Fisioterapisti, Osteopati, PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariOsteopata vs fisioterapista: differenze e regime fiscale 2026Aggiornamento del 4 settembre 2026 – RettificaAliquota della Gestione Separata INPS 2026 rettificata: 26,07% (24% per pensionati o già assicurati altrove), circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026; una versione precedente riportava il 26,23%. Corretto anche il codice ATECO del fisioterapista: 86.95.00 (ATECO 2025, dal 1° aprile 2025). Vedi la guida ai contributi previdenziali dei fisioterapisti (Gestione Separata INPS).Osteopata vs fisioterapista: differenze e regime fiscale 2026Osteopata e fisioterapista sono due figure professionali spesso confuse dai pazienti, ma con profili normativi, albi professionali, codici ATECO e gestione fiscale distinti. Con l’entrata in vigore della Legge 3/2018 (che ha riconosciuto l’osteopatia come professione sanitaria) e le evoluzioni normative successive, le differenze si sono chiarite ulteriormente. Questa guida analizza le due figure dal punto di vista fiscale e previdenziale per il 2026.Il fisioterapista: professione sanitaria storicaIl fisioterapista e’ una delle professioni sanitarie piu’ consolidate in Italia, regolamentata dal DM Sanita’ 14 settembre 1994 n. 741 (profilo professionale del fisioterapista). E’ iscritto all’Ordine TSRM e PSTRP (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione).Albo: Ordine TSRM e PSTRP – sezione FisioterapistiLaurea: Fisioterapia L/SNT2 (triennale abilitante)Codice ATECO: 86.90.21 – Attivita’ dei fisioterapistiCassa previdenziale: Gestione Separata INPS (nessuna cassa autonoma per fisioterapisti)Competenza: riabilitazione fisica, trattamento delle disfunzioni del movimento con tecniche manuali, strumentali e fisicheL’osteopata: professione riconosciuta dalla Legge 3/2018L’osteopatia e’ stata riconosciuta come professione sanitaria dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonche’ disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie”), all’art. 4 e seguenti. Il relativo Ordine professionale degli osteopati e’ stato istituito successivamente.Prima del riconoscimento, gli osteopati erano iscritti a vario titolo in elenchi speciali o esercitavano senza albo specifico. Con la Legge 3/2018 e i decreti attuativi:Albo: Ordine professionale degli osteopati (istituito con DM attuativi della L. 3/2018)Requisiti formativi: percorso formativo universitario o riconosciuto equivalente definito dai decreti attuativiCodice ATECO: 86.90.29 – Altre attivita’ paramediche indipendenti NCA (nella classificazione vigente)Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS (in assenza di cassa autonoma riconosciuta a pieno regime)Competenza: approccio osteopatico alla salute, manipolazioni del sistema muscolo-scheletrico, fasciale e visceraleDifferenze nei codici ATECOIl codice ATECO determina il coefficiente di redditivita’ nel regime forfettario e, in parte, l’appartenenza alla gestione previdenziale:FiguraCodice ATECODescrizioneCoefficiente forfettarioFisioterapista86.90.21Attivita’ dei fisioterapisti78%Osteopata86.90.29Altre attivita’ paramediche indipendenti NCA78%Entrambi applicano il coefficiente del 78% nell’allegato alla Legge 190/2014 per le attivita’ sanitarie paramediche.Sistema Tessera Sanitaria: obblighi per osteopata e fisioterapistaEntrambe le figure sono tenute alla trasmissione dei dati al Sistema TS (Tessera Sanitaria) per le prestazioni erogate a pazienti privati che sono detraibili al 19% (spese sanitarie, art. 15 TUIR):Scadenze semestrali: 31 gennaio (per secondo semestre anno precedente) e 30 settembre (per primo semestre anno corrente)Dati da trasmettere: codice fiscale paziente, data documento fiscale, importo, tipo spesaPortale: sistemats.it con credenziali SPID/CNS/CIEEsonero fattura elettronica: per i forfettari che trasmettono al sistema TS, le ricevute/fatture verso pazienti privati possono restare in forma cartaceaRegime forfettario per osteopati e fisioterapistiLe condizioni di accesso al regime forfettario sono le stesse per entrambe le figure:Ricavi annui non superiori a 85.000 euroAssenza delle cause di esclusione previste dalla Legge 190/2014Esenzione IVA per prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/1972 (applicabile sia a fisioterapisti che a osteopati riconosciuti)Calcolo imposta per fisioterapista forfettario (esempio)Ricavi: 45.000 euroReddito imponibile: 45.000 x 78% = 35.100 euroImposta sostitutiva 15%: 35.100 x 15% = 5.265 euroContributi GS INPS 26,07%: 35.100 x 26,07% = 9.151 euro (circa)Deduzione contributi da reddito: si (i contributi previdenziali abbassano la base imponibile del forfettario)Contributi previdenziali: Gestione Separata INPS per entrambiSia osteopati che fisioterapisti liberi professionisti versano alla Gestione Separata INPS:Aliquota 2026: 26,07% (circolare INPS n. 8/2026) per professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria (es. dipendenti che hanno gia’ copertura INPS da lavoro subordinato pagano aliquota ridotta)Base di calcolo: reddito imponibile (per forfettari: ricavi x 78%)Scadenze: acconto 40% entro 30 giugno; acconto 60% entro 30 novembre; saldo con dichiarazioneRiepilogo comparativoCaratteristicaFisioterapistaOsteopataAlbo professionaleOrdine TSRM e PSTRPOrdine Osteopati (ex L. 3/2018)LaureaL/SNT2 triennale abilitantePercorso ex decreti attuativi L. 3/2018ATECO86.95.00 (dal 1° aprile 2025; prima 86.90.21)86.90.29Coefficiente forfettario78%78%Cassa previdenzialeGestione Separata INPSGestione Separata INPSAliquota GS INPS 202626,07%26,07%Sistema TSObbligatorioObbligatorio (se prestazioni detraibili)IVA prestazioni sanitarieEsente art. 10 DPR 633/72Esente art. 10 DPR 633/72 (se riconosciuto)FAQL’osteopata puo’ anche essere fisioterapista?Si’. Molti professionisti hanno entrambe le qualifiche: laurea in fisioterapia (L/SNT2) e formazione osteopatica riconosciuta. In questo caso sono iscritti a entrambi gli albi e possono scegliere il codice ATECO piu’ appropriato alla loro attivita’ prevalente.Le sedute di osteopatia sono detraibili al 19%?Dipende. Con il riconoscimento ex Legge 3/2018, le prestazioni di osteopati iscritti all’albo riconosciuto con finalita’ terapeutiche rientrano tra le spese sanitarie detraibili, a condizione che i dati vengano trasmessi al Sistema TS. Si consiglia di verificare i chiarimenti piu’ recenti dell’Agenzia delle Entrate sul tema.Un fisioterapista dipendente del SSN puo’ anche fare il libero professionista?Si’, se non ci sono clausole di esclusiva nel contratto collettivo applicato. In questo caso versera’ contributi INPS sia come dipendente (tramite il datore di lavoro) sia come libero professionista alla Gestione Separata (con aliquota ridotta, di solito intorno al 24% per chi ha gia’ copertura previdenziale obbligatoria).ConclusioneOsteopata e fisioterapista condividono molti aspetti fiscali (coefficiente 78%, Gestione Separata INPS, sistema TS, esenzione IVA), ma si differenziano per albo professionale e codice ATECO. Con il riconoscimento della Legge 3/2018, gli osteopati hanno ora un quadro normativo piu’ chiaro che consente una gestione fiscale pienamente regolare.Luglio 19, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Notizia-fiscali-.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-19 17:00:002026-09-04 12:15:31Osteopata vs fisioterapista: differenze e regime fiscale 2026
PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO, Professionisti SanitariPartita IVA TSRM tecnico radiologia 2026: regime, contributi e fatturazionePartita IVA TSRM tecnico di radiologia medica 2026: regime fiscale, contributi e fatturazioneIl TSRM — Tecnico Sanitario di Radiologia Medica e’ una professione sanitaria regolamentata dalla Legge 251/2000 e soggetta all’Ordine TSRM PSTRP (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione) istituito dalla Legge 3/2018. Nonostante il riconoscimento ordinistico, il TSRM non ha una cassa previdenziale di categoria dedicata: i contributi vanno versati alla Gestione Separata INPS.Questa guida e’ pensata per i TSRM che valutano o hanno gia’ avviato l’attivita’ libero-professionale parallela o esclusiva rispetto al lavoro dipendente SSN. Chiarisce il codice ATECO corretto, le aliquote contributive 2026, il regime fiscale piu’ conveniente e gli obblighi di fatturazione specifici del settore sanitario.Il TSRM: chi e’ e cosa fa da libero professionista Il TSRM opera nel campo della diagnostica per immagini (radiologia, TC, risonanza magnetica, ecografia), della radioterapia e della medicina nucleare. E’ responsabile dell’esecuzione degli esami strumentali prescritti dal medico radiologo, nel rispetto dei protocolli di radioprotezione e delle normative sulla sicurezza delle radiazioni ionizzanti.Come libero professionista, il TSRM tipicamente opera:In convenzione con studi radiologici privati o poliambulatoriCome sostituto di TSRM dipendenti in strutture privateIn consulenza per strutture che non hanno TSRM dipendenti (es. ambulatori osteopatici, studi odontoiatrici con RX)In libera professione presso strutture accreditate con il SSN (intramoenia allargata)A differenza del fisioterapista o dello psicologo, il TSRM raramente opera in modo del tutto autonomo verso il paziente finale: ha quasi sempre un medico radiologo di riferimento per i refertati. Questo non cambia la qualificazione fiscale: la prestazione tecnica del TSRM e’ comunque una prestazione sanitaria ai fini IVA e Sistema TS.Codice ATECO per il TSRM libero professionista Il codice ATECO corretto per il TSRM che esercita come libero professionista e’:Codice ATECODescrizioneCoefficiente forfettario86.90.29Altre attivita’ paramediche NCA78%Il coefficiente del 78% si applica a tutte le professioni sanitarie, tecnico-scientifiche e assimilate nel regime forfettario. Questo significa che il TSRM in forfettario calcola l’imposta sostitutiva sull’imposta del 78% dei suoi compensi, non sull’intero importo fatturato.Regime forfettario per il TSRM: parametri 2026 Il regime forfettario e’ la scelta ottimale per la maggioranza dei TSRM che avviano la libera professione. I parametri chiave 2026:Soglia ricavi: fino a 85.000 euro/anno nell’anno precedenteUscita immediata: se si superano 100.000 euro nello stesso annoCausa ostativa dipendente: reddito da lavoro dipendente anno precedente superiore a 35.000 euro (L. 207/2024 — soglia elevata da 30.000 a 35.000 dal 2025)Coefficiente redditività: 78%Imposta sostitutiva: 15% (5% startup per i primi 5 anni)Caso tipico TSRM dipendente SSN + libera professione: un TSRM che lavora in ospedale con stipendio di 28.000 euro lordi + 15.000 euro di compensi da libera professione. Stipendio inferiore a 35.000 euro → nessuna causa ostativa → puo’ adottare il forfettario per la P.IVA. Reddito forfettario: 15.000 x 78% = 11.700 euro. Imposta sostitutiva: 1.755 euro (15%). Contributi GS INPS: 24% su 11.700 = 2.808 euro (aliquota ridotta perche’ ha gia’ INPS dipendenti).Contributi previdenziali TSRM: Gestione Separata INPS Il TSRM libero professionista non ha una cassa di categoria: i contributi si versano alla Gestione Separata INPS. Aliquote 2026:26,07% per TSRM con sola Partita IVA (nessuna altra copertura)24% per TSRM dipendente SSN + P.IVA (ha gia’ INPS dipendenti)In regime forfettario e’ possibile optare per la riduzione del 35% dell’aliquota contributiva (L. 190/2014 c. 77). Con questa opzione l’aliquota effettiva scende a circa 16,95% (26,07% x 65%) o 15,60% (24% x 65%). La riduzione abbassa il costo contributivo corrente ma riduce il montante pensionistico futuro.I contributi GS INPS si versano con F24: acconti a giugno (40%) e novembre (60%), saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo. Per confronto con le altre professioni: Contributi previdenziali professioni sanitarie 2026.IVA e fatturazione per il TSRM Le prestazioni tecniche del TSRM (esecuzione di esami radiologici, TC, RM, ecografia, radioterapia) sono qualificabili come prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR 633/72, se rese da un professionista abilitato nell’esercizio di una professione sanitaria soggetta a vigilanza.In pratica:In regime ordinario: fattura senza IVA, codice natura N4 (esente art. 10 n. 18 DPR 633/72)In regime forfettario: fattura senza IVA, codice natura N2.2Fatture verso strutture radiologiche (non persone fisiche): obbligo fattura elettronica SDI, nessun obbligo Sistema TSPrestazioni verso persone fisiche: obbligo Sistema TS (codice SP) + documento commerciale o fattura SDI con tag TSNella pratica comune il TSRM libero professionista fattura principalmente a strutture (studi radiologici, poliambulatori), non direttamente al paziente. In questo caso l’obbligo Sistema TS non si attiva per le sue fatture (le trasmette la struttura). Ma se ha pazienti privati diretti, l’obbligo TS e’ suo.L’Ordine TSRM PSTRP (Legge 3/2018) La Legge 3/2018 ha istituito gli ordini professionali per 17 professioni sanitarie che ne erano prive, tra cui il TSRM. L’ordine di riferimento e’ l’Ordine TSRM PSTRP (che accorpa TSRM, Tecnici di Laboratorio Biomedico, Tecnici di Neurofisiopatologia, Tecnici Ortopedici, Logopedisti, Podologi, Ortottisti, Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, Educatori Professionali, Tecnici della Prevenzione, Dietisti).L’iscrizione all’albo e’ prerequisito per l’esercizio legale della professione, inclusa la libera professione. Per aprire la P.IVA da TSRM occorre essere regolarmente iscritti all’albo TSRM PSTRP della provincia di appartenenza.Dipendente SSN vs libero professionista: differenze pratiche AspettoTSRM dipendente SSNTSRM libero professionistaPrevidenzaINPS dipendenti (pensione SSN)GS INPS (26,07% o 24%)IVANon si applica (non fattura)N4 (ordinario) o N2.2 (forfettario)OrariContratto CCNL Comparto Sanita’AutonomoRischio economicoStipendio fissoVariabile con commesseIntramoeniaPossibile con autorizzazioneN/ARC professionaleCoperta dall’azienda SSNObbligatoria personale (L. 24/2017)Il TSRM puo’ cumulare attivita’ dipendente SSN e libera professione, con il limite della causa ostativa forfettario (reddito dipendente < 35.000 euro per mantenere il forfettario) e dei vincoli contrattuali del CCNL sanitario sull'attivita' extramuraria.Domande frequenti Devo iscrivermi all’albo TSRM PSTRP prima di aprire la P.IVA?Si. L’iscrizione all’albo TSRM PSTRP e’ obbligatoria per l’esercizio legale della professione, inclusa la libera professione. Senza iscrizione non si puo’ esercitare e non si ha la copertura legale per applicare l’esenzione IVA sanitaria.La struttura per cui lavoro mi chiede di aprire P.IVA: e’ legale?La richiesta e’ legale se il rapporto di lavoro e’ genuinamente autonomo (orari variabili, compenso a prestazione, assenza di vincolo gerarchico continuativo). Se invece si tratta di un rapporto parasubordinato mascherato da P.IVA (orari fissi, dipendenza gerarchica, continuita’ esclusiva), si e’ in presenza di un rapporto di lavoro subordinato mascherato, che espone la struttura a sanzioni. In caso di dubbio, consulta un consulente del lavoro.Posso avere più clienti contemporaneamente come TSRM libero professionista?Si. Il TSRM libero professionista puo’ lavorare per piu’ strutture contemporaneamente: piu’ studi radiologici, poliambulatori, cliniche private. Anzi, avere piu’ clienti e’ un indicatore di genuinita’ del rapporto di lavoro autonomo rispetto a rapporti monocommittenza che possono essere riqualificati come subordinati.Conclusione Il TSRM che apre la Partita IVA nel 2026 ha un percorso abbastanza lineare: ATECO 86.90.29, Gestione Separata INPS, regime forfettario quasi sempre conveniente nella fase iniziale, esenzione IVA per le prestazioni sanitarie. La complessita’ principale e’ nella gestione del cumulo con il lavoro dipendente SSN e nel rispetto della causa ostativa forfettario.Per apertura P.IVA, dichiarazione dei redditi e consulenza previdenziale come TSRM libero professionista, CAF Centro Fiscale offre supporto personalizzato. Richiedi un preventivo senza impegno.Leggi anche: Hub Professionisti Sanitari 2026, Partita IVA Fisioterapista, Contributi previdenziali sanitari, Partita IVA Logopedista.Richiedi preventivo gratuitoLuglio 18, 2026/0 Commenti/da Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2025/12/Partita-iva-regime-forfettario.png 924 1640 Andrea Damiani https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Andrea Damiani2026-07-18 09:00:002026-06-14 18:38:55Partita IVA TSRM tecnico radiologia 2026: regime, contributi e fatturazione