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Tag Archivio per: detassazione lavoro dipendente

CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Quadro C 730/2026: redditi lavoro dipendente, bonus IRPEF e casi particolari

Dichiarazione dei redditi 730

Il quadro C del Modello 730/2026 è la sezione dedicata ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensione. Si tratta del quadro più compilato in assoluto, perché riguarda la maggior parte dei contribuenti italiani che devono dichiarare i propri redditi all’Agenzia delle Entrate.

In questa guida completa scoprirai come si compila il quadro C del 730/2026 sezione per sezione, quali importi inserire, come funzionano il Bonus IRPEF e il Trattamento Integrativo, la detassazione dei premi di risultato e l’imposta sostitutiva sulle mance per il settore turistico-alberghiero. Troverai esempi pratici, tabelle riassuntive con gli scaglioni IRPEF aggiornati e le scadenze ufficiali per il 2026.

Il Modello 730/2026 si riferisce ai redditi percepiti nel 2025 (anno d’imposta 2025) e la scadenza per l’invio definitivo è fissata al 30 settembre 2026. Vediamo nel dettaglio come orientarsi tra righi, sezioni e casi particolari del quadro C.

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Cos’è il quadro C del Modello 730/2026 e a cosa serve

Il quadro C del Modello 730/2026 raccoglie tutti i redditi che, ai fini fiscali, vengono trattati come “redditi di lavoro dipendente”. Comprende quindi non solo lo stipendio del lavoratore subordinato, ma anche le pensioni, le indennità sostitutive (come la Cassa Integrazione o la NASPI) e una serie di redditi assimilati, come quelli da collaborazione coordinata e continuativa.

La struttura del quadro è organizzata in sette sezioni, ognuna dedicata a una tipologia specifica di reddito o di ritenuta. Ecco la mappa generale:

  • Sezione I (righi C1–C3): redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensioni
  • Sezione II (righi C4–C5): altri redditi assimilati senza detrazione
  • Sezione III (righi C9–C11): ritenute IRPEF e addizionali regionali/comunali
  • Sezione IV (rigo C12): ritenute per lavori socialmente utili
  • Sezione V (righi C14–C15): Bonus IRPEF (ex Bonus Renzi 100 euro) e Trattamento Integrativo
  • Sezione VI (rigo C4 specifico): detassazione premi di risultato
  • Sezione VII: opzione imposta sostitutiva sulle mance (settore turistico-alberghiero)

Tutti i dati da inserire nel quadro C provengono dalla Certificazione Unica (CU) che il datore di lavoro o l’ente pensionistico (INPS) consegna entro il 16 marzo di ogni anno. Per il 730/2026, dovrai utilizzare la CU 2026, riferita ai redditi 2025.

Sezione I: Redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensione (righi C1–C3)

La Sezione I è il cuore del quadro C. Qui devi indicare i redditi che danno diritto alla detrazione per lavoro dipendente o pensione. La compilazione richiede attenzione perché ogni rigo ha un codice specifico (colonna 1) che identifica il tipo di reddito.

Rigo C1: tipologia di reddito

Nel rigo C1 devi indicare:

  • Colonna 1 (Tipologia reddito): un codice numerico che identifica il tipo di reddito:
    • Codice 1: reddito di pensione
    • Codice 2: reddito di lavoro dipendente o assimilato per il quale è stata riconosciuta la detrazione
    • Codice 3: compensi percepiti da lavoratori socialmente utili (LSU) in regime agevolato
    • Codice 4: redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera (frontalieri)
  • Colonna 2 (Indeterminato/Determinato): codice 1 se contratto a tempo indeterminato, codice 2 se a tempo determinato
  • Colonna 3 (Reddito): l’importo del reddito percepito, così come risulta dal punto 1 (o 2 per i pensionati) della CU 2026

Esempio pratico: Marco è un impiegato a tempo indeterminato e nel 2025 ha percepito uno stipendio lordo di 28.500 euro (punto 1 della CU). Compilerà il rigo C1 inserendo: colonna 1 = “2”, colonna 2 = “1”, colonna 3 = “28.500”.

Righi C2 e C3: ulteriori redditi

I righi C2 e C3 seguono la stessa logica del C1 e servono a indicare ulteriori redditi di lavoro dipendente o pensione percepiti nel 2025. Sono utili nei casi in cui hai cambiato datore di lavoro durante l’anno o percepisci più redditi contemporaneamente (ad esempio uno stipendio e una pensione).

Attenzione: se hai ricevuto più CU dallo stesso sostituto d’imposta, devi sommare gli importi e inserirli in un unico rigo, salvo che le condizioni di lavoro siano cambiate (es. passaggio da tempo determinato a indeterminato).

Sezione II: Altri redditi assimilati (righi C4–C5)

La Sezione II ospita i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali NON spetta la detrazione prevista dall’art. 13 del TUIR (DPR 917/1986). Si tratta di una categoria residuale che include casistiche specifiche.

Tra i redditi che vanno inseriti in questa sezione troviamo:

  • Assegni periodici percepiti dal coniuge in caso di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio (esclusi quelli per il mantenimento dei figli)
  • Assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (es. rendite vitalizie)
  • Compensi per cariche elettive (consiglieri comunali, regionali, parlamentari) e per l’esercizio di pubbliche funzioni
  • Indennità giudiziarie e compensi corrisposti dallo Stato a giudici tributari, di pace, esperti del tribunale di sorveglianza

Nei righi C4 e C5 devi indicare:

  • Colonna 1 (Reddito): l’importo lordo del reddito percepito

Da non confondere con le collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.) che, dal 2001, sono assimilate a tutti gli effetti ai redditi di lavoro dipendente e vanno quindi inserite nella Sezione I (rigo C1, codice 2).

Sezione III: Ritenute IRPEF e addizionali (righi C9–C11)

La Sezione III è dedicata all’indicazione delle ritenute fiscali già subite sui redditi dichiarati nelle Sezioni I e II. Si tratta di un passaggio cruciale perché determina se sei a credito (rimborso) o a debito (pagamento) nei confronti dell’Erario.

Rigo C9: Ritenute IRPEF

Nel rigo C9 devi inserire il totale delle ritenute IRPEF subite, che troverai al punto 21 della CU 2026. Le ritenute IRPEF sono l’imposta sui redditi delle persone fisiche trattenuta direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico ogni mese e versata all’Erario per tuo conto.

Rigo C10: Ritenute Addizionale Regionale

Nel rigo C10 indichi le ritenute per l’addizionale regionale all’IRPEF, riportate al punto 22 della CU 2026. L’aliquota dell’addizionale regionale varia da regione a regione (in base alla Delibera del Consiglio Regionale) e si applica al reddito imponibile dell’anno precedente.

Rigo C11: Ritenute Addizionale Comunale (saldo + acconto)

Il rigo C11 richiede due valori distinti:

  • Colonna 1: acconto addizionale comunale 2025 (punto 26 della CU)
  • Colonna 2: saldo addizionale comunale 2024 + eventuale acconto 2025 trattenuto (punti 27 e 29 della CU)

L’addizionale comunale, come quella regionale, è determinata dal Comune di residenza al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Sezione IV: Ritenute per lavori socialmente utili (rigo C12)

La Sezione IV è una sezione molto specifica, dedicata ai lavoratori impiegati in attività socialmente utili (LSU) che hanno raggiunto l’età pensionabile.

I compensi percepiti dai lavoratori LSU che hanno raggiunto l’età pensionabile godono di un regime fiscale agevolato: sono assoggettati a una ritenuta a titolo d’imposta del 23% (con franchigia agevolata). Nel rigo C12 vanno indicate le ritenute IRPEF e le addizionali regionali specificamente operate su questi compensi.

Questa sezione interessa una platea ristretta di contribuenti, ma è importante compilarla correttamente per evitare doppie tassazioni. Per maggiori informazioni puoi consultare le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

Sezione V: Bonus IRPEF e Trattamento Integrativo (righi C14–C15)

La Sezione V è una delle più importanti del quadro C, perché determina il diritto al Trattamento Integrativo (l’evoluzione del cosiddetto “Bonus Renzi” da 100 euro mensili) e all’eventuale Bonus IRPEF aggiuntivo.

Cos’è il Trattamento Integrativo

Il Trattamento Integrativo è una somma erogata mensilmente in busta paga ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo fino a 15.000 euro. L’importo massimo erogabile è di 1.200 euro annui (pari a 100 euro mensili), riconosciuto in proporzione al periodo di lavoro nell’anno.

Il Trattamento Integrativo è disciplinato dall’articolo 1 del D.L. 3/2020, convertito in Legge 21/2020, e successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) e dalla riforma fiscale del 2024 (DLgs 216/2023).

Estensione fino a 28.000 euro: casi particolari

Per i redditi tra 15.001 e 28.000 euro, il Trattamento Integrativo spetta solo se l’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati è superiore al totale delle detrazioni per lavoro dipendente, familiari a carico e altre spese detraibili. In questo caso, l’importo è pari alla differenza (max 1.200 euro).

Compilazione dei righi C14 e C15

Nel rigo C14 (Bonus IRPEF) e nel rigo C15 (Trattamento Integrativo) devi indicare:

  • Colonna 1 (Codice): “1” se il sostituto d’imposta ha erogato il bonus/trattamento, “2” se NON l’ha erogato pur spettando
  • Colonna 2 (Importo): l’importo del bonus erogato (punto 391/392 della CU 2026 per il Trattamento Integrativo)

Esempio pratico – Recupero del Trattamento Integrativo: Anna è una collaboratrice domestica che ha lavorato presso più famiglie nel 2025 senza che nessuno le abbia erogato il Trattamento Integrativo (i datori di lavoro domestico non sono sostituti d’imposta). Il suo reddito complessivo è di 12.000 euro. Nel 730/2026 compilerà il rigo C15 con codice “2” e importo “0” per richiedere il rimborso del Trattamento Integrativo non erogato, che riceverà come credito in dichiarazione.

Restituzione del Trattamento Integrativo

Attenzione al caso opposto: se hai ricevuto il Trattamento Integrativo in busta paga ma in dichiarazione risulti non averne diritto (ad esempio perché hai superato la soglia di reddito), dovrai restituirlo. La somma verrà calcolata e inserita automaticamente nel debito IRPEF del 730/2026.

Sezione VI: Detassazione premi di risultato

La Sezione VI riguarda la detassazione dei premi di risultato, un’agevolazione fiscale prevista per i lavoratori del settore privato che ricevono somme variabili legate a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Come funziona la detassazione

I premi di risultato, fino a un importo lordo di 3.000 euro annui (elevati a 4.000 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro), sono assoggettati a un’imposta sostitutiva del 5% dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

L’aliquota agevolata al 5% per il 2025 è stata confermata dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ed è stata prorogata anche per il triennio 2025-2027.

Requisiti per accedere alla detassazione

  • Reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente non superiore a 80.000 euro
  • Il premio deve essere previsto da un contratto collettivo aziendale o territoriale depositato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro
  • Erogazione collegata a parametri oggettivi e misurabili di incremento di produttività, redditività, qualità o efficienza

In alternativa, il lavoratore può scegliere di convertire il premio (in tutto o in parte) in servizi di welfare aziendale (buoni pasto, asili nido, polizze sanitarie, contributi previdenza complementare), che sono completamente esentasse.

Compilazione del rigo C4 per la detassazione

Le informazioni sui premi di risultato vanno riportate nel rigo C4, utilizzando i dati indicati ai punti 571-580 della CU 2026:

  • Colonna 1: somme tassate con imposta sostitutiva del 5%
  • Colonna 2: somme tassate ordinariamente (se hai rinunciato all’agevolazione)
  • Colonna 3: ritenute operate
  • Colonna 4: benefit di welfare in sostituzione del premio
  • Colonne 5-7: opzione di tassazione (sostitutiva o ordinaria), utile se la scelta del datore di lavoro non è quella più conveniente

Sezione VII: Imposta sostitutiva sulle mance (settore turistico-alberghiero)

La Sezione VII è stata introdotta recentemente dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1 commi 58-62) e riguarda esclusivamente i lavoratori del settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Come funziona la tassazione agevolata delle mance

Le mance percepite dai lavoratori del settore privato di strutture ricettive e di somministrazione di pasti e bevande sono qualificate come redditi di lavoro dipendente, ma possono essere assoggettate a un’imposta sostitutiva del 5% dell’IRPEF e delle addizionali.

Limiti e requisiti

  • L’agevolazione si applica fino al 25% del reddito percepito nel periodo d’imposta per le prestazioni di lavoro
  • Il lavoratore non deve aver percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 75.000 euro nell’anno precedente (soglia confermata dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024, che ha esteso e potenziato la misura)
  • Il lavoratore può comunque rinunciare alla tassazione sostitutiva e optare per quella ordinaria, se più conveniente

Esempio pratico: Luca lavora come cameriere in un ristorante e nel 2025 ha percepito uno stipendio di 18.000 euro e mance per 3.500 euro. Il 25% del reddito è pari a 4.500 euro, quindi le mance rientrano interamente nel limite e sono tassate al 5% (175 euro di imposta sostitutiva), invece che con l’aliquota IRPEF ordinaria (805 euro, calcolando il 23% su 3.500 euro). Risparmio: 630 euro.

Scaglioni IRPEF 2025 per la dichiarazione 2026: tabella riassuntiva

Per calcolare l’imposta dovuta sui redditi indicati nel quadro C, è fondamentale conoscere gli scaglioni IRPEF 2025. Dal 2024, infatti, gli scaglioni sono passati da quattro a tre (DLgs 216/2023, riforma fiscale Meloni), e questa modifica è stata resa strutturale dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).

Scaglione di redditoAliquota IRPEFImposta da pagare
Fino a 28.000 euro23%23% del reddito
Da 28.001 a 50.000 euro35%6.440 € + 35% sulla parte eccedente 28.000 €
Oltre 50.000 euro43%14.140 € + 43% sulla parte eccedente 50.000 €

Esempio di calcolo IRPEF lordo: Su un reddito imponibile di 35.000 euro l’IRPEF lorda è pari a:

  • 23% × 28.000 = 6.440 euro (sul primo scaglione)
  • 35% × 7.000 = 2.450 euro (sulla parte eccedente i 28.000 euro fino a 35.000)
  • IRPEF lorda totale = 8.890 euro

A questo importo si applicano poi le detrazioni (per lavoro dipendente, per familiari a carico, per spese sanitarie, ecc.) per ottenere l’IRPEF netta effettivamente dovuta.

Detrazione per lavoro dipendente 2025

La detrazione per i redditi di lavoro dipendente è regolata dall’art. 13 del TUIR ed è stata aggiornata nel 2024:

  • Per redditi fino a 15.000 euro: detrazione fissa di 1.955 euro (con minimo garantito non inferiore a 690 euro o 1.380 euro per i contratti a tempo determinato)
  • Per redditi tra 15.001 e 28.000 euro: detrazione decrescente con formula proporzionale
  • Per redditi tra 28.001 e 50.000 euro: detrazione ulteriormente ridotta
  • Oltre 50.000 euro: detrazione azzerata

La cosiddetta “no tax area” per i lavoratori dipendenti è stata portata a 8.500 euro di reddito complessivo: chi guadagna meno non paga IRPEF (allineamento con la no tax area dei pensionati).

Casi particolari: dipendenti pubblici, residenti esteri, frontalieri, sportivi

Dipendenti pubblici

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni compilano il quadro C esattamente come i dipendenti privati, indicando i redditi al punto 1 della CU. Una specificità riguarda il conguaglio di fine anno: il sostituto d’imposta pubblico effettua il conguaglio entro il 28 febbraio dell’anno successivo, e gli effetti possono comparire nella CU 2026.

Residenti all’estero che lavorano in Italia

I soggetti non residenti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente in Italia non possono utilizzare il Modello 730. Devono presentare il Modello Redditi PF. L’unica eccezione: i lavoratori italiani residenti in Stati di confine (frontalieri) che mantengono la residenza fiscale in Italia.

Frontalieri

I lavoratori frontalieri (residenti in Italia che lavorano stabilmente all’estero in zone di confine) godono di una franchigia di esenzione IRPEF aggiornata, di norma indicata dalla Legge di Bilancio dell’anno. Il reddito viene comunque indicato nel quadro C con il codice 4 nella colonna 1 e l’importo che eccede la franchigia è soggetto a tassazione ordinaria.

Per il Friuli Venezia Giulia, regione particolarmente interessata dal lavoro frontaliero con Slovenia e Austria, la disciplina ha specificità ulteriori che richiedono assistenza qualificata. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza specialistica per i frontalieri della regione.

Sportivi dilettanti

I compensi degli sportivi dilettanti sono stati radicalmente riformati dal DLgs 36/2021 (Riforma dello Sport), entrato pienamente in vigore dal 1° luglio 2023. Ora i compensi sportivi sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente e:

  • Fino a 15.000 euro annui sono esenti da imposizione
  • L’eccedenza è soggetta a tassazione ordinaria nel quadro C

Scadenze e termini di presentazione del 730/2026

Le date da ricordare per il Modello 730/2026 (riferito ai redditi 2025) sono:

DataAdempimento
30 aprile 2026Disponibilità del 730 precompilato sul sito Agenzia delle Entrate (in precedenza era il 15 aprile)
15 giugno 2026Termine per primi conguagli e rimborsi via sostituto d’imposta (per chi presenta entro maggio)
30 settembre 2026Scadenza invio definitivo del 730/2026
25 ottobre 2026Termine per la presentazione del 730 integrativo
30 novembre 2026Scadenza Modello Redditi PF (per chi non può usare il 730)

L’apertura del precompilato è stata spostata dal 15 al 30 aprile a partire dal 2026, per consentire all’Agenzia delle Entrate di disporre di più tempo per la verifica dei dati trasmessi da banche, datori di lavoro ed enti previdenziali.

Errori comuni nel quadro C e come correggerli

Compilare correttamente il quadro C è fondamentale per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate. Ecco gli errori più frequenti e come rimediare.

Errori più comuni

  • Inserire l’importo netto invece del lordo: nel rigo C1 va inserito sempre il reddito lordo (punto 1 della CU), non il netto in busta paga
  • Dimenticare di richiedere il Trattamento Integrativo: se hai diritto al bonus ma il datore di lavoro non l’ha erogato, devi compilare il rigo C15 con codice “2”
  • Confondere ritenute IRPEF e addizionali: ogni voce ha un rigo dedicato (C9, C10, C11). Riportare i valori in righi errati può generare errori di calcolo
  • Non sommare più CU dello stesso datore: se hai ricevuto più CU dallo stesso sostituto, gli importi vanno sommati
  • Indicare i redditi del coniuge: nel quadro C vanno solo i tuoi redditi, anche nel 730 congiunto (il coniuge ha una colonna separata)

730 integrativo: come correggere a favore del contribuente

Se ti accorgi di aver dimenticato detrazioni o deduzioni che ti spettavano (a tuo favore), puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026. È utilizzabile esclusivamente per modifiche che aumentano il credito o riducono il debito. Va presentato esclusivamente tramite un CAF o un professionista abilitato (intermediario fiscale).

730 correttivo e dichiarazione integrativa nel Modello Redditi PF

Per le correzioni che aumentano il debito o quelle effettuate dopo il 25 ottobre 2026, non è possibile presentare un 730 integrativo. Bisogna ricorrere al Modello Redditi PF integrativo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (in regime di ravvedimento operoso, con sanzioni e interessi ridotti progressivamente in base alla tempestività della correzione).

730 precompilato: cosa controllare nel quadro C

Il 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2026 contiene già i dati del quadro C preimpostati grazie alle informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta. Tuttavia, è sempre opportuno verificare:

  • Che tutti i datori di lavoro abbiano trasmesso la CU (le CU non trasmesse non saranno nel precompilato)
  • Che gli importi delle ritenute corrispondano a quelli effettivamente subiti
  • Che il codice tipologia reddito (colonna 1 del rigo C1) sia corretto
  • Che il Trattamento Integrativo sia stato correttamente erogato (o richiesto)
  • Che i premi di risultato siano stati assoggettati all’imposta sostitutiva del 5% se vi avete diritto

Affidati al CAF Centro Fiscale di Udine per il tuo 730/2026

Il quadro C del Modello 730/2026 è composto da numerose sezioni e richiede attenzione ai dettagli: un errore può costare caro in termini di rimborsi mancati o di accertamenti futuri. Affidarsi a un CAF qualificato significa avere la certezza di:

  • Compilazione corretta di tutti i righi e codici
  • Massimizzazione del credito (rimborsi più alti possibili)
  • Recupero del Trattamento Integrativo non erogato
  • Verifica dei calcoli su scaglioni IRPEF e detrazioni
  • Assistenza in caso di controllo o richiesta di documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate
  • Apposizione del visto di conformità, indispensabile per rimborsi superiori a 4.000 euro

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno migliaia di contribuenti del Friuli Venezia Giulia nella compilazione del Modello 730, con particolare specializzazione su casistiche complesse come frontalieri Italia-Slovenia/Austria, redditi esteri e casi particolari di Trattamento Integrativo.

Prenota un appuntamento online per la compilazione del tuo 730/2026 o vieni a trovarci direttamente in sede a Udine. Ti aspettiamo per offrirti un servizio professionale, rapido e a un costo trasparente.

Domande frequenti sul quadro C del 730/2026

Posso compilare il quadro C se ho solo redditi da pensione?

Sì, anche i pensionati compilano il quadro C utilizzando il codice “1” nella colonna 1 del rigo C1. Il reddito di pensione va riportato dal punto 1 (o 2, in casi specifici) della CU 2026 ricevuta dall’INPS o dall’ente previdenziale.

Cosa succede se non ho ricevuto la CU dal datore di lavoro?

Il datore di lavoro è obbligato a consegnare la CU entro il 16 marzo. Se non l’hai ricevuta, contatta il datore o l’INPS. In ultima istanza, puoi richiedere all’Agenzia delle Entrate una copia della CU trasmessa al sistema fiscale, oppure ricostruire i redditi dalle buste paga, segnalando l’anomalia.

Il Trattamento Integrativo spetta anche con la NASPI?

Sì. La NASPI è un reddito di lavoro dipendente assimilato e quindi rientra nel quadro C, dando diritto al Trattamento Integrativo a condizione che il reddito complessivo annuo non superi i 15.000 euro (o, in alcuni casi, i 28.000 euro con i parametri della “capienza fiscale” sopra descritta).

Devo dichiarare le mance se sono cameriere?

Sì, le mance sono redditi imponibili e vanno dichiarate. Se lavori in una struttura del settore turistico-alberghiero o di ristorazione, fino al 25% del reddito da lavoro le mance possono essere assoggettate all’imposta sostitutiva del 5% (Legge di Bilancio 2025), che è generalmente molto più vantaggiosa della tassazione ordinaria.

Posso correggere il 730 dopo averlo presentato?

Sì. Per correzioni a tuo favore (più rimborso o meno debito), puoi presentare il 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026. Per correzioni a sfavore (più debito), devi utilizzare il Modello Redditi PF integrativo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, con eventuali sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso.

Le collaborazioni coordinate e continuative vanno nel quadro C?

Sì. I redditi delle Co.Co.Co. sono assimilati al lavoro dipendente e vanno indicati nella Sezione I del quadro C (di norma rigo C1 con codice “2”), dando diritto alla detrazione per lavoro dipendente prevista dall’art. 13 del TUIR.

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Fonti ufficiali e riferimenti normativi

  • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR – Testo Unico Imposte sui Redditi), artt. 49–52 e art. 13
  • DLgs 30 dicembre 2023 n. 216 – Riforma fiscale (riduzione scaglioni IRPEF da 4 a 3)
  • L. 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) – Conferma strutturale aliquote IRPEF, proroga detassazione premi di risultato e tassazione agevolata mance
  • D.L. 5 febbraio 2020 n. 3 convertito in L. 21/2020 – Trattamento Integrativo
  • L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), art. 1 commi 58-62 – Imposta sostitutiva mance settore turistico-alberghiero
  • DLgs 28 febbraio 2021 n. 36 – Riforma dello Sport
  • Agenzia delle Entrate – Istruzioni Modello 730/2026
  • Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Maggio 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-25 07:25:432026-05-25 07:35:09Quadro C 730/2026: redditi lavoro dipendente, bonus IRPEF e casi particolari
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Detassazione lavoro dipendente: altri redditi fuori dalle soglie 2026

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Nel 2026 il legislatore ha confermato e ampliato il sistema di detassazione del lavoro dipendente, introducendo una serie di misure agevolative sulla busta paga che riguardano premi di risultato, straordinari, lavoro notturno e festivo, fringe benefit e indennita speciali. Ma c’e un aspetto che spesso sfugge ai lavoratori e ai datori di lavoro: non tutti i redditi concorrono al superamento delle soglie di detassazione 2026. Anzi, molte tipologie di altri redditi — da locazione, da capitale, diversi — rimangono completamente fuori dalle soglie e non incidono sul diritto alle agevolazioni. Questa guida spiega nel dettaglio come funzionano le soglie, quali redditi rilevano e quali no, con esempi pratici e tabelle riassuntive aggiornate alle ultime circolari dell’Agenzia delle Entrate e ai chiarimenti dell’INPS.

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Indice dei contenuti

  1. Il quadro normativo della detassazione 2026
  2. Le misure di detassazione in busta paga
  3. Come si calcolano le soglie di detassazione 2026
  4. Quali redditi rilevano ai fini delle soglie
  5. Altri redditi fuori dalle soglie: le categorie escluse
  6. Redditi da locazione e cedolare secca
  7. Redditi da capitale e redditi diversi
  8. Fringe benefit 2026 e soglie di esenzione
  9. Esempi pratici di calcolo
  10. Come dichiarare nel 730/2026
  11. Domande frequenti sulla detassazione

Il quadro normativo della detassazione 2026

Il sistema di detassazione del lavoro dipendente in vigore nel 2026 affonda le radici in una pluralita di interventi normativi che si sono sovrapposti negli ultimi anni. Il riferimento principale e la Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023), confermata e modificata dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), che ha prorogato le misure agevolative sulla tassazione agevolata al 5% per i premi di risultato e sulle indennita speciali per il lavoro notturno e festivo.

Un ulteriore pilastro normativo e il D.Lgs. n. 216/2023 (Decreto Legislativo di attuazione della riforma fiscale), che ha ridisegnato le aliquote IRPEF portandole da quattro a tre scaglioni, con ricadute dirette sul calcolo delle detrazioni per i lavoratori dipendenti. A questo si aggiunge il D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro), convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023, che ha disciplinato i fringe benefit elevando le soglie di esenzione per alcune categorie di lavoratori.

Per quanto riguarda il 2026 specificamente, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 10 febbraio 2025 ha fornito i chiarimenti operativi sulla tassazione sostitutiva dei premi di risultato, precisando i criteri per determinare il reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente rilevante ai fini del limite reddituale di 80.000 euro. L’INPS, con la Circolare n. 40/2025, ha invece precisato le modalita applicative per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Le misure di detassazione in busta paga: cosa prevede la legge

Nel 2026 il lavoratore dipendente puo beneficiare di diverse forme di agevolazione fiscale in busta paga. Ciascuna ha i propri presupposti, limiti e regole di calcolo. Ecco il quadro completo:

1. Tassazione sostitutiva al 5% sui premi di risultato

I premi di risultato erogati in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali depositati all’Ispettorato del Lavoro beneficiano di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 5%, in luogo della tassazione ordinaria. Il limite massimo del premio agevolabile e fissato in 3.000 euro lordi annui (elevabile a 4.000 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro). Il requisito reddituale per accedere all’agevolazione e che il reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente non superi 80.000 euro.

2. Tassazione sostitutiva al 5% per lavoro notturno e festivo nel turismo

La Legge di Bilancio 2025 rende strutturale per il 2026 una specifica agevolazione per i lavoratori dipendenti nel settore del turismo, pubblici esercizi e termale che effettuano prestazioni di lavoro notturno e nei giorni festivi. Per questi lavoratori e prevista una tassazione sostitutiva al 5% sulle retribuzioni erogate per le ore notturne (dalle 24 alle 6) e nei giorni festivi. Il limite reddituale e di 40.000 euro di reddito da lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.

3. Esonero contributivo strutturale sulla busta paga

Dal 1 gennaio 2025 e in vigore in via strutturale l’esonero contributivo INPS a carico del lavoratore dipendente, nella misura del 6% sulla quota di retribuzione fino a 35.000 euro annui e del 7% per retribuzioni fino a 25.000 euro annui. Questo non e tecnicamente una “detassazione” ma una decontribuzione, che pero aumenta il netto in busta paga in modo significativo: il risparmio puo arrivare fino a 1.750 euro annui per un lavoratore con retribuzione di 25.000 euro. Questo beneficio, incluso nelle misure della flat tax sul lavoro dipendente 2026, si applica a tutti i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) senza limiti di qualifica.

Come si calcolano le soglie di detassazione 2026

Comprendere come si calcolano le soglie di reddito rilevanti per accedere alle agevolazioni e fondamentale. La norma di riferimento per i premi di risultato (art. 1, commi 182-190, L. n. 208/2015 e successive modificazioni) stabilisce che il limite reddituale di 80.000 euro si calcola prendendo in considerazione il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno precedente.

Il punto cruciale — e spesso frainteso — e che la norma fa riferimento esclusivamente al reddito di lavoro dipendente, non al reddito complessivo del soggetto. Questo significa che:

  • Si conteggia: il reddito da lavoro dipendente (compreso il reddito da collaborazione coordinata e continuativa assimilato), compresi i premi e le indennita tassati ordinariamente nell’anno precedente
  • Non si conteggia: il reddito da locazione, i redditi da capitale, i redditi diversi, i redditi da lavoro autonomo (se presenti in aggiunta al lavoro dipendente)

La Circolare AdE n. 4/E/2025 ha chiarito che nel calcolo del limite di 80.000 euro rientrano anche i redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata o sostitutiva nell’anno precedente (es. TFR, arretrati), mentre restano escluse le somme esenti da IRPEF.

Per i lavoratori che nell’anno precedente hanno lavorato part-time o hanno cambiato datore di lavoro, il limite va verificato sommando tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nell’arco dell’anno, anche da piu datori di lavoro diversi. Il datore di lavoro attuale ha pero visibilita solo sui redditi erogati da se stesso: e compito del lavoratore comunicare eventuali altri redditi da lavoro dipendente percepiti presso altri datori, tramite apposita dichiarazione scritta.

Quali redditi rilevano ai fini delle soglie

Per rispondere alla domanda “quali redditi entrano nel calcolo della soglia di 80.000 euro?”, la norma e la prassi dell’Agenzia delle Entrate indicano chiaramente le seguenti categorie come rilevanti ai fini della verifica:

  • Retribuzione ordinaria da lavoro dipendente (stipendio, paga base, contingenza, EDR)
  • Straordinari e indennita varie tassate ordinariamente (notturno, festivo, turni, trasferte imponibili)
  • Premi di produzione e risultato tassati in via ordinaria nell’anno precedente
  • Mensilita aggiuntive (tredicesima, quattordicesima, premi una tantum)
  • Redditi assimilati a lavoro dipendente (collaborazioni co.co.co., compensi amministratori soggetti a contribuzione INPS)
  • Indennita di malattia, maternita e CIG erogate dall’INPS e transitate in busta paga
  • Fringe benefit tassati (la parte che supera le soglie di esenzione e quindi e confluita nel reddito imponibile)

Attenzione: anche i redditi da lavoro dipendente percepiti all’estero che concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia rientrano nel computo. Per i lavoratori che hanno beneficiato del regime degli impatriati, entra nel calcolo solo la quota imponibile (e non quella esente), come chiarito dalla Circolare AdE n. 33/E/2024.

Altri redditi fuori dalle soglie: le categorie escluse

Il cuore di questo articolo riguarda le categorie di reddito che non rilevano ai fini del superamento della soglia di 80.000 euro. Si tratta di un punto di fondamentale importanza pratica: un lavoratore dipendente che percepisce anche redditi da affitto, dividendi, plusvalenze o attivita occasionali mantiene comunque intatto il diritto all’agevolazione sul premio di risultato, a condizione che il solo reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non superi 80.000 euro.

Le categorie di reddito escluse dal calcolo della soglia, confermate dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, sono:

  • Redditi fondiari (terreni e fabbricati) — compresa la rendita catastale dell’abitazione principale (che e esente) e gli affitti attivi
  • Redditi da locazione assoggettati a cedolare secca — anche se producono reddito imponibile, non si sommano al reddito da lavoro dipendente per il calcolo del tetto
  • Redditi da capitali — interessi bancari, dividendi da partecipazioni non qualificate, proventi da OICR, redditi da obbligazioni
  • Redditi diversi — plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate, vincite, premi, redditi da attivita occasionali (purche non riqualificati come lavoro dipendente)
  • Redditi da lavoro autonomo — anche se percepiti in parallelo al rapporto di lavoro dipendente (es. professionista con regime ordinario o forfettario)
  • Redditi d’impresa — del tutto irrilevanti ai fini del limite reddituale per i premi

Questa distinzione ha una logica precisa: la norma mira a concentrare il beneficio sui lavoratori che dipendono principalmente dal lavoro subordinato per il proprio sostentamento, escludendo chi ha redditi compositi di ammontare elevato. Limitando pero il computo al solo reddito da lavoro dipendente, il legislatore lascia fuori categorie reddituali strutturalmente diverse (capital income, rendite patrimoniali) che non derivano dall’attivita lavorativa in senso stretto.

Redditi da locazione e cedolare secca

Uno dei casi piu frequenti nella pratica del CAF riguarda i lavoratori dipendenti che affittano un immobile. Molti si chiedono se il canone d’affitto incida sulla possibilita di accedere alla tassazione al 5% sul premio di risultato. La risposta e chiara: i redditi da locazione non rilevano.

Che il contratto di locazione sia soggetto a tassazione ordinaria IRPEF oppure a cedolare secca (21% per locazioni libere, 10% per concordato), il canone d’affitto non concorre alla formazione del limite reddituale di 80.000 euro per i premi di risultato. La Circolare AdE n. 4/E/2025 ha esplicitamente confermato questo principio, ribadendo che il riferimento normativo e esclusivamente al “reddito di lavoro dipendente” ai sensi dell’art. 49 del TUIR.

Esempio pratico: Mario, 45 anni, impiegato in un’azienda manifatturiera, nel 2025 ha percepito un reddito da lavoro dipendente di 72.000 euro e un canone da affitto di 15.000 euro (assoggettato a cedolare secca al 21%). Il suo reddito complessivo ai fini IRPEF e di 87.000 euro, ma ai fini della verifica del limite per i premi di risultato rilevano solo i 72.000 euro di reddito da lavoro dipendente: l’accesso all’agevolazione al 5% nel 2026 e garantito.

Vale lo stesso principio per la locazione breve con piattaforme online: i proventi da locazioni brevi (fino a 30 giorni), assoggettati a cedolare secca (21% per il primo immobile, 26% dal secondo immobile in poi, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2024), non rilevano ai fini delle soglie di detassazione. Si tratta in ogni caso di redditi fondiari (da fabbricati), non di redditi da lavoro dipendente.

Tipo di locazioneTassazione applicataRileva per soglia 80.000 euro?
Locazione abitativa (canone libero)Cedolare secca 21% o IRPEF ordinariaNO
Locazione a canone concordatoCedolare secca 10%NO
Locazione breve (fino a 30 giorni)Cedolare secca 21% (primo imm.), 26% (altri)NO
Locazione commercialeIRPEF ordinaria (75% del canone)NO

Redditi da capitale e redditi diversi

I redditi da capitale (Categoria D del TUIR, art. 44 e seguenti) includono interessi e proventi da conti correnti, titoli di Stato, obbligazioni, dividendi da partecipazioni societarie e proventi da fondi comuni d’investimento. Tutti questi redditi sono esclusi dal calcolo della soglia di 80.000 euro per i premi di risultato, per due ragioni principali:

  1. Natura categoriale diversa: non sono redditi “da lavoro dipendente” ai sensi dell’art. 49 TUIR
  2. Regime fiscale autonomo: la maggior parte dei redditi da capitale e assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva (26%) direttamente dall’istituto bancario o dal sostituto d’imposta, senza confluire nella dichiarazione dei redditi 730 ordinaria del contribuente

In pratica, un lavoratore dipendente che ha investimenti in ETF, BTP, fondi comuni o azioni non deve preoccuparsi che i proventi da tali investimenti possano pregiudicare il suo diritto alla tassazione agevolata al 5% sul premio. La Circolare AdE n. 28/E/2016, ancora in vigore, ha confermato questo principio per i premi di risultato, precisando che la verifica del limite reddituale va condotta con esclusivo riferimento ai redditi dell’art. 49 TUIR.

Redditi diversi e plusvalenze: esclusi dalle soglie

I redditi diversi (art. 67 TUIR) comprendono le plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate, le plusvalenze da cessione di criptovalute (disciplinate dall’art. 67, comma 1, lett. c-sexies TUIR dal 2023), i redditi da attivita occasionali, le vincite a giochi e premi. Anche questi redditi sono completamente fuori dalla soglia di verifica per i premi di risultato e le altre misure di detassazione.

Un caso particolare riguarda le plusvalenze da cessione di criptovalute: il lavoratore dipendente che ha realizzato plusvalenze crypto nel 2025 puo comunque accedere alla tassazione al 5% sul premio di risultato nel 2026, poiche tali plusvalenze non rientrano nel reddito da lavoro dipendente. Queste dovranno pero essere dichiarate separatamente nel quadro RT o nel quadro W della dichiarazione dei redditi, o con l’imposta sostitutiva del 26%.

Fringe benefit 2026 e soglie di esenzione

Il capitolo dei fringe benefit merita un’analisi separata, perche il meccanismo e parzialmente diverso rispetto ai premi di risultato. I fringe benefit sono beni e servizi concessi dal datore di lavoro al lavoratore dipendente (auto aziendale, cellulare, buoni pasto, contributi per affitto, ecc.) e la loro disciplina fiscale per il 2026 e la seguente:

Soglie di esenzione fringe benefit 2026

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 390-391, L. n. 207/2024) ha reso strutturale per il 2026 le seguenti soglie di esenzione fiscale e contributiva per i fringe benefit:

Categoria lavoratoreSoglia esenzione 2026Tipologie incluse
Lavoratori con figli fiscalmente a carico2.000 euroInclude somme per affitto/mutuo prima casa, utenze domestiche, beni e servizi
Lavoratori senza figli a carico1.000 euroSoglia base, valida per tutti i lavoratori

Come interagiscono i fringe benefit con le soglie di detassazione? Il valore dei fringe benefit ricevuto entro la soglia di esenzione non concorre al reddito da lavoro dipendente e quindi non rileva ne ai fini delle soglie ne ai fini dell’IRPEF ordinaria. Solo la parte eccedente la soglia diventa imponibile e confluisce nel reddito da lavoro dipendente dell’anno, potendo quindi contribuire al superamento del limite di 80.000 euro nell’anno in cui e percepita.

Secondo la Circolare INPS n. 40/2025, il datore di lavoro deve tenere una contabilita separata dei fringe benefit erogati e comunicare al lavoratore, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, il valore totale fruito nell’anno. Questo dato e poi riportato nella Certificazione Unica (CU) che il datore trasmette all’Agenzia delle Entrate e consegna al lavoratore entro il 31 marzo. La corretta lettura della CU e essenziale per la compilazione del modello 730, operazione per la quale il CAF Centro Fiscale offre assistenza qualificata.

Esempi pratici di calcolo

Per rendere concreto il funzionamento delle soglie, proponiamo quattro esempi pratici basati su profili tipici di lavoratori, ciascuno con una diversa combinazione di redditi.

Caso 1: Il lavoratore con redditi da affitto

Profilo: Mario, 45 anni, impiegato in un’azienda manifatturiera con contratto collettivo aziendale che prevede premi di risultato. Nel 2025 ha percepito: reddito da lavoro dipendente di 68.000 euro + canone da affitto di 15.000 euro (cedolare secca 21%) + premio di risultato 2025 tassato ordinariamente di 2.500 euro. Reddito rilevante per la soglia 2026: 68.000 + 2.500 = 70.500 euro. I 15.000 euro di affitto non rilevano. Mario accede alla tassazione al 5% sul premio 2026. Risparmio stimato: su un premio di 2.000 euro, con aliquota marginale al 35%, il risparmio e di circa 600 euro di IRPEF.

Caso 2: Il lavoratore con dividendi e investimenti

Profilo: Laura, 52 anni, dirigente con portafoglio azionario. Nel 2025 ha percepito: reddito da lavoro dipendente (stipendio + benefit imponibili) di 78.000 euro + dividendi da partecipazione non qualificata di 8.000 euro + interessi su BTP di 3.200 euro. Reddito rilevante per la soglia 2026: 78.000 euro (solo lavoro dipendente). I dividendi e gli interessi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta (26%) e non rilevano. Laura accede alla tassazione al 5% sul premio 2026: il suo reddito da lavoro dipendente e sotto gli 80.000 euro.

Caso 3: Il lavoratore che supera la soglia con il solo lavoro dipendente

Profilo: Roberto, 48 anni, manager finanziario. Nel 2025 ha percepito: stipendio base di 75.000 euro + premio di risultato 2025 tassato ordinariamente di 8.000 euro + fringe benefit auto aziendale (quota tassata imponibile) di 3.000 euro. Reddito rilevante per la soglia 2026: 75.000 + 8.000 + 3.000 = 86.000 euro. Roberto supera la soglia di 80.000 euro con il solo reddito da lavoro dipendente e pertanto non ha diritto alla tassazione agevolata al 5% sul premio di risultato nel 2026. Il premio sara tassato con l’aliquota marginale IRPEF ordinaria.

Caso 4: Il lavoratore con attivita occasionale

Profilo: Giulia, 38 anni, insegnante di scuola media (lavoro dipendente) con attivita di traduzione occasionale. Nel 2025 ha percepito: reddito da lavoro dipendente (stipendio) di 32.000 euro + redditi da attivita occasionale (redditi diversi, art. 67 TUIR) di 4.500 euro. Reddito rilevante per la soglia 2026: 32.000 euro (solo lavoro dipendente). I 4.500 euro da attivita occasionale sono redditi diversi e non rilevano. Giulia accede senza problemi alla tassazione al 5% sul premio. Attenzione: se l’attivita occasionale fosse qualificata come parasubordinazione (co.co.co.), i compensi potrebbero essere assimilati a redditi da lavoro dipendente e rilevare ai fini della soglia.

Come dichiarare nel 730/2026

Nella dichiarazione dei redditi 730/2026 (riferita ai redditi 2025), il lavoratore dipendente che ha beneficiato della tassazione sostitutiva al 5% sui premi di risultato trovera questi importi gia esposti nella Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro, con specifica indicazione dei codici agevolazione e delle imposte gia trattenute.

Se il datore ha erroneamente applicato la tassazione ordinaria (ad esempio perche il lavoratore non ha comunicato tempestivamente i dati sul reddito dell’anno precedente), il lavoratore puo recuperare l’imposta in eccesso attraverso la dichiarazione dei redditi 730/2026, indicando nella relativa sezione gli importi assoggettati a tassazione sostitutiva e richiedendo il rimborso della differenza. Il CAF puo assisterti in questa operazione di verifica e conguaglio.

Per gli altri redditi non rilevanti ai fini delle soglie, la dichiarazione funziona cosi:

  • Cedolare secca su locazioni: va dichiarata nel quadro B del 730 (o RB del Modello Redditi PF), indicando il regime di tassazione sostitutiva scelto. Non influenza il reddito complessivo IRPEF ordinaria
  • Redditi da capitale con ritenuta definitiva (es. dividendi, interessi bancari): non vanno indicati nel 730 standard, in quanto gia gestiti dall’intermediario finanziario con ritenuta a titolo d’imposta
  • Plusvalenze crypto e redditi diversi: vanno dichiarati nel quadro RT (plusvalenze da partecipazioni e strumenti finanziari) o nel quadro W (attivita finanziarie e patrimoniali estere, incluse le criptovalute) della dichiarazione Redditi PF
  • Redditi da lavoro autonomo occasionale (redditi diversi): confluiscono nel quadro D del 730 o nel quadro RL del Modello Redditi PF, senza interagire con i limiti della detassazione

Il nostro studio CAF e a disposizione per una verifica completa della tua situazione reddituale e per garantire che tutte le agevolazioni a cui hai diritto siano correttamente applicate nella tua dichiarazione. Contattaci per un appuntamento: il recupero della detassazione sul premio di risultato puo valere centinaia di euro e richiede un’analisi accurata della CU e dei documenti reddituali.

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Domande Frequenti sulla Detassazione 2026

Il reddito da locazione influisce sulla soglia di 80.000 euro per i premi di risultato?

No. I redditi da locazione, che siano assoggettati a tassazione IRPEF ordinaria o a cedolare secca, non rientrano nel computo del limite reddituale di 80.000 euro previsto per la tassazione sostitutiva al 5% sui premi di risultato. La soglia si calcola esclusivamente sul reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente (art. 49 TUIR). Lo ha confermato la Circolare AdE n. 4/E del 10 febbraio 2025.

Se ho dividendi e investimenti finanziari, posso ancora avere il premio tassato al 5%?

Si. I dividendi, gli interessi bancari, i proventi da fondi comuni e altri redditi da capitale sono esclusi dal calcolo della soglia di detassazione. Solo il reddito da lavoro dipendente rileva ai fini del limite di 80.000 euro. I redditi da capitale sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta (26%) applicata direttamente dall’intermediario finanziario e non interagiscono con la detassazione sul lavoro dipendente.

Le plusvalenze da criptovalute entrano nella soglia per la detassazione del premio?

No. Le plusvalenze da cessione di criptovalute sono classificate come redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. c-sexies TUIR) e non come redditi da lavoro dipendente. Non concorrono al limite reddituale di 80.000 euro per i premi di risultato. Devono pero essere dichiarate separatamente nel quadro RT o W della dichiarazione dei redditi e assoggettate all’imposta sostitutiva del 26%.

Cosa succede se ho avuto due datori di lavoro nel 2025?

Se nel 2025 hai avuto due datori di lavoro, il reddito da lavoro dipendente rilevante per la soglia e la somma di tutti i redditi percepiti da entrambi i datori nell’anno. Ogni datore conosce solo i redditi da lui erogati: e tuo dovere comunicare al nuovo datore i redditi percepiti presso il precedente, tramite dichiarazione scritta. Il datore puo verificare cosi se superi la soglia di 80.000 euro prima di applicare la tassazione agevolata al 5%.

I fringe benefit contribuiscono al superamento della soglia di 80.000 euro?

Solo la parte dei fringe benefit che supera la soglia di esenzione (1.000 euro per i lavoratori senza figli a carico, 2.000 euro per quelli con figli a carico) diventa reddito imponibile da lavoro dipendente. Questa quota eccedente rileva ai fini del calcolo della soglia. I benefit entro soglia sono invece completamente esenti e non influiscono sul limite reddituale.


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    Dichiarazione dei redditi 730

    Il quadro C del Modello 730/2026 è la sezione dedicata ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensione. Si tratta del quadro più compilato in assoluto, perché riguarda la maggior parte dei contribuenti italiani che devono dichiarare i propri redditi all’Agenzia delle Entrate.

    In questa guida completa scoprirai come si compila il quadro C del 730/2026 sezione per sezione, quali importi inserire, come funzionano il Bonus IRPEF e il Trattamento Integrativo, la detassazione dei premi di risultato e l’imposta sostitutiva sulle mance per il settore turistico-alberghiero. Troverai esempi pratici, tabelle riassuntive con gli scaglioni IRPEF aggiornati e le scadenze ufficiali per il 2026.

    Il Modello 730/2026 si riferisce ai redditi percepiti nel 2025 (anno d’imposta 2025) e la scadenza per l’invio definitivo è fissata al 30 settembre 2026. Vediamo nel dettaglio come orientarsi tra righi, sezioni e casi particolari del quadro C.

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    Cos’è il quadro C del Modello 730/2026 e a cosa serve

    Il quadro C del Modello 730/2026 raccoglie tutti i redditi che, ai fini fiscali, vengono trattati come “redditi di lavoro dipendente”. Comprende quindi non solo lo stipendio del lavoratore subordinato, ma anche le pensioni, le indennità sostitutive (come la Cassa Integrazione o la NASPI) e una serie di redditi assimilati, come quelli da collaborazione coordinata e continuativa.

    La struttura del quadro è organizzata in sette sezioni, ognuna dedicata a una tipologia specifica di reddito o di ritenuta. Ecco la mappa generale:

    • Sezione I (righi C1–C3): redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensioni
    • Sezione II (righi C4–C5): altri redditi assimilati senza detrazione
    • Sezione III (righi C9–C11): ritenute IRPEF e addizionali regionali/comunali
    • Sezione IV (rigo C12): ritenute per lavori socialmente utili
    • Sezione V (righi C14–C15): Bonus IRPEF (ex Bonus Renzi 100 euro) e Trattamento Integrativo
    • Sezione VI (rigo C4 specifico): detassazione premi di risultato
    • Sezione VII: opzione imposta sostitutiva sulle mance (settore turistico-alberghiero)

    Tutti i dati da inserire nel quadro C provengono dalla Certificazione Unica (CU) che il datore di lavoro o l’ente pensionistico (INPS) consegna entro il 16 marzo di ogni anno. Per il 730/2026, dovrai utilizzare la CU 2026, riferita ai redditi 2025.

    Sezione I: Redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensione (righi C1–C3)

    La Sezione I è il cuore del quadro C. Qui devi indicare i redditi che danno diritto alla detrazione per lavoro dipendente o pensione. La compilazione richiede attenzione perché ogni rigo ha un codice specifico (colonna 1) che identifica il tipo di reddito.

    Rigo C1: tipologia di reddito

    Nel rigo C1 devi indicare:

    • Colonna 1 (Tipologia reddito): un codice numerico che identifica il tipo di reddito:
      • Codice 1: reddito di pensione
      • Codice 2: reddito di lavoro dipendente o assimilato per il quale è stata riconosciuta la detrazione
      • Codice 3: compensi percepiti da lavoratori socialmente utili (LSU) in regime agevolato
      • Codice 4: redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera (frontalieri)
    • Colonna 2 (Indeterminato/Determinato): codice 1 se contratto a tempo indeterminato, codice 2 se a tempo determinato
    • Colonna 3 (Reddito): l’importo del reddito percepito, così come risulta dal punto 1 (o 2 per i pensionati) della CU 2026

    Esempio pratico: Marco è un impiegato a tempo indeterminato e nel 2025 ha percepito uno stipendio lordo di 28.500 euro (punto 1 della CU). Compilerà il rigo C1 inserendo: colonna 1 = “2”, colonna 2 = “1”, colonna 3 = “28.500”.

    Righi C2 e C3: ulteriori redditi

    I righi C2 e C3 seguono la stessa logica del C1 e servono a indicare ulteriori redditi di lavoro dipendente o pensione percepiti nel 2025. Sono utili nei casi in cui hai cambiato datore di lavoro durante l’anno o percepisci più redditi contemporaneamente (ad esempio uno stipendio e una pensione).

    Attenzione: se hai ricevuto più CU dallo stesso sostituto d’imposta, devi sommare gli importi e inserirli in un unico rigo, salvo che le condizioni di lavoro siano cambiate (es. passaggio da tempo determinato a indeterminato).

    Sezione II: Altri redditi assimilati (righi C4–C5)

    La Sezione II ospita i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali NON spetta la detrazione prevista dall’art. 13 del TUIR (DPR 917/1986). Si tratta di una categoria residuale che include casistiche specifiche.

    Tra i redditi che vanno inseriti in questa sezione troviamo:

    • Assegni periodici percepiti dal coniuge in caso di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio (esclusi quelli per il mantenimento dei figli)
    • Assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (es. rendite vitalizie)
    • Compensi per cariche elettive (consiglieri comunali, regionali, parlamentari) e per l’esercizio di pubbliche funzioni
    • Indennità giudiziarie e compensi corrisposti dallo Stato a giudici tributari, di pace, esperti del tribunale di sorveglianza

    Nei righi C4 e C5 devi indicare:

    • Colonna 1 (Reddito): l’importo lordo del reddito percepito

    Da non confondere con le collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.) che, dal 2001, sono assimilate a tutti gli effetti ai redditi di lavoro dipendente e vanno quindi inserite nella Sezione I (rigo C1, codice 2).

    Sezione III: Ritenute IRPEF e addizionali (righi C9–C11)

    La Sezione III è dedicata all’indicazione delle ritenute fiscali già subite sui redditi dichiarati nelle Sezioni I e II. Si tratta di un passaggio cruciale perché determina se sei a credito (rimborso) o a debito (pagamento) nei confronti dell’Erario.

    Rigo C9: Ritenute IRPEF

    Nel rigo C9 devi inserire il totale delle ritenute IRPEF subite, che troverai al punto 21 della CU 2026. Le ritenute IRPEF sono l’imposta sui redditi delle persone fisiche trattenuta direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico ogni mese e versata all’Erario per tuo conto.

    Rigo C10: Ritenute Addizionale Regionale

    Nel rigo C10 indichi le ritenute per l’addizionale regionale all’IRPEF, riportate al punto 22 della CU 2026. L’aliquota dell’addizionale regionale varia da regione a regione (in base alla Delibera del Consiglio Regionale) e si applica al reddito imponibile dell’anno precedente.

    Rigo C11: Ritenute Addizionale Comunale (saldo + acconto)

    Il rigo C11 richiede due valori distinti:

    • Colonna 1: acconto addizionale comunale 2025 (punto 26 della CU)
    • Colonna 2: saldo addizionale comunale 2024 + eventuale acconto 2025 trattenuto (punti 27 e 29 della CU)

    L’addizionale comunale, come quella regionale, è determinata dal Comune di residenza al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

    Sezione IV: Ritenute per lavori socialmente utili (rigo C12)

    La Sezione IV è una sezione molto specifica, dedicata ai lavoratori impiegati in attività socialmente utili (LSU) che hanno raggiunto l’età pensionabile.

    I compensi percepiti dai lavoratori LSU che hanno raggiunto l’età pensionabile godono di un regime fiscale agevolato: sono assoggettati a una ritenuta a titolo d’imposta del 23% (con franchigia agevolata). Nel rigo C12 vanno indicate le ritenute IRPEF e le addizionali regionali specificamente operate su questi compensi.

    Questa sezione interessa una platea ristretta di contribuenti, ma è importante compilarla correttamente per evitare doppie tassazioni. Per maggiori informazioni puoi consultare le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

    Sezione V: Bonus IRPEF e Trattamento Integrativo (righi C14–C15)

    La Sezione V è una delle più importanti del quadro C, perché determina il diritto al Trattamento Integrativo (l’evoluzione del cosiddetto “Bonus Renzi” da 100 euro mensili) e all’eventuale Bonus IRPEF aggiuntivo.

    Cos’è il Trattamento Integrativo

    Il Trattamento Integrativo è una somma erogata mensilmente in busta paga ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo fino a 15.000 euro. L’importo massimo erogabile è di 1.200 euro annui (pari a 100 euro mensili), riconosciuto in proporzione al periodo di lavoro nell’anno.

    Il Trattamento Integrativo è disciplinato dall’articolo 1 del D.L. 3/2020, convertito in Legge 21/2020, e successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) e dalla riforma fiscale del 2024 (DLgs 216/2023).

    Estensione fino a 28.000 euro: casi particolari

    Per i redditi tra 15.001 e 28.000 euro, il Trattamento Integrativo spetta solo se l’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati è superiore al totale delle detrazioni per lavoro dipendente, familiari a carico e altre spese detraibili. In questo caso, l’importo è pari alla differenza (max 1.200 euro).

    Compilazione dei righi C14 e C15

    Nel rigo C14 (Bonus IRPEF) e nel rigo C15 (Trattamento Integrativo) devi indicare:

    • Colonna 1 (Codice): “1” se il sostituto d’imposta ha erogato il bonus/trattamento, “2” se NON l’ha erogato pur spettando
    • Colonna 2 (Importo): l’importo del bonus erogato (punto 391/392 della CU 2026 per il Trattamento Integrativo)

    Esempio pratico – Recupero del Trattamento Integrativo: Anna è una collaboratrice domestica che ha lavorato presso più famiglie nel 2025 senza che nessuno le abbia erogato il Trattamento Integrativo (i datori di lavoro domestico non sono sostituti d’imposta). Il suo reddito complessivo è di 12.000 euro. Nel 730/2026 compilerà il rigo C15 con codice “2” e importo “0” per richiedere il rimborso del Trattamento Integrativo non erogato, che riceverà come credito in dichiarazione.

    Restituzione del Trattamento Integrativo

    Attenzione al caso opposto: se hai ricevuto il Trattamento Integrativo in busta paga ma in dichiarazione risulti non averne diritto (ad esempio perché hai superato la soglia di reddito), dovrai restituirlo. La somma verrà calcolata e inserita automaticamente nel debito IRPEF del 730/2026.

    Sezione VI: Detassazione premi di risultato

    La Sezione VI riguarda la detassazione dei premi di risultato, un’agevolazione fiscale prevista per i lavoratori del settore privato che ricevono somme variabili legate a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

    Come funziona la detassazione

    I premi di risultato, fino a un importo lordo di 3.000 euro annui (elevati a 4.000 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro), sono assoggettati a un’imposta sostitutiva del 5% dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

    L’aliquota agevolata al 5% per il 2025 è stata confermata dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ed è stata prorogata anche per il triennio 2025-2027.

    Requisiti per accedere alla detassazione

    • Reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente non superiore a 80.000 euro
    • Il premio deve essere previsto da un contratto collettivo aziendale o territoriale depositato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro
    • Erogazione collegata a parametri oggettivi e misurabili di incremento di produttività, redditività, qualità o efficienza

    In alternativa, il lavoratore può scegliere di convertire il premio (in tutto o in parte) in servizi di welfare aziendale (buoni pasto, asili nido, polizze sanitarie, contributi previdenza complementare), che sono completamente esentasse.

    Compilazione del rigo C4 per la detassazione

    Le informazioni sui premi di risultato vanno riportate nel rigo C4, utilizzando i dati indicati ai punti 571-580 della CU 2026:

    • Colonna 1: somme tassate con imposta sostitutiva del 5%
    • Colonna 2: somme tassate ordinariamente (se hai rinunciato all’agevolazione)
    • Colonna 3: ritenute operate
    • Colonna 4: benefit di welfare in sostituzione del premio
    • Colonne 5-7: opzione di tassazione (sostitutiva o ordinaria), utile se la scelta del datore di lavoro non è quella più conveniente

    Sezione VII: Imposta sostitutiva sulle mance (settore turistico-alberghiero)

    La Sezione VII è stata introdotta recentemente dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1 commi 58-62) e riguarda esclusivamente i lavoratori del settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

    Come funziona la tassazione agevolata delle mance

    Le mance percepite dai lavoratori del settore privato di strutture ricettive e di somministrazione di pasti e bevande sono qualificate come redditi di lavoro dipendente, ma possono essere assoggettate a un’imposta sostitutiva del 5% dell’IRPEF e delle addizionali.

    Limiti e requisiti

    • L’agevolazione si applica fino al 25% del reddito percepito nel periodo d’imposta per le prestazioni di lavoro
    • Il lavoratore non deve aver percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 75.000 euro nell’anno precedente (soglia confermata dalla Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024, che ha esteso e potenziato la misura)
    • Il lavoratore può comunque rinunciare alla tassazione sostitutiva e optare per quella ordinaria, se più conveniente

    Esempio pratico: Luca lavora come cameriere in un ristorante e nel 2025 ha percepito uno stipendio di 18.000 euro e mance per 3.500 euro. Il 25% del reddito è pari a 4.500 euro, quindi le mance rientrano interamente nel limite e sono tassate al 5% (175 euro di imposta sostitutiva), invece che con l’aliquota IRPEF ordinaria (805 euro, calcolando il 23% su 3.500 euro). Risparmio: 630 euro.

    Scaglioni IRPEF 2025 per la dichiarazione 2026: tabella riassuntiva

    Per calcolare l’imposta dovuta sui redditi indicati nel quadro C, è fondamentale conoscere gli scaglioni IRPEF 2025. Dal 2024, infatti, gli scaglioni sono passati da quattro a tre (DLgs 216/2023, riforma fiscale Meloni), e questa modifica è stata resa strutturale dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).

    Scaglione di redditoAliquota IRPEFImposta da pagare
    Fino a 28.000 euro23%23% del reddito
    Da 28.001 a 50.000 euro35%6.440 € + 35% sulla parte eccedente 28.000 €
    Oltre 50.000 euro43%14.140 € + 43% sulla parte eccedente 50.000 €

    Esempio di calcolo IRPEF lordo: Su un reddito imponibile di 35.000 euro l’IRPEF lorda è pari a:

    • 23% × 28.000 = 6.440 euro (sul primo scaglione)
    • 35% × 7.000 = 2.450 euro (sulla parte eccedente i 28.000 euro fino a 35.000)
    • IRPEF lorda totale = 8.890 euro

    A questo importo si applicano poi le detrazioni (per lavoro dipendente, per familiari a carico, per spese sanitarie, ecc.) per ottenere l’IRPEF netta effettivamente dovuta.

    Detrazione per lavoro dipendente 2025

    La detrazione per i redditi di lavoro dipendente è regolata dall’art. 13 del TUIR ed è stata aggiornata nel 2024:

    • Per redditi fino a 15.000 euro: detrazione fissa di 1.955 euro (con minimo garantito non inferiore a 690 euro o 1.380 euro per i contratti a tempo determinato)
    • Per redditi tra 15.001 e 28.000 euro: detrazione decrescente con formula proporzionale
    • Per redditi tra 28.001 e 50.000 euro: detrazione ulteriormente ridotta
    • Oltre 50.000 euro: detrazione azzerata

    La cosiddetta “no tax area” per i lavoratori dipendenti è stata portata a 8.500 euro di reddito complessivo: chi guadagna meno non paga IRPEF (allineamento con la no tax area dei pensionati).

    Casi particolari: dipendenti pubblici, residenti esteri, frontalieri, sportivi

    Dipendenti pubblici

    I dipendenti delle pubbliche amministrazioni compilano il quadro C esattamente come i dipendenti privati, indicando i redditi al punto 1 della CU. Una specificità riguarda il conguaglio di fine anno: il sostituto d’imposta pubblico effettua il conguaglio entro il 28 febbraio dell’anno successivo, e gli effetti possono comparire nella CU 2026.

    Residenti all’estero che lavorano in Italia

    I soggetti non residenti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente in Italia non possono utilizzare il Modello 730. Devono presentare il Modello Redditi PF. L’unica eccezione: i lavoratori italiani residenti in Stati di confine (frontalieri) che mantengono la residenza fiscale in Italia.

    Frontalieri

    I lavoratori frontalieri (residenti in Italia che lavorano stabilmente all’estero in zone di confine) godono di una franchigia di esenzione IRPEF aggiornata, di norma indicata dalla Legge di Bilancio dell’anno. Il reddito viene comunque indicato nel quadro C con il codice 4 nella colonna 1 e l’importo che eccede la franchigia è soggetto a tassazione ordinaria.

    Per il Friuli Venezia Giulia, regione particolarmente interessata dal lavoro frontaliero con Slovenia e Austria, la disciplina ha specificità ulteriori che richiedono assistenza qualificata. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre consulenza specialistica per i frontalieri della regione.

    Sportivi dilettanti

    I compensi degli sportivi dilettanti sono stati radicalmente riformati dal DLgs 36/2021 (Riforma dello Sport), entrato pienamente in vigore dal 1° luglio 2023. Ora i compensi sportivi sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente e:

    • Fino a 15.000 euro annui sono esenti da imposizione
    • L’eccedenza è soggetta a tassazione ordinaria nel quadro C

    Scadenze e termini di presentazione del 730/2026

    Le date da ricordare per il Modello 730/2026 (riferito ai redditi 2025) sono:

    DataAdempimento
    30 aprile 2026Disponibilità del 730 precompilato sul sito Agenzia delle Entrate (in precedenza era il 15 aprile)
    15 giugno 2026Termine per primi conguagli e rimborsi via sostituto d’imposta (per chi presenta entro maggio)
    30 settembre 2026Scadenza invio definitivo del 730/2026
    25 ottobre 2026Termine per la presentazione del 730 integrativo
    30 novembre 2026Scadenza Modello Redditi PF (per chi non può usare il 730)

    L’apertura del precompilato è stata spostata dal 15 al 30 aprile a partire dal 2026, per consentire all’Agenzia delle Entrate di disporre di più tempo per la verifica dei dati trasmessi da banche, datori di lavoro ed enti previdenziali.

    Errori comuni nel quadro C e come correggerli

    Compilare correttamente il quadro C è fondamentale per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate. Ecco gli errori più frequenti e come rimediare.

    Errori più comuni

    • Inserire l’importo netto invece del lordo: nel rigo C1 va inserito sempre il reddito lordo (punto 1 della CU), non il netto in busta paga
    • Dimenticare di richiedere il Trattamento Integrativo: se hai diritto al bonus ma il datore di lavoro non l’ha erogato, devi compilare il rigo C15 con codice “2”
    • Confondere ritenute IRPEF e addizionali: ogni voce ha un rigo dedicato (C9, C10, C11). Riportare i valori in righi errati può generare errori di calcolo
    • Non sommare più CU dello stesso datore: se hai ricevuto più CU dallo stesso sostituto, gli importi vanno sommati
    • Indicare i redditi del coniuge: nel quadro C vanno solo i tuoi redditi, anche nel 730 congiunto (il coniuge ha una colonna separata)

    730 integrativo: come correggere a favore del contribuente

    Se ti accorgi di aver dimenticato detrazioni o deduzioni che ti spettavano (a tuo favore), puoi presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026. È utilizzabile esclusivamente per modifiche che aumentano il credito o riducono il debito. Va presentato esclusivamente tramite un CAF o un professionista abilitato (intermediario fiscale).

    730 correttivo e dichiarazione integrativa nel Modello Redditi PF

    Per le correzioni che aumentano il debito o quelle effettuate dopo il 25 ottobre 2026, non è possibile presentare un 730 integrativo. Bisogna ricorrere al Modello Redditi PF integrativo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (in regime di ravvedimento operoso, con sanzioni e interessi ridotti progressivamente in base alla tempestività della correzione).

    730 precompilato: cosa controllare nel quadro C

    Il 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2026 contiene già i dati del quadro C preimpostati grazie alle informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta. Tuttavia, è sempre opportuno verificare:

    • Che tutti i datori di lavoro abbiano trasmesso la CU (le CU non trasmesse non saranno nel precompilato)
    • Che gli importi delle ritenute corrispondano a quelli effettivamente subiti
    • Che il codice tipologia reddito (colonna 1 del rigo C1) sia corretto
    • Che il Trattamento Integrativo sia stato correttamente erogato (o richiesto)
    • Che i premi di risultato siano stati assoggettati all’imposta sostitutiva del 5% se vi avete diritto

    Affidati al CAF Centro Fiscale di Udine per il tuo 730/2026

    Il quadro C del Modello 730/2026 è composto da numerose sezioni e richiede attenzione ai dettagli: un errore può costare caro in termini di rimborsi mancati o di accertamenti futuri. Affidarsi a un CAF qualificato significa avere la certezza di:

    • Compilazione corretta di tutti i righi e codici
    • Massimizzazione del credito (rimborsi più alti possibili)
    • Recupero del Trattamento Integrativo non erogato
    • Verifica dei calcoli su scaglioni IRPEF e detrazioni
    • Assistenza in caso di controllo o richiesta di documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate
    • Apposizione del visto di conformità, indispensabile per rimborsi superiori a 4.000 euro

    Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste ogni anno migliaia di contribuenti del Friuli Venezia Giulia nella compilazione del Modello 730, con particolare specializzazione su casistiche complesse come frontalieri Italia-Slovenia/Austria, redditi esteri e casi particolari di Trattamento Integrativo.

    Prenota un appuntamento online per la compilazione del tuo 730/2026 o vieni a trovarci direttamente in sede a Udine. Ti aspettiamo per offrirti un servizio professionale, rapido e a un costo trasparente.

    Domande frequenti sul quadro C del 730/2026

    Posso compilare il quadro C se ho solo redditi da pensione?

    Sì, anche i pensionati compilano il quadro C utilizzando il codice “1” nella colonna 1 del rigo C1. Il reddito di pensione va riportato dal punto 1 (o 2, in casi specifici) della CU 2026 ricevuta dall’INPS o dall’ente previdenziale.

    Cosa succede se non ho ricevuto la CU dal datore di lavoro?

    Il datore di lavoro è obbligato a consegnare la CU entro il 16 marzo. Se non l’hai ricevuta, contatta il datore o l’INPS. In ultima istanza, puoi richiedere all’Agenzia delle Entrate una copia della CU trasmessa al sistema fiscale, oppure ricostruire i redditi dalle buste paga, segnalando l’anomalia.

    Il Trattamento Integrativo spetta anche con la NASPI?

    Sì. La NASPI è un reddito di lavoro dipendente assimilato e quindi rientra nel quadro C, dando diritto al Trattamento Integrativo a condizione che il reddito complessivo annuo non superi i 15.000 euro (o, in alcuni casi, i 28.000 euro con i parametri della “capienza fiscale” sopra descritta).

    Devo dichiarare le mance se sono cameriere?

    Sì, le mance sono redditi imponibili e vanno dichiarate. Se lavori in una struttura del settore turistico-alberghiero o di ristorazione, fino al 25% del reddito da lavoro le mance possono essere assoggettate all’imposta sostitutiva del 5% (Legge di Bilancio 2025), che è generalmente molto più vantaggiosa della tassazione ordinaria.

    Posso correggere il 730 dopo averlo presentato?

    Sì. Per correzioni a tuo favore (più rimborso o meno debito), puoi presentare il 730 integrativo entro il 25 ottobre 2026. Per correzioni a sfavore (più debito), devi utilizzare il Modello Redditi PF integrativo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, con eventuali sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso.

    Le collaborazioni coordinate e continuative vanno nel quadro C?

    Sì. I redditi delle Co.Co.Co. sono assimilati al lavoro dipendente e vanno indicati nella Sezione I del quadro C (di norma rigo C1 con codice “2”), dando diritto alla detrazione per lavoro dipendente prevista dall’art. 13 del TUIR.

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    Fonti ufficiali e riferimenti normativi

    • DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR – Testo Unico Imposte sui Redditi), artt. 49–52 e art. 13
    • DLgs 30 dicembre 2023 n. 216 – Riforma fiscale (riduzione scaglioni IRPEF da 4 a 3)
    • L. 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) – Conferma strutturale aliquote IRPEF, proroga detassazione premi di risultato e tassazione agevolata mance
    • D.L. 5 febbraio 2020 n. 3 convertito in L. 21/2020 – Trattamento Integrativo
    • L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), art. 1 commi 58-62 – Imposta sostitutiva mance settore turistico-alberghiero
    • DLgs 28 febbraio 2021 n. 36 – Riforma dello Sport
    • Agenzia delle Entrate – Istruzioni Modello 730/2026
    • Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
    Maggio 25, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
    https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2026/01/730.png 924 1640 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-05-25 07:25:432026-05-25 07:35:09Quadro C 730/2026: redditi lavoro dipendente, bonus IRPEF e casi particolari
    CAF, DICHIARAZIONE DEI REDDITI

    Detassazione lavoro dipendente: altri redditi fuori dalle soglie 2026

    Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

    Nel 2026 il legislatore ha confermato e ampliato il sistema di detassazione del lavoro dipendente, introducendo una serie di misure agevolative sulla busta paga che riguardano premi di risultato, straordinari, lavoro notturno e festivo, fringe benefit e indennita speciali. Ma c’e un aspetto che spesso sfugge ai lavoratori e ai datori di lavoro: non tutti i redditi concorrono al superamento delle soglie di detassazione 2026. Anzi, molte tipologie di altri redditi — da locazione, da capitale, diversi — rimangono completamente fuori dalle soglie e non incidono sul diritto alle agevolazioni. Questa guida spiega nel dettaglio come funzionano le soglie, quali redditi rilevano e quali no, con esempi pratici e tabelle riassuntive aggiornate alle ultime circolari dell’Agenzia delle Entrate e ai chiarimenti dell’INPS.

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    Indice dei contenuti

    1. Il quadro normativo della detassazione 2026
    2. Le misure di detassazione in busta paga
    3. Come si calcolano le soglie di detassazione 2026
    4. Quali redditi rilevano ai fini delle soglie
    5. Altri redditi fuori dalle soglie: le categorie escluse
    6. Redditi da locazione e cedolare secca
    7. Redditi da capitale e redditi diversi
    8. Fringe benefit 2026 e soglie di esenzione
    9. Esempi pratici di calcolo
    10. Come dichiarare nel 730/2026
    11. Domande frequenti sulla detassazione

    Il quadro normativo della detassazione 2026

    Il sistema di detassazione del lavoro dipendente in vigore nel 2026 affonda le radici in una pluralita di interventi normativi che si sono sovrapposti negli ultimi anni. Il riferimento principale e la Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023), confermata e modificata dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), che ha prorogato le misure agevolative sulla tassazione agevolata al 5% per i premi di risultato e sulle indennita speciali per il lavoro notturno e festivo.

    Un ulteriore pilastro normativo e il D.Lgs. n. 216/2023 (Decreto Legislativo di attuazione della riforma fiscale), che ha ridisegnato le aliquote IRPEF portandole da quattro a tre scaglioni, con ricadute dirette sul calcolo delle detrazioni per i lavoratori dipendenti. A questo si aggiunge il D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro), convertito con modificazioni dalla L. n. 85/2023, che ha disciplinato i fringe benefit elevando le soglie di esenzione per alcune categorie di lavoratori.

    Per quanto riguarda il 2026 specificamente, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 10 febbraio 2025 ha fornito i chiarimenti operativi sulla tassazione sostitutiva dei premi di risultato, precisando i criteri per determinare il reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente rilevante ai fini del limite reddituale di 80.000 euro. L’INPS, con la Circolare n. 40/2025, ha invece precisato le modalita applicative per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

    Le misure di detassazione in busta paga: cosa prevede la legge

    Nel 2026 il lavoratore dipendente puo beneficiare di diverse forme di agevolazione fiscale in busta paga. Ciascuna ha i propri presupposti, limiti e regole di calcolo. Ecco il quadro completo:

    1. Tassazione sostitutiva al 5% sui premi di risultato

    I premi di risultato erogati in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali depositati all’Ispettorato del Lavoro beneficiano di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 5%, in luogo della tassazione ordinaria. Il limite massimo del premio agevolabile e fissato in 3.000 euro lordi annui (elevabile a 4.000 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro). Il requisito reddituale per accedere all’agevolazione e che il reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente non superi 80.000 euro.

    2. Tassazione sostitutiva al 5% per lavoro notturno e festivo nel turismo

    La Legge di Bilancio 2025 rende strutturale per il 2026 una specifica agevolazione per i lavoratori dipendenti nel settore del turismo, pubblici esercizi e termale che effettuano prestazioni di lavoro notturno e nei giorni festivi. Per questi lavoratori e prevista una tassazione sostitutiva al 5% sulle retribuzioni erogate per le ore notturne (dalle 24 alle 6) e nei giorni festivi. Il limite reddituale e di 40.000 euro di reddito da lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.

    3. Esonero contributivo strutturale sulla busta paga

    Dal 1 gennaio 2025 e in vigore in via strutturale l’esonero contributivo INPS a carico del lavoratore dipendente, nella misura del 6% sulla quota di retribuzione fino a 35.000 euro annui e del 7% per retribuzioni fino a 25.000 euro annui. Questo non e tecnicamente una “detassazione” ma una decontribuzione, che pero aumenta il netto in busta paga in modo significativo: il risparmio puo arrivare fino a 1.750 euro annui per un lavoratore con retribuzione di 25.000 euro. Questo beneficio, incluso nelle misure della flat tax sul lavoro dipendente 2026, si applica a tutti i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) senza limiti di qualifica.

    Come si calcolano le soglie di detassazione 2026

    Comprendere come si calcolano le soglie di reddito rilevanti per accedere alle agevolazioni e fondamentale. La norma di riferimento per i premi di risultato (art. 1, commi 182-190, L. n. 208/2015 e successive modificazioni) stabilisce che il limite reddituale di 80.000 euro si calcola prendendo in considerazione il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno precedente.

    Il punto cruciale — e spesso frainteso — e che la norma fa riferimento esclusivamente al reddito di lavoro dipendente, non al reddito complessivo del soggetto. Questo significa che:

    • Si conteggia: il reddito da lavoro dipendente (compreso il reddito da collaborazione coordinata e continuativa assimilato), compresi i premi e le indennita tassati ordinariamente nell’anno precedente
    • Non si conteggia: il reddito da locazione, i redditi da capitale, i redditi diversi, i redditi da lavoro autonomo (se presenti in aggiunta al lavoro dipendente)

    La Circolare AdE n. 4/E/2025 ha chiarito che nel calcolo del limite di 80.000 euro rientrano anche i redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata o sostitutiva nell’anno precedente (es. TFR, arretrati), mentre restano escluse le somme esenti da IRPEF.

    Per i lavoratori che nell’anno precedente hanno lavorato part-time o hanno cambiato datore di lavoro, il limite va verificato sommando tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nell’arco dell’anno, anche da piu datori di lavoro diversi. Il datore di lavoro attuale ha pero visibilita solo sui redditi erogati da se stesso: e compito del lavoratore comunicare eventuali altri redditi da lavoro dipendente percepiti presso altri datori, tramite apposita dichiarazione scritta.

    Quali redditi rilevano ai fini delle soglie

    Per rispondere alla domanda “quali redditi entrano nel calcolo della soglia di 80.000 euro?”, la norma e la prassi dell’Agenzia delle Entrate indicano chiaramente le seguenti categorie come rilevanti ai fini della verifica:

    • Retribuzione ordinaria da lavoro dipendente (stipendio, paga base, contingenza, EDR)
    • Straordinari e indennita varie tassate ordinariamente (notturno, festivo, turni, trasferte imponibili)
    • Premi di produzione e risultato tassati in via ordinaria nell’anno precedente
    • Mensilita aggiuntive (tredicesima, quattordicesima, premi una tantum)
    • Redditi assimilati a lavoro dipendente (collaborazioni co.co.co., compensi amministratori soggetti a contribuzione INPS)
    • Indennita di malattia, maternita e CIG erogate dall’INPS e transitate in busta paga
    • Fringe benefit tassati (la parte che supera le soglie di esenzione e quindi e confluita nel reddito imponibile)

    Attenzione: anche i redditi da lavoro dipendente percepiti all’estero che concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia rientrano nel computo. Per i lavoratori che hanno beneficiato del regime degli impatriati, entra nel calcolo solo la quota imponibile (e non quella esente), come chiarito dalla Circolare AdE n. 33/E/2024.

    Altri redditi fuori dalle soglie: le categorie escluse

    Il cuore di questo articolo riguarda le categorie di reddito che non rilevano ai fini del superamento della soglia di 80.000 euro. Si tratta di un punto di fondamentale importanza pratica: un lavoratore dipendente che percepisce anche redditi da affitto, dividendi, plusvalenze o attivita occasionali mantiene comunque intatto il diritto all’agevolazione sul premio di risultato, a condizione che il solo reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non superi 80.000 euro.

    Le categorie di reddito escluse dal calcolo della soglia, confermate dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, sono:

    • Redditi fondiari (terreni e fabbricati) — compresa la rendita catastale dell’abitazione principale (che e esente) e gli affitti attivi
    • Redditi da locazione assoggettati a cedolare secca — anche se producono reddito imponibile, non si sommano al reddito da lavoro dipendente per il calcolo del tetto
    • Redditi da capitali — interessi bancari, dividendi da partecipazioni non qualificate, proventi da OICR, redditi da obbligazioni
    • Redditi diversi — plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate, vincite, premi, redditi da attivita occasionali (purche non riqualificati come lavoro dipendente)
    • Redditi da lavoro autonomo — anche se percepiti in parallelo al rapporto di lavoro dipendente (es. professionista con regime ordinario o forfettario)
    • Redditi d’impresa — del tutto irrilevanti ai fini del limite reddituale per i premi

    Questa distinzione ha una logica precisa: la norma mira a concentrare il beneficio sui lavoratori che dipendono principalmente dal lavoro subordinato per il proprio sostentamento, escludendo chi ha redditi compositi di ammontare elevato. Limitando pero il computo al solo reddito da lavoro dipendente, il legislatore lascia fuori categorie reddituali strutturalmente diverse (capital income, rendite patrimoniali) che non derivano dall’attivita lavorativa in senso stretto.

    Redditi da locazione e cedolare secca

    Uno dei casi piu frequenti nella pratica del CAF riguarda i lavoratori dipendenti che affittano un immobile. Molti si chiedono se il canone d’affitto incida sulla possibilita di accedere alla tassazione al 5% sul premio di risultato. La risposta e chiara: i redditi da locazione non rilevano.

    Che il contratto di locazione sia soggetto a tassazione ordinaria IRPEF oppure a cedolare secca (21% per locazioni libere, 10% per concordato), il canone d’affitto non concorre alla formazione del limite reddituale di 80.000 euro per i premi di risultato. La Circolare AdE n. 4/E/2025 ha esplicitamente confermato questo principio, ribadendo che il riferimento normativo e esclusivamente al “reddito di lavoro dipendente” ai sensi dell’art. 49 del TUIR.

    Esempio pratico: Mario, 45 anni, impiegato in un’azienda manifatturiera, nel 2025 ha percepito un reddito da lavoro dipendente di 72.000 euro e un canone da affitto di 15.000 euro (assoggettato a cedolare secca al 21%). Il suo reddito complessivo ai fini IRPEF e di 87.000 euro, ma ai fini della verifica del limite per i premi di risultato rilevano solo i 72.000 euro di reddito da lavoro dipendente: l’accesso all’agevolazione al 5% nel 2026 e garantito.

    Vale lo stesso principio per la locazione breve con piattaforme online: i proventi da locazioni brevi (fino a 30 giorni), assoggettati a cedolare secca (21% per il primo immobile, 26% dal secondo immobile in poi, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2024), non rilevano ai fini delle soglie di detassazione. Si tratta in ogni caso di redditi fondiari (da fabbricati), non di redditi da lavoro dipendente.

    Tipo di locazioneTassazione applicataRileva per soglia 80.000 euro?
    Locazione abitativa (canone libero)Cedolare secca 21% o IRPEF ordinariaNO
    Locazione a canone concordatoCedolare secca 10%NO
    Locazione breve (fino a 30 giorni)Cedolare secca 21% (primo imm.), 26% (altri)NO
    Locazione commercialeIRPEF ordinaria (75% del canone)NO

    Redditi da capitale e redditi diversi

    I redditi da capitale (Categoria D del TUIR, art. 44 e seguenti) includono interessi e proventi da conti correnti, titoli di Stato, obbligazioni, dividendi da partecipazioni societarie e proventi da fondi comuni d’investimento. Tutti questi redditi sono esclusi dal calcolo della soglia di 80.000 euro per i premi di risultato, per due ragioni principali:

    1. Natura categoriale diversa: non sono redditi “da lavoro dipendente” ai sensi dell’art. 49 TUIR
    2. Regime fiscale autonomo: la maggior parte dei redditi da capitale e assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva (26%) direttamente dall’istituto bancario o dal sostituto d’imposta, senza confluire nella dichiarazione dei redditi 730 ordinaria del contribuente

    In pratica, un lavoratore dipendente che ha investimenti in ETF, BTP, fondi comuni o azioni non deve preoccuparsi che i proventi da tali investimenti possano pregiudicare il suo diritto alla tassazione agevolata al 5% sul premio. La Circolare AdE n. 28/E/2016, ancora in vigore, ha confermato questo principio per i premi di risultato, precisando che la verifica del limite reddituale va condotta con esclusivo riferimento ai redditi dell’art. 49 TUIR.

    Redditi diversi e plusvalenze: esclusi dalle soglie

    I redditi diversi (art. 67 TUIR) comprendono le plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate, le plusvalenze da cessione di criptovalute (disciplinate dall’art. 67, comma 1, lett. c-sexies TUIR dal 2023), i redditi da attivita occasionali, le vincite a giochi e premi. Anche questi redditi sono completamente fuori dalla soglia di verifica per i premi di risultato e le altre misure di detassazione.

    Un caso particolare riguarda le plusvalenze da cessione di criptovalute: il lavoratore dipendente che ha realizzato plusvalenze crypto nel 2025 puo comunque accedere alla tassazione al 5% sul premio di risultato nel 2026, poiche tali plusvalenze non rientrano nel reddito da lavoro dipendente. Queste dovranno pero essere dichiarate separatamente nel quadro RT o nel quadro W della dichiarazione dei redditi, o con l’imposta sostitutiva del 26%.

    Fringe benefit 2026 e soglie di esenzione

    Il capitolo dei fringe benefit merita un’analisi separata, perche il meccanismo e parzialmente diverso rispetto ai premi di risultato. I fringe benefit sono beni e servizi concessi dal datore di lavoro al lavoratore dipendente (auto aziendale, cellulare, buoni pasto, contributi per affitto, ecc.) e la loro disciplina fiscale per il 2026 e la seguente:

    Soglie di esenzione fringe benefit 2026

    La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 390-391, L. n. 207/2024) ha reso strutturale per il 2026 le seguenti soglie di esenzione fiscale e contributiva per i fringe benefit:

    Categoria lavoratoreSoglia esenzione 2026Tipologie incluse
    Lavoratori con figli fiscalmente a carico2.000 euroInclude somme per affitto/mutuo prima casa, utenze domestiche, beni e servizi
    Lavoratori senza figli a carico1.000 euroSoglia base, valida per tutti i lavoratori

    Come interagiscono i fringe benefit con le soglie di detassazione? Il valore dei fringe benefit ricevuto entro la soglia di esenzione non concorre al reddito da lavoro dipendente e quindi non rileva ne ai fini delle soglie ne ai fini dell’IRPEF ordinaria. Solo la parte eccedente la soglia diventa imponibile e confluisce nel reddito da lavoro dipendente dell’anno, potendo quindi contribuire al superamento del limite di 80.000 euro nell’anno in cui e percepita.

    Secondo la Circolare INPS n. 40/2025, il datore di lavoro deve tenere una contabilita separata dei fringe benefit erogati e comunicare al lavoratore, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, il valore totale fruito nell’anno. Questo dato e poi riportato nella Certificazione Unica (CU) che il datore trasmette all’Agenzia delle Entrate e consegna al lavoratore entro il 31 marzo. La corretta lettura della CU e essenziale per la compilazione del modello 730, operazione per la quale il CAF Centro Fiscale offre assistenza qualificata.

    Esempi pratici di calcolo

    Per rendere concreto il funzionamento delle soglie, proponiamo quattro esempi pratici basati su profili tipici di lavoratori, ciascuno con una diversa combinazione di redditi.

    Caso 1: Il lavoratore con redditi da affitto

    Profilo: Mario, 45 anni, impiegato in un’azienda manifatturiera con contratto collettivo aziendale che prevede premi di risultato. Nel 2025 ha percepito: reddito da lavoro dipendente di 68.000 euro + canone da affitto di 15.000 euro (cedolare secca 21%) + premio di risultato 2025 tassato ordinariamente di 2.500 euro. Reddito rilevante per la soglia 2026: 68.000 + 2.500 = 70.500 euro. I 15.000 euro di affitto non rilevano. Mario accede alla tassazione al 5% sul premio 2026. Risparmio stimato: su un premio di 2.000 euro, con aliquota marginale al 35%, il risparmio e di circa 600 euro di IRPEF.

    Caso 2: Il lavoratore con dividendi e investimenti

    Profilo: Laura, 52 anni, dirigente con portafoglio azionario. Nel 2025 ha percepito: reddito da lavoro dipendente (stipendio + benefit imponibili) di 78.000 euro + dividendi da partecipazione non qualificata di 8.000 euro + interessi su BTP di 3.200 euro. Reddito rilevante per la soglia 2026: 78.000 euro (solo lavoro dipendente). I dividendi e gli interessi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta (26%) e non rilevano. Laura accede alla tassazione al 5% sul premio 2026: il suo reddito da lavoro dipendente e sotto gli 80.000 euro.

    Caso 3: Il lavoratore che supera la soglia con il solo lavoro dipendente

    Profilo: Roberto, 48 anni, manager finanziario. Nel 2025 ha percepito: stipendio base di 75.000 euro + premio di risultato 2025 tassato ordinariamente di 8.000 euro + fringe benefit auto aziendale (quota tassata imponibile) di 3.000 euro. Reddito rilevante per la soglia 2026: 75.000 + 8.000 + 3.000 = 86.000 euro. Roberto supera la soglia di 80.000 euro con il solo reddito da lavoro dipendente e pertanto non ha diritto alla tassazione agevolata al 5% sul premio di risultato nel 2026. Il premio sara tassato con l’aliquota marginale IRPEF ordinaria.

    Caso 4: Il lavoratore con attivita occasionale

    Profilo: Giulia, 38 anni, insegnante di scuola media (lavoro dipendente) con attivita di traduzione occasionale. Nel 2025 ha percepito: reddito da lavoro dipendente (stipendio) di 32.000 euro + redditi da attivita occasionale (redditi diversi, art. 67 TUIR) di 4.500 euro. Reddito rilevante per la soglia 2026: 32.000 euro (solo lavoro dipendente). I 4.500 euro da attivita occasionale sono redditi diversi e non rilevano. Giulia accede senza problemi alla tassazione al 5% sul premio. Attenzione: se l’attivita occasionale fosse qualificata come parasubordinazione (co.co.co.), i compensi potrebbero essere assimilati a redditi da lavoro dipendente e rilevare ai fini della soglia.

    Come dichiarare nel 730/2026

    Nella dichiarazione dei redditi 730/2026 (riferita ai redditi 2025), il lavoratore dipendente che ha beneficiato della tassazione sostitutiva al 5% sui premi di risultato trovera questi importi gia esposti nella Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro, con specifica indicazione dei codici agevolazione e delle imposte gia trattenute.

    Se il datore ha erroneamente applicato la tassazione ordinaria (ad esempio perche il lavoratore non ha comunicato tempestivamente i dati sul reddito dell’anno precedente), il lavoratore puo recuperare l’imposta in eccesso attraverso la dichiarazione dei redditi 730/2026, indicando nella relativa sezione gli importi assoggettati a tassazione sostitutiva e richiedendo il rimborso della differenza. Il CAF puo assisterti in questa operazione di verifica e conguaglio.

    Per gli altri redditi non rilevanti ai fini delle soglie, la dichiarazione funziona cosi:

    • Cedolare secca su locazioni: va dichiarata nel quadro B del 730 (o RB del Modello Redditi PF), indicando il regime di tassazione sostitutiva scelto. Non influenza il reddito complessivo IRPEF ordinaria
    • Redditi da capitale con ritenuta definitiva (es. dividendi, interessi bancari): non vanno indicati nel 730 standard, in quanto gia gestiti dall’intermediario finanziario con ritenuta a titolo d’imposta
    • Plusvalenze crypto e redditi diversi: vanno dichiarati nel quadro RT (plusvalenze da partecipazioni e strumenti finanziari) o nel quadro W (attivita finanziarie e patrimoniali estere, incluse le criptovalute) della dichiarazione Redditi PF
    • Redditi da lavoro autonomo occasionale (redditi diversi): confluiscono nel quadro D del 730 o nel quadro RL del Modello Redditi PF, senza interagire con i limiti della detassazione

    Il nostro studio CAF e a disposizione per una verifica completa della tua situazione reddituale e per garantire che tutte le agevolazioni a cui hai diritto siano correttamente applicate nella tua dichiarazione. Contattaci per un appuntamento: il recupero della detassazione sul premio di risultato puo valere centinaia di euro e richiede un’analisi accurata della CU e dei documenti reddituali.

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    Domande Frequenti sulla Detassazione 2026

    Il reddito da locazione influisce sulla soglia di 80.000 euro per i premi di risultato?

    No. I redditi da locazione, che siano assoggettati a tassazione IRPEF ordinaria o a cedolare secca, non rientrano nel computo del limite reddituale di 80.000 euro previsto per la tassazione sostitutiva al 5% sui premi di risultato. La soglia si calcola esclusivamente sul reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente (art. 49 TUIR). Lo ha confermato la Circolare AdE n. 4/E del 10 febbraio 2025.

    Se ho dividendi e investimenti finanziari, posso ancora avere il premio tassato al 5%?

    Si. I dividendi, gli interessi bancari, i proventi da fondi comuni e altri redditi da capitale sono esclusi dal calcolo della soglia di detassazione. Solo il reddito da lavoro dipendente rileva ai fini del limite di 80.000 euro. I redditi da capitale sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta (26%) applicata direttamente dall’intermediario finanziario e non interagiscono con la detassazione sul lavoro dipendente.

    Le plusvalenze da criptovalute entrano nella soglia per la detassazione del premio?

    No. Le plusvalenze da cessione di criptovalute sono classificate come redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. c-sexies TUIR) e non come redditi da lavoro dipendente. Non concorrono al limite reddituale di 80.000 euro per i premi di risultato. Devono pero essere dichiarate separatamente nel quadro RT o W della dichiarazione dei redditi e assoggettate all’imposta sostitutiva del 26%.

    Cosa succede se ho avuto due datori di lavoro nel 2025?

    Se nel 2025 hai avuto due datori di lavoro, il reddito da lavoro dipendente rilevante per la soglia e la somma di tutti i redditi percepiti da entrambi i datori nell’anno. Ogni datore conosce solo i redditi da lui erogati: e tuo dovere comunicare al nuovo datore i redditi percepiti presso il precedente, tramite dichiarazione scritta. Il datore puo verificare cosi se superi la soglia di 80.000 euro prima di applicare la tassazione agevolata al 5%.

    I fringe benefit contribuiscono al superamento della soglia di 80.000 euro?

    Solo la parte dei fringe benefit che supera la soglia di esenzione (1.000 euro per i lavoratori senza figli a carico, 2.000 euro per quelli con figli a carico) diventa reddito imponibile da lavoro dipendente. Questa quota eccedente rileva ai fini del calcolo della soglia. I benefit entro soglia sono invece completamente esenti e non influiscono sul limite reddituale.


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      Maggio 15, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
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