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Tag Archivio per: osteopata

Osteopati, Professionisti Sanitari

Osteopatia, si aprono le porte del Sistema Sanitario Nazionale: cosa cambia nel 2026

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

L osteopatia compie un passaggio storico: dopo oltre vent anni di attesa, con la legge 3/2018 (legge Lorenzin) e i decreti attuativi giunti tra il 2023 e il 2024, l osteopata e ufficialmente la diciannovesima professione sanitaria italiana. Nel 2026 si entra nella fase operativa: laurea triennale attivata nelle universita, albo dedicato all interno dell ordine TSRM-PSTRP, percorso transitorio per chi esercita da anni e progressivo ingresso delle prestazioni osteopatiche nel SSN.

Il cambiamento ha riflessi importanti anche sul piano fiscale per i contribuenti: le prestazioni rese da un osteopata regolarmente iscritto all elenco speciale ad esaurimento o all albo, sono detraibili al 19% nel modello 730 come spesa sanitaria ed esenti IVA ai sensi dell art. 10 del DPR 633/1972. In questa guida ricostruiamo il quadro normativo aggiornato al 2026, spieghiamo cosa significa concretamente l ingresso dell osteopatia nel SSN e analizziamo gli aspetti fiscali piu rilevanti per chi esercita la professione e per chi usufruisce delle prestazioni.

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Indice dei contenuti

  1. Osteopata professione sanitaria: il quadro normativo
  2. La legge 3/2018 (Lorenzin) e l istituzione della professione
  3. DPCM 25 marzo 2024: il profilo professionale dell osteopata
  4. Ordinamento didattico: la laurea in osteopatia (DM 7 luglio 2023)
  5. Albo TSRM-PSTRP ed elenco speciale ad esaurimento
  6. Le porte aperte del SSN: cosa cambia nel 2026
  7. Detrazione IRPEF 19% sulle prestazioni osteopatiche
  8. Esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie dell osteopata
  9. Tessera sanitaria e invio dati: gli obblighi degli osteopati
  10. Regime fiscale dell osteopata: partita IVA e forfettario
  11. Domande frequenti su osteopatia e SSN

Osteopata professione sanitaria: il quadro normativo

L osteopata e oggi una professione sanitaria a tutti gli effetti, riconosciuta dall ordinamento italiano. Si tratta del riconoscimento giuridico piu importante mai ottenuto dalla categoria, frutto di un percorso normativo lungo e articolato che si e concluso nel biennio 2023-2024 con i decreti attuativi necessari a rendere operativa la legge istitutiva del 2018.

Il quadro normativo aggiornato al 2026 poggia su quattro pilastri fondamentali: la legge 3/2018 che ha istituito la professione, il DPCM 25 marzo 2024 che ne ha definito il profilo professionale, il decreto interministeriale 7 luglio 2023 che ha approvato l ordinamento didattico della laurea, e i decreti del Ministero della Salute che disciplinano l iscrizione all elenco speciale ad esaurimento gestito dall ordine TSRM-PSTRP.

Per il cittadino, questo significa una cosa concreta: rivolgersi a un osteopata regolarmente iscritto al proprio ordine professionale garantisce standard di formazione e responsabilita pari a quelli delle altre professioni sanitarie, con tutte le tutele e i diritti che ne derivano, inclusa la possibilita di detrarre la spesa nella dichiarazione dei redditi.

La legge 3/2018 (Lorenzin) e l istituzione della professione

Il punto di partenza e la legge 11 gennaio 2018, n. 3, conosciuta come legge Lorenzin dal nome dell allora Ministro della Salute. Si tratta di un provvedimento ampio in materia di professioni sanitarie e sicurezza delle cure, che all articolo 7 ha individuato espressamente l osteopata e il chiropratico come nuove professioni sanitarie.

Il comma 1 dell articolo 7 stabilisce che “sono individuate le professioni sanitarie dell osteopata e del chiropratico”. La norma rinvia a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell Universita e della Ricerca, per la definizione dell ambito di attivita, delle funzioni caratterizzanti e del titolo abilitante.

Il lungo iter attuativo (2018-2024)

Tra la legge istitutiva e la piena attuazione sono passati oltre sei anni. Le tappe principali:

  • 11 gennaio 2018: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 3/2018, articolo 7 sull osteopata.
  • 2019-2022: lavori della commissione tecnica presso il Ministero della Salute per la definizione del profilo.
  • 7 luglio 2023: decreto interministeriale Ministero dell Universita – Ministero della Salute che approva l ordinamento didattico della laurea in osteopatia (classe LSNT/2).
  • 25 marzo 2024: DPCM che definisce il profilo professionale dell osteopata, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
  • 2024-2025: decreti del Ministero della Salute per l istituzione dell elenco speciale ad esaurimento presso l ordine TSRM-PSTRP.
  • 2025-2026: avvio dei corsi di laurea presso le universita italiane e prime iscrizioni all albo.

Il ritardo nell attuazione si spiega con la complessita tecnica del passaggio: definire una nuova professione sanitaria significa stabilire competenze esclusive, percorso formativo universitario, sistema di equipollenza per chi gia esercita e regole di iscrizione all ordine. Tutto cio coinvolge piu ministeri e richiede il parere del Consiglio Superiore di Sanita.

DPCM 25 marzo 2024: il profilo professionale dell osteopata

Il DPCM 25 marzo 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e il provvedimento che ha finalmente definito il profilo professionale dell osteopata. Si tratta del cuore operativo della riforma: chiarisce cosa fa, come lo fa e con quali limiti l osteopata nel sistema sanitario italiano.

Cosa fa l osteopata secondo il DPCM

Il DPCM definisce l osteopatia come una disciplina ad indirizzo salutogenico, basata sul contatto manuale per la valutazione, la prevenzione e l intervento in ambito non farmacologico, non invasivo e non strumentale. L osteopata opera in ambito di alterazioni funzionali, e non interviene su patologie o condizioni che richiedano competenze medico-specialistiche.

In termini pratici, l osteopata:

  • effettua valutazione e trattamento manuale osteopatico di disfunzioni somatiche;
  • opera in ambito di alterazioni funzionali del sistema neuromuscolo-scheletrico;
  • non formula diagnosi mediche ne prescrive farmaci o esami strumentali;
  • indirizza il paziente al medico di medicina generale o allo specialista quando rileva segni di pertinenza medica;
  • opera in autonomia professionale e responsabilita, in regime libero-professionale o nell ambito di strutture sanitarie pubbliche o private.

Tabella riassuntiva: ambiti dell osteopata

AmbitoCosa fa l osteopataCosa NON fa
ValutazioneAnamnesi osteopatica, palpazione, test funzionaliDiagnosi medica, prescrizione esami
TrattamentoManipolazioni manuali, tecniche miofasciali, viscerali, cranialiTerapie farmacologiche, fisioterapia strumentale
SettingStudio professionale, struttura sanitaria, ospedale (con convenzione)Attivita riservate ai medici (chirurgia, prescrizione farmaci)
PazientiAdulti, anziani, bambini, donne in gravidanza, sportiviPazienti con patologie acute di pertinenza medica esclusiva

Ordinamento didattico: la laurea in osteopatia (DM 7 luglio 2023)

Per esercitare come osteopata in Italia, dal 2026 in poi, occorre una laurea universitaria triennale dedicata. Il decreto interministeriale 7 luglio 2023, emanato congiuntamente dal Ministro dell Universita e della Ricerca e dal Ministro della Salute, ha approvato l ordinamento didattico della classe di laurea in Osteopatia, inserita nell ambito delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (classe LSNT/2).

Caratteristiche del corso di laurea

  • Durata: 3 anni accademici, articolati in 6 semestri.
  • Crediti: 180 CFU complessivi.
  • Classe di laurea: LSNT/2 – Professioni Sanitarie della Riabilitazione.
  • Titolo conseguito: Dottore in Osteopatia, abilitante all esercizio della professione.
  • Accesso: a numero programmato a livello nazionale (test di ammissione delle professioni sanitarie).
  • Tirocinio: significativa quota di crediti dedicati alla pratica clinica.

Materie principali del piano di studi

Il piano formativo combina materie biomediche di base (anatomia, fisiologia, biochimica, patologia generale), discipline cliniche (ortopedia, neurologia, reumatologia, ginecologia, pediatria) e materie caratterizzanti dell osteopatia (principi e tecniche osteopatiche, palpazione, manipolazione vertebrale e periferica, osteopatia viscerale e craniale, ragionamento clinico osteopatico, etica e deontologia).

Le universita che hanno attivato il corso

I primi corsi di laurea in osteopatia hanno preso avvio nell anno accademico 2024-2025 presso alcune universita italiane convenzionate con scuole di osteopatia esistenti. L attivazione progredisce nel triennio 2025-2027, con un numero crescente di sedi e di posti banditi. La laurea ottenuta in Italia abilita direttamente all esercizio e all iscrizione all albo, senza ulteriori esami di Stato.

Albo TSRM-PSTRP ed elenco speciale ad esaurimento

Una volta acquisito il titolo, l osteopata deve iscriversi all albo per poter esercitare. Il riferimento e la Federazione Nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, ovvero l ordine professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, istituito con la legge 3/2018 stessa.

Due percorsi di iscrizione

Esistono due modalita di iscrizione, pensate per due platee diverse:

1. Albo ordinario (nuovi laureati)

Riservato a chi consegue la laurea triennale in osteopatia dopo l attivazione dei corsi universitari. L iscrizione e automatica su domanda, presentando il titolo abilitante, e da accesso al pieno esercizio della professione su tutto il territorio nazionale e nell ambito del SSN.

2. Elenco speciale ad esaurimento (osteopati gia operanti)

E lo strumento di sanatoria per chi esercitava la professione di osteopata prima dell entrata in vigore dei decreti attuativi. La logica e quella di non penalizzare i professionisti che hanno costruito una carriera in assenza di una regolamentazione e che, in molti casi, hanno frequentato scuole private di osteopatia poi non equipollenti alla laurea.

Per accedere all elenco speciale occorre dimostrare:

  • il possesso di un titolo formativo in osteopatia (diploma di scuola privata, master, ecc.) rilasciato prima della data di apertura dei corsi universitari;
  • oppure, in alternativa, un esercizio professionale documentato per un periodo congruo di tempo, secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministero della Salute;
  • il superamento di una eventuale prova di valutazione, ove prevista dai decreti attuativi specifici.

L elenco e definito “ad esaurimento” perche, una volta chiuse le iscrizioni con i decreti attuativi specifici, non sara piu possibile entrarvi: chi non si iscrive nei termini perde la possibilita di esercitare in modo regolare se non con la nuova laurea.

Quanto costa l iscrizione

L iscrizione all ordine TSRM-PSTRP comporta una tassa annuale variabile per ogni ordine provinciale, generalmente compresa tra 100 e 200 euro l anno. A questa si aggiungono eventuali quote di prima iscrizione una tantum. La quota e deducibile dal reddito professionale per chi esercita come libero professionista.

Le porte aperte del SSN: cosa cambia nel 2026

Il riconoscimento dell osteopatia come professione sanitaria apre, almeno in linea di principio, le porte del Sistema Sanitario Nazionale. E la grande novita simbolica del 2026: l osteopatia esce dal limbo delle discipline bionaturali ed entra a tutti gli effetti tra le professioni che possono operare nelle strutture pubbliche del SSN, nelle convenzioni regionali e nei progetti di sanita integrata.

Cosa significa concretamente

L ingresso nel SSN non e ne automatico ne immediato. Significa che:

  • l osteopata puo essere assunto o convenzionato da aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere e strutture sanitarie pubbliche o accreditate;
  • le sue prestazioni possono essere inserite nei percorsi assistenziali integrati, soprattutto in ortopedia, riabilitazione, terapia del dolore, ginecologia ostetrica;
  • le Regioni possono attivare specifici progetti sperimentali o convenzioni con osteopati, come gia avvenuto in passato in via pionieristica in alcune Regioni;
  • l osteopatia non rientra ancora nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), e quindi non e una prestazione “di diritto” coperta dal SSN per tutti i cittadini.

Il passaggio successivo, atteso negli anni a venire, e l eventuale inclusione di specifiche prestazioni osteopatiche nei LEA: solo a quel punto si potra parlare di osteopatia come prestazione completamente garantita dal sistema sanitario pubblico, esigibile dal cittadino con l unico costo del ticket. Ad oggi, l accesso passa prevalentemente per il regime libero-professionale e per le polizze sanitarie integrative.

L impatto sul cittadino

Per il cittadino utente, l ingresso dell osteopata tra i professionisti sanitari comporta:

  • maggior tutela: il professionista cui ci si rivolge e ora iscritto a un ordine, con codice deontologico, vigilanza disciplinare e copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilita professionale;
  • certezza del titolo: la qualifica di osteopata e oggi protetta; chi la usa senza requisiti commette esercizio abusivo della professione;
  • integrazione con altri professionisti sanitari: l osteopata puo collaborare formalmente con medici, fisioterapisti e altri sanitari nei percorsi di cura;
  • detraibilita della spesa, come vedremo, alle condizioni previste dalla normativa fiscale.

Detrazione IRPEF 19% sulle prestazioni osteopatiche

Il riconoscimento dell osteopata come professione sanitaria ha un effetto immediato e tangibile per i contribuenti: le prestazioni osteopatiche sono spese sanitarie detraibili al 19% dall IRPEF, nel modello 730 o Redditi PF.

Quando la spesa e detraibile

La detrazione spetta a condizione che la prestazione sia resa da un osteopata iscritto all albo o all elenco speciale ad esaurimento dell ordine TSRM-PSTRP. La detrazione e disciplinata dall articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR (DPR 917/1986), che ammette in detrazione le spese sanitarie sostenute per “prestazioni rese da medici e da personale sanitario abilitato”.

Tabella esempio: quanto si risparmia con la detrazione 19%

Spesa osteopatica annuaFranchigiaBase di calcoloDetrazione IRPEF 19%
500 euro129,11 euro370,89 eurocirca 70 euro
800 euro129,11 euro670,89 eurocirca 127 euro
1.200 euro129,11 euro1.070,89 eurocirca 203 euro
2.000 euro129,11 euro1.870,89 eurocirca 355 euro

Attenzione alla franchigia: le spese sanitarie sono detraibili solo per la parte che eccede 129,11 euro complessivi annui (l importo storico della franchigia delle spese sanitarie, in vigore dalla riforma della detrazione). La franchigia si applica una sola volta sul totale di tutte le spese sanitarie sostenute nell anno, non per ogni ricevuta.

Requisiti pratici per la detrazione

  • Documentazione: ricevuta o fattura del professionista, intestata al contribuente che intende detrarre, con descrizione della prestazione, codice fiscale del professionista e numero di iscrizione all albo.
  • Tracciabilita del pagamento: dal 2020, salvo poche eccezioni (acquisto di farmaci e prestazioni rese da strutture pubbliche/accreditate), le spese sanitarie sono detraibili solo se pagate con metodi tracciabili: bonifico, carta di credito o debito, bancomat, assegni, app di pagamento. Il contante non e ammesso.
  • Limite reddituale: dal 2020 la detrazione del 19% sulle spese sanitarie segue le regole di parametrazione al reddito complessivo previste dall articolo 15, comma 3-bis del TUIR. Sopra 120.000 euro la detrazione si riduce progressivamente; sopra 240.000 euro non spetta piu (con alcune eccezioni per farmaci e prestazioni essenziali).

Come compilare il 730

Le spese osteopatiche vanno indicate nel Quadro E del modello 730, alla riga E1 (spese sanitarie), sommandole a tutte le altre spese sanitarie dell anno. Il CAF, in fase di compilazione, applica automaticamente la franchigia e calcola la detrazione spettante. Conservare le ricevute per 5 anni a fini di eventuali controlli.

Esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie dell osteopata

Sul lato della tassazione IVA, l osteopata iscritto all albo o all elenco speciale beneficia dell esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie rese alla persona. Il riferimento e l articolo 10, primo comma, numero 18, del DPR 633/1972, che dichiara esenti dall imposta le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”.

Cosa cambia rispetto al passato

Fino al pieno riconoscimento, le prestazioni di un osteopata non sanitario erano soggette ad IVA ordinaria (22%) oppure, in alcuni casi, rientravano in regimi speciali (esenti come attivita di benessere, ma con minori tutele). Oggi, una volta iscritto all elenco speciale o all albo, l osteopata applica:

  • esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972 in fattura, con la dicitura “operazione esente IVA ex art. 10, n. 18, DPR 633/72”;
  • marca da bollo da 2 euro sulle ricevute o fatture di importo superiore a 77,47 euro (regola generale per documenti esenti IVA);
  • nessun obbligo di liquidazione IVA a credito o debito sulle prestazioni sanitarie esenti.

Implicazioni sulla fatturazione

L osteopata in regime ordinario emette fattura elettronica esente IVA con corretto codice natura N4 (operazioni esenti). L osteopata in regime forfettario, invece, era gia esonerato dall IVA per scelta del regime e dal 2024 e tenuto alla fattura elettronica come tutti gli altri forfettari.

Esempio pratico

Marco e un osteopata libero professionista, iscritto all elenco speciale. Riceve in studio un paziente per un trattamento osteopatico del costo di 70 euro. Marco emette ricevuta o fattura per 70 euro, senza IVA, indicando l esenzione ex art. 10. Non applica la marca da bollo perche l importo e inferiore a 77,47 euro. Per una seduta successiva da 90 euro, Marco dovra applicare la marca da bollo da 2 euro (la cui spesa, per legge, puo essere addebitata al cliente).

Tessera sanitaria e invio dati: gli obblighi degli osteopati

Tra gli obblighi che derivano dal riconoscimento come professione sanitaria c e l invio dei dati delle spese al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). E un obbligo che riguarda tutti i professionisti sanitari e che serve per la precompilazione del 730: i dati trasmessi vengono inseriti automaticamente nella dichiarazione precompilata dal contribuente.

Come funziona l invio

  • l osteopata, una volta iscritto all albo o all elenco speciale, si accredita al portale Sistema TS dell Agenzia delle Entrate-Sogei;
  • trasmette i dati di tutte le prestazioni rese, con codice fiscale del paziente, importo, data e tipologia di pagamento;
  • la trasmissione avviene con scadenze semestrali o annuali a seconda dei provvedimenti annuali dell Agenzia delle Entrate;
  • il paziente puo esercitare il diritto di opposizione all invio dei propri dati, se non vuole che la spesa compaia in precompilata.

Sanzioni in caso di mancato invio

L omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema TS comporta una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro per anno, ai sensi del decreto legislativo 175/2014. Sono previste riduzioni significative se la trasmissione corretta avviene entro 60 giorni dalla scadenza.

Regime fiscale dell osteopata: partita IVA e forfettario

Sul piano fiscale, l osteopata libero professionista puo scegliere tra regime forfettario e regime ordinario semplificato. La scelta dipende da volumi di fatturato, presenza di costi significativi e altre variabili individuali.

Codice ATECO dell osteopata

Con la classificazione ATECO 2025 (entrata in vigore dal 1 aprile 2025), le attivita sanitarie e di riabilitazione, comprese quelle osteopatiche, sono ricomprese nei codici della sezione Q (Sanita e assistenza sociale). In particolare, l osteopata iscritto all elenco speciale o all albo utilizza un codice ATECO della famiglia 86.90 (“altri servizi di assistenza sanitaria”), con sotto-codice specifico per le professioni della riabilitazione. Il codice esatto puo variare in base alla configurazione del singolo studio e va verificato in fase di apertura partita IVA.

Regime forfettario per l osteopata

Il regime forfettario, disciplinato dalla legge 190/2014 e successive modifiche, e particolarmente vantaggioso per l osteopata che inizia o per chi ha studi di dimensioni contenute. Caratteristiche per il 2026:

  • limite di ricavi/compensi: 85.000 euro l anno per la permanenza nel regime;
  • uscita immediata se in corso d anno si supera la soglia di 100.000 euro;
  • coefficiente di redditivita: 78% per le prestazioni professionali e di servizi (l osteopata applica il 78%, come tutti i professionisti con codice della sezione Q sanita);
  • imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi 5 anni di attivita, se rispettati i requisiti);
  • esonero IVA a prescindere dall iscrizione all albo (il forfettario non addebita IVA in fattura);
  • esonero da ritenuta d acconto sulle fatture emesse;
  • fattura elettronica obbligatoria dal 1 gennaio 2024 anche per i forfettari (senza piu soglia minima).

Contributi previdenziali

L osteopata, in attesa di una specifica cassa previdenziale, e tenuto all iscrizione alla Gestione Separata INPS. L aliquota contributiva, per il 2026, e del 26,07% per i professionisti privi di altra previdenza obbligatoria, applicata sul reddito imponibile. I contributi versati alla Gestione Separata sono integralmente deducibili dal reddito imponibile, riducendo la base IRPEF (nel regime ordinario) o costituendo unica deduzione possibile (nel regime forfettario).

Quando rivolgersi al CAF

Il CAF Centro Fiscale di Udine puo affiancare l osteopata in tutte le fasi:

  • analisi di convenienza tra regime forfettario e ordinario;
  • apertura della partita IVA e iscrizione INPS Gestione Separata;
  • tenuta della contabilita semplificata e adempimenti annuali;
  • predisposizione e invio della dichiarazione dei redditi;
  • per i pazienti, predisposizione del 730 con detrazione delle spese osteopatiche e di tutte le altre spese sanitarie.

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Domande frequenti su osteopatia e SSN

L osteopata e davvero una professione sanitaria nel 2026?

Si. L osteopata e una professione sanitaria istituita dalla legge 3/2018 (legge Lorenzin), il cui profilo professionale e stato definito dal DPCM 25 marzo 2024. L ordinamento didattico della laurea triennale e stato approvato con decreto interministeriale del 7 luglio 2023. Per esercitare occorre essere iscritti all albo o all elenco speciale ad esaurimento dell ordine TSRM-PSTRP.

Posso detrarre le sedute di osteopatia nel 730?

Si, se la prestazione e resa da un osteopata regolarmente iscritto all albo o all elenco speciale ad esaurimento del TSRM-PSTRP. La detrazione e del 19% sulla parte di spese sanitarie eccedente la franchigia di 129,11 euro complessivi annui. Il pagamento deve essere tracciabile (no contante) e si deve conservare la ricevuta o fattura per 5 anni.

Le prestazioni osteopatiche sono coperte dal SSN?

L osteopatia non rientra ancora nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), quindi non e una prestazione coperta universalmente dal SSN per tutti i cittadini. Tuttavia, l osteopata puo essere assunto o convenzionato da strutture pubbliche, e singole Regioni o ASL possono attivare percorsi assistenziali che includono l osteopatia. Per ora, l accesso prevalente resta in regime libero-professionale.

Come si diventa osteopata oggi?

Dal 2024-2025 il percorso ufficiale per i nuovi osteopati e la laurea triennale in Osteopatia (classe LSNT/2), attivata presso alcune universita italiane sulla base del decreto interministeriale 7 luglio 2023. L accesso e a numero programmato, con test di ammissione delle professioni sanitarie. Il titolo abilita all iscrizione all albo TSRM-PSTRP. Chi gia esercitava prima dell entrata in vigore dei decreti puo iscriversi all elenco speciale ad esaurimento, con criteri specifici di valutazione.

Le prestazioni osteopatiche pagano IVA?

No. Una volta iscritto all albo o all elenco speciale, l osteopata applica l esenzione IVA prevista dall articolo 10, numero 18, del DPR 633/1972. La fattura riporta la dicitura “operazione esente IVA ex art. 10 n. 18 DPR 633/72” e la marca da bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro.

L osteopata deve inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria?

Si. Come tutte le professioni sanitarie, l osteopata iscritto all albo o all elenco speciale e tenuto a trasmettere al Sistema TS i dati delle spese sostenute dai pazienti. Questi dati confluiscono nella dichiarazione 730 precompilata e consentono al contribuente di vedersi gia inserite in dichiarazione le spese osteopatiche detraibili.

Posso aprire la partita IVA come osteopata in regime forfettario?

Si, il regime forfettario e perfettamente compatibile con l attivita di osteopata. Il coefficiente di redditivita applicabile e generalmente del 78% (prestazioni di servizi/professionali) e l imposta sostitutiva e del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni in presenza dei requisiti di nuova attivita. Per orientarsi nella scelta tra regime forfettario e ordinario semplificato, e utile rivolgersi a un CAF o a un commercialista che valuti la situazione specifica.

Il CAF Centro Fiscale di Udine puo aiutarmi?

Si. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste sia gli osteopati che esercitano la professione (apertura partita IVA, contabilita, dichiarazioni, gestione adempimenti previdenziali Gestione Separata INPS) sia i pazienti che vogliono detrarre nel 730 le spese sostenute per le prestazioni osteopatiche, controllando la completezza della documentazione e la tracciabilita dei pagamenti.

Conclusioni: un cambiamento di portata storica

L apertura delle porte del SSN all osteopatia non e una rivoluzione del giorno per giorno: e l esito di un percorso normativo di sei anni e l inizio di un nuovo capitolo per migliaia di professionisti e per i loro pazienti. La professione e oggi pienamente regolata, l obbligo di iscrizione all albo garantisce standard di formazione e tutela del cittadino, la spesa e detraibile e la fatturazione e ordinata secondo le regole delle altre professioni sanitarie.

Il prossimo passo, per il quale si lavora gia, e l integrazione progressiva di specifiche prestazioni osteopatiche nei LEA e nei percorsi di sanita pubblica: solo allora si potra dire che l osteopatia e entrata davvero nel SSN come prestazione esigibile dal cittadino. Per il momento, il segnale e chiaro: l osteopatia non e piu disciplina di confine, ma professione sanitaria a pieno titolo, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.

Per qualsiasi necessita – apertura partita IVA, scelta del regime fiscale, gestione adempimenti, dichiarazione 730 con detrazioni – il CAF Centro Fiscale di Udine e a disposizione di osteopati e pazienti per orientarsi tra norme e adempimenti.

Maggio 27, 2026/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-27 15:10:272026-05-31 22:22:54Osteopatia, si aprono le porte del Sistema Sanitario Nazionale: cosa cambia nel 2026
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Partita IVA Osteopata 2026: Apertura, Regime Forfettario, Ruolo Sanitario e Fatturazione

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Aprire la partita IVA come osteopata nel 2026 significa entrare a pieno titolo in una professione sanitaria riconosciuta dallo Stato italiano. Dal 2017, con la Legge 3/2018 (Legge Lorenzin) e successivamente con il DPCM 7 luglio 2021, l’osteopatia è stata istituita come professione sanitaria autonoma, con percorso universitario dedicato (Laurea L/SNT in Osteopatia) e iscrizione obbligatoria all’elenco speciale TSRM-PSTRP.

Questa guida affronta in modo completo tutti gli aspetti fiscali, previdenziali e operativi che riguardano l’osteopata libero professionista: codice ATECO 86.90.29, regime forfettario al 5% o 15%, Gestione Separata INPS, Sistema Tessera Sanitaria, esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972, fatturazione elettronica e calcoli pratici delle tasse.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste osteopati su tutto il territorio nazionale nell’apertura della partita IVA, nella scelta del regime fiscale più conveniente e nella gestione completa di fatturazione e dichiarazione redditi.

Osteopata: professione sanitaria riconosciuta dal 2017

L’osteopatia è una professione sanitaria autonoma riconosciuta in Italia con l’articolo 7 della Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 (cosiddetta “Legge Lorenzin”), che ha modificato il D.lgs. 502/1992 istituendo nuove professioni sanitarie. Successivamente, il DPCM 7 luglio 2021 ha definito ufficialmente il profilo dell’osteopata, le competenze professionali e l’ordinamento didattico universitario.

L’osteopata è il professionista sanitario che, con autonomia di giudizio e responsabilità diretta, applica la manipolazione osteopatica finalizzata al trattamento delle disfunzioni di carattere muscolo-scheletrico, viscerale e cranio-sacrale. L’osteopata non somministra farmaci, non esegue diagnosi mediche e non sostituisce la figura del medico, ma opera come professionista sanitario complementare nel campo del benessere muscolo-scheletrico.

Tappe principali del riconoscimento

  • 2017: la Legge 3/2018 istituisce l’osteopatia tra le professioni sanitarie
  • 2020: avvio del percorso transitorio con il Decreto interministeriale 7 luglio 2020
  • 2021: DPCM 7 luglio 2021 individua il profilo professionale dell’osteopata
  • 2023: avviati i corsi di laurea triennale e magistrale in Osteopatia
  • 2024: prime lauree, ingresso nel Sistema Tessera Sanitaria e detraibilità delle prestazioni come spese sanitarie

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Differenze tra osteopata, fisioterapista, chiropratico e massofisioterapista

Una delle confusioni più frequenti riguarda le differenze tra l’osteopata e altre figure professionali che operano sul corpo. Ecco un confronto chiaro:

FiguraRiconoscimentoPercorso formativoAmbito
OsteopataProfessione sanitaria (Legge 3/2018)Laurea L/SNT Osteopatia o percorso transitorio ESO+EPManipolazione osteopatica muscolo-scheletrica, viscerale e cranio-sacrale
FisioterapistaProfessione sanitaria (D.M. 741/1994)Laurea L/SNT2 FisioterapiaRiabilitazione motoria su prescrizione medica
ChiropraticoRiconosciuto dalla Legge 244/2007 ma senza ordinamento didatticoLaurea estera (es. UK, USA)Manipolazioni vertebrali
MassofisioterapistaOperatore sanitario (anteriore al 1999)Diploma triennale regionaleMassaggio terapeutico

L’osteopata, a differenza del fisioterapista, non opera necessariamente su prescrizione medica ed è abilitato alla valutazione osteopatica autonoma. Rispetto al chiropratico, gode di un percorso universitario italiano strutturato. Rispetto al massofisioterapista, ha un riconoscimento sanitario pieno con elenco speciale presso l’ordine TSRM-PSTRP.

Requisiti formativi: laurea o percorso transitorio

Per esercitare la professione di osteopata in Italia con partita IVA è necessario possedere uno dei seguenti titoli:

Percorso ordinario: laurea L/SNT Osteopatia

Dal 2024 è attivo il Corso di Laurea triennale in Osteopatia (Classe L/SNT – Professioni sanitarie) presso varie università italiane, con accesso a numero programmato. Il percorso prevede:

  • 3 anni di laurea triennale (180 CFU) con esame finale abilitante
  • Possibilità di proseguire con laurea magistrale L/SNT2/MAG (2 anni, 120 CFU)
  • Tirocinio clinico obbligatorio in strutture convenzionate
  • Esame di Stato abilitante alla professione

Percorso transitorio (ad esaurimento)

Per chi ha conseguito il diploma osteopatico prima dell’entrata in vigore del DPCM 2021, è previsto un percorso transitorio con doppio canale:

  • Canale A: laureati in professioni sanitarie (es. fisioterapisti) con diploma osteopatico ESO o equivalente di scuola privata accreditata
  • Canale B: diplomati osteopati con percorso di studio T1 (a tempo pieno, 5 anni) o T2 (part-time, 6 anni) presso scuole riconosciute (ESO, EP, AIMO, ecc.)

I professionisti del percorso transitorio devono superare una prova di valutazione nazionale per essere inseriti nell’elenco speciale ad esaurimento dell’albo TSRM-PSTRP.

Iscrizione all’elenco speciale TSRM-PSTRP

Tutti gli osteopati abilitati devono iscriversi all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM-PSTRP) presso l’ordine territoriale della provincia di residenza o di esercizio.

Documenti necessari per l’iscrizione

  • Domanda di iscrizione (modulo dell’ordine territoriale)
  • Titolo di studio in originale o copia autenticata
  • Documento di identità e codice fiscale
  • Certificato di residenza o domicilio professionale
  • Quietanza di pagamento tassa di concessione governativa (€ 168) e quota di iscrizione
  • Due fototessere

La quota annuale è variabile per ordine territoriale ma generalmente si attesta tra 120 e 180 euro all’anno. È integralmente deducibile come spesa professionale (anche per i forfettari, in modo indiretto tramite coefficiente di redditività).

Obbligo ECM

Come professione sanitaria, l’osteopata è soggetto all’obbligo formativo ECM (Educazione Continua in Medicina): 150 crediti ogni triennio (50 crediti l’anno). I corsi ECM sono interamente deducibili come spese di aggiornamento professionale.

Codice ATECO osteopata 2026: 86.90.29

Il codice ATECO da utilizzare in fase di apertura partita IVA per l’osteopata è:

86.90.29 — Altri servizi di assistenza sanitaria n.c.a. (non classificati altrove)

Questo codice include le prestazioni sanitarie erogate da professionisti abilitati al di fuori delle categorie specifiche (medici, infermieri, fisioterapisti, ecc.). È lo stesso codice ATECO utilizzato per altri professionisti sanitari come dietisti, podologi e logopedisti.

Coefficiente di redditività e regime forfettario

Nel regime forfettario, il codice ATECO 86.90.29 ha un coefficiente di redditività del 78% (settore “Servizi professionali e sanitari”). Questo significa che, sul fatturato lordo, il 78% è considerato reddito imponibile e il restante 22% è la quota forfettaria di costi deducibili.

Esempio: se l’osteopata fattura 30.000 € in un anno, il reddito imponibile sarà 30.000 × 78% = 23.400 €, su cui si calcolano sia le tasse che i contributi INPS Gestione Separata.

Regime forfettario per osteopata: aliquote e limiti

Il regime forfettario è la scelta più conveniente per la maggior parte degli osteopati che avviano l’attività. Le condizioni per il 2026 sono:

  • Limite di ricavi: 85.000 € annui
  • Aliquota imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni di attività (start-up), poi 15%
  • Coefficiente di redditività: 78% (ATECO 86.90.29)
  • No IRPEF, no addizionali, no IRAP: tutto sostituito dall’imposta sostitutiva
  • No IVA: nessun obbligo di applicazione, nessuna detrazione
  • No studi di settore / ISA

Requisiti per l’aliquota agevolata al 5%

Per accedere all’aliquota ridotta al 5% (start-up), l’osteopata deve:

  • Non aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni precedenti
  • Non proseguire un’attività precedentemente svolta come dipendente o collaboratore (con limitate eccezioni per il tirocinio)
  • Se prosegue un’attività esistente, i ricavi del periodo precedente non devono superare il limite forfettario

Cause di esclusione

  • Reddito da lavoro dipendente o pensione superiore a 30.000 € nell’anno precedente
  • Spese per personale dipendente superiori a 20.000 €
  • Partecipazione in società di persone, SRL trasparenti o associazioni professionali
  • Fatturazione prevalente verso ex datore di lavoro (o aziende collegate) negli ultimi 2 anni

Contributi INPS: Gestione Separata 2026

L’osteopata non ha una cassa previdenziale dedicata (a differenza di medici-ENPAM, infermieri-ENPAPI, psicologi-ENPAP, biologi-ENPAB). Deve quindi iscriversi alla Gestione Separata INPS, ai sensi della Legge 335/1995.

Aliquote Gestione Separata 2026

  • 26,07%: aliquota piena per professionisti senza altra copertura previdenziale (25% IVS + 1,07% maternità/malattia/ANF)
  • 24%: aliquota ridotta per professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (es. lavoratori dipendenti) o titolari di pensione

Massimale e minimale

  • Massimale 2026: circa 119.650 € (oltre questa soglia non si versano contributi)
  • Minimale: la Gestione Separata NON ha contributi minimi obbligatori; si paga in proporzione al reddito effettivo

Iscrizione alla Gestione Separata

L’iscrizione si effettua online sul portale INPS (con SPID/CIE) entro il primo pagamento dei contributi. È contestuale all’apertura della partita IVA e non prevede oneri di iscrizione iniziali.

Versamento contributi

I contributi si versano con F24, calcolati sul reddito dichiarato (per i forfettari sul 78% del fatturato). Le scadenze coincidono con quelle delle imposte:

  • 30 giugno: saldo anno precedente + primo acconto (50% del dovuto)
  • 30 novembre: secondo acconto (50% del dovuto)

Sistema Tessera Sanitaria: obbligo dal 2024

Dal 1° gennaio 2024, in seguito al riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria, l’osteopata è obbligato all’invio dei dati delle proprie fatture al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del DPR 600/1973 e successivi provvedimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Cosa prevede l’obbligo STS

  • Trasmissione di tutte le fatture emesse a persone fisiche residenti in Italia
  • Frequenza: mensile o semestrale a scelta del professionista
  • Informazioni richieste: codice fiscale del paziente, importo, data, tipologia di spesa
  • Sanzioni in caso di omissione: da 100 a 50.000 € in base alla gravità

Detraibilità per il paziente

Le prestazioni dell’osteopata, inviate al Sistema TS, sono detraibili al 19% come spese sanitarie ex articolo 15 del TUIR per il paziente, sempre che siano superiori alla franchigia di 129,11 € annui complessivi e siano pagate con strumenti tracciabili (bancomat, carta di credito, bonifico, app di pagamento).

Questa novità rappresenta un vantaggio competitivo enorme per gli osteopati: le prestazioni costano “meno” al paziente grazie alla detrazione, fidelizzando la clientela.

Diritto di opposizione del paziente

Il paziente può opporsi all’invio dei dati al Sistema TS. In questo caso, l’osteopata indica nella fattura “Paziente che si oppone all’invio dei dati al Sistema TS” e la fattura non viene trasmessa, ma il paziente perde il diritto alla detrazione automatica nella precompilata (può comunque dichiararla manualmente).

Esenzione IVA art. 10 DPR 633/1972 e fatturazione

Le prestazioni dell’osteopata, in quanto erogate da professionista sanitario, beneficiano dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972, che esenta da IVA le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona” da parte di professionisti sanitari abilitati.

Conseguenze dell’esenzione IVA

  • NO addebito IVA al paziente (la fattura non riporta IVA)
  • L’osteopata non può detrarre l’IVA sugli acquisti professionali
  • Imposta di bollo di 2 € per fatture di importo superiore a 77,47 € (carico legale del cliente, ma in genere a carico dell’osteopata per prassi commerciale)
  • In fattura va indicata la dicitura: “Operazione esente da IVA art. 10, comma 1, n. 18 DPR 633/1972”

Fatturazione elettronica B2C

Per le prestazioni sanitarie a privati cittadini, è previsto un regime particolare:

  • I forfettari sotto la soglia di 25.000 € di fatturato sono esenti dall’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2024 (dal 2025 obbligo per tutti)
  • Per le prestazioni inviate al Sistema TS, vige il divieto di fatturazione elettronica via SDI per motivi di privacy: la fattura va emessa solo in formato cartaceo o PDF al paziente, e i dati trasmessi al portale STS
  • Codice destinatario: “0000000” (sette zeri) per cliente privato senza PEC

Esempio fattura osteopata (forfettario)

Trattamento osteopatico: 70,00 €
Operazione esente IVA art. 10, c. 1, n. 18 DPR 633/1972
Operazione effettuata da soggetto in regime forfettario art. 1 c. 54-89 L. 190/2014
Imposta di bollo: 2,00 € (assolta in modo virtuale)
Totale fattura: 72,00 €

Prestazioni tipiche e tariffe medie

Le tariffe dell’osteopata sono libere (non esiste un tariffario nazionale), ma in Italia si attestano su valori abbastanza standard:

PrestazioneDurataTariffa media
Prima visita osteopatica + valutazione posturale60-75 min70 – 100 €
Trattamento osteopatico standard (follow-up)45-60 min60 – 80 €
Trattamento pediatrico (neonati / bambini)30-45 min60 – 90 €
Trattamento sportivo specifico45-60 min70 – 100 €
Visita osteopatica donna in gravidanza45-60 min70 – 90 €
Pacchetto 5 sedute—250 – 400 €

Le tariffe variano considerevolmente per area geografica: nelle grandi città del Nord (Milano, Torino, Bologna) si arriva facilmente a 90-110 € a seduta, mentre nelle zone del Sud Italia si parte spesso da 50-60 €.

Studio professionale: SCIA, assicurazione e attrezzature

SCIA sanitaria

L’osteopata che apre uno studio professionale autonomo deve presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) sanitaria al Comune di riferimento. La SCIA attesta:

  • Idoneità dei locali (superficie minima, areazione, illuminazione, servizi igienici)
  • Rispetto delle norme igienico-sanitarie (DPR 14 gennaio 1997)
  • Possesso del titolo abilitante
  • Direttore sanitario (può essere lo stesso osteopata)

I requisiti dei locali sono dettati dalla normativa regionale: in genere si richiedono almeno 12-15 mq per la sala trattamenti, sala d’attesa e bagno separato.

Assicurazione RC professionale obbligatoria

In quanto professionista sanitario, l’osteopata deve sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi della Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco). Costi indicativi:

  • Polizza base: 180-300 € all’anno per coperture fino a 1.000.000 €
  • Polizza professionale completa: 300-500 € all’anno con tutela legale

Attrezzature: lettino osteopatico e altri strumenti

L’investimento iniziale tipico di uno studio osteopatico include:

  • Lettino osteopatico elettrico professionale: 1.200 – 3.500 €
  • Lettino osteopatico portatile (per visite domiciliari): 400 – 800 €
  • Negativoscopio per lettura RX: 100 – 250 €
  • Pedana propriocettiva e materiale per valutazione posturale: 200 – 600 €
  • Software gestionale per appuntamenti e fatturazione: 200 – 500 € l’anno

Attenzione: nel regime forfettario non si deducono analiticamente le spese, perché il coefficiente del 78% include forfettariamente i costi. Il 22% del fatturato è già la quota di costi presunti. Pertanto, le spese del lettino e degli arredi non sono ulteriormente deducibili in regime forfettario.

Solo passando al regime ordinario (semplificato o ordinario con contabilità) è possibile dedurre analiticamente le spese e ammortizzare i beni strumentali (lettino al 12,5% all’anno).

Esempi di calcolo tasse osteopata in regime forfettario

Vediamo tre scenari pratici di osteopata in regime forfettario, con coefficiente di redditività del 78% e aliquota Gestione Separata 26,07% (professionista senza altra copertura).

Scenario 1: fatturato 25.000 € (start-up)

  • Reddito imponibile: 25.000 × 78% = 19.500 €
  • Imposta sostitutiva 5% (start-up): 19.500 × 5% = 975 €
  • Contributi INPS Gestione Separata: 19.500 × 26,07% = 5.083,65 €
  • Totale tasse + contributi: 6.058,65 € (24,2% del fatturato)
  • Netto in tasca: 25.000 – 6.058,65 = 18.941,35 €

Scenario 2: fatturato 40.000 € (consolidato)

  • Reddito imponibile: 40.000 × 78% = 31.200 €
  • Imposta sostitutiva 15% (oltre 5° anno): 31.200 × 15% = 4.680 €
  • Contributi INPS Gestione Separata: 31.200 × 26,07% = 8.133,84 €
  • Totale tasse + contributi: 12.813,84 € (32,0% del fatturato)
  • Netto in tasca: 40.000 – 12.813,84 = 27.186,16 €

Scenario 3: fatturato 60.000 € (professionista esperto)

  • Reddito imponibile: 60.000 × 78% = 46.800 €
  • Imposta sostitutiva 15%: 46.800 × 15% = 7.020 €
  • Contributi INPS Gestione Separata: 46.800 × 26,07% = 12.200,76 €
  • Totale tasse + contributi: 19.220,76 € (32,0% del fatturato)
  • Netto in tasca: 60.000 – 19.220,76 = 40.779,24 €

Nota: i contributi INPS versati nell’anno sono integralmente deducibili dal reddito imponibile dell’anno successivo (per chi è in forfettario, riducono la base imponibile dell’imposta sostitutiva).

Osteopata dipendente con partita IVA: si può?

Sì, è perfettamente compatibile essere lavoratore dipendente e avere partita IVA come osteopata, sia in regime forfettario che ordinario, purché:

  • Il contratto di lavoro dipendente non vieti espressamente la libera professione (verificare clausole di esclusiva)
  • Per il pubblico impiego vige il regime di esclusiva (occorre passare a part-time o richiedere autorizzazione)
  • Se il reddito da lavoro dipendente è superiore a 30.000 €, scatta l’esclusione dal regime forfettario
  • Per la Gestione Separata si applica l’aliquota ridotta 24% (anziché 26,07%) perché già coperti previdenzialmente

Tipica situazione: osteopata assunto in una clinica come fisioterapista o operatore sanitario e contemporaneamente libero professionista nel proprio studio. È una soluzione molto diffusa nei primi anni di attività.

Collaborazioni con medici, fisioterapisti e centri

L’osteopata può collaborare con altri professionisti sanitari attraverso diverse forme contrattuali:

  • Affitto di camera all’interno di studi medici o poliambulatori (con regolare contratto di locazione e suddivisione spese)
  • Contratto di prestazione professionale con clinica/poliambulatorio (l’osteopata fattura direttamente alla struttura)
  • Collaborazione con fisioterapisti per casi che richiedono sia trattamento osteopatico sia riabilitativo
  • Convenzioni con assicurazioni sanitarie integrative (UniSalute, RBM, FASI, ecc.)

Le strutture sanitarie convenzionate possono fatturare direttamente al paziente e poi liquidare l’osteopata con compenso netto, oppure l’osteopata fattura direttamente al paziente e versa una quota fissa di affitto alla clinica. La seconda opzione è generalmente più conveniente fiscalmente.

Pubblicità sanitaria: limiti della Legge Boldi (Boldi-Lorenzin)

La Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), articolo 1, commi 525-526, ha introdotto severe limitazioni alla pubblicità sanitaria, applicabili anche all’osteopata in quanto professionista sanitario.

Cosa è permesso

  • Comunicazioni informative funzionali alla scelta consapevole del paziente
  • Indicazione di prestazioni, qualifiche, titoli di studio
  • Recapiti, orari e tariffe
  • Sito web e pagina social a contenuto informativo

Cosa è vietato

  • Promesse di guarigione o risultati garantiti
  • Sconti e promozioni di tipo commerciale (es. “2×1”, “porta un amico”, “scontistica del 50%”)
  • Testimonianze cliniche di pazienti con immagini “before/after”
  • Pubblicità ingannevole o suggestiva

L’ordine TSRM-PSTRP vigila sul rispetto delle norme deontologiche pubblicitarie e può applicare sanzioni disciplinari in caso di violazione, fino alla sospensione dall’albo.

Apertura partita IVA osteopata: passo per passo

Ecco la sequenza ottimale per aprire la partita IVA come osteopata:

  1. Iscrizione all’albo TSRM-PSTRP: prerequisito indispensabile
  2. Apertura partita IVA: invio modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (online tramite intermediario abilitato come il CAF, o tramite il proprio cassetto fiscale). ATECO 86.90.29, regime forfettario
  3. Iscrizione Gestione Separata INPS: tramite il portale INPS con SPID/CIE
  4. Iscrizione al Sistema Tessera Sanitaria: via SPID, profilo “operatore sanitario” sul portale STS
  5. SCIA sanitaria: per chi apre uno studio (al SUAP del Comune)
  6. Sottoscrizione assicurazione RC professionale obbligatoria
  7. Acquisto software gestionale per fatturazione e gestione appuntamenti
  8. Comunicazione del codice destinatario e indirizzo PEC all’Agenzia delle Entrate

Il tempo medio per completare l’intero iter è di 15-30 giorni. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste in tutti i passaggi, dalla compilazione del modello AA9/12 fino alla registrazione al Sistema TS.

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FAQ: domande frequenti su partita IVA osteopata

Posso lavorare come osteopata senza partita IVA?

No, l’attività di osteopata è qualificata come libera professione abituale e richiede l’apertura della partita IVA. Solo prestazioni del tutto occasionali (limite 5.000 € lordi anno) possono essere svolte con prestazione occasionale, ma di fatto l’osteopata non può rientrare in questo regime perché si tratta di attività professionale continuativa.

Quanto guadagna in media un osteopata?

Le statistiche del Registro Italiano Osteopati (ROI) e del comitato professione osteopatica indicano un fatturato medio di 35.000 – 50.000 € lordi per osteopata libero professionista, con un netto medio in tasca tra 24.000 e 34.000 €. I professionisti più affermati nelle grandi città superano i 70.000 € di fatturato.

L’osteopata può fare diagnosi mediche?

No, l’osteopata non è un medico e non può fare diagnosi mediche né prescrivere farmaci. L’osteopata effettua una valutazione osteopatica finalizzata al trattamento manipolativo e, se necessario, indirizza il paziente al medico per accertamenti diagnostici.

Le prestazioni dell’osteopata sono detraibili al 19%?

Sì, dal 2024 le prestazioni dell’osteopata iscritto all’albo TSRM-PSTRP sono detraibili al 19% come spese sanitarie ai fini IRPEF, purché pagate con strumenti tracciabili e superiori complessivamente alla franchigia di 129,11 € annui.

Quali sono i costi annuali fissi per un osteopata libero professionista?

  • Quota albo TSRM-PSTRP: 120 – 180 €
  • Assicurazione RC professionale: 200 – 400 €
  • Software gestionale: 200 – 500 €
  • Affitto studio o quota struttura: 3.000 – 12.000 €
  • Aggiornamento ECM: 200 – 800 €
  • Totale costi fissi: 4.000 – 14.000 € l’anno

L’osteopata può lavorare anche a domicilio?

Sì, l’osteopata può effettuare visite a domicilio del paziente. Per le visite domiciliari non è necessaria SCIA del Comune (perché lo studio è il domicilio professionale dell’osteopata), ma vige sempre l’obbligo di assicurazione RC e l’invio fattura al Sistema TS.

Posso lavorare con minori e neonati?

Sì, l’osteopata può trattare anche neonati, bambini e adolescenti, previa autorizzazione e firma del consenso informato da parte di entrambi i genitori (o tutore legale). I trattamenti pediatrici richiedono però una formazione specifica post-laurea, oggi prevista nei master di II livello.

Cosa succede se supero gli 85.000 € di fatturato?

Se nel corso dell’anno l’osteopata supera 85.000 € di fatturato ma resta entro 100.000 €, conclude l’anno in regime forfettario e dal 1° gennaio successivo passa al regime ordinario. Se invece supera i 100.000 € in corso d’anno, esce immediatamente dal forfettario e deve applicare l’IVA dal momento del superamento (con conseguente obbligo di rifatturazione delle operazioni successive con IVA).

Il CAF Centro Fiscale assiste gli osteopati di tutta Italia

Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nell’assistenza fiscale ai professionisti sanitari e assiste osteopati in tutta Italia, sia in presenza presso le sedi di Udine, sia online. I servizi includono:

  • Apertura partita IVA con scelta del regime fiscale ottimale
  • Gestione fatturazione elettronica e invio dati al Sistema TS
  • Versamento contributi INPS Gestione Separata e calcolo F24
  • Dichiarazione redditi annuale (Modello Redditi PF)
  • Consulenza per il passaggio dal forfettario al regime ordinario
  • Tenuta contabilità per chi sceglie il regime ordinario
  • Consulenza su SCIA sanitaria e adempimenti studio

Per una consulenza personalizzata gratuita sull’apertura della tua partita IVA da osteopata, contatta il CAF Centro Fiscale di Udine: 0432 1845053 oppure via email a info@centrofiscale.com.

Nota legale: questo articolo ha finalità divulgative. Le aliquote, i limiti e le scadenze possono variare in base alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e della normativa vigente al momento. Per situazioni personali specifiche, è sempre consigliato rivolgersi al CAF di fiducia o a un commercialista abilitato.

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Maggio 21, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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