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Tag Archivio per: fatturazione osteopata

Osteopati, PARTITA IVA

Fatturazione Osteopata 2026: Iscrizione Albo, Sistema TS e Inquadramento Sanitario

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La fatturazione osteopata 2026 sta vivendo una fase di profonda trasformazione. La Legge 3/2018 ha riconosciuto l’osteopatia come professione sanitaria, il DPR 131/2018 ne ha definito il profilo professionale, ma l’istituzione dell’Albo degli Osteopati è ancora in corso di completamento. Questa transizione ha conseguenze fiscali concrete: dalla scelta del regime fiscale al trattamento IVA delle prestazioni, dall’obbligo del Sistema TS fino alla fattura elettronica.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine spieghiamo cosa deve fare oggi un osteopata per gestire correttamente la propria fatturazione osteopata 2026, alla luce della recente Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 e dei nuovi sviluppi normativi del 2025-2026. Vedremo inquadramento professionale, regime fiscale, IVA, tariffe, software consigliati e cassa previdenziale.

Indice dei contenuti

  1. L’osteopata come professione sanitaria: lo stato al 2026
  2. Inquadramento professionale: chi può chiamarsi osteopata
  3. Regime fiscale dell’osteopata: forfettario, ordinario, codice ATECO
  4. Sistema TS osteopata: obbligo dall’iscrizione all’albo
  5. IVA per le prestazioni di osteopatia: esenzione o imposta
  6. Tariffe dell’osteopata nel 2026
  7. Bollo 2 euro sulla fattura forfettaria
  8. Software di fatturazione consigliati per osteopati
  9. Cassa previdenziale dell’osteopata
  10. Domande frequenti

L’osteopata come professione sanitaria: lo stato al 2026

Il percorso di riconoscimento dell’osteopatia parte dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (la cosiddetta Legge Lorenzin), che ha inserito l’osteopata tra le professioni sanitarie. Il successivo DPR 7 luglio 2018 n. 131 ha definito l’osteopata come professione sanitaria, individuandone funzioni e ambito di intervento. Tuttavia, perché l’osteopata diventi pienamente operativo come sanitario, mancano ancora alcuni tasselli: l’ordinamento didattico universitario, l’esame di Stato e l’istituzione dell’Albo degli Osteopati.

Il 18 dicembre 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il testo aggiornato sul riconoscimento dei titoli pregressi, introducendo correzioni tecniche fondamentali. Lo stato attuale della fatturazione osteopata 2026 è quindi caratterizzato da una fase transitoria: l’osteopata è formalmente professione sanitaria sulla carta, ma operativamente l’Albo Osteopati 2026 non è ancora pienamente attivo.

I punti chiave dello stato attuale sono:

  • Liste Speciali transitorie: chi vuole iscriversi deve aver completato o essere iscritto a un corso di formazione in osteopatia entro il 31 agosto 2026;
  • Equipollenza titoli: 6 anni di tempo per ottenere l’equipollenza dei titoli pregressi (estesi rispetto ai 36 mesi della bozza precedente);
  • Scuole private: dal 1° settembre 2025 le scuole private di osteopatia hanno cessato le attività formative; l’unico canale di accesso futuro sarà il corso universitario accreditato dal MUR;
  • Esame finale: l’iscrizione definitiva all’Albo avverrà dopo eventuale recupero CFU e superamento dell’esame di abilitazione universitario.

In altre parole, l’osteopata nel 2026 vive ancora una situazione ibrida: professionista sanitario per legge, ma con un albo non ancora operativo a regime. Questo aspetto si riflette direttamente sul trattamento IVA delle prestazioni, come vedremo a breve.

Inquadramento professionale: chi può chiamarsi osteopata nel 2026

Una delle questioni più delicate dell’inquadramento osteopata 2026 riguarda chi possa effettivamente esercitare e definirsi tale. Nella fase transitoria, possono iscriversi alle Liste Speciali coloro che, entro il 31 agosto 2026, hanno:

  • completato un corso di formazione in osteopatia presso una scuola riconosciuta;
  • oppure sono iscritti e in corso di frequenza a un programma di formazione osteopatica avviato prima della chiusura delle scuole private (1° settembre 2025);
  • una laurea sanitaria (es. fisioterapia, medicina) può facilitare l’accesso all’equipollenza, ma non è sempre obbligatoria nel periodo transitorio.

Per gli osteopati partita IVA attualmente operativi, questo significa che il titolo di studio attuale rimane valido ai fini dell’esercizio, ma per essere riconosciuti definitivamente come professione sanitaria con tutti i benefici fiscali (incluso il regime IVA esente) sarà necessario completare il percorso di equipollenza nei prossimi 6 anni. Per questo, oggi, la fatturazione osteopata 2026 deve essere impostata considerando lo status di professione sanitaria in fase di completamento.

Il CAF Centro Fiscale di Udine consiglia di documentare con cura il proprio percorso formativo e di valutare con un professionista se la propria posizione rientri tra quelle ammesse alle Liste Speciali. Una corretta categorizzazione oggi evita problemi di inquadramento domani.

Regime fiscale dell’osteopata: forfettario, ordinario, codice ATECO

Il primo passo per la fatturazione osteopata 2026 è aprire la partita IVA e scegliere il regime fiscale. Il codice ATECO storico per l’osteopata è il 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti nca, appartenente alla sezione Q (Sanità e assistenza sociale). Con la riforma ISTAT del 2025 (allineamento alla classificazione europea NACE), il codice è in fase di transizione verso il nuovo 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a..

Per quanto riguarda il regime fiscale, l’osteopata forfettario è la scelta più comune per chi inizia o ha ricavi contenuti. Il regime forfettario 2026 prevede:

  • Limite di ricavi: 85.000 euro annui;
  • Imposta sostitutiva: 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni in caso di nuova attività con requisiti);
  • Coefficiente di redditività per ATECO 86.90.29: 78%;
  • Niente IVA in addebito e niente ritenuta d’acconto;
  • Niente studi di settore e contabilità semplificata.

Il coefficiente di redditività è la percentuale del fatturato che lo Stato considera reddito imponibile. In pratica, su 100 euro di fatturato l’osteopata paga le tasse sul 78%, cioè su 78 euro. Sopra gli 85.000 euro si passa al regime ordinario, con contabilità semplificata o ordinaria, aliquote IRPEF progressive e IVA da gestire (se applicabile). La scelta tra forfettario e ordinario va valutata con il commercialista in base al volume d’affari e ai costi sostenuti.

Sistema TS osteopata: obbligo dall’iscrizione all’albo

Il Sistema TS (Tessera Sanitaria) è la piattaforma del MEF a cui i professionisti sanitari trasmettono i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini, utili per la dichiarazione precompilata e per la detrazione 19% IRPEF. La trasmissione è obbligatoria per tutti i soggetti iscritti a un albo sanitario.

Per il Sistema TS osteopata la situazione 2026 è la seguente: l’obbligo di invio scatta dal momento dell’iscrizione effettiva all’Albo degli Osteopati. Finché l’albo non è pienamente operativo e l’osteopata non vi è iscritto, l’invio al Sistema TS non è dovuto come obbligo. Questo non significa però che il paziente perda la possibilità di portare in detrazione la spesa: vedremo nella sezione FAQ come funziona la detrazione 19% nel periodo transitorio.

Cosa fare nel frattempo? Il CAF Centro Fiscale di Udine consiglia di:

  • Strutturare la fatturazione già con un software che supporti il Sistema TS, per essere pronti senza migrazioni quando arriverà l’obbligo;
  • Conservare tutti i dati anagrafici dei pazienti (codice fiscale, residenza), perché serviranno per la trasmissione TS;
  • Documentare in fattura la natura sanitaria della prestazione (es. “trattamento osteopatico finalizzato a finalità di cura”);
  • Monitorare l’evoluzione normativa sull’istituzione dell’albo.

IVA per le prestazioni di osteopatia: esenzione o imposta

Questo è il punto più delicato della fatturazione osteopata 2026. L’art. 10 del DPR 633/72 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da soggetti che esercitano professioni sanitarie soggette a vigilanza ministeriale o identificate da decreto del Ministero della Salute. Servono quindi due requisiti contemporanei:

  • Requisito oggettivo: la prestazione deve essere effettivamente di diagnosi, cura o riabilitazione della persona;
  • Requisito soggettivo: il professionista deve esercitare una professione sanitaria riconosciuta e soggetta a vigilanza, normalmente tramite iscrizione a un albo.

Con la Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente la posizione: in assenza di un quadro completo e di parametri idonei a garantire un livello minimo controllabile di qualifica professionale, le prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti NON sono attualmente esenti IVA, nonostante l’evoluzione normativa in corso. Le prestazioni vanno quindi fatturate con aliquota IVA ordinaria al 22%, salvo applicazione del regime forfettario (che non addebita IVA per propria struttura).

L’Agenzia precisa che l’esenzione potrà essere applicata solo dopo il completamento dell’iter (istituzione effettiva dell’Albo Osteopati, accordi Stato-Regioni sui criteri di valutazione dei titoli, esame di Stato). Fino a quel momento, l’osteopata in regime ordinario fattura con IVA al 22%, mentre l’osteopata forfettario emette fattura senza IVA ma per la sola natura del regime forfettario (non per esenzione sanitaria). Resta inoltre l’obbligo di fattura elettronica secondo le regole generali, non operando l’esonero specifico previsto per i sanitari che inviano al Sistema TS.

Tariffe dell’osteopata nel 2026

Le tariffe di un osteopata libero professionista in Italia variano in base alla zona geografica, all’esperienza e al setting (studio privato, poliambulatorio, domicilio). Non esistono tariffari ministeriali vincolanti, ma il mercato 2026 si attesta su valori di riferimento abbastanza condivisi.

Indicativamente, per una fatturazione osteopata 2026 coerente con il mercato:

  • Prima visita osteopatica: 50-90 euro (anamnesi e valutazione completa, durata 45-60 minuti);
  • Trattamento singolo: 60-100 euro (seduta di 45-50 minuti);
  • Ciclo di 5 sedute: 300-450 euro (pacchetto scontato);
  • Trattamento a domicilio: maggiorazione 20-40% rispetto al tariffario in studio;
  • Trattamento pediatrico/neonatale: spesso allineato alla seduta singola, talvolta leggermente superiore.

Nelle grandi città (Milano, Roma, Bologna) le tariffe medie si avvicinano alla fascia alta, mentre in centri minori la fascia bassa è più diffusa. È importante che l’osteopata esponga il tariffario in studio e nella propria fatturazione, come previsto dalle norme sulla trasparenza dei prezzi nel settore sanitario.

Bollo 2 euro sulla fattura forfettaria

L’osteopata forfettario, non addebitando IVA, deve applicare la marca da bollo da 2 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro. Questa è una regola generale del DPR 642/1972 che si applica a tutte le fatture senza IVA o con IVA esente.

Aspetti pratici da ricordare:

  • Sulla fattura elettronica il bollo si gestisce in modo virtuale: il software permette di indicare “Bollo assolto in modo virtuale” e l’importo viene calcolato e versato successivamente tramite F24;
  • L’osteopata può scegliere se addebitare il bollo al cliente in fattura (riga separata) oppure assorbirlo nel proprio costo;
  • Il versamento avviene trimestralmente tramite F24 con i codici tributo dedicati;
  • L’omessa apposizione comporta sanzioni proporzionali (dal 100% al 500% del tributo non corrisposto).

Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa anche di gestire correttamente questi adempimenti per i propri assistiti, evitando errori che possono costare cari in sede di controllo.

Software di fatturazione consigliati per osteopati

La scelta del software fatturazione osteopata è cruciale, perché l’osteopata si trova oggi a metà strada: deve fatturare elettronicamente come un professionista qualsiasi, ma dovrà attivare presto l’invio al Sistema TS non appena l’albo sarà operativo. Il software ideale è quindi quello che copre entrambi gli scenari senza richiedere migrazioni costose.

Per gli osteopati che si stanno preparando a diventare sanitari a tutti gli effetti, segnaliamo Fatturazione Italia, un software già pronto con zero-config per il regime forfettario (compila automaticamente i campi giusti), fattura elettronica via SdI (obbligatoria per l’osteopata, Ris. AdE 9/E/2026) e prezzo bloccato per 3 anni, da 49 € l’anno IVA inclusa. Il piano Pro (89 €) include anche il Sistema TS, utile se in futuro l’obbligo di invio diventerà operativo anche per gli osteopati.

Caratteristiche chiave da cercare in un software per osteopata partita IVA:

  • Fattura elettronica verso lo SdI inclusa, senza costi aggiuntivi per i flussi;
  • Sistema TS integrato (anche se oggi non obbligatorio, sarà essenziale a breve);
  • Gestione bollo virtuale automatica con calcolo trimestrale;
  • Pacchetti e cicli di sedute: alcuni software permettono di gestire la fatturazione di pacchetti pre-pagati;
  • Anagrafica pazienti con codice fiscale e dati anagrafici completi (richiesti per il TS);
  • Compatibilità con regime forfettario: campi precompilati e righe di esonero corrette.

Cassa previdenziale dell’osteopata

L’osteopata libero professionista, finché non viene istituita una cassa previdenziale specifica, deve iscriversi alla Gestione Separata INPS. Si tratta della cassa pensionistica per i professionisti senza cassa autonoma, con contributi calcolati in percentuale sul reddito imponibile.

Per il 2026, l’aliquota Gestione Separata per i professionisti privi di altra previdenza obbligatoria è del 26,07% sul reddito (25% IVS + 0,72% maternità + 0,35% DIS-COLL). Per chi è già iscritto ad altra forma previdenziale (es. dipendente con secondo lavoro come osteopata) l’aliquota scende al 24%. Importante ricordare che:

  • I contributi si versano con F24 alle scadenze IRPEF (saldo a giugno e acconto a novembre);
  • L’osteopata forfettario calcola i contributi sul reddito imponibile (fatturato × coefficiente 78%);
  • È possibile applicare la rivalsa 4% in fattura al cliente, ma è una facoltà, non un obbligo;
  • Quando sarà istituito l’Albo, potrebbe nascere una cassa previdenziale specifica (come avvenuto per altre professioni sanitarie).

Il CAF Centro Fiscale di Udine cura tutti gli adempimenti contributivi degli osteopati assistiti: dall’apertura della posizione INPS al calcolo dei versamenti annuali, fino al monitoraggio delle novità normative quando arriverà l’eventuale cassa dedicata. Un aspetto chiave per tutelare la futura pensione e gestire l’attività in serenità.

Domande frequenti sulla fatturazione osteopata 2026

L’osteopata può inviare i dati al Sistema TS nel 2026?

Sì, ma solo se è iscritto a un albo sanitario. Finché l’Albo Osteopati 2026 non è pienamente operativo, l’invio al Sistema TS non è dovuto come obbligo. Quando l’albo entrerà a regime e l’osteopata vi sarà iscritto, l’invio diventerà obbligatorio.

Quando diventa obbligatoria l’iscrizione all’Albo Osteopati?

L’obbligo scatterà al completamento dell’iter (esame di Stato, ordinamento universitario, istituzione dell’albo). Nel frattempo, chi vuole iscriversi alle Liste Speciali transitorie deve aver completato o essere iscritto a un corso di formazione in osteopatia entro il 31 agosto 2026. Sono previsti 6 anni per ottenere l’equipollenza definitiva dei titoli pregressi.

Le prestazioni di osteopatia sono esenti IVA?

Allo stato attuale NO. La Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 ha chiarito che le prestazioni di osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti non sono esenti IVA finché non sarà istituito l’albo professionale con i relativi criteri di vigilanza. L’osteopata in regime ordinario applica quindi IVA al 22%; in regime forfettario emette fattura senza IVA per la natura del regime (non per esenzione sanitaria).

Devo emettere fattura sanitaria a un paziente privato?

L’osteopata emette una fattura elettronica ordinaria verso il Sistema di Interscambio (SdI), seguendo le regole generali. Non opera l’esonero dalla fattura elettronica previsto per i sanitari che inviano al Sistema TS, perché l’osteopata oggi non è soggetto a quell’obbligo. La fattura va indirizzata al paziente con i suoi dati anagrafici completi (codice fiscale incluso).

Il paziente può detrarre il 19% delle spese di osteopatia?

Sì, il paziente può portare in detrazione il 19% IRPEF delle spese sostenute per prestazioni osteopatiche, a condizione che la prestazione sia documentata come finalizzata a cura e svolta da operatore qualificato. La fattura dovrebbe indicare chiaramente la natura terapeutica della prestazione. Per maggiori dettagli sulle detrazioni fiscali sanitarie il CAF Centro Fiscale di Udine assiste sia osteopati che pazienti.

Domande Frequenti sulla Fatturazione Osteopata 2026

L’osteopata puo inviare i dati al Sistema TS nel 2026?

Solo se iscritto a un albo sanitario. Finche l’Albo Osteopati 2026 non e pienamente operativo, l’invio al Sistema TS non e dovuto come obbligo. Diventa obbligatorio con l’iscrizione effettiva all’albo.

Le prestazioni di osteopatia sono esenti IVA?

Allo stato attuale NO. La Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 ha chiarito che le prestazioni di osteopati non sono esenti IVA finche non sara istituito l’albo professionale. L’osteopata in regime ordinario applica IVA al 22%; in forfettario emette fattura senza IVA per natura del regime.

Il paziente puo detrarre il 19% delle spese di osteopatia?

Si, il paziente puo portare in detrazione il 19% IRPEF delle spese osteopatiche, a condizione che la prestazione sia documentata come finalizzata a cura e svolta da operatore qualificato. La fattura deve indicare chiaramente la natura terapeutica della prestazione.

Quale codice ATECO usa l’osteopata nel 2026?

Il codice ATECO storico e il 86.90.29 (Altre attivita paramediche indipendenti nca). Con la riforma ISTAT 2025 e in transizione verso il nuovo 86.99.09. Per l’apertura della partita IVA nel 2026 conviene verificare quale codice accetta l’Agenzia delle Entrate.

Quanto paga di contributi INPS un osteopata forfettario?

L’osteopata forfettario senza altra previdenza obbligatoria paga il 26,07% sul reddito imponibile alla Gestione Separata INPS (25% IVS + 0,72% maternita + 0,35% DIS-COLL). Il reddito imponibile e il fatturato moltiplicato per il coefficiente di redditivita 78%.


Affidati al CAF Centro Fiscale per la tua fatturazione osteopata 2026

La fatturazione osteopata 2026 richiede oggi competenze specifiche perché si muove su un terreno normativo in evoluzione: Albo Osteopati 2026 in fase di completamento, Risoluzione AdE n. 9/2026 che esclude l’esenzione IVA, Sistema TS in attesa di attivazione, scelta del regime fiscale e del codice ATECO corretto. Sbagliare l’inquadramento può comportare sanzioni, recupero IVA o problemi in sede di controllo.

Il CAF Centro Fiscale di Udine ha esperienza specifica con le professioni sanitarie in fase di riconoscimento (osteopati, logopedisti, dentisti) e accompagna i professionisti dall’apertura della partita IVA fino alla dichiarazione dei redditi annuale, passando per la scelta del software, la gestione del bollo, i contributi INPS e la futura attivazione del Sistema TS quando sarà operativo.

Hai bisogno di assistenza per la fatturazione osteopata 2026? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per una consulenza dedicata agli operatori del settore sanitario.


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    Alexandra Bala
    04/09/2026
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    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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    03/09/2026
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    Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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    Lady
    01/09/2026
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    Giulia Guida
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    Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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    Paola Zilli
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Jacqueline B.
    06/08/2026
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
    06/08/2026
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    Sibongile Moyana
    30/07/2026
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    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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    Sabrina Cirina
    23/07/2026
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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison
     

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    Luglio 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-23 09:00:002026-09-27 15:47:43Fatturazione Osteopata 2026: Iscrizione Albo, Sistema TS e Inquadramento Sanitario
    Osteopati, PARTITA IVA

    Fatturazione Osteopata 2026: Iscrizione Albo, Sistema TS e Inquadramento Sanitario

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    La fatturazione osteopata 2026 sta vivendo una fase di profonda trasformazione. La Legge 3/2018 ha riconosciuto l’osteopatia come professione sanitaria, il DPR 131/2018 ne ha definito il profilo professionale, ma l’istituzione dell’Albo degli Osteopati è ancora in corso di completamento. Questa transizione ha conseguenze fiscali concrete: dalla scelta del regime fiscale al trattamento IVA delle prestazioni, dall’obbligo del Sistema TS fino alla fattura elettronica.

    In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine spieghiamo cosa deve fare oggi un osteopata per gestire correttamente la propria fatturazione osteopata 2026, alla luce della recente Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 e dei nuovi sviluppi normativi del 2025-2026. Vedremo inquadramento professionale, regime fiscale, IVA, tariffe, software consigliati e cassa previdenziale.

    Indice dei contenuti

    1. L’osteopata come professione sanitaria: lo stato al 2026
    2. Inquadramento professionale: chi può chiamarsi osteopata
    3. Regime fiscale dell’osteopata: forfettario, ordinario, codice ATECO
    4. Sistema TS osteopata: obbligo dall’iscrizione all’albo
    5. IVA per le prestazioni di osteopatia: esenzione o imposta
    6. Tariffe dell’osteopata nel 2026
    7. Bollo 2 euro sulla fattura forfettaria
    8. Software di fatturazione consigliati per osteopati
    9. Cassa previdenziale dell’osteopata
    10. Domande frequenti

    L’osteopata come professione sanitaria: lo stato al 2026

    Il percorso di riconoscimento dell’osteopatia parte dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (la cosiddetta Legge Lorenzin), che ha inserito l’osteopata tra le professioni sanitarie. Il successivo DPR 7 luglio 2018 n. 131 ha definito l’osteopata come professione sanitaria, individuandone funzioni e ambito di intervento. Tuttavia, perché l’osteopata diventi pienamente operativo come sanitario, mancano ancora alcuni tasselli: l’ordinamento didattico universitario, l’esame di Stato e l’istituzione dell’Albo degli Osteopati.

    Il 18 dicembre 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il testo aggiornato sul riconoscimento dei titoli pregressi, introducendo correzioni tecniche fondamentali. Lo stato attuale della fatturazione osteopata 2026 è quindi caratterizzato da una fase transitoria: l’osteopata è formalmente professione sanitaria sulla carta, ma operativamente l’Albo Osteopati 2026 non è ancora pienamente attivo.

    I punti chiave dello stato attuale sono:

    • Liste Speciali transitorie: chi vuole iscriversi deve aver completato o essere iscritto a un corso di formazione in osteopatia entro il 31 agosto 2026;
    • Equipollenza titoli: 6 anni di tempo per ottenere l’equipollenza dei titoli pregressi (estesi rispetto ai 36 mesi della bozza precedente);
    • Scuole private: dal 1° settembre 2025 le scuole private di osteopatia hanno cessato le attività formative; l’unico canale di accesso futuro sarà il corso universitario accreditato dal MUR;
    • Esame finale: l’iscrizione definitiva all’Albo avverrà dopo eventuale recupero CFU e superamento dell’esame di abilitazione universitario.

    In altre parole, l’osteopata nel 2026 vive ancora una situazione ibrida: professionista sanitario per legge, ma con un albo non ancora operativo a regime. Questo aspetto si riflette direttamente sul trattamento IVA delle prestazioni, come vedremo a breve.

    Inquadramento professionale: chi può chiamarsi osteopata nel 2026

    Una delle questioni più delicate dell’inquadramento osteopata 2026 riguarda chi possa effettivamente esercitare e definirsi tale. Nella fase transitoria, possono iscriversi alle Liste Speciali coloro che, entro il 31 agosto 2026, hanno:

    • completato un corso di formazione in osteopatia presso una scuola riconosciuta;
    • oppure sono iscritti e in corso di frequenza a un programma di formazione osteopatica avviato prima della chiusura delle scuole private (1° settembre 2025);
    • una laurea sanitaria (es. fisioterapia, medicina) può facilitare l’accesso all’equipollenza, ma non è sempre obbligatoria nel periodo transitorio.

    Per gli osteopati partita IVA attualmente operativi, questo significa che il titolo di studio attuale rimane valido ai fini dell’esercizio, ma per essere riconosciuti definitivamente come professione sanitaria con tutti i benefici fiscali (incluso il regime IVA esente) sarà necessario completare il percorso di equipollenza nei prossimi 6 anni. Per questo, oggi, la fatturazione osteopata 2026 deve essere impostata considerando lo status di professione sanitaria in fase di completamento.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine consiglia di documentare con cura il proprio percorso formativo e di valutare con un professionista se la propria posizione rientri tra quelle ammesse alle Liste Speciali. Una corretta categorizzazione oggi evita problemi di inquadramento domani.

    Regime fiscale dell’osteopata: forfettario, ordinario, codice ATECO

    Il primo passo per la fatturazione osteopata 2026 è aprire la partita IVA e scegliere il regime fiscale. Il codice ATECO storico per l’osteopata è il 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti nca, appartenente alla sezione Q (Sanità e assistenza sociale). Con la riforma ISTAT del 2025 (allineamento alla classificazione europea NACE), il codice è in fase di transizione verso il nuovo 86.99.09 – Altre attività varie per la salute umana n.c.a..

    Per quanto riguarda il regime fiscale, l’osteopata forfettario è la scelta più comune per chi inizia o ha ricavi contenuti. Il regime forfettario 2026 prevede:

    • Limite di ricavi: 85.000 euro annui;
    • Imposta sostitutiva: 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni in caso di nuova attività con requisiti);
    • Coefficiente di redditività per ATECO 86.90.29: 78%;
    • Niente IVA in addebito e niente ritenuta d’acconto;
    • Niente studi di settore e contabilità semplificata.

    Il coefficiente di redditività è la percentuale del fatturato che lo Stato considera reddito imponibile. In pratica, su 100 euro di fatturato l’osteopata paga le tasse sul 78%, cioè su 78 euro. Sopra gli 85.000 euro si passa al regime ordinario, con contabilità semplificata o ordinaria, aliquote IRPEF progressive e IVA da gestire (se applicabile). La scelta tra forfettario e ordinario va valutata con il commercialista in base al volume d’affari e ai costi sostenuti.

    Sistema TS osteopata: obbligo dall’iscrizione all’albo

    Il Sistema TS (Tessera Sanitaria) è la piattaforma del MEF a cui i professionisti sanitari trasmettono i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini, utili per la dichiarazione precompilata e per la detrazione 19% IRPEF. La trasmissione è obbligatoria per tutti i soggetti iscritti a un albo sanitario.

    Per il Sistema TS osteopata la situazione 2026 è la seguente: l’obbligo di invio scatta dal momento dell’iscrizione effettiva all’Albo degli Osteopati. Finché l’albo non è pienamente operativo e l’osteopata non vi è iscritto, l’invio al Sistema TS non è dovuto come obbligo. Questo non significa però che il paziente perda la possibilità di portare in detrazione la spesa: vedremo nella sezione FAQ come funziona la detrazione 19% nel periodo transitorio.

    Cosa fare nel frattempo? Il CAF Centro Fiscale di Udine consiglia di:

    • Strutturare la fatturazione già con un software che supporti il Sistema TS, per essere pronti senza migrazioni quando arriverà l’obbligo;
    • Conservare tutti i dati anagrafici dei pazienti (codice fiscale, residenza), perché serviranno per la trasmissione TS;
    • Documentare in fattura la natura sanitaria della prestazione (es. “trattamento osteopatico finalizzato a finalità di cura”);
    • Monitorare l’evoluzione normativa sull’istituzione dell’albo.

    IVA per le prestazioni di osteopatia: esenzione o imposta

    Questo è il punto più delicato della fatturazione osteopata 2026. L’art. 10 del DPR 633/72 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da soggetti che esercitano professioni sanitarie soggette a vigilanza ministeriale o identificate da decreto del Ministero della Salute. Servono quindi due requisiti contemporanei:

    • Requisito oggettivo: la prestazione deve essere effettivamente di diagnosi, cura o riabilitazione della persona;
    • Requisito soggettivo: il professionista deve esercitare una professione sanitaria riconosciuta e soggetta a vigilanza, normalmente tramite iscrizione a un albo.

    Con la Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente la posizione: in assenza di un quadro completo e di parametri idonei a garantire un livello minimo controllabile di qualifica professionale, le prestazioni rese da osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti NON sono attualmente esenti IVA, nonostante l’evoluzione normativa in corso. Le prestazioni vanno quindi fatturate con aliquota IVA ordinaria al 22%, salvo applicazione del regime forfettario (che non addebita IVA per propria struttura).

    L’Agenzia precisa che l’esenzione potrà essere applicata solo dopo il completamento dell’iter (istituzione effettiva dell’Albo Osteopati, accordi Stato-Regioni sui criteri di valutazione dei titoli, esame di Stato). Fino a quel momento, l’osteopata in regime ordinario fattura con IVA al 22%, mentre l’osteopata forfettario emette fattura senza IVA ma per la sola natura del regime forfettario (non per esenzione sanitaria). Resta inoltre l’obbligo di fattura elettronica secondo le regole generali, non operando l’esonero specifico previsto per i sanitari che inviano al Sistema TS.

    Tariffe dell’osteopata nel 2026

    Le tariffe di un osteopata libero professionista in Italia variano in base alla zona geografica, all’esperienza e al setting (studio privato, poliambulatorio, domicilio). Non esistono tariffari ministeriali vincolanti, ma il mercato 2026 si attesta su valori di riferimento abbastanza condivisi.

    Indicativamente, per una fatturazione osteopata 2026 coerente con il mercato:

    • Prima visita osteopatica: 50-90 euro (anamnesi e valutazione completa, durata 45-60 minuti);
    • Trattamento singolo: 60-100 euro (seduta di 45-50 minuti);
    • Ciclo di 5 sedute: 300-450 euro (pacchetto scontato);
    • Trattamento a domicilio: maggiorazione 20-40% rispetto al tariffario in studio;
    • Trattamento pediatrico/neonatale: spesso allineato alla seduta singola, talvolta leggermente superiore.

    Nelle grandi città (Milano, Roma, Bologna) le tariffe medie si avvicinano alla fascia alta, mentre in centri minori la fascia bassa è più diffusa. È importante che l’osteopata esponga il tariffario in studio e nella propria fatturazione, come previsto dalle norme sulla trasparenza dei prezzi nel settore sanitario.

    Bollo 2 euro sulla fattura forfettaria

    L’osteopata forfettario, non addebitando IVA, deve applicare la marca da bollo da 2 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro. Questa è una regola generale del DPR 642/1972 che si applica a tutte le fatture senza IVA o con IVA esente.

    Aspetti pratici da ricordare:

    • Sulla fattura elettronica il bollo si gestisce in modo virtuale: il software permette di indicare “Bollo assolto in modo virtuale” e l’importo viene calcolato e versato successivamente tramite F24;
    • L’osteopata può scegliere se addebitare il bollo al cliente in fattura (riga separata) oppure assorbirlo nel proprio costo;
    • Il versamento avviene trimestralmente tramite F24 con i codici tributo dedicati;
    • L’omessa apposizione comporta sanzioni proporzionali (dal 100% al 500% del tributo non corrisposto).

    Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa anche di gestire correttamente questi adempimenti per i propri assistiti, evitando errori che possono costare cari in sede di controllo.

    Software di fatturazione consigliati per osteopati

    La scelta del software fatturazione osteopata è cruciale, perché l’osteopata si trova oggi a metà strada: deve fatturare elettronicamente come un professionista qualsiasi, ma dovrà attivare presto l’invio al Sistema TS non appena l’albo sarà operativo. Il software ideale è quindi quello che copre entrambi gli scenari senza richiedere migrazioni costose.

    Per gli osteopati che si stanno preparando a diventare sanitari a tutti gli effetti, segnaliamo Fatturazione Italia, un software già pronto con zero-config per il regime forfettario (compila automaticamente i campi giusti), fattura elettronica via SdI (obbligatoria per l’osteopata, Ris. AdE 9/E/2026) e prezzo bloccato per 3 anni, da 49 € l’anno IVA inclusa. Il piano Pro (89 €) include anche il Sistema TS, utile se in futuro l’obbligo di invio diventerà operativo anche per gli osteopati.

    Caratteristiche chiave da cercare in un software per osteopata partita IVA:

    • Fattura elettronica verso lo SdI inclusa, senza costi aggiuntivi per i flussi;
    • Sistema TS integrato (anche se oggi non obbligatorio, sarà essenziale a breve);
    • Gestione bollo virtuale automatica con calcolo trimestrale;
    • Pacchetti e cicli di sedute: alcuni software permettono di gestire la fatturazione di pacchetti pre-pagati;
    • Anagrafica pazienti con codice fiscale e dati anagrafici completi (richiesti per il TS);
    • Compatibilità con regime forfettario: campi precompilati e righe di esonero corrette.

    Cassa previdenziale dell’osteopata

    L’osteopata libero professionista, finché non viene istituita una cassa previdenziale specifica, deve iscriversi alla Gestione Separata INPS. Si tratta della cassa pensionistica per i professionisti senza cassa autonoma, con contributi calcolati in percentuale sul reddito imponibile.

    Per il 2026, l’aliquota Gestione Separata per i professionisti privi di altra previdenza obbligatoria è del 26,07% sul reddito (25% IVS + 0,72% maternità + 0,35% DIS-COLL). Per chi è già iscritto ad altra forma previdenziale (es. dipendente con secondo lavoro come osteopata) l’aliquota scende al 24%. Importante ricordare che:

    • I contributi si versano con F24 alle scadenze IRPEF (saldo a giugno e acconto a novembre);
    • L’osteopata forfettario calcola i contributi sul reddito imponibile (fatturato × coefficiente 78%);
    • È possibile applicare la rivalsa 4% in fattura al cliente, ma è una facoltà, non un obbligo;
    • Quando sarà istituito l’Albo, potrebbe nascere una cassa previdenziale specifica (come avvenuto per altre professioni sanitarie).

    Il CAF Centro Fiscale di Udine cura tutti gli adempimenti contributivi degli osteopati assistiti: dall’apertura della posizione INPS al calcolo dei versamenti annuali, fino al monitoraggio delle novità normative quando arriverà l’eventuale cassa dedicata. Un aspetto chiave per tutelare la futura pensione e gestire l’attività in serenità.

    Domande frequenti sulla fatturazione osteopata 2026

    L’osteopata può inviare i dati al Sistema TS nel 2026?

    Sì, ma solo se è iscritto a un albo sanitario. Finché l’Albo Osteopati 2026 non è pienamente operativo, l’invio al Sistema TS non è dovuto come obbligo. Quando l’albo entrerà a regime e l’osteopata vi sarà iscritto, l’invio diventerà obbligatorio.

    Quando diventa obbligatoria l’iscrizione all’Albo Osteopati?

    L’obbligo scatterà al completamento dell’iter (esame di Stato, ordinamento universitario, istituzione dell’albo). Nel frattempo, chi vuole iscriversi alle Liste Speciali transitorie deve aver completato o essere iscritto a un corso di formazione in osteopatia entro il 31 agosto 2026. Sono previsti 6 anni per ottenere l’equipollenza definitiva dei titoli pregressi.

    Le prestazioni di osteopatia sono esenti IVA?

    Allo stato attuale NO. La Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 ha chiarito che le prestazioni di osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti non sono esenti IVA finché non sarà istituito l’albo professionale con i relativi criteri di vigilanza. L’osteopata in regime ordinario applica quindi IVA al 22%; in regime forfettario emette fattura senza IVA per la natura del regime (non per esenzione sanitaria).

    Devo emettere fattura sanitaria a un paziente privato?

    L’osteopata emette una fattura elettronica ordinaria verso il Sistema di Interscambio (SdI), seguendo le regole generali. Non opera l’esonero dalla fattura elettronica previsto per i sanitari che inviano al Sistema TS, perché l’osteopata oggi non è soggetto a quell’obbligo. La fattura va indirizzata al paziente con i suoi dati anagrafici completi (codice fiscale incluso).

    Il paziente può detrarre il 19% delle spese di osteopatia?

    Sì, il paziente può portare in detrazione il 19% IRPEF delle spese sostenute per prestazioni osteopatiche, a condizione che la prestazione sia documentata come finalizzata a cura e svolta da operatore qualificato. La fattura dovrebbe indicare chiaramente la natura terapeutica della prestazione. Per maggiori dettagli sulle detrazioni fiscali sanitarie il CAF Centro Fiscale di Udine assiste sia osteopati che pazienti.

    Domande Frequenti sulla Fatturazione Osteopata 2026

    L’osteopata puo inviare i dati al Sistema TS nel 2026?

    Solo se iscritto a un albo sanitario. Finche l’Albo Osteopati 2026 non e pienamente operativo, l’invio al Sistema TS non e dovuto come obbligo. Diventa obbligatorio con l’iscrizione effettiva all’albo.

    Le prestazioni di osteopatia sono esenti IVA?

    Allo stato attuale NO. La Risoluzione AdE n. 9 del 24 febbraio 2026 ha chiarito che le prestazioni di osteopati non sono esenti IVA finche non sara istituito l’albo professionale. L’osteopata in regime ordinario applica IVA al 22%; in forfettario emette fattura senza IVA per natura del regime.

    Il paziente puo detrarre il 19% delle spese di osteopatia?

    Si, il paziente puo portare in detrazione il 19% IRPEF delle spese osteopatiche, a condizione che la prestazione sia documentata come finalizzata a cura e svolta da operatore qualificato. La fattura deve indicare chiaramente la natura terapeutica della prestazione.

    Quale codice ATECO usa l’osteopata nel 2026?

    Il codice ATECO storico e il 86.90.29 (Altre attivita paramediche indipendenti nca). Con la riforma ISTAT 2025 e in transizione verso il nuovo 86.99.09. Per l’apertura della partita IVA nel 2026 conviene verificare quale codice accetta l’Agenzia delle Entrate.

    Quanto paga di contributi INPS un osteopata forfettario?

    L’osteopata forfettario senza altra previdenza obbligatoria paga il 26,07% sul reddito imponibile alla Gestione Separata INPS (25% IVS + 0,72% maternita + 0,35% DIS-COLL). Il reddito imponibile e il fatturato moltiplicato per il coefficiente di redditivita 78%.


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    La fatturazione osteopata 2026 richiede oggi competenze specifiche perché si muove su un terreno normativo in evoluzione: Albo Osteopati 2026 in fase di completamento, Risoluzione AdE n. 9/2026 che esclude l’esenzione IVA, Sistema TS in attesa di attivazione, scelta del regime fiscale e del codice ATECO corretto. Sbagliare l’inquadramento può comportare sanzioni, recupero IVA o problemi in sede di controllo.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine ha esperienza specifica con le professioni sanitarie in fase di riconoscimento (osteopati, logopedisti, dentisti) e accompagna i professionisti dall’apertura della partita IVA fino alla dichiarazione dei redditi annuale, passando per la scelta del software, la gestione del bollo, i contributi INPS e la futura attivazione del Sistema TS quando sarà operativo.

    Hai bisogno di assistenza per la fatturazione osteopata 2026? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per una consulenza dedicata agli operatori del settore sanitario.


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      Alexandra Bala
      04/09/2026
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      ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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      paolino servidio
      03/09/2026
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      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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      01/09/2026
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      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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      Giulia Guida
      25/08/2026
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      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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      Paola Zilli
      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Jacqueline B.
      06/08/2026
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Maura Masutto
      06/08/2026
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      Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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      Issam Elhefnawi
      31/07/2026
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      Molto gentile
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      Sibongile Moyana
      30/07/2026
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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      Sabrina Cirina
      23/07/2026
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      Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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      Luglio 23, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-23 09:00:002026-09-27 15:47:43Fatturazione Osteopata 2026: Iscrizione Albo, Sistema TS e Inquadramento Sanitario
      Osteopati, Professionisti Sanitari

      Osteopatia, si aprono le porte del Sistema Sanitario Nazionale: cosa cambia nel 2026

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      L osteopatia compie un passaggio storico: dopo oltre vent anni di attesa, con la legge 3/2018 (legge Lorenzin) e i decreti attuativi giunti tra il 2023 e il 2024, l osteopata è ufficialmente la diciannovesima professione sanitaria italiana. Nel 2026 si entra nella fase operativa: laurea triennale attivata nelle università, albo dedicato all interno dell ordine TSRM-PSTRP, percorso transitorio per chi esercita da anni e progressivo ingresso delle prestazioni osteopatiche nel SSN.

      Il cambiamento ha riflessi importanti anche sul piano fiscale per i contribuenti: le prestazioni rese da un osteopata regolarmente iscritto all elenco speciale ad esaurimento o all albo, sono detraibili al 19% nel modello 730 come spesa sanitaria ed esenti IVA ai sensi dell art. 10 del DPR 633/1972. In questa guida ricostruiamo il quadro normativo aggiornato al 2026, spieghiamo cosa significa concretamente l ingresso dell osteopatia nel SSN e analizziamo gli aspetti fiscali più rilevanti per chi esercita la professione e per chi usufruisce delle prestazioni.

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      Indice dei contenuti

      1. Osteopata professione sanitaria: il quadro normativo
      2. La legge 3/2018 (Lorenzin) e l istituzione della professione
      3. DPCM 25 marzo 2024: il profilo professionale dell osteopata
      4. Ordinamento didattico: la laurea in osteopatia (DM 7 luglio 2023)
      5. Albo TSRM-PSTRP ed elenco speciale ad esaurimento
      6. Le porte aperte del SSN: cosa cambia nel 2026
      7. Detrazione IRPEF 19% sulle prestazioni osteopatiche
      8. Esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie dell osteopata
      9. Tessera sanitaria e invio dati: gli obblighi degli osteopati
      10. Regime fiscale dell osteopata: partita IVA e forfettario
      11. Domande frequenti su osteopatia e SSN

      Osteopata professione sanitaria: il quadro normativo

      L osteopata è oggi una professione sanitaria a tutti gli effetti, riconosciuta dall ordinamento italiano. Si tratta del riconoscimento giuridico più importante mai ottenuto dalla categoria, frutto di un percorso normativo lungo e articolato che si è concluso nel biennio 2023-2024 con i decreti attuativi necessari a rendere operativa la legge istitutiva del 2018.

      Il quadro normativo aggiornato al 2026 poggia su quattro pilastri fondamentali: la legge 3/2018 che ha istituito la professione, il DPCM 25 marzo 2024 che ne ha definito il profilo professionale, il decreto interministeriale 7 luglio 2023 che ha approvato l ordinamento didattico della laurea, e i decreti del Ministero della Salute che disciplinano l iscrizione all elenco speciale ad esaurimento gestito dall ordine TSRM-PSTRP.

      Per il cittadino, questo significa una cosa concreta: rivolgersi a un osteopata regolarmente iscritto al proprio ordine professionale garantisce standard di formazione e responsabilità pari a quelli delle altre professioni sanitarie, con tutte le tutele e i diritti che ne derivano, inclusa la possibilità di detrarre la spesa nella dichiarazione dei redditi.

      La legge 3/2018 (Lorenzin) e l istituzione della professione

      Il punto di partenza è la legge 11 gennaio 2018, n. 3, conosciuta come legge Lorenzin dal nome dell allora Ministro della Salute. Si tratta di un provvedimento ampio in materia di professioni sanitarie e sicurezza delle cure, che all articolo 7 ha individuato espressamente l osteopata e il chiropratico come nuove professioni sanitarie.

      Il comma 1 dell articolo 7 stabilisce che “sono individuate le professioni sanitarie dell osteopata e del chiropratico”. La norma rinvia a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell Università e della Ricerca, per la definizione dell ambito di attività, delle funzioni caratterizzanti e del titolo abilitante.

      Il lungo iter attuativo (2018-2024)

      Tra la legge istitutiva e la piena attuazione sono passati oltre sei anni. Le tappe principali:

      • 11 gennaio 2018: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 3/2018, articolo 7 sull osteopata.
      • 2019-2022: lavori della commissione tecnica presso il Ministero della Salute per la definizione del profilo.
      • 7 luglio 2023: decreto interministeriale Ministero dell Università – Ministero della Salute che approva l ordinamento didattico della laurea in osteopatia (classe LSNT/2).
      • 25 marzo 2024: DPCM che definisce il profilo professionale dell osteopata, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
      • 2024-2025: decreti del Ministero della Salute per l istituzione dell elenco speciale ad esaurimento presso l ordine TSRM-PSTRP.
      • 2025-2026: avvio dei corsi di laurea presso le università italiane e prime iscrizioni all albo.

      Il ritardo nell attuazione si spiega con la complessità tecnica del passaggio: definire una nuova professione sanitaria significa stabilire competenze esclusive, percorso formativo universitario, sistema di equipollenza per chi già esercita e regole di iscrizione all ordine. Tutto ciò coinvolge più ministeri e richiede il parere del Consiglio Superiore di Sanità.

      DPCM 25 marzo 2024: il profilo professionale dell osteopata

      Il DPCM 25 marzo 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è il provvedimento che ha finalmente definito il profilo professionale dell osteopata. Si tratta del cuore operativo della riforma: chiarisce cosa fa, come lo fa e con quali limiti l osteopata nel sistema sanitario italiano.

      Cosa fa l osteopata secondo il DPCM

      Il DPCM definisce l osteopatia come una disciplina ad indirizzo salutogenico, basata sul contatto manuale per la valutazione, la prevenzione e l intervento in ambito non farmacologico, non invasivo e non strumentale. L osteopata opera in ambito di alterazioni funzionali, e non interviene su patologie o condizioni che richiedano competenze medico-specialistiche.

      In termini pratici, l osteopata:

      • effettua valutazione e trattamento manuale osteopatico di disfunzioni somatiche;
      • opera in ambito di alterazioni funzionali del sistema neuromuscolo-scheletrico;
      • non formula diagnosi mediche né prescrive farmaci o esami strumentali;
      • indirizza il paziente al medico di medicina generale o allo specialista quando rileva segni di pertinenza medica;
      • opera in autonomia professionale e responsabilità, in regime libero-professionale o nell ambito di strutture sanitarie pubbliche o private.

      Tabella riassuntiva: ambiti dell osteopata

      AmbitoCosa fa l osteopataCosa NON fa
      ValutazioneAnamnesi osteopatica, palpazione, test funzionaliDiagnosi medica, prescrizione esami
      TrattamentoManipolazioni manuali, tecniche miofasciali, viscerali, cranialiTerapie farmacologiche, fisioterapia strumentale
      SettingStudio professionale, struttura sanitaria, ospedale (con convenzione)Attività riservate ai medici (chirurgia, prescrizione farmaci)
      PazientiAdulti, anziani, bambini, donne in gravidanza, sportiviPazienti con patologie acute di pertinenza medica esclusiva

      Ordinamento didattico: la laurea in osteopatia (DM 7 luglio 2023)

      Per esercitare come osteopata in Italia, dal 2026 in poi, occorre una laurea universitaria triennale dedicata. Il decreto interministeriale 7 luglio 2023, emanato congiuntamente dal Ministro dell Università e della Ricerca e dal Ministro della Salute, ha approvato l ordinamento didattico della classe di laurea in Osteopatia, inserita nell ambito delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (classe LSNT/2).

      Caratteristiche del corso di laurea

      • Durata: 3 anni accademici, articolati in 6 semestri.
      • Crediti: 180 CFU complessivi.
      • Classe di laurea: LSNT/2 – Professioni Sanitarie della Riabilitazione.
      • Titolo conseguito: Dottore in Osteopatia, abilitante all esercizio della professione.
      • Accesso: a numero programmato a livello nazionale (test di ammissione delle professioni sanitarie).
      • Tirocinio: significativa quota di crediti dedicati alla pratica clinica.

      Materie principali del piano di studi

      Il piano formativo combina materie biomediche di base (anatomia, fisiologia, biochimica, patologia generale), discipline cliniche (ortopedia, neurologia, reumatologia, ginecologia, pediatria) e materie caratterizzanti dell osteopatia (principi e tecniche osteopatiche, palpazione, manipolazione vertebrale e periferica, osteopatia viscerale e craniale, ragionamento clinico osteopatico, etica e deontologia).

      Le università che hanno attivato il corso

      I primi corsi di laurea in osteopatia hanno preso avvio nell anno accademico 2024-2025 presso alcune università italiane convenzionate con scuole di osteopatia esistenti. L attivazione progredisce nel triennio 2025-2027, con un numero crescente di sedi e di posti banditi. La laurea ottenuta in Italia abilita direttamente all esercizio e all iscrizione all albo, senza ulteriori esami di Stato.

      Albo TSRM-PSTRP ed elenco speciale ad esaurimento

      Una volta acquisito il titolo, l osteopata deve iscriversi all albo per poter esercitare. Il riferimento è la Federazione Nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, ovvero l ordine professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, istituito con la legge 3/2018 stessa.

      Due percorsi di iscrizione

      Esistono due modalità di iscrizione, pensate per due platee diverse:

      1. Albo ordinario (nuovi laureati)

      Riservato a chi consegue la laurea triennale in osteopatia dopo l attivazione dei corsi universitari. L iscrizione è automatica su domanda, presentando il titolo abilitante, e dà accesso al pieno esercizio della professione su tutto il territorio nazionale e nell ambito del SSN.

      2. Elenco speciale ad esaurimento (osteopati già operanti)

      È lo strumento di sanatoria per chi esercitava la professione di osteopata prima dell entrata in vigore dei decreti attuativi. La logica è quella di non penalizzare i professionisti che hanno costruito una carriera in assenza di una regolamentazione e che, in molti casi, hanno frequentato scuole private di osteopatia poi non equipollenti alla laurea.

      Per accedere all elenco speciale occorre dimostrare:

      • il possesso di un titolo formativo in osteopatia (diploma di scuola privata, master, ecc.) rilasciato prima della data di apertura dei corsi universitari;
      • oppure, in alternativa, un esercizio professionale documentato per un periodo congruo di tempo, secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministero della Salute;
      • il superamento di una eventuale prova di valutazione, ove prevista dai decreti attuativi specifici.

      L elenco è definito “ad esaurimento” perché, una volta chiuse le iscrizioni con i decreti attuativi specifici, non sarà più possibile entrarvi: chi non si iscrive nei termini perde la possibilità di esercitare in modo regolare se non con la nuova laurea.

      Quanto costa l iscrizione

      L iscrizione all ordine TSRM-PSTRP comporta una tassa annuale variabile per ogni ordine provinciale, generalmente compresa tra 100 e 200 euro l anno. A questa si aggiungono eventuali quote di prima iscrizione una tantum. La quota è deducibile dal reddito professionale per chi esercita come libero professionista.

      Le porte aperte del SSN: cosa cambia nel 2026

      Il riconoscimento dell osteopatia come professione sanitaria apre, almeno in linea di principio, le porte del Sistema Sanitario Nazionale. È la grande novità simbolica del 2026: l osteopatia esce dal limbo delle discipline bionaturali ed entra a tutti gli effetti tra le professioni che possono operare nelle strutture pubbliche del SSN, nelle convenzioni regionali e nei progetti di sanità integrata.

      Cosa significa concretamente

      L ingresso nel SSN non è né automatico né immediato. Significa che:

      • l osteopata può essere assunto o convenzionato da aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere e strutture sanitarie pubbliche o accreditate;
      • le sue prestazioni possono essere inserite nei percorsi assistenziali integrati, soprattutto in ortopedia, riabilitazione, terapia del dolore, ginecologia ostetrica;
      • le Regioni possono attivare specifici progetti sperimentali o convenzioni con osteopati, come già avvenuto in passato in via pionieristica in alcune Regioni;
      • l osteopatia non rientra ancora nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), e quindi non è una prestazione “di diritto” coperta dal SSN per tutti i cittadini.

      Il passaggio successivo, atteso negli anni a venire, è l eventuale inclusione di specifiche prestazioni osteopatiche nei LEA: solo a quel punto si potrà parlare di osteopatia come prestazione completamente garantita dal sistema sanitario pubblico, esigibile dal cittadino con l unico costo del ticket. Ad oggi, l accesso passa prevalentemente per il regime libero-professionale e per le polizze sanitarie integrative.

      L impatto sul cittadino

      Per il cittadino utente, l ingresso dell osteopata tra i professionisti sanitari comporta:

      • maggior tutela: il professionista cui ci si rivolge è ora iscritto a un ordine, con codice deontologico, vigilanza disciplinare e copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità professionale;
      • certezza del titolo: la qualifica di osteopata è oggi protetta; chi la usa senza requisiti commette esercizio abusivo della professione;
      • integrazione con altri professionisti sanitari: l osteopata può collaborare formalmente con medici, fisioterapisti e altri sanitari nei percorsi di cura;
      • detraibilità della spesa, come vedremo, alle condizioni previste dalla normativa fiscale.

      Detrazione IRPEF 19% sulle prestazioni osteopatiche

      Il riconoscimento dell osteopata come professione sanitaria ha un effetto immediato e tangibile per i contribuenti: le prestazioni osteopatiche sono spese sanitarie detraibili al 19% dall IRPEF, nel modello 730 o Redditi PF.

      Quando la spesa è detraibile

      La detrazione spetta a condizione che la prestazione sia resa da un osteopata iscritto all albo o all elenco speciale ad esaurimento dell ordine TSRM-PSTRP. La detrazione è disciplinata dall articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR (DPR 917/1986), che ammette in detrazione le spese sanitarie sostenute per “prestazioni rese da medici e da personale sanitario abilitato”.

      Tabella esempio: quanto si risparmia con la detrazione 19%

      Spesa osteopatica annuaFranchigiaBase di calcoloDetrazione IRPEF 19%
      500 euro129,11 euro370,89 eurocirca 70 euro
      800 euro129,11 euro670,89 eurocirca 127 euro
      1.200 euro129,11 euro1.070,89 eurocirca 203 euro
      2.000 euro129,11 euro1.870,89 eurocirca 355 euro

      Attenzione alla franchigia: le spese sanitarie sono detraibili solo per la parte che eccede 129,11 euro complessivi annui (l importo storico della franchigia delle spese sanitarie, in vigore dalla riforma della detrazione). La franchigia si applica una sola volta sul totale di tutte le spese sanitarie sostenute nell anno, non per ogni ricevuta.

      Requisiti pratici per la detrazione

      • Documentazione: ricevuta o fattura del professionista, intestata al contribuente che intende detrarre, con descrizione della prestazione, codice fiscale del professionista e numero di iscrizione all albo.
      • Tracciabilità del pagamento: dal 2020, salvo poche eccezioni (acquisto di farmaci e prestazioni rese da strutture pubbliche/accreditate), le spese sanitarie sono detraibili solo se pagate con metodi tracciabili: bonifico, carta di credito o debito, bancomat, assegni, app di pagamento. Il contante non è ammesso.
      • Limite reddituale: dal 2020 la detrazione del 19% sulle spese sanitarie segue le regole di parametrazione al reddito complessivo previste dall articolo 15, comma 3-bis del TUIR. Sopra 120.000 euro la detrazione si riduce progressivamente; sopra 240.000 euro non spetta più (con alcune eccezioni per farmaci e prestazioni essenziali).

      Come compilare il 730

      Le spese osteopatiche vanno indicate nel Quadro E del modello 730, alla riga E1 (spese sanitarie), sommandole a tutte le altre spese sanitarie dell anno. Il CAF, in fase di compilazione, applica automaticamente la franchigia e calcola la detrazione spettante. Conservare le ricevute per 5 anni a fini di eventuali controlli.

      Esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie dell osteopata

      Sul lato della tassazione IVA, l osteopata iscritto all albo o all elenco speciale beneficia dell esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie rese alla persona. Il riferimento è l articolo 10, primo comma, numero 18, del DPR 633/1972, che dichiara esenti dall imposta le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”.

      Cosa cambia rispetto al passato

      Fino al pieno riconoscimento, le prestazioni di un osteopata non sanitario erano soggette ad IVA ordinaria (22%) oppure, in alcuni casi, rientravano in regimi speciali (esenti come attività di benessere, ma con minori tutele). Oggi, una volta iscritto all elenco speciale o all albo, l osteopata applica:

      • esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972 in fattura, con la dicitura “operazione esente IVA ex art. 10, n. 18, DPR 633/72”;
      • marca da bollo da 2 euro sulle ricevute o fatture di importo superiore a 77,47 euro (regola generale per documenti esenti IVA);
      • nessun obbligo di liquidazione IVA a credito o debito sulle prestazioni sanitarie esenti.

      Implicazioni sulla fatturazione

      L osteopata in regime ordinario emette fattura elettronica esente IVA con corretto codice natura N4 (operazioni esenti). L osteopata in regime forfettario, invece, era già esonerato dall IVA per scelta del regime e dal 2024 è tenuto alla fattura elettronica come tutti gli altri forfettari.

      Esempio pratico

      Marco è un osteopata libero professionista, iscritto all elenco speciale. Riceve in studio un paziente per un trattamento osteopatico del costo di 70 euro. Marco emette ricevuta o fattura per 70 euro, senza IVA, indicando l esenzione ex art. 10. Non applica la marca da bollo perché l importo è inferiore a 77,47 euro. Per una seduta successiva da 90 euro, Marco dovrà applicare la marca da bollo da 2 euro (la cui spesa, per legge, può essere addebitata al cliente).

      Tessera sanitaria e invio dati: gli obblighi degli osteopati

      Tra gli obblighi che derivano dal riconoscimento come professione sanitaria c è l invio dei dati delle spese al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). È un obbligo che riguarda tutti i professionisti sanitari e che serve per la precompilazione del 730: i dati trasmessi vengono inseriti automaticamente nella dichiarazione precompilata dal contribuente.

      Come funziona l invio

      • l osteopata, una volta iscritto all albo o all elenco speciale, si accredita al portale Sistema TS dell Agenzia delle Entrate-Sogei;
      • trasmette i dati di tutte le prestazioni rese, con codice fiscale del paziente, importo, data e tipologia di pagamento;
      • la trasmissione avviene con scadenze semestrali o annuali a seconda dei provvedimenti annuali dell Agenzia delle Entrate;
      • il paziente può esercitare il diritto di opposizione all invio dei propri dati, se non vuole che la spesa compaia in precompilata.

      Sanzioni in caso di mancato invio

      L omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema TS comporta una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro per anno, ai sensi del decreto legislativo 175/2014. Sono previste riduzioni significative se la trasmissione corretta avviene entro 60 giorni dalla scadenza.

      Regime fiscale dell osteopata: partita IVA e forfettario

      Sul piano fiscale, l osteopata libero professionista può scegliere tra regime forfettario e regime ordinario semplificato. La scelta dipende da volumi di fatturato, presenza di costi significativi e altre variabili individuali.

      Codice ATECO dell osteopata

      Con la classificazione ATECO 2025 (entrata in vigore dal 1 aprile 2025), le attività sanitarie e di riabilitazione, comprese quelle osteopatiche, sono ricomprese nei codici della sezione Q (Sanità e assistenza sociale). In particolare, l osteopata iscritto all elenco speciale o all albo utilizza un codice ATECO della famiglia 86.90 (“altri servizi di assistenza sanitaria”), con sotto-codice specifico per le professioni della riabilitazione. Il codice esatto può variare in base alla configurazione del singolo studio e va verificato in fase di apertura partita IVA.

      Regime forfettario per l osteopata

      Il regime forfettario, disciplinato dalla legge 190/2014 e successive modifiche, è particolarmente vantaggioso per l osteopata che inizia o per chi ha studi di dimensioni contenute. Caratteristiche per il 2026:

      • limite di ricavi/compensi: 85.000 euro l anno per la permanenza nel regime;
      • uscita immediata se in corso d anno si supera la soglia di 100.000 euro;
      • coefficiente di redditività: 78% per le prestazioni professionali e di servizi (l osteopata applica il 78%, come tutti i professionisti con codice della sezione Q sanità);
      • imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi 5 anni di attività, se rispettati i requisiti);
      • esonero IVA a prescindere dall iscrizione all albo (il forfettario non addebita IVA in fattura);
      • esonero da ritenuta d acconto sulle fatture emesse;
      • fattura elettronica obbligatoria dal 1 gennaio 2024 anche per i forfettari (senza più soglia minima).

      Contributi previdenziali

      L osteopata, in attesa di una specifica cassa previdenziale, è tenuto all iscrizione alla Gestione Separata INPS. L aliquota contributiva, per il 2026, è del 26,07% per i professionisti privi di altra previdenza obbligatoria, applicata sul reddito imponibile. I contributi versati alla Gestione Separata sono integralmente deducibili dal reddito imponibile, riducendo la base IRPEF (nel regime ordinario) o costituendo unica deduzione possibile (nel regime forfettario).

      Quando rivolgersi al CAF

      Il CAF Centro Fiscale di Udine può affiancare l osteopata in tutte le fasi:

      • analisi di convenienza tra regime forfettario e ordinario;
      • apertura della partita IVA e iscrizione INPS Gestione Separata;
      • tenuta della contabilità semplificata e adempimenti annuali;
      • predisposizione e invio della dichiarazione dei redditi;
      • per i pazienti, predisposizione del 730 con detrazione delle spese osteopatiche e di tutte le altre spese sanitarie.

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      Domande frequenti su osteopatia e SSN

      L osteopata è davvero una professione sanitaria nel 2026?

      Sì. L osteopata è una professione sanitaria istituita dalla legge 3/2018 (legge Lorenzin), il cui profilo professionale è stato definito dal DPCM 25 marzo 2024. L ordinamento didattico della laurea triennale è stato approvato con decreto interministeriale del 7 luglio 2023. Per esercitare occorre essere iscritti all albo o all elenco speciale ad esaurimento dell ordine TSRM-PSTRP.

      Posso detrarre le sedute di osteopatia nel 730?

      Sì, se la prestazione è resa da un osteopata regolarmente iscritto all albo o all elenco speciale ad esaurimento del TSRM-PSTRP. La detrazione è del 19% sulla parte di spese sanitarie eccedente la franchigia di 129,11 euro complessivi annui. Il pagamento deve essere tracciabile (no contante) e si deve conservare la ricevuta o fattura per 5 anni.

      Le prestazioni osteopatiche sono coperte dal SSN?

      L osteopatia non rientra ancora nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), quindi non è una prestazione coperta universalmente dal SSN per tutti i cittadini. Tuttavia, l osteopata può essere assunto o convenzionato da strutture pubbliche, e singole Regioni o ASL possono attivare percorsi assistenziali che includono l osteopatia. Per ora, l accesso prevalente resta in regime libero-professionale.

      Come si diventa osteopata oggi?

      Dal 2024-2025 il percorso ufficiale per i nuovi osteopati è la laurea triennale in Osteopatia (classe LSNT/2), attivata presso alcune università italiane sulla base del decreto interministeriale 7 luglio 2023. L accesso è a numero programmato, con test di ammissione delle professioni sanitarie. Il titolo abilita all iscrizione all albo TSRM-PSTRP. Chi già esercitava prima dell entrata in vigore dei decreti può iscriversi all elenco speciale ad esaurimento, con criteri specifici di valutazione.

      Le prestazioni osteopatiche pagano IVA?

      No. Una volta iscritto all albo o all elenco speciale, l osteopata applica l esenzione IVA prevista dall articolo 10, numero 18, del DPR 633/1972. La fattura riporta la dicitura “operazione esente IVA ex art. 10 n. 18 DPR 633/72” e la marca da bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro.

      L osteopata deve inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria?

      Sì. Come tutte le professioni sanitarie, l osteopata iscritto all albo o all elenco speciale è tenuto a trasmettere al Sistema TS i dati delle spese sostenute dai pazienti. Questi dati confluiscono nella dichiarazione 730 precompilata e consentono al contribuente di vedersi già inserite in dichiarazione le spese osteopatiche detraibili.

      Posso aprire la partita IVA come osteopata in regime forfettario?

      Sì, il regime forfettario è perfettamente compatibile con l attività di osteopata. Il coefficiente di redditività applicabile è generalmente del 78% (prestazioni di servizi/professionali) e l imposta sostitutiva è del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni in presenza dei requisiti di nuova attività. Per orientarsi nella scelta tra regime forfettario e ordinario semplificato, è utile rivolgersi a un CAF o a un commercialista che valuti la situazione specifica.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarmi?

      Sì. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste sia gli osteopati che esercitano la professione (apertura partita IVA, contabilità, dichiarazioni, gestione adempimenti previdenziali Gestione Separata INPS) sia i pazienti che vogliono detrarre nel 730 le spese sostenute per le prestazioni osteopatiche, controllando la completezza della documentazione e la tracciabilità dei pagamenti.

      Conclusioni: un cambiamento di portata storica

      L apertura delle porte del SSN all osteopatia non è una rivoluzione del giorno per giorno: è l esito di un percorso normativo di sei anni e l inizio di un nuovo capitolo per migliaia di professionisti e per i loro pazienti. La professione è oggi pienamente regolata, l obbligo di iscrizione all albo garantisce standard di formazione e tutela del cittadino, la spesa è detraibile e la fatturazione è ordinata secondo le regole delle altre professioni sanitarie.

      Il prossimo passo, per il quale si lavora già, è l integrazione progressiva di specifiche prestazioni osteopatiche nei LEA e nei percorsi di sanità pubblica: solo allora si potrà dire che l osteopatia è entrata davvero nel SSN come prestazione esigibile dal cittadino. Per il momento, il segnale è chiaro: l osteopatia non è più disciplina di confine, ma professione sanitaria a pieno titolo, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.

      Per qualsiasi necessità – apertura partita IVA, scelta del regime fiscale, gestione adempimenti, dichiarazione 730 con detrazioni – il CAF Centro Fiscale di Udine è a disposizione di osteopati e pazienti per orientarsi tra norme e adempimenti.

      Maggio 27, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-27 15:10:272026-09-27 09:16:11Osteopatia, si aprono le porte del Sistema Sanitario Nazionale: cosa cambia nel 2026
      Osteopati, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

      Partita IVA Osteopata 2026: Apertura, Regime Forfettario, Ruolo Sanitario e Fatturazione

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      Aprire la partita IVA come osteopata nel 2026 significa entrare a pieno titolo in una professione sanitaria riconosciuta dallo Stato italiano. Dal 2017, con la Legge 3/2018 (Legge Lorenzin) e successivamente con il DPCM 7 luglio 2021, l’osteopatia è stata istituita come professione sanitaria autonoma, con percorso universitario dedicato (Laurea L/SNT in Osteopatia) e iscrizione obbligatoria all’elenco speciale TSRM-PSTRP.

      Questa guida affronta in modo completo tutti gli aspetti fiscali, previdenziali e operativi che riguardano l’osteopata libero professionista: codice ATECO 86.90.29, regime forfettario al 5% o 15%, Gestione Separata INPS, Sistema Tessera Sanitaria, esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972, fatturazione elettronica e calcoli pratici delle tasse.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste osteopati su tutto il territorio nazionale nell’apertura della partita IVA, nella scelta del regime fiscale più conveniente e nella gestione completa di fatturazione e dichiarazione redditi.

      Osteopata: professione sanitaria riconosciuta dal 2017

      L’osteopatia è una professione sanitaria autonoma riconosciuta in Italia con l’articolo 7 della Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 (cosiddetta “Legge Lorenzin”), che ha modificato il D.lgs. 502/1992 istituendo nuove professioni sanitarie. Successivamente, il DPCM 7 luglio 2021 ha definito ufficialmente il profilo dell’osteopata, le competenze professionali e l’ordinamento didattico universitario.

      L’osteopata è il professionista sanitario che, con autonomia di giudizio e responsabilità diretta, applica la manipolazione osteopatica finalizzata al trattamento delle disfunzioni di carattere muscolo-scheletrico, viscerale e cranio-sacrale. L’osteopata non somministra farmaci, non esegue diagnosi mediche e non sostituisce la figura del medico, ma opera come professionista sanitario complementare nel campo del benessere muscolo-scheletrico.

      Tappe principali del riconoscimento

      • 2017: la Legge 3/2018 istituisce l’osteopatia tra le professioni sanitarie
      • 2020: avvio del percorso transitorio con il Decreto interministeriale 7 luglio 2020
      • 2021: DPCM 7 luglio 2021 individua il profilo professionale dell’osteopata
      • 2023: avviati i corsi di laurea triennale e magistrale in Osteopatia
      • 2024: prime lauree, ingresso nel Sistema Tessera Sanitaria e detraibilità delle prestazioni come spese sanitarie

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      Differenze tra osteopata, fisioterapista, chiropratico e massofisioterapista

      Una delle confusioni più frequenti riguarda le differenze tra l’osteopata e altre figure professionali che operano sul corpo. Ecco un confronto chiaro:

      FiguraRiconoscimentoPercorso formativoAmbito
      OsteopataProfessione sanitaria (Legge 3/2018)Laurea L/SNT Osteopatia o percorso transitorio ESO+EPManipolazione osteopatica muscolo-scheletrica, viscerale e cranio-sacrale
      FisioterapistaProfessione sanitaria (D.M. 741/1994)Laurea L/SNT2 FisioterapiaRiabilitazione motoria su prescrizione medica
      ChiropraticoRiconosciuto dalla Legge 244/2007 ma senza ordinamento didatticoLaurea estera (es. UK, USA)Manipolazioni vertebrali
      MassofisioterapistaOperatore sanitario (anteriore al 1999)Diploma triennale regionaleMassaggio terapeutico

      L’osteopata, a differenza del fisioterapista, non opera necessariamente su prescrizione medica ed è abilitato alla valutazione osteopatica autonoma. Rispetto al chiropratico, gode di un percorso universitario italiano strutturato. Rispetto al massofisioterapista, ha un riconoscimento sanitario pieno con elenco speciale presso l’ordine TSRM-PSTRP.

      Requisiti formativi: laurea o percorso transitorio

      Per esercitare la professione di osteopata in Italia con partita IVA è necessario possedere uno dei seguenti titoli:

      Percorso ordinario: laurea L/SNT Osteopatia

      Dal 2024 è attivo il Corso di Laurea triennale in Osteopatia (Classe L/SNT – Professioni sanitarie) presso varie università italiane, con accesso a numero programmato. Il percorso prevede:

      • 3 anni di laurea triennale (180 CFU) con esame finale abilitante
      • Possibilità di proseguire con laurea magistrale L/SNT2/MAG (2 anni, 120 CFU)
      • Tirocinio clinico obbligatorio in strutture convenzionate
      • Esame di Stato abilitante alla professione

      Percorso transitorio (ad esaurimento)

      Per chi ha conseguito il diploma osteopatico prima dell’entrata in vigore del DPCM 2021, è previsto un percorso transitorio con doppio canale:

      • Canale A: laureati in professioni sanitarie (es. fisioterapisti) con diploma osteopatico ESO o equivalente di scuola privata accreditata
      • Canale B: diplomati osteopati con percorso di studio T1 (a tempo pieno, 5 anni) o T2 (part-time, 6 anni) presso scuole riconosciute (ESO, EP, AIMO, ecc.)

      I professionisti del percorso transitorio devono superare una prova di valutazione nazionale per essere inseriti nell’elenco speciale ad esaurimento dell’albo TSRM-PSTRP.

      Iscrizione all’elenco speciale TSRM-PSTRP

      Tutti gli osteopati abilitati devono iscriversi all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM-PSTRP) presso l’ordine territoriale della provincia di residenza o di esercizio.

      Documenti necessari per l’iscrizione

      • Domanda di iscrizione (modulo dell’ordine territoriale)
      • Titolo di studio in originale o copia autenticata
      • Documento di identità e codice fiscale
      • Certificato di residenza o domicilio professionale
      • Quietanza di pagamento tassa di concessione governativa (€ 168) e quota di iscrizione
      • Due fototessere

      La quota annuale è variabile per ordine territoriale ma generalmente si attesta tra 120 e 180 euro all’anno. È integralmente deducibile come spesa professionale (anche per i forfettari, in modo indiretto tramite coefficiente di redditività).

      Obbligo ECM

      Come professione sanitaria, l’osteopata è soggetto all’obbligo formativo ECM (Educazione Continua in Medicina): 150 crediti ogni triennio (50 crediti l’anno). I corsi ECM sono interamente deducibili come spese di aggiornamento professionale.

      Codice ATECO osteopata 2026: 86.90.29

      Il codice ATECO da utilizzare in fase di apertura partita IVA per l’osteopata è:

      86.90.29 — Altri servizi di assistenza sanitaria n.c.a. (non classificati altrove)

      Questo codice include le prestazioni sanitarie erogate da professionisti abilitati al di fuori delle categorie specifiche (medici, infermieri, fisioterapisti, ecc.). È lo stesso codice ATECO utilizzato per altri professionisti sanitari come dietisti, podologi e logopedisti.

      Coefficiente di redditività e regime forfettario

      Nel regime forfettario, il codice ATECO 86.90.29 ha un coefficiente di redditività del 78% (settore “Servizi professionali e sanitari”). Questo significa che, sul fatturato lordo, il 78% è considerato reddito imponibile e il restante 22% è la quota forfettaria di costi deducibili.

      Esempio: se l’osteopata fattura 30.000 € in un anno, il reddito imponibile sarà 30.000 × 78% = 23.400 €, su cui si calcolano sia le tasse che i contributi INPS Gestione Separata.

      Regime forfettario per osteopata: aliquote e limiti

      Il regime forfettario è la scelta più conveniente per la maggior parte degli osteopati che avviano l’attività. Le condizioni per il 2026 sono:

      • Limite di ricavi: 85.000 € annui
      • Aliquota imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni di attività (start-up), poi 15%
      • Coefficiente di redditività: 78% (ATECO 86.90.29)
      • No IRPEF, no addizionali, no IRAP: tutto sostituito dall’imposta sostitutiva
      • No IVA: nessun obbligo di applicazione, nessuna detrazione
      • No studi di settore / ISA

      Requisiti per l’aliquota agevolata al 5%

      Per accedere all’aliquota ridotta al 5% (start-up), l’osteopata deve:

      • Non aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni precedenti
      • Non proseguire un’attività precedentemente svolta come dipendente o collaboratore (con limitate eccezioni per il tirocinio)
      • Se prosegue un’attività esistente, i ricavi del periodo precedente non devono superare il limite forfettario

      Cause di esclusione

      • Reddito da lavoro dipendente o pensione superiore a 30.000 € nell’anno precedente
      • Spese per personale dipendente superiori a 20.000 €
      • Partecipazione in società di persone, SRL trasparenti o associazioni professionali
      • Fatturazione prevalente verso ex datore di lavoro (o aziende collegate) negli ultimi 2 anni

      Contributi INPS: Gestione Separata 2026

      L’osteopata non ha una cassa previdenziale dedicata (a differenza di medici-ENPAM, infermieri-ENPAPI, psicologi-ENPAP, biologi-ENPAB). Deve quindi iscriversi alla Gestione Separata INPS, ai sensi della Legge 335/1995.

      Aliquote Gestione Separata 2026

      • 26,07%: aliquota piena per professionisti senza altra copertura previdenziale (25% IVS + 1,07% maternità/malattia/ANF)
      • 24%: aliquota ridotta per professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (es. lavoratori dipendenti) o titolari di pensione

      Massimale e minimale

      • Massimale 2026: circa 119.650 € (oltre questa soglia non si versano contributi)
      • Minimale: la Gestione Separata NON ha contributi minimi obbligatori; si paga in proporzione al reddito effettivo

      Iscrizione alla Gestione Separata

      L’iscrizione si effettua online sul portale INPS (con SPID/CIE) entro il primo pagamento dei contributi. È contestuale all’apertura della partita IVA e non prevede oneri di iscrizione iniziali.

      Versamento contributi

      I contributi si versano con F24, calcolati sul reddito dichiarato (per i forfettari sul 78% del fatturato). Le scadenze coincidono con quelle delle imposte:

      • 30 giugno: saldo anno precedente + primo acconto (50% del dovuto)
      • 30 novembre: secondo acconto (50% del dovuto)

      Sistema Tessera Sanitaria: obbligo dal 2024

      Dal 1° gennaio 2024, in seguito al riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria, l’osteopata è obbligato all’invio dei dati delle proprie fatture al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del DPR 600/1973 e successivi provvedimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

      Cosa prevede l’obbligo STS

      • Trasmissione di tutte le fatture emesse a persone fisiche residenti in Italia
      • Frequenza: mensile o semestrale a scelta del professionista
      • Informazioni richieste: codice fiscale del paziente, importo, data, tipologia di spesa
      • Sanzioni in caso di omissione: da 100 a 50.000 € in base alla gravità

      Detraibilità per il paziente

      Le prestazioni dell’osteopata, inviate al Sistema TS, sono detraibili al 19% come spese sanitarie ex articolo 15 del TUIR per il paziente, sempre che siano superiori alla franchigia di 129,11 € annui complessivi e siano pagate con strumenti tracciabili (bancomat, carta di credito, bonifico, app di pagamento).

      Questa novità rappresenta un vantaggio competitivo enorme per gli osteopati: le prestazioni costano “meno” al paziente grazie alla detrazione, fidelizzando la clientela.

      Diritto di opposizione del paziente

      Il paziente può opporsi all’invio dei dati al Sistema TS. In questo caso, l’osteopata indica nella fattura “Paziente che si oppone all’invio dei dati al Sistema TS” e la fattura non viene trasmessa, ma il paziente perde il diritto alla detrazione automatica nella precompilata (può comunque dichiararla manualmente).

      Esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972 e fatturazione

      Le prestazioni dell’osteopata, in quanto erogate da professionista sanitario, beneficiano dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, che esenta da IVA le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona” da parte di professionisti sanitari abilitati.

      Conseguenze dell’esenzione IVA

      • NO addebito IVA al paziente (la fattura non riporta IVA)
      • L’osteopata non può detrarre l’IVA sugli acquisti professionali
      • Imposta di bollo di 2 € per fatture di importo superiore a 77,47 € (carico legale del cliente, ma in genere a carico dell’osteopata per prassi commerciale)
      • In fattura va indicata la dicitura: “Operazione esente da IVA art. 10, comma 1, n. 18 DPR 633/1972”

      Fatturazione elettronica B2C

      Per le prestazioni sanitarie a privati cittadini, è previsto un regime particolare:

      • I forfettari sotto la soglia di 25.000 € di fatturato sono esenti dall’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2024 (dal 2025 obbligo per tutti)
      • Per le prestazioni inviate al Sistema TS, vige il divieto di fatturazione elettronica via SDI per motivi di privacy: la fattura va emessa solo in formato cartaceo o PDF al paziente, e i dati trasmessi al portale STS
      • Codice destinatario: “0000000” (sette zeri) per cliente privato senza PEC

      Esempio fattura osteopata (forfettario)

      Trattamento osteopatico: 70,00 €
      Operazione esente IVA art. 10, c. 1, n. 18 DPR 633/1972
      Operazione effettuata da soggetto in regime forfettario art. 1 c. 54-89 L. 190/2014
      Imposta di bollo: 2,00 € (assolta in modo virtuale)
      Totale fattura: 72,00 €

      Prestazioni tipiche e tariffe medie

      Le tariffe dell’osteopata sono libere (non esiste un tariffario nazionale), ma in Italia si attestano su valori abbastanza standard:

      PrestazioneDurataTariffa media
      Prima visita osteopatica + valutazione posturale60-75 min70 – 100 €
      Trattamento osteopatico standard (follow-up)45-60 min60 – 80 €
      Trattamento pediatrico (neonati / bambini)30-45 min60 – 90 €
      Trattamento sportivo specifico45-60 min70 – 100 €
      Visita osteopatica donna in gravidanza45-60 min70 – 90 €
      Pacchetto 5 sedute—250 – 400 €

      Le tariffe variano considerevolmente per area geografica: nelle grandi città del Nord (Milano, Torino, Bologna) si arriva facilmente a 90-110 € a seduta, mentre nelle zone del Sud Italia si parte spesso da 50-60 €.

      Studio professionale: SCIA, assicurazione e attrezzature

      SCIA sanitaria

      L’osteopata che apre uno studio professionale autonomo deve presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) sanitaria al Comune di riferimento. La SCIA attesta:

      • Idoneità dei locali (superficie minima, areazione, illuminazione, servizi igienici)
      • Rispetto delle norme igienico-sanitarie (DPR 14 gennaio 1997)
      • Possesso del titolo abilitante
      • Direttore sanitario (può essere lo stesso osteopata)

      I requisiti dei locali sono dettati dalla normativa regionale: in genere si richiedono almeno 12-15 mq per la sala trattamenti, sala d’attesa e bagno separato.

      Assicurazione RC professionale obbligatoria

      In quanto professionista sanitario, l’osteopata deve sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi della Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco). Costi indicativi:

      • Polizza base: 180-300 € all’anno per coperture fino a 1.000.000 €
      • Polizza professionale completa: 300-500 € all’anno con tutela legale

      Attrezzature: lettino osteopatico e altri strumenti

      L’investimento iniziale tipico di uno studio osteopatico include:

      • Lettino osteopatico elettrico professionale: 1.200 – 3.500 €
      • Lettino osteopatico portatile (per visite domiciliari): 400 – 800 €
      • Negativoscopio per lettura RX: 100 – 250 €
      • Pedana propriocettiva e materiale per valutazione posturale: 200 – 600 €
      • Software gestionale per appuntamenti e fatturazione: 200 – 500 € l’anno

      Attenzione: nel regime forfettario non si deducono analiticamente le spese, perché il coefficiente del 78% include forfettariamente i costi. Il 22% del fatturato è già la quota di costi presunti. Pertanto, le spese del lettino e degli arredi non sono ulteriormente deducibili in regime forfettario.

      Solo passando al regime ordinario (semplificato o ordinario con contabilità) è possibile dedurre analiticamente le spese e ammortizzare i beni strumentali (lettino al 12,5% all’anno).

      Esempi di calcolo tasse osteopata in regime forfettario

      Vediamo tre scenari pratici di osteopata in regime forfettario, con coefficiente di redditività del 78% e aliquota Gestione Separata 26,07% (professionista senza altra copertura).

      Scenario 1: fatturato 25.000 € (start-up)

      • Reddito imponibile: 25.000 × 78% = 19.500 €
      • Imposta sostitutiva 5% (start-up): 19.500 × 5% = 975 €
      • Contributi INPS Gestione Separata: 19.500 × 26,07% = 5.083,65 €
      • Totale tasse + contributi: 6.058,65 € (24,2% del fatturato)
      • Netto in tasca: 25.000 – 6.058,65 = 18.941,35 €

      Scenario 2: fatturato 40.000 € (consolidato)

      • Reddito imponibile: 40.000 × 78% = 31.200 €
      • Imposta sostitutiva 15% (oltre 5° anno): 31.200 × 15% = 4.680 €
      • Contributi INPS Gestione Separata: 31.200 × 26,07% = 8.133,84 €
      • Totale tasse + contributi: 12.813,84 € (32,0% del fatturato)
      • Netto in tasca: 40.000 – 12.813,84 = 27.186,16 €

      Scenario 3: fatturato 60.000 € (professionista esperto)

      • Reddito imponibile: 60.000 × 78% = 46.800 €
      • Imposta sostitutiva 15%: 46.800 × 15% = 7.020 €
      • Contributi INPS Gestione Separata: 46.800 × 26,07% = 12.200,76 €
      • Totale tasse + contributi: 19.220,76 € (32,0% del fatturato)
      • Netto in tasca: 60.000 – 19.220,76 = 40.779,24 €

      Nota: i contributi INPS versati nell’anno sono integralmente deducibili dal reddito imponibile dell’anno successivo (per chi è in forfettario, riducono la base imponibile dell’imposta sostitutiva).

      Osteopata dipendente con partita IVA: si può?

      Sì, è perfettamente compatibile essere lavoratore dipendente e avere partita IVA come osteopata, sia in regime forfettario che ordinario, purché:

      • Il contratto di lavoro dipendente non vieti espressamente la libera professione (verificare clausole di esclusiva)
      • Per il pubblico impiego vige il regime di esclusiva (occorre passare a part-time o richiedere autorizzazione)
      • Se il reddito da lavoro dipendente è superiore a 30.000 €, scatta l’esclusione dal regime forfettario
      • Per la Gestione Separata si applica l’aliquota ridotta 24% (anziché 26,07%) perché già coperti previdenzialmente

      Tipica situazione: osteopata assunto in una clinica come fisioterapista o operatore sanitario e contemporaneamente libero professionista nel proprio studio. È una soluzione molto diffusa nei primi anni di attività.

      Collaborazioni con medici, fisioterapisti e centri

      L’osteopata può collaborare con altri professionisti sanitari attraverso diverse forme contrattuali:

      • Affitto di camera all’interno di studi medici o poliambulatori (con regolare contratto di locazione e suddivisione spese)
      • Contratto di prestazione professionale con clinica/poliambulatorio (l’osteopata fattura direttamente alla struttura)
      • Collaborazione con fisioterapisti per casi che richiedono sia trattamento osteopatico sia riabilitativo
      • Convenzioni con assicurazioni sanitarie integrative (UniSalute, RBM, FASI, ecc.)

      Le strutture sanitarie convenzionate possono fatturare direttamente al paziente e poi liquidare l’osteopata con compenso netto, oppure l’osteopata fattura direttamente al paziente e versa una quota fissa di affitto alla clinica. La seconda opzione è generalmente più conveniente fiscalmente.

      Pubblicità sanitaria: limiti della Legge Boldi (Boldi-Lorenzin)

      La Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), articolo 1, commi 525-526, ha introdotto severe limitazioni alla pubblicità sanitaria, applicabili anche all’osteopata in quanto professionista sanitario.

      Cosa è permesso

      • Comunicazioni informative funzionali alla scelta consapevole del paziente
      • Indicazione di prestazioni, qualifiche, titoli di studio
      • Recapiti, orari e tariffe
      • Sito web e pagina social a contenuto informativo

      Cosa è vietato

      • Promesse di guarigione o risultati garantiti
      • Sconti e promozioni di tipo commerciale (es. “2×1”, “porta un amico”, “scontistica del 50%”)
      • Testimonianze cliniche di pazienti con immagini “before/after”
      • Pubblicità ingannevole o suggestiva

      L’ordine TSRM-PSTRP vigila sul rispetto delle norme deontologiche pubblicitarie e può applicare sanzioni disciplinari in caso di violazione, fino alla sospensione dall’albo.

      Apertura partita IVA osteopata: passo per passo

      Ecco la sequenza ottimale per aprire la partita IVA come osteopata:

      1. Iscrizione all’albo TSRM-PSTRP: prerequisito indispensabile
      2. Apertura partita IVA: invio modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (online tramite intermediario abilitato come il CAF, o tramite il proprio cassetto fiscale). ATECO 86.90.29, regime forfettario
      3. Iscrizione Gestione Separata INPS: tramite il portale INPS con SPID/CIE
      4. Iscrizione al Sistema Tessera Sanitaria: via SPID, profilo “operatore sanitario” sul portale STS
      5. SCIA sanitaria: per chi apre uno studio (al SUAP del Comune)
      6. Sottoscrizione assicurazione RC professionale obbligatoria
      7. Acquisto software gestionale per fatturazione e gestione appuntamenti
      8. Comunicazione del codice destinatario e indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate

      Il tempo medio per completare l’intero iter è di 15-30 giorni. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste in tutti i passaggi, dalla compilazione del modello AA9/12 fino alla registrazione al Sistema TS.

      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre l’apertura e gestione della partita IVA in regime forfettario o ordinario. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

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      Il CAF Centro Fiscale è specializzato in apertura e gestione P.IVA forfettario per professionisti: medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri, architetti, ingegneri, geometri e altre categorie. Servizio completo interamente online da tutta Italia o in sede a Udine/Cividale. Per le fatture elettroniche ti consigliamo fatturazioneitalia.it: da 49 € l’anno IVA inclusa con prezzo bloccato 3 anni, Sistema Tessera Sanitaria nel piano Pro e 30 giorni di prova gratuita senza carta.

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      FAQ: domande frequenti su partita IVA osteopata

      Posso lavorare come osteopata senza partita IVA?

      No, l’attività di osteopata è qualificata come libera professione abituale e richiede l’apertura della partita IVA. Solo prestazioni del tutto occasionali (limite 5.000 € lordi anno) possono essere svolte con prestazione occasionale, ma di fatto l’osteopata non può rientrare in questo regime perché si tratta di attività professionale continuativa.

      Quanto guadagna in media un osteopata?

      Le statistiche del Registro Italiano Osteopati (ROI) e del comitato professione osteopatica indicano un fatturato medio di 35.000 – 50.000 € lordi per osteopata libero professionista, con un netto medio in tasca tra 24.000 e 34.000 €. I professionisti più affermati nelle grandi città superano i 70.000 € di fatturato.

      L’osteopata può fare diagnosi mediche?

      No, l’osteopata non è un medico e non può fare diagnosi mediche né prescrivere farmaci. L’osteopata effettua una valutazione osteopatica finalizzata al trattamento manipolativo e, se necessario, indirizza il paziente al medico per accertamenti diagnostici.

      Le prestazioni dell’osteopata sono detraibili al 19%?

      Sì, dal 2024 le prestazioni dell’osteopata iscritto all’albo TSRM-PSTRP sono detraibili al 19% come spese sanitarie ai fini IRPEF, purché pagate con strumenti tracciabili e superiori complessivamente alla franchigia di 129,11 € annui.

      Quali sono i costi annuali fissi per un osteopata libero professionista?

      • Quota albo TSRM-PSTRP: 120 – 180 €
      • Assicurazione RC professionale: 200 – 400 €
      • Software gestionale: 200 – 500 €
      • Affitto studio o quota struttura: 3.000 – 12.000 €
      • Aggiornamento ECM: 200 – 800 €
      • Totale costi fissi: 4.000 – 14.000 € l’anno

      L’osteopata può lavorare anche a domicilio?

      Sì, l’osteopata può effettuare visite a domicilio del paziente. Per le visite domiciliari non è necessaria SCIA del Comune (perché lo studio è il domicilio professionale dell’osteopata), ma vige sempre l’obbligo di assicurazione RC e l’invio fattura al Sistema TS.

      Posso lavorare con minori e neonati?

      Sì, l’osteopata può trattare anche neonati, bambini e adolescenti, previa autorizzazione e firma del consenso informato da parte di entrambi i genitori (o tutore legale). I trattamenti pediatrici richiedono però una formazione specifica post-laurea, oggi prevista nei master di II livello.

      Cosa succede se supero gli 85.000 € di fatturato?

      Se nel corso dell’anno l’osteopata supera 85.000 € di fatturato ma resta entro 100.000 €, conclude l’anno in regime forfettario e dal 1° gennaio successivo passa al regime ordinario. Se invece supera i 100.000 € in corso d’anno, esce immediatamente dal forfettario e deve applicare l’IVA dal momento del superamento (con conseguente obbligo di rifatturazione delle operazioni successive con IVA).

      Il CAF Centro Fiscale assiste gli osteopati di tutta Italia

      Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nell’assistenza fiscale ai professionisti sanitari e assiste osteopati in tutta Italia, sia in presenza presso le sedi di Udine, sia online. I servizi includono:

      • Apertura partita IVA con scelta del regime fiscale ottimale
      • Gestione fatturazione elettronica e invio dati al Sistema TS
      • Versamento contributi INPS Gestione Separata e calcolo F24
      • Dichiarazione redditi annuale (Modello Redditi PF)
      • Consulenza per il passaggio dal forfettario al regime ordinario
      • Tenuta contabilità per chi sceglie il regime ordinario
      • Consulenza su SCIA sanitaria e adempimenti studio

      Per una consulenza personalizzata gratuita sull’apertura della tua partita IVA da osteopata, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine: 0432 1845053 oppure via email a info@centrofiscale.com.

      Nota legale: questo articolo ha finalità divulgative. Le aliquote, i limiti e le scadenze possono variare in base alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e della normativa vigente al momento. Per situazioni personali specifiche, è sempre consigliato rivolgersi al CAF di fiducia o a un commercialista abilitato.

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      Maggio 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-21 08:00:002026-09-27 00:04:58Partita IVA Osteopata 2026: Apertura, Regime Forfettario, Ruolo Sanitario e Fatturazione

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