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Tag Archivio per: detrazione mutuo prima casa

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Detrazioni matrimonio e cerimonie nel Modello 730/2026: la guida completa alle spese che rientrano

Dichiarazione dei redditi 730

Esiste davvero una detrazione matrimonio nel 730/2026? È una domanda che riceviamo decine di volte ogni primavera, soprattutto da chi si è sposato nel 2025 e si trova a fare i conti con le spese sostenute per il grande giorno. La risposta onesta è duplice: non esiste, nella nostra normativa fiscale, una detrazione matrimonio 730 2026 dedicata alle cerimonie come voce a sé stante, ma esistono diverse spese collegate al matrimonio o alla nuova vita familiare che possono effettivamente essere portate in detrazione o deduzione nella dichiarazione dei redditi.

In questa guida completa ti spieghiamo, voce per voce, quali sono le spese matrimonio detraibili, quali documenti servono, dove vanno indicate nel modello 730/2026, e quali sono i limiti di importo aggiornati (riferiti ai redditi e alle spese del 2025). Ti aiutiamo anche a evitare l’errore più comune: pensare che basti la ricevuta del ristorante o della bomboniera per ottenere lo sconto IRPEF.

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Indice dei contenuti

  1. Detrazione matrimonio 730/2026: esiste davvero?
  2. Cerimonia religiosa e offerte alla chiesa: cosa puoi scaricare
  3. Erogazioni liberali a istituzioni religiose: la deduzione fino a 1.032,91 euro
  4. Ricevimento, ristorante, bomboniere e fiori: cosa NON si scarica
  5. Viaggio di nozze e detrazione fiscale: la verità
  6. Mutuo prima casa per la nuova famiglia: detrazione interessi nel 730/2026
  7. Bonus mobili e detrazione arredo: lo strumento più utile per gli sposi
  8. Congedo matrimoniale e dichiarazione dei redditi
  9. Detrazione per coniuge a carico nel 730/2026
  10. Documenti da conservare per le detrazioni legate al matrimonio
  11. Tabella riepilogativa: spese matrimonio e relativa fiscalità
  12. Errori comuni da evitare nella dichiarazione
  13. Domande frequenti

Detrazione matrimonio 730/2026: esiste davvero?

Partiamo dal punto più importante: nel Modello 730/2026 non esiste una voce specifica chiamata “detrazione matrimonio”. Non troverai un rigo dedicato dove inserire il costo del wedding planner, del ristorante o dell’abito da sposa. Questo è un punto fermo del nostro sistema fiscale, ribadito ogni anno dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate al modello 730 e al modello Redditi Persone Fisiche.

Allora perché continuiamo a sentire parlare di detrazioni matrimonio 730 2026? Perché in realtà esistono diverse spese che, pur non essendo “detrazioni del matrimonio” in senso stretto, sono collegate alla celebrazione religiosa, alla nuova vita di coppia o alla casa familiare e che possono produrre uno sconto IRPEF reale. Il legislatore italiano non agevola la festa, ma agevola alcuni passaggi della vita familiare che spesso coincidono con il matrimonio.

Per orientarci, distinguiamo subito tre categorie:

  • Spese non detraibili: ricevimento, abiti, bomboniere, fiori, fotografo, viaggio di nozze (in regola generale)
  • Spese parzialmente agevolate: erogazioni liberali alle istituzioni religiose riconosciute, offerte alla parrocchia per scopi specifici
  • Spese pienamente detraibili o deducibili: mutuo prima casa per la coppia, bonus mobili per la casa coniugale, alcune polizze, eventuali spese sanitarie sostenute in occasione del matrimonio

Nel resto della guida analizziamo nel dettaglio ogni categoria, con riferimenti normativi, importi e modalità di inserimento nel modello 730/2026.

Cerimonia religiosa e offerte alla chiesa: cosa puoi scaricare

La cerimonia religiosa è uno dei momenti più sentiti del matrimonio, e spesso comporta una serie di spese: l’offerta alla parrocchia, il contributo per l’organista, la decorazione floreale della chiesa, talvolta una donazione per i lavori dell’edificio sacro. Da un punto di vista fiscale, è bene distinguere tra offerta libera (che non rilascia un documento fiscale e quindi non genera alcuna detrazione) e erogazione liberale formalizzata con bonifico o ricevuta a istituzioni religiose riconosciute.

Le offerte alla parrocchia consegnate in contanti, in busta, “per il rito” o per la celebrazione, non sono mai detraibili nel 730/2026, anche se importanti per sostenere l’attività della comunità. Manca infatti la tracciabilità che il fisco richiede per riconoscere lo sconto IRPEF su qualsiasi spesa detraibile. Il principio generale, in vigore dal 1° gennaio 2020 per quasi tutte le detrazioni del 19% (art. 1 c. 679-680 L. 160/2019), è chiaro: nessuna detrazione senza pagamento tracciato.

Le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose riconosciute, invece, sono uno degli strumenti più interessanti per chi vuole donare alla propria confessione in occasione del matrimonio e ottenere un beneficio fiscale. Vediamo come funzionano nella sezione successiva.

Erogazioni liberali a istituzioni religiose: la deduzione fino a 1.032,91 euro

Le erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose riconosciute dallo Stato italiano sono deducibili dal reddito complessivo fino a un massimo di 1.032,91 euro all’anno per ciascun contribuente. La norma di riferimento è l’art. 10 c. 1 lett. l) del TUIR (DPR 917/1986), che richiama le leggi di esecuzione delle intese tra Stato e confessioni religiose. Per chi si sposa con rito religioso, è uno strumento concreto per trasformare una donazione alla propria comunità in un beneficio fiscale.

Le confessioni religiose i cui versamenti rientrano in questa deduzione sono diverse: la Chiesa Cattolica (Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero), le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa Valdese, l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la Chiesa Evangelica Luterana, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia, l’Unione Buddhista Italiana, l’Unione Induista Italiana, l’Unione Cristiana Evangelica Apostolica, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e altre ancora. L’elenco completo aggiornato è riportato nelle istruzioni al modello 730/2026 dell’Agenzia delle Entrate.

L’erogazione liberale deve essere effettuata con strumenti tracciabili: bonifico bancario o postale, conto corrente postale, carta di credito o di debito, assegno bancario o circolare. Il versamento in contanti non è ammesso ai fini della deduzione, anche se inferiore al limite di legge. È inoltre necessario conservare la ricevuta del versamento e indicare la causale in modo corretto (ad esempio: “Erogazione liberale ex art. 10 TUIR a favore di [denominazione ente]”).

Nel modello 730/2026 queste somme vanno indicate nel Quadro E – Sezione II “Oneri deducibili”, generalmente al rigo E22 con il codice 5 (o codice analogo per altre confessioni: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). La deduzione abbatte direttamente il reddito imponibile: ad esempio, se Marco e Sara hanno donato complessivamente 2.000 euro alla propria istituzione religiosa per i lavori della chiesa dove si sono sposati nel 2025, ciascuno dei due potrà dedurre fino a 1.032,91 euro nella propria dichiarazione, ottenendo un risparmio fiscale proporzionale alla propria aliquota IRPEF marginale.

Ricevimento, ristorante, bomboniere e fiori: cosa NON si scarica

È la sezione che molti sposi vorrebbero leggere con una notizia diversa, ma la realtà fiscale è netta. Tutte le spese del ricevimento di matrimonio sono completamente indetraibili nel 730/2026. Questo vale per:

  • Ristorante o catering per il pranzo o la cena nuziale
  • Wedding planner e organizzazione dell’evento
  • Decorazioni floreali della location e della chiesa
  • Servizio fotografico e video
  • Animazione, intrattenimento musicale, DJ, band
  • Abito da sposa, abito da sposo, accessori, scarpe
  • Trucco, parrucco, manicure, trattamenti estetici
  • Bomboniere, partecipazioni, confetti
  • Auto degli sposi, noleggio limousine
  • Allestimento e affitto della location

Si tratta di spese di carattere personale che il Testo Unico delle Imposte sui Redditi non considera meritevoli di agevolazione, poiché non rientrano in nessuna delle categorie di oneri detraibili (art. 15 TUIR) o oneri deducibili (art. 10 TUIR). Anche se ricevi una fattura intestata al ristorante o al fotografo, non potrai inserire l’importo nel modello 730/2026: il documento serve solo come prova di pagamento, non come titolo per uno sconto fiscale.

L’unica eccezione riguarda i contribuenti che esercitano un’attività professionale o imprenditoriale e che possono dimostrare l’inerenza della spesa rispetto all’attività (ad esempio, un fotografo che acquista materiale per il proprio studio). In questo caso, però, non parliamo più di dichiarazione 730, ma di Modello Redditi e di costi deducibili dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, materia ben diversa.

Un suggerimento pratico: se in occasione del matrimonio ti sei sposato con il regime di comunione dei beni e hai sostenuto spese sanitarie importanti per visite mediche, esami pre-matrimoniali o trattamenti odontoiatrici, queste rientrano nelle detrazioni fiscali ordinarie del 19% per spese mediche (rigo E1) e nulla cambia per il fatto che siano state sostenute “in vista del matrimonio”.

Viaggio di nozze e detrazione fiscale: la verità

Una delle voci di spesa più consistenti per gli sposi è il viaggio di nozze: anche qui occorre fare chiarezza. Il viaggio di nozze non è detraibile nel modello 730/2026. Non rientra tra le spese agevolate dal TUIR, anche se organizzato tramite agenzia con tanto di fattura e pagamento tracciato. Si tratta di una spesa personale di vacanza, e come tutte le spese turistiche dei privati non produce sconti IRPEF.

Negli ultimi anni si è parlato a più riprese di un possibile bonus viaggi di nozze o di una detrazione per i pacchetti vacanza, ma al momento del 730/2026 nessuna misura del genere è stata introdotta in via stabile dalla normativa fiscale italiana. Eventuali bonus turismo del passato (es. tax credit vacanze 2020-2021) erano misure straordinarie legate all’emergenza COVID e non riproducibili oggi.

Diverso il discorso se durante il viaggio di nozze si verifica un evento sanitario che richiede assistenza medica all’estero: in questo caso, le spese mediche sostenute all’estero sono detraibili al 19% nel quadro E (rigo E1) del modello 730/2026 con le stesse modalità di quelle italiane, purché siano documentate da fattura tradotta o accompagnata da apposita traduzione (per le lingue diverse da francese, inglese, tedesco e spagnolo).

In sintesi: il viaggio in sé non si scarica, ma se nasce un’esigenza sanitaria sì. È una distinzione importante che molti contribuenti ignorano e che vale la pena ricordare quando si organizza una luna di miele in destinazioni lontane.

Mutuo prima casa per la nuova famiglia: detrazione interessi nel 730/2026

Veniamo a una delle voci più rilevanti per chi si sposa: il mutuo per l’acquisto della prima casa. Gli interessi passivi e gli oneri accessori dei mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale sono detraibili al 19% nel modello 730/2026 fino a un importo massimo di 4.000 euro di interessi per anno. La norma di riferimento è l’art. 15 c. 1 lett. b) del TUIR.

Per molte coppie di sposi è proprio questa la detrazione collegata al matrimonio più significativa: si acquista casa, si stipula il mutuo, ci si sposa, si va a vivere insieme e si comincia a portare in dichiarazione gli interessi. Il tetto di 4.000 euro si riferisce all’importo complessivo del mutuo per la coppia: se entrambi i coniugi sono cointestatari, ciascuno potrà detrarre il 19% sulla propria quota di interessi, ma il totale dei due non potrà superare i 4.000 euro annui (per un risparmio IRPEF massimo combinato di 760 euro).

Esempio pratico: Lucia e Giovanni si sono sposati a giugno 2025 e a gennaio 2025 avevano acquistato insieme la loro abitazione principale con un mutuo cointestato 50/50. Nel 2025 hanno pagato 5.200 euro di interessi passivi totali. Ciascuno indicherà nel proprio rigo E7 del 730/2026 una quota di interessi di 2.000 euro (il tetto di 4.000 ripartito al 50%), ottenendo una detrazione individuale di 380 euro (19% di 2.000) e un risparmio fiscale di coppia di 760 euro.

Per fruire della detrazione interessi mutuo prima casa nel 730/2026 occorre rispettare alcune condizioni: l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, il mutuo deve essere stato stipulato nei 12 mesi precedenti o successivi all’acquisto, il pagamento deve essere tracciato e occorre conservare il contratto di mutuo, l’atto di acquisto e le quietanze annuali rilasciate dalla banca. Sono detraibili anche gli oneri accessori: spese di istruttoria, perizia, notarili relative al mutuo (non quelle relative alla compravendita), commissioni bancarie.

Bonus mobili e detrazione arredo: lo strumento più utile per gli sposi

Se c’è una detrazione che gli sposi spesso sfruttano davvero, è il bonus mobili ed elettrodomestici. Nel 730/2026 (riferito alle spese 2025) il bonus consente di detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, fino a un tetto massimo di 5.000 euro di spesa (per un risparmio fiscale massimo di 2.500 euro), ripartito in 10 quote annuali di pari importo.

Il vincolo essenziale è uno: l’acquisto dei mobili deve essere collegato a un intervento di ristrutturazione edilizia sull’immobile (anche solo manutenzione straordinaria), iniziato non oltre il 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. In altre parole, se gli sposi hanno ristrutturato l’appartamento nel 2024 o 2025 e poi hanno comprato cucina, divano, letto, lavatrice e frigorifero per arredare la casa coniugale, possono portare in detrazione il 50% nel modello 730/2026 al rigo E57.

Gli elettrodomestici detraibili sono quelli di classe energetica non inferiore alla A per i forni, alla E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, alla F per frigoriferi e congelatori. Sono ammessi: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, forni a microonde, condizionatori, ventilatori, apparecchi di riscaldamento elettrico. I mobili agevolabili includono letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione.

Il pagamento deve avvenire con bonifico parlante (bancario o postale, anche ordinario), carta di credito o di debito. Sono esclusi contanti, assegni bancari o circolari. Va conservata la fattura di acquisto e la ricevuta del bonifico o lo scontrino “parlante” con codice fiscale del beneficiario. Per gli sposi che hanno appena ristrutturato e arredato casa, il bonus mobili è spesso la principale forma di sostegno fiscale legato (indirettamente) al matrimonio.

Congedo matrimoniale e dichiarazione dei redditi

Un’altra voce spesso confusa con le detrazioni matrimonio nel 730/2026 è il congedo matrimoniale. Si tratta di un permesso retribuito di 15 giorni di calendario riconosciuto ai lavoratori dipendenti che si sposano, normato dal RDL 1334/1937 e dai vari CCNL. Non è una detrazione, ma una retribuzione sostitutiva: viene erogata dall’INPS (a determinate categorie) o dal datore di lavoro (per impiegati e dirigenti).

Per approfondire la disciplina, regole e modalità di richiesta, abbiamo un articolo dedicato al congedo matrimoniale 2026. Ai fini fiscali, l’assegno per congedo matrimoniale erogato dall’INPS è esente da tassazione IRPEF nei casi previsti dalla legge, mentre la retribuzione versata direttamente dal datore di lavoro per i giorni di assenza è soggetta a tassazione ordinaria come ogni altra retribuzione e viene già esposta nella Certificazione Unica del lavoratore.

Nel modello 730/2026 il contribuente non deve fare nulla di particolare: i dati sono già inclusi nella CU del datore di lavoro o nella certificazione INPS, e il sostituto d’imposta ha già operato le ritenute corrette. L’unica accortezza è verificare che, in caso di doppia certificazione (datore + INPS), il conguaglio fiscale sia stato fatto correttamente: in caso contrario, il 730/2026 servirà proprio a “ricalcolare” l’imposta dovuta sulla somma delle due erogazioni.

Detrazione per coniuge a carico nel 730/2026

Veniamo a una detrazione che il matrimonio “abilita” direttamente: la detrazione per coniuge a carico. Sposandosi, se uno dei due ha un reddito molto basso o nullo, può diventare fiscalmente a carico dell’altro. La soglia di reddito per essere considerati fiscalmente a carico è di 2.840,51 euro lordi annui (al netto degli oneri deducibili), non variata dalla riforma IRPEF 2024.

La detrazione coniuge a carico nel 730/2026 ha un importo teorico massimo di 800 euro, modulato secondo formule precise in base al reddito complessivo del coniuge che la richiede. Per redditi complessivi fino a 15.000 euro la detrazione effettiva è pari a 800 euro meno il prodotto tra 110 e il rapporto tra reddito complessivo e 15.000; per redditi tra 15.001 e 40.000 euro la detrazione è fissa a 690 euro (con maggiorazioni in fasce specifiche); per redditi tra 40.001 e 80.000 euro la detrazione decresce linearmente fino ad azzerarsi.

Esempio pratico: Davide si è sposato a settembre 2025 con Anna, che nel 2025 non ha avuto redditi. Davide ha un reddito complessivo 2025 di 30.000 euro. Nel modello 730/2026 indicherà Anna come coniuge a carico per i mesi da settembre a dicembre (4 mesi su 12) e otterrà una detrazione pari a 690 euro × 4/12 = 230 euro. È importante ricordare che la detrazione per coniuge a carico è rapportata a mese: spetta per i mesi in cui sussiste il vincolo matrimoniale (dal mese del matrimonio in poi, per l’anno delle nozze).

La detrazione coniuge va indicata nel Quadro Familiari a carico del modello 730/2026, prima del Quadro E. Va dichiarato il codice fiscale del coniuge, il numero di mesi di carico (1-12), e la quota di spettanza (in caso di coniuge a carico dell’altro coniuge la quota è sempre 100%). Per le coppie che si sono sposate o uniti civilmente nel 2025, è fondamentale ricordare di compilare correttamente questo quadro per non perdere la detrazione spettante.

Documenti da conservare per le detrazioni legate al matrimonio

La regola d’oro per chiunque voglia ottenere le detrazioni nel 730/2026 è una sola: conservare tutta la documentazione fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 43 DPR 600/1973). Per il 730/2026 questo significa conservare i documenti almeno fino al 31 dicembre 2031, perché l’Agenzia delle Entrate può richiederli in qualsiasi momento entro questo termine in caso di controllo formale (art. 36-ter DPR 600/1973).

Ecco una checklist dei documenti che chi si è sposato nel 2025 dovrebbe conservare in vista del 730/2026:

  • Erogazioni liberali a istituzioni religiose: ricevuta bonifico bancario o postale con causale corretta e indicazione dell’ente beneficiario
  • Mutuo prima casa: contratto di mutuo, atto di acquisto, quietanze annuali della banca con dettaglio interessi pagati nel 2025, perizia, spese notarili relative al mutuo
  • Bonus mobili: fatture intestate, ricevute bonifico parlante, attestazione classe energetica per elettrodomestici, documentazione dei lavori edilizi a cui i mobili sono collegati
  • Coniuge a carico: certificato di matrimonio o copia integrale dell’atto, codice fiscale del coniuge, eventuale autodichiarazione del coniuge sul reddito complessivo 2025
  • Spese mediche: fatture, scontrini parlanti, ricevute del medico, prescrizioni
  • Polizze vita e infortuni: contratti, ricevute di pagamento dei premi

La documentazione va organizzata in modo chiaro, idealmente per anno di imposta e per tipologia di onere. Molti contribuenti perdono il diritto alla detrazione semplicemente perché non riescono a produrre la ricevuta in caso di controllo: un errore evitabile con un minimo di archiviazione ordinata.

Tabella riepilogativa: spese matrimonio e relativa fiscalità

Per orientarti facilmente, ecco una tabella riassuntiva delle principali spese legate al matrimonio e del loro trattamento fiscale nel modello 730/2026:

Tipologia di spesaDetraibile/DeducibileAliquota / TettoDove va nel 730/2026
Ricevimento, ristorante, cateringNO——
Abito da sposa/sposo, accessoriNO——
Fotografo, video, wedding plannerNO——
Bomboniere, partecipazioni, fioriNO——
Viaggio di nozze (vacanza)NO——
Offerta in contanti alla parrocchiaNO——
Erogazione liberale istituzioni religioseDeducibileMax 1.032,91 € per personaQuadro E – Sezione II rigo E22 (cod. 5-13)
Interessi mutuo prima casa abitazione principaleDetraibile 19%Max 4.000 € interessi/annoQuadro E – Sezione I rigo E7
Bonus mobili ed elettrodomesticiDetraibile 50%Max 5.000 € spesa/annoQuadro E – Sezione III B rigo E57
Detrazione coniuge a carico (post matrimonio)DetrazioneFino a 800 € teoriciQuadro Familiari a carico
Spese mediche pre-matrimonialiDetraibile 19%Franchigia 129,11 €Quadro E rigo E1
Polizze vita/infortuni stipulate dagli sposiDetraibile 19%Tetti specifici (530/750/1.291,14 €)Quadro E rigo E8-E10 (cod. 36-39)

Come si vede, le voci più “matrimoniali” (festa, abiti, viaggi) sono fuori dal perimetro del fisco, mentre le voci collegate alla nuova vita familiare (casa, mutuo, arredamento, coniuge a carico) offrono spazi concreti di risparmio.

Errori comuni da evitare nella dichiarazione

Nella nostra esperienza al CAF Centro Fiscale di Udine vediamo ricorrere sempre gli stessi sbagli quando i contribuenti tentano di gestire da soli le detrazioni matrimonio nel 730/2026. Eccone una rassegna utile per non incorrere in errori che possono costare anche centinaia di euro in caso di controllo formale.

Il primo errore è inserire le spese del ricevimento come spese mediche o altri oneri: è una pratica purtroppo vista più volte, che porta a sanzioni in caso di rilievo dell’Agenzia delle Entrate. Le spese di matrimonio non rientrano in nessuna voce detraibile, e tentare di “camuffarle” è rischioso. Il secondo errore è pagare l’erogazione liberale in contanti: anche se importante per la confessione religiosa, la donazione non potrà mai essere dedotta senza tracciabilità del pagamento.

Il terzo errore tipico è dimenticare di indicare il coniuge a carico dal mese del matrimonio: è il proporzionamento mensile a fare la differenza, e omettere questa indicazione significa perdere centinaia di euro di detrazione. Quarto errore: scaricare gli interessi del mutuo oltre il tetto dei 4.000 euro complessivi di coppia, o senza che l’immobile sia effettivamente abitazione principale entro un anno dall’acquisto. Quinto errore: portare in detrazione il bonus mobili senza che ci sia un collegamento documentato con una ristrutturazione edilizia sull’immobile.

La procedura della dichiarazione 730/2026 richiede attenzione per evitare errori che potrebbero ritardare o compromettere la pratica. Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa di tutto: dalla raccolta dei documenti alla compilazione del modello, dalla verifica delle detrazioni matrimonio spettanti all’invio telematico, garantendo la correttezza di ogni passaggio.

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Domande frequenti sulle detrazioni matrimonio nel 730/2026

Posso scaricare il ricevimento di matrimonio nel 730/2026?

No. Il ricevimento (ristorante, catering, location) è una spesa di carattere personale e non rientra tra gli oneri detraibili dell’art. 15 TUIR né tra quelli deducibili dell’art. 10 TUIR. Anche con fattura intestata, non è possibile inserire l’importo nel modello 730/2026.

L’offerta alla chiesa per il matrimonio è detraibile?

L’offerta libera in contanti al parroco non è detraibile né deducibile. Diventa deducibile fino a 1.032,91 euro per persona solo se versata come erogazione liberale a un’istituzione religiosa riconosciuta dallo Stato (come l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero per la Chiesa Cattolica) tramite bonifico o altro strumento tracciabile, con causale corretta e ricevuta conservata.

Posso detrarre il viaggio di nozze nel 730/2026?

No, il viaggio di nozze non è detraibile, anche se pagato in agenzia con fattura. Si tratta di una spesa di vacanza, fuori dal perimetro delle detrazioni IRPEF. Solo eventuali spese mediche sostenute all’estero durante il viaggio sono detraibili al 19% nel rigo E1, con la stessa franchigia di 129,11 euro.

Posso portare in detrazione i mobili comprati per la casa coniugale?

Sì, se hai effettuato lavori di ristrutturazione edilizia sull’immobile iniziati non oltre il 1° gennaio dell’anno precedente all’acquisto dei mobili. In questo caso puoi usare il bonus mobili al 50%, fino a 5.000 euro di spesa, ripartito in 10 quote annuali al rigo E57 del 730/2026. Senza il collegamento alla ristrutturazione, il bonus non spetta.

Quando posso indicare il coniuge a carico nel 730/2026?

Se ti sei sposato nel 2025 e il coniuge ha avuto un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (al netto degli oneri deducibili), puoi indicarlo nel Quadro Familiari a carico per i mesi che vanno dal mese del matrimonio fino a dicembre 2025. La detrazione viene rapportata mensilmente.

Esiste un bonus matrimonio 2026?

No. Alla data di pubblicazione del modello 730/2026 non è previsto un bonus matrimonio statale in vigore. Esistono in alcune Regioni o Comuni misure locali (es. contributi per coppie under 35 o per matrimoni celebrati in determinati comuni), ma non si tratta di detrazioni fiscali nel 730. Per le agevolazioni locali occorre verificare i bandi regionali o comunali specifici.

Conclusione: chi può aiutarti a non perdere detrazioni

Ricapitolando, nel modello 730/2026 non esiste una specifica detrazione matrimonio, ma un insieme di voci agevolabili che spesso si attivano proprio in occasione delle nozze: erogazioni liberali alle istituzioni religiose, interessi del mutuo prima casa, bonus mobili per la nuova abitazione, detrazione coniuge a carico, eventuali spese sanitarie. Il valore complessivo del risparmio fiscale può facilmente superare i 1.500-2.000 euro per coppia, se tutte le voci vengono correttamente identificate e documentate.

Per non lasciare nulla sul tavolo e per evitare errori che possono costare cari in caso di controllo, è fondamentale farsi assistere da chi conosce ogni rigo del modello. Hai bisogno di assistenza per la dichiarazione dei redditi e per individuare tutte le detrazioni legate al matrimonio? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia.

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Maggio 23, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-23 09:34:342026-05-31 17:01:49Detrazioni matrimonio e cerimonie nel Modello 730/2026: la guida completa alle spese che rientrano
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Mutuo Prima Casa Cointestato: Detrazione Interessi Solo per la Propria Quota?

Hai acquistato casa insieme al tuo partner o a un familiare e avete stipulato un mutuo cointestato per la prima casa? In fase di dichiarazione dei redditi, una delle domande più frequenti che riceviamo al CAF Centro Fiscale di Udine è proprio questa: ciascun cointestatario può detrarre il 100% degli interessi passivi o solo la propria quota?

La risposta, nel caso generale, è netta: ognuno detrae esclusivamente la propria quota di interessi passivi, in proporzione alla sua percentuale di intestazione del mutuo. Ma esistono eccezioni importanti, in particolare per il coniuge fiscalmente a carico, che permettono di ottimizzare la detrazione complessiva del nucleo familiare. Conoscere queste regole con precisione può fare una differenza concreta sul rimborso IRPEF.

In questa guida aggiornata al 2026 analizziamo nel dettaglio la normativa (art. 15 del TUIR), i casi pratici con esempi numerici, le eccezioni previste dalla legge e i documenti necessari per non perdere nemmeno un euro di detrazione.

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Indice dei contenuti

  1. La detrazione interessi passivi sul mutuo: il principio generale
  2. Mutuo cointestato: la regola della quota proporzionale
  3. Eccezione: coniuge fiscalmente a carico
  4. Esempi pratici con calcoli numerici
  5. Casi particolari: intestazioni asimmetriche
  6. Spese accessorie detraibili
  7. Documenti necessari per la detrazione
  8. Il termine dei 12 mesi tra acquisto e mutuo
  9. Come indicare il mutuo cointestato nel 730/2026
  10. Domande frequenti

La detrazione interessi passivi sul mutuo: il principio generale

Il diritto alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo per la prima casa trova il suo fondamento nell’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986). La norma prevede una detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi e gli oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale.

Il limite massimo degli interessi detraibili è fissato a 4.000 euro per anno fiscale. Questo significa che la detrazione massima ottenibile è pari a 760 euro (il 19% di 4.000 euro). Questo tetto riguarda ciascun contribuente individualmente, non il nucleo familiare nel suo insieme: un punto fondamentale da tenere a mente quando il mutuo è cointestato.

Per avere diritto alla detrazione, è necessario che ricorrano contemporaneamente queste condizioni:

  • Il mutuo deve essere di tipo ipotecario (con garanzia ipotecaria sull’immobile)
  • Il mutuo deve essere stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale (quella dove il contribuente ha la residenza anagrafica e dimora abitualmente)
  • L’acquisto dell’immobile deve avvenire nell’anno in cui è stipulato il mutuo oppure nell’anno precedente o successivo (entro 12 mesi)
  • Il contribuente deve utilizzare l’immobile come abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto
  • L’immobile deve rimanere abitazione principale per tutta la durata del godimento della detrazione

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per la costruzione dell’abitazione principale, con un limite però distinto di 2.582,28 euro di interessi detraibili (art. 15, comma 1-ter TUIR).

Mutuo cointestato: la regola della quota proporzionale

Quando il mutuo per la prima casa è cointestato tra più soggetti (tipicamente due coniugi, conviventi di fatto, familiari o soci), si applica il principio della titolarità proporzionale: ciascun cointestatario può detrarre solo gli interessi passivi riferiti alla propria quota di partecipazione al contratto di mutuo.

Questa regola è confermata dall’Agenzia delle Entrate in numerose circolari e risoluzioni, tra cui la Circolare n. 7/E del 2021 e le istruzioni al modello 730. Il criterio è chiaro: la detrazione spetta pro quota in base alla percentuale di intestazione del contratto di mutuo.

Nel caso più comune di mutuo cointestato al 50% tra due persone, ciascuna detrae il 50% degli interessi pagati nell’anno, nel limite del proprio tetto di 2.000 euro di interessi (che corrisponde al 50% del limite massimo di 4.000 euro). La detrazione massima individuale sarà quindi di 380 euro (il 19% di 2.000 euro).

Attenzione: il tetto dei 4.000 euro è per singolo contribuente, non per singolo immobile. Quindi se entrambi i cointestatari hanno redditi propri e dichiarano ciascuno la propria quota, il limite massimo aggregato della coppia è di 8.000 euro di interessi detraibili, con una detrazione complessiva massima di 1.520 euro.

ScenarioQuota mutuoLimite interessi detraibiliDetrazione max (19%)
Cointestatario A (50%)50%2.000 euro380 euro
Cointestatario B (50%)50%2.000 euro380 euro
Totale coppia100%4.000 euro760 euro

Eccezione: coniuge fiscalmente a carico

La regola della quota proporzionale prevede una importante eccezione quando uno dei cointestatari del mutuo è fiscalmente a carico dell’altro. Questa eccezione è espressamente prevista dall’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR e interpretata dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 15/E del 2005 e successivamente confermata nelle istruzioni annuali al modello 730.

Il meccanismo funziona così: se il coniuge cointestatario del mutuo è fiscalmente a carico del dichiarante (cioè ha un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro lordi annui, ovvero 4.000 euro per i figli fino a 24 anni), allora il coniuge con reddito può detrarre l’intera quota di interessi passivi di competenza del coniuge a carico, in aggiunta alla propria.

In pratica, se il mutuo è cointestato 50/50 e uno dei due coniugi non ha redditi propri significativi (o li ha molto bassi), il coniuge “capofamiglia” con reddito può detrarre fino a 4.000 euro di interessi complessivi nel proprio 730, invece dei soli 2.000 euro della sua quota.

Questa eccezione è molto rilevante nella pratica: molte coppie in cui uno dei partner lavora part-time, è disoccupato o percepisce solo piccoli redditi possono beneficiarne per massimizzare il risparmio fiscale complessivo. Il limite resta comunque di 4.000 euro totali (la quota propria + quella del coniuge a carico), per una detrazione massima di 760 euro.

Situazione coniugeChi detraeLimite interessiDetrazione max
Entrambi con reddito autonomoCiascuno la propria quota2.000 euro ciascuno380 euro ciascuno
Coniuge B fiscalmente a carico di ASolo il coniuge A4.000 euro totali760 euro (solo A)
Coniuge B con reddito minimo (es. 1.000 euro)A detrae la quota di B, B non detrae4.000 euro totali per A760 euro (solo A)

Attenzione: L’eccezione si applica solo al coniuge (anche unito civilmente), non ai conviventi di fatto o ad altri cointestatari (es. genitore e figlio). In quei casi si applica sempre e solo la regola della quota proporzionale, senza possibilità di trasferire la detrazione tra i cointestatari.

Esempi pratici con calcoli numerici

Vediamo alcuni scenari reali con calcoli precisi per capire come applicare le regole nella compilazione del modello 730.

Esempio 1: Coppia cointestata 50/50, entrambi con reddito

Marco e Giulia hanno un mutuo cointestato al 50% per l’acquisto della prima casa nel 2020. Il mutuo è di 200.000 euro, durata 25 anni. Nel 2025 hanno pagato complessivamente 6.500 euro di interessi passivi alla banca.

  • Quota Marco (50%): 6.500 x 50% = 3.250 euro di interessi di sua competenza. Poiché supera il limite di 2.000 euro (50% del tetto 4.000), Marco detrae al massimo 2.000 euro → detrazione = 19% x 2.000 = 380 euro
  • Quota Giulia (50%): stessa situazione → detrazione = 380 euro
  • Risparmio fiscale totale della coppia: 380 + 380 = 760 euro

Esempio 2: Coppia cointestata 50/50, interessi bassi

Anna e Luigi, mutuo cointestato al 50%. Nel 2025 hanno pagato solo 2.400 euro di interessi complessivi (mutuo quasi estinto o a tasso basso).

  • Quota Anna (50%): 2.400 x 50% = 1.200 euro → detrazione = 19% x 1.200 = 228 euro
  • Quota Luigi (50%): stessa situazione → detrazione = 228 euro
  • Risparmio fiscale totale: 456 euro

Esempio 3: Coniuge a carico – massimizzazione della detrazione

Roberto e Chiara, mutuo cointestato 50/50. Nel 2025 interessi totali: 5.200 euro. Chiara lavora part-time con reddito complessivo di 2.100 euro annui (sotto il limite di 2.840,51 euro: risulta fiscalmente a carico di Roberto).

  • Scenario A (senza applicare l’eccezione): Roberto detrae 19% x 2.000 = 380 euro. Chiara non ha capienza IRPEF, perde la detrazione. Totale coppia: 380 euro
  • Scenario B (con eccezione coniuge a carico): Roberto detrae la propria quota (2.000 euro) + la quota di Chiara (2.000 euro) = 4.000 euro totali. Detrazione = 19% x 4.000 = 760 euro
  • Risparmio aggiuntivo applicando l’eccezione: 380 euro in più nel rimborso IRPEF di Roberto

Questo terzo esempio mostra chiaramente perché è fondamentale verificare la situazione reddituale del coniuge cointestatario prima di compilare il 730. La differenza tra applicare o non applicare l’eccezione può valere centinaia di euro.

Casi particolari: intestazioni asimmetriche

Non sempre il mutuo e la proprietà dell’immobile coincidono perfettamente. Esistono situazioni particolari che meritano un’analisi specifica.

Caso A: Mutuo cointestato ma immobile di proprietà di uno solo

Succede talvolta che il mutuo venga stipulato da due persone (es. coppia non sposata o genitore e figlio), ma l’immobile acquistato risulti intestato a uno solo dei mutuatari. In questo caso, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione spetta solo a chi è proprietario dell’immobile, anche se il contratto di mutuo è cointestato.

Il soggetto che paga le rate del mutuo ma non è proprietario dell’immobile non può detrarre gli interessi passivi di sua competenza, poiché manca il requisito della “destinazione ad abitazione principale” in capo a lui. Questa situazione crea un’inefficienza fiscale significativa.

Caso B: Immobile cointestato ma mutuo solo a nome di uno dei comproprietari

La situazione inversa è quella in cui l’immobile è acquistato in comproprietà (es. 50/50) ma il mutuo è stipulato da uno solo dei comproprietari. In questo caso, la detrazione spetta solo a chi ha sottoscritto il contratto di mutuo e paga effettivamente le rate, nel limite del 100% del tetto (4.000 euro), poiché lui è l’unico titolare del contratto.

L’altro comproprietario, che è proprietario dell’immobile ma non è parte del contratto di mutuo, non ha diritto ad alcuna detrazione sugli interessi passivi, anche se contribuisce informalmente al pagamento delle rate.

Caso C: Quote asimmetriche (es. 70/30 o 80/20)

Se il mutuo è cointestato in quote diverse dal 50/50 (ad esempio 70% e 30%), la detrazione segue proporzionalmente le quote. Con interessi totali di 5.000 euro:

  • Cointestatario 70%: interessi di competenza = 5.000 x 70% = 3.500 euro. Limite applicabile: min(3.500, 4.000 x 70%) = min(3.500, 2.800) = 2.800 euro. Detrazione = 19% x 2.800 = 532 euro
  • Cointestatario 30%: interessi di competenza = 5.000 x 30% = 1.500 euro. Limite: min(1.500, 4.000 x 30%) = min(1.500, 1.200) = 1.200 euro. Detrazione = 19% x 1.200 = 228 euro

Nota importante: Il limite di 4.000 euro deve essere applicato proporzionalmente alla quota di ciascuno, non come limite fisso per ognuno. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni al modello 730: il tetto massimo di interessi detraibili per ciascun cointestatario è pari a 4.000 euro moltiplicato per la propria quota percentuale di partecipazione al mutuo.

Spese accessorie detraibili

Oltre agli interessi passivi in senso stretto, la detrazione fiscale del 19% si applica anche agli oneri accessori strettamente connessi all’ottenimento del mutuo ipotecario. Anche queste spese, se il mutuo è cointestato, seguono la regola della quota proporzionale.

Le principali spese accessorie detraibili insieme agli interessi passivi sono:

  • Spese di istruttoria bancaria: le commissioni pagate alla banca per la pratica di mutuo
  • Perizia tecnica: il costo della perizia sull’immobile richiesta dalla banca
  • Spese notarili per l’atto di mutuo (non per il rogito di compravendita): l’onorario del notaio per la stipula dell’atto di mutuo ipotecario rientra tra gli oneri accessori detraibili
  • Imposta sostitutiva sul mutuo: l’imposta pagata alla banca al momento dell’erogazione del mutuo (pari allo 0,25% o al 2% a seconda del regime agevolato)
  • Polizza vita e polizza incendio: le polizze assicurative obbligatorie o richieste dalla banca come condizione per l’erogazione del mutuo rientrano negli oneri accessori detraibili
  • Spese di mediazione creditizia: se ci si è avvalsi di un mediatore creditizio (broker mutui), la sua parcella è detraibile

Non detraibili invece le spese notarili per il rogito di compravendita dell’immobile, le imposte di registro, ipotecaria e catastale pagate sull’acquisto, e le spese di intermediazione immobiliare (agenzia).

Tutte le spese accessorie detraibili vengono sommate agli interessi passivi e il totale è soggetto al medesimo limite di 4.000 euro (applicato pro quota in caso di mutuo cointestato).

Documenti necessari per la detrazione

Per beneficiare correttamente della detrazione interessi passivi mutuo prima casa nel modello 730 o nel modello Redditi PF, è fondamentale conservare e presentare al CAF tutta la documentazione richiesta. In caso di mutuo cointestato, ciascun dichiarante dovrà avere la propria copia dei documenti o almeno i dati rilevanti per la propria quota.

  • Contratto di mutuo: l’atto notarile originale con indicazione dell’importo, della durata, dei soggetti cointestatari e delle rispettive quote
  • Quietanze di pagamento delle rate: i documenti bancari che attestano il pagamento delle rate (estratto conto bancario, o il documento rilasciato annualmente dalla banca denominato “comunicazione interessi passivi”)
  • Certificazione degli interessi (documento rilasciato dalla banca entro il 28 febbraio dell’anno successivo): attesta l’importo totale degli interessi passivi pagati nell’anno, suddivisi per cointestatario se la banca lo indica
  • Atto di compravendita (rogito): per verificare che l’immobile sia effettivamente la prima casa e la data di acquisto
  • Certificato di residenza o altra documentazione che attesti l’utilizzo dell’immobile come abitazione principale
  • Fatture notarili e bancarie per le spese accessorie (istruttoria, perizia, polizze obbligatorie)

Il documento più importante nella pratica quotidiana del CAF è la certificazione degli interessi passivi rilasciata dalla banca. Le banche sono obbligate a inviarla entro il 28 febbraio di ogni anno (art. 7 del D.P.R. 600/1973) e riporta il totale degli interessi passivi pagati nell’anno precedente, con il nome del/i intestatario/i del contratto.

Il termine dei 12 mesi tra acquisto e mutuo

Una condizione fondamentale per accedere alla detrazione è il rispetto del termine temporale di 12 mesi tra la stipula del contratto di mutuo e l’acquisto dell’immobile. Questo requisito è indicato esplicitamente nell’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR.

Le due situazioni ammesse sono:

  • Mutuo stipulato PRIMA dell’acquisto: il rogito di compravendita deve avvenire entro i 12 mesi successivi alla stipula del mutuo. Questa situazione si verifica ad esempio con le compravendite di immobili in costruzione, dove il mutuo viene erogato prima del completamento e della consegna
  • Mutuo stipulato DOPO l’acquisto: il contratto di mutuo deve essere stipulato entro i 12 mesi successivi alla data del rogito di compravendita. Questa è la situazione più comune: si acquista l’immobile con atto notarile e successivamente si stipula il mutuo ipotecario

Se il mutuo viene stipulato oltre 12 mesi dall’acquisto (o viceversa), il contribuente perde il diritto alla detrazione degli interessi passivi. In tal caso, il mutuo è considerato per “altri scopi” e non per l’acquisto della prima casa.

Altrettanto importante è il requisito che l’immobile acquistato divenga l’abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto. Il contribuente deve trasferire la residenza anagrafica nell’immobile entro questo termine. Eccezioni sono previste per motivi di lavoro documentati o per impedimenti di forza maggiore (es. lavori di ristrutturazione dell’immobile).

Come indicare il mutuo cointestato nel 730/2026

Nella dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025), la detrazione interessi passivi mutuo prima casa si inserisce nel Rigo E7 del quadro E (Oneri e Spese).

Per il mutuo cointestato, ogni contribuente deve compilare il proprio rigo E7 indicando:

  • Colonna 1 (Tipo): inserire il codice “1” per mutui stipulati dal 1° gennaio 1993 per acquisto abitazione principale
  • Colonna 2 (Soggetto): lasciare vuoto se il dichiarante è il solo titolare della propria quota; inserire “1” se si sta detraendo anche la quota del coniuge a carico
  • Colonna 3 (Interessi passivi): inserire l’importo degli interessi passivi di propria competenza (la propria quota del totale indicato nella certificazione bancaria)

Esempio pratico di compilazione: Mutuo cointestato 50/50 con interessi totali 2025 pari a 3.800 euro (attestati dalla banca). Ogni cointestatario riporta nel proprio rigo E7 colonna 3 l’importo di 1.900 euro (il 50% di 3.800 euro), non 3.800 euro.

Con il coniuge a carico: Se il coniuge B è a carico, il coniuge A riporta nel rigo E7 l’intero importo degli interessi proporzionali a entrambe le quote, ma non può superare il limite di 4.000 euro. Con interessi totali di 3.800 euro, A indica 3.800 euro (il 100%), nel limite di 4.000 euro. La detrazione spettante ad A sarà 19% x 3.800 = 722 euro.

Affidarsi a un CAF abilitato per la compilazione del modello 730 garantisce che questi calcoli vengano eseguiti correttamente, massimizzando il rimborso IRPEF spettante. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno migliaia di contribuenti nella corretta applicazione delle detrazioni fiscali.

Sintesi e punti chiave da ricordare

Ricapitolando le regole fondamentali sul mutuo prima casa cointestato e la detrazione degli interessi passivi:

  • Regola generale: ogni cointestatario detrae SOLO la propria quota di interessi (proporzionale alla quota di intestazione del mutuo)
  • Limite individuale: 4.000 euro di interessi detraibili per ciascun contribuente, da applicarsi pro quota (es. 2.000 euro per una quota 50%)
  • Eccezione coniuge a carico: il coniuge con reddito può detrarre fino a 4.000 euro totali se l’altro coniuge è fiscalmente a carico (reddito sotto 2.840,51 euro)
  • Proprietà e mutuo devono coincidere: chi non è proprietario dell’immobile non detrae, chi non è intestatario del mutuo non detrae
  • Termine 12 mesi: l’acquisto dell’immobile deve avvenire entro/dopo 12 mesi dalla stipula del mutuo
  • Spese accessorie incluse nel tetto: istruttoria, perizia, notarile mutuo, imposta sostitutiva, polizze obbligatorie

La corretta applicazione di queste regole richiede attenzione e conoscenza normativa. Per non perdere nemmeno un euro di detrazione a cui hai diritto, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine: i nostri esperti verificheranno la tua situazione specifica e compileranno il 730 nel modo più vantaggioso possibile.

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Domande Frequenti sul Mutuo Cointestato e la Detrazione Interessi

Con un mutuo cointestato al 50%, ognuno puo detrarre fino a 4.000 euro di interessi?

No. Il limite di 4.000 euro e il massimo complessivo per singolo contribuente, ma nel mutuo cointestato va applicato proporzionalmente alla quota. Con quota 50%, il limite individuale e di 2.000 euro di interessi detraibili, per una detrazione massima di 380 euro (19% di 2.000 euro). L’altro cointestatario ha lo stesso limite di 2.000 euro. Solo se il coniuge e a carico fiscale, l’altro puo detrarre fino a 4.000 euro totali.

Il convivente non sposato puo beneficiare dell’eccezione del coniuge a carico?

No. L’eccezione del coniuge fiscalmente a carico si applica esclusivamente ai coniugi (unioni civili incluse), non ai conviventi di fatto. Per le coppie non sposate, si applica sempre e solo la regola della quota proporzionale: ognuno detrae la propria quota di interessi, senza possibilita di trasferire la detrazione all’altro convivente.

Cosa succede se la banca non rilascia la certificazione degli interessi passivi?

La banca e obbligata per legge a rilasciare la certificazione degli interessi passivi entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Se non la ricevi, puoi richiederla direttamente alla banca (allo sportello o via homebanking nella sezione documenti fiscali). In mancanza, puoi usare l’estratto conto bancario che riporta il dettaglio delle rate pagate con la quota di interessi. Il CAF puo aiutarti a calcolare correttamente la quota interessi dalla certificazione ricevuta.

Se l’immobile viene venduto e acquisto una nuova prima casa con nuovo mutuo, posso detrarre?

Si, ma la detrazione sul vecchio mutuo cessa dall’anno successivo alla vendita. Se entro un anno dalla vendita acquisti una nuova abitazione principale e stipuli un nuovo mutuo ipotecario, puoi detrarre gli interessi sul nuovo mutuo. Se il nuovo mutuo e per riscatto o rinegoziazione del precedente, continuano le stesse regole. Il CAF Centro Fiscale puo verificare la tua situazione specifica, specialmente in caso di mutuo cointestato e separazione o divorzio.

In caso di separazione, chi puo detrarre gli interessi del mutuo cointestato?

In caso di separazione legale o divorzio, le regole cambiano. Se uno dei coniugi lascia l’immobile, perde il requisito dell’abitazione principale e non puo piu detrarre (salvo eccezioni per la casa assegnata ai figli). Il coniuge che rimane nell’immobile come abitazione principale e intestatario del mutuo puo detrarre la propria quota. Per le situazioni di separazione con mutuo cointestato, e fortemente consigliato rivolgersi al CAF per una verifica personalizzata, data la complessita delle casistiche.

Le spese del notaio per il rogito sono detraibili insieme agli interessi del mutuo?

No. Le spese notarili per il rogito di compravendita dell’immobile NON sono detraibili come oneri accessori del mutuo. Sono invece detraibili le spese notarili per l’atto di mutuo ipotecario (documento separato dal rogito). Anche le imposte di registro, ipotecaria e catastale pagate sull’acquisto non sono detraibili. Sono invece detraibili: istruttoria bancaria, perizia, imposta sostitutiva sul mutuo, polizze obbligatorie richieste dalla banca, spese di mediazione creditizia.


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Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a compilare correttamente il 730/2026, verificando che tutte le detrazioni sul mutuo prima casa cointestato vengano applicate nel modo piu vantaggioso per te e il tuo nucleo familiare.

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    DICHIARAZIONE DEI REDDITI

    Detrazioni matrimonio e cerimonie nel Modello 730/2026: la guida completa alle spese che rientrano

    Dichiarazione dei redditi 730

    Esiste davvero una detrazione matrimonio nel 730/2026? È una domanda che riceviamo decine di volte ogni primavera, soprattutto da chi si è sposato nel 2025 e si trova a fare i conti con le spese sostenute per il grande giorno. La risposta onesta è duplice: non esiste, nella nostra normativa fiscale, una detrazione matrimonio 730 2026 dedicata alle cerimonie come voce a sé stante, ma esistono diverse spese collegate al matrimonio o alla nuova vita familiare che possono effettivamente essere portate in detrazione o deduzione nella dichiarazione dei redditi.

    In questa guida completa ti spieghiamo, voce per voce, quali sono le spese matrimonio detraibili, quali documenti servono, dove vanno indicate nel modello 730/2026, e quali sono i limiti di importo aggiornati (riferiti ai redditi e alle spese del 2025). Ti aiutiamo anche a evitare l’errore più comune: pensare che basti la ricevuta del ristorante o della bomboniera per ottenere lo sconto IRPEF.

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    Indice dei contenuti

    1. Detrazione matrimonio 730/2026: esiste davvero?
    2. Cerimonia religiosa e offerte alla chiesa: cosa puoi scaricare
    3. Erogazioni liberali a istituzioni religiose: la deduzione fino a 1.032,91 euro
    4. Ricevimento, ristorante, bomboniere e fiori: cosa NON si scarica
    5. Viaggio di nozze e detrazione fiscale: la verità
    6. Mutuo prima casa per la nuova famiglia: detrazione interessi nel 730/2026
    7. Bonus mobili e detrazione arredo: lo strumento più utile per gli sposi
    8. Congedo matrimoniale e dichiarazione dei redditi
    9. Detrazione per coniuge a carico nel 730/2026
    10. Documenti da conservare per le detrazioni legate al matrimonio
    11. Tabella riepilogativa: spese matrimonio e relativa fiscalità
    12. Errori comuni da evitare nella dichiarazione
    13. Domande frequenti

    Detrazione matrimonio 730/2026: esiste davvero?

    Partiamo dal punto più importante: nel Modello 730/2026 non esiste una voce specifica chiamata “detrazione matrimonio”. Non troverai un rigo dedicato dove inserire il costo del wedding planner, del ristorante o dell’abito da sposa. Questo è un punto fermo del nostro sistema fiscale, ribadito ogni anno dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate al modello 730 e al modello Redditi Persone Fisiche.

    Allora perché continuiamo a sentire parlare di detrazioni matrimonio 730 2026? Perché in realtà esistono diverse spese che, pur non essendo “detrazioni del matrimonio” in senso stretto, sono collegate alla celebrazione religiosa, alla nuova vita di coppia o alla casa familiare e che possono produrre uno sconto IRPEF reale. Il legislatore italiano non agevola la festa, ma agevola alcuni passaggi della vita familiare che spesso coincidono con il matrimonio.

    Per orientarci, distinguiamo subito tre categorie:

    • Spese non detraibili: ricevimento, abiti, bomboniere, fiori, fotografo, viaggio di nozze (in regola generale)
    • Spese parzialmente agevolate: erogazioni liberali alle istituzioni religiose riconosciute, offerte alla parrocchia per scopi specifici
    • Spese pienamente detraibili o deducibili: mutuo prima casa per la coppia, bonus mobili per la casa coniugale, alcune polizze, eventuali spese sanitarie sostenute in occasione del matrimonio

    Nel resto della guida analizziamo nel dettaglio ogni categoria, con riferimenti normativi, importi e modalità di inserimento nel modello 730/2026.

    Cerimonia religiosa e offerte alla chiesa: cosa puoi scaricare

    La cerimonia religiosa è uno dei momenti più sentiti del matrimonio, e spesso comporta una serie di spese: l’offerta alla parrocchia, il contributo per l’organista, la decorazione floreale della chiesa, talvolta una donazione per i lavori dell’edificio sacro. Da un punto di vista fiscale, è bene distinguere tra offerta libera (che non rilascia un documento fiscale e quindi non genera alcuna detrazione) e erogazione liberale formalizzata con bonifico o ricevuta a istituzioni religiose riconosciute.

    Le offerte alla parrocchia consegnate in contanti, in busta, “per il rito” o per la celebrazione, non sono mai detraibili nel 730/2026, anche se importanti per sostenere l’attività della comunità. Manca infatti la tracciabilità che il fisco richiede per riconoscere lo sconto IRPEF su qualsiasi spesa detraibile. Il principio generale, in vigore dal 1° gennaio 2020 per quasi tutte le detrazioni del 19% (art. 1 c. 679-680 L. 160/2019), è chiaro: nessuna detrazione senza pagamento tracciato.

    Le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose riconosciute, invece, sono uno degli strumenti più interessanti per chi vuole donare alla propria confessione in occasione del matrimonio e ottenere un beneficio fiscale. Vediamo come funzionano nella sezione successiva.

    Erogazioni liberali a istituzioni religiose: la deduzione fino a 1.032,91 euro

    Le erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose riconosciute dallo Stato italiano sono deducibili dal reddito complessivo fino a un massimo di 1.032,91 euro all’anno per ciascun contribuente. La norma di riferimento è l’art. 10 c. 1 lett. l) del TUIR (DPR 917/1986), che richiama le leggi di esecuzione delle intese tra Stato e confessioni religiose. Per chi si sposa con rito religioso, è uno strumento concreto per trasformare una donazione alla propria comunità in un beneficio fiscale.

    Le confessioni religiose i cui versamenti rientrano in questa deduzione sono diverse: la Chiesa Cattolica (Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero), le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa Valdese, l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la Chiesa Evangelica Luterana, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia, l’Unione Buddhista Italiana, l’Unione Induista Italiana, l’Unione Cristiana Evangelica Apostolica, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e altre ancora. L’elenco completo aggiornato è riportato nelle istruzioni al modello 730/2026 dell’Agenzia delle Entrate.

    L’erogazione liberale deve essere effettuata con strumenti tracciabili: bonifico bancario o postale, conto corrente postale, carta di credito o di debito, assegno bancario o circolare. Il versamento in contanti non è ammesso ai fini della deduzione, anche se inferiore al limite di legge. È inoltre necessario conservare la ricevuta del versamento e indicare la causale in modo corretto (ad esempio: “Erogazione liberale ex art. 10 TUIR a favore di [denominazione ente]”).

    Nel modello 730/2026 queste somme vanno indicate nel Quadro E – Sezione II “Oneri deducibili”, generalmente al rigo E22 con il codice 5 (o codice analogo per altre confessioni: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). La deduzione abbatte direttamente il reddito imponibile: ad esempio, se Marco e Sara hanno donato complessivamente 2.000 euro alla propria istituzione religiosa per i lavori della chiesa dove si sono sposati nel 2025, ciascuno dei due potrà dedurre fino a 1.032,91 euro nella propria dichiarazione, ottenendo un risparmio fiscale proporzionale alla propria aliquota IRPEF marginale.

    Ricevimento, ristorante, bomboniere e fiori: cosa NON si scarica

    È la sezione che molti sposi vorrebbero leggere con una notizia diversa, ma la realtà fiscale è netta. Tutte le spese del ricevimento di matrimonio sono completamente indetraibili nel 730/2026. Questo vale per:

    • Ristorante o catering per il pranzo o la cena nuziale
    • Wedding planner e organizzazione dell’evento
    • Decorazioni floreali della location e della chiesa
    • Servizio fotografico e video
    • Animazione, intrattenimento musicale, DJ, band
    • Abito da sposa, abito da sposo, accessori, scarpe
    • Trucco, parrucco, manicure, trattamenti estetici
    • Bomboniere, partecipazioni, confetti
    • Auto degli sposi, noleggio limousine
    • Allestimento e affitto della location

    Si tratta di spese di carattere personale che il Testo Unico delle Imposte sui Redditi non considera meritevoli di agevolazione, poiché non rientrano in nessuna delle categorie di oneri detraibili (art. 15 TUIR) o oneri deducibili (art. 10 TUIR). Anche se ricevi una fattura intestata al ristorante o al fotografo, non potrai inserire l’importo nel modello 730/2026: il documento serve solo come prova di pagamento, non come titolo per uno sconto fiscale.

    L’unica eccezione riguarda i contribuenti che esercitano un’attività professionale o imprenditoriale e che possono dimostrare l’inerenza della spesa rispetto all’attività (ad esempio, un fotografo che acquista materiale per il proprio studio). In questo caso, però, non parliamo più di dichiarazione 730, ma di Modello Redditi e di costi deducibili dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, materia ben diversa.

    Un suggerimento pratico: se in occasione del matrimonio ti sei sposato con il regime di comunione dei beni e hai sostenuto spese sanitarie importanti per visite mediche, esami pre-matrimoniali o trattamenti odontoiatrici, queste rientrano nelle detrazioni fiscali ordinarie del 19% per spese mediche (rigo E1) e nulla cambia per il fatto che siano state sostenute “in vista del matrimonio”.

    Viaggio di nozze e detrazione fiscale: la verità

    Una delle voci di spesa più consistenti per gli sposi è il viaggio di nozze: anche qui occorre fare chiarezza. Il viaggio di nozze non è detraibile nel modello 730/2026. Non rientra tra le spese agevolate dal TUIR, anche se organizzato tramite agenzia con tanto di fattura e pagamento tracciato. Si tratta di una spesa personale di vacanza, e come tutte le spese turistiche dei privati non produce sconti IRPEF.

    Negli ultimi anni si è parlato a più riprese di un possibile bonus viaggi di nozze o di una detrazione per i pacchetti vacanza, ma al momento del 730/2026 nessuna misura del genere è stata introdotta in via stabile dalla normativa fiscale italiana. Eventuali bonus turismo del passato (es. tax credit vacanze 2020-2021) erano misure straordinarie legate all’emergenza COVID e non riproducibili oggi.

    Diverso il discorso se durante il viaggio di nozze si verifica un evento sanitario che richiede assistenza medica all’estero: in questo caso, le spese mediche sostenute all’estero sono detraibili al 19% nel quadro E (rigo E1) del modello 730/2026 con le stesse modalità di quelle italiane, purché siano documentate da fattura tradotta o accompagnata da apposita traduzione (per le lingue diverse da francese, inglese, tedesco e spagnolo).

    In sintesi: il viaggio in sé non si scarica, ma se nasce un’esigenza sanitaria sì. È una distinzione importante che molti contribuenti ignorano e che vale la pena ricordare quando si organizza una luna di miele in destinazioni lontane.

    Mutuo prima casa per la nuova famiglia: detrazione interessi nel 730/2026

    Veniamo a una delle voci più rilevanti per chi si sposa: il mutuo per l’acquisto della prima casa. Gli interessi passivi e gli oneri accessori dei mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale sono detraibili al 19% nel modello 730/2026 fino a un importo massimo di 4.000 euro di interessi per anno. La norma di riferimento è l’art. 15 c. 1 lett. b) del TUIR.

    Per molte coppie di sposi è proprio questa la detrazione collegata al matrimonio più significativa: si acquista casa, si stipula il mutuo, ci si sposa, si va a vivere insieme e si comincia a portare in dichiarazione gli interessi. Il tetto di 4.000 euro si riferisce all’importo complessivo del mutuo per la coppia: se entrambi i coniugi sono cointestatari, ciascuno potrà detrarre il 19% sulla propria quota di interessi, ma il totale dei due non potrà superare i 4.000 euro annui (per un risparmio IRPEF massimo combinato di 760 euro).

    Esempio pratico: Lucia e Giovanni si sono sposati a giugno 2025 e a gennaio 2025 avevano acquistato insieme la loro abitazione principale con un mutuo cointestato 50/50. Nel 2025 hanno pagato 5.200 euro di interessi passivi totali. Ciascuno indicherà nel proprio rigo E7 del 730/2026 una quota di interessi di 2.000 euro (il tetto di 4.000 ripartito al 50%), ottenendo una detrazione individuale di 380 euro (19% di 2.000) e un risparmio fiscale di coppia di 760 euro.

    Per fruire della detrazione interessi mutuo prima casa nel 730/2026 occorre rispettare alcune condizioni: l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, il mutuo deve essere stato stipulato nei 12 mesi precedenti o successivi all’acquisto, il pagamento deve essere tracciato e occorre conservare il contratto di mutuo, l’atto di acquisto e le quietanze annuali rilasciate dalla banca. Sono detraibili anche gli oneri accessori: spese di istruttoria, perizia, notarili relative al mutuo (non quelle relative alla compravendita), commissioni bancarie.

    Bonus mobili e detrazione arredo: lo strumento più utile per gli sposi

    Se c’è una detrazione che gli sposi spesso sfruttano davvero, è il bonus mobili ed elettrodomestici. Nel 730/2026 (riferito alle spese 2025) il bonus consente di detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, fino a un tetto massimo di 5.000 euro di spesa (per un risparmio fiscale massimo di 2.500 euro), ripartito in 10 quote annuali di pari importo.

    Il vincolo essenziale è uno: l’acquisto dei mobili deve essere collegato a un intervento di ristrutturazione edilizia sull’immobile (anche solo manutenzione straordinaria), iniziato non oltre il 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. In altre parole, se gli sposi hanno ristrutturato l’appartamento nel 2024 o 2025 e poi hanno comprato cucina, divano, letto, lavatrice e frigorifero per arredare la casa coniugale, possono portare in detrazione il 50% nel modello 730/2026 al rigo E57.

    Gli elettrodomestici detraibili sono quelli di classe energetica non inferiore alla A per i forni, alla E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, alla F per frigoriferi e congelatori. Sono ammessi: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, forni a microonde, condizionatori, ventilatori, apparecchi di riscaldamento elettrico. I mobili agevolabili includono letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione.

    Il pagamento deve avvenire con bonifico parlante (bancario o postale, anche ordinario), carta di credito o di debito. Sono esclusi contanti, assegni bancari o circolari. Va conservata la fattura di acquisto e la ricevuta del bonifico o lo scontrino “parlante” con codice fiscale del beneficiario. Per gli sposi che hanno appena ristrutturato e arredato casa, il bonus mobili è spesso la principale forma di sostegno fiscale legato (indirettamente) al matrimonio.

    Congedo matrimoniale e dichiarazione dei redditi

    Un’altra voce spesso confusa con le detrazioni matrimonio nel 730/2026 è il congedo matrimoniale. Si tratta di un permesso retribuito di 15 giorni di calendario riconosciuto ai lavoratori dipendenti che si sposano, normato dal RDL 1334/1937 e dai vari CCNL. Non è una detrazione, ma una retribuzione sostitutiva: viene erogata dall’INPS (a determinate categorie) o dal datore di lavoro (per impiegati e dirigenti).

    Per approfondire la disciplina, regole e modalità di richiesta, abbiamo un articolo dedicato al congedo matrimoniale 2026. Ai fini fiscali, l’assegno per congedo matrimoniale erogato dall’INPS è esente da tassazione IRPEF nei casi previsti dalla legge, mentre la retribuzione versata direttamente dal datore di lavoro per i giorni di assenza è soggetta a tassazione ordinaria come ogni altra retribuzione e viene già esposta nella Certificazione Unica del lavoratore.

    Nel modello 730/2026 il contribuente non deve fare nulla di particolare: i dati sono già inclusi nella CU del datore di lavoro o nella certificazione INPS, e il sostituto d’imposta ha già operato le ritenute corrette. L’unica accortezza è verificare che, in caso di doppia certificazione (datore + INPS), il conguaglio fiscale sia stato fatto correttamente: in caso contrario, il 730/2026 servirà proprio a “ricalcolare” l’imposta dovuta sulla somma delle due erogazioni.

    Detrazione per coniuge a carico nel 730/2026

    Veniamo a una detrazione che il matrimonio “abilita” direttamente: la detrazione per coniuge a carico. Sposandosi, se uno dei due ha un reddito molto basso o nullo, può diventare fiscalmente a carico dell’altro. La soglia di reddito per essere considerati fiscalmente a carico è di 2.840,51 euro lordi annui (al netto degli oneri deducibili), non variata dalla riforma IRPEF 2024.

    La detrazione coniuge a carico nel 730/2026 ha un importo teorico massimo di 800 euro, modulato secondo formule precise in base al reddito complessivo del coniuge che la richiede. Per redditi complessivi fino a 15.000 euro la detrazione effettiva è pari a 800 euro meno il prodotto tra 110 e il rapporto tra reddito complessivo e 15.000; per redditi tra 15.001 e 40.000 euro la detrazione è fissa a 690 euro (con maggiorazioni in fasce specifiche); per redditi tra 40.001 e 80.000 euro la detrazione decresce linearmente fino ad azzerarsi.

    Esempio pratico: Davide si è sposato a settembre 2025 con Anna, che nel 2025 non ha avuto redditi. Davide ha un reddito complessivo 2025 di 30.000 euro. Nel modello 730/2026 indicherà Anna come coniuge a carico per i mesi da settembre a dicembre (4 mesi su 12) e otterrà una detrazione pari a 690 euro × 4/12 = 230 euro. È importante ricordare che la detrazione per coniuge a carico è rapportata a mese: spetta per i mesi in cui sussiste il vincolo matrimoniale (dal mese del matrimonio in poi, per l’anno delle nozze).

    La detrazione coniuge va indicata nel Quadro Familiari a carico del modello 730/2026, prima del Quadro E. Va dichiarato il codice fiscale del coniuge, il numero di mesi di carico (1-12), e la quota di spettanza (in caso di coniuge a carico dell’altro coniuge la quota è sempre 100%). Per le coppie che si sono sposate o uniti civilmente nel 2025, è fondamentale ricordare di compilare correttamente questo quadro per non perdere la detrazione spettante.

    Documenti da conservare per le detrazioni legate al matrimonio

    La regola d’oro per chiunque voglia ottenere le detrazioni nel 730/2026 è una sola: conservare tutta la documentazione fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 43 DPR 600/1973). Per il 730/2026 questo significa conservare i documenti almeno fino al 31 dicembre 2031, perché l’Agenzia delle Entrate può richiederli in qualsiasi momento entro questo termine in caso di controllo formale (art. 36-ter DPR 600/1973).

    Ecco una checklist dei documenti che chi si è sposato nel 2025 dovrebbe conservare in vista del 730/2026:

    • Erogazioni liberali a istituzioni religiose: ricevuta bonifico bancario o postale con causale corretta e indicazione dell’ente beneficiario
    • Mutuo prima casa: contratto di mutuo, atto di acquisto, quietanze annuali della banca con dettaglio interessi pagati nel 2025, perizia, spese notarili relative al mutuo
    • Bonus mobili: fatture intestate, ricevute bonifico parlante, attestazione classe energetica per elettrodomestici, documentazione dei lavori edilizi a cui i mobili sono collegati
    • Coniuge a carico: certificato di matrimonio o copia integrale dell’atto, codice fiscale del coniuge, eventuale autodichiarazione del coniuge sul reddito complessivo 2025
    • Spese mediche: fatture, scontrini parlanti, ricevute del medico, prescrizioni
    • Polizze vita e infortuni: contratti, ricevute di pagamento dei premi

    La documentazione va organizzata in modo chiaro, idealmente per anno di imposta e per tipologia di onere. Molti contribuenti perdono il diritto alla detrazione semplicemente perché non riescono a produrre la ricevuta in caso di controllo: un errore evitabile con un minimo di archiviazione ordinata.

    Tabella riepilogativa: spese matrimonio e relativa fiscalità

    Per orientarti facilmente, ecco una tabella riassuntiva delle principali spese legate al matrimonio e del loro trattamento fiscale nel modello 730/2026:

    Tipologia di spesaDetraibile/DeducibileAliquota / TettoDove va nel 730/2026
    Ricevimento, ristorante, cateringNO——
    Abito da sposa/sposo, accessoriNO——
    Fotografo, video, wedding plannerNO——
    Bomboniere, partecipazioni, fioriNO——
    Viaggio di nozze (vacanza)NO——
    Offerta in contanti alla parrocchiaNO——
    Erogazione liberale istituzioni religioseDeducibileMax 1.032,91 € per personaQuadro E – Sezione II rigo E22 (cod. 5-13)
    Interessi mutuo prima casa abitazione principaleDetraibile 19%Max 4.000 € interessi/annoQuadro E – Sezione I rigo E7
    Bonus mobili ed elettrodomesticiDetraibile 50%Max 5.000 € spesa/annoQuadro E – Sezione III B rigo E57
    Detrazione coniuge a carico (post matrimonio)DetrazioneFino a 800 € teoriciQuadro Familiari a carico
    Spese mediche pre-matrimonialiDetraibile 19%Franchigia 129,11 €Quadro E rigo E1
    Polizze vita/infortuni stipulate dagli sposiDetraibile 19%Tetti specifici (530/750/1.291,14 €)Quadro E rigo E8-E10 (cod. 36-39)

    Come si vede, le voci più “matrimoniali” (festa, abiti, viaggi) sono fuori dal perimetro del fisco, mentre le voci collegate alla nuova vita familiare (casa, mutuo, arredamento, coniuge a carico) offrono spazi concreti di risparmio.

    Errori comuni da evitare nella dichiarazione

    Nella nostra esperienza al CAF Centro Fiscale di Udine vediamo ricorrere sempre gli stessi sbagli quando i contribuenti tentano di gestire da soli le detrazioni matrimonio nel 730/2026. Eccone una rassegna utile per non incorrere in errori che possono costare anche centinaia di euro in caso di controllo formale.

    Il primo errore è inserire le spese del ricevimento come spese mediche o altri oneri: è una pratica purtroppo vista più volte, che porta a sanzioni in caso di rilievo dell’Agenzia delle Entrate. Le spese di matrimonio non rientrano in nessuna voce detraibile, e tentare di “camuffarle” è rischioso. Il secondo errore è pagare l’erogazione liberale in contanti: anche se importante per la confessione religiosa, la donazione non potrà mai essere dedotta senza tracciabilità del pagamento.

    Il terzo errore tipico è dimenticare di indicare il coniuge a carico dal mese del matrimonio: è il proporzionamento mensile a fare la differenza, e omettere questa indicazione significa perdere centinaia di euro di detrazione. Quarto errore: scaricare gli interessi del mutuo oltre il tetto dei 4.000 euro complessivi di coppia, o senza che l’immobile sia effettivamente abitazione principale entro un anno dall’acquisto. Quinto errore: portare in detrazione il bonus mobili senza che ci sia un collegamento documentato con una ristrutturazione edilizia sull’immobile.

    La procedura della dichiarazione 730/2026 richiede attenzione per evitare errori che potrebbero ritardare o compromettere la pratica. Il CAF Centro Fiscale di Udine si occupa di tutto: dalla raccolta dei documenti alla compilazione del modello, dalla verifica delle detrazioni matrimonio spettanti all’invio telematico, garantendo la correttezza di ogni passaggio.

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    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Domande frequenti sulle detrazioni matrimonio nel 730/2026

    Posso scaricare il ricevimento di matrimonio nel 730/2026?

    No. Il ricevimento (ristorante, catering, location) è una spesa di carattere personale e non rientra tra gli oneri detraibili dell’art. 15 TUIR né tra quelli deducibili dell’art. 10 TUIR. Anche con fattura intestata, non è possibile inserire l’importo nel modello 730/2026.

    L’offerta alla chiesa per il matrimonio è detraibile?

    L’offerta libera in contanti al parroco non è detraibile né deducibile. Diventa deducibile fino a 1.032,91 euro per persona solo se versata come erogazione liberale a un’istituzione religiosa riconosciuta dallo Stato (come l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero per la Chiesa Cattolica) tramite bonifico o altro strumento tracciabile, con causale corretta e ricevuta conservata.

    Posso detrarre il viaggio di nozze nel 730/2026?

    No, il viaggio di nozze non è detraibile, anche se pagato in agenzia con fattura. Si tratta di una spesa di vacanza, fuori dal perimetro delle detrazioni IRPEF. Solo eventuali spese mediche sostenute all’estero durante il viaggio sono detraibili al 19% nel rigo E1, con la stessa franchigia di 129,11 euro.

    Posso portare in detrazione i mobili comprati per la casa coniugale?

    Sì, se hai effettuato lavori di ristrutturazione edilizia sull’immobile iniziati non oltre il 1° gennaio dell’anno precedente all’acquisto dei mobili. In questo caso puoi usare il bonus mobili al 50%, fino a 5.000 euro di spesa, ripartito in 10 quote annuali al rigo E57 del 730/2026. Senza il collegamento alla ristrutturazione, il bonus non spetta.

    Quando posso indicare il coniuge a carico nel 730/2026?

    Se ti sei sposato nel 2025 e il coniuge ha avuto un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (al netto degli oneri deducibili), puoi indicarlo nel Quadro Familiari a carico per i mesi che vanno dal mese del matrimonio fino a dicembre 2025. La detrazione viene rapportata mensilmente.

    Esiste un bonus matrimonio 2026?

    No. Alla data di pubblicazione del modello 730/2026 non è previsto un bonus matrimonio statale in vigore. Esistono in alcune Regioni o Comuni misure locali (es. contributi per coppie under 35 o per matrimoni celebrati in determinati comuni), ma non si tratta di detrazioni fiscali nel 730. Per le agevolazioni locali occorre verificare i bandi regionali o comunali specifici.

    Conclusione: chi può aiutarti a non perdere detrazioni

    Ricapitolando, nel modello 730/2026 non esiste una specifica detrazione matrimonio, ma un insieme di voci agevolabili che spesso si attivano proprio in occasione delle nozze: erogazioni liberali alle istituzioni religiose, interessi del mutuo prima casa, bonus mobili per la nuova abitazione, detrazione coniuge a carico, eventuali spese sanitarie. Il valore complessivo del risparmio fiscale può facilmente superare i 1.500-2.000 euro per coppia, se tutte le voci vengono correttamente identificate e documentate.

    Per non lasciare nulla sul tavolo e per evitare errori che possono costare cari in caso di controllo, è fondamentale farsi assistere da chi conosce ogni rigo del modello. Hai bisogno di assistenza per la dichiarazione dei redditi e per individuare tutte le detrazioni legate al matrimonio? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online in tutta Italia.

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    Maggio 23, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-23 09:34:342026-05-31 17:01:49Detrazioni matrimonio e cerimonie nel Modello 730/2026: la guida completa alle spese che rientrano
    CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

    Mutuo Prima Casa Cointestato: Detrazione Interessi Solo per la Propria Quota?

    Hai acquistato casa insieme al tuo partner o a un familiare e avete stipulato un mutuo cointestato per la prima casa? In fase di dichiarazione dei redditi, una delle domande più frequenti che riceviamo al CAF Centro Fiscale di Udine è proprio questa: ciascun cointestatario può detrarre il 100% degli interessi passivi o solo la propria quota?

    La risposta, nel caso generale, è netta: ognuno detrae esclusivamente la propria quota di interessi passivi, in proporzione alla sua percentuale di intestazione del mutuo. Ma esistono eccezioni importanti, in particolare per il coniuge fiscalmente a carico, che permettono di ottimizzare la detrazione complessiva del nucleo familiare. Conoscere queste regole con precisione può fare una differenza concreta sul rimborso IRPEF.

    In questa guida aggiornata al 2026 analizziamo nel dettaglio la normativa (art. 15 del TUIR), i casi pratici con esempi numerici, le eccezioni previste dalla legge e i documenti necessari per non perdere nemmeno un euro di detrazione.

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    Indice dei contenuti

    1. La detrazione interessi passivi sul mutuo: il principio generale
    2. Mutuo cointestato: la regola della quota proporzionale
    3. Eccezione: coniuge fiscalmente a carico
    4. Esempi pratici con calcoli numerici
    5. Casi particolari: intestazioni asimmetriche
    6. Spese accessorie detraibili
    7. Documenti necessari per la detrazione
    8. Il termine dei 12 mesi tra acquisto e mutuo
    9. Come indicare il mutuo cointestato nel 730/2026
    10. Domande frequenti

    La detrazione interessi passivi sul mutuo: il principio generale

    Il diritto alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo per la prima casa trova il suo fondamento nell’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986). La norma prevede una detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi e gli oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale.

    Il limite massimo degli interessi detraibili è fissato a 4.000 euro per anno fiscale. Questo significa che la detrazione massima ottenibile è pari a 760 euro (il 19% di 4.000 euro). Questo tetto riguarda ciascun contribuente individualmente, non il nucleo familiare nel suo insieme: un punto fondamentale da tenere a mente quando il mutuo è cointestato.

    Per avere diritto alla detrazione, è necessario che ricorrano contemporaneamente queste condizioni:

    • Il mutuo deve essere di tipo ipotecario (con garanzia ipotecaria sull’immobile)
    • Il mutuo deve essere stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale (quella dove il contribuente ha la residenza anagrafica e dimora abitualmente)
    • L’acquisto dell’immobile deve avvenire nell’anno in cui è stipulato il mutuo oppure nell’anno precedente o successivo (entro 12 mesi)
    • Il contribuente deve utilizzare l’immobile come abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto
    • L’immobile deve rimanere abitazione principale per tutta la durata del godimento della detrazione

    La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per la costruzione dell’abitazione principale, con un limite però distinto di 2.582,28 euro di interessi detraibili (art. 15, comma 1-ter TUIR).

    Mutuo cointestato: la regola della quota proporzionale

    Quando il mutuo per la prima casa è cointestato tra più soggetti (tipicamente due coniugi, conviventi di fatto, familiari o soci), si applica il principio della titolarità proporzionale: ciascun cointestatario può detrarre solo gli interessi passivi riferiti alla propria quota di partecipazione al contratto di mutuo.

    Questa regola è confermata dall’Agenzia delle Entrate in numerose circolari e risoluzioni, tra cui la Circolare n. 7/E del 2021 e le istruzioni al modello 730. Il criterio è chiaro: la detrazione spetta pro quota in base alla percentuale di intestazione del contratto di mutuo.

    Nel caso più comune di mutuo cointestato al 50% tra due persone, ciascuna detrae il 50% degli interessi pagati nell’anno, nel limite del proprio tetto di 2.000 euro di interessi (che corrisponde al 50% del limite massimo di 4.000 euro). La detrazione massima individuale sarà quindi di 380 euro (il 19% di 2.000 euro).

    Attenzione: il tetto dei 4.000 euro è per singolo contribuente, non per singolo immobile. Quindi se entrambi i cointestatari hanno redditi propri e dichiarano ciascuno la propria quota, il limite massimo aggregato della coppia è di 8.000 euro di interessi detraibili, con una detrazione complessiva massima di 1.520 euro.

    ScenarioQuota mutuoLimite interessi detraibiliDetrazione max (19%)
    Cointestatario A (50%)50%2.000 euro380 euro
    Cointestatario B (50%)50%2.000 euro380 euro
    Totale coppia100%4.000 euro760 euro

    Eccezione: coniuge fiscalmente a carico

    La regola della quota proporzionale prevede una importante eccezione quando uno dei cointestatari del mutuo è fiscalmente a carico dell’altro. Questa eccezione è espressamente prevista dall’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR e interpretata dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 15/E del 2005 e successivamente confermata nelle istruzioni annuali al modello 730.

    Il meccanismo funziona così: se il coniuge cointestatario del mutuo è fiscalmente a carico del dichiarante (cioè ha un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro lordi annui, ovvero 4.000 euro per i figli fino a 24 anni), allora il coniuge con reddito può detrarre l’intera quota di interessi passivi di competenza del coniuge a carico, in aggiunta alla propria.

    In pratica, se il mutuo è cointestato 50/50 e uno dei due coniugi non ha redditi propri significativi (o li ha molto bassi), il coniuge “capofamiglia” con reddito può detrarre fino a 4.000 euro di interessi complessivi nel proprio 730, invece dei soli 2.000 euro della sua quota.

    Questa eccezione è molto rilevante nella pratica: molte coppie in cui uno dei partner lavora part-time, è disoccupato o percepisce solo piccoli redditi possono beneficiarne per massimizzare il risparmio fiscale complessivo. Il limite resta comunque di 4.000 euro totali (la quota propria + quella del coniuge a carico), per una detrazione massima di 760 euro.

    Situazione coniugeChi detraeLimite interessiDetrazione max
    Entrambi con reddito autonomoCiascuno la propria quota2.000 euro ciascuno380 euro ciascuno
    Coniuge B fiscalmente a carico di ASolo il coniuge A4.000 euro totali760 euro (solo A)
    Coniuge B con reddito minimo (es. 1.000 euro)A detrae la quota di B, B non detrae4.000 euro totali per A760 euro (solo A)

    Attenzione: L’eccezione si applica solo al coniuge (anche unito civilmente), non ai conviventi di fatto o ad altri cointestatari (es. genitore e figlio). In quei casi si applica sempre e solo la regola della quota proporzionale, senza possibilità di trasferire la detrazione tra i cointestatari.

    Esempi pratici con calcoli numerici

    Vediamo alcuni scenari reali con calcoli precisi per capire come applicare le regole nella compilazione del modello 730.

    Esempio 1: Coppia cointestata 50/50, entrambi con reddito

    Marco e Giulia hanno un mutuo cointestato al 50% per l’acquisto della prima casa nel 2020. Il mutuo è di 200.000 euro, durata 25 anni. Nel 2025 hanno pagato complessivamente 6.500 euro di interessi passivi alla banca.

    • Quota Marco (50%): 6.500 x 50% = 3.250 euro di interessi di sua competenza. Poiché supera il limite di 2.000 euro (50% del tetto 4.000), Marco detrae al massimo 2.000 euro → detrazione = 19% x 2.000 = 380 euro
    • Quota Giulia (50%): stessa situazione → detrazione = 380 euro
    • Risparmio fiscale totale della coppia: 380 + 380 = 760 euro

    Esempio 2: Coppia cointestata 50/50, interessi bassi

    Anna e Luigi, mutuo cointestato al 50%. Nel 2025 hanno pagato solo 2.400 euro di interessi complessivi (mutuo quasi estinto o a tasso basso).

    • Quota Anna (50%): 2.400 x 50% = 1.200 euro → detrazione = 19% x 1.200 = 228 euro
    • Quota Luigi (50%): stessa situazione → detrazione = 228 euro
    • Risparmio fiscale totale: 456 euro

    Esempio 3: Coniuge a carico – massimizzazione della detrazione

    Roberto e Chiara, mutuo cointestato 50/50. Nel 2025 interessi totali: 5.200 euro. Chiara lavora part-time con reddito complessivo di 2.100 euro annui (sotto il limite di 2.840,51 euro: risulta fiscalmente a carico di Roberto).

    • Scenario A (senza applicare l’eccezione): Roberto detrae 19% x 2.000 = 380 euro. Chiara non ha capienza IRPEF, perde la detrazione. Totale coppia: 380 euro
    • Scenario B (con eccezione coniuge a carico): Roberto detrae la propria quota (2.000 euro) + la quota di Chiara (2.000 euro) = 4.000 euro totali. Detrazione = 19% x 4.000 = 760 euro
    • Risparmio aggiuntivo applicando l’eccezione: 380 euro in più nel rimborso IRPEF di Roberto

    Questo terzo esempio mostra chiaramente perché è fondamentale verificare la situazione reddituale del coniuge cointestatario prima di compilare il 730. La differenza tra applicare o non applicare l’eccezione può valere centinaia di euro.

    Casi particolari: intestazioni asimmetriche

    Non sempre il mutuo e la proprietà dell’immobile coincidono perfettamente. Esistono situazioni particolari che meritano un’analisi specifica.

    Caso A: Mutuo cointestato ma immobile di proprietà di uno solo

    Succede talvolta che il mutuo venga stipulato da due persone (es. coppia non sposata o genitore e figlio), ma l’immobile acquistato risulti intestato a uno solo dei mutuatari. In questo caso, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione spetta solo a chi è proprietario dell’immobile, anche se il contratto di mutuo è cointestato.

    Il soggetto che paga le rate del mutuo ma non è proprietario dell’immobile non può detrarre gli interessi passivi di sua competenza, poiché manca il requisito della “destinazione ad abitazione principale” in capo a lui. Questa situazione crea un’inefficienza fiscale significativa.

    Caso B: Immobile cointestato ma mutuo solo a nome di uno dei comproprietari

    La situazione inversa è quella in cui l’immobile è acquistato in comproprietà (es. 50/50) ma il mutuo è stipulato da uno solo dei comproprietari. In questo caso, la detrazione spetta solo a chi ha sottoscritto il contratto di mutuo e paga effettivamente le rate, nel limite del 100% del tetto (4.000 euro), poiché lui è l’unico titolare del contratto.

    L’altro comproprietario, che è proprietario dell’immobile ma non è parte del contratto di mutuo, non ha diritto ad alcuna detrazione sugli interessi passivi, anche se contribuisce informalmente al pagamento delle rate.

    Caso C: Quote asimmetriche (es. 70/30 o 80/20)

    Se il mutuo è cointestato in quote diverse dal 50/50 (ad esempio 70% e 30%), la detrazione segue proporzionalmente le quote. Con interessi totali di 5.000 euro:

    • Cointestatario 70%: interessi di competenza = 5.000 x 70% = 3.500 euro. Limite applicabile: min(3.500, 4.000 x 70%) = min(3.500, 2.800) = 2.800 euro. Detrazione = 19% x 2.800 = 532 euro
    • Cointestatario 30%: interessi di competenza = 5.000 x 30% = 1.500 euro. Limite: min(1.500, 4.000 x 30%) = min(1.500, 1.200) = 1.200 euro. Detrazione = 19% x 1.200 = 228 euro

    Nota importante: Il limite di 4.000 euro deve essere applicato proporzionalmente alla quota di ciascuno, non come limite fisso per ognuno. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni al modello 730: il tetto massimo di interessi detraibili per ciascun cointestatario è pari a 4.000 euro moltiplicato per la propria quota percentuale di partecipazione al mutuo.

    Spese accessorie detraibili

    Oltre agli interessi passivi in senso stretto, la detrazione fiscale del 19% si applica anche agli oneri accessori strettamente connessi all’ottenimento del mutuo ipotecario. Anche queste spese, se il mutuo è cointestato, seguono la regola della quota proporzionale.

    Le principali spese accessorie detraibili insieme agli interessi passivi sono:

    • Spese di istruttoria bancaria: le commissioni pagate alla banca per la pratica di mutuo
    • Perizia tecnica: il costo della perizia sull’immobile richiesta dalla banca
    • Spese notarili per l’atto di mutuo (non per il rogito di compravendita): l’onorario del notaio per la stipula dell’atto di mutuo ipotecario rientra tra gli oneri accessori detraibili
    • Imposta sostitutiva sul mutuo: l’imposta pagata alla banca al momento dell’erogazione del mutuo (pari allo 0,25% o al 2% a seconda del regime agevolato)
    • Polizza vita e polizza incendio: le polizze assicurative obbligatorie o richieste dalla banca come condizione per l’erogazione del mutuo rientrano negli oneri accessori detraibili
    • Spese di mediazione creditizia: se ci si è avvalsi di un mediatore creditizio (broker mutui), la sua parcella è detraibile

    Non detraibili invece le spese notarili per il rogito di compravendita dell’immobile, le imposte di registro, ipotecaria e catastale pagate sull’acquisto, e le spese di intermediazione immobiliare (agenzia).

    Tutte le spese accessorie detraibili vengono sommate agli interessi passivi e il totale è soggetto al medesimo limite di 4.000 euro (applicato pro quota in caso di mutuo cointestato).

    Documenti necessari per la detrazione

    Per beneficiare correttamente della detrazione interessi passivi mutuo prima casa nel modello 730 o nel modello Redditi PF, è fondamentale conservare e presentare al CAF tutta la documentazione richiesta. In caso di mutuo cointestato, ciascun dichiarante dovrà avere la propria copia dei documenti o almeno i dati rilevanti per la propria quota.

    • Contratto di mutuo: l’atto notarile originale con indicazione dell’importo, della durata, dei soggetti cointestatari e delle rispettive quote
    • Quietanze di pagamento delle rate: i documenti bancari che attestano il pagamento delle rate (estratto conto bancario, o il documento rilasciato annualmente dalla banca denominato “comunicazione interessi passivi”)
    • Certificazione degli interessi (documento rilasciato dalla banca entro il 28 febbraio dell’anno successivo): attesta l’importo totale degli interessi passivi pagati nell’anno, suddivisi per cointestatario se la banca lo indica
    • Atto di compravendita (rogito): per verificare che l’immobile sia effettivamente la prima casa e la data di acquisto
    • Certificato di residenza o altra documentazione che attesti l’utilizzo dell’immobile come abitazione principale
    • Fatture notarili e bancarie per le spese accessorie (istruttoria, perizia, polizze obbligatorie)

    Il documento più importante nella pratica quotidiana del CAF è la certificazione degli interessi passivi rilasciata dalla banca. Le banche sono obbligate a inviarla entro il 28 febbraio di ogni anno (art. 7 del D.P.R. 600/1973) e riporta il totale degli interessi passivi pagati nell’anno precedente, con il nome del/i intestatario/i del contratto.

    Il termine dei 12 mesi tra acquisto e mutuo

    Una condizione fondamentale per accedere alla detrazione è il rispetto del termine temporale di 12 mesi tra la stipula del contratto di mutuo e l’acquisto dell’immobile. Questo requisito è indicato esplicitamente nell’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR.

    Le due situazioni ammesse sono:

    • Mutuo stipulato PRIMA dell’acquisto: il rogito di compravendita deve avvenire entro i 12 mesi successivi alla stipula del mutuo. Questa situazione si verifica ad esempio con le compravendite di immobili in costruzione, dove il mutuo viene erogato prima del completamento e della consegna
    • Mutuo stipulato DOPO l’acquisto: il contratto di mutuo deve essere stipulato entro i 12 mesi successivi alla data del rogito di compravendita. Questa è la situazione più comune: si acquista l’immobile con atto notarile e successivamente si stipula il mutuo ipotecario

    Se il mutuo viene stipulato oltre 12 mesi dall’acquisto (o viceversa), il contribuente perde il diritto alla detrazione degli interessi passivi. In tal caso, il mutuo è considerato per “altri scopi” e non per l’acquisto della prima casa.

    Altrettanto importante è il requisito che l’immobile acquistato divenga l’abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto. Il contribuente deve trasferire la residenza anagrafica nell’immobile entro questo termine. Eccezioni sono previste per motivi di lavoro documentati o per impedimenti di forza maggiore (es. lavori di ristrutturazione dell’immobile).

    Come indicare il mutuo cointestato nel 730/2026

    Nella dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025), la detrazione interessi passivi mutuo prima casa si inserisce nel Rigo E7 del quadro E (Oneri e Spese).

    Per il mutuo cointestato, ogni contribuente deve compilare il proprio rigo E7 indicando:

    • Colonna 1 (Tipo): inserire il codice “1” per mutui stipulati dal 1° gennaio 1993 per acquisto abitazione principale
    • Colonna 2 (Soggetto): lasciare vuoto se il dichiarante è il solo titolare della propria quota; inserire “1” se si sta detraendo anche la quota del coniuge a carico
    • Colonna 3 (Interessi passivi): inserire l’importo degli interessi passivi di propria competenza (la propria quota del totale indicato nella certificazione bancaria)

    Esempio pratico di compilazione: Mutuo cointestato 50/50 con interessi totali 2025 pari a 3.800 euro (attestati dalla banca). Ogni cointestatario riporta nel proprio rigo E7 colonna 3 l’importo di 1.900 euro (il 50% di 3.800 euro), non 3.800 euro.

    Con il coniuge a carico: Se il coniuge B è a carico, il coniuge A riporta nel rigo E7 l’intero importo degli interessi proporzionali a entrambe le quote, ma non può superare il limite di 4.000 euro. Con interessi totali di 3.800 euro, A indica 3.800 euro (il 100%), nel limite di 4.000 euro. La detrazione spettante ad A sarà 19% x 3.800 = 722 euro.

    Affidarsi a un CAF abilitato per la compilazione del modello 730 garantisce che questi calcoli vengano eseguiti correttamente, massimizzando il rimborso IRPEF spettante. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno migliaia di contribuenti nella corretta applicazione delle detrazioni fiscali.

    Sintesi e punti chiave da ricordare

    Ricapitolando le regole fondamentali sul mutuo prima casa cointestato e la detrazione degli interessi passivi:

    • Regola generale: ogni cointestatario detrae SOLO la propria quota di interessi (proporzionale alla quota di intestazione del mutuo)
    • Limite individuale: 4.000 euro di interessi detraibili per ciascun contribuente, da applicarsi pro quota (es. 2.000 euro per una quota 50%)
    • Eccezione coniuge a carico: il coniuge con reddito può detrarre fino a 4.000 euro totali se l’altro coniuge è fiscalmente a carico (reddito sotto 2.840,51 euro)
    • Proprietà e mutuo devono coincidere: chi non è proprietario dell’immobile non detrae, chi non è intestatario del mutuo non detrae
    • Termine 12 mesi: l’acquisto dell’immobile deve avvenire entro/dopo 12 mesi dalla stipula del mutuo
    • Spese accessorie incluse nel tetto: istruttoria, perizia, notarile mutuo, imposta sostitutiva, polizze obbligatorie

    La corretta applicazione di queste regole richiede attenzione e conoscenza normativa. Per non perdere nemmeno un euro di detrazione a cui hai diritto, rivolgiti al CAF Centro Fiscale di Udine: i nostri esperti verificheranno la tua situazione specifica e compileranno il 730 nel modo più vantaggioso possibile.

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    Domande Frequenti sul Mutuo Cointestato e la Detrazione Interessi

    Con un mutuo cointestato al 50%, ognuno puo detrarre fino a 4.000 euro di interessi?

    No. Il limite di 4.000 euro e il massimo complessivo per singolo contribuente, ma nel mutuo cointestato va applicato proporzionalmente alla quota. Con quota 50%, il limite individuale e di 2.000 euro di interessi detraibili, per una detrazione massima di 380 euro (19% di 2.000 euro). L’altro cointestatario ha lo stesso limite di 2.000 euro. Solo se il coniuge e a carico fiscale, l’altro puo detrarre fino a 4.000 euro totali.

    Il convivente non sposato puo beneficiare dell’eccezione del coniuge a carico?

    No. L’eccezione del coniuge fiscalmente a carico si applica esclusivamente ai coniugi (unioni civili incluse), non ai conviventi di fatto. Per le coppie non sposate, si applica sempre e solo la regola della quota proporzionale: ognuno detrae la propria quota di interessi, senza possibilita di trasferire la detrazione all’altro convivente.

    Cosa succede se la banca non rilascia la certificazione degli interessi passivi?

    La banca e obbligata per legge a rilasciare la certificazione degli interessi passivi entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Se non la ricevi, puoi richiederla direttamente alla banca (allo sportello o via homebanking nella sezione documenti fiscali). In mancanza, puoi usare l’estratto conto bancario che riporta il dettaglio delle rate pagate con la quota di interessi. Il CAF puo aiutarti a calcolare correttamente la quota interessi dalla certificazione ricevuta.

    Se l’immobile viene venduto e acquisto una nuova prima casa con nuovo mutuo, posso detrarre?

    Si, ma la detrazione sul vecchio mutuo cessa dall’anno successivo alla vendita. Se entro un anno dalla vendita acquisti una nuova abitazione principale e stipuli un nuovo mutuo ipotecario, puoi detrarre gli interessi sul nuovo mutuo. Se il nuovo mutuo e per riscatto o rinegoziazione del precedente, continuano le stesse regole. Il CAF Centro Fiscale puo verificare la tua situazione specifica, specialmente in caso di mutuo cointestato e separazione o divorzio.

    In caso di separazione, chi puo detrarre gli interessi del mutuo cointestato?

    In caso di separazione legale o divorzio, le regole cambiano. Se uno dei coniugi lascia l’immobile, perde il requisito dell’abitazione principale e non puo piu detrarre (salvo eccezioni per la casa assegnata ai figli). Il coniuge che rimane nell’immobile come abitazione principale e intestatario del mutuo puo detrarre la propria quota. Per le situazioni di separazione con mutuo cointestato, e fortemente consigliato rivolgersi al CAF per una verifica personalizzata, data la complessita delle casistiche.

    Le spese del notaio per il rogito sono detraibili insieme agli interessi del mutuo?

    No. Le spese notarili per il rogito di compravendita dell’immobile NON sono detraibili come oneri accessori del mutuo. Sono invece detraibili le spese notarili per l’atto di mutuo ipotecario (documento separato dal rogito). Anche le imposte di registro, ipotecaria e catastale pagate sull’acquisto non sono detraibili. Sono invece detraibili: istruttoria bancaria, perizia, imposta sostitutiva sul mutuo, polizze obbligatorie richieste dalla banca, spese di mediazione creditizia.


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    Il CAF Centro Fiscale di Udine ti aiuta a compilare correttamente il 730/2026, verificando che tutte le detrazioni sul mutuo prima casa cointestato vengano applicate nel modo piu vantaggioso per te e il tuo nucleo familiare.

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      Codice Fiscale 2026: Come Richiederlo, Calcolarlo e Recuperarlo Online – Guida Completa

      Il codice fiscale è uno degli strumenti identificativi più importanti per ogni cittadino italiano e straniero residente nel nostro Paese. Dal momento della nascita fino a tutti gli adempimenti quotidiani, questo codice alfanumerico di 16…
      Agosto 18, 2026
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      Maggio 9, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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      CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

      Detrazione Mutuo nel 730/2026: Nuovi Codici e Tetto per i Redditi Alti

      Dichiarazione dei redditi 730

      La detrazione mutuo nel 730/2026 porta con sé importanti novità che ogni contribuente deve conoscere prima di compilare la dichiarazione dei redditi. La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha introdotto il nuovo articolo 16-ter del TUIR, che stabilisce un tetto massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Questo cambiamento impatta direttamente sulla detrazione degli interessi passivi del mutuo per la prima casa, da sempre uno degli oneri detraibili più utilizzati dagli italiani. Scopriamo insieme come funziona il nuovo sistema, quali codici usare nel quadro E del modello 730 e come calcolare l’importo effettivamente detraibile nel 2026.

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      Indice dei contenuti

      1. Detrazione interessi mutuo prima casa: importo e regole 2026
      2. Art. 16-ter TUIR: il tetto alle detrazioni per redditi alti
      3. Come si calcola il tetto alle detrazioni: formula e quoziente familiare
      4. I codici del quadro E del 730: guida pratica per il mutuo
      5. Detrazioni per mutuo di costruzione e ristrutturazione
      6. Esempi pratici di calcolo: quanto si detrae nel 2026
      7. Novità 2026: tabella riepilogativa dei cambiamenti
      8. Errori da evitare nella compilazione del quadro E
      9. Domande frequenti sulla detrazione mutuo

      Detrazione interessi mutuo prima casa: importo e regole 2026

      La detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa è disciplinata dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986). Per il periodo d’imposta 2025 (dichiarazione 730/2026), le regole di base rimangono invariate rispetto al passato, ma si aggiunge il nuovo vincolo del tetto reddituale introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.

      Importo massimo detraibile: La detrazione è pari al 19% degli interessi passivi pagati nell’anno, calcolata su un importo massimo di 4.000 euro. Il beneficio fiscale massimo teorico è quindi di 760 euro (4.000 × 19%). Questo importo si riferisce alla quota di interessi passivi, che include anche gli oneri accessori del mutuo (spese di istruttoria, perizia, polizza assicurativa obbligatoria per legge).

      I requisiti fondamentali per accedere alla detrazione mutuo prima casa nel 2026 sono:

      • Mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’unità immobiliare (non per altri scopi)
      • Immobile adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto (o dalla stipula del mutuo)
      • Il mutuo deve essere stipulato nell’anno in cui si acquista l’immobile o nell’anno precedente o successivo
      • L’immobile deve essere prima casa del contribuente (dimora abituale)
      • Il contribuente deve essere intestatario del mutuo (anche in quota pro-indiviso)

      Oneri accessori includi: Oltre agli interessi passivi in senso stretto, sono detraibili anche le spese accessorie pagate alla banca: perizia tecnica, spese notarili per la stipula del mutuo, quota della polizza incendio obbligatoria. Non sono invece detraibili le spese notarili per il contratto di compravendita. Tutti questi dati si trovano nel certificato annuale che la banca invia entro il 28 febbraio di ogni anno. Consulta il nostro articolo sugli interessi passivi mutuo 730 per un approfondimento sulle modalità di calcolo.

      Art. 16-ter TUIR: il tetto alle detrazioni per redditi alti

      La principale novità per la detrazione mutuo 730/2026 è l’introduzione dell’articolo 16-ter del TUIR, inserito dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, art. 1, commi 10-12). Questa norma stabilisce un limite massimo complessivo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con reddito elevato, in attuazione del principio del quoziente familiare introdotto dalla delega fiscale (L. 111/2023).

      Il meccanismo funziona su due soglie di reddito:

      Reddito complessivoTetto massimo detrazioni (oneri)Impatto sulla detrazione mutuo
      Fino a 75.000 euroNessun limite (regole ordinarie)Fino a 760 euro di detrazione piena
      Da 75.001 a 100.000 euro14.000 euro × coefficiente familiarePotenzialmente ridotta
      Oltre 100.000 euro8.000 euro × coefficiente familiareUlteriormente ridotta

      Importante: Il tetto non riguarda tutte le detrazioni ma soltanto quelle degli “oneri” ex art. 15 e 16 TUIR. Rimangono escluse dall’applicazione del limite:

      • Le detrazioni per carichi di famiglia (figli, coniuge)
      • Le detrazioni da lavoro (lavoratori dipendenti, pensionati, autonomi)
      • Il bonus edilizio al 110% (Superbonus) per le spese già sostenute e rateizzate
      • Le detrazioni per canoni di locazione come conduttore
      • Le detrazioni spettanti ai sensi di leggi speciali non ricondotte all’art. 15 TUIR

      La detrazione degli interessi passivi del mutuo prima casa (art. 15, co. 1, lett. b) TUIR), invece, è espressamente inclusa tra gli oneri soggetti al tetto dell’art. 16-ter. Per i contribuenti con reddito oltre i 75.000 euro, questo significa che la detrazione mutuo concorre al raggiungimento del plafond massimo consentito insieme ad altre detrazioni (spese mediche, istruzione, assicurazioni, ecc.).

      Come si calcola il tetto alle detrazioni: la formula e il quoziente familiare

      Il calcolo del tetto massimo alle detrazioni previsto dall’art. 16-ter TUIR si basa su un coefficiente familiare che tiene conto del numero di figli a carico. Questo coefficiente, ispirato al quoziente familiare francese, mira a non penalizzare le famiglie numerose nella fruizione delle detrazioni fiscali.

      Situazione familiareCoefficienteLimite spese (reddito 75.001-100.000 euro)Limite spese (reddito oltre 100.000 euro)
      Nessun figlio a carico0,507.000 euro4.000 euro
      1 figlio a carico0,709.800 euro5.600 euro
      2 figli a carico0,8511.900 euro6.800 euro
      3 o più figli a carico1,0014.000 euro8.000 euro
      Figlio con disabilità grave1,0014.000 euro8.000 euro

      Come si legge la tabella: Per un contribuente con reddito 82.000 euro e nessun figlio, il limite di spesa detraibile complessivo è di 7.000 euro (14.000 × 0,50). Se gli oneri totali (mutuo + spese mediche + altro) superano 7.000 euro, la detrazione del 19% si applica solo ai primi 7.000 euro. Per chi ha 3 o più figli, invece, il tetto non opera mai poiché il coefficiente 1,00 lascia invariati i limiti ordinari.

      Esempio concreto con figli: Contribuente con reddito 90.000 euro, 2 figli a carico. Oneri: interessi mutuo 4.000 euro + spese mediche 4.500 euro + spese istruzione 2.000 euro = totale 10.500 euro. Il limite è 11.900 euro (14.000 × 0,85). Poiché 10.500 < 11.900, la detrazione è piena: 10.500 × 19% = 1.995 euro. Il tetto non opera.

      Riordino progressivo delle detrazioni: L’art. 16-ter TUIR prevede anche un meccanismo di riduzione progressiva per chi supera i 75.000 euro: il taglio non è “tutto o niente” ma graduale. Per redditi compresi tra 75.001 e 100.000 euro, si applica la formula che usa il coefficiente familiare sulle spese base di 14.000 euro. Per redditi oltre 100.000 euro, il limite base scende a 8.000 euro e si applica il medesimo coefficiente familiare.

      I codici del quadro E del 730: guida pratica per il mutuo

      Il quadro E del modello 730/2026 raccoglie tutti gli oneri e le spese detraibili o deducibili. Per quanto riguarda il mutuo, esistono codici specifici che variano a seconda della tipologia di mutuo e dell’utilizzo dell’immobile. Compilare il codice sbagliato comporta il rischio di un controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate con richiesta di chiarimenti o rettifica.

      Di seguito la tabella completa dei codici quadro E per la detrazione mutuo nel modello 730/2026:

      CodiceTipologia mutuoAliquotaLimite di spesaDetrazione max
      7Mutuo ipotecario acquisto abitazione principale, stipulato dal 1° gennaio 199319%4.000 euro760 euro
      8Mutui ipotecari acquisto altri immobili, stipulati prima del 199319%2.065,83 euro392,51 euro
      9Mutui ipotecari costruzione/ristrutturazione abitazione principale19%2.582,28 euro490,63 euro
      10Interessi passivi per mutui agrari in essere19%Reddito del terrenoVariabile
      11Interessi passivi su prestiti e mutui agrari stipulati prima del 199319%Reddito del terrenoVariabile

      Codice 7 — il più utilizzato: Si applica ai mutui ipotecari stipulati dal 1993 in poi per l’acquisto della prima casa destinata ad abitazione principale. È il codice usato dalla stragrande maggioranza dei mutuatari italiani. L’importo da indicare include:

      • Gli interessi passivi riportati nel certificato bancario annuale
      • Le quote di rivalutazione (per mutui con indicizzazione)
      • Gli oneri accessori indicati nella certificazione bancaria: perizia, istruttoria, polizza incendio obbligatoria per legge

      Dove trovare l’importo esatto: La banca invia ogni anno (entro il 28 febbraio) la certificazione degli interessi passivi, oppure la rende disponibile nell’area clienti online. Dal 14 maggio 2026 il 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate contiene già questi dati, comunicati direttamente dalla banca. Prima di accettare il precompilato, è consigliabile verificare la corrispondenza con la certificazione bancaria.

      Mutuo cointestato: Se il mutuo è cointestato tra due persone (es. coniugi), ciascun cointestatario riporta nel proprio modello 730 la propria quota di interessi (tipicamente il 50%). Il limite di 4.000 euro si intende per ciascun mutuatario: la coppia può quindi detrarre complessivamente interessi fino a 8.000 euro totali, con un beneficio di 1.520 euro.

      Detrazioni per mutuo di costruzione e ristrutturazione

      Oltre al classico mutuo per acquisto prima casa, esistono specifiche detrazioni per i mutui stipulati per costruire o ristrutturare l’abitazione principale. Queste fattispecie utilizzano il codice 9 del quadro E e prevedono un limite di spesa diverso rispetto al codice 7.

      Mutuo per costruzione (codice 9)

      • Limite di spesa: 2.582,28 euro (non 4.000 euro come per l’acquisto)
      • Aliquota: 19%, quindi detrazione massima di 490,63 euro
      • Il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi precedenti o 18 mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione
      • L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori
      • I lavori devono riguardare l’unità immobiliare risultante dalla costruzione
      • È necessario il permesso di costruire (o DIA/SCIA equivalente) come documentazione

      Mutuo per ristrutturazione (codice 9)

      • Stessi limiti e aliquota del mutuo costruzione
      • L’immobile deve diventare abitazione principale entro 1 anno dal termine lavori
      • La ristrutturazione deve riguardare l’unità destinata ad abitazione principale
      • I lavori devono essere di ristrutturazione significativa (non mera manutenzione ordinaria)

      Surrogazione del mutuo: Se si è effettuata una surroga del mutuo (portabilità verso un’altra banca), la detrazione continua senza interruzioni. L’importante è che l’immobile resti abitazione principale e che il nuovo mutuo non superi il debito residuo del precedente. Eventuali somme aggiuntive ottenute con la surroga (liquidità extra) non danno diritto alla detrazione. La surroga si documenta con il contratto originario e quello di surroga.

      Rinegoziazione vs surroga: La rinegoziazione con la stessa banca non interrompe la detrazione. La surroga presso un’altra banca nemmeno, a patto che il saldo del nuovo mutuo non ecceda quello residuo del vecchio. In entrambi i casi, la detrazione prosegue regolarmente con il codice 7 o 9 nel quadro E della dichiarazione dei redditi 730.

      Esempi pratici di calcolo: quanto si detrae nel 2026

      Per comprendere concretamente l’impatto delle novità 2026, analizziamo quattro scenari tipici di contribuenti con diverse situazioni reddituali e familiari. Questi esempi ti aiuteranno a stimare l’effetto del tetto dell’art. 16-ter sulla tua detrazione mutuo.

      Scenario 1: Reddito 55.000 euro — nessun impatto del tetto

      Dati: Contribuente con reddito complessivo 55.000 euro, interessi mutuo prima casa pagati nel 2025: 3.800 euro. Nessun figlio.

      • Reddito: 55.000 euro → sotto la soglia dei 75.000 euro
      • Nessun tetto ex art. 16-ter TUIR applicabile
      • Interessi detraibili: 3.800 euro (inferiori al limite di 4.000 euro)
      • Detrazione: 3.800 × 19% = 722 euro
      • Nessuna modifica rispetto agli anni precedenti

      Scenario 2: Reddito 82.000 euro, nessun figlio — tetto attivo

      Dati: Contribuente con reddito 82.000 euro, interessi mutuo 4.000 euro, spese mediche 3.200 euro, polizza vita 1.200 euro. Nessun figlio a carico.

      • Reddito: 82.000 euro → fascia 75.001-100.000 euro
      • Coefficiente familiare (nessun figlio): 0,50
      • Limite spese detraibili: 14.000 × 0,50 = 7.000 euro
      • Totale oneri: 4.000 + 3.200 + 1.200 = 8.400 euro → superiore al limite
      • Si detrae solo sui primi 7.000 euro
      • Detrazione complessiva massima: 7.000 × 19% = 1.330 euro (invece di 1.596 euro)
      • Taglio effettivo: -266 euro

      Scenario 3: Reddito 82.000 euro, 2 figli — tetto non scatta

      Dati: Come lo Scenario 2, ma con 2 figli a carico.

      • Reddito: 82.000 euro → fascia 75.001-100.000 euro
      • Coefficiente familiare (2 figli): 0,85
      • Limite spese detraibili: 14.000 × 0,85 = 11.900 euro
      • Totale oneri: 8.400 euro → inferiore al limite di 11.900 euro
      • Il tetto non produce tagli: detrazione piena
      • Detrazione: 8.400 × 19% = 1.596 euro

      Scenario 4: Reddito 110.000 euro, 1 figlio — taglio significativo

      Dati: Contribuente con reddito 110.000 euro, interessi mutuo 4.000 euro, spese mediche 4.500 euro, spese istruzione universitaria 3.000 euro, polizza vita 1.000 euro. Un figlio a carico.

      • Reddito: 110.000 euro → oltre la soglia dei 100.000 euro
      • Coefficiente familiare (1 figlio): 0,70
      • Limite spese detraibili: 8.000 × 0,70 = 5.600 euro
      • Totale oneri: 4.000 + 4.500 + 3.000 + 1.000 = 12.500 euro → largamente superiore al limite
      • Si detrae solo sui primi 5.600 euro
      • Detrazione complessiva massima: 5.600 × 19% = 1.064 euro (invece di 2.375 euro)
      • Taglio effettivo: -1.311 euro

      Come distribuire il tetto tra le detrazioni disponibili? La legge non stabilisce un criterio obbligatorio di priorità. Il contribuente (o il CAF che compila il 730) può scegliere quali oneri “sacrificare” per rispettare il limite. In pratica, conviene ottimizzare la distribuzione partendo dagli oneri con importi fissi (come gli interessi mutuo) e riducendo quelli più flessibili. Il CAF Centro Fiscale effettua questa analisi personalizzata per ogni cliente.

      Novità 2026: tabella riepilogativa dei cambiamenti

      Ecco un riepilogo schematico di tutte le novità che impattano sulla detrazione mutuo nel 730/2026, per avere un quadro completo e immediato delle differenze rispetto agli anni precedenti:

      AspettoRegola fino al 2024Novità dal 2025 (dichiarazione 730/2026)
      Limite spesa mutuo prima casa (codice 7)4.000 euro4.000 euro (invariato)
      Aliquota detrazione19%19% (invariata)
      Detrazione massima teorica760 euro760 euro (invariata se reddito sotto 75.000 euro)
      Tetto complessivo per redditi oltre 75.000 euroNessunoIntrodotto dall’art. 16-ter TUIR (L. 207/2024)
      Tetto per redditi 75.001-100.000 euroN/A14.000 euro × coefficiente familiare
      Tetto per redditi oltre 100.000 euroN/A8.000 euro × coefficiente familiare
      Coefficiente (nessun figlio)N/A0,50
      Coefficiente (1 figlio)N/A0,70
      Coefficiente (2 figli)N/A0,85
      Coefficiente (3+ figli o figlio disabile)N/A1,00 (nessun taglio effettivo)
      Codici quadro E (7, 8, 9, 10, 11)InvariatiInvariati
      Superbonus 110% rateizzatoN/AESCLUSO dal tetto art. 16-ter
      Detrazioni lavoro e familiariN/AESCLUSE dal tetto art. 16-ter

      Attenzione al 730 precompilato: Nel 730 precompilato 2026, l’Agenzia delle Entrate calcolerà automaticamente il tetto dell’art. 16-ter per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro. Tuttavia, il calcolo del coefficiente familiare dipende dai dati sui figli a carico già presenti nell’anagrafe tributaria. Se la situazione familiare è cambiata (nascita di un figlio, figlio che ha perso la condizione di figlio a carico), è fondamentale verificare che il precompilato rifletta la realtà e, se necessario, modificarlo con l’assistenza del CAF.

      Errori da evitare nella compilazione del quadro E

      La compilazione del quadro E del modello 730 per gli interessi del mutuo è una delle operazioni apparentemente semplici che nasconde insidie frequenti. Ecco gli errori più comuni che il CAF Centro Fiscale riscontra durante la stagione dichiarativa e come evitarli.

      1. Inserire l’importo del rateo invece degli interessi

      L’errore più diffuso: molti contribuenti indicano nel quadro E la rata mensile del mutuo (o il totale delle rate annue) invece dei soli interessi passivi. La rata è composta da quota capitale + quota interessi: va indicata solo la quota interessi riportata nella certificazione bancaria annuale.

      2. Usare il codice sbagliato

      Usare il codice 8 (mutui ante 1993) invece del codice 7 (mutui post 1993 prima casa) porta a calcolare la detrazione su un limite dimezzato (2.065,83 euro invece di 4.000 euro), perdendo parte del beneficio fiscale spettante. Verificare sempre la data di stipula del contratto di mutuo e la destinazione dell’immobile.

      3. Non dichiarare correttamente la cointestazione

      Se il mutuo è cointestato, ogni cointestatario ha diritto alla detrazione sulla propria quota. Chi compila il 730 individuale deve indicare solo la propria quota di interessi (es. 50%), non l’importo totale. Se entrambi i cointestatari indicano il 100%, si verifica una doppia deduzione illecita che può essere contestata dall’Agenzia delle Entrate in sede di controllo.

      4. Dimenticare gli oneri accessori

      Molti contribuenti includono solo gli interessi passivi e dimenticano gli oneri accessori detraibili (spese di perizia, istruttoria, polizza incendio obbligatoria). Questi importi sono indicati nella certificazione bancaria annuale e aumentano la base imponibile su cui calcolare il 19%, incrementando il beneficio fiscale.

      5. Non verificare il tetto art. 16-ter per redditi oltre 75.000 euro

      Dal periodo d’imposta 2025 (730/2026), i contribuenti con reddito oltre 75.000 euro devono calcolare il tetto dell’art. 16-ter prima di compilare il quadro E. Se si sommano tutti gli oneri e si supera il limite calcolato con il coefficiente familiare, è necessario ridurre proporzionalmente gli importi nel quadro E. Il 730 precompilato lo fa automaticamente, ma chi compila manualmente deve verificare il calcolo.

      6. Detrarre il mutuo sulla seconda casa come fosse la prima

      La detrazione piena (codice 7, limite 4.000 euro) spetta solo per la prima casa effettivamente adibita ad abitazione principale. Se il contribuente ha cambiato residenza o ha acquistato un’altra abitazione principale, deve verificare la detraibilità del mutuo sulla vecchia abitazione. In generale, la detrazione cessa quando l’immobile non è più abitazione principale, salvo specifiche eccezioni previste dal TUIR (trasferimento per motivi di lavoro, ricovero in case di cura con utilizzo gratuito da parte di familiari).

      Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno centinaia di contribuenti nella compilazione del modello 730, verificando la corretta applicazione di tutte le detrazioni incluse quelle sul mutuo. Grazie all’esperienza pluriennale, il nostro team individua gli errori nel 730 precompilato e ottimizza il beneficio fiscale spettante a ciascun contribuente. Puoi richiedere assistenza per il tuo 730/2026 comodamente online o di persona presso la nostra sede di Udine.

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      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Domande Frequenti sulla Detrazione Mutuo 730/2026

      Qual e il limite massimo di detrazione per gli interessi del mutuo prima casa nel 2026?

      Il limite rimane 4.000 euro di interessi passivi detraibili al 19%, per una detrazione massima di 760 euro. Tuttavia, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro si applica il tetto complessivo dell’art. 16-ter TUIR (introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024), che puo ridurre l’importo effettivamente detraibile in base al reddito e al numero di figli a carico.

      Che codice devo usare nel quadro E del 730 per gli interessi del mutuo prima casa?

      Il codice corretto per i mutui ipotecari stipulati dal 1993 per l’acquisto dell’abitazione principale e il codice 7. Per i mutui costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale si usa il codice 9 (limite 2.582,28 euro). Per mutui ante 1993 su altri immobili si usa il codice 8 (limite 2.065,83 euro). Il codice sbagliato comporta una detrazione ridotta o un controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

      Il tetto dell’art. 16-ter TUIR si applica anche al Superbonus 110%?

      No. Le detrazioni Superbonus 110% gia avviate e rateizzate in 10 anni (per spese sostenute fino al 2023) sono escluse dal tetto dell’art. 16-ter TUIR. Questa esclusione e prevista espressamente per non penalizzare chi aveva gia avviato i lavori in buona fede con le vecchie regole. Le istruzioni del modello 730/2026 dell’Agenzia delle Entrate confermano questa esclusione.

      Se ho rifinanziato il mutuo con la surroga, perdo la detrazione?

      No. In caso di surroga del mutuo (portabilita verso un’altra banca), la detrazione continua senza interruzioni, purche l’immobile resti adibito ad abitazione principale e il debito residuo non aumenti. Se con la surroga si ottiene liquidita aggiuntiva, gli interessi su questa quota extra non sono detraibili. E importante conservare la documentazione della surroga e la certificazione degli interessi della nuova banca.

      Posso detrarre gli interessi del mutuo se l’immobile non e la mia abitazione principale?

      In generale no. La detrazione piena (codice 7, 4.000 euro) spetta solo per l’abitazione principale. Esistono pero eccezioni: se si e trasferiti per lavoro (purche l’immobile non sia locato a terzi), se si e ricoverati in case di cura con l’immobile occupato gratuitamente da un familiare, o se si acquista un immobile da affittare entro 3 anni dall’acquisto. Rivolgersi al CAF per verificare la situazione specifica.


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        Prima Casa in Comunione dei Beni: Bonus Dimezzati Senza Doppia Dichiarazione

        Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

        Chi acquista la prima casa in regime di comunione dei beni rischia di perdere metà dei bonus fiscali se non presenta la doppia dichiarazione dei redditi. Questo errore comune costa alle coppie italiane migliaia di euro ogni anno in detrazioni perse.

        Il problema riguarda principalmente le detrazioni sugli interessi passivi del mutuo prima casa, ma anche altri benefici fiscali collegati all’acquisto e alla ristrutturazione dell’abitazione principale. La normativa vigente impone che, quando un immobile è intestato a entrambi i coniugi in comunione legale, entrambi devono presentare la dichiarazione dei redditi per poter usufruire del 100% delle detrazioni spettanti.

        Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 7/E del 2021), oltre il 40% delle coppie che acquistano la prima casa in comunione dei beni presenta solo una dichiarazione fiscale, perdendo automaticamente il 50% delle detrazioni. Nel caso di un mutuo da 200.000 euro, questo si traduce in una perdita di circa 2.000 euro all’anno per i primi 8 anni.

        In questo articolo analizziamo nel dettaglio quali bonus prima casa sono interessati dalla regola della doppia dichiarazione, come funziona il meccanismo di dimezzamento delle detrazioni, le procedure per recuperare le detrazioni perse negli anni precedenti e casi pratici con esempi numerici.

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        Indice dei Contenuti

        1. Quali Bonus Prima Casa Sono Interessati
        2. La Regola della Doppia Dichiarazione
        3. Cosa Succede Se Solo Un Coniuge Dichiara
        4. Come Risolvere: Doppia Dichiarazione Anche con Reddito Zero
        5. Scadenze e Procedure per Recuperare
        6. Casi Pratici ed Esempi Numerici
        7. Domande Frequenti

        Quali Bonus Prima Casa Sono Interessati

        I bonus fiscali per la prima casa soggetti alla regola della doppia dichiarazione sono molteplici. Vediamoli nel dettaglio.

        1. Detrazione Interessi Passivi Mutuo Prima Casa

        La detrazione del 19% sugli interessi passivi del mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa è disciplinata dall’art. 15, comma 1-ter del TUIR. Questa agevolazione consente di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi il 19% degli interessi passivi pagati nell’anno, fino a un massimo di 4.000 euro di interessi (quindi una detrazione massima di 760 euro all’anno).

        Normativa di riferimento:

        • Art. 15, comma 1-ter, DPR 917/1986 (TUIR)
        • Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 23 febbraio 2021

        Requisiti principali:

        • Mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale
        • Immobile classificato nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11
        • Residenza anagrafica nell’immobile entro 12 mesi dall’acquisto
        • Immobile acquistato con le agevolazioni prima casa (aliquota IVA al 4% o imposta di registro al 2%)

        ATTENZIONE: Se l’immobile è intestato a entrambi i coniugi in comunione dei beni, il limite di 4.000 euro si raddoppia a 8.000 euro complessivi (4.000 euro per ciascun coniuge), ma solo se entrambi presentano la dichiarazione dei redditi. Se solo un coniuge dichiara, il limite resta fermo a 4.000 euro totali.

        2. IVA Agevolata al 4% sull’Acquisto

        L’IVA agevolata al 4% (anziché al 10% o 22%) si applica all’acquisto di abitazioni prima casa da imprese costruttrici. Questa agevolazione è disciplinata dalla Nota II-bis all’art. 1, Tariffa Parte Prima, DPR 633/1972.

        Quando si applica: acquisto da impresa costruttrice entro 5 anni dalla fine dei lavori, acquisto di abitazione in classe energetica A o B, vendita con opzione per l’imposizione IVA.

        Risparmio fiscale su un’abitazione del valore di 300.000 euro: IVA ordinaria 10% = 30.000 euro; IVA agevolata 4% = 12.000 euro. Risparmio: 18.000 euro.

        3. Bonus Ristrutturazione e Bonus Mobili

        Il bonus ristrutturazione edilizia (detrazione del 50% su spese fino a 96.000 euro per unità immobiliare) e il bonus mobili (detrazione del 50% su spese fino a 5.000 euro nel 2026) sono disciplinati dall’art. 16-bis del TUIR e dal DL 63/2013.

        Importi 2026: Bonus ristrutturazione 50% su massimo 96.000 euro = detrazione max 48.000 euro (in 10 anni). Bonus mobili 50% su massimo 5.000 euro = detrazione max 2.500 euro (in 10 anni).

        ATTENZIONE: Se l’immobile è intestato a entrambi i coniugi in comunione legale, il limite di spesa si raddoppia (96.000 x 2 = 192.000 euro per ristrutturazione), ma solo se entrambi presentano la dichiarazione dei redditi. Se solo un coniuge dichiara, il bonus si dimezza.

        BonusNormativaDetrazioneLimite SpesaDoppia Dichiarazione?
        Interessi mutuo prima casaArt. 15 TUIR19%4.000 €/coniuge✅ SÌ
        IVA agevolata 4%DPR 633/1972–Prezzo acquisto❌ NO
        Bonus ristrutturazioneArt. 16-bis TUIR50%96.000 €/coniuge✅ SÌ
        Bonus mobiliDL 63/201350%5.000 €/coniuge✅ SÌ

        La Regola della Doppia Dichiarazione

        La doppia dichiarazione dei redditi è l’obbligo per entrambi i coniugi in comunione dei beni di presentare il modello 730 o Redditi Persone Fisiche per poter beneficiare del 100% delle detrazioni fiscali sugli immobili intestati ad entrambi.

        Cosa Dice la Normativa

        L’art. 15, comma 1-ter del TUIR stabilisce che la detrazione spetta anche quando il contribuente, nell’anno in cui ha avuto la disponibilità dell’immobile, non ha posseduto redditi, purché presenti la dichiarazione dei redditi.

        La Circolare n. 7/E del 2021 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce: Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo e di comproprietà dell’immobile, la detrazione spetta a ciascun contitolare nella misura del 50%, a condizione che entrambi presentino la dichiarazione dei redditi, anche se uno dei due non ha prodotto reddito nell’anno di imposta.

        Perché Esiste Questa Regola

        La ratio della norma è di tipo antielusivo: si vuole evitare che i contribuenti “spostino” artificiosamente le detrazioni sul coniuge con il reddito più alto per massimizzare il beneficio fiscale.

        Esempio pratico: Marito con reddito 50.000 €/anno (aliquota IRPEF marginale 35%), moglie con reddito 15.000 €/anno (aliquota IRPEF marginale 23%). Se fosse possibile scegliere liberamente, la coppia converrebbe far usufruire il marito del 100% della detrazione. La doppia dichiarazione obbligatoria impedisce questa pratica.

        Chi È Tenuto a Presentare la Doppia Dichiarazione

        DEVONO presentare entrambi i coniugi:

        • Coppie sposate in regime di comunione legale dei beni
        • Coppie che hanno acquistato l’immobile con doppia intestazione
        • Coppie che hanno sottoscritto entrambi il contratto di mutuo (cointestatari)

        NON sono obbligati: coniugi in separazione dei beni (se l’immobile è intestato a uno solo), conviventi di fatto (non sposati), coppie che hanno acquistato con intestazione unica a un solo coniuge.

        Cosa Succede Se Solo Un Coniuge Dichiara

        Se solo uno dei due coniugi presenta la dichiarazione dei redditi, si verifica il dimezzamento automatico delle detrazioni. Vediamo gli effetti concreti con esempi numerici.

        Dimezzamento Automatico delle Detrazioni

        Quando solo un coniuge presenta il 730 o il modello Redditi PF, l’Agenzia delle Entrate riconosce le detrazioni solo nella misura del 50%, indipendentemente dalla percentuale di proprietà effettiva dell’immobile. Il sistema fiscale verifica la presenza di due codici fiscali nelle dichiarazioni relative allo stesso immobile. Se trova solo un codice fiscale, applica automaticamente il coefficiente 0,5 (50%) alle detrazioni.

        Esempio Numerico: Detrazione Mutuo Prima Casa

        Scenario: Mutuo prima casa 200.000 euro, interessi passivi annui 6.000 euro, coniugi in comunione legale, immobile intestato 50% ciascuno.

        CASO A – Entrambi presentano la dichiarazione: Marito quota interessi 3.000 €, detrazione 19% = 570 €. Moglie quota interessi 3.000 €, detrazione 19% = 570 €. TOTALE: 1.140 € all’anno.

        CASO B – Solo il marito presenta la dichiarazione: Marito quota interessi 3.000 € (solo 50%), detrazione 19% = 570 €. Moglie NON DICHIARA = 0 €. TOTALE: 570 € all’anno.

        PERDITA ANNUA: 570 euro. PERDITA IN 10 ANNI: 5.700 euro.

        Esempio Numerico: Bonus Ristrutturazione

        Scenario: Ristrutturazione completa abitazione 80.000 euro, detrazione 50% in 10 anni, coniugi in comunione legale.

        CASO A – Entrambi dichiarano: Marito 40.000 € ÷ 10 = 4.000 € × 50% = 2.000 € all’anno. Moglie 40.000 € ÷ 10 = 4.000 € × 50% = 2.000 € all’anno. TOTALE: 4.000 € all’anno, 40.000 € in 10 anni.

        CASO B – Solo uno dichiara: Marito 40.000 € ÷ 10 = 4.000 € × 50% = 2.000 € all’anno. Moglie NON DICHIARA = 0 €. TOTALE: 2.000 € all’anno, 20.000 € in 10 anni.

        PERDITA TOTALE: 20.000 euro in 10 anni.

        Cosa Succede in Caso di Accertamento

        L’Agenzia delle Entrate può rilevare il dimezzamento in due modi: controllo automatizzato (il sistema incrocia i dati catastali con le dichiarazioni dei redditi e riduce automaticamente la detrazione) e controllo formale (in fase di liquidazione della dichiarazione entro 4 mesi dalla presentazione, l’Agenzia invia una comunicazione di irregolarità richiedendo la restituzione delle somme indebitamente detratte).

        Sanzioni: Detrazione indebita (restituzione dell’importo + interessi al tasso legale 2,5% annuo). Sanzione amministrativa 30% dell’importo non dovuto (ridotta a 1/3 se si paga entro 30 giorni). Esempio: Detrazione indebita 570 € per 3 anni = 1.710 €, interessi circa 64 €, sanzione 171 €. TOTALE DA RESTITUIRE: 1.945 €.

        Come Risolvere: Doppia Dichiarazione Anche con Reddito Zero

        La soluzione per evitare il dimezzamento delle detrazioni è semplice: entrambi i coniugi devono presentare la dichiarazione dei redditi, anche se uno dei due non ha percepito alcun reddito nell’anno fiscale.

        Dichiarazione con Reddito Zero: Come Funziona

        Anche se uno dei coniugi è casalingo/a, disoccupato/a o studente senza redditi, deve comunque presentare la dichiarazione per consentire all’altro coniuge di beneficiare del 100% delle detrazioni.

        Modelli utilizzabili: Modello 730 senza sostituto d’imposta (730 ordinario) o Modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico PF).

        Costi: Tramite CAF gratuito (i CAF sono finanziati con fondi pubblici). Tramite commercialista variabile (generalmente 50-150 euro per dichiarazione reddito zero). Fai da te gratuito (se si compila online tramite portale Agenzia Entrate).

        Procedura Passo-Passo

        STEP 1: Raccogliere la documentazione. Anche per una dichiarazione con reddito zero, servono alcuni documenti: carta d’identità e codice fiscale, dati catastali dell’immobile (visura catastale), contratto di mutuo (se si vuole detrarre gli interessi passivi), estratto conto bancario con l’importo degli interessi pagati nell’anno, rogito di acquisto dell’immobile (per verificare la data e la percentuale di proprietà).

        STEP 2: Compilare la dichiarazione. Nel modello 730 o Redditi PF, compilare: Quadro B (redditi fabbricati) indicare la quota di possesso dell’immobile (50% se in comunione). Quadro E (oneri detraibili), Rigo E7: interessi passivi mutuo prima casa (codice 8), inserire il 50% degli interessi pagati nell’anno (max 4.000 euro), indicare il codice fiscale dell’altro coniuge contitolare.

        STEP 3: Presentare la dichiarazione. La dichiarazione può essere presentata dal 15 aprile al 30 settembre (modello 730) o dal 15 aprile al 30 novembre (modello Redditi PF). Modalità: CAF o professionista abilitato (il metodo più sicuro), online tramite portale Agenzia Entrate (richiede SPID, CIE o CNS), intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro).

        STEP 4: Conservare la ricevuta. Dopo la presentazione, conservare ricevuta di presentazione della dichiarazione, copia della dichiarazione presentata, documentazione giustificativa (estratti conto mutuo, bonifici ristrutturazione). Questi documenti vanno conservati per almeno 5 anni in caso di controlli.

        Caso Pratico: Moglie Casalinga

        Scenario: Marito dipendente con reddito 35.000 €/anno. Moglie casalinga senza redditi. Immobile acquistato in comunione dei beni nel 2024. Mutuo 180.000 €, interessi 2025: 5.400 €.

        SOLUZIONE CORRETTA: Marito presenta 730/2026 (dichiara reddito da lavoro dipendente 35.000 €, Quadro E rigo E7 interessi mutuo 2.700 € 50% di 5.400 €, detrazione 19% = 513 €, indica codice fiscale della moglie come cointestataria). Moglie presenta 730/2026 (dichiara reddito 0 €, Quadro E rigo E7 interessi mutuo 2.700 € 50% di 5.400 €, detrazione 19% = 513 €, indica codice fiscale del marito come cointestatario).

        RISULTATO: Detrazione totale coppia 1.026 € all’anno. Risparmio rispetto a dichiarazione singola 513 € all’anno. Risparmio in 10 anni 5.130 €.

        ERRORE DA EVITARE: Se la moglie NON presenta la dichiarazione, il marito potrà detrarre solo 513 € invece di 1.026 €, perdendo 513 € all’anno.

        Scadenze e Procedure per Recuperare

        Se negli anni passati solo un coniuge ha presentato la dichiarazione, è possibile recuperare le detrazioni perse presentando una dichiarazione integrativa per il coniuge che non aveva dichiarato.

        Dichiarazione Integrativa: Cos’è

        La dichiarazione integrativa a favore del contribuente è disciplinata dall’art. 2, comma 8-bis del DPR 322/1998. Consente di correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior imponibile o un minor credito.

        Quando si può presentare: Entro 5 anni dalla scadenza ordinaria della dichiarazione. Esempio: per recuperare detrazioni 2021, c’è tempo fino al 31 dicembre 2026.

        Normativa di riferimento: Art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998. Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2011.

        Termini di Decadenza

        Anno di impostaTermine presentazione originariaTermine dichiarazione integrativa
        202130.11.202231.12.2026
        202230.11.202331.12.2027
        202330.11.202431.12.2028
        202430.11.202531.12.2029
        202530.11.202631.12.2030

        ATTENZIONE: I termini decorrono dalla scadenza ordinaria del modello Redditi PF (30 novembre), non dalla data effettiva di presentazione.

        Come Presentare la Dichiarazione Integrativa

        PROCEDURA:

        1. Recuperare la documentazione degli anni precedenti (contratto di mutuo, estratti conto bancari con gli interessi pagati negli anni, rogito di acquisto, eventuali dichiarazioni già presentate dall’altro coniuge)
        2. Compilare il modello Redditi PF integrativo (utilizzare il modello Redditi PF dell’anno che si vuole correggere, barrare la casella “Dichiarazione integrativa a favore”, compilare il Quadro E con le detrazioni spettanti)
        3. Presentare tramite intermediario abilitato (la dichiarazione integrativa deve essere presentata esclusivamente in via telematica, serve l’assistenza di un CAF o commercialista)
        4. Attendere il rimborso (l’Agenzia delle Entrate elabora la dichiarazione e calcola il credito spettante, il rimborso viene erogato entro 6-12 mesi dalla presentazione, modalità bonifico bancario o assegno postale)

        Quanto Si Può Recuperare

        Esempio recupero 3 anni: Moglie casalinga che non ha mai presentato la dichiarazione. Mutuo con interessi annui 5.000 €. Anni da recuperare 2022, 2023, 2024.

        AnnoInteressi quota moglieDetrazione 19% spettanteStato attuale
        20222.500 €475 €NON recuperata
        20232.500 €475 €NON recuperata
        20242.500 €475 €NON recuperata
        TOTALE7.500 €1.425 €Recuperabile

        Presentando dichiarazioni integrative per 2022, 2023 e 2024, la moglie può recuperare 1.425 € di detrazioni perse. Costi della procedura: tramite CAF generalmente gratuito (servizio pubblico), tramite commercialista circa 100-200 € per anno (totale 300-600 € per 3 anni). Convenienza: Anche pagando 600 € di onorario, si recuperano 1.425 € – 600 € = 825 € netti.

        Casi Pratici ed Esempi Numerici

        Analizziamo tre casi reali per comprendere meglio l’applicazione pratica della doppia dichiarazione.

        Caso 1: Marito Dipendente e Moglie Casalinga

        Dati: Marito dipendente reddito lordo 40.000 €/anno. Moglie casalinga nessun reddito. Immobile acquistato nel 2024 in comunione legale valore 250.000 €. Mutuo 200.000 € tasso fisso 3% durata 25 anni. Interessi 2025 5.800 € (primo anno).

        STRATEGIA CORRETTA: Marito 730/2026 (reddito da lavoro dipendente 40.000 €, Quadro E rigo E7 interessi mutuo 2.900 € 50% di 5.800 €, detrazione IRPEF 2.900 × 19% = 551 €). Moglie 730/2026 (reddito 0 €, Quadro E rigo E7 interessi mutuo 2.900 € 50% di 5.800 €, detrazione IRPEF 2.900 × 19% = 551 €).

        RISULTATO: Detrazione totale famiglia 1.102 € all’anno. Risparmio fiscale in 10 anni 11.020 €.

        ERRORE DA EVITARE: Se solo il marito dichiarasse, otterrebbe solo 551 € invece di 1.102 €, perdendo 5.510 € in 10 anni.

        Caso 2: Entrambi Lavoratori Dipendenti

        Dati: Marito dipendente reddito 45.000 €/anno. Moglie dipendente reddito 28.000 €/anno. Immobile acquistato nel 2023 ristrutturato nel 2024. Spese ristrutturazione 2024: 80.000 €. Bonus mobili 2024: 5.000 €.

        STRATEGIA CORRETTA: Entrambi presentano il 730. Ristrutturazione (80.000 € × 50% ÷ 10): Marito 2.000 €, Moglie 2.000 €, totale 4.000 € all’anno. Bonus mobili (5.000 € × 50% ÷ 10): Marito 125 €, Moglie 125 €, totale 250 € all’anno. TOTALE ANNUO: 4.250 €. TOTALE 10 ANNI: 42.500 €.

        ERRORE DA EVITARE: Se solo il marito dichiarasse, la detrazione totale sarebbe dimezzata: 21.250 € invece di 42.500 € in 10 anni.

        Caso 3: Mutuo Cointestato con Separazione dei Beni

        Dati: Marito imprenditore regime forfettario reddito 70.000 €/anno. Moglie libera professionista regime ordinario reddito 35.000 €/anno. Regime patrimoniale separazione dei beni. Immobile intestato 50% ciascuno (scelta volontaria). Mutuo 180.000 € cointestato.

        PARTICOLARITÀ: In regime forfettario, il marito non può usufruire delle detrazioni IRPEF (il regime forfettario sostituisce l’IRPEF con un’imposta sostitutiva). Tuttavia, deve comunque presentare la dichiarazione per permettere alla moglie di detrarre la sua quota.

        STRATEGIA CORRETTA: Marito Modello Redditi PF (reddito regime forfettario 70.000 €, Quadro E rigo E7 interessi mutuo 2.000 € 50%, detrazione IRPEF 0 € non applicabile in regime forfettario). Moglie Modello Redditi PF (reddito da lavoro autonomo 35.000 €, Quadro E rigo E7 interessi mutuo 2.000 € 50%, detrazione IRPEF 2.000 × 19% = 380 €).

        RISULTATO: Detrazione totale famiglia 380 € all’anno (solo la moglie). Il marito presenta comunque la dichiarazione per “abilitare” la moglie al suo 50%.

        NOTA IMPORTANTE: Se il marito NON presentasse la dichiarazione, la moglie potrebbe detrarre solo il 50% della sua quota (cioè 1.000 € invece di 2.000 €), ottenendo solo 190 € invece di 380 €.

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        Domande Frequenti

        Mio marito è in regime forfettario. Deve presentare la dichiarazione per i bonus prima casa?

        Sì. Anche se il regime forfettario non consente di usufruire delle detrazioni IRPEF, il coniuge in forfettario deve comunque presentare il modello Redditi PF indicando la sua quota di spese detraibili. Questo permette all’altro coniuge di beneficiare del doppio limite sulle detrazioni. Riferimento normativo: Circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E del 2016.

        Posso recuperare le detrazioni perse negli anni precedenti?

        Sì. È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore entro 5 anni dalla scadenza ordinaria della dichiarazione. Ad esempio, per recuperare detrazioni del 2021, c’è tempo fino al 31 dicembre 2026. Procedura: rivolgersi a un CAF o commercialista per compilare il modello Redditi PF integrativo relativo agli anni da correggere.

        Se sono in separazione dei beni, devo comunque fare la doppia dichiarazione?

        Dipende. Se l’immobile è intestato solo a uno dei coniugi, basta la dichiarazione del proprietario. Se invece l’immobile è cointestato (anche in separazione dei beni), entrambi devono dichiarare per ottenere il doppio limite sulle detrazioni. Regola pratica: se il mutuo è cointestato, serve la doppia dichiarazione.

        Mia moglie è disoccupata. Deve presentare il 730 anche senza redditi?

        Sì. Per consentire alla coppia di beneficiare del 100% delle detrazioni sugli interessi del mutuo prima casa e sui bonus ristrutturazione, anche il coniuge senza redditi deve presentare il 730 senza sostituto d’imposta o il modello Redditi PF. Costo: gratuito se ci si rivolge a un CAF.

        Se vendo la casa prima dei 10 anni, perdo le detrazioni residue?

        Dipende. Detrazione interessi mutuo: si perde dal momento della vendita se si estingue il mutuo. Se invece il mutuo viene accoloato all’acquirente o trasferito su un nuovo immobile prima casa, la detrazione continua. Bonus ristrutturazione: le rate residue continuano ad essere detraibili anche dopo la vendita, a condizione che le spese siano state sostenute quando l’immobile era prima casa. Riferimento: Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 64/E del 2016.

        Posso detrarre gli interessi del mutuo anche se ho trasferito la residenza?

        No. La detrazione sugli interessi del mutuo prima casa spetta solo se l’immobile è adibito ad abitazione principale (residenza anagrafica). Se si trasferisce la residenza, la detrazione si perde dal momento del trasferimento. Eccezioni: trasferimento per motivi di lavoro documentati (trasferimento sede aziendale, missione militare, ecc.). In questo caso, la detrazione continua.

        Se abbiamo fatto ristrutturazione nel 2024, da quando dobbiamo presentare la doppia dichiarazione?

        Dal 730/2025 o Redditi PF 2025 (che si presentano nel 2025 per l’anno di imposta 2024). La doppia dichiarazione serve a detrarre la prima delle 10 rate annuali del bonus ristrutturazione. Esempio timeline: Ristrutturazione completata settembre 2024, prima dichiarazione utile 730/2025 (da presentare tra aprile e settembre 2025), rate da detrarre dal 2024 al 2033 (10 anni). IMPORTANTE: Serve la doppia dichiarazione per tutti e 10 gli anni in cui si detrae la ristrutturazione, non solo il primo anno.

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        Conclusioni

        La doppia dichiarazione dei redditi per i coniugi in comunione dei beni è un adempimento fondamentale per non perdere migliaia di euro di detrazioni fiscali sulla prima casa.

        Punti chiave da ricordare:

        • ✅ Entrambi i coniugi devono dichiarare anche se uno non ha redditi
        • ✅ La dichiarazione serve per tutti i bonus prima casa: mutuo, ristrutturazione, bonus mobili
        • ✅ Si può recuperare fino a 5 anni di detrazioni perse con dichiarazione integrativa
        • ✅ Il costo è zero se ci si rivolge a un CAF
        • ✅ Il risparmio può superare 10.000 € in 10 anni

        Cosa fare subito: Verificare se negli ultimi anni entrambi i coniugi hanno presentato la dichiarazione. Se manca la dichiarazione di uno dei due, rivolgersi a un CAF per presentare l’integrativa. Dall’anno prossimo, presentare sempre la doppia dichiarazione entro le scadenze.

        Per maggiori informazioni e assistenza nella compilazione della doppia dichiarazione, il CAF Centro Fiscale di Udine è a disposizione con consulenti specializzati in detrazioni fiscali per la prima casa.

        Fonti normative citate: Art. 15, comma 1-ter, DPR 917/1986 (TUIR). Art. 16-bis, DPR 917/1986 (TUIR). DL 63/2013 convertito in Legge 90/2013. Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 23 febbraio 2021. Art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 64/E del 2016.


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