NOTIZIEDichiarazione dei redditi errata: quando è responsabile il commercialista?Quando la dichiarazione dei redditi presenta un errore, la prima domanda che si pone il contribuente è sempre la stessa: chi paga? La responsabilità del commercialista in caso di dichiarazione redditi errata è un tema delicato, perché la legge distingue nettamente tra il debito fiscale verso lo Stato, che resta sempre a carico del contribuente, e le eventuali colpe del professionista che ha materialmente commesso l’errore. Capire questa differenza è fondamentale per sapere cosa si può davvero recuperare e come muoversi se un errore del commercialista genera un accertamento, una sanzione o un danno economico.Indice dei contenutiIl contribuente resta sempre responsabile verso il FiscoSanzioni: quando il contribuente può essere esoneratoVisto di conformità infedele: le conseguenze per CAF e professionistiRisarcimento del danno: la responsabilità contrattuale del commercialistaPrescrizione dell’azione e ruolo dell’assicurazione professionaleQuando l’errore dipende dal cliente, non dal professionistaIl contribuente resta sempre responsabile verso il FiscoIl primo punto da chiarire è che l’obbligazione tributaria fa sempre capo al contribuente, anche quando la dichiarazione è stata materialmente predisposta e trasmessa da un commercialista o da un CAF. In altre parole, se dalla dichiarazione dei redditi errata emerge un’imposta evasa, l’Agenzia delle Entrate si rivolge al contribuente, non al professionista che ha commesso l’errore. Questo vale per l’imposta dovuta e per gli interessi maturati nel frattempo, che rappresentano il costo economico del ritardato pagamento.La ragione è semplice: il rapporto tributario nasce tra il cittadino e lo Stato, mentre il commercialista agisce come mandatario, cioè come soggetto incaricato di svolgere un’attività per conto del cliente. L’errore del mandatario non estingue l’obbligo del mandante di pagare quanto dovuto. Chi si accorge di un errore, anche non proprio, può comunque valutare la strada del ravvedimento operoso, uno strumento che consente di sanare spontaneamente errori e omissioni pagando sanzioni ridotte. Sanzioni: quando il contribuente può essere esoneratoSe per l’imposta evasa non c’è scampo, per le sanzioni amministrative il discorso cambia. L’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 prevede infatti una causa di non punibilità per il contribuente quando questi dimostra che l’inadempimento è dipeso da un fatto esclusivamente attribuibile a un terzo, denunciato all’autorità giudiziaria. Si tratta quindi di una responsabilità del professionista per le sanzioni, non per l’imposta.Per beneficiare di questa esclusione, il contribuente deve fornire una prova rigorosa: non basta affermare che l’errore è del commercialista, occorre dimostrare che il fatto è a lui esclusivamente imputabile e, soprattutto, presentare una denuncia penale contro il professionista. Questa impostazione, confermata dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza tributaria, serve a evitare che la norma diventi una scorciatoia per scaricare colpe non provate. Nella pratica, quindi, l’esonero dalle sanzioni resta un’ipotesi circoscritta a casi di comprovata negligenza o addirittura di dolo del professionista. Visto di conformità infedele: le conseguenze per CAF e professionistiUn discorso a parte riguarda il visto di conformità, cioè l’attestazione che CAF e professionisti abilitati appongono sulla dichiarazione per garantire la corrispondenza dei dati dichiarati alla documentazione presentata dal contribuente. Quando questa attestazione risulta infedele, interviene l’articolo 39 del D.Lgs. 241/1997, che prevede sanzioni specifiche a carico di chi ha apposto il visto.Per il visto di conformità infedele generico è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 258 e 2.582 euro. Nel caso specifico del modello 730, invece, quando l’errore genera una maggiore imposta, CAF e professionisti sono chiamati a versare una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, a condizione che l’infedeltà del visto non sia stata determinata da un comportamento doloso o gravemente negligente del contribuente stesso. Questo meccanismo, di natura sia risarcitoria sia sanzionatoria, responsabilizza fortemente chi appone il visto, proprio perché la sua funzione è garantire l’affidabilità della dichiarazione prima dell’invio. Risarcimento del danno: la responsabilità contrattuale del commercialistaOltre al rapporto con il Fisco, esiste un secondo piano di responsabilità: quello contrattuale, che regola il rapporto tra cliente e professionista. Il commercialista, come ogni professionista, è tenuto a operare con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice Civile. Non basta quindi la diligenza del buon padre di famiglia: si richiede la perizia tecnica propria di chi esercita una professione.L’articolo 2236 del Codice Civile introduce però un temperamento importante: se la prestazione richiesta implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave, non per colpa lieve. Questo significa che un errore interpretativo su una norma fiscale particolarmente complessa o controversa può non generare responsabilità, mentre un errore banale, dovuto a disattenzione o superficialità, resta pienamente imputabile al professionista.Chi ritiene di aver subito un danno deve tuttavia affrontare un onere probatorio non semplice: occorre dimostrare non solo l’errore, ma anche il danno economico effettivamente subito e il nesso causale diretto tra la condotta del commercialista e il pregiudizio patito. Non è sufficiente lamentare un disservizio generico. Prescrizione dell’azione e ruolo dell’assicurazione professionaleL’azione di responsabilità contrattuale contro il commercialista si prescrive, di regola, nel termine ordinario di dieci anni, applicabile alla generalità dei contratti secondo l’articolo 2946 del Codice Civile. Si tratta di un arco temporale piuttosto ampio, che consente al cliente di agire anche a distanza di anni dal momento in cui l’errore si è manifestato, purché entro tale termine.Un elemento che tutela sia il cliente sia il professionista è l’assicurazione professionale obbligatoria, che ogni commercialista iscritto all’albo deve stipulare proprio per coprire i rischi derivanti da errori od omissioni nello svolgimento dell’incarico. Questa polizza consente, nei casi di responsabilità accertata, di ottenere un risarcimento senza dover necessariamente aggredire il patrimonio personale del professionista, rendendo più concreta la possibilità di recuperare quanto perso a causa dell’errore. Quando l’errore dipende dal cliente, non dal professionistaUn aspetto spesso sottovalutato riguarda la provenienza dell’errore. Se la dichiarazione dei redditi errata nasce da dati incompleti, non aggiornati o addirittura sbagliati forniti dal cliente stesso, la responsabilità non può essere attribuita al commercialista. Il professionista lavora sulla base della documentazione e delle informazioni che il contribuente gli mette a disposizione: se queste sono carenti o inesatte, l’esito scorretto della dichiarazione non gli è imputabile.È il caso, ad esempio, di chi consegna in ritardo o dimentica di comunicare una Certificazione Unica, oppure omette di segnalare un reddito percepito durante l’anno. Proprio su questo fronte capita spesso che i contribuenti debbano fare i conti con CU errate ricevute da enti previdenziali o datori di lavoro, che possono generare disallineamenti nella dichiarazione anche in presenza di un lavoro impeccabile da parte del professionista. In questi casi la linea di demarcazione tra errore del cliente ed errore del commercialista diventa decisiva per stabilire chi debba rispondere di cosa.In sintesi, la responsabilità per una dichiarazione dei redditi errata si articola su più livelli: il debito verso il Fisco resta sempre del contribuente, le sanzioni possono in casi limitati essere addebitate al professionista, il visto di conformità infedele genera conseguenze specifiche per CAF e commercialisti, e infine esiste la via del risarcimento civile quando si dimostra una colpa professionale e un danno concreto. Resta comunque determinante verificare, caso per caso, se l’errore sia dipeso da una negligenza del professionista o da informazioni incomplete fornite dallo stesso contribuente.Domande Frequenti sulla Responsabilità del CommercialistaSe il commercialista sbaglia la dichiarazione dei redditi, chi paga le imposte non versate?Le imposte dovute e i relativi interessi restano sempre a carico del contribuente, perché il rapporto tributario intercorre tra il cittadino e l’Agenzia delle Entrate, indipendentemente da chi abbia materialmente predisposto la dichiarazione.Il contribuente può evitare le sanzioni se l’errore è del commercialista?È possibile, ma solo dimostrando che l’inadempimento è esclusivamente attribuibile al professionista e presentando una denuncia all’autorità giudiziaria, come previsto dall’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 472/1997.Cosa rischia chi appone un visto di conformità infedele?CAF e professionisti abilitati rischiano una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro; per il modello 730, in caso di maggiore imposta accertata, è dovuta una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, salvo condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.Come si può chiedere un risarcimento al commercialista per un errore?Occorre dimostrare la violazione del dovere di diligenza professionale, il danno economico subito e il nesso causale tra l’errore e il danno, agendo entro il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni previsto per la responsabilità contrattuale.Se l’errore dipende da documenti sbagliati forniti dal cliente, il commercialista è comunque responsabile?No. Se l’errore nella dichiarazione deriva da dati o documenti errati, incompleti od omessi dal cliente, la responsabilità non può essere attribuita al professionista, che lavora sulla base delle informazioni ricevute.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti. Settembre 27, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-27 19:00:002026-09-21 13:43:41Dichiarazione dei redditi errata: quando è responsabile il commercialista?
NOTIZIEIMU non versata e cumulo giuridico, le sanzioni tributarie si sommano nel 2026Chi possiede una casa, un terreno o un capannone e non paga l’IMU per più anni consecutivi rischia di trovarsi davanti a un conto salatissimo. Una recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha infatti chiarito un punto molto discusso: in caso di IMU non versata, le sanzioni non si uniscono in un unico importo agevolato, ma si sommano una dopo l’altra, annualità dopo annualità. Il tema si chiama tecnicamente cumulo giuridico ed è al centro della sentenza n. 738 del 20 febbraio 2026, che riguarda proprio l’applicazione delle sanzioni tributarie sull’omesso versamento dell’imposta municipale propria.La decisione, di primo grado e quindi non definitiva, si allinea al quadro normativo uscito dalla riforma delle sanzioni del 2024 e ha conseguenze molto concrete per migliaia di contribuenti che, per dimenticanza o difficoltà economiche, si trovano con più anni di IMU non versata alle spalle. Capire come funziona il cumulo giuridico delle sanzioni tributarie, e perché in questo caso non si applica, è il primo passo per valutare come muoversi prima che arrivi un accertamento dal Comune.Indice dei contenutiCosa ha deciso la Corte di Giustizia Tributaria di MilanoDichiarazione IMU e versamento IMU: la differenza che cambia tuttoQuanto costano le sanzioni per IMU non versata nel 2026Ravvedimento operoso: la strada per limitare i danniFAQ: IMU non versata e cumulo giuridicoCosa ha deciso la Corte di Giustizia Tributaria di MilanoCon la sentenza n. 738 del 20 febbraio 2026 (sezione XI), la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha confermato che le sanzioni per IMU non versata relative a più annualità non possono essere unificate tramite il cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 del D.Lgs. 472/1997. Il contribuente coinvolto nel giudizio aveva chiesto di applicare il regime della continuazione, sostenendo che gli omessi versamenti derivassero da un’unica condotta protratta nel tempo. I giudici hanno respinto questa tesi, ribadendo che ogni mancato pagamento va sanzionato singolarmente.Nella stessa direzione si era già espressa la Cassazione con l’ordinanza n. 5744/2021, che escludeva il cumulo giuridico per le violazioni consistenti nel solo omesso o tardivo versamento dell’imposta. Su questo punto, però, la giurisprudenza di legittimità non è stata univoca: con la sentenza n. 11432/2022 e con le ordinanze n. 7710/2024 e n. 10971/2024 la Cassazione aveva invece ammesso la continuazione attenuata (articolo 12, comma 5) per gli omessi o insufficienti versamenti relativi allo stesso immobile su più annualità. A dirimere il contrasto è intervenuta la norma: l’articolo 12 del D.Lgs. 472/1997, come riformulato dal D.Lgs. 87/2024 (in vigore dal 29 giugno 2024 e applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024), prevede ora che il cumulo giuridico operi con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni. L’omesso versamento IMU rientra proprio in questa categoria esclusa. Dichiarazione IMU e versamento IMU: la differenza che cambia tuttoPer capire davvero la portata della sentenza bisogna distinguere due situazioni molto diverse tra loro, anche se entrambe riguardano l’IMU non versata o comunque gestita in modo scorretto.Omessa o infedele dichiarazione IMU: riguarda un obbligo dichiarativo, non di pagamento. In questo caso le sanzioni possono beneficiare del cumulo giuridico, quindi di un trattamento più favorevole rispetto alla somma aritmetica.Omesso versamento IMU a fronte di una dichiarazione corretta: riguarda un obbligo di pagamento vero e proprio. In questo caso si applica il cumulo materiale, cioè le sanzioni per ogni annualità o rata non pagata si sommano senza alcuno sconto.In pratica, chi ha dichiarato correttamente il proprio immobile ma non ha versato l’imposta per tre anni si troverà tre sanzioni distinte, sommate tra loro, e non un’unica sanzione ridotta. È una differenza che molti contribuenti ignorano, e che può fare la differenza tra un debito gestibile e uno molto più pesante. Quanto costano le sanzioni per IMU non versata nel 2026Le regole sulle sanzioni per IMU non versata nel 2026 seguono l’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione ordinaria è pari al 25% dell’imposta non pagata (era il 30% per le violazioni anteriori a quella data). Se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione scende al 12,5%.Diverso il discorso per chi omette proprio la dichiarazione: in questo caso la sanzione va dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro, mentre per la dichiarazione infedele si applica una sanzione dal 50% al 100%, come previsto dalla Legge 160/2019, articolo 1, comma 775. Da segnalare che, con il D.Lgs. 147/2026, dal 2027 questi importi verranno fissati in misura unica: 100% per l’omessa dichiarazione e 40% per l’infedele dichiarazione. Per tutto il 2026, restano invece in vigore le forbici sopra descritte.Va ricordato che le scadenze ordinarie dell’IMU sono il 16 giugno per l’acconto e il 16 dicembre per il saldo. Chi non rispetta questi termini, oltre alla sanzione, deve anche corrispondere gli interessi legali, fissati all’1,6% annuo dal 1° gennaio 2026, calcolati giorno per giorno sull’importo dovuto. Ravvedimento operoso: la strada per limitare i danniProprio perché le sanzioni per IMU non versata su più annualità non vengono unificate ma si sommano, la mossa più conveniente è quella di anticipare i tempi. Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare spontaneamente la propria posizione prima che il Comune avvii un accertamento, pagando sanzioni molto più basse rispetto a quelle ordinarie.Le percentuali variano in base al tempo trascorso dalla scadenza originaria. Ecco come funziona il ravvedimento operoso applicato all’IMU, secondo gli scaglioni oggi in vigore dopo la riforma del D.Lgs. 87/2024:Entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint): sanzione dello 0,0833% per ogni giorno di ritardo.Dal 15° al 30° giorno: sanzione dell’1,25%.Dal 31° al 90° giorno: sanzione dell’1,39%.Oltre 90 giorni ed entro un anno dall’omissione: sanzione del 3,125%.Oltre un anno dall’omissione: sanzione del 3,571%, pari a un settimo del minimo edittale.La differenza rispetto alla sanzione ordinaria del 25% (o del 12,5% entro 90 giorni) è enorme. Chi si accorge di avere IMU non versata per una o più annualità arretrate ha quindi tutto l’interesse a muoversi subito, con il ravvedimento operoso, invece di aspettare che sia il Comune ad accorgersene. Per approfondire il meccanismo di calcolo di sanzioni e interessi, può essere utile consultare la guida dedicata al ravvedimento operoso 2026.Il principio del cumulo materiale, del resto, non riguarda solo l’IMU: anche per altri tributi, come nel caso dell’omesso versamento IVA, la logica sanzionatoria premia sempre chi regolarizza spontaneamente rispetto a chi attende un controllo. Una regola che vale, più in generale, ogni volta che si discute di gestione di acconti e compensazioni con il Fisco. FAQ: IMU non versata e cumulo giuridicoIl cumulo giuridico si applica all’IMU non versata su più anni?No. Secondo la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano n. 738/2026 e l’articolo 12 del D.Lgs. 472/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024, le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento sono escluse dal cumulo giuridico: per quelle commesse dal 1° settembre 2024 la regola è scritta espressamente nella norma. Si applica quindi il cumulo materiale: le sanzioni si sommano annualità per annualità.Qual è la differenza tra cumulo giuridico e cumulo materiale?Il cumulo giuridico prevede una sanzione unica, calcolata sulla violazione più grave aumentata di una percentuale, per più violazioni collegate. Il cumulo materiale, invece, prevede che ogni sanzione si sommi integralmente alle altre, senza sconti.L’omessa dichiarazione IMU segue le stesse regole del mancato versamento?No. L’omessa o infedele dichiarazione IMU riguarda un obbligo dichiarativo e può beneficiare del cumulo giuridico. Il mancato versamento, invece, riguarda un obbligo di pagamento ed è soggetto al cumulo materiale.Quanto si paga di sanzione per omesso versamento IMU nel 2026?La sanzione ordinaria è del 25% dell’imposta non versata per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ridotta al 12,5% se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza.Conviene regolarizzare spontaneamente l’IMU non versata?Sì. Con il ravvedimento operoso le sanzioni sono molto più basse rispetto a quelle ordinarie, e diventano ancora più convenienti se il contribuente regolarizza rapidamente, prima che il Comune avvii un accertamento su più annualità arretrate. Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 22, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/12/imu.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-22 16:52:252026-09-22 16:52:25IMU non versata e cumulo giuridico, le sanzioni tributarie si sommano nel 2026
NOTIZIEDichiarazione IMU 2026: scadenza del 30 giugno saltata? Ecco come rimediareMolti proprietari di immobili non sanno che, oltre al pagamento dell’imposta, in alcuni casi è previsto anche l’invio di un documento specifico: la dichiarazione IMU. Non si tratta di un adempimento dovuto ogni anno da tutti, ma solo da chi, nell’anno precedente, ha vissuto situazioni che il Comune non può conoscere autonomamente. Il problema è che il termine per l’invio, fissato al 30 giugno, per le variazioni avvenute nel 2025 è già scaduto lo scorso 30 giugno 2026. Chi non ha ancora provveduto rischia sanzioni, ma può ancora rimediare. Vediamo come funziona la dichiarazione IMU, quali sono le conseguenze di un invio tardivo e quali strumenti esistono per sanare la propria posizione. Indice dei contenutiCos’è la dichiarazione IMU e quando è obbligatoriaQuando scade la dichiarazione IMU: il termine del 30 giugnoCosa succede se non presenti la dichiarazione IMU in tempoCome rimediare: il ravvedimento operoso per la dichiarazione IMUCome si presenta la dichiarazione IMU: modello e modalità di invioDomande frequenti sulla dichiarazione IMU e la scadenzaCos’è la dichiarazione IMU e quando è obbligatoriaLa dichiarazione IMU è un modello con cui il contribuente comunica al Comune informazioni che incidono sul calcolo dell’imposta e che l’ente non è in grado di rilevare in autonomia dai propri archivi catastali. Per la gran parte dei proprietari, quindi, non c’è nulla da presentare: l’obbligo scatta solo quando, nel corso dell’anno precedente, si sono verificate variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’IMU 2026.Tra le situazioni più frequenti che richiedono l’invio della dichiarazione troviamo:Immobile dichiarato inagibile o inabitabile, con conseguente riduzione al 50% della base imponibileConcessione dell’immobile in comodato d’uso gratuito a un parente in linea retta di primo grado (genitori-figli), che dà diritto a una riduzione della base imponibile se sussistono tutti i requisiti richiesti dalla leggeApplicazione di una esenzione non desumibile dagli archivi del ComuneVariazioni di natura pertinenziale, come l’individuazione di un box o una cantina come pertinenza dell’abitazione principaleImmobili di interesse storico o artistico, anch’essi soggetti a riduzione della base imponibileIn tutti gli altri casi, quando la situazione dell’immobile non cambia rispetto all’anno precedente, la dichiarazione IMU non va ripresentata: resta valida quella eventualmente già inviata in passato, finché le condizioni dichiarate non cambiano di nuovo. Quando scade la dichiarazione IMU: il termine del 30 giugnoLa regola generale prevede che la dichiarazione IMU vada presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Significa, in pratica, che per tutte le situazioni sorte nel corso del 2025 (un comodato registrato, un’inagibilità sopravvenuta, una nuova esenzione) il termine ultimo era il 30 giugno 2026, data ormai trascorsa da diversi mesi.Chi si trova oggi a fare i conti con questa scadenza saltata non è comunque in una situazione senza via d’uscita. Prima di allarmarsi, però, è bene verificare con attenzione se la propria situazione rientrava davvero tra i casi che richiedono l’invio della dichiarazione IMU: capita spesso, infatti, che il contribuente creda di dover dichiarare qualcosa che in realtà il Comune conosce già autonomamente, oppure il contrario. Cosa succede se non presenti la dichiarazione IMU in tempoLa normativa distingue due situazioni diverse, spesso confuse tra loro: l’omesso versamento dell’imposta e l’omessa o infedele dichiarazione IMU. Sono violazioni distinte, con sanzioni distinte, ed è importante non fare confusione tra le due.Omesso versamento IMU: se non paghi (o paghi in parte) l’imposta dovuta, la sanzione ordinaria è pari al 25% dell’importo non versatoOmessa dichiarazione IMU: se non presenti affatto il modello quando dovuto, la sanzione va dal 100% al 200% del tributo non versato collegato alla mancata dichiarazione, con un minimo di 50 euroInfedele dichiarazione IMU: se presenti il modello ma con dati incompleti o non corretti, la sanzione va dal 50% al 100% del tributo non versato, sempre con un minimo di 50 euroVa segnalato che l’impianto sanzionatorio è destinato a cambiare dal 2027: per le violazioni commesse a partire da quella data, la sanzione per omessa dichiarazione diventerà una percentuale fissa del 100%, mentre quella per infedele dichiarazione scenderà a una percentuale fissa del 40%, sempre con il minimo di 50 euro. Per chi ha ancora pendenze relative al 2025, però, si applicano le regole attualmente vigenti.È bene ricordare, inoltre, che i Comuni incrociano periodicamente i propri archivi con banche dati catastali e anagrafiche, e possono inviare lettere di compliance per segnalare anomalie riscontrate. Muoversi in anticipo, prima di ricevere una comunicazione di questo tipo, permette quasi sempre di pagare sanzioni molto più basse. Come rimediare: il ravvedimento operoso per la dichiarazione IMUChi ha lasciato scadere il termine del 30 giugno non deve pensare che ormai non ci sia più nulla da fare. Lo strumento previsto dalla legge per regolarizzare spontaneamente questo tipo di violazioni si chiama ravvedimento operoso, e consente di sanare la propria posizione pagando sanzioni ridotte rispetto a quelle piene, oltre agli interessi calcolati al tasso legale vigente.Il principio alla base del ravvedimento operoso è semplice: prima ci si attiva rispetto alla scadenza originaria, minore sarà la sanzione da versare. Per l’omesso versamento collegato alla dichiarazione, ad esempio, la sanzione piena del 25% si riduce in misura significativa se si rimedia entro pochi giorni o poche settimane dalla scadenza, mentre la riduzione diventa meno vantaggiosa man mano che passa il tempo, fino a un anno e oltre. Per la sanzione specifica riferita all’omessa o infedele dichiarazione IMU, invece, la percentuale di riduzione applicabile dipende dai tempi e dalle modalità con cui interviene la regolarizzazione: è un aspetto tecnico che conviene sempre verificare caso per caso, anche perché, come detto, il quadro sanzionatorio cambierà nuovamente dal 2027.Per calcolare con precisione l’importo dovuto tra imposta, sanzioni ridotte e interessi, è possibile consultare la nostra guida dedicata al ravvedimento operoso, che spiega nel dettaglio le fasce temporali, le percentuali applicabili e i codici tributo da utilizzare in F24. Come si presenta la dichiarazione IMU: modello e modalità di invioLa dichiarazione IMU va redatta utilizzando l’apposito modello ministeriale, che va compilato con i dati catastali dell’immobile e con le informazioni relative alla variazione da comunicare. L’invio può avvenire in più modalità: con consegna diretta all’ufficio tributi del Comune competente, che ne rilascia ricevuta, tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU”, oppure in modalità telematica (PEC o canale telematico messo a disposizione dall’ente). Ogni ente può inoltre prevedere modulistica integrativa o istruzioni specifiche, motivo per cui è sempre opportuno verificare prima le indicazioni pubblicate sul sito del Comune di riferimento.Vista la varietà di casistiche che possono far scattare l’obbligo, non è sempre facile capire da soli se la propria situazione richiede l’invio della dichiarazione IMU e, in caso di ritardo, quale sia l’importo esatto da versare tra imposta, sanzioni e interessi. Un CAF o un professionista qualificato può verificare la posizione specifica del contribuente ed evitare errori che, su questo tipo di adempimenti, possono avere un costo non trascurabile. Domande frequenti sulla dichiarazione IMU e la scadenzaLa dichiarazione IMU va presentata ogni anno?No. Va presentata solo quando, nell’anno precedente, si sono verificate variazioni rilevanti che il Comune non può conoscere autonomamente, come un comodato, un’inagibilità sopravvenuta o una nuova esenzione. Se la situazione dell’immobile non cambia, non c’è nulla da inviare.Qual è la scadenza della dichiarazione IMU per le variazioni 2025?Il termine ordinario è il 30 giugno dell’anno successivo alla variazione. Per le variazioni intervenute nel corso del 2025, la scadenza era quindi il 30 giugno 2026, termine ormai trascorso.Cosa rischio se non presento la dichiarazione IMU in tempo?Rischi una sanzione per omessa dichiarazione, che oggi va dal 100% al 200% del tributo non versato collegato alla mancata comunicazione, con un minimo di 50 euro. Se invece la dichiarazione è stata presentata ma con dati errati o incompleti, la sanzione per infedele dichiarazione va dal 50% al 100%, sempre con minimo 50 euro.È possibile regolarizzare una dichiarazione IMU omessa con il ravvedimento operoso?Sì, il ravvedimento operoso consente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione pagando sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie, oltre agli interessi legali. La percentuale di riduzione dipende dai tempi e dalle modalità con cui si interviene, per questo è consigliabile farsi assistere per calcolare l’importo corretto.Come si invia la dichiarazione IMU al Comune?Con consegna diretta all’ufficio tributi del Comune competente, con raccomandata senza ricevuta di ritorno in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU”, oppure in modalità telematica (PEC o canale telematico messo a disposizione dall’ente). Le modalità esatte possono variare da Comune a Comune.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Settembre 13, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-09-13 14:00:002026-09-09 10:37:43Dichiarazione IMU 2026: scadenza del 30 giugno saltata? Ecco come rimediare
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIORavvedimento Operoso 2026: Calcolo Sanzioni Ridotte, Codici Tributo F24 e SimulatoreHai dimenticato un versamento fiscale o hai pagato in ritardo? Il ravvedimento operoso ti permette di regolarizzare spontaneamente la tua posizione con il Fisco, pagando una sanzione ridotta al posto di quella piena. Con la riforma delle sanzioni tributarie del D.Lgs. 87/2024, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, le percentuali sono cambiate in modo significativo rispetto al passato. In questa guida trovi la tabella aggiornata, la formula di calcolo, i codici tributo F24 e un simulatore passo per passo.Indice dei contenutiChe cos’è il ravvedimento operosoLa riforma sanzioni 2024: cosa è cambiatoTabella sanzioni ridotte 2026: le percentuali aggiornateCome calcolare il ravvedimento operoso: la formulaSimulatore passo per passo: esempio praticoCodici tributo F24 per il ravvedimentoRavvedimento sprint: i primi 14 giorniRavvedimento operoso e regime forfettarioQuando NON si può fare il ravvedimento operosoFAQ sul ravvedimento operoso 2026Che cos’è il ravvedimento operosoIl ravvedimento operoso è l’istituto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 che consente al contribuente di sanare autonomamente un errore o un’omissione fiscale prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un controllo o una contestazione formale. In sostanza: se ti accorgi di non aver versato un’imposta, o di averla versata in ritardo o in misura insufficiente, puoi rimediare pagando:l’imposta dovuta (la somma originariamente non versata)una sanzione ridotta (la cui percentuale dipende da quanto tempo è passato dalla scadenza)gli interessi legali calcolati giornalmente sul tributo non versatoIl ravvedimento è spontaneo: deve essere il contribuente a farlo prima di ricevere una notifica di irregolarità. Una volta che l’Agenzia delle Entrate ti ha notificato un accertamento o una cartella esattoriale, il ravvedimento non è più ammesso per quella violazione. Chi può usare il ravvedimento operosoPuò avvalersi del ravvedimento operoso qualsiasi contribuente: privati, lavoratori dipendenti, titolari di partita IVA in regime forfettario o ordinario, imprese, professionisti. Le imposte regolarizzabili includono IRPEF, IVA, IMU, bollo auto, contributi INPS, e in generale tutti i tributi erariali e locali.La riforma sanzioni 2024: cosa è cambiatoIl D.Lgs. 87/2024 (Riforma del sistema sanzionatorio tributario, in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024) ha modificato in modo sostanziale le regole del ravvedimento operoso. I principali cambiamenti sono:Sanzione base ridotta dal 30% al 25%: la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento è ora il 25% dell’imposta non versata (era 30% per le violazioni anteriori al 1/9/2024).Percentuali fisse, non più frazioni della sanzione minima: le nuove percentuali del ravvedimento sono percentuali fisse (es. 1,25%), non più calcolate come "1/10 della sanzione minima". Questo semplifica il calcolo.Nessun cambiamento ai termini temporali: i periodi (entro 14 giorni, entro 30 giorni, entro 90 giorni, entro 1 anno, entro 2 anni, oltre 2 anni) sono rimasti invariati.Attenzione alle violazioni pre-1/9/2024: per le infrazioni commesse prima del 1° settembre 2024, si applicano ancora le vecchie percentuali basate sulla sanzione minima del 30%. Se stai sanando un debito antico, verifica la data della violazione. Tabella sanzioni ridotte 2026: le percentuali aggiornateEcco la tabella aggiornata con le percentuali di sanzione ridotta per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024, art. 13 D.Lgs. 472/97 riformato):Periodo dal giorno della scadenzaSanzione ridottaTipoEntro 14 giorni (ravvedimento sprint)0,0833% per giorno (max 1,166%)Sprint giornalieroDa 15 a 30 giorni (ravvedimento breve)1,25%BreveDa 31 a 90 giorni (ravvedimento medio)1,39%Medio (1/9 di 25%)Da 91 giorni a 1 anno (ravvedimento lungo)3,125%Lungo (1/8 di 25%)Da 1 a 2 anni (ravvedimento biennale)3,572%Biennale (1/7 di 25%)Oltre 2 anni4,17%Ultra-biennale (1/6 di 25%)Nota: si aggiungono sempre gli interessi legali calcolati sul tributo, al tasso vigente (verificare il tasso annuo dell’anno in corso sul sito MEF). Confronto vecchie e nuove percentuali (pre e post riforma)PeriodoPRE 1/9/2024 (sanzione base 30%)POST 1/9/2024 (sanzione base 25%)Entro 30 giorni3,00% (1/10 di 30%)1,25%Entro 90 giorni3,33% (1/9 di 30%)1,39%Entro 1 anno3,75% (1/8 di 30%)3,125%Entro 2 anni4,29% (1/7 di 30%)3,572%Oltre 2 anni5,00% (1/6 di 30%)4,17%Come calcolare il ravvedimento operoso: la formulaIl calcolo del ravvedimento operoso si articola in tre componenti che vanno sommate tra loro:Totale da versare = Imposta + Sanzione ridotta + Interessi legali Calcolo della sanzione ridottaLa sanzione ridotta si calcola moltiplicando l’imposta non versata per la percentuale corrispondente al periodo trascorso dalla scadenza:Sanzione = Imposta dovuta × percentuale ridottaPer esempio, se non hai versato 1.000 euro di IRPEF e sono passati 45 giorni dalla scadenza (ravvedimento medio), la sanzione sarà: 1.000 × 1,39% = 13,90 euro.Calcolo degli interessi legaliGli interessi si calcolano solo sull’imposta, non sulla sanzione, e maturano dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento:Interessi = Imposta dovuta × tasso legale annuo ÷ 365 × numero di giorni di ritardoIl tasso di interesse legale viene fissato ogni anno con decreto del MEF. È sempre opportuno verificare il valore aggiornato prima di calcolare il ravvedimento.Simulatore passo per passo: esempio praticoVediamo un esempio concreto. Un lavoratore autonomo in regime forfettario ha dimenticato di versare il secondo acconto IRPEF da 800 euro, scaduto il 1° dicembre 2025, e vuole sanare la situazione il 20 febbraio 2026 (81 giorni di ritardo). Dati dell’esempioImposta non versata: 800 euroData scadenza: 1 dicembre 2025Data versamento ravvedimento: 20 febbraio 2026Giorni di ritardo: 81 giorni (da 31 a 90 giorni = ravvedimento medio)Violazione commessa dopo il 1/9/2024 → si applicano le nuove percentualiTasso interesse legale (verificare MEF per il 2026): 2,5% annuo nell’esempioCalcolo passo per passoImposta: 800,00 euroSanzione ridotta (ravvedimento medio 1,39%): 800 × 1,39% = 11,12 euroInteressi legali: 800 × 2,5% ÷ 365 × 81 = 4,44 euroTotale da versare su F24: 800 + 11,12 + 4,44 = 815,56 euroCome si vede, il costo del ravvedimento entro 90 giorni è contenutissimo. La convenienza del ravvedimento operoso è massima nelle prime settimane.Codici tributo F24 per il ravvedimentoSul modello F24, imposta, sanzione e interessi vanno versati separatamente, ciascuno con il proprio codice tributo.Codici tributo per ravvedimento IRPEFVoceCodice tributoDescrizioneIRPEF saldo4001IRPEF a saldoIRPEF acconto 1a rata4033Acconto IRPEF prima rataIRPEF acconto 2a rata4034Acconto IRPEF seconda rataSanzione IRPEF ravvedimento8901Sanzione per ravvedimento IRPEFInteressi IRPEF ravvedimento1989Interessi per ravvedimento IRPEFCodici tributo per ravvedimento IMUVoceCodice tributoDescrizioneIMU altri fabbricati (imposta)3918IMU altri fabbricatiIMU sanzione3923Sanzione IMUIMU interessi3924Interessi IMUIMU abitazione principale lusso3912IMU abitazione principale lussoCodici tributo per ravvedimento IVAVoceCodice tributoDescrizioneIVA annuale saldo6099IVA annuale a saldoIVA sanzione ravvedimento8904Sanzione ravvedimento IVAIVA interessi ravvedimento1991Interessi ravvedimento IVAPer le imposte non elencate (contributi INPS, bollo auto, cedolare secca, ecc.) consultare la tabella codici tributo aggiornata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.Ravvedimento sprint: i primi 14 giorniIl ravvedimento sprint è il più conveniente: si applica quando si paga entro i primi 14 giorni dalla scadenza. La sanzione è calcolata in percentuale giornaliera: 0,0833% per ogni giorno di ritardo.1 giorno di ritardo: 0,0833%7 giorni di ritardo: 0,5831%14 giorni di ritardo: 1,1662% (massimo del ravvedimento sprint)Conviene sempre verificare se si rientra nei 14 giorni prima di calcolare il ravvedimento breve (che scatta fisso a 1,25% dal 15° giorno). Pagando entro 7 giorni, la sanzione ridotta è inferiore all’ 1%. Ravvedimento operoso e regime forfettarioChi opera in regime forfettario può trovarsi a dover fare il ravvedimento operoso in diverse situazioni:Acconto o saldo imposta sostitutiva (15% o 5% nei primi 5 anni): le scadenze sono il 30 giugno e il 30 novembre/1 dicembre. In caso di ritardo, si usa il codice tributo 1793 (imposta sostitutiva saldo) o 1795 (acconto), con sanzione (8907) e interessi (1989).Contributi INPS: artigiani e commercianti versano i contributi in quattro rate l’anno (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio). Il ritardo si sana con il ravvedimento usando i codici INPS competenti.Bollo virtuale su fatture elettroniche: fatture con importo superiore a 77,47 euro richiedono la marca da bollo (2 euro), versata trimestralmente su F24 (codici 2521, 2522, 2523, 2524). Il mancato versamento si sana con ravvedimento.Omessa o tardiva fatturazione elettronica: le sanzioni partono da un minimo di 300 euro (post D.Lgs. 87/2024) e possono essere ridotte con ravvedimento.Hai dubbi sul calcolo del ravvedimento per la tua posizione? Il team di Centro Fiscale affianca i contribuenti nella regolarizzazione di ogni tipo di omissione.Quando NON si può fare il ravvedimento operosoIl ravvedimento operoso non è sempre possibile. Non si può ricorrere a questo istituto quando:L’Agenzia delle Entrate ha già notificato un avviso di accertamento relativo alla violazioneÈ stata ricevuta una cartella di pagamento per il tributo omessoÈ iniziata una verifica fiscale e la violazione rientra nell’oggetto del controlloL’omissione è stata già contestata formalmente tramite processo verbale di constatazione (PVC)Anche in questi casi esistono strumenti alternativi come l’acquiescenza all’avviso, l’adesione all’accertamento o la definizione agevolata. Il consulente fiscale del CAF può indicarti il percorso più conveniente. FAQ sul ravvedimento operoso 2026Qual è la differenza tra ravvedimento breve e ravvedimento medio?Il ravvedimento breve si applica entro 30 giorni dalla scadenza (sanzione 1,25%). Il ravvedimento medio da 31 a 90 giorni (sanzione 1,39%). Dopo i 90 giorni e fino a 1 anno si parla di ravvedimento lungo (3,125%).Il ravvedimento operoso cancella la violazione?Sì: una volta pagato correttamente imposta, sanzione ridotta e interessi, la violazione è estinta. L’Agenzia delle Entrate non può più irrogare sanzioni per quella specifica violazione.Come si compila il modello F24 per il ravvedimento?Nel modello F24 occorre inserire tre righe separate: una per l’imposta (codice tributo specifico), una per la sanzione ridotta (codice 89xx) e una per gli interessi (codice 19xx). Nella colonna “Anno di riferimento” si indica l’anno cui si riferisce il tributo omesso, non l’anno del versamento.Posso fare il ravvedimento senza commercialista?Per omissioni semplici (es. un versamento IRPEF dimenticato) il contribuente può calcolare autonomamente l’importo e compilare l’F24. Per situazioni complesse — ravvedimenti su più anni, omessa dichiarazione, irregolarità su cripto-attività — è fortemente consigliato il supporto di un CAF.Cosa succede se calcolo male il ravvedimento e verso una cifra inferiore?Se versi un importo inferiore al dovuto, il ravvedimento è solo parziale e la parte residua resta irregolare. Puoi integrare con un secondo versamento. È preferibile fare un calcolo preciso prima di procedere.Il ravvedimento operoso vale anche per l’IMU?Sì. Il ravvedimento si applica anche ai tributi comunali con i codici 3923 (sanzione) e 3924 (interessi) su F24. Le percentuali di sanzione ridotta sono identiche a quelle per i tributi erariali (post D.Lgs. 87/2024). Leggi anche: IMU e TARI, sanzioni soft dal 2027.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Hai bisogno di aiuto con il ravvedimento operoso?Calcolare correttamente sanzione ridotta, interessi e codici tributo può essere complicato, soprattutto per situazioni che coinvolgono più periodi d’imposta o tributi diversi. Il team di Centro Fiscale è a disposizione per calcolare l’esatto importo del ravvedimento, compilare il modello F24 e accompagnarti nella regolarizzazione, con un preventivo personalizzato in base alla tua situazione.Errore: Modulo di contatto non trovato.Agosto 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-08-28 10:00:002026-08-28 08:14:40Ravvedimento Operoso 2026: Calcolo Sanzioni Ridotte, Codici Tributo F24 e Simulatore
NOTIZIESanzioni al commercialista: quando scatta il concorso e la proposta AIDC per limitarne la responsabilitàIl tema della responsabilità del commercialista nelle sanzioni tributarie è al centro di un vivace dibattito normativo e professionale. L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) ha recentemente avanzato una proposta per riformare l’articolo 9-bis del D.Lgs. 472/97, con l’obiettivo di limitare il cosiddetto concorso nella violazione e tutelare meglio i professionisti che operano in buona fede. Ecco cosa prevede l’attuale disciplina e quali sono le modifiche suggerite.Indice dei contenutiQuando scatta il concorso nelle sanzioni tributarieL’articolo 9-bis del D.Lgs. 472/97: il quadro normativoLa proposta AIDC: limitare la responsabilità del professionistaCosa cambia nella pratica per commercialisti e clientiDomande frequenti (FAQ)Quando scatta il concorso nelle sanzioni tributarieNel diritto tributario italiano, il concorso nella violazione si verifica quando più soggetti partecipano alla commissione di un illecito fiscale. Ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 472/97, quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione prevista per tale violazione.Per il commercialista, il rischio concreto si pone ogni volta che redige una dichiarazione fiscale, predispone atti contabili o fornisce consulenza su operazioni che successivamente l’Amministrazione finanziaria contesta come irregolari. La domanda cruciale è: quando il professionista è davvero corresponsabile della violazione del suo cliente?L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno in passato esteso in modo significativo il perimetro del concorso, applicandolo anche a professionisti che avevano agito sulla base delle informazioni fornite dal cliente, senza consapevolezza dell’irregolarità sottostante. Questa interpretazione espansiva ha generato grande incertezza nella categoria dei dottori commercialisti ed esperti contabili. L’articolo 9-bis del D.Lgs. 472/97: il quadro normativoL’articolo 9-bis del D.Lgs. 472/97 è stato introdotto per disciplinare specificamente la responsabilità dei soggetti che prestano assistenza fiscale — tra cui commercialisti, consulenti tributari e CAF — nella commissione di violazioni tributarie da parte dei loro clienti.La norma stabilisce che il professionista risponde in solido con il contribuente solo quando ha consapevolmente partecipato alla violazione, ovvero quando ha agito con dolo o colpa grave. Tuttavia, nella prassi applicativa, la distinzione tra colpa lieve e colpa grave non è sempre netta, e questo crea margini di incertezza che espongono i professionisti a rischi sanzionatori anche in situazioni limite.Secondo l’attuale formulazione normativa, il confine tra semplice errore professionale e partecipazione colpevole alla violazione dipende da valutazioni caso per caso, spesso rimesse alla discrezionalità degli uffici fiscali o dei giudici tributari. Questo genera un contenzioso numeroso e costoso, sia per i professionisti che per l’Erario. La proposta AIDC: limitare la responsabilità del professionistaL’AIDC — Associazione Italiana Dottori Commercialisti — ha elaborato una proposta di modifica dell’articolo 9-bis volta a circoscrivere con maggiore precisione i casi in cui il professionista può essere ritenuto corresponsabile delle sanzioni del cliente.I punti cardine della proposta AIDC riguardano:Esclusione della responsabilità per colpa lieve: il professionista non dovrebbe rispondere quando ha agito sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, salvo che vi sia dolo o colpa grave provata.Presunzione di buona fede: quando il professionista ha documentato per iscritto le istruzioni ricevute dal cliente e ha segnalato eventuali rischi fiscali, dovrebbe essere presunto in buona fede.Onere della prova a carico dell’Amministrazione: spetterebbe all’Agenzia delle Entrate dimostrare la consapevolezza del professionista nella violazione, non al contrario.Limiti alla responsabilità solidale: la solidarietà nella sanzione dovrebbe essere circoscritta ai casi in cui esista un nesso causale diretto e provato tra la condotta del professionista e la violazione commessa.La proposta si inserisce in un quadro più ampio di riforma del sistema sanzionatorio tributario avviato con il D.Lgs. 87/2024, che ha già introdotto importanti modifiche in materia di riduzioni e cause di non punibilità per le violazioni formali. Cosa cambia nella pratica per commercialisti e clientiSe la proposta AIDC venisse recepita dal legislatore, le conseguenze pratiche sarebbero significative per tutti gli attori del rapporto tributario.Per i commercialisti e consulenti fiscali, una definizione più precisa dei presupposti del concorso ridurrebbe il rischio di essere coinvolti in contenziosi tributari per errori commessi in buona fede o sulla base di documentazione inesatta fornita dal cliente. Questo consentirebbe ai professionisti di operare con maggiore serenità, limitando anche i costi delle polizze di responsabilità civile professionale.Per i contribuenti-clienti, la riforma potrebbe avere l’effetto opposto: la maggiore tutela del professionista renderebbe più chiaro che la responsabilità delle scelte fiscali resta principalmente in capo al contribuente stesso. Questo incentiva una maggiore trasparenza nel rapporto con il proprio consulente, con la necessità di fornire informazioni complete e accurate.Sul piano del contenzioso tributario, una norma più precisa ridurrebbe il numero di liti oggi originate dall’incertezza interpretativa sull’estensione del concorso, con benefici per la durata e il costo dei procedimenti sia in sede amministrativa che davanti alle Corti di Giustizia Tributaria.Va ricordato che, ad oggi, la proposta AIDC non ha ancora trovato traduzione in un disegno di legge formalmente presentato in Parlamento. Il dibattito è aperto e coinvolge anche gli Ordini dei Dottori Commercialisti, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti (CNDCEC) e le associazioni di categoria. L’evoluzione normativa in questo ambito merita un attento monitoraggio da parte di tutti i professionisti del settore fiscale. Domande frequenti (FAQ) Il commercialista può essere multato per gli errori del cliente?Sì, in base all’attuale normativa (art. 9 e 9-bis D.Lgs. 472/97), il commercialista può rispondere in solido delle sanzioni tributarie del cliente se ha partecipato alla violazione con dolo o colpa grave. Non risponde per semplici errori commessi in buona fede sulla base delle informazioni ricevute.Cosa si intende per «concorso nella violazione» tributaria?Il concorso nella violazione tributaria si verifica quando più soggetti partecipano alla commissione dello stesso illecito fiscale. Ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 472/97, ciascun concorrente risponde della sanzione prevista per la violazione.La proposta AIDC è già legge?No. Si tratta di una proposta elaborata dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) per modificare l’art. 9-bis del D.Lgs. 472/97. Non è ancora stata tradotta in un disegno di legge né approvata dal Parlamento. Il dibattito è in corso.Come può tutelarsi il professionista nel rapporto con il cliente?Le buone pratiche suggerite dagli esperti includono: documentare per iscritto le istruzioni ricevute dal cliente, segnalare formalmente eventuali rischi fiscali prima di procedere, verificare la completezza della documentazione fornita e stipulare una polizza di responsabilità civile professionale adeguata.Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.Agosto 24, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-08-24 08:50:002026-08-24 08:01:48Sanzioni al commercialista: quando scatta il concorso e la proposta AIDC per limitarne la responsabilità