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Tag Archivio per: liquidazione iva

Finanza & Servizi, Guide Fatturazione Elettronica, Software Fatturazione Elettronica

Fatture a Cavallo d’Anno 2026/2027: Guida Completa a Date, Numerazione e Detrazione IVA

fatturazione elettronica CAF Udine

Le fatture a cavallo d’anno sono uno dei passaggi più delicati della vita di una partita IVA. Ogni anno, tra la fine di dicembre 2026 e i primi giorni di gennaio 2027, migliaia di imprese e professionisti si trovano davanti alla stessa domanda: questa fattura va nel 2026 o nel 2027? La risposta non è mai unica, perché una stessa fattura può “valere” per un anno ai fini IVA e per un altro ai fini del reddito.

In questa guida spieghiamo, con parole semplici ed esempi concreti, come gestire le fatture a cavallo d’anno: la differenza tra data dell’operazione e data di trasmissione allo SdI, se occorre ripartire la numerazione progressiva dal numero 1 al 1° gennaio, come funziona la competenza economica rispetto al momento impositivo IVA e, soprattutto, quando si può (e quando non si può) portare in detrazione l’IVA di una fattura datata dicembre ma ricevuta a gennaio. Chiudiamo con gli errori più frequenti e le relative correzioni.

Per un quadro generale su esigibilità IVA, sanzioni e termini di emissione della fattura elettronica, consulta la nostra guida completa: Fatturazione Elettronica B2B 2026: Esigibilità IVA, Sanzioni e Termini di Emissione.

Indice dei contenuti

  1. Fatture a cavallo d’anno: perché dicembre 2026 e gennaio 2027 creano confusione
  2. Data di effettuazione e data di emissione: i 12 giorni che generano le fatture a cavallo d’anno
  3. Numerazione progressiva delle fatture al cambio anno: bisogna ripartire da 1?
  4. Fattura datata dicembre 2026 e ricevuta a gennaio 2027: due binari separati
  5. Competenza economica e momento impositivo IVA: le due regole da non confondere
  6. Detrazione IVA sulle fatture a cavallo d’anno: i limiti da conoscere
  7. Fatture a cavallo d’anno nel regime forfettario: conta l’incasso
  8. Errori frequenti sulle fatture a cavallo d’anno e come correggerli
  9. Gestire le fatture a cavallo d’anno senza errori: il supporto del CAF di Udine
  10. Domande frequenti sulle fatture a cavallo d’anno

Fatture a cavallo d’anno: perché dicembre 2026 e gennaio 2027 creano confusione

Si parla di fatture a cavallo d’anno quando l’operazione (la consegna di un bene o la prestazione di un servizio) e il documento che la certifica “cadono” in due periodi d’imposta diversi. Il caso tipico è quello del lavoro concluso il 28 dicembre 2026 e della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio il 5 gennaio 2027, oppure della fattura datata 31 dicembre 2026 che il cliente riceve solo a gennaio.

La confusione nasce dal fatto che su una fattura a cavallo d’anno agiscono contemporaneamente tre regole diverse, che possono portare a tre risultati diversi. Il Sistema di Interscambio (in sigla SdI) è la “posta elettronica certificata” dell’Agenzia delle Entrate attraverso cui transitano tutte le fatture elettroniche: è lui a registrare la data effettiva di trasmissione e di consegna del documento.

  • Regola IVA: stabilisce in quale liquidazione periodica far confluire l’imposta (art. 6 DPR 633/72).
  • Regola reddituale: stabilisce in quale anno il costo o il ricavo concorre a formare il reddito (art. 109 TUIR per i regimi ordinari, principio di cassa per i forfettari).
  • Regola della detrazione: stabilisce quando l’acquirente può recuperare l’IVA pagata al fornitore (art. 19 DPR 633/72, riscritto dal D.Lgs. 148/2026, e art. 1 DPR 100/1998).

Comprendere queste tre regole separatamente è l’unico modo per non sbagliare. Nei prossimi paragrafi le affrontiamo una per una, partendo dal punto di partenza di ogni ragionamento sulle fatture a cavallo d’anno: la data.

Data di effettuazione e data di emissione: i 12 giorni che generano le fatture a cavallo d’anno

Nella fattura elettronica esistono due date che non coincidono quasi mai. La prima è la data documento, che deve riportare la data di effettuazione dell’operazione, cioè il giorno in cui la cessione o la prestazione si considera fiscalmente realizzata. La seconda è la data di trasmissione allo SdI, che il sistema registra automaticamente. È proprio lo scarto tra queste due date a generare gran parte delle fatture a cavallo d’anno.

Fattura immediata: 12 giorni per la trasmissione, non “immediata” alla lettera

La cosiddetta fattura immediata (tipo documento TD01) non va trasmessa nello stesso istante dell’operazione: l’art. 21 comma 4 del DPR 633/72 concede 12 giorni di tempo dalla data di effettuazione per inviarla al Sistema di Interscambio. Il termine di 12 giorni riguarda la trasmissione, non la data documento, che resta quella dell’operazione.

Immagina che Marco, idraulico con partita IVA, completi un intervento il 29 dicembre 2026. Può trasmettere la fattura fino al 10 gennaio 2027, ma nel campo “data” dovrà indicare 29 dicembre 2026. Ai fini IVA l’operazione resta di dicembre 2026 e confluisce nella liquidazione IVA di dicembre, da versare entro il 16 gennaio 2027 per i contribuenti mensili. Ecco perché le fatture a cavallo d’anno vanno lette guardando la data operazione, non il giorno dell’invio.

Fattura differita: entro il 15 del mese successivo

Per le cessioni di beni accompagnate da DDT (il documento di trasporto che viaggia con la merce) e per le prestazioni di servizi documentate da idonea documentazione è ammessa la fattura differita: un unico documento che riepiloga tutte le operazioni del mese verso lo stesso cliente, da emettere entro il 15 del mese successivo.

Nel caso delle fatture a cavallo d’anno questo significa che le consegne effettuate a dicembre 2026 possono essere fatturate entro il 15 gennaio 2027, ma l’IVA confluisce comunque nella liquidazione di dicembre 2026, perché la registrazione avviene con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni. Un errore frequente è “spostare” queste fatture nel 2027: così facendo si altera sia la liquidazione IVA sia il volume d’affari dell’anno.

Numerazione progressiva delle fatture al cambio anno: bisogna ripartire da 1?

Una delle domande più diffuse sulle fatture a cavallo d’anno riguarda la numerazione progressiva. La risposta rassicurante è che non esiste alcun obbligo di ripartire dal numero 1 il 1° gennaio. L’art. 21 comma 2 lettera b) del DPR 633/72 richiede soltanto un numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco, e l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con propri documenti di prassi che è legittima anche una numerazione continuativa pluriennale.

In concreto, chi ha chiuso il 2026 con la fattura numero 248 può tranquillamente iniziare il 2027 con la numero 249. L’importante è che la progressione sia rispettata e che ogni documento sia identificabile senza ambiguità. Le soluzioni ammesse sono sostanzialmente tre.

  • Numerazione continua pluriennale: 248, 249, 250… senza azzeramenti tra un anno e l’altro.
  • Ripartenza da 1 con indicazione dell’anno: 1/2027, 2/2027, 3/2027, la prassi più diffusa e più leggibile.
  • Registri sezionali: serie distinte (ad esempio 1/A, 1/B) per separare attività, sedi o tipologie di operazioni.

I principali software di fatturazione elettronica propongono in automatico la ripartenza da 1 con il suffisso dell’anno: è la scelta più pratica, perché rende immediatamente riconoscibile l’anno di competenza del documento e semplifica i controlli. Il consiglio operativo è uno solo: scegli un criterio e mantienilo per tutto l’anno, evitando cambi in corsa che creano buchi o duplicazioni nella numerazione. Se emetti anche autofatture o documenti con codici diversi dal TD01, valuta un sezionale dedicato per tenere ordinata la contabilità delle fatture a cavallo d’anno.

Fattura datata dicembre 2026 e ricevuta a gennaio 2027: due binari separati

Questo è il cuore del problema delle fatture a cavallo d’anno. Supponiamo che l’azienda Rossi Srl riceva sul proprio canale SdI, il 7 gennaio 2027, una fattura di acquisto datata 30 dicembre 2026 relativa a una consegna di merce avvenuta effettivamente il 30 dicembre 2026. Cosa succede? Succede che il documento viaggia su due binari separati.

  • Ai fini del reddito: il costo è di competenza 2026, perché la consegna è avvenuta a dicembre. Va quindi rilevato in contabilità tra i costi dell’esercizio 2026, anche se la fattura è arrivata dopo.
  • Ai fini IVA: la detrazione non può essere esercitata nella liquidazione di dicembre 2026, perché al 31 dicembre l’azienda non possedeva ancora il documento. L’IVA sarà detraibile dalla liquidazione di gennaio 2027.

Il risultato è che lo stesso documento genera un costo 2026 e un’IVA detraibile 2027. Non è un errore: è esattamente il funzionamento previsto dalla normativa. Contabilmente, il costo di competenza viene rilevato al 31 dicembre come fattura da ricevere, mentre l’IVA resta “sospesa” fino all’annotazione sul registro acquisti del nuovo anno. Sapere gestire questo doppio binario è ciò che distingue una contabilità ordinata da una che genera rilievi in caso di controllo.

Competenza economica e momento impositivo IVA: le due regole da non confondere

Per gestire correttamente le fatture a cavallo d’anno occorre tenere distinti due concetti che spesso vengono usati come sinonimi ma non lo sono: la competenza economica disciplinata dall’art. 109 del TUIR e il momento impositivo IVA disciplinato dall’art. 6 del DPR 633/72.

La competenza economica è il principio secondo cui ricavi e costi si imputano all’esercizio in cui l’operazione si è materialmente realizzata, a prescindere dal momento in cui si incassa o si paga. In parole povere: se il lavoro è stato fatto nel 2026, il ricavo è del 2026 anche se il cliente pagherà a marzo 2027.

Cessioni di beni: conta la consegna o la spedizione

Per le cessioni di beni mobili, l’art. 6 del DPR 633/72 fissa il momento impositivo alla consegna o spedizione; per gli immobili, alla data del rogito. Se però, prima di quel momento, viene emessa la fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata (limitatamente all’importo fatturato o pagato) a quella data anteriore.

Esempio pratico: merce consegnata il 22 dicembre 2026, pagata a febbraio 2027. L’operazione è 2026 sia ai fini IVA sia ai fini del reddito. Al contrario, un acconto incassato il 20 dicembre 2026 su una consegna prevista per marzo 2027 fa sorgere l’obbligo di fatturare l’acconto nel 2026, mentre il ricavo sarà di competenza 2027.

Prestazioni di servizi: conta il pagamento del corrispettivo

Per le prestazioni di servizi la regola IVA cambia radicalmente: il momento impositivo coincide con il pagamento del corrispettivo, salvo che la fattura sia emessa prima (in tal caso l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, per l’importo fatturato). È qui che nascono moltissime fatture a cavallo d’anno nel mondo dei professionisti.

Immagina la consulenza conclusa a dicembre 2026 e pagata il 15 gennaio 2027: ai fini IVA l’operazione è del 2027 (a meno che il professionista scelga di emettere fattura a dicembre, anticipando il momento impositivo). Per un’impresa in contabilità ordinaria, invece, il costo di quella consulenza resta di competenza 2026 se il servizio è stato ultimato entro il 31 dicembre. Ancora una volta, IVA e reddito viaggiano su binari diversi.

Detrazione IVA sulle fatture a cavallo d’anno: i limiti da conoscere

La detrazione IVA è il meccanismo che consente a chi ha partita IVA di recuperare l’imposta pagata sugli acquisti, sottraendola da quella incassata sulle vendite. Sulle fatture a cavallo d’anno questo meccanismo incontra un limite preciso, che è bene conoscere prima di chiudere l’anno.

L’art. 19 del DPR 633/72 stabilisce che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile. Per esercitarlo servono però due condizioni insieme, chiarite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018: il presupposto sostanziale (l’operazione deve essere stata effettuata e l’imposta esigibile) e il presupposto formale (il possesso materiale della fattura e la sua annotazione sul registro acquisti). Su questo nulla è cambiato.

L’art. 1 del DPR 100/1998 concede una finestra molto utile: entro il 16 del mese successivo si può detrarre l’IVA delle fatture ricevute e annotate entro quella data, riferendola alla liquidazione del mese precedente. Attenzione però, perché questa regola contiene l’eccezione decisiva per le fatture a cavallo d’anno: la finestra non si applica ai documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente. È una regola rimasta invariata anche dopo il decreto correttivo del 2026.

  • Fattura datata dicembre 2026 e ricevuta a dicembre 2026: IVA detraibile nella liquidazione di dicembre 2026.
  • Fattura datata dicembre 2026 ma ricevuta a gennaio 2027: IVA non detraibile a dicembre, si detrae da gennaio 2027.
  • Fattura datata e ricevuta a gennaio 2027 per operazione di gennaio: detrazione ordinaria in gennaio 2027.

Il nuovo termine: dal 12 agosto 2026 si detrae entro il secondo anno successivo

Quello che è cambiato, e che va aggiornato rispetto a tutte le guide degli anni scorsi, è il termine ultimo entro cui la detrazione va esercitata. L’art. 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 — il decreto correttivo in materia di imposte sui redditi, IVA e accise pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto 2026 — ha riscritto l’art. 19 comma 1 del DPR 633/72 sostituendo le parole «all’anno» con «al secondo anno successivo a quello». Il diritto alla detrazione può quindi essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Lo stesso articolo è intervenuto sull’art. 25 del DPR 633/72, che disciplina l’annotazione delle fatture di acquisto: la registrazione va effettuata prima della liquidazione periodica in cui si esercita la detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. È sparito, in particolare, l’inciso «e con riferimento al medesimo anno» introdotto nel 2017.

In concreto, per l’IVA divenuta esigibile nel 2026 il termine ultimo non è più la dichiarazione annuale della primavera successiva, ma la dichiarazione IVA relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029 (l’art. 8 del DPR 322/1998 fissa la finestra di presentazione tra il 1° febbraio e il 30 aprile). Il margine di recupero, quindi, si allunga di due anni: ne abbiamo parlato in modo approfondito nell’articolo Detrazione IVA: con il Decreto Omnibus il termine si estende al secondo anno successivo.

Attenzione però a non confondere i due piani. L’ampliamento riguarda il termine ultimo di esercizio del diritto, non la liquidazione periodica: l’eccezione dell’art. 1 del DPR 100/1998 sulle operazioni dell’anno precedente non è stata toccata dal correttivo, quindi la fattura di dicembre ricevuta a gennaio continua a non poter entrare nella liquidazione di dicembre. L’eliminazione dell’inciso «con riferimento al medesimo anno» dall’art. 25 ha aperto tra gli operatori la discussione sulla possibilità di imputare la detrazione direttamente all’anno di effettuazione dell’operazione: è una lettura plausibile, ma non ancora confermata da un documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate. In attesa di chiarimenti ufficiali, la strada prudente resta quella classica — detrazione nella liquidazione dell’anno in cui la fattura è stata ricevuta — con il vantaggio, oggi, di un termine di recupero molto più lungo in caso di errore.

Dal 1° gennaio 2027 cambiano i riferimenti: arriva il Testo Unico IVA

C’è un secondo motivo per cui il passaggio tra dicembre 2026 e gennaio 2027 è particolare: dal 1° gennaio 2027 si applica il Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10), che riordina la disciplina oggi contenuta nel DPR 633/72 e ne abroga, dalla stessa data, gran parte degli articoli. Le regole operative viste finora restano identiche, ma cambiano i numeri da citare.

  • Momento di effettuazione dell’operazione: art. 24 del Testo Unico (oggi art. 6 DPR 633/72).
  • Fatturazione e termini di emissione: art. 72 (oggi art. 21), con gli stessi 12 giorni per la fattura immediata e lo stesso 15 del mese successivo per la differita.
  • Detrazione: art. 56 (oggi art. 19), già allineato al nuovo termine del secondo anno successivo.
  • Registrazione degli acquisti: art. 88 (oggi art. 25).

Il DPR 100/1998, invece, non rientra tra le disposizioni abrogate: la regola sulla liquidazione periodica e l’eccezione per le operazioni dell’anno precedente restano dove sono. Nella pratica, quindi, una fattura di dicembre 2026 ricevuta a gennaio 2027 si gestisce esattamente come descritto sopra. Per il quadro complessivo su termini di emissione ed esigibilità resta il riferimento la nostra guida sulla fatturazione elettronica B2B 2026.

Un ultimo consiglio operativo: nei primi giorni di gennaio scarica sempre tutte le fatture presenti nel cassetto fiscale e verifica le date di consegna registrate dallo SdI. È l’unico modo per sapere con certezza quali fatture a cavallo d’anno rientrano nel 2026 e quali slittano al 2027.

Fatture a cavallo d’anno nel regime forfettario: conta l’incasso

Per chi opera in regime forfettario il discorso sulle fatture a cavallo d’anno si semplifica moltissimo, ma richiede comunque attenzione. Il forfettario applica infatti il principio di cassa: conta il momento in cui il compenso viene effettivamente incassato, non quello in cui la prestazione è stata eseguita o la fattura emessa.

Facciamo un esempio. Giulia è una grafica in regime forfettario. Emette una fattura il 28 dicembre 2026 per un lavoro consegnato a dicembre, ma il bonifico del cliente arriva sul conto il 9 gennaio 2027. Quel compenso concorre al reddito del 2027, non del 2026: finirà nel quadro LM del Modello Redditi relativo all’anno 2027. Per il forfettario, quindi, non esiste alcun problema di “competenza”: esiste solo la data di accredito.

  • Fai attenzione alla soglia degli 85.000 euro di ricavi o compensi incassati: gli incassi di fine anno possono spostare il superamento del limite da un anno all’altro.
  • La data di riferimento per i pagamenti elettronici è quella di accredito sul conto, non quella dell’ordine di bonifico del cliente.
  • Il forfettario emette fattura senza IVA (codice natura N2.2) e non detrae l’IVA sugli acquisti: sulle sue fatture passive l’imposta resta un costo, anche a cavallo d’anno.

Proprio quest’ultimo punto merita una precisazione: molti forfettari si preoccupano di “far rientrare” nell’anno una fattura di acquisto per recuperarne l’IVA. Nel regime forfettario questo recupero non è mai possibile, perché il regime esclude in radice il diritto alla detrazione. L’IVA pagata ai fornitori si somma semplicemente al costo del bene o del servizio acquistato.

Errori frequenti sulle fatture a cavallo d’anno e come correggerli

Gli errori sulle fatture a cavallo d’anno sono comuni e, nella maggior parte dei casi, si correggono senza conseguenze gravi se si interviene tempestivamente. Vediamo i più diffusi e le soluzioni corrette.

  • Data documento sbagliata: indicare 3 gennaio 2027 su un’operazione effettuata il 29 dicembre 2026 sposta erroneamente l’IVA nell’anno successivo.
  • Fattura emessa in ritardo: trasmissione allo SdI oltre i 12 giorni, con il rischio di sanzioni per tardiva fatturazione.
  • Detrazione IVA anticipata: inserire in liquidazione di dicembre una fattura ricevuta a gennaio, violando l’eccezione del DPR 100/1998.
  • Costo imputato all’anno sbagliato: rilevare nel 2027 un costo di competenza 2026, alterando il risultato di entrambi gli esercizi.
  • Numerazione disallineata: numeri saltati o duplicati al passaggio tra i due anni.

Quando la fattura è già stata accettata dallo SdI non è possibile “modificarla”: occorre intervenire con una nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72. Nella pratica quotidiana i codici più usati sono il TD01 per la fattura ordinaria, il TD04 per la nota di credito (che annulla o riduce un documento già emesso) e il TD08 per la nota di credito semplificata, utilizzabile entro determinati limiti di importo. La procedura tipica per un errore di data è storno con TD04 e successiva riemissione corretta con TD01.

Se invece l’errore riguarda una tardiva emissione, lo strumento è il ravvedimento operoso, che consente di sanare la violazione versando una sanzione ridotta in proporzione al ritardo. Il quadro sanzionatorio è stato rivisto dal D.Lgs. 87/2024, che ha ridotto le percentuali applicabili alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Accorgersi dell’errore in autonomia e rimediare spontaneamente è sempre più conveniente che attendere una contestazione.

Se ti accorgi tardi di un errore di competenza o di una detrazione IVA esercitata nell’anno sbagliato, non tentare aggiustamenti “creativi” nella contabilità dell’anno in corso: la strada corretta passa da una dichiarazione integrativa e da una rettifica delle registrazioni, valutata caso per caso da un professionista.

Gestire le fatture a cavallo d’anno senza errori: il supporto del CAF di Udine

Chiudere bene l’anno significa arrivare al 31 dicembre 2026 con le idee chiare su tre punti: quali operazioni sono state effettuate entro l’anno, quali fatture risultano effettivamente ricevute entro il 31 dicembre e quali documenti vanno invece imputati al 2027. È un controllo che richiede metodo, soprattutto per chi gestisce molte fatture a cavallo d’anno tra dicembre e gennaio.

Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente imprese, professionisti e partite IVA in regime forfettario nella gestione della fatturazione elettronica, nelle liquidazioni IVA e nella chiusura dell’esercizio, sia in ufficio in Viale Tullio 13 a Udine sia online in tutta Italia. I nostri operatori verificano le date di consegna registrate dallo SdI, riconciliano le fatture a cavallo d’anno e ti indicano esattamente in quale periodo far confluire ciascun documento, evitando errori che si trascinerebbero per mesi.

Per una gestione della fatturazione elettronica sempre in regola, inoltre, può valere la pena affidarsi a un software dedicato come fatturazioneitalia.it, che gestisce automaticamente numerazione progressiva (con una numerazione propria per le autofatture estero, per esempio AF-1/2026), invio allo SdI e conservazione a norma per 10 anni, riducendo il rischio di errori proprio nei giorni più critici del passaggio d’anno. I piani sono annuali: Start a 49 € + IVA (59,78 € IVA inclusa, 150 fatture SDI) e Pro a 89 € + IVA (108,58 € IVA inclusa, 500 fatture SDI, con autofatture estero e Sistema TS inclusi). La prova gratuita dura 14 giorni, senza carta. Se preferisci un confronto diretto sulla tua situazione, puoi prenotare un appuntamento con i nostri consulenti e ricevere un preventivo personalizzato per la gestione della tua contabilità.

Domande frequenti sulle fatture a cavallo d’anno

Posso detrarre a dicembre l’IVA di una fattura ricevuta a gennaio?

No. Una fattura datata dicembre 2026 ma ricevuta nel 2027 non può essere inserita nella liquidazione di dicembre: l’art. 1 del DPR 100/1998 esclude espressamente dalla finestra del 16 del mese successivo i documenti relativi a operazioni dell’anno precedente. L’IVA diventa detraibile dalla liquidazione di gennaio 2027. Resta fermo il termine ultimo per esercitare il diritto, che dopo il D.Lgs. 148/2026 è la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Devo ripartire la numerazione delle fatture da 1 il 1° gennaio 2027?

No, non è obbligatorio. La legge richiede solo un numero progressivo univoco: puoi proseguire la numerazione dell’anno precedente oppure ripartire da 1 indicando l’anno (1/2027). Quest’ultima soluzione, adottata di default dalla maggior parte dei software di fatturazione, è la più leggibile e riduce il rischio di confusione sulle fatture a cavallo d’anno.

Cosa succede se emetto a gennaio una fattura per un’operazione di dicembre?

Nulla di irregolare, se rispetti i termini. La fattura immediata va trasmessa allo SdI entro 12 giorni dall’operazione, indicando come data documento quella di effettuazione (ad esempio 29 dicembre 2026). L’IVA confluisce comunque nella liquidazione di dicembre 2026 e il ricavo è di competenza 2026 per i regimi ordinari.

Le fatture differite di dicembre 2026 vanno nel 2026 o nel 2027?

Nel 2026. La fattura differita relativa a consegne di dicembre può essere emessa entro il 15 gennaio 2027, ma l’imposta si computa nella liquidazione del mese di effettuazione delle operazioni, cioè dicembre 2026. Lo stesso vale per il volume d’affari dell’anno.

Come funzionano le fatture a cavallo d’anno per un forfettario?

Per il regime forfettario vale il principio di cassa: il compenso concorre al reddito dell’anno in cui viene incassato. Una fattura emessa a dicembre 2026 e pagata a gennaio 2027 rientra quindi nel reddito 2027. Attenzione agli incassi di fine anno, perché possono spostare il superamento della soglia degli 85.000 euro.

Ho sbagliato la data di una fattura già inviata: come la correggo?

Una fattura accettata dallo SdI non si può modificare. Occorre emettere una nota di variazione ex art. 26 DPR 633/72, tipicamente una nota di credito TD04 (o TD08 nei casi semplificati) per stornare il documento errato, e riemettere la fattura corretta con codice TD01. Se l’errore ha comportato una tardiva fatturazione, si può sanare la violazione con il ravvedimento operoso.

Qual è il termine ultimo per detrarre l’IVA di una fattura del 2026?

Dopo le modifiche dell’art. 12 del D.Lgs. 148/2026 (in vigore dal 12 agosto 2026) il diritto va esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto: per l’IVA divenuta esigibile nel 2026 si arriva quindi alla dichiarazione IVA relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029. Occorrono sempre entrambi i requisiti: esigibilità dell’imposta e possesso della fattura con annotazione sul registro acquisti, che l’art. 25 consente ora fino alla dichiarazione del secondo anno successivo a quello di ricezione.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 20, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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Scadenze Fiscali Luglio 2026: Calendario Completo IRPEF, IVA, Contributi e Modello Redditi

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  1. Calendario completo scadenze luglio 2026
  2. 16 luglio: versamenti IRPEF e ritenute
  3. 16 luglio: IVA mensile giugno 2026
  4. 16 luglio: contributi INPS gestione separata
  5. 20 luglio: LIPE secondo trimestre 2026
  6. 30 luglio: saldo IRPEF con maggiorazione 0,40%
  7. 30 luglio: diritto annuale CCIAA con maggiorazione
  8. Contributi colf e badanti: nessuna scadenza a luglio
  9. Modello Redditi PF 2026: conviene prepararsi
  10. FAQ – Domande frequenti

Il mese di luglio 2026 è uno dei periodi più impegnativi dell’anno dal punto di vista fiscale. Si concentrano in poche settimane il versamento delle ritenute IRPEF, l’IVA mensile, i contributi INPS e, soprattutto, il saldo IRPEF con maggiorazione dello 0,40% per chi ha differito il pagamento dalla scadenza del 30 giugno. A questi si aggiungono la comunicazione LIPE del secondo trimestre e il diritto annuale alla Camera di Commercio.

In questa guida completa, aggiornata alle ultime disposizioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, troverai il calendario dettagliato delle scadenze fiscali di luglio 2026 con date, codici tributo, importi e indicazioni pratiche per non dimenticare nessun adempimento. Se hai bisogno di assistenza per i versamenti o la dichiarazione dei redditi, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione.

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Calendario completo scadenze fiscali luglio 2026

Ecco il calendario dettagliato di tutte le principali scadenze fiscali del mese di luglio 2026, organizzato giorno per giorno secondo lo Scadenzario ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Tieni presente che quando una scadenza cade di sabato o domenica, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.

DataAdempimentoChi deve adempiereCodice Tributo
16 luglioVersamento ritenute IRPEF lavoro dipendenteDatori di lavoro, sostituti d’imposta1001
16 luglioVersamento ritenute IRPEF lavoro autonomoCommittenti che pagano professionisti1040
16 luglioVersamento IVA mensile (giugno 2026)Contribuenti IVA mensili6006
16 luglioVersamento IVA II trimestre 2026Contribuenti IVA trimestrali6032
16 luglioContributi INPS gestione separata (rata)Committenti per collaboratoriCXX / C10
16 luglioAddizionali regionali e comunali IRPEFDatori di lavoro3802 / 3848
20 luglioLIPE – Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (II trimestre)Soggetti passivi IVA–
25 luglioPresentazione modelli INTRASTAT (giugno o II trimestre)Operatori intracomunitari–
30 luglioSaldo IRPEF + primo acconto con maggiorazione 0,40%Chi ha differito dal 30 giugno4001 / 4033
30 luglioSaldo cedolare secca con maggiorazione 0,40%Locatori che hanno differito1842
30 luglioImposta sostitutiva regime forfettario con maggiorazione 0,40%Forfettari che hanno differito1790 / 1791
30 luglioDiritto annuale CCIAA con maggiorazione 0,40%Imprese iscritte al Registro3850
30 luglioIVIE e IVAFE con maggiorazione 0,40%Titolari immobili/attività estere4041 / 4043
31 luglioPresentazione Modello 770 (ritenute anno 2025)Sostituti d’imposta–

16 luglio: versamenti IRPEF e ritenute

Il 16 luglio 2026 è la prima data cruciale del mese. Entro questo giorno, tutti i datori di lavoro e sostituti d’imposta devono effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese di giugno sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi dei lavoratori autonomi. Si tratta di un adempimento mensile ricorrente, ma è fondamentale non sottovalutarlo: i ritardi comportano sanzioni e interessi.

Le ritenute IRPEF sul lavoro dipendente si versano con il codice tributo 1001 tramite modello F24. Per i compensi ai lavoratori autonomi (ad esempio consulenti, professionisti, collaboratori occasionali), il codice tributo da utilizzare è il 1040. In entrambi i casi, il periodo di riferimento da indicare nell’F24 è “06/2026”.

Oltre alle ritenute IRPEF, il 16 luglio scadono anche le addizionali regionali e comunali trattenute in busta paga. Le addizionali regionali si versano con codice tributo 3802, mentre quelle comunali con il 3848. Ricorda che le addizionali comunali prevedono anche un eventuale acconto (codice 3847) che va versato mensilmente da marzo a novembre.

Attenzione: il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F24 telematico (Entratel o Fisconline). I datori di lavoro domestici (colf e badanti) non sono sostituti d’imposta e quindi non devono effettuare queste ritenute.

16 luglio: IVA mensile giugno 2026

Sempre entro il 16 luglio, i contribuenti con liquidazione IVA mensile devono versare l’imposta risultante dalla liquidazione relativa al mese di giugno 2026. Il codice tributo è il 6006 (dove le ultime due cifre indicano il mese di riferimento: 06 = giugno).

Per i contribuenti IVA trimestrali, luglio rappresenta un mese particolarmente importante perché scade il versamento dell’IVA relativa al secondo trimestre 2026 (aprile-maggio-giugno). Il codice tributo da utilizzare è il 6032. A differenza del versamento mensile, l’IVA trimestrale prevede una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi, calcolata sull’importo dovuto.

Chi opera in regime forfettario è esonerato dalla liquidazione periodica IVA e quindi non ha questo adempimento. Tuttavia, i forfettari che hanno differito il pagamento dell’imposta sostitutiva dal 30 giugno dovranno versarla entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

16 luglio: contributi INPS gestione separata

Il 16 luglio 2026 è anche il termine per il versamento dei contributi INPS alla gestione separata relativi ai compensi erogati nel mese di giugno. Questo adempimento riguarda i committenti che utilizzano collaboratori iscritti alla gestione separata INPS, ma anche i liberi professionisti senza cassa previdenziale propria.

Le aliquote contributive 2026 per la gestione separata sono:

  • 26,07% per i collaboratori non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • 24% per i professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata
  • 35,03% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (per i quali è prevista anche la contribuzione DIS-COLL)

Il versamento si effettua con modello F24 utilizzando i codici tributo della serie “CXX” o “C10”. Un aspetto importante: per i collaboratori, il contributo è ripartito per 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore, ma il versamento deve essere effettuato interamente dal committente.

20 luglio: LIPE secondo trimestre 2026

Entro il 20 luglio 2026 (termine ordinario, salvo proroghe), i soggetti passivi IVA devono inviare la Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE) relativa al secondo trimestre (aprile-maggio-giugno 2026). Si tratta di un adempimento telematico obbligatorio introdotto dal DL 193/2016 per consentire all’Agenzia delle Entrate di incrociare i dati dichiarati con quelli effettivamente versati.

La LIPE deve essere trasmessa in via telematica tramite i servizi Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato come il CAF Centro Fiscale di Udine. Nel modulo occorre indicare il totale delle operazioni attive e passive, l’IVA a debito o a credito risultante dalla liquidazione e l’eventuale credito del periodo precedente.

La mancata o tardiva presentazione della LIPE comporta una sanzione da 500 a 2.000 euro per ciascuna comunicazione. Tuttavia, se l’invio avviene entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro). Il ravvedimento operoso permette di ridurre ulteriormente l’importo della sanzione.

30 luglio: saldo IRPEF e primo acconto con maggiorazione 0,40%

Il 30 luglio 2026 è la scadenza più importante del mese per milioni di contribuenti. Chi non ha versato il saldo IRPEF 2025 e il primo acconto IRPEF 2026 entro la scadenza ordinaria del 30 giugno, può farlo entro il 30 luglio applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Non si tratta di una sanzione, ma di un interesse legittimo per il differimento del pagamento di 30 giorni.

La maggiorazione dello 0,40% si applica sull’intero importo dovuto, compreso il primo acconto. In pratica, se devi versare 3.000 euro di saldo IRPEF, la maggiorazione sarà di soli 12 euro (3.000 x 0,40%). I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono:

  • 4001 – Saldo IRPEF (anno d’imposta 2025)
  • 4033 – Primo acconto IRPEF (anno d’imposta 2026)
  • 4034 – Secondo o unico acconto IRPEF (se versato con il saldo)

La stessa maggiorazione si applica anche alle imposte sostitutive che scadevano al 30 giugno. Quindi, anche i contribuenti in regime forfettario che non hanno versato al 30 giugno possono pagare entro il 30 luglio con lo 0,40% in più. I codici tributo per i forfettari sono il 1790 (saldo imposta sostitutiva) e il 1791 (primo acconto).

Consiglio pratico: se hai presentato il Modello 730 con sostituto d’imposta, il saldo e gli acconti vengono trattenuti direttamente in busta paga o dalla pensione. In quel caso, non devi fare nulla a luglio. La maggiorazione riguarda solo chi paga con F24 (Modello Redditi PF).

Per chi ha la cedolare secca sugli affitti, il 30 luglio è il termine per versare il saldo con maggiorazione utilizzando il codice tributo 1842. Anche le imposte patrimoniali sugli immobili esteri (IVIE, codice 4041) e sulle attività finanziarie estere (IVAFE, codice 4043) seguono la stessa tempistica.

30 luglio: diritto annuale Camera di Commercio con maggiorazione

Le imprese iscritte al Registro delle Imprese che non hanno versato il diritto annuale alla Camera di Commercio entro il 30 giugno, possono farlo entro il 30 luglio 2026 con la consueta maggiorazione dello 0,40%. Il diritto annuale CCIAA è un tributo obbligatorio per tutte le imprese e si versa con il codice tributo 3850 tramite modello F24.

L’importo del diritto annuale varia in base alla forma giuridica e al fatturato dell’impresa. Le ditte individuali versano un importo fisso (generalmente 53 euro per le sedi principali, più eventuali maggiorazioni regionali), mentre le società pagano in base a scaglioni di fatturato. Per conoscere l’importo esatto dovuto dalla tua impresa, puoi consultare il sito della tua Camera di Commercio territoriale o rivolgerti al CAF Centro Fiscale.

Contributi colf e badanti: nessuna scadenza a luglio

Buone notizie per i datori di lavoro domestico: a luglio 2026 non ci sono scadenze per il versamento dei contributi di colf, badanti e babysitter. I contributi INPS per il lavoro domestico si versano trimestralmente con scadenze fisse:

  • 10 aprile – contributi I trimestre (gennaio-marzo)
  • 10 luglio – contributi II trimestre (aprile-giugno)
  • 10 ottobre – contributi III trimestre (luglio-settembre)
  • 10 gennaio – contributi IV trimestre (ottobre-dicembre)

La scadenza del 10 luglio per il II trimestre è già passata al momento in cui leggi questa guida (se la consulti dopo il 10 luglio). La prossima scadenza per i contributi domestici sarà il 10 ottobre 2026. Il pagamento avviene tramite il Portale dei pagamenti INPS, bollettino MAV oppure avviso pagoPA. Se hai bisogno di assistenza per calcolare l’importo dei contributi della tua colf o badante, il CAF Centro Fiscale può aiutarti.

Modello Redditi PF 2026: conviene prepararsi già a luglio

Anche se la scadenza per l’invio del Modello Redditi PF 2026 (relativo ai redditi 2025) è fissata al 30 novembre 2026, luglio è il momento ideale per iniziare a preparare la documentazione. Chi ha versato il saldo IRPEF con maggiorazione entro il 30 luglio ha ormai definito gli importi dovuti, e predisporre il modello in anticipo permette di evitare la corsa dell’ultimo minuto.

Il Modello Redditi PF è obbligatorio per chi non può presentare il Modello 730, ovvero:

  • Titolari di partita IVA (anche in regime forfettario)
  • Contribuenti con redditi esteri da dichiarare nel Quadro RW
  • Chi possiede criptovalute da dichiarare nel Quadro W
  • Chi ha redditi di natura diversa non gestibili nel 730
  • Contribuenti non residenti in Italia

Se hai dubbi su quale modello utilizzare o se hai bisogno di assistenza per la compilazione, puoi prenotare un appuntamento presso il CAF Centro Fiscale di Udine. I nostri operatori ti guideranno nella scelta del modello più adatto e nella corretta compilazione di tutti i quadri.

FAQ – Domande frequenti sulle scadenze fiscali di luglio 2026

Cosa succede se non pago l’IRPEF entro il 30 luglio con maggiorazione?

Se non versi entro il 30 luglio, il pagamento diventa tardivo e scattano le sanzioni per omesso versamento (30% dell’importo non versato, riducibile con il ravvedimento operoso). Fino al 30 luglio, invece, paghi solo lo 0,40% in più senza alcuna sanzione. Conviene quindi rispettare questa scadenza per evitare costi molto più elevati.

La maggiorazione dello 0,40% si applica anche agli acconti?

Sì, la maggiorazione dello 0,40% si applica a tutti gli importi che avevano scadenza al 30 giugno e vengono differiti al 30 luglio, compresi il saldo, il primo acconto IRPEF, l’imposta sostitutiva dei forfettari e le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).

Devo pagare i contributi della badante a luglio?

La scadenza dei contributi INPS per colf e badanti del secondo trimestre è il 10 luglio. Se stai leggendo questa guida prima di tale data, ricordati di effettuare il pagamento. La prossima scadenza successiva sarà il 10 ottobre 2026 per il terzo trimestre.

Cos’è la LIPE e chi deve inviarla?

La LIPE (Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA) è un adempimento telematico trimestrale obbligatorio per tutti i soggetti passivi IVA. Serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle liquidazioni IVA effettuate nel trimestre. La scadenza per il secondo trimestre 2026 è il 20 luglio (salvo proroghe). Sono esonerati i contribuenti in regime forfettario e i contribuenti minimi.

Posso rateizzare il saldo IRPEF di luglio?

Sì, è possibile rateizzare il saldo IRPEF e il primo acconto. Se scegli di differire al 30 luglio con maggiorazione, puoi comunque pagare a rate. La prima rata scade il 30 luglio (con lo 0,40% sull’intero importo), e le rate successive scadono il 16 di ogni mese, con interessi del 4% annuo calcolati dal giorno del differimento. L’ultima rata non può andare oltre il 16 novembre 2026.

Entro quando devo inviare il Modello Redditi PF 2026?

Il termine per l’invio telematico del Modello Redditi PF 2026 (redditi 2025) è il 30 novembre 2026. Tuttavia, i versamenti delle imposte (saldo e acconti) hanno scadenze anticipate: 30 giugno (ordinaria) o 30 luglio (con maggiorazione 0,40%). È quindi consigliabile predisporre il modello in anticipo per calcolare correttamente gli importi dovuti.

Hai bisogno di assistenza per le scadenze di luglio?

Le scadenze fiscali di luglio 2026 sono numerose e complesse. Tra ritenute, IVA, contributi, maggiorazioni e comunicazioni telematiche, il rischio di dimenticare un adempimento è concreto. Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per aiutarti con:

  • Calcolo e versamento del saldo IRPEF con maggiorazione
  • Compilazione e invio della LIPE trimestrale
  • Predisposizione del Modello Redditi PF
  • Calcolo dei contributi INPS e consulenza previdenziale
  • Assistenza per F24 e codici tributo
Scrivici su WhatsApp: 366 6018121

Oppure compila il modulo per essere ricontattato:

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    Giugno 22, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-06-22 14:00:002026-04-18 10:23:27Scadenze Fiscali Luglio 2026: Calendario Completo IRPEF, IVA, Contributi e Modello Redditi
    CAF

    Scadenze Fiscali Giugno 2026: Calendario Completo 730, IVA, IMU e Contributi INPS

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Il mese di giugno 2026 è uno dei più impegnativi dell’anno fiscale italiano. Con la prima rata IMU in scadenza il 16 giugno, il saldo IRPEF e il primo acconto entro il 30 giugno, le ritenute su lavoro dipendente e autonomo, i contributi INPS e la prosecuzione dell’invio del Modello 730, i contribuenti devono pianificare con attenzione ogni adempimento per evitare sanzioni e maggiorazioni.

    In questa guida completa, aggiornata alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, troverai il calendario dettagliato di tutte le scadenze fiscali di giugno 2026, con indicazioni pratiche su importi, codici tributo F24 e modalità di pagamento. Se hai perso le scadenze del mese precedente, puoi consultare anche il nostro articolo sulle scadenze fiscali di maggio 2026.

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    Indice dei contenuti

    1. Calendario completo scadenze giugno 2026
    2. IMU prima rata: acconto 16 giugno 2026
    3. IRPEF, ritenute e addizionali: 16 giugno
    4. IVA mensile maggio: versamento 16 giugno
    5. Contributi INPS giugno 2026
    6. Contributi colf e badanti: 10 giugno
    7. Saldo IRPEF e primo acconto: 30 giugno
    8. Dichiarazione IMU: 30 giugno
    9. Diritto annuale Camera di Commercio
    10. Modello 730: perché conviene inviarlo entro giugno
    11. LIPE primo trimestre: scadenza e sanzioni
    12. Come evitare sanzioni: il ravvedimento operoso
    13. FAQ – Domande frequenti

    Calendario completo scadenze fiscali giugno 2026

    Ecco il calendario dettagliato di tutte le principali scadenze fiscali di giugno 2026, organizzato giorno per giorno secondo lo Scadenzario ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Giugno è un mese particolarmente denso di adempimenti: dal versamento dell’IMU alle imposte sui redditi, dalle ritenute ai contributi previdenziali.

    DataAdempimentoChi deve adempiereCodice Tributo
    10 giugnoContributi colf, badanti e lavoratori domestici (2a rata trimestrale)Datori di lavoro domesticoMAV/PagoPA INPS
    16 giugnoIMU – Prima rata (acconto)Proprietari di immobili (esclusa abitazione principale non di lusso)3912-3916-3918-3925
    16 giugnoIRPEF ritenute lavoro dipendente e assimilati (maggio)Sostituti d’imposta (datori di lavoro)1001
    16 giugnoIRPEF ritenute lavoro autonomo e provvigioni (maggio)Sostituti d’imposta1040
    16 giugnoAddizionali regionali e comunali IRPEF (rata mensile)Sostituti d’imposta3802-3848
    16 giugnoIVA mensile – Liquidazione maggioContribuenti IVA mensili6005
    16 giugnoContributi INPS gestione separata (committenti, maggio)Committenti e collaboratoriCXX
    16 giugnoINPS contributi dipendenti (maggio)Datori di lavoroDM10/UniEmens
    25 giugnoINTRASTAT mensile (operazioni maggio)Operatori intracomunitari mensili–
    30 giugnoSaldo IRPEF 2025 e primo acconto IRPEF 2026Persone fisiche, soci di società di persone4001 (saldo) – 4033 (acconto)
    30 giugnoSaldo IRAP 2025 e primo acconto IRAP 2026Soggetti IRAP (imprese, professionisti)3800 (saldo) – 3812 (acconto)
    30 giugnoSaldo e primo acconto imposta sostitutiva forfettariContribuenti regime forfettario1792 (saldo) – 1790 (acconto)
    30 giugnoContributi INPS artigiani e commercianti (saldo + 1° acconto)Artigiani, commercianti, forfettariDa Redditi PF
    30 giugnoContributi INPS gestione separata (saldo + 1° acconto)Professionisti senza cassaDa Redditi PF
    30 giugnoDichiarazione IMU per variazioni anno 2025Proprietari con variazioni immobiliari–
    30 giugnoDiritto annuale Camera di CommercioImprese iscritte al Registro Imprese3850
    30 giugnoImposta di bollo fatture elettroniche (1° trimestre, se > 5.000 euro)Soggetti IVA con fattura elettronica2521

    Nota importante: quando la scadenza cade di sabato o domenica, il termine viene automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Nel 2026 il 16 giugno cade di martedì e il 30 giugno di martedì, quindi non ci sono proroghe automatiche.

    IMU prima rata 2026: acconto entro il 16 giugno

    La scadenza più attesa di giugno è senza dubbio l’IMU – Imposta Municipale Unica. Il 16 giugno 2026 scade il termine per il versamento della prima rata (acconto), pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata sulle aliquote dell’anno precedente.

    Chi deve pagare l’IMU

    L’IMU è dovuta da proprietari, titolari di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie) e locatari finanziari su:

    • Seconde case e immobili diversi dall’abitazione principale
    • Abitazioni principali di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
    • Terreni agricoli (con eccezioni per zone montane e collinari)
    • Aree fabbricabili
    • Immobili commerciali, capannoni, uffici

    Esenzione abitazione principale: l’abitazione principale non di lusso (categorie da A/2 ad A/7) e le relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) sono esenti dall’IMU. Questo significa che se possiedi solo la casa dove vivi, non devi pagare nulla.

    Come si calcola l’acconto IMU

    L’acconto IMU si calcola con questa formula:

    Rendita catastale + 5% rivalutazione x moltiplicatore catastale x aliquota comunale / 2 = Acconto IMU

    Facciamo un esempio pratico: supponiamo che Mario possieda una seconda casa a Udine con rendita catastale di 500 euro, categoria A/3. Il calcolo sarà:

    • Rendita rivalutata: 500 + 5% = 525 euro
    • Base imponibile: 525 x 160 (moltiplicatore per cat. A) = 84.000 euro
    • IMU annua: 84.000 x 10,6 per mille (aliquota ordinaria) = 890,40 euro
    • Acconto 16 giugno: 890,40 / 2 = 445,20 euro

    Codici tributo F24 per l’IMU

    Codice TributoTipologia immobile
    3912Abitazione principale di lusso e pertinenze (A/1, A/8, A/9)
    3916Aree fabbricabili
    3918Altri fabbricati (seconde case, uffici, negozi)
    3925Immobili categoria D – Quota Stato
    3930Immobili categoria D – Quota Comune (incremento)
    3914Terreni agricoli

    Il versamento si effettua tramite Modello F24, compilando la sezione “IMU e altri tributi locali” con il codice del Comune di ubicazione dell’immobile. È possibile pagare in banca, ufficio postale, oppure online tramite il servizio F24 web dell’Agenzia delle Entrate.

    IRPEF, ritenute e addizionali: scadenza 16 giugno

    Il 16 giugno 2026 è anche la data in cui i sostituti d’imposta (datori di lavoro, aziende, professionisti che pagano collaboratori) devono versare le ritenute operate nel mese di maggio. Si tratta di un adempimento mensile che riguarda milioni di imprese e professionisti.

    Ritenute da versare entro il 16 giugno

    • IRPEF ritenute lavoro dipendente (codice tributo 1001): trattenute sugli stipendi di maggio
    • IRPEF ritenute lavoro autonomo (codice tributo 1040): ritenute d’acconto su compensi a professionisti
    • IRPEF ritenute su provvigioni (codice tributo 1040): per agenti e rappresentanti
    • Addizionali regionali IRPEF (codice tributo 3802): rata mensile dell’addizionale regionale
    • Addizionali comunali IRPEF (codice tributo 3848): rata mensile dell’addizionale comunale in acconto

    Tutti i versamenti si effettuano con Modello F24 telematico. I datori di lavoro con più di 15 dipendenti sono obbligati alla presentazione telematica tramite Entratel o Fisconline.

    IVA mensile maggio: versamento entro il 16 giugno

    I contribuenti IVA con liquidazione mensile devono versare entro il 16 giugno l’IVA risultante dalla liquidazione relativa al mese di maggio 2026. Il codice tributo da utilizzare nel Modello F24 è il 6005 (IVA versamento mensile – maggio).

    Sono obbligati alla liquidazione mensile dell’IVA i soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro (per attività di servizi) o 800.000 euro (per altre attività). Chi si trova sotto queste soglie, di norma, liquida l’IVA trimestralmente.

    I contribuenti in regime forfettario sono invece esenti dalla liquidazione IVA: non addebitano IVA in fattura e non devono effettuare alcun versamento periodico.

    Contributi INPS giugno 2026

    Il mese di giugno prevede diverse scadenze per i contributi previdenziali INPS, che variano in base alla tipologia di lavoratore e alla gestione di appartenenza.

    16 giugno: contributi dipendenti e gestione separata (mensili)

    • Contributi INPS dipendenti: i datori di lavoro versano tramite modello DM10/UniEmens i contributi relativi agli stipendi di maggio
    • Contributi gestione separata (committenti): le aziende che si avvalgono di collaboratori coordinati e continuativi versano la quota di contributi gestione separata del mese di maggio

    30 giugno: saldo e primo acconto artigiani, commercianti e gestione separata

    I contribuenti che presentano il Modello Redditi PF devono versare entro il 30 giugno:

    • Saldo contributi INPS 2025 (eccedenza minimo per artigiani/commercianti, saldo gestione separata)
    • Primo acconto contributi 2026 (pari al 40% del totale dovuto per l’anno)

    Questo vale per artigiani, commercianti e professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata INPS. Chi opera in regime forfettario può beneficiare della riduzione contributiva del 35%, ma deve aver presentato apposita domanda all’INPS.

    Contributi colf e badanti: scadenza 10 giugno

    I datori di lavoro domestico (famiglie che impiegano colf, badanti, babysitter, assistenti familiari) devono versare entro il 10 giugno 2026 la seconda rata trimestrale dei contributi previdenziali INPS, relativa al periodo aprile-maggio-giugno 2026.

    Il pagamento si effettua tramite bollettino MAV o PagoPA, disponibili nel portale INPS sezione “Lavoratori domestici”. In alternativa, è possibile utilizzare l’app IO o i canali bancari abilitati a PagoPA. Per una guida completa su come gestire il rapporto di lavoro domestico, consulta il nostro approfondimento dedicato.

    Importo indicativo: i contributi per colf e badanti variano in base alla retribuzione oraria effettiva e al numero di ore lavorate. Per una badante convivente con retribuzione di circa 7,50 euro/ora, i contributi trimestrali si aggirano intorno a 300-400 euro.

    Saldo IRPEF e primo acconto: la grande scadenza del 30 giugno

    Il 30 giugno 2026 è una delle date più importanti dell’anno fiscale: entro questo termine scade il versamento del saldo IRPEF 2025 e del primo acconto IRPEF 2026 per tutti i contribuenti che presentano il Modello Redditi PF. Questa scadenza riguarda partite IVA, liberi professionisti, imprenditori individuali e chiunque abbia redditi non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

    Come si calcola il saldo e l’acconto

    • Saldo IRPEF 2025 (codice tributo 4001): differenza tra l’imposta dovuta per il 2025 e quanto già versato con gli acconti durante l’anno
    • Primo acconto IRPEF 2026 (codice tributo 4033): pari al 40% dell’acconto totale dovuto (che è il 100% dell’IRPEF dell’anno precedente se superiore a 51,65 euro)

    Differimento al 30 luglio con maggiorazione 0,40%

    Chi non riesce a rispettare la scadenza del 30 giugno può versare entro il 30 luglio 2026, applicando una maggiorazione dello 0,40% sull’importo dovuto a titolo di interesse. Ad esempio, su un saldo di 1.000 euro, la maggiorazione sarà di soli 4 euro. È un’opzione utile per chi ha bisogno di qualche settimana in più per organizzare la liquidità.

    Esempio pratico: Lucia, freelance con partita IVA forfettaria, ha un saldo imposta sostitutiva 2025 di 2.500 euro e un primo acconto 2026 di 1.200 euro. Se paga entro il 30 giugno, versa 3.700 euro. Se paga entro il 30 luglio, versa 3.700 + 14,80 (0,40%) = 3.714,80 euro.

    Dichiarazione IMU: scadenza 30 giugno

    Oltre al versamento dell’acconto, il 30 giugno 2026 è anche il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa alle variazioni avvenute nel corso del 2025. La dichiarazione IMU non va confusa con il pagamento: serve a comunicare al Comune le variazioni che incidono sul calcolo dell’imposta.

    Quando è obbligatoria la dichiarazione IMU

    La dichiarazione IMU va presentata quando nel corso dell’anno precedente si sono verificate variazioni non conoscibili dal Comune attraverso le banche dati catastali, ad esempio:

    • Immobili che hanno acquisito o perso il diritto all’esenzione (es. cambio di residenza)
    • Immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta (riduzione 50%)
    • Immobili inagibili o inabitabili
    • Aree diventate fabbricabili
    • Immobili di interesse storico/artistico
    • Variazioni di quote di possesso tra comproprietari

    La dichiarazione si presenta al Comune dove si trova l’immobile, utilizzando il modello ministeriale approvato con decreto del MEF. La presentazione può avvenire in forma cartacea, raccomandata o tramite PEC.

    Diritto annuale Camera di Commercio: 30 giugno

    Le imprese iscritte al Registro delle Imprese devono versare entro il 30 giugno 2026 il diritto annuale alla Camera di Commercio di competenza. Il pagamento si effettua tramite Modello F24 con il codice tributo 3850.

    L’importo varia in base alla forma giuridica e al fatturato dell’impresa:

    • Imprese individuali: importo fisso di circa 53 euro (per la sede) + 11 euro per ogni unità locale
    • Società di persone: importo variabile in base al fatturato, con un minimo di circa 120 euro
    • Società di capitali: calcolato in base al fatturato con aliquote progressive

    Anche per il diritto camerale vale la possibilità di differimento al 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%, in quanto il versamento segue le stesse tempistiche delle imposte sui redditi.

    Modello 730: perché conviene inviarlo entro giugno

    Anche se la scadenza ufficiale del 730 precompilato 2026 è fissata al 30 settembre 2026, conviene inviare la dichiarazione entro la fine di giugno per un motivo molto pratico: il rimborso IRPEF in busta paga.

    L’Agenzia delle Entrate elabora le dichiarazioni in ordine di arrivo. Chi invia il 730 entro giugno riceve il rimborso generalmente nella busta paga di luglio o agosto. Chi invia a settembre potrebbe ricevere il rimborso solo a ottobre o novembre.

    Date chiave per il 730/2026

    • 30 aprile 2026: disponibilità 730 precompilato online
    • 20 maggio 2026: inizio invio 730 precompilato
    • Entro giugno: invio consigliato per rimborso rapido
    • 30 settembre 2026: termine ultimo per l’invio

    Se hai dubbi su detrazioni fiscali e documenti da presentare, il CAF Centro Fiscale di Udine può assisterti nella compilazione e nell’invio del Modello 730, verificando che tutte le spese detraibili siano correttamente inserite.

    LIPE primo trimestre: scadenza e sanzioni

    La Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE) relativa al primo trimestre 2026 (gennaio-febbraio-marzo) ha scadenza il 31 maggio. Se non è stata inviata in tempo, giugno è il mese per regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso.

    Sanzioni per ritardo LIPE

    • Sanzione base: da 500 a 2.000 euro per ogni comunicazione omessa o errata
    • Ravvedimento entro 15 giorni: sanzione ridotta a 1/10 = 50 euro
    • Ravvedimento entro 90 giorni: sanzione ridotta a 1/9 = circa 55,56 euro
    • Ravvedimento entro 1 anno: sanzione ridotta a 1/8 = 62,50 euro

    Se la LIPE viene corretta spontaneamente entro 15 giorni dalla scadenza originale, la sanzione è dimezzata a 250 euro (prima dell’applicazione delle riduzioni da ravvedimento). Conviene quindi regolarizzare il prima possibile per minimizzare l’importo.

    Come evitare sanzioni: il ravvedimento operoso

    Se hai dimenticato una scadenza fiscale o non sei riuscito a pagare in tempo, il ravvedimento operoso è lo strumento che ti permette di regolarizzare la tua posizione pagando sanzioni ridotte. È una delle agevolazioni più importanti del sistema fiscale italiano: più tempestivo è il pagamento, minore sarà la sanzione.

    Riduzioni delle sanzioni con ravvedimento

    TempisticaRiduzione sanzioneSanzione effettiva
    Entro 14 giorni (ravvedimento sprint)1/15 al giorno0,1% per ogni giorno di ritardo
    Entro 30 giorni (ravvedimento breve)1/10 del minimo1,5% dell’imposta
    Entro 90 giorni (ravvedimento intermedio)1/9 del minimo1,67% dell’imposta
    Entro 1 anno (ravvedimento lungo)1/8 del minimo3,75% dell’imposta
    Entro 2 anni1/7 del minimo4,29% dell’imposta
    Oltre 2 anni1/6 del minimo5% dell’imposta

    Esempio pratico: hai dimenticato di pagare l’acconto IMU di 500 euro il 16 giugno. Se paghi entro il 16 luglio (30 giorni), la sanzione sarà 500 x 1,5% = 7,50 euro, più gli interessi legali. Un costo minimo rispetto alle sanzioni piene che possono arrivare al 30% dell’importo.

    Per calcolare correttamente il ravvedimento operoso e compilare il Modello F24 con i codici tributo appropriati, puoi rivolgerti al CAF Centro Fiscale di Udine: i nostri operatori ti aiuteranno a regolarizzare la posizione nel modo più conveniente possibile.

    📍 Sei a Udine o in Friuli Venezia Giulia? Possiamo aiutarti.

    Il CAF Centro Fiscale di Udine offre il calcolo IMU e ILIA per immobili a Udine e provincia, compreso il modello F24. Riceviamo su appuntamento nelle nostre sedi di Udine e Cividale del Friuli oppure interamente online via WhatsApp. Contattaci per una consulenza o chiama il 0432 1638640.

    FAQ – Domande frequenti sulle scadenze fiscali di giugno 2026

    Quando scade l’IMU prima rata 2026?

    La prima rata IMU 2026 (acconto) scade il 16 giugno 2026. Si versa il 50% dell’imposta annua calcolata sulle aliquote dell’anno precedente, tramite Modello F24.

    Posso pagare le imposte del 30 giugno in ritardo?

    Sì, puoi versare il saldo IRPEF e il primo acconto entro il 30 luglio 2026 applicando una maggiorazione dello 0,40%. Oltre il 30 luglio, si applica il ravvedimento operoso con sanzioni crescenti.

    Chi è esente dall’IMU sulla prima casa?

    L’abitazione principale non di lusso (categorie catastali da A/2 ad A/7) e le relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) sono esenti dall’IMU. Pagano solo le abitazioni di lusso (A/1, A/8, A/9).

    Quando conviene inviare il 730?

    Conviene inviare il 730 precompilato entro la fine di giugno per ricevere il rimborso IRPEF nella busta paga di luglio-agosto. La scadenza ufficiale è il 30 settembre, ma chi aspetta riceve il rimborso più tardi.

    Cosa succede se non pago i contributi della colf entro il 10 giugno?

    In caso di ritardo nel pagamento dei contributi per colf e badanti, si applicano sanzioni civili (interessi di mora) e una sanzione dal 30% al 60% dei contributi non versati. È possibile regolarizzare con ravvedimento operoso entro termini ragionevoli.

    I forfettari devono pagare qualcosa il 30 giugno?

    Sì, i contribuenti in regime forfettario devono versare entro il 30 giugno il saldo dell’imposta sostitutiva 2025 (codice tributo 1792) e il primo acconto 2026 (codice tributo 1790), oltre ai contributi INPS (saldo + primo acconto) alla gestione commercianti o separata.

    Hai bisogno di assistenza per le scadenze fiscali?

    Le scadenze di giugno sono tante e complesse: IMU, IRPEF, IVA, contributi INPS, dichiarazione IMU. Non rischiare sanzioni per una dimenticanza. Il CAF Centro Fiscale di Udine può aiutarti a rispettare tutti gli adempimenti, calcolare gli importi corretti e compilare i Modelli F24.

    Scrivici su WhatsApp: 366 6018121

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      Aprile 28, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-04-28 14:00:002026-05-31 17:59:57Scadenze Fiscali Giugno 2026: Calendario Completo 730, IVA, IMU e Contributi INPS
      CAF

      Scadenze Fiscali Maggio 2026: Calendario Completo 730, IVA e INPS

      Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

      Indice dei contenuti

      1. Calendario completo scadenze maggio 2026
      2. Modello 730/2026: scadenze e novita
      3. Liquidazioni IVA maggio 2026
      4. Contributi INPS maggio 2026
      5. F24 e ravvedimento operoso
      6. Altre scadenze fiscali di maggio
      7. Come organizzarsi per le scadenze fiscali
      8. FAQ – Domande frequenti

      Il mese di maggio 2026 rappresenta un periodo particolarmente intenso per i contribuenti italiani. Tra la presentazione del Modello 730 precompilato, i versamenti IVA, i contributi INPS per artigiani e commercianti e numerosi altri adempimenti, e fondamentale avere un quadro chiaro di tutte le scadenze per evitare sanzioni e maggiorazioni.

      In questa guida completa, aggiornata alle ultime disposizioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, troverai il calendario dettagliato di tutte le scadenze fiscali di maggio 2026, con indicazioni pratiche su importi, codici tributo e modalita di pagamento.

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      Calendario completo scadenze maggio 2026

      Ecco il calendario dettagliato di tutte le principali scadenze fiscali del mese di maggio 2026, organizzato giorno per giorno secondo lo Scadenzario ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

      DataAdempimentoChi deve adempiereCodice Tributo
      15 maggio730 precompilato: inizio modifiche e invioTutti i contribuenti–
      18 maggio*Versamento IVA mensile (aprile 2026)Contribuenti mensili6004
      18 maggio*Versamento IVA 1° trimestre 2026Contribuenti trimestrali6031
      18 maggio*Ritenute IRPEF lavoro dipendenteSostituti d’imposta1001
      18 maggio*Ritenute IRPEF lavoro autonomoSostituti d’imposta1040
      18 maggio*Contributi INPS artigiani/commercianti (1° rata)Artigiani e commerciantiAF/CF
      18 maggio*Contributi INPS Gestione SeparataCommittentiCXX/C10
      20 maggioContributi ENASARCO 1° trimestreAgenti e rappresentanti–
      31 maggioImposta di bollo fatture elettroniche 1° trim.Soggetti IVA2501
      1 giugno**LIPE 1° trimestre 2026Soggetti IVA–

      * Il 16 maggio 2026 cade di sabato, la scadenza slitta al 18 maggio (lunedi).
      ** Il 31 maggio cade di domenica, la scadenza LIPE slitta al 1° giugno.

      Modello 730/2026: scadenze e novita

      Il Modello 730/2026 rappresenta l’adempimento fiscale piu diffuso tra i contribuenti italiani. Ecco tutto quello che devi sapere sulle scadenze e le modalita di presentazione, secondo le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

      Calendario 730 precompilato 2026

      • 30 aprile 2026: disponibilita del 730 precompilato per la consultazione
      • 15 maggio 2026: possibilita di modificare e inviare la dichiarazione
      • 20 giugno 2026: termine ultimo per annullare il 730 gia inviato
      • 30 settembre 2026: scadenza finale per la presentazione del 730

      Modalita di presentazione

      Il Modello 730/2026 puo essere presentato attraverso diverse modalita:

      1. Direttamente online: tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (730 precompilato)
      2. Tramite sostituto d’imposta: se il datore di lavoro ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale
      3. Tramite CAF: come il CAF Centro Fiscale di Udine, che offre assistenza completa
      4. Tramite professionista abilitato: commercialista, consulente del lavoro

      Documenti necessari per il 730/2026

      Per una corretta compilazione del 730, e fondamentale raccogliere:

      • CU 2026 (Certificazione Unica) rilasciata dal datore di lavoro o dall’INPS
      • Spese mediche: scontrini farmacia, fatture medici/specialisti, ticket sanitari
      • Spese per interessi passivi: certificazione banca per mutuo prima casa
      • Spese scolastiche e universitarie: ricevute pagamento rette
      • Spese funebri: fatture fino a 1.550 euro per deceduto
      • Bonus edilizi: documentazione per ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus
      • Assicurazioni vita: certificazione premi versati
      • Contributi previdenziali: INPS, colf/badanti, fondi pensione

      Importante: inviare il 730 prima possibile garantisce rimborsi piu rapidi. Chi invia entro maggio/giugno riceve generalmente il rimborso nella busta paga di luglio o nella pensione di agosto.

      Liquidazioni IVA maggio 2026

      Il mese di maggio 2026 prevede importanti scadenze per i versamenti IVA, sia per i contribuenti mensili che per quelli trimestrali. Ecco il dettaglio completo.

      Contribuenti IVA mensili

      I soggetti passivi IVA con liquidazione mensile devono versare l’imposta relativa al mese di aprile 2026 entro il 18 maggio 2026 (la scadenza originaria del 16 slitta per il sabato).

      Codice tributo:6004 (IVA aprile)
      Sezione F24:Erario
      Anno di riferimento:2026

      Contribuenti IVA trimestrali

      I contribuenti con liquidazione trimestrale devono versare l’IVA del 1° trimestre 2026 (gennaio-marzo) entro il 18 maggio 2026, con una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

      ⚠️ Attenzione alla maggiorazione: I contribuenti trimestrali devono applicare l’1% sull’IVA netta dovuta. Ad esempio, su 5.000 euro di IVA, la maggiorazione e di 50 euro, per un totale di 5.050 euro.
      Codice tributo:6031 (IVA 1° trimestre)
      Maggiorazione 1%:Da indicare nello stesso rigo

      LIPE 1° trimestre 2026

      La Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE) del primo trimestre 2026 deve essere trasmessa telematicamente entro il 31 maggio 2026. Poiche questa data cade di domenica, la scadenza slitta al 1° giugno 2026.

      Contributi INPS maggio 2026

      Maggio 2026 segna una scadenza fondamentale per i contributi INPS di artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione Separata. Ecco tutti i dettagli aggiornati secondo la Circolare INPS n. 14/2026.

      Artigiani e commercianti: 1° rata 2026

      Entro il 18 maggio 2026 scade il termine per il versamento della prima delle quattro rate dei contributi fissi sul minimale di reddito.

      VoceArtigianiCommercianti
      Reddito minimale 202618.808,00 euro18.808,00 euro
      Aliquota contributiva24%24,48%
      Contributo annuo fisso4.521,36 euro4.611,64 euro
      Rata trimestrale (1/4)1.130,34 euro1.152,91 euro
      Contributo maternita0,62 euro/mese0,62 euro/mese

      Scadenze rate 2026

      • 1° rata: 18 maggio 2026
      • 2° rata: 20 agosto 2026
      • 3° rata: 16 novembre 2026
      • 4° rata: 16 febbraio 2027

      Agevolazioni disponibili

      • Over 65 pensionati: riduzione del 50% dei contributi
      • Regime forfettario: riduzione del 35% su richiesta all’INPS

      Gestione Separata INPS

      I committenti che utilizzano collaboratori iscritti alla Gestione Separata devono versare i contributi entro il 18 maggio 2026. Le aliquote 2026, stabilite dalla Circolare INPS n. 8/2026, sono:

      Pensionato/altra gestione24%
      Titolare P.IVA non pensionato26,07%
      Non P.IVA con DIS-COLL35,03%
      Non P.IVA senza DIS-COLL33,72%

      F24 e ravvedimento operoso

      Se hai saltato una scadenza fiscale, puoi regolarizzare la tua posizione tramite il ravvedimento operoso. Il 2026 porta importanti novita su sanzioni e interessi.

      Tasso di interesse legale 2026

      Dal 1° gennaio 2026, il tasso di interesse legale e sceso all’1,60% annuo (dal precedente 2%), come stabilito dal Decreto MEF 10 dicembre 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13/12/2025.

      Sanzioni ridotte con il D.Lgs. 87/2024

      Il Decreto Sanzioni ha ridotto le penalita per omessi versamenti:

      Tipo di ravvedimentoTermineSanzione ridotta
      SprintEntro 14 giorni0,0833% per giorno
      BreveEntro 30 giorni1,25%
      IntermedioDa 31 a 90 giorni1,39%
      LungoEntro 1 anno3,125%
      UltrannualeEntro 2 anni3,57%
      LunghissimoOltre 2 anni4,17%

      Esempio pratico di calcolo

      Supponiamo di dover regolarizzare un versamento IVA di 1.000 euro con 20 giorni di ritardo:

      • Imposta dovuta: 1.000,00 euro
      • Sanzione ridotta (1,25%): 12,50 euro
      • Interessi (1,60% x 20/365): 0,88 euro
      • Totale da versare: 1.013,38 euro
      ✅ Consiglio: Il ravvedimento operoso deve essere effettuato in un’unica soluzione tramite F24. Il pagamento rateizzato non e ammesso e la violazione resterebbe aperta.

      Altre scadenze fiscali di maggio 2026

      Imposta di bollo fatture elettroniche

      Entro il 31 maggio 2026 scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2026.

      • Importo: 2 euro per ogni fattura superiore a 77,47 euro esente IVA
      • Codice tributo F24: 2501
      • Soglia differimento: se l’importo totale e inferiore a 5.000 euro, il pagamento puo essere differito al 30 settembre

      L’elenco delle fatture soggette a bollo e disponibile nell’area “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate entro il 15 aprile.

      Contributi ENASARCO

      Gli agenti e rappresentanti di commercio devono versare i contributi ENASARCO del primo trimestre 2026 entro il 20 maggio 2026.

      Ritenute fiscali

      I sostituti d’imposta devono versare entro il 18 maggio 2026:

      • Ritenute IRPEF lavoro dipendente (cod. 1001)
      • Ritenute IRPEF lavoro autonomo (cod. 1040)
      • Addizionali regionali IRPEF (cod. 3802)
      • Addizionali comunali IRPEF (cod. 3848)

      Come organizzarsi per le scadenze fiscali

      Gestire correttamente le scadenze fiscali richiede organizzazione e pianificazione. Ecco alcuni consigli pratici per non farsi cogliere impreparati.

      Checklist maggio 2026

      • ☐ Verificare disponibilita 730 precompilato (dal 30 aprile)
      • ☐ Raccogliere documenti per la dichiarazione dei redditi
      • ☐ Controllare importi F24 per IVA e ritenute
      • ☐ Verificare contributi INPS nel Cassetto Previdenziale
      • ☐ Controllare elenco bollo fatture elettroniche
      • ☐ Predisporre liquidita per versamenti del 18 maggio
      • ☐ Trasmettere LIPE primo trimestre entro fine mese

      Strumenti utili

      • Cassetto Fiscale: per consultare la propria posizione con l’Agenzia delle Entrate
      • Cassetto Previdenziale INPS: per scaricare i modelli F24 precompilati
      • Fatture e Corrispettivi: per il bollo sulle fatture elettroniche
      • App IO: per ricevere notifiche sulle scadenze

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      FAQ – Domande frequenti sulle scadenze maggio 2026

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      Se hai dubbi sulla compilazione del Modello 730, sui versamenti IVA o sui contributi INPS, il CAF Centro Fiscale di Udine e a tua disposizione per offrirti assistenza personalizzata.

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      Siamo aperti dal lunedi al venerdi, 9:00-13:00 e 15:00-18:00

      Fonti ufficiali citate in questo articolo:

      • Scadenzario Agenzia delle Entrate
      • Guida 730/2026 – Agenzia delle Entrate
      • Circolare INPS n. 14/2026 – Contributi artigiani e commercianti
      • Decreto MEF 10 dicembre 2025 – Tasso interesse legale (G.U. n. 289/2025)
      • D.Lgs. n. 87/2024 – Decreto Sanzioni

      Articolo aggiornato al 15 aprile 2026. Le informazioni contenute sono a scopo informativo e non costituiscono consulenza fiscale professionale. Per casi specifici, rivolgiti a un professionista abilitato o al CAF Centro Fiscale.

      Aprile 15, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
      https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-04-15 08:05:052026-05-31 16:24:49Scadenze Fiscali Maggio 2026: Calendario Completo 730, IVA e INPS

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