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Tag Archivio per: nota credito SDI

Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, Software Fatturazione Elettronica

Errori Fattura Elettronica 2026: Come Correggere e Ravvedimento Operoso

fatturazione elettronica CAF Udine

Anche con i migliori software di fatturazione elettronica, prima o poi capita di commettere un errore: una fattura scartata dallo SDI, un importo sbagliato, un codice fiscale errato o semplicemente una fattura emessa fuori termine. Sapere come correggere rapidamente ed eventualmente ricorrere al ravvedimento operoso è fondamentale per evitare sanzioni pesanti. Questa guida aggiornata al 2026 ti spiega tutto quello che devi sapere.

Indice dei contenuti

  1. Tipologie di errori nella fattura elettronica
  2. Fattura scartata dallo SDI: cosa fare entro 5 giorni
  3. Fattura accettata con errori: nota di variazione (nota credito o debito)
  4. Sanzioni per omessa o tardiva fatturazione
  5. Ravvedimento operoso 2026: tutte le percentuali aggiornate
  6. Come si versa il ravvedimento: F24 e codici tributo
  7. Software che previene gli errori SDI
  8. Domande frequenti (FAQ)
  9. Link utili e approfondimenti

Tipologie di errori nella fattura elettronica

Prima di capire come correggere, è utile distinguere le tre situazioni principali in cui può trovarsi una fattura elettronica trasmessa allo SDI (Sistema di Interscambio):

  • Fattura scartata dallo SDI: il Sistema di Interscambio ha rilevato un errore formale e ha rifiutato la fattura (codici errore SDI come 00400, 00401, 00420);
  • Fattura accettata ma con dati errati: la fattura è stata consegnata al destinatario ma contiene un errore di importo, codice fiscale, descrizione o codice natura IVA;
  • Fattura non emessa nei termini: la fattura avrebbe dovuto essere emessa entro 12 giorni dall’operazione (o il 15 del mese successivo per le differite) ma è stata omessa o trasmessa in ritardo.

Fattura scartata dallo SDI: cosa fare entro 5 giorni

Quando lo SDI scarta una fattura, invia al mittente una ricevuta di scarto con il relativo codice di errore. Hai 5 giorni dalla notifica di scarto per ritrasmettere la fattura corretta con la stessa data e lo stesso numero, senza incorrere in sanzioni (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018).

Procedura operativa:

  • Correggi l’errore segnalato dal codice di scarto SDI;
  • Ritrasmetti la fattura con la stessa data e numero originali entro 5 giorni dallo scarto;
  • Se i 5 giorni scadono, emetti una nuova fattura con la data del giorno in cui procedi alla correzione (questo può configurare una fattura tardiva con relative sanzioni).

I codici di errore SDI più frequenti

CodiceDescrizione erroreSoluzione
00400Formato file non valido (XML malformato)Rigenerare il file XML con il software
00401File duplicato (stessa fattura già inviata)Verificare se è già stata consegnata; se sì, non fare nulla
00403Codice fiscale cedente/prestatore non validoCorreggere il codice fiscale nel software
00420Partita IVA non valida o non attivaVerificare la P.IVA su Agenzia Entrate e correggere
00430Codice destinatario non validoVerificare il codice destinatario a 7 caratteri (B2B) o 6 (PA)

Fattura accettata con errori: nota di variazione (nota credito o debito)

Se la fattura è stata accettata dallo SDI ma contiene un errore (importo sbagliato, IVA errata, descrizione inesatta), non puoi semplicemente annullarla. Devi emettere una nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633:

  • Nota di credito (TD04): per ridurre l’importo fatturato. Si usa quando hai fatturato troppo, vuoi stornare una fattura già registrata o riconoscere un rimborso/sconto al cliente;
  • Nota di debito (TD05): per aumentare l’importo. Si usa quando hai fatturato troppo poco o devi addebitare un costo aggiuntivo non incluso nella fattura originale.

La nota di variazione deve riportare il riferimento alla fattura originale (numero e data) e va trasmessa anch’essa tramite SDI. Dal punto di vista contabile, la nota di credito riduce l’IVA a debito del cedente e quella a credito del cessionario.

Variazione in aumento: quando si può fare

La nota di debito (variazione in aumento) è sempre possibile. La nota di credito (variazione in diminuzione) può essere emessa:

  • in caso di accordo tra le parti (sconto concordato post-fattura), ma non oltre un anno dall’operazione;
  • per reso di merce;
  • per errori materiali di fatturazione (se hanno comportato un’IVA non dovuta, entro un anno dall’operazione);
  • in caso di mancato pagamento da parte del cliente: dalla data di apertura di una procedura concorsuale (per le procedure avviate dal 26 maggio 2021, dopo il DL 73/2021), dall’omologa di un accordo di ristrutturazione o dalla pubblicazione di un piano attestato, oppure dopo una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa (art. 26, comma 3-bis). Qui non vale il limite di un anno: l’IVA si recupera in detrazione nei termini dell’art. 19 del DPR 633/1972.

Sanzioni per omessa o tardiva fatturazione

Se non si emette la fattura entro i termini previsti (12 giorni per la fattura immediata, 15 del mese successivo per la differita), si configura una violazione fiscale soggetta a sanzioni. Le sanzioni in vigore nel 2026 per omessa o tardiva fatturazione sono:

  • Sanzione minima: 300 euro per singola violazione (art. 6, comma 4); se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, la sanzione è da 250 a 2.000 euro;
  • Sanzione proporzionale: 70% dell’IVA non documentata (per operazioni soggette a IVA), come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 dopo il D.Lgs. 87/2024;
  • Per operazioni in regime forfettario (non soggette a IVA, codice N2.2) si applica l’art. 6, comma 2: sanzione del 5% dei compensi non documentati, con un minimo di 300 euro; solo se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito la sanzione è da 250 a 2.000 euro.

Per i forfettari, l’obbligo di fatturazione elettronica è in vigore senza esenzioni dal 2024. In caso di omessa fattura, la sanzione non è calcolata sull’IVA (il forfettario non la applica) ma sui compensi non documentati.

Ravvedimento operoso 2026: tutte le percentuali aggiornate

Il ravvedimento operoso permette di sanare spontaneamente le violazioni fiscali con sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie, prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un controllo. Con il D.Lgs. 87/2024 (riforma sanzioni tributarie) le riduzioni del ravvedimento sono cambiate per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

La sanzione base per omessa fatturazione di operazioni imponibili è passata dal 90% al 70% dell’imposta non documentata. Il ravvedimento riduce il minimo della sanzione (70% dell’imposta, con un minimo di 300 euro) nella misura seguente, secondo l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 in vigore per le violazioni dal 1° settembre 2024:

Quando si regolarizzaRiduzioneSanzione ridotta (sul 70% dell’imposta)Esempio sul minimo di 300 euro
Entro 90 giorni dalla violazione1/9 del minimo (lett. a-bis)7,78% dell’imposta33,33 euro
Entro il termine della dichiarazione IVA relativa all’anno della violazione1/8 (lett. b)8,75% dell’imposta37,50 euro
Oltre il termine di quella dichiarazione1/7 (lett. b-bis)10% dell’imposta42,86 euro
Dopo lo schema di atto non preceduto da verbale1/6 (lett. b-ter)11,67% dell’imposta50,00 euro
Dopo il verbale di constatazione (PVC), prima dello schema di atto1/5 (lett. b-quater)14% dell’imposta60,00 euro
Dopo lo schema di atto relativo a una violazione constatata con PVC1/4 (lett. b-quinquies)17,5% dell’imposta75,00 euro

Nota: la riduzione a 1/10 entro 30 giorni e quella “sprint” (1/15 per ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni) riguardano il mancato o tardivo versamento dell’imposta, punito con il 25% (art. 13 del D.Lgs. 471/1997), non l’errore di fatturazione. Se la fattura tardiva ha comportato anche un minor versamento di IVA, quella violazione si regolarizza a parte, con le sue riduzioni. Per le operazioni dei forfettari le stesse frazioni si applicano al minimo della sanzione dell’art. 6, comma 2 (per esempio 1/9 di 300 euro = 33,33 euro entro 90 giorni).

Esempio pratico di calcolo ravvedimento

Supponiamo che un professionista abbia emesso una fattura da 1.000 euro (IVA al 22% = 220 euro) con 45 giorni di ritardo. Sanzione ordinaria: 70% × 220 = 154 euro, che però è inferiore al minimo di 300 euro previsto dall’art. 6, comma 4: si parte quindi da 300 euro. Con ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione: 300 × 1/9 = 33,33 euro di sanzione ridotta, più gli interessi, se c’è imposta da versare, al tasso legale fissato ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia. Se invece il ritardo non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, la sanzione è da 250 a 2.000 euro e il ravvedimento entro 90 giorni costa 250 × 1/9 ≈ 27,78 euro.

Per le fatture dei forfettari (non soggette a IVA) la sanzione è il 5% dei compensi non documentati, con un minimo di 300 euro: su una fattura da 1.000 euro si parte da 300 euro, quindi 300 × 1/9 ≈ 33,33 euro entro 90 giorni. Se la violazione non rileva neppure ai fini del reddito, il minimo è 250 euro e si pagano circa 27,78 euro.

Come si versa il ravvedimento: F24 e codici tributo

Il ravvedimento operoso si versa tramite modello F24 utilizzando i codici tributo specifici per sanzioni e interessi. I principali codici per violazioni IVA (fatturazione) sono:

  • 8904: sanzioni pecuniarie IVA;
  • 1991: interessi sul ravvedimento IVA;
  • il codice tributo dell’imposta principale (es. 6099 per IVA annuale, 6001-6012 per versamenti mensili).

Il pagamento deve includere tre voci distinte: l’imposta evasa, la sanzione ridotta e gli interessi. Non è possibile effettuare compensazioni parziali senza rispettare queste tre componenti.

Software che previene gli errori SDI

Molti errori nella fatturazione elettronica sono prevenibili con un buon software. Un software di qualità dovrebbe avvisarti in tempo reale di:

  • partite IVA non valide nel database SDI prima dell’invio;
  • codice destinatario errato (lunghezza non corretta per B2B/PA);
  • codice natura IVA incongruente con il tipo di operazione;
  • scadenza dei 12 giorni per l’emissione imminente.

Vuoi un software che ti avvisi prima che la fattura venga scartata? fatturazioneitalia.it include validazione in tempo reale, gestione automatica dei codici natura per forfettari (N2.2, RF19) e supporto incluso. Prezzo bloccato 3 anni.

Fonti

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6 (sanzioni per violazioni degli obblighi di documentazione IVA) – Normattiva
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 (ravvedimento operoso) – Normattiva
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 (sanzione per omessi o tardivi versamenti) – Normattiva
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26 (note di variazione) – Normattiva
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018 (fattura scartata dallo SdI e nuovo invio entro 5 giorni)

Domande frequenti (FAQ)

Posso annullare una fattura elettronica già consegnata?

No, le fatture elettroniche non si “annullano” come i vecchi documenti cartacei. Devi emettere una nota di credito (TD04) per stornare l’importo e, se necessario, riemettere la fattura corretta con un nuovo numero e la data attuale.

Ho emesso una fattura con partita IVA sbagliata del cliente: cosa faccio?

Se la fattura è stata accettata dallo SDI (il sistema non verifica sempre la validità della P.IVA del cessionario), emetti una nota di credito (TD04) che storna completamente la fattura sbagliata, poi riemetti la fattura corretta con la P.IVA giusta.

Il ravvedimento operoso si può fare dopo un controllo fiscale?

Sì, entro certi limiti. Per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate il ravvedimento resta possibile anche dopo l’inizio di un controllo, ma non dopo la notifica di un atto di liquidazione o di accertamento (art. 13, comma 1-ter, D.Lgs. 472/1997). Dopo un processo verbale di constatazione (PVC) la riduzione scende a 1/5; dopo la comunicazione dello schema di atto è 1/6 o 1/4.

Sono un forfettario: se emetto la fattura in ritardo, devo pagare l’IVA?

No. Il forfettario non è soggetto a IVA, quindi non si configura IVA evasa. Si applica l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 471/1997: 5% dei compensi non documentati, con un minimo di 300 euro; se la violazione non rileva neppure ai fini del reddito, da 250 a 2.000 euro. Con il ravvedimento entro 90 giorni paghi 1/9 del minimo: per esempio 33,33 euro partendo da 300 euro, oppure 27,78 euro partendo da 250 euro.

Qual è il termine per il ravvedimento per una fattura omessa?

Il ravvedimento è possibile fino a quando l’Agenzia delle Entrate non notifica un atto di liquidazione o di accertamento. In pratica, puoi regolarizzare anche dopo anni, ma la riduzione diminuisce con il tempo: 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro il termine della dichiarazione IVA relativa all’anno della violazione, 1/7 oltre quel termine; dopo un PVC, 1/5.

Link utili e approfondimenti

Per approfondire altri aspetti della fatturazione elettronica:

  • Guida completa alla fatturazione elettronica 2026 — obbligo, scadenze, software;
  • Fatturazione elettronica forfettario 2026 — codice N2.2 e adempimenti specifici;
  • Codici natura IVA — tabella completa N1-N7;
  • Fatturazione elettronica B2B 2026 — esigibilità IVA e sanzioni.

Disclosure: fatturazioneitalia.it è sviluppato da BeSmart srl, partner di Centro Fiscale Udine. La menzione è trasparente e non sostituisce una consulenza fiscale personalizzata.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 7, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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TD04 nota di credito fattura elettronica 2026: come emetterla, causali e SDI

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La nota di credito elettronica con codice TD04 e’ uno dei documenti piu’ richiesti dalle partite IVA che operano con la fatturazione elettronica SDI. Si usa quando occorre variare in diminuzione una fattura gia’ emessa: per uno sconto accordato dopo la fatturazione, per un reso merce, per stornare una prestazione annullata o per correggere un errore sull’importo.

Nonostante la frequenza d’uso, molti professionisti e commercianti continuano a farsi domande: quando si puo’ ancora emettere il TD04? Quale riferimento normativo bisogna applicare? Come funziona la trasmissione allo SDI? Questa guida risponde a tutto in modo operativo, con esempi pratici e i riferimenti di legge aggiornati al 2026.

Indice dei contenuti

  1. Indice
  2. Cos’e’ la nota di credito elettronica TD04
  3. Differenza tra TD04, TD01 e TD05
  4. Causali di emissione TD04: quando si usa
  5. Tempistiche: entro quanto emettere il TD04
  6. Contenuto obbligatorio del TD04
  7. TD04 per i forfettari con codice N2.2
  8. Trasmissione al SDI e tempi di consegna
  9. TD04 rifiutato dallo SDI: cosa fare
  10. Contabilizzazione del TD04
  11. Esempi pratici di emissione TD04
  12. Come ti aiuta il CAF Centro Fiscale

Indice

  • Cos’e’ la nota di credito elettronica TD04
  • Differenza tra TD04, TD01 e TD05
  • Causali di emissione TD04: quando si usa
  • Tempistiche: entro quanto emettere il TD04
  • Contenuto obbligatorio del TD04
  • TD04 per i forfettari con codice N2.2
  • Trasmissione al SDI e tempi di consegna
  • TD04 rifiutato dallo SDI: cosa fare
  • Contabilizzazione del TD04
  • Esempi pratici di emissione TD04
  • Come ti aiuta il CAF Centro Fiscale

Cos’e’ la nota di credito elettronica TD04

Il TD04 e’ il codice tipo documento utilizzato nella fatturazione elettronica per emettere una nota di credito, cioe’ un documento che rettifica in diminuzione una fattura precedentemente emessa. La sigla TD sta per “Tipo Documento” ed e’ definita dal tracciato XML FatturaPA versione 1.2.2 gestito dall’Agenzia delle Entrate.

Dal punto di vista civilistico e fiscale, il TD04 corrisponde alla variazione in diminuzione prevista dall’articolo 26 del DPR 633/1972 (Decreto IVA). In sostanza, quando dopo l’emissione di una fattura si verificano eventi che riducono l’imponibile o l’IVA originariamente applicata, il cedente/prestatore deve documentare questa variazione proprio con la nota di credito elettronica.

Il documento viene trasmesso attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, esattamente come una normale fattura elettronica, e viene consegnato al destinatario (cessionario/committente) in formato XML.

Differenza tra TD04, TD01 e TD05

I tre codici piu’ usati nella fatturazione elettronica sono TD01, TD04 e TD05. Ecco le differenze essenziali:

CodiceTipo documentoEffetto sull’IVAQuando si usa
TD01Fattura ordinariaAddebita IVA al clienteCessione beni o prestazione servizi
TD04Nota di creditoRiduce l’IVA precedentemente addebitataVariazione in diminuzione post-fattura
TD05Nota di debitoAumenta l’IVA precedentemente addebitataVariazione in aumento post-fattura

La differenza pratica e’ immediata: il TD04 “storna” in tutto o in parte la fattura originaria (TD01), riducendo l’imponibile e l’IVA. Il TD05, invece, serve per incrementare quanto gia’ fatturato (ad esempio se si e’ dimenticato di applicare un supplemento). Il TD04 e’ di gran lunga il piu’ frequente tra i due.

Per approfondire la guida completa sulla fatturazione elettronica, consulta il nostro articolo hub: Fatturazione elettronica 2026: guida completa all’obbligo, software e adempimenti.

Causali di emissione TD04: quando si usa

L’articolo 26 del DPR 633/1972 elenca i casi in cui e’ possibile (o obbligatorio) emettere una variazione in diminuzione. Ecco le causali piu’ comuni nella pratica quotidiana:

1. Reso totale o parziale della merce

Il cliente restituisce in tutto o in parte i beni acquistati. E’ la causale piu’ frequente nel commercio. Il TD04 annulla o riduce l’importo della fattura originaria in misura pari al valore della merce resa.

2. Sconto o abbuono accordato dopo la fatturazione

Se dopo l’emissione della fattura si concede al cliente uno sconto commerciale (ad esempio per pagamento anticipato o per volumi), il fornitore emette una nota di credito TD04 per l’importo dello sconto.

3. Storno di prestazione non erogata o annullata

Se una prestazione professionale o un servizio viene annullato dopo che la fattura e’ gia’ stata emessa e trasmessa allo SDI, occorre emettere un TD04 per stornare integralmente il documento.

4. Correzione di errori nella fattura originaria

Se la fattura originaria conteneva un errore nell’importo (es. prezzo sbagliato, quantita’ errata), la procedura corretta prevede di emettere una nota di credito TD04 per stornare la fattura errata e poi emettere una nuova fattura TD01 corretta.

5. Mancato pagamento in procedure concorsuali

In caso di fallimento o procedure concorsuali del debitore (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, accordi di ristrutturazione omologati), il creditore puo’ emettere un TD04 per recuperare l’IVA versata su crediti che non incassera’ piu’. Questa e’ la fattispecie modificata dal D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), che ha semplificato le regole (vedi sezione tempistiche).

Tempistiche: entro quanto emettere il TD04

Le tempistiche per l’emissione della nota di credito TD04 dipendono dalla causale:

Entro 12 mesi dalla fattura originaria (regola generale)

Per le variazioni in diminuzione “facoltative” (reso, sconto, accordo contrattuale, risoluzione del contratto), l’art. 26 c. 3 DPR 633/72 prevede che la nota di credito debba essere emessa entro un anno dall’effettuazione dell’operazione originaria. Superato questo termine, la rettifica e’ ancora possibile dal punto di vista contabile ma non genera il recupero dell’IVA (il fornitore ha gia’ versato l’IVA e non puo’ recuperarla).

Senza limite di tempo: procedure concorsuali (novita’ D.L. 73/2021)

Il D.L. 73/2021 (convertito con L. 106/2021) ha modificato in modo significativo l’art. 26 DPR 633/72 per i crediti inesigibili in procedure concorsuali. Dal 26 maggio 2021, il creditore puo’ emettere la nota di credito TD04 per recuperare l’IVA gia’ dall’apertura della procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione giudiziale), senza dover attendere la chiusura o l’infruttuosita’ della procedura. Non vi e’ piu’ limite temporale in questi casi.

Trasmissione SDI: entro 12 giorni dall’effettuazione

Una volta emessa la nota di credito, la trasmissione allo SDI deve avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 21 c. 4 DPR 633/72), esattamente come per le fatture ordinarie immediate. L’emissione si considera effettuata nel momento in cui viene concordata la variazione (reso accettato, accordo firmato, ecc.).

Contenuto obbligatorio del TD04

Il tracciato XML FatturaPA 1.2.2 prevede per il TD04 gli stessi campi della fattura ordinaria, con alcune particolarita’:

  • TipoDocumento: deve essere valorizzato con TD04
  • Riferimento alla fattura originaria: nel tag DatiGeneraliDocumento/DatiFattureCollegate occorre indicare numero e data della fattura TD01 di riferimento. Non e’ obbligatorio dal tracciato ma e’ fortemente consigliato per tracciabilita’ e per il confronto in caso di controllo.
  • Importi negativi: l’imponibile e l’IVA vengono indicati con segno negativo (es. imponibile -1.000,00, IVA -220,00). Questo e’ il segnale al SDI che si tratta di una variazione in diminuzione.
  • Natura operazione: se la fattura originaria aveva una natura IVA specifica (es. N2.2 per forfettari), la nota di credito deve riportare la stessa natura.
  • Codice destinatario: il codice SDI del destinatario deve essere identico a quello della fattura originaria.
  • Numerazione: la nota di credito deve avere una propria numerazione progressiva. Molti software usano la serie NC/anno (es. NC0001/2026).

Per i dettagli sui codici natura IVA da applicare, consulta: Codici Natura IVA Fattura Elettronica 2026: Tabella Completa N1-N7.

TD04 per i forfettari con codice N2.2

I contribuenti in regime forfettario emettono fatture con codice natura N2.2 (operazioni non soggette IVA per regime agevolato) e con la dicitura obbligatoria: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014 – Regime Forfettario”.

Quando un forfettario deve emettere una nota di credito TD04, le regole sono le stesse ma con queste specifiche:

  • Il campo Natura deve essere valorizzato con N2.2 (non si applica IVA).
  • L’imponibile viene indicato con segno negativo (es. -500,00).
  • L’IVA e’ assente (il forfettario non addebita IVA).
  • La dicitura N2.2 deve comparire nel documento esattamente come nella fattura originaria.
  • Il riferimento alla fattura originaria (numero e data) va inserito nel campo DatiFattureCollegate.

Approfondimento: Fatturazione elettronica forfettario 2026: codice natura N2.2 e adempimenti.

Trasmissione al SDI e tempi di consegna

La nota di credito TD04 segue lo stesso iter di trasmissione di una fattura ordinaria:

  1. Il mittente (cedente/prestatore) trasmette il file XML firmato digitalmente al SDI tramite il proprio software di fatturazione.
  2. Il SDI esegue i controlli formali (entro 5 giorni lavorativi): verifica del tracciato XML, partita IVA del mittente, coerenza degli importi.
  3. Se i controlli sono superati, il SDI recapita il TD04 al destinatario e trasmette al mittente la ricevuta di consegna.
  4. Il destinatario visualizza la nota di credito nel proprio cassetto fiscale o nel software di contabilita’.

Il SDI non distingue nel processo di trasmissione tra TD01 e TD04: entrambi seguono lo stesso flusso. La differenza sta nella gestione fiscale a valle (il destinatario registra la nota di credito nel registro acquisti con segno negativo, riducendo il credito IVA maturato).

TD04 rifiutato dallo SDI: cosa fare

Se lo SDI scarta il TD04 (errore formale nel tracciato XML), il mittente riceve una notifica di scarto con il codice errore entro 5 giorni lavorativi. In questo caso:

  • Il documento si considera come non emesso: l’obbligo di emissione non e’ stato assolto.
  • E’ possibile riemettere il TD04 corretto entro 5 giorni dalla notifica di scarto, mantenendo la data originaria (art. 21 c. 4 DPR 633/72), senza incorrere in sanzioni per tardiva emissione.
  • Oltre i 5 giorni, la riemissione e’ comunque possibile ma potrebbe configurare una tardiva emissione, soggetta a sanzione (da 250 a 2.000 euro, ridotta da 1/6 a 1/5 con ravvedimento operoso).

Gli errori piu’ frequenti che causano lo scarto del TD04 sono: importo totale incoerente con la somma delle righe, natura IVA non corrispondente a quella della fattura originaria, codice destinatario errato o mancante. Per un elenco completo degli errori e le procedure di correzione: Errori Fattura Elettronica 2026: Come Correggere e Ravvedimento Operoso.

Contabilizzazione del TD04

Dal punto di vista contabile e fiscale, la nota di credito TD04 va registrata nel registro IVA vendite con segno negativo, riducendo l’IVA a debito del periodo. Le principali scritture contabili sono:

Per il mittente (chi emette il TD04)

  • Riduzione del ricavo (o del costo, in caso di reso su acquisti): nota di credito su registro vendite con importo negativo.
  • Riduzione dell’IVA a debito: l’IVA indicata nel TD04 (con segno negativo) riduce l’IVA dovuta nella liquidazione periodica del mese/trimestre di registrazione.
  • Il credito verso il cliente si riduce (o si annulla se il TD04 e’ totale).

Per il destinatario (chi riceve il TD04)

  • Registra la nota di credito nel registro acquisti con segno negativo.
  • Riduzione dell’IVA a credito gia’ maturata sull’acquisto originario.
  • Riduzione del debito verso il fornitore.

Ravvedimento operoso: se il TD04 viene emesso in ritardo rispetto ai 12 giorni previsti, e’ possibile regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso pagando la sanzione ridotta (da 1/9 a 1/5 a seconda della distanza temporale dalla violazione). Per i dettagli sul ravvedimento: Errori Fattura Elettronica e Ravvedimento Operoso 2026.

Esempi pratici di emissione TD04

Esempio 1: Storno prestazione professionale annullata

Un commercialista ha emesso in data 10 giugno 2026 la fattura n. 25/2026 per un compenso di 1.000 euro + IVA 22% (220 euro). Il cliente il 20 giugno annulla l’incarico perche’ ha trovato un altro professionista. Il commercialista deve emettere entro il 2 luglio 2026 (12 giorni dalla data di accordo dello storno) la nota di credito TD04 con:

  • TipoDocumento: TD04
  • Data: 20/06/2026 (data in cui e’ stato raggiunto l’accordo)
  • Importo: -1.000,00 euro (imponibile negativo)
  • IVA: -220,00 euro (IVA negativa)
  • DatiFattureCollegate: n. 25/2026 del 10/06/2026

Esempio 2: Reso merce parziale nel commercio

Un grossista ha venduto 100 pezzi a 50 euro cadauno (imponibile 5.000 euro + IVA 22% = 6.100 euro) con fattura del 15 maggio 2026. Il 10 giugno il cliente restituisce 20 pezzi. Il grossista emette TD04 per:

  • Imponibile: -1.000,00 euro (20 pezzi x 50 euro)
  • IVA: -220,00 euro
  • Totale nota di credito: -1.220,00 euro
  • Riferimento: fattura n. XX/2026 del 15/05/2026

Per ulteriori informazioni sul funzionamento della fatturazione elettronica B2B: Fatturazione Elettronica B2B 2026: Esigibilita’ IVA, Sanzioni e Termini.

Come ti aiuta il CAF Centro Fiscale

La gestione della fatturazione elettronica — note di credito incluse — richiede attenzione ai dettagli normativi e alle tempistiche. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre supporto completo per partite IVA e professionisti: dalla configurazione del software di fatturazione alla gestione delle variazioni in diminuzione, dalla verifica dei codici natura IVA al ravvedimento operoso in caso di errori.

Hai domande sul TD04 o sulla tua situazione fiscale specifica? Prenota un appuntamento o contattaci direttamente.

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Luglio 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-05 08:00:002026-07-05 08:36:54TD04 nota di credito fattura elettronica 2026: come emetterla, causali e SDI

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