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Tag Archivio per: nuda proprieta

CAF, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Bonus Prima Casa e Nuda Proprieta: anche la quota dell’1% e’ ostativa per la Cassazione

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su uno degli aspetti piu’ controversi del bonus prima casa: anche la titolarita’ di una quota minima di nuda proprieta’, pari all’1%, su un immobile abitativo in tutto il territorio nazionale e’ sufficiente per rendere ostativa l’agevolazione. La decisione, che arriva dopo anni di interpretazioni contrastanti, ha importanti conseguenze pratiche per chi intende acquistare la prima abitazione fruendo delle imposte agevolate.

Indice dei contenuti

  • La pronuncia della Cassazione: il caso della quota dell’1%
  • Cosa si intende per nuda proprieta’?
  • I requisiti del bonus prima casa 2026
  • Quando la nuda proprieta’ e’ ostativa al bonus?
  • Casi pratici e casistiche frequenti
  • Tabella: aliquote agevolate vs ordinarie
  • Come uscire dalla situazione ostativa
  • Orientamento dell’Agenzia delle Entrate
  • Domande frequenti (FAQ)

La pronuncia della Cassazione: il caso della quota dell’1%

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza del 2025, ha stabilito un principio di particolare rigore in tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Il giudice di legittimita’ ha confermato che qualsiasi quota di nuda proprieta’ su un immobile abitativo, anche la piu’ esigua, pari all’1%, preclude il riconoscimento del trattamento fiscale agevolato previsto dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986 (Testo Unico dell’Imposta di Registro).

Il caso concreto riguardava un contribuente che, al momento dell’acquisto di un immobile, intendeva usufruire delle agevolazioni “prima casa”, dichiarando di non essere titolare di diritti di piena proprieta’, uso, usufrutto, o abitazione su altri immobili. Tuttavia, egli era titolare di una quota dell’1% della nuda proprieta’ di un’abitazione ereditata, situazione che riteneva ininfluente ai fini del requisito negativo.

La Cassazione ha ritenuto l’interpretazione del contribuente non condivisibile, affermando che la lettera della norma non prevede soglie minime di possesso: qualsiasi quota di nuda proprieta’, per quanto simbolica, rientra nell’ambito di applicazione del requisito ostativo.

Cosa si intende per nuda proprieta’?

Per comprendere la portata della sentenza, e’ necessario richiamare alcuni concetti fondamentali del diritto immobiliare italiano. La piena proprieta’ di un bene e’ composta da due diritti distinti:

  • Nuda proprieta’: e’ il diritto di essere proprietari del bene nel senso tecnico-giuridico, cioe’ di disporne (venderlo, donarlo, ipotecarlo), ma senza poterlo godere direttamente.
  • Usufrutto: e’ il diritto di usare il bene e di percepirne i frutti (ad esempio, i canoni di locazione), senza esserne il proprietario formale.

Quando una persona lascia in eredita’ un immobile, e’ frequente che il coniuge superstite acquisisca il diritto di usufrutto vitalizio, mentre i figli ereditano la nuda proprieta’. In questi casi, i figli sono formalmente proprietari dell’immobile, ma non possono abitarci ne’ affittarlo finche’ l’usufruttuario e’ in vita.

Questo meccanismo e’ assai comune nelle successioni ereditarie italiane, e molte persone si trovano in eta’ adulta a essere nudi proprietari (anche per quote minime) di immobili ricevuti per eredita’, spesso senza esserne pienamente consapevoli o senza aver considerato le implicazioni fiscali sull’acquisto della prima casa. La nostra guida alla dichiarazione di successione approfondisce come gestire correttamente questi passaggi ereditari.

I requisiti del bonus prima casa 2026

Prima di entrare nel merito della pronuncia, e’ utile ricordare le condizioni che il contribuente deve soddisfare per accedere al regime agevolato sull’imposta di registro previsto per l’acquisto della prima casa. Le agevolazioni sono disciplinate dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 131/1986.

I requisiti possono essere suddivisi in requisiti positivi (cosa deve esserci) e requisiti negativi (cosa non ci deve essere).

Requisiti positivi

  • Categoria catastale: l’immobile deve rientrare nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11. Sono escluse le abitazioni di lusso (A/1, A/8, A/9).
  • Residenza o lavoro: l’immobile deve essere ubicato nel comune in cui l’acquirente ha o intende stabilire la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto, oppure nel comune in cui l’acquirente esercita la propria attivita’ lavorativa.
  • Impegno a trasferire la residenza: se al momento dell’acquisto la residenza non e’ ancora nel comune dell’immobile, il contribuente deve impegnarsi (con dichiarazione resa nell’atto notarile) a trasferirla entro 18 mesi.

Requisiti negativi (condizioni ostative)

  • Assenza di altri immobili nel comune: l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprieta’, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e’ situato l’immobile da acquistare.
  • Assenza di precedenti agevolazioni su tutto il territorio nazionale: l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprieta’, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta’ su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.

E’ su questo secondo requisito negativo che la Cassazione ha espresso la sua pronuncia: la norma include esplicitamente la nuda proprieta’ tra i diritti ostativi, senza alcun limite quantitativo.

Quando la nuda proprieta’ e’ ostativa al bonus?

Alla luce della pronuncia e del quadro normativo, possiamo delineare quando la nuda proprieta’ costituisce un ostacolo all’ottenimento del bonus prima casa:

Scenario A: Nuda proprieta’ per eredita’ (requisito del secondo immobile)

Se si e’ eredi di un immobile su cui si e’ acquistata la nuda proprieta’ mentre il coniuge superstite del defunto gode dell’usufrutto vitalizio, ci si trova tecnicamente nella condizione di essere titolari di un diritto reale immobiliare. Questo non impedisce il bonus prima casa per la condizione del “comune” (perche’ la titolarita’ puo’ non riguardare lo stesso comune dell’acquisto), ma puo’ impedirlo se l’immobile precedente era stato acquistato con le agevolazioni prima casa.

Scenario B: Nuda proprieta’ acquistata con precedenti agevolazioni

Se si era in precedenza acquistato un immobile (anche solo la nuda proprieta’) usufruendo del bonus prima casa, la titolarita’ di quella nuda proprieta’, anche per una quota minima come l’1%, costituisce una condizione ostativa su tutto il territorio nazionale. La Cassazione ha chiarito che non esiste soglia de minimis: persino l’1% e’ sufficiente a precludere le agevolazioni.

Scenario C: Nuda proprieta’ nel comune dell’acquisto

Se si e’ titolari di nuda proprieta’ su un immobile nello stesso comune in cui si intende acquistare la prima casa, l’ostacolo e’ duplice: sia il requisito del comune, sia quello relativo a precedenti agevolazioni (se applicabile).

Casi pratici e casistiche frequenti

Per rendere piu’ comprensibile l’impatto della sentenza, presentiamo alcune situazioni concrete che si verificano frequentemente nella pratica notarile e fiscale.

Caso 1: Figlio che eredita una quota del 25% della nuda proprieta’

Mario, 35 anni, ha ereditato insieme a tre fratelli la nuda proprieta’ della casa dei genitori. Il padre e’ deceduto e la madre gode dell’usufrutto vitalizio. Mario e’ quindi titolare di una quota del 25% della nuda proprieta’ di quell’immobile. Se intende acquistare un appartamento usufruendo del bonus prima casa, dovra’ verificare:

  • Se la casa dei genitori si trova nello stesso comune dell’acquisto: in questo caso c’e’ un’ulteriore condizione ostativa legata al comune.
  • Se la casa dei genitori fu a suo tempo acquistata con agevolazioni prima casa: in questo caso la nuda proprieta’ di Mario e’ ostativa su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal comune.

Caso 2: La quota simbolica dell’1% (il caso della Cassazione)

Lucia ha acquistato anni fa, con le agevolazioni prima casa, un appartamento insieme a un parente lontano, detenendone solo l’1%. Nel frattempo ha divorziato e vuole comprare una nuova abitazione usufruendo del bonus. La Cassazione ha stabilito che quella quota dell’1% di nuda proprieta’ e’ sufficiente a precluderle il bonus. Non esistono soglie minime di possesso al di sotto delle quali la condizione ostativa non opera.

Caso 3: Nuda proprieta’ in comune diverso

Giovanni e’ nudo proprietario di un appartamento a Torino, dove suo padre (usufruttuario) abita. Giovanni vuole acquistare casa a Milano usufruendo del bonus. Se l’appartamento di Torino fu acquistato con le agevolazioni prima casa (o se fu ricevuto in donazione da chi a sua volta l’aveva acquistato con il bonus), Giovanni non puo’ usufruire delle agevolazioni per l’acquisto milanese.

Tabella: aliquote agevolate vs ordinarie per l’acquisto di abitazioni

Comprendere cosa si perde in caso di diniego del bonus prima casa aiuta a quantificare il vantaggio fiscale in gioco.

Tipo di acquistoImposta di registroImposta ipotecariaImposta catastale
Con bonus prima casa (da privato)2%50 euro (fissa)50 euro (fissa)
Senza bonus (da privato)9%50 euro (fissa)50 euro (fissa)
Con bonus prima casa (da impresa, con IVA)200 euro (fissa)200 euro (fissa)200 euro (fissa)
Senza bonus (da impresa, con IVA)200 euro (fissa)200 euro (fissa)200 euro (fissa)

Nota IVA: Per gli acquisti da impresa costruttrice o ristrutturatrice, le aliquote IVA sono: 4% con bonus prima casa, 10% senza bonus (o 22% per immobili di lusso).

Esempio pratico del risparmio: Su un immobile da 200.000 euro acquistato da un privato, il risparmio fiscale grazie al bonus prima casa e’ pari a circa 14.000 euro (9% – 2% = 7% di 200.000 euro). E’ evidente quanto sia rilevante non perdere questa agevolazione per una quota simbolica di nuda proprieta’.

Come uscire dalla situazione ostativa

La pronuncia della Cassazione non lascia spazio a interpretazioni creative, ma esistono alcune soluzioni lecite per chi si trova in una situazione ostativa a causa di una quota di nuda proprieta’.

Soluzione 1: Alienare la quota di nuda proprieta’ prima dell’acquisto

La cessione (vendita o donazione) della quota di nuda proprieta’ prima dell’atto di acquisto della prima casa elimina la condizione ostativa. E’ fondamentale che la cessione sia perfezionata prima dell’atto notarile di acquisto, non contestualmente. Il notaio verifichera’ la situazione al momento del rogito.

Attenzione: la donazione della quota di nuda proprieta’ potrebbe generare imposte di successione e donazione (anche se spesso le franchigie le rendono non dovute) e deve essere valutata con attenzione in termini di pianificazione patrimoniale.

Soluzione 2: Acquisto in regime ordinario con successiva rivendita e riacquisto agevolato

In alcuni casi, puo’ convenire acquistare l’immobile in regime ordinario (pagando le imposte piene), cedere successivamente la quota di nuda proprieta’ ostativa, e poi rivendere e riacquistare un nuovo immobile usufruendo del bonus. Questa strategia ha costi significativi e deve essere valutata caso per caso.

Soluzione 3: Attendere la consolidazione della proprieta’

Se l’usufruttuario del bene viene a mancare, la nuda proprieta’ si consolida nella piena proprieta’. A quel punto, il soggetto diventa pieno proprietario dell’immobile, con tutte le conseguenze fiscali che ne derivano. Tuttavia, potrebbe diventare possibile vendere quell’immobile e riacquistare con le agevolazioni, se vengono rispettati tutti gli altri requisiti.

Soluzione 4: Verifica preventiva con un esperto fiscale

Data la complessita’ della materia e le conseguenze economiche significative di un errore, e’ sempre consigliabile consultare un esperto prima di procedere all’acquisto. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza personalizzata su queste tematiche, aiutando i contribuenti a verificare la propria situazione prima del rogito notarile.

Orientamento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate aveva gia’ in passato espresso un orientamento allineato a quello ora confermato dalla Cassazione. La prassi consolidata dell’amministrazione finanziaria include i seguenti punti fermi:

  • L’AdE ha chiarito, in piu’ risoluzioni e circolari, che la nuda proprieta’ rientra tra i diritti ostativi citati dalla Nota II-bis, dovendosi intendere il termine “proprieta’” nella sua accezione piu’ ampia, comprensiva di tutte le forme di titolarita’ (anche parziale).
  • Per la condizione di “nessun altro immobile in Italia acquistato con le stesse agevolazioni” si deve considerare qualsiasi forma di titolarita’, compresa la nuda proprieta’, indipendentemente dalla quota.
  • La prassi degli uffici accertatori e’ sempre stata quella di considerare ostative anche le quote minime di nuda proprieta’, applicando la decadenza dall’agevolazione con conseguente recupero delle imposte non pagate, sanzioni (dal 30% in su) e interessi.

La recente pronuncia della Cassazione del 2025 conferma dunque un orientamento gia’ consolidato nell’amministrazione finanziaria, eliminando definitivamente i dubbi interpretativi che avevano portato alcuni contribuenti (e i loro consulenti) a ritenere che quote molto basse potessero essere considerate irrilevanti.

Per restare aggiornato sulle agevolazioni fiscali relative agli immobili, puoi consultare le nostre guide sul Bonus Mobili 2026 e sulle detrazioni per ristrutturazione casa.

Domande frequenti (FAQ) sul bonus prima casa e nuda proprieta’

Se sono nudo proprietario per eredita’ (non per acquisto), perdo il bonus?

Dipende dal requisito specifico. Il secondo requisito negativo riguarda gli immobili acquistati con le agevolazioni prima casa: se la nuda proprieta’ e’ stata acquistata senza agevolazioni (o se l’immobile e’ stato ereditato da chi non aveva usufruito del bonus), questo requisito non opera. Potrebbe invece operare il primo requisito (stesso comune) se la nuda proprieta’ ereditata si trova nello stesso comune dell’acquisto. Si consiglia sempre una verifica caso per caso.

Cosa succede se dichiaro il falso nell’atto notarile?

La dichiarazione mendace nell’atto di acquisto comporta la decadenza dall’agevolazione, con conseguente recupero delle imposte non versate, maggiorate di sanzioni e interessi. L’eventuale accertamento puo’ avvenire entro i termini ordinari previsti dal D.P.R. 131/1986. In alcuni casi puo’ anche configurarsi il reato di dichiarazione mendace al pubblico ufficiale (il notaio).

Posso cedere la quota di nuda proprieta’ il giorno prima del rogito?

In linea di principio si, ma l’operazione deve essere genuina e non simulata. Il notaio dovra’ verificare che la cessione sia stata effettivamente perfezionata e registrata prima dell’atto di acquisto. Si consiglia di effettuare la cessione con un adeguato anticipo per evitare contestazioni.

Il coniuge in comunione dei beni deve rispettare gli stessi requisiti?

Si. Il requisito negativo relativo all’assenza di precedenti agevolazioni si riferisce anche alla comunione legale: se il coniuge e’ titolare (anche per una quota minima) di nuda proprieta’ su un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, l’acquisto del nuovo immobile in comunione potrebbe risultare ostativo. La valutazione deve essere condotta considerando la situazione di entrambi i coniugi.

Esiste un registro pubblico dove verificare se un immobile e’ stato acquistato con le agevolazioni?

Non esiste un registro specifico e pubblicamente accessibile, ma tali informazioni sono contenute nell’atto notarile di acquisto (che e’ un atto pubblico registrato) e nei registri dell’Agenzia delle Entrate. E’ possibile richiedere una visura ipocatastale per ricostruire la storia degli atti registrati su un determinato immobile.

Quanto devo aspettare dopo aver venduto la prima casa per riacquistare con le agevolazioni?

Il credito d’imposta previsto per chi rivende la prima casa e riacquista entro un anno permette di compensare le imposte gia’ pagate con quelle dovute per il nuovo acquisto. Non c’e’ un periodo minimo di attesa: il riacquisto puo’ avvenire anche prima della vendita, purche’ la vendita del vecchio immobile sia completata entro 12 mesi dal nuovo acquisto. Per le agevolazioni fiscali connesse alla dichiarazione dei redditi, il CAF puo’ offrirti la consulenza necessaria.


Questo articolo e’ stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne e’ responsabile dei contenuti.


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    Agosto 5, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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    CAF, SUCCESSIONI

    Usufrutto Vedovile 2026: Diritti del Coniuge, Durata e Come Funziona nella Successione

    Dichiarazione di successione CAF - assistenza ereditaria Centro Fiscale Udine

    Quando si parla di usufrutto vedovile, molte persone immaginano ancora un diritto automatico del coniuge superstite sui beni del defunto. In realtà, l’usufrutto vedovile come istituto giuridico non esiste più dal 1975: è stato abolito dalla riforma del diritto di famiglia (Legge 151/1975) e sostituito dal diritto di abitazione sulla casa familiare previsto dall’articolo 540 del Codice Civile.

    Nonostante l’abolizione, l’espressione “usufrutto vedovile” è rimasta nel linguaggio comune e continua a generare confusione. In questa guida aggiornata al 2026 ti spieghiamo cosa spetta oggi al coniuge superstite, quali sono le differenze tra usufrutto e diritto di abitazione, come si calcola il valore dell’usufrutto ai fini fiscali con i coefficienti per età, e come pianificare al meglio la successione con un testamento strategico.

    Indice dei contenuti

    1. Cos’è l’usufrutto vedovile e perché non esiste più
    2. Il diritto di abitazione del coniuge superstite (art. 540 C.C.)
    3. Differenze tra usufrutto generale e diritto di abitazione
    4. Usufrutto del coniuge su altri beni: serve testamento
    5. Usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori
    6. Valore dell’usufrutto ai fini fiscali: coefficienti 2026
    7. Tabella coefficienti usufrutto 2026 per età
    8. Esempio pratico di calcolo usufrutto
    9. Imposta di successione con usufrutto e nuda proprietà
    10. Cosa succede alla morte dell’usufruttuario
    11. Usufrutto e IMU: chi paga?
    12. Come impostare l’usufrutto con testamento
    13. Vantaggi strategici del testamento con usufrutto
    14. Quando conviene rinunciare all’usufrutto
    15. Domande frequenti
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    Cos’è l’usufrutto vedovile e perché non esiste più

    L’usufrutto vedovile era, nel vecchio Codice Civile italiano precedente al 1975, un diritto che spettava automaticamente al coniuge superstite sui beni ereditari del defunto. Si trattava di un usufrutto uxorio (termine tecnico) che conferiva al vedovo o alla vedova il diritto di godere dei beni ereditari per tutta la durata della propria vita, indipendentemente dalla presenza di altri eredi come i figli.

    Questo istituto è stato abolito dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151, la storica riforma del diritto di famiglia che ha rivoluzionato il Codice Civile italiano. Prima di quella data, il coniuge superstite non era considerato erede legittimario in senso pieno, ma riceveva solo un usufrutto sui beni del defunto. La riforma del 1975 ha completamente riequilibrato i diritti successori del coniuge, trasformandolo in erede legittimario a tutti gli effetti, con diritto a una quota di piena proprietà sull’eredità.

    Perché allora si continua a parlare di “usufrutto vedovile” nel 2026? Per abitudine linguistica e perché il coniuge superstite mantiene comunque un diritto vitalizio di godimento sulla casa familiare, che molte persone (e anche alcuni professionisti non aggiornati) continuano a chiamare impropriamente “usufrutto vedovile”. In realtà si tratta di un istituto giuridicamente diverso: il diritto di abitazione previsto dall’articolo 540 del Codice Civile.

    Il diritto di abitazione del coniuge superstite (art. 540 C.C.)

    L’articolo 540, secondo comma, del Codice Civile stabilisce che al coniuge superstite sono riservati, oltre alla quota ereditaria di piena proprietà, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni ai coniugi. Questi diritti gravano sulla porzione disponibile e, ove questa non basti, sulla quota di riserva del coniuge stesso.

    Le caratteristiche essenziali del diritto di abitazione del coniuge superstite sono:

    • Durata vita natural durante: il coniuge superstite conserva il diritto fino alla propria morte, a prescindere dal tempo trascorso dalla successione.
    • Limitato alla casa adibita a residenza familiare: riguarda esclusivamente l’immobile che al momento dell’apertura della successione era la residenza effettiva della coppia, non altre case di proprietà del defunto.
    • Comprende l’arredo: il coniuge ha anche il diritto di uso sui mobili, elettrodomestici e oggetti di arredamento che corredano l’abitazione.
    • Automatico e irrinunciabile per legge: spetta al coniuge superstite indipendentemente dal testamento e non può essere escluso dal de cuius, salvo rinuncia espressa del beneficiario.
    • Solo uso personale: il coniuge può abitarci, ma non può concederla in locazione né in comodato a terzi.
    • Non si perde con le nuove nozze: anche se il coniuge superstite si risposa, conserva il diritto di abitazione sulla casa familiare.

    Un aspetto importante: se la residenza familiare era in un immobile in comproprietà tra i coniugi, il diritto di abitazione si estende anche sulla quota del defunto. Se invece la casa era di proprietà di terzi (ad esempio ereditata dai genitori del defunto in vita) e solo il defunto ne aveva un diritto minore, la situazione va valutata caso per caso.

    Differenze tra usufrutto generale e diritto di abitazione

    Spesso si confondono i termini, ma usufrutto e diritto di abitazione sono due istituti giuridici ben distinti, con contenuti ed effetti molto diversi. Comprendere la differenza è fondamentale per capire cosa spetta realmente al coniuge superstite e cosa si può ottenere con un testamento.

    L’usufrutto: un diritto più ampio

    L’usufrutto, disciplinato dagli articoli 978 e seguenti del Codice Civile, è il diritto reale di godere di un bene altrui traendone tutte le utilità, rispettandone la destinazione economica. L’usufruttuario può:

    • Utilizzare personalmente il bene;
    • Affittarlo o darlo in locazione a terzi, incassando i canoni;
    • Concederlo in comodato gratuito;
    • Percepirne i frutti naturali (prodotti agricoli, ad esempio) e civili (canoni di locazione, interessi su titoli);
    • Cedere il proprio diritto di usufrutto ad altri (salvo diverso accordo);
    • Godere anche di beni mobili, immobili, aziende, partecipazioni societarie.

    Il diritto di abitazione: più limitato

    Il diritto di abitazione, disciplinato dagli articoli 1021-1026 del Codice Civile, è molto più ristretto. Chi ha il diritto di abitazione può:

    • Abitare personalmente la casa con la propria famiglia (figli, conviventi);
    • NON può affittarla né cederla a terzi;
    • NON può darla in comodato gratuito a persone estranee al nucleo familiare;
    • NON può venderla o trasferire il proprio diritto.

    Questa è la differenza chiave: il diritto di abitazione è un diritto personalissimo, finalizzato esclusivamente a garantire la continuità abitativa del coniuge superstite nella casa in cui ha vissuto con il defunto. Non può diventare fonte di reddito.

    Tabella di confronto

    CaratteristicaUsufruttoDiritto di abitazione
    Uso personaleSiSi
    Locazione a terziSiNo
    Comodato a terziSiNo
    Percezione fruttiSiNo
    Cessione del dirittoSiNo
    Beni mobili e immobiliSiSolo casa di abitazione
    DurataFino a 30 anni (persone giuridiche) o vita (persone fisiche)Vita natural durante

    Usufrutto del coniuge su altri beni: serve testamento

    Una delle conseguenze più importanti dell’abolizione dell’usufrutto vedovile è che, oggi, il coniuge superstite non ha un usufrutto automatico su beni diversi dalla casa familiare. Se il defunto possedeva terreni agricoli, seconde case, aziende, titoli, conti bancari o altri beni, il coniuge può ottenere l’usufrutto su questi beni solo in due modi:

    1. Per disposizione testamentaria: il defunto può legare al coniuge l’usufrutto su specifici beni tramite testamento, rispettando le quote di riserva degli altri legittimari;
    2. Per accordo tra eredi: gli eredi (compresi i figli) possono accordarsi in sede di divisione ereditaria per attribuire al coniuge l’usufrutto su determinati beni, cedendo loro la nuda proprietà.

    Nella successione legittima (senza testamento), il coniuge riceve invece quote di piena proprietà sui beni del defunto, secondo queste percentuali:

    • Coniuge + 1 figlio: 1/2 al coniuge, 1/2 al figlio (più diritto di abitazione sulla casa familiare);
    • Coniuge + 2 o più figli: 1/3 al coniuge, 2/3 ai figli (più diritto di abitazione);
    • Coniuge senza figli ma con genitori o fratelli del defunto: 2/3 al coniuge, 1/3 agli altri (più diritto di abitazione);
    • Coniuge unico erede: tutto al coniuge.

    Per approfondire le quote spettanti, puoi consultare la nostra guida sui diritti del coniuge superstite nella successione.

    Usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori

    È importante non confondere l’usufrutto vedovile con un altro istituto tuttora vigente: l’usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori, disciplinato dall’articolo 324 del Codice Civile. Si tratta di un usufrutto che spetta di diritto a entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui beni del figlio minorenne.

    Caratteristiche principali:

    • I genitori percepiscono i frutti dei beni del figlio minore (ad esempio canoni di locazione di un immobile ereditato dal nonno);
    • I frutti devono essere destinati al mantenimento della famiglia e all’educazione e istruzione dei figli;
    • Non riguarda beni acquistati dal figlio con proventi del proprio lavoro, né beni lasciati o donati al figlio con espressa esclusione dell’usufrutto legale;
    • Cessa automaticamente al compimento dei 18 anni del figlio o con l’emancipazione.

    Questo istituto ha natura e funzione completamente diversa dall’usufrutto successorio: non è un diritto reale tipico, ma uno strumento di gestione del patrimonio familiare a beneficio del minore. Spesso entra in gioco proprio nelle successioni quando il defunto lascia beni a nipoti minori, per cui i genitori (eredi o meno) gestiscono i beni fino alla maggiore età.

    Valore dell’usufrutto ai fini fiscali: coefficienti 2026

    Quando l’usufrutto è oggetto di una successione o di una donazione, il suo valore fiscale va determinato secondo criteri stabiliti dal Testo Unico sull’imposta di registro (DPR 131/1986) e richiamati dal Testo Unico sulle successioni (D.Lgs. 346/1990). Il calcolo si basa su due elementi:

    1. Il valore della piena proprietà del bene (per gli immobili, generalmente il valore catastale);
    2. Il coefficiente di usufrutto, che dipende dall’età dell’usufruttuario al momento della successione o donazione e dal tasso legale di interesse vigente.

    Il principio è intuitivo: più giovane è l’usufruttuario, maggiore è il valore dell’usufrutto, perché si presume durerà più a lungo; viceversa, più anziano è l’usufruttuario, minore è il valore, perché l’aspettativa di vita residua è più breve.

    Il tasso legale di interesse viene aggiornato periodicamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dal 1° gennaio 2026 il tasso legale è fissato al 2%. In base a questo tasso, il Ministero pubblica la tabella aggiornata dei coefficienti.

    La formula generale è:

    Valore usufrutto = Valore piena proprietà × coefficiente (%)
    Valore nuda proprietà = Valore piena proprietà − Valore usufrutto

    Tabella coefficienti usufrutto 2026 per età

    Di seguito la tabella dei coefficienti dell’usufrutto aggiornata al 2026, elaborata in base al tasso legale d’interesse del 2% vigente dal 1° gennaio 2026. Questi coefficienti rappresentano la percentuale del valore della piena proprietà che va attribuita all’usufrutto in base all’età dell’usufruttuario al momento del trasferimento (successione o donazione).

    Età dell’usufruttuarioCoefficiente usufruttoCoefficiente nuda proprietà
    da 0 a 20 anni95%5%
    da 21 a 30 anni90%10%
    da 31 a 40 anni85%15%
    da 41 a 45 anni80%20%
    da 46 a 50 anni75%25%
    da 51 a 53 anni70%30%
    da 54 a 56 anni65%35%
    da 57 a 60 anni60%40%
    da 61 a 63 anni55%45%
    da 64 a 66 anni50%50%
    da 67 a 69 anni45%55%
    da 70 a 72 anni40%60%
    da 73 a 75 anni35%65%
    da 76 a 78 anni30%70%
    da 79 a 82 anni25%75%
    da 83 a 86 anni20%80%
    da 87 a 92 anni15%85%
    da 93 a 99 anni10%90%

    Nota importante: questi coefficienti valgono per tutti i calcoli fiscali legati a usufrutto e nuda proprietà (successioni, donazioni, compravendite, imposta di registro). Il Ministero dell’Economia aggiorna la tabella quando varia il tasso legale d’interesse: è sempre consigliabile verificare l’ultima versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

    Esempio pratico di calcolo usufrutto

    Vediamo un esempio concreto per comprendere come si applica la tabella dei coefficienti. Supponiamo il caso di una coppia con un figlio:

    • Defunto: marito, proprietario di un appartamento del valore catastale di 200.000 euro;
    • Coniuge superstite: moglie di 65 anni;
    • Altro erede: figlio di 35 anni;
    • Testamento: il defunto lascia l’usufrutto della casa alla moglie e la nuda proprietà al figlio.

    Il calcolo procede così:

    Età usufruttuaria (moglie): 65 anni
    → Coefficiente usufrutto (fascia 64-66 anni): 50%
    → Coefficiente nuda proprietà: 50%

    Valore piena proprietà: 200.000 euro
    Valore usufrutto alla moglie: 200.000 × 50% = 100.000 euro
    Valore nuda proprietà al figlio: 200.000 × 50% = 100.000 euro

    Questi valori vengono utilizzati sia per calcolare l’imposta di successione, sia per determinare le quote catastali intestate. Se invece la moglie avesse avuto 75 anni, il coefficiente sarebbe stato del 35%, quindi il suo usufrutto sarebbe valso 70.000 euro e la nuda proprietà al figlio 130.000 euro.

    Lo stesso meccanismo si applica a tutti i tipi di beni (terreni, partecipazioni societarie, titoli), purché si conosca il loro valore pieno di riferimento. Per gli immobili, tipicamente si usa il valore catastale rivalutato; per le aziende si applica il valore contabile; per i titoli il prezzo di mercato alla data di successione.

    Imposta di successione con usufrutto e nuda proprietà

    Quando la successione prevede la costituzione di un usufrutto per il coniuge e della nuda proprietà per i figli (o altri eredi), l’imposta di successione viene calcolata separatamente sulle due quote, ma con le stesse aliquote e franchigie previste per il grado di parentela di ciascun beneficiario.

    Aliquote e franchigie 2026

    • Coniuge e figli: aliquota 4%, con franchigia di 1.000.000 euro a testa;
    • Fratelli e sorelle: aliquota 6%, con franchigia di 100.000 euro;
    • Altri parenti fino al 4° grado: aliquota 6% senza franchigia;
    • Altri soggetti: aliquota 8% senza franchigia.

    Esempio di calcolo imposta successione con usufrutto

    Riprendendo l’esempio precedente (casa 200.000 euro, moglie 65 anni usufruttuaria, figlio nudo proprietario):

    Moglie (usufrutto 100.000 euro): rientra nella franchigia di 1.000.000 euro coniuge → imposta di successione = 0 euro

    Figlio (nuda proprietà 100.000 euro): rientra nella franchigia di 1.000.000 euro figlio → imposta di successione = 0 euro

    In entrambi i casi, grazie alle elevate franchigie per coniuge e figli, l’imposta di successione è nulla. Attenzione però: se il patrimonio complessivo del defunto supera la franchigia (ad esempio più immobili, titoli, conti), l’imposta va calcolata sul valore eccedente. Inoltre, anche se l’imposta di successione è zero, restano dovute:

    • Imposta ipotecaria: 2% del valore catastale degli immobili (o 200 euro fissi con agevolazione prima casa);
    • Imposta catastale: 1% del valore catastale degli immobili (o 200 euro fissi con prima casa);
    • Imposta di bollo e tributi minori.

    Per un approfondimento sul calcolo delle imposte ipotecaria e catastale, consulta la nostra guida Imposta Ipotecaria e Catastale Successione 2026.

    Cosa succede alla morte dell’usufruttuario

    Una delle caratteristiche più vantaggiose dell’usufrutto dal punto di vista fiscale è il cosiddetto consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà al momento della morte dell’usufruttuario. Quando l’usufruttuario decede:

    • L’usufrutto si estingue automaticamente per morte;
    • Il nudo proprietario diventa pieno proprietario del bene senza dover compiere alcun atto;
    • Il consolidamento non è soggetto a nuova imposizione fiscale: niente imposta di successione, niente imposta di registro, niente imposta ipotecaria o catastale sulla riunificazione.

    Questo principio, sancito dall’articolo 7 del D.Lgs. 346/1990, rende l’usufrutto uno strumento di pianificazione successoria particolarmente efficace. Il passaggio finale dalla nuda proprietà alla piena proprietà avviene in modo “silente”, senza generare alcun carico fiscale aggiuntivo.

    Dal punto di vista pratico, gli adempimenti necessari dopo la morte dell’usufruttuario sono limitati a:

    1. Voltura catastale per aggiornare l’intestazione dell’immobile (dal solo nudo proprietario al pieno proprietario);
    2. Eventuale annotazione di estinzione dell’usufrutto nei registri immobiliari (da fare presso la Conservatoria);
    3. Aggiornamento delle utenze, dell’IMU (a carico ora del nuovo pieno proprietario) e di eventuali contratti legati all’immobile.

    Usufrutto e IMU: chi paga?

    Una domanda molto frequente riguarda la tassazione IMU in presenza di usufrutto e nuda proprietà. La regola è chiara e stabilita dall’articolo 1, comma 743, della Legge 160/2019 (che disciplina la Nuova IMU):

    L’IMU è dovuta interamente dall’usufruttuario, non dal nudo proprietario.

    Il nudo proprietario, infatti, non ha la disponibilità del bene né può goderne, quindi non è tenuto al pagamento dell’IMU. L’usufruttuario, invece, godendo del bene (potendolo abitare, affittare, utilizzare), è considerato il soggetto passivo dell’imposta e la paga sul valore pieno dell’immobile.

    Questa regola si applica però solo all’usufrutto vero e proprio, non al diritto di abitazione del coniuge. Anche nel caso del diritto di abitazione, comunque, l’IMU è dovuta dal titolare del diritto (il coniuge superstite), salvo che si tratti di abitazione principale: in quel caso, se l’immobile non è A/1, A/8 o A/9, l’IMU è esente.

    IMU prima casa e diritto di abitazione

    Se la casa familiare su cui grava il diritto di abitazione è destinata ad abitazione principale del coniuge superstite (cioè vi risiede anagraficamente e dimora abitualmente), l’esenzione IMU prima casa si applica pienamente. Il nudo proprietario (tipicamente i figli) non deve pagare nulla su quell’immobile finché il coniuge è in vita e lo usa come abitazione principale.

    Per altre imposte sull’immobile (TARI, bollette, spese condominiali), la regola generale è che sono a carico del soggetto che utilizza effettivamente il bene, quindi dell’usufruttuario o del titolare del diritto di abitazione.

    Come impostare l’usufrutto con testamento

    Dato che oggi l’usufrutto non spetta più automaticamente al coniuge (salvo il diritto di abitazione), per garantirgli un godimento più ampio dei beni ereditari è necessario predisporre un testamento specifico. Le formule testamentarie più comuni sono tre:

    1. Usufrutto universale al coniuge, nuda proprietà ai figli

    Questa è la clausola testamentaria più classica: il coniuge riceve l’usufrutto vitalizio su tutti i beni ereditari, mentre i figli ricevono la nuda proprietà. In questo modo il coniuge superstite può continuare a vivere nel tenore di vita precedente (utilizzando, locando o gestendo i beni) e i figli hanno la certezza di diventare pieni proprietari al momento della morte del genitore superstite, senza ulteriore tassazione.

    Esempio di clausola: “Lascio al mio coniuge l’usufrutto vitalizio su tutti i miei beni, mobili e immobili, con nuda proprietà ai miei figli in parti uguali”.

    2. Usufrutto su beni specifici

    È possibile attribuire al coniuge l’usufrutto solo su determinati beni, ad esempio la casa di vacanza, un portafoglio titoli, un’azienda. Gli altri beni vengono divisi in piena proprietà secondo le quote legittime.

    3. Legato di usufrutto

    Il testatore può istituire il coniuge come legatario dell’usufrutto su uno o più beni, separando completamente questa attribuzione dall’istituzione di erede. Il coniuge non acquista la qualità di erede ma solo quella di legatario, con diritti e obblighi più limitati.

    Attenzione alle quote di legittima

    In ogni caso, il testamento deve rispettare le quote di legittima spettanti ai legittimari (coniuge, figli, genitori). Un testamento che violi queste quote può essere impugnato con l’azione di riduzione. L’usufrutto attribuito al coniuge va computato in base al valore fiscale calcolato con i coefficienti sopra indicati.

    Vantaggi strategici del testamento con usufrutto

    La scelta di impostare il testamento con usufrutto al coniuge e nuda proprietà ai figli offre numerosi vantaggi strategici, soprattutto per famiglie con patrimonio immobiliare rilevante:

    1. Protezione del coniuge superstite: il coniuge mantiene il godimento e la rendita dei beni per tutta la vita, evitando liti tra generazioni e garantendo sicurezza economica.
    2. Risparmio fiscale sul passaggio finale: quando l’usufrutto si consolida con la nuda proprietà alla morte del coniuge, non si paga alcuna imposta. Il patrimonio passa ai figli “tassato una sola volta”.
    3. Sfruttamento della franchigia del coniuge: la franchigia di 1 milione di euro per coniuge permette di abbattere l’imposta di successione; con solo la nuda proprietà ai figli, si utilizza meno della loro franchigia, preservandola per successioni future.
    4. Evitare divisioni anticipate tra figli: finché il coniuge è in vita e gode dei beni, non è necessario procedere a divisioni ereditarie complesse tra fratelli.
    5. Evitare vendite forzate: senza il testamento, i figli potrebbero costringere il genitore superstite a vendere beni per liquidare le loro quote di legittima; con l’usufrutto, questo rischio è neutralizzato.
    6. Pianificazione successiva: i figli possono già pianificare la propria situazione patrimoniale sapendo che diventeranno pieni proprietari senza oneri fiscali alla morte del genitore superstite.

    Possibili svantaggi da valutare

    • Manutenzione dei beni: l’usufruttuario è tenuto alle spese di manutenzione ordinaria (art. 1004 C.C.), mentre il nudo proprietario alle straordinarie. Conflitti possibili;
    • Vendita difficoltosa: vendere un bene in nuda proprietà è più complicato e meno remunerativo rispetto alla piena proprietà;
    • Rischio di deterioramento: se l’usufruttuario non manutiene bene il bene, il nudo proprietario può subire un danno patrimoniale;
    • Anni di congelamento: se l’usufruttuario vive a lungo, la nuda proprietà può restare “congelata” per decenni.

    Quando conviene rinunciare all’usufrutto

    In alcuni casi può essere conveniente per l’usufruttuario rinunciare al proprio diritto, in favore del nudo proprietario che diventa così pieno proprietario. La rinuncia all’usufrutto è un atto formale che va effettuato con atto notarile e comporta alcune conseguenze fiscali importanti:

    • Imposta di donazione: la rinuncia in vita all’usufrutto è considerata fiscalmente una donazione al nudo proprietario, con applicazione di imposte e franchigie del rapporto di parentela;
    • Imposta ipotecaria e catastale al 2% + 1% sul valore dell’usufrutto;
    • Se l’usufrutto è a vita, va calcolato il suo valore residuo in base all’età dell’usufruttuario al momento della rinuncia.

    Casi in cui la rinuncia può essere vantaggiosa

    1. Anticipare il trasferimento della piena proprietà ai figli: se il coniuge superstite ha mezzi economici sufficienti e non ha bisogno del godimento o della rendita dei beni;
    2. Facilitare la vendita: se i figli vogliono vendere il bene, la rinuncia dell’usufruttuario rende il bene più facilmente commerciabile e aumenta il ricavo;
    3. Sfruttare la franchigia del coniuge: se il coniuge ha ancora ampia franchigia disponibile, la rinuncia può avvenire senza imposte;
    4. Evitare responsabilità patrimoniali: se il coniuge teme di dover affrontare creditori, la rinuncia all’usufrutto (se non in frode ai creditori) può alleggerire il patrimonio aggredibile;
    5. Ragioni personali o familiari: accordo tra i familiari per semplificare la gestione patrimoniale.

    Importante: la rinuncia al diritto di abitazione del coniuge (art. 540 C.C.) è diversa dalla rinuncia all’usufrutto e può avvenire anche con scrittura privata autenticata; tuttavia, per evitare contestazioni future, è sempre consigliato l’atto notarile.

    Domande frequenti sull’usufrutto vedovile

    L’usufrutto vedovile esiste ancora nel 2026?

    No, l’usufrutto vedovile come istituto giuridico è stato abolito dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (Legge 151/1975). Oggi al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sulla casa familiare ex articolo 540 C.C., che viene comunemente ma impropriamente chiamato “usufrutto vedovile” nel linguaggio popolare.

    Il coniuge superstite può affittare la casa su cui ha il diritto di abitazione?

    No, il diritto di abitazione è un diritto personale e non consente di locare il bene a terzi, né di concederlo in comodato a estranei. Serve esclusivamente a garantire la continuità abitativa del coniuge nella casa familiare. Se si vuole un diritto più ampio (con possibilità di locare), serve un testamento che attribuisca l’usufrutto.

    Il coniuge superstite che si risposa perde il diritto di abitazione?

    No, secondo la giurisprudenza prevalente il coniuge superstite non perde il diritto di abitazione anche in caso di nuove nozze. Il diritto è vitalizio e sussiste fino alla morte del beneficiario.

    Come si calcola il valore dell’usufrutto per una persona di 70 anni?

    A 70 anni il coefficiente dell’usufrutto (fascia 70-72 anni) è pari al 40% del valore della piena proprietà. Quindi, se un immobile vale 200.000 euro, l’usufrutto a favore di un settantenne vale 80.000 euro e la nuda proprietà 120.000 euro.

    Chi paga l’IMU sull’immobile in nuda proprietà?

    L’IMU è dovuta interamente dall’usufruttuario, non dal nudo proprietario (art. 1, comma 743, Legge 160/2019). Se l’immobile è abitazione principale non di lusso dell’usufruttuario, l’IMU è esente.

    Alla morte dell’usufruttuario si paga l’imposta di successione?

    No, il consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà è fiscalmente neutro: il nudo proprietario diventa pieno proprietario senza pagare imposta di successione, di registro, ipotecaria o catastale sull’estinzione dell’usufrutto. Occorre solo provvedere alla voltura catastale.

    Si può avere usufrutto e diritto di abitazione contemporaneamente?

    Sì. Il diritto di abitazione sulla casa familiare spetta al coniuge per legge (art. 540 C.C.), mentre con testamento è possibile attribuire anche l’usufrutto su altri beni (seconde case, terreni, titoli). I due istituti convivono senza problemi e su beni diversi.

    È possibile rinunciare al diritto di abitazione?

    Sì, il coniuge superstite può rinunciare al diritto di abitazione. La rinuncia deve essere espressa e, per motivi di sicurezza e opponibilità ai terzi, è fortemente consigliato farla con atto notarile. La rinuncia comporta il consolidamento anticipato della piena proprietà a favore degli altri eredi.

    Serve aiuto per pianificare la successione?

    La gestione della successione con usufrutto e nuda proprietà richiede competenze fiscali, catastali e giuridiche specifiche. Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste famiglie e privati nella:

    • Predisposizione della dichiarazione di successione con attribuzione corretta di usufrutto e nuda proprietà;
    • Calcolo delle imposte di successione, ipotecaria e catastale;
    • Valutazione strategica del testamento per ottimizzare la fiscalità e proteggere il coniuge superstite;
    • Gestione del sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia per le volture catastali;
    • Consulenza sul consolidamento dell’usufrutto e aggiornamento delle intestazioni.

    Contattaci per una consulenza personalizzata presso la nostra sede di Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, Udine. Chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per fissare un appuntamento.

    AD

    Andrea Damiani

    Responsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscali

    Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse.

    📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →
    Giugno 15, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/dichiarazione-di-successione.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-15 08:00:002026-04-24 23:48:25Usufrutto Vedovile 2026: Diritti del Coniuge, Durata e Come Funziona nella Successione

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