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Tag Archivio per: pignoramento naspi

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NASpI pignorata dal Fisco: anche la seconda rata può andare all’agente della riscossione

Naspi Anticipata CAF Udine

Sì: con la NASpI pignorata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il vincolo non si ferma alle somme già maturate ma colpisce anche quelle che l’INPS deve ancora pagare, compresa la seconda rata della NASpI anticipata, cioè il 30% residuo. Lo ha chiarito l’INPS con il messaggio n. 3260 del 14 ottobre 2026, dedicato ai pignoramenti dell’agente della riscossione sulle prestazioni diverse dalle pensioni. Il principio, già affermato dalla Corte di cassazione nel 2025, è semplice: il pignoramento si estende ai crediti futuri se questi nascono da un rapporto che esisteva già quando l’atto è stato notificato.

In sintesi

  • Il pignoramento presso terzi dell’agente della riscossione (art. 72-bis DPR 602/1973) vale anche per le somme che maturano dopo la notifica, “alle rispettive scadenze”.
  • Chi riceve la NASpI mensile può vedersi trattenere anche le rate successive, non solo la prima.
  • La NASpI anticipata, pagata dal 2026 in due rate (70% + 30%), può essere pignorata anche nella seconda rata.
  • La verifica di inadempienza (pagamenti oltre 5.000 euro) e il pignoramento sono strumenti autonomi: la soglia non serve per pignorare.
  • Restano possibili la rateizzazione e, per le questioni di pignorabilità, l’opposizione davanti al giudice.

Indice dei contenuti

  1. Perché la NASpI pignorata può perdere anche la seconda rata?
  2. Quanto della NASpI mensile può trattenere l’agente della riscossione?
  3. Cosa cambia se la NASpI è già accreditata sul conto?
  4. Verifica di inadempienza e pignoramento: che differenza c’è?
  5. Cosa può fare chi ha la NASpI pignorata?
  6. Fonti
  7. Domande frequenti

Perché la NASpI pignorata può perdere anche la seconda rata?

Per capire il caso della NASpI pignorata bisogna partire dal pignoramento presso terzi. “Presso terzi” significa che l’ordine non è rivolto al debitore, ma a chi gli deve dei soldi: qui il “terzo” è l’INPS, che paga l’indennità di disoccupazione. L’art. 72-bis del DPR 602/1973 consente all’agente della riscossione di ordinare al terzo di versargli direttamente le somme, fino a coprire il debito: entro 60 giorni dalla notifica per quelle già maturate e alle rispettive scadenze per tutte le altre.

Su questa base la Cassazione ha chiarito che il vincolo non si esaurisce nel giorno della notifica: resta attivo e “cattura” le somme che maturano dopo, purché derivino da un rapporto già esistente in quel momento. Per la NASpI il rapporto con l’INPS nasce con l’accoglimento della domanda: le mensilità successive, e la seconda tranche dell’anticipo, discendono da quel rapporto e possono quindi essere intercettate.

Il punto è rilevante perché dal 1° gennaio 2026 la NASpI anticipata (l’indennità incassata tutta insieme per avviare un’attività autonoma) non si paga più in un’unica soluzione. La legge n. 199/2025 ha modificato l’art. 8 del D.Lgs. 22/2015: il 70% viene erogato alla liquidazione e il 30% al termine della durata teorica della NASpI, comunque entro sei mesi dalla domanda, dopo aver verificato che il beneficiario non sia stato riassunto come dipendente e non abbia una pensione diretta. Supponiamo che a Marco spetti un anticipo di 12.000 euro: riceve 8.400 euro subito e 3.600 euro dopo. Se il pignoramento arriva tra le due rate, anche i 3.600 euro possono finire all’agente della riscossione.

C’è un ulteriore aspetto. Con la circolare n. 130 del 30 settembre 2025 l’INPS ha indicato che l’anticipazione è pienamente pignorabile fino a concorrenza del debito, perché perde la natura di sostegno al reddito e diventa un incentivo all’autoimprenditorialità. In pratica, sulla seconda rata non valgono le quote ridotte previste per l’indennità mensile.

Quanto della NASpI mensile può trattenere l’agente della riscossione?

Diverso è il caso della NASpI mensile. L’INPS la considera un’indennità sostitutiva della retribuzione, cioè una somma che prende il posto dello stipendio perso, e la tratta quindi come pignorabile solo in parte, nei limiti dell’art. 545 del codice di procedura civile. La regola generale per i debiti fiscali è un quinto dell’importo. Lo stesso art. 72-bis richiama espressamente questi limiti.

Quando a procedere è l’agente della riscossione, l’art. 72-ter del DPR 602/1973 prevede quote più basse per stipendi, salari e altre indennità legate al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute per licenziamento:

  • un decimo per importi fino a 2.500 euro;
  • un settimo per importi tra 2.500 e 5.000 euro;
  • un quinto oltre i 5.000 euro (art. 545, quarto comma, c.p.c.).

Ad esempio, se si applica la quota di un decimo, su una NASpI di 1.200 euro la trattenuta è di 120 euro al mese, per tutte le mensilità fino all’estinzione del debito. Per capire quale misura viene applicata conviene leggere l’atto di pignoramento e il dettaglio dei pagamenti: le date di accredito delle rate sono riepilogate nel nostro articolo sul pagamento NASpI di ottobre 2026. Un pignoramento oltre i limiti di legge è parzialmente inefficace e il giudice lo rileva anche d’ufficio (art. 545, ultimo comma, c.p.c.).

Cosa cambia se la NASpI è già accreditata sul conto?

Se il Fisco pignora il conto corrente anziché il credito verso l’INPS, contano le date. L’art. 545, ottavo comma, c.p.c. stabilisce che stipendi, indennità legate al rapporto di lavoro e pensioni già accreditati su un conto bancario o postale prima del pignoramento sono pignorabili solo per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale. Le somme accreditate il giorno del pignoramento o dopo seguono invece i limiti visti sopra.

Per i pignoramenti dell’agente della riscossione c’è una tutela in più: l’art. 72-ter, comma 2-bis, prevede che, quando queste somme arrivano sul conto del debitore, gli obblighi della banca non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

Verifica di inadempienza e pignoramento: che differenza c’è?

Il messaggio INPS distingue due strumenti spesso confusi. La verifica di inadempienza (art. 48-bis DPR 602/1973) obbliga le pubbliche amministrazioni, prima di pagare più di 5.000 euro, a controllare se il beneficiario ha cartelle non pagate per almeno 5.000 euro: in caso positivo il pagamento viene bloccato e segnalato all’agente della riscossione. Per stipendi e indennità legate al lavoro il controllo scatta già sopra i 2.500 euro.

Il pignoramento presso terzi dell’art. 72-bis è invece un’azione esecutiva autonoma. Secondo l’INPS i due strumenti sono indipendenti: la soglia di 5.000 euro serve solo ad attivare la verifica e non è una condizione perché il pignoramento produca effetti. Una seconda rata di NASpI anticipata inferiore a 5.000 euro, quindi, non è al riparo per il solo fatto di essere sotto soglia.

Cosa può fare chi ha la NASpI pignorata?

Chi ha la NASpI pignorata non è senza strumenti, ma i margini dipendono dal tipo di debito e dalla fase della procedura. Le strade previste dalla legge sono queste:

  • Rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973): per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, fino a 84 rate mensili per debiti fino a 120.000 euro, dichiarando una temporanea difficoltà economica. Dalla richiesta non possono partire nuove procedure esecutive; il pagamento della prima rata estingue quelle già avviate, purché il terzo non abbia già reso dichiarazione positiva e non sia stato emesso il provvedimento di assegnazione. Non sono dilazionabili le somme già oggetto di verifica di inadempienza.
  • Rottamazione-quinquies: per i carichi previsti dalla legge n. 199/2025 il termine per aderire è scaduto il 30 aprile 2026 e chi ha aderito deve rispettare il piano di pagamento. Per alcuni debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (anni 2000-2023) è invece aperta, dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, una finestra di adesione, a condizione che l’ente creditore abbia deliberato l’adesione alla misura.
  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): nella riscossione tramite ruolo l’art. 57 DPR 602/1973 la ammette per le questioni di pignorabilità, ad esempio se sono stati superati i limiti o colpite somme impignorabili.
  • Contestazione del debito: se il problema è la cartella (mai notificata, prescritta, già pagata o sgravata), la tutela passa dalla documentazione da presentare all’agente della riscossione o dal ricorso al giudice competente, che per i tributi è la Corte di giustizia tributaria.

Il pignoramento riduce l’importo incassato, ma non cambia le regole della prestazione: per capire come la NASpI pesa sulla futura pensione è utile l’approfondimento su pensione dopo la NASpI e contributi figurativi.

Fonti

  • Messaggio INPS n. 3260 del 14 ottobre 2026, pignoramenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e verifiche di inadempienza sulle prestazioni non pensionistiche (portale INPS, sezione Circolari, messaggi e normativa).
  • Circolare INPS n. 130 del 30 settembre 2025, pignoramenti su somme erogate dall’Istituto: notizia INPS.
  • INPS, NASpI anticipata (scheda ufficiale): inps.it.
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 176 (modifica dell’art. 8 D.Lgs. 22/2015): Normattiva.
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 72-bis: Normattiva.
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 72-ter: Normattiva.
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-bis: Normattiva.
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, artt. 19 e 57: art. 19 e art. 57 su Normattiva.
  • Codice di procedura civile, art. 545: Normattiva.

Domande frequenti

La NASpI può essere pignorata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione?

Sì. La NASpI mensile è pignorabile solo in parte, nei limiti dell’art. 545 c.p.c. richiamati dall’art. 72-bis DPR 602/1973, e il vincolo colpisce anche le mensilità successive alla notifica.

Se il pignoramento arriva dopo la prima rata della NASpI anticipata, la seconda è salva?

No. Secondo il messaggio INPS n. 3260 del 14 ottobre 2026, la seconda rata (il 30%) deriva dallo stesso rapporto già esistente alla notifica e può essere pagata all’agente della riscossione fino a concorrenza del debito.

Per pignorare la NASpI serve un debito di almeno 5.000 euro?

No. La soglia di 5.000 euro riguarda la verifica di inadempienza dell’art. 48-bis, che è uno strumento distinto: il pignoramento presso terzi produce effetti a prescindere da quella soglia.

Chiedere la rateizzazione ferma la NASpI pignorata?

Dalla richiesta non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Il pagamento della prima rata estingue quelle già avviate solo se il terzo non ha già reso dichiarazione positiva e non è stato emesso il provvedimento di assegnazione (art. 19, comma 1-quater.2, DPR 602/1973).

Questo articolo è stato redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dalla redazione di Centro Fiscale, che ne è responsabile dei contenuti.

Ottobre 19, 2026/0 Commenti/da Team CAF Centro Fiscale
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