Regime forfettario 2026: tutto sui limiti e i controlli automatici

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Regime forfettario 2026: rischi e controlli automatici

Per le partite IVA in regime forfettario il mese di dicembre è il momento cruciale per effettuare tutti i
controlli di fine anno e capire se sarà possibile continuare ad applicare la flat tax nel 2026.
I verifiche riguardano in particolare ricavi e compensi, redditi da lavoro dipendente e pensione,
oltre alle spese per dipendenti e collaboratori e alle diverse cause ostative che possono
far perdere il regime agevolato.

Un’attenta analisi dei dati entro il 31 dicembre consente di evitare errori e brutte sorprese, come l’uscita forzata dal
regime forfettario con passaggio alla tassazione ordinaria, spesso molto più onerosa
per i professionisti e le piccole imprese.

Limite di ricavi e compensi per il regime forfettario: soglia 85.000 e 100.000 euro

Il primo controllo da effettuare a fine anno per le partite IVA in regime forfettario riguarda il
limite di ricavi e compensi percepiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.
Per poter applicare il regime forfettario nel 2026, occorre rispettare la soglia di
85.000 euro.

Se il totale di ricavi e compensi supera questo limite, si presentano due scenari distinti:

  • Se il totale è superiore a 85.000 euro ma inferiore a 100.000 euro,
    si perde il regime forfettario a partire dall’anno successivo, cioè dal 2026.
    In pratica, il contribuente potrà usare ancora il forfettario per il 2025, ma dal 1° gennaio 2026 passerà
    al regime ordinario.
  • Se invece nel corso dell’anno si supera la soglia “antielusione” di
    100.000 euro, la fuoriuscita dal regime forfettario è
    immediata e la flat tax cessa di applicarsi già nel 2025.

Per questo è fondamentale monitorare con precisione l’andamento di fatturato e
incassi durante tutto l’anno, con un controllo puntuale a dicembre, così da non oltrepassare
inavvertitamente le soglie che determinano l’accesso o l’uscita dalla flat tax 2026.

Regime forfettario e criterio di cassa: contano solo gli incassi

Nella verifica della soglia di 85.000 euro, il regime forfettario segue il
criterio di cassa. Questo significa che, ai fini del conteggio, rilevano esclusivamente i
ricavi e compensi effettivamente incassati nell’anno, indipendentemente dalla data di emissione della fattura.

Ad esempio, una fattura emessa il 28 dicembre 2025 ma incassata nel gennaio 2026
non verrà considerata ai fini del limite di 85.000 euro per il 2025, ma peserà sul
calcolo del limite per il 2026. Viceversa, una fattura emessa a fine 2024 e incassata nel 2025 rientra
nel conteggio dei ricavi 2025.

Capire bene la logica del criterio di cassa è essenziale per evitare errori nella stima del
fatturato utile a mantenere il regime forfettario e la flat tax.

Redditi da lavoro dipendente e pensione: limite 35.000 euro per la flat tax 2026

Oltre ai ricavi e compensi della partita IVA, è necessario verificare anche la presenza di
redditi da lavoro dipendente o di pensione. Per mantenere il
regime forfettario nel 2026, il contribuente non deve superare il limite di
35.000 euro di redditi da lavoro o pensione percepiti nell’anno precedente.

Il limite ordinario dei 30.000 euro è stato infatti elevato a 35.000 euro e la soglia
risulta confermata anche per il 2026. Il riferimento è ai redditi da lavoro dipendente e pensione
percepiti nell’anno, al netto degli oneri deducibili, ma senza tenere conto delle somme
sottoposte a tassazione separata.

La verifica non è necessaria se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso del 2025 e nel medesimo
anno non sono stati percepiti ulteriori redditi di lavoro dipendente o redditi di pensione. In tutti gli altri casi,
il superamento del limite comporta la perdita della flat tax e l’uscita dal
regime forfettario.

Spese per dipendenti e collaboratori: tetto massimo 20.000 euro

Un altro controllo fondamentale di fine anno riguarda le spese per dipendenti e collaboratori.
Il regime forfettario prevede infatti un limite massimo di 20.000 euro annui per le
spese sostenute per forza lavoro, superato il quale non è più possibile mantenere la
flat tax nell’anno successivo.

Nel calcolo rientrano tutte le somme corrisposte a:

  • dipendenti;
  • collaboratori a vario titolo;
  • lavoratori a progetto;
  • altri soggetti che prestano la propria attività con forme assimilabili al lavoro dipendente.

Questa regola serve a garantire che il regime forfettario resti uno strumento pensato per
micro imprese e professionisti con una struttura ridotta, escludendo realtà con
organizzazione complessa e costi del personale elevati.

Cause ostative al regime forfettario: ex datore di lavoro, società e partecipazioni

I controlli di fine anno per la flat tax 2026 non si fermano ai limiti numerici di
ricavi, redditi e spese, ma riguardano anche le cause ostative previste dalla normativa.

Tra le principali:

  • La prevalenza dei compensi derivanti da attività svolta nei confronti dell’ex datore di lavoro
    (o soggetti a esso riconducibili) nei due anni precedenti. Se oltre il 50 per cento dei compensi
    della partita IVA deriva dall’ex datore di lavoro, di norma non si può applicare il regime forfettario.
  • La partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari con attività
    riconducibili a quella svolta come persona fisica.
  • Il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata (SRL) o associazioni in
    partecipazione che svolgono attività economiche riconducibili a quella esercitata individualmente.

Questi elementi vanno monitorati con attenzione, perché possono determinare l’esclusione dal
regime forfettario anche in presenza di limiti di ricavi e spese formalmente rispettati.

Checklist pratica dei controlli di fine anno per il regime forfettario

Per gestire correttamente i controlli di fine anno e verificare la possibilità di applicare la
flat tax nel 2026, è utile seguire una semplice checklist operativa:

  • Calcolare tutti i ricavi e compensi incassati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e verificare
    il rispetto del limite di 85.000 euro e della soglia 100.000 euro “antielusione”.
  • Controllare i redditi da lavoro dipendente e pensione percepiti nell’anno precedente,
    verificando il limite di 35.000 euro.
  • Sommare tutte le spese per dipendenti e collaboratori sostenute nel 2025 e verificare la soglia
    di 20.000 euro.
  • Analizzare eventuali rapporti con ex datori di lavoro per verificare la prevalenza dei compensi.
  • Verificare la presenza di partecipazioni in società o il controllo di SRL con attività
    riconducibili a quella svolta a titolo individuale.

Questi passaggi permettono di avere un quadro completo e aggiornato della propria posizione rispetto al
regime forfettario e alla flat tax.

Rischi, sanzioni e conseguenze in caso di errori

Ignorare o sottovalutare i controlli di fine anno può comportare conseguenze rilevanti in
termini di accertamenti fiscali, sanzioni e recupero imposte. L’applicazione del
regime forfettario in assenza dei requisiti può portare l’Agenzia delle Entrate a:

  • recuperare le imposte non versate applicando la tassazione ordinaria in luogo della
    flat tax;
  • irrogare sanzioni e interessi per utilizzo indebito del regime agevolato;
  • effettuare controlli incrociati su fatturato, rapporti di lavoro, partecipazioni societarie e
    flussi bancari.

Per questo è opportuno muoversi in modo prudente e documentato, mantenendo sempre traccia delle verifiche
effettuate su ricavi, redditi e spese.

Consigli finali e importanza della consulenza fiscale

I controlli di fine anno sul regime forfettario sono un passaggio fondamentale per chi
vuole continuare ad applicare la flat tax nel 2026 in sicurezza. Le regole su
ricavi e compensi, redditi da lavoro dipendente, pensione,
spese per dipendenti e collaboratori e cause ostative sono numerose e in continua evoluzione.

Per evitare errori nella gestione del regime forfettario e ridurre il rischio di
accertamenti fiscali, è spesso consigliabile affidarsi a una consulenza fiscale specializzata,
in grado di:

  • verificare il rispetto di tutti i requisiti per la flat tax 2026;
  • simulare il confronto tra regime forfettario e regime ordinario in ottica di risparmio fiscale;
  • supportare il contribuente nella corretta gestione di fatture, incassi e adempimenti fiscali.

Un controllo accurato oggi permette di affrontare il 2026 con maggiore serenità, evitando di perdere i vantaggi della flat tax e mantenendo la propria attività in un contesto di piena
regolarità fiscale.

Regime Forfettario 2026 limiti e controlli

I contribuenti in regime forfettario potrebbero dover fare i conti con una novità tutt’altro che gradita: la possibile eliminazione del vantaggio legato alla riduzione dei termini di accertamento fiscale. Da anni questa agevolazione rappresentava uno dei benefici meno noti — ma molto concreti — del regime agevolato. Oggi, tra proposte normative, orientamenti dell’Agenzia delle Entrate e nuovi obblighi di fatturazione elettronica, lo scenario sta cambiando in modo significativo. In questo articolo analizziamo tutto quello che devi sapere: cos’è la riduzione dei termini, perché rischia di scomparire, e cosa puoi fare per tutelarti.

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Cos’è la riduzione dei termini di accertamento nel regime forfettario

Prima di capire cosa rischia di cambiare, è fondamentale spiegare cos’è questo beneficio e perché era così importante per chi ha una partita IVA in regime forfettario.

In linea generale, l’Agenzia delle Entrate ha il potere di accertare le dichiarazioni fiscali dei contribuenti entro determinati limiti di tempo. Se questo termine scade senza che l’ufficio abbia notificato un avviso di accertamento, il contribuente è al sicuro: non può più essere contestato per quell’annualità.

Per la generalità dei contribuenti, la regola ordinaria prevede che l’Agenzia delle Entrate possa accertare le dichiarazioni dei redditi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata (art. 43 del DPR 600/1973). In caso di omessa dichiarazione, il termine si allunga fino al settimo anno successivo.

Per i contribuenti che emettono fatture elettroniche e rispettano determinati obblighi di trasparenza, invece, era prevista una riduzione di questi termini: la legge consentiva di abbattere di due anni sia il termine ordinario sia quello in caso di omessa dichiarazione. Tradotto in pratica: invece di cinque anni ordinari, il fisco avrebbe avuto solo tre anni per accertare la dichiarazione.

Per i forfettari che adottavano la fatturazione elettronica — seppur non obbligatoria fino al 2024 — la norma riconosceva questa riduzione biennale come incentivo alla trasparenza digitale. Era una forma di riconoscimento per chi si mostrava collaborativo con il fisco.

La normativa di riferimento: articolo 3 del D.Lgs. 127/2015

La riduzione biennale dei termini di accertamento trova la sua base normativa nell’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (il decreto sulla fatturazione elettronica). La disposizione stabilisce che, per i soggetti che documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi mediante fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI), i termini ordinari di accertamento sono ridotti di due anni.

Questa norma era stata pensata come incentivo all’adozione volontaria della fatturazione elettronica, in un periodo in cui l’obbligo generalizzato ancora non esisteva. Il legislatore aveva immaginato un meccanismo premiante: più il contribuente è trasparente e documentato, meno anni il fisco ha a disposizione per controllarlo.

Dal 1° gennaio 2024, però, la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria anche per i contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014 art. 1 c. 54-89), eliminando in pratica la distinzione tra chi adottava la e-fattura volontariamente e chi era costretto a farlo. Questo ha aperto una questione interpretativa: se tutti sono obbligati alla fattura elettronica, ha ancora senso mantenere la riduzione dei termini come meccanismo premiale?

Perché i forfettari rischiano di perdere questo beneficio

Il problema nasce da un elemento specifico del regime forfettario che lo distingue dagli altri regimi fiscali: i contribuenti forfettari non registrano le operazioni IVA (non emettono fatture con IVA, non hanno diritto alla detrazione, non presentano la dichiarazione IVA annuale). Questo crea una incongruenza tecnica con la norma del D.Lgs. 127/2015.

L’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito, in diverse risposte a interpelli e circolari, che la riduzione dei termini di accertamento presuppone non solo l’emissione di fatture elettroniche, ma anche che il contribuente garantisca la tracciabilità completa di tutte le operazioni, sia attive che passive. Per i forfettari, che non detraggono l’IVA sugli acquisti e quindi non registrano gli acquisti in senso IVA-rilevante, questa condizione è considerata parzialmente non soddisfatta da alcuni orientamenti interpretativi.

A questo si aggiunge la questione del concordato preventivo biennale (CPB): il D.Lgs. 13/2024 (poi modificato con il D.Lgs. 108/2024) ha introdotto per i forfettari la possibilità di aderire al concordato, accettando i redditi proposti dall’Agenzia delle Entrate in cambio di una sostanziale immunità da accertamenti. Per chi ha aderito al CPB, i termini di accertamento seguono regole specifiche, rendendo ancor più complessa la questione della riduzione biennale.

Il dibattito normativo in corso

Il tema è stato oggetto di discussione nell’ambito della riforma fiscale avviata con la Legge delega n. 111 del 9 agosto 2023, che ha dato vita a numerosi decreti legislativi di attuazione. In questo contesto, si è discusso di riallineare le regole per i forfettari agli standard degli altri contribuenti, eliminando alcune specificità che — pur nate come agevolazioni — avevano generato incertezze interpretative.

In particolare, i tecnici dell’Amministrazione finanziaria hanno sollevato il problema di un sistema in cui i forfettari godevano formalmente della riduzione dei termini sulla base della sola emissione di fatture elettroniche, senza però garantire la tracciabilità completa che la norma originariamente presupponeva. La proposta è quella di uniformare i termini di accertamento applicabili ai forfettari a quelli ordinari, rimuovendo il beneficio della riduzione biennale.

I termini di accertamento: prima e dopo la possibile modifica

Per comprendere concretamente l’impatto della possibile modifica, ecco un confronto chiaro tra la situazione attuale (con la riduzione) e quella futura (senza riduzione):

ScenarioCon riduzione biennale (attuale)Senza riduzione (possibile futuro)
Dichiarazione presentataTermine 3 anni dalla presentazioneTermine 5 anni dalla presentazione
Dichiarazione omessaTermine 5 anni dalla scadenzaTermine 7 anni dalla scadenza
Esempio: dich. 2024 (redditi 2023)Accertamento fino al 31/12/2027Accertamento fino al 31/12/2029
Anni di esposizione3 anni5 anni

Come si vede dalla tabella, la differenza è sostanziale: due anni in più durante i quali l’Agenzia delle Entrate potrebbe notificare un avviso di accertamento. Per un contribuente forfettario con ricavi annui che si avvicinano alla soglia degli 85.000 euro, questo allungamento del periodo di rischio può avere implicazioni concrete sulla gestione della documentazione e sulla conservazione delle prove.

Cosa significa concretamente per la tua partita IVA forfettaria

Se la norma dovesse cambiare — e l’evoluzione attuale del quadro normativo lascia pensare che questa sia una possibilità concreta — le conseguenze pratiche per i titolari di partita IVA in regime forfettario sarebbero le seguenti.

1. Conservazione dei documenti: cinque anni invece di tre

Il primo impatto riguarda l’obbligo di conservare tutta la documentazione fiscale. Fatture emesse, ricevute, contratti, estratti conto bancari: tutti questi documenti devono essere disponibili per rispondere a eventuali richieste dell’Agenzia delle Entrate. Con il termine ridotto a tre anni, molti forfettari si sentivano al sicuro dopo poco tempo. Con cinque anni, il periodo di rischio si allunga notevolmente.

Un esempio pratico: supponiamo che Marco, freelance in regime forfettario, abbia presentato la dichiarazione per l’anno d’imposta 2025 nel mese di ottobre 2026. Con la riduzione biennale, l’Agenzia delle Entrate avrebbe tempo fino al 31 dicembre 2029 per notificargli un accertamento. Senza la riduzione, il termine si sposta al 31 dicembre 2031. Due anni in più in cui Marco dovrà conservare tutta la documentazione e rispondere a eventuali richieste di chiarimenti.

2. Maggiore esposizione al rischio di accertamento

Un termine più lungo non significa automaticamente un rischio più alto di essere accertati. Tuttavia, l’allungamento del periodo durante il quale l’Agenzia può agire comporta statisticamente una maggiore probabilità di incorrere in controlli. Soprattutto per i forfettari che si avvicinano alla soglia di ricavi di 85.000 euro (il limite del regime agevolato stabilito dalla L. 190/2014), un controllo su più anni potrebbe rilevare situazioni di superamento del limite in un dato anno, con tutte le conseguenze fiscali del caso.

3. Impatto sul concordato preventivo biennale

Per i forfettari che hanno aderito o stanno valutando il concordato preventivo biennale, l’eliminazione della riduzione dei termini ha un’ulteriore implicazione: i periodi d’imposta non coperti dal CPB resteranno accertabili per cinque anni. Il CPB offre una protezione per i due anni di competenza, ma le annualità precedenti — già presentate senza concordato — seguirebbero i termini ordinari.

Il regime forfettario nel 2026: requisiti e limiti principali

Per contestualizzare meglio l’impatto di questa modifica, vale la pena ricordare le caratteristiche essenziali del regime forfettario 2026, così come definite dalla L. 190/2014 (art. 1, commi 54-89) e successivamente modificate:

  • Limite ricavi/compensi annui: 85.000 euro. Se si supera questa soglia, si resta nel forfettario per l’anno in corso ma si esce dall’anno successivo. Se si supera la soglia di 100.000 euro, si esce immediatamente con obbligo di ricalcolo IVA.
  • Causa ostativa lavoro dipendente: chi ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori a 35.000 euro nell’anno precedente non può accedere al forfettario (soglia elevata da 30.000 a 35.000 euro dalla L. 207/2024, Legge di Bilancio 2025, art. 1 c. 12).
  • Aliquota sostitutiva: 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività per le nuove partite IVA senza esercizio analogo nei 3 anni precedenti).
  • Coefficiente di redditività: varia dal 40% all’86% a seconda del codice ATECO. I professionisti (sanitari, tecnici, scientifici) applicano il coefficiente del 78%.
  • Spese personale: limite di 20.000 euro annui (ridotto da 30.000 a 20.000 dalla L. 207/2024).
  • Fatturazione elettronica: obbligatoria dal 1° gennaio 2024 per tutti i forfettari, senza distinzione di soglia di ricavi.

Questi parametri non cambiano con la potenziale modifica ai termini di accertamento. Quello che cambia è il periodo durante il quale l’Agenzia può verificare se questi parametri sono stati rispettati.

Accertamento fiscale nel regime forfettario: come funziona

Molti contribuenti forfettari pensano erroneamente di essere al riparo dagli accertamenti grazie alla semplicità del regime. In realtà, il forfettario è soggetto a controlli che possono riguardare diversi aspetti:

Cosa può verificare l’Agenzia delle Entrate

  • Superamento del limite di ricavi: l’Agenzia può verificare se i ricavi dichiarati corrispondono a quelli effettivi, attraverso l’incrocio con le fatture elettroniche emesse e ricevute tramite SdI.
  • Cause ostative non rispettate: ad esempio, partecipazione a società di persone o a SRL con controllo (diretto o indiretto), o percezione di redditi da lavoro dipendente oltre la soglia.
  • Errata applicazione del coefficiente di redditività: se il contribuente applica un coefficiente inferiore a quello corretto per il suo codice ATECO, il reddito imponibile è artificialmente ridotto.
  • Operazioni fittizie o irregolari: l’emissione di fatture senza una corrispondente prestazione reale è perseguibile anche nel regime forfettario.

Con termini di accertamento a cinque anni invece di tre, l’Agenzia avrebbe un orizzonte temporale più ampio per incrociare i dati e avviare eventuali contestazioni. Non si tratta di un rischio teorico: negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sul regime forfettario, anche grazie all’analisi automatizzata dei dati del Sistema di Interscambio.

Come tutelarsi: consigli pratici per i forfettari

Indipendentemente dall’esito della riforma normativa, ci sono alcune buone pratiche che ogni contribuente in regime forfettario dovrebbe adottare per essere sempre in regola e pronto a rispondere a eventuali controlli.

1. Conservazione scrupolosa dei documenti

Conserva tutte le fatture emesse e ricevute per almeno cinque anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Anche se la norma attuale prevede la riduzione a tre anni, è sempre prudente andare oltre il minimo obbligatorio. Includi nella conservazione: fatture elettroniche emesse (file XML e ricevute SdI), fatture e ricevute di acquisto, estratti conto bancari, contratti con clienti e fornitori, documentazione relativa a eventuali beni strumentali acquistati.

2. Monitoraggio costante dei ricavi

Tieni sempre sotto controllo l’andamento dei tuoi ricavi nel corso dell’anno. Utilizza un semplice foglio di calcolo o uno dei tanti software di gestione disponibili per verificare mensilmente di non avvicinarti pericolosamente alla soglia degli 85.000 euro. Ricorda che il superamento della soglia durante l’anno ti costringerà a uscire dal forfettario dall’anno successivo, con un impatto significativo sulla pressione fiscale. Se noti che potresti superare la soglia, è il momento di consultare un professionista fiscale per pianificare il passaggio al regime ordinario in modo ottimale.

3. Gestione corretta della fatturazione elettronica

Dal 1° gennaio 2024, la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari. Assicurati di emettere fatture con il codice natura N2.2 (operazione non soggetta IVA per regime forfettario) e di inserire la dicitura obbligatoria prevista dall’art. 1 c. 58 L. 190/2014. Conserva le ricevute di accettazione del SdI per ogni fattura emessa e verifica che il software di fatturazione sia aggiornato ai formati richiesti (FatturaPA v1.2.2).

4. Affidarsi a un CAF per la dichiarazione dei redditi

La dichiarazione dei redditi per i forfettari si presenta sul Modello Redditi PF, quadro LM. Pur essendo relativamente semplice rispetto al regime ordinario, presenta aspetti che richiedono attenzione: il calcolo corretto del coefficiente di redditività, la gestione delle eventuali contribuzioni ridotte INPS, la compilazione degli acconti IRPEF. Un errore nella dichiarazione — anche in buona fede — può diventare un problema in sede di accertamento. Affidarsi a un CAF qualificato ti garantisce una dichiarazione corretta e assistenza in caso di controlli.

Il confronto con altri regimi: perché questa modifica preoccupa i forfettari

Per capire perché l’eventuale eliminazione della riduzione dei termini di accertamento sia particolarmente sentita dai forfettari, è utile confrontare la loro situazione con quella di un contribuente in regime ordinario.

Un lavoratore autonomo o un professionista in regime ordinario (IRPEF progressiva con IVA) ha già oggi termini di accertamento di cinque anni. Beneficia della riduzione biennale solo se ha adottato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ha ottenuto un punteggio elevato.

Il forfettario, invece, non è soggetto agli ISA e non ha possibilità di guadagnarsi benefici premiali attraverso la trasparenza degli ISA. La riduzione biennale dei termini di accertamento era, in questo senso, l’unico strumento premiale specifico per la sua categoria. Rimuoverlo significherebbe aumentare la pressione di controllo sul forfettario, portandola allo stesso livello del regime ordinario ma senza le protezioni aggiuntive che gli ISA offrono ai contribuenti ordinari.

Aggiornamenti normativi: cosa monitorare nel 2026

La situazione normativa è ancora in evoluzione. Ecco i principali aggiornamenti da tenere d’occhio nel corso del 2026: i decreti attuativi della riforma fiscale (L. 111/2023) potrebbero ridefinire i termini anche per i forfettari; una circolare dell’Agenzia delle Entrate è attesa per chiarire l’applicazione della riduzione biennale ai forfettari dopo il 2024; il tema potrebbe essere inserito nella Legge di Bilancio 2027; eventuali sentenze della Corte di Giustizia Tributaria sull’interpretazione dell’art. 3 D.Lgs. 127/2015 per i forfettari potrebbero fare chiarezza.

Ti consigliamo di consultare il tuo consulente fiscale o il CAF per essere aggiornato sugli sviluppi e valutare insieme le strategie migliori per la tua situazione specifica.

Piano d’azione: cosa fare oggi

Indipendentemente da come si evolve la normativa, il momento migliore per organizzarsi è adesso. Ecco un piano d’azione concreto in cinque passi:

  1. Analisi degli anni aperti: calcola quali dichiarazioni degli anni scorsi sono ancora accertabili (sia con il termine ridotto che con quello ordinario) e verifica di avere tutta la documentazione disponibile.
  2. Archivio digitale: crea una cartella per ogni anno d’imposta con tutte le fatture elettroniche, gli estratti conto e le ricevute principali. L’ideale è un sistema di backup automatico su cloud.
  3. Verifica del codice ATECO: assicurati che il codice ATECO registrato alla Camera di Commercio corrisponda effettivamente alla tua attività principale e che il coefficiente di redditività applicato sia quello corretto.
  4. Controllo cause ostative: verifica ogni anno di non incorrere in nessuna delle cause ostative al regime forfettario (partecipazioni societarie, redditi da lavoro dipendente, ecc.).
  5. Consulenza professionale: prima della presentazione della dichiarazione dei redditi annuale, prenota un appuntamento con il CAF per una revisione completa della tua posizione fiscale.

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Domande frequenti (FAQ)

I forfettari sono già soggetti agli accertamenti fiscali ordinari?

Sì, i contribuenti in regime forfettario sono sempre stati soggetti a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. La riduzione biennale dei termini rappresentava un vantaggio, non un’esenzione dagli accertamenti. Con l’eventuale modifica normativa, i termini tornerebbero a quelli ordinari di cinque anni (o sette in caso di omessa dichiarazione), come per la generalità dei contribuenti.

La modifica si applicherà retroattivamente?

In linea generale, le modifiche ai termini di accertamento non possono avere effetto retroattivo su periodi d’imposta già chiusi. Se la norma cambia nel 2026, si applicherà probabilmente a partire dalle dichiarazioni presentate per l’anno d’imposta 2025. Le dichiarazioni precedenti continuerebbero a seguire i termini in vigore al momento della loro presentazione.

Chi ha aderito al CPB è protetto dagli accertamenti?

L’adesione al concordato preventivo biennale offre una protezione specifica per i due anni di competenza (2024-2025 o 2025-2026). Per gli anni non coperti dal CPB, i termini di accertamento seguono le regole ordinarie. Pertanto, l’eliminazione della riduzione biennale avrebbe comunque un impatto sulle annualità non coperte dal concordato.

Devo aspettarmi più controlli come forfettario?

Il piano di controlli dell’Agenzia delle Entrate per il 2026 prevede un’attenzione particolare ai contribuenti in regime forfettario che si avvicinano alla soglia di 85.000 euro. L’incrocio automatizzato dei dati del SdI permette di identificare facilmente i soggetti a rischio di superamento. Essere in regola con documentazione e dichiarazione è la migliore difesa.

Posso ancora beneficiare della riduzione biennale nel 2026?

Allo stato attuale (giugno 2026), la norma che prevede la riduzione biennale è ancora tecnicamente in vigore, anche se la sua applicazione ai forfettari è oggetto di discussione interpretativa. La situazione è in evoluzione: ti consigliamo di verificare gli aggiornamenti più recenti con il tuo consulente fiscale o contattando direttamente il CAF Centro Fiscale.

Conclusione: il regime forfettario cambia, ma resta conveniente

La possibile eliminazione della riduzione dei termini di accertamento per i forfettari rappresenta uno dei tanti aggiornamenti normativi che stanno ridefinendo il perimetro del regime agevolato. Tuttavia, è importante non drammatizzare: anche con termini di accertamento a cinque anni, il regime forfettario resta uno strumento fiscalmente conveniente per le partite IVA che rientrano nei requisiti previsti dalla L. 190/2014.

L’aliquota sostitutiva del 15% (o 5% per le start-up), la semplicità degli adempimenti, l’esclusione dall’IVA e dagli ISA, e la riduzione contributiva del 35% per artigiani e commercianti continuano a rendere questo regime molto vantaggioso rispetto al regime ordinario. Quello che cambia è la necessità di un’attenzione ancora maggiore alla correttezza e completezza della documentazione fiscale.

Se hai una partita IVA in regime forfettario e vuoi verificare la tua situazione fiscale alla luce di queste novità, il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione per una consulenza personalizzata. Puoi prenotare un appuntamento chiamando il numero 0432 1638640 o scrivendo su WhatsApp al 366 6018121.

regime forfettario partita iva

“Posso avere due partite IVA contemporaneamente?” e una delle domande piu frequenti che riceviamo al CAF Centro Fiscale di Udine. La risposta breve e chiara: no, una persona fisica puo avere una sola partita IVA. Pero esistono soluzioni alternative che permettono di gestire piu attivita diverse in regola con il Fisco.

In questa guida 2026 spieghiamo nel dettaglio la regola generale, perche non si possono avere due P.IVA distinte sullo stesso codice fiscale, quali sono le eccezioni reali (poche), come funzionano i codici ATECO multipli in una sola partita IVA, e analizziamo 5 casi pratici tra i piu ricorrenti: designer freelance + e-commerce, medico + affitti, avvocato + influencer, marito imprenditore + moglie professionista, P.IVA forfettaria + amministratore SRL.

Indice dei contenuti

  1. La regola generale: una sola partita IVA per persona fisica
  2. Perche non si possono avere due P.IVA distinte
  3. Cosa e possibile invece: le alternative legali
  4. Una partita IVA con piu codici ATECO: come funziona
  5. Caso 1: Designer freelance + e-commerce online
  6. Caso 2: Medico + affitti immobiliari
  7. Caso 3: Avvocato + influencer
  8. Caso 4: Marito imprenditore + moglie professionista
  9. Caso 5: P.IVA forfettaria + amministratore SRL
  10. Impresa individuale + libera professione
  11. Societa e partita IVA del socio
  12. Come gestire concretamente piu attivita
  13. Chiusura e riapertura di una partita IVA
  14. Italiano residente all’estero: P.IVA italiana ed estera
  15. FAQ – Domande frequenti

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La regola generale: una sola partita IVA per persona fisica

L’articolo 35 del DPR 633/1972 (decreto IVA) e il regolamento dell’Agenzia delle Entrate stabiliscono un principio chiaro: a ogni soggetto passivo IVA viene attribuita una sola partita IVA, identificata da 11 cifre, legata al codice fiscale del titolare.

Questo significa che una persona fisica (Mario Rossi, codice fiscale RSSMRA80A01L483Z) puo avere una sola partita IVA, indipendentemente da quante attivita svolge. La P.IVA e l’identificativo unico del soggetto verso il Fisco e l’Agenzia delle Entrate non ne assegna due alla stessa persona.

La conferma arriva direttamente dal modello AA9/12 (apertura partita IVA persone fisiche): nel modello si dichiara un solo codice ATECO principale e si possono indicare uno o piu codici ATECO secondari, ma il numero di P.IVA assegnato resta uno.

Perche non si possono avere due P.IVA distinte

La domanda piu insidiosa e: “Posso aprire una seconda partita IVA per fare un’attivita completamente diversa?”. La risposta e no, e non esistono eccezioni per le persone fisiche. Il sistema fiscale italiano impedisce volutamente di:

  • Frazionare i ricavi tra due partite IVA per restare entrambe sotto la soglia del regime forfettario (85.000 euro)
  • Beneficiare due volte di agevolazioni o aliquote ridotte (5% startup forfettario)
  • Separare artificialmente attivita per ridurre la base imponibile
  • Eludere i limiti di fatturato o le cause ostative del forfettario

Si tratta di una misura antielusiva: l’Agenzia delle Entrate, in base al codice fiscale, vede tutta l’attivita economica del soggetto in modo unitario. Tentare di aprire una seconda P.IVA con lo stesso CF viene rifiutato dal sistema telematico ENTRATEL/Fisconline.

Eccezione apparente: alcuni pensano che impresa individuale e libera professione siano “due partite IVA”. In realta sono due forme di esercizio sotto la stessa P.IVA, come vedremo nel paragrafo dedicato.

Cosa e possibile invece: le alternative legali

Pur non potendo avere due P.IVA distinte, una persona fisica ha diverse strade legittime per gestire piu attivita o piu fonti di reddito:

  • Una sola P.IVA con piu codici ATECO (principale + secondari): la soluzione piu comune per professionisti e ditte individuali con attivita multiple
  • P.IVA persona fisica + cariche in societa: si puo essere titolare di P.IVA individuale ed essere contemporaneamente amministratore di una SRL (compensi separati, soggetti a regole proprie)
  • P.IVA persona fisica + socio di societa di persone: il reddito da partecipazione confluisce nel quadro RH del Modello Redditi PF
  • P.IVA persona fisica + redditi non professionali: affitti, dividendi, capital gain non richiedono P.IVA dedicata
  • P.IVA italiana + P.IVA estera: solo per residenti all’estero che operano anche in altro Paese (caso particolare, vedi paragrafo dedicato)

Una partita IVA con piu codici ATECO: come funziona

La soluzione piu comune per chi svolge piu attivita differenti e mantenere una sola P.IVA con piu codici ATECO. Funziona cosi:

Codice ATECO principale

E il codice dell’attivita prevalente per fatturato. Si dichiara nel modello AA9/12 al momento dell’apertura o nelle successive variazioni. E il codice che identifica fiscalmente l’attivita principale del contribuente e determina:

  • La cassa previdenziale di iscrizione (INPS Gestione Separata, Artigiani, Commercianti, casse professionali)
  • Il coefficiente di redditivita in regime forfettario (40%, 67%, 78%, 86%, ecc.)
  • L’iscrizione a Camera di Commercio e/o Albo professionale
  • Gli studi di settore e Indici Sintetici di Affidabilita Fiscale (ISA), per i regimi ordinari/semplificati

Codici ATECO secondari

Si possono aggiungere uno o piu codici ATECO secondari nello stesso modello AA9/12, indicando le altre attivita esercitate. Le fatture devono riportare il codice ATECO corrispondente all’attivita svolta nella singola operazione. La contabilita interna deve permettere di distinguere i ricavi per attivita.

Coefficiente nel regime forfettario con piu ATECO

Nel regime forfettario, quando un contribuente ha piu codici ATECO con coefficienti di redditivita diversi, l’Agenzia delle Entrate (circolare 10/E del 2016 e successive) chiarisce che:

  • Si applica il coefficiente prevalente, ossia quello dell’attivita principale
  • I limiti di ricavi (85.000 euro) sono calcolati sulla somma di tutti i ricavi di tutte le attivita svolte
  • Quando le attivita appartengono a gruppi diversi (es. servizi professionali al 78% + commercio al 40%), si applica il coefficiente del gruppo prevalente per fatturato

Esempio: Marco fattura 30.000 euro come consulente informatico (ATECO 62.02.00, coeff. 67%) e 15.000 euro come venditore online di gadget (ATECO 47.91.10, coeff. 40%). L’attivita principale e la consulenza (prevalente), quindi su tutti i 45.000 euro si applica il coefficiente 67%. Reddito imponibile: 30.150 euro.

Caso 1: Designer freelance + e-commerce online

Situazione: Giulia e una graphic designer freelance (logo, brand identity) e ha aperto un e-commerce su Shopify dove vende stampe artistiche e poster realizzati da lei.

Domanda: Mi servono due partite IVA, una per la consulenza e una per il negozio online?

Risposta: No. Una sola P.IVA con due codici ATECO:

  • ATECO 74.10.30 – Attivita di design grafico (principale, professionale, coeff. forfettario 78%)
  • ATECO 47.91.10 – Commercio al dettaglio prodotti via Internet (secondario, coeff. forfettario 40%)

Attenzione: il codice ATECO 47.91.10 (e-commerce) puo richiedere la SCIA al Comune e l’iscrizione al Registro Imprese alla Camera di Commercio. Inoltre, l’attivita commerciale comporta l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS (con contributi minimi anche in assenza di guadagno), aspetto che puo cambiare la convenienza fiscale rispetto a quando si fattura solo come professionista (Gestione Separata INPS).

Nel forfettario il coefficiente applicato sara quello dell’attivita prevalente per fatturato. Se Giulia fattura piu di design, applichera il 78% sui 100% dei ricavi totali.

Caso 2: Medico + affitti immobiliari

Situazione: Il dottor Bianchi e medico di base con P.IVA (ATECO 86.21.00, iscritto ENPAM) e possiede 3 appartamenti che affitta a privati con contratto 4+4 e cedolare secca al 21%.

Domanda: Devo aprire una seconda P.IVA per gli affitti?

Risposta: No, e non serve. Gli affitti di immobili da parte di persona fisica non costituiscono attivita d’impresa finche non si organizzano servizi accessori (pulizia, colazione, accoglienza) o non si superano determinati requisiti dimensionali. I redditi da locazione confluiscono nel Modello Redditi PF (quadro RB) o nel 730 e si tassano separatamente.

Cosa fare in pratica:

  • Continuare a fatturare le visite/prestazioni mediche con la P.IVA esistente
  • Dichiarare i redditi degli immobili nel quadro RB del Modello Redditi PF (o nel 730 quadro B)
  • Optare per cedolare secca (21% o 10% canone concordato) o per la tassazione IRPEF ordinaria con detrazioni

Attenzione: se il medico iniziasse a gestire affitti brevi turistici (Airbnb, Booking) in modo professionale (oltre 4 immobili in locazione breve), scatterebbe la presunzione di attivita d’impresa con conseguenze diverse. In quel caso si potrebbe valutare l’aggiunta del codice ATECO secondario alla P.IVA esistente, oppure costituire una societa separata.

Caso 3: Avvocato + influencer

Situazione: L’avvocato Conti svolge attivita di patrocinio legale (ATECO 69.10.10) ed e diventato un influencer su Instagram con 80.000 follower, ricevendo pagamenti per sponsorizzazioni e contenuti pubblicitari.

Domanda: Devo aprire una seconda P.IVA da influencer?

Risposta: No. Aggiunge il codice ATECO secondario per l’attivita di influencer/content creator alla sua P.IVA esistente. I codici ATECO oggi piu utilizzati per gli influencer sono:

  • ATECO 73.11.02 – Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari (per chi crea contenuti sponsorizzati)
  • ATECO 90.03.09 – Altre creazioni artistiche e letterarie (per produzione di contenuti originali)
  • ATECO 74.20.20 – Attivita di riprese fotografiche/video (se rilevante)

Punto critico per gli avvocati: il Codice Deontologico Forense impone limiti alla pubblicita personale e potrebbe vietare alcune forme di sponsorizzazione di terzi. Prima di aggiungere l’attivita influencer, l’avvocato deve verificare con il proprio Ordine se le sponsorizzazioni sono compatibili con la professione forense. La parte normativa fiscale, di per se, non e ostativa.

Cassa previdenziale: l’avvocato e iscritto a Cassa Forense per l’attivita legale. I redditi da influencer pero non rientrano in Cassa Forense e potrebbero richiedere l’iscrizione alla Gestione Separata INPS per quella quota di reddito (situazione tecnica complessa, da valutare caso per caso con il commercialista).

Caso 4: Marito imprenditore + moglie professionista

Situazione: Marco gestisce una ditta individuale di idraulica (ATECO 43.22.01) e la moglie Anna e psicologa libera professionista (ATECO 86.90.30). Sono sposati in comunione legale dei beni.

Domanda: Possiamo avere due partite IVA in famiglia?

Risposta: Si, certo. Marco e Anna sono due persone fisiche distinte, ciascuna con il proprio codice fiscale. Ognuno avra la propria partita IVA intestata al proprio CF. Il regime di comunione dei beni riguarda il patrimonio famigliare ma non incide sulla soggettivita fiscale dei coniugi: ogni coniuge dichiara autonomamente i propri redditi.

Aspetti pratici:

  • Ogni coniuge presenta il proprio Modello Redditi PF (o 730)
  • Si puo presentare il 730 congiunto per semplificare, ma le P.IVA restano separate
  • Eventuali redditi da affitti di immobili in comunione vengono divisi al 50% tra i coniugi
  • Le spese deducibili e detrazioni sono personali (es. contributi previdenziali, spese mediche del coniuge a carico)

Diverso e il caso dell’impresa familiare (art. 230-bis cc): qui il coniuge collaboratore non titolare puo ricevere fino al 49% del reddito senza una propria P.IVA. E uno strumento utile in famiglie dove un coniuge collabora senza essere titolare di attivita autonoma.

Caso 5: P.IVA forfettaria + amministratore SRL

Situazione: Luca ha una P.IVA forfettaria come consulente informatico (ATECO 62.02.00) ed e stato nominato amministratore unico di una SRL (di cui possiede il 30% delle quote).

Domanda: Posso ricevere compensi da entrambe le posizioni?

Risposta: Si, ma con cautela. La P.IVA forfettaria e l’incarico di amministratore SRL sono compatibili, ma occorre rispettare alcune regole fondamentali per non perdere il forfettario.

Compensi da amministratore

I compensi da amministratore di SRL sono redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50 TUIR), non vanno fatturati con la P.IVA professionale. Si tassano IRPEF in busta paga emessa dalla SRL, con ritenute alla fonte e contributi alla Gestione Separata INPS (24% circa, 2/3 a carico della societa, 1/3 a carico dell’amministratore).

Cause ostative al forfettario

Attenzione massima alla causa ostativa dell’art. 1 comma 57 lett. d) della Legge 190/2014: perde il forfettario chi:

  • Controlla, direttamente o indirettamente, una SRL (oltre il 50% di quote o influenza dominante)
  • …e questa SRL svolge attivita riconducibili a quella esercitata in P.IVA

Quindi se Luca ha il 30% della SRL non e in causa ostativa per il punto del controllo. Ma se la SRL fattura a Luca consulenze informatiche o viceversa, occorre verificare con il commercialista se siano “attivita riconducibili” e se si configuri controllo di fatto.

Caso ostativo classico: socio unico di SRL (100% quote) + consulente forfettario verso la propria SRL = esclusione automatica dal forfettario.

Impresa individuale + libera professione

Una situazione ricorrente e quella di chi svolge contemporaneamente un’attivita d’impresa (artigiano, commerciante) e una libera professione. Esempio classico: elettricista artigiano (ATECO 43.21.01) che e anche consulente energetico con iscrizione albo (es. EGE – Esperto Gestione Energia).

E possibile? Si, ma non sono “due partite IVA”: e una P.IVA con due codici ATECO (uno principale, uno secondario) che richiede pero diverse iscrizioni:

  • Camera di Commercio (CCIAA) per l’attivita di elettricista (Registro Imprese)
  • Albo professionale EGE per l’attivita di consulenza energetica
  • INPS Artigiani per i contributi sull’attivita di impresa
  • Eventualmente Gestione Separata INPS per l’attivita professionale (se l’attivita prevalente non e quella professionale)

Punto delicato: la cassa previdenziale. La regola generale e che si versano i contributi alla cassa relativa all’attivita prevalente (in genere). In casi misti, occorre rivolgersi a un consulente del lavoro o al CAF per inquadrare correttamente la posizione contributiva e gestirne eventuali doppi versamenti.

Nel regime forfettario, sommare attivita d’impresa e attivita professionale e possibile, ma il limite di 85.000 euro vale sulla somma totale dei ricavi e compensi. Inoltre, alcune categorie professionali iscritte ad albo specifico (es. avvocati, notai) hanno regimi previdenziali esclusivi che mal si conciliano con attivita d’impresa.

Societa e partita IVA del socio

Una societa (SRL, SAS, SNC, SPA) ha sempre una propria partita IVA, distinta da quella dei soci. La persona fisica socio puo continuare ad avere la propria P.IVA individuale per attivita autonome, sotto certe condizioni.

Socio di SRL

  • La SRL ha la sua P.IVA come societa di capitali
  • Il socio persona fisica puo avere una propria P.IVA per attivita differenti
  • I dividendi distribuiti dalla SRL sono tassati al 26% di ritenuta a titolo definitivo (regime sostitutivo)
  • La P.IVA personale resta autonoma e separata dalla societa

Socio di SNC o SAS

  • La societa di persone ha la propria P.IVA
  • Il reddito della societa viene trasparentemente attribuito ai soci in proporzione alla quota di partecipazione (art. 5 TUIR)
  • Il socio dichiara la propria quota nel quadro RH del Modello Redditi PF
  • Il socio puo comunque avere una P.IVA personale per attivita autonome diverse

Conflitto cause ostative forfettario

Per restare in regime forfettario il professionista persona fisica non deve:

  • Partecipare a societa di persone (SAS, SNC, SS) o associazioni professionali
  • Detenere il controllo diretto o indiretto di SRL/SARL svolgenti attivita riconducibili
  • Avere quote in imprese familiari

Queste cause ostative servono proprio a impedire forme di doppia P.IVA mascherata attraverso lo schermo societario.

Come gestire concretamente piu attivita

Ecco i passi pratici per gestire piu attivita sotto un’unica P.IVA:

1. Variazione attivita – Modello AA9/12

Per aggiungere un nuovo codice ATECO si utilizza il modello AA9/12 (variazione dati per persona fisica) trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Si compila la sezione delle attivita esercitate indicando il nuovo codice ATECO secondario. La variazione e gratuita e non comporta cambio di P.IVA.

2. Contabilita separata per attivita

Anche se la P.IVA e una sola, e buona prassi (e in alcuni casi obbligatorio) tenere contabilita separata per ogni attivita:

  • Distinguere i ricavi/compensi per codice ATECO
  • Imputare le spese alla rispettiva attivita
  • Per il regime ordinario, tenere registri IVA separati
  • In sede di dichiarazione, compilare i diversi quadri (RG, RE) se necessario

3. Limiti del forfettario su totale attivita

I limiti del regime forfettario si applicano alla somma di tutti i ricavi/compensi, non per singola attivita:

  • Tetto ricavi: 85.000 euro (somma di tutte le attivita)
  • Limite spese personale dipendente/collaboratori: 20.000 euro
  • Limite reddito da lavoro dipendente o pensione: 30.000 euro (anno precedente)

4. Fatturazione

Le fatture devono indicare:

  • La P.IVA unica del titolare
  • La descrizione dettagliata dell’operazione (utile per riconoscere a quale attivita si riferisce)
  • Il codice ATECO non e obbligatorio in fattura, ma alcuni gestionali lo consentono
  • L’aliquota IVA appropriata (per regimi diversi dal forfettario)

Chiusura e riapertura di una partita IVA

Una persona fisica puo decidere di chiudere la propria P.IVA e successivamente riaprirla con una nuova attivita. Vediamo i punti chiave.

Chiusura P.IVA

  • Si presenta il modello AA9/12 con causale “Cessazione attivita”
  • La cessazione va comunicata entro 30 giorni dalla fine effettiva dell’attivita
  • Occorre cancellarsi da CCIAA, eventuale Albo, INPS Artigiani/Commercianti
  • Si presenta la dichiarazione di cessazione ai fini IVA (presentata con la dichiarazione annuale dell’anno di cessazione)

Riapertura

La P.IVA puo essere riaperta in qualsiasi momento. Il sistema dell’Agenzia delle Entrate genera un nuovo numero di P.IVA diverso dal precedente (la P.IVA originaria e definitivamente chiusa).

Attenzione al forfettario startup: l’aliquota agevolata del 5% nei primi 5 anni spetta solo a chi non ha esercitato attivita d’impresa o di lavoro autonomo nei 3 anni precedenti. Una chiusura strategica seguita da riapertura immediata non da diritto al 5% startup, perche manca il requisito della novita oggettiva dell’attivita.

Inoltre, e bene non chiudere la P.IVA se ci sono ancora ricavi/compensi pendenti o IVA da gestire: meglio attendere la conclusione delle operazioni economiche prima di formalizzare la cessazione.

Italiano residente all’estero: P.IVA italiana ed estera

Un caso particolare riguarda gli italiani che si trasferiscono all’estero mantenendo attivita in Italia, oppure gli stranieri residenti in Italia che operano anche nel proprio Paese di origine.

Italiano residente all’estero con attivita in Italia

  • Se trasferisce la residenza fiscale all’estero (iscrizione AIRE), in genere chiude la P.IVA italiana
  • Per continuare a fatturare in Italia da estero, si registra una posizione IVA in Italia in qualita di soggetto non residente, oppure nomina un rappresentante fiscale
  • Apre poi una P.IVA nel Paese di residenza secondo le regole locali
  • In questo caso e tecnicamente possibile avere due posizioni fiscali distinte: una italiana (per IVA su operazioni con territorialita Italia) e una estera (residenza fiscale principale)

Convenzioni contro le doppie imposizioni

L’Italia ha siglato convenzioni contro le doppie imposizioni con la maggior parte dei Paesi UE ed extra UE. Queste convenzioni stabiliscono in quale Paese vanno tassati i diversi tipi di reddito (lavoro autonomo, dipendente, redditi immobiliari, dividendi). Il principio generale e quello della residenza fiscale: si paga nel Paese di residenza, con eventuali crediti d’imposta per quanto pagato all’estero.

Casi piu frequenti: lavoratori in smart working dall’estero, professionisti che hanno clienti in piu Paesi UE, italiani che si trasferiscono in Spagna/Portogallo/Dubai. In tutti questi casi si tratta di valutare la residenza fiscale prevalente e applicare le regole della Convenzione bilaterale.

FAQ – Domande frequenti sulla doppia partita IVA

Posso aprire una seconda P.IVA usando il codice fiscale di un familiare?

Assolutamente no. Sarebbe una frode fiscale. Il familiare diventerebbe titolare effettivo della P.IVA con tutti gli obblighi fiscali, contributivi e di responsabilita patrimoniale. Tale operazione configura il reato di interposizione fittizia di persona, sanzionato penalmente.

Quanto costa aggiungere un codice ATECO secondario?

L’operazione di variazione (modello AA9/12) e gratuita presso l’Agenzia delle Entrate. Possono esserci costi indiretti se la nuova attivita richiede iscrizione a CCIAA (diritto camerale annuale circa 53-200 euro) o ad Albo professionale (variabili per Ordine).

In regime forfettario posso avere piu codici ATECO senza perdere il forfettario?

Si. Il forfettario non vieta i codici ATECO multipli. Si applica il coefficiente di redditivita del codice ATECO prevalente per fatturato. Il limite di 85.000 euro va calcolato sulla somma di tutti i ricavi/compensi delle diverse attivita.

Cosa succede se la mia attivita secondaria diventa prevalente?

Devi presentare un nuovo modello AA9/12 per invertire principale e secondario. Cambia il codice ATECO principale e di conseguenza puo cambiare la cassa previdenziale di iscrizione e il coefficiente forfettario applicato. La verifica si fa annualmente in base al fatturato dell’anno precedente.

Posso essere libero professionista e dipendente contemporaneamente?

Si, in molti casi. La P.IVA professionale e il rapporto di lavoro dipendente sono compatibili, con queste avvertenze: 1) il contratto di lavoro non deve vietare attivita extra (clausola di esclusiva); 2) per i dipendenti pubblici serve l’autorizzazione del datore di lavoro; 3) per restare nel regime forfettario il reddito da lavoro dipendente o pensione dell’anno precedente non deve superare 30.000 euro; 4) le attivita non devono essere svolte prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale o degli ultimi 2 anni (causa ostativa forfettario).

Se ho una SRL devo chiudere la P.IVA personale?

No, non necessariamente. La SRL e un soggetto giuridico autonomo con propria P.IVA. Il socio persona fisica puo mantenere una P.IVA personale per attivita differenti. Attenzione pero alle cause ostative del forfettario se controlli la SRL e la societa svolge attivita riconducibili alla tua P.IVA (es. socio unico SRL informatica + libero professionista informatico = esclusione).

Posso avere una P.IVA italiana e una P.IVA in Spagna?

Tecnicamente si, sono Paesi diversi con sistemi fiscali autonomi. Ma occorre stabilire la residenza fiscale prevalente (in genere dove si vive piu di 183 giorni l’anno) per evitare doppia tassazione. Si applica la Convenzione Italia-Spagna contro le doppie imposizioni. Situazione complessa: meglio rivolgersi a uno specialista in fiscalita internazionale.

Se chiudo la P.IVA e la riapro dopo 1 anno, posso accedere al 5% startup?

No. Il 5% startup richiede di non aver esercitato attivita d’impresa o di lavoro autonomo nei 3 anni precedenti. Inoltre la nuova attivita non deve essere “mera prosecuzione” della precedente (stesso settore, stessa clientela). L’Agenzia delle Entrate verifica con attenzione queste situazioni e contesta l’agevolazione in caso di prosecuzione.

Posso usare la P.IVA del coniuge per fatturare?

Solo nel quadro dell’impresa familiare (art. 230-bis cc), dove il coniuge collaboratore puo prestare attivita lavorativa nell’impresa del titolare e ricevere fino al 49% del reddito. Diverso e fatturare al posto del coniuge per attivita propria: questa e simulazione fiscale, sanzionabile.

Conclusione: una sola P.IVA, mille soluzioni

Riassumendo: una persona fisica puo avere una sola partita IVA, ma il sistema fiscale italiano offre soluzioni flessibili per gestire piu attivita. Codici ATECO multipli, partecipazione a societa, gestione di redditi non d’impresa (affitti, dividendi), impresa familiare: tutti strumenti che, ben combinati, consentono di organizzare attivita complesse in modo legale ed efficiente.

Tentare di aggirare il limite con espedienti (P.IVA intestata a familiari, frazionamento artificioso, doppie posizioni fiscali) non funziona e comporta sanzioni pesanti. Meglio impostare correttamente la propria struttura fiscale con il supporto di un professionista.

Al CAF Centro Fiscale di Udine assistiamo quotidianamente professionisti, artigiani, commercianti e persone fisiche con attivita multiple. Aiutiamo a:

  • Aggiungere o modificare codici ATECO con il modello AA9/12
  • Valutare la convenienza di rimanere o entrare nel regime forfettario
  • Verificare cause ostative quando si combinano P.IVA e cariche societarie
  • Gestire le pratiche di chiusura/riapertura di P.IVA
  • Inquadrare correttamente situazioni di residenza fiscale internazionale

Hai un dubbio sulla tua situazione? Contatta il CAF Centro Fiscale di Udine per una consulenza personalizzata. Analizziamo il tuo caso specifico e ti indichiamo la soluzione piu corretta per gestire le tue attivita sotto un’unica partita IVA, in piena regola con il Fisco.

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Notizie fiscali CAF Centro Fiscale

Aprire la partita IVA fotografo professionista nel 2026 è il passaggio chiave per trasformare la passione per la fotografia in un’attività strutturata e fiscalmente in regola. Che tu lavori nei matrimoni, nella fotografia di prodotto, nei ritratti o negli eventi aziendali, gestire correttamente codice ATECO, regime forfettario, contributi INPS Gestione Separata, fatturazione e diritti d’autore fa la differenza tra un’attività che cresce e una che accumula problemi fiscali.

In questa guida completa il CAF Centro Fiscale di Udine ti spiega passo passo come avviare e gestire la tua partita IVA da fotografo: requisiti pratici, codici ATECO corretti (74.20.11 e 74.20.19), coefficiente di redditività al 67%, contributi previdenziali, fatturazione B2C e B2B, gestione SIAE e diritti d’autore, liberatorie GDPR per i soggetti fotografati, e tutti gli aspetti fiscali specifici delle nicchie creative come matrimoni, stock photography e vendita estero.

Indice dei contenuti

  1. Chi è il fotografo professionista: differenza con il dilettante
  2. Serve l’iscrizione a un albo? No, ecco perché
  3. Requisiti pratici per diventare fotografo professionista
  4. Codice ATECO fotografo 2026: 74.20.11 e 74.20.19
  5. Regime forfettario fotografo: coefficiente 67% e aliquota
  6. Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS
  7. Fatturazione fotografo: B2C e B2B
  8. SIAE e diritto d’autore del fotografo
  9. Liberatoria modelli e GDPR
  10. Diritti d’autore in regime forfettario: tassazione separata
  11. Attrezzatura fotografica: cosa puoi (e non puoi) dedurre
  12. Fatturazione matrimoni: tipologie di servizi
  13. Stock photography: come fatturare Shutterstock e Getty
  14. Fatturazione clienti esteri: reverse charge e servizi digitali
  15. E-commerce fotografo: vendita stampe, album e corsi
  16. Assicurazione RC professionale fotografo
  17. Tariffe tipiche fotografo professionista 2026
  18. Calcolo tasse fotografo: esempi pratici 25K, 40K, 70K
  19. Marketing fotografo: Instagram, Google Business e portali
  20. Errori comuni da evitare
  21. Domande frequenti (FAQ)

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Chi è il fotografo professionista: differenza con il dilettante

Il fotografo professionista è chi esercita l’attività fotografica in modo abituale, organizzato e con finalità di guadagno. Questa abitualità è ciò che fa scattare l’obbligo di apertura della partita IVA, indipendentemente dal fatturato annuo.

Il fotografo dilettante, invece, può ricevere compensi in modo occasionale (massimo 5.000 euro lordi annui da uno stesso committente, con regole specifiche), emettendo una ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d’acconto del 20% se il committente è sostituto d’imposta. È una formula adatta solo a chi fa qualche servizio sporadico l’anno, non a chi ha un’attività strutturata.

  • Sei professionista se: hai un sito web, un account Instagram dedicato all’attività, accetti più clienti durante l’anno, fai pubblicità, hai listini, organizzi servizi ricorrenti
  • Sei occasionale se: fai 1-2 servizi l’anno per amici/parenti, non hai un’organizzazione, non promuovi attivamente l’attività

La giurisprudenza dell’Agenzia delle Entrate è chiara: bastano 3-4 servizi fotografici l’anno con clienti diversi per configurare l’abitualità. Anche se non superi i 5.000 euro, se l’attività è continuativa devi aprire la partita IVA.

Serve l’iscrizione a un albo? No, ecco perché

Una buona notizia per chi vuole aprire la partita IVA fotografo: la fotografia non è una professione regolamentata. Non esiste un albo dei fotografi, non servono esami di Stato, non serve un titolo di studio specifico.

Questo significa che chiunque, maggiorenne e con i requisiti generali per fare impresa, può aprire una partita IVA da fotografo. L’unica eccezione storica era l’iscrizione al Registro dei Fotografi presso le Camere di Commercio, abolita ormai da anni con la liberalizzazione delle attività.

Tuttavia, essere un buon fotografo professionista richiede competenze reali. Anche se la legge non lo impone, il mercato premia chi ha:

  • Un portfolio professionale (sito web, Instagram curato, lavori pubblicati)
  • Conoscenze tecniche di esposizione, composizione, illuminazione
  • Capacità di post-produzione (Lightroom, Photoshop, Capture One)
  • Competenze relazionali per gestire clienti e modelli
  • (Opzionale) Corsi, workshop o specializzazioni in nicchie specifiche

Requisiti pratici per diventare fotografo professionista

Dal punto di vista pratico-operativo, ecco cosa serve davvero per partire come fotografo con partita IVA:

Portfolio

È il tuo biglietto da visita. Non serve uno studio fotografico costoso: anche un sito personale gratuito (con WordPress.com, Wix, Squarespace) e un profilo Instagram aggiornato sono sufficienti per iniziare. Il portfolio deve essere specializzato: meglio mostrare 30 foto eccellenti in un’unica nicchia (es. matrimoni) che 200 foto miste di qualità altalenante.

Attrezzatura minima

  • Corpo macchina: una mirrorless full-frame o APS-C di livello professionale (Sony A7, Canon R, Nikon Z, Fujifilm)
  • Obiettivi: almeno 2-3 lenti per coprire le focali principali (24-70mm, 70-200mm, fisso luminoso 35-85mm)
  • Backup: secondo corpo macchina (anche entry-level) per emergenze, soprattutto nei matrimoni
  • Schede SD/CFexpress: doppia registrazione (mai affidarsi a una sola scheda nei matrimoni)
  • Flash e luci: almeno un flash speedlight, eventualmente luci continue LED per video
  • Computer e software: PC potente, Lightroom + Photoshop (abbonamento Adobe Creative Cloud Foto, circa 12 euro/mese)

Location: serve uno studio fotografico?

Dipende dalla nicchia. Per matrimoni ed eventi non serve, il fotografo lavora on location. Per ritratti, prodotto, food uno studio è utile ma non indispensabile all’inizio: puoi noleggiare studi a ore (50-150 euro mezza giornata) oppure allestire un piccolo set in casa con fondali e luci.

Codice ATECO fotografo 2026: 74.20.11 e 74.20.19

Il codice ATECO identifica fiscalmente la tua attività ed è obbligatorio in fase di apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate. Per i fotografi professionisti i codici principali sono:

Codice ATECODescrizioneQuando usarlo
74.20.11Attività di riprese fotograficheFotografo matrimoni, ritratti, eventi, sportiva, paesaggio
74.20.19Altre attività fotograficheServizi fotografici diversi, fotogiornalismo, stock photography
74.20.20Laboratori fotografici per sviluppo e stampaStampa fotografica, sviluppo, restauro foto
59.12.00Attività di post-produzione cinematografica e audiovisivaSolo se fai prevalentemente post-produzione video/cinema

Quale scegliere? Per la maggior parte dei fotografi professionisti il codice corretto è 74.20.11 – Attività di riprese fotografiche, perché copre tutti i servizi fotografici “live” (matrimoni, ritratti, eventi, prodotto, reportage). Se hai un’attività mista (riprese + vendita stock) puoi avere il 74.20.11 come codice prevalente e aggiungere il 74.20.19 come secondario.

Importante: il codice ATECO determina il coefficiente di redditività nel regime forfettario. Per entrambi i codici 74.20.11 e 74.20.19 il coefficiente è 67% (categoria “altre attività”), e NON il 78% delle professioni intellettuali. Approfondiamo questo punto cruciale nel prossimo capitolo.

Regime forfettario fotografo: coefficiente 67% e aliquota

Il regime forfettario è la scelta naturale per il 90% dei fotografi che aprono partita IVA. È un regime fiscale semplificato che sostituisce IRPEF, IRAP e addizionali con un’unica imposta sostitutiva.

Caratteristiche del forfettario fotografo

  • Limite di ricavi: 85.000 euro annui (se superi vai automaticamente in regime ordinario l’anno successivo, oppure subito se sfori 100.000 euro)
  • Aliquota imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni (se rispetti i requisiti “nuova attività”), poi 15%
  • Coefficiente di redditività: 67% per ATECO 74.20.11 e 74.20.19 (categoria “altre attività”)
  • No IVA in fattura: emetti fatture senza IVA con la dicitura “Operazione in franchigia da IVA”
  • No ritenuta d’acconto: il cliente non trattiene il 20%, riceverai il pagamento intero
  • Niente studi di settore o ISA
  • Contabilità semplificata: basta numerare le fatture in ordine cronologico

Come si calcola la tassa nel forfettario fotografo

Il coefficiente di redditività al 67% significa che il fisco considera reddito imponibile solo il 67% di quanto fatturi: il restante 33% è considerato “costo forfettario” e non paga tasse. Vediamo un esempio pratico:

Esempio: Marco è fotografo di matrimoni, primo anno di attività, fattura 30.000 euro lordi.

  • Reddito imponibile = 30.000 × 67% = 20.100 euro
  • Contributi INPS Gestione Separata (26,07%) deducibili = circa 5.240 euro
  • Reddito tassabile = 20.100 – 5.240 = 14.860 euro
  • Imposta sostitutiva 5% (start-up) = 743 euro

Attenzione: il coefficiente del fotografo è 67%, NON il 78% delle professioni intellettuali. Questo è un errore comune: i fotografi NON rientrano tra le professioni con coefficiente 78% (avvocati, ingegneri, commercialisti, psicologi). Il loro è considerato un’attività di servizi non protetta.

Requisiti aliquota 5% start-up

Per pagare il 5% invece del 15% nei primi 5 anni devi rispettare 3 requisiti:

  • Non aver esercitato attività professionale nei 3 anni precedenti
  • L’attività non deve essere mera prosecuzione di una attività precedente come dipendente o autonomo
  • Se prosegui un’attività altrui, i ricavi del cedente nell’anno precedente non devono superare 85.000 euro

Cassa previdenziale: Gestione Separata INPS

I fotografi non hanno una cassa previdenziale dedicata come avvocati (Cassa Forense) o ingegneri (Inarcassa). Si iscrivono obbligatoriamente alla Gestione Separata INPS, la cassa pensionistica per i lavoratori autonomi privi di cassa specifica.

Aliquote contributive 2026

  • 26,07% per chi non è iscritto ad altre forme previdenziali (chi fa SOLO il fotografo)
  • 24% per chi è già iscritto ad altra gestione obbligatoria (es. dipendente che apre partita IVA come secondo lavoro, pensionato)

Come si calcolano i contributi

I contributi si calcolano sul reddito imponibile (quello già al 67% nel forfettario), e si versano con il modello F24 in 4 rate:

  • 2 rate di acconto (giugno e novembre dell’anno in corso)
  • Saldo (giugno dell’anno successivo, contestualmente al saldo IRPEF/imposta sostitutiva)

Esempio: Giulia, fotografa primo anno, fattura 25.000 euro nel 2026.

  • Reddito imponibile = 25.000 × 67% = 16.750 euro
  • Contributi GS INPS = 16.750 × 26,07% = 4.367 euro

Buona notizia: i contributi INPS versati sono integralmente deducibili dal reddito imponibile dell’anno successivo. Ricordati che per accedere alla pensione servono almeno 5 anni di contributi versati.

Fatturazione fotografo: B2C e B2B

I fotografi lavorano con due tipologie di clienti molto diverse, e la fatturazione fotografo ha regole leggermente differenti per ciascuna.

Fatturazione B2C (Business to Consumer)

Sono i clienti privati: sposi che ti ingaggiano per il matrimonio, famiglie per servizi ritratto, neogenitori per servizi newborn, eventi privati come compleanni e battesimi. Caratteristiche:

  • Non ti danno una partita IVA (sono privati con codice fiscale)
  • Devi emettere fattura elettronica tramite SDI (obbligatoria dal 2024 anche per forfettari oltre 25.000 euro di ricavi anno precedente, e dal 2024 per tutti i forfettari)
  • Inserisci come destinatario il codice fiscale del cliente e codice destinatario “0000000”
  • Pagamento di solito in contanti, bonifico o POS
  • Per pagamenti in contanti sopra 5.000 euro: divieto, devi usare strumenti tracciabili

Fatturazione B2B (Business to Business)

Sono aziende, agenzie pubblicitarie, e-commerce, hotel, ristoranti, brand di moda. Caratteristiche:

  • Hanno partita IVA e codice destinatario SDI (o PEC)
  • Fattura elettronica con codice destinatario corretto (es. “M5UXCR1” tipico)
  • Pagamenti tracciati: bonifico bancario, di solito a 30-60 giorni
  • Spesso richiedono contratto scritto con clausole su utilizzo immagini, esclusiva, durata licenza
  • Possono richiedere fattura proforma prima della pubblicazione

Cosa scrivere in fattura: descrizione corretta

Evita descrizioni generiche come “servizio fotografico”. Inserisci sempre:

  • Tipologia di servizio specifica (“Servizio fotografico matrimonio Mario Rossi e Lucia Bianchi del 15/06/2026, Hotel XYZ Udine”)
  • Numero ore o giornate
  • Numero foto consegnate o tipo di prodotto finale (album, file digitali, stampe)
  • Eventuali diritti di utilizzo concessi

SIAE e diritto d’autore del fotografo

Il diritto d’autore del fotografo è regolato dalla Legge 633/1941 sul diritto d’autore (LDA). Capire questo aspetto è cruciale per contratti, licenze e tutela del proprio lavoro.

Tre tipologie di “fotografia” secondo la legge

  • Opera fotografica (art. 2 LDA): foto con carattere creativo e originale → tutela piena come opera d’autore (durata 70 anni dopo la morte dell’autore)
  • Fotografia semplice (art. 87 LDA): foto di persone, oggetti, paesaggi senza particolare creatività → tutela ridotta (20 anni dalla creazione)
  • Riproduzioni fotografiche (art. 87 c.2): foto di documenti, pagine di libri, manufatti → nessuna tutela autoriale

La distinzione è importante perché definisce per quanto tempo i tuoi diritti sono protetti e che tutele puoi rivendicare in caso di uso non autorizzato.

SIAE: serve iscriversi?

La SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) tutela principalmente musica, opere letterarie e cinematografiche. Per il fotografo non è obbligatoria, ma può essere utile in casi specifici:

  • Se realizzi libri fotografici editi (la SIAE gestisce il diritto di prestito bibliotecario)
  • Se vendi licenze d’uso multiple e vuoi un sistema di tutela centralizzato
  • Per opere fotografiche di particolare valore artistico

In alternativa, esistono società di gestione collettiva specifiche per fotografi (es. SIAE sezione OLAF, oppure organismi internazionali come CEPIC). Per la stragrande maggioranza dei fotografi professionisti italiani non c’è alcuna iscrizione obbligatoria alla SIAE.

Cessione dei diritti d’immagine: clausola obbligatoria

Il fotografo detiene sempre i diritti sulle foto che scatta, anche se il cliente le ha pagate. Quando un cliente ti commissiona un servizio, paga la prestazione e una licenza d’uso, non i diritti d’autore.

Per evitare contestazioni, ogni contratto/preventivo deve specificare:

  • Ambito di utilizzo: solo personale? Anche commerciale? Online? Stampa?
  • Territorio: Italia? Mondiale?
  • Durata: illimitata? 5 anni? 10 anni?
  • Esclusiva: il fotografo può rivenderle ad altri? (Es. matrimonio: di solito non rivendibili)
  • Modifica: il cliente può ritagliare/filtrare? (Sempre indicare obbligo di non snaturare l’opera)
  • Credito: in caso di pubblicazione il cliente deve indicare il fotografo?

Liberatoria modelli e GDPR

Quando fotografi persone identificabili devi rispettare il GDPR (Regolamento UE 2016/679) e l’art. 96 della Legge sul Diritto d’Autore: il ritratto di una persona non può essere pubblicato senza il suo consenso, salvo eccezioni (notorietà, esigenze di giustizia, eventi pubblici).

Quando serve la liberatoria modello

  • Sempre: per pubblicazione online (sito, social, portfolio), uso commerciale, vendita stock
  • Eccezioni: persone in eventi pubblici (concerti, manifestazioni), foto di insieme dove non sono identificabili singolarmente
  • Minori: liberatoria firmata da entrambi i genitori (anche separati), MAI usare foto di minori senza consenso scritto

Cosa deve contenere una liberatoria GDPR-compliant

  • Dati anagrafici del soggetto (nome, cognome, data nascita, codice fiscale)
  • Dati del titolare del trattamento (tu, fotografo)
  • Finalità: portfolio? Pubblicazione? Vendita stock? Pubblicità?
  • Durata del consenso (es. illimitata o fino a revoca)
  • Diritti dell’interessato (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione)
  • Firma del soggetto e data
  • Per minori: firma di entrambi i genitori

Conserva sempre le liberatorie firmate per almeno 10 anni: in caso di contestazioni sono la tua tutela legale.

Diritti d’autore in regime forfettario: tassazione separata

Un tema che genera molta confusione: i diritti d’autore in regime forfettario sono tassati separatamente? La risposta è “dipende”.

I diritti d’autore (es. royalty su un libro fotografico, vendita di licenze ricorrenti su stock photo, royalty da pubblicazioni) sono fiscalmente classificati come redditi assimilati al lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 c.2 lett. b TUIR. Hanno un trattamento agevolato:

  • Riduzione forfettaria del 25% (40% se hai meno di 35 anni) per assorbire le spese
  • Tassati al 23% IRPEF (prima aliquota) con ritenuta d’acconto del 20%

Nel regime forfettario, i diritti d’autore NON entrano nel forfettario ma sono dichiarati nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche, separatamente. Questo è vantaggioso perché:

  • NON consumano il limite di 85.000 euro del forfettario
  • Hanno una tassazione potenzialmente più favorevole
  • Sono compatibili con il forfettario “principale”

Attenzione: la distinzione tra “compenso per servizio fotografico” (forfettario) e “diritto d’autore” (quadro RL) è sottile. La fattura per un servizio matrimoniale o ritratto è compenso per servizio, non diritto d’autore. I diritti d’autore veri sono solo le royalty ricorrenti su opere già create. Per casi complessi consulta il CAF Centro Fiscale di Udine per inquadrare correttamente i tuoi ricavi.

Attrezzatura fotografica: cosa puoi (e non puoi) dedurre

Domanda da 1 milione di euro: posso scaricare la fotocamera nuova in regime forfettario? Risposta: NO direttamente, ed è uno dei motivi per cui il forfettario non sempre è la scelta ottimale per chi investe molto in attrezzatura.

Forfettario: spese non deducibili analiticamente

Nel forfettario il 33% di forfait (la differenza tra 100% e coefficiente 67%) sostituisce TUTTE le spese di gestione. Quindi: fotocamere, obiettivi, computer, software, affitto studio, benzina, assicurazione attrezzatura, formazione… nulla è deducibile analiticamente. Lo “sconto” è già forfettizzato nel coefficiente.

Questo significa che se compri una macchina fotografica da 4.000 euro:

  • In forfettario: paghi tasse sul 67% del fatturato indipendentemente dall’acquisto
  • In regime ordinario semplificato: ammortizzi il bene in 4 anni (25% l’anno) e abbatti il reddito imponibile

Quando il regime ordinario conviene

Valuta il regime ordinario semplificato se:

  • Investi più del 33% del fatturato in attrezzatura/spese (es. fatturi 30K e spendi 12K in attrezzatura nuova)
  • Hai un affitto studio elevato (1.000+ euro/mese)
  • Hai costi di personale (assistenti, post-produttori freelance)
  • Vai stabilmente oltre 85.000 euro/anno

Leasing e noleggio attrezzatura

In regime forfettario leasing e noleggio non sono deducibili (rientrano nel forfait 33%). In regime ordinario invece:

  • Leasing: i canoni sono deducibili come costo
  • Noleggio operativo: 100% deducibile, no investimento iniziale, attrezzatura sempre aggiornata
  • Noleggio breve (lenti specifiche per un singolo lavoro): 100% deducibile in ordinario, e va a costo del lavoro

Fatturazione matrimoni: tipologie di servizi

Il matrimonio è il segmento più redditizio per molti fotografi. La fatturazione di un servizio matrimoniale è complessa perché include più “voci” che è bene specificare in fattura per chiarezza fiscale e contrattuale.

Voci tipiche di un servizio matrimoniale

  • Cerimonia religiosa o civile: copertura fotografica della funzione
  • Ricevimento: ore di copertura del pranzo/cena (di solito fino al taglio della torta)
  • Servizio coppia / family formal: ritratti dei novelli sposi e famiglie
  • Album fotografico: realizzazione e stampa album fine art
  • File digitali: consegna foto modificate in alta risoluzione
  • Pre-wedding shooting: servizio engagement prima del matrimonio
  • Eventuali extra: secondo fotografo, drone (con patentino EASA), video

Come strutturare la fattura matrimonio

Hai due opzioni:

  • Fattura unica “all-inclusive”: una voce sola “Servizio fotografico matrimonio Mario Rossi e Lucia Bianchi del 15/06/2026 – prestazione + album + file digitali” e l’importo totale
  • Fattura dettagliata: più righe per voce (cerimonia, ricevimento, album, file). Più trasparente, utile in caso di contestazioni

Acconto e saldo

Per matrimoni è prassi richiedere:

  • Acconto 30-50% alla firma del contratto (mesi prima del matrimonio): emetti fattura di acconto
  • Saldo il giorno dell’evento o alla consegna foto: emetti fattura di saldo con riferimento all’acconto

Attenzione fiscale: se ricevi acconto a dicembre 2026 per matrimonio a giugno 2027, l’acconto va comunque fatturato e tassato nel 2026 (anno di incasso, principio di cassa per il forfettario).

Ricevuta di pagamento per il cliente

Quando il cliente paga in contanti o con carta in giornata e chiede una “ricevuta”, emetti la fattura elettronica e consegnale (anche in PDF su WhatsApp/email) la copia di cortesia. NON esiste più la “ricevuta fiscale” cartacea: la fattura elettronica ha sostituito tutto. Per pagamenti in contanti ricorda il limite di 5.000 euro (sopra è obbligatorio strumento tracciato).

Stock photography: come fatturare Shutterstock e Getty

La stock photography è un’entrata interessante per molti fotografi: carichi le tue foto su piattaforme come Shutterstock, Getty Images, Adobe Stock, Alamy, iStock, e ricevi royalty ogni volta che qualcuno scarica una tua immagine.

Inquadramento fiscale

I compensi da piattaforme stock sono compensi professionali e vanno fatturati come tutte le altre prestazioni (NON sono diritti d’autore in senso stretto). Le piattaforme:

  • Richiedono il tuo codice fiscale e partita IVA in fase di registrazione
  • Ti chiedono di compilare il modulo W-8BEN (per piattaforme USA come Shutterstock e Getty) per evitare la doppia tassazione USA
  • Pagano in dollari o euro, di solito su PayPal o bonifico, mensilmente o sopra una soglia (es. 35 USD)

Fatturazione stock: chi è il committente?

La piattaforma è il committente. Per Shutterstock devi emettere fattura a:

Shutterstock, Inc. – 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118 – USA

Trattandosi di committente extra-UE, l’operazione è fuori campo IVA per carenza di territorialità (art. 7-ter DPR 633/72). In fattura inserisci:

  • Codice destinatario “XXXXXXX” (per esteri non UE)
  • Natura operazione N2.1 (“operazioni non soggette ad IVA art. 7-ter”)
  • Importo in euro (cambio del giorno della prestazione)

Frequenza fatturazione: di solito mensile, riepilogando i compensi del mese con un unico documento.

Fatturazione clienti esteri: reverse charge e servizi digitali

Lavorare con clienti esteri è ormai comune per i fotografi: brand internazionali, agenzie estere, e-commerce. Le regole IVA cambiano in base alla tipologia di cliente e al Paese.

Cliente B2B Unione Europea

Se il cliente è un’azienda europea con partita IVA (verifica al VIES):

  • Operazione non imponibile IVA (art. 7-ter DPR 633/72)
  • Devi iscriverti al VIES in fase di apertura partita IVA o successivamente
  • In fattura: P.IVA estera del cliente, dicitura “Inversione contabile – art. 7-ter DPR 633/72”
  • Adempimento Esterometro / SDI: invio dati operazioni transfrontaliere

Cliente B2C Unione Europea

Se vendi servizi a privati UE (es. famiglia tedesca per servizio matrimoniale in Italia):

  • Per fotografi forfettari: operazione fuori campo IVA (regime di franchigia)
  • Per fotografi ordinari: applichi IVA italiana al 22%

Cliente extra-UE (USA, UK post-Brexit, Svizzera)

  • Operazione fuori campo IVA per territorialità (art. 7-ter)
  • Fattura senza IVA, indicare cliente estero e codice destinatario “XXXXXXX”
  • Comunicazione operazioni transfrontaliere via SDI

Servizi digitali e MOSS/OSS

Se vendi file digitali a privati UE (es. download di stampe digitali via Etsy, vendita corsi online tramite tua piattaforma), si applica l’OSS (One Stop Shop): l’IVA è dovuta nel Paese del consumatore. Per forfettari fino a 10.000 euro/anno di vendite UE B2C non si applica (vale franchigia italiana). Sopra questa soglia, devi iscriverti all’OSS.

E-commerce fotografo: vendita stampe, album e corsi

Molti fotografi affiancano al servizio “live” un e-commerce di prodotti fotografici: stampe fine art, libri fotografici, calendari personalizzati, corsi online, preset Lightroom, contratti modello. Vediamo gli aspetti fiscali principali.

Vendita stampe e prodotti fisici

  • Codice ATECO aggiuntivo: 47.91.10 (commercio al dettaglio via internet) come secondario
  • Coefficiente di redditività diverso: per il commercio al dettaglio è 40%
  • Se hai sia servizio fotografico che e-commerce, si applica il coefficiente prevalente OPPURE si separano contabilmente i due settori (più complesso)
  • Magazzino: in forfettario non c’è l’obbligo di inventario, ma è bene tenere traccia interna delle giacenze

Vendita corsi online

Se vendi corsi online di fotografia tramite tuo sito o piattaforme come Udemy, Teachable:

  • Codice ATECO: 85.59.20 (corsi di formazione e aggiornamento professionale) o resta su 74.20.11 se inquadrato come “consulenza fotografica”
  • Vendita a privati UE: attenzione soglia OSS 10.000 euro
  • Per Udemy/Teachable: emetti fattura alla piattaforma (committente extra-UE), che gestisce IVA verso utenti finali

Vendita preset, template e digital products

I file digitali venduti tramite Etsy, Gumroad, propri shop seguono la stessa logica della vendita fisica online + regole digital products. Per piccole somme (sotto 1.000 euro/anno) la complicazione spesso non vale il guadagno: meglio convogliarle nel servizio fotografico principale.

Assicurazione RC professionale fotografo

L’assicurazione RC professionale per fotografi non è obbligatoria per legge, ma è fortemente consigliata e in molti casi richiesta dai clienti (specialmente brand e location di matrimoni di alto livello).

Cosa copre una RC fotografo

  • Danni a terzi: rovesci una luce sulla sposa, treppiede cade sul cliente
  • Danni a cose: rompi un oggetto in location del matrimonio (vasi, lampadari)
  • Errori professionali: file persi per malfunzionamento attrezzatura, mancata consegna
  • Furto e danno attrezzatura (in genere copertura aggiuntiva)

Costi indicativi

  • RC base con massimale 500.000 euro: 200-400 euro/anno
  • RC + tutela attrezzatura (massimale 20.000 euro): 500-800 euro/anno
  • Pacchetti completi per fotografi matrimoni: 800-1.500 euro/anno

Compagnie specializzate per fotografi: Reale Mutua, Allianz, AXA, Cattolica, Hiscox. Esistono anche broker specializzati come Yolo Group e polizze online dedicate. In regime forfettario il costo dell’assicurazione non è deducibile direttamente (rientra nel forfait 33%).

Tariffe tipiche fotografo professionista 2026

Le tariffe variano enormemente in base a esperienza, area geografica, nicchia. Ecco una panoramica realistica per il 2026, basata su dati di settore italiani.

Tipologia servizioRange tariffario 2026Note
Matrimonio cerimonia + ricevimento1.500 – 5.000 euroFotografi top: 5.000-15.000 euro
Servizio ritratto / ritratto famiglia300 – 800 euroSessione 1-2 ore + 20-30 file modificati
Servizio prodotto e-commerce200 – 500 euroPrezzo per giornata o per N foto (es. 30 euro a foto)
Servizio newborn250 – 600 euroSessione in studio 2-3 ore
Evento aziendale (mezza giornata)400 – 800 euroConferenze, inaugurazioni
Evento aziendale (giornata intera)700 – 1.500 euroConvegni, fiere
Real estate (foto immobili)100 – 300 euro a immobile15-25 foto per appartamento
Food photography300 – 700 euro a giornataSpesso pacchetti mensili con ristoranti
Stock photography (per foto)0,10 – 5 euro per downloadVolumi grandi richiesti per redditività

Differenze territoriali: Milano, Roma, Firenze hanno tariffe del 30-50% più alte rispetto a piccole città. Il Friuli Venezia Giulia si colloca su tariffe medio-basse rispetto al nord Italia, ma il mercato dei matrimoni è in forte crescita grazie a location come ville storiche e siti UNESCO.

Calcolo tasse fotografo: esempi pratici 25K, 40K, 70K

Vediamo tre casi concreti di calcolo tasse e contributi per fotografi in regime forfettario, ipotizzando aliquota 5% (start-up primi 5 anni). Tutti i calcoli sono indicativi e arrotondati per chiarezza.

Caso 1: Marco, fotografo matrimoni primo anno – fatturato 25.000 euro

  • Reddito imponibile = 25.000 × 67% = 16.750 euro
  • Contributi GS INPS (26,07%) = 16.750 × 26,07% = 4.367 euro
  • Reddito tassabile = 16.750 – 4.367 = 12.383 euro
  • Imposta sostitutiva 5% = 619 euro
  • TOTALE da versare = 4.367 + 619 = 4.986 euro (~20% del fatturato)
  • Netto in tasca: 25.000 – 4.986 = 20.014 euro

Caso 2: Lucia, fotografa ritratti e prodotto – fatturato 40.000 euro

  • Reddito imponibile = 40.000 × 67% = 26.800 euro
  • Contributi GS INPS (26,07%) = 26.800 × 26,07% = 6.987 euro
  • Reddito tassabile = 26.800 – 6.987 = 19.813 euro
  • Imposta sostitutiva 5% = 991 euro
  • TOTALE da versare = 6.987 + 991 = 7.978 euro (~20% del fatturato)
  • Netto in tasca: 40.000 – 7.978 = 32.022 euro

Caso 3: Andrea, fotografo affermato – fatturato 70.000 euro

  • Reddito imponibile = 70.000 × 67% = 46.900 euro
  • Contributi GS INPS (26,07%) = 46.900 × 26,07% = 12.227 euro
  • Reddito tassabile = 46.900 – 12.227 = 34.673 euro
  • Imposta sostitutiva 5% = 1.734 euro
  • TOTALE da versare = 12.227 + 1.734 = 13.961 euro (~20% del fatturato)
  • Netto in tasca: 70.000 – 13.961 = 56.039 euro

Importante: dopo i primi 5 anni l’aliquota sale al 15%, triplicando l’imposta sostitutiva. Nel caso 3 (70.000 euro fatturato) si passerebbe da 1.734 a 5.201 euro. Considera sempre la “exit strategy” dal forfettario quando ti avvicini a 80.000+ euro o ai 5 anni.

Marketing fotografo: Instagram, Google Business e portali

Avere la partita IVA è solo l’inizio: per trovare clienti come fotografo servono strategie di marketing efficaci. Ecco i canali principali che funzionano nel 2026.

Instagram

Il social per eccellenza dei fotografi. Strategie chiave:

  • Profilo professionale (Business o Creator) per accedere a statistiche e ads
  • Bio chiara con nicchia, città, link prenotazione
  • Pubblicare 3-5 contenuti/settimana (mix post, Reel, Stories)
  • Hashtag locali (#fotografomatrimonioudine, #fotografofvg)
  • Reel tematici (behind the scenes, before-after editing)
  • Collaborazioni con wedding planner, location, fioristi

Google Business Profile

Fondamentale per la SEO locale. Compila il profilo con foto, recensioni, descrizione completa. Le ricerche tipo “fotografo matrimonio Udine” spesso premiano profili Google ben curati prima del sito web.

Portali di settore

  • Zankyou e Matrimonio.com: i portali italiani di matrimoni più visitati. Costo abbonamento da 800 a 3.000 euro/anno
  • The Knot: portale internazionale per matrimoni
  • WedReviews e SposiAmoci: recensioni clienti
  • Behance e 500px: portfolio per clienti corporate e agenzie

Sito web professionale

Anche se Instagram è il primo canale, il sito web resta indispensabile per:

  • Apparire in ricerche Google (SEO)
  • Mostrare un portfolio professionale curato per nicchia
  • Ricevere richieste di preventivo via form
  • Pubblicare blog con casi studio e SEO long-tail

Errori comuni da evitare

  • Pensare di essere “occasionali” dopo il 3° servizio fotografico: sei già professionista e devi aprire la partita IVA
  • Usare il coefficiente 78% credendo di essere “professionista intellettuale”: il coefficiente fotografo è 67%
  • Non emettere fattura per acconti matrimoni: l’acconto va fatturato e tassato nell’anno di incasso
  • Usare foto di clienti per il portfolio senza liberatoria: violazione GDPR, multe da 1.000 a 20.000 euro
  • Non iscriversi al VIES prima di lavorare con clienti UE B2B
  • Ignorare il limite contanti 5.000 euro per pagamenti matrimoni: sanzioni dal 1% al 40% dell’importo
  • Confondere diritto d’autore con compenso prestazione: porta a errori dichiarativi nel quadro RL
  • Non fare assicurazione RC: un singolo danno in un matrimonio può costare decine di migliaia di euro
  • Sottovalutare il consumo del forfait 33%: se investi molto in attrezzatura, valuta il regime ordinario

Domande frequenti (FAQ)

Quanto costa aprire la partita IVA come fotografo?

L’apertura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate è gratuita. Costi indiretti: assistenza commercialista o CAF (50-150 euro per la pratica AA9/12), eventuale iscrizione al VIES (gratuita), software di fatturazione elettronica (40-100 euro/anno o gratuito per alcuni provider come Aruba/Fatture in Cloud per forfettari).

Posso fare il fotografo come secondo lavoro?

Sì, se sei dipendente puoi aprire partita IVA come secondo lavoro (verifica il tuo CCNL: alcuni settori pubblici hanno limitazioni). I contributi INPS Gestione Separata scendono al 24%. Il datore di lavoro deve essere informato se richiesto da contratto.

Posso fatturare un matrimonio senza partita IVA?

Solo se è un caso davvero occasionale: 1 matrimonio l’anno, compenso massimo 5.000 euro lordi annui, tramite ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d’acconto 20%. Se fai più matrimoni, ti pubblicizzi su Instagram come “fotografo”, hai un sito web, sei già nell’attività abituale e devi aprire la partita IVA.

I miei clienti possono detrarre la fattura del fotografo?

I clienti privati non possono detrarre servizi fotografici personali (matrimoni, ritratti). Le aziende possono dedurre la spesa fotografica come costo se inerente all’attività (es. foto prodotti per e-commerce, foto eventi aziendali). I matrimoni e ricorrenze familiari restano spese personali non deducibili.

Posso usare le foto dei matrimoni per il mio portfolio?

Sì, ma solo con liberatoria scritta degli sposi. Inserisci la clausola sull’utilizzo a fini portfolio nel contratto di servizio fotografico, specificando: pubblicazione su sito, social, portfolio cartaceo, eventuale invio a riviste di settore. Senza autorizzazione esplicita non puoi pubblicare nulla.

Cosa succede se supero i 85.000 euro di fatturato?

Da 85.001 a 100.000 euro: passi al regime ordinario l’anno successivo. Sopra 100.000 euro: passi al regime ordinario nello stesso anno, dovrai applicare IVA sulle fatture future e gestire la contabilità ordinaria. Pianifica con il commercialista o CAF il passaggio.

Devo fatturare il “buono” o “voucher” matrimonio?

Sì. Anche se vendi un voucher anticipato (es. “buono regalo per servizio fotografico”), nel momento dell’incasso devi emettere fattura. Quando il cliente userà il voucher, emetti nota di consegna o documento di completamento, ma la fattura è già stata emessa al momento del pagamento.

Posso unire più nicchie sotto la stessa partita IVA?

Assolutamente sì. Una partita IVA con codice ATECO 74.20.11 copre tutte le nicchie fotografiche (matrimoni, ritratti, eventi, prodotto, food, real estate). Puoi anche aggiungere codici secondari per altre attività (es. 47.91.10 per e-commerce, 85.59.20 per corsi). Il codice prevalente è quello con il fatturato maggiore.

Devo pagare l’IRAP come fotografo forfettario?

No, in regime forfettario l’IRAP è esclusa: l’imposta sostitutiva del 5% o 15% sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. È uno dei vantaggi principali del forfettario.

Conviene farsi aiutare da un CAF per la partita IVA fotografo?

Sì, soprattutto all’inizio. Un CAF specializzato come Centro Fiscale di Udine ti aiuta a: scegliere il codice ATECO corretto, valutare se forfettario o ordinario, gestire iscrizione INPS Gestione Separata e VIES, impostare la fatturazione elettronica, capire come gestire i diritti d’autore separatamente. Il costo annuo medio è di 600-1.200 euro a seconda del volume di lavoro, una spesa che si ripaga ampiamente in errori evitati.

Apri la tua partita IVA fotografo con il CAF Centro Fiscale di Udine

Aprire una partita IVA fotografo professionista nel 2026 è una scelta strategica per chi vuole trasformare la passione in professione strutturata. Tra regime forfettario al 5%/15% con coefficiente 67%, codice ATECO 74.20.11, contributi Gestione Separata INPS, gestione del diritto d’autore e liberatorie GDPR, fatturazione B2C/B2B e clienti esteri, il fisco del fotografo richiede attenzione e competenza.

Il CAF Centro Fiscale di Udine ti accompagna in ogni fase: dall’apertura della partita IVA all’inquadramento fiscale, dalla gestione delle dichiarazioni alla pianificazione del passaggio dal forfettario all’ordinario quando crescerai. Siamo specializzati nelle partite IVA di professioni creative e ti offriamo consulenza personalizzata per il tuo caso specifico, sia che tu fotografi matrimoni in tutto il Friuli Venezia Giulia, sia che lavori con brand e e-commerce internazionali.

Prenota un appuntamento presso la nostra sede in Viale Giuseppe Tullio 13 a Udine, chiamaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121. Trasforma la tua passione fotografica in un’attività solida e in regola.

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CAF CENTRO FISCALE UDINE: DICONO DI NOI

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Alexandra Bala
04/09/2026
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⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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paolino servidio
03/09/2026
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Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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Lady
01/09/2026
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Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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Giulia Guida
25/08/2026
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Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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Paola Zilli
07/08/2026
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Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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Jacqueline B.
06/08/2026
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Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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Maura Masutto
06/08/2026
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Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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Issam Elhefnawi
31/07/2026
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Molto gentile
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Sibongile Moyana
30/07/2026
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Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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Sabrina Cirina
23/07/2026
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Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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