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Dichiarazione dei redditi 730

Avete presentato il Modello 730 e il rimborso IRPEF tarda ad arrivare, oppure avete ricevuto una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate che informa della sospensione del rimborso? Non è un evento raro: ogni anno migliaia di contribuenti si trovano in questa situazione, che si chiama tecnicamente controllo preventivo sul Modello 730. In questa guida spieghiamo nel dettaglio cosa sono questi controlli, perché scattano, quali sono i tempi, cosa fare se il rimborso è bloccato e come tutelarsi.

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Cosa sono i controlli preventivi sul Modello 730

Il Modello 730 è lo strumento di dichiarazione dei redditi più usato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. Una delle sue caratteristiche più apprezzate è la possibilità di ricevere i rimborsi IRPEF direttamente in busta paga o sulla pensione, senza dover attendere le tempistiche del Modello Redditi PF. Tuttavia, questo meccanismo automatico può subire un blocco: è quello che accade quando l’Agenzia delle Entrate decide di effettuare un controllo preventivo prima di erogare il rimborso.

I controlli preventivi sono disciplinati dall’art. 36-ter del DPR 600/1973 e dall’art. 1, commi 585-586 della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), che ha esteso i poteri dell’Agenzia in materia di verifica delle dichiarazioni precompilate accettate senza modifiche. In sostanza, l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di sospendere i rimborsi di ammontare superiore a 4.000 euro e di effettuare verifiche documentali prima dell’erogazione.

La norma non prevede un termine perentorio breve per il completamento del controllo preventivo: il controllo documentale ex art. 36-ter DPR 600/1973 puo’ essere avviato entro 2 anni dalla presentazione della dichiarazione. Per quanto riguarda i rimborsi erogati tramite sostituto d’imposta (busta paga o pensione), il sostituto ha tempo fino alla fine dell’anno per addebitare o accreditare le somme risultanti dal modello 730. Nella pratica, i controlli preventivi si avviano generalmente entro pochi mesi dalla presentazione e chi presenta il 730 con rimborso elevato puo’ trovarsi il rimborso sospeso da luglio fino a diversi mesi dopo.

Quando scattano i controlli preventivi: i casi piu’ frequenti

L’Agenzia delle Entrate non ha mai reso pubblici i criteri esatti che determinano l’attivazione del controllo preventivo, ma sulla base delle circolari e della prassi consolidata è possibile identificare le situazioni più a rischio:

  • Rimborsi superiori a 4.000 euro: soglia espressamente indicata dalla normativa vigente come limite oltre il quale il controllo preventivo è possibile (ma non automatico).
  • Detrazioni elevate per familiari a carico: in particolare quando il numero dei familiari dichiarati o il loro reddito non corrisponde ai dati presenti in Anagrafe Tributaria.
  • Spese mediche ingenti: detrazioni al 19% per spese sanitarie di importo molto elevato rispetto al reddito dichiarato.
  • Bonus edilizi e ristrutturazione: detrazione del 50% o superiore per lavori edilizi, specie se di recente introduzione o con importi rilevanti.
  • Prima dichiarazione con rimborso elevato: contribuenti che dichiarano per la prima volta un rimborso importante, senza storico fiscale coerente.
  • Incoerenze rispetto alla dichiarazione precompilata: modifiche apportate dal contribuente che si discostano significativamente dai dati precaricat dall’Agenzia.
  • Redditi provenienti da piu’ fonti: più certificazioni uniche (CU) con ritenute da diversi datori di lavoro o enti previdenziali.

Va sottolineato che il controllo preventivo non equivale a un accertamento fiscale e non implica necessariamente che il contribuente abbia commesso errori. Si tratta di una verifica documentale che l’Amministrazione finanziaria effettua prima di erogare somme rilevanti.

La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate: cosa significa

Quando l’Agenzia delle Entrate decide di avviare un controllo preventivo, il contribuente riceve una comunicazione formale – solitamente tramite raccomandata A/R o, se il contribuente ha abilitato il cassetto fiscale, anche via posta elettronica certificata (PEC) o notifica telematica. La comunicazione informa della sospensione del rimborso e invita il contribuente a fornire la documentazione necessaria a supportare le detrazioni e/o i crediti d’imposta dichiarati.

Nella lettera, l’Agenzia indica:

  • Il riferimento normativo che legittima il controllo (tipicamente art. 36-ter DPR 600/1973);
  • L’importo del rimborso sospeso;
  • Le voci dichiarative oggetto di verifica (es. “detrazioni per spese sanitarie”, “familiari a carico”);
  • I documenti che il contribuente deve produrre;
  • Il termine entro cui rispondere (generalmente 30 giorni dalla ricezione);
  • Il canale di trasmissione della documentazione (ufficio territorialmente competente, CIVIS, cassetto fiscale).

Non ignorare mai questa comunicazione: la mancata risposta entro il termine non porta solo al prolungamento dell’attesa, ma può determinare la definitiva decadenza dal rimborso per quella annualità e l’avvio di procedure di accertamento più invasive.

Differenza tra controllo preventivo (art. 36-ter) e liquidazione automatica (art. 36-bis)

Molti contribuenti confondono il controllo preventivo con la liquidazione automatica. Si tratta invece di due procedure completamente diverse:

Tipo di controlloBase normativaCosa verificaQuando avviene
Liquidazione automaticaArt. 36-bis DPR 600/1973Errori materiali di calcolo, ritenute, versamenti F24Entro l’anno di presentazione
Controllo documentale preventivoArt. 36-ter DPR 600/1973Detrazioni, oneri deducibili, crediti d’imposta (richiede documenti)Entro 2 anni dalla presentazione
Controllo preventivo rimborsiArt. 1, c. 585-586 L. 160/2019Rimborsi elevati (oltre 4.000 euro) prima dell’erogazionePrima dell’erogazione del rimborso

La liquidazione automatica (36-bis) è una verifica puramente matematica: l’Agenzia controlla che i calcoli siano corretti, che le ritenute certificate dalla CU corrispondano a quanto dichiarato, che le aliquote applicate siano quelle giuste. Non richiede la produzione di documenti da parte del contribuente.

Il controllo documentale (36-ter) invece è più invasivo: l’Agenzia chiede di dimostrare con documenti che le spese detratte siano effettivamente sostenute e che i relativi requisiti siano soddisfatti. Può portare al disconoscimento delle detrazioni se la documentazione non è prodotta o non è sufficiente.

Il controllo preventivo sui rimborsi è specificamente finalizzato a bloccare l’erogazione automatica di rimborsi elevati prima che vengano verificati. Una volta concluso positivamente, il rimborso viene erogato con eventuali interessi di mora a favore del contribuente.

Cosa fare se il rimborso e’ bloccato: guida pratica

Se avete ricevuto la comunicazione di sospensione del rimborso o se semplicemente non arriva da molti mesi, ecco i passi concreti da seguire:

1. Verifica lo stato del rimborso sul cassetto fiscale

Il primo strumento da utilizzare è il cassetto fiscale, accessibile tramite SPID, CIE o CNS sul sito dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it). Nella sezione dedicata alla dichiarazione, è possibile verificare:

  • Lo stato di elaborazione del 730 (ricevuto / in lavorazione / elaborato);
  • La presenza di eventuali comunicazioni o avvisi;
  • Lo stato del rimborso (atteso / sospeso / in erogazione).

Se il rimborso risulta “sospeso” o “in verifica”, significa che il controllo preventivo è in corso. Se invece non risulta ancora elaborata la dichiarazione, potrebbe trattarsi di un semplice ritardo nell’elaborazione ordinaria.

2. Raccogliere la documentazione richiesta

Se avete ricevuto la comunicazione formale di controllo preventivo, la priorità è raccogliere i documenti indicati nella lettera. I più comuni sono:

  • Per detrazioni mediche: scontrini/ricevute fiscali con il codice fiscale del contribuente, prescrizioni mediche ove richieste, fatture di strutture sanitarie;
  • Per familiari a carico: documenti che attestino il reddito del familiare (es. CU, 730 del familiare, autocertificazione) e la composizione del nucleo familiare;
  • Per bonus ristrutturazione: contratto con l’impresa, bonifici parlanti, fatture, comunicazione ENEA ove richiesta, eventuale CILAS/SCIA;
  • Per interessi su mutuo prima casa: contratto di mutuo, quietanza di pagamento rate, atto di compravendita dell’immobile;
  • Per premi assicurativi detraibili: quietanza della polizza vita/infortuni con distinzione della quota che dà diritto alla detrazione.

3. Inviare la documentazione entro i termini

La documentazione può essere trasmessa in vari modi:

  • Tramite CIVIS (canale telematico Agenzia Entrate): è la modalità raccomandata, permette di trasmettere documenti in formato PDF e di ottenere una ricevuta di protocollo;
  • Consegna a mano presso l’ufficio territoriale competente (quello indicato nella comunicazione);
  • Via raccomandata A/R all’indirizzo dell’ufficio, con descrizione analitica dei documenti allegati;
  • Tramite un intermediario abilitato (CAF, consulente fiscale): il professionista può trasmettere la documentazione direttamente dal suo software gestionale.

Se non siete sicuri di avere tutta la documentazione necessaria, o se la richiesta vi sembra sproporzionata, è fortemente consigliabile rivolgersi a un CAF o a un consulente fiscale che conosca la normativa aggiornata e possa gestire la risposta all’Agenzia.

Tempi di attesa: quanto dura il blocco del rimborso

Una delle domande più frequenti è: quanto ci vuole per sbloccare il rimborso? La risposta dipende da diversi fattori:

ScenarioTempo stimato per rimborso
730 senza controllo preventivo, rimborso da busta pagaLuglio-agosto dell’anno di presentazione
730 senza controllo preventivo, rimborso da pensione (INPS)Agosto-settembre dell’anno di presentazione
730 con controllo preventivo, documentazione inviata tempestivamente3-6 mesi dalla ricezione della documentazione
730 con controllo preventivo, documentazione non inviata o carenteRimborso ridotto o negato; eventuali accertamenti
Rimborso diretto AdE (es. senza sostituto d’imposta)6-18 mesi dalla presentazione

Va ricordato che se il rimborso è dovuto ma l’Agenzia lo eroga in ritardo per effetto del controllo preventivo (oltre i termini di legge), il contribuente ha diritto agli interessi di mora, calcolati al tasso stabilito annualmente dal MEF (per i rimborsi IRPEF il tasso e’ determinato con decreto ministeriale; verificare il tasso vigente nell’anno di erogazione). Gli interessi decorrono dalla data in cui il rimborso avrebbe dovuto essere erogato.

Rimborso bloccato dopo accettazione del 730 precompilato: casi speciali

Con l’introduzione del 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate ha promesso ai contribuenti che accettano la dichiarazione senza modifiche una corsia preferenziale e, in teoria, l’esenzione dai controlli documentali. Questa garanzia, però, non è assoluta.

Secondo l’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali), se il contribuente accetta il 730 precompilato senza apportare modifiche, l’Agenzia non può effettuare controlli documentali sulle spese che ha precaricato (spese sanitarie trasmesse da farmacie e strutture convenzionate, interessi su mutuo ecc.). Tuttavia, il blocco preventivo dei rimborsi elevati resta possibile, in quanto non rientra nella fattispecie dei controlli documentali ordinari bensì nel perimetro delle verifiche antifrode.

Se invece il contribuente ha modificato il 730 precompilato (aggiungendo detrazioni, correggendo redditi, modificando i dati precaricati), perde la tutela dalla verifica documentale su quelle voci modificate. In questo caso, i controlli preventivi possono riguardare anche le spese precaricate, se le modifiche hanno influenzato il calcolo del rimborso.

Per approfondire le regole specifiche sulle spese sanitarie inserite nel 730 precompilato, potete leggere il nostro articolo dedicato: Spese sanitarie in contanti nel 730 precompilato 2026: quali si possono detrarre.

Gli esiti possibili del controllo preventivo

Al termine del controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate può pervenire a quattro esiti diversi:

1. Rimborso confermato ed erogato integralmente

La documentazione prodotta dal contribuente è stata ritenuta sufficiente e idonea. L’Agenzia sblocca il rimborso, che viene erogato dall’INPS (per i pensionati) oppure direttamente dall’Agenzia tramite bonifico o vaglia postale. In questo caso, vengono corrisposti anche gli interessi maturati durante il periodo di sospensione.

2. Rimborso ridotto

L’Agenzia ha riconosciuto solo in parte le detrazioni dichiarate. Vengono espunte le voci per le quali la documentazione era insufficiente o carente, e il rimborso viene erogato per la parte riconosciuta. Il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità (ex avviso bonario) con l’indicazione delle voci disconosciute e la possibilità di presentare osservazioni entro 60 giorni.

3. Rimborso negato e importo a debito

In questo caso l’Agenzia ha ritenuto che il rimborso non fosse dovuto (o che ci fosse un debito residuo). Il contribuente riceve l’avviso bonario con la richiesta di versamento della differenza. Se non paga entro i termini previsti, la somma viene iscritta a ruolo e affidata ad Agenzia delle Entrate Riscossione per la riscossione.

4. Silenzio-assenso e rimborso automatico

Se l’Agenzia non conclude il controllo preventivo entro i termini di legge previsti, il rimborso deve essere erogato automaticamente. In pratica, l’inutile decorso del tempo costituisce un riconoscimento implicito del rimborso. Questo scenario è però raro: l’Agenzia generalmente rispetta i propri termini interni.

Come evitare il blocco preventivo: consigli pratici

La prevenzione è sempre più efficace della gestione del problema a posteriori. Ecco alcune indicazioni pratiche per ridurre il rischio di subire un controllo preventivo o per gestirlo al meglio qualora si verifichi:

  • Conservate tutta la documentazione delle spese detraibili per almeno 5 anni dalla presentazione della dichiarazione. Scontrini, ricevute, fatture e bonifici parlanti devono essere organizzati e facilmente recuperabili.
  • Inserite il codice fiscale negli scontrini delle farmacie: dal 2020 questa operazione è obbligatoria per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ma controllate sempre che i dati trasmessi siano corretti nella precompilata.
  • Verificate la corrispondenza tra CU e dati del 730: i redditi e le ritenute indicati nella CU devono coincidere con quelli inseriti nella dichiarazione. Discrepanze anche minime possono attivare controlli.
  • Rivolgetevi a un CAF per la compilazione: i Centri di Assistenza Fiscale sono abilitati a prestare assistenza fiscale e hanno la responsabilità solidale per la correttezza dei dati inseriti, il che riduce il rischio di errori involontari.
  • Dichiarate solo le detrazioni effettivamente spettanti e supportate da documenti validi. Tentare di massimizzare il rimborso con detrazioni dubbie aumenta esponenzialmente il rischio di controllo.

Per le dichiarazioni più complesse (redditi da immobili esteri, plusvalenze finanziarie, attivita’ all’estero), può essere più opportuno presentare il Modello Redditi PF invece del 730, considerando che offre maggiore flessibilità nella gestione dei controlli. Segnaliamo a questo proposito il nostro articolo sull’errore dell’Agenzia delle Entrate nel Modello Redditi 2026 riguardo al Quadro RT.

Casi pratici: esempi reali di controllo preventivo

Per rendere piu’ concreto il quadro normativo, ecco alcuni esempi tipici tratti dalla pratica dei CAF:

Caso 1: Detrazioni mediche per figlio disabile

Maria ha un figlio con disabilita’ grave certificata (Legge 104 art. 3 comma 3). Ha dichiarato circa 9.000 euro di spese mediche nel 730, ottenendo un rimborso di 5.200 euro. A settembre ha ricevuto la comunicazione di controllo preventivo. L’Agenzia chiedeva i giustificativi di tutte le spese mediche. Maria ha inviato tramite CIVIS le ricevute fiscali, le fatture delle visite specialistiche e la copia del verbale di invalidita’. Il controllo si e’ concluso positivamente dopo 3 mesi: rimborso confermato integralmente, piu’ 85 euro di interessi.

Caso 2: Bonus ristrutturazione con documentazione incompleta

Giorgio ha detratto 6.500 euro (50% di 13.000 euro di lavori di ristrutturazione sul bagno). Il controllo preventivo ha evidenziato che mancava il bonifico parlante con i codici fiscali del beneficiario e dell’impresa. Giorgio ha dovuto presentare i bonifici originali, la fattura dell’impresa e la comunicazione all’ENEA (richiesta per alcuni interventi). Poiche’ non aveva conservato tutti i documenti, una parte delle spese (circa 2.000 euro) non e’ stata riconosciuta: rimborso ridotto di 1.000 euro rispetto a quanto atteso.

Caso 3: Familiari a carico non corrispondenti

Luisa ha dichiarato come familiare a carico la madre con un reddito di 2.800 euro l’anno. L’Agenzia ha avviato un controllo perche’ i dati dell’Anagrafe Tributaria indicavano che la madre aveva percepito nel 2025 anche una pensione estera (non comunicata a Luisa), portando il reddito complessivo a circa 4.100 euro – sopra la soglia dei 2.840,51 euro (per il 2025) che permette di considerare un familiare a carico. Il rimborso e’ stato ridotto proporzionalmente e Luisa ha ricevuto un avviso bonario per la differenza di imposta.

Questi esempi mostrano l’importanza di verificare sempre i requisiti delle detrazioni prima di dichiararle e di conservare tutta la documentazione di supporto.

Impugnare il disconoscimento delle detrazioni: i rimedi

Se all’esito del controllo preventivo l’Agenzia ha disconosciuto delle detrazioni e il contribuente ritiene di aver agito correttamente, ha diverse strade percorribili:

  • Osservazioni all’avviso bonario: entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso, il contribuente (o il suo rappresentante) puo’ presentare osservazioni scritte all’ufficio, allegando ulteriori documenti o motivazioni. L’Agenzia e’ tenuta a valutarle prima di iscrivere il debito a ruolo.
  • Autotutela: se si ritiene che l’Agenzia abbia commesso un errore di valutazione, si puo’ presentare istanza di autotutela chiedendo la correzione d’ufficio dell’atto.
  • Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria: se l’avviso bonario si trasforma in cartella esattoriale o avviso di accertamento, il contribuente puo’ proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica. E’ consigliabile farsi assistere da un professionista abilitato (avvocato tributarista, commercialista, consulente del lavoro).
  • Mediazione tributaria: per controversie di valore inferiore a 50.000 euro, prima del ricorso e’ obbligatorio presentare istanza di mediazione/reclamo (D.Lgs. 156/2015).

Per le questioni piu’ tecniche relative ai redditi di capitale e alla compilazione del modello redditi, consultate il nostro approfondimento sul Quadro RR 2026 e i contributi INPS nel Modello Redditi.

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Domande frequenti (FAQ)

Il controllo preventivo e’ uguale per tutti?

No. L’Agenzia delle Entrate applica criteri selettivi basati su analisi del rischio. Non tutti i 730 con rimborsi elevati vengono sottoposti a controllo: vengono selezionati quelli che presentano anomalie o profili di rischio specifici. Il semplice fatto di avere un rimborso elevato non implica automaticamente il controllo.

Posso farmi assistere dal CAF durante il controllo preventivo?

Assolutamente si’. Se avete presentato il 730 tramite un CAF, potete delegare il CAF stesso a gestire la risposta all’Agenzia delle Entrate. Il CAF ha accesso ai sistemi telematici e puo’ inviare la documentazione tramite i canali abilitati. In piu’, il CAF ha assunto responsabilita’ solidale per la correttezza dei dati inseriti nella dichiarazione: questo puo’ essere utile in caso di contestazioni.

Cosa succede se non rispondo alla comunicazione dell’Agenzia?

Se non rispondete entro il termine indicato nella comunicazione (di solito 30 giorni), l’Agenzia procedera’ a disconoscere le detrazioni oggetto di verifica. Il rimborso eventualmente gia’ calcolato potrebbe essere ridotto o azzerato. Potrebbe poi seguire un avviso bonario con richiesta di pagamento delle maggiori imposte, e in caso di mancato pagamento, l’iscrizione a ruolo. Non rispondere e’ sempre la scelta peggiore.

Il rimborso bloccato genera interessi a favore del contribuente?

Si’. Se il rimborso e’ dovuto ma viene erogato in ritardo rispetto ai termini di legge, il contribuente ha diritto agli interessi di mora. Gli interessi sono calcolati al tasso stabilito annualmente dal MEF con decreto ministeriale. Vengono calcolati automaticamente dall’Agenzia e aggiunti al rimborso al momento dell’erogazione. Non e’ necessario richiederli separatamente.

Quanto dura il controllo preventivo?

La norma non prevede un termine perentorio specifico per il solo controllo preventivo sui rimborsi elevati, ma il controllo documentale ex art. 36-ter DPR 600/1973 deve concludersi entro 2 anni dalla presentazione. Nella pratica, i controlli preventivi sui rimborsi si risolvono generalmente entro 3-6 mesi dalla presentazione della documentazione.

Posso richiedere un rimborso tramite Modello Redditi PF per evitare i controlli preventivi del 730?

In linea teorica si’, ma non e’ una soluzione che consigliamo. Il Modello Redditi PF prevede rimborsi diretti dall’Agenzia delle Entrate con tempistiche spesso piu’ lunghe (12-18 mesi). Inoltre, anche il Modello Redditi puo’ essere soggetto a controlli documentali. La soluzione migliore resta la compilazione corretta e documentata del 730.

Conclusione: come tutelarsi efficacemente

I controlli preventivi sul Modello 730 sono una realta’ con cui molti contribuenti devono confrontarsi, ma non devono essere fonte di panico. Rappresentano una procedura di verifica documentale che, se gestita correttamente, si risolve positivamente nella grande maggioranza dei casi.

Le chiavi per uscirne indenni sono tre: documentazione completa e conservata, risposta tempestiva all’Agenzia delle Entrate, e assistenza professionale quando la situazione e’ complessa. Il CAF Centro Fiscale di Udine e’ a disposizione per assistervi in tutte le fasi: dalla compilazione del 730 alla gestione di eventuali controlli preventivi, fino alla difesa dei vostri diritti in caso di contestazioni.

Per prenotare un appuntamento o per ricevere ulteriori informazioni, contattateci al 0432 1638640 oppure scriveteci su WhatsApp al 366 6018121. Siamo a Viale Giuseppe Tullio 13, scala B, Udine.

Dichiarazione dei redditi 730

Hai presentato il Modello 730/2026 senza sostituto d’imposta e ti stai chiedendo quando arriva il rimborso IRPEF? La situazione è diversa da quella dei lavoratori dipendenti o pensionati con sostituto: l’Agenzia delle Entrate interviene direttamente, senza passare dalla busta paga o dal cedolino pensione. Questo articolo ti spiega come funziona il processo, quando puoi aspettarti il rimborso, quali sono le modalità di accredito e quali categorie di contribuenti si trovano tipicamente in questa situazione.

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Chi è “senza sostituto d’imposta”: le categorie principali

Il termine sostituto d’imposta indica il soggetto (datore di lavoro, ente pensionistico, committente) che trattiene e versa all’Erario le imposte per conto del contribuente, effettuando i relativi conguagli sulla busta paga o sul cedolino pensione. Chi è “senza sostituto d’imposta” non ha questo intermediario e deve gestire direttamente i propri rapporti fiscali con l’Agenzia delle Entrate.

Le principali categorie che si trovano in questa situazione sono:

  • Disoccupati e percettori di NASPI – chi ha perso il lavoro e non ha un nuovo datore di lavoro nel periodo d’imposta; l’INPS non funge da sostituto d’imposta per la NASPI (almeno per la parte imponibile), salvo in casi specifici.
  • Pensionati con pensione estera o pensione senza sostituto – chi riceve una pensione estera (es. da Paesi con cui non c’è accordo di sostituzione) o chi ha cessato il rapporto con il precedente ente pensionistico nell’anno.
  • Lavoratori autonomi occasionali – chi percepisce compensi occasionali sotto soglia senza essere titolare di partita IVA, se nel corso dell’anno non ha un sostituto che effettui le ritenute.
  • Contribuenti con redditi esclusivamente da locazioni (cedolare secca o ordinaria) – chi non svolge lavoro dipendente e trae il reddito principale dagli affitti.
  • Soggetti che hanno cambiato datore di lavoro – in certi casi il nuovo datore non effettua il conguaglio per l’intero anno e il contribuente può trovarsi in posizione di “nessun sostituto” per il conguaglio finale.
  • Contribuenti che nel 2026 hanno avuto un solo datore di lavoro ma hanno cessato il rapporto entro il 31 dicembre 2025 e non ne hanno un altro al momento della presentazione del 730.

Nota importante: la scelta di presentare il 730 “senza sostituto” non comporta rinuncia al rimborso, ma solo una modalità diversa di erogazione dello stesso. Il riferimento normativo è l’art. 51-bis del D.Lgs. 241/1997 e le disposizioni del D.Lgs. 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali), che hanno progressivamente ampliato la platea dei soggetti ammessi al 730.

Come funziona il rimborso senza sostituto d’imposta

Quando si presenta il Modello 730/2026 senza sostituto d’imposta, il meccanismo di rimborso è completamente diverso rispetto al caso con sostituto. Ecco il flusso operativo passo per passo:

1. Presentazione del 730 al CAF o direttamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate (730 precompilato)

Il contribuente presenta il Modello 730/2026 indicando, nella casella “Situazione” del frontespizio, il codice relativo all’assenza di sostituto d’imposta. Il campo specifico da compilare è il box “Sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”: in questo caso si lascia vuoto o si indica l’assenza.

2. L’Agenzia delle Entrate elabora la dichiarazione

Una volta trasmessa la dichiarazione (tramite CAF, professionista abilitato o direttamente), l’Agenzia delle Entrate elabora i dati e calcola il saldo IRPEF. Se emerge un credito (rimborso) a favore del contribuente, l’Agenzia procede direttamente all’erogazione senza passare da un sostituto.

3. Il rimborso è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate eroga il rimborso tramite bonifico bancario/postale sul conto corrente del contribuente, oppure tramite assegno o vaglia postale in caso di indisponibilità di IBAN. Non esiste alcuna detrazione dalla busta paga perché non c’è un sostituto che effettua i conguagli.

Riferimento normativo: La procedura è disciplinata dall’art. 38 del D.P.R. 600/1973 (rimborsi di ritenute e imposte) e dall’art. 51-bis del D.Lgs. 241/1997 che disciplina le modalità di effettuazione dei rimborsi per i soggetti privi di sostituto d’imposta. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate (in particolare la Circolare n. 7/E del 2024 sulle novità della dichiarazione dei redditi) confermano questa procedura anche per il 730/2026.

Quando arriva il rimborso: tempistiche ufficiali 2026

Le tempistiche per il rimborso del 730 senza sostituto d’imposta sono significativamente diverse – e più lunghe – rispetto al caso con sostituto. Chi presenta il 730 con datore di lavoro riceve il rimborso già nella busta paga di luglio (per il 730 presentato entro maggio) o in quelle successive. Chi non ha sostituto deve invece attendere l’erogazione diretta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Calendario indicativo 2026 per chi presenta 730 senza sostituto:

  • Scadenza presentazione 730/2026: entro il 30 settembre 2026 (per il tramite di CAF o professionista abilitato). Per il 730 precompilato accettato senza modifiche tramite il portale AdE, la scadenza è la stessa.
  • Elaborazione da parte dell’Agenzia delle Entrate: L’Agenzia elabora le dichiarazioni in ordine cronologico di presentazione. Di norma il processo inizia dopo luglio e prosegue fino a fine anno.
  • Rimborso stimato: tra ottobre e dicembre 2026 per le dichiarazioni presentate entro luglio 2026. Per le dichiarazioni presentate in agosto-settembre, i tempi possono slittare fino ai primi mesi del 2027.
  • Rimborsi sotto soglia (fino a 4.000 euro): Vengono erogati con priorità e, se i dati IBAN sono correttamente comunicati, arrivano spesso entro novembre-dicembre 2026.
  • Rimborsi sopra 4.000 euro: Soggetti a controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate (ai sensi dell’art. 38-bis D.P.R. 633/1972 per analogia e delle circolari attuative). I tempi si allungano e possono superare i 6-12 mesi.

Attenzione alla data di presentazione: prima presenti il 730, prima arriva il rimborso. Se presenti il 730 a luglio anziché a settembre, il rimborso arriva tipicamente 1-2 mesi prima. Per i rimborsi più elevati, l’Agenzia delle Entrate può richiedere documentazione aggiuntiva prima di procedere all’erogazione.

Modalità di accredito del rimborso

Per ricevere il rimborso IRPEF derivante dal 730/2026 senza sostituto d’imposta, è fondamentale che il contribuente comunichi correttamente le proprie coordinate bancarie (IBAN) all’Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione non avviene automaticamente e richiede un’azione proattiva da parte del contribuente.

Le modalità di accredito disponibili sono le seguenti:

1. Bonifico su conto corrente bancario (IBAN italiano)

È la modalità più rapida e sicura. L’IBAN deve essere italiano (inizia con IT) e intestato o co-intestato al contribuente richiedente il rimborso. Non è possibile indicare un IBAN straniero per i rimborsi fiscali italiani, salvo eccezioni documentate per residenti all’estero iscritti all’AIRE.

2. Bonifico su conto corrente postale (BancoPosta)

Equivalente al conto bancario, è accettato senza problemi. Il codice IBAN postale inizia con IT e ha lo stesso formato di quello bancario.

3. Vaglia postale o assegno (modalità residuale)

In caso di mancata comunicazione dell’IBAN o di difficoltà tecniche, l’Agenzia delle Entrate può emettere un vaglia postale o un assegno circolare. Questa modalità è sempre meno utilizzata e più lenta; i tempi possono arrivare a diversi mesi.

4. Accredito su libretto postale

Se il contribuente ha un libretto postale nominativo con IBAN, può utilizzare questa modalità come alternativa al conto corrente.

Cosa succede se non hai comunicato l’IBAN: Se l’Agenzia delle Entrate non ha le tue coordinate bancarie, il rimborso viene emesso tramite vaglia postale o assegno intestato al contribuente e spedito all’indirizzo di residenza anagrafica. Per evitare questo scenario (molto più lento), è fondamentale comunicare l’IBAN prima della presentazione del 730 o, al più tardi, contestualmente ad essa.

Come comunicare l’IBAN all’Agenzia delle Entrate

Comunicare l’IBAN all’Agenzia delle Entrate per ricevere i rimborsi fiscali è un’operazione che si può effettuare in diversi modi. Ecco le procedure disponibili nel 2026:

Tramite il portale web dell’Agenzia delle Entrate

Accedendo all’area riservata di AgenziAnteprima (il cassetto fiscale) con le credenziali SPID, CIE o CNS, è possibile comunicare l’IBAN direttamente online nella sezione dedicata ai rimborsi. Questa è la modalità più rapida e aggiornata in tempo reale.

Tramite il CAF o il professionista che presenta il 730

Il CAF Centro Fiscale inserisce le coordinate bancarie direttamente nel frontespizio del Modello 730/2026, nel quadro dedicato al rimborso. In questo modo l’Agenzia delle Entrate riceve le informazioni contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Porta con te l’IBAN al momento dell’appuntamento al CAF.

Tramite il servizio “Rimborsi” del portale online AdE

Dal sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione “Servizi” → “Rimborsi”) è possibile verificare lo stato del rimborso e, in alcune sezioni specifiche, aggiornare le coordinate bancarie per i rimborsi non ancora erogati.

Tramite sportello fisico dell’Agenzia delle Entrate

Recandosi fisicamente presso uno sportello dell’Agenzia delle Entrate con documento d’identità e IBAN, è possibile comunicare le coordinate bancarie. Questa modalità è consigliata in caso di difficoltà con i canali digitali.

Verifica dello stato del rimborso: Una volta che la dichiarazione è stata elaborata, è possibile monitorare lo stato del rimborso tramite il servizio online “Controllo rimborsi” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con le credenziali SPID/CIE/CNS oppure con codice fiscale e numero di pratica. Il servizio indica se il rimborso è in lavorazione, se è stato disposto il pagamento o se sono in corso controlli supplementari.

730/2026 per disoccupati: casi pratici e rimborso

I lavoratori disoccupati che hanno percepito la NASPI nel 2025 e non hanno un nuovo datore di lavoro rappresentano uno dei casi più frequenti di “730 senza sostituto”. Ecco come funziona nella pratica:

Caso 1: disoccupato tutto l’anno 2025

Un lavoratore che ha perso il lavoro a fine 2024 e ha percepito solo NASPI per tutto il 2025 non ha sostituto d’imposta. Presenta il 730/2026 come “senza sostituto”. L’INPS eroga la NASPI al lordo dell’IRPEF (trattenendo la ritenuta d’acconto), quindi il conguaglio finale va fatto con la dichiarazione. Se la ritenuta trattenuta dall’INPS supera l’IRPEF dovuta, emerge un credito fiscale rimborsato dall’Agenzia delle Entrate.

Caso 2: disoccupato con part-time nel 2025

Un lavoratore che ha avuto un contratto part-time fino a luglio 2025 e poi è rimasto disoccupato ha un sostituto (il datore di lavoro) solo per la prima parte dell’anno. Al momento di presentare il 730/2026, se non ha un nuovo datore di lavoro, deve presentarlo “senza sostituto”. Il rimborso eventuale arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Caso 3: disoccupato con nuovo lavoro avviato nel 2026

Se il lavoratore ha trovato un nuovo impiego prima di presentare il 730/2026 (ad esempio ha iniziato a lavorare a febbraio 2026), ha un sostituto d’imposta disponibile. Può quindi scegliere di presentare il 730 “con sostituto” (il nuovo datore) che effettuerà il conguaglio in busta paga. Questa scelta è vantaggiosa se si aspetta un rimborso, perché l’accredito avviene in tempi più rapidi (luglio-agosto 2026).

Esempio pratico con calcolo: Maria ha percepito nel 2025 una NASPI di 1.200 euro al mese per 8 mesi (totale: 9.600 euro). L’INPS ha trattenuto ritenute d’acconto IRPEF del 23% (aliquota minima) su parte dell’importo. Maria ha anche percepito 2.000 euro di redditi da locazione con cedolare secca al 21%. Il suo reddito imponibile IRPEF è solo quello da NASPI (la cedolare secca è sostitutiva). L’IRPEF dovuta può risultare inferiore alle ritenute trattenute dall’INPS, generando un credito. Presentando il 730 senza sostituto (non ha nuovo datore di lavoro nel 2026), riceverà il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate entro dicembre 2026.

Pensionati senza sostituto: quando si applica

La maggior parte dei pensionati italiani ha l’INPS (o un altro ente pensionistico) come sostituto d’imposta e riceve il conguaglio sul cedolino pensione. Tuttavia, esistono casi specifici in cui il pensionato si trova senza sostituto:

  • Pensione estera – Chi percepisce una pensione da uno Stato estero senza accordo di doppia imposizione con l’Italia (o con modalità di pagamento che escludono il ruolo di sostituto dell’ente estero) deve gestire autonomamente le imposte italiane. Il 730 senza sostituto è la via appropriata.
  • Pensione in convenzione internazionale pagata direttamente all’estero – Es. pensioni da Germania, Svizzera, Belgio su cui l’ente estero non opera come sostituto italiano. Per questa casistica è opportuno consultare un CAF o un commercialista esperto in redditi esteri.
  • Pensionati con pensione INPS cessata nell’anno – Se il pensionato è deceduto nel corso del 2025 (e si presenta la dichiarazione degli eredi per i redditi dell’anno del decesso), la situazione varia in base al momento del decesso e alla presenza di eredi designati.
  • Nuovi pensionati con primo anno di pensione parziale – In alcuni casi il primo anno di pensione copre solo parte dell’anno e può esistere un disallineamento tra ritenute effettuate e IRPEF effettivamente dovuta per cui il conguaglio finale spetta all’Agenzia delle Entrate.

Attenzione: i pensionati INPS normali (pensione italiana INPS erogata mensilmente) hanno sempre l’INPS come sostituto d’imposta e il conguaglio avviene sul cedolino pensione di luglio o dicembre. Non rientrano nella categoria “senza sostituto” a meno che non abbiano anche redditi di altra natura che non vengono compensati dall’INPS.

730/2026 con redditi solo da locazioni

I contribuenti che nel 2025 hanno percepito esclusivamente redditi da locazione (con cedolare secca o tassazione ordinaria) e non hanno avuto lavoro dipendente né pensione, si trovano senza sostituto d’imposta per definizione. Presentano il 730/2026 senza sostituto oppure, se preferiscono, il Modello Redditi Persone Fisiche (REDDITI PF).

Ecco le caratteristiche di questa casistica:

  • Cedolare secca (21% o 26%): Se tutti i redditi da locazione sono assoggettati a cedolare secca, l’imposta è già trattenuta alla fonte e non esiste tipicamente un rimborso IRPEF ordinario. La dichiarazione è obbligatoria comunque per comunicare i dati (e verificare eventuali eccedenze di acconto).
  • Tassazione ordinaria degli affitti: Se il locatore ha optato per la tassazione ordinaria (IRPEF progressiva), il reddito da locazione confluisce nel reddito complessivo. Se nell’anno precedente ha versato acconti IRPEF superiori al dovuto, emerge un credito rimborsato dall’Agenzia delle Entrate.
  • Proprietario di immobili a uso personale o sfitti: Anche in questi casi può emergere un credito se sono stati versati acconti IRPEF l’anno precedente (calcolati su basi imponibili poi ridotte).

Per gli redditi da affitto nel 730, le istruzioni specifiche variano a seconda della tipologia contrattuale. Il CAF Centro Fiscale può assistere nella scelta tra cedolare secca e tassazione ordinaria, effettuando un calcolo di convenienza.

Contribuenti minimi e forfettari: attenzione alle eccezioni

I titolari di partita IVA in regime forfettario o coloro che erano nel vecchio regime dei minimi non presentano generalmente il Modello 730 per i redditi d’impresa o di lavoro autonomo. Il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le start-up nei primi 5 anni) che non genera crediti IRPEF ordinari da recuperare tramite 730.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ho avuto il piacere di essere seguita da Sara e mi sono trovata davvero benissimo! È una ragazza dolcissima, gentilissima e super disponibile. Mi ha seguito con tanta pazienza, attenzione e professionalità, spiegandomi tutto con calma e facendomi sentire subito a mio agio. Si vede davvero che ci mette il cuore in quello che fa. ❤️ Grazie mille Sara per la tua disponibilità e gentilezza, sei stata davvero fantastica! Consigliatissima! 🥰
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paolino servidio
03/09/2026
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Esperienza più che positiva, puntualità e professionalità, in particolare un grazie a Edison per la sua competenza e gentilezza. Lo consiglio.
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Lady
01/09/2026
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Prima volta e mi sono trovata molto bene personale gentile ed efficiente Grazie
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Giulia Guida
25/08/2026
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Ogni volta che vengo a svolgere le mie pratiche qua trovo sempre personale disponibile e gentile. Sono pratici non ti fanno tornare svariate volte (come negli altri caf) se si riesce a trovare dei documenti velocemente. La cosa che apprezzo di più è la gentilezza dei professionisti.
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Paola Zilli
07/08/2026
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Ottima esperienza col signor Edison che mi ha seguita nelle pratiche per bonus edilizi con competenza e cortesia.
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Jacqueline B.
06/08/2026
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Parlo per la mia esperienza nella sede di Cividale, seguita da Sara. Mi sono rivolta a questo CAF più volte per pratiche diverse (con ottime tempistiche), e tutte le volte Sara è stata gentilissima, disponibile, precisa, chiara e paziente nello spiegarmi le varie procedure. Colgo l’occasione per ringraziarla ancora, e consiglio assolutamente questo ufficio a chi avesse bisogno d’aiuto per pratiche di loro competenza!
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Maura Masutto
06/08/2026
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Cortesia e tempo rapidi Giovani e bravi!
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Issam Elhefnawi
31/07/2026
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Molto gentile
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Sibongile Moyana
30/07/2026
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Quella che era iniziata come un'esperienza terribile si è trasformata in un'esperienza davvero positiva. Sono felice dell'ottimo servizio che ho ricevuto per la dichiarazione dei redditi. Grazie a Edison per la sua ottima comunicazione e professionalità.
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Sabrina Cirina
23/07/2026
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Caf gestito da giovani fantastici, preparati e competenti. Voto 10 per Edison

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