Menu
CAF Centro Fiscale
  • SERVIZI FISCALI
        • Modello ISEE
        • Dichiarazione dei Redditi Modello 730 / Redditi
        • Dichiarazione dei Redditi per le Criptovalute
        • Pratica ENEA
        • Contratti di Locazione
        • Dichiarazione di Successione
        • Calcolo IMU
        • Cessione del Credito per Ristrutturazione
        • Gestione COLF e Badanti
        • Partita Iva Regime Forfettario
        • Modello 770 e Certificazioni Uniche
  • PATRONATO
        • NASPI / Disoccupazione
        • Richiesta NASpI Anticipata
        • Disoccupazione Agricola
        • Dimissioni Online
        • Elenco bonus Maternità INPS
          • Bonus Asilo Nido
        • Calcolo Pensione
        • Riscatto Anni Laurea: Agevolato e Ordinario
        • Invalidità Civile / Handicap (Legge 104) 
  • COLF E BADANTI
  • PARTITA IVA
        • Partita Iva Regime Forfettario
        • Gestione Partita IVA ordinaria
        • Gestione completa Partita IVA Agricola
  • BLOG
        • CAF – NOTIZIE FISCALI
        • PATRONATO
        • PARTITA IVA
        • NOTIZIE
  • Menu Menu
CAF Centro Fiscale

Tag Archivio per: uscita dal forfettario

PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Società tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026: Guida Completa in 10 Punti

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

La società tra professionisti (più conosciuta con la sigla STP) è lo strumento con cui due o più professionisti iscritti a un albo possono esercitare la propria attività in forma societaria, invece di lavorare ognuno con la propria partita IVA individuale. Insieme allo studio associato, rappresenta il passo successivo naturale per chi cresce: più clienti, più collaboratori, più fatturato e, spesso, l’uscita dal regime forfettario dopo il superamento della soglia di 85.000 euro di compensi.

Il problema è che questo passaggio viene quasi sempre affrontato in ritardo e senza calcoli. Molti professionisti scoprono di essere usciti dal regime forfettario solo a dichiarazione fatta, con l’IVA da ricalcolare e i contributi da rivedere. Altri costituiscono una S.r.l. convinti di risparmiare imposte, e si ritrovano con una doppia tassazione e costi di gestione che il loro volume d’affari non giustifica.

In questa guida completa spieghiamo, con parole semplici, cos’è una società tra professionisti, in che cosa si differenzia dallo studio associato, come funziona la tassazione (IRES, IRAP, dividendi, trasparenza fiscale), cosa cambia per la cassa previdenziale e soprattutto quando conviene davvero fare il salto. Trovi anche una tabella comparativa tra le quattro strade possibili e una sezione dedicata alle singole professioni.

Indice dei contenuti

  1. Cos’è la società tra professionisti (STP) e come funziona
  2. Società tra professionisti o studio associato: tutte le differenze
  3. Quando conviene passare dalla partita IVA individuale alla società tra professionisti
  4. Uscita dal regime forfettario: le soglie 85.000 e 100.000 euro
  5. Forme societarie ammesse e requisiti dei soci della STP
  6. Tassazione della società tra professionisti: IRES, IRAP e dividendi
  7. Tassazione dello studio associato: trasparenza fiscale e IRPEF
  8. Casse professionali e contributi: cosa cambia con la STP
  9. Vantaggi e svantaggi della società tra professionisti
  10. Come si costituisce una società tra professionisti: la procedura
  11. Fatturazione elettronica, IVA e adempimenti della STP
  12. Tabella comparativa: forfettario, ordinario, studio associato e STP
  13. Per quale professione conviene la società tra professionisti
  14. Domande frequenti sulla società tra professionisti
  15. Consulenza CAF per scegliere tra STP, studio associato e forfettario

Cos’è la società tra professionisti (STP) e come funziona

La società tra professionisti è stata introdotta dall’articolo 10 della Legge 183/2011 (la cosiddetta Legge di Stabilità 2012) e resa operativa dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013. In pratica, la norma ha permesso una cosa che prima era vietata: esercitare una professione protetta da albo (commercialista, avvocato, medico, architetto, geometra, psicologo e così via) usando una forma societaria ordinaria, come una S.r.l. o una S.n.c.

Detto in modo ancora più semplice: la STP è una società a tutti gli effetti, che però ha come oggetto sociale esclusivo l’esercizio di una o più attività professionali. Non è una scatola per fare commercio o consulenza generica: le prestazioni devono essere eseguite dai soci professionisti iscritti all’albo, e il cliente conserva sempre il diritto di scegliere quale professionista seguirà la sua pratica.

Ci sono alcune regole formali che caratterizzano ogni società tra professionisti e che è importante conoscere prima di partire:

  • la denominazione sociale deve contenere l’indicazione “società tra professionisti” (o la sigla STP);
  • l’oggetto sociale esclusivo è l’esercizio dell’attività professionale;
  • è obbligatoria una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i clienti;
  • la società va iscritta in una sezione speciale dell’albo professionale di riferimento, oltre che al Registro delle Imprese;
  • un professionista può partecipare a una sola società tra professionisti.

Esistono poi discipline speciali per alcune categorie: gli avvocati, per esempio, hanno le società tra avvocati (STA) previste dall’articolo 4-bis della Legge 247/2012. La logica di fondo, però, resta la stessa: mettere una struttura organizzata al servizio di un’attività che resta, giuridicamente, professionale.

Società tra professionisti o studio associato: tutte le differenze

Prima della società tra professionisti, chi voleva lavorare insieme ad altri colleghi aveva una sola strada: lo studio associato, cioè un’associazione professionale disciplinata dalla vecchia Legge 1815/1939. È la formula che ancora oggi vediamo negli studi con la targa “Studio legale associato” o “Studio tecnico associato”.

La differenza sostanziale è questa: lo studio associato non è una società e non ha personalità giuridica. Non c’è un patrimonio separato che protegge i soci, non si deposita un bilancio e non esiste un “capitale sociale”. È un contratto con cui più professionisti mettono in comune locali, personale, spese e clientela, continuando a produrre reddito di lavoro autonomo. La STP, invece, è una società vera e propria, con tutti gli obblighi (e le tutele) che ne derivano.

Le conseguenze pratiche si vedono su quattro fronti:

  • Responsabilità: nello studio associato risponde il professionista (e in certi casi l’associazione); nella STP costituita come S.r.l. il patrimonio personale è separato da quello sociale, salvo la responsabilità professionale personale, che resta sempre.
  • Tassazione: lo studio associato è tassato per trasparenza in capo ai soci con l’IRPEF; la STP in forma di S.r.l. paga l’IRES.
  • Contabilità: registri semplificati per l’associazione, contabilità ordinaria e bilancio per la S.r.l.
  • Costituzione: per lo studio associato basta una scrittura privata registrata; per la STP di capitali serve l’atto notarile.

Non esiste una formula migliore in assoluto. Lo studio associato è più leggero e flessibile, ideale per due o tre colleghi che condividono struttura e clientela. La società tra professionisti è più adatta a chi vuole crescere, assumere, far entrare soci e organizzarsi come un’azienda di servizi professionali.

Quando conviene passare dalla partita IVA individuale alla società tra professionisti

La domanda che ci sentiamo rivolgere più spesso è: “mi conviene aprire una società tra professionisti?”. La risposta onesta è che dipende da tre variabili, e nessuna delle tre è il semplice fatturato: il reddito effettivo, quanto denaro prelevi davvero per vivere e quanto invece lasci in azienda per reinvestire.

Immagina che Marco, ingegnere, fatturi 90.000 euro con 20.000 euro di costi reali. Come professionista individuale in regime ordinario paga IRPEF progressiva su circa 70.000 euro di reddito, arrivando sugli scaglioni più alti. Se invece opera con una STP S.r.l., può decidere di prelevare come compenso solo la parte che gli serve per vivere e lasciare gli utili in società, tassati con IRES al 24%. È qui che la società tra professionisti può diventare fiscalmente interessante.

I segnali tipici che indicano che è arrivato il momento di valutare seriamente una STP o uno studio associato sono questi:

  • hai superato (o stai per superare) gli 85.000 euro di compensi e devi lasciare il regime forfettario;
  • lavori stabilmente con altri colleghi e vi dividete clienti, costi e collaboratori;
  • hai dipendenti o collaboratori e una struttura fissa da mantenere;
  • vuoi acquisire commesse da enti pubblici o grandi aziende, che spesso preferiscono controparti strutturate;
  • stai pensando al passaggio generazionale dello studio o all’ingresso di nuovi soci;
  • reinvesti una parte importante degli utili in attrezzature, software, formazione, sede.

Se invece lavori da solo, con pochi costi e prelevi tutto quello che incassi, la società tra professionisti rischia di essere solo un costo in più. In questi casi la scelta corretta è spesso il passaggio al regime ordinario come professionista individuale, mantenendo una gestione snella. Prima di decidere, il confronto numerico va fatto sui tuoi dati reali: per questo il CAF Centro Fiscale di Udine elabora una simulazione personalizzata prima di qualunque scelta.

Uscita dal regime forfettario: le soglie 85.000 e 100.000 euro

Il momento in cui si comincia a parlare di società tra professionisti è quasi sempre lo stesso: quando il regime forfettario non è più utilizzabile. La normativa (articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014) prevede una doppia soglia, e la differenza tra le due è tutt’altro che teorica.

  • Compensi tra 85.001 e 100.000 euro: resti nel forfettario per l’anno in corso ed esci dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  • Compensi oltre 100.000 euro: l’uscita è immediata, nello stesso anno, con obbligo di applicare l’IVA a partire dall’operazione che fa superare il limite.

È la seconda ipotesi quella che crea i problemi più seri. Superare i 100.000 euro significa dover gestire l’IVA in corso d’anno, ricostruire la contabilità, determinare il reddito in modo analitico (ricavi meno costi effettivi) e non più con il coefficiente di redditività, cioè la percentuale forfettaria che per le attività professionali è pari al 78% dei compensi.

Attenzione anche a un secondo aspetto: la partecipazione a società è una causa ostativa del forfettario. Chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari non può applicare il regime agevolato; il divieto vale anche per chi controlla una S.r.l. che svolge attività riconducibile a quella del professionista. In altre parole: nel momento in cui entri in uno studio associato o in una società tra professionisti, il forfettario individuale non è più compatibile.

Ricordiamo infine la terza soglia, spesso dimenticata: chi nell’anno precedente ha percepito più di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o da pensione non può accedere al forfettario (limite confermato per il 2025 e per il 2026). Molti professionisti part-time inciampano proprio qui.

Forme societarie ammesse e requisiti dei soci della STP

La società tra professionisti non è un tipo di società a sé stante: si “appoggia” ai modelli già esistenti nel codice civile. Puoi quindi costituire una STP scegliendo tra:

  • S.r.l. (società a responsabilità limitata), la forma più diffusa;
  • S.n.c. (società in nome collettivo);
  • S.a.s. (società in accomandita semplice);
  • S.p.a., per strutture di dimensioni rilevanti;
  • società cooperativa tra professionisti, che deve avere almeno tre soci.

La regola più importante riguarda la composizione dei soci. Nella società tra professionisti possono entrare anche soggetti che non sono iscritti ad albi: i cosiddetti soci di capitale (che apportano solo denaro, per finalità di investimento) oppure soci che svolgono prestazioni tecniche. La loro presenza, però, non può prendere il sopravvento.

La legge richiede infatti che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale siano tali da garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni dei soci. Se questo equilibrio viene meno e non viene ripristinato entro sei mesi, la conseguenza è pesante: scioglimento della società e cancellazione dall’albo professionale.

Una STP può inoltre essere multidisciplinare, cioè riunire professionisti iscritti ad albi diversi: pensa a uno studio che mette insieme un architetto, un geometra e un ingegnere, oppure a un poliambulatorio con più specialisti. In questo caso l’atto costitutivo deve indicare quali attività professionali vengono esercitate e ciascun socio resta soggetto alle regole deontologiche del proprio ordine.

Tassazione della società tra professionisti: IRES, IRAP e dividendi

Questo è il punto che genera più confusione, quindi andiamo per ordine. Per l’Agenzia delle Entrate la società tra professionisti costituita in forma di società commerciale produce reddito d’impresa e non reddito di lavoro autonomo. Lo hanno confermato numerosi documenti di prassi, fino alla risposta a interpello n. 21 del 2026, che ribadisce che la STP consegue solo redditi d’impresa.

La conseguenza è che conta il criterio di competenza (i compensi rilevano quando la prestazione è ultimata, non quando viene incassata) e non il criterio di cassa tipico del lavoro autonomo. Cambia anche la modalità di calcolo delle imposte:

  • STP in forma di S.r.l. o S.p.a.: paga l’IRES al 24% sull’utile fiscale, più l’IRAP (aliquota ordinaria 3,9%, con possibili variazioni regionali);
  • STP in forma di S.n.c. o S.a.s.: il reddito d’impresa viene imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle quote e tassato con l’IRPEF personale;
  • utili distribuiti dalla S.r.l. al socio persona fisica: ritenuta a titolo d’imposta del 26% sui dividendi.

Ecco perché si parla di doppia tassazione nella STP S.r.l.: prima l’IRES sull’utile della società, poi il 26% quando quell’utile finisce nelle tasche del socio. Sommando le due, il carico complessivo sull’utile distribuito si avvicina al 44%. Se però il professionista preleva gran parte del reddito come compenso (deducibile per la società e tassato come reddito di lavoro autonomo o assimilato in capo a lui), lo schema può risultare più leggero della sola IRPEF progressiva, che sui redditi alti arriva al 43% più addizionali regionali e comunali.

Una novità molto importante riguarda chi trasforma il proprio studio. Con il D.Lgs. 192/2024 è stato introdotto l’articolo 177-bis del TUIR, che garantisce la neutralità fiscale ai conferimenti e alle operazioni di aggregazione degli studi professionali: il passaggio da studio individuale o associato a società tra professionisti avviene in continuità di valori fiscali, senza far emergere plusvalenze tassabili sulla clientela e sui beni. Prima della riforma questa era una delle barriere più costose al passaggio.

Tassazione dello studio associato: trasparenza fiscale e IRPEF

Lo studio associato segue una logica completamente diversa dalla società tra professionisti di capitali. L’associazione professionale determina un reddito di lavoro autonomo (compensi incassati meno spese sostenute, con il criterio di cassa) e poi lo imputa ai soci in base alle quote di partecipazione agli utili. Questo meccanismo si chiama trasparenza fiscale: l’associazione non paga imposte sui redditi, le pagano i singoli associati con la propria IRPEF.

In pratica ogni socio riceve la sua quota di reddito e la dichiara nel proprio modello Redditi, sommandola agli altri redditi personali. Non esistono dividendi e non c’è doppia tassazione: il reddito viene tassato una sola volta, ma integralmente, anche se il socio non lo ha materialmente prelevato. È il rovescio della medaglia: nello studio associato non puoi “parcheggiare” utili non distribuiti a tassazione ridotta, come accade nella STP S.r.l. con l’IRES.

Attenzione a un aspetto spesso sottovalutato: l’IRAP. Dal 2022 l’imposta non è più dovuta dalle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ma associazioni professionali e società restano soggetti passivi. Chi passa da partita IVA individuale a studio associato deve quindi mettere in conto il ritorno dell’IRAP tra i costi fiscali.

Sul piano contabile, invece, lo studio associato resta molto più leggero: registri IVA, registro degli incassi e dei pagamenti, nessun bilancio da depositare al Registro delle Imprese, nessun atto notarile per la costituzione. Per molti professionisti che vogliono unirsi in due o tre, è la soluzione con il miglior rapporto tra benefici e complessità.

Casse professionali e contributi: cosa cambia con la STP

Qui bisogna essere molto chiari, perché è l’area in cui circolano più informazioni sbagliate. L’iscrizione alla cassa di previdenza dipende dall’albo o ordine professionale a cui sei iscritto e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dal codice ATECO e non dalla forma giuridica con cui lavori. Costituire una società tra professionisti non ti fa cambiare cassa e non ti “libera” dagli obblighi previdenziali personali.

Il quadro, in sintesi, è questo:

  • professioni con cassa autonoma: medici e odontoiatri (ENPAM), avvocati (Cassa Forense), commercialisti (CNPADC), architetti e ingegneri (Inarcassa), geometri (CIPAG), psicologi (ENPAP), infermieri (ENPAPI), veterinari (ENPAV), biologi (ENPAB), consulenti del lavoro (ENPACL);
  • professioni senza cassa di categoria (per esempio fisioterapisti, logopedisti, dietisti, podologi, tecnici di radiologia, osteopati): iscrizione alla Gestione Separata INPS, con aliquota 26,07% per il 2026 (ridotta al 24% per chi ha già un’altra copertura pensionistica obbligatoria).

Nella Gestione Separata INPS non esiste alcuna riduzione contributiva del 35%: quell’agevolazione riguarda esclusivamente gli artigiani e i commercianti iscritti alle gestioni INPS. È un errore molto diffuso, e conoscerlo ti evita di fare previsioni di cassa sbagliate.

Con una società tra professionisti entra in gioco un ulteriore elemento: il contributo integrativo, cioè la maggiorazione percentuale che il professionista addebita in fattura al cliente e versa alla propria cassa. Molti regolamenti prevedono che la STP applichi il contributo integrativo sul proprio volume d’affari e che il reddito prodotto dalla società sia imputato ai soci professionisti ai fini previdenziali. Le regole variano da cassa a cassa: per gli architetti e gli ingegneri, per esempio, trovi il dettaglio nella nostra guida ai contributi Inarcassa 2026. Prima di costituire la società è indispensabile verificare il regolamento aggiornato del proprio ente.

Vantaggi e svantaggi della società tra professionisti

Mettiamo ora sui due piatti della bilancia i pro e i contro. Partiamo dai vantaggi della società tra professionisti, che non sono soltanto fiscali ma soprattutto organizzativi:

  • limitazione della responsabilità patrimoniale nelle STP di capitali (resta sempre la responsabilità professionale personale, coperta dalla polizza obbligatoria);
  • pianificazione fiscale: possibilità di modulare compensi e utili non distribuiti, con IRES al 24% sulla parte reinvestita;
  • crescita e ingresso di nuovi soci, anche soci di capitale, con quote facilmente trasferibili;
  • continuità dello studio nel passaggio generazionale: la società sopravvive al singolo professionista;
  • immagine e capacità commerciale verso aziende, banche ed enti pubblici;
  • deducibilità piena dei costi aziendali, a differenza del forfettario dove i costi non si scaricano.

Gli svantaggi, però, vanno guardati con altrettanta lucidità. Il primo è la complessità contabile: contabilità ordinaria obbligatoria, bilancio d’esercizio, deposito al Registro delle Imprese, adempimenti societari come le assemblee. Il secondo sono i costi di costituzione e gestione: atto notarile per la S.r.l., versamento del capitale, diritti camerali annuali, consulenza continuativa.

Poi c’è la già citata doppia tassazione degli utili distribuiti, il ritorno dell’IRAP e la perdita definitiva di ogni possibilità di usare il regime forfettario per quell’attività. Infine, un aspetto psicologico ma concreto: la società tra professionisti impone una gestione più rigorosa, con scadenze e formalità che non si possono improvvisare. Chi non ha una struttura in grado di sostenerla rischia di pagare costi fissi senza ottenere benefici.

Come si costituisce una società tra professionisti: la procedura

La costituzione di una società tra professionisti segue un percorso ordinato, in cui ogni passaggio dipende da quello precedente. Vediamo le tappe principali, tenendo presente che ogni ordine professionale può avere regole di dettaglio proprie.

  1. Scelta della forma giuridica e definizione degli accordi tra i soci: quote, ruoli, criteri di ripartizione degli utili, clausole di uscita.
  2. Atto costitutivo e statuto davanti al notaio (obbligatorio per S.r.l., S.p.a. e cooperative), con denominazione che contiene l’indicazione “società tra professionisti” e oggetto sociale esclusivo.
  3. Iscrizione al Registro delle Imprese, nella sezione speciale prevista per le società tra professionisti.
  4. Apertura della partita IVA e attribuzione del codice ATECO 2025 corrispondente all’attività professionale esercitata.
  5. Iscrizione nella sezione speciale dell’albo professionale del circondario in cui si trova la sede legale, con deposito dell’atto costitutivo e dell’elenco dei soci.
  6. Stipula della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i clienti.
  7. Adempimenti previdenziali: comunicazioni alla cassa professionale di riferimento e, se ci sono dipendenti, posizione INPS e INAIL.

Sul codice ATECO serve una precisazione tecnica: la classificazione in vigore è l’ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Ogni professione ha il suo codice (per esempio 69.20.01 per i commercialisti, 71.11.09 per gli architetti, 71.12.30 per i geometri, 86.23.00 per gli odontoiatri, 86.93.00 per gli psicologi, 86.95.00 per i fisioterapisti). Il codice serve a classificare l’attività: non determina la cassa previdenziale né il regime fiscale.

Si tratta di una procedura che intreccia diritto societario, fiscale e deontologico: un errore nello statuto o nella composizione dei soci può costare la cancellazione dall’albo. Per questo il nostro team affianca il professionista in tutti i passaggi, dalla valutazione preliminare fino alle comunicazioni all’ordine, sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia. Se vuoi capire prima come funziona l’assistenza continuativa, puoi leggere la guida al commercialista online per forfettari e come aprire la partita IVA nel modo corretto.

Fatturazione elettronica, IVA e adempimenti della STP

Una società tra professionisti è un soggetto IVA ordinario, quindi applica l’IVA al 22% sulle prestazioni imponibili, liquida l’imposta con periodicità mensile o trimestrale, presenta la dichiarazione IVA annuale e la comunicazione della liquidazione periodica. È un cambio di passo notevole rispetto al forfettario, dove l’IVA non si applica e non si detrae.

La fattura elettronica passa dal Sistema di Interscambio (SdI) e riporta i dati della società, non del singolo professionista. Le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche seguono invece la regola speciale: il divieto di trasmettere la fattura elettronica via SdI verso i pazienti persone fisiche è diventato strutturale, e i dati vengono inviati al Sistema Tessera Sanitaria con periodicità annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alle spese.

Gli altri adempimenti ricorrenti di una STP comprendono:

  • modello Redditi SC (per le società di capitali) o SP (per le società di persone) e dichiarazione IRAP;
  • bilancio d’esercizio con deposito telematico al Registro delle Imprese per le S.r.l.;
  • ruolo di sostituto d’imposta con Certificazioni Uniche e modello 770 se ci sono dipendenti o collaboratori;
  • F24 periodici per imposte, ritenute e contributi;
  • tenuta della contabilità ordinaria con libro giornale, inventari e registri IVA.

Un punto tecnico utile: poiché la società tra professionisti produce reddito d’impresa, sulle sue fatture non si applica la ritenuta d’acconto del 20% tipica del lavoro autonomo. Se un cliente la applica per errore, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società può recuperarla; è comunque preferibile prevenire il problema indicando chiaramente la natura societaria in fattura. Per la parte dichiarativa personale dei soci resta utile un confronto sul modello Redditi e sulla dichiarazione dei redditi.

Tabella comparativa: forfettario, ordinario, studio associato e STP

Per orientarti, ecco un confronto sintetico tra le quattro strade che un professionista può percorrere. La tabella serve a inquadrare le differenze strutturali: la scelta finale dipende sempre dai numeri personali.

ParametroP.IVA forfettariaP.IVA ordinariaStudio associatoSTP S.r.l.
Tipo di redditoLavoro autonomo forfetizzatoLavoro autonomoLavoro autonomo per trasparenzaReddito d’impresa
ImposteImposta sostitutiva 15% (5% start-up)IRPEF progressiva + addizionaliIRPEF dei soci + IRAPIRES 24% + IRAP 3,9% + 26% sui dividendi
Deduzione dei costiNo (coefficiente 78% per i professionisti)Sì, analiticaSì, analiticaSì, analitica
IVANon applicataApplicata e detrattaApplicata e detrattaApplicata e detratta
ContabilitàMinimaSemplificataSemplificataOrdinaria con bilancio
ResponsabilitàIllimitataIllimitataPersonale e dell’associazioneLimitata al capitale (salvo responsabilità professionale)
PrevidenzaCassa di categoria o Gestione SeparataCassa di categoria o Gestione SeparataCassa di categoria dei sociCassa dei soci + contributo integrativo della società
Costi di gestioneMolto contenutiContenutiMediElevati (notaio, bilancio, diritti camerali)
Quando convieneFino a 85.000 euro con pochi costiOltre soglia, lavoro individuale2-3 colleghi, struttura leggeraStudio strutturato, utili reinvestiti, più soci

Come vedi, la società tra professionisti vince sui parametri organizzativi e di crescita, mentre il forfettario resta imbattibile sulla semplicità. Lo studio associato si colloca a metà strada e per molte realtà è il compromesso più equilibrato.

Per quale professione conviene la società tra professionisti

La convenienza di una società tra professionisti cambia molto a seconda dell’albo di appartenenza, perché cambiano i regolamenti delle casse, il peso dei costi di struttura e il tipo di clientela. Vediamo i casi più frequenti che incontriamo allo sportello.

STP per commercialisti e consulenti del lavoro

È la categoria che ha adottato per prima la STP, perché lavora con volumi ricorrenti, molti collaboratori e software costosi. La struttura societaria permette di dividere le aree (fiscale, paghe, revisione) e di far crescere i giovani professionisti. La cassa resta la CNPADC per i commercialisti e l’ENPACL per i consulenti del lavoro, con le regole sul contributo integrativo applicate alla società.

STP e STA per avvocati

Gli avvocati hanno una disciplina dedicata, la società tra avvocati (STA) dell’articolo 4-bis della Legge 247/2012, che consente le forme di società di persone, di capitali e cooperative. Anche qui i soci professionisti devono detenere i due terzi del capitale e dei diritti di voto. La Cassa Forense disciplina il contributo integrativo dovuto sul volume d’affari della società.

STP per medici, dentisti, psicologi e professionisti sanitari

È il settore in cui la società tra professionisti cresce più rapidamente, perché studi dentistici, poliambulatori e centri di fisioterapia hanno investimenti in attrezzature molto alti e beneficiano della deduzione analitica dei costi e degli ammortamenti. Occhio però al doppio binario: medici e odontoiatri versano all’ENPAM, gli psicologi all’ENPAP, gli infermieri all’ENPAPI, mentre fisioterapisti, logopedisti, dietisti, podologi e tecnici sanitari senza cassa restano iscritti alla Gestione Separata INPS. Per un esempio concreto di adempimenti e codici ATECO puoi leggere la guida alla partita IVA per odontoiatri.

STP per architetti, geometri e ingegneri

Nel mondo tecnico la STP multidisciplinare è particolarmente efficace: un solo soggetto può seguire progettazione, direzione lavori, pratiche catastali e sicurezza. La forma societaria aiuta anche nei bandi pubblici, dove contano requisiti di struttura e fatturato. Architetti e ingegneri versano a Inarcassa, i geometri alla CIPAG: prima di costituire la società conviene verificare gli effetti sull’obbligo contributivo minimo e sul contributo integrativo.

Domande frequenti sulla società tra professionisti

Una società tra professionisti può applicare il regime forfettario?

No. Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche: nessuna società tra professionisti e nessuno studio associato può applicarlo. Inoltre la partecipazione a società di persone o associazioni professionali è una causa ostativa che impedisce al singolo socio di usare il forfettario per la sua attività individuale.

Se supero 85.000 euro devo aprire subito una STP?

Assolutamente no: superare gli 85.000 euro comporta solo l’uscita dal forfettario, non l’obbligo di costituire una società. Puoi restare professionista individuale in regime ordinario. La società tra professionisti è un’opzione da valutare con una simulazione su reddito, costi e prelievi, non una conseguenza automatica.

Posso trasformare il mio studio associato in una società tra professionisti?

Sì, ed è oggi molto più conveniente rispetto al passato. L’articolo 177-bis del TUIR, introdotto dal D.Lgs. 192/2024, garantisce la neutralità fiscale alle operazioni di conferimento, trasformazione, fusione e scissione degli studi professionali: non emergono plusvalenze tassabili e i valori fiscali restano in continuità.

Nella STP possono entrare soci non professionisti?

Sì, come soci di capitale o per prestazioni tecniche, ma in posizione minoritaria: i soci professionisti devono garantire la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni. Se questo equilibrio viene meno e non si ripristina entro sei mesi, la società viene sciolta e cancellata dall’albo.

Con una STP cambio cassa previdenziale?

No. L’iscrizione dipende dall’albo professionale e dall’esistenza di una cassa di categoria, non dalla forma giuridica né dal codice ATECO. Se non esiste una cassa per la tua professione, resti in Gestione Separata INPS (aliquota 26,07% nel 2026, oppure 24% con altra copertura pensionistica obbligatoria), dove non è prevista alcuna riduzione del 35%.

La STP subisce la ritenuta d’acconto in fattura?

No, perché la società tra professionisti produce reddito d’impresa e non reddito di lavoro autonomo: sui suoi compensi non va applicata la ritenuta del 20%. Se il cliente la trattiene per errore, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società può recuperarla in dichiarazione.

Quanto tempo serve per costituire una società tra professionisti?

I tempi tecnici dell’atto notarile e dell’iscrizione al Registro delle Imprese sono rapidi, nell’ordine di pochi giorni. A pesare sono la fase preliminare (analisi di convenienza, accordi tra soci, statuto) e l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo, che dipende dai tempi del singolo ordine professionale.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


Consulenza CAF per scegliere tra STP, studio associato e forfettario

Scegliere tra società tra professionisti, studio associato, partita IVA ordinaria e permanenza nel regime forfettario non è una decisione da prendere leggendo una tabella: serve un confronto sui tuoi numeri reali, sul regolamento della tua cassa e sui tuoi obiettivi dei prossimi anni. Una scelta sbagliata si paga per diversi esercizi, tra imposte, contributi e costi di struttura.

Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca i professionisti in tutto il percorso: analisi di convenienza con simulazione delle imposte nelle diverse forme giuridiche, gestione della fuoriuscita dal forfettario, costituzione della STP o dello studio associato, adempimenti IVA e previdenziali, assistenza continuativa. Il servizio è disponibile sia in ufficio, in Viale Tullio 13 a Udine, sia online in tutta Italia, con preventivo personalizzato in base alla tua situazione.

Hai bisogno di assistenza per valutare una società tra professionisti o l’uscita dal regime forfettario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci per prenotare un appuntamento, chiamaci al 0432 1638640 oppure scrivici su WhatsApp al 366 6018121: valutiamo insieme la forma giuridica più adatta alla tua attività.

Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-19 17:00:002026-09-13 08:29:16Società tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026: Guida Completa in 10 Punti

Ultime notizie

  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Società tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026: Guida Completa in 8 PuntiSettembre 19, 2026 - 7:00 pmin: PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Borse di studio Inps, pubblicato il bando Supermedia 2026: come ottenere fino a 1.300 euroSettembre 19, 2026 - 6:00 pmin: NOTIZIE
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Società tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026: Guida Completa in 10 PuntiSettembre 19, 2026 - 5:00 pmin: PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO
Search Search

Seguici su Facebook

Categorie Articoli

Ultimi Articoli

  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Società tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026: Guida Completa in 8 PuntiSettembre 19, 2026 - 7:00 pm
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Borse di studio Inps, pubblicato il bando Supermedia 2026: come ottenere fino a 1.300 euroSettembre 19, 2026 - 6:00 pm
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Società tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026: Guida Completa in 10 PuntiSettembre 19, 2026 - 5:00 pm
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Impugnazione delibera condominiale: come si calcolano i 30 giorni?Settembre 19, 2026 - 3:50 pm
  • Pensione 2026 INPS
    Conguaglio pensioni 2026: saldo atteso a zero a dicembreSettembre 19, 2026 - 2:00 pm
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Fatture di Dicembre Incassate a Gennaio in Regime Forfettario: Guida 2026Settembre 19, 2026 - 1:50 pm
  • regime forfettario partita iva
    Aprire Partita IVA Osteopata 2026: Codice ATECO 2025, IVA al 22% (Ris. AdE 9/E), Fattura Elettronica e ForfettarioSettembre 19, 2026 - 1:00 pm
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Riduzione penale contrattuale: si può ottenere se hai già pagato quasi tutto il debito?Settembre 19, 2026 - 12:53 pm
CAF Udine Centro Assistenza Fiscale Udine

Contatti

Viale Giuseppe Tullio 13, scala B - Udine
Email: info@centrofiscale.com
Telefono: 0432 1638640
WhatsApp CAF Udine: 366 6018121
WhatsApp Patronato: 324 7411699

Ultimi Articoli

  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Società tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026: Guida Completa in 8 PuntiSettembre 19, 2026 - 7:00 pm
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Borse di studio Inps, pubblicato il bando Supermedia 2026: come ottenere fino a 1.300 euroSettembre 19, 2026 - 6:00 pm
  • Notizie fiscali CAF Centro Fiscale
    Società tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026: Guida Completa in 10 PuntiSettembre 19, 2026 - 5:00 pm
© Copyright - CAF Centro Fiscale Udine è un brand di Be Smart srls | P.Iva: 03031220308 |Viale Giuseppe Tullio 13 scala B, 33100 Udine
mail: info@centrofiscale.com | Tel: 0432 1638640 | WhatsApp: 366 6018121 | Privacy Policy
  • Collegamento a Facebook
  • Collegamento a Instagram
  • Collegamento a Rss questo sito
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto