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Tassazione del TFR: l’aliquota media è più bassa dell’IRPEF ordinaria

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Quando un lavoratore dipendente conclude un rapporto di lavoro — per pensionamento, licenziamento o dimissioni — riceve il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), la cosiddetta “liquidazione”. Molti si chiedono quanto di quella somma vada allo Stato e soprattutto come viene tassato il TFR. La risposta è sorprendente: grazie al meccanismo della tassazione separata con aliquota media, il TFR è spesso tassato meno di quanto ci si aspetti, in misura inferiore rispetto all’IRPEF ordinaria applicata sullo stipendio.

In questa guida completa spieghiamo il funzionamento dell’aliquota media sul TFR, come si calcola passo per passo, perché è vantaggiosa per il lavoratore, e forniamo esempi numerici concreti con tabelle di confronto.

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Indice dei contenuti

  1. Cos’è il TFR e perché viene tassato in modo diverso
  2. Il meccanismo della tassazione separata: come funziona l’aliquota media
  3. Le aliquote IRPEF 2026 applicabili al calcolo
  4. Esempio pratico 1: lavoratore con TFR medio
  5. Esempio pratico 2: dirigente con TFR elevato
  6. TFR in azienda vs TFR in fondo pensione: le differenze fiscali
  7. Il conguaglio fiscale: quando e come interviene l’Agenzia delle Entrate
  8. Tassazione separata: altri redditi che beneficiano dello stesso regime
  9. Confronto tabellare IRPEF ordinaria vs aliquota media TFR
  10. Casi speciali: colf, badanti e lavoratori domestici
  11. Dichiarazione dei redditi e TFR: cosa deve fare il lavoratore
  12. Fonti
  13. Domande frequenti (FAQ)

Cos’è il TFR e perché viene tassato in modo diverso

Il Trattamento di Fine Rapporto è una quota della retribuzione accantonata ogni anno dal datore di lavoro a favore del lavoratore, che verrà liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Si calcola dividendo la retribuzione annua lorda per 13,5 e rivalutando il fondo annualmente al tasso dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.

La normativa di riferimento è il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 per la destinazione del TFR ai fondi pensione, mentre la tassazione è disciplinata dagli articoli 17 e 19 del TUIR (DPR 917/1986). Il TFR rientra nella categoria dei redditi soggetti a tassazione separata, un regime fiscale speciale previsto per i redditi che si formano nell’arco di più anni ma vengono percepiti in un’unica soluzione.

La ratio della tassazione separata è proprio quella di evitare che un reddito pluriennale venga tassato con le aliquote più elevate dell’IRPEF progressiva, che si applicano alla somma di tutti i redditi dell’anno. Se il TFR venisse sommato al reddito ordinario dell’anno di percezione, il lavoratore potrebbe trovarsi in uno scaglione IRPEF molto più alto del normale, con un aggravio fiscale ingiusto.

Per approfondire il calcolo del TFR e le modalità di accantonamento, consulta la nostra Guida al TFR: calcolo, accantonamento e anticipo 2026.

Il meccanismo della tassazione separata: come funziona l’aliquota media

L’aliquota media applicata al TFR non è una percentuale fissa: viene calcolata individualmente per ogni lavoratore sulla base del suo reddito di riferimento degli anni precedenti. Il meccanismo, disciplinato dall’art. 19 del TUIR, prevede i seguenti passaggi:

Step 1: calcolo del TFR imponibile

Il TFR accantonato non è interamente imponibile. Si deve sottrarre:

  • Le rivalutazioni del fondo TFR già assoggettate annualmente all’imposta sostitutiva del 17% (art. 11, D.Lgs. 47/2000, come modificato dall’art. 1 c. 623 L. 190/2014 in vigore dal 2015)
  • Le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2000 godono di una deduzione di euro 309,87 per ogni anno di anzianità (rapportata a mese per le frazioni d’anno), il che riduce ulteriormente la base imponibile

Per il TFR maturato dal 1° gennaio 2001 non si applica più la deduzione: si sottraggono soltanto le rivalutazioni già tassate con l’imposta sostitutiva.

Step 2: determinazione del reddito di riferimento

Il reddito di riferimento è la base su cui viene calcolata l’aliquota media. Si ottiene con questa formula, stabilita dall’art. 19 TUIR:

Reddito di riferimento = TFR imponibile / anni di anzianità × 12

Questo importo rappresenta la quota annuale “virtuale” del TFR, come se fosse stato percepito in rate annuali invece che in un’unica soluzione. In questo modo si neutralizza l’effetto cumulativo pluriennale.

Step 3: calcolo dell’aliquota media IRPEF

Sull’importo del reddito di riferimento si calcola l’IRPEF teorica applicando le aliquote ordinarie per scaglioni. L’aliquota media si ottiene dividendo questa IRPEF teorica per il reddito di riferimento:

Aliquota media = IRPEF teorica sul reddito di riferimento / reddito di riferimento × 100

Questa aliquota viene poi applicata al TFR imponibile complessivo per determinare l’imposta dovuta. Il risultato è generalmente un’aliquota inferiore a quella che si applicherebbe sommando il TFR ai redditi ordinari.

Le aliquote IRPEF 2026 applicabili al calcolo

Per il calcolo dell’aliquota media si utilizzano gli scaglioni IRPEF vigenti nell’anno in cui matura il diritto alla percezione del TFR. Dal 2024 gli scaglioni sono tre (resi strutturali dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024) e dal 2026 la seconda aliquota è scesa dal 35% al 33% (art. 1 c. 3 L. 199/2025):

Scaglione di redditoAliquota IRPEF
Fino a 28.000 euro23%
Da 28.001 a 50.000 euro33%
Oltre 50.000 euro43%

Questi scaglioni valgono sia per l’IRPEF ordinaria sul reddito da lavoro dipendente, sia per il calcolo del reddito di riferimento su cui si determina l’aliquota media del TFR. Si tratta della riforma introdotta dal D.Lgs. 216/2023 (accorpamento dei primi due scaglioni da 23% e 25% in uno unico al 23%).

Puoi approfondire come queste aliquote impattano il tuo stipendio nell’articolo Detassazione lavoro dipendente: altri redditi fuori dalle soglie 2026.

Esempio pratico 1: lavoratore con TFR medio

Vediamo un caso concreto per capire come funziona l’aliquota media in pratica.

Dati del lavoratore

  • Anni di anzianità lavorativa: 20 anni
  • TFR lordo accantonato: 40.000 euro
  • Rivalutazioni già tassate al 17% (quota sottratta): 3.000 euro
  • TFR imponibile: 37.000 euro

Calcolo passo per passo

Reddito di riferimento:

37.000 euro / 20 anni × 12 = 22.200 euro

IRPEF teorica sul reddito di riferimento (22.200 euro, tutto nel primo scaglione al 23%):

22.200 × 23% = 5.106 euro

Aliquota media:

5.106 / 22.200 × 100 = 23%

Imposta dovuta sul TFR:

37.000 × 23% = 8.510 euro

In questo caso, il lavoratore pagherà il 23% sul TFR, la stessa aliquota del primo scaglione IRPEF. Il vantaggio rispetto alla tassazione ordinaria si manifesta quando il reddito annuo supera i 28.000 euro, poiché la quota eccedente verrebbe tassata al 33%, mentre il TFR mantiene l’aliquota media più bassa.

Esempio pratico 2: dirigente con TFR elevato

Il vantaggio della tassazione separata è ancora più evidente per chi ha redditi e TFR elevati.

Dati del dirigente

  • Anni di anzianità lavorativa: 30 anni
  • TFR lordo accantonato: 150.000 euro
  • Rivalutazioni già tassate al 17%: 15.000 euro
  • TFR imponibile: 135.000 euro
  • Reddito da lavoro annuo: 80.000 euro

Calcolo con aliquota media

Reddito di riferimento:

135.000 / 30 × 12 = 54.000 euro

IRPEF teorica su 54.000 euro:

  • Primo scaglione (0-28.000): 28.000 × 23% = 6.440 euro
  • Secondo scaglione (28.001-50.000): 22.000 × 33% = 7.260 euro
  • Terzo scaglione (50.001-54.000): 4.000 × 43% = 1.720 euro
  • Totale IRPEF teorica: 15.420 euro

Aliquota media:

15.420 / 54.000 × 100 = 28,56%

Imposta sul TFR:

135.000 × 28,56% = 38.550 euro circa

Confronto con tassazione ordinaria

Se il TFR fosse stato sommato al reddito ordinario dell’anno (80.000 euro), il reddito complessivo sarebbe stato 80.000 + 135.000 = 215.000 euro. L’aliquota marginale sarebbe stata il 43% sull’intero TFR. L’imposta sul TFR a tassazione ordinaria sarebbe stata circa 58.050 euro, ovvero circa 19.500 euro in più rispetto alla tassazione separata.

Modalità di tassazioneAliquota effettivaImposta dovuta sul TFR
Tassazione separata (aliquota media)28,56%circa 38.550 euro
Tassazione ordinaria IRPEF~43%circa 58.050 euro
Risparmio fiscale-14,44 ppcirca 19.500 euro

TFR in azienda vs TFR in fondo pensione: le differenze fiscali

Una scelta fondamentale per il lavoratore dipendente è se mantenere il TFR in azienda o destinarlo a un fondo pensione complementare. Dal punto di vista fiscale, le regole cambiano:

TFR mantenuto in azienda

  • Tassazione con aliquota media IRPEF (meccanismo art. 19 TUIR)
  • Imposta liquidata dal datore di lavoro in via provvisoria
  • Riliquidazione definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate (l’eventuale cartella va notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione del modello 770 del datore di lavoro)
  • Eventuale rimborso o conguaglio a debito comunicato dal fisco

TFR destinato a fondo pensione

  • I contributi versati al fondo sono deducibili dal reddito fino a 5.300 euro annui dal 2026 (prima 5.164,57 euro)
  • La prestazione finale (rendita o capitale) è tassata con aliquota del 15%, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione oltre il 15° (fino a un minimo del 9%)
  • Fiscalità separata e generalmente più favorevole per chi ha lunghi periodi di contribuzione
CaratteristicaTFR in aziendaTFR in fondo pensione
Aliquota di tassazioneAliquota media IRPEF (variabile)15% (min 9% dopo 35 anni)
Rivalutazione annua1,5% + 75% inflazioneRendimento finanziario del fondo
Liquidità in caso di bisognoAnticipo TFR (limiti di legge)Riscatto anticipato (limiti)
Deduzione contributiNoSì, fino a 5.300 euro/anno (dal 2026)

Per un’analisi approfondita sulle novità dei fondi pensione, leggi: Fondi pensione, nuove regole da luglio tra deduzione e nuove modalità di rendita.

Il conguaglio fiscale: quando e come interviene l’Agenzia delle Entrate

Il processo di tassazione del TFR non si esaurisce al momento del pagamento da parte del datore di lavoro. L’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione (art. 19 c. 1 TUIR) e, se più favorevole, tassa il TFR insieme agli altri redditi dell’anno (art. 17 c. 3 TUIR).

Come funziona il conguaglio

  • Tassazione provvisoria: il datore di lavoro applica in via provvisoria l’aliquota media calcolata sul reddito di riferimento (TFR imponibile diviso per gli anni di anzianità e moltiplicato per 12)
  • Conguaglio definitivo: l’Agenzia delle Entrate ricalcola l’imposta con l’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti; l’eventuale cartella va notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione del modello 770 del sostituto d’imposta (art. 25 c. 1 lett. a DPR 602/1973)
  • Esito del conguaglio: può risultare un credito da rimborsare al contribuente oppure un debito aggiuntivo da versare
  • Notifica: avviene tramite comunicazione bonaria o cartella di pagamento

Per i dipendenti pubblici il TFR (o TFS) è erogato dall’INPS (ex INPDAP), che opera come sostituto d’imposta; la riliquidazione resta di competenza dell’Agenzia delle Entrate, che rimborsa direttamente le eventuali imposte pagate in eccesso.

Tassazione separata: altri redditi che beneficiano dello stesso regime

Il TFR non è l’unico reddito soggetto a tassazione separata. L’art. 17 del TUIR elenca tutti i redditi che godono di questo regime agevolato, tra cui:

  • Indennità di mobilità e integrazione salariale corrisposte anticipatamente
  • Indennità equipollenti al TFR (indennità di buonuscita del settore pubblico)
  • Plusvalenze da cessione di aziende possedute da più di 5 anni
  • Redditi a formazione pluriennale (es. arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti)
  • Indennità percepite da sportivi professionisti alla fine della carriera
  • Incentivi all’esodo (prepensionamento agevolato)

L’aliquota però non si calcola per tutti allo stesso modo: le indennità equipollenti e le altre somme legate alla cessazione del rapporto (come gli incentivi all’esodo) seguono il meccanismo del TFR (art. 19 TUIR), mentre per gli altri redditi, come gli arretrati, si applica l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio precedente (art. 21 TUIR).

Confronto tabellare IRPEF ordinaria vs aliquota media TFR

Ecco una tabella riassuntiva che mostra, per diversi livelli di TFR e anzianità, l’aliquota media risultante (scaglioni 2026) e il confronto con l’aliquota IRPEF ordinaria che graverebbe in media sul TFR se fosse sommato a un reddito annuo di 40.000 euro:

TFR imponibileAnni anzianitàReddito di riferimentoAliquota media TFRAliquota IRPEF ordinaria media sul TFR (reddito 40.000 euro)Risparmio fiscale stimato
20.000 euro1516.000 euro23%38,0%15,0 punti
40.000 euro2024.000 euro23%40,5%17,5 punti
80.000 euro2538.400 euro25,7%41,8%16,1 punti
120.000 euro3048.000 euro27,2%42,2%15,0 punti
200.000 euro3568.571 euro31,6%42,5%10,9 punti

Nota: i valori sono approssimati. Il risparmio effettivo dipende dalla situazione individuale, dall’aliquota media dei cinque anni precedenti usata dall’Agenzia delle Entrate nella riliquidazione.

Casi speciali: colf, badanti e lavoratori domestici

Un caso particolare riguarda i lavoratori domestici (colf, badanti, baby sitter). Anche per loro il TFR è soggetto alla tassazione separata con aliquota media. La Corte di Cassazione ha peraltro stabilito che il diritto al TFR spetta anche in assenza di contratto formale scritto, purché il rapporto di lavoro sia riconoscibile di fatto.

Per approfondire: Colf, Badanti e Baby Sitter senza contratto: il TFR spetta lo stesso.

Per i lavoratori domestici, il calcolo del TFR segue regole specifiche del CCNL Domestici: la retribuzione di riferimento include le mensilità aggiuntive (tredicesima) e l’indennità sostitutiva del vitto e alloggio, se prevista.

Dichiarazione dei redditi e TFR: cosa deve fare il lavoratore

Una domanda frequente è: devo dichiarare il TFR nella dichiarazione dei redditi? La risposta è: generalmente no, con alcune eccezioni.

Regola generale

Il TFR è soggetto a tassazione separata e non deve essere inserito nel 730 o nel Modello Redditi come reddito ordinario. Il datore di lavoro versa la ritenuta provvisoria all’Erario e comunica i dati all’Agenzia delle Entrate tramite la Certificazione Unica (CU).

Quando il lavoratore deve intervenire

  • Se si riceve una comunicazione di conguaglio dall’Agenzia delle Entrate
  • Non serve chiedere la tassazione ordinaria: per il TFR non è un’opzione del lavoratore, ma la applica d’ufficio l’Agenzia delle Entrate se è più conveniente (art. 17 c. 3 TUIR)
  • Se ci sono errori nella CU che devono essere corretti
  • Per i TFR corrisposti da chi non è sostituto d’imposta, come la famiglia datrice di lavoro di colf, badanti e baby sitter: vanno indicati nel quadro RM del Modello Redditi PF

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Fonti

  • Art. 19 TUIR (DPR 917/1986) – Indennità di fine rapporto, Normattiva
  • Art. 17 TUIR (DPR 917/1986) – Tassazione separata, Normattiva
  • Agenzia delle Entrate – Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi TFR

Domande frequenti (FAQ)

Il TFR viene sempre tassato meno dell’IRPEF ordinaria?

Non necessariamente. Se il reddito di riferimento calcolato sul TFR cade interamente nel primo scaglione IRPEF (fino a 28.000 euro), l’aliquota media sarà del 23%, uguale all’aliquota ordinaria per redditi bassi. Il vantaggio è massimo per chi ha redditi annui elevati (oltre 28.000 euro) e un TFR accumulato su molti anni: in questo caso l’aliquota media rimane inferiore all’aliquota marginale IRPEF ordinaria.

Cosa succede se scelgo la tassazione ordinaria sul TFR?

Per il TFR il lavoratore non può scegliere la tassazione ordinaria in dichiarazione: la facoltà di rinunciare alla tassazione separata riguarda solo altri redditi (lettere da d) a n-bis) dell’art. 17 TUIR). È l’Agenzia delle Entrate, in sede di riliquidazione, a far concorrere il TFR al reddito complessivo dell’anno di percezione se ciò risulta più favorevole, per esempio quando in quell’anno si ha un reddito molto basso (art. 17 c. 3 TUIR). Nei casi ordinari, la tassazione separata è più conveniente.

L’anticipo del TFR viene tassato nello stesso modo?

Sì, anche l’anticipo del TFR (che può essere richiesto dopo 8 anni di lavoro per specifiche causali come acquisto prima casa o spese mediche) è soggetto a tassazione separata con aliquota media, con le stesse modalità di calcolo della liquidazione finale.

Quanto tempo ha l’Agenzia delle Entrate per fare il conguaglio?

Se dalla riliquidazione risultano somme da versare, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione; la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione del modello 770 del sostituto d’imposta che ha pagato il TFR (art. 25 c. 1 lett. a DPR 602/1973). Per un TFR erogato nel 2026 il 770 si presenta nel 2027, quindi il termine scade il 31 dicembre 2031.

Il TFR percepito in caso di licenziamento è tassato diversamente?

No, la modalità di tassazione del TFR non cambia a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, pensionamento, scadenza contratto). In tutti i casi si applica la tassazione separata con aliquota media calcolata secondo l’art. 19 TUIR.

Come viene tassato il TFR per i dipendenti pubblici?

Per i dipendenti pubblici assunti fino al 31 dicembre 2000 spetta il TFS (Trattamento di Fine Servizio), cioè l’indennità di buonuscita o l’indennità premio di servizio a seconda della categoria; per gli assunti dal 2001 si applica il TFR. Il TFS è un’indennità equipollente e segue principi analoghi con alcune specificità: l’imponibile si riduce di 309,87 euro per ogni anno di servizio e della quota corrispondente ai contributi versati dal dipendente (art. 19 c. 2-bis TUIR), e la gestione è affidata all’INPS (ex INPDAP). Le tempistiche di erogazione per i dipendenti pubblici sono spesso più lunghe rispetto al settore privato.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 12, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-12 07:00:002026-10-07 17:34:58Tassazione del TFR: l’aliquota media è più bassa dell’IRPEF ordinaria
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Scadenze fiscali ottobre 2026: F24, IVA, contributi e adempimenti

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Le scadenze fiscali ottobre 2026 si concentrano su un solo giorno: venerdì 16 ottobre 2026, quando vanno versate con il modello F24 le rate di saldi e acconti, l’IVA mensile di settembre e le ritenute. Le altre date da segnare sono il 26 ottobre 2026 per il 730 integrativo e il 2 novembre 2026 per il Modello Redditi PF, perché il 31 ottobre cade di sabato.

La scadenza del 1° ottobre per la registrazione dei contratti di locazione è già passata, mentre quella dei contributi per colf e badanti, fissata al 10 ottobre, cade di sabato e slitta a lunedì 12 ottobre 2026. Vediamo con ordine cosa resta da fare.

In sintesi

  • 16 ottobre 2026 (venerdì): F24 per IVA mensile di settembre, ritenute, rate di saldi e acconti, IVAFE, IVIE, cedolare secca e addizionale comunale.
  • 12 ottobre 2026 (lunedì): contributi colf e badanti del terzo trimestre, perché il 10 ottobre è sabato.
  • 26 ottobre 2026 (lunedì): ultimo giorno per il 730 integrativo, perché il 25 ottobre è domenica.
  • 2 novembre 2026 (lunedì): invio del Modello Redditi PF, perché il 31 ottobre è sabato.
  • Contributi INPS di artigiani e commercianti: nessuna rata a ottobre, la prossima è il 16 novembre 2026.

Indice dei contenuti

  • Quali sono le scadenze fiscali di ottobre 2026 ancora aperte?
  • Cosa si paga con l’F24 del 16 ottobre 2026?
  • Come funzionano IVA mensile e ritenute del 16 ottobre?
  • Quali contributi INPS scadono a ottobre 2026?
  • Quali altri adempimenti cadono tra fine ottobre e inizio novembre?
  • Il calendario per categoria: chi deve fare cosa?
  • Domande frequenti
  • Fonti

Quali sono le scadenze fiscali di ottobre 2026 ancora aperte?

Lo scadenzario fiscale dell’Agenzia delle Entrate indica per ottobre 2026 tre date principali: il 1° ottobre, il 16 ottobre e il 26 ottobre. La prima è già alle spalle: riguardava la registrazione dei contratti di locazione stipulati, o rinnovati tacitamente, con decorrenza 1° settembre 2026 (il termine è di 30 giorni). Chi l’ha rispettata non deve fare altro.

Restano quindi davanti a noi il 16 ottobre, giornata con il maggior numero di versamenti del mese, e il 26 ottobre, dedicato al 730 integrativo. Chi ha già perso il termine ordinario del 30 settembre può approfondire cosa è possibile fare nella guida al 730 scaduto il 30 settembre.

Un’avvertenza utile: quando una scadenza cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo. Nel 2026 succede più volte tra ottobre e novembre, ed è il motivo per cui alcune date sono diverse da quelle che si ricordano degli anni scorsi.

Cosa si paga con l’F24 del 16 ottobre 2026?

L’F24 è il modello con cui si versano imposte e contributi: un unico documento, con codici tributo diversi per ogni somma dovuta. Il 16 ottobre 2026 sullo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate compaiono, tra le altre, queste voci, in gran parte legate a chi ha scelto di pagare a rate:

  • le rate del saldo IVA 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, con gli interessi previsti dal piano di rateazione;
  • le rate di IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero) e IVIE (imposta sugli immobili all’estero);
  • le rate della cedolare secca sugli affitti e dell’addizionale comunale all’IRPEF;
  • le rate dell’IRAP e dell’acconto sui redditi a tassazione separata;
  • la Tobin Tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie del mese precedente.

Il numero della rata dipende dalla data del primo versamento e dalla maggiorazione scelta (0,40% oppure nessuna), quindi non esiste un’unica cifra valida per tutti. Se hai dubbi su quale rata ti spetti, conviene controllare il prospetto di rateazione preparato al momento della dichiarazione.

Per i titolari di partita IVA in regime forfettario le scadenze di ottobre sono meno numerose, perché non c’è IVA da liquidare: il passaggio importante per loro è l’invio della dichiarazione, descritto nella guida al Modello Redditi PF 2026 per i forfettari.

Come funzionano IVA mensile e ritenute del 16 ottobre?

L’IVA mensile riguarda chi ha scelto (o è obbligato) a liquidare l’imposta ogni mese. La liquidazione è il calcolo della differenza tra IVA sulle vendite e IVA sugli acquisti: se il risultato è a debito, si versa. Il 16 ottobre 2026 si versa l’IVA relativa alle operazioni di settembre, con il codice tributo 6009.

Nella stessa data scade il versamento delle ritenute d’acconto operate nel mese di settembre. Sono le trattenute fiscali che chi paga compensi (a un lavoratore dipendente, a un professionista, a un collaboratore) versa allo Stato per conto di chi li riceve. Rientrano qui anche le ritenute dei condomini sui pagamenti ai fornitori, quando il loro ammontare raggiunge la soglia prevista per il versamento.

Un esempio pratico: un’impresa individuale con liquidazione mensile che a settembre ha incassato IVA per 4.000 euro e pagato IVA sugli acquisti per 2.500 euro deve versare 1.500 euro entro il 16 ottobre. Se il risultato fosse a credito, non si versa nulla e il credito si riporta al mese successivo.

Quali contributi INPS scadono a ottobre 2026?

Per i contributi INPS di ottobre 2026 la notizia più importante è un’assenza: artigiani e commercianti versano i contributi sul reddito minimale in quattro rate trimestrali, fissate al 16 maggio, al 20 agosto, al 16 novembre 2026 e al 16 febbraio 2027. A ottobre non c’è quindi nessuna rata fissa. Gli importi annui del 2026 sono stati stabiliti dalla Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026.

Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS (professionisti senza cassa di categoria) i versamenti di saldo e acconto non cadono a ottobre: i termini di riferimento sono il 30 giugno e il 30 novembre. L’aliquota 2026 è del 26,07% per chi non ha altra tutela previdenziale e del 24% per pensionati e già assicurati altrove (Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026).

Il 16 ottobre riguarda invece i committenti: chi paga compensi a collaboratori in Gestione Separata versa i contributi trattenuti entro il 16 del mese successivo al pagamento. Per le famiglie con colf e badanti, infine, il versamento del terzo trimestre (retribuzioni di luglio, agosto e settembre) scade il 10 ottobre, che quest’anno è sabato: il termine utile è lunedì 12 ottobre 2026.

Quali altri adempimenti cadono tra fine ottobre e inizio novembre?

Il 26 ottobre 2026 scade il termine per il modello 730 integrativo, cioè la dichiarazione che si presenta per correggere un 730 già inviato quando emerge un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata. Il termine ordinario sarebbe il 25 ottobre, ma essendo domenica slitta a lunedì.

Il 31 ottobre 2026 cade di sabato: i termini fissati per quella data, tra cui l’invio del Modello Redditi Persone Fisiche, slittano a lunedì 2 novembre 2026. Nella stessa finestra rientra anche la scelta sul concordato preventivo biennale, approfondita nell’articolo sull’adesione al CPB entro il 2 novembre.

Guardando oltre ottobre, il 30 novembre 2026 è la data del secondo acconto IRPEF e dell’imposta sostitutiva dei forfettari: ne parliamo nella guida all’acconto IRPEF di novembre 2026. Prepararsi in anticipo evita di ritrovarsi con più versamenti ravvicinati.

Il calendario per categoria: chi deve fare cosa?

Per orientarsi, ecco il calendario fiscale di ottobre 2026 riassunto per categoria. Le date sono quelle dello scadenzario dell’Agenzia delle Entrate, già adeguate agli slittamenti di sabato e domenica.

CategoriaDataAdempimento
Privati, pensionati, dipendenti16 ottobre 2026 (venerdì)Rate di IVAFE, cedolare secca, addizionale comunale IRPEF e acconto a tassazione separata, se rateizzati
Privati con 73026 ottobre 2026 (lunedì)730 integrativo, per correggere a favore del contribuente
Famiglie con colf e badanti12 ottobre 2026 (lunedì)Contributi INPS del terzo trimestre (il 10 ottobre è sabato)
Titolari di partita IVA con liquidazione mensile16 ottobre 2026 (venerdì)Versamento IVA di settembre, codice tributo 6009
Partite IVA e imprese16 ottobre 2026 (venerdì)Ritenute di settembre, rate saldo IVA 2025, IRAP, IVIE
Artigiani e commercianti16 novembre 2026Prossima rata contributi INPS sul minimale (nessuna rata a ottobre)
Persone fisiche e forfettari2 novembre 2026 (lunedì)Invio Modello Redditi PF (il 31 ottobre è sabato)

La tabella ha valore orientativo: ogni contribuente ha una situazione diversa, legata a regime, rateazioni scelte e tipo di redditi. Per sapere con precisione quali righe riguardano la tua posizione, il riferimento resta lo scadenzario ufficiale selezionato per la tua categoria.

Domande frequenti

Qual è la scadenza principale di ottobre 2026?

È il 16 ottobre 2026, un venerdì, quindi senza slittamenti. Quel giorno si versano con F24 IVA mensile di settembre, ritenute e le rate di saldi e acconti.

Il 31 ottobre 2026 è una scadenza valida?

Il 31 ottobre 2026 cade di sabato, quindi i termini fissati per quel giorno slittano a lunedì 2 novembre 2026.

Artigiani e commercianti pagano l’INPS a ottobre?

No. Le rate sul minimale scadono il 16 maggio, il 20 agosto, il 16 novembre 2026 e il 16 febbraio 2027. A ottobre non c’è una rata fissa.

Fino a quando si può presentare il 730 integrativo?

Fino al 26 ottobre 2026, perché il 25 ottobre è domenica. Vale per correzioni che portano un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata; se la correzione aumenta il debito serve il Modello Redditi PF.

Cosa succede se pago in ritardo l’F24?

Si può regolarizzare con il ravvedimento operoso, che consente di pagare con sanzioni ridotte, crescenti con il passare dei giorni di ritardo. Prima si interviene, minore è il costo.

Fonti

  • Agenzia delle Entrate, Scadenzario fiscale, ottobre 2026 (consultato il 10 ottobre 2026)
  • Agenzia delle Entrate, Info, assistenza e calendario
  • INPS, Circolare n. 14 del 9 febbraio 2026 (contributi artigiani e commercianti 2026)
  • INPS, Circolare n. 8 del 3 febbraio 2026 (aliquote Gestione Separata 2026)

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 11, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-11 15:00:002026-10-11 17:24:42Scadenze fiscali ottobre 2026: F24, IVA, contributi e adempimenti
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Toga dei magistrati tributari: l’obbligo non c’è ancora, ma serve una norma

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Con la professionalizzazione della giustizia tributaria, avviata dalla riforma del 2022, torna d’attualità un tema curioso ma non banale: i nuovi magistrati tributari dovranno indossare la toga durante le udienze, come accade per i giudici ordinari e amministrativi? La risposta, oggi, è netta: nessuna norma vigente impone questo obbligo. Se ne discute però negli ambienti tecnici, perché la trasformazione della magistratura tributaria in una magistratura professionale a tutti gli effetti rende sempre più concreta l’ipotesi di un intervento normativo dedicato. In questo articolo proviamo a fare chiarezza tra quello che la legge prevede oggi, quello che ancora manca e le ipotesi discusse per il futuro, distinguendo con attenzione i tre piani.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è la magistratura tributaria professionale
  2. Il quadro normativo vigente: nessun obbligo di toga
  3. Perché si parla di un possibile obbligo futuro
  4. Cosa cambia per i contribuenti
  5. Domande frequenti sulla toga dei magistrati tributari

Cos’è la magistratura tributaria professionale

Fino a pochi anni fa, le controversie fiscali in Italia venivano decise da giudici tributari onorari: professionisti, spesso commercialisti o avvocati, che affiancavano alla loro attività principale l’incarico di giudicare le cause tributarie, senza un percorso di reclutamento paragonabile a quello della magistratura ordinaria. La riforma della giustizia tributaria ha cambiato in modo significativo questo assetto, introducendo la figura del magistrato tributario professionale, selezionato tramite concorso pubblico e destinato a svolgere questa funzione in via esclusiva, senza più affiancarla ad altre professioni.

I nuovi magistrati sono chiamati a operare presso le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado (che hanno preso il posto delle vecchie Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali), affiancando progressivamente e poi sostituendo i giudici onorari nello svolgimento delle funzioni giurisdizionali. Si tratta di un cambiamento profondo, che punta a rendere la giustizia tributaria più specializzata, più stabile nel tempo e più simile, per organizzazione e garanzie, alla magistratura ordinaria e a quella amministrativa. Il tema della transizione tra vecchio e nuovo assetto, con la gestione del personale già in servizio, è stato al centro anche di altri interventi recenti: ne abbiamo parlato, ad esempio, nell’articolo su giustizia tributaria e proroga a 75 anni per i giudici nel 2026, che approfondisce come si sta gestendo la coesistenza tra giudici onorari e nuovi magistrati professionali.

Il quadro normativo vigente: nessun obbligo di toga

Veniamo al punto centrale di questa notizia. Chi segue le vicende della giustizia tributaria si sarà imbattuto nel dibattito, apparso su alcune riviste specializzate, sull’opportunità di introdurre l’obbligo della toga anche per i nuovi magistrati tributari. È bene essere chiari: a oggi non esiste alcuna disposizione di legge che imponga ai magistrati delle Corti di Giustizia Tributaria di indossare la toga durante le udienze. Il quadro normativo che ha istituito e disciplinato la magistratura tributaria professionale si è concentrato soprattutto su reclutamento, status, garanzie di indipendenza e organizzazione degli uffici giudicanti, senza intervenire su un aspetto più formale e simbolico come l’abbigliamento di udienza.

Questo significa che, allo stato attuale, i magistrati tributari possono presentarsi in udienza senza alcun obbligo di indossare la toga, diversamente da quanto previsto per i giudici della magistratura ordinaria e, con alcune specificità, per quelli della giustizia amministrativa. Eventuali prassi interne alle singole Corti di Giustizia Tributaria, se esistenti, restano su base volontaria e non normata: non derivano da un obbligo di legge, ma da scelte organizzative locali che non hanno valore generale né carattere vincolante per l’intero sistema. In assenza di una fonte normativa specifica, qualunque affermazione sull’esistenza di un obbligo generalizzato sarebbe quindi inesatta.

Perché si parla di un possibile obbligo futuro

Se l’obbligo non esiste, perché il tema della toga per i magistrati tributari è tornato di attualità? La risposta sta proprio nella professionalizzazione della giurisdizione tributaria. Nel momento in cui questa magistratura si allontana dal modello onorario e assume una struttura sempre più simile, per funzioni e prestigio istituzionale, alla magistratura ordinaria e a quella amministrativa, diventa naturale interrogarsi se anche gli aspetti simbolici e formali dell’udienza debbano essere allineati agli altri ordini giudiziari.

La toga, in questo senso, non è solo un capo d’abbigliamento: è tradizionalmente il segno visibile dell’autorità e della funzione giurisdizionale esercitata da un magistrato. Per questo motivo, tra gli operatori del settore si discute dell’opportunità di introdurre un obbligo espresso, che oggi manca, attraverso un intervento normativo dedicato: potrebbe trattarsi di una modifica di legge o di un provvedimento attuativo che disciplini formalmente la questione, definendo requisiti, modalità e ambiti di applicazione. Si tratta, va sottolineato, di una proposta de iure condendo, cioè di un auspicio per una futura norma, non di una regola già in vigore. Nessuna data o numero di provvedimento è al momento definito in tal senso, ed è opportuno attendere eventuali iniziative legislative ufficiali prima di considerare l’obbligo come imminente o già deciso.

Cosa cambia per i contribuenti

Per chi ha una causa pendente davanti a una Corte di Giustizia Tributaria, la questione della toga resta un tema di immagine e di organizzazione interna della giurisdizione, senza effetti pratici immediati sullo svolgimento del processo o sulle strategie difensive. Ciò che conta davvero, dal punto di vista del contribuente, è la sostanza della riforma: l’arrivo di magistrati tributari selezionati tramite concorso pubblico, dedicati esclusivamente a questa funzione, dovrebbe portare nel tempo a un contenzioso fiscale più uniforme, più specializzato e potenzialmente più rapido rispetto al passato.

La transizione tra il vecchio sistema, basato sui giudici onorari, e il nuovo assetto professionale è comunque un processo graduale, che si accompagna a misure transitorie come la proroga dell’attività dei giudici in servizio fino a determinati limiti di età. Anche per questo motivo, chi ha una controversia con il Fisco farebbe bene a farsi assistere da professionisti che seguono con attenzione l’evoluzione della giustizia tributaria, per comprendere come le novità organizzative possano incidere, indirettamente, sui tempi e sull’esito delle proprie pratiche.

Domande frequenti sulla toga dei magistrati tributari

Di seguito alcune risposte alle domande più frequenti su questo tema, per chiarire definitivamente lo stato della normativa vigente.

La toga è oggi obbligatoria per i giudici tributari?

No. Allo stato attuale non esiste alcuna norma che imponga ai magistrati delle Corti di Giustizia Tributaria di indossare la toga durante le udienze. Eventuali prassi interne, se presenti, restano su base volontaria e non hanno valore di obbligo generale.

Chi sono i nuovi magistrati tributari professionali?

Sono magistrati selezionati tramite concorso pubblico, destinati a svolgere in via esclusiva la funzione giurisdizionale tributaria presso le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, sostituendo progressivamente i giudici onorari che in passato affiancavano questo ruolo ad altre professioni.

Cosa prevede la riforma della giustizia tributaria?

La riforma ha introdotto la magistratura tributaria professionale, ridisegnando il reclutamento, lo status e l’organizzazione delle Corti di Giustizia Tributaria, con l’obiettivo di rendere il contenzioso fiscale più specializzato e stabile nel tempo.

Servirà una legge per introdurre l’obbligo della toga?

Sì, secondo chi ne discute negli ambienti tecnici. Poiché oggi non esiste alcuna previsione normativa in materia, un eventuale obbligo dovrebbe essere introdotto con un intervento legislativo o attuativo dedicato, che al momento non è stato ancora adottato.

Cosa cambia per chi ha una causa tributaria in corso?

Nell’immediato nulla, perché la questione della toga non incide sullo svolgimento del processo. Il cambiamento più rilevante riguarda la progressiva professionalizzazione dei giudici, che nel tempo dovrebbe rendere il contenzioso fiscale più uniforme e specializzato.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 11, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-10-11 07:00:002026-10-10 07:38:51Toga dei magistrati tributari: l’obbligo non c’è ancora, ma serve una norma
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POS e registratore telematico: sanzioni, tolleranza del 5% e ravvedimento

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Le sanzioni per POS e registratore telematico non scattano se il numero dei pagamenti elettronici accettati e quello delle operazioni registrate differisce al massimo del 5%: lo prevede il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto 2026. La tolleranza però non riguarda il mancato abbinamento tra POS e registratore, che resta punito con una sanzione da 1.000 a 4.000 euro. In quel caso si può intervenire con il ravvedimento operoso.

In sintesi

  • La tolleranza del 5% è prevista dall’art. 33 del D.Lgs. 148/2026, in vigore dal 12 agosto 2026.
  • Si misura sul numero delle operazioni, non sul loro importo in euro.
  • Il mancato collegamento POS-registratore è sanzionato da 1.000 a 4.000 euro (art. 11, comma 5, D.Lgs. 471/1997).
  • La tolleranza non cancella questa sanzione, che si può ridurre con il ravvedimento.
  • L’obbligo di abbinamento vale per le operazioni dal 1° gennaio 2026.

Indice dei contenuti

  1. Cosa prevede la tolleranza del 5% su POS e registratore telematico?
  2. Su cosa si calcola il 5% di tolleranza e su cosa no?
  3. Quali sono le sanzioni per il mancato abbinamento tra POS e registratore telematico?
  4. Come funziona il ravvedimento per l’abbinamento POS-registratore fatto in ritardo?
  5. Cosa devono verificare oggi gli esercenti con POS e registratore telematico?
  6. Domande frequenti su POS, registratore telematico e sanzioni
  7. Fonti

Cosa prevede la tolleranza del 5% su POS e registratore telematico?

Dal 1° gennaio 2026 chi vende al pubblico deve collegare il POS al registratore telematico, in attuazione dell’art. 1, commi 74-77, della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). Il registratore telematico è il dispositivo che memorizza gli incassi e li trasmette ogni giorno all’Agenzia delle Entrate. Con il collegamento, trasmette anche i dati dei pagamenti elettronici.

Con l’art. 33 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 è stata introdotta una soglia di tolleranza del 5%. Le sanzioni per la mancata memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici non si applicano se tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate, e il numero dei pagamenti elettronici accettati la discrepanza non supera il 5 per cento.

La modifica interviene sull’art. 11, comma 2-quinquies, e sull’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 471/1997. Interviene anche sugli articoli corrispondenti del testo unico sanzioni (D.Lgs. 173/2024, che si applica dal 1° gennaio 2027): art. 36, comma 6, e art. 37, comma 3.

Su cosa si calcola il 5% di tolleranza e su cosa no?

Il testo di legge parla di discrepanza tra il numero delle operazioni registrate e il numero dei pagamenti elettronici accettati. Non si calcola quindi sul valore in euro degli incassi, ma sul conteggio delle operazioni.

Un esempio. Un bar accetta 200 pagamenti con carta in un periodo e il registratore ne memorizza 192: la differenza è di 8 operazioni, pari al 4%, quindi entro la soglia. Se i pagamenti registrati fossero 185, la differenza (15 operazioni, 7,5%) supererebbe il 5% e le sanzioni tornerebbero applicabili. L’esempio è puramente illustrativo e la legge non indica il periodo su cui effettuare il confronto.

La tolleranza, inoltre, riguarda soltanto la memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici. Non incide sull’obbligo di abbinare ogni POS a un registratore. Chi vuole scegliere lo strumento di incasso può approfondire nella guida al miglior POS 2026 per piccoli esercenti.

Quali sono le sanzioni per il mancato abbinamento tra POS e registratore telematico?

L’art. 1, comma 75, della L. 207/2024, con effetto dal 1° gennaio 2026 (comma 77), ha esteso al mancato collegamento tra lo strumento di pagamento elettronico e il registratore telematico la sanzione dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 471/1997, che va da 1.000 a 4.000 euro. Il decreto 148/2026 modifica altri commi e non tocca questo comma 5: la soglia del 5% non attenua quindi la sanzione per l’abbinamento omesso.

Il collegamento non è fisico. Si tratta di un abbinamento logico tra i dati identificativi del POS e quelli del registratore, effettuato nell’area riservata del portale «Fatture e corrispettivi», anche tramite un intermediario. Le modalità sono fissate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025. Per gli strumenti già in uso a gennaio 2026 il termine era il 20 aprile 2026.

Resta in vigore anche la sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione, con tetto di 1.000 euro per trimestre, prevista dall’art. 11, comma 2-quinquies, per i dati dei corrispettivi omessi, tardivi o errati quando la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell’imposta.

Come funziona il ravvedimento per l’abbinamento POS-registratore fatto in ritardo?

Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare spontaneamente una violazione prima che sia contestata, pagando una sanzione ridotta. Lo disciplina l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. In generale la riduzione è tanto maggiore quanto più rapido è l’intervento.

Per l’abbinamento tardivo, la regolarizzazione consiste nel comunicare il collegamento mancante e nel versare la sanzione ridotta, se ne ricorrono le condizioni, cioè se la violazione non è già stata constatata o contestata. La percentuale esatta dipende dalla data della regolarizzazione e va verificata caso per caso con un professionista.

Cosa devono verificare oggi gli esercenti con POS e registratore telematico?

Conviene controllare tre aspetti: che ogni POS in uso, fisico o virtuale, risulti abbinato a un registratore; che ogni nuovo POS sia collegato nei termini indicati dall’Agenzia; che il numero dei pagamenti elettronici resti allineato a quello delle operazioni registrate. Chi vende online e emette documenti elettronici può vedere anche la guida sulla fattura elettronica per l’e-commerce nel 2026.

Domande frequenti su POS, registratore telematico e sanzioni

La tolleranza del 5% vale anche se non ho abbinato il POS?

No. La soglia riguarda solo lo scostamento tra numero di pagamenti e operazioni registrate. Il mancato abbinamento resta punito con la sanzione da 1.000 a 4.000 euro.

Il 5% si calcola sull’importo degli incassi?

No. Si confronta il numero delle operazioni registrate con il numero dei pagamenti elettronici accettati, non il valore in euro.

Da quando vale la tolleranza?

Il D.Lgs. 148/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, è in vigore dal 12 agosto 2026. Non è stata verificata una disciplina transitoria specifica per i periodi precedenti.

Si può usare il ravvedimento per l’abbinamento tardivo?

Sì, se la violazione non è ancora stata constatata o contestata: si comunica il collegamento e si versa la sanzione ridotta secondo l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

Fonti

  • D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 33, GU n. 185 dell’11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026.
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), art. 1, commi 74-77.
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025.
  • Agenzia delle Entrate, area tematica Collegamento POS-RT (guida operativa e FAQ).
  • Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 5 marzo 2026 sull’avvio del servizio di collegamento.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 11, commi 2-quinquies e 5, e art. 12; D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13; D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 2, comma 3.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 10, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-10 11:00:002026-10-06 08:38:20POS e registratore telematico: sanzioni, tolleranza del 5% e ravvedimento
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Pagamento NASpI ottobre 2026: quando arriva l’accredito e come verificarlo

NASPI 2025

Il pagamento NASpI ottobre 2026 non ha una data unica nazionale: l’accredito dipende dalla singola pratica e dalla data in cui l’INPS dispone il bonifico. Alla data del 9 ottobre 2026 non risulta un comunicato INPS che fissi un giorno comune per tutti i beneficiari della NASpI, l’indennità mensile di disoccupazione. Per sapere quando arriva il tuo accredito devi controllare la tua posizione personale.

Il 10 ottobre 2026, giorno in cui molti si aspettano il bonifico, cade di sabato. È una ragione in più per non dare per scontata una data precisa e per verificare lo stato del pagamento nel proprio fascicolo.

In sintesi

  • Per il pagamento NASpI di ottobre 2026 non c’è una data unica nazionale comunicata dall’INPS.
  • La data dipende da decorrenza, lavorazione della domanda ed eventuali sospensioni o comunicazioni di reddito.
  • Lo stato si controlla nel Fascicolo previdenziale del cittadino (MyINPS), con SPID, CIE o CNS.
  • Se il bonifico tarda, verifica IBAN, stato della domanda e comunicazioni INPS prima di segnalare il problema.
  • Il vecchio requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo non è più vigente dal 2022.

Indice dei contenuti

  1. Quando arriva il pagamento NASpI di ottobre 2026?
  2. L’INPS ha comunicato anticipi o ritardi per ottobre 2026?
  3. Come verificare il pagamento NASpI nel Fascicolo previdenziale?
  4. Cosa fare se la NASpI di ottobre non arriva?
  5. Quali sono i requisiti NASpI ancora vigenti?
  6. Quali sono le domande frequenti sul pagamento NASpI di ottobre 2026?
  7. Fonti

Quando arriva il pagamento NASpI di ottobre 2026?

La risposta onesta è che dipende da te. L’INPS eroga la NASpI con pagamenti mensili posticipati, cioè relativi al mese già trascorso. Il giorno esatto in cui il bonifico viene disposto non è uguale per tutti: pesano la data di decorrenza della prestazione, il momento in cui la domanda è stata lavorata, eventuali sospensioni e la presenza di comunicazioni sul reddito.

Le date che circolano online variano da fonte a fonte e restano stime: nessuna norma o comunicato INPS garantisce un giorno fisso di accredito. Per questo ti consigliamo di non fissare scadenze personali (affitto, rate, bollette) su una data “presunta”. Il quadro generale delle uscite del mese è nel nostro calendario dei pagamenti INPS di ottobre 2026, dove trovi anche pensioni e Assegno Unico.

Chi riceve il primo pagamento deve mettere in conto tempi più lunghi: l’INPS deve prima completare l’istruttoria della domanda e calcolare l’importo. Anche il mese precedente può offrire un riferimento utile: puoi rileggere come sono andate le cose nel calendario dei pagamenti INPS di settembre 2026.

L’INPS ha comunicato anticipi o ritardi per ottobre 2026?

Al 9 ottobre 2026 non abbiamo trovato, tra le fonti istituzionali consultate, un comunicato INPS che annunci anticipi o ritardi generalizzati sul pagamento della NASpI di ottobre. Se l’Istituto dovesse pubblicare avvisi specifici, compariranno nella sezione “INPS comunica” del sito inps.it. Finché non c’è un avviso ufficiale, qualunque “data certa” riportata online va considerata una stima.

La scheda informativa dell’INPS dedicata alla prestazione descrive le regole di erogazione, ma non fissa un giorno di accredito uguale per tutti. È un dato che conviene tenere a mente quando leggi calendari e tabelle: servono a orientarsi, non a sostituire il controllo sulla propria posizione.

Come verificare il pagamento NASpI nel Fascicolo previdenziale?

Il modo più affidabile per controllare il pagamento NASpI è consultare il Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale INPS (area MyINPS), oppure l’app INPS Mobile. L’accesso richiede un’identità digitale: SPID, CIE (carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).

Nella sezione dedicata alla prestazione, di norma, puoi trovare:

  • l’esito della domanda e la sua data di presentazione;
  • lo stato dei pagamenti e l’eventuale data di disposizione del bonifico;
  • l’importo mensile e la durata della prestazione;
  • eventuali trattenute e le comunicazioni dell’INPS.

Ricorda che la “data di disposizione” è il giorno in cui l’INPS dà l’ordine di pagare. L’accredito sul conto può comparire con qualche giorno di scarto, a seconda della banca o dell’ufficio postale. Se il pagamento risulta disposto, in genere basta attendere.

Cosa fare se la NASpI di ottobre non arriva?

Prima di allarmarti, procedi per ordine. Se la NASpI non arriva nei tempi che ti aspettavi, ci sono alcune cause frequenti da escludere, perché la maggior parte dei ritardi dipende da un dettaglio della pratica e non da un blocco generale.

  1. Stato del pagamento: controlla se nel fascicolo il bonifico risulta già disposto o ancora in lavorazione.
  2. IBAN: verifica che quello comunicato all’INPS sia corretto, attivo e intestato (o cointestato) a te.
  3. Sospensioni o anomalie: una nuova assunzione, anche breve, può sospendere la prestazione d’ufficio.
  4. Comunicazioni di reddito: chi svolge attività autonoma o occasionale deve inviare il modello NASpI-Com entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, anche se il reddito previsto è pari a zero; l’omissione può comportare la decadenza.
  5. Messaggi dell’INPS: leggi eventuali richieste di documenti o integrazioni nel fascicolo.

Se, dopo questi controlli, il pagamento risulta fermo senza una ragione chiara, il passo successivo è una segnalazione formale all’INPS tramite i canali ufficiali dell’Istituto, indicando i dati della domanda e le verifiche già svolte.

Quali sono i requisiti NASpI ancora vigenti?

Capita spesso di leggere requisiti ormai superati. Oggi per la NASpI serve la disoccupazione involontaria e almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’evento. Il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti non si applica più agli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022 (art. 3, comma 1-bis, D.Lgs. 22/2015, introdotto dalla L. 234/2021).

La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per un approfondimento su durata e calcolo puoi leggere la nostra guida alla NASpI 2026.

Quali sono le domande frequenti sul pagamento NASpI di ottobre 2026?

Esiste una data ufficiale per il pagamento NASpI di ottobre 2026?

No. Al 9 ottobre 2026 non risulta una data unica nazionale comunicata dall’INPS. La data dipende dalla singola pratica e va controllata nel Fascicolo previdenziale.

Il 10 ottobre 2026 arriva la NASpI?

Non è garantito. Il 10 ottobre 2026 è un sabato e l’accredito può comparire prima o dopo, in base alla disposizione del bonifico e ai tempi della banca.

Il primo pagamento della NASpI arriva con le stesse tempistiche?

Di solito no. Il primo pagamento richiede che l’INPS concluda l’istruttoria della domanda, quindi i tempi possono essere più lunghi rispetto ai pagamenti successivi.

Quanto dura la NASpI?

La durata massima è di 24 mesi e corrisponde alla metà delle settimane contribuite nei quattro anni precedenti. L’importo si riduce del 3% al mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione, oppure dell’ottavo mese per chi ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda (art. 4, comma 3, D.Lgs. 22/2015).

Fonti

  • INPS, scheda di servizio “NASpI – Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego”, consultata il 9 ottobre 2026: inps.it
  • D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, art. 3, comma 1-bis (introdotto dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234): requisiti di accesso alla NASpI
  • INPS, Circolare n. 4 del 28 gennaio 2026: massimale e soglie NASpI 2026: inps.it

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 10, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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NOTIZIE

Pensione autonomi con contributi in ritardo: la decorrenza può cambiare

Pensione 2026 INPS

La decorrenza della pensione degli autonomi può cambiare, ma solo in un caso preciso: quando i contributi in ritardo erano indispensabili per raggiungere il requisito e vengono versati dopo la domanda. In questa ipotesi, per le pensioni anticipate e per i trattamenti di invalidità, la pensione parte dal primo giorno del mese successivo al versamento. Lo chiarisce l’INPS con il messaggio n. 3113 del 2 ottobre 2026, che torna sulla circolare n. 110 del 7 ottobre 2022.

In altre parole, se manca un pezzo di contribuzione e lo si sana solo dopo aver presentato domanda, l’assegno non si recupera dalla data originaria. Se invece il requisito era già completo, la pensione degli autonomi mantiene la decorrenza iniziale e cambia soltanto l’importo.

In sintesi

  • Lo slittamento riguarda pensioni anticipate e pensioni di invalidità degli autonomi.
  • Scatta se i contributi omessi sono determinanti per il diritto e sono versati dopo la domanda.
  • La nuova decorrenza è il primo giorno del mese successivo al versamento.
  • Nessuno slittamento se il requisito era già maturato: cambia solo l’importo.
  • Dopo il rigetto basta l’istanza di riesame, senza nuova domanda (salvo regolarizzazione oltre i termini di decadenza).

Indice dei contenuti

  1. Quando slitta la decorrenza della pensione degli autonomi?
  2. A chi si applica il messaggio INPS n. 3113/2026?
  3. Quando la decorrenza della pensione non cambia?
  4. Cosa succede se i contributi arretrati sono rateizzati?
  5. Come si ottiene la pensione dopo la regolarizzazione dei contributi?
  6. Domande frequenti sulla pensione degli autonomi con contributi in ritardo
  7. Fonti

Quando slitta la decorrenza della pensione degli autonomi?

La decorrenza è la data da cui spetta la pensione. Il messaggio INPS n. 3113 del 2 ottobre 2026 ricorda la regola fissata dalla circolare n. 110/2022: se un lavoratore autonomo chiede la pensione anticipata o un trattamento di invalidità e, alla data della domanda, non ha il requisito contributivo minimo a causa di omissioni contributive di periodi precedenti, la pensione non può partire dalla data ordinaria.

Se i periodi mancanti vengono regolarizzati dopo la domanda, ma entro i termini di decadenza dell’azione giudiziaria, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello del versamento. Per l’INPS è irrilevante che sia già arrivato un avviso bonario, un avviso di addebito o una cartella esattoriale: conta che i contributi risultassero non versati alle scadenze previste.

Esempio ipotetico. Marco, artigiano, presenta domanda di pensione anticipata ma gli mancano alcuni contributi arretrati determinanti. Li versa il 20 novembre 2026: la pensione decorre dal 1° dicembre 2026, non da una data precedente.

A chi si applica il messaggio INPS n. 3113/2026?

Le indicazioni valgono per tutti i lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali. Riguardano inoltre gli iscritti alla Gestione separata INPS (art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335), come i professionisti con partita IVA senza cassa propria.

Prima di presentare domanda è utile controllare la propria posizione: per capire se risultano periodi scoperti si può partire dall’estratto contributivo INPS. Anche i contributi non pagati alle scadenze possono avere conseguenze economiche, come spiegato nell’approfondimento su contributi INPS, rateazioni e sanzioni.

Quando la decorrenza della pensione non cambia?

Il messaggio elenca i casi in cui non c’è slittamento. Il primo è quello dei contributi non determinanti: se alla domanda il requisito minimo era già perfezionato, la regolarizzazione successiva incide solo sulla misura della pensione. Il maggiore importo decorre dalla data originaria, nel rispetto dei termini di prescrizione.

Il secondo caso è la contribuzione corrente: se il requisito manca solo perché il versamento utile ha scadenza successiva alla domanda, la domanda non viene respinta ma tenuta in evidenza. Pagando entro la scadenza di legge, la decorrenza non slitta. Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri vale la non frazionabilità del contributo annuo: i contributi dell’anno si valorizzano solo dopo il pagamento di tutte e quattro le rate.

Seguono altri casi in cui la regola non si applica:

  • contributi a saldo non ancora verificabili, perché i redditi dell’anno di liquidazione non sono noti: la pensione può essere liquidata in via provvisoria;
  • supplementi di pensione: la domanda non viene respinta e, sanate le omissioni, si può chiedere la ricostituzione dal momento originario;
  • sanzioni civili da ritardi passati: se la sorte capitale è integra, i soli debiti per sanzioni non impediscono la liquidazione.

Se la liquidazione provvisoria fa emergere un saldo contributivo necessario al diritto, l’INPS invia una comunicazione con l’importo da versare in unica soluzione entro trenta giorni dalla notifica. Senza pagamento, la pensione provvisoria viene annullata dalla decorrenza originaria e le somme erogate vanno restituite, anche a rate.

Cosa succede se i contributi arretrati sono rateizzati?

Anche la rateizzazione, sia amministrativa sia tramite l’Agente della riscossione, rientra nella regola. Se le rate determinanti per il requisito si completano dopo la domanda, la domanda viene respinta perché il requisito non è perfezionato. Su istanza di riesame, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo al pagamento che consente l’accredito dei contributi necessari.

Se invece l’interessato anticipa il pagamento delle rate determinanti già al momento della domanda, la domanda non va respinta. È una differenza importante, perché evita di perdere mesi di pensione. Un confronto con le regole per chi ha carriere lunghe nel lavoro autonomo si trova nella guida su pensione usuranti, quota 97,6 e contributi da autonomo.

Come si ottiene la pensione dopo la regolarizzazione dei contributi?

Dopo il versamento dei contributi determinanti, chi aveva ricevuto il rigetto per mancanza di requisito presenta un’istanza di riesame. Basta anche se è inoltrata dopo la regolarizzazione: la pensione è liquidata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento. Non serve una nuova domanda e non è necessario il ricorso amministrativo; se presentato, l’INPS liquida comunque la pensione con la stessa decorrenza e chiude il ricorso in autotutela.

Cambia lo scenario se la regolarizzazione avviene oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria: serve una nuova domanda e la decorrenza è ancorata a questa. Per data di regolarizzazione si intende il giorno in cui è stato effettuato il versamento determinante, verificabile dall’INPS tramite F24 o pagamenti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il messaggio disciplina anche i casi di decesso. Se l’autonomo muore senza aver regolarizzato i contributi pregressi, il suo diritto non si perfeziona più, ma i superstiti, se i contributi non sono prescritti, possono versarli per ottenere la pensione indiretta con la decorrenza prevista dalla disciplina generale.

Domande frequenti sulla pensione degli autonomi con contributi in ritardo

Pagare i contributi in ritardo fa sempre slittare la pensione?

No. Lo slittamento riguarda solo i contributi indispensabili per raggiungere il requisito di pensione anticipata o di invalidità. Se il requisito era già maturato, cambia soltanto l’importo.

Ricevere una cartella esattoriale cambia la regola?

No. Per l’INPS è irrilevante che siano arrivati avviso bonario, avviso di addebito o cartella: conta che i contributi risultassero non versati alle scadenze alla data della domanda.

Le sanzioni civili ancora da pagare bloccano la pensione?

No, purché la quota di contributi (sorte capitale) sia stata versata per intero. I debiti per sole sanzioni non impediscono l’accredito dei contributi e la liquidazione, ferma restando l’azione di recupero.

Dopo il rigetto devo presentare una nuova domanda?

Di regola no: basta l’istanza di riesame. La nuova domanda serve solo se la regolarizzazione avviene oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria, e in tal caso la pensione decorre dalla nuova istanza.

Fonti

  • INPS, Messaggio n. 3113 del 2 ottobre 2026, «Circolare n. 110 del 7 ottobre 2022 in materia di decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Chiarimenti operativi» (Direzione Centrale Pensioni e Direzione Centrale Entrate), notizia di presentazione: inps.it
  • INPS, Circolare n. 110 del 7 ottobre 2022, richiamata dal messaggio.
  • INPS, Messaggio n. 18904 del 19 novembre 2012, richiamato dal messaggio per la liquidazione provvisoria.
  • Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 (Gestione separata).

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 10, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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Fatture in Cloud, Finanza & Servizi, Software Fatturazione Elettronica

Alternative Fatture in Cloud 2026: 5 Software per Forfettari e Professionisti

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Cerchi delle alternative Fatture in Cloud perché al rinnovo il prezzo è salito? Non sei il solo. Molti forfettari e liberi professionisti hanno attivato Fatture in Cloud con l’offerta del primo anno a 48 € + IVA e, al momento del rinnovo, si sono trovati davanti a un canone di 96 € + IVA. In pratica il costo è raddoppiato, per un piano che comprende 100 documenti l’anno.

Per chi lavora in ambito sanitario il conto è ancora più alto. Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la banca dati a cui medici, psicologi, fisioterapisti e le altre figure sanitarie comunicano le spese dei pazienti, che poi finiscono nel 730 precompilato. Su Fatture in Cloud questa funzione è disponibile solo dal piano Premium, che costa 252 € + IVA l’anno.

In questa guida mettiamo a confronto le principali alternative Fatture in Cloud per il 2026: Fatturazione Italia, Aruba, Fattura24, Software Semplice e FatturaElettronica APP. I prezzi dei concorrenti sono stati verificati il 26 settembre 2026 e, salvo dove indicato, sono IVA esclusa. Ti spieghiamo anche come portare via i tuoi dati da Fatture in Cloud senza perdere nulla e quando conviene affiancare al software un servizio di gestione del regime forfettario. Se vuoi un quadro ancora più ampio, trovi tutti i programmi nella nostra guida al miglior software di fatturazione elettronica 2026.

Indice dei contenuti

  1. Perché cercare alternative Fatture in Cloud nel 2026
  2. Cosa deve avere un software di fatturazione per forfettari
  3. Fatturazione Italia: la prima delle alternative Fatture in Cloud
  4. Le altre alternative Fatture in Cloud: Aruba, Fattura24, Software Semplice e FatturaElettronica APP
  5. Tabella prezzi 2026: Fatture in Cloud e alternative a confronto
  6. Come esportare i dati da Fatture in Cloud e cambiare software
  7. Software o servizio completo? Fiscozen, FlexTax e CAF a confronto
  8. Quale alternativa a Fatture in Cloud scegliere
  9. Domande frequenti sulle alternative a Fatture in Cloud

Perché cercare alternative Fatture in Cloud nel 2026

Partiamo da una premessa onesta: Fatture in Cloud è un software completo e molto diffuso, e per tante partite IVA funziona bene. Il motivo per cui sempre più utenti cercano alternative Fatture in Cloud non è la qualità del prodotto, ma il rapporto tra prezzo e bisogni reali. Un forfettario che emette poche decine di fatture l’anno spesso non usa la maggior parte delle funzioni e vuole semplicemente pagare il giusto per ciò che gli serve.

Il punto più delicato è la differenza tra prezzo promozionale e prezzo di rinnovo. Il piano per forfettari di Fatture in Cloud costa 48 € + IVA il primo anno e 96 € + IVA dal secondo, con 100 documenti inclusi. È un aumento scritto nelle condizioni, ma molti lo scoprono solo quando arriva l’addebito del rinnovo.

L’IVA è un costo reale per il forfettario

C’è un dettaglio che spesso sfugge. Chi è in regime forfettario non addebita l’IVA ai clienti e, di conseguenza, non può detrarre l’IVA sugli acquisti. Detrarre significa recuperare l’IVA pagata ai fornitori sottraendola da quella incassata: il forfettario non ha questa possibilità. Per questo, quando confronti le alternative a Fatture in Cloud, devi sempre ragionare sul prezzo IVA inclusa. Ad esempio, 96 € + IVA diventano circa 117 € che escono davvero dal tuo conto corrente.

Sistema TS: il costo nascosto per i professionisti sanitari

Supponiamo che Giulia sia una psicologa in regime forfettario. Oltre a emettere le fatture, deve comunicare le spese sanitarie dei suoi pazienti al Sistema TS. Su Fatture in Cloud questa funzione arriva solo con il piano Premium a 252 € + IVA: per lei il software costa oltre due volte e mezzo il piano per forfettari al rinnovo. È comprensibile che Giulia valuti altre alternative Fatture in Cloud che comprendono il Sistema TS a un prezzo più contenuto.

Cosa deve avere un software di fatturazione per forfettari

Prima di scegliere tra le varie alternative a Fatture in Cloud, conviene chiarire cosa serve davvero. Dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari, senza soglie di fatturato. Ogni fattura deve quindi passare dal Sistema di Interscambio (SdI), che puoi immaginare come il “postino” dell’Agenzia delle Entrate: riceve il file della fattura, lo controlla e lo recapita al cliente. Fanno eccezione le prestazioni sanitarie rese ai pazienti persone fisiche: per queste la fattura elettronica via SdI è vietata, si emette una fattura non elettronica (ad esempio in PDF) e i dati della spesa si comunicano al Sistema TS.

Un buon software di fatturazione per forfettari deve quindi offrire alcune funzioni essenziali:

  • invio e ricezione delle fatture elettroniche tramite lo SdI;
  • conservazione a norma per 10 anni, cioè l’archiviazione digitale con valore legale richiesta dalla legge;
  • un numero di fatture incluse adeguato al tuo volume di lavoro;
  • la funzione Sistema TS, se sei un professionista sanitario;
  • un prezzo chiaro al rinnovo, non solo per il primo anno.

Sull’ultimo punto vale la pena insistere. Un software che costa poco il primo anno e raddoppia al secondo non è necessariamente conveniente. Meglio guardare al costo su più anni e verificare se il fornitore offre qualche forma di prezzo bloccato. Se vuoi capire dove ritrovare le fatture già emesse e ricevute, leggi anche la nostra guida al cassetto fiscale e fatture elettroniche.

Fatturazione Italia: la prima delle alternative Fatture in Cloud

La prima delle alternative Fatture in Cloud che ti presentiamo è Fatturazione Italia. Per trasparenza te lo diciamo subito: è il software che il CAF Centro Fiscale segnala ai propri clienti con partita IVA. Proprio per questo lo valutiamo con gli stessi criteri usati per gli altri programmi: prezzo reale, fatture incluse, Sistema TS e costo nel tempo.

Fatturazione Italia propone questi piani, solo con abbonamento annuale. Come per gli altri software, i prezzi sono indicati IVA esclusa, con l’importo IVA inclusa tra parentesi:

  • Start: 49 € + IVA l’anno (59,78 € IVA inclusa), con 150 fatture SdI incluse, pensato per il forfettario che fattura poco: comprende anche preventivi, pro forma, fatture alla PA, import da altri programmi, simulazione di imposte e contributi e bolli trimestrali con l’F24 compilato;
  • Pro: 89 € + IVA l’anno (108,58 € IVA inclusa), con 500 fatture e il Sistema TS incluso nel piano Pro, oltre ad autofatture estero, casse previdenziali e ritenute, per forfettari con più volumi, professionisti e figure sanitarie;
  • ASD: 69 € + IVA l’anno (84,18 € IVA inclusa), con 300 fatture, per le associazioni sportive dilettantistiche con partita IVA; si attiva tramite l’assistenza.

Per CAF e studi che seguono più partite IVA c’è un piano dedicato: per le condizioni bisogna contattare Fatturazione Italia.

Il confronto con Fatture in Cloud è immediato, perché entrambi indicano i prezzi IVA esclusa. Il piano Start a 49 € + IVA costa meno del rinnovo di Fatture in Cloud (96 € + IVA) e comprende 150 fatture contro 100 documenti. Il piano Pro a 89 € + IVA comprende il Sistema TS, che su Fatture in Cloud richiede il Premium a 252 € + IVA.

Prezzo bloccato 3 anni e prova gratuita

Un aspetto che interessa chi arriva da un rinnovo salato è il prezzo bloccato 3 anni, garantito per contratto dal primo pagamento. In pratica sai già quanto spenderai nei primi tre anni, senza sorprese al rinnovo. Puoi inoltre provare il piano Pro con 14 giorni di prova gratuita senza carta, che diventano 30 giorni se ricevi il link di invito di un collega.

Ci sono poi alcuni dettagli pratici. Puoi cambiare piano in ogni momento e i giorni residui vengono riproporzionati. Se superi il limite, puoi acquistare un pacchetto extra di 100 fatture a 12 € IVA inclusa. Le fatture restano conservate a norma per 10 anni anche dopo la disdetta. Il portale è una web app responsive: lo usi dal browser di computer, tablet o smartphone e puoi installarlo sul telefono dal browser, come un’app sulla schermata Home, senza passare dagli store.

Per un’analisi completa di pregi e limiti leggi la nostra recensione di Fatturazione Italia 2026, oppure attiva la prova gratuita di Fatturazione Italia e mettila alla prova con le tue fatture.

Le altre alternative Fatture in Cloud: Aruba, Fattura24, Software Semplice e FatturaElettronica APP

Fatturazione Italia non è l’unica strada. Esistono altre alternative a Fatture in Cloud valide, ognuna con punti di forza diversi. Ricorda che i prezzi che seguono sono IVA esclusa e sono stati verificati il 26 settembre 2026: per un forfettario vanno quindi maggiorati del 22% di IVA.

Aruba Fatturazione Elettronica

Aruba è l’opzione più economica di questo confronto: 29,90 € + IVA l’anno. È una buona scelta se emetti poche fatture e non hai bisogno del Sistema TS, che nel prodotto di Aruba non è previsto. Chi lavora in ambito sanitario dovrebbe quindi orientarsi su altre soluzioni. Approfondisci nella nostra guida ai costi di Aruba Fattura Elettronica 2026. Se invece sei già su Aruba e vuoi cambiare, trovi i passaggi nella guida per migrare da Aruba a Fatturazione Italia.

Fattura24

Fattura24 parte da 48 € + IVA e sale a 120 € + IVA negli anni successivi. Lo schema ricorda quello di Fatture in Cloud: prezzo di ingresso basso e rinnovo più alto. Se lo scegli, tieni conto fin da subito del costo a regime, così da non ritrovarti tra un anno a cercare di nuovo un’alternativa a Fatture in Cloud e ai suoi concorrenti.

Software Semplice

Software Semplice costa 48 € + IVA l’anno e comprende 100 documenti. Per volume incluso è simile al piano per forfettari di Fatture in Cloud. Può andare bene per chi ha un numero di fatture contenuto e stabile nel tempo; se prevedi di crescere, verifica le condizioni previste oltre la soglia dei 100 documenti.

FatturaElettronica APP

FatturaElettronica APP costa 59,88 € + IVA in promozione e 83,88 € + IVA a listino, e comprende il Sistema TS. È quindi una delle alternative Fatture in Cloud da considerare se sei un professionista sanitario: anche a prezzo pieno resta molto al di sotto del piano Premium di Fatture in Cloud. Come per tutte le offerte promozionali, controlla per quanto tempo vale lo sconto.

Tabella prezzi 2026: Fatture in Cloud e alternative a confronto

Per aiutarti a scegliere, ecco le alternative Fatture in Cloud in un’unica tabella. Tutti i prezzi sono IVA esclusa: per un forfettario, che non detrae l’IVA, il costo reale è più alto del 22%.

SoftwarePrezzo annuoIVAFatture o documenti inclusiSistema TS
Fatturazione Italia Start49 € + IVA (59,78 € IVA inclusa)esclusa150 fattureNo (solo nel Pro)
Fatturazione Italia Pro89 € + IVA (108,58 € IVA inclusa)esclusa500 fattureSì, incluso nel piano Pro
Fatture in Cloud (forfettari)48 € il 1° anno, poi 96 €esclusa100 documentiSolo dal Premium a 252 € + IVA
Aruba29,90 €esclusan.d.No
Fattura2448 €, poi 120 €esclusan.d.n.d.
Software Semplice48 €esclusa100 documentin.d.
FatturaElettronica APP59,88 € in promo, 83,88 € a listinoesclusan.d.Sì
Prezzi verificati il 26/09/2026 sui siti dei produttori. n.d. = dato non verificato alla data del confronto: controlla sul sito del produttore.

Dalla tabella emergono tre profili. Se fatturi poco e non ti serve il Sistema TS, Aruba è la soluzione più economica, mentre il piano Start di Fatturazione Italia offre 150 fatture e il prezzo bloccato 3 anni. Se sei un professionista sanitario, i confronti utili sono il Pro di Fatturazione Italia e FatturaElettronica APP. Per un confronto che comprende anche Danea, leggi Fatture in Cloud vs Aruba vs Danea 2026.

Come esportare i dati da Fatture in Cloud e cambiare software

Cambiare programma spaventa molti perché si teme di perdere lo storico. In realtà, con un minimo di organizzazione, il passaggio a una delle alternative Fatture in Cloud è ordinato. Fatture in Cloud permette di esportare i dati dalle rispettive sezioni del programma: le fatture in formato XML, cioè il file originale transitato dallo SdI, e le anagrafiche di clienti e fornitori in formato CSV, un file di testo leggibile anche come foglio di calcolo, da importare poi nel nuovo software.

Ecco i passaggi da non saltare quando lasci Fatture in Cloud:

  • controlla la data di rinnovo automatico e le condizioni di disdetta, per non pagare un anno in più;
  • esporta le fatture emesse e ricevute in XML, per tutti gli anni presenti in archivio;
  • esporta le anagrafiche dei clienti in CSV, così non devi ricopiarle a mano;
  • verifica con il fornitore cosa succede alla conservazione a norma dopo la disdetta;
  • nel nuovo software riparti con la numerazione progressiva dall’ultima fattura emessa.

La numerazione è il punto in cui si sbaglia più spesso. Immagina che Marco, forfettario, abbia emesso con Fatture in Cloud la fattura n. 37 del 2026. Se a ottobre passa a un nuovo programma, la prima fattura dovrà essere la n. 38, non la n. 1: la numerazione progressiva prosegue nell’anno, indipendentemente dal software usato.

Se scegli Fatturazione Italia, i dati esportati si caricano nell’area “Cambi programma”, compresa in tutti i piani. Da Fatture in Cloud o da Excel importi clienti, fornitori e prodotti da un file Excel o CSV, con un’anteprima prima di salvare; le fatture già emesse si portano dall’export Excel o dagli XML e diventano fatture “storiche”, che contano nel fatturato e nella soglia del forfettario ma non vengono reinviate. Se arrivi da Aruba, carichi lo ZIP scaricato da Aruba: arrivano le fatture inviate e ricevute con XML e PDF originali, la rubrica dei clienti, la numerazione che continua e le fatture pagate segnate come incassate. In ogni caso nessuna fattura importata viene rimandata allo SdI o al Sistema TS.

Restano tre promemoria pratici: se avevi registrato su Fatture e Corrispettivi il codice destinatario del vecchio programma, cambialo con quello del nuovo; se lasci Aruba, scarica i file conservati prima che il servizio scada (al massimo entro 90 giorni); togli il rinnovo automatico del vecchio abbonamento.

Le fatture elettroniche transitate dallo SdI sono note anche all’Agenzia delle Entrate, come spieghiamo nella guida al cassetto fiscale. È una rete di sicurezza utile, ma non sostituisce una copia completa dei tuoi dati: esporta sempre tutto prima di chiudere l’abbonamento. Se hai dubbi su cosa conservare, contatta il CAF Centro Fiscale per un confronto.

Software o servizio completo? Fiscozen, FlexTax e CAF a confronto

Il software di fatturazione è solo una parte della gestione di una partita IVA. Restano la dichiarazione dei redditi, i contributi e il calcolo dell’imposta sostitutiva, cioè la tassa unica del forfettario che prende il posto di IRPEF, addizionali e IRAP: è del 15%, oppure del 5% per i primi 5 anni di attività se hai i requisiti. Per questo molti forfettari, oltre alle alternative a Fatture in Cloud, valutano anche servizi di assistenza.

Tra i nomi più noti ci sono Fiscozen, a 499 € IVA inclusa l’anno, e FlexTax, a 366 € IVA inclusa. Prima di scegliere, confronta con attenzione cosa comprende ciascun pacchetto e cosa invece si paga a parte.

Un’altra strada è affiancare un software leggero a un’assistenza con un operatore dedicato. Il servizio P.IVA forfettario del CAF Centro Fiscale di Udine costa 350 € l’anno IVA inclusa, con la dichiarazione dei redditi compresa. In questo servizio il software di fatturazione si acquista separatamente. Se preferisci avere anche il software in un’unica soluzione, puoi chiedere il pacchetto completo con il CAF: il CAF Centro Fiscale si occupa di dichiarazione dei redditi, F24 di tasse e contributi, Sistema TS e consulenza fiscale, e il software di fatturazione è compreso. È un unico canone annuale, con un preventivo che si fa in una telefonata di 10 minuti: lo richiedi con il modulo “Ti chiamiamo noi” sulla pagina contatti di Fatturazione Italia.

Se devi ancora aprire la partita IVA, il CAF se ne occupa a 120-150 € per i professionisti e a 450-600 € per le ditte che richiedono l’iscrizione alla Camera di Commercio, IVA inclusa. Il CAF segue forfettari e privati in ufficio a Udine e online in tutta Italia. Scopri di più sulla partita IVA in regime forfettario con il CAF Centro Fiscale di Udine.

Quale alternativa a Fatture in Cloud scegliere

Non esiste una risposta valida per tutti tra le alternative Fatture in Cloud: dipende da quante fatture emetti, se ti serve il Sistema TS e quanto vuoi spendere nei prossimi anni. Riassumendo in modo pratico:

  • poche fatture e niente Sistema TS: Aruba è la più economica;
  • forfettario che cerca stabilità di prezzo: Fatturazione Italia Start, 49 € + IVA (59,78 € IVA inclusa) con prezzo bloccato 3 anni per contratto;
  • professionista sanitario: Fatturazione Italia Pro a 89 € + IVA (108,58 € IVA inclusa) con Sistema TS, oppure FatturaElettronica APP;
  • chi vuole software e assistenza: il pacchetto completo con il CAF, con il software compreso in un unico canone annuale.

Qualunque sia la tua scelta tra le alternative Fatture in Cloud, fai il cambio prima del rinnovo automatico ed esporta sempre i tuoi dati. Hai bisogno di assistenza per il regime forfettario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

Fonti

  • Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, art. 18 (estensione della fatturazione elettronica ai forfettari, per tutti dal 1° gennaio 2024) – Normattiva
  • Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 10-bis (divieto di fattura elettronica per i dati da inviare al Sistema Tessera Sanitaria) – Normattiva
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 (regime forfetario, imposta sostitutiva del 15% e del 5%) – Normattiva

Partita IVA forfettaria seguita da un operatore dedicato

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Domande frequenti sulle alternative a Fatture in Cloud

Qual è l’alternativa a Fatture in Cloud più economica?

Tra le alternative Fatture in Cloud confrontate, la più economica è Aruba, a 29,90 € + IVA l’anno, che però non prevede il Sistema TS. Se ti serve un buon numero di fatture con un prezzo stabile, Fatturazione Italia Start costa 49 € + IVA (59,78 € IVA inclusa) con 150 fatture e prezzo bloccato 3 anni.

Quale alternativa a Fatture in Cloud comprende il Sistema TS?

Il Sistema TS è incluso nel piano Pro di Fatturazione Italia (89 € + IVA, 108,58 € IVA inclusa) ed è presente in FatturaElettronica APP (59,88 € + IVA in promozione, 83,88 € + IVA a listino). Su Fatture in Cloud è disponibile solo dal piano Premium, a 252 € + IVA.

Posso cambiare software di fatturazione a metà anno?

Sì. Le fatture già inviate restano valide e il nuovo software deve semplicemente proseguire la numerazione progressiva dall’ultima fattura emessa. L’importante è esportare prima tutti i dati in XML e CSV e controllare la data di rinnovo automatico del vecchio abbonamento. Su Fatturazione Italia le fatture importate dal vecchio programma contano nel fatturato e la numerazione continua, ma non vengono rimandate allo SdI.

Se disdico Fatture in Cloud perdo le mie fatture?

Per non correre rischi, esporta sempre le fatture in formato XML prima della disdetta e verifica con il fornitore le condizioni di conservazione a norma dopo la chiusura dell’account. Con Fatturazione Italia, invece, le fatture restano conservate a norma per 10 anni anche dopo la disdetta.

Il software di fatturazione è compreso nel servizio forfettario del CAF?

Nel servizio P.IVA forfettario no: il servizio del CAF Centro Fiscale costa 350 € l’anno IVA inclusa e comprende la dichiarazione dei redditi, mentre il software di fatturazione si acquista a parte. Se vuoi tutto insieme, c’è il pacchetto completo con il CAF: dichiarazione dei redditi, F24 di tasse e contributi, Sistema TS e consulenza fiscale con il software compreso, in un unico canone annuale. Il preventivo si fa in una telefonata di 10 minuti.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 9, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-10-09 15:00:002026-10-11 22:25:48Alternative Fatture in Cloud 2026: 5 Software per Forfettari e Professionisti
Fatturazione Italia, Finanza & Servizi, Software Fatturazione Elettronica

Software fatturazione elettronica per commercialisti: guida 2026 al Piano Studio per gestire più partite IVA

fatturazione elettronica CAF Udine

Scegliere un software fatturazione elettronica per commercialisti non significa solo trovare un programma che invii le fatture allo SdI. Chi segue decine di partite IVA, soprattutto in regime forfettario, ha un problema diverso: sapere in ogni momento come stanno i clienti, senza rincorrerli per telefono a fine trimestre e senza chiedere ogni volta di spedire le fatture via email.

Lo SdI (Sistema di Interscambio) è la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate da cui passano tutte le fatture elettroniche. Il file che viaggia è un XML, cioè un documento strutturato che i programmi di contabilità sanno leggere. Il vero valore, per uno studio professionale o un CAF, è avere questi dati già ordinati e pronti da importare.

In questa guida vediamo come funziona l’area per CAF e commercialisti di Fatturazione Italia, il portale di fatturazione elettronica di Be Smart: la delega del cliente con il livello scelto dal titolare, il cruscotto multi-P.IVA (oggi la console «Aziende»), l’accesso in sola lettura, l’esportazione per periodo e il Piano Studio per CAF e studi. Alla fine avrai tutti gli elementi per capire se questo software fatturazione elettronica per commercialisti fa al caso del tuo studio.

Indice dei contenuti

  1. Software fatturazione elettronica per commercialisti: perché serve uno strumento multi-P.IVA
  2. Come funziona la delega del cliente al commercialista
  3. Il cruscotto multi-P.IVA: tutti i clienti in una sola schermata
  4. Entra come: l’accesso in sola lettura alla posizione del cliente
  5. Esportazione di XML, registri CSV e riepilogo per periodo
  6. Piano Studio: quanto costa il software fatturazione elettronica per commercialisti
  7. Confronto: cosa distingue il Piano Studio dagli altri software
  8. Come attivare il Piano Studio come commercialista o CAF
  9. Domande frequenti sul software fatturazione elettronica per commercialisti

Software fatturazione elettronica per commercialisti: perché serve uno strumento multi-P.IVA

Un software fatturazione elettronica per commercialisti nasce da un’esigenza concreta. La maggior parte dei programmi di fatturazione è pensata per il singolo titolare: una partita IVA, un accesso, un archivio. Quando lo studio deve seguire trenta o cinquanta clienti, ognuno con il proprio programma e le proprie credenziali, il lavoro si frammenta.

Il risultato lo conosce chiunque lavori in uno studio: fatture chieste via email all’ultimo momento, file mancanti, clienti forfettari che si accorgono tardi di essere vicini al limite di 85.000 € di ricavi (legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89). Questo limite è la soglia oltre la quale, dall’anno successivo, si esce dal regime forfettario; se si superano i 100.000 €, l’uscita è immediata già nell’anno. Per un approfondimento sulle regole del regime puoi leggere la nostra guida al regime forfettario 2026.

Uno strumento multi-P.IVA ribalta la prospettiva. È il cliente a emettere le fatture nel proprio portale, mentre il commercialista vede tutte le posizioni da un’unica schermata, con i numeri che contano già calcolati. In pratica, gli strumenti che servono a uno studio sono pochi ma decisivi:

  • una delega chiara, concessa e revocabile dal cliente;
  • un cruscotto con fatturato, soglia, stato delle fatture e scadenze;
  • un accesso con permessi scelti dal cliente (solo vedere oppure anche gestire);
  • un’esportazione ordinata di XML e registri per periodo;
  • un costo prevedibile anche con molti clienti.

Nelle sezioni che seguono vediamo come Fatturazione Italia risponde a ciascuno di questi punti. Se invece vuoi prima un quadro generale del mercato, trovi un confronto nella nostra guida al miglior software di fatturazione elettronica 2026.

Come funziona la delega del cliente al commercialista

Tutto parte dalla delega. Nel portale il commercialista non può «prendersi» da solo una posizione: è il titolare della partita IVA che decide chi può vedere i suoi dati. È una scelta di impostazione importante, perché lascia il controllo al cliente e tutela lo studio da contestazioni sull’accesso ai dati.

Il meccanismo è lineare. Il cliente, dalla sezione Impostazioni del suo account, invita il proprio commercialista indicando l’indirizzo email. A questo punto le strade sono due:

  • se il commercialista ha già un account, accetta la delega con il link ricevuto;
  • se non ha ancora un account, si registra gratuitamente dallo stesso link e la delega si attiva subito.

Il titolare può revocare la delega in ogni momento, sempre dalle Impostazioni. Pensa al caso di un cliente che cambia studio: basta una revoca e il vecchio commercialista non vede più la posizione, senza dover cambiare password o scambiarsi credenziali.

Questo approccio evita una pratica ancora molto diffusa: farsi dare username e password del cliente per controllare le fatture. È una scorciatoia comoda, ma espone lo studio a rischi, perché con le credenziali del cliente si può anche modificare o emettere documenti. Con la delega, invece, ogni professionista entra con il proprio account e con permessi definiti.

I permessi li decide il cliente con la delega con livello: può scegliere se il commercialista può solo vedere oppure anche gestire fatture e profilo, compreso l’invio allo SdI, e cambiare o revocare la scelta quando vuole, con effetto immediato. Quando opera in modifica, il commercialista scrive un motivo, lavora per 30 minuti alla volta con un banner rosso ben visibile e ogni operazione resta nel registro «Chi ha operato sul mio account», che il titolare può consultare (e può chiedere un avviso a ogni accesso). Abbonamento, credenziali del Sistema TS e deleghe restano sempre nelle mani del titolare.

Il cruscotto multi-P.IVA: tutti i clienti in una sola schermata

Il cuore di un buon software fatturazione elettronica per commercialisti è il cruscotto, cioè la schermata di sintesi da cui si tiene sotto controllo l’intero portafoglio clienti. In Fatturazione Italia, dal 1° ottobre 2026, il cruscotto è diventato la console «Aziende»: in cima compaiono le aziende che richiedono attenzione (scarti SdI da reinviare, spese del Sistema TS da inviare o scartate, incassi scaduti, scadenze fiscali entro 7 giorni, forfettari oltre l’80% della soglia, abbonamento scaduto o in scadenza), ognuna con il link al punto dove si risolve. Ci sono viste per forfettari, sanitari e associazioni sportive, la ricerca per nome, P.IVA o email e l’esportazione in CSV. Per ogni partita IVA seguita, la scheda dell’azienda mostra:

  • il fatturato dell’anno;
  • l’avanzamento verso la soglia di 85.000 €, per i clienti forfettari;
  • le fatture per stato SdI (per esempio consegnate o scartate);
  • l’incassato e il da incassare;
  • le scadenze nei prossimi 30 giorni;
  • lo stato del Sistema TS e dell’abbonamento.

Da qui si apre il dettaglio di ogni posizione in sola lettura, con gli XML scaricabili. Lo stato SdI merita due parole di spiegazione: quando una fattura viene inviata, il Sistema di Interscambio restituisce un esito. Una fattura scartata, per esempio per un codice fiscale sbagliato, non è mai stata emessa ai fini fiscali e va corretta e rinviata. Vederlo subito dal cruscotto evita brutte sorprese in sede di liquidazione o di dichiarazione.

Un esempio pratico: la soglia degli 85.000 €

Supponiamo che lo studio della dottoressa Bianchi segua 40 forfettari. A settembre la console «Aziende» segnala tra le posizioni che richiedono attenzione un grafico che ha già fatturato 78.000 €, oltre l’80% della soglia. Con questa informazione in tempo utile, la commercialista può chiamarlo e ragionare con lui sulle fatture di fine anno, invece di scoprire il superamento della soglia a febbraio, quando ormai non c’è più margine. È un servizio di consulenza proattiva che il cliente percepisce subito come valore aggiunto.

Clienti sanitari e Sistema TS

Per gli studi che seguono professionisti sanitari (psicologi, fisioterapisti, biologi nutrizionisti e così via), la console mostra anche lo stato del Sistema TS (con le spese da inviare o scartate). Il Sistema Tessera Sanitaria è la banca dati a cui i sanitari comunicano le spese dei pazienti, che poi finiscono nel 730 precompilato. Dalle spese 2025 la comunicazione è annuale (art. 5 del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81), entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Nel portale il Sistema TS è incluso con le funzioni del piano Pro, quindi anche nel Piano Studio.

Entra come: l’accesso in sola lettura alla posizione del cliente

A volte il cruscotto non basta e il commercialista ha bisogno di vedere il portale esattamente come lo vede il cliente: le anagrafiche, le singole fatture, i preventivi. Per questo esiste la funzione «Entra come», che permette di aprire la posizione del cliente con la sua stessa interfaccia.

Le garanzie sono tre, e sono il motivo per cui questa funzione è sicura sia per lo studio sia per il cliente:

  • l’accesso è in sola lettura: nessuna modifica è possibile;
  • durante la sessione è sempre visibile un banner che ricorda in quale posizione ci si trova;
  • ogni accesso viene registrato.

La registrazione degli accessi è un dettaglio che fa la differenza. Il cliente sa che il commercialista può consultare i suoi dati, ma sa anche che ogni consultazione lascia traccia. Lo studio, dal canto suo, può dimostrare di aver solo guardato e mai modificato. È lo stesso principio della delega: trasparenza e ruoli separati, senza bisogno di condividere password. Se serve intervenire sui documenti, lo si fa solo con la delega di livello «gestire» concessa dal cliente, con le regole viste sopra.

Immagina di dover rispondere a un cliente che chiede perché una fattura non risulta al suo committente. Con «Entra come» apri la posizione, controlli il documento e il suo esito SdI, e gli dai una risposta in pochi minuti, senza chiedergli screenshot o inoltri.

Esportazione di XML, registri CSV e riepilogo per periodo

Per la contabilità dello studio il momento critico è la raccolta dei documenti. Un software fatturazione elettronica per commercialisti deve consegnare i dati in un formato pronto da importare, non una cartella di PDF da ricopiare a mano.

Fatturazione Italia prevede un’esportazione per periodo in un unico file zip, che contiene:

  • gli XML delle fatture attive, cioè quelle emesse dal cliente;
  • gli XML delle fatture passive, cioè quelle ricevute dai fornitori;
  • i registri in formato CSV, apribili con qualsiasi foglio di calcolo;
  • un riepilogo del periodo.

L’esportazione si può fare per una singola partita IVA oppure per tutte le partite IVA seguite in un colpo solo. Il CSV è un formato di testo a colonne, molto semplice, che la maggior parte dei gestionali di contabilità accetta in importazione: per questo è la scelta più pratica quando i software dello studio sono diversi da quello del cliente.

C’è poi un accorgimento utile per chi lavora a trimestri: le fatture esportate vengono segnate come inviate al commercialista. Così, alla chiusura successiva, è facile distinguere i documenti già acquisiti da quelli nuovi ed evitare doppie registrazioni. Supponiamo che a gennaio lo studio esporti il quarto trimestre per tutti i clienti: se un cliente registra in ritardo una fattura passiva di dicembre, quel documento risulterà non ancora inviato e salterà subito all’occhio.

Piano Studio: quanto costa il software fatturazione elettronica per commercialisti

Veniamo al prezzo. Il Piano Studio è il piano pensato per CAF e commercialisti che seguono più partite IVA. Il suo prezzo non è pubblicato sul sito: per CAF e studi la strada è contattare Fatturazione Italia e ricevere un’offerta in base alle posizioni da seguire.

Il punto più interessante è cosa ottiene il cliente. Ogni cliente delegato coperto dal Piano Studio usa il portale con tutte le funzioni del piano Pro, compresi il Sistema TS e 500 fatture SdI l’anno, senza pagare nulla in proprio. Per lo studio diventa un servizio da includere nel proprio pacchetto di assistenza, con un costo prevedibile.

Per avere un riferimento, ecco il listino pubblico di Fatturazione Italia per chi si abbona da solo (prezzi annuali, solo abbonamento annuale):

  • Start: 49 € + IVA l’anno (59,78 € IVA inclusa), 150 fatture SdI;
  • Pro: 89 € + IVA l’anno (108,58 € IVA inclusa), 500 fatture SdI, Sistema TS incluso (solo nel Pro);
  • ASD: 69 € + IVA l’anno (84,18 € IVA inclusa), 300 fatture, per le associazioni sportive dilettantistiche con partita IVA;
  • Studio: per CAF e studi, prezzo su richiesta (contattaci), con le funzioni del Pro per ogni cliente.

Un esempio di calcolo per uno studio

Immagina lo Studio Rossi, che segue 25 partite IVA. Se ciascun cliente acquistasse da sé il piano Pro, la spesa complessiva sarebbe di 25 × 89 € + IVA = 2.225 € + IVA (2.714,50 € IVA inclusa). Con il Piano Studio, invece, è lo studio a sostenere un unico canone per le posizioni che segue, con un’offerta concordata contattando Fatturazione Italia. Lo studio può quindi decidere se assorbire il costo nel proprio onorario o ribaltarlo, sapendo che il cliente riceve le stesse funzioni del Pro.

Come per gli altri piani, il prezzo è bloccato per 3 anni per contratto, dal primo pagamento. Alla scadenza del blocco si applica il listino in vigore, comunicato con almeno 60 giorni di anticipo. Per uno studio che deve fare un preventivo ai propri clienti, sapere quanto costerà lo strumento nei prossimi tre anni è un vantaggio concreto.

Confronto: cosa distingue il Piano Studio dagli altri software

Il mercato dei programmi di fatturazione è affollato e molti prodotti sono validi. Quando però si cerca un software fatturazione elettronica per commercialisti che tenga insieme tre elementi, la scelta si restringe molto. Secondo i listini che abbiamo consultato a fine settembre 2026, pochi prodotti della stessa fascia offrono insieme:

  • un cruscotto multi-P.IVA per lo studio (la console «Aziende»);
  • il Sistema TS per i clienti sanitari;
  • un piano pensato per lo studio, con cui i clienti delegati non pagano un abbonamento in proprio.

Il Sistema TS è spesso il punto discriminante. Per fare un esempio concreto, in Fatture in Cloud la funzione è disponibile solo dal piano Premium, a 252 € l’anno IVA esclusa per singola partita IVA; Aruba, secondo il listino consultato, non offre il Sistema TS. Sono prodotti solidi; la differenza sta nel modello di prezzo, perché il Sistema TS, dove presente, si paga sull’abbonamento di ogni singolo titolare e non con un piano pensato per lo studio. I prezzi dei concorrenti cambiano spesso: prima di decidere conviene sempre verificarli sui siti ufficiali.

Se vuoi approfondire caratteristiche e limiti del portale dal punto di vista del singolo utente, trovi un’analisi dettagliata nella nostra recensione di Fatturazione Italia. Per il quadro dei costi di gestione di un forfettario, utile anche per costruire il listino dello studio, puoi consultare la guida sul costo del commercialista per il forfettario.

Come attivare il Piano Studio come commercialista o CAF

L’attivazione del Piano Studio parte dalla pagina contatti di Fatturazione Italia: lo studio o il CAF chiede un’offerta in base alle partite IVA che segue. Il commercialista, intanto, può creare il proprio account professionale, anche gratuitamente dal link di delega ricevuto da un cliente.

Il passo successivo è far arrivare le deleghe dai clienti. Un metodo che funziona bene è partire da un gruppo ristretto, per esempio i forfettari con più fatture o i clienti sanitari, e poi estendere il portale al resto del portafoglio. In sintesi, il percorso è questo:

  1. contatto dalla pagina contatti per concordare il Piano Studio;
  2. registrazione come commercialista;
  3. invito dei clienti a usare il portale e a delegare lo studio dalle loro Impostazioni, scegliendo il livello (solo vedere o gestire);
  4. controllo delle posizioni dalla console «Aziende» ed esportazione ZIP periodica per la contabilità.

Per chi offre servizi a distanza, lo strumento si integra bene con un modello di assistenza online: il cliente lavora dal proprio portale, lo studio controlla e scarica i dati quando serve. Se ti interessa capire come si muove oggi il mercato del commercialista online per forfettari, trovi una panoramica nella nostra guida dedicata.

Fonti

  • Agenzia delle Entrate, Fatturazione elettronica e Sistema di Interscambio (area tematica ufficiale)
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89: regime forfettario, soglie di 85.000 e 100.000 euro (Normattiva)
  • D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, art. 5: invio annuale dei dati al Sistema Tessera Sanitaria dalle spese 2025

Domande frequenti sul software fatturazione elettronica per commercialisti

Quanto costa il Piano Studio di Fatturazione Italia?

Il prezzo del Piano Studio non è pubblicato sul sito: CAF e studi lo chiedono contattando Fatturazione Italia dalla pagina contatti, che prepara un’offerta in base alle partite IVA seguite. Come per gli altri piani, il prezzo è bloccato per 3 anni per contratto dal primo pagamento.

Il cliente delegato deve pagare un abbonamento?

No. Ogni cliente delegato coperto dal Piano Studio usa il portale con tutte le funzioni del piano Pro, compresi il Sistema TS e 500 fatture SdI l’anno, senza pagare nulla in proprio.

Il commercialista può modificare le fatture del cliente?

Dipende dal livello di delega scelto dal cliente. Con il livello «solo vedere», il dettaglio dalla console «Aziende» e la funzione «Entra come» sono in sola lettura: durante l’accesso è visibile un banner, nessuna modifica è possibile e ogni accesso viene registrato. Con il livello «gestire» il commercialista può lavorare su fatture e profilo, compreso l’invio allo SdI: scrive un motivo, opera per 30 minuti alla volta e ogni operazione resta nel registro che il titolare consulta.

Il cliente può revocare la delega al commercialista?

Sì. Il titolare della partita IVA può revocare la delega in ogni momento dalle Impostazioni del proprio account. Da quel momento lo studio non vede più la posizione.

In che formato si esportano i dati per la contabilità?

L’esportazione crea un file zip per periodo con gli XML delle fatture attive e passive, i registri in CSV e un riepilogo, per una o per tutte le partite IVA seguite. Le fatture esportate vengono segnate come inviate al commercialista.

In sintesi, un software fatturazione elettronica per commercialisti serve a spostare il lavoro dello studio dalla raccolta dei documenti alla consulenza. Con delega revocabile e con livello, console «Aziende» multi-P.IVA, accesso in sola lettura ed esportazione per periodo, il Piano Studio di Fatturazione Italia offre a CAF e studi professionali uno strumento con il Sistema TS compreso per i clienti sanitari. Se stai valutando un software fatturazione elettronica per commercialisti per il tuo studio, il punto di partenza è chiedere un’offerta dalla pagina contatti.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Piano Studio per CAF e commercialisti

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Ottobre 9, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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NOTIZIE

Canone Rai in pensione: chi può pagarlo a rate e come fare domanda entro il 15 novembre 2026

Il canone Rai in pensione si può pagare a rate: i titolari di una pensione o di una prestazione assistenziale INPS, intestatari dell’abbonamento Rai e con un reddito di pensione inferiore a 18.000 euro, possono chiedere la rateizzazione in 11 mensilità senza interessi. La domanda per il canone Rai 2027 va presentata entro il 15 novembre 2026, e le trattenute partono dal gennaio successivo.

Si tratta di un’alternativa al normale addebito del canone nella bolletta della luce. Vediamo chi può accedere, quali sono i numeri da conoscere e come funziona la richiesta.

In sintesi

  • Chi può farlo: titolari di pensione o prestazione assistenziale INPS, intestatari dell’abbonamento Rai.
  • Soglia di reddito: reddito di pensione dell’anno precedente a quello della domanda sotto i 18.000 euro.
  • Come si paga: 11 mensilità senza interessi, trattenute direttamente sulla pensione.
  • Scadenza: domanda entro il 15 novembre 2026 per il canone 2027.
  • Importo del canone: 90 euro all’anno.

Indice dei contenuti

  1. Chi può pagare il canone Rai in pensione a rate?
  2. Quante rate sono previste e quando partono le trattenute?
  3. Come si presenta la domanda e entro quando?
  4. Cosa cambia rispetto al pagamento nella bolletta della luce?
  5. Quali verifiche conviene fare prima di presentare la domanda?
  6. Domande frequenti sul canone Rai in pensione
  7. Fonti

Chi può pagare il canone Rai in pensione a rate?

Per l’addebito del canone Rai sulla pensione servono due condizioni. La prima: essere titolari di una prestazione pensionistica o assistenziale dell’INPS ed essere intestatari dell’abbonamento Rai. La seconda: avere avuto, nell’anno precedente a quello della domanda, un reddito di pensione inferiore a 18.000 euro.

Per la domanda da presentare nel 2026, quindi, si guarda al reddito di pensione percepito nel 2025. La scheda dell’INPS parla di reddito di pensione “inferiore a 18.000 euro”, mentre quella dell’Agenzia delle Entrate fa riferimento a un reddito familiare “non superiore a 18.000 euro”: chi è vicino alla soglia farebbe bene a verificare il proprio importo prima di presentare la richiesta.

Un esempio pratico: una pensionata con un reddito di pensione di 14.500 euro, titolare di un abbonamento Rai, rientra nel requisito. Chi invece supera la soglia continua a pagare il canone con le modalità ordinarie.

Quante rate sono previste e quando partono le trattenute?

Il canone Rai in pensione viene suddiviso in 11 mensilità, senza interessi. Le trattenute avvengono direttamente sulla pensione a partire dal gennaio successivo alla presentazione della domanda. Chi presenta la richiesta entro il 15 novembre 2026 vedrà quindi le prime trattenute da gennaio 2027.

Il canone ordinario di abbonamento alla televisione è di 90 euro all’anno. Dividendolo in 11 rate, la trattenuta mensile è di poco superiore a 8 euro (importo indicativo, calcolato sul totale annuo). Il canone va pagato una sola volta, a prescindere dal numero di televisori presenti nell’abitazione.

Come si presenta la domanda e entro quando?

La richiesta va presentata entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce il canone: per il 2027, quindi, entro il 15 novembre 2026. La domanda è rivolta all’INPS, che gestisce il servizio “Rateizzazione canone RAI su pensione – Domanda”.

Secondo la scheda INPS, la domanda può essere inviata online all’Istituto attraverso il servizio dedicato; è prevista anche la trasmissione tramite gli enti di patronato e gli intermediari dell’Istituto, che usano i servizi telematici a loro riservati. L’Agenzia delle Entrate precisa che l’esito viene comunicato dall’ente previdenziale.

Va ricordato che la scadenza si riferisce al singolo anno di canone: la richiesta presentata entro il 15 novembre 2026 riguarda il canone del 2027.

Cosa cambia rispetto al pagamento nella bolletta della luce?

Dal 1° gennaio 2016, in base all’articolo 1, commi 152 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il canone si paga mediante addebito nella fattura della fornitura di energia elettrica per i titolari di un’utenza. La possibilità di rateizzare con trattenute sulla pensione è alternativa all’addebito in bolletta.

In pratica, chi sceglie la trattenuta sulla pensione paga il canone attraverso il cedolino INPS e non con le rate della fattura elettrica. Per le famiglie senza un contratto di fornitura elettrica residenziale, l’Agenzia delle Entrate indica invece il pagamento con modello F24 entro il 31 gennaio di ogni anno.

Quali verifiche conviene fare prima di presentare la domanda?

Prima di inviare la richiesta conviene controllare tre aspetti: che l’abbonamento Rai sia effettivamente intestato al pensionato, che il reddito di pensione dell’anno precedente a quello della domanda (il 2025, per le richieste presentate nel 2026) sia sotto la soglia di 18.000 euro e che si rispetti la scadenza del 15 novembre 2026. Il canone, ricordiamo, è dovuto una sola volta per famiglia anagrafica, a prescindere dal numero di televisori.

Chi sceglie la trattenuta sulla pensione rinuncia all’addebito in bolletta: le due modalità sono alternative e non si sommano. Il pagamento in 11 mensilità, senza interessi, può rendere più leggero l’impatto sul bilancio mensile, perché la somma da versare viene distribuita su 11 trattenute mensili, contro le dieci rate (da gennaio a ottobre) dell’addebito in bolletta. Le informazioni sull’esito della richiesta arrivano dall’ente previdenziale, che attesta anche l’avvenuto pagamento dell’intero importo dovuto.

Domande frequenti sul canone Rai in pensione

Il canone Rai sulla pensione è obbligatorio?

No. È una facoltà riconosciuta ai pensionati che hanno i requisiti, alternativa all’addebito nella fattura della luce.

Quanto costa il canone Rai nel 2027 se pago in pensione?

L’importo attualmente indicato dall’Agenzia delle Entrate è di 90 euro annui. Con la rateizzazione sulla pensione non sono applicati interessi.

Cosa succede se presento la domanda dopo il 15 novembre?

Il termine indicato dalle fonti ufficiali è il 15 novembre dell’anno precedente a quello del pagamento. Una richiesta oltre tale data non rientra nella scadenza per il canone 2027.

Si può chiedere l’addebito sulla pensione di un altro ente previdenziale?

La scheda INPS riguarda i titolari di prestazioni INPS. Per le pensioni erogate da altri enti, l’Agenzia delle Entrate precisa che ogni ente previdenziale stabilisce le proprie modalità di presentazione della richiesta.

Fonti

  • INPS, Domanda per addebitare il canone RAI sulla pensione (scheda servizio, consultata il 5 ottobre 2026)
  • Agenzia delle Entrate, Canone TV: addebito sulla pensione (consultata il 5 ottobre 2026)
  • Agenzia delle Entrate, Canone TV: come si paga (consultata il 5 ottobre 2026)
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 152 e seguenti (Legge di stabilità 2016)

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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Bonus prima casa: si può avere se l’altra è affittata?

La risposta è no: il bonus prima casa su un nuovo acquisto resta precluso se l’abitazione che già si possiede nello stesso comune è semplicemente affittata a terzi. Una casa data in locazione non diventa per questo un immobile “non idoneo”: l’indisponibilità nasce da una scelta del proprietario, non da un difetto dell’immobile. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3596 del 17 febbraio 2026.

Il tema del bonus prima casa con immobile affittato torna spesso perché molte famiglie, dopo aver comprato la loro prima abitazione con le agevolazioni, la mettono a reddito invece di venderla e poi acquistano una casa più grande. In quel momento scoprono che il fisco guarda alla titolarità del diritto di proprietà, non all’uso concreto che se ne fa. Vediamo cosa prevede la norma, cosa ha deciso la Cassazione e in quali casi resta comunque possibile ottenere l’agevolazione.

In sintesi

  • Il bonus prima casa richiede di non possedere altra abitazione nello stesso comune e nessuna casa acquistata con le agevolazioni in tutta Italia.
  • Un immobile affittato resta pienamente abitabile: per la Cassazione (ordinanza n. 3596/2026) la locazione non è una causa di inidoneità oggettiva.
  • Vale come deroga solo l’inidoneità oggettiva: immobile inagibile, gravemente danneggiato o strutturalmente inadeguato al nucleo familiare.
  • Se la vecchia casa è stata comprata con il bonus, il comma 4-bis consente il nuovo acquisto agevolato a patto di venderla entro 2 anni (termine elevato da 1 a 2 anni dal 1° gennaio 2025).
  • Affittare non equivale a vendere: scaduti i 2 anni senza alienazione scatta la decadenza, con recupero dell’imposta, sanzione del 30% e interessi.

Indice dei contenuti

  • Quali condizioni servono per il bonus prima casa?
  • La casa affittata è “non idonea” per il fisco?
  • Quando l’inidoneità oggettiva permette davvero il nuovo bonus?
  • Quanto tempo ho per vendere la vecchia casa?
  • Cosa si rischia se il bonus prima casa decade?
  • Domande frequenti
  • Fonti

Quali condizioni servono per il bonus prima casa?

Le regole si trovano nella Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (il Testo Unico dell’imposta di registro). Oltre alla residenza nel comune dove si acquista, o al trasferimento entro diciotto mesi, la norma pone due condizioni che riguardano gli immobili già posseduti. Sono queste a bloccare il bonus prima casa quando c’è un immobile affittato.

  • Requisito “stesso comune” (lettera b): chi compra non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un’altra casa di abitazione nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare.
  • Requisito “territorio nazionale” (lettera c): chi compra non deve essere titolare, neppure per quote, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su un’altra casa acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni prima casa, ovunque in Italia.

La differenza è importante. Il primo requisito guarda al luogo: conta qualsiasi casa di abitazione nello stesso comune, anche se comprata a prezzo pieno e senza alcuno sconto fiscale. Il secondo guarda invece alla storia fiscale dell’immobile: conta solo la casa già acquistata con le agevolazioni, ma vale per tutto il territorio nazionale. In nessuno dei due casi la norma parla di uso effettivo, di chi ci abita o di eventuali contratti di locazione in corso.

La casa affittata è “non idonea” per il fisco?

Nel tempo la giurisprudenza ha ammorbidito il requisito “stesso comune” con il concetto di idoneità abitativa. L’idea è semplice: se l’immobile già posseduto non è concretamente utilizzabile come casa, non può essere considerato una vera “casa di abitazione” e quindi non impedisce il nuovo acquisto agevolato. Da qui la domanda che molti si pongono sul bonus prima casa con immobile affittato: se la casa è occupata da un inquilino, non è forse “non disponibile”?

Con l’ordinanza n. 3596 del 17 febbraio 2026 la Corte di Cassazione ha risposto di no, riprendendo un orientamento ormai consolidato. I giudici hanno chiarito che la circostanza che l’immobile già posseduto sia locato a terzi non integra una inidoneità oggettiva. Si tratta infatti di una indisponibilità giuridica temporanea, che deriva da una scelta discrezionale del proprietario e non da una condizione intrinseca del bene. La casa resta abitabile: il titolare, alla scadenza del contratto, può tornare a disporne.

In altre parole, l’idoneità va valutata con criteri oggettivi, legati alle caratteristiche dell’immobile, e non può dipendere dalle decisioni del contribuente. Diversamente, basterebbe firmare un contratto di affitto poco prima del rogito per aggirare il requisito di legge. Chi percepisce un canone da quell’immobile, peraltro, continua a dichiararlo regolarmente tra i redditi da locazione: un profilo che si intreccia con le regole del Bonus Affitto 2026 e con la compilazione del Quadro F del modello 730/2026.

Quando l’inidoneità oggettiva permette davvero il nuovo bonus?

La deroga esiste, ma riguarda situazioni diverse dall’affitto. L’inidoneità oggettiva è una condizione che appartiene all’immobile in sé e che nessuna scelta del proprietario può modificare nel breve periodo. Rientrano in questa categoria, secondo l’elaborazione della giurisprudenza, casi come i seguenti.

  • Immobile inagibile o inabitabile, ad esempio perché gravemente danneggiato da un evento sismico o da un dissesto strutturale.
  • Immobile con superficie e caratteristiche insufficienti rispetto alle esigenze del nucleo familiare dell’acquirente.
  • Immobile accatastato in una categoria non abitativa, quindi non qualificabile come casa di abitazione.
  • Immobile in stato di abbandono tale da richiedere interventi che vanno oltre la normale manutenzione.

Il confine, come si vede, è netto. L’inidoneità meramente soggettiva o di fatto — la casa è affittata, è occupata da un familiare, è troppo lontana dal luogo di lavoro, non piace più — non basta a superare il requisito della Nota II-bis. Chi invoca l’inidoneità oggettiva, inoltre, deve essere in grado di documentarla, perché l’onere della prova ricade sul contribuente che chiede l’agevolazione.

Quanto tempo ho per vendere la vecchia casa?

C’è una strada del tutto legittima per ottenere di nuovo il bonus prima casa anche se si possiede già un’abitazione comprata con le agevolazioni: il comma 4-bis della Nota II-bis, introdotto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208. La regola consente di applicare l’aliquota agevolata del 2% al nuovo acquisto a condizione che l’immobile precedente, quello comprato con il bonus, venga alienato, cioè venduto o donato, entro un termine preciso.

Il termine è stato elevato da uno a due anni dall’articolo 1, comma 116, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025). Per gli atti stipulati dal 1° gennaio 2025 si hanno quindi due anni dalla data del nuovo rogito per vendere la vecchia prima casa. È una finestra più ampia, pensata per chi compra prima di aver trovato un acquirente per l’immobile di partenza.

Attenzione però a un punto decisivo per chi ha un immobile affittato: affittare non equivale ad alienare. Il comma 4-bis richiede il trasferimento della proprietà, non la semplice messa a reddito. Se il contribuente tiene la vecchia casa locata invece di venderla, il termine biennale decorre comunque e, una volta scaduto senza alienazione, il beneficio viene meno. Va inoltre ricordato che il comma 4-bis opera solo quando l’immobile pre-posseduto era stato acquistato con le agevolazioni: se la casa nello stesso comune è stata comprata senza bonus, questa via non è percorribile.

Cosa si rischia se il bonus prima casa decade?

Quando l’Agenzia delle Entrate accerta che le condizioni non erano soddisfatte, o che la vecchia casa non è stata venduta nei termini, si perde l’agevolazione. La decadenza, disciplinata dal comma 4 della Nota II-bis, comporta tre conseguenze che si sommano tra loro.

  • Recupero della maggiore imposta: si paga la differenza tra l’imposta di registro ordinaria del 9% e quella agevolata del 2%, calcolata sul valore catastale. Se l’acquisto è avvenuto da impresa con IVA, si recupera la differenza tra IVA ordinaria del 10% e IVA agevolata del 4%.
  • Sanzione del 30% sull’imposta recuperata.
  • Interessi di mora, calcolati dalla data di registrazione dell’atto.

Su un immobile di valore medio la somma può facilmente superare diverse migliaia di euro. Esiste una valvola di sfogo per chi si accorge in tempo di non poter rispettare il termine dei due anni: la prassi consolidata ammette che il contribuente presenti un’istanza all’ufficio dichiarando di rinunciare al beneficio e chiedendo la riliquidazione dell’imposta, versando la differenza e gli interessi senza la sanzione del 30%. La rinuncia va però formalizzata prima che il termine sia scaduto.

Domande frequenti

Posso ottenere il bonus prima casa se ho un immobile affittato in un altro comune?

Dipende da come è stato comprato. Se quell’immobile è stato acquistato senza le agevolazioni, il requisito “stesso comune” non è violato e il bonus prima casa sul nuovo acquisto è possibile, indipendentemente dal fatto che sia affittato. Se invece è stato comprato con le agevolazioni, scatta il requisito nazionale della lettera c) e occorre venderlo entro due anni.

Se disdico il contratto di locazione prima del rogito cambia qualcosa?

No. Il problema non è il contratto di affitto in sé, ma la titolarità del diritto di proprietà sull’altra casa di abitazione. Liberare l’immobile dall’inquilino non elimina il possesso e quindi non fa venir meno l’ostacolo previsto dalla Nota II-bis.

Vale anche per la nuda proprietà di una casa affittata?

Occorre distinguere. Per il requisito “stesso comune” la norma elenca proprietà, usufrutto, uso e abitazione, ma non la nuda proprietà. Per il requisito nazionale, invece, la nuda proprietà è espressamente inclusa: se riguarda una casa acquistata con le agevolazioni, blocca il nuovo bonus salvo alienazione nei termini.

I due anni per vendere valgono anche per gli acquisti fatti prima del 2025?

Il termine biennale si applica agli atti stipulati dal 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Per gli acquisti precedenti il termine originario era di un anno.

Una casa ereditata e affittata impedisce il bonus prima casa?

Se si è ereditata la piena proprietà di una casa di abitazione nello stesso comune, il requisito della lettera b) non è soddisfatto e il bonus è precluso, anche se l’immobile è locato. La successione, infatti, attribuisce comunque la titolarità del diritto.

Fonti

  • Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’imposta di registro) — testo vigente su Normattiva
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025), articolo 1, comma 116 — proroga da uno a due anni del termine di alienazione previsto dal comma 4-bis — testo su Normattiva
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), articolo 1, comma 55 — introduzione del comma 4-bis della Nota II-bis — testo su Normattiva
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 3596 del 17 febbraio 2026 — l’immobile pre-posseduto locato a terzi non integra inidoneità oggettiva — massima riportata da Fisco Oggi, rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate
  • Agenzia delle Entrate, scheda informativa “Acquisto prima casa – Normativa e prassi” — agenziaentrate.gov.it

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