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Tag Archivio per: rimanenze forfettario

PARTITA IVA, PARTITA IVA CON REGIME FORFETTARIO

Uscire dal Forfettario dal 1° Gennaio 2027: 6 Cose da Decidere Entro il 31 Dicembre 2026

Regime Forfettario 2026 limiti e controlli

Uscire dal regime forfettario per opzione 2027 significa fare una scelta volontaria: rinunciare a un regime agevolato che potresti ancora applicare, per passare al regime ordinario a partire dal 1° gennaio 2027. È una decisione che nessuno ti impone, ma che ha conseguenze concrete su IVA, contabilità, fatturazione e reddito imponibile. E soprattutto è una decisione che va maturata entro il 31 dicembre 2026, perché dal giorno dopo si cambiano le regole del gioco in corsa.

Molti professionisti e piccole partite IVA arrivano a questo bivio dopo qualche anno di attività: i costi crescono, i clienti aziendali chiedono l’IVA detraibile, si programma un investimento importante. In questi casi il regime forfettario, che pure resta vantaggioso per moltissime situazioni, può diventare una gabbia. Attenzione però: uscire dal regime forfettario per opzione 2027 non è una formalità da sbrigare in cinque minuti, perché comporta un vincolo di almeno tre anni, una gestione IVA completa e una serie di adempimenti nuovi.

In questa guida ti spieghiamo, con parole semplici, come si esercita l’opzione, cosa va deciso entro fine 2026, come funziona la rettifica della detrazione IVA (con una novità normativa importante proprio dal 2027), come trattare le rimanenze di magazzino e le fatture a cavallo d’anno. Alla fine troverai anche le domande più frequenti che riceviamo allo sportello.

Indice dei contenuti

  1. Uscire dal regime forfettario per opzione 2027: di cosa stiamo parlando
  2. Come si esercita l’opzione: il comportamento concludente
  3. Cosa decidere e organizzare entro il 31 dicembre 2026
  4. Rettifica della detrazione IVA: la novità che cambia tutto dal 2027
  5. Rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2026: come si gestiscono
  6. Fatture a cavallo d’anno 2026-2027: cassa, competenza e IVA
  7. Il vincolo triennale dell’opzione per il regime ordinario
  8. Quando conviene uscire dal regime forfettario per opzione 2027
  9. Approfondimenti correlati
  10. Domande frequenti sull’uscita dal forfettario per opzione
  11. Valutiamo insieme se conviene uscire dal forfettario

Uscire dal regime forfettario per opzione 2027: di cosa stiamo parlando

Dal regime forfettario si può uscire in due modi molto diversi tra loro, ed è fondamentale non confonderli perché le regole e le tempistiche cambiano.

Il primo caso è l’uscita per decadenza, cioè automatica e subita: succede quando vengono meno i requisiti previsti dalla legge. L’esempio classico è il superamento della soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi (che fa uscire dal regime dall’anno successivo) oppure il superamento dei 100.000 euro, che comporta l’uscita immediata con applicazione dell’IVA già a partire dall’operazione che determina lo sforamento. Rientrano tra le cause di decadenza anche le cosiddette cause ostative, come un reddito da lavoro dipendente o da pensione superiore a 35.000 euro nell’anno precedente. Se è questa la tua situazione, ti consigliamo di leggere la nostra guida dedicata al superamento della soglia degli 85.000 euro nel forfettario, che tratta nel dettaglio proprio quello scenario.

Il secondo caso, quello di cui parliamo qui, è l’uscita per opzione: il contribuente ha ancora tutti i requisiti per restare nel forfettario, ma sceglie liberamente di applicare l’IVA e le imposte nei modi ordinari. È una facoltà espressamente prevista dalla legge istitutiva del regime (art. 1, comma 70, della Legge 190/2014). In pratica, uscire dal regime forfettario per opzione 2027 è una scelta di convenienza economica e organizzativa, non un obbligo.

La differenza pratica è enorme: chi decade non deve comunicare nulla, perché l’uscita discende dalla legge; chi opta, invece, compie una scelta che lo vincola per almeno tre anni e che va manifestata con un comportamento coerente e poi formalizzata in dichiarazione IVA. Vediamo come.

Come si esercita l’opzione: il comportamento concludente

Qui arriva la buona notizia, quella che sorprende quasi tutti i contribuenti: non esiste alcuna comunicazione preventiva da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2026. Non c’è un modulo da presentare, non c’è una raccomandata da spedire, non c’è una PEC da mandare prima di Capodanno.

L’opzione si esercita per comportamento concludente. È un principio generale in materia di opzioni fiscali (DPR 442/1997) e significa una cosa molto semplice: la tua scelta si desume da come ti comporti concretamente dal 1° gennaio 2027. Se dal primo giorno dell’anno inizi a emettere fatture con IVA, tieni i registri IVA, effettui le liquidazioni periodiche e detrai l’IVA sugli acquisti, hai di fatto già optato per il regime ordinario. Non serve altro.

La formalizzazione arriva dopo, ed è solo una comunicazione: la scelta va barrata nel quadro VO (storicamente il rigo VO33) della prima dichiarazione IVA utile, cioè la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2027, che si presenta nella primavera del 2028. Il quadro VO serve proprio a informare l’Amministrazione finanziaria delle opzioni e delle revoche esercitate.

Un chiarimento che tranquillizza molti: se per distrazione ometti la comunicazione nel quadro VO, l’opzione resta comunque valida, perché ciò che conta è il comportamento effettivamente tenuto. L’omissione costituisce una violazione formale, sanzionabile in misura fissa, ma non fa saltare la scelta. Meglio comunque non correre rischi: il nostro consiglio è affidare la compilazione della prima dichiarazione IVA a chi conosce bene questi passaggi.

Attenzione a un aspetto che genera confusione: per il reddito non esiste un’opzione separata. L’opzione per l’IVA ordinaria e quella per la determinazione ordinaria del reddito viaggiano insieme, perché il regime forfettario è un pacchetto unitario. Uscendo, tornerai a dichiarare i redditi con il quadro RE (professionisti) o il quadro RG/RF (imprese) del Modello Redditi PF, abbandonando il quadro LM tipico dei forfettari.

Cosa decidere e organizzare entro il 31 dicembre 2026

Se non c’è nulla da comunicare, perché parliamo di una scadenza al 31 dicembre 2026? Perché il regime fiscale si applica per anno solare intero: una volta iniziato il 2027 non si torna indietro, e ogni fattura emessa il 2 gennaio deve già essere impostata correttamente. La scadenza, quindi, non è burocratica ma organizzativa e decisionale.

Ecco cosa va messo a fuoco prima di Capodanno se stai valutando di uscire dal regime forfettario per opzione 2027:

  • Valutazione di convenienza numerica: confrontare l’imposta sostitutiva del forfettario (15%, o 5% nei primi cinque anni per le nuove attività) con l’IRPEF a scaglioni più addizionali regionali e comunali, tenendo conto dei costi realmente deducibili e dei contributi previdenziali.
  • Numerazione e impostazione delle fatture 2027: dal 1° gennaio la numerazione riparte e le fatture devono esporre l’aliquota IVA corretta, senza più la dicitura del regime forfettario né il codice natura N2.2.
  • Software di fatturazione e contabilità: serve un gestionale che tenga registri IVA, liquidazioni e scadenzario, non più il semplice invio di fatture senza imposta.
  • Timing degli investimenti: un acquisto importante fatto a dicembre 2026 non dà diritto a detrarre l’IVA né a dedurre l’ammortamento; lo stesso acquisto fatto a gennaio 2027 sì. Spesso spostare la spesa di poche settimane vale molte migliaia di euro.
  • Inventario delle rimanenze al 31 dicembre 2026 per chi vende beni o utilizza materiali.
  • Ricognizione dei beni strumentali ancora “in vita” acquistati durante il periodo forfettario, con relative fatture d’acquisto.

L’ultimo punto merita particolare attenzione: nel regime ordinario si apre un calendario di adempimenti che nel forfettario non esisteva. Liquidazioni IVA mensili (entro il 16 del mese successivo) oppure trimestrali su opzione (con una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi), comunicazioni delle liquidazioni periodiche, dichiarazione IVA annuale, gestione dell’IVA sugli acquisti dall’estero. Sono tutte cose gestibili, ma vanno messe in agenda prima, non scoperte a marzo.

Rettifica della detrazione IVA: la novità che cambia tutto dal 2027

Questo è il capitolo più tecnico, ma anche quello che può valere di più in termini di soldi veri. Partiamo dal concetto base: nel regime forfettario non si detrae l’IVA sugli acquisti. Se compri un macchinario da 10.000 euro più IVA, quei 2.200 euro di imposta restano un costo secco. Nel regime ordinario, invece, l’IVA sugli acquisti è detraibile.

Come ha sempre funzionato la rettifica a favore

Proprio per evitare questa disparità, l’ordinamento ha previsto storicamente la rettifica della detrazione IVA disciplinata dall’art. 19-bis2 del DPR 633/1972. In caso di passaggio da forfettario a ordinario la rettifica è a favore del contribuente: si recupera una quota dell’IVA a suo tempo non detratta, limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati al momento del cambio di regime.

Il meccanismo classico prevede che per i beni ammortizzabili (attrezzature, macchinari, arredi) il recupero avvenga in quinti, cioè in proporzione agli anni che mancano al completamento del quinquennio dall’entrata in funzione del bene; per gli immobili il periodo di osservazione, la cosiddetta tutela decennale, si estende a dieci anni; per le merci in rimanenza e i servizi non ancora utilizzati il recupero è integrale.

Facciamo un esempio concreto. Immagina che Marco, artigiano forfettario, abbia comprato nel 2025 un macchinario pagando 2.200 euro di IVA mai detratta. Uscendo dal forfettario all’inizio del 2027 sarebbero trascorsi due anni del quinquennio e ne resterebbero tre: con il criterio dei quinti il recupero teorico sarebbe pari a 3/5 di 2.200 euro, cioè 1.320 euro. Non è una cifra trascurabile, ma attenzione: come vediamo nel paragrafo successivo, per le uscite con decorrenza 1° gennaio 2027 questo recupero non è più scontato, perché la norma che lo prevedeva risulta abrogata proprio da quella data.

Attenzione: dal 1° gennaio 2027 il quadro cambia

Qui serve la massima prudenza, perché siamo di fronte a una novità normativa in piena evoluzione. L’art. 9 del D.Lgs. 186/2025 ha abrogato il comma 3 dell’art. 19-bis2, cioè proprio la norma che disciplinava la rettifica “per masse” nei casi di mutamento del regime fiscale. L’abrogazione, inizialmente immediata, è stata poi differita al 1° gennaio 2027 dall’art. 4, comma 12-octies del DL 200/2025 (Milleproroghe), convertito dalla Legge 26/2026.

Tradotto in pratica: per i passaggi di regime con effetto fino al 2026 la vecchia disciplina della rettifica per cambio di regime resta pienamente applicabile. Per i passaggi con decorrenza 1° gennaio 2027, invece, la disposizione risulta abrogata proprio nel momento in cui il mutamento di regime si verifica. Secondo la lettura prevalente resterebbero applicabili soltanto le rettifiche analitiche, cioè quelle legate alla variazione di utilizzo dei singoli beni, e non più la rettifica generalizzata per masse. Nella stessa direzione va il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026), applicabile dal 1° gennaio 2027: la rettifica della detrazione è disciplinata dal suo art. 59, che riproduce il contenuto del vecchio art. 19-bis2 senza riprodurne il comma 3. La disciplina della rettifica per cambio di regime, quindi, non è stata semplicemente trasferita o rinumerata altrove: dal 2027 non compare più nel testo di riferimento.

La conseguenza operativa è delicatissima: chi ha beni strumentali recenti o magazzino consistente e conta sul recupero dell’IVA come leva di convenienza per uscire dal regime forfettario per opzione 2027 deve verificare con estrema attenzione la propria posizione, in attesa dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. In alcuni casi la data di uscita può fare la differenza. È esattamente il tipo di valutazione che non va fatta leggendo un articolo online: prenota un appuntamento e portiamo i numeri sul tavolo.

Dove si indica la rettifica

Quando la rettifica spetta, non si recupera l’imposta con un bonifico immediato: l’importo confluisce nella prima dichiarazione IVA del regime ordinario, cioè la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2027, da presentare nella finestra 1° febbraio – 30 aprile 2028. Il calcolo va supportato da un prospetto analitico dei beni e delle rimanenze, da conservare insieme alle fatture d’acquisto originarie.

Rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2026: come si gestiscono

Chi svolge attività commerciale, artigianale o comunque vende beni deve dedicare una serata di lavoro all’inventario di fine anno. Le rimanenze di magazzino sono le merci, le materie prime e i semilavorati acquistati ma non ancora venduti o impiegati al 31 dicembre 2026.

Perché contano tanto? Per due ragioni distinte. La prima riguarda l’IVA: le merci ancora in giacenza sono state acquistate pagando un’imposta mai detratta, ed è proprio su queste che la rettifica a favore avrebbe l’impatto maggiore (con le cautele appena viste sulla disciplina applicabile dal 2027). La seconda riguarda il reddito: nel regime forfettario il reddito si calcola applicando un coefficiente di redditività ai ricavi incassati, cioè una percentuale fissa stabilita per legge in base al codice ATECO, e le rimanenze non hanno alcun rilievo. Nel regime ordinario, invece, per le imprese le rimanenze entrano nel calcolo del reddito come componente positivo di fine esercizio.

Un principio importante stabilito dalla legge istitutiva del forfettario è quello di evitare salti o duplicazioni d’imposta: i costi già “assorbiti” forfettariamente non possono essere dedotti una seconda volta nel regime ordinario. Per questo la corretta valorizzazione delle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2027 va impostata con criterio, documentando quantità, costi di acquisto e fatture di riferimento.

  • Redigi un inventario datato 31 dicembre 2026, con quantità e descrizione di ogni articolo.
  • Associa a ogni voce la fattura d’acquisto e l’aliquota IVA applicata.
  • Conserva il prospetto: è il documento che giustifica sia l’eventuale rettifica IVA sia le rimanenze iniziali del 2027.
  • Scatta fotografie o stampa i report del gestionale di magazzino: la prova documentale conta.

Fatture a cavallo d’anno 2026-2027: cassa, competenza e IVA

È il dubbio più frequente di chi sta per uscire dal regime forfettario per opzione 2027: emetto la fattura a dicembre 2026 ma il cliente mi paga a gennaio 2027, come la tratto?

Distinguiamo i due piani, perché seguono regole diverse. Sul fronte IVA, la fattura emessa nel 2026 da un soggetto ancora forfettario è un’operazione del 2026: va emessa senza applicazione dell’IVA, con il codice natura N2.2 e la dicitura di legge. L’emissione anticipata del documento “cristallizza” il momento di effettuazione dell’operazione, quindi il successivo incasso a gennaio non fa scattare alcun obbligo di addebito dell’imposta. Non devi emettere note di variazione né rifare la fattura con IVA.

Sul fronte delle imposte sui redditi il ragionamento è diverso. Nel forfettario vale il principio di cassa: conta quando incassi, non quando fatturi. Quindi una fattura emessa a dicembre 2026 e incassata a gennaio 2027 non ha concorso al reddito forfettario del 2026, perché l’incasso non c’è stato. La legge prevede espressamente una regola di raccordo per i passaggi di regime, finalizzata a evitare che un compenso venga tassato due volte o non venga tassato affatto: i ricavi che non hanno concorso al reddito nel periodo forfettario assumono rilevanza nei periodi d’imposta successivi, cioè nel 2027 in regime ordinario.

Il tema si complica per le imprese che nel regime ordinario applicano il principio di competenza, dove il ricavo si imputerebbe all’anno in cui la prestazione è stata eseguita. I casi limite esistono e vanno esaminati uno per uno: lavori iniziati nel 2026 e conclusi nel 2027, acconti incassati a fine anno, note di credito successive al cambio di regime. In queste situazioni la prudenza impone una verifica caso per caso con un professionista, e non una risposta standard. Se vuoi approfondire la meccanica delle fatture a cavallo d’anno 2026-2027 abbiamo dedicato al tema una guida specifica.

Il vincolo triennale dell’opzione per il regime ordinario

Questo è il punto che rende la scelta seria e non reversibile a piacimento. L’art. 1, comma 70, della Legge 190/2014 stabilisce che l’opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte nei modi ordinari è valida per almeno un triennio. Significa che, se opti dal 2027, sei vincolato al regime ordinario per gli anni 2027, 2028 e 2029, anche se nel frattempo i tuoi ricavi restassero ampiamente sotto la soglia degli 85.000 euro.

Trascorso il triennio, l’opzione si rinnova tacitamente di anno in anno finché continui a comportarti da soggetto ordinario. Per tornare nel regime forfettario dovrai quindi manifestare una nuova scelta, sempre per comportamento concludente, e verificare di possedere tutti i requisiti a quella data.

Esiste un’eccezione importante: la disciplina generale delle opzioni consente la revoca anticipata quando intervengono nuove disposizioni normative che modificano il regime di riferimento. In passato questa apertura ha permesso a diversi contribuenti di rientrare nel forfettario prima dei tre anni, ad esempio in occasione dell’innalzamento delle soglie di ricavi. Non è però una scappatoia da mettere in preventivo: la regola generale resta il vincolo triennale.

Proprio per questo motivo, prima di uscire dal regime forfettario per opzione 2027 conviene ragionare su un orizzonte di tre anni e non sul singolo esercizio. Un anno particolarmente ricco di costi può rendere conveniente l’ordinario nel 2027, ma se il 2028 e il 2029 tornassero “leggeri” il conto complessivo potrebbe capovolgersi.

Quando conviene uscire dal regime forfettario per opzione 2027

Non esiste una risposta valida per tutti, ma esistono situazioni tipiche in cui l’uscita volontaria merita di essere valutata seriamente. Il filo conduttore è sempre lo stesso: nel forfettario i costi reali non si deducono, perché il reddito si determina applicando ai ricavi il coefficiente di redditività previsto per la tua attività. Se i costi veri superano abbondantemente quelli “riconosciuti” dal coefficiente, il forfettario diventa penalizzante.

  • Costi di gestione elevati: affitto di un locale, dipendenti o collaboratori, materiali, canoni, provvigioni. Un professionista con coefficiente al 78% può dedurre forfettariamente solo il 22% dei compensi: se i suoi costi reali pesano il 45%, l’ordinario probabilmente conviene.
  • Clienti B2B che vogliono detrarre l’IVA: alcune aziende preferiscono fornitori con IVA perché per loro l’imposta è neutra, mentre il prezzo del forfettario è tutto costo.
  • Investimenti importanti in vista: acquisto di macchinari, allestimento di un laboratorio, veicoli strumentali, ristrutturazione di un locale. Nell’ordinario recuperi l’IVA e deduci gli ammortamenti.
  • Volumi in crescita verso la soglia: se prevedi di superare gli 85.000 euro nel 2027, anticipare volontariamente il passaggio evita di trovarsi impreparati a metà anno.
  • Necessità di dedurre perdite o oneri specifici, non valorizzabili nel regime forfettario.

Sul fronte opposto, restano nel forfettario con soddisfazione i professionisti con pochi costi, chi beneficia ancora dell’aliquota agevolata al 5% nei primi cinque anni di attività e chi lavora prevalentemente con clienti privati, per i quali l’assenza di IVA è un vantaggio competitivo sul prezzo finale. Se invece stai valutando il percorso inverso, cioè entrare nel regime agevolato, leggi la nostra guida su come passare al regime forfettario dal 2027.

Una simulazione numerica seria mette a confronto imposta sostitutiva, IRPEF con addizionali, contributi previdenziali e costi di gestione della contabilità su almeno tre anni. Al CAF Centro Fiscale di Udine questo confronto lo facciamo ogni giorno, con i tuoi numeri reali e non con esempi teorici.

Approfondimenti correlati

Il passaggio di regime tocca temi diversi tra loro. Abbiamo raccolto qui le guide che completano il quadro, così puoi approfondire solo quello che riguarda la tua situazione:

  • Superamento della soglia di 85.000 euro nel forfettario: la guida per chi esce dal regime per decadenza e non per scelta volontaria.
  • Fatture a cavallo d’anno 2026-2027: tutti i casi pratici di documenti emessi a dicembre e incassati a gennaio.
  • Passare al regime forfettario dal 2027: il percorso opposto, per chi vuole entrare nel regime agevolato.
  • Regime forfettario: requisiti e aliquote aggiornate, per verificare se possiedi ancora le condizioni di permanenza.
  • Aprire la partita IVA: scelta del regime, codice ATECO e inquadramento previdenziale.

Domande frequenti sull’uscita dal forfettario per opzione

Devo comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2026 che esco dal forfettario?

No. L’opzione si esercita per comportamento concludente: è sufficiente iniziare ad applicare l’IVA e le regole ordinarie dal 1° gennaio 2027. La scelta si comunica solo successivamente, barrando il quadro VO della prima dichiarazione IVA utile, quella relativa all’anno d’imposta 2027.

Cosa succede se non faccio nulla entro il 31 dicembre 2026?

Se possiedi ancora i requisiti e continui a fatturare senza IVA, resti semplicemente nel regime forfettario anche per il 2027. Il forfettario è il regime “naturale” per chi ha i requisiti: non decade per il solo passare del tempo e non richiede conferme annuali.

Ho dimenticato di barrare il quadro VO: l’opzione è invalida?

No, l’opzione resta valida perché ciò che conta è il comportamento effettivamente tenuto. L’omessa comunicazione è una violazione formale, punita con una sanzione in misura fissa e regolarizzabile. Resta comunque buona prassi compilare correttamente la dichiarazione IVA.

Come si calcola in pratica la rettifica IVA a favore?

Il criterio storico prevede il recupero dell’IVA non detratta in quinti per i beni ammortizzabili (in base agli anni residui del quinquennio) e in decimi per gli immobili, con recupero integrale su merci e servizi non ancora utilizzati. Attenzione però: dal 1° gennaio 2027 la norma che disciplinava la rettifica per cambio di regime risulta abrogata, con effetti ancora da chiarire sui passaggi decorrenti da quella data. È un punto da verificare con un professionista prima di prendere la decisione.

Le rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2026 come vanno trattate?

Vanno inventariate e valorizzate con un prospetto datato, indicando quantità, costo di acquisto, aliquota IVA e fattura di riferimento. Servono sia per l’eventuale rettifica IVA sia come rimanenze iniziali del primo esercizio in regime ordinario.

Posso tornare nel forfettario dopo un anno se mi accorgo di aver sbagliato?

In linea generale no: l’opzione vincola per almeno tre anni (2027, 2028 e 2029 se opti dal 2027), dopodiché si rinnova tacitamente di anno in anno. Il rientro anticipato è ammesso solo in presenza di modifiche normative che incidono sul regime. Per questo la valutazione va fatta su un orizzonte triennale.

Uscendo dal forfettario devo emettere fattura elettronica?

Sì, ma non è una novità: la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA, forfettari inclusi. Cambia però il contenuto del documento, che dovrà esporre imponibile, aliquota e imposta, e cambia la gestione contabile a valle, con registri e liquidazioni periodiche.

Valutiamo insieme se conviene uscire dal forfettario

Uscire dal regime forfettario per opzione 2027 può farti risparmiare parecchio oppure complicarti la vita per tre anni: dipende interamente dai tuoi numeri. Costi reali, coefficiente di redditività, tipologia di clientela, investimenti programmati e trattamento dell’IVA sui beni già acquistati sono variabili che vanno pesate insieme, non una alla volta.

Il CAF Centro Fiscale di Udine affianca professionisti, artigiani e piccole imprese in questa scelta con una simulazione personalizzata su tre anni, la gestione degli adempimenti IVA del nuovo regime e la corretta impostazione di inventario e rettifiche. Ti seguiamo sia in ufficio a Udine sia online, in tutta Italia, e ti forniamo un preventivo personalizzato in base alla complessità della tua attività. Contattaci per fissare un appuntamento prima della fine dell’anno: a gennaio sarà già tardi per cambiare strategia.

Un ultimo consiglio operativo: passando al regime ordinario avrai bisogno di un software che gestisca IVA, registri e liquidazioni, non del semplice invio di fatture senza imposta. Per questo consigliamo ai nostri clienti fatturazioneitalia.it, la soluzione di fatturazione elettronica pensata per chi lavora in regime ordinario dal 2027, con registri IVA, scadenzario e invio allo SdI integrati.

Hai bisogno di assistenza per il passaggio dal regime forfettario al regime ordinario? Il CAF Centro Fiscale di Udine è a tua disposizione, sia in ufficio che online. Contattaci al 0432 1638640 o scrivici su WhatsApp al 366 6018121.

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Settembre 28, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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