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Tag Archivio per: IMU 2026

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Esenzione IMU Prima Casa 2026: Quando Non Si Paga

calcolo imu CAF Udine

L’esenzione IMU prima casa è una delle agevolazioni fiscali più importanti per le famiglie italiane. Nel 2026 la regola generale resta confermata: chi possiede un’unica abitazione e vi risiede stabilmente non deve pagare l’Imposta Municipale Unica. Tuttavia, ci sono condizioni precise da rispettare, eccezioni per le categorie di lusso e novità introdotte dalla Corte Costituzionale che hanno ampliato il diritto all’esenzione. In questa guida ti spieghiamo quando non si paga l’IMU sulla prima casa nel 2026, quali sono i requisiti e come funzionano le pertinenze.

Indice dei contenuti

  1. Esenzione IMU per abitazione principale: la regola base
  2. Requisiti: residenza anagrafica e dimora abituale
  3. Categorie catastali escluse: A/1, A/8, A/9
  4. Pertinenze della prima casa: limiti e categorie ammesse
  5. Sentenza Corte Costituzionale: coniugi con residenze diverse
  6. Esenzione IMU per militari e forze dell’ordine
  7. Immobili IACP e edilizia residenziale pubblica
  8. Come ottenere l’esenzione IMU: cosa fare in pratica
  9. Domande frequenti sull’esenzione IMU prima casa

Esenzione IMU per abitazione principale: la regola base

La legge prevede che l’abitazione principale sia esente dall’IMU. Ma cosa si intende esattamente per abitazione principale? Secondo la normativa (art. 1, comma 741, lettera b della Legge 160/2019), è l’immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale.

In parole semplici: se possiedi una casa, ci vivi stabilmente e hai trasferito la residenza in quell’indirizzo, non devi pagare l’IMU su quell’immobile. Questa esenzione si applica automaticamente, senza bisogno di presentare domande specifiche al Comune. Per approfondire il calcolo IMU 2026 e capire quanto si paga sugli altri immobili, consulta la nostra guida dedicata.

Requisiti: residenza anagrafica e dimora abituale

Per beneficiare dell’esenzione IMU sulla prima casa, devono essere soddisfatti contemporaneamente due requisiti fondamentali:

  • Residenza anagrafica: devi aver iscritto la tua residenza presso l’ufficio anagrafe del Comune in cui si trova l’immobile. Questo è un dato formale verificabile dai registri comunali
  • Dimora abituale: devi vivere effettivamente nell’immobile in modo stabile e continuativo. Non basta avere la residenza “sulla carta”: il Comune può verificare che tu dimori realmente nell’abitazione

Se manca uno dei due requisiti, l’esenzione non spetta. Ad esempio, se hai la residenza in un immobile ma vivi abitualmente altrove, il Comune potrebbe contestare l’esenzione e richiedere il pagamento dell’IMU con sanzioni e interessi. Proprio su questo tema, una recente sentenza della Cassazione ha chiarito che spetta al Comune l’onere di provare l’assenza della dimora abituale.

Categorie catastali escluse: A/1, A/8, A/9

L’esenzione IMU per l’abitazione principale non si applica agli immobili classificati nelle seguenti categorie catastali considerate “di lusso”:

  • A/1: Abitazioni di tipo signorile – immobili con rifiniture di pregio superiori alla media della zona
  • A/8: Abitazioni in ville – immobili di pregio con caratteristiche architettoniche di villa, con parco o giardino
  • A/9: Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici

Se la tua abitazione principale rientra in una di queste categorie, dovrai comunque pagare l’IMU, anche se è la tua unica casa e ci risiedi. Tuttavia, per queste categorie è prevista una detrazione fissa di 200 euro sull’imposta dovuta, che riduce parzialmente l’importo da versare.

Tutte le altre categorie catastali del gruppo A (A/2 civile abitazione, A/3 economica, A/4 popolare, A/5 ultrapopolare, A/6 rurale, A/7 villini, A/10 uffici, A/11 alloggi tipici) godono dell’esenzione se utilizzate come abitazione principale.

Pertinenze della prima casa: limiti e categorie ammesse

L’esenzione IMU si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale, cioè quegli immobili accessori destinati al servizio o all’ornamento della casa (come il garage, la cantina o il posto auto). Tuttavia, ci sono dei limiti precisi.

Le pertinenze ammesse all’esenzione rientrano nelle seguenti categorie catastali:

  • C/2: Magazzini e locali di deposito (cantine, soffitte)
  • C/6: Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse (garage, box auto)
  • C/7: Tettoie chiuse o aperte (posti auto coperti)

Limite fondamentale: è ammessa al massimo una pertinenza per ciascuna categoria catastale. Questo significa che puoi avere esenti al massimo 3 pertinenze: una cantina (C/2), un garage (C/6) e un posto auto coperto (C/7).

Se possiedi due garage (entrambi C/6), solo uno sarà esente come pertinenza della prima casa. L’altro sarà soggetto all’IMU come seconda casa. La scelta di quale pertinenza considerare esente spetta al contribuente, che naturalmente sceglierà quella con la rendita catastale più alta per massimizzare il risparmio.

Sentenza Corte Costituzionale: coniugi con residenze diverse

Una svolta importante è arrivata con la sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima la norma che negava l’esenzione IMU ai coniugi con residenze in Comuni diversi.

Prima della sentenza, se marito e moglie avevano la residenza in due immobili diversi (anche in Comuni diversi), nessuno dei due poteva beneficiare dell’esenzione prima casa. Questa regola penalizzava fortemente le coppie in cui un coniuge, per motivi di lavoro, viveva in un’altra città.

Dopo la sentenza, la situazione è cambiata radicalmente:

  • Ciascun coniuge può ottenere l’esenzione IMU sull’immobile in cui ha effettivamente la residenza e la dimora abituale
  • L’esenzione si applica a un solo immobile per ciascun componente del nucleo familiare
  • Non è più necessario che entrambi i coniugi risiedano nello stesso immobile
  • La norma vale anche per i partner di unione civile

In pratica, una coppia sposata dove il marito vive e lavora a Milano e la moglie vive a Udine, entrambi proprietari del rispettivo immobile, possono godere dell’esenzione IMU su entrambe le abitazioni, purché ciascuno vi abbia residenza e dimora abituale.

Esenzione IMU per militari e forze dell’ordine

Un’eccezione importante ai requisiti di residenza e dimora è prevista per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare (Carabinieri, Guardia di Finanza) e civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco).

Per queste categorie, l’esenzione IMU sulla prima casa spetta anche senza i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale, a condizione che:

  • L’immobile sia l’unico posseduto in Italia (non locato e non concesso in comodato)
  • Il soggetto non sia proprietario di altri immobili ad uso abitativo

Questa agevolazione riconosce che militari e forze dell’ordine sono spesso costretti a trasferirsi per servizio, rendendo impossibile mantenere la residenza nell’immobile di proprietà. Se rientri in questa categoria, puoi ottenere l’esenzione anche se non vivi nell’immobile.

Immobili IACP e edilizia residenziale pubblica

Gli immobili di proprietà degli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) o enti equivalenti, come le ATER (Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale), godono di un trattamento agevolato ai fini IMU.

In particolare:

  • Gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, sono assimilati all’abitazione principale e quindi esenti da IMU
  • Gli immobili IACP regolarmente assegnati sono esenti, purché destinati ad abitazione principale dell’assegnatario
  • Per le unità non ancora assegnate o in fase di ristrutturazione, si applica una detrazione di 200 euro

Se sei assegnatario di un alloggio IACP o ATER e vi risiedi stabilmente, non devi preoccuparti dell’IMU: l’esenzione si applica automaticamente all’ente proprietario.

Come ottenere l’esenzione IMU: cosa fare in pratica

Per beneficiare dell’esenzione IMU prima casa non è necessario presentare una domanda specifica. L’esenzione opera automaticamente se rispetti i requisiti. Ecco cosa devi fare in pratica:

  1. Verifica la residenza: assicurati di avere la residenza anagrafica nell’immobile. Se devi trasferirla, recati all’ufficio anagrafe del Comune
  2. Abita effettivamente nell’immobile: la dimora abituale deve essere reale e verificabile
  3. Controlla la categoria catastale: verifica che il tuo immobile non sia A/1, A/8 o A/9 (consulta la visura catastale)
  4. Pertinenze: identifica le pertinenze (cantina, garage) e verifica che non superino il limite di una per categoria
  5. Dichiarazione IMU: in caso di variazioni (acquisto, vendita, cambio di destinazione), presenta la dichiarazione IMU al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo

Se hai dubbi sulla tua situazione specifica o hai bisogno di verificare la corretta applicazione dell’esenzione, il CAF Centro Fiscale di Udine puo assisterti nella verifica e nella compilazione della dichiarazione IMU. Possiamo anche aiutarti con la dichiarazione dei redditi 730 e con tutte le pratiche fiscali correlate.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande frequenti sull’esenzione IMU prima casa

Chi non paga l’IMU sulla prima casa nel 2026?

Non paga l’IMU chi possiede un’abitazione principale (escluse categorie A/1, A/8, A/9) in cui ha sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale. L’esenzione si estende anche alle pertinenze, nel limite di una per categoria C/2, C/6 e C/7.

I coniugi con residenze diverse hanno diritto all’esenzione?

Si, dopo la sentenza 209/2022 della Corte Costituzionale, ciascun coniuge puo ottenere l’esenzione IMU sull’immobile in cui risiede e dimora abitualmente, anche se diverso da quello dell’altro coniuge.

Il garage di casa e esente dall’IMU?

Si, il garage (categoria C/6) e esente come pertinenza dell’abitazione principale, ma solo uno per categoria. Se hai due garage C/6, sul secondo pagherai l’IMU come seconda casa.

Un militare trasferito deve pagare l’IMU sulla sua casa?

No, per il personale delle Forze armate e di polizia l’esenzione IMU sulla prima casa spetta anche senza i requisiti di residenza e dimora abituale, purche l’immobile sia l’unico posseduto e non sia affittato.

Le case popolari IACP pagano l’IMU?

Gli alloggi sociali e gli immobili IACP regolarmente assegnati e adibiti ad abitazione principale sono esenti dall’IMU. Per le unita non ancora assegnate si applica una detrazione di 200 euro.


Verifica la tua esenzione IMU con il CAF

Non sei sicuro di avere diritto all’esenzione IMU? Il CAF Centro Fiscale di Udine verifica gratuitamente la tua situazione catastale e ti aiuta con la dichiarazione IMU, evitando errori e sanzioni.

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    Maggio 14, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/imu.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-14 09:00:002026-05-31 17:52:47Esenzione IMU Prima Casa 2026: Quando Non Si Paga
    CAF, IMU, TASI E MODELLO F24

    Dichiarazione IMU Terreno Edificabile: Non Serve per la Variazione di Valore Venale

    calcolo imu CAF Udine

    Indice dei contenuti

    1. Cos’è la dichiarazione IMU e quando è obbligatoria
    2. IMU sui terreni edificabili: base imponibile e calcolo
    3. Variazione di valore venale: perché non scatta l’obbligo dichiarativo
    4. Quando è obbligatoria la dichiarazione IMU per terreni
    5. Normativa di riferimento: D.Lgs. 504/1992, art. 13 D.L. 201/2011 e Legge 160/2019
    6. Orientamento della Cassazione e prassi ministeriale
    7. Esempi pratici di calcolo IMU con variazione di valore
    8. Cosa fare: versare correttamente l’IMU con il nuovo valore
    9. Sanzioni e ravvedimento operoso in caso di errore
    10. Domande frequenti sulla dichiarazione IMU terreni edificabili

    La dichiarazione IMU per i terreni edificabili è uno degli aspetti più discussi e fraintesi della fiscalità immobiliare italiana. Un errore molto diffuso tra i proprietari di aree fabbricabili è credere che ogni variazione del valore venale del terreno edificabile comporti l’obbligo di presentare una nuova dichiarazione IMU al Comune. In realtà, la normativa vigente stabilisce qualcosa di completamente diverso: la semplice variazione del valore venale di un terreno edificabile non obbliga il contribuente a presentare la dichiarazione IMU.

    Questa distinzione è fondamentale: l’obbligo dichiarativo IMU scatta solo in presenza di variazioni che modificano la natura giuridica del bene o che comportano il diritto a riduzioni, esenzioni o agevolazioni non rilevabili autonomamente dal Comune. La mera fluttuazione del valore di mercato del terreno — anche se significativa — rientra invece nell’ordinaria gestione fiscale del proprietario, il quale dovrà semplicemente calcolare correttamente l’imposta applicando il nuovo valore venale e versarla entro le scadenze ordinarie.

    In questa guida approfondita analizziamo la normativa di riferimento, i casi in cui l’obbligo dichiarativo sussiste davvero, le sentenze della Cassazione in materia e le istruzioni operative per versare correttamente l’IMU in caso di variazione di valore del terreno edificabile.

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    Cos’è la dichiarazione IMU e quando è obbligatoria

    La dichiarazione IMU è un documento che i contribuenti sono tenuti a presentare al Comune competente quando si verificano variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria. Non si tratta di una comunicazione periodica obbligatoria per tutti i possessori di immobili: al contrario, la sua presentazione è necessaria solo in specifiche circostanze previste dalla legge.

    L’obbligo dichiarativo è disciplinato dall’art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 e dalle successive disposizioni introdotte dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che ha riformato in modo organico la disciplina IMU abolendo la precedente TASI e unificando le due imposte. Il Decreto Ministeriale del 29 luglio 2022, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni ministeriali, chiarendo in modo definitivo i casi di obbligo dichiarativo.

    Secondo le istruzioni ministeriali al modello di dichiarazione IMU, la dichiarazione è obbligatoria nei casi in cui le variazioni rilevanti ai fini IMU non sono conoscibili dal Comune attraverso la consultazione delle banche dati catastali, dei Registri immobiliari o di altre fonti di informazione disponibili per legge. Il principio cardine è dunque quello della conoscibilità da parte del Comune: se la variazione è già rilevabile d’ufficio, non occorre la dichiarazione del contribuente.

    Le principali ipotesi di obbligo dichiarativo IMU riguardano:

    • Immobili esenti da IMU per i quali l’esenzione non è rilevabile dalle banche dati ufficiali (es. immobili utilizzati da enti non commerciali per attività istituzionali)
    • Immobili che godono di riduzioni dell’imposta non altrimenti rilevabili (es. immobili inagibili o inabitabili, immobili di interesse storico o artistico)
    • Terreni agricoli che diventano edificabili o viceversa (variazione della destinazione urbanistica)
    • Immobili oggetto di diritti reali particolari (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) non desumibili dai Registri immobiliari
    • Immobili la cui proprietà si trasferisce senza passaggio nei registri immobiliari (es. successione, donazione informale)
    • Fabbricati rurali che rientrano nell’ambito applicativo IMU per variazione dei requisiti

    Notare che in questo elenco non compare la variazione del valore venale di un terreno edificabile: si tratta di un’informazione che rimane nella sfera interna del contribuente e che non modifica la natura giuridica del bene né il diritto a trattamenti fiscali differenziati.

    IMU sui terreni edificabili: base imponibile e calcolo

    Prima di esaminare l’obbligo dichiarativo, è essenziale comprendere come si calcola l’IMU sui terreni edificabili e quale sia la base imponibile di riferimento. A differenza dei fabbricati — la cui base imponibile è determinata in modo oggettivo moltiplicando la rendita catastale per specifici coefficienti — per i terreni edificabili il legislatore ha adottato un criterio soggettivo basato sul valore venale in comune commercio.

    L’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992 (richiamato dall’art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 e ora dall’art. 1, comma 746, della Legge 160/2019) stabilisce che: “Per i terreni edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.”

    Questo significa che la base imponibile IMU per i terreni edificabili è intrinsecamente variabile nel tempo e deve essere rideterminata annualmente dal contribuente stesso, tenendo conto delle condizioni di mercato al 1° gennaio di ciascun anno. Non esiste un valore catastale fisso come per i fabbricati: il contribuente è responsabile della corretta determinazione del valore venale.

    Il calcolo dell’IMU sui terreni edificabili segue questa formula:

    IMU = Valore venale al 1° gennaio × Aliquota deliberata dal Comune

    L’aliquota ordinaria di legge è del 10,6‰ (puo essere aumentata o ridotta dal Comune entro i limiti di legge)

    I Comuni possono deliberare aliquote differenziate per i terreni edificabili rispetto ai fabbricati. L’aliquota di base stabilita dalla Legge 160/2019 è dello 0,86% (8,6 per mille), con possibilità per i Comuni di aumentarla fino a un massimo del 1,06% (10,6 per mille) o ridurla fino ad azzerarla. È fondamentale verificare annualmente le delibere IMU del proprio Comune per conoscere l’aliquota effettivamente applicabile.

    Un aspetto cruciale è che i Comuni, consapevoli della difficoltà di determinare il valore venale, spesso pubblicano delle tabelle di orientamento dei valori venali minimi per zona e tipologia di terreno. Queste tabelle non sono vincolanti per il contribuente, ma costituiscono un utile riferimento e, soprattutto, un parametro che il Comune utilizza in sede di accertamento. Un valore dichiarato significativamente inferiore ai valori di orientamento comunali espone il contribuente al rischio di avviso di accertamento.

    Variazione di valore venale: perché non scatta l’obbligo dichiarativo

    Veniamo al cuore della questione: perché la variazione del valore venale di un terreno edificabile non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU?

    La risposta risiede nella natura stessa della base imponibile IMU per i terreni edificabili. Come abbiamo visto, il valore venale è per sua natura mutevole nel tempo e dipende da fattori di mercato che sfuggono a qualsiasi registrazione formale. Il legislatore, ben conscio di questa peculiarità, ha strutturato il sistema IMU per i terreni edificabili come un sistema di autoliquidazione annuale: è il contribuente stesso che determina il valore venale al 1° gennaio di ogni anno e calcola l’imposta dovuta, senza necessità di comunicarlo preventivamente al Comune.

    Le istruzioni ministeriali al modello di dichiarazione IMU (D.M. 29 luglio 2022) confermano espressamente questa interpretazione. Esse elencano tassativamente i casi di obbligo dichiarativo, e in nessuno di essi compare la variazione quantitativa del valore venale di un terreno già classificato come edificabile. L’obbligo dichiarativo per i terreni riguarda esclusivamente le variazioni qualitative, ossia quelle che modificano la natura giuridica o la classificazione urbanistica del bene.

    La distinzione fondamentale è quindi tra:

    Tipo di variazioneObbligo dichiarazione IMUMotivazione
    Variazione del valore venale (es. aumento o diminuzione del prezzo di mercato del terreno)NORientra nella normale autoliquidazione annuale. Il contribuente calcola e versa correttamente l’IMU con il nuovo valore.
    Variazione della destinazione urbanistica (es. da terreno agricolo a edificabile, da edificabile a verde attrezzato)SI’Cambia la natura giuridica del bene. La variazione non è automaticamente rilevabile dal Comune tramite banche dati.
    Edificabilità di fatto (terreno classificato agricolo ma concretamente edificabile per previsioni strumento urbanistico)SI’Il contribuente deve comunicare la variazione per consentire al Comune di applicare correttamente l’imposta.
    Agevolazione “coltivatore diretto” su terreno edificabile (art. 1, c. 751, L. 160/2019)SI’L’agevolazione non è rilevabile d’ufficio; occorre comunicare la qualifica di coltivatore diretto/IAP.
    Cessione/acquisto del terreno non rilevabile dai Registri immobiliari (es. successione)SI’Il trasferimento di proprieta non risulta automaticamente nelle banche dati comunali.

    In sintesi: se possiedi un terreno già classificato come edificabile e il suo valore di mercato cambia (aumenta o diminuisce), non devi presentare alcuna dichiarazione IMU. Devi semplicemente calcolare l’imposta applicando il valore venale aggiornato al 1° gennaio dell’anno di riferimento e versarla nelle scadenze ordinarie (acconto entro il 16 giugno, saldo entro il 16 dicembre).

    Quando è obbligatoria la dichiarazione IMU per terreni

    Per completezza, analizziamo in modo approfondito i casi in cui la dichiarazione IMU per terreni è effettivamente obbligatoria. Questo ci permette di tracciare un confine netto tra ciò che va comunicato al Comune e ciò che invece rientra nella normale autoliquidazione del contribuente.

    1. Variazione della qualifica urbanistica del terreno

    Il caso più frequente e rilevante riguarda i terreni che cambiano destinazione urbanistica. Quando uno strumento urbanistico (Piano Regolatore Generale, Piano Operativo, Variante urbanistica) classifica un terreno precedentemente agricolo come edificabile, scatta l’obbligo dichiarativo IMU.

    In questo caso, il contribuente deve presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (termine ordinario della dichiarazione IMU). La dichiarazione dovrà indicare:

    • I dati identificativi del terreno (foglio, particella, subalterno catastale)
    • La nuova classificazione urbanistica
    • Il valore venale attribuito al 1° gennaio dell’anno di imposta
    • Il Comune in cui è ubicato il terreno e le relative aliquote applicate

    Analogamente, se un terreno edificabile perde la sua edificabilità (per esempio perché viene inserito in zona di rispetto, parco naturale o fascia di inedificabilità assoluta), il proprietario dovrà dichiararlo ai fini del possibile inquadramento come terreno agricolo, con la conseguente riduzione o eliminazione dell’imposta.

    2. Edificabilità “di fatto” ai sensi della Cassazione

    Un caso particolarmente insidioso riguarda i terreni agricoli che, pur non essendo formalmente classificati come edificabili nello strumento urbanistico comunale, presentano caratteristiche di edificabilità “di fatto”. La Corte di Cassazione, con un orientamento consolidato (Cass. Sez. V n. 15558/2020 e numerose precedenti), ha stabilito che ai fini IMU rileva la potenzialità edificatoria del terreno al momento dell’imposta, a prescindere dalla classificazione catastale.

    Un terreno è considerato edificabile “di fatto” quando risulta tale dalle previsioni del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione. In questi casi, il proprietario ha l’obbligo di dichiarare il terreno come edificabile e applicare la relativa base imponibile a valore venale, con eventuale necessità di presentare dichiarazione IMU se il Comune non è in grado di rilevare autonomamente questa qualificazione.

    3. Acquisto per successione o donazione

    Quando un terreno edificabile viene acquisito per successione mortis causa o per donazione, il nuovo proprietario deve presentare la dichiarazione IMU nel caso in cui il trasferimento non sia automaticamente rilevabile dai Registri immobiliari o dalle banche dati catastali. In pratica, per le successioni il cui atto notarile viene trascritto regolarmente, il Comune può risalire al cambio di proprietà; tuttavia, in molti casi — specie per successioni con dichiarazione ma senza trascrizione immediata — la dichiarazione IMU rimane necessaria.

    4. Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e IAP

    L’art. 1, comma 758, della Legge 160/2019 prevede l’esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, a prescindere dalla loro ubicazione. Poiché questa esenzione dipende da una qualifica soggettiva del proprietario (la qualifica di CD o IAP), non è automaticamente rilevabile dal Comune: il contribuente deve pertanto presentare la dichiarazione IMU indicando il diritto all’esenzione, con obbligo di comunicare eventuali variazioni che facciano venir meno i requisiti.

    Normativa di riferimento: D.Lgs. 504/1992, art. 13 D.L. 201/2011 e Legge 160/2019

    La disciplina IMU sui terreni edificabili si fonda su un impianto normativo stratificato nel tempo. Comprenderne l’evoluzione aiuta a interpretare correttamente gli obblighi del contribuente.

    D.Lgs. 504/1992 – L’ICI e le origini della base imponibile a valore venale

    Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che istituì l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), all’art. 5, comma 5 stabilì per la prima volta che “per i terreni edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”. Questa norma fondamentale non è mai stata sostanzialmente modificata nelle riforme successive, a riprova della sua solidità sistematica.

    L’art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 è richiamato espressamente dalla disciplina IMU vigente, confermando la continuità tra il regime ICI e quello attuale per quanto riguarda la determinazione della base imponibile dei terreni edificabili. Il criterio del valore venale al 1° gennaio implica automaticamente che ogni anno il contribuente deve rideterminare autonomamente il valore, senza necessità di dichiararlo preventivamente al Comune.

    Art. 13 D.L. 201/2011 – L’introduzione dell’IMU sperimentale

    L’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214), cosiddetto “Salva Italia”, ha introdotto anticipatamente l’IMU a partire dal 2012, in via sperimentale. Al comma 3, richiamando espressamente l’art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992, ha confermato il criterio del valore venale per i terreni edificabili. Il comma 12-bis di tale articolo ha poi chiarito i criteri per la qualificazione dei terreni come edificabili ai fini IMU.

    Una disposizione fondamentale introdotta dall’art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011 riguarda il potere dei Comuni di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali dei terreni edificabili. I Comuni che si avvalgono di questo strumento pubblicano apposite delibere con valori orientativi minimi per zona: se il contribuente dichiara valori non inferiori ai valori orientativi comunali, non può essere soggetto ad accertamento IMU sulla base imponibile. Questa è una misura deflattiva del contenzioso tributario molto importante in pratica.

    Legge 160/2019 – La riforma organica dell’IMU

    La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ai commi 739-783 dell’art. 1, ha riformato organicamente l’IMU abolendo la TASI e unificando le due imposte in un’unica imposta municipale propria. I punti salienti rilevanti per i terreni edificabili sono:

    • Comma 746: conferma il criterio del valore venale al 1° gennaio per i terreni edificabili, richiamando l’art. 5, c. 5, D.Lgs. 504/1992
    • Comma 751: prevede che per i terreni edificabili posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, si applichi comunque il sistema catastale come per i terreni agricoli (agevolazione importante che riduce significativamente l’imposta)
    • Comma 754: stabilisce i termini per la dichiarazione IMU (30 giugno dell’anno successivo alla variazione)
    • Comma 769: stabilisce le sanzioni per omessa/infedele dichiarazione IMU

    D.M. 29 luglio 2022 – Il nuovo modello di dichiarazione IMU

    Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 luglio 2022 ha approvato il nuovo modello unificato di dichiarazione IMU e le relative istruzioni. Questo decreto rappresenta il riferimento pratico fondamentale per determinare quando la dichiarazione è obbligatoria. Le istruzioni ministeriali chiariscono in modo analitico i casi di obbligo dichiarativo, confermando che la variazione del valore venale di un terreno già classificato come edificabile non figura tra i casi di obbligo dichiarativo.

    Orientamento della Cassazione e prassi ministeriale

    La giurisprudenza della Corte di Cassazione e la prassi del Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno contribuito a chiarire e consolidare la disciplina IMU sui terreni edificabili nel corso degli anni.

    Sentenze rilevanti della Cassazione

    Cass. Sez. V, 21 novembre 2019, n. 30310 — La Corte ha ribadito che la base imponibile IMU per i terreni edificabili è il valore venale al 1° gennaio dell’anno di imposta, determinato dal contribuente in sede di autoliquidazione. L’omessa dichiarazione IMU non fa venir meno l’obbligo tributario né preclude l’accertamento del Comune, ma la dichiarazione non è comunque richiesta per le variazioni di valore.

    Cass. Sez. V, 15 settembre 2020, n. 18975 — La Cassazione ha chiarito il concetto di edificabilità “di fatto”: ai fini ICI/IMU, un terreno va considerato edificabile non soltanto quando è esplicitamente previsto dallo strumento urbanistico vigente, ma anche quando risulta potenzialmente tale dalle previsioni di uno strumento urbanistico adottato ma non ancora approvato. Questo principio è rilevante per stabilire quando scatta l’obbligo dichiarativo IMU (variazione qualitativa, non di valore).

    Cass. Sez. VI-T, 11 marzo 2021, n. 6773 — La Corte ha affermato che in tema di ICI (principio applicabile anche all’IMU), il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ogni anno per comunicare il valore venale del terreno edificabile: è sufficiente che al momento del versamento dell’imposta utilizzi il valore venale aggiornato come base di calcolo. La dichiarazione è richiesta solo per variazioni qualitative non altrimenti conoscibili dal Comune.

    Cass. Sez. V, ord. 19 maggio 2022, n. 16108 — La Corte ha riconfermato che il Comune non può richiedere la dichiarazione IMU per variazioni di valore venale che rientrano nella normale autoliquidazione del contribuente. L’obbligo dichiarativo ha una funzione informativa nei confronti del Comune per fatti che non sono altrimenti conoscibili, non per variazioni di natura meramente economica.

    Prassi ministeriale: circolari e risoluzioni MEF

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti attraverso le istruzioni al modello di dichiarazione IMU. La Risoluzione MEF n. 1/DF del 29 aprile 2013, relativa all’IMU sperimentale, aveva già chiarito che per i terreni edificabili l’obbligo dichiarativo riguarda esclusivamente le variazioni di natura urbanistico-giuridica, non quelle di valore economico.

    Anche la Circolare MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012 aveva precisato che il sistema IMU si basa sull’autoliquidazione da parte del contribuente, il quale è responsabile della corretta determinazione della base imponibile e del versamento dell’imposta, senza necessità di preventiva dichiarazione per le variazioni che rientrano nella normale gestione del patrimonio immobiliare.

    Esempi pratici di calcolo IMU con variazione di valore

    Vediamo concretamente come si gestisce la variazione del valore venale di un terreno edificabile ai fini IMU, attraverso esempi pratici.

    Esempio 1: Aumento del valore venale

    Mario Rossi possiede un terreno edificabile nel Comune di Udine, zona residenziale B. Al 1° gennaio 2024 il valore venale era di 80.000 euro. A causa di un intervento di riqualificazione urbana nel quartiere, al 1° gennaio 2025 il valore venale sale a 120.000 euro.

    AnnoValore venaleAliquota (1,06%)IMU annuaDichiarazione IMU
    202480.000 euro1,06%848 euroNon necessaria
    2025120.000 euro1,06%1.272 euroNon necessaria

    Cosa deve fare Mario nel 2025: semplicemente versare l’IMU calcolata sul nuovo valore venale di 120.000 euro (acconto a giugno: 636 euro; saldo a dicembre: 636 euro). Non deve presentare alcuna dichiarazione IMU: la variazione di valore non costituisce un fatto da comunicare al Comune.

    Esempio 2: Riduzione del valore venale per crisi di mercato

    Anna Bianchi possiede un terreno edificabile a Pordenone. Al 1° gennaio 2023 il valore venale era stato stimato in 150.000 euro. A causa di una fase di stagnazione del mercato immobiliare locale, nel 2024 il valore scende a 110.000 euro.

    Anna, nel 2024, calcolerà l’IMU sul valore di 110.000 euro (IMU = 110.000 × 1,06% = 1.166 euro), riducendo il suo carico fiscale rispetto all’anno precedente (150.000 × 1,06% = 1.590 euro). Anche in questo caso non è necessaria alcuna dichiarazione IMU: la riduzione di valore rientra nella normale autoliquidazione annuale.

    È importante però che Anna documenti la propria stima del valore venale ridotto (perizia di parte, valutazioni immobiliari, atti di vendita comparabili) per poter eventualmente contrastare un avviso di accertamento del Comune qualora questi ritenesse il valore dichiarato troppo basso rispetto ai propri valori orientativi.

    Esempio 3: Variazione urbanistica (caso con obbligo dichiarativo)

    Per completezza, esaminiamo anche il caso opposto: quello che richiede la dichiarazione IMU. Carlo Verdi possiede un terreno agricolo classificato come tale nello strumento urbanistico. Il Comune adotta un Piano Operativo che inserisce il terreno in zona edificabile B2. Questa variazione urbanistica è efficace dal 1° luglio 2025.

    In questo caso Carlo dovrà:

    1. Per l’anno 2025: applicare l’IMU come terreno agricolo per il primo semestre (1° gennaio – 30 giugno) e come terreno edificabile per il secondo semestre (1° luglio – 31 dicembre), con il valore venale determinato al momento della variazione
    2. Presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2026, indicando la variazione intervenuta nel 2025
    3. Versare l’IMU con le modalità ordinarie (acconto a giugno 2025 come terreno agricolo; saldo a dicembre 2025 con il computo della nuova classificazione)

    Cosa fare: versare correttamente l’IMU con il nuovo valore

    Stabilito che la variazione di valore venale non richiede dichiarazione, vediamo nel dettaglio come versare correttamente l’IMU quando il valore del terreno edificabile è cambiato rispetto all’anno precedente.

    Come determinare il valore venale aggiornato

    La stima del valore venale al 1° gennaio di ciascun anno è un’attività che richiede attenzione e documentazione. I criteri indicati dall’art. 5, c. 5, D.Lgs. 504/1992 per la determinazione del valore venale sono:

    • Zona territoriale di ubicazione: le caratteristiche del quartiere/zona (servizi, infrastrutture, vicinanza al centro)
    • Indice di edificabilità: il rapporto tra la superficie edificabile e la superficie del terreno (importante per calcolare la volumetria massima costruibile)
    • Destinazione d’uso consentita: residenziale, commerciale, industriale, mista
    • Oneri per adattamento del terreno: eventuali costi di bonifica, abbattimento di fabbricati esistenti, urbanizzazione
    • Prezzi medi di mercato per aree analoghe: le transazioni recenti di terreni con caratteristiche simili nella stessa zona

    Per supportare la propria stima, è consigliabile fare riferimento a:

    • Tabelle orientative del Comune: molti Comuni pubblicano sul proprio sito web i valori minimi orientativi per zona. Se il valore dichiarato è almeno pari a questi valori, il rischio di accertamento si riduce drasticamente
    • Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate: pubblica semestralmente le quotazioni medie per zona omogenea di tutti i capoluoghi e di molti altri Comuni
    • Perizia di un professionista abilitato: geometra, perito, ingegnere, architetto o agente immobiliare possono redigere una perizia di stima che costituisce documentazione solida in caso di contestazione

    Le scadenze di versamento IMU 2026

    Per l’anno 2026, le scadenze ordinarie di versamento dell’IMU sono:

    VersamentoScadenzaImportoModalità
    Acconto IMU16 giugno 202650% dell’IMU calcolata con le aliquote deliberate per il 2026 (o aliquote dell’anno precedente se il Comune non ha ancora deliberato)Modello F24 o PagoPA
    Saldo IMU16 dicembre 2026IMU totale dovuta per il 2026 meno l’acconto versato a giugno (conguaglio con le aliquote definitive)Modello F24 o PagoPA

    Il versamento si effettua tramite Modello F24 o, per i Comuni che lo prevedono, tramite il sistema PagoPA. I codici tributo da utilizzare per i terreni edificabili variano in base alla quota (Comune e Stato): per i terreni edificabili di proprietà, il codice tributo ordinario è 3914 (quota Comune) e 3916 (quota Stato, pari allo 0,76% per i terreni edificabili ceduti in locazione in particolari ipotesi).

    Per i terreni edificabili di proprietà e non locati, l’intera IMU va al Comune (codice tributo 3914). Non esiste una quota riservata allo Stato per i terreni edificabili non locati.

    Sanzioni e ravvedimento operoso in caso di errore

    Se hai versato l’IMU su un terreno edificabile in misura inferiore al dovuto — per esempio perché hai utilizzato un valore venale troppo basso o hai omesso il versamento — è fondamentale conoscere le sanzioni applicabili e le modalità di regolarizzazione spontanea attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.

    Sanzioni per omesso o insufficiente versamento IMU

    Le sanzioni per le violazioni IMU sono disciplinate dall’art. 1, comma 775, della Legge 160/2019, in combinato con il D.Lgs. 471/1997. Le principali sanzioni sono:

    • Omesso versamento IMU: sanzione del 30% dell’importo non versato (ridotta al 15% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza)
    • Versamento tardivo IMU (entro 15 giorni): sanzione dell’1% per ogni giorno di ritardo (fino a un massimo del 15%)
    • Omessa dichiarazione IMU (nei casi in cui è obbligatoria): sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta
    • Infedele dichiarazione IMU: sanzione dal 50% al 100% della maggiore imposta accertata

    Ravvedimento operoso IMU: come regolarizzarsi spontaneamente

    Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni tributarie beneficiando di sanzioni ridotte. Per l’IMU, il ravvedimento è applicabile finché il Comune non ha notificato un avviso di accertamento. Le riduzioni sanzionatorie sono:

    Tipo di ravvedimentoTermineSanzione ridotta
    Ravvedimento SprintEntro 14 giorni dalla scadenza0,1% per giorno
    Ravvedimento BreveDal 15° al 30° giorno1,5%
    Ravvedimento IntermedioDal 31° al 90° giorno1,67%
    Ravvedimento LungoEntro 1 anno dalla scadenza3,75%
    Ravvedimento LunghissimoEntro 2 anni dalla scadenza4,29%
    Ravvedimento Ultra-LunghissimoOltre 2 anni dalla scadenza5%

    Al versamento della sanzione ridotta vanno aggiunti gli interessi legali calcolati sull’importo non versato per i giorni di ritardo. Per il 2025, il tasso degli interessi legali è il 2,5% annuo. Il ravvedimento si effettua tramite Modello F24, indicando il codice tributo e il periodo di riferimento.

    Se ritieni di aver versato l’IMU su un terreno edificabile applicando un valore venale non corretto, è fondamentale consultare un professionista fiscale o rivolgersi al tuo CAF per valutare l’opportunità del ravvedimento e calcolare esattamente l’importo dovuto.

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    Domande Frequenti sulla Dichiarazione IMU Terreni Edificabili

    Se il valore del mio terreno edificabile aumenta, devo presentare la dichiarazione IMU?

    No. La variazione del valore venale di un terreno gia classificato come edificabile non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU. Il proprietario deve semplicemente calcolare correttamente l’IMU applicando il nuovo valore venale al 1 gennaio dell’anno di imposizione e versarla entro le scadenze ordinarie (acconto 16 giugno, saldo 16 dicembre). L’obbligo dichiarativo IMU scatta solo in presenza di variazioni qualitative che modificano la natura giuridica del bene o il diritto a esenzioni/riduzioni non rilevabili dal Comune.

    Quando e obbligatoria la dichiarazione IMU per un terreno edificabile?

    La dichiarazione IMU per un terreno edificabile e obbligatoria nei seguenti casi: (1) variazione della destinazione urbanistica (da agricolo a edificabile o viceversa); (2) terreno agricolo con edificabilita ‘di fatto’ per previsioni dello strumento urbanistico adottato; (3) acquisizione del terreno per successione o donazione non rilevabile dai Registri immobiliari; (4) diritto a esenzione per qualifica di coltivatore diretto o IAP (art. 1, c. 758, L. 160/2019); (5) particolari situazioni di variazione soggettiva non rilevabili d’ufficio.

    Come determino il valore venale del mio terreno edificabile per l’IMU?

    Il valore venale deve essere determinato al 1 gennaio di ogni anno tenendo conto di: zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilita, destinazione d’uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento, prezzi medi di mercato per aree analoghe (art. 5, c. 5, D.Lgs. 504/1992). E consigliabile fare riferimento alle tabelle orientative del Comune (se pubblicate), alle quotazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate e, se il valore e controverso, a una perizia di un professionista abilitato. Se il valore dichiarato e almeno pari ai valori orientativi comunali, il contribuente e protetto da accertamento.

    Ho versato l’IMU sul terreno con un valore troppo basso. Cosa posso fare?

    Puoi regolarizzarti spontaneamente attraverso il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997), finche il Comune non ha notificato un avviso di accertamento. La sanzione ridotta va dall’1,5% (ravvedimento entro 30 giorni) al 5% (oltre 2 anni), piu gli interessi legali. Il versamento avviene tramite Modello F24. E consigliabile rivolgersi a un CAF o professionista fiscale per calcolare esattamente l’importo da versare (imposta + sanzione ridotta + interessi).

    Il Comune puo accertare un valore venale del terreno diverso da quello che ho dichiarato?

    Si. Il Comune ha il potere di rettificare il valore venale dichiarato dal contribuente se lo ritiene inferiore al valore di mercato. L’accertamento deve essere motivato con riferimento ai criteri di legge (zona, indice edificabilita, prezzi di mercato). Se il contribuente ha dichiarato un valore almeno pari alle tabelle orientative pubblicate dal Comune (art. 13, c. 9-bis, D.L. 201/2011), l’accertamento non e ammesso. Il contenzioso si risolve davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.


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    • Calcolo dell’IMU su terreni edificabili con stima del valore venale
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      04/09/2026
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      Maggio 14, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/imu.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-13 11:15:492026-05-31 17:52:55Dichiarazione IMU Terreno Edificabile: Non Serve per la Variazione di Valore Venale
      CAF

      Esenzione IMU Prima Casa 2026: Quando Non Si Paga

      calcolo imu CAF Udine

      L’esenzione IMU prima casa è una delle agevolazioni fiscali più importanti per le famiglie italiane. Nel 2026 la regola generale resta confermata: chi possiede un’unica abitazione e vi risiede stabilmente non deve pagare l’Imposta Municipale Unica. Tuttavia, ci sono condizioni precise da rispettare, eccezioni per le categorie di lusso e novità introdotte dalla Corte Costituzionale che hanno ampliato il diritto all’esenzione. In questa guida ti spieghiamo quando non si paga l’IMU sulla prima casa nel 2026, quali sono i requisiti e come funzionano le pertinenze.

      Indice dei contenuti

      1. Esenzione IMU per abitazione principale: la regola base
      2. Requisiti: residenza anagrafica e dimora abituale
      3. Categorie catastali escluse: A/1, A/8, A/9
      4. Pertinenze della prima casa: limiti e categorie ammesse
      5. Sentenza Corte Costituzionale: coniugi con residenze diverse
      6. Esenzione IMU per militari e forze dell’ordine
      7. Immobili IACP e edilizia residenziale pubblica
      8. Come ottenere l’esenzione IMU: cosa fare in pratica
      9. Domande frequenti sull’esenzione IMU prima casa

      Esenzione IMU per abitazione principale: la regola base

      La legge prevede che l’abitazione principale sia esente dall’IMU. Ma cosa si intende esattamente per abitazione principale? Secondo la normativa (art. 1, comma 741, lettera b della Legge 160/2019), è l’immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale.

      In parole semplici: se possiedi una casa, ci vivi stabilmente e hai trasferito la residenza in quell’indirizzo, non devi pagare l’IMU su quell’immobile. Questa esenzione si applica automaticamente, senza bisogno di presentare domande specifiche al Comune. Per approfondire il calcolo IMU 2026 e capire quanto si paga sugli altri immobili, consulta la nostra guida dedicata.

      Requisiti: residenza anagrafica e dimora abituale

      Per beneficiare dell’esenzione IMU sulla prima casa, devono essere soddisfatti contemporaneamente due requisiti fondamentali:

      • Residenza anagrafica: devi aver iscritto la tua residenza presso l’ufficio anagrafe del Comune in cui si trova l’immobile. Questo è un dato formale verificabile dai registri comunali
      • Dimora abituale: devi vivere effettivamente nell’immobile in modo stabile e continuativo. Non basta avere la residenza “sulla carta”: il Comune può verificare che tu dimori realmente nell’abitazione

      Se manca uno dei due requisiti, l’esenzione non spetta. Ad esempio, se hai la residenza in un immobile ma vivi abitualmente altrove, il Comune potrebbe contestare l’esenzione e richiedere il pagamento dell’IMU con sanzioni e interessi. Proprio su questo tema, una recente sentenza della Cassazione ha chiarito che spetta al Comune l’onere di provare l’assenza della dimora abituale.

      Categorie catastali escluse: A/1, A/8, A/9

      L’esenzione IMU per l’abitazione principale non si applica agli immobili classificati nelle seguenti categorie catastali considerate “di lusso”:

      • A/1: Abitazioni di tipo signorile – immobili con rifiniture di pregio superiori alla media della zona
      • A/8: Abitazioni in ville – immobili di pregio con caratteristiche architettoniche di villa, con parco o giardino
      • A/9: Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici

      Se la tua abitazione principale rientra in una di queste categorie, dovrai comunque pagare l’IMU, anche se è la tua unica casa e ci risiedi. Tuttavia, per queste categorie è prevista una detrazione fissa di 200 euro sull’imposta dovuta, che riduce parzialmente l’importo da versare.

      Tutte le altre categorie catastali del gruppo A (A/2 civile abitazione, A/3 economica, A/4 popolare, A/5 ultrapopolare, A/6 rurale, A/7 villini, A/10 uffici, A/11 alloggi tipici) godono dell’esenzione se utilizzate come abitazione principale.

      Pertinenze della prima casa: limiti e categorie ammesse

      L’esenzione IMU si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale, cioè quegli immobili accessori destinati al servizio o all’ornamento della casa (come il garage, la cantina o il posto auto). Tuttavia, ci sono dei limiti precisi.

      Le pertinenze ammesse all’esenzione rientrano nelle seguenti categorie catastali:

      • C/2: Magazzini e locali di deposito (cantine, soffitte)
      • C/6: Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse (garage, box auto)
      • C/7: Tettoie chiuse o aperte (posti auto coperti)

      Limite fondamentale: è ammessa al massimo una pertinenza per ciascuna categoria catastale. Questo significa che puoi avere esenti al massimo 3 pertinenze: una cantina (C/2), un garage (C/6) e un posto auto coperto (C/7).

      Se possiedi due garage (entrambi C/6), solo uno sarà esente come pertinenza della prima casa. L’altro sarà soggetto all’IMU come seconda casa. La scelta di quale pertinenza considerare esente spetta al contribuente, che naturalmente sceglierà quella con la rendita catastale più alta per massimizzare il risparmio.

      Sentenza Corte Costituzionale: coniugi con residenze diverse

      Una svolta importante è arrivata con la sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima la norma che negava l’esenzione IMU ai coniugi con residenze in Comuni diversi.

      Prima della sentenza, se marito e moglie avevano la residenza in due immobili diversi (anche in Comuni diversi), nessuno dei due poteva beneficiare dell’esenzione prima casa. Questa regola penalizzava fortemente le coppie in cui un coniuge, per motivi di lavoro, viveva in un’altra città.

      Dopo la sentenza, la situazione è cambiata radicalmente:

      • Ciascun coniuge può ottenere l’esenzione IMU sull’immobile in cui ha effettivamente la residenza e la dimora abituale
      • L’esenzione si applica a un solo immobile per ciascun componente del nucleo familiare
      • Non è più necessario che entrambi i coniugi risiedano nello stesso immobile
      • La norma vale anche per i partner di unione civile

      In pratica, una coppia sposata dove il marito vive e lavora a Milano e la moglie vive a Udine, entrambi proprietari del rispettivo immobile, possono godere dell’esenzione IMU su entrambe le abitazioni, purché ciascuno vi abbia residenza e dimora abituale.

      Esenzione IMU per militari e forze dell’ordine

      Un’eccezione importante ai requisiti di residenza e dimora è prevista per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare (Carabinieri, Guardia di Finanza) e civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco).

      Per queste categorie, l’esenzione IMU sulla prima casa spetta anche senza i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale, a condizione che:

      • L’immobile sia l’unico posseduto in Italia (non locato e non concesso in comodato)
      • Il soggetto non sia proprietario di altri immobili ad uso abitativo

      Questa agevolazione riconosce che militari e forze dell’ordine sono spesso costretti a trasferirsi per servizio, rendendo impossibile mantenere la residenza nell’immobile di proprietà. Se rientri in questa categoria, puoi ottenere l’esenzione anche se non vivi nell’immobile.

      Immobili IACP e edilizia residenziale pubblica

      Gli immobili di proprietà degli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) o enti equivalenti, come le ATER (Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale), godono di un trattamento agevolato ai fini IMU.

      In particolare:

      • Gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, sono assimilati all’abitazione principale e quindi esenti da IMU
      • Gli immobili IACP regolarmente assegnati sono esenti, purché destinati ad abitazione principale dell’assegnatario
      • Per le unità non ancora assegnate o in fase di ristrutturazione, si applica una detrazione di 200 euro

      Se sei assegnatario di un alloggio IACP o ATER e vi risiedi stabilmente, non devi preoccuparti dell’IMU: l’esenzione si applica automaticamente all’ente proprietario.

      Come ottenere l’esenzione IMU: cosa fare in pratica

      Per beneficiare dell’esenzione IMU prima casa non è necessario presentare una domanda specifica. L’esenzione opera automaticamente se rispetti i requisiti. Ecco cosa devi fare in pratica:

      1. Verifica la residenza: assicurati di avere la residenza anagrafica nell’immobile. Se devi trasferirla, recati all’ufficio anagrafe del Comune
      2. Abita effettivamente nell’immobile: la dimora abituale deve essere reale e verificabile
      3. Controlla la categoria catastale: verifica che il tuo immobile non sia A/1, A/8 o A/9 (consulta la visura catastale)
      4. Pertinenze: identifica le pertinenze (cantina, garage) e verifica che non superino il limite di una per categoria
      5. Dichiarazione IMU: in caso di variazioni (acquisto, vendita, cambio di destinazione), presenta la dichiarazione IMU al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo

      Se hai dubbi sulla tua situazione specifica o hai bisogno di verificare la corretta applicazione dell’esenzione, il CAF Centro Fiscale di Udine puo assisterti nella verifica e nella compilazione della dichiarazione IMU. Possiamo anche aiutarti con la dichiarazione dei redditi 730 e con tutte le pratiche fiscali correlate.

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      Domande frequenti sull’esenzione IMU prima casa

      Chi non paga l’IMU sulla prima casa nel 2026?

      Non paga l’IMU chi possiede un’abitazione principale (escluse categorie A/1, A/8, A/9) in cui ha sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale. L’esenzione si estende anche alle pertinenze, nel limite di una per categoria C/2, C/6 e C/7.

      I coniugi con residenze diverse hanno diritto all’esenzione?

      Si, dopo la sentenza 209/2022 della Corte Costituzionale, ciascun coniuge puo ottenere l’esenzione IMU sull’immobile in cui risiede e dimora abitualmente, anche se diverso da quello dell’altro coniuge.

      Il garage di casa e esente dall’IMU?

      Si, il garage (categoria C/6) e esente come pertinenza dell’abitazione principale, ma solo uno per categoria. Se hai due garage C/6, sul secondo pagherai l’IMU come seconda casa.

      Un militare trasferito deve pagare l’IMU sulla sua casa?

      No, per il personale delle Forze armate e di polizia l’esenzione IMU sulla prima casa spetta anche senza i requisiti di residenza e dimora abituale, purche l’immobile sia l’unico posseduto e non sia affittato.

      Le case popolari IACP pagano l’IMU?

      Gli alloggi sociali e gli immobili IACP regolarmente assegnati e adibiti ad abitazione principale sono esenti dall’IMU. Per le unita non ancora assegnate si applica una detrazione di 200 euro.


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        Maggio 14, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
        https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/imu.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-14 09:00:002026-05-31 17:52:47Esenzione IMU Prima Casa 2026: Quando Non Si Paga
        CAF, IMU, TASI E MODELLO F24

        Dichiarazione IMU Terreno Edificabile: Non Serve per la Variazione di Valore Venale

        calcolo imu CAF Udine

        Indice dei contenuti

        1. Cos’è la dichiarazione IMU e quando è obbligatoria
        2. IMU sui terreni edificabili: base imponibile e calcolo
        3. Variazione di valore venale: perché non scatta l’obbligo dichiarativo
        4. Quando è obbligatoria la dichiarazione IMU per terreni
        5. Normativa di riferimento: D.Lgs. 504/1992, art. 13 D.L. 201/2011 e Legge 160/2019
        6. Orientamento della Cassazione e prassi ministeriale
        7. Esempi pratici di calcolo IMU con variazione di valore
        8. Cosa fare: versare correttamente l’IMU con il nuovo valore
        9. Sanzioni e ravvedimento operoso in caso di errore
        10. Domande frequenti sulla dichiarazione IMU terreni edificabili

        La dichiarazione IMU per i terreni edificabili è uno degli aspetti più discussi e fraintesi della fiscalità immobiliare italiana. Un errore molto diffuso tra i proprietari di aree fabbricabili è credere che ogni variazione del valore venale del terreno edificabile comporti l’obbligo di presentare una nuova dichiarazione IMU al Comune. In realtà, la normativa vigente stabilisce qualcosa di completamente diverso: la semplice variazione del valore venale di un terreno edificabile non obbliga il contribuente a presentare la dichiarazione IMU.

        Questa distinzione è fondamentale: l’obbligo dichiarativo IMU scatta solo in presenza di variazioni che modificano la natura giuridica del bene o che comportano il diritto a riduzioni, esenzioni o agevolazioni non rilevabili autonomamente dal Comune. La mera fluttuazione del valore di mercato del terreno — anche se significativa — rientra invece nell’ordinaria gestione fiscale del proprietario, il quale dovrà semplicemente calcolare correttamente l’imposta applicando il nuovo valore venale e versarla entro le scadenze ordinarie.

        In questa guida approfondita analizziamo la normativa di riferimento, i casi in cui l’obbligo dichiarativo sussiste davvero, le sentenze della Cassazione in materia e le istruzioni operative per versare correttamente l’IMU in caso di variazione di valore del terreno edificabile.

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        Cos’è la dichiarazione IMU e quando è obbligatoria

        La dichiarazione IMU è un documento che i contribuenti sono tenuti a presentare al Comune competente quando si verificano variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria. Non si tratta di una comunicazione periodica obbligatoria per tutti i possessori di immobili: al contrario, la sua presentazione è necessaria solo in specifiche circostanze previste dalla legge.

        L’obbligo dichiarativo è disciplinato dall’art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 e dalle successive disposizioni introdotte dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che ha riformato in modo organico la disciplina IMU abolendo la precedente TASI e unificando le due imposte. Il Decreto Ministeriale del 29 luglio 2022, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni ministeriali, chiarendo in modo definitivo i casi di obbligo dichiarativo.

        Secondo le istruzioni ministeriali al modello di dichiarazione IMU, la dichiarazione è obbligatoria nei casi in cui le variazioni rilevanti ai fini IMU non sono conoscibili dal Comune attraverso la consultazione delle banche dati catastali, dei Registri immobiliari o di altre fonti di informazione disponibili per legge. Il principio cardine è dunque quello della conoscibilità da parte del Comune: se la variazione è già rilevabile d’ufficio, non occorre la dichiarazione del contribuente.

        Le principali ipotesi di obbligo dichiarativo IMU riguardano:

        • Immobili esenti da IMU per i quali l’esenzione non è rilevabile dalle banche dati ufficiali (es. immobili utilizzati da enti non commerciali per attività istituzionali)
        • Immobili che godono di riduzioni dell’imposta non altrimenti rilevabili (es. immobili inagibili o inabitabili, immobili di interesse storico o artistico)
        • Terreni agricoli che diventano edificabili o viceversa (variazione della destinazione urbanistica)
        • Immobili oggetto di diritti reali particolari (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) non desumibili dai Registri immobiliari
        • Immobili la cui proprietà si trasferisce senza passaggio nei registri immobiliari (es. successione, donazione informale)
        • Fabbricati rurali che rientrano nell’ambito applicativo IMU per variazione dei requisiti

        Notare che in questo elenco non compare la variazione del valore venale di un terreno edificabile: si tratta di un’informazione che rimane nella sfera interna del contribuente e che non modifica la natura giuridica del bene né il diritto a trattamenti fiscali differenziati.

        IMU sui terreni edificabili: base imponibile e calcolo

        Prima di esaminare l’obbligo dichiarativo, è essenziale comprendere come si calcola l’IMU sui terreni edificabili e quale sia la base imponibile di riferimento. A differenza dei fabbricati — la cui base imponibile è determinata in modo oggettivo moltiplicando la rendita catastale per specifici coefficienti — per i terreni edificabili il legislatore ha adottato un criterio soggettivo basato sul valore venale in comune commercio.

        L’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992 (richiamato dall’art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 e ora dall’art. 1, comma 746, della Legge 160/2019) stabilisce che: “Per i terreni edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.”

        Questo significa che la base imponibile IMU per i terreni edificabili è intrinsecamente variabile nel tempo e deve essere rideterminata annualmente dal contribuente stesso, tenendo conto delle condizioni di mercato al 1° gennaio di ciascun anno. Non esiste un valore catastale fisso come per i fabbricati: il contribuente è responsabile della corretta determinazione del valore venale.

        Il calcolo dell’IMU sui terreni edificabili segue questa formula:

        IMU = Valore venale al 1° gennaio × Aliquota deliberata dal Comune

        L’aliquota ordinaria di legge è del 10,6‰ (puo essere aumentata o ridotta dal Comune entro i limiti di legge)

        I Comuni possono deliberare aliquote differenziate per i terreni edificabili rispetto ai fabbricati. L’aliquota di base stabilita dalla Legge 160/2019 è dello 0,86% (8,6 per mille), con possibilità per i Comuni di aumentarla fino a un massimo del 1,06% (10,6 per mille) o ridurla fino ad azzerarla. È fondamentale verificare annualmente le delibere IMU del proprio Comune per conoscere l’aliquota effettivamente applicabile.

        Un aspetto cruciale è che i Comuni, consapevoli della difficoltà di determinare il valore venale, spesso pubblicano delle tabelle di orientamento dei valori venali minimi per zona e tipologia di terreno. Queste tabelle non sono vincolanti per il contribuente, ma costituiscono un utile riferimento e, soprattutto, un parametro che il Comune utilizza in sede di accertamento. Un valore dichiarato significativamente inferiore ai valori di orientamento comunali espone il contribuente al rischio di avviso di accertamento.

        Variazione di valore venale: perché non scatta l’obbligo dichiarativo

        Veniamo al cuore della questione: perché la variazione del valore venale di un terreno edificabile non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU?

        La risposta risiede nella natura stessa della base imponibile IMU per i terreni edificabili. Come abbiamo visto, il valore venale è per sua natura mutevole nel tempo e dipende da fattori di mercato che sfuggono a qualsiasi registrazione formale. Il legislatore, ben conscio di questa peculiarità, ha strutturato il sistema IMU per i terreni edificabili come un sistema di autoliquidazione annuale: è il contribuente stesso che determina il valore venale al 1° gennaio di ogni anno e calcola l’imposta dovuta, senza necessità di comunicarlo preventivamente al Comune.

        Le istruzioni ministeriali al modello di dichiarazione IMU (D.M. 29 luglio 2022) confermano espressamente questa interpretazione. Esse elencano tassativamente i casi di obbligo dichiarativo, e in nessuno di essi compare la variazione quantitativa del valore venale di un terreno già classificato come edificabile. L’obbligo dichiarativo per i terreni riguarda esclusivamente le variazioni qualitative, ossia quelle che modificano la natura giuridica o la classificazione urbanistica del bene.

        La distinzione fondamentale è quindi tra:

        Tipo di variazioneObbligo dichiarazione IMUMotivazione
        Variazione del valore venale (es. aumento o diminuzione del prezzo di mercato del terreno)NORientra nella normale autoliquidazione annuale. Il contribuente calcola e versa correttamente l’IMU con il nuovo valore.
        Variazione della destinazione urbanistica (es. da terreno agricolo a edificabile, da edificabile a verde attrezzato)SI’Cambia la natura giuridica del bene. La variazione non è automaticamente rilevabile dal Comune tramite banche dati.
        Edificabilità di fatto (terreno classificato agricolo ma concretamente edificabile per previsioni strumento urbanistico)SI’Il contribuente deve comunicare la variazione per consentire al Comune di applicare correttamente l’imposta.
        Agevolazione “coltivatore diretto” su terreno edificabile (art. 1, c. 751, L. 160/2019)SI’L’agevolazione non è rilevabile d’ufficio; occorre comunicare la qualifica di coltivatore diretto/IAP.
        Cessione/acquisto del terreno non rilevabile dai Registri immobiliari (es. successione)SI’Il trasferimento di proprieta non risulta automaticamente nelle banche dati comunali.

        In sintesi: se possiedi un terreno già classificato come edificabile e il suo valore di mercato cambia (aumenta o diminuisce), non devi presentare alcuna dichiarazione IMU. Devi semplicemente calcolare l’imposta applicando il valore venale aggiornato al 1° gennaio dell’anno di riferimento e versarla nelle scadenze ordinarie (acconto entro il 16 giugno, saldo entro il 16 dicembre).

        Quando è obbligatoria la dichiarazione IMU per terreni

        Per completezza, analizziamo in modo approfondito i casi in cui la dichiarazione IMU per terreni è effettivamente obbligatoria. Questo ci permette di tracciare un confine netto tra ciò che va comunicato al Comune e ciò che invece rientra nella normale autoliquidazione del contribuente.

        1. Variazione della qualifica urbanistica del terreno

        Il caso più frequente e rilevante riguarda i terreni che cambiano destinazione urbanistica. Quando uno strumento urbanistico (Piano Regolatore Generale, Piano Operativo, Variante urbanistica) classifica un terreno precedentemente agricolo come edificabile, scatta l’obbligo dichiarativo IMU.

        In questo caso, il contribuente deve presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (termine ordinario della dichiarazione IMU). La dichiarazione dovrà indicare:

        • I dati identificativi del terreno (foglio, particella, subalterno catastale)
        • La nuova classificazione urbanistica
        • Il valore venale attribuito al 1° gennaio dell’anno di imposta
        • Il Comune in cui è ubicato il terreno e le relative aliquote applicate

        Analogamente, se un terreno edificabile perde la sua edificabilità (per esempio perché viene inserito in zona di rispetto, parco naturale o fascia di inedificabilità assoluta), il proprietario dovrà dichiararlo ai fini del possibile inquadramento come terreno agricolo, con la conseguente riduzione o eliminazione dell’imposta.

        2. Edificabilità “di fatto” ai sensi della Cassazione

        Un caso particolarmente insidioso riguarda i terreni agricoli che, pur non essendo formalmente classificati come edificabili nello strumento urbanistico comunale, presentano caratteristiche di edificabilità “di fatto”. La Corte di Cassazione, con un orientamento consolidato (Cass. Sez. V n. 15558/2020 e numerose precedenti), ha stabilito che ai fini IMU rileva la potenzialità edificatoria del terreno al momento dell’imposta, a prescindere dalla classificazione catastale.

        Un terreno è considerato edificabile “di fatto” quando risulta tale dalle previsioni del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione. In questi casi, il proprietario ha l’obbligo di dichiarare il terreno come edificabile e applicare la relativa base imponibile a valore venale, con eventuale necessità di presentare dichiarazione IMU se il Comune non è in grado di rilevare autonomamente questa qualificazione.

        3. Acquisto per successione o donazione

        Quando un terreno edificabile viene acquisito per successione mortis causa o per donazione, il nuovo proprietario deve presentare la dichiarazione IMU nel caso in cui il trasferimento non sia automaticamente rilevabile dai Registri immobiliari o dalle banche dati catastali. In pratica, per le successioni il cui atto notarile viene trascritto regolarmente, il Comune può risalire al cambio di proprietà; tuttavia, in molti casi — specie per successioni con dichiarazione ma senza trascrizione immediata — la dichiarazione IMU rimane necessaria.

        4. Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e IAP

        L’art. 1, comma 758, della Legge 160/2019 prevede l’esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, a prescindere dalla loro ubicazione. Poiché questa esenzione dipende da una qualifica soggettiva del proprietario (la qualifica di CD o IAP), non è automaticamente rilevabile dal Comune: il contribuente deve pertanto presentare la dichiarazione IMU indicando il diritto all’esenzione, con obbligo di comunicare eventuali variazioni che facciano venir meno i requisiti.

        Normativa di riferimento: D.Lgs. 504/1992, art. 13 D.L. 201/2011 e Legge 160/2019

        La disciplina IMU sui terreni edificabili si fonda su un impianto normativo stratificato nel tempo. Comprenderne l’evoluzione aiuta a interpretare correttamente gli obblighi del contribuente.

        D.Lgs. 504/1992 – L’ICI e le origini della base imponibile a valore venale

        Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che istituì l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), all’art. 5, comma 5 stabilì per la prima volta che “per i terreni edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”. Questa norma fondamentale non è mai stata sostanzialmente modificata nelle riforme successive, a riprova della sua solidità sistematica.

        L’art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 è richiamato espressamente dalla disciplina IMU vigente, confermando la continuità tra il regime ICI e quello attuale per quanto riguarda la determinazione della base imponibile dei terreni edificabili. Il criterio del valore venale al 1° gennaio implica automaticamente che ogni anno il contribuente deve rideterminare autonomamente il valore, senza necessità di dichiararlo preventivamente al Comune.

        Art. 13 D.L. 201/2011 – L’introduzione dell’IMU sperimentale

        L’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214), cosiddetto “Salva Italia”, ha introdotto anticipatamente l’IMU a partire dal 2012, in via sperimentale. Al comma 3, richiamando espressamente l’art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992, ha confermato il criterio del valore venale per i terreni edificabili. Il comma 12-bis di tale articolo ha poi chiarito i criteri per la qualificazione dei terreni come edificabili ai fini IMU.

        Una disposizione fondamentale introdotta dall’art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011 riguarda il potere dei Comuni di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali dei terreni edificabili. I Comuni che si avvalgono di questo strumento pubblicano apposite delibere con valori orientativi minimi per zona: se il contribuente dichiara valori non inferiori ai valori orientativi comunali, non può essere soggetto ad accertamento IMU sulla base imponibile. Questa è una misura deflattiva del contenzioso tributario molto importante in pratica.

        Legge 160/2019 – La riforma organica dell’IMU

        La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ai commi 739-783 dell’art. 1, ha riformato organicamente l’IMU abolendo la TASI e unificando le due imposte in un’unica imposta municipale propria. I punti salienti rilevanti per i terreni edificabili sono:

        • Comma 746: conferma il criterio del valore venale al 1° gennaio per i terreni edificabili, richiamando l’art. 5, c. 5, D.Lgs. 504/1992
        • Comma 751: prevede che per i terreni edificabili posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, si applichi comunque il sistema catastale come per i terreni agricoli (agevolazione importante che riduce significativamente l’imposta)
        • Comma 754: stabilisce i termini per la dichiarazione IMU (30 giugno dell’anno successivo alla variazione)
        • Comma 769: stabilisce le sanzioni per omessa/infedele dichiarazione IMU

        D.M. 29 luglio 2022 – Il nuovo modello di dichiarazione IMU

        Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 luglio 2022 ha approvato il nuovo modello unificato di dichiarazione IMU e le relative istruzioni. Questo decreto rappresenta il riferimento pratico fondamentale per determinare quando la dichiarazione è obbligatoria. Le istruzioni ministeriali chiariscono in modo analitico i casi di obbligo dichiarativo, confermando che la variazione del valore venale di un terreno già classificato come edificabile non figura tra i casi di obbligo dichiarativo.

        Orientamento della Cassazione e prassi ministeriale

        La giurisprudenza della Corte di Cassazione e la prassi del Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno contribuito a chiarire e consolidare la disciplina IMU sui terreni edificabili nel corso degli anni.

        Sentenze rilevanti della Cassazione

        Cass. Sez. V, 21 novembre 2019, n. 30310 — La Corte ha ribadito che la base imponibile IMU per i terreni edificabili è il valore venale al 1° gennaio dell’anno di imposta, determinato dal contribuente in sede di autoliquidazione. L’omessa dichiarazione IMU non fa venir meno l’obbligo tributario né preclude l’accertamento del Comune, ma la dichiarazione non è comunque richiesta per le variazioni di valore.

        Cass. Sez. V, 15 settembre 2020, n. 18975 — La Cassazione ha chiarito il concetto di edificabilità “di fatto”: ai fini ICI/IMU, un terreno va considerato edificabile non soltanto quando è esplicitamente previsto dallo strumento urbanistico vigente, ma anche quando risulta potenzialmente tale dalle previsioni di uno strumento urbanistico adottato ma non ancora approvato. Questo principio è rilevante per stabilire quando scatta l’obbligo dichiarativo IMU (variazione qualitativa, non di valore).

        Cass. Sez. VI-T, 11 marzo 2021, n. 6773 — La Corte ha affermato che in tema di ICI (principio applicabile anche all’IMU), il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ogni anno per comunicare il valore venale del terreno edificabile: è sufficiente che al momento del versamento dell’imposta utilizzi il valore venale aggiornato come base di calcolo. La dichiarazione è richiesta solo per variazioni qualitative non altrimenti conoscibili dal Comune.

        Cass. Sez. V, ord. 19 maggio 2022, n. 16108 — La Corte ha riconfermato che il Comune non può richiedere la dichiarazione IMU per variazioni di valore venale che rientrano nella normale autoliquidazione del contribuente. L’obbligo dichiarativo ha una funzione informativa nei confronti del Comune per fatti che non sono altrimenti conoscibili, non per variazioni di natura meramente economica.

        Prassi ministeriale: circolari e risoluzioni MEF

        Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti attraverso le istruzioni al modello di dichiarazione IMU. La Risoluzione MEF n. 1/DF del 29 aprile 2013, relativa all’IMU sperimentale, aveva già chiarito che per i terreni edificabili l’obbligo dichiarativo riguarda esclusivamente le variazioni di natura urbanistico-giuridica, non quelle di valore economico.

        Anche la Circolare MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012 aveva precisato che il sistema IMU si basa sull’autoliquidazione da parte del contribuente, il quale è responsabile della corretta determinazione della base imponibile e del versamento dell’imposta, senza necessità di preventiva dichiarazione per le variazioni che rientrano nella normale gestione del patrimonio immobiliare.

        Esempi pratici di calcolo IMU con variazione di valore

        Vediamo concretamente come si gestisce la variazione del valore venale di un terreno edificabile ai fini IMU, attraverso esempi pratici.

        Esempio 1: Aumento del valore venale

        Mario Rossi possiede un terreno edificabile nel Comune di Udine, zona residenziale B. Al 1° gennaio 2024 il valore venale era di 80.000 euro. A causa di un intervento di riqualificazione urbana nel quartiere, al 1° gennaio 2025 il valore venale sale a 120.000 euro.

        AnnoValore venaleAliquota (1,06%)IMU annuaDichiarazione IMU
        202480.000 euro1,06%848 euroNon necessaria
        2025120.000 euro1,06%1.272 euroNon necessaria

        Cosa deve fare Mario nel 2025: semplicemente versare l’IMU calcolata sul nuovo valore venale di 120.000 euro (acconto a giugno: 636 euro; saldo a dicembre: 636 euro). Non deve presentare alcuna dichiarazione IMU: la variazione di valore non costituisce un fatto da comunicare al Comune.

        Esempio 2: Riduzione del valore venale per crisi di mercato

        Anna Bianchi possiede un terreno edificabile a Pordenone. Al 1° gennaio 2023 il valore venale era stato stimato in 150.000 euro. A causa di una fase di stagnazione del mercato immobiliare locale, nel 2024 il valore scende a 110.000 euro.

        Anna, nel 2024, calcolerà l’IMU sul valore di 110.000 euro (IMU = 110.000 × 1,06% = 1.166 euro), riducendo il suo carico fiscale rispetto all’anno precedente (150.000 × 1,06% = 1.590 euro). Anche in questo caso non è necessaria alcuna dichiarazione IMU: la riduzione di valore rientra nella normale autoliquidazione annuale.

        È importante però che Anna documenti la propria stima del valore venale ridotto (perizia di parte, valutazioni immobiliari, atti di vendita comparabili) per poter eventualmente contrastare un avviso di accertamento del Comune qualora questi ritenesse il valore dichiarato troppo basso rispetto ai propri valori orientativi.

        Esempio 3: Variazione urbanistica (caso con obbligo dichiarativo)

        Per completezza, esaminiamo anche il caso opposto: quello che richiede la dichiarazione IMU. Carlo Verdi possiede un terreno agricolo classificato come tale nello strumento urbanistico. Il Comune adotta un Piano Operativo che inserisce il terreno in zona edificabile B2. Questa variazione urbanistica è efficace dal 1° luglio 2025.

        In questo caso Carlo dovrà:

        1. Per l’anno 2025: applicare l’IMU come terreno agricolo per il primo semestre (1° gennaio – 30 giugno) e come terreno edificabile per il secondo semestre (1° luglio – 31 dicembre), con il valore venale determinato al momento della variazione
        2. Presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2026, indicando la variazione intervenuta nel 2025
        3. Versare l’IMU con le modalità ordinarie (acconto a giugno 2025 come terreno agricolo; saldo a dicembre 2025 con il computo della nuova classificazione)

        Cosa fare: versare correttamente l’IMU con il nuovo valore

        Stabilito che la variazione di valore venale non richiede dichiarazione, vediamo nel dettaglio come versare correttamente l’IMU quando il valore del terreno edificabile è cambiato rispetto all’anno precedente.

        Come determinare il valore venale aggiornato

        La stima del valore venale al 1° gennaio di ciascun anno è un’attività che richiede attenzione e documentazione. I criteri indicati dall’art. 5, c. 5, D.Lgs. 504/1992 per la determinazione del valore venale sono:

        • Zona territoriale di ubicazione: le caratteristiche del quartiere/zona (servizi, infrastrutture, vicinanza al centro)
        • Indice di edificabilità: il rapporto tra la superficie edificabile e la superficie del terreno (importante per calcolare la volumetria massima costruibile)
        • Destinazione d’uso consentita: residenziale, commerciale, industriale, mista
        • Oneri per adattamento del terreno: eventuali costi di bonifica, abbattimento di fabbricati esistenti, urbanizzazione
        • Prezzi medi di mercato per aree analoghe: le transazioni recenti di terreni con caratteristiche simili nella stessa zona

        Per supportare la propria stima, è consigliabile fare riferimento a:

        • Tabelle orientative del Comune: molti Comuni pubblicano sul proprio sito web i valori minimi orientativi per zona. Se il valore dichiarato è almeno pari a questi valori, il rischio di accertamento si riduce drasticamente
        • Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate: pubblica semestralmente le quotazioni medie per zona omogenea di tutti i capoluoghi e di molti altri Comuni
        • Perizia di un professionista abilitato: geometra, perito, ingegnere, architetto o agente immobiliare possono redigere una perizia di stima che costituisce documentazione solida in caso di contestazione

        Le scadenze di versamento IMU 2026

        Per l’anno 2026, le scadenze ordinarie di versamento dell’IMU sono:

        VersamentoScadenzaImportoModalità
        Acconto IMU16 giugno 202650% dell’IMU calcolata con le aliquote deliberate per il 2026 (o aliquote dell’anno precedente se il Comune non ha ancora deliberato)Modello F24 o PagoPA
        Saldo IMU16 dicembre 2026IMU totale dovuta per il 2026 meno l’acconto versato a giugno (conguaglio con le aliquote definitive)Modello F24 o PagoPA

        Il versamento si effettua tramite Modello F24 o, per i Comuni che lo prevedono, tramite il sistema PagoPA. I codici tributo da utilizzare per i terreni edificabili variano in base alla quota (Comune e Stato): per i terreni edificabili di proprietà, il codice tributo ordinario è 3914 (quota Comune) e 3916 (quota Stato, pari allo 0,76% per i terreni edificabili ceduti in locazione in particolari ipotesi).

        Per i terreni edificabili di proprietà e non locati, l’intera IMU va al Comune (codice tributo 3914). Non esiste una quota riservata allo Stato per i terreni edificabili non locati.

        Sanzioni e ravvedimento operoso in caso di errore

        Se hai versato l’IMU su un terreno edificabile in misura inferiore al dovuto — per esempio perché hai utilizzato un valore venale troppo basso o hai omesso il versamento — è fondamentale conoscere le sanzioni applicabili e le modalità di regolarizzazione spontanea attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.

        Sanzioni per omesso o insufficiente versamento IMU

        Le sanzioni per le violazioni IMU sono disciplinate dall’art. 1, comma 775, della Legge 160/2019, in combinato con il D.Lgs. 471/1997. Le principali sanzioni sono:

        • Omesso versamento IMU: sanzione del 30% dell’importo non versato (ridotta al 15% se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza)
        • Versamento tardivo IMU (entro 15 giorni): sanzione dell’1% per ogni giorno di ritardo (fino a un massimo del 15%)
        • Omessa dichiarazione IMU (nei casi in cui è obbligatoria): sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta
        • Infedele dichiarazione IMU: sanzione dal 50% al 100% della maggiore imposta accertata

        Ravvedimento operoso IMU: come regolarizzarsi spontaneamente

        Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni tributarie beneficiando di sanzioni ridotte. Per l’IMU, il ravvedimento è applicabile finché il Comune non ha notificato un avviso di accertamento. Le riduzioni sanzionatorie sono:

        Tipo di ravvedimentoTermineSanzione ridotta
        Ravvedimento SprintEntro 14 giorni dalla scadenza0,1% per giorno
        Ravvedimento BreveDal 15° al 30° giorno1,5%
        Ravvedimento IntermedioDal 31° al 90° giorno1,67%
        Ravvedimento LungoEntro 1 anno dalla scadenza3,75%
        Ravvedimento LunghissimoEntro 2 anni dalla scadenza4,29%
        Ravvedimento Ultra-LunghissimoOltre 2 anni dalla scadenza5%

        Al versamento della sanzione ridotta vanno aggiunti gli interessi legali calcolati sull’importo non versato per i giorni di ritardo. Per il 2025, il tasso degli interessi legali è il 2,5% annuo. Il ravvedimento si effettua tramite Modello F24, indicando il codice tributo e il periodo di riferimento.

        Se ritieni di aver versato l’IMU su un terreno edificabile applicando un valore venale non corretto, è fondamentale consultare un professionista fiscale o rivolgersi al tuo CAF per valutare l’opportunità del ravvedimento e calcolare esattamente l’importo dovuto.

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        Domande Frequenti sulla Dichiarazione IMU Terreni Edificabili

        Se il valore del mio terreno edificabile aumenta, devo presentare la dichiarazione IMU?

        No. La variazione del valore venale di un terreno gia classificato come edificabile non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU. Il proprietario deve semplicemente calcolare correttamente l’IMU applicando il nuovo valore venale al 1 gennaio dell’anno di imposizione e versarla entro le scadenze ordinarie (acconto 16 giugno, saldo 16 dicembre). L’obbligo dichiarativo IMU scatta solo in presenza di variazioni qualitative che modificano la natura giuridica del bene o il diritto a esenzioni/riduzioni non rilevabili dal Comune.

        Quando e obbligatoria la dichiarazione IMU per un terreno edificabile?

        La dichiarazione IMU per un terreno edificabile e obbligatoria nei seguenti casi: (1) variazione della destinazione urbanistica (da agricolo a edificabile o viceversa); (2) terreno agricolo con edificabilita ‘di fatto’ per previsioni dello strumento urbanistico adottato; (3) acquisizione del terreno per successione o donazione non rilevabile dai Registri immobiliari; (4) diritto a esenzione per qualifica di coltivatore diretto o IAP (art. 1, c. 758, L. 160/2019); (5) particolari situazioni di variazione soggettiva non rilevabili d’ufficio.

        Come determino il valore venale del mio terreno edificabile per l’IMU?

        Il valore venale deve essere determinato al 1 gennaio di ogni anno tenendo conto di: zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilita, destinazione d’uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento, prezzi medi di mercato per aree analoghe (art. 5, c. 5, D.Lgs. 504/1992). E consigliabile fare riferimento alle tabelle orientative del Comune (se pubblicate), alle quotazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate e, se il valore e controverso, a una perizia di un professionista abilitato. Se il valore dichiarato e almeno pari ai valori orientativi comunali, il contribuente e protetto da accertamento.

        Ho versato l’IMU sul terreno con un valore troppo basso. Cosa posso fare?

        Puoi regolarizzarti spontaneamente attraverso il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997), finche il Comune non ha notificato un avviso di accertamento. La sanzione ridotta va dall’1,5% (ravvedimento entro 30 giorni) al 5% (oltre 2 anni), piu gli interessi legali. Il versamento avviene tramite Modello F24. E consigliabile rivolgersi a un CAF o professionista fiscale per calcolare esattamente l’importo da versare (imposta + sanzione ridotta + interessi).

        Il Comune puo accertare un valore venale del terreno diverso da quello che ho dichiarato?

        Si. Il Comune ha il potere di rettificare il valore venale dichiarato dal contribuente se lo ritiene inferiore al valore di mercato. L’accertamento deve essere motivato con riferimento ai criteri di legge (zona, indice edificabilita, prezzi di mercato). Se il contribuente ha dichiarato un valore almeno pari alle tabelle orientative pubblicate dal Comune (art. 13, c. 9-bis, D.L. 201/2011), l’accertamento non e ammesso. Il contenzioso si risolve davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.


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        Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta con il calcolo corretto dell’IMU, la verifica degli obblighi dichiarativi e il ravvedimento operoso in caso di versamenti errati.

        I nostri servizi IMU includono:

        • Verifica degli obblighi dichiarativi IMU per terreni e fabbricati
        • Calcolo dell’IMU su terreni edificabili con stima del valore venale
        • Compilazione e invio della dichiarazione IMU quando obbligatoria
        • Calcolo del ravvedimento operoso per versamenti tardivi o insufficienti
        • Assistenza in caso di avviso di accertamento IMU da parte del Comune
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          03/09/2026
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          Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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          Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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          Issam Elhefnawi
          31/07/2026
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          Molto gentile
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          Sibongile Moyana
          30/07/2026
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          Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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          Sabrina Cirina
          23/07/2026
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          Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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          Maggio 13, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
          https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/imu.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-13 11:15:492026-05-31 17:52:55Dichiarazione IMU Terreno Edificabile: Non Serve per la Variazione di Valore Venale
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          IMU Seconda Casa 2026: Quanto Si Paga e Come Calcolarla

          calcolo imu CAF Udine

          L’IMU seconda casa rappresenta una delle imposte più rilevanti per chi possiede un immobile diverso dall’abitazione principale. Nel 2026 le regole restano sostanzialmente invariate, ma conoscere nel dettaglio come funziona il calcolo, quali aliquote si applicano e quali agevolazioni sono disponibili può fare una grande differenza sull’importo finale da versare. In questa guida ti spieghiamo quanto si paga di IMU sulla seconda casa nel 2026 e come effettuare il calcolo correttamente, con esempi pratici e consigli utili.

          Indice dei contenuti

          1. Cos’è l’IMU sulla seconda casa
          2. Aliquota base IMU seconda casa: 0,76% e variazioni comunali
          3. Come calcolare l’IMU seconda casa: esempio pratico
          4. Casa vacanza vs immobile affittato: differenze IMU
          5. Riduzione 50% IMU per comodato a genitori o figli
          6. IMU e cedolare secca: cosa cambia
          7. Detrazione IMU per immobili in affitto
          8. Scadenze IMU 2026: quando pagare
          9. Domande frequenti sull’IMU seconda casa

          Cos’è l’IMU sulla seconda casa

          L’IMU (Imposta Municipale Unica) è un tributo locale che si applica al possesso di immobili. Mentre l’abitazione principale (escluse le categorie di lusso A/1, A/8 e A/9) è esente dall’imposta, la seconda casa è sempre soggetta al pagamento dell’IMU, indipendentemente dal fatto che sia utilizzata come casa vacanza, affittata o tenuta a disposizione.

          In pratica, se possiedi un appartamento oltre a quello dove vivi e hai la residenza, su quell’immobile dovrai pagare l’IMU ogni anno. L’importo dipende dalla rendita catastale dell’immobile e dall’aliquota deliberata dal Comune in cui si trova la proprietà.

          Aliquota base IMU seconda casa: 0,76% e variazioni comunali

          L’aliquota base dell’IMU per le seconde case è fissata dalla legge al 0,76% (7,6 per mille). Tuttavia, ogni Comune ha la facoltà di modificarla entro determinati limiti:

          • Aliquota minima: 0,46% (il Comune può ridurla fino a 3 punti per mille)
          • Aliquota massima: 1,06% (il Comune può aumentarla fino a 3 punti per mille)
          • Maggiorazione aggiuntiva: i Comuni possono applicare un ulteriore 0,08%, portando il massimo a 1,14%

          Per conoscere l’aliquota esatta applicata nel tuo Comune, puoi consultare il sito del Dipartimento delle Finanze del MEF oppure la delibera comunale pubblicata sul sito del tuo Comune. Ad esempio, il Comune di Udine applica generalmente l’aliquota dell’1,06% per gli immobili diversi dall’abitazione principale.

          Come calcolare l’IMU seconda casa: esempio pratico

          Il calcolo dell’IMU sulla seconda casa segue una formula precisa. Ecco i passaggi:

          1. Trova la rendita catastale dell’immobile (la trovi sulla visura catastale)
          2. Rivaluta la rendita del 5%: rendita catastale x 1,05
          3. Moltiplica per il coefficiente catastale: per le abitazioni (categoria A, escluso A/10) il coefficiente è 160
          4. Applica l’aliquota comunale

          Formula: IMU = Rendita catastale x 1,05 x 160 x Aliquota comunale

          Esempio di calcolo IMU seconda casa

          Supponiamo che Marco possieda un appartamento come seconda casa a Udine con una rendita catastale di 500 euro e che il Comune applichi un’aliquota dell’1,06%:

          • Rendita rivalutata: 500 x 1,05 = 525 euro
          • Base imponibile: 525 x 160 = 84.000 euro
          • IMU annuale: 84.000 x 1,06% = 890,40 euro

          Marco dovrà quindi versare 890,40 euro all’anno di IMU per la sua seconda casa. L’importo viene suddiviso in due rate: acconto a giugno e saldo a dicembre.

          Casa vacanza vs immobile affittato: differenze IMU

          La destinazione d’uso della seconda casa influisce sull’IMU? In parte sì. Vediamo le differenze principali:

          Casa vacanza o immobile sfitto: si paga l’IMU con l’aliquota piena deliberata dal Comune. Inoltre, il reddito dell’immobile sfitto concorre alla formazione del reddito IRPEF (rendita catastale rivalutata maggiorata di un terzo). Non sono previste agevolazioni particolari.

          Immobile affittato a canone libero: l’IMU si paga con aliquota piena, ma il proprietario può optare per la cedolare secca sul reddito da locazione, semplificando la tassazione dei canoni percepiti.

          Immobile affittato a canone concordato: in questo caso è prevista una riduzione del 25% dell’IMU. Significa che l’imposta viene calcolata normalmente e poi ridotta di un quarto. Questa agevolazione è molto interessante per chi affitta nei Comuni ad alta tensione abitativa.

          Riduzione 50% IMU per comodato a genitori o figli

          Una delle agevolazioni più importanti per la seconda casa è la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, cioè tra genitori e figli. Questa agevolazione è prevista dall’art. 1, comma 747, lettera c) della Legge 160/2019.

          Per ottenere la riduzione del 50%, devono essere rispettati tutti questi requisiti:

          • Il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate
          • Il comodante (chi presta l’immobile) deve possedere al massimo un altro immobile ad uso abitativo in Italia, che deve essere la sua abitazione principale nello stesso Comune
          • Il comodante deve avere la residenza anagrafica nello stesso Comune in cui si trova l’immobile dato in comodato
          • L’immobile non deve essere di categoria catastale di lusso (A/1, A/8, A/9)

          Esempio pratico: se l’IMU piena sulla seconda casa sarebbe di 890 euro, con il comodato ai figli registrato la base imponibile si dimezza e l’imposta scende a circa 445 euro.

          IMU e cedolare secca: cosa cambia

          È importante chiarire che la cedolare secca e l’IMU sono due imposte distinte e separate:

          • La cedolare secca sostituisce l’IRPEF e le addizionali sui redditi da locazione, con un’aliquota fissa del 21% (canone libero) o del 10% (canone concordato)
          • L’IMU si paga comunque sulla seconda casa, indipendentemente dalla scelta della cedolare secca

          Tuttavia, chi sceglie il canone concordato ottiene un doppio vantaggio: la cedolare secca al 10% (invece del 21%) e la riduzione del 25% sull’IMU. Questa combinazione rende il canone concordato particolarmente conveniente nelle città ad alta densità abitativa.

          Se stai valutando come ottimizzare la tassazione sulla tua seconda casa affittata, potresti trovare utile anche la nostra guida sulla dichiarazione dei redditi 730 per capire come indicare correttamente i redditi da locazione.

          Detrazione IMU per immobili in affitto

          Per gli immobili concessi in locazione, l’IMU versata sulla seconda casa può essere dedotta dal reddito imponibile IRPEF nella misura del 50%. Questa deduzione si applica quando l’immobile affittato genera un reddito da locazione soggetto a IRPEF (quindi non in regime di cedolare secca).

          In pratica, se paghi 890 euro di IMU sulla seconda casa affittata, puoi dedurre 445 euro dal reddito complessivo nella tua dichiarazione dei redditi. Questa deduzione si indica nel quadro dedicato ai redditi fondiari.

          Attenzione: questa deduzione non si applica se hai optato per la cedolare secca, poiché in quel caso i redditi da locazione sono già tassati con un’aliquota agevolata e separata dall’IRPEF.

          Scadenze IMU 2026: quando pagare

          Le scadenze per il pagamento dell’IMU 2026 sono le consuete:

          • Acconto (prima rata): entro il 16 giugno 2026 – pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base delle aliquote dell’anno precedente
          • Saldo (seconda rata): entro il 16 dicembre 2026 – a conguaglio sulla base delle aliquote definitive deliberate dal Comune per il 2026
          • Rata unica: è possibile pagare l’intera imposta in un’unica soluzione entro il 16 giugno

          Il pagamento avviene tramite modello F24, utilizzando i codici tributo specifici (3918 per gli altri fabbricati). È possibile pagare online tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, la propria banca o tramite un intermediario abilitato come il CAF Centro Fiscale di Udine.

          📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

          Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

          Domande frequenti sull’IMU seconda casa

          Quanto si paga di IMU sulla seconda casa nel 2026?

          L’importo dipende dalla rendita catastale dell’immobile e dall’aliquota comunale, che varia tra lo 0,46% e l’1,14%. Per un appartamento con rendita catastale di 500 euro e aliquota all’1,06%, l’IMU annuale è di circa 890 euro.

          L’IMU sulla seconda casa si può detrarre?

          L’IMU sulla seconda casa affittata è deducibile al 50% dal reddito IRPEF, ma solo se non si è optato per la cedolare secca. Non è prevista una detrazione diretta dall’imposta.

          Come si calcola l’IMU sulla seconda casa?

          La formula è: rendita catastale x 1,05 (rivalutazione) x 160 (coefficiente per abitazioni) x aliquota comunale. Il risultato è l’IMU annuale dovuta.

          Posso ridurre l’IMU se do la casa in comodato a mio figlio?

          Sì, la base imponibile si riduce del 50% se il comodato è registrato, il comodante possiede al massimo un altro immobile (la sua abitazione principale) nello stesso Comune, e l’immobile non è di lusso.

          L’IMU si paga anche se la seconda casa è sfitta?

          Sì, l’IMU si paga sempre sulla seconda casa, sia che sia affittata, sia che sia tenuta a disposizione o utilizzata come casa vacanza. L’unica differenza riguarda le possibili agevolazioni (canone concordato, comodato).


          Hai bisogno di aiuto con il calcolo IMU?

          Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per calcolare l’IMU sulla tua seconda casa, verificare le agevolazioni disponibili e compilare il modello F24. Non rischiare di pagare più del dovuto.

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            Maggio 13, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
            https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/imu.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-13 09:00:002026-05-31 16:59:00IMU Seconda Casa 2026: Quanto Si Paga e Come Calcolarla
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            Calcolo IMU 2026: Guida con Aliquote, Scadenze ed Esenzioni

            calcolo imu CAF Udine

            L’IMU (Imposta Municipale Unica) è la principale tassa sulla proprietà immobiliare in Italia. Se possiedi una seconda casa, un terreno edificabile o un immobile di lusso, quasi certamente devi fare i conti con questa imposta. In questa guida completa sul calcolo IMU 2026 ti spieghiamo passo dopo passo come funziona la formula, quali sono le aliquote aggiornate, le scadenze da rispettare e tutte le esenzioni previste dalla legge. Non servono competenze da commercialista: con le informazioni giuste, puoi calcolare l’IMU in autonomia o rivolgerti al CAF Centro Fiscale di Udine per un’assistenza personalizzata.

            Indice dei contenuti

            1. Cos’è l’IMU e chi deve pagarla
            2. La formula di calcolo IMU 2026
            3. Coefficienti per categoria catastale
            4. Aliquote IMU 2026: base e variazioni comunali
            5. Esenzioni IMU 2026: chi non paga
            6. Scadenze IMU 2026: acconto e saldo
            7. Pagamento con modello F24: codici tributo
            8. IMU seconda casa: come si calcola
            9. IMU su immobili ereditati
            10. IMU e comodato d’uso gratuito: riduzione del 50%
            11. IMU per coniugi con residenze diverse
            12. Tabella aliquote IMU principali comuni italiani
            13. Domande frequenti (FAQ)

            Cos’è l’IMU e chi deve pagarla

            L’IMU è l’imposta municipale propria, istituita dal D.Lgs. 23/2011 e profondamente riformata dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), che ha unificato la vecchia IMU con la TASI. Si tratta di un tributo locale: il gettito va direttamente nelle casse del Comune dove si trova l’immobile (con l’eccezione degli immobili di categoria D, per i quali una quota va allo Stato).

            Chi deve pagare l’IMU? Sono soggetti passivi:

            • I proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli
            • I titolari di diritti reali di godimento: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
            • Il genitore assegnatario della casa familiare in caso di separazione o divorzio
            • Il concessionario di aree demaniali
            • Il locatario per immobili in leasing finanziario, fin dalla data di stipula del contratto

            In parole semplici: se sei proprietario di un immobile diverso dalla tua abitazione principale (tranne le categorie di lusso), devi pagare l’IMU. Se hai ereditato un immobile, possiedi un terreno o hai una seconda casa al mare, l’IMU ti riguarda.

            La formula di calcolo IMU 2026

            Il calcolo dell’IMU 2026 segue una formula precisa che, una volta compresa, è piuttosto semplice da applicare. Ecco come funziona:

            IMU = Rendita catastale x 1,05 x Coefficiente catastale x Aliquota comunale

            Vediamo ogni elemento nel dettaglio:

            1. Rendita catastale: è il valore attribuito al tuo immobile dall’Agenzia del Territorio (oggi Agenzia delle Entrate). La trovi nella visura catastale, che puoi richiedere gratuitamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate o presso il CAF.
            2. Rivalutazione del 5% (x 1,05): la rendita catastale viene sempre rivalutata del 5%. Questo coefficiente fisso è invariato da anni.
            3. Coefficiente catastale: è un moltiplicatore che varia in base alla categoria catastale dell’immobile (A, B, C, D, ecc.). Lo vediamo nella sezione successiva.
            4. Aliquota comunale: è la percentuale stabilita dal Comune dove si trova l’immobile. Ogni Comune può fissare aliquote diverse entro i limiti di legge.

            Esempio pratico: Supponiamo che Marco possieda una seconda casa (categoria A/2) a Udine con rendita catastale di 600 euro. Ecco il calcolo:

            • Rendita rivalutata: 600 x 1,05 = 630 euro
            • Base imponibile: 630 x 160 (coefficiente per cat. A) = 100.800 euro
            • IMU annua: 100.800 x 1,06% (aliquota Udine seconda casa) = 1.068,48 euro
            • Acconto (giugno): 1.068,48 / 2 = 534,24 euro
            • Saldo (dicembre): 534,24 euro (salvo variazioni aliquota)

            Coefficienti per categoria catastale

            Il coefficiente catastale (detto anche “moltiplicatore”) è fondamentale per il calcolo IMU 2026. Serve a trasformare la rendita catastale rivalutata nella base imponibile su cui si applica l’aliquota. Ecco la tabella completa dei coefficienti aggiornati:

            Categoria catastaleDescrizioneCoefficiente
            A (escluso A/10)Abitazioni (da A/1 a A/9, A/11)160
            A/10Uffici e studi privati80
            BCollegi, convitti, ospedali, uffici pubblici140
            C/1Negozi e botteghe55
            C/2, C/6, C/7Magazzini, stalle, garage, tettoie160
            C/3, C/4, C/5Laboratori, palestre, stabilimenti balneari140
            D (escluso D/5)Immobili produttivi (capannoni, alberghi, centri commerciali)65
            D/5Istituti di credito, cambio e assicurazione80

            Come leggere la tabella: Se il tuo immobile è un’abitazione (da A/1 a A/9), il coefficiente è 160. Se è un negozio (C/1), il coefficiente è 55 – e così via. La categoria catastale del tuo immobile è indicata nella visura catastale.

            Aliquote IMU 2026: base e variazioni comunali

            Le aliquote IMU 2026 sono fissate a livello base dalla legge, ma ogni Comune ha la facoltà di variarle entro determinati limiti. Ecco le aliquote di riferimento:

            Aliquota base ordinaria: 0,86% (8,6 per mille). Il Comune può aumentarla fino a un massimo dell’1,06% (10,6 per mille) oppure ridurla fino allo 0%.

            Aliquota abitazione principale di lusso (categorie A/1, A/8, A/9): 0,5% (5 per mille), con detrazione fissa di 200 euro. Il Comune può aumentarla fino allo 0,6% o azzerarla.

            Aliquota immobili categoria D: quota statale fissa allo 0,76%. Il Comune può aggiungere fino allo 0,30%, portando il totale a un massimo dell’1,06%.

            Attenzione: A partire dal 2025, i Comuni che non hanno adottato il nuovo sistema di diversificazione delle aliquote previsto dal MEF (Decreto 6 settembre 2024) non possono più variare le aliquote rispetto a quelle in vigore nel 2024. Questo significa che molti Comuni applicano le stesse aliquote dello scorso anno. Verifica sempre sul sito del tuo Comune o chiedi al CAF.

            Esenzioni IMU 2026: chi non paga

            Non tutti devono pagare l’IMU. La legge prevede diverse esenzioni IMU 2026 che possono farti risparmiare completamente il pagamento dell’imposta. Ecco i casi principali:

            Abitazione principale (prima casa)

            La principale esenzione riguarda l’abitazione principale, cioè l’immobile in cui il proprietario ha la residenza anagrafica e la dimora abituale. Se la tua prima casa rientra nelle categorie catastali da A/2 ad A/7, sei completamente esente dall’IMU.

            Eccezione importante: Le abitazioni principali di categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi) pagano l’IMU anche se sono prima casa, con aliquota ridotta e detrazione di 200 euro.

            L’esenzione si estende anche alle pertinenze della prima casa (garage, cantina, soffitta), nel limite di una pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7.

            Terreni agricoli in zone montane e collinari

            Sono esenti dall’IMU i terreni agricoli situati nei Comuni classificati come totalmente montani nella circolare MEF n. 9/1993. Sono esenti anche i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

            Fabbricati rurali strumentali

            I fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria D/10), cioè quelli utilizzati per l’attività agricola (stalle, fienili, depositi attrezzi), sono esenti dall’IMU.

            Altre esenzioni

            • Immobili dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni destinati a compiti istituzionali
            • Immobili di enti non commerciali (chiese, oratori, scuole paritarie) destinati esclusivamente ad attività assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive o di culto
            • Fabbricati con destinazione a usi culturali (musei, biblioteche, archivi)
            • Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili: riduzione del 50% della base imponibile (non esenzione totale)
            • Immobili Fondo Innovazione Sociale e immobili assegnati al Terzo settore (con specifiche condizioni)

            Scadenze IMU 2026: acconto e saldo

            Le scadenze IMU 2026 sono due, come ogni anno:

            RataScadenzaCome si calcola
            Acconto (prima rata)16 giugno 202650% dell’IMU dovuta, calcolata con le aliquote dell’anno precedente (2025)
            Saldo (seconda rata)16 dicembre 2026Conguaglio sulla base delle aliquote definitive 2026. Si paga la differenza tra il totale dovuto e l’acconto già versato

            Nota importante: Se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, il pagamento slitta al primo giorno lavorativo successivo. Nel 2026, il 16 giugno cade di martedì e il 16 dicembre cade di mercoledì, quindi non ci sono slittamenti.

            È possibile anche effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno, versando l’intero importo annuo. Questa opzione è utile per chi preferisce togliersi il pensiero in una volta sola.

            Cosa succede se paghi in ritardo? Se superi la scadenza, puoi regolarizzare la tua posizione con il ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta proporzionale ai giorni di ritardo più gli interessi legali. Più aspetti, più aumenta la sanzione. Il CAF Centro Fiscale può aiutarti a calcolare l’importo esatto del ravvedimento.

            Pagamento con modello F24: codici tributo

            Il pagamento dell’IMU avviene tramite il modello F24, nella sezione “IMU e altri tributi locali”. Devi compilare una riga per ogni immobile e per ogni Comune, indicando il codice tributo corretto. Ecco i codici tributo IMU 2026 da utilizzare:

            Codice tributoDescrizione
            3912IMU – Abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze – COMUNE
            3913IMU – Fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
            3914IMU – Terreni – COMUNE
            3916IMU – Aree fabbricabili – COMUNE
            3918IMU – Altri fabbricati – COMUNE
            3925IMU – Immobili cat. D – STATO
            3930IMU – Immobili cat. D – Incremento COMUNE

            Come compilare il modello F24:

            1. Nella sezione “IMU e altri tributi locali”, indica il codice catastale del Comune (es. L483 per Udine)
            2. Barra la casella “Acconto” o “Saldo” a seconda della rata
            3. Inserisci il numero immobili e il codice tributo corretto
            4. Indica l’anno di riferimento (2026)
            5. Inserisci l’importo a debito

            Il modello F24 può essere pagato presso banche, uffici postali, oppure online tramite il servizio F24 Web dell’Agenzia delle Entrate o il tuo home banking. Per gli immobili di categoria D, ricorda che servono due righe separate: una con codice 3925 (quota Stato) e una con codice 3930 (quota Comune).

            IMU seconda casa: come si calcola

            La seconda casa è il caso più comune di pagamento IMU per le famiglie italiane. Che si tratti della casa al mare, dell’appartamento ereditato dai genitori o di un immobile dato in affitto, l’IMU si calcola sempre con la stessa formula:

            IMU seconda casa = Rendita catastale x 1,05 x 160 x Aliquota comunale

            La maggior parte dei Comuni applica l’aliquota massima dell’1,06% (10,6 per mille) per le seconde case. Alcuni Comuni turistici possono avere aliquote ancora più elevate se hanno adottato la maggiorazione TASI (fino all’1,14%).

            Esempio pratico: Anna possiede una seconda casa (cat. A/3) a Lignano Sabbiadoro con rendita catastale di 450 euro:

            • Base imponibile: 450 x 1,05 x 160 = 75.600 euro
            • IMU annua (aliquota 1,06%): 75.600 x 1,06% = 801,36 euro
            • Acconto giugno: 400,68 euro
            • Saldo dicembre: 400,68 euro

            Seconda casa affittata a canone concordato: Se affitti la tua seconda casa con un contratto a canone concordato (3+2), hai diritto a una riduzione del 25% dell’IMU. L’aliquota viene moltiplicata per il coefficiente 0,75. Nel nostro esempio: 801,36 x 0,75 = 601,02 euro (risparmio di 200 euro).

            IMU su immobili ereditati

            Quando si eredita un immobile, l’obbligo di pagare l’IMU sorge dal momento dell’apertura della successione (cioè dalla data del decesso). Non è necessario attendere la trascrizione dell’accettazione dell’eredità o la presentazione della dichiarazione di successione.

            Casi comuni per l’IMU su immobili ereditati:

            • Coniuge superstite con diritto di abitazione: Il coniuge che continua a vivere nella casa coniugale gode del diritto di abitazione (art. 540 c.c.) e, se vi mantiene la residenza, è esente dall’IMU come abitazione principale
            • Più eredi comproprietari: L’IMU si paga in proporzione alla quota ereditaria. Se erediti il 50% dell’immobile, paghi il 50% dell’IMU
            • Immobile ereditato lasciato vuoto: Si paga l’IMU come seconda casa, con aliquota ordinaria del Comune
            • Immobile ereditato dato in affitto: Si paga l’IMU come immobile locato, con eventuale riduzione per canone concordato

            Dichiarazione IMU: In caso di successione, è obbligatorio presentare la dichiarazione IMU al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione. Ad esempio, se il decesso è avvenuto nel 2025, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno 2026.

            In Friuli Venezia Giulia, le pratiche di successione hanno una complessità in più a causa del sistema tavolare, un registro catastale diverso dal resto d’Italia. Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle successioni con sistema tavolare e può assisterti in ogni fase.

            IMU e comodato d’uso gratuito: riduzione del 50%

            Una delle agevolazioni più importanti per le famiglie è la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli). In pratica, se presti gratuitamente una casa a tuo figlio (o viceversa), puoi pagare la metà dell’IMU.

            Requisiti per la riduzione del 50%:

            • Il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate
            • Il comodante (chi presta l’immobile) deve risiedere anagraficamente nello stesso Comune dove si trova l’immobile dato in comodato
            • Il comodante non deve possedere altri immobili in Italia, ad eccezione della propria abitazione principale (nello stesso Comune). In totale, quindi, può possedere al massimo 2 immobili ad uso abitativo nello stesso Comune
            • L’immobile dato in comodato deve essere ad uso abitativo e non deve appartenere alle categorie di lusso (A/1, A/8, A/9)
            • Il comodatario (chi riceve l’immobile) deve utilizzarlo come propria abitazione principale

            Esempio: Roberto possiede due appartamenti a Udine: uno dove abita e uno che dà in comodato gratuito al figlio Luca, che vi stabilisce la residenza. Se l’IMU sull’immobile in comodato sarebbe di 1.000 euro, con la riduzione Roberto paga solo 500 euro.

            IMU per coniugi con residenze diverse

            Il tema dell’IMU per i coniugi con residenze diverse è stato al centro di una storica sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022) che ha cambiato le regole a favore dei contribuenti.

            Prima della sentenza: Se marito e moglie avevano la residenza in due Comuni diversi (ad esempio, uno a Udine per lavoro e l’altro a Trieste), nessuno dei due poteva usufruire dell’esenzione IMU per l’abitazione principale. Una regola palesemente ingiusta.

            Dopo la sentenza 209/2022: La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima questa limitazione. Ora ciascun coniuge ha diritto all’esenzione IMU per l’immobile in cui ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, indipendentemente da dove risiede l’altro coniuge. Questo vale sia per i coniugi che per i partner di unione civile.

            Cosa fare in pratica:

            • Ogni coniuge può indicare il proprio immobile come abitazione principale
            • L’esenzione spetta a condizione che vi sia effettiva residenza e dimora abituale
            • Se hai pagato l’IMU ingiustamente negli anni passati (dal 2017 in poi), puoi chiedere il rimborso al Comune. Il termine per la richiesta è di 5 anni dal pagamento
            • Il CAF Centro Fiscale può assisterti nella presentazione dell’istanza di rimborso

            Tabella aliquote IMU principali comuni italiani

            Le aliquote IMU variano significativamente da Comune a Comune. Ecco una panoramica delle aliquote IMU 2026 applicate dai principali comuni italiani per le seconde case (altri fabbricati):

            ComuneAliquota seconda casaAliquota ab. principale (lusso)
            Roma1,06%0,60%
            Milano1,06%0,60%
            Napoli1,06%0,60%
            Torino1,06%0,60%
            Bologna1,06%0,60%
            Firenze1,06%0,60%
            Udine1,06%0,50%
            Trieste0,96%0,50%
            Padova1,06%0,60%
            Verona1,06%0,60%
            Genova1,06%0,60%
            Palermo1,06%0,60%
            Bari1,06%0,50%
            Catania1,06%0,60%

            Nota: Le aliquote sopra riportate sono indicative e soggette a conferma da parte dei singoli Comuni. Per conoscere l’aliquota esatta del tuo Comune, puoi consultare la sezione dedicata sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF (www.finanze.gov.it) oppure rivolgerti al CAF Centro Fiscale.

            📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

            Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

            Domande frequenti (FAQ)

            Come si calcola l’IMU 2026?

            La formula e: Rendita catastale x 1,05 x Coefficiente catastale x Aliquota comunale. La rendita catastale si trova nella visura catastale, il coefficiente dipende dalla categoria dell’immobile (160 per le abitazioni) e l’aliquota e stabilita dal Comune. Ad esempio, per una seconda casa con rendita 500 euro a Roma: 500 x 1,05 x 160 x 1,06% = 890,40 euro all’anno.

            Quando si paga l’IMU 2026?

            L’IMU 2026 si paga in due rate: acconto entro il 16 giugno 2026 e saldo entro il 16 dicembre 2026. E possibile pagare tutto in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

            Chi e esente dall’IMU nel 2026?

            Sono esenti dall’IMU: i proprietari che vivono nella loro prima casa (tranne categorie A/1, A/8, A/9), i proprietari di terreni agricoli in zone montane, i fabbricati rurali strumentali (D/10) e gli immobili degli enti non commerciali usati per attivita istituzionali.

            Come si paga l’IMU con il modello F24?

            Compila la sezione “IMU e altri tributi locali” del modello F24 con: codice catastale del Comune, numero immobili, codice tributo (es. 3918 per altri fabbricati, 3912 per abitazione principale di lusso), anno 2026 e importo. Puoi pagare in banca, posta o online.

            Si paga l’IMU sulla casa data in comodato al figlio?

            Si, ma con una riduzione del 50%. Il contratto di comodato deve essere registrato, il comodante deve risiedere nello stesso Comune dell’immobile e non possedere altri immobili abitativi in Italia (oltre alla propria prima casa nello stesso Comune).

            I coniugi con residenze diverse pagano l’IMU?

            No, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022. Ora ciascun coniuge puo beneficiare dell’esenzione IMU per l’immobile in cui ha residenza e dimora abituale, anche se il coniuge risiede altrove. Chi ha pagato ingiustamente dal 2017 puo chiedere il rimborso.

            Quanto costa l’IMU sulla seconda casa?

            Dipende dalla rendita catastale e dal Comune. La maggior parte dei Comuni applica l’aliquota massima dell’1,06%. Per una seconda casa con rendita 600 euro: 600 x 1,05 x 160 x 1,06% = 1.068,48 euro all’anno. Se affittata a canone concordato, si riduce del 25%.


            Conclusione

            Il calcolo IMU 2026 puo sembrare complesso, ma con le informazioni giuste diventa un’operazione gestibile. Ricorda i punti fondamentali: la formula base (rendita x 1,05 x coefficiente x aliquota), le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, e le esenzioni a cui potresti avere diritto.

            Se hai dubbi sul calcolo, se devi gestire situazioni particolari come immobili ereditati, comodati d’uso o residenze separate tra coniugi, non esitare a chiedere aiuto. Il CAF Centro Fiscale di Udine e a tua disposizione per calcolare l’IMU esatta dei tuoi immobili e verificare se hai diritto a riduzioni o esenzioni.

            Contatta il CAF Centro Fiscale:

            • Telefono: 0432 1638640
            • WhatsApp: 366 6018121
            • Indirizzo: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
            • Email: info@centrofiscale.com

            Prenota un appuntamento per il calcolo IMU 2026: ti aiuteremo a pagare il giusto, senza errori e senza sanzioni.

            Maggio 12, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
            https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/imu.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-12 09:00:002026-05-31 14:09:10Calcolo IMU 2026: Guida con Aliquote, Scadenze ed Esenzioni
            CAF

            Scadenze Fiscali Giugno 2026: Calendario Completo 730, IVA, IMU e Contributi INPS

            Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

            Il mese di giugno 2026 è uno dei più impegnativi dell’anno fiscale italiano. Con la prima rata IMU in scadenza il 16 giugno, il saldo IRPEF e il primo acconto entro il 30 giugno, le ritenute su lavoro dipendente e autonomo, i contributi INPS e la prosecuzione dell’invio del Modello 730, i contribuenti devono pianificare con attenzione ogni adempimento per evitare sanzioni e maggiorazioni.

            In questa guida completa, aggiornata alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, troverai il calendario dettagliato di tutte le scadenze fiscali di giugno 2026, con indicazioni pratiche su importi, codici tributo F24 e modalità di pagamento. Se hai perso le scadenze del mese precedente, puoi consultare anche il nostro articolo sulle scadenze fiscali di maggio 2026.

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            Indice dei contenuti

            1. Calendario completo scadenze giugno 2026
            2. IMU prima rata: acconto 16 giugno 2026
            3. IRPEF, ritenute e addizionali: 16 giugno
            4. IVA mensile maggio: versamento 16 giugno
            5. Contributi INPS giugno 2026
            6. Contributi colf e badanti: 10 giugno
            7. Saldo IRPEF e primo acconto: 30 giugno
            8. Dichiarazione IMU: 30 giugno
            9. Diritto annuale Camera di Commercio
            10. Modello 730: perché conviene inviarlo entro giugno
            11. LIPE primo trimestre: scadenza e sanzioni
            12. Come evitare sanzioni: il ravvedimento operoso
            13. FAQ – Domande frequenti

            Calendario completo scadenze fiscali giugno 2026

            Ecco il calendario dettagliato di tutte le principali scadenze fiscali di giugno 2026, organizzato giorno per giorno secondo lo Scadenzario ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Giugno è un mese particolarmente denso di adempimenti: dal versamento dell’IMU alle imposte sui redditi, dalle ritenute ai contributi previdenziali.

            DataAdempimentoChi deve adempiereCodice Tributo
            10 giugnoContributi colf, badanti e lavoratori domestici (2a rata trimestrale)Datori di lavoro domesticoMAV/PagoPA INPS
            16 giugnoIMU – Prima rata (acconto)Proprietari di immobili (esclusa abitazione principale non di lusso)3912-3916-3918-3925
            16 giugnoIRPEF ritenute lavoro dipendente e assimilati (maggio)Sostituti d’imposta (datori di lavoro)1001
            16 giugnoIRPEF ritenute lavoro autonomo e provvigioni (maggio)Sostituti d’imposta1040
            16 giugnoAddizionali regionali e comunali IRPEF (rata mensile)Sostituti d’imposta3802-3848
            16 giugnoIVA mensile – Liquidazione maggioContribuenti IVA mensili6005
            16 giugnoContributi INPS gestione separata (committenti, maggio)Committenti e collaboratoriCXX
            16 giugnoINPS contributi dipendenti (maggio)Datori di lavoroDM10/UniEmens
            25 giugnoINTRASTAT mensile (operazioni maggio)Operatori intracomunitari mensili–
            30 giugnoSaldo IRPEF 2025 e primo acconto IRPEF 2026Persone fisiche, soci di società di persone4001 (saldo) – 4033 (acconto)
            30 giugnoSaldo IRAP 2025 e primo acconto IRAP 2026Soggetti IRAP (imprese, professionisti)3800 (saldo) – 3812 (acconto)
            30 giugnoSaldo e primo acconto imposta sostitutiva forfettariContribuenti regime forfettario1792 (saldo) – 1790 (acconto)
            30 giugnoContributi INPS artigiani e commercianti (saldo + 1° acconto)Artigiani, commercianti, forfettariDa Redditi PF
            30 giugnoContributi INPS gestione separata (saldo + 1° acconto)Professionisti senza cassaDa Redditi PF
            30 giugnoDichiarazione IMU per variazioni anno 2025Proprietari con variazioni immobiliari–
            30 giugnoDiritto annuale Camera di CommercioImprese iscritte al Registro Imprese3850
            30 giugnoImposta di bollo fatture elettroniche (1° trimestre, se > 5.000 euro)Soggetti IVA con fattura elettronica2521

            Nota importante: quando la scadenza cade di sabato o domenica, il termine viene automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Nel 2026 il 16 giugno cade di martedì e il 30 giugno di martedì, quindi non ci sono proroghe automatiche.

            IMU prima rata 2026: acconto entro il 16 giugno

            La scadenza più attesa di giugno è senza dubbio l’IMU – Imposta Municipale Unica. Il 16 giugno 2026 scade il termine per il versamento della prima rata (acconto), pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata sulle aliquote dell’anno precedente.

            Chi deve pagare l’IMU

            L’IMU è dovuta da proprietari, titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie) e locatari finanziari su:

            • Seconde case e immobili diversi dall’abitazione principale
            • Abitazioni principali di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
            • Terreni agricoli (con eccezioni per zone montane e collinari)
            • Aree fabbricabili
            • Immobili commerciali, capannoni, uffici

            Esenzione abitazione principale: l’abitazione principale non di lusso (categorie da A/2 ad A/7) e le relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) sono esenti dall’IMU. Questo significa che se possiedi solo la casa dove vivi, non devi pagare nulla.

            Come si calcola l’acconto IMU

            L’acconto IMU si calcola con questa formula:

            Rendita catastale + 5% rivalutazione x moltiplicatore catastale x aliquota comunale / 2 = Acconto IMU

            Facciamo un esempio pratico: supponiamo che Mario possieda una seconda casa a Udine con rendita catastale di 500 euro, categoria A/3. Il calcolo sarà:

            • Rendita rivalutata: 500 + 5% = 525 euro
            • Base imponibile: 525 x 160 (moltiplicatore per cat. A) = 84.000 euro
            • IMU annua: 84.000 x 10,6 per mille (aliquota ordinaria) = 890,40 euro
            • Acconto 16 giugno: 890,40 / 2 = 445,20 euro

            Codici tributo F24 per l’IMU

            Codice TributoTipologia immobile
            3912Abitazione principale di lusso e pertinenze (A/1, A/8, A/9)
            3916Aree fabbricabili
            3918Altri fabbricati (seconde case, uffici, negozi)
            3925Immobili categoria D – Quota Stato
            3930Immobili categoria D – Quota Comune (incremento)
            3914Terreni agricoli

            Il versamento si effettua tramite Modello F24, compilando la sezione “IMU e altri tributi locali” con il codice del Comune di ubicazione dell’immobile. È possibile pagare in banca, ufficio postale, oppure online tramite il servizio F24 web dell’Agenzia delle Entrate.

            IRPEF, ritenute e addizionali: scadenza 16 giugno

            Il 16 giugno 2026 è anche la data in cui i sostituti d’imposta (datori di lavoro, aziende, professionisti che pagano collaboratori) devono versare le ritenute operate nel mese di maggio. Si tratta di un adempimento mensile che riguarda milioni di imprese e professionisti.

            Ritenute da versare entro il 16 giugno

            • IRPEF ritenute lavoro dipendente (codice tributo 1001): trattenute sugli stipendi di maggio
            • IRPEF ritenute lavoro autonomo (codice tributo 1040): ritenute d’acconto su compensi a professionisti
            • IRPEF ritenute su provvigioni (codice tributo 1040): per agenti e rappresentanti
            • Addizionali regionali IRPEF (codice tributo 3802): rata mensile dell’addizionale regionale
            • Addizionali comunali IRPEF (codice tributo 3848): rata mensile dell’addizionale comunale in acconto

            Tutti i versamenti si effettuano con Modello F24 telematico. I datori di lavoro con più di 15 dipendenti sono obbligati alla presentazione telematica tramite Entratel o Fisconline.

            IVA mensile maggio: versamento entro il 16 giugno

            I contribuenti IVA con liquidazione mensile devono versare entro il 16 giugno l’IVA risultante dalla liquidazione relativa al mese di maggio 2026. Il codice tributo da utilizzare nel Modello F24 è il 6005 (IVA versamento mensile – maggio).

            Sono obbligati alla liquidazione mensile dell’IVA i soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro (per attività di servizi) o 800.000 euro (per altre attività). Chi si trova sotto queste soglie, di norma, liquida l’IVA trimestralmente.

            I contribuenti in regime forfettario sono invece esenti dalla liquidazione IVA: non addebitano IVA in fattura e non devono effettuare alcun versamento periodico.

            Contributi INPS giugno 2026

            Il mese di giugno prevede diverse scadenze per i contributi previdenziali INPS, che variano in base alla tipologia di lavoratore e alla gestione di appartenenza.

            16 giugno: contributi dipendenti e gestione separata (mensili)

            • Contributi INPS dipendenti: i datori di lavoro versano tramite modello DM10/UniEmens i contributi relativi agli stipendi di maggio
            • Contributi gestione separata (committenti): le aziende che si avvalgono di collaboratori coordinati e continuativi versano la quota di contributi gestione separata del mese di maggio

            30 giugno: saldo e primo acconto artigiani, commercianti e gestione separata

            I contribuenti che presentano il Modello Redditi PF devono versare entro il 30 giugno:

            • Saldo contributi INPS 2025 (eccedenza minimo per artigiani/commercianti, saldo gestione separata)
            • Primo acconto contributi 2026 (pari al 40% del totale dovuto per l’anno)

            Questo vale per artigiani, commercianti e professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata INPS. Chi opera in regime forfettario può beneficiare della riduzione contributiva del 35%, ma deve aver presentato apposita domanda all’INPS.

            Contributi colf e badanti: scadenza 10 giugno

            I datori di lavoro domestico (famiglie che impiegano colf, badanti, babysitter, assistenti familiari) devono versare entro il 10 giugno 2026 la seconda rata trimestrale dei contributi previdenziali INPS, relativa al periodo aprile-maggio-giugno 2026.

            Il pagamento si effettua tramite bollettino MAV o PagoPA, disponibili nel portale INPS sezione “Lavoratori domestici”. In alternativa, è possibile utilizzare l’app IO o i canali bancari abilitati a PagoPA. Per una guida completa su come gestire il rapporto di lavoro domestico, consulta il nostro approfondimento dedicato.

            Importo indicativo: i contributi per colf e badanti variano in base alla retribuzione oraria effettiva e al numero di ore lavorate. Per una badante convivente con retribuzione di circa 7,50 euro/ora, i contributi trimestrali si aggirano intorno a 300-400 euro.

            Saldo IRPEF e primo acconto: la grande scadenza del 30 giugno

            Il 30 giugno 2026 è una delle date più importanti dell’anno fiscale: entro questo termine scade il versamento del saldo IRPEF 2025 e del primo acconto IRPEF 2026 per tutti i contribuenti che presentano il Modello Redditi PF. Questa scadenza riguarda partite IVA, liberi professionisti, imprenditori individuali e chiunque abbia redditi non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

            Come si calcola il saldo e l’acconto

            • Saldo IRPEF 2025 (codice tributo 4001): differenza tra l’imposta dovuta per il 2025 e quanto già versato con gli acconti durante l’anno
            • Primo acconto IRPEF 2026 (codice tributo 4033): pari al 40% dell’acconto totale dovuto (che è il 100% dell’IRPEF dell’anno precedente se superiore a 51,65 euro)

            Differimento al 30 luglio con maggiorazione 0,40%

            Chi non riesce a rispettare la scadenza del 30 giugno può versare entro il 30 luglio 2026, applicando una maggiorazione dello 0,40% sull’importo dovuto a titolo di interesse. Ad esempio, su un saldo di 1.000 euro, la maggiorazione sarà di soli 4 euro. È un’opzione utile per chi ha bisogno di qualche settimana in più per organizzare la liquidità.

            Esempio pratico: Lucia, freelance con partita IVA forfettaria, ha un saldo imposta sostitutiva 2025 di 2.500 euro e un primo acconto 2026 di 1.200 euro. Se paga entro il 30 giugno, versa 3.700 euro. Se paga entro il 30 luglio, versa 3.700 + 14,80 (0,40%) = 3.714,80 euro.

            Dichiarazione IMU: scadenza 30 giugno

            Oltre al versamento dell’acconto, il 30 giugno 2026 è anche il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa alle variazioni avvenute nel corso del 2025. La dichiarazione IMU non va confusa con il pagamento: serve a comunicare al Comune le variazioni che incidono sul calcolo dell’imposta.

            Quando è obbligatoria la dichiarazione IMU

            La dichiarazione IMU va presentata quando nel corso dell’anno precedente si sono verificate variazioni non conoscibili dal Comune attraverso le banche dati catastali, ad esempio:

            • Immobili che hanno acquisito o perso il diritto all’esenzione (es. cambio di residenza)
            • Immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta (riduzione 50%)
            • Immobili inagibili o inabitabili
            • Aree diventate fabbricabili
            • Immobili di interesse storico/artistico
            • Variazioni di quote di possesso tra comproprietari

            La dichiarazione si presenta al Comune dove si trova l’immobile, utilizzando il modello ministeriale approvato con decreto del MEF. La presentazione può avvenire in forma cartacea, raccomandata o tramite PEC.

            Diritto annuale Camera di Commercio: 30 giugno

            Le imprese iscritte al Registro delle Imprese devono versare entro il 30 giugno 2026 il diritto annuale alla Camera di Commercio di competenza. Il pagamento si effettua tramite Modello F24 con il codice tributo 3850.

            L’importo varia in base alla forma giuridica e al fatturato dell’impresa:

            • Imprese individuali: importo fisso di circa 53 euro (per la sede) + 11 euro per ogni unità locale
            • Società di persone: importo variabile in base al fatturato, con un minimo di circa 120 euro
            • Società di capitali: calcolato in base al fatturato con aliquote progressive

            Anche per il diritto camerale vale la possibilità di differimento al 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%, in quanto il versamento segue le stesse tempistiche delle imposte sui redditi.

            Modello 730: perché conviene inviarlo entro giugno

            Anche se la scadenza ufficiale del 730 precompilato 2026 è fissata al 30 settembre 2026, conviene inviare la dichiarazione entro la fine di giugno per un motivo molto pratico: il rimborso IRPEF in busta paga.

            L’Agenzia delle Entrate elabora le dichiarazioni in ordine di arrivo. Chi invia il 730 entro giugno riceve il rimborso generalmente nella busta paga di luglio o agosto. Chi invia a settembre potrebbe ricevere il rimborso solo a ottobre o novembre.

            Date chiave per il 730/2026

            • 30 aprile 2026: disponibilità 730 precompilato online
            • 20 maggio 2026: inizio invio 730 precompilato
            • Entro giugno: invio consigliato per rimborso rapido
            • 30 settembre 2026: termine ultimo per l’invio

            Se hai dubbi su detrazioni fiscali e documenti da presentare, il CAF Centro Fiscale di Udine può assisterti nella compilazione e nell’invio del Modello 730, verificando che tutte le spese detraibili siano correttamente inserite.

            LIPE primo trimestre: scadenza e sanzioni

            La Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE) relativa al primo trimestre 2026 (gennaio-febbraio-marzo) ha scadenza il 31 maggio. Se non è stata inviata in tempo, giugno è il mese per regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso.

            Sanzioni per ritardo LIPE

            • Sanzione base: da 500 a 2.000 euro per ogni comunicazione omessa o errata
            • Ravvedimento entro 15 giorni: sanzione ridotta a 1/10 = 50 euro
            • Ravvedimento entro 90 giorni: sanzione ridotta a 1/9 = circa 55,56 euro
            • Ravvedimento entro 1 anno: sanzione ridotta a 1/8 = 62,50 euro

            Se la LIPE viene corretta spontaneamente entro 15 giorni dalla scadenza originale, la sanzione è dimezzata a 250 euro (prima dell’applicazione delle riduzioni da ravvedimento). Conviene quindi regolarizzare il prima possibile per minimizzare l’importo.

            Come evitare sanzioni: il ravvedimento operoso

            Se hai dimenticato una scadenza fiscale o non sei riuscito a pagare in tempo, il ravvedimento operoso è lo strumento che ti permette di regolarizzare la tua posizione pagando sanzioni ridotte. È una delle agevolazioni più importanti del sistema fiscale italiano: più tempestivo è il pagamento, minore sarà la sanzione.

            Riduzioni delle sanzioni con ravvedimento

            TempisticaRiduzione sanzioneSanzione effettiva
            Entro 14 giorni (ravvedimento sprint)1/15 al giorno0,1% per ogni giorno di ritardo
            Entro 30 giorni (ravvedimento breve)1/10 del minimo1,5% dell’imposta
            Entro 90 giorni (ravvedimento intermedio)1/9 del minimo1,67% dell’imposta
            Entro 1 anno (ravvedimento lungo)1/8 del minimo3,75% dell’imposta
            Entro 2 anni1/7 del minimo4,29% dell’imposta
            Oltre 2 anni1/6 del minimo5% dell’imposta

            Esempio pratico: hai dimenticato di pagare l’acconto IMU di 500 euro il 16 giugno. Se paghi entro il 16 luglio (30 giorni), la sanzione sarà 500 x 1,5% = 7,50 euro, più gli interessi legali. Un costo minimo rispetto alle sanzioni piene che possono arrivare al 30% dell’importo.

            Per calcolare correttamente il ravvedimento operoso e compilare il Modello F24 con i codici tributo appropriati, puoi rivolgerti al CAF Centro Fiscale di Udine: i nostri operatori ti aiuteranno a regolarizzare la posizione nel modo più conveniente possibile.

            📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

            Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

            FAQ – Domande frequenti sulle scadenze fiscali di giugno 2026

            Quando scade l’IMU prima rata 2026?

            La prima rata IMU 2026 (acconto) scade il 16 giugno 2026. Si versa il 50% dell’imposta annua calcolata sulle aliquote dell’anno precedente, tramite Modello F24.

            Posso pagare le imposte del 30 giugno in ritardo?

            Sì, puoi versare il saldo IRPEF e il primo acconto entro il 30 luglio 2026 applicando una maggiorazione dello 0,40%. Oltre il 30 luglio, si applica il ravvedimento operoso con sanzioni crescenti.

            Chi è esente dall’IMU sulla prima casa?

            L’abitazione principale non di lusso (categorie catastali da A/2 ad A/7) e le relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) sono esenti dall’IMU. Pagano solo le abitazioni di lusso (A/1, A/8, A/9).

            Quando conviene inviare il 730?

            Conviene inviare il 730 precompilato entro la fine di giugno per ricevere il rimborso IRPEF nella busta paga di luglio-agosto. La scadenza ufficiale è il 30 settembre, ma chi aspetta riceve il rimborso più tardi.

            Cosa succede se non pago i contributi della colf entro il 10 giugno?

            In caso di ritardo nel pagamento dei contributi per colf e badanti, si applicano sanzioni civili (interessi di mora) e una sanzione dal 30% al 60% dei contributi non versati. È possibile regolarizzare con ravvedimento operoso entro termini ragionevoli.

            I forfettari devono pagare qualcosa il 30 giugno?

            Sì, i contribuenti in regime forfettario devono versare entro il 30 giugno il saldo dell’imposta sostitutiva 2025 (codice tributo 1792) e il primo acconto 2026 (codice tributo 1790), oltre ai contributi INPS (saldo + primo acconto) alla gestione commercianti o separata.

            Hai bisogno di assistenza per le scadenze fiscali?

            Le scadenze di giugno sono tante e complesse: IMU, IRPEF, IVA, contributi INPS, dichiarazione IMU. Non rischiare sanzioni per una dimenticanza. Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a rispettare tutti gli adempimenti, calcolare gli importi corretti e compilare i Modelli F24.

            Scrivici su WhatsApp: 366 6018121

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              Aprile 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
              https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-04-28 14:00:002026-05-31 17:59:57Scadenze Fiscali Giugno 2026: Calendario Completo 730, IVA, IMU e Contributi INPS
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