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Tag Archivio per: quadro B 730 2026

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Quadro B 730/2026: Come Dichiarare Immobili e Affitti (Guida Completa)

Dichiarazione dei redditi 730

Se possiedi una casa, un box, un negozio o un altro immobile, ogni anno il fisco vuole sapere quanto rende e come lo utilizzi. Tutte queste informazioni vanno comunicate nel Quadro B del modello 730/2026 (anno d’imposta 2025), il riquadro dedicato ai redditi dei fabbricati. È una delle sezioni più consultate e, allo stesso tempo, più complesse della dichiarazione, perché coinvolge categorie catastali, rendite, percentuali di possesso, codici utilizzo e — quando c’è un contratto in essere — anche la cedolare secca e le novità sulle locazioni brevi introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.

In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine ti spieghiamo passo dopo passo come compilare il Quadro B del 730/2026: quali immobili dichiarare, come trattare l’abitazione principale, cosa fare con le case affittate, come funziona la cedolare secca al 21% (o al 10% per i canoni concordati) e quali sono i casi più frequenti — dal comodato d’uso ai parenti alla locazione su Airbnb. Troverai esempi pratici, una tabella riassuntiva dei codici utilizzo e le risposte alle domande più comuni che ci pongono i contribuenti allo sportello.

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Indice dei contenuti

  1. Cos’è il Quadro B del 730/2026 e a cosa serve
  2. Chi deve compilare il Quadro B e chi è esonerato
  3. Sezione I: come compilare i dati dei fabbricati (righi B1-B10)
  4. Abitazione principale: come dichiararla correttamente
  5. Case affittate: cosa indicare e quale tassazione
  6. Cedolare secca al 21% e al 10%: regole 2026
  7. Locazioni brevi e Airbnb: la nuova aliquota 26% dal secondo immobile
  8. Sezione II: contratti di locazione e codici da utilizzare
  9. Casi particolari: comodato, immobili storici, immobili inagibili
  10. IMU e Quadro B: quando paghi l’una e quando l’altro
  11. Gli errori più comuni nel Quadro B (e come evitarli)
  12. Domande frequenti

Cos’è il Quadro B del 730/2026 e a cosa serve

Il Quadro B del modello 730 è la sezione in cui il contribuente comunica all’Agenzia delle Entrate il reddito dei fabbricati posseduti nel corso dell’anno d’imposta. Nel 730/2026 si dichiarano gli immobili posseduti nel 2025, anche solo per pochi giorni. Per “fabbricato” si intende qualsiasi costruzione iscritta o iscrivibile al Catasto Edilizio Urbano: abitazioni, box, cantine, negozi, uffici, magazzini, capannoni non strumentali all’impresa.

Il reddito dichiarato in questo quadro può essere di due tipi: reddito catastale (basato sulla rendita iscritta in catasto) oppure reddito effettivo (basato sul canone di locazione percepito). Nelle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate il Quadro B è chiamato anche Quadro RB nel modello Redditi PF: la sostanza è la stessa, cambia solo il modello di dichiarazione di riferimento.

I terreni agricoli e non edificabili vanno invece dichiarati nel Quadro A, mentre i fabbricati utilizzati come bene strumentale d’impresa o detenuti da società escono dall’ambito del 730 e vanno indicati nel modello Redditi PF. Se hai dubbi su quale quadro utilizzare per un immobile specifico, è sempre opportuno chiedere consulenza al tuo CAF di fiducia: un’errata classificazione può comportare avvisi di accertamento anche a distanza di anni.

Chi deve compilare il Quadro B e chi è esonerato

Deve compilare il Quadro B chiunque, nel 2025, abbia posseduto un fabbricato a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Il nudo proprietario, invece, non dichiara nulla in questo quadro perché il reddito è imputato a chi detiene il diritto reale di godimento (l’usufruttuario). Lo stesso vale per il coniuge superstite che ha il diritto di abitazione sulla casa coniugale: dichiara lui il reddito, non gli eredi nudi proprietari.

Anche chi possiede un immobile solo per una parte dell’anno (ad esempio perché lo ha ereditato a maggio o venduto a settembre) deve compilare il Quadro B indicando i giorni effettivi di possesso nella colonna apposita. Sono invece esonerati dalla compilazione del Quadro B i contribuenti che possiedono esclusivamente:

  • l’abitazione principale (non di lusso) e le sue pertinenze, se non hanno altri redditi che obbligano alla presentazione del 730;
  • fabbricati rurali destinati a uso strumentale agricolo, a determinate condizioni;
  • immobili dati in uso gratuito a un familiare che vi ha trasferito la residenza, se rientrano nei limiti previsti.

Attenzione però: anche se l’abitazione principale non genera reddito imponibile IRPEF (è esclusa dalla base imponibile), vale comunque la pena indicarla nel Quadro B per documentare il possesso e, soprattutto, per beneficiare della deduzione “abitazione principale” che il modello calcola automaticamente.

Sezione I: come compilare i dati dei fabbricati (righi B1-B10)

La Sezione I del Quadro B raccoglie le informazioni anagrafiche di ciascun immobile. Sono disponibili i righi da B1 a B10, uno per ogni fabbricato. Se possiedi più di dieci immobili, dovrai utilizzare un secondo modulo e numerarlo correttamente. Vediamo, colonna per colonna, cosa va inserito:

  1. Colonna 1 — Rendita catastale: indica la rendita catastale dell’immobile come risulta dalla visura, non rivalutata. La rivalutazione del 5% prevista dall’articolo 3 comma 48 della L. 662/1996 viene applicata automaticamente dal software in fase di calcolo.
  2. Colonna 2 — Utilizzo: è il codice che identifica come usi l’immobile (vedi tabella sotto). È la colonna più importante perché determina il regime di tassazione.
  3. Colonna 3 — Giorni: i giorni di possesso nell’anno (massimo 365). Se hai posseduto l’immobile tutto l’anno, scrivi 365.
  4. Colonna 4 — Percentuale di possesso: la quota di proprietà (100, 50, 33,33 ecc.).
  5. Colonna 5 — Codice canone: indica come è calcolato il canone (es. 1 = canone libero, 2 = equo canone, 3 = canone concordato).
  6. Colonna 6 — Canone di locazione: l’importo annuo del canone (al netto della riduzione forfettaria, se prevista).
  7. Colonna 7 — Casi particolari: codici per situazioni specifiche (immobile inagibile, distrutto da calamità, riduzione canone in corso d’anno).
  8. Colonna 8 — Continuazione: barrare se l’immobile è già stato indicato in più righi (in caso di variazioni durante l’anno).
  9. Colonna 9 — Codice comune: il codice catastale del Comune in cui si trova l’immobile (4 caratteri alfanumerici, lo trovi sulla visura catastale o sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
  10. Colonna 10 — Cedolare secca: barrare se hai scelto il regime della cedolare secca per quell’immobile.
  11. Colonna 11 — Casi particolari IMU: per segnalare gli immobili esenti IMU che continuano a pagare IRPEF (situazione rara).
  12. Colonna 12 — Immobili storici/artistici: barrare se l’immobile è di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

I dati di rendita, categoria catastale, foglio, particella e subalterno si recuperano dalla visura catastale aggiornata, scaricabile gratuitamente dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS. Se l’immobile ha subito modifiche (frazionamenti, fusioni, cambio categoria) verifica che la rendita sia quella vigente al 31/12/2025.

Abitazione principale: come dichiararla correttamente

Per abitazione principale si intende l’immobile (e le relative pertinenze) in cui il contribuente e i suoi familiari hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica. Il codice da indicare nella colonna 2 è 1. Per le pertinenze (box, cantina, soffitta) si usa il codice 5: massimo una per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7.

La regola generale è che l’abitazione principale non produce reddito IRPEF: il legislatore riconosce una deduzione pari alla rendita catastale rivalutata, che di fatto azzera il reddito imponibile. C’è però un’eccezione importante: gli immobili classificati nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 (abitazioni signorili, ville, castelli e palazzi storici) concorrono al reddito complessivo, ma beneficiano di una deduzione (ex art. 10 c. 3-bis del TUIR) pari alla rendita catastale rivalutata dell’unità e delle pertinenze, fino a concorrenza del reddito stesso.

Un esempio pratico: Maria possiede un appartamento in categoria A/3 a Udine in cui vive con la famiglia. Indica nel rigo B1 la rendita catastale (per esempio 580 euro), codice utilizzo 1, giorni 365, possesso 100%. Il software calcola la rendita rivalutata del 5% (609 euro) e applica una deduzione equivalente, azzerando il reddito imponibile. Se invece l’immobile fosse stato A/1, la deduzione (pari alla rendita catastale rivalutata) opererebbe comunque fino a concorrenza del reddito dell’abitazione: il reddito imponibile sarebbe normalmente azzerato, ma l’immobile resterebbe soggetto a IMU come abitazione principale di lusso.

E se cambi residenza durante l’anno?

In caso di trasferimento di residenza durante l’anno (ad esempio un trasloco a settembre), devi compilare due righi distinti per la stessa abitazione: il primo con codice utilizzo 1 (per il periodo in cui era abitazione principale) e il secondo con codice 2 (a disposizione) per i mesi successivi, barrando la casella “continuazione” in colonna 8. Lo stesso vale per chi acquista una nuova prima casa nel corso dell’anno.

Case affittate: cosa indicare e quale tassazione

Quando un immobile è locato a terzi, nel Quadro B vanno indicati sia il canone percepito sia il codice utilizzo che identifica il tipo di contratto. Il fisco italiano permette due regimi alternativi:

  • Tassazione IRPEF ordinaria: il canone (al netto della riduzione forfettaria del 5% per spese di manutenzione, o del 25% per Venezia centro e isole, o del 35% per immobili storici) si somma agli altri redditi e viene tassato con le aliquote progressive IRPEF (23%, 35%, 43% scaglioni 2025).
  • Cedolare secca: un’imposta sostitutiva proporzionale, applicata sul canone lordo. Sostituisce IRPEF, addizionali, imposta di registro e bollo annuali sul contratto.

Va indicato il maggiore tra la rendita catastale rivalutata e il canone ridotto: la regola opera in caso di tassazione ordinaria. Se invece il proprietario opta per la cedolare secca, il riferimento è sempre il canone lordo, senza riduzioni forfettarie.

I codici utilizzo principali per gli immobili locati sono: 3 (locazione a canone libero), 4 (equo canone — ormai residuale, solo contratti molto vecchi), 8 (canone concordato nei comuni ad alta tensione abitativa), 11 (parzialmente locato a canone concordato), 12 (parzialmente locato a canone libero), 14 (immobile in Abruzzo locato a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma 2009), 16 (locazione parziale di abitazione principale a canone libero) e 17 (locazione parziale a canone concordato).

Cedolare secca al 21% e al 10%: regole 2026

La cedolare secca è stata introdotta dal D.Lgs. 23/2011 art. 3 per i contratti di locazione abitativa stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. È un regime opzionale: si sceglie alla registrazione del contratto o, per i contratti già in essere, con apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate (modello RLI).

Nel 2026 si applicano due aliquote per le locazioni abitative ordinarie:

  • 21% — aliquota ordinaria: si applica ai contratti a canone libero (4+4) e a tutti i contratti che non rientrano nei casi particolari sotto indicati.
  • 10% — aliquota ridotta: si applica ai contratti a canone concordato (3+2) stipulati nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dalla delibera CIPE 87/2003 e nei Comuni colpiti da eventi calamitosi degli ultimi cinque anni.

Per beneficiare dell’aliquota ridotta al 10%, il contratto deve rispettare gli accordi territoriali firmati dalle organizzazioni dei proprietari e degli inquilini e — per i contratti stipulati senza l’assistenza diretta delle associazioni — è necessaria un’attestazione rilasciata da una delle associazioni firmatarie, che ne certifichi la conformità.

Quando conviene la cedolare? In linea di massima, conviene quando l’aliquota IRPEF marginale del contribuente è superiore al 21%. Per un lavoratore dipendente con reddito sopra i 28.000 euro (aliquota 35%), un canone di 7.200 euro annui tassato con cedolare al 21% genera un’imposta di 1.512 euro, contro circa 2.394 euro di IRPEF ordinaria (35% applicato al canone ridotto del 5%, pari a 6.840 euro). Inoltre con la cedolare si risparmiano imposta di registro (2% annuo del canone) e bollo sul contratto.

Locazioni brevi e Airbnb: la nuova aliquota 26% dal secondo immobile

La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha modificato profondamente la tassazione delle locazioni brevi — i contratti turistici di durata non superiore a 30 giorni stipulati senza prestazione di servizi alberghieri, tipicamente tramite piattaforme come Airbnb, Booking o Vrbo.

Le nuove regole, applicabili anche al 730/2026 per le locazioni del 2025, prevedono:

  • Cedolare secca al 21% per la locazione breve di un solo immobile destinato a uso turistico nell’anno (su scelta del contribuente, da indicare in dichiarazione).
  • Cedolare secca al 26% per le locazioni brevi dal secondo al quarto immobile locato nell’anno.
  • Dal quinto immobile in poi, la locazione breve si considera attività d’impresa e va dichiarata con il modello Redditi PF (non più nel 730).

Esempio: Giulio affitta su Airbnb tre appartamenti a Udine. Sceglie il primo (quello con i ricavi più alti) per applicare la cedolare al 21%, mentre sugli altri due paga il 26%. Se avesse cinque immobili locati per affitti brevi, dovrebbe aprire la partita IVA come impresa ricettiva. Le ritenute applicate dalle piattaforme (Airbnb e simili sono sostituti d’imposta) compaiono nella Certificazione Unica e vanno indicate nel rigo apposito del Quadro B.

Sezione II: contratti di locazione e codici da utilizzare

La Sezione II del Quadro B (righi B11 e successivi) ospita gli estremi di registrazione dei contratti di locazione: codice identificativo del contratto, anno di presentazione, serie, numero e codice ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Questi dati sono obbligatori quando in Sezione I è indicato un codice utilizzo di locazione (3, 4, 8, 11, 12, 14, 16, 17) e quando si è optato per la cedolare secca.

Per i contratti registrati telematicamente dopo il 2011, è sufficiente indicare il codice identificativo a 17 caratteri rilasciato dal sistema, senza dover compilare gli altri campi. Per i contratti registrati in passato in modo cartaceo, occorre invece riportare manualmente serie, numero, anno e codice ufficio.

Ti consigliamo di tenere sempre a portata di mano il modello RLI rilasciato dall’Agenzia delle Entrate al momento della registrazione: lì trovi tutti i dati che servono. Se hai perso il modello, puoi recuperarlo dall’area riservata dell’Agenzia con SPID.

Codice utilizzoSignificatoCedolare secca ammessa?
1Abitazione principaleNo (non locato)
2Immobile a disposizioneNo (non locato)
3Locato a canone libero (4+4)Sì, aliquota 21%
4Equo canone (residuale)No
5Pertinenza abitazione principaleNo
8Locato a canone concordato (3+2)Sì, aliquota 10% se in comune ATA
9Altri usi (negozi, uffici, ecc.)No (locazione non abitativa)
10Uso gratuito a familiare con residenzaNo
11Parzialmente locato — canone concordatoSì, 10%
12Parzialmente locato — canone liberoSì, 21%
14Locato a soggetti residenti in comuni colpiti dal sismaSì, condizioni specifiche
16Locazione parziale ab. principale — canone liberoSì, 21%
17Locazione parziale ab. principale — canone concordatoSì, 10%

Casi particolari: comodato, immobili storici, immobili inagibili

Il Quadro B prevede codici e regole speciali per situazioni che si discostano dal possesso “standard”. Vediamo le più frequenti.

Comodato d’uso gratuito a parenti

Se concedi un immobile in comodato gratuito a un familiare che vi trasferisce la residenza, devi indicare il codice utilizzo 10 in colonna 2. Il reddito IRPEF è pari alla rendita catastale rivalutata, senza canone (perché non c’è). Attenzione: ai fini IMU il comodato a parenti di primo grado (genitori-figli) può dare diritto alla riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il comodatario vi abbia la residenza e il comodante possieda al massimo un’altra abitazione principale nello stesso Comune (D.L. 208/2015 convertito in L. 28/2016).

Immobili di interesse storico o artistico

Per i fabbricati vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) è prevista una riduzione del 50% della rendita catastale ai fini IRPEF. Devi barrare la casella “Immobili storici” in colonna 12. Per i canoni di locazione di immobili storici, la base imponibile è il maggiore tra il 65% del canone (in luogo del 95% ordinario) e la rendita ridotta del 50%.

Immobili inagibili o in ristrutturazione

Gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili con apposita perizia comunale e non utilizzati di fatto beneficiano della riduzione del 50% della rendita ai fini IRPEF. Va indicato il codice 3 in colonna 7 (casi particolari). Per immobili distrutti o resi inagibili da eventi sismici o calamitosi, si applica il codice 1 in colonna 7 (esenzione totale).

Variazioni in corso d’anno

Se nel corso dell’anno è cambiato qualcosa di rilevante (es. l’immobile è stato locato, è cambiato il canone, è stato venduto), devi compilare più righi per lo stesso immobile barrando la casella “continuazione” in colonna 8 a partire dal secondo rigo. Tipico esempio: appartamento sfitto da gennaio ad aprile (codice 2 per 120 giorni) e locato da maggio a dicembre (codice 3 per 245 giorni).

IMU e Quadro B: quando paghi l’una e quando l’altro

Un dubbio frequente è la sovrapposizione tra IMU (imposta municipale propria) e IRPEF sui fabbricati. La regola generale, fissata dal D.Lgs. 23/2011 art. 8, è la seguente:

  • Immobili soggetti a IMU e non locati: l’IMU sostituisce l’IRPEF e le addizionali. Tuttavia, per le abitazioni a disposizione situate nello stesso Comune dell’abitazione principale, è dovuta sia l’IMU sia l’IRPEF sul 50% della rendita rivalutata.
  • Immobili soggetti a IMU e locati: l’IRPEF (o la cedolare secca) si paga comunque sul canone. L’IMU si paga in aggiunta.
  • Abitazione principale non di lusso: esente IMU (salvo categorie A/1, A/8, A/9) e non produce reddito IRPEF.
  • Fabbricati rurali strumentali: esenti IMU su tutto il territorio nazionale.

In sintesi: quando paghi IMU non paghi IRPEF sulla rendita (salvo i casi sopra), ma l’IRPEF resta dovuta sui canoni di locazione. Per la cedolare secca, invece, il canone è interamente tassato con l’aliquota proporzionale, senza interferenze con l’IMU.

Gli errori più comuni nel Quadro B (e come evitarli)

Dall’esperienza quotidiana del nostro CAF, ecco gli errori che vediamo più spesso quando un contribuente si presenta con un avviso bonario o una comunicazione di irregolarità:

  1. Rendita catastale già rivalutata: molti scrivono la rendita maggiorata del 5%, ma il software la rivaluta in automatico. Risultato: tassazione doppia. Soluzione: inserire sempre il valore “secco” da visura.
  2. Codice utilizzo errato: il classico è il codice 2 (a disposizione) usato per una seconda casa che in realtà è locata o data in comodato. Cambiare il codice fa la differenza tra pagare migliaia di euro di IRPEF o nulla.
  3. Comodato a familiari senza residenza: il codice 10 vale solo se il familiare ha trasferito la residenza nell’immobile. Se non l’ha fatto, l’immobile va dichiarato come “a disposizione” (codice 2).
  4. Cedolare secca senza aver registrato l’opzione: barrare la casella in colonna 10 senza aver presentato il modello RLI è un errore frequente. La cedolare si esercita all’atto della registrazione o con comunicazione successiva.
  5. Canone lordo invece di netto: in caso di tassazione ordinaria va indicato il canone ridotto del 5% (o 25% Venezia / 35% storici); in caso di cedolare invece va indicato il canone lordo.
  6. Locazioni brevi non dichiarate: gli affitti turistici sotto i 30 giorni vanno sempre dichiarati, anche se gestiti da una piattaforma. La piattaforma trattiene la ritenuta del 21% ma il contribuente deve comunque presentare la dichiarazione.
  7. Mancata indicazione del codice catastale del Comune: provoca il rifiuto della precompilata o errori di calcolo delle addizionali. Lo trovi sulla visura o sul sito dell’Agenzia.

Se hai dubbi su un caso specifico, prima di trasmettere la dichiarazione fissa un appuntamento con un consulente del nostro CAF: una verifica preventiva costa molto meno di un avviso bonario, e nel sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia — dove le visure hanno particolarità rispetto al resto d’Italia — può evitare errori difficili da correggere a posteriori.

📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

Domande frequenti

Devo dichiarare la prima casa nel Quadro B se non ho altri redditi da fabbricati?

Sì, l’abitazione principale va comunque indicata nel Quadro B per documentare il possesso. Il modello applica automaticamente la deduzione che azzera il reddito imponibile (per le categorie non di lusso). L’unica eccezione è chi è completamente esonerato dalla presentazione del 730 perché ha solo l’abitazione principale e nessun altro reddito.

Conviene la cedolare secca al 21% o l’IRPEF ordinaria?

Dipende dall’aliquota marginale IRPEF del contribuente. Se sei nel primo scaglione (23% fino a 28.000 euro), la differenza è minima e l’IRPEF ordinaria con la riduzione del 5% può essere persino più conveniente. Sopra i 28.000 euro la cedolare al 21% diventa quasi sempre vantaggiosa, soprattutto considerando il risparmio su imposta di registro e bollo.

Come si dichiarano i box e le cantine?

Le pertinenze dell’abitazione principale (categorie C/2, C/6, C/7 — massimo una per categoria) si dichiarano con il codice utilizzo 5 e seguono lo stesso regime di esclusione dall’IRPEF dell’abitazione principale. Box e cantine non pertinenziali (es. acquistati separatamente) vanno indicati con codice 2 (a disposizione) e producono reddito IRPEF pari alla rendita rivalutata.

Cosa devo fare se ho ereditato un immobile a metà 2025?

Devi dichiararlo nel Quadro B indicando i giorni effettivi di possesso (dalla data di apertura della successione al 31/12/2025) e la percentuale di proprietà spettante. Se siete più eredi, ciascuno indica la propria quota. Ricorda che il 730/2026 si presenta entro il 30 settembre 2026, ma le scadenze possono variare anno per anno: verifica sempre la data ufficiale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Le locazioni brevi su Airbnb vanno sempre nel Quadro B?

Sì, fino a un massimo di quattro immobili locati con questa formula nell’anno. Dal quinto immobile in poi l’attività diventa imprenditoriale e va dichiarata nel modello Redditi PF (non più 730). Le ritenute trattenute dalle piattaforme (21%) vanno riportate nella sezione apposita del Quadro B e si compensano in dichiarazione.

Posso compilare il Quadro B da solo con la precompilata?

I dati dei fabbricati sono in genere presenti nella dichiarazione precompilata grazie ai dati catastali, ma la verifica resta fondamentale: codici utilizzo errati, variazioni in corso d’anno, contratti non aggiornati possono portare a errori. Per situazioni con più immobili, locazioni miste o casi particolari (immobili storici, comodato, sisma), il supporto di un CAF è la scelta più sicura.

Conclusione: affidati al CAF Centro Fiscale di Udine

Compilare correttamente il Quadro B del 730/2026 richiede attenzione ai codici utilizzo, alla scelta tra tassazione ordinaria e cedolare secca, e a tutte le sfumature normative che si sono accumulate negli anni — soprattutto dopo le novità della Legge di Bilancio 2024 sulle locazioni brevi. Un errore in questo quadro può tradursi in un avviso bonario, in sanzioni o, peggio, in un accertamento.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno centinaia di contribuenti nella compilazione del 730, con particolare esperienza nelle particolarità del sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Se vuoi avere la certezza di dichiarare correttamente i tuoi immobili e di pagare il giusto — né più né meno — prenota un appuntamento con uno dei nostri consulenti.

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Fonti normative: D.P.R. 917/1986 (TUIR) artt. 36-43; D.Lgs. 23/2011 art. 3 (cedolare secca) e art. 8 (IMU sostitutiva); L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) art. 1 c. 63 (locazioni brevi); Istruzioni Modello 730/2026 dell’Agenzia delle Entrate.

Maggio 23, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-23 11:34:342026-05-31 16:50:58Quadro B 730/2026: Come Dichiarare Immobili e Affitti (Guida Completa)
CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il Quadro F del Modello 730/2026: Acconti, Crediti e Novità del Rigo F15

Dichiarazione dei redditi 730

Il Quadro F del modello 730/2026 è una delle sezioni più tecniche e spesso trascurate della dichiarazione dei redditi. Eppure, una compilazione errata di questa parte può determinare il versamento di acconti d’imposta sbagliati, la perdita di crediti o sanzioni per omissioni. Il Quadro F raccoglie informazioni fondamentali: gli acconti IRPEF versati nell’anno precedente, i crediti d’imposta residui, gli acconti sulla cedolare secca, l’imposta sostitutiva sul TFR e, novità del 2026, il rigo F15 dedicato a situazioni specifiche legate alla revisione del calendario fiscale. In questa guida completa spieghiamo ogni rigo, con esempi pratici, tabelle e indicazioni per evitare gli errori più frequenti.

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Indice dei contenuti

  1. Cos’è il Quadro F del 730/2026: panoramica
  2. Rigo F1: acconti IRPEF versati nel 2025
  3. Righi F2, F3, F4: addizionali e acconti cedolare
  4. Rigo F5: eccedenza IRPEF e utilizzo del credito
  5. Rigo F6: acconti cedolare secca 2025
  6. Righi F7 e F8: crediti d’imposta e detrazioni non fruite
  7. Righi F9–F12: ritenute, imposte sostitutive e rimborsi
  8. Rigo F13: imposta sostitutiva sul TFR e rivalutazioni
  9. Rigo F14: imposta sostitutiva locazioni brevi
  10. Rigo F15: la novità del 730/2026 — compensazione e revisione acconti
  11. Compilazione del Quadro F passo per passo
  12. Errori comuni e come evitarli
  13. Casi pratici: esempi di compilazione

Cos’è il Quadro F del 730/2026: panoramica

Il Quadro F del modello 730/2026 è la sezione riservata alle informazioni che il contribuente deve fornire in merito agli acconti d’imposta già versati, ai crediti maturati negli anni precedenti e ad alcune situazioni particolari che incidono sul calcolo dell’imposta finale. Si tratta di una sezione cruciale perché i dati inseriti qui vengono utilizzati dal CAF o dal sostituto d’imposta per calcolare l’eventuale rimborso o saldo da pagare.

Secondo le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2026, il Quadro F è strutturato in più righi numerati da F1 a F15, ciascuno con una funzione specifica. La novità più rilevante dell’anno è il rigo F15, introdotto dalla legge di bilancio 2026 per gestire situazioni legate alla revisione del calendario fiscale e alla possibilità di compensare determinate imposte sostitutive. Vediamo ogni rigo nel dettaglio.

Rigo F1: acconti IRPEF versati nel 2025

Il rigo F1 è probabilmente il rigo più importante del Quadro F. In questo rigo vanno indicate le somme versate a titolo di acconto IRPEF nel corso del 2025, sia la prima che la seconda o unica rata. Queste somme vengono automaticamente portate in deduzione dell’imposta dovuta per l’anno di riferimento (2025).

Chi ha presentato il modello 730/2025 o il modello Redditi PF 2025 e ha versato gli acconti tramite modello F24, deve riportare tali importi qui. L’Agenzia delle Entrate evidenzia che gli acconti IRPEF 2025 ammontavano generalmente al 100% dell’imposta risultante dalla dichiarazione precedente, con la prima rata pari al 40% entro il 30 giugno 2025 e la seconda rata del 60% entro il 30 novembre 2025.

Tipologia accontoPercentualeScadenza 2025Codice tributo F24
Prima rata acconto IRPEF40%30 giugno 20254033
Seconda rata acconto IRPEF60%1° dicembre 20254034
Unica rata acconto IRPEF100%1° dicembre 20254034

Attenzione: chi ha optato per il pagamento rateizzato tramite sostituto d’imposta (mediante trattenuta dalla busta paga o dalla pensione) non deve compilare questo rigo, in quanto le trattenute sono già conteggiate dal sostituto. Il rigo F1 riguarda esclusivamente i versamenti diretti tramite F24.

Per i contribuenti che nel 2025 hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), gli acconti IRPEF possono differire da quelli standard, in quanto determinati sulla base del reddito concordato. In questo caso, è necessario verificare attentamente i versamenti effettuati prima di compilare F1. Consulta la nostra guida completa al 730 2026 per un quadro d’insieme sulla dichiarazione.

Righi F2, F3, F4: addizionali regionali, comunali e acconti

I righi F2, F3 e F4 riguardano rispettivamente l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF, le eccedenze di addizionale regionale e comunale, e ulteriori situazioni di acconto specifiche. Ecco nel dettaglio cosa indicare in ciascun rigo.

Rigo F2: acconto addizionale comunale

Nel rigo F2 si indica l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF versato nell’anno precedente. L’addizionale comunale viene calcolata sul reddito imponibile IRPEF con aliquote che variano da comune a comune (generalmente comprese tra lo 0,1% e lo 0,9%). L’acconto per il 2025 era pari al 30% dell’addizionale comunale dovuta nell’anno precedente (per la sola quota che non sia già stata trattenuta dal sostituto).

I lavoratori dipendenti e pensionati che hanno il sostituto d’imposta non devono compilare questo rigo poiché l’addizionale è già stata trattenuta in busta paga. Il rigo F2 è rilevante per chi ha presentato il 730 senza sostituto o il modello Redditi PF. L’addizionale regionale IRPEF segue invece un meccanismo diverso e si calcola con aliquote determinate dalla propria Regione di residenza.

Righi F3 e F4: eccedenze e acconti diversi

Il rigo F3 accoglie le eccedenze di addizionale regionale che risultano dal prospetto di liquidazione della dichiarazione precedente e che il contribuente non ha potuto compensare. Il rigo F4 è utilizzato per indicare l’acconto del 20% sulla tassazione separata versato autonomamente, quando non è stato operato dal sostituto d’imposta.

Rigo F5: eccedenza IRPEF e utilizzo del credito

Il rigo F5 riguarda l’eccedenza IRPEF risultante dal prospetto di liquidazione del 730 dell’anno precedente. Quando nella dichiarazione dei redditi precedente è emerso un credito IRPEF (importo a rimborso), e il contribuente ha optato per il riporto in compensazione invece del rimborso immediato, tale importo viene indicato nel rigo F5.

Questa eccedenza può essere utilizzata in tre modi alternativi:

  • A scomputo dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno corrente (casella 1 del rigo F5)
  • A rimborso, chiedendone la restituzione tramite il modello 730 (casella 2)
  • In compensazione tramite modello F24 per altri tributi dovuti (casella 3)

È fondamentale indicare la scelta corretta, perché una selezione errata può portare a versamenti duplicati o a crediti non utilizzati. Chi, per esempio, ha un credito IRPEF di 300 euro dalla dichiarazione 2025 e nel 2026 prevede di dover versare un acconto significativo, può convenire optare per il riporto a scomputo dell’acconto (casella 1), riducendo così il versamento F24 di novembre 2026.

Rigo F6: acconti cedolare secca versati nel 2025

Il rigo F6 è dedicato ai proprietari di immobili che hanno optato per la cedolare secca sulle locazioni e che hanno versato gli acconti relativi all’anno 2025. La cedolare secca 2026 si applica con aliquota ordinaria del 21% per i contratti a canone libero e del 10% per i contratti a canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa (ridotta al 10% anche per alcune tipologie di contratti transitori).

Gli acconti cedolare secca 2025 erano dovuti nella misura del 100% dell’imposta risultante dal precedente periodo d’imposta, con le stesse scadenze dell’acconto IRPEF: prima rata (40%) a giugno 2025 e seconda rata (60%) a novembre 2025. Chi aveva un’imposta cedolare secca 2024 inferiore a 257,52 euro versava un’unica rata a novembre 2025.

Aliquota cedolare seccaTipologia contrattoCodice tributo F24
21%Contratti a canone libero (4+4)1840
10%Canone concordato, comuni alta tensione1842
21%Locazioni brevi (Airbnb, ecc.)1919

Importante per il 2026: la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha confermato che le locazioni brevi continuano ad applicare la cedolare secca al 26% per i proprietari che affittano più di un immobile. Chi affitta un solo immobile in locazione breve mantiene l’aliquota del 21%. Per approfondire, consulta la nostra guida su cedolare secca o IRPEF: quando conviene.

Righi F7 e F8: crediti d’imposta e detrazioni non fruite

I righi F7 e F8 sono riservati a specifici crediti d’imposta maturati dal contribuente che non sono stati ancora interamente utilizzati. Si tratta di crediti “capaci” di ridurre direttamente l’imposta lorda dovuta, non semplici detrazioni.

Rigo F7: credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

Nel rigo F7 si indica il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Questo credito spetta a chi ha venduto un’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e ne ha acquistata un’altra entro un anno, versando in precedenza l’imposta di registro ordinaria (9%) sull’immobile ceduto. Il credito è pari alla minore tra l’imposta di registro pagata sull’immobile venduto e quella pagata sul nuovo acquisto.

Rigo F8: altri crediti d’imposta

Il rigo F8 comprende un insieme eterogeneo di crediti d’imposta residui, tra cui:

  • Credito d’imposta per immobili colpiti da calamità naturali (sisma, alluvioni)
  • Crediti per investimenti in startup o PMI innovative non ancora compensati
  • Credito d’imposta per ricerca e sviluppo maturato da lavoratori autonomi
  • Credito per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi nei casi previsti
  • Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro derivanti dal periodo COVID ancora residui

Ogni credito riportato nel rigo F8 deve essere documentato e tracciabile: è indispensabile conservare la documentazione che attesta la spesa sostenuta e il diritto al credito. L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su questi crediti, in particolare su quelli legati a misure di incentivo straordinario come il bonus ristrutturazioni e spese mediche detraibili.

Righi F9–F12: ritenute, imposte sostitutive e rimborsi

I righi F9, F10, F11 e F12 riguardano ritenute d’acconto subite, rimborsi da ripartire tra più soggetti e altre situazioni che richiedono rettifiche al calcolo dell’imposta finale.

Rigo F9: ritenute su redditi a tassazione separata

Il rigo F9 accoglie le ritenute subite su redditi soggetti a tassazione separata che non sono stati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta (definitiva). Tipici esempi sono: le ritenute su arretrati di lavoro dipendente, le ritenute su somme da precedenti rapporti di lavoro (TFR anticipato in casi particolari), le ritenute su indennità di fine rapporto non gestite completamente dal sostituto.

Righi F10, F11, F12: acconti tassazione separata e rettifiche

Il rigo F10 riguarda l’acconto del 20% sulla tassazione separata già versato autonomamente (distinto dall’acconto gestito dal sostituto). Questo rigo interessa principalmente chi ha percepito TFR da datori privati e deve autonomamente versare l’acconto in attesa della liquidazione definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il rigo F11 è usato per indicare le rate del trattamento integrativo 2022 (ex Bonus Renzi/Gualtieri) da restituire, qualora il sostituto non abbia già effettuato il recupero. Il rigo F12 raccoglie invece i rimborsi da ripartire tra più soggetti in caso di dichiarazione congiunta o di crediti condivisi tra coobbligati.

Rigo F13: imposta sostitutiva sul TFR e rivalutazioni

Il rigo F13 è dedicato all’imposta sostitutiva dell’11% sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR) lasciato in azienda. Questa imposta grava sulla quota di TFR rivalutata annualmente (secondo gli indici ISTAT dell’inflazione), ed è dovuta ogni anno indipendentemente dalla presenza di un acconto versato nell’anno precedente.

Il meccanismo funziona così: il datore di lavoro calcola la rivalutazione del TFR maturata nell’anno (applicando il coefficiente pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT) e versa l’imposta sostitutiva dell’11% tramite modello F24 (codice tributo 1712). L’importo versato deve essere indicato nel rigo F13 del 730 del dipendente solo se il dipendente ha gestito autonomamente questo versamento (caso raro) o se emergono differenze da regolarizzare.

VoceDettaglio
Imposta sostitutiva TFR11% sulla rivalutazione annua del TFR
Base di calcoloRivalutazione = 1,5% + 75% inflazione ISTAT
Codice tributo F241712
Scadenza versamento datore16 dicembre di ciascun anno

Per i lavoratori con TFR conferito ai fondi di previdenza complementare, l’imposta sostitutiva sull’11% non è dovuta sul TFR trasferito al fondo, ma eventualmente sulle quote maturate nella fase di accumulo nel fondo stesso (tassazione del rendimento al 20%). Questo aspetto non confluisce nel rigo F13 ma nei quadri dedicati alla previdenza complementare.

Rigo F14: imposta sostitutiva locazioni brevi

Il rigo F14, consolidato nelle istruzioni 730/2026, riguarda l’imposta sostitutiva sulle locazioni brevi (contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni, stipulati anche tramite piattaforme come Airbnb, Booking, Vrbo). Questo rigo è stato oggetto di revisione in seguito alle modifiche apportate dal D.L. 145/2023 (convertito con modificazioni) e dalle relative circolari ministeriali.

Chi utilizza la cedolare secca per le locazioni brevi e ha già subito ritenute dalla piattaforma intermediaria (nel caso di Airbnb Italia S.r.l., la ritenuta del 21% è operata automaticamente) deve riportare in F14 l’eventuale differenza tra l’imposta dovuta e le ritenute già subite, oppure il credito emergente in caso di eccedenza. Per approfondire la cedolare secca 2026 e tutte le sue implicazioni, ti consigliamo la nostra guida dedicata.

Rigo F15: la novità del 730/2026 — compensazione e revisione acconti

Il rigo F15 rappresenta la principale novità del Quadro F nel modello 730/2026. Introdotto in attuazione delle disposizioni contenute nella legge delega fiscale (L. 111/2023) e dei relativi decreti attuativi, questo rigo gestisce situazioni specifiche legate alla revisione del sistema degli acconti d’imposta e alla possibilità di compensare determinate somme derivanti da imposte sostitutive speciali.

Cosa indica il rigo F15

Il rigo F15 si articola in più colonne e serve a gestire le seguenti casistiche:

  • Colonna 1 — Acconto ridotto per riduzione previsionale del reddito: il contribuente che prevede una significativa riduzione del proprio reddito nel 2026 rispetto al 2025 può indicare nel rigo F15, colonna 1, la quota di acconto IRPEF che intende versare in misura ridotta rispetto a quanto risulta dalla dichiarazione. È necessario conservare documentazione idonea a dimostrare la previsione di riduzione (ad esempio, situazione lavorativa mutata, cassa integrazione, riduzione attività professionale).
  • Colonna 2 — Imposta sostitutiva per rivalutazione di partecipazioni o terreni: chi ha rivalutato partecipazioni societarie o terreni (ai sensi delle proroghe periodiche delle leggi di bilancio) e ha versato l’imposta sostitutiva prevista indica in questa colonna il relativo importo già corrisposto, ai fini del corretto conteggio in sede di liquidazione 730.
  • Colonna 3 — Residui imposta sostitutiva concordato preventivo biennale (CPB): i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025 e hanno versato acconti di imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato possono indicare eventuali residui o eccedenze da riportare nel calcolo del saldo 2025.
  • Colonna 4 — Codice situazione speciale: un codice numerico da 1 a 5 che identifica la casistica applicabile, secondo la tabella prevista nelle istruzioni ministeriali del 730/2026.

Istruzioni operative per il rigo F15

Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2026 (pagina 87 del fascicolo istruzioni, versione aggiornata marzo 2026) chiariscono che:

  • Il rigo F15 NON va compilato se il contribuente non rientra in nessuna delle casistiche previste: la maggior parte dei contribuenti ordinari (lavoratori dipendenti, pensionati senza particolari situazioni) lascerà il rigo F15 in bianco.
  • La compilazione errata del rigo F15, in particolare l’inserimento di importi non dovuti nella colonna 1 (riduzione previsionale), può determinare l’applicazione di sanzioni per infedele dichiarazione e interessi sugli acconti non versati.
  • Per i contribuenti che aderiscono al CPB e indicano residui in colonna 3, il valore deve corrispondere esattamente agli importi risultanti dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al concordato accettato.

Esempio pratico rigo F15 — concordato preventivo biennale: Marco è un artigiano con reddito concordato per il 2024-2025. Nel 2025 ha versato un acconto di imposta sostitutiva CPB di 1.200 euro (codice tributo 4068). Nell’elaborare il 730/2026, questo importo confluirà nel rigo F15, colonna 3, riducendo l’eventuale saldo a debito IRPEF risultante dalla liquidazione finale.

Compilazione del Quadro F passo per passo

Ecco una guida operativa alla compilazione del Quadro F del 730/2026, rigo per rigo, pensata per il contribuente che compila autonomamente o si reca al CAF:

Fase 1: raccogliere i documenti necessari

Prima di compilare il Quadro F, occorre reperire i seguenti documenti:

  • Ricevute F24 di tutti i versamenti di acconto effettuati a giugno e novembre 2025 (codici 4033, 4034, 1840, 1842)
  • Prospetto di liquidazione del 730/2025 (il “modello 730-3”) per verificare acconti, eccedenze e crediti riportati
  • Certificazione Unica 2026 (CU) rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico, per controllare le ritenute già operate
  • Eventuali comunicazioni del concordato preventivo biennale (per i soggetti ISA)
  • Contratti di locazione con cedolare secca e relativi F24 per la cedolare

Fase 2: compilare i righi nell’ordine corretto

L’ordine logico di compilazione del Quadro F è il seguente:

  1. F1: inserire il totale degli acconti IRPEF versati con F24 a giugno e novembre 2025 (sommare la prima e la seconda rata)
  2. F2: inserire l’acconto addizionale comunale versato autonomamente (se applicabile)
  3. F5: indicare l’eccedenza IRPEF riportata dal 730 precedente e scegliere la modalità di utilizzo (scomputo/rimborso/compensazione)
  4. F6: inserire il totale degli acconti cedolare secca versati a giugno e novembre 2025
  5. F7/F8: indicare i crediti d’imposta specifici se si è nella casistica prevista
  6. F13: indicare l’imposta sostitutiva sul TFR se non già gestita dal sostituto
  7. F15: compilare solo se si è in una delle casistiche specifiche previste (CPB, riduzione previsionale, rivalutazioni)

Fase 3: verifica con il modello 730-3

Una volta compilato il Quadro F, il CAF o il sostituto d’imposta produce il modello 730-3 (prospetto di liquidazione) che riporta il calcolo finale dell’imposta. Il contribuente deve verificare che:

  • Gli acconti indicati in F1 siano integralmente sottratti all’imposta lorda dovuta
  • L’eventuale credito F5 sia stato correttamente applicato secondo la modalità scelta
  • Il risultato finale (rimborso o debito) sia ragionevole e coerente con la propria situazione fiscale

Errori comuni e come evitarli

La compilazione del Quadro F è soggetta ad errori frequenti che possono avere conseguenze spiacevoli. Ecco i principali errori e come evitarli:

ErroreConseguenzaCome evitarlo
Omettere una rata di acconto IRPEF versataImposta risultante maggiorata, rimborso ridottoControllare tutti gli F24 pagati a giugno e novembre
Compilare F15 senza rientrare nella casisticaSanzione + interessi su acconto insufficienteVerificare attentamente le istruzioni AdE
Indicare in F6 acconto cedolare mai versatoReato di dichiarazione infedeleVerificare i versamenti cedolare secca con F24
Non indicare eccedenza IRPEF da anno precedente (F5)Credito non utilizzato, doppio pagamentoControllare il prospetto 730-3 dell’anno scorso
Scegliere rimborso in F5 ma avere debiti verso AdECompensazione automatica da AdE, rimborso ridottoVerificare la propria posizione sul cassetto fiscale
Confondere acconto cedolare (F6) con IRPEF (F1)Duplicazione o omissione di importiTenere separate le ricevute per tipologia di tributo

Casi pratici: esempi di compilazione del Quadro F

Per rendere concreta la compilazione del Quadro F, presentiamo tre casi tipici con i relativi dati da inserire.

Caso 1 — Lavoratore dipendente standard

Luca è un impiegato. Il suo sostituto d’imposta (datore di lavoro) ha già trattenuto tutto il necessario dalla busta paga nel corso del 2025. Non ha effettuato versamenti autonomi tramite F24. Non ha immobili in locazione con cedolare secca. Non rientra nel CPB.

Compilazione Quadro F: tutti i righi F1–F15 rimangono in bianco o a zero. Gli acconti sono stati trattenuti dal sostituto d’imposta e risultano già nella CU 2026. Il 730 verrà liquidato senza intervenire sul Quadro F.

Caso 2 — Pensionato con immobile locato a cedolare secca

Maria è pensionata INPS. Ha un appartamento affittato con contratto 4+4 a canone libero e ha optato per la cedolare secca al 21%. Nel 2025 ha versato autonomamente: acconto cedolare secca prima rata (giugno 2025): 420 euro; seconda rata (novembre 2025): 630 euro. Totale acconto cedolare versato: 1.050 euro. Eccedenza IRPEF dalla dichiarazione 2025: 180 euro (sceglie rimborso).

Compilazione Quadro F:

  • F1: 0 (INPS ha trattenuto gli acconti IRPEF pensione)
  • F5: 180 euro — casella rimborso selezionata
  • F6: 1.050 euro (totale acconti cedolare secca versati con F24)

Caso 3 — Professionista con CPB e riduzione previsionale del reddito

Federica è una consulente fiscale con regime ISA che ha aderito al concordato preventivo biennale. Nel 2025 ha versato un acconto IRPEF ordinario (F1) di 3.200 euro (prima + seconda rata) e un acconto di imposta sostitutiva CPB (codice tributo 4068) di 900 euro. Per il 2026 prevede una significativa riduzione del reddito a causa di un’interruzione del principale mandato professionale.

Compilazione Quadro F:

  • F1: 3.200 euro (acconti IRPEF versati con F24)
  • F15, colonna 3: 900 euro (imposta sostitutiva CPB)
  • F15, colonna 1: importo ridotto acconto 2026 (da calcolare sulla base del reddito previsionale 2026)
  • F15, colonna 4: codice situazione speciale CPB (secondo tabella istruzioni AdE)

Attenzione: per Federica è essenziale farsi assistere da un CAF o da un consulente fiscale abilitato, poiché la compilazione del rigo F15 richiede una valutazione precisa e documentata per evitare sanzioni. Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza personalizzata sul 730/2026 e sulle implicazioni del concordato preventivo biennale. Leggi anche la nostra guida sulla detrazione del mutuo nel 730/2026 per ottimizzare ulteriormente la tua dichiarazione.

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Domande Frequenti sul Quadro F del 730/2026

Cosa succede se dimentico di indicare un acconto IRPEF versato nel rigo F1?

Se dimentichi di indicare un acconto IRPEF nel rigo F1, il calcolo finale risultera errato e potrebbe emergere un debito d’imposta che in realta non esiste. Questo errore comporta un rimborso inferiore al dovuto o un versamento non necessario. Puoi correggere presentando un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026 oppure, in alternativa, presentare il modello Redditi PF entro il 30 novembre 2026.

Il rigo F15 va compilato da tutti i contribuenti?

No. Il rigo F15 va compilato solo da chi rientra in specifiche casistiche: contribuenti in regime ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale, chi ha rivalutato partecipazioni o terreni e versato la relativa imposta sostitutiva, o chi prevede una riduzione significativa documentabile del reddito 2026. La grande maggioranza dei lavoratori dipendenti e pensionati lascia il rigo F15 completamente in bianco.

Posso indicare in F6 l’acconto cedolare secca anche se l’ho versato in ritardo?

Si, l’acconto cedolare secca versato tardivamente (con ravvedimento operoso) puo comunque essere indicato nel rigo F6, a patto che sia stato effettivamente versato prima della presentazione del modello 730. Il versamento tardivo con ravvedimento non preclude l’indicazione dell’importo, ma le sanzioni e gli interessi del ravvedimento non sono recuperabili tramite la dichiarazione.

Cosa significa ‘eccedenza IRPEF’ nel rigo F5 e quando conviene scegliere il rimborso?

L’eccedenza IRPEF nel rigo F5 e il credito IRPEF emerso dalla dichiarazione dell’anno precedente che non e stato ancora utilizzato. Conviene scegliere il rimborso diretto quando non si prevedono debiti futuri significativi o quando si ha urgenza della liquidita. Conviene invece optare per il riporto a scomputo dell’acconto se si prevede di dover versare acconti IRPEF a novembre 2026 (si riduce il versamento F24). Non conviene scegliere la compensazione F24 se non si hanno altri tributi da compensare.

Gli acconti trattenuti in busta paga vanno indicati nel Quadro F?

No. Gli acconti IRPEF e di addizionale comunale trattenuti dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico attraverso la busta paga NON vanno indicati nel Quadro F. Questi importi sono gia ricompresi nelle ritenute certificate dalla Certificazione Unica (CU 2026) e vengono automaticamente considerati dal CAF o dal sostituto d’imposta in fase di liquidazione. Il Quadro F riguarda solo i versamenti autonomi effettuati tramite modello F24.

Cosa fare se ho commesso un errore nel Quadro F del 730 già presentato?

Se hai gia presentato il 730/2026 e ti accorgi di un errore nel Quadro F (ad esempio un acconto omesso o un importo errato), puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026. Il 730 integrativo sostituisce completamente il precedente. Se scopri l’errore dopo tale data, devi presentare il modello Redditi PF 2026 (ex Unico) entro il 30 novembre 2026 oppure, nei casi piu gravi, procedere con la dichiarazione integrativa nei termini di legge.


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    Saldo IRPEF 2026: scadenza 30 giugno, codici tributo F24 e calcolo acconto

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    Giugno 12, 2026
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    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2024/04/aliquote-irpef-2024-e-calcolo-detrazioni-2.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-12 07:54:012026-06-12 07:54:14Saldo IRPEF 2026: scadenza 30 giugno, codici tributo F24 e calcolo acconto

    CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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    Maggio 23, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-06 09:19:342026-05-31 16:26:56Il Quadro F del Modello 730/2026: Acconti, Crediti e Novità del Rigo F15
    DICHIARAZIONE DEI REDDITI

    Quadro B 730/2026: Come Dichiarare Immobili e Affitti (Guida Completa)

    Dichiarazione dei redditi 730

    Se possiedi una casa, un box, un negozio o un altro immobile, ogni anno il fisco vuole sapere quanto rende e come lo utilizzi. Tutte queste informazioni vanno comunicate nel Quadro B del modello 730/2026 (anno d’imposta 2025), il riquadro dedicato ai redditi dei fabbricati. È una delle sezioni più consultate e, allo stesso tempo, più complesse della dichiarazione, perché coinvolge categorie catastali, rendite, percentuali di possesso, codici utilizzo e — quando c’è un contratto in essere — anche la cedolare secca e le novità sulle locazioni brevi introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.

    In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine ti spieghiamo passo dopo passo come compilare il Quadro B del 730/2026: quali immobili dichiarare, come trattare l’abitazione principale, cosa fare con le case affittate, come funziona la cedolare secca al 21% (o al 10% per i canoni concordati) e quali sono i casi più frequenti — dal comodato d’uso ai parenti alla locazione su Airbnb. Troverai esempi pratici, una tabella riassuntiva dei codici utilizzo e le risposte alle domande più comuni che ci pongono i contribuenti allo sportello.

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    Indice dei contenuti

    1. Cos’è il Quadro B del 730/2026 e a cosa serve
    2. Chi deve compilare il Quadro B e chi è esonerato
    3. Sezione I: come compilare i dati dei fabbricati (righi B1-B10)
    4. Abitazione principale: come dichiararla correttamente
    5. Case affittate: cosa indicare e quale tassazione
    6. Cedolare secca al 21% e al 10%: regole 2026
    7. Locazioni brevi e Airbnb: la nuova aliquota 26% dal secondo immobile
    8. Sezione II: contratti di locazione e codici da utilizzare
    9. Casi particolari: comodato, immobili storici, immobili inagibili
    10. IMU e Quadro B: quando paghi l’una e quando l’altro
    11. Gli errori più comuni nel Quadro B (e come evitarli)
    12. Domande frequenti

    Cos’è il Quadro B del 730/2026 e a cosa serve

    Il Quadro B del modello 730 è la sezione in cui il contribuente comunica all’Agenzia delle Entrate il reddito dei fabbricati posseduti nel corso dell’anno d’imposta. Nel 730/2026 si dichiarano gli immobili posseduti nel 2025, anche solo per pochi giorni. Per “fabbricato” si intende qualsiasi costruzione iscritta o iscrivibile al Catasto Edilizio Urbano: abitazioni, box, cantine, negozi, uffici, magazzini, capannoni non strumentali all’impresa.

    Il reddito dichiarato in questo quadro può essere di due tipi: reddito catastale (basato sulla rendita iscritta in catasto) oppure reddito effettivo (basato sul canone di locazione percepito). Nelle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate il Quadro B è chiamato anche Quadro RB nel modello Redditi PF: la sostanza è la stessa, cambia solo il modello di dichiarazione di riferimento.

    I terreni agricoli e non edificabili vanno invece dichiarati nel Quadro A, mentre i fabbricati utilizzati come bene strumentale d’impresa o detenuti da società escono dall’ambito del 730 e vanno indicati nel modello Redditi PF. Se hai dubbi su quale quadro utilizzare per un immobile specifico, è sempre opportuno chiedere consulenza al tuo CAF di fiducia: un’errata classificazione può comportare avvisi di accertamento anche a distanza di anni.

    Chi deve compilare il Quadro B e chi è esonerato

    Deve compilare il Quadro B chiunque, nel 2025, abbia posseduto un fabbricato a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Il nudo proprietario, invece, non dichiara nulla in questo quadro perché il reddito è imputato a chi detiene il diritto reale di godimento (l’usufruttuario). Lo stesso vale per il coniuge superstite che ha il diritto di abitazione sulla casa coniugale: dichiara lui il reddito, non gli eredi nudi proprietari.

    Anche chi possiede un immobile solo per una parte dell’anno (ad esempio perché lo ha ereditato a maggio o venduto a settembre) deve compilare il Quadro B indicando i giorni effettivi di possesso nella colonna apposita. Sono invece esonerati dalla compilazione del Quadro B i contribuenti che possiedono esclusivamente:

    • l’abitazione principale (non di lusso) e le sue pertinenze, se non hanno altri redditi che obbligano alla presentazione del 730;
    • fabbricati rurali destinati a uso strumentale agricolo, a determinate condizioni;
    • immobili dati in uso gratuito a un familiare che vi ha trasferito la residenza, se rientrano nei limiti previsti.

    Attenzione però: anche se l’abitazione principale non genera reddito imponibile IRPEF (è esclusa dalla base imponibile), vale comunque la pena indicarla nel Quadro B per documentare il possesso e, soprattutto, per beneficiare della deduzione “abitazione principale” che il modello calcola automaticamente.

    Sezione I: come compilare i dati dei fabbricati (righi B1-B10)

    La Sezione I del Quadro B raccoglie le informazioni anagrafiche di ciascun immobile. Sono disponibili i righi da B1 a B10, uno per ogni fabbricato. Se possiedi più di dieci immobili, dovrai utilizzare un secondo modulo e numerarlo correttamente. Vediamo, colonna per colonna, cosa va inserito:

    1. Colonna 1 — Rendita catastale: indica la rendita catastale dell’immobile come risulta dalla visura, non rivalutata. La rivalutazione del 5% prevista dall’articolo 3 comma 48 della L. 662/1996 viene applicata automaticamente dal software in fase di calcolo.
    2. Colonna 2 — Utilizzo: è il codice che identifica come usi l’immobile (vedi tabella sotto). È la colonna più importante perché determina il regime di tassazione.
    3. Colonna 3 — Giorni: i giorni di possesso nell’anno (massimo 365). Se hai posseduto l’immobile tutto l’anno, scrivi 365.
    4. Colonna 4 — Percentuale di possesso: la quota di proprietà (100, 50, 33,33 ecc.).
    5. Colonna 5 — Codice canone: indica come è calcolato il canone (es. 1 = canone libero, 2 = equo canone, 3 = canone concordato).
    6. Colonna 6 — Canone di locazione: l’importo annuo del canone (al netto della riduzione forfettaria, se prevista).
    7. Colonna 7 — Casi particolari: codici per situazioni specifiche (immobile inagibile, distrutto da calamità, riduzione canone in corso d’anno).
    8. Colonna 8 — Continuazione: barrare se l’immobile è già stato indicato in più righi (in caso di variazioni durante l’anno).
    9. Colonna 9 — Codice comune: il codice catastale del Comune in cui si trova l’immobile (4 caratteri alfanumerici, lo trovi sulla visura catastale o sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
    10. Colonna 10 — Cedolare secca: barrare se hai scelto il regime della cedolare secca per quell’immobile.
    11. Colonna 11 — Casi particolari IMU: per segnalare gli immobili esenti IMU che continuano a pagare IRPEF (situazione rara).
    12. Colonna 12 — Immobili storici/artistici: barrare se l’immobile è di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

    I dati di rendita, categoria catastale, foglio, particella e subalterno si recuperano dalla visura catastale aggiornata, scaricabile gratuitamente dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS. Se l’immobile ha subito modifiche (frazionamenti, fusioni, cambio categoria) verifica che la rendita sia quella vigente al 31/12/2025.

    Abitazione principale: come dichiararla correttamente

    Per abitazione principale si intende l’immobile (e le relative pertinenze) in cui il contribuente e i suoi familiari hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica. Il codice da indicare nella colonna 2 è 1. Per le pertinenze (box, cantina, soffitta) si usa il codice 5: massimo una per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7.

    La regola generale è che l’abitazione principale non produce reddito IRPEF: il legislatore riconosce una deduzione pari alla rendita catastale rivalutata, che di fatto azzera il reddito imponibile. C’è però un’eccezione importante: gli immobili classificati nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 (abitazioni signorili, ville, castelli e palazzi storici) concorrono al reddito complessivo, ma beneficiano di una deduzione (ex art. 10 c. 3-bis del TUIR) pari alla rendita catastale rivalutata dell’unità e delle pertinenze, fino a concorrenza del reddito stesso.

    Un esempio pratico: Maria possiede un appartamento in categoria A/3 a Udine in cui vive con la famiglia. Indica nel rigo B1 la rendita catastale (per esempio 580 euro), codice utilizzo 1, giorni 365, possesso 100%. Il software calcola la rendita rivalutata del 5% (609 euro) e applica una deduzione equivalente, azzerando il reddito imponibile. Se invece l’immobile fosse stato A/1, la deduzione (pari alla rendita catastale rivalutata) opererebbe comunque fino a concorrenza del reddito dell’abitazione: il reddito imponibile sarebbe normalmente azzerato, ma l’immobile resterebbe soggetto a IMU come abitazione principale di lusso.

    E se cambi residenza durante l’anno?

    In caso di trasferimento di residenza durante l’anno (ad esempio un trasloco a settembre), devi compilare due righi distinti per la stessa abitazione: il primo con codice utilizzo 1 (per il periodo in cui era abitazione principale) e il secondo con codice 2 (a disposizione) per i mesi successivi, barrando la casella “continuazione” in colonna 8. Lo stesso vale per chi acquista una nuova prima casa nel corso dell’anno.

    Case affittate: cosa indicare e quale tassazione

    Quando un immobile è locato a terzi, nel Quadro B vanno indicati sia il canone percepito sia il codice utilizzo che identifica il tipo di contratto. Il fisco italiano permette due regimi alternativi:

    • Tassazione IRPEF ordinaria: il canone (al netto della riduzione forfettaria del 5% per spese di manutenzione, o del 25% per Venezia centro e isole, o del 35% per immobili storici) si somma agli altri redditi e viene tassato con le aliquote progressive IRPEF (23%, 35%, 43% scaglioni 2025).
    • Cedolare secca: un’imposta sostitutiva proporzionale, applicata sul canone lordo. Sostituisce IRPEF, addizionali, imposta di registro e bollo annuali sul contratto.

    Va indicato il maggiore tra la rendita catastale rivalutata e il canone ridotto: la regola opera in caso di tassazione ordinaria. Se invece il proprietario opta per la cedolare secca, il riferimento è sempre il canone lordo, senza riduzioni forfettarie.

    I codici utilizzo principali per gli immobili locati sono: 3 (locazione a canone libero), 4 (equo canone — ormai residuale, solo contratti molto vecchi), 8 (canone concordato nei comuni ad alta tensione abitativa), 11 (parzialmente locato a canone concordato), 12 (parzialmente locato a canone libero), 14 (immobile in Abruzzo locato a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma 2009), 16 (locazione parziale di abitazione principale a canone libero) e 17 (locazione parziale a canone concordato).

    Cedolare secca al 21% e al 10%: regole 2026

    La cedolare secca è stata introdotta dal D.Lgs. 23/2011 art. 3 per i contratti di locazione abitativa stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. È un regime opzionale: si sceglie alla registrazione del contratto o, per i contratti già in essere, con apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate (modello RLI).

    Nel 2026 si applicano due aliquote per le locazioni abitative ordinarie:

    • 21% — aliquota ordinaria: si applica ai contratti a canone libero (4+4) e a tutti i contratti che non rientrano nei casi particolari sotto indicati.
    • 10% — aliquota ridotta: si applica ai contratti a canone concordato (3+2) stipulati nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dalla delibera CIPE 87/2003 e nei Comuni colpiti da eventi calamitosi degli ultimi cinque anni.

    Per beneficiare dell’aliquota ridotta al 10%, il contratto deve rispettare gli accordi territoriali firmati dalle organizzazioni dei proprietari e degli inquilini e — per i contratti stipulati senza l’assistenza diretta delle associazioni — è necessaria un’attestazione rilasciata da una delle associazioni firmatarie, che ne certifichi la conformità.

    Quando conviene la cedolare? In linea di massima, conviene quando l’aliquota IRPEF marginale del contribuente è superiore al 21%. Per un lavoratore dipendente con reddito sopra i 28.000 euro (aliquota 35%), un canone di 7.200 euro annui tassato con cedolare al 21% genera un’imposta di 1.512 euro, contro circa 2.394 euro di IRPEF ordinaria (35% applicato al canone ridotto del 5%, pari a 6.840 euro). Inoltre con la cedolare si risparmiano imposta di registro (2% annuo del canone) e bollo sul contratto.

    Locazioni brevi e Airbnb: la nuova aliquota 26% dal secondo immobile

    La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha modificato profondamente la tassazione delle locazioni brevi — i contratti turistici di durata non superiore a 30 giorni stipulati senza prestazione di servizi alberghieri, tipicamente tramite piattaforme come Airbnb, Booking o Vrbo.

    Le nuove regole, applicabili anche al 730/2026 per le locazioni del 2025, prevedono:

    • Cedolare secca al 21% per la locazione breve di un solo immobile destinato a uso turistico nell’anno (su scelta del contribuente, da indicare in dichiarazione).
    • Cedolare secca al 26% per le locazioni brevi dal secondo al quarto immobile locato nell’anno.
    • Dal quinto immobile in poi, la locazione breve si considera attività d’impresa e va dichiarata con il modello Redditi PF (non più nel 730).

    Esempio: Giulio affitta su Airbnb tre appartamenti a Udine. Sceglie il primo (quello con i ricavi più alti) per applicare la cedolare al 21%, mentre sugli altri due paga il 26%. Se avesse cinque immobili locati per affitti brevi, dovrebbe aprire la partita IVA come impresa ricettiva. Le ritenute applicate dalle piattaforme (Airbnb e simili sono sostituti d’imposta) compaiono nella Certificazione Unica e vanno indicate nel rigo apposito del Quadro B.

    Sezione II: contratti di locazione e codici da utilizzare

    La Sezione II del Quadro B (righi B11 e successivi) ospita gli estremi di registrazione dei contratti di locazione: codice identificativo del contratto, anno di presentazione, serie, numero e codice ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Questi dati sono obbligatori quando in Sezione I è indicato un codice utilizzo di locazione (3, 4, 8, 11, 12, 14, 16, 17) e quando si è optato per la cedolare secca.

    Per i contratti registrati telematicamente dopo il 2011, è sufficiente indicare il codice identificativo a 17 caratteri rilasciato dal sistema, senza dover compilare gli altri campi. Per i contratti registrati in passato in modo cartaceo, occorre invece riportare manualmente serie, numero, anno e codice ufficio.

    Ti consigliamo di tenere sempre a portata di mano il modello RLI rilasciato dall’Agenzia delle Entrate al momento della registrazione: lì trovi tutti i dati che servono. Se hai perso il modello, puoi recuperarlo dall’area riservata dell’Agenzia con SPID.

    Codice utilizzoSignificatoCedolare secca ammessa?
    1Abitazione principaleNo (non locato)
    2Immobile a disposizioneNo (non locato)
    3Locato a canone libero (4+4)Sì, aliquota 21%
    4Equo canone (residuale)No
    5Pertinenza abitazione principaleNo
    8Locato a canone concordato (3+2)Sì, aliquota 10% se in comune ATA
    9Altri usi (negozi, uffici, ecc.)No (locazione non abitativa)
    10Uso gratuito a familiare con residenzaNo
    11Parzialmente locato — canone concordatoSì, 10%
    12Parzialmente locato — canone liberoSì, 21%
    14Locato a soggetti residenti in comuni colpiti dal sismaSì, condizioni specifiche
    16Locazione parziale ab. principale — canone liberoSì, 21%
    17Locazione parziale ab. principale — canone concordatoSì, 10%

    Casi particolari: comodato, immobili storici, immobili inagibili

    Il Quadro B prevede codici e regole speciali per situazioni che si discostano dal possesso “standard”. Vediamo le più frequenti.

    Comodato d’uso gratuito a parenti

    Se concedi un immobile in comodato gratuito a un familiare che vi trasferisce la residenza, devi indicare il codice utilizzo 10 in colonna 2. Il reddito IRPEF è pari alla rendita catastale rivalutata, senza canone (perché non c’è). Attenzione: ai fini IMU il comodato a parenti di primo grado (genitori-figli) può dare diritto alla riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il comodatario vi abbia la residenza e il comodante possieda al massimo un’altra abitazione principale nello stesso Comune (D.L. 208/2015 convertito in L. 28/2016).

    Immobili di interesse storico o artistico

    Per i fabbricati vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) è prevista una riduzione del 50% della rendita catastale ai fini IRPEF. Devi barrare la casella “Immobili storici” in colonna 12. Per i canoni di locazione di immobili storici, la base imponibile è il maggiore tra il 65% del canone (in luogo del 95% ordinario) e la rendita ridotta del 50%.

    Immobili inagibili o in ristrutturazione

    Gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili con apposita perizia comunale e non utilizzati di fatto beneficiano della riduzione del 50% della rendita ai fini IRPEF. Va indicato il codice 3 in colonna 7 (casi particolari). Per immobili distrutti o resi inagibili da eventi sismici o calamitosi, si applica il codice 1 in colonna 7 (esenzione totale).

    Variazioni in corso d’anno

    Se nel corso dell’anno è cambiato qualcosa di rilevante (es. l’immobile è stato locato, è cambiato il canone, è stato venduto), devi compilare più righi per lo stesso immobile barrando la casella “continuazione” in colonna 8 a partire dal secondo rigo. Tipico esempio: appartamento sfitto da gennaio ad aprile (codice 2 per 120 giorni) e locato da maggio a dicembre (codice 3 per 245 giorni).

    IMU e Quadro B: quando paghi l’una e quando l’altro

    Un dubbio frequente è la sovrapposizione tra IMU (imposta municipale propria) e IRPEF sui fabbricati. La regola generale, fissata dal D.Lgs. 23/2011 art. 8, è la seguente:

    • Immobili soggetti a IMU e non locati: l’IMU sostituisce l’IRPEF e le addizionali. Tuttavia, per le abitazioni a disposizione situate nello stesso Comune dell’abitazione principale, è dovuta sia l’IMU sia l’IRPEF sul 50% della rendita rivalutata.
    • Immobili soggetti a IMU e locati: l’IRPEF (o la cedolare secca) si paga comunque sul canone. L’IMU si paga in aggiunta.
    • Abitazione principale non di lusso: esente IMU (salvo categorie A/1, A/8, A/9) e non produce reddito IRPEF.
    • Fabbricati rurali strumentali: esenti IMU su tutto il territorio nazionale.

    In sintesi: quando paghi IMU non paghi IRPEF sulla rendita (salvo i casi sopra), ma l’IRPEF resta dovuta sui canoni di locazione. Per la cedolare secca, invece, il canone è interamente tassato con l’aliquota proporzionale, senza interferenze con l’IMU.

    Gli errori più comuni nel Quadro B (e come evitarli)

    Dall’esperienza quotidiana del nostro CAF, ecco gli errori che vediamo più spesso quando un contribuente si presenta con un avviso bonario o una comunicazione di irregolarità:

    1. Rendita catastale già rivalutata: molti scrivono la rendita maggiorata del 5%, ma il software la rivaluta in automatico. Risultato: tassazione doppia. Soluzione: inserire sempre il valore “secco” da visura.
    2. Codice utilizzo errato: il classico è il codice 2 (a disposizione) usato per una seconda casa che in realtà è locata o data in comodato. Cambiare il codice fa la differenza tra pagare migliaia di euro di IRPEF o nulla.
    3. Comodato a familiari senza residenza: il codice 10 vale solo se il familiare ha trasferito la residenza nell’immobile. Se non l’ha fatto, l’immobile va dichiarato come “a disposizione” (codice 2).
    4. Cedolare secca senza aver registrato l’opzione: barrare la casella in colonna 10 senza aver presentato il modello RLI è un errore frequente. La cedolare si esercita all’atto della registrazione o con comunicazione successiva.
    5. Canone lordo invece di netto: in caso di tassazione ordinaria va indicato il canone ridotto del 5% (o 25% Venezia / 35% storici); in caso di cedolare invece va indicato il canone lordo.
    6. Locazioni brevi non dichiarate: gli affitti turistici sotto i 30 giorni vanno sempre dichiarati, anche se gestiti da una piattaforma. La piattaforma trattiene la ritenuta del 21% ma il contribuente deve comunque presentare la dichiarazione.
    7. Mancata indicazione del codice catastale del Comune: provoca il rifiuto della precompilata o errori di calcolo delle addizionali. Lo trovi sulla visura o sul sito dell’Agenzia.

    Se hai dubbi su un caso specifico, prima di trasmettere la dichiarazione fissa un appuntamento con un consulente del nostro CAF: una verifica preventiva costa molto meno di un avviso bonario, e nel sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia — dove le visure hanno particolarità rispetto al resto d’Italia — può evitare errori difficili da correggere a posteriori.

    📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Domande frequenti

    Devo dichiarare la prima casa nel Quadro B se non ho altri redditi da fabbricati?

    Sì, l’abitazione principale va comunque indicata nel Quadro B per documentare il possesso. Il modello applica automaticamente la deduzione che azzera il reddito imponibile (per le categorie non di lusso). L’unica eccezione è chi è completamente esonerato dalla presentazione del 730 perché ha solo l’abitazione principale e nessun altro reddito.

    Conviene la cedolare secca al 21% o l’IRPEF ordinaria?

    Dipende dall’aliquota marginale IRPEF del contribuente. Se sei nel primo scaglione (23% fino a 28.000 euro), la differenza è minima e l’IRPEF ordinaria con la riduzione del 5% può essere persino più conveniente. Sopra i 28.000 euro la cedolare al 21% diventa quasi sempre vantaggiosa, soprattutto considerando il risparmio su imposta di registro e bollo.

    Come si dichiarano i box e le cantine?

    Le pertinenze dell’abitazione principale (categorie C/2, C/6, C/7 — massimo una per categoria) si dichiarano con il codice utilizzo 5 e seguono lo stesso regime di esclusione dall’IRPEF dell’abitazione principale. Box e cantine non pertinenziali (es. acquistati separatamente) vanno indicati con codice 2 (a disposizione) e producono reddito IRPEF pari alla rendita rivalutata.

    Cosa devo fare se ho ereditato un immobile a metà 2025?

    Devi dichiararlo nel Quadro B indicando i giorni effettivi di possesso (dalla data di apertura della successione al 31/12/2025) e la percentuale di proprietà spettante. Se siete più eredi, ciascuno indica la propria quota. Ricorda che il 730/2026 si presenta entro il 30 settembre 2026, ma le scadenze possono variare anno per anno: verifica sempre la data ufficiale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

    Le locazioni brevi su Airbnb vanno sempre nel Quadro B?

    Sì, fino a un massimo di quattro immobili locati con questa formula nell’anno. Dal quinto immobile in poi l’attività diventa imprenditoriale e va dichiarata nel modello Redditi PF (non più 730). Le ritenute trattenute dalle piattaforme (21%) vanno riportate nella sezione apposita del Quadro B e si compensano in dichiarazione.

    Posso compilare il Quadro B da solo con la precompilata?

    I dati dei fabbricati sono in genere presenti nella dichiarazione precompilata grazie ai dati catastali, ma la verifica resta fondamentale: codici utilizzo errati, variazioni in corso d’anno, contratti non aggiornati possono portare a errori. Per situazioni con più immobili, locazioni miste o casi particolari (immobili storici, comodato, sisma), il supporto di un CAF è la scelta più sicura.

    Conclusione: affidati al CAF Centro Fiscale di Udine

    Compilare correttamente il Quadro B del 730/2026 richiede attenzione ai codici utilizzo, alla scelta tra tassazione ordinaria e cedolare secca, e a tutte le sfumature normative che si sono accumulate negli anni — soprattutto dopo le novità della Legge di Bilancio 2024 sulle locazioni brevi. Un errore in questo quadro può tradursi in un avviso bonario, in sanzioni o, peggio, in un accertamento.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno centinaia di contribuenti nella compilazione del 730, con particolare esperienza nelle particolarità del sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Se vuoi avere la certezza di dichiarare correttamente i tuoi immobili e di pagare il giusto — né più né meno — prenota un appuntamento con uno dei nostri consulenti.

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    Fonti normative: D.P.R. 917/1986 (TUIR) artt. 36-43; D.Lgs. 23/2011 art. 3 (cedolare secca) e art. 8 (IMU sostitutiva); L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) art. 1 c. 63 (locazioni brevi); Istruzioni Modello 730/2026 dell’Agenzia delle Entrate.

    Maggio 23, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-23 11:34:342026-05-31 16:50:58Quadro B 730/2026: Come Dichiarare Immobili e Affitti (Guida Completa)
    CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

    Il Quadro F del Modello 730/2026: Acconti, Crediti e Novità del Rigo F15

    Dichiarazione dei redditi 730

    Il Quadro F del modello 730/2026 è una delle sezioni più tecniche e spesso trascurate della dichiarazione dei redditi. Eppure, una compilazione errata di questa parte può determinare il versamento di acconti d’imposta sbagliati, la perdita di crediti o sanzioni per omissioni. Il Quadro F raccoglie informazioni fondamentali: gli acconti IRPEF versati nell’anno precedente, i crediti d’imposta residui, gli acconti sulla cedolare secca, l’imposta sostitutiva sul TFR e, novità del 2026, il rigo F15 dedicato a situazioni specifiche legate alla revisione del calendario fiscale. In questa guida completa spieghiamo ogni rigo, con esempi pratici, tabelle e indicazioni per evitare gli errori più frequenti.

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    Indice dei contenuti

    1. Cos’è il Quadro F del 730/2026: panoramica
    2. Rigo F1: acconti IRPEF versati nel 2025
    3. Righi F2, F3, F4: addizionali e acconti cedolare
    4. Rigo F5: eccedenza IRPEF e utilizzo del credito
    5. Rigo F6: acconti cedolare secca 2025
    6. Righi F7 e F8: crediti d’imposta e detrazioni non fruite
    7. Righi F9–F12: ritenute, imposte sostitutive e rimborsi
    8. Rigo F13: imposta sostitutiva sul TFR e rivalutazioni
    9. Rigo F14: imposta sostitutiva locazioni brevi
    10. Rigo F15: la novità del 730/2026 — compensazione e revisione acconti
    11. Compilazione del Quadro F passo per passo
    12. Errori comuni e come evitarli
    13. Casi pratici: esempi di compilazione

    Cos’è il Quadro F del 730/2026: panoramica

    Il Quadro F del modello 730/2026 è la sezione riservata alle informazioni che il contribuente deve fornire in merito agli acconti d’imposta già versati, ai crediti maturati negli anni precedenti e ad alcune situazioni particolari che incidono sul calcolo dell’imposta finale. Si tratta di una sezione cruciale perché i dati inseriti qui vengono utilizzati dal CAF o dal sostituto d’imposta per calcolare l’eventuale rimborso o saldo da pagare.

    Secondo le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2026, il Quadro F è strutturato in più righi numerati da F1 a F15, ciascuno con una funzione specifica. La novità più rilevante dell’anno è il rigo F15, introdotto dalla legge di bilancio 2026 per gestire situazioni legate alla revisione del calendario fiscale e alla possibilità di compensare determinate imposte sostitutive. Vediamo ogni rigo nel dettaglio.

    Rigo F1: acconti IRPEF versati nel 2025

    Il rigo F1 è probabilmente il rigo più importante del Quadro F. In questo rigo vanno indicate le somme versate a titolo di acconto IRPEF nel corso del 2025, sia la prima che la seconda o unica rata. Queste somme vengono automaticamente portate in deduzione dell’imposta dovuta per l’anno di riferimento (2025).

    Chi ha presentato il modello 730/2025 o il modello Redditi PF 2025 e ha versato gli acconti tramite modello F24, deve riportare tali importi qui. L’Agenzia delle Entrate evidenzia che gli acconti IRPEF 2025 ammontavano generalmente al 100% dell’imposta risultante dalla dichiarazione precedente, con la prima rata pari al 40% entro il 30 giugno 2025 e la seconda rata del 60% entro il 30 novembre 2025.

    Tipologia accontoPercentualeScadenza 2025Codice tributo F24
    Prima rata acconto IRPEF40%30 giugno 20254033
    Seconda rata acconto IRPEF60%1° dicembre 20254034
    Unica rata acconto IRPEF100%1° dicembre 20254034

    Attenzione: chi ha optato per il pagamento rateizzato tramite sostituto d’imposta (mediante trattenuta dalla busta paga o dalla pensione) non deve compilare questo rigo, in quanto le trattenute sono già conteggiate dal sostituto. Il rigo F1 riguarda esclusivamente i versamenti diretti tramite F24.

    Per i contribuenti che nel 2025 hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), gli acconti IRPEF possono differire da quelli standard, in quanto determinati sulla base del reddito concordato. In questo caso, è necessario verificare attentamente i versamenti effettuati prima di compilare F1. Consulta la nostra guida completa al 730 2026 per un quadro d’insieme sulla dichiarazione.

    Righi F2, F3, F4: addizionali regionali, comunali e acconti

    I righi F2, F3 e F4 riguardano rispettivamente l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF, le eccedenze di addizionale regionale e comunale, e ulteriori situazioni di acconto specifiche. Ecco nel dettaglio cosa indicare in ciascun rigo.

    Rigo F2: acconto addizionale comunale

    Nel rigo F2 si indica l’acconto dell’addizionale comunale IRPEF versato nell’anno precedente. L’addizionale comunale viene calcolata sul reddito imponibile IRPEF con aliquote che variano da comune a comune (generalmente comprese tra lo 0,1% e lo 0,9%). L’acconto per il 2025 era pari al 30% dell’addizionale comunale dovuta nell’anno precedente (per la sola quota che non sia già stata trattenuta dal sostituto).

    I lavoratori dipendenti e pensionati che hanno il sostituto d’imposta non devono compilare questo rigo poiché l’addizionale è già stata trattenuta in busta paga. Il rigo F2 è rilevante per chi ha presentato il 730 senza sostituto o il modello Redditi PF. L’addizionale regionale IRPEF segue invece un meccanismo diverso e si calcola con aliquote determinate dalla propria Regione di residenza.

    Righi F3 e F4: eccedenze e acconti diversi

    Il rigo F3 accoglie le eccedenze di addizionale regionale che risultano dal prospetto di liquidazione della dichiarazione precedente e che il contribuente non ha potuto compensare. Il rigo F4 è utilizzato per indicare l’acconto del 20% sulla tassazione separata versato autonomamente, quando non è stato operato dal sostituto d’imposta.

    Rigo F5: eccedenza IRPEF e utilizzo del credito

    Il rigo F5 riguarda l’eccedenza IRPEF risultante dal prospetto di liquidazione del 730 dell’anno precedente. Quando nella dichiarazione dei redditi precedente è emerso un credito IRPEF (importo a rimborso), e il contribuente ha optato per il riporto in compensazione invece del rimborso immediato, tale importo viene indicato nel rigo F5.

    Questa eccedenza può essere utilizzata in tre modi alternativi:

    • A scomputo dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno corrente (casella 1 del rigo F5)
    • A rimborso, chiedendone la restituzione tramite il modello 730 (casella 2)
    • In compensazione tramite modello F24 per altri tributi dovuti (casella 3)

    È fondamentale indicare la scelta corretta, perché una selezione errata può portare a versamenti duplicati o a crediti non utilizzati. Chi, per esempio, ha un credito IRPEF di 300 euro dalla dichiarazione 2025 e nel 2026 prevede di dover versare un acconto significativo, può convenire optare per il riporto a scomputo dell’acconto (casella 1), riducendo così il versamento F24 di novembre 2026.

    Rigo F6: acconti cedolare secca versati nel 2025

    Il rigo F6 è dedicato ai proprietari di immobili che hanno optato per la cedolare secca sulle locazioni e che hanno versato gli acconti relativi all’anno 2025. La cedolare secca 2026 si applica con aliquota ordinaria del 21% per i contratti a canone libero e del 10% per i contratti a canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa (ridotta al 10% anche per alcune tipologie di contratti transitori).

    Gli acconti cedolare secca 2025 erano dovuti nella misura del 100% dell’imposta risultante dal precedente periodo d’imposta, con le stesse scadenze dell’acconto IRPEF: prima rata (40%) a giugno 2025 e seconda rata (60%) a novembre 2025. Chi aveva un’imposta cedolare secca 2024 inferiore a 257,52 euro versava un’unica rata a novembre 2025.

    Aliquota cedolare seccaTipologia contrattoCodice tributo F24
    21%Contratti a canone libero (4+4)1840
    10%Canone concordato, comuni alta tensione1842
    21%Locazioni brevi (Airbnb, ecc.)1919

    Importante per il 2026: la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha confermato che le locazioni brevi continuano ad applicare la cedolare secca al 26% per i proprietari che affittano più di un immobile. Chi affitta un solo immobile in locazione breve mantiene l’aliquota del 21%. Per approfondire, consulta la nostra guida su cedolare secca o IRPEF: quando conviene.

    Righi F7 e F8: crediti d’imposta e detrazioni non fruite

    I righi F7 e F8 sono riservati a specifici crediti d’imposta maturati dal contribuente che non sono stati ancora interamente utilizzati. Si tratta di crediti “capaci” di ridurre direttamente l’imposta lorda dovuta, non semplici detrazioni.

    Rigo F7: credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

    Nel rigo F7 si indica il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Questo credito spetta a chi ha venduto un’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa e ne ha acquistata un’altra entro un anno, versando in precedenza l’imposta di registro ordinaria (9%) sull’immobile ceduto. Il credito è pari alla minore tra l’imposta di registro pagata sull’immobile venduto e quella pagata sul nuovo acquisto.

    Rigo F8: altri crediti d’imposta

    Il rigo F8 comprende un insieme eterogeneo di crediti d’imposta residui, tra cui:

    • Credito d’imposta per immobili colpiti da calamità naturali (sisma, alluvioni)
    • Crediti per investimenti in startup o PMI innovative non ancora compensati
    • Credito d’imposta per ricerca e sviluppo maturato da lavoratori autonomi
    • Credito per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi nei casi previsti
    • Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro derivanti dal periodo COVID ancora residui

    Ogni credito riportato nel rigo F8 deve essere documentato e tracciabile: è indispensabile conservare la documentazione che attesta la spesa sostenuta e il diritto al credito. L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su questi crediti, in particolare su quelli legati a misure di incentivo straordinario come il bonus ristrutturazioni e spese mediche detraibili.

    Righi F9–F12: ritenute, imposte sostitutive e rimborsi

    I righi F9, F10, F11 e F12 riguardano ritenute d’acconto subite, rimborsi da ripartire tra più soggetti e altre situazioni che richiedono rettifiche al calcolo dell’imposta finale.

    Rigo F9: ritenute su redditi a tassazione separata

    Il rigo F9 accoglie le ritenute subite su redditi soggetti a tassazione separata che non sono stati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta (definitiva). Tipici esempi sono: le ritenute su arretrati di lavoro dipendente, le ritenute su somme da precedenti rapporti di lavoro (TFR anticipato in casi particolari), le ritenute su indennità di fine rapporto non gestite completamente dal sostituto.

    Righi F10, F11, F12: acconti tassazione separata e rettifiche

    Il rigo F10 riguarda l’acconto del 20% sulla tassazione separata già versato autonomamente (distinto dall’acconto gestito dal sostituto). Questo rigo interessa principalmente chi ha percepito TFR da datori privati e deve autonomamente versare l’acconto in attesa della liquidazione definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Il rigo F11 è usato per indicare le rate del trattamento integrativo 2022 (ex Bonus Renzi/Gualtieri) da restituire, qualora il sostituto non abbia già effettuato il recupero. Il rigo F12 raccoglie invece i rimborsi da ripartire tra più soggetti in caso di dichiarazione congiunta o di crediti condivisi tra coobbligati.

    Rigo F13: imposta sostitutiva sul TFR e rivalutazioni

    Il rigo F13 è dedicato all’imposta sostitutiva dell’11% sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR) lasciato in azienda. Questa imposta grava sulla quota di TFR rivalutata annualmente (secondo gli indici ISTAT dell’inflazione), ed è dovuta ogni anno indipendentemente dalla presenza di un acconto versato nell’anno precedente.

    Il meccanismo funziona così: il datore di lavoro calcola la rivalutazione del TFR maturata nell’anno (applicando il coefficiente pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT) e versa l’imposta sostitutiva dell’11% tramite modello F24 (codice tributo 1712). L’importo versato deve essere indicato nel rigo F13 del 730 del dipendente solo se il dipendente ha gestito autonomamente questo versamento (caso raro) o se emergono differenze da regolarizzare.

    VoceDettaglio
    Imposta sostitutiva TFR11% sulla rivalutazione annua del TFR
    Base di calcoloRivalutazione = 1,5% + 75% inflazione ISTAT
    Codice tributo F241712
    Scadenza versamento datore16 dicembre di ciascun anno

    Per i lavoratori con TFR conferito ai fondi di previdenza complementare, l’imposta sostitutiva sull’11% non è dovuta sul TFR trasferito al fondo, ma eventualmente sulle quote maturate nella fase di accumulo nel fondo stesso (tassazione del rendimento al 20%). Questo aspetto non confluisce nel rigo F13 ma nei quadri dedicati alla previdenza complementare.

    Rigo F14: imposta sostitutiva locazioni brevi

    Il rigo F14, consolidato nelle istruzioni 730/2026, riguarda l’imposta sostitutiva sulle locazioni brevi (contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni, stipulati anche tramite piattaforme come Airbnb, Booking, Vrbo). Questo rigo è stato oggetto di revisione in seguito alle modifiche apportate dal D.L. 145/2023 (convertito con modificazioni) e dalle relative circolari ministeriali.

    Chi utilizza la cedolare secca per le locazioni brevi e ha già subito ritenute dalla piattaforma intermediaria (nel caso di Airbnb Italia S.r.l., la ritenuta del 21% è operata automaticamente) deve riportare in F14 l’eventuale differenza tra l’imposta dovuta e le ritenute già subite, oppure il credito emergente in caso di eccedenza. Per approfondire la cedolare secca 2026 e tutte le sue implicazioni, ti consigliamo la nostra guida dedicata.

    Rigo F15: la novità del 730/2026 — compensazione e revisione acconti

    Il rigo F15 rappresenta la principale novità del Quadro F nel modello 730/2026. Introdotto in attuazione delle disposizioni contenute nella legge delega fiscale (L. 111/2023) e dei relativi decreti attuativi, questo rigo gestisce situazioni specifiche legate alla revisione del sistema degli acconti d’imposta e alla possibilità di compensare determinate somme derivanti da imposte sostitutive speciali.

    Cosa indica il rigo F15

    Il rigo F15 si articola in più colonne e serve a gestire le seguenti casistiche:

    • Colonna 1 — Acconto ridotto per riduzione previsionale del reddito: il contribuente che prevede una significativa riduzione del proprio reddito nel 2026 rispetto al 2025 può indicare nel rigo F15, colonna 1, la quota di acconto IRPEF che intende versare in misura ridotta rispetto a quanto risulta dalla dichiarazione. È necessario conservare documentazione idonea a dimostrare la previsione di riduzione (ad esempio, situazione lavorativa mutata, cassa integrazione, riduzione attività professionale).
    • Colonna 2 — Imposta sostitutiva per rivalutazione di partecipazioni o terreni: chi ha rivalutato partecipazioni societarie o terreni (ai sensi delle proroghe periodiche delle leggi di bilancio) e ha versato l’imposta sostitutiva prevista indica in questa colonna il relativo importo già corrisposto, ai fini del corretto conteggio in sede di liquidazione 730.
    • Colonna 3 — Residui imposta sostitutiva concordato preventivo biennale (CPB): i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025 e hanno versato acconti di imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato possono indicare eventuali residui o eccedenze da riportare nel calcolo del saldo 2025.
    • Colonna 4 — Codice situazione speciale: un codice numerico da 1 a 5 che identifica la casistica applicabile, secondo la tabella prevista nelle istruzioni ministeriali del 730/2026.

    Istruzioni operative per il rigo F15

    Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il 730/2026 (pagina 87 del fascicolo istruzioni, versione aggiornata marzo 2026) chiariscono che:

    • Il rigo F15 NON va compilato se il contribuente non rientra in nessuna delle casistiche previste: la maggior parte dei contribuenti ordinari (lavoratori dipendenti, pensionati senza particolari situazioni) lascerà il rigo F15 in bianco.
    • La compilazione errata del rigo F15, in particolare l’inserimento di importi non dovuti nella colonna 1 (riduzione previsionale), può determinare l’applicazione di sanzioni per infedele dichiarazione e interessi sugli acconti non versati.
    • Per i contribuenti che aderiscono al CPB e indicano residui in colonna 3, il valore deve corrispondere esattamente agli importi risultanti dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al concordato accettato.

    Esempio pratico rigo F15 — concordato preventivo biennale: Marco è un artigiano con reddito concordato per il 2024-2025. Nel 2025 ha versato un acconto di imposta sostitutiva CPB di 1.200 euro (codice tributo 4068). Nell’elaborare il 730/2026, questo importo confluirà nel rigo F15, colonna 3, riducendo l’eventuale saldo a debito IRPEF risultante dalla liquidazione finale.

    Compilazione del Quadro F passo per passo

    Ecco una guida operativa alla compilazione del Quadro F del 730/2026, rigo per rigo, pensata per il contribuente che compila autonomamente o si reca al CAF:

    Fase 1: raccogliere i documenti necessari

    Prima di compilare il Quadro F, occorre reperire i seguenti documenti:

    • Ricevute F24 di tutti i versamenti di acconto effettuati a giugno e novembre 2025 (codici 4033, 4034, 1840, 1842)
    • Prospetto di liquidazione del 730/2025 (il “modello 730-3”) per verificare acconti, eccedenze e crediti riportati
    • Certificazione Unica 2026 (CU) rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico, per controllare le ritenute già operate
    • Eventuali comunicazioni del concordato preventivo biennale (per i soggetti ISA)
    • Contratti di locazione con cedolare secca e relativi F24 per la cedolare

    Fase 2: compilare i righi nell’ordine corretto

    L’ordine logico di compilazione del Quadro F è il seguente:

    1. F1: inserire il totale degli acconti IRPEF versati con F24 a giugno e novembre 2025 (sommare la prima e la seconda rata)
    2. F2: inserire l’acconto addizionale comunale versato autonomamente (se applicabile)
    3. F5: indicare l’eccedenza IRPEF riportata dal 730 precedente e scegliere la modalità di utilizzo (scomputo/rimborso/compensazione)
    4. F6: inserire il totale degli acconti cedolare secca versati a giugno e novembre 2025
    5. F7/F8: indicare i crediti d’imposta specifici se si è nella casistica prevista
    6. F13: indicare l’imposta sostitutiva sul TFR se non già gestita dal sostituto
    7. F15: compilare solo se si è in una delle casistiche specifiche previste (CPB, riduzione previsionale, rivalutazioni)

    Fase 3: verifica con il modello 730-3

    Una volta compilato il Quadro F, il CAF o il sostituto d’imposta produce il modello 730-3 (prospetto di liquidazione) che riporta il calcolo finale dell’imposta. Il contribuente deve verificare che:

    • Gli acconti indicati in F1 siano integralmente sottratti all’imposta lorda dovuta
    • L’eventuale credito F5 sia stato correttamente applicato secondo la modalità scelta
    • Il risultato finale (rimborso o debito) sia ragionevole e coerente con la propria situazione fiscale

    Errori comuni e come evitarli

    La compilazione del Quadro F è soggetta ad errori frequenti che possono avere conseguenze spiacevoli. Ecco i principali errori e come evitarli:

    ErroreConseguenzaCome evitarlo
    Omettere una rata di acconto IRPEF versataImposta risultante maggiorata, rimborso ridottoControllare tutti gli F24 pagati a giugno e novembre
    Compilare F15 senza rientrare nella casisticaSanzione + interessi su acconto insufficienteVerificare attentamente le istruzioni AdE
    Indicare in F6 acconto cedolare mai versatoReato di dichiarazione infedeleVerificare i versamenti cedolare secca con F24
    Non indicare eccedenza IRPEF da anno precedente (F5)Credito non utilizzato, doppio pagamentoControllare il prospetto 730-3 dell’anno scorso
    Scegliere rimborso in F5 ma avere debiti verso AdECompensazione automatica da AdE, rimborso ridottoVerificare la propria posizione sul cassetto fiscale
    Confondere acconto cedolare (F6) con IRPEF (F1)Duplicazione o omissione di importiTenere separate le ricevute per tipologia di tributo

    Casi pratici: esempi di compilazione del Quadro F

    Per rendere concreta la compilazione del Quadro F, presentiamo tre casi tipici con i relativi dati da inserire.

    Caso 1 — Lavoratore dipendente standard

    Luca è un impiegato. Il suo sostituto d’imposta (datore di lavoro) ha già trattenuto tutto il necessario dalla busta paga nel corso del 2025. Non ha effettuato versamenti autonomi tramite F24. Non ha immobili in locazione con cedolare secca. Non rientra nel CPB.

    Compilazione Quadro F: tutti i righi F1–F15 rimangono in bianco o a zero. Gli acconti sono stati trattenuti dal sostituto d’imposta e risultano già nella CU 2026. Il 730 verrà liquidato senza intervenire sul Quadro F.

    Caso 2 — Pensionato con immobile locato a cedolare secca

    Maria è pensionata INPS. Ha un appartamento affittato con contratto 4+4 a canone libero e ha optato per la cedolare secca al 21%. Nel 2025 ha versato autonomamente: acconto cedolare secca prima rata (giugno 2025): 420 euro; seconda rata (novembre 2025): 630 euro. Totale acconto cedolare versato: 1.050 euro. Eccedenza IRPEF dalla dichiarazione 2025: 180 euro (sceglie rimborso).

    Compilazione Quadro F:

    • F1: 0 (INPS ha trattenuto gli acconti IRPEF pensione)
    • F5: 180 euro — casella rimborso selezionata
    • F6: 1.050 euro (totale acconti cedolare secca versati con F24)

    Caso 3 — Professionista con CPB e riduzione previsionale del reddito

    Federica è una consulente fiscale con regime ISA che ha aderito al concordato preventivo biennale. Nel 2025 ha versato un acconto IRPEF ordinario (F1) di 3.200 euro (prima + seconda rata) e un acconto di imposta sostitutiva CPB (codice tributo 4068) di 900 euro. Per il 2026 prevede una significativa riduzione del reddito a causa di un’interruzione del principale mandato professionale.

    Compilazione Quadro F:

    • F1: 3.200 euro (acconti IRPEF versati con F24)
    • F15, colonna 3: 900 euro (imposta sostitutiva CPB)
    • F15, colonna 1: importo ridotto acconto 2026 (da calcolare sulla base del reddito previsionale 2026)
    • F15, colonna 4: codice situazione speciale CPB (secondo tabella istruzioni AdE)

    Attenzione: per Federica è essenziale farsi assistere da un CAF o da un consulente fiscale abilitato, poiché la compilazione del rigo F15 richiede una valutazione precisa e documentata per evitare sanzioni. Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza personalizzata sul 730/2026 e sulle implicazioni del concordato preventivo biennale. Leggi anche la nostra guida sulla detrazione del mutuo nel 730/2026 per ottimizzare ulteriormente la tua dichiarazione.

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    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    Domande Frequenti sul Quadro F del 730/2026

    Cosa succede se dimentico di indicare un acconto IRPEF versato nel rigo F1?

    Se dimentichi di indicare un acconto IRPEF nel rigo F1, il calcolo finale risultera errato e potrebbe emergere un debito d’imposta che in realta non esiste. Questo errore comporta un rimborso inferiore al dovuto o un versamento non necessario. Puoi correggere presentando un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026 oppure, in alternativa, presentare il modello Redditi PF entro il 30 novembre 2026.

    Il rigo F15 va compilato da tutti i contribuenti?

    No. Il rigo F15 va compilato solo da chi rientra in specifiche casistiche: contribuenti in regime ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale, chi ha rivalutato partecipazioni o terreni e versato la relativa imposta sostitutiva, o chi prevede una riduzione significativa documentabile del reddito 2026. La grande maggioranza dei lavoratori dipendenti e pensionati lascia il rigo F15 completamente in bianco.

    Posso indicare in F6 l’acconto cedolare secca anche se l’ho versato in ritardo?

    Si, l’acconto cedolare secca versato tardivamente (con ravvedimento operoso) puo comunque essere indicato nel rigo F6, a patto che sia stato effettivamente versato prima della presentazione del modello 730. Il versamento tardivo con ravvedimento non preclude l’indicazione dell’importo, ma le sanzioni e gli interessi del ravvedimento non sono recuperabili tramite la dichiarazione.

    Cosa significa ‘eccedenza IRPEF’ nel rigo F5 e quando conviene scegliere il rimborso?

    L’eccedenza IRPEF nel rigo F5 e il credito IRPEF emerso dalla dichiarazione dell’anno precedente che non e stato ancora utilizzato. Conviene scegliere il rimborso diretto quando non si prevedono debiti futuri significativi o quando si ha urgenza della liquidita. Conviene invece optare per il riporto a scomputo dell’acconto se si prevede di dover versare acconti IRPEF a novembre 2026 (si riduce il versamento F24). Non conviene scegliere la compensazione F24 se non si hanno altri tributi da compensare.

    Gli acconti trattenuti in busta paga vanno indicati nel Quadro F?

    No. Gli acconti IRPEF e di addizionale comunale trattenuti dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico attraverso la busta paga NON vanno indicati nel Quadro F. Questi importi sono gia ricompresi nelle ritenute certificate dalla Certificazione Unica (CU 2026) e vengono automaticamente considerati dal CAF o dal sostituto d’imposta in fase di liquidazione. Il Quadro F riguarda solo i versamenti autonomi effettuati tramite modello F24.

    Cosa fare se ho commesso un errore nel Quadro F del 730 già presentato?

    Se hai gia presentato il 730/2026 e ti accorgi di un errore nel Quadro F (ad esempio un acconto omesso o un importo errato), puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026. Il 730 integrativo sostituisce completamente il precedente. Se scopri l’errore dopo tale data, devi presentare il modello Redditi PF 2026 (ex Unico) entro il 30 novembre 2026 oppure, nei casi piu gravi, procedere con la dichiarazione integrativa nei termini di legge.


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      Modello 730/2026: Quadro B Fabbricati e Novita CIN per Affitti Brevi

      Dichiarazione dei redditi 730

      Il quadro B del modello 730/2026 e la sezione dedicata ai redditi dei fabbricati: e qui che il contribuente con una o piu unita immobiliari (prima casa, seconda casa, abitazione locata, comodato gratuito, affitti brevi) deve riportare rendite catastali, periodi di possesso e canoni percepiti nel 2025. La compilazione sembra semplice ma nasconde insidie, soprattutto da quando e diventato operativo il CIN (Codice Identificativo Nazionale) per le locazioni brevi e le strutture ricettive.

      In questa guida del CAF Centro Fiscale di Udine trovi tutte le regole aggiornate per compilare correttamente il quadro B nel 730/2026 (anno d’imposta 2025): codici utilizzo, esclusioni, regole IMU/IRPEF, cedolare secca e la novita CIN che riguarda chi affitta anche per pochi giorni l’anno.

      Indice dei contenuti

      1. Cos’e il quadro B e a chi serve
      2. Cosa indicare nel quadro B (righi B1-B11)
      3. Novita CIN per affitti brevi e turistici
      4. Esclusioni dal quadro B
      5. IMU vs IRPEF: cosa cambia
      6. Cedolare secca per le locazioni
      7. Errori piu comuni da evitare
      8. Come compilare con il CAF Centro Fiscale
      9. Domande frequenti (FAQ)

      Cos’e il quadro B e a chi serve

      Il quadro B del modello 730 e dedicato ai redditi dei fabbricati, ovvero ai redditi fondiari prodotti dalle unita immobiliari urbane iscritte nel Catasto edilizio urbano. La sua funzione e duplice: da un lato consente all’Agenzia delle Entrate di calcolare l’IRPEF dovuta sui redditi degli immobili, dall’altro garantisce la corretta applicazione del rapporto tra IMU e IRPEF (che dal 2014 si escludono a vicenda sugli immobili non locati, salvo eccezioni).

      Chi deve compilare il quadro B

      • Proprietari di fabbricati situati in Italia iscritti o iscrivibili in catasto;
      • Titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
      • Soci di societa semplici che producono redditi di fabbricati;
      • Locatari in caso di locazione breve effettuata in qualita di sublocatori o comodatari (per i canoni percepiti).

      Casi di esonero

      Non e tenuto a compilare il quadro B (e quindi puo restare esonerato dalla dichiarazione, salvo altri obblighi) chi possiede esclusivamente:

      • L’abitazione principale (con eventuali pertinenze) non di lusso, su cui paga IMU agevolata o e esente, e ha solo redditi da lavoro dipendente o pensione gia tassati alla fonte;
      • Fabbricati per cui sussistono cause di esenzione IRPEF totale (fabbricati rurali strumentali con codice 17, immobili in costruzione, ecc.).

      Cosa indicare nel quadro B (righi B1-B11)

      Il quadro B si articola in due sezioni: la Sezione I (righi da B1 a B11) per i dati anagrafici e catastali di ciascun immobile, e la Sezione II per i dati relativi ai contratti di locazione. Vediamo i campi principali.

      Sezione I – Dati identificativi dell’immobile

      • Colonna 1 – Rendita catastale: si indica la rendita non rivalutata risultante dalla visura catastale; il sistema applica automaticamente la rivalutazione del 5%;
      • Colonna 2 – Codice utilizzo: il dato piu importante; dipende dall’uso effettivo dell’immobile (vedi tabella sotto);
      • Colonna 3 – Giorni di possesso: massimo 365; in caso di acquisto/vendita nell’anno si indicano i giorni effettivi;
      • Colonna 4 – Percentuale di possesso: 100% se proprietario unico, quota effettiva in caso di comproprieta;
      • Colonna 5 – Codice canone: indica il regime di tassazione del canone (cedolare 21%, 10%, IRPEF ordinaria, ecc.);
      • Colonna 6 – Canone di locazione: per gli immobili dati in affitto, importo del canone annuale rapportato ai giorni e alla percentuale di possesso;
      • Colonna 7 – Casi particolari: per immobili di interesse storico/artistico, immobili inagibili, ecc.;
      • Colonne 8-12: continuazione, codice comune, abitazione principale, immobili antisismici, cedolare secca, esenzioni IMU.

      I codici utilizzo piu importanti

      CodiceSignificato
      1Abitazione principale
      2Immobile a disposizione (seconda casa non locata)
      3Immobile locato in regime di libero mercato (canone libero)
      4Canone concordato con cedolare secca
      5Pertinenza abitazione principale (box, cantina, soffitta)
      8Immobile locato in regime convenzionale (equo canone)
      9Altri usi (es. unita non utilizzata in attesa di destinazione)
      10Abitazione concessa in uso gratuito a familiare residente
      11Locazione parziale (parte affittata, parte abitata)
      12Immobile di interesse storico-artistico locato
      16Immobile situato in Comune colpito da calamita (esente)
      17Immobile rurale strumentale (esente IRPEF)
      18Immobile in Provincia di Trento o Bolzano soggetto a IMI/IMIS
      19Immobile esente per enti non commerciali

      Attenzione: per le locazioni brevi (durata fino a 30 giorni) c’e un trattamento dedicato; il codice utilizzo e il 3 (libero mercato) o, se si opta per la cedolare, il 4, ma il dato si combina con la sezione II e con il nuovo riquadro per il CIN (vedi paragrafo dedicato).

      Sezione II – Dati dei contratti di locazione

      In Sezione II vanno indicati gli estremi di registrazione del contratto (data, numero, serie, codice ufficio) o, in alternativa, gli estremi della denuncia/comunicazione presentata. Per gli affitti brevi sotto i 30 giorni la registrazione del contratto non e obbligatoria, ma resta l’obbligo di comunicazione di alloggiati alla Questura e l’indicazione del CIN nelle pubblicita e nei contratti.

      Novita CIN: il Codice Identificativo Nazionale per affitti brevi e turistici

      La principale novita che impatta il quadro B 730/2026 e l’obbligo del CIN – Codice Identificativo Nazionale, introdotto dall’art. 13-ter del DL 145/2023 (decreto Anticipi) e diventato pienamente operativo nel corso del 2025 dopo l’avvio della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) gestita dal Ministero del Turismo.

      Cos’e il CIN e a cosa serve

      Il CIN e un codice alfanumerico univoco assegnato a ciascuna unita immobiliare destinata a:

      • Locazione per finalita turistiche (ai sensi della L. 431/1998);
      • Locazioni brevi di durata non superiore a 30 giorni (DL 50/2017);
      • Strutture ricettive turistiche alberghiere ed extralberghiere (B&B, agriturismi, affittacamere, case vacanza).

      Il codice deve essere esposto all’esterno dello stabile e indicato in tutti gli annunci pubblicitari (siti, portali OTA come Airbnb e Booking, social media) e nei contratti.

      Come ottenere il CIN

      Il CIN si ottiene gratuitamente accedendo al portale BDSR del Ministero del Turismo (bdsr.ministeroturismo.gov.it) tramite SPID o CIE. Occorre inserire i dati catastali dell’immobile, i requisiti di sicurezza (estintori, rilevatori di gas e CO) e i dati del titolare. Il rilascio e immediato.

      Come si dichiara il CIN nel 730/2026

      Nel modello 730/2026, per gli immobili destinati a locazioni brevi (codice utilizzo 3 o 4) e necessario riportare il CIN nell’apposita colonna del quadro B, in corrispondenza dell’unita immobiliare interessata. La compilazione del campo CIN e obbligatoria: la sua mancanza puo far scattare i controlli automatici incrociati tra Agenzia delle Entrate e Banca dati strutture ricettive.

      Sanzioni per chi non rispetta gli obblighi CIN

      • Mancata richiesta del CIN: sanzione amministrativa indicativamente da 800 a 8.000 euro per ciascuna struttura/immobile (l’importo varia in base alla dimensione della struttura – da verificare con il decreto attuativo aggiornato);
      • Mancata esposizione del CIN all’esterno o nelle pubblicita: sanzione indicativamente da 500 a 5.000 euro per ciascuna inserzione/struttura;
      • Affitti brevi senza CIN: in caso di accertamento, l’amministrazione puo procedere alla rimozione dell’annuncio dai portali e al recupero delle imposte.

      Per gli importi esatti delle sanzioni e le scadenze aggiornate, fare riferimento al sito ufficiale del Ministero del Turismo e all’Agenzia delle Entrate.

      Esclusioni dal quadro B: cosa NON va dichiarato

      Non tutti gli immobili posseduti generano un reddito da dichiarare nel quadro B. Sono esclusi:

      • Immobili in costruzione o in ristrutturazione: fino al termine dei lavori e all’accatastamento, non producono reddito imponibile (purche siano effettivamente non utilizzati);
      • Immobili posseduti da societa di persone o di capitali nell’esercizio dell’attivita d’impresa (vanno nel quadro RB del modello Redditi PF/SC);
      • Immobili oggetto di sequestro o confisca finche perdura il provvedimento;
      • Fabbricati rurali strumentali (codice utilizzo 17): se rispettano i requisiti del DM 26/7/2012, sono esenti IRPEF perche il reddito e gia compreso in quello dominicale del terreno;
      • Immobili esenti IMU/IRPEF a seguito di terremoti recenti (codice 16), nei Comuni indicati dalle ordinanze di Protezione civile;
      • Immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e relative pertinenze.

      Anche gli immobili totalmente inagibili o collabenti (categoria catastale F/2) non concorrono a formare reddito ma vanno comunque indicati con il codice 9 e l’opportuno codice “casi particolari”.

      IMU vs IRPEF: il principio di alternativita

      Una delle regole piu importanti per la compilazione corretta del quadro B e il principio di alternativita IMU/IRPEF: dal 2014, l’IMU sostituisce l’IRPEF e relative addizionali su tutti gli immobili non locati. Vediamo gli scenari principali.

      Abitazione principale

      • Categoria non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7): esente IMU (regola generale) e esente IRPEF;
      • Categoria di lusso (A/1, A/8, A/9): IMU dovuta con aliquota agevolata, IRPEF non dovuta sul reddito dell’abitazione (sostituita da IMU).

      Seconda casa non locata

      Se l’immobile e nello stesso Comune dell’abitazione principale: paga IMU + e dovuta IRPEF al 50% della rendita catastale rivalutata maggiorata di 1/3 (codice utilizzo 2). Se invece e in altro Comune: paga solo IMU, IRPEF non dovuta.

      Immobile locato

      Se l’immobile e locato: si paga IMU e IRPEF (o cedolare secca) sul canone. L’alternativita non opera per gli immobili che producono reddito da locazione.

      Cedolare secca per le locazioni: aliquote 2026

      La cedolare secca e un regime sostitutivo opzionale che consente di tassare il canone di locazione con un’aliquota fissa, escludendolo dal reddito complessivo IRPEF. E spesso piu vantaggioso, soprattutto per chi ha aliquote IRPEF medio-alte. Le aliquote in vigore nel 2026 (per i redditi 2025) sono:

      Tipologia contrattoAliquota
      Canone libero (4+4 anni)21%
      Canone concordato (3+2) in Comuni ad alta tensione abitativa10%
      Affitti brevi – primo immobile destinato a locazione breve21%
      Affitti brevi – dal secondo al quarto immobile26%
      Affitti brevi – oltre 4 immobili (attivita imprenditoriale)Non si applica la cedolare; obbligo P.IVA

      Vantaggi cedolare secca: aliquota fissa indipendente dagli scaglioni IRPEF, esclusione del canone dal reddito complessivo (utile per ISEE e detrazioni), nessuna imposta di registro e di bollo annuale.

      Svantaggi: rinuncia all’aggiornamento ISTAT del canone per la durata dell’opzione, perdita delle detrazioni per canoni di locazione (lato inquilino), e canone non concorre alla formazione del reddito utile per altre agevolazioni.

      L’opzione si esercita in dichiarazione barrando l’apposita casella in colonna “Cedolare secca” del quadro B (codice canone 3 per la cedolare 21%, codice 4 per il 10% concordato).

      Errori piu comuni da evitare nel quadro B

      • Dimenticare il CIN per gli immobili affittati con contratti di locazione breve: il sistema dei controlli automatizzati ora incrocia i dati con la BDSR;
      • Confondere abitazione principale con prima casa: la “prima casa” e una nozione fiscale legata all’acquisto (agevolazioni 2%/4%); l'”abitazione principale” e la dimora abituale e residenza anagrafica del contribuente. Solo quest’ultima beneficia del codice 1;
      • Errato calcolo del periodo di possesso in caso di compravendita: i giorni vanno calcolati dalla data del rogito (incluso il giorno per il venditore o per l’acquirente, mai entrambi);
      • Mancata indicazione di immobili posseduti per pochi mesi: anche un immobile ereditato a novembre o acquistato a dicembre va dichiarato con i giorni effettivi;
      • Errore sulla percentuale di possesso in caso di comproprieta: ogni comproprietario dichiara solo la propria quota;
      • Omessa indicazione delle pertinenze (codice 5): box, cantina, soffitta vanno indicati separatamente con il loro identificativo catastale;
      • Cedolare secca dichiarata male: non basta barrare la casella, serve aver inviato il modello RLI all’Agenzia delle Entrate alla registrazione del contratto.

      Compila il quadro B con il CAF Centro Fiscale di Udine

      Compilare il quadro B in autonomia puo essere rischioso: tra codici utilizzo, novita CIN, scelte di cedolare secca e principio di alternativita IMU/IRPEF, e facile commettere errori che si traducono in sanzioni o accertamenti. Affidati al CAF Centro Fiscale di Udine: i nostri operatori si occupano di tutto, dal controllo delle visure catastali all’invio telematico del 730.

      Documenti necessari per il quadro B

      • Visure catastali aggiornate di tutti gli immobili posseduti (anche pertinenze);
      • Atti di acquisto/vendita intervenuti nel 2025;
      • Atti di successione o donazione ricevuti nel 2025;
      • Contratti di locazione registrati e relative ricevute di pagamento dell’imposta di registro (per chi non ha optato per la cedolare);
      • Eventuali contratti di locazione breve e codice CIN assegnato all’immobile;
      • F24 IMU pagati nel 2025 (acconto giugno + saldo dicembre);
      • Modello RLI presentato all’Agenzia delle Entrate per l’opzione cedolare secca (se applicabile).

      Vantaggi del CAF Centro Fiscale

      • Visto di conformita: ti garantiamo la correttezza formale della dichiarazione e ci assumiamo la responsabilita fiscale verso l’Agenzia delle Entrate;
      • Controllo incrociato dei dati catastali con quanto comunicato dall’Agenzia;
      • Assistenza per il CIN: ti aiutiamo a richiederlo e a gestirlo correttamente in dichiarazione;
      • Calcolo della convenienza tra cedolare secca e IRPEF ordinaria;
      • Rispetto delle scadenze: il 730/2026 va inviato entro il 30 settembre 2026.

      Prenota l’appuntamento per il tuo 730/2026

      Il CAF Centro Fiscale di Udine ti assiste passo passo nella compilazione del modello 730/2026, anche per i casi piu complessi del quadro B (affitti brevi, CIN, cedolare secca, immobili in comproprieta).

      • Indirizzo: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – Udine
      • Telefono: 0432 1638640
      • WhatsApp: 366 6018121
      • Servizio dedicato: Modello 730 Dichiarazione dei Redditi

      📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

      Il CAF Centro Fiscale di Udine offre la compilazione e l’invio del Modello 730 e del Modello Redditi PF. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

      Domande frequenti (FAQ)

      Devo dichiarare la prima casa nel quadro B del 730/2026?

      Si, l’abitazione principale (con codice utilizzo 1) e relative pertinenze (codice 5) vanno indicate, ma se non e di lusso (categorie A/1, A/8, A/9) il reddito e azzerato grazie alla deduzione equivalente alla rendita rivalutata. Resta comunque un’indicazione obbligatoria per il quadro complessivo del patrimonio.

      Cos’e il CIN e quando va indicato nel 730/2026?

      Il CIN (Codice Identificativo Nazionale) e il codice univoco assegnato dal Ministero del Turismo a ogni unita immobiliare destinata a locazione breve, locazione turistica o struttura ricettiva. Va indicato nel quadro B del 730/2026 in corrispondenza dell’immobile interessato, accanto al codice utilizzo 3 o 4.

      Posso usare la cedolare secca anche per gli affitti brevi?

      Si, ma con un’avvertenza: dal 2024 la cedolare e al 21% solo per il primo immobile destinato a locazione breve, mentre dal secondo al quarto sale al 26%. Oltre 4 immobili l’attivita si presume imprenditoriale e occorre aprire la partita IVA, perdendo l’accesso al regime agevolato.

      Cosa succede se dimentico un immobile nel quadro B?

      L’omissione e sanabile con il 730 integrativo entro il 25 ottobre, oppure con il modello Redditi PF correttivo o integrativo. Se l’errore viene rilevato dall’Agenzia, scattano sanzioni dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta, riducibili con il ravvedimento operoso.

      Gli immobili in ristrutturazione vanno dichiarati nel quadro B?

      No, non producono reddito imponibile durante i lavori, purche risultino effettivamente non utilizzati e i lavori siano regolarmente comunicati al Comune. Vanno comunque indicati con il codice 9 (altri usi) o segnalati come immobili in costruzione (codice F/3 o F/4 in catasto).

      L’IMU e alternativa all’IRPEF su tutti gli immobili?

      No, l’alternativita opera solo sugli immobili non locati. Sugli immobili affittati si paga sia IMU sia IRPEF (o cedolare). C’e poi l’eccezione delle seconde case nello stesso Comune dell’abitazione principale: pagano IMU + 50% IRPEF su rendita maggiorata di 1/3.

      Entro quando devo presentare il 730/2026?

      Il termine ordinario per il 730/2026 e il 30 settembre 2026. Per il modello Redditi PF (richiesto se hai redditi non compatibili con il 730) il termine e il 31 ottobre 2026. Prenota per tempo l’appuntamento al CAF per evitare le code di settembre.

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