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Tag Archivio per: staking crypto tassazione

CAF, CRIPTOVALUTE

Dichiarazione Criptovalute 2026 Quadro RW: Staking, DeFi e NFT — Casi Complessi

Dichiarazione redditi Criptovalute

Hai Bitcoin, Ethereum o altri token in tasca, magari provenienti da staking, yield farming su protocolli DeFi o dalla vendita di NFT? Allora sai già che la dichiarazione dei redditi 2026 non è una passeggiata. Le guide generali spiegano il caso base: hai comprato cripto, le hai vendute, hai una plusvalenza, la dichiari nel Quadro W. Ma il mondo reale è molto più complicato.

📚 Questo articolo fa parte della guida completa alla tassazione delle criptovalute 2026: aliquote, Quadro W e come dichiarare.

In questo articolo affrontiamo i casi complessi che le guide base non coprono: staking, DeFi, NFT, wallet hardware non connessi a exchange registrati, cripto ereditate, swap tra token. Se hai dubbi su come muoverti, a fine articolo trovi come richiedere assistenza al CAF Centro Fiscale.

Indice dei contenuti

  • Perché questo articolo è diverso dalle guide base
  • Quadro W (non più RW): cosa è cambiato e perché confonde
  • Staking: come dichiararlo nel 2026
  • DeFi: yield farming, liquidity pool e lending
  • NFT: quando si dichiarano e quando no
  • IVCA e monitoraggio fiscale: l’imposta patrimoniale sulle crypto
  • Sanzioni per omessa dichiarazione cripto
  • DAC8 2026: il fisco sa già tutto (o quasi)
  • Domande frequenti

Perché questo articolo è diverso dalle guide base

La maggior parte degli articoli on-line spiega il percorso classico: compri cripto su Coinbase o Binance → le rivendi → calcoli la plusvalenza → la scrivi nel Quadro W → paghi il 33%. Fine. Ma cosa succede se:

  • Hai ricevuto token dallo staking di ETH e non sai se sono redditi diversi o redditi da capitale?
  • Hai fornito liquidità a Uniswap o Curve e hai ricevuto LP token più commissioni?
  • Hai venduto un NFT che avevi creato tu (artista) oppure rivenduto come investitore?
  • Hai fatto uno swap ETH→USDC: è un’operazione imponibile anche se non hai incassato euro?
  • Hai cripto su un wallet hardware (Ledger, Trezor) che non è collegato ad alcun exchange?

Questi sono i casi che affrontiamo qui, con riferimento alla normativa vigente (Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024) e alle posizioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

Quadro W (non più RW): cosa è cambiato e perché confonde

Prima di tutto, una confusione frequente: molti articoli (e molti contribuenti) continuano a parlare di Quadro RW per le criptovalute. Questo quadro è stato rinominato Quadro W dal 2023 (Legge di Bilancio 2023, L. 197/2022). Il nome è cambiato ma la funzione è la stessa: monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero, o — nel caso delle cripto — delle attività virtuali.

Il Quadro W del Modello Redditi PF (non nel 730) è obbligatorio per chi detiene cripto-attività con valore complessivo superiore a zero. Non c’è una soglia minima per il monitoraggio fiscale: anche se hai 10 euro di Bitcoin, tecnicamente dovresti dichiararli. E attenzione: dal 1° gennaio 2025 non esiste più nemmeno la vecchia franchigia di 2.000 euro sulle plusvalenze, abolita dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). Ogni plusvalenza è tassata dal primo euro, e l’obbligo di monitoraggio nel Quadro W vale comunque per qualsiasi importo.

Per approfondire la compilazione del Modello Redditi PF 2026 in generale, leggi la nostra guida completa al Modello Redditi PF 2026.

QuadroCosa dichiaraDove
W (sezione I)Monitoraggio: valore al 31/12 di tutte le cripto detenuteModello Redditi PF
W (sezione II)IVCA: imposta patrimoniale 0,2% sul valore delle criptoModello Redditi PF
W (sezione III)Plusvalenze e altri redditi realizzatiModello Redditi PF

Staking: come dichiararlo nel 2026

Lo staking consiste nel bloccare i tuoi token su una blockchain (es. Ethereum in Proof of Stake) o su una piattaforma centralizzata (es. Binance Earn) per ricevere in cambio una ricompensa periodica, solitamente sotto forma di nuovi token dello stesso tipo.

Come sono tassate le ricompense da staking nel 2026?

Dal 2026, le ricompense da staking rientrano nella categoria dei redditi diversi e sono tassate come plusvalenze al 33% (aliquota introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024, in vigore dal 1° gennaio 2026). Prima del 2026, l’aliquota era il 26%.

Il valore imponibile delle ricompense di staking si calcola al momento della loro ricezione: se hai ricevuto 0,1 ETH di ricompensa il 15 marzo 2025, quando ETH valeva 3.000 euro, il valore da dichiarare è 300 euro. Quel valore diventa anche il tuo costo di acquisto (cost basis) per eventuali future vendite di quei token.

Importante: i token ricevuti dallo staking si dichiarano anche nel Quadro W sezione I per il monitoraggio, indipendentemente dal fatto che siano stati venduti o meno.

Staking su exchange vs staking on-chain: differenze pratiche

Sul piano fiscale la distinzione tra staking su exchange centralizzato (Coinbase, Binance) e staking on-chain (direttamente sulla blockchain con wallet hardware) non cambia la tassazione. Cambia però la documentazione disponibile: gli exchange generano report fiscali automatici, mentre per lo staking on-chain dovrai tenere un registro manuale delle ricompense ricevute (data, quantità, valore in euro al momento della ricezione).

DeFi: yield farming, liquidity pool e lending

La DeFi (Decentralized Finance) è il mondo della finanza decentralizzata: protocolli come Uniswap, Aave, Compound, Curve che permettono di scambiare, prestare e guadagnare interessi su token senza intermediari bancari. Fiscalmente è uno dei territori più complessi.

Swap tra token: è una vendita imponibile?

Sì. Questa è una delle domande più frequenti e la risposta è sì: lo scambio (swap) di una cripto-attività con un’altra — per esempio da ETH a USDC, o da BTC a SOL — è fiscalmente assimilato a una vendita della prima e un acquisto della seconda. Se al momento dello swap hai una plusvalenza (il token che cedi vale più di quanto l’hai pagato), tale plusvalenza è imponibile al 33%, anche se non hai convertito nulla in euro.

Esempio pratico: Hai acquistato 1 ETH a 2.000 euro nel 2024. A marzo 2025 lo swappi su Uniswap in USDC quando ETH vale 3.500 euro. Plusvalenza imponibile: 1.500 euro. Tassa dovuta per il 2025 (aliquota 26% vigente nel 2025): 390 euro.

Liquidity pool e LP token

Quando fornisci liquidità a un protocollo DeFi (es. depositi ETH e USDC in una pool di Uniswap v3), ricevi in cambio dei LP token (token di liquidità). Dal punto di vista fiscale:

  • Il deposito nella pool è considerato uno scambio: cedi ETH+USDC e ricevi LP token. Se i token depositati avevano una plusvalenza latente, questa si cristallizza al momento del deposito e diventa imponibile.
  • Le commissioni accumulate (i fee che la pool paga ai liquidity provider) sono redditi da dichiarare come redditi diversi.
  • Il ritiro dalla pool (ricevi ETH+USDC di ritorno e consegni gli LP token) è un’altra operazione imponibile se gli LP token hanno guadagnato valore.

Questo significa che una singola operazione di fornitura e ritiro di liquidità può generare tre eventi imponibili distinti. La documentazione è fondamentale.

Lending e borrowing DeFi

Se presti i tuoi token su protocolli come Aave o Compound e ricevi interessi (sotto forma di token), questi interessi sono redditi imponibili al 33%. Se invece prendi a prestito cripto (borrowing) e le usi per fare trading, le eventuali plusvalenze sull’operazione di trading sono tassabili normalmente.

Per un approfondimento sugli obblighi di comunicazione automatica dei dati degli exchange italiani ed europei, leggi il nostro articolo su DAC8 e criptovalute 2026.

NFT: quando si dichiarano e quando no

Gli NFT (Non-Fungible Token) sono stati ricondotti al perimetro delle cripto-attività a partire dal 2023 (L. 197/2022). Questo significa che si applicano le stesse regole delle criptovalute classiche, con alcune specificità importanti.

NFT acquistato e rivenduto come investimento

Se hai acquistato un NFT come investimento (es. un Bored Ape o un qualsiasi token ERC-721) e lo hai rivenduto a prezzo più alto, la plusvalenza è imponibile al 33% (dal 2026) dal primo euro, sommandosi alle altre plusvalenze da cripto-attività dell’anno. Si dichiara nella sezione III del Quadro W.

NFT creato dall’artista e venduto

Se sei un artista digitale che ha creato un NFT e lo vende, il trattamento fiscale è diverso: i proventi non sono una plusvalenza (non hai acquistato nulla), ma sono assimilabili a redditi da diritti d’autore o, se l’attività è abituale, a redditi d’impresa o di lavoro autonomo. In questo caso non si applica l’aliquota del 33% sulle plusvalenze ma l’IRPEF ordinaria, con le relative deduzioni previste per i diritti d’autore.

Royalty da NFT

Molti contratti NFT prevedono royalty automatiche all’artista originale ad ogni rivendita. Queste royalty sono anch’esse redditi imponibili e, a seconda della frequenza e del contesto, possono essere tassate come redditi diversi (se occasionali) o come redditi da lavoro autonomo (se abituali).

Hai comprato cripto tramite Crypto.com? Puoi approfondire come gestire la dichiarazione specifica nella nostra guida alla dichiarazione redditi Crypto.com 2026.

IVCA e monitoraggio fiscale: l’imposta patrimoniale sulle crypto

Al di là delle plusvalenze, chi detiene cripto-attività deve fare i conti con l’IVCA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività). Si tratta di un’imposta patrimoniale analoga all’IVAFE sulle attività finanziarie estere.

  • Aliquota: 0,2% (2 per mille) del valore complessivo delle cripto-attività al 31 dicembre
  • Base imponibile: valore di mercato di tutte le cripto detenute al 31/12 (o al termine del periodo di possesso)
  • Dichiarazione: sezione II del Quadro W del Modello Redditi PF
  • Soglia esenzione versamento: se l’IVCA calcolata è inferiore a 12 euro non si versa (ma il quadro W va comunque compilato)

Un errore comune: confondere l’aliquota IVCA (0,2% = 2 per mille) con l’aliquota sulle plusvalenze (33%). Sono due imposte completamente separate: l’IVCA è una patrimoniale annuale che si paga a prescindere da vendite o guadagni; il 33% si paga solo sulle plusvalenze realizzate.

Un altro aspetto spesso dimenticato: il monitoraggio fiscale (sezione I del Quadro W) è obbligatorio anche se non hai realizzato alcuna plusvalenza e qualunque sia il valore delle tue cripto: l’obbligo di monitoraggio scatta per qualsiasi importo.

Vuoi sapere come le criptovalute impattano anche sul calcolo dell’ISEE? Leggi il nostro articolo su ISEE 2026 e criptovalute.

Sanzioni per omessa dichiarazione cripto

Le conseguenze di non dichiarare le cripto-attività sono severe. L’Agenzia delle Entrate ha accesso crescente ai dati degli exchange (tramite DAC8 e altri meccanismi di scambio automatico di informazioni) e ha già condotto accertamenti nei confronti di contribuenti che non avevano dichiarato le proprie posizioni.

ViolazioneSanzione
Omessa dichiarazione monitoraggio fiscale (sezione I Quadro W)Dal 3% al 15% degli importi non dichiarati
IVCA non versata30% dell’imposta non versata + interessi
Plusvalenze non dichiarateSanzioni elevate proporzionali all’imposta evasa; valuta il ravvedimento operoso prima di un accertamento

Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare spontaneamente le violazioni prima che arrivi un accertamento, con sanzioni significativamente ridotte. Se hai anni fiscali pregressi non dichiarati (2023, 2024), contatta il CAF per valutare la strada migliore.

DAC8 2026: il fisco sa già tutto (o quasi)

Dal 2026 è in vigore la DAC8, la direttiva europea che obbliga gli exchange e i crypto-service provider con utenti europei a comunicare automaticamente i dati delle transazioni alle autorità fiscali dei rispettivi paesi. In Italia, questo significa che Binance, Coinbase, Crypto.com e gli altri exchange registrati nell’UE devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i tuoi dati: saldi, transazioni, conversioni, guadagni.

Questo cambia radicalmente il rischio di omissione: fino a qualche anno fa, era difficile per il fisco ricostruire le posizioni cripto dei contribuenti. Dal 2026, gli exchange europei sono obbligati per legge a trasmettere queste informazioni. Chi non dichiara rischia di essere incrociato automaticamente con i dati dell’exchange.

Leggi il nostro approfondimento su DAC8 e obblighi degli exchange nel 2026.

Domande frequenti

Se ho fatto solo swap tra cripto e non ho mai convertito in euro, devo dichiarare?

Sì. Ogni swap tra cripto-attività diverse è considerato un’operazione imponibile. Non è necessario convertire in euro perché scatti l’obbligo fiscale: lo scambio ETH→USDC è fiscalmente una vendita di ETH.

Ho solo 50 euro di Bitcoin su un wallet. Devo davvero compilare il Quadro W?

Tecnicamente sì, l’obbligo di monitoraggio fiscale scatta per qualsiasi importo. In pratica, le sanzioni per omessa dichiarazione di importi bassissimi sono proporzionali all’importo stesso (3%-15%), quindi il rischio reale è molto contenuto. Tuttavia, per mettersi in regola, la compilazione è obbligatoria.

Come calcolo il cost basis delle crypto acquistate in momenti diversi?

Il metodo previsto dalla normativa italiana è il LIFO (Last In First Out): quando vendi, si considerano prima venduti gli acquisti più recenti. Questo è il metodo da applicare salvo diversa indicazione normativa futura.

Ho ereditato cripto da un familiare deceduto. Come le dichiaro?

Le cripto ereditate entrano nell’asse ereditario e vanno incluse nella dichiarazione di successione. Per l’erede, il costo di acquisto ai fini fiscali è il valore delle cripto al momento del decesso del de cuius. Eventuali plusvalenze future si calcolano partendo da quel valore, non dal costo originario pagato dal defunto.

Ho cripto su un wallet hardware (Ledger, Trezor) non collegato a nessun exchange. Devo dichiararle?

Sì. L’obbligo di monitoraggio fiscale e di pagamento dell’IVCA non dipende dal tipo di wallet: wallet hardware, software, exchange centralizzato o DeFi — tutte le cripto-attività di cui sei il beneficiario economico devono essere dichiarate nel Quadro W.

La soglia di 2.000 euro vale per ogni cripto o in totale?

La soglia di 2.000 euro non esiste più: è stata abolita dal 1° gennaio 2025 dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 c. 25, lett. a). Oggi ogni plusvalenza da cripto-attività è tassata dal primo euro (26% nel 2025, 33% dal 2026). Quando era in vigore, fino al 2024, la franchigia era comunque complessiva annua e non per singola cripto: si sommavano tutte le plusvalenze e minusvalenze dell’anno su tutte le cripto-attività.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Hai cripto complesse da dichiarare? Il CAF Centro Fiscale ti aiuta

Staking, DeFi, NFT, wallet hardware, swap: il quadro normativo italiano sulle criptovalute è in evoluzione rapida e la gestione fai-da-te espone a rischi concreti di sanzioni. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste i contribuenti nella compilazione del Quadro W, nel calcolo delle plusvalenze e nell’IVCA, con aggiornamenti costanti alle ultime circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Richiedi un preventivo personalizzato per la tua situazione specifica: analizzeremo le tue operazioni cripto e ti indicherà esattamente cosa dichiarare e come. Nessun prezzo fisso: il preventivo dipende dalla complessità della tua situazione.

Errore: Modulo di contatto non trovato.

Agosto 24, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/12/Dichiarazione-redditi-Criptovalute.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-24 12:00:002026-08-23 23:30:15Dichiarazione Criptovalute 2026 Quadro RW: Staking, DeFi e NFT — Casi Complessi
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Tassazione Staking e Lending Crypto 2026: Aliquote, Quadro RT e Dichiarazione

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Staking e lending crypto sono diventate tra le attività più diffuse tra gli investitori in criptovalute italiani. Ma come funziona la tassazione di staking e lending crypto nel 2026? Quali aliquote si applicano? E, soprattutto, come vanno dichiarati al Fisco tramite il Quadro RT del Modello Redditi?

Con la riforma fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), le regole sono cambiate profondamente rispetto al passato. In questa guida completa trovi tutto quello che devi sapere, con esempi pratici e le istruzioni per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi 2026.

Hai effettuato operazioni di staking o lending crypto nel 2025?

Il CAF Centro Fiscale ti aiuta a compilare correttamente il Modello Redditi, il Quadro RT e il Quadro W. Richiedi un preventivo personalizzato — i nostri esperti ti guidano passo dopo passo.

Indice dei contenuti

  • Staking e lending crypto: cosa sono e perché interessano il Fisco
  • Aliquota staking 2026: il 33% e le eccezioni EMT euro
  • Tassazione lending crypto 2026: redditi di capitale al 26%
  • Quadro RT criptovalute: quando si usa e come si compila
  • Quadro W: il monitoraggio fiscale per staking e lending
  • IVCA (0,2%): come si calcola per staking e lending
  • Esempi pratici: quanto si paga su 1.000 euro di staking
  • Come dichiarare staking e lending: passo dopo passo
  • Domande frequenti (FAQ)

Staking e lending crypto: cosa sono e perché interessano il Fisco

Prima di entrare nel merito della tassazione, è utile capire di cosa si tratta esattamente.

Lo staking consiste nel bloccare (“mettere in stake”) le proprie criptovalute su una blockchain per supportare il funzionamento della rete. In cambio, il detentore riceve periodicamente delle ricompense in criptovaluta — un po’ come succede con gli interessi su un conto bancario, ma in un contesto decentralizzato. Ethereum, Cardano, Solana e molte altre criptovalute funzionano con questo meccanismo.

Il lending crypto (o prestito di criptovalute) è invece una pratica per cui si prestano le proprie crypto a una piattaforma o ad altri utenti in cambio di un interesse periodico. Piattaforme come Nexo, Celsius (ora in liquidazione), o exchange come Binance e Kraken offrono (o offrivano) questo servizio. In pratica, è come depositare soldi in banca e ricevere interessi — ma con criptovalute.

Entrambe le attività generano reddito e, per il Fisco italiano, questo reddito va dichiarato e tassato. Le regole, però, sono diverse per staking e lending — e questo è uno dei punti più fraintesi dagli investitori.

Aliquota staking 2026: il 33% e le eccezioni EMT euro

Dal 1° gennaio 2026, i rendimenti da staking rientrano nella categoria dei redditi diversi e sono tassati con un’aliquota del 33%. Questo vale per qualsiasi criptovaluta tradizionale: Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano e tutte le altre.

La norma di riferimento è la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 c. 25), che ha innalzato l’aliquota dal precedente 26% al 33% a partire dall’anno fiscale 2026.

Attenzione: non esiste più alcuna franchigia o soglia di esenzione. Fino al 31 dicembre 2024 vigeva un’esenzione per le plusvalenze inferiori a 2.000 euro annui. Dal 1° gennaio 2025 questa soglia è stata abolita: anche un solo euro di rendimento da staking va dichiarato e tassato.

Eccezione importante: EMT denominati in euro (MiCAR)

I token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro e conformi al Regolamento MiCAR (Reg. UE 2023/1114) mantengono l’aliquota del 26% anche nel 2026. Si tratta di una categoria specifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 per garantire neutralità fiscale rispetto all’euro digitale. Se fai staking di stablecoin in euro regolamentate MiCAR, l’aliquota applicabile è il 26%, non il 33%.

Per le stablecoin in dollari (USDT, USDC) o in altre valute diverse dall’euro, invece, si applica l’aliquota generale del 33%.

Come si calcola la base imponibile dello staking

La base imponibile per i rendimenti da staking è il valore in euro delle criptovalute ricevute come ricompensa al momento della ricezione. Se ad esempio ricevi 0,1 ETH come ricompensa staking e in quel momento 1 ETH vale 3.000 euro, la tua base imponibile è 300 euro.

Successivamente, se vendi quell’Ethereum ricevuto come ricompensa, potresti avere anche una plusvalenza (se il prezzo è salito) o una minusvalenza (se è sceso). Questa eventuale plusvalenza va calcolata separatamente e anch’essa è soggetta al 33%.

Tassazione lending crypto 2026: redditi di capitale al 26%

Il lending crypto ha un trattamento fiscale diverso dallo staking. Gli interessi percepiti da attività di prestito di criptovalute sono classificati come redditi di capitale (non redditi diversi), e vengono tassati con l’aliquota del 26% tramite ritenuta alla fonte.

In pratica, la distinzione è questa:

  • Staking → redditi diversi → aliquota 33% → vanno nel Quadro RT
  • Lending (interessi) → redditi di capitale → aliquota 26% → vanno nel Quadro RL (o applicata ritenuta d’acconto dalla piattaforma)

La logica è la seguente: il lending è assimilabile a un deposito bancario (si presta denaro/crypto e si riceve un interesse), mentre lo staking è più simile a una partecipazione attiva alla rete con conseguente remunerazione variabile.

Tuttavia, bisogna fare attenzione: non tutte le piattaforme operano con ritenuta d’acconto. Molti exchange esteri non applicano ritenute fiscali italiane, quindi spetta al contribuente dichiarare autonomamente i proventi nel Modello Redditi.

Lending su piattaforme italiane vs. estere

Se utilizzi una piattaforma italiana che applica la ritenuta d’acconto del 26%, potresti non dover indicare nulla in dichiarazione (regime sostitutivo). In questo caso, la piattaforma funge da sostituto d’imposta e ti rilascia la certificazione unica (CU).

Se invece utilizzi exchange o piattaforme estere (Binance, Kraken, Nexo, ecc.), la ritenuta non viene applicata. In questo caso sei tu a dover dichiarare i proventi nel Modello Redditi, compilando il Quadro RL per i redditi di capitale e il Quadro W per il monitoraggio fiscale.

Hai usato piattaforme estere? Il CAF Centro Fiscale può aiutarti a capire cosa va dichiarato e come. Contattaci per un appuntamento.

Quadro RT criptovalute: quando si usa e come si compila

Il Quadro RT del Modello Redditi PF è il quadro dedicato alle plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria. Per i rendimenti da staking, questo è il quadro che devi compilare.

Nota bene: molti articoli e guide fanno confusione tra Quadro RT e Quadro W. Il Quadro W serve per il monitoraggio fiscale (dichiarare la detenzione di cripto-attività) e per calcolare l’IVCA. Il Quadro RT serve invece per dichiarare le plusvalenze e i rendimenti (come quelli da staking). Spesso entrambi vanno compilati insieme.

Sezioni del Quadro RT rilevanti per le criptovalute

Il Quadro RT è diviso in più sezioni. Per le criptovalute nel 2026, le sezioni rilevanti sono:

  • Sezione II — Plusvalenze e altri redditi diversi soggetti ad imposta sostitutiva del 33% (dal 2026). Qui si riportano i rendimenti da staking e le plusvalenze dalla cessione di cripto-attività.
  • Sezione III — Se hai minusvalenze pregresse da anni precedenti, puoi utilizzarle in compensazione con le plusvalenze del 2025.

Come si compila il Quadro RT per lo staking

Ecco i passaggi pratici per compilare correttamente il Quadro RT in relazione ai rendimenti da staking:

  1. Calcola il totale dei rendimenti da staking ricevuti nel 2025 — Scarica lo storico delle transazioni dall’exchange o dalla piattaforma di staking. Converti ogni ricompensa in euro al tasso di cambio del giorno di ricezione.
  2. Riporta il totale nella colonna “corrispettivi” della Sezione II — Questo è il valore lordo che hai ricevuto.
  3. Indica il costo d’acquisto — Per i rendimenti da staking, il costo è zero (hai ricevuto le cripto gratis come ricompensa), quindi la plusvalenza coincide con il valore ricevuto.
  4. Calcola l’imposta sostitutiva al 33% — Moltiplica la base imponibile per 0,33.
  5. Verifica la possibilità di compensare minusvalenze — Se negli anni precedenti hai realizzato minusvalenze crypto non utilizzate, puoi portarle in compensazione (entro il quarto anno successivo).

La compilazione del Quadro RT può essere complessa, soprattutto se hai effettuato molte operazioni su più piattaforme. Il CAF Centro Fiscale offre assistenza specifica per la dichiarazione dei redditi da criptovalute. Richiedi un preventivo personalizzato.

Quadro W: il monitoraggio fiscale per staking e lending

Oltre al Quadro RT, chi detiene criptovalute (incluse quelle in staking o prestate su piattaforme di lending) deve compilare il Quadro W del Modello Redditi PF. Questo quadro, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) in sostituzione del precedente Quadro RW, ha una doppia funzione:

  • Monitoraggio fiscale — Dichiarare il valore di tutte le cripto-attività detenute al 31 dicembre dell’anno fiscale (anche se non hai realizzato plusvalenze)
  • IVCA — Calcolare e versare l’Imposta sul Valore delle Cripto-Attività (0,2% sul valore al 31/12)

Se stai effettuando staking, le criptovalute bloccate vanno comunque dichiarate nel Quadro W, perché rimangono di tua proprietà (anche se temporaneamente indisponibili). Lo stesso vale per i crypto prestati su piattaforme di lending: finché non vengono restituiti, restano giuridicamente tuoi e devono essere indicati nel Quadro W.

Per approfondire la compilazione del Quadro W, consulta la nostra guida dedicata: Quadro W Criptovalute 2026: Come Compilarlo nel Modello Redditi PF.

IVCA (0,2%): come si calcola per staking e lending

L’IVCA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività) è un’imposta patrimoniale dello 0,2% annuo (2 per mille) sul valore complessivo delle cripto-attività detenute al 31 dicembre. Non va confusa con l’imposta sulle plusvalenze: l’IVCA si applica sul patrimonio, non sul reddito.

Esempio pratico: se al 31 dicembre 2025 hai in portafoglio criptovalute (incluse quelle in staking e quelle prestate) per un valore complessivo di 10.000 euro, l’IVCA dovuta è pari a 10.000 × 0,002 = 20 euro.

Attenzione a non confondere l’IVCA con il 2%: l’aliquota è 0,2% (zero virgola due percento), non 2%. È un’imposta molto contenuta, ma va comunque dichiarata e versata tramite il Quadro W e il modello F24.

Per chi fa staking: le criptovalute bloccate rientrano nella base imponibile IVCA, poiché sono ancora di tua proprietà. Allo stesso modo, per chi fa lending: i crypto prestati sono ancora tuoi e vanno inclusi nel calcolo IVCA.

Esempi pratici: quanto si paga su 1.000 euro di staking

Vediamo con qualche esempio concreto come funziona la tassazione in pratica.

Esempio 1: Marco fa staking di Ethereum

Marco blocca 5 ETH su una piattaforma di staking. Nel corso del 2025 riceve ricompense per un totale di 1.200 euro (calcolato al valore di mercato al momento di ciascuna ricezione).

  • Base imponibile: 1.200 euro
  • Aliquota applicabile: 33%
  • Imposta dovuta: 396 euro
  • Quadro da compilare: RT (Sezione II) + W (monitoraggio)

Inoltre, se al 31/12/2025 Marco detiene un portafoglio crypto totale di 15.000 euro (inclusi gli ETH in staking), paga anche IVCA: 15.000 × 0,2% = 30 euro.

Esempio 2: Giulia fa lending con USDT su un exchange estero

Giulia presta 10.000 USDT su un exchange estero e nel 2025 matura interessi per 800 euro. L’exchange non applica ritenuta fiscale italiana.

  • Tipo di reddito: redditi di capitale
  • Aliquota: 26%
  • Imposta dovuta: 208 euro
  • Quadro da compilare: RL (redditi di capitale) + W (monitoraggio)

Poiché l’exchange è estero e non applica ritenute, Giulia deve dichiarare autonomamente i proventi nel Modello Redditi. In caso di omissione, rischierebbe sanzioni dal 3% al 15% degli importi non dichiarati per la violazione del monitoraggio fiscale.

Esempio 3: Luca fa staking di stablecoin euro (EMT MiCAR)

Luca detiene token di una stablecoin denominata in euro, regolamentata MiCAR. Fa staking di questi token e matura 500 euro di ricompense nel 2025.

  • Base imponibile: 500 euro
  • Aliquota applicabile: 26% (eccezione EMT euro MiCAR)
  • Imposta dovuta: 130 euro (invece di 165 euro con aliquota 33%)

Come dichiarare staking e lending: passo dopo passo

Ecco la procedura completa per dichiarare correttamente i redditi da staking e lending nel Modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025):

  1. Scarica lo storico delle transazioni da tutti gli exchange e le piattaforme utilizzate (file CSV o PDF). La maggior parte degli exchange offre questa funzionalità nell’area personale.
  2. Distingui le operazioni per tipo: staking rewards, lending interest, cessioni, acquisti, trasferimenti.
  3. Converti ogni operazione in euro al tasso di cambio del giorno (usa il prezzo di mercato della crypto in quel momento).
  4. Calcola i totali annuali per categoria: totale rendimenti staking 2025, totale interessi lending 2025, totale plusvalenze da cessione 2025.
  5. Compila il Quadro RT (Sezione II) per i rendimenti da staking e le plusvalenze da cessione.
  6. Compila il Quadro RL per gli interessi da lending non soggetti a ritenuta d’acconto.
  7. Compila il Quadro W per il monitoraggio fiscale (valore totale al 31/12/2025) e calcola l’IVCA.
  8. Versa le imposte tramite modello F24 entro le scadenze previste (30 giugno 2026 per il saldo, con eventuale rateizzazione).

Se hai effettuato operazioni su più piattaforme o hai situazioni complesse (staking + lending + cessioni + stablecoin), la dichiarazione può diventare particolarmente articolata. Gli errori in questi quadri sono frequenti e possono portare a sanzioni. Il CAF Centro Fiscale offre assistenza specializzata: richiedi un preventivo personalizzato.

Per approfondire altri aspetti della tassazione crypto, consulta anche:

  • Staking Criptovalute 2026: Tassazione dei Rendimenti
  • Mining Criptovalute 2026: Tassazione e Obblighi Fiscali
  • Criptovalute Non Dichiarate: Sanzioni e Ravvedimento Operoso
  • DAC8 e Criptovalute 2026: Scambio Dati e Controlli Fiscali

Domande frequenti (FAQ)

Lo staking è tassato anche se non vendo le crypto?

Sì. I rendimenti da staking sono tassati nel momento in cui li ricevi, indipendentemente dal fatto che tu venda poi le criptovalute. La base imponibile è il valore in euro delle crypto ricevute come ricompensa al momento della ricezione.

Devo dichiarare lo staking anche se ho guadagnato pochi euro?

Sì. Dal 1° gennaio 2025, la soglia di esenzione di 2.000 euro è stata abolita. Anche un rendimento minimo va dichiarato. Non farlo può comportare sanzioni.

Cosa succede se non ho dichiarato staking o lending negli anni passati?

Se non hai dichiarato rendimenti da staking o lending in anni precedenti, puoi regolarizzare la situazione tramite il ravvedimento operoso, che consente di pagare le imposte dovute con sanzioni ridotte. Ti consigliamo di rivolgerti al CAF Centro Fiscale per una valutazione della tua situazione. Contattaci per un appuntamento. Per approfondire, leggi anche: Criptovalute Non Dichiarate: Sanzioni e Ravvedimento.

Il Quadro RT è lo stesso del Quadro W?

No. Sono due quadri distinti del Modello Redditi PF con funzioni diverse. Il Quadro W serve per dichiarare il possesso di cripto-attività (monitoraggio fiscale) e calcolare l’IVCA (0,2%). Il Quadro RT serve per dichiarare le plusvalenze e i redditi diversi (inclusi i rendimenti da staking). Spesso vanno compilati entrambi.

Con DAC8 l’Agenzia delle Entrate vedrà automaticamente i miei guadagni da staking?

A partire dal 2026, la direttiva DAC8 impone agli exchange crypto di comunicare automaticamente i dati degli utenti europei alle autorità fiscali dei rispettivi Paesi. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate riceverà informazioni sempre più dettagliate sulle operazioni crypto degli italiani. Non dichiarare ora espone a controlli e sanzioni future. Leggi la nostra guida: DAC8 e Criptovalute 2026: Scambio Dati e Controlli Fiscali.

Posso usare il modello 730 per dichiarare staking e lending?

No. Il modello 730 non consente di compilare il Quadro RT, il Quadro W o il Quadro RL per redditi di capitale non soggetti a ritenuta. Per i redditi da criptovalute (staking, lending, plusvalenze) è obbligatorio il Modello Redditi PF. Per approfondire: Criptovalute e Modello 730 2026.


Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Hai dubbi sulla dichiarazione dei redditi crypto 2026?

I rendimenti da staking e lending vanno dichiarati correttamente nel Modello Redditi PF 2026. Un errore nei quadri RT, W o RL può costare sanzioni significative.

Il CAF Centro Fiscale ti offre:

  • Assistenza nella compilazione del Modello Redditi con focus crypto
  • Verifica del Quadro RT, W e RL
  • Calcolo IVCA e imposte dovute
  • Consulenza su ravvedimento per anni precedenti

Richiedi un preventivo personalizzato

Agosto 24, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-24 04:12:102026-08-24 06:15:27Tassazione Staking e Lending Crypto 2026: Aliquote, Quadro RT e Dichiarazione

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