La tassazione dei compensi sportivi 2026 segue un regime fiscale agevolato specifico per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), le società sportive dilettantistiche (SSD) e i loro collaboratori. Con la riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021) sono cambiate le regole per la tassazione di istruttori, allenatori e collaboratori sportivi: vediamo nel dettaglio come funziona il regime fiscale dei compensi sportivi 2026, quando si applicano le esenzioni fino a 15.000 euro, come vengono tassati i compensi eccedenti e quali sono gli obblighi contributivi INPS.

La corretta applicazione del regime fiscale per i compensi sportivi è fondamentale sia per le associazioni che erogano i compensi (come sostituti d’imposta), sia per i collaboratori sportivi che li percepiscono. Comprendere le differenze tra compensi esenti, redditi assimilati a lavoro dipendente e collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) sportive permette di gestire correttamente gli adempimenti fiscali e contributivi, evitando errori che potrebbero generare sanzioni o problemi con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.

Indice dei contenuti

  1. Regime Fiscale Compensi Sportivi 2026
  2. Soglia Esenzione 15.000 Euro: Come Funziona
  3. Tassazione Progressiva Oltre i 15.000 Euro
  4. Contributi INPS Gestione Separata per Collaboratori Sportivi
  5. Differenza tra Volontari e Lavoratori Sportivi
  6. Co.Co.Co. Sportivi: Obblighi Fiscali e Contributivi

Regime Fiscale Compensi Sportivi 2026

Il regime fiscale dei compensi sportivi dilettantistici prevede regole specifiche che differiscono dalla tassazione ordinaria dei redditi da lavoro dipendente o autonomo. La normativa fiscale distingue tra diverse tipologie di compensi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il regime agevolato per i compensi sportivi, mantenendo le disposizioni introdotte dalla riforma dello sport del 2021. Il quadro normativo si basa sull’articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che disciplina i redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche.

Categorie di Compensi Sportivi

I compensi erogati dalle ASD e SSD ai collaboratori sportivi si suddividono in tre categorie fiscali:

1. Rimborsi Spese Forfettari (fino a 15.000 euro)

Sono i compensi sportivi qualificati come rimborsi spese forfettari per attività dilettantistica. Fino a 15.000 euro annui per percipiente, questi compensi sono:

  • Totalmente esenti da IRPEF e addizionali
  • Non soggetti a ritenuta d’acconto da parte dell’associazione
  • Esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi INPS
  • Non certificabili nella Certificazione Unica

Perché si applichi l’esenzione, il rapporto deve essere qualificato come collaborazione sportiva dilettantistica e non come rapporto di lavoro subordinato.

2. Compensi Eccedenti i 15.000 Euro

Quando i compensi sportivi superano la soglia di 15.000 euro, la parte eccedente è soggetta a:

  • Tassazione IRPEF progressiva (aliquote dal 23% al 43% secondo gli scaglioni di reddito)
  • Ritenuta d’acconto operata dall’associazione come sostituto d’imposta
  • Contributi INPS alla gestione separata
  • Obbligo di certificazione nella CU e dichiarazione nel modello 770

L’associazione sportiva deve applicare le ritenute fiscali sull’importo eccedente e versarle mensilmente tramite modello F24.

3. Collaborazioni Coordinate e Continuative (Co.Co.Co.) Sportive

I rapporti di co.co.co. sportivi sono trattati fiscalmente come redditi assimilati a lavoro dipendente. Questi compensi sono:

  • Soggetti a tassazione IRPEF ordinaria senza soglia di esenzione
  • Tassati con ritenuta a titolo d’acconto del 23%-43% (aliquote progressive)
  • Soggetti a contributi INPS alla gestione separata con aliquota piena
  • Certificati nella CU come redditi da lavoro dipendente assimilato

La qualificazione come co.co.co. sportivo dipende dalla continuità e coordinazione della prestazione con l’organizzazione dell’associazione.

Soglia Esenzione 15.000 Euro: Come Funziona

La soglia di esenzione di 15.000 euro è il pilastro fondamentale del regime fiscale agevolato per i compensi sportivi dilettantistici. Comprendere come funziona questa soglia è essenziale per associazioni sportive e collaboratori.

Applicazione della Soglia di Esenzione

La soglia di 15.000 euro annui si applica:

  • Per singolo percipiente – ogni collaboratore sportivo ha diritto all’esenzione fino a questo importo
  • Cumulando tutti i compensi ricevuti da ASD/SSD nell’anno solare (gennaio-dicembre)
  • Indipendentemente dal numero di associazioni – se un istruttore lavora per più ASD, la soglia si calcola sulla somma di tutti i compensi sportivi percepiti
  • Per anno fiscale – ogni anno la soglia si azzera e ricomincia da zero

Esempio pratico: un istruttore di calcio collabora nel 2026 con:

  • ASD Calcio Udine: 8.000 euro
  • SSD Juventina: 6.000 euro
  • Polisportiva Comunale: 3.000 euro

Totale compensi sportivi 2026: 17.000 euro

In questo caso:

  • I primi 15.000 euro sono esenti da tassazione
  • I restanti 2.000 euro sono soggetti a IRPEF progressiva e contributi INPS
  • Ogni associazione deve verificare se l’istruttore ha superato la soglia complessiva e applicare le ritenute sulla quota eccedente

Obblighi di Comunicazione del Collaboratore

Il collaboratore sportivo che lavora per più associazioni ha l’obbligo di comunicare a ciascuna di esse l’ammontare dei compensi già percepiti da altre ASD/SSD, per consentire la corretta applicazione delle ritenute fiscali sulla quota eccedente i 15.000 euro.

Se il collaboratore non comunica i compensi già percepiti altrove, ogni associazione applicherà l’esenzione fino a 15.000 euro, ma in sede di dichiarazione dei redditi il collaboratore dovrà calcolare autonomamente l’IRPEF dovuta sull’eccedenza complessiva.

Compensi Esenti: Requisiti

Perché i compensi sportivi fino a 15.000 euro siano effettivamente esenti, devono rispettare questi requisiti:

  • Essere erogati da ASD o SSD regolarmente iscritte al registro CONI/CIP
  • Essere qualificati come rimborsi spese forfettari per attività dilettantistica
  • Riguardare prestazioni sportive (istruzione, allenamento, arbitraggio, collaborazioni tecniche)
  • Non configurare un rapporto di lavoro subordinato (orario rigido, vincolo di subordinazione)

Se manca uno di questi requisiti, i compensi sono tassati come redditi da lavoro autonomo occasionale o da co.co.co. fin dal primo euro.

Tassazione Progressiva Oltre i 15.000 Euro

Quando i compensi sportivi superano la soglia di esenzione di 15.000 euro, la parte eccedente è soggetta alla tassazione IRPEF progressiva ordinaria, con applicazione delle aliquote per scaglioni previste dal sistema fiscale italiano.

Aliquote IRPEF 2026 sui Compensi Sportivi Eccedenti

La quota di compensi sportivi oltre i 15.000 euro viene tassata secondo le seguenti aliquote progressive:

  • 23% per redditi da 0 a 28.000 euro
  • 35% per redditi da 28.001 a 50.000 euro
  • 43% per redditi oltre 50.000 euro

L’aliquota applicabile dipende dal reddito complessivo del collaboratore sportivo, che include anche eventuali altri redditi da lavoro dipendente, autonomo o pensione.

Esempio di Calcolo della Tassazione

Consideriamo un istruttore sportivo che nel 2026 percepisce:

  • Compensi sportivi da ASD: 22.000 euro
  • Nessun altro reddito

Calcolo dell’imposta:

  1. Quota esente: 15.000 euro (nessuna tassazione)
  2. Quota imponibile: 22.000 – 15.000 = 7.000 euro
  3. Aliquota applicabile: 23% (primo scaglione)
  4. IRPEF lorda: 7.000 × 23% = 1.610 euro
  5. Detrazioni per lavoro dipendente assimilato: circa 1.338 euro (se non ha altri redditi)
  6. IRPEF netta dovuta: 1.610 – 1.338 = 272 euro

Se l’associazione ha operato correttamente le ritenute mensili, l’imposta è già stata versata. In caso contrario, il collaboratore dovrà versare la differenza in sede di dichiarazione dei redditi.

Modalità di Versamento delle Ritenute

L’associazione sportiva che eroga compensi sportivi oltre i 15.000 euro deve:

  1. Applicare la ritenuta IRPEF al momento del pagamento del compenso al collaboratore
  2. Versare la ritenuta entro il 16 del mese successivo tramite modello F24 (codice tributo 1001)
  3. Certificare le ritenute nella Certificazione Unica da trasmettere entro il 17 marzo dell’anno successivo
  4. Dichiarare le ritenute nel modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo

La mancata applicazione o il tardivo versamento delle ritenute comporta sanzioni dal 20% al 40% dell’importo non versato, oltre agli interessi.

Addizionali Regionali e Comunali

Oltre all’IRPEF, i compensi sportivi eccedenti i 15.000 euro sono soggetti anche alle addizionali regionali e comunali, che variano in base alla regione e al comune di residenza del collaboratore:

  • Addizionale regionale IRPEF: 1,23% – 3,33% (varia per regione)
  • Addizionale comunale IRPEF: 0% – 0,8% (varia per comune)

Queste addizionali vengono calcolate in sede di dichiarazione dei redditi e pagate dal collaboratore con il saldo IRPEF.

Contributi INPS Gestione Separata per Collaboratori Sportivi

Dal 2026, i compensi sportivi dilettantistici oltre i 15.000 euro e i co.co.co. sportivi sono soggetti a contributi previdenziali INPS alla gestione separata, con l’obiettivo di garantire una copertura pensionistica ai collaboratori sportivi.

Aliquota Contributiva 2026

L’aliquota INPS per i collaboratori sportivi iscritti alla gestione separata nel 2026 è:

  • 25% circa per collaboratori senza altra copertura previdenziale obbligatoria
  • 24% circa per collaboratori già iscritti ad altra gestione (es. dipendenti con secondo lavoro)

L’aliquota è ripartita tra:

  • Quota a carico del collaboratore: circa 1/3 (trattenuta dal compenso)
  • Quota a carico dell’associazione: circa 2/3 (onere aggiuntivo per l’ASD/SSD)

Base Imponibile Contributiva

I contributi INPS si calcolano:

  • Solo sull’eccedenza oltre i 15.000 euro per i compensi sportivi dilettantistici
  • Sull’intero importo per i co.co.co. sportivi (nessuna soglia di esenzione)

Esempio di Calcolo Contributi

Istruttore sportivo con compensi da ASD pari a 20.000 euro nel 2026:

  1. Quota esente da contributi: 15.000 euro
  2. Base imponibile contributiva: 20.000 – 15.000 = 5.000 euro
  3. Contributi totali (25%): 5.000 × 25% = 1.250 euro
  4. Quota a carico collaboratore (33%): 1.250 × 33% = 412 euro (trattenuta dal compenso)
  5. Quota a carico associazione (67%): 1.250 × 67% = 838 euro (costo aggiuntivo per l’ASD)

L’associazione trattiene i 412 euro dal compenso netto dell’istruttore e li versa all’INPS insieme ai propri 838 euro.

Versamento dei Contributi INPS

I contributi alla gestione separata devono essere versati con cadenza:

  • Trimestrale se i compensi superano i 15.000 euro
  • Annuale per importi inferiori (ma comunque soggetti a contribuzione se c’è eccedenza)

Scadenze trimestrali 2026:

  • 16 maggio (I trimestre: gennaio-marzo)
  • 20 agosto (II trimestre: aprile-giugno)
  • 16 novembre (III trimestre: luglio-settembre)
  • 16 febbraio 2027 (IV trimestre: ottobre-dicembre)

Il versamento avviene tramite modello F24 con il codice tributo specifico per la gestione separata.

Copertura Previdenziale

I contributi versati alla gestione separata INPS garantiscono al collaboratore sportivo:

  • Accredito contributivo ai fini pensionistici
  • Copertura per maternità/paternità (indennità INPS)
  • Assegno ordinario di invalidità (se riconosciuta)
  • Pensione di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti

Non coprono invece:

  • Malattia (nessuna indennità)
  • Disoccupazione NASpI (riservata ai dipendenti)
  • Infortuni sul lavoro (serve polizza INAIL o assicurazione privata)

Differenza tra Volontari e Lavoratori Sportivi

La riforma dello sport ha introdotto una distinzione normativa chiara tra volontari sportivi e lavoratori sportivi, con conseguenze fiscali e contributive molto diverse. Comprendere questa differenza è fondamentale per le associazioni sportive e per chi collabora con esse.

Volontari Sportivi

Sono considerati volontari coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica:

  • Senza alcun compenso (gratuità assoluta)
  • Con rimborsi spese documentati per spese effettivamente sostenute (vitto, alloggio, viaggio)
  • Per scelta libera e consapevole, senza vincoli di subordinazione

I volontari sportivi non hanno alcun obbligo fiscale o contributivo:

  • Nessuna tassazione
  • Nessun contributo INPS
  • Nessuna certificazione CU
  • Nessun obbligo dichiarativo

I rimborsi spese documentati ai volontari non sono soggetti a limiti di importo, purché siano effettivamente sostenuti e documentabili con ricevute/fatture.

Lavoratori Sportivi Dilettanti

Sono considerati lavoratori sportivi dilettanti coloro che ricevono:

  • Compensi forfettari (non legati a spese effettive)
  • Rimborsi spese forfettari superiori alle spese documentabili
  • Compensi per prestazioni sportive (istruzione, allenamento, arbitraggio)

I lavoratori sportivi dilettanti godono del regime fiscale agevolato:

  • Esenzione fino a 15.000 euro annui
  • Tassazione IRPEF progressiva oltre soglia
  • Contributi INPS sull’eccedenza
  • Obbligo CU se oltre 15.000 euro

Lavoratori Sportivi Professionisti

Sono considerati professionisti i lavoratori sportivi con:

  • Contratto di lavoro subordinato sportivo
  • Iscrizione a federazione professionistica (es. Lega Serie A calcio)
  • Attività sportiva come professione principale

I lavoratori sportivi professionisti sono soggetti a:

  • Tassazione IRPEF ordinaria (nessuna esenzione)
  • Contributi previdenziali obbligatori (INPS o casse specifiche)
  • Contratto collettivo nazionale di categoria

Quando un Volontario Diventa Lavoratore

Un volontario sportivo diventa automaticamente lavoratore quando:

  1. Riceve compensi forfettari (non rimborsi documentati)
  2. Supera 15.000 euro annui di compensi/rimborsi
  3. Ha un rapporto continuativo con orari e prestazioni definite
  4. L’associazione esercita potere direttivo sulla prestazione

In questi casi, l’associazione deve qualificare il rapporto come lavoro sportivo e applicare il regime fiscale e contributivo corretto.

Rischi per le Associazioni

Qualificare erroneamente come volontari collaboratori che in realtà sono lavoratori sportivi comporta:

  • Accertamenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate per ritenute non operate
  • Sanzioni INPS per contributi non versati
  • Contestazioni del collaboratore per diritti previdenziali negati
  • Rischio riqualificazione del rapporto come lavoro subordinato in caso di contenzioso

È fondamentale classificare correttamente ogni rapporto fin dall’inizio e documentare la natura volontaria o lavorativa della collaborazione.

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Co.Co.Co. Sportivi: Obblighi Fiscali e Contributivi

Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) sportive sono rapporti di lavoro parasubordinato che richiedono una gestione fiscale e contributiva più articolata rispetto ai semplici compensi sportivi dilettantistici. Vediamo nel dettaglio gli obblighi per associazioni e collaboratori.

Quando si Configura un Co.Co.Co. Sportivo

Un rapporto si qualifica come co.co.co. sportivo quando presenta queste caratteristiche:

  • Continuità: prestazione protratta nel tempo con regolarità (es. istruttore che tiene corsi settimanali per tutta la stagione)
  • Coordinazione: la prestazione è coordinata con l’organizzazione dell’associazione (orari, programmi, direttive tecniche)
  • Personalità: il collaboratore svolge personalmente l’attività, senza possibilità di delega
  • Assenza di subordinazione: non c’è vincolo gerarchico come nel lavoro dipendente

Esempi tipici di co.co.co. sportivi:

  • Allenatore di una squadra per l’intera stagione
  • Istruttore di scuola calcio con corsi settimanali
  • Preparatore atletico che segue la squadra durante tutta l’attività

Regime Fiscale dei Co.Co.Co. Sportivi

I compensi da co.co.co. sportivo sono trattati fiscalmente come redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR):

  • Nessuna soglia di esenzione: tassati fin dal primo euro
  • Aliquote IRPEF progressive: 23%-35%-43% secondo gli scaglioni
  • Ritenuta a titolo d’acconto: l’associazione opera la ritenuta al momento del pagamento
  • Detrazioni per lavoro dipendente: il collaboratore può applicare le detrazioni IRPEF (se spettanti)
  • Certificazione obbligatoria: CU da trasmettere entro 17 marzo

Contributi INPS per Co.Co.Co. Sportivi

I co.co.co. sportivi sono soggetti a contributi INPS alla gestione separata sull’intero compenso percepito:

  • Aliquota 2026: circa 25% (24% se già iscritti ad altra gestione)
  • Ripartizione: 1/3 a carico collaboratore, 2/3 a carico associazione
  • Minimale contributivo: no (si versano contributi su qualsiasi importo)
  • Massimale contributivo: circa 113.520 euro (limite 2026)

Esempio pratico: co.co.co. sportivo con compenso annuo di 18.000 euro

  1. Base imponibile contributiva: 18.000 euro (intero importo)
  2. Contributi totali (25%): 18.000 × 25% = 4.500 euro
  3. Quota collaboratore (33%): 4.500 × 33% = 1.485 euro (trattenuta)
  4. Quota associazione (67%): 4.500 × 67% = 3.015 euro (onere aggiuntivo)

Obbligo di Contratto Scritto

Per i co.co.co. sportivi è obbligatorio stipulare un contratto scritto che indichi:

  • Oggetto della collaborazione (tipo di attività sportiva)
  • Durata del rapporto (stagione sportiva, anno solare, ecc.)
  • Compenso pattuito (lordo mensile o annuale)
  • Modalità di coordinamento con l’associazione
  • Regime fiscale e contributivo applicabile

La mancanza di contratto scritto non invalida il rapporto, ma può creare problemi in caso di contestazioni.

Le associazioni sportive devono valutare attentamente la natura del rapporto per applicare il regime corretto e non incorrere in sanzioni fiscali o contributive.

Domande Frequenti

Come vengono tassati i compensi sportivi 2026?

I compensi sportivi fino a 15.000 euro annui sono esenti da tassazione. Oltre questa soglia, la parte eccedente è soggetta a IRPEF progressiva (23%-43%) e contributi INPS alla gestione separata. L’associazione sportiva opera la ritenuta come sostituto d’imposta.

Quanto si paga di INPS sui compensi sportivi?

I contributi INPS per compensi sportivi oltre 15.000 euro sono circa il 25% dell’eccedenza, ripartiti tra collaboratore (33% = circa 8,25%) e associazione (67% = circa 16,75%). Per co.co.co. sportivi si calcolano sull’intero importo.

Qual è la differenza tra volontario e lavoratore sportivo?

Il volontario non riceve compensi (solo rimborsi spese documentati) e non ha obblighi fiscali. Il lavoratore sportivo riceve compensi forfettari e gode dell’esenzione fino a 15.000 euro, oltre la quale paga IRPEF e contributi INPS.

I co.co.co. sportivi hanno l’esenzione dei 15.000 euro?

No, i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) sportivi sono tassati come redditi assimilati a lavoro dipendente fin dal primo euro, senza applicazione della soglia di esenzione di 15.000 euro riservata ai compensi sportivi dilettantistici.

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Conclusione

La tassazione dei compensi sportivi 2026 richiede attenzione agli obblighi fiscali e contributivi, per evitare errori che potrebbero generare sanzioni sia per le associazioni sportive che per i collaboratori. Con il regime agevolato fino a 15.000 euro, la gestione separata INPS e le diverse qualificazioni (volontari, lavoratori dilettanti, co.co.co. sportivi), è fondamentale applicare correttamente la normativa.

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La Certificazione Unica (CU) per le associazioni sportive 2026 rappresenta un adempimento fiscale fondamentale per le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche), le SSD (Società Sportive Dilettantistiche) e tutti gli enti sportivi dilettantistici che nel 2025 hanno corrisposto compensi a istruttori, allenatori o collaboratori. Con le novità introdotte dalla riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021), gli obblighi di certificazione sono cambiati: vediamo nel dettaglio quando la CU è obbligatoria, cosa deve essere certificato e quali sono le scadenze 2026 da rispettare.

La CU associazioni sportive serve a certificare i compensi erogati ai collaboratori sportivi, applicando correttamente il regime fiscale agevolato previsto dalla riforma dello sport. L’obbligo riguarda le associazioni che operano come sostituti d’imposta, ovvero che hanno trattenuto imposte sui compensi corrisposti o che devono comunque certificare somme erogate nell’anno precedente. Comprendere correttamente gli obblighi permette di evitare sanzioni e gestire in modo trasparente i rapporti con collaboratori e Agenzia delle Entrate.

Indice dei contenuti

  1. Quando è Obbligatoria la CU per Associazioni Sportive
  2. Cosa Certificare nella CU Associazioni Sportive 2026
  3. Novità Riforma Sport 2026 sulla Certificazione Unica
  4. Soglia Esenzione 15.000 Euro e Obblighi Fiscali
  5. Scadenza CU Associazioni Sportive 2026: 17 Marzo
  6. Come Compilare la CU per Compensi Sportivi

Quando è Obbligatoria la CU per Associazioni Sportive

L’obbligo di emettere la Certificazione Unica per le associazioni sportive scatta quando l’ente ha corrisposto nel 2025 compensi a collaboratori sportivi soggetti a ritenuta fiscale o che rientrano nel regime agevolato previsto dalla legge sullo sport dilettantistico.

Le associazioni sportive dilettantistiche devono emettere la CU 2026 se nel 2025 hanno pagato:

  • Compensi a istruttori e allenatori che superano la soglia di esenzione di 15.000 euro annui
  • Rimborsi spese che eccedono i limiti previsti dalla normativa
  • Compensi a collaboratori sportivi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)
  • Compensi a professionisti esterni (commercialisti, consulenti, medici sportivi) con ritenuta d’acconto del 20%
  • Compensi per prestazioni occasionali soggette a ritenuta IRPEF

Non è invece obbligatoria la CU per i rimborsi spese forfettari entro i limiti previsti dalla normativa sportiva (fino a 15.000 euro) che non costituiscono reddito imponibile per il percipiente.

La riforma dello sport 2026 ha confermato il regime agevolato: i compensi sportivi fino a 15.000 euro annui restano esenti da tassazione IRPEF. Attenzione: i compensi tra 5.000 e 15.000 euro, pur essendo esenti IRPEF, sono soggetti a contributi INPS alla gestione separata e richiedono quindi la certificazione nella CU. Oltre i 15.000 euro scatta anche l’obbligo di ritenuta IRPEF progressiva.

Cosa Certificare nella CU Associazioni Sportive 2026

La Certificazione Unica delle associazioni sportive deve riportare con precisione tutti i compensi erogati nel 2025 ai collaboratori sportivi, distinguendo le diverse tipologie di pagamento secondo la normativa fiscale applicabile.

Ecco cosa deve contenere la CU per le ASD e SSD:

Compensi Sportivi Dilettantistici

I compensi erogati a istruttori, allenatori e collaboratori sportivi vanno indicati specificando:

  • L’importo complessivo lordo corrisposto nell’anno 2025
  • La quota esente (fino a 15.000 euro) non soggetta a ritenuta
  • La quota eccedente i 15.000 euro, soggetta a ritenuta IRPEF progressiva
  • Le ritenute fiscali eventualmente operate dall’associazione

Prestazioni Occasionali

Per le prestazioni occasionali di natura sportiva occorre certificare:

  • Il compenso lordo erogato
  • La ritenuta d’acconto del 20% eventualmente applicata
  • I contributi INPS versati alla gestione separata (se dovuti)

Collaborazioni Coordinate e Continuative Sportive

I co.co.co. sportivi beneficiano delle stesse agevolazioni previste per i lavoratori sportivi dilettanti. In particolare:

  • Esenzione fiscale fino a 15.000 euro annui: i compensi entro questa soglia non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF (art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021)
  • Esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui: i compensi entro questa soglia non sono soggetti a contributi INPS alla gestione separata
  • Nessun obbligo INAIL: i co.co.co. sportivi sono esclusi dall’assicurazione INAIL e sono coperti dalla tutela assicurativa obbligatoria tramite tesseramento federale (art. 51, L. 289/2002, come confermato dal D.Lgs. 120/2023)

Per i co.co.co. sportivi con compensi superiori alle soglie di esenzione, la CU deve certificare:

  • Compenso lordo annuo complessivo
  • Quota esente fiscale (fino a 15.000 euro) e quota imponibile IRPEF (eccedenza)
  • Ritenute IRPEF operate sull’eccedenza oltre i 15.000 euro
  • Contributi INPS versati alla gestione separata sull’eccedenza oltre i 5.000 euro (con riduzione del 50% dell’imponibile contributivo fino al 31 dicembre 2027)
  • Detrazioni fiscali riconosciute al collaboratore

Nella CU 2026 delle associazioni sportive è fondamentale utilizzare i codici fiscali corretti per identificare la tipologia di reddito: il codice per i compensi sportivi dilettantistici è diverso da quello per le collaborazioni ordinarie, e l’uso del codice sbagliato può generare problemi al percipiente in fase di dichiarazione dei redditi.

Novità Riforma Sport 2026 sulla Certificazione Unica

La riforma dello sport introdotta con il D.Lgs. 36/2021 e i successivi decreti attuativi ha modificato in modo significativo il regime fiscale e contributivo dei compensi sportivi dilettantistici, con riflessi diretti sulla Certificazione Unica 2026.

Le principali novità della riforma sport che impattano sulla CU delle associazioni sportive sono:

Soglia di Esenzione Confermata a 15.000 Euro

La soglia di 15.000 euro annui per l’esenzione fiscale dei compensi sportivi dilettantistici è stata confermata anche per il 2026. Fino a questo importo, i compensi corrisposti da ASD e SSD a istruttori e collaboratori sportivi (inclusi i co.co.co. sportivi) non sono soggetti a tassazione IRPEF e non generano obbligo di certificazione. Questa esenzione si applica a tutti i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, come previsto dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

Nuova Classificazione dei Lavoratori Sportivi

La riforma ha introdotto la distinzione tra:

  • Lavoratori sportivi professionisti – con contratto subordinato e contributi previdenziali obbligatori
  • Lavoratori sportivi dilettanti – con regime agevolato fino a 15.000 euro
  • Volontari sportivi – senza alcun compenso o con rimborsi spese documentati

Questa classificazione determina quale tipo di CU deve essere emessa e quali obblighi fiscali e contributivi gravano sull’associazione.

Gestione Separata INPS Estesa

Dal 2024 (con la piena attuazione della riforma sport), i compensi sportivi oltre i 5.000 euro annui sono soggetti a contributi INPS alla gestione separata. Attenzione: la soglia contributiva INPS (5.000 euro) è diversa e inferiore rispetto alla soglia fiscale IRPEF (15.000 euro). L’associazione deve:

  • Versare i contributi con cadenza trimestrale
  • Certificare nella CU l’importo dei contributi versati
  • Indicare il codice fiscale INPS corretto per i versamenti sportivi
  • Applicare la riduzione del 50% dell’imponibile contributivo (prevista fino al 31 dicembre 2027 dal D.Lgs. 36/2021)

L’aliquota contributiva 2026 per i collaboratori sportivi senza altra copertura previdenziale è pari al 25% circa, ripartita per 2/3 a carico dell’associazione e 1/3 a carico del collaboratore. Ricordiamo che questa aliquota si applica solo sull’eccedenza oltre i 5.000 euro e che, fino al 2027, l’imponibile contributivo è ridotto del 50%.

Semplificazioni per Piccole ASD

Le associazioni sportive dilettantistiche con ricavi inferiori a 400.000 euro annui possono beneficiare di alcune semplificazioni nella gestione degli adempimenti fiscali, ma restano comunque obbligate a emettere la CU per i compensi oltre soglia.

Soglia Esenzione 15.000 Euro e Obblighi Fiscali

La soglia di 15.000 euro rappresenta il limite fondamentale per determinare gli obblighi fiscali delle associazioni sportive in relazione ai compensi corrisposti a collaboratori, istruttori e allenatori.

Vediamo come funziona nel dettaglio il regime di esenzione fiscale per i compensi sportivi dilettantistici.

Entro i 15.000 Euro: Esenzione Totale

I compensi sportivi erogati da ASD e SSD fino a 15.000 euro annui per ciascun collaboratore sono:

  • Esenti da tassazione IRPEF per il percipiente
  • Non soggetti a ritenuta d’acconto da parte dell’associazione
  • Non certificabili nella CU (non c’è obbligo di emissione)
  • Non imponibili ai fini contributivi INPS (fino a 5.000 euro; tra 5.000 e 15.000 euro sono esenti IRPEF ma soggetti a contributi INPS)

Importante: con la riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021), l’esenzione fiscale fino a 15.000 euro si applica a tutti i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, indipendentemente dalla forma contrattuale (co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro autonomo sportivo). Non è più necessario qualificarli come “rimborsi spese forfettari” come nel vecchio regime.

Nota sulle soglie: la soglia fiscale (15.000 euro) e la soglia contributiva INPS (5.000 euro) sono distinte. Un collaboratore sportivo che percepisce 10.000 euro annui non paga IRPEF (sotto i 15.000) ma deve versare contributi INPS sull’eccedenza oltre i 5.000 euro (con riduzione del 50% fino al 2027).

Oltre i 15.000 Euro: Tassazione Progressiva

Quando i compensi sportivi superano la soglia di 15.000 euro, l’associazione sportiva deve:

  1. Operare ritenuta IRPEF sull’eccedenza oltre i 15.000 euro, applicando le aliquote progressive (dal 23% al 43% secondo gli scaglioni)
  2. Emettere la CU certificando sia la quota esente (15.000 euro) che quella imponibile (eccedenza)
  3. Versare contributi INPS alla gestione separata sull’importo eccedente i 5.000 euro (soglia contributiva separata da quella fiscale)
  4. Presentare il modello 770 con i dati riepilogativi di tutte le CU emesse

Esempio pratico: un istruttore percepisce 20.000 euro nel 2025 da un’ASD:

  • IRPEF: i primi 15.000 euro sono esenti fiscalmente. I restanti 5.000 euro sono soggetti a ritenuta IRPEF del 23% (primo scaglione) = 1.150 euro
  • INPS: i primi 5.000 euro sono esenti da contributi. I restanti 15.000 euro sono soggetti a contributi INPS gestione separata, ma con la riduzione del 50% l’imponibile contributivo diventa 7.500 euro. Contributi INPS = circa 1.875 euro (25% di 7.500, ripartiti 2/3 associazione e 1/3 collaboratore)
  • CU obbligatoria: deve certificare 15.000 euro esenti IRPEF + 5.000 euro imponibili IRPEF, e separatamente 5.000 euro esenti INPS + 15.000 euro imponibili INPS (con riduzione 50%)

L’associazione deve trattenere la ritenuta dal compenso dell’istruttore e versarla mensilmente all’Erario tramite modello F24.

Scadenza CU Associazioni Sportive 2026: 17 Marzo

La scadenza per la trasmissione della Certificazione Unica 2026 da parte delle associazioni sportive dilettantistiche è fissata al 17 marzo 2026. Entro questa data, tutte le ASD, SSD ed enti sportivi che hanno corrisposto nel 2025 compensi soggetti a certificazione devono aver completato l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate.

Il calendario degli adempimenti fiscali per le associazioni sportive nel 2026 prevede:

Entro il 17 Marzo 2026

  • Trasmissione telematica della CU 2026 all’Agenzia delle Entrate tramite sistema Entratel o Fisconline
  • Consegna della copia della CU a ciascun collaboratore certificato

Entro il 31 Ottobre 2026

  • Presentazione del modello 770/2026 (dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta) con i dati riepilogativi di tutte le ritenute operate e le CU emesse nel 2025

La CU delle associazioni sportive deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica utilizzando:

  • Il portale Entratel (per intermediari abilitati: commercialisti, CAF)
  • Il servizio Fisconline (per invio diretto da parte dell’associazione)
  • Software gestionali certificati dall’Agenzia delle Entrate

Sanzioni per Ritardo o Omissione

Le associazioni sportive che non rispettano la scadenza del 17 marzo 2026 per la trasmissione della CU incorrono in sanzioni amministrative:

  • 100 euro per ogni CU omessa o trasmessa in ritardo (entro 60 giorni)
  • Raddoppio della sanzione (200 euro) se il ritardo supera i 60 giorni
  • Sanzioni ridotte se l’errore viene corretto spontaneamente con ravvedimento operoso

Per le piccole ASD con poche certificazioni da emettere, la sanzione può sembrare contenuta, ma per società sportive con decine di collaboratori l’importo complessivo può diventare significativo.

Consegna al Collaboratore

Oltre all’invio telematico, l’associazione sportiva deve consegnare entro il 17 marzo una copia della CU anche al collaboratore certificato. La consegna può avvenire:

  • In formato cartaceo con firma di ricevuta
  • Via email certificata (PEC)
  • Tramite area riservata online (se l’associazione ha un portale)

Il collaboratore utilizzerà la CU ricevuta per compilare la propria dichiarazione dei redditi 2026 (modello 730 o Redditi PF), indicando i compensi sportivi percepiti e le ritenute subite.

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Come Compilare la CU per Compensi Sportivi

La compilazione corretta della Certificazione Unica per le associazioni sportive richiede attenzione ai dettagli, perché errori nella certificazione possono generare problemi fiscali sia per l’associazione che per il collaboratore.

La CU 2026 per i compensi sportivi dilettantistici si compone di diverse sezioni che devono essere compilate seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Dati Anagrafici dell’Associazione

Nella sezione dedicata al sostituto d’imposta (l’associazione sportiva) occorre indicare:

  • Denominazione completa dell’ASD o SSD
  • Codice fiscale dell’associazione
  • Sede legale (indirizzo completo)
  • Codice fiscale del rappresentante legale

Dati del Percipiente

Per ciascun collaboratore certificato vanno inseriti:

  • Nome, cognome e codice fiscale
  • Residenza anagrafica
  • Data di nascita e luogo di nascita

È fondamentale verificare l’esattezza del codice fiscale del collaboratore: un errore in questo campo invalida la certificazione.

Tipologia di Reddito e Causale

La sezione più delicata riguarda la tipologia di reddito certificato. Per i compensi sportivi dilettantistici oltre i 15.000 euro si utilizza:

  • Causale M – Redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche
  • Indicazione separata della quota esente (fino a 15.000 euro)
  • Indicazione della quota imponibile (eccedenza)

Per i co.co.co. sportivi si usa invece:

  • Causale A – Redditi di lavoro dipendente e assimilati
  • Con specifica annotazione per il regime sportivo

Ritenute e Contributi

Deve essere certificato:

  • L’ammontare delle ritenute IRPEF operate dall’associazione sull’importo eccedente i 15.000 euro
  • I contributi INPS versati alla gestione separata (quota a carico collaboratore + quota a carico associazione)
  • Eventuali detrazioni fiscali riconosciute al collaboratore

Nel caso di collaboratori sportivi che hanno anche altri redditi da lavoro dipendente, la CU dell’associazione riporta solo i compensi sportivi, mentre altre fonti di reddito saranno certificate separatamente.

Controlli Prima dell’Invio

Prima di trasmettere la CU 2026, l’associazione sportiva deve verificare:

  • Corrispondenza tra importi certificati e pagamenti effettivamente erogati
  • Correttezza dei codici fiscali di tutti i percipenti
  • Quadratura tra ritenute certificate e versamenti F24 effettuati nel 2025
  • Compilazione di tutti i campi obbligatori del modello

Un controllo accurato riduce il rischio di comunicazioni di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate e di conseguenti sanzioni.

Domande Frequenti

Quando un’associazione sportiva deve fare la CU?

L’associazione sportiva deve emettere la CU quando ha corrisposto nel 2025 compensi a collaboratori sportivi superiori a 15.000 euro annui, prestazioni occasionali con ritenuta d’acconto, o co.co.co. sportivi. La CU va trasmessa entro il 17 marzo 2026.

Cosa succede se non si fa la CU per associazioni sportive?

L’omessa o tardiva trasmissione della CU comporta sanzioni di 100 euro per ogni certificazione non presentata entro 60 giorni dalla scadenza, che raddoppiano a 200 euro se il ritardo supera i 60 giorni. Inoltre, l’associazione può subire accertamenti fiscali.

I compensi sportivi sotto 15.000 euro vanno certificati?

I compensi sportivi dilettantistici fino a 15.000 euro annui sono esenti da tassazione IRPEF. Tuttavia, se superano i 5.000 euro annui, sono soggetti a contributi INPS alla gestione separata e quindi richiedono la certificazione nella CU per la parte contributiva. Solo i compensi entro i 5.000 euro sono completamente esenti sia fiscalmente che contributivamente.

Come si compila la CU per istruttori sportivi?

Per gli istruttori sportivi la CU riporta: i dati anagrafici dell’istruttore, la causale M (redditi sportivi dilettantistici), la quota esente fino a 15.000 euro, l’eventuale eccedenza imponibile, le ritenute IRPEF operate e i contributi INPS versati.

Chi può aiutare le ASD con la Certificazione Unica?

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste le associazioni sportive nella compilazione e trasmissione della CU, garantendo il rispetto delle scadenze e la correttezza dei dati certificati. Affidati ai nostri esperti per evitare errori e sanzioni.

Conclusione

La gestione corretta della Certificazione Unica per le associazioni sportive 2026 è fondamentale per rispettare gli obblighi fiscali e tutelare sia l’ente che i collaboratori da possibili contestazioni dell’Agenzia delle Entrate. Con le novità introdotte dalla riforma dello sport e la scadenza del 17 marzo 2026, è importante affidarsi a professionisti competenti.

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Modello 770 e certificazione unica
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