnalano possibili incoerenze nei dati dichiarati. Non contengono richieste di pagamento e non sono atti impositivi impugnabili come un avviso di accertamento: servono a dare al contribuente la possibilità di chiarire o correggere prima di eventuali controlli.Quante anomalie possono essere segnalate in una singola comunicazione?Le tipologie complessive individuate dal provvedimento sono 25, ma ogni singola comunicazione riporta al massimo le tre anomalie ritenute più rilevanti per quella specifica posizione. Non è detto quindi che il contribuente veda tutte le incoerenze eventualmente presenti sulla propria annualità.È obbligatorio rispondere alla comunicazione di anomalia ISA?Non c’è un obbligo formale di replica né una sanzione automatica per il silenzio. Rispondere o regolarizzare, però, evita che l’anomalia resti aperta e alimenti le liste selettive per i controlli futuri, oltre a consentire l’accesso alle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.Cosa fare se l’anomalia segnalata sembra sbagliata?Se l’incoerenza dipende da un falso positivo o da elementi non conosciuti dall’Amministrazione, è possibile trasmettere chiarimenti per via telematica tramite l’applicativo dedicato o un intermediario abilitato, conservando la documentazione che dimostra la correttezza della propria posizione.L’anomalia ISA 2024 riguarda solo l’anno d’imposta 2024?Le segnalazioni si riferiscono al periodo d’imposta 2024, ma l’analisi dell’Agenzia tiene conto anche del comportamento nel triennio 2022-2024. Le anomalie che si ripetono per più annualità vengono considerate più rilevanti rispetto a uno scostamento isolato.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 13, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-13 18:00:002026-09-09 11:53:19Comunicazioni di anomalia ISA 2024: i 25 casi e come rispondere
NOTIZIERitenuta d’Acconto Corte Costituzionale 2025: l’Elenco Sostitutivo del 770 all’Agenzia delle EntrateL’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 10 settembre 2026 il provvedimento Prot. 249042/2026, che disciplina la trasmissione dell’elenco dei percipienti di somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo d’imposta 2025 dall’Amministrazione della Corte Costituzionale. Si tratta di una misura tecnica che riguarda un solo soggetto, la Corte Costituzionale appunto, ma che vale la pena spiegare bene perché genera spesso confusione tra CU e modello 770. Chiariamo subito un punto: la Certificazione Unica non cambia affatto, mentre l’unica novità riguarda la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta.Indice dei contenutiCorte Costituzionale sostituto d’imposta: cosa significaLa Certificazione Unica resta invariata: è lei ad alimentare la precompilataLa vera novità: l’elenco che sostituisce il modello 770Perché la differenza tra CU e 770 conta per i cittadiniDomande frequenti sulla ritenuta d’acconto Corte CostituzionaleCorte Costituzionale sostituto d’imposta: cosa significaLa Corte Costituzionale, come qualsiasi datore di lavoro, ente pubblico o soggetto che eroga compensi soggetti a ritenuta, agisce come sostituto d’imposta a tutti gli effetti di legge. Questo significa che, quando paga somme a consulenti, collaboratori o altri percipienti, trattiene una parte dell’importo a titolo di ritenuta d’acconto e la versa allo Stato per conto del beneficiario, secondo il meccanismo previsto dall’articolo 29, comma 3, del DPR 600/1973. In pratica, il percipiente riceve già l’importo al netto delle imposte dovute, mentre la Corte Costituzionale si occupa di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati di ogni pagamento effettuato.Questo meccanismo non è diverso da quello applicato da un’azienda privata o da una pubblica amministrazione qualsiasi: cambia soltanto la modalità con cui l’ente comunica i dati alla fine dell’anno, come vedremo tra poco. La Certificazione Unica resta invariata: è lei ad alimentare la precompilataÈ importante sottolineare che il provvedimento del 10 settembre 2026 non tocca in alcun modo la Certificazione Unica. La Corte Costituzionale, come ogni altro sostituto d’imposta, continua a rilasciare e trasmettere la CU con le scadenze ordinarie valide per tutti: il 16 marzo 2026 per la generalità dei redditi, oppure il 30 aprile 2026 per i redditi di lavoro autonomo abituale e le provvigioni.È proprio la Certificazione Unica, e non l’elenco oggetto di questo provvedimento, a confluire nella dichiarazione precompilata messa a disposizione dei contribuenti dall’Agenzia delle Entrate. Chi ha percepito compensi dalla Corte Costituzionale nel 2025 troverà quindi questi redditi già indicati nella propria precompilata sulla base della CU ricevuta, esattamente come accade con qualsiasi altro sostituto d’imposta italiano. La vera novità: l’elenco che sostituisce il modello 770L’unica particolarità introdotta dal provvedimento riguarda il modello 770, cioè la dichiarazione annuale che i sostituti d’imposta devono normalmente presentare per riepilogare tutte le ritenute operate durante l’anno. Per la sola Amministrazione della Corte Costituzionale, questa dichiarazione non viene presentata nella forma ordinaria del modello 770, ma sostituita da un apposito elenco dei percipienti, trasmesso telematicamente con le stesse specifiche tecniche previste per il modello 770/2026, comprensive dei prospetti ST, SV, SX e SY.Questa modalità sostitutiva trova la sua base normativa nell’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998, che consente a determinati organi di adottare procedure di comunicazione semplificate rispetto agli adempimenti dichiarativi standard. Il termine per la trasmissione dell’elenco è fissato al 31 ottobre 2026: una data che, cadendo di sabato, slitta al primo giorno lavorativo successivo, cioè lunedì 2 novembre 2026, secondo le regole ordinarie di proroga degli adempimenti fiscali. Perché la differenza tra CU e 770 conta per i cittadiniPer chi non lavora quotidianamente con la fiscalità, la distinzione tra CU e modello 770 può sembrare un dettaglio tecnico irrilevante. In realtà capire questa differenza aiuta a evitare confusione: la CU è il documento che riguarda direttamente il singolo percipiente e che serve per la dichiarazione dei redditi, mentre il 770 è una dichiarazione riepilogativa che il sostituto d’imposta presenta all’Agenzia delle Entrate, senza alcun impatto diretto sulla posizione fiscale personale del contribuente.Chi ha ricevuto compensi dalla Corte Costituzionale nel 2025, quindi, non deve preoccuparsi di questo provvedimento: la propria situazione fiscale dipende esclusivamente dalla Certificazione Unica ricevuta, non dall’elenco che sostituisce il modello 770. Va inoltre ricordato che, negli ultimi tempi, anche altri organi costituzionali hanno adottato modalità di comunicazione analoghe verso l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della semplificazione degli adempimenti fiscali riservati a queste particolari amministrazioni.Chi gestisce anche una propria attività con partita IVA e vuole tenersi aggiornato sugli obblighi di comunicazione verso l’Agenzia delle Entrate può approfondire anche il tema della fattura elettronica semplificata 2026, altra novità che semplifica gli adempimenti per i contribuenti. Domande frequenti sulla ritenuta d’acconto Corte Costituzionale Il provvedimento del 10 settembre 2026 modifica la Certificazione Unica?No. La CU resta invariata e viene trasmessa con le scadenze ordinarie del 16 marzo 2026, o del 30 aprile 2026 per i redditi di lavoro autonomo abituale e le provvigioni. Il provvedimento riguarda esclusivamente la sostituzione del modello 770.Cosa cambia realmente per la Corte Costituzionale come sostituto d’imposta?Cambia soltanto la modalità di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta: al posto del modello 770, la Corte Costituzionale trasmette un elenco dei percipienti con le stesse specifiche tecniche, entro il 31 ottobre 2026.Qual è la base normativa di questa modalità sostitutiva?L’articolo 4, comma 6-bis, del DPR 322/1998, che consente questa procedura semplificata in luogo della presentazione ordinaria del modello 770.Questo provvedimento alimenta la dichiarazione precompilata?No. È la Certificazione Unica, trasmessa con le scadenze ordinarie, ad alimentare la precompilata. L’elenco sostitutivo del 770 non ha alcun impatto su questo processo.Chi ha ricevuto compensi dalla Corte Costituzionale nel 2025 deve fare qualcosa di diverso?No, la posizione fiscale del percipiente dipende dalla Certificazione Unica ricevuta, esattamente come per qualsiasi altro sostituto d’imposta. Il provvedimento riguarda solo gli adempimenti interni della Corte Costituzionale verso l’Agenzia delle Entrate.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 12, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Cu-e-770.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-12 09:00:002026-09-11 16:34:55Ritenuta d’Acconto Corte Costituzionale 2025: l’Elenco Sostitutivo del 770 all’Agenzia delle Entrate
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITIErrore Agenzia delle Entrate nel Modello Redditi 2026: Attenzione al Quadro RT e MinusvalenzeL’Agenzia delle Entrate ha recentemente ammesso un errore nelle istruzioni ufficiali del Modello Redditi 2026, in particolare per quanto riguarda il Quadro RT, dedicato alle plusvalenze e minusvalenze da investimenti finanziari (capital gain). Si tratta di un problema tecnico che coinvolge milioni di contribuenti che hanno effettuato operazioni su titoli, fondi, ETF e altri strumenti finanziari nel 2025, e che ora si trovano a dover compilare correttamente la dichiarazione dei redditi evitando di incorrere in errori fiscali che potrebbero costare caro. In questa guida completa analizziamo cosa è successo, quali contribuenti sono coinvolti, come compilare correttamente il Quadro RT e come tutelare le proprie minusvalenze pregreg.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiCos’e’ il Quadro RT del Modello Redditi 2026Qual e’ l’Errore dell’Agenzia delle Entrate nelle Istruzioni 2026Chi e’ Coinvolto: I Contribuenti a RischioCome Funziona la Compensazione Plusvalenze e MinusvalenzeCome Compilare Correttamente il Quadro RT 2026: Guida ai Righi ChiaveCriptovalute e Quadro RT 2026: Novita’ e InterazioneCosa Fare se Hai Gia’ Presentato il Modello Redditi 2026Regime Dichiarativo vs Regime Amministrato: Quale ScegliereIl Ruolo del CAF nella Corretta Compilazione del Quadro RTFAQ: Domande Frequenti su Quadro RT e Minusvalenze 2026Cos’e’ il Quadro RT del Modello Redditi 2026Il Quadro RT (“Plusvalenze di natura finanziaria”) e’ la sezione del Modello Redditi Persone Fisiche destinata alla dichiarazione dei redditi diversi di natura finanziaria, ovvero i guadagni e le perdite derivanti da:Cessione di azioni, obbligazioni e titoli di StatoCompravendita di ETF e fondi comuni di investimentoOperazioni su valute estere, criptovalute e derivatiCessione di quote di partecipazione in societa’ (qualificate e non qualificate)Operazioni su contratti a termine e opzioniIl Quadro RT si divide in diverse sezioni: la Sezione I riguarda le plusvalenze soggette all’imposta sostitutiva del 26% (aliquota standard dal 2019); la Sezione II riguarda le plusvalenze da partecipazioni qualificate; la Sezione III riguarda le plusvalenze da partecipazioni non qualificate in societa’ residenti in Paesi a fiscalita’ privilegiata; la Sezione IV riguarda le plusvalenze da opzioni e altri strumenti finanziari.Per i contribuenti che utilizzano il regime dichiarativo (cioe’ che non si affidano a un intermediario finanziario con regime amministrato), la compilazione del Quadro RT e’ obbligatoria per rendicontare ogni operazione realizzata nel corso dell’anno fiscale 2025. Qual e’ l’Errore dell’Agenzia delle Entrate nelle Istruzioni 2026Le istruzioni ufficiali del Modello Redditi PF 2026, nella versione inizialmente pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, contenevano indicazioni imprecise o fuorvianti in merito alla sezione dedicata alle minusvalenze pregresse nel Quadro RT. In particolare, il problema riguardava le modalita’ di riporto delle minusvalenze non compensate negli anni precedenti (2021-2024) e la loro corretta indicazione nei righi RT93/RT94 del modello.L’errore, segnalato da numerosi professionisti fiscali e associazioni di categoria, consisteva in una discrepanza tra le istruzioni cartacee e il software di compilazione: le istruzioni indicavano una modalita’ di calcolo delle minusvalenze da riportare che non corrispondeva a quella effettivamente implementata nel programma informatico “Redditi PF” messo a disposizione dall’Agenzia. Questo ha generato confusione tra i contribuenti e i CAF, portando in alcuni casi a dichiarazioni compilate in modo errato.Il problema e’ stato formalmente riconosciuto con la pubblicazione di una versione aggiornata delle istruzioni e di un comunicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, che ha invitato i contribuenti a verificare le dichiarazioni gia’ presentate e, dove necessario, a procedere con la dichiarazione integrativa.Attenzione: L’errore non riguarda solo la compilazione formale, ma puo’ avere impatti economici concreti: una corretta gestione delle minusvalenze puo’ comportare un significativo risparmio fiscale, dal momento che le perdite pregresse possono essere compensate con le plusvalenze degli anni successivi entro il limite di 4 anni. Chi e’ Coinvolto: I Contribuenti a RischioNon tutti i contribuenti che compilano il Quadro RT sono coinvolti dall’errore nelle stesse misura. Ecco una panoramica dei profili piu’ esposti:Profilo contribuenteLivello di rischioCosa verificareInvestitori con minusvalenze pregresse 2021-2024 non compensateALTORighi RT93/RT94: importi riportati correttamenteContribuenti che hanno cambiato regime (da amministrato a dichiarativo o viceversa)ALTOCertificazione dei valori in ingresso al nuovo regimeInvestitori con operazioni su ETF armonizzati e non armonizzatiMEDIODistinzione tra redditi da capitale e redditi diversiContribuenti con criptovalute 2025 (plus/minus sopra 2000 euro)MEDIONuovo quadro W integrato con RTInvestitori con solo plusvalenze compensate nell’annoBASSOVerifica aliquota applicata (26%)Contribuenti con regime amministrato (dossier bancario)NULLONessuna compilazione RT necessariaCome si evince dalla tabella, i soggetti piu’ esposti sono quelli che hanno accumulato minusvalenze negli anni precedenti e che ora cercano di recuperarle compensandole con le plusvalenze del 2025. Una compilazione errata del Quadro RT potrebbe portare a perdere definitivamente il diritto a questa compensazione, con conseguente maggiore imposta da versare. Come Funziona la Compensazione Plusvalenze e MinusvalenzePer comprendere l’impatto dell’errore nelle istruzioni, e’ fondamentale capire come funziona il meccanismo di compensazione delle perdite finanziarie nel sistema fiscale italiano. La Regola dei 4 AnniIn base all’articolo 68, comma 5, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), le minusvalenze finanziarie realizzate possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei 4 periodi d’imposta successivi. Questo significa che:Minusvalenze 2021 → utilizzabili fino al 2025 (Modello Redditi 2026)Minusvalenze 2022 → utilizzabili fino al 2026Minusvalenze 2023 → utilizzabili fino al 2027Minusvalenze 2024 → utilizzabili fino al 2028Attenzione critica: Le minusvalenze 2021 non utilizzate nel Modello Redditi 2026 (anno di imposta 2025) scadono definitivamente. Non potranno essere recuperate in alcun modo nelle dichiarazioni successive. Questo rende la corretta compilazione del Quadro RT 2026 particolarmente urgente per chi ha subito perdite nel 2021.Il Limite della Compensazione: Solo Redditi DiversiUn aspetto fondamentale spesso frainteso e’ che le minusvalenze da capital gain possono compensare solo redditi diversi di natura finanziaria, NON i redditi da capitale. Questa distinzione e’ cruciale, ad esempio, per gli ETF:ETF armonizzati (UCITS): i proventi da cessione sono redditi diversi (compensabili con minusvalenze); i proventi da distribuzione sono redditi da capitale (non compensabili)Azioni e obbligazioni: plusvalenze da cessione = redditi diversi (compensabili)Fondi comuni italiani: i proventi sono redditi da capitale (non compensabili con minusvalenze da capital gain)Questo regime asimmetrico e’ al centro di un lungo dibattito politico-fiscale, e potrebbe essere oggetto di riforma nei prossimi anni, ma ad oggi rimane invariato.Esempio Pratico di CompensazioneMario ha realizzato nel 2025 una plusvalenza di 5.000 euro dalla vendita di azioni Enel. Negli anni precedenti aveva accumulato le seguenti minusvalenze non compensate:2021: minusvalenza di 2.000 euro (ultima chance per recuperarla!)2022: minusvalenza di 1.500 euro2023: minusvalenza di 800 euroCompilando correttamente il Quadro RT, Mario potra’ compensare 4.300 euro di minusvalenze pregresse contro la plusvalenza 2025 di 5.000 euro, pagando l’imposta del 26% solo su 700 euro (= 182 euro) invece che sui 5.000 euro (= 1.300 euro). Risparmio fiscale: 1.118 euro.Se a causa dell’errore nelle istruzioni Mario non riportasse correttamente le minusvalenze 2021 nel rigo RT93, perderebbe definitivamente 2.000 euro di minusvalenza, pagando un’imposta aggiuntiva di 520 euro (il 26% di 2.000 euro) non dovuta.Come Compilare Correttamente il Quadro RT 2026: Guida ai Righi ChiaveEcco una guida pratica ai righi piu’ rilevanti del Quadro RT nella versione corretta delle istruzioni 2026: Sezione I: Plusvalenze e Minusvalenze Soggette ad Imposta Sostitutiva 26%RT1: Corrispettivi (totale dei proventi da cessione di titoli nel 2025)RT2: Costo o valore d’acquisto dei titoli ceduti (deducibile)RT3: Plusvalenza/minusvalenza dell’anno (RT1 – RT2)RT5: Minusvalenze degli anni precedenti da utilizzare in compensazioneRT6: Plusvalenza imponibile al netto delle minusvalenze (RT3 – RT5, se positivo)RT7: Imposta sostitutiva dovuta (RT6 x 26%)Righi RT93/RT94: Il Punto Critico dell’ErroreI righi RT93 e RT94 sono dedicati al riporto delle minusvalenze non compensate nell’anno corrente agli anni successivi. L’errore nelle istruzioni originali dell’AdE riguardava la corretta indicazione del periodo di maturazione delle minusvalenze nei campi di questi righi.Nella versione corretta delle istruzioni:Colonna 1 di RT93: anno di formazione della minusvalenza (es. 2022, 2023, 2024)Colonna 2 di RT93: importo della minusvalenza residua da riportareRT94: totale delle minusvalenze riportabili agli anni successiviNella versione errata delle istruzioni, i riferimenti alle colonne erano invertiti o descritti in modo ambiguo, portando alcuni contribuenti a indicare i valori nei campi sbagliati. Il software di compilazione, invece, seguiva correttamente la logica attesa, creando un disallineamento tra quanto scritto nelle istruzioni e quanto richiesto dal programma.Tabella Riepilogativa dei Righi RT PrincipaliRigoDenominazioneCosa indicareNoteRT1CorrispettiviTotale vendite titoli 2025Lordo, prima della deduzione dei costiRT2Costo di acquistoTotale costi di acquisto titoli cedutiInclude commissioni di acquisto/venditaRT3Plus/minusvalenza annoRT1 – RT2Se negativo = minusvalenza 2025RT5Minusvalenze pregresseMinusvalenze 2021-2024 da compensareMax uguale a RT3 se positivoRT6Plus imponibileRT3 – RT5 (se positivo)Base imponibile per imposta 26%RT7Imposta dovutaRT6 x 26%Versamento con F24 codice 1100RT21Acc.to/SaldoAcconto/saldo impostaSaldo entro 30/06/2026 o 31/07/2026 (+0,40%)RT93Minus riportabiliMinusvalenze 2025 non compensate per annoPUNTO CRITICO ERRORE AdERT94Totale minus riportabiliTotale RT93PUNTO CRITICO ERRORE AdECriptovalute e Quadro RT 2026: Novita’ e InterazioneIl Modello Redditi 2026 introduce importanti novita’ anche per le criptovalute, con riflessi diretti sul Quadro RT. A partire dall’anno di imposta 2025, le criptovalute sono inquadrate come attivita’ finanziarie ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR (come modificato dalla Legge di Bilancio 2023 e successive disposizioni attuative dell’AdE).Le plusvalenze da criptovalute sono imponibili al 33% (aliquota in vigore dal 1 gennaio 2026 ai sensi della Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024) solo se superano la soglia di 2.000 euro nel periodo d’imposta. Sotto tale soglia, non c’e’ obbligo dichiarativo nel Quadro RT. Sopra la soglia, le plus/minusvalenze da crypto si dichiarano nella Sezione I del Quadro RT, insieme alle altre plusvalenze finanziarie.Un aspetto delicato riguarda la compensazione tra minusvalenze da criptovalute e plusvalenze da altri strumenti finanziari (e viceversa): secondo l’interpretazione dell’AdE, essendo entrambe riconducibili all’art. 67 comma 1 lettera c-sexies (per le crypto) e c-bis/ter/quater (per gli altri strumenti), la compensazione tra le diverse categorie e’ consentita nella Sezione I del Quadro RT.Anche in questo ambito, l’errore nelle istruzioni originali ha generato confusione: alcune indicazioni sembravano escludere la possibilita’ di compensazione incrociata, mentre la versione corretta delle istruzioni e il software di compilazione la consentono esplicitamente.Cosa Fare se Hai Gia’ Presentato il Modello Redditi 2026Se hai gia’ inviato il tuo Modello Redditi PF 2026 prima della correzione delle istruzioni da parte dell’AdE, hai due possibili situazioni: 1. Hai Usato il Software Ufficiale AdESe hai compilato la dichiarazione usando il programma “Redditi PF” messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (o i software dei principali CAF/commercialisti che si basano sullo stesso motore di calcolo), probabilmente la tua dichiarazione e’ formalmente corretta: il software, come detto, seguiva la logica corretta anche quando le istruzioni cartacee erano errate. In questo caso non devi fare nulla.2. Hai Compilato Manualmente o con Software TerzoSe hai compilato manualmente il modello PDF o hai usato un software che seguiva pedissequamente le istruzioni errate, potresti aver inserito valori scorretti nei righi RT93/RT94. In questo caso e’ opportuno:Verificare il file della dichiarazione confrontando i valori inseriti nei righi RT93/RT94 con la versione aggiornata delle istruzioniConsultare un CAF o un commercialista per valutare se la differenza e’ sostanziale (impatto fiscale reale) o meramente formaleSe necessario, presentare una dichiarazione integrativa entro i termini previstiLa Dichiarazione Integrativa: Quando e ComeLa dichiarazione integrativa consente di correggere errori o omissioni nella dichiarazione originaria. Per il Modello Redditi 2026:Integrativa a favore del contribuente (per recuperare un credito d’imposta o ridurre l’imposta pagata): puo’ essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione (quindi fino al 31/12/2031 per il 2026)Integrativa a sfavore del contribuente (per correggere un errore che ha portato a pagare meno imposte del dovuto): va presentata nel piu’ breve tempo possibile per beneficiare del ravvedimento operoso e ridurre le sanzioniNel caso dell’errore AdE sul Quadro RT, la situazione tipica e’ quella di un contribuente che, seguendo le istruzioni errate, non ha riportato correttamente le minusvalenze pregresse, pagando di piu’ rispetto al dovuto. Si tratta quindi di un caso di integrativa a favore, con ampio margine di tempo per presentarla.Regime Dichiarativo vs Regime Amministrato: Quale ScegliereUna delle questioni che spesso si intrecciano con i problemi del Quadro RT e’ la scelta tra regime dichiarativo e regime amministrato per la tassazione delle plusvalenze finanziarie.CaratteristicaRegime AmministratoRegime DichiarativoChi gestisce la tassazioneL’intermediario (banca/broker)Il contribuente nel Modello RedditiQuadro RT necessarioNo (salvo casi eccezionali)Si, sempreCompensazione plus/minusAutomatica nell’ambito del medesimo dossierManuale, con possibilita’ di ottimizzazioneTrasferimento minus a altro brokerNo (resta nello stesso dossier)Si, gestibile dal contribuenteVersamento impostaA ogni operazione (in tempo reale)A saldo in sede di dichiarazioneVantaggio principaleSemplicita’, nessun adempimentoFlessibilita’, ottimizzazione fiscaleSvantaggio principaleRigidita’, compensazione solo intra-dossierComplessita’ dichiarativa, rischio erroriChi opera con broker esteri (es. Interactive Brokers, DeGiro, eToro, Revolut) e’ quasi sempre in regime dichiarativo, poiche’ questi intermediari non operano come sostituti d’imposta in Italia. Per questi contribuenti la corretta compilazione del Quadro RT e’ quindi assolutamente obbligatoria e l’errore nelle istruzioni AdE e’ particolarmente rilevante.Il Ruolo del CAF nella Corretta Compilazione del Quadro RTDi fronte a queste complessita’ tecniche, affidarsi a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o a un commercialista esperto diventa particolarmente importante. I professionisti dei CAF sono aggiornati sulle ultime modifiche alle istruzioni dell’AdE e possono garantire la corretta compilazione del Quadro RT, evitando errori che potrebbero costare caro al contribuente.Un consulente fiscale esperto puo’ aiutarti a:Verificare le minusvalenze pregresse e assicurarsi che siano correttamente riportate nei righi RT93/RT94Ottimizzare la compensazione tra plusvalenze e minusvalenze, massimizzando il risparmio fiscaleGestire le criptovalute nel Quadro RT e nel nuovo quadro W con le regole aggiornateValutare l’opportunita’ di una dichiarazione integrativa se la dichiarazione originaria contiene erroriAssistere in caso di controllo dell’Agenzia delle EntrateHai bisogno di assistenza per la compilazione del Quadro RT o per verificare la tua dichiarazione dei redditi 2026? Il Centro Fiscale CAF mette a disposizione consulenti esperti che possono assisterti in ogni fase del processo. Contattaci per un appuntamento.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi. FAQ: Domande Frequenti su Quadro RT e Minusvalenze 2026Le minusvalenze del 2021 scadono definitivamente con il Modello Redditi 2026?Si. Le minusvalenze realizzate nel 2021 possono essere utilizzate entro l’anno di imposta 2025, che si dichiara nel Modello Redditi 2026. Se non vengono compensate in questa dichiarazione, si perdono definitivamente. E’ quindi urgente verificare se hai minusvalenze del 2021 ancora non utilizzate e compilare correttamente il Quadro RT.Come faccio a sapere quante minusvalenze pregresse ho?Se sei in regime dichiarativo, trovi i dati nelle dichiarazioni degli anni precedenti (righi RT93/RT94 del Modello Redditi di ogni anno). Se sei in regime amministrato, la banca o il broker ti fornira’ un certificato con i dati fiscali, incluse eventuali minusvalenze non compensate nel dossier.Posso compensare le minusvalenze da azioni con i dividendi ricevuti?No. I dividendi sono redditi da capitale, mentre le minusvalenze da cessione di azioni sono redditi diversi. In base alla normativa vigente, queste due categorie non possono essere compensate tra loro. Le minusvalenze possono compensare solo plusvalenze della stessa categoria (redditi diversi di natura finanziaria).Cosa succede se non dichiaro una plusvalenza nel Quadro RT?L’omessa dichiarazione di plusvalenze finanziarie costituisce una violazione fiscale soggetta a sanzioni. L’Agenzia delle Entrate ha accesso ai dati forniti dagli intermediari finanziari italiani e, attraverso lo scambio automatico di informazioni con i Paesi esteri, anche ai dati di broker e banche estere. Le sanzioni per dichiarazione infedele vanno dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta.Il Quadro RT si compila anche per le criptovalute sotto i 2.000 euro?No. Per le criptovalute, se le plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta non superano complessivamente i 2.000 euro, non c’e’ obbligo di dichiarazione nel Quadro RT (ne’ di versamento dell’imposta sostitutiva). Tuttavia, potrebbe comunque essere necessario compilare il Quadro W per la dichiarazione del possesso di cripto-attivita’ (monitoraggio fiscale) se il valore a fine anno supera determinate soglie.Come si calcola la plusvalenza se ho acquistato titoli in piu’ tranche a prezzi diversi?Per i titoli della stessa specie acquistati in momenti diversi, il costo di acquisto si determina con il metodo LIFO (Last In, First Out) o con il criterio del costo medio ponderato, a seconda del tipo di strumento e del regime fiscale. Per azioni e obbligazioni il metodo standard e’ il LIFO; per le criptovalute, la norma vigente adotta il LIFO. E’ importante documentare accuratamente tutti gli acquisti per calcolare correttamente il costo fiscale.Giugno 23, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2020/12/dichiarazione-dei-redditi-modello-730-agenzia-delle-entrate-caf-centro-fiscale-udine.jpg 339 706 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-06-23 14:23:482026-06-28 00:09:26Errore Agenzia delle Entrate nel Modello Redditi 2026: Attenzione al Quadro RT e Minusvalenze
CAFScadenze Fiscali 11-17 Maggio 2026: Calendario Agenzia delle EntrateLa settimana dall’11 al 17 maggio 2026 concentra una serie di scadenze fiscali importanti che riguardano contribuenti, imprese, professionisti e sostituti d’imposta. Il calendario dell’Agenzia delle Entrate prevede adempimenti per versamenti IVA, ritenute alla fonte, contributi INPS e INAIL, accise e molto altro. Conoscere in anticipo queste scadenze fiscali maggio 2026 ti permette di organizzare i pagamenti ed evitare sanzioni.In questa guida troverai il quadro completo e aggiornato di tutti gli adempimenti della settimana, con istruzioni pratiche su chi deve pagare, cosa versare e come compilare i modelli F24. Se hai dubbi su un adempimento specifico, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per assisterti.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Indice dei contenutiPanoramica della settimana 11-17 maggio 2026Scadenza 16 maggio: il giorno più intensoVersamenti IVA: chi deve pagare e quantoRitenute alla fonte e sostituti d’impostaContributi INPS: lavoratori dipendenti e autonomiContributi INAIL e premi assicurativiAccise e imposta sui tabacchiAdempimenti speciali della settimanaTabella riepilogativa scadenze 11-17 maggio 2026Sanzioni e ravvedimento operosoDomande frequenti sulle scadenze fiscali di maggio 2026Panoramica della settimana 11-17 maggio 2026La settimana dall’11 al 17 maggio 2026 è una delle più impegnative del calendario fiscale di primavera. Il giorno chiave è il 16 maggio 2026, che concentra la maggior parte degli adempimenti mensili obbligatori: dai versamenti IVA mensili delle imprese con volume d’affari superiore alle soglie, ai contributi INPS per lavoratori dipendenti, alle ritenute sui redditi da lavoro operate nel mese di aprile 2026.È importante ricordare che la scadenza del 16 di ogni mese rappresenta il termine ordinario per la maggior parte dei versamenti periodici. Qualora il 16 cadesse di domenica o in un giorno festivo, il termine slitterebbe al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso del 16 maggio 2026, trattandosi di un sabato, i versamenti si intendono regolarmente eseguiti entro lunedì 18 maggio 2026, primo giorno lavorativo utile.Oltre ai versamenti standard del 16, nella settimana 11-17 maggio 2026 si segnalano anche adempimenti specifici per alcune categorie di contribuenti: dai produttori di tabacchi e degli olii minerali, ai concessionari e importatori, fino agli operatori che hanno adottato il regime speciale IVA per le vendite a distanza (OSS). Scadenza 16 maggio: il giorno più intenso del calendario fiscaleIl 16 maggio 2026 (con proroga al 18 maggio per la regola festivi/sabato) è il termine entro cui devono essere effettuati i principali versamenti mensili mediante modello F24. Questa data accomuna contribuenti di ogni tipo: dipendenti, autonomi, partite IVA, imprese e sostituti d’imposta.Tra i principali adempimenti concentrati in questa data si segnalano:IVA mensile aprile 2026: versamento dell’IVA dovuta per il mese di aprile 2026 per i contribuenti mensili.Ritenute IRPEF: versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d’imposta su redditi da lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di aprile 2026.Ritenute su redditi di lavoro autonomo: versamento delle ritenute su compensi a professionisti, agenti e mediatori corrisposti nel mese precedente.Contributi INPS lavoratori dipendenti: versamento della quota a carico del dipendente e del datore di lavoro (o committente) per aprile 2026.Contributi INPS gestione separata: per collaboratori e co.co.co., versamento della quota relativa ai compensi di aprile.INAIL premi assicurativi: versamento della terza o seconda rata del premio INAIL per i datori di lavoro che hanno optato per il pagamento rateale.Il modello F24 può essere utilizzato anche per la compensazione di crediti fiscali con i debiti da versare, riducendo l’esborso effettivo. Per chi ha crediti IVA, IRPEF o contributi INPS risultanti dalla dichiarazione annuale, la compensazione orizzontale consente di non versare l’intero importo dovuto, con significativi vantaggi di liquidità. Per assistenza nella compilazione del modello F24 e nella gestione delle scadenze, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione. Versamenti IVA: chi deve pagare e quantoIl versamento IVA mensile è uno degli adempimenti più rilevanti per le imprese e i professionisti con partita IVA che adottano il regime mensile. Entro il 16 maggio 2026 (spostato al 18 maggio essendo sabato), i contribuenti IVA mensili devono versare l’imposta relativa al mese di aprile 2026.Chi è tenuto al versamento mensile IVA?Sono obbligati alla liquidazione e al versamento mensile dell’IVA i soggetti passivi che nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato un volume d’affari superiore a:400.000 euro per i soggetti che esercitano attività di prestazione di servizi;700.000 euro per i soggetti che esercitano attività diverse (commercio, industria, ecc.).Chi supera queste soglie non può optare per il regime trimestrale e deve obbligatoriamente versare l’IVA ogni mese. I soggetti al di sotto di queste soglie possono invece scegliere il regime trimestrale, con versamenti il 16 maggio (per il I trimestre), il 20 agosto (II trimestre), il 16 novembre (III trimestre) e il 16 marzo dell’anno successivo (saldo annuale).Come si calcola l’IVA da versare ad aprile 2026Il calcolo del versamento IVA mensile si basa sulla differenza tra:IVA sulle vendite (a debito): somma dell’IVA addebitata ai clienti nelle fatture emesse durante il mese di aprile 2026.IVA sugli acquisti (a credito): somma dell’IVA addebitata dai fornitori nelle fatture ricevute e registrate in aprile 2026.Se il risultato è positivo (debito IVA), va versato tramite modello F24 con il codice tributo 6004 (IVA mensile aprile – mensili). Se il risultato è negativo (credito IVA), non si versa nulla e il credito viene riportato al mese successivo.Esempio pratico: Un’impresa di servizi con IVA a debito di 8.500 euro e IVA a credito di 3.200 euro per aprile 2026 dovrà versare entro il 18 maggio 2026 la somma di 5.300 euro (8.500 – 3.200), utilizzando il codice tributo 6004 nel modello F24.Per i contribuenti in regime forfettario o in regime di vantaggio, non è previsto alcun versamento IVA, in quanto questi regimi prevedono l’esenzione dall’IVA. Scopri di più sul regime forfettario e le sue condizioni di accesso. Ritenute alla fonte e sostituti d’impostaEntro il 16 maggio 2026 (prorogato al 18 per la caduta di sabato), tutti i sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di aprile 2026 sulle somme corrisposte a dipendenti, collaboratori e professionisti. L’obbligo riguarda datori di lavoro, enti pubblici, imprese, professionisti che impiegano collaboratori, condomini che pagano compensi agli amministratori.Ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilatiIl datore di lavoro deve versare le ritenute IRPEF trattenute sulle retribuzioni di aprile 2026 ai propri dipendenti. I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono:Codice 1001: ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati (es. collaborazioni coordinate e continuative).Codice 1002: ritenute su redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (ad es. indennità di trasferta, borse di studio).Codice 1012: ritenute su conguaglio IRPEF effettuato in aprile 2026 (conguaglio di fine anno o in corso d’anno).Le aliquote IRPEF applicabili nel 2026 per la determinazione delle ritenute sono le stesse previste dalle fasce di reddito ordinarie: 23% per redditi fino a 28.000 euro annui, 35% per redditi tra 28.001 e 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro (con possibili ulteriori aggiornamenti normativi in corso d’anno).Ritenute su redditi da lavoro autonomo e provvigioniOgni soggetto che nel mese di aprile 2026 ha corrisposto compensi a professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri, consulenti) deve versare entro il 18 maggio 2026 la relativa ritenuta d’acconto. I codici tributo sono:Codice 1040: ritenute su redditi da lavoro autonomo (aliquota 20%).Codice 1038: ritenute su provvigioni corrisposte ad agenti e rappresentanti di commercio (aliquota ordinaria 23% sul 50% dell’imponibile, ovvero 11,50% effettivo; ridotta al 23% sul 20% per agenti con collaboratori, cioè 4,60% effettivo).Codice 1030: ritenute su premi e vincite corrisposte in aprile 2026.Esempio pratico: Studio professionale che ha pagato a un consulente informatico il compenso di 2.000 euro in aprile 2026. La ritenuta del 20% è pari a 400 euro, da versare con il codice tributo 1040 entro il 18 maggio 2026.Per approfondire il tema delle ritenute nella dichiarazione dei redditi 730 o per ricevere assistenza nella compilazione del modello F24, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine. Contributi INPS: lavoratori dipendenti, autonomi e gestione separataIl 16 maggio 2026 (18 maggio per la regola festivi) è il termine ordinario per il versamento dei contributi previdenziali INPS relativi al mese di aprile 2026. L’adempimento riguarda tre principali categorie di soggetti: datori di lavoro per i dipendenti, lavoratori autonomi artigiani e commercianti, e committenti per i collaboratori in gestione separata.Contributi INPS per lavoratori dipendentiI datori di lavoro devono versare entro il 18 maggio 2026 i contributi previdenziali INPS per i lavoratori dipendenti relativi ad aprile 2026. I contributi comprendono:Quota a carico del datore di lavoro: circa il 23,81% della retribuzione lorda (variabile in base a tipologia contrattuale e settore ATECO).Quota a carico del lavoratore: 9,19% della retribuzione lorda (trattenuta in busta paga dal datore di lavoro).Aliquota totale complessiva: circa il 33% della retribuzione lorda, con variazioni per settori specifici (edilizia, agricoltura, commercio).Il versamento avviene tramite modello F24 con codice tributo differenziato per settore (ad es. DM10/2 per i contributi dipendenti, con vari sottocodici per FPLD, IVSS, DIS, ecc.).Contributi INPS gestione separata (co.co.co. e liberi professionisti senza cassa)I committenti che hanno corrisposto compensi a collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) o a professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS nel mese di aprile 2026 devono versare entro il 18 maggio 2026 i relativi contributi. Le aliquote per il 2026 sono:33,72% per collaboratori e co.co.co. non assicurati altrove (di cui 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore).24% per professionisti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria.24% per i pensionati o soggetti con altra copertura previdenziale.Il codice tributo per il versamento gestione separata co.co.co. è CXX (con varianti per la quota a carico del committente e del collaboratore).Artigiani e commercianti: contributi fissi e variabiliPer gli artigiani e i commercianti, i contributi INPS fissi vengono versati in quattro rate annuali (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio dell’anno successivo). La rata di maggio 2026 corrisponde al primo acconto sui redditi stimati per l’anno. Per il 2026, l’importo del contributo fisso annuale per la gestione artigiani è di circa 4.460 euro annui (in quattro rate da circa 1.115 euro ciascuna).La quota variabile, calcolata sull’eccedenza rispetto al minimale di reddito, viene invece versata in sede di saldo con la dichiarazione dei redditi. Per chi è in regime forfettario, l’aliquota contributiva è ridotta al 35% del contributo ordinario. Contributi INAIL e premi assicurativiMaggio è il mese cruciale per i versamenti INAIL. I premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali vengono rateizzati in due o quattro soluzioni nel corso dell’anno. Il 16 maggio 2026 (18 maggio per il calendario effettivo) rappresenta la scadenza per alcune specifiche categorie di contribuenti.Autoliquidazione INAIL: chi deve versare a maggioI datori di lavoro che hanno effettuato l’autoliquidazione INAIL entro il 16 febbraio 2026 e hanno scelto il pagamento rateale in due rate devono versare la seconda rata del premio INAIL entro il 16 maggio 2026. L’importo è pari al 50% del premio annuale complessivo, aumentato degli interessi di rateizzazione.Chi invece ha optato per il pagamento in un’unica soluzione aveva già assolto l’obbligo entro il 16 febbraio 2026. Per i nuovi datori di lavoro che hanno avviato l’attività tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2026, il primo versamento INAIL è dovuto entro il 16 maggio 2026.Come si calcola il premio INAILIl premio INAIL si calcola applicando la tariffa di rischio (espressa per mille) alla massa retributiva annua dei lavoratori assicurati. La tariffa varia in base alla voce di tariffa INAIL, che dipende dall’attività svolta (codice ATECO). Per un’impresa manifatturiera con 5 dipendenti e una massa retributiva annua di 150.000 euro, con una tariffa media del 20 per mille, il premio annuo sarebbe di 3.000 euro, con una seconda rata (a maggio) di 1.500 euro più interessi di rateizzazione. Accise, imposta sui tabacchi e altri tributi specialiLa settimana 11-17 maggio 2026 include anche scadenze per i tributi speciali che riguardano operatori economici di settori specifici. Questi adempimenti, pur riguardando una platea limitata di contribuenti, hanno importi e formalità precise.Scadenza 14 maggio: imposta sul valore aggiunto per vendite a distanza (OSS)Entro il 20 di ogni mese del trimestre successivo, gli operatori registrati al regime OSS (One Stop Shop) per le vendite a distanza di beni e servizi verso consumatori finali nell’Unione Europea devono presentare la dichiarazione trimestrale e versare l’IVA. Tuttavia, maggio 2026 non presenta scadenze OSS specifiche per questo trimestre (la scadenza trimestrale cade il 20 luglio per il II trimestre 2026).Accise sugli oli minerali: scadenza 16 maggioEntro il 16 maggio 2026 (18 maggio effettivo), i depositari autorizzati e gli operatori registrati che hanno immesso in consumo prodotti soggetti ad accisa nel mese di aprile 2026 devono:Presentare la dichiarazione mensile delle accise sugli oli minerali (benzina, gasolio, GPL, kerosene, ecc.).Versare l’importo delle accise dovute per le immissioni in consumo di aprile 2026.Imposta sui tabacchi lavorati: scadenza 16 maggioI rivenditori e i depositari di tabacchi lavorati (sigarette, tabacco da pipa, sigari, prodotti da riscaldamento) devono versare entro il 16 maggio 2026 (18 maggio effettivo) l’imposta di consumo relativa alle vendite di aprile 2026. L’imposta sui tabacchi comprende l’accisa e l’IVA incorporata, calcolate in base alle tabelle dei prezzi di vendita al pubblico.Imposta sugli intrattenimenti e apparecchi da gioco: scadenza 16 maggioGli operatori del settore dell’intrattenimento e dello spettacolo (discoteche, sale da ballo, gestori di apparecchi da gioco leciti, impianti sportivi) devono versare entro il 16 maggio 2026 (18 maggio effettivo) l’imposta sugli intrattenimenti relativa al mese di aprile 2026, secondo le aliquote previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640. Adempimenti speciali della settimana 11-17 maggio 2026Oltre ai versamenti ordinari già descritti, nella settimana 11-17 maggio 2026 si segnalano alcuni adempimenti speciali che meritano particolare attenzione.Modello 730/2026: apertura della stagione dichiarativaSebbene la scadenza del modello 730/2026 (dichiarazione dei redditi anno 2025) sia fissata al 30 settembre 2026, maggio è il mese in cui si apre formalmente la campagna dichiarativa. Dal 2 maggio 2026 è possibile accedere al 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti possono verificare i dati pre-inseriti, apportare modifiche e inviare il modello sia in autonomia (tramite il sito AdE) sia tramite un CAF o intermediario abilitato.Per i lavoratori dipendenti che presentano il 730 tramite CAF, i rimborsi o i debiti vengono gestiti direttamente dal datore di lavoro in busta paga, a partire dal mese di luglio 2026 (rimborsi) o agosto 2026 (pagamenti). Affidarsi al CAF Centro Fiscale di Udine garantisce assistenza professionale e verifiche accurate su detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta. Consulta la nostra guida alla dichiarazione dei redditi da affitto nel 730 per esempi pratici.Rottamazione-quinquies: rate in scadenzaPer i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-quinquies delle cartelle esattoriali, maggio 2026 potrebbe rientrare tra i mesi di scadenza delle rate del piano di rateizzazione concordato. Chi ha debiti iscritti a ruolo con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e ha aderito alla rottamazione deve rispettare scrupolosamente le scadenze delle rate, poiché il mancato pagamento anche di una sola rata entro 5 giorni dalla scadenza comporta la decadenza dal beneficio della rottamazione e il ripristino dei debiti originari con sanzioni e interessi.Per verificare le scadenze della tua rottamazione e ricevere assistenza, consulta la nostra guida completa sulla rottamazione-quinquies: FAQ e guida 2026.Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (LIPE): scadenza 31 maggioPur non rientrando strettamente nella settimana 11-17 maggio, è opportuno ricordare che entro il 31 maggio 2026 i contribuenti IVA mensili e trimestrali devono trasmettere la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relativa al I trimestre 2026, tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione è distinta dal versamento e ha carattere puramente informativo-obbligatorio. Tabella riepilogativa scadenze 11-17 maggio 2026Ecco il riepilogo completo di tutti gli adempimenti fiscali della settimana 11-17 maggio 2026, ordinati per data e soggetto obbligato. Si ricorda che le scadenze del 16 maggio (sabato) slittano al 18 maggio 2026, primo giorno lavorativo utile.Data effettivaAdempimentoSoggetti obbligatiCodice tributo / Modello18 mag 2026Versamento IVA mensile aprile 2026Contribuenti IVA mensiliF24 – codice 600418 mag 2026Ritenute IRPEF lavoro dipendente aprile 2026Datori di lavoro (sostituti d’imposta)F24 – codice 100118 mag 2026Ritenute su lavoro autonomo e provvigioni aprile 2026Committenti e aziende che usano professionistiF24 – codice 1040 / 103818 mag 2026Contributi INPS dipendenti aprile 2026Datori di lavoroF24 – DM10/218 mag 2026Contributi INPS gestione separata (co.co.co.) aprile 2026Committenti, aziende con collaboratoriF24 – codice CXX18 mag 2026Contributi INPS artigiani e commercianti (I rata 2026)Artigiani, commercianti, lavoratori autonomi INPSF24 – codice INPS18 mag 2026II rata premio INAIL (autoliquidazione)Datori di lavoro con pagamento ratealeF24 – codici INAIL18 mag 2026Accise oli minerali – immissioni aprile 2026Depositari autorizzati, operatori registratiF24 accise18 mag 2026Imposta sui tabacchi lavorati – vendite aprile 2026Rivenditori e depositari tabacchiVersamento tramite concessionario18 mag 2026Imposta sugli intrattenimenti – aprile 2026Gestori sale da ballo, apparecchi da giocoF24 – codice 672818 mag 2026Versamento canone RAI mensile (aziende)Imprese con abbonamento RAI specialeF24 – codice 6099Fonte: Calendario Agenzia delle Entrate 2026, Circolare INPS, INAIL – Dati aggiornati a maggio 2026. Sanzioni per omesso versamento e ravvedimento operosoCosa succede se non si rispettano le scadenze fiscali di maggio 2026? L’omesso o tardivo versamento dei tributi comporta l’applicazione automatica di sanzioni amministrative e interessi di mora. Tuttavia, esiste uno strumento prezioso per regolarizzare la propria posizione in modo agevolato: il ravvedimento operoso.Sanzioni per omesso versamentoLa sanzione base per l’omesso versamento è pari al 30% dell’importo non versato (ridotta al 15% per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza). A questi si aggiungono gli interessi legali, il cui tasso è fissato dalla Banca d’Italia annualmente (per il 2026 si attesta intorno al 2,5% annuo).In caso di versamento tardivo, la sanzione viene ridotta automaticamente se il contribuente ricorre al ravvedimento operoso prima che l’Amministrazione Finanziaria avvii un controllo o notifichi un atto impositivo.Ravvedimento operoso: le aliquote ridotteIl ravvedimento operoso consente di regolarizzare spontaneamente un omesso o tardivo versamento, versando il tributo dovuto più una sanzione ridotta e gli interessi. Le aliquote della sanzione ridotta dipendono dalla tempestività della regolarizzazione:0,1% per ogni giorno di ritardo, fino al 14° giorno (cd. ravvedimento “sprint”): applicabile entro 14 giorni dalla scadenza.1,5% dal 15° al 30° giorno di ritardo (1/10 del 15%).1,67% dal 31° al 90° giorno (1/9 del 15%).3,75% dopo 90 giorni ma entro 1 anno dalla scadenza (1/8 del 30%).4,29% tra 1 e 2 anni dalla scadenza (1/7 del 30%).5% oltre 2 anni dalla scadenza (1/6 del 30%).Esempio pratico: Un’impresa dimentica di versare l’IVA di aprile 2026 (5.300 euro dovuti entro il 18 maggio 2026). Si accorge dell’omissione il 25 maggio 2026 (7 giorni di ritardo). Applicando il ravvedimento sprint (0,1% per giorno): sanzione = 5.300 x 0,1% x 7 = 37,10 euro. Interessi legali: 5.300 x 2,5% / 365 x 7 = 2,54 euro. Totale da versare: 5.300 + 37,10 + 2,54 = 5.339,64 euro.Il ravvedimento si effettua tramite modello F24, versando con appositi codici tributo per le sanzioni (es. 8904 per sanzione IVA) e per gli interessi (es. 1991 per interessi IVA). Per assistenza nel calcolo e nella compilazione, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione. Come organizzarsi per non perdere le scadenze fiscaliGestire correttamente le scadenze fiscali di maggio 2026 richiede organizzazione e pianificazione. Ecco alcuni consigli pratici per non farti cogliere impreparato:Usa un calendario fiscale: annota tutte le scadenze che ti riguardano con qualche giorno di anticipo (almeno 3-5 giorni) per avere tempo di raccogliere i dati e compilare i modelli.Prepara i dati a fine mese: entro il 30 aprile, calcola e annota l’IVA a debito e a credito di aprile, le retribuzioni erogate e le ritenute operate, i compensi corrisposti a professionisti.Utilizza il modello F24 telematico: tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) o mediante intermediario abilitato, potendo così sfruttare la compensazione con eventuali crediti.Tieni un registro compensazioni: se hai crediti d’imposta (IVA a credito, crediti IRPEF, ecc.), monitorane l’utilizzo per evitare di dimenticare compensazioni vantaggiose.Affidati a un professionista: il CAF Centro Fiscale di Udine può gestire per te tutti gli adempimenti mensili, garantendo precisione ed evitando sanzioni.La settimana 11-17 maggio 2026 si conclude con la certezza che, rispettando le scadenze o ricorrendo tempestivamente al ravvedimento operoso, è possibile mantenere una posizione fiscale regolare ed evitare conseguenze negative. Per qualsiasi dubbio sulle scadenze che ti riguardano, contatta il CAF Centro Fiscale.📬Resta aggiornato sulle novità fiscaliBonus, scadenze, detrazioni: ricevi gli aggiornamenti direttamente nella tua email. Iscriviti Gratis →🔒 Niente spam. Cancellati quando vuoi.Domande Frequenti sulle Scadenze Fiscali 11-17 Maggio 2026Il 16 maggio 2026 cade di sabato: entro quando devo versare?Poiche il 16 maggio 2026 cade di sabato, il termine e prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo, cioe lunedi 18 maggio 2026. Questa regola si applica a tutti i versamenti con scadenza il 16 di ogni mese quando questa data coincide con un giorno non lavorativo (sabato, domenica o festivita nazionale).Devo versare l’IVA mensile se sono in regime forfettario?No. I contribuenti in regime forfettario sono esenti dall’IVA e non devono effettuare alcun versamento IVA mensile. Il regime forfettario prevede l’esclusione dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, che non viene addebitata ai clienti ne versata all’Erario. Non sono quindi interessati dalla scadenza IVA del 18 maggio 2026.Cosa succede se dimentico di versare i contributi INPS entro il 18 maggio 2026?In caso di omesso versamento dei contributi INPS, si applicano sanzioni del 30% dell’importo non versato piu interessi di mora. E pero possibile regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso, versando il dovuto piu una sanzione ridotta (che va dallo 0,1% al giorno per i primi 14 giorni fino al 5% oltre i 2 anni). Si consiglia di provvedere il prima possibile per minimizzare l’onere.Posso compensare l’IVA da versare con un credito IRPEF?Si, e possibile utilizzare la compensazione orizzontale nel modello F24 per compensare il debito IVA con crediti di altre imposte, inclusa l’IRPEF, entro i limiti previsti dalla legge. Per crediti superiori a 5.000 euro annui, la compensazione deve essere preceduta dalla presentazione della dichiarazione IVA e puo essere effettuata solo tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel).Come posso verificare se devo versare la seconda rata INAIL a maggio 2026?Se in sede di autoliquidazione INAIL (presentata entro il 16 febbraio 2026) hai scelto il pagamento rateale in due rate, la seconda rata e dovuta entro il 16 maggio 2026 (18 maggio effettivo). Puoi verificare l’importo sul prospetto di autoliquidazione che hai conservato o tramite il portale INAIL Imprese. Se hai scelto il pagamento in unica soluzione, non hai rate in scadenza a maggio.Hai Bisogno di Assistenza per le Scadenze Fiscali?Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste nella gestione di tutte le scadenze fiscali mensili: versamenti IVA, ritenute, contributi INPS e INAIL, compilazione modelli F24 e ravvedimento operoso.Contattaci su WhatsAppOppure compila il modulo qui sotto per essere ricontattatoIl tuo nome (*)La tua email (*)Il tuo telefono (*)Richiesta (eventuale) Autorizzo al trattamento i miei dati personali ai sensi della legge D. Lgs 196/2003 e s.mΔ CAF Centro Fiscale Udine – Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Tel: 0432 1638640ARTICOLI CORRELATICAF, SUCCESSIONI Successione Transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria: Regolamento UE, Legge Applicabile e Certificato Europeo (Guida 2026) Successione Transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria: Regolamento UE, Legge Applicabile e Certificato Europeo (Guida 2026)Il Friuli Venezia Giulia è l'unica regione italiana che confina contemporaneamente con Slovenia e Austria. Questa posizione… https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-24 09:00:002026-08-17 11:03:48Successione Transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria: Regolamento UE, Legge Applicabile e Certificato Europeo (Guida 2026)CAF, SUCCESSIONI Successione Opere d’Arte, Preziosi e Antiquariato 2026: Perizia, Valutazione e TassazioneGuida completa 2026 alla successione di opere d'arte, gioielli, monete, orologi, antiquariato e auto d'epoca: presunzione del 10%, dichiarazione analitica, perizia tecnica, tassazione, beni culturali vincolati e cessione allo Stato. Consulenza CAF Udine. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-24 08:00:002026-08-17 11:03:45Successione Opere d’Arte, Preziosi e Antiquariato 2026: Perizia, Valutazione e TassazioneCAF, SUCCESSIONI Successione Azienda 2026: Trasferimento Impresa agli Eredi(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Questo articolo è stato redatto con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-24 06:00:002026-08-17 11:03:44Successione Azienda 2026: Trasferimento Impresa agli ErediCAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI Pubblicato su Google Alexandra Bala 04/09/2026 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰 Pubblicato su Google paolino servidio 03/09/2026 Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio. Pubblicato su Google Lady 01/09/2026 Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie Pubblicato su Google Giulia Guida 25/08/2026 Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti. Pubblicato su Google Paola Zilli 07/08/2026 Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia. Pubblicato su Google Jacqueline B. 06/08/2026 Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza! Pubblicato su Google Maura Masutto 06/08/2026 Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi! Pubblicato su Google Issam Elhefnawi 31/07/2026 Molto gentile Pubblicato su Google Sibongile Moyana 30/07/2026 Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità. Pubblicato su Google Sabrina Cirina 23/07/2026 Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison Leggi tutte le recensioni del nostro CAF Centro FiscaleMaggio 10, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-10 11:24:382026-05-10 09:50:58Scadenze Fiscali 11-17 Maggio 2026: Calendario Agenzia delle Entrate
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