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Tag Archivio per: certificato successorio europeo

CAF, SUCCESSIONI

Successione Transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria: Regolamento UE, Legge Applicabile e Certificato Europeo (Guida 2026)

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Successione Transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria: Regolamento UE, Legge Applicabile e Certificato Europeo (Guida 2026)

Il Friuli Venezia Giulia è l’unica regione italiana che confina contemporaneamente con Slovenia e Austria. Questa posizione geografica unica crea una situazione peculiare per molte famiglie: cittadini italiani con beni o parenti in Slovenia o Austria, cittadini sloveni e austriaci residenti in FVG, e famiglie binazionali con patrimoni distribuiti su tre ordinamenti giuridici. In questa guida trovi tutto ciò che devi sapere sulla successione transfrontaliera che coinvolge il FVG con Slovenia e Austria, con particolare attenzione al Regolamento UE 650/2012 e al Certificato Successorio Europeo.

Indice dei contenuti

  1. Il Regolamento UE 650/2012: la rivoluzione del diritto successorio europeo
  2. La legge applicabile: residenza abituale vs cittadinanza
  3. Casi tipici FVG: le situazioni più frequenti
  4. Il Certificato Successorio Europeo (CSE)
  5. Imposta di successione: il principio del non cumulo e le convenzioni bilaterali
  6. Worldwide taxation italiana: l’imposta si applica sui beni esteri
  7. Immobili vs beni mobili nella successione transfrontaliera
  8. Il sistema tavolare FVG nella successione transfrontaliera
  9. Cittadini binazionali: la scelta nel testamento
  10. Tempistiche pratiche e a chi rivolgersi in FVG
  11. Domande frequenti
  12. Conclusione: consulenza specializzata per successioni transfrontaliere

Il Regolamento UE 650/2012: la rivoluzione del diritto successorio europeo

Prima del 2015, la successione internazionale era un labirinto di convenzioni bilaterali e regole nazionali diverse. Dal 17 agosto 2015, il Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio ha unificato le regole di conflitto di leggi in materia di successioni nell’Unione Europea.

Il Regolamento si applica alle successioni aperte dal 17 agosto 2015 (data del decesso) e riguarda tutti gli Stati UE ad eccezione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito (quest’ultimo ora fuori dall’UE). Sia l’Italia che la Slovenia sono vincolati dal Regolamento; l’Austria pure.

I punti chiave del Regolamento 650/2012:

  • Legge applicabile: la successione è regolata dalla legge dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento del decesso (criterio principale, art. 21)
  • Scelta della legge: il defunto può scegliere nel testamento che la sua successione sia regolata dalla legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o del decesso (art. 22, «professio iuris»). È l’unica scelta consentita.
  • Giurisdizione: i tribunali competenti sono quelli dello Stato di residenza abituale del defunto (art. 4), salvo deroghe
  • Riconoscimento automatico: le decisioni giudiziarie e gli atti pubblici (sentenze di tribunale, atti notarili) in materia di successione emessi in uno Stato UE sono automaticamente riconosciuti negli altri Stati UE

La legge applicabile: residenza abituale vs cittadinanza

Il criterio della residenza abituale è quello predefinito (default rule) del Regolamento 650/2012. Si tratta del luogo in cui il defunto aveva il suo centro di interessi di vita: dove viveva stabilmente, lavorava, aveva la famiglia. La residenza anagrafica è un indice importante ma non l’unico.

Esempi pratici FVG:

  • Cittadino italiano residente a Udine con appartamento a Lubiana (Slovenia): la successione è regolata dalla legge italiana (residenza abituale in Italia), anche per l’appartamento sloveno. Il giudice competente è quello italiano.
  • Cittadino sloveno residente a Gorizia/Nova Gorica con beni sia in Italia che in Slovenia: la successione è regolata dalla legge italiana (residenza in Italia)
  • Cittadino austriaco residente a Trieste con vigneti nel Carso e immobili a Klagenfurt: la successione è regolata dalla legge italiana
  • Cittadino italiano residente a Ljubljana con immobili a Trieste: la successione è regolata dalla legge slovena, anche per gli immobili di Trieste

La professio iuris (art. 22): chi ha la doppia cittadinanza o vive in un Paese di cui non è cittadino può nel testamento scegliere che la propria successione sia regolata dalla legge della propria cittadinanza. Ad esempio, un cittadino italiano residente da anni in Austria può scegliere nel testamento la legge italiana.

Casi tipici FVG: le situazioni più frequenti

Caso 1: cittadino italiano con beni in Slovenia o Austria

Molti frontalieri e pensionati FVG hanno acquistato immobili oltreconfine (case vacanza in Slovenia, appartamenti a Vienna o Salisburgo). Se risiedono in Italia:

  • La successione è regolata dalla legge italiana per tutto il patrimonio, compresi i beni esteri
  • La dichiarazione di successione italiana comprende anche i beni esteri (con indicazione del valore)
  • Per «far valere» il titolo ereditario sui beni esteri (cancellare il nome del defunto dal registro immobiliare sloveno o austriaco) occorre il Certificato Successorio Europeo o l’apostille dell’atto italiano

Caso 2: cittadino sloveno o austriaco residente in FVG

La comunità slovena in Friuli Venezia Giulia (tutelata dalla L. 38/2001) e i cittadini austriaci residenti in FVG che decedono in Italia:

  • La successione è regolata dalla legge italiana (residenza abituale in Italia)
  • Gli eredi devono presentare la dichiarazione di successione in Italia
  • Se hanno beni in Slovenia/Austria, il Certificato Successorio Europeo italiano vale anche lì
  • Il sistema tavolare FVG si applica agli immobili locali

Caso 3: famiglie binazionali con beni distribuiti su più Paesi

Le famiglie con rami in Italia, Slovenia e Austria sono storicamente frequenti in FVG, specialmente nelle aree di Gorizia-Nova Gorica, Trieste-Muggia e Carso-Kras. In questi casi:

  • Se il defunto aveva doppia cittadinanza (italiana + slovena o italiana + austriaca), la legge applicabile è quella della residenza abituale (default), ma nel testamento si può scegliere una delle cittadinanze
  • La complessità si moltiplica se vi sono eredi residenti in Paesi diversi
  • Il Regolamento 650/2012 non risolve la questione delle imposte di successione: ogni Paese applica le proprie regole fiscali (vedi sezione successiva)

Il Certificato Successorio Europeo (CSE)

Il Certificato Successorio Europeo (CSE) è lo strumento introdotto dagli artt. 62-73 del Regolamento 650/2012 per semplificare l’utilizzo dei diritti ereditari in più Paesi UE. Non sostituisce i documenti nazionali (dichiarazione di successione italiana, certificato di eredità, ecc.) ma li integra per l’uso transfrontaliero.

A cosa serve il CSE:

  • Dimostrare la qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità negli altri Stati UE
  • Far aggiornare i registri immobiliari esteri (Grundbuch austriaco, registro immobiliare sloveno) senza dover presentare una procedura successoria separata in ogni Paese
  • Sbloccare conti correnti bancari in altri Paesi UE (le banche devono accettarlo come prova della qualità di erede)

Chi lo rilascia:

  • Se la successione è regolata dalla legge italiana (defunto residente in Italia): il CSE è rilasciato dal notaio italiano o dal Tribunale competente
  • Se la successione è regolata dalla legge di un altro Stato UE: il CSE è rilasciato dall’autorità competente di quello Stato

Validità: il CSE ha validità di 6 mesi (prorogabile). Le copie certificate rilasciate dalla stessa autorità emittente hanno pari efficacia all’originale.

Imposta di successione: il principio del non cumulo e le convenzioni bilaterali

Il Regolamento 650/2012 non armonizza le imposte di successione, che restano materia di competenza nazionale. Questo significa che teoricamente la stessa eredità potrebbe essere tassata da più Paesi. Per evitare la doppia imposizione esistono:

Italia-Austria: il regime attuale

L’Austria ha abolito la propria imposta di successione nel 2008 (con decorrenza dal 1° agosto 2008). Pertanto, per le successioni aperte dopo quella data, non vi è imposta austriaca sulle successioni né sulle donazioni.

Tuttavia, l’Austria applica un’imposta di trasferimento immobiliare (Grunderwerbsteuer, aliquota base 3,5%) sugli immobili siti in Austria trasferiti per successione, ma con agevolazioni per i trasferimenti a familiari stretti (aliquota ridotta al 2%). I residenti italiani con immobili austriaci che decedono in Italia devono:

  • Pagare l’imposta di successione italiana sul valore degli immobili austriaci (inclusi nell’asse ereditario globale, con possibilità di dedurre le imposte pagate in Austria)
  • Pagare la Grunderwerbsteuer austriaca per l’iscrizione degli eredi nel Grundbuch (registro immobiliare austriaco)

Italia-Slovenia: la Convenzione del 1985

La Slovenia ha ereditato la convenzione bilaterale contro la doppia imposizione stipulata tra Italia e Jugoslavia. In materia di successioni, la Convenzione Italia-Jugoslavia del 1985 (tuttora applicabile nel rapporto Italia-Slovenia per la parte succeduta) prevede meccanismi per evitare la doppia imposizione. Tuttavia, la Slovenia applica un’imposta di successione relativamente ridotta rispetto a quella italiana, con aliquote variabili in base al grado di parentela e valore dei beni.

Attenzione: il regime convenzionale Italia-Slovenia in materia di successioni è complesso e soggetto a interpretazioni. Per situazioni specifiche (immobili in Slovenia ereditati da residenti in Italia) è indispensabile una consulenza specializzata.

Worldwide taxation italiana: l’imposta si applica sui beni esteri

Un principio fondamentale del diritto tributario italiano è la tassazione mondiale (worldwide taxation): se il defunto era residente in Italia al momento del decesso, l’imposta di successione italiana si applica su tutti i beni, dovunque situati nel mondo, compresi gli immobili in Slovenia, Austria, o qualsiasi altro Paese.

Questo significa che un residente a Trieste con un appartamento a Lubiana e una casa a Vienna deve includere entrambi nella dichiarazione di successione italiana, e l’imposta italiana si calcola sul valore complessivo (inclusi i beni esteri).

Detrazione delle imposte estere: ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 346/1990, le imposte pagate all’estero sui beni ivi situati si deducono dall’imposta di successione italiana dovuta sugli stessi beni, fino a concorrenza di quest’ultima. Evita in parte (non sempre totalmente) la doppia tassazione.

Immobili vs beni mobili nella successione transfrontaliera

Una distinzione importante riguarda il tipo di bene:

  • Beni immobili: anche dopo il Regolamento 650/2012, i Paesi dove si trovano gli immobili mantengono una propria competenza registrale. Per far trasferire la proprietà nel registro immobiliare locale (Grundbuch austriaco, registro fondiario sloveno) occorre produrre l’atto idoneo secondo le formalità locali (con il CSE o con un’apostille). Non basta la dichiarazione di successione italiana.
  • Beni mobili (conti correnti, partecipazioni societarie): si trasferiscono più facilmente con il CSE, che le banche di tutti gli Stati UE devono accettare come prova della qualità di erede.

Il sistema tavolare FVG nella successione transfrontaliera

Per i beni immobili situati in FVG e appartenenti a defunti residenti all’estero (o con beni anche all’estero), si pone il problema del coordinamento tra:

  • La legge applicabile alla successione (determinata dal Regolamento 650/2012)
  • Le formalità tavolari per l’intavolazione in FVG

Esempio: un cittadino sloveno residente a Ljubljana lascia un appartamento a Trieste. La successione è regolata dalla legge slovena (residenza in Slovenia). Per intavolare la proprietà dell’appartamento di Trieste nel Libro Fondiario, gli eredi devono ottenere il Certificato Successorio Europeo sloveno (o un atto notarile sloveno apostillato) e presentarlo alla Conservatoria tavolare di Trieste.

Cittadini binazionali: la scelta nel testamento

I cittadini binazionali (es.: cittadino italo-sloveno, italo-austriaco) hanno la facoltà di scegliere nel testamento (professio iuris) la legge della propria cittadinanza da applicare alla successione. Questa scelta può essere strategica, ad esempio se:

  • La legge di una delle cittadinanze è più favorevole agli eredi per quanto riguarda le quote riservate ai legittimari
  • Una delle leggi prevede aliquote di imposta di successione inferiori o franchigie più alte
  • Si vuole unificare la gestione dell’asse ereditario sotto un unico sistema giuridico

La scelta deve essere esplicita nel testamento e deve riferirsi a una delle cittadinanze possedute al momento della redazione del testamento o al momento del decesso. Non è possibile scegliere la legge di un Paese di cui non si è cittadini.

Tempistiche pratiche e a chi rivolgersi in FVG

Per una successione transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria, le tempistiche complessive possono variare da 6 mesi a oltre 2 anni, a seconda della complessità del patrimonio, del numero di eredi, della presenza o meno di testamento e delle procedure nei Paesi esteri coinvolti.

Le figure professionali da coinvolgere sono:

  • Notaio con esperienza in diritto internazionale privato: per il CSE, l’atto di accettazione dell’eredità, gli atti tavolari
  • Avvocato con competenza transfrontaliera: per le eventuali dispute tra eredi o per l’interpretazione del testamento estero
  • CAF per la dichiarazione di successione: la dichiarazione di successione italiana (anche per le successioni con beni esteri) può essere compilata e presentata tramite CAF abilitato
  • Consulente fiscale nel Paese estero: per le formalità registrali e fiscali nei Paesi esteri (Slovenia, Austria)

Domande frequenti

Il Regolamento UE 650/2012 si applica anche per chi è deceduto prima del 17 agosto 2015?

No. Il Regolamento si applica solo alle successioni aperte dal 17 agosto 2015 in poi (data del decesso uguale o successiva al 17/08/2015). Per le successioni precedenti si applicano le vecchie regole di conflitto di leggi nazionali.

Se ho un appartamento a Ljubljana e muoio a Trieste, devo fare la successione anche in Slovenia?

No, in linea di principio non occorre una procedura successoria separata in Slovenia. La successione è regolata dalla legge italiana (residenza in Italia) e il CSE italiano vale anche in Slovenia per dimostrare la qualità di erede. Tuttavia, per trasferire la proprietà dell’appartamento nel registro immobiliare sloveno occorre presentare documentazione alle autorità slovene. Un notaio sloveno o un avvocato sloveno può assistere in questa fase.

L’Austria non ha l’imposta di successione: devo comunque pagare qualcosa per gli immobili austriaci?

L’Austria ha abolito l’imposta di successione e donazione dal 2008. Tuttavia, per gli immobili in Austria che si trasferiscono per successione, si paga la Grunderwerbsteuer (imposta di trasferimento immobiliare) per l’iscrizione nel Grundbuch (registro immobiliare). L’aliquota per i trasferimenti a familiari stretti è agevolata. Inoltre, l’imposta di successione italiana si applica anche sui beni in Austria (con possibilità di detrazione della Grunderwerbsteuer pagata in Austria).

Dove si presenta il Certificato Successorio Europeo in Slovenia?

Per gli immobili in Slovenia, il CSE va presentato all’ufficio fondiario (zemljiška knjiga) competente per territorio. La procedura è gestita autonomamente dagli uffici giudiziari slovensi, che accettano il CSE come documento valido per il trasferimento.

Conclusione: consulenza specializzata per successioni transfrontaliere

La successione transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria è una delle materie più complesse del diritto successorio internazionale, e riguarda una realtà concreta per molte famiglie del Friuli Venezia Giulia. Il Regolamento 650/2012 ha semplificato molte questioni, ma non le ha eliminate: le formalità registrali nei singoli Paesi, le imposte nazionali e le specificità del sistema tavolare FVG restano elementi che richiedono assistenza professionale specializzata.

Il CAF Centro Fiscale di Udine assiste gli eredi nella preparazione e presentazione della dichiarazione di successione italiana anche in presenza di beni esteri, e collabora con notai esperti in diritto internazionale privato per il rilascio del Certificato Successorio Europeo. Per i casi con beni in Slovenia o Austria, ti mettiamo in contatto con i professionisti giusti.

Richiedi un preventivo personalizzato per la tua situazione transfrontaliera. Leggi anche le nostre guide: Successioni FVG 2026, Successione a Trieste e Successione a Gorizia.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 24, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-09-24 09:00:002026-08-17 11:03:48Successione Transfrontaliera FVG-Slovenia-Austria: Regolamento UE, Legge Applicabile e Certificato Europeo (Guida 2026)
CAF, SUCCESSIONI

Certificato Successorio Europeo 2026: Quando Serve, Come Ottenerlo e Costi

Documenti necessari per la dichiarazione di successione 2026 - checklist CAF Udine

Hai un parente defunto che possedeva beni in Spagna, Francia o Germania? Sei un erede residente all’estero che deve gestire una successione italiana? Il Certificato Successorio Europeo (CSE) e il documento unico, riconosciuto in tutta l’Unione Europea, che ti permette di dimostrare la tua qualita di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredita senza dover attivare procedure diverse in ogni Stato membro.

Introdotto dal Regolamento UE n. 650/2012, il CSE e uno strumento indispensabile per tutte le successioni transfrontaliere, ovvero quelle che coinvolgono beni o eredi in piu Stati dell’Unione Europea. In questa guida completa del 2026 scoprirai cos’e il Certificato Successorio Europeo, quando serve, chi puo richiederlo, come si ottiene in Italia, quanto costa e quali documenti servono. Con esempi pratici e FAQ per risolvere ogni dubbio.

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Cos’e il Certificato Successorio Europeo (CSE)

Il Certificato Successorio Europeo e un documento ufficiale, istituito dal Regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012, entrato in vigore il 17 agosto 2015. Si tratta di un certificato uniforme valido in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea che hanno aderito al regolamento, progettato per semplificare e velocizzare le successioni transfrontaliere.

Il CSE permette a eredi, legatari, esecutori testamentari e amministratori dell’eredita di far valere la propria qualita e di esercitare i relativi diritti o poteri in qualsiasi altro Stato membro UE, senza dover affrontare procedure burocratiche diverse in ciascun Paese. E quindi uno strumento di enorme utilita pratica, soprattutto quando il patrimonio del defunto e distribuito in piu Stati.

Funzioni principali del CSE:

  • Dimostra la qualita di erede e la quota ereditaria spettante
  • Attesta i poteri dell’esecutore testamentario o dell’amministratore dell’eredita
  • Consente di accedere a beni del defunto (conti correnti, immobili, partecipazioni societarie) in altri Stati UE
  • Permette l’iscrizione nei registri immobiliari di immobili situati all’estero
  • E riconosciuto automaticamente senza necessita di procedure di exequatur o legalizzazione

Quando serve il Certificato Successorio Europeo

Il CSE non e obbligatorio, ma diventa molto utile o praticamente indispensabile in presenza di successioni con elementi di internazionalita all’interno dell’Unione Europea. Ecco i casi tipici in cui il Certificato Successorio Europeo e necessario:

1. Successione con beni in piu Stati UE

Esempio classico: il defunto era residente in Italia ma possedeva una casa in Spagna, un conto corrente in Germania e partecipazioni in una societa francese. Con il CSE, gli eredi possono dimostrare la propria qualita e sbloccare i beni in tutti questi Paesi con un unico documento.

2. Eredi residenti all’estero

Se il defunto era residente in Italia ma gli eredi vivono in altri Stati membri UE (Francia, Germania, Paesi Bassi, ecc.), il CSE consente agli eredi di dimostrare la propria posizione senza dover avviare procedimenti giudiziari nel proprio Paese di residenza.

3. Esecutori testamentari o amministratori

Chi e stato nominato esecutore testamentario o amministratore dell’eredita puo utilizzare il CSE per esercitare i propri poteri in qualsiasi Stato membro UE, ad esempio per vendere immobili, gestire conti correnti o rappresentare l’eredita in procedimenti legali.

4. Successioni complesse con conflitti di legge

Quando la legge applicabile alla successione e diversa dalla legge dello Stato dove si trovano i beni, il CSE funge da strumento di raccordo tra sistemi giuridici differenti, semplificando la gestione pratica della successione.

In quali Stati UE e valido il CSE

Il Certificato Successorio Europeo e valido in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, con due eccezioni importanti:

  • Danimarca: ha esercitato l’opt-out e non aderisce al Regolamento UE 650/2012
  • Irlanda: non ha aderito al Regolamento

Nota importante sul Regno Unito: dopo la Brexit, il Regno Unito non fa piu parte dell’UE e quindi il CSE non e utilizzabile per successioni che riguardano beni o eredi nel Regno Unito. In questi casi occorre seguire le procedure previste dalle norme internazionali privatistiche e dalle leggi interne britanniche.

Stati UE dove il CSE e pienamente valido (elenco aggiornato 2026): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Chi puo richiedere il Certificato Successorio Europeo

Il Regolamento UE 650/2012 individua con precisione i soggetti legittimati a richiedere il rilascio del CSE. Possono fare richiesta:

  • Eredi legittimi o testamentari: coloro che succedono al defunto per legge o per testamento
  • Legatari: chi riceve dal defunto un bene determinato (legato) ai sensi del testamento
  • Esecutori testamentari: soggetti nominati nel testamento per eseguire le disposizioni del defunto
  • Amministratori dell’eredita: persone nominate dall’autorita giudiziaria o designate per legge per gestire l’eredita

Chi NON puo richiedere il CSE: creditori del defunto, creditori degli eredi, debitori dell’eredita, terzi interessati ma non in possesso di una qualita successoria. Questi soggetti devono utilizzare altri strumenti giuridici nazionali o internazionali per tutelare i propri interessi.

A chi richiedere il CSE in Italia: il ruolo del notaio

In Italia, l’autorita competente al rilascio del Certificato Successorio Europeo e il NOTAIO. La scelta italiana, recepita con il decreto legislativo di adeguamento al Regolamento UE 650/2012, individua nel notaio l’unico soggetto abilitato al rilascio del CSE.

Quale notaio scegliere: in linea di principio, e competente qualsiasi notaio italiano, con riferimento alle regole generali di competenza territoriale. Nella pratica, si sceglie:

  • Il notaio del luogo di ultima residenza del defunto
  • Il notaio che ha gia ricevuto altri atti successori (es. pubblicazione del testamento, atto notorio)
  • Un notaio specializzato in diritto internazionale privato e successioni transfrontaliere

Attenzione: la competenza al rilascio del CSE a livello internazionale dipende dalla residenza abituale del defunto al momento della morte. Se il defunto era residente abitualmente in un altro Stato UE, la competenza spetta alle autorita di quello Stato, non al notaio italiano.

Differenza tra CSE e certificato di eredita italiano

Molti confondono il Certificato Successorio Europeo con il certificato di eredita italiano. Si tratta di due strumenti profondamente diversi per ambito territoriale, funzione e procedura.

Certificato di eredita italiano (certificato del tribunale)

Il certificato di eredita italiano tradizionale (rilasciato dal tribunale) esiste solo in due territori:

  • Friuli Venezia Giulia (ex territori austro-ungarici: Trieste, Gorizia, parte della provincia di Udine)
  • Trentino-Alto Adige (Trento e Bolzano)

Si tratta di un retaggio del sistema tavolare (libro fondiario) ereditato dall’ordinamento austro-ungarico. In queste zone, il certificato di eredita e necessario per le volture immobiliari e viene rilasciato dal tribunale di ultima residenza del defunto.

Certificato Successorio Europeo (CSE)

Il CSE e valido in tutta l’UE (eccetto Danimarca e Irlanda) e viene rilasciato dal notaio. Non sostituisce il certificato di eredita italiano per le pratiche interne, ma e complementare per le successioni transfrontaliere.

Tabella comparativa

CaratteristicaCertificato di eredita italianoCertificato Successorio Europeo (CSE)
Ambito territorialeSolo FVG e Trentino-Alto AdigeTutta l’UE (tranne DK, IE)
Autorita competenteTribunaleNotaio
Quando serveVolture immobiliari nel sistema tavolareSuccessioni con elementi transfrontalieri UE
ValiditaIllimitata6 mesi (rinnovabile)
Base normativaLegge nazionale (retaggio austriaco)Regolamento UE 650/2012

Documenti necessari per richiedere il CSE

Per richiedere il Certificato Successorio Europeo al notaio e necessario presentare una serie di documenti che variano leggermente a seconda della situazione concreta, ma che generalmente comprendono:

Documenti relativi al defunto

  • Certificato di morte del defunto (in originale o copia conforme)
  • Documento attestante la residenza abituale al momento del decesso (certificato storico di residenza)
  • Atto di nascita del defunto
  • Certificato di cittadinanza o passaporto del defunto
  • Eventuale testamento pubblicato (olografo, pubblico o segreto)

Documenti relativi al richiedente

  • Documento d’identita valido (carta d’identita o passaporto)
  • Codice fiscale
  • Atto di nascita
  • Eventuale atto di matrimonio (se coniuge del defunto)
  • Certificato storico di famiglia

Documenti comprovanti la qualita di erede

  • Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualita di erede
  • Dichiarazione di successione gia presentata all’Agenzia delle Entrate (se disponibile)
  • Verbale di pubblicazione del testamento
  • Eventuale accettazione dell’eredita (espressa o tacita)
  • In caso di eredita con beneficio di inventario: provvedimento del tribunale

Elenco dei beni (se necessario)

Se il certificato deve riguardare specifici beni (ad esempio un immobile in Spagna), occorre presentare documentazione dettagliata:

  • Visure catastali (immobili)
  • Estratti conto bancari
  • Certificati di deposito titoli
  • Visure camerali (partecipazioni societarie)
  • Documentazione auto/imbarcazioni

Consiglio: prima di recarti dal notaio, consulta il CAF Centro Fiscale di Udine per una verifica completa della documentazione successoria. Spesso manca qualche documento o e necessario richiedere certificati storici al Comune.

Procedura per ottenere il Certificato Successorio Europeo

La procedura per ottenere il CSE segue tre fasi principali, che coinvolgono il richiedente e il notaio competente.

Fase 1: Richiesta al notaio

Il richiedente si reca dal notaio competente con tutta la documentazione e compila l’istanza di rilascio del CSE. La richiesta deve contenere:

  • Dati completi del defunto (nome, cognome, data e luogo di nascita, data di morte, residenza abituale)
  • Dati completi del richiedente
  • Indicazione della qualita posseduta (erede, legatario, esecutore, amministratore)
  • Indicazione dello scopo per cui si richiede il certificato (es. volturare un immobile in Francia)
  • Elenco degli eventuali altri eredi o beneficiari
  • Informazioni su eventuali disposizioni testamentarie
  • Indicazione dei beni oggetto del certificato (se rilevanti)

Fase 2: Istruttoria del notaio

Il notaio effettua le verifiche necessarie per accertare la veridicita delle informazioni fornite. Puo:

  • Richiedere ulteriori documenti
  • Consultare registri pubblici (stato civile, anagrafe, registro testamenti)
  • Raccogliere dichiarazioni giurate
  • Informare altri possibili beneficiari (eredi non richiedenti, legatari)
  • Effettuare accertamenti sulla residenza abituale del defunto

L’istruttoria puo durare alcune settimane, a seconda della complessita della successione e della completezza della documentazione iniziale.

Fase 3: Rilascio del CSE

Completata l’istruttoria, il notaio rilascia il Certificato Successorio Europeo utilizzando il modulo V del Regolamento UE 650/2012. Il certificato originale rimane agli atti del notaio, che rilascia al richiedente una o piu copie autentiche, ciascuna con validita di 6 mesi.

Tempi e costi del Certificato Successorio Europeo

Tempi di rilascio

I tempi per ottenere il CSE variano in base alla complessita della successione e alla completezza della documentazione presentata. In media:

  • Casi semplici (erede unico, successione nazionale italiana con un solo bene all’estero): 30-45 giorni
  • Casi medi (piu eredi, testamento, beni in 2-3 Stati): 45-90 giorni
  • Casi complessi (legge applicabile straniera, contestazioni, ricerche genealogiche): 3-6 mesi

Costi notarili

Gli onorari notarili per il rilascio del CSE non sono fissi e variano da notaio a notaio, in base a complessita, valore dell’eredita e tempo richiesto. Ecco un’indicazione orientativa per il 2026:

Tipologia praticaCosto notarile indicativo
CSE semplice (erede unico, beni modesti)500 – 900 euro
CSE standard (piu eredi, testamento)900 – 1.500 euro
CSE complesso (legge straniera, patrimonio rilevante)1.500 – 2.500 euro
Copia autentica aggiuntiva50 – 150 euro

Spese accessorie: a questi costi si aggiungono marche da bollo (16 euro ogni 4 facciate), eventuali imposte di registro e diritti di segreteria. Prima di conferire incarico, chiedi sempre un preventivo scritto al notaio.

Validita e contenuto del CSE

Validita temporale: 6 mesi (rinnovabile)

Le copie autentiche del CSE hanno validita di 6 mesi dalla data di rilascio. Dopo tale periodo, il richiedente puo chiedere al notaio:

  • Il rinnovo della validita (proroga)
  • Il rilascio di una nuova copia autentica

In casi eccezionali, il notaio puo prorogare la validita per un termine superiore se giustificato dalle circostanze (es. contenziosi pendenti all’estero).

Contenuto del Certificato Successorio Europeo

Il CSE, redatto sul modulo V standard europeo, contiene le seguenti informazioni:

  • Dati dell’autorita di emissione (notaio italiano) e riferimenti del procedimento
  • Dati del richiedente (nome, cognome, data di nascita, residenza, cittadinanza)
  • Dati del defunto (nome, cognome, data di nascita e morte, residenza abituale, cittadinanza)
  • Indicazione della legge applicabile alla successione (scelta professio iuris o criterio oggettivo)
  • Qualita del richiedente (erede, legatario, esecutore, amministratore)
  • Quota ereditaria spettante all’erede
  • Elenco dei beni che l’erede puo rivendicare (se rilevanti)
  • Poteri dell’esecutore testamentario o dell’amministratore
  • Eventuali restrizioni o oneri gravanti sull’eredita
  • Data di rilascio e firma del notaio

Differenza tra CSE e atto notorio italiano

L’atto notorio (o dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e un documento tipicamente italiano, frequentemente utilizzato nelle successioni per attestare la qualita di erede. Si tratta di una dichiarazione resa davanti a due testimoni e verbalizzata dal notaio o da un pubblico ufficiale.

Differenze principali con il CSE:

  • Efficacia territoriale: l’atto notorio ha efficacia in Italia; il CSE in tutta l’UE
  • Riconoscimento automatico: solo il CSE e riconosciuto automaticamente negli altri Stati UE senza procedure aggiuntive
  • Valore probatorio: il CSE ha un valore probatorio rafforzato uniforme in tutta l’UE; l’atto notorio ha valore di dichiarazione sostitutiva
  • Utilizzo all’estero: l’atto notorio all’estero richiede traduzione giurata e spesso legalizzazione/apostille; il CSE no
  • Durata: l’atto notorio non ha scadenza; il CSE ha validita 6 mesi rinnovabili

In pratica: se la successione e esclusivamente italiana, l’atto notorio e sufficiente e molto meno costoso. Se ci sono beni o eredi all’estero UE, il CSE e lo strumento corretto.

Quando NON serve il Certificato Successorio Europeo

Il CSE non e sempre necessario. In molti casi rappresenta un costo evitabile. Non serve richiedere il CSE nelle seguenti situazioni:

  • Successione puramente nazionale italiana: defunto residente in Italia, eredi tutti in Italia, beni tutti in Italia. Basta dichiarazione di successione + atto notorio
  • Successione con beni solo in FVG o Trentino-Alto Adige: qui serve il certificato di eredita rilasciato dal tribunale, non il CSE
  • Successione con beni in UK, Svizzera, USA o altri Paesi extra-UE: il CSE non e riconosciuto, occorrono altre procedure
  • Successione con beni in Danimarca o Irlanda: questi Paesi non hanno aderito al Regolamento
  • Volture di piccoli conti correnti: molte banche UE accettano documenti alternativi (atti notori tradotti) per importi modesti

Consiglio pratico: prima di richiedere il CSE, verifica con la banca, il notaio straniero o il conservatore dei registri immobiliari se accettano strumenti alternativi meno costosi.

Esempio pratico: eredita immobile in Spagna

Vediamo un caso concreto per capire come funziona il CSE nella pratica.

Situazione

Mario, cittadino italiano residente a Udine, muore nel 2026 lasciando in eredita al nipote Luca (residente a Milano):

  • Appartamento a Udine (Italia)
  • Casa al mare a Valencia (Spagna)
  • Conto corrente in Italia

Cosa deve fare Luca

Per i beni italiani:

  • Dichiarazione di successione presso Agenzia delle Entrate (entro 12 mesi)
  • Voltura catastale per l’appartamento di Udine
  • Sblocco del conto corrente con atto notorio

Per l’immobile in Spagna:

  1. Luca richiede il CSE a un notaio italiano, indicando che serve per volturare l’immobile in Spagna
  2. Il notaio verifica la documentazione (certificato di morte, atto notorio, testamento, ecc.) e rilascia il CSE dopo circa 45 giorni
  3. Luca riceve copia autentica del CSE (valida 6 mesi)
  4. Con il CSE, Luca si rivolge al Registro de la Propiedad spagnolo per la voltura dell’immobile
  5. Il Registro spagnolo riconosce automaticamente il CSE senza richiedere legalizzazione o traduzione giurata
  6. Luca paga le imposte successorie spagnole e diventa formalmente proprietario

Costi totali

  • Dichiarazione successione Italia (tramite CAF): circa 300-500 euro
  • CSE dal notaio italiano: circa 1.000-1.500 euro
  • Imposte successione Spagna: variabili in base a valore immobile e regione
  • Pratica voltura Spagna: 500-1.500 euro

Casi complessi: legge applicabile alla successione

Uno degli aspetti piu delicati del CSE riguarda l’individuazione della legge applicabile alla successione. Il Regolamento UE 650/2012 stabilisce due criteri principali:

Criterio oggettivo: residenza abituale

La regola generale e che si applica la legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Per “residenza abituale” si intende il centro stabile degli interessi personali e patrimoniali del defunto, non il mero domicilio fiscale.

Criterio soggettivo: professio iuris

Il defunto puo, mediante disposizione testamentaria, scegliere che la propria successione sia regolata dalla legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Questa scelta e nota come “professio iuris“.

Esempi pratici

  • Italiano residente in Germania senza testamento: si applica la legge tedesca (residenza abituale)
  • Italiano residente in Germania con testamento che sceglie legge italiana: si applica la legge italiana (professio iuris)
  • Italiano residente in Italia con beni in Francia: si applica la legge italiana (residenza abituale)
  • Cittadino con doppia cittadinanza (italiano-francese): puo scegliere legge italiana o francese

Attenzione: la legge applicabile regola tutti gli aspetti della successione (quote di legittima, rapporti con coniuge, diritti dei figli, ecc.). E una scelta strategica con grandi implicazioni patrimoniali, da valutare con un notaio esperto in successioni transfrontaliere.

Il supporto del CAF Centro Fiscale per le successioni internazionali

Il CAF Centro Fiscale di Udine e specializzato nella gestione delle successioni, comprese quelle con elementi di internazionalita. Non rilasciamo direttamente il CSE (competenza esclusiva del notaio), ma offriamo un supporto completo in tutte le fasi della successione:

  • Raccolta e verifica della documentazione per il notaio
  • Presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate
  • Calcolo delle imposte di successione in Italia
  • Volture catastali degli immobili italiani
  • Gestione del certificato di eredita per il sistema tavolare FVG
  • Consulenza sulla legge applicabile e sulle conseguenze fiscali
  • Coordinamento con professionisti stranieri (avvocati, notai, consulenti fiscali)

Se hai una successione con elementi transfrontalieri (immobili all’estero, eredi residenti fuori Italia, defunto con piu cittadinanze), contattaci per una consulenza personalizzata. Ti guideremo passo dopo passo in un percorso spesso complesso.

FAQ: Domande frequenti sul Certificato Successorio Europeo

1. Il CSE e obbligatorio per le successioni transfrontaliere?

No, il CSE non e obbligatorio. Resta possibile utilizzare gli strumenti nazionali tradizionali (atto notorio, certificato di eredita nazionale) e farli valere all’estero mediante traduzione e legalizzazione/apostille. Tuttavia, il CSE e piu efficiente e riconosciuto automaticamente.

2. Posso richiedere il CSE anche se il defunto era residente all’estero?

Dipende dalla residenza abituale del defunto. Se era residente abitualmente in Italia, l’autorita competente e il notaio italiano. Se era residente in un altro Stato UE, occorre rivolgersi all’autorita competente di quello Stato (che in Germania e il tribunale, in Spagna il notaio, ecc.).

3. Posso ricevere piu copie autentiche del CSE?

Si, il notaio puo rilasciare piu copie autentiche, utili se devi utilizzare il CSE in piu Paesi contemporaneamente. Ogni copia ha validita 6 mesi. Il costo di ogni copia aggiuntiva e di circa 50-150 euro.

4. Cosa succede se il CSE scade prima di aver completato le pratiche?

Puoi chiedere al notaio un rinnovo della validita o il rilascio di una nuova copia autentica. E importante richiedere il rinnovo prima della scadenza, altrimenti le autorita straniere potrebbero non accettare il documento e richiedere una nuova pratica.

5. Il CSE serve anche per Paesi extra-UE come la Svizzera o il Regno Unito?

No. Il CSE e uno strumento dell’Unione Europea e non ha efficacia in Svizzera, Norvegia, Regno Unito, USA, Canada o altri Paesi extra-UE. Per questi casi occorre seguire le procedure previste dalle convenzioni internazionali o dalle leggi interne dei singoli Stati (ad esempio l’Apostille dell’Aja).

6. Posso contestare un CSE gia rilasciato?

Si. Chiunque abbia un interesse legittimo (altri eredi, legatari, creditori) puo chiedere al notaio la rettifica, modifica o revoca del CSE. In caso di diniego o di questioni complesse, e possibile ricorrere al tribunale competente.

7. Quanto costa in totale una successione con CSE?

Dipende dalla complessita. Indicativamente, considerando tutti i costi (dichiarazione successione, CSE, imposte, volture), una successione italiana con un bene all’estero UE puo costare tra 2.500 e 6.000 euro totali, escluse le imposte successorie che dipendono dal valore dell’eredita.

8. Il CAF puo rilasciare il CSE?

No, il CSE puo essere rilasciato esclusivamente dal notaio. Il CAF Centro Fiscale supporta il cliente nella raccolta documentale, nella dichiarazione di successione e nel coordinamento con il notaio, ma il rilascio formale del certificato spetta solo al pubblico ufficiale notarile.

Conclusione: quando serve davvero il CSE

Il Certificato Successorio Europeo e uno strumento potente e spesso indispensabile per le successioni transfrontaliere all’interno dell’Unione Europea. Introdotto dal Regolamento UE 650/2012, semplifica enormemente la gestione di eredita con beni o eredi in piu Stati membri, evitando procedure duplicate e costose in ciascun Paese.

In sintesi:

  • Il CSE si richiede al notaio italiano (non al CAF, non al tribunale)
  • E valido in tutta l’UE eccetto Danimarca e Irlanda
  • Ha validita di 6 mesi, rinnovabile
  • I costi vanno da 500 a 2.500 euro a seconda della complessita
  • I tempi vanno da 30 a 90 giorni nei casi standard
  • Non sostituisce la dichiarazione di successione italiana presso l’Agenzia delle Entrate

Se hai una successione complessa con elementi internazionali, non improvvisare: gli errori possono costare tempo, denaro e contenziosi familiari. Il CAF Centro Fiscale di Udine ti affianca in tutte le fasi, dalla raccolta documentale alla dichiarazione di successione, fino al coordinamento con il notaio per il rilascio del CSE.

Contattaci oggi stesso per una consulenza personalizzata sulla tua successione transfrontaliera. Siamo specializzati in successioni internazionali, sistema tavolare FVG e gestione fiscale delle eredita con elementi UE.

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Andrea Damiani

Responsabile CAF Centro Fiscale di Udine · Consulente fiscale esperto in successioni, regime forfettario, ISEE e agevolazioni fiscali

Il CAF Centro Fiscale di Udine è specializzato nella gestione delle pratiche di successione con particolare attenzione al sistema tavolare del Friuli Venezia Giulia. Supportiamo ogni anno centinaia di famiglie nella dichiarazione di successione, nella voltura catastale e nelle pratiche ereditarie complesse.

📅 Articolo aggiornato al 24/04/2026 📞 Tel. 0432 1638640 · Contattaci →
Luglio 12, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani
https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/11/DOCUMENTI-NECESSARI-PER-LA-SUCCESSIONE-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-12 08:00:002026-04-24 23:48:34Certificato Successorio Europeo 2026: Quando Serve, Come Ottenerlo e Costi

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