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Tag Archivio per: fatturazione B2B forfettario

Guide Fatturazione Elettronica

Fatturare all’Estero in Regime Forfettario 2026: UE, Extra-UE, OSS e Reverse Charge

regime forfettario partita iva

Sempre più freelance, consulenti digitali, sviluppatori e professionisti in regime forfettario lavorano con clienti esteri: aziende UE, startup americane, marketplace britannici, clienti privati che acquistano corsi online. La domanda ricorrente è semplice: si può fatturare all’estero in regime forfettario? La risposta è sì, ma le regole cambiano in base al cliente (azienda o privato) e al Paese (UE o extra-UE). Ogni scenario richiede una specifica gestione di IVA, dichiarazioni e adempimenti.

In questa guida completa 2026 analizziamo i 4 scenari possibili, gli adempimenti VIES, il regime OSS per i servizi digitali, il funzionamento del reverse charge, l’esonero dall’esterometro per i forfettari, gli strumenti di pagamento internazionali (Wise, PayPal, Stripe), il quadro RW per il monitoraggio dei conti esteri, oltre a esempi pratici di fatture compilate. Una guida pensata per chi vuole espandere il proprio business oltre i confini italiani senza errori.

In sintesi: il forfettario può fatturare clienti esteri senza addebitare IVA italiana nella maggior parte dei casi. Per i clienti UE B2B serve l’iscrizione al VIES e si applica il reverse charge. Per i clienti UE B2C contano la soglia di 10.000€ e il regime OSS. Per gli extra-UE l’operazione è fuori campo IVA. I forfettari sono esonerati dall’esterometro dal 2024.

Indice dei contenuti

  1. Fatturare all’estero in regime forfettario: si può?
  2. I 4 scenari di fatturazione estera
  3. Scenario 1: Cliente UE B2B (azienda con P.IVA)
  4. Scenario 2: Cliente UE B2C (privato consumatore)
  5. Scenario 3: Cliente extra-UE B2B
  6. Scenario 4: Cliente extra-UE B2C
  7. VIES: come iscriversi e perché serve
  8. Esterometro 2026: forfettari esonerati
  9. Strumenti di pagamento internazionali
  10. Gestione del cambio valuta
  11. Tassazione redditi esteri nel forfettario
  12. Quadro RW: monitoraggio conti esteri
  13. Esempi pratici di fatture estere
  14. Domande frequenti

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Fatturare all’estero in regime forfettario: si può?

Sì, il regime forfettario (Legge 190/2014) consente pienamente di emettere fatture verso clienti esteri, sia all’interno dell’Unione Europea sia fuori UE. Non esistono limiti specifici al fatturato estero: l’unico limite generale resta la soglia di 85.000 euro di ricavi annui complessivi (italiani + esteri sommati) per restare nel regime agevolato.

La particolarità riguarda l’IVA: il forfettario non addebita IVA in fattura ai clienti italiani (art. 1 c. 58 L. 190/2014) e, per le operazioni estere, generalmente continua a non addebitarla. Cambiano però le diciture obbligatorie, gli obblighi di registrazione e gli adempimenti dichiarativi a seconda del tipo di cliente e della sua localizzazione. Capire quale scenario applicare alla propria fattura è il punto di partenza per non commettere errori e per non incorrere in sanzioni dell’Agenzia delle Entrate.

I 4 scenari di fatturazione estera

Per stabilire come compilare una fattura estera in regime forfettario occorre rispondere a due domande:

  • Il cliente è un’azienda (B2B) o un privato consumatore (B2C)?
  • Il cliente ha sede in un Paese UE o extra-UE?

Combinando le due variabili otteniamo 4 scenari, ognuno con regole IVA, diciture e adempimenti diversi:

ScenarioClienteTrattamento IVAAdempimento principale
1UE B2B (azienda)Reverse charge (no IVA)VIES obbligatorio
2UE B2C (privato)IVA italiana o OSSSoglia 10.000€ e OSS
3Extra-UE B2B (azienda)Fuori campo IVA art. 7-terNessuno (no esterometro)
4Extra-UE B2C (privato)Dipende dal servizioVariabile

Scenario 1: Cliente UE B2B (azienda con P.IVA)

È il caso più comune per i freelance digitali italiani: un’agenzia tedesca, una software house olandese, una startup francese acquistano servizi di consulenza, sviluppo, design o marketing. Il cliente è un soggetto passivo IVA in un Paese UE, dotato di partita IVA comunitaria.

Reverse charge: l’inversione contabile

Per i servizi B2B intra-UE si applica l’art. 7-ter DPR 633/1972: la prestazione si considera effettuata nel Paese del committente (Germania, Francia, ecc.). Il forfettario emette la fattura senza addebitare IVA italiana, e il cliente UE assolve l’imposta nel proprio Paese tramite il meccanismo del reverse charge (inversione contabile).

Diciture obbligatorie

Una fattura B2B intra-UE emessa da un forfettario deve riportare due diciture distinte:

  • Dicitura forfettario: “Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 – Regime forfettario”
  • Dicitura reverse charge: “Operazione non soggetta a IVA – Reverse charge ex art. 7-ter DPR 633/1972”

Iscrizione al VIES: obbligatoria

Per emettere fatture intracomunitarie B2B occorre essere iscritti al VIES (VAT Information Exchange System), il sistema europeo che identifica i soggetti passivi IVA abilitati alle operazioni transfrontaliere. L’iscrizione si fa con il modulo AA9/12 (per le persone fisiche) presso l’Agenzia delle Entrate, oppure online tramite Fisconline/Entratel. È possibile richiederla anche al momento dell’apertura della partita IVA.

Attenzione: emettere fatture intra-UE B2B senza essere iscritti al VIES espone a sanzioni e fa considerare l’operazione come interna (con obbligo di IVA italiana). Verificare sempre la P.IVA del cliente sul portale ufficiale vies.europa.eu prima di emettere la fattura.

Codice destinatario per cliente UE

Per la fattura elettronica verso un cliente UE va indicato un codice destinatario convenzionale di 7 caratteri “X” (XXXXXXX). Lo SDI (Sistema di Interscambio) gestisce così le fatture intracomunitarie, distinguendole da quelle interne. Il file XML va comunque trasmesso allo SDI: dal 2024 il forfettario è obbligato alla fatturazione elettronica anche verso clienti esteri.

Modello Intrastat: esonero per i forfettari

I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dalla presentazione del modello Intrastat per le prestazioni di servizi rese a soggetti UE. L’esonero deriva dal fatto che il forfettario non applica IVA e non ha obbligo di liquidazione periodica. Tuttavia, le operazioni intra-UE concorrono al limite di 85.000 euro annui per la permanenza nel regime.

Scenario 2: Cliente UE B2C (privato consumatore)

Quando il cliente è un consumatore finale residente in un altro Paese UE (un privato tedesco che compra un corso online, un cittadino francese che acquista un e-book), le regole cambiano profondamente rispetto al B2B. Bisogna distinguere tra servizi tradizionali e servizi digitali/elettronici.

Servizi tradizionali B2C

Per le prestazioni “tradizionali” (consulenze in presenza, prestazioni rese in loco, servizi alla persona) si applica generalmente l’art. 7-ter DPR 633/1972 che, per i servizi B2C, considera l’operazione effettuata nel Paese del prestatore. Il forfettario emette quindi una fattura ordinaria senza IVA, applicando solo la dicitura del regime forfettario (art. 1 c. 58 L. 190/2014). Esistono però eccezioni per servizi specifici (immobiliari, trasporti, ristorazione) regolati da norme speciali.

Servizi digitali ed elettronici (TBE/MOSS-OSS)

Per i servizi TBE (Telecommunications, Broadcasting, Electronic services) la regola è diversa: software scaricabili, e-book, corsi online registrati, app, hosting, streaming, accessi a piattaforme digitali. Questi servizi sono regolati dall’art. 7-octies DPR 633/1972: l’operazione si considera effettuata nel Paese del consumatore.

Per evitare a ogni venditore di doversi registrare in ognuno dei 27 Paesi UE, l’Unione Europea ha istituito il regime OSS (One Stop Shop), evoluzione del precedente MOSS. Con OSS si versa l’IVA del Paese del cliente attraverso un unico portale italiano (Agenzia delle Entrate), che ridistribuisce l’imposta agli Stati membri.

Soglia di 10.000 euro: il bivio

La soglia di 10.000 euro annui di vendite UE B2C complessive determina due strade:

  • Sotto i 10.000€ annui: il forfettario applica le regole italiane. Per i servizi digitali può fatturare con IVA italiana (anche se in forfettario non si addebita), oppure aderire facoltativamente all’OSS.
  • Sopra i 10.000€ annui: registrazione OSS obbligatoria. L’IVA va versata nei Paesi dei consumatori finali tramite l’unico portale OSS italiano.

Forfettari e OSS: i contribuenti in regime forfettario possono aderire al regime OSS pur restando nel regime agevolato. In questo specifico caso, e solo per le vendite estere B2C OSS, sono tenuti ad applicare e versare l’IVA del Paese del cliente. Il regime forfettario resta valido per la tassazione del reddito (5% o 15%).

Scenario 3: Cliente extra-UE B2B (USA, UK, Svizzera)

Quando il cliente è un’azienda con sede fuori dall’Unione Europea (USA, Regno Unito post-Brexit, Svizzera, Canada, Australia, Emirati Arabi, Singapore, ecc.) la fatturazione è più semplice. L’operazione è considerata fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972: la prestazione si considera effettuata nel Paese del committente, fuori dal perimetro IVA italiano.

Come si compila la fattura

La fattura per un cliente extra-UE B2B in regime forfettario riporta:

  • Nessuna IVA in fattura
  • Dicitura art. 7-ter: “Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972”
  • Dicitura forfettario: “Operazione senza applicazione dell’IVA – Regime forfettario art. 1 c. 54-89 L. 190/2014”
  • Codice destinatario “XXXXXXX” per la trasmissione SDI
  • Tax ID/EIN del cliente USA (o equivalente per altro Paese) nel campo del codice fiscale

Niente VIES, niente esterometro

Per le operazioni con clienti extra-UE non serve l’iscrizione al VIES (è richiesta solo per le operazioni intra-UE). Inoltre, il forfettario è esonerato dall’esterometro (vedi sezione dedicata). L’unica trasmissione obbligatoria è quella elettronica via SDI, attiva dal 2024 per tutti i forfettari, anche per le operazioni con l’estero.

Scenario 4: Cliente extra-UE B2C (privato consumatore)

Quando un consumatore finale extra-UE acquista un servizio da un forfettario italiano (un cittadino americano che compra un corso online, un australiano che acquista una consulenza in videocall) la regola cambia in base alla natura del servizio.

Servizi tradizionali

Per i servizi B2C “tradizionali” (consulenza, formazione individuale, prestazioni intellettuali) prestati a privati extra-UE si applica generalmente la regola del Paese del prestatore (art. 7-ter): la fattura riporta la sola dicitura del regime forfettario, senza IVA italiana.

Servizi digitali

Per i servizi digitali/elettronici verso privati extra-UE si applica l’art. 7-octies DPR 633/1972: l’operazione è fuori campo IVA in Italia perché il consumo avviene fuori UE. Non si applica il regime OSS (limitato all’UE) e non è dovuta IVA italiana. Va inserita la dicitura: “Operazione non soggetta a IVA art. 7-octies DPR 633/1972”.

Casistiche specifiche: alcune categorie di servizi (immobiliari, trasporti, ristorazione, fiere) hanno regole speciali a prescindere dal Paese del cliente. In caso di dubbio è sempre consigliato un confronto con il proprio CAF o un commercialista, soprattutto per attività ricorrenti o di importo rilevante.

VIES: come iscriversi e perché serve

Il VIES (VAT Information Exchange System) è il sistema europeo che identifica i soggetti passivi IVA autorizzati alle operazioni intracomunitarie. Senza iscrizione, una partita IVA italiana viene considerata “interna” e non può effettuare operazioni intra-UE in reverse charge.

Quando è obbligatorio

  • Cessioni di beni o prestazioni di servizi a soggetti passivi UE (B2B intra-UE)
  • Acquisti di beni o servizi da soggetti passivi UE (per applicare il reverse charge sugli acquisti)

Come iscriversi

  1. In sede di apertura della partita IVA: spuntare la casella “Operazioni intracomunitarie” nel modello AA9/12 (persone fisiche) o AA7/10 (società)
  2. Successivamente: presentare il modello AA9/12 di variazione all’Agenzia delle Entrate, anche online via Fisconline/Entratel
  3. Tempi: l’iscrizione è generalmente immediata e visibile sul portale VIES entro pochi giorni lavorativi

Verifica della P.IVA del cliente

Prima di emettere una fattura intra-UE B2B occorre sempre verificare la partita IVA del cliente sul portale ufficiale vies.europa.eu. Una P.IVA non valida o non iscritta al VIES rende l’operazione interna, con obbligo di applicare IVA italiana e responsabilità del prestatore. Conviene salvare lo screenshot della verifica come prova in caso di controllo.

Esterometro 2026: forfettari esonerati

L’esterometro è la comunicazione delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle Entrate. Dal 2022 viene assolto trasmettendo allo SDI i file XML delle fatture verso/da soggetti esteri. Per i contribuenti in regime forfettario, dal 2024 è prevista l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni con l’estero.

Cosa è cambiato

Per i forfettari l’adempimento si concretizza nella trasmissione del file XML allo SDI con il codice destinatario “XXXXXXX” (per UE) o il codice estero del cliente, entro i termini ordinari. Non c’è più una comunicazione separata: è il flusso SDI a fungere da esterometro. Le sanzioni per omessa o tardiva trasmissione restano applicabili (2€ per fattura, fino a 400€ mensili).

Strumenti di pagamento internazionali

Lavorare con clienti esteri significa scegliere strumenti di incasso adatti, sicuri ed economici. Le principali alternative al bonifico tradizionale sono:

Bonifico SEPA

Per i pagamenti dall’area SEPA (UE + alcuni Paesi limitrofi) il bonifico bancario tradizionale resta la soluzione più semplice. Costi bassi, tempi 1-2 giorni lavorativi, nessuna commissione di cambio per pagamenti in euro. È la scelta consigliata per clienti UE in eurozona.

Wise (ex TransferWise)

Wise è la piattaforma di riferimento per professionisti con clienti internazionali. Offre conti multi-valuta (USD, GBP, EUR, AUD, CAD), IBAN locali in più Paesi, cambio valuta a costo reale (mid-market) e commissioni trasparenti. Ideale per ricevere pagamenti da USA, UK, Svizzera. Le movimentazioni vanno comunque dichiarate nel quadro RW se i saldi superano i limiti.

PayPal Business

Strumento storico per pagamenti internazionali, soprattutto B2C e per piccole somme. Costi più alti rispetto a Wise (commissioni di ricezione e cambio), ma riconoscibilità globale e protezione del venditore. Tutti gli incassi vanno comunque fatturati e dichiarati come ricavi forfettari.

Stripe

Soluzione professionale per chi vende servizi digitali, abbonamenti SaaS o e-commerce. Permette di accettare carte di credito da clienti di tutto il mondo, integrazione con software di fatturazione, gestione automatica delle ricorrenze. Commissioni standard: 1,5% + 0,25€ per carte UE, 3,25% + 0,25€ per carte extra-UE.

Revolut Business

Conto multi-valuta business con IBAN locali, cambio competitivo, integrazione contabile e API. Sempre più diffuso tra freelance e PMI italiane con esposizione estera. Anche in questo caso, attenzione al quadro RW per i saldi sui conti detenuti all’estero.

Gestione del cambio valuta

Quando il cliente paga in valuta diversa dall’euro (USD, GBP, CHF) si pongono due questioni: in che valuta emettere la fattura e come contabilizzare il cambio.

  • Valuta della fattura: è possibile emettere fattura sia in euro sia in valuta estera. Se in valuta estera, va indicato il tasso di cambio applicato e l’importo equivalente in euro alla data di emissione.
  • Cambio di riferimento: si utilizza il tasso BCE (Banca Centrale Europea) del giorno di effettuazione dell’operazione, oppure quello del giorno di emissione della fattura. Per il forfettario è prassi consolidata l’uso del cambio BCE.
  • Differenze di cambio: nel forfettario non si distingue tra ricavo nominale e differenze di cambio; conta il corrispettivo effettivamente incassato in euro.

Tassazione redditi esteri nel forfettario

Una domanda frequente: il reddito prodotto fatturando all’estero ha una tassazione diversa? No. I corrispettivi incassati da clienti esteri concorrono al fatturato del forfettario esattamente come quelli italiani:

  • Si applica il coefficiente di redditività previsto per il proprio codice ATECO (es. 78% per le professioni)
  • Sul reddito imponibile si versa l’imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni (regime start-up) o del 15% a regime
  • I ricavi esteri concorrono al limite di 85.000 euro annui per restare nel regime
  • Sopra i 100.000€ in corso d’anno si esce immediatamente dal regime

Esempio: un consulente forfettario incassa 30.000€ dall’Italia e 25.000€ (in equivalente euro) da clienti USA e Germania. Totale: 55.000€. Coefficiente 78%: reddito 42.900€. Imposta sostitutiva 15%: 6.435€. Nessuna distinzione tra reddito italiano ed estero ai fini fiscali.

Quadro RW: monitoraggio dei conti esteri

Chi incassa pagamenti su conti esteri (Wise, Revolut, PayPal collegato a IBAN estero, conti bancari fuori Italia) deve compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per il monitoraggio fiscale delle attività estere. Questo obbligo riguarda anche i forfettari: l’esonero IVA non incide sul monitoraggio.

Quando si compila il quadro RW

  • Conti correnti esteri con giacenza media superiore a 5.000€ o saldo a fine anno superiore a 15.000€
  • Conti Wise/Revolut/PayPal con IBAN non italiano: si valutano caso per caso. Wise e Revolut Business hanno spesso IBAN UE (Belgio, Lituania): obbligano al quadro RW
  • Crypto-asset detenuti su exchange esteri (regole specifiche)
  • Investimenti finanziari all’estero (azioni, obbligazioni, ETF)

IVAFE e IVIE

Sui conti esteri si applica anche l’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero), pari a 34,20€ annui per ogni conto detenuto da persona fisica. Sugli immobili esteri si applica l’IVIE. Anche queste imposte vanno liquidate in dichiarazione.

Sanzioni quadro RW omesso: da 3% a 15% degli importi non dichiarati (raddoppiate per Paesi black list). Una sanzione minima fissa di 250€ si applica per ogni anno omesso. Considerato l’utilizzo crescente di Wise e Revolut, è cruciale verificare con il proprio CAF se i propri conti sono soggetti al monitoraggio.

Esempi pratici di fatture estere

Esempio 1: Fattura UE B2B (cliente tedesco)

Fattura n. 12/2026 del 10/04/2026

Cedente/Prestatore:
Mario Rossi – Consulente IT
Via Roma 10, 33100 Udine – Italia
P.IVA IT01234567890 (iscritto VIES)

Cessionario/Committente:
Müller GmbH
Hauptstraße 5, 10115 Berlin – Germania
USt-IdNr. DE123456789 (verificata VIES)

Codice destinatario: XXXXXXX

Descrizione: Consulenza sviluppo software marzo 2026
Imponibile: 3.500,00€
IVA: 0,00€
Totale fattura: 3.500,00€

Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 L. 190/2014 – Regime forfettario.
Operazione non soggetta a IVA – Reverse charge ex art. 7-ter DPR 633/1972.

Esempio 2: Fattura extra-UE B2B (cliente USA)

Fattura n. 13/2026 del 12/04/2026

Cedente/Prestatore:
Mario Rossi – Consulente IT
Via Roma 10, 33100 Udine – Italia
P.IVA IT01234567890

Cessionario/Committente:
Acme Corp Inc.
500 Tech Avenue, San Francisco CA 94105 – USA
EIN: 12-3456789

Codice destinatario: XXXXXXX

Descrizione: Web design project – April 2026
Imponibile: USD 4.500,00 (cambio BCE 1,08 = 4.166,67€)
IVA: 0,00€
Totale fattura: USD 4.500,00 / 4.166,67€

Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 L. 190/2014 – Regime forfettario.
Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972.

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Domande frequenti sulla fatturazione estera in forfettario

Posso fatturare a un cliente USA in regime forfettario?

Sì. La fattura è fuori campo IVA art. 7-ter DPR 633/1972 e va emessa senza addebitare IVA, riportando le diciture del regime forfettario e dell’art. 7-ter. Non è richiesta l’iscrizione al VIES (necessaria solo per UE) e non c’è obbligo di esterometro separato: il file XML viene trasmesso allo SDI con codice destinatario XXXXXXX.

Devo iscrivermi al VIES anche se fatturo solo agli USA?

No. Il VIES è obbligatorio solo per le operazioni con soggetti passivi UE (B2B intra-UE). Se i tuoi clienti sono solo extra-UE (USA, UK post-Brexit, Svizzera, Australia, ecc.) non devi iscriverti al VIES. L’iscrizione diventa necessaria al primo cliente UE B2B.

Cosa succede se emetto fattura intra-UE senza VIES?

L’operazione viene riqualificata come interna: dovresti applicare IVA italiana. Per i forfettari, che non addebitano IVA, l’errore comporta la perdita della “non imponibilità” e possibili sanzioni amministrative. È fondamentale iscriversi al VIES prima di emettere la prima fattura UE B2B.

Il fatturato estero conta per il limite di 85.000 euro del forfettario?

Sì. I corrispettivi esteri (UE ed extra-UE) si sommano a quelli italiani per il calcolo del limite annuo di 85.000€ per la permanenza nel regime e dei 100.000€ per l’uscita immediata. La conversione in euro avviene al cambio BCE del giorno di effettuazione dell’operazione.

Devo aderire al regime OSS se vendo corsi online a privati UE?

Solo se superi i 10.000€ annui di vendite UE B2C complessive (tutti i Paesi sommati). Sotto soglia puoi applicare le regole italiane; sopra è obbligatoria la registrazione al portale OSS dell’Agenzia delle Entrate. L’adesione facoltativa è sempre possibile, anche sotto soglia, e talvolta conviene per semplicità gestionale.

I conti Wise e Revolut vanno dichiarati nel quadro RW?

Generalmente sì, perché Wise e Revolut Business operano con IBAN esteri (Belgio, Lituania, ecc.). Vanno indicati nel quadro RW per il monitoraggio fiscale e si applica l’IVAFE di 34,20€ annui. La giacenza media e il saldo a fine anno determinano l’eventuale superamento delle soglie minime di esonero.

Posso emettere fattura in dollari a un cliente USA?

Sì. La fattura può essere emessa in valuta estera, indicando il tasso di cambio applicato (cambio BCE del giorno) e l’equivalente in euro. La contabilità del forfettario va comunque tenuta in euro, e l’incasso effettivo (al cambio del giorno di accredito) determina il ricavo da computare nel limite di 85.000€.

I forfettari sono ancora obbligati all’esterometro?

Dal 2024 l’esterometro non è più una comunicazione separata: l’obbligo è assolto attraverso la trasmissione delle fatture estere allo SDI in formato XML, con codice destinatario “XXXXXXX”. I forfettari, divenuti obbligati alla fatturazione elettronica, rispettano l’adempimento semplicemente emettendo la fattura via SDI.

Posso fatturare a un cliente UK dopo la Brexit?

Sì. Dopo la Brexit il Regno Unito è considerato Paese extra-UE: si applicano le regole dello scenario 3 (B2B) o 4 (B2C). Fattura fuori campo IVA art. 7-ter, nessuna iscrizione VIES necessaria per i clienti UK, codice destinatario XXXXXXX per la trasmissione SDI.

Come gestisco le commissioni di Stripe o PayPal in fattura?

Le commissioni trattenute dalle piattaforme sono costi: nel forfettario non sono deducibili analiticamente (si applica il coefficiente di redditività), ma vanno comunque registrate. Il ricavo da fatturare è l’importo lordo concordato col cliente, non il netto accreditato. Le ricevute Stripe/PayPal sono utili come prova in caso di controllo.

Conclusione: l’estero è un’opportunità (gestita bene)

Fatturare all’estero in regime forfettario è non solo possibile, ma spesso vantaggioso: nessuna IVA da addebitare nella maggior parte degli scenari, accesso a mercati B2B più ricchi, possibilità di lavorare con startup e aziende internazionali. Le regole però cambiano in base al Paese e al cliente, e gli errori più comuni (VIES dimenticato, OSS non attivato, quadro RW omesso) possono costare caro in termini di sanzioni.

Una corretta gestione passa da quattro pilastri: iscrizione VIES per i clienti UE B2B, regime OSS per i servizi digitali B2C, fatturazione elettronica via SDI per ogni operazione (anche estera) e quadro RW per i conti detenuti all’estero. Se hai dubbi sulla tua specifica situazione, il CAF Centro Fiscale di Udine ti accompagna passo dopo passo, dalla pianificazione delle prime fatture alla dichiarazione dei redditi annuale.

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Giugno 4, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-04 08:00:002026-05-24 09:37:02Fatturare all’Estero in Regime Forfettario 2026: UE, Extra-UE, OSS e Reverse Charge
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fatturazione elettronica CAF Udine

Cercare un modello di fattura per il regime forfettario 2026 in formato Word, Excel o PDF è una delle ricerche più frequenti tra le partite IVA forfettarie italiane. La motivazione è chiara: ogni fattura forfettaria ha una struttura specifica, con diciture obbligatorie, codici natura IVA particolari e regole sul bollo che, se sbagliate, possono portare a sanzioni o contestazioni fiscali.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutto quello che serve: la struttura completa della fattura forfettaria 2026, gli elementi obbligatori, la dicitura corretta dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, le regole sull’imposta di bollo da 2 euro, tre esempi pratici compilati (B2B, B2C e fattura sotto 77,47 euro) e l’indicazione su come ottenere il modello Word/PDF gratuito.

Premessa: dal 2024 anche i forfettari fanno fattura elettronica

La prima cosa da chiarire è fondamentale: dal 1° gennaio 2024 anche le partite IVA in regime forfettario sono obbligate a emettere fattura elettronica (art. 18 D.L. 36/2022), senza eccezioni di fatturato. Fino al 2023 esisteva una soglia minima (25.000 euro di ricavi) sotto la quale era ancora possibile emettere fattura cartacea, ma nel 2026 questa esenzione non esiste più: tutti i forfettari, anche chi fattura 1.000 euro l’anno, devono usare il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

Questo significa che il classico “modello Word” o “modello PDF” della fattura forfettaria non ha più valore fiscale: il documento da emettere e trasmettere al cliente deve essere un file XML con firma digitale, inviato tramite SDI con codice destinatario o PEC.

A cosa serve allora un modello Word o PDF di fattura forfettaria? Ha tre utilità concrete:

  • Riferimento per compilare il software di fatturazione: avere sotto mano un esempio compilato aiuta a riempire correttamente i campi del software (Fatture e Corrispettivi, Aruba, Fatture in Cloud, ecc.) senza dimenticare la dicitura del regime, il codice natura N2.2 o l’imposta di bollo.
  • Uso interno e preventivi: per un preventivo da inviare a un cliente prima dell’incarico, oppure per archivio interno, il formato Word/PDF rimane comodo e veloce.
  • Imparare la struttura corretta: per chi ha appena aperto la partita IVA forfettaria, vedere un modello compilato è il modo più rapido per capire come deve essere fatta una fattura senza IVA con regime agevolato.

Quindi sì, il modello Word/PDF serve ancora, ma per uso pratico e didattico, non come documento fiscale ufficiale. La fattura “vera” deve sempre passare dal SDI in formato XML.

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Elementi obbligatori della fattura forfettaria 2026

Una fattura forfettaria, sia in formato XML che in modello cartaceo di riferimento, deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, con alcune specificità tipiche del regime agevolato. Ecco la lista completa degli elementi obbligatori:

  1. Numero progressivo: numerazione univoca crescente nell’anno solare (es. 1/2026, 2/2026…). È ammessa anche la numerazione per sezionali (es. 1A/2026, 1B/2026).
  2. Data di emissione: la data in cui la fattura viene emessa e trasmessa al SDI (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per fattura immediata, entro il 15 del mese successivo per fattura differita).
  3. Dati emittente: nome e cognome (o ragione sociale), partita IVA, codice fiscale, indirizzo completo (via, CAP, città, provincia).
  4. Dati cliente: nome e cognome o denominazione, P.IVA o codice fiscale, indirizzo, codice destinatario (7 caratteri per chi ha SDI proprio, “0000000” per privati senza PEC) oppure indirizzo PEC.
  5. Descrizione dei beni o servizi: indicare in modo chiaro la natura, qualità e quantità della prestazione (es. “Consulenza fiscale per l’anno 2026” o “Corso online di marketing digitale – 8 ore”).
  6. Quantità e prezzo unitario: per ogni voce, indicare quante unità e il prezzo singolo.
  7. Imponibile: l’importo totale della prestazione, che per il forfettario coincide con il totale lordo (non c’è IVA da scorporare).
  8. Codice natura IVA N2.2: nel campo IVA del file XML va indicato “0,00%” e nel campo “Natura” il codice N2.2 – Non soggette – altri casi.
  9. Dicitura obbligatoria del regime forfettario: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014, regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA”.
  10. Imposta di bollo da 2 euro: se l’imponibile supera 77,47 euro, è obbligatoria l’imposta di bollo. Va indicata in fattura con la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014”.
  11. Totale fattura: somma dell’imponibile più il bollo (se dovuto).
  12. Modalità di pagamento e IBAN: indicare se il pagamento è a vista, a 30 giorni, ecc., e includere l’IBAN per bonifico bancario.
  13. Firma: non obbligatoria per legge nella fattura elettronica (la firma digitale del SDI ha valore legale), ma consigliata nei modelli Word/PDF di riferimento.

Mancare uno di questi elementi può comportare il rigetto della fattura da parte del SDI (con scarto), oppure problemi in caso di controllo fiscale. La dicitura del regime forfettario è fondamentale: senza quella, la fattura potrebbe essere considerata “ordinaria” e teoricamente assoggettata a IVA.

Codice natura IVA N2.2: cos’è e perché si usa nel forfettario

Quando si compila la fattura elettronica forfettaria nel software, il sistema chiede sempre di indicare un codice natura IVA. Per il regime forfettario il codice corretto è N2.2 – Non soggette – altri casi.

Questo codice serve a comunicare al Sistema di Interscambio che l’operazione non è soggetta a IVA non perché esente o fuori campo, ma perché rientra in un regime speciale agevolato. Attenzione: il vecchio codice N2 generico è stato eliminato dal 1° gennaio 2021, sostituito da N2.1 (operazioni non soggette a IVA per mancanza di territorialità) e N2.2 (altri casi, tra cui il regime forfettario).

Nei principali software di fatturazione (Fatture e Corrispettivi, Aruba, Fatture in Cloud, Subito Fatture, ecc.) il codice N2.2 è di solito già preimpostato come default per gli utenti che dichiarano di essere in regime forfettario in fase di configurazione. È comunque sempre buona norma verificare prima dell’invio che nel campo “Natura” della fattura compaia esattamente “N2.2”.

Per approfondire la disciplina IVA del forfettario, leggi anche la nostra guida sull’esigibilità IVA nel regime forfettario 2026, che spiega tutti i casi particolari (reverse charge, acquisti UE, importazioni, OSS).

Imposta di bollo da 2 euro: quando va applicata e come

Una delle peculiarità della fattura forfettaria è l’imposta di bollo da 2 euro. Si tratta di un’imposta sostitutiva (in luogo dell’IVA) che il forfettario deve applicare quando l’imponibile della singola fattura supera 77,47 euro.

Quando si applica il bollo da 2 euro

  • Fattura con imponibile superiore a 77,47 euro: bollo da 2 euro obbligatorio.
  • Fattura con imponibile pari o inferiore a 77,47 euro: bollo non dovuto.
  • La soglia si calcola sul singolo documento, non sul totale annuo.
  • Il bollo si applica anche alle ricevute fiscali e quietanze rilasciate dal forfettario.

Bollo virtuale e versamento trimestrale con F24

Dal 2019, con l’arrivo della fattura elettronica obbligatoria, il bollo si applica in modalità virtuale: non si attacca più la marca da bollo cartacea sulla fattura, ma si versa cumulativamente all’Agenzia delle Entrate con modello F24 ogni trimestre.

I codici tributo F24 da utilizzare per il versamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche sono:

  • 2521 – Imposta di bollo fatture elettroniche – 1° trimestre (gennaio-marzo)
  • 2522 – Imposta di bollo fatture elettroniche – 2° trimestre (aprile-giugno)
  • 2523 – Imposta di bollo fatture elettroniche – 3° trimestre (luglio-settembre)
  • 2524 – Imposta di bollo fatture elettroniche – 4° trimestre (ottobre-dicembre)

Le scadenze di versamento sono il 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Se l’importo trimestrale è inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere posticipato al trimestre successivo.

Indicazione obbligatoria in fattura

Quando si emette una fattura con bollo, in fattura va sempre indicata la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014”. Nel software di fatturazione c’è di solito un flag dedicato che, se attivato, inserisce automaticamente sia l’importo (2 euro) che la dicitura nel file XML.

Il bollo viene addebitato al cliente: il forfettario lo incassa insieme al corrispettivo della prestazione e poi lo riversa all’erario. Quindi se la prestazione è 1.500 euro, il cliente paga 1.502 euro (1.500 + 2 di bollo).

Esempio pratico 1: fattura B2B per consulenza professionale

Vediamo ora un esempio concreto di fattura forfettaria B2B (cliente azienda con partita IVA), che è il caso più frequente per consulenti, commercialisti, avvocati, formatori e professionisti in genere.

Scenario: Mario Rossi, dottore commercialista in regime forfettario, emette fattura a “Alfa SRL” per un incarico di consulenza fiscale per l’anno 2026.

FATTURA N. 12/2026

Data emissione: 11/05/2026

EMITTENTE
Mario Rossi
Dottore Commercialista
Via Roma 12 – 33100 Udine (UD)
P.IVA: 02345678901
C.F.: RSSMRA80A01L483Z
Cassa: CNPADC
CLIENTE
Alfa SRL
Via Garibaldi 45 – 33100 Udine (UD)
P.IVA: 03456789012
C.F.: 03456789012
Codice destinatario: ABCDEF1
DescrizioneQ.tàPrezzo unit.Imponibile
Consulenza fiscale e tributaria – Anno 2026
(servizio continuativo gennaio-dicembre 2026)
1€ 1.500,00€ 1.500,00
Imponibile€ 1.500,00
IVA (Natura N2.2)€ 0,00
Imposta di bollo€ 2,00
TOTALE FATTURA€ 1.502,00

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 – regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014.

Modalità di pagamento: Bonifico bancario a 30 giorni data fattura

IBAN: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 – Banca Friuli

Punti chiave dell’esempio:

  • Cliente con partita IVA → cliente “soggetto IVA” (B2B)
  • Codice destinatario di 7 caratteri perché Alfa SRL ha SDI proprio
  • Imponibile 1.500 euro > 77,47 → bollo 2 euro obbligatorio
  • Totale fattura: 1.500 + 2 = 1.502 euro
  • Codice natura IVA: N2.2 (compilato nel software, non visibile sulla rappresentazione cartacea)
  • Dicitura art. 1 c. 58 L. 190/2014 sempre presente

Esempio pratico 2: fattura B2C a un privato (corso online)

Vediamo ora il caso B2C: il forfettario emette fattura a un cliente privato (consumatore finale), che non ha partita IVA né codice destinatario.

Scenario: Giulia Bianchi, formatrice in regime forfettario, vende un corso online di marketing digitale a Luca Verdi, privato cittadino.

FATTURA N. 5/2026

Data emissione: 11/05/2026

EMITTENTE
Giulia Bianchi
Formatrice / Consulente marketing
Via Mazzini 8 – 33100 Udine (UD)
P.IVA: 02567891234
C.F.: BNCGLI85B41L483K
Cassa: Gestione Separata INPS
CLIENTE
Luca Verdi
Via Dante 22 – 33170 Pordenone (PN)
C.F.: VRDLCU90C15G888J
Codice destinatario: 0000000
(privato senza PEC)
DescrizioneQ.tàPrezzo unit.Imponibile
Corso online “Marketing digitale per piccole imprese” – 8 ore
Accesso piattaforma e materiale didattico
1€ 200,00€ 200,00
Imponibile€ 200,00
IVA (Natura N2.2)€ 0,00
Imposta di bollo€ 2,00
TOTALE FATTURA€ 202,00

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 – regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014.

Modalità di pagamento: Bonifico bancario / PayPal anticipato

IBAN: IT45 K030 6909 6061 0000 0098 765

Punti chiave dell’esempio B2C:

  • Cliente privato → si indica solo il codice fiscale, non la P.IVA
  • Codice destinatario 0000000 (sette zeri): obbligatorio per privati senza PEC
  • La fattura passa comunque dal SDI: il privato la riceve come copia analogica via email o cartacea, oppure può scaricarla dal proprio cassetto fiscale
  • Imponibile 200 euro > 77,47 → bollo 2 euro obbligatorio
  • Totale: 200 + 2 = 202 euro

Importante: per i clienti privati, oltre alla trasmissione SDI, è buona norma consegnare anche una copia analogica (PDF via email, oppure stampata) al momento del pagamento. Il SDI riconsegna la fattura nel cassetto fiscale del privato, ma molti consumatori non sanno come accedervi.

Esempio pratico 3: fattura sotto 77,47 euro (senza bollo)

Terzo caso: fattura di piccolo importo, sotto la soglia dei 77,47 euro. È il classico esempio di una piccola prestazione occasionale o di un acconto, dove l’imposta di bollo NON va applicata.

Scenario: Andrea Costa, grafico freelance in regime forfettario, fattura un piccolo lavoro (logo veloce) a un cliente privato.

FATTURA N. 18/2026

Data emissione: 11/05/2026

EMITTENTE
Andrea Costa
Grafico freelance
Via Aquileia 33 – 33100 Udine (UD)
P.IVA: 02789012345
C.F.: CSTNDR92D10L483W
Cassa: Gestione Separata INPS
CLIENTE
Sara Neri
Via Cavour 7 – 33100 Udine (UD)
C.F.: NRESRA88E55L483B
Codice destinatario: 0000000
DescrizioneQ.tàPrezzo unit.Imponibile
Realizzazione logo personale base
(consegna 1 file PNG + 1 file vettoriale)
1€ 50,00€ 50,00
Imponibile€ 50,00
IVA (Natura N2.2)€ 0,00
Imposta di bollonon dovuta (imp. < 77,47 €)
TOTALE FATTURA€ 50,00

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 – regime forfettario – operazione senza applicazione di IVA.

Modalità di pagamento: Bonifico immediato

IBAN: IT78 P020 0805 3640 0000 0654 321

Punti chiave:

  • Imponibile 50 euro < 77,47 → nessuna imposta di bollo
  • Totale fattura = imponibile = 50 euro
  • La dicitura del regime forfettario è comunque obbligatoria
  • Nel software di fatturazione il flag “Imposta di bollo” va lasciato disattivato

Attenzione: la soglia di 77,47 euro si applica al singolo documento. Quindi se nello stesso giorno emetti due fatture da 50 euro ciascuna, in nessuna delle due c’è bollo (anche se la somma è 100 euro). Se invece emetti un’unica fattura da 100 euro, il bollo è dovuto.

Download modello fattura forfettaria Word/PDF gratuito

Il CAF Centro Fiscale di Udine mette a disposizione gratuitamente un modello di fattura forfettaria 2026 in formato Word e PDF, già strutturato con tutti gli elementi obbligatori, le diciture corrette dell’art. 1 c. 58 L. 190/2014 e i campi pre-impostati per imposta di bollo e codice destinatario.

Cosa contiene il modello scaricabile:

  • Modello Word editabile (.docx) per uso interno e preventivi
  • Modello PDF compilabile (.pdf) come traccia di riferimento
  • Versione con bollo (per fatture > 77,47 euro)
  • Versione senza bollo (per fatture < 77,47 euro)
  • Esempio compilato B2B e B2C
  • Mini-guida con istruzioni di compilazione

Come riceverlo: invia una richiesta via email a successioni@centrofiscale.com indicando nome, cognome e città di residenza. Il modello viene inviato gratuitamente in allegato entro 24-48 ore.

Ricorda: questo modello è valido come strumento di riferimento e per uso interno. Per la fattura ufficiale verso un cliente devi sempre usare un software di fatturazione elettronica che invii il file XML al SDI.

Software gratuiti per fattura elettronica forfettaria

Per emettere fatture elettroniche valide nel 2026, ecco i principali software disponibili sul mercato, con un focus su quelli adatti ai forfettari:

1. “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate (gratuito)

È il portale ufficiale e gratuito dell’Agenzia delle Entrate, accessibile dall’area riservata con SPID/CIE/CNS. Permette di:

  • Compilare e inviare fatture elettroniche con interfaccia web
  • Conservare a norma le fatture emesse e ricevute
  • Visualizzare il proprio cassetto fiscale
  • Calcolare automaticamente il bollo virtuale dovuto

Pro: totalmente gratuito, ufficiale, integrato con SDI.
Contro: interfaccia spartana, poche funzioni di gestione (no scadenzario, no numerazione automatica progettata).

2. Software a pagamento (più completi)

  • Fatture in Cloud (TeamSystem) – Da circa 4 €/mese, una delle soluzioni più usate dai forfettari. Numerazione automatica, scadenzario, gestione bollo, conservazione decennale a norma inclusa.
  • Aruba Fatturazione Elettronica – Da circa 1 €/mese (piano base), molto economico. Buona integrazione con i servizi PEC Aruba.
  • Subito Fatture, FattureGratis, Fattura24 – Altre alternative valide, con prezzi e funzionalità variabili.

Per chi è agli inizi e fattura poco, il portale gratuito dell’Agenzia delle Entrate è più che sufficiente. Quando il volume di fatture cresce, conviene passare a un software dedicato per risparmiare tempo nella gestione.

Errori comuni nella fattura forfettaria (e come evitarli)

Nella nostra esperienza al CAF Centro Fiscale, ecco gli errori più frequenti che troviamo sulle fatture dei forfettari, soprattutto chi ha appena aperto la P.IVA:

  1. Dimenticare la dicitura art. 1 c. 58 L. 190/2014: senza questa frase, la fattura potrebbe essere riqualificata come operazione ordinaria con IVA.
  2. Indicare aliquota IVA invece di N2.2: alcuni software, se non configurati correttamente, mettono di default l’aliquota 22%. Verificare sempre che il campo “Natura” sia N2.2 e l’aliquota 0%.
  3. Bollo non applicato sopra 77,47 euro: dimenticare il bollo significa dover comunque versare l’imposta in F24 più la sanzione (30% dell’imposta non versata).
  4. Bollo applicato anche sotto 77,47 euro: errore opposto, meno grave ma scorretto.
  5. Numerazione non progressiva: ogni fattura deve avere numero univoco crescente. Saltare numeri (es. 1, 2, 4, 5…) o ripetere lo stesso numero è una violazione formale.
  6. Codice destinatario sbagliato: per privati va sempre “0000000” (sette zeri); per imprese, va il codice di 7 caratteri o la PEC del cliente.
  7. Indicare ritenuta d’acconto: il forfettario non è soggetto a ritenuta (art. 1 c. 67 L. 190/2014). Se il cliente la trattiene per errore, va richiesta la riemissione.
  8. Errore sul codice fiscale del cliente privato: 16 caratteri obbligatori. Un errore qui può far scartare la fattura dal SDI.
  9. Mancato versamento bollo trimestrale: dimenticare la scadenza del 31 maggio (1° trim.) o successive comporta sanzioni.
  10. Non conservare le fatture: anche le fatture emesse via SDI vanno conservate per 10 anni a norma. Il portale gratuito Agenzia Entrate include questa conservazione.

Un controllo periodico delle fatture emesse, ancora meglio se affidato a un CAF o a un commercialista, evita la maggior parte di questi errori.

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Domande frequenti sulla fattura forfettaria 2026

Posso ancora emettere fattura cartacea nel 2026 se sono forfettario?

No. Dal 1° gennaio 2024 tutti i forfettari, anche con ricavi sotto 25.000 euro, devono emettere fattura elettronica via SDI. La fattura cartacea o il PDF non hanno più valore fiscale come documento ufficiale.

Cosa succede se mando per errore una fattura cartacea?

La fattura non emessa via SDI è considerata “non emessa” ai fini fiscali. La sanzione amministrativa va dal 90% al 180% dell’imposta non documentata, con minimo 250 euro per fattura. È sempre possibile sanare la situazione con il ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni.

Quale codice natura IVA usare in fattura forfettaria?

Sempre N2.2 – Non soggette – altri casi. Il vecchio codice N2 generico è stato eliminato dal 2021 e non è più valido.

Devo applicare la ritenuta d’acconto sulle mie fatture?

No. I contribuenti in regime forfettario non sono soggetti a ritenuta d’acconto (art. 1 c. 67 L. 190/2014). Va indicato in fattura: “Non si applica ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 190/2014”. Se il cliente la trattiene per errore, va richiesta la riemissione corretta.

Come faccio a sapere il codice destinatario del mio cliente?

Per le aziende: si chiede direttamente al cliente, che lo comunica al momento della prima fattura. Per i privati: usa “0000000” (sette zeri). Se il cliente fornisce solo la PEC, va inserita nel campo “PEC destinatario” e il codice destinatario va a “0000000”.

Quando devo versare il bollo da 2 euro all’Agenzia delle Entrate?

Il versamento è trimestrale, con questi codici tributo F24: 2521 (1° trim.), 2522 (2° trim.), 2523 (3° trim.), 2524 (4° trim.). Le scadenze sono il 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Se l’importo dovuto nel trimestre è inferiore a 5.000 euro, si può rinviare al trimestre successivo.

Se il cliente paga in ritardo, quando devo versare il bollo?

Il bollo si versa in base alla data di emissione della fattura, non alla data di pagamento. Quindi anche se il cliente paga a 90 giorni, il bollo va comunque versato nei termini trimestrali in base a quando è stata emessa la fattura.

Posso usare un modello Word personalizzato come fattura ufficiale?

No. La fattura ufficiale deve essere in formato XML e transitare dal SDI. Il modello Word può servire come bozza interna, preventivo o documento di lavoro, ma non sostituisce la fattura elettronica obbligatoria.

Il CAF può aiutarmi a emettere le fatture?

Sì. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza completa per partite IVA forfettarie: configurazione del software di fatturazione, controllo periodico delle fatture emesse, calcolo e versamento del bollo trimestrale, conservazione a norma. Contatta il CAF per un preventivo personalizzato.

Hai bisogno di aiuto con la fattura forfettaria? Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine

Hai aperto da poco la partita IVA in regime forfettario e non sai come configurare il software di fatturazione? Vuoi un controllo delle fatture emesse per essere sicuro di non aver sbagliato la dicitura, il codice natura o il bollo? Vuoi ricevere il modello Word/PDF gratuito con esempi compilati?

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno centinaia di partite IVA forfettarie nella gestione della fatturazione elettronica, dei versamenti trimestrali del bollo e della dichiarazione dei redditi annuale. Il nostro team segue il forfettario in tutte le sue fasi: dall’apertura della P.IVA alla configurazione del software, dall’emissione corretta della prima fattura al monitoraggio dei limiti di 85.000 e 100.000 euro.

Contattaci per:

  • Ricevere il modello fattura forfettaria 2026 Word/PDF gratuito
  • Configurare il software di fatturazione elettronica
  • Controllare la correttezza delle fatture emesse
  • Calcolare e versare il bollo trimestrale F24
  • Gestire dichiarazione dei redditi e contributi INPS
  • Aprire una nuova partita IVA in regime forfettario

CAF Centro Fiscale Udine
Email: successioni@centrofiscale.com
Sito: centrofiscale.com

Ultimo aggiornamento: maggio 2026. Le informazioni contenute in questo articolo sono basate sulla normativa fiscale italiana vigente al momento della pubblicazione (art. 1 c. 54-89 L. 190/2014, D.M. 17/06/2014, Provvedimento Agenzia Entrate n. 89757/2018). Per situazioni specifiche è sempre consigliato richiedere un parere personalizzato.

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Maggio 11, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/01/fatturazione-elettronica.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-05-11 08:00:002026-08-17 10:16:43Modello Fattura Regime Forfettario 2026: Template Word ed Esempi Pratici

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