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Tag Archivio per: casse previdenziali

PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Società tra Professionisti (STP) e Studio Associato 2026: Guida Completa in 8 Punti

Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Indice dei contenuti

  1. Cos’è la Società tra Professionisti (STP) e a cosa serve
  2. STP, Studio Associato e Associazione Professionale: le differenze
  3. Come si costituisce una Società tra Professionisti nel 2026
  4. Tassazione della Società tra Professionisti: IRES, IRAP e trasparenza
  5. Studio Associato: tassazione per trasparenza ex art. 5 TUIR
  6. Contributi e casse previdenziali nella Società tra Professionisti
  7. Società tra professionisti e regime forfettario: la causa ostativa
  8. Soglie del regime forfettario 2026: 85.000, 100.000 e 35.000 euro
  9. Quando conviene uscire dal forfettario e aprire una STP
  10. Adempimenti pratici dopo l’uscita dal regime forfettario

La società tra professionisti (in sigla STP) è la forma organizzata con cui due o più professionisti iscritti a un albo possono esercitare insieme la propria attività, condividendo struttura, costi, clienti e responsabilità. Per molti architetti, geometri, medici, psicologi e consulenti rappresenta lo step successivo naturale quando lo studio individuale cresce e il regime forfettario comincia a stare stretto. Il punto è che STP, studio associato e associazione professionale non sono la stessa cosa: cambiano la forma giuridica, la tassazione, gli adempimenti e perfino il rapporto con la cassa previdenziale. In questa guida completa spieghiamo, con parole semplici e senza gergo burocratico, come funziona la società tra professionisti nel 2026: come si costituisce, quanto e come si paga di imposte, cosa succede ai contributi previdenziali e — soprattutto — quando conviene davvero uscire dal forfettario per aggregarsi. Troverai anche le soglie aggiornate del regime agevolato (85.000 euro, 100.000 euro e 35.000 euro) e le cause che impediscono di restare forfettari una volta entrati in una società tra professionisti.

Cos’è la Società tra Professionisti (STP) e a cosa serve

La società tra professionisti è una vera e propria società, iscritta al Registro delle Imprese, che ha per oggetto esclusivo l’esercizio in forma associata di attività professionali regolamentate, cioè quelle per cui serve l’iscrizione a un albo. È stata introdotta dall’art. 10 della Legge 183/2011 e disciplinata in dettaglio dal DM Giustizia 34/2013.

Detto in parole semplici: invece di avere cinque partite IVA individuali che si dividono l’affitto dello studio, i professionisti creano un unico soggetto che fattura ai clienti, assume dipendenti, acquista attrezzature e distribuisce poi il risultato economico ai soci. Il cliente firma il contratto con la società tra professionisti, non con il singolo iscritto all’albo, anche se l’incarico deve sempre essere eseguito da un socio professionista personalmente individuato e comunicato al cliente per iscritto.

I vantaggi che spingono verso questa forma sono soprattutto tre:

  • Struttura e volumi: si possono gestire commesse più grandi, gare pubbliche e clienti che richiedono un’organizzazione stabile
  • Condivisione dei costi: segreteria, software, sede, assicurazione professionale e collaboratori pesano su più soci
  • Immagine e continuità: la società sopravvive all’uscita di un singolo socio e appare più solida agli occhi del mercato

Attenzione però a un punto che genera molta confusione: la società tra professionisti non nasce per fare sconti fiscali. Nella maggior parte dei casi la tassazione è diversa, non automaticamente più bassa, rispetto a una partita IVA individuale. La convenienza va valutata caso per caso, con numeri alla mano, come vedremo nella sezione dedicata al confronto con il regime forfettario.

STP, Studio Associato e Associazione Professionale: le differenze

Questi tre termini vengono usati come sinonimi nel linguaggio comune, ma dal punto di vista fiscale e giuridico sono tre cose diverse. Capire la differenza è il primo passo per scegliere bene.

La società tra professionisti (STP) è una società a tutti gli effetti: si costituisce con una delle forme previste dal Codice Civile (srl, snc, sas, spa, cooperativa), si iscrive al Registro delle Imprese e in una sezione speciale dell’albo professionale. Produce reddito d’impresa.

Lo studio associato (o associazione professionale: sono la stessa cosa, il nome cambia solo nell’uso comune) è invece un contratto di associazione tra professionisti, disciplinato dall’art. 5 del TUIR, che non è una società commerciale. Non si iscrive al Registro delle Imprese, ha un proprio codice fiscale e partita IVA e produce reddito di lavoro autonomo, non reddito d’impresa. È la forma storicamente più diffusa tra commercialisti, avvocati, geometri e architetti.

Ecco il confronto sintetico:

  • Società tra professionisti: società di capitali o di persone, reddito d’impresa, iscrizione albo in sezione speciale, contabilità ordinaria
  • Studio associato / associazione professionale: contratto associativo ex art. 5 TUIR, reddito di lavoro autonomo, tassazione per trasparenza sugli associati
  • Partita IVA individuale (anche forfettaria): unico titolare, nessuna condivisione della responsabilità professionale

Un esempio pratico. Immagina che Marco e Luca, due geometri, decidano di lavorare insieme. Se scelgono lo studio associato, ciascuno dichiarerà nella propria dichiarazione dei redditi la quota di utile che gli spetta, come reddito di lavoro autonomo. Se invece costituiscono una società tra professionisti in forma di srl, sarà la società a pagare l’IRES e poi i soci gestiranno separatamente compensi e distribuzione degli utili. Due mondi diversi, con costi di gestione e adempimenti differenti. Per orientarti tra le due strade puoi leggere anche la nostra guida su come aprire uno studio di geometra.

Come si costituisce una Società tra Professionisti nel 2026

La costituzione di una società tra professionisti segue le regole ordinarie del tipo societario scelto, con alcune condizioni aggiuntive obbligatorie previste dalla normativa di settore. Le forme societarie ammesse sono quelle del Codice Civile:

  • Società di persone: società semplice, società in nome collettivo (snc) e società in accomandita semplice (sas)
  • Società di capitali: società a responsabilità limitata (srl) e società per azioni (spa)
  • Società cooperativa, che deve però avere almeno tre soci

Il primo requisito da rispettare riguarda la composizione della compagine sociale. Nella società tra professionisti possono entrare anche soci non professionisti, ma solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento: la legge impone che i soci professionisti iscritti all’albo rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale e dei diritti di voto. Se questa proporzione viene meno e non viene ripristinata entro sei mesi, la società perde i requisiti e viene cancellata dall’albo.

Il secondo requisito è l’iscrizione in una sezione speciale dell’albo professionale di riferimento (l’Ordine degli Architetti, il Collegio dei Geometri, l’Ordine dei Medici e così via). L’iscrizione è obbligatoria e serve a garantire che la società resti soggetta al codice deontologico e al potere disciplinare dell’Ordine.

L’atto costitutivo, redatto da un notaio, deve indicare espressamente:
  • L’oggetto sociale esclusivo: l’esercizio in via esclusiva delle attività professionali dei soci iscritti
  • I criteri di designazione del socio incaricato di eseguire la prestazione
  • Le modalità di esclusione del socio cancellato dall’albo
  • La polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità professionale

Sul fronte amministrativo, la società apre la partita IVA e comunica i propri codici attività secondo la classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Un chiarimento importante: l’iscrizione all’albo e alla cassa previdenziale dipende dalla professione e dall’albo di appartenenza, non dal codice ATECO. Il codice serve a classificare statisticamente l’attività, non a stabilire a quale ente versare i contributi.

Tassazione della Società tra Professionisti: IRES, IRAP e trasparenza

La tassazione della società tra professionisti dipende dalla forma giuridica scelta. È il tema più delicato dell’intera materia, quindi procediamo con ordine.

Se la STP è costituita in forma di srl o di spa, produce reddito d’impresa e sconta l’IRES, l’imposta sul reddito delle società, con aliquota del 24%, a cui si aggiunge l’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive, la cui aliquota ordinaria varia in base alla Regione. In pratica la società calcola il proprio utile, deduce tutti i costi documentati (stipendi, affitti, software, ammortamenti, consulenze) e paga le imposte su quanto resta. Solo in un secondo momento gli utili eventualmente distribuiti ai soci vengono tassati in capo a loro.

Se invece la società tra professionisti assume la forma di società di persone (snc o sas), il reddito prodotto — sempre qualificato come reddito d’impresa — viene imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. “Per trasparenza” significa che la società non paga l’imposta sul reddito: è come se il risultato attraversasse la società e arrivasse direttamente ai soci, che lo dichiarano nel proprio modello Redditi e vi applicano l’IRPEF secondo gli scaglioni personali. La società resta comunque soggetta all’IRAP e agli obblighi contabili.

Un aspetto spesso frainteso riguarda il profilo previdenziale: anche quando la STP è una srl che paga IRES, il reddito prodotto dall’attività professionale resta collegato al singolo socio professionista per la parte di sua competenza ai fini dei contributi dovuti alla cassa di categoria. In altre parole, la schermatura societaria vale sul piano delle imposte, ma non cancella il legame tra il professionista e la propria previdenza obbligatoria.

Cosa significa tutto questo in concreto? Che valutare la convenienza di una società tra professionisti richiede una simulazione personalizzata: contano il livello di reddito, i costi reali sostenuti, il numero di soci, la presenza di dipendenti e la politica di distribuzione degli utili. Per una valutazione sui tuoi numeri puoi richiedere un preventivo personalizzato al CAF Centro Fiscale di Udine.

Studio Associato: tassazione per trasparenza ex art. 5 TUIR

Lo studio associato merita un discorso a parte, perché a differenza della società tra professionisti non produce reddito d’impresa. L’associazione professionale è equiparata dall’art. 5 del TUIR alle società semplici e genera reddito di lavoro autonomo, che viene imputato per trasparenza ai singoli associati in proporzione alle quote di partecipazione risultanti dall’atto costitutivo.

Il meccanismo è lineare. Lo studio associato tiene la propria contabilità, emette fatture con la propria partita IVA, deduce i costi inerenti e determina il reddito complessivo dell’anno. Quel reddito non viene tassato in capo allo studio, ma viene spalmato sugli associati, ciascuno dei quali lo dichiara nel proprio modello Redditi e paga l’IRPEF secondo i propri scaglioni personali, insieme alle addizionali regionale e comunale.

Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che uno studio associato tra tre architetti produca un reddito di 120.000 euro e che le quote siano rispettivamente del 50%, 30% e 20%. Il primo associato dichiarerà 60.000 euro, il secondo 36.000 euro e il terzo 24.000 euro. Ciascuno pagherà l’IRPEF sulla propria quota, sommandola agli altri eventuali redditi personali.

Due precisazioni importanti:

  • Le quote di partecipazione devono risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta entro la presentazione della dichiarazione dei redditi; in mancanza si presumono uguali per tutti
  • Il reddito è imputato agli associati a prescindere dall’effettivo prelievo: si paga l’imposta anche sugli utili lasciati nello studio

Rispetto alla società tra professionisti in forma di srl, lo studio associato è più leggero da gestire (niente Registro delle Imprese, niente bilancio da depositare, contabilità semplificata in molti casi) ma non consente di “trattenere” utili tassati al 24% come avviene con l’IRES. È la soluzione tipica per aggregazioni di due o tre professionisti che vogliono condividere struttura e clientela senza costruire un’organizzazione complessa.

Contributi e casse previdenziali nella Società tra Professionisti

Uno degli equivoci più frequenti riguarda la previdenza: molti pensano che entrando in una società tra professionisti si smetta di versare alla propria cassa. Non è così. Il socio professionista resta iscritto alla cassa di previdenza della propria categoria, esattamente come quando esercitava da solo, perché l’obbligo contributivo nasce dall’iscrizione all’albo e non dalla forma con cui si esercita l’attività.

Le casse di riferimento più comuni sono:

  • Inarcassa per architetti e ingegneri liberi professionisti
  • Cassa Geometri (CIPAG) per i geometri
  • ENPAM per medici e odontoiatri
  • ENPAP per gli psicologi
  • Gestione Separata INPS per le professioni sanitarie e non che non hanno una cassa di categoria (ad esempio fisioterapisti, logopedisti, podologi)

Sul piano operativo il punto centrale è il contributo integrativo. Si tratta di una percentuale che il professionista addebita in fattura al cliente e che riversa alla propria cassa: non è una tassa sul professionista, ma una maggiorazione a carico di chi riceve la prestazione. Nella società tra professionisti, sulle fatture emesse dalla società si applica il contributo integrativo della cassa di appartenenza del socio che ha materialmente eseguito la prestazione. Se l’incarico è stato svolto da un architetto, si applicherà l’integrativo Inarcassa; se da un geometra, quello della Cassa Geometri. Ecco perché l’atto costitutivo deve prevedere criteri chiari per designare il socio incaricato.

Anche il contributo soggettivo, cioè quello che alimenta la pensione futura del professionista, segue la quota di reddito professionale attribuibile al socio. Il reddito ai fini previdenziali resta quindi collegato alla partecipazione individuale, con regole di dichiarazione annuale che ogni cassa disciplina in modo autonomo.

Un chiarimento tecnico che vale la pena fare: per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS non esiste alcuna riduzione contributiva del 35%. Quella agevolazione è riservata esclusivamente ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS. Se qualcuno ti ha detto il contrario, la notizia è sbagliata. Per approfondire i contributi delle singole categorie puoi leggere le nostre guide su Inarcassa 2026 e i contributi degli architetti e sulla Cassa Geometri 2026.

Società tra professionisti e regime forfettario: la causa ostativa

Arriviamo al nodo che interessa più da vicino chi oggi lavora come partita IVA agevolata: si può restare nel regime forfettario ed essere contemporaneamente socio di una società tra professionisti o di uno studio associato? La risposta, nella quasi totalità dei casi, è no.

La norma di riferimento è l’art. 1, comma 57, lettera d) della Legge 190/2014, che esclude dal regime forfettario i soggetti che contemporaneamente:

  • Partecipano a società di persone (snc, sas, società semplici)
  • Partecipano ad associazioni professionali o studi associati di cui all’art. 5 del TUIR
  • Partecipano a imprese familiari
  • Controllano, direttamente o indirettamente, una srl o un’associazione in partecipazione che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte come forfettari

Tradotto in pratica: se apri o entri in uno studio associato insieme ad altri colleghi, la partecipazione è di per sé incompatibile con il forfettario individuale, indipendentemente dall’attività svolta. La partecipazione a una società di persone o a un’associazione professionale è una causa ostativa assoluta.

Per la società tra professionisti in forma di srl il ragionamento è leggermente più articolato, perché l’esclusione scatta quando ricorrono entrambe le condizioni: il controllo della società (diretto o indiretto, anche tramite familiari) e la riconducibilità dell’attività della srl a quella esercitata in proprio come forfettario. Poiché la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo proprio l’attività professionale dei soci, il requisito della riconducibilità è quasi sempre soddisfatto: il punto da verificare resta quindi il controllo.

Due regole pratiche da ricordare:
  • La causa ostativa va verificata durante l’anno di applicazione del regime, non nell’anno precedente: se la partecipazione si acquisisce in corso d’anno e non viene rimossa entro il 31 dicembre, il forfettario decade dall’anno successivo
  • La semplice nuda proprietà di una quota, senza diritti di voto, non integra la causa ostativa, ma ogni situazione va analizzata nel concreto

Vista la delicatezza della verifica, è opportuno farsi assistere prima di firmare qualsiasi atto: sbagliare qui significa dover ricalcolare IVA e imposte su un intero anno. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti in questa fase di passaggio.

Soglie del regime forfettario 2026: 85.000, 100.000 e 35.000 euro

Prima di decidere se aggregarsi in una società tra professionisti è essenziale sapere esattamente dove si collocano i limiti del regime forfettario 2026. Sono tre numeri, e vanno tenuti distinti perché producono conseguenze molto diverse.

Il primo è il limite di ricavi e compensi pari a 85.000 euro annui. Se lo superi restando sotto la seconda soglia, mantieni il regime forfettario per tutto l’anno in corso e passi al regime ordinario dall’anno successivo. Hai quindi il tempo di organizzare il passaggio con calma.

Il secondo è la soglia di uscita immediata di 100.000 euro. Se superi questo importo, l’uscita dal regime avviene nello stesso anno, con effetto immediato: da quel momento devi applicare l’IVA sulle operazioni e sei tenuto al ricalcolo dell’IVA sull’intero periodo. È lo scenario più scomodo, ed è anche il più frequente campanello d’allarme che spinge un professionista a strutturarsi.

Il terzo numero riguarda i redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente: il limite è di 35.000 euro per il 2025 e per il 2026. Se nell’anno precedente hai percepito più di 35.000 euro di stipendio o pensione, non puoi accedere né restare nel forfettario (salvo che il rapporto di lavoro sia cessato). Attenzione: molte fonti online riportano ancora 30.000 euro, che era il limite in vigore fino al 2024 ed è oggi superato per questi due anni.

Ricordiamo infine i parametri di calcolo:

  • Imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di nuova attività al ricorrere dei requisiti di legge. L’imposta sostitutiva è una tassa unica che prende il posto di IRPEF, addizionali e IRAP
  • Coefficiente di redditività del 78% per le attività professionali: si tassa il 78% dei compensi incassati, il restante 22% è considerato forfettariamente come costi
  • Limite di 20.000 euro lordi per spese di lavoro dipendente e collaboratori

Se vuoi un quadro completo delle regole del regime agevolato, trovi tutti i dettagli nella nostra guida al commercialista online per il forfettario 2026 e nell’approfondimento sul regime forfettario per il geometra.

Quando conviene uscire dal forfettario e aprire una STP

Non esiste una risposta valida per tutti, ma esistono segnali chiari che indicano quando la partita IVA individuale in regime agevolato ha esaurito la sua funzione e conviene valutare una società tra professionisti o uno studio associato.

Il primo segnale è la vicinanza alle soglie: se i compensi si stanno avvicinando agli 85.000 euro e la tendenza è in crescita, è il momento di pianificare, non di aspettare. Il secondo è il peso dei costi reali. Nel forfettario le spese non si deducono: si applica il coefficiente di redditività del 78% e basta. Se tra affitto dello studio, collaboratori, software, attrezzature e assicurazione i costi effettivi superano stabilmente il 22% dei compensi, il regime agevolato sta lavorando contro di te.

I vantaggi del passaggio a una struttura associata sono principalmente:

  • Deducibilità dei costi reali, senza forfetizzazioni: ogni euro documentato abbatte il reddito imponibile
  • Detrazione dell’IVA sugli acquisti, che nel forfettario resta un costo puro
  • Capacità di gestire volumi elevati, commesse complesse e appalti pubblici
  • Condivisione di costi e responsabilità con gli altri soci e continuità dello studio nel tempo
  • Immagine professionale più solida verso clienti aziendali e pubbliche amministrazioni

Gli svantaggi, però, vanno messi sul piatto con altrettanta onestà. Sui redditi bassi la tassazione ordinaria è più alta: un forfettario con imposta sostitutiva al 5% o al 15% difficilmente troverà convenienza immediata nel passaggio. Aumentano poi gli adempimenti contabili (registri IVA, liquidazioni periodiche, bilancio per le società di capitali), i costi di gestione e la complessità dei rapporti tra soci, che vanno regolati contrattualmente per evitare conflitti.

Un esempio concreto aiuta. Supponiamo che Giulia, architetto, incassi 90.000 euro con 30.000 euro di costi reali documentati. Nel forfettario — dove comunque non potrebbe più restare — sarebbe tassata sul 78% dei compensi, cioè su circa 70.000 euro, ignorando del tutto i 30.000 euro di spese. In una struttura ordinaria quei costi verrebbero dedotti per intero. La società tra professionisti, in questi casi, non è una complicazione: è la risposta corretta a un’attività cresciuta. Se sei un architetto under 35 puoi confrontare la tua posizione anche con la guida su forfettario e Inarcassa per gli under 35.

Adempimenti pratici dopo l’uscita dal regime forfettario

Il passaggio dal forfettario a una società tra professionisti o a uno studio associato comporta una serie di adempimenti che è bene conoscere in anticipo, perché si concentrano tutti nei primi mesi.

Il primo è il passaggio al regime IVA ordinario. Da quel momento ogni fattura emessa espone l’IVA al 22% (salvo le prestazioni esenti, come molte prestazioni sanitarie) e si acquisisce il diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti. Vanno tenuti i registri IVA e vanno effettuate le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, con relativo versamento tramite modello F24.

Il secondo riguarda la fatturazione elettronica, ormai obbligatoria per tutti dal 2024, forfettari compresi. Cambia però la struttura dei documenti: niente più codice natura N2.2 e dicitura del regime agevolato, ma imponibile, aliquota IVA, contributo integrativo di cassa ed eventuale ritenuta. Per gestire questa fase in modo ordinato può essere utile un software dedicato come fatturazioneitalia.it, che semplifica l’emissione e la conservazione a norma.

Il terzo punto è la ritenuta d’acconto, e qui c’è una differenza sostanziale. Il forfettario non subisce ritenute sui propri compensi; nello studio associato, invece, le prestazioni rese verso imprese, professionisti e sostituti d’imposta scontano la ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’art. 25 del DPR 600/1973, che il committente trattiene e versa per conto del percipiente. La società tra professionisti, al contrario, non subisce la ritenuta: qualunque sia la forma societaria adottata (srl, spa, snc o sas) produce reddito d’impresa e le sue fatture restano fuori dall’ambito dell’art. 25 del DPR 600/1973, come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 7 maggio 2018. La ritenuta è un anticipo di imposta: non un costo, ma una liquidità che resta ferma fino alla dichiarazione.

Restano poi gli adempimenti strutturali:

  • Iscrizione o conferma presso la cassa di categoria (Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ENPAP) oppure alla Gestione Separata INPS per chi non ha una cassa
  • Tenuta della contabilità, ordinaria o semplificata secondo i limiti di legge, e conservazione dei documenti
  • Comunicazioni all’albo professionale per la sezione speciale, in caso di STP
  • Eventuale rettifica della detrazione IVA sui beni e servizi acquistati nel periodo forfettario

Sono passaggi tecnici in cui un errore di impostazione iniziale si trascina per anni. Farsi seguire da un professionista fin dalla costituzione evita di dover rimettere mano a tutto dopo il primo controllo. Il nostro team assiste i professionisti del Friuli Venezia Giulia sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia: Contattaci per fissare un appuntamento.

Passare da una partita IVA individuale a una società tra professionisti o a uno studio associato è una scelta strategica che incide su imposte, contributi, adempimenti e sul modo stesso di lavorare nei prossimi anni. Non esiste una soluzione migliore in assoluto: esiste quella giusta per i tuoi numeri, per la tua professione e per il tuo progetto di crescita. Le soglie del regime forfettario 2026 — 85.000 euro, 100.000 euro e 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente — sono il punto di partenza, ma la valutazione vera si fa confrontando tassazione ordinaria, costi reali deducibili, contributi di cassa e obiettivi dello studio.

Se stai valutando di costituire una società tra professionisti, di entrare in uno studio associato o semplicemente di capire se e quando uscire dal forfettario, non affidarti a calcoli approssimativi: una simulazione fatta bene può valere migliaia di euro all’anno. I nostri esperti analizzano la tua situazione, confrontano gli scenari e ti accompagnano in tutti i passaggi, dalla costituzione agli adempimenti IVA e previdenziali. Ti forniamo un preventivo personalizzato senza impegno.

Hai bisogno di assistenza per la società tra professionisti o per l’uscita dal regime forfettario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per prenotare un appuntamento.

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Domande Frequenti sulla Società tra Professionisti

Un socio di società tra professionisti può restare in regime forfettario?

Nella quasi totalità dei casi no. L’art. 1, comma 57, lettera d) della L. 190/2014 esclude dal forfettario chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure controlla una srl con attività riconducibile a quella svolta in proprio. Poiché la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l’attività dei soci, la riconducibilità è quasi sempre verificata. Prima di entrare in una STP è indispensabile una verifica personalizzata della tua posizione.

Qual è la differenza tra STP e studio associato dal punto di vista fiscale?

La società tra professionisti produce reddito d’impresa: se è una srl o una spa paga l’IRES al 24% più IRAP, se è una società di persone imputa il reddito ai soci per trasparenza. Lo studio associato, invece, non è una società commerciale: ai sensi dell’art. 5 del TUIR produce reddito di lavoro autonomo, imputato per trasparenza agli associati in base alle quote e tassato con l’IRPEF personale.

Chi paga il contributo integrativo nelle fatture di una STP?

Sulle fatture emesse dalla società tra professionisti si applica il contributo integrativo della cassa di appartenenza del socio che ha eseguito la prestazione: Inarcassa per architetti e ingegneri, Cassa Geometri (CIPAG) per i geometri, ENPAM per i medici, ENPAP per gli psicologi. Il contributo è addebitato al cliente in fattura e riversato alla cassa. Per questo l’atto costitutivo deve indicare chiari criteri di designazione del socio incaricato.

Quali sono le soglie del regime forfettario 2026?

Il limite di ricavi e compensi è di 85.000 euro: superandolo si esce dal regime dall’anno successivo. Oltre 100.000 euro l’uscita è immediata nello stesso anno, con ricalcolo dell’IVA. Il limite di redditi da lavoro dipendente o assimilati dell’anno precedente è di 35.000 euro per il 2025 e per il 2026 (non 30.000, valore ormai superato). L’imposta sostitutiva è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di nuova attività.

Quanti soci professionisti servono in una società tra professionisti?

Non è previsto un numero minimo fisso di soci (salvo per la cooperativa, che ne richiede almeno tre), ma è obbligatorio che i soci professionisti iscritti all’albo rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. I soci non professionisti possono partecipare solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Se la proporzione viene meno e non si ripristina entro sei mesi, la società viene cancellata dall’albo.

Il codice ATECO determina a quale cassa previdenziale iscriversi?

No. La classificazione oggi in vigore è l’ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025, e serve a inquadrare statisticamente l’attività. L’iscrizione all’albo e alla cassa di previdenza dipende dalla professione esercitata e dall’albo di appartenenza, non dal codice comunicato all’Agenzia delle Entrate. Un professionista senza cassa di categoria versa alla Gestione Separata INPS, dove non esiste alcuna riduzione contributiva del 35%.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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    Alexandra Bala
    04/09/2026
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    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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    paolino servidio
    03/09/2026
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    Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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    Lady
    01/09/2026
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    Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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    Giulia Guida
    25/08/2026
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    Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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    Paola Zilli
    07/08/2026
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    Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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    Jacqueline B.
    06/08/2026
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    Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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    Maura Masutto
    06/08/2026
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    Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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    Issam Elhefnawi
    31/07/2026
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    Molto gentile
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    Sibongile Moyana
    30/07/2026
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    Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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    Sabrina Cirina
    23/07/2026
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    Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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    Settembre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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    Indice dei contenuti

    1. Cos’è la Società tra Professionisti (STP) e a cosa serve
    2. STP, Studio Associato e Associazione Professionale: le differenze
    3. Come si costituisce una Società tra Professionisti nel 2026
    4. Tassazione della Società tra Professionisti: IRES, IRAP e trasparenza
    5. Studio Associato: tassazione per trasparenza ex art. 5 TUIR
    6. Contributi e casse previdenziali nella Società tra Professionisti
    7. Società tra professionisti e regime forfettario: la causa ostativa
    8. Soglie del regime forfettario 2026: 85.000, 100.000 e 35.000 euro
    9. Quando conviene uscire dal forfettario e aprire una STP
    10. Adempimenti pratici dopo l’uscita dal regime forfettario

    La società tra professionisti (in sigla STP) è la forma organizzata con cui due o più professionisti iscritti a un albo possono esercitare insieme la propria attività, condividendo struttura, costi, clienti e responsabilità. Per molti architetti, geometri, medici, psicologi e consulenti rappresenta lo step successivo naturale quando lo studio individuale cresce e il regime forfettario comincia a stare stretto. Il punto è che STP, studio associato e associazione professionale non sono la stessa cosa: cambiano la forma giuridica, la tassazione, gli adempimenti e perfino il rapporto con la cassa previdenziale. In questa guida completa spieghiamo, con parole semplici e senza gergo burocratico, come funziona la società tra professionisti nel 2026: come si costituisce, quanto e come si paga di imposte, cosa succede ai contributi previdenziali e — soprattutto — quando conviene davvero uscire dal forfettario per aggregarsi. Troverai anche le soglie aggiornate del regime agevolato (85.000 euro, 100.000 euro e 35.000 euro) e le cause che impediscono di restare forfettari una volta entrati in una società tra professionisti.

    Cos’è la Società tra Professionisti (STP) e a cosa serve

    La società tra professionisti è una vera e propria società, iscritta al Registro delle Imprese, che ha per oggetto esclusivo l’esercizio in forma associata di attività professionali regolamentate, cioè quelle per cui serve l’iscrizione a un albo. È stata introdotta dall’art. 10 della Legge 183/2011 e disciplinata in dettaglio dal DM Giustizia 34/2013.

    Detto in parole semplici: invece di avere cinque partite IVA individuali che si dividono l’affitto dello studio, i professionisti creano un unico soggetto che fattura ai clienti, assume dipendenti, acquista attrezzature e distribuisce poi il risultato economico ai soci. Il cliente firma il contratto con la società tra professionisti, non con il singolo iscritto all’albo, anche se l’incarico deve sempre essere eseguito da un socio professionista personalmente individuato e comunicato al cliente per iscritto.

    I vantaggi che spingono verso questa forma sono soprattutto tre:

    • Struttura e volumi: si possono gestire commesse più grandi, gare pubbliche e clienti che richiedono un’organizzazione stabile
    • Condivisione dei costi: segreteria, software, sede, assicurazione professionale e collaboratori pesano su più soci
    • Immagine e continuità: la società sopravvive all’uscita di un singolo socio e appare più solida agli occhi del mercato

    Attenzione però a un punto che genera molta confusione: la società tra professionisti non nasce per fare sconti fiscali. Nella maggior parte dei casi la tassazione è diversa, non automaticamente più bassa, rispetto a una partita IVA individuale. La convenienza va valutata caso per caso, con numeri alla mano, come vedremo nella sezione dedicata al confronto con il regime forfettario.

    STP, Studio Associato e Associazione Professionale: le differenze

    Questi tre termini vengono usati come sinonimi nel linguaggio comune, ma dal punto di vista fiscale e giuridico sono tre cose diverse. Capire la differenza è il primo passo per scegliere bene.

    La società tra professionisti (STP) è una società a tutti gli effetti: si costituisce con una delle forme previste dal Codice Civile (srl, snc, sas, spa, cooperativa), si iscrive al Registro delle Imprese e in una sezione speciale dell’albo professionale. Produce reddito d’impresa.

    Lo studio associato (o associazione professionale: sono la stessa cosa, il nome cambia solo nell’uso comune) è invece un contratto di associazione tra professionisti, disciplinato dall’art. 5 del TUIR, che non è una società commerciale. Non si iscrive al Registro delle Imprese, ha un proprio codice fiscale e partita IVA e produce reddito di lavoro autonomo, non reddito d’impresa. È la forma storicamente più diffusa tra commercialisti, avvocati, geometri e architetti.

    Ecco il confronto sintetico:

    • Società tra professionisti: società di capitali o di persone, reddito d’impresa, iscrizione albo in sezione speciale, contabilità ordinaria
    • Studio associato / associazione professionale: contratto associativo ex art. 5 TUIR, reddito di lavoro autonomo, tassazione per trasparenza sugli associati
    • Partita IVA individuale (anche forfettaria): unico titolare, nessuna condivisione della responsabilità professionale

    Un esempio pratico. Immagina che Marco e Luca, due geometri, decidano di lavorare insieme. Se scelgono lo studio associato, ciascuno dichiarerà nella propria dichiarazione dei redditi la quota di utile che gli spetta, come reddito di lavoro autonomo. Se invece costituiscono una società tra professionisti in forma di srl, sarà la società a pagare l’IRES e poi i soci gestiranno separatamente compensi e distribuzione degli utili. Due mondi diversi, con costi di gestione e adempimenti differenti. Per orientarti tra le due strade puoi leggere anche la nostra guida su come aprire uno studio di geometra.

    Come si costituisce una Società tra Professionisti nel 2026

    La costituzione di una società tra professionisti segue le regole ordinarie del tipo societario scelto, con alcune condizioni aggiuntive obbligatorie previste dalla normativa di settore. Le forme societarie ammesse sono quelle del Codice Civile:

    • Società di persone: società semplice, società in nome collettivo (snc) e società in accomandita semplice (sas)
    • Società di capitali: società a responsabilità limitata (srl) e società per azioni (spa)
    • Società cooperativa, che deve però avere almeno tre soci

    Il primo requisito da rispettare riguarda la composizione della compagine sociale. Nella società tra professionisti possono entrare anche soci non professionisti, ma solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento: la legge impone che i soci professionisti iscritti all’albo rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale e dei diritti di voto. Se questa proporzione viene meno e non viene ripristinata entro sei mesi, la società perde i requisiti e viene cancellata dall’albo.

    Il secondo requisito è l’iscrizione in una sezione speciale dell’albo professionale di riferimento (l’Ordine degli Architetti, il Collegio dei Geometri, l’Ordine dei Medici e così via). L’iscrizione è obbligatoria e serve a garantire che la società resti soggetta al codice deontologico e al potere disciplinare dell’Ordine.

    L’atto costitutivo, redatto da un notaio, deve indicare espressamente:
    • L’oggetto sociale esclusivo: l’esercizio in via esclusiva delle attività professionali dei soci iscritti
    • I criteri di designazione del socio incaricato di eseguire la prestazione
    • Le modalità di esclusione del socio cancellato dall’albo
    • La polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità professionale

    Sul fronte amministrativo, la società apre la partita IVA e comunica i propri codici attività secondo la classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Un chiarimento importante: l’iscrizione all’albo e alla cassa previdenziale dipende dalla professione e dall’albo di appartenenza, non dal codice ATECO. Il codice serve a classificare statisticamente l’attività, non a stabilire a quale ente versare i contributi.

    Tassazione della Società tra Professionisti: IRES, IRAP e trasparenza

    La tassazione della società tra professionisti dipende dalla forma giuridica scelta. È il tema più delicato dell’intera materia, quindi procediamo con ordine.

    Se la STP è costituita in forma di srl o di spa, produce reddito d’impresa e sconta l’IRES, l’imposta sul reddito delle società, con aliquota del 24%, a cui si aggiunge l’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive, la cui aliquota ordinaria varia in base alla Regione. In pratica la società calcola il proprio utile, deduce tutti i costi documentati (stipendi, affitti, software, ammortamenti, consulenze) e paga le imposte su quanto resta. Solo in un secondo momento gli utili eventualmente distribuiti ai soci vengono tassati in capo a loro.

    Se invece la società tra professionisti assume la forma di società di persone (snc o sas), il reddito prodotto — sempre qualificato come reddito d’impresa — viene imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. “Per trasparenza” significa che la società non paga l’imposta sul reddito: è come se il risultato attraversasse la società e arrivasse direttamente ai soci, che lo dichiarano nel proprio modello Redditi e vi applicano l’IRPEF secondo gli scaglioni personali. La società resta comunque soggetta all’IRAP e agli obblighi contabili.

    Un aspetto spesso frainteso riguarda il profilo previdenziale: anche quando la STP è una srl che paga IRES, il reddito prodotto dall’attività professionale resta collegato al singolo socio professionista per la parte di sua competenza ai fini dei contributi dovuti alla cassa di categoria. In altre parole, la schermatura societaria vale sul piano delle imposte, ma non cancella il legame tra il professionista e la propria previdenza obbligatoria.

    Cosa significa tutto questo in concreto? Che valutare la convenienza di una società tra professionisti richiede una simulazione personalizzata: contano il livello di reddito, i costi reali sostenuti, il numero di soci, la presenza di dipendenti e la politica di distribuzione degli utili. Per una valutazione sui tuoi numeri puoi richiedere un preventivo personalizzato al CAF Centro Fiscale di Udine.

    Studio Associato: tassazione per trasparenza ex art. 5 TUIR

    Lo studio associato merita un discorso a parte, perché a differenza della società tra professionisti non produce reddito d’impresa. L’associazione professionale è equiparata dall’art. 5 del TUIR alle società semplici e genera reddito di lavoro autonomo, che viene imputato per trasparenza ai singoli associati in proporzione alle quote di partecipazione risultanti dall’atto costitutivo.

    Il meccanismo è lineare. Lo studio associato tiene la propria contabilità, emette fatture con la propria partita IVA, deduce i costi inerenti e determina il reddito complessivo dell’anno. Quel reddito non viene tassato in capo allo studio, ma viene spalmato sugli associati, ciascuno dei quali lo dichiara nel proprio modello Redditi e paga l’IRPEF secondo i propri scaglioni personali, insieme alle addizionali regionale e comunale.

    Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che uno studio associato tra tre architetti produca un reddito di 120.000 euro e che le quote siano rispettivamente del 50%, 30% e 20%. Il primo associato dichiarerà 60.000 euro, il secondo 36.000 euro e il terzo 24.000 euro. Ciascuno pagherà l’IRPEF sulla propria quota, sommandola agli altri eventuali redditi personali.

    Due precisazioni importanti:

    • Le quote di partecipazione devono risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta entro la presentazione della dichiarazione dei redditi; in mancanza si presumono uguali per tutti
    • Il reddito è imputato agli associati a prescindere dall’effettivo prelievo: si paga l’imposta anche sugli utili lasciati nello studio

    Rispetto alla società tra professionisti in forma di srl, lo studio associato è più leggero da gestire (niente Registro delle Imprese, niente bilancio da depositare, contabilità semplificata in molti casi) ma non consente di “trattenere” utili tassati al 24% come avviene con l’IRES. È la soluzione tipica per aggregazioni di due o tre professionisti che vogliono condividere struttura e clientela senza costruire un’organizzazione complessa.

    Contributi e casse previdenziali nella Società tra Professionisti

    Uno degli equivoci più frequenti riguarda la previdenza: molti pensano che entrando in una società tra professionisti si smetta di versare alla propria cassa. Non è così. Il socio professionista resta iscritto alla cassa di previdenza della propria categoria, esattamente come quando esercitava da solo, perché l’obbligo contributivo nasce dall’iscrizione all’albo e non dalla forma con cui si esercita l’attività.

    Le casse di riferimento più comuni sono:

    • Inarcassa per architetti e ingegneri liberi professionisti
    • Cassa Geometri (CIPAG) per i geometri
    • ENPAM per medici e odontoiatri
    • ENPAP per gli psicologi
    • Gestione Separata INPS per le professioni sanitarie e non che non hanno una cassa di categoria (ad esempio fisioterapisti, logopedisti, podologi)

    Sul piano operativo il punto centrale è il contributo integrativo. Si tratta di una percentuale che il professionista addebita in fattura al cliente e che riversa alla propria cassa: non è una tassa sul professionista, ma una maggiorazione a carico di chi riceve la prestazione. Nella società tra professionisti, sulle fatture emesse dalla società si applica il contributo integrativo della cassa di appartenenza del socio che ha materialmente eseguito la prestazione. Se l’incarico è stato svolto da un architetto, si applicherà l’integrativo Inarcassa; se da un geometra, quello della Cassa Geometri. Ecco perché l’atto costitutivo deve prevedere criteri chiari per designare il socio incaricato.

    Anche il contributo soggettivo, cioè quello che alimenta la pensione futura del professionista, segue la quota di reddito professionale attribuibile al socio. Il reddito ai fini previdenziali resta quindi collegato alla partecipazione individuale, con regole di dichiarazione annuale che ogni cassa disciplina in modo autonomo.

    Un chiarimento tecnico che vale la pena fare: per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS non esiste alcuna riduzione contributiva del 35%. Quella agevolazione è riservata esclusivamente ad artigiani e commercianti iscritti alle gestioni IVS. Se qualcuno ti ha detto il contrario, la notizia è sbagliata. Per approfondire i contributi delle singole categorie puoi leggere le nostre guide su Inarcassa 2026 e i contributi degli architetti e sulla Cassa Geometri 2026.

    Società tra professionisti e regime forfettario: la causa ostativa

    Arriviamo al nodo che interessa più da vicino chi oggi lavora come partita IVA agevolata: si può restare nel regime forfettario ed essere contemporaneamente socio di una società tra professionisti o di uno studio associato? La risposta, nella quasi totalità dei casi, è no.

    La norma di riferimento è l’art. 1, comma 57, lettera d) della Legge 190/2014, che esclude dal regime forfettario i soggetti che contemporaneamente:

    • Partecipano a società di persone (snc, sas, società semplici)
    • Partecipano ad associazioni professionali o studi associati di cui all’art. 5 del TUIR
    • Partecipano a imprese familiari
    • Controllano, direttamente o indirettamente, una srl o un’associazione in partecipazione che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte come forfettari

    Tradotto in pratica: se apri o entri in uno studio associato insieme ad altri colleghi, la partecipazione è di per sé incompatibile con il forfettario individuale, indipendentemente dall’attività svolta. La partecipazione a una società di persone o a un’associazione professionale è una causa ostativa assoluta.

    Per la società tra professionisti in forma di srl il ragionamento è leggermente più articolato, perché l’esclusione scatta quando ricorrono entrambe le condizioni: il controllo della società (diretto o indiretto, anche tramite familiari) e la riconducibilità dell’attività della srl a quella esercitata in proprio come forfettario. Poiché la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo proprio l’attività professionale dei soci, il requisito della riconducibilità è quasi sempre soddisfatto: il punto da verificare resta quindi il controllo.

    Due regole pratiche da ricordare:
    • La causa ostativa va verificata durante l’anno di applicazione del regime, non nell’anno precedente: se la partecipazione si acquisisce in corso d’anno e non viene rimossa entro il 31 dicembre, il forfettario decade dall’anno successivo
    • La semplice nuda proprietà di una quota, senza diritti di voto, non integra la causa ostativa, ma ogni situazione va analizzata nel concreto

    Vista la delicatezza della verifica, è opportuno farsi assistere prima di firmare qualsiasi atto: sbagliare qui significa dover ricalcolare IVA e imposte su un intero anno. Il CAF Centro Fiscale di Udine segue quotidianamente professionisti in questa fase di passaggio.

    Soglie del regime forfettario 2026: 85.000, 100.000 e 35.000 euro

    Prima di decidere se aggregarsi in una società tra professionisti è essenziale sapere esattamente dove si collocano i limiti del regime forfettario 2026. Sono tre numeri, e vanno tenuti distinti perché producono conseguenze molto diverse.

    Il primo è il limite di ricavi e compensi pari a 85.000 euro annui. Se lo superi restando sotto la seconda soglia, mantieni il regime forfettario per tutto l’anno in corso e passi al regime ordinario dall’anno successivo. Hai quindi il tempo di organizzare il passaggio con calma.

    Il secondo è la soglia di uscita immediata di 100.000 euro. Se superi questo importo, l’uscita dal regime avviene nello stesso anno, con effetto immediato: da quel momento devi applicare l’IVA sulle operazioni e sei tenuto al ricalcolo dell’IVA sull’intero periodo. È lo scenario più scomodo, ed è anche il più frequente campanello d’allarme che spinge un professionista a strutturarsi.

    Il terzo numero riguarda i redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente: il limite è di 35.000 euro per il 2025 e per il 2026. Se nell’anno precedente hai percepito più di 35.000 euro di stipendio o pensione, non puoi accedere né restare nel forfettario (salvo che il rapporto di lavoro sia cessato). Attenzione: molte fonti online riportano ancora 30.000 euro, che era il limite in vigore fino al 2024 ed è oggi superato per questi due anni.

    Ricordiamo infine i parametri di calcolo:

    • Imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di nuova attività al ricorrere dei requisiti di legge. L’imposta sostitutiva è una tassa unica che prende il posto di IRPEF, addizionali e IRAP
    • Coefficiente di redditività del 78% per le attività professionali: si tassa il 78% dei compensi incassati, il restante 22% è considerato forfettariamente come costi
    • Limite di 20.000 euro lordi per spese di lavoro dipendente e collaboratori

    Se vuoi un quadro completo delle regole del regime agevolato, trovi tutti i dettagli nella nostra guida al commercialista online per il forfettario 2026 e nell’approfondimento sul regime forfettario per il geometra.

    Quando conviene uscire dal forfettario e aprire una STP

    Non esiste una risposta valida per tutti, ma esistono segnali chiari che indicano quando la partita IVA individuale in regime agevolato ha esaurito la sua funzione e conviene valutare una società tra professionisti o uno studio associato.

    Il primo segnale è la vicinanza alle soglie: se i compensi si stanno avvicinando agli 85.000 euro e la tendenza è in crescita, è il momento di pianificare, non di aspettare. Il secondo è il peso dei costi reali. Nel forfettario le spese non si deducono: si applica il coefficiente di redditività del 78% e basta. Se tra affitto dello studio, collaboratori, software, attrezzature e assicurazione i costi effettivi superano stabilmente il 22% dei compensi, il regime agevolato sta lavorando contro di te.

    I vantaggi del passaggio a una struttura associata sono principalmente:

    • Deducibilità dei costi reali, senza forfetizzazioni: ogni euro documentato abbatte il reddito imponibile
    • Detrazione dell’IVA sugli acquisti, che nel forfettario resta un costo puro
    • Capacità di gestire volumi elevati, commesse complesse e appalti pubblici
    • Condivisione di costi e responsabilità con gli altri soci e continuità dello studio nel tempo
    • Immagine professionale più solida verso clienti aziendali e pubbliche amministrazioni

    Gli svantaggi, però, vanno messi sul piatto con altrettanta onestà. Sui redditi bassi la tassazione ordinaria è più alta: un forfettario con imposta sostitutiva al 5% o al 15% difficilmente troverà convenienza immediata nel passaggio. Aumentano poi gli adempimenti contabili (registri IVA, liquidazioni periodiche, bilancio per le società di capitali), i costi di gestione e la complessità dei rapporti tra soci, che vanno regolati contrattualmente per evitare conflitti.

    Un esempio concreto aiuta. Supponiamo che Giulia, architetto, incassi 90.000 euro con 30.000 euro di costi reali documentati. Nel forfettario — dove comunque non potrebbe più restare — sarebbe tassata sul 78% dei compensi, cioè su circa 70.000 euro, ignorando del tutto i 30.000 euro di spese. In una struttura ordinaria quei costi verrebbero dedotti per intero. La società tra professionisti, in questi casi, non è una complicazione: è la risposta corretta a un’attività cresciuta. Se sei un architetto under 35 puoi confrontare la tua posizione anche con la guida su forfettario e Inarcassa per gli under 35.

    Adempimenti pratici dopo l’uscita dal regime forfettario

    Il passaggio dal forfettario a una società tra professionisti o a uno studio associato comporta una serie di adempimenti che è bene conoscere in anticipo, perché si concentrano tutti nei primi mesi.

    Il primo è il passaggio al regime IVA ordinario. Da quel momento ogni fattura emessa espone l’IVA al 22% (salvo le prestazioni esenti, come molte prestazioni sanitarie) e si acquisisce il diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti. Vanno tenuti i registri IVA e vanno effettuate le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, con relativo versamento tramite modello F24.

    Il secondo riguarda la fatturazione elettronica, ormai obbligatoria per tutti dal 2024, forfettari compresi. Cambia però la struttura dei documenti: niente più codice natura N2.2 e dicitura del regime agevolato, ma imponibile, aliquota IVA, contributo integrativo di cassa ed eventuale ritenuta. Per gestire questa fase in modo ordinato può essere utile un software dedicato come fatturazioneitalia.it, che semplifica l’emissione e la conservazione a norma.

    Il terzo punto è la ritenuta d’acconto, e qui c’è una differenza sostanziale. Il forfettario non subisce ritenute sui propri compensi; nello studio associato, invece, le prestazioni rese verso imprese, professionisti e sostituti d’imposta scontano la ritenuta d’acconto del 20% prevista dall’art. 25 del DPR 600/1973, che il committente trattiene e versa per conto del percipiente. La società tra professionisti, al contrario, non subisce la ritenuta: qualunque sia la forma societaria adottata (srl, spa, snc o sas) produce reddito d’impresa e le sue fatture restano fuori dall’ambito dell’art. 25 del DPR 600/1973, come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 7 maggio 2018. La ritenuta è un anticipo di imposta: non un costo, ma una liquidità che resta ferma fino alla dichiarazione.

    Restano poi gli adempimenti strutturali:

    • Iscrizione o conferma presso la cassa di categoria (Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ENPAP) oppure alla Gestione Separata INPS per chi non ha una cassa
    • Tenuta della contabilità, ordinaria o semplificata secondo i limiti di legge, e conservazione dei documenti
    • Comunicazioni all’albo professionale per la sezione speciale, in caso di STP
    • Eventuale rettifica della detrazione IVA sui beni e servizi acquistati nel periodo forfettario

    Sono passaggi tecnici in cui un errore di impostazione iniziale si trascina per anni. Farsi seguire da un professionista fin dalla costituzione evita di dover rimettere mano a tutto dopo il primo controllo. Il nostro team assiste i professionisti del Friuli Venezia Giulia sia in ufficio a Udine sia online in tutta Italia: Contattaci per fissare un appuntamento.

    Passare da una partita IVA individuale a una società tra professionisti o a uno studio associato è una scelta strategica che incide su imposte, contributi, adempimenti e sul modo stesso di lavorare nei prossimi anni. Non esiste una soluzione migliore in assoluto: esiste quella giusta per i tuoi numeri, per la tua professione e per il tuo progetto di crescita. Le soglie del regime forfettario 2026 — 85.000 euro, 100.000 euro e 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente — sono il punto di partenza, ma la valutazione vera si fa confrontando tassazione ordinaria, costi reali deducibili, contributi di cassa e obiettivi dello studio.

    Se stai valutando di costituire una società tra professionisti, di entrare in uno studio associato o semplicemente di capire se e quando uscire dal forfettario, non affidarti a calcoli approssimativi: una simulazione fatta bene può valere migliaia di euro all’anno. I nostri esperti analizzano la tua situazione, confrontano gli scenari e ti accompagnano in tutti i passaggi, dalla costituzione agli adempimenti IVA e previdenziali. Ti forniamo un preventivo personalizzato senza impegno.

    Hai bisogno di assistenza per la società tra professionisti o per l’uscita dal regime forfettario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio in Viale Tullio 13 che online in tutta Italia. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121 per prenotare un appuntamento.

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    Domande Frequenti sulla Società tra Professionisti

    Un socio di società tra professionisti può restare in regime forfettario?

    Nella quasi totalità dei casi no. L’art. 1, comma 57, lettera d) della L. 190/2014 esclude dal forfettario chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure controlla una srl con attività riconducibile a quella svolta in proprio. Poiché la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l’attività dei soci, la riconducibilità è quasi sempre verificata. Prima di entrare in una STP è indispensabile una verifica personalizzata della tua posizione.

    Qual è la differenza tra STP e studio associato dal punto di vista fiscale?

    La società tra professionisti produce reddito d’impresa: se è una srl o una spa paga l’IRES al 24% più IRAP, se è una società di persone imputa il reddito ai soci per trasparenza. Lo studio associato, invece, non è una società commerciale: ai sensi dell’art. 5 del TUIR produce reddito di lavoro autonomo, imputato per trasparenza agli associati in base alle quote e tassato con l’IRPEF personale.

    Chi paga il contributo integrativo nelle fatture di una STP?

    Sulle fatture emesse dalla società tra professionisti si applica il contributo integrativo della cassa di appartenenza del socio che ha eseguito la prestazione: Inarcassa per architetti e ingegneri, Cassa Geometri (CIPAG) per i geometri, ENPAM per i medici, ENPAP per gli psicologi. Il contributo è addebitato al cliente in fattura e riversato alla cassa. Per questo l’atto costitutivo deve indicare chiari criteri di designazione del socio incaricato.

    Quali sono le soglie del regime forfettario 2026?

    Il limite di ricavi e compensi è di 85.000 euro: superandolo si esce dal regime dall’anno successivo. Oltre 100.000 euro l’uscita è immediata nello stesso anno, con ricalcolo dell’IVA. Il limite di redditi da lavoro dipendente o assimilati dell’anno precedente è di 35.000 euro per il 2025 e per il 2026 (non 30.000, valore ormai superato). L’imposta sostitutiva è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di nuova attività.

    Quanti soci professionisti servono in una società tra professionisti?

    Non è previsto un numero minimo fisso di soci (salvo per la cooperativa, che ne richiede almeno tre), ma è obbligatorio che i soci professionisti iscritti all’albo rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. I soci non professionisti possono partecipare solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Se la proporzione viene meno e non si ripristina entro sei mesi, la società viene cancellata dall’albo.

    Il codice ATECO determina a quale cassa previdenziale iscriversi?

    No. La classificazione oggi in vigore è l’ATECO 2025, operativa per gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025, e serve a inquadrare statisticamente l’attività. L’iscrizione all’albo e alla cassa di previdenza dipende dalla professione esercitata e dall’albo di appartenenza, non dal codice comunicato all’Agenzia delle Entrate. Un professionista senza cassa di categoria versa alla Gestione Separata INPS, dove non esiste alcuna riduzione contributiva del 35%.

    Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.


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      Alexandra Bala
      04/09/2026
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      ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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      paolino servidio
      03/09/2026
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      Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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      01/09/2026
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      Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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      Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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      07/08/2026
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      Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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      Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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      Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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