Modello 770 e Certificazione Unica, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIOCU 2026 e forfettari: la deroga per medici SSN e indennita non transitanti nello SdILa Certificazione Unica 2026 relativa ai redditi 2025 ha introdotto importanti novita per i contribuenti in regime forfettario. Con il D.Lgs. n. 1/2024, primo provvedimento attuativo della riforma fiscale, e stato abolito l’obbligo di invio della CU per i compensi erogati ai forfettari. Tuttavia, esistono eccezioni rilevanti che riguardano specificamente i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e le indennita non transitanti nel Sistema di Interscambio (SdI).In questa guida completa analizziamo nel dettaglio cosa cambia per la CU 2026, quando l’esonero non si applica, come compilare correttamente la certificazione per i medici forfettari e quali codici utilizzare. Indice dei contenutiL’esonero dalla CU per i forfettari: il quadro normativoLa deroga per i medici convenzionati SSNIndennita e compensi fuori dal Sistema di InterscambioI codici da utilizzare nella CU 2026Il foglio di liquidazione: documento sostitutivo della fatturaCome compilare la CU 2026 per i medici forfettariScadenze per l’invio della CU 2026Esempi pratici: MMG, PLS e specialisti ambulatorialiAssistenza del CAF Centro FiscaleL’esonero dalla CU per i forfettari: il quadro normativo Il Decreto Legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, ha rappresentato una svolta significativa per i contribuenti in regime forfettario. L’articolo 3 del decreto, rubricato “Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio”, ha modificato l’articolo 4 del DPR 322/1998 inserendo il nuovo comma 6-septies.La norma stabilisce che, a decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano:Il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014Il regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies del medesimo articolo 4, ovvero dalla predisposizione e invio della Certificazione Unica.La ratio dell’esoneroLa semplificazione trova fondamento in una considerazione pratica: dal 1 gennaio 2024, tutti i contribuenti in regime forfettario sono obbligati all’emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI). I dati reddituali di questi soggetti sono quindi gia a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, rendendo superflua la duplicazione delle informazioni attraverso la CU.In pratica, l’ultima Certificazione Unica inviata per i forfettari e stata quella 2024, relativa ai compensi corrisposti nel 2023. Per tutti i compensi erogati ai forfettari nell’anno d’imposta 2024 e successivi, non e piu dovuto l’invio della CU all’Agenzia delle Entrate.La deroga per i medici convenzionati SSN L’esonero dalla CU per i forfettari presenta una deroga fondamentale che riguarda i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. La Risposta a interpello n. 132 del 13 maggio 2025 dell’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito la questione.Il quesito dell’ASL e la risposta dell’AgenziaUn’Azienda Sanitaria Provinciale aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate se fosse legittimo non emettere la Certificazione Unica 2025 per i compensi erogati ai medici forfettari convenzionati nel corso del 2024. La risposta e stata inequivocabile: per le ASL che corrispondono compensi ai medici convenzionati con il SSN in regime forfettario o di vantaggio, permane l’obbligo di rilascio della CU.Perche i medici SSN sono esclusi dall’esoneroLa motivazione risiede nel mancato coordinamento normativo tra le disposizioni sulla CU e quelle sulla fatturazione elettronica. I medici convenzionati con il SSN rientrano tra i soggetti per i quali vige il divieto permanente di fatturazione elettronica tramite SdI.Il D.Lgs. n. 81/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025, ha reso definitivo il divieto di emissione di fattura elettronica via SdI per:Soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera SanitariaSoggetti che documentano prestazioni sanitarie verso persone fisicheQuesto divieto, inizialmente introdotto nel 2019 per ragioni di privacy (tutela dei dati sanitari sensibili), e ora a regime dal 2026. Di conseguenza, i redditi dei medici convenzionati non transitano per il Sistema di Interscambio e non sono visibili telematicamente all’Agenzia delle Entrate.Categorie di medici interessate dalla derogaL’obbligo di CU permane specificamente per i compensi erogati a:Medici di Medicina Generale (MMG)Pediatri di Libera Scelta (PLS)Medici di Continuita Assistenziale (ex guardia medica) con rapporto a tempo determinatoMedici specialisti ambulatoriali convenzionatiPer tutti questi professionisti, indipendentemente dall’adesione al regime forfettario, la CU resta obbligatoria.Indennita e compensi fuori dal Sistema di Interscambio Oltre ai medici SSN, esistono altre tipologie di compensi per cui l’esonero dalla CU non si applica. Si tratta delle indennita non assoggettate a ritenuta d’acconto che non richiedono l’emissione di fattura elettronica.Tipologie di indennita soggette a CULe istruzioni alla Certificazione Unica 2026 specificano che restano soggette all’obbligo di certificazione:Indennita di maternita corrisposte agli iscritti alla Gestione Separata INPSContributi di maternita erogati dalle casse previdenziali professionaliIndennita per malattia e infortunio non documentate da fatturaAltre indennita non assoggettate a ritenuta che non transitano per il SdIQueste somme devono essere indicate nei punti 4 e 7 della sezione dedicata al lavoro autonomo della Certificazione Unica, con l’indicazione dell’apposito codice nel punto 6.Esempio pratico: indennita di maternita forfettariaUna professionista in regime forfettario iscritta alla Gestione Separata INPS percepisce nel 2025 l’indennita di maternita. L’INPS, in qualita di sostituto d’imposta, e tenuto a rilasciare la CU 2026 indicando:Punto 4: importo lordo dell’indennitaPunto 6: codice 25 (indennita non soggetta a ritenuta per forfettari)Punto 7: importo netto corrispostoI codici da utilizzare nella CU 2026 La Certificazione Unica 2026 prevede codici specifici per identificare le diverse tipologie di compensi erogati ai contribuenti forfettari. Le istruzioni hanno introdotto una novita importante rispetto all’anno precedente.Il nuovo codice 24 per i medici SSN forfettariNel modello CU 2026, per i compensi erogati ai medici convenzionati con il SSN in regime forfettario si utilizza il codice 24. Questo codice sostituisce il codice 25 che era stato utilizzato in via transitoria nella CU 2025.Il codice 24 va indicato nel punto 6 della sezione redditi di lavoro autonomo e si applica a:Medici di medicina generale forfettariPediatri di libera scelta forfettariMedici di continuita assistenziale forfettari (rapporto a tempo determinato)Specialisti ambulatoriali forfettari convenzionati SSNIl codice 25 per le indennitaIl codice 25 torna alla sua funzione originaria: la certificazione delle indennita non soggette a ritenuta d’acconto erogate a contribuenti forfettari. Si utilizza per:Indennita di maternitaContributi di maternita da casse professionaliAltre indennita non assoggettate a ritenutaTabella riepilogativa dei codici CU 2026CodiceDescrizioneSoggetti interessati24Compensi medici SSN non soggetti a ritenutaMMG, PLS, medici continuita assistenziale, specialisti SSN forfettari25Indennita non soggette a ritenutaForfettari che percepiscono indennita (es. maternita)26Indennita non soggette a ritenutaContribuenti in regime di vantaggioIl foglio di liquidazione: documento sostitutivo della fattura Per comprendere appieno la deroga prevista per i medici SSN, e fondamentale analizzare il foglio di liquidazione dei corrispettivi, documento centrale nel rapporto tra medici convenzionati e Aziende Sanitarie.Il fondamento normativo: DM 31 ottobre 1974L’articolo 2 del Decreto del Ministro delle Finanze del 31 ottobre 1974 stabilisce che “nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all’art. 21 del DPR 633/72″.Questa norma, mai abrogata, e stata confermata dalla prassi amministrativa attraverso:Risoluzione n. 98/E/2015Risposta all’interpello n. 558/2021Risposta all’interpello n. 132/2025Contenuto del foglio di liquidazioneIl foglio di liquidazione deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del DPR 633/72 per la fattura:Dati identificativi dell’ASL emittenteDati identificativi del medico percipienteData di emissioneDescrizione delle prestazioniImporti lordi e nettiEventuali trattenuteIl documento deve essere prodotto in triplice copia: una per il medico, una per l’ASL e una per l’Agenzia delle Entrate competente.Perche il foglio di liquidazione non transita per il SdIA differenza delle fatture elettroniche dei forfettari, il foglio di liquidazione:Non viene trasmesso al Sistema di InterscambioNon e accessibile automaticamente dall’Agenzia delle EntrateContiene dati sensibili sanitari soggetti a tutela privacyProprio questa “invisibilita telematica” giustifica il mantenimento dell’obbligo di CU per i medici convenzionati, anche se forfettari.Come compilare la CU 2026 per i medici forfettariLe Aziende Sanitarie Locali e Provinciali devono prestare particolare attenzione alla corretta compilazione della Certificazione Unica per i medici convenzionati in regime forfettario.Sezione Redditi di Lavoro AutonomoI compensi erogati ai medici forfettari vanno indicati nella sezione dedicata ai redditi di lavoro autonomo, non nella sezione lavoro dipendente (anche se il rapporto di convenzione presenta alcuni tratti para-subordinati).Campi da compilarePer la corretta compilazione della CU 2026 relativa ai medici SSN forfettari:Punto 4: Ammontare lordo corrispostoPunto 6: Codice 24 (compensi medici SSN non soggetti a ritenuta)Punto 7: Ammontare delle somme non soggette a ritenuta (uguale al punto 4)Punto 8: Non compilare (nessuna ritenuta effettuata)Attenzione: nessuna ritenuta d’accontoE fondamentale ricordare che sui compensi dei medici forfettari l’ASL non deve operare alcuna ritenuta d’acconto. I forfettari sono esonerati dalla ritenuta ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 190/2014. L’intero importo lordo corrisposto deve essere indicato sia al punto 4 che al punto 7.Scadenze per l’invio della CU 2026 Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026 (prot. n. 15707/2026) ha approvato il modello CU 2026 e fissato le scadenze per l’anno corrente.Calendario scadenze CU 2026ScadenzaAdempimentoSoggetti interessati16 marzo 2026Trasmissione telematica CURedditi da lavoro dipendente e assimilati16 marzo 2026Consegna al percipienteTutti i percipienti (dipendenti e autonomi)30 aprile 2026Trasmissione telematica CURedditi da lavoro autonomo (inclusi medici forfettari)31 ottobre 2026Trasmissione telematica CURedditi esenti o non inseribili in precompilataNovita 2026: un mese in piu per i lavoratori autonomiUna novita rilevante per il 2026 e lo slittamento al 30 aprile della scadenza per la trasmissione delle CU relative ai redditi da lavoro autonomo. Questo comporta un mese aggiuntivo rispetto alla precedente scadenza del 31 marzo, dando piu tempo alle ASL per la predisposizione delle certificazioni dei medici convenzionati.Sanzioni per omessa o tardiva trasmissioneA differenza del 2025, quando l’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti tardivi (13 maggio) consentendo di fatto l’invio senza sanzioni, per il 2026 il regime sanzionatorio e pienamente operativo:100 euro per ogni CU omessa, tardiva o errataSanzione ridotta a 33,33 euro se la CU corretta viene trasmessa entro 60 giorni dalla scadenzaEsempi pratici: MMG, PLS e specialisti ambulatorialiPer chiarire l’applicazione concreta delle norme, analizziamo alcuni casi pratici relativi a diverse tipologie di medici convenzionati.Esempio 1: Medico di Medicina Generale in regime forfettarioSituazione: Il Dott. Rossi e medico di medicina generale con 1.200 pazienti, convenzionato con l’ASL di Udine. Applica il regime forfettario dal 2020.Compensi 2025:Quota capitaria annua: 55.000 euroIndennita accessorie: 8.000 euroTotale lordo: 63.000 euroCU 2026 dell’ASL:Punto 4: 63.000 euroPunto 6: Codice 24Punto 7: 63.000 euroPunto 8: 0 (nessuna ritenuta)L’ASL deve trasmettere la CU entro il 30 aprile 2026 e consegnarla al Dott. Rossi entro il 16 marzo 2026.Esempio 2: Pediatra di Libera Scelta forfettarioSituazione: La Dott.ssa Bianchi e pediatra di libera scelta con 800 assistiti. Opera in regime forfettario.Compensi 2025:Quota capitaria annua: 42.000 euroBilanci di salute e vaccinazioni: 6.500 euroTotale lordo: 48.500 euroCU 2026: L’ASL compila la certificazione con codice 24, indicando l’intero importo di 48.500 euro come somma non soggetta a ritenuta.Esempio 3: Medico di Continuita AssistenzialeSituazione: Il Dott. Verdi presta servizio di continuita assistenziale (ex guardia medica) con contratto a tempo determinato. Ha scelto il regime forfettario.Compensi 2025:Compenso orario per 1.800 ore: 36.000 euroIndennita notturna e festiva: 4.200 euroTotale lordo: 40.200 euroCU 2026: Anche in questo caso l’ASL e obbligata all’invio della CU con codice 24, nonostante il regime forfettario del medico.Esempio 4: Specialista ambulatoriale con attivita mistaSituazione: La Dott.ssa Neri e cardiologa specialista ambulatoriale convenzionata (18 ore settimanali) e svolge anche attivita privata. Applica il regime forfettario.Compensi 2025:Compensi SSN: 45.000 euro (foglio di liquidazione)Compensi attivita privata: 25.000 euro (fattura elettronica)Trattamento CU:Compensi SSN (45.000 euro): l’ASL rilascia CU con codice 24Compensi privati (25.000 euro): i clienti privati non devono rilasciare CU (compensi documentati da fattura elettronica)Assistenza del CAF Centro FiscaleLa gestione della Certificazione Unica per i medici convenzionati in regime forfettario presenta complessita che richiedono competenza specifica. Il CAF Centro Fiscale di Udine offre assistenza qualificata per:Verifica della corretta compilazione delle CU ricevuteAssistenza nella dichiarazione dei redditi per medici forfettariConsulenza sul regime forfettario per professionisti sanitariSupporto per ASL e strutture sanitarie nella predisposizione delle CUIl nostro team di esperti fiscali e costantemente aggiornato sulle novita normative e sulla prassi dell’Agenzia delle Entrate in materia di certificazioni e regime forfettario per i professionisti del settore sanitario.ContattaciPer maggiori informazioni o per fissare un appuntamento:Telefono: 0432 1638640WhatsApp: 366 6018121Email: info@centrofiscale.comSede: Viale Giuseppe Tullio 13, scala B – UdineArticolo aggiornato a marzo 2026 con le ultime disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.Fonti normative e prassi D.Lgs. n. 1/2024 – Razionalizzazione e semplificazione adempimenti tributariD.Lgs. n. 81/2025 – Divieto permanente fatturazione elettronica prestazioni sanitarieDM 31 ottobre 1974, art. 2 – Foglio di liquidazione corrispettiviRisposta interpello n. 132/2025 – Agenzia delle EntrateRisposta interpello n. 558/2021 – Agenzia delle EntrateProvvedimento Direttore AdE n. 15707/2026 – Approvazione modello CU 2026Legge n. 190/2014, art. 1, commi 54-89 – Regime forfettarioMarzo 2, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png 0 0 Team CAF Centro Fiscale https://centrofiscale.com/wp-content/uploads/2023/04/logo-sito.png Team CAF Centro Fiscale2026-03-02 07:22:112026-03-12 19:17:21CU 2026 e forfettari: la deroga per medici SSN e indennita non transitanti nello SdI